ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
15 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/1215 della Commissione, del 7 luglio 2022, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1216 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che deroga, in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1217 della Commissione, del 14 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2021, 2022 e 2023

62

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate ( 1 )

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1219 della Commissione, del 14 luglio 2022, che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti ( 1 )

75

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 della Commissione, del 14 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva ( 1 )

98

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione, del 14 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

114

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1222 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione particolare di Lisbona

142

 

*

Decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia

147

 

*

Decisione (PESC) 2022/1224 del comitato politico e di sicurezza, del 13 luglio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

150

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 158 del 13.6.2022 )

152

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1214 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (2) si applicano a una serie di attività e settori economici che hanno il potenziale di contribuire agli obiettivi dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. Tali attività e settori economici sono stati scelti per via della quota che rappresentano nel totale delle emissioni di gas a effetto serra e del loro comprovato potenziale contributo a evitare di produrle, ridurle o eliminarle. Inoltre tali attività e settori economici hanno dimostrato la potenziale capacità di consentire ad altre attività e altri settori economici di evitare di produrre emissioni, ridurle ed eliminarle, o di immagazzinare a lungo termine le emissioni per tali altri settori e attività.

(2)

Il consumo totale di energia è responsabile di circa il 75 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell’Unione. Pertanto il settore dell’energia ha un ruolo cruciale nella progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 interessano pertanto un’ampia gamma di attività e settori economici connessi alla filiera dell’energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione o trasporto e distribuzione fino allo stoccaggio, ivi comprese le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti. Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 non contiene tuttavia criteri di vaglio tecnico per le attività economiche nei settori del gas fossile e dell’energia nucleare, nonostante il loro potenziale contributo alla decarbonizzazione dell’economia dell’Unione.

(3)

Come indicato nelle comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2021 («Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo») e del 6 luglio 2021 («Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile»), la definizione di criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia da gas fossile è stata rinviata a causa della necessità di approfondire la valutazione tecnica, in particolare per quanto riguarda il ruolo del gas fossile nella decarbonizzazione dell’economia (3). È stata rinviata anche la definizione di criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia nucleare in attesa di una valutazione approfondita a cura degli esperti, avviata nel 2020, intesa a stabilire se il ciclo di vita del nucleare, in particolare i rifiuti radioattivi, possa essere considerato compatibile con il requisito, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo cui un’attività non deve arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Alla luce di tali valutazioni è necessario riconoscere che le attività di produzione di energia nucleare e da gas fossile possono contribuire alla decarbonizzazione dell’economia dell’Unione.

(4)

In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 relativo alle attività economiche di transizione, è necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e la produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti a partire dal gas fossile se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal gas fossile sono inferiori a un valore limite appropriato. È inoltre necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per l’uso del gas fossile nella produzione di energia elettrica, nella cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e di calore/freddo e nella produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, se l’attività di produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti non è ancora al di sotto di tale valore limite appropriato, poiché, oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività e nei settori economici che sono già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività e altri settori economici per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tutte le suddette attività economiche dovrebbero essere considerate attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in quanto soluzioni alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili potrebbero non essere disponibili sul mercato su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in maniera continua e affidabile. In particolare per la produzione di energia elettrica è opportuno prevedere un approccio alternativo alla limitazione diretta delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo tale approccio alternativo, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell’arco di vent’anni, gli impianti potrebbero raggiungere tali risultati limitando il numero di ore di esercizio o anticipando la data di passaggio ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero accelerare l’eliminazione progressiva delle fonti di energia a più alta intensità di emissioni, compresi i combustibili fossili solidi. Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico per l’uso del gas fossile dovrebbero anche assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l’impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, e l’esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all’uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero infine prevedere un riconoscimento temporaneo del contributo di tali attività alla decarbonizzazione.

(5)

Le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione. In tale ottica è necessario potenziare gli investimenti nelle rinnovabili per soddisfare la richiesta di energia più pulita e rinnovabile nel mercato dell’energia dell’Unione.

(6)

Le attività connesse all’energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio che non costituiscono «energia da fonti rinnovabili» quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852, e non rientrano nelle altre categorie di attività economiche elencate alle lettere da b) a i) di quest’ultima disposizione. Le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero rientrare tra le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile. Nella relazione finale del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile del marzo 2020 (5) si precisa che l’energia nucleare genera emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di produzione e che vi sono numerosi elementi che dimostrano chiaramente il potenziale contributo sostanziale dell’energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I piani di alcuni Stati membri annoverano il nucleare, insieme alle rinnovabili, tra le fonti da usare per conseguire i traguardi in materia di clima, compreso l’obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Infine, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l’energia nucleare favorisce la diffusione delle fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacola lo sviluppo, come disposto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. Le attività connesse all’energia nucleare dovrebbero pertanto essere considerate conformi all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

(7)

Un esame scientifico effettuato da esperti (7) ha concluso che i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero garantire che non sia arrecato un danno significativo ad altri obiettivi ambientali a causa di rischi potenziali derivanti dallo stoccaggio a lungo termine e dallo smaltimento finale di rifiuti radioattivi. Tali criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto riflettere gli standard più elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi, basandosi sulle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») e del diritto derivato, in particolare della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (8). Tra gli obiettivi della suddetta direttiva vi è un elevato livello di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita di ciascun impianto nucleare, ossia localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione. In particolare la direttiva invita a migliorare in misura significativa la sicurezza nella progettazione di nuovi reattori, compresi i cosiddetti reattori di generazione III+, per i quali dovrebbero essere utilizzate conoscenze e tecnologie all’avanguardia, tenendo conto degli ultimi requisiti internazionali in materia di sicurezza. Tali requisiti prevedono il conseguimento effettivo dell’obiettivo di sicurezza nucleare, compresa l’applicazione del principio della «difesa in profondità» e di un’efficace cultura della sicurezza. I requisiti assicurano la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi estremi di origine naturale o umana, compresi terremoti e inondazioni, e la prevenzione del funzionamento anomalo, dei guasti o della perdita dei sistemi di controllo, anche attraverso strutture protettive o sistemi di raffrescamento o di fornitura di energia elettrica di riserva.

(8)

Sono ora disponibili sul mercato combustibili ad alta resistenza agli incidenti per le centrali nucleari, che offrono una protezione aggiuntiva contro gli incidenti derivanti da danni strutturali al combustibile o alle componenti dei reattori. Al fine di tenere conto di questi recenti sviluppi tecnologici, l’uso di questo tipo di combustibile dovrebbe rientrare tra i requisiti dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto della sua autorizzazione nell’Unione.

(9)

In tutto il mondo sono in corso attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di reattori nucleari che usano, tra l’altro, cicli del combustibile chiusi o processi di autofertilizzazione (self breeding) del combustibile e che riducono al minimo la produzione di rifiuti radioattivi ad alta attività («reattori di quarta generazione»). Sebbene tali reattori di quarta generazione non siano ancora un’opzione praticabile sul piano commerciale, sarebbe opportuno definire criteri di vaglio tecnico alla luce del loro potenziale contributo all’obiettivo di decarbonizzazione e di riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi.

(10)

In alcuni Stati membri gli sforzi di decarbonizzazione contemplano l’energia nucleare tra le fonti di energia future. Gli scenari valutati dalla Commissione conducono a un sistema energetico decarbonizzato che si basa sulle energie rinnovabili (in massima parte) e sull’energia nucleare con una capacità installata stabile rispetto ai livelli attuali. Poiché vari impianti nucleari sono in esercizio da molto tempo, è necessario migliorarne la sicurezza in modo da estenderne la vita operativa e costruire nuovi impianti che sostituiscano quelli obsoleti. Si tratta di un processo continuo che dovrebbe rendere disponibile la capacità necessaria per la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e oltre tale data, ove necessario. Pertanto fino al 2050, e successivamente, saranno necessari notevoli investimenti nell’energia nucleare. Occorre garantire che le nuove centrali nucleari usino le soluzioni più avanzate scaturite dal progresso tecnologico. I criteri di vaglio tecnico per queste nuove centrali nucleari dovrebbero pertanto prevedere riesami periodici di ciascun progetto di investimento, nonché parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base dei risultati di un’intensa attività di ricerca e sviluppo e dei continui miglioramenti tecnologici. Dovrebbero essere definite date precise per garantire l’introduzione progressiva delle nuove tecnologie compatibili con una decarbonizzazione sostenibile non appena esse diventino disponibili.

(11)

L’allegato II del trattato Euratom e il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio (9) fissano valori limite e altri requisiti per la notifica degli investimenti nell’energia nucleare alla Commissione. Affinché, ai fini del conseguimento degli obiettivi della tassonomia, si tenga conto il più possibile dei principi e delle disposizioni della legislazione Euratom, compreso l’obiettivo di sicurezza nucleare, la Commissione dovrebbe esprimere un parere su tali investimenti, siano essi subordinati o meno alla notifica ai sensi dell’allegato II del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. Per lo stesso motivo è opportuno affrontare in modo soddisfacente tutte le questioni concernenti l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri di vaglio tecnico individuati dalla Commissione nel suo parere.

(12)

Dato che trascorre molto tempo prima che gli investimenti in nuova capacità nucleare producano risultati, prolungare la durata di esercizio di determinati impianti nucleari esistenti può sostenere la decarbonizzazione del sistema energetico a breve e medio termine. I criteri di vaglio tecnico per tale proroga dovrebbero tuttavia esigere modifiche e miglioramenti della sicurezza al fine di garantire che gli impianti nucleari siano conformi ai più elevati standard di sicurezza e all’insieme dei requisiti per il conseguimento dell’obiettivo di sicurezza previsti nel diritto derivato dal trattato Euratom.

(13)

Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnologici previsti, gli investimenti nella costruzione e nell’esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari che applicano le migliori tecniche disponibili e sono approvati entro una congrua data dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, dovrebbero essere soggetti a criteri di vaglio tecnico e a termini temporali che incoraggino lo sviluppo e l’uso futuro di reattori di quarta generazione a ciclo del combustibile chiuso o ad autofertilizzazione non appena sono disponibili sul mercato. I termini temporali dovrebbero essere opportunamente rivisti alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo di tali tecnologie.

(14)

I criteri di vaglio tecnico collegati agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che le attività economiche non arrechino un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Per quanto riguarda specificamente le attività economiche connesse all’energia nucleare, è necessario garantire che lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non causi un danno significativo e a lungo termine all’ambiente, come indicato all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2020/852. È pertanto opportuno stabilire, nei criteri di vaglio tecnico, requisiti specifici relativi a un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e a un fondo per la disattivazione nucleare, combinabili tra loro, in base al principio secondo cui i produttori di rifiuti dovrebbero farsi carico dei costi della loro gestione, ed esigere impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi, così da evitare l’esportazione di rifiuti radioattivi a fini di smaltimento in paesi terzi. Attualmente in vari Stati membri i rifiuti radioattivi ad attività bassa e intermedia sono già smaltiti in impianti in prossimità della superficie il cui esercizio ha consentito, nell’arco di decenni, di maturare una notevole esperienza e di rafforzare il know-how in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, lo smaltimento geologico in profondità è la soluzione all’avanguardia ampiamente accettata dalla comunità internazionale di esperti perché rappresenta l’opzione più sicura e più sostenibile come punto di arrivo della gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, pur continuando a essere responsabili delle rispettive politiche di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti a radioattività ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includervi, in particolare nei programmi nazionali di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la pianificazione e l’attuazione delle opzioni di smaltimento considerando tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Il contenuto dei programmi nazionali è precisato nella direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (10) e comprende indicatori fondamentali di prestazione per monitorare in maniera trasparente i progressi compiuti. Gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi nazionali. Le informazioni pervenute dagli Stati membri nel 2021 dimostrano che sono stati compiuti notevoli progressi nella realizzazione dei primi impianti di smaltimento geologico in profondità sul territorio dell’Unione. Stanno emergendo soluzioni realistiche per consentire agli Stati membri di sviluppare e gestire tali impianti entro il 2050. Pertanto l’inclusione di un requisito corrispondente nei criteri di vaglio tecnico garantisce che non sia arrecato alcun danno significativo all’ambiente.

(15)

È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie offrano agli investitori un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i loro investimenti nelle attività di generazione di energia nucleare e da gas fossile per le quali dovrebbero essere fissati criteri di vaglio tecnico. È in tale ottica di trasparenza che è opportuno definire obblighi di informativa specifici per le imprese finanziarie e non finanziarie. Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni comunicate agli investitori, è opportuno che tali informazioni siano presentate sotto forma di modello che indichi chiaramente la quota delle attività connesse al gas fossile e all’energia nucleare al denominatore e, secondo il caso, al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese. Per assicurare un elevato livello di trasparenza ai soggetti che investono nei prodotti finanziari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852 per quanto riguarda le esposizioni verso attività connesse al gas fossile e all’energia nucleare per le quali sono fissati criteri di vaglio tecnico, la Commissione modificherà o proporrà di modificare opportunamente il quadro in materia di informativa riguardo a tali prodotti finanziari in modo da garantire la piena trasparenza durante l’intera durata dei prodotti finanziari. Affinché tali informazioni siano chiaramente individuate dagli investitori finali, la Commissione prenderà in considerazione l’opportunità di modificare i requisiti in materia di consulenza finanziaria e assicurativa fornita dai distributori.

(16)

Per rafforzare la fiducia degli investitori è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività nel settore del gas fossile sia verificato da un terzo indipendente. Per garantire una verifica imparziale e diligente del rispetto dei criteri, il terzo indipendente dovrebbe disporre delle risorse e delle competenze necessarie per eseguire la verifica, dovrebbe essere indipendente onde evitare conflitti di interessi con il titolare o con il finanziatore e non dovrebbe partecipare allo sviluppo o alla gestione delle attività connesse al gas fossile oggetto della sua verifica. Oltre al meccanismo di verifica, le imprese finanziarie e non finanziarie potrebbero essere soggette a specifici obblighi di verifica previsti in altri atti normativi dell’Unione in materia di finanzia sostenibile che coprono la conformità ai criteri di vaglio tecnico. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione dovrebbe riesaminare le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti in detto regolamento.

(17)

I settori del gas fossile e dell’energia nucleare sono caratterizzati da rapidi sviluppi tecnologici. È dunque necessario riesaminare periodicamente i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività di produzione di energia in tali settori, come disposto dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, sulla base delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, tale riesame dovrebbe comprendere una valutazione dell’adeguatezza dei periodi di tempo previsti nei criteri di vaglio tecnico.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 della Commissione (11). Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 non impongono investimenti ma intendono aiutare i mercati finanziari e gli investitori a individuare, nel rispetto di condizioni rigorose, attività pertinenti connesse al gas e all’energia nucleare necessarie alla transizione dei sistemi energetici degli Stati membri verso la neutralità climatica in linea con gli obiettivi e gli impegni climatici dell’Unione.

(19)

Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 di cui al presente regolamento delegato sono strettamente connesse. Per assicurare la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l’applicazione del regolamento (UE) 2020/852, occorre riunirle in un unico regolamento.

(20)

È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare rispettano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l’esito di tale valutazione in conformità con il regolamento delegato (UE) 2021/2178. È pertanto opportuno posticipare al 1o gennaio 2023 la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139

Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo 2 bis seguente:

«Articolo 2 bis

Riesame

In sede di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all’allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b).

Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell’allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell’Unione e nel mondo.»;

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

1)

all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:

«6.   Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l’importo e la quota:

a)

delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;

b)

delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;

c)

delle attività connesse all’energia nucleare non ammissibili alla tassonomia al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.

7.   Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l’importo e la quota:

a)

delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;

b)

delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;

c)

delle attività connesse al gas fossile non ammissibili alla tassonomia nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.

8.   Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all’allegato XII del presente regolamento.»;

2)

il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XII.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo» [COM(2021) 188 final del 21 aprile 2021] e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final del 6 luglio 2021].

(4)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(5)  La relazione del gruppo di esperti tecnici è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

(6)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(7)  Relazione del Centro comune di ricerca: «Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’)», disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en

(8)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(9)  Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all’articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1).

(10)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 sono inserite le seguenti sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31:

«4.26.   Fasi precommerciali delle tecnologie avanzate di produzione di energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile

Descrizione dell’attività

Ricerca, sviluppo, dimostrazione e realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica, su licenza delle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile.

L’attività è associata ai codici NACE M72 e M72.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un’attività economica di questa categoria è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH»)

1.

Il progetto connesso all’attività economica («il progetto») è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

lo Stato membro ha recepito pienamente le direttive 2009/71/Euratom (*1) e 2011/70/Euratom (*2) del Consiglio;

b)

lo Stato membro si conforma al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») e alla normativa adottata su tale base, in particolare alle direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom del Consiglio (*3), nonché al diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale adottato a norma dell’articolo 192 TFUE, in particolare alle direttive 2011/92/UE (*4) e 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

c)

lo Stato membro dispone, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, di un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e di un fondo per la disattivazione nucleare combinabili tra loro;

d)

lo Stato membro ha dimostrato che, al termine della vita utile stimata della centrale nucleare, disporrà di risorse sufficienti a coprire i costi stimati della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività di disattivazione in conformità con la raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione (*6);

e)

lo Stato membro dispone di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, notificati alla Commissione a norma dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio e inclusi nel programma nazionale aggiornato a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio;

f)

lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:

i)

i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;

ii)

i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell’impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell’impianto nel lungo periodo;

iii)

le responsabilità per l’attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;

iv)

le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.

Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom.

2.

Il progetto rientra in un programma di ricerca finanziato dall’Unione oppure è stato notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l’una o l’altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha fornito il proprio parere sul progetto in conformità dell’articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

3.

Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:

a)

l’adeguatezza delle risorse accumulate di cui al punto 1, lettera c);

b)

i progressi effettivamente compiuti nell’attuazione del piano di cui al punto 1, lettera f).

Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l’adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell’attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro.

4.

L’attività è conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della normativa di cui al punto 1), lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari situate nel territorio dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:

a)

ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianti nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

b)

ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);

c)

ha proceduto a un’adeguata valutazione specifica per il sito e per l’impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).

5.

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.

6.

I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

Ulteriori criteri afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L’attività produce o è destinata a produrre energia elettrica utilizzando energia nucleare. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica da energia nucleare sono inferiori al valore limite di 100 g CO2e/kWh.

La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Ulteriori criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH»)

(2)

Adattamento ai cambiamenti climatici

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

L’attività è conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, lettera b), all’articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom.

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom attuati in conformità con gli orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA) relativamente ai rischi estremi di origine naturale, comprese le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.

Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:

a)

la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e

b)

la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.

Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell’Unione.

L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).

Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.

È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom (*7) e 2013/59/Euratom.

Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.

4.27.   Costruzione ed esercizio sicuro di nuove centrali nucleari per la generazione di energia elettrica o di calore, anche ai fini della produzione di idrogeno, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili

Ai fini della presente sezione «per migliori tecnologie disponibili» si intendono tecnologie che sono pienamente conformi alle prescrizioni della direttiva 2009/71/Euratom e che rispettano appieno i parametri tecnici più recenti delle norme dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) nonché gli obiettivi di sicurezza e i livelli di riferimento dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA).

Descrizione dell’attività

Costruzione ed esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari, per i quali le autorità competenti degli Stati membri abbiano concesso il permesso di costruzione entro il 2045 in conformità della legislazione nazionale applicabile, per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno (nuovi impianti nucleari), e miglioramenti della loro sicurezza.

L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un’attività economica di questa categoria è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH»)

1.

Il progetto connesso all’attività economica («il progetto») è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

lo Stato membro ha recepito pienamente le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom del Consiglio;

b)

lo Stato membro ottempera alle disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato, in particolare le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom, nonché al diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale adottato a norma dell’articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.

c)

lo Stato membro dispone, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, di un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e di un fondo per la disattivazione nucleare combinabili tra loro;

d)

lo Stato membro ha dimostrato che, al termine della vita utile stimata della centrale nucleare, disporrà di risorse sufficienti a coprire i costi stimati della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività di disattivazione in conformità con la raccomandazione 2006/851/Euratom;

e)

lo Stato membro dispone di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, notificati alla Commissione a norma dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio e inclusi nel programma nazionale aggiornato a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio;

f)

lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:

i)

i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;

ii)

i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell’impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell’impianto nel lungo periodo;

iii)

le responsabilità per l’attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;

iv)

le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.

Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom.

2.

Il progetto applica appieno la migliore tecnologia disponibile e, dal 2025, combustibili ad alta resistenza agli incidenti. La tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare.

3.

Il progetto è stato notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l’una o l’altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha espresso il proprio parere sul progetto in conformità dell’articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

4.

Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:

a)

l’adeguatezza delle risorse accumulate di cui al punto 1, lettera c);

b)

i progressi effettivamente compiuti nell’attuazione del piano di cui al punto 1, lettera f).

Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l’adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell’attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro.

5.

La Commissione riesamina, a decorrere dal 2025 e almeno ogni dieci anni, i parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base della valutazione effettuata dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG).

6.

L’attività è conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della normativa di cui al punto 1), lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari situate nel territorio dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:

a)

ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianti nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

b)

dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell’impatto ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);

c)

ha proceduto a un’adeguata valutazione specifica per il sito e per l’impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).

7.

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.

8.

I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

Ulteriori criteri afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L’attività produce energia elettrica utilizzando energia nucleare. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica da energia nucleare sono inferiori al valore limite di 100 g CO2e/kWh.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Ulteriori criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH»)

(2)

Adattamento ai cambiamenti climatici

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

L’attività è conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, lettera b), all’articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom.

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom attuati in conformità con gli orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA) relativamente ai rischi estremi di origine naturale, comprese le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.

Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:

a)

la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e

b)

la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.

Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell’Unione.

L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).

Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.

È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.

4.28.   Produzione di energia elettrica a partire dall’energia nucleare in impianti esistenti

Descrizione dell’attività

Modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento, autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o calore a partire dall’energia nucleare («centrali nucleari»).

L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un’attività economica di questa categoria è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH»)

1.

Il progetto connesso all’attività economica («il progetto») è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

lo Stato membro ha recepito pienamente le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom del Consiglio;

b)

lo Stato membro ottempera alle disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato, in particolare le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom, nonché del diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale adottato a norma dell’articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.

c)

lo Stato membro dispone, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, di un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e di un fondo per la disattivazione nucleare combinabili tra loro;

d)

lo Stato membro ha dimostrato che, al termine della vita utile stimata della centrale nucleare, disporrà di risorse sufficienti a coprire i costi stimati della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività di disattivazione in conformità con la raccomandazione 2006/851/Euratom;

e)

lo Stato membro dispone di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, notificati alla Commissione a norma dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio e inclusi nel programma nazionale aggiornato a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio;

f)

per i progetti autorizzati dopo il 2025, lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:

i)

i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;

ii)

i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell’impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell’impianto nel lungo periodo;

iii)

le responsabilità per l’attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;

iv)

le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.

Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom.

2.

Il progetto aggiornato integra ogni miglioramento per la sicurezza ragionevolmente attuabile e, dal 2025, usa combustibili ad alta resistenza agli incidenti. La tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare.

3.

Il progetto è stato notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l’una o l’altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha espresso il proprio parere sul progetto in conformità dell’articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

4.

Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:

a)

l’adeguatezza delle risorse accumulate di cui al punto 1, lettera c);

b)

i progressi effettivamente compiuti nell’attuazione del piano di cui al punto 1, lettera f).

Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l’adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell’attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro.

5.

L’attività è conforme alla legislazione nazionale che recepisce la legislazione di cui al punto 1, lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:

a)

ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianti nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

b)

ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);

c)

ha proceduto a un’adeguata valutazione specifica per il sito e per l’impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).

6.

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.

7.

I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

Ulteriori criteri afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L’attività produce energia elettrica utilizzando energia nucleare. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica da energia nucleare sono inferiori al valore limite di 100 g CO2e/kWh.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Ulteriori criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH»)

(2)

Adattamento ai cambiamenti climatici

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

L’attività è conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, lettera b), all’articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom.

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom attuati in conformità con gli orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA) relativamente ai rischi estremi di origine naturale, comprese le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.

Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:

a)

la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e

b)

la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.

Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell’Unione.

L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).

Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.

È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.

4.29.   Produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili

Descrizione dell’attività

Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.7 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.8 del presente allegato.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un’attività economica di questa categoria è un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.

L’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili sono inferiori a 100 g CO2e/kWh.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici del progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresa la cattura del carbonio o l’uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l’attività di abbattimento soddisfa i criteri stabiliti nella pertinente sezione del presente allegato, se del caso.

Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO2 che sarebbe altrimenti rilasciata durante il processo di produzione di energia elettrica è trasportata e stoccata nel sottosuolo, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;

b)

gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:

i)

le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh di energia generata, oppure le emissioni annue dirette di gas serra dell’attività non superano una media di 550 kg CO2e/kW della capacità dell’impianto nell’arco di vent’anni;

ii)

l’energia elettrica da sostituire non può essere generata da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;

iii)

l’attività sostituisce un’attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente che usa combustibili fossili solidi o liquidi;

iv)

la nuova capacità di produzione installata non supera di oltre il 15 % la capacità dell’impianto sostituito;

v)

l’impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all’uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa;

vi)

la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata;

vii)

se l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) o in un altro strumento.»

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l’esecuzione della verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell’attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:

a)

certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto i);

b)

se del caso, valuta se le emissioni annue dirette di gas serra dell’attività stiano seguendo una traiettoria credibile per rispettare il valore limite medio nell’arco di vent’anni di cui al punto 1, lettera b), punto i);

c)

valuta se l’attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto v).

Nel procedere alla valutazione di cui al punto 1, lettera b), il verificatore terzo indipendente tiene conto in particolare delle emissioni annue dirette di gas serra programmate per ciascun anno della traiettoria, delle emissioni annue dirette di gas serra prodotte, delle ore di esercizio programmate e delle ore di esercizio effettive, nonché dell’uso programmato ed effettivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2.

L’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, come quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;

b)

durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e la perdita eliminata.

3.

Se l’attività miscela combustibili gassosi fossili con biocarburanti liquidi o gassosi, la biomassa agricola utilizzata per la produzione dei biocarburanti soddisfa i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001, mentre la biomassa forestale soddisfa i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2)

Adattamento ai cambiamenti climatici

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

Non pertinente

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.

Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

4.30.   Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili

Descrizione dell’attività

Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.19 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.20 del presente allegato.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un’attività economica di questa categoria è un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.

L’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi sono inferiori a 100 g CO2e per 1 kWh di energia fornita dalla cogenerazione.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici del progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresi la cattura del carbonio o l’uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l’attività di abbattimento è conforme alle sezioni pertinenti del presente allegato, se del caso. Se catturata, la CO2 rilasciata durante la produzione di energia elettrica rispetta il limite di emissione di cui al punto 1 della presente sezione ed è trasportata e stoccata nel sottosuolo con modalità conformi ai criteri di vaglio tecnico per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 precisati rispettivamente nelle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;

b)

gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:

i)

l’attività consente un risparmio di energia primaria di almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore; il risparmio di energia primaria è calcolato secondo la formula di cui alla direttiva 2012/27/UE;

ii)

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh di energia generata;

iii)

l’energia elettrica e/o il calore/freddo da sostituire non possono essere generati da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;

iv)

l’attività sostituisce un’attività esistente di produzione combinata di calore/freddo ed energia elettrica ad alte emissioni, un’attività di produzione separata di calore/freddo o un’attività di produzione separata di energia elettrica che utilizza combustibili fossili solidi o liquidi;

v)

la nuova capacità di produzione installata non supera la capacità dell’impianto sostituito;

vi)

l’impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all’uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa;

vii)

la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % per kWh di energia generata;

viii)

la riqualificazione dell’impianto non determina un aumento della sua capacità di produzione;

ix)

se l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 o in un altro strumento.

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l’esecuzione di tale verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell’attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:

a)

certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto ii);

b)

valuta se l’attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto vi).

Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2.

L’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, comprese quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;

b)

durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e sono eliminate eventuali perdite.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2)

Adattamento ai cambiamenti climatici

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

Non pertinente

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.

Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

4.31.   Produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti

Descrizione dell’attività

Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di produzione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili e sono connessi a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo in un sistema di teleriscaldamento efficiente derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.23 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.24 del presente allegato.

L’attività è associata al codice NACE D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un’attività economica di questa categoria è un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.

L’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla generazione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi sono inferiori a 100 g CO2e/kWh. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresi la cattura del carbonio o l’uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l’attività di abbattimento è conforme alle sezioni pertinenti del presente allegato, se del caso. Se catturata, la CO2 rilasciata durante la produzione di energia elettrica rispetta il limite di emissione di cui al punto 1 della presente sezione ed è trasportata e stoccata nel sottosuolo con modalità conformi ai criteri di vaglio tecnico per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 precisati rispettivamente nelle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;

b)

gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:

i)

l’energia termica generata dall’attività è utilizzata in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente quale definito nella direttiva 2012/27/UE;

ii)

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh di energia generata;

iii)

il calore/freddo da sostituire non può essere generato da fonti di energia rinnovabili, in base a una valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;

iv)

l’attività sostituisce un’attività di produzione di riscaldamento/raffrescamento ad alte emissioni che usa combustibili fossili solidi o liquidi;

v)

la nuova capacità di produzione installata non supera la capacità dell’impianto sostituito;

vi)

l’impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all’uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa;

vii)

la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % per kWh di energia generata;

viii)

la riqualificazione dell’impianto non determina un aumento della sua capacità di produzione;

ix)

se l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 o in un altro strumento.

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l’esecuzione della verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell’attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:

a)

certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto ii);

b)

valuta se l’attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto vi).

Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2.

L’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, come quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;

b)

durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e sono eliminate eventuali perdite.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2)

Adattamento ai cambiamenti climatici

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

Non pertinente

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.

Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.


(*1)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(*2)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(*3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(*4)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(*5)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(*6)  Raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31).

(*7)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(*8)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 sono inserite le seguenti sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31:

«4.26.   Fasi precommerciali delle tecnologie avanzate di produzione di energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile

Descrizione dell’attività

Ricerca, sviluppo, dimostrazione e realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica, su licenza delle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile.

L’attività è associata ai codici NACE M72 e M72.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.

L’attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell’attività.

2.

I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A del presente allegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

a)

esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

b)

se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

c)

una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

a)

per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

b)

per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

3.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (3) o a pagamento più recenti.

4.

Le soluzioni di adattamento attuate:

a)

non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;

b)

favoriscono le soluzioni basate sulla natura (4) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (5);

c)

sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;

d)

sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive;

e)

laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un’attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a «non arrecare danno significativo» (DNSH) per tale attività.

5.

L’attività è conforme alle disposizioni del trattato Euratom e alla normativa adottata su tale base, in particolare le direttive 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, nonché al diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale adottato a norma dell’articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.

6.

L’attività è conforme alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/71/Euratom, anche per quanto riguarda la valutazione, attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:

a)

ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianto nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

b)

ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);

c)

ha proceduto a un’adeguata valutazione specifica per il sito e per l’impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(1)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.

Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:

a)

la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e

b)

la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.

Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il quadro normativo dell’UE.

L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).

Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.

È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.

4.27.   Costruzione ed esercizio sicuro di nuove centrali nucleari per la generazione di energia elettrica e/o di calore, anche ai fini della produzione di idrogeno, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili

Descrizione dell’attività

Costruzione ed esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari, per i quali le autorità competenti degli Stati membri abbiano concesso il permesso di costruzione entro il 2045 in conformità della legislazione nazionale applicabile, per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno (nuovi impianti nucleari), e miglioramenti della loro sicurezza.

L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.

L’attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell’attività.

2.

I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A del presente allegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

a)

esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

b)

se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

c)

una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

a)

per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

b)

per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (6) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

3.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (7), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (8) o a pagamento più recenti.

4.

Le soluzioni di adattamento attuate:

a)

non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;

b)

favoriscono le soluzioni basate sulla natura (9) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (10);

c)

sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;

d)

sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive;

e)

laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un’attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a «non arrecare danno significativo» (DNSH) per tale attività.

5.

L’attività è conforme alle disposizioni del trattato Euratom e alla normativa adottata su tale base, in particolare le direttive 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, nonché al diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale adottato a norma dell’articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.

6.

L’attività è conforme alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/71/Euratom, anche per quanto riguarda la valutazione, attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:

a)

ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianto nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

b)

ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);

c)

ha proceduto a un’adeguata valutazione specifica per il sito e per l’impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(1)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.

Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:

a)

la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e

b)

la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.

Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o secondo valori soglia in linea con il quadro normativo dell’UE.

L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).

Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.

È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.

4.28.   Produzione di energia elettrica a partire dall’energia nucleare in impianti esistenti

Descrizione dell’attività

Modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento, autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o calore a partire dall’energia nucleare («centrali nucleari»).

L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.2, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.

L’attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell’attività.

2.

I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A del presente allegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

a)

esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

b)

se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

c)

una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

a)

per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

b)

per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (11) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

3.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (12), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (13) o a pagamento più recenti.

4.

Le soluzioni di adattamento attuate:

a)

non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;

b)

favoriscono le soluzioni basate sulla natura (14) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (15);

c)

sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;

d)

sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive;

e)

laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un’attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a «non arrecare danno significativo» (DNSH) per tale attività.

5.

L’attività è conforme alle disposizioni del trattato Euratom e alla normativa adottata su tale base, in particolare le direttive 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, nonché al diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale adottato a norma dell’articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.

6.

L’attività è conforme alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/71/Euratom, anche per quanto riguarda la valutazione, attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:

a)

ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianto nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

b)

ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);

c)

ha proceduto a un’adeguata valutazione specifica per il sito e per l’impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).

L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(1)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.

Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:

a)

la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e

b)

la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.

Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell’Unione.

L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).

Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.

È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.

Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.

I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.

4.29.   Produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili

Descrizione dell’attività

Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, nel rispetto dei criteri della sezione 4.29, punto 1, lettera a), dell’allegato I, che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.7 dell’allegato I e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.8 dell’allegato I.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.

L’attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell’attività.

2.

I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A del presente allegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

a)

esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

b)

se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

c)

una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

a)

per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

b)

per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (16) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

3.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (17), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (18) o a pagamento più recenti.

4.

Le soluzioni di adattamento attuate:

a)

non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;

b)

favoriscono le soluzioni basate sulla natura (19) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (20);

c)

sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;

d)

sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive;

e)

laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un’attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a «non arrecare danno significativo» (DNSH) per tale attività.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(1)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

Non pertinente

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.

Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

4.30.   Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili

Descrizione dell’attività

Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica, nel rispetto dei criteri della sezione 4.30, punto 1, lettera a), dell’allegato I, che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.19 dell’allegato I e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.20 dell’allegato I.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.

L’attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell’attività.

2.

I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A del presente allegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

a)

esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

b)

se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

c)

una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

a)

per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

b)

per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (21) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

3.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (22), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (23) o a pagamento più recenti.

4.

Le soluzioni di adattamento attuate:

a)

non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;

b)

favoriscono le soluzioni basate sulla natura (24) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (25);

c)

sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;

d)

sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive;

e)

laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un’attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a «non arrecare danno significativo» (DNSH) per tale attività.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(1)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

Non pertinente

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.

Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

4.31.   Produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti

Descrizione dell’attività

Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di produzione di calore, nel rispetto dei criteri della sezione 4.31, punto 1, lettera a), dell’allegato I, che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili e sono connessi a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo in un sistema di teleriscaldamento efficiente derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.23 dell’allegato I e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.24 dell’allegato I.

L’attività è associata al codice NACE D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.

L’attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell’attività.

2.

I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A del presente allegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

a)

esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

b)

se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell’appendice A del presente allegato, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

c)

una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

a)

per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

b)

per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (26) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

3.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (27), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (28) o a pagamento più recenti.

4.

Le soluzioni di adattamento attuate:

a)

non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;

b)

favoriscono le soluzioni basate sulla natura (29) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (30);

c)

sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;

d)

sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive;

e)

laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un’attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a «non arrecare danno significativo» (DNSH) per tale attività.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(1)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh.

(3)

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

(4)

Transizione verso un’economia circolare

Non pertinente

(5)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.

Non si verificano effetti incrociati significativi.

Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.

(6)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.».


(1)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(2)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(4)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

(5)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).

(6)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(7)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

(8)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(9)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

(10)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).

(11)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(12)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

(13)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(14)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

(15)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).

(16)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(17)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

(18)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(19)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

(20)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).

(21)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(22)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

(23)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(24)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

(25)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).

(26)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(27)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

(28)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(29)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

(30)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).


ALLEGATO III

«ALLEGATO XII

Modelli standard per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 6 e 7

Le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 6 e 7, sono presentate come segue per ciascun indicatore fondamentale di prestazione (KPI, key performance indicator).

Modello 1 – Attività legate al nucleare e ai gas fossili

Riga

Attività legate all’energia nucleare

1.

L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e la realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile.

SÌ/NO

2.

L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione e l’esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno, e miglioramenti della loro sicurezza, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili.

SÌ/NO

3.

L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso l’esercizio sicuro di impianti nucleari esistenti che generano energia elettrica o calore di processo, anche per il teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno a partire da energia nucleare, e miglioramenti della loro sicurezza.

SÌ/NO

 

Attività legate ai gas fossili

4.

L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili.

SÌ/NO

5.

L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione, la riqualificazione e la gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili.

SÌ/NO

6.

L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione, la riqualificazione e la gestione di impianti di generazione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili.

SÌ/NO

Modello 2 – Attività economiche allineate alla tassonomia (denominatore)

Riga

Attività economiche

Importo e quota (presentare le informazioni in importi monetari e percentuali)

CCM + CCA

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)

Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

Importo

%

Importo

%

Importo

%

1.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

2.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

3.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

4.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

5.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

6.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

7.

Importo e quota di altre attività economiche allineate alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

8.

KPI applicabile totale

 

 

 

Modello 3 – Attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore)

Riga

Attività economiche

Importo e quota (presentare le informazioni in importi monetari e percentuali)

CCM + CCA

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)

Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

Importo

%

Importo

%

Importo

%

1.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

2.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

3.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

4.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

5.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

6.

Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

7.

Importo e quota di altre attività economiche allineate alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al numeratore del KPI applicabile

 

 

 

8.

Importo e quota totali delle attività economiche allineate alla tassonomia al numeratore del KPI applicabile

 

100  %

 

 

Modello 4 – Attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia

Riga

Attività economiche

Quota (presentare le informazioni in importi monetari e percentuali)

CCM + CCA

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)

Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

Importo

%

Importo

%

Importo

%

1.

Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

2.

Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

3.

Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

4.

Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

5.

Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

6.

Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

7.

Importo e quota di altre attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

8.

Importo e quota totali delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia al denominatore del KPI applicabile

 

 

 

Modello 5 – Attività economiche non ammissibili alla tassonomia

Riga

Attività economiche

Importo

Percentuale

1.

Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 1 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

2.

Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 2 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

3.

Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 3 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

4.

Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 4 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

5.

Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 5 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

6.

Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 6 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile

 

 

7.

Importo e quota di altre attività economiche non ammissibili alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al denominatore del KPI applicabile

 

 

8.

Importo e quota totali delle attività economiche non ammissibili alla tassonomia al denominatore del KPI applicabile

 

 

».

15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/46


REGOLAMENTO (UE) 2022/1215 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa contingenti per il 2022.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).


ALLEGATO

N.

03/TQ109

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

GHL/1N2AB.

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Data di chiusura

20 giugno 2022


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1216 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2022

che deroga, in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A causa della pandemia di COVID-19 e delle misure messe in atto dagli Stati membri per farvi fronte, tutti gli Stati membri hanno riscontrato difficoltà di ordine amministrativo nella pianificazione e nell’esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l’esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)

Alla luce di queste circostanze senza precedenti, la Commissione ha adottato i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/532 (4) e (UE) 2021/725 (5) della Commissione per attenuare tali difficoltà derogando a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nell’ambito della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco in termini di tempi di esecuzione e di numero. Considerando il protrarsi delle difficoltà dovute al persistere della pandemia di COVID-19 nel 2022, è opportuno prevedere misure analoghe anche nel 2022.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (6) stabilisce norme riguardanti, tra l’altro, i tempi di esecuzione dei controlli in loco e le percentuali di controllo di taluni controlli in loco nell’ambito del sistema integrato, anche per i regimi di aiuto per animale. Inoltre tale regolamento contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e altri obblighi relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, alle percentuali di controllo per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e alle percentuali minime di controllo relative alla condizionalità.

(4)

L’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 48, paragrafo 5, l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabiliscono alcune norme che l’autorità competente deve osservare per effettuare i controlli amministrativi o in loco. Alla luce delle circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, è opportuno incoraggiare l’esecuzione di tali controlli mediante il telerilevamento e l’utilizzo di nuove tecnologie, quali i sistemi di aeromobili senza equipaggio, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) collegati al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo, i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus, e altre prove documentali pertinenti per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione, nonché il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

(5)

L’articolo 26, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contengono norme sui controlli in loco per verificare che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi siano soddisfatti e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare. Alla luce della situazione attuale, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare i controlli in loco previsti da tali disposizioni e non siano disponibili prove alternative, possano decidere di effettuare i controlli relativi all’anno di domanda 2022 o all’anno civile 2022 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentano comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

(6)

Diversi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione alla condizionalità, e dal regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in materia di regimi di aiuto per animale e di misure di sostegno connesse agli animali, si basano su tempistiche specifiche e differenziate di esecuzione e richiedono di conseguenza che i controlli in loco vengano effettuati entro tali termini. Le misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la pandemia di COVID-19 incidono sulla possibilità di eseguire i necessari controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti dagli obblighi in questione. Alcuni tipi di controlli potrebbero essere impossibili da effettuare mediante l’utilizzo di nuove tecnologie in sostituzione delle visite in azienda. In relazione a determinati controlli da effettuare nel 2022, è necessario pertanto derogare agli articoli da 30 a 33, all’articolo 40 bis, agli articoli 50 e 52 e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ridurre la percentuale minima dei controlli in loco rispetto alle percentuali ordinarie di controllo previste, rispettivamente, per i regimi di aiuto per superficie e per animale e le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali, le misure di sviluppo rurale diverse da quelle nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo e gli obblighi di condizionalità.

(7)

Al fine di mantenere l’effetto preventivo dei controlli, si deve mantenere, per l’anno di domanda 2022, l’obbligo di cui all’articolo 35, all’articolo 50, paragrafo 5, e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di aumentare le percentuali di controllo a causa di inadempienze significative riscontrate durante i controlli effettuati l’anno precedente. Inadempienze significative riscontrate durante i controlli in loco nel 2021 dovrebbero richiedere un aumento del livello dei controlli in loco per l’anno 2022. Pertanto gli Stati membri che, in applicazione dell’articolo 35 o dell’articolo 50, paragrafo 5, o dell’articolo 68, paragrafo 4, di tale regolamento, sono tenuti ad aumentare la percentuale di controlli nell’anno di domanda 2022 e che decidono di applicare le percentuali di controllo ridotte previste dal presente regolamento, dovrebbero applicare tali maggiorazioni in aggiunta alle percentuali di controllo ridotte previste dal presente regolamento.

(8)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 (8) e (UE) n. 181/2014 (9) della Commissione stabiliscono le percentuali di controllo per le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, che interessano anche le regioni ultraperiferiche dell’Unione e le isole minori del Mar Egeo, è opportuno derogare ai citati regolamenti estendendo la possibilità di utilizzare nuove tecnologie in quanto fonti documentali alternative per quanto riguarda i controlli e adeguando le percentuali dei controlli in loco per l’anno 2022. Tuttavia, al fine di mantenere l’effetto preventivo dei controlli a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014, è opportuno mantenere l’obbligo di aumentare la percentuale di controlli a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto gli Stati membri che, in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono tenuti ad aumentare la percentuale di controlli nell’anno di domanda 2022 e che decidono di applicare le percentuali di controllo ridotte previste dal presente regolamento, dovrebbero applicare tali maggiorazioni in aggiunta alle percentuali di controllo ridotte.

(9)

L’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (10) prevede che gli Stati membri debbano controllare, anche in loco, i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, i controlli in loco relativi ai criteri di riconoscimento non dovrebbero applicarsi nel 2022.

(10)

L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 fissa il campione per i controlli in loco annuali ad almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati a effettuare una percentuale inferiore di tali controlli nell’anno 2022.

(11)

L’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce inoltre che le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecuzione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e non dovrebbero pertanto essere soggetti nel 2022 ai requisiti relativi alla frequenza delle visite delle singole aziende di organizzazioni di produttori.

(12)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che i controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro devono riguardare l’intero quantitativo (100 %) dei prodotti ritirati dal mercato, fatta eccezione per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita per i quali, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del citato regolamento, gli Stati membri possono limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tale requisito e dovrebbero essere autorizzati nell’anno 2022 a limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione anche per quanto riguarda tutti gli altri prodotti ritirati dal mercato, a prescindere dalla loro destinazione.

(13)

L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tale requisito e dovrebbero essere autorizzati nell’anno 2022 a utilizzare campioni pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2020.

(14)

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, continuerà a essere materialmente difficile per gli Stati membri effettuare nel 2022 i controlli in loco per le domande di aiuto annuali, i controlli di primo e di secondo livello sulle operazioni di ritiro e i controlli sulla raccolta verde e sulla mancata raccolta, come stabilito rispettivamente all’articolo 27, paragrafi 2 e 7, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a definire controlli equivalenti a controlli in loco, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

(15)

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, continuerà a essere materialmente difficile per gli Stati membri effettuare nel 2022 i controlli in loco sistematici e a campione per le operazioni finanziate a norma degli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Pertanto, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 era già stata introdotta una deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (12) che dovrebbe essere concessa anche in relazione all’esercizio finanziario 2022 per autorizzare gli Stati membri a definire controlli equivalenti ai controlli in loco sistematici, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, e garantire che le norme della legislazione relativa ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo siano rispettate prima dell’erogazione dei pagamenti.

(16)

Sarà inoltre materialmente difficile per gli Stati membri effettuare in relazione all’esercizio finanziario 2022, nei termini previsti dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, i controlli sistematici in loco relativi alle operazioni di vendemmia verde finanziate a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto opportuno prevedere una deroga al fine di rinviare il completamento di tali controlli al 15 settembre 2022.

(17)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (13) stabilisce il numero dei campioni di uve fresche che deve essere prelevato dai vigneti durante la vendemmia della particella di cui trattasi ai fini dell’istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (14). Nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 continuino a impedire agli Stati membri di effettuare tali controlli, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare al numero minimo di campioni.

(18)

L’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 prevede che gli Stati membri debbano effettuare controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo. Poiché le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 continuano a rendere materialmente difficile l’esecuzione di tali controlli in diversi Stati membri produttori di vino, tale percentuale dovrebbe essere ridotta per l’anno 2022. Per lo stesso motivo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sospendere temporaneamente nell’anno 2022 i controlli in loco sistematici di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento, da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore.

(19)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione (15) concernente i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola contiene norme sui controlli in loco intesi a verificare che siano soddisfatte le condizioni per la concessione del finanziamento unionale. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 potrebbero rendere difficile l’esecuzione di tali controlli come previsto dall’articolo 6 del citato regolamento. È pertanto opportuno concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di sostituire i controlli in loco nell’anno civile 2022 con controlli alternativi.

(20)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (16) concernente gli aiuti nel settore dell’apicoltura contiene norme in materia di monitoraggio e controlli in relazione alla corretta attuazione dei programmi apicoli nazionali, alle spese effettivamente incorse e al numero corretto di alveari dichiarati dagli apicoltori. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri devono provvedere affinché almeno il 5 % dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali sia sottoposto a controlli in loco. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 potrebbero rendere difficile l’esecuzione del numero di controlli in loco necessario per rispettare tale soglia. È opportuno pertanto concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di derogare a tale requisito. Tale deroga non dovrebbe tuttavia determinare un aumento del rischio di pagamenti indebiti. Pertanto ogni riduzione del numero di controlli in loco dovrebbe essere compensata per quanto possibile da controlli alternativi.

(21)

Viste le precedenti opzioni di flessibilità offerte agli Stati membri negli ultimi due anni per quanto riguarda l’aumento delle percentuali di controllo, è importante ripristinare la norma originaria che ha un effetto deterrente notevole e chiarire l’anno di cui si dovrebbe tenere conto per determinare l’aumento della percentuale di controllo a norma dell’articolo 35, dell’articolo 50, paragrafo 5, e dell’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In considerazione delle possibili modifiche apportate dagli Stati membri alle loro procedure di controllo a seguito dell’individuazione di inadempienze, l’applicazione di meccanismi correttivi relativamente alle inadempienze riscontrate durante i controlli relativi all’anno di domanda 2019 non è considerata adeguata e si dovrebbe tenere conto dell’anno più recente. È pertanto necessario modificare gli articoli 3, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/725.

(22)

Le deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 di cui al presente regolamento dovrebbero consentire agli Stati membri di evitare ritardi nelle misure di controllo e nel trattamento delle domande di aiuto e, di conseguenza, ritardi nei pagamenti ai beneficiari per l’anno 2022. È tuttavia fondamentale che tali deroghe non ostacolino la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe sono responsabili dell’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che sia avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite. Inoltre il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere oggetto della dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

(23)

Al fine di garantire un’attuazione agevole delle misure di cui al presente regolamento che sono necessarie affinché gli Stati membri organizzino campagne di controllo nel rispetto delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi retroattivamente affinché gli Stati membri possano attuare le modifiche previste dall’inizio delle rispettive campagne di controllo: le misure di cui ai capi I e II e al capo III, sezioni 3 e 4, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022, il che corrisponde all’anno di domanda nel sistema integrato di gestione e di controllo o all’anno civile per le misure di sostegno dello sviluppo rurale non connesse alla superficie né agli animali e per le misure nel settore vitivinicolo; le misure di cui al capo III, sezioni 1 e 2, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2021, il che corrisponde all’esercizio finanziario, e le misure di cui al capo III, sezione 5, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2021, il che corrisponde all’anno apicolo.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti, del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEROGHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 809/2014

Articolo 1

In deroga all’articolo 24, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 5, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l’anno di domanda 2022 o l’anno civile 2022 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o l’utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente.

Se le visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri effettuano tali visite dopo il pagamento finale.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, e all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco entro i tempi previsti da tali disposizioni e i metodi alternativi, incluso l’utilizzo di nuove tecnologie, non possono fornire le prove necessarie, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli, relativi rispettivamente all’anno di domanda 2022 o all’anno civile 2022, in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

Articolo 3

1.   Se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco, rispettivamente nell’anno di domanda 2022 o nell’anno civile 2022, conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 30 a 33, all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 52, paragrafo 2, all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di applicare le norme previste rispettivamente ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2022 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;

b)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo;

c)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;

d)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;

e)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo;

f)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori;

g)

il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;

h)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone.

Gli Stati membri che, a norma dell’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi nel presente paragrafo, portandole all’1 %. Gli Stati membri che hanno introdotto un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa a norma dell’articolo 36, paragrafo 6, di detto regolamento non riducono ulteriormente la percentuale di controllo al di sotto del 10 %.

3.   In deroga all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2022 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

b)

l’1 %:

i)

di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

ii)

oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (17) non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

c)

il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La percentuale di controllo di cui al primo comma, lettera a), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (18) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   In deroga all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2022 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;

b)

il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva.

Per quanto riguarda la percentuale di controllo di cui al il primo comma, lettera a), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.

5.   In deroga all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2022 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e copre almeno il 3 % degli animali.

6.   In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati almeno sul 3 % dei beneficiari interessati.

7.   In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa è svolta almeno sul 10 % della superficie.

8.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2022 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 %.

9.   In deroga all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno civile 2022 la percentuale di controllo relativa ai controlli ex post è pari ad almeno lo 0,6 %.

10.   In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2022 la percentuale minima di controlli per la condizionalità è pari allo 0,5 %.

CAPO II

DEROGHE ALLE MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL’UNIONE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2022 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

3.   In deroga all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2022 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Sulla base di un’analisi dei rischi effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.

5.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l’anno 2022, gli Stati membri possono decidere di:

a)

sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b)

effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2022 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del citato regolamento riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

3.   In deroga all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2022 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.

5.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l’anno 2022, la Grecia può decidere di:

a)

sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b)

effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

CAPO III

DEROGHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, i controlli in loco inerenti ai criteri di riconoscimento non si applicano per l’anno 2022.

2.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2022 i controlli in loco di cui all’articolo 27 del citato regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per l’anno 2021.

3.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell’azione intesa a verificarne l’esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell’anno 2022.

4.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2022 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, a una percentuale inferiore a quella fissata nella citata disposizione, purché non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione.

5.   In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2022 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2021.

6.   In deroga all’articolo 27, paragrafi 2 e 7, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel corso dell’anno 2022, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2022, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, atti a garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.

2.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2022, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, tali controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2022.

SEZIONE 3

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2018/274

Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri, durante il periodo della vendemmia 2022, di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all’allegato III, parte II, del citato regolamento, gli Stati membri possono derogare a tale numero di campioni.

2.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare i controlli in loco nell’anno 2022 in conformità alla citata disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell’anno 2022 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscano agli Stati membri di effettuare tali controlli.

SEZIONE 4

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

Articolo 9

In deroga all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare a tempo debito i controlli in loco nell’anno civile 2022, gli Stati membri possono decidere di sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o mediante il ricorso a prove pertinenti, quali fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove in formato elettronico.

SEZIONE 5

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

Articolo 10

In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel corso dell’anno apicolo 2022 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali, a condizione di sostituire i controlli in loco previsti con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo.

CAPO IV

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725

Articolo 11

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 è così modificato:

1.

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno civile 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   In deroga all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021.»;

2.

all’articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.»;

3.

all’articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Grecia può decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.».

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Per gli Stati membri che applicano le disposizioni di cui ai capi I, II e III, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, una conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I capi I e II, il capo III, sezioni 3 e 4, e il capo IV si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il capo III, sezioni 1 e 2, si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Il capo III, sezione 5, si applica a decorrere dal 1o agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)   GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(3)   GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 8).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(7)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 9).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(18)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(19)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(20)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1217 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2021, 2022 e 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 (2) che prevede detrazioni applicabili al contingente di sgombro assegnato alla Spagna per il 2013 nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, nonché al contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8, a seguito del superamento del contingente di sgombro nel 2009.

(2)

Nel 2021 la Spagna non ha pescato 3 400 tonnellate del contingente di sgombro assegnatole per tale anno, esercitando quindi sullo stock una pressione di pesca inferiore al quantitativo massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca per l'anno in questione. La Spagna ha chiesto che tali quantitativi non pescati fossero presi in considerazione ai fini delle detrazioni per il 2021 e di ridurre di conseguenza le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per il 2022 e 2023. I quantitativi per le detrazioni relative al 2021, 2022 e 2023 stabiliti nel suddetto regolamento dovrebbero pertanto essere adeguati di conseguenza.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Stock

Contingente iniziale 2009

Contingente 2009 modificato

Catture 2009 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Detrazione 2013

Detrazione 2014

Detrazione 2015

Detrazione 2016

Detrazione 2017

Detrazione 2018

Detrazione 2019

Detrazione 2020

Detrazione 2021

Detrazione 2022

Detrazione 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

7 762

3 328

8 944

2 411

0

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Nel caso dell’acciuga, per «anno» si intende la campagna di pesca che ha inizio nell’anno in questione.


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1218 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia e gli esistenti programmi di eradicazione approvati. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare alcuni programmi di eradicazione presentati alla Commissione.

(4)

Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), la leucosi bovina enzootica (LEB), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione di programmi di eradicazione per l'intero territorio o per parte di esso.

(5)

Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Vibo Valentia della regione Calabria e nella provincia di Teramo della regione Abruzzo. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

(6)

Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Lecce della regione Puglia. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

(7)

Per l'infezione da MTBC, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle province di L'Aquila, Chieti e Teramo della regione Abruzzo, nella provincia di Latina della regione Lazio, nelle province di Bari e Taranto della regione Puglia e nella provincia di Nuoro della regione Sardegna. Tali zone dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni dall'infezione da MTBC.

(8)

Per quanto riguarda l'infezione da LEB, la Croazia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la LEB. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la LEB.

(9)

Per l'infezione da BVD, la Danimarca e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, rispettivamente, sull'intero territorio della Danimarca e nei distretti (Landkreise) di Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu e Fulda in Germania. Pertanto tale Stato membro e tali zone dovrebbero essere elencati, di conseguenza, nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BVD.

(10)

Per l'infezione da BVD, l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la BVD. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato VII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la BVD.

(11)

Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Baden-Württemberg, dell'Hessen e del Nordrhein-Westfalen. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BTV.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

al capitolo 1, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo: provincia di Pescara, Teramo

Regione Calabria: provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Benevento e Napoli,

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto»;

ii)

il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

« CAPITOLO 2

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini

Stato membro ((*))

Territorio

Belgio

Intero territorio

Cechia

Intero territorio

Danimarca

Intero territorio

Germania

Intero territorio

Estonia

Intero territorio

Irlanda

Intero territorio

Spagna

Intero territorio

Francia

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto

Cipro

Intero territorio

Lettonia

Intero territorio

Lituania

Intero territorio

Lussemburgo

Intero territorio

Ungheria

Intero territorio

Paesi Bassi

Intero territorio

Austria

Intero territorio

Polonia

Intero territorio

Portogallo

Região Autónoma dos Açores

Romania

Intero territorio

Slovenia

Intero territorio

Slovacchia

Intero territorio

Finlandia

Intero territorio

Svezia

Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord

b)

la parte II è così modificata:

i)

al capitolo 1, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo: province di L'Aquila, Chieti

Regione Basilicata

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: province di Caserta, Salerno

Regione Molise: provincia di Isernia

Regione Puglia: province di Foggia, Taranto

Regione Sicilia»;

ii)

al capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Basilicata

Regione Calabria: province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: province di Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Regione Puglia: provincia di Foggia

Regione Sicilia»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

la parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC

Stato membro

Territorio

Belgio

Intero territorio

Cechia

Intero territorio

Danimarca

Intero territorio

Germania

Intero territorio

Estonia

Intero territorio

Spagna

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Francia

Intero territorio

Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Taranto

Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Nuoro, Oristano, provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto

Lettonia

Intero territorio

Lituania

Intero territorio

Lussemburgo

Intero territorio

Ungheria

Intero territorio

Paesi Bassi

Intero territorio

Austria

Intero territorio

Polonia

Intero territorio

Portogallo

Região Algarve: tutti i distritos

Região Autónoma dos Açores a eccezione dell'Ilha de São Miguel

Slovenia

Intero territorio

Slovacchia

Intero territorio

Finlandia

Intero territorio

Svezia

Intero territorio»;

b)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da MTBC

Stato membro ((*))

Territorio

Bulgaria

Intero territorio

Croazia

Intero territorio

Cipro

Intero territorio

Grecia

Intero territorio

Irlanda

Intero territorio

Italia

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lazio: provincia di Roma

Regione Marche: provincia di Macerata

Regione Puglia: province di Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

Regione Sardegna: provincia di Sassari

Regione Sicilia

Malta

Intero territorio

Portogallo

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Romania

Intero territorio

Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord

3)

nell'allegato IV, la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la LEB

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Croazia

Intero territorio

18 luglio 2022»;

4)

nell'allegato VII, le parti I e II sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la BVD

Stato membro

Territorio

Austria

Intero territorio

Danimarca

Intero territorio

Finlandia

Intero territorio

Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberbayern: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries.

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

Svezia

Intero territorio

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la BVD

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Germania

Bundesland Bayern:

 

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberbayern: Dachau;

 

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau;

 

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu.

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 febbraio 2022

Irlanda

Intero territorio

18 luglio 2022»;

5)

nell'allegato VIII, parte 1, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen».


((*))  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;

((*))  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/75


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1219 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4)stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»). In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti.

(2)

L'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (modello COMP). L'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (modello TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Le prescrizioni relative ai trattamenti termici che figurano in tali attestati dovrebbero essere allineate ai trattamenti di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5). Inoltre, l'obbligo di indicare le date di produzione dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nei prodotti composti dovrebbe essere soppresso, in quanto superfluo alla luce della descrizione di cui alla nota (2) che riguarda tutti i costituenti di origine animale. Dovrebbero essere poi integrate e chiarite alcune note a piè di pagina che figurano nelle note relative alla parte II di tali modelli. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(3)

Nell'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere anche soppresso l'obbligo di indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti che transitano attraverso l'Unione in quanto l'Unione non è una destinazione finale di tali prodotti composti. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(5)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di determinate partite di prodotti composti, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

(6)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2023 continuano ad essere autorizzati l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti accompagnate dagli opportuni certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 gennaio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(3)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1)

il capitolo 50 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)

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»;

2)

il capitolo 52 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)

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».


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/98


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1220 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario assicurare che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti interessate ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi e assicurare che tali informazioni siano trattate in modo rapido ed efficiente. Le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero pertanto essere presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

(2)

L’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE prevede che le succursali di imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nel territorio di uno Stato membro ottengano l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente di tale Stato membro. Tali succursali non sono autorizzate a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui tali succursali hanno ottenuto l’autorizzazione. La Commissione europea può tuttavia adottare una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), attestante che il regime giuridico e di vigilanza di tale paese terzo per quanto riguarda le imprese di investimento è equivalente a quello che si applica nell’Unione. In tal caso, le succursali autorizzate delle imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione di equivalenza continuerebbero a essere sottoposte alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indipendentemente dal fatto che prestino servizi transfrontalieri o svolgano attività transfrontaliere.

(3)

È pertanto necessario garantire che il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia idoneo anche per le comunicazioni riguardanti i servizi e le attività transfrontalieri di tali succursali. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, le succursali di imprese di paesi terzi autorizzate conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della suddetta direttiva devono comunicare su base annua all’autorità competente dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata rilasciata le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3. Al fine di armonizzare non solo il formato, ma anche la tempistica delle comunicazioni, è opportuno prevedere un termine per la trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti.

(4)

Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione.

(5)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono comunicare su base annua alle autorità competenti

1.   La succursale di un’impresa di un paese terzo autorizzata in conformità dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE utilizza il formato di cui all’allegato I per comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Tuttavia, se un’impresa di un paese terzo è soggetta a una decisione di equivalenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, la succursale di tale impresa di un paese terzo utilizza il formato di cui all’allegato II per i servizi e le attività oggetto di tale decisione di equivalenza.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno e riguardano il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno civile precedente. Le informazioni fornite sono esatte al 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 2

Formato delle informazioni che le autorità competenti devono comunicare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su richiesta

Ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni contenute nei campi seguenti di cui agli allegati I e II:

1.

periodo di riferimento: 1a e 1b e, se del caso, 19a e 19b;

2.

nome dell’impresa del paese terzo e della succursale: 2a e 2d e, se del caso, 20a e 20d;

3.

servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati dalla succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g e 3 h e, se del caso, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g e 21h;

4.

numero di clienti e controparti e numero di membri del personale della succursale: 4a, 4b, 4c e 4d e, se del caso, 22a, 22b e 22c;

5.

fatturato e valore aggregato degli attivi della succursale: 5a, 5b e 5c e, se del caso, 23a, 23b e 23c.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Formato per la presentazione delle informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE (1)

N.

Campo

Sottocampi

1a

Periodo di riferimento

Data di inizio del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile

(AAAA-MM-GG)

1b

Data di fine del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile

(AAAA-MM-GG)

2a

Nome e dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi i dati della succursale, della persona responsabile della presentazione delle informazioni e delle autorità del paese terzo responsabili della vigilanza dell’impresa del paese terzo

Denominazione sociale completa della succursale e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)

2b

Indirizzo della succursale

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

2c

Dati di contatto della succursale, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web

2d

Denominazione giuridica completa dell’impresa del paese terzo e, se disponibile, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

2e

Indirizzo registrato della sede centrale dell’impresa del paese terzo

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

2f

Dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web

2 g

Paese della sede centrale dell’impresa del paese terzo

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

2 h

Nome, indirizzo e paese dell’autorità responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo nel paese terzo. Qualora più di un’autorità sia responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo, informazioni e rispettivi ambiti di competenza per ciascuna autorità

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

2i

Nome completo del referente

2 j

Indirizzo del referente

2k

Numero di telefono del referente

2 l

Indirizzo di posta elettronica del referente

2 m

Funzione/titolo del referente

3a

Servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati, durante il periodo di riferimento, dalla succursale nello Stato membro in cui è stabilita

Elenco dei servizi di investimento, delle attività di investimento e dei servizi accessori (come specificato nell’allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) prestati dalla succursale nello Stato membro in cui è stabilita

3b

Elenco delle categorie di strumenti finanziari (come specificato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE) in relazione alle quali tali servizi e attività sono stati prestati

3c

Se la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore totale, alla fine del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

3d

Se la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore medio, nel corso del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

3e

Se la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore totale, alla fine del periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali è stata prestata consulenza in materia di investimenti a clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

3f

Se la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore medio, durante il periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali è stata prestata consulenza in materia di investimenti a clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

3 g

Se la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti, il valore totale, alla fine del periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

3 h

Se la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti, il valore medio, durante il periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

4a

Numero di clienti e controparti e numero di membri del personale della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita, durante il periodo di riferimento

Numero totale di clienti e controparti della succursale nello Stato membro in cui è stabilita

4b

Ripartizione del numero totale di clienti e controparti della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati in tale Stato membro

4c

Numero di clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate (di cui alla direttiva 2014/65/UE) a cui la succursale presta servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori nello Stato membro in cui è stabilita

4d

Ripartizione del numero di membri del personale della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati in tale Stato membro

5a

Fatturato e valore aggregato, durante il periodo di riferimento, degli attivi della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

Fatturato generato dalla succursale e valore aggregato degli attivi corrispondenti ai servizi di investimento, alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

5b

Ripartizione del fatturato della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per servizio di investimento, attività di investimento e servizio accessorio prestati in tale Stato membro

5c

Ripartizione del fatturato della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per categoria di clienti di cui alla direttiva 2014/65/UE

6

Se la succursale negozia per conto proprio, informazioni sull’esposizione dell’impresa del paese terzo, durante il periodo di riferimento, nei confronti di controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

Esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

7

Se la succursale assume a fermo strumenti finanziari e/o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, informazioni sul valore, durante il periodo di riferimento, degli strumenti finanziari originati da controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile

Valore totale e numero di strumenti finanziari originati da controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e assunti a fermo o collocati dalla succursale sulla base di un impegno irrevocabile

8a

Composizione dell’organo di gestione dell’impresa del paese terzo

Elenco dei membri dell’organo di gestione dell’impresa del paese terzo

8b

Per ciascun membro dell’organo di gestione, nome completo, paese di domicilio e dati di contatto

8c

Posizione ricoperta da ciascun membro dell’organo di gestione

9a

Titolari di funzioni chiave per le attività della succursale

Elenco dei titolari di funzioni chiave per le attività della succursale

9b

Per ciascun titolare di funzioni chiave, nome completo, paese di domicilio e dati di contatto

9c

Posizione ricoperta da ciascun titolare di funzioni chiave

9d

Rapporti gerarchici tra i titolari di funzioni chiave e l’organo di gestione dell’impresa del paese terzo

10

Informazioni sui reclami ricevuti dalla succursale o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e durante il periodo di riferimento

Numero di reclami ricevuti dalla succursale o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nello Stato membro in cui è stabilita, congiuntamente a:

una ripartizione per i cinque strumenti finanziari che generano il maggior numero di reclami;

una ripartizione per i cinque temi più frequenti dei reclami;

il numero di reclami gestiti nel periodo di riferimento;

i dispositivi messi in atto per un trattamento diligente dei reclami

11a

Descrizione delle attività di commercializzazione della succursale o dell’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e durante il periodo di riferimento

Descrizione della strategia di commercializzazione della succursale o dell’impresa del paese terzo utilizzata nello Stato membro in cui la succursale è stabilita in relazione alle attività della stessa, compresi i dettagli relativi al suo ambito geografico e agli strumenti di commercializzazione utilizzati dall’impresa del paese terzo (ad esempio agenti, roadshow, telefonate, siti web)

11b

Elenco delle denominazioni commerciali utilizzate dalla succursale dell’impresa del paese terzo nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e, per ciascuna denominazione commerciale:

le categorie di strumenti finanziari in relazione alle quali è utilizzata; e

le categorie di clienti in relazione alle quali è utilizzata

11c

Per agenti o soggetti analoghi utilizzati dalla succursale dell’impresa del paese terzo in tale Stato membro, il nome della persona fisica o dell’entità, l’indirizzo e i dati di contatto

11d

Elenco dei siti web utilizzati dalla succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e, per ciascun sito web, il relativo URL

12a

Descrizione dei dispositivi di tutela degli investitori dell’impresa del paese terzo a disposizione dei clienti della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita, compresi i diritti di tali clienti derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/65/UE

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

Informazione e comunicazione nei confronti dei clienti

Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per quanto riguarda gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti dei clienti e descrizione delle misure di esecuzione relative alle operazioni della succursale nello Stato membro in cui è stabilita

12b

La lingua o le lingue che la succursale utilizzerà con i suoi clienti nello Stato membro in cui è stabilita

12c

Adeguatezza e appropriatezza

Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza, a seconda delle circostanze, nei casi in cui la succursale presta servizi ai clienti nello Stato membro in cui è stabilita

12d

Esecuzione alle condizioni migliori

Se la succursale esegue ordini per i suoi clienti nello Stato membro in cui è stabilita, descrizione dei dispositivi adottati per eseguire gli ordini dei clienti alle condizioni più favorevoli per i clienti

12e

Regole per la gestione degli ordini dei clienti

Se la succursale gestisce gli ordini dei clienti, descrizione dei dispositivi adottati dalla succursale per l’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti, con particolare attenzione alle operazioni della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

12f

Dispositivi in materia di governance del prodotto

Se l’impresa del paese terzo produce e/o distribuisce strumenti finanziari tramite la propria succursale, descrizione dei dispositivi in materia di governance del prodotto adottati dall’impresa del paese terzo per le operazioni della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

12g

Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse

Descrizione delle misure messe in atto dall’impresa del paese terzo tramite la propria succursale per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, compresi quelli derivanti dalla politica retributiva relativa alle persone che si occupano della prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

12h

Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per la gestione dei reclami

Descrizione della procedura, istituita dall’impresa del paese terzo tramite la propria succursale, che i clienti della succursale devono seguire per presentare un reclamo

12i

Dipartimento responsabile della gestione dei reclami dei clienti della succursale

12j

La lingua o le lingue in cui i clienti devono presentare i loro reclami

12k

I tribunali competenti (in caso di controversie) di cui agli accordi contrattuali tra l’impresa del paese terzo che agisce tramite la propria succursale e i suoi clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

12l

L’organismo o gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti a trattare le controversie che coinvolgono i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e l’impresa del paese terzo

12m

Adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori

Descrizione dell’adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori, che indichi se i clienti e le controparti della succursale potranno beneficiare di tale sistema, il suo ambito di applicazione, una descrizione delle condizioni di ammissibilità e gli importi e gli strumenti finanziari coperti dal sistema

12n

Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per tutelare e gestire i fondi e gli attivi dei clienti

Descrizione di eventuali dispositivi di tutela dei fondi o degli attivi dei clienti (in particolare, se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un custode, il nominativo del custode e i relativi contratti) adottati nello Stato membro in cui la succursale è stabilita

12o

Altri dispositivi

Descrizione di eventuali altri dispositivi che l’impresa del paese terzo possa ritenere pertinenti ai fini della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita in un modo onesto, equo e professionale che promuova gli interessi dei clienti

13a

Informazioni sugli accordi di esternalizzazione dell’impresa del paese terzo applicabili alle operazioni della succursale

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

Elenco e descrizione delle funzioni esternalizzate (o di quelle che si intende esternalizzare)

13b

Descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche e del sistema di controllo interno) destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati, nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale nello Stato membro in cui è stabilita

14

Informazioni sui dispositivi (compresi i dispositivi informatici) adottati dall’impresa del paese terzo e applicabili alle attività della succursale per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

Descrizione di eventuali dispositivi e risorse (in particolare risorse umane e informatiche) che l’impresa del paese terzo può aver predisposto e/o destinato alle attività della propria succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto nonché per il controllo di tali attività

15a

Informazioni sulle attività della funzione di controllo della conformità (o equivalente)

Modifiche della regolamentazione

Descrizione della gestione e dell’attuazione delle modifiche rilevanti e dell’evoluzione degli obblighi regolamentari durante il periodo di riferimento che hanno un impatto sui dispositivi di tutela degli investitori per le attività della succursale dell’impresa del paese terzo

15b

Risultanze

Numero di controlli effettuati in loco ed esternalizzati e sintesi delle principali risultanze della funzione di controllo della conformità sulle operazioni dell’impresa del paese terzo, nella misura in cui siano pertinenti per le operazioni della succursale

15c

Azioni intraprese o da intraprendere (anche in seguito a reclami o deviazioni dalle raccomandazioni della funzione di controllo della conformità rivolti all’alta dirigenza) per fare fronte ai malfunzionamenti riscontrati o potenziali dell’impresa del paese terzo nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale

15d

Altro

Qualsiasi altra informazione che la succursale ritenga pertinente indicare

16a

Informazioni sulle attività della funzione di audit interno (o equivalente)

Risultanze

Sintesi delle principali risultanze della funzione di audit interno sulle operazioni dell’impresa del paese terzo, nella misura in cui siano pertinenti per le operazioni della succursale

16b

Azioni intraprese o da intraprendere nel complesso (compresi il calendario e le unità organizzative dell’impresa del paese terzo interessata) per fare fronte ai malfunzionamenti riscontrati o potenziali dell’impresa del paese terzo nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale

17a

Informazioni sulle attività della funzione di gestione dei rischi (o equivalente) e sulla politica di gestione dei rischi dell’impresa del paese terzo

Politica di gestione dei rischi

Sintesi della politica di gestione dei rischi dell’impresa del paese terzo nella misura in cui sia connessa alle operazioni della succursale e ai dispositivi applicati dalla succursale per i servizi e le attività svolti dalla stessa

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

17b

Risultanze

Sintesi delle principali risultanze della funzione di gestione dei rischi sulle operazioni dell’impresa del paese terzo nel complesso e delle azioni intraprese o da intraprendere per dare seguito a tali risultanze

18

Qualsiasi altra informazione che la succursale dell’impresa del paese terzo ritenga pertinente comunicare all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita


(1)  Tutte le informazioni relative alla prestazione di servizi transfrontalieri da parte delle succursali di imprese di paesi terzi sono contemplate nell’allegato II.


ALLEGATO II

Formato per la presentazione delle informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE nel caso in cui la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014

Oltre alle informazioni necessarie a norma dell’allegato I del presente regolamento di esecuzione, le imprese di paesi terzi che, conformemente all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, prestano anche servizi e attività di investimento nell’Unione europea avvalendosi del regime di equivalenza del paese terzo [se effettivamente riconosciuto come equivalente a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014], includono anche i seguenti campi nelle comunicazioni all’autorità competente, secondo quanto prescritto dall’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE:

N.

Campo

Sottocampi

19a

Periodo di riferimento

Data di inizio del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile

(AAAA-MM-GG)

19b

Data di fine del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile

(AAAA-MM-GG)

20a

Nome e dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi i dati della succursale, della persona responsabile della presentazione delle informazioni, delle autorità del paese terzo responsabili della vigilanza dell’impresa del paese terzo

Denominazione sociale completa della succursale e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), se disponibile

20b

Indirizzo della succursale

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

20c

Dati di contatto della succursale, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web

20d

Denominazione giuridica completa dell’impresa del paese terzo e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), se disponibile

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

20e

Indirizzo registrato della sede centrale dell’impresa del paese terzo

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

20f

Dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web

20 g

Paese della sede centrale dell’impresa del paese terzo

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

20 h

Nome, indirizzo e paese dell’autorità responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo nel paese terzo. Qualora più di un’autorità sia responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo, informazioni e rispettivi ambiti di competenza per ciascuna autorità

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

20i

Nome completo del referente

20 j

Indirizzo del referente

20k

Numero di telefono del referente

20 l

Indirizzo di posta elettronica del referente

20 m

Funzione/titolo del referente

21a

Servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati, durante il periodo di riferimento, dalla succursale in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita

Elenco dei servizi di investimento, delle attività di investimento e dei servizi accessori (come specificato nell’allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) prestati a controparti qualificate e clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita

21b

Elenco delle categorie di strumenti finanziari (come specificato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE) in relazione alle quali tali servizi e attività sono stati prestati

21c

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore totale, alla fine del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro

21d

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore medio, nel corso del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro

21e

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore totale, alla fine del periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali i suddetti servizi sono stati prestati a clienti nello Stato membro

21f

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore medio, nel corso del periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali i suddetti servizi sono stati prestati a clienti nello Stato membro

21g

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti, il valore totale, alla fine del periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro

21h

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti, il valore medio, nel corso del periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro

22a

Numero di clienti e controparti della succursale in Stati membri diversi da quello in cui la succursale è stabilita e complessivamente, durante il periodo di riferimento

Numero totale di clienti e controparti della succursale nell’Unione europea (escluso lo Stato membro in cui è stabilita)

22b

Numero totale di clienti e controparti dell’impresa del paese terzo nel complesso

22c

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale ha prestato servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori, il numero totale di clienti e controparti della succursale in tale altro Stato membro, congiuntamente a:

una ripartizione di tale numero per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati in ciascuno Stato membro; e

una ripartizione per categoria di clienti di cui alla direttiva 2014/65/UE

23a

Fatturato e valore aggregato, durante il periodo di riferimento, degli attivi della succursale in Stati membri diversi da quello in cui la succursale è stabilita e dell’impresa del paese terzo nel complesso

Fatturato della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui è stabilita) e valore aggregato degli attivi corrispondenti ai servizi e alle attività prestati dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui è stabilita)

23b

Fatturato complessivo dell’impresa del paese terzo

23c

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale ha prestato servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori, il fatturato e il valore aggregato degli attivi corrispondenti ai suddetti servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori, congiuntamente a:

una ripartizione per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati nello Stato membro; e

una ripartizione per categoria di clienti di cui alla direttiva 2014/65/UE

24a

Se la succursale negozia per conto proprio, informazioni sull’esposizione dell’impresa del paese terzo, durante il periodo di riferimento, nei confronti di controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale negozia per conto proprio, l’esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti in tale Stato membro

24b

Esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

25a

Se la succursale assume a fermo strumenti finanziari e/o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, informazioni sul valore, durante il periodo di riferimento, degli strumenti finanziari originati da controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile

Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale assume a fermo strumenti finanziari e/o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti nello Stato membro e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile dalla succursale

25b

Valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile dalla succursale

26

Informazioni sui reclami ricevuti dalla succursale e/o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), durante il periodo di riferimento

Numero di reclami ricevuti dalla succursale e/o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale in Stati membri diversi da quello in cui la succursale è stabilita, congiuntamente a:

una ripartizione per Stato membro;

una ripartizione per i cinque strumenti finanziari che generano il maggior numero di reclami;

una ripartizione per i cinque temi più frequenti dei reclami;

il numero di reclami gestiti nel periodo di riferimento;

i dispositivi messi in atto per un trattamento diligente dei reclami

27a

Descrizione delle attività di commercializzazione della succursale o dell’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), durante il periodo di riferimento

Descrizione della strategia di commercializzazione dell’impresa del paese terzo utilizzata nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) in relazione alle attività della succursale, compresi dettagli sul suo ambito geografico e sugli strumenti di commercializzazione utilizzati dall’impresa del paese terzo (ad esempio agenti, roadshow, telefonate, siti web)

27b

Elenco delle denominazioni commerciali utilizzate dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) nonché, per ciascuna denominazione commerciale:

l’elenco degli Stati membri in cui è utilizzata;

le categorie di strumenti finanziari in relazione alle quali è utilizzata; e

le categorie di clienti in relazione alle quali è utilizzata

27c

Per gli agenti o soggetti analoghi utilizzati dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), il nome della persona fisica o dell’entità, l’indirizzo e i dati di contatto

27d

Elenco dei siti web utilizzati dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) e, per ciascun sito web, il relativo URL

28a

Descrizione dei dispositivi di tutela degli investitori dell’impresa del paese terzo a disposizione dei clienti della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), compresi i diritti di tali clienti derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/65/UE

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

Informazione e comunicazione nei confronti dei clienti

Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per garantire il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti dei clienti ai sensi degli articoli 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE e delle relative misure di esecuzione per le operazioni della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28b

La lingua o le lingue che la succursale utilizzerà con i suoi clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28c

Adeguatezza e appropriatezza

Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per garantire il rispetto dei propri obblighi di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza, a seconda delle circostanze, nei casi in cui la succursale presta servizi a clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28d

Esecuzione alle condizioni migliori

Se la succursale esegue ordini per i suoi clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), descrizione dei dispositivi adottati per garantire che gli ordini dei clienti siano eseguiti alle condizioni più favorevoli per i clienti

28e

Regole per la gestione degli ordini dei clienti

Descrizione dei dispositivi dell’impresa del paese terzo che consentono un’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti, con particolare attenzione alle operazioni della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28f

Dispositivi in materia di governance del prodotto

Se l’impresa del paese terzo produce e/o distribuisce strumenti finanziari nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), descrizione dei dispositivi in materia di governance del prodotto adottati dall’impresa del paese terzo per le sue operazioni nell’Unione

28g

Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse

Descrizione delle misure che l’impresa del paese terzo ha messo in atto per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, compresi quelli derivanti dalla politica retributiva relativa alle persone che si occupano della prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28h

Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per la gestione dei reclami

Descrizione della procedura che i clienti dell’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) devono seguire per presentare un reclamo

28j

Dipartimento responsabile della gestione dei reclami dei clienti della succursale

28k

La lingua o le lingue in cui i clienti devono presentare i loro reclami

28l

I tribunali competenti (in caso di controversie) di cui agli accordi contrattuali tra l’impresa del paese terzo e i suoi clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28m

L’organismo o gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti a trattare le controversie transfrontaliere che coinvolgono clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

28n

Adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori

Descrizione dell’adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori, che indichi se i clienti e le controparti della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) possono beneficiare di tale sistema, il suo ambito di applicazione, una descrizione delle condizioni di ammissibilità e gli importi e gli strumenti finanziari coperti dal sistema

28o

Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per tutelare e gestire i fondi e gli attivi dei clienti

Descrizione dei dispositivi per la salvaguardia dei fondi o degli attivi dei clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) (in particolare, se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un custode, il nominativo del custode e i relativi contratti)

28p

Altri dispositivi

Descrizione di eventuali altri dispositivi che l’impresa del paese terzo possa ritenere pertinenti ai fini della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) in un modo onesto, equo e professionale che promuova gli interessi dei clienti

29a

Informazioni sugli accordi di esternalizzazione dell’impresa del paese terzo applicabili alle operazioni della succursale

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

Elenco e descrizione delle funzioni esternalizzate (o di quelle che si intende esternalizzare) per la prestazione dei servizi di investimento della succursale e l’esercizio delle sue attività nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

29b

Descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche e del sistema di controllo interno) destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati, nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita)

30

Informazioni sui dispositivi (compresi i dispositivi informatici) adottati dall’impresa del paese terzo e applicabili alle attività della succursale per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto

(da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente)

Descrizione di eventuali dispositivi e risorse (in particolare risorse umane e informatiche) che l’impresa del paese terzo può aver predisposto e/o destinato alle attività della propria succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto nonché per il controllo di tali attività

31

Qualsiasi altra informazione che l’autorità competente ritenga necessaria per consentire un monitoraggio completo delle attività della succursale nell’Unione


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/114


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1221 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia considerata come presentata il 4 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA — Association of European Wheels Manufacturers) («denunciante» o «EUWA») per conto dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione («il regolamento di registrazione») (3), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3.   Parti interessate e richiesta di anonimato

(4)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il denunciante e i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità del Marocco, gli importatori e gli utilizzatori noti nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(5)

Il denunciante e due utilizzatori che hanno collaborato hanno chiesto che il loro nome fosse mantenuto riservato, per timore di ritorsioni da parte di acquirenti. La Commissione era del parere che vi fosse effettivamente un notevole rischio di ritorsioni e ha accettato di non divulgare i nomi dei denuncianti e dei due utilizzatori che hanno collaborato. Per tutelare l’anonimato sono stati mantenuti riservati anche i nomi degli altri produttori dell’Unione, al fine di evitare che i nomi dei denuncianti potessero essere identificati per deduzione.

1.4.   Osservazioni in merito all’apertura

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7)

Quattro parti hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione e sono state ascoltate: l’Associazione dei costruttori europei di automobili («ACEA»), EUWA, Dika Morocco Africa S.A.R.L («Dika») e Hands 8 SA («Hands»).

(8)

Dika e le autorità marocchine hanno sostenuto che le cifre riportate nella denuncia erano obsolete, in quanto vi era un intervallo di quasi 8 mesi tra il periodo dell’inchiesta e la data di apertura dell’inchiesta. Inoltre il periodo dell’inchiesta selezionato dal denunciante coincideva esattamente con il picco della pandemia di COVID-19. Il periodo preso in esame dal denunciante superava altresì di un anno la prassi abituale della Commissione descritta nella guida pertinente (4). Dika ha ritenuto che questa decisione si potesse considerare non equa e parziale e che l’uso di cifre obsolete non potesse costituire un elemento di prova prima facie dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità, come stabilito dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(9)

La Commissione ha innanzitutto osservato che nella guida cui Dika fa riferimento si afferma chiaramente che la guida ha l’obiettivo di fornire orientamenti generali, ma non è un documento giuridicamente vincolante e il suo contenuto non è obbligatorio (5). Inoltre l’articolo 5 del regolamento di base non contiene alcuna disposizione specifica relativa al lasso di tempo che intercorre tra la denuncia e i dati forniti. In ogni caso il periodo dell’inchiesta della denuncia è terminato il 31 marzo 2021, mentre la denuncia è stata presentata il 4 ottobre 2021. Inoltre il denunciante ha presentato ulteriori dati sul pregiudizio fino al 30 giugno 2021 (6). Di conseguenza i dati forniti dal denunciante erano aggiornati e il più possibile vicini alla data in cui la denuncia è stata considerata come presentata. Per quanto riguarda l’argomentazione relativa al periodo in esame e al periodo dell’inchiesta, è prassi della Commissione selezionare un periodo dell’inchiesta di un anno e i tre anni di calendario precedenti per esaminare le tendenze utili per valutare il pregiudizio nel periodo in questione. Il fatto che la denuncia abbia fornito informazioni per un anno supplementare non significa che siano stati utilizzati dati obsoleti, che avrebbero reso la valutazione ingiusta o parziale. Piuttosto essa ha fornito informazioni relative al periodo più recente disponibile, ossia fino al 31 marzo 2021. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(10)

Dika ha sostenuto che la denuncia non forniva elementi di prova che giustificassero l’uso di un valore normale costruito, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Inoltre la parte ha sostenuto che il calcolo del valore normale costruito era errato. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto concludere che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti dell’esistenza del dumping e avrebbe dovuto essere respinta in conformità dell’articolo 5 del regolamento di base.

(11)

Dika ha dichiarato che il denunciante non ha utilizzato i prezzi di vendita delle ruote di alluminio sul mercato interno del Marocco, anche se avrebbe potuto conoscere tali prezzi poiché la stessa industria dell’Unione esporta ruote di alluminio in Marocco. Inoltre Dika ha affermato che il denunciante ha utilizzato i conti finanziari dei produttori esportatori del 2018 e del 2019 per concludere che non ci sono state vendite nel corso di normali operazioni commerciali, mentre tali conti risalivano a un periodo precedente al periodo dell’inchiesta selezionato nella denuncia.

(12)

La Commissione ha espresso disaccordo. Il denunciante in questa inchiesta è l’EUWA e non i suoi singoli membri. Poiché il denunciante non è né un produttore né un esportatore, non ha avuto accesso a tali dati. Inoltre, le fatture sono generalmente considerate dati commerciali riservati. Il denunciante ha quindi dovuto basarsi su informazioni pubbliche relative ai prezzi di vendita sul mercato interno del Marocco, che non erano disponibili al momento della denuncia. Per quanto riguarda l’utilizzo dei conti finanziari del 2018 e del 2019 per i produttori esportatori marocchini, questi erano gli unici conti a disposizione del denunciante al momento della presentazione della denuncia. Il denunciante ha quindi potuto solo concludere che, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili, non vi erano state vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali da parte dei produttori esportatori marocchini noti. La determinazione del valore normale era quindi giustificata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(13)

Dika ha inoltre fornito argomentazioni riguardanti presunti errori fondamentali nella determinazione del valore normale. Tali argomentazioni riguardano la scelta delle dimensioni delle ruote, l’utilizzo di prezzi per i lingotti di alluminio basati sulle importazioni dalla Cina, l’utilizzo della struttura dei costi dei produttori dell’Unione, l’esclusione di alcuni fattori di costo nel calcolo e l’applicazione di un tasso di profitto del 6 %.

(14)

La Commissione non ha accolto tali argomentazioni. Le ipotesi formulate dal denunciante per determinare il valore normale si basavano sull’esperienza e sulle conoscenze del mercato del denunciante e su informazioni pubblicamente disponibili. Il fatto che la parte interessata non sia d’accordo con tali ipotesi non le rende nulle ai fini della determinazione del valore normale nella denuncia. I dati su cui è stato basato il valore normale sono stati suffragati da elementi di prova sufficienti e confermati dall’analisi di tali dati effettuata dalla Commissione. Anche apportando alcuni adeguamenti come suggerito dalla parte interessata, cosa che la Commissione ha fatto durante la valutazione della denuncia, sono rimasti elementi di prova sufficienti del dumping.

(15)

Dika e le autorità marocchine hanno sostenuto che il denunciante avesse omesso dalla sua analisi del pregiudizio l’indicazione del fatto che il mercato è segmentato tra costruttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, «OEM») e mercati post-vendita (aftermarkets, «AM») nonché l’esistenza all’interno di ciascun mercato di diversi tipi di ruote, che corrispondono ai segmenti di fascia bassa e di fascia alta.

(16)

La Commissione ha osservato che, sebbene le ruote di alluminio OEM e AM abbiano canali di distribuzione diversi, esse presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono intercambiabili. Pertanto OEM e AM dovrebbero essere considerati canali di vendita diversi piuttosto che segmenti diversi.

(17)

Per quanto riguarda i due canali di vendita, il denunciante ha stimato che le esportazioni marocchine erano probabilmente quasi esclusivamente dirette ad acquirenti OEM. La successiva analisi svolta dalla Commissione sulle informazioni a sua disposizione ha confermato questo aspetto. Lo stesso vale anche per i produttori dell’Unione inclusi nel campione, che hanno venduto quasi esclusivamente ad acquirenti OEM (circa il 99,6 %).

(18)

Per quanto riguarda i diversi tipi di ruote, la Commissione ha notato che, sebbene la denuncia non contenesse un’analisi completa del pregiudizio per diversi tipi di ruote di alluminio, essa forniva invece calcoli di undercutting e underselling per dieci tipi rappresentativi di ruote.

(19)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(20)

Dika, Hands e le autorità del Marocco hanno sostenuto che l’evoluzione delle importazioni marocchine non può causare o minacciare di causare un pregiudizio all’industria dell’Unione, in quanto tali importazioni rappresentavano appena il 2,8 % del mercato dell’Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e non causano alcuna depressione o compressione dei prezzi.

(21)

Dall’analisi del pregiudizio specifico contenuta nella denuncia sono emersi elementi di prova sufficienti che indicano una maggiore penetrazione del mercato dell’Unione (sia in termini assoluti che relativi) da parte delle importazioni dal Marocco, a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Ciò pare aver causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, come dimostrato, ad esempio, dal calo delle vendite e della sua quota di mercato, dal deterioramento dei risultati finanziari o dal livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(22)

Dika ha affermato che alcuni indicatori di pregiudizio, quali capacità produttiva, prezzi dell’Unione e consumo dell’Unione contenuti nella denuncia non suffragavano una risultanza di pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre l’utilizzo completo degli impianti non è un’opzione verosimile per i produttori di ruote di alluminio, dati i modelli di catena di approvvigionamento «just-in-time» adottati dai produttori di automobili nell’Unione europea, che richiedono ai produttori di ruote di alluminio di essere flessibili e di disporre di impianti per rispondere alle esigenze dell’ultimo minuto.

(23)

La Commissione ricorda che una risultanza dell’esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l’apertura di un’inchiesta richiede un esame anche dei fattori pertinenti indicati nel regolamento di base. Tuttavia l’articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell’articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento per considerare il pregiudizio notevole suffragato da sufficienti elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere le informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni, che indicavano l’esistenza di un pregiudizio. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse prove sufficienti del pregiudizio e ha respinto l’argomentazione.

(24)

Dika e Hands hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping non può essere nell’interesse dell’Unione.

(25)

A tale riguardo l’interesse dell’Unione non è un criterio pertinente per valutare se una denuncia giustifichi l’apertura di un procedimento antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. Di conseguenza tali osservazioni non sono state prese in esame in rapporto alle argomentazioni riguardanti l’apertura del procedimento.

(26)

Dika, Hands e le autorità marocchine hanno sostenuto che il denunciante non aveva preso in considerazione altri fattori, come l’asserita mancanza di concorrenza tra le ruote di alluminio dell’Unione e le ruote di alluminio del Marocco a causa della segmentazione dei mercati; le importazioni da paesi terzi; e le conseguenze della pandemia di COVID-19.

(27)

L’analisi della denuncia effettuata dalla Commissione ha confermatogli elementi menzionati erano infondati, non corretti nei fatti o insufficienti a mettere in discussione la conclusione secondo cui la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame entravano nell’Unione a prezzi di dumping e sembravano causare un pregiudizio notevole ai produttori dell’Unione. Tali aspetti erano stati stabiliti sulla base dei migliori elementi di prova di cui disponeva il denunciante all’epoca, i quali erano sufficientemente rappresentativi e affidabili. Inoltre le argomentazioni presentate da Dika, dalle autorità del Marocco e dall’ACEA sono state esaminate in dettaglio nel corso dell’inchiesta e sono ulteriormente esaminate in appresso.

(28)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, soddisfacendo così i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.5.   Campionamento

(29)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(30)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato un campione definitivo di tre produttori dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, il criterio utilizzato per la selezione del campione è stato quello del massimo volume rappresentativo della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, ossia dal 1o ottobre 2020 al 30 settembre 2021. Tale campione provvisorio era composto da tre produttori dell’Unione ubicati in tre Stati membri diversi. Il campione rappresentava quasi il 20 % della quantità totale prodotta nell’Unione del prodotto simile e garantiva una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne ha ricevute.

1.5.2.   Campionamento degli importatori

(31)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(32)

Nessuno degli importatori indipendenti ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori del Marocco

(33)

Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti del Marocco a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione del Regno del Marocco presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(34)

Solo due produttori esportatori del paese interessato, che rappresentano praticamente tutte le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco, hanno fornito le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(35)

La Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell’Unione, al denunciante, a due utilizzatori noti e a due produttori esportatori del paese interessato. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (7) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(36)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi, la Commissione non ha potuto effettuare tutte le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base.

Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi di due produttori dell’Unione inclusi nel campione, di un utilizzatore (8) e presso le sedi dei seguenti produttori esportatori in Marocco: HANDS 8 SA («Hands»)

DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L («Dika»).

(37)

Inoltre, in linea con il suo avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (9), la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza nei confronti della società collegata a Dika CITIC Dicastal Co., Ltd («CITIC») e di un produttore dell’Unione.

1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(38)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(39)

Il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci SA da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) («prodotto in esame»).

(40)

Le ruote di alluminio sono tradizionalmente vendute nell’Unione attraverso due canali di distribuzione: quello degli OEM, principalmente produttori di automobili, e quello degli AM, tra cui figurano distributori, rivenditori, officine di riparazione ecc. Il prodotto in esame proveniente dal Marocco è stato venduto esclusivamente attraverso il canale degli OEM durante il periodo in esame. Nel canale di distribuzione degli OEM i produttori di automobili organizzano procedure di aggiudicazione di appalti per ruote di alluminio e sono spesso impegnati nel processo di sviluppo di nuove ruote associate alla loro marca. I produttori dell’Unione e gli esportatori marocchini possono partecipare alle stesse gare d’appalto.

2.2.   Prodotto simile

(41)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Marocco; nonché

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(42)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Marocco

3.1.1.   Collaborazione dei produttori esportatori

(43)

Come indicato al considerando 34, due produttori esportatori marocchini, Dika e Hands, si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Dika dispone di una società collegata, CITIC, che è un produttore cinese di ruote di alluminio. CITIC acquista le ruote di alluminio da Dika e la vende all’Unione, al Marocco e ad altri paesi terzi. Durante il controllo incrociato a distanza con la società CITIC, sono stati scoperti diversi errori che hanno messo seriamente in dubbio l’affidabilità degli elenchi delle vendite sul mercato interno e nell’UE. Tali errori riguardavano principalmente le differenze tra i prezzi registrati negli elenchi delle vendite, i prezzi indicati nelle fatture e gli importi effettivamente pagati.

(44)

In data 1o aprile 2022, durante la verifica in loco presso Dika, dopo la conclusione del controllo incrociato a distanza con CITIC, la società ha fornito una versione rivista degli elenchi delle vendite, accompagnata da una spiegazione delle discrepanze riscontrate. A quel punto non è stato possibile né verificare gli elenchi delle vendite rivisti né eseguire un loro controllo incrociato. Inoltre, da un controllo preliminare dei nuovi dati trasmessi è emerso che le revisioni effettuate dalla società non hanno corretto tutte le discrepanze segnalate durante il controllo incrociato a distanza, mentre il numero totale di revisioni era molto superiore di quanto previsto sulla base del controllo incrociato a distanza. La natura e il numero degli errori, alcuni dei quali sono risultati permanere a seguito delle revisioni, erano tali che la Commissione non ha potuto fare affidamento sull’accuratezza degli elenchi delle vendite. Di conseguenza, la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni necessarie per stabilire un margine di dumping per la società.

(45)

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, con lettera datata 5 maggio 2022, Dika e la sua società collegata sono state informate del motivo per cui la Commissione non intendeva tenere conto delle informazioni fornite e hanno avuto la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni («la lettera a norma dell’articolo 18»).

(46)

La società ha risposto alla lettera della Commissione il 12 maggio 2022. Nella sua risposta ha spiegato di aver registrato le vendite negli elenchi delle vendite secondo i propri principi contabili. La società ha quindi sostenuto, a differenza di quanto dichiarato durante il controllo incrociato a distanza e la visita di verifica in loco, che gli elenchi delle vendite originali, i cui valori totali potevano essere riconciliati con il sistema contabile SAP aziendale, erano completi e accurati, non contenevano errori e non richiedevano revisioni. In realtà le revisioni effettuate dalla società dopo il controllo incrociato a distanza sarebbero state trasmesse alla Commissione solo per dimostrare la piena collaborazione di CITIC nell’indagine. La società ha pertanto dichiarato che la Commissione doveva utilizzare la versione originale degli elenchi delle vendite non riveduta. In subordine, la società ha affermato che la Commissione poteva utilizzare gli elenchi delle vendite riveduti, forniti in allegato alla lettera, in quanto le carenze non sarebbero state tali da causare eccessive difficoltà a giungere a conclusioni ragionevolmente precise. Tali elenchi delle vendite erano simili a quelli forniti durante la verifica in loco, ma vi erano stati aggiunti dati precedentemente mancanti, alcuni errori erano stati corretti ed erano state fornite ulteriori spiegazioni. Rimanevano tuttavia diversi errori, per una serie di operazioni continuava a non esser indicato l’importo effettivamente ricevuto e la Commissione non è stata in grado di effettuare controlli incrociati o di verificare gli elenchi delle vendite riveduti forniti con la risposta della società alla lettera relativa all’articolo 18. La società ha dichiarato che, qualora la Commissione insistesse sull’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, dovrebbe utilizzare i bilanci di CITIC come fatti parziali disponibili.

(47)

La Commissione non ha accolto le argomentazioni fornite dalla società nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 18. Nel questionario antidumping per i produttori esportatori si chiedeva chiaramente di fornire gli elenchi delle vendite per ogni singola operazione. I modelli delle tabelle fornite con il questionario richiedono inequivocabilmente i dati registrati sulla fattura (quantità della fattura, valore della fattura, note di credito relative ecc.). La società stessa ha riconosciuto di non aver compilato gli elenchi delle vendite sulla base delle fatture, ma di aver seguito, piuttosto, le proprie pratiche contabili. La società ha inoltre sostenuto che qualsiasi differenza tra il valore della fattura e il prezzo effettivamente ricevuto è normalmente registrata negli elenchi delle vendite come sconto, riduzione, nota di credito o in altro modo. Tuttavia è stato riscontrato che queste differenze non erano sistematicamente rispecchiate negli elenchi delle vendite della società.

(48)

Come indicato al considerando 44, non è stato possibile effettuare tempestivamente né un controllo incrociato degli elenchi delle vendite rivisti né una loro verifica. Come spiegato alla società nella lettera, inviata l’11 marzo 2022, che ha preceduto il controllo incrociato a distanza e la verifica, e in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (10), lo scopo del controllo incrociato a distanza era ottenere garanzie in merito alle informazioni presentate dalla società nella risposta al questionario. Tali garanzie non sono state ottenute durante il controllo incrociato a distanza per quanto riguarda gli elenchi delle vendite. Un ulteriore controllo incrociato a distanza con CITIC, come proposto dalla società nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 18, non dovrebbe essere utilizzato per rimediare alla mancanza di tempestività o agli errori riscontrati durante il controllo incrociato a distanza che si è già svolto entro i termini stabiliti.

(49)

Inoltre alcune modifiche discusse durante il controllo incrociato a distanza non sono state prese in considerazione nelle tabelle riviste. Nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 18 la società ha fornito un nuovo elenco delle vendite rivisto, nel quale sono state apportate ulteriori modifiche che non hanno potuto né essere sottoposte a controllo incrociato né essere verificate. La Commissione ha quindi ritenuto che la società non abbia fornito le informazioni richieste entro i termini previsti dell’indagine. L’alternativa proposta dalla società, ossia l’utilizzo dei bilanci di CITIC come dati parziali disponibili, non era accettabile. L’utilizzo dei bilanci non consentirebbe alla Commissione di determinare un valore normale e un prezzo all’esportazione con il livello di dettaglio e di accuratezza richiesto dal regolamento di base, in quanto non consentirebbero un’analisi sulla base di un prodotto o di una transazione.

(50)

Poiché Dika e la sua società collegata CITIC non hanno fornito informazioni tali da consentire alla Commissione di giungere a una risultanza sufficientemente precisa e poiché non sono state presentate informazioni verificabili tali da permettere una tale risultanza, la Commissione ha deciso di non tenere conto delle informazioni presentate dalla società in merito agli elenchi delle vendite sul mercato interno e nell’UE. Poiché tali informazioni sono fondamentali per la determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione, la Commissione non è stata in grado di calcolare un margine di dumping individuale per la società.

(51)

Di conseguenza la Commissione ha provvisoriamente ignorato le informazioni fornite da questo produttore esportatore e ha confermato l’uso dei dati disponibili per quanto riguarda questo produttore esportatore conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.1.2.   Valore normale

(52)

A causa dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, come descritto nella sezione 3.1.1, la descrizione del calcolo del margine di dumping riportata di seguito si applica solo all’altro produttore esportatore marocchino, Hands.

(53)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». Tuttavia la Commissione ha stabilito che il produttore esportatore che ha collaborato non aveva effettuato vendite sul mercato interno. Il numero ridotto di vendite di ruote di alluminio a clienti in Marocco durante il periodo dell’inchiesta è stato effettuato a un produttore di automobili con sede in una zona economica esente da dazi (zone d’accélération industrielle, precedentemente chiamata anche zone franche o zone franche d’exportation), simile alla zona economica in cui si trovava il produttore che ha collaborato. Questo produttore di automobili ha acquistato le ruote di alluminio per utilizzarle nell’assemblaggio di un’automobile. Successivamente l’auto, e non le ruote di alluminio, sarebbe stata spedita dalla zona esente da dazi per essere venduta sul territorio nazionale, o per essere esportata. È molto probabile, tuttavia, che la destinazione finale dell’auto non fosse il mercato nazionale. Uno studio condotto nel 2020 ha dimostrato che il 90 % di tutte le auto prodotte in Marocco sono destinate all’esportazione (11), come confermato anche dalle informazioni fornite dai produttori di auto marocchini (12). Inoltre, in base alla legge 19-94 che disciplina le zone di libero scambio, le società situate in tali zone devono ricavare almeno il 70 % del loro fatturato dalle esportazioni (13).

(54)

Come spiegato precedentemente, la vendita di ruote di alluminio da parte del produttore esportatore che ha collaborato all’acquirente in Marocco rientra nella categoria di vendite da una zona economica a un’altra. Le società situate in tali zone economiche in Marocco sono esenti dalle leggi e dai regolamenti doganali normalmente in vigore nel territorio marocchino e le merci che entrano nella zona economica sono considerate esportazioni (14). Poiché sono state prodotte in una zona economica e successivamente vendute e spedite in un’altra zona economica, le ruote di alluminio non sono mai entrate nel territorio doganale del Marocco e non possono quindi essere considerate una vendita sul mercato interno.

(55)

In ogni caso, anche se le vendite alla zona economica esente da dazi in Marocco fossero state considerate vendite sul mercato interno, non sarebbero state né rappresentative né effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, come imposto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(56)

A tale riguardo la Commissione ha dapprima verificato se la quantità totale delle vendite sul mercato interno fosse rappresentativa per il produttore esportatore che ha collaborato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se la quantità totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti ha rappresentato, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % della quantità totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame. Su tale base le vendite del produttore esportatore che ha collaborato, effettuate in Marocco, non erano rappresentative.

(57)

La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. L’analisi delle vendite sul mercato interno ha dimostrato che nessuna di esse era remunerativa e non rientrava quindi nelle normali operazioni commerciali.

(58)

Pertanto, dal momento che non c’è stata alcuna vendita del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha calcolato il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(59)

L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che in assenza di vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto simile è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Tuttavia, poiché per Hands non vi sono vendite del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, come spiegato in precedenza, l’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base prevede tre metodi alternativi:

a)

la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine;

b)

gli importi effettivamente sostenuti dall’esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d’origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

c)

qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(60)

Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), in Marocco c’era solo un altro produttore esportatore di ruote di alluminio, Dika, che ha inoltre venduto tutte le sue ruote di alluminio in Marocco a produttori di automobili situati in zone economiche. Come spiegato ai considerando 53 e 54, tali vendite non sono state considerate vendite sul mercato interno. Inoltre la media di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), deve essere il risultato di almeno due produttori esportatori (15). Pertanto non è stato possibile utilizzare i dati di Dika, anche se le sue vendite fossero state considerate affidabili. Non è stato possibile quindi applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a).

(61)

L’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), si riferisce alla produzione e alla vendita sul mercato interno di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, nel corso di normali operazioni commerciali, dell’esportatore o del produttore in questione. Hands tuttavia aveva prodotto soltanto ruote di alluminio e nessuna delle sue vendite era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b).

(62)

L’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), menziona «qualunque altro metodo appropriato» per determinare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti. In assenza di altri produttori di ruote di alluminio in Marocco, la Commissione ha ritenuto appropriato applicare le SGAV e i profitti rilevati per i produttori di ruote di alluminio in Brasile. Il Brasile è stato proposto come paese rappresentativo appropriato nella domanda di riesame che è stata alla base dell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza riguardante le ruote di alluminio originarie della Cina (16). La media ponderata delle SGAV è risultata pari all’11,49 % e la media ponderata dei profitti è risultata pari al 4,89 %.

(63)

L’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), impone inoltre l’applicazione di un limite massimo al profitto utilizzato con questa metodologia per garantire che tale importo non superi il profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Non vi erano altri produttori marocchini di ruote di alluminio oltre a Dika e Hands, i cui profitti non potevano essere utilizzati in quanto le società non avevano effettuato vendite sul mercato interno marocchino. Inoltre la Commissione non disponeva di informazioni relative ai profitti realizzati da eventuali produttori o esportatori di parti di automobili in alluminio o di prodotti in alluminio legati all’industria automobilistica in Marocco.

(64)

La Commissione ha ritenuto che le ruote di alluminio rientrassero nella stessa categoria generale di altri prodotti in alluminio, come gli estrusi o i profilati in alluminio. Questi prodotti utilizzano la stessa materia prima principale (l’alluminio), che rappresenta la maggior parte del costo di produzione di tali prodotti. Inoltre i diversi processi produttivi prevedono la fusione o il riscaldamento dell’alluminio per modellarlo nella forma desiderata. Il profitto medio ponderato ottenuto dai sette produttori marocchini di tali prodotti in alluminio, per i quali erano disponibili i dati finanziari relativi al 2020, era pari al 4,16 %. Questa percentuale è stata utilizzata come limite massimo per i profitti dei produttori brasiliani di ruote di alluminio.

(65)

Il valore normale è stato quindi calcolato aggiungendo ai costi di produzione di Hands le SGAV e i profitti brasiliani di cui al considerando 62, ma con un limite massimo del 4,16 %.

3.1.3.   Prezzo all’esportazione

(66)

I tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite una società collegata operante come importatore.

(67)

Per le vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(68)

Per le vendite nell’Unione tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. I profitti sono stati basati su quelli normalmente ottenuti dagli importatori indipendenti, poiché il profitto effettivo dell’importatore collegato non è stato considerato affidabile a causa della relazione tra il produttore esportatore che ha collaborato e l’importatore collegato. Dal momento che nessun importatore indipendente ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta, la Commissione ha utilizzato il profitto stabilito nell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza riguardante le ruote di alluminio originarie della Cina (17).

3.1.4.   Confronto

(69)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.

(70)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, costi del credito, riduzioni e altri adeguamenti.

3.1.5.   Margine di dumping

(71)

Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(72)

Per tutti gli altri produttori esportatori del Marocco la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde alla quantità delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base alla banca dati Comext di Eurostat.

(73)

Come spiegato nella precedente sezione 3.1.1, vi era un solo produttore esportatore marocchino che ha collaborato. Poiché le esportazioni di questa società di ruote di alluminio costituivano meno del 50 % delle importazioni totali di ruote di alluminio dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, il livello di collaborazione in questo caso è stato considerato basso. Su tale base la Commissione ha deciso che era appropriato stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato accertato per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dal produttore esportatore che ha collaborato. Le vendite all’esportazione di questi tipi di prodotto rappresentavano circa il 50 % di tutte le esportazioni nell’Unione del produttore esportatore che ha collaborato.

(74)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono indicati di seguito.

Società

Margine di dumping provvisorio

HANDS 8 SA.

8,0  %

Tutte le altre società

16,5  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(75)

Il prodotto simile è stato fabbricato da circa trenta produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(76)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata stimata a circa 64,3 milioni di unità. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte ai questionari macroeconomici fornite dal denunciante. Come indicato nel considerando 30, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 20 % della quantità totale della produzione dei produttori dell’Unione noti del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(77)

Il consumo dell’Unione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 1

Consumo dell’Unione (unità)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale (in 000 di unità)

77 873

73 797

59 530

64 311

Indice (2018 = 100)

100

95

76

83

Fonte: banca dati Comext di Eurostat, EUWA e risposte al questionario verificate

(78)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, con l’aggiunta delle importazioni totali nell’Unione da paesi terzi. Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono state ottenute dalla denuncia e adeguate sulla base dei dati forniti per il periodo dell’inchiesta nelle risposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per le importazioni la Commissione si è basata sulla banca dati Comext di Eurostat. Tuttavia, poiché la banca dati Comext di Eurostat fornisce solo il peso delle importazioni e non il numero unitario di ruote di alluminio importate, è stato necessario convertire il peso in unità. Il denunciante ha applicato, nella sua denuncia, il rapporto di conversione utilizzato nell’ultima inchiesta sullo stesso prodotto (18) (ossia 10,9 kg per unità). La validità di tale rapporto di conversione è stata verificata sulla base delle risposte ai questionari dei produttori marocchini e dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. L’indagine ha rivelato che la media ponderata relativa al peso medio per unità attualmente applicabile è di 11,3 kg per unità, poiché la tendenza del mercato è di aumentare il diametro delle ruote, con conseguente aumento del peso per ruota. È stato quindi utilizzato questo rapporto per stabilire il consumo dell’Unione per unità.

(79)

Come indicato al considerando 16, il mercato dell’Unione si divide in maniera non proporzionata in due canali di distribuzione: OEM e AM. La maggior parte delle vendite riguarda il canale OEM con il 90 % della quota di mercato. Con circa il 10 % delle vendite il canale AM ha pertanto un impatto limitato sulla valutazione complessiva del mercato dell’Unione. Il suo impatto è ulteriormente limitato a causa del fatto che i produttori marocchini vendevano esclusivamente attraverso il canale OEM, come è avvenuto anche per i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. Questi ultimi vendevano quasi esclusivamente tramite il canale OEM (circa il 99,6 % delle loro vendite). Di conseguenza, ciò non ha avuto alcun impatto sull’analisi comparativa dei prezzi nel caso in esame, effettuata a livello microeconomico sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Pertanto, ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha deciso in via provvisoria di non suddividere il consumo tra i due canali di vendita.

(80)

Il consumo dell’Unione è diminuito del 5 % tra il 2018 e il 2019 e del 19 % tra il 2019 e il 2020. Nel 2020 la produzione dell’industria automobilistica è diminuita di circa 4,2 milioni di veicoli a causa della pandemia di COVID-19, con un impatto diretto sui fornitori a monte e un calo delle vendite di ruote di alluminio di 14 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Il calo della produzione è stato particolarmente significativo nel secondo trimestre del 2020, ma il mercato si è ripreso nei mesi successivi, recuperando 5 milioni di ruote: da 59 milioni nel 2020 a 64 milioni durante il periodo dell’inchiesta. Il consumo tuttavia non ha raggiunto il livello del 2019 a causa della carenza di semiconduttori utilizzati dai produttori di automobili.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Quantità e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(81)

La Commissione ha stabilito la quantità delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota rappresentata da tali importazioni sul consumo totale dell’Unione.

(82)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 2

Quantità delle importazioni (in unità) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Quantità delle importazioni dal Marocco (in 000 di unità)

0

15,7

1 038

2 516

Indice (2019 = 100)

100

6 611

16 025

Quota di mercato (in %)

0,0

1,7

3,9

Indice (2019 = 100)

100

8 196

18 389

Fonte: banca dati Comext di Eurostat

(83)

Se da un lato il Marocco ha esportato poche migliaia di unità nel 2019, le esportazioni hanno subito un’accelerazione nel corso del 2020 e del periodo dell’inchiesta, passando da 1 milione a 2,5 milioni di unità. Il regolamento di registrazione ha sottolineato che nei mesi successivi alla fine del periodo dell’inchiesta, la crescita ha mantenuto lo stesso ritmo del periodo dell’inchiesta. Come indicato al considerando 79, tali vendite riguardavano esclusivamente il canale di vendita OEM.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting dei prezzi e contrazione dei prezzi

(84)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dai produttori dell’Unione che hanno collaborato.

(85)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dal paese interessato nell’Unione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 3

Prezzi medi all’importazione dal Marocco

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

In EUR/unità

39,2

42,6

44,7

Indice (2019 = 100)

100

109

114

Fonte: banca dati Comext di Eurostat

(86)

Il prezzo medio all’importazione dal Marocco è aumentato di circa 2 EUR per unità tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Tuttavia parte del prezzo di vendita è indicizzato al prezzo dell’alluminio alla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange, «LME»), che è aumentato in modo significativo, ossia di circa il 25 %, durante questo periodo.

(87)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

(88)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati direttamente sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; nonché

(89)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto delle importazioni solo da parte di Hands praticati al primo acquirente indipendente nel mercato dell’Unione, stabiliti su base cif (costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

(90)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato del 26,9 % per le importazioni nel mercato dell’Unione.

(91)

Inoltre, la Commissione ha dimostrato l’esistenza di una contrazione dei prezzi. In effetti, come indicato nella tabella 7, l’industria dell’Unione vendeva a prezzo di costo nel 2020 e a prezzo inferiore al costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta. Si tratta degli anni in cui le importazioni oggetto di dumping hanno registrato una notevole penetrazione del mercato e in cui l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato. I bassi prezzi all’importazione delle importazioni oggetto di dumping hanno quindi impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita, con conseguenti perdite durante il periodo dell’inchiesta.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(92)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(93)

Come indicato al considerando 30, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(94)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario macroeconomico. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(95)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, quantità delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(96)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(97)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Quantità della produzione (in 000 di unità)

59 182

57 097

44 718

48 752

Indice (2018 = 100)

100

96

76

82

Capacità produttiva (in 000 di unità)

62 614

62 475

61 619

61 294

Indice (2018 = 100)

100

100

98

98

Utilizzo degli impianti (in %)

95

91

73

80

Indice (2018 = 100)

100

97

77

84

Fonte: EUWA e produttori dell’Unione inclusi nel campione

(98)

Nel corso del periodo in esame la quantità della produzione dell’industria dell’Unione è diminuita complessivamente del 18 %. Tra il 2018 e il 2019 ha subito una lieve diminuzione pari al 4 %. A causa della pandemia di COVID-19 la produzione è diminuita di 12,3 milioni di unità nel 2020 per poi riprendersi durante il periodo dell’inchiesta, registrando un aumento di 4 milioni di unità.

(99)

Se nel periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 2 %, l’utilizzo degli impianti ha manifestato la stessa tendenza negativa della produzione ed è diminuito del 15 % nello stesso periodo.

4.4.2.2.   Quantità delle vendite e quota di mercato

(100)

Nel periodo in esame la quantità delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 5

Quantità delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Quantità delle vendite sul mercato dell’Unione (in 000 di unità)

57 501

55 502

43 110

45 391

Indice (2018 = 100)

100

97

75

79

Quota di mercato (in %)

73,8

75,2

72,4

70,6

Indice (2018 = 100)

100

102

98

96

Fonte: EUWA e produttori dell’Unione inclusi nel campione

(101)

Nel corso del periodo in esame la quantità delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato dell’UE è diminuita del 21 %. Tra il 2018 e il 2019 è diminuita del 3 % e successivamente è calata di 12 milioni di unità nel 2020. Durante il periodo dell’inchiesta le vendite hanno registrato una ripresa pari a 2,2 milioni di unità.

(102)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata leggermente nel periodo 2018-2019 ed è diminuita ulteriormente nel 2020 e ancora durante il periodo dell’inchiesta.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(103)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti

17 816

17 866

16 963

16 790

Indice (2018 = 100)

100

100

95

94

Produttività (unità/dipendente)

3 322

3 196

2 636

2 904

Indice (2018 = 100)

100

96

79

87

Fonte: EUWA e produttori dell’Unione inclusi nel campione

(104)

Il numero di occupati è diminuito del 6 % nel periodo in esame, mentre la produttività è diminuita del 13 %. Il calo di produttività nel periodo in esame è principalmente dovuto alla diminuzione della quantità della produzione. Una minore produttività indica un aumento dei costi del lavoro per unità di ruote di alluminio prodotte.

4.4.2.4.   Crescita

(105)

Come illustrato nelle sezioni da 4.4.2.1 a 4.4.2.3, nel periodo in esame la quantità di produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono diminuiti rispettivamente del 18 % e del 16 %, il che ha comportato un aumento dei costi fissi per unità di produzione e una minore produttività. I costi totali dell’industria sono aumentati di 1,7 EUR/unità (+ 3,4 %) nel periodo in esame. Tuttavia il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione è diminuito di 3,3 EUR/unità (– 6,1 %).

(106)

Inoltre la quantità delle vendite sul mercato dell’Unione è diminuita del 21 % e la quota di mercato del 5 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta. L’industria dell’Unione ha quindi subito un deterioramento dei suoi risultati economici. Come illustrato nella sezione 4.4.3.1, essa ha dovuto affrontare costi di produzione più elevati senza poter adeguare corrispondentemente i prezzi di vendita.

(107)

Pertanto le prospettive di crescita dell’industria dell’Unione sono state compromesse.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(108)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati la quantità e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(109)

Le ruote di alluminio sono oggetto di misure antidumping nei confronti della Cina, istituite nel 2010 (19). Nell’ultimo riesame in previsione della scadenza (20) la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non subiva più alcun pregiudizio notevole e si era quindi ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Ciò è stato confermato nel 2018 e nel 2019, prima che le importazioni dal Marocco iniziassero ad arrivare e successivamente aumentassero notevolmente, quando la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è migliorata significativamente.

(110)

Di conseguenza la Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping delle importazioni dalla Cina prima che le importazioni oggetto di dumping dal Marocco entrassero nel mercato dell’Unione.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(111)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 7

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell’Unione (EUR/unità)

53,9

52,3

49,3

50,6

Indice (2018 = 100)

100

97

92

94

Costo di produzione per unità (EUR/unità)

49,9

48,2

49,3

51,6

Indice (2018 = 100)

100

97

99

104

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(112)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 6 %, mentre tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta il costo medio di produzione è aumentato del 4 %. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire l’aumento del costo di produzione.

(113)

Le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile nel mercato dell’Unione si basavano su contratti pluriennali con acquirenti nel settore della produzione di automobili che fissavano le quantità e i prezzi. I produttori di automobili favoriscono un’accesa concorrenza tra i fornitori tramite gare d’appalto e selezionano i due fornitori che offrono le condizioni migliori, dopo diversi turni di gara, durante i quali i produttori dell’UE devono allinearsi anche ai produttori marocchini che offrono prezzi bassi. Di conseguenza l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire l’aumento dei costi di produzione. Sebbene nel corso dell’applicazione del contratto annuale l’industria dell’Unione disponga di un margine minimo per aumentare i prezzi di vendita in caso di aumento dei prezzi delle materie prime, in linea di principio dovrebbe essere in grado di aumentare i prezzi di vendita in fase di negoziazione dei contratti per l’anno successivo. Tuttavia l’industria dell’Unione non è riuscita a fare ciò nel periodo in esame a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni. Come illustrato nella sezione 4.4.3.4, ciò ha comportato un calo di redditività dell’industria dell’Unione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(114)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

35 216

35 700

33 084

35 951

Indice (2018 = 100)

100

101

94

102

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(115)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente dell’industria dell’Unione è leggermente aumentato del 2 %, registrando un lieve aumento nel 2019 e una diminuzione del 6 % nel 2020, principalmente a causa dei fermi di produzione dovuti alla pandemia di COVID-19.

4.4.3.3.   Scorte

(116)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 9

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in 000 di unità)

556

439

492

776

Indice (2018 = 100)

100

79

88

140

Scorte finali in percentuale della produzione (in %)

0,9

0,8

1,1

1,6

Indice (2018 = 100)

100

89

122

177

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione

(117)

Le scorte sono aumentate del 40 % nel periodo in esame. Hanno subito un calo del 21 % nel 2019, del 12 % nel 2020, registrando una ripresa nel periodo dell’inchiesta pari al + 57 %. Come illustrato al considerando 113, l’industria delle ruote in alluminio nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro pluriennali tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze dell’acquirente. Di conseguenza l’industria dell’Unione può pianificare la produzione e le scorte. Pertanto le scorte non costituiscono un indicatore principale per la valutazione dei risultati dell’industria dell’Unione.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(118)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

7,5

8,2

0,4

–1,6

Indice (2018 = 100)

100

109

5

–21

Flusso di cassa (in 000 di EUR)

81 153

82 495

31 805

22 956

Indice (2018 = 100)

100

102

39

28

Investimenti (in 000 di EUR)

37 788

30 757

19 848

21 845

Indice (2018 = 100)

100

81

53

58

Utile sul capitale investito

12,0

9,1

0,3

–0,5

Indice (2018 = 100)

100

76

3

–4

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione

(119)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(120)

La redditività dell’industria dell’Unione è aumentata tra il 2018 e il 2019, passando dal 7,5 % all’8,2 %, per poi calare drasticamente nel periodo dell’inchiesta 2020, dove sono state registrate perdite (– 1,6 %). L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire l’aumento del costo di produzione, pertanto ha iniziato a registrare perdite.

(121)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, ha registrato una tendenza al ribasso, con un calo significativo di circa il 72 % nel periodo in esame. L’industria dell’Unione ha pertanto incontrato difficoltà di autofinanziamento delle proprie attività, il che costituisce un’ulteriore indicazione del deterioramento della propria situazione finanziaria.

(122)

L’utile sul capitale investito, che rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha manifestato una tendenza negativa analoga a quella della redditività e del flusso di cassa netto. Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta l’utile sul capitale investito ha registrato un notevole calo, assumendo un segno negativo durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto l’industria dell’Unione non è riuscita a generare abbastanza profitti per coprire i suoi investimenti. In effetti l’industria dell’Unione ha mantenuto i propri investimenti nel periodo in esame, principalmente a causa della necessità di rispettare i requisiti di legge e le esigenze del mercato, e non è stata in grado di conseguire un utile sul capitale investito. Nel periodo in esame l’andamento negativo dell’utile sul capitale investito ha inoltre indicato che la situazione finanziaria generale dell’industria dell’Unione è peggiorata in misura significativa.

(123)

La capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di ottenere capitale è stata influenzata dal deterioramento della loro situazione finanziaria. Il notevole calo della redditività e del flusso di cassa netto ha evidenziato gravi preoccupazioni in merito alla situazione di liquidità dell’industria dell’Unione e alla sua capacità di ottenere capitale per finanziare la sua attività operativa e gli investimenti necessari.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(124)

Nel periodo in esame gli indicatori economici a livello macro e micro sono generalmente peggiorati.

(125)

Mentre la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 16 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, il che ha comportato un costo fisso più elevato per tonnellata di ruote in alluminio. Seguendo la stessa tendenza, la quantità di vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame sono diminuite.

(126)

La situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è deteriorata soprattutto a causa dell’aumento dei costi di produzione, che non ha potuto essere coperto da un corrispondente aumento dei prezzi di vendita.

(127)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 6 %, sebbene nello stesso periodo il costo medio di produzione sia aumentato del 9 %. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a prezzi più bassi ha causato delle perdite a partire dal 2020, che si sono intensificate ulteriormente durante il periodo dell’inchiesta. Mentre gli investimenti netti sono diminuiti del 42 %, l’utile sul capitale investito ha assunto segno negativo durante il periodo in esame. Anche il flusso di cassa ha seguito un andamento negativo, il che ha inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nello stesso periodo il numero di occupati è diminuito del 6 %; tuttavia la produttività è diminuita del 13 %, con un conseguente aumento del costo del lavoro per unità di ruote in alluminio.

(128)

Come sopra illustrato, nel periodo in esame gli indicatori economici quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito si sono deteriorati notevolmente con conseguenti effetti negativi sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitale, ostacolandone la crescita e minacciandone persino la sopravvivenza.

(129)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(130)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, la pandemia di COVID-19, l’evoluzione del costo di produzione, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’effetto dei contratti pluriennali.

5.1.   Effetti delle importazioni in dumping

5.1.1.   Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

(131)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’evoluzione della quantità delle importazioni provenienti dal paese interessato e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

(132)

Le quantità importate dal paese interessato hanno continuato ad aumentare durante il periodo in esame, passando da 16 376 unità nel 2019 a 1 milione di unità nel 2020 e a 2,5 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta. Questo aumento significativo è continuato anche durante la pandemia di COVID-19.

(133)

La quota di mercato delle importazioni dal Marocco è aumentata dallo 0,0 % nel 2018 al 3,9 % durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1.2.   Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato ed effetti sui prezzi

(134)

Il prezzo medio delle importazioni dal Marocco è aumentato del 14 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta. Tuttavia questo aumento potrebbe riflettere solo parzialmente l’aumento del prezzo dell’alluminio LME, ossia la principale materia prima delle ruote di alluminio, nello stesso periodo. Come illustrato nel considerando 90, le importazioni dal Marocco avevano prezzi significativamente inferiori, dell’8,0 %, a quelli dell’industria dell’Unione. In ogni caso, le notevoli quantità importate a prezzi bassi hanno determinato anche una compressione dei prezzi dell’industria dell’Unione, che è stata costretta ad abbassarli per rimanere competitiva, come spiegato nel considerando 113, tanto che i prezzi non sono più stati in grado di coprire i costi di produzione.

5.1.3.   Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Marocco e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione

(135)

L’aumento delle quantità importate dal Marocco, unito ai relativi bassi prezzi medi di vendita, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Inoltre la partecipazione dei produttori marocchini alle gare d’appalto organizzate dai produttori di automobili ha spinto al ribasso i prezzi complessivi del mercato. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da trasferire agli acquirenti l’aumento del costo delle materie prime, poiché ha dovuto affrontare la concorrenza sleale delle importazioni del prodotto in esame. La strategia dell’industria dell’Unione consisteva nel mantenere le quantità di produzione e la quota di mercato per coprire i costi fissi a scapito della sua redditività. Pertanto le importazioni a basso prezzo dal Marocco hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e hanno quindi determinato una contrazione dei prezzi.

(136)

Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(137)

Nel periodo in esame la quantità delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Turchia

Quantità (in 000 di unità)

7 983

7 632

7 010

8 364

 

Indice (2018 = 100)

100

96

88

105

 

Quota di mercato (in %)

10,3

10,3

11,8

13,0

 

Indice (2018 = 100)

100

101

115

126

 

Prezzo medio (EUR/unità)

53,6

51,9

49,7

51,1

 

Indice (2018 = 100)

100

97

93

95

Cina

Quantità (in 000 di unità)

3 734

3 493

2 230

2 205

 

Indice (2018 = 100)

100

94

60

59

 

Quota di mercato (in %)

4,8

4,7

3,7

3,4

 

Indice (2018 = 100)

100

98

77

71

 

Prezzo medio (EUR/unità)

50,1

50,3

49,3

53,9

 

Indice (2018 = 100)

100

100

98

108

Thailandia

Quantità (in 000 di unità)

2 228

1 911

1 527

1 487

 

Indice (2018 = 100)

100

86

69

67

 

Quota di mercato (in %)

2,9

2,6

2,6

2,3

 

Indice (2018 = 100)

100

90

90

79

 

Prezzo medio (EUR/unità)

52,3

50,8

49,0

50,3

 

Indice (2018 = 100)

100

97

94

96

Corea del Sud

Quantità (in 000 di unità)

1 813

1 577

1 460

1 065

 

Indice (2018 = 100)

100

87

81

59

 

Quota di mercato (in %)

2,3

2,1

2,5

1,7

 

Indice (2018 = 100)

100

91

109

74

 

Prezzo medio (EUR/unità)

52,2

52,9

50,9

53,5

 

Indice (2018 = 100)

100

101

97

102

Altri paesi terzi

Quantità (in 000 di unità)

4 612

3 663

3 151

3 279

 

Indice (2018 = 100)

100

79

68

71

 

Quota di mercato (in %)

5,9

5,0

5,3

5,1

 

Indice (2018 = 100)

100

85

90

86

 

Prezzo medio (EUR/unità)

69,1

74,9

71,1

75,9

 

Indice (2018 = 100)

100

108

103

110

Totale di tutti i paesi terzi escluso il Messico

Quantità (in 000 di unità)

20 372

18 278

15 380

16 402

 

Indice (2018 = 100)

100

90

75

81

 

Quota di mercato (in %)

26,2

24,8

25,8

25,5

 

Indice (2018 = 100)

100

95

98

97

 

Prezzo medio (EUR/unità)

56,2

56,1

54,1

56,5

 

Indice (2018 = 100)

100

100

96

101

Fonte: banca dati Comext di Eurostat

(138)

Le quantità importate da altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 26,2 % nel 2018 e del 25,5 % durante il periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame la quantità di tali importazioni è diminuita del 19 % e la loro quota di mercato ha registrato in parte lo stesso andamento, con un calo del 3 %. Il prezzo medio di queste importazioni è aumentato dell’1 % ed è risultato più elevato rispetto al prezzo medio dell’industria dell’Unione (+ 12 %) e significativamente più elevato rispetto al prezzo medio delle importazioni dal paese interessato (+ 26 %). L’unico paese che ha aumentato la propria quota di mercato nel periodo in esame, passando dal 10,3 % al 13,0 %, è la Turchia. Tuttavia i prezzi medi turchi erano leggermente più alti rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (+ 1,0 %) e significativamente più alti rispetto ai prezzi delle importazioni dal paese interessato (+ 14 %).

(139)

La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.2.2.   La pandemia di COVID-19

(140)

Nel 2020 la produzione dell’industria automobilistica è diminuita di circa 4,2 milioni di veicoli a causa della pandemia di COVID-19, con un impatto diretto sui fornitori a monte, che ha comportato un calo delle vendite di ruote di alluminio di 14 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Il calo della produzione è stato particolarmente significativo nel secondo trimestre del 2020, ma il mercato si è ripreso nei mesi successivi, recuperando 5 milioni di ruote: da 60 milioni nel 2020 a 65 milioni durante il periodo dell’inchiesta. Il consumo tuttavia non ha raggiunto il livello del 2019, principalmente a causa della carenza di semiconduttori utilizzati dai produttori di automobili. L’aumento della domanda nel periodo dell’inchiesta non ha favorito l’industria dell’Unione, ma soprattutto le importazioni marocchine (2,6 milioni di importazioni nel periodo dell’inchiesta e il 4 % della quota di mercato). Oltre a rilevare i quantitativi di vendita, le importazioni marocchine hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi e hanno impedito ai produttori dell’Unione di trasferire l’aumento dei loro costi agli acquirenti, con una conseguente riduzione sostanziale del fatturato e perdite ancora maggiori rispetto al 2020.

(141)

A tale riguardo, infatti, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione, in particolare nel 2020, quando i siti di produzione della stessa hanno dovuto chiudere temporaneamente. Tuttavia, quando il mercato si è ripreso dopo la pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione non ha tratto alcun vantaggio a causa dell’aumento delle importazioni dal paese interessato a prezzi di dumping.

(142)

La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che la pandemia di COVID-19 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.2.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(143)

Nel periodo in esame la quantità delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Quantità dell’esportazione (in 000 di unità)

3 454

2 892

2 138

2 719

Indice (2018 = 100)

100

84

62

79

Prezzo medio (EUR/unità)

67,3

68,7

60,6

66,5

Indice (2018 = 100)

100

102

90

99

Fonte: EUWA per le quantità delle importazioni e risposte al questionario verificate per il prezzo medio

(144)

Durante il periodo dell’inchiesta le vendite all’esportazione ad acquirenti indipendenti rappresentavano il 5,6 % della produzione totale dell’industria dell’Unione. Nel periodo in esame le quantità delle esportazioni hanno registrato oscillazioni, passando da un calo del 38 % tra il 2018 e il 2020 a un aumento durante il periodo dell’inchiesta. Nel complesso, nel periodo in esame le vendite all’esportazione sono diminuite del 21 %. Nel periodo in esame il prezzo all’esportazione per unità era significativamente più elevato rispetto ai prezzi dell’Unione.

(145)

Durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha venduto oltre il 95 % della sua produzione sul mercato dell’Unione. Sebbene il peggior andamento delle esportazioni possa aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, considerata l’alta quota di vendite dell’Unione rispetto alle vendite all’esportazione, tale evoluzione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.2.4.   Effetto dei contratti pluriennali ed evoluzione dei costi di produzione

(146)

Le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile nel mercato dell’Unione si basavano su contratti pluriennali con acquirenti nel settore della produzione di automobili che fissavano i prezzi per la durata della produzione di un determinato tipo di automobile. Sebbene nel corso dell’applicazione del contratto annuale l’industria dell’Unione disponga di un margine minimo per aumentare i prezzi di vendita in caso di aumento dei prezzi delle materie prime, in linea di principio dovrebbe essere in grado di aumentare i prezzi di vendita in sede di negoziazione dei contratti per l’anno successivo. Come illustrato nella sezione 4.4.3.1, tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 9 %, mentre il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è rimasto stabile.

(147)

Come illustrato nella tabella 7, l’industria dell’Unione non ha avuto difficoltà, nonostante i contratti annuali, a vendere a prezzi che coprissero i costi di produzione nel 2018 e nel 2019 quando le importazioni dal Marocco non esistevano. Tuttavia, quando sono iniziate le importazioni nel 2020 e sono aumentate in modo significativo nel periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione non è stata più in grado di adeguare sufficientemente i propri prezzi di vendita negli ultimi contratti annuali per coprire i crescenti costi di produzione, a causa della pressione sui prezzi che le importazioni esercitavano. Di conseguenza l’industria dell’Unione ha ottenuto solo profitti molto bassi nel 2020 e ha iniziato a registrare predite durante il periodo dell’inchiesta.

(148)

Pertanto non sembra che il lasso di tempo intercorso tra l’aumento del costo delle materie prime e quello dei prezzi di vendita dovuto ai contratti annuali abbia impedito all’industria dell’Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita all’aumento dei costi di produzione nel periodo in esame. Di conseguenza la Commissione ha concluso in via provvisoria che la fissazione dei prezzi di vendita nei contratti annuali non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio riscontrato.

5.2.5.   Consumo

(149)

Gli utilizzatori hanno affermato che la contrazione del mercato dell’Unione per le ruote in alluminio ha arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione.

(150)

Come indicato al considerando 139, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è sceso di 13 milioni di unità, vale a dire del 17 %. Sebbene i dati relativi alle vendite dell’Unione rispecchiassero l’andamento del consumo dell’Unione, quando il consumo è ripreso nel periodo dell’inchiesta ed è aumentato dell’8 % rispetto al 2020, l’industria dell’Unione non ne ha tratto alcun vantaggio a causa delle importazioni dal Marocco. Infatti la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 2,9 punti percentuali, passando dal 71,7 % nel 2020 al 68,8 % nel periodo dell’inchiesta, mentre la quota di mercato delle importazioni dal Marocco è aumentata del 129 %, passando dall’1,7 % nel 2020 al 3,9 % nel periodo dell’inchiesta. La causa del pregiudizio all’industria dell’Unione è stata quindi la contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, piuttosto che una perdita di quantità dovuta al calo del consumo.

(151)

Pertanto la Commissione ha concluso in via provvisoria che la contrazione del 17 % della domanda di mercato non poteva essere considerata una causa di pregiudizio che attenuava il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio riscontrato.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(152)

Il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era concomitante all’aumento della quantità delle importazioni di ruote di alluminio dal paese interessato, effettuate a prezzi di dumping.

(153)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Sono stati presi in considerazione l’impatto delle importazioni da altri paesi terzi, la pandemia di COVID-19 e la diminuzione della domanda, l’evoluzione del costo di produzione, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e i contratti pluriennali.

(154)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(155)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping all’industria dell’Unione.

6.1.   Margine di pregiudizio

(156)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(157)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(158)

In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha considerato i profitti realizzati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione prima che le importazioni sleali dal Marocco accelerassero e iniziassero ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale margine di profitto è stato calcolato al 7,9 %, che corrisponde alla media dei profitti realizzati dall’industria dell’Unione nel periodo 2018-2019.

(159)

L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. In effetti le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in normali condizioni di concorrenza, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari a 0,4 %.

(160)

Tale percentuale dello 0,4 % è stata aggiunta al profitto di base del 7,9 % indicato al considerando 158, il che ha portato a un profitto di riferimento dell’8,3 %.

(161)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di 0,5 EUR/unità, che è stato sommato al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando precedente.

(162)

Su tale base la Commissione ha calcolato la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile per l’industria dell’Unione di 55,9 EUR/unità, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo.

(163)

La Commissione ha quindi determinato il margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione in Marocco che hanno collaborato, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto nel mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(164)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» è definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando 73).

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Marocco

Hands

8,0

44,0

 

Tutte le altre società

16,5

51,6

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(165)

L’effetto delle misure anti-dumping sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure permetteranno all’industria dell’Unione di adeguare i prezzi di vendita per coprire l’aumento del costo di produzione. Pertanto l’industria dell’Unione tornerebbe a una situazione sostenibile, che le consentirebbe di operare investimenti futuri, in particolare per attenersi alle norme ambientali e sociali.

(166)

In assenza di misure l’industria dell’Unione continuerà a subire un pregiudizio notevole e si prevede che la sua situazione finanziaria, in particolare in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa, peggiorerà ulteriormente, soprattutto alla luce dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, che è continuato anche dopo il periodo dell’inchiesta, mettendo così a repentaglio la sua redditività.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(167)

All’avvio dell’inchiesta sono stati contattati gli importatori, nessuno dei quali ha collaborato.

(168)

Per quanto riguarda gli utilizzatori, due produttori di automobili e la loro associazione (ACEA), hanno collaborato.

(169)

I produttori di automobili sono gli acquirenti dell’industria delle ruote di alluminio dell’Unione e al momento si approvvigionano di ruote di alluminio dall’industria dell’Unione per circa il 70 % del loro fabbisogno. Durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dal paese interessato rappresentavano una quota di mercato del 3,9 % sul mercato dell’Unione e le importazioni da altri paesi terzi avevano una quota di mercato del 25,5 %, nonché livelli di prezzo più elevati rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Di conseguenza i produttori di automobili hanno a disposizione anche altre fonti di approvvigionamento oltre all’industria dell’Unione e al Marocco. Ciò è confermato anche dal fatto che gli acquisti di ruote di alluminio dal Marocco hanno rappresentato circa il 30 % degli acquisti totali di ruote di alluminio da parte dei due utilizzatori durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, in base ai dati dei due utilizzatori che hanno risposto al questionario, le ruote di alluminio rappresentavano circa lo 0,5 % dei loro costi di produzione. Di conseguenza la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle misure sulle ruote di alluminio è limitato per i produttori di automobili.

(170)

L’ACEA ha affermato che le importazioni dal Marocco rispondevano alle esigenze strategiche dei produttori di automobili dell’Unione che i produttori di ruote di alluminio dell’Unione non sono in grado di soddisfare, poiché questi ultimi scelgono deliberatamente di non aumentare le loro capacità produttive. Pertanto i produttori di automobili non hanno altra scelta se non quella di diversificare l’approvvigionamento, ricorrendo, tra le altre cose, a diverse fonti di importazione.

(171)

Come indicato nel considerando 40, l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione è un fornitore dei produttori di automobili e la sua attività dipende dalle gare d’appalto indette da queste grandi società. La designazione dei fornitori di ruote di alluminio e quindi le consegne effettive di ruote avvengono con anni di anticipo rispetto alla produzione di automobili, il che dovrebbe dare all’industria delle ruote di alluminio tempo sufficiente per adeguare la propria produzione. Se necessario l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione potrebbe aumentare la propria capacità con un preavviso relativamente breve, dato che l’investimento richiesto non riguarda i forni o le cabine di verniciatura, ma piuttosto le macchine per colata che possono essere installate facilmente. Pertanto se i produttori di ruote di alluminio dell’Unione non hanno investito in ulteriore capacità produttiva, ciò è dovuto piuttosto alla mancanza di un numero sufficiente di contratti futuri da parte dei produttori di automobili. L’industria dell’Unione non ha quindi avuto incentivi adeguati per investire in capacità supplementari, in assenza di un prevedibile aumento della domanda della sua produzione. Inoltre il consumo dell’Unione è stato di 64,31 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta. La capacità totale dell’industria dell’Unione era di 61,29 milioni di unità, mentre la produzione totale dell’Unione era di 48,75 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta e le esportazioni dell’industria dell’Unione sono state pari a 2,71 milioni di unità. Ne consegue che l’industria dell’Unione dispone già di una capacità produttiva sufficiente per coprire quasi la totalità della domanda di ruote di alluminio da parte dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(172)

L’ACEA ha sostenuto che l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione non soddisfaceva i requisiti relativi alla capacità inutilizzata stabiliti dai produttori di automobili (l’industria dell’Unione ha dichiarato un elevato livello di utilizzo degli impianti, superiore al 95 %) e ha obbligato i produttori di automobili a diversificare l’approvvigionamento, in particolare rivolgendosi al Marocco.

(173)

La Commissione ha osservato che non sono stati forniti elementi di prova che dimostrino che l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione abbia perso gare d’appalto a causa di un problema legato alla sua capacità produttiva o che l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione non abbia consegnato le ruote di alluminio in seguito agli ordini commerciali dei produttori di automobili. Inoltre l’utilizzo degli impianti stabilito per il periodo dell’inchiesta è stato pari all’80 %. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(174)

L’ACEA ha affermato che la pandemia di COVID-19 ha causato interruzioni nelle catene di approvvigionamento e i produttori di automobili sono stati colpiti in pieno dalla pandemia di COVID-19 registrando una perdita totale di 4,2 milioni di veicoli, pari al 22,9 % della produzione dell’Unione nel 2019. La redditività dei produttori di automobili è diminuita e ciò ha avuto ripercussioni anche sui fornitori del settore automobilistico.

(175)

La Commissione ha osservato che la maggior parte dei produttori di automobili ha registrato profitti per l’esercizio finanziario 2021, che hanno superato la percentuale abitualmente rilevata negli anni precedenti (21).

(176)

Non vi sono ulteriori informazioni disponibili che dimostrino che le misure avrebbero un’incidenza negativa considerevole sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione.

7.3.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(177)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono motivi fondati per ritenere contraria all’interesse dell’Unione, in questa fase dell’inchiesta, l’istituzione di misure sulle importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(178)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(179)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere quelle indicate di seguito.

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Marocco

HANDS 8 SA.

8,0  %

Tutte le altre società

16,5  %

(180)

L’aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per ciascuna società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna aliquota individuale del dazio antidumping.

(181)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(182)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(183)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(184)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento delle quantità delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di quantità potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le condizioni necessarie, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e la conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(185)

Le statistiche relative alle ruote in alluminio sono spesso espresse in numero di unità. La nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (22) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, non contempla tuttavia tali unità supplementari per le ruote in alluminio. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato, oltre al peso in chilogrammi o in tonnellate, anche il numero di unità.

9.   REGISTRAZIONE

(186)

Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(187)

Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.

(188)

In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.

10.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(189)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da terzi interessati. Le osservazioni formulate in seguito alla comunicazione preventiva in merito ad altri aspetti dell’inchiesta, non riguardanti l’esattezza dei calcoli, saranno esaminate nella fase definitiva dell’inchiesta.

11.   DISPOSIZIONI FINALI

(190)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione entro un termine prestabilito. Le parti interessate possono inoltre chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(191)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Marocco

HANDS 8 SA.

8,0  %

C873

Tutte le altre società

16,5  %

C999

3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio stabilita per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di unità dei prodotti importati, ferma restando l’unità supplementare definita nella nomenclatura combinata.

6.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/934.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione, del 16 giugno 2022, che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 27).

(4)  Commissione europea, Come presentare una denuncia antidumping, Guida (solo in EN), pagg. 7-8; pag. 13, pag. 27, pag. 29, pag. 52, pag. 59 e pag. 67, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_112295.pdf.

(5)  Ibidem, pag. 3.

(6)  Cfr. punto 108 e allegato D2 della denuncia.

(7)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563.

(8)  Come spiegato al considerando 5, i nomi dei produttori dell’Unione e dei due utilizzatori non sono comunicati per motivi di riservatezza.

(9)   GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

(10)   GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

(11)  Henri-Louis Vedie, « L’automobile: une filière marocaine stratégique, leader du secteur en Afrique », Policy Center for the New South, Policy Paper 20/34, novembre 2020 (disponibile all’indirizzo https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-01/PP%20-%2020-34%20%28Henri-louis%20Vedie%29_0.pdf).

(12)  Il gruppo Renault, ad esempio, ha esportato oltre il 95 % della sua produzione dalla sua sede di Tangeri (cfr. https://www.tac.ma/news/english-1m-vehicles-exported-from-tangermed/).

(13)  Cfr. LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D’EXPORTATION, Bulletin Officiel, 1995-02-15, n. 4294, pagg. 117-121.

(14)  Cfr. LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D’EXPORTATION, Bulletin Officiel, 1995-02-15, n. 4294, pagg. 117-121, successivamente modificata dalla legge 14.21, al fine di sostituire il termine « zone franche » con « zone d’accélération industrielle ». Cfr. anche il Code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n.°1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qùil a été modifié et completé.

(15)  European Communities — Anti-dumping duties on imports of cotton-type bed linen from India (WT/DS141/R, 30.10.2000, punti da 74 a 77).

(16)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 29 del 20.1.2022, pag. 34).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109.

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109. Considerando 169.

(21)  Nota per il fascicolo sulle relazioni annuali per l’anno 2021 pubblicate da alcuni costruttori di automobili.

(22)  Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


DECISIONI

15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/142


DECISIONE (UE) 2022/1222 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione particolare di Lisbona

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea («Unione») è parte contraente dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1) («atto di Ginevra»), entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Ai sensi dell’articolo 21 dell’atto di Ginevra, le parti contraenti sono membri dell’Unione particolare («Unione di Lisbona») istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine («accordo di Lisbona»). Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’atto di Ginevra, spetta all’Assemblea dell’Unione di Lisbona modificare il regolamento di esecuzione nell’ambito dell’atto di Ginevra.

(2)

L’entrata in vigore dell’atto di Ginevra ha messo in luce la necessità di prendere in considerazione modifiche del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune») al fine di semplificare e snellire le procedure previste dal sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche («sistema di Lisbona»), anche al fine di fornire maggiore chiarezza agli utenti del sistema di Lisbona.

(3)

Nel corso delle assemblee generali dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») che si terranno dal 14 al 22 luglio 2022, l’Assemblea dell’Unione di Lisbona sarà invitata ad adottare modifiche del regolamento di esecuzione comune.

(4)

Nella sua quarta sessione, tenutasi a Ginevra dal 14 al 16 giugno 2022, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona («gruppo di lavoro di Lisbona») ha raccomandato all’Assemblea dell’Unione di Lisbona di adottare varie modifiche del regolamento di esecuzione comune, proposte dal segretariato dell’OMPI e modificate dal gruppo di lavoro di Lisbona.

(5)

Una modifica proposta in relazione alla regola 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione comune garantisce che solo le modifiche relative alla regola 5, paragrafo 2, siano soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8, paragrafo 1, punto ii), in relazione al trasferimento di una denominazione di origine dall’accordo di Lisbona all’atto di Ginevra. Tale adattamento faciliterebbe l’adesione all’atto di Ginevra di Stati che sono parti dell’accordo di Lisbona.

(6)

Una modifica proposta in relazione alla regola 8, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di esecuzione comune limiterebbe a 800 CHF le tasse per diverse modifiche presentate nel quadro della stessa richiesta. Questo migliorerebbe l’attrattiva del sistema di Lisbona preservandone al contempo la sostenibilità finanziaria.

(7)

Una modifica proposta in relazione alla regola 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione comune chiarirebbe che il principio generale ivi fissato si applica a tutti i rifiuti ricevuti a norma della regola 9, paragrafo 1, lettera b), che dovrebbe essere letta in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 1, lettera c).

(8)

Le modifiche proposte in relazione alla regola 15, paragrafo 1, punti i) e ii), del regolamento di esecuzione comune snellirebbero la procedura relativa alla richiesta di iscrizione di una modifica presentata all’Ufficio internazionale dell’OMPI.

(9)

La soppressione proposta della regola 15, paragrafo 1, punto vi), e la modifica proposta in relazione alla regola 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune garantirebbero che, in caso di ritiro della rinuncia connessa alla regola 6, paragrafo 1, lettera d), concernente un’irregolarità riguardante un requisito basato su una notifica effettuata ai sensi della regola 5, paragrafo 3 o 4, oppure su una dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, non sarà più richiesto il pagamento della tassa per una modifica. In caso di rinuncia ai sensi della regola 6, paragrafo 1, lettera d), il ritiro della rinuncia sarà soggetto alla correzione dell’irregolarità.

(10)

Le modifiche proposte in relazione al regolamento di esecuzione comune dovrebbero entrare in vigore il 1o gennaio 2023 e dovrebbero semplificare e snellire le procedure previste dal sistema di Lisbona e fornire maggiore chiarezza agli utenti, il che è nell’interesse degli utenti, dei beneficiari e dei portatori di interessi del sistema di Lisbona nell’Unione.

(11)

L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione di tali modifiche.

(12)

Inoltre, prendendo atto delle posizioni espresse dalle delegazioni in occasione della quarta sessione del gruppo di lavoro di Lisbona per quanto riguarda la regola 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune, e nel quadro delle conclusioni della riunione del gruppo di lavoro, la presidenza ha invitato la delegazione dell’Unione a presentare a tempo debito una proposta scritta in vista di un esame più approfondito nella prossima sessione del gruppo di lavoro.

(13)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione dell’Assemblea dell’Unione di Lisbona nell’ambito delle assemblee generali dell’OMPI che si terranno dal 14 al 22 luglio 2022 è di sostenere l’adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione possono inoltre approvare modifiche delle modifiche proposte, purché non si tratti di modifiche sostanziali.

In preparazione della prossima sessione del gruppo di lavoro di Lisbona, l’Unione presenta al segretariato dell’OMPI una proposta scritta in cui si suggeriscono modifiche in relazione alla regola 5 del regolamento di esecuzione comune, il cui testo figura nella sezione 2 dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).


ALLEGATO

Sezione 1:

MODIFICHE PROPOSTE del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

in base alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'OMPI per lo sviluppo del sistema di Lisbona in vista dell'adozione da parte dell'Unione di Lisbona nel quadro delle assemblee generali dell'OMPI del 2022:

nell'intestazione, l'espressione «entrato in vigore l'8 dicembre 2021 » è sostituita da «entrato in vigore il 1o gennaio 2023 ».

Capo II

Domanda e registrazione internazionale

Regola 7

Iscrizione nel registro internazionale

Applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra

Alla regola 7, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in caso di ratifica dell'atto di Ginevra da parte di uno Stato parte dell'atto del 1967 o in caso di adesione di tale Stato all'atto di Ginevra, nei confronti di tale Stato, per quanto riguarda le registrazioni internazionali o le denominazioni di origine riconosciute in virtù dell'atto del 1967, si applica mutatis mutandis la regola 5, paragrafi da 2 a 4. L'Ufficio internazionale verifica insieme all'autorità competente interessata quali modifiche devono essere apportate, alla luce dei requisiti di cui alla regola 3, paragrafo 1, e alla regola 5, paragrafi da 2 a 4, ai fini della registrazione in virtù dell'atto di Ginevra e notifica le registrazioni internazionali così effettuate a ogni altra parte contraente parte dell'atto di Ginevra. Le modifiche relative alla regola 5, paragrafo 2, sono soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8, paragrafo 1, punto ii).».

Regola 8

Tasse

Importo delle tasse

Alla regola 8, paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

tassa per una modifica di una registrazione internazionale3 500

tassa complementare per modifiche supplementari presentate nel quadro della stessa richiesta 300 »

La nota a piè di pagina 3 è sostituita dalla seguente:

«3

Per una registrazione internazionale relativa a una zona geografica situata in un paese meno sviluppato (PMS), conformemente agli elenchi stabiliti dalle Nazioni Unite, la tassa è ridotta al 50 % dell'importo prescritto (arrotondato alla cifra intera più vicina). In tal caso, la tassa ammonterà a 500 franchi svizzeri per una registrazione internazionale relativa a una zona geografica di origine situata in un PMS, a 250 franchi svizzeri per una modifica di una registrazione internazionale relativa a una zona geografica di origine situata in un PMS e a 150 franchi svizzeri per una tassa complementare per modifiche supplementari presentate nel quadro della stessa richiesta. Tali riduzioni si applicheranno tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di Ginevra. ».

Capo III

Rifiuto e altre misure in materia di registrazione internazionale

Regola 9

Rifiuto

Notifica all'Ufficio internazionale

Alla regola 9, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

salvo prova contraria da parte dell'autorità competente di cui alla lettera a), la notifica di una registrazione internazionale di cui alla lettera b) è considerata ricevuta da parte dell'autorità competente 20 giorni dopo la data indicata sulla notifica.».

Regola 15

Modifiche

Modifiche ammissibili

La regola 15, paragrafo 1, è così modificata:

1.

il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

modifica dei beneficiari che consiste nell'aggiunta o soppressione di uno o più beneficiari o modifica del nome o dell'indirizzo dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra;»;

2.

il punto ii) è soppresso;

3.

il punto vi) è soppresso.

Regola 16

Rinuncia alla protezione

Ritiro di una rinuncia

La regola 16, paragrafo 2, è così modificata:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ogni rinuncia, e quindi anche una rinuncia di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera d), può essere ritirata, totalmente o parzialmente, in ogni momento dall'autorità competente della parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dell'atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), di detto atto, o ancora dall'autorità competente della parte contraente d'origine, fatta salva la correzione dell'irregolarità nel caso di una rinuncia di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera d).».

Sezione 2:

linea da adottare nella proposta scritta in cui si suggeriscono modifiche in relazione alla regola 5 del regolamento di esecuzione comune:

Capo II

Domanda e registrazione internazionale

Regola 5

Requisiti relativi alla domanda

Alla regola 5, il paragrafo 4 è soppresso.

Giustificazione:

la proposta di soppressione della regola 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune (applicazione disciplinata dall'atto di Ginevra — Firma e/o intenzione d'uso) è giustificata in quanto il requisito della firma è già soddisfatto e verificato al momento della domanda iniziale di registrazione. I requisiti per dichiarare l'intenzione d'uso ed esercitare un controllo sull'uso sono in contrasto con gli elementi costitutivi delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette da qualsiasi uso che violi le specifiche riconosciute, anche se i prodotti in questione non sono commercializzati nel paese in cui sono rilevati gli usi fraudolenti. Inoltre, la loro registrazione internazionale presuppone necessariamente il controllo del loro uso all'interno del territorio della parte contraente da cui provengono.


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/147


DECISIONE (UE) 2022/1223 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (1) («accordo interno relativo al 10o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (2) («accordo interno relativo all’11o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafi 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia, la situazione della sicurezza alimentare nel mondo sta rapidamente peggiorando e molti dei paesi colpiti sono paesi meno sviluppati o a basso reddito con deficit alimentare.

(2)

3 miliardi di EUR sono già programmati nell’ambito del pilastro geografico dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Di tale importo, 2,3 miliardi di EUR sono stati programmati nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per finanziare azioni nei settori dell’agricoltura, della nutrizione, dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari tra il 2021 e il 2024. Data l’entità delle esigenze e le conseguenze previste, è opportuno mobilitare mezzi supplementari per sostenere i paesi partner più colpiti.

(3)

L’Unione è prossima alla piena attuazione del bilancio iniziale destinato agli aiuti umanitari a favore della sicurezza alimentare e delle relative esigenze nei paesi ACP individuate prima dell’inizio della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia. Data la situazione eccezionalmente drammatica della sicurezza alimentare nei paesi ACP, tali fondi devono essere integrati da risorse adeguate per rispondere all’ulteriore aggravarsi delle esigenze umanitarie e garantire la continuità della cooperazione tra la situazione di crisi e il ripristino di condizioni stabili per lo sviluppo.

(4)

Nelle conclusioni del 24-25 marzo 2022 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a dare priorità ai lavori sulla sicurezza e sull’accessibilità economica dei prodotti alimentari a livello globale, in particolare sostenendo la sicurezza alimentare e l’agricoltura in Ucraina e nei paesi terzi più vulnerabili ed esposti.

(5)

Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 30-31 maggio 2022, ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di mobilitare le riserve del Fondo europeo di sviluppo (FES) per sostenere i paesi partner più colpiti.

(6)

Nelle conclusioni del 20 giugno 2022 il Consiglio ha sostenuto la risposta di Team Europa all’insicurezza alimentare mondiale e ha invitato la Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare priorità al loro sostegno finanziario per affrontare la sicurezza alimentare globale, compresi i bisogni umanitari immediati, inclusa, se necessario, l’assistenza finanziaria e tecnica ai paesi importatori di prodotti alimentari, nonché i sistemi alimentari sostenibili a medio e lungo termine e l’aumento della produzione locale per una migliore resilienza, ed esplorare tutte le fonti di finanziamento disponibili, anche mobilitando le riserve del FES.

(7)

Il Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza che l’Unione dimostri una forte solidarietà attraverso una risposta rapida e a livello mondiale, fondata su un multilateralismo efficace, che si baserà sulla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», nonché sui tre pilastri — commercio, solidarietà e produzione — della missione per la resilienza alimentare e agricola (Food and Agriculture Resilience Mission — FARM), accolta con favore dal Consiglio europeo e pienamente in linea con il gruppo delle Nazioni Unite di risposta alla crisi mondiale e con altre pertinenti iniziative internazionali, in particolare l’alleanza globale per la sicurezza alimentare avviata dal G7.

(8)

Dato l’impatto significativo in vari paesi ACP, l’eccezionale mobilitazione dei fondi disimpegnati da progetti a titolo del 10o e dell’11o FES dovrebbe consentire all’Unione e ai suoi Stati membri di intensificare la risposta alla crisi, prestando particolare attenzione ai paesi ACP più vulnerabili ed esposti.

(9)

Tali fondi dovrebbero finanziare azioni volte a fornire sostegno alla produzione alimentare e alla resilienza dei sistemi alimentari, all’assistenza umanitaria e al sostegno macroeconomico per garantire la stabilità macroeconomica, aiutare a recuperare margine di bilancio e aumentare le riserve internazionali, in particolare mediante organismi multilaterali. I fondi dovrebbero includere le spese di supporto di cui all’articolo 6 dell’accordo interno relativo all’11o FES.

(10)

Ai sensi dell’articolo 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), la quota di tali fondi spettante al Regno Unito non sarà riutilizzata.

(11)

Dato che l’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo interno relativo all’11o FES prevede che l’accordo resti in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-UE, tale disposizione è interpretata nel senso che include l’attuale mobilitazione eccezionale dei fondi disimpegnati da progetti a titolo del 10o e dell’11o FES al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.

(12)

I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente alle norme e alle procedure applicabili all’11o FES, come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 (5) e (UE) 2018/1877 (6) del Consiglio.

(13)

I fondi riutilizzati del 10o FES, non precedentemente impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno relativo all’11o FES o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale accordo, devono rimanere una risorsa del 10o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno relativo al 10o FES.

(14)

I fondi riutilizzati dell’11o FES, non precedentemente impegnati o disimpegnati a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, devono rimanere una risorsa dell’11o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno relativo all’11o FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Un importo massimo di 600 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o FES è destinato in via eccezionale a finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.

2.   I fondi di cui al paragrafo 1 dovrebbero finanziare azioni volte a fornire sostegno nel modo seguente:

fino a 350 000 000 EUR per la produzione alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari;

fino a 150 000 000 EUR per l’assistenza umanitaria; e

fino a 100 000 000 EUR per il sostegno macroeconomico.

3.   Dell’importo di cui al paragrafo 1, fino a 488 000 000 EUR sono stanziati a titolo del 10o FES e fino a 112 000 000 EUR sono stanziati a titolo dell’11o FES. Di questi fondi, un massimo di 18 000 000 EUR serve a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.

4.   I fondi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per gli impegni finanziari conformemente alle norme e alle procedure applicabili all’11o FES, come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 e (UE) 2018/1877.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022,

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(2)   GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(4)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(5)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).


15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/150


DECISIONE (PESC) 2022/1224 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 luglio 2022

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 7 luglio 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/1179 (2) con la quale il contrammiraglio Riccardo MARCHIÓ è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il 2 giugno 2022 il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il capitano (Marina militare) Rui Miguel Marcelo CORREIA nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 4 agosto 2022. Le autorità portoghesi hanno indicato che il capitano (Marina militare) Rui Miguel Marcelo CORREIA sarà promosso a contrammiraglio al momento della sua nomina a comandante della forza dell'UE.

(4)

Il 9 giugno 2022 il comitato militare dell'UE ha accolto tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2022/1179,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Rui Miguel Marcelo CORREIA è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 4 agosto 2022.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2022/1179 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 agosto 2022.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)   GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2022/1179 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2022/41 (ATALANTA/4/2022) (GU L 183 del 8.7.2022, pag. 83).


Rettifiche

15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/152


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 13 giugno 2022 )

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Pagina 18, allegato, allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, tabella, la voce 6 è sostituita dalla seguente:

Pagina 19, allegato, allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, tabella, la voce 10 è sostituita dalla seguente:

Pagina 22, allegato, allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, tabella, la voce 13 è sostituita dalla seguente:

Pagina 25, allegato, allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, tabella, la voce 19 è sostituita dalla seguente: