ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
14 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/1206 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

1

 

*

TRADUZIONE — Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1207 del Consiglio, del 12 luglio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Croazia

16

 

*

Regolamento (UE) 2022/1208 del Consiglio, del 12 luglio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro in Croazia

18

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1209 della Commissione, del 5 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento ( 1 )

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023

31

 

*

Decisione (UE) 2022/1212 del Consiglio, del 12 luglio 2022, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de Portugal

35

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N. 276/21/COL, dell'8 dicembre 2021, relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2022-2027 (Norvegia) [2022/1213]

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione, dell'11 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento ( GU L 179 del 6.7.2022 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/1


DECISIONE (UE) 2022/1206 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è stata conclusa nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («convenzione») il 2 luglio 2019.

(2)

La convenzione mira a promuovere l’accesso alla giustizia a livello mondiale attraverso una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata. In particolare, la convenzione intende ridurre i rischi e i costi associati alle controversie e alla risoluzione delle controversie transfrontaliere e, di conseguenza, facilitare gli scambi internazionali, gli investimenti e la mobilità.

(3)

L’Unione ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato all’adozione della convenzione, e ne condivide gli obiettivi.

(4)

Attualmente i cittadini e le imprese dell’Unione che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell’Unione si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all’assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta i rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell’Unione.

(5)

Questa situazione dovrebbe pertanto essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione. Allo stesso tempo, la convenzione consentirebbe il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle decisioni di paesi terzi solo quando i principi fondamentali del diritto dell’Unione sono rispettati.

(6)

A norma dell’articolo 26 della convenzione, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla convenzione, quali l’Unione, possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. La convenzione incide sul diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Pertanto l’Unione ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dalla convenzione.

(8)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e dell’articolo 28 della convenzione, l’adesione alla convenzione può avvenire prima della sua entrata in vigore.

(9)

È opportuno pertanto che l’Unione aderisca alla convenzione mediante adesione.

(10)

Al momento dell’adesione alla convenzione l’Unione dovrebbe dichiarare, in conformità dell’articolo 27 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza dell’adesione da parte dell’Unione.

(11)

In caso di contratti di locazione non residenziale, il regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. La convenzione non contiene norme sulla competenza esclusiva per i contratti di locazione non residenziale. Pertanto, al momento dell’adesione alla convenzione, l’Unione dovrebbe dichiarare, in conformità dell’articolo 18 della convenzione che non applicherà quest’ultima ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili situati nell’Unione.

(12)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è approvata a nome dell’Unione. (3)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di adesione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della convenzione («strumento»).

Articolo 3

All’atto del deposito dello strumento, l’Unione formula la dichiarazione seguente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione:

«L’Unione europea dichiara, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione. I suoi Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la convenzione, ma ne saranno vincolati in forza dell’adesione dell’Unione europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine “Unione europea” non include il Regno di Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

Articolo 4

All’atto del deposito dello strumento, l’Unione formula la seguente dichiarazione ai sensi dell’articolo 18 della convenzione in relazione ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili:

«L’Unione europea dichiara, in conformità dell’articolo 18 della convenzione, che non applicherà la convenzione ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili situati nell’Unione europea.».

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione (4).

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Approvazione del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/4


TRADUZIONE

CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Le parti contraenti della presente convenzione,

Desiderose di promuovere l’accesso effettivo alla giustizia per tutti e di agevolare gli scambi e gli investimenti multilaterali fondati su regole, nonché la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria,

Persuase che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a un insieme uniforme di norme di base concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, al fine di facilitarne il riconoscimento e l’esecuzione effettiva,

Persuase che tale cooperazione giudiziaria rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca maggiore prevedibilità e certezza in relazione alla circolazione delle decisioni straniere a livello mondiale e che sia complementare alla convenzione sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005,

Hanno deciso di stipulare la presente convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.   La presente convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente.

Articolo 2

Esclusioni dall’ambito di applicazione

1.   La presente convenzione non si applica alle materie seguenti:

a)

stato e capacità delle persone fisiche;

b)

obbligazioni alimentari;

c)

altre materie del diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali della famiglia e gli altri diritti o obblighi derivanti dal matrimonio o da relazioni similari;

d)

testamenti e successioni;

e)

fallimenti, concordati, risoluzione degli istituti finanziari e materie affini;

f)

trasporto passeggeri e merci;

g)

inquinamento marittimo transfrontaliero, inquinamento marittimo in zone non soggette a giurisdizione nazionale, inquinamento marittimo provocato da navi, limitazione della responsabilità per domande risarcitorie marittime, avaria comune;

h)

responsabilità per danni nucleari;

i)

validità, nullità o scioglimento delle persone giuridiche o delle associazioni di persone fisiche o giuridiche e validità delle decisioni dei loro organi;

j)

validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri;

k)

diffamazione;

l)

privacy;

m)

proprietà intellettuale;

n)

attività delle forze armate, comprese le attività del personale militare nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali;

o)

attività di contrasto, comprese le attività del personale delle autorità di contrasto nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali;

p)

antitrust (concorrenza), salvo qualora la decisione riguardi un comportamento che costituisce un accordo o una pratica concordata anticoncorrenziale tra concorrenti effettivi o potenziali per fissare prezzi, manipolare gare d’appalto, stabilire restrizioni o quote di produzione o dividere i mercati ripartendo i clienti, i fornitori, i territori o le linee di attività, e tale comportamento e i suoi effetti si siano entrambi verificati nello Stato di origine;

q)

ristrutturazione del debito sovrano mediante provvedimenti unilaterali dello Stato.

2.   Rientrano nell’ambito di applicazione della presente convenzione le decisioni pronunciate in procedimenti in cui una materia esclusa da detto ambito di applicazione ha costituito oggetto di mere questioni preliminari e non l’oggetto del procedimento. In particolare, il solo fatto che sia stata sollevata un’eccezione riguardante una siffatta materia non comporta l’esclusione della decisione dall’ambito di applicazione della convenzione, purché tale materia non abbia costituito l’oggetto del procedimento.

3.   La presente convenzione non si applica all’arbitrato e ai procedimenti a esso correlati.

4.   Il solo fatto che uno Stato, un governo, un’agenzia governativa o qualsiasi persona che agisce per conto di uno Stato, sia parte del procedimento non esclude la decisione dall’ambito di applicazione della convenzione.

5.   La presente convenzione fa salvi i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati e le organizzazioni internazionali e i loro beni.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente convenzione:

a)

per «convenuto» si intende la persona contro cui è stata proposta la domanda principale o la domanda riconvenzionale nello Stato di origine;

b)

per «decisione» si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (o di una persona autorizzata dal giudice), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita in virtù della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.

2.   Un soggetto diverso da una persona fisica si considera risiedere abitualmente nello Stato:

a)

della sua sede statutaria;

b)

secondo la cui legge è stato costituito;

c)

della sua amministrazione centrale; o

d)

del suo centro d’attività principale.

CAPO II

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente (Stato di origine) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente (Stato richiesto) conformemente alle disposizioni del presente capo. Il riconoscimento o l’esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla presente convenzione.

2.   La decisione non può essere riesaminata nel merito nello Stato richiesto. Può essere effettuato un esame solo in relazione a quanto necessario per l’applicazione della presente convenzione.

3.   La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine.

4.   Il riconoscimento e l’esecuzione possono essere differiti o negati se la decisione di cui al paragrafo 3 è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l’impugnazione ordinaria non è ancora scaduto. Il diniego non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

Articolo 5

Presupposti per il riconoscimento e l’esecuzione

1.   Una decisione può essere riconosciuta ed eseguita se ricorre uno dei requisiti seguenti:

a)

la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l’esecuzione risiedeva abitualmente nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine;

b)

la persona fisica contro cui è chiesto il riconoscimento o l’esecuzione aveva il suo centro d’attività principale nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione è sorta da una di quelle attività;

c)

la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l’esecuzione è la persona che ha proposto la domanda, diversa da una domanda riconvenzionale, su cui si fonda la decisione;

d)

il convenuto aveva una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività senza personalità giuridica distinta nello Stato di origine al momento in cui è divenuto parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione è sorta da una delle attività di detta succursale, agenzia o sede d’attività;

e)

il convenuto ha espressamente acconsentito alla competenza del giudice di origine nel corso del procedimento in cui è stata resa la decisione;

f)

il convenuto ha argomentato nel merito dinanzi al giudice di origine senza contestare la competenza entro i termini previsti dalla legge dello Stato di origine, a meno che sia evidente che un’eccezione di incompetenza o l’opposizione all’esercizio della competenza non sarebbe stata accolta in base a tale legge;

g)

la decisione ha statuito su un’obbligazione contrattuale ed è stata resa da un giudice dello Stato in cui l’obbligazione è stata o avrebbe dovuto essere adempiuta conformemente:

i)

all’accordo delle parti; o

ii)

alla legge applicabile al contratto, in mancanza di accordo sul luogo di adempimento,

a meno che le attività del convenuto in relazione all’operazione non presentassero manifestamente alcuna connessione intenzionale e sostanziale con tale Stato;

h)

la decisione ha statuito sulla locazione di un bene immobile ed è stata resa da un giudice dello Stato in cui l’immobile è situato;

i)

la decisione ha statuito a sfavore del convenuto su un’obbligazione contrattuale garantita da un diritto reale su un bene immobile situato nello Stato di origine, purché la domanda contrattuale sia stata proposta congiuntamente a una domanda contro lo stesso convenuto vertente su tale diritto reale;

j)

la decisione ha statuito su un’obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danno alle cose o perdita di cose, e l’atto o l’omissione che ha causato direttamente il danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno;

k)

la decisione riguarda la validità, l’interpretazione, gli effetti, l’amministrazione o la modifica di un trust costituito volontariamente e documentato per iscritto, e:

i)

al momento dell’avvio del procedimento, lo Stato di origine era designato nell’atto costitutivo del trust come Stato i cui giudici sono chiamati a conoscere delle controversie relative a tali questioni; o

ii)

al momento dell’avvio del procedimento, lo Stato di origine era espressamente o implicitamente designato nell’atto costitutivo del trust come lo Stato in cui è situata la sede principale di amministrazione del trust.

La presente lettera si applica solo alle decisioni riguardanti aspetti interni di un trust tra persone che sono o erano all’interno del rapporto fiduciario;

l)

la decisione ha statuito su una domanda riconvenzionale:

i)

nella misura in cui era favorevole all’attore in via riconvenzionale, a condizione che la domanda riconvenzionale fosse sorta dalla stessa operazione o dagli stessi fatti della domanda principale; o

ii)

nella misura in cui era sfavorevole all’attore in via riconvenzionale, a meno che la legge dello Stato di origine imponesse di proporre la domanda riconvenzionale a pena di decadenza;

m)

la decisione è stata resa da un giudice designato in un accordo concluso o documentato per iscritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento, diverso da un accordo di scelta del foro esclusivo.

Ai fini della presente lettera, per «accordo di scelta del foro esclusivo» si intende un accordo concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato o uno o più giudici specifici di uno Stato, escludendo la competenza di qualunque altro giudice.

2.   Se il riconoscimento o l’esecuzione sono chiesti contro una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore) in materia di contratti di consumo, o contro un lavoratore in relazione al suo contratto di lavoro:

a)

il paragrafo 1, lettera e), si applica solo se il consenso è stato prestato dinanzi al giudice, oralmente o per iscritto;

b)

non si applica il paragrafo 1, lettere f), g) e m).

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni che statuiscono su contratti di locazione di beni immobili per uso abitazione o sulla registrazione di beni immobili. Tali decisioni possono essere riconosciute ed eseguite solo se sono state rese da un giudice dello Stato in cui l’immobile è situato.

Articolo 6

Presupposto esclusivo del riconoscimento e dell’esecuzione

In deroga all’articolo 5, una decisione che statuisca su diritti reali immobiliari è riconosciuta ed eseguita se, e solo se, l’immobile è situato nello Stato di origine.

Articolo 7

Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

1.   Il riconoscimento o l’esecuzione possono essere negati se:

a)

l’atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda:

i)

non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice di origine, purché la legge dello Stato di origine permetta di contestare la notificazione; o

ii)

è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti;

b)

la decisione è il risulatto di una frode;

c)

il riconoscimento o l’esecuzione sono manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, compreso il caso in cui il procedimento specifico che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell’equo procedimento di quello Stato e in caso di violazioni della sicurezza o della sovranità di tale Stato;

d)

il procedimento dinanzi al giudice di origine era contrario a un accordo, o a una clausola di un atto costitutivo di un trust, secondo cui la controversia in questione doveva essere decisa da un giudice di uno Stato diverso da quello di origine;

e)

la decisione è in contrasto con una decisione resa da un giudice dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; o

f)

la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.

2.   Il riconoscimento e l’esecuzione possono essere differiti o negati se dinanzi a un giudice dello Stato richiesto pende un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, qualora:

a)

il giudice dello Stato richiesto sia stato adito prima del giudice di origine; e

b)

sussista una connessione stretta tra la controversia e lo Stato richiesto.

Il diniego in forza del presente paragrafo non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

Articolo 8

Questioni preliminari

1.   Le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto una materia a cui la presente convenzione non si applica, o una materia di cui all’articolo 6 su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso da quello indicato in tale articolo, non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione.

2.   Il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione si basa su una decisione avente ad oggetto una materia a cui la presente convenzione non si applica o una materia di cui all’articolo 6 su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso da quello indicato in tale articolo.

Articolo 9

Separabilità

Sono ammessi il riconoscimento o l’esecuzione di una parte separabile di una decisione se è richiesto il riconoscimento o l’esecuzione di quella parte o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione.

Articolo 10

Risarcimento del danno

1.   Il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione concede un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.

2.   Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.

Articolo 11

Transazioni giudiziali

Le transazioni giudiziali approvate dal giudice di uno Stato contraente o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente convenzione allo stesso modo di una decisione.

Articolo 12

Documenti da presentare

1.   La parte che richiede il riconoscimento o l’esecuzione deve presentare:

a)

una copia integrale e autentica della decisione;

b)

se la decisione è stata resa in contumacia, l’originale o una copia autentica di un documento attestante che l’atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace;

c)

qualunque documento idoneo a provare l’efficacia o, se del caso, l’esecutorietà della decisione nello Stato di origine;

d)

nel caso previsto dall’articolo 11, un certificato rilasciato da un giudice (o da una persona autorizzata dal giudice) dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziale ha, in tutto o in parte, la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine.

2.   Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti del presente capo, può richiedere ogni documento necessario.

3.   La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un documento relativo alla decisione, rilasciato da un giudice (o da una persona autorizzata dal giudice) dello Stato di origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

4.   I documenti di cui al presente articolo redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato richiesto devono essere corredati di una traduzione autentica in una lingua ufficiale, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge di tale Stato.

Articolo 13

Procedura

1.   Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell’esecuzione, e l’esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice dello Stato richiesto deve agire celermente.

2.   Il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione ai sensi della presente convenzione per il fatto che il riconoscimento o l’esecuzione dovrebbe essere chiesto in un altro Stato.

Articolo 14

Spese giudiziali

1.   Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, per il solo fatto della cittadinanza straniera o del difetto di domicilio o residenza nello Stato richiesto.

2.   L’ordine di pagamento delle spese giudiziali, disposto in uno Stato contraente nei confronti di una persona esente dall’obbligo di garanzia, cauzione o deposito in virtù del paragrafo 1 o della legge dello Stato in cui è stato avviato il procedimento, è reso esecutivo in qualsiasi altro Stato contraente su richiesta del beneficiario dell’ordine.

3.   Uno Stato può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1 o designare in una dichiarazione quali dei suoi giudici non lo applicheranno.

Articolo 15

Riconoscimento ed esecuzione ai sensi della legge nazionale

Fatto salvo l’articolo 6, la presente convenzione non osta al riconoscimento o all’esecuzione delle decisioni ai sensi della legge nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Disposizione transitoria

La presente convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni se, al momento dell’avvio del procedimento nello Stato di origine, la convenzione produceva effetti tra tale Stato e lo Stato richiesto.

Articolo 17

Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l’esecuzione

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice di origine, erano connessi solamente con lo Stato richiesto.

Articolo 18

Dichiarazioni relative a materie specifiche

1.   Uno Stato che abbia un forte interesse a non applicare la presente convenzione a una materia specifica può dichiarare che non applicherà la convenzione a tale materia. Se formula una tale dichiarazione, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che la materia specifica esclusa è definita in modo chiaro e preciso.

2.   In relazione alla suddetta materia la convenzione non si applica:

a)

nello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione;

b)

negli altri Stati contraenti, qualora sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.

Articolo 19

Dichiarazioni relative a decisioni riguardanti uno Stato

1.   Uno Stato può dichiarare che non applicherà la presente convenzione alle decisioni pronunciate nei procedimenti di cui è parte:

a)

il medesimo Stato o una persona fisica che agisce per conto di detto Stato; o

b)

un’agenzia governativa di tale Stato o una persona fisica che agisce per conto di detta agenzia governativa.

Se formula una tale dichiarazione, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che l’esclusione dall’ambito di applicazione è definita in modo chiaro e preciso. La dichiarazione non distingue tra decisioni in cui lo Stato, un’agenzia governativa di detto Stato o una persona fisica che agisce per conto di uno di loro è il convenuto o l’attore nel procedimento dinanzi al giudice di origine.

2.   Il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato che ha formulato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 può essere negato se la decisione è stata pronunciata in un procedimento di cui è parte lo Stato che ha formulato la dichiarazione o lo Stato richiesto, una delle loro agenzie governative o una persona fisica che agisce per conto di uno di loro, nei limiti specificati nella dichiarazione.

Articolo 20

Interpretazione uniforme

Nell’interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l’applicazione uniforme.

Articolo 21

Esame del funzionamento pratico della convenzione

Il segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato prende periodicamente le disposizioni necessarie per esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni, e riferisce al Consiglio Affari generali e Politica.

Articolo 22

Ordinamenti giuridici non unificati

1.   Qualora in uno Stato contraente vigano, in unità territoriali diverse, due o più ordinamenti giuridici per questioni disciplinate dalla presente convenzione:

a)

ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla legge o alla procedura in vigore nell’unità territoriale pertinente;

b)

ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento al giudice o ai giudici dell’unità territoriale pertinente;

c)

ogni riferimento alla connessione con uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla connessione con l’unità territoriale pertinente;

d)

ogni riferimento a un criterio di connessione in relazione a uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento a tale criterio di connessione in relazione all’unità territoriale pertinente.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.

3.   Il giudice di un’unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un’altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.

4.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 23

Rapporto con altri strumenti internazionali

1.   La presente convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente convenzione.

2.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima della presente convenzione.

3.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso dopo la presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Nessuna disposizione dell’altro trattato può pregiudicare gli obblighi di cui all’articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono parti di quel trattato.

4.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle norme di un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è anche Stato membro dell’organizzazione regionale di integrazione economica qualora:

a)

le norme siano state adottate prima della conclusione della presente convenzione; o

b)

le norme siano state adottate dopo la conclusione della presente convenzione, nella misura in cui esse non pregiudicano gli obblighi di cui all’articolo 6 nei confronti di Stati contraenti che non sono Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2.   La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3.   La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati.

4.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.

Articolo 25

Dichiarazioni concernenti gli ordinamenti giuridici non unificati

1.   Gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse. La dichiarazione indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione.

2.   In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, la convenzione si applica all’intero territorio dello Stato.

3.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 26

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione può firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso, l’organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla presente convenzione.

2.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L’organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.

3.   Ai fini dell’entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l’organizzazione interessata dichiara, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione.

4.   Ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica anche, se del caso, a un’organizzazione regionale di integrazione economica.

Articolo 27

Organizzazione regionale di integrazione economica quale parte contraente senza i suoi Stati membri

1.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma ne saranno vincolati in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell’organizzazione.

2.   Qualora un’organizzazione regionale di integrazione economica formuli una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell’organizzazione.

Articolo 28

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale può essere effettuata una notifica in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, nei confronti del secondo Stato che ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all’articolo 24.

2.   Successivamente, la presente convenzione entra in vigore:

a)

per ciascuno Stato che la ratifica, accetta, approva o vi aderisce successivamente, il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale possono essere effettuate le notifiche in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, nei confronti di tale Stato;

b)

per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa in conformità dell’articolo 25 dopo che la convenzione è entrata in vigore per lo Stato che ha formulato la dichiarazione, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Articolo 29

Instaurazione di relazioni a norma della convenzione

1.   La presente convenzione produce effetti tra due Stati contraenti solo se nessuno dei due ha trasmesso una notifica al depositario nei confronti dell’altro in conformità del paragrafo 2 o 3. In assenza di tale notifica, la convenzione produce effetti tra due Stati contraenti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale le notifiche possono essere effettuate.

2.   Uno Stato contraente può notificare al depositario, entro 12 mesi dalla data di notifica da parte del depositario di cui all’articolo 32, lettera a), che la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione di un altro Stato non avrà l’effetto di instaurare relazioni tra i due Stati a norma della presente convenzione.

3.   Uno Stato può notificare al depositario, al momento del deposito del suo strumento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, che la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione non avrà l’effetto di instaurare relazioni con uno Stato contraente a norma della presente convenzione.

4.   Uno Stato contraente può in qualsiasi momento revocare la notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2 o 3. Tale revoca ha efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data della notifica.

Articolo 30

Dichiarazioni

1.   Le dichiarazioni relative agli articoli 14, 17, 18, 19 e 25 possono essere formulate all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.

2.   Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario.

3.   Le dichiarazioni formulate al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione.

4.   Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

5.   Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione non si applicano alle decisioni pronunciate nei procedimenti che erano già stati avviati dinanzi al giudice di origine al momento in cui la dichiarazione diviene efficace.

Articolo 31

Denuncia

1.   Qualsiasi Stato contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.

2.   La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 32

Notifiche da parte del depositario

Il depositario notifica ai membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato e approvato la presente convenzione o che vi hanno aderito conformemente agli articoli 24, 26 e 27 le informazioni seguenti:

a)

le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni previste agli articoli 24, 26 e 27;

b)

la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell’articolo 28;

c)

le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30; e

d)

le denunce di cui all’articolo 31.

In fede di che, i sottoscritti, al tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a L’Aia, il 2 luglio 2019, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia autentica, per via diplomatica, a ciascuno dei membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventiduesima sessione e a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale sessione.


REGOLAMENTI

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/16


REGOLAMENTO (UE) 2022/1207 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) prevede la sostituzione con l’euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione economica e monetaria.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 dell’Atto di adesione del 2012, la Croazia è uno Stato membro con deroga conformemente all’articolo 139, paragrafo 1, del trattato.

(3)

Ai sensi della decisione (UE) 2022/1211 (3), la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga riguardante la Croazia è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2023.

(4)

Per l’introduzione dell’euro in Croazia occorre estendere a essa le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro.

(5)

Il piano di passaggio all’euro della Croazia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell’introduzione dell’euro come moneta nazionale. È opportuno pertanto che la data di adozione dell’euro e di sostituzione del denaro liquido sia il 1o gennaio 2023. È opportuno che il periodo di «abbandono graduale» non si applichi.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è inserita la voce seguente tra la voce relativa alla Francia e la voce relativa all’Irlanda:

«Croazia

1o gennaio 2023

1o gennaio 2023

No».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Parere del 4 luglio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale).


14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/18


REGOLAMENTO (UE) 2022/1208 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro in Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio (2) fissa i tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro a decorrere dal 1o gennaio 1999.

(2)

Conformemente all’articolo 5 dell’atto di adesione del 2012, la Croazia è uno Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

Ai sensi della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio (3) sull’adozione il 1o gennaio 2023 dell’euro da parte della Croazia, la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga nei suoi confronti è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(4)

L’introduzione dell’euro in Croazia rende necessaria l’adozione del tasso di conversione tra l’euro e la kuna croata. Tale tasso di conversione è fissato a 7,53450 kune per 1 EUR, corrispondente all’attuale tasso centrale della kuna nel meccanismo di cambio (ERM II).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili al franco francese e alla sterlina irlandese, è inserita la riga seguente:

«= 7,53450 kune croate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Parere del 4 luglio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro (GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale).


14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/19


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1209 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2022

che integra il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 85, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) 2018/858 dovrebbe essere adottata dalla Commissione a seguito di consultazioni con gli Stati membri in questione e l’operatore o gli operatori economici interessati conformemente all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858 e dovrebbe riflettersi nella decisione di imporre misure correttive e restrittive.

(2)

È necessario stabilire determinate fasi procedurali per quando la Commissione intende imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive, partendo dalla procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858. È particolarmente importante garantire il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo, riconoscendo all’operatore economico accesso alle informazioni pertinenti e il diritto di presentare osservazioni unitamente agli elementi di prova necessari a sostegno di tali osservazioni in relazione alla prevista imposizione di una sanzione amministrativa. È inoltre necessario stabilire norme per garantire un’adeguata protezione dei dati che gli operatori economici considerano riservati.

(3)

È necessario stabilire un metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative in funzione della gravità della non conformità. Tale metodo dovrebbe essere noto in anticipo agli operatori economici. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere dissuasive in modo da evitare che gli operatori economici violino le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 ed essere proporzionate alla gravità della violazione. Poiché le sanzioni amministrative devono essere imposte per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme, è opportuno che i criteri per il calcolo siano concepiti di conseguenza. Il calcolo delle sanzioni amministrative dovrebbe tenere conto degli eventuali indebiti vantaggi economici ottenuti dalla vendita o distribuzione di un veicolo non conforme che possa falsare la concorrenza nei confronti di altri operatori economici che rispettano le norme. Nel valutare la gravità della violazione è opportuno che si tenga conto anche delle perdite subite dai consumatori a causa della non conformità, compresa l’alterazione delle prestazioni del veicolo, in quanto tale non conformità può compromettere l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori di quel regolamento. Inoltre l’importo delle sanzioni amministrative dovrebbe essere proporzionato al numero di veicoli non conformi immatricolati nell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

(4)

Nel calcolare le sanzioni amministrative si dovrebbe tenere debito conto della gravità e degli effetti della violazione come di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, di modo che siano percepite come deterrenti, proporzionate e tali da annullare i benefici della non conformità. Tra le circostanze aggravanti dovrebbero figurare le ripercussioni sulla sicurezza, la salute e l’ambiente, poiché uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2018/858 è garantire un livello elevato di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. L’istituzione di un solido regime sanzionatorio a livello dell’Unione che funga da deterrente mediante sanzioni per non conformità che hanno effetti negativi sulla sicurezza degli occupanti del veicolo e di altri utenti della strada e sulla tutela della salute umana e dell’ambiente dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Il grado di cooperazione dell’operatore economico, comprese le misure correttive da questi prese, deve essere considerato una circostanza attenuante nel calcolare la sanzione amministrativa.

(5)

Al fine di agevolare il pagamento delle sanzioni amministrative, è necessario stabilire un metodo per la loro riscossione. Le sanzioni dovrebbero essere riscosse conformemente alle norme per il recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura

1.   Prima di imporre sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione notifica per iscritto all’operatore economico interessato e agli Stati membri in questione l’intenzione di imporre una sanzione amministrativa specificando le motivazioni.

2.   L’operatore economico e gli Stati membri interessati dispongono quanto meno di 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 per presentare osservazioni scritte alla Commissione. Fatto salvo il paragrafo 4, non sono prese in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di detto termine.

3.   L’operatore economico e gli Stati membri interessati possono allegare alle osservazioni scritte che presentano alla Commissione eventuali elementi di prova a sostegno delle loro osservazioni.

4.   Ricevute le osservazioni scritte dell’operatore economico e degli Stati membri interessati, la Commissione può, con richiesta motivata, esigere ulteriori informazioni entro un termine di almeno 15 giorni da fissare stabilire nella richiesta.

5.   In casi eccezionali, quando chiede ulteriori informazioni, la Commissione può invitare l’operatore economico e gli Stati membri interessati a esprimere oralmente la loro posizione in una riunione al termine della fase scritta della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 2

Riservatezza

1.   Gli operatori economici che trasmettono informazioni conformemente all’articolo 1 indicano quali delle informazioni trasmesse considerano riservate, motivandone le ragioni e, se necessario, forniscono una versione distinta non riservata del documento contenente dette informazioni entro la data fissata dalla Commissione.

2.   Se l’operatore economico non ha indicato alcuna informazione come riservata, la Commissione può presumere che le informazioni trasmesse non contengano informazioni riservate.

3.   Nulla nel presente articolo osta a che la Commissione usi le informazioni trasmesse per dimostrare la non conformità.

Articolo 3

Metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative

1.   Al fine di calcolare l’importo delle sanzioni amministrative, la Commissione stima gli importi seguenti:

a)

il vantaggio economico o altro vantaggio ottenuto dall’operatore economico come conseguenza della non conformità;

b)

ove possibile, le perdite subite dai consumatori come conseguenza della non conformità.

I vantaggi e le perdite così valutati costituiscono la base per il calcolo delle sanzioni amministrative. Il vantaggio per l’operatore economico che costituisca anche una perdita per i consumatori è preso in considerazione una volta sola.

Sulla base degli importi di cui alle lettere a) e b), le sanzioni amministrative sono calcolate rispetto al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

2.   Nel calcolare l’importo delle sanzioni amministrative, la Commissione tiene conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e di altri fattori.

3.   Le circostanze aggravanti di cui al paragrafo 2 includono gli elementi seguenti:

a)

le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone o le ripercussioni negative sull’ambiente dovute all’abbassamento delle prescrizioni relative alle prestazioni di un veicolo;

b)

il grado di negligenza o l’intenzione dell’operatore economico, compreso qualsiasi suo tentativo di celare o sottacere informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento della non conformità;

c)

qualsiasi rifiuto ingiustificato dell’operatore economico di fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti dalla Commissione.

4.   Le circostanze attenuanti di cui al paragrafo 2 includono gli elementi seguenti:

a)

l’impegno e la cooperazione dell’operatore economico nel rilevare la non conformità;

b)

le eventuali misure correttive avviate autonomamente dall’operatore economico, compresa la rapidità con cui le ha avviate;

c)

altra circostanza attenuante ragionevole e pertinente dimostrata dall’operatore economico con elementi di prova adeguati.

5.   Le altre circostanze di cui al paragrafo 2 comprendono la ripetizione, la frequenza o la durata della non conformità e le altre sanzioni a livello di Unione o nazionale per non conformità alle norme di omologazione dell’UE irrogate nei 10 anni precedenti l’accertamento della non conformità.

6.   La sanzione amministrativa finale espressa in euro è fissata a un livello che garantisca l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione.

Articolo 4

Metodi per la riscossione delle sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative devono essere pagate entro tre mesi dalla data in cui al debitore è notificata la decisione della Commissione, a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. Le sanzioni sono riscosse conformemente agli articoli 107 e 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Possono essere accordate dilazioni dei termini di pagamento, conformemente all’articolo 104 di detto regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1210 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), modificato dal regolamento (UE) 2019/2115 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, sesto comma, e l’articolo 18, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, l’emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d’asta, il commissario d’asta e il sorvegliante d’asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, è tenuto a redigere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e a tenerlo aggiornato secondo un formato preciso.

(2)

L’adozione di un formato preciso, comprensivo dell’uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l’applicazione omogenea dell’obbligo di redigere e aggiornare l’elenco imposto dal regolamento (UE) n. 596/2014. Dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l’integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato.

(3)

Poiché all’interno di un’entità può esistere contemporaneamente una varietà di informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero identificare con precisione le specifiche informazioni privilegiate alle quali hanno avuto accesso le persone che lavorano per l’entità. Pertanto gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero precisare quali siano le specifiche informazioni privilegiate [che possono includere informazioni relative a un’operazione, un progetto, un evento, anche di natura societaria o finanziaria, la pubblicazione di bilanci o annunci di utili inferiori alle attese («profit warning»)]. A tal fine gli elenchi dovrebbero essere suddivisi in sezioni distinte, una per ciascuna specifica informazione privilegiata. Ciascuna sezione dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata.

(4)

Per non dover inserire più volte i dati personali delle stesse persone in sezioni diverse dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, dovrebbe essere possibile indicarli in una sezione separata dell’elenco, detta «sezione degli accessi permanenti», non collegata alle informazioni privilegiate specificamente indicate. La sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere solo le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate all’interno dell’entità.

(5)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che introduce obblighi meno onerosi per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI («emittenti dei mercati di crescita per le PMI»), limitando l’elenco alle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l’emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

(6)

In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti dei mercati di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014. Tuttavia, dal momento che le risorse umane e finanziarie delle PMI sono generalmente più limitate, si è ritenuto proporzionato che esse utilizzino un formato che rappresenta un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 e limitare il contenuto degli elenchi a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti. Non imporre agli emittenti l’obbligo di conservare nei propri elenchi i dati di contatto personali delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe alleggerire l’onere della raccolta e dell’aggiornamento dei dati di tali persone che grava sugli emittenti, senza tuttavia privare le autorità nazionali competenti di uno strumento che permetta di identificare le persone che trattano informazioni privilegiate e di contattarle al loro recapito professionale. Questi ultimi devono inoltre avere la possibilità di indicare i dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate in una sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, invece di aggiungere i dati personali relativi a tali accessi permanenti in ogni elenco specifico per operazione o per evento. Il contenuto di tali sezioni degli accessi permanenti dovrebbe inoltre essere limitato a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti.

(7)

L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe contenere i dati personali necessari per identificare tali persone. È opportuno che qualsiasi trattamento dei dati personali ai fini dell’istituzione e della conservazione di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Gli elenchi dovrebbero inoltre riportare dati utili per aiutare l’autorità competente nelle indagini, permettendole di analizzare rapidamente la condotta di negoziazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici. A questo scopo è essenziale il numero di telefono, che permette all’autorità competente di intervenire rapidamente chiedendo, se necessario, i tabulati del traffico di dati. Tali dati utili dovrebbero essere disponibili fin dall’inizio, per evitare di compromettere l’integrità dell’indagine obbligando l’autorità competente a chiedere, a indagine avviata, ulteriori informazioni all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta, al sorvegliante d’asta o alla stessa persona avente accesso a informazioni privilegiate.

(9)

Per garantire che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate possano essere messi a disposizione dell’autorità competente, su sua richiesta, in tempi il più possibile brevi e che siano sempre aggiornati prontamente, l’elenco dovrebbe essere conservato in formato elettronico. Tale formato dovrebbe garantire la riservatezza delle informazioni incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI, questi ultimi possono conservare l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate in formato elettronico, ma non dovrebbero essere tenuti a farlo, purché siano preservate la completezza, la riservatezza e l’integrità delle informazioni.

(10)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo per la presentazione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, il mezzo elettronico specifico per la trasmissione dovrebbe essere stabilito dalle autorità competenti stesse, a condizione che tale mezzo preservi la riservatezza degli elenchi.

(11)

Per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno consolidare in un unico atto giuridico i formati di tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al regolamento (UE) n. 596/2014. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contenere sia il formato degli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 sia gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione (4).

(12)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 7 giugno 2021.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(14)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

1.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2 che figura nell’allegato I del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell’elenco, i dati personali dei titolari di tale accesso permanente non sono ripresi nelle sezioni specifiche dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.

3.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è conservato in formato elettronico. Ciò garantisce in ogni momento che:

a)

l’accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;

b)

le informazioni incluse siano esatte;

c)

le versioni precedenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.

4.   L’autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere trasmesso all’autorità competente. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

1.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. Tale elenco è redatto utilizzando il formato di cui all’allegato II.

2.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate richiesto dagli Stati membri a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell’allegato III del presente regolamento.

I dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione degli accessi permanenti è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2, che figura nell’allegato III del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell’elenco, i dati personali delle persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate non sono ripresi in ciascuna sezione dell’elenco corrispondente a ciascuna informazione privilegiata di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell’11.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

MODELLO 1

Formato dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata :

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i)

Numeri di telefono professionali

(linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto

(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a informazioni privilegiate)

Cessato

(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

Data di nascita

Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d’asta/commissario d’asta/sorvegliante d’asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo]

[aaaa-mm-gg]

[numeri (senza spazi)]

[testo]

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Data e ora di creazione della presente sezione: [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Inserito

(data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

Data di nascita

Indirizzo privato completo

(via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell’autorità competente)

Numeri di telefono privati

(casa e cellulare personale)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo]

[aaaa- mm-gg per la data di nascita]

[testo]

[numeri (senza spazi)]


ALLEGATO II

Formato dell’elenco dei dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione del presente elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto

(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate)

Cessato

(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita

Indirizzo privato completo

(via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell’autorità competente)

Numeri di telefono privati

(casa e cellulare personale)

(se disponibili al momento della richiesta dell’autorità competente)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nel presente elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

[testo]

[numeri (senza spazi)]


ALLEGATO III

MODELLO 1

Formato dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

 

Numeri di telefono professionali

(linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Funzione o motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto

(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a informazioni privilegiate)

Cessato

(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale

(se applicabile)

o altrimenti data di nascita

[testo]

[testo]

 

[numeri (senza spazi)]

[descrizione del ruolo, della funzione e/o del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Data e ora di creazione della presente sezione: [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Inserito

(data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)

Numero di identificazione nazionale

(se applicabile)

o altrimenti data di nascita

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o aaaa-mm-gg per la data di nascita]


DECISIONI

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/31


DECISIONE (UE) 2022/1211 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea (1) ,

vista la relazione della Banca centrale europea (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3) ,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l’euro (4),

considerando quanto segue:

(1)

La terza fase dell’Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l’Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l’adozione dell’euro il 1o gennaio 1999 (5).

(2)

Con decisione 2000/427/CE (6) il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2001. Con decisione 2006/495/CE (7) il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2007. Con decisioni 2007/503/CE (8) e 2007/504/CE (9) il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE (10) il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2010/416/UE (11) il Consiglio ha deciso che l’Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2013/387/UE (12) il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2014/509/UE (13) il Consiglio ha deciso che la Lituania soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro.

(3)

A norma del punto 1 del protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4)

A norma della decisione 98/317/CE la Svezia è uno Stato membro con deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 (14), la Repubblica ceca, la Lituania, l’Ungheria e la Polonia sono Stati membri oggetto ciascuno di una deroga ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 (15), la Bulgaria e la Romania sono Stati membri oggetto ciascuno di una deroga ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2012 (16), la Croazia è uno Stato membro con deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE.

(5)

La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1o luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con la risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria (17). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell’accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (18).

(6)

La procedura per l’abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell’articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE.

(7)

La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Croazia con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE.

(8)

A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato al TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato utilizzato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d’inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2022, il valore di riferimento dell’inflazione è stato calcolato al 4,9 %, con Francia, Finlandia e Grecia che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d’inflazione rispettivamente al 3,2 %, al 3,3 % e al 3,6 %. Si ritiene giustificabile escludere dall’elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d’inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati negli anni 2004, 2010, 2013, 2014 e 2016. Nell'aprile 2022 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi di Malta e del Portogallo era rispettivamente pari al 2,1 % e al 2,6 % e quello della zona euro al 4,4 %. Attualmente si ritiene giustificabile escludere Malta e il Portogallo dall’elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati. Per il calcolo del valore di riferimento Malta e il Portogallo sono sostituiti dalla Finlandia e dalla Grecia, vale a dire gli Stati membri con i tassi d’inflazione medi più bassi immediatamente seguenti.

(9)

A norma dell’articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.

(10)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro. Dal 1o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 18 maggio 2022.

(11)

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso medio d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell’arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Il criterio utilizzato per valutare la convergenza dei tassi d’interesse era quello dei tassi d’interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi d’interesse a lungo termine in Francia (0,3 %), Finlandia (0,2 %) e Grecia (1,4 %) e ammontava, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2022, al 2,6 %.

(12)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono stati forniti dalla Commissione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1o aprile 2022, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (20).

(13)

Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Croazia nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che la legislazione nazionale croata, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

(14)

Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Croazia nell’adempimento dei propri obblighi in merito alla realizzazione dell’unione economica e monetaria, si conclude che, per quanto riguarda il rispetto da parte della Croazia dei criteri di convergenza indicati nell’articolo 140, paragrafo 1, TFUE: il tasso medio d’inflazione della Croazia nei dodici mesi fino ad aprile 2022 è stato pari al 4,7 %, ossia inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi; la Croazia non è oggetto di una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo; la Croazia fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 10 luglio 2020. Nei due anni precedenti la valutazione, il tasso di cambio della kuna (HRK) non ha subito gravi tensioni e la Croazia non ha svalutato di propria iniziativa la parità centrale bilaterale della kuna nei confronti dell’euro, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2022 il tasso d’interesse a lungo termine in Croazia è stato, in media, pari allo 0,8 %, ossia ben inferiore al valore di riferimento.

(15)

Alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro. La deroga di cui all’articolo 5 dell’atto di adesione del 2012 è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2023.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Relazione del 1o giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Relazione del 1o giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 238 del 21.6.2022, pag. 1.

(5)  Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell’articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 30).

(6)  Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l’adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1o gennaio 2001 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).

(7)  Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell’11 luglio 2006, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

(8)  Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29).

(9)  Decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32).

(10)  Decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 (GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24).

(11)  Decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24).

(12)  Decisione del Consiglio 2013/387/UE, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24).

(13)  Decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29).

(14)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(15)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(16)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(17)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

(18)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(19)  Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

(20)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).


14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/35


DECISIONE (UE) 2022/1212 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de Portugal

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 17 maggio 2022, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni del Banco de Portugal (BCE/2022/24) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato dell’attuale revisore esterno del Banco de Portugal, Deloitte & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas SA, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2021. È necessario pertanto nominare un revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.

(3)

Il Banco de Portugal ha selezionato PriceWaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda sia nominata revisore esterno del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Si accetta la nomina di PriceWaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda quale revisore esterno del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU C 210 del 25.5.2022, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/37


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 276/21/COL

dell'8 dicembre 2021

relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2022-2027 (Norvegia) [2022/1213]


1.   SINTESI

(1)

L'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») desidera informare le autorità norvegesi che, dopo aver valutato la carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2022-2027, ritiene che questa sia compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale («gli orientamenti») (1).

(2)

La presente decisione costituisce la valutazione ad opera dell'Autorità della carta degli aiuti a finalità regionale di cui al punto 190 degli orientamenti. La carta approvata è parte integrante degli orientamenti (2). La carta degli aiuti a finalità regionale non comporta di per sé alcun aiuto di Stato e non costituisce un'autorizzazione a concedere un aiuto di questo tipo.

(3)

L'Autorità ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

2.   PROCEDURA

(4)

Il 1o dicembre 2021 l'Autorità con decisione n. 269/21/COL ha adottato i suoi nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE (3) Stabiliscono inoltre i criteri per identificare le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE (4).

(5)

Conformemente al punto 150 degli orientamenti, le zone che gli Stati EFTA-SEE intendono designare come zone «a» o zone «c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale. A norma del punto 189 degli orientamenti, ciascuno Stato EFTA-SEE notifica all'Autorità un'unica carta degli aiuti a finalità regionale che sarà valida dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. In linea con quanto precede, con lettera del 2 dicembre 2021 le autorità norvegesi hanno notificato la carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2022-2027 (5).

3.   ZONE AMMISSIBILI DESIGNATE DALLE AUTORITÀ NORVEGESI

3.1.   Contesto

(6)

La copertura degli aiuti a finalità regionale disponibile per il periodo 2022-2027 è stabilita per ciascuno Stato EFTA-SEE nell'allegato I degli orientamenti. La ripartizione della Norvegia consiste in zone «c» predefinite e non predefinite.

(7)

Le autorità norvegesi possono utilizzare tale ripartizione per designare zone «c» predefinite e non predefinite. I principi che disciplinano tale designazione figurano rispettivamente ai punti 168, 169 e 175 degli orientamenti.

3.2.   Zone «c» predefinite

3.2.1.   Introduzione

(8)

Ai sensi del punto 168 degli orientamenti, gli Stati EFTA-SEE possono designare come zone «c» le zone «c» predefinite di cui al punto 166. Tali zone sono individuate nell'allegato I degli orientamenti.

(9)

Il punto 169 consente un approccio flessibile in base al quale le zone scarsamente popolate e quelle a bassissima densità demografica diverse da quelle predefinite come ammissibili possono essere designate a determinate condizioni.

(10)

Nella carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2014-2020, le autorità norvegesi hanno designato zone scarsamente popolate, ma non hanno identificato le zone a bassissima densità demografica (6) Le autorità norvegesi hanno tuttavia designato zone a bassissima densità demografica nell'ambito di un regime di aiuti al funzionamento subordinato al fatto di limitarsi a queste zone (7)

(11)

La nota a piè di pagina 65 degli orientamenti contiene una nuova indicazione secondo cui le zone scarsamente popolate e le zone a bassissima densità demografica dovrebbero essere identificate nella carta degli aiuti a finalità regionale. Su tale base, nella loro notifica le autorità norvegesi hanno incluso un'identificazione delle zone designate come a bassissima densità demografica equivalente a quella precedentemente effettuata nell'ambito del regime di aiuti al funzionamento.

(12)

Di conseguenza, l'Autorità valuterà dapprima la designazione delle zone scarsamente popolate da parte delle autorità norvegesi. Successivamente, l'Autorità valuterà la designazione, da parte delle autorità norvegesi, delle zone a bassissima densità demografica all'interno di tali zone. Come stabilito dall'ultima frase del punto 169 degli orientamenti, nel valutare il rispetto del massimale di copertura della popolazione l'Autorità terrà conto della popolazione sia delle zone scarsamente popolate sia delle zone a bassissima densità demografica.

(13)

Dalla definizione n. 30 del punto 19 degli orientamenti risulta che tutte le zone designate sulla base del punto 169 sono scarsamente popolate. Al momento di valutare il rispetto del massimale di copertura in termini di popolazione l'Autorità pertanto conterà solo una volta la popolazione nelle zone che sono sia scarsamente popolate che a bassissima densità demografica.

3.2.2.   Zone scarsamente popolate

3.2.2.1.   Due contee interamente incluse

(14)

Il punto 169, prima e seconda frase, degli orientamenti stabilisce che «Per le zone scarsamente popolate, in linea di principio gli Stati EFTA-SEE dovrebbero designare le regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2. Tuttavia, gli Stati EFTA-SEE possono designare parti di regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 o altre zone contigue limitrofe a queste regioni statistiche di livello 3, a condizione che tali zone abbiano meno di 12,5 abitanti per km2».

(15)

In Norvegia, le regioni statistiche di livello 3 sono costituite da contee, mentre le regioni statistiche di livello 2 corrispondono a regioni più ampie (8).

(16)

Le contee di Troms og Finnmark e Nordland sono interamente incluse. In base ai dati del 1o gennaio 2020 (9), la densità di popolazione in queste contee è rispettivamente di 3,4 e 6,7 abitanti per km2 (10). Sulla base degli stessi dati demografici, la popolazione di queste zone è pari a 484 546 abitanti (11).

3.2.2.2.   Regioni parzialmente incluse

(17)

La seconda frase del punto 169 offre la possibilità di designare parti di regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 o altre zone contigue limitrofe a queste regioni statistiche di livello 3, a condizione che tali zone abbiano meno di 12,5 abitanti per km2. La possibilità di includere zone contigue comporta parallelamente la possibilità di escludere zone all'interno delle regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2.

(18)

Di conseguenza, alcune parti delle regioni di livello 3 di Innlandet e Trøndelag sono escluse dalla carta degli aiuti a finalità regionale, mentre alcune zone in altre regioni di livello 3 sono incluse (12).

3.2.2.3.   Zone più piccole che sono escluse

(19)

La tabella 1 in appresso elenca le zone di livello 3 di Innlandet e Trøndelag che vengono escluse (13):

Tabella 1

Zone più piccole che sono escluse

Regione di livello 3

Zone (comuni)

Densità di popolazione

Innlandet

Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Gran e Østre Toten

34,5

Trøndelag

Trondheim, la parte di Orkland precedentemente comune di Orkdal, Melhus, Skaun, Malvik, Stjørdal e Levanger

83,3

(20)

Sulla base dei dati demografici al 1o gennaio 2020, le zone escluse hanno una popolazione totale di 504 560 abitanti (14).

3.2.2.4.   Zone più piccole che sono incluse

(21)

La tabella 2 in appresso fornisce una panoramica delle zone più piccole con densità di popolazione inferiori a 12,5 abitanti per km2 che sono state incluse (15):

Tabella 2

Zone più piccole che sono incluse

Regione di livello 3

Zone (comuni)

Densità di popolazione

Viken

Aremark, Marker, Aurskog-Høland, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Rollag e Nore og Uvdal

4,8

Vestfold og Telemark

Notodden, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Midt-Telemark, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke e Vinje

6,2

Agder

La parte di Lindesnes precedentemente comune di Marnardal, la parte di Lyngdal precedentemente comune di Audnedal, Risør, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal e Sirdal

5,4

Rogaland

Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hjelmeland, Suldal e Sauda

4,8

Vestland

Kinn, Etne, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Vaksdal, Modalen, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen e Stryn

6,6

Møre og Romsdal

Le parti di Molde che in precedenza erano comuni di Nesset e Midsund, le parti di Ålesund che in precedenza erano comuni di Haram e Sandøy, Vanylven, Sande, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Rauma, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Volda, Fjord e Hustadvika

9,5

(22)

Sulla base dei dati demografici al 1o gennaio 2020, le zone incluse hanno una popolazione totale di 528 360 abitanti (16).

3.2.2.5.   Valutazione dell'approccio flessibile

(23)

Il punto 169 degli orientamenti stabilisce tre requisiti che devono essere soddisfatti al fine includere zone più piccole da una regione statistica di livello 3 quando tale regione, nel suo complesso, ha una densità di popolazione superiore a 12,5 abitanti per km2.

(24)

In primo luogo, queste zone più piccole devono avere meno di 12,5 abitanti per km2.

(25)

In precedenza, sia l'Autorità (17) che la Commissione (18) per le zone scarsamente popolate incluse hanno valutato le densità di popolazione per regione di livello 3 (regioni statistiche di livello 3/regioni NUTS 3). La formulazione del punto 169 non contiene nessuna novità che richieda un'interpretazione diversa. Di conseguenza, l'Autorità seguirà lo stesso approccio nell'ambito dei nuovi orientamenti.

(26)

Dai dati contenuti nella tabella 2 si evince che le densità di popolazione nelle zone incluse sono inferiori a 12,5 abitanti per km2 quando sono valutate globalmente a livello della regione statistica di livello 3 cui appartengono. Il requisito della densità di popolazione è pertanto soddisfatto per le zone incluse.

(27)

In secondo luogo, le aree più piccole incluse devono essere zone contigue adiacenti alle regioni statistiche di livello 3 con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2. Sulla base dei confini delle zone interessate, come illustrato dalla carta grafica di cui all'allegato III, lettera a), della presente decisione, l'Autorità conclude che tale requisito è soddisfatto.

(28)

In terzo luogo, l'operazione di inclusione non deve comportare il superamento della ripartizione specifica della copertura «c» di cui al punto 167 degli orientamenti. Conformemente all'ultima frase del punto 169 degli orientamenti, le popolazioni delle zone scarsamente popolate e delle zone a bassissima densità demografica devono essere considerate congiuntamente ai fini di questa valutazione. Tuttavia come indicato al paragrafo (13) l'Autorità conterà la popolazione delle zone sia scarsamente popolate che a bassissima densità di popolazione un'unica volta al momento di valutare il rispetto del massimale di copertura della popolazione.

(29)

Conformemente all'allegato I degli orientamenti, la ripartizione specifica della copertura «c» per la Norvegia è pari al 25,14 % della popolazione nazionale. Sia l'Autorità (19) che la Commissione (20) hanno accettato, nella prassi precedente, l'uso di dati demografici nazionali recenti per la valutazione del rispetto del massimale di copertura della popolazione. Nella formulazione del punto 169 degli orientamenti non vi sono elementi nuovi che indicherebbero che questo approccio non sia compatibile con i nuovi orientamenti. Di conseguenza, l'Autorità ritiene accettabile l'uso da parte delle autorità norvegesi dei dati demografici al 1o gennaio 2020.

(30)

Sulla base dei dati al 1o gennaio 2020, la popolazione della Norvegia è di 5 368 283 abitanti (21). Le zone a bassissima intensità demografica e scarsamente popolate designate possono quindi, sulla base di tali dati, coprire al massimo 1 349 586 abitanti.

(31)

La popolazione all'interno delle zone designate scarsamente popolate ammonta a 1 348 649 abitanti (22), ossia inferiore alla ripartizione specifica della copertura «c» per la Norvegia

3.2.3.   Zone a bassissima densità demografica

3.2.3.1.   Molte delle zone scarsamente popolate possono essere considerate a bassissima densità demografica

(32)

In questa sezione l'Autorità valuterà la designazione, da parte delle autorità norvegesi, delle zone a bassissima densità demografica. A causa della geografia e del modello demografico della Norvegia, molte delle zone scarsamente popolate possono essere considerate, e sono designate dalle autorità norvegesi, zone a bassissima densità demografica.

3.2.3.2.   La regione della Norvegia settentrionale è inclusa nella sua interezza

(33)

La terza frase del punto 169 degli orientamenti stabilisce che «Per le zone a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE possono designare regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2 o altre zone contigue più piccole limitrofe a tali regioni statistiche di livello 2, a condizione che tali zone abbiano meno di 8 abitanti per km2 e che la popolazione complessiva delle zone a bassissima densità demografica e scarsamente popolate non superi la ripartizione specifica della “copertura c” di cui al punto 167».

(34)

Due regioni statistiche di livello 2 in Norvegia soddisfano il criterio della densità di popolazione di 8 abitanti per km2. Si tratta della Norvegia settentrionale (23) e dell'Innlandet (24). La regione di livello 2 Norvegia settentrionale ha una densità di popolazione di 4,5 abitanti per km2 (25), mentre la regione di livello 2 Innlandet ha una densità di popolazione di 7,5 abitanti per km2 (26).

(35)

Le autorità norvegesi hanno designato la regione di livello 2 Norvegia settentrionale come ammissibile nella sua interezza. Pertanto, tutte le zone della Norvegia settentrionale devono essere considerate a bassissima densità demografica ai fini degli orientamenti.

(36)

Come indicato al precedente paragrafo (16), sulla base dei dati al 1o gennaio 2020, la popolazione di queste zone è pari a 484 546 abitanti.

3.2.3.3.   La regione dell'Innlandet è parzialmente inclusa

(37)

La formulazione della terza frase del punto 169 degli orientamenti consente di designare zone contigue più piccole limitrofe a queste regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2. Anche se non è indicato esplicitamente, la possibilità di includere tali zone limitrofe deve logicamente essere accompagnata dalla possibilità di escludere zone situate nelle regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2. Tale interpretazione è anche in linea con la prassi precedente (27).

(38)

Di conseguenza la regione di livello 2 Innlandet è designata solo parzialmente come regione a bassissima densità demografica. La tabella 3 qui di seguito presenta le zone incluse dell'Innlandet e la densità di popolazione in tale zona (28):

Tabella 3

Zone incluse nell'Innlandet

Regione di livello 2

Zone (comuni)

Densità di popolazione

Innlandet

Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre e Vang

3,4

(39)

Sulla base dei dati demografici al 1o gennaio 2020, la popolazione di queste zone ammonta a 143 115 abitanti (29).

3.2.3.4.   Alcune parti del Trøndelag sono incluse in quanto zone limitrofe più piccole della Norvegia settentrionale

(40)

Le zone adiacenti alla Norvegia settentrionale sono tutte situate nella regione di livello 3 del Trøndelag.

(41)

La seguente tabella 4 presenta le zone incluse nel Trøndelag e la densità di popolazione in questa zona (30):

Tabella 4

Zone incluse limitrofe alla Norvegia settentrionale

Regione di livello 3

Zone (comuni)

Densità di popolazione

Trøndelag

La parte di Steinkjer precedentemente comune di Verran, Namsos, Osen, Snåase-Snåsa, Lierne, Raarvihke-Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Ørland, Åfjord e Nærøysund

4,1

(42)

La popolazione in queste zone è di 73 683 abitanti se calcolata sulla base dei dati demografici al 1o gennaio 2020 (31).

3.2.3.5.   Sono incluse zone più piccole limitrofe all'Innlandet appartenenti a varie contee

(43)

Le zone adiacenti all'Innlandet sono situate nelle regioni di livello 3 di Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark e Viken. Queste zone sono presentate nella tabella 5 qui di seguito (32).

Tabella 5

Zone incluse limitrofe dell'Innlandet

Regione di livello 3

Zone (comuni)

Densità di popolazione

Trøndelag

Hitra, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Tydal, Meråker, Heim, Rindal e le parti dell'Orkland precedentemente comune di Agdenes, Meldal e parti del comune di Snillfjord

3,6

Møre og Romsdal

Vanylven, Sande, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Fjord, la parte di Volda precedentemente comune di Hornindal, le parti di Molde precedentemente comuni di Nesset e Midsund e la parte di Ålesund precedentemente comune di Sandøy

6,3

Vestland

Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Modalen, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, la parte di Voss precedentemente comune di Granvin, la parte di Kinn precedentemente comune di Vågsøy, le parti di Sogndal precedentemente comuni di Leikanger e Balestrand e le parti di Sunnfjord precedentemente comuni di Gaular, Jølster e Naustdal

4,7

Rogaland

Hjelmeland, Suldal e Sauda

3,6

Agder

Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle e Åseral

2,9

Vestfold og Telemark

Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke e Vinje

2,9

Viken

Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag e Nore og Uvdal

3,0

(44)

La popolazione in queste zone è di 301 848 abitanti se calcolata sulla base dei dati demografici al 1o gennaio 2020 (33).

3.2.3.6.   Valutazione dell'approccio flessibile

(45)

Il punto 169 degli orientamenti stabilisce tre requisiti da soddisfare per includere zone da regioni statistiche di livello 2 con una densità di popolazione superiore a 8 abitanti per km2.

(46)

In primo luogo, queste zone devono avere meno di 8 abitanti per km2.

(47)

Come indicato nel paragrafo (27), sia l'Autorità che (34) la Commissione (35) valutavano in precedenza le densità di popolazione globalmente, per regione di livello 3 (regioni statistiche di livello 3/regioni NUTS 3), per le zone scarsamente popolate incluse. Per le zone a bassissima densità demografica designate nell'ambito di un regime di aiuti al funzionamento, l'Autorità non ha valutato le densità di popolazione nelle zone interessate a un livello di unità inferiore al livello 3 (36).

(48)

Nella formulazione del punto 169 degli orientamenti non vi sono novità che richiedano uno scostamento dalla prassi consolidata. Di conseguenza, l'Autorità seguirà lo stesso approccio nell'ambito dei nuovi orientamenti.

(49)

Dai dati presentati nelle tabelle 4 e 5 si evince che le densità di popolazione nelle zone incluse sono inferiori a 8 abitanti per km2, quando le zone ubicate nella stessa regione statistica di livello 3 sono valutate insieme. Poiché le regioni statistiche di livello 3 fanno parte delle regioni più estese di livello 2, ciò implica che anche le densità di popolazione nelle zone incluse sono inferiori alla soglia di 8 abitanti per km2 se valutate a livello delle zone incluse di ciascuna regione di livello 2.

(50)

Il requisito della densità di popolazione è pertanto soddisfatto per le zone incluse. Come stabilito nella tabella 3, il requisito della densità di popolazione è soddisfatto anche per le zone designate nell'Innlandet valutate congiuntamente.

(51)

In secondo luogo, le aree incluse devono essere zone limitrofe adiacenti alle regioni statistiche di livello 2 con una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti per km2. Sulla base dei confini tra le zone interessate, come illustrato dalla mappa grafica di cui all'allegato III, lettera b), della presente decisione, l'Autorità conclude che tale requisito è soddisfatto.

(52)

In terzo luogo, l'operazione di inclusione non deve comportare il superamento della ripartizione specifica della copertura «c» di cui al punto 167 degli orientamenti. Conformemente all'ultima frase del punto 169 degli orientamenti, la popolazione delle zone a bassissima densità demografica deve essere considerata, ai fini della presente valutazione, insieme a quella delle zone scarsamente popolate.

(53)

La popolazione nelle zone designate a bassissima densità demografica è pari a 1 003 192 abitanti (37). Questa popolazione è stata inclusa nella valutazione della conformità della designazione delle zone scarsamente popolate con il massimale di copertura della popolazione di cui al precedente paragrafo (31). Su tale base, l'Autorità conclude che la copertura della popolazione della carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia non supera la ripartizione specifica della copertura «c» di cui al punto 167 degli orientamenti.

3.2.4.   Osservazioni conclusive sulla designazione delle zone «c» predefinite

(54)

Nella carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le autorità norvegesi hanno designato zone scarsamente popolate e zone a bassissima densità demografica ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Sulla base di tale valutazione, l'Autorità ritiene che questa designazione sia stata effettuata conformemente agli orientamenti.

3.3.   Zone «c» non predefinite

3.3.1.   Introduzione

(55)

Secondo l'allegato I degli orientamenti, la ripartizione della copertura «c» non predefinita per la Norvegia è pari al 6,87 % della popolazione nazionale. La Norvegia può utilizzare tale copertura per designare zone «c» non predefinite conformemente alle condizioni di cui al punto 175 degli orientamenti.

3.3.2.   Zone incluse

(56)

Le zone designate dalle autorità norvegesi come zone «c» non predefinite sono riportate nella tabella 6 qui di seguito (38).

Tabella 6

Zone «c» non predefinite

Regione di livello 3

Comuni

Popolazione al 1o gennaio 2020

Rogaland

Utsira e Kvitsøy

715

Møre og Romsdal

Aukra

3 509

(57)

Sulla base dei dati demografici più recenti al 1o gennaio 2020, la popolazione delle zone designate come zone «c» non predefinite è pertanto di 4 224 abitanti.

3.3.3.   Valutazione

(58)

Ai sensi del punto 175 3) (iii) degli orientamenti, gli Stati EFTA-SEE possono designare come zone «c» non predefinite le isole con meno di 5 000 abitanti.

(59)

Come si evince dai dati presentati nella tabella 6, la popolazione di ciascuna delle isole di Utsira, Kvitsøy e Aukra è inferiore a 5 000 abitanti. La condizione di cui al punto 175, 3) (iii) degli orientamenti è pertanto soddisfatta.

(60)

Sulla base dei dati demografici di cui alla tabella 6, la popolazione all'interno di tali zone designate equivale inoltre allo 0,08 % della popolazione totale. Si tratta di una percentuale nettamente inferiore alla ripartizione della copertura «c» non predefinita per la Norvegia fissata a 6,87 % nell'allegato I degli orientamenti.

(61)

Su tale base, l'Autorità conclude che la designazione di zone «c» non predefinite nella carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 della Norvegia è conforme agli orientamenti.

3.4.   Panoramica delle zone coperte dalla carta degli aiuti a finalità regionale

(62)

Un elenco delle zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale, compreso il loro status di zone a bassissima densità demografica, scarsamente popolate o zone «c» non predefinite, figura nell'allegato I della presente decisione. L'allegato II contiene informazioni più dettagliate sulle unità statistiche dei comuni che sono stati scissi al momento della designazione delle zone ammissibili.

4.   INTENSITÀ DEGLI AIUTI

(63)

Al punto 151 degli orientamenti si stabilisce che la carta degli aiuti a finalità regionale deve specificare anche le intensità massime di aiuto applicabili nelle zone ammissibili durante il periodo di validità della carta approvata.

(64)

Le intensità massime di aiuto indicate nella carta si applicano agli aiuti a finalità regionale. Le intensità massime consentite per tali aiuti a norma degli orientamenti sono indicate nella sezione 7.4.

(65)

Come specificato nella tabella 7 in appresso, le autorità norvegesi hanno notificato intensità massime di aiuto per le grandi imprese pari rispettivamente al 20 % e al 10 % rispettivamente nelle zone «c» predefinite e nelle zone «c» non predefinite. Queste intensità massime possono essere aumentate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese (39).

Tabella 7

Intensità massime di aiuto

Tipo di zona

Intensità di aiuto massime per le grandi imprese

Maggiorazione per le medie imprese

Maggiorazione per le piccole imprese

«c» predefinita

20  %

10  %

20  %

«c» non predefinita

10  %

10  %

20  %

(66)

Per quanto riguarda le intensità massime di aiuto nelle zone «c» predefinite, il punto 182 1) degli orientamenti stabilisce che l'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare il 20 % nelle zone scarsamente popolate. Poiché tutte le zone designate nell'ambito del contingente per le zone «c» predefinite sono scarsamente popolate, l'intensità massima di aiuto stabilita dalle autorità norvegesi per tali zone è conforme agli orientamenti.

(67)

Anche le maggiorazioni consentite per le medie e piccole imprese nelle zone «c» predefinite sono conformi agli orientamenti. Dal punto 186 degli orientamenti risulta che le intensità di aiuto possono essere maggiorate di al massimo 20 punti percentuali per le piccole imprese o di al massimo 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

(68)

Per quanto riguarda le intensità massime di aiuto nelle zone «c» non predefinite, il punto 182 3) degli orientamenti stabilisce che l'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare il 10 % nelle zone «c» non predefinite con un PIL pro capite superiore al 100 % della media SEE e un tasso di disoccupazione inferiore al 100 % della media SEE. Poiché le zone «c» non predefinite designate rientrano in questa categoria, le autorità norvegesi hanno fissato l'intensità massima dell'aiuto al 10 %.

(69)

La possibilità di aumentare le intensità di aiuto per le piccole e medie imprese di cui al punto 186 degli orientamenti si applica tuttavia anche alle zone «c» non predefinite. Anche le maggiorazioni dell'intensità massima di aiuto in queste zone, come illustrato nella tabella 7, sono pertanto conformi agli orientamenti.

5.   DURATA E RIESAME

(70)

Conformemente al punto 189 degli orientamenti, le autorità norvegesi hanno notificato un'unica carta degli aiuti a finalità regionale applicabile per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2027.

(71)

Dal punto 194 degli orientamenti risulta che nel 2023 sarà effettuata una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale. L'ESA comunicherà i dettagli sulla revisione intermedia entro giugno 2023.

6.   CONCLUSIONI

(72)

Sulla base della valutazione che precede, l'Autorità ritiene che la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 della Norvegia sia compatibile con i principi stabiliti negli orientamenti. La carta approvata costituisce parte integrante degli orientamenti.

(73)

Gli allegati I, II e III, lettere a) e b), costituiscono parte integrante della presente decisione.

 

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice

Affari giuridici e amministrativi


(1)  Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sono stati adottati il 1o dicembre 2021 con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 269/21/COL, non ancora pubblicata.

(2)  Punto 190 degli orientamenti.

(3)  Punto 2 degli orientamenti.

(4)  idem.

(5)  Documenti nn. 1252726, 1252724, 1252722, 1252736, 1252734, 1252728, 12527 e 1252732.

(6)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 91/14/COL, del 26 febbraio 2014, relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2014-2020 (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 52, e supplemento SEE n. 34 del 12.6.2014, pag. 18).

(7)  Cfr. punti da 79 a 81 della decisione dell'Autorità europea di vigilanza EFTA n. 225/14/COL, del 18 giugno 2014, sulla differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 (GU C 344 del 2.10.2014, pag. 14, e supplemento SEE n. 55 del 2.10.2014, pag. 4).

(8)  Le cartine PDF delle regioni statistiche della Norvegia sono disponibili nel sito web di Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps.

(9)  Ai fini della notifica della carta degli aiuti a finalità regionale, le autorità norvegesi hanno utilizzato i dati demografici al 1o gennaio 2020. Questi dati sono stati forniti dalla Statistikkbanken (SSB). Per quanto riguarda i dati relativi alla superficie di queste aree, anch'essi risalgono al 1o gennaio 2020 e sono stati raccolti dalla SSB (Statistikkbanken). In alcuni casi, tuttavia, i dati risalgono ad anni precedenti per quanto riguarda i dati relativi a ex comuni che sono stati divisi o accorpati. Ciò riguarda in particolare i dati relativi alle superfici.

(10)  Notifica, pag. 3.

(11)  Tabella 4 a pag. 5 della notifica.

(12)  Notifica, pagg. 3 e 4.

(13)  La tabella si basa sulla tabella 2 a pag. 4 della notifica.

(14)  Tabella 1 a pag. 3 della notifica.

(15)  La tabella si basa sulla tabella 3 a pag. 4 della notifica.

(16)  Tabella 1 a pag. 3 della notifica.

(17)  Cfr. la decisione sulla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2014-2020, di cui alla nota a piè di pagina 6, punto 18.

(18)  Cfr. punti 7 e 15 della decisione della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale della Svezia per il periodo 2014-2020, SA37985 (2014/N) (GU C 210 del 4.7.2014, pag. 20).

(19)  Cfr. punto 9 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 170/14/COL, del 24 aprile 2014, relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2014-2020 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 33).

(20)  Cfr. la decisione sulla carta degli aiuti a finalità regionale della Svezia per il periodo 2014-2020, di cui alla nota a piè di pagina18 precedente, alla nota 2, al punto 10 e ai punti da 13 a 15.

(21)  Notifica, pag. 3.

(22)  Notifica, pag. 3.

(23)  Questa regione comprende le regioni statistiche di livello 3 seguenti: Troms og Finnmark e Nordland.

(24)  Innlandet è anche una regione statistica di livello 3.

(25)  Tabella 7a pag. 8 della notifica.

(26)  Notifica, pag. 8.

(27)  Cfr. la decisione relativa alla differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale per il periodo 2014-2020, di cui alla nota a piè di pagina 7, punti 79 e 81.

(28)  La tabella si basa sulle tabelle 7b e 8b a pagg. 8 e 9 della notifica.

(29)  Tabella 7 b a pag. 8 della notifica.

(30)  La tabella si basa sulle tabelle 7a e 8a a pagg. 8 e 9 della notifica.

(31)  Tabella 7a pag. 8 della notifica.

(32)  La tabella si basa sulle tabelle 7b e 8b a pagg. 8 e 9 della notifica.

(33)  Tabella 7b a pag. 8 della notifica.

(34)  Cfr. la decisione sulla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia per il periodo 2014-2020, di cui alla nota a piè di pagina 6, punto 18.

(35)  Cfr. la decisione sulla carta svedese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, di cui alla nota a piè di pagina 18, punti 7 e 15.

(36)  Cfr. punti 79 e 81 della decisione relativa alla differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale per il periodo 2014-2020, di cui alla nota a piè di pagina 7.

(37)  Notifica, pag. 10.

(38)  La tabella si basa sulla tabella 9 a pag. 11 della notifica.

(39)  La tabella si basa sulla tabella 10 a pag. 11 della notifica.


ALLEGATO I

Panoramica delle zone coperte dalla carta degli aiuti a finalità regionale

1.   ZONE «C» PREDEFINITE

1.1.   Zone a bassissima densità demografica

Regione di livello 3

Comuni

Troms og Finnmark

Tromsø, Harstad-Hárstták, Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Loabák-Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono, Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger-Porsáingu-Porsanki, Kárášjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord e Sør-Varanger

Nordland

Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, Rødøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske-Fuossko, Sørfold, steigen, Lødingen, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Moskenes e Hamarøy-Hábmer

Trøndelag

La parte di Steinkjer precedentemente comune di Verran, Namsos, Osen, Snåase-Snåsa, Lierne, Raarvihke-Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Nærøysund, Hitra, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Tydal, Meråker, Heim, Rindal e le parti di Orkland precedentemente comune di Agdenes, Meldal e parti del comune di Snillfjord

Møre og Romsdal

Vanylven, Sande, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Fjord, la parte di Volda precedentemente comune di Hornindal, le parti di Molde precedentemente comune di Nesset e Midsund e la parte di Ålesund precedentemente comune di Sandøy

Vestland

Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Modalen, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, la parte di Voss precedentemente comune di Granvin, la parte di Kinn precedentemente comune di Vågsøy, le parti di Sogndal precedentemente comune di Likanger e Balestrand e le parti di Sunnfjord precedentemente comune di Gaular, Jølster e Naustdal

Rogaland

Hjelmeland, Suldal e Sauda

Agder

Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle e Åseral

Vestfold og Telemark

Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, e Vinje

Innlandet

Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre e Vang

Viken

Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag e Nore og Uvdal

1.2.   Zone scarsamente popolate

Regione di livello 3

Comuni

Trøndelag

La parte di Steinkjer precedentemente comune di Steinkjer (ossia la parte che non era comune di Verran), Midtre Gauldal, Selbu, Frosta e Verdal

Møre og Romsdal

La parte di Ålesund precedentemente comune di Haram, Hareid, la parte di Volda precedentemente comune di Volda (ossia la parte che non era comune di Hornindal), Ørsta, Averøy, Gjemnes e Hustadvika

Vestland

La parte di Voss precedentemente comune di Voss (ossia la parte che non era comune di Granvin), la parte di Kinn precedentemente comune di Flora, la parte di Sogndal precedentemente comune di Sogndal (ossia la parte che non era comune di Balestrand e Leikanger), la parte di Sunnfjord precedentemente comune di Førde, Etne, Bømlo, Fitjar, Kvam, Samnanger, Vaksdal e Austrheim

Rogaland

Sokndal, Lund e Bjerkreim

Agder

La parte di Lindesnes precedentemente comune di Marnardal, la parte di Lyngdal precedentemente comune di Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Vegårshei, Tvedestrand, Iveland, Hægebostad, Kvinesdal e Sirdal

Vestfold og Telemark

Notodden, Bamble, Kragerø e Midt-Telemark

Innlandet

Øyer, Gausdal e Vestre Toten

Viken

Aremark, Marker, Aurskog-Høland, Sigdal, Krødsherad e Flesberg

2.   ZONE «C» NON PREDEFINITE

Regione di livello 3

Comuni

Rogaland

Utsira e Kvitsøy

Møre og Romsdal

Aukra


ALLEGATO II

Unità statistiche di base (BSU) ammissibili nei comuni scissi

Codice del comune (Unità amministrativa locale — LAU)

Nome del comune

Comune precedente

Codice BSU

Nome BSU

4205

Lindesnes

Marnardal

42051001

Øyslebø

 

 

 

42051002

Skjævesland

 

 

 

42051003

Birkeland

 

 

 

42051004

Støa

 

 

 

42051005

Gangså

 

 

 

42051006

Finnsdal

 

 

 

42051007

Tjomsland - Lindland

 

 

 

42051008

Laudal Nedre

 

 

 

42051009

Laudal Øvre

 

 

 

42051010

Tisland

 

 

 

42051011

Åkset

 

 

 

42051012

Bruskeland

 

 

 

42051013

Rydlende

 

 

 

42051014

Trygsland

 

 

 

42051015

Stedjan

 

 

 

42051016

Koland

4225

Lyngdal

Audnedal

42250401

Brastad

 

 

 

42250402

Viblemo

 

 

 

42250403

Konsmo

 

 

 

42250404

Audnedal

 

 

 

42250405

Ågedalstø

 

 

 

42250406

Øydna

 

 

 

42250407

Byremo

 

 

 

42250408

Håland - Sveindal

4621

Voss

1234 Granvin

46211001

Lussand - Kvandal

 

 

 

46211002

Folkedal

 

 

 

46211003

Hamre

 

 

 

46211004

Eide

 

 

 

46211005

Selland - Kjerland

 

 

 

46211006

Kyrkjestrandi

 

 

 

46211007

Seim - Nesheim

 

 

 

46211008

Spildo

 

 

 

46211009

Tjoflot

 

 

 

46211010

Djønno

4602

Kinn

1439 Vågsøy

46020401

Silda

 

 

 

46020402

Vedvik

 

 

 

46020403

Halsør

 

 

 

46020404

Røysa

 

 

 

46020405

Raudeberg

 

 

 

46020406

Kapellneset

 

 

 

46020407

Refvik

 

 

 

46020408

Kvalheim

 

 

 

46020501

Ulvesund

 

 

 

46020502

Degnepoll

 

 

 

46020503

Kulen

 

 

 

46020504

Blålid

 

 

 

46020505

Skavøypoll

 

 

 

46020506

Sørpoll

 

 

 

46020507

Almenning

 

 

 

46020601

Våge - Oppedal

 

 

 

46020602

Holvik

 

 

 

46020603

Sæternes

 

 

 

46020604

Ellingskaret

 

 

 

46020605

Skram Øvre

 

 

 

46020606

Skram Nedre

 

 

 

46020607

Midtgård Søndre

 

 

 

46020608

Midtgård Nordre

 

 

 

46020609

Gotteberg

 

 

 

46020610

Øyane i Sør

4640

Sogndal

1419 Leikanger

46400501

Njøs

 

 

 

46400502

Hermansverk

 

 

 

46400503

Henjum

 

 

 

46400504

Leitet

 

 

 

46400505

Leikanger

 

 

 

46400506

Hamre - Fosse

 

 

 

46400507

Grinde

 

 

 

46400508

Eitorn

4640

Sogndal

1418 Balestrand

46400604

Vetlefjord

 

 

 

46400605

Sværefjorden

 

 

 

46400606

Esefjorden

 

 

 

46400607

Balestrand

 

 

 

46400608

Thue

 

 

 

46400609

Kvamsøy

4647

Sunnfjord

1430 Gaular

46470601

Øvrebotten

 

 

 

46470602

Eldal - Mjell

 

 

 

46470603

Viken

 

 

 

46470604

Hestadgrend

 

 

 

46470605

Skudal

 

 

 

46470606

Senneseth

 

 

 

46470607

Steien

 

 

 

46470608

Sande

 

 

 

46470609

Sygna

 

 

 

46470610

Lunde

 

 

 

46470611

Skilbrei - Hjelmeland

 

 

 

46470612

Lien

 

 

 

46470613

Kvamme

 

 

 

46470614

Osen

 

 

 

46470615

Birkeland

 

 

 

46470616

Kårstad

 

 

 

46470617

Hestad

4647

Sunnfjord

1431 Jølster

46470401

Eikås

 

 

 

46470402

Langhaugane

 

 

 

46470403

Hjellbrekke

 

 

 

46470404

Vassenden Nord

 

 

 

46470405

Vassenden Sør

 

 

 

46470406

Sanddal

 

 

 

46470407

Svidal

 

 

 

46470408

Ålhus

 

 

 

46470501

Myklebost

 

 

 

46470502

Årdal

 

 

 

46470503

Helgheim

 

 

 

46470504

Fugle

 

 

 

46470505

Skei

 

 

 

46470506

Kjøsnesfjorden

 

 

 

46470507

Førde

 

 

 

46470508

Klakegg

 

 

 

46470509

Veiteberg

 

 

 

46470510

Åmot

4647

Sunnfjord

1433 Naustdal

46470701

Kvellestad

 

 

 

46470702

Vevring

 

 

 

46470703

Redal

 

 

 

46470704

Helle

 

 

 

46470705

Frammarsvik

 

 

 

46470706

Naustdal Vest

 

 

 

46470707

Naustdal Aust

 

 

 

46470708

Åse

 

 

 

46470709

Horstad Vest

 

 

 

46470710

Horstad Aust

 

 

 

46470711

Ullaland Nord

 

 

 

46470712

Ullaland Sør

 

 

 

46470713

Fimland

1577

Volda

1444 Hornindal

15770601

Haugen

 

 

 

15770602

Kirkhorn

 

 

 

15770603

Grodås

 

 

 

15770605

Otterdal

 

 

 

15770606

Lødemel

 

 

 

15770607

Rygg

 

 

 

15770608

Kjøs

1506

Molde

1543 Nesset

15060801

Ranvik

 

 

 

15060802

Tjelle

 

 

 

15060803

Rød

 

 

 

15060804

Høvik

 

 

 

15060805

Hammervoll

 

 

 

15060806

Eidsvåg Sentrum

 

 

 

15060807

Aasen

 

 

 

15060808

Stubø

 

 

 

15060809

Vorpenes

 

 

 

15060810

Raudsand

 

 

 

15060811

Bersås

 

 

 

15060812

Eidsøra

 

 

 

15060813

Meisalstranda

 

 

 

15060814

Bugge

 

 

 

15060901

Myklebostad

 

 

 

15060902

Nerland

 

 

 

15060903

Sira

 

 

 

15060904

Slenes

 

 

 

15060905

Eikesdal

 

 

 

15060906

Aursjøen

 

 

1545 Midsund

15061001

Søre Midøy

 

 

 

15061002

Nordre Midøy

 

 

 

15061003

Midsund Ytre

 

 

 

15061004

Ugelvik

 

 

 

15061005

Nerland

 

 

 

15061006

Raknes

 

 

 

15061007

Rakvåg

 

 

 

15061008

Ræstad

 

 

 

15061009

Nord - Heggdal - Tutra

 

 

 

15061010

Sør - Heggdal

 

 

 

15061011

Midsund Indre

1507

Ålesund

1534 Haram

15071101

Fjørtoft

 

 

 

15071102

Otterlei

 

 

 

15071103

Rogne

 

 

 

15071104

Longva

 

 

 

15071105

Flem

 

 

 

15071106

Ulla

 

 

 

15071107

Austnes

 

 

 

15071108

Haram

 

 

 

15071109

Kjerstad

 

 

 

15071110

Farstad

 

 

 

15071201

Hurla

 

 

 

15071202

Alvestad

 

 

 

15071203

Brattvåg

 

 

 

15071204

Aksla - Håvik

 

 

 

15071301

Samfjord

 

 

 

15071302

Strand

 

 

 

15071303

Slyngstad

 

 

 

15071304

Tennfjord

 

 

 

15071305

Vatne

 

 

 

15071306

Ulvestad - Vatne

 

 

 

15071307

Hellestranda

 

 

 

15071308

Vestrefjord

 

 

 

15071401

Bjørnøy - Kalvøy

 

 

 

15071402

Søvik - Gamlem

 

 

 

15071403

Grytastrand - Hamsund

 

 

1546 Sandøy

15071701

Myklebost

 

 

 

15071702

Røsok

 

 

 

15071703

Bruvoll - Morsund

 

 

 

15071704

Steinshamn - Harnes

 

 

 

15071705

Huse

 

 

 

15071706

Finnøy

 

 

 

15071708

Sandøy

 

 

 

15071709

Ona - Husøy

5006

Steinkjer

Verran

50060801

Vada

 

 

 

50060802

Nordberg

 

 

 

50060803

Kirkreit

 

 

 

50060804

Bratreit

 

 

 

50060805

Holdåsen

 

 

 

50060806

Malmo

 

 

 

50060807

Fossdalen

 

 

 

50060808

Ressem

 

 

 

50060809

Sundbygda

 

 

 

50060810

Tverås

 

 

 

50060811

Folladalen - Ystmark

 

 

 

50060812

Holden - Langvatnet

 

 

 

50060901

Sela

 

 

 

50060902

Follafoss Østre

 

 

 

50060903

Follafoss Vestre - Tua

 

 

 

50060904

Skjelstad

 

 

 

50060905

Verrastranda

5059

Orkland

5023 Meldal

50590501

Midtskog

 

 

 

50590502

Løvby

 

 

 

50590503

Løkken Vest

 

 

 

50590504

Bjørnli

 

 

 

50590505

Løkken Øst

 

 

 

50590601

Laksøybygda

 

 

 

50590602

Drogsetmoen

 

 

 

50590603

Lo

 

 

 

50590604

Storås Vest

 

 

 

50590605

Fossen

 

 

 

50590606

Syrstad

 

 

 

50590607

Grefstad

 

 

 

50590608

Grøta

 

 

 

50590609

Hilstad

 

 

 

50590610

Jerpstad

 

 

 

50590611

Ree

 

 

 

50590612

Grut

 

 

 

50590613

Ilfjellet

 

 

 

50590614

Resdalen

 

 

5016 Agdenes

50590801

Selven

 

 

 

50590802

Lysheim

 

 

 

50590803

Sletvik

 

 

 

50590804

Fjorden

 

 

 

50590806

Leksa

 

 

 

50590807

Ingdalen

 

 

 

50590808

Hamna

 

 

 

50590809

Singstad

 

 

 

50590810

Sterten

 

 

 

50590811

Stranda

 

 

Parts of 5012 Snillfjord

50590901

Aa

 

 

 

50590902

Vuttudal - Skårild

 

 

 

50590904

Tannvik

 

 

 

50590905

Åstfjorden

 

 

 

50590906

Heggstad

 

 

 

50590911

Imsterfjorden Indre

 

 

 

50590912

Moldtun


ALLEGATO III(a) e (b)

Illustrazioni grafiche delle zone ammissibili

Image 1

Image 2


Rettifiche

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/58


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione, dell'11 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 6 luglio 2022 )

Pagina 19, allegato II, 1.2 PARTE II, punto 2.1, lettera c):

anziché:

«c)

il rapporto percentuale delle proposte approvate dall'impresa di investimento.»

leggasi:

«c)

il rapporto delle proposte approvate dall'impresa di investimento.».

Pagina 22, allegato II, 1.2 PARTE II, punto 2.2, IF IP2.05 — MODELLO, intestazione:

anziché:

«MODELLO RELATIVO AL RAPPORTO PERCENTUALE DELLE PROPOSTE APPROVATE»

leggasi:

«MODELLO SUL RAPPORTO DELLE PROPOSTE APPROVATE».