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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1180 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2022
che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1), in particolare l’articolo 10, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione (2) conteneva un errore nella versione modificata dell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, della direttiva 2009/45/CE. |
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(2) |
L’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, della direttiva 2009/45/CE, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/411, non esclude la regola 8.1 dall’ambito di applicazione della parte rispettiva della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1o novembre 1974 (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, alle navi da passeggeri delle categorie B, C e D. |
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(3) |
Nel corso dei negoziati sul progetto di regolamento delegato (UE) 2020/411, gli esperti hanno convenuto che i requisiti di rientro in porto in sicurezza di cui alla regola 8.1 del capitolo II-1, parte B, della convenzione SOLAS del 1974 non si applichino alle navi da passeggeri di categoria B, C e D, in quanto sarebbero sproporzionati considerate le circostanze in cui operano tali categorie di navi. |
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(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la direttiva 2009/45/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE, la parte B è sostituita dalla seguente:
«PARTE B — STABILITÀ A NAVE INTEGRA, COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ IN CONDIZIONI DI AVARIA
Le navi devono applicare le disposizioni della convenzione SOLAS, capitolo II-1, parti da B a B-4, e successive modifiche, fatta eccezione per la regola 8-1.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione, del 19 novembre 2019, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali (GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1).
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11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1181 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
che modifica la premessa dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sostanza formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8) è stata classificata come cancerogena (categoria 1B) e sensibilizzante della pelle (categoria 1) nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (2). A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, nei prodotti cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze classificate come cancerogene di categoria 1B nel suddetto allegato. Pertanto l’utilizzo della formaldeide in quanto tale è stato vietato nei prodotti cosmetici e la sostanza è attualmente elencata alla voce 1577 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
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(2) |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura un elenco di sostanze il cui utilizzo come conservanti è autorizzato nei prodotti cosmetici. Alcuni di questi conservanti rilasciano gradualmente formaldeide per assicurare una funzione di conservazione nel prodotto cosmetico finale (i cosiddetti prodotti che rilasciano formaldeide). I prodotti che rilasciano formaldeide sono utilizzati sia nei prodotti cosmetici senza risciacquo che nei prodotti cosmetici da risciacquare. |
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(3) |
Al fine di informare i consumatori sensibilizzati alla formaldeide circa la presenza di tale sostanza che può provocare una reazione allergica, la premessa, punto 2, dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano in tale allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta l’avvertenza: «Contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %. |
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(4) |
Nel parere scientifico del 7 maggio 2021 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l’attuale soglia dello 0,05 % (500 ppm) non protegge sufficientemente i consumatori sensibilizzati alla formaldeide. Il CSSC ha inoltre concluso che, al fine di proteggere la grande maggioranza di tali consumatori, l’attuale soglia per l’obbligo di etichettatura dovrebbe essere abbassata allo 0,001 % (10 ppm); tale soglia dovrebbe applicarsi alla formaldeide rilasciata totale indipendentemente dal fatto che un prodotto contenga uno o più prodotti che rilasciano formaldeide. |
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(5) |
Alla luce del parere del CSSC, si può concludere che il rischio potenziale per la salute umana derivante dall’uso di determinate sostanze che rilasciano formaldeide nei prodotti cosmetici finiti giustifica che sia stabilita una soglia inferiore per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura di tali prodotti con l’avvertenza specifica «Contiene formaldeide» rispetto a quella attualmente applicabile. Tale soglia dovrebbe essere abbassata come proposto dal CSSC. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
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(6) |
L’industria dovrebbe disporre di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni effettuando gli adeguamenti delle etichettature nonché delle formulazioni dei prodotti necessari a garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi alle nuove prescrizioni. Agli operatori economici dovrebbe inoltre essere concesso un periodo di tempo ragionevole per ritirare dal mercato i prodotti cosmetici non conformi alle nuove prescrizioni e immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione in materia di etichettatura. Pertanto, considerando il rischio relativamente basso associato ai prodotti che rilasciano formaldeide e l’elevato numero di prodotti cosmetici interessati, il periodo transitorio dovrebbe essere rispettivamente di 24 e 48 mesi. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V, premessa, punto 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 è sostituito dal seguente:
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«2. |
Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta la dicitura: «Rilascia formaldeide», qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide. Tuttavia tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze di cui al primo comma che sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Parere scientifico sulla soglia per la dicitura «Contiene formaldeide» nell’allegato V, premessa, punto 2, per le sostanze che rilasciano formaldeide, versione definitiva del 7 maggio 2021, SCCS/1632/21.
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11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1182 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Derecske alma» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Derecske alma» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Derecske alma» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Derecske alma» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 115 dell’11.3.2022, pag. 18.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1183 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione di determinate malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (2) fissa norme per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate. In particolare, l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 stabilisce che le notifiche nell’Unione devono contenere le informazioni specificate nell’allegato II, mentre l’articolo 5 stabilisce che le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 sono elencate nell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato di tale regolamento di esecuzione. Le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 con il presente regolamento dovrebbero prevedere ulteriori dettagli in merito alle norme concernenti le malattie di categoria A in termini di notifica dei focolai per quanto riguarda la loro ubicazione e di data di pulizia e disinfezione; tali prescrizioni supplementari in materia di notifica sono giustificate per le malattie di categoria A a causa del rischio che queste rappresentano per la sanità animale nell’Unione. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C. Data l’importanza di fornire informazioni più dettagliate sulle misure di controllo delle malattie e sulle informazioni di contesto relative all’insorgenza di focolai di malattie di categoria A, l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 dovrebbe essere modificato per includere informazioni che indichino se il focolaio si sia verificato in un’area già soggetta a restrizioni a seguito dell’istituzione di zone soggette a restrizioni a norma degli articoli 64, 70, 71, 257, 258 o 259 del regolamento (UE) 2016/429, dal momento che questo ha un impatto sul rischio rappresentato da tali focolai. |
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(4) |
Le misure di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendono l’istituzione di zone soggette a restrizioni in seguito all’insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A e la pulizia e disinfezione preliminari. Le informazioni su tali misure dovrebbero essere presentate con maggiore chiarezza nel quadro della notifica nell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
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(5) |
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 non contiene una voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Per tale motivo il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ove pertinente per l’Irlanda del Nord. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
ALLEGATO
Gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono così modificati:
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1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
nell’allegato IV, la tabella è così modificata:
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11.7.2022 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1184 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2022
recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell’Unione di tali pescherecci («elenco dell’Unione»). L’articolo 37 di detto regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti in tale elenco. |
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(2) |
L’elenco dell’Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11) e (UE) 2021/1120 (12) della Commissione. |
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(3) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere iscritti nell’elenco dell’Unione. |
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(4) |
Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all’aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle loro rispettive norme (13). |
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(5) |
Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 la Commissione, ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco dell’Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l’elenco dell’Unione. |
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(6) |
Poiché lo stesso peschereccio può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stato incluso negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell’elenco dell’Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti. |
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(7) |
Il peschereccio «Eros Dos» (14) è stato cancellato dall’elenco stabilito dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC») conformemente all’articolo 44 del Regime di controllo e di attuazione della NEAFC. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tale peschereccio dovrebbe essere di conseguenza rimosso dall’elenco dell’Unione, anche se non ancora cancellato dagli elenchi redatti dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano («IOTC»), dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale («NAFO») e dall’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale («SEAFO»). |
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(8) |
Il peschereccio «Xin Shi Ji 16» (15), attualmente incluso nell’elenco dell’Unione, è stato cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali («IATTC»), in linea con la risoluzione C-15-01 (16) di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tale peschereccio dovrebbe essere rimosso dall’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC»). |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1296 della Commissione, del 28 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1852 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 5).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 14).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 30).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/269 della Commissione, del 26 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 7).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1120 della Commissione, dell'8 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 18).
(13) Ultimi aggiornamenti degli elenchi di navi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca: CCAMLR: elenco delle navi INN delle parti non contraenti ed elenco delle navi INN delle parti contraenti adottati nel corso della 40a riunione annuale tenutasi dal 18 al 29 ottobre 2021; CCSBT: elenco CCSBT delle navi INN adottato nel corso della 28a riunione annuale della commissione, tenutasi dall'11 al 13 ottobre 2021, aggiornato in data 18 gennaio 2022; CGPM: elenco delle navi INN adottato nel corso della 44a sessione della commissione, tenutasi dal 2 al 6 novembre 2021; IATTC: elenco IATTC delle navi INN adottato nel corso della 95a riunione della IATTC del 4 dicembre 2020; ICCAT: elenco delle navi INN adottato nel corso della 27a riunione ordinaria della commissione, tenutasi dal 15 al 23 novembre 2021; IOTC: elenco IOTC delle navi INN adottato nel corso della 25a sessione della IOTC, tenutasi dal 7 all'11 giugno 2021, aggiornato in data 25 febbraio 2022; NAFO: elenco NAFO delle navi INN adottato nel corso della 43a riunione annuale della NAFO tenutasi dal 20 al 24 settembre 2021; NEAFC: elenco B delle navi INN adottato nel corso della 40a riunione annuale della NEAFC, tenutasi dal 9 al 12 novembre 2021, aggiornato in data 1o febbraio 2022; NPFC: elenco NPFC delle navi INN adottato nel corso della 6a riunione della commissione, tenutasi dal 23 al 25 febbraio 2021; SEAFO: elenco SEAFO 2022 delle navi INN adottato nel corso della 18a riunione annuale della commissione, tenutasi dal 24 al 25 novembre 2021; SIOFA: elenco SIOFA delle navi INN adottato nel corso dell'8a riunione delle parti del SIOFA, tenutasi dal 5 al 9 luglio 2021, aggiornato in data 18 febbraio 2022; SPRFMO: elenco 2022 delle navi INN, adottato nel corso della 10a riunione della commissione, tenutasi dal 24 al 28 gennaio 2022; WCPFC: elenco WCPFC 2020 delle navi INN, adottato nel corso della 18a sessione ordinaria della commissione, tenutasi dal 29 novembre al 7 dicembre 2021, in vigore dal 5 febbraio 2022.
(14) Numero IMO di identificazione della nave: 8604668.
(15) Precedente riferimento IATTC: 15579.
(16) Al momento della cancellazione dall'elenco era applicabile la risoluzione C-15-01 della IATTC. Si noti che nel 2019 tale risoluzione è stata modificata e sostituita dalla risoluzione C-19-02 della IATTC.
ALLEGATO
"PARTE B
Navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008"
|
Numero IMO (1) di identificazione della nave/ riferimento ORGP |
Nome della nave (2) |
Stato o territorio di bandiera (2) |
Figurante nell'elenco dell'ORGP (2) |
|
417000878/1 [IOTC]/20210009 [ICCAT] |
ABISHAK PUTHA 3 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20150046 [ICCAT]/2 [IOTC] |
ABUNDANT 1 (nome precedente secondo l'ICCAT: YI HONG 6; nomi precedenti secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA: YI HONG 06) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150042 [ICCAT]/3 [IOTC] |
ABUNDANT 12 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: YI HONG 106) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150044 [ICCAT]/4 [IOTC] |
ABUNDANT 3 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: YI HONG 16) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20170013 [ICCAT]/5 [IOTC] |
ABUNDANT 6 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: YI HONG 86) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150043 [ICCAT]/6 [IOTC] |
ABUNDANT 9 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: YI HONG 116) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060010 [ICCAT]/7 [IOTC] |
ACROS n. 2 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060009 [ICCAT]/8 [IOTC] |
ACROS n. 3 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
9 [IOTC] |
AL'AMIR MUHAMMAD |
Egitto |
CGPM, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7306570/10 [IOTC]/20200001 [ICCAT] |
ALBORAN II (nome precedente secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: WHITE ENTERPRISE) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CGPM, la IOCT, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA: Panama, Saint Kitts e Nevis; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Panama) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
7036345/20190003 [ICCAT]/11 [IOTC] |
AMORINN (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: ICEBERG II, LOME, NOEMI; nomi precedenti secondo la CGPM, la IOTC e il SIOFA: ICEBERG II, NOEMI, LOME) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Belize; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Togo) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20150001 [ICCAT]/12 [IOTC] |
ANEKA 228 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150002 [ICCAT]/13 [IOTC] |
ANEKA 228; KM. |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7236634/20190004 [ICCAT]/14 [IOTC] |
ANTONY (nomi precedenti: URGORA, ATLANTIC OJI MARU n. 33, OJI MARU n. 33) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la SEAFO: Indonesia, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonesia) |
CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
7322897/20150024 [ICCAT]/15 [IOTC] |
ASIAN WARRIOR (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nome precedente secondo la IOTC: DORITA) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Guinea equatoriale [secondo la IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO e il SIOFA: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Uruguay) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
9042001/20150047 [ICCAT]/16 [IOTC] |
ATLANTIC WIND (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG n. 88, CARRAN; nome precedente secondo la IOTC: CARRAN) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Corea del Nord (RPDC), Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Guinea equatoriale) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
9037537/20190005 [ICCAT]/17 [IOTC] |
BAROON (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; nomi precedenti secondo la IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Tanzania [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la SEAFO: Tanzania, Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone, Tanzania) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/18 [IOTC] |
BHASKARA n. 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IACCT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Indonesia) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/19 [IOTC] |
BHASKARA n. 9 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IACCT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Indonesia) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060001 [ICCAT]/20 [IOTC] |
BIGEYE |
Sconosciuto |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20040005 [ICCAT]/21 [IOTC] |
BRAVO |
Sconosciuto |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/22 [IOTC] |
CAMELOT |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Belize) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
6622642/20190006 [ICCAT]/23 [IOTC] |
CHALLENGE (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; nomi precedenti secondo la IOTC: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la SEAFO: Guinea equatoriale, Regno Unito; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC e il SIOFA: Panama, Guinea equatoriale, Regno Unito) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20150003 [ICCAT]/24 [IOTC] |
CHI TONG |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7825215/125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/25-116 [IOTC]/280020064 [CCSBT/IATTC] |
CHIA HAO n. 66 [secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la CGPM e il SIOFA], SAGE [secondo l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA] (nome precedente secondo la IOTC: CHI FUW n. 6; nomi precedenti secondo l'ICCAT: CHIA HAO n. 66, CHI FUW n. 6) (3) |
Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA], Gambia [secondo la IOCT, la NEAFC e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC e la NEAFC: Belize; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Gambia, Seychelles, Belize) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20190001 [ICCAT]/26 [IOTC] |
CHOTCHAINAVEE 35 (nome precedente secondo il SIOFA: CARRAN) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7330399/20190002 [ICCAT]/27 [IOTC] |
COBIJA (nomi precedenti secondo la IOTC, la NEAFC la SEAFO e il SIOFA: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; nomi precedenti secondo la CCSBT e l'ICCAT: CAPE FLOWER, CAPE WRATH) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Bolivia, Sao Tomé e Principe, sconosciuto, Sud Africa, Canada; ultima bandiera conosciuta secondo la NEAFC e il SIOFA: Bolivia; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Bolivia, Sao Tomé e Principe) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20080001 [ICCAT]/28 [IOTC] |
DANIAA (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: CARLOS) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT e la IOTC: Guinea) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/29 [IOTC]/7742-PP [CCSBT/IATTC] |
DRAGON III |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Cambogia) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8025082/N467 [CCSBT]/20210010 [ICCAT] |
EL SHADDAI (nome precedente secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la SEAFO e il SIOFA: BANZARE) |
Sud Africa (ultima bandiera conosciuta secondo la CCAMLR e la CCSBT: Uruguay) |
CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20150004 [ICCAT]/31 [IOTC] |
FU HSIANG FA 18 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150005 [ICCAT]/32 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 01 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150006 [ICCAT]/33 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 02 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150007 [ICCAT]/34 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 06 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150008 [ICCAT]/35 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 08 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150009 [ICCAT]/36 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 09 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150010 [ICCAT]/37 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 11 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150011 [ICCAT]/38 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 13 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150012 [ICCAT]/39 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 17 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150013 [ICCAT]/40 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 20 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150014 [ICCAT]/41 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 21 [secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC], FU HSIANG FA n. 21a [secondo il SIOFA] |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA |
|
20130003 [ICCAT]/42 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 21 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC], FU HSIANG FA [secondo la CGPM, la NEAFC e il SIOFA], FU HSIANG FA n. 21b [secondo il SIOFA] |
Sconosciuto |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150015 [ICCAT]/43 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 23 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150016 [ICCAT]/44 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 26 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150017 [ICCAT]/45 [IOTC] |
FU HSIANG FA n. 30 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC,CCSBT]/46 [IOTC] |
FU LIEN n. 1 |
Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, il SIOFA e la WCPFC], Georgia [secondo la IOTC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la NEAFC e la WCPFC: Georgia) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC |
|
20130004 [ICCAT]/47 [IOTC] |
FULL RICH |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Belize) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20080005 [ICCAT]/48 [IOTC] |
GALA I (nomi precedenti: MANARA II, ROAGAN) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT e l'ICCAT: Libia, Isola di Man; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC e la NEAFC: Libia) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/49 [IOTC] |
GOIDAU RUEY n. 1 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: GOIDAU RUEY 1) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Panama) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7020126/20190007 [ICCAT]/50 [IOTC] |
GOOD HOPE (nome precedente secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la NEAFC e la SEAFO: TOTO; nomi precedenti secondo l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: TOTO, SEA RANGER V) |
Nigeria |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
6719419/51 [IOTC]/20200003 [ICCAT] |
GORILERO (nome precedente: GRAN SOL) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20090003 [ICCAT]/52 [IOTC] |
GUNUAR MELYAN 21 |
Sconosciuto |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
13 [NPFC]/53 [IOTC] |
HAI DA 705 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
4000354/20200012 [ICCAT]/54 [IOTC] |
HALELUYA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Tanzania) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8529533/20200011 [ICCAT]/94 [IOTC] |
HALIFAX [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], MARIO 11 [secondo il SIOFA] (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: MARIO 11; nomi precedenti secondo il SIOFA: MARIO n. 11, MARIO 11) (3) |
Namibia secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], Senegal [secondo il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Senegal) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7322926/20190009 [ICCAT]/55 [IOTC] |
HEAVY SEA (nomi precedenti: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC e il SIOFA: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20150018 [ICCAT]/56 [IOTC] |
HOOM XIANG 101 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150019 [ICCAT]/57 [IOTC] |
HOOM XIANG 103 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150020 [ICCAT]/58 [IOTC] |
HOOM XIANG 105 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20100004 [ICCAT]/59 [IOTC] |
HOOM XIANG II [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA], HOOM XIANG 11 [secondo la CGPM, l'ICCAT e la NEAFC] |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7332218/60 [IOTC]/20200004 [ICCAT] |
IANNIS 1 [secondo la NEAFC], IANNIS I [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la SEAFO e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: MOANA MAR, CANOS DE MECA) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
61 [IOTC]/20210001 [ICCAT] |
IMULA 0730 KLT/LAKPRIYA 14 [secondo la CCSBT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IMULA 0730 KLT [secondo l'ICCAT] |
Sri Lanka |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
62 [IOTC]/20210002 [ICCAT] |
IMULA 0846 KLT/GOD BLESS [secondo la CCSBT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IMULA 0846 KLT [secondo l'ICCAT] |
Sri Lanka |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
63 [IOTC]/20210003 [ICCAT] |
IMUL-A-1028-TLE/DEWLI FISHING KUDAWELLA [secondo la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IMUL-A-1028-TLE/DEWLI FISHING KUDAWELL [secondo la CCSBT], |
IMUL-A-1028-TLE [secondo l'ICCAT] Sri Lanka |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
64 [IOTC]/20210004 [ICCAT] |
IND-TN-15-MM8297/ARARAT/RESH MITHA [secondo la CCSBT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IND-TN-15-MM8297 [secondo l'ICCAT] |
India |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8004076/20210006 [ICCAT] |
ISRAR 1 (nomi precedenti secondo il SIOFA: MARCO n. 21, MEGA n. 2, TERANG SURYA, TUNA INDAH n. 3) |
Oman (ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Senegal, Belize) |
CCSBT, ICCAT, SIOFA |
|
8568694/20210007 [ICCAT] |
ISRAR 2 (nomi precedenti secondo il SIOFA: RICOS n. 6, MARIO n. 6, YUH PAO n. 6) |
Oman (ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine, Tanzania, Vanuatu) |
CCSBT, ICCAT, SIOFA |
|
8568682/20210008 [ICCAT] |
ISRAR 3 (nomi precedenti secondo il SIOFA: RICOS n. 3, MARIO n. 3, YUH PAO n. 3) |
Oman (ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine, Tanzania, Vanuatu) |
CCSBT, ICCAT, SIOFA |
|
6607666/20190008 [ICCAT]/65 [IOTC] |
JINZHANG [secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], HAI LUNG [secondo la CGPM e la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la CGPM e la SEAFO: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la NEAFC: HAI LUNG, RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT; nomi precedenti secondo il SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT) (3) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA], sconosciuto/Belize [secondo la NEAFC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la SEAFO: Sierra Leone, Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa; ultima bandiera conosciuta secondo la NEAFC: Sud Africa; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Belize, Mongolia, Guinea equatoriale, Sud Africa, Belize; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e la SEAFO: Belize) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/66 [IOTC] |
JYI LIH 88 |
Sconosciuto |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150021 [ICCAT]/67 [IOTC] |
KIM SENG DENG 3 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7905443/20190010 [ICCAT]/68 [IOTC] |
KOOSHA 4 (nome precedente secondo l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: EGUZKIA) |
Iran |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20150022 [ICCAT]/69 [IOTC] |
KUANG HSING 127 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150023 [ICCAT]/70 [IOTC] |
KUANG HSING 196 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7325746/71 [IOTC]/20200005 [ICCAT] |
LABIKO [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (nome precedente secondo la CGPM, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: MAINE; nomi precedenti secondo la IOTC: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; nomi precedenti secondo l'ICCAT: CLAUDE MOINIER, MAINE) |
Sconosciuto [secondo la CGPM, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Guinea [secondo l'ICCAT] (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Guinea; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
1 [NPFC]/72 [IOTC] |
LIAO YUAN YU 071 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
2 [NPFC]/73 [IOTC] |
LIAO YUAN YU 072 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
3 [NPFC]/74 [IOTC] |
LIAO YUAN YU 9 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
20060007 [ICCAT]/75 [IOTC] |
LILA n. 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Panama) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7388267/20190011 [ICCAT]/76 [IOTC] |
LIMPOPO (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la NEAFC e la SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; nomi precedenti secondo la IOTC: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; nomi precedenti secondo l'ICCAT: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Ghana, Seychelles, Francia; ultime bandiere conosciute secondo la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
28 [NPFC]/77 [IOTC] |
LU RONG SHUI 158 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
14 [NPFC]/78 [IOTC] |
LU RONG YU 1189 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
24 [NPFC]/79 [IOTC] |
LU RONG YU 612 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
17 [NPFC]/80 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 101 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
18 [NPFC]/81 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 102 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
19 [NPFC]/82 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 103 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
20 [NPFC]/83 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 105 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
21 [NPFC]/84 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 106 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
22 [NPFC]/85 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 108 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
23 [NPFC]/86 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 109 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
25 [NPFC]/87 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 787 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
27 [NPFC]/88 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU 797 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
26 [NPFC]/89 [IOTC] |
LU RONG YUAN YU YUN 958 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
20150025 [ICCAT]/90 [IOTC] |
MAAN YIH HSING |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20040007 [ICCAT]/91 [IOTC] |
MADURA 2 |
Sconosciuto |
CCSBT, IOTC, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA |
|
20040008 [ICCAT]/92 [IOTC] |
MADURA 3 |
Sconosciuto |
CCSBT, IOTC, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA |
|
20060002 [ICCAT]/93 [IOTC] |
MARIA |
Sconosciuto |
CCSBT, IOTC, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA |
|
20180002 [ICCAT]/95 [IOTC]/HSN5721 [CCSBT] |
MARWAN 1 (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8) |
Somalia (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060005 [ICCAT]/96 [IOTC] |
MELILLA n. 101 (3) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060004 [ICCAT]/97 [IOTC] |
MELILLA n. 103 (3) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7385174/98 [IOTC]/20200006 [ICCAT] |
MURTOSA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOCT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Togo) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
14613 [IATTC]/20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT, ICCAT]/99 [IOTC]/C-00545 [IATTC/IOTC] |
NEPTUNE |
Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, il SIOFA e la WCPFC], Georgia [secondo la IATTC, la IOTC e la NEAFC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, il SIOFA e la WCPFC: Georgia) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC |
|
20160001 [ICCAT]/100 [IOTC] |
NEW BAI I n. 168 (nome precedente secondo il SIOFA: TAI YUAN n. 227; nome precedente secondo l'ICCAT: SAMUDERA) |
Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC], Liberia [secondo il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Liberia, Indonesia) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8808654/50628PE XT [CCSBT]/101 [IOTC]/20210005 [ICCAT] |
NIKA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCAMLR, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Panama) |
CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20060008 [ICCAT]/102 [IOTC] |
n. 2 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060011 [ICCAT]/103 [IOTC] |
n. 3 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8808903/20190012 [ICCAT]/104 [IOTC] |
NORTHERN WARRIOR (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: MILLENNIUM, SIP 3; nomi precedenti secondo la NEAFC: MILLENNIUM, SHIP 3 |
Angola (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Curaçao, Antille olandesi, Sud Africa, Belize, Marocco) |
CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20040006 [ICCAT]/107 [IOTC] |
OCEAN DIAMOND |
Sconosciuto |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8665193/20200010 [ICCAT]/108 [IOTC] |
OCEAN STAR n. 2 (nome precedente secondo l'ICCAT: WANG FA) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Vanuatu, Bolivia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/110 [IOTC] |
ORCA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20060012 [ICCAT]/111 [IOTC] |
ORIENTE n. 7 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
5062479/20190013 [ICCAT]/112 [IOTC] |
PERLON (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; nomi precedenti secondo la IOTC: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Mongolia, Togo, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la CGPM: Uruguay, Mongolia, Togo) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
9319856/20150033 [ICCAT]/113 [IOTC] |
PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nome precedente secondo la IOTC: PALOMA V) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Mauritania [secondo la IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Mauritania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Cambogia, Namibia, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Mauritania, Guinea equatoriale) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
20180003 [ICCAT]/114 [IOTC]/K22/IS/2019 [CCSBT] |
PROGRESO (nomi precedenti: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54) |
Camerun [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA]; Sconosciuto [secondo la NEAFC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/115 [IOTC] |
REYMAR 6 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20130013 [ICCAT]/117 [IOTC] |
SAMUDERA PASIFIK n. 18 (ultimi nomi secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT e la IOTC: KAWIL n. 03, LADY VI-T-III) |
Indonesia |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150026 [ICCAT]/118 [IOTC] |
SAMUDERA PERKASA 11 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/119 [IOTC] |
SAMUDERA PERKASA 12 [secondo l'ICCAT e la NEAFC], SAMUDRA PERKASA 12 [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA] |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7424891/20190014 [ICCAT]/120 [IOTC] |
SEA URCHIN (nomi precedenti ALDABRA, OMOA I) |
Gambia/senza bandiera [secondo la CCAMLR, la CCSBT e la SEAFO], Gambia [secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], sconosciuto [secondo l'ICCAT] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Tanzania, Honduras; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Gambia) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
8692342/20180004 [ICCAT]/121 [IOTC]HSB3852 [IOTC/CCSBT] |
SEA VIEW [secondo l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], SEAVIEW [secondo la CCSBT] (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55) |
Camerun (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8692354/20180005 [ICCAT]/122 [IOTC]/HSN5282 [IOTC/CCSBT] |
SEA WIND (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21) |
Camerun (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Thailandia) |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20080004 [ICCAT]/123 [IOTC] |
SHARON 1 (nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: MANARA I, POSEIDON; nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: MANARA 1, POSEIDON |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, la IOTC e il SIOFA: Libia; ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT e l'ICCAT: Libia, Regno Unito) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20170014 [ICCAT]/124 [IOTC] |
SHENG JI QUN 3 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150028 [ICCAT]/125 [IOTC] |
SHUEN SIANG |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20170015 [ICCAT]/126 [IOTC] |
SHUN LAI (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HSIN JYI WANG n. 6) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150029 [ICCAT]/127 [IOTC] |
SIN SHUN FA 6 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150030 [ICCAT]/128 [IOTC] |
SIN SHUN FA 67 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150031 [ICCAT]/129 [IOTC] |
SIN SHUN FA 8 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150032 [ICCAT]/130 [IOTC] |
SIN SHUN FA 9 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20050001 [ICCAT]/131 [IOTC] |
SOUTHERN STAR 136 (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HSIANG CHANG) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150034 [ICCAT]/132 [IOTC] |
SRI FU FA 168 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150035 [ICCAT]/133 [IOTC] |
SRI FU FA 18 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150036 [ICCAT]/134 [IOTC] |
SRI FU FA 188 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150037 [ICCAT]/135 [IOTC] |
SRI FU FA 189 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150038 [ICCAT]/136 [IOTC] |
SRI FU FA 286 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150039 [ICCAT]/137 [IOTC] |
SRI FU FA 67 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150040 [ICCAT]/138 [IOTC] |
SRI FU FA 888 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
8514772/20190015 [ICCAT]/139 [IOTC] |
STS-50 (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2; nomi precedenti secondo la IOTC e il SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUNTAI n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2; nomi precedenti secondo la CGPM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUNTAI n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2) |
Togo [secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], sconosciuto [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Giappone; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Togo) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
7816472/109 [IOTC]/20200008 [ICCAT] |
SUMMER REFER [secondo la CGPM e la NEAFC], OKAPI MARTA [secondo l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC] (nomi precedenti secondo il SIOFA: SUMMER REFER; nome precedente secondo la CGPM e la NEAFC: OKAPI MARTA) |
Sconosciuto [secondo la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA], Belize [secondo la IOTC] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Belize) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
9259070/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/140 [IOTC] |
TA FU 1 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Belize) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/141 [IOTC]/490810002 [CCSBT/IATTC] |
TCHING YE n. 6 (nome precedente secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: EL DIRIA I) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IACCT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: Belize; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Belize, Costa Rica) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150041 [ICCAT]/142 [IOTC] |
TIAN LUNG n. 12 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7321374/143 [IOTC]/20200009 [ICCAT] |
TRINITY (nomi precedenti secondo la NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; nomi precedenti secondo l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e la SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM: Ghana; ultime bandiere conosciute secondo la NAFO: Ghana, Panama; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Ghana, Panama, Marocco; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Panama, Marocco) |
CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
|
29 [NPFC]/105 [IOTC] |
Ignota [secondo la NEAFC e la NPFC], NPFC 29 sconosciuto [secondo la IOTC e il SIOFA] |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC (4), NPFC, SIOFA |
|
30 [NPFC]/106 [IOTC] |
Ignota [secondo la NEAFC e la NPFC], NPFC 30 sconosciuto [secondo la IOTC e il SIOFA] |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC (4), NPFC, SIOFA |
|
34 [NPFC] |
Ignota [secondo la NPFC], NPFC 34 sconosciuto [secondo il SIOFA] |
Sconosciuto |
NPFC, SIOFA |
|
35 [NPFC] |
Ignota [secondo la NPFC], NPFC 35 sconosciuto [secondo il SIOFA] |
Sconosciuto |
NPFC, SIOFA |
|
36 [NPFC] |
Ignota [secondo la NPFC], NPFC 36 sconosciuto [secondo il SIOFA] |
Sconosciuto |
NPFC, SIOFA |
|
8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/144 [IOTC]/280110095 [CCSBT/IATTC] |
WEN TENG n. 688/MAHKOIA ABADI n. 196 [secondo la CGPM, la IATTC e il SIOFA], WEN TENG n. 688 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC] (nome precedente secondo l'ICCAT e la IOTC: MAHKOIA ABADI n. 196) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
7826233/20090001 [ICCAT]/145 [IOTC] |
XING HAI FENG [secondo la CCSBT e la IOTC]; XING HAI FEN [secondo l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA]; OCEAN LION [secondo la CGPM]; (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: OCEAN LION) (3) |
Sconosciuto [secondo la CGPM, la IOTC e la NEAFC] Panama [secondo la CCSBT, l'ICCAT e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Panama, Guinea equatoriale) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20150045 [ICCAT]/146 [IOTC] |
YI HONG 3 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20130002 [ICCAT]/147 [IOTC] |
YU FONG 168 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, il SIOFA e la WCPFC: Taiwan) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC |
|
|
YU FONG 168 |
Sconosciuto |
CCSBT |
|
20090002 [ICCAT]/148 [IOTC] |
YU MAAN WON |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Georgia) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
31 [NPFC]/412356488 [SIOFA]/149 [IOTC] |
YUANDA 6 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
32[NPFC]/412365486[SIOFA]/150[IOTC] |
YUANDA 8 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
20170016 [ICCAT]/151 [IOTC] |
YUTUNA 3 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HUNG SHENG n. 166) |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
20170017 [ICCAT]/152 [IOTC] |
YUTUNA n. 1 |
Sconosciuto |
CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
15 [NPFC]/153 [IOTC] |
ZHE LING YU LENG 90055 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
16 [NPFC]/154 [IOTC] |
ZHE LING YU LENG 905 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
33 [NPFC]/412123526 [SIOFA]/155 [IOTC] |
ZHEXIANG YU 23029 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
7302548/2006003 [ICCAT]/156 [IOTC] |
ZHI MING [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], n. 101 GLORIA [secondo la CGPM e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CCSBT e l'ICCAT: GOLDEN LAKE, NO. 101 GLORIA; nome precedente secondo la CGPM e il SIOFA: GOLDEN LAKE; nome precedente secondo la NEAFC: n. 101 GLORIA) (3) |
Mongolia [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA]; sconosciuto [secondo la CGPM e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT e il SIOFA: Panama) |
CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA |
|
4 [NPFC]/157 [IOTC] |
ZHOU YU 651 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
5 [NPFC]/158 [IOTC] |
ZHOU YU 652 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
6 [NPFC]/159 [IOTC] |
ZHOU YU 653 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
7 [NPFC]/160 [IOTC] |
ZHOU YU 656 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
8 [NPFC]/161 [IOTC] |
ZHOU YU 657 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
9 [NPFC]/162 [IOTC] |
ZHOU YU 658 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
10 [NPFC]/163 [IOTC] |
ZHOU YU 659 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
11 [NPFC]/164 [IOTC] |
ZHOU YU 660 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
|
12 [NPFC]/165 [IOTC] |
ZHOU YU 661 |
Sconosciuto |
IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA |
(1) Organizzazione marittima internazionale.
(2) Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
(3) Questa nave è stata inserita più volte in un elenco da parte di alcune ORGP; tutte le informazioni, pertanto, sono state copiate nella stessa riga. Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
(4) La NEAFC ha inserito una nave denominata "IGNOTA" nel proprio elenco di navi INN, a seguito di un incrocio di dati con l'elenco NPFC; non è tuttavia possibile identificare a quale nave si riferisca. Si fa pertanto riferimento alla NEAFC per entrambe le navi denominate "IGNOTA".
|
11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1185 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 3 dicembre 2020 la società Contec Europe ha presentato, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Slovenia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-PP063133-29. |
|
(2) |
Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2. |
|
(3) |
Il 26 maggio 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»). |
|
(4) |
Il 15 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(5) |
Nel parere si conclude che «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento. |
|
(6) |
In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 19 gennaio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. |
|
(7) |
La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family». |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Contec Europe è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0027735-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 31 luglio 2022 al 30 giugno 2032.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere dell'ECHA del 29 novembre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family» (ECHA/BPC/298/2021)(https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi
Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family
Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0027735-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027735-0000
PARTE I
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome della famiglia
|
Nome |
Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family |
1.2. Tipo/i di prodotto
|
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali |
1.3. Titolare dell'autorizzazione
|
Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione |
Nome |
Contec Europe |
|
Indirizzo |
Zl Du Prat Avenue Paul Duplaix, 56000 Vannes Francia |
|
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027735-0000 |
|
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0027735-0000 |
|
|
Data di rilascio dell'autorizzazione |
31luglio 2022 |
|
|
Data di scadenza dell'autorizzazione |
30 giugno 2032 |
|
1.4. Fabbricante/i dei biocidi
|
Nome del fabbricante |
Contec Inc., |
|
Indirizzo del fabbricante |
525 Locust Grove,, 29303 Spartanburg, Stati Uniti |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway,, NE63 8QW Ashington, Regno Unito |
1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
|
Principio attivo |
Perossido di idrogeno |
|
Nome del fabbricante |
Solvay Chemicals International |
|
Indirizzo del fabbricante |
Rue Ransbeek 310,, 1120 Brussels, Belgio |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
Rue Solvay 39,, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgio Via Piave 6, Rosignano Solvay,, I-57013 Livorno, Italia Köthensche Strasse 1-3,, D06406 Bernburg, Germania Baronet Road,, WA4 6HA Warrington, Regno Unito Yrjönojantie 2,, 45910 Voikkaa, Finlandia Rua Eng. Clement Dumoulin,, P-2625-106 Povoa de Santa Iria, Portogallo |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
|
Min |
Max |
|||||
|
Perossido di idrogeno |
|
Principio attivo |
7722-84-1 |
231-765-0 |
6,67 |
6,67 |
2.2. Tipo/i di formulazione
|
Formulazione/i |
AL — Altri liquidi |
PARTE II
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)
META SPC 1
1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 1 identificativo
|
Identificativo |
meta SPC 1 |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
|
Numero |
1-1 |
1.3. Tipo/i di prodotto
|
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali |
2. META SPC 1 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
|
Min |
Max |
|||||
|
Perossido di idrogeno |
|
Principio attivo |
7722-84-1 |
231-765-0 |
6,67 |
6,67 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1
|
Formulazione/i |
AL — Altri liquidi |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1
|
Indicazioni di pericolo |
Provoca grave irritazione oculare. |
|
Consigli di prudenza |
Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. Indossare una protezione per gli occhi/il volto. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1
4.1. Descrizione dell'uso
Tabella 1. Uso # 1 — Uso n. 1 — Applicazione su idonea salvietta per camere bianche mediante erogatore a spruzzo per la distribuzione sulla superficie interna di isolatori e sistemi di barriera ad accesso limitato ('RABS')
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali |
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
/ |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: / Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: / |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In isolatori e RABS posizionati in camere bianche: disinfezione di superfici dure/non porose. Non destinato all'uso nel settore sanitario. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: spruzzare il prodotto su un'idonea salvietta per camere bianche utilizzata per distribuire il prodotto sulla superficie. Descrizione dettagliata: / |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: / Diluizione (%): Nessuna diluizione — il prodotto è pronto all'uso ('RTU') Numero e tempi di applicazione: Prodotto pronto all'uso attivo contro batteri in un tempo di contatto di 15 minuti e contro lieviti e funghi in un tempo di contatto di 30 minuti a temperatura ambiente (~ 20 °C). La frequenza di applicazione è specifica per il sito e i requisiti dell'utilizzatore. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
Flacone in polietilene ad alta densità ('HDPE') da 1 L con erogatore a spruzzo regolabile, chiuso ermeticamente con sacchetto esterno in polietilene. |
4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
Spruzzare il prodotto su una salvietta per camere bianche all'interno dell'isolatore o del RABS e utilizzare applicando il prodotto sulla superficie da disinfettare. Assicurarsi che l'intera superficie sia visibilmente inumidita per il tempo di contatto: 15 minuti per batteri e 30 minuti per lieviti e funghi. Non utilizzare più di 50 ml/m2 di prodotto. Garantire una distribuzione uniforme del prodotto biocida. Per superfici visibilmente sporche, è necessario pulire prima della disinfezione.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Evitare il contatto da mani a occhi.
4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.2. Descrizione dell'uso
Tabella 2. Uso # 2 — Uso n. 2 — Applicazione mediante versamento in un contenitore e utilizzo di un'idonea salvietta per camere bianche o panno per la distribuzione sulla superficie interna di isolatori e RABS
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali |
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
/ |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: / Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: / |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In isolatori e RABS posizionati in camere bianche: disinfezione di superfici dure/non porose. Non destinato all'uso nel settore sanitario. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: versamento del prodotto in un idoneo contenitore e successiva distribuzione sulla superficie con un'idonea salvietta per camere bianche o panno. Descrizione dettagliata: / |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: / Diluizione (%): Nessuna diluizione — il prodotto è pronto all'uso. Numero e tempi di applicazione: Prodotto pronto all'uso attivo contro batteri in un tempo di contatto di 15 minuti e contro lieviti e funghi in un tempo di contatto di 30 minuti a temperatura ambiente (~ 20 °C). La frequenza di applicazione è specifica per il sito e i requisiti dell'utilizzatore. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
Flacone in HDPE con tappo a prova di manomissione da 0,5 L, 1 L e 5 L chiuso ermeticamente con sacchetto esterno in polietilene. |
4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
Versare il prodotto in un idoneo contenitore all'interno dell'isolatore o del RABS e utilizzare una salvietta per camere bianche o un panno per applicare il prodotto sulla superficie da disinfettare. Assicurarsi che l'intera superficie sia visibilmente inumidita per il tempo di contatto: 15 minuti per batteri e 30 minuti per lieviti e funghi. Non utilizzare più di 50 ml/m2 di prodotto. Garantire una distribuzione uniforme del prodotto biocida. Per superfici visibilmente sporche, è necessario pulire prima della disinfezione.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Evitare il contatto da mani a occhi.
4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.3. Descrizione dell'uso
Tabella 3. Uso # 3 — Uso n. 3 — Applicazione su idonea salvietta per camere bianche mediante erogatore a spruzzo per la distribuzione sulla superficie di camere bianche
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali |
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
/ |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: / Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: / |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure e non porose in camere bianche. Non destinato all'uso nel settore sanitario. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: spruzzare il prodotto su un'idonea salvietta per camere bianche utilizzata per distribuire il prodotto sulla superficie. Descrizione dettagliata: / |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: / Diluizione (%): Nessuna diluizione — il prodotto è pronto all'uso. Numero e tempi di applicazione: Prodotto pronto all'uso attivo contro batteri in un tempo di contatto di 15 minuti e contro lieviti e funghi in un tempo di contatto di 30 minuti a temperatura ambiente (~ 20 °C). La frequenza di applicazione è specifica per il sito e i requisiti dell'utilizzatore. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
Flacone in HDPE da 1 L con erogatore a spruzzo regolabile, chiuso ermeticamente con sacchetto esterno in polietilene. |
4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
Spruzzare il prodotto su una salvietta per camere bianche e utilizzarla per applicare il prodotto sulla superficie da disinfettare nella camera bianca. Assicurarsi che l'intera superficie sia visibilmente inumidita per il tempo di contatto: 15 minuti per batteri e 30 minuti per lieviti e funghi. Non utilizzare più di 50 ml/m2 di prodotto. Garantire una distribuzione uniforme del prodotto biocida. Per superfici visibilmente sporche, è necessario pulire prima della disinfezione.
4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.
E' obbligatorio l'uso di occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.
Destinato all'utilizzo in camere bianche; adeguati controlli tecnici, come ad esempio ventilazione del locale o ventilazione di scarico locale («LEV»), sono obbligatori per rimuovere i residui aerodispersi. Per le camere bianche in cui viene applicato il prodotto è obbligatorio un tasso di ventilazione minimo di 360/h.
4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.4. Descrizione dell'uso
Tabella 4. Uso # 4 — Uso n. 4 — Applicazione mediante versamento in un contenitore e utilizzo di un'idonea salvietta per camere bianche o panno per la distribuzione sulla superficie di camere bianche
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali |
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
/ |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: / Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: / Nome scientifico: / Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: / |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure e non porose in camere bianche. Non destinato all'uso nel settore sanitario. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: versamento del prodotto in un idoneo contenitore e successiva distribuzione sulla superficie con un'idonea salvietta per camere bianche o panno. Descrizione dettagliata: / |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: / Diluizione (%): Nessuna diluizione — il prodotto è pronto all'uso. Numero e tempi di applicazione: Prodotto pronto all'uso attivo contro batteri in un tempo di contatto di 15 minuti e contro lieviti e funghi in un tempo di contatto di 30 minuti a temperatura ambiente (~ 20 °C). La frequenza di applicazione è specifica per il sito e i requisiti dell'utilizzatore. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
Flacone in HDPE con tappo a prova di manomissione da 0,5 L, 1 L e 5 L chiuso ermeticamente con sacchetto esterno in polietilene. |
4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
Versare il prodotto in un idoneo contenitore e utilizzare una salvietta per camere bianche o un panno per applicare il prodotto sulla superficie da disinfettare nella camera bianca. Assicurarsi che l'intera superficie sia visibilmente inumidita per il tempo di contatto: 15 minuti per batteri e 30 minuti per lieviti e funghi. Non utilizzare più di 50 ml/m2 di prodotto. Garantire una distribuzione uniforme del prodotto biocida. Per superfici visibilmente sporche, è necessario pulire prima della disinfezione.
4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Il versamento del prodotto deve essere effettuato solo in locali ventilati (con un minimo di 3 ricambi d’aria ogni ora).
E' obbligatorio l'uso di occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto .
Per l'utilizzo in camere bianche, adeguati controlli tecnici, come ad esempio ventilazione del locale o LEV, sono obbligatori per rimuovere i residui aerodispersi. Per le camere bianche in cui viene applicato il prodotto è obbligatorio un tasso di ventilazione minimo di 360/h.
Se il prodotto viene applicato mediante strofinamento, la disinfezione deve essere limitata a una piccola area.
Quando si utilizza il prodotto con un panno per la disinfezione di pavimenti o altre grandi superfici in camere bianche, devono essere prese in considerazione misure supplementari di mitigazione del rischio:
|
— |
È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione respiratoria (APVR) che forniscano un fattore di protezione 10 per l'utilizzatore professionale e per tutti coloro che stazionano nel locale. Sono necessari almeno un respiratore ad aria purificata con casco/cappuccio/maschera (TH1/TM1) o una semimaschera/maschera intera con filtro combinato antigas/P2 (il tipo di filtro (codice lettera, colore) deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). |
|
— |
Tutto il personale deve lasciare il locale dopo aver passato il panno. |
|
— |
Dopo la disinfezione di grandi superfici, prima di consentire ai professionisti di accedere alle aree trattate, è obbligatorio attuare adeguati controlli tecnici volti a rimuovere i residui di particolato aerodisperso (ad esempio, ventilazione del locale o ventilazione di scarico locale «LEV»). Prima di rientrare nell'area, monitorare la concentrazione dell'aria e assicurarsi che non venga superato il valore limite (1,25 mg/m3). |
4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare la sezione relativa alle istruzioni generali d’uso.
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1
5.1. Istruzioni d'uso
Consultare le Istruzioni per l'uso specifiche.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI
Provoca grave irritazione oculare. In circostanze di normale uso non sono noti o previsti altri danni alla salute.
ISTRUZIONI PER IL PRIMO SOCCORSO
IN CASO DI INALAZIONE: in caso di comparsa di sintomi, contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Se l'infortunato è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua. In caso di comparsa di sintomi, contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con acqua. Togliere eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
MISURE DI EMERGENZA PER PROTEGGERE L'AMBIENTE
Evitare il rilascio nell'ambiente.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Lo smaltimento dell'imballaggio deve essere eseguito sempre in maniera conforme alla legislazione sullo smaltimento dei rifiuti e alle disposizioni delle autorità locali.
Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Conservare in un'area asciutta e ben ventilata e proteggere da danni e dalla luce solare diretta.
Conservare in serbatoi per rinfuse adeguatamente progettati o nel contenitore originale sfiatato.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Non congelare.
Non conservare a una temperatura superiore ai 30°C.
Durata di conservazione: 24 mesi.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Non pertinenti
7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
|
Denominazione commerciale |
Contec HydroPure |
Area di mercato: EU |
|||
|
Contec Sterile HydroPure |
Area di mercato: EU |
||||
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027735-0001 1-1 |
||||
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Perossido di idrogeno |
|
Principio attivo |
7722-84-1 |
231-765-0 |
6,67 |
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.
|
11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1186 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «L+R Propanol PT1 Family»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 25 aprile 2019 la società Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «L+R Propanol PT1 Family», del tipo di prodotto 1 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Svizzera aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-MU051242-25. |
|
(2) |
I principi attivi contenuti in «L+R Propanol PT1 Family» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati per il tipo di prodotto 1 di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(3) |
Il 29 marzo 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»). |
|
(4) |
Il 4 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «L+R Propanol PT1 Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(5) |
Nel parere si conclude che «L +R Propanol PT1 Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento. |
|
(6) |
Il 22 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(7) |
La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «L +R Propanol PT1 Family». |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «L +R Propanol PT1 Family» con il numero di autorizzazione EU-0027466-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 31 luglio 2022 al 30 giugno 2032.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere dell'ECHA del 7 ottobre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per «L+R Propanol PT1 Family» (ECHA/BPC/291/2021) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi
L+R Propanol PT1 Family
Tipo di prodotto 1 — Igiene umana (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0027466-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027466-0000
PARTE I
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome della famiglia
|
Nome |
L+R Propanol PT1 Family |
1.2. Tipo/i di prodotto
|
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
1.3. Titolare dell'autorizzazione
|
Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione |
Nome |
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG |
|
Indirizzo |
Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Germania |
|
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027466-0000 |
|
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0027466-0000 |
|
|
Data di rilascio dell'autorizzazione |
31 luglio 2022 |
|
|
Data di scadenza dell'autorizzazione |
30 giugno 2032 |
|
1.4. Fabbricante/i dei biocidi
|
Nome del fabbricante |
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG |
|
Indirizzo del fabbricante |
Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Germania |
1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
|
Principio attivo |
Propan-2-olo |
|
Nome del fabbricante |
INEOS Solvent Germany GmbH |
|
Indirizzo del fabbricante |
Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania |
|
Principio attivo |
Propan-1-olo |
|
Nome del fabbricante |
OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA) |
|
Indirizzo del fabbricante |
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation), TX 77414-2968 Bay City Stati Uniti |
|
Principio attivo |
Propan-1-olo |
|
Nome del fabbricante |
Sasol Chemie GmbH & Co. KG |
|
Indirizzo del fabbricante |
Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica |
|
Principio attivo |
Propan-1-olo |
|
Nome del fabbricante |
BASF SE |
|
Indirizzo del fabbricante |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
|
Min |
Max |
|||||
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
45,0 |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
30,0 |
|
Tetradecanol |
Myristil alcohol |
Sostanza non attiva |
112-72-1 |
204-000-3 |
0,0 |
0,95 |
2.2. Tipo/i di formulazione
|
Formulazione/i |
AL — Altri liquidi |
PARTE II
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)
META SPC 1
1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 1 identificativo
|
Identificativo |
meta SPC 1 |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
|
Numero |
1-1 |
1.3. Tipo/i di prodotto
|
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
2. META SPC 1 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
|
Min |
Max |
|||||
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
45,0 |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
30,0 |
|
Tetradecanol |
Myristil alcohol |
Sostanza non attiva |
112-72-1 |
204-000-3 |
0,95 |
0,95 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1
|
Formulazione/i |
AL — Altri liquidi |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1
|
Indicazioni di pericolo |
Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
|
Consigli di prudenza |
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell’ambiente. IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in una discarica autorizzata. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1
4.1. Descrizione dell'uso
Tabella 1. Uso # 1 — Igienizzante mani
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
||||||
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
||||||
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: other Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato |
||||||
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso
|
||||||
|
Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Frizionamento |
||||||
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Dosaggio: almeno 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto minimo: 30 sec Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso Numero e tempi di applicazione: Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta. |
||||||
|
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
||||||
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
100 ml, 500 ml e 1000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP. |
4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.
Per l'uso come igienizzante mani utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani bagnate per 30 secondi.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.2. Descrizione dell'uso
Tabella 2. Uso # 2 — Disinfettante chirurgico delle mani
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: other Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Ospedali e altre strutture sanitarie: frizionare il disinfettante chirurgico su mani e avambracci asciutti e visibilmente puliti. Solo per uso professionale. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Frizionamento |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Dosaggio: in erogazioni da 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di esposizione minimo: 90 secondi Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso Numero e tempi di applicazione: Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
100 ml, 500 ml e 1 000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP. |
4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.
Per l'uso come disinfettante chirurgico, frizionare le mani con tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per tenere le mani bagnate per 90 secondi.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1
5.1. Istruzioni d'uso
Solo per uso professionale.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Evitare il contatto con gli occhi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Quindi togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare gli occhi per 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.
Informazioni per il personale sanitario/medico:
gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente durante il tragitto fino al medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Se il soggetto è in grado di deglutire, somministrare liquidi. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.
Dopo la fuoriuscita: assorbire con materiale assorbente (ad esempio sabbia, kieselgur, legante universale). Una volta assorbito, trattare il materiale come indicato in "Considerazioni per lo smaltimento".
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
I residui devono essere rimossi dall'imballaggio, che deve essere completamente vuoto prima dello smaltimento secondo le normative per lo smaltimento dei rifiuti.
Gli imballaggi non completamente vuoti devono essere smaltiti secondo il piano di smaltimento specificato dai responsabili regionali per lo smaltimento.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Misure tecniche e condizioni di conservazione:
Periodo di validità: 36 mesi
Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
Temperatura raccomandata per la conservazione: 0-30°C
Requisiti per locali e recipienti per la conservazione:
I contenitori aperti devono essere chiusi accuratamente e tenuti in posizione verticale per evitare fuoriuscite. Conservare sempre in contenitori realizzati nello stesso materiale di quello originale.
Consiglio per la conservazione insieme con altri prodotti:
Non conservare insieme a: sostanze ossidanti, sostanze spontaneamente combustibili.
6. ALTRE INFORMAZIONI
7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
|
Denominazione commerciale |
L+R handdisinfect blue |
Area di mercato: EU |
|||
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027466-0001 1-1 |
||||
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
|
Tetradecanol |
Myristil alcohol |
Sostanza non attiva |
112-72-1 |
204-000-3 |
0,95 |
META SPC 2
1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 2 identificativo
|
Identificativo |
meta SPC 2 |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
|
Numero |
1-2 |
1.3. Tipo/i di prodotto
|
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
2. META SPC 2 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
|
Min |
Max |
|||||
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
45,0 |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
30,0 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2
|
Formulazione/i |
AL — Altri liquidi |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2
|
Indicazioni di pericolo |
Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
|
Consigli di prudenza |
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in una discarica autorizzata. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2
4.1. Descrizione dell'uso
Tabella 3. Uso # 1 — Igienizzante mani
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
||||||
|
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
||||||
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: other Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato |
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Campo di applicazione |
In ambiente chiuso
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Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Frizionamento |
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Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Dosaggio: almeno 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni = 3 ml). Tempo di contatto minimo: 30 sec Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso Numero e tempi di applicazione: Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta. |
||||||
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Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
||||||
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
100 ml, 500 ml e 1 000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP. |
4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.
Per l'uso come igienizzante mani utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani bagnate per 30 secondi.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.2. Descrizione dell'uso
Tabella 4. Uso # 2 — Disinfettante chirurgico delle mani
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Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 01 — Igiene umana |
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Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
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Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: other Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: other Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato |
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Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Ospedali e altre strutture sanitarie: frizionare il disinfettante chirurgico su mani e avambracci asciutti e visibilmente puliti. Solo per uso professionale. |
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Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Frizionamento |
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Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Dosaggio: in erogazioni da 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni = 3 ml). Tempo di esposizione minimo: 90 sec Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso Numero e tempi di applicazione: Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell'imballaggio |
100 ml, 500 ml e 1 000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP. |
4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.
Per l'uso come disinfettante chirurgico, frizionare le mani con tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per tenere le mani bagnate per 90 secondi.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2
5.1. Istruzioni d'uso
Solo per uso professionale.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Evitare il contatto con gli occhi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Quindi togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare gli occhi per 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.
Informazioni per il personale sanitario/medico:
gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente durante il tragitto fino al medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Se il soggetto è in grado di deglutire, somministrare liquidi. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.
Dopo la fuoriuscita: assorbire con materiale assorbente (ad esempio sabbia, kieselgur, legante universale). Una volta assorbito, trattare il materiale come indicato in «Considerazioni per lo smaltimento».
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
I residui devono essere rimossi dall'imballaggio, che deve essere completamente vuoto prima dello smaltimento secondo le normative per lo smaltimento dei rifiuti.
Gli imballaggi non completamente vuoti devono essere smaltiti secondo il piano di smaltimento specificato dai responsabili regionali per lo smaltimento.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Misure tecniche e condizioni di conservazione:
Periodo di validità: 36 mesi Stabilità durante l'uso: 12 mesi.
Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
Temperatura raccomandata per la conservazione: 0-30°C
Requisiti per locali e recipienti per la conservazione:
I contenitori aperti devono essere chiusi accuratamente e tenuti in posizione verticale per evitare fuoriuscite. Conservare sempre in contenitori realizzati nello stesso materiale di quello originale.
Consiglio per la conservazione insieme con altri prodotti:
Non conservare insieme a: sostanze ossidanti, sostanze spontaneamente combustibili.
6. ALTRE INFORMAZIONI
7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
|
Denominazione commerciale |
L+R handdisinfect 03 |
Area di mercato: EU |
|||
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027466-0002 1-2 |
||||
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
7.2. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
|
Denominazione commerciale |
L+R handdisinfect 04 |
Area di mercato: EU |
|||
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027466-0003 1-2 |
||||
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.
(2) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.
DECISIONI
|
11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/56 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1187 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/493 per quanto riguarda la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023
[notificata con il numero C(2022) 4873]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2), gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici («il programma destinato alle scuole») sono tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico successivo e, se del caso, ad aggiornare le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico in corso. |
|
(2) |
Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022, la decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione (3) ha fissato la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 della Commissione (4), per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione, entro il 15 giugno 2022, una seconda domanda di aiuto dell'Unione, connessa alla necessità di provvedere ai bambini sfollati provenienti dall'Ucraina ammissibili alla partecipazione al programma destinato alle scuole. |
|
(4) |
Nella seconda domanda di aiuto dell'Unione per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023, la Francia, i Paesi Bassi, l'Austria e la Slovenia hanno indicato la propria intenzione di non utilizzare l'intero importo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e/o per il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493. La Bulgaria, la Cechia, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria la Polonia, la Romania e la Slovacchia hanno notificato l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e/o per il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493. Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Slovenia, la Finlandia e la Svezia non hanno presentato una seconda domanda di aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e/o per il latte nelle scuole e si considerano pertanto confermate le rispettive ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493. |
|
(5) |
Al fine di massimizzare il potenziale dei fondi disponibili e affrontare le difficoltà di attuazione del programma destinato alle scuole a seguito dello sfollamento di bambini dall'Ucraina dovuto all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022, è opportuno rivedere la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. La riassegnazione degli importi non richiesti di ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione dovrebbe tenere conto delle seconde domande di aiuto dell'Unione presentate dagli Stati membri e basarsi sul numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni negli Stati membri, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013. |
|
(6) |
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione, del 21 marzo 2022, che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/462 (GU L 100 del 28.3.2022, pag. 55).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 della Commissione, del 1o giugno 2022, che stabilisce norme eccezionali relative alle seconde domande degli Stati membri di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli aiuti dell'Unione, per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023 (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 42).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Anno scolastico 2022/2023
|
Stato membro |
Ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole in EUR |
Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole in EUR |
|
Belgio |
3 405 460 |
1 613 199 |
|
Bulgaria |
2 145 826 |
1 030 342 |
|
Cechia |
3 515 512 |
1 784 619 |
|
Danimarca |
1 855 060 |
1 460 645 |
|
Germania |
20 810 417 |
9 696 041 |
|
Estonia |
520 903 |
751 337 |
|
Irlanda |
1 811 303 |
900 398 |
|
Grecia |
3 221 670 |
1 550 685 |
|
Spagna |
13 292 411 |
6 302 784 |
|
Francia |
16 271 478 |
16 146 588 |
|
Croazia |
1 390 541 |
800 354 |
|
Italia |
17 117 780 |
8 003 535 |
|
Cipro |
390 044 |
400 177 |
|
Lettonia |
658 180 |
711 207 |
|
Lituania |
966 451 |
1 081 456 |
|
Lussemburgo |
295 111 |
193 000 |
|
Ungheria |
3 122 448 |
1 772 817 |
|
Malta |
293 504 |
193 000 |
|
Paesi Bassi |
5 570 944 |
2 177 837 |
|
Austria |
2 301 768 |
1 044 680 |
|
Polonia |
12 494 071 |
10 739 507 |
|
Portogallo |
3 283 397 |
2 220 981 |
|
Romania |
6 900 318 |
10 455 944 |
|
Slovenia |
570 823 |
311 770 |
|
Slovacchia |
1 872 965 |
960 398 |
|
Finlandia |
1 599 047 |
3 824 689 |
|
Svezia |
0 |
8 998 717 |
|
Totale |
125 677 429 |
95 126 707 |
|
11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1188 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda gli Stati membri, o zone di essi, per i quali sono approvate misure nazionali per alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi degli Stati membri, e zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono sottoposti a un programma di eradicazione per tali malattie. |
|
(2) |
Altri Stati membri, o zone di essi, possono essere aggiunti all’elenco delle zone indenni da malattie di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 o all’elenco delle zone sottoposte a un programma di eradicazione di cui all’allegato II di tale decisione di esecuzione, se notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure che possono incidere sui movimenti di animali acquatici tra Stati membri, in modo che dette misure possano essere approvate o, se necessario, modificate. |
|
(3) |
La Danimarca, la Finlandia, la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Slovenia hanno notificato alla Commissione le zone del loro territorio per le quali dovrebbe essere approvato lo status di indenni da malattia conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Si tratta di due zone indenni da Herpesvirosi della carpa Koi (KHV) e di vari compartimenti indenni da nefrobatteriosi (BKD), da KHV o da necrosi pancreatica infettiva (IPN). La Danimarca ha anche notificato alla Commissione vari compartimenti che sono sottoposti a programmi di eradicazione della BKD o dell’IPN e che dovrebbero essere approvati conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. |
|
(4) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Francia, dall’Italia, dal Portogallo e dalla Slovenia in merito alle misure nazionali adottate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 per prevenire l’introduzione di tali malattie o limitarne la diffusione. La Commissione ha accertato che tali misure nazionali sono necessarie per prevenire l’introduzione delle malattie in questione o lottare contro la loro diffusione. Di conseguenza è opportuno approvare tali misure nazionali ed elencare le zone e i compartimenti in cui queste si applicano negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per tenere conto delle zone indenni da KHV in Francia e in Italia, dei compartimenti indenni da BKD e da IPN in Danimarca, dei compartimenti indenni da BKD in Finlandia, dei compartimenti indenni da KHV in Francia e in Portogallo e dei compartimenti indenni da IPN in Slovenia. È inoltre opportuno modificare l’allegato II di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei compartimenti sottoposti a programmi di eradicazione della BKD e dell’IPN in Danimarca. |
|
(6) |
L’Irlanda ha inoltre informato la Commissione che tutti i compartimenti del suo territorio colpiti dall’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1μVar), elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dovrebbero essere rimossi dall’elenco. L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di tale cambiamento di status dei compartimenti indenni da OsHV-1μVar in Irlanda. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/260. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stati membri (1) , o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
|
Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herpesvirosi della carpa Koi (KHV) |
Francia |
FR |
Zona della Durançole, dalla fonte del fiume Durançole fino all’effluente di FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italia |
IT |
Zona dei laghi di Monticolo, che comprende l’incubatoio IT004BZ106, il «Grande Lago di Monticolo/Großer Montiggler See» e il «Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portogallo |
PT |
I compartimenti indicati di seguito, comprendenti uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: PT 06 001 CP Herdade de Entre Águas/PT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viremia primaverile della carpa (SVC) |
Danimarca |
DK |
Tutto il territorio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finlandia |
FI |
Tutto il territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ungheria |
HU |
Tutto il territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Svezia |
SE |
Tutto il territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finlandia |
FI |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finlandia |
FI |
Zone continentali del territorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovenia |
SI |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Svezia |
SE |
Zone continentali del territorio |
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Finlandia |
FI |
Bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto |
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Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
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Ostreid herpesvirus -1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Il territorio dell’Irlanda del Nord eccetto la baia di Dundrum, la baia di Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough |
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Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Finlandia |
FI |
Zone continentali del territorio |
ALLEGATO II
Stati membri (2) , o zone di essi, che dispongono di programmi di eradicazione per alcune malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
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Nefrobatteriosi (BKD) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
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Svezia |
SE |
Zone continentali del territorio |
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Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:
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Svezia |
SE |
Zone costiere del territorio |
(1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(2) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
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11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1189 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 4962]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(5) |
La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 1o luglio 2022, della malattia in suini detenuti nel Land della Bassa Sassonia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
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(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per la peste suina africana in Germania, che comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza. |
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(7) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Germania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
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(8) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania provvede affinché:
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a) |
sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
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b) |
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 14 ottobre 2022.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
ALLEGATO
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Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Zona di protezione: Landkreis Emsland: L'area delle parti del Landkreis Emsland comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 decimali: N52.367868 e E7.293016 |
14.10.2022 |
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Zona di sorveglianza: Landkreis Emsland: L'area delle parti del Landkreis Emsland che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 decimali: N52.367868 E7.293016 Landkreis Grafschaft-Bentheim: L'area delle parti del Landkreis Grafschaft Bentheim che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 decimali: N52.367868 E7.293016. |