ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 41/2022
del 23 febbraio 2022
che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1109]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10 [regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato V dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
|
«, modificato da:
|
Articolo 2
Al punto 11 [regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato VIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
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«, modificato da:
|
Articolo 3
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/2288 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 459.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 42/2022
del 23 febbraio 2022
che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1110]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10a [decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione] dell'allegato V dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32021 D 2301: decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 536).». |
Articolo 2
Al punto 11a [decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione] dell'allegato VIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32021 D 2301: decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 536).». |
Articolo 3
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 536.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 43/2022
del 23 febbraio 2022
che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE [2022/1111]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2056 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Togo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 10t (decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione) dell’allegato V dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«10u. |
32021 D 2056: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2056 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Togo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 126). |
10v. |
32021 D 2057: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 129). |
10w. |
32021 D 2113: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 152).» |
Articolo 2
Dopo il punto 11t (decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione) dell’allegato VIII dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«11u. |
32021 D 2056: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2056 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Togo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 126). |
11v. |
32021 D 2057: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 129). |
11w. |
32021 D 2113: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 152).» |
Articolo 3
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2056, (UE) 2021/2057 e (UE) 2021/2113 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 420 del 25.11.2021, pag. 126.
(2) GU L 420 del 25.11.2021, pag. 129.
(3) GU L 429 dell'1.12.2021, pag. 152.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 44/2022
del 23 febbraio 2022
che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1112]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2187 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica libanese ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 10w (decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«10x. |
32021 D 2187: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2187 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica libanese ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 1). |
10y. |
32021 D 2188: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 4). |
10z. |
32021 D 2189: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 7).». |
Articolo 2
Dopo il punto 11w (decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«11x. |
32021 D 2187: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2187 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica libanese ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 1). |
11y. |
32021 D 2188: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 4). |
11z. |
32021 D 2189: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 7).». |
Articolo 3
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2187, (UE) 2021/2188 e (UE) 2021/2189 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 443I del 10.12.2021, pag. 1.
(2) GU L 443I del 10.12.2021, pag. 4.
(3) GU L 443I del 10.12.2021, pag. 7.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 45/2022
del 23 febbraio 2022
che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1113]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 10z (Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«10za. |
32021 D 2296: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 521). |
10zb. |
32021 D 2297: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 524). |
10zc. |
32021 D 2298: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 527). |
10zd. |
32021 D 2299: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 530). |
10ze. |
32021 D 2300: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 533).» |
Articolo 2
Dopo il punto 11z (Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«11za. |
32021 D 2296: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 521). |
11zb. |
32021 D 2297: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 524). |
11zc. |
32021 D 2298: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 527). |
11zd. |
32021 D 2299: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 530). |
11ze. |
32021 D 2300: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 533).» |
Articolo 3
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2296, (UE) 2021/2297, (UE) 2021/2298, (UE) 2021/2299 e (UE) 2021/2300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 521.
(2) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 524.
(3) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 527.
(4) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 530.
(5) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 533.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 46/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2022/1114]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda, tra l’altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:
1. |
al punto 13f (regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
2. |
al punto 13s (regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1705 e (UE) 2021/1706 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40.
(2) GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 47/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1115]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione, del 21 giugno 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell'Italia e del Portogallo per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13r [regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— |
32021 R 1008: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione del 21 giugno 2021 (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 12).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 222 del 22.6.2021, pag. 12.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1116]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione, del 26 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione, del 26 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione, del 26 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza per la valutazione del rischio dell'Unione delle sostanze sottoposte a sorveglianza (6). |
(7) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(8) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 3b [regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— |
32020 R 1773: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione del 26 novembre 2020 (GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19).». |
Articolo 2
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 54zzzzt [regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
2. |
al punto 54zzzzzn [regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
3. |
al punto 64 [regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione] è aggiunto il trattino seguente:
|
4. |
al punto 124a [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
5. |
al punto 124c [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
Articolo 3
Il testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1772, (UE) 2020/1773, (UE) 2020/1823, (UE) 2020/1824, (UE) 2021/148 e (UE) 2021/842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 234/2021 del 24 settembre 2021 (7).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 398 del 27.11.2020, pag. 13.
(2) GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19.
(3) GU L 406 del 3.12.2020, pag. 43.
(4) GU L 406 del 3.12.2020, pag. 51.
(5) GU L 44 del 9.2.2021, pag. 3.
(6) GU L 186 del 27.5.2021, pag. 16.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(7) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 49/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1117]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2018/858 abroga la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
dopo il punto 50 [regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:
|
2. |
Ai punti 45zt [regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 45zzk [regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Il testo del punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2018/858 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 50/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1118]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché le prescrizioni e le procedure riguardo all'accesso alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 51 [regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32021 R 1244: regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione del 20 maggio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 16).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 272 del 30.7.2021, pag. 16.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 51/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1119]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione, del 23 giugno 2021, che modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 51 [regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:
«— |
32021 R 1445: regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4)». |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1445 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1120]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 51 (regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
«51a. |
32020 R 0683: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 53/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1121]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), come rettificato nella GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55. |
(2) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 51a (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:
«51b. |
32020 R 1812: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5), come rettificato nella GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55.». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812, rettificato dalla GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1122]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 51b [Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
«51c. |
32021 R 0133: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 55/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1123]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), come rettificato nella GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/2144 abroga con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022 i regolamenti (CE) n. 78/2009 (2), (CE) n. 79/2009 (3) e (CE) n. 661/2009 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009 (5), (UE) n. 406/2010 (6), (UE) n. 672/2010 (7), (UE) n. 1003/2010 (8), (UE) n. 1005/2010 (9), (UE) n. 1008/2010 (10), (UE) n. 1009/2010 (11), (UE) n. 19/2011 (12), (UE) n. 109/2011 (13), (UE) n. 458/2011 (14), (UE) n. 65/2012 (15), (UE) n. 130/2012 (16), (UE) n. 347/2012 (17), (UE) n. 351/2012 (18), (UE) n. 1230/2012 (19) e (UE) 2015/166 (20) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022. |
(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 51 (Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
|
2. |
dopo il punto 51c (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
3. |
il testo di cui ai punti 45zy (Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zz (Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione), 45zza (Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzb (Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione), 45zzc (Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione), 45zzd (Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione), 45zze (Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione), 45zzf (Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione), 45zzg (Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione), 45zzh (Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione), 45zzi (Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione), 45zzj (Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzm (Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione), 45zzn (Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione), 45zzo (Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione), 45zzp (Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione), 45zzq (Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione) e 45zzu (Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022. |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2019/2144, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (21).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
(2) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
(3) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.
(4) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(5) GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1.
(6) GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1.
(7) GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5.
(8) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22.
(9) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36.
(10) GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2.
(11) GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21.
(12) GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.
(13) GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2.
(14) GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11.
(15) GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24.
(16) GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6.
(17) GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1.
(18) GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18.
(19) GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31.
(20) GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(21) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 56/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1124]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 52 (Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:
«52a. |
32021 R 0535: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1125]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 52a [regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione] del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:
«52b. |
32021 R 0646: regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta uffciale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 58/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1126]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 52 (Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
2. |
dopo il punto 52b (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1243 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 59/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1127]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 52 (regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
|
2. |
dopo il punto 52c (Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1341 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1128]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
è aggiunto il trattino seguente:
|
2. |
Il testo dell'adattamento b) è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/1255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 293 dell'8.9.2020, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 61/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1129]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione, del 9 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32021 R 1317: regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2021/1317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 286 del 10.8.2021, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 62/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1130]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1156 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda i glicosidi steviolici (E 960) e il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:
«— |
32021 R 1156: regolamento (UE) 2021/1156 della Commissione, del 13 luglio 2021 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 87].». |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2021/1156 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 249 del 14.7.2021, pag. 87.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1131]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 18b [decisione (UE) 2021/1240 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:
«18c. |
32022 R 0020: regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 14).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 5 del 10.1.2022, pag. 14.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 64/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1132]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell'11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:
«— |
32021 R 0849: regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell'11 marzo 2021 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/849 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 65/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1133]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione, del 2 agosto 2021, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1288 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido borico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione, del 4 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (7). |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12zzzzzzzg (decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«12zzzzzzzh. |
32021 D 1283: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione, del 2 agosto 2021, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 32). |
12zzzzzzzi. |
32021 D 1285: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37). |
12zzzzzzzj. |
32021 D 1286: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 39). |
12zzzzzzzk. |
32021 D 1288: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1288 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido borico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 43). |
12zzzzzzzl. |
32021 D 1289: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 45). |
12zzzzzzzm. |
32021 D 1290: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 47). |
12zzzzzzzn. |
32021 D 1299: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione, del 4 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 36).». |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1283, (UE) 2021/1285, (UE) 2021/1286, (UE) 2021/1288, (UE) 2021/1289, (UE) 2021/1290 e (UE) 2021/1299 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 32.
(2) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37.
(3) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 39.
(4) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 43.
(5) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 45.
(6) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 47.
(7) GU L 282 del 5.8.2021, pag. 36.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 66/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1134]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12zzzzzzzn (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:
«12zzzzzzzo. |
32021 D 1284: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 35).». |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 279 del 3.8.2021, pag. 35.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 67/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1135]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall'elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione, del 19 luglio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 13a (regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 13zzzzt (regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzy (regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1177 e (UE) 2021/1191 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 256 del 19.7.2021, pag. 60.
(2) GU L 258 del 20.7.2021, pag. 37.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/48 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 68/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1136]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a (regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32021 R 1902: Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021 (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 120).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2021/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 387 del 3.11.2021, pag. 120.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 69/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1137]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da costruzione (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1zzp (decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione) del capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«- |
32020 D 0962: Decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della Commissione del 2 luglio 2020 (GU L 211 del 3.7.2020, pag. 19).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/962 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 211 del 3.7.2020, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 70/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1138]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1398 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1f (regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32021 R 1398: Regolamento delegato (UE) 2021/1398 della Commissione del 4 giugno 2021 (GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1398 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1139]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("l’accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali ["Ron de Guatemala" (IG)] (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (2), modificato da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3, e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4. |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Absinthe de Pontarlier"] (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1682 Della Commissione, del 2 ottobre 2019, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka" (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione, del 3 febbraio 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Berliner Kümmel") (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Ratafia de Champagne] (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1286 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Scotch Whisky] (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca] (10). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2079 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Münchener Kümmel] (11). |
(12) |
Il regolamento (UE) 2019/787 abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo. |
(13) |
I regolamenti (UE) No 164/2012 (13), (UE) n. 1065/2013 (14), (UE) n. 97/2014 (15), (UE) n. 98/2014 (16), (UE) n. 426/2014 (17), (UE) 2015/210 (18), (UE) 2016/235 (19), (UE) 2016/1067 (20), (UE) 2018/175 (21), (UE) 2018/1098 (22), (UE) 2018/1850 (23), (UE) 2018/1871 (24), (UE) 2019/335 (25) e (UE) 2019/674 (26) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono pertanto essere soppressi dal medesimo. |
(14) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Il testo del punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: "32019 R 0787: Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1), modificato da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3, e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4. Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
2. |
Dopo il punto 9a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2018/1793 e (UE) 2019/787, modificati da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3 e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1350, (UE) 2019/1682, (UE) 2020/154, (UE) 2020/156, (UE) 2020/179, (UE) 2020/623, (UE) 2020/1286, (UE) 2020/1287 e (UE) 2020/2079, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 294 del 21.11.2018, pag. 1.
(2) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(3) GU L 215 del 19.8.2019, pag. 1.
(4) GU L 258 del 9.10.2019, pag. 6.
(5) GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1.
(6) GU L 34 del 6.2.2020, pag. 13.
(7) GU L 37 del 10.2.2020, pag. 4.
(8) GU L 144 del 7.5.2020, pag. 10.
(9) GU L 302 del 16.9.2020, pag. 4.
(10) GU L 302 del 16.9.2020, pag. 6.
(11) GU L 423 del 15.12.2020, pag. 1.
(12) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(13) GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1.
(14) GU L 289 del 31.10.2013, pag. 48.
(15) GU L 33 del 4.2.2014, pag. 1.
(16) GU L 33 del 4.2.2014, pag. 3.
(17) GU L 125 del 26.4.2014, pag. 55.
(18) GU L 35 dell’11.2.2015, pag. 16.
(19) GU L 44 del 19.2.2016, pag. 7.
(20) GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.
(21) GU L 32 del 6.2.2018, pag. 48.
(22) GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.
(23) GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1.
(24) GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7.
(25) GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.
(26) GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/55 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2022
del 18 marzo 2022
che modifica gli allegati V (Libera circolazione dei lavoratori) e VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE [2022/1140]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione, del 22 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10 (regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato V dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«- |
32022 R 0256: Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4).» |
Articolo 2
Al punto 11 (regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato VIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«- |
32022 R 0256: Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/256 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
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L 182/57 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1141]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/206 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Benin ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno hascemita di Giordania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 10ze (decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«10zf. |
32022 D 0206: Decisione di esecuzione (UE) 2022/206 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Benin ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 46). |
10zg. |
32022 D 0207: Decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno hascemita di Giordania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 49).». |
Articolo 2
Dopo il punto 11ze (decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«11zf. |
32022 D 0206: Decisione di esecuzione (UE) 2022/206 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Benin ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 46). |
11zg. |
32022 D 0207: Decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno hascemita di Giordania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 49).». |
Articolo 3
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/206 e (UE) 2022/207 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 34 del 16.2.2022, pag. 46.
(2) GU L 34 del 16.2.2022, pag. 49.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/59 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1142]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 1zr (regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
«1zs. |
32022 R 0186: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 7).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/60 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 75/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1143]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 23bb (regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«- |
32022 R 0229: Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/229 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/61 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 76/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1144]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (2). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 14a (regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 14azza (regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione) è inserito quanto segue:
|
3. |
Al punto 19b (direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
4. |
Il punto 30 (direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
|
5. |
Dopo il punto 31bi (regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) 2019/2160 e della direttiva (UE) 2019/2162 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1.
(2) GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29.
(*) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/63 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/2022
del 18 marzo 2022
che modifica gli allegati X (Servizi in generale) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1145]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati X e XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 3 [regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).». |
Articolo 2
Ai punti 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio+ e 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio+ dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).». |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2020/1055 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.
(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/65 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 78/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2022/1146]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 21b (regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
2. |
Al punto 24e (regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/1054 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1.
(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/67 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 79/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1147]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure di alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie a causa della crisi COVID-19 (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 64b (regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32022 R 0255: Regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione del 15 dicembre 2021 (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/68 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 80/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2022/1148]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (4). |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 2 (direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 4 (direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Al punto 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
4. |
Al punto 6f (direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1950, (UE) 2021/1951, (UE) 2021/1952 e (UE) 2021/1953 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 19.
(2) GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 21.
(3) GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 23.
(4) GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 25.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/70 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 81/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1149]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1429 della Commissione, del 31 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (2). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 21azk [Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 21azkb [Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1429 e (UE) 2021/1430 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 309 del 2.9.2021, pag. 1.
(2) GU L 309 del 2.9.2021, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/72 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 82/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1150]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione, del 10 giugno 2021, che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli (1). |
(2) |
In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021 del 10 dicembre 2021, il regolamento (UE) 2019/1242 non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21azkc [Regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
«21azkd. |
32021 R 0941: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione, del 10 giugno 2021, che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli (GU L 205 dell’11.6.2021, pag. 77).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 (2) del 10 dicembre 2021, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021 del 10 dicembre 2021 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 205 dell’11.6.2021, pag. 77.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(2) GU L …
(3) GU L …
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/74 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 83/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1151]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 22a [regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:
«22aa. |
32019 D 1752: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 23.10.2019, pag. 5). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue: L’articolo 1 e l’allegato I non si applicano agli Stati EFTA.» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 269 del 23.10.2019, pag. 5.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/75 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 84/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1152]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«- |
32018 L 0850: Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).» |
Articolo 2
Il testo della direttiva (UE) 2018/850 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/76 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 85/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1153]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("l’accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (1). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 32da (decisione 2000/738/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:
«32019 D 1885: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 18).»
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 18.
(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 24.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/78 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 86/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1154]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021, l’articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE non si applicano al Liechtenstein. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 32fff (decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«32ffg. |
32019 D 1597: Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77). |
32ffh. |
32019 D 2000: Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).» |
Articolo 2
I testi della decisione delegata (UE) 2019/1597 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77.
(2) GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) GU L ...
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/80 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 87/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1155]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021, l'articolo 9, paragrafi 4, 5, 7 e 8, e l'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE non si applicano al Liechtenstein. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 32ffh (decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
«32ffi. |
32021 D 0019: Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1).». |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/19 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/82 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 88/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1156]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione, del 22 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 32fhd (decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«- |
32021 D 1211: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 (GU L 263 del 23.7.2021, pag. 13).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1211 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 263 del 23.7.2021, pag. 13.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.