ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
7 luglio 2022


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2022, del 23 febbraio 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1109]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2022, del 23 febbraio 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1110]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2022, del 23 febbraio 2022, che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE [2022/1111]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2022, del 23 febbraio 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1112]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2022, del 23 febbraio 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1113]

9

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 46/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2022/1114]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 47/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1115]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1116]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1117]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 50/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1118]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 51/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1119]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1120]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1121]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1122]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1123]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1124]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 57/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1125]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1126]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1127]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1128]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1129]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1130]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 63/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1131]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1132]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1133]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1134]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1135]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1136]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1137]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1138]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1139]

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2022, del 18 marzo 2022, che modifica gli allegati V (Libera circolazione dei lavoratori) e VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE [2022/1140]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1141]

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1142]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1143]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1144]

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 77/2022, del 18 marzo 2022, che modifica gli allegati X (Servizi in generale) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1145]

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2022/1146]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1147]

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2022/1148]

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1149]

70

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1150]

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1151]

74

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1152]

75

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1153]

76

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1154]

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1155]

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2022, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1156]

82

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 41/2022

del 23 febbraio 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1109]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 [regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato V dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32021 R 2288: Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 459).».

Articolo 2

Al punto 11 [regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato VIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32021 R 2288: Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 459).».

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/2288 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 459.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 42/2022

del 23 febbraio 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1110]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10a [decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione] dell'allegato V dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 D 2301: decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 536).».

Articolo 2

Al punto 11a [decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione] dell'allegato VIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 D 2301: decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 536).».

Articolo 3

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 536.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 43/2022

del 23 febbraio 2022

che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE [2022/1111]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2056 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Togo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10t (decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione) dell’allegato V dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«10u.

32021 D 2056: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2056 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Togo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 126).

10v.

32021 D 2057: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 129).

10w.

32021 D 2113: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 152).»

Articolo 2

Dopo il punto 11t (decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione) dell’allegato VIII dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«11u.

32021 D 2056: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2056 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Togo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 126).

11v.

32021 D 2057: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione, del 24 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 129).

11w.

32021 D 2113: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 152).»

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2056, (UE) 2021/2057 e (UE) 2021/2113 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 420 del 25.11.2021, pag. 126.

(2)  GU L 420 del 25.11.2021, pag. 129.

(3)  GU L 429 dell'1.12.2021, pag. 152.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 44/2022

del 23 febbraio 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1112]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2187 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica libanese ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10w (decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«10x.

32021 D 2187: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2187 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica libanese ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 1).

10y.

32021 D 2188: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 4).

10z.

32021 D 2189: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 7).».

Articolo 2

Dopo il punto 11w (decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«11x.

32021 D 2187: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2187 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica libanese ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 1).

11y.

32021 D 2188: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 4).

11z.

32021 D 2189: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 443I del 10.12.2021, pag. 7).».

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2187, (UE) 2021/2188 e (UE) 2021/2189 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 443I del 10.12.2021, pag. 1.

(2)  GU L 443I del 10.12.2021, pag. 4.

(3)  GU L 443I del 10.12.2021, pag. 7.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 45/2022

del 23 febbraio 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1113]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10z (Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«10za.

32021 D 2296: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 521).

10zb.

32021 D 2297: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 524).

10zc.

32021 D 2298: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 527).

10zd.

32021 D 2299: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 530).

10ze.

32021 D 2300: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 533).»

Articolo 2

Dopo il punto 11z (Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«11za.

32021 D 2296: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 521).

11zb.

32021 D 2297: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 524).

11zc.

32021 D 2298: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 527).

11zd.

32021 D 2299: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 530).

11ze.

32021 D 2300: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 533).»

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2296, (UE) 2021/2297, (UE) 2021/2298, (UE) 2021/2299 e (UE) 2021/2300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 521.

(2)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 524.

(3)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 527.

(4)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 530.

(5)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 533.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 46/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2022/1114]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (2).

(3)

La presente decisione riguarda, tra l’altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 13f (regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1705: Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).»;

2.

al punto 13s (regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1706: Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1705 e (UE) 2021/1706 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40.

(2)  GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 47/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1115]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione, del 21 giugno 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell'Italia e del Portogallo per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva (1).

(2)

La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13r [regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32021 R 1008: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione del 21 giugno 2021 (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 12).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 222 del 22.6.2021, pag. 12.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1116]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione, del 26 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione, del 26 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione, del 26 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza per la valutazione del rischio dell'Unione delle sostanze sottoposte a sorveglianza (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3b [regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32020 R 1773: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione del 26 novembre 2020 (GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19).».

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzt [regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32021 R 0148: regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 della Commissione dell'8 febbraio 2021 (GU L 44 del 9.2.2021, pag. 3).»;

2.

al punto 54zzzzzn [regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32021 R 0842: regolamento di esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione del 26 maggio 2021 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 16).»;

3.

al punto 64 [regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione] è aggiunto il trattino seguente:

«—

32020 R 1823: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione del 2 dicembre 2020 (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 43).»;

4.

al punto 124a [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32020 R 1772: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione del 26 novembre 2020 (GU L 398 del 27.11.2020, pag. 13).»;

5.

al punto 124c [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32020 R 1824: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione del 2 dicembre 2020 (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 51).».

Articolo 3

Il testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1772, (UE) 2020/1773, (UE) 2020/1823, (UE) 2020/1824, (UE) 2021/148 e (UE) 2021/842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 234/2021 del 24 settembre 2021 (7).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 398 del 27.11.2020, pag. 13.

(2)  GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19.

(3)  GU L 406 del 3.12.2020, pag. 43.

(4)  GU L 406 del 3.12.2020, pag. 51.

(5)  GU L 44 del 9.2.2021, pag. 3.

(6)  GU L 186 del 27.5.2021, pag. 16.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(7)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 49/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1117]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2018/858 abroga la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 50 [regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«51.

32018 R 0858: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Ai fini dell'accordo SEE le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, le parole “la Commissione” sono sostituite dalle parole “l'Autorità di vigilanza EFTA” se l'omologazione è stata rilasciata in uno degli Stati EFTA.

b)

Gli Stati EFTA partecipano al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dall'articolo 11 e al forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli istituito all'articolo 66.

c)

All'articolo 15, paragrafo 2, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA se l'omologazione è stata rilasciata in uno degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “la Commissione”.

d)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 53, paragrafi da 1 a 6, dopo le parole “la Commissione” sono aggiunte le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA”.

e)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 54, dopo le parole “la Commissione”, sono aggiunte le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA”.

f)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 56, paragrafo 6, dopo le parole “la Commissione”, sono aggiunte le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA”.

g)

All'articolo 85, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.”

h)

All'articolo 85, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda Stati EFTA, questi determinano la ripartizione degli importi delle sanzioni amministrative”.».

2.

Ai punti 45zt [regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 45zzk [regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0858: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).».

3.

Il testo del punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/858 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 50/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1118]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché le prescrizioni e le procedure riguardo all'accesso alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 51 [regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1244: regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione del 20 maggio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 16).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 272 del 30.7.2021, pag. 16.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

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L 182/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 51/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1119]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione, del 23 giugno 2021, che modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 51 [regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32021 R 1445: regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4)».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1445 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

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L 182/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1120]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 51 (regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«51a.

32020 R 0683: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

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L 182/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 53/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1121]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), come rettificato nella GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55.

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 51a (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«51b.

32020 R 1812: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5), come rettificato nella GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55.».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812, rettificato dalla GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

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L 182/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1122]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 51b [Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«51c.

32021 R 0133: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 55/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1123]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), come rettificato nella GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29.

(2)

Il regolamento (UE) 2019/2144 abroga con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022 i regolamenti (CE) n. 78/2009 (2), (CE) n. 79/2009 (3) e (CE) n. 661/2009 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009 (5), (UE) n. 406/2010 (6), (UE) n. 672/2010 (7), (UE) n. 1003/2010 (8), (UE) n. 1005/2010 (9), (UE) n. 1008/2010 (10), (UE) n. 1009/2010 (11), (UE) n. 19/2011 (12), (UE) n. 109/2011 (13), (UE) n. 458/2011 (14), (UE) n. 65/2012 (15), (UE) n. 130/2012 (16), (UE) n. 347/2012 (17), (UE) n. 351/2012 (18), (UE) n. 1230/2012 (19) e (UE) 2015/166 (20) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 51 (Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«—

32019 R 2144: Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1), come rettificato nella GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29.»;

2.

dopo il punto 51c (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«52.

32019 R 2144: Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1), come rettificato nella GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29.»;

3.

il testo di cui ai punti 45zy (Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zz (Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione), 45zza (Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzb (Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione), 45zzc (Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione), 45zzd (Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione), 45zze (Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione), 45zzf (Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione), 45zzg (Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione), 45zzh (Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione), 45zzi (Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione), 45zzj (Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzm (Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione), 45zzn (Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione), 45zzo (Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione), 45zzp (Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione), 45zzq (Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione) e 45zzu (Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/2144, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 (21).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

(2)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(3)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

(4)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(5)  GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1.

(6)  GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1.

(7)  GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5.

(8)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22.

(9)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36.

(10)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2.

(11)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21.

(12)  GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.

(13)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2.

(14)  GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11.

(15)  GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24.

(16)  GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6.

(17)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1.

(18)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18.

(19)  GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31.

(20)  GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(21)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 56/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1124]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 52 (Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«52a.

32021 R 0535: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1125]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 52a [regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione] del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«52b.

32021 R 0646: regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta uffciale.


7.7.2022   

IT

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L 182/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 58/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1126]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 52 (Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1243: Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11).»;

2.

dopo il punto 52b (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«52c.

32021 R 1243: Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1243 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 59/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1127]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 52 (regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«—

32021 R 1341: Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021 (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4).»;

2.

dopo il punto 52c (Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«52d.

32021 R 1341: Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1341 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1128]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto il trattino seguente:

«—

32020 R 1255: regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020 (GU L 293 dell'8.9.2020, pag. 1).».

2.

Il testo dell'adattamento b) è sostituito dal seguente:

«b)

All'articolo 7, nell'elenco di cui al paragrafo 6 è aggiunto quanto segue:

“—

Islanda: carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, dove con ‘affumicati in modo tradizionale’ si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione di letame ovino, torba, legno selvatico e/o erica in un affumicatoio;

Norvegia: ‘eldhusrøykt pinnekjøtt’ affumicati in modo tradizionale.”».

c)

All'articolo 7, nell'elenco di cui al paragrafo 7 è aggiunto quanto segue:

“—

Islanda: pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, dove con ‘affumicati in modo tradizionale’ si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione di letame ovino, torba, legno selvatico e/o erica in un affumicatoio.”.».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/1255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 293 dell'8.9.2020, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 61/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1129]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione, del 9 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1317: regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 286 del 10.8.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 62/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1130]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1156 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda i glicosidi steviolici (E 960) e il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32021 R 1156: regolamento (UE) 2021/1156 della Commissione, del 13 luglio 2021 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 87].».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1156 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 249 del 14.7.2021, pag. 87.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1131]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18b [decisione (UE) 2021/1240 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«18c.

32022 R 0020: regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 14).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 5 del 10.1.2022, pag. 14.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 64/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1132]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell'11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32021 R 0849: regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell'11 marzo 2021 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/849 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 65/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1133]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione, del 2 agosto 2021, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1288 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido borico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione, del 4 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (7).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzzg (decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzzzh.

32021 D 1283: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione, del 2 agosto 2021, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 32).

12zzzzzzzi.

32021 D 1285: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37).

12zzzzzzzj.

32021 D 1286: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 39).

12zzzzzzzk.

32021 D 1288: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1288 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido borico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 43).

12zzzzzzzl.

32021 D 1289: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 45).

12zzzzzzzm.

32021 D 1290: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 47).

12zzzzzzzn.

32021 D 1299: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione, del 4 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 36).».

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1283, (UE) 2021/1285, (UE) 2021/1286, (UE) 2021/1288, (UE) 2021/1289, (UE) 2021/1290 e (UE) 2021/1299 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 32.

(2)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37.

(3)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 39.

(4)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 43.

(5)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 45.

(6)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 47.

(7)  GU L 282 del 5.8.2021, pag. 36.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 66/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1134]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzzn (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«12zzzzzzzo.

32021 D 1284: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 35).».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 35.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 67/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1135]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall'elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione, del 19 luglio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a (regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1191: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione del 19 luglio 2021 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 37).».

2.

Al punto 13zzzzt (regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1177: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 60).».

3.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzy (regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzzzzzzz.

32021 R 1191: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione, del 19 luglio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 37).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1177 e (UE) 2021/1191 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 256 del 19.7.2021, pag. 60.

(2)  GU L 258 del 20.7.2021, pag. 37.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 68/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1136]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1902: Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021 (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 120).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 387 del 3.11.2021, pag. 120.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 69/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1137]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da costruzione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1zzp (decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione) del capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«-

32020 D 0962: Decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della Commissione del 2 luglio 2020 (GU L 211 del 3.7.2020, pag. 19).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/962 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 211 del 3.7.2020, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 70/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1138]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1398 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1f (regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1398: Regolamento delegato (UE) 2021/1398 della Commissione del 4 giugno 2021 (GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1398 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1139]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("l’accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali ["Ron de Guatemala" (IG)] (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (2), modificato da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3, e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Absinthe de Pontarlier"] (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1682 Della Commissione, del 2 ottobre 2019, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka" (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione, del 3 febbraio 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Berliner Kümmel") (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Ratafia de Champagne] (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1286 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Scotch Whisky] (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca] (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2079 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Münchener Kümmel] (11).

(12)

Il regolamento (UE) 2019/787 abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(13)

I regolamenti (UE) No 164/2012 (13), (UE) n. 1065/2013 (14), (UE) n. 97/2014 (15), (UE) n. 98/2014 (16), (UE) n. 426/2014 (17), (UE) 2015/210 (18), (UE) 2016/235 (19), (UE) 2016/1067 (20), (UE) 2018/175 (21), (UE) 2018/1098 (22), (UE) 2018/1850 (23), (UE) 2018/1871 (24), (UE) 2019/335 (25) e (UE) 2019/674 (26) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

(14)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32019 R 0787: Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1), modificato da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3, e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le disposizioni del regolamento non pregiudicano il diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l’immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60 % vol;

b)

gli Stati EFTA interessati sono invitati a inviare osservatori alle riunioni del comitato per le bevande spiritose, di cui all’articolo 47, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.

c)

il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell’accordo non si applica al capo III del regolamento."

2.

Dopo il punto 9a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"9aa.

32018 R 1793: Regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali ["Ron de Guatemala" (IG)] (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 1).

9ab.

32019 R 1350: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Absinthe de Pontarlier"] (GU L 215 del 19.8.2019, pag. 1).

9ac.

32019 R 1682: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1682 della Commissione, del 2 ottobre 2019, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 6).

9ad.

32020 R 0154: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka" (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1).

9ae.

32020 R 0156: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 13).

9af.

32020 R 0179: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione, del 3 febbraio 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Berliner Kümmel") (GU L 37 del 10.2.2020, pag. 4).

9ag.

32020 R 0623: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Ratafia de Champagne] (GU L 144 del 7.5.2020, pag. 10).

9ah.

32020 R 1286: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1286 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Scotch Whisky] (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 4).

9ai.

32020 R 1287: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca] (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 6).

9aj.

32020 R 2079: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2079 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Münchener Kümmel] (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 1)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1793 e (UE) 2019/787, modificati da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3 e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1350, (UE) 2019/1682, (UE) 2020/154, (UE) 2020/156, (UE) 2020/179, (UE) 2020/623, (UE) 2020/1286, (UE) 2020/1287 e (UE) 2020/2079, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 294 del 21.11.2018, pag. 1.

(2)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(3)  GU L 215 del 19.8.2019, pag. 1.

(4)  GU L 258 del 9.10.2019, pag. 6.

(5)  GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1.

(6)  GU L 34 del 6.2.2020, pag. 13.

(7)  GU L 37 del 10.2.2020, pag. 4.

(8)  GU L 144 del 7.5.2020, pag. 10.

(9)  GU L 302 del 16.9.2020, pag. 4.

(10)  GU L 302 del 16.9.2020, pag. 6.

(11)  GU L 423 del 15.12.2020, pag. 1.

(12)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(13)  GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1.

(14)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 48.

(15)  GU L 33 del 4.2.2014, pag. 1.

(16)  GU L 33 del 4.2.2014, pag. 3.

(17)  GU L 125 del 26.4.2014, pag. 55.

(18)  GU L 35 dell’11.2.2015, pag. 16.

(19)  GU L 44 del 19.2.2016, pag. 7.

(20)  GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.

(21)  GU L 32 del 6.2.2018, pag. 48.

(22)  GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.

(23)  GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1.

(24)  GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7.

(25)  GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.

(26)  GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2022

del 18 marzo 2022

che modifica gli allegati V (Libera circolazione dei lavoratori) e VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE [2022/1140]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione, del 22 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 (regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato V dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«-

32022 R 0256: Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 11 (regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato VIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«-

32022 R 0256: Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4).»

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/256 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1141]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/206 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Benin ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno hascemita di Giordania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10ze (decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«10zf.

32022 D 0206: Decisione di esecuzione (UE) 2022/206 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Benin ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 46).

10zg.

32022 D 0207: Decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno hascemita di Giordania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 49).».

Articolo 2

Dopo il punto 11ze (decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«11zf.

32022 D 0206: Decisione di esecuzione (UE) 2022/206 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Benin ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 46).

11zg.

32022 D 0207: Decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno hascemita di Giordania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 49).».

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/206 e (UE) 2022/207 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 34 del 16.2.2022, pag. 46.

(2)  GU L 34 del 16.2.2022, pag. 49.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1142]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zr (regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1zs.

32022 R 0186: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 75/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1143]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23bb (regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«-

32022 R 0229: Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/229 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 76/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2022/1144]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 14a (regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«-

32019 R 2160: Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 14azza (regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione) è inserito quanto segue:

«14azzb.

32019 R 2160: Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All’articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

dopo il termine “europea” è aggiunto quanto segue:

“o a una data designata dal diritto nazionale entro l’8 gennaio 2023”;

ii)

dopo la data “8 luglio 2022” è aggiunto quanto segue:

“o a una data designata dal diritto nazionale entro i sei mesi successivi”.»

3.

Al punto 19b (direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«-

32019 R 2162: Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).»

4.

Il punto 30 (direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i)

è aggiunto il seguente trattino:

«-

32019 R 2162: Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).»

ii)

dopo l’adattamento g) è inserito il seguente adattamento:

«h)

All’articolo 52, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “8 luglio 2022” leggasi “la data indicata all’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/2162”.»

5.

Dopo il punto 31bi (regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31bj.

32019 R 2162: Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “altri atti giuridici dell’Unione” dell’articolo 16, paragrafo 4, leggasi “altre disposizioni dell’accordo SEE” e anziché “la pertinente normativa dell’Unione” dell’articolo 25, paragrafo 1, leggasi “le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE”.

b)

All’articolo 30, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l’8 luglio 2022” leggasi “la data indicata al secondo comma dell’articolo 32, paragrafo 1”.

c)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all’articolo 32, paragrafo 1, il primo e secondo comma sono modificati come segue:

“1.

Gli Stati EFTA adottano e pubblicano entro l’8 gennaio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente l’Autorità di vigilanza EFTA.

Essi applicano dette misure al più tardi a decorrere dall’8 luglio 2022 o da una data designata dal diritto nazionale entro i sei mesi successivi.”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2019/2160 e della direttiva (UE) 2019/2162 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29.

(*)  È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/2022

del 18 marzo 2022

che modifica gli allegati X (Servizi in generale) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1145]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati X e XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 [regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).».

Articolo 2

Ai punti 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio+ e 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio+ dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).».

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2020/1055 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 78/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2022/1146]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 21b (regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32020 R 1054: Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).»

2.

Al punto 24e (regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«-

32020 R 1054: Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/1054 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1.

(*)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 79/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1147]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure di alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie a causa della crisi COVID-19 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 64b (regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0255: Regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione del 15 dicembre 2021 (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

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L 182/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 80/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2022/1148]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 2 (direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1952: regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 23).».

2.

Al punto 4 (direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1953: regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 25).».

3.

Al punto 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1950: regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 19).».

4.

Al punto 6f (direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1951: regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 21).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1950, (UE) 2021/1951, (UE) 2021/1952 e (UE) 2021/1953 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 19.

(2)  GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 21.

(3)  GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 23.

(4)  GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 25.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 81/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1149]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1429 della Commissione, del 31 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 21azk [Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«-

32021 R 1429: Regolamento delegato (UE) 2021/1429 della Commissione, del 31 maggio 2021 (GU L 309 del 2.9.2021, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 21azkb [Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«21azkc.

32021 R 1430: Regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 309 del 2.9.2021, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1429 e (UE) 2021/1430 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 309 del 2.9.2021, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 2.9.2021, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 82/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1150]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione, del 10 giugno 2021, che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli (1).

(2)

In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021 del 10 dicembre 2021, il regolamento (UE) 2019/1242 non si applica al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21azkc [Regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21azkd.

32021 R 0941: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione, del 10 giugno 2021, che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli (GU L 205 dell’11.6.2021, pag. 77).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 (2) del 10 dicembre 2021, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021 del 10 dicembre 2021 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 205 dell’11.6.2021, pag. 77.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L …

(3)  GU L …


7.7.2022   

IT

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L 182/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 83/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1151]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 22a [regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«22aa.

32019 D 1752: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 23.10.2019, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

L’articolo 1 e l’allegato I non si applicano agli Stati EFTA.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 269 del 23.10.2019, pag. 5.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 84/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1152]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«-

32018 L 0850: Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/850 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.7.2022   

IT

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L 182/76


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 85/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1153]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("l’accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 32da (decisione 2000/738/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32019 D 1885: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 18).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 18.

(2)  GU L 298 del 25.11.2000, pag. 24.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 86/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1154]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021, l’articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE non si applicano al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fff (decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«32ffg.

32019 D 1597: Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).

32ffh.

32019 D 2000: Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).»

Articolo 2

I testi della decisione delegata (UE) 2019/1597 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77.

(2)  GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L ...


7.7.2022   

IT

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L 182/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 87/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1155]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021, l'articolo 9, paragrafi 4, 5, 7 e 8, e l'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE non si applicano al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32ffh (decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«32ffi.

32021 D 0019: Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/19 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


7.7.2022   

IT

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L 182/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 88/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1156]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione, del 22 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32fhd (decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«-

32021 D 1211: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 (GU L 263 del 23.7.2021, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1211 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 263 del 23.7.2021, pag. 13.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.