ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/1 |
DECISIONE (UE) 2022/1165 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo»). |
(2) |
Il 15 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente. |
(3) |
In considerazione delle gravi perturbazioni nel settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, è necessario che gli operatori della Repubblica di Moldova trovino rotte di transito alternative su strada attraverso l’Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci. |
(4) |
Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell’ambito del Forum internazionale dei trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada della Repubblica di Moldova la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l’Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali che per il transito. |
(5) |
Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore. |
(6) |
È opportuno pertanto firmare con urgenza a nome dell’Unione europea l’accordo, che è limitato nel tempo, con possibilità di rinnovo, previa decisione del comitato misto istituito dall’accordo, che dovrebbe far seguito all’adozione di una decisione del Consiglio che definisce la posizione dell’Unione al riguardo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(7) |
Al fine di iniziare a produrre quanto prima gli effetti positivi dell’accordo sul trasporto di merci è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria conformemente all’articolo 12 dello stesso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo (1).
Articolo 2
1. L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.
3. L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
4. La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
L’accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/4 |
ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
L'UNIONE EUROPEA,
di seguito denominata anche "Unione",
da una parte,
e
LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,
dall'altra,
di seguito denominate individualmente "parte" e collettivamente "parti",
CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui si trova a far fronte il settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.
RICONOSCENDO l'indisponibilità di rotte di trasporto essenziali attraverso l'Ucraina per le esportazioni moldave e l'urgente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative dalla Repubblica di Moldova attraverso il territorio dell'Unione europea.
DESIDERANDO sostenere la società e l'economia moldava consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e moldavi di eseguire operazioni di trasporto merci verso e attraverso il territorio moldavo, ove necessario, e consentendo alla Repubblica di Moldova di adeguare ulteriormente i propri modelli economici e di trasporto per rispondere all'impatto sui mercati internazionali della guerra di aggressione russa.
CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.
DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.
DETERMINATE a sostenere l'economia moldava le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e la Repubblica di Moldova per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra tali territori.
CONSTATANDO che nell'allegato X dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova ("accordo di associazione"), la Repubblica di Moldova si impegna a ravvicinare gradualmente la sua legislazione in materia di trasporti su strada alla legislazione dell'Unione e agli strumenti internazionali elencati in tale allegato.
DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.
RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, che colpisce anche gli operatori moldavi, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo, le parti si consultano in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.
CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
1. La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e il territorio della Repubblica di Moldova concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per il settore del trasporto su strada nella Repubblica di Moldova.
2. Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
"parte di stabilimento": la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada; |
2) |
"trasportatore di merci su strada": una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati; |
3) |
"veicolo": un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci; |
4) |
"transito": la circolazione di veicoli, senza carico né scarico di merci, nel territorio di una parte da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte; |
5) |
"trasporto internazionale bilaterale": viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo. |
Articolo 4
Accesso ai servizi di trasporto su strada
I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:
a) |
viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo; |
b) |
viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte; |
c) |
viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte; |
d) |
viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c). |
Articolo 5
Durata
1. Il presente accordo si applica fino al 31 marzo 2023.
2. Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 6
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.
4. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
5. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.
6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Risoluzione delle controversie (1)
In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al titolo V, capo 14, dell'accordo di associazione.
Articolo 8
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
3. Il presente accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 1, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 455 dell'accordo di associazione.
Articolo 9
Misure di salvaguardia
1. Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.
2. Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
4. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessi di esistere.
Articolo 10
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, all'intero territorio della Repubblica di Moldova.
2. L'applicazione del presente accordo è temporaneamente sospesa nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo. La sua applicazione può essere ripresa a seguito di una decisione del Consiglio di associazione o di una decisione del comitato misto di associazione che conferma che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire il pieno rispetto del presente accordo.
Articolo 11
Denuncia
1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. L'accordo è denunciato due settimane dopo tale notifica, a meno che la parte notificante non indichi una data successiva a decorrere dalla quale la notifica abbia effetto. In quest'ultimo caso la data non può essere posteriore di oltre due mesi alla data della notifica.
2. I trasportatori di merci su strada il cui veicolo si trova nel territorio dell'altra parte alla scadenza del presente accordo sono autorizzati a transitare nel territorio di tale parte per tornare nel territorio della parte in cui sono stabiliti.
3. A fini di chiarezza, per la data della notifica di cui al paragrafo 1 si intende la data in cui la notifica è ricevuta dall'altra parte.
4. La scadenza di cui all'articolo 5 o la denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo non ha l'effetto di limitare le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno prima della data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, in assenza di un accordo successivo tra le parti, a decorrere dalla data di scadenza o di denuncia del presente accordo si applicano nuovamente i diritti di accesso al mercato stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in tale data tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova.
Articolo 12
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo è sottoposto a ratifica o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne all'uopo necessarie.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal giorno della sua firma.
3. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo i riferimenti in tali disposizioni alla "data di entrata in vigore del presente accordo" si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.
Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.
V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.
Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.
Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.
Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.
Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.
Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.
Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.
Fatto a Lione, addi ventinove giugno duemilaventidue.
Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.
Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.
Magħmul f’Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.
Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.
Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.
Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.
V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva
V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.
Tehty Lyonissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.
Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.
(1) Si precisa che né il presente articolo né il presente accordo sono da interpretarsi come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle parti.
REGOLAMENTI
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1166 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2022
recante modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 12,
previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione (2) prevede norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo, anche per quanto riguarda le ispezioni e le relazioni fitosanitarie sui vegetali, sui prodotti vegetali e sulle altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3). A tal fine l’articolo 3 di tale regolamento contiene riferimenti a detta direttiva. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che costituisce la base della legislazione dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ha abrogato la direttiva 2000/29/CE. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell’Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) elenca le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione, tra cui quelli precedentemente elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1480/2004 al fine di sostituire i riferimenti alla direttiva 2000/29/CE con i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(5) |
È inoltre necessario aggiornare tutti i riferimenti alle disposizioni riguardanti i passaporti delle piante. |
(6) |
Poiché a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004, le merci che attraversano la linea devono essere soggette ai requisiti e sottoposte ai controlli come prescritto dalla legislazione fitosanitaria dell’Unione di cui all’allegato II di tale regolamento, le ispezioni dovrebbero mirare ad accertare che le merci in questione siano esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, siano conformi alle soglie per la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV di tale regolamento e siano conformi alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di cui all’allegato VII di tale regolamento. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1480/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ispezioni e relazioni fitosanitarie 1. Gli esperti indipendenti nel settore fitosanitario nominati dalla Commissione, impiegati nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota per l’applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004 (“esperti”), ispezionano tutte le merci costituite da piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato XI, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (*1) allo stadio della produzione, della raccolta e della commercializzazione per accertare che:
2. Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. 3. Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto sia possibile accertare, i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti inclusi nella spedizione sono conformi alle prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 e ai pertinenti requisiti e controlli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 866/2004, essi:
Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla piantagione. 4. Gli esperti sigillano quindi i camion o gli altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea. La merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata attraverso la linea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). 5. Al suo arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione viene esaminata dalle competenti autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario come previsto all’articolo 79, paragrafo 1 o all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;" |
2) |
al punto 10 del modello di cui all’allegato III, il quarto, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.
(2) Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3).
(3) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1167 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente a un riesame intermedio parziale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico («glutammato monosodico») originario della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») («inchiesta iniziale»). |
(2) |
Il 21 gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione (3), la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell’inchiesta iniziale. |
(3) |
Il 14 aprile 2021, in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione (4), la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi antidumping stabiliti nell’inchiesta iniziale, confermato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione. |
(4) |
I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore sono compresi tra il 33,8 % e il 39,7 %. |
1.2. Richiesta di modifica del nome
(5) |
Nel gennaio 2019, un produttore esportatore cinese, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd avrebbe cambiato il proprio nome in Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. |
(6) |
La società è uno dei due produttori esportatori collegati appartenenti a Meihua Group, insieme a Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, la quale attualmente beneficia di un’aliquota individuale del dazio del 33,8 % con il codice addizionale TARIC A883. La società Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd ha pertanto chiesto di tener conto della modifica del suo nome ai fini dell’applicazione dell’attuale aliquota individuale del dazio del 33,8 %. |
(7) |
La documentazione giustificativa fornita da Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd a sostegno della richiesta ha tuttavia dimostrato che Meihua Group ha subito un’importante riorganizzazione strutturale che va ben oltre una semplice modifica del nome. Si è pertanto ritenuto che il margine di dumping individuale stabilito per le entità iniziali (Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd o «Meihua Group») con il codice addizionale TARIC A883 potrebbe non essere più appropriato. |
(8) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore nei confronti dei due produttori esportatori collegati di Meihua Group durante l’inchiesta iniziale erano cambiate. Ha inoltre concluso che tali cambiamenti erano di carattere duraturo. |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
(9) |
Sulla base delle informazioni di cui al considerando 8, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (5). Una rettifica dell’avviso di apertura del 24 gennaio 2022 è stata pubblicata il 22 marzo 2022 (6). |
(10) |
Il riesame intermedio parziale si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne i due produttori esportatori cinesi di Meihua Group, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd (codice addizionale TARIC A883). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame
(11) |
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). |
1.5. Parti interessate
(12) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame i due produttori esportatori di Meihua Group, l’unico produttore dell’Unione e il governo della Cina, invitandoli a partecipare. |
(13) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.5.1. Risposte al questionario
(14) |
La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori di Meihua Group e alle autorità del paese interessato. La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario, né dai due produttori esportatori di Meihua Group né tantomeno dalle autorità del paese interessato. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
(15) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei riesami successivi di cui ai considerando 2 e 3, ossia il glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010). |
(16) |
Come nell’inchiesta iniziale e nei riesami successivi di cui ai considerando 2 e 3, la Commissione ha rilevato che il prodotto fabbricato nella RPC ed esportato nell’Unione e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi finali fondamentali. Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. OMESSA COLLABORAZIONE
(17) |
Come indicato al considerando 14, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha inviato ai due produttori esportatori noti di Meihua Group il questionario per i produttori esportatori e al governo della Cina il questionario sull’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta né reazione di altro tipo da parte dei produttori esportatori o delle autorità del paese interessato. |
(18) |
Con lettera del 7 aprile 2022 la Commissione ha informato i due produttori esportatori cinesi noti di Meihua Group che, in assenza di collaborazione e conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili e li ha invitati a presentare osservazioni. Nessuno dei due produttori esportatori di Meihua Group ha presentato osservazioni. Tale mancanza di collaborazione non è stata spiegata in alcun modo. |
(19) |
Allo stesso modo la Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea che intendeva applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e fondare le proprie conclusioni sul dumping dei due produttori esportatori di Meihua Group e sull’esistenza di distorsioni significative sui dati disponibili nel fascicolo. Ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. |
(20) |
Data l’assenza di collaborazione, la Commissione ha ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere deciso sulla base dei dati disponibili nella presente inchiesta. Per quanto riguarda la situazione specifica di Meihua Group, la Commissione si è basata sugli elementi di prova pertinenti presentati nel contesto della richiesta di modifica del nome, che hanno portato all’apertura del riesame intermedio. |
(21) |
Dalla richiesta di modifica del nome risultava infatti che uno dei produttori esportatori di Meihua Group, nello specifico Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, aveva modificato il suo nome in Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. In base alla documentazione fornita a sostegno della richiesta di modifica del nome, la Commissione aveva tuttavia ritenuto che i cambiamenti all’interno di Meihua Group andassero ben oltre una semplice modifica del nome. |
(22) |
In primo luogo, il richiedente ha informato la Commissione che nel 2008 anche l’altro esportatore di Meihua Group, Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, aveva cambiato il proprio nome. L’attuale nome della società è Meihua Holdings Group Co., Ltd. Il richiedente ha spiegato che Meihua Holdings Group Co., Ltd aveva mancato di notificare tale modifica alla Commissione poiché all’epoca Meihua Group stava riorganizzando le proprie attività con l’obiettivo di formare un gruppo di imprese, ma l’esito di tale riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda le attività di vendita, era ancora incerto. Nella documentazione presentata a sostegno della richiesta di modifica del nome, il richiedente ha affermato che Meihua Holdings Group Co., Ltd aveva iniziato a vendere il prodotto in esame solo sul mercato interno. |
(23) |
In secondo luogo, il richiedente ha aggiunto che Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited («Meihua Hong Kong») è stata incorporata nel gruppo nel 2012 e svolge le attività di esportazione. Pertanto, l’attuale esportatore del prodotto in esame sarebbe Meihua Hong Kong. Secondo il richiedente, Meihua Hong Kong attualmente esporta glutammato monosodico nell’Unione utilizzando il codice addizionale TARIC A883. |
(24) |
Infine, nel 2011 Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd è stata oggetto di una fusione con un altro produttore del prodotto in esame, ossia Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. Il richiedente ha dichiarato che nel 2016 anche Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd aveva venduto il prodotto in esame sul mercato dell’Unione tramite Meihua Hong Kong. |
4. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(25) |
Per i motivi esposti nei considerando da 21 a 24 è risultato evidente che Meihua Group, cui si applica il dazio, è stato oggetto di una riorganizzazione strutturale. Tale riorganizzazione ha dato origine a una nuova entità, costituita da un gruppo di società, comprendente un produttore esportatore (Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd) e un operatore commerciale collegato (Meihua Hong Kong) che non sono mai stati segnalati all’UE né sono stati oggetto di un’inchiesta da parte dell’UE. Pertanto, la Commissione non era nella posizione di poter semplicemente presumere che l’attuale margine di dumping applicabile a Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd e a Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd fosse ancora valido. |
(26) |
Data la totale mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, non è stato permesso alla Commissione di esaminare l’effettiva composizione delle entità alle quali si applicava il dazio iniziale, e di stabilire se l’aliquota del dazio fosse ancora pertinente per la nuova struttura organizzativa di Meihua Group o se fosse giustificato un nuovo calcolo del dumping e, in tal caso, il relativo livello. |
(27) |
Nelle circostanze descritte, e sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha solo potuto concludere che Meihua Group (composto da Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e da Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd), al quale è stata attribuita un’aliquota individuale del dazio con il codice addizionale TARIC A883, non esiste più in quanto tale. Il gruppo risulta essere composto da altri produttori esportatori. È pertanto opportuno sopprimere l’aliquota del dazio e il codice addizionale TARIC sopra indicati. |
(28) |
Per i motivi di cui sopra, la Commissione non è in grado di stabilire un’aliquota individuale del dazio e un codice addizionale TARIC specifico per l’entità di nuova costituzione. Le eventuali esportazioni effettuate dall’entità di nuova costituzione sarebbero quindi soggette all’aliquota applicabile a «Tutte le altre società» con il codice addizionale TARIC A999. |
(29) |
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. |
(30) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni. |
(31) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione. |
(32) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione è così modificato:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:
Paese |
Società |
Dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
RPC |
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd |
36,5 |
A884 |
RPC |
Tutte le altre società |
39,7 |
A999». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31.
(4) GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63.
DECISIONI
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/18 |
DECISIONE (UE) 2022/1168 DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2022
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica islamica di Mauritania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
(2) |
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica islamica di Mauritania riguardante le azioni svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica islamica di Mauritania. |
(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica islamica di Mauritania.
Articolo 2
I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/20 |
DECISIONE (UE) 2022/1169 DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2022
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica del Senegal
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
(2) |
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica del Senegal riguardante le azioni svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica del Senegal. |
(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica del Senegal.
Articolo 2
I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/22 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 280/21/COL
del 13 dicembre 2021
che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo [2022/1170]
L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità»),
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato una comunicazione rivista concernente i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo («gli orientamenti») (1).
Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («SEE»).
Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.
A norma del punto II delle «Disposizioni generali» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli adottati da quest’ultima.
Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell’Unione europea e ad alcuni atti giuridici dell’Unione europea che non sono stati integrati nell’accordo SEE. Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e pari condizioni di concorrenza in tutto il SEE, l’Autorità utilizzerà generalmente gli stessi punti di riferimento della Commissione europea per valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell’accordo SEE.
Previa consultazione della Commissione,
previa consultazione degli Stati EFTA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1) Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l’introduzione di nuovi orientamenti concernenti i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. Gli orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.
2) Gli orientamenti sostituiranno gli orientamenti esistenti per l’analisi della compatibilità con il funzionamento dell’accordo SEE degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (2) a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Articolo 2
L’Autorità applicherà gli orientamenti, se del caso con i seguenti adattamenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
a) |
Laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l’Autorità lo intende come un riferimento a «Stato EFTA» o «Stati EFTA» (3) oppure, se del caso, a «Stato SEE» o «Stati SEE». |
b) |
Laddove figura un riferimento alla «Commissione europea», l’Autorità lo intende come un riferimento all’«Autorità di vigilanza EFTA». |
c) |
Laddove figura un riferimento al «trattato» o al «TFUE», l’Autorità lo intende come un riferimento all’«Accordo SEE». |
d) |
Laddove figura un riferimento all’articolo 107 TFUE o a sezioni di tale articolo, l’Autorità lo intende come un riferimento all’articolo 61 dell’accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di tale articolo. |
e) |
Laddove figura un riferimento all’articolo 108 TFUE o a sezioni di tale articolo, l’Autorità lo intende come un riferimento al protocollo 3, parte 1, articolo 1, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e alle sezioni corrispondenti di tale articolo. |
f) |
Laddove figura un riferimento all’espressione «(in-)compatibile con il mercato interno», l’Autorità lo intende come «(in-)compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE». |
g) |
Laddove figura un riferimento all’espressione «all’interno (o all’esterno) dell’Unione», l’Autorità lo intende come «all’interno (o all’esterno) del SEE». |
h) |
Laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l’Autorità lo intende come un riferimento a «scambi intra-SEE». |
i) |
Se negli orientamenti si stabilisce che questi saranno applicati a «tutti i settori di attività economica», l’Autorità li applica a «tutti i settori di attività economica o parti di settori di attività economica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE». |
j) |
Laddove figura un riferimento alle comunicazioni o agli orientamenti della Commissione, l’Autorità lo intende come un riferimento agli orientamenti corrispondenti dell’Autorità. |
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per l’Autorità di vigilanza EFTA,
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Stefan BARRIGA
Membro del Collegio
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice
Affari giuridici e amministrativi
(1) C(2021) 8481 final (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10).
(2) Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 84/16/COL, del 27 aprile 2016, che modifica per la centunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina per l’analisi della compatibilità con il funzionamento dell’accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l’esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo [2017/267], GU L 39 del 16.2.2017, pag. 49, e supplemento SEE n. 11 del 16.2.2017, pag. 1.
(3) Gli «Stati EFTA» si riferiscono all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo
1. INTRODUZIONE
1. |
La presente comunicazione fornisce orientamenti per la valutazione, alla luce delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo. |
2. |
Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono fornire un contributo molto significativo alla crescita economica sostenibile, all’occupazione, alla competitività e alla resilienza dell’industria e dell’economia dell’Unione, rafforzandone l’autonomia strategica aperta, grazie al contributo che possono dare ai progetti innovativi e infrastrutturali realizzati in un quadro di cooperazione transfrontaliera e grazie ai loro effetti di ricaduta positivi sul mercato interno e sulla società nel suo complesso. |
3. |
Gli importanti progetti di comune interesse europeo consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e soggetti economici di tutta l’Unione nell’intento di porre rimedio ai gravi fallimenti sistemici o del mercato o ai problemi sociali che non potrebbero altrimenti essere risolti. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all’Unione e ai suoi cittadini. |
4. |
Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono sostenere tutte le politiche e le azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi europei comuni, segnatamente il Green Deal europeo (1), la strategia digitale (2) e il decennio digitale (3), la nuova strategia industriale per l’Europa (4) e il suo aggiornamento (5), la strategia europea per i dati (6) e NextGenerationEU (7). Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono altresì contribuire a una ripresa sostenibile a seguito di gravi perturbazioni economiche, quali quelle provocate dalla pandemia di COVID-19, nonché sostenere gli sforzi per il rafforzamento della resilienza sociale ed economica dell’Unione. |
5. |
Conformemente alla nuova strategia industriale aggiornata e alla strategia per le piccole e medie imprese (PMI) (8), è importante che queste ultime e le start-up possano partecipare ad importanti progetti di comune interesse europeo e trarne beneficio. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di tutte le circostanze che indicano che è meno probabile che l’aiuto notificato possa falsare indebitamente la concorrenza, per esempio a motivo del suo importo. |
6. |
La realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo spesso richiede una partecipazione significativa da parte delle autorità pubbliche, nei casi in cui altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. La presente comunicazione stabilisce le norme che si applicano quando il finanziamento pubblico di tali progetti costituisce un aiuto di Stato, affinché tali aiuti di Stato a favore di importanti progetti di comune interesse europeo risultino compatibili con il mercato interno. In particolare, le norme mirano a garantire che tali aiuti non pregiudichino indebitamente le condizioni degli scambi tra Stati membri e a limitare al minimo necessario gli effetti di tali aiuti sugli scambi e sulla concorrenza. |
7. |
L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Pertanto, la presente comunicazione stabilisce orientamenti relativi ai criteri che la Commissione applicherà per valutare gli aiuti di Stato che sono concessi al fine di promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. La comunicazione definisce innanzitutto il proprio ambito di applicazione e in seguito fornisce un elenco di criteri che la Commissione utilizzerà per valutare la natura e l’importanza degli importanti progetti di comune interesse europeo ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Essa spiega inoltre le modalità con cui la Commissione valuterà la compatibilità del finanziamento pubblico degli importanti progetti di comune interesse europeo con le norme sugli aiuti di Stato. |
8. |
La presente comunicazione non esclude la possibilità che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possano risultare compatibili con il mercato interno anche sulla base di altre disposizioni del trattato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Tuttavia dette disposizioni del trattato potrebbero non rispecchiare pienamente la pertinenza, le specificità e le caratteristiche degli importanti progetti di comune interesse europeo, i quali possono necessitare di norme specifiche riguardo all’ammissibilità, alla compatibilità e alle procedure, conformemente a quanto stabilito nella presente comunicazione. |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
9. |
La Commissione applicherà i principi contenuti nella presente comunicazione agli importanti progetti di comune interesse europeo realizzati in tutti i settori di attività economica. |
10. |
Tali principi non si applicano:
|
3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
11. |
Per determinare se un progetto rientra nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione applicherà i criteri di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3 della presente comunicazione. |
3.1. Definizione di progetto
12. |
La proposta di aiuti deve riguardare un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento (12). |
13. |
La Commissione può anche considerare ammissibile un «progetto integrato», cioè un gruppo di progetti individuali integrati in una struttura, in una tabella di marcia o in un programma comuni, finalizzati allo stesso obiettivo e basati su un approccio sistemico coerente. Le singole componenti del progetto integrato possono riferirsi a livelli diversi della catena di approvvigionamento ma devono essere complementari e apportare un valore aggiunto significativo al raggiungimento dell’obiettivo di interesse europeo (13). |
3.2. Comune interesse europeo
3.2.1. Criteri generali cumulativi
14. |
Il progetto deve rappresentare un importante contributo concreto, chiaro e identificabile al conseguimento degli obiettivi e delle strategie dell’Unione e deve avere un impatto significativo sulla crescita sostenibile, ad esempio in quanto riveste particolare rilevanza, tra gli altri, per il Green Deal europeo, la strategia digitale, il decennio digitale e la strategia europea per i dati e il suo aggiornamento, la nuova strategia industriale per l’Europa, NextGenerationEU, l’Unione europea della salute (14), il nuovo spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (15), il nuovo piano d’azione per l’economia circolare (16) o l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. |
15. |
Il progetto deve dimostrare di essere stato concepito per ovviare a gravi fallimenti sistemici o del mercato, che senza gli aiuti impedirebbero la realizzazione del progetto con pari portata e modalità, o a sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontate o risolte. |
16. |
Di norma, il progetto deve coinvolgere almeno quattro Stati membri, salvo che la sua natura non giustifichi il coinvolgimento di un numero inferiore di Stati membri (17), e i suoi vantaggi non devono essere limitati agli Stati membri finanziatori, bensì estendersi ad una porzione più vasta dell’Unione. I benefici del progetto devono essere chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile (18). |
17. |
Tutti gli Stati membri devono avere la reale possibilità di partecipare a un progetto emergente. Gli Stati membri notificanti devono dimostrare che tutti gli Stati membri sono stati informati della possibile emergenza di un progetto mediante, tra l’altro, contatti, alleanze, riunioni o eventi di incontro, anche con il coinvolgimento di PMI e start-up, e che sono state date loro adeguate possibilità di partecipazione. |
18. |
I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi alle imprese o al settore interessati, ma devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell’economia o nella società dell’Unione mediante effetti positivi di ricaduta (quali effetti sistemici su molteplici livelli della catena di valore, o su mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori o nel trasferimento modale) che sono chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile. |
19. |
Il progetto deve comportare un cofinanziamento significativo da parte del beneficiario (19). |
20. |
Gli Stati membri devono dimostrare che il progetto è conforme al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 o ad altre metodologie comparabili (20). Nella valutazione complessiva degli effetti positivi e negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione assegnerà al rispetto di questo principio un peso significativo. In generale, è improbabile che gli investimenti che arrecano danni significativi agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 abbiano effetti positivi sufficienti a compensarne gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Gli effetti positivi di un progetto che intende porre rimedio ad importanti fallimenti del mercato o fallimenti sistemici o a sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere risolti sono sistematicamente soggetti a valutazione individuale. |
3.2.2. Indicatori generali positivi
21. |
Oltre ai criteri cumulativi di cui alla sezione 3.2.1, la Commissione valuterà positivamente i seguenti elementi suggeriti dagli Stati membri:
|
3.2.3. Criteri specifici
22. |
I progetti di ricerca, innovazione e sviluppo (RSI) devono essere fortemente innovativi o costituire un importante valore aggiunto in termini di RSI alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato (23). |
23. |
I progetti che comportano la prima applicazione industriale devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non si considerano «prima applicazione industriale» gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti. |
24. |
Ai fini della presente comunicazione, per «prima applicazione industriale» si intende l’ampliamento di impianti pilota, impianti di dimostrazione o prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test e la realizzazione della produzione per lotti, ma non la produzione di massa né le attività commerciali (24). La fine della prima applicazione industriale viene determinata tenendo conto, tra l’altro, della capacità di avviare la produzione di massa così come segnalata dai pertinenti indicatori di prestazione relativi alle attività di RSI. Le attività di prima applicazione industriale possono essere finanziate con aiuti di Stato fintantoché la prima applicazione industriale deriva da un’attività di RSI e contiene di per sé una componente importante di RSI che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l’attività di RSI, purché tale soggetto acquisisca i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di RSI, e l’attività di RSI e la prima applicazione industriale siano entrambe descritte nel progetto. |
25. |
I progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti, della salute o della tecnologia digitale, nella misura in cui esulano dai punti 22 e 23, devono rivestire una grande importanza per le strategie dell’Unione relative ai settori dell’ambiente, del clima, dell’energia (ivi compresa la sicurezza dell’approvvigionamento), dei trasporti, della salute, dell’industria o della tecnologia digitale, oppure contribuire in misura significativa al mercato interno, non soltanto in tali settori specifici, e possono essere finanziati per il periodo precedente alla piena operatività, raggiunta con la fine dei lavori di costruzione. |
3.3. Importanza del progetto
26. |
Per qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo, un progetto deve avere rilevanza sotto il profilo quantitativo o qualitativo. È necessario che il progetto abbia dimensioni o portata particolarmente importanti o implichi un livello molto significativo di rischi tecnologici o finanziari o di entrambi. Per determinare l’importanza del progetto, la Commissione terrà conto dei criteri di cui alla sezione 3.2. |
4. CRITERI DI COMPATIBILITÀ
27. |
Nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione prenderà in considerazione i criteri (25) di cui alle sezioni 4.1, 4.2 e 4.3 della presente comunicazione. |
28. |
Conformemente a quanto previsto alla sezione 4.2., la Commissione effettuerà una valutazione comparata per determinare se gli effetti positivi previsti esercitati dagli aiuti superano i possibili effetti negativi. |
29. |
In considerazione della natura del progetto, la Commissione può presumere, per le singole componenti di un progetto integrato, la presenza di importanti fallimenti del mercato o fallimenti sistemici o di importanti sfide per la società, nonché di un contributo a un comune interesse europeo, se il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3. |
4.1. Necessità e proporzionalità dell’aiuto
30. |
Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un progetto che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. Senza l’aiuto, la realizzazione del progetto risulterebbe impossibile, o sarebbe possibile soltanto ad una scala inferiore, con una portata ridotta, con tempi troppo lunghi o in una maniera diversa che limiterebbe significativamente i benefici previsti. (26) L’aiuto sarà considerato proporzionato solo se non sarebbe possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore. |
31. |
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le opportune informazioni concernenti il progetto sovvenzionato, nonché una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, che corrisponde alla situazione in cui nessuno Stato membro eroga aiuti (27). Lo scenario controfattuale può consistere nella mancanza di un progetto alternativo, se esistono elementi di prova che dimostrano che si tratta dello scenario controfattuale più probabile, o in un progetto alternativo preso in considerazione dai beneficiari nei loro processi decisionali interni e può riferirsi ad un progetto alternativo che è interamente o parzialmente realizzato al di fuori dell’Unione. Per dimostrare la credibilità dello scenario controfattuale presentato dai beneficiari, gli Stati membri notificanti sono invitati a trasmettere pertinenti documenti interni presentati dai beneficiari, quali presentazioni del consiglio di amministrazione e analisi, relazioni e studi (28). |
32. |
In mancanza di un progetto alternativo, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l’ottenimento di un tasso di rendimento interno corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dai beneficiari in altri progetti di investimento di natura simile, i loro costi complessivi del capitale o i rendimenti abitualmente osservati nell’industria in questione. Devono essere presi in considerazione tutti i pertinenti costi e benefici previsti per tutta la durata del progetto. |
33. |
L’importo massimo di aiuto permesso sarà determinato considerando il deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato dall’analisi del deficit di finanziamento, l’intensità di aiuto può coprire tutti i costi ammissibili. Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli indicati nell’allegato (29). |
34. |
Qualora sia dimostrato, per esempio per mezzo di documenti interni dell’impresa, che il beneficiario dell’aiuto si trova a scegliere tra realizzare un progetto sovvenzionato o realizzarne uno alternativo senza aiuti, la Commissione confronterà i valori attuali netti attesi dell’investimento nel progetto sovvenzionato con il progetto controfattuale, tenuto conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali. |
35. |
Gli aiuti di Stato volti a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo sono cumulabili con finanziamenti dell’Unione o altri aiuti di Stato, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalle normative vigenti del diritto dell’Unione. |
36. |
Quale ulteriore tutela per garantire che gli aiuti di Stato rimangano proporzionati e limitati a quanto necessario, la Commissione può richiedere allo Stato membro notificante di istituire un meccanismo di recupero (30). Il meccanismo di recupero dovrebbe garantire una distribuzione equa degli utili aggiuntivi qualora il progetto sia più redditizio di quanto previsto dall’analisi del deficit di finanziamento notificata e dovrebbe applicarsi soltanto agli investimenti che, sulla base dei risultati ex post dei flussi di cassa e degli esborsi di aiuti di Stato, raggiungono un tasso di rendimento superiore al costo del capitale dei beneficiari. Gli eventuali meccanismi di recupero di questo tipo dovrebbero essere chiaramente definiti in anticipo, al fine di garantire la prevedibilità finanziaria per i beneficiari al momento della decisione di partecipare o meno al progetto. Tale meccanismo dovrebbe essere concepito in maniera tale da continuare a porre in essere forti incentivi volti a indurre i beneficiari a ottimizzare il rendimento degli investimenti e dei progetti. |
37. |
Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:
|
38. |
Per compensare effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, la Commissione può tenere conto del fatto che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell’Unione hanno ricevuto, nei tre anni precedenti, o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso. Ove possibile, lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se non dispone di prove concernenti l’aiuto erogato o prospettato, la Commissione può anche basare la propria decisione su prove indiziarie. La Commissione può inoltre adottare misure adeguate per affrontare le distorsioni della concorrenza derivanti dalle sovvenzioni ricevute al di fuori dell’Unione. |
39. |
Per la raccolta di prove, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri investigativi (31). |
40. |
La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad esempio, se il problema sottostante è la mancanza di accesso ai finanziamenti, gli Stati membri dovrebbero normalmente ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie (32). Se è inoltre necessario dotare l’impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile. Gli strumenti di aiuto rimborsabili saranno in genere considerati favorevolmente. |
41. |
La selezione dei beneficiari attraverso una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria sarà considerata un elemento positivo. |
4.2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata
42. |
Gli Stati membri devono dimostrare che la misura di aiuto proposta costituisce lo strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo del progetto. Una misura d’aiuto non è considerata opportuna se altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso risultato. |
43. |
Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di comune interesse europeo. |
44. |
Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi sull’impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese nei mercati del prodotto interessati, compresi i mercati a monte o a valle, e sul rischio di sovraccapacità. |
45. |
La Commissione valuterà i rischi di preclusioni del mercato e di creazione di posizioni dominanti. I progetti che prevedono la costruzione di un’infrastruttura (33) devono rispettare i principi di un accesso aperto e non discriminatorio a tale infrastruttura e di un metodo di determinazione dei prezzi e di gestione della rete non discriminatorio, compresi i principi stabiliti nel diritto dell’Unione (34). |
46. |
La Commissione valuterà i potenziali effetti negativi che possono incidere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra Stati membri, in particolare, riguardo alla scelta del luogo. |
47. |
Nella valutazione dei potenziali effetti negativi sugli scambi, la Commissione verificherà se l’aiuto sia subordinato alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di una qualsiasi altra attività del beneficiario dal territorio di un’altra parte contraente dell’accordo SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto. Tale condizione risulta avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE, ed è improbabile che venga compensata da eventuali effetti positivi. |
4.3. Trasparenza
48. |
Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale le informazioni seguenti:
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49. |
L’obbligo di pubblicare le informazioni si applica agli aiuti individuali di importo superiore a 100 000 EUR. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni (37). |
5. NOTIFICA, RELAZIONI E APPLICAZIONE
5.1. Obbligo di notifica
50. |
A norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri devono comunicare preventivamente alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per un importante progetto di comune interesse europeo. |
51. |
Gli Stati membri che partecipano allo stesso importante progetto di comune interesse europeo sono invitati, ogniqualvolta possibile, a trasmettere alla Commissione una comunicazione congiunta che comprenda un testo comune che descrive l’importante progetto di comune interesse europeo e ne dimostra l’ammissibilità. |
5.2. Valutazione ex post e relazioni
52. |
L’esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, la Commissione può chiedere di svolgere una valutazione ex post. |
5.3. Applicazione
53. |
La Commissione applicherà i principi stabiliti nella presente comunicazione a partire dal 1o gennaio 2022. |
54. |
Essa applicherà tali principi a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere a partire dal 1o gennaio 2022, anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data. |
55. |
In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (38), in caso di aiuti non notificati la Commissione applicherà i principi stabiliti nella presente comunicazione se gli aiuti sono stati concessi a partire dal 1o gennaio 2022 e, in tutti gli altri casi, le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti. |
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», COM(2020) 67 final del 19 febbraio 2020.
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021.
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Una nuova strategia industriale per l’Europa», COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020.
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», COM(2021) 350 final, 5 maggio 2021.
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Una strategia europea per i dati», COM(2020) 66 final del 19 febbraio 2020.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», COM(2020) 456 final del 27 maggio 2020.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», COM(2020) 103 final del 10 marzo 2020.
(9) Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). Come precisato al punto 23 dei suddetti orientamenti, l’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.
(10) Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1) e successive modifiche.
(11) Cfr. la causa C-156/98 Germania/Commissione [2000] ECLI:EU:C:2000:467, punto 78 e la causa C-333/07 Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne [2008] ECLI:EU:C:2008:764, punti da 94 a 116.
(12) Nell’ambito della ricerca e sviluppo, quando due o più progetti non sono nettamente separabili uno dall’altro e, in particolare, quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, devono essere considerati un unico progetto.
(13) Nel prosieguo, per «progetto» si intendono sia progetti individuali sia progetti integrati.
(14) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Costruire un’Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell’UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero», COM(2020) 724 final dell’11 novembre 2020.
(15) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione», COM(2020) 628 final del 30 settembre 2020.
(16) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» COM(2020) 98 final dell’11 marzo 2020.
(17) Un numero inferiore, ma non minore di due, di Stati membri può essere eccezionalmente giustificato, in circostanze debitamente motivate, ad esempio se il progetto riguarda infrastrutture di ricerca interconnesse e progetti TEN-E e TEN-T che hanno un’importanza fondamentalmente transnazionale, in quanto fanno parte di una rete transfrontaliera fisicamente collegata o sono indispensabili per migliorare la gestione transfrontaliera del traffico o dell’interoperabilità, oppure se il progetto è finanziato con fondi dell’UE, per i quali le disposizioni giuridiche relative alla collaborazione tra Stati membri richiedono un numero inferiore di Stati membri partecipanti. In ogni caso, i progetti devono essere concepiti in modo trasparente, in linea con il punto 17.
(18) Il semplice fatto che venga realizzato da imprese di paesi diversi o che un’infrastruttura di ricerca sia successivamente utilizzata da imprese stabilite in Stati membri diversi non è sufficiente affinché un progetto possa qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo. La Corte di giustizia ha confermato l’impostazione della Commissione di considerare un progetto di comune interesse europeo ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), quando si inserisce in un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di vari Stati membri o quando scaturisce da un’azione concertata da parte di un certo numero di Stati membri per lottare contro una minaccia comune. Cfr. le cause riunite Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione, C-62/87 e 72/87, ECLI:EU:C:1988:132, punto 22.
(19) Nel valutare la portata del cofinanziamento, la Commissione tine conto delle specificità di determinati settori e delle PMI. In circostanze eccezionali e debitamente motivate, la Commissione può ritenere che l’aiuto sia giustificato anche in assenza di un significativo cofinanziamento da parte del beneficiario.
(20) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata.
(21) I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’UE che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono cumulabili con finanziamenti provenienti da un fondo dell’Unione purché sia rispettata la condizione di cui al punto 35.
(22) Il contributo degli attivi materiali e immateriali, nonché dei terreni, deve essere contabilizzato al prezzo di mercato.
(23) Ciò potrebbe prevedere, se del caso, un avanzamento progressivo verso lo stato dell’arte, nella misura in cui il progetto proposto miri in modo chiaro e credibile a superare tale stato dell’arte e descriva le modalità previste per farlo.
(24) Se risultano necessarie per il settore interessato, le vendite limitate riguardanti la fase di test, comprese le vendite di campioni e quelle a fini di feedback o certificazione, non rientrano nella nozione di «attività commerciali».
(25) Secondo la Corte di giustizia la Commissione dispone di potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di importanti progetti di comune interesse europeo. Cfr. le cause riunite Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione, C-62/87 e 72/87, ECLI:EU:C:1988:132, punto 21.
(26) La domanda di aiuto deve precedere l’avvio dei lavori, ovvero la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l’inizio dei lavori.
(27) Per i progetti che riguardano le PMI, lo scenario controfattuale può essere rappresentato dall’assenza di un progetto alternativo (cfr. punto 32).
(28) Se le informazioni fornite sono protette dall’obbligo del segreto professionale, esse devono essere trattate conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(29) Nel caso di un progetto integrato, i costi ammissibili devono essere forniti in dettaglio per ciascun singolo progetto.
(30) Per i progetti relativi alle PMI non è necessario attuare alcun meccanismo di recupero, se non in circostanze eccezionali, in particolare in considerazione degli importi di aiuto notificati per tali progetti.
(31) Cfr. articolo 25 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(32) Gli aiuti sotto forma di garanzia devono essere limitati nel tempo e gli aiuti concessi sotto forma di prestiti devono prevedere le date del rimborso.
(33) Per chiarezza, le linee pilota non sono considerate infrastrutture.
(34) Se prevede un’infrastruttura energetica, il progetto è soggetto alla regolamentazione in materia di tariffe e di accesso e agli obblighi di disaggregazione, laddove previsti dalla legislazione sul mercato interno.
(35) C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).
(36) Sovvenzione/contributo in conto interessi; prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile; garanzia; agevolazione fiscale o esenzione fiscale; finanziamento del rischio; altri tipi di aiuti. Se l’aiuto viene concesso tramite più strumenti di aiuto, precisare l’importo dell’aiuto per ogni strumento.
(37) Queste informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.
(38) Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione di aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).
ALLEGATO
COSTI AMMISSIBILI
a) |
Studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto. |
b) |
Costi relativi a strumenti e attrezzature (compresi impianti e veicoli di trasporto) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. |
c) |
Costi relativi all’acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post. |
d) |
Costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto. |
e) |
Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali. Costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. |
f) |
Spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di RSI, comprese le attività di RSI connesse alla prima applicazione industriale, o, nel caso di un progetto d’infrastruttura, sostenute durante la costruzione dell’infrastruttura. |
g) |
Nel caso di un aiuto a favore di un progetto di prima applicazione industriale, le spese in conto capitale e le spese operative nella misura e per il periodo in cui sono sostenute per il progetto, fintantoché l’applicazione industriale deriva da un’attività di RSI e contiene di per sé una componente importante di RSI che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto. Le spese operative devono essere connesse a tale componente del progetto. |
h) |
Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g). |
Rettifiche
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/35 |
Rettifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021 )
Pagine da 150 a 152, allegato III, la riga relativa alle norme BCAA 8 è sostituita dalla seguente:
|
|
«BCAA 8 |
|
Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole» |
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/36 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 dell’8 aprile 2022 )
Pagina 34, titolo dell’allegato:
anziché:,
«ALLEGATO XVIII»
leggasi:
«ALLEGATO XXIII».
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/37 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 dell'8 aprile 2022 )
Pagina 68, articolo 1, punto 3:
anziché:
«l'articolo 2 septvicies bis è sostituito dal seguente: “Articolo 2 septvicies bis »,
leggasi:
«l'articolo 1 septvicies bis è sostituito dal seguente: “Articolo 1 septvicies bis ».
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/38 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 49 del 25 febbraio 2022 )
Pagina 121, allegato VII:
anziché:
«… Elenco dei paesi partner di cui all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 2ter, paragrafo 4, e all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4 …»,
leggasi:
«… Elenco dei paesi partner di cui all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 2 bis, paragrafo 4, e all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4 …».
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/39 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/716 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa all’approvazione di un dispositivo intelligente per il riscaldamento del carburante diesel in motori a combustione convenzionali per l’uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 133 del 10 maggio 2022 )
Pagina 35, articolo 4,
anziché:
«codice di ecoinnovazione n. 37»,
leggasi:
«codice di ecoinnovazione n. 38».
Pagina 39, allegato, punto 3, formula 5,
anziché:
«
leggasi:
«
Pagina 40, allegato, punto 4, formula 6,
anziché:
«
leggasi:
«
Pagina 40, allegato, punto 4, formula 7,
anziché:
«
leggasi:
«