ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 178 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107 della Commissione, del 4 luglio 2022, che stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D conformemente al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 178/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1106 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Queso de Acehúche»(DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Queso de Acehúche» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Queso de Acehúche» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Queso de Acehúche» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 108 del 7.3.2022, pag. 2.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
5.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 178/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1107 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2022
che stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D conformemente al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 non esistono norme armonizzate per quanto riguarda determinati requisiti di cui all'allegato I di tale regolamento e si devono affrontare preoccupazioni per la salute pubblica in quanto il rischio associato all'uso di tali dispositivi è significativo per la salute pubblica e la sicurezza dei pazienti. È pertanto opportuno adottare specifiche comuni per tali dispositivi per quanto riguarda detti requisiti. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/746 sostituisce la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE della Commissione (3) per determinati dispositivi disciplinati dalla direttiva 98/79/CE continuano a essere pertinenti. Tali specifiche tecniche comuni sono state pertanto prese in considerazione e, ove necessario, aggiornate per rispecchiare lo stato dell'arte. |
(3) |
Per consentire ai fabbricanti, agli altri operatori economici, agli organismi notificati e ad altri attori di adeguarsi al presente regolamento e garantire che sia correttamente applicato, è opportuno posticiparne l'applicazione. Nell'interesse della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti, è tuttavia opportuno consentire ai fabbricanti di conformarsi su base volontaria alle specifiche comuni stabilite nel presente regolamento prima della sua data di applicazione. |
(4) |
Al fine di garantire un livello costantemente elevato di sicurezza e prestazioni dei dispositivi, è opportuno prevedere, a titolo di misura transitoria, che i dispositivi conformi alla decisione 2002/364/CE siano considerati conformi ai requisiti relativi a determinate caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/746 fino alla data di applicazione del presente regolamento. |
(5) |
Il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici è stato consultato. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i dispositivi medici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Specifiche comuni
Il presente regolamento stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D per quanto riguarda i requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746.
L'allegato I stabilisce specifiche comuni per i dispositivi di cui agli allegati da II a XIII, come specificato in tale allegato.
L'allegato II stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare gli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd.
L'allegato III stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
L'allegato IV stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus della leucemia umana a cellule T (HTLV).
L'allegato V stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite C (HCV).
L'allegato VI stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite B (HBV).
L'allegato VII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite D (HDV).
L'allegato VIII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare i marcatori della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD).
L'allegato IX stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da citomegalovirus (CMV).
L'allegato X stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus di Epstein-Barr (EBV).
L'allegato XI stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare i marcatori dell'infezione da Treponema pallidum.
L'allegato XII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da Trypanosoma cruzi.
L'allegato XIII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«vero positivo»: un campione noto come positivo per il marcatore bersaglio e correttamente classificato dal dispositivo; |
(2) |
«falso negativo»: un campione noto come positivo per il marcatore bersaglio e classificato erroneamente dal dispositivo; |
(3) |
«falso positivo»: un campione noto come negativo per il marcatore bersaglio e classificato erroneamente dal dispositivo; |
(4) |
«limite di rilevazione» («LOD»): la quantità minima di marcatore bersaglio che può essere rilevata; |
(5) |
«tecniche di amplificazione degli acidi nucleici»«NAT»: metodi destinati a rilevare o a quantificare gli acidi nucleici mediante l'amplificazione di una sequenza bersaglio, l'amplificazione di un segnale o l'ibridazione; |
(6) |
«sistema NAT»: la combinazione di dispositivi utilizzati per l'estrazione, l'amplificazione e la rilevazione degli acidi nucleici; |
(7) |
«test rapido»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro qualitativo o semiquantitativo, usato singolarmente o in una piccola serie, che comporta procedure non automatizzate (ad eccezione della lettura dei risultati) ed è stato progettato per fornire un risultato in tempi rapidi; |
(8) |
«robustezza»: la capacità di una procedura analitica di non essere influenzata da piccole ma volute variazioni dei parametri di metodo, che fornisce un'indicazione dell'affidabilità della procedura analitica stessa durante l'uso normale; |
(9) |
«reattività crociata»: la capacità di analiti o marcatori non bersaglio di produrre risultati falsi positivi in un test a causa della similarità, ad esempio la capacità di anticorpi non specifici di legarsi ad un antigene di un test anticorpale o la capacità di acidi nucleici non bersaglio di essere reattivi in un test NAT; |
(10) |
«interferenza»: la capacità di sostanze non correlate di incidere sui risultati di un test; |
(11) |
«tasso globale di errore del sistema»: la frequenza degli errori quando l'intero processo è eseguito come prescritto dal fabbricante; |
(12) |
«test di prima linea»: un dispositivo usato per rilevare un marcatore o un analita e al cui uso può far seguito quello di un test di conferma. I dispositivi destinati unicamente a essere usati per monitorare un marcatore o un analita precedentemente determinato non sono considerati test di prima linea; |
(13) |
«test di conferma»: un dispositivo usato per confermare un risultato reattivo di un test di prima linea; |
(14) |
«test supplementare»: un dispositivo utilizzato per fornire ulteriori informazioni per l'interpretazione dei risultati ottenuti con un altro test; |
(15) |
«dispositivo di tipizzazione virale»: un dispositivo di tipizzazione con campioni positivi già noti, non utilizzato per la diagnosi primaria dell'infezione o per lo screening; |
(16) |
«valore soglia positivo del 95%»: la concentrazione dell'analita in cui il 95% dei test effettuati fornisce risultati positivi dopo diluizioni seriali di un materiale di riferimento internazionale, ove disponibile, quale ad esempio uno standard internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o un materiale di riferimento calibrato secondo lo standard internazionale dell'OMS. |
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. Dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024 i dispositivi conformi alle specifiche tecniche comuni di cui alla decisione 2002/364/CE sono considerati conformi ai requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746.
Durante tale periodo i fabbricanti di dispositivi non conformi alle specifiche tecniche comuni di cui alla decisione 2002/364/CE dimostrano debitamente di aver adottato soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza e prestazione perlomeno equivalente.
2. Dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024 i dispositivi conformi alle specifiche comuni di cui al presente regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 luglio 2024.
Tuttavia l'articolo 3 si applica a decorrere dal 25 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.
(2) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(3) Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17).
ALLEGATO I
SPECIFICHE COMUNI GENERALI
Parte I — Requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni dei dispositivi di cui agli allegati da II a XIII
Caratteristiche delle prestazioni |
Requisito |
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Tutte le caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746 |
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Tasso globale di errore del sistema |
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Sensibilità analitica e specificità analitica, interferenza |
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Specificità analitica e diagnostica, interferenza e reattività crociata |
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Omogeneità dei lotti |
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Parte II — Requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni dei dispositivi di cui agli allegati da III a XIII
Caratteristica delle prestazioni |
Requisito |
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Sensibilità analitica e diagnostica |
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Specificità analitica e diagnostica |
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Specificità analitica e diagnostica, interferenza e reattività crociata |
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Prestazioni ottenute da utilizzatori profani |
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(1) Tale requisito non si applica ai dispositivi di cui all'allegato XIII, tabelle 1 e 2.
(2) Tale requisito non si applica ai dispositivi di cui all'allegato XIII, tabelle 4, 5 e 6.
ALLEGATO II
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE GLI ANTIGENI DEI GRUPPI SANGUIGNI NEI SISTEMI DI GRUPPI SANGUIGNI ABO, RH, KELL, DUFFY E KIDD
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare gli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi di gruppi sanguigni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd.
La tabella 1 si applica alla valutazione delle prestazioni dei dispositivi che rilevano gli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi di gruppi sanguigni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd.
La tabella 2 si applica al controllo da parte del fabbricante dell'omogeneità dei lotti per reagenti e prodotti reattivi per la determinazione degli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi di gruppi sanguigni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd (reagenti di prova, materiali di controllo).
Tabella 1. Valutazione delle prestazioni dei dispositivi che rilevano gli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi di gruppi sanguigni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd
Specificità del reagente |
Numero di test per metodo dichiarato dal fabbricante |
Numero totale di campioni da testare per il lancio di un dispositivo |
Numero totale di campioni da testare per una nuova formulazione o per l'uso di reagenti ben caratterizzati |
Criteri di qualifica generali |
Criteri di qualifica specifici |
Criteri di accettazione |
Anti-ABO1 (Anti-A), Anti-ABO2 (Anti-B), Anti-ABO3 (Anti-A,B) |
≥ 500 |
≥ 3 000 |
≥ 1 000 |
Campioni clinici: 10 % della popolazione studiata Campioni neonatali: > 2 % della popolazione studiata |
I campioni ABO devono comprendere > 40 % di campioni positivi per gli antigeni A e B, tra cui possono figurare campioni del gruppo A, del gruppo B e del gruppo AB. |
Tutti i reagenti devono avere prestazioni comparabili a quelle di dispositivi corrispondenti allo stato dell'arte recanti la marcatura CE per quanto riguarda la reattività dichiarata del dispositivo. Per i dispositivi recanti la marcatura CE, di cui siano stati modificati o estesi l'uso o l'applicazione, devono essere effettuati ulteriori test in conformità ai requisiti descritti nella colonna 2 (Numero di test per metodo dichiarato dal fabbricante). |
Anti-RH1 (Anti-D) |
≥ 500 |
≥ 3 000 |
≥ 1 000 |
La valutazione delle prestazioni dei reagenti anti-D deve comprendere test su una serie di campioni di RH1 (D) debole e RH1 (D) parziale, a seconda dell'uso previsto del prodotto. Le cellule D deboli e/o parziali devono rappresentare > 2 % dei campioni RH1 (D) positivi. |
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Anti-RH2 (Anti-C), Anti-RH4 (Anti-c), Anti- RH3 (Anti-E) |
≥ 100 |
≥ 1 000 |
≥ 200 |
|
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Anti-RH5 (Anti-e) |
≥ 100 |
≥ 500 |
≥ 200 |
|
||
Anti-KEL1 (Anti-K) |
≥ 100 |
≥ 500 |
≥ 200 |
|
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Anti-JK1 (Jka), Anti-JK2 (Jkb) |
≥ 100 |
≥ 500 |
≥ 200 |
|
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Anti-FY1 (Fya), Anti-FY2 (Fyb) |
≥ 100 |
≥ 500 |
≥ 200 |
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Nota: I campioni positivi utilizzati per la valutazione delle prestazioni devono essere selezionati in modo da riflettere l'espressione di antigeni varianti e deboli. |
Tabella 2. Controllo da parte del fabbricante dell'omogeneità dei lotti per reagenti e prodotti reattivi per la determinazione degli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi di gruppi sanguigni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd
1. Reagenti per test
Reagenti del gruppo sanguigno |
Numero minimo di cellule di controllo da testare nell'ambito dei test di specificità |
Criteri di accettazione |
|||||||
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Reazioni positive |
|
Reazioni negative |
Per ogni lotto di reagenti i risultati devono essere inequivocabilmente positivi o negativi per tutte le tecniche dichiarate dal fabbricante, conformemente ai risultati ottenuti con i dati della valutazione delle prestazioni. |
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A1 |
A2B |
Ax |
|
B |
O |
|
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Anti-ABO1(Anti-A) |
2 |
2 |
2 (1) |
|
2 |
2 |
|
||
|
B |
A1B |
|
|
A1 |
O |
|
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Anti-ABO2(Anti-B) |
2 |
2 |
|
|
2 |
2 |
|
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|
A1 |
A2 |
Ax |
B |
O |
|
|
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Anti-ABO3(Anti-A,B) |
2 |
2 |
2 (1) |
2 |
4 |
|
|
||
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R1r |
R2r |
D debole |
|
r'r |
r"r |
rr |
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Anti-RH1 (Anti-D) |
2 |
2 |
2 (1) |
|
1 |
1 |
1 |
||
|
R1R2 |
R1r |
r'r |
|
R2R2 |
r"r |
rr |
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Anti-RH2 (Anti-C) |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
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R1R2 |
R1r |
r'r |
|
R1R1 |
|
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Anti-RH4 (Anti-c) |
1 |
2 |
1 |
|
3 |
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|
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R1R2 |
R2r |
r"r |
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R1R1 |
r'r |
rr |
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Anti-RH3 (Anti-E) |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
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R1R2 |
R2r |
r"r |
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R2R2 |
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Anti-RH5 (Anti-e) |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
|
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Kk |
|
|
|
kk |
|
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Anti-KEL1 (Anti-K) |
4 |
|
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3 |
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Jk(a+b+) |
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|
Jk(a–b+) |
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Anti-JK1 (Anti-Jka) |
4 |
|
|
|
|
3 |
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|
Jk(a+b+) |
|
|
|
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Jk(a+b–) |
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Anti-JK2 (Anti-Jkb) |
4 |
|
|
|
|
3 |
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|
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|
Fy(a+b+) |
|
|
|
|
Fy(a–b+) |
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Anti-FY1 (Anti-Fya) |
4 |
|
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3 |
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|
|
|
Fy(a+b+) |
|
|
|
|
Fy(a+b–) |
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Anti-FY2 (Anti-Fyb) |
4 |
|
|
|
|
3 |
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|
|
Nota: I reagenti policlonali devono essere testati su un pannello di cellule più ampio per confermare la specificità ed escludere la presenza di anticorpi di contaminazione indesiderati. |
2. Materiali di controllo (globuli rossi)
Il fenotipo dei globuli rossi utilizzati per il controllo dei reagenti per la tipizzazione dei gruppi sanguigni sopraelencati deve essere confermato utilizzando uno o più dispositivi riconosciuti.
(1) Solo se viene dichiarata la reattività a tali antigeni.
ALLEGATO III
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV)
Ambito di applicazione
1. |
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi dell'HIV-1/2 (anti-HIV-1/2) e ai test di prima linea combinati per gli antigeni/anticorpi dell'HIV-1/2 (HIV-1/2 Ag/Ab) che non sono test rapidi. La tabella 2 si applica ai test di prima linea per anti-HIV-1/2 e per HIV-1/2 Ag/Ab che sono test rapidi. La tabella 3 si applica ai test di conferma per anti-HIV-1/2. La tabella 4 si applica ai test antigenici per HIV-1 e ai test per HIV Ag/Ab. La tabella 5 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'acido ribonucleico (RNA) dell'HIV. La tabella 6 si applica ai test autodiagnostici per HIV-1/2. |
Definizioni
2. |
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
Tabella 1. Test di prima linea: anti-HIV-1/2, HIV-1/2 Ag/Ab (requisiti per la rilevazione degli anticorpi)
Tabella 2. Test rapidi: anti-HIV-1/2, HIV-1/2 Ag/Ab (requisiti per la rilevazione degli anticorpi)
Tabella 3. Test di conferma: anti-HIV-1/2
Tabella 4. Test antigenici: HIV-1, HIV Ag/Ab (requisiti per la rilevazione degli antigeni)
|
Tabella 5. Dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'RNA dell'HIV
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico. |
5. |
I dispositivi NAT qualitativi per l'HIV, destinati ad essere utilizzati per rilevare la presenza dell'HIV nel sangue e nei suoi componenti, in cellule, tessuti od organi, o in uno dei loro derivati, al fine di valutare la loro idoneità per trasfusioni, trapianti o somministrazione di cellule, devono essere progettati per rilevare sia l'HIV-1 sia l'HIV-2. |
6. |
I dispositivi NAT qualitativi per l'HIV, diversi dai dispositivi di tipizzazione virale, devono essere progettati in modo da compensare il potenziale insuccesso delle NAT in una regione bersaglio dell'HIV-1 con l'impiego di due regioni bersaglio distinte.
Tabella 6. Requisiti aggiuntivi applicabili ai test autodiagnostici per HIV-1/2
|
(1) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
(2) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
(3) Per ciascun liquido biologico dichiarato per l'uso con il dispositivo, ad es. sangue intero, urina, saliva, ecc., la sensibilità e la specificità del dispositivo per test autodiagnostici usato da utilizzatori profani devono essere definite sulla base dello stato di infezione confermato del paziente.
(4) Lo studio sull'interpretazione dei risultati deve comprendere la lettura e l'interpretazione dei risultati dei test da parte di almeno 100 utilizzatori profani, ciascuno dei quali sarà sottoposto alla lettura di risultati nella gamma specificata di livelli di reattività dei risultati. Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(5) I test devono essere effettuati prima dello studio sull'interpretazione dei risultati utilizzando, se possibile, il tipo di campione previsto dal fabbricante. I test possono essere effettuati su campioni costruiti artificialmente sulla base della matrice naturale del rispettivo tipo di campione.
(6) Una percentuale più elevata di campioni deve rientrare nella gamma a bassa positività vicino al valore soglia o al LOD del test.
ALLEGATO IV
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELLA LEUCEMIA UMANA A CELLULE T (HTLV)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus della leucemia umana a cellule T (HTLV).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi contro l'HTLV I o II (anti-HTLV I/II) che non sono test rapidi.
La tabella 2 si applica ai test di prima linea per anti-HTLV I/II che sono test rapidi.
La tabella 3 si applica ai test di conferma per anti-HTLV I/II.
La tabella 4 si applica ai dispositivi NAT per HTLV I/II.
Tabella 1. Test di prima linea: anti-HTLV I/II
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
|
|||
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 300 HTLV-I ≥ 100 HTLV-II compresi 25 campioni positivi di siero fresco «dello stesso giorno» (≤ 1 giorno dopo il prelievo del campione) |
Tutti i campioni veri positivi devono essere identificati come positivi |
Pannelli di sieroconversione |
Da definire se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte, se applicabile |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) (1) |
≥ 5 000 |
≥ 99,5% |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale (ad es. RF +, da infezioni virali affini, da donne in gravidanza) |
Tabella 2. Test rapidi: anti-HTLV I/II
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 300 HTLV-I ≥ 100 HTLV-II |
Tutti i campioni veri positivi devono essere identificati come positivi |
Pannelli di sieroconversione |
Da definire se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte, se applicabile |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) |
≥ 1 000 |
≥ 99 % |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 200 campioni da donne in gravidanza ≥ 100 altri campioni a possibile reazione crociata in totale (ad es. RF +, da infezioni affini) |
Tabella 3. Test di conferma: anti-HTLV I/II
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 200 HTLV I ≥ 100 HTLV II |
Identificazione come «positivo confermato» o «indeterminato», non come «negativo» |
Pannelli di sieroconversione |
Da definire se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte, se applicabile |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue |
≥ 200 |
Nessun risultato falso positivo |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
||
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 in totale (compresi campioni da donne in gravidanza e campioni con risultati indeterminati in altri test di conferma) |
Tabella 4. Dispositivi NAT per HTLV I/II
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
(1) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
(2) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
ALLEGATO V
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'EPATITE C (HCV)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite C (HCV).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi contro l'HCV (anti-HCV) e ai test combinati per gli antigeni/anticorpi dell'HCV (HCV Ag/Ab) che non sono test rapidi.
La tabella 2 si applica ai test di prima linea per anti-HCV e per HCV Ag/Ab che sono test rapidi.
La tabella 3 si applica ai test di conferma e ai test supplementari per anti-HCV.
La tabella 4 si applica ai test antigenici per HCV e HCV Ag/Ab.
La tabella 5 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'RNA dell'HCV.
La tabella 6 si applica ai test autodiagnostici per HCV.
Tabella 1. Test di prima linea: anti-HCV, HCV Ag/Ab (requisiti per la rilevazione degli anticorpi)
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 compresi campioni da stadi d'infezione diversi e che riflettono diversi modelli anticorpali Genotipi 1-4 dell'HCV: > 20 campioni per genotipo (compresi sottotipi non-A di genotipo 4); genotipi 5 e 6 dell'HCV: > 5 campioni ciascuno; compresi 25 campioni positivi di siero fresco «dello stesso giorno» (≤ 1 giorno dopo il prelievo del campione) |
Tutti i campioni veri positivi devono essere identificati come positivi |
|
Pannelli di sieroconversione |
≥ 30 pannelli I pannelli di sieroconversione dell'HCV per la valutazione dei test combinati antigeni e anticorpi dell'HCV (HCV Ag/Ab) devono iniziare con uno o più campioni di sangue negativi e comprendere elementi relativi allo stadio precoce dell'infezione da HCV (positivi per l'antigene del core dell'HCV e/o per l'RNA dell'HCV, ma negativi per gli anti-HCV). |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. I test HCV Ag/Ab devono dimostrare una maggiore sensibilità nel rilevare lo stadio precoce dell'infezione da HCV rispetto ai test relativi unicamente agli anticorpi dell'HCV. |
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) (1) |
≥ 5 000 |
≥ 99,5% |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale (ad es. RF +, da infezioni virali affini, da donne in gravidanza) |
Tabella 2. Test rapidi: anti-HCV, HCV Ag/Ab (requisiti per la rilevazione degli anticorpi)
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 compresi campioni da stadi d'infezione diversi e che riflettono diversi modelli anticorpali Genotipi 1-4 dell'HCV: > 20 campioni per genotipo (compresi sottotipi non-A di genotipo 4); genotipi 5 e 6 dell'HCV: > 5 campioni ciascuno; |
Tutti i campioni veri positivi devono essere identificati come positivi |
Pannelli di sieroconversione |
≥ 30 pannelli I pannelli di sieroconversione dell'HCV per la valutazione dei test combinati antigeni e anticorpi dell'HCV (HCV Ag/Ab) devono iniziare con uno o più campioni di sangue negativi e comprendere elementi relativi allo stadio precoce dell'infezione da HCV (positivi per l'antigene del core dell'HCV e/o per l'RNA dell'HCV, ma negativi per gli anti-HCV). |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. I test HCV Ag/Ab devono dimostrare una maggiore sensibilità nel rilevare lo stadio precoce dell'infezione da HCV rispetto ai test relativi unicamente agli anticorpi dell'HCV. |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione)1 |
≥ 1 000 |
≥ 99 % |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 200 campioni da donne in gravidanza ≥ 100 altri campioni a possibile reazione crociata in totale (ad es. RF +, da infezioni affini) |
Tabella 3. Test di conferma e test supplementari: anti-HCV
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 300 compresi campioni da stadi d'infezione diversi e che riflettono diversi modelli anticorpali Genotipi 1-4 dell'HCV: > 20 campioni (compresi sottotipi non-A di genotipo 4); genotipo 5 dell'HCV: > 5 campioni; genotipo 6 dell'HCV: se disponibili |
Identificazione come «positivo confermato» o «indeterminato», non come «negativo» |
Pannelli di sieroconversione |
≥ 15 pannelli di sieroconversione/pannelli a basso titolo |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue |
≥ 200 |
Nessun risultato falso positivo/ nessuna neutralizzazione |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
||
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 in totale (compresi campioni da donne in gravidanza e campioni con risultati indeterminati in altri test di conferma) |
Tabella 4. Test antigenici: antigene dell'HCV, HCV Ag/Ab (requisiti per la rilevazione degli antigeni)
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 25 campioni positivi per l'antigene del core dell'HCV e/o per l'RNA dell'HCV ma negativi per gli anti-HCV, compresi i genotipi HCV da 1 a 6 (motivare l'eventuale indisponibilità di un genotipo) |
Tutti i campioni veri positivi devono essere identificati come positivi |
Pannelli di sieroconversione |
≥ 20 pannelli di sieroconversione/pannelli a basso titolo I pannelli di sieroconversione dell'HCV per la valutazione dei test combinati antigeni e anticorpi dell'HCV devono iniziare con uno o più campioni di sangue negativi e comprendere elementi relativi allo stadio precoce dell'infezione da HCV (positivi per l'antigene del core dell'HCV e/o per l'RNA dell'HCV, ma negativi per gli anti-HCV). |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. I test combinati antigeni e anticorpi dell'HCV devono dimostrare una maggiore sensibilità nel rilevare lo stadio precoce dell'infezione da HCV rispetto ai test relativi unicamente agli anticorpi dell'HCV. |
|
Sensibilità analitica |
Standard internazionale dell'OMS per HCV core (PEI 129096/12) |
Diluizioni seriali |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue |
≥ 200 |
≥ 99,5 % dopo neutralizzazione o, se il test di neutralizzazione non è disponibile, dopo chiarimento dello status del campione |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 |
Tabella 5. Dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'RNA dell'HCV
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
Tabella 6. Requisiti aggiuntivi applicabili ai test autodiagnostici per HCV
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni (3) |
Numero di utilizzatori profani |
||||||||
Interpretazione dei risultati (4) |
Interpretazione dei risultati (5) da parte di utilizzatori profani secondo la seguente gamma di livelli di reattività:
|
≥ 100 |
||||||||
Sensibilità diagnostica |
Utilizzatori profani noti come positivi |
≥ 200 |
||||||||
Specificità diagnostica |
Utilizzatori profani che non conoscono il loro status |
≥ 400 |
||||||||
Utilizzatori profani a rischio elevato di contrarre l'infezione |
≥ 200 |
(1) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
(2) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
(3) Per ciascun liquido biologico dichiarato per l'uso con il dispositivo, ad es. sangue intero, urina, saliva, ecc., la sensibilità e la specificità del dispositivo per test autodiagnostici usato da utilizzatori profani devono essere definite sulla base dello stato di infezione confermato del paziente.
(4) Lo studio sull'interpretazione dei risultati deve comprendere la lettura e l'interpretazione dei risultati dei test da parte di almeno 100 utilizzatori profani, ciascuno dei quali sarà sottoposto alla lettura di risultati nella gamma specificata di livelli di reattività dei risultati. Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(5) I test devono essere effettuati prima dello studio sull'interpretazione dei risultati utilizzando, se possibile, il tipo di campione previsto dal fabbricante. I test possono essere effettuati su campioni costruiti artificialmente sulla base della matrice naturale del rispettivo tipo di campione.
(6) Una percentuale più elevata di campioni deve rientrare nella gamma a debole positività vicino al valore soglia o al LOD del test.
ALLEGATO VI
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'EPATITE B (HBV)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite B (HBV).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per l'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) e per gli anticorpi contro l'antigene del core dell'epatite B (anti-HBc) che non sono test rapidi.
La tabella 2 si applica ai test di prima linea per HBsAg e anti-HBc che sono test rapidi.
La tabella 3 si applica ai test di conferma per HBsAg.
La tabella 4 si applica ai test per i marcatori del virus dell'epatite B: anticorpi di superficie dell'epatite B (anti-HBs), anticorpi IgM contro l'antigene del core dell'epatite B (IgM anti-HBc), anticorpi contro l'antigene «e» dell'epatite B (anti-HBe) e antigene «e» dell'epatite B (HBeAg).
La tabella 5 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'acido desossiribonucleico (DNA) dell'HBV.
La tabella 6 si applica ai test autodiagnostici per HBV.
Tabella 1. Test di prima linea: HBsAg, anti-HBc
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 Anti-HBc: compresa la valutazione di diversi marcatori dell'HBV HBsAg: compresi diversi genotipi/sottotipi/mutanti dell'HBV Anti-HBc o HBsAg: compresi 25 campioni positivi di siero fresco «dello stesso giorno» (≤ 1 giorno dopo il prelievo del campione) |
Le prestazioni complessive devono essere almeno equivalenti a quelle del dispositivo di raffronto |
Pannelli di sieroconversione |
Test HBsAg: ≥ 30 pannelli Test anti-HBc: da definire se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte (ciò vale per anti-HBc se applicabile) |
|
Sensibilità analitica |
3° standard internazionale dell'OMS per HBsAg (sottotipi ayw1/adw2, genotipo B4 dell'HBV, codice NIBSC: 12/226) |
|
Per i test HBsAg: < 0,130 UI/ml |
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) (1) |
≥ 5 000 |
≥ 99,5% |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale (ad es. RF +, da infezioni virali affini, da donne in gravidanza) |
Tabella 2. Test rapidi: HBsAg, anti-HBc
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 compresa la valutazione di diversi marcatori dell'HBV compresi diversi genotipi/sottotipi/mutanti dell'HBV |
Le prestazioni complessive devono essere almeno equivalenti a quelle del dispositivo di raffronto |
Pannelli di sieroconversione |
Test HBsAg: ≥ 30 pannelli Test anti-HBc: da definire se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte (ciò vale per anti-HBc se applicabile) |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) |
≥ 1 000 |
Test HBsAg: ≥ 99 % Test anti-HBc: ≥ 99 % |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 200 campioni da donne in gravidanza ≥ 100 altri campioni a possibile reazione crociata in totale (ad es. RF +, da infezioni affini) |
Tabella 3. Test di conferma: HBsAg
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 300 Compresi campioni da stadi d'infezione diversi Compresi 20 campioni «ad alta positività» (> 26 UI/ml); 20 campioni vicini al valore soglia |
Identificazione corretta come positivo (o indeterminato), non come negativo |
Pannelli di sieroconversione |
≥ 15 pannelli di sieroconversione/pannelli a basso titolo |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Sensibilità analitica |
3° standard internazionale dell'OMS per HBsAg, sottotipi ayw1/adw2, genotipo B4 dell'HBV, codice NIBSC: 12/226 |
|
|
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 10 falsi positivi se disponibili dalla valutazione delle prestazioni del test di prima linea |
Nessun risultato falso positivo/ nessuna neutralizzazione |
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 |
Tabella 4. Test per i marcatori dell'HBV: anti-HBs, IgM anti-HBc, anti-HBe, HBeAg
Caratteristica delle prestazioni |
|
Anti-HBs |
IgM anti-HBc |
Anti-HBe |
HBeAg |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 100 soggetti vaccinati ≥ 100 soggetti infettati per via naturale |
≥ 200 Compresi campioni da stadi d'infezione diversi (acuti/cronici, ecc.) |
≥ 200 Compresi campioni da stadi d'infezione diversi (acuti/cronici, ecc.) |
≥ 200 Compresi campioni da stadi d'infezione diversi (acuti/cronici, ecc.) |
≥ 98 % (per IgM anti-HBc: applicabile solo a campioni da stadi acuti d'infezione) |
Pannelli di sieroconversione |
10 pannelli di sieroconversione anti-HB o serie di follow-up |
Se disponibili |
Se disponibili |
Se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte (ciò vale per IgM anti-HBc, anti-HBe, HBeAg se applicabile) |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
2° standard internazionale dell'OMS per l'immunoglobulina umana contro l'antigene di superficie dell'epatite B (anti-HBs), codice NIBSC: 07/164 |
|
1° standard internazionale dell'OMS per gli anticorpi contro l'antigene «e» del virus dell'epatite B (anti-HBe), codice PEI 129095/12 |
1° standard internazionale dell'OMS per l'antigene «e» del virus dell'epatite B (HBeAg), codice PEI 129097/12 HBe |
Anti-HBs: < 10 mUI/ml |
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 500 Compresi campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 200 donazioni di sangue ≥ 200 campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 200 donazioni di sangue ≥ 200 campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 200 donazioni di sangue ≥ 200 campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 98 % |
Tabella 5. Dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per il DNA dell'HBV
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
Tabella 6. Requisiti aggiuntivi applicabili ai test autodiagnostici per HBV
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni (3) |
Numero di utilizzatori profani |
||||||||
Interpretazione dei risultati (4) |
Interpretazione dei risultati (5) da parte di utilizzatori profani secondo la seguente gamma di livelli di reattività:
|
≥ 100 |
||||||||
Sensibilità diagnostica |
Utilizzatori profani noti come positivi |
≥ 200 |
||||||||
Specificità diagnostica |
Utilizzatori profani che non conoscono il loro status |
≥ 400 |
||||||||
Utilizzatori profani a rischio elevato di contrarre l'infezione |
≥ 200 |
(1) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
(2) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
(3) Per ciascun liquido biologico dichiarato per l'uso con il dispositivo, ad es. sangue intero, urina, saliva, ecc., la sensibilità e la specificità del dispositivo per test autodiagnostici usato da utilizzatori profani devono essere definite sulla base dello stato di infezione confermato del paziente.
(4) Lo studio sull'interpretazione dei risultati deve comprendere la lettura e l'interpretazione dei risultati dei test da parte di almeno 100 utilizzatori profani, ciascuno dei quali sarà sottoposto alla lettura di risultati nella gamma specificata di livelli di reattività dei risultati. Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(5) I test devono essere effettuati prima dello studio sull'interpretazione dei risultati utilizzando, se possibile, il tipo di campione previsto dal fabbricante. I test possono essere effettuati su campioni costruiti artificialmente sulla base della matrice naturale del rispettivo tipo di campione.
(6) Una percentuale più elevata di campioni deve rientrare nella gamma a bassa positività vicino al valore soglia o al LOD del test.
ALLEGATO VII
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'EPATITE D (HDV)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite D (HDV).
La tabella 1 si applica ai dispositivi destinati a rilevare (con conferma) o a quantificare i seguenti marcatori del virus dell'epatite D: anticorpi contro il virus dell'epatite D (anti-HDV), anticorpi IgM contro il virus dell'epatite D (IgM anti-HDV), antigene Delta.
La tabella 2 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'RNA dell'HDV.
Tabella 1. Test per i marcatori dell'HDV: anti-HDV, IgM anti-HDV, antigene Delta
Caratteristica delle prestazioni |
|
Anti-HDV |
IgM anti-HDV |
Antigene Delta |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 100 Indicazione dei marcatori della coinfezione da HBV |
≥ 50 Indicazione dei marcatori della coinfezione da HBV |
≥ 10 Indicazione dei marcatori della coinfezione da HBV |
≥ 98 % |
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 200 Compresi campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 200 Compresi campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 200 Compresi campioni clinici ≥ 50 campioni potenzialmente interferenti |
≥ 98 % |
Tabella 2. Dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per l'RNA dell'HDV
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
(1) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
ALLEGATO VIII
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE I MARCATORI DELLA VARIANTE DELLA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JACOB (vCJD)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare i marcatori della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD).
La tabella 1 si applica ai dispositivi destinati a rilevare i marcatori della vCJD.
Tabella 1. Dispositivi per il rilevamento dei marcatori della vCJD
Caratteristica delle prestazioni |
Materiale |
Numero di campioni |
Criteri di accettazione |
||
Sensibilità analitica |
Porzioni di cervello affette da vCJD nel plasma umano (numero di riferimento dell'OMS: NHBY0/0003) |
≥ 24 replicati di ciascuna di tre diluizioni del materiale, numero di riferimento dell'OMS: NHBY0/0003 (1×104, 1×105, 1×106) |
23 dei 24 replicati individuati a 1×104 |
||
Porzioni di milza affette da vCJD nel plasma umano (10 % omogenato di milza — numero di riferimento NIBSC: NHSY0/0009) |
≥ 24 replicati di ciascuna di tre diluizioni del materiale, numero di riferimento NIBSC: NHSY0/0009 (1×10, 1×102, 1×103 ) |
23 dei 24 replicati individuati a 1×10 |
|||
Sensibilità diagnostica |
Campione da modelli animali appropriati |
Tanti campioni quanti sono ragionevolmente possibili e disponibili e ≥ 10 campioni |
90% |
||
Campioni da esseri umani affetti da vCJD clinica conclamata |
Tanti campioni quanti sono ragionevolmente possibili e disponibili e ≥ 10 campioni |
90% |
|||
Solo nel caso in cui 10 campioni non siano disponibili:
|
Un risultato falso negativo al massimo |
||||
Specificità analitica |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 |
|
||
Specificità diagnostica |
Campioni di plasma umano normale provenienti da un'area a bassa esposizione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) |
≥ 5 000 |
≥ 99,5 % |
ALLEGATO IX
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS (CMV)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da citomegalovirus (CMV).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi totali contro il CMV (anti-CMV totali) e gli anticorpi IgG contro il CMV (IgG anti-CMV).
La tabella 2 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per il DNA del CMV.
Tabella 1. Test di prima linea: anti-CMV totali e IgG anti-CMV
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 compresi campioni di infezioni da CMV recenti e pregresse, campioni con titoli positivi bassi ed elevati |
≥ 99 % di sensibilità per infezioni pregresse confermabili (1); la sensibilità complessiva, anche per le infezioni recenti (2), deve essere almeno equivalente a quella del dispositivo di raffronto |
Pannelli di sieroconversione |
Da testare se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
Standard internazionale dell'OMS per IgG anti-CMV (codice PEI 136616/17) In caso di determinazioni del titolo e di dichiarazioni quantitative |
|
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 400 (3) campioni negativi al CMV da donatori non selezionati rispetto a un altro test per il CMV. |
≥ 99 % |
Pazienti ospedalizzati (4) |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata (5) |
≥ 100 in totale (ad es. RF +, virus affini o altri agenti infettivi, donne in gravidanza, ecc.) |
Tabella 2. Dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per il DNA del CMV
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
(1) Compresi test su altri parametri del CMV (ad es. CMV-IgM, avidità, immunoblot) o campioni precedenti/di follow-up per valutare lo status reale del campione.
(2) Test supplementari per confermare un'infezione da CMV recente (infezione primaria o reinfezione): ad es. CMV-IgM, avidità delle IgG, analisi immunoblot.
(3) Corrispondente a un numero iniziale di 1000 donatori a una prevalenza presunta del CMV del 60 %.
(4) Compresi riceventi prima del trapianto.
(5) Compresi virus beta-herpes affini (HHV-6, HHV-7).
(6) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
ALLEGATO X
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA VIRUS DI EPSTEIN-BARR (EBV)
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus di Epstein-Barr (EBV).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi IgG contro l'antigene capsidico virale dell'EBV (IgG anti-EBV VCA).
La tabella 2 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per il DNA dell'EBV.
Tabella 1. Test di prima linea: IgG anti-EBV VCA
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 compresi campioni di infezioni da EBV recenti e pregresse, campioni con titoli positivi bassi ed elevati |
≥ 99 % per infezioni pregresse confermabili (1); la sensibilità complessiva, anche per le infezioni recenti (2), deve essere almeno equivalente a quella del dispositivo di raffronto |
Pannelli di sieroconversione |
Da testare se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
Reagenti di riferimento internazionali, se disponibili |
|
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 200 (3) campioni negativi per l'EBV da donatori non selezionati rispetto a un altro dispositivo per l'EBV |
≥ 99 % |
Pazienti ospedalizzati (4) |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale (ad es. RF +, virus affini o altri agenti infettivi, donne in gravidanza, ecc.) |
Tabella 2. Dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per il DNA dell'EBV
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
(1) Compresi test su altri marcatori e parametri dell'EBV (ad es. VCA-IgM, EBNA-1 IgG, immunoblot) o campioni precedenti/di follow-up per valutare lo status reale del campione.
(2) Test supplementari per confermare un'infezione da EBV recente: ad es. VCA-IgM, avidità delle IgG, analisi immunoblot.
(3) A una prevalenza presunta dell'EBV dell'80 % corrispondente a un numero iniziale di 1000 donatori.
(4) Compresi riceventi prima del trapianto.
(5) Riferimento: Farmacopea europea 9.0, 2.6.21 Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici, Validazione.
ALLEGATO XI
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA TREPONEMA PALLIDUM
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare i marcatori del Treponema pallidum (T. pallidum).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi contro il T. pallidum (anti-T.pallidum).
La tabella 2 si applica ai test di conferma e ai test supplementari per anti-T.pallidum.
Tabella 1. Test di prima linea: anti-T.pallidum
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 200 campioni positivi in totale, a diversi stadi d'infezione, se disponibili, compresi campioni ad alta e bassa positività, individuati come positivi da almeno due test sierologici differenti (di cui un saggio immunoenzimatico) per diversi anticorpi del T.pallidum |
≥ 99,5 % di sensibilità complessiva |
Pannelli di sieroconversione |
Almeno 1 pannello di sieroconversione, ≥ 1 se possibile, compresi singoli campioni da stadi precoci dell'infezione |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
Standard internazionali dell'OMS codice NIBSC 05/132, se disponibili |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) (1) |
≥ 5 000 |
≥ 99,5 % |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale compresi i seguenti campioni: positivi per Borrelia burgdorferi sensu lato confermati con immunoblot per IgG; positivi per anti-HIV; RF+; altri agenti microbici/infettivi correlati; pazienti con lupus eritematoso sistemico (LES); positivi per gli anticorpi anti-fosfolipidi; donne in gravidanza, ecc. |
Tabella 2. Test di conferma e test supplementari: anti-T.pallidum
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 300 campioni positivi a diversi stadi d'infezione (sifilide primaria precoce, sifilide secondaria e sifilide tardiva), compresi campioni ad alta positività, 50 campioni a bassa positività, individuati da almeno due test sierologici differenti (di cui un saggio immunoenzimatico) per diversi anticorpi del T.pallidum |
99 % di identificazione come «positivo confermato» o «indeterminato» |
Pannelli di sieroconversione |
Almeno 1 pannello di sieroconversione, ≥ 1 se possibile, compresi singoli campioni da stadi precoci dell'infezione |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
Standard internazionali dell'OMS Codice NIBSC 05/132 |
|
Specificità diagnostica |
Donatori di sangue |
≥ 200 |
≥ 99 %; |
Campioni clinici |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 in totale, compresi campioni da donne in gravidanza e campioni con risultati indeterminati in altri test di conferma |
(1) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
ALLEGATO XII
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA TRYPANOSOMA CRUZI
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da Trypanosoma cruzi (T. cruzi).
La tabella 1 si applica ai test di prima linea per gli anticorpi contro il T. cruzi (anti-T. cruzi).
La tabella 2 si applica ai test di conferma e ai test supplementari per anti-T.cruzi.
La tabella 3 si applica ai dispositivi NAT qualitativi e quantitativi per il DNA del T. cruzi.
Tabella 1. Test di prima linea: anti-T. cruzi
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 campioni positivi, compresi campioni ad alta positività confermati da almeno due test sierologici differenti per diversi anticorpi del T.cruzi. Di questi 400, ≥ 25 campioni positivi per il parassita, confermati per rilevazione diretta. |
99,5 % di sensibilità complessiva |
Pannelli di sieroconversione |
Da definire se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte. |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
Standard internazionali dell'OMS Codice NIBSC: 09/186 Codice NIBSC: 09/188 |
|
Specificità diagnostica |
Donatori non selezionati (compresi i donatori alla prima donazione) (1) |
≥ 5 000 |
≥ 99,5 % |
Pazienti ospedalizzati |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale compresi i seguenti campioni: positivi per anti-Toxoplasma gondii; almeno 5 campioni positivi per anti-Leishmania; RF+; agenti microbici correlati o altri agenti infettivi; pazienti con LES; pazienti positivi per gli anticorpi anti-fosfolipidi; donne in gravidanza, ecc. |
Tabella 2. Test di conferma e test supplementari: anti-T. cruzi
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 300 campioni positivi, compresi campioni ad alta positività confermati da almeno due test sierologici differenti per diversi anticorpi del T.cruzi. Di questi 300, ≥ 25 campioni positivi per il parassita, confermati per rilevazione diretta. |
≥ 99 % di identificazione come «positivo confermato» o «indeterminato» |
Pannelli di sieroconversione |
Se disponibili |
La sensibilità diagnostica durante la sieroconversione deve corrispondere allo stato dell'arte, se applicabile |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
Standard internazionali dell'OMS Codice NIBSC: 09/186 Codice NIBSC: 09/188 |
|
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 200 |
≥ 99 % |
Campioni clinici |
≥ 200 |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 in totale, compresi campioni da donne in gravidanza e campioni con risultati indeterminati in altri test di conferma |
Tabella 3: Dispositivi NAT per il DNA del T. cruzi
1. |
Per i dispositivi di amplificazione di una sequenza bersaglio, il controllo di funzionalità di ogni campione (controllo interno) deve corrispondere allo stato dell'arte. Se possibile, occorre effettuare tale controllo nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione. |
2. |
La rilevazione del genotipo e/o del sottotipo deve essere dimostrata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati. |
3. |
La potenziale reattività crociata di sequenze di acidi nucleici non bersaglio deve essere analizzata con un'adeguata convalida del disegno del primer o della sonda e convalidata mediante test effettuati su campioni selezionati. |
4. |
I risultati dei dispositivi NAT quantitativi devono essere conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e devono essere espressi nelle unità internazionali usate nell'ambito di applicazione specifico.
|
(1) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
(2) Le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.
ALLEGATO XIII
SPECIFICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI DESTINATI A RILEVARE O QUANTIFICARE I MARCATORI DELL'INFEZIONE DA CORONAVIRUS DELLA SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE 2
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2).
La tabella 1 si applica ai seguenti test di prima linea (compresi i test rapidi) per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2): anticorpi totali, solo IgG, IgG combinate con IgM e/o IgA.
La tabella 2 si applica ai test di prima linea (compresi i test rapidi) per la rilevazione delle IgM e/o IgA anti-SARS-CoV-2.
La tabella 3 si applica ai test di conferma e ai test supplementari per anti-SARS-CoV-2.
La tabella 4 si applica ai test antigenici per SARS-CoV-2, compresi i test antigenici rapidi.
La tabella 5 si applica ai test NAT per l'RNA del SARS-CoV-2.
La tabella 6 si applica ai test autodiagnostici antigenici per il SARS-CoV-2 che sono già stati sottoposti a una valutazione delle prestazioni per uso professionale.
La tabella 7 si applica ai test autodiagnostici anticorpali per il SARS-CoV-2 che sono già stati sottoposti a una valutazione delle prestazioni per uso professionale.
Tabella 1. Test di prima linea (compresi i test rapidi) per anti-SARS-CoV-2: anticorpi totali, solo IgG, IgG combinate (1) con IgM e/o IgA
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 400 compresi campioni di infezione precoce e post-sieroconversione (2) (primi 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi e dopo 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi); compresi campioni da soggetti asintomatici o subclinici e leggermente sintomatici (trattamento ambulatoriale); compresi campioni con titoli bassi ed elevati; compresi, se del caso, campioni da soggetti vaccinati (3); considerazione delle varianti genetiche |
≥ 90% di sensibilità (4) per i campioni raccolti > 21 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi (5); la sensibilità complessiva, anche per gli stadi precoci dell'infezione, deve essere almeno equivalente a quella del dispositivo di raffronto (6) |
Pannelli di sieroconversione |
Se disponibili |
Sensibilità alla sieroconversione comparabile a quella di altri dispositivi recanti la marcatura CE |
|
Sensibilità analitica |
Preparazioni di riferimento |
Standard internazionale (IS) dell'OMS per anti-SARS-CoV-2 (codice NIBSC 20/136) Panel di riferimento (RP) internazionale dell'OMS per gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 (codici NIBSC 20/140, 20/142, 20/144, 20/148, 20/150) |
IS: per determinazioni dei titoli/risultati quantitativi (7); RP: tutti i test anticorpali |
Specificità diagnostica |
Campioni negativi (8) |
≥ 400 campioni da soggetti non infetti e non vaccinati (9) |
> 99 % di specificità (10) |
|
≥ 200 pazienti ospedalizzati (senza infezione da SARS-CoV-2) |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale compresi RF+, da donne in gravidanza, campioni con anticorpi contro i coronavirus umani endemici 229E, OC43, NL63, HKU1 e altri agenti patogeni di malattie respiratorie quali l'influenza da virus A o B, l'infezione da RSV ecc. |
Tabella 2. Test di prima linea (compresi i test rapidi) per anti-SARS-CoV-2: rilevazione di IgM e/o IgA
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 200 (11) Campioni (12) principalmente da stadi precoci dell'infezione (primi 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi) rispetto a campioni post-sieroconversione (> 21 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi); compresi campioni da soggetti asintomatici, subclinici e leggermente sintomatici (trattamento ambulatoriale); compresi, se del caso, soggetti vaccinati di recente (13); considerazione delle varianti genetiche |
≥ 80 % di sensibilità (14) per i campioni raccolti nei primi 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi (15); la sensibilità complessiva deve essere almeno equivalente a quella del dispositivo di raffronto (16) dello stesso tipo (ad es. IgM e/o IgA) |
Pannelli di sieroconversione |
Se disponibili |
Sensibilità alla sieroconversione comparabile a quella di altri dispositivi recanti la marcatura CE |
|
Sensibilità analitica |
Standard |
N/A |
N/A |
Specificità diagnostica |
Campioni negativi (17) |
≥ 200 campioni da soggetti non infetti e non vaccinati (18) |
≥ 98 % di specificità (19) |
|
≥ 100 da pazienti ospedalizzati (senza infezione da SARS-CoV-2) |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
|
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 100 in totale compresi RF+, da donne in gravidanza, campioni con anticorpi contro i coronavirus umani endemici 229E, OC43, NL63, HKU1 e altri agenti patogeni di malattie respiratorie quali l'influenza da virus A o B, l'infezione da RSV ecc. |
Tabella 3. Test di conferma o test supplementari (20) per anti-SARS-CoV-2
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥200 compresi campioni pre-sieroconversione e post-sieroconversione (primi 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi e dopo 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi) |
Determinazione corretta come «positivo» (o «indeterminato») |
Pannelli di sieroconversione/ pannelli a basso titolo |
Se disponibili |
||
Sensibilità analitica |
Standard |
N/A |
N/A |
Specificità diagnostica |
Campioni negativi (21) |
≥ 200 da popolazione non infetta / non vaccinata |
Nessun risultato falso positivo; Determinazione corretta come «negativo» (o «indeterminato») |
|
≥ 200 da pazienti ospedalizzati (senza infezione da SARS-CoV-2) |
||
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 in totale compresi campioni con anticorpi contro i coronavirus umani endemici 229E, OC43, NL63, HKU1 e altri agenti patogeni di malattie respiratorie quali l'influenza da virus A o B, l'infezione da RSV ecc.; compresi campioni con risultati indeterminati o falsi positivi in altri test per anti-SARS-CoV-2 |
Tabella 4. Test antigenici (compresi i test rapidi): SARS-CoV-2
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Numero di campioni, caratteristiche, uso |
Criteri di accettazione |
Sensibilità diagnostica |
Campioni positivi |
≥ 100 (22) campioni NAT positivi (23) da infezioni precoci nei primi 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi (24); i campioni devono essere rappresentativi di cariche virali che si producono in modo naturale (25); considerazione delle varianti genetiche (26); considerazione delle variazioni nella raccolta e/o nella manipolazione dei campioni (27) |
> 80 % di rilevazione (test rapidi); > 85 % di rilevazione (test di laboratorio (28)); |
Sensibilità analitica |
Standard |
Non appena disponibili |
Definizione di un LOD (31) |
Specificità diagnostica |
Campioni negativi |
≥ 300 da soggetti non infetti |
> 98 % di specificità (test rapidi) > 99 % di specificità (test di laboratorio (28)); |
≥ 100 da pazienti ospedalizzati |
Se esistono potenziali limitazioni in termini di specificità, queste devono essere individuate |
||
Reattività crociata |
Campioni a possibile reazione crociata |
≥ 50 in totale compresi campioni positivi per i coronavirus umani endemici 229E, OC43, NL63, HKU1; influenza da virus A o B, infezione da RSV e altri agenti patogeni di malattie respiratorie, che possono essere oggetto di diagnosi differenziale; compresi i batteri (32) presenti nell'area di raccolta del campione |
Tabella 5. Dispositivi NAT per l'RNA del SARS-CoV-2
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni |
Qualitativi per l'RNA del SARS-CoV-2 |
Quantitativi per l'RNA del SARS-CoV-2 |
Sensibilità |
|||
Sensibilità analitica: LOD |
1° standard internazionale dell'OMS per RNA di SARS-CoV-2 (codice NIBSC 20/146; 7,70 log10 UI/mL) Standard secondari calibrati secondo lo standard internazionale dell'OMS |
Secondo gli orientamenti di validazione NAT della Farmacopea europea: varie diluizioni seriali fino alla concentrazione limite; analisi statistica (ad es. analisi Probit) sulla base di almeno 24 replicati; calcolo del valore soglia del 95 % |
Secondo gli orientamenti di validazione NAT della Farmacopea europea: varie diluizioni seriali di preparazioni di riferimento calibrate fino alla concentrazione limite; analisi statistica (ad es. analisi Probit) sulla base di almeno 24 replicati; calcolo del valore soglia del 95 % come LOD |
Limite di quantificazione; caratteristiche di quantificazione |
1° standard internazionale dell'OMS per RNA di SARS-CoV-2 (codice NIBSC 20/146; 7,70 log10 UI/mL) Standard secondari calibrati secondo lo standard internazionale dell'OMS |
|
Diluizioni (semi-log10 o inferiore) di preparazioni di riferimento calibrate; determinazione del limite di quantificazione inferiore e superiore, LOD, precisione, accuratezza, intervallo di misurazione «lineare», «intervallo dinamico». Può essere utilizzato un acido nucleico bersaglio sintetico come standard secondario per ottenere livelli di concentrazione più elevati. Deve essere dimostrata la riproducibilità a diversi livelli di concentrazione |
Sensibilità diagnostica: ceppi distinti di RNA del SARS-CoV-2 |
Campioni di pazienti da regioni e cluster di infezione differenti, determinati come positivi per l'RNA del SARS-CoV-2 dal dispositivo di raffronto; varianti di sequenze Diluizioni seriali di colture cellulari (isolati) positive per il SARS-CoV-2 possono servire come potenziali sostituti |
≥ 100 (33) |
|
Efficienza di quantificazione |
Campioni di pazienti positivi per l'RNA del SARS-CoV-2, da regioni e cluster di infezione differenti; varianti di sequenze con valori quantitativi ottenuti dal dispositivo di raffronto Diluizioni seriali di colture cellulari positive per l'RNA del SARS-CoV-2 possono servire come potenziali sostituti |
|
≥ 100 |
Inclusività |
Analisi in silico (34); almeno due regioni genetiche bersaglio indipendenti in una stessa corsa (progettazione a doppio bersaglio) |
Evidenza di un'adeguata progettazione del dispositivo: allineamento delle sequenze di primer/sonde alle sequenze di SARS-CoV-2 pubblicate |
Evidenza di un'adeguata progettazione del dispositivo: allineamento delle sequenze di primer/sonde alle sequenze di SARS-CoV-2 pubblicate |
Specificità |
|||
Specificità diagnostica |
Campioni umani negativi per l'RNA del SARS-CoV-2 |
≥ 500 |
≥ 100 |
Analisi in silico (34) |
|
Evidenza di un'adeguata progettazione del dispositivo (allineamento delle sequenze); verifica periodica delle sequenze di primer/sonde rispetto alle voci delle banche dati di sequenze |
Evidenza di un'adeguata progettazione del dispositivo (allineamento delle sequenze); verifica periodica delle sequenze di primer/sonde rispetto alle voci delle banche dati di sequenze |
Reattività crociata |
Campioni positivi (varie concentrazioni) per i coronavirus umani affini 229E, HKU1, OC43, NL63, coronavirus MERS; SARS-CoV-1 se disponibili; virus dell'influenza A e B; RSV; Legionella pneumophila; colture cellulari positive possono servire come potenziali sostituti |
≥ 20 in totale |
≥ 20 in totale |
Robustezza |
|||
Carry-over |
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Almeno cinque corse alternando campioni ad alta positività e campioni negativi. I titoli virali dei campioni ad alta positività devono essere rappresentativi dei titoli virali elevati che si producono in modo naturale. |
Almeno cinque corse alternando campioni ad alta positività (prodotti in modo naturale) e campioni negativi |
Inibizione |
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Controllo interno preferibilmente per l'intera procedura NAT |
Controllo interno preferibilmente per l'intera procedura NAT |
Tasso globale di errore del sistema che conduce a risultati falsi negativi: 99 % di test positivi |
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≥ 100 campioni arricchiti con virus a una concentrazione pari a tre volte il valore soglia positivo del 95 % (3 x LOD) |
≥ 100 campioni arricchiti con virus a una concentrazione pari a tre volte il valore soglia positivo del 95 % (3 x LOD) |
Tabella 6: Requisiti aggiuntivi applicabili ai test autodiagnostici antigenici per il SARS-CoV-2 (35)
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni (36) |
Numero di utilizzatori profani |
||||||||
Interpretazione dei risultati (37) |
Interpretazione dei risultati (38) da parte di utilizzatori profani secondo la seguente gamma di livelli di reattività:
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≥ 100 |
||||||||
Sensibilità diagnostica (40) |
Utilizzatori profani noti come positivi per l'antigene (41) , (42) |
≥ 30 |
||||||||
Specificità diagnostica (43) |
Utilizzatori profani che non conoscono il loro status (39) |
≥ 60 |
Tabella 7: Requisiti aggiuntivi applicabili ai test autodiagnostici per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 (44)
Caratteristica delle prestazioni |
Campioni (45) |
Numero di utilizzatori profani |
||||||||
Interpretazione dei risultati (46) |
Interpretazione dei risultati (47) da parte di utilizzatori profani secondo la seguente gamma di livelli di reattività:
|
≥ 100 |
||||||||
Sensibilità diagnostica (49) |
Utilizzatori profani noti come positivi per gli anticorpi (50) |
≥ 100 |
||||||||
Specificità diagnostica (51) |
Utilizzatori profani che non conoscono il loro status (48) |
≥ 100 |
(1) Dichiarazione delle prestazioni per il risultato complessivo combinato; per i dispositivi con dichiarazioni distinte per IgM e/o IgA, cfr. tabella 2.
(2) Deve essere indicato l'intervallo di tempo tra la raccolta dei campioni e l'insorgenza dei sintomi (o il momento dell'infezione, se disponibile).
(3) Il fabbricante deve fornire una giustificazione dell'idoneità e della tempistica per quanto riguarda la valutazione della sensibilità degli anticorpi pertinenti in soggetti vaccinati.
(4) Sulla base del risultato NAT confermato positivo per il SARS-CoV-2.
(5) Le dichiarazioni relative alla sensibilità devono essere specificate in relazione all'intervallo di tempo tra la raccolta dei campioni dopo l'insorgenza dei sintomi o la diagnosi iniziale mediante PCR e il test.
(6) Recante la marcatura CE a norma del regolamento (UE) 2017/746 come classe D, se disponibile.
(7) Ciò vale per i test quantitativi se sono anche test di prima linea.
(8) I campioni negativi devono provenire da soggetti che non hanno precedenti di infezione da SARS-CoV-2 (se disponibili, campioni pre-pandemia).
(9) Se del caso, possono essere inclusi soggetti vaccinati contro un antigene diverso da quello utilizzato nel dispositivo.
(10) I risultati falsi positivi devono essere chiariti effettuando altri test sierologici per il SARS-CoV-2, se necessario con differente progettazione del test e rivestimento dell'antigene differente rispetto al test iniziale, e/o effettuando test di conferma.
(11) Nel caso di dispositivi che rilevano sia IgM che IgA, 200 per marcatore IgM e IgA.
(12) Deve essere indicato l'intervallo di tempo tra la raccolta dei campioni e l'insorgenza dei sintomi (o il momento dell'infezione, se disponibile).
(13) Il fabbricante deve fornire una giustificazione dell'idoneità e della tempistica per quanto riguarda la valutazione della sensibilità delle IgM e delle IgA in soggetti vaccinati.
(14) Diagnosi sulla base del risultato NAT confermato positivo per il SARS-CoV-2.
(15) Le dichiarazioni relative alla sensibilità devono essere specificate in relazione all'intervallo di tempo tra la raccolta dei campioni dopo l'insorgenza dei sintomi o la diagnosi iniziale mediante PCR e il test.
(16) Recante la marcatura CE a norma del regolamento (UE) 2017/746 come classe D, se disponibile.
(17) I campioni negativi devono provenire da soggetti che non hanno precedenti di infezione da SARS-CoV-2 (se disponibili, campioni pre-pandemia).
(18) Se del caso, possono essere inclusi soggetti vaccinati contro un antigene diverso da quello utilizzato nel dispositivo.
(19) I risultati falsi positivi devono essere chiariti effettuando altri test sierologici per il SARS-CoV-2, se necessario con differente progettazione del test e rivestimento dell'antigene differente rispetto al test iniziale, e/o effettuando test di conferma. Per chiarire i risultati falsi positivi possono inoltre essere effettuati test per rilevare la presenza di altri tipi di anticorpi anti-SARS-CoV-2 (IgA, IgG, anticorpi totali).
(20) Ad es. immunoblot con antigeni diversi da quelli utilizzati nel test anticorpale iniziale.
(21) I campioni negativi devono provenire da soggetti che non hanno precedenti di infezione da SARS-CoV-2 (se disponibili, campioni pre-pandemia).
(22) Se il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per più di un tipo di campione, sono richiesti 100 campioni per ciascun tipo. Se ciò non è possibile in circostanze eccezionali (ad es. se il metodo di raccolta dei campioni è molto invasivo), il fabbricante deve fornire una giustificazione e prove dell'equivalenza della matrice.
(23) Per i test antigenici e i test NAT la raccolta dei campioni deve essere accoppiata, ad es. due campioni simultanei da ogni soggetto o, idealmente, test antigenico e test NAT dello stesso campione (ad es. a partire dall'eluato di un tampone); il buffer/mezzo di trasporto virale deve essere compatibile con i test antigenici; qualsiasi variazione nel volume del buffer/mezzo per la raccolta del campione tra il dispositivo antigenico e il dispositivo NAT deve essere chiaramente comunicata.
(24) O dal momento dell'infezione, se noto, tenendo conto del tempo di incubazione.
(25) Vale a dire, senza preselezione; le cariche virali e la loro distribuzione devono essere indicate, ad es. caratterizzate dai valori Ct della RT-PCR; oppure trasformate in carica virale per ml di campione, se applicabile.
(26) In funzione della progettazione del dispositivo e della natura della variante genetica. Ai fini della valutazione, ogni variante genetica pertinente deve essere rappresentata da almeno 3 campioni.
(27) Nella valutazione si deve tenere conto degli elementi per la raccolta e l'estrazione dei campioni, quali tamponi, buffer di estrazione, ecc. Se nel dispositivo non è incluso il necessario per la raccolta/preparazione del campione del produttore, le prestazioni del dispositivo devono essere esaminate per una gamma appropriata di dispositivi per la raccolta di campioni. Se il campione non viene analizzato immediatamente, ad es. dopo un determinato periodo di tempo di trasporto, occorre esaminare la stabilità dell'antigene.
(28) Diversi dai test rapidi, vale a dire dispositivi formali di laboratorio quali, ad esempio, saggi immunoenzimatici, test automatizzati, ecc.
(29) La sensibilità rispettivamente di ≥ 80 % e ≥ 85 % si applica a tutti i tipi di campione dichiarati. Tutti i tipi di campioni dichiarati devono essere confrontati con risultati NAT combinati ottenuti da campioni nasofaringei.
(30) Deve essere dimostrata la relazione tra la sensibilità del test antigenico e quella del NAT; la sensibilità può essere dimostrata in relazione a diversi intervalli di carica virale e alla soglia di infettività. Devono essere descritti il metodo NAT e il metodo di estrazione utilizzati.
(31) Tranne qualora sia disponibile uno standard internazionale, la sensibilità analitica può essere verificata mediante diluizioni seriali di preparazioni virali messe a punto internamente, in comparazione con altri test antigenici e NAT; se il virus utilizzato è inattivato, occorre esaminare l'effetto dell'inattivazione e del congelamento/scongelamento sull'antigene.
(32) Ad es. stafilococchi e streptococchi che esprimono la proteina A o G.
(33) Se il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per più di un tipo di campione, sono richiesti 100 campioni per ciascun tipo. Se ciò non è possibile in circostanze eccezionali (ad es. se il metodo di raccolta dei campioni è molto invasivo), il fabbricante deve fornire una giustificazione e prove dell'equivalenza della matrice.
(34) Nel rapporto di follow-up delle prestazioni post-commercializzazione il fabbricante deve fornire le prove di verifiche periodiche e proattive di sorveglianza rispetto alle voci aggiornate delle banche dati.
(35) Si presuppone che le prestazioni di base del test autodiagnostico siano già state dimostrate in precedenza grazie alla valutazione di un test professionale di progettazione identica a quella del test autodiagnostico da valutare. Se per i campioni per test autodiagnostici in questione non esiste una variante di test professionale corrispondente, il confronto deve essere effettuato con il tipo di campione standard (ad es. tamponi nasofaringei per i test antigenici, siero o plasma per i test anticorpali) del test professionale corrispondente.
(36) Per ciascun tipo di campione per test autodiagnostico dichiarato con il dispositivo (ad es. campione nasale, espettorato, saliva, sangue intero, ecc.).
(37) Lo studio sull'interpretazione dei risultati deve comprendere la lettura e l'interpretazione dei risultati dei test da parte di almeno 100 utilizzatori profani, ciascuno dei quali sarà sottoposto alla lettura di risultati nella gamma specificata di livelli di reattività dei risultati. Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(38) I test devono essere effettuati prima dello studio sull'interpretazione dei risultati utilizzando, se possibile, il tipo di campione previsto dal fabbricante. I test possono essere effettuati su campioni costruiti artificialmente sulla base della matrice naturale del rispettivo tipo di campione.
(39) Una percentuale più elevata di campioni deve rientrare nella gamma a bassa positività vicino al valore soglia o al LOD del test.
(40) Rispetto a RT-PCR. Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(41) Soggetti che non sono a conoscenza del risultato diagnostico professionale prima del test autodiagnostico e che eseguono l'intera procedura di test dalla raccolta al trattamento preliminare dei campioni (tampone, buffer di estrazione, ecc.) fino alla lettura.
(42) Soggetti sino a circa 7 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi.
(43) Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(44) Si presuppone che le prestazioni di base del test autodiagnostico siano già state dimostrate in precedenza grazie alla valutazione di un test professionale di progettazione identica a quella del test autodiagnostico da valutare. Se per i campioni per test autodiagnostici in questione non esiste una variante di test professionale corrispondente, il confronto deve essere effettuato con il tipo di campione standard (ad es. tamponi nasofaringei per i test antigenici, siero o plasma per i test anticorpali) del test professionale corrispondente.
(45) Per ciascun tipo di campione per test autodiagnostico dichiarato con il dispositivo (ad es. campione nasale, espettorato, saliva, sangue intero, ecc.).
(46) Lo studio sull'interpretazione dei risultati deve comprendere la lettura e l'interpretazione dei risultati dei test da parte di almeno 100 utilizzatori profani, ciascuno dei quali sarà sottoposto alla lettura di risultati nella gamma specificata di livelli di reattività dei risultati. Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(47) I test devono essere effettuati prima dello studio sull'interpretazione dei risultati utilizzando, se possibile, il tipo di campione previsto dal fabbricante. I test possono essere effettuati su campioni costruiti artificialmente sulla base della matrice naturale del rispettivo tipo di campione.
(48) Una percentuale più elevata di campioni deve rientrare nella gamma a bassa positività vicino al valore soglia o al LOD del test.
(49) Con precedenti di infezione iniziale da SARS-CoV-2 confermata da RT-PCR; in confronto con un precedente risultato confermato per gli anticorpi; Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
(50) Soggetti che non sono a conoscenza del risultato diagnostico professionale prima del test autodiagnostico e che eseguono l'intera procedura di test dalla raccolta al trattamento preliminare dei campioni (tampone, buffer di estrazione, ecc.) fino alla lettura.
(51) Il fabbricante deve determinare la concordanza tra la lettura effettuata da un utilizzatore profano e quella effettuata da un utilizzatore professionale.
DECISIONI
5.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 178/57 |
DECISIONE (UE) 2022/1108 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2022
relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina
[notificata con il numero C(2022) 4469]
(I testi in lingua ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni (1), e in particolare l’articolo 53, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. In conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, fino al 24 maggio 2022 circa 6,2 milioni di persone sono arrivate nell’Unione. L’afflusso di persone in fuga dalla guerra in Ucraina rappresenta una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l’erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone. Il 27 febbraio 2022 la Slovacchia, il 28 febbraio 2022 la Polonia e l’11 marzo 2022 la Cechia hanno chiesto assistenza a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativamente a rifugi di emergenza temporanei, articoli per l’alloggio, farmaci e dispositivi medici, attrezzature destinate alla gestione e alla somministrazione di alimenti per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. |
(2) |
Il 24 febbraio 2022 l’Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE in materia di forniture per la protezione civile. |
(3) |
In un’espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l’assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dalla guerra che arrivano nell’Unione e alle persone colpite dalla guerra in Ucraina. |
(4) |
Il 14 marzo 2022 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di una decisione della Commissione che disponga la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle merci importate per l’immissione in libera pratica destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. In seguito a tale consultazione, il 18 marzo 2022 l’Austria, la Croazia, la Cechia, l’Estonia, la Francia, la Grecia, Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria, il 21 marzo 2022 l’Irlanda e la Lituania nonché la Finlandia e l’Italia il 23 marzo 2022 («gli Stati membri richiedenti») hanno presentato una richiesta in tal senso. |
(5) |
Poiché incide gravemente non solo sull’Ucraina, bensì su diversi altri Stati membri, la crisi umanitaria causata dall’invasione russa in Ucraina rappresenta una catastrofe che colpisce il territorio di diversi Stati membri ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE. |
(6) |
È pertanto appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE da o per conto di organizzazioni pubbliche, di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti. Tenuto conto della situazione senza precedenti e dell’esigenza di reagire rapidamente, è appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’IVA per le merci destinate all’assistenza umanitaria importate per l’immissione in libera pratica anche da organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe in un altro Stato membro richiedente nel quale le merci sono destinate a essere usate. Al fine di rispondere alle richieste degli Stati membri di fornire assistenza alle persone rimaste in Ucraina e gravemente colpite dalla guerra, è altresì necessario autorizzare ulteriori trasferimenti di tali merci a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. È pertanto appropriato autorizzare inoltre gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, se tali merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. |
(7) |
Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi o dell’esenzione dall’IVA, gli Stati membri richiedenti dovrebbero informare la Commissione della natura e dei quantitativi delle diverse merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA per la distribuzione o la messa a disposizione gratuita alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, delle organizzazioni approvate ai fini della distribuzione o della messa a disposizione di dette merci e delle misure adottate al fine di evitare che le merci siano usate a fini diversi dal far fronte alle esigenze delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. |
(8) |
Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite dalla presente decisione, prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire l’applicazione di misure pertinenti in materia di gestione del rischio e di controlli doganali per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso e al successivo trasferimento verso l’Ucraina di merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi doganali o dell’esenzione dall’IVA. Le misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti dalla presente decisione. |
(9) |
Tenuto conto delle enormi difficoltà che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi doganali all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022. La franchigia e le esenzioni dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022. |
(10) |
Il 19 aprile 2022 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
|
b) |
le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; |
c) |
le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti nei quali si intende usare tali merci. |
2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono altresì essere ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e in esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE in uno Stato membro richiedente diverso dallo Stato membro richiedente in cui si intende usare le merci, a condizione che le merci siano importate per l’immissione in libera pratica da parte di organizzazioni pubbliche o di altri enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe nello Stato membro nel quale le merci sono destinate a essere usate.
3. Il trasferimento delle merci fra due Stati membri è soggetto a una notifica preventiva da parte di un ente caritativo o filantropico autorizzato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’IVA.
4. Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell’esenzione dall’IVA a norma dei paragrafi 1 e 2 possono trasferire le merci di cui al paragrafo 1, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco.
5. Fatti salvi gli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.
Articolo 2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.
Entro il 31 marzo 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni in appresso:
a) |
un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c); |
b) |
informazioni consolidate concernenti la natura e i quantitativi delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1; |
c) |
le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e controlli doganali adottate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione. |
Articolo 3
L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso Austria, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Ungheria a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 4
Sono destinatari della presente decisione la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia.
Essa si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.
Fatto a Bruxelles, il 1 luglio 2022
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(1) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.
(2) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(3) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924 ).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).