ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti. |
(3) |
Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti relativi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore delle batterie nell'Unione. |
(4) |
Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato. |
(5) |
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278. |
(7) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:
1) |
le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210; |
2) |
le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:
|
3) |
le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:
|
(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1009 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-108/21 (2), è opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiglio dell’Unione europea, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio:
«3. |
Ferdinand Ilunga LUYOYO». |
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1010 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Sulla base di un riesame dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (2), è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità ivi elencate, nella misura in cui i loro nomi non figurino nell'allegato VI della medesima decisione, nonché aggiornare 17 voci di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
ALLEGATO
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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3) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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4) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/22 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1011 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2022
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 390, paragrafo 9, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La determinazione dei valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti ai fini delle grandi esposizioni dovrebbe differire dal metodo di calcolo del valore dell’esposizione utilizzato per i requisiti patrimoniali basati sul rischio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto il default dello strumento sottostante potrebbe portare a un profitto anziché a una perdita. Il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe pertanto dipendere dalla perdita (ossia dal valore positivo dell’esposizione) o dalla plusvalenza (ossia dal valore negativo dell’esposizione) che risulterebbe dal potenziale default dello strumento sottostante. Nell’ambito del regime delle grandi esposizioni di cui alla parte 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione gli enti possono compensare posizioni positive e negative negli stessi strumenti finanziari o, a determinate condizioni, in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente. L’esposizione netta complessiva verso un singolo cliente è presa in considerazione solo se positiva. Analogamente, anche l’esposizione netta complessiva verso un determinato cliente, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione, dovrebbe essere presa in considerazione solo se positiva. Al fine di evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta derivante da tali posizioni dovrebbe essere azzerato. |
(2) |
Per garantire che il rischio di default sia adeguatamente rilevato, il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, indipendentemente dall’attribuzione al portafoglio di negoziazione o all’esterno di tale portafoglio, dovrebbe pertanto dipendere dalle variazioni dei prezzi delle opzioni che risulterebbero dal default del rispettivo strumento sottostante, ad esempio il valore di mercato dell’opzione per le opzioni call e la differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike per le opzioni put. |
(3) |
Obiettivo dei derivati su crediti è trasferire il rischio di credito relativo ai mutuatari senza trasferire le attività stesse. Per determinare il valore dell’esposizione indiretta dello strumento sottostante, è opportuno prendere in considerazione il ruolo svolto dagli enti in qualità di venditori di protezione o acquirenti di protezione e il tipo di derivato su crediti da essi sottoscritto. L’esposizione indiretta dovrebbe pertanto essere pari al valore di mercato del contratto derivato su crediti, cui dovrebbe essere applicato un adeguamento corrispondente all’importo che si deve ricevere o che si prevede di ricevere dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante. |
(4) |
Per altri tipi di contratti derivati che costituiscono una combinazione di posizioni lunghe e corte, al fine di garantire che sia accuratamente rilevato il rischio di default gli enti dovrebbero scomporre tali contratti derivati in singole componenti di operazioni. Solo le componenti con rischio di default, laddove gli enti abbiano un rischio di perdita in caso di default, dovrebbero essere rilevanti per il calcolo del valore dell’esposizione indiretta derivante da tali contratti derivati. Tuttavia, qualora non siano in grado di applicare tale metodologia e intendano comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero essere autorizzati a determinare il valore dell’esposizione indiretta degli strumenti sottostanti come la perdita massima che potrebbero subire in seguito al default dell’emittente del sottostante cui si riferisce il derivato. |
(5) |
I derivati possono essere stipulati su strumenti aventi più nomi di riferimento come sottostante. Per i derivati multi-sottostante per i quali un ente può tenere conto dei nomi di riferimento sottostanti e al fine di garantire il ricorso al metodo più accurato, il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe essere calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti nello strumento multi-sottostante. Per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione (2) per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, un cliente distinto o il cliente ignoto. Nei casi in cui gli enti non siano in grado di applicare il metodo look-through o qualora un metodo look-through per un derivato con più nomi di riferimento sia indebitamente oneroso per loro e si intenda comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero calcolare il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti in questione. Analogamente, per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione per assegnare l’esposizione a un cliente distinto o al cliente ignoto. In tutti i casi in cui gli strumenti sottostanti sono assegnati al cliente ignoto, per evitare il rischio che valori negativi di esposizioni indirette siano compensati mediante valori positivi di esposizioni indirette, gli enti dovrebbero azzerare i valori negativi delle esposizioni indirette. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Regole generali per la determinazione del valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati e contratti derivati su crediti
1. Gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai contratti derivati su crediti, laddove i contratti derivati non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente, conformemente alla metodologia di cui agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, quando gli strumenti sottostanti fanno parte di un indice di debito o azionario, di un credit default swap index o di un organismo di investimento collettivo, oppure quando i contratti derivati hanno più nomi di riferimento come sottostante, gli enti calcolano i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti dai contratti derivati di cui al paragrafo 1 e il contributo di tale esposizione all’esposizione verso il cliente conformemente alla metodologia di cui all’articolo 6.
3. Qualora i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 siano assegnati al portafoglio di negoziazione, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, gli enti includono detti valori di esposizione nelle esposizioni verso tale cliente appartenenti al portafoglio di negoziazione. Dopo l’aggregazione, le esposizioni nette negative verso il cliente sono azzerate.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 sono assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione e se, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, le esposizioni indirette hanno un valore negativo, gli enti azzerano tali valori di esposizione prima di conteggiarli nelle esposizioni verso tale cliente.
Articolo 2
Assegnazione delle esposizioni indirette alle categorie di contratti derivati
Gli enti assegnano le esposizioni indirette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a una delle categorie di contratti derivati seguenti:
a) |
opzioni su strumenti di debito e di capitale; |
b) |
contratti derivati su crediti; |
c) |
tutti gli altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 aventi come attività sottostante uno strumento di debito o di capitale e che non sono inclusi nelle categorie di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo. |
Articolo 3
Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per le opzioni su strumenti di debito e di capitale
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta per le opzioni di cui all’articolo 2, lettera a), sommando il valore di mercato corrente dell’opzione e l’importo dovuto alla controparte dell’opzione a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità.
2. Per le opzioni call, il valore dell’esposizione indiretta è pari al valore di mercato dell’opzione. Per una posizione lunga in un’opzione call, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione corta in un’opzione call il valore dell’esposizione indiretta è negativo.
3. Per le opzioni put, il valore dell’esposizione indiretta è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike. Per una posizione corta in un’opzione put, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione lunga in un’opzione put il valore dell’esposizione indiretta è negativo.
4. In deroga al paragrafo 3, per le opzioni put il cui prezzo strike non è disponibile alla data dell’operazione ma lo sarà in una fase successiva, gli enti utilizzano il prezzo strike atteso modellizzato che è impiegato per il calcolo del valore equo (fair value) dell’opzione.
5. Se il valore di mercato dell’opzione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo dell’opzione a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurata l’opzione a norma della disciplina contabile applicabile.
Articolo 4
Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per i contratti derivati su crediti
1. Il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati su crediti di cui all’articolo 2, lettera b), è pari alla somma del valore di mercato corrente del contratto derivato su crediti e dell’importo dovuto alla controparte del contratto derivato su crediti a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità.
2. Se il valore di mercato del derivato su crediti non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo del derivato su crediti a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo del derivato su crediti a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un contratto derivato su crediti a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurato il contratto derivato su crediti a norma della disciplina contabile applicabile.
Articolo 5
Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Nel calcolare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da altri contratti derivati di cui all’articolo 2, lettera c), compresi swap, contratti a termine di tipo future o contratti a termine di tipo forward, gli enti scompongono le operazioni con componenti multiple in singole componenti di operazioni.
2. Per le componenti delle operazioni di cui al paragrafo 1 che comportano un rischio di default dell’emittente dello strumento sottostante, gli enti calcolano il valore della loro esposizione indiretta come se si trattasse di posizioni in tali componenti.
3. L’ente che non sia in grado di applicare il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 determina il valore dell’esposizione indiretta verso l’emittente degli strumenti sottostanti come la perdita massima che esso stesso subirebbe in seguito al potenziale default dell’emittente degli strumenti sottostanti cui si riferisce il contratto derivato.
Articolo 6
Calcolo dei valori delle esposizioni indirette derivanti da contratti derivati multi-sottostante
1. Nel determinare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati stipulati su indici di debito o azionari, credit default swap index o organismi di investimento collettivo, o aventi più nomi di riferimento come sottostante, gli enti tengono conto di tutti i singoli strumenti sottostanti e calcolano i valori delle esposizioni indirette come la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti. Gli enti assegnano ciascun valore dell’esposizione indiretta a un cliente identificato, a un cliente distinto o al cliente ignoto a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.
2. L’ente che non sia in grado di tenere conto di ogni singolo strumento sottostante del contratto derivato conformemente al paragrafo 1 o al quale ciò risulti indebitamente oneroso:
a) |
tiene conto dei singoli strumenti sottostanti che è in grado di considerare o per i quali il look-through non sia indebitamente oneroso e calcola il valore dell’esposizione indiretta conformemente al paragrafo 1; |
b) |
per gli strumenti sottostanti di cui non è in grado di tenere conto o per i quali il look-through sia indebitamente oneroso, calcola il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti. |
Il valore dell’esposizione indiretta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è assegnato all’operazione su derivati in quanto cliente distinto o al cliente ignoto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se i valori delle esposizioni indirette devono essere assegnati al cliente ignoto conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione e se i valori delle esposizioni indirette sono negativi, l’ente azzera detti valori delle esposizioni indirette prima di conteggiarli nelle esposizioni verso il cliente ignoto.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/27 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1012 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2022
che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada devono osservare periodi di riposo giornalieri e settimanali. Questi periodi di riposo sono spesso trascorsi lungo il percorso, in particolare quando i conducenti sono impegnati in operazioni di trasporto internazionale a lunga distanza. È quindi di estrema importanza che i conducenti abbiano accesso ad aree di parcheggio dove possano riposare in sicurezza, dotate di strutture adeguate per accedere ai servizi di cui i conducenti necessitano. |
(2) |
All’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è riportato un elenco di requisiti che le aree di parcheggio accessibili ai conducenti che effettuano trasporti di merci e passeggeri su strada devono possedere per essere certificate come sicure e protette in relazione ai loro livelli di servizio e sicurezza. |
(3) |
Uno studio della Commissione del 2019 sulle aree di parcheggio sicure e protette dell’Unione (2) ha riconosciuto la forte carenza di tali strutture. In esso sono state anche presentate alcune proposte di norme per le aree di parcheggio sicure e protette e relative procedure di certificazione. |
(4) |
Data l’attuale carenza di aree di parcheggio sicure e protette nell’Unione, la realizzazione di tali strutture dovrebbe essere incoraggiata a livello di Unione per fare in modo che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada possano accedervi ovunque si fermino sulle strade dell’Unione. |
(5) |
Per incentivare la realizzazione di aree di parcheggio sicure e protette è necessario istituire un quadro comune a livello dell’Unione per garantire che il settore abbia accesso a informazioni chiare e armonizzate sulle aree di parcheggio sicure e protette nell’Unione. |
(6) |
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada in conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, in tutte le aree di parcheggio sicure e protette, indipendentemente dal loro livello di sicurezza, dovrebbe essere disponibile un livello minimo comune di servizi |
(7) |
Visto il numero crescente dei reati connessi al trasporto delle merci che riguardano i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada, la sicurezza dei conducenti dovrebbe essere rafforzata, affinché possano riposare senza stress e non accumulino stanchezza. Fornire buone condizioni di riposo ai conducenti nelle aree di parcheggio sicure e protette è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti dovuti alla stanchezza. |
(8) |
Le aree di parcheggio sicure e protette sono essenziali per i conducenti e le imprese di trasporto per proteggere i loro carichi dai reati. Data la diversità delle imprese e delle merci trasportate, i trasportatori e i conducenti possono avere bisogno di aree di parcheggio con diversi livelli di sicurezza, a seconda della tipologia delle merci trasportate. Le norme dell’Unione dovrebbero quindi rispondere alle esigenze dei diversi tipi di imprese e le aree di parcheggio dovrebbero fornire diversi livelli minimi di sicurezza. |
(9) |
La sicurezza delle aree di parcheggio dovrebbe essere garantita dalla presenza di attrezzature e procedure di sicurezza adeguate intorno al loro perimetro, nelle aree di parcheggio stesse e nei punti di entrata e uscita. Mediante determinate procedure per il personale dovrebbero inoltre essere attuate misure di prevenzione dei rischi e di mitigazione delle conseguenze degli episodi che dovessero verificarsi. |
(10) |
Per garantire trasparenza e certezza agli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette, tali aree dovrebbero essere certificate da un organismo di certificazione indipendente, in conformità con le procedure definite a livello di Unione. Le procedure di certificazione relative ad audit, ripetizioni di audit e audit senza preavviso per le aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero essere indicate chiaramente, per fare in modo che gli operatori delle aree di parcheggio sappiano come richiedere la certificazione o il relativo rinnovo. È altresì opportuno fare in modo che siano attuate procedure adeguate qualora si rilevi che un’area di parcheggio sicura e protetta non rispetta più il livello di servizio o di sicurezza per il quale è stata certificata. |
(11) |
Gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero disporre di meccanismi di reclamo per segnalare eventuali non conformità. |
(12) |
Gli organismi di certificazione dovrebbero essere in grado di rilasciare certificati di audit agli operatori e anche di trasmettere tali informazioni alla Commissione, in modo che l’elenco delle aree di parcheggio sicure e protette sul relativo sito web ufficiale possa rimanere aggiornato. |
(13) |
Per tenere conto del rapido sviluppo delle tecnologie digitali e per migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei conducenti, la Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di rivedere le norme armonizzate e le procedure di certificazione entro quattro anni dall’adozione del presente atto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Livelli di sicurezza e di servizio
Per essere certificata come area di parcheggio sicura e protetta ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, un’area di parcheggio deve rispettare le seguenti norme:
a) |
tutte le norme sul livello minimo di servizio di cui all’allegato I, sezione A, del presente regolamento; |
b) |
tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui all’allegato I, sezione B, del presente regolamento. |
Articolo 2
Procedure di certificazione
La certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere conforme alle norme e alle procedure di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Clausola di revisione
La Commissione valuta entro il 7 aprile 2026 se le norme e le procedure di certificazione di cui agli allegati I e II debbano essere modificate alla luce degli sviluppi tecnologici, e al fine del miglioramento costante delle condizioni di lavoro dei conducenti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
(2) Studio della Commissione sui parcheggi sicuri e protetti per automezzi pesanti (2019). Consultabile al seguente indirizzo:
https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf.
ALLEGATO I
NORME DELL’UNIONE CHE SPECIFICANO IL LIVELLO DI SERVIZIO E DI SICUREZZA RELATIVO ALLE AREE DI PARCHEGGIO SICURE E PROTETTE
A. Livello minimo di servizio
Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell’Unione soddisfano il livello minimo di servizio descritto nella tabella 1.
Tabella 1
Servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere |
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Possibilità di acquisto e consumo di alimenti e bevande |
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Connessioni che permettono la comunicazione |
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Alimentazione elettrica |
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Punti di contatto e procedure in casi di emergenza |
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B. Livelli di sicurezza
1. |
Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell’Unione soddisfano i criteri di uno dei livelli di sicurezza descritti nelle tabelle da 2 a 5. |
2. |
Nelle aree di parcheggio sicure e protette, le attrezzature e le procedure indicate per ogni livello di sicurezza sono pienamente operative. |
3. |
Le norme stabilite nel presente regolamento non pregiudicano la legislazione nazionale relativa alle mansioni del personale di sicurezza autorizzato e formato, interno o esterno. Tutto il personale di sicurezza ha inoltre ricevuto una formazione adeguata, qualora prescritta dalla legislazione nazionale. |
4. |
I periodi di conservazione dei dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza (CCTV) non pregiudicano il diritto nazionale o la normativa dell’Unione in materia. Si applicano a tutti i requisiti obbligatori e volontari previsti dalle presenti norme. |
5. |
I valori di illuminazione (Lux) indicati nei diversi livelli di sicurezza sono valori medi. |
6. |
Fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni in materia di formazione, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette fanno in modo che il loro personale sul posto e a distanza che opera in tali aree, nonché il gestore del parcheggio, seguano un corso di formazione sulle norme dell’Unione in materia di aree di parcheggio sicure e protette. Il personale neoassunto segue tale corso di formazione entro i sei mesi successivi all’entrata in servizio. Il corso di formazione riguarda i seguenti argomenti:
|
7. |
Nelle aree di parcheggio sicure e protette sono esposte le informazioni per gli utenti relative alle modalità per sporgere reclami presso l’organismo di certificazione competente. |
a. Livello bronzo
Tabella 2
LIVELLO BRONZO |
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Perimetro |
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Area di parcheggio |
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Entrata/uscita |
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Procedure per il personale |
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b. Livello argento
Tabella 3
LIVELLO ARGENTO |
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Perimetro |
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Area di parcheggio |
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Entrata/uscita |
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Procedure per il personale |
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c. Livello oro
Tabella 4
LIVELLO ORO |
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Perimetro |
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Area di parcheggio |
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Entrata/uscita |
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Procedure per il personale |
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d. Livello platino
Tabella 5
LIVELLO PLATINO |
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Perimetro |
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Area di parcheggio |
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Entrata/uscita |
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Procedure per il personale |
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ALLEGATO II
NORME E PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
A. Organismi di certificazione e formazione dei revisori
1. |
Solo gli organismi di certificazione e i revisori in possesso dei requisiti stabiliti nel presente allegato sono autorizzati a certificare le aree di parcheggio sicure e protette di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
2. |
Gli organismi di certificazione i cui revisori effettuano gli audit per certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme dell’allegato I dispongono di un accreditamento di gruppo conformemente alla norma ISO 17021. |
3. |
I revisori che effettuano audit di certificazione al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme dell’allegato I hanno un rapporto contrattuale con l’organismo di certificazione. |
4. |
In conformità con la norma ISO 17021, gli organismi di certificazione garantiscono che i revisori che effettuano gli audit al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette siano adeguatamente formati. |
5. |
I revisori degli organismi di certificazione devono aver svolto con risultato positivo un corso di formazione per revisori sull’ultima versione delle norme di cui all’allegato I comprendente una parte teorica e una pratica. |
6. |
I revisori degli organismi di certificazione devono avere una buona conoscenza pratica dell’inglese, oltre a conoscere la lingua locale dello Stato membro in cui effettuano l’audit. |
7. |
Gli organismi di certificazione che desiderano certificare aree di parcheggio sicure e protette trasmettono alla Commissione i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente sezione. Se l’organismo di certificazione soddisfa tutti i criteri di cui alla presente sezione, il suo nome e i suoi dati di contatto sono aggiunti al sito web ufficiale di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
B. Procedure relative ad audit di certificazione, audit senza preavviso e revoca del certificato di area di parcheggio sicura e protetta
1. |
Gli audit di certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette hanno luogo fisicamente. Gli operatori di un’area di parcheggio che desiderano essere certificati conformemente alle norme dell’Unione di cui all’allegato I presentano una richiesta a un organismo di certificazione per l’esecuzione di un audit di certificazione nel loro sito. |
2. |
Tre mesi prima della fine della validità del certificato, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette che desiderano rinnovare la certificazione richiedono un nuovo audit all’organismo di certificazione di loro scelta. Viene quindi organizzato l’audit di rinnovo della certificazione, i cui risultati sono comunicati all’operatore dell’area di parcheggio prima della data di scadenza del certificato in corso di validità. |
3. |
Qualora non fosse in grado di effettuare l’audit di rinnovo della certificazione richiesto a causa di circostanze eccezionali che non potevano essere previste né da esso né dall’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta, l’organismo di certificazione può decidere di estendere la validità del certificato esistente per un massimo di sei mesi. Tale estensione può essere rinnovata una sola volta. I motivi di tale estensione sono comunicati alla Commissione dall’organismo di certificazione e le informazioni del caso sono messe a disposizione sul sito web ufficiale unico di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
4. |
Durante il periodo di validità del certificato dell’area di parcheggio sicura e protetta, l’organismo di certificazione competente esegue almeno un audit senza preavviso relativo alle norme di cui all’allegato I. |
5. |
L’organismo di certificazione comunica i risultati degli audit di rinnovo della certificazione e degli audit senza preavviso all’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta senza indebito ritardo. |
6. |
Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso, che l’area di parcheggio sicura e protetta non possiede più uno o più requisiti previsti dal certificato, l’organismo di certificazione informa in dettaglio l’operatore sulle carenze riscontrate e suggerisce le misure per porvi rimedio. L’organismo di certificazione permette all’operatore di rimediare a tali carenze entro un periodo stabilito dal revisore, tenendo conto della gravità delle carenze riscontrate. L’operatore informa l’organismo di certificazione delle misure adottate per rimediare a tali carenze e fornisce tutti i dettagli necessari prima della fine del periodo previsto. |
7. |
L’organismo di certificazione valuta le misure correttive applicate dall’operatore entro quattro settimane. Se stabilisce che l’area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui all’allegato I e tutti i requisiti di sicurezza previsti dal certificato, rilascia un nuovo certificato di audit per il livello richiesto. In caso di audit senza preavviso, lo stesso certificato di audit continua ad applicarsi fino alla sua scadenza. |
8. |
Se stabilisce che l’area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui all’allegato I e i requisiti di sicurezza a un livello di sicurezza diverso da quello previsto dal certificato esistente, l’organismo di certificazione rilascia un nuovo certificato di audit che riflette il livello di sicurezza appropriato. In caso di audit senza preavviso, rilascia un nuovo certificato di audit con il livello di sicurezza appropriato e la stessa data di scadenza del certificato di audit che sostituisce. |
9. |
Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso e della valutazione di eventuali misure correttive successive, che l’area di parcheggio sicura e protetta non possiede i requisiti minimi di servizio o uno o più requisiti di sicurezza previsti dal certificato esistente, l’organismo di certificazione revoca il certificato. L’organismo di certificazione informa immediatamente l’operatore, che è responsabile della rimozione di qualsiasi riferimento alle norme dell’Unione sulle aree di parcheggio sicure e protette nel suo sito. |
10. |
L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta ha l’opportunità di presentare ricorso all’organismo di certificazione che ha effettuato l’audit se non è d’accordo con l’esito dell’audit, conformemente alla norma ISO 17021. Dopo aver esaminato il ricorso, l’organismo di certificazione può decidere di non revocare il certificato di audit o di emettere un nuovo certificato di audit per un diverso livello di sicurezza. |
C. Prescrizioni successive all’audit degli organismi di certificazione e comunicazione di informazioni
1. |
A seguito dell’esito positivo dell’audit di certificazione o di rinnovo della certificazione, l’organismo di certificazione rilascia immediatamente il certificato di audit all’operatore dell’area di parcheggio e ne invia senza indugio una copia all’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta certificata e alla Commissione. Informa altresì la Commissione qualora i certificati di audit siano stati revocati o il livello di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette sia cambiato in seguito a un audit. Il certificato di audit ha una validità di tre anni. |
2. |
In conformità all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, la Commissione garantisce che le informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette certificate conformemente alle norme di cui all’allegato I del presente regolamento siano disponibili e aggiornate sul sito web ufficiale unico. |
3. |
Gli organismi di certificazione istituiscono un meccanismo di reclamo online per gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette. |
4. |
Ai fini dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006, gli organismi di certificazione cooperano con la Commissione nello scambio di informazioni e di riscontri raccolti al fine di proporre miglioramenti o chiarimenti alle norme di cui all’allegato I del presente regolamento, se del caso. |
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 119/97 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») e un dazio antidumping definitivo del 10,5 % sulle importazioni originarie della Malaysia. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione (325 EUR per 1 000 unità) e il prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, se quest’ultimo era inferiore al prezzo minimo all’importazione. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (3), il Consiglio ha aumentato i dazi sopraindicati per i meccanismi cinesi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati applicabili a tali importazioni dalla RPC andavano dal 51,2 % al 78,8 %. |
(3) |
In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1208/2004 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dal Vietnam, dichiarati o no originari di tale paese. |
(4) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 2074/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi originari della RPC. Dato che non era stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002. |
(5) |
In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 33/2006 (6), le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, dichiarati o no originari di tale paese. |
(6) |
Con il regolamento (CE) n. 818/2008 (7), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il campo di applicazione delle misure ad alcuni tipi di meccanismi leggermente modificati. |
(7) |
In seguito a un riesame in previsione della scadenza, a febbraio 2010 i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi sono stati prorogati per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio (8) e a maggio 2016, in seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 del Consiglio (9) (le «misure in vigore»). |
(8) |
I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 51,2 % per un produttore esportatore e del 78,8 % per tutti gli altri produttori esportatori. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(9) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (10), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(10) |
La domanda di riesame è stata presentata il 12 febbraio 2021 dal produttore dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta più del 25 % della produzione totale dell’Unione di meccanismi per la legatura di fogli. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(11) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’11 maggio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11) («l’avviso di apertura»). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(12) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.5. Parti interessate
(13) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. |
(14) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione. |
1.6. Campionamento
(15) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.6.1. Nessun campionamento dei produttori dell’Unione
(16) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato che i tre produttori noti dell’Unione, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft e Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH., avrebbero dovuto presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha altresì invitato gli altri produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative a manifestarsi e a richiedere un questionario. Nessun altro produttore dell’Unione né alcuna associazione rappresentativa si sono manifestati. |
1.6.2. Campionamento degli importatori
(17) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Di conseguenza la Commissione ha deciso che non era necessario ricorrere al campionamento. |
1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese
(18) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
(19) |
Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
1.7. Risposte al questionario
(20) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il «governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
(21) |
La Commissione ha inviato i questionari ai produttori dell’Unione, agli importatori indipendenti e ai produttori esportatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio (12) il giorno dell’apertura. |
(22) |
Al questionario hanno risposto i produttori dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH e Koloman Handler Kft, due parti appartenenti allo stesso gruppo con uno stesso impianto di produzione (in seguito denominate congiuntamente «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH») e M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. |
1.8. Verifica
(23) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti: |
produttori dell’Unione:
— |
Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Oroszlany, Ungheria, |
— |
I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italia. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(24) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso prodotto oggetto del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC, costituiti da due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo (il prodotto oggetto del riesame). Alla data dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703 i meccanismi sono classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 e 8305100035). |
(25) |
I meccanismi sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella produzione di manuali di software, di cataloghi e opuscoli, di manuali tecnici, di fascicoli per ufficio, di fascicoli di presentazione e altri fascicoli rilegati, come pure di album per fotografie e per francobolli. |
(26) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati venduti nell’Unione numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra i vari tipi erano date dalla larghezza della base, dal tipo di meccanismo, dal numero di anelli, dal sistema di apertura, dalla capacità nominale di legatura, dal diametro degli anelli, dalla forma degli anelli, dalla lunghezza e dalla distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all’interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione. |
2.2. Prodotto simile
(27) |
Come è emerso dall’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore (13), i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi di base:
Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. PERSISTENZA DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(28) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza (vale a dire da gennaio 2014 a dicembre 2014). Secondo Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla RPC rappresentavano circa lo 0,7 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 2,3 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. |
(29) |
Come indicato al considerando 19, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato il governo della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Repubblica popolare cinese. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. |
(30) |
Pertanto, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sui dati pubblicamente disponibili riguardanti le due società turche che operano con codice NACE Rev2 2599, sulle informazioni fornite dal richiedente, sulle informazioni provenienti dall’Istituto nazionale di statistica turco, dalla banca data Comext di Eurostat, dal Global Trade Atlas, dal sito web dell’International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC) dell’OCSE, nonché sui dati di «Fare impresa (Doing Business)» del sito web della Banca mondiale. |
3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni dei meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC
(31) |
Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
(32) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
(33) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. |
(34) |
Il 20 ottobre 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Turchia come un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto dal richiedente osservazioni sulla prima nota. |
(35) |
Il 7 febbraio 2022, con una seconda nota («la seconda nota»), la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Essa ha altresì informato le parti interessate che intendeva utilizzare le due società turche (D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni) che operano con il codice NACE Rev2 2599 e fabbricano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dei meccanismi per la legatura di fogli, come base per determinare le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti ai fini della costruzione del valore normale. |
3.3. Valore normale
(36) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
(37) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»). |
(38) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.3.1. Esistenza di distorsioni significative
(39) |
In recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (14) - l’acciaio essendo il principale fattore produttivo per i meccanismi per la legatura di fogli - la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
(40) |
Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (15). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (16), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (17). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e dei fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (18). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (19). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (20), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (21). |
(41) |
La domanda conteneva informazioni sulle distorsioni nel settore siderurgico e faceva riferimento in particolare alle recenti risultanze delle inchieste antidumping condotte dalla Commissione europea che hanno confermato l’esistenza di distorsioni nel settore siderurgico. La domanda conteneva altresì informazioni su distorsioni nel settore dei metalli non ferrosi, in particolare per quanto riguarda il nickel che è una materia prima importante per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La domanda faceva inoltre riferimento alla relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina (22) (la «relazione»), che sottolinea in particolare le distorsioni nel mercato del lavoro e nell’accesso ai finanziamenti. |
(42) |
Nella presente inchiesta, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC. |
(43) |
In particolare nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (23). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (24) .. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi, che si classificano tra i primi dieci maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (25). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi 10 produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l’obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa 10 grandi imprese entro il 2025 (26). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (27). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (28). |
(44) |
Nel settore siderurgico inoltre molti dei maggiori produttori sono espressamente citati nel «piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, Tisco dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (29). |
(45) |
Poiché il settore dei meccanismi per la legatura di fogli è molto frammentato e la maggior parte dei produttori è costituita da imprese di proprietà dello Stato, è stato impossibile stabilire il rapporto esatto tra i produttori di meccanismi di proprietà statale e quelli di proprietà privata durante il periodo dell’inchiesta. |
(46) |
In ragione della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare meccanismi per la legatura di fogli, perfino i produttori di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Sia le imprese pubbliche sia quelle private nel settore dei meccanismi sono infatti soggette a supervisione strategica e orientamento, come descritto ai considerando da 47 a 53. |
(47) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta non ha esaminato le singole società, in quanto il settore dei meccanismi per la legatura di fogli è molto frammentato e si compone perlopiù di PMI. |
(48) |
Inoltre nel settore dei meccanismi per la legatura di fogli sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. |
(49) |
L’industria siderurgica, che fornisce la principale materia prima per la produzione di meccanismi, è considerata dal governo della RPC un settore chiave (30). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti dedicati all’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (31). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (32). |
(50) |
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (33) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (34). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto, sostenendo le imprese che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (35). |
(51) |
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013)» (36) («il repertorio») menziona il settore dell’acciaio tra i settori incentivati. |
(52) |
Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro, la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (37). L’attuale problema dell’eccesso di capacità costituisce probabilmente l’esempio più evidente delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano. |
(53) |
In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione dei meccanismi per la legatura di fogli. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. |
(54) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore siderurgico, come indicato al considerando 40, non influirebbe sui produttori di meccanismi. |
(55) |
Il settore dei meccanismi per la legatura di fogli subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 40. Tali distorsioni interessano il settore sia direttamente (nella produzione dei meccanismi o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (38). |
(56) |
Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dei meccanismi per la legatura di fogli non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 40. Pertanto l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
(57) |
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare meccanismi per la legatura di fogli, sono necessari diversi fattori produttivi. La RPC è uno dei maggiori produttori di acciaio che è la materia prima fondamentale nel processo di produzione dei meccanismi. Quando i produttori di meccanismi acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori. |
(58) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei meccanismi per la legatura di fogli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. |
(59) |
Come indicato nel considerando 29, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
(60) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso. |
3.3.2. Paese rappresentativo
3.3.2.1. Osservazioni generali
(61) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
|
(62) |
Come spiegato ai considerando 34 e 35, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 20 ottobre 2021 (la «prima nota»), e la seconda nota sui fattori produttivi, del 7 febbraio 2022 (la «seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, nel caso fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.3.2.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
(63) |
Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato la Turchia e la Thailandia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale (che classifica entrambi come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo) in cui era notoriamente fabbricato il prodotto oggetto del riesame o un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. |
(64) |
Sono pervenute osservazioni sulla nota da parte del richiedente, il quale si è dichiarato d’accordo sul fatto che entrambi i paesi fossero classificati come paesi a reddito medio-alto. Tuttavia, nella risposta alla prima nota, il richiedente ha dichiarato di non essere venuto a conoscenza, in decenni di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, di società produttrici di meccanismi per la legatura di fogli in Turchia e Thailandia. Il richiedente ha tuttavia confermato l’esistenza di una certa confusione tra la produzione di raccoglitori ad anelli, vale a dire di un prodotto a valle, e la produzione di meccanismi per la legatura di fogli, cioè la parte metallica del raccoglitore. Per quanto riguarda le società presentate dalla Commissione come produttori in Turchia e Thailandia, il richiedente ha osservato che tutte le società elencate nella nota del 20 ottobre erano società che producevano articoli di cancelleria, ossia il prodotto a valle. Il richiedente ha spiegato che, nella domanda di riesame, aveva scelto la Turchia per le sue dimensioni e il suo sviluppo economico, ben consapevole dell’assenza di produzione di meccanismi per la legatura di fogli in tale paese. Aveva pertanto proposto società con metodi di produzione, fattori produttivi ed elementi di fabbricazione simili, classificate con codice NACE Rev2 2599. |
(65) |
Poiché tutti i paesi che producono il prodotto oggetto del riesame hanno un livello di sviluppo economico diverso da quello della RPC, la Commissione ha indicato che intende utilizzare la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (codice NACE Rev2 2599), al fine di stabilire un paese rappresentativo appropriato ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.3.2.3. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(66) |
Per i paesi considerati e indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori appartenenti alla categoria generale con codice NACE Rev2 2599. |
(67) |
La Commissione ha inoltre esaminato i dati finanziari pubblicamente disponibili delle società individuate dal richiedente (codice NACE Rev2 2599). Malgrado tali società non producano i prodotti oggetto del riesame, esse utilizzano fattori produttivi simili nei processi di fabbricazione. La Commissione ha rilevato che soltanto due delle sei società individuate operavano con il codice NACE Rev2 2599, segnatamente D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni, entrambe in Turchia. La Commissione ha constatato che nel periodo dell’inchiesta di riesame le due società individuate erano state redditizie. I livelli relativamente elevati di SGAV e di profitti che risultano utilizzando la media ponderata delle due società possono essere spiegati dal fatto che entrambe le società sono i produttori principali nei rispettivi settori. D S C Otomotiv rifornisce il settore automobilistico, mentre Samet Kalip è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del settore degli accessori d’arredo. In ogni caso, la Commissione non ha raccolto alcuna informazione che suggerisca che i livelli delle SGAV e dei profitti di D S C Otomotiv e di Samet Kalip non sarebbero congrui per il settore in cui operano. |
(68) |
La Commissione ha altresì analizzato le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi. L’analisi dei dati sulle importazioni ha evidenziato che le importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) non incidevano in modo rilevante sulle importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi e pertanto la Turchia poteva essere utilizzata come paese rappresentativo appropriato. |
(69) |
Alla luce di quanto precede, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base al fine di ottenere prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. |
(70) |
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni. |
(71) |
La selezione iniziale dei potenziali paesi rappresentativi e di società idonee con dati pubblicamente disponibili non impedisce alla Commissione di integrare o perfezionare tale selezione e la sua ricerca in una fase successiva, anche presentando nuovi suggerimenti in termini di potenziali paesi rappresentativi. Lo scopo delle note relative ai fattori produttivi è proprio quello di invitare le parti interessate a presentare osservazioni sulla ricerca preliminare dei servizi della Commissione e, se del caso, fornire ai servizi della Commissione alternative da esaminare. Le note contengono un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentativi, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.3.2.4. Livello di protezione sociale e ambientale
(72) |
Avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.3.2.5. Conclusioni
(73) |
Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. |
3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(74) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. |
(75) |
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime e dei sottoprodotti. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall’Istituto nazionale di statistica turco (42) per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell’energia. |
(76) |
La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per determinare tale importo, ha utilizzato i dati finanziari di uno dei produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta, Koloman Handler Kft («KH»), il quale ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo (43). Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.3.5. |
(77) |
Infine, come indicato nella seconda nota, per stabilire le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari delle società turche selezionate, indicate al considerando 67. |
3.3.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
(78) |
Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco di fattori produttivi e di fonti destinati a essere utilizzati per stilare un elenco completo dei fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi. |
(79) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul produttore europeo KH per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli. Sulla base dei dati raccolti presso le società cinesi durante l’inchiesta iniziale e delle informazioni disponibili sui siti web dei produttori cinesi di meccanismi per la legatura di fogli, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano essere simili a quelli indicati da KH. |
(80) |
In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici merceologici più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici del sistema armonizzato («SA») a sei cifre. |
(81) |
Considerando tutte le informazioni presentate da KH e l’assenza di osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i fattori produttivi e i codici SA seguenti, ove applicabili: Fattori produttivi dei meccanismi per la legatura di fogli
|
3.3.4.1. Materie prime
(82) |
Al fine di stabilire i prezzi esenti da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base per ciascuna materia prima utilizzata da KH nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli, la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. La Commissione ha verificato le materie prime indicate utilizzate e i coefficienti di consumo pertinenti nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 (44). Dopo l’esclusione di tali importazioni, i dati riguardanti le statistiche sulle importazioni sono rimasti sufficientemente rappresentativi. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, al considerando 60, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. |
(83) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei volumi delle importazioni (45). La Commissione ha aggiunto i costi del trasporto sul mercato interno calcolato per chilogrammo sulla base delle quotazioni per le consegne alla frontiera Istanbul-Kapikule, fornite dalla relazione «Doing Business» della Banca mondiale (46). |
3.3.4.2. Sottoprodotti
(84) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha fatto affidamento sui dati forniti da KH per specificare i sottoprodotti utilizzati nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli. La società ha indicato solo un sottoprodotto: cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati. |
(85) |
In assenza di importazioni del suddetto sottoprodotto in Turchia, la Commissione ha cercato una fonte alternativa di valore di riferimento. Sulla base di un estratto della banca dati GTA, la Commissione ha individuato il maggiore esportatore mondiale del prodotto in questione: gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»). Il valore di riferimento è stato pertanto calcolato come la media ponderata del prezzo unitario all’esportazione allo sbarco (cif + dazi all’importazione nei paesi con importazioni dagli Stati Uniti) in base alle esportazioni degli Stati Uniti verso il resto del mondo nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3.4.3. Lavoro
(86) |
Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato statistiche nazionali turche accessibili al pubblico, che comprendono imposte e oneri a carico dei datori di lavoro (47). |
(87) |
La Commissione ha utilizzato come base le statistiche del portale di dati Turkstat, che contiene informazioni dettagliate per anno sul costo orario del lavoro nei diversi settori economici. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento l’importo riportato per il codice NACE Rev2 C.25 «Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature». |
3.3.4.4. Energia elettrica
(88) |
Per stabilire il valore di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica del settore per fasce di consumo pubblicati sul sito web dell’Istituto nazionale di statistica turco («Turkstat») (48). |
(89) |
La Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica disponibile sul portale di dati Turkstat, che fornisce le medie semestrali dei prezzi unitari dell’energia elettrica. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento una media delle tariffe industriali fornite per il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3.5. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(90) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
(91) |
Oltre ai fattori produttivi di cui al considerando 81, la Commissione ha calcolato le spese generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali spese generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo di fabbricazione indicato da KH. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. |
(92) |
Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dei due produttori turchi indicati al considerando 67. La Commissione ha dapprima determinato la percentuale di SGAV e di profitti sui costi delle merci vendute per ciascun produttore. Successivamente è stata stabilita una media delle SGAV e dei profitti nel paese rappresentativo (ponderata in base ai fatturati delle società). I conti certificati e accessibili al pubblico di tali società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato alla seconda nota. |
3.3.6. Calcolo del valore normale
(93) |
Sulla base dei suddetti valori di riferimento, la Commissione ha costruito il valore normale secondo il metodo di seguito descritto. |
(94) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da KH sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Turchia, come descritto nella sezione 3.3.4. |
(95) |
In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata secondo la modalità descritta al considerando 90. |
(96) |
Infine, oltre al costo di produzione stabilito secondo la modalità descritta al considerando 95, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 92. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 31,3 % e al 24,7 %. |
(97) |
Dal valore normale calcolato come illustrato ai considerando da 93 a 96 è stato detratto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto. Il valore esente da distorsioni del sottoprodotto è stato determinato moltiplicando la quantità venduta nel periodo dell’inchiesta di riesame, indicata da KH, per il prezzo unitario esente da distorsioni stabilito in Turchia, come illustrato nella sezione 3.3.4.2. |
(98) |
Per alcuni prodotti la RPC applica una politica di rimborso solo parziale dell’IVA sulle esportazioni. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all’esportazione, al valore normale è applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell’IVA applicata alle esportazioni del prodotto oggetto del riesame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. I dati del sito web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese e i dati di Transcustoms (49) indicano che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’IVA applicata alle esportazioni di meccanismi non è stata interamente rimborsata. Al valore normale finale è stata pertanto applicata una maggiorazione del 3 %. |
(99) |
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è applicabile su base nazionale. |
3.4. Prezzo all’esportazione e conclusioni sulla persistenza del dumping
(100) |
Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. |
(101) |
Secondo i dati Eurostat, le importazioni di meccanismi dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame hanno raggiunto soltanto i 356 000 pezzi. Si tratta di un importo trascurabile, non soltanto considerando il consumo totale dell’Unione, ma anche perché, come spiegato al considerando 26, durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati venduti nell’Unione numerosi tipi diversi di meccanismi. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non dispone di indicazioni sulla gamma di meccanismi che componevano tali esigui volumi di importazioni. Per tale motivo, la Commissione ha concluso che tali volumi ridotti non fossero una base sufficiente per giungere a una conclusione sulla persistenza del dumping e ha valutato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING
(102) |
Sulla base delle conclusioni di cui al considerando 101, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: l’esistenza di pratiche di dumping su esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
4.1. Esportazioni verso paesi terzi
(103) |
Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA, la Commissione ha individuato i quattro maggiori importatori di meccanismi dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame: Messico, Stati Uniti, Malaysia e Vietnam (50). Questi quattro paesi rappresentano il 61 % delle importazioni totali «mondiali» dalla Cina del prodotto oggetto del riesame. |
(104) |
Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di meccanismi nei restanti quattro mercati principali, i calcoli del dumping sono stati effettuati secondo il metodo descritto di seguito. |
4.1.1. Valore normale
(105) |
Per valutare il dumping da parte della RPC verso i paesi terzi, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito come descritto nei considerando da 93 a 99. |
4.1.2. Prezzo all’esportazione
(106) |
Non essendoci stata collaborazione da parte dei produttori cinesi, il probabile prezzo all’esportazione verso l’Unione è stato stimato analizzando i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, sulla base delle pertinenti statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese. |
(107) |
Malaysia e Vietnam hanno indicato i valori delle importazioni soltanto a livello cif. Pertanto la Commissione ha adeguato i valori comunicati a livello fob detraendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione (51). Tale adeguamento non è stato necessario per Messico e Stati Uniti in quanto erano disponibili i valori delle importazioni a livello fob. |
(108) |
I valori fob delle importazioni di tutti e quattro i paesi sono stati successivamente adeguati a livello franco fabbrica detraendo i costi del trasporto interno in Cina (52). |
4.1.3. Confronto e margini di dumping
(109) |
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi a livello franco fabbrica. |
(110) |
Dal confronto di cui sopra sono emersi margini di dumping nazionali per le esportazioni cinesi verso i quattro paesi, espressi sotto forma di percentuale dei rispettivi valori cif (53) come segue:
|
(111) |
Il prezzo medio all’esportazione rilevato durante il periodo dell’inchiesta di riesame per ciascuno dei paesi suddetti determinerebbe un margine di dumping superiore al 20 % rispetto al valore normale stabilito alla sezione 3.3.6. Ciò indica che, se le importazioni dalla RPC arrivassero a tale livello nell’Unione, sarebbero oggetto di dumping. |
4.2. Capacità di produzione e capacità inutilizzata nella RPC
(112) |
La capacità inutilizzata in Cina, stimata pari a 375 milioni di pezzi secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, supera di oltre sette volte il consumo totale dell’Unione di 40 milioni di pezzi (60 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame). La capacità cinese è cresciuta drasticamente nell’ultimo decennio e attualmente si attesta intorno a 830 milioni di pezzi, molto al di sopra dell’attuale produzione di 455 milioni di pezzi. |
(113) |
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre meccanismi per la legatura di fogli da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
4.3. Attrattiva del mercato dell’Unione
(114) |
Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi che erano inferiori dell’1,2-32,5 % rispetto ai prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenendo conto di tale livello dei prezzi, l’esportazione verso l’Unione è potenzialmente interessante per gli esportatori cinesi, in quanto la scadenza delle misure consentirebbe loro di vendere a prezzi superiori a quelli ai quali esportano verso altri paesi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’UE. |
(115) |
Il mercato dell’Unione è interessante per i produttori cinesi anche per via delle sue dimensioni, in quanto, secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, rappresenta il maggiore mercato a livello mondiale per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli. |
4.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
(116) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. In particolare, il livello del valore normale stabilito nella RPC, il livello dei prezzi all’ esportazione cinesi verso i mercati di paesi terzi, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano tutti un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
(117) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione: Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (Oroszlany, Ungheria) e I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. (Offanengo, Italia). Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(118) |
Entrambi i produttori (il primo è il richiedente) hanno collaborato all’inchiesta. Dato che le due società costituiscono insieme la produzione totale dell’Unione di meccanismi nel periodo dell’inchiesta di riesame, si ritiene che rappresentino l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(119) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa [40 000 - 60 000] pezzi (54). La Commissione ha stabilito questo dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai due produttori. Poiché i dati micro e macro economici sono stati stabiliti sulla base delle informazioni riguardanti i due produttori dell’Unione, i dati sono stati forniti sotto forma di intervalli di valori per garantire la riservatezza. |
5.2. Consumo dell’Unione
(120) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base: a) ai volumi verificati delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, indicati nelle rispettive risposte al questionario dei produttori dell’Unione; e b) ai volumi delle importazioni di meccanismi (a livello TARIC) nel mercato dell’Unione rilevati da Eurostat e convertiti in pezzi. In base alla nomenclatura TARIC valida al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703, la Commissione ha individuato due gruppi di meccanismi:
|
(121) |
In Eurostat l’unità di misura indicata per i meccanismi è il peso (kg). La Commissione ha calcolato un fattore di conversione per ciascuno dei gruppi di meccanismi di cui sopra, sulla base dei dati accertati sulla produzione dell’industria dell’Unione. Ha utilizzato i fattori di conversione così calcolati per stabilire i pertinenti volumi delle importazioni in pezzi. |
(122) |
Il calcolo di tali fattori di conversione è stato spiegato in una nota al fascicolo (55). In tale nota la Commissione ha fornito la fonte dei dati utilizzati per calcolare i due fattori di conversione (dati sulle vendite dell’industria dell’Unione per il periodo dell’inchiesta di riesame presentati in peso e unità) e il metodo applicato (peso totale delle vendite dell’Unione di ciascun gruppo di prodotti diviso per il numero di pezzi corrispondente). Non è pervenuta alcuna osservazione in merito a tale nota al fascicolo. |
(123) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo nel mercato dell’Unione
|
(124) |
Il riesame ha evidenziato che il consumo di meccanismi dell’UE è calato del 31 % durante il periodo in esame, passando da circa 70 - 90 milioni di pezzi nel 2017 a 40 - 60 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (56). |
(125) |
Il costante calo del consumo nell’Unione è spiegato dalla digitalizzazione. Tuttavia l’industria dell’Unione ritiene che l’impatto della digitalizzazione sia nella fase finale e che il mercato si stabilizzerà gradualmente, specialmente per quanto riguarda i mercati principali, vale a dire il mercato della scuola e quello dei campionari. Inoltre l’epidemia di COVID-19 nel 2020 ha causato un’ulteriore diminuzione temporanea della domanda in tale anno. |
5.3. Importazioni dal paese interessato
5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(126) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat, debitamente spiegato al considerando 120. La quota di mercato è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 1. |
(127) |
Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
|
(128) |
Il volume delle importazioni di meccanismi originari della RPC è rimasto a un livello molto basso per tutto il periodo in esame e ha fluttuato intorno a una quota di mercato dell’1 %. |
5.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi.
(129) |
A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e considerati i quantitativi assai esigui importati nell’Unione dalla RPC, come spiegato nel considerando 101, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame e dunque non è stato possibile eseguire un calcolo significativo dell’undercutting dei prezzi. |
(130) |
In tali circostanze la Commissione ha determinato l’undercutting delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
|
(131) |
Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale risultato ha evidenziato un undercutting che raggiunge il 32,5 %, a seconda dei prezzi verso i principali mercati di esportazione utilizzati. Si prevedono pertanto livelli analoghi di undercutting dei prezzi sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
5.4. Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(132) |
La Commissione ha determinato i volumi e i prezzi delle importazioni applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. considerando 126). |
(133) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Importazioni da paesi terzi
|
(134) |
Durante tutto il periodo in esame l’India e la Cambogia sono stati i principali paesi esportatori di meccanismi nell’Unione. Le importazioni da questi paesi hanno detenuto una quota considerevole, compresa tra il 10 % e il 16 %, del mercato dell’Unione nel corso di tutto il periodo in esame. È tuttavia opportuno notare anche che i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall’India e dalla Cambogia sono diminuiti notevolmente durante il periodo in esame. Anche i prezzi di tali importazioni sono diminuiti e l’industria dell’Unione non ha fornito alcun elemento di prova che tali importazioni siano oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. |
(135) |
Le importazioni dagli altri paesi terzi sono trascurabili. La Thailandia, che un tempo era il secondo maggiore esportatore verso l’Unione, è praticamente scomparsa dal mercato. |
5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1. Osservazioni generali
(136) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. |
(137) |
Come indicato al considerando 16, non si è fatto ricorso al campionamento per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Pertanto per la determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato alcuna distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici o microeconomici, in quanto tutti i produttori dell’Unione hanno collaborato al riesame. |
(138) |
Al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare sotto forma di intervalli di valori i dati relativi ai due produttori dell’Unione. Se venissero presentate le cifre esatte, ciascuno dei produttori dell’Unione potrebbe calcolare i dati di produzione dell’altro e vi sarebbe il rischio che altri operatori di mercato in possesso di dati di mercato siano in grado di fare altrettanto. |
5.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(139) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(140) |
La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 22 % durante il periodo in esame. Questa tendenza ha seguito l’andamento dei consumi, sebbene il calo della produzione dell’industria dell’Unione sia stato inferiore al calo dei consumi. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato la stessa diminuzione del 22 % del tasso di utilizzo degli impianti, in quanto la capacità in sé è rimasta stabile. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il tasso di utilizzo degli impianti ha raggiunto il minimo storico (tra il 50 % e il 60 %) in termini assoluti. |
5.5.3. Volume delle vendite e quota di mercato
(141) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(142) |
I volumi delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 21 % nel periodo in esame. Anche se il motivo principale di questo calo è stata la simultanea diminuzione del consumo, la riduzione dei volumi delle vendite è stata meno marcata rispetto al calo del consumo e delle importazioni dai paesi terzi del prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata del 15 % durante il periodo in esame ed era pari al 70 % - 80 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.5.4. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(143) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione
|
(144) |
La diminuzione del 7 % della media ponderata del prezzo unitario di vendita è stata molto più marcata del lieve calo del costo di produzione. |
(145) |
I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione hanno seguito l’andamento della media ponderata dei prezzi di vendita dell’Unione dei principali paesi esportatori di meccanismi nell’Unione, come indicato nella tabella 3. Nonostante lo scarso utilizzo degli impianti, nel periodo in esame il costo medio di produzione è lievemente diminuito, soprattutto a causa della diminuzione del costo del lavoro in seguito agli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell’Unione. |
5.5.5. Occupazione e produttività
(146) |
Nel periodo in esame occupazione, produttività e costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(147) |
Nel periodo in esame l’occupazione in equivalenti a tempo pieno è diminuita del 22 % in quanto è proseguita la ristrutturazione dell’industria dell’Unione per far fronte alle mutate situazioni di mercato. Al contempo, a causa dei continui sforzi di ristrutturazione, nel periodo in esame la produttività del lavoro dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, malgrado il forte calo della produzione, come illustrato nella tabella 4. |
(148) |
Il costo medio del lavoro per dipendente è costantemente aumentato dal 2017 al 2019 per poi diminuire drasticamente, del 4 % rispetto al 2017, nel periodo dell’inchiesta di riesame, soprattutto a causa delle misure temporanee dovute alla pandemia di COVID-19. |
5.5.6. Scorte
(149) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei due produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Scorte
|
(150) |
Le scorte di fine anno dell’industria dell’Unione sono aumentate del 12 % nel periodo in esame. Tuttavia, tenuto conto del simultaneo calo della produzione, le scorte sono rimaste a un livello relativamente elevato per tutto il periodo in esame, che è stato considerato normale dai produttori dell’Unione al fine di garantire una certa flessibilità per poter reagire alla domanda e in particolare alle fluttuazioni stagionali. |
5.5.7. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(151) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(152) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Dal 2017 al 2019 i profitti dell’industria dell’Unione hanno oscillato intorno al livello minimo di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base (6 %). Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tuttavia scesi molto al di sotto di tale livello. La diminuzione della redditività è dovuta principalmente al calo dei prezzi di vendita. |
(153) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’industria dell’Unione è riuscita a mantenere un flusso di cassa positivo durante il periodo in esame, anche se nel periodo dell’inchiesta di riesame esso è diminuito del 28 % rispetto al livello del 2017. |
(154) |
L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere il proprio livello di investimenti nel periodo in esame. Gli investimenti sono diminuiti del 60 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2017. Inoltre gli investimenti attuali riguardano la manutenzione e non macchinari per aumentare la produzione. |
(155) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso sotto forma di percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’industria dell’Unione è riuscita inoltre a mantenere un utile sul capitale investito positivo durante il periodo in esame, anche se nel periodo dell’inchiesta di riesame esso è diminuito del 47 % rispetto al livello del 2017. |
(156) |
La capacità di ottenere capitale dei produttori dell’Unione non è stata segnalata come una difficoltà durante il periodo in esame. |
5.5.8. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(157) |
Come illustrato al considerando 101, le importazioni dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame non sono una base sufficiente per giungere a una conclusione in merito alla persistenza del dumping. Le misure antidumping sui meccanismi per la legatura di fogli sono in vigore dal 1997 e da allora l’industria dell’Unione si è continuamente confrontata con le relative pratiche commerciali sleali, che hanno dato luogo a ulteriori inchieste e a diverse estensioni delle misure (cfr. considerando da 1 a 7). Gli indicatori sopra riportati dimostrano che le continue pratiche di dumping, di elusione e di assorbimento del passato hanno indebolito l’industria dell’Unione, che pertanto resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. |
5.5.9. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(158) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
|
(159) |
I volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 23 % nel periodo in esame. Le esportazioni dell’industria dell’Unione rappresentavano il 10 % - 15 % del totale delle vendite dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(160) |
Il prezzo medio unitario all’esportazione praticato ad acquirenti indipendenti è diminuito il doppio rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo nel periodo in esame. |
5.5.10. Conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione
(161) |
Il volume delle importazioni di meccanismi originari della RPC è rimasto molto ridotto nel periodo in esame. |
(162) |
Il riesame ha evidenziato che il mantenimento delle misure a partire dal 1997 e il volume ridotto di prodotti oggetto di dumping importati a basso prezzo dalla RPC hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere una redditività positiva per tutto il periodo in esame. Tuttavia nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività conseguita è stata bassa e molto al di sotto del 6 %. |
(163) |
Gli indicatori di pregiudizio mostrano che la situazione economica dell’industria dell’Unione è difficile, in un contesto caratterizzato da una concorrenza mondiale e un calo dei consumi. L’industria dell’Unione ha risposto a queste sfide con la ristrutturazione dell’occupazione. |
(164) |
Dagli indicatori esaminati emerge che le misure antidumping hanno conseguito il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. |
(165) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE
(166) |
Essendo giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure. Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno ottenuto il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. |
(167) |
A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il possibile impatto delle importazioni provenienti dal paese interessato sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
6.1. Capacità di produzione/trasformazione inutilizzata
(168) |
Come indicato al considerando 113, gli esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le loro esportazioni. Si stima che dispongano di una capacità inutilizzata di circa 375 milioni di pezzi, pari a oltre sette volte il consumo dell’Unione. |
6.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
(169) |
I produttori esportatori cinesi hanno adottato una serie di pratiche commerciali sleali diverse al fine di eludere le misure nei confronti delle importazioni dei meccanismi cinesi, come illustrato ai considerando 3, 5 e 6. L’inchiesta ha inoltre evidenziato che i prezzi sul mercato dell’Unione sono più alti rispetto ai prezzi sui mercati di paesi terzi, come descritto al considerando 114. |
(170) |
Ciò indica che il mercato dell’Unione è considerato dai produttori esportatori cinesi un mercato attraente ed è probabile che, se si lasciassero scadere le misure antidumping, quantitativi ingenti che attualmente sono esportati in altri paesi, così come la produzione di una parte della capacità inutilizzata esistente, sarebbero diretti verso il mercato dell’Unione. |
6.3. Incidenza di un nuovo flusso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure
(171) |
In caso di scadenza delle misure, si prevede un aumento delle importazioni provenienti dal paese interessato, dovuto alle capacità inutilizzate esistenti e all’attrattiva del mercato dell’Unione, come illustrato ai considerando 168, 161 e 170. Tali importazioni avverrebbero probabilmente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione o eserciterebbero quanto meno una forte pressione al ribasso sul livello non pregiudizievole dei prezzi dell’industria dell’Unione, come indicato ai considerando 129, 122 e 131. |
(172) |
Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni cinesi a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare ulteriormente i prezzi rispetto ai propri costi. L’industria dell’Unione si trova già in una situazione di fragilità con livelli di redditività modesti, come illustrato ai considerando 162 e 163. Non è pertanto in condizione di abbassare ulteriormente i prezzi o di sacrificare volumi delle vendite senza mettere a rischio la propria sostenibilità. |
6.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio notevole
(173) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Infatti, in assenza di misure, il probabile aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggraverebbe ulteriormente la già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione e ne metterebbe di conseguenza a rischio la sostenibilità. |
7. INTERESSE DELL’UE
7.1. Introduzione
(174) |
In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la proroga delle misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione nel suo insieme. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi coinvolti, cioè quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
(175) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(176) |
Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e sul rischio di reiterazione del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione. |
7.2. Interesse dell’industria dell’Unione
(177) |
Come concluso al considerando 165, l’industria dell’Unione non sta più subendo un pregiudizio, ma è in uno stato di fragilità. In tale situazione, l’industria dell’Unione non può far fronte all’eliminazione delle misure, che potrebbe comportare un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping. L’abrogazione delle misure metterebbe pertanto a rischio la sostenibilità dell’industria. Il mantenimento delle misure quindi è nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.3. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
(178) |
Tutti gli importatori indipendenti noti e gli utilizzatori sono stati informati dell’apertura del riesame. La Commissione non ha ricevuto tuttavia nessuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. Un importatore indipendente si è manifestato ed è stato registrato come parte interessata, ma non ha presentato osservazioni in merito al fascicolo. |
(179) |
Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure. |
7.4. Conclusione relativa all’interesse dell’Unione
(180) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. |
8. MISURE ANTIDUMPING
(181) |
Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza o reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping applicabili ad alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere mantenute. |
(182) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
(183) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
(184) |
Qualora le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
(185) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
(186) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (57). La domanda deve contenere tutte le informazioni utili che dimostrino che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(187) |
Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. A tutte le parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare osservazioni in seguito alla divulgazione delle suddette informazioni e chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione. |
(188) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (58), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(189) |
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere positivo. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100019, 8305100029, 8305100039 e 8305100042) originari della Repubblica popolare cinese.
2. Ai fini del presente articolo, i meccanismi in questione sono costituiti da due lame o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo.
3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:
a) |
per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100029 e 8305100042) l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto; |
b) |
per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100019 e 8305100039):
|
4. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che i (volume) meccanismi per la legatura di fogli venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 3 è esteso alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Vietnam (codici TARIC 8305100011, 8305100021, 8305100037 e 8305100040) e alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica democratica popolare del Laos (codici TARIC 8305100013, 8305100023, 8305100038 e 8305100041).
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo realmente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (59), il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo realmente pagato o pagabile. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
Articolo 2
Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11).
(6) Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio, del 9 gennaio 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio, del 13 agosto 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no (GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio, del 22 febbraio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 49 del 26.2.2010, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 122 del 12.5.2016, pag. 1).
(10) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 331 del 7.10.2020, pag. 14).
(11) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed estese al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos (GU C 183 dell’11.5.2021, pag. 8).
(12) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.
(13) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010.
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).
(15) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 206, 207 e 208; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 135; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.
(16) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 58-61; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 115-118, regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 122-127.
(17) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 62-66; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 119-122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 128-132: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questa prescrizione non sia sempre stata rispettata o applicata in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale a tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di meccanismi per la legatura di fogli e dei fornitori dei relativi fattori produttivi.
(18) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 195-201; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 67-74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 123-129 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 133-138.
(19) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130-133 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 139-142.
(20) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134-135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143-144.
(21) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 136-145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 145-154.
(22) Documento di lavoro dei servizi SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(23) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(24) Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(25) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(26) Consultabili agli indirizzi:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e
www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(27) Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(28) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(29) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(30) Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.
(31) Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(32) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(33) The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020), disponibile all’indirizzo:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(34) Relazione, capitolo 14, pag. 349.
(35) Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(36) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(37) Relazione, capitolo 14, pagg. 375 e 376.
(38) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(39) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(40) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(41) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).
(42) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July- December,-2020-37458.
(43) I dati forniti per le spese generali di produzione sono stati verificati in loco e sono stati raffrontati con i conti della società.
(44) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali importazioni erano trascurabili.
(45) Consultabile all’indirizzo: https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione: 10 marzo 2022).
(46) https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf pag. 51 (ultima consultazione:10 marzo 2022);
(47) Consultabili agli indirizzi: https://data.tuik.gov.tr.
(48) Consultabili agli indirizzi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2020-37458.
(49) http://www.transcustoms.cn/index.asp (ultima consultazione: 10 marzo 2022).
(50) I paesi sono elencati in base al volume delle importazioni dalla RPC.
(51) Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina – paese in questione: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.
(52) Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.
(53) Nel caso del Messico i valori cif sono stati ottenuti utilizzando il rapporto fob/cif disponibile per gli Stati Uniti.
(54) Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dei due produttori dell’Unione si indicano solo intervalli di valori.
(55) t22.000638.
(56) Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dei due produttori dell’Unione, si indicano solo intervalli di valori.
(57) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(58) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(59) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
DECISIONI
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/68 |
DECISIONE (UE) 2022/1014 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall’altra, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione. |
(2) |
Sulla base di una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un pertinente questionario, di una visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito dati personali a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(3) |
Il Regno Unito era inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito sono già state stabilite in conformità dell’acquis«Prüm» dell’Unione di cui alle decisioni 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI del Consiglio (4). |
(4) |
Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Tali decisioni formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati e a dette decisioni. |
(5) |
L’articolo 527 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) dello stesso è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli. |
(6) |
Con lettera del 23 luglio 2021 il Regno Unito ha informato la Commissione, attraverso il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, di aver adempiuto agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici. Il Regno Unito ha inoltre formulato dichiarazioni e designazioni conformemente al capo 0, articolo 22, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e si è dichiarato pronto a essere valutato per lo scambio, con gli Stati membri, dei dati relativi ai profili DNA e dei dati dattiloscopici. |
(7) |
Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha inviato al Regno Unito questionari riguardanti lo scambio automatico di profili DNA e di dati dattiloscopici. L’8 novembre 2021 il Regno Unito ha fornito alla Commissione le risposte a tali questionari. L’11 novembre 2021 tali risposte sono state inoltrate al gruppo di valutazione e presentate al gruppo di lavoro del Consiglio «Scambio di informazioni in ambito GAI» e al gruppo di lavoro del Consiglio «Regno Unito». |
(8) |
Il 9 novembre 2021, in linea con il capo 4 dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio ha deciso che non era necessaria alcuna esperienza pilota per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici. |
(9) |
Il 24 e 25 novembre 2021 il Regno Unito è stato sottoposto a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici. La relazione di valutazione riguardante i profili DNA ha concluso che, in base all’esito della valutazione ex ante, l’attuazione del raffronto automatizzato dei profili DNA e del relativo flusso di informazioni potrebbe essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico. La relazione di valutazione riguardante i dati dattiloscopici ha concluso che, in base all’esito della valutazione ex ante, l’attuazione dell’applicazione automatizzata dei dati dattiloscopici e del relativo flusso di informazioni automatizzato per tali dati potrebbe essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico. |
(10) |
A norma del capo 4, articolo 5, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le relazioni di valutazione che sintetizzano i risultati dei questionari e della visita di valutazione sono state presentate al Consiglio il 17 marzo 2022. |
(11) |
Poiché il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all’articolo 539 e all’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione dovrebbe, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dello stesso accordo, stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’Unione dovrebbe notificare al Regno Unito tale posizione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. In tali circostanze è opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione di tale data. |
(12) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(13) |
La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dall’articolo 540 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua tale accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da esprimere a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è definita nella dichiarazione unilaterale dell’Unione acclusa alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è notificata al Regno Unito.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.
(2) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(3) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(4) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE ADOTTATA DALL'UNIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 540, PARAGRAFO 2, IN SEDE DI COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA, RIGUARDANTE LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE GLI STATI MEMBRI POSSONO TRASMETTERE AL REGNO UNITO I DATI PERSONALI RIGUARDANTI I PROFILI DNA E I DATI DATTILOSCOPICI DI CUI AGLI ARTICOLI 530, 531, 534 E 536 DI TALE ACCORDO
DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
Gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e ai dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a decorrere dal 30 giugno 2022.
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/72 |
DECISIONE (UE) 2022/1015 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2022
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ceca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo ceco,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Petr HÝBLER. |
(4) |
Il governo ceco ha proposto il sig. Jan GROLICH, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membro dell’assemblea regionale della Moravia meridionale), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Jan GROLICH, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membro dell’assemblea regionale della Moravia meridionale), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/73 |
DECISIONE (UE) 2022/1016 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2022
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale era stata proposta la nomina del sig. Tiit TERIK. |
(4) |
Il governo estone ha proposto il sig. Jevgeni OSSINOVSKI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Tallinna Linnavolikogu liige (membro del consiglio comunale di Tallinn), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Jevgeni OSSINOVSKI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Tallinna Linnavolikogu liige (membro del consiglio comunale di Tallinn), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/74 |
DECISIONE (PESC) 2022/1017 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (1), che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). |
(2) |
Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/955 (2), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2021. |
(3) |
Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell'EU BAM Rafah, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che l'EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023. |
(4) |
Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall'Autorità palestinese, l'EU BAM Rafah dovrebbe, in tale fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022. |
(5) |
Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1065 (3), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2022. |
(6) |
Sulla base delle informazioni supplementari fornite da Israele e dall'Autorità palestinese, l'EU BAM Rafah dovrebbe ora essere prorogata per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2023, come convenuto nel contesto del riesame strategico dell'EU BAM Rafah. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare l'azione comune 2005/889/PESC di conseguenza. |
(8) |
L'EU BAM Rafah sarà condotta nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 2 570 000 EUR.»; |
2) |
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).
(2) Decisione (PESC) 2020/955 del Consiglio, del 30 giugno 2020, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 18).
(3) Decisione (PESC) 2021/1065 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 11).
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/76 |
DECISIONE (PESC) 2022/1018 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l’EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013. |
(2) |
Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/902 (2), che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021. |
(3) |
Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell’EUPOL COPPS, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023. |
(4) |
Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EUPOL COPPS dovrebbe, in questa fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022. |
(5) |
Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1066 (3), che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022. |
(6) |
Sulla base delle informazioni supplementari fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EUPOL COPPS dovrebbe ora essere prorogata di un secondo anno, fino al 30 giugno 2023, come convenuto nel contesto del suo riesame strategico. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC. |
(8) |
L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/354/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 11 660 000 EUR.»; |
2) |
all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/78 |
DECISIONE (PESC) 2022/1019 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
(2) |
A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II di tale decisione. |
(3) |
Sulla base di tale riesame, è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità elencate nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, nella misura in cui i loro nomi non figurano nell’allegato VI della medesima decisione, nonché aggiornare 17 voci di cui all’allegato II. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
ALLEGATO
L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
|
2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
|
3) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
|
4) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
|
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/83 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1020 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC. |
(2) |
Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) in risposta all’ostruzione del processo elettorale e alle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome all’articolo 3, paragrafo 2, della stessa. |
(3) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-108/21 (3), è opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone e delle entità di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.
(2) Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).
(3) Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiglio dell’Unione europea, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC:
«3. |
Ferdinand ILUNGA LUYOYO». |
28.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 170/85 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1021 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2022
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 4581]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/963 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Germania, Croazia, Paesi Bassi e Ungheria di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/963 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all’interno o al di fuori delle aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
(7) |
L’autorità competente dei Paesi Bassi ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
(8) |
La Commissione, in collaborazione con i Paesi Bassi, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detto Stato membro e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall’autorità competente dei Paesi Bassi si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei focolai di HPAI. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare le aree relative ai Paesi Bassi elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(11) |
Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dai Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(13) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/963 della Commissione, del 17 giugno 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 165 del 21.6.2022, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Bulgaria
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Region: Dobrich |
|
The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte |
2.7.2022 |
Stato membro: Germania
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
NIEDERSACHSEN |
|
Landkreis Aurich Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
28.6.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
28.6.2022 |
Landkreis Leer Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum. |
28.6.2022 |
Stato membro: Francia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19) |
|
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE |
27.6.2022 |
Département: Dordogne (24) |
|
BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BOURROU BUGUE CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE DOUZE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC SAINT-JEAN-D’ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SAVIGNAC-DE-MIREMONT VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD SANILHAC |
27.6.2022 |
ARCHIGNAC BORREZE CASSAGNE CHAPELLE-AUBAREIL COTEAUX PERIGOURDINS DORNAC FEUILLADE JAYAC MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MONTIGNAC NADAILLAC PAULIN PAZAYAC COLY SAINT AMAND SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX |
27.6.2022 |
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L’ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D’EXCIDEUIL SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES THIVIERS VAUNAC |
27.6.2022 |
AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT BACHELLERIE BARS CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATRES PEYRIGNAC SAINT-RABIER THENON |
27.6.2022 |
Département: Gironde (33) |
|
MARGUERON |
23.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44) |
|
La Planche Vieillevigne |
4.7.2022 |
Département: Lot (46) |
|
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESSENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC |
24.6.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
11.7.2022 |
“Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)” Montrevault-sur-Evre Orée d’Anjou |
27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79) |
|
CHANTELOUP L’ABSIE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LARGEASSE NEUVY-BOUIN SCILLE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
24.6.2022 |
BRETIGNOLLES CERIZAY CIRIERES COMBRAND COURLAY LA FORET-SUR-SEVRE LA PETITE-BOISSIERE LE PIN MAULEON MONCOUTANT-SUR-SEVRE MONTRAVERS NUEIL-LES-AUBIERS SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES |
27.6.2022 |
ARGENTONNAY BRESSUIRE COULONGES-THOUARSAIS GEAY GENNETON LUCHE-THOUARSAIS SAINT MAURICE ETUSSON SAINT-AUBIN-DU-PLAIN VAL EN VIGNES VOULMENTIN |
27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
|
Bazoges-en-Paillers La Boissière-de-Montaigu Chavagnes-en-Paillers Mesnard-la-Barotière Saint-Fulgent |
27.6.2022 |
La Bernardière Les Brouzils La Bruffière La Copechagnière Cugand L’Herbergement Montaigu-Vendée Rocheservière Montréverd Saint-Philbert-de-Bouaine Treize-Septiers |
4.7.2022 |
Beaurepaire La Gaubretière Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges Chanverrie |
11.7.2022 |
Le Boupère Les Epesses Sèvremont Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Paul-en-Pareds Treize-Vents |
18.7.2022 |
Antigny Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Mallièvre La Meilleraie-Tillay Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Vouvant |
25.7.2022 |
Stato membro: Ungheria
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye: |
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Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.6.2022 |
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Békés megye: |
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Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: |
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Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
5.7.2022 |
Hajdú-Bihar megye: |
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Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
5.7.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Province Gelderland |
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Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514 |
29.6.2022 |
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429 |
2.7.2022 |
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306 |
2.7.2022 |
Province Friesland |
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Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16 |
7.7.2022 |
Province Flevoland |
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Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42 |
9.7.2022 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Bulgaria
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Region: Dobrich |
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The following villages in Dobrich municipality: Dobrich, Bogdan, Plachidol, Donchevo, Opanets, Draganovo, Stozher, Sokolnik, Slaveevo, Pchelino, Popgrigorovo, Primortsi, Polkovnik Sveshtarovo |
11.7.2022 |
The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte |
3.7.2022 – 11.7.2022 |
Stato membro: Germania
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
NIEDERSACHSEN |
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Landkreis Aurich Dem Knockster Tief nordöstlich folgen bis die Straße Am Horst kommt. Auf der nördlich bis zum Knick und diesem folgen bis zur Landesstraße. Der Landesstraße östlich folgen bis zur Straße Gross-Midlumer-Ring, der folgen bis Kreuzung Meerkeweg. Dem Meerkeweg nordöstlich folgen bis zum Ende. Von da aus Luftlinie bis zur Kringwehrumer Straße. Dieser folgen bis zur Cirkwehrumer Straße. Auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Cirkwehrumer Ring, dem östlich bis zum Jagdweg folgen und auf diesem östlich zum Cirkwehrumer Tief. Dem Cirkwehrumer Tief folgen bis zum Butenweg. Auf dem nördlich, bis zum Canhuser Ring und auf dem östlich weiter. Abzweigend davon den Wirdumer Weg nehmen nördlich übergehend in den Emder Weg. bis Altes Greetsieler Tief. Altes Greetsieler Tief östlich folgen, übergehend in den Abelitz weiter nordöstlich. Auf dem davon abzweigenden Abelitz-Moordorf-Kanal östlich bis zum Birkenweg. Dem südlich folgen, weiter auf der Straße Am Bahndamm bis diese zur Emder Straße geht. Der Emder Straße südwestlich folgen bis der Erste Meedeweg abzweigt, auf diesem dann südöstlich bis zur Kreuzung mit dem Meedekanal. Dem Meedekanal folgen bis zum Alten Schöpfwerksschlot. Auf dem südlich bis zur Forlitzer Straße. Von da aus Luftlinie bis Kreuzung Westerender Straße – Ekelser Straße. Der Westerender Straße folgen übergehend in die Holzlooger Straße, der folgend bis zur Auricher Straße. Dieser östlich folgen bis zur Loogstraße. Auf der südlich bis der Münkeweg abzweigt und auf dem weiter. An der Kreuzung Münkeweg – Kirchdorfer Straße Luftlinie in südlicher Richtung durch den Ihlower Forst bis zur Kreuzung Am Krummer Tief – Westersander Straße – Hüllenerfehner Straße. Auf dem dort abzweigenden Utmeedeweg südlich weiter bis zur Hüllener Wieke. Dieser südöstlich folgen bis zur Kreisgrenze am Fehntjer Tief. |
7.7.2022 |
Landkreis Aurich Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Ecke Wolfsburger Str. – Am neuen Seedeich. Wolfsburger Straße bis Kreuzung Larrelter Straße folgen. Di von der abzweigende Amselstraße nehmen bis zur Rabenstraße und auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Hauptstraße. Auf der nach Osten bis zur Japanstraße. Der Japanstraße nördlich folgen bis zum Fenneweg. Auf diesem nordwestlich weiter bis er zum Roggentjesweg wird und weiter nach Norden bis Conrebbersweg. Dem Conrebersweg wstlich folgen bis zum Knockster Tief. |
7.7.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Landkreis Leer Von der A31 in Höhe Heuwieke der Heuwieke in südlicher Richtung folgen bis zum Rorichumer Tief, vom Rorichumer Tief in Richtung Westen bis zum Kielweg. Südlich in Richtung Ayenwolder Straße, von dort bis zur Ecke Pastor-Hagius-Weg. Von dort entlang des Schlootes südlich bis zum Bindeweg, runter an der „Klappbrücke“ in Richtung Rorichmoorer Straße bis „zum Hammrich». In Höhe „Ulmenweg“ westlich auf dem „Terborger Sieltief“ bis zum „Norderbaulandweg“ entlang des Terborger Sieltiefs bis auf die „Industriestraße“. Der Industriestraße folgend bis zur „Kirchstraße“. Die Kirchstraße geht über in die Rorichumer Straße. In Höhe der Kreuzung Rorichumer Straße auf die Schöpfwerkstraße bis zum Sauteler Siel, von dort über die Ems nach Eppingawehr, auf der Straße Eppingawehr bis zur Kreuzung Jemgumgaste. Auf der Straße Jemgumgaste bis zur Dukelweg bleibend in Richtung Bunderhammrich. Dann in Richtung Wynham Süd in die Auslegerstraße Bunderhamm Richtung Ditzum-Bunder Sieltief, diesem folgend bis zum Middeldeichtief, diesem folgend bis zum Ende, dann dort in gleicher Richtung bleibend über die Straße Kanalpolder in direkter Luftlinie auf die Landes-/Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt A31 in Höhe Heuwieke. |
7.7.2022 |
Landkreis Leer Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Stato membro: Croazia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Županija: Osječko- baranjska |
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Područje općina Čeminac, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Branjin Vrh |
2.7.2022 |
Područje Grada Beli Manastir |
23.6.2022 - 2.7.2022 |
Stato membro: Francia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Charente Maritime (17) |
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Courçon La Greve sur Mignon La Ronde Taugon Marans Saint-Jean-de-Liversay Saint-Cyr-du-Doret |
24.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19) |
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BEYSSENAC BRANCEILLES BRIGNAC-LA-PLAINE CHABRIGNAC LA CHAPELLE-AUX-SAINTS CHASTEAUX CHAUFFOUR-SUR-VELL CONCEZE CUBLAC ESTIVALS JUGEALS-NAZARETH JUILLAC LARCHE LASCAUX LIGNEYRAC LISSAC-SUR-COUZE LOUIGNAC MANSAC NESPOULS NOAILLES SAILLAC SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE TURENNE VEGENNES |
6.7.2022 |
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Département: Dordogne (24) |
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MEYRALS AUDRIX BASSILLAC ET AUBEROCHE BERBIGUIERES BOSSET BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURGNAC BUISSON-DE-CADOUIN CALES CASTELS ET BEZENAC COULOUNIEIX-CHAMIERS COURSAC COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS COUZE-ET-SAINT-FRONT CREYSSE DOUZILLAC EGLISE-NEUVE-D’ISSAC EYZIES FLEURAC GINESTET GRIGNOLS JAURE LAVEYSSIERE LECHES LEMBRAS LIMEUIL LUNAS MANZAC-SUR-VERN EYRAUD CREMPSE MAURENS MAUZENS-ET-MIREMONT MOLIERES MONTREM MOULEYDIER MUSSIDAN NEUVIC PAUNAT PEZULS PONTOURS RAZAC-SUR-L’ISLE ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC SAINT-ASTIER SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE SAINT-CREPIN-D’AUBEROCHE SAINT-CYPRIEN SAINT-FRONT-DE-PRADOUX SAINT-GEYRAC SAINT-JEAN-D’EYRAUD SAINT-LOUIS-EN-L’ISLE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC SAINT-SAUVEUR SAINT-SEVERIN-D’ESTISSAC SIORAC-EN-PERIGORD SOURZAC TREMOLAT TURSAC VARENNES BADEFOLS-SUR-DORDOGNE SAINT-CHAMASSY VALLEREUIL |
5.7.2022 |
BROUCHAUD CARLUX CAZOULES COLY CONDAT-SUR-VEZERE FANLAC GABILLOU GROLEJAC LIMEYRAT MARQUAY NABIRAT ORLIAGUET PEYRILLAC-ET-MILLAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PRATS-DE-CARLUX PROISSANS SAINT-ANDRE-D’ALLAS SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-LEON-SUR-VEZERE SAINTE-MONDANE SAINTE-NATHALENE SAINT-VINCENT-LE-PALUEL SARLAT-LA-CANEDA SIMEYROLS TEMPLE-LAGUYON VEYRIGNAC |
5.7.2022 |
CHAPELLE-FAUCHER CHERVEIX-CUBAS CLERMONT-D’EXCIDEUIL CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS EXCIDEUIL LEMPZOURS SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES SAINTE-EULALIE-D’ANS SAINT-FRONT-D’ALEMPS SAINT-JEAN-DE-COLE SAINT-MARTIAL-D’ALBAREDE SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL SAINT-PAUL-LA-ROCHE SAINT-PIERRE-DE-COLE SAINT-Raffaello SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT SAINT-VINCENT-SUR-L’ISLE SARLIAC-SUR-L’ISLE SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TOURTOIRAC VILLARS JUMILHAC-LE-GRAND |
5.7.2022 |
PLAISANCE FONROQUE SADILLAC SAINT-CAPRAISE-D’EYMET SAINT-JULIEN-D’EYMET SINGLEYRAC EYMET |
24.6.2022 |
COUBJOURS SAINTE-TRIE TEILLOTS |
24.6.2022 |
BEAUREGARD-DE-TERRASSON AJAT BADEFOLS-D’ANS FARGES FOSSEMAGNE GRANGES-D’ANS LARDIN-SAINT-LAZARE NAILHAC PLAZAC SAINTE-ORSE VILLAC AUBAS (nord/sud Vézère) |
27.6.2022 |
CUNEGES FLAUGEAC GAGEAC-ET-ROUILLAC MESCOULES MONESTIER RAZAC-DE-SAUSSIGNAC SAINTE-EULALIE-D’EYMET SAINT JULIEN INNOCENCE EULALIE SAUSSIGNAC SIGOULES ET FLAUGEAC THENAC |
24.6.2022 |
BARDOU BEAUMONTOIS EN PERIGORD BERGERAC (SUD EST/NORD OUEST) BOISSE BOUNIAGUES BOURNIQUEL COLOMBIER CONNE-DE-LABARDE COURS-DE-PILE FAURILLES FALSE ISSIGEAC LANQUAIS MONMARVES MONSAGUEL MONTAUT NAUSSANNES RIBAGNAC SAINT-AGNE SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-LAURENT-DES-VIGNES SAINT-LEON-D’ISSIGEAC SAINT-NEXANS SAINT-PERDOUX SAINTE-RADEGONDE VERDON BAYAC MONBAZILLAC MONMADALES MONSAC SAINT-CERNIN-DE-LABARDE SAINT-GERMAIN-ET-MONS |
24.6.2022 |
PAYS DE BELVES BESSE BOUZIC CAMPAGNAC-LES-QUERCY CAPDROT CASTELNAUD-LA-CHAPELLE CENAC-ET-SAINT-JULIEN DAGLAN DOISSAT DOMME FLORIMONT-GAUMIER GRIVES LARZAC LAVAUR LOUBEJAC MAZEYROLLES ORLIAC PRATS-DU-PERIGORD SAINT-CERNIN-DE-L’HERM SAINT-CYBRANET SAINTE-FOY-DE-BELVES SAINT-LAURENT-LA-VALLEE SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT SAINT-POMPONT SALLES-DE-BELVES VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD |
24.6.2022 |
RAZAC-D’EYMET SAINT-AUBIN-DE-CADELECH SERRES-ET-MONTGUYARD |
24.6.2022 |
BOISSEUILH HAUTEFORT SALAGNAC |
24.6.2022 |
BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BOURROU BUGUE CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE DOUZE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC SAINT-JEAN-D’ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SAVIGNAC-DE-MIREMONT VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD SANILHAC |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
ARCHIGNAC BORREZE CASSAGNE CHAPELLE-AUBAREIL COTEAUX PERIGOURDINS DORNAC FEUILLADE JAYAC MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MONTIGNAC NADAILLAC PAULIN PAZAYAC COLY SAINT AMAND SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L’ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D’EXCIDEUIL SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES THIVIERS VAUNAC |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT BACHELLERIE BARS CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATRES PEYRIGNAC SAINT-RABIER THENON |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Département: Gironde (33) |
|
COURS-DE-MONSEGUR SAINT-ANDRE-ET-APPELLES LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES PINEUILH PELLEGRUE LIGUEUX LA ROQUILLE LANDERROUAT RIOCAUD TAILLECAVAT SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL CAPLONG |
30.6.2022 |
MARGUERON |
24.6.2022 - 30.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44) |
|
Le Bignon Bouguenais Le Cellier Divatte-sur-Loire La Chapelle-Heulin Château-Thébaud Couffé La Haie-Fouassière Haute-Goulaine Le Loroux-Bottereau Maisdon-sur-Sèvre Mauves-sur-Loire Mésanger Monnières Mouzillon Oudon Le Pallet Pont-Saint-Martin Pouillé-les-Côteaux Rezé Saint-Fiacre-sur-Maine Saint-Julien-de-Concelles Les Sorinières Vertou |
29.6.2022 |
Abbaretz Cordemais Couëron Frossay Joué-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nozay Pannecé Riaillé Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Viaud Teillé Le Temple-de-Bretagne Treffieux Vigneux-de-Bretagne |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz Villeneuve-en-Retz Chauvé Les Moutiers-en-Retz La Plaine-sur-Mer Pornic Préfailles Saint-Hilaire-de-Chaléons Vallons-de-l’Erdre Saint-Michel-Chef-Chef Sainte-Pazanne |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Legé La Limouzinière Machecoul-Saint-Même La Marne Paulx Saint-Colomban Corcoué-sur-Logne Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Lumine-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois |
7.6.2022 - 27.6.2022 |
Aigrefeuille-sur-Maine Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Gorges Le Landreau Montbert Montrelais La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence La Roche-Blanche Geneston |
22.6.2022 - 29.6.2022 |
La Planche Vieillevigne |
5.7.2022 - 13.7.2022 |
Département: Lot (46) |
|
ALBIAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO COUZOU DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FRAYSSINET FRAYSSINHES à l’ouest de la D43 GINOUILLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20 LE VIGAN LEYME LIVERNON LOUPIAC LUNEGARDE MOLIERES MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20 PAYRAC PAYRIGNAC REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CERE SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET SAINT-JEAN-LAGINESTE SAINT-JEAN-LESPINASSE SAINT-LAURENT-LES-TOURS SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PAUL-DE-VERN SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-VINCENT-DU-PENDIT SENIERGUES à l’Ouest de l’A20 SONAC SOUCIRAC THEMINES |
6.7.2022 |
BETAILLE BIARS SUR CERE CAHUS CARENNAC CARLUCET CAVAGNAC CONDAT CORNAC ESTAL GAGNAC SUR CERE GINTRAC GLANES LAMOTHE-FENELON LANZAC NADAILLAC-DE-ROUGE PUYBRUN LE ROC SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES SENIERGUES à l’est de l’A20 TAURIAC TEYSSIEU |
4.7.2022 |
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESSENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC |
25.6.2022 - 3.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47) |
|
Bias Brugnac Cahuzac Cavarc Coulx Ferrensac Fongrave Lacaussade Laussou Monbahus Monclar Montagnac-sur-Lède Montastruc Montignac-de-Lauzun Monviel Paulhiac Saint-Aubin Saint-Etienne-de-Fougères Sainte-Livrade-sur-Lot Saint-Quentin-du-Dropt Tombeboeuf Trentels Villebramar Villeneuve-sur-Lot |
23.6.2022 |
Allez-et-Cazeneuve |
23.6.2022 |
Armillac Auriac-sur-Dropt Bourgougnague Caubon-Saint-Sauveur Duras Escassefort Lachapelle Lavergne Lévignac-de-Guyenne Montignac-Toupinerie Pardaillan Peyrière Puymiclan Saint-Avit Saint-Barthélemy-d’Agenais Saint-Géraud Saint-Jean-de-Duras Saint-Pierre-sur-Dropt Seyches Soumensac Virazeil |
1.7.2022 |
Agnac |
1.7.2022 |
Dévillac Doudrac Gavaudun Lacapelle-Biron Mazières-Naresse Parranquet Rayet Rives Saint-Etienne-de-Villeréal Saint-Martin-de-Villeréal Tourliac Villeréal |
30.6.2022 |
Bournel |
30.6.2022 |
Esclottes Loubès-Bernac Saint-Astier Sainte-Colombe-de-Duras Saint-Sernin Savignac-de-Duras Villeneuve-de-Duras |
30.6.2022 |
Baleyssagues |
30.6.2022 |
Beaugas Boudy-de-Beauregard Cancon Casseneuil Castelnaud-de-Gratecambe Castillonnès Douzains Lalandusse Lauzun Lédat Lougratte Monflanquin Montauriol Montaut Moulinet Pailloles Pinel-Hauterive Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Eutrope-de-Born Saint-Maurice-de-Lestapel Saint-Pastour La Sauvetat-sur-Lède Savignac-sur-Leyze Ségalas Sérignac-Péboudou |
8.7.2022 |
Allemans-du-Dropt Cambes Miramont-de-Guyenne Monteton Moustier Puysserampion Roumagne Saint-Pardoux-Isaac La Sauvetat-du-Dropt |
20.6.2022 - 8.7.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Angrie Bécon-les-Granits Champtocé-sur-Loire Chazé-sur-Argos Ingrandes-Le Fresne sur Loire Loiré Saint-Augustin-des-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Sigismond “Segré-en-Anjou Bleu Sainte-Gemmes-d’Andigné” Val d’Erdre-Auxence |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Bellevigne-en-Layon “Brissac Loire Aubance Luigné” Cernusson Chalonnes-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaudefonds-sur-Layon Chemillé-en-Anjou Cléré-sur-Layon Coron Denée “Doué-en-Anjou Brigné” La Plaine Lys-Haut-Layon “Mauges-sur-Loire Saint-Laurent-de-la-Plaine” Montilliers Mozé-sur-Louet Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Paul-du-Bois Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Val-du-Layon Vezins |
13.6.2022 - 11.7.2022 |
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
12.7.2022 - 20.7.2022 |
“Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)” Montrevault-sur-Evre Orée d’Anjou |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79) |
|
Availles-Thouarsais Saint-Généroux |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Doux Thénezay |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Ardin Coulonges-sur-l’Autize Saint-Pompain Villiers-en-Plaine |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Adilly Airvault Assais-les-Jumeaux Aubigny Le Chillou Lhoumois La Peyratte “Pressigny nord limitée par D134E” Saint-Germain-de-Longue-Chaume Viennay |
24.6.2022 |
Amailloux Boussais Glénay Gourgé Lageon Louin Maisontiers Saint-Loup-Lamairé Tessonière |
7.6.2022 - 4.7.2022 |
Beaulieu-sous-Parthenay La Boissière-en-Gâtine La Chapelle-Bertrand Châtillon-sur-Thouet Fénery Les Groseillers Mazières-en-Gâtine Parthenay Pompaire Le Retail Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Marc-la-Lande Soutiers Verruyes Vouhé |
24.6.2022 |
Allonne Azay-sur-Thouet Saint-Pardoux-Soutiers Le Tallud |
14.6.2022 - 11.7.2022 |
Le Busseau Beugnon-Thireuil Clessé Pougne-Hérisson Secondigny |
29.6.2022 |
L’Absie Chanteloup La Chapelle-Saint-Laurent Largeasse Neuvy-Bouin Scillé Trayes Vernoux-en-Gâtine |
25.6.2022 - 3.7.2022 |
Loretz-d’Argenton Boismé Chiché Faye-l’Abbesse Luzay Pierrefitte Sainte-Gemme Saint-Jacques-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Saint-Varent “Thouars hors Misse” |
6.7.2022 |
Bretignolles Cerizay Mauléon Cirières Combrand Courlay La Forêt-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Montravers Nueil-les-Aubiers La Petite-Boissière Le Pin Saint-Amand-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES Saint-Paul-en-Gâtine |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Argentonnay Bressuire Val en Vignes Coulonges-Thouarsais Geay Genneton Luché-Thouarsais Saint-Aubin-du-Plain Voulmentin Saint Maurice Étusson |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
|
L’Aiguillon-sur-Mer Angles Avrillé Le Bernard La Boissière-des-Landes Bretignolles-sur-Mer La Bretonnière-la-Claye Chaillé-les-Marais La Chaize-Giraud Champagné-les-Marais Le Champ-Saint-Père Chasnais La Couture Curzon Givrand Grues Jard-sur-Mer Lairoux Longeville-sur-Mer Moreilles Nieul-le-Dolent Poiroux Puyravault Les Sables-d’Olonne Saint-Denis-du-Payré Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Hilaire-la-Forêt Saint-Michel-en-l’Herm Sainte-Radégonde-des-Noyers Saint-Vincent-sur-Jard La Tranche-sur-Mer Triaize La Faute-sur-Mer |
23.6.2022 |
La Chapelle-aux-Lys Faymoreau Loge-Fougereuse Marillet Puy-de-Serre Saint-Hilaire-de-Voust |
27.7.2022 |
Apremont Beauvoir-sur-Mer Benet Bois-de-Céné Bouin Challans Châteauneuf Coëx Commequiers Falleron Foussais-Payré Froidfond La Garnache Maché Saint-Christophe-du-Ligneron Saint-Gervais Saint-Hilaire-des-Loges Saint-Maixent-sur-Vie Saint-Révérend Saint-Urbain Sallertaine Soullans |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Aizenay Beaufou Bellevigny La Chaize-le-Vicomte La Chapelle-Palluau Doix lès Fontaines Dompierre-sur-Yon La Ferrière Fontenay-le-Comte Fougeré La Genétouze Grand’Landes Les Lucs-sur-Boulogne La Merlatière Montreuil Mouilleron-le-Captif Palluau Les Velluire-sur-Vendée Le Poiré-sur-Vie La Roche-sur-Yon Saint-Denis-la-Chevasse Saint-Étienne-du-Bois Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-des-Noyers Saint-Michel-le-Cloucq Saint-Paul-Mont-Penit Saint-Pierre-le-Vieux La Taillée Vix Vouillé-les-Marais |
7.6.2022 - 4.7.2022 |
L’Aiguillon-sur-Vie Aubigny-Les Clouzeaux Auchay-sur-Vendée Bazoges-en-Pareds Beaulieu-sous-la-Roche Bessay Bourneau Bournezeau La Caillère-Saint-Hilaire Chantonnay La Chapelle-Hermier La Chapelle-Thémer Château-Guibert Corpe Le Girouard Le Givre Grosbreuil L’Hermenault L’Île-d’Olonne La Jaudonnière La Jonchère Landeronde Landevieille Le Langon Longèves Luçon Les Magnils-Reigniers Mareuil-sur-Lay-Dissais Marsais-Sainte-Radégonde Martinet Mervent Les Achards Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-sur-le-Lay Mouzeuil-Saint-Martin Nalliers Nesmy L’Orbrie Péault Petosse Les Pineaux Pissotte Pouillé La Réorthe Rosnay Saint-Aubin-la-Plaine Saint-Avaugourd-des-Landes Saint-Benoist-sur-Mer Saint-Cyr-des-Gâts Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Étienne-de-Brillouet Sainte-Flaive-des-Loups Rives de l’Yon Sainte-Foy Sainte-Gemme-la-Plaine Saint-Georges-de-Pointindoux Sainte-Hermine Saint-Hilaire-le-Vouhis Saint-Jean-de-Beugné Saint-Juire-Champgillon Saint-Julien-des-Landes Saint-Laurent-de-la-Salle Brem-sur-Mer Saint-Martin-des-Fontaines Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Saint-Mathurin Sainte-Pexine Saint-Valérien Saint-Vincent-sur-Graon Sérigné Sigournais Le Tablier Talmont-Saint-Hilaire Thiré Thorigny Thouarsais-Bouildroux Vairé Venansault |
14.6.2022 - 11.7.2022 |
Chauché Essarts en Bocage Mouchamps La Rabatelière Rochetrejoux Saint-André-Goule-d’Oie Sainte-Cécile Saint-Germain-de-Prinçay Saint-Vincent-Sterlanges Vendrennes |
22.6.2022 - 29.6.2022 |
Bazoges-en-Paillers La Boissière-de-Montaigu Chavagnes-en-Paillers Mesnard-la-Barotière Saint-Fulgent |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
La Bernardière Les Brouzils La Bruffière La Copechagnière Cugand L’Herbergement Montaigu-Vendée Rocheservière Montréverd Saint-Philbert-de-Bouaine Treize-Septiers |
5.7.2022 - 13.7.2022 |
Beaurepaire La Gaubretière Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges Chanverrie |
12.7.2022 - 20.7.2022 |
Le Boupère Les Epesses Sèvremont Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Paul-en-Pareds Treize-Vents |
19.7.2022 - 27.7.2022 |
Antigny Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Mallièvre La Meilleraie-Tillay Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Vouvant |
26.7.2022 - 3.8.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87) |
|
GLANDON SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18 |
27.6.2022 |
Stato membro: Ungheria
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye: |
|
Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya Baks, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Fülöpjakab, Gátér, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Páhi, Petőfiszállás, Ásotthalom, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagytőke, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Szentes és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.55831146 és a 19.90176582, 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
2.7.2022 |
Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
1.7.2022 |
Ambrózfalva, Csanádalberti, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
2.7.2022 |
Árpádhalom, Nagymágocs, Hódmezővásárhely és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
2.7.2022 |
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 - 1.7.2022 |
Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.6.2022 - 2.7.2022 |
Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.6.2022 - 2.7.2022 |
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 - 2.7.2022 |
Békés megye: |
|
Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás,, Kardoskút, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
2.7.2022 |
Békéssámson, Kardoskút és Orosháza települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
2.7.2022 |
Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
17.6.2022 - 2.7.2022 |
Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: |
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Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
14.7.2022 |
Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
6.7.2022 - 14.7.2022 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye: |
|
Tiszasas és Csépa védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. |
2.7.2022 |
Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.6.2022 - 2.7.2022 |
Hajdú-Bihar megye: |
|
Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
14.7.2022 |
Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
6.7.2022 - 14.7.2022 |
Baranya megye: |
|
Beremend, Bezedek, Illocska, Ivándárda, Kislippó, Lapáncsa, Lippó, Magyarbóly és Sárok települések közigazgatási területeinek a 45.761550 és a 18.600002 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
2.7.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Province: Gelderland |
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11.7.2022 |
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Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514 |
30.6.2022 - 11.7.2022 |
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Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429 |
3.7.2022 - 11.7.2022 |
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Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306 |
3.7.2022 - 11.7.2022 |
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Province Friesland |
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16.7.2022 |
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Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16 |
8.7.2022 - 16.7.2022 |
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Province Flevoland |
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18.7.2022 |
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Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42 |
10.7.2022 - 18.7.2022 |
Stato membro: Slovacchia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
District Galanta - the municipality of Dolný Chotár District Nové Zámky – the municipalities of Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce District Komárno – he minicipalities of Dedina Mládeže, Veľký Ostrov District Šaľa – the miniciaplities of Selice, Selice-Šók, Žihárec |
25.6.2022 |
District Šaľa: the municipalites of Vlčany and Neded |
17.6.2022 - 25.6.2022 |
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis.
* |
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. |