ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
28 giugno 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1009 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1010 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

17

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1011 della Commissione, del 10 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente ( 1 )

22

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione, del 7 aprile 2022, che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1013 della Commissione, del 27 giugno 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

38

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1014 del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo

68

 

*

Decisione (UE) 2022/1015 del Consiglio, del 21 giugno 2022, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ceca

72

 

*

Decisione (UE) 2022/1016 del Consiglio, del 21 giugno 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia

73

 

*

Decisione (PESC) 2022/1017 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

74

 

*

Decisione (PESC) 2022/1018 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

76

 

*

Decisione (PESC) 2022/1019 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

78

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1020 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

83

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1021 della Commissione, del 27 giugno 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 4581]  ( 1 )

85

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.

(3)

Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti relativi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore delle batterie nell'Unione.

(4)

Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

(5)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.

(7)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:

1)

le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210;

2)

le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:

Numero di serie

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

«0.7284

ex 2106 90 92

ex 3504 00 90

50

10

Idrolizzato di proteine della caseina contenente:

in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e

peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da

0  %

-

31.12.2022

0.2542

ex 2903 47 00

20

1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)

0  %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

53

2-(2-metossifenossi)etanammina (CAS RN 1836-62-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2024

0.8137

ex 3208 90 19

ex 3911 90 99

13

63

Miscela contenente, in peso:

tra il 20 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0);

tra il 7 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3);

tra il 40 % e il 65 % di etanolo (CAS RN 64-17-5),

tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3)

0  %

-

31.12.2025

0.5560

ex 3904 69 80

85

Copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, con o senza carica

0  %

-

31.12.2022

0.2759

ex 3907 30 00

40

Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata all'incapsulamento di prodotti delle voci 8504 , 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 o 8548  (1)

0  %

-

31.12.2023

0.5172

ex 3912 39 85

40

Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)

0  %

-

31.12.2022

0.4844

ex 3921 90 55

25

Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica

0  %

-

31.12.2024

0.8024

ex 5603 14 10

30

Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:

di peso pari o superiore a 160 g/m2 ma non superiore a 300 g/m2,

con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo,

pieghevoli,

con almeno uno dei seguenti trattamenti:

spalmatura o rivestimento con politetrafluoroetilene (PTFE),

spalmatura con particelle di alluminio,

spalmatura di ritardanti di fiamma a base di fosforo,

spalmatura di nanofibra di un polimero contenente poliammide, poliuretano o fluoro

0  %

m2

31.12.2023

0.5987

ex 5603 14 90

60

Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:

di peso pari o superiore a 160 g/m2 ma non superiore a 300 g/m2,

con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo,

pieghevoli,

con o senza membrane di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE)

0  %

m2

31.12.2023

0.4476

ex 7019 61 00

ex 7019 61 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 90 00

ex 7019 90 00

11

19

11

12

13

14

15

18

19

11

12

13

14

15

18

19

11

19

Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a:

10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a

20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)

0  %

-

31.12.2023

0.7996

ex 8418 99 90

20

Blocco di attacco in alluminio per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura:

a gutemperato T6 o T5,

di peso non superiore a 150 g,

di lunghezza compresa tra 20 mm e 150 mm,

con unida di fissaggio in un pezzo unico

0  %

p/st

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Profilo dell'essiccatore per ricevitore per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura con:

appiattimento brasato massimo di 0,2 mm,

peso compreso tra 100 g e 600 g,

guida di fissaggio in un pezzo unico

0  %

p/st

31.12.2025

0.7375

ex 8481 10 19

ex 8481 10 99

30

20

Riduttore di pressione elettromagnetico

con un pistone,

con una pressione di esercizio non superiore a 325 mPa,

con un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno o argentati o stagnati o placcati in argento e stagno

0  %

-

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Articoli di forma triangolare, quadrata, rettangolare o trapezoidale, anche ad arco o con angoli arrotondati od obliqui, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm,

larghezza pari o superiore a 5 mm, ma non superiore a 105 mm, e

altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm

0  %

-

31.12.2026

0.5548

ex 8507 60 00

50

Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio con:

lunghezza compresa tra 298 mm e 500 mm,

larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

altezza compresa tra 75 mm e 228 mm,

peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

una potenza compresa tra 458 Wh e 2 900 Wh

1,3  %

-

31.12.2022

0.7489

ex 8529 90 92

78

Moduli OLED costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT,

con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 121 cm ma non superiore a 224 cm,

di spessore non superiore a 55 mm

contenenti materia organica

con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel,

con interfaccia V-by-One, con o senza presa per l'alimentazione elettrica,

con o senza coperchio posteriore

del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor

0  %

-

31.12.2023

0.3959

ex 8540 71 00

20

Magnetron per regime continuo:

a frequenza fissa di 2 460  MHz,

magnete imballato,

portata sonda,

una potenza di uscita compresa tra 960 e 1 500 W

0  %

-

31.12.2023

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

30

40

Cuscino di sicurezza cucito gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente:

piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, apposite cuciture di fissaggio, rivestimento in tessuto o graffette di plastica, o

cuscino di sicurezza piatto, anche con formatura termica

0  %

p/st

31.12.2025

3)

le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:

Numero di serie

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

«0.8296

ex 2826 90 80

30

Esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) con purezza, in peso, di 99 % o più

2,7  %

-

31.12.2022

0.8237

ex 2845 90 10

10

4-(terz-butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenolo (CAS RN 2342594-40-3) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8282

ex 2903 19 00

20

1,3-dicloropropano (CAS RN 142-28-9) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8241

ex 2909 49 80

30

3,4-dimetossibenzil alcole (CAS RN 93-03-8) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8288

ex 2914 40 90

10

Benzoino (CAS RN 119-53-9) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8311

ex 2915 90 70

38

Acido pelargonico (CAS RN 112-05-0) con purezza, in peso, di 95 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8302

ex 2917 19 80

55

Acido maleico (CAS RN 110-16-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

3,2  %

-

31.12.2022

0.8255

ex 2917 39 95

45

Acido 3-(4-clorofenil)glutarico (CAS RN 35271-74-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8256

ex 2918 30 00

55

3-osso-pentanoato di metile (CAS RN 30414-53-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8297

ex 2920 90 10

45

Carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

3,2  %

-

31.12.2022

0.8298

ex 2920 90 10

55

Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) con purezza, in peso, di 99,9 % o più

3,2  %

-

31.12.2022

0.8299

ex 2920 90 10

65

Carbonato di vinil etilene (CAS RN 4427-96-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

3,2  %

-

31.12.2022

0.8234

ex 2922 49 85

33

Acido 4-ammino-2-clorobenzoico (CAS RN 2457-76-3) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8236

ex 2922 49 85

43

Maleato di (e)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CAS RN 1690340-79-4) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8283

ex 2924 19 00

48

Cloruro di n,n-dimetilcarbamoile (CAS RN 79-44-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8235

ex 2924 29 70

32

Acetammide di n-(4-ammino-2-etossifenil) (CAS RN 848655-78-7) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8258

ex 2924 29 70

36

N,n'-(2-cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 41131-65-1) con purezza, in peso, di 97 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8272

ex 2931 90 00

30

Terz-butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8252

ex 2932 19 00

55

(3S)-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenossi]tetraidro-furano (CAS RN 915095-89-5) con purezza, in peso, di 97 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8257

ex 2932 99 00

28

1,4,7,10,13-pentaossaciclopentadecano (CAS RN 33100-27-5) con purezza, in peso, di 90 % o più, il residuo consiste principalmente in precursori lineari

0  %

-

31.12.2026

0.8240

ex 2933 19 90

53

Acido 3-[2-(dispiro[2.0.24.13]eptan-7-il)etossi]-1H-pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2608048-67-3) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8312

ex 2933 21 00

45

Sodio (5S,8S)-8-metossi-2,4-diosso-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) con purezza, in peso, di 90 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8238

ex 2933 39 99

15

(S)-6-bromo-2-(4-(3-(1,3-diossoisoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nicotinammide (CAS RN 2606972-45-4) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8239

ex 2933 39 99

18

Perfluorofenil 6-fluoropiridina-2-solfonato (CAS RN 2608048-81-1) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8266

ex 2933 39 99

42

Maleato di glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8248

ex 2933 59 95

38

5-(5-clorosolfonil-2-etossifenil)-1-metil-3-propil-1,6-diidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-one (CAS n. 139756-22-2) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8243

ex 2933 59 95

41

2-(4-fenossifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetraidropirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8290

ex 2933 99 80

18

2-(2-etossifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) con purezza, in peso, di 95 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8249

ex 2933 99 80

22

Cloruro di dibenz[b,f]azepina-5-carbonile (CAS RN 33948-22-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8284

ex 2933 99 80

32

1H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-36-8) o 2H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-35-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8250

ex 2934 99 90

18

Carbossilato di metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetraidropirido[5,4-b]indolo-3- (CAS RN 171489-59-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8253

ex 2934 99 90

22

4-(ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4) con purezza, in peso, di 97 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8267

ex 2934 99 90

35

Sodio di nusinersen (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) con purezza, in peso, di 95 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8289

ex 2934 99 90

71

3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazolo (CAS RN 5728-20-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8276

ex 2935 90 90

22

Benzoato di metil 2-(clorosolfonil)-4-(metilsolfonamidometil) (CAS RN 393509-79-0) con purezza, in peso, di 90 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8277

ex 2935 90 90

24

3-({[(4-metilfenil)solfonil]carbamoil}ammino)fenil 4-metilbenzenesolfonato (CAS RN 232938-43-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8273

ex 3812 39 90

45

Prodotti di reazione di 2-amminoetanolo con cicloesano e prodotti di reazione perossidati di n-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 191743-75-6) con purezza, in peso, di 99 % o più

0  %

-

31.12.2026

0.8278

ex 3824 99 92

94

({[2-(trifluorometil)fenil]carbonil}ammino)metil acetato (CAS RN 895525-72-1) con un contenuto di almeno 45 % in peso disciolto in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5)

0  %

-

31.12.2026

0.8287

ex 3824 99 92

95

Soluzione di metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]ammino}-4-metossicicloesanocarbossilato (CAS RN 203313-47-7) in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5), contenente in peso tra il 25 % e il 45 % del carbossilato

0  %

-

31.12.2026

0.8268

ex 3917 32 00

30

Tubo termoretraibile:

contenente, in peso, 80 % o più di polimero,

con una resistenza di isolamento di 90 MW o più,

con una rigidità dielettrica di 35 kV / mm o più,

con uno spessore di parete compreso tra 0,04 mm e 0,9 mm,

con una larghezza piatta compresa fra 18 mm e 156 mm,

destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici all'alluminio (2)

0  %

-

31.12.2022

0.8274

ex 3920 61 00

50

Pellicola coestrusa con strato principale di policarbonato e strato superficiale di polimetilmetacrilato con:

spessore totale compreso tra 230 μm e 270 μm,

spessore dello strato superiore compreso tra 40 μm e 55 μm,

rugosità definita della superficie dello strato superiore inferiore o uguale a 0,5 μm (secondo la norma ISO 4287),

strato superiore stabilizzato ai raggi UV

0  %

-

31.12.2026

0.8291

ex 3921 90 55

60

Membrana composta da uno strato di poliammide e uno strato di polisolfone su uno strato di supporto di cellulosa con:

spessore totale compreso tra 0,25 mm e 0,40 mm,

peso totale compreso tra 109 g/m2 e 114 g/m2

0  %

-

31.12.2026

0.8265

ex 7007 11 10

10

Vetro di sicurezza specificamente sagomato e temperato:

con larghezza compresa tra 200 mm e 600 mm,

con altezza compresa tra 150 mm e 500 mm,

destinato alla fabbricazione di finestrini di automobili (2)

0  %

-

31.12.2026

0.8247

ex 8302 10 00

20

Cerniera per bracciolo in magnesio con:

lunghezza compresa fra 255 mm e 265 mm,

larghezza compresa fra 155 mm e 165 mm,

altezza compresa fra 115 mm e 125 mm,

fori di montaggio per un meccanismo di serratura

0  %

-

31.12.2026

0.8304

ex 8302 30 00

20

Due supporti in acciaio formati a freddo:

con lunghezza compresa tra 160 mm e 180 mm,

con larghezza compresa tra 60 mm e 80 mm,

con altezza compresa tra 60 mm e 80 mm,

con connessione rivettata rimuovibile,

con o senza respingente elastomerico,

che formano un meccanismo per il movimento indiretto del meccanismo del regolatore di posizione longitudinale dei sedili di autoveicoli, che interagiscono con il gancio di sicurezza,

collegati al meccanismo del regolatore di posizione longitudinale per mezzo di una connessione a vite smontabile, rivettatura, saldatura o saldatura a punti

0  %

-

31.12.2026

0.8260

ex 8407 34 10

10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) con:

cilindrata uguale o superiore a 1 200  cm3 ma non superiore a 2 000  cm3

potenza superiore a 95 kW ma non superiore a 135 kW,

peso non superiore a 120 kg,

destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703  (2)

0  %

-

31.12.2026

0.8300

ex 8408 90 65

ex 8408 90 67

ex 8408 90 81

20

20

20

Motori a pistone, con accensione per compressione:

di tipo in linea,

di cilindrata uguale o superiore a 7 100  cm3 ma non superiore a 18 000  cm3,

di potenza uguale o superiore a 205 kW ma non superiore a 597 kW,

con modulo di post-trattamento dei gas di scarico,

con dimensioni esterne larghezza/altezza/profondità non superiori a 1 310 /1 300 /1 040  mm o 2 005 /1 505 /1 300  mm o 2 005 /1 505 /1 800  mm,

destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di macchinari per la frantumazione, la setacciatura e la separazione (2)

0  %

-

31.12.2026

0.8244

ex 8409 91 00

85

Forma di testata per motore a 4 cilindri con 10 anime, di lega di alluminio EN AC-45500, con:

nessun altro componente,

durezza pari o superiore a 52 HRB,

dimensione dei difetti di colata non superiore a 0,4 mm con non oltre 10 difetti per cm2,

spaziatura del braccio dendrite in camera di combustione non superiore a 25 μm,

progettazione a due piani della camicia d'acqua e

peso compreso tra 18 kg e 19 kg,

lunghezza compresa tra 506 e 510 mm,

altezza compresa tra 282 mm e 286 mm,

larghezza compresa tra 143,7 mm e 144,3 mm,

in un'unica partita di 1 000 pezzi o più

0  %

-

31.12.2026

0.8303

ex 8483 40 25

20

Riduttore con vite senza fine

in un alloggiamento in lega di alluminio,

con vite senza fine in plastica o acciaio,

con fori di montaggio,

con direzione di funzionamento reversibile a 90 gradi,

con rapporto di trasmissione 4:19,

munito di vite conduttrice di lunghezza pari a 333 mm e una ruota dentata incorporata nel supporto, con o senza supporto per la vite conduttrice,

per una connessione indiretta al motore del sistema di guida dei sedili di autovetture (2)

0  %

-

31.12.2026

0.8285

ex 8501 53 50

40

Motore di trazione a corrente alternata a magnete permanente, con:

potenza continua compresa tra 110 kW e 150 kW,

sistema di raffreddamento ad acqua,

lunghezza totale compresa tra 460 mm e 590 mm,

larghezza compresa tra 450 mm e 580 mm,

altezza totale compresa tra 490 mm e 590 mm,

peso non superiore a 310 kg,

4 punti di montaggio

0  %

-

31.12.2026

0.8259

ex 8507 60 00

73

Accumulatori elettrici al litio-ion composti da 3 moduli contenenti 102 celle in totale, con:

potenza nominale di 51 Ah per cella,

tensione nominale compresa tra 285 V e 426 V,

peso compreso tra 33 kg e 36 kg per modulo,

lunghezza compresa tra 1 400 mm e 1 600 mm,

altezza compresa tra 340 mm e 395 mm,

larghezza compresa tra 220 mm e 420 mm,

destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 e 8703 80  (2)

1,3  %

-

31.12.2022

0.8275

ex 8507 60 00

83

Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici al litio-ion con:

lunghezza compresa tra 570 mm e 610 mm,

larghezza compresa tra 210 mm e 240 mm,

altezza compresa tra 100 mm e 120 mm,

peso compreso tra 28 kg e 35 kg, e

capacità non superiore a 2 500 Ah ed energia nominale inferiore a 7,5 kW,

destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 e 8704 60  (2)

1,3  %

-

31.12.2022

0.8286

ex 8507 60 00

88

Batteria agli ioni di litio ricaricabile, con:

un fusibile,

progettazione "cell-to-pack",

lunghezza compresa tra 1 050 mm e 1 070 mm,

larghezza compresa tra 624 mm e 636 mm,

altezza compresa tra 235 mm e 245 mm,

massa compresa tra 214,4 kg e 227,6 kg,

capacità di 228 Ah,

alloggiamento esterno superiore di materiale composito,

grado di protezione IP68,

densità energetica di 220 Wh/l o superiore,

energia specifica di 159 Wh/kg o superiore,

senza contattori,

destinata alla fabbricazione di batterie per autobus elettrici (2)

1,3  %

-

31.12.2022

0.8279

ex 8708 40 20

80

Scatola del cambio senza convertitore di coppia, avente:

doppia frizione,

7 o più marce avanti,

1 retromarcia,

coppia massima di 390 Nm,

anche con motore elettrico integrato,

altezza compresa tra 480 mm e 600 mm,

larghezza compresa tra 350 mm e 450 mm, e

peso compreso tra 80 kg e 110 kg,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703  (2)

0  %

-

31.12.2026

0.8292

ex 8708 95 99

50

Sistema di gonfiaggio per airbag contenente sia materie pirotecniche, sia gas freddo, usati come propellente per sacche gonfiabili di sicurezza per veicoli, in ciascuna partita singola di 1 000 pezzi o più

0  %

-

31.12.2026


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».


28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1009 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-108/21 (2), è opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(2)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiglio dell’Unione europea, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio:

«3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO».

28.6.2022   

IT

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L 170/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1010 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Sulla base di un riesame dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (2), è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità ivi elencate, nella misura in cui i loro nomi non figurino nell'allegato VI della medesima decisione, nonché aggiornare 17 voci di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


ALLEGATO

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Capo del consiglio di amministrazione di Iran Telecommunications; ex amministratore delegato delle Iran Electronics Industries (cfr. parte B, punto 20). Direttore generale dell'Organismo di previdenza sociale delle forze armate fino al settembre 2020. Viceministro della Difesa iraniano fino al dicembre 2020.

23.6.2008

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ex ministro delle Scienze, della ricerca e della tecnologia. In qualità di direttore dei progetti della 111a sezione del Piano AMAD, ha dato sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011»;

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«20.

Iran Electronics Industries

(comprese tutte le succursali) e controllate:

P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Società controllata al 100 % dal MODAFL (quindi organizzazione sorella dell'AIO, dell'AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani.

23.6.2008

 

b)

Iran Communications Industries (ICI)

(alias Sanaye Mokhaberat Iran; Iran Communication Industries; Iran Communications Industries Group; Iran Communications Industries Co.)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Filiale della Iran Electronics Industries (inserita in elenco dall'UE), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. ICI ha fornito materiale sensibile tramite Hoda Trading, la sua controllata con sede a Hong Kong.

26.7.2010

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, nr 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.

23.5.2011»;

3)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex viceministro della Difesa e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

2.

Contrammiraglio Ali FADAVI

 

Vicecomandante generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Ex Comandante delle forze navali dell'IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

nato nel 1961

Ex membro dell'IRGC. Ex ministro dell'energia. Dal luglio 2019 capo della “Fondazione Mostazafan”, ex membro del consiglio di amministrazione della Imam Khomeini Foundation.

26.7.2010

4.

Brigadier Generale dell'IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Viceministro della Difesa e del supporto logistico delle forze armate dal 2021. In precedenza viceministro della Difesa e degli affari industriali del ministero della Difesa, capo dell'Organizzazione delle industrie della difesa e dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali del ministero della Difesa, nonché comandante del campo di addestramento del personale delle forze armate. Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell'Iran ed ex amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), designata dall'ONU. Membro dell'IRGC.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Ex comandante dell'IRGC. Attuale capo della sede culturale e sociale di Hazrat Baqiatollah al-Azam.

23.6.2008

7.

Brigadier Generale Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ex ministro dell'interno ed ex ministro del MODAFL, responsabile di tutti i programmi militari, inclusi i programmi balistici. Dal settembre 2013 consigliere di alto livello del capo di Stato maggiore delle forze armate per l'industria della conoscenza e della tecnologia. Membro dell'IRGC.

23.6.2008

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam Qassemi; Rostam GHASEMI)

nato nel 1961

Ministro dello Sviluppo stradale e urbano dal 25 agosto 2021. Ex comandante di Khatam al Anbiya.

26.7.2010

12.

Brigadier Generale dell'IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Membro dell'IRGC. Consigliere del direttore dell'Istituto di ricerca per la scienza e l'istruzione in materia di difesa. Ha ricoperto funzioni elevate nel MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadier Generale dell'IRGC Ahmad VAHIDI

 

Ministro dell'Interno dal 25 agosto 2021. Ex presidente dell'università suprema della difesa nazionale ed ex ministro del MODAFL.

23.6.2008

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Capo del complesso artistico della rivoluzione islamica Basij per l'educazione e la ricerca. Ex vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi)

 

Dal marzo 2017 capo dell'ufficio politico e ideologico della Guida suprema nel suo ruolo di comandante in capo. In precedenza, rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC.

23.1.2012»;

4)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«9.

Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

n. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran

La banca Mehr è controllata dalla Bonyad Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con l'allora capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fatah, la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).

23.5.2011

12.

Etemad Amin Invest Co Mobin (alias: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC, la società contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

26.7.2010».


28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1011 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 390, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La determinazione dei valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti ai fini delle grandi esposizioni dovrebbe differire dal metodo di calcolo del valore dell’esposizione utilizzato per i requisiti patrimoniali basati sul rischio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto il default dello strumento sottostante potrebbe portare a un profitto anziché a una perdita. Il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe pertanto dipendere dalla perdita (ossia dal valore positivo dell’esposizione) o dalla plusvalenza (ossia dal valore negativo dell’esposizione) che risulterebbe dal potenziale default dello strumento sottostante. Nell’ambito del regime delle grandi esposizioni di cui alla parte 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione gli enti possono compensare posizioni positive e negative negli stessi strumenti finanziari o, a determinate condizioni, in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente. L’esposizione netta complessiva verso un singolo cliente è presa in considerazione solo se positiva. Analogamente, anche l’esposizione netta complessiva verso un determinato cliente, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione, dovrebbe essere presa in considerazione solo se positiva. Al fine di evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta derivante da tali posizioni dovrebbe essere azzerato.

(2)

Per garantire che il rischio di default sia adeguatamente rilevato, il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, indipendentemente dall’attribuzione al portafoglio di negoziazione o all’esterno di tale portafoglio, dovrebbe pertanto dipendere dalle variazioni dei prezzi delle opzioni che risulterebbero dal default del rispettivo strumento sottostante, ad esempio il valore di mercato dell’opzione per le opzioni call e la differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike per le opzioni put.

(3)

Obiettivo dei derivati su crediti è trasferire il rischio di credito relativo ai mutuatari senza trasferire le attività stesse. Per determinare il valore dell’esposizione indiretta dello strumento sottostante, è opportuno prendere in considerazione il ruolo svolto dagli enti in qualità di venditori di protezione o acquirenti di protezione e il tipo di derivato su crediti da essi sottoscritto. L’esposizione indiretta dovrebbe pertanto essere pari al valore di mercato del contratto derivato su crediti, cui dovrebbe essere applicato un adeguamento corrispondente all’importo che si deve ricevere o che si prevede di ricevere dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante.

(4)

Per altri tipi di contratti derivati che costituiscono una combinazione di posizioni lunghe e corte, al fine di garantire che sia accuratamente rilevato il rischio di default gli enti dovrebbero scomporre tali contratti derivati in singole componenti di operazioni. Solo le componenti con rischio di default, laddove gli enti abbiano un rischio di perdita in caso di default, dovrebbero essere rilevanti per il calcolo del valore dell’esposizione indiretta derivante da tali contratti derivati. Tuttavia, qualora non siano in grado di applicare tale metodologia e intendano comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero essere autorizzati a determinare il valore dell’esposizione indiretta degli strumenti sottostanti come la perdita massima che potrebbero subire in seguito al default dell’emittente del sottostante cui si riferisce il derivato.

(5)

I derivati possono essere stipulati su strumenti aventi più nomi di riferimento come sottostante. Per i derivati multi-sottostante per i quali un ente può tenere conto dei nomi di riferimento sottostanti e al fine di garantire il ricorso al metodo più accurato, il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe essere calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti nello strumento multi-sottostante. Per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione (2) per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, un cliente distinto o il cliente ignoto. Nei casi in cui gli enti non siano in grado di applicare il metodo look-through o qualora un metodo look-through per un derivato con più nomi di riferimento sia indebitamente oneroso per loro e si intenda comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero calcolare il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti in questione. Analogamente, per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione per assegnare l’esposizione a un cliente distinto o al cliente ignoto. In tutti i casi in cui gli strumenti sottostanti sono assegnati al cliente ignoto, per evitare il rischio che valori negativi di esposizioni indirette siano compensati mediante valori positivi di esposizioni indirette, gli enti dovrebbero azzerare i valori negativi delle esposizioni indirette.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(7)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regole generali per la determinazione del valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati e contratti derivati su crediti

1.   Gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai contratti derivati su crediti, laddove i contratti derivati non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente, conformemente alla metodologia di cui agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando gli strumenti sottostanti fanno parte di un indice di debito o azionario, di un credit default swap index o di un organismo di investimento collettivo, oppure quando i contratti derivati hanno più nomi di riferimento come sottostante, gli enti calcolano i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti dai contratti derivati di cui al paragrafo 1 e il contributo di tale esposizione all’esposizione verso il cliente conformemente alla metodologia di cui all’articolo 6.

3.   Qualora i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 siano assegnati al portafoglio di negoziazione, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, gli enti includono detti valori di esposizione nelle esposizioni verso tale cliente appartenenti al portafoglio di negoziazione. Dopo l’aggregazione, le esposizioni nette negative verso il cliente sono azzerate.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 sono assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione e se, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, le esposizioni indirette hanno un valore negativo, gli enti azzerano tali valori di esposizione prima di conteggiarli nelle esposizioni verso tale cliente.

Articolo 2

Assegnazione delle esposizioni indirette alle categorie di contratti derivati

Gli enti assegnano le esposizioni indirette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a una delle categorie di contratti derivati seguenti:

a)

opzioni su strumenti di debito e di capitale;

b)

contratti derivati su crediti;

c)

tutti gli altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 aventi come attività sottostante uno strumento di debito o di capitale e che non sono inclusi nelle categorie di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

Articolo 3

Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per le opzioni su strumenti di debito e di capitale

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta per le opzioni di cui all’articolo 2, lettera a), sommando il valore di mercato corrente dell’opzione e l’importo dovuto alla controparte dell’opzione a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità.

2.   Per le opzioni call, il valore dell’esposizione indiretta è pari al valore di mercato dell’opzione. Per una posizione lunga in un’opzione call, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione corta in un’opzione call il valore dell’esposizione indiretta è negativo.

3.   Per le opzioni put, il valore dell’esposizione indiretta è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike. Per una posizione corta in un’opzione put, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione lunga in un’opzione put il valore dell’esposizione indiretta è negativo.

4.   In deroga al paragrafo 3, per le opzioni put il cui prezzo strike non è disponibile alla data dell’operazione ma lo sarà in una fase successiva, gli enti utilizzano il prezzo strike atteso modellizzato che è impiegato per il calcolo del valore equo (fair value) dell’opzione.

5.   Se il valore di mercato dell’opzione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo dell’opzione a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurata l’opzione a norma della disciplina contabile applicabile.

Articolo 4

Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per i contratti derivati su crediti

1.   Il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati su crediti di cui all’articolo 2, lettera b), è pari alla somma del valore di mercato corrente del contratto derivato su crediti e dell’importo dovuto alla controparte del contratto derivato su crediti a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità.

2.   Se il valore di mercato del derivato su crediti non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo del derivato su crediti a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo del derivato su crediti a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un contratto derivato su crediti a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurato il contratto derivato su crediti a norma della disciplina contabile applicabile.

Articolo 5

Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Nel calcolare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da altri contratti derivati di cui all’articolo 2, lettera c), compresi swap, contratti a termine di tipo future o contratti a termine di tipo forward, gli enti scompongono le operazioni con componenti multiple in singole componenti di operazioni.

2.   Per le componenti delle operazioni di cui al paragrafo 1 che comportano un rischio di default dell’emittente dello strumento sottostante, gli enti calcolano il valore della loro esposizione indiretta come se si trattasse di posizioni in tali componenti.

3.   L’ente che non sia in grado di applicare il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 determina il valore dell’esposizione indiretta verso l’emittente degli strumenti sottostanti come la perdita massima che esso stesso subirebbe in seguito al potenziale default dell’emittente degli strumenti sottostanti cui si riferisce il contratto derivato.

Articolo 6

Calcolo dei valori delle esposizioni indirette derivanti da contratti derivati multi-sottostante

1.   Nel determinare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati stipulati su indici di debito o azionari, credit default swap index o organismi di investimento collettivo, o aventi più nomi di riferimento come sottostante, gli enti tengono conto di tutti i singoli strumenti sottostanti e calcolano i valori delle esposizioni indirette come la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti. Gli enti assegnano ciascun valore dell’esposizione indiretta a un cliente identificato, a un cliente distinto o al cliente ignoto a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.

2.   L’ente che non sia in grado di tenere conto di ogni singolo strumento sottostante del contratto derivato conformemente al paragrafo 1 o al quale ciò risulti indebitamente oneroso:

a)

tiene conto dei singoli strumenti sottostanti che è in grado di considerare o per i quali il look-through non sia indebitamente oneroso e calcola il valore dell’esposizione indiretta conformemente al paragrafo 1;

b)

per gli strumenti sottostanti di cui non è in grado di tenere conto o per i quali il look-through sia indebitamente oneroso, calcola il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti.

Il valore dell’esposizione indiretta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è assegnato all’operazione su derivati in quanto cliente distinto o al cliente ignoto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se i valori delle esposizioni indirette devono essere assegnati al cliente ignoto conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione e se i valori delle esposizioni indirette sono negativi, l’ente azzera detti valori delle esposizioni indirette prima di conteggiarli nelle esposizioni verso il cliente ignoto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/27


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1012 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada devono osservare periodi di riposo giornalieri e settimanali. Questi periodi di riposo sono spesso trascorsi lungo il percorso, in particolare quando i conducenti sono impegnati in operazioni di trasporto internazionale a lunga distanza. È quindi di estrema importanza che i conducenti abbiano accesso ad aree di parcheggio dove possano riposare in sicurezza, dotate di strutture adeguate per accedere ai servizi di cui i conducenti necessitano.

(2)

All’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è riportato un elenco di requisiti che le aree di parcheggio accessibili ai conducenti che effettuano trasporti di merci e passeggeri su strada devono possedere per essere certificate come sicure e protette in relazione ai loro livelli di servizio e sicurezza.

(3)

Uno studio della Commissione del 2019 sulle aree di parcheggio sicure e protette dell’Unione (2) ha riconosciuto la forte carenza di tali strutture. In esso sono state anche presentate alcune proposte di norme per le aree di parcheggio sicure e protette e relative procedure di certificazione.

(4)

Data l’attuale carenza di aree di parcheggio sicure e protette nell’Unione, la realizzazione di tali strutture dovrebbe essere incoraggiata a livello di Unione per fare in modo che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada possano accedervi ovunque si fermino sulle strade dell’Unione.

(5)

Per incentivare la realizzazione di aree di parcheggio sicure e protette è necessario istituire un quadro comune a livello dell’Unione per garantire che il settore abbia accesso a informazioni chiare e armonizzate sulle aree di parcheggio sicure e protette nell’Unione.

(6)

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada in conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, in tutte le aree di parcheggio sicure e protette, indipendentemente dal loro livello di sicurezza, dovrebbe essere disponibile un livello minimo comune di servizi

(7)

Visto il numero crescente dei reati connessi al trasporto delle merci che riguardano i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada, la sicurezza dei conducenti dovrebbe essere rafforzata, affinché possano riposare senza stress e non accumulino stanchezza. Fornire buone condizioni di riposo ai conducenti nelle aree di parcheggio sicure e protette è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti dovuti alla stanchezza.

(8)

Le aree di parcheggio sicure e protette sono essenziali per i conducenti e le imprese di trasporto per proteggere i loro carichi dai reati. Data la diversità delle imprese e delle merci trasportate, i trasportatori e i conducenti possono avere bisogno di aree di parcheggio con diversi livelli di sicurezza, a seconda della tipologia delle merci trasportate. Le norme dell’Unione dovrebbero quindi rispondere alle esigenze dei diversi tipi di imprese e le aree di parcheggio dovrebbero fornire diversi livelli minimi di sicurezza.

(9)

La sicurezza delle aree di parcheggio dovrebbe essere garantita dalla presenza di attrezzature e procedure di sicurezza adeguate intorno al loro perimetro, nelle aree di parcheggio stesse e nei punti di entrata e uscita. Mediante determinate procedure per il personale dovrebbero inoltre essere attuate misure di prevenzione dei rischi e di mitigazione delle conseguenze degli episodi che dovessero verificarsi.

(10)

Per garantire trasparenza e certezza agli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette, tali aree dovrebbero essere certificate da un organismo di certificazione indipendente, in conformità con le procedure definite a livello di Unione. Le procedure di certificazione relative ad audit, ripetizioni di audit e audit senza preavviso per le aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero essere indicate chiaramente, per fare in modo che gli operatori delle aree di parcheggio sappiano come richiedere la certificazione o il relativo rinnovo. È altresì opportuno fare in modo che siano attuate procedure adeguate qualora si rilevi che un’area di parcheggio sicura e protetta non rispetta più il livello di servizio o di sicurezza per il quale è stata certificata.

(11)

Gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero disporre di meccanismi di reclamo per segnalare eventuali non conformità.

(12)

Gli organismi di certificazione dovrebbero essere in grado di rilasciare certificati di audit agli operatori e anche di trasmettere tali informazioni alla Commissione, in modo che l’elenco delle aree di parcheggio sicure e protette sul relativo sito web ufficiale possa rimanere aggiornato.

(13)

Per tenere conto del rapido sviluppo delle tecnologie digitali e per migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei conducenti, la Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di rivedere le norme armonizzate e le procedure di certificazione entro quattro anni dall’adozione del presente atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Livelli di sicurezza e di servizio

Per essere certificata come area di parcheggio sicura e protetta ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, un’area di parcheggio deve rispettare le seguenti norme:

a)

tutte le norme sul livello minimo di servizio di cui all’allegato I, sezione A, del presente regolamento;

b)

tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui all’allegato I, sezione B, del presente regolamento.

Articolo 2

Procedure di certificazione

La certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere conforme alle norme e alle procedure di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Clausola di revisione

La Commissione valuta entro il 7 aprile 2026 se le norme e le procedure di certificazione di cui agli allegati I e II debbano essere modificate alla luce degli sviluppi tecnologici, e al fine del miglioramento costante delle condizioni di lavoro dei conducenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(2)  Studio della Commissione sui parcheggi sicuri e protetti per automezzi pesanti (2019). Consultabile al seguente indirizzo:

https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf.


ALLEGATO I

NORME DELL’UNIONE CHE SPECIFICANO IL LIVELLO DI SERVIZIO E DI SICUREZZA RELATIVO ALLE AREE DI PARCHEGGIO SICURE E PROTETTE

A.   Livello minimo di servizio

Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell’Unione soddisfano il livello minimo di servizio descritto nella tabella 1.

Tabella 1

Servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere

Sono disponibili docce e toilette funzionanti separate per uomini e donne. Le docce forniscono acqua calda.

Sono disponibili rubinetti dell’acqua funzionanti che forniscono acqua calda. Il sapone per le mani è fornito gratuitamente.

Sono disponibili sul posto contenitori per rifiuti che vengono svuotati regolarmente.

Le toilette, le docce e i lavandini sono puliti e controllati quotidianamente a intervalli regolari. Il programma di pulizia è esposto.

Possibilità di acquisto e consumo di alimenti e bevande

Spuntini e bevande possono essere acquistati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È disponibile una sala di ristorazione per i conducenti.

Connessioni che permettono la comunicazione

Internet è accessibile gratuitamente.

Alimentazione elettrica

Sono disponibili prese elettriche per uso personale.

Entro il 31 dicembre 2026 sono disponibili sul posto stazioni di ricarica elettrica per veicoli refrigerati adibiti al trasporto su strada.

Punti di contatto e procedure in casi di emergenza

È presente una segnaletica chiara ai fini della circolazione sicura nel parcheggio.

I contatti di emergenza sono esposti nel parcheggio almeno nella lingua nazionale ufficiale e in inglese. Sono integrati da pittogrammi facilmente comprensibili.

B.   Livelli di sicurezza

1.

Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell’Unione soddisfano i criteri di uno dei livelli di sicurezza descritti nelle tabelle da 2 a 5.

2.

Nelle aree di parcheggio sicure e protette, le attrezzature e le procedure indicate per ogni livello di sicurezza sono pienamente operative.

3.

Le norme stabilite nel presente regolamento non pregiudicano la legislazione nazionale relativa alle mansioni del personale di sicurezza autorizzato e formato, interno o esterno. Tutto il personale di sicurezza ha inoltre ricevuto una formazione adeguata, qualora prescritta dalla legislazione nazionale.

4.

I periodi di conservazione dei dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza (CCTV) non pregiudicano il diritto nazionale o la normativa dell’Unione in materia. Si applicano a tutti i requisiti obbligatori e volontari previsti dalle presenti norme.

5.

I valori di illuminazione (Lux) indicati nei diversi livelli di sicurezza sono valori medi.

6.

Fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni in materia di formazione, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette fanno in modo che il loro personale sul posto e a distanza che opera in tali aree, nonché il gestore del parcheggio, seguano un corso di formazione sulle norme dell’Unione in materia di aree di parcheggio sicure e protette. Il personale neoassunto segue tale corso di formazione entro i sei mesi successivi all’entrata in servizio. Il corso di formazione riguarda i seguenti argomenti:

formazione e supervisione del personale;

gestione degli episodi;

sorveglianza e monitoraggio;

tecnologia.

7.

Nelle aree di parcheggio sicure e protette sono esposte le informazioni per gli utenti relative alle modalità per sporgere reclami presso l’organismo di certificazione competente.

a.   Livello bronzo

Tabella 2

LIVELLO BRONZO

Perimetro

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è tutelato da un deterrente visivo. Il deterrente visivo è posizionato sul terreno per indicare il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta e per segnalare che nell’area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 15 Lux.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell’area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

Almeno una volta ogni 24 ore sono eseguiti controlli di sorveglianza fisici o a distanza.

Qualsiasi forma di vegetazione nell’area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Tutte le corsie per i veicoli e i percorsi pedonali dell’area di parcheggio sono illuminati a 15 Lux.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità.

Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima (5 fotogrammi al secondo) o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere ad immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo di routine del sistema CCTV una volta alla settimana, del quale deve essere conservata una registrazione per una settimana. L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 48 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell’Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L’area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell’area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza che comprende tutti gli aspetti, dalla prevenzione e attenuazione dei rischi alla risposta in collaborazione con le forze dell’ordine.

L’area di parcheggio sicura e protetta nomina una persona responsabile delle procedure del personale in caso di episodi riguardanti la sicurezza. Il personale dell’area di parcheggio sicura e protetta ha accesso a un elenco completo delle forze dell’ordine locali in ogni momento.

È prevista una procedura per i casi in cui nell’area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell’area di parcheggio sicura e protetta.

La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall’esposizione di una procedura chiara nell’area di parcheggio sicura e protetta.

b.   Livello argento

Tabella 3

LIVELLO ARGENTO

Perimetro

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è protetto almeno da un deterrente fisico che ostacoli il passaggio e permetta l’entrata e l’uscita dall’area di parcheggio sicura e protetta solo attraverso i punti di entrata e uscita definiti. Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è tutelato mediante il monitoraggio e la registrazione video continui e tramite un deterrente visivo.

Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 72 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 48 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell’Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L’area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell’area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 20 Lux.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell’area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno due volte ogni 24 ore e almeno una volta durante il giorno e una volta durante la notte.

Tutte le corsie per i veicoli e i percorsi pedonali dell’area di parcheggio sono illuminati a 15 Lux.

Qualsiasi forma di vegetazione nell’area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux e protetti da barriere. Tali barriere sono dotate di un sistema di interfono vocale e di un sistema di biglietteria.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I requisiti per il sistema CCTV nella sezione «perimetro» del presente livello di sicurezza si applicano anche alle finalità del sistema CCTV nei punti di entrata e di uscita.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisce ulteriori requisiti, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari affrontati dall’area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, i tipi di utenti, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e le considerazioni generali sulla sicurezza.

L’area di parcheggio sicura e protetta nomina una persona responsabile delle procedure del personale in caso di episodi riguardanti la sicurezza. Il personale dell’area di parcheggio sicura e protetta ha accesso a un elenco completo delle forze dell’ordine locali in ogni momento.

È prevista una procedura per i casi in cui nell’area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell’area di parcheggio sicura e protetta.

La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall’esposizione di una procedura chiara nell’area di parcheggio sicura e protetta.

L’assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

c.   Livello oro

Tabella 4

LIVELLO ORO

Perimetro

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è protetto da una barriera fisica alta almeno 1,8 metri. È presente una zona libera di 1 metro tra la barriera e l’area di parcheggio.

Sono in atto misure per prevenire danni involontari alle barriere.

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 25 Lux.

L’intero perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è monitorato da una videosorveglianza continua senza punti ciechi.

Il sistema CCTV esegue una registrazione continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere ad immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 48 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 24 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell’Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tal caso si applica il periodo di conservazione più lungo possibile consentito dalla legge.

L’area di parcheggio sicura e protetta è dotata di garanzia del sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio che preveda almeno una visita di servizio all’anno da parte di un’organizzazione specializzata qualificata, oppure dimostra capacità proprie di manutenzione. I sistemi CCTV nell’area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono sincronizzati attraverso un software di notifica comune.

In caso di indisponibilità della rete, tutti gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono memorizzati localmente e caricati una volta che le connessioni sono ristabilite nell’apparecchiatura di registrazione centrale.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell’area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno due volte ogni 24 ore e almeno una volta durante il giorno e una volta durante la notte.

Le corsie dell’area di parcheggio e i percorsi pedonali sono contrassegnati e illuminati a 15 Lux.

Qualsiasi forma di vegetazione nell’area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux, tutelati per mezzo di barriere con protezione antiscavalcamento e antintrusione da sotto e regolati da semafori.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I punti di entrata e di uscita sono dotati di una tecnologia di riconoscimento delle targhe. Le registrazioni dei veicoli in entrata e in uscita sono salvate in conformità alla legislazione applicabile nazionale o dell’Unione.

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono protetti attraverso meccanismi di prevenzione e di rilevamento delle intrusioni, come tornelli alti almeno 1,80 metri per i pedoni. I punti di accesso a servizi come toilette, ristoranti e negozi sono dotati di tornelli a tripode quando tali servizi sono accessibili direttamente dal parcheggio.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all’area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, il tipo di clientela, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in atto un piano di continuità operativa che prevede misure dettagliate su come reagire in caso di episodi perturbatori e come mantenere la fornitura di attività essenziali anche durante tali episodi. I gestori dell’area di parcheggio sicura e protetta sono in grado di dimostrare l’attuazione di tali misure.

È prevista una procedura per i casi in cui nell’area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell’area di parcheggio sicura e protetta.

L’assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall’esposizione di una procedura chiara nell’area di parcheggio sicura e protetta.

È nominata una persona responsabile delle procedure per il personale.

Il sistema di gestione dell’area di parcheggio è preparato per il trasferimento dei dati DATEX II.

d.   Livello platino

Tabella 5

LIVELLO PLATINO

Perimetro

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è tutelato da una barriera continua alta almeno 1,8 metri con deterrenti antiscavalcamento. È presente una zona libera di 1 metro tra la barriera e l’area di parcheggio.

Sono in vigore misure per prevenire danni intenzionali o involontari alle barriere.

Il perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 25 Lux.

L’intero perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è monitorato da una videosorveglianza continua senza punti ciechi.

Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 48 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 24 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell’Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L’area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio che preveda almeno due visite di servizio all’anno da parte di un’organizzazione specializzata e qualificata, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell’area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono sincronizzati attraverso un software di notifica comune.

Gli eventi di sicurezza relativi al sistema CCTV presso il parcheggio sono esaminati da personale che utilizza client basati sul web. In caso di indisponibilità della rete, tutti gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono memorizzati localmente, per poi essere caricati una volta che sono state ristabilite le connessioni con l’apparecchiatura di registrazione centrale.

Le immagini del sistema CCTV sono controllate a distanza (24 ore su 24, 7 giorni su 7) da un centro esterno di monitoraggio e ricezione degli allarmi, a meno che in loco non sia presente personale di sicurezza.

Il sistema CCTV trasmette gli allarmi relativi a intrusioni e scavalcamenti tramite segnali acustici o luminosi presso il parcheggio e nei centri di monitoraggio e ricezione degli allarmi.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell’area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell’area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

Le corsie dell’area di parcheggio e i percorsi pedonali sono contrassegnati e illuminati a 15 Lux.

Qualsiasi forma di vegetazione nell’area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Il sito è presidiato o videosorvegliato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione «Perimetro» del rispettivo livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nell’area di parcheggio.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux e tutelati per mezzo di cancelli con protezione antiscavalcamento e antintrusione da sotto o di barriere con lo stesso tipo di protezione integrate da dissuasori.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I punti di entrata e di uscita, compresi quelli pedonali, sono monitorati in tempo reale.

I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione «Perimetro» del rispettivo livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nei punti di entrata e di uscita.

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono protetti attraverso meccanismi di prevenzione e di rilevamento delle intrusioni, come tornelli alti almeno 1,80 metri per i pedoni. I punti di accesso a servizi come toilette, ristoranti e negozi sono dotati di tornelli a tripode quando tali servizi sono accessibili direttamente dal parcheggio.

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono dotati di una tecnologia per il riconoscimento delle targhe. All’uscita dall’area di parcheggio sicura e protetta, il personale di sicurezza verifica se la targa corrisponde all’identificatore del sistema di verifica dell’entrata e dell’uscita, ad esempio biglietti, lettori RFID o codici QR. Le registrazioni dei veicoli in entrata/uscita nell’area di parcheggio sicura e protetta sono salvate in conformità alla legislazione applicabile nazionale o dell’Unione.

I punti di entrata e di uscita dell’area di parcheggio sicura e protetta sono protetti da un sistema di verifica in due fasi che comprende il controllo della targa e un altro metodo adeguato scelto dai responsabili dell’area di parcheggio, che consenta l’identificazione e la verifica dei conducenti, degli accompagnatori e di qualsiasi altra persona autorizzata a entrare nel parcheggio.

L’eventuale portineria è in grado di resistere a un attacco esterno, anche mediante un meccanismo di chiusura delle porte.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all’area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, il tipo di clientela, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in atto un piano di continuità operativa che prevede misure dettagliate su come reagire in caso di episodi perturbatori e come mantenere la fornitura di attività essenziali anche durante tali episodi. I gestori dell’area di parcheggio sicura e protetta sono in grado di dimostrare l’attuazione di tali misure.

È prevista una procedura per i casi in cui nell’area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell’area di parcheggio sicura e protetta.

L’assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La segnalazione di episodi e reati al personale addetto alla sicurezza e alla polizia è facilitata dall’esposizione di una procedura chiara nell’area di parcheggio sicura e protetta.

È nominata una persona responsabile delle procedure per il personale.

È utilizzato un manuale tecnico per l’utente.

Sono predisposte procedure di risposta agli allarmi.

Il sistema di gestione dell’area di parcheggio è preparato per il trasferimento dei dati DATEX II.

La pre-prenotazione sicura è disponibile tramite telefono, moduli di contatto, e-mail, app o piattaforme di prenotazione. Se la pre-prenotazione è eseguibile tramite un’app o sistemi di prenotazione analoghi, la trasmissione dei dati deve avvenire in tempo reale.


ALLEGATO II

NORME E PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

A.   Organismi di certificazione e formazione dei revisori

1.

Solo gli organismi di certificazione e i revisori in possesso dei requisiti stabiliti nel presente allegato sono autorizzati a certificare le aree di parcheggio sicure e protette di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

2.

Gli organismi di certificazione i cui revisori effettuano gli audit per certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme dell’allegato I dispongono di un accreditamento di gruppo conformemente alla norma ISO 17021.

3.

I revisori che effettuano audit di certificazione al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme dell’allegato I hanno un rapporto contrattuale con l’organismo di certificazione.

4.

In conformità con la norma ISO 17021, gli organismi di certificazione garantiscono che i revisori che effettuano gli audit al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette siano adeguatamente formati.

5.

I revisori degli organismi di certificazione devono aver svolto con risultato positivo un corso di formazione per revisori sull’ultima versione delle norme di cui all’allegato I comprendente una parte teorica e una pratica.

6.

I revisori degli organismi di certificazione devono avere una buona conoscenza pratica dell’inglese, oltre a conoscere la lingua locale dello Stato membro in cui effettuano l’audit.

7.

Gli organismi di certificazione che desiderano certificare aree di parcheggio sicure e protette trasmettono alla Commissione i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente sezione. Se l’organismo di certificazione soddisfa tutti i criteri di cui alla presente sezione, il suo nome e i suoi dati di contatto sono aggiunti al sito web ufficiale di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

B.   Procedure relative ad audit di certificazione, audit senza preavviso e revoca del certificato di area di parcheggio sicura e protetta

1.

Gli audit di certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette hanno luogo fisicamente. Gli operatori di un’area di parcheggio che desiderano essere certificati conformemente alle norme dell’Unione di cui all’allegato I presentano una richiesta a un organismo di certificazione per l’esecuzione di un audit di certificazione nel loro sito.

2.

Tre mesi prima della fine della validità del certificato, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette che desiderano rinnovare la certificazione richiedono un nuovo audit all’organismo di certificazione di loro scelta. Viene quindi organizzato l’audit di rinnovo della certificazione, i cui risultati sono comunicati all’operatore dell’area di parcheggio prima della data di scadenza del certificato in corso di validità.

3.

Qualora non fosse in grado di effettuare l’audit di rinnovo della certificazione richiesto a causa di circostanze eccezionali che non potevano essere previste né da esso né dall’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta, l’organismo di certificazione può decidere di estendere la validità del certificato esistente per un massimo di sei mesi. Tale estensione può essere rinnovata una sola volta.

I motivi di tale estensione sono comunicati alla Commissione dall’organismo di certificazione e le informazioni del caso sono messe a disposizione sul sito web ufficiale unico di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

4.

Durante il periodo di validità del certificato dell’area di parcheggio sicura e protetta, l’organismo di certificazione competente esegue almeno un audit senza preavviso relativo alle norme di cui all’allegato I.

5.

L’organismo di certificazione comunica i risultati degli audit di rinnovo della certificazione e degli audit senza preavviso all’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta senza indebito ritardo.

6.

Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso, che l’area di parcheggio sicura e protetta non possiede più uno o più requisiti previsti dal certificato, l’organismo di certificazione informa in dettaglio l’operatore sulle carenze riscontrate e suggerisce le misure per porvi rimedio. L’organismo di certificazione permette all’operatore di rimediare a tali carenze entro un periodo stabilito dal revisore, tenendo conto della gravità delle carenze riscontrate. L’operatore informa l’organismo di certificazione delle misure adottate per rimediare a tali carenze e fornisce tutti i dettagli necessari prima della fine del periodo previsto.

7.

L’organismo di certificazione valuta le misure correttive applicate dall’operatore entro quattro settimane. Se stabilisce che l’area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui all’allegato I e tutti i requisiti di sicurezza previsti dal certificato, rilascia un nuovo certificato di audit per il livello richiesto. In caso di audit senza preavviso, lo stesso certificato di audit continua ad applicarsi fino alla sua scadenza.

8.

Se stabilisce che l’area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui all’allegato I e i requisiti di sicurezza a un livello di sicurezza diverso da quello previsto dal certificato esistente, l’organismo di certificazione rilascia un nuovo certificato di audit che riflette il livello di sicurezza appropriato. In caso di audit senza preavviso, rilascia un nuovo certificato di audit con il livello di sicurezza appropriato e la stessa data di scadenza del certificato di audit che sostituisce.

9.

Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso e della valutazione di eventuali misure correttive successive, che l’area di parcheggio sicura e protetta non possiede i requisiti minimi di servizio o uno o più requisiti di sicurezza previsti dal certificato esistente, l’organismo di certificazione revoca il certificato. L’organismo di certificazione informa immediatamente l’operatore, che è responsabile della rimozione di qualsiasi riferimento alle norme dell’Unione sulle aree di parcheggio sicure e protette nel suo sito.

10.

L’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta ha l’opportunità di presentare ricorso all’organismo di certificazione che ha effettuato l’audit se non è d’accordo con l’esito dell’audit, conformemente alla norma ISO 17021. Dopo aver esaminato il ricorso, l’organismo di certificazione può decidere di non revocare il certificato di audit o di emettere un nuovo certificato di audit per un diverso livello di sicurezza.

C.   Prescrizioni successive all’audit degli organismi di certificazione e comunicazione di informazioni

1.

A seguito dell’esito positivo dell’audit di certificazione o di rinnovo della certificazione, l’organismo di certificazione rilascia immediatamente il certificato di audit all’operatore dell’area di parcheggio e ne invia senza indugio una copia all’operatore dell’area di parcheggio sicura e protetta certificata e alla Commissione. Informa altresì la Commissione qualora i certificati di audit siano stati revocati o il livello di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette sia cambiato in seguito a un audit. Il certificato di audit ha una validità di tre anni.

2.

In conformità all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, la Commissione garantisce che le informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette certificate conformemente alle norme di cui all’allegato I del presente regolamento siano disponibili e aggiornate sul sito web ufficiale unico.

3.

Gli organismi di certificazione istituiscono un meccanismo di reclamo online per gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette.

4.

Ai fini dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006, gli organismi di certificazione cooperano con la Commissione nello scambio di informazioni e di riscontri raccolti al fine di proporre miglioramenti o chiarimenti alle norme di cui all’allegato I del presente regolamento, se del caso.


28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 119/97 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») e un dazio antidumping definitivo del 10,5 % sulle importazioni originarie della Malaysia. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione (325 EUR per 1 000 unità) e il prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, se quest’ultimo era inferiore al prezzo minimo all’importazione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (3), il Consiglio ha aumentato i dazi sopraindicati per i meccanismi cinesi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati applicabili a tali importazioni dalla RPC andavano dal 51,2 % al 78,8 %.

(3)

In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1208/2004 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dal Vietnam, dichiarati o no originari di tale paese.

(4)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 2074/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi originari della RPC. Dato che non era stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002.

(5)

In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 33/2006 (6), le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, dichiarati o no originari di tale paese.

(6)

Con il regolamento (CE) n. 818/2008 (7), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il campo di applicazione delle misure ad alcuni tipi di meccanismi leggermente modificati.

(7)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza, a febbraio 2010 i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi sono stati prorogati per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio (8) e a maggio 2016, in seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 del Consiglio (9) (le «misure in vigore»).

(8)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 51,2 % per un produttore esportatore e del 78,8 % per tutti gli altri produttori esportatori.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(9)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (10), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(10)

La domanda di riesame è stata presentata il 12 febbraio 2021 dal produttore dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta più del 25 % della produzione totale dell’Unione di meccanismi per la legatura di fogli. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(11)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’11 maggio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

1.6.   Campionamento

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Nessun campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato che i tre produttori noti dell’Unione, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft e Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH., avrebbero dovuto presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha altresì invitato gli altri produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative a manifestarsi e a richiedere un questionario. Nessun altro produttore dell’Unione né alcuna associazione rappresentativa si sono manifestati.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(17)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Di conseguenza la Commissione ha deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(19)

Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.7.   Risposte al questionario

(20)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il «governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(21)

La Commissione ha inviato i questionari ai produttori dell’Unione, agli importatori indipendenti e ai produttori esportatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio (12) il giorno dell’apertura.

(22)

Al questionario hanno risposto i produttori dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH e Koloman Handler Kft, due parti appartenenti allo stesso gruppo con uno stesso impianto di produzione (in seguito denominate congiuntamente «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH») e M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l.

1.8.   Verifica

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:

produttori dell’Unione:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Oroszlany, Ungheria,

I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italia.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(24)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso prodotto oggetto del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC, costituiti da due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo (il prodotto oggetto del riesame). Alla data dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703 i meccanismi sono classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 e 8305100035).

(25)

I meccanismi sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella produzione di manuali di software, di cataloghi e opuscoli, di manuali tecnici, di fascicoli per ufficio, di fascicoli di presentazione e altri fascicoli rilegati, come pure di album per fotografie e per francobolli.

(26)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati venduti nell’Unione numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra i vari tipi erano date dalla larghezza della base, dal tipo di meccanismo, dal numero di anelli, dal sistema di apertura, dalla capacità nominale di legatura, dal diametro degli anelli, dalla forma degli anelli, dalla lunghezza e dalla distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all’interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

2.2.   Prodotto simile

(27)

Come è emerso dall’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore (13), i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   PERSISTENZA DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(28)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza (vale a dire da gennaio 2014 a dicembre 2014). Secondo Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla RPC rappresentavano circa lo 0,7 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 2,3 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

(29)

Come indicato al considerando 19, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato il governo della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Repubblica popolare cinese. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(30)

Pertanto, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sui dati pubblicamente disponibili riguardanti le due società turche che operano con codice NACE Rev2 2599, sulle informazioni fornite dal richiedente, sulle informazioni provenienti dall’Istituto nazionale di statistica turco, dalla banca data Comext di Eurostat, dal Global Trade Atlas, dal sito web dell’International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC) dell’OCSE, nonché sui dati di «Fare impresa (Doing Business)» del sito web della Banca mondiale.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni dei meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC

(31)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(32)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(33)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(34)

Il 20 ottobre 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Turchia come un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto dal richiedente osservazioni sulla prima nota.

(35)

Il 7 febbraio 2022, con una seconda nota («la seconda nota»), la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Essa ha altresì informato le parti interessate che intendeva utilizzare le due società turche (D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni) che operano con il codice NACE Rev2 2599 e fabbricano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dei meccanismi per la legatura di fogli, come base per determinare le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti ai fini della costruzione del valore normale.

3.3.   Valore normale

(36)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(37)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).

(38)

Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

(39)

In recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (14) - l’acciaio essendo il principale fattore produttivo per i meccanismi per la legatura di fogli - la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(40)

Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (15). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (16), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (17). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e dei fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (18). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (19). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (20), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (21).

(41)

La domanda conteneva informazioni sulle distorsioni nel settore siderurgico e faceva riferimento in particolare alle recenti risultanze delle inchieste antidumping condotte dalla Commissione europea che hanno confermato l’esistenza di distorsioni nel settore siderurgico. La domanda conteneva altresì informazioni su distorsioni nel settore dei metalli non ferrosi, in particolare per quanto riguarda il nickel che è una materia prima importante per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La domanda faceva inoltre riferimento alla relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina (22) (la «relazione»), che sottolinea in particolare le distorsioni nel mercato del lavoro e nell’accesso ai finanziamenti.

(42)

Nella presente inchiesta, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

(43)

In particolare nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (23). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (24) .. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi, che si classificano tra i primi dieci maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (25). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi 10 produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l’obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa 10 grandi imprese entro il 2025 (26). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (27). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (28).

(44)

Nel settore siderurgico inoltre molti dei maggiori produttori sono espressamente citati nel «piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, Tisco dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (29).

(45)

Poiché il settore dei meccanismi per la legatura di fogli è molto frammentato e la maggior parte dei produttori è costituita da imprese di proprietà dello Stato, è stato impossibile stabilire il rapporto esatto tra i produttori di meccanismi di proprietà statale e quelli di proprietà privata durante il periodo dell’inchiesta.

(46)

In ragione della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare meccanismi per la legatura di fogli, perfino i produttori di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Sia le imprese pubbliche sia quelle private nel settore dei meccanismi sono infatti soggette a supervisione strategica e orientamento, come descritto ai considerando da 47 a 53.

(47)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta non ha esaminato le singole società, in quanto il settore dei meccanismi per la legatura di fogli è molto frammentato e si compone perlopiù di PMI.

(48)

Inoltre nel settore dei meccanismi per la legatura di fogli sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

(49)

L’industria siderurgica, che fornisce la principale materia prima per la produzione di meccanismi, è considerata dal governo della RPC un settore chiave (30). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti dedicati all’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (31). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (32).

(50)

Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (33) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (34). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto, sostenendo le imprese che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (35).

(51)

Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013)» (36) («il repertorio») menziona il settore dell’acciaio tra i settori incentivati.

(52)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro, la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (37). L’attuale problema dell’eccesso di capacità costituisce probabilmente l’esempio più evidente delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

(53)

In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione dei meccanismi per la legatura di fogli. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.

(54)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore siderurgico, come indicato al considerando 40, non influirebbe sui produttori di meccanismi.

(55)

Il settore dei meccanismi per la legatura di fogli subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 40. Tali distorsioni interessano il settore sia direttamente (nella produzione dei meccanismi o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (38).

(56)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dei meccanismi per la legatura di fogli non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 40. Pertanto l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(57)

La Commissione rammenta infine che, per fabbricare meccanismi per la legatura di fogli, sono necessari diversi fattori produttivi. La RPC è uno dei maggiori produttori di acciaio che è la materia prima fondamentale nel processo di produzione dei meccanismi. Quando i produttori di meccanismi acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(58)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei meccanismi per la legatura di fogli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(59)

Come indicato nel considerando 29, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(60)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

3.3.2.   Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(61)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (39);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (40);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

Qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(62)

Come spiegato ai considerando 34 e 35, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 20 ottobre 2021 (la «prima nota»), e la seconda nota sui fattori produttivi, del 7 febbraio 2022 (la «seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, nel caso fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(63)

Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato la Turchia e la Thailandia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale (che classifica entrambi come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo) in cui era notoriamente fabbricato il prodotto oggetto del riesame o un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(64)

Sono pervenute osservazioni sulla nota da parte del richiedente, il quale si è dichiarato d’accordo sul fatto che entrambi i paesi fossero classificati come paesi a reddito medio-alto. Tuttavia, nella risposta alla prima nota, il richiedente ha dichiarato di non essere venuto a conoscenza, in decenni di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, di società produttrici di meccanismi per la legatura di fogli in Turchia e Thailandia. Il richiedente ha tuttavia confermato l’esistenza di una certa confusione tra la produzione di raccoglitori ad anelli, vale a dire di un prodotto a valle, e la produzione di meccanismi per la legatura di fogli, cioè la parte metallica del raccoglitore. Per quanto riguarda le società presentate dalla Commissione come produttori in Turchia e Thailandia, il richiedente ha osservato che tutte le società elencate nella nota del 20 ottobre erano società che producevano articoli di cancelleria, ossia il prodotto a valle. Il richiedente ha spiegato che, nella domanda di riesame, aveva scelto la Turchia per le sue dimensioni e il suo sviluppo economico, ben consapevole dell’assenza di produzione di meccanismi per la legatura di fogli in tale paese. Aveva pertanto proposto società con metodi di produzione, fattori produttivi ed elementi di fabbricazione simili, classificate con codice NACE Rev2 2599.

(65)

Poiché tutti i paesi che producono il prodotto oggetto del riesame hanno un livello di sviluppo economico diverso da quello della RPC, la Commissione ha indicato che intende utilizzare la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (codice NACE Rev2 2599), al fine di stabilire un paese rappresentativo appropriato ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(66)

Per i paesi considerati e indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori appartenenti alla categoria generale con codice NACE Rev2 2599.

(67)

La Commissione ha inoltre esaminato i dati finanziari pubblicamente disponibili delle società individuate dal richiedente (codice NACE Rev2 2599). Malgrado tali società non producano i prodotti oggetto del riesame, esse utilizzano fattori produttivi simili nei processi di fabbricazione. La Commissione ha rilevato che soltanto due delle sei società individuate operavano con il codice NACE Rev2 2599, segnatamente D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni, entrambe in Turchia. La Commissione ha constatato che nel periodo dell’inchiesta di riesame le due società individuate erano state redditizie. I livelli relativamente elevati di SGAV e di profitti che risultano utilizzando la media ponderata delle due società possono essere spiegati dal fatto che entrambe le società sono i produttori principali nei rispettivi settori. D S C Otomotiv rifornisce il settore automobilistico, mentre Samet Kalip è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del settore degli accessori d’arredo. In ogni caso, la Commissione non ha raccolto alcuna informazione che suggerisca che i livelli delle SGAV e dei profitti di D S C Otomotiv e di Samet Kalip non sarebbero congrui per il settore in cui operano.

(68)

La Commissione ha altresì analizzato le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi. L’analisi dei dati sulle importazioni ha evidenziato che le importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) non incidevano in modo rilevante sulle importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi e pertanto la Turchia poteva essere utilizzata come paese rappresentativo appropriato.

(69)

Alla luce di quanto precede, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base al fine di ottenere prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(70)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

(71)

La selezione iniziale dei potenziali paesi rappresentativi e di società idonee con dati pubblicamente disponibili non impedisce alla Commissione di integrare o perfezionare tale selezione e la sua ricerca in una fase successiva, anche presentando nuovi suggerimenti in termini di potenziali paesi rappresentativi. Lo scopo delle note relative ai fattori produttivi è proprio quello di invitare le parti interessate a presentare osservazioni sulla ricerca preliminare dei servizi della Commissione e, se del caso, fornire ai servizi della Commissione alternative da esaminare. Le note contengono un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentativi, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.3.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(72)

Avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.3.2.5.   Conclusioni

(73)

Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(74)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(75)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime e dei sottoprodotti. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall’Istituto nazionale di statistica turco (42) per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell’energia.

(76)

La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per determinare tale importo, ha utilizzato i dati finanziari di uno dei produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta, Koloman Handler Kft («KH»), il quale ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo (43). Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.3.5.

(77)

Infine, come indicato nella seconda nota, per stabilire le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari delle società turche selezionate, indicate al considerando 67.

3.3.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(78)

Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco di fattori produttivi e di fonti destinati a essere utilizzati per stilare un elenco completo dei fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi.

(79)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul produttore europeo KH per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli. Sulla base dei dati raccolti presso le società cinesi durante l’inchiesta iniziale e delle informazioni disponibili sui siti web dei produttori cinesi di meccanismi per la legatura di fogli, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano essere simili a quelli indicati da KH.

(80)

In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici merceologici più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici del sistema armonizzato («SA») a sei cifre.

(81)

Considerando tutte le informazioni presentate da KH e l’assenza di osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i fattori produttivi e i codici SA seguenti, ove applicabili:

Fattori produttivi dei meccanismi per la legatura di fogli

Fattori produttivi

Codice SA

Fonte dei dati

Valore unitario esente da distorsioni

Materie prime

Fili di acciai non legati, non rivestiti

7217 10

GTA

9,15 CNY/kg

Nastri di acciai nickelati

7226 99

GTA

12,71 CNY/kg

Nastri di acciai non legati, non rivestiti

7211 23

GTA

4,52 CNY/kg

Lavoro

Lavoro

Istituto nazionale di statistica, Turchia

25,25 CNY/ora

Energia

Energia elettrica

Istituto nazionale di statistica, Turchia

0,57 CNY/kWh

Sottoprodotto/scarti

Cascami e avanzi di ferro o di acciaio stagnati (escl. radioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e di accumulatori)

7204 30

GTA

0,59 CNY/kg

3.3.4.1.   Materie prime

(82)

Al fine di stabilire i prezzi esenti da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base per ciascuna materia prima utilizzata da KH nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli, la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. La Commissione ha verificato le materie prime indicate utilizzate e i coefficienti di consumo pertinenti nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 (44). Dopo l’esclusione di tali importazioni, i dati riguardanti le statistiche sulle importazioni sono rimasti sufficientemente rappresentativi. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, al considerando 60, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione.

(83)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei volumi delle importazioni (45). La Commissione ha aggiunto i costi del trasporto sul mercato interno calcolato per chilogrammo sulla base delle quotazioni per le consegne alla frontiera Istanbul-Kapikule, fornite dalla relazione «Doing Business» della Banca mondiale (46).

3.3.4.2.   Sottoprodotti

(84)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha fatto affidamento sui dati forniti da KH per specificare i sottoprodotti utilizzati nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli. La società ha indicato solo un sottoprodotto: cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati.

(85)

In assenza di importazioni del suddetto sottoprodotto in Turchia, la Commissione ha cercato una fonte alternativa di valore di riferimento. Sulla base di un estratto della banca dati GTA, la Commissione ha individuato il maggiore esportatore mondiale del prodotto in questione: gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»). Il valore di riferimento è stato pertanto calcolato come la media ponderata del prezzo unitario all’esportazione allo sbarco (cif + dazi all’importazione nei paesi con importazioni dagli Stati Uniti) in base alle esportazioni degli Stati Uniti verso il resto del mondo nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.4.3.   Lavoro

(86)

Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato statistiche nazionali turche accessibili al pubblico, che comprendono imposte e oneri a carico dei datori di lavoro (47).

(87)

La Commissione ha utilizzato come base le statistiche del portale di dati Turkstat, che contiene informazioni dettagliate per anno sul costo orario del lavoro nei diversi settori economici. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento l’importo riportato per il codice NACE Rev2 C.25 «Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature».

3.3.4.4.   Energia elettrica

(88)

Per stabilire il valore di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica del settore per fasce di consumo pubblicati sul sito web dell’Istituto nazionale di statistica turco («Turkstat») (48).

(89)

La Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica disponibile sul portale di dati Turkstat, che fornisce le medie semestrali dei prezzi unitari dell’energia elettrica. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento una media delle tariffe industriali fornite per il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.5.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(90)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(91)

Oltre ai fattori produttivi di cui al considerando 81, la Commissione ha calcolato le spese generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali spese generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo di fabbricazione indicato da KH. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(92)

Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dei due produttori turchi indicati al considerando 67. La Commissione ha dapprima determinato la percentuale di SGAV e di profitti sui costi delle merci vendute per ciascun produttore. Successivamente è stata stabilita una media delle SGAV e dei profitti nel paese rappresentativo (ponderata in base ai fatturati delle società). I conti certificati e accessibili al pubblico di tali società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato alla seconda nota.

3.3.6.   Calcolo del valore normale

(93)

Sulla base dei suddetti valori di riferimento, la Commissione ha costruito il valore normale secondo il metodo di seguito descritto.

(94)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da KH sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Turchia, come descritto nella sezione 3.3.4.

(95)

In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata secondo la modalità descritta al considerando 90.

(96)

Infine, oltre al costo di produzione stabilito secondo la modalità descritta al considerando 95, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 92. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 31,3 % e al 24,7 %.

(97)

Dal valore normale calcolato come illustrato ai considerando da 93 a 96 è stato detratto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto. Il valore esente da distorsioni del sottoprodotto è stato determinato moltiplicando la quantità venduta nel periodo dell’inchiesta di riesame, indicata da KH, per il prezzo unitario esente da distorsioni stabilito in Turchia, come illustrato nella sezione 3.3.4.2.

(98)

Per alcuni prodotti la RPC applica una politica di rimborso solo parziale dell’IVA sulle esportazioni. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all’esportazione, al valore normale è applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell’IVA applicata alle esportazioni del prodotto oggetto del riesame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. I dati del sito web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese e i dati di Transcustoms (49) indicano che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’IVA applicata alle esportazioni di meccanismi non è stata interamente rimborsata. Al valore normale finale è stata pertanto applicata una maggiorazione del 3 %.

(99)

Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è applicabile su base nazionale.

3.4.   Prezzo all’esportazione e conclusioni sulla persistenza del dumping

(100)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

(101)

Secondo i dati Eurostat, le importazioni di meccanismi dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame hanno raggiunto soltanto i 356 000 pezzi. Si tratta di un importo trascurabile, non soltanto considerando il consumo totale dell’Unione, ma anche perché, come spiegato al considerando 26, durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati venduti nell’Unione numerosi tipi diversi di meccanismi. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non dispone di indicazioni sulla gamma di meccanismi che componevano tali esigui volumi di importazioni. Per tale motivo, la Commissione ha concluso che tali volumi ridotti non fossero una base sufficiente per giungere a una conclusione sulla persistenza del dumping e ha valutato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(102)

Sulla base delle conclusioni di cui al considerando 101, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: l’esistenza di pratiche di dumping su esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

4.1.   Esportazioni verso paesi terzi

(103)

Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA, la Commissione ha individuato i quattro maggiori importatori di meccanismi dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame: Messico, Stati Uniti, Malaysia e Vietnam (50). Questi quattro paesi rappresentano il 61 % delle importazioni totali «mondiali» dalla Cina del prodotto oggetto del riesame.

(104)

Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di meccanismi nei restanti quattro mercati principali, i calcoli del dumping sono stati effettuati secondo il metodo descritto di seguito.

4.1.1.   Valore normale

(105)

Per valutare il dumping da parte della RPC verso i paesi terzi, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito come descritto nei considerando da 93 a 99.

4.1.2.   Prezzo all’esportazione

(106)

Non essendoci stata collaborazione da parte dei produttori cinesi, il probabile prezzo all’esportazione verso l’Unione è stato stimato analizzando i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, sulla base delle pertinenti statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese.

(107)

Malaysia e Vietnam hanno indicato i valori delle importazioni soltanto a livello cif. Pertanto la Commissione ha adeguato i valori comunicati a livello fob detraendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione (51). Tale adeguamento non è stato necessario per Messico e Stati Uniti in quanto erano disponibili i valori delle importazioni a livello fob.

(108)

I valori fob delle importazioni di tutti e quattro i paesi sono stati successivamente adeguati a livello franco fabbrica detraendo i costi del trasporto interno in Cina (52).

4.1.3.   Confronto e margini di dumping

(109)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi a livello franco fabbrica.

(110)

Dal confronto di cui sopra sono emersi margini di dumping nazionali per le esportazioni cinesi verso i quattro paesi, espressi sotto forma di percentuale dei rispettivi valori cif (53) come segue:

Paese

% delle importazioni totali «mondiali» del prodotto oggetto del riesame dalla RPC

Margine di dumping (%)

Messico

35

37,6

Stati Uniti

13

21,9

Malaysia

7

100,8

Vietnam

6

61,6

(111)

Il prezzo medio all’esportazione rilevato durante il periodo dell’inchiesta di riesame per ciascuno dei paesi suddetti determinerebbe un margine di dumping superiore al 20 % rispetto al valore normale stabilito alla sezione 3.3.6. Ciò indica che, se le importazioni dalla RPC arrivassero a tale livello nell’Unione, sarebbero oggetto di dumping.

4.2.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata nella RPC

(112)

La capacità inutilizzata in Cina, stimata pari a 375 milioni di pezzi secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, supera di oltre sette volte il consumo totale dell’Unione di 40 milioni di pezzi (60 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame). La capacità cinese è cresciuta drasticamente nell’ultimo decennio e attualmente si attesta intorno a 830 milioni di pezzi, molto al di sopra dell’attuale produzione di 455 milioni di pezzi.

(113)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre meccanismi per la legatura di fogli da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

4.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(114)

Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi che erano inferiori dell’1,2-32,5 % rispetto ai prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenendo conto di tale livello dei prezzi, l’esportazione verso l’Unione è potenzialmente interessante per gli esportatori cinesi, in quanto la scadenza delle misure consentirebbe loro di vendere a prezzi superiori a quelli ai quali esportano verso altri paesi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’UE.

(115)

Il mercato dell’Unione è interessante per i produttori cinesi anche per via delle sue dimensioni, in quanto, secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, rappresenta il maggiore mercato a livello mondiale per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

4.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(116)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. In particolare, il livello del valore normale stabilito nella RPC, il livello dei prezzi all’ esportazione cinesi verso i mercati di paesi terzi, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano tutti un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(117)

Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione: Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (Oroszlany, Ungheria) e I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. (Offanengo, Italia). Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(118)

Entrambi i produttori (il primo è il richiedente) hanno collaborato all’inchiesta. Dato che le due società costituiscono insieme la produzione totale dell’Unione di meccanismi nel periodo dell’inchiesta di riesame, si ritiene che rappresentino l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(119)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa [40 000 - 60 000] pezzi (54). La Commissione ha stabilito questo dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai due produttori. Poiché i dati micro e macro economici sono stati stabiliti sulla base delle informazioni riguardanti i due produttori dell’Unione, i dati sono stati forniti sotto forma di intervalli di valori per garantire la riservatezza.

5.2.   Consumo dell’Unione

(120)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base: a) ai volumi verificati delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, indicati nelle rispettive risposte al questionario dei produttori dell’Unione; e b) ai volumi delle importazioni di meccanismi (a livello TARIC) nel mercato dell’Unione rilevati da Eurostat e convertiti in pezzi. In base alla nomenclatura TARIC valida al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703, la Commissione ha individuato due gruppi di meccanismi:

meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 e 8305100034); e

meccanismi con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 e 8305100035).

(121)

In Eurostat l’unità di misura indicata per i meccanismi è il peso (kg). La Commissione ha calcolato un fattore di conversione per ciascuno dei gruppi di meccanismi di cui sopra, sulla base dei dati accertati sulla produzione dell’industria dell’Unione. Ha utilizzato i fattori di conversione così calcolati per stabilire i pertinenti volumi delle importazioni in pezzi.

(122)

Il calcolo di tali fattori di conversione è stato spiegato in una nota al fascicolo (55). In tale nota la Commissione ha fornito la fonte dei dati utilizzati per calcolare i due fattori di conversione (dati sulle vendite dell’industria dell’Unione per il periodo dell’inchiesta di riesame presentati in peso e unità) e il metodo applicato (peso totale delle vendite dell’Unione di ciascun gruppo di prodotti diviso per il numero di pezzi corrispondente). Non è pervenuta alcuna osservazione in merito a tale nota al fascicolo.

(123)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo nel mercato dell’Unione

Volume

2017

2018

2019

PIR

Indice (2017 = 100)

100

95

86

69

Intervalli di valori (in ‘000 unità)

70 000 - 90 000

60 000 - 80 000

60 000 - 80 000

40 000 - 60 000

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(124)

Il riesame ha evidenziato che il consumo di meccanismi dell’UE è calato del 31 % durante il periodo in esame, passando da circa 70 - 90 milioni di pezzi nel 2017 a 40 - 60 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (56).

(125)

Il costante calo del consumo nell’Unione è spiegato dalla digitalizzazione. Tuttavia l’industria dell’Unione ritiene che l’impatto della digitalizzazione sia nella fase finale e che il mercato si stabilizzerà gradualmente, specialmente per quanto riguarda i mercati principali, vale a dire il mercato della scuola e quello dei campionari. Inoltre l’epidemia di COVID-19 nel 2020 ha causato un’ulteriore diminuzione temporanea della domanda in tale anno.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(126)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat, debitamente spiegato al considerando 120. La quota di mercato è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 1.

(127)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PIR

RPC (indice 2017 = 100)

100

89

35

39

RPC (intervalli di valori, in 000 unità)

800 - 1 300

800 - 1 300

300 - 800

300 - 800

Quota di mercato (intervalli di valori) (%)

1  - 3

0,5 - 2,5

0,2 - 2,2

0,5 - 2,5

Indice del consumo dell’Unione (2017 = 100)

100

93

41

57

Fonte: Eurostat e nota al fascicolo.

(128)

Il volume delle importazioni di meccanismi originari della RPC è rimasto a un livello molto basso per tutto il periodo in esame e ha fluttuato intorno a una quota di mercato dell’1 %.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi.

(129)

A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e considerati i quantitativi assai esigui importati nell’Unione dalla RPC, come spiegato nel considerando 101, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame e dunque non è stato possibile eseguire un calcolo significativo dell’undercutting dei prezzi.

(130)

In tali circostanze la Commissione ha determinato l’undercutting delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi del prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC e venduto nei principali mercati d’esportazione, come illustrato ai considerando 106 e 107, determinati su base cif, con gli opportuni adeguamenti in funzione dell’aliquota normale del dazio doganale (2,7 %) e dei costi successivi all’importazione (2 %), e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame fabbricato dai produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica.

(131)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale risultato ha evidenziato un undercutting che raggiunge il 32,5 %, a seconda dei prezzi verso i principali mercati di esportazione utilizzati. Si prevedono pertanto livelli analoghi di undercutting dei prezzi sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.4.   Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(132)

La Commissione ha determinato i volumi e i prezzi delle importazioni applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. considerando 126).

(133)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

Paese

Volume delle importazioni

2017

2018

2019

PIR

Cambogia

Indice (2017 = 100)

100

100

64

58

Intervalli di valori (in 000 unità)

10 000 - 15 000

10 000 - 15 000

5 000 - 10 000

4 000 - 9 000

Quota di mercato (%)

15 - 17

16 - 18

10 - 12

12 - 14

Prezzo medio (in EUR/000 unità)

154

145

146

148

India

Indice (2017 = 100)

100

121

75

42

Intervalli di valori (in 000 unità)

10 000 - 15 000

13 000 - 18 000

8 000 - 13 000

4 000 - 9 000

Quota di mercato (%)

16  - 18

19 - 21

13  - 15

9  - 11

Prezzo medio (in EUR/000 unità)

153

136

147

143

Altri

Indice (2017 = 100)

100

18

5

29

Intervalli di valori (in 000 unità)

100 – 600

50 – 550

10 - 510

50 - 550

Quota di mercato (%)

0,3 - 1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,2 - 0,7

Prezzo medio (in EUR/000 unità)

210

489

1 301

438

Totale

Indice (2017 = 100)

100

109

68

50

Intervalli di valori (in 000 unità)

23 000 – 28 000

25 000 – 30 000

15 000 – 20 000

10 000 – 15 000

Quota di mercato

30  % - 35  %

35  % - 40  %

25  % - 30  %

23  % - 28  %

Prezzo medio (in EUR/000 unità)

154

141

148

149

Fonte: Eurostat e domanda di riesame in previsione della scadenza.

(134)

Durante tutto il periodo in esame l’India e la Cambogia sono stati i principali paesi esportatori di meccanismi nell’Unione. Le importazioni da questi paesi hanno detenuto una quota considerevole, compresa tra il 10 % e il 16 %, del mercato dell’Unione nel corso di tutto il periodo in esame. È tuttavia opportuno notare anche che i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall’India e dalla Cambogia sono diminuiti notevolmente durante il periodo in esame. Anche i prezzi di tali importazioni sono diminuiti e l’industria dell’Unione non ha fornito alcun elemento di prova che tali importazioni siano oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

(135)

Le importazioni dagli altri paesi terzi sono trascurabili. La Thailandia, che un tempo era il secondo maggiore esportatore verso l’Unione, è praticamente scomparsa dal mercato.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(136)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame.

(137)

Come indicato al considerando 16, non si è fatto ricorso al campionamento per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Pertanto per la determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato alcuna distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici o microeconomici, in quanto tutti i produttori dell’Unione hanno collaborato al riesame.

(138)

Al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare sotto forma di intervalli di valori i dati relativi ai due produttori dell’Unione. Se venissero presentate le cifre esatte, ciascuno dei produttori dell’Unione potrebbe calcolare i dati di produzione dell’altro e vi sarebbe il rischio che altri operatori di mercato in possesso di dati di mercato siano in grado di fare altrettanto.

5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(139)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

PIR

Produzione in 000 unità (indice 2017 = 100)

100

97

92

78

Produzione in 000 unità (intervalli di valori)

50 000 - 60 000

49 000 - 59 000

48 000 - 58 000

40 000 - 50 000

Capacità produttiva (indice 2017 = 100)

100

100

100

100

Capacità produttiva (intervalli di valori)

80 000 - 90 000

80 000 - 90 000

80 000 - 90 000

80 000 - 90 000

Utilizzo degli impianti (indice 2017 = 100)

100

97

92

78

Tasso di utilizzo degli impianti (intervalli di valori) (%)

60 - 70

58 - 68

55 - 65

50  - 60

Fonte: risposte al questionario.

(140)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 22 % durante il periodo in esame. Questa tendenza ha seguito l’andamento dei consumi, sebbene il calo della produzione dell’industria dell’Unione sia stato inferiore al calo dei consumi. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato la stessa diminuzione del 22 % del tasso di utilizzo degli impianti, in quanto la capacità in sé è rimasta stabile. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il tasso di utilizzo degli impianti ha raggiunto il minimo storico (tra il 50 % e il 60 %) in termini assoluti.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(141)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PIR

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione - acquirenti indipendenti (indice 2017 = 100)

100

89

97

80

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione - acquirenti indipendenti (intervalli di valori)

40 000 - 50 000

35 000 - 45 000

40 000 - 50 000

35 000 - 45 000

Quota di mercato (indice 2017 = 100)

100

93

112

115

Quota di mercato (in intervalli di valori) (%)

63 - 68

58 - 63

70 - 75

72 - 77

Fonte: risposte al questionario.

(142)

I volumi delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 21 % nel periodo in esame. Anche se il motivo principale di questo calo è stata la simultanea diminuzione del consumo, la riduzione dei volumi delle vendite è stata meno marcata rispetto al calo del consumo e delle importazioni dai paesi terzi del prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata del 15 % durante il periodo in esame ed era pari al 70 % - 80 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.5.4.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(143)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione

 

2017

2018

2019

PIR

MEDIA ponderata del prezzo unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (indice 2017 = 100)

100

100

92

93

MEDIA ponderata del prezzo unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/000 unità)

170 - 200

175 - 205

150 - 180

155 - 185

Costo unitario di produzione (indice 2017 = 100)

100

103

99

98

Costo unitario di produzione (in intervalli di valori)

160 - 190

165 - 195

148 - 178

150 - 180

Fonte: risposte al questionario.

(144)

La diminuzione del 7 % della media ponderata del prezzo unitario di vendita è stata molto più marcata del lieve calo del costo di produzione.

(145)

I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione hanno seguito l’andamento della media ponderata dei prezzi di vendita dell’Unione dei principali paesi esportatori di meccanismi nell’Unione, come indicato nella tabella 3. Nonostante lo scarso utilizzo degli impianti, nel periodo in esame il costo medio di produzione è lievemente diminuito, soprattutto a causa della diminuzione del costo del lavoro in seguito agli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell’Unione.

5.5.5.   Occupazione e produttività

(146)

Nel periodo in esame occupazione, produttività e costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

PIR

Numero di dipendenti (indice 2017 = 100)

100

88

83

80

Numero di dipendenti (FTE, in intervalli di valori)

150 - 200

130 - 180

120 - 170

115 - 165

Produttività del lavoro (unità/dipendente - indice 2017 = 100)

100

110

111

98

Produttività del lavoro (unità/dipendente - intervalli di valori)

320 - 370

360 - 410

365 - 415

300 - 350

Costo medio del lavoro per dipendente (indice 2017 = 100)

100

102

107

96

Costo medio del lavoro per dipendente (intervalli di valori)

18 000 - 22 000

19 000 - 23 000

20 000 - 24 000

17 000 - 21 000

Fonte: risposte al questionario.

(147)

Nel periodo in esame l’occupazione in equivalenti a tempo pieno è diminuita del 22 % in quanto è proseguita la ristrutturazione dell’industria dell’Unione per far fronte alle mutate situazioni di mercato. Al contempo, a causa dei continui sforzi di ristrutturazione, nel periodo in esame la produttività del lavoro dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, malgrado il forte calo della produzione, come illustrato nella tabella 4.

(148)

Il costo medio del lavoro per dipendente è costantemente aumentato dal 2017 al 2019 per poi diminuire drasticamente, del 4 % rispetto al 2017, nel periodo dell’inchiesta di riesame, soprattutto a causa delle misure temporanee dovute alla pandemia di COVID-19.

5.5.6.   Scorte

(149)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei due produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Scorte

 

2017

2018

2019

PIR

Scorte finali (indice 2017 = 100)

100

118

109

112

Scorte finali (intervalli di valori)

25 000 - 35 000

30 000 - 40 000

25 000 - 35 000

27 000 - 37 000

Scorte finali in percentuale sulla produzione (indice 2017 = 100)

100

121

118

144

Scorte finali in percentuale sulla produzione (intervalli di valori) (%)

40 - 50

50 - 60

48 - 58

60 - 70

Fonte: risposte al questionario.

(150)

Le scorte di fine anno dell’industria dell’Unione sono aumentate del 12 % nel periodo in esame. Tuttavia, tenuto conto del simultaneo calo della produzione, le scorte sono rimaste a un livello relativamente elevato per tutto il periodo in esame, che è stato considerato normale dai produttori dell’Unione al fine di garantire una certa flessibilità per poter reagire alla domanda e in particolare alle fluttuazioni stagionali.

5.5.7.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(151)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

PIR

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite indicizzato) (indice 2017 = 100)

100

141

114

72

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite - intervalli di valori) (%)

3 - 8

5 - 10

4  - 9

2 - 7

Flusso di cassa (indice 2017 = 100)

100

63

99

72

Investimenti (indice 2017 = 100)

100

62

45

40

Utile sul capitale investito (indice 2017 = 100)

100

100

87

53

Utile sul capitale investito (intervalli di valori) (%)

8 - 13

8 - 13

7 - 12

5  - 10

Fonte: risposte al questionario.

(152)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Dal 2017 al 2019 i profitti dell’industria dell’Unione hanno oscillato intorno al livello minimo di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base (6 %). Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tuttavia scesi molto al di sotto di tale livello. La diminuzione della redditività è dovuta principalmente al calo dei prezzi di vendita.

(153)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’industria dell’Unione è riuscita a mantenere un flusso di cassa positivo durante il periodo in esame, anche se nel periodo dell’inchiesta di riesame esso è diminuito del 28 % rispetto al livello del 2017.

(154)

L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere il proprio livello di investimenti nel periodo in esame. Gli investimenti sono diminuiti del 60 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2017. Inoltre gli investimenti attuali riguardano la manutenzione e non macchinari per aumentare la produzione.

(155)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso sotto forma di percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’industria dell’Unione è riuscita inoltre a mantenere un utile sul capitale investito positivo durante il periodo in esame, anche se nel periodo dell’inchiesta di riesame esso è diminuito del 47 % rispetto al livello del 2017.

(156)

La capacità di ottenere capitale dei produttori dell’Unione non è stata segnalata come una difficoltà durante il periodo in esame.

5.5.8.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(157)

Come illustrato al considerando 101, le importazioni dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame non sono una base sufficiente per giungere a una conclusione in merito alla persistenza del dumping. Le misure antidumping sui meccanismi per la legatura di fogli sono in vigore dal 1997 e da allora l’industria dell’Unione si è continuamente confrontata con le relative pratiche commerciali sleali, che hanno dato luogo a ulteriori inchieste e a diverse estensioni delle misure (cfr. considerando da 1 a 7). Gli indicatori sopra riportati dimostrano che le continue pratiche di dumping, di elusione e di assorbimento del passato hanno indebolito l’industria dell’Unione, che pertanto resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

5.5.9.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(158)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

 

2017

2018

2019

PIR

Volume delle esportazioni in 000 unità (indice 2017 = 100)

100

117

89

77

Volume delle esportazioni in 000 unità (intervalli di valori)

6 000 - 10 000

7 000 - 11 000

5 000 - 9 000

4 000 - 8 000

Prezzo medio (indice 2017 = 100)

100

79

89

85

Prezzi medi in EUR/000 unità (intervalli di valori)

200 - 250

150 - 200

180 - 240

170 - 230

Fonte: risposte al questionario.

(159)

I volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 23 % nel periodo in esame. Le esportazioni dell’industria dell’Unione rappresentavano il 10 % - 15 % del totale delle vendite dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(160)

Il prezzo medio unitario all’esportazione praticato ad acquirenti indipendenti è diminuito il doppio rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo nel periodo in esame.

5.5.10.   Conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione

(161)

Il volume delle importazioni di meccanismi originari della RPC è rimasto molto ridotto nel periodo in esame.

(162)

Il riesame ha evidenziato che il mantenimento delle misure a partire dal 1997 e il volume ridotto di prodotti oggetto di dumping importati a basso prezzo dalla RPC hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere una redditività positiva per tutto il periodo in esame. Tuttavia nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività conseguita è stata bassa e molto al di sotto del 6 %.

(163)

Gli indicatori di pregiudizio mostrano che la situazione economica dell’industria dell’Unione è difficile, in un contesto caratterizzato da una concorrenza mondiale e un calo dei consumi. L’industria dell’Unione ha risposto a queste sfide con la ristrutturazione dell’occupazione.

(164)

Dagli indicatori esaminati emerge che le misure antidumping hanno conseguito il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

(165)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(166)

Essendo giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure. Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno ottenuto il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

(167)

A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il possibile impatto delle importazioni provenienti dal paese interessato sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità di produzione/trasformazione inutilizzata

(168)

Come indicato al considerando 113, gli esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le loro esportazioni. Si stima che dispongano di una capacità inutilizzata di circa 375 milioni di pezzi, pari a oltre sette volte il consumo dell’Unione.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(169)

I produttori esportatori cinesi hanno adottato una serie di pratiche commerciali sleali diverse al fine di eludere le misure nei confronti delle importazioni dei meccanismi cinesi, come illustrato ai considerando 3, 5 e 6. L’inchiesta ha inoltre evidenziato che i prezzi sul mercato dell’Unione sono più alti rispetto ai prezzi sui mercati di paesi terzi, come descritto al considerando 114.

(170)

Ciò indica che il mercato dell’Unione è considerato dai produttori esportatori cinesi un mercato attraente ed è probabile che, se si lasciassero scadere le misure antidumping, quantitativi ingenti che attualmente sono esportati in altri paesi, così come la produzione di una parte della capacità inutilizzata esistente, sarebbero diretti verso il mercato dell’Unione.

6.3.   Incidenza di un nuovo flusso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(171)

In caso di scadenza delle misure, si prevede un aumento delle importazioni provenienti dal paese interessato, dovuto alle capacità inutilizzate esistenti e all’attrattiva del mercato dell’Unione, come illustrato ai considerando 168, 161 e 170. Tali importazioni avverrebbero probabilmente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione o eserciterebbero quanto meno una forte pressione al ribasso sul livello non pregiudizievole dei prezzi dell’industria dell’Unione, come indicato ai considerando 129, 122 e 131.

(172)

Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni cinesi a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare ulteriormente i prezzi rispetto ai propri costi. L’industria dell’Unione si trova già in una situazione di fragilità con livelli di redditività modesti, come illustrato ai considerando 162 e 163. Non è pertanto in condizione di abbassare ulteriormente i prezzi o di sacrificare volumi delle vendite senza mettere a rischio la propria sostenibilità.

6.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio notevole

(173)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Infatti, in assenza di misure, il probabile aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggraverebbe ulteriormente la già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione e ne metterebbe di conseguenza a rischio la sostenibilità.

7.   INTERESSE DELL’UE

7.1.   Introduzione

(174)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la proroga delle misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione nel suo insieme. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi coinvolti, cioè quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(175)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(176)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e sul rischio di reiterazione del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(177)

Come concluso al considerando 165, l’industria dell’Unione non sta più subendo un pregiudizio, ma è in uno stato di fragilità. In tale situazione, l’industria dell’Unione non può far fronte all’eliminazione delle misure, che potrebbe comportare un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping. L’abrogazione delle misure metterebbe pertanto a rischio la sostenibilità dell’industria. Il mantenimento delle misure quindi è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(178)

Tutti gli importatori indipendenti noti e gli utilizzatori sono stati informati dell’apertura del riesame. La Commissione non ha ricevuto tuttavia nessuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. Un importatore indipendente si è manifestato ed è stato registrato come parte interessata, ma non ha presentato osservazioni in merito al fascicolo.

(179)

Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.

7.4.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(180)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(181)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza o reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping applicabili ad alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere mantenute.

(182)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(183)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(184)

Qualora le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(185)

Le aliquote individuali del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(186)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (57). La domanda deve contenere tutte le informazioni utili che dimostrino che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(187)

Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. A tutte le parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare osservazioni in seguito alla divulgazione delle suddette informazioni e chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione.

(188)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (58), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(189)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere positivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100019, 8305100029, 8305100039 e 8305100042) originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Ai fini del presente articolo, i meccanismi in questione sono costituiti da due lame o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo.

3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

a)

per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100029 e 8305100042) l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto;

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100019 e 8305100039):

 

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese:

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese

51,2

8 934

tutte le altre società

78,8

8 900

4.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che i (volume) meccanismi per la legatura di fogli venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 3 è esteso alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Vietnam (codici TARIC 8305100011, 8305100021, 8305100037 e 8305100040) e alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica democratica popolare del Laos (codici TARIC 8305100013, 8305100023, 8305100038 e 8305100041).

6.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo realmente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (59), il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo realmente pagato o pagabile. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio, del 9 gennaio 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio, del 13 agosto 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no (GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio, del 22 febbraio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 49 del 26.2.2010, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 122 del 12.5.2016, pag. 1).

(10)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 331 del 7.10.2020, pag. 14).

(11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed estese al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos (GU C 183 dell’11.5.2021, pag. 8).

(12)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

(13)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).

(15)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 206, 207 e 208; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 135; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.

(16)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 58-61; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 115-118, regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 122-127.

(17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 62-66; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 119-122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 128-132: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questa prescrizione non sia sempre stata rispettata o applicata in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale a tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di meccanismi per la legatura di fogli e dei fornitori dei relativi fattori produttivi.

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 195-201; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 67-74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 123-129 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 133-138.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130-133 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 139-142.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134-135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143-144.

(21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 136-145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 145-154.

(22)  Documento di lavoro dei servizi SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(23)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(24)  Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(25)  Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(26)  Consultabili agli indirizzi:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(27)  Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(28)  Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(29)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(30)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

(31)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(32)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(33)  The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020), disponibile all’indirizzo:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(34)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

(35)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

(36)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

(37)  Relazione, capitolo 14, pagg. 375 e 376.

(38)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

(39)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(40)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(41)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

(42)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July- December,-2020-37458.

(43)  I dati forniti per le spese generali di produzione sono stati verificati in loco e sono stati raffrontati con i conti della società.

(44)  Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali importazioni erano trascurabili.

(45)  Consultabile all’indirizzo: https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione: 10 marzo 2022).

(46)  https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf pag. 51 (ultima consultazione:10 marzo 2022);

(47)  Consultabili agli indirizzi: https://data.tuik.gov.tr.

(48)  Consultabili agli indirizzi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2020-37458.

(49)  http://www.transcustoms.cn/index.asp (ultima consultazione: 10 marzo 2022).

(50)  I paesi sono elencati in base al volume delle importazioni dalla RPC.

(51)  Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina – paese in questione: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(52)  Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.

(53)  Nel caso del Messico i valori cif sono stati ottenuti utilizzando il rapporto fob/cif disponibile per gli Stati Uniti.

(54)  Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dei due produttori dell’Unione si indicano solo intervalli di valori.

(55)  t22.000638.

(56)  Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dei due produttori dell’Unione, si indicano solo intervalli di valori.

(57)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(58)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(59)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


DECISIONI

28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/68


DECISIONE (UE) 2022/1014 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall’altra, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione.

(2)

Sulla base di una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un pertinente questionario, di una visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito dati personali a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3)

Il Regno Unito era inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito sono già state stabilite in conformità dell’acquis«Prüm» dell’Unione di cui alle decisioni 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI del Consiglio (4).

(4)

Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Tali decisioni formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati e a dette decisioni.

(5)

L’articolo 527 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) dello stesso è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.

(6)

Con lettera del 23 luglio 2021 il Regno Unito ha informato la Commissione, attraverso il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, di aver adempiuto agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici. Il Regno Unito ha inoltre formulato dichiarazioni e designazioni conformemente al capo 0, articolo 22, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e si è dichiarato pronto a essere valutato per lo scambio, con gli Stati membri, dei dati relativi ai profili DNA e dei dati dattiloscopici.

(7)

Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha inviato al Regno Unito questionari riguardanti lo scambio automatico di profili DNA e di dati dattiloscopici. L’8 novembre 2021 il Regno Unito ha fornito alla Commissione le risposte a tali questionari. L’11 novembre 2021 tali risposte sono state inoltrate al gruppo di valutazione e presentate al gruppo di lavoro del Consiglio «Scambio di informazioni in ambito GAI» e al gruppo di lavoro del Consiglio «Regno Unito».

(8)

Il 9 novembre 2021, in linea con il capo 4 dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio ha deciso che non era necessaria alcuna esperienza pilota per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici.

(9)

Il 24 e 25 novembre 2021 il Regno Unito è stato sottoposto a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici. La relazione di valutazione riguardante i profili DNA ha concluso che, in base all’esito della valutazione ex ante, l’attuazione del raffronto automatizzato dei profili DNA e del relativo flusso di informazioni potrebbe essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico. La relazione di valutazione riguardante i dati dattiloscopici ha concluso che, in base all’esito della valutazione ex ante, l’attuazione dell’applicazione automatizzata dei dati dattiloscopici e del relativo flusso di informazioni automatizzato per tali dati potrebbe essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico.

(10)

A norma del capo 4, articolo 5, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le relazioni di valutazione che sintetizzano i risultati dei questionari e della visita di valutazione sono state presentate al Consiglio il 17 marzo 2022.

(11)

Poiché il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all’articolo 539 e all’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione dovrebbe, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dello stesso accordo, stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’Unione dovrebbe notificare al Regno Unito tale posizione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. In tali circostanze è opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione di tale data.

(12)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(13)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dall’articolo 540 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da esprimere a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è definita nella dichiarazione unilaterale dell’Unione acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è notificata al Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

(2)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE ADOTTATA DALL'UNIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 540, PARAGRAFO 2, IN SEDE DI COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA, RIGUARDANTE LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE GLI STATI MEMBRI POSSONO TRASMETTERE AL REGNO UNITO I DATI PERSONALI RIGUARDANTI I PROFILI DNA E I DATI DATTILOSCOPICI DI CUI AGLI ARTICOLI 530, 531, 534 E 536 DI TALE ACCORDO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e ai dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a decorrere dal 30 giugno 2022.


28.6.2022   

IT

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L 170/72


DECISIONE (UE) 2022/1015 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2022

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Petr HÝBLER.

(4)

Il governo ceco ha proposto il sig. Jan GROLICH, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membro dell’assemblea regionale della Moravia meridionale), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jan GROLICH, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membro dell’assemblea regionale della Moravia meridionale), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


28.6.2022   

IT

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L 170/73


DECISIONE (UE) 2022/1016 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2022

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo estone,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale era stata proposta la nomina del sig. Tiit TERIK.

(4)

Il governo estone ha proposto il sig. Jevgeni OSSINOVSKI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Tallinna Linnavolikogu liige (membro del consiglio comunale di Tallinn), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jevgeni OSSINOVSKI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Tallinna Linnavolikogu liige (membro del consiglio comunale di Tallinn), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


28.6.2022   

IT

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L 170/74


DECISIONE (PESC) 2022/1017 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (1), che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/955 (2), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2021.

(3)

Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell'EU BAM Rafah, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che l'EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023.

(4)

Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall'Autorità palestinese, l'EU BAM Rafah dovrebbe, in tale fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022.

(5)

Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1065 (3), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2022.

(6)

Sulla base delle informazioni supplementari fornite da Israele e dall'Autorità palestinese, l'EU BAM Rafah dovrebbe ora essere prorogata per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2023, come convenuto nel contesto del riesame strategico dell'EU BAM Rafah.

(7)

È opportuno pertanto modificare l'azione comune 2005/889/PESC di conseguenza.

(8)

L'EU BAM Rafah sarà condotta nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 2 570 000 EUR.»;

2)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

(2)  Decisione (PESC) 2020/955 del Consiglio, del 30 giugno 2020, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 18).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1065 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 11).


28.6.2022   

IT

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L 170/76


DECISIONE (PESC) 2022/1018 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l’EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/902 (2), che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(3)

Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell’EUPOL COPPS, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023.

(4)

Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EUPOL COPPS dovrebbe, in questa fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022.

(5)

Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1066 (3), che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022.

(6)

Sulla base delle informazioni supplementari fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EUPOL COPPS dovrebbe ora essere prorogata di un secondo anno, fino al 30 giugno 2023, come convenuto nel contesto del suo riesame strategico.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(8)

L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 11 660 000 EUR.»;

2)

all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  GU L 207 del 30.6.2020, pag. 30.

(3)  GU L 229 del 29.6.2021, pag. 13.


28.6.2022   

IT

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L 170/78


DECISIONE (PESC) 2022/1019 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

(2)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II di tale decisione.

(3)

Sulla base di tale riesame, è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità elencate nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, nella misura in cui i loro nomi non figurano nell’allegato VI della medesima decisione, nonché aggiornare 17 voci di cui all’allegato II.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


ALLEGATO

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:

1)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Capo del consiglio di amministrazione di Iran Telecommunications; ex amministratore delegato delle Iran Electronics Industries (cfr. parte B, punto 20). Direttore generale dell’Organismo di previdenza sociale delle forze armate fino al settembre 2020. Viceministro della Difesa iraniano fino al dicembre 2020.

23.6.2008

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ex ministro delle Scienze, della ricerca e della tecnologia. In qualità di direttore dei progetti della 111a sezione del Piano AMAD, ha dato sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011»;

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«20.

Iran Electronics Industries

(comprese tutte le succursali) e controllate:

P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Società controllata al 100 % dal MODAFL (quindi organizzazione sorella dell’AIO, dell’AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d’arma iraniani.

23.6.2008

 

b) Iran Communications Industries (ICI)

(alias Sanaye Mokhaberat Iran; Iran Communication Industries; Iran Communications Industries Group; Iran Communications Industries Co.)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Filiale della Iran Electronics Industries (inserita in elenco dall’UE), l’Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. ICI ha fornito materiale sensibile tramite Hoda Trading, la sua controllata con sede a Hong Kong.

26.7.2010

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, nr 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell’Iran relativo all’arricchimento dell’uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l’installazione di invertitori e controllori logici programmabili.

23.5.2011»;

3)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Brigadier Generale dell’IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex viceministro della Difesa e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

2.

Contrammiraglio Ali FADAVI

 

Vicecomandante generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Ex Comandante delle forze navali dell’IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

nato nel 1961

Ex membro dell’IRGC. Ex ministro dell’energia. Dal luglio 2019 capo della “Fondazione Mostazafan”, ex membro del consiglio di amministrazione della Imam Khomeini Foundation.

26.7.2010

4.

Brigadier Generale dell’IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Viceministro della Difesa e del supporto logistico delle forze armate dal 2021. In precedenza viceministro della Difesa e degli affari industriali del ministero della Difesa, capo dell’Organizzazione delle industrie della difesa e dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali del ministero della Difesa, nonché comandante del campo di addestramento del personale delle forze armate. Ex capo dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell’Iran ed ex amministratore delegato dell’Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), designata dall’ONU. Membro dell’IRGC.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Ex comandante dell’IRGC. Attuale capo della sede culturale e sociale di Hazrat Baqiatollah al-Azam.

23.6.2008

7.

Brigadier Generale Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ex ministro dell’interno ed ex ministro del MODAFL, responsabile di tutti i programmi militari, inclusi i programmi balistici. Dal settembre 2013 consigliere di alto livello del capo di Stato maggiore delle forze armate per l’industria della conoscenza e della tecnologia. Membro dell’IRGC.

23.6.2008

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam Qassemi; Rostam GHASEMI)

nato nel 1961

Ministro dello Sviluppo stradale e urbano dal 25 agosto 2021. Ex comandante di Khatam al Anbiya.

26.7.2010

12.

Brigadier Generale dell’IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Membro dell’IRGC. Consigliere del direttore dell’Istituto di ricerca per la scienza e l’istruzione in materia di difesa. Ha ricoperto funzioni elevate nel MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadier Generale dell’IRGC Ahmad VAHIDI

 

Ministro dell’Interno dal 25 agosto 2021. Ex presidente dell’università suprema della difesa nazionale ed ex ministro del MODAFL.

23.6.2008

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Capo del complesso artistico della rivoluzione islamica Basij per l’educazione e la ricerca. Ex vicecomandante dell’IRGC, capo dell’ufficio politico dell’IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi)

 

Dal marzo 2017 capo dell’ufficio politico e ideologico della Guida suprema nel suo ruolo di comandante in capo. In precedenza, rappresentante della Guida suprema presso l’IRGC.

23.1.2012»;

4)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«9.

Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

n. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran

La banca Mehr è controllata dalla Bonyad Taavon Sepah e dall’IRGC. Offre servizi finanziari all’IRGC. Secondo un’intervista da fonte aperta con l’allora capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fatah, la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell’IRGC).

23.5.2011

12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

(alias: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall’IRGC, la società contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

26.7.2010».


28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/83


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1020 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) in risposta all’ostruzione del processo elettorale e alle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome all’articolo 3, paragrafo 2, della stessa.

(3)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-108/21 (3), è opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone e delle entità di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).

(3)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiglio dell’Unione europea, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC:

«3.

Ferdinand ILUNGA LUYOYO».

28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1021 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2022

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 4581]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/963 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Germania, Croazia, Paesi Bassi e Ungheria di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/963 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all’interno o al di fuori delle aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(7)

L’autorità competente dei Paesi Bassi ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(8)

La Commissione, in collaborazione con i Paesi Bassi, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detto Stato membro e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall’autorità competente dei Paesi Bassi si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei focolai di HPAI.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(10)

È pertanto opportuno modificare le aree relative ai Paesi Bassi elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(11)

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dai Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(13)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/963 della Commissione, del 17 giugno 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 165 del 21.6.2022, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region: Dobrich

The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte

2.7.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Aurich

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

28.6.2022

Stadt Emden

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

28.6.2022

Landkreis Leer

Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum.

28.6.2022

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

27.6.2022

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

SANILHAC

27.6.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MONTIGNAC

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

COLY SAINT AMAND

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

27.6.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

THIVIERS

VAUNAC

27.6.2022

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

BACHELLERIE

BARS

CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

PEYRIGNAC

SAINT-RABIER

THENON

27.6.2022

Département: Gironde (33)

MARGUERON

23.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

La Planche

Vieillevigne

4.7.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

24.6.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

11.7.2022

“Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

27.6.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

CHANTELOUP

L’ABSIE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LARGEASSE

NEUVY-BOUIN

SCILLE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

24.6.2022

BRETIGNOLLES

CERIZAY

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

LA FORET-SUR-SEVRE

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

MAULEON

MONCOUTANT-SUR-SEVRE

MONTRAVERS

NUEIL-LES-AUBIERS

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

27.6.2022

ARGENTONNAY

BRESSUIRE

COULONGES-THOUARSAIS

GEAY

GENNETON

LUCHE-THOUARSAIS

SAINT MAURICE ETUSSON

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

VAL EN VIGNES

VOULMENTIN

27.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

27.6.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

4.7.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

11.7.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

18.7.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

25.7.2022

Stato membro: Ungheria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022

Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Békés megye:

Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.7.2022

Hajdú-Bihar megye:

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.7.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province Gelderland

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

29.6.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429

2.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

2.7.2022

Province Friesland

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16

7.7.2022

Province Flevoland

Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42

9.7.2022

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region: Dobrich

The following villages in Dobrich municipality: Dobrich, Bogdan, Plachidol, Donchevo, Opanets, Draganovo, Stozher, Sokolnik, Slaveevo, Pchelino, Popgrigorovo, Primortsi, Polkovnik Sveshtarovo

11.7.2022

The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte

3.7.2022 – 11.7.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Aurich

Dem Knockster Tief nordöstlich folgen bis die Straße Am Horst kommt. Auf der nördlich bis zum Knick und diesem folgen bis zur Landesstraße. Der Landesstraße östlich folgen bis zur Straße Gross-Midlumer-Ring, der folgen bis Kreuzung Meerkeweg.

Dem Meerkeweg nordöstlich folgen bis zum Ende. Von da aus Luftlinie bis zur Kringwehrumer Straße. Dieser folgen bis zur Cirkwehrumer Straße. Auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Cirkwehrumer Ring, dem östlich bis zum Jagdweg folgen und auf diesem östlich zum Cirkwehrumer Tief.

Dem Cirkwehrumer Tief folgen bis zum Butenweg. Auf dem nördlich, bis zum Canhuser Ring und auf dem östlich weiter. Abzweigend davon den Wirdumer Weg nehmen nördlich übergehend in den Emder Weg. bis Altes Greetsieler Tief.

Altes Greetsieler Tief östlich folgen, übergehend in den Abelitz weiter nordöstlich. Auf dem davon abzweigenden Abelitz-Moordorf-Kanal östlich bis zum Birkenweg. Dem südlich folgen, weiter auf der Straße Am Bahndamm bis diese zur Emder Straße geht.

Der Emder Straße südwestlich folgen bis der Erste Meedeweg abzweigt, auf diesem dann südöstlich bis zur Kreuzung mit dem Meedekanal. Dem Meedekanal folgen bis zum Alten Schöpfwerksschlot. Auf dem südlich bis zur Forlitzer Straße. Von da aus Luftlinie bis Kreuzung Westerender Straße – Ekelser Straße. Der Westerender Straße folgen übergehend in die Holzlooger Straße, der folgend bis zur Auricher Straße. Dieser östlich folgen bis zur Loogstraße. Auf der südlich bis der Münkeweg abzweigt und auf dem weiter.

An der Kreuzung Münkeweg – Kirchdorfer Straße Luftlinie in südlicher Richtung durch den Ihlower Forst bis zur Kreuzung Am Krummer Tief – Westersander Straße – Hüllenerfehner Straße.

Auf dem dort abzweigenden Utmeedeweg südlich weiter bis zur Hüllener Wieke. Dieser südöstlich folgen bis zur Kreisgrenze am Fehntjer Tief.

7.7.2022

Landkreis Aurich

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

29.6.2022 - 7.7.2022

Stadt Emden

Startpunkt: Ecke Wolfsburger Str. – Am neuen Seedeich.

Wolfsburger Straße bis Kreuzung Larrelter Straße folgen. Di von der abzweigende Amselstraße nehmen bis zur Rabenstraße und auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Hauptstraße. Auf der nach Osten bis zur Japanstraße. Der Japanstraße nördlich folgen bis zum Fenneweg. Auf diesem nordwestlich weiter bis er zum Roggentjesweg wird und weiter nach Norden bis Conrebbersweg.

Dem Conrebersweg wstlich folgen bis zum Knockster Tief.

7.7.2022

Stadt Emden

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

29.6.2022 - 7.7.2022

Landkreis Leer

Von der A31 in Höhe Heuwieke der Heuwieke in südlicher Richtung folgen bis zum Rorichumer Tief, vom Rorichumer Tief in Richtung Westen bis zum Kielweg. Südlich in Richtung Ayenwolder Straße, von dort bis zur Ecke Pastor-Hagius-Weg. Von dort entlang des Schlootes südlich bis zum Bindeweg, runter an der „Klappbrücke“ in Richtung Rorichmoorer Straße bis „zum Hammrich». In Höhe „Ulmenweg“ westlich auf dem „Terborger Sieltief“ bis zum „Norderbaulandweg“ entlang des Terborger Sieltiefs bis auf die „Industriestraße“.

Der Industriestraße folgend bis zur „Kirchstraße“. Die Kirchstraße geht über in die Rorichumer Straße. In Höhe der Kreuzung Rorichumer Straße auf die Schöpfwerkstraße bis zum Sauteler Siel, von dort über die Ems nach Eppingawehr, auf der Straße Eppingawehr bis zur Kreuzung Jemgumgaste. Auf der Straße Jemgumgaste bis zur Dukelweg bleibend in Richtung Bunderhammrich. Dann in Richtung Wynham Süd in die Auslegerstraße Bunderhamm Richtung Ditzum-Bunder Sieltief, diesem folgend bis zum Middeldeichtief, diesem folgend bis zum Ende, dann dort in gleicher Richtung bleibend über die Straße Kanalpolder in direkter Luftlinie auf die Landes-/Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt A31 in Höhe Heuwieke.

7.7.2022

Landkreis Leer

Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum.

29.6.2022 - 7.7.2022

Stato membro: Croazia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Županija: Osječko- baranjska

Područje općina Čeminac, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Branjin Vrh

2.7.2022

Područje Grada Beli Manastir

23.6.2022 - 2.7.2022

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Charente Maritime (17)

Courçon

La Greve sur Mignon

La Ronde

Taugon

Marans

Saint-Jean-de-Liversay

Saint-Cyr-du-Doret

24.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

BEYSSENAC

BRANCEILLES

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHABRIGNAC

LA CHAPELLE-AUX-SAINTS

CHASTEAUX

CHAUFFOUR-SUR-VELL

CONCEZE

CUBLAC

ESTIVALS

JUGEALS-NAZARETH

JUILLAC

LARCHE

LASCAUX

LIGNEYRAC

LISSAC-SUR-COUZE

LOUIGNAC

MANSAC

NESPOULS

NOAILLES

SAILLAC

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

TURENNE

VEGENNES

6.7.2022

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

28.6.2022 - 6.7.2022

Département: Dordogne (24)

MEYRALS

AUDRIX

BASSILLAC ET AUBEROCHE

BERBIGUIERES

BOSSET

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOURGNAC

BUISSON-DE-CADOUIN

CALES

CASTELS ET BEZENAC

COULOUNIEIX-CHAMIERS

COURSAC

COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS

COUZE-ET-SAINT-FRONT

CREYSSE

DOUZILLAC

EGLISE-NEUVE-D’ISSAC

EYZIES

FLEURAC

GINESTET

GRIGNOLS

JAURE

LAVEYSSIERE

LECHES

LEMBRAS

LIMEUIL

LUNAS

MANZAC-SUR-VERN

EYRAUD CREMPSE MAURENS

MAUZENS-ET-MIREMONT

MOLIERES

MONTREM

MOULEYDIER

MUSSIDAN

NEUVIC

PAUNAT

PEZULS

PONTOURS

RAZAC-SUR-L’ISLE

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

SAINT-ASTIER

SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE

SAINT-CREPIN-D’AUBEROCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

SAINT-GEYRAC

SAINT-JEAN-D’EYRAUD

SAINT-LOUIS-EN-L’ISLE

SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

SAINT-SAUVEUR

SAINT-SEVERIN-D’ESTISSAC

SIORAC-EN-PERIGORD

SOURZAC

TREMOLAT

TURSAC

VARENNES

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE

SAINT-CHAMASSY

VALLEREUIL

5.7.2022

BROUCHAUD

CARLUX

CAZOULES

COLY

CONDAT-SUR-VEZERE

FANLAC

GABILLOU

GROLEJAC

LIMEYRAT

MARQUAY

NABIRAT

ORLIAGUET

PEYRILLAC-ET-MILLAC

PEYZAC-LE-MOUSTIER

PRATS-DE-CARLUX

PROISSANS

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

SAINTE-MONDANE

SAINTE-NATHALENE

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

SARLAT-LA-CANEDA

SIMEYROLS

TEMPLE-LAGUYON

VEYRIGNAC

5.7.2022

CHAPELLE-FAUCHER

CHERVEIX-CUBAS

CLERMONT-D’EXCIDEUIL

CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS

EXCIDEUIL

LEMPZOURS

SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES

SAINTE-EULALIE-D’ANS

SAINT-FRONT-D’ALEMPS

SAINT-JEAN-DE-COLE

SAINT-MARTIAL-D’ALBAREDE

SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL

SAINT-PAUL-LA-ROCHE

SAINT-PIERRE-DE-COLE

SAINT-Raffaello

SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT

SAINT-VINCENT-SUR-L’ISLE

SARLIAC-SUR-L’ISLE

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

TOURTOIRAC

VILLARS

JUMILHAC-LE-GRAND

5.7.2022

PLAISANCE

FONROQUE

SADILLAC

SAINT-CAPRAISE-D’EYMET

SAINT-JULIEN-D’EYMET

SINGLEYRAC

EYMET

24.6.2022

COUBJOURS

SAINTE-TRIE

TEILLOTS

24.6.2022

BEAUREGARD-DE-TERRASSON

AJAT

BADEFOLS-D’ANS

FARGES

FOSSEMAGNE

GRANGES-D’ANS

LARDIN-SAINT-LAZARE

NAILHAC

PLAZAC

SAINTE-ORSE

VILLAC

AUBAS (nord/sud Vézère)

27.6.2022

CUNEGES

FLAUGEAC

GAGEAC-ET-ROUILLAC

MESCOULES

MONESTIER

RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

SAINTE-EULALIE-D’EYMET

SAINT JULIEN INNOCENCE EULALIE

SAUSSIGNAC

SIGOULES ET FLAUGEAC

THENAC

24.6.2022

BARDOU

BEAUMONTOIS EN PERIGORD

BERGERAC (SUD EST/NORD OUEST)

BOISSE

BOUNIAGUES

BOURNIQUEL

COLOMBIER

CONNE-DE-LABARDE

COURS-DE-PILE

FAURILLES

FALSE

ISSIGEAC

LANQUAIS

MONMARVES

MONSAGUEL

MONTAUT

NAUSSANNES

RIBAGNAC

SAINT-AGNE

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

SAINT-LEON-D’ISSIGEAC

SAINT-NEXANS

SAINT-PERDOUX

SAINTE-RADEGONDE

VERDON

BAYAC

MONBAZILLAC

MONMADALES

MONSAC

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE

SAINT-GERMAIN-ET-MONS

24.6.2022

PAYS DE BELVES

BESSE

BOUZIC

CAMPAGNAC-LES-QUERCY

CAPDROT

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

CENAC-ET-SAINT-JULIEN

DAGLAN

DOISSAT

DOMME

FLORIMONT-GAUMIER

GRIVES

LARZAC

LAVAUR

LOUBEJAC

MAZEYROLLES

ORLIAC

PRATS-DU-PERIGORD

SAINT-CERNIN-DE-L’HERM

SAINT-CYBRANET

SAINTE-FOY-DE-BELVES

SAINT-LAURENT-LA-VALLEE

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SAINT-POMPONT

SALLES-DE-BELVES

VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

24.6.2022

RAZAC-D’EYMET

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

SERRES-ET-MONTGUYARD

24.6.2022

BOISSEUILH

HAUTEFORT

SALAGNAC

24.6.2022

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

SANILHAC

28.6.2022 - 6.7.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MONTIGNAC

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

COLY SAINT AMAND

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

28.6.2022 - 6.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

THIVIERS

VAUNAC

28.6.2022 - 6.7.2022

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

BACHELLERIE

BARS

CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

PEYRIGNAC

SAINT-RABIER

THENON

28.6.2022 - 6.7.2022

Département: Gironde (33)

COURS-DE-MONSEGUR

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES

PINEUILH

PELLEGRUE

LIGUEUX

LA ROQUILLE

LANDERROUAT

RIOCAUD

TAILLECAVAT

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

CAPLONG

30.6.2022

MARGUERON

24.6.2022 - 30.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Le Bignon

Bouguenais

Le Cellier

Divatte-sur-Loire

La Chapelle-Heulin

Château-Thébaud

Couffé

La Haie-Fouassière

Haute-Goulaine

Le Loroux-Bottereau

Maisdon-sur-Sèvre

Mauves-sur-Loire

Mésanger

Monnières

Mouzillon

Oudon

Le Pallet

Pont-Saint-Martin

Pouillé-les-Côteaux

Rezé

Saint-Fiacre-sur-Maine

Saint-Julien-de-Concelles

Les Sorinières

Vertou

29.6.2022

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

1.6.2022 - 27.6.2022

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Vallons-de-l’Erdre

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

1.6.2022 - 27.6.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

7.6.2022 - 27.6.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Gorges

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

22.6.2022 - 29.6.2022

La Planche

Vieillevigne

5.7.2022 - 13.7.2022

Département: Lot (46)

ALBIAC

ANGLARS-NOZAC

ASSIER

AUTOIRE

AYNAC

BANNES

LE BASTIT

BELMONT-BRETENOUX

BIO

COUZOU

DURBANS

ESPEDAILLAC

ESPEYROUX

FLAUJAC-GARE

FRAYSSINET

FRAYSSINHES à l’ouest de la D43

GINOUILLAC

GOURDON

GRAMAT

ISSENDOLUS

ISSEPTS

COEUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20

LE VIGAN

LEYME

LIVERNON

LOUPIAC

LUNEGARDE

MOLIERES

MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20

PAYRAC

PAYRIGNAC

REILHAC

REILHAGUET

REYREVIGNES

ROUFFILHAC

RUEYRES

SAIGNES

SAINT-CERE

SAINT-CHAMARAND

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-JEAN-LAGINESTE

SAINT-JEAN-LESPINASSE

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE

SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU

SAINT-PAUL-DE-VERN

SAINT-PROJET

SAINT-SIMON

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT

SENIERGUES à l’Ouest de l’A20

SONAC

SOUCIRAC

THEMINES

6.7.2022

BETAILLE

BIARS SUR CERE

CAHUS

CARENNAC

CARLUCET

CAVAGNAC

CONDAT

CORNAC

ESTAL

GAGNAC SUR CERE

GINTRAC

GLANES

LAMOTHE-FENELON

LANZAC

NADAILLAC-DE-ROUGE

PUYBRUN

LE ROC

SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES

SENIERGUES à l’est de l’A20

TAURIAC

TEYSSIEU

4.7.2022

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

25.6.2022 - 3.7.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

Bias

Brugnac

Cahuzac

Cavarc

Coulx

Ferrensac

Fongrave

Lacaussade

Laussou

Monbahus

Monclar

Montagnac-sur-Lède

Montastruc

Montignac-de-Lauzun

Monviel

Paulhiac

Saint-Aubin

Saint-Etienne-de-Fougères

Sainte-Livrade-sur-Lot

Saint-Quentin-du-Dropt

Tombeboeuf

Trentels

Villebramar

Villeneuve-sur-Lot

23.6.2022

Allez-et-Cazeneuve

23.6.2022

Armillac

Auriac-sur-Dropt

Bourgougnague

Caubon-Saint-Sauveur

Duras

Escassefort

Lachapelle

Lavergne

Lévignac-de-Guyenne

Montignac-Toupinerie

Pardaillan

Peyrière

Puymiclan

Saint-Avit

Saint-Barthélemy-d’Agenais

Saint-Géraud

Saint-Jean-de-Duras

Saint-Pierre-sur-Dropt

Seyches

Soumensac

Virazeil

1.7.2022

Agnac

1.7.2022

Dévillac

Doudrac

Gavaudun

Lacapelle-Biron

Mazières-Naresse

Parranquet

Rayet

Rives

Saint-Etienne-de-Villeréal

Saint-Martin-de-Villeréal

Tourliac

Villeréal

30.6.2022

Bournel

30.6.2022

Esclottes

Loubès-Bernac

Saint-Astier

Sainte-Colombe-de-Duras

Saint-Sernin

Savignac-de-Duras

Villeneuve-de-Duras

30.6.2022

Baleyssagues

30.6.2022

Beaugas

Boudy-de-Beauregard

Cancon

Casseneuil

Castelnaud-de-Gratecambe

Castillonnès

Douzains

Lalandusse

Lauzun

Lédat

Lougratte

Monflanquin

Montauriol

Montaut

Moulinet

Pailloles

Pinel-Hauterive

Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Maurice-de-Lestapel

Saint-Pastour

La Sauvetat-sur-Lède

Savignac-sur-Leyze

Ségalas

Sérignac-Péboudou

8.7.2022

Allemans-du-Dropt

Cambes

Miramont-de-Guyenne

Monteton

Moustier

Puysserampion

Roumagne

Saint-Pardoux-Isaac

La Sauvetat-du-Dropt

20.6.2022 - 8.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

“Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné”

Val d’Erdre-Auxence

1.6.2022 - 27.6.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

“Brissac Loire Aubance

Luigné”

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

“Doué-en-Anjou

Brigné”

La Plaine

Lys-Haut-Layon

“Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine”

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

13.6.2022 - 11.7.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

12.7.2022 - 20.7.2022

“Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

28.6.2022 - 6.7.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

1.6.2022 - 27.6.2022

Doux

Thénezay

1.6.2022 - 27.6.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

1.6.2022 - 27.6.2022

Adilly

Airvault

Assais-les-Jumeaux

Aubigny

Le Chillou

Lhoumois

La Peyratte

“Pressigny

nord limitée par D134E”

Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Viennay

24.6.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

7.6.2022 - 4.7.2022

Beaulieu-sous-Parthenay

La Boissière-en-Gâtine

La Chapelle-Bertrand

Châtillon-sur-Thouet

Fénery

Les Groseillers

Mazières-en-Gâtine

Parthenay

Pompaire

Le Retail

Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Marc-la-Lande

Soutiers

Verruyes

Vouhé

24.6.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

14.6.2022 - 11.7.2022

Le Busseau

Beugnon-Thireuil

Clessé

Pougne-Hérisson

Secondigny

29.6.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

25.6.2022 - 3.7.2022

Loretz-d’Argenton

Boismé

Chiché

Faye-l’Abbesse

Luzay

Pierrefitte

Sainte-Gemme

Saint-Jacques-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Varent

“Thouars

hors Misse”

6.7.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

28.6.2022 - 6.7.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

28.6.2022 - 6.7.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

L’Aiguillon-sur-Mer

Angles

Avrillé

Le Bernard

La Boissière-des-Landes

Bretignolles-sur-Mer

La Bretonnière-la-Claye

Chaillé-les-Marais

La Chaize-Giraud

Champagné-les-Marais

Le Champ-Saint-Père

Chasnais

La Couture

Curzon

Givrand

Grues

Jard-sur-Mer

Lairoux

Longeville-sur-Mer

Moreilles

Nieul-le-Dolent

Poiroux

Puyravault

Les Sables-d’Olonne

Saint-Denis-du-Payré

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Hilaire-la-Forêt

Saint-Michel-en-l’Herm

Sainte-Radégonde-des-Noyers

Saint-Vincent-sur-Jard

La Tranche-sur-Mer

Triaize

La Faute-sur-Mer

23.6.2022

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

27.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

1.6.2022 - 27.6.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

7.6.2022 - 4.7.2022

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

14.6.2022 - 11.7.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

22.6.2022 - 29.6.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

28.6.2022 - 6.7.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

5.7.2022 - 13.7.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

12.7.2022 - 20.7.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

19.7.2022 - 27.7.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

26.7.2022 - 3.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18

27.6.2022

Stato membro: Ungheria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya Baks, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Fülöpjakab, Gátér, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Páhi, Petőfiszállás, Ásotthalom, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagytőke, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Szentes és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.55831146 és a 19.90176582, 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

1.7.2022

Ambrózfalva, Csanádalberti, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Árpádhalom, Nagymágocs, Hódmezővásárhely és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022 - 2.7.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022 - 1.7.2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022 - 2.7.2022

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022 - 2.7.2022

Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022 - 2.7.2022

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022 - 2.7.2022

Békés megye:

Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás,, Kardoskút, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Békéssámson, Kardoskút és Orosháza települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

17.6.2022 - 2.7.2022

Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022 - 2.7.2022

Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022 - 2.7.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

14.7.2022

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.7.2022 - 14.7.2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Tiszasas és Csépa védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

2.7.2022

Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022 - 2.7.2022

Hajdú-Bihar megye:

Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

14.7.2022

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.7.2022 - 14.7.2022

Baranya megye:

Beremend, Bezedek, Illocska, Ivándárda, Kislippó, Lapáncsa, Lippó, Magyarbóly és Sárok települések közigazgatási területeinek a 45.761550 és a 18.600002 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province: Gelderland

1.

Vanaf kruising Nulderpad/Spiekweg, Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

2.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Boordmeestocht.

3.

Baardmeestocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

4.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan N302.

5.

N302 volgen in noordelijke richting tot aan Rietweg.

6.

Rietweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoekwanttocht.

7.

Hoekwandtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Biddingerweg.

8.

Biddingerweg volgen in oostelijke richting tot aan rand sportpark de Schelp.

9.

Rand volgen in zuidelijke richting tot aan Kokkelweg.

10.

Kokkelweg volgen in oostelijke richting tot aan N708.

11.

N708 volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergtocht.

12.

Bremertocht 1 600 meter volgen in oostelijke richting tot bospad.

13.

Bospad volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg,

14.

Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Bijsselseweg.

15.

Bijsselseweg volgen in zuidelijke richting Veluwemeer overstekend tot aan Bliksweg.

16.

Bliksweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Molenweg overgaand in Molenweg tot aan Bovenweg.

17.

Bovenweg volgen in oostelijke richting tot aan Elburgseweg.

18.

Elburgseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oenenburgweg.

19.

Oenenburgweg volgen in zuidelijke richting tot aan Eperweg.

20.

Eperweg volgen in oostelijke richting tot aan Pasopweg.

21.

Pasopweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tongerenseweg.

22.

Tongerenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Gortelseweg.

23.

Gortelseweg volgen in westelijke richting tot aan Elspeterbosweg.

24.

Elspeterbosweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Vierhouterweg tot aan Uddelerweg N310.

25.

N310 volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderenseweg overgaand in Koningsweg tot aan Dorpsstraat.

26.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Putterweg overgaand in Garderenseweg overgaand in Achterstraat overgaand in Dorpsstraat overgaand in Stationsstraat tot aan Cleenhorsterweg.

27.

Cleenhorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Engersteeg.

28.

Engersteeg volgen in westelijke richting tot aan Waterweg.

29.

Waterweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Kronkel(water).

30.

De kronkel volgen in westelijke richting de A28 overstekend vervolgens Nuldernauw overstekend tot aan Seaewaldallee.

31.

Seaewaldallee volgen in westelijke richting tot aan Nulderpad.

32.

Nulderpad volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.

11.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

30.6.2022 - 11.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429

3.7.2022 - 11.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

3.7.2022 - 11.7.2022

Province Friesland

1.

Vanaf de kruising Harlinger Vaart/Harlingerweg, Harlingerweg volgen in westelijke richting tot aan N31.

2.

N31 volgen in noordelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

3.

Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting tot aan Haulewei.

4.

Haulewei volgen in noordelijke richting overgaand in N393 tot aan Sinaedawei.

5.

Sinaedawei volgen in noordelijke richting tot aan Haerewei.

6.

Hearewei volgen in oostelijke richting tot aan Tjessingawei.

7.

Tjessingawei volgen in zuidelijke richting tot aan N393.

8.

N393 volgen in oostelijke richting tot aan Moaije.

9.

Moaije volgen in zuidelijke richting tot aan Gernierswei.

10.

Gernierswei volgen in zuidelijke richting tot aan Koekoeksleane.

11.

Koekoeksleane volgen in oostelijke richting tot aan Bitgumerdyk.

12.

Bitgumerdyk volgen in oostelijke overgaand in N383 overgaand in Rypsterdyk tot aan Bollens.

13.

Bollens volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

14.

Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Deinumerfeart.

15.

Deinumerfeart volgen in zuidelijke richting tot aan N359.

16.

N359 volgen in zuidelijke richting tot aan Hegedyk.

17.

Hegedyk volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden-Sneek.

18.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Boazumer Feart.

19.

Boazumerfeart volgen in westelijke richting overgaand in Slachtedyk tot aan Hegedyk.

20.

Hegedyk volgen in westelijke richting tot aan Greate Wierum.

21.

Greate Wierum volgen in westelijke richting tot aan Sanleasterdyk.

22.

Sanleasterdyk volgen in westelijke richting overgaand in Doniadyk tot aan Tjebbingadyk.

23.

Tjebbingadyk volgen in zuidelijke richting tot aan Middelzeedijk.

24.

Middelzeedijk volgen in westelijke richting tot aan Hartwerter Feart.

25.

Hartwerter Feart volgen in westelijke richting tot aan Ugolaan.

26.

Ugolaan volgen in westelijke richting overgaand in Wibrandaweg overgaand in Easthimmerwei tot aan Gysbert Japiksweg.

27.

Gysbert japiksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mulierlaan.

28.

Mulierlaan volgen in noordelijke richting tot aan Teakelaan.

29.

Teakelaan volgen in noordelijke richting tot aan Riegeweg.

30.

Riegeweg volgen in westelijke richting vervolgen in noordelijke richting tot aan tot aan Harlinger Vaart.

16.7.2022

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16

8.7.2022 - 16.7.2022

Province Flevoland

1.

Vanaf kruising Knardijk/Vogelweg, Vogelweg volgen in oostelijke richting tot aan rand Knarbos Oost.

2.

Rand volgen in noordelijke richting tot aan Eendengracht.

3.

Eendengracht volgen in oostelijke richting tot aan Larservaart.

4.

Larservaart volgen in noordelijke richting tot aan Meerkoetenweg.

5.

Meerkoetenweg volgen in oostelijke richting tot aan Vlotgrasweg.

6.

Vlotgrasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

7.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Zeeastertocht.

8.

Zeeastertocht volgen in oostelijke richting tot aan Zeeasterweg.

9.

Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

10.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Rietsemalaan.

11.

Rietsemalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Roodbeenweg.

12.

Roodbeenweg volgen in noordelijke richting tot aan Ottolanderlaan.

13.

Ottolanderlaan volgen in oostelijke richting tot aan Rietweg.

14.

Rietweg volgen in noordelijke richting tot aan Van den Hamlaan

15.

Van den Hamlaan volgen in oostelijke richting tot aan Ansjovisweg.

16.

Ansjovisweg volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

17.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg.

18.

Dronterringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spieringtocht.

19.

Spieringtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Vaart.

20.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht.

21.

Oosterwoldertocht volgen in zuidelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

22.

N309 volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwstadspad.

23.

Nieuwstadspad volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwstadsweg overgaand in Oude Zeeweg tot aan Veldweg.

24.

Veldweg volgen in zuidelijke richting tot aan N310.

25.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan A28.

26.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Drielander.

27.

Vanaf Drielander het Wolderwijd overstekend tot aan Omloop.

28.

Omloop volgen in noordelijke richting overgaand in Penhoren tot aan Ossenkampweg.

29.

Ossenkampweg volgen in oostelijke richting tot aan Waterloop tussen Ossenkampweg 20 en 17.

30.

Waterloop volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

31.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

32.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

18.7.2022

Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42

10.7.2022 - 18.7.2022

Stato membro: Slovacchia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

District Galanta - the municipality of Dolný Chotár

District Nové Zámky – the municipalities of Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce

District Komárno – he minicipalities of Dedina Mládeže, Veľký Ostrov

District Šaľa – the miniciaplities of Selice, Selice-Šók, Žihárec

25.6.2022

District Šaľa: the municipalites of Vlčany and Neded

17.6.2022 - 25.6.2022

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis.

*

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
».