ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
16 giugno 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/928 della Commissione, del 15 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

67

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 292/21/COL, del 15 dicembre 2021, che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio [2022/929]

81

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ( GU L 170 del 25.6.2019 )

121

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 120 del 21.4.2022 )

122

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido ( GU L 193 del 21.7.2015 )

123

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/926 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (3), la Commissione ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio compensativo istituito era compreso tra l’8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

(4)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 (4), la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/526 (5) e (UE) 2020/527 (6), la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all’aliquota del 6 % e del 3 %.

(5)

I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal Saw Limited e il 14,1 % per «tutte le altre società». I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7)

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(8)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India («il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («l’avviso di apertura»).

(9)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto anche un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto (9).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(11)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori dell’Unione, i produttori noti dell’India e le autorità indiane, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione.

a)    Campionamento

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell’Unione. Tali produttori dell’Unione appartengono allo stesso gruppo di società. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il campione definitivo dei produttori dell’Unione rappresentava il [70-85] % della produzione totale stimata dell’Unione e il [70-85] % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione e garantiva anche una buona distribuzione geografica.

(15)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Il campione provvisorio è stato quindi confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

Campionamento degli importatori

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Non essendosi però manifestato nessun importatore indipendente il campionamento non è stato necessario.

Campionamento dei produttori dell’India

(17)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell’India di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(18)

Poiché solo tre produttori hanno risposto al modulo per il campionamento entro il termine stabilito, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

b)    Questionari

(19)

La Commissione ha inviato questionari al gruppo di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai tre produttori esportatori che avevano risposto al modulo per il campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (10) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(20)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e da uno dei produttori esportatori, Tata Metaliks Limited («TML»). Pur avendo risposto al modulo per il campionamento, gli altri due produttori esportatori in seguito non hanno fornito una risposta al questionario e pertanto non hanno collaborato all’inchiesta.

c)    Verifica

(21)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede del produttore esportatore. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (11). La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore:

Tata Metaliks Limited

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti produttori dell’Unione e di un’entità di vendita collegato in Italia:

Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, Francia

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania

Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milano, Italia

1.6.   Fase successiva della procedura

(23)

Il 18 marzo 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(24)

Solo Tata Metaliks Limited ha presentato osservazioni entro il termine. Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.

1.7.   Osservazioni in merito all’apertura

(25)

Un utilizzatore, ossia Hydro Mat Benelux, e un produttore esportatore, ossia Tata Metaliks Limited, hanno presentato osservazioni in merito all’apertura.

(26)

La Commissione ha rilevato che Tata Metaliks Limited ha presentato le sue osservazioni in merito all’apertura il 17 febbraio 2022, oltre nove mesi dopo il termine di 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura indicato al punto 5.2 dell’avviso di apertura. La Commissione non ha quindi preso in considerazione tali osservazioni.

(27)

La Commissione ha rilevato che, pur avendo presentato osservazioni in merito all’apertura, Hydro Mat Benelux non ha collaborato pienamente all’inchiesta. In particolare la società non ha compilato il questionario stabilito per gli utilizzatori che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di un controllo incrociato di alcune delle affermazioni elencate di seguito, ad esempio concernenti i prezzi di vendita dei produttori esportatori o i documenti relativi agli appalti pubblici.

(28)

In primo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il procedimento dovrebbe essere chiuso poiché la domanda non è stata presentata entro tre mesi prima della data di scadenza indicata nell’avviso di imminente scadenza (12).

(29)

La Commissione ha chiarito che la data indicata nell’avviso di apertura non corrispondeva alla data di presentazione della domanda. Come si evince dalla versione consultabile della domanda di riesame, disponibile nel fascicolo non riservato dal 17 marzo 2021 e accessibile a tutte le parti interessate, la domanda è stata debitamente presentata il 18 dicembre 2020, ossia entro il termine previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(30)

In secondo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che nella domanda si fa un uso eccessivo della riservatezza. L’industria dell’Unione in particolare ha indicizzato tutti gli indicatori concernenti i suoi risultati economici. La parte ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 (13), nel quale la Commissione ha divulgato i dati microeconomici di un unico produttore dell’Unione.

(31)

La Commissione ha osservato che nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 tutti gli indicatori microeconomici (prezzi e volumi di vendita, costo unitario di produzione, costo del lavoro, scorte finali, redditività ecc.), erano indicati in intervalli di valori o in forma indicizzata.

(32)

La Commissione ha ritenuto inoltre che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza nel fascicolo consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati classificati come riservati per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso di tutto il procedimento.

(33)

A tale proposito la Commissione ha ricordato altresì che l’articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(34)

In terzo luogo, la parte ha affermato che il primo semestre del 2020 non rifletteva circostanze economiche normali e ha ritenuto che il periodo non fosse rappresentativo ai fini di una valutazione in prospettiva delle conseguenze della scadenza delle misure oggetto di discussione. La parte ha affermato che i risultati negativi dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020 erano causati dagli impatti negativi sull’economia dovuti alla COVID-19 e dall’aumento del costo delle materie prime sui mercati mondiali che non poteva essere trasferito sui consumatori a valle. La parte ha affermato inoltre che per il periodo 2017-2019 gli indicatori principali non evidenziavano una situazione di vulnerabilità, ma piuttosto un’industria dell’Unione in buona salute, in particolare analizzando la produzione, la capacità produttiva, le scorte, gli investimenti, i prezzi di vendita e la redditività.

(35)

La Commissione ha rammentato che a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la domanda di riesame in previsione della scadenza deve contenere elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio nella domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva elementi di prova che indicavano una notevole penetrazione nel mercato dell’Unione di esportazioni indiane a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenesse sufficienti elementi di prova della persistenza del pregiudizio e ha respinto l’argomentazione.

(36)

In quarto luogo, la parte ha analizzato il periodo 2017-2020 e ha affermato che i dati disponibili sulle importazioni non corroboravano l’asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. La parte ha affermato inoltre che i prezzi delle esportazioni indiane e i margini di undercutting e underselling calcolati dal richiedente non erano affidabili in quanto i prezzi delle esportazioni rispecchiavano il prezzo di trasferimento tra parti collegate, ossia i produttori indiani e le loro filiali collegate. La parte ha affermato infine che i produttori indiani hanno aumentato la capacità produttiva per far fronte alla crescita del mercato interno indiano e che i principali produttori esportatori indiani non prevedevano l’ampliamento della loro capacità produttiva.

(37)

La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta di riesame antidumping. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni oggetto di dumping avevano effetti notevolmente pregiudizievoli sullo stato dell’industria dell’Unione. In particolare i richiedenti non hanno fornito solo calcoli dell’undercutting alla frontiera ma anche alla consegna presso la sede del cliente, evidenziando un undercutting pari almeno al 14,9 %. Dall’analisi del pregiudizio specifica della domanda di riesame in previsione della scadenza è emerso un aumento della penetrazione del mercato dell’Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dall’India a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tale circostanza sembra aver avuto un effetto notevolmente pregiudizievole sullo stato dell’industria dell’Unione, dimostrato ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato o da un deterioramento dei risultati finanziari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(38)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’aumento della produzione indiana sarà destinato solo al mercato indiano, la parte non ha fornito elementi di prova. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

In quinto luogo, la parte ha affermato che questioni generali di competitività non dovrebbero giustificare una constatazione di persistenza o reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari elementi quali il fatto che il consumo dell’Unione sia calato dalla crisi dell’Eurozona con una riduzione della spesa pubblica, esercitando così un impatto negativo sulla competitività dell’industria dell’Unione, la concorrenza dei tubi di plastica, la difficoltà di attirare occupazione, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzo inferiore nelle procedure di appalto.

(40)

Questa argomentazione è trattata al considerando 155.

(41)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che i dati indicati nella domanda di riesame relativi all’industria dell’Unione e alle importazioni riguardavano il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. Il periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura tuttavia è compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Secondo il parere della società, i richiedenti avrebbero dovuto aggiornare la domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base del periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura e tali dati avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti. A suo parere, non diffondendo alle parti tale domanda di riesame aggiornata, la Commissione ha violato l’articolo 6.1.2 e l’articolo 6.4 dell’accordo antidumping dell’OMC.

(42)

In primo luogo, è prassi comune della Commissione basare le proprie risultanze sui dati disponibili più recenti. Tali dati non corrispondono necessariamente al periodo definito nella domanda di riesame, poiché può darsi che non fossero disponibili nel momento in cui è stata presentata la domanda di riesame. L’accordo antidumping dell’OMC non contiene disposizioni che impongano alla Commissione di basare le proprie risultanze sullo stesso periodo definito nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, durante l’inchiesta tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze e sugli elementi di prova relativi al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere violato diritti procedurali, né l’accordo antidumping dell’OMC, e ha respinto l’argomentazione.

(43)

Tata Metaliks Limited ha fatto riferimento anche al fatto che la Commissione ha respinto le sue osservazioni in merito all’apertura perché sono pervenute dopo il termine indicato nell’avviso di apertura (cfr. il considerando 26). A suo parere, il termine si applicherebbe solo dopo il ricevimento dei dati rivisti dai richiedenti, riferiti al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che secondo «un principio consolidato di giustizia naturale» e «una posizione giuridica consolidata in tutte le giurisdizioni» le comunicazioni concernenti questioni di diritto possono essere presentate oltre i termini.

(44)

Come spiegato al considerando 42, il periodo dell’inchiesta di riesame si riferiva al periodo più recente per il quale erano disponibili dati, e tale periodo non corrisponde sempre alla valutazione preliminare della domanda di riesame. Il termine indicato nell’avviso di apertura inoltre si riferiva esplicitamente alla data di pubblicazione dell’avviso e non ad altre date quali la comunicazione di informazioni di una parte. Il termine indicato nell’avviso di apertura non fa distinzione tra questioni di diritto e di fatto e si applica ugualmente a entrambe. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(45)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) («il prodotto in esame»).

(46)

I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l’approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l’irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell’acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all’interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.

2.2.   Prodotto simile

(47)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(48)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(49)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e come affermato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione ha dapprima verificato la persistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame (sezione 3.1) e in seguito il rischio della sua persistenza o reiterazione in caso di scadenza delle misure (sezione 3.2).

3.1.   Persistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame

3.1.1.   Evoluzione delle importazioni dopo l’istituzione delle misure

(50)

Nel periodo dell’inchiesta iniziale (14) l’India ha esportato nell’Unione [80 000 - 100 000] tonnellate del prodotto in esame (base UE-27) (15). Tra il 2016 e il 2018, dopo l’istituzione delle misure definitive nel marzo 2016, le importazioni sono calate, oscillando tra 38 000 e 55 000 tonnellate annue. Nel 2019 le importazioni dall’India sono aumentate nuovamente a [64 000 - 75 000] tonnellate.

(51)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono scese a [44 000-52 000] tonnellate. Nel 2021, dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni sono risalite al livello del 2019.

(52)

Nel complesso, le importazioni dall’India del prodotto in esame si sono mantenute a livelli significativi nel periodo dell’inchiesta di riesame, rappresentando circa il [10-14] % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del [15-20] % coperta dalle importazioni indiane durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

3.1.2.   Collaborazione dei produttori indiani e base per le conclusioni

(53)

I produttori indiani disposti a collaborare inizialmente erano tre. In seguito però due di tali società/gruppi di società hanno ritirato la propria collaborazione (cfr. la sezione 1.5). L’unica società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, ha venduto la maggior parte della sua produzione sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il suo volume totale di esportazioni nell’Unione dichiarato era trascurabile, corrispondente a [< 1 %] dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall’India nell’Unione (16). In considerazione dei quantitativi molto bassi esportati da Tata Metaliks Limited nell’Unione, la Commissione non ha ritenuto che le esportazioni di Tata Metaliks Limited potessero costituire una base affidabile per determinare la persistenza del dumping delle importazioni dall’India nell’Unione.

(54)

Poiché nel complesso le esportazioni del prodotto in esame si sono mantenute relativamente elevate nel periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. il considerando 51), la Commissione ha basato le proprie conclusioni in merito alla persistenza del dumping sulle importazioni dall’India nell’Unione sui migliori dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito, le sue conclusioni sono basate sui dati statistici sulle importazioni registrati da Eurostat.

3.1.3.   Valore normale

(55)

Per determinare il valore normale la Commissione ha dapprima esaminato i dati forniti dall’unico produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la società ha venduto importanti quantitativi del prodotto in esame sul mercato interno. Tata Metaliks Limited ha registrato i prezzi praticati sul mercato interno nel suo sistema contabile in base ai metri lineari. Per la determinazione del dumping Tata Metaliks Limited ha convertito i prezzi utilizzando un tasso di conversione da metri a kg. Dall’inchiesta è emerso che il metodo non rispecchiava correttamente il peso reale del prodotto e pertanto i prezzi al kg che ne risultavano non erano rappresentativi dei prezzi di vendita effettivi. La Commissione ha pertanto deciso di non utilizzare le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited per stabilire il valore normale, ma di basarsi invece sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(56)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che il metodo adottato per convertire da lunghezza a peso l’unità di misura per le vendite sul mercato interno era corretto. La parte ha quindi chiesto alla Commissione di tenere conto dei suoi dati per stabilire il valore normale.

(57)

La Commissione ha osservato che, a parte l’osservazione generale, Tata Metaliks Limited non ha presentato alcun argomento specifico in merito all’accuratezza dei dati presentati. Contrariamente a quanto affermato da Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza (cfr. il considerando 21) la Commissione ha rilevato notevoli discrepanze tra il peso dichiarato e quello effettivo dei prodotti venduti. La Commissione è pertanto rimasta del parere che i dati di Tata Metaliks Limited non si potessero utilizzare per stabilire il valore normale.

(58)

In mancanza della collaborazione di altri produttori dell’India, la Commissione ha pertanto stabilito il valore normale basandosi sui dati disponibili e in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame. Tali informazioni comprendevano i prezzi offerti, concordati e pagati per vari quantitativi, diametri e tipi del prodotto in esame in numerosi Stati e comuni diversi.

3.1.4.   Prezzo all’esportazione

(59)

Poiché la Commissione ha ritenuto che i bassi quantitativi esportati da Tata Metaliks Limited (cfr. il considerando 53) non fossero rappresentativi delle esportazioni complessive del prodotto in esame sul mercato dell’Unione e in assenza della collaborazione di altri produttori dell’India, la Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione sulla base dei dati cif Eurostat adeguati a livello franco fabbrica.

(60)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che il metodo applicato dalla Commissione è iniquo ed errato, poiché Tata Metaliks Limited risulterà penalizzata per l’eventuale dumping praticato dai produttori esportatori, mentre tali produttori continuerebbero a godere del vantaggio delle aliquote individuali del dazio antidumping loro assegnate.

(61)

La Commissione ha ricordato che poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame Tata Metaliks Limited ha esportato quantitativi molto limitati nell’Unione, la Commissione non ha potuto utilizzare i suoi dati per stabilire il prezzo all’esportazione. In mancanza della collaborazione di altri produttori esportatori, non ha avuto altra scelta che basarsi sui dati statistici. In ogni caso, e come precisato al considerando 193, nell’ambito dell’attuale riesame la Commissione si limita a trarre conclusioni sull’effettiva necessità delle misure. Non sono pertanto previste modifiche delle aliquote del dazio stabilite nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.1.5.   Confronto

(62)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica stabilito come indicato nelle sezioni 3.1.3 e 3.1.4.

(63)

Su questa base il margine di dumping espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 12 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.1.6.   Conclusioni

(64)

La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori indiani hanno continuato a esportare nell’Unione il prodotto in esame a prezzi di dumping.

3.2.   Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure

(65)

Dopo aver constatato la persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato in particolare gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, i prezzi applicati dall’India a paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensione del mercato e prezzi.

3.2.1.   Capacità produttiva, capacità inutilizzata in India e prezzi applicati dall’India a paesi terzi

(66)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la produzione totale stimata dei produttori indiani del prodotto in esame era pari a circa 2 milioni di tonnellate annue. La capacità produttiva stimata ammontava a circa 2,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata ammontava pertanto a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate.

(67)

Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e confermati dalle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, diversi produttori indiani, tra cui Tata Metaliks Limited (17), prevedono di investire in ulteriori aumenti di capacità (18). Il totale delle capacità aggiuntive da installare nei prossimi anni è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate.

(68)

La crescita attesa della capacità corrisponde alla crescita stimata della domanda sul mercato indiano. I principali produttori noti tuttavia prevedono anche di concentrarsi sui mercati di esportazione (19). Ad esempio la società ESL Steel Limited (appartenente al gruppo Vedanta) ha affermato espressamente in uno studio di fattibilità che il suo nuovo impianto era ubicato nei pressi di un porto per aumentare le possibilità di esportazione. La relazione citava in particolare un grande potenziale di esportazione verso l’Europa orientale (20). Piani di espansione futura sul mercato dell’Unione sono stati indicati anche dalla società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza della sua risposta al questionario.

(69)

Secondo uno dei principali operatori, la società Srikalahasthi Pipes Limited, nel medio-lungo termine (da sette a dieci anni) inoltre l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano, a causa del completamento dei progetti per i sistemi idrici e fognari. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.

(70)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che i produttori indiani dispongono di una notevole capacità inutilizzata, che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere utilizzata per la fabbricazione del prodotto in esame ai fini dell’esportazione nel mercato dell’Unione e di cui si prevede un’ulteriore crescita di tale.

(71)

Per quanto riguarda i prezzi applicati dall’India a paesi terzi, la Commissione li ha esaminati sulla base delle statistiche sull’esportazione del Global Trade Atlas («GTA») al livello del codice NC, ossia 7303 00 30. In base a queste statistiche, la Commissione ha stabilito che il mercato dell’Unione resta attraente in termini di dimensioni e prezzi, in quanto è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile e assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni verso l’Unione sono inoltre 25 volte superiori alle esportazioni dell’India verso il suo secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar. Quest’ultimo assorbe solo il 2 % del totale delle esportazioni indiane. I prezzi all’importazione dei produttori esportatori indiani nel mercato dell’Unione infine erano leggermente superiori a quelli applicati ad altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In caso di scadenza delle misure i produttori esportatori sarebbero quindi incentivati ad aumentare ulteriormente le loro esportazioni verso l’Unione.

3.2.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi sul mercato dell’Unione

(72)

Il mercato dei tubi di ghisa duttile nell’Unione è importante, ([388 000-454 000] tonnellate, cfr. il considerando 66). I richiedenti prevedono che il mercato registrerà un’ulteriore crescita nei prossimi cinque anni (21).

(73)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio per tonnellata sul mercato dell’Unione era di [1 020-1 200] EUR. Nello stesso periodo, il prezzo sul mercato interno indiano era di 595 EUR/tonnellata (franco fabbrica). I prezzi sul mercato dell’Unione quindi erano circa il doppio rispetto ai prezzi delle importazioni dall’India.

(74)

Il mercato dell’Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori indiani, in termini di dimensioni e di prezzi. Questa constatazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è rimasta importante (cfr. la tabella 2) e che, come spiegato al considerando 71, il mercato dell’Unione assorbiva il 40 % delle esportazioni totali dall’India del prodotto in esame.

3.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(75)

Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(76)

La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova, sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, del rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell’India è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che esiste una forte probabilità che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dall’India nell’Unione.

(77)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping implicherebbe il rischio della persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(78)

All’interno dell’Unione cinque società fabbricano il prodotto in esame. Tre di queste società appartengono allo stesso gruppo. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell’Unione non sono presenti altri produttori del prodotto in esame. Tali società costituiscono pertanto «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(79)

Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dallo stesso gruppo di produttori, come indicato al considerando 14, le cifre per l’analisi del pregiudizio sono fornite come intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

(80)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stabilita a [372 000 - 436 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali i dati macroeconomici forniti dal richiedente e i dati raccolti durante l’inchiesta presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione.

4.2.   Consumo dell’Unione

(81)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sul volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, sulla produzione vincolata secondo i dati raccolti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e sulle stime per i rimanenti produttori dell’Unione fornite dal richiedente, con l’aggiunta del totale delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi rilevato da Eurostat (banca dati Comext).

(82)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

[376 - 440 ]

[389 - 455 ]

[420 - 492 ]

[388 - 454 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

111

103

Mercato vincolato

[15 - 17 ]

[13 - 16 ]

[10 - 12 ]

[2 - 3 ]

Valore indicizzato

100

91

68

18

Libero mercato

[361 - 423 ]

[375 - 439 ]

[410 - 479 ]

[385 - 450 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

113

106

Fonte: Comext di Eurostat.

(83)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato delle oscillazioni. Nel complesso è aumentato leggermente del 3 % nel 2018, è aumentato dell’8 % nel 2019 ed è calato dell’8 % nel 2020. Il consumo è pertanto aumentato del 3 % durante il periodo in esame.

(84)

L’utilizzo di tubi di ghisa duttile è per sua natura collegato a investimenti in infrastrutture per il trattamento delle acque, e le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di proprietà pubblica o privata, rappresentano la maggior parte della domanda di tubi di ghisa duttile nell’Unione. I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente in grandi progetti infrastrutturali. La pandemia di COVID-19 inoltre non ha esercitato un impatto rilevante sull’andamento del consumo dell’Unione, poiché il miglioramento delle reti idriche rappresenta una priorità costante per le autorità pubbliche. L’andamento del consumo dell’Unione quindi rispecchia l’evoluzione degli investimenti infrastrutturali.

(85)

L’industria dell’Unione ha segnalato l’uso vincolato del prodotto in esame, che rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell’Unione nel 2017 ed è calato nel periodo in esame fino a rappresentare meno dell’1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto pertanto che l’uso vincolato non avesse un impatto significativo sull’analisi del pregiudizio.

4.3.   Importazioni dall’India

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India

(86)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione, come indicato al considerando 81.

(87)

Le importazioni del prodotto interessato nell’Unione dall’India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dall’India

[45 - 52 ]

[38 - 45 ]

[64 - 75 ]

[44 - 52 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

86

143

98

Quota di mercato (in %)

11 - 15

9 - 13

14 - 18

10 - 14

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

83

128

95

Fonte: Comext di Eurostat.

(88)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni indiane hanno registrato oscillazioni significative: nel 2018 le importazioni sono calate del 14 %, nel 2019 sono aumentate del 68 % e infine sono diminuite del 31 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dall’India

(89)

La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni in base ai dati Comext di Eurostat.

(90)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dall’India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

India

553

562

586

585

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

101

105

105

Fonte: Comext di Eurostat.

(91)

Nel periodo 2017-2018, i prezzi delle importazioni sono stati piuttosto stabili. A partire dal 2019 i prezzi delle importazioni sono aumentati del 5 % e si sono mantenuti stabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.3.   Undercutting dei prezzi

(92)

Come indicato al considerando 53, solo un produttore indiano ha collaborato all’inchiesta. Questo produttore ha dichiarato un quantitativo trascurabile di esportazioni nell’Unione, pari a meno dell’1 % dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall’India nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale volume di esportazioni non fosse rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione e ha deciso di stabilire l’undercutting dei prezzi sulla base dei dati disponibili.

(93)

La Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dall’India, adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione, con la media ponderata dei prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi delle importazioni dall’India sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione all’incirca del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall’India

(94)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il volume e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dall’India sono ammontati rispettivamente a [8 700-20 200] tonnellate e al [2-4] % del consumo dell’Unione. Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era di livello comparabile ai prezzi praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2017-2018 e inferiore del 25 % circa per il periodo 2019-2020 (cfr. la tabella 8). Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è leggermente aumentato, del 2 %, ma l’origine dei tubi di ghisa duttile importati era variabile. Ad esempio nel 2017 le principali importazioni da paesi terzi provenivano da Cina, Russia e Svizzera, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame i principali importatori erano Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.

(95)

Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di tubi di ghisa duttile da altri paesi terzi, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

Volume (in tonnellate)

[2 900 - 3 400 ]

[1 400 - 1 700 ]

[3 900 - 4 600 ]

[200 - 400 ]

Valore indicizzato

100

50

133

10

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 2 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

48

119

9

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

701

933

738

833

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

133

105

118

Russia

Volume (in tonnellate)

[2 000 - 2 500 ]

[1 400 - 1 600 ]

[2 900 - 3 600 ]

[1 200 - 1 600 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

67

147

63

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

65

132

61

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

568

697

735

698

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

122

129

122

Svizzera

Volume (in tonnellate)

[3 400 - 4 400 ]

[1 800 - 2 200 ]

[1 600 - 2 000 ]

[800 - 1 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

52

47

23

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

51

42

23

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 604

1 656

1 714

1 817

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

106

113

Turchia

Volume (in tonnellate)

[10 - 20 ]

[10 - 20 ]

[3 100 - 3 650 ]

[4 200 - 5 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

115

25 750

35 070

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[1 - 2 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

111

23 065

34 035

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 136

1 750

838

1 007

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

153

73

88

EAU

Volume (in tonnellate)

[460 - 590 ]

[3 700 - 4 400 ]

[4 800 - 5 600 ]

[6 400 - 7 600 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

766

988

1 322

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[1 - 2 ]

[1 - 2 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

741

884

1 282

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

712

786

722

705

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

101

99

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

[10 -20 ]

[150 - 200 ]

[10 -50 ]

[150 - 300 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

994

200

1 457

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

962

179

1 414

Prezzo medio

508

1 422

1 980

897

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

279

389

176

Totale di tutti i paesi terzi eccetto l’India

Volume (in tonnellate)

[8 700 - 11 200 ]

[8 800 - 10 500 ]

[16 000 - 19 600 ]

[13 500 - 15 800 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

94

180

145

Quota di mercato (in %)

[1 - 3 ]

[1 - 3 ]

[3 - 5 ]

[3 - 5 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

91

161

141

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 033

1 004

856

879

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

97

82

85

Fonte: banca dati Comext di Eurostat.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(96)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(97)

Come indicato al considerando 13, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(98)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione, contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(99)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(100)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(101)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in migliaia di tonnellate)

[408 - 478 ]

[452 - 530 ]

[436 - 510 ]

[372 - 436 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

106

91

Capacità produttiva (in migliaia di tonnellate)

[824 - 965 ]

[824 - 965 ]

[824 - 965 ]

[743 - 870 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

100

100

90

Utilizzo degli impianti (in %)

[47 - 51 ]

[52 - 56 ]

[50 - 54 ]

[48 - 51 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

106

101

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(102)

La produzione dell’Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame, dopo un aumento del 10 % nel 2018.

(103)

La capacità produttiva ha seguito un andamento analogo, con una diminuzione del 10 % nel periodo in esame.

(104)

L’utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile, poiché il calo della capacità produttiva ha fatto seguito al calo della produzione dell’Unione.

(105)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il motivo della riduzione della capacità produttiva dell’industria dell’Unione non potevano essere le importazioni originarie dell’India, ma piuttosto il calo della domanda rispetto al 2019.

(106)

La decisione dell’industria dell’Unione di ridurre la propria capacità produttiva è stata presa prima della crisi COVID-19 e quindi non presentava alcun nesso con il calo del consumo tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(107)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

[321 - 376 ]

[341 - 399 ]

[338 - 396 ]

[329 - 386 ]

Valore indicizzato

100

106

105

102

Quota di mercato (in %)

[82 - 88 ]

[84 - 90 ]

[77 - 83 ]

[81 - 87 ]

Valore indicizzato

100

102

94

99

Vendite sul mercato vincolato (in migliaia di tonnellate)

[15 - 17 ]

[13 - 16 ]

[10 - 12 ]

[2 - 3 ]

Valore indicizzato

100

91

68

18

Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (in %)

[3 - 4 ]

[3 - 4 ]

[2 - 3 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato

100

88

61

18

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(108)

Nel periodo in esame il volume delle vendite del prodotto simile dell’industria dell’Unione e la quota di mercato non hanno seguito l’aumento del consumo dell’Unione, tranne per il 2019. In particolare nel 2019 l’industria dell’Unione non ha beneficiato dell’aumento del consumo, contrariamente alle importazioni dall’India.

(109)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è rimasta elevata, all’85 % circa, ed è aumentata nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto agli anni precedenti. Anche il volume delle vendite dell’Unione era notevolmente superiore al 2017. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume avrebbe potuto essere superiore in assenza dell’impatto della crisi COVID-19. La parte ha ritenuto che la conclusione della Commissione non rispecchiasse la situazione di fatto.

(110)

La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non beneficiava di una quota di mercato elevata. Come spiegato al considerando 133, i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati in perdita durante l’intero periodo in esame, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane (cfr. il considerando 151). Come spiegato inoltre al considerando 108, la quota di mercato dell’Unione non ha seguito l’aumento del consumo dell’Unione e, diversamente dalle importazioni dall’India, le vendite dell’Unione non hanno beneficiato dell’aumento del consumo nel 2019. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.3.   Crescita

(111)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 2 %. Di conseguenza, nonostante l’aumento del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è leggermente diminuita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(112)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

[1 820 - 2 540 ]

[1 820 - 2 540 ]

[1 810 - 2 530 ]

[1 700 - 2 390 ]

Valore indicizzato

100

100

99

93

Produttività (t/addetto)

[162 - 226 ]

[179 - 250 ]

[173 - 242 ]

[157 - 220 ]

Valore indicizzato

100

110

107

97

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(113)

Il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto in esame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2018 ed è diminuito del 6 % circa durante il periodo 2019-2020.

(114)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (tonnellate) per addetto, è aumentata del 10 % nel periodo 2017-2018 ed è diminuita del 13 % nel periodo 2018-2020. Questo può essere spiegato come l’effetto combinato dei seguenti fattori:

un’interruzione della produzione presso lo stabilimento di un produttore principale dell’Unione, che ha comportato la riduzione della produzione da dicembre 2019 a febbraio 2020; e

il calo di produzione dei produttori dell’Unione nel secondo trimestre del 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, che non è stato accompagnato dal licenziamento di un numero corrispondente di addetti.

4.4.2.5.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(115)

Come spiegato al considerando 92, la collaborazione dei produttori esportatori dell’India è stata limitata.

(116)

Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2016, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(117)

Il dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L’entità del dumping ha inciso in modo sostanziale sull’industria dell’Unione, considerati i volumi e i prezzi delle importazioni dall’India.

(118)

A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori indiani inoltre l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(119)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il volume delle importazioni dall’India non è aumentato in termini assoluti e che la quota di mercato di tali importazioni era solo del 15 % circa. La parte interessata ha rilevato inoltre che i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali e in seguito sono peggiorati. Le importazioni dall’India quindi non hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione.

(120)

La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Come indicato al considerando 133, la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata negativa durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(121)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione e costo unitario

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

[950 - 1 110 ]

[960 - 1 130 ]

[1 020 - 1 190 ]

[1 020 - 1 200 ]

Valore indicizzato

100

101

107

107

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

[1 000 - 1 100 ]

[900 - 1 100 ]

[1 000 - 1 100 ]

[1 000 - 1 200 ]

Valore indicizzato

100

97

101

105

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(122)

Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, rispecchiando l’aumento del costo unitario di produzione (5 %).

(123)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la presunta diminuzione dei prezzi allo sbarco dimostrava che le importazioni non provocano alcuna contrazione o depressione dei prezzi.

(124)

La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i prezzi allo sbarco, inferiori ai prezzi dell’Unione all’incirca del 40 %, durante il periodo in esame non hanno provocato alcuna contrazione o depressione dei prezzi per i produttori dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(125)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/addetto)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto

[56 000 - 66 000 ]

[57 000 - 66 000 ]

[57 000 - 67 000 ]

[53 000 - 62 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

100

101

94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(126)

Il costo medio del lavoro per addetto si è mantenuto stabile fino al 2019 ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è diminuito perché lo Stato francese ha finanziato la disoccupazione dovuta alle chiusure per l’emergenza COVID-19.

(127)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha rilevato l’assenza di un pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione con riferimento a questo parametro.

(128)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 126, il calo del costo medio del lavoro per addetto era dovuto ai finanziamenti straordinari erogati dallo Stato francese nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.3.   Scorte

(129)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in migliaia di tonnellate)

[87 - 102 ]

[77 - 90 ]

[84 - 98 ]

[68 - 79 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

88

95

77

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

[20 - 25 ]

[15 - 17 ]

[18 - 20 ]

[18 - 20 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

79

89

85

(130)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione.

(131)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che le scorte sono diminuite in misura significativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione era concentrata sulla riduzione della sua produzione. La parte interessata ha affermato che le scorte avrebbero dovuto aumentare nel caso di un impatto delle importazioni dall’India.

(132)

Come indicato al considerando 102, la diminuzione delle scorte osservata dalla parte durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata accompagnata dal calo della produzione dell’Unione. La Commissione inoltre non ha riscontrato alcuna correlazione tra la diminuzione delle scorte osservata principalmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame e le importazioni dall’India, poiché l’impatto delle importazioni dall’India non è stato osservato solo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, bensì durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(133)

Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite)

[–5 - –9 ]

[–1 - –5 ]

[–1 - –5 ]

[–3 - –7 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

–33

–36

–69

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

[–31 - –37 ]

[–46 - –54 ]

[–73 - –85 ]

[–43 - –51 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

- 145

- 231

- 138

Investimenti (in milioni di EUR)

[20 - 24 ]

[30 - 36 ]

[33 - 39 ]

[15 - 18 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

149

161

73

Utile sul capitale investito (in %)

[–6 - –8 ]

[–7 - –9 ]

[–10 - –12 ]

[–5 - –7 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

– 131

– 194

– 106

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(134)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata negativa durante il periodo in esame, passando da circa – 5/– 9 % nel 2017 a – 3/– 7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(135)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è rimasto negativo per l’intero periodo in esame, ad eccezione del 2018.

(136)

Gli investimenti (mirati per lo più a miglioramenti delle attrezzature di produzione, aumento della qualità, produttività e flessibilità nel processo produttivo) sono aumentati nel periodo 2017-2019 e diminuiti fino al minimo storico nel 2020.

(137)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, con una brusca riduzione nel 2019 e un miglioramento marginale nel 2020. Nel periodo in esame si è mantenuto negativo ed è peggiorato del 53 %.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(138)

Nonostante le misure antidumping in vigore, le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili, comprese tra [il 9 % e il 18 %] durante il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato è stata del [10-14] %. Nel contempo, i prezzi all’importazione hanno evidenziato una tendenza al ribasso, risultando inferiori ai prezzi dell’Unione del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado l’esistenza di misure antidumping e compensative.

(139)

L’andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l’occupazione e la produttività, ha registrato tendenze stabili o leggermente decrescenti. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello analogo a quello del 2017. L’aumento della quota di mercato nel 2018, nonostante il volume delle vendite relativamente stabile, era dovuto alla diminuzione del consumo nello stesso periodo. Sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita in larga misura a mantenere il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come spiegato nel considerando seguente.

(140)

Benché il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell’Unione sia aumentato del 7 % durante il periodo in esame, superando l’aumento del 5 % del costo di produzione, l’industria dell’Unione non è comunque riuscita a conseguire margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall’India, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire il costo medio di produzione e pertanto è stata in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, quando si è avvicinata al pareggio). Le importazioni indiane hanno quindi provocato una notevole contrazione dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività, registrando valori negativi o bassi durante il periodo in esame. Anche gli investimenti, pur evidenziando qualche aumento nel 2017 e nel 2018, si sono mantenuti a livelli generalmente bassi.

(141)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole.

(142)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la flessione dei risultati finanziari dell’industria dell’Unione era dovuta a fattori diversi dalle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

(143)

La Commissione ha osservato che la parte non ha addotto nuovi elementi che potrebbero invertire le sue conclusioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(144)

Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che l’andamento delle importazioni e il livello delle perdite subite dall’industria dell’Unione non erano correlati e pertanto non esisteva un nesso di causalità tra le importazioni e i risultati finanziari dell’industria dell’Unione.

(145)

Come indicato al considerando 93, la Commissione ha riscontrato che i prezzi delle importazioni dall’India erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato altresì che la parte non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell’impatto esercitato da altri fattori sull’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(146)

Tata Metaliks Limited ha affermato di non aver potuto esaminare la correlazione tra l’undercutting dei prezzi e i risultati economici dell’industria dell’Unione poiché la Commissione non ha divulgato i calcoli dell’undercutting dei prezzi per il periodo in esame.

(147)

La Commissione ha rilevato che alla parte sono state fornite le informazioni necessarie per accertare l’esistenza di un undercutting dei prezzi. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, le risultanze relative all’undercutting dei prezzi sono esposte ai considerando 92 e 93. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al considerando 91 sono indicati i prezzi unitari per le importazioni indiane e al considerando 121 la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti. La parte disponeva pertanto di tutte le informazioni in base alle quali la Commissione ha stabilito l’esistenza dell’undercutting. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(148)

La parte ha affermato infine che i volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La parte ha pertanto concluso che non sussisteva un effetto sui volumi.

(149)

La Commissione ha osservato che le importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tornate ai livelli del 2017. L’impatto principale delle importazioni dall’India inoltre è stato esercitato dai prezzi bassi, che hanno comportato una pressione significativa sui prezzi di mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(150)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India avessero arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti possano nel contempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India. Tali fattori sono illustrati di seguito.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(151)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(152)

Le importazioni dall’India di tubi di ghisa duttile sono rimaste sostanziali, con quote di mercato al di sopra del 10 % durante tutto il periodo in esame e a livelli di prezzo bassi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado le misure antidumping in vigore. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire sui clienti l’aumento dei costi di produzione, con conseguenti perdite durante l’intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell’inchiesta causano un pregiudizio notevole.

5.2.   Effetti di altri fattori

(153)

I volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato solo tra il [2 % e il 4 %] della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi superava del 50 % il prezzo medio delle importazioni dall’India.

(154)

Come indicato al considerando 40, una parte ha affermato che questioni generali di competitività dovrebbero giustificare una constatazione di cessazione o mancata reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari fattori, quali il calo del consumo dell’Unione di tubi di ghisa duttile a partire dalla crisi dell’euro sfociata in una flessione della spesa pubblica, le difficoltà nell’attirare personale, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzi più bassi sulle offerte nelle procedure di appalto pubblico. La parte ha affermato inoltre che i tubi di plastica sono il primo concorrente dell’industria dell’Unione, poiché sono meno costosi e quindi attraggono una parte significativa delle gare d’appalto pubbliche.

(155)

Contrariamente a quanto affermato dalla parte, il consumo dell’Unione e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono aumentati, mentre l’occupazione si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Non esistono inoltre elementi di prova del fatto che durante il periodo in esame i tubi di plastica abbiano acquisito quote di mercato a scapito dei tubi di ghisa duttile. Va notato altresì che i tubi di plastica non sono in concorrenza per quanto riguarda i tubi di grande diametro. Questi fattori quindi non hanno contribuito al pregiudizio riscontrato. Le importazioni cinesi inoltre erano effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelle indiane e a volumi molto inferiori. La parte infine ha omesso di specificare in che modo l’eventuale posizione dominante avrebbe potuto causare pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(156)

Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria dell’Unione, nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)

[119 - 140 ]

[147 - 172 ]

[102 - 119 ]

[66 - 77 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

122

85

55

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

[760 - 890 ]

[750 - 880 ]

[840 - 980 ]

[890 - 1 040 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

99

110

117

Fonte: il richiedente per il volume e risposte verificate al questionario per i valori.

(157)

Durante il periodo in esame, i volumi si sono dimezzati. Benché i prezzi delle esportazioni siano aumentati del 17 %, ciò non è stato sufficiente a coprire i costi di produzione nell’intero periodo in esame, come illustrato nella tabella 8. Le esportazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni oggetto di dumping dall’India e il pregiudizio constatato.

(158)

Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, come la crisi COVID-19, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(159)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020. La parte ha dichiarato che le misure iniziali di confinamento istituite per motivi di salute pubblica hanno imposto il blocco forzato di molti progetti di costruzione.

(160)

Come descritto sopra, il mercato dell’Unione dei tubi di ghisa duttile durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha risentito in misura significativa delle misure di confinamento dovute alla crisi COVID-19. Il consumo totale dell’Unione di quell’anno è stato analogo a quello del 2018. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(161)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dall’India hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell’andamento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell’utile sul capitale investito.

6.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(162)

La Commissione ha concluso al considerando 141 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India in caso di scadenza delle misure.

(163)

A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, rapporto tra i prezzi nell’Unione e i prezzi indiani; attrattiva del mercato dell’Unione e impatto di potenziali importazioni dall’India sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India e attrattiva del mercato dell’Unione

(164)

Come già descritto ai considerando da 66 a 71, la capacità inutilizzata disponibile in India ammontava a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. I produttori indiani inoltre prevedevano di investire in nuova capacità produttiva. Nei prossimi anni quindi l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.

(165)

La capacità inutilizzata disponibile e futura dei produttori esportatori indiani potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto in esame destinandolo all’esportazione nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(166)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che la presunta capacità produttiva inutilizzata in India sarà utilizzata necessariamente per la produzione di tubi di ghisa duttile destinati all’esportazione in conseguenza dell’eccesso di offerta rispetto alla domanda in India. La Commissione inoltre non ha esaminato l’attrattiva di altri mercati di esportazione, né ha analizzato dati relativi al periodo successivo all’inchiesta di riesame. La parte ha affermato infine che l’accertamento del rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio deve basarsi su prove positive (22). La parte ha pertanto concluso che la conclusione sul rischio non era corretta.

(167)

La Commissione ha osservato che la parte ha confermato l’esistenza di capacità inutilizzata in India. Come spiegato inoltre ai considerando da 66 a 70, la Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata in questione specificamente per il prodotto in esame. Come spiegato negli stessi considerando, la Commissione ha anche stabilito che nel lungo termine la domanda sul mercato indiano si ridurrà, mentre la parte stessa ha riconosciuto di stare pianificando l’espansione delle vendite sul mercato dell’Unione. Come descritto nella sezione 6.2, il mercato dell’Unione inoltre era considerato attraente per i produttori indiani e si poteva pertanto concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero state destinate, almeno parzialmente, ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(168)

Per quanto riguarda le prove positive necessarie a norma della giurisprudenza citata, la Commissione ha ritenuto di aver rispettato tutti i requisiti della giurisprudenza esistente e che la sua valutazione e le sue conclusioni in merito al rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio fossero basate su prove positive raccolte nel corso dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(169)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La redditività dell’industria dell’Unione sarebbe quindi seriamente a rischio.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(170)

Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. Come indicato al considerando 71, è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile, che assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni nell’Unione inoltre sono 25 volte superiori alle esportazioni verso il secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar, che assorbe il 2 % delle esportazioni indiane di tubi di ghisa duttile. I prezzi delle importazioni dall’India nel mercato dell’Unione inoltre erano leggermente superiori a quelli applicati in altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, rendendo il mercato dell’Unione leggermente più remunerativo rispetto ad altri mercati.

(171)

Malgrado le misure in vigore, i produttori esportatori indiani hanno venduto nell’Unione un ingente volume di tubi di ghisa duttile durante il periodo in esame e detenevano ancora una quota di mercato considerevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame (vicina al [10-14] %). Le vendite avvenivano a un prezzo che, anche con i dazi antidumping, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(172)

Il mercato dell’Unione è quindi considerato attraente per i produttori indiani e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero destinate almeno in parte ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni indiane si attestava su livelli elevati pari al [17-19] % nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia prima dell’istituzione dei dazi antidumping.

6.3.   Conclusione sul rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio

(173)

Su questa base, e considerando la situazione pregiudizievole precedente e attuale dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della persistenza di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(174)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto in esame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l’esigenza di proteggere l’industria dagli effetti negativi del dumping pregiudizievole.

(175)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(176)

L’industria dell’Unione è ubicata in tre Stati membri (Francia, Germania e Spagna) e impiega direttamente più di 2 200 addetti in relazione al prodotto in esame.

(177)

Le misure antidumping in vigore non hanno impedito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India di entrare nel mercato dell’Unione e l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(178)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni da tale paese. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dall’India arrecherebbe ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(179)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che l’industria dell’Unione è stata protetta per oltre sei anni pur disponendo di una quota di mercato dell’85 %. È pertanto improbabile che l’industria dell’Unione subisca delle ripercussioni in caso di abrogazione delle misure esistenti. Tuttavia, se si dovessero verificare, può comunque chiedere alla Commissione di aprire una nuova inchiesta.

(180)

Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione sta ancora subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India, sulla base dell’analisi di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio, compreso l’andamento della quota di mercato dell’industria dell’Unione. La Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio della persistenza e del peggioramento del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(181)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dell’India è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(182)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di essi ha risposto al questionario della Commissione.

(183)

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiori all’effetto positivo delle misure per l’industria dell’Unione.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(184)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(185)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla persistenza del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India.

(186)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il mantenimento delle misure dovrebbe essere considerato l’eccezione e non la norma. La parte ha fatto riferimento in particolare all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, che stabilisce che le misure antidumping restano in vigore solo per il tempo necessario e scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione. Poiché i dazi sono stati estesi in attesa del presente riesame, la parte ha affermato che al momento della probabile conclusione del riesame i dazi sarebbero già in vigore da più di sette anni. Per questo motivo ha chiesto alla Commissione di chiudere l’inchiesta.

(187)

La Commissione ha ricordato che in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, «le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio». La decisione di mantenere le misure si è basata su una valutazione approfondita di tutti i fatti riscontrati durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il mantenimento delle misure quindi non è stato automatico, né ha costituito la «norma». La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le misure dovrebbero essere revocate.

(188)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(189)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(190)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(191)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’India e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(192)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha chiesto alla Commissione di assegnarle un margine di dumping individuale. In alternativa, a suo parere la Commissione dovrebbe almeno valutare di assegnarle le aliquote individuali del dazio antidumping applicate agli altri produttori del prodotto in esame originario dell’India che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, alla luce della sua collaborazione con la Commissione nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(193)

La Commissione ha ricordato che l’obiettivo di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è esclusivamente quello di stabilire se le misure esistenti sono ancora necessarie. Questo tipo di inchiesta di riesame non consente di stabilire aliquote individuali del dazio per le società che non hanno collaborato nell’inchiesta iniziale. Un’aliquota individuale del dazio antidumping può essere stabilita solo in seguito a un’inchiesta di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 o 4, del regolamento di base. La richiesta è stata pertanto respinta.

(194)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (24). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(195)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), qualora un importo debba essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi dovrebbero essere corrisposti al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(196)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno ((«tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) e originari dell'India.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Jindal Saw Limited

3  %

C054

Electrosteel Casting Ltd

0  %

C055

Tutte le altre società

14,1  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(4)  Sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234 e T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14).

(7)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29).

(8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19).

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8).

(10)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.

(11)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(12)  GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1), considerando 442 e da 460 a 471.

(14)  Dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

(15)  Le cifre nell’inchiesta iniziale sono state indicate in intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

(16)  I quantitativi esportati nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano meno di [< 1 %] in termini di fatturato del prodotto in esame.

(17)  https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text = Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1 %20FY%202022 %2D23.

(18)  L’intenzione di investire in un aumento di capacità è stata resa pubblica dai principali produttori del prodotto in esame in India, come ad esempio Vedanda.

(19)  Domanda di riesame, allegato 17.

(20)  Domanda di riesame, allegato 17.

(21)  Domanda di riesame, sezione 5.1.6.

(22)  United States – Sunset reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina (WT/DS/268/AB/R).

(23)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1o luglio 2015, e la fase 2 il 1o luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell’arco di un periodo di tempo così breve dall’entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio.

(24)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(25)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/927 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2022

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2016/387 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il dazio compensativo istituito era compreso tra l’8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

(3)

Con il regolamento (UE) 2016/388 (3), la Commissione ha istituito anche un dazio antidumping definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».

(4)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 (4), la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti (UE) 2020/526 (5) e (UE) 2020/527 (6), la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all’aliquota del 6 % e del 3 %.

(5)

I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società». I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal e il 14,1 % per «tutte le altre società».

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(7)

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(8)

In conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell’apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l’India a partecipare a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 10 marzo 2021. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India («il paese interessato») a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) («l’avviso di apertura»).

(10)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto (10).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori dell’Unione, i produttori noti dell’India e le autorità indiane, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione.

a)    Campionamento

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell’Unione. Tali produttori dell’Unione appartengono allo stesso gruppo di società. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il campione definitivo dei produttori dell’Unione rappresentava il [70-85] % della produzione totale stimata dell’Unione e il [70-85] % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione e garantiva anche una buona distribuzione geografica.

(16)

In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Il campione provvisorio è stato quindi confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

Campionamento degli importatori

(17)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Non essendosi però manifestato nessun importatore indipendente il campionamento non è stato necessario.

Campionamento dei produttori dell’India

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell’India di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(19)

Poiché solo tre produttori hanno risposto al modulo per il campionamento entro il termine stabilito, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

b)    Questionari

(20)

La Commissione ha inviato questionari al governo dell’India, al gruppo di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai tre produttori esportatori che avevano risposto al modulo per il campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (11) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(21)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione, dal governo dell’India e da un solo produttore dell’India, Tata Metaliks Limited («TML»). Pur avendo risposto al modulo per il campionamento, gli altri due produttori dell’India in seguito non hanno fornito una risposta al questionario e pertanto non hanno collaborato all’inchiesta.

c)    Verifica

(22)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del produttore esportatore e del governo dell’India. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (12). La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore:

Tata Metaliks Limited

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti produttori dell’Unione e di un’entità di vendita collegato in Italia:

Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, Francia

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania

Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milano, Italia

d)    Fase successiva della procedura

(24)

Il 18 marzo 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(25)

Solo Tata Metaliks Limited ha presentato osservazioni entro il termine. La Commissione ha esaminato le osservazioni di Tata Metaliks Limited e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Anche il governo dell’India ha presentato osservazioni, che tuttavia sono pervenute oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

(26)

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, il punto 7 dell’avviso di apertura stabilisce che la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione pertanto non ha potuto tenere conto delle osservazioni del governo dell’India. Essa ha rilevato tuttavia che tale comunicazione non aggiungeva nuovi elementi che la Commissione non aveva considerato nel corso dell’inchiesta. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.

1.6.   Osservazioni in merito all’apertura

(27)

Un utilizzatore, ossia Hydro Mat Benelux, e un produttore esportatore, ossia Tata Metaliks Limited, hanno presentato osservazioni in merito all’apertura.

(28)

La Commissione ha rilevato che Tata Metaliks Limited ha presentato le sue osservazioni in merito all’apertura il 17 febbraio 2022, oltre nove mesi dopo il termine di 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura indicato al punto 5.2 dell’avviso di apertura. La Commissione non ha quindi preso in considerazione tali osservazioni.

(29)

La Commissione ha rilevato che, pur avendo presentato osservazioni in merito all’apertura, Hydro Mat Benelux non ha collaborato pienamente all’inchiesta. In particolare la società non ha compilato il questionario stabilito per gli utilizzatori che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di un controllo incrociato di alcune delle affermazioni elencate di seguito, ad esempio concernenti i prezzi di vendita dei produttori esportatori o i documenti relativi agli appalti pubblici.

(30)

In primo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il procedimento dovrebbe essere chiuso poiché la domanda non è stata presentata entro tre mesi prima della data di scadenza indicata nell’avviso di imminente scadenza (13).

(31)

La Commissione ha chiarito che la data indicata nell’avviso di apertura non corrispondeva alla data di presentazione della domanda. Come si evince dalla versione consultabile della domanda di riesame, disponibile nel fascicolo non riservato dal 17 marzo 2021 e accessibile a tutte le parti interessate, la domanda è stata debitamente presentata il 18 dicembre 2020, ossia entro il termine previsto dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(32)

In secondo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che nella domanda si fa un uso eccessivo della riservatezza. L’industria dell’Unione in particolare ha indicizzato tutti gli indicatori concernenti i suoi risultati economici. La parte ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 (14), nel quale la Commissione ha divulgato i dati microeconomici di un unico produttore dell’Unione.

(33)

La Commissione ha osservato che nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 tutti gli indicatori microeconomici (prezzi e volumi di vendita, costo unitario di produzione, costo del lavoro, scorte finali, redditività ecc.), erano indicati in intervalli di valori o in forma indicizzata.

(34)

La Commissione ha ritenuto inoltre che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza nel fascicolo consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati classificati come riservati per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso di tutto il procedimento.

(35)

A tale proposito, la Commissione ha ricordato altresì che l’articolo 29 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(36)

In terzo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il primo semestre del 2020 non rifletteva circostanze economiche normali e ha ritenuto che il periodo non fosse rappresentativo ai fini di una valutazione in prospettiva delle conseguenze della scadenza delle misure oggetto di discussione. La parte ha affermato che i risultati negativi dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020 erano causati dagli impatti negativi sull’economia dovuti alla COVID-19 e dall’aumento del costo delle materie prime sui mercati mondiali che non poteva essere trasferito sui consumatori a valle. La parte ha affermato inoltre che per il periodo 2017-2019 gli indicatori principali non evidenziavano una situazione di vulnerabilità, ma piuttosto un’industria dell’Unione in buona salute, in particolare analizzando la produzione, la capacità produttiva, le scorte, gli investimenti, i prezzi di vendita e la redditività.

(37)

La Commissione ha rammentato che a norma dell’articolo 18 del regolamento di base la domanda di riesame in previsione della scadenza deve contenere elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio nella domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva elementi di prova che indicavano una notevole penetrazione nel mercato dell’Unione di esportazioni indiane a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenesse sufficienti elementi di prova della persistenza del pregiudizio e ha respinto l’argomentazione.

(38)

In quarto luogo, Hydro Mat Benelux ha analizzato il periodo 2017-2020 e ha affermato che i dati disponibili sulle importazioni non corroboravano l’asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. Hydro Mat Benelux ha affermato inoltre che i prezzi delle esportazioni indiane e i margini di undercutting e underselling calcolati dal richiedente non erano affidabili, in quanto i prezzi delle esportazioni rispecchiavano il prezzo di trasferimento tra parti collegate, ossia i produttori indiani e le loro filiali collegate. Hydro Mat Benelux ha affermato infine che i produttori indiani hanno aumentato la capacità produttiva per far fronte alla crescita del mercato interno indiano e che i principali produttori esportatori indiani non pianificavano di ampliare la loro capacità produttiva.

(39)

La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta di riesame antisovvenzioni. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni sovvenzionate avevano un impatto gravemente pregiudizievole sullo stato dell’industria dell’Unione. In particolare i richiedenti non hanno fornito solo calcoli dell’undercutting alla frontiera dell’Unione, ma anche alla consegna presso la sede del cliente, evidenziando un undercutting pari almeno al 14,9 %. Dall’analisi del pregiudizio specifica della domanda di riesame in previsione della scadenza è emerso un aumento della penetrazione del mercato dell’Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dall’India a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tale circostanza sembra aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione, dimostrato ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato e da un deterioramento dei risultati finanziari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(40)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’aumento della produzione indiana sarà destinato solo al mercato indiano, Hydro Mat Benelux non ha fornito elementi di prova. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(41)

In quinto luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che questioni generali di competitività non dovrebbero giustificare una constatazione di persistenza o reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari elementi quali il fatto che il consumo dell’Unione sia calato dalla crisi dell’Eurozona con una riduzione della spesa pubblica, esercitando così un impatto negativo sulla competitività dell’industria dell’Unione, la concorrenza dei tubi di plastica, la difficoltà di attirare occupazione, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzo inferiore nelle procedure di appalto.

(42)

Questa argomentazione è trattata al considerando 256.

(43)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che i dati indicati nella domanda di riesame relativi all’industria dell’Unione e alle importazioni riguardavano il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. Il periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura tuttavia è compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Secondo il parere della società, i richiedenti avrebbero dovuto aggiornare la domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base del periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura e tali dati avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti. A suo parere, non diffondendo alle parti tale domanda di riesame aggiornata, la Commissione ha violato l’articolo 12.1.2 e l’articolo 12.1.3 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative»).

(44)

In primo luogo, è prassi comune della Commissione basare le proprie risultanze sui dati disponibili più recenti. Tali dati non corrispondono necessariamente al periodo definito nella domanda di riesame, poiché può darsi che non fossero disponibili nel momento in cui è stata presentata la domanda di riesame. L’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non contiene disposizioni che impongano alla Commissione di basare le proprie risultanze sullo stesso periodo definito nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, durante l’inchiesta tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze e sugli elementi di prova relativi al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere violato diritti procedurali, né l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, e ha respinto l’argomentazione.

(45)

Tata Metaliks Limited ha fatto riferimento anche al fatto che la Commissione ha respinto le sue osservazioni in merito all’apertura perché sono pervenute dopo il termine indicato nell’avviso di apertura (cfr. il considerando 28). A suo parere, il termine si applicherebbe solo dopo il ricevimento dei dati rivisti dai richiedenti, riferiti al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che secondo «un principio consolidato di giustizia naturale» e «una posizione giuridica consolidata in tutte le giurisdizioni» le comunicazioni concernenti questioni di diritto possono essere presentate oltre i termini.

(46)

Come spiegato al considerando 44, il periodo dell’inchiesta di riesame si riferiva al periodo più recente per il quale erano disponibili dati, e tale periodo non corrisponde sempre alla valutazione preliminare della domanda di riesame. Il termine indicato nell’avviso di apertura inoltre si riferiva esplicitamente alla data di pubblicazione dell’avviso e non ad altre date quali la comunicazione di informazioni di una parte. Il termine indicato nell’avviso di apertura non fa distinzione tra questioni di diritto e di fatto e si applica ugualmente a entrambe. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(47)

Il prodotto in esame è lo stesso dall’inchiesta iniziale, ossia tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) («il prodotto in esame»).

(48)

I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l’approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l’irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell’acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all’interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.

2.2.   Prodotto simile

(49)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(50)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

(51)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come affermato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implicasse il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni.

3.1.   Evoluzione delle importazioni dopo l’istituzione delle misure

(52)

Nel periodo dell’inchiesta iniziale (15) l’India ha esportato nell’Unione [80 000-100 000] tonnellate del prodotto in esame (base UE-27) (16). Tra il 2016 e il 2018, dopo l’istituzione delle misure definitive nel marzo 2016, le importazioni sono calate, oscillando tra 38 000 e 55 000 tonnellate annue. Nel 2019 le importazioni dall’India sono aumentate nuovamente a [64 000-75 000] tonnellate.

(53)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono scese a [44 000-52 000] tonnellate. Nel 2021, dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni sono risalite al livello del 2019.

(54)

Nel complesso le importazioni dall’India del prodotto in esame si sono mantenute a livelli significativi nel periodo dell’inchiesta di riesame e rappresentavano circa il [10-14] % del mercato dell’Unione, mentre nel periodo dell’inchiesta iniziale la quota di mercato coperta dalle importazioni indiane corrispondeva a circa il [15-20] %.

3.2.   Base per le conclusioni

(55)

Solo una società, Tata Metaliks Limited, ha collaborato all’inchiesta (cfr. la sezione 1.5). La società ha beneficiato dei tre regimi di esportazione compensati nell’inchiesta iniziale, principalmente per le esportazioni verso paesi terzi. Nel periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia la società ha venduto la maggior parte della sua produzione sul mercato interno (17). I produttori esportatori indiani che hanno esportato nell’Unione quantitativi significativi non hanno collaborato. La Commissione ha pertanto deciso di non limitarsi a utilizzare le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited per determinare il livello delle sovvenzioni a favore dei produttori esportatori di tubi di ghisa duttile in India, e di basarsi invece sui dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.

(56)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha utilizzato per la sua analisi tutti i dati a sua disposizione, e in particolare:

la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 28 del regolamento di base;

le risultanze dell’inchiesta iniziale;

le informazioni fornite dal governo dell’India;

le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited;

le risultanze di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione (18).

3.3.   Regimi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta

(57)

La Commissione ha esaminato se vi fosse una persistenza delle sovvenzioni, analizzando se le sovvenzioni compensate nel contesto dell’inchiesta iniziale continuassero a conferire vantaggi all’industria indiana dei tubi di ghisa duttile. Nel caso dei regimi di sovvenzione terminati, la Commissione ha esaminato anche se tali regimi fossero stati sostituiti da altri regimi analoghi e se fossero stati creati nuovi regimi.

(58)

La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze di cui alla presente sezione, che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione alle sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale, non era necessario prendere in esame tutte le altre sovvenzioni di cui il richiedente asseriva l’esistenza. Una volta che la Commissione stabilisce che esistono elementi di prova della persistenza di sovvenzioni superiori al minimo a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, non è necessario stabilire l’importo esatto delle sovvenzioni in un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(59)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha compensato i regimi seguenti:

1)

rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute:

regimi di esenzione dai dazi e di remissione dei dazi:

a)

regime del prodotto mirato, sostituito da un meccanismo denominato «regime per le esportazioni di merci dall’India» (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS») nel periodo 2015-2020;

b)

regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»);

c)

regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme, «DDS»);

2)

fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato:

fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.

3.3.1.   Regime del prodotto mirato («FPS») sostituito dal regime per le esportazioni di merci dall’India («MEIS») nel 2015-2020

3.3.1.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(60)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che il regime del prodotto mirato in vigore durante il periodo dell’inchiesta iniziale accordava sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tale regime si basava sul piano per la politica del commercio estero («FTP») per il 2009-2014.

(61)

I tassi di sovvenzione accertati nell’inchiesta iniziale per il regime FPS variavano dal 3,11 % al 4,35 %.

(62)

Dopo il periodo dell’inchiesta iniziale il regime è stato tuttavia soppresso e sostituito con un nuovo regime denominato «regime per le esportazioni di merci dall’India» («MEIS»). Il MEIS ha sostituito diversi regimi preesistenti, tra cui l’FPS. Il MEIS prevedeva condizioni analoghe all’FPS compensato nell’inchiesta iniziale. Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze relative al regime FPS si applicassero anche al MEIS.

3.3.1.2.   Persistenza del regime di sovvenzione

(63)

Il MEIS è rimasto in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’esistenza del regime è stata confermata anche dal governo dell’India nella risposta al questionario e dal produttore esportatore che ha collaborato Tata Metaliks Limited, che ha anche beneficiato del regime.

a)    Base giuridica

(64)

Il MEIS si fonda sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.

(65)

Il MEIS è descritto nel piano quinquennale per la politica del commercio estero per il 2015-2020 («FTP 2015-2020»). Le procedure che disciplinano l’FTP 2015-2020 sono esposte in maggior dettaglio in un manuale di procedure 2015-2020 (Handbook of Procedures 2015-2020, «HOP 2015-2020»).

(66)

La descrizione dettagliata del MEIS è contenuta nel capitolo 3 dell’FTP 2015-2020 e nel capitolo 3 del manuale HOP 2015-2020.

b)    Ammissibilità

(67)

Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)    Attuazione pratica

(68)

Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l’elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono elencati nell’appendice 3B del manuale HOP aggiornato.

(69)

Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. L’aliquota del MEIS durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava al 3 %.

(70)

A norma del punto 3.06 dell’FTP 2015-2020 sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come ad esempio l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione.

(71)

I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio, mentre i crediti sul dazio rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono validi per un periodo di 24 mesi dalla data del rilascio conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato.

(72)

Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali; ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali; iii) il pagamento dell’imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi. Le cedole possono anche essere vendute sul mercato.

(73)

Per beneficiare dei vantaggi a titolo del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l’autorità regionale competente del governo dell’India concede il credito sul dazio. Nella misura in cui l’esportatore fornisce la documentazione pertinente, l’autorità regionale non ha alcun potere discrezionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio.

d)    Contributo finanziario e vantaggio

(74)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione viene eseguita nel quadro di tale regime. Contestualmente, il governo dell’India concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del MEIS corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell’ambito di tale regime durante il periodo dell’inchiesta.

e)    Specificità

(75)

Il regime MEIS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base.

f)    Conclusioni sul regime MEIS

(76)

La Commissione ha concluso che il regime MEIS ha erogato sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il credito sul dazio a titolo del MEIS costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, dato che il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione. Il regime prevede un contributo finanziario diretto per le società che vendono le cedole del MEIS sul mercato.

(77)

La Commissione ha osservato che il MEIS è scaduto dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, il 1o gennaio 2021. Fino alla fine del 2021 però le società possono ancora richiedere le cedole del MEIS per le operazioni di esportazione effettuate nel 2020. Inoltre le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all’importazione dovuti fino al 15 settembre 2023. I vantaggi derivanti da questo regime sono stati pertanto ricevuti durante il periodo dell’inchiesta di riesame e continueranno anche dopo l’istituzione delle misure.

(78)

La Commissione ha osservato inoltre che nell’agosto 2021 il governo dell’India ha pubblicato orientamenti relativi a un nuovo regime denominato regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme, «RoDTEP»), che sostituisce il MEIS. Il regime RoDTEP è indicato come un meccanismo di rimborso di imposte/dazi/prelievi a livello centrale, statale e locale, che attualmente non sono rimborsati a titolo di altri meccanismi, ma che sono applicati nel processo di fabbricazione e distribuzione dei prodotti esportati (19). Il governo dell’India ha annunciato aliquote di rimborso per i diversi settori. Tali aliquote sono soggette a revisione in qualsiasi momento. Benché le aliquote per l’industria del ferro e il prodotto in esame non fossero annunciate all’epoca dell’inchiesta, il settore ha chiesto di essere inserito nel regime, come confermato anche dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, e la relativa aliquota era ancora in fase di discussione (20).

3.3.1.3.   Conclusioni

(79)

Poiché la situazione giuridica non è cambiata in misura sostanziale, la Commissione ha ritenuto che nel periodo dell’inchiesta di riesame il MEIS abbia continuato a conferire vantaggi all’industria dei tubi di ghisa duttile. La Commissione è giunta alle stesse conclusioni nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/433.

(80)

A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. Il tasso di sovvenzione nel periodo dell’inchiesta iniziale per quanto riguarda l’FPS compensato nell’inchiesta iniziale e sostituito dal MEIS (che secondo quanto accertato conferisce vantaggi analoghi) variava tra il 3,11 % e il 4,35 % (cfr. il considerando 61).

(81)

Poiché l’aliquota del MEIS ammontava al 3 % fob, contro il 5 % fob del regime FPS nel periodo dell’inchiesta iniziale, il vantaggio ricevuto dall’industria dei tubi di ghisa duttile a titolo del MEIS è diminuito di conseguenza nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione i vantaggi riscontrati per i produttori di acciaio inossidabile laminato a freddo erano pari all’1,87 % e all’1,92 % per un’aliquota MEIS del 2 %. La Commissione ha ritenuto che i vantaggi per i produttori di tubi di ghisa duttile a titolo del MEIS ammonterebbero quindi a un analogo importo leggermente inferiore al 3 % e pertanto non sarebbero trascurabili.

(82)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha comunicato che il MEIS prevedeva il rimborso di a) imposte indirette connesse alla fabbricazione e alla distribuzione dei prodotti esportati; e b) imposte indirette a cascata sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati. La società ha sostenuto che, a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la restituzione di queste categorie di imposte non è compensabile. Essa ha affermato inoltre che anche se il MEIS era risultato compensabile, il programma è terminato il 31 dicembre 2020.

(83)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come spiegato ai considerando da 60 a 81, alle società in India è rimborsata una percentuale fissa del valore fob delle esportazioni sotto forma di credito sul dazio. Le condizioni del regime non impongono una corrispondenza tra il valore del credito sul dazio e l’importo delle imposte versate dalle società, né vengono verificati tali importi. Per quanto riguarda il rischio della persistenza del regime di sovvenzione, come indicato al considerando 77, fino al 15 settembre 2023 le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all’importazione dovuti. I vantaggi derivanti da questo regime quindi continueranno ben oltre il periodo dell’inchiesta di riesame.

(84)

Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che il regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (RoDTEP) non forniva vantaggi al momento della sua comunicazione (al 31 marzo 2022) e pertanto la Commissione non può considerare il fatto che il vantaggio fosse in fase di discussione come una probabile sovvenzione (futura) del prodotto in esame.

(85)

In relazione al regime RoDTEP, la Commissione ha osservato che la stessa Tata Metaliks Limited ha ritenuto durante il controllo incrociato a distanza che si debba negoziare una nuova aliquota per l’industria dei tubi di ghisa duttile. Il fatto che l’aliquota non fosse decisa al momento della comunicazione non ha messo in discussione la forte probabilità che la nuova aliquota sarà stabilita e la sovvenzione nell’ambito di questo nuovo regime continuerà oltre il 2023. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.3.2.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme»)

3.3.2.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(86)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha accertato che il regime denominato regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («EPCGS») forniva una sovvenzione compensabile e costituiva un contributo finanziario accordato dal governo dell’India. Tale regime era ancora applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

a)    Base giuridica

(87)

La descrizione dettagliata dell’EPCGS è contenuta nel capitolo 5 dell’FTP 2015-2020 e nel capitolo 5 del manuale HOP 2015-2020.

b)    Ammissibilità

(88)

Sono ammissibili a tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

c)    Attuazione pratica

(89)

A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell’India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del regime. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all’esportazione nel corso di un certo periodo. A norma dell’FTP 2015-2020 i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L’obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni.

(90)

Il titolare della licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato locale. In tal caso il produttore locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore locale può beneficiare del vantaggio connesso alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

d)    Conclusioni sul regime EPCGS

(91)

Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, dato che tale concessione riduce le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore poiché i dazi risparmiati all’importazione migliorano la liquidità della società.

(92)

Il regime EPCGS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare. Tale regime è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(93)

Il regime EPCGS non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali regimi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati.

(94)

Nell’inchiesta iniziale, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo così calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale praticato in India durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalle società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall’importo totale della sovvenzione, laddove richiesto.

(95)

A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito in base all’adeguato fatturato delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta iniziale, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(96)

I tassi di sovvenzione accertati nel periodo dell’inchiesta iniziale con riguardo a questo regime variavano tra lo 0,03 % e lo 0,38 %.

3.3.2.2.   Persistenza del regime di sovvenzione

(97)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori di tubi di ghisa duttile in India hanno continuato a beneficiare del regime. L’esistenza del regime è stata confermata anche dal governo dell’India nella risposta al questionario. La Commissione ha accertato inoltre che Tata Metaliks Limited si è avvalsa del regime per importare beni strumentali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in esame. I vantaggi del regime hanno potuto essere accordati al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(98)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni a titolo del regime EPCGS.

(99)

A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. I tassi di sovvenzione accertati nel periodo dell’inchiesta iniziale con riguardo a questo regime variavano tra lo 0,03 % e lo 0,38 % (cfr. il considerando 96).

(100)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che il livello delle sovvenzioni a titolo di questo regime nel periodo dell’inchiesta di riesame non è stato trascurabile e comunque non inferiore ai livelli riscontrati nell’inchiesta iniziale.

(101)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il regime EPCGS costituiva una sovvenzione ammissibile poiché prevedeva l’esenzione dalle imposte dei prodotti esportati destinati al consumo interno, e pertanto non poteva essere compensata.

(102)

Come rammentato al considerando 93, tali regimi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.3.3.   Regime di restituzione dei dazi («Duty Drawback Scheme»)

3.3.3.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(103)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori del prodotto in esame beneficiavano di un regime di restituzione dei dazi che prevedeva un rimborso di una certa percentuale del valore fob delle esportazioni («aliquota DDS»). L’aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale ammontava all’1,9 % del valore fob. Tale regime era ancora applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

a)    Base giuridica

(104)

La base giuridica applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame era costituita dalle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 e in seguito sostituite dalle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali del 2017 («norme del 2017»), entrate in vigore il 1o ottobre 2017. Il metodo di calcolo del regime di restituzione dei dazi è descritto all’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni DDS del 1995. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni DDS disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali disposizioni sono rimaste invariate nelle disposizioni DDS del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(105)

La circolare n. 24/2001 inoltre contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(106)

L’articolo 4 delle disposizioni DDS del 1995 stabilisce che il governo centrale può rivedere l’importo o le aliquote fissate a norma dell’articolo 3. Il governo dell’India ha apportato una serie di modifiche, da ultimo con le revisioni delle aliquote nella notifica n. 95/2018–CUSTOMS e nella notifica n. 07/2020–CUSTOMS.

(107)

L’aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale ammontava all’1,9 % del valore fob.

b)    Ammissibilità

(108)

Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)    Attuazione pratica

(109)

In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. L’articolo 3, paragrafo 2, delle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali indica le modalità di calcolo dell’importo della sovvenzione. L’importo rimborsabile è basato sui valori medi, per l’intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull’indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili (il cosiddetto «tasso applicabile a tutte le industrie» o «AIR»). Il governo dell’India successivamente esprime l’importo rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.

(110)

Il governo dell’India utilizza tale percentuale per calcolare l’importo della restituzione dei dazi a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L’aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell’India prodotto per prodotto.

(111)

Secondo il governo dell’India, la restituzione dei dazi può anche essere stabilita in base all’effettiva incidenza del dazio nel caso di prodotti che non sono ammissibili all’AIR o nel caso di società alle quali risulta che l’AIR rimborsa meno dell’80 % dell’effettiva incidenza del dazio/imposta.

(112)

Per essere ammissibile ai vantaggi di tale regime, una società deve esportare. Nel momento di inserire i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l’esportazione avviene nell’ambito del regime DDS e l’importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo la spedizione e dopo che la società ha consegnato la nota di carico per l’esportazione (Export General Manifest, «EGM») e che l’ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell’esportatore oppure a mezzo tratta.

(113)

L’esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell’esportazione mediante un certificato bancario che attesti l’avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate, «BRC»). Tale documento può essere fornito dopo il pagamento dell’importo della restituzione. Il governo dell’India recupera l’importo erogato qualora l’esportatore non presenti il BRC entro un dato termine.

(114)

L’importo della restituzione dei dazi può essere utilizzato per qualsiasi finalità e, conformemente alle norme di contabilità dell’India, l’importo può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l’obbligo di esportazione.

d)    Conclusioni sul regime DDS

(115)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell’India. Non esistono restrizioni in merito all’impiego di questi fondi. L’importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore poiché ne migliora la liquidità.

(116)

Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell’India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita come una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è neppure conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all’esportatore non è necessariamente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all’importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all’importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità. Il governo dell’India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

(117)

Il pagamento da parte del governo dell’India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all’andamento delle esportazioni e pertanto tale regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(118)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il regime DDS è compensabile.

e)    Calcolo dell’importo della sovvenzione

(119)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario (ossia l’importo ricevuto a titolo di restituzione del dazio) di cui si è accertata l’esistenza durante il periodo dell’inchiesta iniziale. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione è effettuata nel quadro del regime in questione. Da quel momento il governo dell’India è tenuto al pagamento dell’importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell’India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione.

(120)

In considerazione dell’omessa collaborazione dei principali produttori esportatori, come indicato al considerando 55, la Commissione non è stata in grado di verificare l’effettivo pagamento dei dazi all’importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Se fosse stata presentata e confermata tale argomentazione, malgrado l’assenza di sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in quali quantità, la Commissione avrebbe effettuato una verifica dei dazi doganali pagati per calcolare l’importo della remissione in eccesso in conformità dell’allegato II, punto 5, del regolamento di base.

(121)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(122)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi delle sovvenzioni in base al fatturato totale delle esportazioni della società durante il periodo dell’inchiesta iniziale, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(123)

I tassi di sovvenzione accertati per tale regime durante il periodo dell’inchiesta iniziale erano compresi tra l’1,37 % e l’1,66 %.

3.3.3.2.   Persistenza del regime di sovvenzione

(124)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l’industria dei tubi di ghisa duttile ha continuato a beneficiare del DDS durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche il governo dell’India ha confermato la persistenza del regime DDS nella risposta al questionario. Inoltre il produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, ha anch’esso beneficiato del regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame, principalmente per le sue esportazioni verso paesi terzi.

(125)

Nelle rispettive risposte al questionario, Tata Metaliks Limited e il governo dell’India hanno affermato che il regime DDS non configurava una sovvenzione compensabile. Il governo dell’India ha sostenuto inoltre che, per configurare una sovvenzione, la restituzione di imposte indirette o di oneri all’importazione deve superare l’ammontare di tali imposte o oneri effettivamente prelevati sui fattori produttivi utilizzati nella realizzazione del prodotto esportato. Anche in questi casi, secondo il parere del governo dell’India potrebbe essere compensata solo la restituzione in eccesso. A sostegno di tale argomentazione, il governo dell’India ha fatto riferimento alla relazione del panel «European Union — Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephthalate from Pakistan», WT/DS486/R.

(126)

Il governo dell’India ha affermato che l’ammissibilità al regime non era condizionata all’andamento delle esportazioni né limitata a qualche settore, industria e/o regione. A suo parere, la restituzione neutralizza il pagamento di dazi doganali e accise centrali calcolati su quantitativi medi di fattori produttivi pertinenti (importati e nazionali), che risultano utilizzati normalmente nella fabbricazione della classe di beni esportati. Le diverse modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi da parte dei singoli esportatori sono considerate e uniformate nelle medie. Il governo dell’India ha pertanto ritenuto che il regime DDS fosse un abbuono di imposte/dazi e non una sovvenzione.

(127)

Come specificato ai considerando da 115 a 118, la Commissione ha ritenuto nell’inchiesta iniziale che il DDS non presentasse tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Contrariamente a quanto affermato dal governo dell’India, i vantaggi ricevuti dalle società a titolo del DDS non hanno alcun legame diretto con i dazi dovuti sulle importazioni di materie prime utilizzate dalla società nei prodotti esportati. Una società esportatrice riceve pagamenti in contanti, che sono collegati unicamente al valore fob delle sue esportazioni. Le società non sono tenute a importare alcuna materia prima.

(128)

Di conseguenza, e poiché il meccanismo del regime non prevede una valutazione società per società dell’importo di imposte/oneri versati per i fattori produttivi utilizzati, la Commissione non può considerare l’intero importo della restituzione dei dazi a titolo del DDS come una semplice compensazione per dazi/oneri versati dalle società sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Infine, in ragione dell’omessa collaborazione dei principali produttori esportatori, la Commissione non è stata in grado di verificare i collegamenti specifici tra il vantaggio a titolo del DDS e i potenziali dazi pagati sull’importazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame.

(129)

La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il DDS ha continuato a fornire vantaggi ai produttori esportatori di tubi di ghisa duttile in India. In mancanza della collaborazione di un produttore esportatore con un volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione inoltre non disponeva di informazioni specifiche per società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione accordata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per la constatazione della persistenza della sovvenzione nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha comunque ritenuto necessario calcolare tali importi. Inoltre, benché dal periodo dell’inchiesta iniziale l’aliquota della restituzione dei dazi per il prodotto in esame sia leggermente diminuita (dall’1,9 % all’1,8 % e successivamente all’1,6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame) le disposizioni DDS sono rimaste invariate. Anche se la riduzione (del 16 %) dell’aliquota DDS si è tradotta in un calo proporzionale dei livelli delle sovvenzioni rispetto ai livelli riscontrati nell’inchiesta iniziale (tra l’1,37 % e l’1,66 %), la Commissione ha ritenuto che tale livello di sovvenzioni nell’ambito del regime fosse comunque non trascurabile.

(130)

La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il regime DDS ha continuato a fornire sovvenzioni ai produttori di tubi di ghisa duttile.

(131)

In seguito alla divulgazione delle informazioni Tata Metaliks Limited ha sostenuto che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sui materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in esame. La parte ha affermato in particolare che, per ricevere la restituzione del dazio, gli esportatori devono presentare la bolla di spedizione, recante la richiesta di restituzione del dazio applicabile al prodotto. Le autorità doganali indiane preparano una bolla di spedizione recante l’importo della restituzione del dazio solo in seguito a una verifica. A suo parere quindi la restituzione del dazio non configurava una remissione in eccesso.

(132)

Come già spiegato in dettaglio al considerando 109, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di restituzione del dazio si riferisca a una percentuale fissa di un importo da rimborsare. La Commissione ha osservato che tale importo non corrispondeva necessariamente all’ammontare dei dazi dovuti da una società per i fattori produttivi utilizzati per la produzione. Come rilevato inoltre al considerando 128, l’omessa collaborazione dei produttori esportatori ha reso impossibile verificare l’effettivo pagamento dei dazi all’importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.3.4.   Fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato

3.3.4.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(133)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che in virtù di una serie di misure il governo dell’India avesse incaricato le società di estrazione di minerale di ferro di fornire tale materia prima per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Tale fornitura di beni costituiva un vantaggio finanziario per i beneficiari ed è risultata specifica, quindi compensabile (21).

(134)

In primo luogo, dal marzo 2007 il governo dell’India ha istituito tasse all’esportazione di minerale di ferro, inizialmente a un’aliquota di 300 INR/tonnellata (corrispondente a una percentuale tra il 12 % e il 15 %). Nel marzo 2011 l’aliquota è stata portata al 20 % e nel dicembre 2011 è stata ulteriormente aumentata al 30 %. Tali restrizioni all’esportazione tramite tasse all’esportazione erano mirate a tutelare e promuovere le industrie a valle fornendo alle industrie a valle nazionali materie prime e fattori produttivi a prezzi contenuti.

(135)

In secondo luogo, nel maggio 2008 il ministero delle Ferrovie ha introdotto una «politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci», ossia tariffe diverse per il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all’esportazione. Considerando che il trasporto ferroviario di merci rappresenta una parte assai rilevante del costo totale del minerale di ferro, la differenza media tra il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all’esportazione era pari al triplo.

(136)

Queste due misure, intese a scoraggiare le esportazioni di minerale di ferro, hanno determinato la creazione di un sistema di «restrizioni mirate all’esportazione» sostanzialmente istituito nel 2007-2008 e ulteriormente ampliato nel marzo e nel dicembre 2011 con l’aumento dell’aliquota della tassa all’esportazione di minerale di ferro.

(137)

Al fine di verificare il rispetto del primo elemento, ossia se il governo dell’India avesse dato un incarico o un ordine alle società di estrazione di minerale di ferro, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il sostegno del governo dell’India all’industria dei tubi di ghisa duttile (in particolare tramite le distorsioni dei prezzi riscontrate per il minerale di ferro) fosse effettivamente un «obiettivo» di una politica di governo (e non semplicemente un «effetto secondario» dell’esercizio di poteri normativi generali). La Commissione ha rilevato che diversi documenti corroboravano la sua conclusione che il governo dell’India perseguiva esplicitamente l’obiettivo strategico di sostenere l’industria dei tubi di ghisa duttile. In particolare, la relazione Dang del 2005 conteneva l’esplicito obiettivo strategico di favorire i produttori siderurgici indiani («accesso garantito alle forniture locali di minerale di ferro a prezzi scontati rispetto ai prezzi mondiali») e l’indicazione che tale vantaggio andasse mantenuto e incentivato. La Commissione ha osservato che, per conseguire gli obiettivi strategici indicati in tale relazione, il governo dell’India ha adottato determinate misure per sostenere nello specifico l’industria nazionale dei tubi di ghisa duttile.

(138)

Vari documenti ufficiali hanno dimostrato il collegamento tra gli obiettivi strategici di sostenere l’industria dei tubi di ghisa duttile e le relative misure adottate con successo dal governo dell’India per conseguire tali obiettivi, come in particolare la relazione del gruppo di lavoro sull’industria siderurgica per il dodicesimo piano quinquennale pubblicata nel novembre 2011.

(139)

La Commissione ha pertanto constatato che, istituendo tali restrizioni mirate all’esportazione (in particolare attraverso le tasse all’esportazione e la politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci) il governo dell’India ha messo le società di estrazione di minerale di ferro in una situazione economicamente irrazionale, che le ha indotte a vendere i loro prodotti a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tale politica. Le misure adottate dal governo dell’India effettivamente hanno ridotto la libertà d’azione delle società di estrazione di minerale di ferro, limitando in pratica le loro decisioni commerciali in merito a dove vendere il loro prodotto e a quale prezzo, e obbligandole quindi a fornire minerale di ferro sul mercato interno per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.

(140)

La Commissione ha constatato inoltre che il governo dell’India «si aspettava» che le società di estrazione di minerale di ferro non riducessero drasticamente la produzione interna (in considerazione delle restrizioni all’esportazione in vigore) ma mantenessero stabile la fornitura di minerale di ferro estratto localmente. La Commissione ha osservato in effetti che era facile prevedere a priori che le società di estrazione di minerale di ferro non avrebbero vanificato importanti investimenti iniziali e costi fissi elevati riducendo la produzione al solo fine di evitare un eccesso di offerta e la conseguente pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato interno dovuti alle misure istituite dal governo dell’India. In altri termini, nell’applicare le restrizioni mirate all’esportazione, il governo dell’India sapeva come i produttori di minerale di ferro avrebbero reagito alle misure e quali sarebbero state le conseguenze. In considerazione delle loro attività commerciali e strutture di costo, anche se per rispondere alla restrizione all’esportazione tali produttori avrebbero potuto ridurre leggermente la produzione interna, non l’avrebbero tuttavia sospesa, né l’avrebbero ridimensionata a un livello estremamente ridotto, e di fatto i dati hanno dimostrato tali effetti attesi. Nel periodo 2012-2013 le vendite all’esportazione sono diminuite di oltre il 60 % rispetto al 2011-2012 e hanno continuato a diminuire in misura rilevante, fino a un calo dell’84 % nel 2014-2015 rispetto al 2011-2012. Nel contempo la produzione è diminuita solo del 24 % tra il 2011-2012 e il 2014-2015. In questo senso la Commissione ha riscontrato che i produttori di fattori produttivi erano stati incaricati o avevano ricevuto l’ordine dalla pubblica amministrazione di fornire beni agli utilizzatori nazionali di minerale di ferro, vale a dire ai produttori del settore siderurgico, compresi i produttori di tubi di ghisa duttile, per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Alle società di estrazione di minerale di ferro è stata conferita la responsabilità di creare in India un mercato interno artificioso, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi e, a tale proposito, hanno agito come tramite del governo nel condurre la sua politica intesa a fornire all’industria dei tubi di ghisa duttile minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.

(141)

La Commissione infine ha riscontrato anche elementi di prova del fatto che lo stesso governo dell’India abbia riconosciuto il successo della sua politica di restrizioni mirate all’esportazione, dimostrando che il risultato era voluto e non un mero effetto collaterale di misure normative.

(142)

In conclusione la Commissione ha constatato che il governo dell’India aveva incaricato le società di estrazione di condurre la sua politica intesa a creare un mercato interno frammentato e a fornire all’industria siderurgica nazionale minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Lungi dall’essere misure intese semplicemente ad aumentare le entrate, la tassa all’esportazione e la doppia tariffazione per il trasporto delle merci configuravano chiaramente azioni positive adottate dal governo dell’India per indurre le società di estrazione di minerale di ferro a perseguire gli obiettivi strategici dichiarati per sostenere le industrie siderurgiche e in particolare l’industria dei tubi di ghisa duttile.

(143)

La Commissione ha quindi valutato il secondo elemento, ossia se le società indiane di estrazione di minerale di ferro siano «organismi privati» incaricati dal governo dell’India ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base antisovvenzioni. A tale proposito, la Commissione ha riscontrato che i due produttori esportatori indiani acquistavano la stragrande maggioranza del minerale di ferro da imprese private, ad eccezione di una quantità modesta di minerale di ferro acquistata dalla società nazionale per lo sviluppo dei minerali (National Mineral Development Corporation «NMDC»), di proprietà dello Stato. A prescindere dalla proprietà pubblica dell’NMDC (e dalla sua potenziale caratterizzazione quale «organismo pubblico»), la Commissione ha considerato tutti i fornitori come «organismi privati» che hanno ricevuto l’incarico o l’ordine dal governo dell’India, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base antisovvenzioni, di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.

(144)

Nella fase successiva la Commissione ha verificato il terzo elemento, ossia se le società di estrazione di minerale di ferro avessero effettivamente condotto la suddetta politica di governo intesa a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. A tale proposito, la Commissione ha notato che le restrizioni mirate all’esportazione hanno raggiunto l’obiettivo perseguito dal governo dell’India di disincentivare le esportazioni e tenere il minerale di ferro a disposizione dell’industria nazionale a valle a prezzi più bassi. Nonostante una riduzione della produzione di minerale di ferro dovuta alla chiusura di alcune miniere per motivi ambientali, il mercato indiano presentava una sovraccapacità costante e irrazionale rispetto alla somma del consumo interno e delle esportazioni meno le importazioni. Tale situazione ha determinato un eccesso di offerta di minerale di ferro sul mercato interno, come riconosciuto e auspicato dal governo dell’India, in considerazione dell’effettiva impossibilità per le società minerarie di adeguare rapidamente la loro produzione alle restrizioni all’esportazione.

(145)

La Commissione ha inoltre analizzato l’incidenza sul prezzo del minerale di ferro praticato sul mercato interno indiano dell’eccesso di offerta di minerale di ferro derivante dalle restrizioni all’esportazione istituite dal governo dell’India. Assumendo il prezzo all’importazione di minerale di ferro in Cina (essendo la Cina il maggior importatore di minerale di ferro) e un prezzo fob australiano adeguato (per eliminare i costi del trasporto internazionale di merci) come indicatori indiretti il più precisi possibili di un prezzo non distorto praticato sul mercato interno indiano, la Commissione ha riscontrato che gli interventi del governo dell’India sul minerale di ferro (che hanno determinato una drastica riduzione delle esportazioni di minerale di ferro e un eccesso di offerta in India) hanno anche inciso sui prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno. In primo luogo, dal 2008 i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano sono stati costantemente inferiori ai prezzi internazionali, e in secondo luogo, mentre i prezzi internazionali hanno evidenziato un aumento significativo negli anni dal 2008 al 2011, corrispondenti ai due momenti in cui sono state introdotte (2007-2008) e rafforzate (2011) le restrizioni all’esportazione, l’andamento dei prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano è stato piuttosto stagnante, come se questo fosse scisso e non influenzato dalla situazione nel resto del mondo. Secondo la Commissione le restrizioni mirate all’esportazione del governo dell’India hanno quindi raggiunto l’obiettivo di rendere il minerale di ferro disponibile per le industrie nazionali a prezzi più bassi, mantenendo stabili i prezzi praticati sul mercato interno indiano, sebbene sul mercato mondiale i prezzi di tale materia prima stessero registrando un aumento rilevante. La Commissione ha concluso che non vi era alcun motivo per cui i prezzi indiani non avrebbero dovuto seguire l’andamento dei prezzi internazionali, se non per il sistema di restrizioni mirate all’esportazione istituito dal governo dell’India. In assenza delle restrizioni mirate all’esportazione, i produttori indiani di minerale di ferro avrebbero beneficiato di vendite più redditizie effettuate ai prezzi internazionali più elevati. Essi sono stati invece spinti a continuare a produrre e a fornire minerale di ferro sul mercato interno a prezzi più bassi al fine di attuare gli obiettivi strategici del governo dell’India.

(146)

La Commissione infine ha esaminato gli ultimi due elementi, ossia se la funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato spettasse di norma al governo dell’India e se l’attività svolta non differisse in sostanza dalla normale prassi adottata dal governo dell’India. La Commissione ha constatato che la fornitura di minerale di ferro presente nel suolo indiano all’industria siderurgica indiana era una funzione spettante di norma al governo dell’India, che decideva mediante le proprie disposizioni regolamentari come fornire materie prime presenti in India nell’esercizio della sua sovranità sulle risorse naturali. Per quanto riguarda il criterio relativo all’assenza di differenza in sostanza, la Commissione ha rilevato che questo criterio richiede la constatazione che la fornitura di beni da parte degli enti privati incaricati non differisce in sostanza dall’ipotesi secondo cui tali beni siano stati forniti dalla pubblica amministrazione stessa. A tale proposito, la Commissione ha constatato che non vi è in sostanza alcuna differenza tra intervenire direttamente sul mercato, fornendo minerale di ferro nel quadro di un sistema di prezzi governativi in costante evoluzione, o conferire alle società di estrazione la responsabilità di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.

(147)

In sintesi, la Commissione ha concluso che con le restrizioni mirate all’esportazione il governo dell’India ha spinto le società nazionali di estrazione di minerale di ferro a vendere tale materia prima sul mercato interno e ha dato loro l’incarico o l’ordine di fornirla in India per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Le misure in questione hanno ottenuto l’effetto auspicato di distorcere il mercato interno indiano del minerale di ferro e di portare il prezzo a un livello artificiosamente basso, a vantaggio dell’industria a valle. La funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato di norma spetta alla pubblica amministrazione e l’attività svolta non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell’India ha fornito un contributo finanziario indiretto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell’OMC di cui all’articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

3.3.4.2.   Persistenza del regime di sovvenzione

(148)

Tata Metaliks Limited e il governo dell’India hanno entrambi affermato che una delle due restrizioni mirate all’esportazione individuate dalla Commissione nell’inchiesta iniziale, ossia la doppia tariffazione per il trasporto delle merci, è stata sospesa il 10 maggio 2016. Le due parti hanno affermato che, a partire da quella data, il trasporto di minerale di ferro destinato al consumo interno e quello destinato all’esportazione sono soggetti alle stesse condizioni e tariffe.

(149)

La Commissione ha valutato tutti gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame e nei relativi allegati in merito alla persistenza della misura, nonché gli elementi di prova riscontrati nel corso dell’inchiesta. Dall’inchiesta è emerso che, malgrado la cessazione della doppia tariffazione per il trasporto delle merci nel maggio 2016, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il governo dell’India ha continuato a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato ai produttori indiani del prodotto in esame, incaricandone le società di estrazione di minerale di ferro.

(150)

In primo luogo, nel periodo dell’inchiesta di riesame la tassa all’esportazione del 30 % sul minerale di ferro a elevato grado di purezza era ancora in vigore. Il governo dell’India ha confermato che l’ultima modifica delle tasse all’esportazione è stata effettuata tramite la notifica n. 15/2016-Customs del 1o marzo 2016 che ha previsto l’esenzione del minerale di ferro a basso grado di purezza (con un tenore di ferro inferiore al 58 %) dal dazio all’esportazione (il minerale di ferro a basso grado di purezza non è utilizzato dalle società produttrici di tubi di ghisa duttile).

(151)

In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che il 15 gennaio 2021 il governo dell’India ha adottato una nuova politica sul trasporto di minerale di ferro (22). Tale politica (denominata «politica per il minerale di ferro 2021») stabilisce un ordine di priorità relativo al carico e allo scarico del minerale di ferro in base alle diverse categorie di clienti, dove il trasporto interno del minerale di ferro ha la priorità rispetto al trasporto per l’esportazione. Come esplicitamente indicato, la nuova politica ha lo scopo di «promuovere la produzione interna di acciaio». Pertanto, come il precedente sistema di doppia tariffazione per il trasporto delle merci, anche questa nuova politica costituisce chiaramente una misura aggiuntiva a favore dell’industria siderurgica nazionale attuata dal governo dell’India, che dimostra il suo obiettivo deliberato di abbassare il prezzo del minerale di ferro a suo vantaggio.

(152)

In terzo luogo, in aggiunta a questa nuova politica per il minerale di ferro 2021, secondo il parere della Commissione una serie di altri documenti strategici dimostravano che il governo dell’India ha continuato ad adoperarsi per fornire all’industria nazionale materie prime a prezzi più bassi dopo l’inchiesta iniziale e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(153)

Ad esempio l’obiettivo strategico di sostenere l’industria siderurgica nazionale è stato confermato dalla politica siderurgica nazionale del 2017, che si applica tuttora (23). Questa politica sottolinea l’importanza della disponibilità interna di minerale di ferro a prezzi competitivi:

 

«La disponibilità di materie prime a prezzi competitivi è fondamentale per la crescita dell’industria siderurgica» (24).

 

«Il vantaggio competitivo dell’India nella produzione di acciaio è determinato in larga misura dalla disponibilità locale di minerale di ferro a elevato grado di purezza e di carbone non cokeficabile, i due fattori produttivi fondamentali per la produzione di acciaio» (25).

 

«Missione: […] produzione efficiente in termini di costo e disponibilità nazionale di minerale di ferro, carbone cokeficabile e gas naturale» (26).

 

«[…] La disponibilità di materie prime sarà garantita agevolando la messa all’asta di carbone non cokeficabile esclusivamente per il settore siderurgico/dell’acciaio spugnoso e aumentando la disponibilità di minerale di ferro sul mercato interno» (27).

(154)

La dichiarazione sulla politica del commercio estero 2015-2020 conferma la politica dell’India di garantire minerale di ferro a basso costo sul mercato a valle a livello nazionale al fine di esportare prodotti a monte a prezzi contenuti:

«La recente revoca del divieto di estrazione di minerale di ferro in alcuni Stati toglierà qualsiasi vincolo all’attività estrattiva di minerale di ferro. Nel contempo l’India sta intraprendendo un programma di produzione che necessiterà del minerale di ferro a livello nazionale» (28).

(155)

La politica mineraria nazionale del 2019 riconosce inoltre l’importanza di disporre di minerali a basso costo per le industrie a valle: «La garanzia di un accesso a forniture di minerali sufficienti, affidabili, convenienti e sostenibili diventa un fattore sempre più importante per il funzionamento delle industrie a valle e dell’economia nel suo complesso» (29).

(156)

I dati disponibili alla Commissione e i nuovi elementi nel fascicolo hanno dimostrato pertanto che le risultanze dell’inchiesta iniziale sono tuttora valide e che, con una serie di misure, tra cui un sistema di restrizioni all’esportazione, il governo dell’India ha continuato anche nel periodo dell’inchiesta di riesame a incaricare le società di estrazione di minerale di ferro di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il governo dell’India ha continuato a fornire un contributo finanziario indiretto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell’OMC di cui all’articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(157)

A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame e la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base, in particolare la domanda di riesame contenente elementi di prova del fatto che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi del minerale di ferro in India si sono mantenuti inferiori ai prezzi internazionali.

(158)

Su questa base la Commissione ha concluso che il livello delle sovvenzioni a titolo di questo regime nel periodo dell’inchiesta di riesame non è stato trascurabile e comunque non inferiore ai livelli riscontrati nell’inchiesta iniziale.

(159)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che a norma della legislazione dell’OMC le tasse all’esportazione non possono essere compensate. La società ha ritenuto inoltre che l’obiettivo della nuova politica per il minerale di ferro 2020 fosse solo quello di agevolare il trasporto rapido ed efficiente del minerale di ferro nel paese, e che tale politica non fornisse vantaggi finanziari. A suo parere quindi le conclusioni della Commissione in merito al regime non erano corrette.

(160)

La Commissione ha ribadito che, come indicato al considerando 151, la nuova politica per il minerale di ferro aveva l’obiettivo di promuovere la produzione interna di acciaio. A suo parere, la nuova politica costituiva chiaramente una misura aggiuntiva a favore dell’industria siderurgica nazionale attuata dal governo dell’India. Benché la misura non fornisse una sovvenzione finanziaria diretta, il fatto che il trasporto interno del minerale di ferro avesse la priorità rispetto al trasporto destinato all’esportazione dimostrava chiaramente l’esistenza di un obiettivo deliberato di favorire l’industria indiana dei tubi di ghisa duttile.

(161)

Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 148 a 158, la Commissione ha stabilito che malgrado la cessazione della doppia tariffazione per il trasporto delle merci nel maggio 2016, le tasse all’esportazione combinate con la nuova politica per il minerale di ferro configuravano un sistema di «restrizioni mirate all’esportazione» che ha consentito al governo dell’India di continuare a fornire un contributo finanziario indiretto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell’OMC di cui all’articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.4.   Conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni

(162)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori dell’industria dei tubi di ghisa duttile in India hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nonostante il calo delle aliquote di MEIS e DDS, dall’inchiesta non sono emerse indicazioni del fatto che il livello di sovvenzioni sia diminuito in misura sostanziale rispetto all’inchiesta iniziale. Gli elementi di prova nella domanda di riesame e forniti dal produttore indiano che ha collaborato hanno confermato piuttosto che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni sarebbero ancora significativi, in ogni caso notevolmente superiori al livello minimo.

(163)

La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori indiani hanno continuato a esportare nell’Unione il prodotto in esame a prezzi sovvenzionati.

3.5.   Rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure

(164)

Dopo aver constatato la persistenza delle sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, il rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.

(165)

Come indicato al considerando 162, è stato appurato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dalle autorità indiane.

(166)

I programmi di sovvenzioni forniscono vantaggi ricorrenti e non vi sono indicazioni del fatto che tali vantaggi saranno gradualmente eliminati nel prossimo futuro, anche in caso di leggera modifica degli stessi regimi. Ogni esportatore inoltre è ammissibile a più sovvenzioni.

(167)

La Commissione ha anche valutato l’ipotesi di un eventuale volume significativo di esportazioni verso l’Unione in caso di revoca delle misure. La Commissione ha analizzato in particolare gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, i prezzi applicati dall’India a paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensione del mercato e prezzi.

3.5.1.   Capacità produttiva, capacità inutilizzata in India e prezzi applicati dall’India a paesi terzi

(168)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la produzione totale stimata dei produttori indiani del prodotto in esame era pari a circa 2 milioni di tonnellate annue. La capacità produttiva stimata ammontava a circa 2,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata ammontava pertanto a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate.

(169)

Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e confermati dalle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, diversi produttori indiani, tra cui Tata Metaliks Limited (30), prevedono di investire in ulteriori aumenti di capacità (31). Il totale delle capacità aggiuntive da installare nei prossimi anni è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate.

(170)

La crescita attesa della capacità corrisponde alla crescita stimata della domanda sul mercato indiano. I principali produttori noti tuttavia prevedono anche di concentrarsi sui mercati di esportazione (32). Ad esempio la società ESL Steel Limited (appartenente al gruppo Vedanta) ha affermato espressamente in uno studio di fattibilità che il suo nuovo impianto era ubicato nei pressi di un porto per aumentare le possibilità di esportazione. La relazione citava in particolare un grande potenziale di esportazione verso l’Europa orientale (33). Piani di espansione futura sul mercato dell’Unione sono stati indicati anche dalla società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza della sua risposta al questionario.

(171)

Secondo uno dei principali operatori, la società Srikalahasthi Pipes Limited, nel medio-lungo termine (da sette a dieci anni) inoltre l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano, a causa del completamento dei progetti per i sistemi idrici e fognari. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.

(172)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori indiani dispongono di notevole capacità inutilizzata, che potrebbero utilizzare per la fabbricazione del prodotto in esame ai fini dell’esportazione nel mercato dell’Unione, in caso di scadenza delle misure, e che questa capacità inutilizzata dovrebbe crescere ulteriormente.

(173)

Per quanto riguarda i prezzi applicati dall’India a paesi terzi, la Commissione li ha esaminati sulla base delle statistiche sull’esportazione del Global Trade Atlas («GTA») al livello del codice NC, ossia 7303 00 30. In base a queste statistiche, la Commissione ha stabilito che il mercato dell’Unione resta attraente in termini di dimensioni e prezzi, in quanto è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile e assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni verso l’Unione sono inoltre 25 volte superiori alle esportazioni dell’India verso il suo secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar. Quest’ultimo assorbe solo il 2 % del totale delle esportazioni indiane. I prezzi all’importazione dei produttori esportatori indiani nel mercato dell’Unione infine erano leggermente superiori a quelli applicati ad altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In caso di scadenza delle misure i produttori esportatori sarebbero quindi incentivati ad aumentare ulteriormente le loro esportazioni verso l’Unione.

3.5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi sul mercato dell’Unione

(174)

Il mercato dei tubi di ghisa duttile nell’Unione è importante, [388 000-454 000] tonnellate, cfr. il considerando 168. I richiedenti prevedono che il mercato registrerà un’ulteriore crescita nei prossimi cinque anni (34).

(175)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio per tonnellata sul mercato dell’Unione era di [1 020-1 200] EUR. Nello stesso periodo, il prezzo sul mercato interno indiano era di 595 EUR/tonnellata (franco fabbrica). I prezzi sul mercato dell’Unione quindi erano circa il doppio rispetto ai prezzi delle importazioni dall’India.

(176)

Il mercato dell’Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori esportatori indiani, in termini di dimensioni e di prezzi. Questa constatazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è rimasta importante (cfr. la tabella 2) e che, come spiegato al considerando 173, il mercato dell’Unione assorbiva il 40 % delle esportazioni totali dall’India del prodotto in esame.

3.6.   Conclusioni generali sul rischio di persistenza delle sovvenzioni

(177)

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi sovvenzionati durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(178)

La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell’India è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure compensative, esisteva un forte rischio che le importazioni sovvenzionate del prodotto in esame fossero reindirizzate verso il mercato dell’Unione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(179)

All’interno dell’Unione cinque società fabbricano il prodotto in esame. Tre di queste società appartengono allo stesso gruppo. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell’Unione non sono presenti altri produttori del prodotto in esame. Tali società costituiscono pertanto «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(180)

Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dallo stesso gruppo di produttori, come indicato al considerando 15, le cifre per l’analisi del pregiudizio sono fornite come intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

(181)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stabilita a [372 000-436 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali i dati macroeconomici forniti dai richiedenti e i dati raccolti durante l’inchiesta presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione.

4.2.   Consumo dell’Unione

(182)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sul volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, sulla produzione vincolata secondo i dati raccolti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e sulle stime per i rimanenti produttori dell’Unione fornite dai richiedenti, con l’aggiunta del totale delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi rilevato da Eurostat (banca dati Comext).

(183)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

[376 - 440 ]

[389 - 455 ]

[420 - 492 ]

[388 - 454 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

111

103

Mercato vincolato

[15 - 17 ]

[13 - 16 ]

[10 - 12 ]

[2 - 3 ]

Valore indicizzato

100

91

68

18

Libero mercato

[361 - 423 ]

[375 - 439 ]

[410 - 479 ]

[385 - 450 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

113

106

Fonte:

Comext di Eurostat.

(184)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato delle oscillazioni. Nel complesso è aumentato leggermente del 3 % nel 2018, è aumentato dell’8 % nel 2019 ed è calato dell’8 % nel 2020. Il consumo è pertanto aumentato del 3 % durante il periodo in esame.

(185)

L’utilizzo di tubi di ghisa duttile è per sua natura collegato a investimenti in infrastrutture per il trattamento delle acque, e le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di proprietà pubblica o privata, rappresentano la maggior parte della domanda di tubi di ghisa duttile nell’Unione. I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente in grandi progetti infrastrutturali. La pandemia di COVID-19 inoltre non ha esercitato un impatto rilevante sull’andamento del consumo dell’Unione, poiché il miglioramento delle reti idriche rappresenta una priorità costante per le autorità pubbliche. L’andamento del consumo dell’Unione quindi rispecchia l’evoluzione degli investimenti infrastrutturali.

(186)

L’industria dell’Unione ha segnalato l’uso vincolato del prodotto in esame, che rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell’Unione nel 2017 ed è calato nel periodo in esame fino a rappresentare meno dell’1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’uso vincolato non avesse un impatto significativo sull’analisi del pregiudizio.

4.3.   Importazioni dall’India

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India

(187)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione, come indicato al considerando 182.

(188)

Le importazioni del prodotto interessato nell’Unione dall’India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dall’India

[45 - 52 ]

[38 - 45 ]

[64 - 75 ]

[44 - 52 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

86

143

98

Quota di mercato (in %)

[11 - 15 ]

[9 - 13 ]

[14 - 18 ]

[10 - 14 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

83

128

95

Fonte:

Comext di Eurostat.

(189)

Durante il periodo in esame, i volumi delle importazioni indiane e la relativa quota di mercato hanno evidenziato oscillazioni significative: nel 2018 il volume delle importazioni è diminuito del 14 %, nel 2019 è aumentato del 68 % e infine è calato del 31 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dall’India

(190)

La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni in base ai dati Comext di Eurostat.

(191)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dall’India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

India

553

562

586

585

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

101

105

105

Fonte:

Comext di Eurostat.

(192)

Nel periodo 2017-2018, i prezzi delle importazioni sono stati piuttosto stabili. A partire dal 2019 i prezzi delle importazioni sono aumentati del 5 % e si sono mantenuti stabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.3.   Undercutting dei prezzi

(193)

Come indicato al considerando 55, solo un produttore indiano ha collaborato all’inchiesta. Questo produttore ha dichiarato un quantitativo trascurabile di esportazioni nell’Unione, pari a meno dell’1 % dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall’India nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale volume di esportazioni non fosse rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione e ha deciso di stabilire l’undercutting dei prezzi sulla base dei dati disponibili.

(194)

La Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dall’India, adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione, con la media ponderata dei prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi delle importazioni dall’India sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione all’incirca del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall’India

(195)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il volume e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dall’India sono ammontati rispettivamente a [8 700-20 200] tonnellate e al [2-4] % del consumo dell’Unione. Nel periodo in esame, la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era di livello comparabile ai prezzi praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2017-2018, e inferiore del 25 % circa per il periodo 2019-2020 (cfr. la tabella 8). Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è leggermente aumentato, del 2 %, ma l’origine dei tubi di ghisa duttile importati era variabile. Ad esempio nel 2017 le principali importazioni da paesi terzi provenivano da Cina, Russia e Svizzera, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame i principali importatori erano Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.

(196)

Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di tubi di ghisa duttile da altri paesi terzi, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

Volume (in tonnellate)

[2 900 - 3 400 ]

[1 400 - 1 700 ]

[3 900 - 4 600 ]

[200 - 400 ]

Valore indicizzato

100

50

133

10

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 2 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

48

119

9

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

701

933

738

833

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

133

105

118

Russia

Volume (in tonnellate)

[2 000 - 2 500 ]

[1 400 - 1 600 ]

[2 900 - 3 600 ]

[1 200 - 1 600 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

67

147

63

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

65

132

61

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

568

697

735

698

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

122

129

122

Svizzera

Volume (in tonnellate)

[3 400 - 4 400 ]

[1 800 - 2 200 ]

[1 600 - 2 000 ]

[800 - 1 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

52

47

23

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

51

42

23

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 604

1 656

1 714

1 817

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

106

113

Turchia

Volume (in tonnellate)

[10 - 20 ]

[10 - 20 ]

[3 100 - 3 650 ]

[4 200 - 5 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

115

25 750

35 070

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[1 - 2 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

111

23 065

34 035

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 136

1 750

838

1 007

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

153

73

88

EAU

Volume (in tonnellate)

[460 - 590 ]

[3 700 - 4 400 ]

[4 800 - 5 600 ]

[6 400 - 7 600 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

766

988

1 322

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[1 - 2 ]

[1 - 2 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

741

884

1 282

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

712

786

722

705

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

101

99

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

[10 -20 ]

[150 - 200 ]

[10 -50 ]

[150 - 300 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

994

200

1 457

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

962

179

1 414

Prezzo medio

508

1 422

1 980

897

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

279

389

176

Totale di tutti i paesi terzi eccetto l’India

Volume (in tonnellate)

[8 700 - 11 200 ]

[8 800 - 10 500 ]

[16 000 - 19 600 ]

[13 500 - 15 800 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

94

180

145

Quota di mercato (in %)

[1 - 3 ]

[1 - 3 ]

[3 - 5 ]

[3 - 5 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

91

161

141

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 033

1 004

856

879

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

97

82

85

Fonte:

banca dati Comext di Eurostat.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(197)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(198)

Come indicato al considerando 15, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(199)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione, contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(200)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni.

(201)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(202)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in migliaia di tonnellate)

[408 - 478 ]

[452 - 530 ]

[436 - 510 ]

[372 - 436 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

106

91

Capacità produttiva (in migliaia di tonnellate)

[824 - 965 ]

[824 - 965 ]

[824 - 965 ]

[743 - 870 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

100

100

90

Utilizzo degli impianti (in %)

[47 - 51 ]

[52 - 56 ]

[50 - 54 ]

[48 - 51 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

106

101

Fonte:

dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(203)

La produzione dell’Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame, dopo un aumento del 10 % nel 2018.

(204)

La capacità produttiva ha seguito un andamento analogo, con una diminuzione del 10 % nel periodo in esame.

(205)

L’utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile, poiché il calo della capacità produttiva ha fatto seguito al calo della produzione dell’Unione.

(206)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il motivo della riduzione della capacità produttiva dell’industria dell’Unione non potevano essere le importazioni originarie dell’India, ma piuttosto il calo della domanda rispetto al 2019.

(207)

La decisione dell’industria dell’Unione di ridurre la propria capacità produttiva è stata presa prima della crisi COVID-19 e quindi non presentava alcun nesso con il calo del consumo tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(208)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

[321 -376 ]

[341 - 399 ]

[338 - 396 ]

[329 - 386 ]

Valore indicizzato

100

106

105

102

Quota di mercato (in %)

[82 - 88 ]

[84 - 90 ]

[77 - 83 ]

[81 - 87 ]

Valore indicizzato

100

102

94

99

Vendite sul mercato vincolato (in migliaia di tonnellate)

[15 - 17 ]

[13 - 16 ]

[10 - 12 ]

[2 - 3 ]

Valore indicizzato

100

91

68

18

Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (in %)

[3 - 4 ]

[3 - 4 ]

[2 - 3 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato

100

88

61

18

Fonte:

dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(209)

Nel periodo in esame il volume delle vendite del prodotto simile dell’industria dell’Unione e la quota di mercato non hanno seguito l’aumento del consumo dell’Unione. In particolare nel 2019 l’industria dell’Unione non ha beneficiato dell’aumento del consumo, contrariamente alle importazioni dall’India.

(210)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è rimasta elevata, all’85 % circa, ed è aumentata nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto agli anni precedenti. Anche il volume delle vendite dell’Unione era notevolmente superiore al 2017. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume avrebbe potuto essere superiore in assenza dell’impatto della crisi COVID-19. La parte ha ritenuto che la conclusione della Commissione non rispecchiasse la situazione di fatto.

(211)

La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non beneficiava di una quota di mercato elevata. Come spiegato al considerando 234, i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati in perdita durante l’intero periodo in esame, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane (cfr. il considerando 245). Come spiegato inoltre al considerando 209, la quota di mercato dell’Unione non ha seguito l’aumento del consumo dell’Unione e, diversamente dalle importazioni dall’India, le vendite dell’Unione non hanno beneficiato dell’aumento del consumo nel 2019. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.3.   Crescita

(212)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 2 %. Di conseguenza, nonostante l’aumento del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è leggermente diminuita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(213)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

[1 820 - 2 540 ]

[1 820 - 2 540 ]

[1 810 - 2 530 ]

[1 700 - 2 390 ]

Valore indicizzato

100

100

99

93

Produttività (t/addetto)

[162 - 226 ]

[179 - 250 ]

[173 - 242 ]

[157 - 220 ]

Valore indicizzato

100

110

107

97

Fonte:

dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(214)

Il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto in esame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2018 ed è diminuito del 6 % circa durante il periodo 2019-2020.

(215)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (tonnellate) per addetto, è aumentata del 10 % nel periodo 2017-2018 ed è diminuita del 13 % nel periodo 2018-2020. Questo può essere spiegato come l’effetto combinato dei seguenti fattori:

un’interruzione della produzione presso lo stabilimento di un produttore principale dell’Unione, che ha comportato la riduzione della produzione da dicembre 2019 a febbraio 2020; e

il calo di produzione dei produttori dell’Unione nel secondo trimestre del 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, che non è stato accompagnato dal licenziamento di un numero corrispondente di addetti.

4.4.2.5.   Entità dell’importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

(216)

Come spiegato al considerando 193, la collaborazione dei produttori esportatori dell’India è stata limitata.

(217)

Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antisovvenzioni in vigore dal 2016, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.

(218)

L’importo delle sovvenzioni è stato notevolmente superiore al livello minimo. L’entità dell’importo effettivo delle sovvenzioni ha inciso in modo sostanziale sull’industria dell’Unione, considerati i volumi e i prezzi delle importazioni dall’India.

(219)

A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori indiani inoltre l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(220)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il volume delle importazioni dall’India non è aumentato in termini assoluti e che la quota di mercato di tali importazioni era solo del 15 % circa. La parte interessata ha rilevato inoltre che i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali e in seguito sono peggiorati. Le importazioni dall’India quindi non hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione.

(221)

La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Come indicato al considerando 234, la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata negativa durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(222)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione e costo unitario

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

[950 - 1 110 ]

[960 - 1 130 ]

[1 020 - 1 190 ]

[1 020 - 1 200 ]

Valore indicizzato

100

101

107

107

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

[1 000 - 1 100 ]

[900 - 1 100 ]

[1 000 - 1 100 ]

[1 000 - 1 200 ]

Valore indicizzato

100

97

101

105

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(223)

Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, rispecchiando l’aumento del costo unitario di produzione (5 %).

(224)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la presunta diminuzione dei prezzi allo sbarco dimostrava che le importazioni non provocano alcuna contrazione o depressione dei prezzi.

(225)

La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i prezzi allo sbarco, inferiori ai prezzi dell’Unione all’incirca del 40 %, durante il periodo in esame non hanno provocato alcuna contrazione o depressione dei prezzi per i produttori dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(226)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/addetto)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto

[56 000 - 66 000 ]

[57 000 - 66 000 ]

[57 000 - 67 000 ]

[53 000 - 62 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

100

101

94

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(227)

Il costo medio del lavoro per addetto si è mantenuto stabile fino al 2019 ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è diminuito perché lo Stato francese ha finanziato la disoccupazione dovuta alle chiusure per l’emergenza COVID-19.

(228)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha rilevato l’assenza di un pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione con riferimento a questo parametro.

(229)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 227, il calo del costo medio del lavoro per addetto era dovuto ai finanziamenti straordinari erogati dallo Stato francese nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.3.   Scorte

(230)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in migliaia di tonnellate)

[87 - 102 ]

[77 - 90 ]

[84 - 98 ]

[68 - 79 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

88

95

77

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

[20 - 25 ]

[15 - 17 ]

[18 - 20 ]

[18 - 20 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

79

89

85

(231)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione.

(232)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che le scorte sono diminuite in misura significativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione era concentrata sulla riduzione della sua produzione. La parte interessata ha affermato che le scorte avrebbero dovuto aumentare nel caso di un impatto delle importazioni dall’India.

(233)

Come indicato al considerando 203, la diminuzione delle scorte osservata dalla parte durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata accompagnata dal calo della produzione dell’Unione. La Commissione inoltre non ha riscontrato alcuna correlazione tra la diminuzione delle scorte osservata principalmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame e le importazioni dall’India, poiché l’impatto delle importazioni dall’India non è stato osservato solo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, bensì durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(234)

Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite)

[–5 - –9 ]

[–1 - –5 ]

[–1 - –5 ]

[–3 - –7 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

–33

–36

–69

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

[–31 - –37 ]

[–46 - –54 ]

[–73 - –85 ]

[–43 - –51 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

– 145

– 231

– 138

Investimenti (in milioni di EUR)

[20 - 24 ]

[30 - 36 ]

[33 - 39 ]

[15 - 18 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

149

161

73

Utile sul capitale investito (in %)

[–6 - –8 ]

[–7 - –9 ]

[–10 - –12 ]

[–5 - –7 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

– 131

– 194

– 106

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(235)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata negativa durante il periodo in esame, passando da circa [– 5-– 9] % nel 2017 a [– 3-– 7] % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(236)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è rimasto negativo per l’intero periodo in esame, ad eccezione del 2018.

(237)

Gli investimenti (mirati per lo più a miglioramenti delle attrezzature di produzione, aumento della qualità, produttività e flessibilità nel processo produttivo) sono aumentati nel periodo 2017-2019 e diminuiti fino al minimo storico nel 2020.

(238)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, con una brusca riduzione nel 2019 e un miglioramento marginale nel 2020. Nel periodo in esame si è mantenuto negativo ed è peggiorato del 53 %.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(239)

Nonostante le misure compensative in vigore, le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili, attorno al [9-18] % durante il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato è stata del [10-14] %. Nel contempo, i prezzi all’importazione hanno evidenziato una tendenza al ribasso, risultando inferiori ai prezzi dell’Unione del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado l’esistenza di misure compensative e antidumping.

(240)

L’andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l’occupazione e la produttività, ha registrato tendenze stabili o leggermente decrescenti. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello analogo a quello del 2017. L’aumento della quota di mercato nel 2018, nonostante volumi di vendite relativamente stabili, è dovuto al calo del consumo nello stesso periodo. Sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita in larga misura a mantenere il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come spiegato nel considerando seguente.

(241)

Benché il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell’Unione sia aumentato del 7 % durante il periodo in esame, superando l’aumento del 5 % del costo di produzione, l’industria dell’Unione non è comunque riuscita a conseguire margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall’India, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire il costo medio di produzione e pertanto è stata in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, quando si è avvicinata al pareggio). Le importazioni indiane hanno quindi provocato una notevole contrazione dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività, registrando valori negativi o bassi durante il periodo in esame. Anche gli investimenti, pur evidenziando qualche aumento nel 2017 e nel 2018, si sono mantenuti a livelli generalmente bassi.

(242)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(243)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie dell’India del prodotto interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti possano nel contempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha assicurato che eventuali pregiudizi dovuti a fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’India del prodotto interessato non sono attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

5.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(244)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(245)

Le importazioni dall’India di tubi di ghisa duttile sono rimaste sostanziali, con quote di mercato al di sopra del 10 % durante tutto il periodo in esame e a livelli di prezzo bassi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado le misure compensative e antidumping in vigore. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire sui clienti i costi di produzione, con conseguenti perdite durante l’intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell’inchiesta hanno causato un pregiudizio notevole.

(246)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la flessione dei risultati finanziari dell’industria dell’Unione era dovuta a fattori diversi dalle importazioni asseritamente sovvenzionate.

(247)

La Commissione ha osservato che la parte non ha addotto nuovi elementi che potrebbero invertire le sue conclusioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(248)

Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che l’andamento delle importazioni e il livello delle perdite subite dall’industria dell’Unione non erano correlati e pertanto non esisteva un nesso di causalità tra le importazioni e i risultati finanziari dell’industria dell’Unione.

(249)

Come indicato al considerando 194, la Commissione ha riscontrato che i prezzi delle importazioni dall’India erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato altresì che la parte non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell’impatto esercitato da altri fattori sull’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(250)

Tata Metaliks Limited ha affermato di non aver potuto esaminare la correlazione tra l’undercutting dei prezzi e i risultati economici dell’industria dell’Unione poiché la Commissione non ha divulgato i calcoli dell’undercutting dei prezzi per il periodo in esame.

(251)

La Commissione ha rilevato che alla parte sono state fornite le informazioni necessarie per accertare l’esistenza di un undercutting dei prezzi. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, le risultanze relative all’undercutting dei prezzi sono esposte ai considerando 193 e 194. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al considerando 191 sono indicati i prezzi unitari per le importazioni indiane e al considerando 222 la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti. La parte disponeva pertanto di tutte le informazioni in base alle quali la Commissione ha stabilito l’esistenza dell’undercutting. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(252)

La parte ha affermato infine che i volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La parte ha pertanto concluso che non sussisteva un effetto sui volumi.

(253)

La Commissione ha osservato che le importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tornate ai livelli del 2017. L’impatto principale delle importazioni dall’India inoltre è stato esercitato dai prezzi bassi, che hanno comportato una pressione significativa sui prezzi di mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.   Effetti di altri fattori

(254)

I volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato solo tra il 2 % e il 4 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi superava del 50 % il prezzo medio delle importazioni dall’India.

(255)

Come indicato al considerando 42, una parte ha affermato che questioni generali di competitività dovrebbero giustificare una constatazione di cessazione o mancata reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari fattori, quali il calo del consumo dell’Unione di tubi di ghisa duttile a partire dalla crisi dell’euro sfociata in una flessione della spesa pubblica, le difficoltà nell’attirare personale, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzi più bassi sulle offerte nelle procedure di appalto pubblico. La parte ha affermato inoltre che i tubi di plastica sono il primo concorrente dell’industria dell’Unione, poiché sono meno costosi e quindi attraggono una parte significativa delle gare d’appalto pubbliche.

(256)

Contrariamente a quanto affermato dalla parte, il consumo dell’Unione e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono aumentati, mentre l’occupazione si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Non esistono inoltre elementi di prova del fatto che durante il periodo in esame i tubi di plastica abbiano acquisito quote di mercato a scapito dei tubi di ghisa duttile. Va notato altresì che i tubi di plastica non sono in concorrenza per quanto riguarda i tubi di grande diametro. Questi fattori quindi non hanno contribuito al pregiudizio riscontrato. Le importazioni cinesi inoltre erano effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelle indiane e a volumi molto inferiori. La parte infine ha omesso di specificare in che modo l’eventuale posizione dominante avrebbe potuto causare pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(257)

Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria dell’Unione, nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)

[119 - 140 ]

[147 - 172 ]

[102 - 119 ]

[66 - 77 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

122

85

55

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

[760 - 890 ]

[750 - 880 ]

[840 - 980 ]

[890 - 1 040 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

99

110

117

Fonte:

il richiedente per il volume e risposte verificate al questionario per i valori.

(258)

Durante il periodo in esame, i volumi si sono dimezzati. Benché i prezzi delle esportazioni siano aumentati del 17 %, ciò non è stato sufficiente a coprire i costi di produzione nell’intero periodo in esame, come illustrato nella tabella 8. Le esportazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio constatato.

(259)

Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, come la crisi COVID-19, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(260)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020. La parte ha dichiarato che le misure iniziali di confinamento istituite per motivi di salute pubblica hanno imposto il blocco forzato di molti progetti di costruzione.

(261)

Come descritto sopra, il mercato dell’Unione dei tubi di ghisa duttile durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha risentito in misura significativa delle misure di confinamento dovute alla crisi COVID-19. Il consumo totale dell’Unione di quell’anno è stato analogo a quello del 2018. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(262)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell’andamento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell’utile sul capitale investito.

6.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(263)

La Commissione ha concluso al considerando 242 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’India in caso di scadenza delle misure.

(264)

A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, rapporto tra i prezzi nell’Unione e i prezzi indiani; attrattiva del mercato dell’Unione e impatto di potenziali importazioni dall’India sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India e attrattiva del mercato dell’Unione

(265)

Come già descritto ai considerando da 168 a 172, la capacità inutilizzata disponibile in India ammontava a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. I produttori indiani inoltre prevedevano di investire in nuova capacità produttiva. Nei prossimi anni quindi l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.

(266)

La capacità inutilizzata disponibile e futura dei produttori esportatori indiani potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto in esame destinandolo all’esportazione nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(267)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che la presunta capacità produttiva inutilizzata in India sarà utilizzata necessariamente per la produzione di tubi di ghisa duttile destinati all’esportazione in conseguenza dell’eccesso di offerta rispetto alla domanda in India. La Commissione inoltre non ha esaminato l’attrattiva di altri mercati di esportazione, né ha analizzato dati relativi al periodo successivo all’inchiesta di riesame. La parte ha affermato infine che l’accertamento del rischio di persistenza della sovvenzione e del pregiudizio deve basarsi su prove positive (35). La parte ha pertanto concluso che la conclusione sul rischio non era corretta.

(268)

La Commissione ha osservato che la parte ha confermato l’esistenza di capacità inutilizzata in India. Come spiegato inoltre ai considerando da 168 a 172, la Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata in questione specificamente per il prodotto in esame. Come spiegato negli stessi considerando, la Commissione ha anche stabilito che nel lungo termine la domanda sul mercato indiano si ridurrà, mentre la parte stessa ha riconosciuto di stare pianificando l’espansione delle vendite sul mercato dell’Unione. Come descritto nella sezione 6.2, il mercato dell’Unione inoltre era considerato attraente per i produttori indiani e si poteva pertanto concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero state destinate, almeno parzialmente, ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(269)

Per quanto riguarda le prove positive necessarie a norma della giurisprudenza citata, la Commissione ha ritenuto di aver rispettato tutti i requisiti della giurisprudenza esistente e che la sua valutazione e le sue conclusioni in merito al rischio di persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio fossero basate su prove positive raccolte nel corso dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(270)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’India a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La redditività dell’industria dell’Unione sarebbe quindi seriamente a rischio.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(271)

Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. Come indicato al considerando 176, è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile, che assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni nell’Unione inoltre sono 25 volte superiori alle esportazioni verso il secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar, che assorbe il 2 % delle esportazioni indiane di tubi di ghisa duttile. I prezzi delle importazioni dall’India nel mercato dell’Unione inoltre erano leggermente superiori a quelli applicati in altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(272)

Malgrado le misure in vigore, i produttori esportatori indiani hanno venduto nell’Unione un ingente volume di tubi di ghisa duttile durante il periodo in esame e detenevano ancora una quota di mercato considerevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame ([10-14] %). Le vendite avvenivano a un prezzo che, anche con i dazi compensativi, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(273)

Il mercato dell’Unione è quindi considerato attraente per i produttori indiani e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero destinate almeno in parte ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni indiane si attestava su livelli elevati pari al [17-19] % nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia prima dell’istituzione dei dazi compensativi.

6.3.   Conclusione sul rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio

(274)

Su questa base, e considerando la situazione pregiudizievole precedente e attuale dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’India del prodotto interessato a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’India a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della persistenza di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(275)

Conformemente all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto in esame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l’esigenza di proteggere l’industria dagli effetti negativi delle sovvenzioni pregiudizievoli.

(276)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(277)

L’industria dell’Unione è ubicata in tre Stati membri (Francia, Germania e Spagna) e impiega direttamente più di 2 200 addetti in relazione al prodotto in esame.

(278)

Le misure antisovvenzioni in vigore non hanno impedito alle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India di entrare nel mercato dell’Unione e l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(279)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni da tale paese. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni sovvenzionate dall’India arrecherebbe ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(280)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che l’industria dell’Unione è stata protetta per oltre sei anni pur disponendo di una quota di mercato dell’85 %. È pertanto improbabile che l’industria dell’Unione subisca delle ripercussioni in caso di abrogazione delle misure esistenti. Tuttavia, se si dovessero verificare, può comunque chiedere alla Commissione di aprire una nuova inchiesta.

(281)

Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione sta ancora subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’India, sulla base dell’analisi di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio, compreso l’andamento della quota di mercato dell’industria dell’Unione. La Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio della persistenza e del peggioramento del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(282)

La Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure antisovvenzioni nei confronti dell’India è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(283)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di essi ha risposto al questionario della Commissione.

(284)

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiori all’effetto positivo delle misure per l’industria dell’Unione.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(285)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India.

8.   MISURE ANTISOVVENZIONI

(286)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni, sulla persistenza del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antisovvenzioni sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India.

(287)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il mantenimento delle misure dovrebbe essere considerato l’eccezione e non la norma. La parte ha fatto riferimento in particolare all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e all’articolo 21.3 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che stabiliscono che le misure restano in vigore solo per il tempo necessario e scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione. Poiché i dazi sono stati estesi in attesa del presente riesame, la parte ha affermato che al momento della probabile conclusione del riesame i dazi sarebbero già in vigore da più di sette anni. Per questo motivo ha chiesto alla Commissione di chiudere l’inchiesta.

(288)

La Commissione ha ricordato che la decisione di mantenere le misure si è basata su una valutazione approfondita di tutti i fatti riscontrati durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Il mantenimento delle misure quindi non è stato automatico, né ha costituito la «norma». La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le misure dovrebbero essere revocate.

(289)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da detta fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».

(290)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(291)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(292)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’India e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.

(293)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha chiesto alla Commissione di assegnarle un margine compensativo individuale. In alternativa, a suo parere la Commissione dovrebbe almeno valutare di assegnarle le aliquote individuali del dazio compensativo applicate agli altri produttori del prodotto in esame originario dell’India che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, alla luce della sua collaborazione con la Commissione nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(294)

La Commissione ha ricordato che l’obiettivo di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base è esclusivamente quello di stabilire se le misure esistenti sono ancora necessarie e non di prevedere aliquote individuali del dazio per le società che non hanno collaborato nell’inchiesta iniziale. Tali richieste possono essere affrontate solo nell’ambito di inchieste di riesame a norma dell’articolo 19, paragrafi 3 o 4, del regolamento di base. La richiesta è stata pertanto respinta.

(295)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo nel caso di una successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (37). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(296)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), qualora un importo debba essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi dovrebbero essere corrisposti al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(297)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) e originari dell'India.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

Jindal Saw Limited

6,0  %

C054

Electrosteel Casting Ltd

9,0  %

C055

Tutte le altre società

9,0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

(4)  Sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234 e T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14).

(7)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8).

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19).

(11)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.

(12)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(13)  GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1), considerando 442 e da 460 a 471.

(15)  Dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

(16)  Le cifre nell’inchiesta iniziale sono state indicate in intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

(17)  I quantitativi esportati nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano meno dello 0,1 % in termini di fatturato del prodotto in esame.

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24), considerando da 190 a 205.

(19)  Orientamenti sul regime RoDtep:https://fieo.org/uploads/files/file/Notification%20No_%2019%20English.pdf e https://commerce.gov.in/press-releases/centre-notifies-rodtep-scheme-guidelines-and-rates/.

(20)  https://www.livemint.com/industry/govt-should-include-iron-and-steel-in-rodtep-to-make-exports-competitive-eepc-11640938763351.html.

(21)  Regolamento iniziale, considerando da 131 a 278.

(22)  Sito web delle ferrovie indiane, https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_tran/downloads/2021/Policy-Iron-Ore-Traffic-220121.pdf.

(23)  Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame.

(24)  Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 24.

(25)  Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 20.

(26)  Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 22.

(27)  Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 29.

(28)  Cfr. politica del commercio estero 2015-2020, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 43.

(29)  Cfr. politica mineraria nazionale 2019, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 9.

(30)  La circolare pertinente è pubblicata sul sito web delle ferrovie indiane,https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2016/RC_16_16.pdf.

https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text=Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1%20FY%202022%2D23.

(31)  L’intenzione di investire in un aumento di capacità è stata resa pubblica dai principali produttori del prodotto in esame in India, come ad esempio Vedanda.

(32)  Domanda di riesame, allegato 17.

(33)  Domanda di riesame, allegato 17.

(34)  Domanda di riesame, sezione 5.1.6.

(35)  United States – Sunset reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina (WT/DS/268/AB/R).

(36)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1o luglio 2015, e la fase 2 il 1o luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell’arco di un periodo di tempo così breve dall’entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio.

(37)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(38)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/928 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e uno nella provincia dell'Ontario (Canada) ed entrambi sono stati confermati il 18 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 22 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Il Canada ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 26 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Ludlow, Ludlow, Shropshire (Regno Unito) e confermato il 1o giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)

Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Ludlow, Ludlow, Shropshire (Regno Unito) e confermato il 7 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e confermato il 2 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11)

A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(12)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(13)

Il Regno Unito ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: due focolai localizzati nei pressi di North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermati il 28 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, due focolai localizzati nei pressi di Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermati il 31 dicembre 2021 e il 10 gennaio 2022 e un focolaio localizzato nei pressi di Lazonby, Eden, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 4 gennaio 2022. Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(14)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nei pressi di North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire Inghilterra (Regno Unito), nei pressi di Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito) e nei pressi di Lazonby, Eden, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(15)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/404.

(16)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.63 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.64 a CA-2.67:

«CA

Canada

CA-2.64

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.5.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.5.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.5.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.5.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.5.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.5.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.5.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.5.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.5.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.5.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.5.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.5.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.5.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.5.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.5.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.5.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.5.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.5.2022»;

 

ii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.79 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.79

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022»;

iii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.82 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.82

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022»;

iv)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.85 e GB-2.86 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.85

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022»;

v)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.88 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.88

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022»;

vi)

nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.122 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.123 e GB-2.124:

«GB

Regno Unito

GB-2.123

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022»;

 

vii)

nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.223 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.224:

«US

Stati Uniti

US-2.224

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.6.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.63 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.64 a CA-2.67:

«Canada

CA-2.64

British Columbia:

BC-IP9: Latitude 49.04 Longitude -122.38

BC-IP11: Latitude 49.04 Longitude -122.39

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove, Aberdeen and West Abbotsford

10km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford and South Poplar

CA-2.65

Ontario - Latitude 44.3 Longitude -79.25

The municipalities involved are:

3km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach and Orchard Grove

10km SZ: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell and Gilford Beach

CA-2.66

British Columbia - Latitude 49.65 Longitude -120.41

The municipalities involved are:

3km PZ: Bankeir

10km SZ: Jellicoe

CA-2.67

Saskatchewan - Latitude 50.51 Longitude -103.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Dingley

10km SZ: Indian Head and Sintaluta.»;

ii)

nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.122 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.123 e GB-2.124:

«Regno Unito

GB-2.123

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and W2.72.

GB-2.124

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.35 and W2.63.»;

iii)

nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.223 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.224:

«Stati Uniti

US-2.224

State of Pennsylvania - Berks 10

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N).»;

2)

nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.63 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.64 a CA-2.67:

«CA

Canada

CA-2.64

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.5.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.5.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.5.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.5.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.5.2022»;

 

ii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.79 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.79

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.12.2021

8.6.2022»;

iii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.82 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.82

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.12.2021

8.6.2022»;

iv)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.85 e GB-2.86 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.85

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.1.2022

8.6.2022»;

v)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.88 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.88

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.1.2022

8.6.2022»;

vi)

nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.122 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.123 e GB-2.124:

«GB

Regno Unito

GB-2.123

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.6.2022»;

 

vii)

nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.223 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.224:

«US

Stati Uniti

US-2.224

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.6.2022».

 


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/81


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 292/21/COL

del 15 dicembre 2021

che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio [2022/929]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'«accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA (1) e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Il 6 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio («gli orientamenti») (2).

Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

A norma del punto II, «Disposizioni generali», dell'allegato XV, dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla quest'ultima.

Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell'Unione europea e ad alcuni atti dell'Unione europea che non sono stati integrati nell'accordo SEE. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE.

Previa consultazione della Commissione.

Previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate introducendo nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. Gli orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

2.   Gli orientamenti sostituiscono gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (3) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 2

L'Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti con i seguenti adeguamenti, se del caso, compreso anche, tra l'altro, quanto segue:

a)

laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l'Autorità intende «Stato EFTA» o «Stati EFTA» (4), oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;

b)

laddove figura un riferimento a «Commissione europea», l'Autorità intende «Autorità di vigilanza EFTA»;

c)

laddove figura un riferimento a «trattato» o «TFUE», l'Autorità intende «accordo SEE»;

d)

laddove figura un riferimento all'articolo 49 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 31 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

e)

laddove figura un riferimento all'articolo 63 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 40 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

f)

laddove figura un riferimento all'articolo 107 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 61 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

g)

laddove figura un riferimento all'articolo 108 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 1, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

h)

laddove figura un riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (5), l'Autorità intende un riferimento al protocollo 3, parte II, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

i)

laddove figura un riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (6), l'Autorità intende un riferimento alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;

j)

laddove figura un riferimento all'espressione «(in)compatibile con il mercato interno», l'Autorità intende «(in)compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE»;

k)

laddove figura un riferimento all'espressione «all'interno (o all'esterno) dell'Unione», l'Autorità intende «all'interno (o all'esterno) del SEE»;

l)

laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «scambi all'interno del SEE»;

m)

laddove viene stabilito che gli orientamenti saranno applicati a «tutti i settori dell'attività economica», l'Autorità li applica a «tutti i settori o parti di settori dell'attività economica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE»;

n)

laddove figura un riferimento a comunicazioni, avvisi od orientamenti della Commissione, l'Autorità intende un riferimento ai corrispondenti orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA;

o)

laddove figura un riferimento a «classificazione comune delle unità territoriali per la statistica» o «NUTS», (7) l'Autorità intende un riferimento alla «regione statistica».

Articolo 3

L'Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti con i seguenti adeguamenti:

a)

la nota 36 è sostituita da:

«Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), inserito nel punto 1ea dell'allegato XV dell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 98/2014 (GU L 310 del 30.10.2014, pag. 65, e supplemento SEE n. 63 del 30.10.2014, pag. 56).»;

b)

il punto 180 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:

a)

il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

b)

le informazioni contenute nell'allegato dei presenti orientamenti per ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR»;

c)

il paragrafo 197 è sostituito dal seguente:

«L'Autorità ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche dei principi di valutazione degli aiuti per il finanziamento del rischio nel SEE. Per questi motivi, l'Autorità propone agli Stati EFTA le seguenti misure opportune conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte:

a)

gli Stati EFTA dovrebbero modificare entro il 30 giugno 2022, se necessario, i loro regimi di aiuti per il finanziamento del rischio esistenti al fine di armonizzarli con i presenti orientamenti;

b)

gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il loro assenso esplicito e incondizionato alle misure proposte entro il 28 febbraio 2022. In assenza di una risposta, l'Autorità riterrà che lo Stato EFTA in questione non condivida le misure proposte.»

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  L'articolo 1, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che per «Stati EFTA» si intendono la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo che adegua l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.

(2)  GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1.

(3)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 117/14/COL, del 12 marzo 2014, che modifica per la novantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e prorogando la validità degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 62) e supplemento SEE n. 74 dell'11.12.2014, pag. 1, modificata dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 302/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2015/95] (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 103) e supplemento SEE n. 4 del 22.1.2015, pag. 1, e modificata dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/20/COL, del 15 luglio 2020, che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2020/1576] (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 16) e supplemento SEE n. 68 del 29.10.2020, pag. 4.

(4)  Per «Stati EFTA» s'intendono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(5)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

Indice

1.

Introduzione 86

2.

Ambito di applicazione degli orientamenti e definizioni 91

2.1.

Ambito di applicazione dei presenti orientamenti 91

2.2.

Aiuti per il finanziamento del rischio soggetti a notifica 93

2.3.

Definizioni 94

3.

Valutazione della compatibilità degli aiuti per il finanziamento del rischio 97

3.1.

Primo criterio: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica 98

3.1.1.

Determinazione dell'attività economica sovvenzionata 98

3.1.2.

Effetto di incentivazione 98

3.2.

Secondo criterio: prevenire gli effetti negativi sugli scambi contrari al comune interesse 99

3.2.1.

Elementi di base della valutazione ex ante che lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione 99

3.2.2.

Necessità dell'intervento statale 101

3.2.2.1.

Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria 102

a)

Piccole imprese a media capitalizzazione 102

b)

Imprese a media capitalizzazione innovative 102

c)

PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui al regolamento generale di esenzione per categoria 103

d)

start-up e PMI che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria 103

e)

Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria 103

3.2.2.2.

Misure i cui parametri non rispettano il regolamento generale di esenzione per categoria 104

a)

Strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria 104

b)

Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria 104

c)

Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili 105

d)

Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori 105

3.2.3.

Adeguatezza della misura di aiuto 105

3.2.3.1.

Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di intervento e ad altri strumenti di aiuto 106

3.2.3.2.

Condizioni per determinare l'adeguatezza degli strumenti finanziari 106

(a)

Investimenti in equity 108

(b)

Strumenti di debito di tipo «funded»: prestiti 109

(c)

Strumenti di debito di tipo «unfunded»: garanzie 109

3.2.3.3.

Condizioni per determinare l'adeguatezza degli incentivi fiscali 110

3.2.3.4.

Condizioni relative alle misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione 110

3.2.4.

Proporzionalità dell'aiuto 111

3.2.4.1.

Condizioni in materia di strumenti finanziari 111

3.2.4.2.

Condizioni in materia di incentivi fiscali 112

3.2.4.3.

Condizioni relative alle piattaforme alternative di negoziazione 113

3.2.4.4.

Cumulo 113

3.2.5.

Prevenzione degli indebiti effetti negativi degli aiuti per il finanziamento del rischio su concorrenza e scambi 113

3.2.5.1.

Effetti positivi di cui tenere conto 113

3.2.5.2.

Effetti negativi di cui tenere conto 114

3.2.5.3.

Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto 116

3.2.6.

Trasparenza 116

4.

Valutazione 117

5.

Disposizioni finali 118

5.1.

Applicabilità 118

5.2.

Misure appropriate 119

5.3.

Relazioni e monitoraggio 119

5.4.

Revisione 119

1.   INTRODUZIONE

1.

In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha storicamente riconosciuto l'importanza che il mercato del finanziamento del rischio riveste per le economie degli Stati membri e la necessità di migliorare l'accesso al finanziamento del rischio per le piccole e medie imprese (PMI), le piccole imprese a media capitalizzazione («imprese a media capitalizzazione») e le imprese a media capitalizzazione innovative (1); ha altresì preso atto della conseguente necessità di disporre di una serie di orientamenti per garantire un approccio coerente alla valutazione delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio. In tale ottica, la Commissione ha adottato gli orientamenti sul capitale di rischio del 2006 (2), successivamente sostituiti dagli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014 (3) nell'ambito del pacchetto per la modernizzazione degli aiuti di Stato (4). Gli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014 scadranno alla fine del 2021. Essendo tuttavia possibile che gli Stati membri continuino a ritenere necessario fornire aiuti per il finanziamento del rischio, gli orientamenti sulle modalità atte a sostenere il finanziamento del rischio nel pieno rispetto delle norme sugli aiuti di Stato rimangono necessari.

2.

A tale riguardo, le PMI sono la spina dorsale delle economie degli Stati membri, in termini sia di occupazione che di dinamismo economico e di crescita, e sono pertanto fondamentali anche per lo sviluppo economico e la resilienza dell'Unione nel suo complesso. Come riconosciuto dalla strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (5), i 25 milioni di PMI dell'Unione danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano oltre la metà del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione e svolgono un ruolo fondamentale nel creare valore in ogni settore dell'economia. Esse apportano soluzioni innovative per affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l'uso inefficiente delle risorse e la perdita di coesione sociale e contribuiscono a diffondere le innovazioni, sostenendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza o la sovranità tecnologica dell'Unione. Tuttavia, per poter crescere e sfruttare appieno il loro potenziale, le PMI hanno bisogno di finanziamenti. Ciò vale in particolare per i settori orientati all'innovazione e alle tecnologie di alto livello e ad alto rischio. Affinché le imprese più attive possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo, è quindi essenziale che vi sia un mercato efficiente del finanziamento del rischio per le PMI.

3.

Nonostante le loro potenzialità di crescita, le PMI e le start-up hanno spesso difficoltà ad accedere ai finanziamenti, in particolare nelle fasi iniziali di sviluppo (6) e nella fase di espansione quando hanno bisogno di finanziamenti supplementari. Queste difficoltà sono dovute fondamentalmente a un problema di asimmetria dell'informazione: spesso, soprattutto quando sono ancora nelle prime fasi di sviluppo o se operano in settori nuovi o di alto livello tecnologico, le start-up e le PMI non sono in grado di dimostrare agli investitori e alle banche la loro affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali. In tale contesto, in caso di operazioni che riguardano le PMI e le start-up, spesso gli investitori rinunciano a effettuare quell'analisi accurata e le ricerche cui fanno ricorso quando si tratta di concedere finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni o che operano da più tempo, in quanto i costi connessi a tale analisi sono troppo elevati rispetto al valore dell'investimento. Pertanto, indipendentemente dalla qualità del progetto, dal livello di innovazione tecnologica o dalle potenzialità di crescita, le start-up e le PMI rischiano di non poter ottenere i necessari finanziamenti fintanto che non dispongono di una comprovata storia creditizia e di garanzie sufficienti. Questo problema può essere particolarmente rilevante nel caso di investimenti in tecnologie verdi, di alto livello tecnologico, digitali o aerospaziali innovative o in innovazioni sociali avviate da imprenditori sociali (7). A causa di tale asimmetria dell'informazione, vi è il rischio che i mercati di finanziamento delle imprese rifiutino di concedere i necessari finanziamenti tramite equity o debito a start-up e PMI di recente creazione e potenzialmente innovative e a forte crescita. Il persistere del fallimento del mercato dei capitali che ne consegue impedisce all'offerta di soddisfare la domanda ad un prezzo accettabile per entrambe le parti, con ripercussioni negative sulle potenzialità di crescita delle PMI e compromette la crescita della produttività del mercato unico e la resilienza generale dell'economia dell'Unione. In determinate circostanze, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative si trovano ad affrontare lo stesso fallimento del mercato.

4.

L'impossibilità per un'impresa di accedere ai finanziamenti può avere conseguenze che vanno al di là della singola impresa, soprattutto a causa delle esternalità sulla crescita. Molti settori di successo conseguono un incremento della produttività non perché le imprese presenti sul mercato aumentano la loro produttività ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente avanzate si sviluppano a scapito di quelle meno efficienti (o con prodotti obsoleti). Inoltre, i settori economici interessati e l'economia nel suo complesso beneficiano delle esternalità positive legate all'accumulo delle conoscenze che le imprese (capitale organizzativo) o i lavoratori (capitale umano) detengono, nonché dell'introduzione di nuovi beni sotto forma di eccedenze per i consumatori e/o le imprese. Se questi processi vengono ostacolati perché le imprese potenzialmente di successo non sono in grado di ottenere finanziamenti, è probabile che vi siano conseguenze negative di più ampia portata sulla crescita della produttività. Consentendo a una base più ampia di imprese di entrare sul mercato e di espandersi, eliminando gli indebiti ostacoli ai finanziamenti, è quindi possibile stimolare la crescita.

5.

Pertanto, un deficit di finanziamento alle start-up, alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare la concessione di misure di sostegno pubblico da parte degli Stati membri al fine di agevolare lo sviluppo del finanziamento del rischio nei rispettivi mercati interni. Aiuti di Stato correttamente mirati a sostegno della concessione di misure di finanziamento del rischio a tali imprese possono costituire un mezzo efficace per ovviare al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente all'accesso al finanziamento e mobilitare risorse private. Nel contesto attuale gli Stati membri possono ricorrere a tali aiuti anche per favorire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19.

6.

Oltre ad essere indispensabile per le economie nazionali degli Stati membri, un migliore accesso ai finanziamenti può dare un contributo positivo al perseguimento di alcuni obiettivi politici fondamentali dell'Unione. L'accesso ai finanziamenti costituisce un potente strumento per sostenere il Green Deal (8) e preparare l'Europa all'era digitale (9), nonché per garantire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 e costruire un'Unione che sia più resiliente anche rispetto alle crisi future.

7.

La transizione verde è un obiettivo fondamentale dell'Unione. Secondo le più recenti proiezioni (10), per conseguire gli attuali obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 potrebbero essere necessari fino a 417 miliardi di EUR di investimenti annuali aggiuntivi: per rispondere a questa sfida sarà fondamentale mobilitare ingenti investimenti privati. Per promuovere la finanza sostenibile occorrono segnali capaci di indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso investimenti verdi. A tal fine, nel 2018 la Commissione ha varato il piano per la finanza sostenibile (11), cui di recente ha fatto seguito un nuovo pacchetto sulla finanza sostenibile (12). Un elemento per promuovere la finanza verde consiste nel migliorare la divulgazione dei dati relativi al clima e all'ambiente in modo che gli investitori siano pienamente informati circa la sostenibilità dei loro investimenti. In tale contesto, una tappa fondamentale è stata l'adozione del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che classifica le attività ecosostenibili (comunemente denominato tassonomia dell'UE).

8.

Per quanto riguarda la transizione digitale, la comunicazione «Bussola per il digitale del 2030» (14) sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo da parte dell'Unione di tecnologie digitali critiche in modo da favorire la crescita della produttività e lo sviluppo economico in piena coerenza con i suoi valori e obiettivi sociali. Al fine di conseguire tale obiettivo, unitamente ai pertinenti fondi dell'Unione e agli investimenti privati, la spesa nazionale degli Stati membri è fondamentale per consentire un massiccio aumento degli investimenti.

9.

Per quanto riguarda la crisi causata dalla pandemia di COVID-19, la ripresa è una priorità urgente e sfruttando lo slancio impresso si possono compiere progressi a livello di transizione digitale e verde, che renderanno l'economia più resiliente e più competitiva. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (15) costituisce la prima e più importante parte del pacchetto dell'UE per la ripresa adottato in risposta alla crisi e mette a disposizione degli Stati membri 672,5 miliardi di EUR di sostegno finanziario sotto forma di prestiti e sovvenzioni per i primi cruciali anni della ripresa, previa approvazione dei progetti di piani nazionali di ripresa e resilienza. In tale contesto, la Commissione ha individuato alcuni settori di punta (16) e incoraggia gli Stati membri a includerli nei loro piani di ripresa e resilienza, tenendo conto della rilevanza che tali settori hanno in tutti gli Stati membri, degli ingenti investimenti che richiedono, nonché del loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, sostegno della crescita e possibilità di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla transizione verde e digitale.

10.

Inoltre, come sottolineato nella strategia industriale aggiornata (17), l'Unione deve trarre insegnamento dalla pandemia di COVID-19 e dal suo impatto sulle catene globali del valore; migliorare la resilienza del mercato unico e affrontare le dipendenze strategiche, salvaguardando nel contempo un'economia UE aperta, competitiva e basata sugli scambi, sono obiettivi fondamentali in tal senso.

11.

Data l'importanza di un accesso efficace ai finanziamenti per conseguire gli obiettivi fondamentali dell'Unione, è necessario intensificare ulteriormente gli sforzi, basandosi sulle politiche dell'Unione che intendono migliorare tale accesso, come l'Unione dei mercati dei capitali e l'utilizzo del bilancio dell'Unione.

12.

A tale riguardo, nel 2015 la Commissione ha adottato il primo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (18) al fine di mobilitare capitali nell'Unione e convogliarli verso tutte le imprese. Uno dei suoi principali obiettivi era migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, in particolare ai finanziamenti non bancari. Da allora l'UE ha compiuto progressi significativi, realizzando in larga misura i singoli interventi annunciati nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2015 e nella sua revisione intermedia del 2017. Molti di questi interventi miravano a migliorare l'accesso ai finanziamenti per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla data di creazione, ma alcuni di essi miravano in grande misura a facilitare l'accesso ai mercati dei capitali in maniera specifica per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione (19). Nel 2020 è stato avviato un nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (20) volto ad approfondire il piano esistente allo scopo di continuare a promuovere l'Unione dei mercati dei capitali nei prossimi anni e garantire l'accesso ai finanziamenti sui mercati, in particolare per le piccole e medie imprese. In tale contesto, conformemente all'articolo 33, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), la Commissione ha anche istituito un gruppo di esperti tecnici sulle PMI composto da portatori di interessi, incaricato di valutare gli ostacoli che impediscono alle PMI di accedere ai mercati pubblici.

13.

Tenendo conto dell'importanza di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, la Commissione integra la legislazione e le azioni politiche dell'Unione ricorrendo al bilancio dell'Unione, al fine di porre rimedio ai fallimenti strutturali del mercato che limitano la crescita delle start-up e delle PMI. A tal fine è stato rafforzato il ricorso a strumenti finanziari (22) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. In particolare, i programmi di finanziamento dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [competitività delle imprese e piccole e medie imprese («COSME»)] (23) e il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) («Orizzonte 2020») hanno contribuito a migliorare l'uso delle risorse pubbliche attraverso meccanismi di finanziamento con condivisione del rischio a beneficio delle PMI nelle loro fasi di avvio, crescita e trasferimento, nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle imprese a media capitalizzazione innovative, riservando un'attenzione particolare alle azioni destinate a fornire un sostegno continuativo dall'innovazione al mercato, compresa la commercializzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo («R&S») (25). Inoltre, dal 2018 il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) sostiene le imprese in fase di avviamento e le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020, e continuerà a sostenerle, così come le piccole imprese a media capitalizzazione, nell'ambito del programma dell'Unione di finanziamento della ricerca e dell'innovazione Orizzonte Europa (26), con l'obiettivo di migliorare le prestazioni del mercato del venture capital dell'Unione. L'avvio dell'azione europea di sviluppo per il capitale di rischio (ESCALAR) (27), il programma pilota della Commissione e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), nonché i lavori per la creazione di un fondo pubblico-privato (28) che contribuisca a finanziare le offerte pubbliche iniziali per le PMI, testimoniano l'importanza attribuita all'agevolazione della crescita delle start-up e delle PMI e la necessità di completare ulteriormente la gamma delle misure di sostegno pubblico esistenti in tutte le fasi del finanziamento. Nel 2020 il FEI ha inoltre attivato un «fondo di fondi» con l'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot), che ha coinvolto quattro investitori privati di venture capital per aumentare gli investimenti azionari nelle imprese aerospaziali e della difesa europee. Questo modello è seguito anche dall'iniziativa CASSINI, in particolare per quanto riguarda il previsto fondo per la crescita. (29) Inoltre, sin dai primi mesi del 2000, la politica di coesione dell'Unione contribuisce in misura crescente al finanziamento delle PMI, anche attraverso la fornitura di capitale di rischio, con un livello di 10 miliardi di EUR di sostegno alla fine del 2013 e altri 15 miliardi di EUR di impegni da parte di 23 Stati membri alla fine del 2020. Gli strumenti finanziari previsti dalla politica di coesione hanno sostenuto circa 365 000 PMI in tutta Europa solo nel corso del 2020. Infine, il nuovo programma InvestEU (30) - che riunirà 14 diversi strumenti finanziari attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'Unione e i fondi messi a disposizione del comparto degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente - prevede uno sportello specifico dedicato al finanziamento delle piccole imprese; anche gli altri tre sportelli di InvestEU possono comunque finanziare le PMI che rientrano nel loro campo di applicazione.

14.

Sia l'esperienza maturata dalla Commissione nel settore degli aiuti per il finanziamento del rischio (nel quadro degli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014 e del regolamento generale di esenzione per categoria (31)) sia le iniziative summenzionate (cfr. punti 12 e 13) a livello dell'Unione destinate a migliorare l'accesso ai finanziamenti dimostrano che l'accesso ai finanziamenti continua ad essere una priorità sia per l'Unione che per i suoi Stati membri. In tale contesto è pertanto fondamentale che la Commissione continui a fornire orientamenti agli Stati membri sulle modalità per valutare la compatibilità delle misure di finanziamento del rischio con il mercato interno. Ciò è dimostrato anche dalla valutazione cui gli orientamenti per il finanziamento del rischio del 2014 sono stati sottoposti nel 2019 e nel 2020, il cosiddetto controllo dell'adeguatezza (32). I risultati del controllo dell'adeguatezza mostrano che gli orientamenti sul finanziamento del rischio restano pertinenti e adatti allo scopo. È tuttavia necessario chiarire e semplificare ulteriormente le norme. I presenti orientamenti riveduti sul finanziamento del rischio agevoleranno l'impiego di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio adeguatamente mirati da parte degli Stati membri, tenendo conto del contributo positivo di tali aiuti alle priorità della Commissione di cui sopra (cfr. punti da 6 a 9), oltre che dei loro effetti positivi nel garantire l'accesso ai finanziamenti.

15.

In seguito all'adozione, nel 2016, della comunicazione sulla nozione di aiuto (33), e tenendo conto in particolare della sezione 4.2 di quest'ultima (34), i presenti orientamenti riveduti non affrontano la questione se una misura di sostegno pubblico costituisca o meno un aiuto di Stato, ma si concentrano sulle condizioni alle quali una misura di aiuto di Stato può essere considerata compatibile con il mercato interno.

16.

Per le ragioni suddette, la Commissione ha deciso di apportare alcune modifiche agli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014, allo scopo di chiarire le regole e promuovere una semplificazione amministrativa per agevolare l'attuazione di aiuti di Stato a sostegno del finanziamento del rischio.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI E DEFINIZIONI

2.1.    Ambito di applicazione dei presenti orientamenti

17.

La Commissione applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure di finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria («aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti»). Lo Stato membro interessato deve notificare le misure (cfr. sezione 2.2) in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e la Commissione effettua una valutazione di compatibilità approfondita, come indicato alla sezione 3 dei presenti orientamenti.

18.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al criterio dell'operatore in un'economia di mercato (35) o soddisfano le condizioni del regolamento «de minimis» in vigore (36). Tali casi non devono essere notificati alla Commissione.

19.

I presenti orientamenti non riguardano la compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che soddisfano i criteri stabiliti in altri orientamenti, discipline o regolamenti in materia di aiuti di Stato. La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti siano utilizzati per perseguire obiettivi di intervento disciplinati principalmente da altri orientamenti, discipline e regolamenti in materia di aiuti di Stato.

20.

I presenti orientamenti lasciano impregiudicata la valutazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato di altri tipi di strumenti finanziari diversi da quelli ivi disciplinati, quali gli strumenti di cartolarizzazione dei prestiti esistenti.

21.

La Commissione si limita ad applicare i principi contenuti nei presenti orientamenti ai regimi di finanziamento del rischio. Tali principi non sono applicati alle misure ad hoc di aiuto per il finanziamento del rischio di singole imprese, tranne in caso di misure volte a sostenere una specifica piattaforma alternativa di negoziazione.

22.

È importante ricordare che le misure di aiuto per il finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili. Pertanto, una misura che consente allo Stato membro o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio previste dal regolamento generale di esenzione per categoria o dai presenti orientamenti.

23.

La Commissione ritiene che, di norma, le grandi imprese non incontrino le stesse difficoltà delle start-up e delle PMI per accedere ai finanziamenti, poiché godono di una reputazione più solida e di più ampie garanzie, e che gli aiuti a tali imprese non debbano quindi essere contemplati dai presenti orientamenti. In via eccezionale, una misura di finanziamento del rischio a favore delle grandi imprese può essere considerata compatibile ai sensi dei presenti orientamenti se essa è mirata a piccole imprese a media capitalizzazione conformemente alla sezione 3.2.2.1, lettera a), o a imprese a media capitalizzazione innovative che realizzano progetti di R&S e di innovazione conformemente alla sezione 3.2.2.1, lettera b).

24.

La Commissione non applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti agli aiuti per il finanziamento del rischio concessi a favore di società quotate ufficialmente su un mercato regolamentato, in quanto il fatto stesso di essere quotate in un mercato regolamentato dimostra la loro capacità di attrarre finanziamenti privati.

25.

Le misure di aiuto per il finanziamento del rischio senza la partecipazione di investitori privati indipendenti non saranno considerate compatibili ai sensi dei presenti orientamenti. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe considerare quali siano le opzioni di intervento alternative più adatte a raggiungere i medesimi obiettivi e risultati, tra cui il ricorso agli aiuti a finalità regionale agli investimenti o agli aiuti alle imprese in fase di avviamento consentiti nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria.

26.

Non saranno dichiarate compatibili ai sensi dei presenti orientamenti le misure di aiuto per il finanziamento del rischio se gli investitori privati indipendenti non assumono un rischio significativo o se il flusso dei benefici risulta interamente a vantaggio degli investitori privati. La condivisione dei rischi e dei benefici è una condizione necessaria, ai sensi dei presenti orientamenti, per limitare l'esposizione finanziaria dello Stato e assicurare una sua adeguata remunerazione.

27.

Fatta eccezione per gli aiuti per il finanziamento del rischio in forma di capitale di sostituzione soggetti alle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti per il finanziamento del rischio di cui ai presenti orientamenti non possono essere utilizzati a sostegno delle operazioni di buy-out.

28.

Gli aiuti per il finanziamento del rischio non sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dei presenti orientamenti, se concessi a:

a)

imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (37); tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti, le PMI che operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo non superiore al periodo di ammissibilità previsto dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria e sono ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che esse siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza;

b)

imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegali e incompatibili con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro.

29.

La Commissione non applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

30.

Le misure di finanziamento del rischio si presentano spesso come strutture complesse volte ad incoraggiare un gruppo di operatori economici (investitori) a finanziare un altro gruppo di operatori (imprese ammissibili). A seconda della struttura della misura, e anche se l'intento delle autorità pubbliche è solo quello di offrire un'agevolazione al secondo gruppo, a beneficiare degli aiuti di Stato possono essere le imprese di una delle due categorie o di entrambe. Inoltre, le misure di finanziamento del rischio comportano di norma l'intervento di uno o più intermediari finanziari, che possono avere uno status distinto da quello degli investitori e dei beneficiari finali cui sono rivolti gli investimenti. In questi casi occorre anche stabilire se si ritiene che l'intermediario finanziario stia beneficiando di aiuti di Stato. Qualsiasi aiuto a favore dell'intermediario finanziario dovrebbe essere limitato mediante il trasferimento del vantaggio ai beneficiari finali, come stabilito nei presenti orientamenti. Il fatto che gli intermediari finanziari possano incrementare i loro attivi e che i loro gestori possano realizzare un maggiore fatturato mediante le commissioni che riscuotono è considerato soltanto un effetto economico secondario della misura di aiuto e non un vantaggio procurato dalla medesima agli intermediari finanziari e ai loro gestori. Tuttavia, se la misura di finanziamento del rischio è concepita in modo da trasmettere i suoi effetti secondari a intermediari finanziari identificabili o a gruppi di intermediari finanziari identificabili, si riterrà che questi abbiano beneficiato di un vantaggio indiretto.

2.2.    Aiuti per il finanziamento del rischio soggetti a notifica

31.

A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli Stati membri devono notificare le misure di finanziamento del rischio che: i) costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (in particolare le misure che non sono conformi al criterio dell'operatore in un'economia di mercato (38) e non rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti «de minimis» (39)) e ii) non soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria (aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti). La Commissione valuterà la compatibilità di tali misure con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. I presenti orientamenti si concentrano sulle misure per il finanziamento del rischio che hanno maggiori probabilità di essere considerate compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni che saranno spiegate più dettagliatamente nella sezione 3 dei presenti orientamenti. Tali misure si suddividono in due categorie.

32.

La prima categoria comprende misure di finanziamento del rischio destinate a imprese che non soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità relative agli aiuti finanziamento del rischio di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria. Questa categoria comprende, in particolare, misure destinate alle seguenti imprese:

a)

piccole imprese a media capitalizzazione;

b)

imprese a media capitalizzazione innovative;

c)

PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria;

d)

start-up e PMI che necessitano di un investimento complessivo per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria;

e)

piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.

33.

La seconda categoria comprende le misure che sono concepite secondo parametri diversi da quelli di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria. Questa categoria comprende, in particolare, i seguenti casi:

a)

strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria;

b)

strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria;

c)

strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori di fondi sono selezionati privilegiando la protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi) rispetto alla partecipazione prioritaria agli utili (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili);

d)

incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori.

34.

Se non diversamente specificato nei presenti orientamenti, la Commissione effettuerà la propria valutazione delle categorie di misure soggette all'obbligo di notifica basandosi su tutte le condizioni di compatibilità applicabili agli aiuti per il finanziamento del rischio di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria.

2.3.    Definizioni

35.

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

1)

«piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE nel quale almeno il 50 % degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

2)

«buy-out»: l'acquisizione di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne le attività e le operazioni;

3)

«protezione dai rischi»: la riduzione dell'esposizione alle perdite in caso di scarso rendimento dell'operazione sottostante rispetto agli investitori pubblici;

4)

«imprese ammissibili»: start-up, PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative;

5)

«entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico; L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) o dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) o dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (42);

6)

«investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa;

7)

«piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi:

a)

gli obiettivi da valutare,

b)

le questioni oggetto della valutazione,

c)

gli indicatori di risultato,

d)

la metodologia prevista per svolgere la valutazione,

e)

gli obblighi di raccolta dei dati,

f)

il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale,

g)

la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e

h)

le modalità previste per assicurare che la valutazione sia accessibile al pubblico;

8)

«uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

9)

«congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento interno equivalente ad un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio dell'investimento e la natura e il volume del capitale che sarà investito dagli investitori privati;

10)

«beneficiario finale»: impresa ammissibile che ha ricevuto investimenti a titolo di una misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio;

11)

«intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento privati, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

12)

«prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da un'impresa su un mercato dei prodotti o dei servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

13)

«tranche di prima perdita (first loss)»: la tranche di rango più basso (junior) che comporta il rischio più elevato di perdite, comprendente le perdite previste del portafoglio;

14)

«investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare in una società che segue ad una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

15)

«fondo di fondi»: un fondo che investe in altri fondi anziché investire direttamente in società o attività finanziarie quali azioni o obbligazioni, o che contribuisce a tali fondi;

16)

«garanzia»: impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti per il finanziamento del rischio, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

17)

«limite della garanzia»: esposizione massima di un investitore pubblico espressa in percentuale degli investimenti complessivi effettuati nel portafoglio garantito;

18)

«tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile a beneficiare della misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio;

19)

«investitore privato indipendente»: investitore privato indipendente ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di esenzione per categoria;

20)

«impresa a media capitalizzazione innovativa»: impresa a media capitalizzazione che soddisfa una delle seguenti condizioni: soddisfa i criteri per essere considerata «impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di esenzione per categoria; ha recentemente ricevuto un marchio di eccellenza dal Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 (43) o all'articolo 2, paragrafo 23 o articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695; o ha recentemente beneficiato di un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, ad esempio un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/695; e ha partecipato a un'azione CASSINI (44) [acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking)], ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility), ha ricevuto un premio CASSINI, avendo soddisfatto le soglie di valutazione ivi stabilite, o ha ricevuto un sostegno nel quadro di progetti spaziali finanziati da Orizzonte Europa che ha permesso di costituire la start-up;

21)

«mobilitazione di risorse private»: la misura in cui gli investimenti pubblici attraggono investimenti aggiuntivi da fonti private;

22)

«strumento di prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Gli strumenti di debito possono avere la forma di prestiti e di altri strumenti di finanziamento, tra cui il leasing, che offrono al mutuante una componente predominante di rendimento minimo;

23)

«impresa a media capitalizzazione (mid-cap)»: impresa diversa da una PMI il cui numero di dipendenti non supera le 1 500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli da 3 a 6 del regolamento generale di esenzione per categoria. Ai fini dell'applicazione della presente definizione, diverse entità sono considerate un'impresa unica se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria;

24)

«persona fisica»: qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

25)

«nuovo prestito»: nuovo strumento di prestito concepito per finanziare nuovi investimenti o il capitale di esercizio, ad esclusione del rifinanziamento di: i) prestiti esistenti o ii) altre forme di finanziamento;

26)

«investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

27)

«capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

28)

«investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, e le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

29)

«piccola e media impresa (PMI)»: un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria;

30)

«piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, e il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR. Ai fini dell'applicazione della presente definizione, diverse entità sono considerate un'impresa unica se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria;

31)

«start-up»: ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione (45). Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni è considerato a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per tale attività.

32)

«finanziamento totale»: importo dell'investimento complessivo effettuato in un'impresa ammissibile mediante uno o più investimenti per il finanziamento del rischio, compresi gli investimenti ulteriori, a titolo di una misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio;

33)

«incentivi inerenti alla partecipazione agli utili (upside-incentive)»: rendimento preferenziale o prioritario dei profitti rispetto agli investitori pubblici.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

36.

In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all'interno dell'Unione possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

37.

Nella presente sezione, la Commissione spiega in che modo valuterà la compatibilità delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio soggette all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Più specificamente, per valutare se una misura di aiuto per il finanziamento del rischio possa essere considerata compatibile con il mercato interno, la Commissione appurerà se essa:

a)

facilita lo sviluppo di una determinata attività economica (prima condizione); e

b)

non incide negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).

38.

Per determinare se la prima condizione sia soddisfatta, vale a dire per valutare se l'aiuto faciliti lo sviluppo di un'attività economica, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

a)

determinazione dell'attività economica sostenuta (cfr. sezione 3.1.1);

b)

effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere attività supplementari che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo più limitato o diverso o in un altro luogo (cfr. sezione 3.1.2).

39.

Per determinare se la seconda condizione sia soddisfatta, vale a dire per accertarsi che l'aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

a)

necessità dell'intervento statale: la misura di aiuto di Stato deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente alla concessione di capitale di rischio, comprese, ad esempio, le disparità regionali nell'accesso ai finanziamenti (cfr. sezione 3.2.2);

b)

adeguatezza della misura d'aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire il suo obiettivo (cfr. sezione 3.2.3);

c)

proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte delle imprese interessate (cfr. sezione 3.2.4);

d)

evitare effetti negativi indebiti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi: gli eventuali effetti negativi devono essere limitati e non prevalere sugli effetti positivi dell'aiuto (cfr. sezione 3.2.5),

e)

trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (cfr. sezione 3.2.6).

40.

L'equilibrio generale (cfr. sezione 3.2.5.3) di alcune categorie di regimi di aiuti può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto alla sezione 4. In tali casi la Commissione può limitare la durata di tali regimi, con la possibilità di notificare di nuovo la loro ulteriore proroga.

41.

Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento, laddove esso sia parte integrante della misura) o le attività finanziate comportino una violazione di una pertinente disposizione del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno (46). Tali violazioni comprendono, tra l'altro:

a)

subordinare la concessione dell'aiuto all'obbligo di utilizzare beni prodotti sul territorio nazionale o servizi effettuati a partire dal territorio nazionale;

b)

subordinare la concessione dell'aiuto all'obbligo per gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali di avere la propria sede nel territorio dello Stato membro interessato o di trasferirvela, in violazione dell'articolo 49 del trattato sulla libertà di stabilimento (47);

c)

imporre misure che violano l'articolo 63 del trattato sulla libera circolazione di capitali.

3.1.    Primo criterio: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica

3.1.1.   Determinazione dell'attività economica sovvenzionata

42.

Nella maggior parte dei casi, le misure di aiuto per il finanziamento del rischio riguardano imprese operanti in un'ampia gamma di settori economici. Tali misure contribuiscono a garantire che talune PMI e imprese a media capitalizzazione abbiano accesso all'importo e alla forma di finanziamento necessari per svolgere o sviluppare ulteriormente le loro attività economiche. La Commissione individuerà pertanto il tipo di imprese (PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, imprese a media capitalizzazione innovative) e i settori che possono beneficiare della misura di aiuto per il finanziamento del rischio.

3.1.2.   Effetto di incentivazione

43.

Gli aiuti per il finanziamento del rischio sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. La Commissione ritiene che gli aiuti privi di effetto di incentivazione non favoriscano lo sviluppo di un'attività economica.

44.

Un effetto di incentivazione si verifica laddove l'aiuto induce il beneficiario a modificare il suo comportamento realizzando attività che non avrebbe realizzato in assenza degli aiuti o che avrebbe realizzato in maniera più restrittiva a causa dell'esistenza di un fallimento del mercato. A livello di imprese ammissibili, l'effetto incentivante si verifica quando l'aiuto permette al beneficiario finale di reperire finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati disponibili in termini di forma, importo o scadenze.

45.

Le misure di finanziamento del rischio devono incentivare gli investitori di mercato a fornire alle imprese ammissibili potenzialmente redditizie finanziamenti superiori ai livelli dei finanziamenti forniti in assenza di tali incentivi o ad assumere rischi aggiuntivi o entrambe le opzioni. Si ritiene che la misura di finanziamento del rischio abbia un effetto incentivante se mobilita investimenti da fonti del mercato in modo che il finanziamento totale fornito alle imprese ammissibili superi la dotazione di bilancio della misura. Un elemento chiave nel selezionare gli intermediari finanziari e i gestori di fondi dovrebbe quindi essere la loro capacità di mobilitare investimenti privati aggiuntivi.

46.

Si ritiene che gli strumenti di debito di tipo «funded» utilizzati per rifinanziare prestiti esistenti non abbiano un effetto di incentivazione e gli elementi di aiuto contenuti in tali strumenti non possono essere considerati compatibili ai sensi dei presenti orientamenti.

47.

La valutazione dell'effetto di incentivazione è strettamente connessa alla valutazione della necessità di un intervento statale di cui alla sezione 3.2.2. Inoltre, l'idoneità di una misura a mobilitare risorse private dipende in ultima analisi dalla struttura della misura stessa, in particolare da una ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra i fornitori pubblici e privati dei finanziamenti, aspetto strettamente connesso alla questione dell'adeguatezza della struttura della misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio (cfr. sezione 3.2.3). Si può quindi presumere la presenza di un effetto incentivante se la necessità di un intervento statale è stata debitamente individuata e la misura ha una struttura adeguata.

3.2.    Secondo criterio: prevenire gli effetti negativi sugli scambi contrari al comune interesse

48.

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato autorizza la Commissione a considerare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

49.

La valutazione degli effetti negativi sul mercato interno comporta una complessa analisi economica e sociale. Nella presente sezione la Commissione spiegherà in che modo intende esercitare il suo potere discrezionale al riguardo.

50.

Per sua stessa natura, qualsiasi misura di aiuto di Stato determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, per stabilire se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario (cfr. sezione 3.2.2), appropriato (cfr. sezione 3.2.3) e proporzionato (cfr. sezione 3.2.4). Per poter realizzare tale verifica, la Commissione chiede agli Stati membri di presentare elementi di prova sotto forma di una valutazione ex ante, come illustrato alla sezione 3.2.1.

51.

La Commissione valuterà quindi gli effetti negativi dell'aiuto per il finanziamento del rischio sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. Più nello specifico, un aiuto nel settore del finanziamento del rischio può causare l'esclusione (crowding out) degli investitori privati, avere effetti distorsivi a livello degli intermediari finanziari, provocare distorsioni specifiche del mercato del prodotto e avere effetti di delocalizzazione. La Commissione esaminerà gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e li valuterà rispetto agli effetti positivi (cfr. sezione 3.2.5). Se gli effetti positivi prevalgono su quelli negativi, la Commissione considererà l'aiuto compatibile.

52.

Infine, la Commissione garantirà che l'aiuto rispetti i requisiti di trasparenza (cfr. sezione 3.2.6).

3.2.1.   Elementi di base della valutazione ex ante che lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione

53.

Un aiuto di Stato può essere giustificato solo se può determinare un miglioramento tangibile che il mercato non è in grado di produrre da solo, ad esempio ponendo rimedio a un fallimento del mercato o eliminando un altro ostacolo pertinente al finanziamento del rischio o all'investimento.

54.

Un aiuto di Stato può essere necessario per incrementare il finanziamento del rischio in una situazione in cui il mercato, da solo, non riesce a conseguire un risultato efficiente o non riesce a conseguire risultati in tempi rapidi. La Commissione ritiene che per quanto riguarda l'accesso delle start-up, delle PMI o delle imprese a media capitalizzazione ai finanziamenti, non vi sia un fallimento generale del mercato, ma soltanto un fallimento relativo a determinati gruppi di start-up e di PMI e ad alcuni tipi di imprese a media capitalizzazione, soprattutto in funzione dello specifico contesto economico dello Stato membro interessato e del settore di attività (ad esempio, in alcuni settori i rischi potrebbero essere sovrastimati).

55.

La sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria definisce le condizioni alle quali si presume che le misure di finanziamento del rischio siano destinate a ovviare a un fallimento del mercato mediante strumenti adeguati e proporzionati che abbiano un effetto di incentivazione, limitando al minimo eventuali distorsioni della concorrenza. Le misure che soddisfano tali condizioni non devono essere notificate e sono considerate compatibili con il mercato interno.

56.

Le misure di finanziamento del rischio che non soddisfano le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria devono essere notificate in modo che la Commissione possa, tra l'altro, valutare l'esistenza di un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente al finanziamento del rischio. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente al di là della presunzione legale su cui si basa il regolamento generale di esenzione per categoria. La misura di finanziamento del rischio proposta deve inoltre soddisfare i criteri di compatibilità stabiliti nei presenti orientamenti. A tal fine, lo Stato membro deve presentare alla Commissione una valutazione ex ante approfondita o, se del caso, una serie di valutazioni.

57.

La valutazione ex ante approfondita deve basarsi su elementi di prova oggettivi e aggiornati e sulle migliori pratiche e metodologie disponibili (quali ricerche documentali, interviste, indagini online o metodi quantitativi adeguati). Per quanto possibile, gli elementi di prova dovrebbero confermarsi a vicenda ed essere utilizzati in modo sinergico per corroborare le conclusioni della valutazione ex ante, la quale deve essere stata effettuata meno di tre anni prima della notifica della misura di finanziamento del rischio e, di preferenza, da un esperto indipendente. La valutazione ex ante dovrebbe tenere conto anche degli insegnamenti tratti da strumenti analoghi e dalle precedenti valutazioni ex ante effettuate dallo Stato membro. Quando elaborano la valutazione ex ante, gli Stati membri possono basarsi su tutti gli elementi di prova di cui dispongono, nella misura in cui siano pertinenti, per dimostrare il fallimento del mercato. Questa dovrebbe riguardare il tipo specifico di finanziamento del rischio (ad esempio capitale proprio o debito subordinato) per il quale la misura di aiuto è proposta.

58.

La misura di aiuto per il finanziamento del rischio proposta dovrebbe essere appropriata all'obiettivo perseguito con l'aiuto. Pertanto, la valutazione ex ante deve analizzare gli interventi esistenti destinati ad affrontare lo stesso fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato e, se possibile, gli interventi proposti, tenendo conto dell'efficacia e dell'efficienza degli altri strumenti di intervento. Lo Stato membro deve dimostrare che il fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato non può essere affrontato in maniera adeguata mediante altri strumenti d'intervento che non comportano aiuti di Stato o mediante misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria.

59.

Gli aiuti di Stato devono essere proporzionati al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente cui intendono rispondere al fine di conseguire i pertinenti obiettivi di intervento. Gli aiuti volti a incrementare il finanziamento del rischio dovrebbero pertanto essere limitati al minimo indispensabile per porre rimedio al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato nella valutazione ex ante, senza generare vantaggi indebiti. Per gli investimenti per il finanziamento del rischio che superano il limite fissato per impresa ammissibile di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, la valutazione ex ante deve dimostrare la proporzionalità della misura di aiuto in modo più dettagliato, come indicato ai punti 64 e 65 dei presenti orientamenti.

60.

Se la misura di finanziamento del rischio è finanziata parzialmente dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può riutilizzare (in parte) la valutazione ex ante elaborata conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione valuterà quindi se gli elementi di prova forniti soddisfano i requisiti stabiliti dai presenti orientamenti. Qualora la misura di finanziamento del rischio sia utilizzata, in tutto o in parte, per sostenere imprese cui è stato recentemente assegnato un marchio di eccellenza dal CEI (48), per coinvestire con il fondo del CEI o per fornire investimenti ulteriori in relazione al programma Acceleratore (49) o imprese che hanno partecipato a un'azione CASSINI (CASSINI Business Accelerator o Matchmaking), avendo soddisfatto le soglie di valutazione ivi stabilite, hanno ricevuto un investimento da parte della Seed and Growth Funding Facility di CASSINI, hanno ricevuto un premio CASSINI o hanno ricevuto un sostegno, nel quadro di progetti spaziali finanziati da Orizzonte Europa, che ha permesso di costituire la start-up, la Commissione accetterà che tale marchio di qualità e altri elementi di prova provenienti dalla procedura di due diligence effettuata dal CEI o, rispettivamente, dalla procedura di selezione competitiva inerente alle azioni CASSINI siano utilizzati come parte della valutazione ex ante.

61.

Nel caso di misure di finanziamento del rischio che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, la valutazione ex ante deve descrivere la natura del fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente e dimostrarne la presenza nella misura in cui è in grado di incidere su uno o più degli elementi seguenti:

a)

categorie specifiche di imprese destinatarie che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria [cfr. il punto 32, lettere da a) a d)];

b)

piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria [cfr. il punto 32, lettera e)];

c)

strumenti finanziari concepiti con parametri diversi da quelli previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria [cfr. il punto 33, lettere a), b) e c)];

d)

incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori [cfr. il punto 33, lettera d)].

62.

La valutazione ex ante dovrebbe individuare il tipo di imprese interessate, in particolare in termini di età o fase di sviluppo, settore economico e area geografica di attività, e dimostrare che tali imprese subiscono gli effetti di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.

63.

Nel caso di misure di finanziamento del rischio che riguardano strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria (cfr. il punto 33, lettera a) dei presenti orientamenti), la valutazione ex ante dovrebbe inoltre prevedere un'analisi sufficientemente dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nella zona geografica interessata e dimostrare che il fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente non possono essere affrontati con misure che soddisfano tutti i requisiti relativi alla partecipazione privata stabiliti nel regolamento generale di esenzione per categoria.

64.

Inoltre, nel caso di investimenti per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato per impresa ammissibile all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria (cfr. il punto 32, lettera e), dei presenti orientamenti), la valutazione ex ante dovrebbe anche quantificare il deficit di finanziamento (ossia il livello di domanda di finanziamento attualmente non soddisfatta proveniente dalle imprese ammissibili) imputabile al fallimento del mercato individuato o all'altro ostacolo pertinente. La valutazione deve dimostrare che il deficit di finanziamento a livello delle imprese ammissibili supera il limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria. Tale quantificazione dovrebbe basarsi sulle migliori pratiche e metodologie disponibili che consentano di stimare l'entità della domanda di finanziamento insoddisfatta proveniente dalle imprese destinatarie.

65.

Per quanto riguarda la quantificazione del deficit di finanziamento, la valutazione deve analizzare i problemi di carattere sia strutturale sia congiunturale (ossia connessi alla crisi) che determinano livelli subottimali di finanziamento privato. In particolare, la valutazione ex ante deve fornire un'analisi esauriente delle fonti di finanziamento sul versante dell'offerta esaminando le imprese ammissibili alla luce del numero di intermediari finanziari che operano nell'area geografica interessata, indipendentemente dallo Stato membro in cui l'intermediario è registrato, del loro carattere pubblico o privato e dei volumi di investimento destinati al segmento di mercato pertinente. La valutazione sul versante della domanda dovrebbe tenere conto del numero di imprese potenzialmente ammissibili e dei valori medi dei finanziamenti richiesti. Tale analisi dovrebbe basarsi su dati relativi ai cinque anni precedenti la notifica della misura di finanziamento del rischio e, ove possibile, su risultati convalidati comparando diverse di fonti.

66.

Per i regimi destinati esclusivamente alle start-up e alle PMI prima della prima vendita commerciale, la Commissione applicherà i requisiti relativi alla valutazione ex ante in modo proporzionato, in particolare in termini di elementi di prove richiesti.

3.2.2.   Necessità dell'intervento statale

67.

Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui essi possono apportare uno sviluppo tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire. Al fine di valutare se un aiuto di Stato sia efficace nel raggiungere il risultato desiderato, è innanzitutto necessario individuare il problema da affrontare. Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo la misura di aiuto può attenuare efficacemente l'ostacolo rilevato, in particolare qualsiasi fallimento del mercato che impedisce al mercato di fornire da solo un finanziamento del rischio sufficiente.

68.

La misura di finanziamento del rischio può essere giustificata solo se è mirata allo specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente rilevato nella valutazione ex ante. Secondo la Commissione, tali fallimenti del mercato od ostacoli possono esistere in particolare, ma non esclusivamente, per le PMI che si trovano nelle fasi iniziali e che, nonostante le prospettive di crescita, non sono in grado di dimostrare agli investitori la propria affidabilità creditizia o la solidità dei propri piani aziendali. La portata di tale fallimento del mercato od ostacolo, in termini di imprese interessate e del loro fabbisogno di capitali, può variare in funzione del settore di attività. Le tecnologie di alto livello, innovative verdi o digitali rappresentano i settori che possono essere particolarmente colpiti da tali fallimenti od ostacoli del mercato. A causa delle asimmetrie dell'informazione, il mercato può avere difficoltà a valutare il profilo di rischio/rendimento di tali start-up e PMI e la loro capacità di generare rendimenti adeguati al rischio. Le difficoltà di dette PMI nel condividere informazioni sulla qualità dei loro progetti, il loro livello di rischio percepito e la loro scarsa affidabilità creditizia comportano costi elevati di transazione e costi di agenzia e possono accentuare l'avversione al rischio degli investitori. Le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono dover far fronte a difficoltà analoghe e pertanto risentire degli stessi fallimenti del mercato od ostacoli.

69.

La misura di finanziamento del rischio deve essere pertanto concepita in modo da porre rimedio allo specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato nella valutazione ex ante, in particolare per quanto riguarda le imprese ammissibili che rientrano nella fase di sviluppo, nell'area geografica e, se del caso, nel settore economico interessati.

70.

Affinché gli intermediari finanziari associati alla misura si concentrino sui fallimenti del mercato rilevati, devono essere applicate procedure di due diligence per assicurare una strategia di investimento mirata agli obiettivi di intervento individuati e conforme ai requisiti di ammissibilità fissati e alle restrizioni in materia di finanziamento stabilite. In particolare, gli Stati membri devono selezionare intermediari finanziari che possono dimostrare che la strategia di investimento da loro proposta è commercialmente valida e comprende un'adeguata politica di diversificazione del rischio tesa a conseguire la redditività economica e una scala efficiente in termini di volume e di portata territoriale degli investimenti.

3.2.2.1.   Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria

71.

Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, l'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria si limita alle PMI. Tuttavia, talune imprese che non rientrano nella definizione di PMI in termini di effettivi, di soglie finanziarie o di entrambi possono essere soggette a difficoltà analoghe di finanziamento.

a)   Piccole imprese a media capitalizzazione

72.

L'inclusione delle piccole imprese a media capitalizzazione, insieme alle PMI, tra le imprese ammissibili ad una misura di finanziamento del rischio può essere giustificata in quanto incentiva gli investitori privati a diversificare il portafoglio di investimenti, equilibrando le possibilità di entrata e di uscita. Tale inclusione può ridurre il livello di rischio del portafoglio e quindi aumentare il rendimento degli investimenti. Potrebbe trattarsi di un modo particolarmente efficace di attrarre gli investitori istituzionali verso le imprese che si trovano nella fase dell'avviamento, le quali presentano maggiori rischi.

73.

Per tali motivi, e a condizione che la valutazione ex ante contenga adeguati elementi di prova di natura economica, il sostegno alle piccole imprese a media capitalizzazione può essere giustificato. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto dell'intensità di manodopera e di capitale delle imprese destinatarie, nonché di altri criteri che riflettono le specifiche difficoltà di finanziamento delle piccole imprese a media capitalizzazione (ad esempio garanzie sufficienti per un prestito elevato o il fabbisogno di un apporto significativo di capitali esterni per lo sviluppo e la realizzazione dei progetti).

b)   Imprese a media capitalizzazione innovative

74.

In determinate circostanze, anche le imprese a media capitalizzazione potrebbero riscontrare difficoltà di finanziamento analoghe a quelle delle PMI. Ciò può avvenire ad esempio per le imprese a media capitalizzazione che svolgono attività di R&S e di innovazione parallelamente agli investimenti iniziali in impianti di produzione, compresa l'applicazione commerciale, e la cui storia creditizia non consente ai potenziali investitori di formulare ipotesi pertinenti per quanto riguarda le future prospettive commerciali dei risultati di tali attività, in quanto i mercati in questione sono in fase di sviluppo o sono caratterizzati da elementi tecnologici all'avanguardia che comportano rischi difficilmente valutabili (ad esempio, i settori dell'industria aerospaziale e della difesa). In questi casi, l'aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio può rivelarsi necessario affinché le imprese a media capitalizzazione innovative possano aumentare la loro capacità produttiva ad un livello sostenibile che consenta loro di attirare da sole finanziamenti privati. Inoltre, l'osservazione di cui alla sezione 3.2.2.1, lettera a), vale anche per le imprese a media capitalizzazione innovative: per l'intermediario finanziario la loro inclusione in un portafoglio di investimenti può essere un modo efficace di proporre un'offerta più diversificata di opportunità di investimento in grado di attrarre una gamma più ampia di potenziali investitori.

c)   PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui al regolamento generale di esenzione per categoria

75.

Talune tipologie di imprese possono ancora essere considerate in fase di espansione/nelle fasi iniziali di crescita se, pur esistendo da molto tempo, non hanno ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti o non presentano una storia creditizia sufficientemente solida e non dispongono di garanzie. Questo può avvenire nei settori ad alto rischio, quali i settori biotecnologico, dell'industria aerospaziale, della difesa, culturale e creativo, e potenzialmente più in generale anche nel caso delle PMI innovative, comprese quelle specializzate nelle tecnologie verdi o digitali o quelle che perseguono un obiettivo di innovazione sociale (50). Inoltre, le imprese che dispongono di equity sufficiente a finanziare le attività iniziali possono necessitare di finanziamenti esterni solamente in una fase successiva, ad esempio per accrescere la propria capacità per passare da attività su piccola scala ad attività su grande scala. A tal fine esse potrebbero aver bisogno di un investimento di importo superiore a quello che potrebbero realizzare con le loro risorse.

76.

È pertanto possibile autorizzare misure che prevedono che l'investimento iniziale avvenga dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria. In tali circostanze, la Commissione può esigere che la misura definisca chiaramente le categorie di imprese ammissibili, alla luce degli elementi di prova forniti nella valutazione ex ante relativamente all'esistenza di uno specifico fallimento del mercato che interessa tali imprese.

d)   Start-up e PMI che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria

77.

L'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria fissa un importo massimo totale del finanziamento del rischio per impresa ammissibile, compresi gli investimenti ulteriori. Tuttavia, in taluni settori in cui i costi iniziali per la ricerca o gli investimenti sono relativamente elevati, ad esempio nei settori dell'industria aerospaziale, della difesa, delle scienze della vita o delle tecnologie verdi o dell'energia, questo importo potrebbe non essere sufficiente per realizzare tutte le serie di investimenti necessari e porre la start-up o la PMI su un percorso di crescita sostenibile. Può pertanto essere giustificato, a determinate condizioni, autorizzare investimenti di importo totale più elevato a favore delle imprese ammissibili.

78.

Più specificamente, le misure di finanziamento del rischio possono quindi accordare un sostegno superiore all'importo massimo totale previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria purché l'importo del finanziamento previsto rispecchi l'entità e la natura del deficit di finanziamento individuato e quantificato nella valutazione ex ante in relazione ai settori e/o territori destinatari. In tali casi, la Commissione terrà conto dell'elevata intensità di capitale dei settori destinatari e/o dei maggiori costi di investimento in determinate aree geografiche.

e)   Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria

79.

La Commissione riconosce che le piattaforme alternative di negoziazione rappresentano una parte importante del mercato dei finanziamenti alle PMI, perché attirano nuovo capitale nelle PMI e facilitano l'uscita dei precedenti investitori (51). Il regolamento generale di esenzione per categoria riconosce la loro importanza agevolandone l'attività sia attraverso incentivi fiscali a favore delle persone fisiche che investono in imprese quotate su tali piattaforme, sia autorizzando aiuti all'avviamento a favore dei gestori delle piattaforme, a condizione che i gestori delle piattaforme rispondano alla definizione di PMI ed entro determinati massimali.

80.

Tuttavia, i gestori delle piattaforme alternative di negoziazione possono non essere necessariamente piccole imprese al momento della loro creazione. Del pari, l'importo massimo dell'aiuto ammesso come aiuto all'avviamento a norma del regolamento generale di esenzione per categoria può non essere sufficiente per sostenere la creazione della piattaforma. Inoltre, per attrarre risorse sufficienti per la creazione e l'avvio di nuove piattaforme può essere necessario offrire incentivi fiscali agli investitori aziendali. Infine, la piattaforma può quotare non solo PMI ma anche imprese che superano i massimali di cui alla definizione di PMI.

81.

Di conseguenza, può essere giustificato, a determinate condizioni, consentire incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, sostenere gestori di piattaforme che non sono piccole imprese, autorizzare investimenti per l'istituzione di piattaforme alternative di negoziazione il cui importo supera i limiti previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria per l'aiuto all'avviamento, o consentire aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione nelle quali la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione siano emessi da PMI. In tali casi, la valutazione ex ante deve dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente che interessa tali piattaforme nel mercato geografico rilevante.

3.2.2.2.   Misure i cui parametri non rispettano il regolamento generale di esenzione per categoria

a)   Strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria

82.

I fallimenti del mercato o altri ostacoli pertinenti che interessano le imprese in particolari regioni o Stati membri possono essere più pronunciati a causa del sottosviluppo relativo del mercato dei finanziamenti alle PMI in tali zone, rispetto ad altre regioni dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri o globalmente. Ciò avviene in particolare negli Stati membri dove non c'è una presenza consolidata di investitori formali in venture capital, di fondi di private equity o di business angels. Nel caso di misure volte a superare tali ostacoli strutturali, la Commissione può accettare la partecipazione di investitori privati indipendenti al di sotto delle percentuali previste dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, fatta salva la condizione di cui al paragrafo 25 dei presenti orientamenti.

83.

Inoltre, la Commissione può anche accettare misure di finanziamento del rischio che prevedono una partecipazione degli investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali stabilite dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria in caso di un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente più pronunciato, come dimostrato dallo Stato membro, in particolare se tali misure sono destinate specificamente alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (proof-of-concept), purché una parte significativa dei rischi dell'investimento sia effettivamente sostenuta dagli investitori privati partecipanti.

b)   Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria

84.

Il beneficio del regolamento generale di esenzione per categoria è riservato alle misure nelle quali la ripartizione non paritaria delle perdite tra investitori pubblici e privati è concepita in modo da limitare la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico. Analogamente, per quanto riguarda le garanzie, l'esenzione per categoria fissa limiti al tasso di garanzia e alle perdite totali sostenute dall'investitore pubblico.

85.

Tuttavia, in determinate circostanze, adottando una posizione di finanziamento più rischiosa, il finanziamento pubblico può permettere agli investitori o mutuanti privati di concedere finanziamenti aggiuntivi. Per valutare le misure i cui parametri finanziari superano i massimali di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, la Commissione prenderà in considerazione una serie di fattori illustrati nella sezione 3.2.3.2 dei presenti orientamenti.

c)   Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili

86.

A norma dell'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, la selezione degli intermediari finanziari, nonché degli investitori o dei gestori di fondi, deve basarsi su una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, che indichi chiaramente gli obiettivi di intervento perseguiti dalla misura e il tipo di parametri finanziari concepiti per conseguirli. Ciò significa che gli intermediari finanziari o i relativi gestori devono essere selezionati mediante una procedura conforme alla direttiva 2014/24/UE. Se la direttiva non è applicabile, la procedura di selezione deve essere tale da assicurare la scelta più ampia possibile tra intermediari finanziari o gestori di fondi qualificati. In particolare, la procedura deve consentire allo Stato membro in questione di confrontare i termini e le condizioni negoziate tra gli intermediari finanziari o i gestori di fondi e i potenziali investitori privati in modo da assicurare che la misura di finanziamento del rischio attragga gli investitori privati con il minimo di aiuti di Stato o il minimo di divergenza da condizioni di parità di trattamento, alla luce di una strategia di investimento realistica.

87.

Secondo l'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, i criteri di selezione applicabili per la sezione dei gestori devono includere il requisito secondo il quale per strumenti diversi dalle garanzie «verrà data preferenza alla ripartizione degli utili rispetto alla protezione dai rischi» onde limitare la tendenza dei gestori ad assumere a rischi eccessivi nella selezione delle imprese oggetto di investimento. L'obiettivo è garantire che, a prescindere dalla forma dello strumento finanziario previsto dalla misura, qualsiasi trattamento preferenziale accordato agli investitori o ai mutuanti privati sia valutato rispetto all'interesse pubblico che consiste nel garantire il carattere rotativo del capitale pubblico impegnato e la sostenibilità finanziaria della misura sul lungo termine.

88.

In determinati casi, tuttavia, può risultare necessario privilegiare la protezione dai rischi, in particolare se la misura è destinata alle start-up o a determinati settori nei quali il tasso di insolvenza delle PMI è elevato. Può essere il caso delle misure destinate a settori che presentano importanti ostacoli tecnologici o a settori in cui le imprese dipendono fortemente da singoli progetti che richiedono ingenti investimenti iniziali e comportano un'elevata esposizione al rischio, quali l'ecosistema dell'industria aerospaziale e della difesa e i settori culturale e creativo. La preferenza per i meccanismi di protezione dai rischi può essere giustificata anche per le misure attuate attraverso un fondo di fondi e che si prefiggono di attirare investitori privati a questo livello o per le misure destinate alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (proof-of-concept).

d)   Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori

89.

Sebbene il regolamento generale di esenzione per categoria riguardi gli incentivi fiscali a favore di investitori privati indipendenti che sono persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle start-up e delle PMI ammissibili, gli Stati membri possono ritenere opportuno attuare misure che prevedono incentivi analoghi a favore di investitori privati indipendenti che sono investitori aziendali. La differenza risiede nel fatto che questi ultimi sono imprese ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Le misure devono pertanto essere soggette a restrizioni specifiche (cfr. sezioni 3.2.3.3 e 3.2.4.2) al fine di garantire che l'aiuto fornito al livello degli investitori aziendali rimanga proporzionato e abbia un reale effetto incentivante.

90.

Gli intermediari finanziari e i loro gestori possono beneficiare di incentivi fiscali solo nella misura in cui agiscono in qualità di coinvestitori o comutuanti. I servizi da essi resi per l'attuazione della misura non possono beneficiare di incentivi fiscali.

3.2.3.   Adeguatezza della misura di aiuto

91.

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto dell'aiuto, il che significa che non deve esistere uno strumento di intervento o di aiuto in grado di conseguire lo stesso esito in modo migliore e meno distorsivo.

3.2.3.1.   Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di intervento e ad altri strumenti di aiuto

92.

Per ovviare al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato e contribuire al conseguimento degli obiettivi di intervento che persegue, la misura di finanziamento del rischio proposta deve essere uno strumento adeguato. La scelta della specifica forma di misura di finanziamento del rischio deve essere debitamente giustificata sulla base degli elementi di prova fornite dallo Stato membro nella valutazione ex ante.

93.

Nella prima fase, la Commissione valuta se e in quale proporzione la misura di finanziamento del rischio può essere considerata uno strumento adeguato rispetto ad altri strumenti di intervento intesi a stimolare il finanziamento del rischio per le imprese ammissibili. Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento di intervento di cui dispongono gli Stati membri per agevolare il finanziamento del rischio delle imprese ammissibili. Gli Stati membri possono utilizzare altri strumenti di intervento complementari dal lato sia della domanda che dell'offerta, quali misure regolamentari per agevolare il funzionamento dei mercati finanziari, misure volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese, servizi di consulenza in materia di preparazione agli investimenti, o investimenti pubblici che soddisfano il criterio dell'operatore in un'economia di mercato.

94.

Nella seconda fase, la Commissione valuta se la misura proposta è più appropriata di altri strumenti di aiuto di Stato tesi ad ovviare allo stesso fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente. A tale proposito gli strumenti finanziari sono considerati, in linea generale, meno distorsivi delle sovvenzioni dirette e sono pertanto ritenuti uno strumento più adeguato. Tuttavia, gli aiuti di Stato volti ad agevolare il finanziamento del rischio possono essere concessi sotto diverse forme, quali strumenti fiscali selettivi o strumenti finanziari che prevedono condizioni inferiori a quelle di mercato, tra cui una serie di strumenti di equity, di debito e di garanzia con profili di rischio/rendimento differenti, la cui adeguatezza dipende dalla natura delle imprese destinatarie e dal deficit di finanziamento. Pertanto, la Commissione valuta se la misura prevede una struttura di finanziamento efficiente che, tenuto conto della strategia di investimento del fondo, garantisca operazioni sostenibili.

95.

Al riguardo, la Commissione valuterà favorevolmente le misure che implicano fondi sufficientemente grandi in termini di dimensioni del portafoglio, copertura geografica (in particolare se operano in diversi Stati membri) e diversificazione del portafoglio, perché tali fondi possono essere più efficienti, e pertanto più interessanti per gli investitori privati, rispetto ai fondi più piccoli. Talune strutture di fondi di fondi possono soddisfare queste condizioni, purché i costi complessivi di gestione risultanti dai diversi livelli di intermediazione siano compensati da sostanziali guadagni di efficienza.

3.2.3.2.   Condizioni per determinare l'adeguatezza degli strumenti finanziari

96.

Per determinare l'adeguatezza degli strumenti finanziari i cui parametri esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria la Commissione terrà conto delle condizioni di cui ai punti da 97 a 121 dei presenti orientamenti.

97.

In primo luogo, la misura deve mobilitare finanziamenti supplementari dei partecipanti al mercato. Coefficienti minimi di investimento privato indipendente inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria possono essere giustificati solo se la valutazione ex ante ha evidenziato un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente più pronunciato (cfr. sezione 3.2.1). A tale riguardo, la valutazione ex ante dovrebbe fornire anche una valutazione sufficientemente dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nell'area geografica interessata (cfr. paragrafo 63). Inoltre, occorre dimostrare che la misura mobilita risorse private supplementari che altrimenti non sarebbero state concesse o che sarebbero state concesse sotto forme e per importi differenti o sulla base di condizioni diverse.

98.

Per quanto riguarda le misure di finanziamento del rischio specificamente rivolte alle start-up e alle PMI che non operano in alcun mercato (52), la Commissione può accettare che il livello di partecipazione privata indipendente sia inferiore alle percentuali prescritte. In alternativa, per tali obiettivi di investimento, la Commissione può accettare che la partecipazione privata sia di natura non indipendente, ovvero che provenga, ad esempio, dal proprietario dell'impresa beneficiaria. In casi debitamente giustificati, la Commissione può accettare anche livelli di partecipazione privata inferiori a quelli stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria anche in relazione a imprese ammissibili che operano su un mercato da un periodo di tempo non superiore al periodo di ammissibilità previsto dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, alla luce degli elementi di prova economici forniti nella valutazione ex ante in merito al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.

99.

Una misura di finanziamento del rischio destinata a imprese ammissibili che, al momento del primo investimento per il finanziamento del rischio, operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria deve prevedere restrizioni adeguate in termini di tempo o altri criteri oggettivi di natura qualitativa relativi alla fase di sviluppo delle imprese destinatarie. Per tali obiettivi di investimento la Commissione richiederà di norma una percentuale minima di partecipazione privata del 60 %.

100.

In secondo luogo, assieme al livello proposto di partecipazione privata, la Commissione terrà conto dell'equilibrio tra rischi e benefici tra investitori privati e pubblici. A tale riguardo la Commissione considererà positivamente le misure che prevedono che le perdite siano ripartite tra gli investitori secondo criteri di parità di trattamento e che gli investitori privati ricevano unicamente incentivi inerenti alla partecipazione agli utili. La Commissione terrà debitamente conto del fatto che una ripartizione delle perdite non a condizioni di parità di trattamento può tuttavia risultare necessaria in presenza di fallimenti del mercato più gravi. In linea di principio, più la condivisione dei rischi e dei benefici è vicina alle effettive pratiche commerciali, maggiore è la probabilità che la Commissione accetti un livello inferiore di partecipazione privata.

101.

In terzo luogo, la Commissione considererà il livello della struttura di finanziamento al quale la misura intende mobilitare investimenti privati. Al livello del fondo di fondi, la capacità di attrarre finanziamenti privati può dipendere da un più ampio ricorso a meccanismi di protezione dai rischi. Al contrario, un ricorso eccessivo a tali meccanismi può falsare la selezione delle imprese ammissibili e condurre a risultati inefficienti nei casi in cui gli investitori privati intervengono a livello dell'investimento nelle imprese e per singola operazione.

102.

Nel valutare l'adeguatezza della struttura specifica della misura, la Commissione può prendere in considerazione l'importanza del rischio residuo a carico degli investitori privati selezionati rispetto alle perdite previste e impreviste assunte dall'investitore pubblico, nonché la ripartizione dei rendimenti attesi fra l'investitore pubblico e gli investitori privati. In tal modo potrebbe essere accettato un diverso profilo di rischio/rendimento, se ciò consente di massimizzare l'importo dell'investimento privato, senza compromettere l'autentica natura orientata al profitto delle decisioni di investimento.

103.

In quarto luogo, la natura esatta degli incentivi deve essere determinata mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria di selezione degli intermediari finanziari, nonché dei gestori di fondi o degli investitori. Analogamente, i gestori di fondi di fondi, nell'ambito del loro mandato di investimento, devono essere tenuti a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale di selezione degli intermediari finanziari, dei gestori di fondi o degli investitori ammissibili, le condizioni preferenziali che possono applicarsi al livello dei sub-fondi.

104.

Per dimostrare la necessità delle condizioni finanziarie specifiche alla base della struttura della misura, gli Stati membri possono essere tenuti a presentare elementi di prova attestanti che durante la procedura di selezione degli investitori privati tutti i partecipanti hanno chiesto condizioni che non sarebbero state coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria, o che la gara non era andata a buon fine.

105.

In quinto luogo, l'intermediario finanziario o il gestore di fondi possono coinvestire assieme allo Stato membro, purché i termini e le condizioni del coinvestimento siano tali da escludere ogni possibile conflitto di interesse. L'intermediario finanziario deve assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita. Tale coinvestimento potrebbe contribuire ad assicurare che le decisioni di investimento siano conformi agli obiettivi di intervento pertinenti. La capacità del gestore di investire a partire da risorse proprie può essere uno dei criteri di selezione.

106.

In sesto luogo, le misure di finanziamento del rischio che ricorrono a strumenti di debito devono prevedere un meccanismo che assicuri che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali, ad esempio in forma di riduzione dei tassi di interesse, di alleggerimento dei requisiti in materia di garanzie reali o di una combinazione dei due. L'intermediario finanziario può anche trasferire il vantaggio investendo in imprese che sebbene potenzialmente redditizie, sulla base dei criteri di rating interni dell'intermediario finanziario, sarebbero in una classe di rischio in cui l'intermediario non investirebbe in assenza della misura di finanziamento del rischio. Il meccanismo di trasferimento deve prevedere modalità adeguate di monitoraggio, nonché un meccanismo di recupero (53) o un meccanismo contrattuale equivalente.

107.

Infine, per garantire che gli intermediari finanziari coinvolti nella misura di finanziamento del rischio conseguano gli obiettivi pertinenti, la strategia di investimento dell'intermediario finanziario deve essere allineata agli obiettivi della misura. Gli intermediari finanziari devono dimostrare nel quadro della procedura di selezione in che modo la strategia di investimento proposta può contribuire al conseguimento degli obiettivi. Inoltre, lo Stato membro deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi concordati, ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione adeguati e la partecipazione di rappresentati degli investitori pubblici negli organi rappresentativi dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo. Una struttura di governance appropriata deve garantire che modifiche sostanziali della strategia di investimento siano possibili solo previa autorizzazione dello Stato membro. Per evitare dubbi, lo Stato membro non può partecipare direttamente alle singole decisioni di investimento e cessione.

108.

Nel quadro della misura di finanziamento del rischio gli Stati membri possono utilizzare tutta una gamma di strumenti finanziari: strumenti di investimento in equity e quasi-equity, strumenti di prestito o garanzie non a condizioni di parità di trattamento. I punti da 109 a 121 illustrano gli elementi di cui la Commissione terrà conto nella valutazione di tali strumenti finanziari specifici.

(a)   Investimenti in equity

109.

Gli strumenti di investimento in equity possono assumere la forma di investimenti in equity o in quasi-equity di un'impresa, mediante i quali l'investitore acquista una parte della proprietà dell'impresa. (54)

110.

Gli strumenti di equity possono presentare varie caratteristiche asimmetriche, prevedendo un trattamento differenziato degli investitori, poiché alcuni possono partecipare ai rischi o ai benefici in misura più ampia di altri. Per attenuare i rischi per gli investitori privati, la misura può offrire una «protezione» in caso di incremento degli utili (l'investitore pubblico cede una parte del rendimento) o una protezione contro parte delle perdite (limitando le perdite per l'investitore privato) o una combinazione di entrambe.

111.

La Commissione ritiene che gli incentivi inerenti alla partecipazione agli utili creano una migliore convergenza degli interessi tra investitori pubblici e privati. Al contrario, la protezione dai rischi, che espone l'investitore pubblico al rischio di scarso rendimento, può portare al disallineamento degli interessi e al fenomeno della selezione avversa da parte degli intermediari finanziari o degli investitori.

112.

La Commissione ritiene che gli strumenti di equity con limitazione del rendimento (55), l'opzione call (56) e la ripartizione asimmetrica delle entrate (57) sotto forma di liquidità offrano incentivi adeguati, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da un fallimento del mercato meno grave.

113.

Gli strumenti di equity con ripartizione delle perdite non paritaria che supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria possono essere giustificati solamente per misure destinate ad ovviare a gravi fallimenti del mercato, ad esempio nei settori ad alto contenuto tecnologico, o ad altri ostacoli pertinenti individuati nella valutazione ex ante, quali misure destinate principalmente alle start-up e alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o che sono nella fase di prova del concetto (proof-of-concept). Per evitare un'eccessiva protezione dai rischi, occorre limitare la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico.

(b)   Strumenti di debito di tipo «funded»: prestiti

114.

Una misura di finanziamento del rischio può prevedere la concessione di prestiti al livello degli intermediari finanziari o dei beneficiari finali.

115.

Gli strumenti di debito di tipo «funded» possono assumere forme diverse, tra cui prestiti subordinati e prestiti con condivisione del rischio di portafoglio. I prestiti subordinati possono essere concessi agli intermediari finanziari per rafforzare la loro struttura patrimoniale, con l'obiettivo di fornire finanziamenti supplementari alle imprese ammissibili. I prestiti con condivisione del rischio di portafoglio sono intesi a fornire prestiti agli intermediari finanziari che si impegnano a cofinanziare un portafoglio di nuovi prestiti o leasing a favore di imprese ammissibili fino a un determinato tasso di cofinanziamento in combinazione con una condivisione del rischio di credito del portafoglio in base a ciascun prestito (o ciascun leasing). In entrambi i casi, l'intermediario finanziario agisce in qualità di coinvestitore nelle imprese ammissibili, ma beneficia di un trattamento preferenziale rispetto all'investitore o mutuante pubblico, poiché lo strumento riduce la sua esposizione al rischio di credito derivante dal relativo portafoglio prestiti.

116.

In generale, quando le caratteristiche di attenuazione del rischio dello strumento fanno sì che l'investitore o mutuante pubblico assuma, in rapporto al prestito sottostante, una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria, le misure possono essere giustificate solo se sono destinate specificamente alle start-up e alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (proof-of-concept) o in caso di grave fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente che deve essere chiaramente individuato nella valutazione ex ante. La Commissione valuterà positivamente le misure che prevedono un limite esplicito per le prime perdite sostenute dall'investitore pubblico, in particolare quando il limite non supera il 35 %.

117.

Gli strumenti di prestito con condivisione del rischio di portafoglio devono garantire un tasso di coinvestimento sostanziale da parte dell'intermediario finanziario selezionato. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se detto tasso non è inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti.

(c)   Strumenti di debito di tipo «unfunded»: garanzie

118.

Una misura di finanziamento del rischio può prevedere la concessione di garanzie o controgaranzie agli intermediari finanziari o garanzie ai beneficiari finali, o una combinazione dei due. Le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia devono essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ma non strumenti di equity.

119.

Le garanzie devono essere concesse sulla base del portafoglio. Gli intermediari finanziari possono selezionare le operazioni che desiderano inserire nel portafoglio coperto dalla garanzia, purché le operazioni incluse soddisfino i criteri di ammissibilità definiti dalla misura di finanziamento del rischio. Le garanzie devono essere offerte ad un tasso che garantisca un livello adeguato di condivisione dei rischi e dei rendimenti con gli intermediari finanziari. In particolare, in casi debitamente giustificati, in base ai risultati della valutazione ex ante, il tasso di garanzia può essere più elevato del tasso massimo di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, ma non può superare il 90 %, ad esempio in caso di garanzie su prestiti o investimenti in quasi-equity a favore di start-up e PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (proof-of-concept).

120.

In caso di garanzie limitate, il tasso limite dovrebbe, in linea di principio, coprire esclusivamente le perdite previste. Se deve coprire anche le perdite impreviste, il suo costo deve essere fissato ad un livello che tenga conto della copertura del rischio supplementare. Di norma, il tasso limite non deve essere superiore al 35 %. Le garanzie illimitate (garanzie con tasso di garanzia, ma senza tasso limite) possono essere concesse in casi debitamente giustificati e il loro costo deve essere fissato tenendo conto della copertura supplementare del rischio fornita dalla garanzia.

121.

La durata della garanzia deve essere limitata nel tempo, di norma ad un massimo di dieci anni, fatta salva la scadenza dei singoli strumenti di debito coperti dalla garanzia, che può essere più lunga. La garanzia deve essere ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico. Agli importi non utilizzati si devono applicare commissioni d'impegno. Per incentivare gli intermediari a realizzare i volumi di investimenti concordati possono essere utilizzati metodi quali l'uso di commissioni d'impegno, eventi attivatori o tappe intermedie.

3.2.3.3.   Condizioni per determinare l'adeguatezza degli incentivi fiscali

122.

Come evidenziato alla sezione 3.2.2.2, lettera d), la sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria è circoscritta agli incentivi fiscali a favore di investitori che sono persone fisiche. Devono pertanto essere notificate alla Commissione le misure che utilizzano incentivi fiscali per incoraggiare gli investitori aziendali a finanziarie le imprese ammissibili, sia direttamente che indirettamente, mediante acquisizione di quote in un fondo istituito ad hoc o altri tipi di veicoli di investimento che investono in queste imprese.

123.

Di norma, gli Stati membri devono basare le loro misure di aiuto fiscali sulle conclusioni in merito all'esistenza di un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente formulate nella valutazione ex ante e calibrare di conseguenza i loro strumenti mirando a una categoria ben definita di imprese ammissibili.

124.

Gli incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali possono assumere la forma di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito e/o di sgravi fiscali sulle plusvalenze e sui dividendi, inclusi i crediti d'imposta e i differimenti d'imposta. Nella sua prassi la Commissione ha generalmente ritenuto adeguati gli sgravi fiscali che contenevano limiti specifici alla percentuale dell'importo investito di cui l'investitore può beneficiare ai fini dello sgravio fiscale e all'importo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore. Inoltre, gli oneri fiscali sulle plusvalenze relative alla cessione di quote possono essere dilazionati se sono reinvestiti in investimenti ammissibili entro un determinato periodo, mentre le perdite derivanti dalla cessione di tali quote possono essere dedotte dagli utili generati da altre quote soggette al medesimo regime fiscale.

125.

In generale, la Commissione ritiene che gli incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali siano adeguati se lo Stato membro può dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.

126.

Fatta salva la possibilità di prorogare la misura, i regimi fiscali devono essere limitati ad una durata massima di dieci anni. Se propone di prorogare una misura per una durata complessiva superiore a dieci anni (compresi eventuali regimi precedenti), lo Stato membro deve effettuare una nuova valutazione ex ante insieme a una valutazione dell'efficacia del regime durante l'intero periodo di attuazione.

127.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto delle caratteristiche specifiche del rispettivo sistema fiscale nazionale e degli incentivi fiscali già vigenti nello Stato membro, nonché dell'interazione tra tali incentivi.

128.

Le agevolazioni fiscali devono essere accessibili a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero quindi assicurare che il campo di applicazione e i parametri tecnici della misura siano pubblicizzati adeguatamente, compresi i necessari massimali e limiti relativi al vantaggio massimo che ciascun singolo investitore può trarre dalla misura, nonché l'importo massimo dell'investimento per singola impresa ammissibile.

3.2.3.4.   Condizioni relative alle misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione

129.

Per quanto riguarda le misure di aiuto a favore delle piattaforme alternative di negoziazione oltre i limiti fissati dal regolamento generale di esenzione per categoria, il gestore della piattaforma deve presentare un piano aziendale che dimostri che la piattaforma destinataria dell'aiuto può divenire autosufficiente in meno di dieci anni. La notifica deve inoltre presentare scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse.

130.

La Commissione valuterà favorevolmente le piattaforme alternative di negoziazione istituite da vari Stati membri e che operano tra diversi Stati membri, perché possono essere estremamente efficienti e interessanti per gli investitori privati, in particolare gli investitori istituzionali.

131.

Per le piattaforme esistenti, la strategia aziendale proposta dalla piattaforma deve dimostrare che a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma in questione necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine. La Commissione valuterà positivamente l'aiuto per l'istituzione di una piattaforma alternativa di negoziazione negli Stati membri in cui una tale piattaforma non esiste. Qualora la piattaforma alternativa di negoziazione oggetto del sostegno è una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, la Commissione presterà particolare attenzione alla valutazione della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro.

3.2.4.   Proporzionalità dell'aiuto

132.

Gli aiuti di Stato devono essere proporzionati al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente cui intendono porre rimedio per conseguire gli obiettivi di intervento previsti. Gli aiuti devono essere strutturati in modo efficiente sotto il profilo dei costi, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria. Pertanto, affinché una misura di aiuto per il finanziamento del rischio sia considerata proporzionata, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per attirare i finanziamenti del mercato in modo da porre rimedio al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente senza generare vantaggi indebiti.

133.

Di norma, a livello dei beneficiari finali, un aiuto per il finanziamento del rischio è considerato proporzionato se l'investimento per il finanziamento del rischio per beneficiario ammissibile non supera il limite fissato all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria e soddisfa le condizioni di cui alla presente sezione. Per le misure di finanziamento del rischio in cui l'investimento per il finanziamento del rischio per beneficiario ammissibile supera il limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria, tale investimento di finanziamento del rischio più elevato deve inoltre essere commisurato all'entità del deficit di finanziamento quantificato nella valutazione ex ante (cfr. punto 64).

134.

Per quanto concerne gli investitori, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per attirare capitali privati in grado di assicurare un livello minimo di mobilitazione di risorse private e porre rimedio al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.

3.2.4.1.   Condizioni in materia di strumenti finanziari

135.

Gli intermediari finanziari devono selezionare i beneficiari finali ammissibili sulla base di una strategia di investimento commercialmente valida (cfr. punto 70) e di un piano aziendale sostenibile che giustifichi l'importo del finanziamento del rischio da fornire. Tali elementi costituiscono un'ulteriore misura di salvaguardia che garantisce che l'aiuto sia necessario e proporzionato.

136.

La misura deve garantire l'equilibrio tra le condizioni preferenziali offerte dallo strumento finanziario al fine di massimizzare la mobilitazione di risorse private, ponendo allo stesso tempo rimedio al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente, e la necessità che lo strumento sia in grado di generare sufficienti livelli di rendimento finanziario che gli consentano d rimanere operativamente redditizio.

137.

La natura e l'entità esatta degli incentivi devono essere determinate mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria di selezione, nell'ambito della quale gli intermediari finanziari, nonché i gestori di fondi o gli investitori, sono chiamati a presentare offerte concorrenti.

Congruo tasso di rendimento finanziario

138.

Se mediante detta procedura sono stabiliti rendimenti asimmetrici proporzionati al rischio o una ripartizione asimmetrica delle perdite, la Commissione ritiene che lo strumento finanziario sia proporzionato e rifletta un congruo tasso di rendimento finanziario. Quando i gestori di fondi sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria che impone ai partecipanti di presentare la propria base di investitori nel quadro della procedura di selezione, si ritiene che gli investitori privati siano debitamente selezionati.

139.

In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati partecipanti sulla base di ogni singola operazione, questi ultimi devono essere selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, che costituisce il modo migliore per fissare il congruo tasso di rendimento finanziario.

140.

Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura di selezione adeguata (ad esempio perché la procedura di selezione si è rivelata inefficace o perché non è andata a buon fine), per evitare che gli investitori siano sovraremunerati, il congruo tasso di rendimento finanziario deve essere stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando una metodologia standard, generalmente riconosciuta, come ad esempio la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Su tale base, l'esperto indipendente calcola un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e vi somma un margine atto a riflettere i rischi.

141.

Nel caso delle situazioni di cui al punto 140, devono vigere norme adeguate per designare l'esperto indipendente. Come minimo, l'esperto deve essere in possesso di una licenza che gli consenta di prestare la consulenza, essere registrato nelle rilevanti associazioni professionali, rispettare le regole professionali e deontologiche definite da tali associazioni, essere indipendente e render conto dell'esattezza del suo parere. In linea di principio, gli esperti indipendenti devono essere selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Per la determinazione del congruo tasso di rendimento finanziario nel contesto delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio, i servizi dello stesso esperto indipendente non possono, per un periodo di tre anni, essere utilizzati due volte dalla stessa autorità che concede l'aiuto.

142.

Alla luce di quanto precede, la struttura della misura può contenere vari investimenti pubblici e privati con condivisione asimmetrica degli utili o scadenzati asimmetricamente, purché i rendimenti proporzionati al rischio previsti per gli investitori privati siano limitati al congruo tasso di rendimento finanziario.

Selezione e remunerazione degli intermediari finanziari o dei loro gestori

143.

In linea di principio, la Commissione ritiene che l'allineamento economico degli interessi tra lo Stato membro e gli intermediari finanziari o i loro gestori, a seconda dei casi, possa ridurre al minimo l'aiuto. Gli interessi devono essere allineati sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici che per quanto concerne i risultati finanziari dell'investimento pubblico nello strumento.

144.

L'intermediario finanziario o il gestore di fondi possono coinvestire assieme allo Stato membro, purché i termini e le condizioni del coinvestimento siano tali da escludere ogni possibile conflitto di interesse. Tale coinvestimento potrebbe incentivare il gestore ad allineare le sue decisioni di investimento agli obiettivi di intervento stabiliti. La capacità del gestore di fondi di investire a partire da risorse proprie può essere uno dei criteri di selezione.

145.

La remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi, in funzione del tipo di misura di finanziamento del rischio, deve includere una commissione annua di gestione e incentivi basati sui risultati (carried interest).

146.

La componente della remunerazione basata sui risultati deve essere significativa e strutturata in modo tale da ricompensare i risultati finanziari e il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici fissati previamente. Deve esservi un equilibrio tra gli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, che sono necessari per garantire una selezione efficiente delle imprese ammissibili destinatarie degli investimenti. Inoltre, la Commissione prenderà in considerazione possibili sanzioni previste nell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e l'intermediario finanziario, applicabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento stabiliti.

147.

Il livello della remunerazione basata sui risultati deve essere giustificato in base alla prassi in uso nel mercato pertinente. I gestori devono essere remunerati non solo per un esborso ben riuscito e in base all'importo del capitale privato raccolto, ma anche per gli utili sul capitale investito, realizzati sotto forma di introiti e di entrate in conto capitale, superiori a un determinato tasso di rendimento minimo (hurdle rate).

148.

La commissione totale di gestione non deve superare i costi di esercizio e di gestione necessari per l'esecuzione degli strumenti finanziari interessati, più proventi ragionevoli in linea con la prassi di mercato. Tale commissione non deve comprendere i costi d'investimento.

149.

Dato che gli intermediari finanziari o i loro gestori, a seconda dei casi, devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, alla struttura generale delle commissioni può essere assegnato un punteggio nel contesto della procedura di selezione e la remunerazione massima può essere stabilita a seguito di tale selezione.

150.

Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, la Commissione ritiene che la commissione annua di gestione dovrebbe sempre rispecchiare quella prevista per prassi di mercato paragonabili e che non dovrebbe, in linea di principio, superare il 3 % del capitale che sarà assegnato all'entità, escludendo gli incentivi basati sui risultati.

3.2.4.2.   Condizioni in materia di incentivi fiscali

151.

L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria non deve superare l'importo massimo fissato dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di finanziamento del rischio, a meno che un importo più elevato possa essere giustificato sulla base del fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante e uno strumento fiscale risulti lo strumento più appropriato (cfr. sezione 3.2.3.3.).

152.

Indipendentemente dal tipo di sgravi fiscali, le azioni ammissibili devono essere azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni. Dell'agevolazione fiscale possono fruire soltanto gli investitori che siano indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti.

153.

Gli investitori che finanziano imprese ammissibili possono beneficiare di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito fino ad una percentuale ragionevole dell'importo investito, purché non sia superato l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale. La Commissione ritiene ragionevole limitare lo sgravio fiscale al 30 % dell'importo investito. Le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito.

154.

Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sul reddito.

155.

Analogamente, nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sulle plusvalenze, i proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sulle plusvalenze. Inoltre, l'imposta sulle plusvalenze relative alla cessione di azioni ammissibili può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

3.2.4.3.   Condizioni relative alle piattaforme alternative di negoziazione

156.

Al fine di consentire un'analisi adeguata della proporzionalità dell'aiuto a favore del gestore di una piattaforma alternativa di negoziazione, è consentita la concessione di aiuti di Stato che coprano fino al 50 % dei costi di investimento sostenuti per la creazione della piattaforma.

157.

Per gli incentivi fiscali a favore di investitori aziendali, la Commissione valuterà la proporzionalità della misura alla luce delle condizioni relative agli incentivi fiscali di cui alla sezione 3.2.4.2.

3.2.4.4.   Cumulo

158.

Gli aiuti per il finanziamento del rischio possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili.

159.

Gli aiuti per il finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti «de minimis» fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

160.

I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato. Qualora tale finanziamento dell'Unione sia combinato con altri aiuti di Stato, l'importo totale dei fondi pubblici concessi in relazione allo stesso investimento non deve tuttavia superare il tasso o i tassi più favorevoli stabiliti nella pertinente normativa dell'Unione.

3.2.5.   Prevenzione degli indebiti effetti negativi degli aiuti per il finanziamento del rischio su concorrenza e scambi

161.

Affinché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e non devono essere controbilanciati da effetti positivi dell'aiuto di un livello tale da risultare contrario all'interesse comune.

3.2.5.1.   Effetti positivi di cui tenere conto

162.

Come spiegato nella sezione 1, le start-up e le PMI continuano a svolgere un ruolo cruciale nelle economie degli Stati membri, sia in termini di creazione di posti di lavoro che di stimolo del dinamismo economico e della crescita. Le PMI danno lavoro a circa 100 milioni di persone e generano più della metà del PIL dell'Unione, risultando essenziali per la competitività, la prosperità, la sovranità economica e tecnologica dell'Unione e per la sua resilienza agli shock esterni. Tuttavia, per poter svolgere il proprio ruolo ed esercitare questi effetti positivi, le PMI hanno bisogno di finanziamenti. Pertanto, affinché le imprese più attive possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo, è essenziale che vi sia un mercato efficiente del finanziamento del rischio per le PMI. In caso di fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente al funzionamento efficiente di tali finanziamenti, può risultare necessario ricorrere ad aiuti per il finanziamento del rischio per migliorare la fornitura di finanziamento del rischio alle PMI economicamente sostenibili (e, in determinate circostanze, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative), dalle fasi iniziali di sviluppo fino alla crescita, in modo da sviluppare, nel lungo periodo, un mercato competitivo del finanziamento del rischio. In tale contesto, il principale effetto positivo che gli aiuti per il finanziamento del rischio mirano a produrre è quello di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese interessate.

163.

Inoltre, nel valutare gli effetti positivi degli aiuti per il finanziamento del rischio, che vanno raffrontati ai loro effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione può tener conto, eventualmente, del fatto che, oltre che a contribuire alla fornitura di finanziamenti del rischio, gli aiuti producono anche altri effetti positivi. Ciò può verificarsi qualora si accerti che l'investimento per il finanziamento del rischio, oltre a consentire alle imprese di crescere o sviluppare nuove attività e a generare crescita economica, contribuisce in modo sostanziale, in particolare, alla transizione digitale o alla transizione verso attività ecosostenibili, comprese le attività a basse emissioni di carbonio, a impatto climatico zero o resilienti ai cambiamenti climatici, alle catene di valore resilienti o allo sviluppo delle zone assistite. Nella valutazione degli effetti positivi da prendere in considerazione, la Commissione presterà, eventualmente, particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce i criteri per individuare le attività economiche ecosostenibili, compreso il principio che prevede di non arrecare danni significativi, o ad altre metodologie comparabili (58).

164.

Per consentire alla Commissione di valutare debitamente gli effetti positivi previsti dell'aiuto in termini di sviluppo delle attività interessate, lo Stato membro dovrebbe definire un obiettivo chiaro e specifico (o una serie di obiettivi chiari e specifici) in grado di rimediare al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato dalla valutazione ex ante. La portata e la durata della misura dovrebbero essere adeguate a tali obiettivi. Inoltre, lo Stato membro deve anche, sulla base delle conclusioni della valutazione ex ante, definire alcuni pertinenti indicatori di risultato che consentano alla Commissione di misurare gli effetti previsti dell'aiuto rispetto agli obiettivi perseguiti. Gli indicatori di risultato possono comprendere:

a)

gli investimenti del settore privato necessari o previsti;

b)

il numero previsto dei destinatari finali che beneficeranno degli investimenti, compreso il numero di start-up e di nuove PMI;

c)

il numero stimato di nuove imprese che saranno create durante l'attuazione della misura di finanziamento del rischio e grazie agli investimenti per il finanziamento del rischio;

d)

il numero di posti di lavoro che saranno creati nelle imprese beneficiarie finali, tra la data del primo investimento per il finanziamento del rischio nel quadro della misura di finanziamento del rischio e l'uscita;

e)

se opportuno, la proporzione degli investimenti da effettuare conformemente al test dell'operatore in un'economia di mercato;

f)

le tappe intermedie e le scadenze entro cui determinati importi o percentuali di bilancio prestabiliti devono essere investiti;

g)

il rendimento atteso che genereranno gli investimenti;

h)

se opportuno, le domande di brevetto che i destinatari finali depositeranno nel corso dell'attuazione della misura di finanziamento del rischio;

i)

se opportuno, il rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento critiche (ad esempio nei settori della sanità, dell'elettronica, dell'industria aerospaziale, delle applicazioni a duplice uso e della difesa) e la promozione dello sviluppo tecnologico.

165.

Gli indicatori di cui al punto 164 sono pertinenti per dimostrare gli effetti positivi che si prevede che l'aiuto per il finanziamento del rischio produrrà, in linea con gli obiettivi fissati. In particolare, gli indicatori permettono di valutare l'efficacia della misura e la validità delle strategie di investimento formulate dall'intermediario finanziario nel contesto della procedura di selezione.

166.

Se una misura di finanziamento del rischio viene utilizzata, integralmente o parzialmente, per sostenere le imprese il cui carattere innovativo è stato riconosciuto o premiato sulla base dei criteri stabiliti per le attività CASSINI o alle quali il CEI ha recentemente assegnato un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, o per coinvestire con il Fondo del CEI o per fornire ulteriori investimenti nell'ambito del programma Acceleratore (59), la Commissione può ammettere che lo Stato membro ricorra agli stessi indicatori principali di risultato utilizzati, rispettivamente in ambito CASSINI o CEI.

3.2.5.2.   Effetti negativi di cui tenere conto

167.

La misura di aiuto di Stato deve essere concepita in modo da limitare le distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Nel caso di misure di finanziamento del rischio, i potenziali effetti negativi devono essere valutati a ciascuno dei livelli in cui l'aiuto può essere presente: a livello degli investitori, degli intermediari finanziari e dei loro gestori, e dei beneficiari finali.

168.

Per consentire alla Commissione di valutare i probabili effetti negativi della misura sulla concorrenza e sugli scambi, lo Stato membro può trasmetterle gli studi o altri pertinenti elementi di prova in suo possesso, ad esempio le valutazioni ex post effettuate per regimi analoghi in termini di imprese ammissibili, strutture di finanziamento, parametri e area geografica.

169.

A livello del mercato dei finanziamenti del rischio, gli aiuti di Stato possono causare un effetto di esclusione (crowding out) degli investimenti privati. Ciò potrebbe ridurre gli incentivi per gli investitori privati a finanziare le imprese ammissibili e incoraggiarli ad attendere che lo Stato conceda aiuti per tali investimenti. Questo rischio aumenta proporzionalmente all'importo del finanziamento totale fornito ai beneficiari finali, alle dimensioni delle imprese beneficiarie e al loro grado di sviluppo, dato che in queste condizioni i finanziamenti privati sono messi a disposizione solo gradualmente. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono sostituirsi al normale rischio commerciale legato agli investimenti che gli investitori avrebbero realizzato anche in assenza di aiuti di Stato. Tuttavia, se il fallimento del mercato, o altro ostacolo pertinente, sono stati correttamente definiti, è meno probabile che la misura di finanziamento del rischio determini effetti di esclusione.

170.

A livello di intermediari finanziari, gli aiuti possono avere effetti di distorsione in termini di aumento o mantenimento del potere di mercato di un intermediario, ad esempio nel mercato di una determinata regione. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente il potere di mercato dell'intermediario finanziario, gli aiuti possono farlo indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato oppure scoraggiando l'ingresso di nuovi concorrenti.

171.

Le misure di finanziamento del rischio devono essere rivolte a imprese orientate alla crescita che non sono in grado di attrarre un livello sufficiente di finanziamenti da risorse private ma che possono diventare redditizie grazie agli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio. Tuttavia, se una misura prevede la creazione di un fondo pubblico ma la strategia di investimento di tale fondo non dimostra sufficientemente la potenziale redditività delle imprese ammissibili è poco probabile che la misura soddisfi i criteri della valutazione comparata (cfr. sezione 3.2.5.3), perché in tal caso l'investimento per il finanziamento del rischio può essere assimilato a una sovvenzione.

172.

Le condizioni in materia di gestione commerciale e procedure decisionali orientate al profitto di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria sono essenziali per garantire che la selezione delle imprese beneficiarie finali si basi su una logica commerciale. Pertanto, la Commissione terrà conto di tali condizioni nel valutare le misure di finanziamento del rischio ai sensi dei presenti orientamenti, anche quando le misure comportano intermediari finanziari pubblici.

173.

I fondi di investimento di piccola scala, dall'ambito territoriale limitato e non dotati di adeguati meccanismi di governance saranno analizzati al fine di prevenire il rischio di tenere in vita strutture di mercato inefficienti. I regimi di aiuti per il finanziamento del rischio a carattere regionale non sempre possono avere scala e portata sufficienti a causa del possibile numero ridotto di imprese ammissibili in cui investire, il che potrebbe ridurne l'efficienza, portando così alla concessione di aiuti a imprese meno redditizie. In tali casi, gli investimenti potrebbero creare distorsioni della concorrenza e offrire vantaggi indebiti a talune imprese.

174.

A livello dei beneficiari finali, la misura potrebbe avere effetti di distorsione sui mercati del prodotto in cui tali imprese sono concorrenti. Ad esempio, la misura potrebbe falsare la concorrenza se è destinata a imprese operanti in settori poco efficienti. Un'espansione significativa della capacità indotta da aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe, in particolare, determinare un'indebita distorsione della concorrenza, in quanto la creazione o il persistere di un eccesso di capacità potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione degli investimenti da parte dei concorrenti o persino la loro uscita dal mercato. Non solo: ciò potrebbe impedire anche l'entrata nel mercato di determinate imprese. Da quanto sopra descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, possono danneggiare anche i consumatori. Nel caso di un mercato in crescita nei settori destinatari, vi sono di norma meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato. La Commissione ritiene che il rischio di tali distorsioni sia sostanziale quando la misura di finanziamento del rischio è settoriale o privilegia determinati settori rispetto ad altri. In tali casi, la Commissione analizzerà il livello delle capacità produttive nel dato settore alla luce della domanda potenziale. Per consentire alla Commissione di effettuare una tale valutazione gli Stati membri devono indicare, nelle loro notifiche, se la misura di finanziamento del rischio è specifica per il settore o se privilegia determinati settori rispetto ad altri.

175.

La Commissione valuterà inoltre gli effetti negativi di eventuali delocalizzazioni, in quanto potrebbero incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Al riguardo, la Commissione esaminerà se i fondi regionali possono causare un aumento delle delocalizzazioni nel mercato interno. Il rischio di tali distorsioni è più accentuato quando le attività di un intermediario finanziario sono concentrate in una regione non assistita confinante con una regione assistita o con una regione che beneficia di un'intensità di aiuto maggiore. Anche una misura di finanziamento del rischio a carattere regionale che si concentri solo su determinati settori potrebbe avere effetti negativi di delocalizzazione.

176.

Infine, nell'ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione può tener conto, se lo ritiene pertinente, delle esternalità negative dell'attività sovvenzionata, se tali esternalità, creando o aggravando le inefficienze del mercato, incidono negativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune (60).

3.2.5.3.   Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto

177.

Nell'ultima fase dell'analisi, la Commissione metterà a confronto gli effetti negativi individuati della misura di aiuto in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri e gli effetti positivi dell'aiuto e stabilirà che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno soltanto se gli effetti positivi superano quelli negativi.

178.

L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi di aiuti può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto nella sezione 4. In tali casi, la Commissione può limitare la durata di questi regimi, con la possibilità di rinotificare la loro proroga successivamente.

3.2.6.   Trasparenza

179.

Come ulteriore misura di salvaguardia contro le distorsioni indebite della concorrenza, gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito alla concessione dell'aiuto.

180.

Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module (61) della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:

(a)

il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

(b)

le informazioni contenute nell'allegato dei presenti orientamenti per ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR.

181.

Gli Stati membri devono organizzare i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato di cui al punto 180 in modo tale da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve poter accedere al sito senza restrizioni e senza obbligo di registrazione.

182.

Per i regimi sotto forma di incentivi fiscali, le condizioni di cui al punto 180, lettera b) sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

 

0,1-0,5;

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30;

 

30-60;

 

60-100;

 

100-250;

 

250 e oltre.

183.

Le informazioni menzionate al punto 180, lettera b), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di incentivi fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale (62). Per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili. Per consentire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto viene concesso.

184.

La Commissione pubblicherà sul suo sito web il link al sito Internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 180.

4.   VALUTAZIONE

185.

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che alcuni regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post. Sarà richiesta una valutazione per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

186.

Può essere richiesta una valutazione ex post per i seguenti regimi di aiuti:

(a)

regimi con ingenti dotazioni di aiuti;

(b)

regimi con carattere regionale;

(c)

regimi con carattere settoriale ristretto;

(d)

regimi modificati, qualora le modifiche incidano sui criteri di ammissibilità, sull'importo degli investimenti o sui parametri finanziari;

(e)

regimi con caratteristiche innovative;

(f)

i regimi per i quali la Commissione ritiene necessaria la valutazione a causa dei loro potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.

187.

In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre agli Stati membri un onere sproporzionato, le valutazioni ex post sono richieste soltanto per i regimi di aiuti la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

188.

L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato.

189.

L'obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi. La valutazione dovrebbe inoltre verificare l'incidenza della misura di finanziamento del rischio sulla concorrenza e sugli scambi.

190.

Per i regimi di aiuto rispetto ai quali deve essere realizzata una valutazione (cfr. i punti 186 e 187) e la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2022, gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:

a)

insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio degli aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

b)

entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola ad un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

c)

entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno;

d)

in seguito ad una richiesta della Commissione, e in ogni caso prima dell'approvazione del regime, se il regime rientra in una delle categorie elencate al paragrafo 186, indipendentemente dalla dotazione di aiuti di Stato del regime.

191.

Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione (63). Gli Stati membri devono pubblicare il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

192.

La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri.

193.

La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di valutare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

5.1.    Applicabilità

194.

La Commissione applica i principi di cui ai presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti per il finanziamento del rischio soggetti ad obbligo di notifica che verranno concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 1° gennaio 2022.

195.

Gli aiuti per il finanziamento del rischio concessi illegalmente prima del 1° gennaio 2022 saranno valutati conformemente alle norme in vigore alla data in cui l'aiuto è stato concesso.

196.

Per tutelare le legittime aspettative degli investitori privati, in caso di regimi per il finanziamento del rischio che prevedono finanziamenti pubblici a favore del finanziamento del rischio, la data dell'impegno dei finanziamenti pubblici a favore degli intermediari finanziari, ossia la data della firma dell'accordo di finanziamento, determina l'applicabilità delle norme alla misura di finanziamento del rischio.

5.2.    Misure appropriate

197.

La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche dei principi di valutazione degli aiuti per il finanziamento del rischio nell'Unione. Per questi motivi, la Commissione propone agli Stati membri le seguenti opportune misure conformemente all'articolo 108, paragrafo 1, del trattato:

a)

gli Stati membri dovrebbero modificare, se necessario, i loro regimi di aiuti per il finanziamento del rischio esistenti, al fine di armonizzarli con i presenti orientamenti, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di questi ultimi;

b)

gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro assenso, esplicito e incondizionato, alle misure proposte, entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti. In assenza di una risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non condivida le misure proposte.

198.

Al fine di salvaguardare le legittime aspettative degli investitori privati, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare misure opportune in relazione ai regimi di aiuti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI quando l'impegno dei finanziamenti pubblici nei confronti degli intermediari finanziari, assunto alla data della firma dell'accordo di finanziamento, è stato preso prima della data di pubblicazione dei presenti orientamenti e tutte le condizioni previste nell'accordo rimangono immutate. Detti intermediari finanziari possono continuare a operare e a realizzare gli investimenti secondo la loro strategia di investimento iniziale fino alla fine della durata prevista dall'accordo di finanziamento.

5.3.    Relazioni e monitoraggio

199.

In conformità del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (64) e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (65), gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

200.

Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto. Questa documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di ammissibilità e di importi massimi degli investimenti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta. Nel caso di misure d'aiuto che prevedono incentivi fiscali nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri devono verificare periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e trarre le opportune conclusioni. Gli Stati membri devono conservare registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.

5.4.    Revisione

201.

La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò si rivelasse necessario per motivi connessi alla politica in materia di concorrenza dell'Unione o per tener conto di altre politiche dell'Unione e di impegni internazionali, dell'evoluzione dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.

(1)  Le definizioni esatte di PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative ai fini dei presenti orientamenti figurano nella sezione 2.3, punto 35.

(2)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(3)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(4)  Tra il 2012 e il 2014 la Commissione ha attuato un ambizioso programma di modernizzazione degli aiuti di Stato basato su tre obiettivi principali (per maggiori dettagli cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final dell'8.5.2012):

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e

c)

razionalizzare le norme per garantire un processo decisionale più rapido.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, COM(2020) 103 final, del 10.3.2020.

(6)  Cfr. «Evaluation support study on the EU rules on State aid for access to finance for SMEs» (Studio di sostegno alla valutazione delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per l'accesso delle PMI ai finanziamenti), Unione europea (2020), disponibile online all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_study.zip.

(7)  Tali innovazioni comprendono, ad esempio, le nuove pratiche sociali a sostegno delle transizioni verde o digitale o un migliore accesso delle donne alle professioni del settore delle TIC.

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final, dell'11.12.2019.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM(2020) 67 final, del 19.2.2020.

(10)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, COM(2021) 557 final, del 14.7.2021.

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», COM(2018) 97 final, dell'8.3.2018.

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo», COM(2021) 188 final, del 21.4.2021.

(13)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», COM(2021) 118 final, del 9.3.2021.

(15)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(16)  La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - «Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021», COM(2020) 575 final, del 17.9.2020, individua sette settori prioritari: Power up (premere sull'acceleratore): anticipare la diffusione di tecnologie pulite e adeguate alle esigenze del futuro e accelerare lo sviluppo e l'uso delle rinnovabili; Renovate (ristrutturare): migliorare l'efficienza energetica di edifici pubblici e privati; Recharge and refuel (ricaricare e rifornire): promuovere tecnologie pulite adeguate alle esigenze del futuro per accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e l'ampliamento dei trasporti pubblici; Connect (connettere): la veloce diffusione di servizi rapidi a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra e 5G; Modernise (modernizzare): la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; Scale-up (espandere): l'aumento delle capacità industriali europee di cloud di dati e lo sviluppo di processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili; Reskill and upskill (riqualificare e aggiornare le competenze): adattamento dei sistemi di istruzione per sostenere le competenze digitali e istruzione e formazione professionale per tutte le età.

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa», COM(2021) 350 final del 5.5.2021.

(18)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali», COM(2015) 0468 final, del 30.9.2015.

(19)  Ad esempio il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1); il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12); la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) per quanto riguarda lo sviluppo dei mercati di crescita delle PMI; la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese - nuovo piano d'azione», COM(2020) 590 final, del 24.9.2020.

(21)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(22)  Gli strumenti finanziari comprendono gli strumenti diversi dalle sovvenzioni, che possono assumere la forma di strumenti di debito (prestiti, garanzie) o strumenti di equity (pure equity, quasi-equity o altri strumenti di condivisione dei rischi).

(23)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(24)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(25)  Inoltre, allo scopo di assicurare un migliore accesso al credito, la Commissione, il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti hanno congiuntamente creato uno specifico meccanismo di ripartizione dei rischi nel quadro del settimo programma quadro di ricerca (7° PQ), cfr. http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm. Questo strumento ha offerto garanzie parziali agli intermediari finanziari mediante un meccanismo di ripartizione dei rischi, riducendo in tal modo i loro rischi finanziari e incoraggiandoli a concedere prestiti alle PMI impegnate in attività di ricerca, sviluppo o innovazione.

(26)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(27)  L'azione europea di sviluppo per il capitale di rischio (ESCALAR) è un programma pilota avviato dalla Commissione europea e gestito dal FEI, che utilizza le risorse del piano di investimenti per l'Europa per colmare il deficit di finanziamento delle imprese europee a forte crescita (scale-up). ESCALAR è stato lanciato il 4 aprile 2020 ed è destinato ad aumentare considerevolmente le risorse dei fondi, consentendo così operazioni di investimento più importanti e creando una maggiore capacità di investimento nelle scale-up.

(28)  Nei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, l'allora candidata Presidente Von der Leyen aveva annunciato la creazione di un fondo pubblico-privato specializzato nelle offerte pubbliche iniziali per le PMI al fine di fornire sostegno pubblico sotto forma di finanziamenti per agevolare l'accesso ai mercati pubblici delle PMI ad alto potenziale.

(29)  L'iniziativa CASSINI, annunciata per la prima volta nella «Strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» COM(2020) 103 final del 10.3.2020, è un insieme di azioni concrete il cui obiettivo è facilitare l'accesso al capitale di rischio per le PMI operanti nel settore spaziale per finanziarne l'espansione. Il fondo CASSINI Growth funzionerà come un fondo di fondi, analogamente al fondo dell'iniziativa ISEP, che investirà in fondi di venture capital che si impegnano ad operare come «fondi tematici», ossia ad investire nel settore spaziale, pur scegliendo in autonomia le specifiche imprese in cui intendono investire. Il fondo CASSINI Growth cercherà di porre rimedio al deficit di capitale nella fase di espansione, di cui notoriamente soffrono le nuove PMI del settore spaziale dell'Unione.

(30)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30). Scopo del programma InvestUE è incoraggiare la partecipazione degli investitori pubblici e privati alle operazioni di finanziamento e di investimento fornendo garanzie a titolo del bilancio dell'Unione per ovviare ai fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali. Esso si basa sul successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), varato nel 2015 allo scopo di colmare la carenza di investimenti nell'Unione a seguito della crisi economica e finanziaria.

(31)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(32)  Disponibili online: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_it.html.

(33)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

(34)  In tale comunicazione la Commissione chiarisce come debba essere interpretata la nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La sezione 4.2 («Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato») della comunicazione fornisce indicazioni riguardo ai casi in cui una misura di sostegno pubblico non costituisce un aiuto di Stato essendo concessa alle normali condizioni di mercato.

(35)  Cfr. nota 34.

(36)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9). Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(37)  Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(38)  Cfr. nota 34.

(39)  Cfr. nota 36.

(40)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(41)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(42)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(43)  Decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativa all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 nel quadro del programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e al finanziamento del programma di lavoro per il 2018.

(44)  Gli obiettivi dell'iniziativa CASSINI comprendono: 1) l'aumento del numero di start-up spaziali che sviluppano soluzioni innovative utilizzando le tecnologie spaziali dell'Unione, 2) l'aumento del loro tasso di successo nella creazione di imprese e 3) l'agevolazione dell'accesso delle PMI spaziali al capitale di rischio. Le azioni CASSINI coprono l'intero ciclo imprenditoriale e sono strutturalmente orientate alla selezione delle idee imprenditoriali più innovative e competitive (ad esempio, i contraenti esterni applicano criteri orientati al mercato per fornire servizi di tutoraggio e accelerazione, mentre gli investitori in capitale di rischio che gestiscono i fondi destinati a finanziare i progetti spaziali selezionano in piena autonomia le iniziative in cui desiderano investire). Cfr. anche la nota 29.

(45)  In deroga alla lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dei presenti orientamenti sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.

(46)  Cfr. le sentenze della Corte del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 78; del 22 dicembre 2008, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, EU:C:2008:764, punti da 94 a 116; del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C-390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51 e del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punto 44.

(47)  È fatto salvo l'obbligo a carico degli intermediari finanziari, o dei loro gestori, di disporre della necessaria autorizzazione per effettuare gli investimenti e le attività di gestione nello Stato membro in questione o l'obbligo dei beneficiari finali di essere stabiliti e di svolgere attività economica nel suo territorio.

(48)  Conformemente al programma di lavoro di Orizzonte 2020 per il periodo 2018-2020 (cfr. nota 24) o all'articolo 2, paragrafo 23, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 (cfr. nota 26).

(49)  Conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/695 (cfr. nota 26).

(50)  Cfr. nota 7 per esempi di innovazione sociale. Il carattere innovativo di una PMI deve essere valutato alla luce della definizione di cui all'articolo 2 del regolamento generale di esenzione per categoria.

(51)  La Commissione riconosce la crescente importanza delle piattaforme di crowdfunding (finanziamento collettivo) per attrarre finanziamenti a favore delle imprese in fase di avviamento. Pertanto, se è constatato un fallimento del mercato e nel caso in cui il gestore di una piattaforma di crowdfunding sia un'entità giuridica distinta, la Commissione può applicare, per analogia, le norme applicabili alle piattaforme alternative di negoziazione; ciò vale anche per gli incentivi fiscali ad investire attraverso le piattaforme di crowdfunding. Il 10 novembre 2020 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1). Si prevede che il regolamento aumenterà la disponibilità del crowdfunding come forma innovativa di finanziamento.

(52)  Sono comprese tutte le start-up e le PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale (secondo la definizione di cui al punto 12, paragrafo 35, dei presenti orientamenti).

(53)  Per meccanismo di recupero o meccanismo contrattuale equivalente si intende un meccanismo in base al quale un intermediario deve restituire un vantaggio ottenuto dallo Stato che ha omesso di trasferire al beneficiario finale come richiesto.

(54)  Per evitare dubbi e in linea con l'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, per quanto riguarda gli investimenti in equity e quasi-equity, non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

(55)  Limitazione del rendimento dell'investitore pubblico a un determinato tasso di rendimento prestabilito (hurdle rate): se il tasso di rendimento prestabilito è superato, i proventi eccedenti sono distribuiti solamente agli investitori privati.

(56)  Opzione call sulle azioni pubbliche: agli investitori privati è riconosciuto il diritto di esercitare un'opzione call per acquistare la quota dell'investimento pubblico a un prezzo di esercizio prefissato.

(57)  Ripartizione asimmetrica delle entrate sotto forma di liquidità: la liquidità è fornita sia dagli investitori pubblici che da quelli privati in base a condizioni di parità di trattamento ma gli utili, se generati, sono ripartiti in modo asimmetrico. Nella distribuzione degli utili gli investitori privati ricevono più di quanto spetterebbe loro in proporzione alla loro partecipazione, fino all'hurdle rate prestabilito.

(58)  Per le misure identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, questa condizione è considerata soddisfatta, in quanto la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è già stata verificata.

(59)  Conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/695 (cfr. nota 26).

(60)  Ciò potrebbe verificarsi anche nei casi in cui gli aiuti alterano il funzionamento degli strumenti economici messi in atto per internalizzare tali esternalità negative (ad esempio, incidendo sui segnali di prezzo forniti dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione o da uno strumento analogo).

(61)  «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

(62)  Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione, il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.

(63)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato», SWD(2014) 179 final del 28.5.2014.

(64)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(65)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Informazioni sulla trasparenza

Le informazioni sugli aiuti individuali di cui al punto180, lettera b), sono le seguenti:

Nome del singolo beneficiario dell'aiuto (1):

Nome

Identificativo del beneficiario dell'aiuto

Categoria dell'impresa beneficiaria dell'aiuto al momento della domanda:

PMI

Grande impresa

Regione in cui è ubicato il beneficiario dell'aiuto, a livello NUTS II o inferiore

Principale settore o attività per la quale il beneficiario ha ricevuto l'aiuto in questione (gruppo NACE - codice numerico a tre cifre) (2)

Elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale

Se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (3)

Strumento di aiuto (4):

Sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito

Prestito/anticipi rimborsabili/sovvenzione rimborsabile

Garanzia

Agevolazione o esenzione fiscali

Finanziamento del rischio

Altro (si prega di specificare)

Data di concessione e data di pubblicazione

Obiettivo dell'aiuto

Nome delle autorità che concedono gli aiuti

Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati

Numero di riferimento della misura di aiuto (5)


(1)  Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione [comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)].

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 182. L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

(4)  Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va fornito per strumento.

(5)  Fornito dalla Commissione nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 2.2.


Rettifiche

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/121


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 25 giugno 2019 )

Pagina 87, allegato IV, parte I, sezione 1 — APPLICABILITÀ DEL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (MODULO A)

Al punto 1.1, la lettera d) è soppressa.


16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/122


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 21 aprile 2022 )

Pagina 4, allegato, tabella «Persone», riga 234, colonna «Motivi»:

anziché:

«Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d’affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il fondatore del Wagner Group, un’entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.»

leggasi:

«Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d’affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il finanziatore del Wagner Group, un’entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.».


16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/123


Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 21 luglio 2015 )

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 1,

anziché:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.»,

leggasi:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.».

Pagina 5, articolo 2, punto 23,

anziché:

«23)

“modello equivalente”, un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell’allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.»,

leggasi:

«23)

“modello equivalente”, un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell’allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.».

Pagina 6, articolo 8,

anziché:

«Fino al 1o gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.»,

leggasi:

«Fino al 1o gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.».