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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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14.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/916 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2022
relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [ « Jumilla » (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta «Jumilla», trasmessa dalla Spagna a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. |
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(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell’Unione al disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(4) |
La modifica dell’Unione al disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Jumilla» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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14.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/917 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato. |
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(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Italia. |
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(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
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(5) |
Sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e Polonia e in suini detenuti in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni II e III in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione. |
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(6) |
Nel maggio e giugno 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land della Sassonia in Germania in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area del Land del Brandeburgo in Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area del Land del Brandeburgo attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nel Land della Sassonia e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
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(7) |
Nel maggio e giugno 2022 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land della Sassonia in Germania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nel Land della Sassonia e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
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(8) |
Nel giugno 2022 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Bassa Slesia in Polonia, in un'area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni in detto allegato e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II e anche le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
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(9) |
Nel giugno 2022 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
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(10) |
Nel giugno 2022 sono stati anche rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
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(11) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e Polonia e in suini detenuti in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
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(12) |
Inoltre tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune aree delle regioni di Varmia-Masuria e di Lubusz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
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(13) |
Infine, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune aree della regione della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero ora essere elencate come zona soggetta a restrizioni I nel medesimo allegato a causa dell'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Tale zona soggetta a restrizioni II dovrebbe ora figurare come zona soggetta a restrizioni I tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
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(14) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti. |
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(15) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione, del 3 giugno 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 37).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8 (https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
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Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
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Hiiu maakond. |
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
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in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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in the regional unit of Serres:
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4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
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Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
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Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Palangos miesto savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
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Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
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w województwie kujawsko - pomorskim:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie śląskim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie opolskim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie małopolskim:
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8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
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in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
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in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
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in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
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in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
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the whole district of Ružomberok, |
|
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
|
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
|
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
|
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
|
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
|
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
|
Regione Piemonte:
|
|
Regione Liguria:
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|
Regione Emilia-Romagna:
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|
Regione Lombardia:
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|
Regione Lazio:
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PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
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— |
the whole region of Haskovo, |
|
— |
the whole region of Yambol, |
|
— |
the whole region of Stara Zagora, |
|
— |
the whole region of Pernik, |
|
— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Burgas, |
|
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Shumen, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Gabrovo, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Augšdaugavas novads, |
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Jelgavas novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Kuldīgas novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novads, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Valmieras novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Ventspils novads, |
|
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybės, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
|
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
|
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Poprad |
|
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
|
— |
the whole district of Levoča, |
|
— |
the whole district of Kežmarok |
|
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Košice-okolie, |
|
— |
the whole district of Rožnava, |
|
— |
the whole city of Košice, |
|
— |
the whole district of Sobrance, |
|
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
|
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Snina, |
|
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Bardejov, |
|
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
|
— |
the whole district of Revúca, |
|
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
|
— |
the whole district of Lučenec, |
|
— |
the whole district of Poltár, |
|
— |
the whole district of Zvolen, |
|
— |
the whole district of Detva, |
|
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
|
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
|
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
|
— |
the whole district of Banska Bystica, |
|
— |
the whole district of Brezno, |
|
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
|
Regione Piemonte:
|
|
Regione Liguria:
|
|
Regione Lazio:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
|
— |
in Blagoevgrad region:
|
|
— |
the Pazardzhik region:
|
|
— |
in Plovdiv region
|
|
— |
in Varna region:
|
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
|
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
3. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
|
— |
Zona orașului București, |
|
— |
Județul Constanța, |
|
— |
Județul Satu Mare, |
|
— |
Județul Tulcea, |
|
— |
Județul Bacău, |
|
— |
Județul Bihor, |
|
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
|
— |
Județul Brăila, |
|
— |
Județul Buzău, |
|
— |
Județul Călărași, |
|
— |
Județul Dâmbovița, |
|
— |
Județul Galați, |
|
— |
Județul Giurgiu, |
|
— |
Județul Ialomița, |
|
— |
Județul Ilfov, |
|
— |
Județul Prahova, |
|
— |
Județul Sălaj, |
|
— |
Județul Suceava |
|
— |
Județul Vaslui, |
|
— |
Județul Vrancea, |
|
— |
Județul Teleorman, |
|
— |
Judeţul Mehedinţi, |
|
— |
Județul Gorj, |
|
— |
Județul Argeș, |
|
— |
Judeţul Olt, |
|
— |
Judeţul Dolj, |
|
— |
Județul Arad, |
|
— |
Județul Timiș, |
|
— |
Județul Covasna, |
|
— |
Județul Brașov, |
|
— |
Județul Botoșani, |
|
— |
Județul Vâlcea, |
|
— |
Județul Iași, |
|
— |
Județul Hunedoara, |
|
— |
Județul Alba, |
|
— |
Județul Sibiu, |
|
— |
Județul Caraș-Severin, |
|
— |
Județul Neamț, |
|
— |
Județul Harghita, |
|
— |
Județul Mureș, |
|
— |
Județul Cluj, |
|
— |
Județul Maramureş. |
5. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
|
— |
The whole district of Trebišov’, |
|
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
|
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
|
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, |
|
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
|
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
|
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
|
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
|
— |
the whole district of Medzilaborce, |
|
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
|
— |
In the district of Svidník: Pstruša. |
|
14.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/918 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di produrre una volta ogni tre anni, a norma dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica catene globali del valore di cui all’allegato I di tale regolamento, sulla base di dati comparabili e armonizzati, e di garantire la corretta attuazione della tematica catene globali del valore da parte degli Stati membri, la Commissione deve specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni, il termine per la trasmissione dei dati, il primo periodo di riferimento e le scadenze relative alla relazione sulla qualità. |
|
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la tematica catene globali del valore di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per il periodo di riferimento conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La relazione triennale sulla qualità per la tematica catene globali del valore è trasmessa entro 24 mesi dalla fine dell’ultimo anno del periodo di riferimento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica « catene globali del valore » (CGV)
|
Campo di osservazione (dettagli della tematica CGV) |
Variabile |
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Le variabili 2, 3, 4 e 5 si riferiscono solo alle imprese che dichiarano un valore superiore a 100 000 EUR per almeno un tipo di beni o servizi acquistati dall’estero (variabili 2 e 4) o di beni o servizi ceduti all’estero (variabili 3 e 5) nell’ultimo anno del periodo di riferimento. I dati non dovrebbero essere rilevati per le imprese per le quali il valore sopraindicato per la variabile corrispondente è inferiore a 100 000 EUR.
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Unità di misura |
Valore assoluto |
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Popolazione statistica |
Per tutte le variabili: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle sezioni da B a N della NACE con un numero di dipendenti e lavoratori autonomi pari o superiore a 50, nell’ultimo anno del periodo di riferimento. |
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Disaggregazioni |
Variabile 1 — Numero di dipendenti e lavoratori autonomi: I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
Variabile 2 — Numero di imprese che acquistano beni dall’estero I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
Variabile 3 — Numero di imprese che cedono beni all’estero I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
Variabile 4 — Numero di imprese che acquistano servizi dall’estero e Variabile 5 — Numero di imprese che cedono servizi all’estero I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
Variabile 6 — Numero di imprese che svolgono attività di approvvigionamento internazionale
I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
Da fornire solo per il totale della classe dimensionale (totale - 50 e più dipendenti e lavoratori autonomi)
Variabile 7 — Numero di posti di lavoro creati nell’impresa in conseguenza dell’approvvigionamento internazionale
Variabile 8 — Numero di posti di lavoro perduti (o trasferiti all’estero) in conseguenza dell’approvvigionamento internazionale
Variabile 9 — Numero di imprese che hanno svolto o preso in considerazione l’eventualità di svolgere attività di approvvigionamento internazionale
I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
Variabile 10 — Numero di imprese attive I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.
La disaggregazione è concentrata su eventi o problemi connessi all’attualità che potrebbero incidere sull’organizzazione delle catene globali del valore e non può contenere più di 15 voci.
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Termine per la trasmissione dei dati |
T + 21 mesi |
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Primo periodo di riferimento |
2021-2023 |
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Semplificazioni e ulteriori specifiche |
Criterio dell’1 % Può essere applicato il criterio dell’1 %. Non è necessario compilare variabili a norma del presente atto di esecuzione se il contributo dello Stato membro per il numero di imprese con 50 o più dipendenti e lavoratori autonomi, al livello aggregato B-N della NACE, per l’anno di riferimento più recente per il quale i dati sono disponibili entro T-18 mesi, è inferiore all’1 % del totale dell’UE. Rilevazione dei dati I seguenti dati sulle imprese sono rilevati o ottenuti da registri o altre fonti di dati statistici o amministrativi:
Altri dati (come la funzione operativa essenziale dell’impresa) possono altresì essere rilevati o ottenuti da registri o da altre fonti di dati statistici o amministrativi, anziché dall’indagine. Ulteriori definizioni delle variabili e delle disaggregazioni, come pure raccomandazioni metodologiche, saranno fornite nel manuale per i compilatori CGV. Eurostat pubblicherà la prima edizione del manuale per i compilatori CGV entro giugno 2023. |
DECISIONI
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14.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/919 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2022
che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 3604]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull’applicazione di tale direttiva. |
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(2) |
La decisione 2005/381/CE della Commissione (2) stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE. |
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(3) |
La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2003/87/CE in modo da riflettere l’impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. |
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(4) |
Al fine di attuare le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (4) ha definito norme rivedute per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni che è iniziato il 1o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (5) ha stabilito disposizioni rivedute per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Tale regolamento di esecuzione ha inoltre stabilito disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti. |
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(5) |
Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (6) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (7). |
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(6) |
È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43).
(3) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).
ALLEGATO
«ALLEGATO
QUESTIONARIO SULL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
1. Informazioni sull’istituzione che presenta la relazione
Denominazione e servizio dell’organizzazione:
Nome della persona di contatto:
Titolo professionale della persona di contatto:
Indirizzo:
Numero di telefono (con prefisso internazionale):
E-mail:
2. Autorità responsabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) e coordinamento tra le autorità
Rispondere alle domande della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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2.1. |
Nella tabella in appresso indicare il nome, le abbreviazioni e i recapiti delle autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS per gli impianti e per il settore del trasporto aereo nel vostro Stato membro. Se necessario, aggiungere altre righe.
Per l’accreditamento dei verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni delle emissioni, delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o delle relazioni annuali sul livello di attività vi affidate all’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)? Sì/No In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’organismo nazionale di accreditamento in questione.
È stata istituita un’autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (6)? Sì/No In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella in appresso.
Nella tabella in appresso indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’amministratore del registro del vostro Stato membro.
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2.2. |
Nella tabella in appresso indicare, con la relativa abbreviazione, l’autorità competente per ciascuno dei seguenti incarichi. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quando una delle caselle della seguente tabella è grigia, l’incarico non è pertinente per gli impianti o per il settore del trasporto aereo.
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2.3. |
Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Si prega di rispondere usando l’abbreviazione pertinente nella tabella in appresso.
Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un’autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
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2.4. |
Quale sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione è stato istituito a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 tra l’organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, l’autorità nazionale di certificazione e l’autorità competente nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
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3. Copertura delle attività, degli impianti e degli operatori aerei
3.A. Impianti
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3.1. |
Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.
Quali attività dell’allegato I sono effettuate da impianti ubicati nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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3.2. |
Sono stati esclusi impianti ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE? Sì/No
In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:
Quanti impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE sono stati chiusi nel periodo di comunicazione?
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3.B. Operatori aerei
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3.3. |
Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul numero totale di operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di specificare, utilizzando la tabella in appresso.
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4. Rilascio di autorizzazioni agli impianti
Rispondere alla domanda 4.1 e alla prima parte della domanda 4.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. Rispondere a tutte le altre domande ogni anno.
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4.1. |
Si prega di specificare nella tabella in appresso in che misura vi è stata un’integrazione o un coordinamento tra la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
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4.2. |
Quando la legislazione nazionale impone l’aggiornamento dell’autorizzazione a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE? Si prega di fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Qual è il numero totale degli aggiornamenti di autorizzazioni che si sono verificati nel periodo di comunicazione? Specificare nella tabella in appresso il numero degli aggiornamenti di autorizzazioni di cui l’autorità competente è a conoscenza.
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5. Applicazione del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione
5.A. Aspetti generali
Rispondere alle domande 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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5.1. |
Sono adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, precisare per quali settori sono state attuate o sono in corso di attuazione ulteriori disposizioni nazionali.
Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, precisare per quali settori sono stati elaborati orientamenti nazionali aggiuntivi.
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5.2. |
Quali misure sono state adottate per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell’EU ETS con quelle di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l’inventario dei gas a effetto serra e il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)? Compilare la tabella in appresso.
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5.3. |
Utilizzate il modello predisposto dalla Commissione per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o la comunicazione sui miglioramenti? Sì/No
In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le comunicazioni sui miglioramenti e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.
Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Precisare qui di seguito.
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5.4. |
Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra gestori o operatori aerei e l’autorità competente e altri soggetti? Sì/No
In caso affermativo, precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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5.B. Impianti
Rispondere alla domanda 5.17 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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5.5. |
Nella tabella in appresso inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione delle emissioni del gestore per l’anno di riferimento.
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5.6. |
Nella tabella in appresso indicare le emissioni complessive aggregate per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common Reporting Format - CRF) dell’IPCC sulla base dei dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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5.7. |
Nella tabella in appresso indicare per ciascuna categoria di impianto e per ciascun tipo di combustibile o di materiale il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato i valori standard di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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5.8. |
Nella tabella in appresso indicare il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso l’utilizzo di una frequenza delle analisi diversa a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato.
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5.9. |
Se gli approcci del “livello più elevato” per i flussi di fonti di maggiore entità o le fonti di emissioni di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 non trovano applicazione, indicare nella tabella in appresso, per i singoli impianti per i quali si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati o la fonte di emissione in questione, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato.
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5.10. |
Nella tabella in appresso indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l’approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità e tutte le fonti di emissioni di maggiore entità (25) in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione.
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5.11. |
Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l’approccio alternativo a norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione? Sì/No
In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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5.12. |
Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti di categoria A, B e C che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla presentazione della comunicazione sui miglioramenti nel periodo di comunicazione precedente.
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5.13. |
Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO2 intrinseco conformemente all’articolo 48 o CO2 conformemente all’articolo 49 o N2O conformemente all’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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5.14. |
Esistono impianti nel vostro Stato membro che si sono avvalsi della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni coperte dalla misurazione in continuo delle emissioni e se il gas misurato contiene CO2 da biomassa.
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5.15. |
Nella tabella in appresso indicare per ciascuna attività principale di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE:
Quali tra i metodi utilizzati per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità o dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Se si utilizzano sistemi nazionali per verificare tale conformità, si prega di descriverne gli elementi principali.
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5.16. |
Qual è la quantità totale di emissioni di CO2 fossile prodotte da rifiuti utilizzati come combustibile o materiale in entrata? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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5.17. |
Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata.
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5.C. Operatori aerei
Rispondere alla domanda 5.23 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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5.18. |
Quanti operatori aerei utilizzano il metodo A o il metodo B per determinare il consumo di carburante? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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5.19. |
Nella tabella in appresso specificare
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5.20 |
Nella tabella in appresso indicare:
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5.21. |
Nella tabella in appresso indicare:
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5.22. |
Nella tabella in appresso indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono alla presentazione delle comunicazioni sui miglioramenti nel periodo di comunicazione precedente.
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5.23. |
Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No.
In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata.
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6. Disposizioni in materia di verifica
6.A. Aspetti generali
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6.1. |
Indicare nella tabella in appresso il numero totale di verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei (40). Per quanto riguarda il numero totale di verificatori di un altro Stato membro, indicare lo Stato membro in cui i verificatori sono stati accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento.
Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
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6.2. |
Nella tabella in appresso fornire informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067:
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6.B. Impianti
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6.3. |
Per quali impianti l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quanti impianti sono stati oggetto di una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?
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6.4. |
Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso:
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6.5. |
L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No
In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso:
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6.6. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO2(e) l’anno? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.
Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco.
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6.7. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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6.C. Operatori aerei
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6.8. |
Per quali operatori aerei l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quanti operatori aerei hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?
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6.9. |
Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, si prega di fornire rispettivamente, nelle tabelle in appresso, informazioni sulle emissioni e informazioni sui dati relativi alle tonnellate-chilometro. Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni
Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro
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6.10. |
L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No
In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle in appresso rispettivamente per le emissioni e per i dati relativi alle tonnellate-chilometro. Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni
Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro
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6.11. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco di emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di emettitori di entità ridotta per i quali si è rinunciato alla visita in loco.
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6.12. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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7. Registri
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7.1. |
Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che deve essere firmata dai titolari dei conti. |
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7.2. |
Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non esisteva alcuna ragionevole possibilità che un impianto o un operatore aereo restituissero quote aggiuntive, illustrare nella tabella in appreso il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario, aggiungere altre righe.
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7.3. |
In quante occasioni durante l’anno di riferimento gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (61)? Si prega di precisare il numero di occasioni.
Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122? Fornire le informazioni utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
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8. Assegnazione
Rispondere alle domande 8.1, 8.2, 8.3, 8.10, 8.11 e 8.17 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
8.A. Aspetti generali
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8.1. |
State utilizzando il modello elaborato dalla Commissione per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le relazioni annuali sul livello di attività e le relazioni di verifica? Sì/No
In caso negativo, specificare nella tabella che segue se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le relazioni annuali sul livello di attività e le relazioni di verifica e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.
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8.2. |
Sono imposti canoni agli operatori in relazione alle attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No
In caso affermativo, si prega di fornire, nella tabella in appresso, informazioni dettagliate sui canoni in questione:
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8.3. |
Se gli Stati membri stanno utilizzando un sistema informatico, tale sistema contempla anche le attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No |
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8.4. |
Inserire nella tabella in appresso informazioni concernenti la rinuncia alle quote e la sospensione delle stesse nonché il recupero di quote assegnate in eccesso:
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8.5. |
Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione:
Vi sono sottoimpianti per i quali l’autorità competente ha respinto l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti:
Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione:
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8.6. |
Specificare il numero di impianti che sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EU ETS:
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8.7. |
È stato applicato l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE? Sì/No
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati nel periodo di comunicazione.
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8.B. Comunicazioni dei dati di riferimento
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8.8. |
Quanti impianti hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica per le comunicazioni dei dati di riferimento?
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8.9. |
Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso:
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8.C. Dati sui livelli di attività annuali
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8.10. |
L’autorità competente ha imposto ai gestori di comunicare parametri supplementari elencati nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 in conformità con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No
In caso affermativo, specificare il tipo di parametri supplementari:
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8.11. |
L’autorità competente ha imposto la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività? Sì/No
In caso affermativo, qual è la tempistica per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività?
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8.12. |
Quanti impianti hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica per una relazione annuale sul livello di attività o non hanno presentato una relazione annuale sul livello di attività entro il termine prescritto?
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8.13. |
Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso:
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8.14. |
L’autorità competente ha respinto relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No
In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:
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8.15. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.
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8.16. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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8.17. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nonché delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
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8.18. |
Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:
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9. Canoni e diritti
Rispondere alle domande 9.1, 9.2 e 9.3 solo nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
9.A. Impianti
9.1 Sono imposti canoni ai gestori? Sì/No
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni e per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.
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Motivo del canone/descrizione |
Importo in euro |
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Rilascio dell’autorizzazione/approvazione del piano di monitoraggio |
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Aggiornamento dell’autorizzazione |
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Trasferimento dell’autorizzazione |
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Rinuncia all’autorizzazione |
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Domanda relativa alla riserva per i nuovi entranti |
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Altro, specificare: |
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In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.
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Motivo del canone/descrizione |
Importo in euro |
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Canone annuo di gestione |
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Altro, specificare |
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9.B Operatori aerei
9.2 Sono imposti canoni agli operatori aerei? Sì/No
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.
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Motivo del canone/descrizione |
Importo in euro |
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Approvazione del piano di monitoraggio per le emissioni |
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Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per le emissioni |
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Approvazione del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro |
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Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro |
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Trasferimento del piano di monitoraggio |
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Rinuncia al piano di monitoraggio |
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Altro, specificare |
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In caso affermativo, nella tabella in appresso fornire informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.
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Motivo del canone/descrizione |
Importo in euro |
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Canone annuo di gestione |
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Altro, specificare |
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9.C. Impianti e operatori aerei
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9.3 |
Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori e agli operatori aerei in relazione alla contabilità del registro.
Tabella per i canoni una tantum
Tabella per i canoni annui
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10. Aspetti relativi alla conformità con la direttiva ETS
10.A. Impianti
Rispondere alla domanda 10.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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10.1. |
Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all’autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.
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10.2. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?
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10.3. |
Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:
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10.4. |
Nella tabella in appresso indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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10.B. Operatori aerei
Rispondere alle domande 10.6 e 10.9 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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10.5. |
Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che gli operatori aerei si conformino ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.
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10.6. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?
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10.7. |
Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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10.8. |
Nella tabella in appresso indicare i nominativi degli operatori aerei ai quali sono state inflitte ammende per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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10.9. |
Quali misure dovrebbero essere adottate nel vostro Stato membro prima che esso richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Specificare in appresso i tipi di misure.
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11. Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale
Rispondere alle domande 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
11.1. Qual è la natura giuridica di una quota nel vostro Stato membro?
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11.2. Qual è il trattamento delle quote di emissioni nella contabilità finanziaria nel vostro Stato membro?
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11.3 Si applica l’IVA sul rilascio di quote di emissioni e sulle transazioni relative a quote di emissioni? Sì/No
In caso affermativo, il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile? Sì/No
11.4. Le quote di emissioni sono soggette a tassazione? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario, aggiungere altre righe.
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Tipo di tassa |
Aliquota fiscale applicata |
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12. Frodi
Rispondere alle domande 12.1 e 12.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.
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12.1 |
Nella tabella in appresso specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all’assegnazione a titolo gratuito di quote.
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12.2 |
Nella tabella in appresso specificare quali meccanismi sono stati predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS siano informate in merito alle attività fraudolente.
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12.3 |
Nella tabella in appresso indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all’autorità competente coinvolta nell’attuazione dell’EU ETS nel vostro Stato membro:
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13. Altre osservazioni
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13.1. |
Nella tabella in appresso inserire informazioni dettagliate su altre questioni eventuali che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare.
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13.2. |
Avete risposto a tutte le domande puntuali del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No
In caso negativo, si prega di ritornare alla domanda in questione. |
(1) Selezionare una voce dal menù a tendina: autorità centrale competente, autorità regionale competente, autorità locale competente, altro. Se l’autorità competente è un’autorità centrale, non è necessario inserire il numero di autorità competenti.
(2) Specificare il numero di autorità competenti se nella colonna di sinistra è stato selezionato “autorità regionale competente” o “autorità locale competente”.
(3) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(4) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(5) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94). Questo regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 600/2012.
(7) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(8) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(9) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(10) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).
(12) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(14) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.
(15) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE.
(16) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(17) Selezionare articolo 27, articolo 27 bis, paragrafo 1, o articolo 27 bis, paragrafo 3
(18) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(19) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(20) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(21) Si prega di notare che questa domanda non riguarda la biomassa (compresi i biocarburanti, i bioliquidi e le biomasse solide non sostenibili). Le informazioni riguardanti la combustione di biomassa sono oggetto della domanda 5.15.
(22) Selezionare impianto di categoria A, impianto di categoria B, impianto di categoria C o impianto a basse emissioni.
(23) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione.
(24) Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure: le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.
(25) Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO2(e) all’anno o che contribuiscono per oltre il 10 % al totale delle emissioni annue dell’impianto, a seconda di quale è il valore più elevato in termini di emissioni assolute.
(26) Si prega di selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure.
(27) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(28) Si prega di selezionare:
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a) |
l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità; |
|
b) |
l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di minore entità; |
|
c) |
l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o |
|
d) |
l’applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. |
(29) Si prega di selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.
(30) Si prega di selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 1, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 3, o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(31) Si prega di selezionare: trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48), trasferimento di CO2 verso un sito per la cattura e lo stoccaggio del carbonio [articolo 49, paragrafo 1, lettera a)], trasferimento del CO2 nel carbonato di calcio precipitato [articolo 49, paragrafo 1, lettera b)], trasferimento di N2O (articolo 50).
(32) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(33) L’impianto che trasferisce il CO2 intrinseco a norma dell’articolo 48, l’impianto che trasferisce il CO2 a norma dell’articolo 49, l’impianto che trasferisce l’N2O a norma dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(34) Riportare il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO2 intrinseco o il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO2 ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o che riceve l’N2O ai sensi dell’articolo 50 di detto regolamento. Se il destinatario è un consumatore non facente parte dell’EU ETS, specificarlo.
(35) Riportare il quantitativo di CO2 intrinseco o di CO2 trasferito ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(36) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(37) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore.
(38) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).
(39) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall’operatore aereo.
(40) Comunicazione delle emissioni, comunicazioni dei dati di riferimento, relazioni annuali sul livello di attività, comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, comunicazioni delle tonnellate-chilometro.
(41) Indicare sì/no/in parte.
(42) E non comunicati come reclami risolti nelle comunicazioni precedenti.
(43) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(44) Specificare: mancata presentazione entro il 31 marzo della comunicazione delle emissioni, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancato parere positivo relativo alla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, la comunicazione delle emissioni è stata respinta in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(45) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai gestori riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del gestore, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.
(46) Specificare: mancata presentazione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancato parere positivo relativo al parere a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento], mancato parere positivo relativo alla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.
(47) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(48) Si prega di selezionare: valutazione basata sui rischi, % di impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare).
(49) Selezionare le condizioni come indicato all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(50) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione.
(51) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(52) Si prega di selezionare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa delle limitazione dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, la comunicazione delle emissioni è stata respinta in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(53) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale agli operatori aerei riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore aereo, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.
(54) Specificare: mancata presentazione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.
(55) Si prega di selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(56) Si prega di selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(57) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).
(58) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).
(59) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(60) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(61) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
(62) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) n. 389/2013.
(63) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(64) Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione.
(65) Specificare: mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.
(66) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(67) Specificare: mancata presentazione della relazione annuale sul livello di attività entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(68) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(69) Selezionare i criteri come indicato all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(70) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(71) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(72) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(73) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(74) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(75) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
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14.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/920 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia
[notificata con il numero C(2022) 4094]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini selvatici è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti. |
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(3) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l’articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l’area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l’altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone. |
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(5) |
A seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella provincia di Rieti (regione Lazio) in Italia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona infetta. |
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(6) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione (5) è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio. |
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(7) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione (6) la situazione epidemiologica in Italia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nella provincia di Rieti (regione Lazio); di conseguenza l’Italia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. |
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(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica in Italia. |
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(9) |
Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l’area dell’Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall’Italia a seguito di tale recente focolaio. |
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(10) |
Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell’accresciuto rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione. |
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(11) |
Al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che la presente decisione stabilisca che l’Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione. |
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(12) |
Di conseguenza, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. |
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(13) |
È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/875 e sostituirla con la presente decisione. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia provvede affinché l’autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, una zona infetta in relazione alla peste suina africana comprendente almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
L’Italia provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Articolo 3
L’Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell’allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2022/875 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022.
Articolo 6
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione, del 1o giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 190).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 42).
ALLEGATO
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Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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I comuni seguenti della provincia di Rieti:
i comuni seguenti della provincia dell’Aquila:
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31 agosto 2022 |
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14.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 159/94 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/921 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 4096]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
|
(2) |
Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti. |
|
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. |
|
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(5) |
La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 25 maggio 2022, della malattia in suini detenuti nel Land Baden-Württemberg e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
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(6) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/857 della Commissione (5) è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio. |
|
(7) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/857 la situazione epidemiologica in Germania non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nel Land Baden-Württemberg; di conseguenza la Germania ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. |
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(8) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Germania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
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(9) |
È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/857 e sostituirla con la presente decisione. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania provvede affinché:
|
a) |
sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
|
b) |
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione. |
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2022/857 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 25 agosto 2022.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/857 della Commissione, del 31 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 90).
ALLEGATO
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Zone istituite come zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Zona di protezione: Landkreis Emmendingen
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25.8.2022 |
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Zona di sorveglianza: Landkreis Emmendingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Landkreis Ortenaukreis
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