ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/913 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica. |
(2) |
L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione. |
(3) |
Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione. |
(4) |
In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale sono esenti dai controlli ufficiali se il loro peso non è superiore a 30 kg. Queste partite includono campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione e partite destinate a scopi scientifici. Sulla base dell’esperienza derivata dall’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, gli Stati membri hanno segnalato che in determinati casi il peso delle partite era superiore a 30 kg. Dal momento che dette partite non sono destinate all’immissione sul mercato, è inutilmente oneroso sottoporle a controlli ufficiali. Il limite di peso per l’esenzione dai controlli ufficiali in conformità al richiamato regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere aumentato a 50 kg. Se poi le partite superano 50 kg, gli Stati membri dovrebbero poterle accettare, a condizione che lo Stato membro di destinazione abbia previamente rilasciato un’autorizzazione ed esistano adeguati meccanismi di controllo atti a garantire che le partite non siano immesse sul mercato. |
(5) |
Le partite di alimenti e mangimi facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all’uso personale e le partite non commerciali di alimenti e mangimi spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione sul mercato sono esenti da controlli ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, se il loro peso non è superiore a 30 kg. L’esperienza derivata dall’applicazione di questo regolamento di esecuzione dimostra che il limite di peso di 30 kg esclude dai controlli un’ampia gamma di partite. Il limite di peso di 30 kg va anche oltre la normale franchigia bagaglio nel trasporto internazionale di passeggeri. Nel caso di partite non commerciali di 30 kg spedite a persone fisiche, è difficile garantire con i controlli ufficiali che parti di queste partite non siano immesse sul mercato. Il limite di peso per le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e per le partite non commerciali spedite a persone fisiche dovrebbe pertanto essere ridotto a un livello che rifletta in modo più adeguato l’uso personale previsto delle partite e le loro proprietà fisiche. |
(6) |
Nel caso di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è opportuno stabilire le condizioni dell’esenzione, ad esempio meccanismi di controllo adeguati, al fine di garantire che il loro ingresso nell’Unione non presenti rischi inaccettabili per la salute umana e animale. |
(7) |
Per quanto riguarda il termine «partita», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede diverse definizioni, causando incertezza e un’applicazione divergente. L’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 contiene già una definizione di «partita». Pertanto, a fini di chiarezza, è opportuno sopprimere le definizioni aggiuntive di «partita» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(8) |
I codici della nomenclatura combinata («NC») 2008191340 e 2008199340 possono essere utilizzati solo per miscugli contenenti mandorle o pistacchi, ma non per miscugli contenenti arachidi. Poiché solo i miscugli contenenti arachidi possono comportare un rischio di contaminazione da aflatossine, detti codici NC dovrebbero essere depennati dalle voci relative all’Argentina nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e dalle voci relative all’Egitto, al Ghana, alla Gambia, all’India e al Sudan nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, di detto regolamento di esecuzione. |
(9) |
Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dall’Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto dall’Egitto. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(10) |
Per quanto riguarda le partite di nocciola proveniente dalla Georgia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite. |
(11) |
Dall’aprile 2016 l’olio di palma proveniente dal Ghana è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da coloranti Sudan. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. |
(12) |
È pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di olio di palma proveniente dal Ghana. In particolare, tutte le partite di olio di palma proveniente dal Ghana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa all’olio di palma proveniente dal Ghana figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(13) |
Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dall’India e dal Pakistan, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto dall’India e dal Pakistan. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 5 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(14) |
I potenziali rischi per la salute derivanti da contaminazione da aflatossine e ocratossina A del riso proveniente dall’India e dal Pakistan non sono limitati a determinati tipi di riso classificati con il codice NC 1006 10 79. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da aflatossine e ocratossina A del riso proveniente dall’India e dal Pakistan, è opportuno estendere l’applicazione del codice NC indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a tutti i tipi di riso. A causa di questa estensione e dei volumi scambiati, l’onere amministrativo per gli Stati membri è destinato ad aumentare in misura significativa. La frequenza dei controlli dovrebbe pertanto essere ridotta al 5 % delle partite che entrano nell’Unione, in quanto questa darà informazioni sufficienti per valutare i rischi associati alla possibile contaminazione del riso da aflatossine e ocratossina A. |
(15) |
Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) e di guaiava (Psidium guajava) provenienti dall’India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questi prodotti provenienti dall’India. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(16) |
Dal luglio 2019 le noci moscate provenienti dall’India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Detti controlli e informazioni dimostrano che l’ingresso di questo prodotto alimentare nell’Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza non è più necessario esigere che tutte le partite di noci moscate provenienti dall’India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, siano accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4) Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare i controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci moscate provenienti dall’India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00 e figurante nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(17) |
Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell’Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite. |
(18) |
Vari codici NC non corrispondono ai prodotti cui fanno riferimento determinate voci dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sono pertanto superflui. Da detto allegato I dovrebbero essere depennati i seguenti codici NC: il codice CN ex ex0807190070 dalla voce relativa ai meloni Gala (C.melo var.reticulatus) provenienti dall’Honduras, il codice NC ex ex0709999025 dalla voce relativa al gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka e il codice CN 1211908610 dalla voce relativa all’origano secco proveniente dalla Turchia. |
(19) |
Al fine di consentire un’identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, è opportuno specificare nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 0709 99 90 nella voce relativa ai frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India e per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka. |
(20) |
Per quanto riguarda le partite di noci moscate provenienti dall’Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell’Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su dette partite. |
(21) |
I potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da ossido di etilene riguardano le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar. Pertanto, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» della tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere nella voce relativa all’India la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. Analogamente è opportuno aggiungere nelle voci relative alla Malaysia e alla Turchia la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. È opportuno definire una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % per dette partite che entrano nell’Unione dall’India, dalla Malaysia e dalla Turchia. |
(22) |
Per quanto riguarda le spezie provenienti dall’India, il codice NC 0910 include i prodotti sotto forma di radici, fiori e foglie, come la radice di curcuma. Considerato che durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è stata rilevata alcuna contaminazione da ossido di etilene, è possibile escludere detti prodotti da un livello maggiore di controlli ufficiali. È pertanto opportuno indicare nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che solo le spezie essiccate provenienti dall’India dovrebbero essere soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(23) |
Per quanto riguarda gli spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud e dal Vietnam, per motivi di chiarezza sul tipo di spaghetti orientali soggetti a un livello maggiore di controlli e per escludere dai controlli ufficiali altre varietà di spaghetti orientali come quelli di frumento, all’uovo, i vermicelli e altri tipi non classificabili come spaghetti orientali a cottura istantanea e indicati con lo stesso codice NC 1902 30 10, è opportuno aggiungere chiarimenti nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)», «Codice NC» e «Suddivisione TARIC» nelle rispettive voci della tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(24) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
(25) |
Al fine di consentire l’ingresso nell’Unione di partite che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, e per tenere conto della possibilità di acquisire familiarità con il presente regolamento e di conformarvisi, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar proveniente dall’India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La salute pubblica continua comunque ad essere protetta in relazione alle partite di olio di palma proveniente dal Ghana, che restano infatti soggette a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. |
(26) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(27) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:
4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri. 5. In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l’onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite. 6. In conformità al presente regolamento l’autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all’immissione sul mercato, a condizione che:
|
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso; |
3) |
l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodo transitorio Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall’India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 (*1) della Commissione, possono entrare nell’Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022, pag. 1).»." |
4) |
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).
(4) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo
Riga |
Paese di origine |
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Rischio |
Frequenza dei controlli di identità e fisici (%) |
||
1 |
Argentina (AR) |
|
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
5 |
||
|
1202 42 00 |
|||||||
|
2008 11 10 |
|||||||
|
2008 11 91 ; |
|||||||
2008 11 96 ; |
||||||||
2008 11 98 ; |
||||||||
ex 2008 19 12 ; |
40 |
|||||||
|
ex 2008 19 19 ; |
50 |
||||||
ex 2008 19 92 ; |
40 |
|||||||
ex 2008 19 95 ; |
40 |
|||||||
ex 2008 19 99 |
50 |
|||||||
|
2305 00 00 |
|
||||||
|
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
|
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
2 |
Azerbaigian (AZ) |
Nocciole (Corylus sp.) con guscio |
0802 21 00 |
|
Aflatossine |
20 |
||
Nocciole (Corylus sp.) sgusciate |
0802 22 00 |
|
||||||
Miscugli di frutta a guscio |
ex 0813 50 39 ; |
70 |
||||||
o di frutta secca contenenti nocciole |
ex 0813 50 91 ; |
70 |
||||||
|
ex 0813 50 99 |
70 |
||||||
Pasta di nocciole |
ex 2007 10 10 ; |
70 |
||||||
|
ex 2007 10 99 ; |
40 |
||||||
ex 2007 99 39 ; |
05; 06 |
|||||||
ex 2007 99 50 ; |
33 |
|||||||
ex 2007 99 97 |
23 |
|||||||
Nocciole, altrimenti |
ex 2008 19 12 ; |
30 |
||||||
preparate o conservate, compresi i miscugli |
ex 2008 19 19 ; |
30 |
||||||
|
ex 2008 19 92 ; |
30 |
||||||
ex 2008 19 95 ; |
20 |
|||||||
ex 2008 19 99 ; |
30 |
|||||||
ex 2008 97 12 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 14 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 16 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 18 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 32 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 34 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 36 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 38 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 51 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 59 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 72 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 74 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 76 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 78 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 92 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 93 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 94 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 96 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 97 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 98 ; |
15 |
|||||||
Farine, semolini e polveri di nocciole |
ex 1106 30 90 |
40 |
||||||
Olio di nocciole (Alimenti) |
ex 1515 90 99 |
20 |
||||||
3 |
Bolivia (BO) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
|||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
4 |
Brasile (BR) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
10 |
||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
|||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
|||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
5 |
Cina (CN) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
10 |
||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
|||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti - tritati o polverizzati) |
ex 0904 22 00 |
11 |
Salmonella (6) |
10 |
||||
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) |
0902 |
|
20 |
|||||
6 |
Egitto (EG) |
Peperoni dolci (Capsicum annuum) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
20 |
|||
ex 0709 60 99 ; |
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
Arance (Alimenti — freschi o essiccati) |
0805 10 |
|
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
7 |
Georgia (GE) |
Nocciole (Corylus sp.) con guscio |
0802 21 00 |
|
Aflatossine |
30 |
||
Nocciole (Corylus sp.) sgusciate |
0802 22 00 |
|||||||
Miscugli di frutta a guscio |
ex 0813 50 39 ; |
70 |
||||||
o di frutta secca contenenti nocciole |
ex 0813 50 91 ; |
70 |
||||||
|
ex 0813 50 99 |
70 |
||||||
Pasta di nocciole |
ex 2007 10 10 ; |
70 |
||||||
|
ex 2007 10 99 ; |
40 |
||||||
ex 2007 99 39 ; |
05; 06 |
|||||||
ex 2007 99 50 ; |
33 |
|||||||
ex 2007 99 97 |
23 |
|||||||
Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli |
ex 2008 19 12 ; |
30 |
||||||
ex 2008 19 19 ; |
30 |
|||||||
ex 2008 19 92 ; |
30 |
|||||||
|
ex 2008 19 95 ; |
20 |
||||||
ex 2008 19 99 ; |
30 |
|||||||
ex 2008 97 12 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 14 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 16 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 18 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 32 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 34 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 36 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 38 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 51 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 59 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 72 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 74 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 76 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 78 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 92 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 93 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 94 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 96 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 97 ; |
15 |
|||||||
ex 2008 97 98 ; |
15 |
|||||||
Farine, semolini e polveri di nocciole |
ex 1106 30 90 |
40 |
||||||
Olio di nocciole (Alimenti) |
ex 1515 90 99 |
20 |
||||||
8 |
Honduras (HN) |
Meloni Gala (C.melo var.reticulatus) (Alimenti) |
ex 0807 19 00 |
60 |
Salmonella braenderup (2) |
10 |
||
9 |
India (IN) |
Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati) |
ex 1211 90 86 |
10 |
50 |
|||
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95 |
20 30 |
20 |
|||||
Frutti della moringa (Moringa oleifera) (Alimenti) |
ex 0709 99 90 |
10 |
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||||
Riso (Alimenti) |
1006 |
|
Aflatossine e ocratossina A |
5 |
||||
Residui di antiparassitari (3) |
5 |
|||||||
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 |
10 10 |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
Guaiava (Psidium guajava) (Alimenti) |
ex 0804 50 00 |
30 |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate) |
0908 11 00 ; 0908 12 00 |
|
Aflatossine |
30 |
||||
10 |
Kenya (KE) |
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0708 20 |
|
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||
11 |
Cambogia (KH) |
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 0709 40 00 |
20 |
50 |
|||
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 |
10 10 |
50 |
|||||
12 |
Libano (LB) |
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico) |
ex 2001 90 97 |
11; 19 |
Rodammina B |
50 |
||
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati) |
ex 2005 99 80 |
93 |
Rodammina B |
50 |
||||
13 |
Sri Lanka (LK) |
Gotu kola (Centella asiatica) (Alimenti) |
ex 1211 90 86 |
10 |
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) (Alimenti) |
ex 0709 99 90 |
35 |
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||||
14 |
Marocco (MA) |
Carrube |
1212 92 00 |
|
Residui di antiparassitari (21) |
10 |
||
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati |
1212 99 41 |
|||||||
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) |
1302 32 10 |
|||||||
15 |
Madagascar (MG) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
|||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
16 |
Messico (MX) |
Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro (Alimenti) |
2103 20 00 |
|
Residui di antiparassitari (21) |
10 |
||
17 |
Malaysia (MY) |
Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) (Alimenti — freschi) |
ex 0810 90 20 |
20 |
Residui di antiparassitari (3) |
50 |
||
18 |
Nigeria (GN) |
Semi di sesamo (Alimenti) |
1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99 |
40 40 |
Salmonella (2) |
50 |
||
19 |
Pakistan (PK) |
Miscele di spezie (Alimenti) |
0910 91 10 ; 0910 91 90 |
|
Aflatossine |
50 |
||
Riso (Alimenti) |
1006 |
|
Aflatossine e ocratossina A |
5 |
||||
Residui di antiparassitari (3) |
5 |
|||||||
20 |
Sierra Leone (SL) |
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) |
ex 1207 70 00 ; ex 1208 90 00 ; ex 2008 99 99 |
10 10 50 |
Aflatossine |
50 |
||
21 |
Senegal (SN) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
|||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
22 |
Siria (SY) |
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico) |
ex 2001 90 97 |
11; 19 |
Rodammina B |
50 |
||
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati) |
ex 2005 99 80 |
93 |
Rodammina B |
50 |
||||
23 |
Thailandia (TH) |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
30 |
|||
24 |
Turchia (TR) |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati) |
0805 50 10 |
|
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||
Pompelmi (Alimenti) |
0805 40 00 |
|
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||||
Melegrane (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 75 |
30 |
20 |
|||||
Peperoni dolci (Capsicum annuum) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 ; |
|
20 |
|||||
ex 0709 60 99 ; |
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
|
|
|||||||
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (17) (18) (Alimenti) |
ex 1212 99 95 |
20 |
Cianuro |
50 |
||||
Semi di cumino |
0909 31 00 |
|
Alcaloidi pirrolizidinici |
10 |
||||
Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti) |
0909 32 00 |
|||||||
Origano secco (Alimenti) |
ex 1211 90 86 |
40 |
Alcaloidi pirrolizidinici |
10 |
||||
25 |
Uganda (UG) |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Residui di antiparassitari (3) |
50 |
||
Residui di antiparassitari (21) |
10 |
|||||||
26 |
Stati Uniti (US) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
20 |
||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
|||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||
27 |
Uzbekistan (UZ) |
Albicocche secche Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti) |
0813 10 00 2008 50 |
|
Solfiti (19) |
50 |
||
28 |
Vietnam (VN) |
Foglie di coriandolo |
ex 0709 99 90 |
72 |
50 |
|||
Basilico (sacro, comune) |
ex 1211 90 86 |
20 |
||||||
Menta |
ex 1211 90 86 |
30 |
||||||
Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 0709 99 90 |
40 |
||||||
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95 |
20 30 |
50 |
|||||
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
50 |
ALLEGATO II
Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica
1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Riga |
Paese di origine |
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC (22) |
Suddivisione TARIC |
Rischio |
Frequenza dei controlli di identità e fisici (%) |
||||||
1 |
Bangladesh (BD) |
Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 (31) |
10 |
Salmonella (27) |
50 |
||||||
2 |
Brasile (BR) |
Noci del Brasile con guscio |
0801 21 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio (Alimenti) |
ex 0813 50 31 ; ex 0813 50 39 ; ex 0813 50 91 ; ex 0813 50 99 |
20 20 20 20 |
||||||||||
Pepe nero (Piper nigrum) (Alimenti — non tritati né polverizzati) |
ex 0904 11 00 |
10 |
Salmonella (23) |
50 |
||||||||
3 |
Cina (CN) |
Gomma di xantano (Alimenti e mangimi) |
ex 3913 90 00 |
40 |
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||
4 |
Repubblica dominicana (DO) |
Melanzane (Solanum melongena) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0709 30 00 |
|
Residui di antiparassitari (25) |
50 |
||||||
Peperoni dolci (Capsicum annuum) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
50 |
|||||||||
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 |
20 20 10 10 |
|||||||||||
5 |
Egitto (EG) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
20 |
||||||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 ; |
|||||||||||
ex 2008 19 12 ; |
40 |
|||||||||||
|
ex 2008 19 19 ; |
50 |
||||||||||
ex 2008 19 92 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 95 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 99 |
50 |
|||||||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|
||||||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||||||
6 |
Etiopia (ET) |
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate) |
0904 0910 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||
Semi di sesamo (Alimenti) |
1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99 |
40 40 |
Salmonella (27) |
50 |
||||||||
7 |
Ghana (GH) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 ; |
|||||||||||
ex 2008 19 12 ; |
40 |
|||||||||||
|
ex 2008 19 19 ; |
50 |
||||||||||
ex 2008 19 92 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 95 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 99 |
50 |
|||||||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|
||||||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||||||
Olio di palma (Alimenti) |
1511 10 90 ; 1511 90 11 ; |
|
Coloranti Sudan (33) |
50 |
||||||||
ex 1511 90 19 ; |
90 |
|||||||||||
1511 90 99 |
|
|||||||||||
8 |
Gambia (GM) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 ; |
|||||||||||
ex 2008 19 12 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 19 ; |
50 |
|||||||||||
ex 2008 19 92 ; |
40 |
|||||||||||
|
ex 2008 19 95 ; |
40 |
||||||||||
|
ex 2008 19 99 |
50 |
||||||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|
||||||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||||||
9 |
Indonesia (ID) |
Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate) |
0908 11 00 ; 0908 12 00 |
|
Aflatossine |
30 |
||||||
10 |
India (IN) |
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Salmonella (23) |
10 |
||||||
Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) |
0904 21 10 ; ex 0904 22 00 ; ex 0904 21 90 ; ex 2005 99 10 ; ex 2005 99 80 |
11; 19 20 10; 90 94 |
Aflatossine |
20 |
||||||||
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 ; |
|||||||||||
ex 2008 19 12 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 19 ; |
50 |
|||||||||||
ex 2008 19 92 ; |
40 |
|||||||||||
|
ex 2008 19 95 ; |
40 |
||||||||||
ex 2008 19 99 |
50 |
|||||||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|
||||||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||||||
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
20 |
|||||||||
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi) |
1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99 |
40 40 |
Salmonella (27) |
20 |
||||||||
Residui di antiparassitari (32) |
50 |
|||||||||||
Carrube |
1212 92 00 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati |
1212 99 41 |
|||||||||||
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) |
1302 32 10 |
|||||||||||
Gomma di guar (Alimenti e mangimi) |
ex 1302 32 90 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Pentaclorofenolo e diossine (24) |
5 |
|||||||||||
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti) |
ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati |
0904 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Vaniglia |
0905 |
|||||||||||
Cannella e fiori di cinnamomo |
0906 |
|||||||||||
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
0907 |
|||||||||||
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |
0908 |
|||||||||||
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro |
0909 |
|||||||||||
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate) |
0910 |
|||||||||||
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti) |
2103 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi) |
ex 2106 90 92 /98 ex 2530 90 00 ex 2836 50 00 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (Alimenti) |
ex 1302 ex 2106 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
11 |
Iran (IR) |
Pistacchi con guscio |
0802 51 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||
Pistacchi sgusciati |
0802 52 00 |
|||||||||||
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi |
ex 0813 50 39 ; |
60 |
||||||||||
ex 0813 50 91 ; |
60 |
|||||||||||
|
ex 0813 50 99 |
60 |
||||||||||
Pasta di pistacchi |
ex 2007 10 10 ; |
60 |
||||||||||
|
ex 2007 10 99 ; |
30 |
||||||||||
ex 2007 99 39 ; |
03; 04 |
|||||||||||
ex 2007 99 50 ; |
32 |
|||||||||||
ex 2007 99 97 |
22 |
|||||||||||
Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli |
ex 2008 19 13 ; |
20 |
||||||||||
ex 2008 19 93 ; |
20 |
|||||||||||
|
ex 2008 97 12 ; |
19 |
||||||||||
ex 2008 97 14 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 16 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 18 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 32 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 34 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 36 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 38 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 51 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 59 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 72 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 74 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 76 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 78 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 92 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 93 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 94 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 96 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 97 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 98 |
19 |
|||||||||||
Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti) |
ex 1106 30 90 |
50 |
||||||||||
12 |
Corea del Sud (KR) |
Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (Alimenti) |
ex 1302 ex 2106 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||
Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti) |
ex 1902 30 10 |
30 |
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
13 |
Sri Lanka (LK) |
Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) |
0904 21 10 ; ex 0904 21 90 ; ex 0904 22 00 ; ex 2005 99 10 ; ex 2005 99 80 |
20 11; 19 10; 90 94 |
Aflatossine |
50 |
||||||
14 |
Malaysia (MY) |
Carrube |
1212 92 00 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati |
1212 99 41 |
|||||||||||
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) |
1302 32 10 |
|||||||||||
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti) |
ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
15 |
Nigeria (GN) |
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) |
ex 1207 70 00 ; ex 1208 90 00 ; ex 2008 99 99 |
10 10 50 |
Aflatossine |
50 |
||||||
16 |
Pakistan (PK) |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Residui di antiparassitari (25) |
20 |
||||||
17 |
Sudan (4) |
Arachidi con guscio |
1202 41 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||
Arachidi sgusciate |
1202 42 00 |
|||||||||||
Burro di arachidi |
2008 11 10 |
|||||||||||
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli |
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 ; |
|||||||||||
ex 2008 19 12 ; |
40 |
|||||||||||
ex 2008 19 19 ; |
50 |
|||||||||||
ex 2008 19 92 ; |
40 |
|||||||||||
|
ex 2008 19 95 ; |
40 |
||||||||||
ex 2008 19 99 |
50 |
|||||||||||
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |
2305 00 00 |
|
||||||||||
Farine e polveri di arachidi |
ex 1208 90 00 |
20 |
||||||||||
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) |
ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 |
80 50 07; 08 |
||||||||||
Semi di sesamo (Alimenti) |
1207 40 90 |
|
Salmonella (27) |
50 |
||||||||
|
ex 2008 19 19 |
40 |
||||||||||
ex 2008 19 99 |
40 |
|||||||||||
18 |
Turchia (TR) |
Fichi secchi |
0804 20 90 |
|
Aflatossine |
20 |
||||||
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi |
ex 0813 50 99 |
50 |
||||||||||
Pasta di fichi secchi |
ex 2007 10 10 ; |
50 |
||||||||||
|
ex 2007 10 99 ; |
20 |
||||||||||
ex 2007 99 39 ; |
01; 02 |
|||||||||||
ex 2007 99 50 ; |
31 |
|||||||||||
ex 2007 99 97 |
21 |
|||||||||||
Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli |
ex 2008 97 12 ; |
11 |
||||||||||
ex 2008 97 14 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 16 ; |
11 |
|||||||||||
|
ex 2008 97 18 ; |
11 |
||||||||||
ex 2008 97 32 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 34 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 36 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 38 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 51 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 59 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 72 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 74 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 76 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 78 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 92 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 93 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 94 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 96 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 97 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 97 98 ; |
11 |
|||||||||||
ex 2008 99 28 ; |
10 |
|||||||||||
ex 2008 99 34 ; |
10 |
|||||||||||
ex 2008 99 37 ; |
10 |
|||||||||||
ex 2008 99 40 ; |
10 |
|||||||||||
ex 2008 99 49 ; |
60 |
|||||||||||
ex 2008 99 67 ; |
95 |
|||||||||||
ex 2008 99 99 |
60 |
|||||||||||
Farine, semolini e polveri di fichi secchi (Alimenti) |
ex 1106 30 90 |
60 |
||||||||||
Pistacchi con guscio |
0802 51 00 |
|
Aflatossine |
50 |
||||||||
Pistacchi sgusciati |
0802 52 00 |
|
||||||||||
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi |
ex 0813 50 39 ; |
60 |
||||||||||
ex 0813 50 91 ; |
60 |
|||||||||||
|
ex 0813 50 99 |
60 |
||||||||||
Pasta di pistacchi |
ex 2007 10 10 ; |
60 |
||||||||||
|
ex 2007 10 99 ; |
30 |
||||||||||
ex 2007 99 39 ; |
03; 04 |
|||||||||||
ex 2007 99 50 ; |
32 |
|||||||||||
ex 2007 99 97 |
22 |
|||||||||||
Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli |
ex 2008 19 13 ; |
20 |
||||||||||
ex 2008 19 93 ; |
20 |
|||||||||||
|
ex 2008 97 12 ; |
19 |
||||||||||
ex 2008 97 14 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 16 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 18 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 32 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 34 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 36 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 38 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 51 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 59 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 72 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 74 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 76 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 78 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 92 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 93 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 94 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 96 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 97 ; |
19 |
|||||||||||
ex 2008 97 98 |
19 |
|||||||||||
Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti) |
ex 1106 30 90 |
50 |
||||||||||
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
50 |
|||||||||
Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati) |
0805 21 ; 0805 22 ; 0805 29 |
|
Residui di antiparassitari (25) |
20 |
||||||||
Arance (Alimenti — freschi o essiccati) |
0805 10 |
|
Residui di antiparassitari (25) |
20 |
||||||||
Carrube |
1212 92 00 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati |
1212 99 41 |
|||||||||||
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) |
1302 32 10 |
|||||||||||
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti) |
ex 2106 90 92 ex 3824 99 93 ex 2106 90 98 ex 3824 99 96 |
|
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
||||||||
19 |
Uganda (UG) |
Semi di sesamo (Alimenti) |
|
40 40 |
Salmonella (27) |
20 |
||||||
20 |
Vietnam (VN) |
Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 20 |
10 |
20 |
|||||||
Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti) |
ex 1902 30 10 |
30 |
Residui di antiparassitari (32) |
20 |
2. Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Riga |
Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati |
|
|
Codice NC (34) |
Descrizione (35) |
1 |
ex 1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero |
2 |
ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
3 |
ex 1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
(1) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).
(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(4) Residui di amitraz.
(5) Residui di nicotina.
(6) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).
(7) Residui di tolfenpyrad.
(8) Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).
(9) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(10) Residui di acefato.
(11) Residui di diafentiuron.
(12) Residui di fentoato.
(13) Residui di clorbufam.
(14) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.
(15) Residui di procloraz.
(16) Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.
(17) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(18) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(19) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(20) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
(21) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(22) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(23) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).
(24) La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.
La relazione di analisi indica:
a) |
i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine; |
b) |
l’incertezza di misura del risultato dell’analisi; |
c) |
il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e |
d) |
il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi. |
L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.
(25) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(26) Residui di carbofuran.
(27) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).
(28) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
(29) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
(30) La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(31) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.
(32) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012.
(33) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
(34) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(35) La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
13.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/914 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 3 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia dell'Ontario (Canada) e confermato il 4 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia di Alberta (Canada), uno nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e uno nella provincia dell'Ontario (Canada) e tutti sono stati confermati il 5 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 10 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia di Alberta (Canada) e uno nella provincia del Saskatchewan (Canada) ed entrambi sono stati confermati il 12 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 13 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato sull'isola di Whalsay, isole Shetland (Scozia - Regno Unito) e confermato il 30 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: tre focolai sono localizzati nello stato dell'Idaho (Stati Uniti), uno nello stato del New Jersey (Stati Uniti), uno nello stato dell'Oregon (Stati Uniti) e uno nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e tutti sono stati confermati il 17 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(13) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: due focolai sono localizzati nello stato dell'Idaho (Stati Uniti), uno nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e uno nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e tutti sono stati confermati il 18 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(14) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nello stato dell'Idaho (Stati Uniti) e l'altro nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed entrambi sono stati confermati il 19 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(15) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Minnesota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 21 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(16) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) ed è stato confermato il 23 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(17) |
Le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
(18) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(19) |
Il Regno Unito ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a dieci focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in stabilimenti avicoli: otto focolai nei pressi di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermati in data 11, 12, 13, 14 e 18 dicembre 2021, un focolaio nei pressi di Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 21 febbraio 2022 e un focolaio nei pressi di Newtown, Montgomeryshire, Powys (Galles - Regno Unito), confermato il 21 febbraio 2022. Il Regno Unito ha inoltre presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio. |
(20) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nei pressi di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra, Regno Unito), nei pressi di Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra, Regno Unito) e nei pressi di Newtown, Montgomeryshire, Powys (Galles - Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(21) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(22) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
|
2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
|
RACCOMANDAZIONI
13.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/53 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/915 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2022
sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, e l'articolo 89, in combinato disposto con l'articolo 292,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto è essenziale per affrontare le minacce alla sicurezza e garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen. È essenziale impedire alle persone di sfuggire alle autorità di contrasto semplicemente trasferendosi da uno Stato membro all'altro. Una cooperazione transfrontaliera rafforzata nell'attività di contrasto tra tutte le autorità di contrasto degli Stati membri contribuirà a migliorare la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati nell'Unione. Tale cooperazione rafforzata comprende le azioni transfrontaliere tra due o più Stati membri, come gli inseguimenti oltre frontiera e l'osservazione transfrontaliera, e le azioni transnazionali, quali le operazioni congiunte, che comportano l'invio di funzionari delle autorità di contrasto in altri Stati membri. |
(2) |
Gli inseguimenti oltre frontiera e l'osservazione transfrontaliera sono strumenti indispensabili per la cooperazione operativa nell'attività di contrasto, senza i quali è possibile sfuggire alle autorità di contrasto attraversando la frontiera per approfittare del cambiamento di giurisdizione e dell'assenza di continuità nell'azione di contrasto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di ovviare alle attuali limitazioni che alcuni di essi hanno posto in essere, in quanto creano ostacoli che impediscono lo svolgimento di tali operazioni sul loro territorio. Inoltre, nel rispetto delle competenze delle autorità giudiziarie di ogni Stato membro, è necessario adeguare certe regole di ingaggio nelle operazioni di contrasto transfrontaliere volte a monitorare e trattenere persone sottoposte a osservazione transfrontaliera, negli inseguimenti oltre frontiera e durante le operazioni congiunte. |
(3) |
Istituire capacità permanenti per il pattugliamento congiunto e per altre operazioni congiunte è indispensabile per affrontare le attività criminali e le sfide che la mobilità permanente e in crescita di persone, merci e servizi all'interno dell'Unione pone alla cooperazione operativa nell'attività di contrasto. Mediante lo scambio di informazioni, le strutture esistenti, come i centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD), svolgono un ruolo importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Se del caso, i CCPD dovrebbero essere in grado di sostenere pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte sulla base di un'analisi condivisa del rischio e di una valutazione delle esigenze, conformemente alle prescrizioni di legge applicabili, allo scopo di prevenire e accertare i reati transfrontalieri perpetrati nelle zone di frontiera interne dell'Unione, e sostenere le indagini relative a tali reati transfrontalieri. |
(4) |
Affinché gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione acquisiscano un quadro quantitativo preciso dello stato di attuazione delle attività di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto nell'Unione, è opportuno raccomandare agli Stati membri, su base annua, di raccogliere dati e compilare statistiche sulla loro cooperazione nell'attività di contrasto e trasmettere tali statistiche. Tali statistiche potrebbero fornire una conoscenza dettagliata e una comprensione più approfondita delle esigenze degli Stati membri e di eventuali questioni che debbano essere affrontate a livello di Unione. |
(5) |
Le reti criminali approfittano dell'assenza di controlli alle frontiere interne dell'Unione per perseguire le loro attività criminali. I pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte costituiscono strumenti preziosi per contrastare tutti i tipi di criminalità transfrontaliera. |
(6) |
Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter attuare le raccomandazioni sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto nel contesto della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) per affrontare le minacce individuate e prioritarie poste dalle forme gravi di criminalità internazionale e dalla criminalità organizzata. Ad esempio, i pattugliamenti congiunti mirati sono uno strumento flessibile basato su attività di polizia guidate dall'intelligence che può essere avviato dalle competenti autorità di contrasto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i pattugliamenti congiunti mirati unitamente alle azioni operative dei piani d'azione operativi (OAP) dell'EMPACT per affrontare specifiche aree di criminalità prioritarie. |
(7) |
La limitata disponibilità di funzionari delle autorità di contrasto che gli Stati membri possono inviare all'estero e l'assenza di interventi coordinati basati su un'analisi preliminare congiunta possono rendere inefficaci gli interventi di contrasto in altri Stati membri. Per semplificare la gestione amministrativa e logistica dei pattugliamenti congiunti e di altre operazioni congiunte, è opportuno raccomandare l’istituzione di una piattaforma di sostegno di dimensione paneuropea. Mediante tale piattaforma di sostegno, gli Stati membri potrebbero scambiare informazioni sulle proprie esigenze e agevolare lo svolgimento efficiente ed efficace del pattugliamento congiunto e di altre tali operazioni congiunte al fine di mantenere e rafforzare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, prevenire i reati e contribuire ad affrontare specifiche ondate di criminalità in luoghi chiave e in situazioni e periodi specifici. Se del caso, la piattaforma di sostegno potrebbe beneficiare di finanziamenti dell'Unione, e del sostegno amministrativo e logistico dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(8) |
La comunicazione e l'accesso alle informazioni disponibili sono fondamentali per il successo della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di consentire ai funzionari delle autorità di contrasto che operano in un altro Stato membro di accedere in tempo reale alle informazioni contenute nei sistemi di informazione dell'Unione dal portale di ricerca europeo (ESP) e alle loro banche dati nazionali pertinenti tramite soluzioni mobili come dispositivi portatili o computer di servizio installati a bordo di veicoli, conformemente ai diritti di accesso e al diritto dell'Unione e nazionale applicabili. È opportuno raccomandare di limitare le informazioni fornite alle autorità di contrasto di un altro Stato membro a quanto richiesto dai funzionari delle autorità di contrasto per lo svolgimento delle loro funzioni durante la cooperazione transfrontaliera. È inoltre opportuno raccomandare agli Stati membri di dotare i funzionari delle autorità di contrasto che operano in un altro Stato membro di mezzi di comunicazione mobile affidabili, sicuri e in grado di interconnettersi in tempo reale, come strumenti di messaggistica istantanea, che funzionino a livello transfrontaliero, in modo da poter comunicare direttamente con le loro autorità e con le autorità dello Stato membro ospitante. È necessario garantire l'interconnettività di mezzi di comunicazione sicura oltre frontiera che consentano quanto meno l'uso sicuro di mezzi di comunicazione mobile in tempo reale e la geolocalizzazione dei veicoli adibiti ad attività di contrasto utilizzati dai funzionari delle autorità di contrasto, ad esempio mediante tracciamento GPS o droni, durante un'operazione di contrasto transfrontaliera. È pertanto opportuno raccomandare agli Stati membri di avvalersi, in funzione delle loro esigenze specifiche, delle soluzioni tecniche che saranno messe a punto, ad esempio, da Europol, in particolare dietro consulenza del suo laboratorio per l'innovazione, anche basandosi sui pertinenti lavori e progetti del polo europeo dell'innovazione per la sicurezza interna, da gruppi di esperti ad hoc quali il gruppo ristretto sulle comunicazioni sicure della rete europea dei servizi tecnologici per attività di contrasto (European Network of Law Enforcement Technology Services — ENLETS), nonché da progetti come il progetto BroadWay. Gli Stati membri possono inoltre garantire tale interconnettività anche mediante l'interconnessione dei sistemi preesistenti con gli Stati membri confinanti. |
(9) |
Un'efficace cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto necessita dello sviluppo di una cultura comune in materia di contrasto nell'Unione. Per promuovere le competenze, le conoscenze e la fiducia sono essenziali corsi comuni di formazione iniziale, come quelli predisposte dalla Spagna e dalla Francia a Valdemoro, programmi di scambio tra allievi delle autorità di contrasto sulle questioni riguardanti tale cooperazione e corsi di formazione continua su tali materie per funzionari delle autorità di contrasto e personale inquirente. È importante che gli Stati membri includano eventualmente nei loro corsi di formazione iniziale nazionale per gli allievi funzionari delle autorità di contrasto un corso sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. È inoltre importante che gli Stati membri cerchino di elaborare o adeguare, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i corsi sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto e che gli Stati membri forniscano una formazione linguistica da utilizzare per la formazione continua nazionale dei funzionari. Si potrebbero prevedere percorsi professionali per allievi funzionari delle autorità di contrasto e funzionari che concludono tale formazione. È opportuno inoltre raccomandare agli Stati membri di continuare a servirsi al meglio di CEPOL informandola delle loro esigenze formative e sostenendone le attività, nonché contribuendo ad allineare l'offerta formativa alle priorità in materia di cooperazione transfrontaliera nell’attività di contrasto definite nell'analisi delle esigenze di formazione strategica dell'UE (EU-STNA). È opportuno raccomandare agli Stati membri di riflettere sulla possibilità di introdurre programmi comuni paneuropei di formazione e scambio su larga scala e a lungo termine per allievi e funzionari delle attività di contrasto nell'ambito della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. |
(10) |
Data l'importanza del coordinamento e della cooperazione in relazione alle questioni trattate nella presente raccomandazione, in particolare la sua attuazione, la cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto dovrebbe costituire un punto fisso all'ordine del giorno del pertinente gruppo di lavoro del Consiglio. Tale gruppo di lavoro dovrebbe fungere da sede permanente di discussione per gli Stati membri riguardo a tali questioni, in particolare la convergenza delle norme e degli accordi rispettivi, le altre misure volte a sormontare gli ostacoli all'efficacia ed efficienza delle operazioni di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, la rendicontazione dei progressi compiuti e le buone prassi e gli orientamenti necessari. |
(11) |
È opportuno raccomandare agli Stati membri di attuare la presente raccomandazione in tempi ragionevoli. È inoltre opportuno raccomandare agli Stati membri di avviare, non appena ciò sia ragionevolmente possibile, un processo di revisione, se del caso e ove opportuno, delle norme nazionali e degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con altri Stati membri per dare attuazione alla presente raccomandazione. |
(12) |
La presente raccomandazione lascia impregiudicate le norme sul porto e sull'uso di armi di ordinanza, anche a scopo di difesa altrui, sull'esercizio di prerogative in materia di circolazione stradale, sull'uso di mezzi tecnici per eseguire osservazioni transfrontaliere o sull'esecuzione di controlli d'identità e sul trattenimento di persone che tentano di sottrarsi a tali controlli. Parimenti, dovrebbero restare impregiudicate anche le norme sulla determinazione dell'ambito di applicazione della cooperazione giudiziaria o dei requisiti per l'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria. |
(13) |
Al fine di garantire la coerenza, le definizioni e le garanzie di cui alla presente raccomandazione dovrebbero, se del caso, basarsi sul diritto dell'Unione applicabile ed essere interpretate in conformità dello stesso, in particolare la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (3) (CAS), in particolare gli articoli da 39 a 46, e le decisioni 2008/615/GAI (4) e 2008/616/GAI (5) del Consiglio («decisioni Prüm»), in particolare gli articoli da 17 a 19 della decisione 2008/615/GAI. Lo stesso vale per quanto riguarda la necessità di rispettare il diritto nazionale quando il diritto dell'Unione fa già riferimento a norme nazionali. |
(14) |
Dopo un certo lasso di tempo è opportuno riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione. Pertanto, al più tardi due anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, la Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti e presentare, previa consultazione degli Stati membri. Tale relazione dovrebbe essere discussa in sede di Consiglio affinché, tra l'altro, la Commissione proponga atti giuridicamente vincolanti se tali atti sono necessari nell’ambito della cooperazione operativa nell’attività di contrasto. |
(15) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(16) |
La presente raccomandazione, salvo le sezioni 2.1, 2.2 e 2.3, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda partecipa, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l'Irlanda partecipa pertanto alla sua adozione. |
(17) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8). |
(18) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10) e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (11). |
(19) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13) e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (14). |
(20) |
Per quanto riguarda Cipro, le sezioni 2.1 e 2.2 della presente raccomandazione costituiscono un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. |
(21) |
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, le sezioni 2.1 e 2.2 della presente raccomandazione costituiscono un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. |
(22) |
Per quanto riguarda la Croazia, le sezioni 2.1 e 2.2 della presente raccomandazione costituiscono un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, |
RACCOMANDA:
QUADRO GENERALE
a) |
Considerato che la presente raccomandazione non è giuridicamente vincolante, si raccomanda agli Stati membri di dare attuazione alle misure ivi contenute conformemente al diritto dell'Unione applicabile, soprattutto quello con effetti vincolanti; |
b) |
La presente raccomandazione non dovrebbe intendersi come un tentativo di incidere sulle norme nazionali che prevedono poteri, ruoli, competenze, limitazioni, garanzie o condizioni da essa non specificamente contemplate e che si applicano alle pertinenti attività di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto in virtù di atti giuridicamente vincolanti di diritto dell'Unione, tra cui la CSA e le decisioni Prüm, e di leggi nazionali emanate in conformità del diritto dell'Unione; |
c) |
La presente raccomandazione è in linea con l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compreso il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, nonché gli elevati standard di protezione dei dati previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
d) |
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare norme e concludere accordi che prevedano una cooperazione più stretta rispetto alle misure stabilite nella presente raccomandazione; |
e) |
Si raccomanda agli Stati membri di applicare la presente raccomandazione fatta salva la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (16) (Napoli II). |
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo della presente raccomandazione è rafforzare la cooperazione operativa nell’attività di contrasto tra le autorità di contrasto.
La cooperazione operativa nell’attività di contrasto riguarda situazioni in cui le autorità di contrasto di uno Stato membro operano nel territorio di un altro Stato membro nel contesto di azioni transfrontaliere e di altre azioni transnazionali tra due o più Stati membri, ad esempio, durante un inseguimento oltre frontiera, un'osservazione transfrontaliera, pattugliamenti congiunti o altre operazioni congiunte, o operazioni connesse alla stagione turistica o a eventi di massa.
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«autorità di contrasto»: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, TFUE; |
b) |
«inseguimento oltre frontiera»: l'operazione di contrasto in cui funzionari dell'autorità di contrasto di uno Stato membro inseguono in quello Stato membro una o più persone e durante l'inseguimento attraversano la frontiera con un altro Stato membro e continuano tale inseguimento nel territorio di uno o più Stati membri dopo che la o le persone ne hanno attraversato la frontiera; |
c) |
«osservazione transfrontaliera»: l'operazione di contrasto in cui funzionari dell'autorità di contrasto di uno Stato membro tengono sotto osservazione, nell'ambito di un'indagine giudiziaria in quello Stato membro, una o più persone e continuano tale osservazione nel territorio di uno o più Stati membri dopo che la o le persone sotto osservazione ne hanno attraversato la frontiera; |
d) |
«operazioni congiunte»: operazioni di contrasto, compresi pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte di ordine pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione della criminalità, effettuate congiuntamente da funzionari delle autorità di contrasto di due o più Stati membri, in cui funzionari di uno Stato membro operano nel territorio di un altro Stato membro; |
e) |
«punto di contatto unico»: l'organismo centrale nazionale designato per la cooperazione internazionale di contrasto conformemente alla sezione «Quadro generale» della presente raccomandazione; |
f) |
«centro di cooperazione di polizia e doganale» o CCPD: una struttura di contrasto comune finalizzata allo scambio di informazioni e al sostegno di altre attività di contrasto nelle zone di frontiera interne dell'Unione, istituita da uno Stato membro sulla base di un accordo bilaterale o multilaterale con uno o più Stati membri confinanti e ubicata nelle immediate vicinanze delle frontiere tra gli Stati membri interessati; |
g) |
«statistiche»: i dati non personali raccolti dagli Stati membri e comunicati al Consiglio e alla Commissione in relazione alle operazioni di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, come specificato nella sezione 2. |
2. AFFRONTARE GLI OSTACOLI ALLA COOPERAZIONE OPERATIVA NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO QUANDO FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO OPERANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO
2.1. Inseguimento oltre frontiera
a) |
Si raccomanda agli Stati membri di:
|
b) |
Si raccomanda agli Stati membri di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro che effettuano inseguimenti oltre frontiera nel loro territorio di fare quanto segue:
|
c) |
Si raccomanda agli Stati membri di valutare la possibilità di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro che effettuano inseguimenti oltre frontiera nel loro territorio di fermare e trattenere temporaneamente la persona inseguita conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante, anche facendo uso di coercizione e forza fisica, e con il diritto di effettuare una perquisizione di sicurezza, nell'attesa dell'arrivo dei funzionari dell’autorità di contrasto dello Stato membro ospitante. |
2.2. Osservazione transfrontaliera
a) |
Si raccomanda agli Stati membri di:
|
b) |
si raccomanda agli Stati membri di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro che effettuano osservazioni transfrontaliere sul loro territorio di fare quanto segue:
|
2.3. Operazioni congiunte
a) |
Si raccomanda agli Stati membri di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro coinvolti in operazioni congiunte sul loro territorio, a condizione che poteri analoghi siano concessi e che equipaggiamenti analoghi, comprese le uniformi, siano forniti ai funzionari delle proprie autorità di contrasto, di fare almeno quanto segue:
|
b) |
si raccomanda agli Stati membri di coordinare le operazioni congiunte nei casi in cui operazioni multiple si svolgano tramite le rispettive autorità di contrasto; |
c) |
si raccomanda agli Stati membri di raccogliere dati e di compilare statistiche sui pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte, eseguiti dalle proprie autorità di contrasto sul territorio di altri Stati membri e trasmettere tali statistiche al Consiglio e alla Commissione, su base annua; tali statistiche annuali comprendono:
|
3. CENTRI DI COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE
a) |
Si raccomanda agli Stati membri che ospitano un CCPD, ovvero che vi partecipano, di fare in modo che, in aggiunta all'attenzione attualmente prestata allo scambio di informazioni, i CCPD svolgano i compiti seguenti:
|
b) |
Si raccomanda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell’attività di contrasto e di adottare migliori prassi per quanto riguarda tale cooperazione con gli Stati confinanti, su base bilaterale o multilaterale, anche attraverso posti di polizia comuni e i CCPD. |
4. PIATTAFORMA DI SOSTEGNO PER I PATTUGLIAMENTI CONGIUNTI E ALTRE OPERAZIONI CONGIUNTE
a) |
Si raccomanda agli Stati membri di creare una piattaforma di sostegno che consenta di individuare e registrare a livello centrale, senza trasmettere dati personali, le esigenze di ciascuno Stato membro per quanto riguarda l'organizzazione di pattugliamenti congiunti o altre operazioni congiunte:
|
b) |
si raccomanda agli Stati membri di:
|
5. GARANTIRE L'EFFETTIVO ACCESSO ALL'INFORMAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE
a) |
Si raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché i funzionari delle rispettive autorità di contrasto che partecipano alla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto di cui alla presente raccomandazione e che operano nel territorio di un altro Stato membro:
|
b) |
si raccomanda agli Stati membri di garantire una comunicazione sicura, diretta e in tempo reale a livello transfrontaliero ricorrendo alle soluzioni tecniche che saranno messe a punto, per esempio, da Europol, da gruppi di esperti ad hoc e da progetti finanziati dall'Unione, oppure mediante l'interconnessione dei sistemi preesistenti con gli Stati membri confinanti. |
6. FORMAZIONE COMUNE E SVILUPPO PROFESSIONALE NELLA COOPERAZIONE OPERATIVA TRANSFRONTALIERA NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO
Si raccomanda agli Stati membri di:
a) |
includere eventualmente nella formazione iniziale un corso sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, affinché gli allievi funzionari delle autorità di contrasto acquisiscano familiarità con la cultura europea delle attività di contrasto; |
b) |
istituire, nella misura in cui sia ragionevolmente attuabile all'interno delle strutture nazionali, insieme agli Stati membri confinanti, corsi comuni di formazione iniziale e programmi di scambio per i propri allievi delle autorità di contrasto in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto; |
c) |
cercare di concepire o adattare, in cooperazione con CEPOL, su richiesta degli Stati membri, corsi nazionali in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, da utilizzare ai fini della formazione nazionale per lo sviluppo professionale continuo dei funzionari delle autorità di contrasto; |
d) |
istituire corsi e iniziative comuni di sviluppo professionale continuo per funzionari delle autorità di contrasto affinché acquisiscano competenze e conoscenze sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, per quanto riguarda soprattutto il diritto pertinente, le regole di ingaggio, gli strumenti, le tecniche, i meccanismi, le procedure e le migliori pratiche; |
e) |
cercare di concepire e offrire percorsi professionali per funzionari delle attività di contrasto che hanno completato i corsi di formazione iniziale comune, programmi di scambio o corsi specifici sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto; |
f) |
impartire ai funzionari delle autorità di contrasto suscettibili di partecipare alla cooperazione operativa transfrontaliera nell’attività di contrasto, corsi di formazione linguistica e attività di formazione sulle procedure operative, sul diritto amministrativo e penale, sulle procedure penali di altri Stati membri e sulle autorità da contattare negli altri Stati membri; |
g) |
cercare di allineare, tenendo in debita considerazione le esigenze degli Stati membri, l'offerta formativa alle priorità in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto definite nell'EU-STNA; |
h) |
informare CEPOL delle loro esigenze di formazione in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto e sostenerne le attività, in modo che CEPOL possa contribuire alla formazione dei funzionari delle autorità di contrasto; |
i) |
prendere in considerazione possibilità di introdurre programmi comuni paneuropei di formazione e scambio su larga scala e a lungo termine per allievi e funzionari delle autorità di contrasto nell'ambito della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. |
7. DISPOSIZIONI FINALI
a) |
Si raccomanda agli Stati membri di discutere e portare avanti le questioni trattate nella presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda la sua attuazione; |
b) |
si raccomanda agli Stati membri di sfruttare appieno il sostegno finanziario reso disponibile dallo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) (Fondo Sicurezza interna — Polizia) per migliorare e intensificare la cooperazione operativa transfrontaliera; |
c) |
si raccomanda agli Stati membri, nel dare attuazione alla presente raccomandazione, non appena sia ragionevolmente possibile dopo la data di adozione della presente raccomandazione e ove opportuno, di avviare il processo di revisione delle loro norme nazionali e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia di cooperazione operativa nell'attività di contrasto con altri Stati membri; |
d) |
si raccomanda alla Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, di valutare l'attuazione data alla presente raccomandazione negli Stati membri e, previa consultazione degli Stati membri, di pubblicare una relazione e di trasmetterla al Consiglio. |
Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
É. DUPOND-MORETTI
(1) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(2) Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).
(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(4) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(5) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
(6) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(8) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(9) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(10) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(11) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(12) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(13) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(14) Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).
(15) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)
(16) GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.
(17) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(18) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20)
(19) In caso di crisi ed emergenze (perlopiù catastrofi o incidenti importanti) qualsiasi Stato membro o paese terzo colpito può chiedere protezione civile o assistenza umanitaria attraverso l'UCPM. L'ERCC coordina, facilita e cofinanzia la risposta degli Stati membri alla richiesta di assistenza.
(20) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
ALLEGATO
Elenco dei reati di cui alle sottosezioni 2.1 e 2.2
— |
Partecipazione a un'organizzazione criminale; |
— |
terrorismo; |
— |
tratta di esseri umani; |
— |
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia; |
— |
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; |
— |
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; |
— |
corruzione, comprese le tangenti; |
— |
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione quale definita nella direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
riciclaggio di proventi di reato; |
— |
falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro; |
— |
criminalità informatica; |
— |
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; |
— |
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari; |
— |
omicidio volontario e lesioni personali gravi; |
— |
traffico illecito di organi e tessuti umani; |
— |
rapimento, sequestro e presa di ostaggi; |
— |
razzismo e xenofobia; |
— |
furto organizzato o rapina a mano armata; |
— |
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; |
— |
truffa: |
— |
racket ed estorsioni; |
— |
contraffazione e pirateria di prodotti; |
— |
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; |
— |
falsificazione di mezzi di pagamento; |
— |
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; |
— |
traffico illecito di materie nucleari e radioattive; |
— |
traffico di veicoli rubati; |
— |
violenza sessuale; |
— |
incendio doloso; |
— |
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; |
— |
dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; |
— |
sabotaggio. |
(1) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Rettifiche
13.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/65 |
Rettifica della decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell'Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 21 aprile 2022 )
Pagina 12, tabella «Persone», riga n. 234, colonna «Motivi», primo paragrafo:
anziché:
«Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il fondatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.»
leggasi:
«Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il finanziatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.».