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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/1 |
DECISIONE (UE) 2022/886 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 14 maggio 2020 le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») (2021-2027), che è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati a nome dell’Unione per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali che regolano la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione e sull’associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa. |
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(3) |
I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato l’8 ottobre 2021. |
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(4) |
Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l’Unione e le Isole Fær Øer e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione aperti alla loro partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell’Unione di cui all’accordo. Conformemente all’accordo l’Unione condurrà azioni di cooperazione con le Isole Fær Øer a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione delle Isole Fær Øer al programma o all’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli. |
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(5) |
Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull’associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. |
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(6) |
Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695. |
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(7) |
L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il quale prescrive che l’associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento sia conforme alle condizioni di cui a un accordo riguardante la partecipazione di tale paese o territorio ai programmi dell’Unione, purché l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione; e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. |
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(8) |
È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(9) |
Al fine di garantire una cooperazione ininterrotta tra l’Unione e le Isole Fær Øer nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione delle isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dall’avvio di tale programma, è opportuno che l’accordo sia applicato retroattivamente dal 1o gennaio 2021 e in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione («accordo») è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
1. L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
2. L’accordo è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2021 conformemente all’articolo 15, paragrafo 1.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(2) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
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7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/4 |
ACCORDO
Tra L'unione Europea, Da Una Parte, E Il Governo Delle Isole Fær Øer, Dall'altra, Sulla Partecipazione Delle Isole Fær Øer Ai Programmi Dell'unione
L'Unione europea (in appresso «l'Unione»),
da una parte,
e
il governo delle Isole Fær Øer (in appresso «le Isole Fær Øer»),
dall'altra,
in appresso denominate insieme «le parti»,
PRENDENDO ATTO del desiderio delle Isole Fær Øer di associarsi a una gamma più ampia di programmi e attività dell'Unione,
CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude il presente accordo a nome del Regno di Danimarca conformemente alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Isole Fær Øer,
DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con modalità e condizioni chiare e precise per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione,
PRENDENDO ATTO, in particolare, del desiderio delle Isole Fær Øer di rafforzare ulteriormente le relazioni con l'Unione nei loro settori di competenza, compresa, tra l'altro, la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, giovani, cultura e sport,
CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato mediante gli accordi che associano le Isole Fær Øer ai programmi quadro di ricerca e innovazione che si sono succeduti (1), e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,
CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano delle Nazioni Unite d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche,
RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695,
CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, ivi comprese le università, lo scambio di migliori prassi e l'attrattività delle carriere di ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo,
SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati europei,
CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le società a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità,
RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi programma o attività dell'Unione («accordo»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
«atto di base»:
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b) |
«accordo di finanziamento»: accordi che riguardano programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipano le Isole Fær Øer, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia; |
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c) |
«altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione; |
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d) |
«procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione; |
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e) |
«entità delle Isole Fær Øer» qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente al pertinente atto di base e che risiede o è stabilita nelle Isole Fær Øer. |
Articolo 3
Definizione della partecipazione
1. Le Isole Fær Øer sono autorizzate a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi, aperti alla partecipazione delle Isole Fær Øer, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.
2. Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) sono stabilite nel protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, del presente accordo, tale protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma del presente accordo.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, del presente accordo, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabilite in ulteriori protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dello stesso.
4. I protocolli del presente accordo:
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a) |
individuano i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, ai quali le Isole Fær Øer parteciperanno; |
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b) |
stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale le Isole Fær Øer e le entità delle Isole Fær Øer possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione; |
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c) |
stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione delle Isole Fær Øer e delle entità delle Isole Fær Øer, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture; |
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d) |
ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo delle Isole Fær Øer a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio. |
Articolo 4
Conformità alle regole del programma o dell'attività
1. Le Isole Fær Øer partecipano ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo e nei suoi protocolli, nonché negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.
2. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
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a) |
l'ammissibilità delle entità delle Isole Fær Øer e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alle Isole Fær Øer, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza; |
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b) |
le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili delle Isole Fær Øer. |
3. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (4) dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 5
Partecipazione delle Isole Fær Øer alla governance dei programmi o delle attività dell’Unione
1. I rappresentanti o gli esperti delle Isole Fær Øer, o gli esperti designati dalle Isole Fær Øer, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività dell’Unione cui le Isole Fær Øer non partecipano, e purché si tratti di comitati, riunioni dei gruppi di esperti o altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, cui le Isole Fær Øer partecipano conformemente all'articolo 3 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi o attività, o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti delle Isole Fær Øer, o gli esperti designati dalle Isole Fær Øer, non sono presenti al momento della votazione. Le Isole Fær Øer sono informate dell'esito della votazione.
2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere gli esperti e i valutatori delle Isole Fær Øer.
3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti delle Isole Fær Øer alle riunioni di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il diritto di parola, il ricevimento di informazioni e documentazione – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività cui le Isole Fær Øer non partecipano, e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
4. I protocolli possono definire ulteriori modalità specifiche per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel pertinente protocollo.
Articolo 6
Condizioni finanziarie
1. La partecipazione delle Isole Fær Øer o delle entità delle Isole Fær Øer a programmi o attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che le Isole Fær Øer contribuiscano finanziariamente al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio dell'Unione.
2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:
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a) |
una quota di partecipazione; e |
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b) |
un contributo operativo. |
3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.
4. Fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto.
5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel pertinente protocollo del presente accordo.
6. Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) delle Isole Fær Øer a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a a tale norma, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei pertinenti protocolli del presente accordo.
7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, cui le Isole Fær Øer partecipano.
8. La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2 ha il valore seguente per gli anni dal 2021 al 2027:
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2021: 0,5 %; |
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— |
2022: 1 %; |
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— |
2023: 1,5 %; |
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— |
2024: 2 %; |
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— |
2025: 2,5 %; |
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— |
2026: 3 %; |
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— |
2027: 4 %. |
9. Su richiesta, l'Unione europea fornisce alle Isole Fær Øer le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi e le attività dell'Unione cui le Isole Fær Øer partecipano. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e delle Isole Fær Øer e non pregiudicano le informazioni che le Isole Fær Øer hanno il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.
10. Tutti i contributi delle Isole Fær Øer o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi in euro.
11. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei pertinenti protocolli.
Articolo 7
Programmi e attività cui si applica un meccanismo di adattamento
1. Se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività, o di parti di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.
2. Il primo adattamento è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, alla somma:
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a) |
dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e |
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b) |
eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun pertinente protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N. |
3. Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo delle Isole Fær Øer dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.
4. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal pertinente protocollo del presente accordo, il contributo delle Isole Fær Øer al pertinente programma o attività dell'Unione, o a parti di essi, è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo lo prevede, all'importo annullato.
Articolo 8
Programmi e attività dell’Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica
1. Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parte di essi, qualora la sua applicazione sia prevista dal pertinente protocollo del presente accordo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell’Unione, specificati nel pertinente protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma o dell'attività dell’Unione alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel pertinente protocollo.
2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell'Unione, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con le Isole Fær Øer o le entità delle Isole Fær Øer finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalle Isole Fær Øer adattato a norma dell'articolo 7, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.
3. Le modalità per la determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2, anche nel caso di consorzi, e per il calcolo della correzione automatica, possono essere stabilite nel pertinente protocollo del presente accordo.
Articolo 9
Verifiche e audit
1. L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o soggetto giuridico stabilito nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione.
2. Gli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.
3. Le Isole Fær Øer non impediscono né pongono particolari ostacoli al diritto di entrare nelle Isole Fær Øer e all'accesso ai locali degli agenti dell’Unione e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.
4. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.
Articolo 10
Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio delle Isole Fær Øer. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.
2. Le autorità competenti delle Isole Fær Øer informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.
3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o persona giuridica stabilita nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.
4. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente faroese designata dalle Isole Fær Øer. L'autorità designata è informata entro un termine ragionevole dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità faroesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
5. Su richiesta delle autorità competenti delle Isole Fær Øer, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.
6. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.
7. Qualora una persona, un'entità o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità competenti delle Isole Fær Øer, operando in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.
8. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità competenti delle Isole Fær Øer dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente delle Isole Fær Øer qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.
9. Fatta salva l'applicazione del diritto penale delle Isole Fær Øer, la Commissione europea può imporre, conformemente al diritto dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche residenti o a entità giuridiche stabilite nelle Isole Fær Øer che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività dell’Unione.
10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti delle Isole Fær Øer procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.
11. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, le Isole Fær Øer designano un punto di contatto.
12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti delle Isole Fær Øer avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
13. Le autorità competenti delle Isole Fær Øer cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente al diritto applicabile.
Articolo 11
Modifiche degli articoli 9 e 10
Il comitato misto a norma del presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti di una o più istituzioni dell'Unione.
Articolo 12
Riscossione ed esecuzione
1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche, che non siano gli Stati, in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer. La formula esecutiva è apposta alla pertinente decisione, senza alcuna altra formalità tranne una verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo delle Isole Fær Øer designerà a tal fine. Il governo delle Isole Fær Øer comunica alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 13, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti nelle Isole Fær Øer. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali delle Isole Fær Øer.
2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della sua esecuzione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni delle Isole Fær Øer.
Articolo 13
Comunicazione e scambio di informazioni
Le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o persona giuridica stabilita nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare conformemente al diritto dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.
Articolo 14
Il comitato misto
1. È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato di:
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a) |
esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:
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b) |
discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza; |
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c) |
esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione; |
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d) |
discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo; |
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e) |
scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli; |
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f) |
adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, o modificare tali protocolli, se necessario; |
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g) |
modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti adottati da una o più istituzioni dell'Unione. |
2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso.
3. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e delle Isole Fær Øer. Esso adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.
5. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dalle Isole Fær Øer.
6. Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni delle entità delle Isole Fær Øer. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.
Articolo 15
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le parti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
3. Qualora le Isole Fær Øer notifichino all'Unione che non espleteranno le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento di tale notifica da parte dell’Unione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.
Le decisioni del comitato misto cessano di applicarsi alla stessa data.
4. L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalle Isole Fær Øer a norma del pertinente programma o della pertinente attività dell'Unione.
In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera formale di sollecito, l'Unione, mediante una lettera formale, notifica alle Isole Fær Øer la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento di detta notifica da parte delle Isole Fær Øer.
In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, le entità delle Isole Fær Øer non sono ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell’Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell’Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.
La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con le entità delle Isole Fær Øer nell'ambito del pertinente programma o dell'attività dell’Unione. Il protocollo pertinente continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.
L'Unione informa immediatamente le Isole Fær Øer non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.
A decorrere dalla data in cui è revocata la sospensione, le entità delle Isole Fær Øer sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione, avviate prima di detta data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.
5. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta all'altra parte in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza.
L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.
6. Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:
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a) |
i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo; |
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b) |
il contributo finanziario annuale a favore del pertinente programma o della pertinente attività dell’Unione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 dell'accordo e di ogni altra regola pertinente di cui ai pertinenti protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o alla pertinente attività dell’Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8 dello stesso. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il pertinente programma o la pertinente attività dell’Unione non viene adattata né corretta. |
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c) |
qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali al pertinente programma o alla pertinente attività dell’Unione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. |
7. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
8. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.
9. I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.
10. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e faroese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
(1) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo delle Isole Fær Øer (GU UE L 245 del 17.9.2010, pag. 2); accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU UE L 35 dell'11.2.2015, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(4) Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PROTOCOLLO
Sull'associazione Delle Isole Fær Øer A Orizzonte Europa – Il Programma Quadro Di Ricerca E Innovazione (2021-2027)
Articolo 1
Ambito dell'associazione
1. Le Isole Fær Øer partecipano in qualità di paese associato e contribuiscono a tutte le parti del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (2), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
2. Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione delle entità delle Isole Fær Øer alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.
Articolo 2
Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa
1. Prima di decidere se le entità delle Isole Fær Øer sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
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a) |
informazioni per determinare se alle entità dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi, progetti, azioni e attività, o a parti di essi, esistenti e previsti delle Isole Fær Øer equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata; |
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b) |
informazioni per determinare se le Isole Fær Øer dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità competenti faroesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto faroese stabilito o controllato al di fuori delle Isole Fær Øer che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione europea fornisca alle Isole Fær Øer l'elenco dei soggetti faroesi pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e |
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c) |
garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti faroesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Le Isole Fær Øer condivideranno ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. |
2. I soggetti faroesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.
3. Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Isole Fær Øer e i soggetti faroesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.
4. Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi le Isole Fær Øer godono dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati della categoria pertinente, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili.
5. I rappresentanti delle Isole Fær Øer hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative a un punto che riguarda le Isole Fær Øer.
6. Le Isole Fær Øer possono partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (5), nelle loro versioni più aggiornate, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.
7. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.
8. Le Isole Fær Øer adottano tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati nelle Isole Fær Øer, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente protocollo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili nelle Isole Fær Øer.
Articolo 3
Reciprocità
I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, delle Isole Fær Øer equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer.
L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti delle Isole Fær Øer figura nell'allegato II del presente protocollo.
Il finanziamento da parte delle Isole Fær Øer di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.
Articolo 4
Scienza aperta
Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti, azioni o attività, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione e regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer.
Articolo 5
Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica
1. Al contributo operativo delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa si applicano un meccanismo di adattamento e un meccanismo di correzione automatica.
2. Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni delle Isole Fær Øer e delle entità delle Isole Fær Øer nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.
3. Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.
2. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
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Allegato I: |
Regole che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa (2021-2027) |
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Allegato II: |
Elenco dei programmi, progetti, azioni e attività, o loro parti, equivalenti delle Isole Fær Øer |
(1) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU UE L 167I del 12.5.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU UE L 189 del 28.5.2021, pag. 61).
(4) Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).
(5) Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).
ALLEGATO I
Regole che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa (2021-2027)
I. Calcolo del contributo finanziario delle Isole Fær Øer
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1. |
Il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo. |
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2. |
La quota di partecipazione delle Isole Fær Øer è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 8, del presente accordo. |
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3. |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che le Isole Fær Øer devono versare per la loro partecipazione al programma Orizzonte Europa è calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adattamento del criterio di ripartizione.
L'adattamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente: Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × Coefficiente Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adattare il criterio di ripartizione è pari a 0,4. |
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4. |
Il contributo operativo delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa è adattato conformemente alle norme di cui all'articolo 7 del presente accordo. |
II. Correzione automatica del contributo operativo delle Isole Fær Øer
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1. |
Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e dell'articolo 5 del presente protocollo, si applicano le seguenti modalità specifiche:
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|
2. |
Il meccanismo si applica come segue:
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III. Pagamento del contributo finanziario delle Isole Fær Øer, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo delle Isole Fær Øer e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo delle Isole Fær Øer
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1. |
La Commissione europea comunica alle Isole Fær Øer, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione europea fornisce quanto prima e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b). |
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2. |
Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione europea trasmette alle Isole Fær Øer una richiesta di fondi che corrisponde ai contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.
Ciascuna richiesta di fondi ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo delle Isole Fær Øer entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi. Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo. |
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3. |
Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2
La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche adeguamenti del contributo finanziario versato dalle Isole Fær Øer per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui le Isole Fær Øer hanno partecipato. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalle Isole Fær Øer nel 2026 e 2027 o dopo gli adattamenti effettuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalle Isole Fær Øer. |
|
4. |
Le Isole Fær Øer versano il loro contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte delle Isole Fær Øer entro la scadenza prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito.
Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per le Isole Fær Øer il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
(1) Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del CCR, abbonamenti (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l’Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.
(2) Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se tali organizzazioni sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).
ALLEGATO II
Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, delle Isole Fær Øer
Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, ai progetti, alle azioni, alle attività, o a parti di essi, delle Isole Fær Øer considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:
|
— |
la fondazione per la ricerca delle Fær Øer; |
|
— |
la fondazione per la ricerca sulla pesca delle Isole Fær Øer. |
REGOLAMENTI
|
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/887 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), d), e), f) e h), e l’articolo 126, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. |
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(2) |
Oltre a stabilire che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano che entrano nell’Unione devono provenire da un paese terzo o una sua regione che figura nei pertinenti elenchi, l’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625 fa riferimento ai codici specifici della nomenclatura combinata (codici NC) e del sistema armonizzato (codici SA) che devono essere stati stabiliti per i prodotti in questione. |
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(3) |
Fino al 31 dicembre 2020 l’importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina di lana di pecora, classificata con i codici SA di cui alla voce 2936 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), era autorizzata sulla base delle disposizioni transitorie stabilite dal regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (4). L’Unione dipende fortemente dall’importazione di tale prodotto. Dato che la vitamina D3 è ottenuta dalla lanolina mediante un processo rigoroso, non sussistono preoccupazioni per la salute pubblica connesse alla sua importazione. È pertanto opportuno autorizzare nuovamente l’importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina e introdurre la voce appropriata all’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625. |
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(4) |
Le capsule di gelatina indurita o di gelatina non indurita sono prodotte a partire da gelatina mediante trattamento termico potenziato. Tale gelatina dovrebbe pertanto soddisfare le condizioni di importazione per la gelatina, quali la prescrizione che tali prodotti siano originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata la loro esportazione nell’Unione e la fornitura delle garanzie sulla fabbricazione delle materie prime a norma dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Tuttavia, poiché il rischio per la salute pubblica associato agli stabilimenti che fabbricano tale gelatina è trascurabile, le capsule di gelatina dovrebbero essere esenti dalle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione relativamente agli stabilimenti e alla certificazione, tranne, per quanto riguarda la certificazione, quando sono ottenute da ossa di ruminanti conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(5) |
Gli articoli 3, 5, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevedono prescrizioni per l’importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o codici SA di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. È opportuno chiarire quali siano i codici applicabili a tali merci al fine di evitare ambiguità. È altresì opportuno aggiungere i codici mancanti ed eliminare i codici superflui o non pertinenti. |
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(6) |
Il polline di fiori, classificato con il codice NC ex 1212 99 95, può rappresentare un rischio per la salute pubblica a causa della presenza di residui di contaminanti ambientali, analogamente ad altri prodotti apicoli. Al polline di fiori dovrebbero applicarsi prescrizioni per l’ingresso nell’Unione analoghe a quelle previste per gli altri prodotti apicoli. |
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(7) |
Il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) modifica l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 estendendo a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, e non solo agli oloturoidei, la possibilità prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/625, che specifica le condizioni di tale deroga, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) devono essere originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625. |
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(9) |
Alla luce dei rischi per la salute degli animali connessi ai prodotti a base di colostro e dell’assenza di trattamenti efficaci per ridurre tali rischi, i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro dovrebbero provenire da paesi da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di colostro. Inoltre i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro non dovrebbero più poter essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale. |
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(10) |
La gelatina, il collagene e taluni prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (8) per essere autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all’esportazione nell’Unione, anche se l’inclusione negli elenchi a norma dell’articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9) rimane obbligatoria. Inoltre alcuni paesi terzi dovrebbero poter esportare nell’Unione prodotti composti a lunga conservazione non contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate, in cui sono impiegati prodotti trasformati di origine animale provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo che figura, per la specie/il prodotto pertinente da cui sono ottenuti tali prodotti trasformati, nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE. |
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(11) |
I prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono la vitamina D3, gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari o gli aromi alimentari rappresentano un rischio trascurabile in virtù del loro processo di fabbricazione. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esenti dall’obbligo che i paesi figurino in un elenco e dalle prescrizioni relative all’attestato privato. |
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(12) |
L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce prescrizioni relative alla certificazione per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. È opportuno chiarire le prescrizioni relative alla certificazione in caso di ingresso da un paese terzo di tali animali e merci provenienti da un altro paese terzo e in caso di transito. |
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(13) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625, un attestato privato deve accompagnare le partite di determinati prodotti composti. L’attuale formulazione dovrebbe essere chiarita per quanto riguarda i prodotti composti cui si applica tale disposizione. |
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(14) |
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, con la conseguente abrogazione di diversi atti cui fa riferimento il regolamento delegato (UE) 2019/625. Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno aggiornare tali riferimenti. |
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(15) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (11) stabilisce alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
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(16) |
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 prevede diversi documenti che devono accompagnare taluni campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. È opportuno chiarire quali documenti devono accompagnare i campioni di origine animale, conformemente alle norme applicabili al loro ingresso nell’Unione. È opportuno chiarire in particolare che i certificati che accompagnano i campioni devono contenere almeno il pertinente attestato di sanità animale. È inoltre opportuno chiarire da quali paesi terzi tali campioni possono entrare nell’Unione. |
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(17) |
L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 stabilisce che le piccole partite di alcune merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire le categorie di merci esenti. Inoltre la terminologia utilizzata in riferimento ad alcune di tali merci negli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 dovrebbe essere allineata alla terminologia del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
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(18) |
L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 stabilisce che gli uccelli da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione (13) sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La decisione 2007/25/CE è stata tuttavia sostituita dal regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (14) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (15) e abrogata da quest’ultimo. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a tale decisione nel regolamento delegato (UE) 2019/2122. |
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(19) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (16) esenta alcune categorie di alimenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario escludere i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 dai prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/630. |
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(20) |
I prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3, rappresentano un rischio trascurabile. Essi dovrebbero pertanto essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
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(21) |
Le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai prodotti lattiero-caseari e agli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti di cui all’articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (20) sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2021/1703 (21). Al fine di garantire la certezza del diritto, nel regolamento delegato (UE) 2021/630 è necessario fare riferimento alle nuove prescrizioni giuridiche per i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti. |
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(22) |
Poiché le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630 sono collegate tra loro nella misura in cui riguardano l’adeguamento delle condizioni di importazione per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro, e dato che le altre modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122 riguardano semplicemente piccoli aggiornamenti dei riferimenti, è opportuno apportare tali modifiche in un unico atto. |
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(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/625
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato:
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1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 Le partite dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano entrano nell’Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco redatto per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*1):
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)." (*2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»;" |
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2) |
all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se le partite di prodotti della pesca entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3) può essere firmato dal capitano. (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;" |
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5) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Prescrizioni per i prodotti composti 1. Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 0901, 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all’esportazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri. 2. In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell’Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:
3. I prodotti composti entrano nell’Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE in quanto avente un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004. 4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e sono utilizzati nel prodotto composto a lunga conservazione conformemente a tali regolamenti, o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3. (*4) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)." (*5) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)." (*6) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;" |
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6) |
l’articolo 13 è così modificato:
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7) |
l’articolo 14 è così modificato:
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Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4 è così modificato:
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2) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all’articolo 7, lettere da b) a g).»; |
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3) |
all’articolo 11, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
(*12) Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4)." (*13) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).»;" |
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4) |
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/630
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:
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1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri:
(*14) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)." (*15) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)." (*16) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)." (*17) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;" |
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2) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 3, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.». |
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).
(5) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi (GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27).
(7) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(8) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
(10) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(11) Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).
(12) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(13) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).
(14) Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).
(16) Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).
(17) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
(18) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(19) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
(20) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(21) Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.)
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono così modificati:
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1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/888 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2022
che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania il 17 aprile 2019 ai fini della registrazione del nome «Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher Birnenwasser» come indicazione geografica. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019. |
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(3) |
Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. |
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(4) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. |
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(5) |
È pertanto opportuno registrare il nome «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» come indicazione geografica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
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7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/889 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2022
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato. |
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(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Slovacchia. |
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(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
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(5) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia. |
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(6) |
Dapprima, all'inizio di maggio 2022, sono stati rilevati vari casi di febbre suina africana in suini selvatici in Italia, nel comune di Roma (Regione Lazio). In risposta a tali casi sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/717 (6) e (UE) 2022/746 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/746, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/717, si applica fino al 31 agosto 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/746 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (8) e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce che nella zona infetta si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
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(7) |
Successivamente, sempre nel mese di maggio 2022, è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella Regione Lazio in Italia in un'area attualmente non compresa nella zona infetta istituita in Italia, successivamente ai primi focolai della malattia registrati all'inizio di maggio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
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(8) |
Sempre nel mese di maggio 2022, sono stati rilevati diversi altri focolai di peste suina africana in suini selvatici nella Regione Lazio nella zona infetta istituita in Italia, successivamente ai primi focolai registrati all'inizio di maggio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
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(9) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, tenendo anche conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Questi recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. È pertanto opportuno aggiornare detto allegato elencandovi come zone soggette a restrizioni I e II le aree dell'Italia colpite dai recenti focolai di febbre suina africana. |
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(10) |
Di conseguenza, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti. |
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(11) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
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(12) |
Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/746. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2022/746 è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 della Commissione, del 20 maggio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 23).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 42).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione, del 13 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 173).
(8) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
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Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
|
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
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— |
Hiiu maakond. |
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
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— |
in the regional unit of Drama:
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— |
in the regional unit of Xanthi:
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— |
in the regional unit of Rodopi:
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— |
in the regional unit of Evros:
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— |
in the regional unit of Serres:
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4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
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— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
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— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė, |
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— |
Palangos miesto savivaldybė, |
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— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
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— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
|
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie śląskim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
|
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
|
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
|
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
|
— |
the whole district of Ružomberok, |
|
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
|
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
|
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
|
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
|
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
|
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
|
Regione Piemonte:
|
|
Regione Liguria:
|
|
Regione Emilia-Romagna:
|
|
Regione Lombardia:
|
|
Regione Lazio:
|
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
|
— |
the whole region of Haskovo, |
|
— |
the whole region of Yambol, |
|
— |
the whole region of Stara Zagora, |
|
— |
the whole region of Pernik, |
|
— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Burgas, |
|
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Shumen, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Gabrovo, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Augšdaugavas novads, |
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Jelgavas novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Kuldīgas novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novads, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Valmieras novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Ventspils novads, |
|
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybės, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
|
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
|
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Poprad |
|
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
|
— |
the whole district of Levoča, |
|
— |
the whole district of Kežmarok |
|
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Košice-okolie, |
|
— |
the whole district of Rožnava, |
|
— |
the whole city of Košice, |
|
— |
the whole district of Sobrance, |
|
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
|
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Snina, |
|
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Bardejov, |
|
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
|
— |
the whole district of Revúca, |
|
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
|
— |
the whole district of Lučenec, |
|
— |
the whole district of Poltár, |
|
— |
the whole district of Zvolen, |
|
— |
the whole district of Detva, |
|
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
|
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
|
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
|
— |
the whole district of Banska Bystica, |
|
— |
the whole district of Brezno, |
|
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
|
Regione Piemonte:
|
|
Regione Liguria:
|
|
Regione Lazio:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
|
— |
in Blagoevgrad region:
|
|
— |
the Pazardzhik region:
|
|
— |
in Plovdiv region
|
|
— |
in Varna region:
|
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
|
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
3. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
|
— |
Zona orașului București, |
|
— |
Județul Constanța, |
|
— |
Județul Satu Mare, |
|
— |
Județul Tulcea, |
|
— |
Județul Bacău, |
|
— |
Județul Bihor, |
|
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
|
— |
Județul Brăila, |
|
— |
Județul Buzău, |
|
— |
Județul Călărași, |
|
— |
Județul Dâmbovița, |
|
— |
Județul Galați, |
|
— |
Județul Giurgiu, |
|
— |
Județul Ialomița, |
|
— |
Județul Ilfov, |
|
— |
Județul Prahova, |
|
— |
Județul Sălaj, |
|
— |
Județul Suceava |
|
— |
Județul Vaslui, |
|
— |
Județul Vrancea, |
|
— |
Județul Teleorman, |
|
— |
Judeţul Mehedinţi, |
|
— |
Județul Gorj, |
|
— |
Județul Argeș, |
|
— |
Judeţul Olt, |
|
— |
Judeţul Dolj, |
|
— |
Județul Arad, |
|
— |
Județul Timiș, |
|
— |
Județul Covasna, |
|
— |
Județul Brașov, |
|
— |
Județul Botoșani, |
|
— |
Județul Vâlcea, |
|
— |
Județul Iași, |
|
— |
Județul Hunedoara, |
|
— |
Județul Alba, |
|
— |
Județul Sibiu, |
|
— |
Județul Caraș-Severin, |
|
— |
Județul Neamț, |
|
— |
Județul Harghita, |
|
— |
Județul Mureș, |
|
— |
Județul Cluj, |
|
— |
Județul Maramureş. |
5. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
|
— |
The whole district of Trebišov’, |
|
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
|
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
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— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, |
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In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
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In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
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In the district Of Sabinov: Daletice, |
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In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
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the whole district of Medzilaborce, |
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In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
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In the district of Svidník: Pstruša. |
Rettifiche
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7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/76 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80 del 9 marzo 2022 )
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1) |
Pagina 21, allegato, tabella dal titolo «Persone», voce 806 relativa a Igor Nikolayevich MOROZOV, colonna dal titolo «Informazioni identificative»: |
anziché:
«Data di nascita: 13.10.1956 »,
leggasi:
«Data di nascita: 10.12.1956 ».
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2) |
Pagina 30, allegato, tabella dal titolo «Persone», voce 872 relativa a Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA, colonna dal titolo «Nome»: |
anziché:
«Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA»,
leggasi:
«Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA».