ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
3 giugno 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) ( 1 )

1

 

*

Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

45

 

*

Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

103

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/871 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l’equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia ( 1 )

109

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

112

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/872 della Commissione, del 1o giugno 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea con riguardo all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

113

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/873 della Commissione, del 2 giugno 2022, recante trecentotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

184

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/874 della Commissione, del 1o giugno 2022, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet) comunicati dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3465]  ( 1 )

187

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione, del 1o giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 3727]  ( 1 )

190

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L'istituzione di norme e pratiche comuni negli Stati membri in relazione all'elaborazione di un quadro per la governance dei dati dovrebbe contribuire al conseguimento di tali obiettivi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Dovrebbe inoltre garantire il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, promuovendo nel contempo la libera circolazione dei dati a livello internazionale.

(2)

Nel corso dell'ultimo decennio le tecnologie digitali hanno trasformato l'economia e la società, influenzando tutti i settori di attività nonché la vita quotidiana. I dati sono al centro di tale trasformazione: l'innovazione guidata dai dati genererà benefici enormi sia per i cittadini dell'Unione che per l'economia, ad esempio migliorando e personalizzando la medicina, fornendo nuove soluzioni di mobilità e contribuendo alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Per rendere l'economia basata sui dati inclusiva per tutti i cittadini dell'Unione, occorre prestare particolare attenzione alla riduzione del divario digitale, al rafforzamento della partecipazione delle donne all'economia dei dati e alla promozione di competenze europee all'avanguardia nel settore tecnologico. L'economia dei dati deve essere creata in modo da consentire alle imprese, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) quali definite nell'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (3) e alle start-up, di prosperare, garantendo neutralità dell'accesso ai dati e portabilità e interoperabilità dei dati, ed evitando effetti di dipendenza («lock-in»). Nella sua comunicazione del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati («strategia europea per i dati»), la Commissione ha descritto la visione di uno spazio comune europeo di dati: un mercato interno dei dati nel quale questi ultimi possano essere utilizzati indipendentemente dal loro luogo fisico di conservazione nell'Unione, nel rispetto della normativa applicabile, che tra le altre cose potrebbe essere centrale per il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

La Commissione ha inoltre invitato a garantire la circolazione libera e sicura dei dati con i paesi terzi, soggetta a eccezioni e restrizioni per ragioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e nell'ottica di altri legittimi obiettivi di politica pubblica dell'Unione, in linea con gli obblighi internazionali, anche in materia di diritti fondamentali. Al fine di trasformare tale visione in realtà, la Commissione ha proposto di istituire, per la condivisione e la messa in comune dei dati, spazi comuni europei di dati specifici per dominio. Come proposto nella strategia europea per i dati, tali spazi comuni europei di dati potrebbero interessare settori quali la sanità, la mobilità, l'industria manifatturiera, i servizi finanziari, l'energia o l'agricoltura, o una combinazione di tali settori, ad esempio l'energia e il clima, nonché ambiti strategici quali il Green Deal europeo o gli spazi europei di dati per la pubblica amministrazione o le competenze. Gli spazi comuni europei di dati dovrebbero rendere i dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili («principi FAIR per i dati»), garantendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza. Laddove esista parità di condizioni nell'economia dei dati, le imprese competono sulla qualità dei servizi e non sulla quantità dei dati che controllano. Ai fini della progettazione, della creazione e del mantenimento delle condizioni di parità nell'economia dei dati, è necessaria una solida governance in cui i portatori di interessi di uno spazio comune europeo di dati devono partecipare ed essere rappresentati.

(3)

È necessario migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la governance dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe mirare a sviluppare ulteriormente il mercato interno digitale senza frontiere e una società e un'economia dei dati antropocentriche, affidabili e sicure. La normativa settoriale a livello dell'Unione può sviluppare, adeguare e proporre elementi nuovi e complementari, a seconda delle specificità del settore, come nel caso della prevista normativa dell'Unione in materia di spazio europeo dei dati sanitari e di accesso ai dati dei veicoli. Taluni settori economici sono inoltre già disciplinati dalla normativa settoriale a livello dell'Unione che comprende norme in materia di condivisione di dati o di accesso ai dati a livello transfrontaliero o dell'Unione, ad esempio la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari e i pertinenti atti legislativi in materia di trasporti, come i regolamenti (UE) 2019/1239 (5) e (UE) 2020/1056 (6) e la direttiva 2010/40/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio nel contesto dello spazio europeo dei dati sulla mobilità.

Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati i regolamenti (CE) n. 223/2009 (8), (UE) 2018/858 (9) e (UE) 2018/1807 (10) nonché le direttive 2000/31/CE (11), 2001/29/CE (12), 2004/48/CE (13), 2007/2/CE (14), 2010/40/UE, (UE) 2015/849 (15), (UE) 2016/943 (16), (UE) 2017/1132 (17), (UE) 2019/790 (18) e (UE) 2019/1024 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio e ogni altra normativa settoriale dell'Unione che disciplina l'accesso ai dati e il loro riutilizzo. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, nonché di cooperazione internazionale in tale contesto.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Il riutilizzo dei dati protetti per tali motivi e detenuti da enti pubblici, inclusi i dati relativi alle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), non dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento. È opportuno istituire un regime orizzontale per il riutilizzo di talune categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici e per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e di servizi basati sull'altruismo dei dati nell'Unione. Le caratteristiche specifiche dei diversi settori potrebbero imporre la progettazione di sistemi settoriali basati sui dati, sulla base dei requisiti del presente regolamento. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere in grado di utilizzare il titolo di «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione». Le persone giuridiche che intendono sostenere obiettivi di interesse generale mettendo a disposizione quantità considerevoli di dati pertinenti sulla base dell'altruismo dei dati e che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero potersi registrare in qualità di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» e utilizzare tale titolo. Qualora la normativa settoriale, dell'Unione o nazionale, imponga agli enti pubblici, a tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati o tali persone giuridiche (organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute) di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si dovrebbero applicare anche le disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i regolamenti (UE) 2016/679 (21) e (UE) 2018/1725 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/58/CE (23) e (UE) 2016/680 (24) del Parlamento europeo e del Consiglio e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche qualora i dati personali e non personali di una serie di dati siano indissolubilmente legati. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe intendersi, in particolare, come creazione di una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali per nessuna delle attività regolamentate, né come modifica dei requisiti in materia di informazione stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679. L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe impedire i trasferimenti transfrontalieri di dati in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o del diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali dovrebbe prevalere. Dovrebbe essere possibile considerare le autorità per la protezione dei dati autorità competenti ai sensi del presente regolamento. Qualora altre autorità fungano da autorità competenti ai sensi del presente regolamento, esse dovrebbero agire senza pregiudicare i poteri di controllo e le competenze delle autorità per la protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

(5)

L'azione a livello dell'Unione è necessaria per aumentare la fiducia nella condivisione dei dati istituendo adeguati meccanismi che garantiscano il controllo da parte degli interessati e dei titolari dei dati sui dati che li riguardano e al fine di affrontare altri ostacoli al buon funzionamento di un'economia competitiva basata sui dati. Tale azione non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni negli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Un quadro di governance a livello dell'Unione dovrebbe avere l'obiettivo di creare fiducia tra gli individui e le imprese per quanto riguarda l'accesso ai dati, la loro condivisione e il loro controllo, utilizzo e riutilizzo, in particolare stabilendo adeguati meccanismi per gli interessati affinché conoscano ed esercitino fattivamente i propri diritti nonché per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dagli enti pubblici, la fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati agli interessati, ai titolari e agli utenti dei dati, nonché la raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione a fini altruistici da persone fisiche e giuridiche. In particolare, una maggiore trasparenza per quanto riguarda la finalità dell'utilizzo dei dati e le condizioni in cui i dati sono conservati dalle imprese può contribuire ad aumentare la fiducia.

(6)

L'idea che i dati generati o raccolti da enti pubblici o altre entità a carico dei bilanci pubblici debbano apportare benefici alla società è da tempo parte integrante delle politiche dell'Unione. La direttiva (UE) 2019/1024 e la normativa settoriale dell'Unione garantiscono che gli enti pubblici rendano facilmente disponibile per l'utilizzo e il riutilizzo una quota maggiore dei dati che producono. Spesso talune categorie di dati conservati in basi di dati pubbliche, quali dati commerciali riservati, dati soggetti a segreto statistico e dati protetti da diritti di proprietà intellettuale di terzi, compresi segreti commerciali e dati personali, spesso non sono messe a disposizione, nemmeno per attività di ricerca o di innovazione nel pubblico interesse, nonostante tale disponibilità sia possibile in conformità del diritto dell'Unione applicabile, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e delle direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680. A causa della sensibilità di tali dati, prima che essi siano messi a disposizione si devono soddisfare alcuni requisiti procedurali tecnici e giuridici al fine, se non altro, di garantire il rispetto dei diritti di terzi sui dati in questione o di limitare l'effetto negativo sui diritti fondamentali, sul principio di non discriminazione e sulla protezione dei dati. L'adempimento di tali requisiti risulta abitualmente molto dispendioso in termini di tempo e richiede un livello molto elevato di conoscenze. Ciò ha determinato un utilizzo insufficiente di tali dati. Per quanto alcuni Stati membri stiano istituendo strutture, procedure o adottando norme per agevolare tale tipo di riutilizzo, ciò non accade in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'utilizzo dei dati per la ricerca e l'innovazione europee da parte di soggetti pubblici e privati, sono necessarie condizioni chiare per l'accesso a tali dati e il loro utilizzo in tutta l'Unione.

(7)

Esistono tecniche che consentono l'analisi di banche dati contenenti dati personali, quali l'anonimizzazione, la privacy differenziale, la generalizzazione, la soppressione e la casualizzazione, l'utilizzo di dati sintetici o metodi analoghi, nonché altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata che potrebbero contribuire a un trattamento dei dati maggiormente rispettoso della vita privata. Gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno agli enti pubblici affinché utilizzino in maniera ottimale tali tecniche, rendendo così disponibili quanti più dati possibili per la condivisione. L'applicazione di tali tecniche, unite a valutazioni d'impatto globali in materia di protezione dei dati e ad altre tutele può contribuire a una maggiore sicurezza nell'utilizzo e riutilizzo dei dati personali e dovrebbe garantire il riutilizzo sicuro dei dati commerciali riservati a fini statistici, di ricerca e di innovazione. In molti casi l'applicazione di tali tecniche, valutazioni d'impatto e altre tutele implica che i dati possano essere utilizzati e riutilizzati solamente in un ambiente di trattamento sicuro fornito o controllato dall'ente pubblico. L'uso di simili ambienti di trattamento sicuro è già stato sperimentato a livello dell'Unione ai fini della ricerca su microdati statistici, sulla base del regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione (25). Per quanto concerne i dati personali, il trattamento dei dati personali dovrebbe in generale essere basato su una o più delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali previste agli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679.

(8)

A norma del regolamento (UE) 2016/679, i principi di protezione dei dati non dovrebbero applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. La reidentificazione degli interessati a partire da insiemi di dati anonimizzati dovrebbe essere vietata. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di svolgere ricerche sulle tecniche di anonimizzazione, segnatamente al fine di garantire la sicurezza delle informazioni, migliorare le tecniche di anonimizzazione esistenti e contribuire alla solidità generale dell'anonimizzazione, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(9)

Al fine di facilitare la protezione dei dati personali e riservati e accelerare la messa a disposizione di tali dati per il riutilizzo ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a creare e mettere a disposizione i dati in conformità del principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024 e promuovere la creazione e la raccolta di dati in formati e strutture che facilitino l'anonimizzazione in tal senso.

(10)

Le categorie di dati detenuti da enti pubblici, che dovrebbero essere soggetti al riutilizzo a norma del presente regolamento, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024, che esclude i dati che non sono accessibili per motivi di riservatezza commerciale o statistica e i dati che figurano in opere o in altro materiale su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. I dati commerciali riservati comprendono i dati protetti da segreti commerciali, il know-how protetto e qualsiasi altra informazione la cui divulgazione indebita avrebbe un impatto sulla posizione di mercato o sulla solidità finanziaria dell'impresa. Il presente regolamento si dovrebbe applicare ai dati personali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 nella misura in cui il regime di accesso esclude o limita l'accesso a tali dati per motivi di protezione dei dati, di vita privata e di integrità dell'individuo, conformemente in particolare alle norme in materia di protezione dei dati. Il riutilizzo di dati che possono contenere segreti commerciali dovrebbe avere luogo senza pregiudicare la direttiva (UE) 2016/943, che istituisce il quadro per l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione leciti dei segreti commerciali.

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe introdurre l'obbligo di consentire il riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici. In particolare, ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto poter decidere se i dati sono resi accessibili per il riutilizzo, anche in termini di finalità e portata di tale accesso. Il presente regolamento dovrebbe integrare e lasciare impregiudicati gli obblighi più specifici degli enti pubblici, stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione o nazionale, quanto alla facoltà di consentire il riutilizzo dei dati. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. Tenuto conto del ruolo dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e della trasparenza in una società democratica, il presente regolamento dovrebbe lasciare altresì impregiudicato il diritto dell'Unione e nazionale sulla concessione dell'accesso ai documenti ufficiali e sulla loro divulgazione. L'accesso ai documenti ufficiali può essere concesso, in particolare, conformemente al diritto nazionale senza imporre condizioni specifiche o imponendo condizioni specifiche non previste dal presente regolamento.

(12)

Il regime di riutilizzo previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a dati la cui fornitura è parte dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, ai sensi del diritto o di altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici. Poiché le imprese pubbliche non rientrano nella definizione di ente pubblico, i dati detenuti da imprese pubbliche non dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento. I dati detenuti da istituti culturali, quali biblioteche, archivi e musei, nonché orchestre, compagnie d'opera o di balletto e teatri, e da istituti di istruzione non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento in quanto le opere e gli altri documenti in loro possesso sono prevalentemente coperti da diritti di proprietà intellettuale di terzi. Anche le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero essere organizzate come enti pubblici o enti di diritto pubblico.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali organizzazioni ibride solo nella loro qualità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca. Se le organizzazioni che svolgono attività di ricerca detengono dati nell'ambito di una specifica associazione pubblico-privato con organizzazioni del settore privato o altri enti pubblici, enti di diritto pubblico o organizzazioni ibride che svolgono attività di ricerca, ossia organizzate come enti pubblici o imprese pubbliche, con lo scopo principale di svolgere attività di ricerca, anche tali dati non dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il presente regolamento alle imprese pubbliche o private che esercitano funzioni del settore pubblico o forniscono servizi di interesse generale. Lo scambio di dati, esclusivamente nell'adempimento dei rispettivi compiti di servizio pubblico, tra enti pubblici nell'Unione o tra enti pubblici nell'Unione ed enti pubblici in paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché lo scambio di dati tra ricercatori a fini di ricerca scientifica non commerciale, non dovrebbe essere soggetto alle disposizioni del presente regolamento relative al riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici.

(13)

È opportuno che gli enti pubblici rispettino il diritto della concorrenza nello stabilire i principi per il riutilizzo dei dati da essi detenuti, evitando la conclusione di accordi che potrebbero avere quale obiettivo o conseguenza la creazione di diritti esclusivi per il riutilizzo di taluni dati. Accordi di tale tenore dovrebbero essere possibili solo se giustificati e necessari per la fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale. Tale caso potrebbe presentarsi qualora l'utilizzo esclusivo dei dati rappresenti l'unico modo per massimizzare i benefici sociali dei dati in questione, ad esempio quando esiste un'unica entità (che si è specializzata nel trattamento di uno specifico set di dati) in grado di fornire il servizio o il prodotto che consente all'ente pubblico di fornire a sua volta un servizio o un prodotto di interesse generale. Simili accordi dovrebbero tuttavia essere conclusi in conformità del diritto dell'Unione o nazionale applicabile ed essere soggetti a un riesame periodico basato su un'analisi di mercato al fine di accertare che tale esclusività continui ad essere necessaria. Tali accordi dovrebbero inoltre rispettare, ove opportuno, le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato e dovrebbero essere conclusi per una durata limitata che non dovrebbe essere superiore a 12 mesi. Al fine di garantire trasparenza, è opportuno pubblicare online tali accordi di esclusiva, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici. Qualora un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non rispetti il presente regolamento, tale diritto esclusivo dovrebbe essere invalido.

(14)

Gli accordi di esclusiva vietati e altre pratiche o accordi riguardanti il riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei dati per il riutilizzo e che sono stati conclusi o erano già validi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, non dovrebbero essere rinnovati dopo la scadenza della loro validità. Gli accordi a più lungo termine o conclusi per un periodo indeterminato dovrebbero essere risolti entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni per il riutilizzo dei dati protetti da applicarsi agli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, sono designati come competenti per consentire o negare l'accesso per il riutilizzo, e dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi relativi all'accesso a tali dati. Tali condizioni dovrebbero essere non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate e allo stesso tempo non dovrebbero limitare la concorrenza, con un'attenzione specifica alla promozione dell'accesso a tali dati da parte delle PMI e delle start-up. Le condizioni per il riutilizzo dovrebbero essere concepite in modo da promuovere la ricerca scientifica di modo che, ad esempio, il fatto di privilegiare la ricerca scientifica dovrebbe di norma essere considerato non discriminatorio. Gli enti pubblici che hanno facoltà di consentire il riutilizzo dovrebbero disporre dei mezzi tecnici necessari per garantire la protezione dei diritti e degli interessi di terzi e dovrebbe essere conferito loro il potere di chiedere le informazioni necessarie al riutilizzatore. È opportuno limitare le condizioni cui è subordinato il riutilizzo dei dati a quanto necessario per tutelare i diritti e gli interessi di terzi nei dati e l'integrità dei sistemi informatici e di comunicazione degli enti pubblici. Gli enti pubblici dovrebbero applicare le condizioni che meglio rispondono agli interessi del riutilizzatore senza comportare un onere sproporzionato per gli enti pubblici. Le condizioni cui è subordinato il riutilizzo dei dati dovrebbero essere concepite in modo da assicurare garanzie efficaci per quanto concerne la protezione dei dati personali. Prima della loro trasmissione, i dati personali dovrebbero essere anonimizzati, affinché non sia consentita l'identificazione degli interessati, e i dati contenenti informazioni commerciali riservate dovrebbero essere modificati in modo tale da non divulgare alcuna informazione riservata. Qualora la fornitura di dati anonimizzati o modificati non rispondesse alle esigenze del riutilizzatore, a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti di svolgere una valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati e consultare l'autorità di controllo ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679 e qualora i rischi per i diritti e gli interessi degli interessati risultino minimi, potrebbe essere consentito il riutilizzo in loco o remoto dei dati in un ambiente di trattamento sicuro.

Ciò potrebbe costituire una soluzione adeguata per il riutilizzo dei dati pseudonimizzati. È opportuno che le analisi dei dati in tali ambienti di trattamento sicuri siano controllate dall'ente pubblico al fine di proteggere i diritti e gli interessi di terzi. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trasmessi a terzi per il riutilizzo soltanto laddove una base giuridica conforme alla legislazione sulla protezione dei dati consenta tale trasmissione. I dati non personali dovrebbero essere trasmessi solo quando non vi è motivo di ritenere che la combinazione di set di dati non personali condurrebbe all'identificazione degli interessati. Ciò dovrebbe valere anche per i dati pseudonimizzati che mantengono il loro status di dati personali. In caso di reidentificazione degli interessati, in aggiunta a un obbligo di notifica di tale violazione a un'autorità di controllo e all'interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679, dovrebbe applicarsi un obbligo di notifica all’ente pubblico di tale violazione dei dati. Gli enti pubblici dovrebbero, se del caso, agevolare il riutilizzo dei dati sulla base del consenso degli interessati o dell'autorizzazione dei titolari dei dati al riutilizzo dei dati che li riguardano mediante mezzi tecnici adeguati. A tale riguardo, l'ente pubblico dovrebbe adoperarsi al meglio per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nella ricerca di tale consenso o autorizzazione, istituendo meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica. Non dovrebbe essere fornita nessuna informazione che consenta ai riutilizzatori di contattare direttamente gli interessati o i titolari dei dati. Nel trasmettere una richiesta di consenso o di autorizzazione, l'ente pubblico dovrebbe garantire che l'interessato sia chiaramente informato della possibilità di rifiutare il consenso o l'autorizzazione.

(16)

Al fine di facilitare e incoraggiare l'utilizzo dei dati detenuti da enti pubblici a fini di ricerca scientifica, gli enti pubblici sono incoraggiati a sviluppare un approccio armonizzato e processi armonizzati intesi a rendere tali dati facilmente accessibili a fini di ricerca scientifica nell'interesse pubblico. Ciò potrebbe comportare, tra l'altro, la creazione di procedure amministrative semplificate, la formattazione standardizzata dei dati, metadati informativi sulle scelte metodologiche e di raccolta dei dati e campi di dati standardizzati che consentano la facile integrazione di serie di dati provenienti da diverse fonti di dati del settore pubblico, se necessario ai fini dell'analisi. L'obiettivo di tali pratiche dovrebbe essere la promozione dei dati finanziati e prodotti con fondi pubblici a fini di ricerca scientifica, conformemente al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

(17)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il presente regolamento dovrebbe altresì lasciare impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale degli enti pubblici e non dovrebbe limitare in alcun modo l'esercizio di tali diritti. Gli obblighi imposti a norma del presente regolamento si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con gli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»), l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), il trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty — WCT) e il diritto dell'Unione o nazionale sulla proprietà intellettuale. Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei dati.

(18)

I dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, come pure i segreti commerciali, dovrebbero unicamente essere trasmessi a terzi qualora tale trasmissione sia lecita in virtù del diritto dell'Unione o nazionale o con il consenso del titolare dei diritti. Nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire il riutilizzo dei dati o limitarlo più di quanto stabilito dal presente regolamento.

(19)

Le imprese e gli interessati dovrebbero poter confidare nel fatto che il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti, detenuti dagli enti pubblici, sarà effettuato in maniera tale da rispettare i loro diritti e interessi. È pertanto opportuno predisporre tutele supplementari per situazioni nelle quali il riutilizzo di tali dati del settore pubblico ha luogo sulla base di un trattamento dei dati al di fuori di tale settore, tra cui un obbligo per gli enti pubblici di garantire che i diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche, in particolare per quanto riguarda i dati personali, i dati commerciali sensibili e i diritti di proprietà intellettuale, siano pienamente tutelati in tutti i casi, incluso il trasferimento di tali dati a paesi terzi. Gli enti pubblici non dovrebbero consentire il riutilizzo delle informazioni conservate in applicazioni di sanità elettronica da parte delle imprese di assicurazione o di qualsiasi altro fornitore di servizi al fine di discriminare nella fissazione dei prezzi, in quanto ciò sarebbe contrario al diritto fondamentale di accesso alla salute.

(20)

È inoltre di estrema importanza, al fine di preservare una concorrenza leale e l'economia di mercato aperta, salvaguardare i dati protetti di natura non personale, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che possa portare al furto della proprietà intellettuale o allo spionaggio industriale. Al fine di garantire la protezione dei diritti o degli interessi dei titolari dei dati, possono essere trasferiti a paesi terzi i dati non personali che devono essere protetti da accessi illeciti o non autorizzati in conformità del diritto dell'Unione o nazionale e che sono detenuti da enti pubblici, ma solo allorché sono previste tutele adeguate per l'utilizzo dei dati. Tali tutele adeguate dovrebbero includere l'obbligo che l'ente pubblico trasmetta dati protetti a un riutilizzatore solo se quest'ultimo si impegni contrattualmente nell'interesse della protezione dei dati. Un riutilizzatore che intende trasferire i dati protetti a un tale paese terzo dovrebbe rispettare gli obblighi sanciti dal presente regolamento anche dopo l'avvenuto trasferimento dei dati al paese terzo. Per garantire la corretta applicazione di tali obblighi il riutilizzatore dovrebbe altresì accettare la giurisdizione dello Stato membro dell'ente pubblico che ha consentito il riutilizzo ai fini della risoluzione giudiziale delle controversie.

(21)

Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'applicazione di tutele adeguate se, nel paese terzo verso il quale vengono trasferiti i dati personali, sono in vigore misure equivalenti che garantiscono che i dati beneficino di un livello di protezione analogo a quello applicabile mediante il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione dovrebbe poter essere in grado di dichiarare a tal fine, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo fornisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di tali atti di esecuzione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri tramite il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Tali atti di esecuzione rassicurerebbero gli enti pubblici sul fatto che il riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici nel paese terzo in questione non comprometterebbe la natura protetta di tali dati. La valutazione del livello di protezione conseguito nel paese terzo in questione dovrebbe in particolare tenere in considerazione la pertinente normativa generale e settoriale, anche in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e diritto penale relativo all'accesso ai dati non personali e alla loro protezione, qualsiasi accesso da parte degli enti pubblici di tale paese terzo ai dati trasferiti, l'esistenza e l'effettivo funzionamento nel paese terzo di una o più autorità di controllo indipendenti responsabili di garantire e far rispettare il regime giuridico che assicura l'accesso a tali dati, gli impegni internazionali dei paesi terzi in materia di protezione dei dati, o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, nonché la partecipazione del paese terzo a sistemi multilaterali o regionali.

L'esistenza di mezzi di ricorso effettivi per i titolari dei dati, gli enti pubblici o i fornitori di servizi di intermediazione dei dati nel paese terzo in questione riveste un'importanza particolare nel contesto del trasferimento di dati non personali a tale paese terzo. Tali tutele dovrebbero pertanto comprendere la disponibilità di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Tali atti di esecuzione dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali obblighi giuridici o accordi contrattuali già sottoscritti da un riutilizzatore nell'interesse della protezione dei dati non personali, in particolare dei dati industriali, nonché il diritto degli enti pubblici di obbligare i riutilizzatori a rispettare le condizioni per il riutilizzo, conformemente al presente regolamento.

(22)

Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti giuridici che mirano a trasferire direttamente i dati non personali o a fornire un accesso diretto agli stessi da parte delle autorità pubbliche nell'Unione, sotto il controllo di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Le decisioni e le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. Possono in alcuni casi presentarsi situazioni in cui l'obbligo di trasferire i dati non personali, o di fornirvi accesso, derivante dalla normativa di un paese terzo, sia in conflitto con un obbligo concorrente di proteggere tali dati a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali della persona o degli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commerciali sensibili e dei diritti di proprietà intellettuale, compresi anche gli obblighi contrattuali in materia di riservatezza conformemente a tale normativa. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso a dati non personali dovrebbero essere consentiti solo previa verifica, in particolare, che il sistema giuridico del paese terzo imponga che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, che la decisione o la sentenza abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta a riesame da parte di un'autorità giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati.

Inoltre, gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero garantire, al momento della firma di accordi contrattuali con altre parti private, che i dati non personali detenuti nell'Unione siano accessibili da parte di paesi terzi o ad essi trasferiti solo in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

(23)

Al fine di promuovere ulteriore fiducia nell'economia dei dati dell'Unione, è essenziale che siano attuate tutele nei confronti dei cittadini, del settore pubblico e delle imprese dell'Unione che garantiscano loro il controllo sui rispettivi dati strategici e sensibili e che siano rispettati il diritto, i valori e le norme dell'Unione, tra l'altro in termini di sicurezza, protezione dei dati e protezione dei consumatori. Per prevenire un accesso illecito a dati non personali, gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, compresi cifratura dei dati e politiche aziendali. A tal fine, si dovrebbe garantire che gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute rispettino tutte le norme tecniche, i codici di condotta e le certificazioni pertinenti a livello dell'Unione.

(24)

Al fine di creare fiducia nei meccanismi di riutilizzo, può essere necessario prevedere condizioni più rigorose per determinati tipi di dati non personali che possono essere ritenuti altamente sensibili in futuri specifici atti legislativi dell'Unione per quanto riguarda il trasferimento a paesi terzi, se tale trasferimento può compromettere obiettivi di politica pubblica dell'Unione, in linea con gli impegni internazionali. Nel settore della sanità, ad esempio, determinati set di dati detenuti da soggetti operanti nel sistema sanitario pubblico, quali gli ospedali pubblici, potrebbero essere considerati dati sanitari altamente sensibili. Altri settori pertinenti comprendono i trasporti, l'energia, l'ambiente e la finanza. Per garantire pratiche armonizzate in tutta l'Unione, tali tipologie di dati pubblici non personali altamente sensibili dovrebbero essere definite dal diritto dell'Unione, ad esempio nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari o di altra normativa settoriale. È opportuno stabilire mediante atti delegati tali condizioni cui è subordinato il trasferimento di tali dati a paesi terzi. Le condizioni dovrebbero essere proporzionate, non discriminatorie e necessarie per tutelare i legittimi obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati, quali la protezione della salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica e la protezione dei consumatori, della vita privata e dei dati personali. Le condizioni dovrebbero corrispondere ai rischi identificati in relazione alla sensibilità di tali dati, anche in termini di rischi di reidentificazione dei singoli individui. Tali condizioni potrebbero includere termini applicabili per il trasferimento o modalità tecniche, quali l'obbligo di utilizzare un ambiente di trattamento sicuro, limiti relativi al riutilizzo dei dati nei paesi terzi o categorie di persone aventi facoltà di trasferire tali dati a paesi terzi o che possono accedere ai dati nel paese terzo. In casi eccezionali tali condizioni potrebbero inoltre comprendere restrizioni al trasferimento dei dati a paesi terzi per tutelare l'interesse pubblico.

(25)

Gli enti pubblici dovrebbero poter imporre tariffe per il riutilizzo dei dati, ma dovrebbero altresì poter consentirne il riutilizzo a tariffe ridotte o nulla, ad esempio per determinate categorie di riutilizzo quali il riutilizzo a fini non commerciali o a fini di ricerca scientifica, o il riutilizzo da parte delle PMI e delle start-up, nonché della società civile e degli istituti di istruzione, in modo da incentivare tale riutilizzo al fine di stimolare la ricerca e l'innovazione e sostenere le imprese che rappresentano un'importante fonte di innovazione e incontrano generalmente maggiori difficoltà a raccogliere esse stesse dati pertinenti, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato. In questo contesto specifico, i fini di ricerca scientifica dovrebbero includere qualsiasi tipo di finalità connessa alla ricerca, indipendentemente dalla struttura organizzativa o finanziaria dell'istituto di ricerca in questione, ad eccezione della ricerca condotta da un'impresa con finalità di sviluppo, miglioramento o ottimizzazione di prodotti o servizi. Le tariffe dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e limitate ai costi sostenuti e non dovrebbero limitare la concorrenza. Un elenco delle categorie di riutilizzatori ai quali si applicano tariffe ridotte o nulle dovrebbe essere reso pubblico unitamente ai criteri utilizzati per stilare tale elenco.

(26)

Al fine di incentivare il riutilizzo di particolari categorie di dati detenuti da enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire uno sportello unico che funga da interfaccia per i riutilizzatori che intendono riutilizzare tali dati. Lo sportello dovrebbe avere un mandato intersettoriale e integrare, ove necessario, gli accordi a livello settoriale. Esso dovrebbe potersi avvalere di strumenti automatizzati per la trasmissione delle richieste di informazioni o delle richieste di riutilizzo. Nel processo di trasmissione dovrebbe essere garantita una sorveglianza umana sufficiente. A tal fine potrebbero essere utilizzate modalità pratiche già esistenti, quali i portali open data. Lo sportello unico dovrebbe disporre di una panoramica delle risorse contenente tutte le fonti di dati disponibili, comprese, se del caso, quelle fonti di dati disponibili presso i punti di informazione settoriali, regionali o locali, con pertinenti informazioni riguardo ai dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre designare, istituire o agevolare l'istituzione di organismi competenti per sostenere le attività degli enti pubblici che hanno facoltà di consentire il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti. I loro compiti possono comprendere la concessione dell'accesso ai dati, ove previsto dalla legislazione settoriale dell'Unione o nazionale. Tali organismi competenti dovrebbero fornire assistenza agli enti pubblici mediante tecniche all'avanguardia, compreso su come strutturare e conservare al meglio i dati al fine di renderli facilmente accessibili, in particolare attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni, nonché su come rendere i dati interoperabili, trasferibili e consultabili, tenendo conto delle migliori prassi per il trattamento dei dati, nonché di eventuali norme tecniche e di regolamentazione vigenti, e mediante ambienti di trattamento dei dati sicuri, che consentano modalità di analisi dei dati tali da preservare la riservatezza delle informazioni. Gli organismi competenti dovrebbero operare conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente pubblico.

Tale struttura di assistenza potrebbe assistere gli interessati e i titolari dei dati nella gestione del consenso o nell'autorizzazione al riutilizzo, compreso per quanto riguarda il consenso e l'autorizzazione a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli organismi competenti non dovrebbero avere funzioni di controllo, che sono riservate alle autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679. Fatti salvi i poteri di controllo delle autorità per la protezione dei dati, il trattamento dei dati dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità dell'ente pubblico responsabile del registro che contiene i dati, che rimane un titolare del trattamento quale definito dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto concerne i dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di uno o più organismi competenti, che potrebbero operare in settori diversi. I servizi interni degli enti pubblici potrebbero altresì fungere da organismi competenti. Un organismo competente potrebbe essere un ente pubblico che fornisce assistenza ad altri enti pubblici nell'autorizzare il riutilizzo dei dati, se del caso, o un ente pubblico che autorizza il riutilizzo stesso. Fornire assistenza ad altri enti pubblici dovrebbe significare informarli, su richiesta, riguardo alle migliori pratiche per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento, ad esempio riguardo ai mezzi tecnici per rendere disponibile un ambiente di trattamento sicuro oppure per garantire la tutela della vita privata e la riservatezza quando è fornito accesso per il riutilizzo dei dati nell'ambito del presente regolamento.

(27)

Si prevede che i servizi di intermediazione dei dati svolgano un ruolo essenziale nell'economia dei dati, in particolare nel sostenere e promuovere pratiche volontarie di condivisione dei dati tra imprese o nell'agevolare la condivisione dei dati nell'ambito degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Essi potrebbero diventare strumenti che agevolano lo scambio di quantità considerevoli di dati pertinenti. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati, che possono includere anche enti pubblici, che offrono servizi che collegano i diversi soggetti dispongono del potenziale per contribuire alla messa in comune efficiente dei dati come pure all'agevolazione della condivisione bilaterale dei dati. I servizi di intermediazione dei dati specializzati, che sono indipendenti dagli interessati, dai titolari dei dati e dagli utenti dei dati, potrebbero facilitare l'emergere di nuovi ecosistemi basati sui dati indipendenti da qualsiasi operatore che detenga un grado significativo di potere di mercato, prevedendo nel contempo un accesso non discriminatorio all'economia dei dati per le imprese di tutte le dimensioni, in particolare le PMI e le start-up con mezzi finanziari, giuridici o amministrativi limitati. Ciò sarà particolarmente importante nel contesto della creazione di spazi comuni europei di dati, ossia quadri interoperabili specifici o settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile. I servizi di intermediazione dei dati potrebbero includere la condivisione bilaterale o multilaterale dei dati o la creazione di piattaforme o banche dati che consentano la condivisione o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché l'istituzione di un'infrastruttura specifica per l'interconnessione di interessati e titolari dei dati con gli utenti dei dati.

(28)

Il presente regolamento dovrebbe contemplare i servizi finalizzati a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali. Laddove le imprese e altri entità offrano molteplici servizi relativi ai dati, solo le attività che riguardano direttamente la fornitura di servizi di intermediazione dei dati sono contemplate dal presente regolamento. La fornitura di servizi di archiviazione sul cloud, di analisi, di software per la condivisione dei dati, di web browser, di plug-in per browser o di un servizio di posta elettronica non dovrebbe essere considerata fornitura di servizi di intermediazione dei dati ai sensi del presente regolamento a condizione che tali servizi si limitino alla messa a disposizione di strumenti tecnici per gli interessati o per i titolari dei dati ai fini della condivisione di dati con altri; tuttavia la fornitura di tali strumenti non mira né a instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati né a consentire al fornitore di servizi di intermediazione dei dati di acquisire informazioni in merito all'instaurazione del rapporto commerciale ai fini della condivisione dei dati. Tra gli esempi di servizi di intermediazione dei dati figurano i mercati dei dati su cui le imprese possono mettere dati a disposizione di terzi, gli orchestratori di ecosistemi di condivisione dei dati aperti a tutte le parti interessate, ad esempio nel contesto degli spazi comuni europei di dati, nonché i pool di dati creati congiuntamente da più persone fisiche o giuridiche con l'intento di concedere licenze per il loro uso a tutte le parti interessate in modo che tutti i partecipanti che contribuiscono al pool siano ricompensati per il loro contributo.

Ciò escluderebbe i servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di aggiungervi un valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati. Ciò escluderebbe altresì i servizi che sono utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'utilizzo dei dati detenuti da tale titolare dei dati, oppure che sono utilizzati da varie persone giuridiche all'interno di un gruppo chiuso, anche nel quadro di rapporti con i fornitori o i clienti o di collaborazioni contrattualmente stabiliti, in particolare quelli aventi come obiettivo principale quello di garantire le funzionalità di oggetti o dispositivi connessi all'internet delle cose.

(29)

Il presente regolamento non dovrebbe riguardare i servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti protetti da diritto d'autore, come i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quali definiti all'articolo 2, punto 6, della direttiva (UE) 2019/790. I «fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione» quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e i «prestatori dei servizi di informazione sui conti» quali definiti all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) non dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di intermediazione dei dati ai fini del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi offerti da enti pubblici così da facilitare il riutilizzo di dati protetti, detenuti da diversi enti pubblici conformemente al presente regolamento, o l’utilizzo di eventuali altri dati, nella misura in cui tali servizi non abbiano l’intenzione di creare rapporti commerciali. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati di cui al presente regolamento non dovrebbero essere considerate offrire servizi di intermediazione dei dati a condizione che tali servizi non creino un rapporto commerciale tra potenziali utenti dei dati, da un lato, e interessati e titolari dei dati che mettono a disposizione i dati per motivi altruistici, dall'altro. Altri servizi non finalizzati a instaurare rapporti commerciali, come i repository volti a consentire il riutilizzo dei dati della ricerca scientifica conformemente ai principi dell'accesso aperto, non dovrebbero essere considerati servizi di intermediazione dei dati ai sensi del presente regolamento.

(30)

Una categoria specifica di fornitori di servizi di intermediazione dei dati comprende i fornitori che offrono i loro servizi agli interessati. Tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati cercano di rafforzare la capacità di agire degli interessati e, in particolare, il controllo dei singoli individui in merito ai dati che li riguardano. Tali fornitori assisterebbero i singoli individui nell'esercizio dei loro diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare gestendone la concessione e la revoca del consenso al trattamento dei dati, il diritto all'accesso ai propri dati, il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, il diritto alla cancellazione o «diritto all'oblio», il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, che consente agli interessati di trasferire i propri dati personali da un titolare del trattamento a un altro. In tale contesto, è importante che il modello commerciale di tali fornitori garantisca che non vi siano incentivi disallineati che incoraggino i singoli individui a utilizzare tali servizi per mettere a disposizione più dati che li riguardano di quanto non sia nel loro stesso interesse. Ciò potrebbe comprendere l'offerta di consulenza ai singoli individui quanto ai possibili utilizzi dei loro dati e il controllo della dovuta diligenza degli utenti dei dati prima che sia consentito loro di contattare gli interessati, al fine di evitare pratiche fraudolente. In alcune situazioni potrebbe essere auspicabile raccogliere dati reali in uno spazio di dati personali, affinché il trattamento possa aver luogo all'interno di tale spazio senza che i dati personali siano trasmessi a terzi, al fine di ottimizzare la protezione dei dati personali e della vita privata. Tali spazi di dati personali potrebbero contenere dati personali statici quali nome, indirizzo o data di nascita, nonché dati dinamici generati da una persona ad esempio con l'utilizzo di un servizio online o di un oggetto connesso all'internet delle cose. Potrebbero essere utilizzati anche per conservare informazioni verificate sull'identità quali i numeri di passaporto o informazioni sulla sicurezza sociale, nonché credenziali quali informazioni sulla patente di guida, diplomi o conti bancari.

(31)

Le cooperative di dati mirano a raggiungere una serie di obiettivi, in particolare a rafforzare la posizione dei singoli individui, affinché compiano scelte informate prima di acconsentire all'utilizzo dei dati, influenzando i termini e le condizioni, stabiliti dalle organizzazioni di utenti dei dati, cui è subordinato l'utilizzo dei dati, in modo da offrire scelte migliori ai singoli membri del gruppo, o trovando possibili soluzioni alle posizioni contrastanti dei singoli membri di un gruppo in merito alle modalità di utilizzo dei dati laddove tali dati riguardino più interessati all'interno di tale gruppo. In tale contesto è importante riconoscere che i diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679 sono diritti personali dell'interessato e che quest'ultimo non può rinunciarvi. Le cooperative di dati potrebbero altresì rappresentare uno strumento utile per imprese individuali e PMI che, in termini di conoscenze in materia di condivisione dei dati, sono spesso equiparabili ai singoli individui.

(32)

Al fine di far crescere la fiducia in tali servizi di intermediazione dei dati, in particolare in relazione all'utilizzo dei dati e al rispetto delle condizioni imposte dagli interessati e dai titolari dei dati, è necessario istituire un quadro normativo a livello dell'Unione che definisca requisiti altamente armonizzati relativi alla fornitura affidabile di tali servizi di intermediazione dei dati e che sia attuato dalle autorità competenti. Tale quadro contribuirà a garantire che gli interessati nonché i titolari e gli utenti dei dati abbiano un maggiore controllo sull'accesso ai propri dati e sul loro utilizzo, conformemente al diritto dell'Unione. La Commissione potrebbe inoltre incoraggiare e facilitare l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione, coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi, in particolare in materia di interoperabilità. Sia in situazioni in cui la condivisione di dati avviene tra due imprese sia quando ha luogo tra impresa e consumatore, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero offrire una modalità nuova, «europea», di governance dei dati, garantendo una separazione, nell'economia dei dati, tra fornitura, intermediazione e utilizzo dei dati. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati possono anche mettere a disposizione un'infrastruttura tecnica specifica per l'interconnessione di interessati e titolari dei dati con gli utenti dei dati. A tale proposito, è particolarmente importante configurare l'infrastruttura in modo tale che non vi siano ostacoli tecnici o di altro tipo che impediscano alle PMI e alle start-up di partecipare all'economia dei dati.

I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere autorizzati a offrire strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione. Tali strumenti e servizi dovrebbero essere utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell'interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non dovrebbero utilizzare i dati per altri scopi. Dovrebbe nel contempo essere consentito ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati di adattare i dati scambiati, ad esempio convertendoli in formati specifici, per migliorarne l'usabilità dei dati per l'utente dei dati qualora quest'ultimo lo desideri, o migliorare l'interoperabilità.

(33)

È importante consentire un ambiente competitivo per la condivisione dei dati. Un elemento essenziale attraverso il quale aumentare la fiducia e il controllo dei titolari dei dati, interessati e utenti dei dati nei servizi di intermediazione dei dati è la neutralità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati riguardo ai dati scambiati tra titolari dei dati o interessati e utenti dei dati. È pertanto necessario che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati agiscano solo in qualità di intermediari nelle transazioni e non utilizzino per nessun altro fine i dati scambiati. Le condizioni commerciali, compresa la fissazione dei prezzi, per la fornitura dei servizi di intermediazione dei dati non dovrebbero essere subordinate al fatto che un potenziale titolare dei dati o utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, tra cui l'archiviazione, l'analisi, l'intelligenza artificiale o altre applicazioni basate sui dati, e, in caso affermativo, dalla misura in cui il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzino tali altri servizi. Ciò renderà altresì necessaria una separazione strutturale tra il servizio di intermediazione dei dati e qualsiasi altro servizio fornito, in modo tale da evitare conflitti di interessi. Ciò significa che il servizio di intermediazione dei dati dovrebbe essere fornito mediante una persona giuridica distinta dalle altre attività di tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati. Tuttavia i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero poter utilizzare i dati forniti dal titolare dei dati per migliorare i loro servizi di intermediazione dei dati.

I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere in grado di mettere a disposizione dei titolari dei dati, degli interessati o degli utenti dei dati strumenti propri o di terzi al fine di agevolare lo scambio di dati, ad esempio strumenti per la conversione o la cura di dati, solamente su richiesta esplicita o con l'esplicita approvazione dell'interessato o del titolare dei dati. Gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non dovrebbero utilizzare i dati per finalità diverse da quelle relative ai servizi di intermediazione dei dati. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che agiscono da intermediari tra i singoli individui, quali gli interessati, e le persone giuridiche, quali gli utenti dei dati, dovrebbero inoltre avere l'obbligo fiduciario nei confronti dei singoli individui di garantire che agiscono nel migliore interesse degli interessati. Le questioni concernenti la responsabilità per tutti i danni e pregiudizi materiali e immateriali derivanti da un comportamento del fornitore di servizi di intermediazione dei dati potrebbero essere affrontate nel pertinente contratto, sulla base dei regimi nazionali di responsabilità.

(34)

I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire l'interoperabilità all'interno di un settore e tra settori diversi al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Le misure ragionevoli potrebbero comprendere il rispetto delle vigenti norme di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe agevolare l'emergere di ulteriori norme settoriali, ove necessario. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero attuare tempestivamente le misure per l'interoperabilità tra servizi di intermediazione dei dati adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

(35)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo incombente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati di rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di garantire il rispetto di tale regolamento. Qualora i fornitori di servizi di intermediazione dei dati trattino dati personali, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la protezione degli stessi. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del trattamento dei dati quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati sono vincolati dalle norme di tale regolamento.

(36)

Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dispongano di procedure e misure tese a imporre sanzioni per le pratiche fraudolente o abusive in relazione ai soggetti che richiedono l'accesso tramite i loro servizi di intermediazione dei dati, anche attraverso misure quali l'esclusione degli utenti di dati che violano i termini del servizio o il diritto vigente.

(37)

È altresì opportuno che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati adottino misure per garantire il rispetto del diritto della concorrenza e dispongano di procedure a tal fine. Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui la condivisione dei dati consente alle imprese di venire a conoscenza delle strategie di mercato dei loro concorrenti effettivi o potenziali. Le informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza comprendono abitualmente le informazioni su dati dei clienti, prezzi futuri, costi di produzione, quantità, fatturato, vendite o capacità.

(38)

È opportuno istituire una procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati al fine di garantire una governance dei dati all'interno dell'Unione basata su uno scambio di dati affidabile. I vantaggi di un ambiente affidabile sarebbero conseguiti al meglio mediante l'imposizione di una serie di requisiti per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati, senza che sia tuttavia necessaria l'adozione di decisioni o di atti amministrativi espliciti da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati per la fornitura di tali servizi. La procedura di notifica non dovrebbe porre indebiti ostacoli alle PMI, alle start-up e alle organizzazioni della società civile e dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione.

(39)

Al fine di sostenere una fornitura transfrontaliera efficace dei servizi, è opportuno richiedere al fornitore di servizi di intermediazione dei dati l'invio di una notifica solo all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale o in cui si trova il suo rappresentante legale. Una tale notifica dovrebbe consistere in una semplice dichiarazione dell'intenzione di fornire tali servizi e dovrebbe essere completata solo fornendo le informazioni di cui al presente regolamento. A seguito della relativa notifica, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dovrebbe poter iniziare a operare in qualsiasi Stato membro senza ulteriori obblighi di notifica.

(40)

La procedura di notifica stabilita nel presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme supplementari specifiche in materia di fornitura di servizi di intermediazione dei dati applicabili mediante una normativa settoriale.

(41)

Lo stabilimento principale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione dovrebbe essere ove ha sede l'amministrazione centrale del fornitore nell'Unione. Lo stabilimento principale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri oggettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione. Le attività di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero inoltre rispettare il diritto nazionale dello Stato membro in cui esso ha lo stabilimento principale.

(42)

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati, i fornitori di tali servizi dovrebbero avere il loro stabilimento principale nell'Unione. Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione offra servizi nell'Unione, dovrebbe designare un rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale è necessaria in questi casi, poiché tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati gestiscono sia dati personali sia dati commerciali riservati e ciò rende necessario il controllo ravvicinato del rispetto del presente regolamento da parte di tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Per determinare se tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati stia offrendo servizi nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati stia progettando di fornire servizi a persone in uno o più Stati membri. La mera accessibilità nell'Unione al sito web o a un indirizzo e-mail e ad altri dati di contatto del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, o l'utilizzo di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui è stabilito il fornitore di servizi di intermediazione dei dati, non dovrebbero essere ritenuti sufficienti ad accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una valuta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare servizi in tale lingua, o la menzione di utenti che si trovano nell'Unione potrebbero evidenziare che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati stia progettando di offrire servizi all'interno dell'Unione.

Un rappresentante legale designato dovrebbe agire a nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per servizi di intermediazione dei dati dovrebbero avere la possibilità di contattare il rappresentante legale, oltre al fornitore di servizi di intermediazione dei dati o al suo posto, anche in caso di violazione, al fine di avviare un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei dati inadempiente non stabilito nell'Unione. Il rappresentante legale dovrebbe essere designato mediante mandato scritto del fornitore di servizi di intermediazione dei dati affinché agisca a suo nome con riguardo agli obblighi che a quest'ultimo derivano dal presente regolamento.

(43)

Al fine di aiutare gli interessati e i titolari a identificare facilmente i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione, e quindi ad avere maggiore fiducia in essi, occorre creare un logo comune riconoscibile in tutta l'Unione oltre al titolo di «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione».

(44)

Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati designate per monitorare la conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati ai requisiti del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle loro capacità e competenze in materia di condivisione orizzontale o settoriale dei dati. Esse dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati, nonché trasparenti e imparziali nello svolgimento dei loro compiti. Ciascuno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'identità di tali autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati. I poteri e le competenze delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità per la protezione dei dati. In particolare, per qualsiasi questione che richieda la valutazione della conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati dovrebbe, se del caso, chiedere all'autorità di controllo competente istituita a norma di tale regolamento di emettere un parere o una decisione.

(45)

L'utilizzo per obiettivi di interesse generale di dati messi a disposizione su base volontaria dagli interessati, sulla base del consenso informato di questi ultimi, o di dati non personali messi a disposizione dai titolari presenta grandi potenzialità. Tali obiettivi di interesse generale comprendono l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche europee, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, o delle politiche pubbliche. Anche il sostegno alla ricerca scientifica dovrebbe essere considerato un obiettivo di interesse generale. Il presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire allo sviluppo di pool di dati messi a disposizione sulla base dell'altruismo dei dati, che abbiano dimensioni sufficienti da consentire l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, anche attraverso l'Unione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero poter avere disposizioni organizzative o tecniche, o entrambi, che agevolino l'altruismo dei dati. Tali disposizioni potrebbero includere la messa a disposizione degli interessati o dei titolari dei dati di strumenti di facile utilizzo per dare il consenso o l'autorizzazione all'uso altruistico dei loro dati, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, o uno scambio strutturato tra le autorità competenti sui benefici dell'altruismo dei dati per le politiche pubbliche, ad esempio sul fronte del miglioramento del traffico, della salute pubblica e della lotta ai cambiamenti climatici). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter definire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Gli interessati dovrebbero poter ricevere un compenso esclusivamente in relazione ai costi da loro sostenuti nel mettere a disposizione i propri dati per obiettivi di interesse generale.

(46)

La registrazione di organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute e l’uso del titolo «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» dovrebbe portare alla creazione di repository di dati. La registrazione in uno Stato membro sarebbe valida in tutta l'Unione, e dovrebbe agevolare l'utilizzo transfrontaliero dei dati all'interno dell'Unione e lo sviluppo di pool di dati riguardanti più Stati membri. I titolari dei dati potrebbero concedere l'autorizzazione al trattamento dei loro dati non personali per una serie di finalità non stabilite al momento di concedere l'autorizzazione. La conformità di tali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute con a una serie di requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbe infondere fiducia quanto al fatto che i dati messi a disposizione a fini altruistici servano un obiettivo di interesse generale. A tale fiducia dovrebbero in particolare contribuire un luogo di stabilimento o un rappresentante legale all'interno dell'Unione, nonché il requisito che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non siano organizzazioni a scopo di lucro, gli obblighi di trasparenza e le tutele specifiche volte a proteggere i diritti e gli interessi degli interessati e delle imprese.

Ulteriori tutele dovrebbero comprendere la possibilità di trattare i dati pertinenti in un ambiente di trattamento sicuro gestito dalle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, meccanismi di sorveglianza quali consigli o comitati etici, compresi i rappresentanti della società civile, per garantire che il titolare del trattamento mantenga standard elevati di etica scientifica e di protezione dei diritti fondamentali, strumenti tecnici efficaci e comunicati con chiarezza per revocare o modificare il consenso in qualsiasi momento, sulla base degli obblighi di informazione dei responsabili del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché strumenti che consentano agli interessati di essere informati circa l'utilizzo dei dati che hanno messo a disposizione. La registrazione quale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non dovrebbe essere un prerequisito per l'esercizio delle attività di altruismo dei dati. È opportuno che la Commissione elabori, mediante atti delegati, un codice in stretta cooperazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i portatori di interessi. Il rispetto di tale codice dovrebbe essere un requisito per la registrazione quali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

(47)

Al fine di aiutare gli interessati e i titolari a identificare facilmente le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, e quindi ad avere maggiore fiducia in esse, occorre creare un logo comune riconoscibile in tutta l'Unione. Il logo comune dovrebbe essere accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

(48)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di entità che intendono impegnarsi nell'ambito dell'altruismo dei dati a norma del diritto nazionale e che si basa sui requisiti imposti del diritto nazionale per operare in modo legale in uno Stato membro in qualità di organizzazione senza scopo di lucro.

(49)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di entità diverse dagli enti pubblici che praticano la condivisione dei dati e dei contenuti sulla base di licenze aperte, contribuendo quindi alla creazione di risorse comuni a disposizione di tutti. Dovrebbero essere comprese le piattaforme aperte e collaborative di condivisione delle conoscenze, i repository scientifici e accademici ad accesso aperto, le piattaforme di sviluppo di software open source e le piattaforme di aggregazione di contenuti ad accesso aperto.

(50)

Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero poter raccogliere dati pertinenti direttamente da persone fisiche e giuridiche o trattare dati raccolti da terzi. Il trattamento dei dati raccolti potrebbe essere effettuato da organizzazioni per l'altruismo dei dati per finalità da esse stesse stabilite oppure, se del caso, esse potrebbero acconsentire al trattamento da parte di terzi per tali finalità. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero rispettare le norme di tale regolamento. L'altruismo dei dati sarebbe basato in genere sul consenso degli interessati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, che dovrebbe rispettare i requisiti per il consenso lecito conformemente agli articoli 7 e 8 di tale regolamento. A norma del regolamento (UE) 2016/679, le finalità di ricerca scientifica potrebbero essere sostenute dal consenso in determinati settori di ricerca scientifica, laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica, o soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 specifica che un ulteriore trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, considerato incompatibile con le finalità iniziali. Per i dati non personali, i limiti di utilizzo dovrebbero essere indicati nell'autorizzazione concessa dal titolare dei dati.

(51)

Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati designate per monitorare la conformità delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute ai requisiti del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle loro capacità e competenze. Esse dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi organizzazione per l'altruismo dei dati, nonché trasparenti e imparziali nello svolgimento dei loro compiti. Ciascuno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'identità di tali autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati. I poteri e le competenze delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità per la protezione dei dati. In particolare, per qualsiasi questione che richieda la valutazione della conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbe, se del caso, chiedere all'autorità di controllo competente istituita a norma di tale regolamento di emettere un parere o una decisione.

(52)

Per promuovere la fiducia e conferire ulteriore certezza giuridica e facilità d'uso alla procedura di concessione e revoca del consenso, in particolare nel contesto dell'utilizzo a fini statistici e di ricerca scientifica di dati messi a disposizione su base altruistica, è opportuno elaborare e utilizzare nel contesto della condivisione di dati su base altruistica un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati. Tale modulo dovrebbe contribuire a garantire agli interessati una maggiore trasparenza in merito all'accesso ai loro dati e all'utilizzo degli stessi in conformità al consenso da loro espresso nonché nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Esso dovrebbe altresì facilitare la concessione e la revoca del consenso ed essere utilizzato per ottimizzare le attività di altruismo dei dati effettuate dalle imprese e fornire un meccanismo che consenta a queste ultime di revocare la loro autorizzazione all'utilizzo dei dati. È opportuno che il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizzi un approccio modulare che ne consenta la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse affinché sia possibile tenere conto delle specificità dei singoli settori, anche in termini di protezione dei dati.

(53)

Al fine di attuare con successo il quadro di governance dei dati, è opportuno istituire un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe essere costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), della Commissione, nonché dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici e di organi con competenze specifiche. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe essere composto da un certo numero di sottogruppi, compreso un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, quali sanità, ambiente, agricoltura, trasporti, energia, produzione industriale, media, settori culturali e creativi e statistica, come pure del mondo accademico, della ricerca, della società civile, delle organizzazioni di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei dei dati e altri portatori di interessi e terzi, tra cui gli organismi con competenze specifiche, quali gli istituti nazionali di statistica.

(54)

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe assistere la Commissione nel coordinare le pratiche e le politiche nazionali sui temi contemplati dal presente regolamento e nel sostenere l'utilizzo intersettoriale dei dati aderendo ai principi del quadro europeo di interoperabilità e utilizzando norme e specifiche europee e internazionali, anche attraverso la piattaforma multilaterale per la normazione delle TIC, i Core Vocabularies e i Building Blocks del meccanismo per collegare l'Europa, e dovrebbe tener conto delle attività di normazione in corso in settori o ambiti specifici. Le attività di normazione tecnica potrebbero comprendere l'individuazione di priorità per l'elaborazione di norme e l'istituzione e il mantenimento di una serie di norme tecniche e giuridiche per la trasmissione di dati tra due ambienti di trattamento che renda possibile l'organizzazione degli spazi di dati, in particolare nel chiarire e distinguere le norme e le pratiche intersettoriali da quelle settoriali. È opportuno che il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati collabori con organismi, reti o gruppi di esperti settoriali o con altre organizzazioni intersettoriali che si occupano del riutilizzo dei dati. Per quanto concerne l'altruismo dei dati, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe assistere la Commissione nell'elaborazione del modulo di consenso, previa consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati. Proponendo orientamenti sugli spazi comuni europei di dati, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe sostenere lo sviluppo di un'economia dei dati europea funzionante basata su tali spazi, come indicato nella strategia europea dei dati.

(55)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Discrepanze sostanziali tra le norme in materia di sanzioni potrebbero portare a una distorsione della concorrenza nel mercato unico digitale. L'armonizzazione di tali norme potrebbe essere utile a tal riguardo.

(56)

Al fine di provvedere a un'efficiente applicazione del presente regolamento e garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le entità che desiderano registrarsi come organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano in grado di accedere ed espletare le procedure di notifica e registrazione interamente in linea e in modo transfrontaliero, tali procedure dovrebbero essere offerte attraverso lo sportello digitale unico istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Tali procedure dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle procedure riportato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724.

(57)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1724.

(58)

Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, onde integrare il presente regolamento stabilendo, in specifici atti legislativi dell'Unione, condizioni speciali applicabili ai trasferimenti a paesi terzi di alcune categorie di dati non personali ritenuti altamente sensibili e istituendo un codice per le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute cui tali organizzazioni devono conformarsi, che stabilisca requisiti di informazione, tecnici e di sicurezza, nonché tabelle di marcia per la comunicazione e norme di interoperabilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (30). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(59)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori a rispettare le condizioni di riutilizzo stabilite nel presente regolamento, stabilendo clausole contrattuali tipo relative al trasferimento di dati non personali a un paese terzo da parte dei riutilizzatori, per dichiarare che le disposizioni legislative, di controllo e in materia di applicazione della normativa di un paese terzo sono equivalenti alla tutela garantita dal diritto dell'Unione, per sviluppare il disegno del logo comune per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e del logo comune per le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, e per stabilire ed elaborare il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(60)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE. Le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in maniera contraria al TFUE. Tale aspetto riguarda in particolare le norme sullo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza attraverso servizi di intermediazione dei dati tra concorrenti effettivi o potenziali.

(61)

Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e hanno emesso i loro pareri il 10 marzo 2021.

(62)

Il presente regolamento segue come principi guida il rispetto dei diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla vita privata, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità. Nel contesto di quest'ultimo, è opportuno che gli enti pubblici e i servizi di cui al presente regolamento si conformino, se del caso, alle direttive (UE) 2016/2102 (32) e (UE) 2019/882 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio. È inoltre opportuno tenere conto della «progettazione per tutti» nel contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, vale a dire lo sforzo consapevole e sistematico di applicare in modo proattivo principi, metodi e strumenti per promuovere la progettazione universale nelle tecnologie informatiche, comprese le tecnologie basate su internet, evitando in tal modo la necessità di adattamenti a posteriori o di una progettazione specializzata.

(63)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici, nonché l'istituzione di un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e di un quadro per la registrazione volontaria delle entità che mettono i dati a disposizione a fini altruistici e di un quadro per l’istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;

b)

un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

c)

un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d)

un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

2.   Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente regolamento non pregiudica:

a)

le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell'accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e

b)

gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento dei dati non personali.

Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

3.   Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

«riutilizzo»: l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

3)

«dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

«dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

«consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

6)

«autorizzazione»: il conferimento agli utenti dei dati del diritto al trattamento dei dati non personali;

7)

«interessato»: l'interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

8)

«titolare dei dati»: una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l'interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali o di condividerli;

9)

«utente dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di dati personali, a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali;

10)

«condivisione dei dati»: la fornitura di dati da un interessato o un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito;

11)

«servizio di intermediazione dei dati»: un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali, ad esclusione almeno di:

a)

servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di aggiungervi un valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati;

b)

servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti protetti da diritto d'autore;

c)

servizi utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'utilizzo dei dati detenuti da tale titolare dei dati, oppure utilizzati da varie persone giuridiche all'interno di un gruppo chiuso, anche nel quadro di rapporti con i fornitori o i clienti o di collaborazioni contrattualmente stabilite, in particolare quelli aventi come obiettivo principale quello di garantire la funzionalità di oggetti o dispositivi connessi all'internet delle cose;

d)

servizi di condivisione dei dati offerti da enti pubblici che non mirano a instaurare rapporti commerciali;

12)

«trattamento»: il trattamento quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali o all'articolo 3, punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 in materia di dati non personali;

13)

«accesso»: l'utilizzo dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, che non implica necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di dati;

14)

«stabilimento principale» di una persona giuridica: il luogo in cui è stabilita la sua amministrazione centrale nell'Unione;

15)

«servizi di cooperative di dati»: servizi di intermediazione dei dati offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri prima di concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il loro consenso al trattamento dei dati personali;

16)

«altruismo dei dati»: la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale;

17)

«ente pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

18)

«organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno le caratteristiche seguenti:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale e non hanno carattere industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica;

c)

le loro attività sono finanziate in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la loro gestione è soggetta alla supervisione da parte di tali autorità o organismi, oppure sono dotati di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

19)

«impresa pubblica»: qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione; ai fini della presente definizione si presume un'influenza dominante in uno qualsiasi dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

20)

«ambiente di trattamento sicuro»: l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, quale il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di trattamento dei dati, compresi la visualizzazione, la conservazione, lo scaricamento, l'esportazione dei dati e il calcolo dei dati derivati mediante algoritmi computazionali;

21)

«rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, che può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in aggiunta o in sostituzione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'entità in relazione agli obblighi a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'avvio di un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei dati o un'entità inadempiente non stabilito nell'Unione.

CAPo II

Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

Articolo 3

Categorie di dati

1.   Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:

a)

riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa;

b)

riservatezza statistica;

c)

protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o

d)

protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024.

2.   Il presente capo non si applica:

a)

ai dati detenuti da imprese pubbliche;

b)

ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c)

ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione;

d)

ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o

e)

ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione.

3.   Il presente capo lascia impregiudicati:

a)

il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e

b)

il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti.

Articolo 4

Divieto di accordi di esclusiva

1.   Sono vietati gli accordi o altre pratiche relativi al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e comprendenti le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti esclusivi o di limitare la disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali accordi o altre pratiche.

2.   In deroga al paragrafo 1, può essere concesso un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati di cui a tale paragrafo nella misura necessaria alla fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale che non sarebbe altrimenti possibile.

3.   Un diritto esclusivo di cui al paragrafo 2 è accordato mediante atto amministrativo o accordo contrattuale a norma del diritto dell'Unione o nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

4.   La durata del diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. Ove si concluda un contratto, la durata del contratto è la stessa della durata del diritto esclusivo.

5.   La concessione di un diritto esclusivo a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, compresi i motivi per cui è necessario concedere tale diritto, è trasparente ed è resa pubblica online, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

6.   Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022 è posto termine alla scadenza del contratto applicabile e comunque entro il 24 dicembre 2024.

Articolo 5

Condizioni per il riutilizzo

1.   Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l'accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora concedano o neghino l'accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici siano dotati delle necessarie risorse per conformarsi al presente articolo.

2.   Le condizioni per il riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. Tali condizioni non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, la tutela della natura protetta dei dati. Essi garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:

a)

concedere l'accesso per il riutilizzo dei dati soltanto qualora l'ente pubblico o l'organismo competente abbia garantito, in seguito alla richiesta di riutilizzo, che i dati sono stati:

i)

anonimizzati, nel caso di dati personali; e

ii)

modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

b)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi da remoto all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito o controllato dall'ente pubblico;

c)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di trattamento sicuro, rispettando rigorose norme di sicurezza, a condizione che l'accesso remoto non possa essere consentito senza compromettere i diritti e gli interessi di terzi.

4.   In caso di riutilizzo consentito conformemente al paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato. L'ente pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e i risultati del trattamento dei dati effettuato dal riutilizzatore per tutelare l'integrità della protezione dei dati come anche il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che compromettono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare il riutilizzo dei risultati è comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.

5.   A meno che il diritto nazionale preveda tutele specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al riutilizzo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'ente pubblico subordina il riutilizzo dei dati forniti a norma del paragrafo 3 del presente articolo al rispetto, da parte del riutilizzatore, di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito malgrado le misure di tutela adottate. I riutilizzatori hanno il divieto di reidentificare gli interessati cui si riferiscono i dati e adottano misure tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare all'ente pubblico qualsiasi violazione dei dati che comporti la reidentificazione degli interessati. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali il riutilizzatore informa senza ritardo, se opportuno con l'assistenza dell'ente pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi possono essere.

6.   Qualora il riutilizzo dei dati non possa essere consentito in conformità degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e non vi sia alcuna base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'ente pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati o l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l'ente pubblico. Qualora fornisca tale assistenza, l'ente pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

7.   Il riutilizzo dei dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo dei dati o di limitarlo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

8.   Quando i dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia di riservatezza commerciale o statistica, gli enti pubblici provvedono affinché i dati riservati non siano divulgati in conseguenza all'autorizzazione di tale riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia consentito a norma del paragrafo 6.

9.   Qualora intenda trasferire a un paese terzo dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il riutilizzatore informa l'ente pubblico della sua intenzione a trasferire tali dati e della finalità di tale trasferimento al momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il riutilizzatore informa, se opportuno con l'assistenza dell'ente pubblico, la persona giuridica i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale intenzione, tale finalità e tali tutele adeguate. L'ente pubblico non consente il riutilizzo a meno che la persona giuridica non dia l'autorizzazione al trasferimento.

10.   Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intende trasferire tali dati a un paese terzo diverso da un paese designato in conformità del paragrafo 12 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente:

a)

a rispettare gli obblighi imposti in conformità dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei dati al paese terzo; e

b)

ad accettare la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'ente pubblico che trasmette i dati in merito a qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

11.   Gli enti pubblici forniscono, se del caso e nei limiti delle loro capacità, orientamenti e assistenza ai riutilizzatori affinché rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

12.   Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

garantiscono una protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali sostanzialmente equivalente a quella garantita dal diritto dell'Unione;

b)

sono applicate e fatte rispettare in modo efficace; e

c)

consentono un ricorso giurisdizionale effettivo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

13.   Specifici atti legislativi dell'Unione possono stabilire che determinate categorie di dati non personali detenuti da enti pubblici siano considerate altamente sensibili ai fini del presente articolo, laddove il loro trasferimento a paesi terzi possa mettere a rischio gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Qualora tale atto sia adottato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni particolari applicabili ai trasferimenti di tali dati verso paesi terzi.

Tali condizioni particolari si basano sulla natura delle categorie di dati non personali individuate nello specifico atto legislativo dell'Unione e sui motivi per cui tali categorie sono considerate altamente sensibili, tenendo in considerazione il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Esse sono non discriminatorie e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione.

Qualora richiesto dagli atti legislativi specifici dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni particolari possono includere termini applicabili al trasferimento o alle modalità tecniche ad esso relative, limitazioni per quanto riguarda il riutilizzo di dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o, in casi eccezionali, restrizioni per quanto riguarda i trasferimenti a paesi terzi.

14.   La persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati non personali può trasferire i dati solo ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 6

Tariffe

1.   Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre tariffe per consentire il riutilizzo di tali dati.

2.   Le tariffe imposte a norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non limitano la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici provvedono affinché le tariffe possano anche essere pagate online mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno dell'Unione.

4.   Qualora gli enti pubblici applichino tariffe, essi adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali, quali la ricerca scientifica, e da parte delle PMI e delle start-up in conformità delle norme sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i dati a una tariffa ridotta o nulla, in particolare per le PMI e le start-up, la società civile e gli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono stilare un elenco di categorie di riutilizzatori a cui i dati per il riutilizzo sono forniti a una tariffa ridotta o a titolo gratuito. Detto elenco è reso pubblico unitamente ai criteri adottati per la sua redazione.

5.   L'ammontare di eventuali tariffe deriva dai costi relativi allo svolgimento del procedimento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si limita ai costi necessari per:

a)

la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati;

b)

l'acquisizione dei diritti;

c)

l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e commerciali riservati di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d)

il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro;

e)

l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico, nonché;

f)

l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati e l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo.

6.   I criteri e la metodologia di calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L'ente pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei costi.

Articolo 7

Organismi competenti

1.   Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Gli organismi competenti possono inoltre essere abilitati a concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Qualora concedano o neghino l'accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.

3.   Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario:

a)

fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per la fornitura dell'accesso ai fini del riutilizzo dei dati;

b)

fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili;

c)

fornire assistenza tecnica per la pseudonimizzazione e garantire il trattamento dei dati in modo da tutelare efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata, e la cancellazione di informazioni commerciali riservate, tra cui segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

d)

se del caso, fornire assistenza agli enti pubblici affinché aiutino i riutilizzatori a richiedere agli interessati il consenso al riutilizzo o ai titolari dei dati l'autorizzazione al riutilizzo, in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui si intende effettuare il trattamento dei dati, e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso o di autorizzazione formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica;

e)

fornire assistenza agli enti pubblici in merito alla valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10.

5.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica altresì alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali organismi competenti.

Articolo 8

Sportelli unici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l'ente pubblico garantisca un sostegno adeguato.

2.   Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.

3.   Lo sportello unico può istituire un canale di informazione distinto, semplificato e ben documentato per le PMI e le start-up, che risponda alle loro esigenze e capacità di chiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici nazionali.

Articolo 9

Procedura per le richieste di riutilizzo

1.   A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi conformemente al diritto nazionale, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al massimo di 30 giorni. In tali casi, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, notificano il prima possibile al richiedente che occorre più tempo per svolgere la procedura e la relativa motivazione per il ritardo.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione di cui al paragrafo 1 ha l'effettivo diritto di ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso è stabilito nel diritto nazionale e comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico o per l'organismo competente interessato.

CAPO III

Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

Articolo 10

Servizi di intermediazione dei dati

La fornitura dei seguenti servizi di intermediazione dei dati è conforme all'articolo 12 ed è soggetta a una procedura di notifica:

a)

servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; tali servizi possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali o la creazione di piattaforme o banche dati che consentono lo scambio o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché l'istituzione di altra infrastruttura specifica per l'interconnessione di titolari dei dati con gli utenti dei dati;

b)

servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

c)

servizi di cooperative di dati.

Articolo 11

Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati.

2.   Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.

3.   Un fornitore di servizi di intermediazione dei dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10, designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai servizi di intermediazione dei dati forniti. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati per garantire la conformità al presente regolamento.

Il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale a cura del fornitore di servizi di intermediazione dei dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di intermediazione dei dati.

4.   Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

5.   La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei dati a fornire servizi di intermediazione dei dati in tutti gli Stati membri.

6.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

c)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale del fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante legale;

d)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dei dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);

e)

le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

f)

una descrizione del servizio di intermediazione dei dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei dati;

g)

la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.

7.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati assicura che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non falsi la concorrenza.

8.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.

9.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati in questione può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune.

Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

10.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.

11.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può applicare tariffe ridotte o consentire la notifica a titolo gratuito.

12.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della modifica stessa.

13.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

14.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione.

Articolo 12

Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati

La fornitura di servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati attraverso una persona giuridica distinta;

b)

le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un titolare dei dati o a un utente dei dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzano tali altri servizi;

c)

i dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati, il che può comportare l'uso di dati per l'individuazione di frodi o a fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;

d)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato o da un titolare dei dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati e offre agli interessati o ai titolari dei dati la possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;

e)

i servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell'interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;

f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione a soggetti che richiedono l'accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei dati;

h)

in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei dati garantiscono la conservazione dei dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l'accesso ai loro dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale fornitura di servizi di intermediazione dei dati sia fornita tra interessati e utenti dei dati, di esercitare i propri diritti;

i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dei dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

k)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;

l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dei dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso;

n)

qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il consenso e ai titolari dei dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i dati;

o)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei dati.

Articolo 13

Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e notifica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica successiva dell'identità di tali autorità competenti.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

3.   I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non pregiudicano i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili della cibersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali autorità istituiscono una forte cooperazione e si scambiano le informazioni come necessario per l'esercizio dei loro compiti in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati, e si adoperano per conseguire la coerenza delle decisioni adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Monitoraggio della conformità

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati monitorano e controllano la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al presente capo. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati possono inoltre monitorare e controllare la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati sulla base di una richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati hanno il potere di chiedere ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o ai loro rappresentanti legali tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

3.   Qualora constati che un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non rispetta uno o più requisiti di cui al presente capo, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica tale circostanza al fornitore di servizi di intermediazione dei dati e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole oppure immediatamente in caso di violazione grave e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza. A tal proposito l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere, ove opportuno, di:

a)

imporre, mediante procedure amministrative, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, oppure avviare procedimenti giudiziari per l'imposizione di ammende, o entrambe le misure;

b)

chiedere un rinvio dell'inizio o della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o una sospensione della stessa, fino a quando non siano state apportate le modifiche alle condizioni richieste dall'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati; o

c)

chiedere la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute non siano state rettificate nonostante la notifica preventiva di cui al paragrafo 3.

Una volta ordinata la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati chiede alla Commissione di eliminare il fornitore del servizio di intermediazione dei dati dal registro dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati in conformità del primo comma, lettera c).

Se un fornitore di servizi di intermediazione dei dati rettifica le violazioni, tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati invia una nuova notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica alla Commissione ognuna di tali nuove notifiche.

5.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione non designi un rappresentante legale o qualora quest'ultimo non fornisca, su richiesta dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati, le informazioni necessarie che dimostrino in modo esauriente il rispetto del presente regolamento, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di rinviare l'inizio della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o sospenderla, fino alla designazione del rappresentante legale o alla presentazione delle informazioni necessarie.

6.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati notificano senza ritardo al fornitore di servizi di intermediazione dei dati interessato le misure imposte a norma dei paragrafi 4 e 5 e i motivi su cui si basano, nonché le misure che occorre adottare per rettificare le lacune pertinenti, e stabiliscono un periodo ragionevole, non superiore a 30 giorni, entro il quale il fornitore di servizi di intermediazione dei dati deve conformarsi a tali misure.

7.   Se lo stabilimento principale o il rappresentante legale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati si trova in uno Stato membro, ma tale fornitore presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati dello Stato membro dello stabilimento principale o in cui si trova il rappresentante legale e le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati interessate ai fini dell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di uno Stato membro chiede assistenza a un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati che riceve tale richiesta fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 15

Deroghe

Il presente capo non si applica alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute o ad altre entità senza scopo di lucro nella misura in cui le loro attività consistono nel cercare di raccogliere, per obiettivi di interesse generale, dati messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, a meno che tali organizzazioni e entità non puntino a stabilire relazioni commerciali tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati, da un lato, e utenti dei dati, dall'altro.

CAPO IV

Altruismo dei dati

Articolo 16

Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati

Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.

Articolo 17

Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

1.   Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2.   A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.

Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

Requisiti generali per la registrazione

Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, un'entità deve:

a)

svolgere attività di altruismo dei dati;

b)

essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile;

c)

operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;

d)

svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività;

e)

rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo.

Articolo 19

Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

1.   Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita.

2.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.

3.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve dall'entità il mandato di essere interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire la conformità al presente regolamento.

L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante legale. Tale entità può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro l'entità.

4.   La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome dell'entità;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di registrazione dell'entità;

c)

lo statuto dell'entità, se opportuno;

d)

le fonti di reddito dell'entità;

e)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o quello del rappresentante legale;

f)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h);

g)

le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti;

h)

gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati;

i)

la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali;

j)

qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 18.

5.   Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

7.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Articolo 20

Obblighi di trasparenza

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:

a)

tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti;

b)

la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;

c)

le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo;

d)

le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.

2.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

b)

una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati;

c)

un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati;

d)

una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno;

e)

informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall'autorizzazione all'accesso ai dati, e sulle spese.

Articolo 21

Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

a)

agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

b)

all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

4.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

5.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

6.   Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.

Articolo 22

Codice

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento istituendo un codice che stabilisca:

a)

adeguati requisiti in materia di informazione per garantire che gli interessati e i titolari dei dati ricevano, prima di dare il consenso o l'autorizzazione all'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti sull'utilizzo dei dati, sugli strumenti per concedere e revocare la concessione del consenso o dell'autorizzazione, e sulle misure adottate per evitare l'utilizzo improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati;

b)

adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire l'opportuno livello di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per la concessione o la revoca del consenso o dell'autorizzazione;

c)

tabelle di marcia per la comunicazione con un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i pertinenti portatori di interessi, in particolare i titolari dei dati e gli interessati che potrebbero condividere i loro dati, per quanto riguarda l'altruismo dei dati, la designazione in qualità di organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione e il codice stesso;

d)

raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti.

2.   Il codice di cui al paragrafo 1 è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 23

Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Le autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità delle proprie autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti.

3.   L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro svolge i propri compiti in collaborazione con la pertinente autorità per la protezione dei dati, qualora tali compiti siano connessi al trattamento dei dati personali, e con le pertinenti autorità settoriali dello Stato membro in questione.

Articolo 24

Monitoraggio della conformità

1.   Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati monitorano e controllano la conformità alle prescrizioni stabilite nel presente capo da parte organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati può inoltre monitorare e controllare la conformità di tali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute su richiesta di persone fisiche o giuridiche.

2.   Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno il potere di richiedere alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

3.   L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati che accerti l'inosservanza da parte di un’organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta di una o più prescrizioni di cui al presente capo, notifica all'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta quanto accertato e le offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4.   L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

5.   Qualora un’organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non rispetti una o più prescrizioni di cui al presente capo anche dopo aver ricevuto la notifica dell'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati conformemente al paragrafo 3, tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta:

a)

perde il diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» in qualsiasi comunicazione scritta e orale;

b)

è rimossa dal pertinente registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute e dal registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati rende pubblica ogni decisione di revoca del diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» a norma del primo comma, lettera a).

6.   Se un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta ha lo stabilimento principale o il rappresentante legale in uno Stato membro ma è attiva in altri Stati membri, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento principale o il rappresentante legale e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano reciprocamente assistenza. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate ai fini dei compiti stabiliti nel presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro chiede assistenza all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. A seguito di tale richiesta, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 25

Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati

1.   Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o l’autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse.

3.   Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4.   Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica.

CAPO V

Autorità competenti e disposizioni procedurali

Articolo 26

Requisiti relativi alle autorità competenti

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta. Le funzioni delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati possono essere svolte dalla stessa autorità. Gli Stati membri possono istituire una o più autorità nuove per tali finalità o avvalersi di quelle esistenti.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati svolgono i loro compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva. Nell'esercizio dei loro compiti, esse salvaguardano la concorrenza leale e la non discriminazione.

3.   L'alta dirigenza e il personale addetto allo svolgimento dei compiti pertinenti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utente o il responsabile della manutenzione dei servizi che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti, né rappresentarli. Ciò non preclude l'uso dei servizi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o l'uso di tali servizi per scopi personali.

4.   L'alta dirigenza e il personale delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità in relazione alle attività di valutazione loro affidate.

5.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno a loro disposizione le risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie.

6.   Su richiesta motivata e senza ritardo, le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro forniscono alla Commissione e alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati degli altri Stati membri le informazioni necessarie a svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Qualora un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ritenga che le informazioni richieste siano riservate conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale e segreto professionale, la Commissione e le altre autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate garantiscono tale riservatezza.

Articolo 27

Diritto di presentare un reclamo

1.   In relazione a qualunque aspetto che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se del caso, collettivo alla pertinente autorità nazionale per i servizi di intermediazione dei dati competente nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nei confronti di un'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati a cui à stato presentato il reclamo informa il reclamante:

a)

dello stato del procedimento e della decisione adottata; nonché

b)

dei ricorsi giurisdizionali di cui all'articolo 28.

Articolo 28

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1.   Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2.   I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.

3.   Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.

CAPO VI

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Articolo 29

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

1.   La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.

2.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:

a)

un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j) e k),

b)

un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30, lettere f) e g);

c)

un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).

3.   La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

4.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

Articolo 30

Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati svolge i compiti seguenti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il trattamento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei dati in tutta l'Unione;

c)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute;

d)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;

e)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;

f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati tra spazi di dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g)

assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno mediante il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati e dei servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione di spazi comuni europei di dati;

h)

propone orientamenti per gli spazi comuni europei di dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:

i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, la comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e le procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii)

i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

iii)

un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

iv)

una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi comuni europei di dati;

v)

l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;

i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in relazione all'accesso internazionale e al trasferimento dei dati;

k)

consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m)

consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai dati non personali, compresa la normazione.

CAPO VII

Accesso internazionale e trasferimento

Articolo 31

Accesso internazionale e trasferimento

1.   L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati, o l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, adotta tutte le ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, compresi accordi contrattuali, per impedire il trasferimento internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o l'accesso a questi ultimi da parte delle autorità pubbliche qualora tale trasferimento o accesso confliggesse con il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, fatto salvo il paragrafo 2 o 3.

2.   Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongano che un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta trasferiscano dati non personali detenuti nell'Unione o vi diano accesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono rinconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su un accordo di questo tipo concluso tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

3.   In mancanza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta siano destinatari di una decisione o di una sentenza di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che ordini il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione o che vi sia dato accesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e il rispetto di tale decisione rischi di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:

a)

il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, e richiede che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni;

b)

l'obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un’autorità giurisdizionale competente del paese terzo; e

c)

l'autorità giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di un'autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati a norma del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale del pertinente Stato membro.

4.   Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte, l'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati o l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

5.   L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati e l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informano il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di soddisfare tale richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

CAPO VIII

Delega e procedura di comitato

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 giugno 2022.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 13, o all'articolo 22, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO ix

Disposizioni finali E TRANSITORIE

Articolo 34

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12, e delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nelle loro norme in materia di sanzioni, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Entro il 24 settembre 2023, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.

2.   Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi per l'imposizione di sanzioni ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in caso di violazione del presente regolamento, se opportuno:

a)

la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;

b)

qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

c)

qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

d)

i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Articolo 35

Valutazione e riesame

Entro il 24 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La relazione, se necessario, è corredata di proposte legislative.

La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:

a)

l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 34;

b)

il grado di conformità con il presente regolamento dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non stabiliti nell'Unione e il grado di applicabilità delle sanzioni imposte a tali fornitori e organizzazioni;

c)

il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate a norma del capo IV e una panoramica degli obiettivi di interesse generale per le quali i dati sono condivisi al fine di stabilire criteri chiari a tale riguardo.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

Articolo 36

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:

Eventi della vita

Procedure

Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa

Notifica di un'attività commerciale, licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, modifiche di un'attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime

Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale

 

Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori

Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale

Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori

Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale

Presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa

Conferma di ricevimento della dichiarazione

Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti

Conferma di ricevimento della notifica

Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

Notifica del fornitore di servizi di intermediazione dei dati

Conferma di ricevimento della notifica

Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione

Conferma della registrazione

Articolo 37

Disposizioni transitorie

Le entità che forniscono i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 il 23 giugno 2022 ottemperano agli obblighi di cui al capo III entro il 24 settembre 2025.

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(3)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

(6)  Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

(7)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(9)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(13)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(18)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(19)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(20)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(21)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(23)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(24)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(25)  Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

(26)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(27)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(28)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(29)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).


3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/45


REGOLAMENTO(UE) 2022/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui l’obiettivo della neutralità climatica è realizzato entro il 2050 e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Nella comunicazione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», la Commissione ha proposto di innalzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030. Tale ambizione è stata avallata dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2020 e la valutazione d’impatto che accompagna tale comunicazione conferma che il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostiene la necessità di riesaminare e, se necessario, rivedere la legislazione in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e costruire le infrastrutture energetiche del futuro. Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l’elettrificazione rapida, l’incremento della produzione di energia rinnovabile e senza l’utilizzo di combustibili fossili, un crescente uso di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, l’integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative.

(2)

L’attuale obiettivo vincolante a livello di Unione relativo alle energie rinnovabili entro il 2030 pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale e un obiettivo principale a livello di Unione relativo all’efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % saranno rivisti nel quadro degli obiettivi più ambiziosi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del Green Deal europeo.

(3)

L’accordo di Parigi adottato nell’ambito convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»), fissa l’obiettivo a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura media del pianeta ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali e sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(4)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e mercati dell’energia competitivi nell’Unione, promuovere l’efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché promuovere l’interconnessione delle reti energetiche. Il regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce un quadro che consente agli Stati membri e ai portatori di interessi di cooperare in un contesto regionale per sviluppare reti energetiche meglio collegate in modo da connettere regioni attualmente isolate dal mercato europeo dell’energia, di rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e di promuoverne di nuove, nonché di contribuire all’integrazione dell’energia rinnovabile. Perseguendo tali obiettivi, il regolamento (UE) n. 347/2013 contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all’insieme dell’Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(5)

La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in grado di incrementare l’integrazione delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire quindi alla competitività dell’Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell’energia elettrica e del gas hanno contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora è meglio collegata e la resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento importante per l’attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita nell’intento previsto di ridurre il divario finanziario dei progetti. Sebbene la maggior parte delle procedure di autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in alcuni casi tempi lunghi. L’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato.

(6)

Nella risoluzione del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (8), il Parlamento europeo ha chiesto una revisione del regolamento (UE) n. 347/2013 che tenga in particolare conto degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e dei suoi obiettivi di neutralità climatica per il 2050 e del principio dell’«efficienza energetica al primo posto».

(7)

La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia è uno strumento centrale nello sviluppo di un mercato interno dell’energia ed è necessaria per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per innalzare i livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, l’Europa avrà bisogno di un sistema energetico più integrato, che si avvalga di livelli più elevati di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a basso tenore di carbonio e della decarbonizzazione del settore del gas. La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia può fare in modo che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche dell’Unione sostenga la transizione energetica necessaria verso la neutralità climatica in linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e della neutralità tecnologica tenendo conto, al contempo, del potenziale di riduzione delle emissioni nell’uso finale. Può inoltre garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema e la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri, nonché l’energia a un prezzo accessibile per le famiglie e le imprese.

(8)

Anche se gli obiettivi del regolamento (UE) n. 347/2013 restano in gran parte validi, l’attuale quadro delle reti transeuropee dell’energia non rispecchia ancora pienamente i cambiamenti previsti per il sistema energetico che deriveranno dal nuovo contesto politico e, in particolare, dagli obiettivi aggiornati per l’energia e il clima per il 2030 e dall’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell’ambito del Green Deal europeo. Pertanto, tra gli altri aspetti, sia gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici che quelli di adattamento ai cambiamenti climatici devono essere adeguatamente rispecchiati nel quadro delle reti transeuropee dell’energia riveduto. Oltre al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi politici, l’ultimo decennio ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture oggetto del presente regolamento, nei criteri di selezione per i progetti di interesse comune nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari. Allo stesso tempo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell’articolo 194 TFUE.

(9)

Le direttive 2009/73/CE (9) e (UE) 2019/944 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono un mercato interno dell’energia. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nella realizzazione di tale mercato, esistono ancora margini di miglioramento, grazie a un migliore utilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti, all’integrazione di una quantità sempre maggiore di energia rinnovabile e all’integrazione del sistema.

(10)

È necessario aggiornare le infrastrutture energetiche dell’Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la resilienza nei confronti di tali disfunzioni, disastri naturali o provocati dall’uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d’importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (11).

(11)

È opportuno che le infrastrutture energetiche dell’Unione siano resilienti agli inevitabili effetti che è previsto che i cambiamenti climatici producano in Europa nonostante gli sforzi di mitigazione. In questo senso è fondamentale intensificare gli sforzi in materia di adattamento e attenuazione climatici e sviluppare la resilienza, la prevenzione e la preparazione.

(12)

Lo sviluppo delle infrastrutture energetiche transeuropee dovrebbe tener conto, ove tecnicamente possibile e più efficiente, della possibilità di riconvertire le infrastrutture e le attrezzature esistenti.

(13)

La sicurezza degli approvvigionamenti, considerata presupposto principale dell’adozione del regolamento (UE) n. 347/2013, è migliorata considerevolmente grazie ai progetti di interesse comune. Inoltre, la valutazione d’impatto della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini» prevede una riduzione significativa del consumo di gas naturale, in quanto il suo uso non ridotto non è compatibile con la neutralità in termini di emissioni di carbonio. D’altra parte, verso il 2050 si prevede che il consumo di biogas, di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di combustibili sintetici in forma gassosa aumenterà in misura significativa. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora è meglio collegata e la resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe rispecchiare questo cambiamento riguardante il settore del gas. Tuttavia, non tutti gli Stati membri sono collegati sufficientemente alla rete del gas europea e gli Stati membri insulari in particolare continuano a far fronte a notevoli sfide in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e di isolamento energetico. Sebbene il 78 % dei progetti relativi al gas che rappresentano progetti di interesse comune dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2025, alcuni di essi sono in notevole ritardo, anche per problemi di autorizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere negativamente sui progetti di interesse comune che non sono ancora stati completati alla data della sua entrata in vigore. Di conseguenza, i progetti di interesse comune inclusi nel quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013, per i quali un fascicolo di domanda è stato accettato per l’esame da parte dell’autorità competente, dovrebbero poter mantenere i loro diritti e obblighi per quanto riguarda l’autorizzazione per un periodo di quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(14)

L’importanza delle reti elettriche intelligenti, che non sempre includono l’attraversamento di una frontiera fisica, nel conseguimento degli obiettivi della politica energetica e climatica dell’Unione è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» («strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico»). I criteri applicabili alla categoria dovrebbero essere semplificati, dovrebbero includere gli sviluppi tecnologici riguardanti l’innovazione e gli aspetti digitali e dovrebbero consentire l’integrazione del sistema energetico. È opportuno inoltre chiarire il ruolo dei promotori di progetti. Considerato l’atteso aumento significativo della domanda di energia elettrica proveniente dal settore dei trasporti, in particolare per i veicoli elettrici lungo le autostrade e nelle aree urbane, le tecnologie di rete intelligenti dovrebbero inoltre aiutare a migliorare il sostegno alla rete energetica per la ricarica transfrontaliera ad alta capacità al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.

(15)

La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico sottolinea anche la necessità di una pianificazione integrata delle infrastrutture energetiche, in tutti i settori relativi a vettori, infrastrutture e consumo in campo energetico. Questa integrazione di sistema inizia, come punto di partenza, dall’applicazione del principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e dall’adozione di un approccio olistico in termini di politica e che va oltre i singoli settori. Risponde inoltre alle esigenze di decarbonizzazione di alcuni settori in cui la riduzione delle emissioni è difficile da realizzare, come nel caso di alcuni comparti industriali o alcune modalità di trasporto, in cui l’elettrificazione diretta rappresenta oggi una sfida sotto il profilo tecnico ed economico. Questi investimenti comprendono l’idrogeno e gli elettrolizzatori, che si avviano verso una diffusione commerciale su larga scala. La comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» («strategia per l’idrogeno») dà priorità alla produzione di idrogeno da fonti di energia elettrica rinnovabili, che rappresenta la soluzione più pulita e maggiormente compatibile con gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione. In una fase di transizione sono tuttavia necessarie altre forme di idrogeno da fonti a basso tenore di carbonio per decarbonizzare più rapidamente la produzione di idrogeno esistente concentrandosi su una diversa gamma di tecnologie pulite e dare impulso alle economie di scala.

(16)

Nella sua strategia per l’idrogeno la Commissione ha inoltre concluso che, per la necessaria diffusione dell’idrogeno, una rete di infrastrutture su larga scala costituisce un elemento importante che solo l’Unione e il mercato interno possono offrire. Le infrastrutture dedicate al trasporto e al commercio di idrogeno a livello transfrontaliero o alla creazione di valli dell’idrogeno sono attualmente molto limitate. Tali infrastrutture dovrebbero comprendere una quantità significativa di impianti convertiti da impianti per il gas naturale e integrati da nuovi impianti dedicati all’idrogeno. La strategia per l’idrogeno stabilisce inoltre l’obiettivo strategico di aumentare la capacità installata degli elettrolizzatori a 40 gigawatt (GW) entro il 2030 al fine di incrementare la produzione di idrogeno rinnovabile e agevolare la decarbonizzazione dei settori dipendenti dai combustibili fossili, come l’industria o i trasporti. La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia dovrebbe pertanto includere infrastrutture nuove e riconvertite di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno e impianti di elettrolizzatori. Le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno dovrebbero essere inoltre incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione così da consentire una valutazione globale e coerente dei loro costi e benefici per il sistema energetico, compreso il loro contributo all’integrazione e alla decarbonizzazione del settore, al fine di creare una struttura portante per l’idrogeno all’interno dell’Unione.

(17)

Per le reti intelligenti del gas dovrebbe inoltre essere creata una nuova categoria di infrastrutture al fine di sostenere gli investimenti che integrano nella rete del gas una varietà di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili come biogas, biometano e idrogeno, e che contribuiscono a gestire un sistema più complesso sulla base di tecnologie digitali innovative.

(18)

Raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 presuppone che vi siano ancora processi industriali che emettono diossido di carbonio. Tale diossido di carbonio è considerato inevitabile quando la sua produzione non può essere evitata nonostante l’ottimizzazione, per esempio attraverso l’efficienza energetica o l’elettrificazione che integrano le energie rinnovabili. Lo sviluppo di infrastrutture per il diossido di carbonio dovrebbe portare a una significativa riduzione netta delle emissioni altrimenti inevitabili in assenza di alternative ragionevoli. La cattura del diossido di carbonio è disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ai fini dei flussi di diossido di carbonio provenienti dagli impianti contemplati da tale direttiva e ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(19)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 imponeva che un progetto proposto di interesse comune dimostri di contribuire in maniera significativa ad almeno un criterio tra una serie di criteri nel processo per l’elaborazione dell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, il quale avrebbe potuto, ma non doveva necessariamente, includere la sostenibilità. Tale requisito, conforme alle specifiche esigenze del mercato interno dell’energia di allora, ha consentito lo sviluppo di progetti di interesse comune intesi ad affrontare esclusivamente i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento senza dimostrare i vantaggi in termini di sostenibilità. Considerata l’evoluzione dei fabbisogni infrastrutturali dell’Unione, degli obiettivi di decarbonizzazione, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 21 luglio 2020, secondo cui le spese dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell’accordo di Parigi e con il principio del «non nuocere» del Green Deal europeo, la sostenibilità in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili all’interno della rete o, ove pertinente, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere tuttavia valutata al fine di garantire che la politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia sia coerente con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e della neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro nel raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica. La sostenibilità delle reti di trasporto del diossido di carbonio è affrontata dalle riduzioni dei gas a effetto serra previste per tutto il ciclo di vita dei progetti e dall’assenza di soluzioni tecnologiche alternative per conseguire lo stesso livello di riduzione del diossido di carbonio.

(20)

L’Unione dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le proprie reti con le reti dei paesi terzi, che sono reciprocamente vantaggiosi e necessari alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici e che soddisfano inoltre i pertinenti criteri delle principali categorie di infrastrutture di cui al presente regolamento, in particolare con i paesi limitrofi e con i paesi con cui l’Unione ha instaurato una cooperazione energetica specifica. Il presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere nel proprio ambito di applicazione progetti di interesse reciproco che siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti a livello di Unione e almeno un paese terzo. Tali progetti dovrebbero poter essere inclusi nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco («elenco dell’Unione») a patto che il quadro strategico presenti un elevato livello di convergenza e sia sostenuto da meccanismi di applicazione e dovrebbero dimostrare un contributo agli obiettivi generali dell’Unione e dei paesi terzi in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza dell’approvvigionamento e la decarbonizzazione.

Un elevato livello di convergenza del quadro strategico dovrebbe presumersi per le parti contraenti dello Spazio economico europeo o della Comunità dell’energia o può essere dimostrato nel caso di altri paesi terzi mediante accordi bilaterali che includano disposizioni pertinenti in materia di obiettivi di politica climatica ed energetica in materia di decarbonizzazione e che possano essere ulteriormente valutati dall’adeguato gruppo regionale con il sostegno della Commissione. Inoltre, il paese terzo con cui l’Unione coopera allo sviluppo di progetti di interesse reciproco dovrebbe adoperarsi per garantire una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche, come stabilito nel presente regolamento. I progetti di interesse reciproco dovrebbero pertanto essere trattati alla stregua di progetti di interesse comune e tutte le disposizioni relative ai progetti di interesse comune dovrebbero essere egualmente applicabili anche ai progetti di interesse reciproco, se non specificato diversamente. Per significativi benefici socioeconomici netti a livello dell’Unione si dovrebbe intendere il miglioramento dell’interoperabilità e del funzionamento del mercato interno, andando oltre uno Stato membro. Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio, dovrebbero essere ammissibili solo i progetti necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri di diossido di carbonio, a condizione che le norme e le garanzie volte a prevenire eventuali fughe e riguardanti il clima, la salute umana e gli ecosistemi per quanto riguarda la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di carbonio siano almeno allo stesso livello di quelle dell’Unione. Si dovrebbe presumere che lo Spazio economico europeo soddisfi tali norme e garanzie.

(21)

I progetti di interesse reciproco dovrebbero essere considerati uno strumento aggiuntivo per ampliare il campo di applicazione del presente regolamento a paesi terzi al di là dei progetti di interesse comune che contribuiscono all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I. Pertanto, ove un progetto con un paese terzo contribuisca all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica, esso è ammissibile per ottenere, su richiesta, lo status di progetto di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Secondo lo stesso principio, i progetti di interconnessione elettrica con paesi terzi che avevano ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 possono essere selezionati come progetti di interesse comune, a condizione che siano sottoposti al processo di selezione e che soddisfino i criteri per i progetti di interesse comune.

(22)

Per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e i suoi obiettivi di neutralità climatica per il 2050, l’Europa deve inoltre aumentare in modo consistente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le categorie di infrastrutture esistenti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica sono cruciali per integrare in misura significativa l’aumento della produzione di energia elettrica rinnovabile nella rete elettrica. Ciò richiede inoltre di intensificare gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore al fine di raggiungere almeno 300 GW di energia eolica offshore installata in linea con la strategia della Commissione per le energie rinnovabili offshore definita nella comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro». Tale strategia comprende collegamenti radiali che collegano nuove capacità eoliche offshore, nonché progetti ibridi integrati. Dovrebbe essere affrontato il coordinamento della pianificazione e dello sviluppo a lungo termine delle reti elettriche offshore e onshore. In particolare, la pianificazione di infrastrutture offshore dovrebbe passare da un approccio basato sui progetti a un approccio coordinato e globale che garantisca lo sviluppo sostenibile delle reti offshore integrate in linea con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo, la protezione ambientale e altri utilizzi del mare. Occorre adottare un approccio basato sulla cooperazione volontaria tra gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’approvazione dei progetti di interesse comune connessi al loro territorio e ai relativi costi.

(23)

Gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di valutare i benefici e i costi dei corridoi prioritari di rete offshore per l’energia rinnovabile e di effettuare un’analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di corridoio prioritario di rete offshore per sostenere gli impegni politici congiunti volti allo sviluppo di energie rinnovabili offshore. La Commissione, insieme agli Stati membri e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e alle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe elaborare orientamenti per specifici costi-benefici e ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete integrata offshore, che permetta agli Stati membri di svolgere una valutazione adeguata.

(24)

Il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione come base per l’individuazione di progetti di interesse comune nelle categorie riguardanti l’energia elettrica e il gas si è rivelato efficace. Sebbene la Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto dell’energia elettrica («ENTSO-E»), la Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e i TSO svolgano un ruolo determinante nel processo, per rafforzare la fiducia nello stesso è necessario un esame più approfondito, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari per il futuro, l’individuazione di strozzature e divari a lungo termine nelle infrastrutture e la valutazione di singoli progetti. Pertanto, data la necessità di una convalida indipendente, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («Agenzia») e la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo all’interno del processo, anche nell’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 715/2009 (14) e (UE) 2019/943 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il processo del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione dovrebbe beneficiare del contributo oggettivo e scientificamente fondato di un organismo scientifico indipendente quale il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, e dovrebbe essere organizzato nel modo più efficace.

(25)

Nello svolgimento dei compiti che precedono l’adozione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la ENTSO-E e la ENTSOG dovrebbero condurre un ampio processo di consultazione con la partecipazione di tutti i portatori di interessi pertinenti. La consultazione dovrebbe essere aperta e trasparente e dovrebbe essere organizzata in modo tempestivo per consentire ai portatori di interessi di fornire le loro osservazioni nella preparazione delle fasi fondamentali dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, quali l’elaborazione di scenari, l’individuazione dei divari infrastrutturali e la metodologia basata sull’analisi dei costi-benefici per la valutazione dei progetti. La ENTSO-E e la ENTSOG dovrebbero tenere in debita considerazione i contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni e spiegare in che modo hanno tenuto conto di tali contributi.

(26)

In linea con le conclusioni del Forum sulle infrastrutture energetiche del 2020, è necessario garantire che tutti i settori pertinenti, come il gas, l’elettricità e i trasporti, siano considerati in una prospettiva integrata nei processi di pianificazione di tutte le infrastrutture onshore e offshore di trasmissione e distribuzione. Al fine di rispettare l’accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, gli obiettivi di sviluppo dell’energia offshore per il 2040, e in linea con l’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il quadro delle reti energetiche transeuropee dovrebbe basarsi su una visione più intelligente, integrata, a lungo termine e ottimizzata del «sistema energetico unico» attraverso la realizzazione di un quadro che consenta un maggiore coordinamento della pianificazione delle infrastrutture in vari settori e offra l’opportunità di integrare in modo ottimale varie soluzioni di integrazione che coinvolgano diversi elementi di rete tra le varie infrastrutture. Ciò dovrebbe essere garantito sviluppando un modello progressivamente integrato che consenta la coerenza tra le metodologie monosettoriali basate su ipotesi comuni e rifletta le interdipendenze.

(27)

È importante assicurare che solo i progetti infrastrutturali per cui non esistono soluzioni alternative ragionevoli possano ottenere lo status di progetti di interesse comune. A tal fine, il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere preso in considerazione nella relazione sull’individuazione dei divari infrastrutturali elaborata in linea con il presente regolamento e nel lavoro svolto dai gruppi regionali per stabilire gli elenchi regionali dei progetti proposti nell’elenco dell’Unione. In linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto», dovrebbero essere prese in considerazione tutte le alternative pertinenti alle nuove infrastrutture per garantire le future esigenze infrastrutturali, che potrebbero contribuire ad affrontare l’individuazione del divario infrastrutturale.

I gruppi regionali, assistiti dalle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero prendere in considerazione le ipotesi e i risultati della valutazione dei divari infrastrutturali elaborata in linea con il presente regolamento e garantire che il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» sia pienamente rispecchiato nel processo di selezione dei progetti di interesse comune. In aggiunta, durante l’attuazione dei progetti, i promotori del progetto dovrebbero riferire sulla conformità alla legislazione ambientale e dimostrare che tali progetti non arrecano danni significativi all’ambiente, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). I progetti di interesse comune esistenti che raggiungono un grado di maturità sufficiente saranno presi in considerazione nella selezione dei progetti per il successivo elenco dell’Unione da parte dei gruppi regionali.

(28)

Per garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità delle reti elettriche europee in un contesto di condizioni mutevoli, soprattutto in considerazione delle quote crescenti di opzioni di flessibilità, come lo stoccaggio dell’energia sostenibile, e di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si dovrebbe accordare particolare priorità agli sforzi tesi a mantenere e garantire un livello soddisfacente di produzione di energia a basse emissioni di carbonio pianificata, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per i cittadini e le imprese.

(29)

A seguito di intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con i portatori di interessi, la Commissione ha individuato 14 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione entro il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della trasmissione e dello stoccaggio di energia elettrica, delle reti offshore per l’energia rinnovabile, della trasmissione e dello stoccaggio dell’idrogeno, degli elettrolizzatori, delle reti intelligenti del gas, delle reti elettriche intelligenti e del trasporto e stoccaggio di diossido di carbonio.

(30)

È opportuno che i progetti di interesse comune rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi, visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per poter essere inclusi negli elenchi dell’Unione, è necessario che i progetti relativi all’energia elettrica e all’idrogeno rientrino nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile a livello dell’Unione. Poiché le infrastrutture dell’idrogeno non sono attualmente incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, per i progetti relativi all’idrogeno tale requisito dovrebbe applicarsi solo a partire dal 1o gennaio 2024 ai fini del secondo elenco dell’Unione che sarà istituito in conformità del presente regolamento.

(31)

È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di istituire elenchi regionali di tali progetti. Per assicurare un ampio consenso, tali gruppi regionali dovrebbero garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari dei progetti proposti e del calendario suggerito per l’approvazione normativa.

(32)

Per aumentare l’efficienza del processo, la cooperazione tra i gruppi regionali dovrebbe essere rafforzata e ulteriormente incoraggiata. È necessario che la Commissione svolga un ruolo importante nell’agevolare tale cooperazione, al fine di affrontare il possibile impatto dei progetti su altri gruppi regionali.

(33)

È opportuno redigere un nuovo elenco dell’Unione ogni due anni. I progetti di interesse comune completati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco dell’Unione. Per tale ragione, i progetti di interesse comune esistenti che saranno inclusi nel successivo elenco dell’Unione dovrebbero essere soggetti allo stesso processo di selezione dei progetti proposti, finalizzato a istituire gli elenchi regionali e l’elenco dell’Unione. È opportuno tuttavia cercare di limitare per quanto possibile l’onere amministrativo, per esempio utilizzando le informazioni trasmesse precedentemente o tenendo conto delle relazioni annuali dei promotori del progetto. A tal fine i progetti di interesse comune esistenti che hanno compiuto progressi significativi dovrebbero beneficiare di un processo di inclusione semplificato nel piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione.

(34)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, osservando debitamente i requisiti per la partecipazione dei portatori di interessi e la legislazione ambientale, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori del progetto. È opportuno che la Commissione designi dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari o ritardi. Nel processo di selezione per i successivi elenchi dell’Unione relativi a tali progetti si dovrebbe tener conto dei progressi compiuti nell’attuazione dei progetti specifici e dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

(35)

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all’accesso al mercato.

(36)

È opportuno coordinare la pianificazione e l’attuazione dei progetti di interesse comune dell’Unione in materia di infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni in modo da creare sinergie ove ciò sia fattibile in maniera generale dal punto di vista economico, tecnico, ambientale, climatico o della pianificazione territoriale e tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza. Durante la pianificazione delle diverse reti europee si dovrebbe pertanto prediligere l’integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche in modo da mantenere minima l’occupazione del territorio. Per l’integrazione del sistema energetico nei diversi settori è necessaria una visione comune riguardante le reti, provvedendo sempre, ove possibile, a riutilizzare i tracciati esistenti o dismessi, al fine di ridurre al minimo l’impatto negativo sul piano sociale, economico, ambientale, climatico e finanziario.

(37)

Ai progetti di interesse comune dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale al fine di assicurare il loro trattamento amministrativo rapido e d’urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. Essi dovrebbero essere considerati di interesse pubblico dalle autorità competenti. Qualora esistano motivi di rilevante interesse pubblico, l’autorizzazione a progetti che producono un impatto negativo sull’ambiente dovrebbe essere rilasciata se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (18).

(38)

È indispensabile che i portatori di interessi, tra cui la società civile, siano informati e consultati onde garantire la riuscita dei progetti e limitare le obiezioni nei loro confronti.

(39)

Per ridurre la complessità, aumentare l’efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbero essere designate una o più autorità competenti con il compito di integrare o coordinare tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

(40)

Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni delle reti offshore per le energie rinnovabili, dovrebbero essere designati punti di contatto unici per i progetti offshore transfrontalieri che figurano nell’elenco dell’Unione, riducendo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. I punti di contatto unici dovrebbero ridurre la complessità, aumentare l’efficienza e accelerare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trasmissione offshore che spesso attraversano molte giurisdizioni.

(41)

Nonostante l’esistenza di regole consolidate che garantiscono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale, e che si applicano pienamente ai progetti di interesse comune, sono necessarie ulteriori misure a norma del presente regolamento per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Se già previsto da norme nazionali che impongono standard uguali o superiori a quelli del presente regolamento, la consultazione preliminare alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe diventare facoltativa ed evitare la duplicazione dei requisiti legali.

(42)

L’attuazione corretta e coordinata delle direttive 2001/42/CE (19) e 2011/92/UE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabile, della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (21), firmata a Aarhus il 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus») e della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (22), firmata a Espoo il 25 febbraio 1991 («convenzione di Espoo») dovrebbe assicurare l’armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali e climatici, anche in un contesto transfrontaliero. La Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a snellire le procedure di valutazione ambientale per le infrastrutture energetiche e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell’Unione per i progetti di interesse comune. Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro valutazioni dei progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori prassi e a sviluppare la loro capacità amministrativa per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

(43)

È importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando al contempo, per quanto possibile e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche. Data l’urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere corredata di un termine chiaro per l’adozione della decisione di esecuzione del progetto da parte delle autorità pertinenti. Tale termine dovrebbe favorire una definizione e un trattamento più efficienti dei procedimenti e non dovrebbe in alcun caso impedire la partecipazione del pubblico né l’applicazione di standard elevati per la protezione dell’ambiente in conformità della legislazione in materia ambientale. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i termini massimi. Tuttavia, gli Stati membri possono adoperarsi per ridurre, ove possibile, tali termini, in particolare per progetti come le reti intelligenti, che potrebbero richiedere una procedura autorizzativa tanto complessa quanto quella applicabile alle infrastrutture di trasmissione. Le autorità competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto dei termini.

(44)

Qualora lo considerino opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle decisioni globali eventuali decisioni adottate nei contesti di negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell’accesso alla proprietà, l’acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà nel contesto della pianificazione territoriale che stabilisce la destinazione generale dei terreni di una determinata regione, compresi altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto, nonché la concessione dei permessi di sfruttamento. Nel contesto del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune dovrebbe poter includere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto. Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull’attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato senza pregiudizio del diritto dell’Unione e internazionale, comprese le norme di protezione dell’ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate nell’ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, in particolare la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(45)

In generale, i costi di sviluppo, esecuzione, funzionamento e manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero essere interamente sostenuti dagli utilizzatori dell’infrastruttura. La ripartizione dei costi dovrebbe garantire che gli oneri per gli utenti finali non siano sproporzionati, specialmente se ciò potrebbe portare a una situazione di povertà energetica. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono presumibilmente essere coperti dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dell’infrastruttura.

(46)

La discussione sull’adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull’analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia analitica armonizzata a livello dell’intero sistema energetico, servendosi di tutti gli scenari pertinenti stabiliti nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati a norma dei regolamenti (CE) n. 715/2009 e (UE) 2019/943, e rivisti dall’Agenzia, nonché di scenari aggiuntivi per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla politica energetica di decarbonizzazione dell’Unione, all’integrazione del mercato, alla concorrenza, alla sostenibilità e alla sicurezza dell’approvvigionamento. Tale analisi può tenere conto degli indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti per confrontare i costi unitari di investimento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e dovrebbero essere sottoposti a una procedura di consultazione e controllo globale.

(47)

In un mercato interno dell’energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare gli investimenti nell’infrastruttura transfrontaliera e nei progetti con un impatto transfrontaliero. È essenziale garantire un quadro di finanziamento stabile per l’elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo la necessità di sostegno finanziario, e incoraggiare nel contempo gli investitori interessati con incentivi e meccanismi finanziari adeguati. Nelle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione ripartiscano in modo efficiente i costi di investimento sostenuti, in maniera pertinente alla luce dei rispettivi approcci e metodologie nazionali per infrastrutture simili, a livello transfrontaliero nella loro totalità, li includano nelle tariffe nazionali e in seguito, ove pertinente, stabiliscano se il loro impatto su queste tariffe possa rappresentare un onere sproporzionato per i consumatori nei loro rispettivi Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero evitare il rischio di fornire doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate effettive o stimate. Tali spese ed entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono collegate ai progetti e destinate a coprire i costi in questione.

(48)

Occorrono progetti transfrontalieri che abbiano un effetto positivo sulla rete elettrica dell’Unione, come le reti elettriche intelligenti o gli elettrolizzatori, senza interessare una frontiera fisica comune.

(49)

La normativa in materia di mercato interno dell’energia prevede che le tariffe per l’accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell’energia, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l’energia elettrica che consentono l’integrazione su vasta scala dell’energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all’interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l’Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l’energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all’utilizzo di nuove tecnologie innovative.

(50)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Per quanto concerne gli incentivi normativi, gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di stoccaggio dell’energia elettrica.

(51)

Gli Stati membri che non attribuiscono lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovrebbero essere incoraggiati a prevedere tale status nel diritto nazionale, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

(52)

Gli Stati membri che attualmente non dispongono di procedure giudiziarie accelerate o urgenti applicabili ai progetti di infrastruttura energetica dovrebbero essere incoraggiati a introdurre tali procedure, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare l’attuazione di tali progetti.

(53)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l’attuazione di progetti di portata europea, dall’incentivazione di finanziamenti privati tramite un’assistenza finanziaria significativa da parte dell’Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato, sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per massimizzare i benefici per i cittadini dell’Unione e attirare nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell’Unione europea.

(54)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell’Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con i fondi strutturali per finanziare le reti intelligenti di distribuzione dell’energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione (25), a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

È opportuno applicare agli investimenti in progetti di interesse comune una logica in tre fasi. In primo luogo, gli investimenti dovrebbero essere realizzati in via prioritaria dal mercato. In secondo luogo, se gli investimenti non sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, se necessario adeguando il pertinente quadro normativo e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se le prime due fasi non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, dovrebbe essere possibile concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione se il progetto di interesse comune soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili. I progetti di interesse comune possono inoltre essere ammissibili nell’ambito del programma InvestEU, che integra il finanziamento mediante sovvenzione.

(55)

L’Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l’accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

(56)

In assenza di TSO in uno Stato membro, i riferimenti ai TSO in tutto il presente regolamento dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO).

(57)

Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altre categorie se contribuiscono agli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l’accordo di Parigi.

(58)

I regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 (27) e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(59)

Laddove la riconversione dell’infrastruttura per il gas naturale è intesa a decarbonizzare le reti del gas, consentendo l’utilizzo dedicato dell’idrogeno puro, un periodo transitorio potrebbe consentire il trasporto o lo stoccaggio di una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano. La miscelazione dell’idrogeno con gas naturale o biometano potrebbe essere impiegata per incrementare la capacità di produzione dell’idrogeno e facilitarne il trasporto. Per garantire il passaggio all’idrogeno, il promotore del progetto dovrebbe dimostrare, anche mediante contratti commerciali, il modo in cui, entro la fine del periodo transitorio, gli impianti per il gas naturale diverranno impianti dedicati all’idrogeno e il modo in cui sarà incrementato l’impiego dell’idrogeno durante il periodo transitorio. Contestualmente all’esercizio di monitoraggio, è opportuno che l’Agenzia verifichi la transizione tempestiva del progetto verso un attivo dedicato per l’idrogeno. L’eventuale finanziamento di tali progetti a norma del regolamento (UE) 2021/1153 durante il periodo transitorio dovrebbe essere subordinato, nella convenzione di sovvenzione, alla condizione del rimborso di tale finanziamento in caso di ritardo nella transizione tempestiva del progetto verso un impianto dedicato per l’idrogeno e a disposizioni adeguate che consentano l’applicazione di tale condizione.

(60)

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell’elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l’accesso alle reti transeuropee nel settore dell’energia ponendo fine all’isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito permettendo ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnessi alla rete transeuropea del gas. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantiranno l’accesso ai futuri mercati dell’energia, tra cui l’idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima.

(61)

I progetti di interesse comune non dovrebbero essere ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione se i promotori, i gestori o gli investitori del progetto si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), per esempio nei casi di condanna per frode, corruzione o comportamento connesso a un’organizzazione criminale. Dovrebbe essere possibile rimuovere un progetto di interesse comune dall’elenco dell’Unione se la sua inclusione in tale elenco è ascrivibile a un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione. Per un progetto di interesse comune situato negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma del presente regolamento, gli Stati membri in questione dovrebbero garantire, nel sostenere eventuali domande di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153 per i citati progetti, che i progetti non avvantaggino direttamente o indirettamente persone o entità che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(62)

Onde garantire lo sviluppo tempestivo di progetti di infrastrutture energetiche essenziali per l’Unione, è auspicabile che il quinto elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione resti in vigore fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento. Inoltre, per consentire lo sviluppo, il monitoraggio e il finanziamento dei progetti di interesse comune figuranti nel quinto elenco dell’Unione, è opportuno che restino in vigore anche alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013 e che producano effetti fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento.

(63)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 347/2013.

(64)

Al fine di assicurare che l’elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all’attuazione dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica strategiche e delle aree di cui all’allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l’elenco a livello di Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell’elenco dell’Unione concernenti il loro territorio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (29). Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri.

Le discussioni nei gruppi regionali sono essenziali all’adozione da parte della Commissione degli atti delegati che stabiliscono gli elenchi dell’Unione. È opportuno pertanto, per quanto possibile e compatibile con il quadro del presente regolamento, che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati e possano inviare esperti alle riunioni dei gruppi regionali in conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento e, in considerazione del numero di progetti figuranti finora negli elenchi dell’Unione, è opportuno che il numero totale dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti.

(65)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l’interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell’energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a garantire l’attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili, nonché a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea («corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica») indicati nell’allegato I che contribuiscono ad assicurare l’attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili.

2.   In particolare, il presente regolamento:

a)

prevede l’individuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco compilato a norma dell’articolo 3 (elenco dell’Unione);

b)

facilita l’attuazione tempestiva di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la trasparenza e la partecipazione del pubblico;

c)

fornisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti nell’elenco dell’Unione;

d)

determina le condizioni per l’ammissibilità di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione all’assistenza finanziaria della stessa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e alle direttive 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 (30) e (UE) 2019/944, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, che sono ubicati all’interno dell’Unione o che collegano l’Unione e uno o più paesi terzi;

2)

«strozzature nelle infrastrutture energetiche»: la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l’altro l’assenza di infrastruttura;

3)

«decisione globale»: la decisione o l’insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi gli organi giurisdizionali, che stabiliscono se un promotore del progetto è autorizzato a costruire l’infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione («fase “pronto per la costruzione”»), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell’ambito di una procedura di ricorso amministrativo;

4)

«progetto»: una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II;

5)

«progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I e che figura nell’elenco dell’Unione;

6)

«progetto di interesse reciproco»: un progetto promosso dall’Unione in cooperazione con paesi terzi, conformemente alle lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati o di altri accordi non vincolanti, che rientra in una delle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera a) o f), punto 3), lettera a), o punto 5), lettera a) o c), che contribuisce agli obiettivi globali dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e al suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e che figura nell’elenco dell’Unione;

7)

«progetti concorrenti»: i progetti intesi a ovviare, in tutto o in parte, allo stesso divario infrastrutturale individuato o alle stesse necessità infrastrutturali regionali;

8)

«promotore del progetto»:

a)

un gestore del sistema di trasmissione (TSO), un gestore del sistema di distribuzione (DSO) o un altro gestore o investitore che sviluppa un progetto figurante nell’elenco dell’Unione;

b)

nel caso sia presente più di un TSO, di un DSO, di un altro gestore o investitore, o qualsiasi gruppo degli stessi, l’organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell’accordo contrattuale;

9)

«rete elettrica intelligente»: una rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un’integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un elevato grado di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell’energia e consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

10)

«rete intelligente del gas»: una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e soprattutto rinnovabili, in conformità delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l’impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici, compresi i relativi aggiornamenti fisici che sono indispensabili per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell’integrazione di gas a basso tenore di carbonio e in particolare dei gas rinnovabili;

11)

«autorità interessata»: un’autorità che, in base al diritto nazionale, è competente a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;

12)

«autorità nazionale di regolamentazione»: un’autorità nazionale di regolamentazione designata a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE oppure un’autorità di regolamentazione a livello nazionale designata a norma dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944;

13)

«autorità nazionale di regolamentazione competente»: l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ospita il progetto e dello Stato membro in cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;

14)

«lavori»: l’acquisto, la fornitura e l’introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

15)

«studi»: le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;

16)

«messa in servizio»: la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;

17)

«impianti dedicati all’idrogeno»: le infrastrutture predisposte a contenere idrogeno puro senza ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da impianti per il gas naturale o di entrambi i tipi;

18)

«riconversione»: l’aggiornamento tecnico o la modifica di un’infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia dedicata all’impiego di idrogeno puro;

19)

«adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto a conseguire la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.

CAPO II

Progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco

Articolo 3

Elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

1.   Sono istituiti gruppi regionali («gruppi») conformemente al processo stabilito nell’allegato III, sezione 1. L’adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell’allegato I. Il potere decisionale all’interno dei gruppi è riservato unicamente agli Stati membri e alla Commissione («organo decisionale») ed è basato sul consenso.

2.   Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato III.

3.   L’organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti redatto secondo la procedura di cui all’allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 4.

Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:

a)

ogni singola proposta di progetto richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato membro non concede l’approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione;

b)

tiene conto del parere della Commissione al fine di disporre di un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 del presente regolamento per istituire l’elenco dell’Unione, conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE.

Nell’esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l’elenco dell’Unione sia redatto ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell’allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione adotta l’atto delegato che istituisce il primo elenco dell’Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2023.

Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un’obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell’obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l’elenco dell’Unione.

5.   Nell’istituire l’elenco dell’Unione combinando gli elenchi regionali di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo debitamente conto delle deliberazioni dei gruppi:

a)

assicura che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 4;

b)

assicura la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell’Agenzia come stabilito nell’allegato III, sezione 2, punto 14);

c)

tiene conto dei pareri degli Stati membri di cui nell’allegato III, sezione 2, punto 10);

d)

mira a garantire un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione.

6.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), del presente regolamento diventano parte integrante dei piani regionali di investimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 e, se del caso, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti di interesse comune è accordata la massima priorità possibile nell’ambito di ciascuno di questi piani. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti, ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), o ai progetti di interesse reciproco.

7.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all’esame.

Articolo 4

Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi

1.   Un progetto di interesse comune soddisfa i criteri generali seguenti:

a)

il progetto è necessario per l’attuazione di almeno un’area e un corridoio prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I;

b)

i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

c)

il progetto soddisfa uno dei criteri seguenti:

i)

coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o indirettamente, attraverso l’interconnessione con un paese terzo, la frontiera di due o più Stati membri;

ii)

è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 1).

2.   Un progetto di interesse reciproco soddisfa i criteri generali seguenti:

a)

il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e a quelli dei paesi terzi, in particolare non ostacolando la capacità di questi ultimi di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il loro consumo interno, e alla sostenibilità, anche, se del caso, tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione e la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

b)

i potenziali vantaggi complessivi del progetto a livello di Unione, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi in seno all’Unione, anche in una prospettiva più a lungo termine;

c)

il progetto è ubicato sul territorio di almeno uno Stato membro e sul territorio di almeno un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 2);

d)

per la parte ubicata sul territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1) e 3), del presente regolamento;

e)

vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese o dei paesi terzi coinvolti ed è dimostrata l’esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell’Unione, in particolare per assicurare:

i)

un mercato interno dell’energia che funzioni correttamente;

ii)

la sicurezza dell’approvvigionamento basata, tra l’altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;

iii)

un sistema energetico, compresa la relativa produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all’obiettivo della neutralità climatica in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 nonché il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

f)

il paese terzo o i paesi terzi coinvolti sostengono lo status prioritario del progetto, come stabilito nell’articolo 7, e si impegnano a rispettare una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell’Unione.

Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), lettera c), il progetto deve essere necessario per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio e il paese terzo in cui è ubicato il progetto e deve disporre di un quadro giuridico adeguato basato su meccanismi di applicazione dall’efficacia dimostrata, per garantire che al progetto si applichino norme e garanzie che consentano di prevenire eventuali fughe di diossido di carbonio, e relative al clima, alla salute umana e agli ecosistemi per quanto concerne la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di carbonio, che siano almeno dello stesso livello di quelle previste dal diritto dell’Unione.

3.   I criteri specifici seguenti si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:

a)

per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione o la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, e alla riduzione della limitazione dell’energia, ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

i)

integrazione del mercato, anche facendo uscire dall’isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;

ii)

sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

b)

per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:

i)

sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’efficienza e l’interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, prevenzione della congestione e integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti;

ii)

integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l’uso di interconnettori;

iii)

sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell’approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all’innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;

iv)

integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

c)

per i progetti relativi al trasporto e allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di diossido di carbonio nelle installazioni industriali collegate e a tutti i criteri specifici seguenti:

i)

prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento;

ii)

aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di diossido di carbonio;

iii)

uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un’infrastruttura comune e minimizzando l’onere e i rischi ambientali;

d)

per quanto riguarda i progetti nel settore dell’idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ponendo l’accento sull’idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio, e il progetto contribuisce in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

i)

integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all’emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno e garantendo l’interoperabilità dei sistemi connessi;

ii)

sicurezza dell’approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

iii)

concorrenza, anche garantendo l’accesso a molteplici fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio;

e)

per gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:

i)

sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento della diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

ii)

sicurezza dell’approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio, flessibilità, o entrambe, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento;

iii)

realizzazione di servizi di flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici;

f)

per quanto riguarda i progetti relativi alla rete del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo l’integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come il biometano o l’idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

i)

sicurezza della rete e qualità dell’approvvigionamento attraverso il miglioramento dell’efficienza e dell’interoperabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all’iniezione di gas di varie qualità;

ii)

funzionamento del mercato e servizi ai clienti;

iii)

agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori energetici e settori e favorendo la modulazione dal lato della domanda.

4.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, i criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo sono valutati conformemente agli indicatori di cui all’allegato IV, punti da 3) a 8).

5.   Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all’attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell’infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. Tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l’elenco regionale né l’elenco dell’Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all’allegato III, sezione 2, punto 16).

Nella valutazione dei progetti, al fine di garantire un approccio di valutazione coerente tra i gruppi, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:

a)

all’urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento;

b)

alla complementarità di ciascun progetto proposto con altri progetti proposti, compresi i progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti;

c)

alle eventuali sinergie con i corridoi e le aree tematiche individuate nell’ambito delle reti transeuropee dei trasporti e delle telecomunicazioni;

d)

per i progetti proposti che sono, al momento della valutazione, progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza.

Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alle reti del gas intelligente che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta «non programmabile» nella zona di interesse di quegli utenti.

Articolo 5

Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione

1.   I promotori del progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, che include un calendario per ciascuno degli aspetti seguenti:

a)

gli studi di fattibilità e di progettazione anche per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto della legislazione ambientale e del principio del «non arrecare un danno significativo»;

b)

l’approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;

c)

la costruzione e la messa in servizio;

d)

il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera b).

2.   I TSO, i DSO e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione in questo settore.

3.   L’Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolare l’attuazione di detti progetti. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

4.   Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all’anno di inclusione di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Tale relazione comprende informazioni dettagliate:

a)

sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la procedura di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, nel rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» all’ambiente, e sulle misure adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;

b)

se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;

c)

se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi.

5.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello in cui il promotore del progetto deve presentare la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all’Agenzia e al pertinente gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto.

6.   Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell’Unione, l’Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e l’evoluzione prevista dei costi del progetto, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta anche, conformemente all’articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942, l’attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I.

In casi debitamente giustificati, l’Agenzia può chiedere le informazioni addizionali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al presente paragrafo.

7.   Laddove la messa in servizio di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione sia ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le misure seguenti:

a)

le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell’investimento nella misura in cui i provvedimenti di cui all’articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/73/CE e di cui all’articolo 51, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 siano applicabili conformemente al diritto nazionale;

b)

qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili, il promotore di tale progetto seleziona, entro 24 mesi dalla data di messa in servizio di cui nel piano di attuazione, un soggetto terzo per finanziare o realizzare l’intero progetto o parte di esso;

c)

qualora non venga selezionato un soggetto conformemente alla lettera b), lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l’autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;

d)

qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può presentare un invito ad avanzare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore del progetto per realizzare il progetto nel rispetto dei tempi concordati;

e)

laddove si applichino le misure di cui alle lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l’investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l’investimento, collega nuovi attivi alla rete di trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l’attuazione dell’investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed efficienti del progetto figurante nell’elenco dell’Unione.

8.   Un progetto figurante nell’elenco dell’Unione può essere rimosso da detto elenco secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione nell’elenco è stata basata su un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione.

9.   I progetti che non figurano più nell’elenco dell’Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco previsti dal presente regolamento.

Tuttavia, un progetto che non figura più nell’elenco dell’Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame dall’autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso dall’elenco dell’Unione per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

10.   Il presente articolo non pregiudica l’eventuale assistenza finanziaria dell’Unione concessa al progetto figurante nell’elenco dell’Unione prima della rimozione dello stesso da detto elenco.

Articolo 6

Coordinatori europei

1.   Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d’intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2.   Il coordinatore europeo:

a)

promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutti i portatori di interessi coinvolti;

b)

assiste tutte le parti, come necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo, se del caso, percorsi alternativi, e nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;

c)

ove opportuno, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;

d)

assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l’attuazione dei progetti;

e)

presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio.

La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.

3.   Il coordinatore europeo viene scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell’esperienza di un candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.

4.   La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica le condizioni del mandato, compresi la durata, i compiti specifici con le relative scadenze e la metodologia da seguire. L’attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5.   Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPO III

Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Articolo 7

Status prioritario dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione

1.   L’adozione dell’elenco dell’Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dal punto di vista della politica energetica e del clima, senza arrecare pregiudizio all’ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.

Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

2.   Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell’Unione e del diritto nazionale.

3.   Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono adeguatamente trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché nell’assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale, compresi i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, secondo le modalità previste dal diritto nazionale applicabili al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

4.   Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la mediazione e l’arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui tali procedure d’urgenza sono previste dal diritto nazionale.

5.   Tenuto debito conto degli orientamenti esistenti emanati dalla Commissione in materia di snellimento delle procedure di valutazione ambientale per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative sono necessarie per snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente applicazione e informano la Commissione del risultato di tale valutazione.

6.   Entro il 24 marzo 2023 gli Stati membri adottano le misure non legislative individuate ai sensi del paragrafo 5.

7.   Entro il 24 giugno 2023 gli Stati membri adottano le misure legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. Tali misure legislative si applicano fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione.

8.   In relazione all’impatto ambientale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l’autorità nazionale competente di cui all’articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

Articolo 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1.   Entro il 23 giugno 2022 ogni Stato membro aggiorna, ove necessario, la nomina di una autorità nazionale competente responsabile di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione.

2.   Le responsabilità dell’autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un’altra autorità o essere eseguiti da un’altra autorità, per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione o per ciascuna specifica categoria di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, a condizione che:

a)

l’autorità nazionale competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall’autorità nazionale competente stessa o dal promotore del progetto sul sito internet di cui all’articolo 9, paragrafo 7;

b)

una sola autorità sia responsabile del progetto figurante nell’elenco dell’Unione e costituisca l’unico punto di contatto per il promotore del progetto nell’ambito della procedura volta all’adozione della decisione globale per un dato progetto figurante nell’elenco dell’Unione e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.

L’autorità nazionale competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

3.   Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e, nella misura in cui ciò non sia in contraddizione con essi, del diritto nazionale, l’autorità nazionale competente facilita l’adozione della decisione globale. La decisione globale è emessa entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti:

a)

regime integrato:

la decisione globale è emessa dall’autorità nazionale competente ed è l’unica decisione legalmente vincolante adottata in esito alla procedura legale di rilascio dell’autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo al procedimento, di cui l’autorità nazionale competente deve tener conto;

b)

regime coordinato:

la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall’autorità nazionale competente. L’autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l’attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2. L’autorità nazionale competente può adottare una decisione singola per conto di un’altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione di quest’ultima non venga emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura compatibile con il diritto dell’Unione, l’autorità nazionale competente può considerare che un’altra autorità nazionale interessata abbia già approvato o rifiutato il progetto, se la decisione della suddetta autorità non è emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente può ignorare una decisione singola di un’altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall’autorità nazionale interessata; in tale contesto, l’autorità nazionale competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e indica i motivi della propria decisione;

c)

regime collaborativo:

la decisione globale è coordinata dall’autorità nazionale competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.

Gli Stati membri attuano i regimi in modo tale che, in conformità del diritto nazionale, essi contribuiscano a rendere più efficiente e tempestiva l’adozione della decisione globale.

La competenza delle autorità interessate può integrarsi nella competenza dell’autorità nazionale competente nominata in conformità del paragrafo 1, oppure le autorità interessate possono mantenere, entro certi limiti, la propria competenza autonoma in conformità del rispettivo regime autorizzativo scelto dallo Stato membro in conformità del presente paragrafo, per agevolare l’adozione della decisione globale e cooperare di conseguenza con l’autorità nazionale competente.

Qualora un’autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro il termine previsto, ne informa immediatamente l’autorità nazionale competente indicando i motivi del ritardo. Successivamente l’autorità nazionale competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri scelgono tra i tre regimi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per facilitare e coordinare i loro procedimenti e attuano il regime che è più efficace in considerazione delle specificità nazionali nei loro procedimenti di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni. Qualora uno Stato membro scelga il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.

4.   Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore figuranti nell’elenco dell’Unione i regimi di cui al paragrafo 3.

5.   Laddove un progetto figurante nell’elenco dell’Unione richieda che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le pertinenti autorità nazionali competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e comunicazione efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all’articolo 10, paragrafo 6. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione dell’impatto ambientale.

6.   Le pertinenti autorità nazionali competenti degli Stati membri coinvolte in un progetto figurante nell’elenco dell’Unione appartenente a uno dei corridoi prioritari di rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, designano congiuntamente tra di essi uno sportello unico per i promotori del progetto, che ha il compito di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni per il progetto, con l’obiettivo di agevolare tale procedimento e l’adozione delle decisioni da parte delle pertinenti autorità nazionali competenti. Gli sportelli unici possono fungere da archivio che aggrega i documenti esistenti relativi ai progetti.

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1.   Entro il 24 ottobre 2023 lo Stato membro o l’autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all’allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma fa riferimento o cita le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di scambiare buone pratiche e di agevolare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per lo sviluppo del manuale di procedure.

2.   Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti della convenzione di Aarhus, della convenzione di Espoo e del diritto dell’Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all’allegato VI, punto 3).

3.   Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all’autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI. L’autorità nazionale competente richiede modifiche o approva il modello di partecipazione del pubblico entro tre mesi dalla ricezione del modello, tenendo conto di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del progetto ne informa l’autorità nazionale competente. In tal caso l’autorità nazionale competente può richiedere che siano apportate modifiche.

4.   Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione da parte del promotore del fascicolo di domanda definitivo e completo all’autorità nazionale competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 7. Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all’allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti, anche, se del caso, in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all’adattamento ai cambiamenti climatici, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell’Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. La consultazione pubblica rispetta i requisiti minimi di cui all’allegato VI, punto 5). Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al paragrafo 7 del presente articolo una relazione che illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate ai siti, al percorso e alla concezione del progetto, o indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.

Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Il promotore del progetto presenta le relazioni di cui al primo e al secondo comma insieme al fascicolo di domanda all’autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati di tali relazioni.

5.   Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 4 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.

6.   Per i progetti che potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo in uno o più Stati membri confinanti, ai quali siano applicabili l’articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati dichiarano, nel corso della notifica se del caso, se desiderano partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un’altra autorità interessata desideri farlo.

7.   Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 23 e soddisfa i requisiti specificati all’allegato VI, punto 6). Le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono mantenute riservate.

I promotori del progetto, inoltre, pubblicano le informazioni rilevanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati aperti al pubblico.

Articolo 10

Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1.   Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure:

a)

la procedura preliminare alla domanda, che copre il periodo compreso tra l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e l’accettazione da parte dell’autorità nazionale competente del fascicolo di domanda presentato, che avviene entro un periodo indicativo di 24 mesi; e

b)

la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all’adozione di una decisione globale, che non supera i 18 mesi.

Con riferimento al primo comma, lettera b), se del caso, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio delle autorizzazioni con una durata inferiore a 18 mesi.

2.   L’autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non superi il periodo di 42 mesi.

Se, tuttavia, considera che una delle due procedure o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l’autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L’autorità nazionale competente non deve estendere la durata complessiva delle due procedure per un periodo superiore ai nove mesi salvo che in circostanze eccezionali.

Se l’autorità nazionale competente estende i termini, ne informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare, per concludere quanto prima il procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il gruppo può chiedere che l’autorità nazionale competente riferisca periodicamente in merito ai progressi realizzati a tale riguardo e ai motivi di eventuali ritardi.

3.   Allo scopo di stabilire l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro interessato, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto stesso.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica, l’autorità nazionale competente riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge per iscritto la notifica, anche a nome delle altre autorità interessate. Se respinge la notifica, l’autorità competente indica i motivi della propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell’autorità nazionale competente segna l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell’ultima notifica da parte dell’autorità nazionale competente interessata segna l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune, le autorità nazionali competenti assicurano che procedimento di rilascio delle autorizzazioni sia condotto in via accelerata in conformità del presente capo. A tal fine le autorità nazionali competenti adattano i propri requisiti relativi all’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e all’accettazione del fascicolo di domanda presentato per quei progetti che, per loro natura, per le loro dimensioni o per l’assenza del requisito di valutazione ambientale a norma del diritto nazionale, potrebbero richiedere un numero minore di autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase «pronto per la costruzione». Gli Stati membri possono decidere che la procedura preliminare alla domanda di cui ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo non è richiesta per i progetti di cui al presente comma.

4.   Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni le autorità nazionali competenti prendono in considerazione tutti gli studi validi effettuati e permessi o autorizzazioni rilasciati per un dato progetto figurante nell’elenco dell’Unione prima dell’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni in conformità del presente articolo e non richiedono la duplicazione di studi e permessi o autorizzazioni.

5.   Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nel procedimento che porta all’emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda.

Nelle circostanze di cui al primo comma del presente paragrafo, l’estensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, è ridotta a sei mesi, tranne che in circostanze eccezionali, anche per la procedura di cui al presente paragrafo.

6.   La procedura preliminare alla domanda comprende gli stadi seguenti:

a)

quanto prima e non oltre sei mesi dalla notifica a norma del paragrafo 3, primo comma, l’autorità nazionale competente definisce, sulla base della lista di controllo di cui all’allegato VI, punto 1), lettera e), e in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore del progetto, l’ambito di applicazione delle relazioni e dei documenti e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell’ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale;

b)

tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a) del presente paragrafo, l’autorità nazionale competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI, punto 2);

c)

alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l’autorità nazionale competente, ove necessario, a nome suo e delle altre autorità interessate, richiede al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi richiesti di cui alla lettera a).

La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte dei promotori del progetto, se del caso, compresa la documentazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti di cui al primo comma, lettera c), l’autorità competente ammette la domanda all’esame in forma scritta o su piattaforme digitali, per l’avvio della procedura legale di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze.

7.   Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell’autorità nazionale competente riguardo a tale questione il più presto possibile durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il promotore del progetto collabora pienamente con l’autorità nazionale competente per rispettare i termini definiti nel presente regolamento.

8.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che eventuali modifiche del diritto nazionale non comportino il prolungamento di un eventuale procedimento di rilascio delle autorizzazioni avviato prima dell’entrata in vigore di tali modifiche. Al fine di mantenere un procedimento accelerato di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, le autorità nazionali competenti adattano adeguatamente il calendario elaborato in conformità del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo al fine di garantire, nella misura del possibile, che i termini per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni definiti nel presente articolo non siano superati.

9.   I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

CAPO IV

Pianificazione intersettoriale delle infrastrutture

Articolo 11

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1.   La ENTSO-E e la ENTSOG elaborano progetti di metodologie coerenti per i singoli settori, compreso il modello di rete e di mercato dell’energia di cui al paragrafo 10 del presente articolo, per un’analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell’Unione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), d) ed f), e punto 3).

Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell’allegato V, si basano su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti e sono coerenti con gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, nonché le norme e gli indicatori definiti nell’allegato IV.

Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono applicate per la preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell’Unione elaborato dalla ENTSO-E a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943 o dalla ENTSOG a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Entro il 24 aprile 2023, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano e presentano agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia i rispettivi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui al paragrafo 2.

2.   Prima di presentare i rispettivi progetti di metodologie agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia a norma del paragrafo 1, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano i progetti preliminari di metodologie, conducono un approfondito processo di consultazione e chiedono raccomandazioni agli Stati membri e, almeno, alle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, inclusi l’ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell’Unione istituito a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 («ente EU DSO»), le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile e, ove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti preliminari di metodologie di cui al primo comma, i portatori di interessi di cui a tale comma possono presentare una raccomandazione.

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) può, di propria iniziativa, presentare un parere sui progetti di metodologie.

Se del caso, gli Stati membri e i portatori di interessi di cui al primo comma presentano e pubblicano le proprie raccomandazioni e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici presenta il proprio parere all’Agenzia e, se del caso, alla ENTSO-E o alla ENTSOG e lo pubblica.

Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. La ENTSO-E e la ENTSOG preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione.

Se la ENTSO-E e la ENTSOG non hanno tenuto in considerazione, o l’hanno fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali o il parere del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, esse ne indicano i motivi.

3.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione sulla consultazione, l’Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E e alla ENTSOG. L’Agenzia notifica il proprio parere alla ENTSO-E, alla ENTSOG, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito internet.

4.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, gli Stati membri possono presentare i loro pareri alla ENTSO-E e alla ENTSOG, nonché alla Commissione. Per facilitare la consultazione, la Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere i progetti di metodologie.

5.   Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri, di cui ai paragrafi 3 e 4, la ENTSO-E e la ENTSOG modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri e le presentano unitamente al parere dell’Agenzia alla Commissione per la sua approvazione. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione delle metodologie da parte della ENTSO-E e della ENTSOG, rispettivamente.

6.   Entro due settimane dall’approvazione da parte della Commissione, conformemente al paragrafo 5, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le restrizioni a norma delle legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti. La Commissione e l’Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

7.   Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6. In particolare, esse sono modificate dopo la presentazione del modello di rete e di mercato dell’energia di cui al paragrafo 10. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, e la Commissione, l’Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti, indicando i motivi e le scadenze. L’Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell’Agenzia.

8.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere c) ed e), e punti 2), 4) e 5), la Commissione provvede all’elaborazione di metodologie per un’analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell’Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con le metodologie sviluppate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG. L’Agenzia, con il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione, promuove la coerenza di queste metodologie con le metodologie elaborate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un’ampia consultazione degli Stati membri e di tutti i pertinenti portatori di interessi.

9.   Ogni tre anni l’Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolamentazione e all’Agenzia.

L’Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1), 2) e 3), entro il 24 aprile 2023, nella misura in cui sono disponibili dati per calcolare indicatori e valori di riferimento affidabili. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG ai fini dell’analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione.

L’Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 4) e 5) entro il 24 aprile 2025.

10.   Entro il 24 giugno 2025, a seguito di un approfondito processo di consultazione dei portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, la ENTSO-E e la ENTSOG trasmettono congiuntamente alla Commissione e all’Agenzia un modello coerente e progressivamente integrato che assicuri la compatibilità tra le metodologie per i singoli settori sulla base di ipotesi comuni, includa le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas e idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, il gas naturale liquefatto e gli elettrolizzatori e riguardi i corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica e le relative aree di cui all’allegato I, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell’allegato V.

11.   Il modello di cui al paragrafo 10 riguarda almeno le interconnessioni dei pertinenti settori in tutte le fasi della pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto concerne gli scenari, le tecnologie e la risoluzione spaziale e l’identificazione di divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti.

12.   Dopo l’approvazione da parte della Commissione del modello di cui al paragrafo 10 secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1, che sono modificate di conseguenza.

13.   Almeno ogni cinque anni, a decorrere dalla sua approvazione a norma del paragrafo 10, e con maggiore frequenza ove necessario, il modello e le metodologie coerenti dei costi-benefici per i singoli settori sono aggiornati secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

Articolo 12

Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete

1.   Entro il 24 gennaio 2023 l’Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, della ENTSO-E, della ENTSOG, dell’ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che la ENTSO-E e la ENTSOG sono tenute a sviluppare. Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità.

Gli orientamenti fissano i criteri per un’elaborazione trasparente, non discriminatoria e solida degli scenari tenendo conto delle migliori pratiche nel campo della valutazione delle infrastrutture e della pianificazione dello sviluppo delle reti. Gli orientamenti mirano inoltre ad assicurare che gli scenari sottostanti della ENTSO-E e della ENTSOG siano pienamente in linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e con gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e tengono conto degli ultimi scenari della Commissione disponibili, nonché, se del caso, dei piani energetici e climatici nazionali.

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire contributi su come garantire la conformità degli scenari con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L’Agenzia tiene debitamente conto di tali contributi negli orientamenti quadro di cui al primo comma.

Se l’Agenzia non ha tenuto in considerazione, o l’ha fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi e del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, essa ne indica i motivi.

2.   Nell’elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la ENTSO-E e la ENTSOG seguono gli orientamenti quadro dell’Agenzia.

Gli scenari comuni comprendono anche una prospettiva a lungo termine di qui al 2050 e includono, se del caso, fasi intermedie.

3.   La ENTSO-E e la ENTSOG invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l’ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, a partecipare al processo di sviluppo degli scenari, in particolare su elementi chiave quali le ipotesi e il modo in cui queste si riflettono nei dati degli scenari.

4.   La ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all’Agenzia, agli Stati membri e alla Commissione per riceverne un parere.

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, formulare un parere sulla relazione sugli scenari comuni.

5.   Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l’Agenzia presenta il proprio parere sulla conformità degli scenari agli orientamenti quadro di cui al paragrafo 1, primo comma, comprese eventuali raccomandazioni di modifica, alla ENTSO-E, alla ENTSOG, agli Stati membri e alla Commissione.

Entro lo stesso termine il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire un parere sulla compatibilità degli scenari con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

6.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 5, la Commissione, tenendo conto dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri, approva il progetto di relazione sugli scenari comuni o chiede alla ENTSO-E o alla ENTSOG di modificarlo.

La ENTSO-E e la ENTSOG motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione.

La Commissione, qualora non approvi la relazione sugli scenari comuni, fornisce un parere motivato alla ENTSO-E e alla ENTSOG.

7.   Entro due settimane dall’approvazione della relazione sugli scenari comuni conformemente al paragrafo 6, la ENTSO-E e la ENTSOG la pubblicano sui loro siti internet. Esse pubblicano inoltre i corrispondenti dati in entrata e in uscita in una forma sufficientemente chiara e precisa, in modo che un soggetto terzo possa riprodurre i risultati, tenendo debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti come pure le informazioni sensibili.

Articolo 13

Individuazione dei divari infrastrutturali

1.   Entro sei mesi dall’approvazione della relazione sugli scenari comuni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, e successivamente ogni due anni, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell’ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione.

Nel valutare i divari infrastrutturali, la ENTSO-E e la ENTSOG basano la loro analisi sugli scenari definiti a norma dell’articolo 12, attuano il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e considerano prioritarie tutte le pertinenti alternative alle nuove infrastrutture. Nel prendere in considerazione nuove soluzioni in termini di infrastrutture, la valutazione dei divari infrastrutturali tiene conto di tutti i costi pertinenti, compresi i potenziamenti della rete.

La valutazione dei divari infrastrutturali si concentra, in particolare, sui divari infrastrutturali suscettibili di incidere sul conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e del suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

Prima di pubblicare le rispettive relazioni, la ENTSO-E e la ENTSOG conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l’ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, l’Agenzia e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che fanno parte dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I.

2.   La ENTSO-E e la ENTSOG presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all’Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri per riceverne un parere.

3.   Entro tre mesi dalla ricezione della relazione sui divari infrastrutturali, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l’Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E o alla ENTSOG, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica.

4.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo conto di tale parere e dei contributi degli Stati membri, elabora un progetto di parere e lo presenta alla ENTSO-E o alla ENTSOG.

5.   La ENTSO-E e la ENTSOG adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in considerazione il parere dell’Agenzia in linea con i pareri della Commissione e degli Stati membri e le pubblicano.

CAPO V

Reti offshore per l’integrazione delle energie rinnovabili

Articolo 14

Pianificazione della rete offshore

1.   Entro il 24 gennaio 2023 gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell’ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, concludono un accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040, in linea con i loro piani nazionali per l’energia e il clima, e del potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo.

Tale accordo non vincolante è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio degli Stati membri, e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di sviluppare progetti nel loro mare territoriale e nella loro zona economica esclusiva. La Commissione fornisce orientamenti per il lavoro in seno ai gruppi.

2.   Entro il 24 gennaio 2024, e successivamente quale parte del piano decennale di sviluppo della rete, la ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l’accordo non vincolante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all’allegato I, tenendo conto della protezione dell’ambiente e degli altri usi del mare.

Nello sviluppo dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, la ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo degli scenari del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione.

I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata presentano prospettive di alto livello in merito alle potenziali capacità di produzione offshore e alle esigenze che ne derivano in termini di rete offshore, incluse le potenziali necessità di interconnettori, progetti ibridi, connessioni radiali, rafforzamenti e infrastrutture per l’idrogeno.

3.   I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento regionali pubblicati a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore e i necessari rafforzamenti.

4.   Entro il 24 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche alla luce dei risultati dell’applicazione della metodologia dei costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, una volta che tali risultati sono disponibili.

5.   Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo la ENTSO-E aggiorna il piano strategico integrato di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell’ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

Reti offshore per la ripartizione transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile

1.   Entro il 24 giugno 2024, la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell’Agenzia e delle autorità nazionali di regolamentazione, elabora orientamenti per una specifica analisi costi-benefici e ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all’articolo 14, paragrafo 1. Tali orientamenti sono compatibili con l’articolo 16, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto.

2.   Entro il 24 giugno 2025 la ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione, presenta i risultati dell’applicazione della metodologia dei costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore.

CAPO VI

Quadro normativo

Articolo 16

Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero

1.   I costi di investimento sostenuti ai fini del miglioramento dell’efficienza, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 3), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO pertinenti o dai promotori del progetto dell’infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l’accesso alla rete.

2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f), e punto 3), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l’applicazione per i costi del progetto.

I progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche definita all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda l’applicazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Se un progetto ha più promotori, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4.

3.   Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell’individuazione dei costi e dell’impatto a esso associato.

4.   Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento. Tale richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate, corredata di tutti gli elementi seguenti:

a)

un’analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata a norma dell’articolo 11 che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro sul cui territorio il progetto è ubicato, tenendo conto almeno degli scenari comuni elaborati per la pianificazione dello sviluppo della rete di cui all’articolo 12. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo previsto per la procedura di cui all’articolo 12. L’Agenzia è responsabile della valutazione di eventuali scenari supplementari e della loro conformità al presente paragrafo;

b)

un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato;

c)

in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.

Laddove un progetto sia promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento congiuntamente.

Le autorità nazionali di regolamentazione competenti, ove necessario, trasmettono immediatamente all’Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi.

Le autorità nazionali di regolamentazione competenti e l’Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

5.   Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all’ultima delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti efficacemente ai fini del miglioramento dell’efficienza che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l’analisi comune delle autorità nazionali di regolamentazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un vantaggio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Le autorità nazionali di regolamentazione competenti includono nelle tariffe i pertinenti costi di investimento sostenuti efficacemente, quali definiti nella raccomandazione di cui al paragrafo 11, in linea con la ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto. Per i progetti nei territori del loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolamentazione competenti valutano, ove opportuno, l’insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all’inclusione dei costi di investimento nelle tariffe.

In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione competenti tengono conto degli importi effettivi o stimati:

a)

dei proventi della congestione o altri oneri;

b)

delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943.

La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l’elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario.

Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l’altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. La loro valutazione esamina tutti gli scenari pertinenti di cui all’articolo 12 e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo previsto per la procedura di cui all’articolo 12.

Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l’esternalità negativa, l’attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai TSO degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.

6.   Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione competenti tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO o da un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti al momento della fissazione o dell’approvazione delle tariffe a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

Le autorità nazionali di regolamentazione competenti notificano tempestivamente all’Agenzia la decisione di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare, la decisione in merito alla ripartizione dei costi illustra i motivi dettagliati alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, costituiti da quanto segue:

a)

una valutazione dell’impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete;

b)

una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b);

c)

le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione;

d)

il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata.

7.   Qualora le autorità nazionali di regolamentazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’ultima delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, esse ne informano immediatamente l’Agenzia.

In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall’Agenzia entro tre mesi della data in cui è stata interpellata.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l’Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete.

La valutazione dell’Agenzia esamina tutti gli scenari pertinenti elaborati ai sensi dell’articolo 12 e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi di politica energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo secondo la procedura di cui all’articolo 12.

Nella sua decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi, l’Agenzia lascia alle competenti autorità nazionali la determinazione del modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi previsti al momento dell’attuazione di tale decisione, conformemente al diritto nazionale.

La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l’articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

8.   Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, corredate di tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall’Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione mantiene la riservatezza sulle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

9.   Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolamentazione di approvarle, a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009, dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 18, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943, dell’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944.

10.   Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno ricevuto una deroga:

a)

agli articoli 32, 33, 34 e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell’articolo 36 di tale direttiva;

b)

all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all’articolo 6, all’articolo 59, paragrafo 7, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;

c)

alle norme in materia di separazione o accesso di terzi, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

11.   Entro il 24 giugno 2023 l’Agenzia adotta una raccomandazione al fine di individuare buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento per i progetti di interesse comune. Tale raccomandazione è aggiornata periodicamente in base alle necessità, in particolare per garantire la coerenza con i principi relativi alla ripartizione transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile delle reti offshore di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Nell’adottare o nel modificare la raccomandazione, l’Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i pertinenti portatori di interessi.

12.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco.

Articolo 17

Incentivi normativi

1.   Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l’esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, rispetto ai rischi generalmente connessi a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009, all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943, all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 58, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto una deroga:

a)

agli articoli 32, 33, 34 e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell’articolo 36 di tale direttiva;

b)

all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all’articolo 6, all’articolo 59, paragrafo 7, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;

c)

a norma dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;

d)

a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.   Nel caso di una decisione di concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati dell’analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell’articolo 11 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell’impatto positivo netto del progetto rispetto a un’alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

3.   La decisione di concedere gli incentivi tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere incentivi riguardanti, tra l’altro, una o più delle misure seguenti:

a)

le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future;

b)

le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;

c)

le norme relative all’ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto;

d)

qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

4.   Entro il 24 gennaio 2023 ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all’Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l’energia e i rischi più elevati affrontati in tali progetti, aggiornati in base agli ultimi sviluppi legislativi, politici, tecnologici e di mercato. Tali metodologie e criteri fanno fronte ai rischi specifici sostenuti dalle reti offshore per l’energia rinnovabile di cui all’allegato II, punto 1), lettera f), e dai progetti che, nonostante l’esiguità degli investimenti, sostengono notevoli spese operative.

5.   Entro il 24 giugno 2023, tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 riguardanti entrambi gli elementi seguenti:

a)

gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;

b)

una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l’energia.

6.   Entro il 24 settembre 2023 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l’energia e i rischi più elevati affrontati.

7.   Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l’attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.

CAPO VII

Finanziamenti

Articolo 18

Ammissibilità dei progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153

1.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’articolo 24 e all’allegato II sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.

2.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’articolo 24 e all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e all’allegato II, punto 3), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

l’analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l’esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione;

b)

il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell’articolo 16 o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 3), laddove non rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e pertanto non siano oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, introduce innovazioni tecnologiche e garantisce la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;

c)

il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall’autorità nazionale di regolamentazione, tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell’Unione per il progetto.

3.   I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) e 5), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati, in una valutazione svolta dall’autorità nazionale competente o, se del caso, dall’autorità nazionale di regolamentazione, possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all’analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un’autorità nazionale di regolamentazione.

5.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco.

I progetti di interesse reciproco sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. Per quanto riguarda le sovvenzioni per lavori, i progetti di interesse reciproco sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e qualora il progetto contribuisca agli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima.

Articolo 19

Orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione

Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione nel regolamento (UE) 2021/1153, si applicano i criteri specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento. Ai progetti di interesse comune che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 del presente regolamento si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, concorrenza e sostenibilità.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 23 giugno 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Rendicontazione e valutazione

Entro il 30 giugno 2027 la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:

a)

i progressi realizzati per la progettazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la messa in servizio di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e, se opportuno, i ritardi nell’attuazione e altre difficoltà riscontrate;

b)

i fondi impegnati ed erogati dall’Unione per progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rispetto al valore totale dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione finanziati;

c)

i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, comprese le fonti di energia rinnovabili offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la messa in servizio di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione;

d)

per i settori dell’energia elettrica e dei gas rinnovabili o a basso tenore di carbonio, ivi compreso l’idrogeno, l’evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l’evoluzione corrispondente dei prezzi dell’energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il relativo costo economico;

e)

il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:

i)

la durata totale media e massima del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all’articolo 10, paragrafo 6;

ii)

il livello di opposizione incontrato dai progetti di figuranti nell’elenco dell’Unione, in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica e il numero delle azioni legali di ricorso;

iii)

le prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi;

iv)

le prassi migliori e innovative per quanto concerne l’attenuazione dell’impatto ambientale, compreso l’adattamento ai cambiamenti climatici, durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell’attuazione dei progetti;

v)

l’efficacia dei sistemi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto dei termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2;

f)

per il trattamento normativo, in particolare:

i)

il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell’articolo 16;

ii)

il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell’articolo 17;

g)

l’efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici entro il 2030, nonché al raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Articolo 22

Riesame

Entro il 30 giugno 2027 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della rendicontazione e delle valutazioni previste dall’articolo 21 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni tratte dalle relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e dal sito internet di cui all’articolo 9, paragrafo 7. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:

a)

informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione;

b)

il piano di attuazione, quale definito all’articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell’attuazione;

c)

i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;

d)

l’elenco dell’Unione;

e)

i fondi assegnati ed erogati dall’Unione per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione.

f)

i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all’articolo 9;

g)

gli studi e i piani esistenti sui bacini marittimi per ciascun corridoio prioritario della rete offshore, senza violare i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 24

Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta

1.   Nel caso di Cipro e Malta, che non sono interconnesse alla rete transeuropea del gas, si applica una deroga all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 4, lettera a), e agli allegati I, II e III, fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2. Un’interconnessione per ciascuno di tali Stati membri mantiene lo status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento, con tutti i diritti e gli obblighi pertinenti, laddove tale interconnessione:

a)

sia in fase di sviluppo o pianificazione il 23 giugno 2022;

b)

abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013; e

c)

sia necessario per garantire l’interconnessione permanente di tali Stati membri alla rete transeuropea del gas.

Tali progetti garantiranno la capacità futura di accedere a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno.

2.   I promotori del progetto forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l’accesso a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima. Tale prova include una valutazione dell’offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio nonché il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.

La Commissione verifica periodicamente tale valutazione e tale calcolo, nonché la tempestiva attuazione del progetto.

3.   Oltre ai criteri specifici di cui all’articolo 19 per l’assistenza finanziaria dell’Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l’accesso ai futuri mercati dell’energia, compreso l’idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l’interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L’ammissibilità all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma dell’articolo 18 ha termine il 31 dicembre 2027.

4.   Nelle richieste di assistenza finanziaria dell’Unione per i lavori occorre dimostrare chiaramente l’obiettivo di convertire il bene in un impianto dedicato all’idrogeno entro il 2036, se le condizioni di mercato lo consentono, mediante una tabella di marcia con un calendario preciso.

5.   La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non saranno direttamente interconnesse alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 25

Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009

All’articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

«10.   La ENTSOG adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, comprese le reti di idrogeno, l’elaborazione di scenari, le prospettive europee sull’adeguatezza dell’approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.».

Articolo 26

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

All’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/942, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi da 6 a 9, agli articoli 12, 13 e 17 e alla sezione 2, punto 12), dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

d)

adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.

Articolo 27

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

All’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, l’elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione, quali le ipotesi sui prezzi del combustibile e del carbonio o l’installazione di sistemi di energia rinnovabile, sono pienamente coerenti con la valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell’articolo 23.».

Articolo 28

Modifica della direttiva 2009/73/CE

All’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE è aggiunta la lettera seguente:

«v)

ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, e agli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Articolo 29

Modifica della direttiva (UE) 2019/944

All’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 è aggiunta la lettera seguente:

«a bis)

ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, e agli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

Articolo 30

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell’assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

Il capo III non si applica ai progetti di interesse comune che sono stati inseriti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni e per i quali un promotore di progetto ha presentato un fascicolo di domanda prima del 16 novembre 2013.

Articolo 31

Periodo transitorio

1.   Durante un periodo transitorio che ha termine il 31 dicembre 2029, gli attivi dedicati all’idrogeno convertiti a partire da impianti per il gas naturale che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), possono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano.

2.   Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, i promotori del progetto cooperano strettamente nella progettazione e nell’attuazione del progetto al fine di garantire l’interoperabilità delle reti vicine.

3.   Il promotore del progetto fornisce una prova sufficiente, anche mediante contratti commerciali, per dimostrare in che modo, entro la fine del periodo transitorio, gli attivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo cesseranno di essere impianti per il gas naturale e diverranno impianti dedicati all’idrogeno, come indicato nell’allegato II, punto 3), e in che modo sarà reso possibile il maggiore impiego dell’idrogeno durante il periodo transitorio. Tale prova include una valutazione dell’offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basso tenore di carbonio, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto. Nel contesto del monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione dei progetti di interesse comune, l’Agenzia verifica la tempestiva transizione del progetto verso un impianto dedicato all’idrogeno di cui all’allegato II, punto 3).

4.   L’ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma dell’articolo 18 ha termine il 31 dicembre 2027.

Articolo 32

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 347/2013 è abrogato a decorrere dal 23 giugno 2022. Il presente regolamento non comporta alcun diritto per i progetti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 347/2013.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013, modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione (34), contenente il quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, come pure gli articoli da 2 a 10, gli articoli 12, 13 e 14, gli allegati da I a IV e l’allegato VI del regolamento (UE) n. 347/2013, rimangono in vigore e producono effetti per quanto riguarda i progetti di interesse comune inclusi nel quinto elenco dell’Unione fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, istituito a norma del presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i progetti che erano inclusi nel quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 e per i quali un fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame dell’autorità competente mantengono i diritti e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 220 del 9.6.2021, pag. 51.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 105.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(7)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(8)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 68.

(9)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(10)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(11)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(12)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(13)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(14)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(15)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(16)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(17)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(18)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(19)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(20)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(21)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(22)  GU C 104 del 24.4.1992, pag. 7.

(23)  Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

(24)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(29)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(30)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328, del 21.12.2018, pag. 82).

(31)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(32)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(33)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(34)  Regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 14).


ALLEGATO I

CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL’INFRASTRUTTURA ENERGETICA

(di cui all’articolo 1, paragrafo 1)

Il presente regolamento si applica ai corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea seguenti:

1.   CORRIDOI PRIORITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA

1)

Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l’area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l’integrazione del mercato nella regione e porre fine all’isolamento dell’Irlanda, nonché garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l’energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l’energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

2)

Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno, integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili per porre fine all’isolamento di Cipro e garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l’energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l’energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Croazia, Grecia, Cipro, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

3)

Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l’energia elettrica (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP energia elettrica): interconnessioni tra gli Stati membri e le linee interne nella regione del Baltico per promuovere l’integrazione del mercato, integrando nel contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

2.   CORRIDOI PRIORITARI DELLA RETE OFFSHORE

4)

Reti offshore nei mari del Nord (Northern Seas offshore grids – NSOG): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, dell’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d’Irlanda, nel Mar Celtico, nella Manica e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

5)

Reti del piano di interconnessione del mercato energetico offshore del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

6)

Reti offshore dell’Europa sud-occidentale (SW offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, compreso il Golfo di Cadice, e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo.

7)

Reti offshore dell’Europa sud-orientale (SE offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Cipro, Romania e Slovenia.

8)

Reti offshore atlantiche: sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nelle acque dell’Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.

Stati membri interessati: Irlanda, Spagna, Francia e Portogallo.

3.   CORRIDOI PRIORITARI PER L’IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI

9)

Interconnessioni di idrogeno nell’Europa occidentale (HI West): infrastrutture per l’idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell’idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell’idrogeno a livello dell’Unione e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, riducendo l’isolamento energetico, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l’energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all’integrazione dei sistemi energetici intelligenti e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Stati membri interessati: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

10)

Interconnessioni di idrogeno nell’Europa centro-orientale e sud-orientale (HI East): infrastrutture per l’idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell’idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell’idrogeno a livello dell’Unione e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, riducendo l’isolamento energetico, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l’energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all’integrazione dei sistemi energetici intelligenti e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

11)

Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell’idrogeno (BEMIP idrogeno): infrastrutture per l’idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell’idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell’idrogeno a livello dell’Unione e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, riducendo l’isolamento energetico, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l’energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all’integrazione dei sistemi energetici intelligenti e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

4.   AREE TEMATICHE PRIORITARIE

12)

Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell’intero territorio dell’Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l’isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.

Stati membri interessati: tutti.

13)

Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un’infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio catturato da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente nonché dell’utilizzo del diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

14)

Reti del gas intelligenti: adozione di tecnologie per le reti del gas intelligenti in tutta l’Unione per integrare efficacemente nella rete del gas una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili, sostenere l’adozione di soluzioni innovative e digitali per la gestione della rete e facilitare l’integrazione intelligente nel settore dell’energia e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, compresi i relativi aggiornamenti fisici se indispensabili al funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell’integrazione di gas a basso tenore di carbonio e, in particolare, gas rinnovabili.

Stati membri interessati: tutti.


ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche stabilite nell’allegato I sono le seguenti:

1)

relativamente all’energia elettrica:

a)

linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

b)

qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore (infrastruttura energetica per l’energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore);

c)

impianti di stoccaggio di energia, di tipo individuale o aggregato, utilizzati per immagazzinare energia in maniera permanente o temporanea in un’infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione e a linee di distribuzione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

d)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a), b) e c) per operare in maniera sicura, protetta ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

e)

reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l’isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione;

f)

qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: l’interconnessione e il sistema di connessione alla rete offshore dai siti di produzione da fonti rinnovabili offshore verso due o più Stati membri e paesi terzi che partecipano a progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, compreso il prolungamento onshore di detta attrezzatura fino alla prima sottostazione del sistema di trasmissione onshore, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l’interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le varie tecnologie (reti offshore per l’energia rinnovabile);

2)

relativamente alle reti del gas intelligenti: una delle seguenti attrezzature o installazioni volte a consentire e facilitare l’integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e, in particolare, rinnovabili, compreso il biometano o l’idrogeno nella rete del gas: sistemi e componenti digitali che integrano le TIC, i sistemi di controllo e le tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo del gas all’interno di una rete del gas. Inoltre, tali progetti possono comprendere anche attrezzature che consentano l’inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione, compresi i relativi aggiornamenti fisici se indispensabili al funzionamento dell’attrezzatura e delle installazioni al fine di integrare gas a basso tenore di carbonio e, in particolare, rinnovabili.

3)

relativamente all’idrogeno:

a)

le condotte per il trasporto, principalmente ad alta pressione, dell’idrogeno, ivi comprese le infrastrutture per il gas naturale riconvertite, che consentano l’accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;

b)

impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);

c)

impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l’idrogeno liquefatto o l’idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all’iniezione di idrogeno nella rete, se del caso;

d)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

e)

qualsiasi apparecchiatura o installazione che consenta l’uso di idrogeno o di combustibili derivati dall’idrogeno nel settore dei trasporti all’interno della rete centrale TEN-T, identificati conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Gli impianti elencati alle lettere da a) a d) possono essere di nuova costruzione o riconvertiti all’idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi;

4)

relativamente agli impianti per elettrolizzatori:

a)

elettrolizzatori:

i)

che hanno una capacità minima di 50 MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato;

ii)

la cui produzione rispetta l’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita del 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento pari a 94 g CO2eq/MJ, come stabilito all’articolo 25, paragrafo 2, e all’allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita è calcolata applicando la metodologia di cui all’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, la norma ISO 14067 o ISO 14064-1. Le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita devono includere le emissioni indirette. Le riduzioni quantificate delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita sono verificate in conformità dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, oppure da parte di terzi indipendenti; e

iii)

che hanno una funzione attinente alla rete, in particolare in vista della flessibilità e dell’efficienza generali del sistema delle reti di energia elettrica e di idrogeno;

b)

relative attrezzature, comprese le condotte di collegamento alla rete;

5)

relativamente al diossido di carbonio:

a)

condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

b)

impianti fissi per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modi di trasporto dedicati, tra cui navi, chiatte, camion e treni;

c)

fatto salvo l’eventuale divieto di stoccaggio geologico di diossido di carbonio in uno Stato membro, gli impianti di superficie e di iniezione associati all’infrastruttura all’interno di una formazione geologica che è usata, a norma della direttiva 2009/31/CE, per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, laddove non comportino l’uso di diossido di carbonio per il recupero assistito di idrocarburi e siano necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio;

d)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.


(1)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI

1.   NORME PER I GRUPPI

1)

Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei TSO, nonché della Commissione, dell’Agenzia, dell’ente EU DSO e della ENTSO-E o della ENTSOG.

Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto dalla Commissione e da rappresentanti degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell’allegato I.

2)

A seconda del numero di progetti candidati all’elenco dell’Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi o riguardanti unicamente determinate regioni, quali per esempio i problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

3)

Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009, all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943, all’articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e di altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

4)

Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica pertinenti indicati nell’allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolamentazione, della società civile e dei TSO di paesi terzi. La decisione di invitare i rappresentanti di paesi terzi avviene per consenso.

5)

Per i corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I, sezione 2, ciascun gruppo invita, se del caso, rappresentanti degli Stati membri senza sbocco sul mare, delle autorità competenti, delle autorità nazionali di regolamentazione e dei TSO.

6)

Ciascun gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, inclusi i rappresentanti di paesi terzi e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi, inclusi i produttori, i DSO, i fornitori, i consumatori, le popolazioni locali e le organizzazioni per la protezione dell’ambiente con sede nell’Unione e i rappresentanti delle popolazioni locali invitandoli a condividere le loro competenze specifiche. Ciascun gruppo organizza udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell’esecuzione dei compiti a esso spettanti.

7)

Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull’andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, sono riservate. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all’attività dei gruppi regionali sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione.

8)

La Commissione, l’Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i gruppi. A tale scopo la Commissione e l’Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

9)

La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell’Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l’osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2019/942, dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE e dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE) 2019/944.

2.   PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

1)

I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto figurante nell’elenco dell’Unione che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto figurante nell’elenco dell’Unione comprensiva di:

a)

una valutazione del o dei loro progetti riguardo al loro contributo all’attuazione delle priorità enunciate nell’allegato I;

b)

un’indicazione della pertinente categoria del progetto di cui all’allegato II;

c)

un’analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all’articolo 4;

d)

per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un’analisi dei costi-benefici specifici del progetto coerente con le metodologie elaborate a norma dell’articolo 11;

e)

per i progetti di interesse reciproco, le lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati, in cui sia espresso il loro sostegno al progetto o ad altri accordi non vincolanti;

f)

qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

2)

Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

3)

I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) ed f), del presente regolamento sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l’energia elettrica a livello dell’Unione, elaborato dalla ENTSO-E a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere b) ed f), del presente regolamento, sono progetti che derivano dallo sviluppo della rete offshore integrata e dai potenziamenti della rete di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, e sono coerenti con essi.

4)

Dal 1o gennaio 2024 i progetti di interesse comune proposti per l’idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), del presente regolamento, sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per il gas a livello della Comunità, elaborato dalla ENTSOG a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

5)

Entro il 30 giugno 2022 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la ENTSO-E e la ENTSOG emanano orientamenti aggiornati per l’inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura. Per tutti i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione in vigore all’epoca, gli orientamenti definiscono una procedura semplificata di inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, tenendo conto della documentazione e dei dati già presentati nel corso della precedente procedura di definizione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, a condizione che la documentazione e i dati già presentati siano tuttora validi.

La ENTSO-E e la ENTSOG consultano la Commissione e l’Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per l’inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione e tengono debitamente conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall’Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti definitivi.

6)

I progetti proposti riguardanti il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

7)

La ENTSO-E e la ENTSOG forniscono informazioni ai gruppi sul modo in cui hanno applicato gli orientamenti per valutare l’inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione.

8)

Per i progetti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l’Agenzia, ove possibile nel contesto della cooperazione regionale a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, verificano che i criteri e la metodologia basata sull’analisi dei costi-benefici siano applicati in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo. La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4 del presente regolamento e all’allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.

9)

Per tutti i progetti non contemplati al punto 8) del presente allegato, la Commissione valuta l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 4 del presente regolamento. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo. Per i progetti che richiedono lo status di progetto di interesse reciproco, i rappresentanti dei paesi terzi e le autorità di regolamentazione sono invitati alla presentazione della valutazione.

10)

I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative per esempio sull’ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all’interno del loro territorio.

11)

Il gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l’approvazione di un progetto riguardante il suo territorio.

12)

Il gruppo valuta se il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» sia applicato per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti candidati. Il gruppo valuta, in particolare, soluzioni quali la gestione della domanda, le soluzioni basate su accordi di mercato, l’attuazione di soluzioni digitali e la ristrutturazione di edifici come soluzioni prioritarie se giudicate più efficienti in termini di costi in una prospettiva a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante dell’offerta.

13)

Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti sulla base di una valutazione trasparente dei progetti e utilizzando i criteri di cui all’articolo 4, tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione.

14)

I progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione elaborati dai gruppi sono presentati all’Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10) della presente sezione, sei mesi prima della data di adozione dell’elenco dell’Unione. I progetti di elenchi regionali e i pareri acclusi sono valutati dall’Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L’Agenzia fornisce un parere sui progetti di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni. Il parere dell’Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942.

15)

Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell’Agenzia, l’organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco regionale definitivo di progetti proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell’Agenzia nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 8), oppure della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 9) per progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché del parere della Commissione volto a garantire un numero totale di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10).

16)

Laddove, sulla base dei progetti di elenchi regionali e tenuto conto del parere dell’Agenzia, il numero complessivo di proposte di progetto che figurerebbero nell’elenco dell’Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione consiglia ai singoli gruppi interessati di non includere nell’elenco regionale i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 5.

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI

1)   

Un progetto di interesse comune con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di uno Stato membro e soddisfa le condizioni seguenti:

a)

per la trasmissione di energia elettrica, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete oppure la capacità disponibile per i flussi commerciali, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, con conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 500 megawatt (MW) rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto, oppure il progetto riduce l’isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri e incrementa la capacità di trasferimento della rete transfrontaliera al confine tra due Stati membri di almeno 200 MW;

b)

per lo stoccaggio di energia elettrica, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;

c)

per le reti elettriche intelligenti, il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l’interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un’area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l’isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all’articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

d)

per il trasporto dell’idrogeno, il progetto consente il trasporto dell’idrogeno attraverso le frontiere degli Stati membri interessati o aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell’idrogeno esistente a un confine tra due Stati membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti o, per i progetti che riducono l’isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;

e)

per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell’idrogeno di cui all’allegato II, punto 3), il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;

f)

per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno 50 MW di capacità installata fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato e apporta benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri e, in particolare, per quanto riguarda i progetti sulle isole e i sistemi insulari, sostiene soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgono almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e sul suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, e contribuisce in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e di quello dell’Unione;

g)

per le reti del gas intelligenti, il progetto coinvolge i TSO, i TSO e i DSO, o i DSO di almeno due Stati membri. I DSO possono essere coinvolti, ma solo con il sostegno dei TSO di almeno due Stati membri che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l’interoperabilità;

h)

per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia elettrica alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto è sviluppato nelle zone a bassa penetrazione di energia elettrica rinnovabile offshore e dimostra un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e contribuisce in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico e all’integrazione del mercato, senza ostacolare le capacità e i flussi transfrontalieri;

i)

per i progetti relativi al diossido di carbonio, il progetto è utilizzato per trasportare e, se del caso, stoccare diossido di carbonio di origine antropica proveniente da almeno due Stati membri.

2)   

Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto che soddisfa le condizioni seguenti:

a)

per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all’allegato II, punto 1), lettere a) ed e), il progetto aumenta la capacità di trasferimento della rete, o la capacità disponibile per i flussi commerciali, alla frontiera di tale Stato membro con uno o più paesi terzi e apporta vantaggi significativi, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), in base ai criteri specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a livello dell’Unione. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dal ENTSO-E nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione;

b)

per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all’allegato II, punto 3), il progetto relativo all’idrogeno consente il trasporto dell’idrogeno attraverso il confine di uno Stato membro con uno o più paesi terzi e dimostra di apportare benefici significativi, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), in base ai criteri specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a livello dell’Unione. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dalla ENTSOG nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione;

c)

per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all’allegato II, punto 5), il progetto può essere utilizzato per il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio di origine antropica da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo.

3)   

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) ed f), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

a)

la trasmissione dell’energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l’analisi effettuata nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell’energia elettrica disponibile, in particolare:

i)

per la trasmissione di energia elettrica, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in MW) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2030 secondo i piani d’azione nazionali per l’energia e il clima presentati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2018/1999;

ii)

per lo stoccaggio di energia, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all’allegato V;

b)

l’integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l’analisi effettuata nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell’energia elettrica a livello dell’Unione, in particolare:

i)

calcolando, per i progetti transfrontalieri, compresi i progetti di reinvestimento, l’impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in MW), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di interconnessione minima pari al 15 %, e per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l’impatto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi oppure all’interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;

ii)

valutando l’impatto, per la zona di analisi di cui all’allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell’energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell’ordine di merito;

c)

la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con l’analisi effettuata nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione nel settore dell’energia elettrica disponibile, valutando in particolare l’impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all’allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro impatto sulla resilienza dell’infrastruttura. Se del caso viene quantificato l’impatto del progetto sull’indipendenza e l’affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.

4)   

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

a)

il livello di sostenibilità, misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l’energia da fonti rinnovabili variabili;

b)

la sicurezza dell’approvvigionamento, misurata valutando il livello di perdite nelle reti di distribuzione, di trasmissione o entrambe, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo impatto sulle prestazioni della rete e sulla durata e la frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima;

c)

l’integrazione del mercato, misurata valutando l’adozione di soluzioni innovative nella gestione, la riduzione dell’isolamento energetico e l’interconnessione del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e l’agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

d)

sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell’approvvigionamento, misurate valutando l’approccio innovativo alla flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all’efficiente operabilità tra TSO e DSO, la capacità di includere la modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l’uso efficiente in termini di costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le prestazioni di qualità della tensione.

5)   

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

a)

sostenibilità, misurata come contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse applicazioni finali in settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, quali l’industria o i trasporti; alla flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o all’integrazione dell’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio al fine di considerare le esigenze del mercato e promuovere l’idrogeno rinnovabile;

b)

integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l’integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;

c)

sicurezza dell’approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di resilienza, diversità e flessibilità dell’approvvigionamento di idrogeno;

d)

concorrenza, misurata valutando il contributo del progetto alla diversificazione dell’offerta, compresa l’agevolazione dell’accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.

6)   

Per quanto riguarda i progetti relativi alle reti del gas intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 2), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

a)

livello di sostenibilità, misurato valutando la quota di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio integrati nella rete del gas, la relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra verso la decarbonizzazione totale del sistema e l’individuazione adeguata delle perdite;

b)

qualità e sicurezza dell’approvvigionamento, misurate valutando il rapporto tra approvvigionamento di gas disponibile in modo affidabile e domanda di picco, la quota delle importazioni sostituita da gas locali rinnovabili e a basso tenore di carbonio, la stabilità del funzionamento del sistema, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente;

c)

promozione dei servizi di flessibilità quali la modulazione della domanda e lo stoccaggio mediante l’agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente attraverso la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici, misurata valutando i risparmi di costi realizzabili nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali il sistema di energia elettrica e termica, i trasporti e l’industria.

7)   

Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 4), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

a)

sostenibilità, misurata valutando la quota di idrogeno, o idrogeno rinnovabile, o idrogeno a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, che soddisfa i criteri di cui all’allegato II, punto 4), lettera a), punto ii), integrata nella rete o stimando, quantificandola, la diffusione dei carburanti sintetici di questa origine e la corrispondente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b)

sicurezza dell’approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all’efficienza del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell’evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

c)

realizzazione di servizi di flessibilità quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio attraverso l’agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente tramite la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l’industria.

8)   

Per quanto riguarda le infrastrutture relative al diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

a)

sostenibilità, misurata valutando le riduzioni totali previste dei gas a effetto serra durante il ciclo di vita del progetto e l’assenza di soluzioni tecnologiche alternative quali, ma non solo, l’efficienza energetica, l’elettrificazione che integra le fonti rinnovabili, per conseguire lo stesso livello di riduzione dei gas a effetto serra della quantità di diossido di carbonio da catturare negli impianti industriali connessi a un costo comparabile entro un termine comparabile, tenendo conto delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’energia necessaria per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del diossido di carbonio, a seconda dei casi, tenendo conto dell’infrastruttura, compresi, se del caso, altri potenziali usi futuri;

b)

la resilienza e la sicurezza misurate valutando la sicurezza delle infrastrutture;

c)

mitigazione degli oneri e dei rischi ambientali attraverso la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.


ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

Le metodologie di analisi dei costi-benefici elaborate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG sono coerenti tra loro, pur tenendo conto delle specificità settoriali. Le metodologie per un’analisi armonizzata e trasparente dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione sono uniformi per tutte le categorie di infrastrutture, a meno che non siano giustificate divergenze specifiche. Le metodologie riguardano i costi in senso lato, comprese le esternalità, in considerazione degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e soddisfano i principi seguenti:

1)

l’ambito per l’analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri nei quali il progetto ha un impatto significativo. A tal fine, la ENTSO-E e la ENTSOG cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi interessati. Nel caso di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), la ENTSO-E e la ENTSOG cooperano con il promotore del progetto, anche quando quest’ultimo non è un gestore del sistema;

2)

ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, inclusi i costi relativi alla produzione e ai gas a effetto serra nonché l’evoluzione prevista della domanda e dell’offerta, anche per quanto concerne le fonti di energia rinnovabili, compresa la rispettiva flessibilità, e la disponibilità a livello di stoccaggio, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi, agli effetti climatici e ad altri parametri pertinenti;

3)

stabiliscono l’analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisettoriali di input, determinando l’impatto in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto e comprendono le pertinenti interdipendenze con altri progetti;

4)

forniscono orientamenti per lo sviluppo e l’uso della modellizzazione della rete e del mercato dell’energia necessaria per l’analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa dei vantaggi economici (comprese l’integrazione del mercato, la sicurezza dell’approvvigionamento e la concorrenza, nonché l’uscita dall’isolamento energetico), degli effetti sociali e ambientali e di quelli climatici, compresi gli effetti intersettoriali. La metodologia è pienamente trasparente e include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici e dei costi;

5)

includono una spiegazione del modo in cui il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» è attuato in tutte le fasi dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione;

6)

spiegano che lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili non saranno ostacolati dal progetto;

7)

assicurano l’individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto positivo netto (beneficiari), degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto negativo netto e dei sostenitori dei costi, che potrebbero essere Stati membri diversi da quelli sul cui territorio è costruita l’infrastruttura;

8)

come minimo, prendono in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione, come pure i costi imputabili al relativo sistema, durante l’intero ciclo di vita tecnico del progetto, per esempio i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, compresi i costi esterni. Le metodologie forniscono indicazioni sui tassi di attualizzazione, la durata tecnica e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici. Includono inoltre una metodologia obbligatoria per il calcolo del rapporto ricavi-costi e del valore attuale netto, nonché una differenziazione dei ricavi in base al livello di affidabilità dei loro metodi di stima. Sono altresì presi in considerazione i metodi per calcolare gli effetti climatici e ambientali dei progetti e il loro contributo agli obiettivi dell’Unione in materia di energia, quali la penetrazione delle energie rinnovabili, l’efficienza energetica e gli obiettivi di interconnessione;

9)

assicurano che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra e che la valutazione sia solida e coerente rispetto alle altre politiche dell’Unione, al fine di consentire il confronto con altre soluzioni che non richiedono nuove infrastrutture.


ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1)   

Il manuale delle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, contiene almeno:

a)

precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;

b)

l’elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;

c)

i nomi e le informazioni di contatto dell’autorità competente, di altre autorità interessate e dei principali portatori di interessi coinvolti;

d)

il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e una sintesi del processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;

e)

informazioni sull’ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;

f)

le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;

g)

le modalità con cui l’autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, per esempio indicando le modifiche apportate all’ubicazione e alla concezione del progetto o indicando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi in considerazione;

h)

nella misura del possibile, le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri confinanti da realizzarsi di concerto con i pertinenti Stati membri limitrofi.

2)   

Il calendario dettagliato di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), specifica almeno quanto segue:

a)

le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;

b)

le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;

c)

le singole fasi della procedura e la relativa durata;

d)

le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

e)

le risorse pianificate dalle autorità e l’eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.

3)   

Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale, per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l’informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i principi seguenti:

a)

i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, in modo inclusivo, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l’autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

b)

le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un’unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un’area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

c)

le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall’inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine;

d)

i promotori del progetto provvedono affinché le consultazioni si svolgano in un periodo che consenta una partecipazione pubblica aperta e inclusiva.

4)   

Il concetto di «partecipazione» del pubblico comprende almeno le informazioni su:

a)

i portatori di interessi coinvolti e interpellati;

b)

le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

c)

la tempistica;

d)

le risorse umane destinate ai diversi compiti.

5)   

Nell’ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori di interessi devono almeno:

a)

pubblicare, in formato elettronico e, se opportuno, cartaceo, un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei tipi e delle caratteristiche del potenziale impatto, anche transfrontaliero, e delle eventuali misure di mitigazione. Tale opuscolo informativo sarà pubblicato prima dell’avvio della consultazione ed elencherà gli indirizzi web del sito web del progetto di interesse comune di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1) del presente allegato;

b)

pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui all’articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in uno o, se del caso, due organi di informazione locali;

c)

invitare in forma scritta o elettronica i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

6)   

Il sito web del progetto di cui all’articolo 9, paragrafo 7, pubblica almeno le informazioni seguenti:

a)

la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l’ultima volta;

b)

le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all’allegato IV, al punto 1);

c)

l’opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;

d)

una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull’attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;

e)

il piano di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;

f)

i fondi assegnati ed erogati dall’Unione per il progetto;

g)

la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;

h)

le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;

i)

le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.


3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/103


REGOLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l’Unione e l’Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (3), il titolo IV dell’accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2)

L’accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell’accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall’appartenenza delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio.

(3)

L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza quali elementi essenziali dell’accordo di associazione.

(4)

L’articolo 25 dell’accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). A tal fine, l’articolo 29 dell’accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione. L’articolo 48 dell’accordo di associazione stabilisce che l’interesse pubblico deve essere preso in considerazione prima di applicare misure antidumping tra le parti.

(5)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto ripercussioni profondamente negative sulla capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell’indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla chiusura dell’accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l’impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l’Unione e l’Ucraina al fine di fornire un sostegno rapido alle autorità e alla popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

(6)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione assicura coerenza tra i diversi settori dell’azione esterna. A norma dell’articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune è condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

(7)

Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la soppressione totale dei dazi all’importazione (dazi doganali preferenziali) sulle importazioni di prodotti industriali dall’Ucraina; ii) la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti ortofrutticoli; iii) la sospensione dei contingenti tariffari e la soppressione totale dei dazi all’importazione; iv) in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento; e v) la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Con tali misure l’Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

(8)

Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell’Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l’ottenimento dei benefici a norma dell’accordo di associazione, comprese le norme relative all’origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell’Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l’Unione, ai sensi dell’accordo di associazione.

(9)

L’Ucraina dovrebbe astenersi dall’introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni degli scambi con l’Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui l’Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento.

(10)

L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali dell’accordo di associazione. Inoltre l’articolo 3 dell’accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento delle relazioni tra le parti. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’accordo di associazione, come avviene ai sensi di altri accordi di associazione conclusi dall’Unione.

(11)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente i regimi preferenziali e introdurre le misure correttive di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento nei casi in cui le importazioni di cui al presente regolamento possano incidere gravemente sui produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(12)

Previa indagine della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che creano o rischiano di creare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

(13)

La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell’accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

(14)

Considerata l’urgenza della questione relativa alla situazione provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(15)

Alla luce della situazione di emergenza in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe prevedere una disposizione transitoria appropriata ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

1.   Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:

a)

i dazi doganali preferenziali all’importazione nell’Unione di taluni prodotti industriali originari dell’Ucraina, soggetti all’eliminazione graduale in un periodo di sette anni conformemente all’allegato I-A dell’accordo di associazione, sono fissati a zero;

b)

l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti;

c)

tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.

2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.

3.   L’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Ucraina.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soggetti alle condizioni seguenti:

a)

il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all’accordo di associazione;

b)

l’astensione da parte dell’Ucraina dall’applicare alle importazioni originarie dell’Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e

c)

il rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea

1.   La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell’Ucraina sia comprovata. Se conferma l’inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Clausola di salvaguardia

1.   Qualora un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto possono essere ripristinati in qualsiasi momento.

2.   La Commissione monitora attentamente l’impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell’Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell’Unione dei prodotti sottoposti alle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

3.   La Commissione adotta una decisione relativa all’avvio di un’inchiesta entro un termine ragionevole:

a)

su richiesta di uno Stato membro;

b)

su richiesta di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell’industria dell’Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti; o

c)

di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.

Ai fini del presente paragrafo, per «quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti» si intendono i produttori dell’Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno o opposizione alla richiesta e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all’industria dell’Unione.

4.   Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso.

5.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l’Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di assistenza da parte di tali funzionari.

6.   Nel considerare l’esistenza delle gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l’altro, degli elementi seguenti relativi ai produttori dell’Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:

quota di mercato,

produzione,

scorte,

capacità di produzione,

utilizzo degli impianti,

occupazione,

importazioni,

prezzi.

7.   L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame cui all’articolo 5, paragrafo 2.

8.   Entro tre mesi dal termine dell’indagine, la Commissione decide in merito alla reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.

I dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.

9.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.

Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell’impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono rese disponibili sul sito web della Commissione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano ai prodotti che, al 4 giugno 2022, sono in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell’Unione entro sei mesi da tale data.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2022.

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(5)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


DECISIONI

3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/109


DECISIONE (UE) 2022/871 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l’equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) dispone che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi figuranti nell’allegato I di tale decisione sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell’Unione. Essa prevede altresì che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell’Unione.

(2)

L’equivalenza è stata concessa a tali paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA) o, ove del caso, alle norme dell’Associazione degli analisti ufficiali delle sementi che sono equivalenti ai metodi dell’ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i requisiti del diritto dell’Unione prima di concedere l’equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell’accreditamento ISTA e dalle ispezioni ufficiali nel contesto del diritto dell’Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero pertanto continuare a essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alle sementi dell’Unione.

(3)

Nel 2016 la Bolivia ha presentato un’istanza alla Commissione chiedendole di concedere l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi e alle sementi di Sorghum spp. (sorgo), Zea mays (mais) e Helianthus annuus (girasole) prodotte e certificate in Bolivia.

(4)

La Commissione ha valutato la relativa legislazione boliviana, ha realizzato un audit nel 2018 sul sistema di controlli ufficiali della produzione e della certificazione delle sementi di sorgo, mais e girasole in Bolivia e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione e ha pubblicato i risultati dell’audit in una relazione intitolata «Relazione finale dell’audit effettuato nello Stato plurinazionale di Bolivia dal 14 marzo 2018 al 22 marzo 2018 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e della certificazione delle sementi e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione europea».

(5)

Dall’audit è emerso che il sistema per la produzione e la certificazione delle sementi vigente in Bolivia è ben organizzato. La Commissione ha individuato alcune carenze e ha rivolto raccomandazioni alla Bolivia. Poiché ha rimediato a tali carenze entro il 30 novembre 2018, la Bolivia rispetta le condizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE e i requisiti previsti rispettivamente dalle direttive 66/402/CEE (4) e 2002/57/CE (5) del Consiglio.

(6)

È pertanto opportuno concedere l’equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi di sorgo, mais e girasole effettuate in Bolivia e per quanto riguarda le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in Bolivia e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(7)

Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2022, è opportuno prorogare il periodo durante il quale è riconosciuta l’equivalenza a norma di tale decisione, al fine di evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di sementi nell’Unione. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per la produzione di sementi certificate conformemente al diritto dell’Unione, è opportuno prorogare tale periodo di sette anni.

(8)

La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029»;

2)

la tabella dell’allegato I è così modificata:

a)

tra le righe «AU» e «BR» è inserita la riga seguente:

«BO

Ministry of Rural Development and Land

Bolivia

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ

66/402/CEE — solo per quanto concerne le sementi di Zea mays e Sorghum spp.;

2002/57/CE — solo per quanto concerne le sementi di Helianthus annuus»;

b)

nella nota in calce (1), tra «AU — Australia» e «BR — Brasile» sono inseriti i termini seguenti:

 

«BO — Bolivia».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(3)  Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

(4)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

(5)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/112


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea entrerà in vigore il 1o luglio 2022, essendo stata espletata, in data 3 maggio 2022, la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo.


REGOLAMENTI

3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/113


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/872 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea con riguardo all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione (3) stabilisce il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(2)

Dato che il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto, in via eccezionale, la proroga della possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % anche alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno modificare di conseguenza il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 e il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/562 prevede inoltre che le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Russia possano essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora tali operazioni facciano parte di un asse prioritario dedicato. Tale nuova possibilità dovrebbe pertanto riflettersi nel modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014. Dovrebbe in particolare risultare chiara la scelta del fondo che sostiene tali operazioni, che contribuiscono alle priorità d'investimento dell'altro fondo, indipendentemente dal fatto che l'asse prioritario dedicato riguardi il FESR, l'FSE o entrambi.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.

(5)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"“SME”>  (1)

Titolo

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"“SME >

Versione

<0.3 type="N" input="G"“SME >

Primo anno

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Ultimo anno

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Ammissibile a partire da

<0.6 type="D" input="G"“SME >

Ammissibile fino a

<0.7 type="D" input="G"“SME >

Numero della decisione della CE

<0.8 type="S" input="G"“SME >

Data della decisione della CE

<0.9 type="D" input="G"“SME >

Numero della decisione di modifica dello SM

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME >

Data della decisione di modifica dello SM

<0.11 type="D" input="M"“SME >

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM

<0.12 type="D" input="M"“SME >

Regioni NUTS oggetto del programma operativo

<0.12 type="S" input="S“SME >

SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE (2)

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, e articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, per i programmi operativi dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", articolo 92 ter, paragrafi 9 e 10) (3)

1.1.   Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1.

Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale (4).

<1.1.1 type="S" maxlength="70 000 " input="M">

Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre presentare in un'apposita casella di testo, come indicato di seguito, la descrizione dell'impatto atteso sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre presentare soltanto la descrizione e la casella di testo seguente.

1.1.1.a

Descrizione dell'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

<1.1.1 type="S" maxlength="10 000 " input="M">

1.1.2.

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante (5).

Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente al fine di destinare le risorse aggiuntive all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre aggiungere la descrizione di cui al punto 1.1.2.a.

Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre fornire soltanto la descrizione di cui al punto 1.1.2.a.

1.1.2.a

Motivazione che descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato

Priorità d'investimento selezionata

Motivazione della scelta o impatto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi (ove applicabile)

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Motivazione della dotazione finanziaria

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente al fine di destinare le risorse aggiuntive all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre aggiungere la descrizione di cui al punto 1.2.a.

Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre fornire soltanto la descrizione seguente:

1.2.a   Motivazione della dotazione finanziaria delle risorse aggiuntive per l'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" al FESR o all'FSE e modalità con cui tali risorse sono destinate alle aree geografiche in cui sono più necessarie, tenendo conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che il sostegno sia equilibrato tra le esigenze delle regioni e delle città più colpite dall'impatto della pandemia di COVID-19 e l'esigenza di continuare a prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, in conformità degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE.

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M" PA=Y TA=”NA”>


Tabella 2

Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo

Asse prioritario

Fondo (FESR (6), Fondo di coesione, FSE (7), IOG (8), FESR REACT-EU, FSE REACT-EU o IOG REACT-EU)

Sostegno dell'Unione (9) (in EUR)

Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (10)

Obiettivo tematico (11)

Priorità d'investimento (12)

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento

Indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato stabilito un obiettivo

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N'" input="G">

<1.2.4 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e articolo 98, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le tabelle relative a fondi specifici saranno accessibili all'altro fondo per le priorità attuate a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.A   Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.A.1   Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

Titolo dell'asse prioritario

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >


L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari

<2A.3 type="C" input="M">

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione

<2A.4 type="C" input="M"“SME” >

L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo

<2A.5 type="C" input="M">

Per l'FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o alla cooperazione transnazionale, o a entrambe

<2A.6 type="C" input="M">

L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU

<2A.7 type="C" input="M">

L'intero asse prioritario affronterà le sfide migratorie derivanti dall'aggressione militare russa, anche in conformità dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<2A.8 type="C" input="M">

L'intero asse prioritario utilizzerà le risorse REACT-EU per affrontare le sfide migratorie derivanti dall'aggressione militare russa in conformità dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<2A.9 type="C" input="M">

2.A.2   Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo (ove applicabile) (13)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, e articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3   Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione

(Da ripetere per ogni combinazione nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Categoria di regioni  (14)

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)

<2A.9 type="S" input="S"“SME” >

Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione (ove applicabile)  (15)

<2A.9 type="S" input="S” >

2.A.4   Priorità d'investimento

(Da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)

Priorità d'investimento

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

2.A.5   Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e risultati attesi

(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Obiettivo specifico

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME">


Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specific

(per il FESR, il Fondo di coesione e il FESR REACT-EU)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni (se pertinente)

Valore di base

Anno di riferimento

Valore target  (16) (2023)

Fonte dei dati

Periodicità dell’informativa

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M"“SME” >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M"“SME” >

<2A.1.6 type="S" input="M"” SME">

<2A.1.7 type="S" input="S"“SME” >

Quantitativo <2A.1.8 type="N" input="M"“SME” >

Qualitativo <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M"“SME”

<2A.1.9 type="N’ input="M"“SME”>

Quantitativo <2A.1.10 type="N" input="M">

Qualitativo <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M"“SME” >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M"“SME”>

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M"“SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4

Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per l'FSE e il FESR REACT-EU)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Categoria di regioni (se pertinente)

Unità di misura dell'indicatore

Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione del target

Valore di base

Unità di misura per riferimento e target

Anno di riferimento

Valore target  (17) (2023)

Fonte dei dati

Periodicità dell’informativa

M

W

T

M

W

T

Specifico per programma <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Comune <2A.1.13 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Comune <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.16 type="S" input="M">

Comune <2A.1.16 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.17 type="S" input="M">

Comune <2A.1.17 type="S" input="S">

Indicatori di output comuni <2A.1.18 type="S" input="S">

Quantitativo <2A.1.19 type="S" input="M">

Comune <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N’ input="M">

Quantitativo <2A.1.21 type="N" input="M">

Qualitativo <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4a

Indicatori di risultato relativi all'IOG e all'IOG REACT-EU e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico

(ripartiti per asse prioritario o per parte di asse prioritario)

(Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19))

ID

Indicatore

Unità di misura dell'indicatore

Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione del target

Valore di base

Unità di misura per riferimento e target

Anno di riferimento

Valore target  (18) (2023)

Fonte dei dati

Periodicità dell’informativa

M

W

T

M

W

T

Specifico per programma <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Comune <2A.1.24 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Comune <2A.1.25 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.26 type="S" input="M">

Comune <2A.1.26 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.27 type="S" input="M">

Comune <2A.1.27 type="S" input="S">

Indicatori di output comuni <2A.1.28 type="S" input="S">

Quantitativo <2A.1.29 type="S" input="M">

Comune <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N’ input="M">

Quantitativo <2A.1.31 type="N" input="M">

Qualitativo <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6   Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

(ripartite per priorità d'investimento)

2.A.6.1    Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2    Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Impiego previsto di strumenti finanziari (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Impiego previsto di strumenti finanziari

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Impiego previsto di grandi progetti (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5    Indicatori di output per priorità di investimento e, se del caso, per categoria di regioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 5

Indicatori di output comuni e specifici per programma

(per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per l'FSE e, ove pertinente, per il FESR (21))

ID

Indicatore

Unità di misura

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

Valore target (2023) (20)

Fonte dei dati

Periodicità dell’informativa

M

W

T

 

 

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.6 type="N’ input="M" SME >

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME >

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7   Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici da 1 a 7 e 13

Disposizioni specifiche per l'FSE e l'FSE REACT-EU (22), ove applicabili (per asse prioritario e, ove pertinente, per categoria di regioni): innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo dell'FSE agli obiettivi tematici da 1 a 7 e 13.

Descrizione del contributo apportato dalle azioni previste dell'asse prioritario:

all'innovazione sociale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);

alla cooperazione transnazionale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);

agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), e all'articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Asse prioritario

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8   Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (23)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

(per Fondo e, per il FESR e l'FSE, categoria di regioni) (26)

Asse prioritario

Tipo di indicatore

(Fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove pertinente, di risultato)

ID

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se del caso

Fondo

Categoria di regioni

Target intermedio per il 2018 (24)

Target finale (2023) (25)

Fonte dei dati

Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore

M

W

T

M

W

T

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.3 type="S" input="S">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.4 type="S" input="G" o “M”>

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.5 type="S" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.5 type="S" input="G" o “M”>

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.9 type="S" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.8 type="S" input="M">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.10 type="S" input=“M”>

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (facoltative)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9   Categorie di operazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 7-11

Categorie di operazione  (28)

(ripartite per Fondo e categoria di regioni se l'asse prioritario si riferisce a più di un Fondo o categoria)

Tabella 7: Dimensione 1 - Settore di intervento

Fondo

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (27)

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 8: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Fondo

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (29)

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 9: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Fondo

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (30)

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 10: Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione

Fondo

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (31)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 11: Dimensione 6 – Tematica secondaria FSE e FSE REACT-EU  (32) (solo FSE)

Fondo

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (33)

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10   Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari (se del caso) (34)

(per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.1   Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario dell'assistenza tecnica)

ID dell'asse prioritario

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Titolo dell'asse prioritario

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">


☐ L'intero asse prioritario è dedicato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

<2B.0.1 type="C" input="M">

2.B.2   Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, e articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3   Fondo e categoria di regioni (da ripetere per ogni combinazione nell'ambito dell'asse prioritario)

Fondo

<2B.0.4 type="S" input="S">

Categoria di regioni  (35)

<2B.0.5 type="S" input="S">

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4   Obiettivi specifici e risultati attesi

(da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Obiettivo specifico

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE  (36)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5   Indicatori di risultato (37)

Tabella 12

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(per FESR/FSE/Fondo di coesione/FESR REACT-EU/FSE REACT-EU)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Valore target (38) (2023)

Fonte dei dati

Periodicità dell’informativa

M

W

T

M

W

T

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Quantitativo <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N’ input="M">

Quantitativo <2.B.2.6 type="N" input="M">

Qualitativo <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6   Azioni da sostenere e loro contributo atteso agli obiettivi specifici (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.6.1    Descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2    Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 13

Indicatori di output (per asse prioritario)

(per FESR/FSE/Fondo di coesione/FESR REACT-EU/FSE REACT-EU)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore target (2023)  (39)

(facoltativo)

Fonte dei dati

M

W

T

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N’ input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7   Categorie di operazione (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 14-16

Categorie di operazione  (41)

Tabella 14: Dimensione 1 - Settore di intervento

Categoria di regioni  (40): <type="S" input="S">

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 15: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Categoria di regioni  (42): <type="S" input="S">

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 16: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Categoria di regioni  (43): <type="S" input="S">

Asse prioritario

Codice

Importo (EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3

PIANO DI FINANZIAMENTO

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e articolo 92 ter, paragrafo 9, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

3.1   Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 17

 

Fondo

Categoria di regioni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totale

 

 

 

Dotazione principale (44)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione totale (sostegno dell'Unione)

Dotazione totale (sostegno dell'Unione)

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

 

<3.1.1 type="S" input="G"“SME”>

<3.1.2 type="S" input="G"“SME” >

<3.1.3 type="N" input="M" SME” >

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type="N" input="M" SME” >

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type="N" input="M" SME” >

<3.1.8 type="N" input="M "

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type="N" input="M" SME” >

<3.1.10 type="N" input="M"”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type="N" input="M" SME” >

<3.1.12 type="N" input="M"”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type="N" input="M" SME” >

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type="N" input="M" SME” >

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”

REACT-EU - NA>

<3.1.17 type="N" input="M

<3.1.18 type="N" input="M

<3.1.19 type="N" input="G" SME” >

<3.1.20 type="N" input="G”

TA - “NA” YEI –“NA”>

(1)

FESR

Nelle regioni meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(2)

 

Nelle regioni in transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(3)

 

Nelle regioni più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(4)

 

Totale (escluso REACT-EU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(5)

FSE  (45)

Nelle regioni meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(6)

 

Nelle regioni in transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(7)

 

Nelle regioni più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(8)

 

Totale (escluso REACT-EU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(9)

Dotazione specifica IOG

Non applicabile

 

Non applicabile

 

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

(10)

Fondo di coesione

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(11)

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

 

(12)

FESR REACT-EU

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

 

 

 

Non applicabile

(13)

FSE REACT-EU  (45)

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

 

 

 

Non applicabile

(14)

Dotazione specifica IOG REACT-EU

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

 

 

 

Non applicabile

(15)

REACT-EU

Totale

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

 

 

 

Non applicabile

(16)

Totale generale

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.

La tabella espone il piano di finanziamento per asse prioritario.

2.

Se un asse prioritario riguarda più di un fondo, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per fondo, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni fondo.

3.

Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per categoria di regioni, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni categoria di regioni.

4.

Il contributo della BEI è riportato a livello di asse prioritario.


Tabella 18a

Piano di finanziamento

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

(Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Ripartizione indicativa della contropartita nazionale

Finanziamento totale

Tasso di cofinanziamento (46)

Tasso di cofinanziamento del 100 % per l'esercizio contabile 2020-2021 ((*))

Tasso di cofinanziamento del 100 % per l'esercizio contabile 2021-2022 ((**))

Per informazione

Contributi BEI

Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno dell'Unione

Finanziamento pubblico nazionale

Finanziamento nazionale privato (1)

 

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale (47)

 

 

 

 

 

(a)

(b) = (c) + (d))

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e) (2)

 

 

(g)

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) – (k)

(j)

(k)= (b) * ((j)/(a))

(l) =(j)/(a) *100

<3.2.A.1 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.2 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.3 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.4 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.5 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.6 type="N“SME”" input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.8 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.9 type="N" input="G“SME”">

<3.2.A.10 type="P" input="G"“SME” >

Cfr. nota ((*)) per ulteriori informazioni (esempi di seguito)

Cfr. nota ((**)) per ulteriori informazioni (esempi di seguito)

<3.2.A.11 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU „NA”>

<3.2.A.15 type="N" input="M"” TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU „NA”>>

<3.2.A.16 type="N" input="G” TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU “NA”>

Asse prioritario 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 3

IOG (48)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOG (49)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 5

Fondo di coesione

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 6

FESR REACT-EU

NA

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 7

FSE REACT-EU

NA

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 8

IOG REACT-EU (50)

NA

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 9

FSE REACT-EU

NA

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

IOG REACT-EU (51)

NA

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Totale

FESR

Meno sviluppate

 

Pari al totale (1) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

In transizione

 

Pari al totale (2) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

Più sviluppate

 

Pari al totale (3) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione

 

Pari al totale (11) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR REACT-EU

NA

 

Pari al totale (12) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Totale

FSE (52)

Meno sviluppate

 

Questo importo non è pari al totale (5) della tabella 17, che invece comprende il sostegno integrativo dell'FSE all'IOG (53).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FSE (54)

In transizione

 

Questo importo non è pari al totale (6) della tabella 17, che invece comprende il sostegno integrativo dell'FSE all'IOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FSE (55)

Più sviluppate

 

Questo importo non è pari al totale (7) della tabella 17, che invece comprende il sostegno integrativo dell'FSE all'IOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FSE REACT-EU

NA

 

Pari al totale (13) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Totale

IOG (56)

NA

 

Questo importo non è pari al totale (9) della tabella 17 che comprende solo la dotazione specifica all'IOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

IOG REACT-EU  (57)

NA

 

Pari al totale (14) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Totale

Fondo di coesione

NA

 

Pari al totale (10) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

REACT-EU

NA

 

Pari al totale (15) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

NA

 

 

NA

NA

NA

Totale generale

 

 

 

Pari al totale (16) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(2)

Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

Tabella 18b

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - FSE, FSE REACT-UE - e dotazioni specifiche IOG  (59) (se del caso)

 

Fondo (58)

Categoria di regioni

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

(Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)

Sostegno dell'Unione (a)

Contropartita nazionale

(b) = (c) + (d)

Ripartizione indicativa della contropartita nazionale

Finanziamento totale

(e) = (a) + (b)

Tasso di cofinanziamento

(f) = (a)/(e) (2)

 

Finanziamento pubblico nazionale

(c)

Finanziamento nazionale privato

(d) (1)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Dotazione specifica IOG

NA

 

 

0

 

 

 

100  %

2.

Sostegno integrativo dell'FSE

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sostegno integrativo dell'FSE

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sostegno integrativo dell'FSE

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dotazione specifica IOG REACT-EU

NA

 

 

 

 

 

 

100  %

6.

Sostegno integrativo dell'FSE REACT-EU

NA

 

 

 

 

 

 

 

7.

TOTALE: Asse prioritario IOG [o sua parte]

[deve essere pari all'asse prioritario 3 [o sua parte]]

 

Somma (1:4)

Somma (1:4)

 

 

 

 

8.

TOTALE: IOG REACT-EU [o sua parte]

Asse prioritario

[deve essere pari all'asse prioritario [o sua parte]]

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Tasso di FSE per le regioni meno sviluppate

2/somma(2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

10.

 

 

Tasso di FSE per le regioni in transizione

3/somma(2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

11.

 

 

Tasso di FSE per le regioni più sviluppate

4/somma(2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

(1)

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(2)

Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

Tabella 18c

Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario

Fondo (60)

Categoria di regioni (se pertinente)

Obiettivo tematico

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Finanziamento totale

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


Tabella 19

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (61)

Asse prioritario

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione della dotazione totale del programma operativo (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Totale REACT-EU

 

 

Totale

 

 

SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE (62)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale tenendo conto del contenuto e degli obiettivi del programma operativo in riferimento all'accordo di partenariato, con indicazione del modo in cui esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo e dei risultati previsti.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

L'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati.

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (63))

Ove opportuno, l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1301/2013 e la dotazione indicativa del sostegno dell'FSE alle azioni integrate.

<4.2.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>


Tabella 20

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile – importi indicativi del sostegno del FESR e dell'FSE

Fondo

Sostegno FESR e FSE (indicativo)

(in EUR)

Proporzione del fondo rispetto alla dotazione totale del programma

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Totale FESR (senza REACT-EU)

 

 

Totale FSE (senza REACT-EU)

 

 

Totale FESR+FSE (senza REACT-EU)

 

 

4.3   Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi non contemplati dal punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">


Tabella 21

Tabella 21: Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2

(importo aggregato)

Asse prioritario

Fondo

Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

Totale FESR (senza REACT-EU)

 

 

Totale FSE (senza REACT-EU)

 

 

Totale FESR+FSE (senza REACT-EU)

 

 

Totale FESR REACT-EU

 

 

Totale FSE REACT-EU

 

 

TOTAL FESR REACT-EU+FSE REACT-EU

 

 

Totale generale

 

 

4.4   Modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito del programma operativo, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Contributo delle azioni previste nell'ambito del programma alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro (se del caso)

(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini marittimi).

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

SEZIONE 5

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE (se del caso) (64)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5.1   Zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Strategia intesa a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale e, se pertinente, contributo all'approccio integrato esposto nell'accordo di partenariato

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>


Tabella 22

Azioni intese a rispondere alle esigenze specifiche di zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale  (65)

Gruppo bersaglio/area geografica

Tipologie principali delle azioni programmate nell'ambito dell'approccio integrato

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

Priorità d'investimento

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 6

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI (se del caso) (66)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 7

AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI

(Riferimento: articolo 92 ter, paragrafo 10, terzo comma, e articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.1   Autorità e organismi pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 23

Autorità e organismi pertinenti

Autorità/organismo

Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME” >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

Autorità di gestione

 

 

Autorità di certificazione (ove pertinente)

 

 

Autorità di audit

 

 

Organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti

 

 

7.2   Coinvolgimento dei partner pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.2.1.    Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione del programma operativo e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2.   Sovvenzioni globali (per l'FSE e l'FSE REACT-EU, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3.   Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per l'FSE e l'FSE REACT-EU, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

SEZIONE 8

COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al quadro strategico comune.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 9

CONDIZIONALITÀ EX ANTE (67)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

9.1   Condizionalità ex ante

Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e dell'ottemperanza alle stesse (facoltative)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>


Tabella 24

Condizionalità ex ante applicabili e valutazione dell'ottemperanza alle stesse

Condizionalità ex ante

Assi prioritari ai quali si applica la condizionalità

Condizionalità ex ante rispettata: Sì/No/In parte

Criteri

Criteri soddisfatti: Sì/No

Riferimenti

(riferimenti a strategie, atti giuridici o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link a siti Internet o dall'accesso al testo completo)

Spiegazioni

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y “SME” >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Descrizione delle azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante, degli organismi responsabili e del calendario (68)

Tabella 25

Azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni da adottare

Termine (data)

Organismi responsabili

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 26

Azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante tematiche

Condizionalità ex ante tematica

Criteri non soddisfatti

Azioni da adottare

Termine (data)

Organismi responsabili

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Azione 1

Termine per l'azione 1

 

 

Azione 2

Termine per l'azione 2

 

SEZIONE 10

RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI (69)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

SEZIONE 11

PRINCIPI ORIZZONTALI (70)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.1   Sviluppo sostenibile

Descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Pari opportunità e non discriminazione

Descrizione dell'azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare dell'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Parità tra uomini e donne

Descrizione del contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

SEZIONE 12

ELEMENTI DISTINTI

12.1   Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 27

Elenco dei grandi progetti

Progetto

Data prevista di notifica/trasmissione

(anno, trimestre)

Inizio previsto dell'attuazione

(anno, trimestre)

Data prevista di completamento

(anno, trimestre)

Asse prioritario/priorità d'investimento

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" " input="S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma operativo (71)

Tabella 28

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se del caso

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023) (72)

M

W

T

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):

Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, e articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (73)

Documentazione sulla valutazione dell'applicabilità delle condizionalità ex ante e dell'ottemperanza alle stesse (se del caso) (74)

Parere degli organismi nazionali per la parità sulle sezioni 11.2 e 11.3 (se del caso) (Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (75)

Sintesi del programma operativo per i cittadini (se del caso).

"

(1)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

 

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano;

 

decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma operativo;

 

input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema;

 

maxlength (lunghezza massima) = numero massimo dei caratteri spazi inclusi;

 

PA – Y = Elemento che può essere stabilito solo dall'Accordo di partenariato;

 

TA – NA = non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'assistenza tecnica;

 

YEI – NA = non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG);

 

SME =Applicabile anche a programmi dedicati alla garanzia illimitata congiunta e alla cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, attuati dalla BEI.

(2)  Le tabelle del presente allegato stabiliscono, ove necessario, la suddivisione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), ossia FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(5)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(6)  Fondo europeo di sviluppo regionale.

(7)  Fondo sociale europeo.

(8)  Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(9)  Sostegno totale dell'Unione (compresa la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione).

(10)  Informazioni ripartite per Fondo e per asse prioritario.

(11)  Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).

(12)  Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

(13)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(14)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(15)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(16)  Per il FESR, il Fondo di coesione e il FESR REACT-EU, i valori target possono essere qualitativi o quantitativi.

(17)  Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori target degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(18)  Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori target degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. Tutti gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013 utilizzati per sorvegliare l'esecuzione dell'IOG devono essere correlati ad un valore obiettivo quantificato. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(19)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(20)  Per l'FSE questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore target. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. Per il FESR REACT-EU la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(21)  La ripartizione per categoria di regioni non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(22)  Per l'FSE e l'FSE REACT-EU questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore target e tutti gli indicatori di output specifici per programma.

(23)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(24)  I target intermedi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(25)  I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(26)  Se l'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, i target intermedi e i target finali dell'IOG devono essere differenziati da altri target intermedi e finali dell'asse prioritario, in conformità degli atti di esecuzione di cui all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto le risorse IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo dell'FSE) sono escluse dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

(27)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(28)  Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficacia dell'attuazione),

(29)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(30)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(31)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(32)  Inserire, se del caso, informazioni quantitative sul contributo dell'FSE agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), e all'articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(33)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(34)  Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(35)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(36)  Da indicare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.

(37)  Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.

(38)  I valori target possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(39)  I valori target per gli indicatori di output nel quadro dell'assistenza tecnica sono facoltativi. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

(40)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(41)  Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficacia dell'attuazione),

(42)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(43)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(44)  Dotazione totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.

(45)  Dotazione totale a carico dell'FSE compreso il sostegno integrativo dell'FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo dell'FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

(46)  La deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (prevista dall'articolo 92 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è applicabile alle risorse aggiuntive REACT-EU destinate all'assistenza tecnica. Se l'asse prioritario di assistenza tecnica fornisce sostegno a più di una categoria di regioni, il tasso di cofinanziamento per tale asse prioritario sarà determinato in maniera tale da riflettere in modo proporzionato, entro i massimali stabiliti dall'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013, la distribuzione delle risorse REACT-EU tra le categorie di regioni nell'ambito di tale asse prioritario.

(47)  La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

(48)  Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.

(49)  Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.

(50)  Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.

(51)  Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG REACT-EU e il sostegno integrativo dell'FSE REACT-EU.

(52)  Dotazione dell'FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(53)  La somma del sostegno totale FSE nelle regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate e delle risorse destinate all'IOG nella tabella 18a è pari alla somma del sostegno totale dell'FSE in tali regioni e della dotazione specifica IOG nella tabella 17.

(54)  Dotazione dell'FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(55)  Dotazione dell'FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(56)  Questa voce comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.

((*))  Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.

((**))  Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.

(57)  Questa voce comprende la dotazione speciale IOG REACT-EU e il sostegno integrativo dell'FSE REACT-EU.

(58)  L'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo dell'FSE) è considerata un Fondo e figura come riga separata anche se fa parte di un asse prioritario.

(59)  Da compilare per ogni asse prioritario, o parte di asse, che attua l'IOG.

(60)  Ai fini di questa tabella, l'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo dell'FSE) è considerata un fondo.

(61)  Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.

(62)  Nel caso di un programma operativo o di una revisione del programma per stabilire uno o più assi prioritari distinti dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", questa parte è richiesta solo laddove sia fornito il sostegno corrispondente.

(63)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(64)  Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(65)  Se il programma riguarda più di una categoria di regioni può essere necessaria una ripartizione per categoria.

(66)  Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(67)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(68)  Le tabelle 25 e 26 contemplano unicamente le condizionalità ex ante applicabili, generali e tematiche il cui adempimento è totalmente mancante o solo parziale (si veda la tabella 24) al momento della presentazione del programma.

(69)  Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(70)  Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(71)  Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(72)  Il valore target può essere riportato come totale (uomini+donne) o ripartito per genere.

(73)  Questo allegato non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(74)  Questo allegato non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(75)  Questo allegato non è richiesto nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".


ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Titolo

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versione

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Primo anno

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Ultimo anno

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Ammissibile a partire da

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Ammissibile fino a

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Numero della decisione della CE

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Data della decisione della CE

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Numero della decisione di modifica dello SM

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Data della decisione di modifica dello SM

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Regioni NUTS oggetto del programma di cooperazione

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE (2)

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4))

1.1   Strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1

Descrizione della strategia del programma di cooperazione per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive REACT-EU, occorre presentare in un'apposita casella di testo, come indicato di seguito, la descrizione dell'impatto previsto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

1.1.1a

Descrizione dell'impatto previsto del programma di cooperazione sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

<1.1.1 type="S" maxlength="10 000 " input="M">

1.1.2

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del Quadro strategico comune, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante

In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente al fine di assegnare le risorse aggiuntive REACT-EU, occorre inserire la descrizione seguente:

1.1.2a

Motivazione che descrive l'impatto previsto del programma di cooperazione sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

(Riferimento: articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato

Priorità d'investimento selezionata

Motivazione della scelta o impatto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi (ove applicabile)

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

 

 

 

1.2   Motivazione della dotazione finanziaria

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) a ogni obiettivo tematico e, se del caso, a ogni priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive REACT-EU, occorre inserire la descrizione seguente:

1.2a

Motivazione della dotazione finanziaria delle risorse aggiuntive REACT-EU al programma e modalità con cui tali risorse sono destinate alle aree geografiche in cui sono più necessarie, tenendo conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che si continui a prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, in conformità degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3000’ input=‘M’ >

Tabella 2

Panoramica della strategia d'investimento del programma di cooperazione

Asse prioritario

Sostegno del FESR (in EUR)

Proporzione (%) del sostegno totale dell'Unione al programma di cooperazione (per Fondo)  (5)

Obiettivo tematico (6)

Priorità d'investimento (7)

Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento

Indicatori di risultato corrispondenti all'obiettivo tematico

FESR (8)

ENI  (9) (ove applicabile)

IPA  (10) (ove applicabile)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’‘ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

SEZIONE 2.A

DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI DIVERSI DALL'ASSISTENZA TECNICA

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A.1   Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Titolo dell'asse prioritario

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2   Motivazione dell'istituzione di un asse prioritario che riguarda più di un obiettivo tematico (ove applicabile) (11)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500 ’ input=‘M’>

2.A.3   Fondo e base di calcolo per il sostegno dell'Unione

(da ripetere per ogni fondo nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4   Priorità d'investimento (da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5   Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e risultati previsti

(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Obiettivo specifico

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Valore target (2023)  (12)

Fonte dei dati

Periodicità dell'informativa

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitativo <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitativo <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitativo <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitativo <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6   Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1    Descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici target e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2    Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3    Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Uso programmato degli strumenti finanziari

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4    Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5    Indicatori di output (per priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 4

Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID

Indicatore (nome dell'indicatore)

Unità di misura

Valore target (2023)

Fonte dei dati

Periodicità dell'informativa

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7   Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (13)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013 e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 5

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario

Tipo di indicatore

(Fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove pertinente, di risultato)

ID

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se del caso

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023)

Fonte dei dati

Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Di output o di risultato<2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ o ‘M’>

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ o ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (facoltativo)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8   Categorie di intervento

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Categorie di intervento corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 6-9

Categorie di intervento

Tabella 6: Dimensione 1 - Settore d'intervento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 7: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 8: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 9: Dimensione 6 - Meccanismi territoriali di attuazione

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9   Sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi (se del caso) (14)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

SEZIONE 2.B

DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI PER L'ASSISTENZA TECNICA

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.1   Asse prioritario

ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Titolo

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>


L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU

<2B.1 type="C" input="M">

2.B.2   Fondo e base di calcolo del sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito dell'asse prioritario)

Fondo

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3   Obiettivi specifici e risultati attesi

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Obiettivo specifico (da ripetere per ogni obiettivo specifico)

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Obiettivo specifico

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE  (15)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4   Indicatori di risultato (16)

Tabella 10

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Valore target  (17) (2023)

Fonte dei dati

Periodicità dell'informativa

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitativo <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitativo <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitativo <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5   Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.5.1    Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 11

Indicatori di output

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore target (2023)

(facoltativo)

Fonte dei dati

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6   Categorie di intervento

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Categorie di intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 12-14

Categorie di intervento

Tabella 12: Dimensione 1 - Settore d'intervento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 


Tabella 13: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabella 14: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’ Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3

PIANO FINANZIARIO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

3.1   Dotazione finanziaria da parte del FESR (in EUR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 15

Fondo

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totale

FESR (senza REACT-EU)

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Non applicabile

Non applicabile

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

FESR REACT-EU

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

<3.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.11 type=‘N’ input=‘M’>

 

Importi IPA (ove applicabile)

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

Importi ENI (ove applicabile)

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A   Dotazione finanziaria totale da parte del FESR e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

1.

La tabella finanziaria espone il piano finanziario del programma di cooperazione per asse prioritario. Qualora i programmi delle regioni ultraperiferiche combinino dotazioni transfrontaliere e transnazionali, per ognuna di esse saranno stabiliti assi prioritari distinti.

2.

La tabella finanziaria indica, a fini informativi, eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano al programma di cooperazione (ad eccezione dei contributi da parte di IPA ed ENI).

3.

Il contributo della BEI  (18) è riportato a livello di asse prioritario.


Tabella 16

Piano finanziario

Asse prioritario

Fondo

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

(Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)

Sostegno dell'Unione (a)

Contropartita nazionale

(b) = (c) + (d))

Ripartizione indicativa della contropartita nazionale

Finanziamento totale

(e) = (a) + (b)

Tasso di cofinanziamento (19)

(f) = (a)/(e) (2)

Tasso di cofinanziamento del 100 % per l'esercizio contabile 2020-2021 ((*))

Tasso di cofinanziamento del 100 % per l'esercizio contabile 2021-2022 ((*))

Per

informazione

 

 

 

 

Finanziamento nazionale pubblico (c)

Finanziamento nazionale privato (d) (1)

 

 

 

 

Contributi di paesi terzi

Contributi BEI

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

Cfr. nota  ((*)) per ulteriori informazioni (esempi di seguito)

Cfr. nota  ((**)) per ulteriori informazioni (esempi di seguito)

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Asse prioritario 1

FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI) (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario N

FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario N

FESR REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

Non applicabile

Non applicabile

Totale

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Totale di tutti i Fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(2)

Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

3.2.B   Ripartizione per asse prioritario e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 17

Asse prioritario

Obiettivo tematico

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Finanziamento totale

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR (senza REACT-EU)

 

 

 

 

Totale FESR REACT-EU

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 


Tabella 18

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (21)

Asse prioritario

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione sulla dotazione totale del programma (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

 

 

 

Totale FESR REACT-EU

 

 

Totale

 

 

SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE (22)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, terzo comma, TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati attesi

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1   Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)

Approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2   Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)

Principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e stanziamenti indicativi per il sostegno del FESR a tali azioni

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabella 19

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile: importi indicativi del sostegno del FESR

Fondo

Importo indicativo del sostegno del FESR

(in EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

FESR (senza REACT-EU)

 

4.3   Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)

Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi che non rientrano tra quelli contemplati al punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>


Tabella 20

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2 (importo aggregato)

Asse prioritario

Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Totale FESR (senza REACT-EU)

 

Totale FESR REACT-EU

 

TOTALE

 

4.4   Contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie (ove opportuno)

(Se gli Stati membri e le regioni partecipano a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

5.1   Autorità e organismi pertinenti

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 21

Autorità di programma

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo

Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)

Autorità di gestione

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Autorità di certificazione (ove applicabile)

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Autorità di audit

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

☐ l'autorità di certificazione

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tabella 22

Organismi designati per svolgere i compiti di controllo e di audit

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo

Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)

Organismi designati per svolgere i compiti di controllo

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Organismi designati per svolgere i compiti di audit

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2   Procedura di costituzione del segretariato congiunto

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3   Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4   Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5   Uso dell'euro (ove applicabile)

(Riferimento: articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Metodo prescelto per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6   Coinvolgimento dei partner

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

SEZIONE 6

COORDINAMENTO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Meccanismi per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa, l'ENI, il Fondo europeo di sviluppo (FES), l'IPA e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel quadro strategico comune di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora gli Stati membri e i paesi terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

SEZIONE 7

RIDUZIONE DELL'ONERE AMMINISTRATIVO A CARICO DEI BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 (23))

Sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tale onere amministrativo.

<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

SEZIONE 8

PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1   Sviluppo sostenibile (24)

Descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2   Pari opportunità e non discriminazione (25)

Descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione, in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3   Parità tra uomini e donne

Descrizione del contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma di cooperazione e operativo.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

SEZIONE 9

ELEMENTI DISTINTI

9.1   Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 23:

Elenco dei grandi progetti  (26)

Progetto

Data prevista di notifica/trasmissione

(anno, trimestre)

Inizio previsto dell'attuazione

(anno, trimestre)

Data prevista di completamento

(anno, trimestre)

Assi prioritari/priorità d'investimento

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

 

 

 

 

 

9.2   Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma di cooperazione (27)

Tabella 24

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella riassuntiva)

Asse prioritario

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se del caso

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023)

<9.2.1 type=‘S’ ‘ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma di cooperazione

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4   Condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria, la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi a programmi transnazionali e interregionali attraverso un contributo di risorse ENI e IPA

(Riferimento: articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):

Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, e articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Conferma per iscritto dell'accordo sui contenuti del programma di cooperazione (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Mappa dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione (ove opportuno)

Sintesi del programma di cooperazione per i cittadini (ove opportuno).

"

(1)  Legenda:

 

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano;

 

decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione;

 

input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema;

 

"maxlength" = numero massimo di caratteri spazi inclusi.

(2)  Le risorse REACT-EU sono le risorse aggiuntive disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR per fornire assistenza nel quadro dell'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" e dell'assistenza tecnica (articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013). Le tabelle del presente allegato prevedono, ove necessario, la suddivisione delle risorse aggiuntive REACT-EU.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(5)  La presentazione delle quote corrispondenti a importi ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.

(6)  Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).

(7)  Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

(8)  Fondo europeo di sviluppo regionale.

(9)  Strumento europeo di vicinato.

(10)  Strumento di assistenza preadesione.

(11)  Questo campo non è applicabile nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(12)  I valori target possono essere qualitativi o quantitativi.

(13)  Questa sezione non è applicabile nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(14)  Questo campo non è richiesto nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

(15)  Da compilare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma di cooperazione supera i 15 milioni di EUR.

(16)  Da indicare se obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto delle azioni e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.

(17)  I valori target possono essere qualitativi o quantitativi.

(18)  Banca europea per gli investimenti.

(19)  La deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (prevista dall'articolo 92 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è applicabile alle risorse aggiuntive REACT-EU destinate all'assistenza tecnica. Il tasso di cofinanziamento per tale asse prioritario di assistenza tecnica dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario di assistenza tecnica non contemplato da REACT-EU.

(20)  La presentazione delle quote corrispondenti a importi trasferiti da ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.

((*))  Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per [tutti gli assi prioritari] [alcuni assi prioritari] del programma operativo.

((**))  Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.

(21)  Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di intervento nell'ambito di ogni asse prioritario.

(22)  In caso di revisione del programma per stabilire uno o più assi prioritari distinti per l'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", questa parte è richiesta solo laddove sia fornito il sostegno corrispondente.

(23)  Non richiesto per INTERACT ed ESPON.

(24)  Non applicabile a URBACT, INTERACT ed ESPON.

(25)  Non applicabile a URBACT, INTERACT ed ESPON.

(26)  Non applicabile a INTERACT ed ESPON.

(27)  Non applicabile all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".


3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/184


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/873 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2022

recante trecentotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 27 maggio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare sei voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

I dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

1)

«HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Data di nascita: tra il 1965 e il 1969. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Luogo di nascita: Tall 'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 19.11.2018.»

è sostituito dal seguente:

«Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (nome nella grafia originale: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) [alias certi: a) Hajji Abdelnasser; b) Hajji Abd al-Nasr; c) Hajji 'Abd Al-Nasir (precedentemente inserito nell'elenco come); alias incerti: a) Taha al-Khuwayt; b) Mullah Taha; c) Mullah Khuwayt]. Data di nascita: tra il 1965 e il 1969. Luogo di nascita: Tall 'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: in carcere in Iraq. Altre informazioni: ex governatore dell'ISIL della Provincia di Al-Jazira, leader militare nella Repubblica araba siriana nonché membro e presidente del comitato delegato dell'ISIL. In custodia cautelare in Iraq dal 2019. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 19.11.2018».

2)

«Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (nome nella grafia originale: أمیر محمد سعید عبد الرحم المولى) [alias certi a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; alias incerti: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976; b) 1.10.1976. Luogo di nascita: a) Tall'Afar, Iraq; b) Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020.»

è sostituito dal seguente:

«Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (nome nella grafia originale: أمیر محمد سعید عبد الرحمن السلبي) [alias certi: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi; b) Hajji Abdallah; c) Abu 'Umar al-Turkmani; d) Abdullah Qardash; e) Abu 'Abdullah Qardash; f) al-Hajj Abdullah Qardash; g) Hajji Abdullah Al-Afari; h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi; i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla; j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; k) Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (precedentemente inserito nell'elenco come); alias incerti: a) Al-Ustadh; b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976; b) 1.10.1976; c) 6.1.1976. Luogo di nascita: a) Tall'Afar, Iraq; b) Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione nazionale: 00278640 (rilasciato il 2.5.2012). Indirizzo: a) House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar, Iraq (indirizzo precedente); b) vicino alla moschea Shahid Mazen e all'ospedale al-Khansa, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); c) Idlib, Repubblica araba siriana. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq; nome della madre: Samira Shareef (سميرة شريف) o Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر); altezza: 170 cm; gamba destra amputata; mandato d'arresto emesso dall'Iraq nel 2018; sarebbe deceduto il 3 febbraio 2022. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020».

3)

«Aris Sumarsono [alias certi a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerto Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005.»

è sostituito dal seguente:

«Aris Sumarsono [alias certi: a) Zulkarnan; b) Zulkarnain; c) Zulkarnin; d) Arif Sunarso; e) Zulkarnaen; f) Aris Sunarso; g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerti: a) Murshid; b) Daud; c) Pak Ud; d) Mbah Zul; e) Zainal Arifin; f) Zul; g) Abdullah Abdurrahman; h) Abdul; i) Abdurrahman]. Data di nascita: 19.4.1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Indirizzo: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia; b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005».

4)

«Mochammad Achwan [alias a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar Akhwan; e) Mochtar Akwan]. Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Data di nascita: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3573010405480001 (carta d'identità indonesiana intestata a Mochammad Achwan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.»

è sostituito dal seguente:

«Mochammad Achwan [alias certi: a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar Akhwan; e) Mochtar Akwan]. Data di nascita: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: a) 3573010405480001 (Carta d'identità nazionale indonesiana); b) 353010405480001 (Carta d'identità nazionale indonesiana). Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia. Altre informazioni: emiro reggente di Jemmah Anshorut Tauhid (JAT); associato ad Abu Bakar Ba'asyir e Abdul Rahim Ba'aysir e alla Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.3.2012».

5)

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»

è sostituito dal seguente:

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias incerti: a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Numero di identificazione nazionale: 08619445. Indirizzo: Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia. Altre informazioni: passatore di combattenti terroristi stranieri esperto nella preparazione di itinerari sicuri. Ha partecipato attivamente alla fornitura di sostegno materiale all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico in Nord Africa. Ha aiutato i combattenti terroristi stranieri ad attraversare il Nord Africa e a dirigersi verso la Repubblica araba siriana per unirsi allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq; professione: bracciante agricolo; nome della madre: Mbarka Helali. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.2.2016».

6)

«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»

è sostituito dal seguente:

«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias certi: a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Titolo: Ustad. Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: a) 3311092409580002 (Carta d'identità nazionale indonesiana); b) 3311092409580003 (Carta d'identità nazionale indonesiana). Indirizzo: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia; b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Altre informazioni: è emiro reggente di Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) dal 2014 e sostiene lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq; professione: docente/insegnante privato. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016».


DECISIONI

3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/187


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/874 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2022

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet) comunicati dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 3465]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2016 la società TROY CHEMICAL BV («il richiedente») ha presentato alle autorità competenti di alcuni Stati membri, tra cui la Germania, una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo di un biocida per la conservazione di materiali fibrosi o polimerizzati (tipo di prodotto 9 conformemente all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012) contenente il principio attivo N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet) («il biocida»). I Paesi Bassi sono lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 1o ottobre 2020, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Germania ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che il biocida non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

(3)

La Germania ritiene che il biocida non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto mancano conclusioni sulla classificazione del biocida in relazione a determinati pericoli fisici e caratteristiche di sicurezza (in particolare, per determinare se sia da considerarsi come solido infiammabile, sostanza o miscela autoreattiva, sostanza o miscela autoriscaldante, sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili e per determinare la temperatura di autoaccensione relativa dei solidi: tutti elementi che appartengono all’insieme di informazioni di base di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012) e pertanto non è possibile derogare a tali requisiti in materia di dati, a meno che non sia possibile un adattamento a norma dell’allegato IV di tale regolamento.

(4)

I Paesi Bassi hanno indicato che il biocida è identico al principio attivo N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet). Attualmente non esiste per il Folpet una classificazione armonizzata dei pericoli fisici come stabilita all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (2).

(5)

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all’interno del gruppo di coordinamento, il 5 gennaio 2021 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. I Paesi Bassi hanno contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(6)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, una delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione è che le proprietà fisiche e chimiche del biocida siano state determinate e giudicate accettabili per garantire un uso e un trasporto adeguati del prodotto.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012, il richiedente un’autorizzazione di un biocida trasmette un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida rispondente ai requisiti di cui all’allegato III di tale regolamento.

(8)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 528/2012, il richiedente non è tenuto a fornire i dati di cui all’articolo 20 del medesimo regolamento se i dati non sono necessari in ragione dell’esposizione associata agli usi proposti, se dal punto di vista scientifico non è necessario fornire i dati o se non è tecnicamente possibile produrre i dati; il richiedente può proporre di adeguare tali requisiti in materia di dati conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 528/2012 e la motivazione dei proposti adeguamenti dei requisiti in materia di dati è chiaramente indicata nella domanda con riferimento alle norme specifiche di cui all’allegato IV di tale regolamento.

(9)

A norma dell’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, i dati atti a determinare se un biocida sia da considerarsi un esplosivo, un solido infiammabile, una sostanza o miscela autoreattiva, un solido piroforico, una sostanza o miscela autoriscaldante, una sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili, un solido comburente, un perossido organico, una sostanza o miscela corrosiva per i metalli e per determinare la temperatura di autoaccensione relativa dei solidi rientrano nell’insieme di informazioni di base che devono essere fornite a sostegno della domanda di autorizzazione dei biocidi. A norma dell’allegato VI, punto 18, lettera a), di tale regolamento, la valutazione del rischio deve determinare i rischi dovuti a proprietà fisico-chimiche.

(10)

Inoltre a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare le sostanze o le miscele in conformità del titolo II del medesimo regolamento prima di immetterle sul mercato. L’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento stabilisce che per determinare se una sostanza o una miscela presenti uno dei pericoli fisici di cui all’allegato I, parte 2, del medesimo regolamento il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle devono eseguire le prove ivi prescritte, a meno che non siano già disponibili informazioni adeguate e attendibili.

(11)

Di conseguenza l’autoclassificazione comporta nuove prove relative a tali pericoli fisici qualora, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non siano disponibili informazioni adeguate e affidabili. Secondo le autoclassificazioni fornite nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature tenuto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3), attualmente nessuno dei 2 572 notificanti del Folpet classifica la sostanza in base ai pericoli fisici; i notificanti hanno fornito le ragioni per cui, per alcuni pericoli fisici, sono disponibili dati sufficienti per concludere che i criteri di classificazione non sono soddisfatti, mentre per altri pericoli fisici mancano dati.

(12)

Nonostante gli obblighi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l’allegato III, titolo 1, punto 4, di tale regolamento, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non sono state fornite informazioni sulla classificazione del biocida in relazione ai pericoli fisici e alle caratteristiche di sicurezza.

(13)

Il 19 maggio 2021 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente ha presentato osservazioni il 18 giugno 2021.

(14)

Nelle sue osservazioni il richiedente ha addotto motivazioni per derogare ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 per alcuni dei pericoli fisici (sostanze e miscele autoreattive, solidi piroforici, sostanze e miscele autoriscaldanti, solidi comburenti, perossidi organici, sostanze o miscele corrosive per i metalli) facendo riferimento all’esperienza acquisita, mentre per altri (esplosivi, solidi infiammabili, sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili e temperatura di autoaccensione relativa dei solidi) il richiedente ha fatto riferimento alla relazione di valutazione del principio attivo.

(15)

Dopo un attento esame delle informazioni presentate dal richiedente e previa consultazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione ritiene che, ad eccezione delle sostanze e miscele corrosive per i metalli, per le quali si può accettare la motivazione fornita dal richiedente ai fini della deroga, tutte le altre informazioni fornite dal richiedente non consentano di trarre conclusioni sulla classificazione del prodotto in relazione ai pericoli fisici e alle caratteristiche di sicurezza, che appartengono all’insieme di informazioni di base di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, e che non siano state fornite motivazioni adeguate per l’adeguamento dei requisiti in materia di dati a norma dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ritiene pertanto che non sia possibile stabilire se il biocida soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica al biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero BC-FS027255-29.

Articolo 2

Poiché non sono state presentate le informazioni pertinenti di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, fatte salve le possibilità generali di adeguamento dei requisiti in materia di dati di cui all’allegato IV di tale regolamento, non è stato dimostrato che il biocida soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Dettagli delle notifiche - Inventario C&L (europa.eu).


3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/190


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/875 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2022

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

[notificata con il numero C(2022) 3727]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini selvatici è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti.

(3)

Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede inoltre che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto dei movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone.

(5)

L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia, confermato il 27 maggio 2022, in un suino selvatico nella provincia di Rieti (Regione Lazio). Di conseguenza, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta a istituire una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7)

Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tale recente focolaio.

(8)

Di conseguenza tale zona infetta in Italia dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, considerata la gravità di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione.

(9)

Al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che la presente decisione stabilisca che l'Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione.

(10)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima.

(11)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(12)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, una zona infetta in relazione alla peste suina africana comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Articolo 3

L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

I comuni seguenti nella provincia di Rieti:

Borgo Velino;

Micigliano;

Posta;

Borbona;

Cittaducale;

Castel Sant’Angelo;

Antrodoco;

Petrella Salto;

Fiamignano;

I comuni seguenti nella provincia dell'Aquila:

Cagnano Amiterno.

31 agosto 2022