ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/838 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, la competenza e le funzioni. |
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce che Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato I di tale regolamento, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati nell'allegato I di tale regolamento. |
(3) |
Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha iniziato un'aggressione militare contro l'Ucraina. Vi è una base ragionevole per ritenere che nel contesto delle attuali ostilità siano stati e siano tuttora commessi in Ucraina crimini contro l'umanità e crimini di guerra. |
(4) |
Tenuto conto della gravità della situazione, l'Unione dovrebbe adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire che coloro che commettono crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Ucraina siano ritenuti responsabili. |
(5) |
Le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito agli eventi in Ucraina, avvalendosi, se del caso, del sostegno di Eurojust. Il 27 giugno 2016 Eurojust ha concluso un accordo di cooperazione con l'Ucraina. Conformemente a tale accordo, l'Ucraina ha distaccato un magistrato di collegamento presso Eurojust per facilitare la cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina. |
(6) |
A norma dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale («CPI») del 17 luglio 1998, la CPI può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone responsabili dei più gravi crimini di portata internazionale, come stabilito nello Statuto stesso. La giurisdizione della CPI è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. L'Ufficio del Procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina. |
(7) |
A motivo dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della CPI, è importante coordinare e scambiare le prove tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in diverse giurisdizioni, nonché con la CPI o con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo istituito a tal fine, al fine di garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, compresi quelli che potrebbero essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità. |
(8) |
Per garantire che le prove e le migliori prassi relative al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi siano condivise con le autorità nazionali competenti e con le autorità giudiziarie internazionali, Eurojust dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del diritto internazionale. A tal fine, Eurojust dovrebbe instaurare una stretta cooperazione con la CPI e con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati che ledono la pace e la sicurezza internazionali. Di conseguenza, Eurojust dovrebbe agevolare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria della CPI o di organi giurisdizionali o meccanismi penali speciali riguardo alle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. |
(9) |
Vi è il rischio che le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi non possano essere conservate in condizioni di sicurezza nel territorio in cui sono in atto le ostilità. Ciò vale anche per le prove connesse alle ostilità in corso in Ucraina. È pertanto opportuno istituire un sistema di conservazione a livello centrale in un luogo sicuro. Un sistema di conservazione a livello centrale potrebbe essere necessario anche per le prove raccolte da organi e organismi dell'Unione, da autorità internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile, in modo che tali prove siano accessibili alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali. |
(10) |
Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali relative ai reati transfrontalieri, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale sostegno comprende la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove per quanto riguarda la loro ammissibilità dinanzi agli organi giurisdizionali e la loro attendibilità. |
(11) |
Preservando, analizzando e conservando le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi e, ove necessario e opportuno, consentendone lo scambio conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati, Eurojust può sostenere la costituzione di fascicoli nelle indagini nazionali e internazionali e fornire ulteriore sostegno alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali. Tale analisi potrebbe essere particolarmente utile ai fini di accertare l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni o di stabilire qualsiasi collegamento pertinente. Il presente regolamento, tuttavia, non introduce alcun obbligo per le autorità nazionali di condividere le prove con Eurojust. |
(12) |
È opportuno istituire un nuovo sistema temporaneo di conservazione che permetta la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. Data l'impellenza di conservare questo tipo di prove, è necessario che Eurojust conservi dette prove in un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli istituito ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/1727 («sistema automatico di gestione e conservazione dei dati»). La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo contiene disposizioni riguardanti l'istituzione di un nuovo sistema di gestione dei fascicoli. Una volta istituito il nuovo sistema di gestione dei fascicoli, i dati operativi temporaneamente trattati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati dovrebbero esservi integrati. Le norme generali di cui al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1727. |
(13) |
La preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati, nonché l'accessibilità di tali prove, ove necessario e opportuno, da parte delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, dovrebbero rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, conformemente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare l'articolo 91, e alle norme specifiche in materia di protezione dei dati stabilite dal regolamento (UE) 2018/1727. |
(14) |
Immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio possono essere utili per dimostrare la commissione di un genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trattare e conservare immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio a tale scopo. |
(15) |
Eurojust ed Europol dovrebbero cooperare strettamente nell'ambito dei rispettivi mandati, considerando la necessità di evitare la duplicazione degli sforzi e le rispettive capacità operative, in particolare per quanto riguarda il trattamento e l'analisi delle informazioni nel contesto dell'apposito sistema di Europol esistente sui crimini internazionali, denominato «progetto di analisi sui crimini internazionali fondamentali», al fine di sostenere le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trasmettere a Europol le informazioni che riceve nell'esercizio della sua funzione operativa, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727, di sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale cooperazione dovrebbe includere una valutazione periodica congiunta delle questioni operative e tecniche. |
(16) |
Considerata l'urgenza di istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati presso Europol per gestire le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, al fine di stabilire le responsabilità per tali crimini commessi in Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. |
(17) |
A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. |
(18) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(19) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire consentire a Eurojust di preservare, analizzare e conservare le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, consentire lo scambio di tali prove e istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dall'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(20) |
Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 maggio 2022. |
(21) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea allo scopo di rendere urgentemente disponibile un nuovo sistema automatico di gestione e conservazione dei dati presso Eurojust per consentire la preservazione, l'analisi, la gestione e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, al fine di stabilire le responsabilità per tali reati commessi in Ucraina, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727
Il regolamento (UE) 2018/1727 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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2) |
all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l'esecuzione della funzione operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) (“sistema automatico di gestione e conservazione dei dati”). Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica. In deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, Eurojust consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati. La notifica del responsabile della protezione dei dati di cui al terzo comma contiene almeno gli elementi seguenti:
Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2017/1725 si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli. I diritti di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono conformi alle norme applicabili in materia di accesso agli archivi di lavoro temporanei a sostegno dei quali i dati sono conservati e ai rispettivi termini, in particolare quelli stabiliti all'articolo 29 del presente regolamento. La deroga di cui al presente paragrafo si applica finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.»; |
3) |
l'allegato II è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2022.
(2) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che stabilisce norme transitorie per l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è divenuto applicabile dal 28 gennaio 2022. |
(2) |
I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e i titolari della registrazione dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non sono in grado di conformarsi entro il 28 gennaio 2022 alle prescrizioni di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6. Inoltre le autorità competenti non sono in grado di trattare tempestivamente tutte le variazioni necessarie, quali definite all’articolo 4, punto 39, del regolamento (UE) 2019/6, apportate alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, e di garantire in tal modo la conformità agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6. |
(3) |
È pertanto necessario prevedere norme transitorie per l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 al fine di garantire la costante disponibilità di tali medicinali veterinari nell’Unione e la certezza del diritto. Le norme transitorie dovrebbero essere limitate ai medicinali veterinari che non sono conformi alle prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/6 ma sono conformi a tutte le altre disposizioni del regolamento (UE) 2019/6. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 726/2004 non stabilisce prescrizioni specifiche relative all’etichettatura e all’imballaggio. Risulta tuttavia dall’articolo 31, paragrafo 1, dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), dall’articolo 34, paragrafo 4, lettera e), e dall’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004, nella versione applicabile al 27 gennaio 2022, che i prodotti autorizzati a norma di tale regolamento devono essere conformi agli articoli da 58 a 64 della direttiva 2001/82/CE. |
(5) |
Il presente regolamento stabilisce norme transitorie che dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/6, ossia dal 28 gennaio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi da tale data. |
(6) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(7) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«medicinale veterinario»: medicinale veterinario quale definito all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6; |
2) |
«etichettatura»: etichettatura quale definita all’articolo 4, punto 24), del regolamento (UE) 2019/6; |
3) |
«foglietto illustrativo»: foglietto illustrativo quale definito all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2019/6; |
4) |
«immissione sul mercato»: immissione sul mercato quale definita all’articolo 4, punto 35), del regolamento (UE) 2019/6. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
I medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 e conformi agli articoli da 58 a 64 della direttiva 2001/82/CE, nella versione applicabile al 27 gennaio 2022, possono essere immessi sul mercato fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura e, se del caso, il foglietto illustrativo, non sono conformi agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.
(3) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(4) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/840 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
(2) |
In base a un riesame delle misure, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 18 persone fisiche e 13 entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Le voci relative a due persone decedute dovrebbero essere soppresse dall’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
La voce relativa a una persona dovrebbe essere soppressa dall’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse:
|
2) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
|
3) |
nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
|
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/841 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome«Bolandin» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Bolandin» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Bolandin» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bolandin» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/842 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Abadía Retuerta» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Abadía Retuerta» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Abadía Retuerta» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Abadía Retuerta» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/843 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Berici» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Berici», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al nome «Colli Berici» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/844 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2022
recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) contiene un errore nell’allegato I (parte-FCL), sottoparte A, norma FCL.010, in quanto è utilizzato un termine inesatto per uno dei concetti definiti in tale norma. L’errore incide sul contenuto delle disposizioni in cui viene utilizzato il termine in questione. |
(2) |
La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene un ulteriore errore minore nell’allegato I, appendice 5, punto 14, lettera c), «Fase 3 — Intermedio», primo trattino, che riguarda il termine inesatto utilizzato nella definizione. |
(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato previsto all’articolo 127, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana.)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/845 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nello stato dell’Idaho (Stati Uniti) e l’altro nello stato del Michigan (Stati Uniti) e sono stati confermati il 10 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Gli Stati Uniti hanno poi notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Minnesota (Stati Uniti) ed è stato confermato l’11 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Inoltre, gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Wisconsin (Stati Uniti) ed è stato confermato il 13 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) ed è stato confermato il 14 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
(10) |
Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(11) |
Inoltre il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in stabilimenti avicoli: due focolai in prossimità di Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) confermati il 14 e il 24 novembre 2021, due focolai in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Inghilterra (Regno Unito) confermati il 19 novembre 2021 e l’11 dicembre 2021, un focolaio in prossimità di Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Inghilterra (Regno Unito) confermato il 28 novembre 2021 e un focolaio in prossimità di Watlington, King’s Lynn e West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) confermato il 26 dicembre 2021. Il Regno Unito ha inoltre presentato le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio. |
(12) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Watlington, King’s Lynn e West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(14) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l’allegato V è così modificato:
|
2) |
nell’allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
|
DECISIONI
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/38 |
DECISIONE (PESC) 2022/846 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 18 maggio 2022
che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica di EUBAM Libia, compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
Il 14 gennaio 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/59 (2), con cui ha nominato la sig.ra Natalina CEA capo della missione EUBAM Libia dal 1o febbraio 2021 al 30 giugno 2021. |
(3) |
Il 18 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1009 (3), con cui ha prorogato il mandato dell’EUBAM Libia fino al 30 giugno 2023. |
(4) |
Il 22 giugno 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/1048 (4), con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia fino al 30 giugno 2022. |
(5) |
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia è prorogato dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.
(2) Decisione (PESC) 2021/59 del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2021, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2021) (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 3).
(3) Decisione (PESC) 2021/1009 del Consiglio, del 18 giugno 2021, recante modifica della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 18).
(4) Decisione (PESC) 2021/1048 del comitato politico e di sicurezza, del 22 giugno 2021, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libya/2/2021) (GU L 228 del 28.6.2021, pag. 1).
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/40 |
DECISIONE (PESC) 2022/847 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto nelle Americhe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (Small Arms & Light Weapons — «SALW») e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»), che stabilisce le linee guida per l’azione dell’Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW). |
(2) |
A livello regionale, la strategia dell’UE sulle SALW impegna l’Unione e i suoi Stati membri a fornire assistenza agli altri paesi per migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza. |
(3) |
Nella strategia dell’UE sulle SALW si osserva che l’Unione cercherà sinergie con gli Stati americani e le organizzazioni regionali pertinenti per ridurre la proliferazione e il traffico illegali delle SALW onde ridurre la violenza armata e le attività criminali. |
(4) |
L’America latina e i Caraibi sono stati gravemente colpiti dalla proliferazione e accumulazione eccessiva di SALW. Il continente americano continua a essere una delle regioni più violente del mondo. Secondo l’ultimo studio globale sugli omicidi condotto dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime — UNODC) nel 2017, la regione ha fatto registrare un tasso di omicidi pari a 17,2 ogni 100 000 abitanti, ossia quasi tre volte la media mondiale. Nella stragrande maggioranza dei casi gli omicidi sono commessi con armi da fuoco, il che fa della lotta contro la proliferazione e il traffico illecito di armi e munizioni e della prevenzione di tali fenomeni una delle priorità dell’agenda inter-americana. |
(5) |
In linea con la strategia dell’UE sulle SALW, l’Unione rafforzerà il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni regionali attive nel controllo delle SALW allineando le proprie attività alle strategie e ai piani d’azione regionali. |
(6) |
L’Organizzazione degli Stati americani (OAS) funge da segretariato della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (Convention against Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials — CIFTA), e coordina e attua le iniziative regionali di lotta contro le SALW illegali nelle Americhe. |
(7) |
L’Unione ha precedentemente sostenuto le attività dell’OAS mediante la decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio (1) a sostegno delle attività di lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti delle SALW e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi. A tale riguardo, l’Unione ha deciso di finanziare tale iniziativa proprio per ridurre la violenza armata e le attività criminali. |
(8) |
Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione del programma d’azione dell’ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione. |
(9) |
Nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi. |
(10) |
Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato a contrastare l’eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l’adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro. |
(11) |
La seconda fase (fase II), in continuità con i precedenti sforzi dell’Unione, mantiene il paradigma del multilateralismo e delle sinergie tra l’Unione e l’OAS e integra il lavoro globale dell’Unione in questo settore, indirizzandosi a una regione gravemente colpita dalla proliferazione, dall’eccessiva accumulazione e dal traffico di SALW, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE sulle SALW, la presente decisione mira ad affrontare la violenza armata nelle Americhe. A tal fine l’Unione finanzia il progetto descritto nell’allegato, il cui obiettivo è contrastare la proliferazione e il traffico illecito di armi da fuoco e munizioni e impedire l’uso di armi da fuoco nelle comunità fortemente interessate.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
a) |
rafforzare il quadro normativo nazionale in materia di armi da fuoco, tenendo conto delle normative e buone prassi internazionali; |
b) |
migliorare la capacità operativa delle autorità nazionali di marchiare, rintracciare, conservare e distruggere le armi da fuoco; |
c) |
ottimizzare il controllo delle armi di piccolo calibro attraverso il ricorso al meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti leciti di armi da fuoco e munizioni (Mechanism on Licit Transfers of Firearms and Ammunition — MCTA); |
d) |
rafforzare la resilienza delle comunità alla violenza da armi da fuoco e ridurre l’accesso alle armi da fuoco illegali e/o indesiderate; |
e) |
elaborare una tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco per dotare i paesi di uno strumento pratico di gestione, tramite un approccio regionale, coordinato e basato su dati concreti. |
3. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura dell’OAS.
3. L’OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’OAS.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 4 240 906 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di sovvenzione d’accordo con l’OAS. La convenzione di sovvenzione stabilisce che l’OAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.
Articolo 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall’OAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine di sei mesi.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(1) Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 27).
ALLEGATO
DOCUMENTO DI PROGETTO
CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE E IL TRAFFICO ILLECITI DI ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO E RELATIVE MUNIZIONI E IL RELATIVO IMPATTO NELLE AMERICHE
1. Contesto
Le Americhe rappresentano una delle regioni al mondo più gravemente colpite dalla violenza armata: nel 2017 si è registrato infatti il più alto tasso regionale di omicidi (17,2 ogni 100 000 abitanti) rispetto alla media mondiale di 6,1 omicidi ogni 100 000 abitanti (1). Tali cifre sono legate a fattori chiave come la facilità di accesso alle armi da fuoco e la disponibilità delle stesse in molti paesi della regione, nella quale quasi il 75 % degli omicidi viene commesso con un'arma da fuoco (2). La regione, inoltre, costituisce una delle principali destinazioni delle armi da fuoco nel quadro del traffico illecito (3).
A causa soprattutto di tali tendenze negative, il contrasto alla proliferazione delle armi da fuoco e al traffico illecito è diventato una priorità dell'agenda per la sicurezza dei cittadini della regione. I paesi delle Americhe hanno messo in luce l'importanza del coordinamento e delle strategie transfrontaliere, considerando la complessità e l'internazionalizzazione sempre maggiori delle organizzazioni criminali. Tale impegno si è tradotto nella firma, nel 1997, della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (CIFTA), che rappresenta il primo accordo regionale vincolante di questo tipo. Ratificata da 31 dei 34 Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), la CIFTA è uno strumento fondamentale per affrontare il commercio illegale di armi di piccolo calibro nella regione.
Tuttavia, malgrado gli importanti sforzi profusi dalle autorità nazionali, i paesi non sono ancora in grado di attuare appieno la CIFTA. La complessità della criminalità organizzata che controlla il traffico di armi nella regione — comprese la specializzazione delle attività, le strutture di coordinamento e l'internazionalizzazione delle operazioni — mette a dura prova la capacità dei paesi di indagare e perseguire tali reati. Essi faticano inoltre a rispettare altri protocolli e ad attuare strategie che potrebbero ridurre la proliferazione e la disponibilità delle armi da fuoco. Le forze militari e di sicurezza non attuano sistematicamente i protocolli di gestione delle scorte, il che aumenta la probabilità di diversione delle armi da fuoco e delle munizioni verso il mercato illecito, come pure il rischio di esplosioni accidentali nelle strutture di stoccaggio. La marchiatura, la registrazione e il rintracciamento delle armi da fuoco non sono uniformi nella regione e questo ostacola le indagini che permetterebbero di rintracciare l'origine delle armi da fuoco, associarle a molteplici teatri della criminalità e smascherare reti di traffico illecito. L'assenza di una legislazione nazionale che rifletta gli obblighi della CIFTA e autorizzi tali attività compromette il proseguimento e la sostenibilità di tali pratiche.
D'altro canto, in buona parte della regione si riscontrano tuttora difficoltà nel promuovere il benessere delle comunità, colpite da elevati tassi di povertà, disoccupazione e mancanza di accesso ai servizi pubblici, tra le altre condizioni che le mettono in una situazione di vulnerabilità. I membri di tali comunità hanno maggiori probabilità di essere vittime o autori di violenza armata. Pertanto, per evitare il perpetuarsi di cicli di violenza, non è sufficiente concentrarsi soltanto sulle politiche di controllo delle armi da fuoco, ma occorre affrontare questi fattori di rischio e rafforzare la resilienza dei membri delle comunità. Combinare politiche repressive con politiche preventive è fondamentale per ridurre i livelli di violenza armata nella regione. Per rispondere a queste sfide, nel 2019 gli Stati membri dell'OAS hanno approvato il primo piano d'azione a livello di emisfero volto a orientare l'elaborazione di politiche pubbliche al fine di prevenire e ridurre gli omicidi intenzionali, tenuto conto del quadro del programma inter-americano per la prevenzione della violenza e della criminalità. Il piano d'azione illustra una serie di 28 raccomandazioni riguardanti: 1) la produzione, la diffusione e l'uso di informazioni e prove scientifiche; 2) l'elaborazione e l'attuazione di politiche di prevenzione e 3) la giustizia penale.
È in tale contesto che, dal 2007, il dipartimento della pubblica sicurezza dell'OAS (DPS/OAS) fornisce sostegno ai paesi delle Americhe allo scopo di accrescere la loro capacità di rispettare gli obblighi della CIFTA (4) e i mandati stabiliti per prevenire la violenza e i reati, specie tra le popolazioni più vulnerabili. Dopo una pausa di cinque anni, nel 2019 il DPS/OAS ha riattivato i suoi programmi operativi, con un finanziamento dell'Unione europea. Il progetto concernente la lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi, iniziato nel 2019, si è concluso nel 2021. Si tratta di un'iniziativa globale per il controllo delle armi attuata nel quadro del programma di assistenza per il controllo delle armi e delle munizioni (PACAM) del DPS; tale iniziativa tiene conto degli insegnamenti tratti dalle attività precedenti e si basa sui risultati positivi conseguiti per far progredire ulteriormente l'attuazione della CIFTA e dei mandati regionali in materia di prevenzione della criminalità. Ciononostante, la pandemia di COVID-19 e le misure restrittive adottate dai paesi per affrontarla hanno avuto un impatto diretto sull'attuazione del progetto, in particolare su quelle attività che devono essere effettuate in loco, con formazione e supervisione dirette dei funzionari (ad esempio la distruzione e la marcatura delle SALW). È inoltre calata la disponibilità dei governi a collaborare e a partecipare alle attività del progetto, in quanto gli sforzi sono stati convogliati verso la gestione della crisi sanitaria senza precedenti. Di conseguenza è stato necessario adeguare la portata del progetto, il che ha avuto un impatto sui risultati attesi.
Alla luce di tali sfide, associate alle crescenti esigenze dei paesi (che non si prevedeva fossero pienamente affrontate nel quadro di un'iniziativa triennale), la fase II del progetto continuerà a fornire un sostegno globale ai paesi, mirando alla titolarità nazionale di tali processi. L'esperienza del DPS/OAS ha dimostrato che occorre un sostegno costante per portare avanti i progressi e gli sviluppi positivi in termini di controllo delle armi da fuoco e prevenzione della violenza da arma da fuoco e della criminalità; questa nuova fase terrà quindi conto dell'importanza di strategie a lungo termine per apportare un cambiamento significativo e sostenibile nelle politiche e nelle condizioni di sicurezza.
2. Approccio tecnico
Durante la fase II, il DPS/OAS continuerà a investire in un approccio olistico che combini aspetti repressivi e preventivi, con attività normative e operative, per affrontare la complessa questione della violenza armata e del traffico illecito nella regione. Come emerso in altre regioni, un quadro legislativo moderno, coeso e armonico, conforme al quadro normativo internazionale, è alla base di politiche efficaci per il controllo delle armi da fuoco. Parallelamente alle modifiche legislative deve esserci un miglioramento delle capacità dei paesi di rendere operativa e attuare la normativa. In tal modo, operando in questi due ambiti, il progetto sarà in grado di rispondere simultaneamente alle esigenze dei paesi e di promuovere cambiamenti sostenibili e a lungo termine. Queste attività volte a rafforzare il controllo delle armi da fuoco e a ridurne la disponibilità saranno integrate da un approccio preventivo volto a ridurre la domanda nelle comunità fortemente colpite dalla violenza armata, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza di genere connessa all'uso improprio delle armi da fuoco. Le azioni dirette a promuovere pratiche sicure tra i cittadini delle comunità, come pure la risoluzione dei conflitti, l'assistenza alle vittime e a chi è sopravvissuto alla violenza nonché la consegna volontaria di SALW e munizioni puntano a migliorare la resilienza delle comunità alla violenza armata.
Nell'ambito del concetto proposto per questo progetto, il DPS/OAS, tramite il PACAM, assumerà il ruolo di agenzia di coordinamento ed esecutiva mediante un approccio collaborativo con altre agenzie del settore e con le autorità nazionali. Attraverso i forum politici e i canali di comunicazione dell'OAS, il DPS/OAS individuerà i paesi della regione che hanno bisogno di sostegno e collaborerà con loro nel quadro degli accordi specifici necessari per consolidare l'assistenza. Il progetto adotterà un sostegno specifico e su misura per ciascun paese, tenendo conto del fatto che i paesi potrebbero non avere le stesse esigenze e lacune. Invece di fornire sostegno a tutti i paesi in tutte le componenti del progetto, il DPS/OAS continuerà a utilizzare il precedente approccio del PACAM, che si era rivelato efficace: mappatura e individuazione delle esigenze di ciascun paese, coinvolgimento delle autorità, creazione di un piano di assistenza e invio delle missioni. In aggiunta, sulla scorta degli insegnamenti tratti dall'adeguamento delle attività del progetto durante la pandemia, il DPS/OAS cercherà di ottimizzare le risorse utilizzando, ove possibile, l'ambiente virtuale e gli strumenti tecnologici.
Inoltre, considerando i diversi impatti della violenza armata su donne, uomini, ragazze e ragazzi, come pure sulle popolazioni vulnerabili, la fase II continuerà a mantenere una prospettiva di genere e dei diritti umani. Si tratta in particolare di integrare le donne in tutti i livelli di attuazione del progetto e di incoraggiare una partecipazione maggiormente paritaria delle donne alle attività del progetto in quanto beneficiarie degli interventi. Oltre a ciò, le attività di prevenzione della violenza saranno incentrate in particolare sulle esigenze di donne e ragazze in termini di sicurezza all'interno delle rispettive comunità e di partecipazione alla ricerca di soluzioni a queste sfide, come pure sull'integrazione di componenti che si focalizzano esclusivamente sulla lotta alla violenza di genere.
3. Obiettivo generale
Rafforzare la capacità degli Stati membri dell'OAS di affrontare la violenza armata nella regione sostenendo misure volte a contrastare la proliferazione e il traffico illecito di armi da fuoco e munizioni e prevenendo l'uso delle armi da fuoco nelle comunità fortemente colpite.
4. Descrizione delle strategie di intervento del progetto
Obiettivo n. 1: Rafforzare il quadro normativo nazionale sulle armi da fuoco, tenendo conto delle norme e delle buone prassi a livello internazionale
Attività
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Individuare i paesi cui prestare assistenza in via prioritaria nella revisione legislativa, sulla base di una valutazione delle esigenze e tenuto conto dei paesi destinatari delle componenti operative del progetto. |
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Fornire assistenza tecnica ai paesi al fine di rivedere la legislazione e il quadro normativo, tenuto conto delle norme internazionali, e procedere all'armonizzazione interna dei mandati nonché all'integrazione di una prospettiva di genere. |
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Elaborare norme regionali in materia di sicurezza fisica, gestione delle scorte e distruzione di SALW e munizioni. |
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Elaborare raccomandazioni regionali per prevenire la violenza di genere connessa all'uso improprio delle armi da fuoco. |
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Mettere a punto una banca dati elettronica per agevolare l'accesso alle norme sulle armi da fuoco e ad altri orientamenti pertinenti (ad esempio CIFTA, modelli di normative, Mosaic e IATG) per facilitare l'accesso alle norme per i diversi settori riguardanti il controllo delle armi da fuoco e il loro utilizzo, disponendo di un motore di ricerca e classificando le norme con etichette che consentano agli utenti di trovare rapidamente tutte le norme corrispondenti a un settore di interesse. |
Risultati
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Assistenza legislativa fornita ad almeno sei paesi della regione per migliorare il quadro normativo nazionale sulle armi da fuoco, tenendo conto delle norme internazionali e della prospettiva di genere. |
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Norme regionali per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte (PSSM) elaborate e diffuse a tutti gli Stati membri dell'OAS. |
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Norme regionali per la distruzione di SALW e munizioni elaborate e diffuse a tutti gli Stati membri dell'OAS. |
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Raccomandazioni regionali per prevenire la violenza di genere connessa all'uso improprio delle armi da fuoco elaborate e diffuse a tutti gli Stati membri dell'OAS. |
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Banca dati elettronica contenente norme e orientamenti in materia di SALW sviluppata e messa a disposizione dei paesi. |
Obiettivo n. 2: Migliorare la capacità operativa delle autorità nazionali di marchiare, rintracciare, conservare e distruggere le armi da fuoco
Attività
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Mettere a punto e fornire una formazione specializzata per il personale nazionale incaricato della sicurezza fisica e della gestione delle scorte, della marchiatura e della registrazione, nonché della distruzione delle SALW e delle munizioni. Tale formazione comprenderà seminari regionali che permetteranno al personale incaricato di condividere le buone prassi e migliorare la collaborazione, nonché corsi nazionali mirati alle esigenze specifiche di ciascun paese. |
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Organizzare una formazione avanzata, in partenariato con il ministero della Difesa spagnolo, concernente l'eliminazione degli ordigni esplosivi per i tecnici dei paesi. |
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Fornire assistenza tecnica e risorse per l'attuazione dei piani nazionali di distruzione delle armi e delle munizioni obsolete, sequestrate o in eccedenza. |
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Fornire assistenza tecnica e sostegno per la marchiatura e la registrazione delle armi da fuoco, compresa la fornitura dell'attrezzatura necessaria. |
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Elaborare piani di sostenibilità con i paesi che ricevono sostegno a titolo del progetto. |
Risultati
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Processi di distruzione di armi da fuoco e munizioni attuati in almeno 10 paesi, con la distruzione di almeno 150 tonnellate di munizioni e di 35 000 SALW sequestrate, obsolete, non sicure e/o in eccesso. |
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Almeno 200 membri del personale nazionale formati in materia di distruzione di SALW e munizioni. |
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Assistenza tecnica in materia di marchiatura e registrazione delle armi da fuoco fornita ad almeno 12 paesi. |
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Almeno 150 membri del personale nazionale formati in materia di marchiatura e registrazione. |
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Sistemi nazionali di registrazione delle armi da fuoco aggiornati in almeno tre paesi. |
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Sicurezza delle scorte istituzionali rafforzata in almeno 10 paesi. |
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Due seminari regionali sulle buone prassi in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte organizzati, con la certificazione di almeno 80 funzionari provenienti da almeno 15 paesi. |
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Almeno 45 membri del personale di 10 paesi certificati come tecnici di livello 3 nell'eliminazione di ordigni esplosivi (EOD). |
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Strumenti e orientamenti per l'elaborazione di piani d'azione nazionali sviluppati e messi a disposizione dei paesi che ricevono assistenza nell'ambito del progetto. |
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Piani d'azione nazionali elaborati e convalidati dalle autorità nazionali per almeno il 20 % dei paesi che ricevono assistenza. |
Obiettivo n. 3: Ottimizzare il controllo delle armi di piccolo calibro attraverso l'uso di strumenti informatici
Attività
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Programmare il sistema elettronico del meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti leciti di armi da fuoco e di munizioni (MCTA), un meccanismo regionale per la notifica e lo scambio di informazioni sui trasferimenti leciti di armi da fuoco, il cui quadro e i cui requisiti tecnici sono stati definiti durante la fase I. Questo meccanismo riflette l'esperienza positiva fatta dall'Unione europea e consentirà ai paesi di individuare e comunicare rapidamente le vulnerabilità e i rischi di sviamento che pesano sul commercio legale internazionale di armi da fuoco. Considerando che quasi il 50 % dei paesi della regione non dispone di un sistema elettronico nazionale di rilascio delle licenze, sarà esaminata la possibilità di programmare il sistema in modo da consentire ai paesi interessati di utilizzarlo come sistema nazionale. |
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Introdurre il sistema elettronico dell'MCTA in fase pilota, unitamente alla formazione delle autorità nazionali e l'integrazione delle correzioni necessarie. |
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Potenziare la comunità virtuale per lo scambio di informazioni, costituita durante la fase I, per farne una piattaforma di conoscenze sulle armi da fuoco a livello di emisfero, con funzionalità quali i) trasmissione e tracciamento automatici dei dati concernenti il sistema di controllo delle armi da fuoco e lo stato di attuazione della CIFTA; ii) repertorio delle autorità nazionali; iii) prospetto per visualizzare lo stato e la completezza del sistema di controllo delle armi da fuoco. |
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Aggiornare il software di controllo dell'inventario delle SALW e delle munizioni ed estenderlo ai paesi della regione che potrebbero beneficiare di questa soluzione informatica sviluppata durante la fase I. |
Risultati
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Sistema elettronico per il meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti legali di armi da fuoco e munizioni (MCTA) programmato e attuato, in fase pilota, in cinque paesi. |
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Software di controllo dell'inventario delle SALW e delle munizioni migliorato, sulla base dei riscontri degli utenti, e attuato in almeno quattro altri paesi. |
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Piattaforma di conoscenze sulle armi da fuoco a livello di emisfero sviluppata, con registrazione di punti di contatto per almeno 15 paesi. |
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Riunioni dei punti di contatto nazionali organizzate su base semestrale per incoraggiare il dialogo e la cooperazione. |
Obiettivo n. 4: Rafforzare la resilienza delle comunità alla violenza da arma da fuoco e ridurre l'accesso alle armi da fuoco illegali e/o indesiderate
Attività
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Estendere la metodologia del programma OASIS ad almeno un'altra comunità fortemente colpita dalla violenza da arma da fuoco. OASIS cerca di promuovere comportamenti socialmente responsabili nelle comunità gravemente colpite dalla violenza da arma da fuoco. Prevede una valutazione iniziale della comunità nonché dei meccanismi disponibili per prevenire la violenza e assistere le vittime. Il programma offre ai giovani a rischio attività extracurricolari quotidiane, nonché formazioni in materia di prevenzione della violenza e assistenza alle vittime destinate a diversi portatori di interessi locali all'interno delle comunità. |
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Creare un centro di riferimento comunitario per l'assistenza alle vittime, alle famiglie e ai testimoni di violenze e reati commessi con armi da fuoco, al fine di interrompere i cicli di violenza. |
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Sviluppare un programma regionale di formazione educativa per prevenire e contrastare la violenza di genere. |
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Sviluppare e attuare almeno due campagne comunitarie di raccolta di armi, comprese strategie educative per sensibilizzare la popolazione e incoraggiare la consegna volontaria di armi. Le campagne metteranno in evidenza il collegamento tra la violenza di genere e l'uso improprio delle armi da fuoco, dal momento che la maggior parte delle vittime di violenza di genere sono state intimidite o uccise per loro mezzo (5). |
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Fornire sostegno alle autorità nazionali e locali ai fini della raccolta, dello stoccaggio, del trasporto e della distruzione delle SALW e delle munizioni raccolte, in coordinamento con le attività svolte nell'ambito dell'obiettivo n. 2 del progetto al fine di ottimizzare le risorse. |
Risultati
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Capacità migliorate di almeno due comunità gravemente interessate dal fenomeno a sostenere i giovani a rischio, assistere le vittime e i sopravvissuti e prevenire la violenza da arma da fuoco. |
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Competenze necessarie per la vita migliorate, attraverso formazioni e attività extracurricolari quotidiane, per almeno 160 studenti appartenenti a due comunità gravemente interessate dal fenomeno. |
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Almeno 150 responsabili politici, funzionari governativi, prestatori di servizi, responsabili comunitari, insegnanti, genitori e rappresentanti della società civile formati in materia di prevenzione e interruzione della violenza di genere e assistenza alle vittime. |
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Un centro di riferimento per i sopravvissuti alla violenza, le famiglie e i testimoni istituito ed operativo. |
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Almeno due campagne comunitarie di raccolta di armi organizzate ed attuate. |
Obiettivo n. 5: Elaborare una tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco per dotare i paesi di uno strumento pratico di gestione, tramite un approccio regionale, coordinato e basato su dati concreti
Attività
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Mettere a punto una metodologia per elaborare la tabella di marcia centroamericana, in consultazione con gli esperti del settore e con la convalida dei paesi. |
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Predisporre una valutazione dei bisogni, in consultazione con i governi dell'America centrale. |
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Elaborare un progetto di tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco, che tenga conto della valutazione dei bisogni, dei quadri giuridici internazionali e delle buone prassi. |
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Convalidare il progetto di tabella di marcia mediante una serie di consultazioni con i paesi e con i portatori di interessi. |
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Realizzare attività di comunicazione esterna e di sensibilizzazione per mobilitare i partner a sostegno dell'attuazione della tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco. |
Risultati
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Metodologia per elaborare una tabella di marcia messa a punto e convalidata insieme ai portatori di interessi. |
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Valutazione dei bisogni predisposta per determinare le principali minacce, lacune, vulnerabilità e priorità dei paesi dell'America centrale. |
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Due seminari organizzati per raccogliere contributi e riscontri relativi al progetto di tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco, con la partecipazione delle autorità nazionali e delle organizzazioni che operano nel settore. |
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Tabella di marcia centroamericana elaborata e presentata ai paesi della regione. |
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Campagna di comunicazione messa in atto per diffondere la tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco, ottenerne l'approvazione politica e raccogliere il sostegno dei partner per la sua attuazione. |
5. Durata
La durata totale stimata della fase II regionale nel suo complesso sarà di 36 mesi.
6. Ente incaricato dell'attuazione tecnica
L'attuazione tecnica del programma è affidata al dipartimento della pubblica sicurezza del segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (DPS/OAS). Il DPS/OAS ha una posizione privilegiata per quanto riguarda il sostegno ai paesi delle Americhe, tenendo conto del suo duplice ruolo di co-segretariato tecnico della CIFTA e di organo tecnico e operativo dell'OAS in materia. In tale ruolo l'OAS-DPS ha attuato progetti e programmi per sostenere gli Stati membri dell'OAS nella realizzazione dell'obbligo di garantire la messa in sicurezza delle scorte nazionali di armi da fuoco, attuare misure legislative per prevedere nel diritto nazionale i reati di fabbricazione illecita e traffico di armi da fuoco, imporre la marchiatura delle armi da fuoco e scambiare informazioni con altri firmatari della CIFTA per quanto riguarda il rintracciamento e i modelli del traffico illecito. Nessun'altra organizzazione regionale o subregionale che comprende tutto il continente americano dispone dell'influenza politica, della competenza tecnica e della copertura geografica per essere in grado di sostenere e assistere tutti gli Stati americani.
Durante la fase II, il DPS/OAS continuerà a coordinarsi e a collaborare con altre istituzioni e organizzazioni durante l'esecuzione del progetto. Il DPS/OAS ha coinvolto alcune di esse nella fase I e prevede di proseguire la collaborazione su questioni specifiche al fine di promuovere l'iniziativa nella regione, compresi il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC), l'Agenzia esecutiva per la criminalità e la sicurezza della Comunità dei Caraibi (CARICOM IMPACS), il Consiglio Interamericano di Difesa, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni del Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (AMAT-GICHD), la Golden West Humanitarian Foundation, l'INTERPOL, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Centro di formazione per lo sminamento umanitario del Dipartimento per la difesa degli Stati Uniti. Il DPS si concentra sull'instaurazione di un rapporto stretto con tutte queste altre entità che operano sul campo al fine di massimizzare i benefici dell'azione avvalendosi delle competenze complementari delle organizzazioni. In particolare, durante la fase II, il DPS/OAS mirerà a rafforzare la collaborazione con le organizzazioni subregionali, quali la CARICOM-IMPACS e il SICA (Sistema di integrazione centroamericano), per sostenere l'attuazione della tabella di marcia sulle armi da fuoco nei Caraibi e coordinare l'elaborazione della tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco.
7. Pertinenza
A. «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»: strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, adottata dal Consiglio il 19 novembre 2018
Gli obiettivi, le attività e i risultati attesi del progetto sono in linea con gli obiettivi e con l'approccio della strategia dell'Unione europea «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini». A tale riguardo, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di finanziare la fase I di questa iniziativa per promuovere il multilateralismo e le sinergie tra l'Unione europea e l'OAS al fine di ridurre la violenza armata e le attività criminali e ha tenuto conto delle priorità stabilite nella strategia. La fase II, come proseguimento di tali sforzi, mantiene questo paradigma e questo approccio e integra il lavoro globale dell'Unione europea in questo settore concentrandosi su una regione gravemente colpita dalla proliferazione, dall'accumulazione eccessiva e dal traffico di SALW.
Nello specifico, la fase II rispecchia le seguenti priorità della strategia:
2.1. |
Rafforzamento del quadro normativo: le attività dell'obiettivo n. 1 dell'azione mirano a garantire che i paesi armonizzino la loro legislazione con le norme internazionali e dispongano di strumenti che consentano una migliore attuazione delle convenzioni. |
2.2.2. |
Controlli sull'esportazione delle armi da fuoco e delle relative munizioni: l'elaborazione dello strumento elettronico dell'MCTA di cui all'obiettivo n. 3 pone in rilievo l'importanza di controllare il commercio legale per evitare diversioni verso il mercato illecito. |
2.2.3. |
Gestione sicura delle scorte di SALW e di munizioni: l'obiettivo n. 2 prevede una serie di attività incentrate sulla sicurezza fisica e sulla gestione delle scorte, tra cui la formazione dei funzionari, e l'assistenza tecnica e materiale per il miglioramento delle prassi e delle strutture, conformemente alle norme internazionali in materia di Mosaic e IATG. |
2.2.4. |
Smaltimento responsabile delle SALW e delle relative munizioni: l'obiettivo n. 2 comprende la formazione, l'assistenza materiale, la supervisione e la certificazione dei processi di distruzione di armi da fuoco e munizioni nei paesi che lo richiedono. |
2.2.5. |
Questioni trasversali: l'obiettivo n. 3 comprende una serie di soluzioni e strumenti informatici per promuovere la cooperazione e la condivisione di informazioni tra i paesi della regione. |
Per massimizzare l'impatto di tali attività, il DPS/OAS sosterrà attività complementari, tra cui la riduzione della domanda di armi da fuoco mediante l'attuazione di azioni preventive e programmi di raccolta, e l'elaborazione di una tabella di marcia centroamericana, quale strumento concreto per coordinare e migliorare gli sforzi nella regione.
B. Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (6)
La decisione del Consiglio promuove tre obiettivi principali: 1) l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti a livello sia globale che regionale, 2) il sostegno all'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento e 3) il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni.
Ciascuno di questi obiettivi è coerente con gli obiettivi generali delle disposizioni specifiche della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (CIFTA) e i relativi piani d'azione. La CIFTA stabilisce diverse raccomandazioni obbligatorie rivolte agli Stati parti, tra cui la determinazione della giurisdizione sui reati; la marchiatura obbligatoria delle armi da fuoco; la tenuta dei registri per il rintracciamento; il miglioramento dei controlli sui trasferimenti e la cooperazione transnazionale. Il piano d'azione CIFTA 2018-2022 rafforza gli obiettivi degli Stati parti della CIFTA in questi settori, conformemente al programma di azione delle Nazioni Unite e al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
Il DPS/OAS continua ad attuare programmi operativi per sostenere i paesi nello sviluppo delle loro capacità affinché ottemperino agli obblighi previsti dalla CIFTA. La fase II è stata concepita per proseguire tale assistenza tenendo conto delle priorità stabilite dagli Stati parti della CIFTA nel piano d'azione 2018-2022, in particolare: 1. la marchiatura e il rintracciamento delle armi da fuoco; 2. le importazioni e le esportazioni; 3. le misure legislative; e 4. la gestione e la distruzione delle scorte.
8. Presentazione di relazioni
Il DPS/OAS preparerà relazioni periodiche, in linea con l'accordo di delega negoziato.
9. Costo totale
Il finanziamento totale richiesto all'UE per l'attuazione della fase II è stimato a — circa 4,2 milioni di EUR. Il segretariato generale dell'OAS fornirà contributi in natura per l'esecuzione del programma e cercherà ulteriore sostegno in natura (come quello fornito dal governo spagnolo nella fase I).
(1) UNODC, Studio globale sugli omicidi (Global Study on Homicide), 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
(2) Ibidem.
(3) Secondo lo studio globale sul traffico di armi da fuoco (Global Study of Firearms Trafficking), l'America centrale e l'America del Sud, unitamente all'Asia occidentale, costituiscono l'80 % delle destinazioni del traffico di armi da fuoco (UNODC, 2020).
(4) Dal 2007 al 2015 il DPS/OAS ha attuato le iniziative del programma di assistenza per il controllo delle armi e delle munizioni (PACAM) nella regione. Di tali iniziative hanno beneficiato 25 Stati membri dell'OAS, con la marchiatura di oltre 290 000 armi da fuoco e la distruzione di 60 000 armi e di oltre 1 700 tonnellate di munizioni in tutta la regione.
(5) https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/50 |
DECISIONE (PESC) 2022/848 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1464 (1). |
(2) |
La decisione (PESC) 2020/1464 prevede un periodo di 24 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. |
(3) |
Il 9 febbraio 2022 il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), in qualità di Agenzia esecutiva, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a portare a 36 mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2020/1464, prorogandolo fino al 30 novembre 2023, a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19. |
(4) |
Il BAFA chiede inoltre di aggiungere una sessione supplementare della conferenza per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni e un ulteriore incontro di valutazione intermedia. |
(5) |
Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2020/1464, comprese le due attività supplementari aggiunte tramite la presente decisione del Consiglio, può essere realizzato senza implicazioni in termini di risorse finanziarie fino al 30 novembre 2023. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2020/1464 e le sottosezioni 5.2.5, 5.2.6 e la sezione 10 dell'allegato di tale decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2020/1464 è così modificata:
1) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2023.»; |
2) |
l’allegato è così modificato:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(1) Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3).
31.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 148/52 |
DECISIONE (PESC) 2022/849 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Il 27 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/855 (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2022. |
(3) |
In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 1o giugno 2023. |
(4) |
È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 18 persone fisiche e 13 entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(5) |
Le voci relative a due persone decedute dovrebbero essere soppresse dall'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(6) |
La voce relativa a una persona dovrebbe essere soppressa dall'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria»; |
2) |
l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2023. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
3) |
l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).
(2) Decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 90).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
1) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse:
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2) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:
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3) |
nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:
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