ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
30 maggio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/824 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/825 della Commissione, del 17 marzo 2022, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/826 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/827 della Commissione, del 20 maggio 2022, che rettifica la versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/828 della Commissione, del 25 maggio 2022, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/829 della Commissione, del 25 maggio 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all’esenzione dalle accise

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/830 del Consiglio, del 20 maggio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005)

33

 

*

Decisione (UE) 2022/831 del Consiglio, del 23 maggio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE ( 1 )

38

 

*

Decisione (UE) 2022/832 del Consiglio, del 24 maggio 2022, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

42

 

*

Decisione (UE) 2022/833 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

44

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/834 della Commissione, del 25 maggio 2022, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 [notificata con il numero C(2022) 3372]  ( 1 )

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/835 della Commissione, del 25 maggio 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Primer Stain TIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3379]  ( 1 )

49

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo — Maggio 2022 ( GU L 140 del 19.5.2022 )

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/824 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il paragrafo 3 della raccomandazione 21-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT») (2) vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT nel 2022 e nel 2023.

(2)

Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 21-09 e il diritto dell’Unione europea, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell’Unione che pescano lo squalo mako dell’Atlantico settentrionale come cattura accessoria.

(3)

È opportuno pertanto modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (3) per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 21-09 per l’esercizio della pesca.

(4)

Poiché la raccomandazione ICCAT 21-09 incoraggia le parti contraenti ad attuarla prima della sua entrata in vigore il 17 giugno 2022 e tenuto conto dell’importanza di tali disposizioni per la conservazione dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale, il presente atto delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(5)

Per gli stessi motivi il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5 ter:

«Articolo 5 ter

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell’Atlantico settentrionale catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_ENG.pdf

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/825 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2022

che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) comprende un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 6 novembre 2018.

(2)

Le identità di determinati principi attivi elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sono state ridefinite a norma dell’articolo 13 del medesimo regolamento al fine di identificare tali principi attivi in modo più preciso e stabilirne le nuove identità corrispondenti.

(3)

In seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’«Agenzia») di un invito aperto a riprendere il ruolo di partecipante per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto coperte dall’identità esistente del principio attivo ma non dalla sua nuova identità, le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e che l’Agenzia ha ritenute conformi all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell’allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.

(4)

In seguito alle dichiarazioni ricevute a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia ha pubblicato un invito in base al quale qualsiasi persona avente un interesse poteva notificare i principi attivi del tipo di prodotto 19 che avevano beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3). Due notifiche relative al burro di arachidi e al brandy per l’uso nel tipo di prodotto 19 sono state presentate a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, e ritenute dall’Agenzia conformi all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Tali principi attivi dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato II di detto regolamento a norma dell’articolo 18 del medesimo.

(5)

È opportuno indicare nell’allegato del presente regolamento gli Stati membri le cui autorità competenti saranno le autorità di valutazione competenti per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto da aggiungere all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

(6)

I principi attivi per i quali è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione dopo il 6 novembre 2018 per uno o più tipi di prodotto oppure che sono stati inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento non rientrano più nel programma di riesame. Di conseguenza tali principi attivi non dovrebbero più essere inclusi nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per i tipi di prodotto in questione.

(7)

Per tenere conto dello stato attuale e per motivi di trasparenza è opportuno stabilire un elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi alla data di adozione del presente regolamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 17 MARZO 2022

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 17 marzo 2022, esclusi i nanomateriali diversi da quelli espressamente menzionati alla voce 1017 ed esclusa la generazione in situ del principio attivo, fuorché quando espressamente menzionata con un riferimento ai precursori sostenuti

Numero della voce

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldeide

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanolo

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Acido formico

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Acido performico generato da acido formico e perossido di idrogeno

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Acido salicilico

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Ossido di etilene

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Acido glicolico

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Acido peracetico generato da tetraacetiletilenediammina (TAED) e perossido di idrogeno

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Acido peracetico generato da acetato di 1,3- diacetilossipropano-2-il e perossido di idrogeno

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Acido L-(+)-lattico

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one (Rotenone)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simclosene

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-olo

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-ale (Cinnamaldeide)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniolo

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Gliossale

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenossietanolo

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosilclorammide sodica (Cloramina T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Dimetilditiocarbammato di potassio

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Dimetilditiocarbammato di sodio

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianammide

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutrina

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (Diammina)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobis[N-metilbenzammide] (DBTMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Dicloroisocianurato di sodio, diidrato

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troclosene sodico

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Etilsolfato di mecetronio (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldeide rilasciata da (Etilendiossi)dimetanolo [prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

1-ossido di piridina-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

3-cloroallilocloruro di metenamina (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2»-(esaidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanolo (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Ditiocianato di metilene

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Argento

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Bromo attivo generato da bromuro di sodio e ipoclorito di sodio

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Bromo attivo generato da bromuro di sodio e ipoclorito di calcio

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Bromo attivo generato da bromuro di sodio e cloro

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Bromo attivo generato da bromuro di sodio mediante elettrolisi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Bromo attivo generato da acido ipobromoso e urea e bromourea

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Bromo attivo generato da sodio ipobromito e N-bromosolfammato e acido solfammico

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrina

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Perossido di idrogeno

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Perossido di idrogeno rilasciato da percarbonato di sodio

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Nitrato di argento

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Perossodisolfato di disodio

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di calcio

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Cloro attivo rilasciato da cloro

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monoclorammina generata da solfato di ammonio e una fonte di cloro

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Cloruro di argento

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Cloruro di argento-polietilenimmina

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Diossido di cloro

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante elettrolisi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante acidificazione

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante ossidazione

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Diossido di cloro generato da clorato di sodio e perossido di idrogeno in presenza di un acido forte

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Pentaidrossido di cloruro di dialluminio

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Prodotti di reazione di triidrossido di alluminio e acido cloridrico e alluminio e acqua

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Cloramina attivata con bromuro generata dai precursori bromuro di ammonio e ipoclorito di sodio

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Zinco piritione

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Monocloridrato di dodecilguanidina

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Bromo attivo generato da cloruro di bromo

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benzilossi)metanolo

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Acido D-gluconico, composto con N,N» -bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediammidina (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(diiodometil)solfonil]toluene

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dione (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Cloruro di dimetiltetradecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Olio di Eucalyptus citriodora, idrato, ciclizzato

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato

CZ

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dicloro-2-ottilisotiazol-3(2H)one [4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT)]

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Cloruro di alchil (C12-18) dimetilbenzilammonio [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, sali con 1,1-diossido di 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

N-(idrossimetil)glicinato di sodio

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Cloro attivo generato da acqua di mare (cloruro di sodio) mediante elettrolisi

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Cloro attivo generato da sodio N-clorosolfammato

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Bis[monoperossiftalato(2-)-O1,OO1]magnesato(2-) di diidrogeno (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Estratto di margosa ottenuto dall’olio spremuto a freddo di semi di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Cloruro di alchil (C12-C14) dimetilbenzilammonio (ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Cloruro di alchil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)ammonio (ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solvente idrocarburico

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Lavanda, estratto di Lavandula ibrida/olio di Lavanda

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Diossido di cloro generato dal complesso decaossido di tetracloro (TCDO) mediante acidificazione

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Zeolite di argento

SE

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH)

NL

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento

SE

Non disponibile

Non disponibile

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil-5-metilidantoina con cloro (DCEMH)

NL

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Vetro di fosfato di argento

SE

Non disponibile

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Vetro di borofosfato di argento

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Vetro di fosfoborato di argento

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zeolite di argento e di zinco

SE

Non disponibile

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zeolite di argento e di rame

SE

Non disponibile

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)

SE

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)

DE

Prodotto fitosanitario

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)

PT

Prodotto fitosanitario

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)

HU

Polimero

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)

IT

Polimero

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Borato di N-didecil-N-dipolietossiammonio/borato di didecilpoliossetilammonio (Betaina polimerica)

EL

Polimero

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Arancio dolce, estratto

Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Citrus sinensis, Rutaceae

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Aglio, estratto

Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brandy

da stabilire

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Burro di arachidi

BE

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Rame, polvere

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

».

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/826 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche contiene un errore nell’allegato V, parte C, che deve essere rettificato.

(2)

Il considerando 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1160 (2) fa riferimento soltanto alle «sciabiche danesi», così come la disposizione corrispondente dell’allegato, senza precisare «ancorate». Dato che l’articolo 6, punto 18, del regolamento (UE) 2019/1241 non effettua distinzioni tra le sciabiche danesi e le sciabiche scozzesi/«galleggianti», la disposizione di cui all’allegato V, nella sua forma attuale, può essere interpretata come se si applicasse erroneamente sia alle sciabiche danesi ancorate che alle sciabiche scozzesi.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2021/1160 si basa su una raccomandazione comune presentata il 19 ottobre 2020 da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia (gruppo di Scheveningen), i quali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. La sezione 3.1.2 della raccomandazione comune operava una distinzione specifica tra la sciabica danese, recuperata mentre la nave è all’ancora (pesca con sciabica ancorata), e la sciabica scozzese, confermando che gli Stati membri intendevano applicare l’esenzione richiesta solo alle sciabiche danesi ancorate.

(4)

La valutazione dello CSTEP, che ha concluso che l’introduzione dell’esenzione specifica per le sciabiche danesi non dovrebbe avere effetti significativi sul livello di protezione all’interno della zona, faceva riferimento soltanto alle sciabiche danesi «ancorate» [codice dell’attrezzo: SDN (3)] e non alle sciabiche scozzesi o «galleggianti» [codice dell’attrezzo: SSC  (3)].

(5)

L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe pertanto essere rettificato per chiarire che l’esenzione proposta si applica esclusivamente alle sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora (sciabiche danesi ancorate, codice dell’attrezzo: SDN).

(6)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 4).

(3)  Allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 64).


ALLEGATO

L’allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1)

al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora (sciabica danese ancorata – SDN), a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.».


30.5.2022   

IT

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L 147/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/827 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

che rettifica la versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (2) contiene errori all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, che modificano il significato delle disposizioni.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).


30.5.2022   

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L 147/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/828 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2022

che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione (2) contiene un errore all’articolo 12, paragrafo 3, lettera g), che altera l’oggetto e il termine per l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, cui sono soggetti i gestori dei sistemi di trasmissione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato transfrontaliero per l’energia elettrica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).


30.5.2022   

IT

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L 147/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/829 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all’esenzione dalle accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/118/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio (2), che ha introdotto esenzioni al pagamento dell’IVA e delle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione.

(2)

L’allegato del regolamento (CE) n. 31/96 (3) della Commissione presenta un certificato di esenzione che funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell’esenzione dalle accise a norma dell’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di chiedere l’esenzione dal pagamento delle accise per gli sforzi di difesa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE, detto certificato dovrebbe essere modificato.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 31/96.

(4)

Poiché l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE si applica a decorrere dal 1o luglio 2022, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 31/96 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2)  Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11).


ALLEGATO

Image 1

Image 2

Nota esplicativa

1.

Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

2.

a)

Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 1o luglio 1989, pagina 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Il certificato di esenzione è redatto in due copie:

i)

una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

ii)

una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

b)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c)

Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d)

Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

e)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.

f)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

3.

Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all’esenzione nello Stato membro ospitante.

4.

Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.

5.

a)

Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l’ordinativo.

b)

L’indicazione del numero d’identificazione del depositario autorizzato ai fini dell’accisa, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (1), è facoltativa.

c)

Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione.

6.

La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.

7.

Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.

(1)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).


DECISIONI

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/33


DECISIONE (UE) 2022/830 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel settore della sanità pubblica, l’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della salute pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione deve comprendere inoltre la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. A tal fine, l’Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

(2)

Il regolamento sanitario internazionale («RSI») (2005) è stato adottato dall’Assemblea mondiale della sanità dell’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») il 23 maggio 2005 ed è entrato in vigore il 15 giugno 2007.

(3)

Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/451 che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005) (1).

(4)

Durante la sua settantacinquesima sessione, che inizierà il 22 maggio 2022, l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare una decisione relativa alla modifica dell’articolo 59 dell’RSI (2005) al fine di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell’RSI (2005), in particolare riducendo da ventiquattro a dodici mesi il termine per l’entrata in vigore delle relative modifiche, unitamente alle modifiche correlate aventi a oggetto l’articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l’articolo 63, paragrafo 1, che sono necessarie per rendere tali articoli in linea con le previste modifiche dell’articolo 59 dell’RSI (2005).

(5)

A norma dell’articolo 60, lettera b), della Costituzione dell’OMS, l’Assemblea mondiale della sanità può adottare decisioni a maggioranza dei membri dell’OMS presenti e votanti.

(6)

L’Unione sostiene l’obiettivo di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell’RSI (2005) e ritiene che le modiche dell’articolo 59, dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) consentiranno di far fronte all’evoluzione delle necessità più rapidamente nei settori contemplati dall’RSI (2005).

(7)

È opportuno stabilire, per le materie di competenza dell’Unione, la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda la decisione che l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare, al fine di modificare l’articolo 59 dell’RSI (2005), nonché . l’articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005).

(8)

La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’OMS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel corso della settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda le modifiche dell’articolo 59 e le modifiche correlate dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) è conforme a quanto disposto nell’allegato della presente decisione.

Eventuali adeguamenti delle modifiche figuranti nell’allegato della presente decisione, che non pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo di tali emendamenti e non comportino l’ulteriore abbreviazione dei periodi generalmente applicabili di cui all’allegato, possono essere concordati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri e senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità esprimono congiuntamente a nome dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 92 del 21.3.2022, pag. 1.


ALLEGATO

A.   Modifiche dell’articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005)

L’Unione sostiene le modifiche seguenti dell’articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005) (il testo soppresso è tra parentesi quadre mentre il testo nuovo è sottolineato):

Articolo 59

Entrata in vigore; termine per il rigetto o la presentazione di riserve

1.   Il termine previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve al presente regolamento [o a una modifica dello stesso,] è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell’adozione del presente regolamento [o di una modifica dello stesso] da parte dell’Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto.

1 bis.   Il termine previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve a una modifica del presente regolamento è di 9 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell’adozione di una modifica del presente regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto.

2.   Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, e le modifiche del presente regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data della notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1 bis , eccetto che nei casi seguenti:

 

(…)

b)

nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62;

 

(…)

3.   Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare pienamente le proprie disposizioni legislative e amministrative interne al presente regolamento o a una modifica dello stesso entro i termini stabiliti dal presente articolo, paragrafo 2, a seconda dei casi, tale Stato presenta al direttore generale, entro il termine applicabile specificato nel presente articolo, paragrafo 1 o 1 bis , una dichiarazione relativa agli adeguamenti in sospeso e li completa entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per tale Stato parte e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore di una modifica del presente regolamento per tale Stato membro.

B.   Modifiche dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005)

L’Unione sostiene anche le seguenti modifiche tecniche dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005) (il testo soppresso è tra parentesi quadre mentre il testo nuovo è sottolineato):

Articolo 55

Modifiche

(…)

3.   Le modifiche del presente regolamento adottate dall’Assemblea mondiale della sanità a norma del presente articolo entrano in vigore per tutti gli Stati parti alle stesse condizioni e fatti salvi gli stessi diritti e doveri previsti dall’articolo 22 della Costituzione dell’OMS e dagli articoli da 59 a 64 del presente regolamento, a condizione che siano rispettati i termini stabiliti da tali articoli per quanto riguarda le modifiche del presente regolamento.

Articolo 61

Rigetto

Se uno Stato notifica al direttore generale il proprio rigetto del presente regolamento o di una modifica dello stesso entro il termine applicabile stabilito dall’articolo 59, paragrafo 1 o 1 bis , il presente regolamento o la relativa modifica non entrano in vigore nei confronti di tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale figurante nell’articolo 58 di cui tale Stato sia già parte rimane in vigore per quanto riguarda tale Stato.

Articolo 62

Riserve

1.   Gli Stati possono esprimere riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso in conformità al presente articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con l’oggetto e la finalità del presente regolamento.

2.   Le riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso sono notificate al direttore generale in conformità all’articolo 59, paragrafi 1 e 1 bis , all’articolo 60, all’articolo 63, paragrafo 1, o all’articolo 64, paragrafo 1, a seconda dei casi. Uno Stato che non è membro dell’OMS notifica qualsiasi riserva al direttore generale unitamente alla notifica di accettazione del presente regolamento. Gli Stati che esprimono riserve ne indicano i motivi al direttore generale.

3.   Il rigetto di una parte del presente regolamento o di una modifica dello stesso è considerato una riserva.

4.   In conformità all’articolo 65, paragrafo 2, il direttore generale notifica ogni riserva ricevuta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il direttore generale:

 

(…)

c)

se la riserva è stata espressa in relazione a una modifica del presente regolamento, chiede che gli Stati parti gli notifichino entro tre mesi qualsiasi obiezione alla riserva. Gli Stati membri che esprimono obiezioni a una riserva su una modifica del presente regolamento ne indicano i motivi al direttore generale.

Gli Stati che esprimono obiezioni a una riserva ne indicano i motivi al direttore generale.

5.   Scaduto tale termine, il direttore generale notifica a tutti gli Stati membri le obiezioni ricevute relativamente alle riserve. Qualora sia stata espressa una riserva in relazione al presente regolamento, [A]a meno che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a una modifica del presente regolamento, a meno che entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva.

6.   Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni alla riserva al presente regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo[,] o, in caso di una riserva a una modifica del presente regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il direttore generale ne dà notifica allo Stato che ha espresso la riserva affinché questo valuti la possibilità di ritirare la riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del direttore generale.

(…)

9.   Il direttore generale presenta la riserva e il parere del comitato di revisione, se applicabile, all’esame dell’Assemblea mondiale della sanità. Se l’Assemblea mondiale della sanità, a maggioranza dei voti, esprime obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con l’oggetto e la finalità del presente regolamento, la riserva non è accettata e il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva previo ritiro della riserva da parte di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 63. Se l’Assemblea mondiale della sanità accetta la riserva, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.

Articolo 63

Ritiro del rigetto e della riserva

1.   Un rigetto opposto a norma dell’articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al direttore generale. In tali casi, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore nei confronti di tale Stato a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve la notifica, tranne nel caso in cui lo Stato avanzi una riserva nel momento in cui ritira il rigetto; in questo caso il presente regolamento o una modifica dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62. In nessun caso il presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e in nessun caso una modifica del presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 12 mesi dalla data di notifica di cui all’articolo 59, paragrafo 1 bis.

(…)


30.5.2022   

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L 147/38


DECISIONE (UE) 2022/831 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato I che contiene disposizioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione (3).

(4)

L’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]

del […]

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:

«60.

32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi.».

2.

Dopo il punto 47 bis [regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è inserito quanto segue:

«47 ter.

32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi.».

3.

Il testo dei punti 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)   GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55.

(*)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


30.5.2022   

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L 147/42


DECISIONE (UE) 2022/832 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2022

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce che il Consiglio nomini diciotto membri e relativi supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per un periodo di tre anni. Per ogni mandato, i membri e i supplenti nominati dal Consiglio devono rappresentare diciotto Stati membri secondo l’ordine di rotazione delle presidenze, con un membro e un supplente nominati da ciascuno Stato membro interessato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce inoltre che i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione siano selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un’ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere, e che in tale consiglio di amministrazione si miri a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

(3)

I governi di Ungheria, Polonia, Danimarca, Cipro, Irlanda, Lituania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Malta, Estonia, Bulgaria, Austria, Romania e Finlandia hanno presentato al Consiglio candidature per la nomina di membri e supplenti nel consiglio di amministrazione per il periodo dal 1o giugno 2022 al 31 maggio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per il periodo dal 1o giugno 2022 al 31 maggio 2025 per rappresentare lo Stato membro interessato:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri

Supplenti

Ungheria

sig.ra Brigitta GYEBNÁR

sig.ra Rita NAGYLAKI

Polonia

sig. Paweł KOSMULSKI

sig.ra Karolina MICHALCZYK

Danimarca

sig.ra Kira UITTERDIJK APPEL

sig. Jeppe HOLM NIELSEN

Cipro

sig. Stavros CHRISTOFI

sig. Alexandros ALEXANDROU

Irlanda

sig.ra Jane Ann DUFFY

sig.ra Deirdre NÍ NÉILL

Lituania

sig.ra Jolanta SAKALAUSKIENĖ

sig.ra Greta TUMĖNIENĖ

Grecia

sig.ra Eleni NTALAKA

sig.ra Sophia NIKOLAOU

Italia

sig.ra Laura MENICUCCI

sig. Stefano PIZZICANNELLA

Lettonia

sig.ra Ieva JUHŅĒVIČA

sig.ra Agnese GAILE

Lussemburgo

sig.ra Maryse FISCH

sig.ra Valérie DEBOUCHÉ

Paesi Bassi

sig.ra Esther VAN DIJK

sig. Michael NINABER VAN EIJBEN

Slovacchia

sig.ra Zuzana BRIXOVÁ

sig. Ján TOMAŠTÍK

Malta

sig.ra Annalise DESIRA

sig.ra Sasha Na Jeong FARRUGIA

Estonia

sig.ra Lee MARIPUU

sig.ra Eva Liina KLIIMAN

Bulgaria

sig.ra Irina IVANOVA

sig.ra Mila NIKOLOVA

Austria

sig.ra Jacqueline NIAVARANI

sig.ra Katja GERSTMANN

Romania

sig. Dan MOLDOVAN

sig.ra Maria ULICAN

Finlandia

sig.ra Tanja AUVINEN

sig.ra Eeva RAEVAARA

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. FESNEAU


(1)   GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.


30.5.2022   

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L 147/44


DECISIONE (UE) 2022/833 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2022

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 5 aprile 2022, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska (BCE/2022/16) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Nel 2017 la Národná banka Slovenska ha selezionato Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020 con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari dal 2021 al 2023.

(3)

Il mandato di Deloitte Audit s.r.o. è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2020, conformemente alla decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio (2), e la Národná banka Slovenska ha prorogato il mandato di Deloitte Audit s.r.o. per l’esercizio finanziario 2021.

(4)

Il mandato dell’attuale revisore esterno della Národná banka Slovenska, Deloitte Audit s.r.o., è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2021, conformemente alla decisione (UE) 2021/1169 del Consiglio (3). È necessario pertanto nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2022.

(5)

La Národná banka Slovenska intende prorogare il mandato di Deloitte Audit s.r.o. per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Tale proroga è possibile conformemente agli accordi contrattuali tra la Národná banka Slovenska e Deloitte Audit s.r.o.

(6)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Deloitte Audit s.r.o. sia nominata revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

(7)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Si accetta la nomina di Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)   GU C 160 del 13.4.2022, pag. 9.

(2)  Decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska (GU L 264 del 13.10.2017, pag. 5).

(3)  Decisione (UE) 2021/1169 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska (GU L 255 del 16.7.2021, pag. 1).

(4)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


30.5.2022   

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L 147/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/834 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2022

a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019

[notificata con il numero C(2022) 3372]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ad agosto 2019, nell’ambito della vigilanza del mercato delle attrezzature a pressione trasportabili effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alle disposizioni dell’articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, l’autorità di vigilanza del mercato francese ha indagato sul caso di una bombola a pressione fabbricata da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Cina). La bombola era stata importata e distribuita da VZ Trend Goods GmbH (Germania) e da Alsino GmbH (Germania) e venduta online da www.amazon.fr (Francia) con il marchio «PARTY FACTORY».

(2)

L’autorità di vigilanza del mercato francese ha esaminato il caso conformemente alle norme applicabili in materia di fabbricazione e di immissione sul mercato di cui all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), alla norma EN ISO 11118:2015 e agli articoli 4 e 6 della direttiva 2010/35/UE. Dall’esame è emerso che il prodotto non era stato sottoposto a una valutazione della conformità e che recava un marchio Pi indebito. Inoltre il fabbricante non era in possesso né dei certificati delle ispezioni e dei controlli iniziali né dei certificati della supervisione della fabbricazione prescritti a norma dell’allegato I, capo I.1, punti 1.8.7.3 e 1.8.7.4, della direttiva 2008/68/CE.

(3)

L’autorità di vigilanza del mercato francese ha sottoposto a prova una bombola acquistata in modo anonimo. Il verbale di prova numero 2019-6-RSPT-XBN-V2 ha evidenziato diverse non conformità nonché un difetto materiale che avrebbe potuto pregiudicare la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

(4)

Dal verbale di prova è emersa una non conformità collegata all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2010/35/UE, ossia che il certificato di conformità del prodotto non indicava il nome e l’indirizzo al quale l’importatore poteva essere contattato, impedendo così ai distributori di ottemperare all’obbligo di mettere a disposizione sul mercato solo attrezzature a pressione trasportabili accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo al quale l’importatore può essere contattato, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.

(5)

Un’altra non conformità individuata nel verbale di prova consisteva nel fatto che il certificato di omologazione della bombola, rilasciato dall’organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) il 9 novembre 2018 con il numero 602/5/2018, non comprendeva un elenco completo delle parti pertinenti della documentazione tecnica, di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.8.7.2.3, della direttiva 2008/68/CE.

(6)

Il certificato di omologazione numero 602/5/2018 non indicava l’elio tra i gas per i quali la valvola della bombola era stata omologata. La bombola non avrebbe pertanto dovuto essere riempita di elio.

(7)

Il marchio apposto sulla bombola dal fabbricante non era conforme all’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE per quanto riguarda la forma fisica del simbolo che rappresenta la lettera greca Pi. Esso non era neanche conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, capo I.1, punto 6.2.2.8, della direttiva 2008/68/CE o al punto 12.2.2 della norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda l’altezza del simbolo Pi e l’istruzione a non ricaricare. Il marchio non era inoltre conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, capo I.1, punti da 6.2.2.7.2 a 6.2.2.7.4, della direttiva 2008/68/CE o alla norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda le informazioni che vi devono figurare. In particolare mancava l’indicazione della pressione di esercizio e tanto il riferimento della norma quanto il numero dell’organismo notificato erano indicati erroneamente. Le dimensioni dell’etichetta per i gas non infiammabili e non tossici erano inferiori a quelle di cui all’allegato I, capo I.1, punto 5.2.2.2.1.1.2, della direttiva 2008/68/CE.

(8)

Anche il marchio sull’imballaggio presentava non conformità, in particolare una marcatura CE, che non è autorizzata dalla direttiva 2010/35/UE, e un numero errato dell’organismo notificato.

(9)

La bombola sottoposta a prova presentava una fessura alla base del collo, nella brasatura. Un deposito di cristalli indicava che si era verificata una perdita.

(10)

L’autorità di vigilanza del mercato francese ha informato l’importatore e il distributore in merito alle non conformità riscontrate durante l’indagine. Tali operatori economici non hanno tuttavia fornito una risposta adeguata.

(11)

Il 31 ottobre 2019 l’organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) ha rilasciato un nuovo certificato di omologazione.

(12)

Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2010/35/UE l’autorità di vigilanza del mercato francese ha ritirato provvisoriamente dal mercato le bombole fabbricate prima del 31 ottobre 2019 e ha notificato la misura alla Commissione e agli Stati membri. La decisione è stata pubblicata il 3 gennaio 2020.

(13)

Il 23 gennaio 2020 l’agenzia svedese per le emergenze civili ha sollevato obiezioni in merito a una delle conclusioni del verbale di prova redatto dall’autorità di vigilanza del mercato francese. Le obiezioni hanno determinato l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE, in base al quale la Commissione è tenuta ad adottare una decisione previa consultazione degli Stati membri e degli operatori economici interessati.

(14)

Il 15 aprile 2021 la Commissione ha invitato gli Stati membri, il fabbricante e gli importatori a esprimere il loro parere sul caso, in particolare in merito all’adeguatezza della misura adottata dall’autorità di vigilanza del mercato francese e al rischio presentato dal prodotto.

(15)

Il 10 giugno 2021 la Commissione ha presentato il caso al gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità di vigilanza del mercato istituito a norma dell’articolo 28, lettera b), della direttiva 2010/35/UE. Il 14 giugno 2021 la Commissione ha presentato il caso al gruppo di esperti sul trasporto di merci pericolose istituito a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE.

(16)

Sei Stati membri hanno presentato contributi nell’ambito del processo di consultazione, mentre nessun operatore economico ha fatto lo stesso. I pareri trasmessi alla Commissione hanno confermato che il prodotto presentava non conformità per quanto riguarda l’imballaggio, la documentazione, la marcatura e l’etichettatura, l’ispezione e il controllo iniziali nonché la supervisione della fabbricazione. La bombola presentava inoltre un evidente rischio per la sicurezza degli utilizzatori. Nessuno Stato membro ha ritenuto che la misura adottata dall’autorità di vigilanza del mercato francese non fosse giustificata.

(17)

L’esame delle prove fornite dall’autorità di vigilanza del mercato francese ha confermato che le suddette bombole di elio non rispettano le prescrizioni di cui alle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE. Tali bombole di elio presentano pertanto un evidente rischio per la sicurezza degli utilizzatori e dovrebbero essere ritirate dal mercato.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Francia che consiste nel ritiro dal mercato delle bombole per gas di tipo BR1C fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 aventi le caratteristiche seguenti:

tipo di bombola: non ricaricabile,

riempita di gas: UN 1046 – ELIO, COMPRESSO,

pressione di esercizio: PW = 12 bar,

pressione di prova idraulica: PH = 28 bar,

gamma di temperatura: TS = -20/+60 °C,

volume: V = 0,75 l;

è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(3)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/835 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2022

relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Primer Stain TIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 3379]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida Primer Stain TIP («il biocida»). Il biocida è un preservante del legno del tipo di prodotto 8, da utilizzare per il trattamento preventivo contro i funghi che scolorano il legno, i basidiomiceti che distruggono il legno e i coleotteri (larve) del legno. Il biocida è applicato mediante pennello e rullo, immersione automatizzata, immersione manuale e spruzzatura automatizzata (deluge) e contiene i principi attivi tebuconazolo, IPBC e permetrina. La Germania è lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 28 agosto 2020, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dalla Germania non garantiscono che il biocida soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del medesimo regolamento. La Francia ritiene che, al fine di garantire la manipolazione in sicurezza del biocida, l’uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi, resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), sia necessario per l’applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l’uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e da una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, sia necessario per l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 sia necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Secondo la Francia, l’applicazione di misure tecniche e organizzative a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (2) quale possibile sostituzione all’uso di un equipaggiamento protettivo personale non garantisce una protezione adeguata se tali misure non sono specificate e prese in considerazione nella valutazione del biocida.

(3)

La Germania ritiene che, nell’ordine di preferenza delle diverse misure di attenuazione dei rischi destinate alla protezione dei lavoratori stabilito dalla direttiva 98/24/CE, l’applicazione di misure tecniche e organizzative sia prioritaria rispetto all’uso di un equipaggiamento protettivo personale per l’uso del biocida. Secondo la Germania, a norma di tale direttiva, spetta al datore di lavoro decidere quali misure tecniche e organizzative applicare e, siccome ne esistono molte, non è possibile descriverle e valutarle nell’autorizzazione del biocida.

(4)

Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo, il 28 ottobre 2020 la Germania ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Germania ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(5)

L’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che tale regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3) e della direttiva 98/24/CE.

(6)

L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica, tra i criteri per il rilascio di un’autorizzazione, che il biocida non deve avere effetti inaccettabili, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell’uomo.

(7)

L’allegato VI, punto 9, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che, sulla scorta dell’applicazione dei principi comuni stabiliti in tale allegato per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, congiuntamente alle altre condizioni di cui all’articolo 19, le autorità competenti o la Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno. Tale autorizzazione può includere restrizioni dell’uso del biocida o altre condizioni.

(8)

L’allegato VI, punto 18, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che la valutazione del rischio effettuata per il prodotto consiste nel determinare le misure necessarie per proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, sia durante l’uso corrente del biocida proposto che in una realistica situazione del tipo «la peggiore delle ipotesi».

(9)

L’allegato VI, punto 56.2), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica che, nel determinare la conformità ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l’organismo di valutazione deve concludere, tra l’altro, se, fatte salve specifiche condizioni/restrizioni, il biocida può soddisfare i criteri.

(10)

L’allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l’organismo di valutazione deve concludere, se del caso, che il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, comprendenti la progettazione di processi lavorativi, controlli tecnici, l’uso di attrezzature e materiali adeguati, l’applicazione di misure di protezione collettiva e, quando l’esposizione non può essere evitata con altri mezzi, l’applicazione di misure di protezione individuali comprendenti l’uso di un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori, maschere a filtro, tute da lavoro, guanti e occhiali di protezione, al fine di ridurre l’esposizione degli operatori professionali.

(11)

L’allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 non prevede tuttavia che la valutazione volta a concludere che il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l’applicazione di misure di prevenzione e protezione debba essere effettuata conformemente alla direttiva 98/24/CE. D’altro canto, non prevede esplicitamente che tale direttiva non si applichi. Pertanto, da tali disposizioni non si può dedurre che la direttiva 98/24/CE non si applichi. Inoltre, gli obblighi pertinenti ai sensi della direttiva 98/24/CE sono imposti ai datori di lavoro e non alle autorità degli Stati membri.

(12)

L’articolo 4 della direttiva 98/24/CE prevede che, ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici, i datori di lavoro ricevano le informazioni supplementari necessarie dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili e che, ove opportuno, tali informazioni comprendano la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa dell’Unione sugli agenti chimici.

(13)

L’articolo 6 della direttiva 98/24/CE stabilisce l’ordine di priorità delle misure che il datore di lavoro deve adottare per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro. In via prioritaria si ricorre alla sostituzione della sostanza pericolosa e, laddove ciò non sia possibile, occorre ridurre il rischio derivante da un agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro mediante l’applicazione di misure di protezione e di prevenzione. Se non è possibile evitare l’esposizione alla sostanza pericolosa con altri mezzi, la protezione dei lavoratori deve essere garantita mediante l’applicazione di misure di protezione individuale comprendenti l’uso di un equipaggiamento protettivo personale.

(14)

Tenendo conto dei metodi di applicazione del biocida e delle informazioni rese disponibili dall’organismo di valutazione, non sono state individuate misure tecniche o organizzative di questo tipo nella domanda di autorizzazione del biocida, né durante la valutazione di tale domanda.

(15)

La Commissione ritiene pertanto che il biocida soddisfi il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all’uso: «L’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), è necessario per l’applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro».

(16)

Se tuttavia il richiedente l’autorizzazione individua misure tecniche od organizzative efficaci e l’autorità competente per l’autorizzazione concorda sul fatto che tali misure determinano un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore, o la stessa autorità competente per l’autorizzazione individua misure che determinano un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore, dette misure dovrebbero sostituire l’uso dell’equipaggiamento protettivo personale e dovrebbero essere specificate nell’autorizzazione e sull’etichetta del biocida.

(17)

Il 15 febbraio 2022 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente non ha presentato osservazioni.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il biocida identificato con il numero BC-NF023903-46 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all’uso: «L’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), è necessario per l’applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.».

Tuttavia, qualora il richiedente l’autorizzazione individui misure tecniche od organizzative e l’autorità competente per l’autorizzazione concordi sul fatto che tali misure conseguono un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l’uso dell’equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, o la stessa autorità competente per l’autorizzazione individui misure che determinano un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l’uso dell’equipaggiamento protettivo cui al primo comma, tali misure sono adottate in sostituzione di detto equipaggiamento protettivo personale e sono specificate nell’autorizzazione e sull’etichetta del biocida. In tal caso l’obbligo di indicare la condizione relativa all’uso del biocida di cui al primo comma non si applica.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(3)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


Rettifiche

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/53


Rettifica del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo — Maggio 2022

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 140 del 19 maggio 2022 )

La pubblicazione è da considerarsi nulla e non avvenuta.