ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
17 maggio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/748 del Consiglio, del 16 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/749 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC ( 1 )

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione, del 16 maggio 2022, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/752 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece

13

 

*

Decisione (PESC) 2022/753 del Consiglio, del 16 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/938, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

15

 

*

Decisione (PESC) 2022/754 del Consiglio, del 16 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/797, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

16

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/755 del Consiglio, del 16 maggio 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

17

 

*

Decisione (UE) 2022/756 della Commissione, del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar [notificata con il numero C(2021) 6990]  ( 1 )

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/757 della Commissione, del 11 maggio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di gestione per la qualità, la sterilizzazione e l’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici

27

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica)

30

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione n. 28/2022 del consiglio di amministrazione, del 4 aprile 2022, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/748 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2022

che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/735.

(2)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/735, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone oggetto di misure restrittive di cui all'allegato II di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2015/735, aggiornare e rinumerare la voce relativa a tale persona.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735, la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«Nome

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di inserimento nell'elenco

1.

Michael MAKUEI LUETH

Data di nascita: 1947

Luogo di nascita: Bor, Sudan (ora Sud Sudan)

Sesso: maschile

Michael Makuei Lueth ricopre la carica di ministro dell'Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e continua a ricoprire tale carica nel governo transitorio di unità nazionale. È stato inoltre il portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2018.

Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando, mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie, l'attuazione dell'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan dell'agosto 2015, [sostituito nel settembre 2018 dall'“accordo rivitalizzato” (R-ARCSS)], intralciando i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC dell'accordo — rinominata “JMEC ricostituita” nel quadro dell'R-ARCSS) e intralciando la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione previste nell'accordo — le quali sono previste anche nell'R-ARCSS. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di espressione.

3.2.2018».


17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/749 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, le categorie di derivati over-the-counter (OTC) denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP) e dollaro statunitense (USD) soggetti all’obbligo di negoziazione dei derivati di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le categorie denominate in GBP e USD si riferiscono ai valori di riferimento del tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (London Inter-Bank Offered Rate - LIBOR).

(2)

L’ICE Benchmark Administration (IBA), amministratore del LIBOR, ha annunciato che le scadenze del LIBOR GBP e JPY cesseranno di essere pubblicate alla fine del 2021, mentre la pubblicazione del LIBOR USD per alcune scadenze cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority (FCA) (autorità di regolamentazione finanziaria) del Regno Unito ha confermato che tutte le scadenze LIBOR cesseranno di essere fornite dagli amministratori o non saranno più rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nelle vesti di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esortare le controparti a cessare non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, l’uso delle scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, come tasso di riferimento nei nuovi contratti.

(3)

Di conseguenza, dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR GBP in quanto la pubblicazione di tale tasso di riferimento sarà cessata e le controparti non dovrebbero più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. Si prevede pertanto che i rimanenti volumi negoziati di tali derivati, così come la loro liquidità, saranno inesistenti o molto limitati. Lo stesso dicasi per il volume delle negoziazioni di quei derivati che saranno compensati da controparti centrali (CCP) o negoziati nelle sedi di negoziazione; ci si attende una diminuzione del volume o della liquidità per i derivati collegati al LIBOR USD. Tali eventi giustificano una modifica dell’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione e una successiva modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3), in virtù della quale i derivati collegati al LIBOR GBP e al LIBOR USD dovranno essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione. Ne consegue che, a decorrere dal 3 gennaio 2022, le categorie di derivati attualmente rientranti nell’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione dei derivati collegati al LIBOR GBP o al LIBOR USD non soddisferanno più la condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 necessaria per rendere i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione. Tali categorie di derivati devono pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione.

(4)

Poiché la prevista cessazione del LIBOR GBP era programmata per la fine del 2021 e le aspettative normative espresse dalla Commissione, dalla vigilanza bancaria della BCE, dall’ESMA e dall’ABE prevedevano che le controparti cessassero non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, di utilizzare le scadenze LIBOR come tasso di riferimento nei nuovi contratti, l’abbandono dei derivati su tassi di interesse basati sul LIBOR dovrebbe avvenire in tempi brevi. Viceversa, dal 31 dicembre 2021 le controparti dovrebbero negoziare o compensare altri derivati OTC su tassi di interesse, in particolare quelli collegati ai tassi privi di rischio in GBP o USD. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2417

All’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/2417, le tabelle 2 e 3 sono soppresse.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/750 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2022

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 (2) della Commissione specifica, fra le altre cose, le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi d'interesse denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP), yen (JPY) e dollaro USA (USD) che sono soggette all'obbligo di compensazione. Tali categorie comprendono una categoria denominata in EUR collegata al tasso Euro Overnight Index Average (EONIA), nonché svariate categorie denominate in GBP, JPY o USD che sono collegate al tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR), mentre è prevista la cessazione dei due indici di riferimento EONIA e LIBOR.

(2)

Lo European Money Markets Institute, amministratore dell'EONIA, ha comunicato che la cessazione dell'EONIA avrà luogo alla fine del 2021. Analogamente, l'Ice Benchmark Administrator, amministratore del LIBOR, ha comunicato che anche la cessazione del LIBOR GBP, del LIBOR JPY e di taluni fixing del LIBOR USD avrà luogo alla fine del 2021, mentre la pubblicazione di tutte le restanti scadenze del LIBOR USD cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha confermato che, in effetti, tutte le scadenze LIBOR avrebbero cessato di essere fornite dagli amministratori o di essere rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nella sua funzione di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare quanto prima e comunque entro il 31 dicembre 2021 le scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, quale tasso di riferimento nei nuovi contratti.

(3)

Dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno quindi più avere accesso a derivati OTC su tassi d'interesse collegati all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY, in quanto tali indici di riferimento non saranno più utilizzati, o si prevede che non lo saranno più, per i derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. In quella data di conseguenza non vi saranno volumi né liquidità in derivati collegati all'EONIA, al LIBOR GBP, o al LIBOR JPY e tali negoziazioni non saranno nemmeno compensate dalle controparti centrali (CCP). Nella stessa data non dovrebbero neanche sussistere liquidità sostanziali in derivati collegati al LIBOR USD. Pertanto le categorie di derivati che ricadono attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY non potranno più soddisfare due delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità ed essere compensate da una CCP autorizzata o riconosciuta, mentre le categorie di derivati che rientrano attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate al LIBOR USD non potranno più soddisfare una delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità. Ne consegue che tali categorie dovrebbero essere eliminate dall'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione.

(4)

Le autorità di regolamentazione e i partecipanti al mercato hanno lavorato su tassi sostitutivi per tali valute, e in particolare allo sviluppo di nuovi tassi privi di rischio, che oggi sono usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari. In particolare, tassi privi di rischio come l'euro short-term rate (€STR), il Secured Overnight Financing Rate (SOFR), lo Sterling Over Night Index Average (SONIA) e il Tokyo Overnight Average Rate (TONA) sono prodotti per le valute EUR, USD, GBP e JPY rispettivamente. Più specificamente, per quanto riguarda il mercato dei derivati OTC, questo ora significa che i contratti derivati OTC su tassi d'interesse collegati all'€STR, al SOFR, al SONIA e al TONA sono oggetto di negoziazione da parte delle controparti e sono compensati in talune CCP.

(5)

All'ESMA sono state comunicate le categorie di derivati OTC su tassi di interesse collegate all'€STR, al SOFR, al SONIA o al TONA che talune CCP sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati a taluni di questi tassi privi di rischio debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tali categorie dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione.

(6)

In generale, controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per attuare le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Tuttavia, in questo caso, le controparti hanno avuto il tempo di prepararsi alla transizione degli indici di riferimento e alla cessazione pianificata di EONIA, LIBOR EUR, LIBOR GBP o LIBOR JPY prevista per la fine del 2021, anche riguardo alle rispettive disposizioni di compensazione. Per le controparti già soggette all'obbligo di compensazione e alla compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse denominati in EUR o GBP, la compensazione delle categorie collegate ai nuovi tassi privi di rischio in tali valute non comporta modifiche significative, se non alcuna modifica, ai loro contratti o procedure di compensazione. In effetti, quando le controparti hanno in essere disposizioni di compensazione per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse denominati in EUR o GBP, la compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse collegati a tassi privi di rischio in tali valute non comporta la necessità di definire e applicare disposizioni di compensazione ex-novo, come è avvenuto quando è stata avviata per la prima volta la compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse denominati in tali valute. Poiché la compensazione dei derivati collegati ai nuovi tassi privi di rischio fa parte di una più ampia fase di preparazione alla transizione dall'EONIA e dal LIBOR verso nuovi indici di riferimento, non è necessaria un'ulteriore fase di introduzione progressiva per assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. L'applicazione delle modifiche effettuate per introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in EUR e GBP dovrebbe iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

A seguito della dichiarazione congiunta di Commissione, ESMA, vigilanza bancaria della BCE ed ABE, volta a incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare le scadenze in LIBOR quale tasso di riferimento nei nuovi contratti quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2021, le controparti hanno dovuto pianificare il termine entro il quale poter far riferimento al LIBOR USD, anche per quanto riguarda le rispettive disposizioni di compensazione. Le stesse considerazioni sulla capacità delle controparti con meccanismi di compensazione in essere per compensare derivati OTC su tassi d'interesse denominati in una data valuta di adeguarli in un lasso di tempo piuttosto breve al fine di compensare i derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio nella stessa valuta si applicano anche all'USD, per quanto taluni elementi aggiuntivi indichino un minor livello di avanzamento delle attività preparatorie per l'USD. In particolare, le CCP non hanno ancora comunicato quando convertiranno i derivati OTC su tassi di interesse, attualmente oggetto di compensazione e collegati al LIBOR USD in derivati OTC su tassi di interesse collegati al SOFR, né è ancora chiaro in che modo la compensazione obbligatoria sarà adeguata sul mercato nazionale di tali derivati. Questo ulteriore elemento di complessità indica che le controparti hanno bisogno di un tempo maggiore per prepararsi all'obbligo di compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse collegati al tasso privo di rischio per l'USD e che quindi occorre un'ulteriore fase di introduzione progressiva per assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. Le modifiche apportate per introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in USD dovrebbero iniziare ad applicarsi tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

La cessazione programmata dell'EONIA, del LIBOR GBP e del LIBOR JPY è prevista per la fine del 2021 per cui non sarà possibile effettuare negoziazioni o compensazioni di derivati OTC su tassi di interesse collegati a tali indici di riferimento a partire dal 3 gennaio 2022. Analogamente, a seguito della dichiarazione congiunta di Commissione, ESMA, vigilanza bancaria della BCE ed ABE volta a incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare le scadenze in LIBOR quale tasso di riferimento nei nuovi contratti quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ci si attende che le controparti non effettuino negoziazioni né compensazioni di derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD a partire dal 3 gennaio 2022. Invece, a decorrere dal 3 gennaio 2022 le controparti effettueranno negoziazioni o compensazioni di altri derivati OTC su tassi di interesse, in particolare i derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(11)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

(1)

l'articolo 3 è così modificato:

(a)

sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022.

ter.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.»;

(b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

(a)

30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

(b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»;

(c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;

(b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

(2)

l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione

Tabella 1

Categorie di swap di base

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.1.1

Base

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile


Tabella 2

Categorie di Fixed-To-Float interest rate swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.2.1

Fixed- to-Float

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile


Tabella 3

Categorie di forward rate agreement

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile


Tabella 4

Categorie di overnight index swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

D.4.1

OIS

€STR

EUR

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

»

17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/751 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2022

concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 dicembre 2014 la società European Chloropicrin Group (ECG) ha presentato al Regno Unito («lo Stato membro relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 giugno 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dal richiedente. Il 12 dicembre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.

(4)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo.

(5)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.

(6)

Nel corso del processo di revisione inter pares, a seguito della notifica da parte del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, nel giugno 2019 l'Italia ha accettato di subentrare in qualità di Stato membro relatore per tale sostanza attiva.

(7)

La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(8)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 30 gennaio 2020 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva cloropicrina.

(9)

Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili, non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, i macro e microrganismi del suolo e gli artropodi non bersaglio terricoli.

(10)

Non ha inoltre potuto essere ultimata la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici, le api, gli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie, i lombrichi e le piante terrestri non bersaglio.

(11)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(12)

Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva cloropicrina. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti.

(13)

Con lettera del 18 gennaio 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione della cloropicrina. La cloropicrina non dovrebbe pertanto essere approvata.

(14)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della cloropicrina a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cloropicrina non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2020;18(3):6028, Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva cloropicrina come antiparassitario; doi:10.2903/j.efsa.2020.6028.


DECISIONI

17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/13


DECISIONE (UE) 2022/752 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 17 febbraio 2022 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Bank of Greece (BCE/2022/3) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno della Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., terminerà con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2021. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2022.

(3)

La Bank of Greece ha selezionato Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2027 e 2028.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quale revisore esterno della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2027 e 2028.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Si accetta la nomina di Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quale revisore esterno della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 102 del 2.3.2022, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/15


DECISIONE (PESC) 2022/753 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/938, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/938 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2019/938 prevedeva un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il partner esecutivo, l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo, ha chiesto una proroga di 12 mesi di tale periodo di attuazione fino al 10 luglio 2023, in considerazione dei ritardi nell’attuazione delle attività del progetto a norma della decisione (PESC) 2019/938 dovuti all’impatto della pandemia di COVID-19.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/938 fino al 10 luglio 2023 non ha alcuna implicazione sul piano delle risorse finanziarie.

(5)

La decisione (PESC) 2019/938 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2019/938 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Essa cessa di produrre effetti il 10 luglio 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2019/938 del Consiglio, del 6 giugno 2019, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 63).


17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/16


DECISIONE (PESC) 2022/754 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/797, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2019/797 si applica fino al 18 maggio 2022. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogarne la validità fino al 18 maggio 2025 e prorogare la validità delle misure restrittive ivi previste fino al 18 maggio 2023.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2025 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 4 e 5 si applicano nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato fino al 18 maggio 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 16 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13).


17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/755 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2022

che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.

(2)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/740, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone oggetto di misure restrittive di cui all’allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato II della decisione (PESC) 2015/740, aggiornare e rinumerare la voce relativa a tale persona.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 dell’8.5.2015, pag. 52).


ALLEGATO

Nell’allegato II della decisione (PESC) 2015/740, la tabella è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Michael MAKUEI LUETH

Data di nascita: 1947

Luogo di nascita: Bor, Sudan (ora Sud Sudan)

Sesso: maschile

Michael Makuei Lueth ricopre la carica di ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e continua a ricoprire tale carica nel governo transitorio di unità nazionale. È stato inoltre il portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2018.

Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando, mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie, l’attuazione dell’accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan dell’agosto 2015, [sostituito nel settembre 2018 dall’“accordo rivitalizzato” (R-ARCSS)], intralciando i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC dell’accordo — rinominata “JMEC ricostituita” nel quadro dell’R-ARCSS) e intralciandola creazione delle istituzioni di giustizia di transizione previste nell’accordo — le quali sono previste anche nell’R-ARCSS. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di espressione.

3.2.2018».


17.5.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/19


DECISIONE (UE) 2022/756 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2021

relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar

[notificata con il numero C(2021) 6990]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione all’aiuto pagato sulla base dei contratti di servizio pubblico iniziali (le «convenzioni iniziali») alle sei società che formavano all’epoca il gruppo Tirrenia (2).

(2)

Durante la fase di indagine, le autorità italiane hanno richiesto di scomporre il caso relativo al gruppo Tirrenia per dare priorità al raggiungimento di una decisione finale riguardante soltanto l’impresa Tirrenia di Navigazione (Tirrenia). Tale richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall’intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.

(3)

La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità italiane e con decisione 2001/851/CE della Commissione (3) ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia. L’aiuto è stato dichiarato compatibile fatto salvo il rispetto di taluni impegni assunti dalle autorità italiane.

(4)

Con decisione 2005/163/CE della Commissione (4) («la decisione del 2004») la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia (5) era in parte compatibile con il mercato interno, in parte compatibile fatto salvo il rispetto di un certo numero di impegni da parte delle autorità italiane e in parte incompatibile con il mercato interno. La decisione del 2004 si basava su dati contabili relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della compensazione per l’intera durata delle convenzioni iniziali (ossia fino al 2008).

(5)

Con sentenza del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 (6), il Tribunale ha annullato la decisione del 2004.

(6)

Il 5 ottobre 2011, con decisione C(2011) 6961 della Commissione («la decisione del 2011») (7), la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di varie misure adottate dall’Italia a favore delle società dell’ex gruppo Tirrenia. L’indagine ha riguardato, tra l’altro, le compensazioni concesse a Saremar - Sardegna Regionale Marittima («Saremar») per la gestione di numerose rotte marittime a partire dal 1o gennaio 2009 e diverse altre misure concesse a tale società.

(7)

La decisione del 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell’indagine.

(8)

Il 7 novembre 2012 la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine in relazione, tra l’altro, a talune misure di sostegno concesse dalla Regione Sardegna a Saremar. Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una versione modificata (8) di tale decisione (decisione C(2012) 9452 della Commissione, la «decisione del 2012»).

(9)

La decisione del 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell’indagine.

(10)

Con lettera del 14 maggio 2013, la Regione Sardegna ha chiesto alla Commissione di separare le misure riguardanti Saremar dal procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012 e di dare priorità alle misure relative a questa impresa, in particolare in vista della sua imminente privatizzazione.

(11)

La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità sarde e, con decisione (UE) 2018/261 della Commissione (10) («la decisione del 2014»), ha chiuso il procedimento di indagine formale nei confronti di alcune misure concesse dalla Regione Sardegna a favore di Saremar. Delle cinque misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar, quattro sono state valutate nell’ambito della decisione del 2014, ad eccezione del progetto «Bonus Sardo — Vacanza», (cfr. considerando 29 della presente decisione).

(12)

Saremar e la Regione Sardegna hanno presentato ricorsi di annullamento contro la decisione del 2014 dinanzi al Tribunale, che sono stati respinti con sentenze del 6 aprile 2017 nelle cause T-219/14 (11) e T-220/14 (12). Né Saremar né la Regione Sardegna hanno presentato ricorsi avverso tali sentenze, che sono ormai definitive.

(13)

Con decisione (UE) 2020/1411 della Commissione (13) la Commissione ha concluso l’indagine sulle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia per il periodo 1992-2008. La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto di cabotaggio marittimo costituivano aiuti esistenti, mentre gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale erano compatibili con la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale («SIEG») del 2011 («la disciplina SIEG del 2011») (14).

(14)

Con decisione (UE) 2020/1412 della Commissione (15), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Tirrenia e alla sua acquirente CIN per il periodo 2009-2020.

(15)

Con decisione (UE) 2021/4268 della Commissione (16), e decisione (UE) 2021/4271 della Commissione (17), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Siremar e Toremar e alle loro acquirenti per il periodo dal 2009 in poi.

(16)

La presente decisione riguarda soltanto le misure a favore di Saremar individuate nelle decisioni del 2011 e del 2012 che non erano contemplate dalla decisione del 2014, come spiegato ai considerando 28 e 29. La Commissione tratterà tutte le restanti misure oggetto delle decisioni del 2011 e del 2012 di cui ai casi SA.32014, SA.32015 e SA.32016 nel quadro di decisioni distinte. In particolare le restanti misure riguardano altre società dell’ex gruppo Tirrenia (ossia Caremar e Laziomar).

2.   CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE

2.1.   Contesto

2.1.1.   Le convenzioni iniziali

(17)

Il gruppo Tirrenia, che originariamente apparteneva allo Stato italiano per il tramite della società Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A («Fintecna») (18) comprendeva sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti distinti di servizio pubblico conclusi nel 1991 con lo Stato italiano e rimasti in vigore per vent’anni, tra gennaio 1989 e dicembre 2008. Fintecna deteneva il 100 % del capitale sociale di Tirrenia. Tirrenia deteneva la totalità delle azioni di Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (congiuntamente «le società regionali»). Adriatica, che operava numerose rotte tra Italia e Albania, Croazia, Grecia e Montenegro, si è fusa con Tirrenia nel 2004.

(18)

Tali convenzioni iniziali avevano lo scopo di garantire la regolarità e l’affidabilità di numerosi servizi di trasporto marittimo che, per la maggior parte, collegavano l’Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane minori. A tal fine, lo Stato italiano ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del gruppo Tirrenia.

(19)

Saremar gestiva alcuni collegamenti di solo cabotaggio locale tra la Sardegna e le isole a nord-est e sud-ovest, nonché un collegamento internazionale con la Corsica, ai sensi della convenzione iniziale con lo Stato.

2.1.2.   La proroga delle convenzioni iniziali

(20)

Le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Saremar, sono state prorogate tre volte.

(21)

Innanzitutto, l’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni iniziali, che dovevano originariamente scadere il 31 dicembre 2008.

(22)

In secondo luogo, in vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, l’articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 («decreto-legge 135/2009»), convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166 («la legge del 2009»), ha previsto il trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione di Siremar) dall’impresa madre Tirrenia come segue:

a)

Caremar alla Regione Campania. Successivamente la Regione Campania ha trasferito alla Regione Lazio l’impresa in regime di continuità che operava i collegamenti di trasporto con l’arcipelago pontino (costituendo così Laziomar) (19);

b)

Saremar alla regione Sardegna;

c)

Toremar alla regione Toscana.

(23)

La legge del 2009 ha specificato inoltre che, entro il 31 dicembre 2009, sarebbero state concordate nuove convenzioni tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar. Analogamente i servizi regionali sarebbero stati regolati nel quadro di nuovi contratti di servizio pubblico che dovevano essere concordati tra Saremar, Toremar e Caremar e le rispettive autorità regionali entro il 31 dicembre 2009 (Sardegna e Toscana) e il 28 febbraio 2010 (Campania e Lazio). Le nuove convenzioni o i nuovi contratti di servizio pubblico avrebbero dovuto essere oggetto di una gara, congiuntamente alle società stesse. I nuovi proprietari di ciascuna di tali società avrebbero quindi firmato la rispettiva convenzione o il rispettivo contratto di servizio pubblico. (20)

(24)

A tal fine la legge del 2009 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Saremar, dal 1o gennaio 2010 al 30 settembre 2010.

(25)

Infine, la legge 1o ottobre 2010, n. 163 che ha convertito il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 («la legge del 2010») ha stabilito l’ulteriore proroga delle convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Saremar) dal 1o ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar.

2.1.3.   L’attuazione della decisione del 2014

(26)

Con la decisione del 2014 la Commissione ha concluso che due misure di aiuto concesse a Saremar erano incompatibili con il mercato interno mentre altre due misure non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tale contesto, la Commissione ha ordinato il recupero di:

a)

10 milioni di EUR di compensazioni versate a Saremar per la gestione di altre due rotte che collegano la Sardegna alla terraferma;

b)

una ricapitalizzazione prevista di 6 099 961 EUR (di cui 824 309,69 EUR già versati a Saremar).

(27)

L’Italia ha attuato la decisione del 2014, anche se alcune procedure sono ancora pendenti al momento dell’adozione della presente decisione. In particolare:

a)

con lettera del 10 aprile 2015, le autorità italiane hanno comunicato che, il 15 gennaio 2015, il Tribunale di Cagliari aveva deciso che Saremar sarebbe stata ammessa alla procedura del concordato preventivo. La procedura era finalizzata alla vendita di tutti gli attivi di Saremar e al soddisfacimento dei crediti dei creditori, senza che Saremar proseguisse l’attività commerciale oltre una certa data (inizialmente fissata al 31 dicembre 2015). I crediti relativi agli aiuti di Stato erano stati iscritti al rango appropriato e comprendevano gli interessi di recupero maturati fino al 1o luglio 2014, per un importo di 11 131 231,60 EUR. Quest’ultima è la data in cui Saremar ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo che, ai sensi della legge italiana, sospende la maturazione degli interessi (21);

b)

con lettera del 28 ottobre 2015, le autorità italiane hanno informato la Commissione che la procedura di vendita delle navi di Saremar sarebbe stata separata dalla procedura di affidamento degli oneri di servizio pubblico gestiti da Saremar. Esse hanno inoltre trasmesso il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari il 22 luglio 2015, che ha convalidato il concordato preventivo (la cosiddetta «omologazione»), e hanno informato la Commissione che erano state ricevute otto manifestazioni di interesse per le navi di Saremar. Con lettera del 21 gennaio 2016, le autorità italiane hanno confermato che Saremar avrebbe continuato a operare solo fino al 31 marzo 2016. Le autorità italiane hanno inoltre comunicato che le navi di Saremar erano state vendute alla società Delcoservizi Srl («Delcoservizi») e che sarebbero state effettivamente consegnate entro e non oltre il 30 aprile 2016, aggiungendo che la procedura di affidamento del servizio pubblico era ancora in corso e che erano pervenute due manifestazioni di interesse;

c)

con lettera del 19 maggio 2016, le autorità italiane hanno comunicato che la società Delcomar Srl («Delcomar») si era aggiudicata il contratto di servizio pubblico. Di conseguenza, il 31 marzo 2016 Saremar ha cessato di operare i collegamenti di trasporto marittimo e, a partire dal 1o aprile 2016, Delcomar ha iniziato a svolgere il servizio pubblico. Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione che, dopo il trasferimento degli attivi di Saremar, anch’esso avvenuto il 31 marzo 2016, il consiglio regionale della Sardegna ha ordinato la liquidazione della società con delibera n. 24/23 del 22 aprile 2016. In tale delibera, la Giunta regionale ha rilevato che, poiché Saremar aveva cessato ogni attività il 31 marzo 2016, non vi era più interesse al suo mantenimento, per cui si sarebbe proceduto alla messa in liquidazione della società e alla nomina di un nuovo liquidatore;

d)

con lettera del 20 luglio 2016, le autorità italiane hanno informato la Commissione che, sulla base dei fondi ricevuti dalla liquidazione degli attivi di Saremar e dell’iscrizione al passivo fallimentare, potevano essere assegnati alle richieste di rimborso degli aiuti di Stato solo 4 452 226,42 EUR (circa il 40 % degli importi dovuti). Inoltre, hanno confermato che Saremar stava licenziando tutto il suo personale e che sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese una volta conclusa la liquidazione e che non vi erano collegamenti di alcun tipo tra il venditore dei beni (Saremar) e l’acquirente (Delcoservizi). Infine, con lettera del 17 luglio 2017, le autorità italiane hanno fornito prove del pagamento di 4 452 226,42 EUR da parte dei liquidatori di Saremar alla Regione.

2.2.   Misure rientranti nell’ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012

(28)

Le misure seguenti sono state oggetto di valutazione nel contesto del procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012:

1)

la compensazione per la fornitura di SIEG nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali (misura 1);

2)

la proroga illegale dell’aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia e Siremar (misura 2);

3)

la privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia (22) (misura 3);

4)

la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell’ambito delle convenzioni/dei contratti di servizio pubblico futuri (misura 4);

5)

la priorità nell’assegnazione degli accosti (misura 5);

6)

le misure previste dalla legge del 2010 (misura 6);

7)

le cinque misure supplementari adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar (misura 7).

(29)

Con la decisione del 2014 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda quattro delle cinque misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar sopra indicate come misura 7. Non è invece giunta a una conclusione riguardo a una quinta misura: il progetto «Bonus Sardo — Vacanza (23)». Pertanto, per Saremar, la Commissione non ha ancora preso posizione sulla compatibilità delle misure 1, 3, 4, 5, 6 e del progetto Bonus Sardo — Vacanza con il mercato interno.

3.   LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIARIO E MANCANZA DI CONTINUITÀ ECONOMICA

(30)

La Commissione ricorda che il regime di controllo ex ante delle nuove misure di aiuto da parte della Commissione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE mira a evitare la concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno (24). Per quanto riguarda il recupero di aiuti incompatibili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il potere della Commissione di ingiungere agli Stati membri di recuperare gli aiuti che ritiene incompatibili con il mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto ha goduto, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detti aiuti (25). Se un’impresa non è in grado di rimborsare l’aiuto, ai fini di eseguire il recupero lo Stato membro interessato è tenuto a prevedere la liquidazione di tale impresa (26), e quindi la cessazione delle sue attività e la vendita dei suoi beni a condizioni di mercato.

(31)

In altri termini, l’obiettivo principale del sistema di controllo degli aiuti di Stato è impedire la concessione di aiuti di Stato incompatibili. Di conseguenza, se la concorrenza nel mercato interno è falsata dall’erogazione di aiuti di Stato illegali e incompatibili, occorre garantire che la situazione precedente a tale distorsione della concorrenza sia ripristinata, se necessario, mediante la liquidazione del beneficiario.

(32)

In tale contesto, la Commissione osserva che le misure ancora in sospeso di cui ai considerando 28 e 29 si riferiscono a Saremar, attualmente in liquidazione (misure 1 e Bonus Sardo Vacanza), o ai successori di Saremar dopo la sua privatizzazione (misure 3 e 4), o ad entrambi (misure 5 e 6). Tuttavia, la privatizzazione di Saremar non è avvenuta come descritto e valutato in via preliminare ai considerando 149 e 150, 238-246 e 305 e 306 della decisione del 2012. Saremar è stata liquidata e i suoi attivi e l’affidamento del servizio pubblico sono stati oggetto di due procedure separate.

(33)

Ai sensi del diritto italiano (27), una volta che una società è messa in liquidazione, il suo patrimonio viene ceduto e i proventi della vendita sono trasferiti ai creditori, secondo il grado dei loro crediti nel passivo fallimentare. In tale contesto, la Commissione deve innanzitutto stabilire se sia ancora utile portare avanti l’indagine nei confronti di Saremar e, in caso contrario, deve stabilire se vi possa essere continuità economica tra Saremar e altre società, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(34)

Per quanto riguarda Saremar, la Commissione osserva innanzitutto che, il 15 gennaio 2015, a seguito della decisione del 2014, Saremar è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ed è stato nominato un liquidatore. Ai sensi del diritto italiano, questa procedura mira normalmente a garantire il proseguimento delle attività commerciali. Tuttavia, la Commissione fa presente che, nel caso di specie, la società è stata ammessa a un concordato preventivo con cessione dei beni, vale a dire una procedura di liquidazione, concordata con i creditori, per la vendita dei beni della società e la cessazione delle sue attività, che prevede la prosecuzione di tali attività soltanto per un periodo limitato. Tale procedura è controllata da un giudice, che deve convalidare l’accordo tra i creditori. Nel caso di specie, la Commissione osserva che il 22 luglio 2015 il Tribunale di Cagliari ha convalidato l’accordo tra i creditori di Saremar, prevedendo una prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2015 (cfr. considerando 27). Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura scelta implicasse già che, al suo termine, Saremar sarebbe uscita dal mercato.

(35)

In effetti, la Commissione osserva che Saremar ha cessato tutte le attività economiche il 31 marzo 2016 (cfr. considerando 27), compresi i servizi di traghetto sulle rotte gestite sulla base di un contratto di servizio pubblico. Da allora il contratto di servizio pubblico è stato affidato a Delcomar e, parallelamente, le sue navi sono state vendute alla società Delcoservizi. Dopo la vendita degli attivi di Saremar, il 22 aprile 2016, il consiglio regionale della Sardegna ha ordinato la liquidazione della società con delibera n. 24/23.

(36)

Inoltre, l’Italia ha attuato correttamente la decisione del 2014, seppur con un certo ritardo. La richiesta di rimborso dell’aiuto di Stato di 10 824 309,69 EUR, maggiorata degli interessi di recupero, è stata debitamente registrata nel passivo fallimentare della società. Di tale importo, solo 4,4 milioni di EUR circa hanno potuto essere versati all’Italia dopo la vendita degli attivi di Saremar. Tuttavia, poiché la procedura di insolvenza di Saremar ha portato alla sua liquidazione e la società non svolge più alcuna attività (28), la Commissione ha chiuso provvisoriamente la procedura di recupero con lettera del 13 settembre 2017, inviata all’Italia.

(37)

Sulla base di quanto precede, la Commissione osserva che Saremar non esercita alcuna attività economica da oltre cinque anni, che i suoi beni sono stati venduti e il suo personale è stato licenziato e che sarà cancellata dal registro delle imprese una volta conclusa la procedura di liquidazione. Qualsiasi possibile distorsione della concorrenza o incidenza sugli scambi delle misure di cui ai considerando 28 e 29 è venuta meno quando Saremar ha cessato l’attività. Inoltre, già la domanda di recupero di cui nella decisione del 2014 era stata soddisfatta solo in parte [per circa il 40 % dell’importo dovuto (cfr. i considerando 27 e 36)].

(38)

In questo contesto, la Commissione osserva che gli obiettivi sopra menzionati di controllo degli aiuti di Stato e di recupero sono già soddisfatti: si evita la concessione di aiuti di Stato incompatibili e si garantisce che sia ripristinata la situazione precedente alla distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Infatti Saremar non è più un operatore economico presente sul mercato ed è già in liquidazione e i crediti relativi agli aiuti di Stato sono stati soddisfatti a seguito della vendita dei beni della società, anche se solo parzialmente a causa della mancanza di fondi. Pertanto, non ha alcun senso portare avanti l’indagine nei confronti di Saremar.

(39)

Per quanto riguarda la questione della potenziale continuità economica tra Saremar e i suoi successori, secondo la giurisprudenza, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della manodopera, vendite aggregate degli attivi), il prezzo del trasferimento, l’identità dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è stato realizzato (dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) e la logica economica dell’operazione (29).

(40)

In tale contesto, la Commissione osserva che, nell’ambito della procedura di recupero per l’esecuzione della decisione del 2014, ha già valutato se l’obbligo di rimborsare gli aiuti concessi a Saremar avrebbe dovuto essere esteso ad altre imprese alle quali il patrimonio o l’attività del beneficiario avrebbero potuto essere trasferiti. Infatti, nell’ambito di tale procedura di recupero, la Commissione ha ammesso che l’obbligo di recupero sarebbe stato diretto unicamente a Saremar, escludendo l’esistenza di una continuità economica con Delcomar o Delcoservizi (insieme, i «successori»), per i seguenti motivi:

a)

la gestione di servizi di traghetto sulle rotte in virtù di un contratto di servizio pubblico e l’assegnazione delle navi sono avvenute mediante due procedure di gara distinte, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie;

b)

i dipendenti di Saremar sono stati licenziati e solo parzialmente riassunti dai successori (30);

c)

i successori sono operatori privati, mentre Saremar è detenuta al 100 % dalla Regione Sardegna; pertanto non è stato possibile stabilire alcun rapporto tra il venditore e l’acquirente dei beni;

d)

le decisioni di investimento o di offerta adottate dai successori sono decisioni di mercato.

(41)

Dalla chiusura in via provvisoria del caso di recupero, alla Commissione non sono pervenute informazioni tali da indurla a modificare la sua posizione al riguardo. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è possibile escludere la continuità economica tra Saremar e Delcomar o Delcoservizi, o entrambe. La Commissione continuerà a seguire la liquidazione di Saremar fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese, che renderà possibile la chiusura definitiva della procedura di recupero per la decisione del 2014 (31).

(42)

In tale contesto, alla luce della liquidazione di Saremar e dell’assenza di continuità economica con i suoi successori, il procedimento di indagine formale sulle misure ancora in sospeso concesse a favore di Saremar o dei suoi successori, avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, non ha più ragion d’essere.

(43)

La presente decisione non riguarda né pregiudica le altre questioni oggetto delle decisioni del 2011 e 2012 (32) o portate all’attenzione della Commissione dalle parti interessate nel corso dell’indagine avviata ai sensi di tali decisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento avviato il 5 ottobre 2011 a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE e prorogato il 19 dicembre 2012 nei confronti di Saremar e dei suoi successori è chiuso.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 28 dell’1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

(2)  GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2. L’ex gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione SpA, Adriatica SpA, Caremar – Campania Regionale Marittima SpA, Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA e Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA.

(3)  Decisione 2001/851/CE della Commissione, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).

(4)  Decisione 2005/163/CE della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29).

(5)  In particolare: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar.

(6)  Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di Navigazione/Commissione, ECLI:EU:T:2009:48.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2012, pag. 18.

(8)  Tutte le modifiche riguardavano misure concesse a favore di Saremar.

(9)  GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

(10)  Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22).

(11)  Causa T-219/14, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, ECLI:EU:T:2017:266.

(12)  Causa T-220/14, Saremar/Commissione, ECLI:EU:T:2017:267.

(13)  Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).

(14)  Comunicazione della Commissione: disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).

(15)  Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45).

(16)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(18)  Fintecna è interamente di proprietà del ministero dell’Economia e delle finanze ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e processi di privatizzazione; inoltre, si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che incontrano difficoltà di natura industriale, finanziaria od organizzativa.

(19)  Tale trasferimento è stato formalizzato il 1o giugno 2011.

(20)  Articolo 19-ter, decimo comma, del decreto-legge 135/2009.

(21)  Cfr. punti 130 e 133 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

(22)  Ciò comprende il pagamento differito da parte di CIN di parte del prezzo di acquisto per l’acquisizione del ramo d’azienda di Tirrenia e diverse asserite misure supplementari di aiuto nel contesto della privatizzazione del ramo d’azienda di Siremar (ad esempio, la controgaranzia e l’aumento di capitale da parte dello Stato a favore di CdI).

(23)  La decisione del 2014 indicava che questo progetto sarebbe stato valutato in una decisione separata.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 19.

(25)  Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 105.

(26)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia («United Textiles»), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punto 36.

(27)  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (anche denominata la Legge Fallimentare).

(28)  Cfr. punto 129 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

(29)  Causa T-121/15, Fortischem a.s./Commissione, ECLI:EU:T:2019:684, punto 208.

(30)  In base alle informazioni a disposizione della Commissione, meno del 20 % della forza lavoro di Saremar sarebbe stata riassunta da Delcomar.

(31)  Cfr. punti da 136 a 140 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

(32)  Cfr. considerando 6 e 8 della presente decisione.


17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/757 DELLA COMMISSIONE

del 11 maggio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di gestione per la qualità, la sterilizzazione e l’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/745 ha sostituito le direttive 90/385/CEE (3) e 93/42/CEE (4) del Consiglio a decorrere dal 26 maggio 2021.

(3)

Con decisione di esecuzione C(2021) 2406 (5), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui dispositivi medici elaborate a sostegno delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e di redigere nuove norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 285:2015 ed EN ISO 14971:2019, i cui riferimenti non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e adeguarle alle prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata rivista EN 285:2015+A1:2021 sulla sterilizzazione e della modifica EN ISO 14971:2019/A11:2021 della norma armonizzata EN ISO 14971:2019 sull’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici.

(5)

Insieme al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO 14971:2019, quale modificata dalla norma EN ISO 14971:2019/A11:2021, siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406.

(6)

Le norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO 14971:2019, quale modificata dalla norma EN ISO 14971:2019/A11:2021, soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/745. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO 14971:2019 e della modifica di quest’ultima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione (6) figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.

(8)

Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO 14971:2019 e della modifica di quest’ultima dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.

(9)

I riferimenti della norma armonizzata EN ISO 13485:2016 sui sistemi di gestione per la qualità e della relativa modifica EN ISO 13485:2016/A11:2021 sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2021/1182. Tale pubblicazione non include tuttavia il riferimento della rettifica di tale norma, EN ISO 13485:2016/AC:2018. La rettifica corregge solo gli aspetti formali della premessa europea e degli allegati informativi, senza modificare la sostanza della norma armonizzata. La norma armonizzata EN ISO 13485:2016, quale modificata dalla norma EN ISO 13485:2016/A11:2021 e rettificata dalla norma EN ISO 13485:2016/AC:2018, soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/745. Per garantire che le correzioni apportate dalla norma EN ISO 13485:2016/AC:2018 si applichino ai fini della presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745, è necessario includere il riferimento di tale rettifica nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1182. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della rettifica EN ISO 13485:2016/AC:2018 dovrebbe essere pubblicato con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.

(11)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 5 gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 11 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(4)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione C(2021) 2406 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi medici a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e i dispositivi medico-diagnostici in vitro a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione, del 16 luglio 2021, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 100).


ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

1)

la voce 10 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«10.

EN ISO 13485:2016

Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)

EN ISO 13485:2016/AC:2018

EN ISO 13485:2016/A11:2021»;

2)

sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«15.

EN 285:2015+A1:2021

Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici

16.

EN ISO 14971:2019

Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2019)

EN ISO 14971:2019/A11:2021».


RACCOMANDAZIONI

17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/30


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/758 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2022

sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea sancisce che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») prevede, tra l’altro, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà di espressione e d’informazione, che include il rispetto della libertà dei media e il loro pluralismo (articolo 11) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

(3)

Il diritto alla libertà di espressione e d’informazione di cui all’articolo 11 della Carta include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Sebbene non si tratti di un diritto assoluto, le eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge, rispettare l’essenza del diritto ed essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (articolo 52, paragrafo 1, della Carta).

(4)

In linea con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e con le spiegazioni relative alla Carta, è opportuno attribuire all’articolo 11 della Carta il significato e la portata dell’articolo 10 sulla libertà di espressione e di informazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’articolo 10 CEDU tutela la libertà di espressione e di informazione. Nell’ambito di applicazione della CEDU, qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge, costituire una misura necessaria in una società democratica e rispondere al perseguimento delle finalità legittime di cui all’articolo 10, paragrafo 2, CEDU.

(5)

La CEDU impone inoltre ai paesi contraenti l’obbligo positivo di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media e di creare un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico (1). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo specifica inoltre che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica ed è applicabile non solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o qualsiasi gruppo della popolazione (2). Essa ha inoltre chiarito che in una società democratica anche i piccoli gruppi informali di attivisti devono poter svolgere le loro attività in modo efficace e che esiste un forte interesse pubblico a consentire a tali gruppi e individui al di fuori dei gruppi dominanti di contribuire al dibattito pubblico diffondendo informazioni e idee su questioni di interesse pubblico generale (3).

(6)

I giornalisti svolgono un ruolo importante nell’agevolare il dibattito pubblico e nel comunicare informazioni, opinioni e idee (4). È essenziale che essi dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione e altre ingerenze manipolative nel dibattito, incluse quelle di soggetti di paesi terzi. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere efficacemente la loro attività per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee.

(7)

Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell’inclusione sociale, della protezione dell’ambiente e dello Stato di diritto. Essi dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e far sentire la loro voce sulle questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. I difensori dei diritti umani sono persone o organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, compresi i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ, i diritti delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori o le libertà religiose.

(8)

Perché una democrazia sia sana e prospera è necessario che le persone possano partecipare attivamente al dibattito pubblico. Al fine di garantire una partecipazione significativa, le persone dovrebbero poter accedere a informazioni affidabili, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il proprio giudizio in uno spazio pubblico in cui le opinioni diverse possono essere espresse liberamente.

(9)

Per promuovere questo ambiente è importante proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani da procedimenti giudiziari manifestamente infondati e abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica (comunemente noti come «SLAPP» o «azioni bavaglio»). Si tratta di procedimenti manifestamente infondati o totalmente o parzialmente infondati, che contengono elementi di abuso giustificanti la presunzione che lo scopo principale del procedimento giudiziario sia di impedire, limitare o sanzionare la partecipazione pubblica. Indizi di tale abuso sono: il carattere sproporzionato, eccessivo o irragionevole della domanda o di parte di essa, l’esistenza di domande multiple fatte valere dall’attore in relazione a fatti analoghi, o l’intimidazione, le molestie o le minacce da parte dell’attore o dei suoi rappresentanti prima dell’avvio di un procedimento giudiziario manifestamente infondato o abusivo. Tali procedimenti costituiscono un abuso dei procedimenti giudiziari e impongono oneri inutili agli organi giurisdizionali, in quanto il loro obiettivo non è ottenere l’accesso alla giustizia, bensì sottoporre a vessazioni e mettere a tacere i convenuti. I procedimenti che durano a lungo rappresentano un onere per i sistemi giudiziari nazionali.

(10)

I procedimenti giudiziari manifestamente infondati e abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono assumere la forma di un’ampia gamma di abusi giuridici, principalmente in materia civile o penale, ma anche in materia di diritto amministrativo, e possono basarsi su vari motivi.

(11)

Tali procedimenti giudiziari sono spesso avviati da persone o entità potenti (ad esempio gruppi di lobby, società e organi statali) nel tentativo di mettere a tacere il dibattito pubblico. Spesso comportano uno squilibrio di potere tra le parti, dato che l’attore detiene una posizione più forte rispetto al convenuto, ad esempio dal punto di vista finanziario o politico. Pur non essendo una componente indispensabile dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, la presenza di uno squilibrio di potere aumenta significativamente gli effetti dannosi e gli effetti deterrenti dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

(12)

I procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono avere un impatto negativo sulla credibilità e la reputazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in particolare, ed esaurire le loro risorse finanziarie e di altro tipo. Possono avere conseguenze psicologiche negative per le persone che ne sono bersaglio e i loro familiari. Detti procedimenti mettono in pericolo la capacità dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani di svolgere le loro attività. A seguito di tali procedimenti, la pubblicazione di informazioni su una questione di interesse pubblico può essere ritardata o del tutto impedita. In generale tali procedimenti possono avere effetti deterrenti soprattutto sul lavoro dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani, spingendoli all’autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso. La durata delle procedure, la pressione finanziaria e la minaccia di sanzioni penali costituiscono strumenti potenti per intimidire e mettere a tacere le voci critiche.

(13)

Le persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica sono spesso sottoposte a molteplici procedimenti giudiziari contemporaneamente e in più giurisdizioni. I procedimenti giudiziari avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono anche avvalersi di strumenti procedurali che portano a una maggiore durata del contenzioso e ne aumentano i costi, e possono avviare procedimenti giudiziari in una giurisdizione che ritengono favorevole al loro caso, anziché adire il giudice più adatto per l’esame della domanda.

(14)

Il ricorso a procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi volti a bloccare la partecipazione pubblica è in aumento nell’Unione europea. Secondo studi recenti (5), tali procedimenti sono sempre più utilizzati in tutti gli Stati membri.

(15)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2020 (6), ha condannato il ricorso alle SLAPP per mettere a tacere o intimidire i giornalisti e i mezzi di informazione e di creare un clima di paura in merito alle notizie riguardanti determinati temi, invitando la Commissione a presentare una proposta per prevenirle. Nella sua risoluzione (7) dell’11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell’UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile», il Parlamento europeo ha sottolineato ancora una volta la diffusione del fenomeno e la necessità di garanzie efficaci per le vittime in tutta l’Unione.

(16)

Anche la piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti (8) riferisce un numero crescente di segnalazioni di minacce gravi alla sicurezza dei giornalisti e alla libertà dei media in Europa, tra cui molteplici casi di intimidazione giudiziaria. La relazione annuale 2021 delle associazioni partner della piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti sottolinea il notevole aumento delle segnalazioni relative alle SLAPP registrato nel 2020 rispetto all’anno precedente, in termini sia di numero di segnalazioni sia di giurisdizioni dei paesi membri del Consiglio d’Europa interessati (9). Nella sua raccomandazione del 13 aprile 2016 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media (10), il Consiglio d’Europa ha raccomandato ai suoi paesi membri di adottare le misure legislative e/o di altro tipo necessarie per prevenire l’uso futile, vessatorio o doloso della legge e delle procedure giudiziarie per intimidire e mettere a tacere i giornalisti e gli altri operatori dei media.

(17)

Le relazioni sullo Stato di diritto 2020 (11) e 2021 (12) della Commissione sottolineano che in diversi Stati membri i giornalisti e altri soggetti coinvolti nella protezione dell’interesse pubblico sono sempre più esposti a minacce e attacchi in varie forme, tra cui le SLAPP, in relazione alle loro pubblicazioni e al loro lavoro.

(18)

Un esempio forte del ricorso a procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica nell’Unione è quello della giornalista Daphne Caruana Galizia che, al momento del suo assassinio, stava affrontando oltre 40 procedimenti giudiziari civili e penali per calunnia e diffamazione in relazione al suo lavoro investigativo.

(19)

Il piano d’azione per la democrazia europea (13), presentato dalla Commissione il 3 dicembre 2020, sottolinea il ruolo fondamentale di media liberi e pluralistici nelle democrazie e l’importanza della società civile. Il piano sottolinea anche l’importante ruolo svolto da media indipendenti e pluralistici nel consentire ai cittadini di prendere decisioni informate, nonché nella lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze nello spazio informativo, compresa la disinformazione. In questo contesto, la Commissione ha già adottato la raccomandazione (UE) 2021/1534 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea (14), che mira a garantire condizioni di lavoro più sicure per tutti i professionisti dei media, senza paure e intimidazioni, sia online che offline. In considerazione della crescente minaccia alla libertà dei media e alla partecipazione pubblica rappresentata dai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, l’Unione dovrebbe sviluppare un approccio coerente ed efficace per contrastare tali procedimenti. La presente raccomandazione integra la raccomandazione (UE) 2021/1534 fornendo raccomandazioni specifiche sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Essa va oltre la protezione dei giornalisti e di altri professionisti dei media e include nel suo ambito di applicazione i difensori dei diritti umani. La presente raccomandazione dovrebbe affrontare la minaccia specifica rappresentata da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e, in tal modo, sostenere il corretto funzionamento del sistema di bilanciamento dei poteri in una democrazia sana. Dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri affinché adottino misure efficaci, adeguate e proporzionate per affrontare tali procedimenti e garantire in tale contesto, in particolare, la protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani. Le misure raccomandate dovrebbero includere la sensibilizzazione e lo sviluppo di competenze, in particolare tra i professionisti del diritto e le persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, al fine di garantire sostegno alle persone che sono prese di mira da tali procedimenti e sostenere un monitoraggio rafforzato.

(20)

Al fine di garantire una protezione efficace contro i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e per impedire che il fenomeno prenda piede nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rispettivi quadri giuridici disciplinanti i procedimenti civili, penali, commerciali e amministrativi prevedano le garanzie necessarie per affrontare tali procedimenti giudiziari, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali, compreso il diritto a un giudice imparziale e il diritto alla libertà di espressione. Per garantire una protezione coerente ed efficace da procedimenti giudiziari manifestamente infondati tesi a bloccare la partecipazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che sia possibile un rigetto anticipato. Dovrebbero inoltre mirare a prevedere altri rimedi contro i procedimenti abusivi, in particolare il pagamento delle spese, in modo che l’attore che abbia avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa essere condannato a sopportarne la totalità delle spese, il risarcimento dei danni a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito pregiudizio a seguito di un siffatto procedimento, nonché la possibilità di infliggere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive alla parte che ha avviato il procedimento. Dando ai giudici la possibilità di infliggere sanzioni, viene perseguito l’obiettivo principale di dissuadere i potenziali attori dall’avviare procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate agli elementi di abuso individuati. Nello stabilire gli importi delle sanzioni, i giudici potrebbero tenere conto delle conseguenze negative e degli effetti dissuasivi potenziali dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica, anche in relazione alla natura della domanda, al fatto che un attore abbia avviato procedimenti multipli o congiunti in materie analoghe e all’esistenza di tentativi di intimidire, molestare o minacciare il convenuto.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero mirare a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali garanzie per i casi interni analoghe a quelle previste dagli strumenti dell’Unione volti ad affrontare i procedimenti giudiziari civili manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica che presentano implicazioni transfrontaliere. Ciò fornirebbe una protezione coerente ed efficace contro tali procedimenti giudiziari e contribuirebbe a evitare che il fenomeno prenda piede all’interno dell’Unione.

(22)

Nello specifico gli Stati membri dovrebbero rivedere i rispettivi quadri giuridici applicabili alla diffamazione per garantire che i concetti e le definizioni esistenti non possano essere utilizzati dagli attori contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani nel contesto di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi contro la partecipazione pubblica.

(23)

Al fine di evitare effetti dissuasivi sul dibattito pubblico, gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni contro la diffamazione non siano eccessive e sproporzionate. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione agli orientamenti e alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa (15) riguardanti il quadro giuridico in materia di diffamazione, in particolare il diritto penale. In tale contesto, gli Stati membri sono incoraggiati ad abolire nel rispettivo quadro giuridico le pene detentive per i casi di diffamazione. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nella risoluzione 1577 (2007) (16), ha invitato i suoi paesi membri che prevedono ancora pene detentive per i casi di diffamazione, anche se non le infliggono di fatto, ad abolirle senza indugio. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a favorire il ricorso al diritto amministrativo o civile per gestire tali casi (17), a condizione che le disposizioni pertinenti abbiano un effetto meno punitivo di quelle del diritto penale.

(24)

La prospettiva di un ricorso al diritto penale per gestire i casi di diffamazione dovrebbe essere valutata solo in ultima istanza mentre dovrebbero essere favorite le risposte attraverso il diritto amministrativo o civile, in linea con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani (18) e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (19) hanno raccomandato di eliminare la diffamazione dal diritto penale. Analogamente, il Consiglio d’Europa ha espresso riserve al riguardo (20).

(25)

Il diritto alla protezione dei dati personali è ulteriormente definito nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto. L’articolo 85 del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che il diritto degli Stati membri concili la protezione dei dati personali con il diritto alle libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di autoregolamentazione e le associazioni di professionisti del diritto ad allineare, se necessario, le rispettive norme deontologiche, compresi i codici di condotta, alla presente raccomandazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire, se del caso, che le norme deontologiche volte a scoraggiare o vietare ai professionisti del diritto di mettere in atto comportamenti che potrebbero costituire un abuso di procedura o un abuso delle loro altre responsabilità professionali ai fini dell’integrità del procedimento giudiziario, e le relative sanzioni disciplinari, si applichino anche ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Ciò dovrebbe essere accompagnato da adeguate attività di sensibilizzazione e formazione al fine di migliorare la conoscenza e l’efficacia delle norme deontologiche esistenti rilevanti per i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

(27)

I professionisti del diritto sono soggetti chiave nei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, rappresentando le parti in causa, perseguendo i singoli o pronunciandosi nel merito delle controversie. È pertanto fondamentale che essi dispongano delle conoscenze necessarie per svolgere i rispettivi compiti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere questi professionisti e offrire loro opportunità di formazione. La formazione potrebbe contribuire in modo sostanziale a sviluppare le conoscenze e le capacità per individuare procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, compresi quelli che comportano un elemento di un paese terzo, e a reagire adeguatamente. Queste formazioni dovrebbero essere destinate ai magistrati e agli operatori giudiziari a tutti i livelli degli organi giurisdizionali, compresi giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della giustizia associati alla magistratura o partecipanti a diverso titolo all’amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nel diritto nazionale, dal loro status giuridico o dalla loro organizzazione interna, a livello regionale e locale, laddove possono insorgere in primo grado procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali formazioni dovrebbero essere destinate anche ad altri professionisti del diritto, come gli avvocati abilitati. Lo sviluppo di strutture di formazione a livello locale può contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle formazioni.

(28)

L’estensione di tali formazioni a giornalisti, membri dei consigli della stampa, professionisti dei media e difensori dei diritti umani aiuterebbe tali persone a riconoscere le situazioni in cui devono far fronte a siffatti procedimenti giudiziari e a fornire loro importanti competenze giuridiche per ridurre il rischio di essere esposti a procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica o a fornire loro migliori conoscenze per affrontare meglio tali procedimenti. Potrebbe inoltre consentire loro di riferire in modo rigoroso sulle SLAPP. La formazione dei giornalisti dovrebbe inoltre fare riferimento alle norme etiche e agli orientamenti stabiliti dai consigli nazionali della stampa o dei media. Per contribuire allo sviluppo generale delle capacità e rafforzare la risposta data dalle istituzioni ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, tali formazioni potrebbero coinvolgere anche le autorità di protezione dei dati, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici e gli organismi pubblici di regolamentazione dei media.

(29)

Gli erogatori di formazione giuridica e le associazioni di professionisti del diritto sono nella posizione ideale per impartire formazioni sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, definirne gli obiettivi e valutare il metodo di formazione più adeguato. Le formazioni impartite da professionisti del diritto ad altri professionisti del diritto consentono a tutti di imparare come gruppo, di condividere meglio le esperienze e di promuovere la fiducia reciproca. È opportuno incoraggiare gli scambi di pratiche pertinenti a livello europeo, anche con il sostegno della Commissione, attraverso la partecipazione della rete europea di formazione giudiziaria. Il coinvolgimento degli operatori del diritto e delle loro associazioni professionali, dalla preparazione delle analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati, è di fondamentale importanza per garantire l’efficacia e la sostenibilità delle attività di formazione.

(30)

Le formazioni dovrebbero riguardare la libertà di espressione e di informazione e altri diritti fondamentali, conformemente alla Carta e della CEDU e del diritto nazionale, e comprendere orientamenti pratici sulle modalità di applicazione della giurisprudenza pertinente, le restrizioni e l’articolazione tra i diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione, le garanzie procedurali e altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Si dovrebbe tenere debitamente conto del manuale del Consiglio d’Europa destinato agli operatori della giustizia sulla tutela del diritto alla libertà di espressione ai sensi della CEDU (22).

(31)

Le formazioni dovrebbero riguardare, tra l’altro, la protezione dei dati personali che possono essere utilizzati per avviare procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dovrebbe inoltre affrontare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze, compresa la disinformazione.

(32)

Le formazioni dovrebbero tenere conto del quadro giuridico e del contesto nazionali. Il fatto di combinare, in modo strutturato e coerente, queste attività di formazione con gli orientamenti elaborati dal Consiglio d’Europa, le testimonianze delle persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e le migliori pratiche di altri Stati membri potrebbe contribuire al successo degli obiettivi di apprendimento associati alla formazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi. Le formazioni possono inoltre costituire un mezzo per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

(33)

Per raggiungere un pubblico più vasto e promuovere il sostegno, le formazioni sui procedimenti giudiziari palesemente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbero inoltre utilizzare al meglio le nuove tecnologie, compresa la formazione online. L’accesso a risorse elettroniche, materiale aggiornato e strumenti di apprendimento indipendenti sulla legislazione e sugli orientamenti pertinenti ottimizzerebbe i benefici di tali attività di formazione.

(34)

Al fine di promuovere sinergie con iniziative analoghe di formazione per professionisti del diritto, moduli di formazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi sulla partecipazione pubblica potrebbero essere inclusi nelle formazioni su temi correlati, quali la libertà di espressione e l’etica giuridica. Dovrebbe essere incoraggiato l’uso di materiali e pratiche di formazione esistenti, come quelli promossi sul portale europeo della giustizia elettronica, lo strumentario globale dell’Unesco per gli attori giudiziari (23) e i corsi online HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) del Consiglio d’Europa (24).

(35)

L’inclusione del tema dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica nel curriculum di diritto e in quello di giornalismo contribuirebbe a mettere a disposizione dei professionisti del diritto e dei giornalisti conoscenze migliori al fine di riconoscere tali procedimenti, a dotarli di conoscenze specifiche per reagirvi adeguatamente oltre che a sostenere lo sviluppo di esperienze e conoscenze professionali tra i docenti. Tali conoscenze potrebbero essere impartite dagli istituti di istruzione superiore in corsi o seminari complementari durante gli ultimi anni del programma di laurea, ad esempio agli studenti di giurisprudenza e giornalismo.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere campagne di sensibilizzazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica organizzate, tra l’altro, da enti nazionali, tra cui le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni della società civile.

(37)

Le attività di comunicazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica potrebbero assumere la forma di pubblicazioni, messaggi, riunioni pubbliche, conferenze, seminari e webinar.

(38)

Le persone colpite dai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica hanno spesso difficoltà a reperire informazioni sulle risorse di sostegno disponibili. Per facilitare l’individuazione delle entità o degli organismi in grado di fornire assistenza in caso di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e garantire l’efficacia del sostegno contro tali procedimenti, le informazioni dovrebbero essere raccolte e messe a disposizione in un unico punto, gratuitamente ed essere facilmente accessibili. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un punto focale nazionale per la raccolta e la condivisione delle informazioni sulle risorse disponibili.

(39)

Uno degli obiettivi di base delle attività di sensibilizzazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbe essere quello di promuovere la consapevolezza dell’importanza di uno spazio pubblico che favorisca la partecipazione democratica e consenta ai cittadini di avere accesso a una pluralità di opinioni e a informazioni affidabili e non di parte.

(40)

Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere coordinate con i punti focali nazionali e altre autorità competenti per garantirne l’efficacia. Dovrebbero inoltre ricercare sinergie con campagne di sensibilizzazione su temi correlati, come quelli incentrati sulla promozione di un dibattito aperto, libero ed equo e sulla tutela del diritto alla libertà di espressione, ed essere integrate con attività di sensibilizzazione che promuovano la partecipazione civica attiva, il pluralismo di opinioni e l’accesso a informazioni affidabili. Dovrebbero inoltre ricercare sinergie, se del caso, al fine di rafforzare la resilienza dei media, l’alfabetizzazione informatica, le norme giornalistiche e la verifica dei fatti nel contesto delle misure volte a contrastare la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze, anche dall’estero. I destinatari potrebbero includere, tra l’altro, gruppi specifici, quali professionisti dei media, professionisti del diritto e membri di organizzazioni della società civile, professionisti della comunicazione, accademici, gruppi di riflessione, personalità politiche, funzionari pubblici, autorità pubbliche e società private.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire, con qualsiasi mezzo che ritengano opportuno, la disponibilità di informazioni sulle garanzie procedurali e sulle altre garanzie previste dai rispettivi quadri giuridici nazionali, comprese le informazioni sulle entità o sugli organismi che possono essere contattati per fornire assistenza in caso di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi volti a bloccare la partecipazione pubblica.

(42)

Tali risorse di sostegno possono includere, studi legali che difendono a titolo gratuito le persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, consultori giuridici di università che forniscono questo tipo di sostegno, organizzazioni che registrano e segnalano le SLAPP e altre organizzazioni che forniscono assistenza finanziaria e di altro tipo alle persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi.

(43)

Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica hanno bisogno di risorse adeguate per affrontare tali procedimenti. È pertanto necessario sviluppare capacità negli Stati membri al fine di fornire sostegno alle persone colpite da tali procedimenti. Gli Stati membri dovrebbero offrire finanziamenti alle organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e pubblicizzare i finanziamenti disponibili a livello dell’Unione.

(44)

Per affrontare meglio il fenomeno è necessario un monitoraggio più sistematico dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. I dati raccolti dovrebbero includere informazioni sufficienti affinché le autorità e gli altri portatori di interessi possano quantificarli e comprenderli meglio, anche al fine di fornire il sostegno necessario alle persone colpite. Gli Stati membri, tenendo conto delle proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie (25), dovrebbero incaricare una o più autorità di raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nelle giurisdizioni nazionali. Tali autorità possono raccogliere i dati da diversi portatori di interessi. Per facilitare la raccolta dei dati, le autorità incaricate della raccolta dei dati possono istituire punti di contatto affinché le autorità giudiziarie, le organizzazioni professionali, le organizzazioni non governative, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli altri portatori di interessi possano condividere dati sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi. Gli Stati membri dovrebbero incaricare una di queste autorità di coordinare le informazioni e di comunicare alla Commissione i dati aggregati raccolti a livello nazionale, su base annuale, a partire dalla fine del 2023. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’attendibilità dei dati raccolti. A tal fine, dovrebbero garantire che il processo di raccolta dei dati sia improntato a norme professionali e che le autorità incaricate della raccolta dei dati e delle statistiche godano di sufficiente autonomia. I requisiti di protezione dei dati dovrebbero essere rispettati.

(45)

Quando affidano alle autorità la raccolta e la comunicazione dei dati, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la creazione di sinergie con gli strumenti pertinenti nel settore dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali. Possono essere pertinenti anche le istituzioni nazionali per i diritti umani, ove istituite, nonché altre entità quali i difensori civici, gli organismi per la parità o le autorità competenti quali quelle designate a norma della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). I punti focali nazionali che forniscono una panoramica delle risorse di sostegno e le entità o le autorità incaricate di raccogliere e comunicare i dati potrebbero essere situati nella stessa organizzazione, tenendo conto dei requisiti e dei criteri descritti nella presente raccomandazione.

(46)

Le autorità incaricate di raccogliere i dati dovrebbero pubblicare informazioni sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica in formati accessibili sui loro siti web e, se del caso, tramite altri strumenti appropriati. Nel far ciò, dovrebbero garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

(47)

Per delineare la durata dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, dovrebbero essere raccolte, ove possibile, informazioni precise sugli eventi, gli atti o le azioni che hanno avviato e chiuso tali procedimenti e le date in cui si sono svolti. I dati raccolti dovrebbero inoltre includere, se del caso, informazioni sugli antecedenti del caso, ad esempio se in precedenza sono stati ripetutamente avviati procedimenti giudiziari contro lo stesso convenuto o dallo stesso attore.

(48)

Se necessario, il gruppo di esperti dell’UE contro le SLAPP istituito dalla Commissione (27) potrebbe sostenere lo sviluppo in tutti gli Stati membri di criteri comparabili che possano essere facilmente applicati dalle autorità incaricate di raccogliere e comunicare i dati su procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi volti a bloccare la partecipazione pubblica.

(49)

Il gruppo di esperti dell’UE contro le SLAPP sostiene lo scambio e la diffusione tra operatori del settore di pratiche e conoscenze su questioni relative alle SLAPP. Potrebbe fornire, tra l’altro, assistenza tecnica alle autorità per la creazione di punti focali, lo sviluppo di materiale di formazione e l’organizzazione di assistenza legale.

(50)

Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV), istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta. Al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente le società democratiche basate sullo Stato di diritto, il programma CERV prevede, tra l’altro, la possibilità di finanziare attività legate allo sviluppo di capacità e alla sensibilizzazione alla Carta, compresa la libertà di espressione. Il programma Giustizia, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 (29), prevede, tra l’altro, la possibilità di finanziare attività connesse alla formazione giudiziaria, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune basata sullo Stato di diritto, nonché di sostenere e promuovere l’attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell’Unione pertinenti nel contesto del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO

1.

La presente raccomandazione stabilisce orientamenti rivolti agli Stati membri affinché adottino misure efficaci, adeguate e proporzionate per far fronte ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e per proteggere in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani da tali procedimenti, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali.

QUADRI APPLICABILI

2.

In linea di principio, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rispettivi quadri giuridici applicabili prevedano le garanzie necessarie per affrontare i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali, compresi il diritto a un giudice imparziale e il diritto alla libertà di espressione.

3.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che siano disponibili garanzie procedurali che permettano il rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dovrebbero inoltre mirare a prevedere altri rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, in particolare il pagamento delle spese, in modo che l’attore che abbia avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa essere condannato a sopportarne la totalità delle spese, il risarcimento dei danni a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito pregiudizio a seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, nonché la possibilità di infliggere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive alla parte che ha avviato il procedimento.

4.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali garanzie per i casi interni analoghe a quelle previste dagli strumenti dell’Unione volti ad affrontare i procedimenti giudiziari civili manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica che presentano implicazioni transfrontaliere.

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive norme applicabili alla diffamazione non abbiano un impatto ingiustificato sulla libertà di espressione, sull’esistenza di un ambiente mediatico aperto, libero e pluralistico e sulla partecipazione pubblica.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive norme applicabili alla diffamazione siano sufficientemente chiare, anche per quanto riguarda i loro concetti, al fine di ridurre il rischio di uso improprio o di abuso.

7.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le sanzioni contro la diffamazione non siano eccessive e sproporzionate. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa (30) riguardanti il quadro giuridico per la diffamazione, in particolare il diritto penale. In tale contesto, gli Stati membri sono incoraggiati a rimuovere dal proprio quadro giuridico le pene detentive per diffamazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a favorire il ricorso al diritto amministrativo o civile per trattare i casi di diffamazione (31), a condizione che tali disposizioni abbiano un effetto meno punitivo di quelle di diritto penale.

8.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di attuare nella loro legislazione un’adeguata articolazione tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, al fine di conciliare questi due diritti, conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

9.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le norme deontologiche che disciplinano la condotta dei professionisti legali e le sanzioni disciplinari in caso di violazione di tali norme prendano in considerazione e includano provvedimenti adeguati per scoraggiare procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di autoregolamentazione e le associazioni di professionisti del diritto ad allineare le rispettive norme deontologiche, compresi i codici di condotta, alla presente raccomandazione. Si raccomandano inoltre adeguate attività di sensibilizzazione e formazione.

FORMAZIONE

10.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere le opportunità di formazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica destinate a professionisti del diritto, quali i magistrati e gli operatori giudiziari a tutti i livelli di giurisdizione, gli avvocati abilitati e le persone che possono essere bersaglio di tali procedimenti giudiziari. Le formazioni dovrebbero puntare a sviluppare competenze per individuare tali procedimenti e reagire in modo adeguato.

11.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le associazioni di professionisti del diritto e gli erogatori di formazione giuridica a impartire formazioni sulle modalità per far fronte ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. La Commissioni incoraggerà gli erogatori di formazione a livello europeo, come la rete europea di formazione giudiziaria, a impartire tali formazioni. Gli operatori della giustizia e le loro associazioni professionali dovrebbero essere coinvolti nello sviluppo, nell’organizzazione, nello svolgimento e nella valutazione delle formazioni.

12.

Le formazioni dovrebbero riguardare gli aspetti pertinenti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dovrebbero includere orientamenti pratici sulle modalità per applicare il diritto dell’Unione, la giurisprudenza nazionale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e per accertare che le limitazioni all’esercizio della libertà di espressione rispettino le condizioni previste, rispettivamente, dall’articolo 52 della Carta e dall’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e sull’articolazione tra la libertà di espressione e la libertà di informazione e altri diritti fondamentali.

13.

Le formazioni dovrebbero riguardare anche le garanzie procedurali contro i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, se disponibili, nonché la giurisdizione e la legislazione pertinente applicabile in relazione ai diritti fondamentali e in materia penale, amministrativa, civile e commerciale.

14.

Le attività di formazione dovrebbero inoltre concernere l’obbligo per gli Stati membri, a norma del regolamento (UE) 2016/679, di conciliare, tramite disposizioni legislative, la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Dovrebbero riguardare le norme adottate a tal fine dagli Stati membri e le deroghe o esenzioni specifiche al regolamento (UE) 2016/679 applicabili al trattamento dei dati effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria (32). È opportuno tenere debitamente conto degli elementi menzionati nell’allegato della presente raccomandazione.

15.

Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di integrare queste formazioni nelle formazioni sulla libertà di espressione e sull’etica giuridica.

16.

La formazione destinata ai giornalisti, altri professionisti dei media e ai difensori dei diritti umani dovrebbe rafforzare la capacità di tali persone di affrontare i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dovrebbe concentrarsi su come riconoscere siffatti procedimenti giudiziari, come agire quando se ne è colpiti e informare queste persone sui loro diritti e obblighi affinché possano prendere le misure necessarie per proteggersi da questi procedimenti. La formazione per i giornalisti dovrebbe includere anche le norme etiche e gli orientamenti stabiliti dai consigli nazionali della stampa o dei media.

17.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare gli istituti di istruzione superiore a includere nei loro programmi di studio conoscenze su come individuare i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, in particolare per i diplomi in giurisprudenza e giornalismo.

18.

Le formazioni potrebbero includere testimonianze di persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Le formazioni potrebbero inoltre, sfruttando al meglio le conoscenze sviluppate nel quadro del gruppo di esperti dell’UE contro le azioni SLAPP, promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri.

SENSIBILIZZAZIONE

19.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere iniziative, comprese quelle avviate dalle istituzioni nazionali per i diritti umani e dalle organizzazioni della società civile, volte a sensibilizzare e organizzare campagne di informazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali iniziative dovrebbero in particolare raggiungere le persone che possono essere bersaglio di tali procedimenti.

20.

Le attività di sensibilizzazione dovrebbero mirare a spiegare in modo semplice e comprensibile la questione dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, in modo da poterli riconoscere facilmente.

21.

Le attività di sensibilizzazione dovrebbero fornire informazioni sulle strutture di sostegno esistenti, compreso un riferimento ai punti focali nazionali che raccolgono e condividono informazioni sulle risorse disponibili. Gli sforzi di sensibilizzazione dovrebbero inoltre fornire una chiara panoramica delle linee giuridiche di difesa disponibili nell’ambito dei quadri nazionali in caso di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e di come potrebbero essere utilizzate in modo efficace.

22.

Le campagne di sensibilizzazione contro gli atteggiamenti negativi, gli stereotipi e i pregiudizi potrebbero parimenti affrontare la questione dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

23.

La promozione di una migliore comprensione della natura e della portata delle conseguenze dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbe essere inclusa nelle attività di sensibilizzazione sul diritto alla libertà di espressione rivolte a gruppi specifici, quali professionisti dei media, professionisti del diritto, membri di organizzazioni della società civile, accademici, gruppi di riflessione, professionisti della comunicazione, funzionari pubblici, politici, autorità pubbliche e società private.

MECCANISMI DI SOSTEGNO

24.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica abbiano accesso a un sostegno individuale e indipendente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare e sostenere le organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno a tali persone. Dette organizzazioni possono includere associazioni di professionisti del diritto, consigli dei media e della stampa, associazioni di coordinamento per i difensori dei diritti umani, associazioni a livello dell’Unione e nazionale, studi legali che difendono a titolo gratuito le persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, consultori giuridici di università e altre organizzazioni non governative.

25.

Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un punto focale per raccogliere e condividere le informazioni su tutte le organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

26.

Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell’Unione per fornire sostegno finanziario e a promuovere i finanziamenti disponibili a livello dell’Unione a favore delle organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, in particolare per garantire che esse dispongano di risorse sufficienti per reagire rapidamente a tali procedimenti.

27.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i convenuti in procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica abbiamo facile accesso a un’assistenza legale a un costo abbordabile.

28.

Gli Stati membri dovrebbero facilitare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche tra tutte le organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

RACCOLTA, COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DEI DATI

29.

Gli Stati membri, tenendo conto delle proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie, dovrebbero incaricare una o più autorità di raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nella loro giurisdizione, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un’autorità sia incaricata di coordinare le informazioni e di comunicare alla Commissione i dati aggregati raccolti a livello nazionale, su base annuale, a partire dalla fine del 2023, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblicherà una sintesi annuale dei contributi ricevuti.

30.

Ove necessario, il gruppo di esperti dell’UE contro le azioni SLAPP potrebbe sostenere lo sviluppo e l’uso ottimale di standard e modelli per la raccolta dei dati.

31.

I dati di cui al punto 29 devono comprendere:

a)

il numero di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell’anno di riferimento;

b)

il numero di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica rigettati tempestivamente nell’anno di riferimento a partire dal 2022, rigettati sia nel merito e che per motivi procedurali;

c)

il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di convenuto (ad esempio giornalista, difensore dei diritti umani, organo di stampa);

d)

il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di attore (ad esempio personalità politica, persona privata, società, indipendentemente dal fatto che l’attore sia un’entità straniera);

e)

dati sugli atti di partecipazione pubblica per i quali sono stati avviati procedimenti giudiziari;

f)

dati relativi all’importo stimato del risarcimento dei danni iniziale richiesto dagli attori;

g)

descrizione delle diverse basi giuridiche utilizzate dagli attori e relativi dati;

h)

dati sulla durata dei procedimenti, tutti i gradi di giudizio inclusi;

i)

dati sugli elementi transfrontalieri; e

j)

se disponibili, altri dati, tra cui quelli relativi alle spese giudiziarie e, se del caso, dati pertinenti relativi agli antecedenti delle cause.

32.

L’autorità che assicura il coordinamento di cui al punto 29 dovrebbe pubblicare i dati in formati accessibili sul proprio sito Internet e, se del caso, tramite altri strumenti appropriati, adottando nel contempo le disposizioni necessarie per garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

DISPOSIZIONI FINALI

33.

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il sostegno finanziario disponibile a livello dell’Unione per attuare le disposizioni specifiche della presente raccomandazione e promuovere le opportunità di finanziamento disponibili per le entità pubbliche e private, comprese le organizzazioni della società civile, in particolare nell’ambito del programma CERV e del programma Giustizia.

34.

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, entro la fine del 2023 e successivamente su richiesta, nel rispetto delle norme di protezione dei dati, una relazione sull’attuazione della presente raccomandazione contenente dati aggregati consolidati a livello degli Stati membri. Se necessario, la Commissione discuterà con gli Stati membri e i portatori di interessi, nelle sedi pertinenti, le misure e le azioni adottate per applicare la raccomandazione.

35.

Entro 5 anni dalla data di adozione, la Commissione valuterà l’impatto della presente raccomandazione sull’evoluzione dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica nell’Unione europea. Su tale base, la Commissione determinerà se siano necessarie ulteriori misure per garantire l’adeguata protezione delle persone bersaglio di tali procedimenti, tenendo conto delle conclusioni delle relazioni della Commissione sullo Stato di diritto e di altre informazioni pertinenti, compresi dati esterni.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022

Per la Commissione

Didier REYNDERS

Membro della Commissione


(1)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 settembre 2010, Dink contro Turchia (istanze nn. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09), punto 137. Sugli obblighi positivi ai sensi dell’articolo 10 della CEDU, cfr. anche la relazione della divisione Ricerca della Corte europea dei diritti dell’uomo, https://www.echr.coe.int/documents/research_report_article_10_eng.pdfI.

(2)  Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 dicembre 1976, Handyside contro Regno Unito (istanza n. 5493/72), punto 49.

(3)  Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 febbraio 2005, Steel e Morris contro Regno Unito (istanza n. 68416/01), punto 89.

(4)  La raccomandazione CM/Rec (2022) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla promozione di un ambiente favorevole al giornalismo di qualità nell’era digitale stabilisce quanto segue «[…] un giornalismo di qualità, basato su norme di deontologia professionale, pur assumendo forme diverse a seconda del contesto geografico, giuridico e sociale, persegue il duplice obiettivo di agire come organo di vigilanza pubblica nelle società democratiche e di contribuire a sensibilizzare e informare il pubblico» («[…] quality journalism, which rests on the standards of professional ethics while taking different forms according to geographical, legal and societal contexts, pursues the dual goal of acting as a public watchdog in democratic societies and contributing to public awareness and enlightenment»), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ddd0. La risoluzione 2213 (2018) sullo status dei giornalisti in Europa, adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, fa riferimento, in relazione ai giornalisti professionisti, a «una missione di garantire nel modo più responsabile e obiettivo possibile l’informazione del pubblico su temi di interesse generale o specialistico» («a mission to provide the public with information on general or specialist topics of interest as responsibly and as objectively as possible»), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ddd0.

(5)  Rete accademica sui diritti di cittadinanza europea, richiesta ad hoc — SLAPP nel contesto dell’UE, 29 maggio 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf, pag. 4 e rete accademica sui diritti di cittadinanza europea, «Strategic Lawsuits Against Public Particiation (SLAPP) in the European Union: A comparative study» (Azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica: uno studio comparativo), 30 giugno 2021, https://ec.europa.eu/info/files/strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-comparative-study_en.

(6)  P9_TA(2020)0320. In questa risoluzione il Parlamento ha inoltre ribadito i termini della sua risoluzione del 28 marzo 2019 (P8_TA (2019) 0328).

(7)  P9_TA(2021)0451.

(8)  Dal 2015 la piattaforma del Consiglio d’Europa ha facilitato la raccolta e la diffusione di informazioni relative a gravi preoccupazioni per la libertà dei media e alla sicurezza dei giornalisti nei paesi membri del Consiglio d’Europa. Le organizzazioni partner partecipanti - ONG internazionali e associazioni di giornalisti invitate - pubblicano segnalazioni sulle violazioni della libertà dei media e relazioni annuali sulla situazione della libertà e della sicurezza dei giornalisti in Europa. I paesi membri del Consiglio d’Europa dovrebbero agire e affrontare le questioni e informare la piattaforma in merito alle azioni intraprese in risposta alle segnalazioni. Il basso tasso di risposta dei paesi membri del Consiglio d’Europa che sono anche Stati membri dell’UE mostra la necessità di ulteriori interventi, https://www.coe.int/en/web/media-freedom.

(9)  Nel 2021 sono state pubblicate 282 segnalazioni sulla piattaforma per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti (coe.int), tra cui diverse segnalazioni riguardanti casi di intimidazione giudiziaria, vale a dire l’uso opportunistico, arbitrario o vessatorio della legislazione, tra cui la diffamazione, la lotta al terrorismo, la sicurezza nazionale, il teppismo o l’estremismo. La relazione annuale 2021 delle associazioni partner della piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti ha registrato un aumento nel 2020 rispetto all’anno precedente, relativamente sia al numero di segnalazioni sia al numero di giurisdizioni dei paesi membri del Consiglio d’Europa interessati, 1680a2440e (coe.int).

(10)  Raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1.

(11)  COM/2020/580 final del 30 settembre 2020.

(12)  COM/2021/700 final del 20 luglio 2021.

(13)  COM(2020) 790 final del 3 dicembre 2020.

(14)  Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8).

(15)  Cfr., tra l’altro, la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1577 «Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en; la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1814 «Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17587&lang=en; lo studio sulla libertà d’espressione e la diffamazione del segretariato generale del Consiglio d’Europa, uno studio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2012), https://rm.coe.int/study-on-the-alignment-of-laws-and-practices-concerning-alignment-of-l/16804915c5, e, più di recente, lo studio del Consiglio d’Europea sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2016), https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b.

(16)  Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1577 del 4 ottobre 2007«Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en.

(17)  Cfr. l’osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, articolo 19, sulle libertà di opinione e di espressione, del 12 settembre 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf, e la relazione speciale del rappresentante per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulle persecuzioni giudiziarie e gli abusi del sistema giudiziario nei confronti dei media, del 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

(18)  Cfr. l’osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, articolo 19, sulle libertà di opinione e di espressione, del 12 settembre 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

(19)  Relazione speciale del rappresentante per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulle persecuzioni giudiziarie e gli abusi del sistema giudiziario nei confronti dei media, del 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

(20)  Raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media, punto 6.

(21)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(22)  Manuale del Consiglio d’Europa destinato agli operatori della giustizia sulla tutela del diritto alla libertà di espressione ai sensi della CEDU (2017), https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814.

(23)  Global toolkit for judicial actors: international legal standards on freedom of expression, access to information and safety of journalists (2021), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378755.

(24)  https://www.coe.int/en/web/help/home

(25)  Cfr. gli orientamenti delle statistiche giudiziarie della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) in occasione della sua 12a riunione plenaria (Strasburgo, 10-11 dicembre 2008) - CEPEJ-GT-EVAL (coe.int), CEPEJ-GT-EVAL (coe.int).

(26)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(27)  Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu).

(28)  Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

(29)  Il regolamento (UE) 2021/692 mira a contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali.

(30)  Cfr., tra l’altro, la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1577 «Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en, la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1814 «Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17587&lang=en, lo studio sulla libertà d’espressione e la diffamazione del segretariato generale del Consiglio d’Europa, uno studio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2012), https://rm.coe.int/study-on-the-alignment-of-laws-and-practices-concerning-alignment-of-l/16804915c5 e, più di recente, lo studio del Consiglio d’Europea sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2016), https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b.

(31)  Oltre al Consiglio d’Europa (cfr. nota precedente), anche a livello internazionale vi è una crescente richiesta di depenalizzare la diffamazione. Cfr. l’osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, articolo 19, sulle libertà di opinione e di espressione, del 12 settembre 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf e la relazione speciale del rappresentante per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulle persecuzioni giudiziarie e gli abusi del sistema giudiziario nei confronti dei media, del 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

(32)  Per maggiori informazioni sul recepimento dell’articolo 85 del regolamento generale sulla protezione dei dati nel diritto nazionale, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 26.


ALLEGATO

Elementi che potrebbero essere inclusi nella formazione sulle domande in materia di protezione dei dati nel contesto di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica (comunemente noti come «SLAPP» o «azioni bavaglio»):

la legislazione adottata dagli Stati membri per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che prevede esenzioni o deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati per i trattamenti effettuati a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, qualora esse siano necessarie per conciliare questi due diritti;

ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, l’articolo 12, paragrafo 5, di detto regolamento stabilisce che le richieste manifestamente infondate o eccessive possono essere rifiutate (o che in tal caso può essere addebitato un contributo spese ragionevole);

il diritto di rettifica di cui all’articolo 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati riguarda solo le situazioni in cui i dati personali sono inesatti. Inoltre, il diritto di ottenere l’integrazione dei personali incompleti non è automatico e dipende dalla finalità del trattamento;

per quanto riguarda l’esercizio del diritto all’oblio, il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che tale diritto non si applichi nella misura in cui il trattamento è necessario per il diritto alla libertà di espressione e di informazione (articolo 17, paragrafo 3, lettera a)];

per impedire la pratica di scegliere il foro più vantaggioso, l’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento — ad esempio il giornalista, il difensore del diritto, il soggetto della società civile, l’impresa di media ecc. — possano essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento oppure, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio de suoi pubblici poteri, in cui l’interessato risiede abitualmente. Tale disposizione non lascia alcun margine per la promozione di azioni volte a far valere una violazione delle norme sulla protezione dei dati dinanzi ad altre autorità giurisdizionali che non hanno alcuna relazione con il trattamento dei dati personali, lo stabilimento del giornalista o dei media o la residenza abituale dell’attore, comprese le azioni per risarcimento dei danni.


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

17.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 138/45


DECISIONE n. 28/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 4 aprile 2022

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) (in prosieguo «il regolamento»), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (2) (in prosieguo «regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea»), in particolare l’articolo 86, paragrafo 2,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati in data 16 novembre 2021,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3) («statuto»)e alla decisione n. 26/2018 del consiglio di amministrazione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le disposizioni di attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari. Ove necessario, l’Agenzia notifica i casi all’OLAF.

(2)

I membri del personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono inoltre tenuti a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. L’obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione n. 17/2019 del consiglio di amministrazione, del 18 luglio 2019, sugli orientamenti di Frontex in materia di denunce di irregolarità.

(3)

L’Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione n. 16/2019 del consiglio di amministrazione, del 18 luglio 2019, che stabilisce disposizioni di attuazione in conformità dello statuto. La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti «di fiducia» in seno all’Agenzia.

(4)

L’Agenzia può anche svolgere indagini in merito a potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative alle informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base delle proprie norme di sicurezza per la protezione di tali informazioni.

(5)

L’Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività, anche da parte della Corte dei conti europea. Gli audit interni sono condotti dalla struttura di audit interno dell’Agenzia istituita dalla decisione n. 43/2020 del consiglio di amministrazione, del 9 dicembre 2020, che adotta la struttura organizzativa modificata dell’Agenzia, e dalla relativa decisione del direttore esecutivo a norma dell’articolo 80 della decisione n. 19/2019 del consiglio di amministrazione, del 23 luglio 2019, che adotta il regolamento finanziario di Frontex.

(6)

L’Agenzia gestisce le denunce esterne, in particolare quelle ricevute nel contesto del meccanismo di denuncia istituito in conformità dell’articolo 111 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea al fine di monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia.

(7)

I partecipanti alle attività di Frontex sono tenuti a comunicare gli episodi gravi a norma dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e della decisione del direttore esecutivo, del 19 aprile 2021, sulle procedure operative permanenti — Comunicazione di episodi gravi (4). L’Agenzia ha inoltre istituito un adeguato meccanismo di vigilanza per monitorare l’applicazione delle disposizioni del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea sull’uso della forza da parte del personale statutario, comprese le norme in materia di rendicontazione e le misure specifiche, per esempio di carattere disciplinare, relative all’uso della forza durante l’impiego. Tale meccanismo è disciplinato dalla decisione n. 7/2021 del consiglio di amministrazione, del 20 gennaio 2021, che istituisce un meccanismo di monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni sull’uso della forza da parte del personale statutario del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. L’Agenzia monitora inoltre l’uso della forza da parte del personale distaccato a lungo termine presso l’Agenzia dagli Stati membri, del personale messo a disposizione dagli Stati membri per un impego di breve durata e del personale della riserva di reazione rapida per gli interventi rapidi alle frontiere nei casi di applicazione della forza nelle attività operative di Frontex in conformità della pertinente decisione del direttore esecutivo.

(8)

Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit, esami di denunce e indagini, comunicazione di episodi gravi e attività di monitoraggio, l’Agenzia collabora con le autorità competenti degli Stati membri (5) e con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione.

(9)

L’Agenzia può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(10)

L’Agenzia è coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e agli organi giurisdizionali nazionali per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni impugnate dinanzi alla Corte o, ancora, per intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto l’Agenzia può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

(11)

Per espletare le proprie mansioni, l’Agenzia raccoglie ed elabora informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale, nonché dati finanziari. Pertanto, l’Agenzia funge da titolare del trattamento.

(12)

A norma del regolamento, l’Agenzia è pertanto tenuta ad adempiere all’obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.

(13)

L’Agenzia può essere tenuta a conciliare questi diritti con gli obiettivi di indagini amministrative, degli audit, delle indagini, della comunicazione di episodi gravi e del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni sull’uso della forza previste dal regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, e dei procedimenti giudiziari. Può inoltre essere tenuta a conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l’articolo 25 del regolamento e l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevedono che l’Agenzia possa limitare, a condizioni rigorose, l’applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36 nonché dell’articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. Fatta eccezione per i casi in cui le limitazioni siano previste da un atto giuridico adottato sulla base dei trattati, è necessaria l’adozione di norme interne che autorizzino l’Agenzia a limitare tali diritti.

(14)

L’Agenzia può, ad esempio, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un’indagine amministrativa o durante l’indagine stessa, prima di un’eventuale archiviazione del caso, o nella fase predisciplinare, o qualora l’interessato sia potenzialmente soggetto a misure specifiche, per esempio di carattere disciplinare, relative all’uso della forza durante l’impiego. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la capacità dell’Agenzia di condurre un’indagine o esercitare la sua funzione di monitoraggio dell’uso della forza in modo efficace, ad esempio ogniqualvolta sussista il rischio che la persona in questione possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che essi siano ascoltati.

(15)

L’Agenzia potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni, nonché quelli di altre persone coinvolte. Allo stesso modo, l’Agenzia potrebbe avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali qualora fornire tali informazioni possa influire seriamente sulle fasi di valutazione e convalida della procedura di comunicazione di episodi gravi in conformità dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

(16)

Potrebbe essere necessario tutelare l’anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, l’Agenzia può decidere di limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone, al fine di tutelarne i diritti e le libertà. In particolare, l’Agenzia potrebbe dover tutelare l’anonimato di testimoni o di altre persone che segnalano episodi che comportano l’uso della forza, in conformità del meccanismo di vigilanza per il monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni sull’uso della forza previste dal regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Allo stesso modo, nel contesto della comunicazione di episodi gravi in conformità dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, l’Agenzia potrebbe dover tutelare l’anonimato dei partecipanti a un’attività di Frontex che hanno comunicato l’episodio.

(17)

Potrebbe essere necessario tutelare le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i consulenti di fiducia dell’Agenzia. In tali casi, l’Agenzia potrebbe dover limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.

(18)

L’Agenzia tratta i dati personali del suo personale statutario relativi all’idoneità medica e psicologica, inclusi quelli necessari all’autorizzazione al porto e all’uso di armi in conformità all’articolo 82, paragrafo 7, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e alla decisione n. 3/2021 del consiglio di amministrazione del 15 gennaio 2021 (6). In considerazione della natura sensibile dei dati medici e al fine di proteggere l’interessato dall’accesso diretto a documenti relativi alla salute e allo stato mentale che lo concernono e che potrebbero arrecargli danno, l’Agenzia fornisce l’accesso indiretto alle informazioni mediche pertinenti attraverso il consulente medico dell’Agenzia o un fornitore esterno di servizi medici per informazioni e consigli sanitari pertinenti.

(19)

L’Agenzia dovrebbe applicare le limitazioni solo se rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, sono strettamente necessarie e costituiscono una misura proporzionata in una società democratica. L’Agenzia dovrebbe motivare tali limitazioni.

(20)

Conformemente al principio di responsabilità, l’Agenzia dovrebbe tenere un registro dell’applicazione delle limitazioni.

(21)

In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività dell’Agenzia.

(22)

L’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l’obbligo di informare gli interessati dei principali motivi della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

(23)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l’Agenzia ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell’applicazione di una limitazione all’interessato qualora, in qualsiasi modo, tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. L’Agenzia dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l’effetto.

(24)

L’Agenzia dovrebbe revocare la limitazione non appena cessino di sussistere le condizioni che la giustificano, nonché valutare periodicamente tali condizioni.

(25)

Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito alle eventuali limitazioni che possono essere applicate e per verificarne la conformità alla presente decisione.

(26)

L’Agenzia ha stabilito norme distinte in materia di trattamento dei dati personali operativi, in conformità dell’articolo 90 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, comprese norme interne specifiche sulla conservazione dei dati personali operativi e norme sulle restrizioni applicate ai diritti pertinenti degli interessati (7),

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e titolarità

1.   La presente decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia può limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36 del regolamento, a norma dell’articolo 25 del regolamento e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia per compiti amministrativi in conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

2.   Conformemente al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite nella presente decisione, le suddette limitazioni possono essere applicate ai seguenti diritti: diritto dell’interessato di ricevere informazioni, diritto di accesso dell’interessato, diritto dell’interessato alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione del trattamento, diritto dell’interessato di essere informato di una violazione dei suoi dati personali e diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

3.   Le categorie di dati personali interessate dalla presente decisione sono sia dati oggettivi/controllati (per esempio dati identificativi, recapiti, dati professionali, dati amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, dati relativi alle comunicazioni elettroniche e al traffico) sia dati soggettivi/non controllati (per esempio motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati relativi a prestazioni e condotta e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività in questione).

4.   L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore esecutivo. Si applicano le norme di esecuzione del regolamento dell’Agenzia relative alla titolarità dei dati (8).

5.   I nominativi dei titolari del trattamento designati sono comunicati agli interessati per mezzo di informazioni o registrazioni pubblicate sul sito web e/o sull’intranet dell’Agenzia.

Articolo 2

Limitazioni

1.   L’Agenzia può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36 e dell’articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22 nel contesto della finalità del trattamento dei dati personali indicato nell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione:

a)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando svolge indagini amministrative e avvia procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione a norma dell’articolo 86, dell’allegato IX dello statuto e della decisione n. 26/2018 del consiglio di amministrazione, del 25 ottobre 2018, che adotta disposizioni esecutive generali in merito allo svolgimento di indagini amministrative e di procedure disciplinari, quando notifica i casi all’OLAF e a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando il responsabile della protezione dei dati indaga su questioni direttamente collegate con l’esercizio delle sue funzioni, in particolare quando svolge indagini sulle attività di trattamento effettuate presso l’Agenzia a norma dell’articolo 5, paragrafo 11, della decisione n. 56/2021 del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2021 (9). L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di un membro del personale, una persona interessata o un terzo, in relazione a qualsiasi informazione in grado di compromettere gravemente indagini future o in corso, procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione, incluse dichiarazioni di testimoni e altri documenti;

b)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, al fine di garantire che i membri del personale dell’Agenzia possano effettuare segnalazioni in modo riservato qualora ritengano che sussistano gravi irregolarità, come stabilito nella decisione n. 17/2019 del consiglio di amministrazione, del 18 luglio 2019, che adotta orientamenti di Frontex in materia di denunce di irregolarità. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione, di interessati potenzialmente coinvolti nelle presunte irregolarità, in relazione a qualsiasi informazione che possa compromettere l’anonimato della persona che segnala una grave irregolarità;

c)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del personale dell’Agenzia possano avvalersi del sostegno dei consulenti di fiducia, come definito dalla decisione n. 16/2019 del consiglio di amministrazione, del 18 luglio 2019, sulla politica di Frontex relativa alla tutela della dignità della persona e alla prevenzione di molestie psicologiche e sessuali. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, dei presunti autori delle molestie, se necessario per proteggere l’anonimato della potenziale vittima di molestie e l’anonimato dei testimoni;

d)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando effettua audit interni ed esterni in relazione ad attività o servizi dell’Agenzia stessa, in particolare quando gli audit interni sono condotti dalla struttura di audit interno. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti degli interessati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione alle informazioni in grado di compromettere la riservatezza delle informazioni raccolte durante l’audit o di interferire con lo svolgimento di un audit in corso;

e)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e), g) e h), del regolamento, nel contesto delle indagini della Procura europea (EPPO). L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti degli interessati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, in relazione alle informazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini dell’EPPO;

f)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento, quando tratta denunce, comprese quelle ricevute dall’Agenzia nel contesto del meccanismo di denuncia istituito in conformità dell’articolo 111 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea per monitorare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia, e della relativa decisione del direttore esecutivo. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di un membro del personale impegnato in un’attività dell’Agenzia (10) e contro il quale sia stata presentata una denuncia, in relazione a qualsiasi informazione in grado di compromettere gravemente l’esame e il trattamento di detta denuncia;

g)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento, nel trattamento delle comunicazioni di episodi ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e della decisione del direttore esecutivo del 19 aprile 2021 sulla procedura operativa standard per la comunicazione di episodi gravi. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di interessati che figurano nella comunicazione di un episodio grave, in relazione a informazioni in grado di compromettere gravemente la convalida e la valutazione di tale comunicazione, come pure le azioni conseguenti e l’anonimato dei testimoni o di altre persone che comunicano tali episodi, compresi i migranti e i rimpatriati;

h)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando monitora l’applicazione delle disposizioni sull’uso della forza da parte del personale statutario del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea a norma dell’articolo 55, paragrafo 5, lettera a), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e della decisione n. 7/2021 del consiglio di amministrazione del 20 gennaio 2021, e quando monitora l’uso della forza da parte del personale distaccato a lungo termine presso l’Agenzia dagli Stati membri, del personale messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata e del personale della riserva di reazione rapida per gli interventi rapidi alle frontiere nei casi di applicazione della forza nelle attività operative di Frontex in conformità della pertinente decisione del direttore esecutivo. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di interessati che figurano in una relazione sull’uso della forza, per quanto riguarda informazioni (incluse dichiarazioni di testimoni e altri documenti) in grado di compromettere gravemente la verifica della relazione e qualsiasi azione conseguente futura o in corso, incluse indagini e procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione;

i)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo e a norma dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d’intesa e accordi di lavoro;

j)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione alle e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, su loro richiesta o di propria iniziativa, in particolare nel contesto delle attività di cui alle lettere da f) a h) del presente paragrafo e conformemente alle disposizioni del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e alle decisioni del consiglio di amministrazione;

k)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza alle o dalle autorità nazionali competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali o nel cooperare con tali autorità e organizzazioni, in particolare in base a pertinenti memorandum d’intesa e accordi di lavoro;

l)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta dati personali nel contesto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o a organi giurisdizionali nazionali;

m)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando tratta le richieste di accesso da parte dei membri del personale ai loro fascicoli medici relativi all’idoneità medica e psicologica, qualora l’accesso diretto a tali fascicoli possa essere dannoso per l’interessato in considerazione del suo stato di salute o mentale. In tali casi l’Agenzia fornisce un accesso indiretto alle informazioni mediche pertinenti attraverso il consulente medico dell’Agenzia o un fornitore esterno di servizi medici;

n)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando svolge analisi di sicurezza che possono condurre a indagini interne relative a incidenti di cibersicurezza o ad abusi dei sistemi informatici, anche mediante l’intervento esterno di CERT-EU, intese a garantire la sicurezza interna tramite videosorveglianza, controlli dell’accesso e indagini, messa in sicurezza dei sistemi di comunicazione e di informazione e attuazione di contromisure tecniche di sicurezza. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti degli interessati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, in relazione a informazioni atte a compromettere seriamente tali analisi di sicurezza, mezzi volti a garantire la sicurezza interna compresi controlli dell’accesso, indagini sulla sicurezza e contromisure tecniche di sicurezza.

2.   Le eventuali limitazioni rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

3.   Prima dell’applicazione di eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

4.   L’Agenzia redige, a fini di rendicontazione, un resoconto contenente le motivazioni alla base delle limitazioni applicate, i motivi compresi tra quelli elencati al paragrafo 1 che trovano applicazione nonché l’esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti sono inseriti in un registro, che è messo a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta. L’Agenzia elabora e pubblica relazioni periodiche sull’applicazione dell’articolo 25 del regolamento.

5.   In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia consulta tali organizzazioni sui potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità delle stesse, a meno che ciò non pregiudichi le proprie attività.

Articolo 3

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

1.   Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle attività di trattamento tenuto dall’Agenzia a norma dell’articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni a norma dell’articolo 39 del regolamento.

2.   Ogniqualvolta valuta la necessità e la proporzionalità di una limitazione, l’Agenzia considera i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell’interessato.

3.   Le limitazioni non si applicano quando l’esercizio del diritto oggetto di limitazione priverebbe tale limitazione del suo scopo o inciderebbe negativamente sui diritti o sulle libertà di altri interessati.

Articolo 4

Garanzie e periodi di conservazione

1.   L’Agenzia mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative e sono specificate, ove necessario, nelle decisioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, nelle decisioni del direttore esecutivo, nei piani operativi redatti in conformità dell’articolo 38 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, nelle decisioni interne, nelle procedure e negli avvisi amministrativi. Le garanzie prevedono quanto segue:

a)

una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;

b)

se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;

c)

se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;

d)

il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione.

I riesami di cui alla lettera d) sono effettuati almeno ogni sei mesi e possono condurre alla revoca delle limitazioni in conformità del paragrafo 2. I riesami sono documentati dal titolare del trattamento designato a fini di rendicontazione.

2.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere.

3.   I dati personali sono conservati secondo le norme dell’Agenzia applicabili in materia di conservazione, da definire nei registri relativi alla protezione dei dati tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi in conformità dell’articolo 13 del regolamento.

Articolo 5

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

1.   Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell’interessato siano soggetti a limitazione in conformità della presente decisione. A detto responsabile è dato accesso ai relativi registri e a tutti i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere di riesaminare l’applicazione di una limitazione. L’Agenzia informa per iscritto il proprio responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame.

3.   L’Agenzia documenta la partecipazione del responsabile della protezione dei dati all’applicazione delle limitazioni, specificando le informazioni che sono state condivise con il responsabile stesso.

4.   I titolari del trattamento designati informano il responsabile della protezione dei dati quando una limitazione è stata revocata.

Articolo 6

Informazioni degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti

1.   Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web/intranet, l’Agenzia include una sezione contenente informazioni generali a uso degli interessati sulle potenziali limitazioni dei loro diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la possibile durata delle stesse.

2.   L’Agenzia comunica ai singoli interessati, senza indebito ritardo e per iscritto, le limitazioni presenti o future dei loro diritti. L’Agenzia comunica agli interessati i motivi principali su cui si basa l’applicazione della limitazione, il loro diritto di consultare il responsabile della protezione dei dati per impugnare la limitazione e il loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

3.   L’Agenzia può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso. L’Agenzia fornisce le informazioni all’interessato non appena tale comunicazione non abbia più l’effetto di rendere nulla la limitazione.

Articolo 7

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

1.   Qualora sia tenuta a comunicare una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, l’Agenzia può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. L’Agenzia documenta in una nota i motivi della limitazione, la sua giustificazione giuridica conformemente all’articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al Garante europeo della protezione dei dati al momento della comunicazione della violazione dei dati personali.

2.   Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, l’Agenzia comunica la violazione dei dati personali all’interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 8

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In circostanze eccezionali l’Agenzia può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2.   Laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l’Agenzia informa l’interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l’applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo presso il Garante europeo della protezione dei dati.

3.   L’Agenzia può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto mediante procedura scritta, il 4 aprile 2022

Per il consiglio di amministrazione

Marko GAŠPERLIN

Presidente


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(4)  Decisione n. R-ED-2021-51 del direttore esecutivo del 19 aprile 2021 sulle procedure operative permanenti — Comunicazione di episodi gravi.

(5)  Ai fini della presente decisione, il termine «Stati membri» comprende anche gli Stati che partecipano al pertinente sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del suo protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nel quadro giuridico dell’Unione europea.

(6)  Decisione n. 3/2021 del consiglio di amministrazione, del 15 gennaio 2021, che adotta le norme in base alle quali il direttore esecutivo può autorizzare il personale statutario a portare e utilizzare armi, anche in relazione alla cooperazione obbligatoria con le autorità nazionali competenti, e per assicurare che le condizioni per il rilascio di tali autorizzazioni continuino ad essere soddisfatte dal personale statutario.

(7)  Decisione n. 69/2021 del consiglio di amministrazione, del 21 dicembre 2021, che adotta norme sul trattamento dei dati personali operativi da parte dell’Agenzia.

(8)  Decisione n. 56/2021 del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2021 che adotta le norme di attuazione relative all’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati e le norme riguardanti i responsabili del trattamento designati nell’ambito di Frontex.

(9)  Decisione n. 56/2021 del consiglio di amministrazione, del 15 ottobre 2021, che adotta le norme di attuazione relative all’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne i compiti, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati e le norme riguardanti i responsabili del trattamento designati nell’ambito di Frontex.

(10)  Nel «personale impegnato in un’attività dell’Agenzia» sono compresi i membri delle squadre quali il personale dell’Agenzia o i membri delle categorie 2, 3 e 4 del corpo permanente.

(11)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).