ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
3 maggio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione, del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione, del 29 aprile 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596]

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone ( GU L 42 I del 23.2.2022 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2)

All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia (RAC), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato i seguenti pareri (2) su dette proposte.

Parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie;

Parere del 4 maggio 2020 sulla sostanza ciflutrina (ISO); α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato;

Parere del 4 maggio 2020 sulla sostanza beta-ciflutrina (ISO); massa di reazione di rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato e rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato;

Parere del 4 maggio 2020 sulla sostanza acetamipride (ISO); (1E)-N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N-metiletanimidammide; (E)-N1-[(6-cloropiridil-3-il)metil]-N2-ciano-N1-metilacetammidina;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza tellurio;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza biossido di tellurio;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza 2,2-dimetilpropan-1-olo, tribromo derivato; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-olo;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza piperonil butossido (ISO); 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza benzofenone;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza eso-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]ept-2-il acrilato; isobornil acrilato;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza daminozide (ISO); acido 4-(2,2-dimetilidrazino)-4-ossobutanoico; acido N-dimetilaminosuccinamico;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza clofentezina (ISO); 3,6-bis(o-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza fluopicolide (ISO); 2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza triclorosilano;

Parere dell’11 giugno 2020 sulla sostanza acido 2-etilesanoico e i suoi sali;

Parere dell’11 giugno 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alla tossicità sullo sviluppo della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) (DTPA) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza dibutilstagno bis(2-etilesanoato);

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza dibutilstagno di(acetato);

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza bario diboro tetraossido;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza sulla sostanza chinoclamina (ISO); 2-amino-3-cloro-1,4-naftochinone

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 4,4’-ossidi(benzenesulfonoidrazide);

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza toluene-4-sulfonoidrazide;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina-2,6-dione;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 1,3-bis(1-isocianato-1-metiletil)benzene; [m-TMXDI];

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza Bis(isocianatometil)benzene; [m-XDI];

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 2,4,6-triisopropil-m-fenilene diisocianato;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza N-(2-nitrofenil)fosforico triammide;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza cumene;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 2-etil-2-[[(1-ossoallil)ossi]metil]-1,3-propanediil diacrilato; 2,2-bis(acriloilossimetil)butil acrilato; trimetilolpropano triacrilato;

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 1,5-naftilene diisocianato [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm];

Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 1,5-naftilene diisocianato [Contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm]

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza bromuro di ammonio;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza 2,4,6-tri-terz-butilfenolo;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza piridalil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroallilossi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]propil etere;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza piridina-2-tiol 1-ossido, sale di sodio; piritione sodico; sodio piritione;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza N-(5-cloro-2-isopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carbossammide; isoflucipram

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza 2-(2-metossietossi)etanolo; glicol dietilenico monometiletere;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza 4,4’-isopropilidenedifenolo; bisfenolo A;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza pendimetalina (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidene;

Parere dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza dimossistrobina (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetilfenossi)metil]fenil}-2-(metossiimino)-N-metilacetammide; (E)-2-(metossiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza 4,4’-sulfonildifenolo; bisfenolo S;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza 2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil acetato; C.I. Disperse Blue 124;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza metil N-(isopropossicarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenil)-β-alaninato; valifenalato

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris(2-idrossietil)ammonio;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza 1,3,5-triazin-2,4,6-triammina; melammina;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo ≥ 78 % sin isomeri ≤ 15 % anti isomeri]; isopirazam;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza estratto di Margosa [dai semi dell’Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici];

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza divanadio pentossido; vanadio pentossido;

Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazina-4-one-2,2-diossido;

Parere del 10 dicembre 2020 su un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alle nuove informazioni relative alla tossicità acuta per inalazione di 2-butossietanolo; monobutiletere del glicole etilenico (EGBE).

(3)

Sono pervenute informazioni supplementari che contestano la valutazione scientifica contenuta nei pareri del RAC dell’11 giugno 2020 sulla sostanza acido 2-etilesanoico e i suoi sali; dell’11 giugno 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alla tossicità sullo sviluppo di N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) (DTPA) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio; dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza bromuro di ammonio; del 10 dicembre 2020 sulla sostanza divanadio pentaossido; del 10 dicembre 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea di nuove informazioni relative alla tossicità acuta per inalazione di 2-butossietanolo; monobutiletere del glicole etilenico (EGBE); e del 10 dicembre 2020 sulla sostanza melammina.

(4)

Tali informazioni supplementari sono state valutate dalla Commissione e non sono state ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull’analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC. È pertanto appropriato introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze interessate in base alla valutazione effettuata in tali pareri.

(5)

Dopo l’invio della valutazione del RAC alla Commissione, sono pervenute informazioni supplementari relative alla tossicità acuta per inalazione della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie. La classificazione della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come tossicità acuta per inalazione di categoria 2, raccomandata nella valutazione del RAC del 5 dicembre 2019, non dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto la Commissione, dopo aver valutato le nuove informazioni scientifiche, ha ritenuto necessaria un’ulteriore valutazione da parte del RAC. Tuttavia, la classificazione di tale sostanza come STOT RE 2, raccomandata nel parere del RAC del 5 dicembre 2019, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto non sono pervenute nuove informazioni che richiedano un’ulteriore valutazione ai fini di detta classificazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)

Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 novembre 2023.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. I pareri dell’11 giugno 2020 e del 10 dicembre 2020 relativi a un riesame su richiesta della Commissione europea sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests.


ALLEGATO

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

nella parte 3, la tabella 3 è modificata come segue:

a)

devono essere inserite le seguenti voci:

Numero indice

Denominazione chimica

N. CE

N. CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di conc. specifica, fattori M e STA

Note

Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazione di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«014-052-00-7

silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie

272-697-1

68909-20-6

STOT RE 2

H373 (polmoni) (inalazione)

GHS08

Wng

H373 (polmoni) (inalazione)

EUH066»

 

 

«035-005-00-7

bromuro di ammonio

235-183-8

12124-97-9

Repr. 1B

Lact.

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

H360FD

H362

H336

H372 (sistema nervoso)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H362

H336

H372 (sistema nervoso)

H319»

 

 

 

«050-032-00-4

dibutilstagno bis(2-etilesanoato)

220-481-2

2781-10-4

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)»

 

 

 

«050-033-00-X

dibutilstagno di(acetato)

213-928-8

1067-33-0

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)»

 

 

 

«052-001-00-0

tellurio

236-813-4

13494-80-9

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362»

 

 

 

«052-002-00-6

diossido di tellurio

231-193-1

7446-07-3

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362»

 

 

 

«056-005-00-3

tetraossido di bario e diboro

237-222-4

13701-59-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

H360FD

H332

H301

GHS08

GHS06

Dgr

H360FD

H332

H301

 

inalazione:

STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)

via orale:

STA = 100 mg/kg di p. c.»

 

«601-097-00-8

propilbenzene

203-132-9

103-65-1

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411»

 

 

 

«603-243-00-6

derivati di 2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-olo

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341»

 

 

 

«604-096-00-0

piperonilbutossido (ISO); 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperoniletere

200-076-7

51-03-6

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H335

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H335

H319

H410

EUH066

M = 1

M = 1»

 

«604-097-00-6

2,4,6-tri-terz-butilfenolo

211-989-5

732-26-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

H360D

H302

H373 (fegato)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H302

H373 (fegato)

H317

 

via orale:

STA = 500 mg/kg di p. c.»

 

«604-098-00-1

4,4’-sulfonildifenolo; bisfenolo S

201-250-5

80-09-1

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD»

 

 

 

«606-153-00-5

benzofenone

204-337-6

119-61-9

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«606-154-00-0

chinoclamina (ISO); 2-amino-3-cloro-1,4-naftochinone

220-529-2

2797-51-5

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H302

H373 (circolazione sanguigna, reni)

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H302

H373 (circolazione sanguigna, reni)

H319

H317

H410

 

via orale:

STA = 500 mg/kg di p. c.

M = 10

M = 10»

 

«607-756-00-6

acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]ept-2-ile isobornil acrilato

227-561-6

5888-33-5

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317»

 

 

 

«607-757-00-1

daminozide (ISO); acido 4-(2,2-dimetilidrazino)-4-ossobutanoico; acido N-dimetilaminosuccinamico

216-485-9

1596-84-5

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351»

 

 

 

«607-758-00-7

4,4′-ossidi(benzensolfonoidrazide)

201-286-1

80-51-3

Self-react. D

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«607-759-00-2

toluene-4-sulfonoidrazide

216-407-3

1576-35-8

Self-react. D

H242

GHS02

Dgr

H242»

 

 

 

«607-760-00-8

2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil acetato; C.I. Disperse Blue 124

239-203-6

15141-18-1

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %»

 

«607-761-00-3

acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico

206-798-9

375-85-9

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (fegato)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (fegato)»

 

 

 

«607-762-00-9

metil-N-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninato valifenalato

-

283159-90-0

Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411»

 

 

 

«607-763-00-4

acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris(2-idrossietil)ammonio

-

-

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319»

 

 

 

«607-764-00-X

acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico

-

2156592-54-8

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319»

 

 

 

«607-765-00-5

acido 6-[(C12-18)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico

-

-

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD»

 

 

 

«613-341-00-0

clofentezina (ISO); 3,6-bis(o-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina

277-728-2

74115-24-5

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1»

 

«613-342-00-6

teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina-2,6-dione

200-385-7

58-55-9

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D»

 

 

 

«613-343-00-1

piridalil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroallilossi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]propil etere

-

179101-81-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100»

 

«613-344-00-7

piridin-2-tiol 1-ossido, sale di sodio; piritione sodico; sodio piritione;

223-296-5;

240-062-8

3811-73-2;

15922-78-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H302

H372 (sistema nervoso)

H315

H319

H317

H400

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H302

H372 (sistema nervoso)

H315

H319

H317

H410

EUH070

inalazione:

STA = 0,5 mg/L (polveri o nebbie)

via cutanea:

STA = 790 mg/kg di p. c.

via orale:

STA = 500 mg/kg di p. c.

M = 100»

 

«613-345-00-2

1,3,5-triazina-2,4,6-triammina;

melammina

203-615-4

108-78-1

Carc. 2

STOT RE 2

H351

H373 (vie urinarie)

GHS08

Wng

H351

H373 (vie urinarie)»

 

 

 

«615-046-00-2

1,3-bis(1-isocianato-1-metiletil)benzene [m-TMXDI]

220-474-4

2778-42-9

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317»

 

 

 

«615-047-00-8

1,3-bis(isocianatometil)benzene; [m-XDI]

222-852-4

3634-83-1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %»

 

«615-048-00-3

2,4,6-triisopropil-m-fenilene diisocianato

218-485-4

2162-73-4

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317»

 

 

 

«615-049-00-9

1,5-naftilene diisocianato

[contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS07

GHS08

Dgr

H335

H315

H319

H334

H317

H412»

 

 

 

«615-050-00-4

1,5-naftilene diisocianato

[contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

Acute Tox. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 3

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

 

inalazione:

STA = 0,27 mg/L (polveri o nebbie)»

 

«616-237-00-3

fluopicolide (ISO); 2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide

-

239110-15-7

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d»

 

 

 

«616-238-00-9

N-(2-nitrofenil)fosforico triammide

477-690-9

874819-71-3

Repr. 1B

STOT RE 2

H360Fd

H373 (reni)

GHS08

Dgr

H360Fd

H373 (reni)»

 

 

 

«616-239-00-4

N-(5-cloro-2-isopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazolo-4-carbossammide; isoflucypram

-

1255734-28-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H332

H317

H410

 

inalazione:

STA = 2,2 mg/L (polveri o nebbie)

M = 10

M = 1»

 

«616-240-00-X

Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo ≥ 78 % sin isomeri ≤ 15 % anti isomeri]; isopyrazam

-

881685-58-1

Carc. 2

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H317

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 3 %

M = 10

M = 10»

 

«650-058-00-1

estratto di Margosa [dai semi dell’Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici]

283-644-7

84696-25-3

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H317

H410

 

M = 10»

 

b)

le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero indice

Denominazione chimica

N. CE

N. CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di conc. specifica, fattori M e STA

Note

Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazione di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«014-001-00-9

triclorosilano

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1 A

Eye Dam. 1

H224

H260

H331

H302

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H224

H260

H331

H302

H314

EUH014

EUH029

EUH071

inalazione:

STA = 7,6 mg/L (vapori)

via orale:

STA = 1 000  mg/kg di p. c.»

 

«023-001-00-8

pentaossido di divanadio vanadio pentossido

215-239-8

1314-62-1

Muta. 2

Carc. 1B

Repr. 2

Lact.

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (vie respiratorie, inalazione)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (vie respiratorie, inalazione)

H411

 

inalazione:

STA = 0,05 mg/L (polveri o nebbie)

via orale:

STA = 220 mg/kg di p. c.»

 

«601-024-00-X

cumene

202-704-5

98-82-8

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H304

H335

H411»

 

 

 

«603-014-00-0

2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H331

H302

H315

H319

GHS06

Dgr

H331

H302

H315

H319

 

inalazione:

STA = 3 mg/L (vapori)

via orale:

STA = 1 200  mg/kg di p. c.»

 

«603-107-00-6

2-(2-metossietossi)etanolo glicol dietilenico monometiletere

203-906-6

111-77-3

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %»

 

«604-030-00-0

4,4′-isopropilidendifenolo; bisfenolo A

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F

H335

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H335

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 10»

 

«607-111-00-9

2-etil-2-[[(1-ossoallil)ossi]metil]-1,3-propanediil diacrilato; 2,2-bis(acriloilossimetil)butil acrilato;

trimetilolpropano triacrilato

239-701-3

15625-89-5

Carc. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H315

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

«607-230-00-6

acido 2-etilesanoico e i suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D»

 

 

 

«607-253-00-1

ciflutrin (ISO); α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato

269-855-7

68359-37-5

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (sistema nervoso)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (sistema nervoso)

H410

 

inalazione:

STA = 0,14 mg/L (polveri o nebbie)

via orale:

STA = 14 mg/kg di p. c.

M = 1 000 000

M = 1 000 000 »

 

«607-254-00-7

beta-ciflutrina (ISO); massa di reazione di rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato e rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato

-

1820573-27-0

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (sistema nervoso)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (sistema nervoso)

H410

 

inalazione:

STA = 0,081 mg/L (polveri o nebbie)

via orale:

STA = 11 mg/kg di p. c.

M = 1 000 000

M = 1 000 000 »

 

«607-734-00-6

pentapotassio 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato

404-290-3

7216-95-7

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (inalazione)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inalazione)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inalazione:

STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)»

 

«607-735-00-1

N-carbossimetilimminobis(etilennitrilo)tetra(acido acetico)

200-652-8

67-43-6

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (inalazione)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inalazione)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inalazione:

STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)»

 

«607-736-00-7

pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato

205-391-3

140-01-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H360D

H332

H373 (inalazione)

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inalazione)

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inalazione:

STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)»

 

«608-032-00-2

acetamipride (ISO); (1E)-N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N-metiletanimidammide; (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetammidina

-

135410-20-7 160430-64-8

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 1

Aquatic Acute 1

H361d

H301

H410

H400

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361d

H301

H410

 

via orale:

STA = 140 mg/kg di p. c.

M = 10

M = 10»

 

«609-042-00-X

pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3.4-xilidene

254-938-2

40487-42-1

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GSH09

Wng

H361d

H410

 

M = 100

M = 10»

 

«613-012-00-1

bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-one-2,2-diossido

246-585-8

25057-89-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H361d

H302

H319

H317

GHS08

GHS07

Wng

H361d

H302

H319

H317

 

via orale: STA = 1 600  mg/kg di p. c.»

 

«616-164-00-7

dimossistrobina (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetilfenossi)metil]fenil}-2-(metossiimino)-N-metilacetammide; (E)-2-(metossiimmino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide

 

149961-52-4

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H332

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H332

H410

 

inalazione:

STA = 1,3 mg/L (polveri o nebbie)

M = 100

M = 100»

 

c)

La voce corrispondente al numero di indice 615-007-00-X è soppressa.


3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/693 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2022

sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Vanuatu figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (2) («l’accordo»), a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo stesso. L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2017.

(2)

Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 (3) sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, a norma all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo. La sospensione dell’applicazione dell’accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(3)

Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, è altresì necessario prevedere la sospensione a livello del diritto dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, se la Commissione è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), vale a dire «un rischio accresciuto o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, […] suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti», essa adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente e parzialmente l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo di nove mesi.

(5)

Con i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, attuati dal paese dal 25 maggio 2015, i cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l’accesso all’Unione in esenzione dall’obbligo di visto.

(6)

Tali programmi non prevedono alcun requisito di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu per i richiedenti. La procedura di domanda è gestita da agenzie specializzate situate al di fuori di Vanuatu (ad esempio a Dubai, in Thailandia e in Malaysia), grazie alle quali il richiedente non ha bisogno di alcun contatto diretto con le autorità di Vanuatu. La mancanza del requisito di un colloquio in presenza riduce le possibilità per le autorità di Vanuatu di dare una valutazione corretta del richiedente o di confermare le informazioni fornite nella domanda, anche in termini di veridicità e credibilità. I programmi sono normalmente pubblicizzati come un modo per aggirare la procedura di rilascio dei visti Schengen e ottenere un facile accesso all’UE in esenzione dall’obbligo di visto (4). A livello commerciale, l’attrattiva dei programmi di Vanuatu si basa sulle procedure di esame accelerate e sui controlli meno rigorosi sull’origine dei fondi.

(7)

Come confermato dalle autorità di Vanuatu, le domande sono trattate in tempi molto brevi (5). Tali tempi brevi di trattamento non consentono un adeguato controllo di sicurezza né lo scambio di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti prima di concedere la cittadinanza. A causa di questi tempi brevi di trattamento e dell’assenza di uno scambio sistematico di informazioni con il paese di origine dei richiedenti, Vanuatu aveva concesso la cittadinanza a persone oggetto di indagini penali, comprese persone che figuravano nelle banche dati dell’Interpol.

(8)

La percentuale di domande respinte è estremamente bassa; ciò conferma la valutazione della Commissione in merito alle carenze in materia di sicurezza e alla scarsa affidabilità del processo di controllo. Secondo le informazioni fornite dall’ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, fino al marzo 2021 Vanuatu aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti in cambio di investimenti nell’ambito dei programmi; alla fine del 2020 le autorità di Vanuatu avevano respinto una sola domanda.

(9)

Inoltre, tra i paesi di origine dei richiedenti la cui domanda è stata accolta figurano alcuni che sono generalmente esclusi da altri programmi di cittadinanza, come l’Iran e l’Afghanistan, e altri paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata nell’UE, tra cui la Nigeria, lo Yemen, la Siria, il Pakistan e la Libia.

(10)

I rischi per la sicurezza sono ulteriormente aggravati dalla legislazione poco rigorosa sulle modifiche del nome. Come confermato dalle autorità di Vanuatu durante la riunione tecnica tenutasi il 15 aprile 2021, i richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza per investitori possono anche chiedere un cambiamento di identità.

(11)

Le circostanze di cui sopra portano alla conclusione che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell’Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto in base ai criteri di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 (6) e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Le verifiche caso per caso sono effettuate alla luce di criteri relativi, tra l’altro, all’ordine pubblico e alla sicurezza. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un’elusione della procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.

(12)

Negli scambi tra la Commissione e le autorità di Vanuatu (ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021), la Commissione ha espresso serie preoccupazioni in merito alla concessione della cittadinanza a persone che figurano nelle banche dati dell’Interpol, alla mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, ai brevi periodi di trattamento dei programmi e alla mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità che l’obbligo del visto venisse ripristinato. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.

(13)

Tenendo in considerazione le informazioni, i dati, le relazioni e le statistiche summenzionati e a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), paragrafo 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione conclude che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri e ha deciso che occorre intervenire.

(14)

Il rischio accresciuto per l’ordine pubblico e la sicurezza interna connesso ai cittadini di Vanuatu che hanno ottenuto la cittadinanza nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori può essere attenuato solo mediante una sospensione parziale dell’esenzione dall’obbligo del visto.

(15)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe, in base alle informazioni disponibili, considerare categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. Pertanto, poiché Vanuatu non distingue tra passaporti rilasciati nell’ambito di programmi di cittadinanza per investitori e altri passaporti, la sospensione dovrebbe applicarsi a tutti i passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale Vanuatu ha iniziato a rilasciare un numero significativo di passaporti in cambio di investimenti.

(16)

I cittadini di Vanuatu il cui ingresso nell’UE è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a continuare a soggiornare nell’UE e ad uscirne senza visto. Tale misura non dovrebbe applicarsi all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee tra Stati membri come definite all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(20)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (11); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(21)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto

L’applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 per i titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015 è temporaneamente sospesa.

Articolo 2

Proseguimento del soggiorno in esenzione dall’obbligo di visto

I titolari di passaporti rilasciati da Vanuatu che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 e il cui ingresso nell’UE è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a soggiornare nell’UE e ad uscirne senza visto. Tale misura non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee come definite all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

(3)  Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

(4)  Vanuatu - Vantaggi principali - UNITÀ GCI Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com)

(5)  Come ottenere la cittadinanza di Vanuatu - UNITÀ GCI Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com): « un programma di immigrazione rapido permette di ottenere la cittadinanza a Vanuatu in soli 14-45 giorni ».

(6)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/694 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2022

che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha aggiunto all'elenco delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nuove infrazioni gravi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il cabotaggio e il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.

(2)

Con l'aggiunta del riferimento al rischio di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, il regolamento (UE) 2020/1055 ha inoltre introdotto un criterio supplementare di cui la Commissione deve tenere conto nel definire il livello di gravità delle infrazioni gravi.

(3)

Il regolamento (UE) 2020/1055 ha modificato il regolamento (CE) n. 1071/2009 anche per disporre che la Commissione, nel determinare la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenga conto del numero di veicoli, anziché del numero di conducenti, adibiti alle attività di trasporto.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. Tali infrazioni dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 che possono incidere sull'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione (4) dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere le nuove infrazioni e tenere conto dei nuovi criteri per definirne il livello di gravità e la frequenza del ripetersi dell'evento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:

1)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

(3)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:

1)

i paragrafi introduttivi e la sezione 1 sono sostituiti dal testo seguente:

« Classificazione di infrazioni gravi

(Previste all'articolo 1)

La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada.

1.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) (Tempo di guida e di riposo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ   (1)

IPG

IMG

IG

 

Equipaggio

1.

Articolo 5, paragrafo 1

Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti

 

 

X

Periodi di guida

2.

Articolo 6, paragrafo 1

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore

13 h 30 ≤ …

X

 

 

5.

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore

15 h ≤ …

X

 

 

8.

Articolo 6, paragrafo 2

Superamento del periodo di guida settimanale

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

10.

Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Articolo 6, paragrafo 3

Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

13.

Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

112 h 30 ≤ …

X

 

 

Interruzioni

14.

Articolo 7

Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Periodi di riposo

16.

Articolo 8, paragrafo 2

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8 h 30

 

X

 

18.

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Articolo 8, paragrafo 5

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

Articolo 8, paragrafo 6

Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20 h

 

X

 

26.

Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28.

Articolo 8, paragrafo 6

Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

29.

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Articolo 8, paragrafo 6 ter

Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi

 

 

X

 

31.

Articolo 8, paragrafo 8

Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo

 

 

X

 

32.

Articolo 8, paragrafo 8

Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro

 

 

 

X

 

Deroga alla regola dei 12 giorni

33.

Articolo 8, paragrafo 6 bis

Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

34.

12 h ≤ …

 

X

 

35.

Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera b), punto ii)

Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

36.

… ≤ 65 h

 

X

 

37.

Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera d)

Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se non vi siano più conducenti a bordo del veicolo

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

38.

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organizzazione del lavoro

39.

Articolo 8, paragrafo 8 bis

L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza

 

X

 

40.

Articolo 10, paragrafo 1

Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate

 

X

 

41.

Articolo 10, paragrafo 2

Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa

 

X

 

(*1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»;"

2)

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2.

Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) (Tachigrafo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Installazione di un tachigrafo

1.

Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 4 bis, e articolo 22

Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato

X

 

 

Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

2.

Articolo 23, paragrafo 1

Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata

 

X

 

3.

Articolo 27

Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente

 

X

 

4.

Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

5.

Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

6.

Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

7.

Articolo 32, paragrafo 1

Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)

 

X

 

8.

Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 33, paragrafo 1

Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)

 

X

 

9.

Articolo 32, paragrafo 3

Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo

X

 

 

10.

Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente

X

 

 

11.

Articolo 33, paragrafo 2

L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati

 

X

 

12.

Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno

 

X

 

13.

Articolo 34, paragrafo 1

Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente

 

X

 

14.

Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti

 

X

 

15.

Articolo 34, paragrafo 1 bis

Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati

 

X

 

16.

Articolo 34, paragrafo 2

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili

 

X

 

17.

Articolo 34, paragrafo 3

Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto

 

X

 

18.

Articolo 34, paragrafo 4

Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)

 

 

X

19.

Articolo 34, paragrafo 5

Uso scorretto del dispositivo di commutazione

 

X

 

Presentazione dei documenti

20.

Articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto v)

Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario"

 

 

X

21.

Articolo 34, paragrafo 6

Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione

 

X

 

22.

Articolo 34, paragrafo 7

Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero

 

 

X

23.

Articolo 34, paragrafo 7

Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero

 

 

X

24.

Articolo 36

Rifiuto al controllo

 

X

 

25.

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti (fino al 30 dicembre 2024)

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti (a partire dal 31 dicembre 2024)

 

X

 

26.

Articolo 36

Non in grado di presentare la carta del conducente, se il conducente ne possiede una

 

X

 

Malfunzionamento

27.

Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati

 

X

 

28.

Articolo 37, paragrafo 2

Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo

 

X

 

(*2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;"

3)

la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«6.

Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio  (*3) (Limitatori di velocità)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Articolo 2 e articolo 3

Limitatore di velocità non installato

X

 

 

2.

Articolo 5

Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili

 

X

 

3.

Articolo 5

Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata

 

 

X

4.

 

Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità

X

 

 

(*3)  Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).»;"

4)

la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

«10.

Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*4) (Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Licenza comunitaria

1.

Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1

Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)

X

 

 

2.

Articolo 4

L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

X

 

Attestato di conducente

3.

Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1

Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.)

 

X

 

4.

Articolo 5

L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato di conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

 

X

Cabotaggio

5.

Articolo 8, paragrafo 2

Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante

 

X

 

6.

Articolo 8, paragrafo 2 bis

Esecuzione di trasporti di cabotaggio in uno Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso Stato membro

 

X

 

7.

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito e/o tutti i trasporti effettuati nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada

 

X

 

(*4)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;"

5)

la sezione 11 è sostituita dalla seguente:

«11.

Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*5) (Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Licenza comunitaria

1.

Articolo 4

Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)

X

 

 

2.

Articolo 4, paragrafo 3

Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

X

 

Autorizzazione di servizi regolari

3.

Articoli 5 e 6

Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.)

 

X

 

4.

Articolo 19

Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli ispettori (vale a dire: l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

 

X

5.

Articoli 5 e 6

Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa

 

 

X

Foglio di viaggio per servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

6.

Articolo 12

Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.)

 

 

X

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

7.

Articolo 16

Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante

 

X

 

8.

Articolo 17

Non avere a bordo del veicolo o non essere in grado di esibire, a richiesta degli ispettori, i documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio (foglio di viaggio per i servizi occasionali o contratto stipulato fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o copia certificata conforme dello stesso, per i servizi regolari specializzati)

 

X

 

(*5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»;"

6)

sono aggiunte le sezioni 13 e 14 seguenti:

«13.   Infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*6) (Roma I) (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Roma I

Violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

 

X

 

14.   Gruppi di infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*7) (distacco dei lavoratori nel trasporto su strada)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Articolo 1, paragrafo 11, lettera a)

Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco

 

 

X

2.

Articolo 1, paragrafo 11, lettera a)

Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco

 

X

 

3.

Articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata

 

X

 

4.

Articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida

 

X

 

5.

Articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida

 

X

 

6.

Articolo 1, paragrafo 11, lettera c)

Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta

 

X

 

7.

Articolo 1, paragrafo 12

Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI

 

 

X

(*6)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6)."

(*7)  Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).»."


(*1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»;

(*2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;

(*3)  Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).»;

(*4)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;

(*5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»;

(*6)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(*7)  Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).».»


(1)  IPG = Infrazione più grave / IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

1.

Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

a)

gravità dell'infrazione (IG o IMG)

b)

durata (almeno un anno dalla data del controllo)

c)

numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)

2.

In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:

3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG

3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità

3.

Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.

»

3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/695 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione efficace ed efficiente in termini di costi della normativa dell'Unione in materia di trasporti su strada è di fondamentale importanza per migliorare la sicurezza stradale, le condizioni di lavoro dei conducenti e la protezione sociale e per garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto su strada.

(2)

I sistemi nazionali di classificazione del rischio introdotti dagli Stati membri per orientare in maniera più efficace i controlli nei confronti delle imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono basati su metodi di calcolo nazionali diversi. Ciò ostacola la comparabilità e lo scambio di informazioni sui punteggi di rischio nel contesto dell'applicazione transfrontaliera.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE impone alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione, una formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa.

(4)

Nello stabilire tale formula la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le infrazioni che possono incidere sul fattore di rischio delle imprese, incluse le infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e delle infrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

La formula comune dovrebbe prendere in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l'impresa di trasporto su strada utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.

(6)

La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa dovrebbe contribuire in modo significativo all'armonizzazione delle prassi in materia di controlli in tutta l'Unione, garantendo che tutti i conducenti e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni ai sensi delle norme applicabili dell'Unione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa di trasporto e le prescrizioni relative alla sua applicazione sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.

(2)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(5)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).


ALLEGATO

FORMULA COMUNE PER CALCOLARE IL FATTORE DI RISCHIO DELLE IMPRESE DI TRASPORTO E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE

1)

Il fattore di rischio complessivo di un'impresa di trasporto è calcolato utilizzando la seguente formula comune:

Image 1

dove:

R

il fattore di rischio complessivo dell'impresa;

n

il numero di infrazioni di un determinato tipo per singolo controllo (tutti i tipi di controlli);

i

singolo controllo;

v

punteggio ponderato a seconda del tipo/della gravità dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);

IPG

infrazione più grave;

IMG

infrazione molto grave;

IG

infrazione grave;

IM

infrazione minore;

N

numero di veicoli controllati durante un singolo controllo;

r

numero totale di controlli nei confronti dell'impresa;

g

ponderazione per l'uso del tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.

2)

Nell'applicare la formula comune si utilizzano i principi e gli elementi elencati qui di seguito.

3)

Il periodo di tempo durante il quale un'infrazione è conteggiata nella formula è di due anni.

4)

Gli operatori dei trasporti sono classificati, sulla base del loro punteggio, nelle fasce di rischio seguenti:

operatori sui quali non sono stati effettuati controlli (fascia grigia);

0-100 punti – operatori a rischio basso (fascia verde);

101-200 punti – operatori a rischio medio (fascia gialla);

201 punti o più – operatori a rischio elevato (fascia rossa).

5)

Il punteggio ponderato di un controllo individuale («i») è calcolato applicando i fattori di ponderazione («v») seguenti a seconda del tipo di infrazione:

 

IM = 1;

 

IG = 10;

 

IMG = 30;

 

IPG = 90.

6)

Il fattore di rischio finale di un'impresa tiene conto del numero totale di controlli effettuati («r»), sia su strada sia nei locali dell'impresa, compresi i controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni.

7)

I controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni sono registrati con zero punti.

8)

Il punteggio ponderato di un singolo controllo tiene conto di tutti i veicoli controllati («N»).

9)

La data dell'infrazione tenuta in considerazione nella formula comune è considerata la data in cui l'infrazione è divenuta definitiva, ossia non più soggetta a riesame. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta nella formula.

10)

Se durante un controllo nei locali di un'impresa di trasporto si accerta che l'intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per un fattore pari a 0,9 («g»).


DECISIONI

3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2022

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2022) 2596]

(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

(2)

L’allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare un quantitativo di effluenti di allevamento contenente più di 170 kg di azoto per ettaro (ha) devono fissare dei quantitativi tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva. Tali quantitativi devono essere giustificati sulla base di criteri oggettivi.

(3)

Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (3).

(4)

Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE (4) che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (5).

(5)

Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/112/UE (6) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (7).

(6)

L’8 febbraio 2018 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 (8) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017 (9). La decisione di esecuzione (UE) 2018/209 è scaduta il 31 dicembre 2021.

(7)

Nel 2020 la deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 ha interessato 6 016 aziende, corrispondenti a circa il 4,9 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 15,9 % del totale dei capi di bestiame e il 9,6 % della superficie agricola totale netta dell’Irlanda.

(8)

Il 14 ottobre 2021 l’Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(9)

Conformemente agli European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022 (10), l’Irlanda ha adottato un nuovo programma d’azione con misure supplementari e rafforzate per conformarsi agli obiettivi della direttiva 91/676/CEE.

(10)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, l’Irlanda attua un programma d’azione su tutto il territorio.

(11)

I dati forniti dall’Irlanda in ottemperanza all’obbligo di relazione di cui all’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2016-2019 la qualità delle acque è stata generalmente buona. A tal proposito, in Irlanda il 98,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l’81,5 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali in Irlanda ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 99,2 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Inoltre il 14 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali ha registrato processi di eutrofizzazione e il 10 % ha registrato invece un rischio di eutrofizzazione. Per quanto riguarda le tendenze, il 37,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, il 45,5 % ha registrato valori stabili e il 17 % ha registrato tendenze al ribasso. Per le acque superficiali, invece, l’11,1 % delle stazioni di monitoraggio ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, l’86,2 % ha registrato valori stabili e il 2,8 % ha registrato tendenze al ribasso.

(12)

Negli ultimi anni in Irlanda il numero dei capi di bestiame è aumentato. L’incremento nel numero di bovini, suini e ovini dal 2012-2015 al 2016-2019 è stato rispettivamente del 4,78 %, 2,81 % e 0,54 %, in linea con le tendenze osservate nel periodo di riferimento precedente. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2016-2018 è stato di 117 kg/ha, contro i 104 kg/ha del periodo 2012-2015. Il carico medio di fosforo nel periodo 2016-2018 è stato di 14 kg/ha, contro i 15 kg/ha del periodo 2012-2015. L’uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 13 % nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. L’uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 24 % nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. In media, il fosforo in eccesso nel periodo 2016-2018 è stato pari a 23,1 kg/ha, contro i 20 kg/ha del periodo 2012-2015. In media, l’azoto in eccesso nel periodo 2016-2018 è stato pari a 62,3 kg/ha, contro i 44,8 kg/ha del periodo 2012-2015.

(13)

In Irlanda, il 92 % della superficie agricola è costituito da superfici prative. Complessivamente, nelle aziende agricole, il 67 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità di pascolo relativamente bassa e un apporto ridotto di fertilizzanti; il 33 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 14 % è sfruttato in modo intensivo. L’agricoltura dei seminativi rappresenta il 6,6 % dell’utilizzo. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 78,3 kg di azoto per ettaro e 8,6 kg di fosforo per ettaro.

(14)

Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all’anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all’anno nella parte nord-orientale (11).

(15)

Dalle informazioni trasmesse dall’Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l’80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e l’elevata produttività delle superfici a prato ad alto assorbimento di azoto.

(16)

Dopo aver esaminato la domanda presentata dall’Irlanda a norma dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto del programma d’azione irlandese e dell’esperienza acquisita con la deroga concessa con la sua decisione 2007/697/CE e con le sue decisioni di esecuzione 2014/112/UE e (UE) 2018/209, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall’Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune rigorose condizioni specifiche che dovrebbero valere per gli agricoltori che ottengono l’autorizzazione.

(17)

Alla luce dei dati di cui ai considerando da 11 a 13, è opportuno che la presente decisione fissi condizioni più severe rispetto alla decisione di esecuzione (UE) 2018/209. Le condizioni stabilite e i sistemi di monitoraggio e controllo dovrebbero essere sufficienti a garantire che tale deroga sia coerente con gli obiettivi giuridicamente vincolanti della direttiva quadro sulle acque (12), con la crescente ambizione del regolamento sulla condivisione degli sforzi (13) e con gli obiettivi auspicati del Green Deal europeo in materia di inquinamento da nutrienti.

(18)

È opportuno adottare misure supplementari per quanto riguarda l’applicazione di effluente e altri fertilizzanti. Tali misure dovrebbero contribuire a migliorare la gestione dei nutrienti attraverso una fertilizzazione ottimizzata e un uso limitato di fertilizzanti. È opportuno che le misure elencate nella presente decisione si aggiungano a quelle già applicate mediante il Code of Good Agricultural Practices (codice di buone pratiche agricole).

(19)

I controlli amministrativi e le ispezioni in loco annuali dovrebbero essere aumentati e riguardare il 10 % delle aziende che beneficiano di un’autorizzazione. È opportuno che le ispezioni in campo si basino su una metodologia solida, che comprenda la valutazione dei rischi, i controlli casuali e i risultati dei controlli degli anni precedenti. Le autorità nazionali dovrebbero esaminare il programma di ispezioni agricole attuato dalle autorità locali, nonché le risorse necessarie per effettuare le ispezioni. È opportuno applicare sanzioni dissuasive (anche di natura economica). Si dovrebbe dare seguito alle denunce o alle segnalazioni di non conformità da parte di cittadini, organizzazioni non governative o informatori.

(20)

È opportuno che nel 2023 le autorità irlandesi svolgano un esame biennale della qualità delle acque, che includa la concentrazione di nitrati e lo stato trofico. Nelle zone in cui i dati del monitoraggio rivelano tendenze al peggioramento o situazioni di inquinamento o di rischio di inquinamento per quanto riguarda la concentrazione di nitrati o l’eutrofizzazione, occorrerà, a partire dal 2024, ridurre il quantitativo massimo di effluente applicabile a 220 kg di azoto per ettaro.

(21)

Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di monitoraggio della concentrazione di nitrati e dello stato trofico conformemente alla direttiva 91/676/CEE. L’esame biennale dovrebbe basarsi sui dati di tale monitoraggio. Saranno necessari ulteriori controlli e relazioni annuali nelle aree oggetto della deroga.

(22)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte a norma della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione l’Irlanda dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(23)

La deroga di cui alla presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi dell’Irlanda di applicare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (16), compresa la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-293/17 Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu (17), in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.

(24)

Le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 della presente decisione sono obbligatorie per tutte le aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione in virtù della deroga. Queste condizioni sono pertanto considerate norme e disposizioni obbligatorie stabilite dal diritto nazionale per tali soggetti ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(25)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l’applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, vale a dire 170 kg di azoto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni;

b)

«azienda agricola a superficie prativa»: l’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

c)

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

d)

«parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

e)

«piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

f)

«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.

g)

«comunanza»: l’appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla Irish Land Commission ai sensi delle Land Purchase ACTS, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.

Articolo 3

Campo di applicazione

La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 5 («autorizzazione»).

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa che desiderano beneficiare di una deroga presentano ogni anno alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l’agricoltore si sottoporrà ai controlli di cui all’articolo 11.

2.   Nella domanda di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

Articolo 5

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

Articolo 6

Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6. A decorrere dal 2024, a seguito dell’esame biennale, tale quantitativo massimo non deve superare 220 kg di azoto per ettaro all’anno nelle zone di cui all’articolo 12.

2.   L’apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti di ciascuna coltura né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all’azienda a superficie prativa stabilito nel programma d’azione per i nitrati, e tiene conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell’anno in questione. Il piano include almeno i dati indicati di seguito:

a)

il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

i)

la superficie delle parcelle a prato;

ii)

la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato;

iii)

una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle;

b)

il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa;

c)

la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per il suo stoccaggio;

d)

il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa;

e)

il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi dall’azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall’azienda in provenienza da terzi;

f)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

g)

i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;

h)

la natura del fertilizzante da utilizzare;

i)

il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

j)

il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.

Per ogni azienda agricola a superficie prativa sono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui sono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri sono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell’anno civile successivo.

Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti è adottato un programma di calcitazione associato ai risultati dell’analisi del suolo.

4.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

5.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa è applicato entro il 15 giugno. Sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.

6.   La densità di carico ammissibile per le superfici comuni non supera i 50 kg di azoto/ha. I fertilizzanti chimici non sono ammessi nelle aree in comunanza.

Articolo 7

Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

1.   Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.

2.   Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni tipo di area dell’azienda a superficie prativa con caratteristiche simili sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

3.   Si esegue almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno dell’azienda agricola a superficie prativa.

4.   I risultati dell’analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono disponibili a dini di controllo presso l’azienda a superficie prativa.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1.   Gli agricoltori che lo desiderano arano le superfici prative tra il 1o marzo e il 31 maggio.

2.   L’aratura dell’erba su tutti i tipi di terreno è seguita da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto immediatamente e non oltre tre settimane dopo l’aratura dell’erba.

3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.

4.   Tutti i nuovi prati dell’azienda agricola a superficie prativa riseminati contengono almeno 1,5 kg/ha di semi di trifoglio nudi o almeno 2,5 kg/ha di semi di trifoglio rivestiti.

5.   Le parcelle sono provviste di recinzioni che assicurano una distanza minima di 1,5 m tra il bestiame e i corsi d’acqua e i punti di abbeveraggio devono essere installati a una distanza minima di 20 m dai corsi d’acqua.

Articolo 9

Condizioni per l’alimentazione del bestiame

Tra il 15 aprile e il 30 settembre è autorizzato un massimo del 15 % di proteina grezza nei mangimi concentrati per il bestiame erbivoro.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue:

a)

la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea;

b)

la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea;

c)

la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea;

d)

l’uso locale dei terreni.

2.   Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee. Forniscono inoltre alla Commissione, sia in regime di deroga sia in regime normale, dati sull’azoto e sul fosforo nella rizosfera e sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e di superficie.

3.   Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

4.   Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

5.   Le autorità competenti effettuano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

6.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

Articolo 11

Controlli

1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all’esportazione di effluente.

2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9.

3.   Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.

4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 prima e dopo il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione.

Articolo 12

Esame biennale

1.   Entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti presentano unitamente alla relazione di cui all’articolo 13, corrispondente all’anno 2022, un allegato contenente i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali e lo stato trofico dei corpi idrici superficiali, sulla base della rete di monitoraggio e delle disposizioni della direttiva 91/676/CEE sui nitrati. L’allegato contiene quanto meno delle mappe che mostrano le aree che alimentano le acque per le quali i dati di monitoraggio rivelano:

a)

valori medi della concentrazione di nitrati superiori a 50 mg/l o che rivelano una tendenza all’aumento rispetto al 2021;

b)

uno stato «eutrofico» o «a rischio di eutrofizzazione» con una tendenza stabile o in peggioramento rispetto al 2021.

Le acque di cui al primo comma, lettere a) o b), sono considerate inquinate, a rischio di inquinamento o con tendenze al peggioramento. I dati per la stima dei valori medi riguardano il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Per la valutazione delle tendenze si confrontano i dati del 2021 e del 2022.

2.   Per l’elaborazione dell’allegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati utilizzati sono ricavati dalla rete di monitoraggio istituita a norma della direttiva 91/676/CEE.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2024, nelle aree che scaricano in acque inquinate o a rischio di inquinamento o che presentano tendenze al peggioramento, si applicano misure supplementari nell’ambito del programma d’azione per i nitrati. Per le aziende agricole che hanno ottenuto un’autorizzazione a norma della presente decisione e situate in tali aree, il quantitativo di effluente da allevamento che può essere applicato sul terreno non supera i 220 kg di azoto per ettaro all’anno.

4.   Entro il 30 settembre 2023 le autorità competenti comunicano alla Commissione i risultati di tale esame biennale, in particolare per quanto riguarda le zone e le aziende agricole con un’autorizzazione in cui il quantitativo massimo di effluente applicabile è pari a 220 kg di azoto per ettaro all’anno, e le misure supplementari da applicare nell’ambito del programma d’azione per i nitrati.

Articolo 13

Comunicazione

Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

a)

le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale dei terreni, di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga concessa a norma della presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c)

i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d)

una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all’articolo 10, paragrafo 4;

e)

i risultati delle indagini sull’uso locale dei terreni, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’articolo 10, paragrafo 5;

f)

i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all’articolo 10, paragrafo 6;

g)

la valutazione dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2;

h)

l’evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame nonché delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione;

i)

un’analisi comparativa dei controlli sulle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazioni e sulle aziende agricole a superficie prativa non coperte da autorizzazioni, che comprenda dati relativi a quanto segue:

ispezioni in loco;

controlli amministrativi;

ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità;

statistiche sulla non conformità.

Le informazioni territoriali contenute nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari l’Irlanda si avvale, se del caso, delle informazioni generate nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No 113 of 2022, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022.

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 15

Destinatario

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/697/CE della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27).

(3)  Statutory Instrument No. 378 of 2006.

(4)  Decisione 2011/127/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 19).

(5)  Statutory Instrument No. 610 of 2010.

(6)  Decisione di esecuzione 2014/112/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, concernente la concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 61 dell’1.3.2014, pag. 7).

(7)  Statutory Instrument No. 31 of 2014.

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell’8 febbraio 2018, sulla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 39 del 13.2.2018, pag. 5).

(9)  Statutory Instrument No. 605 of 2017.

(10)  Statutory Instrument No. 113 of 2022.

(11)   Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority (autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare).

(12)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(16)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(17)  Sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg e College van gedeputeerde staten van Gelderland, C-293/17, EU:C:2018:882.

(18)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).


Rettifiche

3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/46


Rettifica della decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 I del 23 febbraio 2022 )

Pagina di copertina e pagina 109, titolo:

anziché:

«DECISIONE (UE) 2022/266 DEL CONSIGLIO»,

leggasi:

«DECISIONE (PESC) 2022/266 DEL CONSIGLIO».