ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
7 aprile 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/555 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/556 della Commissione, del 1o aprile 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/557 della Commissione, del 1o aprile 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/559 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all’autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/560 della Commissione, del 31 marzo 2022, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1891]  ( 1 )

60

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2022/561 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa al monitoraggio della presenza di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 21 del 31.1.2022 )

68

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 ( GU L 104 del 3.4.2020 )

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/555 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 (2) del Consiglio per fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.

(2)

Al fine di adattare l’ambito di applicazione dell’Agenzia e migliorare la governance e l’efficienza del funzionamento dell’Agenzia, è necessario modificare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l’obiettivo e i compiti dell’Agenzia.

(3)

Alla luce dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’ambito di applicazione dell’Agenzia dovrebbe coprire anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, settori particolarmente sensibili sul piano dei diritti fondamentali.

(4)

Il settore della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione dell’Agenzia. Questo non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, da parte dell’Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresi quelli che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

(5)

Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l’Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («orientamento comune»). L’allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell’orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell’Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell’Agenzia e a migliorarne la governance e l’efficienza.

(6)

La definizione dei settori di attività dell’Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione dell’Agenzia. L’approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione che l’Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (3) della Commissione, cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4). Sulla base dell’agenda politica dell’Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l’Agenzia deve lavorare. Ciò dovrebbe consentire all’Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti.

(7)

L’Agenzia dovrebbe presentare il suo progetto di documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo scopo è che l’Agenzia, svolgendo i suoi compiti in piena indipendenza, attinga ispirazione dai riscontri emersi nelle discussioni o dai pareri su tale progetto di documento di programmazione al fine di elaborare il programma di lavoro più pertinente per sostenere l’Unione e gli Stati membri fornendo assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.

(8)

Al fine di garantire una comunicazione agevole tra l’Agenzia e gli Stati membri, l’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento dovrebbero collaborare in uno spirito di stretta e reciproca collaborazione. Tale cooperazione dovrebbe lasciare impregiudicata l’indipendenza dell’Agenzia.

(9)

Per garantire una migliore governance e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007.

(10)

Vista l’importanza del ruolo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri dovrebbero essere indipendenti e possedere una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali nonché un’adeguata esperienza in materia di gestione, incluse competenze amministrative e di bilancio.

(11)

Dovrebbe inoltre essere precisato che, sebbene il mandato dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione non possa essere rinnovato consecutivamente, dovrebbe essere possibile rinominare un ex membro o supplente per un mandato non consecutivo. Se, da un lato, il fatto di non consentire rinnovi consecutivi è giustificato in quanto garantisce l’indipendenza dei membri, dall’altro, consentire la rinomina per un mandato non consecutivo faciliterebbe gli Stati membri nella nomina di membri idonei che soddisfino tutti i criteri.

(12)

Per quanto riguarda la sostituzione dei membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione, è opportuno chiarire che in tutti i casi di cessazione del mandato prima della scadenza del periodo di cinque anni, non solo in caso di perdita dell’indipendenza, ma anche in altri casi, per esempio dimissioni o decesso, il mandato del nuovo membro titolare o supplente integrerà il mandato quinquennale del predecessore, tranne se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, nel qual caso può ricominciare a decorrere un nuovo mandato di cinque anni.

(13)

Per allinearsi alla situazione all’interno delle istituzioni dell’Unione, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri di autorità che ha il potere di nomina. Salvo per la nomina del direttore, tali poteri dovrebbero essere delegati al direttore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’Agenzia solo in circostanze eccezionali.

(14)

Per evitare situazioni di stallo e semplificare le procedure di voto per l’elezione dei membri dell’ufficio di presidenza, è opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione li elegga a maggioranza dei propri membri con diritto di voto.

(15)

Per allineare ulteriormente il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune e rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di controllare la gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell’Agenzia, è necessario assegnare compiti supplementari al consiglio di amministrazione e precisare ulteriormente i compiti attribuiti all’ufficio di presidenza. I compiti supplementari del consiglio di amministrazione dovrebbero includere l’adozione di una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio delle informazioni classificate UE, di una strategia di comunicazione e di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico. È opportuno chiarire che il compito dell’ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l’esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane. In aggiunta, l’ufficio di presidenza dovrebbe essere incaricato di adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore e di assicurare un seguito adeguato ai risultati degli audit e alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO). Inoltre, è opportuno prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l’ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

(16)

Al fine di semplificare l’attuale procedura di sostituzione dei membri del comitato scientifico, qualora un membro debba essere sostituito prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a nominare la persona immediatamente successiva nell’elenco di riserva per la durata rimanente del mandato.

(17)

Tenuto conto dell’alta selettività della procedura di nomina e del fatto che spesso i candidati che soddisfano potenzialmente i criteri di selezione sono pochi, il mandato del direttore dell’Agenzia dovrebbe essere prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni, tenendo conto in particolare delle sue prestazioni e degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro. Inoltre, data l’importanza della posizione e della procedura minuziosa che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tale procedura dovrebbe iniziare nel corso del dodicesimo mese che precede la scadenza del mandato del direttore.

(18)

In aggiunta, per rafforzare la stabilità del mandato del direttore e, di conseguenza, del funzionamento dell’Agenzia, la maggioranza necessaria per proporre la revoca del direttore, attualmente pari a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe passare a due terzi. Infine, per specificare la responsabilità generale del direttore in materia di gestione amministrativa dell’Agenzia, è opportuno prevedere esplicitamente che il direttore è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dell’elaborazione di una strategia antifrode per l’Agenzia e di un piano d’azione volto a dare seguito alle relazioni di audit interno ed esterno e alle indagini dell’OLAF o dell’EPPO.

(19)

Per allineare il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune è necessario prevedere che ogni cinque anni la Commissione ordini una valutazione dell’Agenzia.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze dell’Unione.

2.   Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE).

3.   L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, a eccezione degli atti o delle attività dell’Unione o degli Stati membri rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vsono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell’Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d’Europa;»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

svolge, collabora o incoraggia ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

d)

formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 293 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora l’istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all’articolo 263 TFUE né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato a un obbligo che gli incombe in forza dei trattati ai sensi dell’articolo 258 TFUE.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Il comitato scientifico è consultato prima dell’adozione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera e).

4.   L’Agenzia presenta le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Settori di attività

L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei suoi programmi di lavoro annuale e pluriennale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), che non rientrano nei settori definiti dai programmi di lavoro annuale e pluriennale, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente in particolare i programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*1).

2.   Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di Consiglio, il competente organo preparatorio discute il progetto di programma di lavoro pluriennale e può invitare l’Agenzia a presentare detto progetto.

3.   Il direttore presenta inoltre il progetto di documento di programmazione ai funzionari di nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire ai pertinenti Stati membri e al comitato scientifico di esprimere il loro parere sul progetto.

4.   Alla luce dei risultati della discussione in seno al competente organo preparatorio del Consiglio e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico, il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione per adozione. Il direttore presenta il documento di programmazione adottato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai funzionari nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;"

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché da organi e organismi degli Stati membri;»

7)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Relazioni con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione

L’Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi e degli organismi dell’Unione. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.»;

8)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento.

Il funzionario nazionale di collegamento costituisce il punto di contatto principale per l’Agenzia nello Stato membro.

L’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento collaborano in uno spirito di stretta e reciproca cooperazione.

L’Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto dell’Unione e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.»;

9)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Cooperazione con il Consiglio d’Europa

Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo ai programmi di lavoro annuale e pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all’articolo 10.

A tal fine, l’Unione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.»;

10)

all’articolo 10, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

formulare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi di lavoro annuale e pluriennale da adottare a norma dell’articolo 5 bis;»

11)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il consiglio di amministrazione è formato da persone con una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali e con un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private, incluse competenze amministrative e di bilancio, designate come segue:»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio d’Europa si adoperano per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al consiglio di amministrazione.»;

b)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Un ex membro o supplente può essere rinominato per un mandato non consecutivo.

4.   Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. In tali casi, oltre alla normale procedura di sostituzione, la parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la durata restante del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la durata restante del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare a un mandato completo di cinque anni.

5.   Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo. Gli altri due membri dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

adottare i programmi di lavoro annuale e pluriennale dell’Agenzia;

b)

adottare le relazioni annuali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi dei programmi di lavoro annuale e pluriennale;»

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in conformità dei paragrafi 7 bis e 7 ter del presente articolo, esercitare, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea (“statuto del personale”) e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (“regime applicabile”) di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*2) all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, rispettivamente (“poteri di autorità che ha il potere di nomina”);

(*2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;"

iii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

adotta le norme di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile, conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;»;

iv)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«m)

adottare una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio di informazioni classificate UE;

n)

adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico;

o)

adottare e aggiornare regolarmente la strategia di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h).»;

d)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«7 bis.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

7 ter.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest’ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.»;

e)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Di norma, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri.

Le decisioni di cui al paragrafo 6, lettere da a) a e) e g), k) e l), sono adottate a maggioranza di due terzi di tutti i membri.

Le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, sono adottate all’unanimità.

Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo.

La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).

9.   Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l’anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

10.   Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti dell’Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell’ufficio di presidenza.»;

12)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Ufficio di presidenza

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori necessari per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione. In particolare, esamina le questioni relative alle risorse di bilancio e umane.

2.   Inoltre, l’ufficio di presidenza:

a)

riesamina il documento di programmazione dell’Agenzia di cui all’articolo 5 bis su una base del progetto elaborato dal direttore, e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

b)

riesamina il progetto di bilancio annuale dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

c)

riesamina il progetto di relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

d)

adotta una strategia antifrode per l’Agenzia, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare e sulla base di un progetto elaborato dal direttore;

e)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO);

f)

fatte salve le responsabilità del direttore di cui all’articolo 15, paragrafo 4, assiste e consiglia il direttore in merito all’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

3.   Ove necessario, per motivi di urgenza, l’ufficio di presidenza può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui in materia di sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafi 7 bis e 7 ter, e di questioni di bilancio.

4.   L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.

La persona nominata dal Consiglio d’Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell’ufficio di presidenza.

5.   L’ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri presenti. La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare alle votazioni sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 12, paragrafo 8.

6.   Il direttore partecipa alle riunioni dell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto.»;

13)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali, dotate di competenze adeguate in materia di metodologie per la qualità e la ricerca scientifica. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri e approva un elenco di riserva stabilito per ordine di merito secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l’equa rappresentanza geografica e si adopera per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al comitato scientifico. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all’articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la nomina della persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina la prima persona disponibile in ordine di merito sull’elenco di riserva per la durata restante del mandato. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato scientifico.»;

c)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«In particolare, il comitato scientifico consiglia il direttore e l’Agenzia in merito alla metodologia per la ricerca scientifica applicata nel lavoro dell’Agenzia.»;

14)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il mandato del direttore è di cinque anni.

Nei dodici mesi che precedono la fine di tale mandato di cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per tener conto in particolare:

a)

delle prestazioni del direttore;

b)

degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e alla luce della valutazione, può prorogare il mandato del direttore una volta per non più di cinque anni.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest’ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

4.   Il direttore è responsabile:

a)

dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h), in cooperazione con il comitato scientifico;

b)

dell’elaborazione e dell’attuazione del documento di programmazione dell’Agenzia di cui all’articolo 5 bis;

c)

delle questioni riguardanti l’amministrazione corrente;

d)

dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

e)

dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia, in conformità dell’articolo 21;

f)

dell’attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale e indicatori di prestazione;

g)

dell’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive che analizzano la performance dei programmi e delle attività che comportano spese importanti, conformemente all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2019/715;

h)

della presentazione di una relazione annuale al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio e valutazione;

i)

dell’elaborazione di una strategia antifrode per l’Agenzia e della sua presentazione all’ufficio di presidenza per approvazione;

j)

dell’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, nonché delle indagini dell’OLAF, e della presentazione di una relazione sui progressi compiuti alla Commissione e al consiglio di amministrazione;

k)

della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;

l)

della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 10.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il direttore può essere revocato prima della scadenza del mandato con decisione del consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta di due terzi dei suoi membri o della Commissione, in caso di condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute.»;

15)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia), ai sensi rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.»;

16)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Riesame del Mediatore

L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma dell’articolo 228 TFUE.»;

17)

l’articolo 20 è cosi modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate dell’Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione “Commissione”).»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell’organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 314 TFUE.»;

18)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Personale

1.   Al personale dell’Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime.

2.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia.»;

19)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Privilegi e immunità

Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE si applica all’Agenzia.»;

20)

all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Agenzia, alle condizioni previste agli articoli 263 e 265 TFUE.»;

21)

all’articolo 28, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La partecipazione di cui al paragrafo 1 e le pertinenti modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell’Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari d e al regime applicabile. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l’Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell’articolo 3, paragrafo 1, nel pertinente paese, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell’Unione.

3.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all’Agenzia in qualità di osservatore. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.»;

22)

l’articolo 29 è soppresso;

23)

l’articolo 30 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Valutazioni e riesame»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Entro 28 aprile 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri del consiglio di amministrazione e delle altre parti in causa a livello sia dell’Unione che nazionale.

4.   Una valutazione su due di cui al paragrafo 3 comprende anche una valutazione dei risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. La valutazione può esaminare, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia nonché le implicazioni finanziarie di siffatta modifica.

5.   La Commissione presenta le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 3 al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione e indirizza alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all’Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito ai risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 e alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 5. I risultati di tale valutazione e tali raccomandazioni sono resi pubblici.»;

24)

l’articolo 31 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Approvazione del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).


7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/556 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4 (1), e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un assortimento descritto come «sistema composito per la riparazione dentaria», condizionato per la vendita al minuto in una scatola di cartone in cui tutti gli elementi sono presentati insieme alle istruzioni per l’uso.

L’assortimento è costituito da:

3006 40 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera f), del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3006 e 3006 40 00 .

È esclusa la classificazione alla voce 9021 in quanto il prodotto non è un prodotto prefabbricato (come una corona) che assomiglia ad una parte del corpo compromessa (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 , sezione III, primo paragrafo e parte B), punto 4) e secondo comma, prima frase).

I materiali compositi contenuti nelle siringhe sono i componenti che conferiscono all’assortimento il suo carattere essenziale. Essi possono essere utilizzati in odontoiatria come prodotti per l’otturazione dentaria, che rientrano nella voce 3006 (nota 4, lettera f), del capitolo 30; cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 , sezione III, parte B, secondo comma, prima frase).

La classificazione alla voce 3824 e alla voce 3906 è esclusa in quanto il prodotto rientra più specificamente nel testo della nota 4, lettera f), del capitolo 30 come prodotto per l’otturazione dentaria.

Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3006 40 00 come altro prodotto per l’otturazione dentaria.

paste opache

(2×2 ml);

paste dentinale, cervicale, incisale, traslucida

(4×4 g);

promotore di adesione «Metal Photo Primer»

(1×7 ml);

spazzola (1 manico + 10 ricambi);

vassoi monouso;

tampone di carta;

schermo di protezione dalla luce.

Le paste, che sono materiali compositi, sono a base di metacrilati e di un materiale riempitivo inorganico e sono presentate in siringhe pronte per l’uso.

Il «photo primer» è un liquido adesivo che lega metalli e materiali compositi.

I componenti dell’assortimento sono presentati per essere utilizzati insieme in odontoiatria per la fabbricazione di corone (temporanee e permanenti), ponti, inlay, onlay, faccette dentali e corone anteriori, nonché per la riparazione di restauri e otturazioni dentarie.


7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/557 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

1)

2)

3)

1)

Frazione ad alto contenuto proteico ottenuta dalla separazione della farina di piselli in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea, presentata in forma di polvere fine di colore beige o di agglomerati in forma di pellet, in sacchi piccoli (da 15 a 20 kg) o grandi (da 500 a 1 000  kg).

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche (tenore in peso secco):

7,4 % amido

54 % proteine.

Il prodotto è ottenuto da piselli secchi (Pisum sativum) lavati, mondati e macinati per ottenere farina di piselli. La farina è quindi separata in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea mediante un separatore centrifugo. Dopo tale processo la frazione ad alto contenuto proteico è lasciata in forma di polvere o agglomerata in pellet.

Il prodotto è riconoscibile come foraggio animale ed esclusivamente utilizzato a tal fine.

2309 90 31

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e 2309 90 31 .

Il prodotto ha perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine mediante frazionamento in un separatore centrifugo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 1106 come farina di legumi da granella secchi, nonché la classificazione fra gli ortaggi e legumi ulteriormente preparati della voce 2005.

Anche la classificazione alla voce 2302 è esclusa in quanto il prodotto non è un residuo della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2302 , punto C). Il prodotto è stato deliberatamente ottenuto a partire da farina di piselli. È ulteriormente trasformato ed utilizzato esclusivamente come foraggio per animali (cfr. anche le note esplicative generali del sistema armonizzato relative al capitolo 23).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 31 come altra preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, avente tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 10 %.

2)

Frazione amidacea, ottenuta dalla separazione della farina di piselli in una frazione ad alto tenore proteico e in una frazione amidacea, presentata in forma di polvere di colore giallo chiaro o di agglomerati in forma di pellet, alla rinfusa o in grandi sacchi (da 25 a 1 000  kg).

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche (tenore in peso secco):

73 % di amido o fecola

13 % di proteine.

Il prodotto è ottenuto da piselli secchi (Pisum sativum) lavati, mondati e macinati per ottenere farina di piselli. La farina è quindi separata in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea mediante un separatore centrifugo. Dopo questo processo la frazione amidacea è lasciata in forma di polvere o agglomerata in pellet.

Il prodotto è riconoscibile come foraggio animale ed esclusivamente utilizzato a tal fine.

2309 90 51

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e 2309 90 51 .

Il prodotto ha perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine mediante frazionamento in un separatore centrifugo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 1106 come farina di legumi da granella secchi, nonché la classificazione fra gli ortaggi e legumi ulteriormente preparati della voce 2005 .

Anche la classificazione alla voce 2302 è esclusa in quanto il prodotto non è un residuo della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2302 , punto C). Il prodotto è stato deliberatamente ottenuto a partire da farina di piselli. È ulteriormente trasformato ed utilizzato esclusivamente come foraggio per animali (cfr. anche le note esplicative generali del sistema armonizzato relative al capitolo 23).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 51 come altra preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenente in peso più del 30 % di amido o di fecola.


7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/558 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») in forza del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

1.2.   Registrazione

(2)

Poiché non sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva non sono state sottoposte a registrazione.

1.3.   Misure provvisorie

(3)

Il 17 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione in conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base (comunicazione preventiva). Tre parti hanno presentato osservazioni. Si trattava tuttavia di osservazioni di carattere generale che non si riferivano all’esattezza dei calcoli. Tali osservazioni sono state pertanto trattate solo nella fase definitiva.

(4)

Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(5)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, i produttori esportatori inclusi nel campione, la Camera di commercio cinese («CCCME»), diversi utilizzatori, tra cui la European Steel Association («Eurofer»), vari importatori e il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(6)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denuncianti, Eurofer, NLMK Europe («NLMK»), Misano SpA («Misano») e Imerys France («Imerys»).

(7)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. A tale scopo sono stati organizzati ulteriori controlli incrociati a distanza con due produttori dell’Unione inclusi nel campione, ossia GrafTech France S.N.C. («GrafTech France») e Showa Denko Europe GmbH («Showa Denko»), e un produttore esportatore, ossia Nantong Yangzi Co., Ltd. («gruppo Yangzi»).

(8)

Il 19 gennaio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(9)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denuncianti, la CCCME e Fangda Carbon New Material Co., Ltd («gruppo Fangda»).

(10)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento. Sulla base delle osservazioni presentate da Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. («Liaoning Dantan»), la Commissione ha riveduto le risultanze concernenti il calcolo del margine di dumping e le ha comunicate alla parte.

1.5.   Argomentazioni sull’uso eccessivo di informazioni riservate

(11)

La CCCME ha affermato che la denuncia si basava eccessivamente su dati riservati e ha chiesto alla Commissione di prendere i provvedimenti necessari, nel presente procedimento e in quelli futuri, per garantire che le parti possano presentare osservazioni pertinenti e significative.

(12)

La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati contrassegnati come riservati affinché le parti interessate potessero presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso dell’intero procedimento.

(13)

La Commissione ha ricordato inoltre che l’articolo 19 del regolamento di base e l’articolo 6.5 dell’accordo antidumping dell’OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita.

(14)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

1.6.   Richiesta alla Commissione di considerare la sospensione delle misure antidumping a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base

(15)

In seguito alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, Misano, gruppo Fangda e CCCME hanno affermato che le misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa di cambiamenti intervenuti sul mercato dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

(16)

Fatta salva la prerogativa esclusiva della Commissione di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha rilevato in questa fase che tali parti non hanno fornito elementi di prova tali da permettere di concludere che l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio. Le parti hanno invece fatto riferimento ad aspettative di crescita, aumenti di prezzo e diminuzioni attese nel volume delle importazioni per affermare che è improbabile il persistere o la reiterazione del pregiudizio. Come spiegato al considerando 138, la Commissione ha constatato che i presunti aumenti di prezzo delle importazioni dalla Cina non significano necessariamente che il pregiudizio fosse già cessato o sarebbe venuto meno. La Commissione ha quindi ritenuto che in questa fase non fossero necessarie ulteriori azioni.

1.7.   Campionamento

(17)

In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 12 a 17 del regolamento provvisorio.

1.8.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(18)

Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

(19)

Alcune parti interessate, tra cui Trasteel International SA («Trasteel»), hanno rilevato che il periodo in esame comprendeva un lasso di tempo caratterizzato da prezzi eccezionalmente elevati, dovuti a problemi di approvvigionamento e all’aumento dei prezzi delle principali materie prime (2017-2018), e si concludeva con un periodo interessato dalla pandemia di COVID-19 (2020). Tali parti hanno chiesto che il periodo in esame comprendesse il 2016, anno in cui il mercato era considerato «normale». In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha ribadito tale richiesta.

(20)

Tale richiesta è stata respinta. Il periodo in esame è stato stabilito all’atto dell’apertura e comprendeva, secondo una pratica ben consolidata, il periodo dell’inchiesta e i tre anni di calendario precedenti. L’esame di tale periodo ha fornito alla Commissione i dati necessari per giungere a conclusioni precise, che hanno permesso di prendere in considerazione qualunque circostanza eccezionale.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto e l’esclusione di prodotti

(21)

Nella fase provvisoria sono pervenute quattro argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto, presentate rispettivamente da un produttore dell’Unione (Sangraf Italy), da un utilizzatore (NLMK), da un importatore indipendente (CTPS Srl) e dalla CCCME. Come spiegato ai considerando da 30 a 38 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto tre delle richieste di esclusione, ma ha accettato di escludere dall’ambito dell’inchiesta i nippli importati separatamente.

(22)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC, Eurofer, NLMK, Imerys, Misano, il gruppo Fangda e Liaoning Dantan hanno affermato che la Commissione non aveva tenuto pienamente conto delle differenze tra i tipi di elettrodi di grafite. Secondo tali parti interessate, da un lato la maggior parte degli elettrodi di grafite esportati dalla Cina nell’Unione è costituita da elettrodi ad alta potenza («HP») o ad altissima potenza («SHP») di piccolo diametro utilizzati in forni siviera e da un numero limitato di elettrodi a potenza ultra alta («UHP») di grande diametro. Dall’altro, l’industria dell’Unione produce per lo più elettrodi UHP di grande diametro utilizzati nei forni elettrici ad arco. Le stesse parti interessate hanno aggiunto che gli elettrodi HP/SHP da un lato, e quelli UHP dall’altro, sono diversi in termini di fattori produttivi (coke), tecnologia di produzione, uso del prodotto e qualità e sono destinati a segmenti di mercato diversi. Non è possibile la sostituibilità reciproca. Tali parti hanno chiesto che gli elettrodi di piccole dimensioni (con definizioni diverse, ossia quelli di diametro pari o inferiore a 500 mm per Eurofer, di diametro pari o inferiore a 350 mm per NLMK, di diametro pari o inferiore a 500 mm per Imerys, di diametro compreso tra 130 e 250 mm per COMAP, di diametro pari o inferiore a 450 mm per il gruppo Fangda e la CCCME) fossero esclusi dalla definizione del prodotto.

(23)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Eurofer, il gruppo Fangda e la CCCME hanno ribadito le loro argomentazioni. CTPS Srl ha chiesto inoltre l’esclusione degli elettrodi di diametro pari o inferiore a 400 mm. Trasteel ha chiesto invece l’esclusione degli elettrodi di diametro pari o inferiore a 450 mm. Le due parti hanno sostenuto che nell’Unione non vi è una produzione sufficiente di questi elettrodi di piccolo diametro. Hanno sostenuto inoltre che un gran numero di elettrodi di grafite di diametro superiore a 350 mm sono elettrodi HP utilizzati in forni siviera e che anch’essi dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. La Commissione ha respinto tali argomentazioni alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 27 a 31.

(24)

Nel contempo, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori dell’Unione si sono opposti all’esclusione dalla definizione del prodotto degli elettrodi di grafite di diametro pari o inferiore a 350 mm. I produttori dell’Unione hanno sostenuto di essere in grado di aumentare la produzione di elettrodi di grafite di diametro pari a 350 mm. A loro parere, il calo della produzione e delle vendite di elettrodi di grafite di diametro pari a 350 mm riscontrato nell’Unione durante il periodo in esame è stato la conseguenza e non la causa del crescente flusso di importazioni sleali a basso prezzo dalla Cina.

(25)

La Commissione ha rilevato tuttavia che la produzione dell’Unione di elettrodi di grafite di diametro pari o inferiore a 350 mm ha cominciato a diminuire nel 2018, in un momento in cui la quota di mercato dell’industria dell’Unione era in aumento e la quota di mercato cinese era in calo. In un secondo momento, quanto la quota di mercato cinese ha cominciato ad aumentare nel 2019 e 2020, la produzione dell’Unione di elettrodi di tutte le dimensioni è diminuita. Queste tendenze non hanno consentito alla Commissione di confermare le affermazioni dei produttori dell’Unione a tale proposito.

(26)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Henschke GmbH ha chiesto di utilizzare la classificazione RP/HP/SHP/UHP e di escludere gli elettrodi di grafite RP/HP/SHP dalla definizione del prodotto ai fini dell’istituzione delle misure antidumping. La Commissione ha respinto questa argomentazione. Come spiegato al considerando 37 del regolamento provvisorio, non esiste una norma ufficiale di settore che consenta una chiara distinzione tra le varie categorie di elettrodi di grafite, in particolare tra le categorie HP/SHP e UHP.

(27)

La Commissione ha constatato che gli elettrodi di grafite di diametro minore sono principalmente di categoria HP/SHP, mentre quelli più grandi sono di categoria UHP. In assenza di una definizione precisa delle varie categorie, sembrava tuttavia esservi una sovrapposizione tra prodotti di diametro di 400-500 mm. La Commissione ha inoltre riscontrato che gli elettrodi di grafite di categoria HP/SHP sono generalmente utilizzati nei forni siviera, mentre gli elettrodi di grafite di categoria UHP sono utilizzati quasi esclusivamente nei forni elettrici ad arco. Anche se i denuncianti hanno fornito esempi del contrario, è comunque risultato che tale intercambiabilità è molto limitata.

(28)

La Commissione ha riscontrato inoltre che nel processo di produzione degli elettrodi di dimensioni più piccole si utilizzava in larga misura coke di petrolio di qualità inferiore, mentre per la produzione di elettrodi UHP di dimensioni maggiori si utilizzava il «needle coke», un prodotto di alta qualità e costoso. È risultato inoltre che il processo di produzione, pur variando da un produttore all’altro, in generale era più breve e semplice per gli elettrodi HP/SHP che per gli elettrodi UHP (ad esempio processo di grafitizzazione più breve, numero inferiore di operazioni di impregnazione e ricottura). La Commissione ha pertanto concluso che esiste una certa differenza in termini di caratteristiche tecniche e impieghi tra gli elettrodi di grafite di diametro maggiore e quelli di diametro minore.

(29)

Alcuni utilizzatori dell’Unione hanno segnalato difficoltà nell’approvvigionamento di elettrodi di grafite di piccolo diametro dai produttori dell’Unione e hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non produceva questo tipo di elettrodi in quantità sufficienti, poiché si concentrava sugli elettrodi di diametro maggiore/categoria superiore. Tali utilizzatori hanno sostenuto inoltre che, a parte la Cina, sono disponibili poche fonti alternative di approvvigionamento di qualità adeguata. La Commissione ha rilevato nel contempo che il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta era pari al 55,8 % e che l’industria dell’Unione disponeva pertanto di capacità inutilizzata per produrre maggiori quantità di elettrodi di tutti i diametri.

(30)

La Commissione ha rilevato inoltre che la produzione dell’Unione di elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm era minima e rappresentava meno dell’1 % della produzione dell’Unione di elettrodi di grafite. Dall’inchiesta è emerso altresì che nell’Unione erano prodotti in quantità più significative elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o superiore a 400 mm.

(31)

La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene non esista una chiara distinzione in termini di dimensioni tra elettrodi di grafite HP/SHP ed elettrodi di grafite UHP, gli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm risultavano essere principalmente, se non esclusivamente, elettrodi di categoria HP/SHP. Gli impieghi, i processi di produzione e le caratteristiche tecniche di questi prodotti sono diversi rispetto a quelli degli elettrodi UHP. Gli elettrodi UHP sono inoltre quelli che produce l’industria dell’Unione e sui quali le importazioni oggetto di dumping possono avere effetti negativi.

(32)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto opportuno escludere dalla definizione del prodotto gli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm.

2.2.   Conclusioni

(33)

La Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 32 e 33 del regolamento provvisorio, che prevedevano di escludere i nippli dalla definizione del prodotto.

(34)

La Commissione ha deciso inoltre, come spiegato sopra, di escludere dalla definizione del prodotto gli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm (4).

3.   DUMPING

(35)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dai tre produttori esportatori inclusi nel campione, dal governo della RPC, dalla CCCME e dal denunciante in merito alle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.   Valore normale

(36)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 47 a 168 del regolamento provvisorio.

3.1.1.   Esistenza di distorsioni significative

(37)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC, la CCCME e Liaoning Dantan hanno presentato osservazioni sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(38)

Il governo della RPC ha osservato innanzitutto che la prima relazione per paese concernente la RPC (di seguito «la relazione») (5) è viziata e che le decisioni basate su di essa sono prive di fondamento fattuale e giuridico. Più nello specifico, il governo della RPC ha affermato di dubitare che la relazione possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Secondo il governo della RPC, sul versante fattuale la relazione è fuorviante, faziosa e non aderente alla realtà. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative ad alcuni paesi selezionati solleva inoltre preoccupazioni per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita («NPF»). Inoltre, secondo il governo della RPC, il fatto che la Commissione si sia basata sugli elementi di prova contenuti nella relazione non è conforme allo spirito di un diritto equo e giusto, poiché di fatto equivale a emettere la sentenza prima del processo.

(39)

Per quanto riguarda il primo punto, concernente lo status della relazione a norma della legislazione dell’UE, la Commissione ha ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative né stabilisce un canale per la pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti, utilizzato soltanto nell’ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive circa l’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda le osservazioni sul fatto che la relazione sia viziata dal punto di vista fattuale e faziosa, la Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative e regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti indipendenti affidabili. Poiché la relazione è stata resa pubblica nel dicembre 2017, le parti interessate hanno avuto ampie possibilità di confutare, integrare o commentare la relazione o gli elementi di prova su cui si basa. Finora nessuna parte ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che le fonti utilizzate nella relazione sono errate.

(40)

In risposta all’argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente distorsioni in Russia nell’ottobre 2020 e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l’elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l’esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un’inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall’esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme riguardanti le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.

(41)

In secondo luogo, il governo della RPC e la CCCME hanno sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l’accordo antidumping, in particolare con l’articolo 2.2. dello stesso, che prevede un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito, tra le quali non figurano le «distorsioni significative». Inoltre, secondo il governo della RPC, l’utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato non è coerente con l’articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e l’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, che prevedono l’utilizzo del costo di produzione nel paese di origine per la determinazione del valore normale.

(42)

In terzo luogo, il governo della RPC, la CCCME e Liaoning Dantan hanno affermato che le pratiche adottate dalla Commissione nell’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono coerenti con le norme dell’OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili dei produttori cinesi senza stabilire se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tale proposito, il governo della RPC ha ricordato che l’organo d’appello nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina (“DS473”)» e la relazione del panel nella controversia «Unione europea — metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (“DS494”)» hanno affermato che, secondo l’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, nella misura in cui le scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto considerato, si può ritenere che diano «una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame» e l’autorità incaricata dell’inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell’inchiesta.

(43)

Per quanto concerne la seconda e la terza argomentazione sull’asserita incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con il diritto dell’OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2. e 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, nonché le risultanze nei casi DS473 e DS494, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 54 del regolamento provvisorio, nel quale argomentazioni analoghe delle parti interessate sono già state respinte. Per quanto concerne inoltre l’argomentazione secondo cui il concetto di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è elencato tra le situazioni nelle quali è consentito costruire il valore normale a norma dell’articolo 2.2. dell’accordo antidumping, la Commissione ha rammentato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità con tali accordi, e che a suo parere l’articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell’accordo antidumping (e in particolare le possibilità di costruire il valore normale di cui all’articolo 2.2. dell’accordo antidumping). In ogni caso, poiché non contengono elementi nuovi, tali argomentazioni sono state respinte.

(44)

In quarto luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe essere coerente e valutare appieno se nel paese rappresentativo vi siano le cosiddette distorsioni del mercato. Accettare prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione significa applicare disparità di criteri. Lo stesso vale, secondo il governo della RPC, per la valutazione di prezzi e costi dell’industria dell’UE.

(45)

Per quanto riguarda il quarto punto, in cui si chiede alla Commissione di accertare che i dati di paesi terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione non siano interessati da distorsioni del mercato, la Commissione ha ricordato che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore, solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell’inchiesta. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell’UE, la Commissione non ha ravvisato la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(46)

In quinto luogo, Liaoning Dantan ha sostenuto che la Commissione ha fornito una dichiarazione molto generica al considerando 54 del regolamento provvisorio e non ha indicato in modo esplicito la base giuridica contenuta negli accordi dell’OMC, compreso il protocollo di adesione della Cina all’OMC, a sostegno dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In assenza di un ragionamento ben chiaro in merito ai motivi della posizione assunta dalla Commissione, la divulgazione delle informazioni da parte della Commissione non rispetta le norme giuridiche sulla necessità di una motivazione adeguata per giustificare la sua decisione di applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(47)

Riguardo alla quinta argomentazione sollevata da Liaoning Dantan, la Commissione ha espresso disaccordo. Nel considerando 54 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato il motivo per cui la legislazione dell’UE in vigore è compatibile con le disposizioni dell’OMC. Per quanto riguarda l’argomentazione di Liaoning Dantan concernente il protocollo di adesione della Cina, la Commissione ha ricordato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, per quanto riguarda sia lo standard di economia di mercato sia il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi. Liaoning Dantan sembra inoltre confondere l’obbligo di dichiarare i motivi dell’applicazione sostanziale dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con un presunto obbligo di indicare la base giuridica dell’OMC a sostegno dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Nei considerando da 57 a 113 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato nel dettaglio i motivi dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, rispettando così pienamente il proprio obbligo giuridico di fornire una motivazione adeguata. L’argomentazione di Liaoning Dantan è stata pertanto respinta.

(48)

In aggiunta alle argomentazioni sulla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le disposizioni dell’OMC, la CCCME ha affermato altresì che i piani quinquennali della Cina sono documenti puramente orientativi che esprimono visioni strategiche per il futuro. In quanto tali, secondo la CCCME i piani non sono vincolanti, anche perché non sono adottati con le stesse modalità di leggi o decreti. La CCCME ha rilevato inoltre che documenti analoghi si possono trovare anche in Europa, tra l’altro anche tra i documenti strategici della Commissione.

(49)

La Commissione ha ricordato che il sistema di pianificazione cinese definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell’amministrazione, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia, e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello amministrativo inferiore. Come descritto in dettaglio nella relazione, gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione sono di fatto vincolanti, e il sistema di pianificazione fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (6). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(50)

Liaoning Dantan ha inoltre contestato il fatto che la Commissione abbia invocato una serie di fattori trasversali presenti in Cina per dimostrare l’esistenza di distorsioni significative. Liaoning Dantan ha sostenuto in particolare che il fatto di essere membro e direttore permanente della China Carbon Industry Association non comporta un’ingerenza statale nell’attività di Liaoning Dantan, e tanto meno un’influenza sulle sue decisioni aziendali. Analogamente, Liaoning Dantan ha osservato che, in quanto impresa privata, essa era totalmente soggetta a norme di governance societaria moderne e orientate al mercato e che nelle sue attività operative rispondeva esclusivamente agli azionisti privati della società a norma del diritto societario della RPC. Liaoning Dantan ha affermato inoltre che l’esistenza di un intervento pubblico non equivarrebbe alla presenza di distorsioni significative e che la Commissione ha l’obbligo giuridico di stabilire l’effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui suoi prezzi e costi.

(51)

Le argomentazioni di Liaoning Dantan sulla presunta assenza di distorsioni significative malgrado l’esistenza di interventi pubblici non hanno potuto essere accolte. In primo luogo, Liaoning Dantan non ha fornito informazioni atte a mettere in discussione le osservazioni della Commissione (cfr. considerando 90 del regolamento provvisorio) sul fatto che il settore degli elettrodi di grafite è indicato come settore incentivato e pertanto soggetto a distorsioni. Lo stesso vale per le distorsioni concernenti i fattori produttivi necessari per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta (cfr. in particolare i considerando 90 e 110 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, se da un lato Liaoning Dantan ha ritenuto che il fatto di essere membro e direttore permanente della China Carbon Industry Association non costituisse un intervento statale, dall’altro tale società non ha contestato l’osservazione contenuta nel considerando 86 del regolamento provvisorio, secondo cui l’associazione ha lo scopo di «attuare la linea, gli orientamenti e le politiche del partito» e l’associazione «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese». In terzo luogo, per quanto concerne l’affermazione con cui Liaoning Dantan sostiene di essere un’impresa privata con una governance societaria moderna, la Commissione ha descritto ai considerando da 57 a 111 del regolamento provvisorio gli interventi pubblici sostanziali che hanno luogo nella RPC e che falsano l’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura della proprietà o dall’assetto manageriale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(52)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC, la CCCME, Liaoning Dantan e il gruppo Fangda hanno presentato ulteriori osservazioni sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(53)

Il governo della RPC ha ribadito la sua opinione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l’accordo antidumping e la relazione presenta vizi fattuali e giuridici.

(54)

Più nello specifico il governo della RPC ha sostenuto che il contenuto della relazione supera la corretta portata delle inchieste antidumping, interpreta erroneamente le istituzioni della Cina e utilizza i legittimi vantaggi concorrenziali delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra la Cina e l’UE come base per concludere che l’economia cinese è interessata da distorsioni significative del mercato. A tale proposito, il governo della RPC ha criticato la prassi della Commissione di offrire a tutte le parti l’opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione. Il governo della RPC ha sostenuto invece che la Cina aveva chiesto dall’inizio che la Commissione ritirasse la relazione, invece di integrarla o modificarla, e che il governo della RPC non aveva né l’obbligo né la necessità di presentare osservazioni su tale relazione.

(55)

Il governo della RPC ha ritenuto inoltre che le pratiche adottate dalla Commissione nell’inchiesta non fossero coerenti con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e le relazioni sulla risoluzione delle controversie dell’OMC nei casi DS473 e DS494, nella misura in cui la Commissione non aveva rispettato il proprio obbligo di dimostrare che, a causa delle distorsioni significative del mercato, le scritture contabili delle imprese cinesi non esprimono adeguatamente i costi di produzione e di vendita relativi ai prodotti oggetto dell’inchiesta, poiché l’oggetto di tale analisi sono le singole imprese e non il governo o le istituzioni. Le politiche macroeconomiche generali della Cina o l’appartenenza di un’impresa a un’associazione di settore non possono pertanto spiegare questioni specifiche quali l’indisponibilità di dati sui costi delle imprese.

(56)

La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, per quanto riguarda i presunti vizi fattuali della relazione, il governo della RPC si limita a ribadire le argomentazioni sollevate in precedenza e affrontate al considerando 39. Quanto alla richiesta del governo della RPC di ritirare la relazione invece di dare alle parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni sul suo contenuto, la Commissione ha rammentato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione non solo è obbligata a produrre e rendere pubbliche relazioni che descrivono le condizioni del mercato rilevante in presenza di indicazioni fondate di distorsioni significative, come nel caso della RPC, ma è anche tenuta a fornire alle parti interessate ampie possibilità di confutare, integrare, utilizzare o presentare osservazioni su tale relazione e sugli elementi di prova su cui essa si basa. La Commissione ha preso atto della scelta del governo della RPC di astenersi dal fare uso di tale opportunità e ha osservato di conseguenza che la richiesta del governo della RPC di ritirare la relazione senza entrare nel merito dei contenuti e degli elementi di prova non può essere accolta. In secondo luogo, per quanto riguarda la compatibilità con l’OMC delle pratiche adottate dalla Commissione nell’inchiesta, la Commissione ha già ampiamente affrontato l’argomentazione del governo della RPC al considerando 54 del regolamento provvisorio e al considerando 43, in cui sostiene che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’OMC. La Commissione ha ricordato che l’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale e che la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione del panel e dell’organo d’appello dell’OMC nel caso DS473, consente in linea di principio di utilizzare i dati di un paese terzo, debitamente adeguati laddove tale adeguamento sia necessario e comprovato.

(57)

La CCCME, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, ha sollevato argomentazioni in merito alla relazione e ha ribadito il parere espresso in precedenza, secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non era compatibile con l’accordo antidumping. Tale argomentazione è stata ripresa nelle osservazioni presentate dal gruppo Fangda. In quanto membro della CCCME, il gruppo Fangda ha sostenuto esplicitamente il parere della CCCME.

(58)

Per quanto riguarda la relazione, la CCCME ha ribadito che la Commissione, basandosi sulla relazione, ha continuato a seguire un ragionamento circolare in base al quale gli esportatori devono confutare le asserzioni contenute nella relazione, che in ogni caso è stata preparata con l’obiettivo specifico di fungere da base per consentire ai produttori dell’Unione di avviare inchieste di difesa commerciale e che, nel caso in esame, non cita nemmeno il settore oggetto dell’inchiesta. La CCCME ha pertanto ricordato che l’onere della prova incombe all’autorità incaricata dell’inchiesta.

(59)

La CCCME ha anche ribadito l’argomentazione secondo cui i piani quinquennali della Cina sono documenti puramente orientativi, a differenza di «leggi», «regolamenti» o «decreti», che sono di natura vincolante. La CCCME ha rilevato a questo proposito che analoghi documenti orientativi esistono anche in Europa.

(60)

Per quanto concerne la compatibilità con l’OMC dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la CCCME ha affermato innanzitutto che il concetto di «distorsioni significative» di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non compare nelle disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC o del GATT 1994. In particolare, il concetto di «distorsioni significative» non rientra nelle categorie previste dall’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. Per quanto concerne l’utilizzo di dati di un paese terzo, la CCCME ha dichiarato che, sebbene secondo l’organo d’appello nel caso DS473 l’uso di dati da una fonte esterna al paese esportatore non sia vietato, la Commissione sembra ignorare il fatto che, secondo quanto sottolineato dall’organo d’appello, «questo tuttavia non significa che un’autorità incaricata dell’inchiesta possa semplicemente sostituire il costo di produzione nel paese d’origine con il costo ricavato da fonti esterne al paese d’origine», e che «nel basarsi su informazioni da fonti esterne per determinare il “costo di produzione nel paese d’origine” a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, l’autorità incaricata dell’inchiesta è tenuta a garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al “costo di produzione nel paese d’origine” e a tale scopo può essere necessario che tali informazioni siano adattate dall’autorità incaricata dell’inchiesta». Secondo la CCCME, l’approccio della Commissione appare pertanto incoerente con gli obblighi dell’UE a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. In secondo luogo, la CCCME ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base violasse l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e la decisione nel caso DS437 poiché, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, una volta accertata l’esistenza di «distorsioni significative» la Commissione non è tenuta a verificare le due condizioni di cui all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, ossia se le scritture contabili siano conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e se diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame.

(61)

La CCCME ha ribadito inoltre l’argomentazione presentata in precedenza secondo cui, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’accertamento delle presunte distorsioni significative deve essere effettuato separatamente per ciascun esportatore e produttore e la Commissione dovrebbe pertanto comprovare la sua valutazione almeno per ogni produttore esportatore incluso nel campione. La stessa argomentazione è stata sollevata anche dal gruppo Fangda.

(62)

Le argomentazioni della CCCME non hanno potuto essere accolte. In primo luogo, per quanto riguarda la presunta circolarità dell’argomentazione della Commissione e l’onere della prova, la Commissione ha rammentato, come già affermato ai considerando 53 e 55 del regolamento provvisorio, che la sezione 3.3.1 del regolamento provvisorio contiene la valutazione completa della Commissione per quanto concerne l’esistenza di distorsioni significative. La Commissione non ha ravvisato alcuna circolarità nel modo in cui è stata effettuata tale valutazione, ossia il fatto che la Commissione si sia basata sugli elementi di prova disponibili, compresa la relazione, e le parti interessate abbiano avuto l’opportunità di presentare osservazioni su tali elementi di prova. In secondo luogo, per quanto riguarda la natura dei piani quinquennali, oltre ad osservare che l’esistenza e la natura dei documenti di pianificazione nell’Unione non è pertinente nel contesto della presente inchiesta, la Commissione ha ricordato, come già spiegato in dettaglio ai considerando 73 e 74 del regolamento provvisorio e al considerando 49, che la natura specifica della pianificazione industriale in Cina non solo è generale, dato che riguarda praticamente l’intera produzione industriale del paese, ma incide anche direttamente sulle decisioni imprenditoriali degli operatori del mercato, a causa di meccanismi finanziari e di altro tipo che inducono tali operatori a conformarsi ai piani quinquennali. A titolo di esempio, la Commissione ha ricordato che, secondo il 13o piano quinquennale «[t]utte le amministrazioni e i dipartimenti governativi locali devono impegnarsi per organizzare, coordinare e guidare l’attuazione del presente piano. Effettueremo un monitoraggio dinamico e una valutazione dell’attuazione del presente piano. […] I progetti e le iniziative inclusi nel piano saranno soggetti a procedure di approvazione semplificate e considerati prioritari nella selezione dei siti, nella disponibilità dei terreni e nei meccanismi di finanziamento. Garantiremo che gli uffici di audit svolgano un ruolo nella supervisione dell’attuazione» (7). In terzo luogo, per quanto concerne l’asserita incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell’OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2. e 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, nonché le risultanze nel caso DS473, la Commissione ha ribadito il parere espresso al considerando 54 del regolamento provvisorio e al considerando 56, secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente conforme agli obblighi dell’UE a norma del diritto dell’OMC e che tale diritto, secondo l’interpretazione del panel e dell’organo d’appello dell’OMC nel caso DS473, consente di utilizzare i dati di un paese terzo, debitamente adeguati laddove tale adeguamento sia necessario e comprovato. Per quanto concerne inoltre l’argomentazione secondo cui il concetto di distorsioni significative contenuto nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è elencato tra le situazioni in cui il valore normale può essere costruito a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, tale argomentazione è già stata affrontata al considerando 43. In quarto luogo, per quanto riguarda la valutazione individuale delle distorsioni significative per ciascun produttore esportatore, la Commissione ha rammentato che una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, la Commissione può costruire il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale determinazione è stata effettuata sulla base della valutazione di cui ai considerando da 57 a 111 del regolamento provvisorio ed è stata applicata singolarmente a ciascun produttore esportatore. La Commissione ha inoltre ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consente l’utilizzo dei costi sul mercato interno solo se sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Il fascicolo tuttavia non contiene alcun elemento di prova atto a dimostrare l’assenza di tali distorsioni.

(63)

Liaoning Dantan ha presentato osservazioni relative alla compatibilità con l’OMC dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, e a norme giuridiche sulla motivazione adeguata atta a giustificare l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(64)

Più nello specifico, Liaoning Dantan ha sostenuto che i) la Commissione, limitandosi a ripetere che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è compatibile con il diritto dell’OMC, ha omesso di fornire ulteriori chiarimenti concernenti l’esatta base giuridica a sostegno della compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con il diritto dell’OMC, e ii) non è stato chiarito quale parte della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC si ritiene continui ad applicarsi, né tanto meno è stato illustrato il ragionamento a sostegno di tale parere. Liaoning Dantan ha quindi sostenuto che giustificare l’uso dei dati di un paese terzo per il calcolo del valore normale sulla base della presunta esistenza di distorsioni significative è incompatibile con l’articolo 2.2 e l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e con le relazioni sulla risoluzione della controversia nel caso DS473.

(65)

Liaoning Dantan ha ribadito inoltre che la Commissione ha l’obbligo giuridico di stabilire l’effetto distorsivo dei presunti interventi statali, e che pertanto non spetta a Liaoning Dantan produrre elementi di prova a dimostrazione del contrario. Di conseguenza, a parere di Liaoning Dantan, la Commissione non ha adempiuto il suo obbligo di valutare l’esistenza di distorsioni significative separatamente per ciascun esportatore e produttore. in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(66)

Le argomentazioni di Liaoning Dantan devono essere respinte. In primo luogo, l’argomentazione concernente la compatibilità con il diritto dell’OMC dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stata affrontata nel dettaglio in precedenza. La Commissione ha pertanto ribadito il parere espresso al considerando 54 del regolamento provvisorio e ai considerando 43 e 56. Per quanto concerne l’argomentazione di Liaoning Dantan riguardante la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC, la Commissione ricorda la sua posizione espressa al considerando 47. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla valutazione individuale per ciascun produttore esportatore, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 62, che ha affrontato l’argomento.

3.1.2.   Conclusioni

(67)

In assenza di altre osservazioni sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 57 a 113 del regolamento provvisorio in merito all’esistenza di distorsioni significative e al fatto che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

3.1.3.   Paese rappresentativo

(68)

La CCCME ha ribadito i suoi dubbi sul fatto che il Messico potesse essere considerato un paese rappresentativo adeguato per determinare i valori normali degli esportatori cinesi, ma ha anche riconosciuto l’impegno profuso dalla Commissione per selezionare un importo congruo di SGAV e profitti che tenga conto delle prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(69)

Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la scelta del Messico quale paese rappresentativo, di cui ai considerando da 114 a 148 del regolamento provvisorio.

3.1.4.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

(70)

La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando da 139 a 168 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno presentato osservazioni sulle varie fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.4.1.   Materie prime utilizzate nel processo di produzione

(71)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la European Carbon and Graphite Association («ECGA») ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe basarsi su prezzi rappresentativi del coke di petrolio (codice SA 2713 12) per costruire il valore normale e che i prezzi utilizzati nella fase provvisoria erano artificiosamente bassi, poiché tali prezzi riguardavano prevalentemente materiali di bassa qualità che non possono essere utilizzati per produrre elettrodi di grafite.

(72)

Come indicato ai considerando 140 e 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso in via provvisoria di stabilire il valore di riferimento sulla base del prezzo all’importazione in Messico, aggregato a livello nazionale. La fonte delle informazioni era il Global Trade Atlas («GTA»). In seguito all’argomentazione dell’ECGA, la Commissione ha esaminato la questione e ha individuato, avvalendosi della medesima banca dati utilizzata nella fase provvisoria (ossia il GTA), informazioni più dettagliate sulle importazioni, che permettevano di distinguere tra i diversi punti di importazione in Messico e indicavano che il coke di petrolio (codice SA 2713 12) era importato in Messico via mare e via terra dagli Stati Uniti. Le statistiche doganali messicane contenute nel GTA indicavano un prezzo all’importazione di circa 2 144 USD per tonnellata per le importazioni attraverso la località di confine messicana Nuevo Laredo (via terra dagli Stati Uniti), mentre per le importazioni in altre parti del Messico il prezzo era di circa 200 USD per tonnellata. Sulla base di informazioni accessibili al pubblico (8), la Commissione ha ritenuto che il prezzo di 200 USD per tonnellata non potesse rispecchiare il costo del coke di petrolio di alta qualità necessario per la produzione di elettrodi di grafite, bensì che rispecchiasse la qualità sostanzialmente più bassa del combustibile utilizzato per la produzione di elettricità e nei forni da cemento. La Commissione ha riscontrato inoltre che il produttore messicano di elettrodi di grafite GrafTech Mexico è ubicato nelle vicinanze di Nuevo Laredo e che anche il suo principale fornitore di coke di petrolio è ubicato nelle vicinanze di tale località, sul versante degli Stati Uniti. Il produttore messicano ha confermato che importava quantità significative di coke di petrolio attraverso la località di Nuevo Laredo e che lo utilizzava per produrre elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto deciso di basarsi sul prezzo all’importazione riscontrato a Nuevo Laredo per stabilire il valore di riferimento per il coke di petrolio come valore rappresentativo per il coke di petrolio di alta qualità utilizzato specificamente per la produzione di elettrodi di grafite.

(73)

Nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione aveva applicato un coefficiente di conversione fob/cif errato ai dati sulle importazioni fob in Messico ricavati dal GTA. La parte ha affermato in particolare che i costi di trasporto erano stati sovrastimati e che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un coefficiente specifico per le importazioni messicane, poiché la maggior parte delle importazioni considerate proveniva dagli Stati Uniti.

(74)

Come spiegato al considerando 151 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito il prezzo delle materie prime esente da distorsioni sulla base di una media ponderata del prezzo all’importazione (cif). Mentre la maggior parte dei paesi indica il valore delle rispettive importazioni al livello franco frontiera doganale (ad esempio cif nel caso delle consegne via mare), il Messico indica il valore delle sue importazioni senza tenere conto dei costi di nolo marittimo (ossia a livello fob). Ai fini dei calcoli provvisori la Commissione ha pertanto adeguato i valori indicati dal Messico per ottenere il valore alla frontiera doganale (ossia a livello cif).

(75)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha ritenuto che il coefficiente di conversione fob/cif utilizzato non riflettesse in modo ragionevole l’origine delle merci importate in Messico. La Commissione ha quindi deciso di stabilire il coefficiente fob/cif sulla base dell’effettiva origine delle merci importate. Nel caso delle importazioni via Nuevo Laredo non sono stati applicati coefficienti poiché le merci erano importate per via terrestre.

(76)

La tabella dei fattori produttivi degli elettrodi di grafite di cui al considerando 150 del regolamento provvisorio è stata quindi sostituita con la tabella seguente.

Fattori produttivi degli elettrodi di grafite

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni (RMB)

Unità di misura

Materie prime

Coke di petrolio (calcinato)

2713 12

14 789

tonnellate

Coke di petrolio (non calcinato)

2713 11

396

tonnellate

Pece di catrame di carbone

2708 10

7 840

tonnellate

Coke di pece di catrame di carbone

2708 20

3 917

tonnellate

Coke e semi-coke di carbone

2704 00

1 860

tonnellate

Asfalto di carbone

2715 00

5 965

tonnellate

Carbone

2701 12

836

tonnellate

Frammenti di grafite

3801 10 , 3801 90

12 320

tonnellate

Materiali di consumo

Manodopera

Salari nel settore manifatturiero

[N/D]

13,37

ore

Energia

Elettricità

[N/D]

0,48  (9)

kWh

Gas naturale

[N/D]

0,70

m3

Sottoprodotto/scarti

Rottami di grafite

3801 90

12 320

tonnellate

Rottami di carburo di silicio

2849 20

7 472

tonnellate

3.1.4.2.   Elettricità

(77)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Fangda e Liaoning Dantan hanno rilevato che, contrariamente a quanto affermato al considerando 155 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha stabilito il prezzo dell’elettricità sulla base dei prezzi pubblicati dalla commissione federale messicana per l’elettricità («Comisión Federal de Electricidad» o «CFE»).

(78)

La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha modificato il prezzo di riferimento per l’elettricità in conformità del considerando 155 del regolamento provvisorio. La Commissione ha utilizzato la serie di dati CFE per gli utenti industriali della rete ad alta tensione denominata «DIT» (10).

(79)

Liaoning Dantan ha inoltre ribadito l’argomentazione già presentata dopo la seconda nota, secondo cui i prezzi dell’elettricità in Messico sono distorti al rialzo poiché nel 2019 la nuova amministrazione messicana avrebbe compromesso la produzione di energia rinnovabile e gli investimenti in tale settore favorendo così il produttore di elettricità di proprietà statale CFE a discapito degli operatori privati attivi nel settore delle energie rinnovabili. La parte ha affermato altresì che la conseguenza diretta di tale distorsione è il fatto che i diritti di trasmissione nel prezzo di riferimento per l’elettricità devono essere adeguati per riflettere il valore esente da distorsioni prima dell’intervento dello Stato messicano nel mercato, ossia prima del 2019, anno in cui è salita al potere la nuova amministrazione messicana.

(80)

La Commissione ha osservato che la parte non ha presentato nuovi elementi di prova. Inoltre, come già indicato al considerando 157 del regolamento provvisorio, in precedenza la parte aveva fatto riferimento solo a numerosi articoli di stampa secondo i quali lo sviluppo delle energie rinnovabili sarebbe compromesso in Messico. Non sono stati però forniti elementi di prova concreti a sostegno di tali affermazioni e, soprattutto, del fatto che i prezzi dell’elettricità in Messico siano stati influenzati da questa presunta politica del governo messicano. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione, nonché la richiesta di adeguare i diritti di trasmissione ai valori precedenti il 2019.

3.1.4.3.   Percentuale di SGAV

(81)

Liaoning Dantan ha ribadito l’argomentazione secondo cui la percentuale di SGAV ottenuta dalla relazione annuale 2020 di GrafTech International Ltd. non era idonea a essere utilizzata come valore di riferimento poiché derivava dai dati finanziari consolidati di varie società stabilite in paesi con diversi livelli di reddito, tra cui paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti.

(82)

La Commissione ha chiarito che il metodo descritto è stato applicato sulla base dei soli dati finanziari effettivi prontamente disponibili nel paese rappresentativo e che nulla nel fascicolo indicava che il livello di SGAV utilizzato non fosse congruo. Le parti interessate sono state informate in proposito mediante due note sulle fonti utilizzate per la determinazione del valore normale. La parte ha quindi avuto ampie opportunità di fornire elementi di prova atti a dimostrare che il livello delle SGAV di GrafTech International Ltd. non era congruo o di proporre un valore di riferimento alternativo in sostituzione della percentuale di SGAV distorta, ma non l’ha fatto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(83)

La stessa parte ha affermato inoltre che alcune spese indicate nella relazione annuale 2020 di GrafTech International Ltd. dovrebbero essere eliminate dall’elenco delle SGAV utilizzato per determinare la percentuale di SGAV (ossia remunerazioni basate su azioni e adeguamenti in base ai prezzi di mercato (mark-to-market)].

(84)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione e l’ha ritenuta fondata. Dopo l’eliminazione di queste spese, le SGAV sono state quindi fissate al 10,4 % sulla base dei costi di produzione.

3.1.4.4.   Materiali di consumo, spese generali di produzione e costi di trasporto per l’approvvigionamento di materie prime

(85)

Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto individuare il valore di riferimento dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione separatamente rispetto agli altri fattori produttivi. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le spese generali e i costi dei materiali di consumo effettivi. Liaoning Dantan e la CCCME hanno sostenuto inoltre che la stessa questione valeva anche per quanto concerne il calcolo dei costi di trasporto per l’approvvigionamento di materie prime, nel quale la Commissione ha espresso i costi di trasporto sotto forma di percentuale del costo effettivo delle materie prime, applicando poi la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere il costo di trasporto esente da distorsioni. Le parti hanno sostenuto che il fatto di ricalcolare il costo delle materie prime applicando prezzi esenti da distorsioni significava collegare i costi di trasporto anche all’aumento di valore delle materie prime, il che a loro parere non era corretto in quanto tale collegamento non esisteva.

(86)

La Commissione ha osservato che per ogni produttore esportatore che ha collaborato i costi aggregati alla voce materiali di consumo rappresentavano una percentuale compresa tra lo 0,01 % e il 2,1 % dei costi totali di produzione. La Commissione ha pertanto ritenuto che i materiali di consumo avessero un impatto molto limitato sul costo di produzione nella sua totalità e quindi sul calcolo del valore normale. La Commissione ha quindi deciso di non indicare un singolo valore di riferimento per ognuno dei materiali di consumo, ma di esprimerli sotto forma di percentuale del costo totale delle materie prime, sulla base dei dati sui costi indicati dai produttori esportatori, per poi applicare questa percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. La Commissione ha rilevato inoltre che nella sezione 3.3.1 del regolamento provvisorio sono state accertate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato, sulla base di prove precise e adeguate, che tali costi sono esenti da distorsioni. Per quanto riguarda i fattori produttivi raggruppati tra i materiali di consumo, tali elementi di prova non sono stati forniti dalle parti né individuati dalla Commissione. La Commissione non ha pertanto potuto utilizzare i dati comunicati da Liaoning Dantan. La Commissione ha ritenuto che il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo fosse appropriato e che nel fascicolo non fossero disponibili informazioni migliori. Liaoning Dantan non ha indicato un’alternativa all’utilizzo dei valori del GTA relativi alle importazioni nel paese rappresentativo, né ha fornito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per i materiali di consumo. L’argomentazione concernente i materiali di consumo è stata pertanto respinta.

(87)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Liaoning Dantan concernente il metodo applicato dalla Commissione per stabilire il valore esente da distorsioni delle sue spese generali di produzione, quale indicato al considerando 166 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che i dati sulle spese generali non erano prontamente disponibili come voce separata nel bilancio del produttore del paese rappresentativo. Inoltre, una volta che si siano individuate distorsioni significative, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato, sulla base di prove precise e adeguate, che tali costi sono esenti da distorsioni. Per quanto riguarda le spese generali, tali elementi di prova non sono stati forniti da Liaoning Dantan né individuati dalla Commissione. La Commissione ha pertanto ritenuto che il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali fosse appropriato e che non fossero disponibili informazioni migliori. Liaoning Dantan non ha suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per le spese generali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(88)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Liaoning Dantan e della CCCME concernente il metodo applicato dalla Commissione per stabilire costi di trasporto interno cinesi esenti da distorsioni per l’approvvigionamento di materie prime di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che Liaoning Dantan e la CCCME non hanno prodotto elementi di prova atti a dimostrare che i costi di trasporto non fossero soggetti alle distorsioni significative presenti nella RPC, né hanno proposto un approccio alternativo in merito alle modalità con cui la Commissione dovrebbe calcolare il costo di trasporto esente da distorsioni singolarmente per ciascuna materia prima. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(89)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 169 e 170 del regolamento provvisorio. Poiché non sono pervenute osservazioni, tali considerando sono stati confermati.

3.3.   Confronto

(90)

Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione dovrebbe ricalcolare la percentuale di SGAV sulla base di una ripartizione dettagliata delle spese (quali i costi di trasporto e tutte le spese accessorie) per consentire la determinazione di una percentuale specifica di SGAV per le vendite sul mercato interno, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(91)

La Commissione ha chiarito che il metodo descritto è stato applicato perché i dati finanziari disponibili nel paese rappresentativo non contenevano informazioni dettagliate sulle SGAV, in particolare per quanto riguarda i costi di trasporto e le spese accessorie. Le parti interessate sono state informate in proposito mediante due note sulle fonti utilizzate per la determinazione del valore normale. La società ha avuto pertanto ampie possibilità di proporre un valore di riferimento adeguato per sostituire le SGAV oggetto di asserite distorsioni. Poiché non l’ha fatto, l’argomentazione è stata respinta.

3.4.   Osservazioni presentate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni

(92)

Il gruppo Yangzi ha affermato che la Commissione non ha utilizzato le informazioni provenienti dal paese rappresentativo selezionato, ossia il Messico, bensì i prezzi all’esportazione degli Stati Uniti. La parte ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base indica chiaramente che, una volta selezionato il paese rappresentativo, la Commissione deve attenersi a tale scelta, salvo in circostanze eccezionali e debitamente motivate. Utilizzando i prezzi all’esportazione degli Stati Uniti come valore di riferimento appropriato, la Commissione non ha rispettato tale norma.

(93)

Come spiegato al considerando 72, la Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il coke di petrolio sulla base delle statistiche sulle importazioni messicane concernenti le importazioni a Nuevo Laredo e non sulla base delle statistiche sulle esportazioni degli Stati Uniti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(94)

Il gruppo Yangzi e Liaoning Dantan hanno affermato inoltre che la Commissione non dovrebbe limitare la fonte di informazioni a un unico punto di ingresso in Messico e che il porto d’importazione e la modalità di trasporto non si possono considerare un criterio oggettivo, poiché comportano un prezzo del coke di petrolio molto distorto e non rappresentativo.

(95)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), per stabilire i costi di produzione la Commissione può utilizzare i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Nella misura in cui le informazioni sono prontamente disponibili la Commissione dispone quindi di una certa discrezionalità nel selezionare la fonte di informazioni più appropriata da utilizzare per stabilire il valore di riferimento in un paese rappresentativo appropriato. Secondo la Commissione, nulla impedisce di utilizzare dati sulle importazioni specifici per società (ad esempio per la determinazione dei profitti o delle SGAV) o di utilizzare dati sulle importazioni concernenti un punto di ingresso laddove si tratti della scelta più opportuna. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(96)

Secondo quanto sostenuto dal gruppo Yangzi, la Commissione non ha accertato che GrafTech Mexico fosse l’unico produttore messicano di elettrodi di grafite: vi possono essere altre società che producono elettrodi di grafite di qualità inferiore utilizzando coke di petrolio importato di qualità inferiore.

(97)

Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha individuato GrafTech Mexico quale unico produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta in Messico. Le parti interessate sono state informate al riguardo mediante due note sulle fonti per la determinazione del valore normale di cui ai considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio e sono state invitate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni né dopo la prima né dopo la seconda nota. La Commissione ha osservato inoltre che le parti interessate non hanno presentato elementi di prova dell’esistenza di altri produttori di elettrodi di grafite in Messico. La Commissione ha ritenuto in ogni caso che il numero di produttori di elettrodi di grafite non avesse alcuna incidenza sulla determinazione del valore di riferimento per il coke di petrolio utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite, in quanto il valore di riferimento è stabilito al livello delle statistiche sulle importazioni e non al livello del singolo produttore. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(98)

Il gruppo Yangzi ha affermato che la Commissione non disponeva di elementi di prova atti a dimostrare che i prezzi attorno a 200 USD per tonnellata riguardavano coke di petrolio di qualità diverse e per altri impieghi, non destinato alla fabbricazione del prodotto in esame. Il gruppo Fangda e la CCCME hanno inoltre affermato che il coke di petrolio utilizzato per la produzione di energia non è classificato con il codice SA 2713 12, bensì con il codice SA 2713 11.

(99)

Va notato che il gruppo Yangzi non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. La Commissione ha fatto riferimento all’argomentazione presentata dall’ECGA secondo cui i prezzi del coke di petrolio (codice SA 2713 12) utilizzati nella fase provvisoria erano artificiosamente bassi (ossia attorno a 750 USD per tonnellata) e che tali prezzi non erano rappresentativi dei prezzi del coke di petrolio pagati da diverse società per la fabbricazione di elettrodi di grafite in tutto il mondo. L’ECGA ha sostenuto in particolare che l’offerta di prezzo più bassa per tale qualità è stata sempre molto superiore a 750 USD per tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. Come spiegato al considerando 72, nell’esaminare questa argomentazione la Commissione ha rilevato che le statistiche sulle importazioni messicane contenute nel GTA evidenziavano notevoli differenze tra il prezzo medio delle importazioni di coke di petrolio (codice SA 2713 12) presso la località di confine messicana Nuevo Laredo (per via terrestre dagli Stati Uniti) e quello delle importazioni in altre parti del Messico: il prezzo medio per tonnellata di queste ultime importazioni era infatti 10 volte inferiore per lo stesso fattore produttivo.

(100)

La Commissione ha confrontato il prezzo all’importazione di 200 USD per tonnellata con gli elementi di prova ottenuti durante l’inchiesta. Tali elementi di prova comprendevano tra l’altro: i) l’elenco degli acquisti di coke di petrolio importato dai produttori cinesi inclusi nel campione; ii) le copie delle fatture di acquisto di produttori indiani fornite dall’ECGA, dalle quali risultava che il prezzo del coke di petrolio non era inferiore a 800 USD per tonnellata; iii) le informazioni fornite dall’ECGA nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, che facevano riferimento a un sito web cinese (11) contenente statistiche sulle importazioni. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Fangda e Liaoning Dantan hanno inoltre comunicato i prezzi all’importazione nella RPC basati sullo stesso sito web cinese, da cui risulta che i prezzi del coke di petrolio della qualità utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite durante il periodo dell’inchiesta oscillavano tra 900 USD e 3 200 USD per tonnellata. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo di 200 USD per tonnellata fosse troppo ridotto e quindi inidoneo a rispecchiare il costo della qualità di coke di petrolio necessaria per la produzione di elettrodi di grafite. Come indicato al considerando 72, questo prezzo all’importazione unitario di 200 USD per tonnellata è vicino al prezzo all’importazione del coke di petrolio di qualità inferiore, utilizzato esclusivamente per la produzione di energia (coke di petrolio non calcinato, codice SA 2713 11), a un prezzo di 60 USD per tonnellata.

(101)

Infine, nessuna delle parti interessate ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che il coke di petrolio importato a 200 USD per tonnellata poteva essere utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e ha confermato la sua decisione di escludere le importazioni presso gli uffici doganali messicani per le quali la media ponderata del prezzo all’importazione si aggirava sui 200 USD per tonnellata.

(102)

Il gruppo Fangda e la CCCME hanno inoltre affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova né spiegazioni ragionevoli sul motivo per cui le importazioni via Nuevo Laredo siano state utilizzate in misura sostanziale come fattore produttivo per la fabbricazione di elettrodi di grafite. Se da un lato la Commissione ha il potere discrezionale di garantire che l’uso dei dati sulle importazioni rispecchi in modo più preciso la situazione della produzione del produttore esportatore, in modo da «garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al “costo di produzione nel paese d’origine”», dall’altro un simile uso selettivo dei dati sulle importazioni deve essere oggettivo, equo e sostenuto da elementi di prova.

(103)

Il governo della RPC ha affermato inoltre che la pratica della Commissione di valutare ulteriormente le osservazioni di tutte le parti era orientata ad ottenere un risultato, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al coke di petrolio (calcinato). Se la Commissione riteneva necessario suddividere ulteriormente i dati doganali sulle importazioni messicane in relazione al codice SA 2713 12, la Commissione o i denuncianti avrebbero dovuto proporre un metodo scientifico di suddivisione idoneo a distinguere il coke di petrolio (calcinato) utilizzato per gli elettrodi di grafite da quello destinato ad altri impieghi. La distinzione in base al prezzo o al luogo della dichiarazione in dogana era inaffidabile. Il governo della RPC ha affermato inoltre che questo approccio non è coerente con la decisione adottata dalla Commissione nell’inchiesta relativa agli elementi di fissaggio (12), nella quale la Commissione non ha accettato gli elementi di prova che la CCCME e i produttori di elementi di fissaggio avevano fornito a sostegno della necessità di escludere i dati sulle importazioni di alcuni paesi. Il governo della RPC chiede pertanto all’UE di mantenere una neutralità oggettiva e adottare un metodo di trattamento coerente per tutti i casi, invece di applicare il metodo che dà luogo ai margini di dumping più elevati.

(104)

Come indicato ai considerando 140 e 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di stabilire il valore di riferimento sulla base del prezzo all’importazione in Messico, aggregato a livello nazionale sulla base del GTA, poiché non erano disponibili altre fonti di informazione per il paese rappresentativo, né esisteva un valore di riferimento internazionale prontamente disponibile. Riguardo al codice SA 2713 12, non esiste una suddivisione tra diversi tipi di qualità nel tariffario del Messico e nessuna delle parti interessate ha proposto un metodo che consentisse di operare una distinzione tra la qualità di coke di petrolio utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite e altre qualità. La Commissione ha stabilito che le importazioni presso i punti di ingresso doganali in Messico permettevano di operare la necessaria distinzione tra i diversi tipi di qualità, in base alla quale le importazioni via Nuevo Laredo corrispondevano il più possibile al coke di petrolio utilizzabile per la fabbricazione di elettrodi di grafite. Nel contempo le importazioni presso gli altri punti di ingresso erano trascurabili (cfr. considerando 113) oppure sono state effettuate a un prezzo di 200 USD per tonnellata. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, come spiegato al considerando 101, nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che tale qualità di prezzo inferiore possa essere utilizzata per la fabbricazione di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto stabilito che solo le importazioni presso la località di Nuevo Laredo potevano essere prese in considerazione allo scopo di stabilire un prezzo di riferimento per il coke di petrolio utilizzato per la fabbricazione di elettrodi di grafite. La Commissione ha inoltre esaminato il livello dei prezzi all’importazione a Nuevo Laredo e ha riscontrato che la media ponderata del prezzo all’importazione, stabilita su un volume di importazioni significativo, rientrava nella fascia di prezzo indicata dai produttori esportatori per il coke di petrolio utilizzato per la fabbricazione di elettrodi di grafite durante il periodo dell’inchiesta, come spiegato al considerando 108. L’unico produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta individuato nel paese rappresentativo, ossia GrafTech Mexico, ha dichiarato inoltre che il suo fabbisogno era coperto per la maggior parte dalle importazioni presso la località di Nuevo Laredo. Come nel caso dell’inchiesta sugli elementi di fissaggio, la Commissione ha quindi tenuto conto di tutti gli elementi descritti in precedenza e non si è basata esclusivamente sulla differenza di prezzo tra i vari punti di ingresso doganali in Messico. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui i prezzi all’importazione del coke di petrolio in Messico non erano rappresentativi né ragionevoli.

(105)

Il gruppo Fangda ha affermato che la lettera di GrafTech International del 21 dicembre 2021 concernente le importazioni di «needle coke» di GrafTech Mexico deve essere ignorata, poiché GrafTech International non figurava tra le parti interessate. Inoltre la lettera è pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e la Commissione ha omesso di verificare l’accuratezza e l’adeguatezza delle informazioni fornite.

(106)

A norma del regolamento di base, e in particolare dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione raccoglie i dati necessari per la determinazione del valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Ciò significa che la Commissione ha l’obbligo di raccogliere attivamente le informazioni necessarie, invece di limitarsi a tenere conto delle informazioni presentate dalle parti interessate. Non vi è inoltre alcuna disposizione del regolamento di base che impedisca alla Commissione, in qualità di autorità incaricata dell’inchiesta, di basarsi su informazioni che non sono state presentate da una parte interessata, a condizione che gli elementi di prova sui quali si basa la Commissione siano inclusi nel fascicolo al quale hanno accesso le parti interessate, fatto salvo l’articolo 19 del regolamento di base. In veste di autorità incaricata dell’inchiesta, la Commissione ha pertanto il pieno diritto, o addirittura l’obbligo, di prendere in considerazione ed esaminare tutte le informazioni a sua disposizione. La Commissione ha ritenuto che la lettera citata nel precedente considerando contenesse informazioni pertinenti; è inoltre indiscutibile che la lettera è stata inserita nel fascicolo non riservato al quale hanno avuto accesso le parti interessate. Inoltre le informazioni contenute nella lettera erano solo complementari agli altri elementi considerati dalla Commissione per giungere alla conclusione relativa alla necessità di utilizzare il punto di importazione presso Nuevo Laredo come riferimento per i fattori produttivi in questione, in particolare il fatto che i dati erano allineati al costo dei fattori produttivi equivalenti per qualità e tipo a quelli utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo selezionato e che erano prontamente disponibili nel paese rappresentativo selezionato.

(107)

Il gruppo Fangda, CCCME, Liaoning Dantan e il gruppo Yangzi hanno affermato che il prezzo all’importazione di Nuevo Laredo era distorto e non rappresentativo per il coke di petrolio di alta qualità del tipo corrispondente. Tali prezzi all’importazione erano superiori al normale prezzo di mercato e non si potevano considerare prezzi di libera concorrenza. Le parti hanno affermato altresì che il prezzo elevato era dovuto al fatto che il fornitore statunitense collegato era incentivato ad aumentare i propri prezzi a causa della differenza dell’aliquota dell’imposta sul reddito tra Stati Uniti e Messico. Il prezzo all’importazione poteva anche riflettere il prezzo per il coke di petrolio di massima qualità, mentre i produttori cinesi utilizzano qualità inferiori. Liaoning Dantan e il gruppo Yangzi hanno osservato che dalla relazione annuale per il 2020 di GrafTech International risultava che GrafTech utilizzava miscele di «needle coke» di qualità superiore. Nella relazione annuale di GrafTech International si legge che «la nostra produzione di “needle coke” di petrolio destinato specificamente agli elettrodi di grafite ci offre l’opportunità di produrre “needle coke” di petrolio super premium della massima qualità». Questo spiegherebbe (in parte) il prezzo estremamente elevato delle esportazioni degli Stati Uniti in Messico. Le parti hanno osservato inoltre che i prezzi all’importazione in Messico si sono mantenuti piuttosto stabili nel periodo dell’inchiesta, mentre i prezzi delle importazioni nella RPC hanno registrato un calo.

(108)

La Commissione ha considerato che il valore di riferimento per il coke di petrolio utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite dovrebbe rispecchiare i costi del paese rappresentativo e non i prezzi all’importazione che si possono riscontrare in altri paesi. Ha poi rilevato che la media ponderata del prezzo all’importazione, pari a 2 144 USD per tonnellata, rientrava perfettamente nella fascia di prezzo comunicata dal gruppo Fangda e da Liaoning Dantan, come indicato al considerando 100.

(109)

Come spiegato al considerando 104, la Commissione ha stabilito che questo valore di riferimento corrisponde il più possibile ai fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori di elettrodi di grafite. Contrariamente a quanto affermato dalle parti a sostegno della loro argomentazione secondo cui i prezzi erano stabili, la Commissione ha anche riscontrato una variazione di prezzo del 20 % circa tra la media ponderata massima e minima dei prezzi all’importazione mensili a Nuevo Laredo. La Commissione ha constatato infine che la relazione annuale di GrafTech International non conteneva elementi di prova relativi alla proporzione delle diverse qualità di coke di petrolio acquistate da GrafTech Mexico o al fatto che la qualità prodotta da GrafTech International fosse superiore alla qualità elevata generalmente utilizzata per la fabbricazione di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto confermato che il prezzo all’importazione a Nuevo Laredo era un prezzo di riferimento appropriato nel paese rappresentativo.

(110)

Il gruppo Fangda e la CCCME hanno affermato che la Commissione ha escluso le importazioni da altri paesi senza fornire spiegazioni.

(111)

Contrariamente a tale affermazione, la Commissione ha tenuto conto di tutte le origini (ossia Stati Uniti e Germania). Le importazioni dalla Germania sono state tuttavia considerate trascurabili, in quanto rappresentavano all’incirca lo 0,009 % della quantità totale importata presso Nuevo Laredo (13). Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(112)

Liaoning Dantan ha affermato inoltre che la Commissione non ha prodotto elementi di prova atti a dimostrare che le importazioni presso altri cinque punti di ingresso (14) non erano rappresentative del coke di petrolio idoneo alla fabbricazione di elettrodi di grafite.

(113)

Gli altri cinque punti di ingresso citati dalle parti rappresentavano un totale di 255 tonnellate, ossia il 2,6 % del totale delle importazioni messicane. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali quantitativi fossero troppo bassi per essere rappresentativi. In ogni caso, anche considerando tali altri cinque punti di ingresso, il prezzo di riferimento sarebbe rimasto quasi invariato (sarebbe diminuito solo dello 0,1 %). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(114)

Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione solo le importazioni presso Nuevo Laredo, poiché GrafTech International ha dichiarato che le importazioni presso tale località riguardavano la maggior parte, ma non la totalità, del coke di petrolio.

(115)

La Commissione ha ricordato di non avere stabilito il valore di riferimento sulla base dei prezzi all’importazione di GrafTech Mexico, bensì sulla base delle statistiche sulle importazioni messicane. Come spiegato sopra, altri punti di ingresso sono stati ignorati poiché la media ponderata del prezzo all’importazione per tonnellata non rispecchiava il prezzo della qualità utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite e i quantitativi importati non erano rappresentativi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(116)

Il gruppo Fangda, Liaoning Dantan e la CCCME hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto considerare la natura, le caratteristiche o le specifiche del materiale e l’uso dei beni per stabilire i costi di produzione esenti da distorsioni. Le parti hanno sottolineato in particolare che il coke di petrolio calcinato utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite presenta qualità diverse, tra le quali vi sono significative differenze di prezzo. Il gruppo Fangda e la CCCME hanno inoltre affermato che l’uso dei dati relativi alle importazioni messicane di coke di petrolio di fascia alta con prezzi elevati (in media 2 144 USD per tonnellata, un prezzo quasi uguale o addirittura superiore al prezzo di mercato del coke di petrolio di fascia alta) non ha tenuto conto del fatto che le società cinesi utilizzano coke di petrolio calcinato sia ordinario sia di fascia alta.

(117)

La Commissione ha rammentato che le parti hanno avuto numerose occasioni per presentare osservazioni sui valori di riferimento proposti e che nessuna parte interessata ha fornito dati affidabili e prontamente disponibili concernenti prezzi di riferimento nel paese rappresentativo che rispecchiassero le asserite qualità diverse di coke di petrolio calcinato o coke di petrolio di fascia alta. La Commissione ha osservato che le parti interessate che hanno presentato tale argomentazione non hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza di differenze tecniche e/o chimiche tra le asserite qualità diverse di coke di petrolio e come tali differenze si riflettano negli acquisti indicati dalle parti interessate. Le argomentazioni si basavano semplicemente sulle differenze tra i rispettivi prezzi di acquisto. Uno dei produttori esportatori interessati ha inoltre omesso di segnalare che utilizzava un altro tipo di coke di petrolio il cui prezzo di acquisto era notevolmente superiore al valore di riferimento utilizzato. Inoltre, come riconosciuto da tutte le parti interessate, non esiste un valore di riferimento internazionale prontamente disponibile per questo fattore produttivo. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e come indicato al considerando 104, la Commissione ha stabilito per il coke di petrolio un valore di riferimento affidabile e prontamente disponibile, che rispecchia nel modo più accurato possibile il fattore di produzione utilizzato per la fabbricazione di elettrodi di grafite nel paese rappresentativo selezionato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(118)

Il gruppo Fangda, la CCCME e Liaoning Dantan hanno ribadito la loro argomentazione citata al considerando 88 per quanto riguarda i costi di trasporto cinesi. Le parti non hanno però presentato nuovi elementi di prova a sostegno della loro argomentazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(119)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto stabilire i costi per il consumo di gas sulla base del prezzo esente da distorsioni, senza includerlo tra i materiali di consumo. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha modificato il calcolo. Come indicato sopra al considerando 9, la Commissione ha comunicato il calcolo finale alla parte e non ha ricevuto osservazioni al riguardo.

(120)

Il gruppo Yangzi ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un tasso di conversione dei rottami diverso a seguito degli ulteriori controlli incrociati a distanza effettuati nel dicembre 2021. La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha riscontrato che il tasso proposto non era basato sul processo di produzione completo degli elettrodi di grafite della società, bensì su un numero limitato delle molteplici fasi di produzione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.   Margini di dumping

(121)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 35 a 90, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, come indicato al considerando 119, e ha ricalcolato i margini di dumping di conseguenza.

(122)

Come indicato al considerando 179 del regolamento provvisorio, nel presente caso il livello di collaborazione è stato basso, perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano solo il 62 % circa delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato stabilito per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dai produttori esportatori con il più elevato margine di dumping accertato. Il margine di dumping così stabilito era pari al 74,9 %.

(123)

I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif (costo assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito.

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo Fangda, composto da quattro produttori

36,1  %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.

23,0  %

Nantong Yangzi Group, composto da tre produttori

51,7  %

Altre società che hanno collaborato

33,8  %

Tutte le altre società

74,9  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(124)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 181 a 185 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(125)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base alle informazioni fornite dall’industria dell’Unione e ai volumi delle importazioni (livello TARIC) secondo i dati Eurostat. Alla luce della modifica della definizione del prodotto (considerando 34), le cifre sono state rettificate, mentre le tendenze accertate nel regolamento provvisorio sono rimaste invariate.

Il consumo dell’Unione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

170 528

175 944

148 753

127 573

Indice

100

103

87

75

Fonte: Eurostat (Comext) e industria dell’Unione.

(126)

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione di elettrodi di grafite è diminuito del 25 %. Negli anni 2017 e 2018 è stato registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell’industria dell’acciaio dell’Unione, che si stava riprendendo dalla crisi dell’acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti per timore di un ulteriore aumento. Secondo i dati Eurofer, nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco ha raggiunto il minimo (– 6,6 %) rispetto al 2018. La domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l’industria a valle non aveva più bisogno di costituire scorte. I produttori di acciaio hanno pertanto smaltito le loro scorte di elettrodi di grafite. La domanda è diminuita ancora di più nel 2020 a seguito della pandemia di COVID-19.

(127)

Una parte interessata, Misano, ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per adeguare le importazioni con il codice TARIC 8545110090 al fine di escludere gli elettrodi di grafite con una densità apparente inferiore a 1,5 g/cm3 o una resistenza elettrica superiore a 7,0 μ.Ω.m, che non rientravano nella presente inchiesta. Misano non ha però proposto metodi alternativi che potessero essere utilizzati dalla Commissione. La Commissione ha comunque considerato, in alternativa all’impiego dei dati del 2019, di utilizzare la media del periodo 2017-2019, rilevando tuttavia che la differenza rispetto al metodo adottato inizialmente sarebbe stata marginale e non avrebbe cambiato la tendenza generale. Questo metodo di adeguamento alternativo consisterebbe di fatto nel dedurre l’8 % anziché il 7,5 % del volume totale delle importazioni e il 2,8 % invece del 3,3 % del valore totale delle importazioni. La Commissione ha quindi confermato il metodo utilizzato nel regolamento provvisorio per l’adeguamento delle importazioni con il codice TARIC 8545110090 come descritto al considerando 187 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(128)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. Per tenere conto dell’esclusione degli elettrodi di grafite di dimensioni più ridotte dalla definizione del prodotto, la Commissione ha dedotto il 9,1 % dal volume totale delle importazioni cinesi stabilito in base al metodo descritto nel considerando precedente. Questa stima della quota (in volume) delle importazioni dalla Cina di prodotti con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm si è basata sui dati relativi alle esportazioni forniti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(129)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda ha contestato l’esattezza dell’adeguamento del volume totale delle importazioni cinesi, che è diminuito del 9,1 % dopo l’esclusione degli elettrodi di grafite di dimensioni più ridotte, e ha chiesto alla Commissione di valutare in modo più approfondito il volume effettivo delle importazioni dalla Cina del prodotto in esame. Il gruppo Fangda non ha tuttavia specificato per quale motivo il metodo della Commissione sarebbe irragionevole o inesatto, né ha proposto un metodo alternativo più preciso. Di fatto non era chiaro nemmeno se a parere del gruppo Fangda la Commissione avesse sovrastimato o sottostimato le importazioni degli elettrodi di grafite di dimensioni più ridotte. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(130)

Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.

(131)

La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata sulla base dei dati sulle importazioni e dei dati dell’industria dell’Unione relativi alle vendite sul mercato dell’Unione.

(132)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Cina

38 410

39 250

41 752

43 113

Indice

100

102

109

112

Quota di mercato (in %)

22,5

22,3

28,1

33,8

Indice

100

99

125

150

Fonte: Eurostat (Comext), industria dell’Unione.

(133)

Nel contesto di una diminuzione dei consumi, le importazioni cinesi sono aumentate a discapito dell’industria dell’Unione. Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 12 % nel periodo in esame e la relativa quota di mercato è aumentata del 50 %, raggiungendo il 33,8 % nel periodo dell’inchiesta (+ 11,3 punti percentuali). La quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata di 5,9 punti percentuali, passando dal 61,1 % nel 2017 al 55,2 % nel 2020 (tabella 5).

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(134)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. Per tenere conto della modifica della definizione del prodotto, la Commissione ha dedotto il 6,5 % dal valore totale delle importazioni dalla Cina. Questa stima della quota (in termini di valore) delle importazioni dalla Cina di prodotti con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm si è basata sui dati relativi alle esportazioni forniti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(135)

Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.

(136)

Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Cina

4 271

9 988

4 983

2 136

Indice

100

234

117

50

Fonte: Eurostat (Comext).

(137)

La Commissione, in assenza di osservazioni su questa sezione e avendo rilevato che non esistevano differenze significative nelle tendenze evidenziate nella tabella 3 in seguito all’adeguamento della definizione del prodotto, ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 194 a 196 del regolamento provvisorio.

(138)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno rilevato che, secondo i loro calcoli, tra la fine del periodo dell’inchiesta e settembre 2021 i prezzi delle importazioni dalla Cina erano aumentati del 37,5 %. La Commissione ha osservato tuttavia che le risultanze relative al dumping e al pregiudizio erano basate sul periodo dell’inchiesta. Inoltre un aumento di prezzo di per sé non significa necessariamente che le importazioni non siano più effettuate a prezzi di dumping o che sia venuto meno il pregiudizio, in particolare in un contesto dove, come riconosciuto anche dal gruppo Fangda e dalla CCCME, l’aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale ha comportato un aumento dei prezzi del fattore produttivo principale, il «needle coke» di petrolio, con il conseguente ulteriore aumento del costo di produzione degli elettrodi di grafite. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(139)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 197 a 201 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(140)

Per quanto riguarda questa sezione, la Commissione ha adeguato i volumi di produzione per tenere conto della modifica della definizione del prodotto. Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.

(141)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 202 a 205 del regolamento provvisorio.

(142)

Durante il periodo in esame la produzione totale dell’Unione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 4

Produzione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

229 045

240 787

216 259

164 503

Indice

100

105

94

72

Fonte: industria dell’Unione.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(143)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono stati adeguati per tenere conto della modifica della definizione del prodotto. Tale adeguamento si è basato sui dati forniti dall’industria dell’Unione. Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.

(144)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

104 156

116 828

91 175

70 405

Indice

100

112

88

68

Quota di mercato (in %)

61,1

66,4

61,3

55,2

Indice

100

109

100

90

Fonte: industria dell’Unione.

(145)

Le vendite sono aumentate fra il 2017 e il 2018, per poi diminuire nel periodo 2018-2020. La tendenza generale è in linea con l’andamento del consumo. Nel periodo in esame il calo delle vendite (– 32 %) è stato tuttavia più pronunciato rispetto al calo del consumo (– 25 %).

(146)

Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 5,9 punti percentuali. La quota di mercato dei paesi terzi diversi dalla RPC è diminuita di 5,4 punti percentuali. L’industria dell’Unione ha perso quota di mercato a favore delle importazioni cinesi, la cui quota di mercato è aumentata di 11,3 punti percentuali durante lo stesso periodo (tabella 2).

(147)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno sostenuto che il consumo dell’Unione è calato (42 955 tonnellate tra il 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta) e che il consumo dell’Unione è superiore in termini assoluti rispetto al corrispondente calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione (33 751 tonnellate tra il 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta). La Commissione ha osservato che il calo delle vendite non dovrebbe essere considerato in termini assoluti, bensì in relazione al calo del consumo. La quota di mercato è l’indicatore pertinente a questo proposito, che nel periodo in esame ha evidenziato una perdita di quota di mercato per l’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.3.   Crescita

(148)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 209 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(149)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno rilevato che le cifre dell’occupazione sono aumentate durante il periodo in esame, al fine di sostenere l’idea che l’industria dell’Unione crescerà nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato tuttavia che l’occupazione ha seguito le tendenze della produzione e del consumo sul mercato dell’Unione. Dopo un aumento iniziale tra il 2017 e il 2018, l’occupazione ha continuato a calare dal 2018 fino alla fine del periodo in esame. Dalle cifre dell’occupazione non è quindi possibile concludere che l’industria dell’Unione si attendesse una crescita futura; l’argomentazione è stata pertanto respinta.

(150)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 212 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(151)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 213 a 215 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

(152)

La modifica della definizione del prodotto non ha avuto effetti sugli indicatori microeconomici. Il motivo è che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha prodotto elettrodi di diametro nominale pari o inferiore a 350 mm nel periodo in esame. In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 216 a 240 del regolamento provvisorio.

4.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(153)

Per quanto riguarda la situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha rilevato in primo luogo che le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza dell’adeguamento della definizione del prodotto.

(154)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti interessate hanno rilevato che taluni indicatori (capacità, occupazione, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa) avevano registrato una tendenza positiva nel periodo in esame e, in considerazione del livello di profitto dell’industria dell’Unione nel suo complesso, hanno sostenuto che non sussisteva pregiudizio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Trasteel, Fangda e la CCCME hanno ribadito l’argomentazione secondo la quale gli indicatori macroeconomici e microeconomici non offrivano una base per ritenere che l’industria dell’Unione avesse subito un pregiudizio notevole.

(155)

In primo luogo si rammenta che durante il periodo in esame tutti i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un significativo andamento negativo: quota di mercato (da 61,1 % a 55,2 %), vendite dell’UE (–32 %) e produzione (– 28 %). La Commissione ha valutato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, e, pur osservando che non tutti gli indicatori di pregiudizio evidenziavano una tendenza negativa, ha concluso che nel complesso gli indicatori dimostravano un pregiudizio notevole.

(156)

In secondo luogo, come spiegato in modo approfondito ai considerando da 216 a 218 del regolamento provvisorio, una parte dell’industria (la società GrafTech) è stata in qualche misura considerata temporaneamente al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, e nell’analisi è stata operata una distinzione tra le diverse parti dell’industria. Nel complesso, se si esclude la GrafTech, gli indicatori microeconomici evidenziavano un quadro molto negativo.

(157)

Una serie di parti interessate ha presentato osservazioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per l’analisi economica dell’industria dell’Unione, in cui la Commissione ha prestato particolare attenzione ai risultati della GrafTech.

(158)

Una parte, Misano, ha osservato innanzitutto che la Commissione aveva erroneamente «considerato» le vendite della GrafTech France «al riparo dalla concorrenza diretta con le importazioni». Le vendite della GrafTech France nel quadro di contratti a lungo termine non erano effettuate in condizioni di assenza di concorrenza, bensì derivavano da offerte realizzate a clienti indipendenti della GrafTech France in un momento in cui tali clienti acquistavano elettrodi di grafite dall’industria dell’Unione e da fornitori non UE, compresi i produttori esportatori cinesi.

(159)

La Commissione ha ritenuto tuttavia che i contratti a lungo termine avessero per oggetto e per effetto di garantire determinati volumi di vendite a determinati prezzi. I contratti a lungo termine fornivano agli acquirenti delle certezze in termini di offerta e livello dei prezzi quando la domanda e i prezzi erano elevati, mentre la GrafTech risultava protetta da un eventuale futuro calo della domanda e da possibili pratiche sleali di paesi terzi a partire dal momento della conclusione di tali contratti con i suoi clienti. La Commissione ha rilevato inoltre che la GrafTech France presentava un livello di profitto molto diverso rispetto alle altre due società incluse nel campione e che tale differenza rilevante si spiegava principalmente con l’esistenza di questi contratti a lungo termine.

(160)

In secondo luogo alcune parti, tra cui Eurofer, hanno sostenuto che, contrariamente a quanto indicato nel regolamento provvisorio, tali contratti a lungo termine non scadranno entro la fine del 2022, poiché in alcuni casi saranno prorogati o rinnovati.

(161)

La Commissione ha ulteriormente esaminato la questione e in effetti è risultato che la GrafTech ha prorogato di uno o due anni i contratti a lungo termine in vigore con alcuni dei suoi clienti in seguito a discussioni con gli stessi. L’esistenza di questi contratti a lungo termine prorogati non era di per sé un’indicazione del fatto che le condizioni favorevoli di cui godeva questa società nel periodo dell’inchiesta sarebbero proseguite, dato che le proroghe prevedevano modifiche contrattuali derivanti dalle discussioni con i clienti. Un’analisi dettagliata delle informazioni aggiuntive fornite da GrafTech su base riservata per quanto riguarda le modifiche contrattuali apportate ai contratti a lungo termine, compresi dettagli relativi a volumi e prezzi, ha consentito alla Commissione di confermare le sue risultanze provvisorie di cui ai considerando 253 e 254 e il fatto che, al momento della rinegoziazione dei suoi contratti a lungo termine, GrafTech subiva la pressione delle importazioni oggetto di dumping come gli altri produttori dell’Unione. Inoltre i contratti a lungo termine prorogati riguardavano solo una minima parte delle vendite totali della GrafTech. Anche tenendo conto dei contratti a lungo termine prorogati, l’ampia maggioranza del volume delle vendite alla fine del 2023 non sarà più coperta dagli attuali contratti a lungo termine. Questa proporzione aumenterà ulteriormente alla fine del 2024. La Commissione ha rilevato inoltre che alcuni contratti a lungo termine erano scaduti nel 2021 e non sono stati rinnovati. La Commissione ha osservato infine che i prezzi di vendita medi della GrafTech nel primo semestre del 2021 sono calati rispetto al periodo dell’inchiesta (anche tenendo conto delle vendite effettuate nel quadro dei contratti a lungo termine), il che indica che la GrafTech ha risentito dell’impatto delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dalla Cina. La proroga e il rinnovo di alcuni contratti a lungo termine non hanno pertanto modificato la conclusione in merito al pregiudizio.

(162)

In terzo luogo Trasteel, un importatore di elettrodi di grafite, ha affermato che nel caso di specie non erano soddisfatte le condizioni per l’uso di analisi settoriali come strumento analitico e che la Commissione non aveva condotto un «esame obiettivo». La Commissione ha invece basato la sua analisi su un criterio oggettivo, ossia l’esistenza di contratti a lungo termine.

(163)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha contestato il metodo, sostenendo che si poteva ritenere che solo una minoranza di produttori dell’Unione avesse subito un pregiudizio, non l’industria dell’Unione nel suo complesso.

(164)

Conformemente all’approccio indicato al considerando 218 del regolamento provvisorio e come spiegato ai considerando 253 e 254 dello stesso, la Commissione ha riscontrato che anche la GrafTech aveva risentito dell’impatto delle importazioni a basso prezzo dalla Cina e che la parte redditizia dell’industria non sarebbe stata in grado di influire sulla parte non redditizia. La valutazione della Commissione ha pertanto fatto riferimento all’industria dell’Unione nel suo complesso. Trasteel ha omesso di spiegare il motivo per cui tale esame non era obiettivo e non ha proposto un metodo alternativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(165)

Sulla base di quanto precede e per i motivi di cui ai considerando da 241 a 254 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(166)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno contestato il nesso di causalità sostenendo che l’industria dell’Unione e quella cinese fabbricano prodotti diversi: la prima produce elettrodi di grandi dimensioni/di alta qualità, mentre la seconda produce elettrodi di piccole dimensioni/di bassa qualità. Dall’inchiesta è emersa tuttavia un’ampia sovrapposizione tra i sistemi di elettrodi di grafite importati dalla Cina e quelli prodotti dall’industria dell’Unione. Pur osservando che non esiste una norma di settore e che le categorie si basano su autocertificazioni, la Commissione ha rilevato che l’[80-90] % delle esportazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione era di categoria UHP. La Commissione ha rilevato inoltre che il [70-80] % degli elettrodi di grafite esportati dai produttori cinesi inclusi nel campione era di diametro pari o superiore a 500 mm. Esiste quindi un’ampia sovrapposizione tra le importazioni cinesi e la produzione dell’UE. L’argomentazione secondo cui non esiste una concorrenza diretta e l’industria dell’Unione e quella cinese fabbricano prodotti diversi è stata pertanto respinta.

(167)

Inoltre alcuni dei prodotti importati dalla Cina che non erano fabbricati dall’industria dell’Unione, o lo erano solo in piccole quantità, sono stati esclusi dalla definizione del prodotto. Questo rafforza ulteriormente il nesso di causalità.

(168)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha sottolineato l’aumento dei prezzi di vendita nell’Unione nel periodo in esame e ha sostenuto che la normale risposta del mercato al dumping cinese avrebbe comportato, da parte dell’industria dell’Unione, una riduzione dei propri prezzi per non perdere la sua quota di mercato. Secondo Trasteel, questo è una dimostrazione del fatto che non sussisteva pregiudizio. Se avesse subito un pregiudizio, l’industria dell’Unione avrebbe diminuito i suoi prezzi per non perdere quota di mercato. La Commissione ha già sottolineato il calo dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta ai considerando 219 e 220 del regolamento provvisorio. Come spiegato ai considerando 221 e 223 di tale regolamento, il calo è stato ancora più significativo per le vendite sul «mercato libero», soggetto alla pressione concorrenziale delle importazioni. Nemmeno una riduzione significativa dei prezzi di vendita ha tuttavia impedito all’industria dell’Unione di perdere quota di mercato in conseguenza dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

(169)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 256 e 257 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(170)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, diverse parti hanno ribadito le osservazioni concernenti l’analisi di non imputazione, in particolare per quanto riguarda la pandemia di COVID-19 e l’impatto dei contratti a lungo termine della GrafTech. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel, il gruppo Fangda e la CCCME hanno ribadito tali osservazioni e hanno insistito sul fatto che le difficoltà affrontate dall’industria dell’Unione erano legate all’impatto della pandemia di COVID-19 e al conseguente calo della domanda di sistemi di elettrodi di grafite nell’industria dell’acciaio.

5.2.1.   La pandemia di COVID-19

(171)

La pandemia di COVID-19 è stata trattata al considerando 258 del regolamento provvisorio. La Commissione ribadisce che l’aumento delle importazioni dalla Cina è iniziato prima della pandemia nonostante il calo del consumo nell’UE e che dal 2018 si è registrato un aumento costante della quota di mercato delle importazioni dalla Cina.

(172)

La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 258 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Impatto dei contratti a lungo termine della GrafTech

(173)

Alcune parti hanno sostenuto che i contratti a lungo termine della GrafTech, vincolando alcuni dei clienti della società, hanno contribuito alla perturbazione economica del resto dell’industria. In altre parole, questi contratti a lungo termine avrebbero impedito di distribuire la domanda di elettrodi di grafite tra i vari produttori dell’Unione, soprattutto in tempi di difficoltà (calo della domanda legato alla pandemia).

(174)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha affermato che un eventuale nesso di causalità si sarebbe potuto riscontrare solo in relazione a una minoranza di vendite dell’Unione (quelle non soggette ai contratti a lungo termine) e non in relazione alla maggioranza dell’industria dell’Unione.

(175)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, contrariamente a quanto affermato da Trasteel, la «stragrande maggioranza» delle vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non era «protetta» da contratti a lungo termine. Al contrario, la maggior parte delle vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata effettuata al di fuori di contratti a lungo termine, secondo i dati forniti dall’industria dell’Unione. In secondo luogo, i contratti a lungo termine non possono essere considerati una fonte di pregiudizio per l’industria dell’Unione. L’inchiesta ha invece dimostrato che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono state la causa del pregiudizio subito dall’industria. La Commissione ha rilevato inoltre che, durante il periodo dell’inchiesta, le vendite della GrafTech ad acquirenti indipendenti sono diminuite in misura significativa rispetto al 2019. Nello stesso periodo le vendite di altri produttori dell’Unione inclusi nel campione privi di contratti a lungo termine con i rispettivi clienti sono diminuite in misura minore. Inoltre, come rilevato al considerando 161, i prezzi di vendita medi della GrafTech nel primo semestre del 2021 sono calati rispetto al periodo dell’inchiesta, il che indica che la GrafTech ha risentito dell’impatto delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dalla Cina.

(176)

La Commissione ha pertanto concluso che le summenzionate importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione durante il periodo in esame e che i contratti a lungo termine della GrafTech non hanno attenuato il nesso di causalità in misura tale da impedire alle importazioni di causare un pregiudizio notevole.

5.2.3.   Importazioni da paesi terzi

(177)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 261 e 264 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(178)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno affermato che un’ampia quota della produzione dell’industria dell’Unione è destinata all’esportazione, che questo ha un impatto sui risultati operativi complessivi dell’industria dell’Unione e che l’andamento delle esportazioni ha annullato il nesso di causalità. La Commissione ha tuttavia considerato l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e ha ricordato che, come spiegato al considerando 267 del regolamento provvisorio, nel complesso l’andamento delle esportazioni ha registrato tendenze simili a quelle delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, anche se il calo delle vendite all’esportazione è stato meno accentuato, in termini relativi, rispetto a quello delle vendite sul mercato dell’Unione.

(179)

In assenza di altre osservazioni su questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 265 e 267 del regolamento provvisorio.

5.2.5.   Consumo

(180)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 268 del regolamento provvisorio.

5.2.6.   Uso vincolato

(181)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(182)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori, analizzati individualmente o nel loro insieme, ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale. La Commissione ha confermato pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 270 a 274 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(183)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Trasteel, un importatore di elettrodi di grafite, ha affermato che l’industria dell’Unione non ha bisogno di essere protetta perché i prezzi del prodotto in esame sono in aumento. L’inchiesta ha tuttavia accertato l’esistenza di un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta e, in ogni caso, l’affermazione non è stata sostenuta da elementi di prova atti a dimostrare una variazione della situazione economica dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata quindi respinta in quanto infondata.

(184)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 276 a 280 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(185)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Trasteel e Misano hanno affermato che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe pregiudizievole per la posizione degli importatori sul mercato, poiché i clienti potrebbero non essere disposti ad acquistare a un prezzo più elevato. Una parte ha indicato che il 50 % del suo fatturato deriva dalla vendita di elettrodi di grafite importati dalla Cina.

(186)

Per quanto riguarda le conseguenze economiche sugli importatori, come illustrato al considerando 281 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha accertato che gli importatori inclusi nel campione avevano un’attività redditizia, con una media ponderata dei profitti del 4 % circa, e che l’istituzione di misure avrebbe avuto solo un impatto limitato sulla loro redditività.

(187)

La Commissione ha rilevato inoltre che le aliquote del dazio antidumping definitivo per le società cinesi che hanno collaborato erano inferiori al tasso di undercutting. Di conseguenza gli operatori commerciali e gli importatori indipendenti dovrebbero essere comunque in grado di importare elettrodi di grafite dalla Cina a un prezzo competitivo ma equo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(188)

Trasteel e Misano hanno presentato osservazioni anche sull’interesse degli importatori e degli operatori commerciali in relazione alla mancanza di capacità dell’industria dell’Unione e al rischio di difficoltà di approvvigionamento, in particolare di elettrodi di piccolo diametro. Queste osservazioni erano simili a quelle di alcuni utilizzatori e sono trattate nella sezione 6.3.

(189)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 281 a 284 del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(190)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno asserito che i dazi antidumping comprometterebbero la redditività e la competitività degli utilizzatori. Tali parti hanno affermato inoltre che senza le importazioni dalla Cina l’industria a valle non dispone di una fonte di approvvigionamento affidabile per gli elettrodi di grafite di cui ha bisogno per continuare le sue attività. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer, il gruppo Fangda e la CCCME hanno ribadito che esiste un rischio significativo di difficoltà di approvvigionamento, in particolare per gli elettrodi di grafite di piccolo diametro.

(191)

Gli utilizzatori rappresentano principalmente l’industria dell’acciaio, ma anche, come indicato da Imerys, alcuni utilizzatori più piccoli, quali i produttori di ossidi minerali fusi, ad esempio ossidi di alluminio e zirconio fusi.

(192)

Per quanto riguarda Imerys, la Commissione ha osservato che gli elettrodi che utilizza sono in gran parte elettrodi a potenza normale che, a causa delle loro caratteristiche fisiche, sono esclusi dall’ambito della presente inchiesta. La Commissione ha rilevato altresì che Imerys utilizza elettrodi piccoli e molto piccoli, che sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, come indicato al considerando 32, in seguito all’analisi di tutte le osservazioni, comprese quelle di Imerys.

(193)

Pertanto, partendo dal presupposto che, date le proprietà fisiche degli ossidi minerali fusi, i relativi produttori si trovavano ad affrontare difficoltà analoghe in quanto disponevano di impianti di produzione simili, la Commissione si attendeva che l’esclusione dalla definizione del prodotto degli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm avrebbe limitato le possibili conseguenze negative per tali utilizzatori.

(194)

Per quanto riguarda l’industria dell’acciaio sono state confermate le relative risultanze di cui ai considerando da 285 a 289 del regolamento provvisorio; sono state inoltre rilevate, come esemplificato nelle osservazioni di Eurofer in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le difficoltà di approvvigionamento di sistemi di elettrodi di grafite di piccolo diametro attualmente incontrate da alcuni produttori di acciaio dell’UE.

(195)

La Commissione ha osservato inoltre che i denuncianti, nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, hanno ribadito che i produttori dell’Unione dispongono di capacità per la produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro.

(196)

La Commissione ha ricordato infine che le misure serviranno solo a ripristinare la concorrenza leale tra i produttori di elettrodi di grafite dell’Unione e cinesi e non impediranno agli utilizzatori di continuare ad approvvigionarsi dalla Cina.

(197)

Le affermazioni secondo cui i dazi antidumping comprometterebbero la redditività e la competitività degli utilizzatori e impedirebbero all’industria a valle di disporre di fonti di approvvigionamento affidabili per gli elettrodi di grafite sono state pertanto respinte.

6.4.   Altri fattori

(198)

In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 290 e 291 del regolamento provvisorio.

(199)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno chiesto alla Commissione di considerare il potenziale effetto negativo delle misure sugli obiettivi ambientali dell’Unione. La Commissione ha tuttavia considerato che le misure non presenteranno rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, come spiegato al considerando 288 del regolamento provvisorio e ai considerando 196 e 197, e pertanto non ostacoleranno il conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Unione e la transizione ecologica. Al contrario, l’obiettivo delle misure è ripristinare la parità di condizioni per i produttori dell’Unione contribuendo a garantire la diversificazione dell’approvvigionamento per gli utilizzatori, il che favorisce la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco nell’Unione.

6.5.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(200)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 292 del regolamento provvisorio.

7.   Misure antidumping definitive

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(201)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’andamento dei volumi delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, al fine di tenere conto del pregiudizio aggiuntivo nel caso in cui in tale periodo si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta. Secondo la banca dati Surveillance 2, da un confronto tra i volumi delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo dell’inchiesta e nel periodo di comunicazione preventiva non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni (l’aumento è stato solo del 5,5 %). Di conseguenza non erano soddisfatte le condizioni per tener conto di un aumento nella determinazione del margine di pregiudizio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e non è stato applicato alcun adeguamento al margine di pregiudizio.

(202)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 168 a 177 del regolamento provvisorio, modificate conformemente alla tabella di cui al considerando 206.

(203)

Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo presente la scarsa collaborazione degli esportatori cinesi come indicato al considerando 179 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare il margine residuo sulla base dei dati disponibili. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dal produttore esportatore con il più elevato margine di underselling accertato. Il margine di underselling residuo così calcolato è stato fissato al livello del 187,1 %.

7.2.   Distorsioni relative alle materie prime

(204)

In assenza di osservazioni concernenti i considerando 308 e 309 del regolamento provvisorio, e poiché i margini tali da eliminare il pregiudizio restavano superiori ai margini di dumping accertati anche nella fase definitiva, la Commissione ha ritenuto che nel caso in esame non fosse applicabile l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, bensì l’articolo 7, paragrafo 2.

7.3.   Misure definitive

(205)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(206)

Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono stabilite come segue:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping definitivo

Gruppo Fangda

36,1  %

139,7  %

36,1  %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.

23,0  %

98,5  %

23,0  %

Gruppo Nantong Yangzi Carbon

51,7  %

150,5  %

51,7  %

Altre società che hanno collaborato

33,8  %

121,6  %

33,8  %

Tutte le altre società

74,9  %

187,1  %

74,9  %

(207)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Le aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(208)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (15). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a consentire alla società di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(209)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(210)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(211)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

7.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(212)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

8.   DISPOSIZIONI FINALI

(213)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (16), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(214)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Nantong Yangzi Carbon ha specificato che il gruppo è composto da tre produttori, segnatamente Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd., Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd. e Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd. È pertanto necessario modificare il regolamento provvisorio per indicare i nomi di tutti i produttori appartenenti al gruppo Nantong Yangzhi Carbon ai fini della riscossione del dazio antidumping provvisorio. Inoltre i rispettivi nomi devono essere indicati anche ai fini dell’istituzione del dazio antidumping definitivo.

(215)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545110010 e 8545110015), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

RPC

Gruppo Fangda, composto da quattro produttori:

Fangda Carbon New Material Co., Ltd.;

Fushun Carbon Co., Ltd.;

Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.;

Hefei Carbon Co., Ltd.

36,1  %

C 731

RPC

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.

23,0  %

C 732

RPC

Gruppo Nantong Yangzi Carbon, composto da tre produttori:

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.;

Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.;

Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.

51,7  %

C 733

RPC

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

33,8  %

 

RPC

Tutte le altre società

74,9  %

C 999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione sono riscossi in via definitiva sul prodotto definito all’articolo 1, paragrafo 1. Gli importi depositati in relazione alle importazioni dei prodotti esclusi (ossia importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm) sono svincolati.

Articolo 3

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Cina e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 4

1.   L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione è così modificato:

«Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.»

è sostituito da

«Gruppo Nantong Yangzi Carbon, composto da tre produttori: Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.; Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.; Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.».

2.   Il presente articolo si applica ai fini dell’articolo 2 a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU C 57 del 17.2.2021, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 62).

(4)  In considerazione dei diametri standard e della generale tolleranza osservata nell’industria, l’esclusione degli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm in pratica garantirà che rientrino comunque nell’ambito dell’esclusione alcuni elettrodi di dimensioni leggermente superiori.

(5)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2].

(6)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.

(7)  Cfr. capo 80, sezione 2, del 13° piano quinquennale.

(8)  Fonte: documento «Petroleum coke: essential to manufacturing», pubblicato dalla National Association of Manufacturers, disponibile all’indirizzo www.api.org/~/media/files/news/2014/14-november/petcoke-one-pager.pdf; documento «Petcoke markets and the cement industry», pubblicato da CemNET, disponibile all’indirizzo www.cemnet.com/News/story/169503/petcoke-markets-and-the-cement-industry.html; documenti consultati il 17 dicembre 2021.

(9)  Va notato che al considerando 150 del regolamento provvisorio il valore per l’elettricità non è espresso in kWh bensì in MWh.

(10)  Dati disponibili sul sito web della Comisión Federal de Electricidad all’indirizzo: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/DemandaIndustrialTran.aspx, consultati l’8 dicembre 2021.

(11)  www.iccsino.com.cn

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1), considerando da 229 a 233.

(13)  Il totale delle importazioni messicane originarie della Germania rappresentava il 2,5 % del quantitativo totale, mentre il 97,5 % delle importazioni erano originarie degli Stati Uniti.

(14)  Ossia le importazioni nei cinque punti di ingresso rimanenti, esclusi Nuevo Laredo e gli altri due punti presso i quali il prezzo medio era di circa 200 USD per tonnellata.

(15)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


DECISIONI

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/559 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all’autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2021 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale richiede l’inclusione di una dichiarazione speciale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate da un meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la proroga della misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1o marzo 2022 al 28 febbraio 2025.

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 27 ottobre 2021 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 28 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(3)

A norma dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio (2), il 29 aprile 2021 la Polonia ha trasmesso alla Commissione una relazione riguardo all’incidenza complessiva della misura speciale sul livello delle frodi all’IVA e sui soggetti passivi interessati.

(4)

La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l’altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell’IVA dei soggetti passivi e un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all’IVA.

(5)

La Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa il 1o luglio 2018 e il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio il 1o marzo 2019.

(6)

I beni e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della misura speciale sono elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 conformemente alla classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2008 (PKWiU 2008). La classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2015 (PKWiU 2015) ha sostituito la PKWiU 2008 a decorrere dal 1o luglio 2020. Con la PKWiU 2015 sono stati cambiati i simboli della classificazione statistica e le denominazioni redazionali di taluni prodotti e servizi che figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310. Anche se la sostituzione della PKWiU 2008 con la PKWiU 2015 non ha dato luogo ad alcuna modifica dell’ambito di applicazione dei beni e dei servizi coperti dal meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, ai fini della certezza del diritto l’allegato dovrebbe essere aggiornato e sostituito dall’allegato della presente decisione.

(7)

La misura speciale continuerà ad applicarsi a forniture di beni e a prestazioni di servizi fra soggetti passivi elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310, quale aggiornato e sostituito dall’allegato della presente decisione, da impresa a impresa (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici. La misura speciale continuerà ad applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, compresi quelli non stabiliti in Polonia.

(8)

La relazione presentata dalla Polonia ha confermato che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi produce risultati efficaci nella lotta contro le frodi fiscali.

(9)

Le autorizzazioni ad applicare una misura speciale sono generalmente concesse per un periodo limitato in modo da consentire alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 28 febbraio 2025.

(10)

Data l’ampia portata della misura speciale, la Polonia, qualora chieda di prorogare ulteriormente l’autorizzazione ad applicare la misura speciale, dovrebbe presentare una relazione sul funzionamento e sull’efficacia della misura speciale sul livello di frode IVA e sui soggetti passivi per quanto riguarda, tra l’altro, i rimborsi dell’IVA, gli oneri amministrativi e i costi per i soggetti passivi.

(11)

La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(12)

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, compresa l’applicazione ininterrotta della misura speciale e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno che sia concessa l’autorizzazione di prorogare la misura speciale con effetto dal 1o marzo 2022. Poiché la Polonia il 26 luglio 2021 ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito secondo il suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 a decorrere dal 1o marzo 2022, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/310,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 è così modificata:

1)

all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Polonia, qualora ritenga necessario prorogare la misura di cui all’articolo 1, presenta una richiesta di proroga alla Commissione, corredata di una relazione in merito all’incidenza complessiva della misura sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.»;

2)

all’articolo 3, secondo comma, la data «28 febbraio 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2025»;

3)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 19).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERESSATE DALL’ARTICOLO 1

L’articolo 1 si applica alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi descritte conformemente alla classificazione polacca dei prodotti e servizi (PKWiU 2015)

Voce

PKWiU 2015

Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)

1

05.10.10.0

Carbon fossile

2

05.20.10.0

Lignite

3

ex 10.4

Oli e grassi di origine animale e vegetale – esclusivamente olio di colza

4

19.10.10.0

Coke e semicoke di carbon fossile e di lignite o di torba; carbone di storta

5

19.20.11.0

Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

6

19.20.12.0

Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite

7

ex 20.59.12.0

Emulsioni per sensibilizzare le superfici destinate all’uso fotografico preparazioni chimiche per usi fotografici, non classificate altrove - esclusivamente toner senza testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati

8

ex 20.59.30.0

Inchiostro per macchina da scrivere, inchiostro per tamponi e altri inchiostri – esclusivamente cartucce d’inchiostro senza testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati

9

ex 22.21.30.0

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole, di materie plastiche non alveolari, non rinforzate, stratificate o associate ad altri materiali - esclusivamente pellicole elastiche

10

24.10.12.0

Ferro-leghe

11

24.10.14.0

Ghisa, ghisa o acciaio specolari, sotto forma di granuli o di polveri

12

24.10.31.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

13

24.10.32.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm

14

24.10.35.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici

15

24.10.36.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici

16

24.10.41.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

17

24.10.43.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici

18

24.10.51.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

19

24.10.52.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

20

24.10.61.0

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati

21

24.10.62.0

Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

22

24.10.65.0

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati

23

24.10.66.0

Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

24

24.10.71.0

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati

25

24.10.73.0

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati

26

24.20.11.0

Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

27

24.20.12.0

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio

28

24.20.13.0

Altri tubi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio

29

24.20.31.0

Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm

30

24.20.33.0

Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

31

24.20.34.0

Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

32

24.20.40.0

Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato

33

24.31.10.0

Barre, profilati e profilati pieni di acciai non legati, trafilati a freddo

34

24.31.20.0

Barre, profilati e profilati pieni di altri acciai legati, trafilati a freddo

35

24.32.10.0

Prodotti piatti di acciaio, semplicemente laminati a freddo, di larghezza inferiore a 600 mm, non rivestiti

36

24.32.20.0

Prodotti piatti di acciaio laminati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

37

24.33.11.0

Profilati aperti di acciai non legati, ottenuti a freddo o piegati a freddo

38

24.33.20.0

Lamiere nervate di acciai non legati

39

24.34.11.0

Fili trafilati a freddo di acciai non legati

40

24.41.10.0

Argento greggio, semilavorato o in polvere

41

ex 24.41.20.0

Oro greggio, semilavorato o in polvere, escluso l’oro da investimento ai sensi dell’articolo 121 della legge sulla tassazione di beni e servizi, subordinato all’articolo 43

42

24.41.30.0

Platino greggio, semilavorato o in polvere

43

Indipendente-mente dal simbolo PKWiU

Oro da investimento ai sensi dell’articolo 121 della legge sulla tassazione di beni e servizi

44

ex 24.41.40.0

Metalli comuni o argento, dorati, semplicemente semilavorati – esclusivamente argento, dorato, semplicemente semilavorato

45

ex 24.41.50.0

Metalli comuni argentati e metalli comuni, argento o oro, platinati, semplicemente semilavorati – esclusivamente dorati e argentati, platinati, semplicemente semilavorati

46

24.42.11.0

Alluminio greggio

47

24.43.11.0

Piombo greggio

48

24.43.12.0

Zinco greggio

49

24.43.13.0

Stagno greggio

50

24.44.12.0

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

51

24.44.13.0

Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame

52

24.44.21.0

Polveri e pagliette di rame e sue leghe

53

24.44.22.0

Barre piatte, profilati e vergelle, di rame e sue leghe

54

24.44.23.0

Fili di rame e sue leghe

55

24.45.11.0

Nichel greggio

56

ex 24.45.30.0

Altri metalli non ferrosi e prodotti degli stessi; cermet; ceneri e residui contenenti metalli e composti metallici – esclusivamente rifiuti e rottami di metalli non preziosi

57

ex 25.11.23.0

Altre strutture e parti di strutture; lamiere, barre, profilati e simili, di ferro, acciaio o alluminio – solo di acciaio

58

ex 25.93.13.0

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere stirate, di ferro, acciaio o rame – solo di acciaio

59

ex 26.11.30.0

Circuiti integrati elettronici – esclusivamente processori

60

26.20.1

Computer e altre macchine automatiche di elaborazione dati, loro parti ed accessori

61

ex 26.20.21.0

Unità di memoria – esclusivamente dischi rigidi (HDD)

62

ex 26.20.22.0

Dispositivi per la memorizzazione allo stato solido – esclusivamente SSD

63

ex 26.30.22.0

Telefoni cellulari o altre reti senza fili – solo telefoni cellulari, compresi smartphone

64

26.40.20.0

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini

65

ex 26.40.60.0

Console per videogiochi (come quelle usate con un televisore o uno schermo autonomo) e altri apparecchi per il gioco o il gioco d’azzardo con schermo elettronico – esclusi accessori e parti

66

26.70.13.0

Fotocamere digitali e videocamere digitali

67

27.20.2

Accumulatori elettrici e loro parti

68

28.11.41.0

Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l’aviazione)

69

ex 28.23.22.0

Parti e accessori di macchine d’ufficio – esclusivamente cartucce d’inchiostro e testine di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati, toner con testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati

70

ex 29.31.10.0

Fasci di cavi di accensione e altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli, aeromobili o imbarcazioni – esclusivamente fasci di cavi di accensione e altre serie di fili usati nei veicoli

71

29.31.21.0

Candele di accensione; magneti; dinamo-magneti; volano-magneti; distributori; bobine di accensione

72

29.31.22.0

Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori e altri apparecchi e dispositivi per motori a combustione interna

73

29.31.23.0

Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per veicoli a motore

74

29.31.30.0

Parti di altri apparecchi elettrici per veicoli a motore

75

29.32.20.0

Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie

76

29.32.30.0

Accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore non classificati altrove, esclusi motocicli

77

30.91.20.0

Parti e accessori di motocicli e sidecar

78

ex 32.12.13.0

Oggetti di gioielleria e loro parti nonché altri oggetti di gioielleria e loro parti, in metalli preziosi o placcati con metalli preziosi – esclusivamente parti di oggetti di gioielleria e parti di altri oggetti di gioielleria in oro, argento e platino, ossia oggetti di gioielleria non finiti o incompleti e parti distinte di oggetti di gioielleria, compresi quelli rivestiti o placcati con metalli preziosi

79

38.11.49.0

Veicoli, computer, televisori e altri dispositivi usati destinati alla rottamazione

80

38.11.51.0

Rifiuti di vetro

81

38.11.52.0

Rifiuti di carta e cartone

82

38.11.54.0

Altri rifiuti di gomma

83

38.11.55.0

Rifiuti di materie plastiche

84

38.11.58.0

Rifiuti contenenti metalli diversi dai rifiuti pericolosi

85

38.12.26.0

Cascami metallici pericolosi

86

38.12.27

Rifiuti e celle e accumulatori elettrici difettosi; celle e batterie galvaniche e accumulatori usati

87

38.32.2

Materie prime secondarie metalliche

88

38.32.31.0

Vetro sotto forma di materie prime secondarie

89

38.32.32.0

Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie

90

38.32.33.0

Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie

91

38.32.34.0

Gomma sotto forma di materie prime secondarie

92

 

Benzine per motori, gasolio, gas combustibile – ai sensi delle disposizioni in materia di accise

93

 

Olio combustibile e olio lubrificante – ai sensi delle disposizioni in materia di accise

94

ex 58.29.11.0

Pacchetti informatici di sistema operativo – esclusivamente SSD

95

ex 58.29.29.0

Altri pacchetti informatici – esclusivamente SSD

96

ex 59.11.23.0

Altri video e registrazioni video su dischi, nastri magnetici e mezzi analogici – esclusivamente SSD

97

Indipendente-mente dal simbolo PKWiU

Servizi per il trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra di cui alla legge del 12 giugno 2015 sul regime di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Gazzetta ufficiale 2021, voce 332)

98

41.00.3

Lavori di costruzione su fabbricati residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)

99

41.00.4

Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)

100

42.11.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione

101

42.12.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

102

42.13.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di ponti e gallerie

103

42.21.21.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di condotte di trasmissione

104

42.21.22.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di reti di distribuzione, compresi lavori ausiliari

105

42.21.23.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell’acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio

106

42.21.24.0

Lavori di trivellazione di pozzi d’acqua e di estrazione idrica e lavori di installazione di fosse settiche

107

42.22.21.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l’energia elettrica (trasmissione) e le telecomunicazioni

108

42.22.22.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l’energia elettrica (distribuzione) e le telecomunicazioni

109

42.22.23.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di centrali elettriche

110

42.91.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idrotecniche

111

42.99.21.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di impianti produttivi e minerari

112

42.99.22.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi

113

42.99.29.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di altre opere di genio civile, non classificati altrove

114

43.11.10.0

Lavori di demolizione di edifici

115

43.12.11.0

Lavori di preparazione del suolo e del terreno; esclusi lavori di sterro

116

43.12.12.0

Sterro: lavori di scavo, affossatura e di movimento terra

117

43.13.10.0

Lavori di scavo, trivellazione e perforazione, geologia e genio

118

43.21.10.1

Lavori di installazione di impianti elettrici di sicurezza

119

43.21.10.2

Lavori di installazione di altri impianti elettrici

120

43.22.11.0

Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature

121

43.22.12.0

Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria

122

43.22.20.0

Lavori di installazione di raccordi per il gas

123

43.29.11.0

Lavori di isolamento

124

43.29.12.0

Lavori di installazione di recinzioni e cancellate

125

43.29.19.0

Altri lavori di installazione, non classificati altrove

126

43.31.10.0

Lavori di intonacatura

127

43.32.10.0

Altri lavori di carpenteria

128

43.33.10.0

Lavori di pavimentazione e di intonacatura

129

43.33.21.0

Lavori di posa di terrazzo, marmo, granito o ardesia su pavimenti e pareti

130

43.33.29.0

Altri lavori di posa su pavimenti e pareti (inclusa carta da parati), non classificati altrove

131

43.34.10.0

Lavori di tinteggiatura

132

43.34.20.0

Lavori di vetreria

133

43.39.11.0

Lavori di decorazione

134

43.39.19.0

Lavori di esecuzione di altri lavori di finitura, non classificati altrove

135

43.91.11.0

Lavori di costruzione di ossature di tetti

136

43.91.19.0

Altri lavori di copertura

137

43.99.10.0

Lavori di isolamento e impermeabilizzazione

138

43.99.20.0

Lavori di ponteggio

139

43.99.30.0

Lavori di fondazione, inclusa la palificazione

140

43.99.40.0

Strutture in calcestruzzo

141

43.99.50.0

Lavori di installazione di elementi in acciaio

142

43.99.60.0

Lavori in muratura e posa in opera di mattoni e pietre

143

43.99.70.0

Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate

144

43.99.90.0

Opere specializzate non classificate altrove

145

45.31.1

Servizi di vendita di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

146

45.32.1

Servizi specializzati di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

147

45.32.2

Altri servizi di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

148

ex 45.40.10.0

Servizi di vendita all’ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

149

ex 45.40.20.0

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

150

ex 45.40.30.0

Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

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7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/560 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1891]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/354/UE della Commissione (2) ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614. Il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato GHB614 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone, ad eccezione della coltivazione.

(2)

Il 22 aprile 2020 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato alla Commissione, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.

(3)

Il 7 luglio 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere scientifico (3) favorevole conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche tali da far modificare le conclusioni della valutazione iniziale del rischio relativa al cotone geneticamente modificato GHB614 adottata dall’Autorità nel 2009 (4).

(4)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)

L’Autorità è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.

(6)

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 e di prodotti contenenti o costituiti da tale cotone per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

(7)

Al cotone geneticamente modificato GHB614 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5) nel contesto dell’autorizzazione iniziale rilasciata con decisione 2011/354/UE. È opportuno continuare a utilizzare tale identificatore unico.

(8)

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso dei prodotti contenenti cotone geneticamente modificato GHB614 o da esso costituiti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

(9)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (7).

(10)

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(13)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al cotone geneticamente modificato (Gossypium hirsutum) GHB614, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico BCS-GHØØ2-5 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;

c)

prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal cotone geneticamente modificato di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da BASF SE, Germania.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2021. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified cotton GHB614 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-018). EFSA Journal 2021;19(7):6671, 12 pagg.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6671.

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2009. Scientific Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2008-51) for the placing on the market of the glyphosate tolerant genetically modified cotton GHB614, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience. EFSA Journal 2009;7(3):985, 24 pagg.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.985.

(5)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(7)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti d’America

Rappresentato nell’Unione da: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063, Ludwigshafen, Germania.

b)   Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;

3)

prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5 esprime il gene 2mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1, e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevamento

1)

Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;

2)

convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: AOCS 1108 e 0306 sono accessibili tramite la American Oil Chemists Society all’indirizzo http://www.aocs.org/tech/crm.

e)   Identificatore unico

BCS-GHØØ2-5.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)   Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


(1)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/66


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/561 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

relativa al monitoraggio della presenza di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2020 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato una valutazione dei rischi dei glicoalcaloidi nei mangimi e negli alimenti, in particolare nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate (1).

(2)

Negli esseri umani gli effetti tossici acuti dei glicoalcaloidi delle patate (α-solanina e α-caconina) comprendono sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. Per questi effetti il gruppo CONTAM ha fissato, come punto di riferimento per la caratterizzazione del rischio dovuto a un'esposizione acuta, un livello più basso a cui si osserva un effetto avverso (LOAEL) pari a 1 mg di glicoalcaloidi totali delle patate/kg di peso corporeo al giorno. Un margine di esposizione (MOE) superiore a 10 indica che non vi sono preoccupazioni per la salute. Con questo MOE pari a 10 si tiene conto dell'estrapolazione da un LOAEL a una dose priva di effetti avversi osservati (NOAEL) (fattore pari a 3) e della variabilità interindividuale nella tossicodinamica (fattore pari a 3,2). Il fatto che le stime dell'esposizione acuta in determinati scenari di esposizione abbiano dato come risultato un MOE inferiore a 10 solleva preoccupazioni per la salute.

(3)

Il gruppo CONTAM ha raccomandato di raccogliere maggiori dati di occorrenza sui glicoalcaloidi e sui loro agliconi nelle varietà di patate disponibili sul mercato, nelle nuove varietà di patate ottenute con esperimenti di selezione e nei prodotti trasformati a base di patate, compresi gli alimenti per lattanti.

(4)

Buone pratiche agricole, buone condizioni di conservazione e trasporto e buone pratiche di fabbricazione possono ridurre la presenza dei glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti trasformati a base di patate. Occorre tuttavia raccogliere maggiori informazioni sui fattori che determinano livelli relativamente elevati di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti trasformati a base di patate per poter individuare le misure da adottare al fine di evitare o ridurre la presenza di glicoalcaloidi in tali prodotti alimentari. Se possibile, è opportuno analizzare, in particolare nei prodotti trasformati a base di patate, anche i prodotti di degradazione β- e γ- solanina e caconina e l'aglicone solanidina, dato che tali composti presentano la stessa tossicità dell'α-solanina e dell'α-caconina.

(5)

I risultati del monitoraggio dei glicoalcaloidi devono essere affidabili e comparabili. È pertanto opportuno fornire istruzioni per la loro estrazione e stabilire prescrizioni per la loro analisi. Poiché la presenza di glicoalcaloidi è più elevata nelle patate non pelate rispetto a quelle pelate, e più elevata nelle patate di piccole dimensioni rispetto a quelle più grandi, è importante fornire informazioni su questi fattori al momento di comunicare i dati di occorrenza.

(6)

Per valutare quando sarebbe opportuno individuare i fattori che determinano livelli relativamente elevati di glicoalcaloidi, è opportuno stabilire un valore indicativo per le patate. È inoltre opportuno ottenere maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul livello di glicoalcaloidi.

(7)

È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio dei glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti a base di patate e l'individuazione dei fattori che ne determinano livelli elevati, nonché raccogliere maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul livello di glicoalcaloidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

(1)

Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, dovrebbero monitorare i glicoalcaloidi α-solanina e α-caconina nelle patate e nei prodotti a base di patate. Se possibile, dovrebbero essere analizzati anche i prodotti di degradazione β- e γ- solanina e caconina e l'aglicone solanidina, in particolare nei prodotti trasformati a base di patate.

(2)

Per evitare la degradazione enzimatica dell'α-caconina, soprattutto nel corso dell'analisi delle patate crude (pelate e non), alle patate dovrebbe essere aggiunta una soluzione di 1 % di acido formico in metanolo, con un rapporto di 1:2 (volume:peso), quando sono mescolate e omogeneizzate prima dell'estrazione e della pulitura. I metodi di analisi raccomandati sono la cromatografia liquida accoppiata ad un rivelatore UV-visibile a fotodiodi (LC-UV-DAD) o la cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS). Possono essere utilizzati altri metodi di analisi, purché siano disponibili prove attestanti che tali metodi generano risultati affidabili per i singoli glicoalcaloidi. Il limite di quantificazione (LOQ) per la determinazione di ciascun glicoalcaloide dovrebbe preferibilmente essere di circa 1 mg/kg e non superiore a 5 mg/kg.

(3)

Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, dovrebbero effettuare indagini per individuare i fattori che determinano livelli superiori al livello indicativo di 100 mg/kg come somma di α-solanina e α-caconina nelle patate e nei prodotti trasformati a base di patate.

(4)

Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all'EFSA, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente affinché vengano inseriti in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità (2). Per le patate e i prodotti trasformati a base di patate è importante indicare la varietà e le dimensioni delle patate (peso medio delle patate, in particolare per quelle non pelate), se si tratta di patate novelle o patate di conservazione (ossia mature e/o conservate per un periodo più lungo), il luogo di campionamento (produttore, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio) e se le patate sono state pelate o no (3).

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2020. Parere scientifico – Valutazione dei rischi dei glicoalcaloidi nei mangimi e negli alimenti, in particolare nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate. EFSA Journal 2020;18(8):6222, 190 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6222.

(2)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.

(3)  Le prove relative all'effetto della pelatura sul tenore di glicoalcaloidi dovrebbero essere effettuate con un pelapatate.


Rettifiche

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/68


Rettifica del regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 21 del 31 gennaio 2022 )

Pagina 181, allegato III, lettera f):

anziché:

«f)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

(Aristeus antennatus)

Zona:

GSA 9-10-11

(ARA/GF9-11)

Spagna

0

 

 

Francia

9

 

 

Italia

250

 

 

Unione

259

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture

Specie:

Gambero rosso

(Aristaeomorpha foliacea)

Zona:

GSA 8-9-10-11

(ARS/GF9-11)

Spagna

0

 

 

Francia

5

 

 

Italia

365

 

 

Unione

370

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture»,

leggasi:

«f)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

(Aristeus antennatus)

Zona:

GSA 8-9-10-11

(ARA/GF8-11)

Spagna

0

 

 

Francia

9

 

 

Italia

250

 

 

Unione

259

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture

Specie:

Gambero rosso

(Aristaeomorpha foliacea)

Zona:

GSA 8-9-10-11

(ARS/GF8-11)

Spagna

0

 

 

Francia

5

 

 

Italia

365

 

 

Unione

370

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture».


7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/69


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 104 del 3 aprile 2020 )

Pagina 26, allegato III, punto 3), lettera a), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato III, al punto ATM/ANS.OR.A.085, lettera g)

anziché:

«provvedere affinché le informazioni di cui al punto AIS.OR.505, lettera a), siano fornite in tempo utile ai fornitori di AIS;»,

leggasi:

«provvedere affinché le informazioni di cui al punto AIS.TR.505, lettera a), siano fornite in tempo utile ai fornitori di AIS;».

Pagina 109, allegato III, punto 3), lettera b), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato III, appendice 1, nella tabella «Tipi di dati di cui alla colonna 4 “Tipo”», settima riga, seconda colonna,

anziché:

«Valore angolare»,

leggasi:

«Valore lineare».

Pagina 148, allegato III, punto 5), lettera v), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato V, appendice 1, nella tabella «Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR», alla riga «Stato della pista»

anziché:

«Stato della pista:

Designatore della pista: (nessuna unità di misura)

01–36; 88; 99

1

Depositi sulla pista: (nessuna unità di misura)

0–9

1

Estensione della contaminazione della pista: (nessuna unità di misura)

1; 2; 5; 9

Spessore del deposito: (nessuna unità di misura)

00–90; 92–99

1

Coefficiente di aderenza/azione frenante: (nessuna unità di misura)

00–95; 99

1»,

leggasi:

«Stato della pista:

Designatore della pista: (nessuna unità di misura)

Depositi sulla pista: (nessuna unità di misura)

Estensione della contaminazione della pista: (nessuna unità di misura)

Spessore del deposito: (nessuna unità di misura)

Coefficiente di aderenza/azione frenante: (nessuna unità di misura)

—».

Pagina 197, allegato III, punto 6), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato VI, appendice 1, parte 1, punto GEN 3.4, nel titolo

anziché:

«GEN 3.4 Servizi di comunicazione»,

leggasi:

«GEN 3.4 Servizi di comunicazione e di navigazione».