ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 101

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
29 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/496 della Commissione, del 28 marzo 2022, che approva la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/497 della Commissione, del 28 marzo 2022, che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale ( 1 )

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/498 della Commissione, del 22 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA ( 1 )

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/499 della Commissione, del 23 marzo 2022, recante approvazione delle modifiche dei piani nazionali, per quanto riguarda Cipro e la Slovenia, per l’attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1844] , (I testi in lingua greca e slovena sono i soli facenti fede)

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/500 della Commissione, del 25 marzo 2022, che definisce l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/496 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2022

che approva la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 maggio 2018 la Spagna ha ricevuto da Andermatt Biocontrol Suisse AG, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 24 settembre 2018 la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 24 marzo 2020 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 5 maggio 2021 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5)

Il 17 settembre 2021 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso accessibili al pubblico le sue conclusioni.

(6)

La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto del presente regolamento relativo alla sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 rispettivamente il 22 ottobre 2021 e il 2 dicembre 2021.

(7)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alla relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(8)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(9)

La Commissione ritiene inoltre che la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 è un microrganismo che soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 poiché appartiene alla famiglia dei Baculoviridae e non ha mostrato effetti nocivi su insetti non bersaglio.

(10)

È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 come sostanza attiva a basso rischio.

(11)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.

(12)

La direttiva 2007/50/CE della Commissione (3) aveva autorizzato la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), con il nome sinonimo di virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, come sostanza attiva per l'uso nei prodotti fitosanitari. Essa è stata elencata con tale nome nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). Tale approvazione è scaduta il 30 novembre 2017. Per motivi di chiarezza la voce corrispondente dovrebbe essere soppressa dal regolamento alla luce della presente approvazione della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004.

(13)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 è approvata alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021. Revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) come antiparassitario. EFSA Journal 2021;19(10):6848.

(3)  Direttiva 2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 15).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004

Non pertinente

Il contenuto del virus nell'ingrediente attivo per uso tecnico, prodotto come materiale tecnico isolato, deve essere pari ad almeno 2,0 × 1011 corpi di occlusione/g.

18.4.2022

18.4.2037

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all'analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

a)

nella parte A la voce 159 relativa al virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua è soppressa;

b)

nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«37

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004

Non pertinente

Il contenuto del virus nell'ingrediente attivo per uso tecnico, prodotto come materiale tecnico isolato, deve essere pari ad almeno 2,0 × 1011 corpi di occlusione/g.

18.4.2022

18.4.2037

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all'analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.».


29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/497 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2022

che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sotto forma di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) e (UE) 2020/692 (6) della Commissione.

(2)

L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 7 e 8 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»), e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). Le rispettive note (2) e (3) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbero essere rettificate per chiarire che l’esame clinico necessario prima dei movimenti di equini verso altri Stati membri può essere effettuato l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza solo per quanto riguarda gli equini di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(3)

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nei capitoli 17 e 18 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali rispettivamente per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito (modello «POU-INTRA-X») e per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). È opportuno rettificare i riferimenti errati all’ingresso nell’Unione di cui rispettivamente ai punti II.2.1 e II.2.1.1 di tali modelli.

(4)

Inoltre nei capitoli 16 e 18 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 7 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno (modello «POU-INTRA-DOC») e il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). La nota (4) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbe essere rettificata per chiarire che le misure di cui alla parte III, titolo 2, capo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono essere rispettate nello Stato membro di destinazione. È inoltre opportuno rettificare un errore manifesto per quanto riguarda l’età dei volatili da indicare nel punto II.1.4 del modello POU-INTRA-DOC di cui al capitolo 16.

(5)

L’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») del suddetto allegato figurano modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.

(6)

Inoltre il modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA» di cui all’allegato I, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 deve essere utilizzato per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. È opportuno rettificare i riferimenti errati agli ovini e ai caprini di cui al punto II.2.5.1 e alla voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I.

(7)

L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 45 e 49 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-INTRA») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»). Il punto II.2.5.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-INTRA» per includere una descrizione delle prove.

(8)

L’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 61 del suddetto allegato figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti. Il punto II.2.2 di tale modello di certificato contiene errori manifesti e necessita di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.

(9)

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(10)

L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nel capitolo 4 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X»). I punti II.2.2 e II.2.11.6 dell’attestato di sanità animale di tale modello contengono errori manifesti e necessitano di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.

(11)

L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali, nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di determinate categorie di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. Nei capitoli da 12 a 15 del suddetto allegato figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-X»), il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l’ingresso nell’Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-Y»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l’Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l’Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»). Conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il periodo che può trascorrere tra l’esame clinico e la partenza degli equini, diversi dagli equini registrati, è fissato a 24 ore per tale categoria di animali. Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. È pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza.

(12)

Inoltre nei capitoli 16, 17 e 18 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 15 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni (modello «EQUI-RE-ENTRY-30»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI) (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. È pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza.

(13)

L’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli da 19 a 22 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-RUM»), degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-SUI»), degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 21, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-TRE») e degli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-HIPPO»). È opportuno modificare il punto II.1.2 della parte II (informazioni sanitarie) di tali modelli con l’inserimento delle prescrizioni in materia di sanità animale mancanti di cui all’articolo 34, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 nonché rettificare altri errori manifesti e omissioni involontarie.

(14)

L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nel capitolo 34 bis del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l’ingresso (modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»). I punti II.1.2 e II.1.6 di tale modello dovrebbero essere rettificati per chiarire rispettivamente l’obbligo di registrazione degli stabilimenti di origine di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la temperatura di trasporto per i colombi viaggiatori.

(15)

L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.

(16)

È inoltre opportuno rettificare la numerazione errata nel punto II.2 del modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY» di cui all’allegato II, capitolo 42, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(17)

L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 fa inoltre riferimento al modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «BOV-GP-STORAGE-ENTRY») di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare non solo lo sperma di bovini, ma anche gli ovociti e gli embrioni di tali animali.

(18)

L’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 53 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»). Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare sperma, ovociti ed embrioni non solo degli ovini, ma anche dei caprini.

(19)

L’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 54 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-ENTRY»). È opportuno rettificare i riferimenti errati a uno Stato membro, anziché a un paese terzo o territorio, di cui ai punti II.4.8.3 e II.4.9.3 di tale modello.

(20)

L’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nei capitoli 59 e 63 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»). Il punto II.4.4.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-ENTRY» per includere una descrizione delle prove.

(21)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.

(22)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(23)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione delle partite interessate dalle modifiche da apportare all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l’uso di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2022, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 4, da 12 a 22, 34 bis, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono così modificati e rettificati:

1)

l’allegato I è così modificato e rettificato:

a)

nel capitolo 7, modello EQUI-INTRA-IND, note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Opzione disponibile solo nel caso di:

a)

un equino accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; oppure

b)

un equino registrato accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza valida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 o dal documento unico di identificazione a vita e dalla tessera di riconoscimento della Fédération Equestre Internationale (FEI) unitamente all’etichetta autoadesiva di convalida.»;

b)

nel capitolo 8, modello EQUI-INTRA-CON, note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Opzione disponibile solo nel caso di:

a)

equini accompagnati ciascuno dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; oppure

b)

equini registrati accompagnati ciascuno dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza valida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 o dal documento unico di identificazione a vita e dalla tessera di riconoscimento della Fédération Equestre Internationale (FEI) unitamente all’etichetta autoadesiva di convalida.»;

c)

nel capitolo 16, il modello POU-INTRA-DOC è così rettificato:

i)

il punto II.1.4 è sostituito dal seguente:

«II.1.4.

i pulcini di un giorno di cui alla parte I:

a)

non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né danno motivo di sospettare la presenza di tali malattie;

(2)(3)[b)

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2)(3)oppure [b)

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati](2) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688](2)

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il … (data) all’età di … giorni;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (4) è sostituita dalla seguente:

«(4)

Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

d)

nel capitolo 17, modello POU-INTRA-X, il punto II.2.1 è sostituito dal seguente:

«(10) [II.2.1.

Il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l’impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e il gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell’ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(11)

positivo

negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data del movimento della partita tra Stati membri:

(2)[al

pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

(2)(12)oppure

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: …]]»;

e)

nel capitolo 18, il modello POU-INTRA-LT20 è così rettificato:

i)

nella parte II, il punto II.2.1.1 è sostituito dal seguente:

«(10)[II.2.1.1.

il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l’impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell’ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(11)

positivo

negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data del movimento della partita tra Stati membri:

(1)[al

pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

(1)(12)oppure

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: …;]]»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (14) è sostituita dalla seguente:

«(14)

Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

f)

nel capitolo 23, modello BOV-SEM-A-INTRA, note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.8.5 e/o II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.9.3.1 e/o II.2.9.3.2, se del caso.»;

g)

nel capitolo 26, il modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA è così rettificato:

i)

nella parte II, il punto II.2.5.1 è sostituito dal seguente:

«II.2.5.1.

sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Tipo ”: precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.7.5 e/o II.2.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.8.3.1 e/o II.2.8.3.2, se del caso.»;

h)

nel capitolo 30, modello OV/CAP-SEM-A-INTRA, note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico dello stabilimento in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.8.5 e/o II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.9.3.1 e/o II.2.9.3.2, se del caso.»;

i)

nel capitolo 33, modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.3.7.5 e/o II.3.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.3.8.3.1 e/o II.3.8.3.2, se del caso.»;

j)

nel capitolo 45, il modello EQUI-SEM-A-INTRA è così rettificato e modificato:

i)

nella parte II, il punto II.2.5.2 è sostituito dal seguente:

«II.2.5.2.

sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: sperma.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare “Sì, cfr. punti II.2.8 e II.2.9”.»;

k)

nel capitolo 49, modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, il punto II.2.5.2 è sostituito dal seguente:

«II.2.5.2.

sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

l)

nel capitolo 61, modello CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, il punto II.2.2 è sostituito dal seguente:

«(2)[II.2.2.

i cani, in ragione della destinazione prevista(5) indicata nella casella I.9, o nella casella I.10 in caso di regionalizzazione:

(2)

[sono stati sottoposti a trattamento contro l’Echinococcus multilocularis conformemente all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione;]

(2) oppure

[non sono stati sottoposti a trattamento contro(6) l’Echinococcus multilocularis;]]

(2)oppure

[II.2.2. gli animali sono destinati al trasporto diretto conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nello stabilimento confinato di cui alla parte I, casella I.12;]»;

2)

l’allegato II è così modificato e rettificato:

a)

nel capitolo 4, il modello OV/CAP-X è così rettificato:

i)

i punti II.2.2 e II.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

i)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell’Unione, e

ii)

nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.2.11.6 è sostituito dal seguente:

«[II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) per un periodo almeno pari ai 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;](1)(8)

oppure[II.2.11.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) conformemente alle procedure di cui all’allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione, e durante tale periodo:

i)

nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;](1)(9)»;

iii)

i punti II.2.11.9 e II.2.11.10 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico per un periodo almeno pari ai 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) per un periodo almeno pari ai due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;] (1)

oppure[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione e, qualora siano stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni finché gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) come descritto all’articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;] (1)

[II.2.11.11.

in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;](9)»;

iv)

le note di cui alla parte II sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l’ingresso nell’Unione, né essere compresa in un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall’indicazione «BTV» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall’indicazione «SF-BTV» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall’indicazione «SF-EHD» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per gli ovini.

(9)

Solo per i caprini.

(10)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Le zone contrassegnate dall’indicazione «BRU» per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

b)

nel capitolo 12, il modello EQUI-X è così rettificato:

i)

i punti II.1.1 e II.1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.1.

non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini, e

(1)

[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1) oppure

[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1)oppure

[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 ore precedenti la partenza dell’animale dallo stabilimento registrato o, nel caso di un cavallo registrato, rientrante nelle 48 ore precedenti tale partenza o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note dalla (2) alla (8) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

La zona del paese o del territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

(7)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(8)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

iv)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita dell’equino non destinato alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.

Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.

« Età »: data di nascita (gg/mm/aaaa).

« Sesso »: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).»;

c)

nel capitolo 13, il modello EQUI-Y è così rettificato:

i)

il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.2.

non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 precedenti la partenza:

(3)

[dallo stabilimento registrato di origine nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(3)oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (2), (3) e (4) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (7) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

v)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita degli equini destinati alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.»;

d)

nel capitolo 14, il modello EQUI-TRANSIT-X è così rettificato:

i)

i punti II.1.1 e II.1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.1.

non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini, e

(1)

[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1)oppure

[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1)oppure

[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento registrato o, nel caso di un cavallo registrato, rientrante nelle 48 ore precedenti tale partenza o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note dalla (2) alla (8) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

La zona del paese o del territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

(7)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(8)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

iv)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile del transito attraverso l’Unione della partita dell’equino non destinato alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.

Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.

« Età »: data di nascita (gg/mm/aaaa).

« Sesso »: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).»;

e)

nel capitolo 15, il modello EQUI-TRANSIT-Y è così rettificato:

i)

il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.2.

non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 precedenti la partenza:

(3)

[dallo stabilimento registrato di origine nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(3)oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese o territorio di spedizione o della loro zona conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (2), (3) e (4) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese o il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (7) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

v)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile del transito attraverso l’Unione della partita di equini destinati alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.»;

f)

nel capitolo 16, il modello EQUI-RE-ENTRY-30 è così rettificato:

i)

i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

g)

nel capitolo 17, il modello EQUI-RE-ENTRY-90-COMP è così rettificato:

i)

i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

h)

nel capitolo 18, il modello EQUI- RE-ENTRY-90-RACE è così rettificato:

i)

i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

i)

nel capitolo 19, modello CONFINED-RUM, la sezione 2 è così rettificata:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

j)

nel capitolo 20, modello CONFINED-SUI, la sezione 2 è così rettificata:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

il punto II.1.14 è sostituito dal seguente:

«(1)(4)[(1)[II.1.14.

provengono da una zona in cui, nei 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato, non sono stati segnalati casi di peste suina africana;]]

oppure (1) [II.1.14.

sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;]]»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

k)

nel capitolo 21, modello CONFINED-TRE, la sezione 2 è così rettificata:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

l)

nel capitolo 22, il modello CONFINED-HIPPO è così rettificato:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

i punti da II.1.11.3 a II.1.11.5 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.11.3.

in cui, nei sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:

afta epizootica,

infezione da virus della peste bovina,

infezione da virus della febbre della Rift Valley,

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

II.1.11.4.

in cui, alla data di rilascio del presente certificato, non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) né di carbonchio ematico nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.11.5.

intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione:

afta epizootica,

infezione da virus della peste bovina,

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

II.1.11.6.

intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

m)

nel capitolo 34 bis, il modello RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE è così rettificato:

i)

la casella I.18 è sostituita dalla seguente:

«I.18

Temperatura di trasporto

Ambiente»;

 

 

ii)

il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.2.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, registrato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona, e:

a)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

b)

in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;»;

iii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

sono stati caricati per la spedizione nell’Unione il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)(2) in un mezzo di trasporto:

a)

costruito in modo che:

i)

gli animali non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b)

che contiene solo colombi viaggiatori;

c)

pulito e disinfettato prima del carico con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona.»;

n)

nel capitolo 39, il modello BOV-SEM-A-ENTRY è così rettificato:

i)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.8.5 e/o II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.9.3.1 e/o II.4.9.3.2, se del caso.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

o)

nel capitolo 42, il modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nella parte II, il punto II.2 è sostituito dal seguente:

«(1)[II.2.

gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(3) che:

II.2.1.

è riconosciuto e inserito in elenchi dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

II.2.2.

soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1) [II.2.

gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1) di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(3) che:

II.2.1.

è riconosciuto e inserito in elenchi dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

II.2.2.

soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Tipo ”: precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.7.5 e/o II.4.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.8.3.1 e/o II.4.8.3.2, se del caso.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

p)

nel capitolo 47, il modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY è così rettificato:

i)

le note introduttive sono sostituite dalle seguenti:

« Note

Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

q)

nel capitolo 48, il modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.8.5 e/o II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.9.3.1 e/o II.4.9.3.2, se del caso.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

r)

nel capitolo 50, il modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.7.5 e/o II.4.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.8.3.1 e/o II.4.8.3.2, se del caso.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

s)

nel capitolo 53, il modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY è così rettificato:

i)

le note introduttive sono sostituite dalle seguenti:

« Note

Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

t)

nel capitolo 54, il modello POR-SEM-A-ENTRY è così rettificato:

i)

il punto II.4.8.3 è sostituito dal seguente:

«(1)[II.4.8.3.

per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]»;

ii)

il punto II.4.9.3 è sostituito dal seguente:

«(1)[II.4.9.3.

per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata segnalata la peste suina classica né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (2) e (3) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

u)

nel capitolo 59, il modello EQUI-SEM-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nella parte II, il punto II.4.4.2 è sostituito dal seguente:

«II.4.4.2.

sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: sperma.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare “Sì, cfr. punti II.4.9 e II.4.10”.»;

v)

nel capitolo 63, il modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato:

i)

il punto II.4.4.2 è sostituito dal seguente:

«II.4.4.2.

sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.».


DECISIONI

29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/498 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE (la «richiesta»).

(3)

In base alla richiesta, l’ETSI ha formulato le seguenti nuove norme armonizzate: EN 300 718-1 V2.2.1 per gli apparecchi di ricerca dei travolti in valanga; EN 303 345-3 V1.1.1 e EN 303 345-4 V1.1.1 per i ricevitori di radiodiffusione sonora; EN 303 348 V1.2.1 per i driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica; EN 303 364-2 V1.1.1 per i radar primari di sorveglianza; EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 per stazioni e sistemi satellitari terrestri; ed EN 303 758 V1.1.1 per le apparecchiature radio TETRA.

(4)

In base alla richiesta, l’ETSI ha rivisto le seguenti norme armonizzate: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 444 V2.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari, EN 301 908-15 V15.1.1 per le reti cellulari IMT, EN 302 296 V2.2.1 per i trasmettitori per la televisione digitale terrestre, EN 302 480 V2.2.1 per i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 567 V2.2.1 per le apparecchiature radio multi Gbit/s.

(5)

In base alla richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le seguenti norme armonizzate per le reti cellulari IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 ed EN 301 908-18 V13.1.1, i cui riferimenti sono stati aggiunti all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 ed EN 301 908-18 V15.1.1. L’ETSI ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 302 217-2 V3.2.2 per i sistemi radio fissi, il cui riferimento è stato aggiunto all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata rivista EN 302 217-2 V3.3.1.

(6)

Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate, nuove e rivedute, siano conformi alla richiesta.

(7)

Le norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Nell’ultima frase del punto 5.1.3.1, la norma armonizzata EN 300 718-1 V2.2.1 non specifica tutte le condizioni per i meccanismi di verifica, consentendo un’interpretazione soggettiva delle specifiche ivi contenute. Non stabilisce inoltre alcuna prescrizione relativa al rifiuto della risposta spuria, un parametro proprio dei ricevitori che può essere legato alla produzione di interferenze dannose. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Al secondo comma del punto 5.2.1, la norma armonizzata EN 301 444 V2.2.1 non prevede alcun criterio di verifica per il rispetto delle specifiche in essa contenute, dando adito a incertezza in termini di risultati. Al punto 5.2.2.3.1 fornisce inoltre specifiche per l’installazione dell’apparecchiatura che non costituiscono l’obiettivo di una norma armonizzata. Al primo comma dei punti 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 consente infine al fabbricante di modificare l’apparecchiatura a scopo di prova, il che potrebbe comportare risultati imprecisi e creare un elevato grado di incertezza. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Nella sua nota 3 del punto 5.3.2.1, la norma armonizzata EN 301 908-1 V15.1.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Al punto 5.4.2.5, la norma armonizzata EN 302 296 V2.2.1 descrive una configurazione di prova con un dispositivo di accoppiamento che è imprecisa e crea un elevato grado di incertezza nell’interpretazione dei risultati. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Ai punti 4.2.1.4 e 5.3.1.5, la norma armonizzata EN 303 364-2 V1.1.1 descrive uno specifico scenario di trasferimento di potenza tra il trasmettitore e l’antenna mediante guide d’onda WR284/WG10/R32, il che significa che comprende solo una parte dell’ambito di applicazione dei requisiti essenziali che è intesa a contemplare. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

Al punto 4.3.5 la norma armonizzata EN 303 372-1 V1.2.1 stabilisce che essa non è applicabile a determinate condizioni tecniche per le quali non sono previste misure di attenuazione intese a evitare interferenze dannose. Ciò può comportare interferenze dannose con le reti satellitari e altri servizi. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Nella seconda frase del punto 6.1.1, la norma armonizzata EN 303 980 V1.2.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Nella seconda frase del punto 6.1.1, la norma armonizzata EN 303 981 V1.2.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 elenca i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’allegato II di tale decisione di esecuzione elenca i riferimenti di tali norme armonizzate pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 e i riferimenti delle norme armonizzate EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 nell’allegato II di tale decisione.

(18)

Le norme armonizzate EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 e EN 302 567 V2.2.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.

(19)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

(20)

È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 ed EN 302 217-2 V3.2.2 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dagli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167.

(21)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 567 V2.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167.

(23)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(3)  Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).

(6)   GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificato:

1)

la voce 4 è soppressa;

2)

è inserita la seguente voce 4 bis:

«4 bis

EN 301 908-15 V15.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 15: ripetitori E-UTRA FDD (accesso radio terrestre universale evoluto)»;

3)

la voce 6 è soppressa;

4)

è inserita la seguente voce 6 bis:

«6 bis

EN 301 908-14 V15.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)»;

5)

la voce 7 è soppressa;

6)

è inserita la seguente voce 7 bis:

«7 bis

EN 301 908-18 V15.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE; edizione 15»;

7)

sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«12.

EN 302 217-2 V3.3.1

Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio

13.

EN 302 480 V2.2.1

Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio

14.

EN 302 567 V2.2.1

Apparecchiature radio multi gigabit/s operanti nella banda di frequenza di 60 GHz

15.

EN 303 345-3 V1.1.1

Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 3: servizio di radiodiffusione sonora FM

16.

EN 303 345-4 V1.1.1

Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 4: servizio di radiodiffusione sonora DAB

17.

EN 303 348 V1.2.1

Driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica fino a 45 ampère nella banda di frequenza da 10 Hz a 9 kHz

18.

EN 303 372-2 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES) Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite. Parte 2: unità interna

19.

EN 303 413 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Ricevitori per il sistema globale di navigazione (GNSS). Apparecchiature radio che operano nelle bande di frequenza da 1 164  MHz a 1 300  MHz e da 1 559  MHz a 1 610  MHz

20.

EN 303 758 V1.1.1

Apparecchiature radio TETRA che utilizzano la modulazione di inviluppo non costante e operano su canale a lunghezza di banda di 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz o 150 kHz».


ALLEGATO II

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificato:

1)

la voce 5 è soppressa;

2)

sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«14.

EN 300 718-1 V2.2.1

Apparecchi di ricerca dei travolti in valanga operanti a 457 kHz. Sistemi ricetrasmittenti. Parte 1: norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio

Avvertenza 1: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 5.1.3.1, ultima frase, di questa stessa norma.

Avvertenza 2: questa norma armonizzata non conferisce la presunzione di conformità per quanto riguarda il rifiuto della risposta spuria.

15.

EN 301 444 V2.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra per satellite mobile a terra (LMES) e stazioni di terra per satellite mobile marittimo (MMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati operanti nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz.

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:

a)

il punto 5.2.1, secondo paragrafo, di questa norma;

b)

il punto 5.2.2.3.1 di questa norma;

c)

il punto 5.2.3, primo paragrafo, di questa norma;

d)

il punto 5.2.4, primo paragrafo, di questa norma;

e)

il punto 5.2.5, primo paragrafo, di questa norma.

16.

EN 301 908-1 V15.1.1

Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 5.3.2.1, nota 3, di questa stessa norma.

17.

EN 302 296 V2.2.1

Trasmettitori per la televisione digitale terrestre

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene utilizzato un dispositivo di accoppiamento nella configurazione di prova di cui al punto 5.4.2.5 di questa stessa norma.

18.

EN 303 364-2 V1.1.1

Radar primari di sorveglianza (PSR). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 2: sensori PSR di controllo del traffico aereo (ATC) operanti nella banda di frequenza da 2 700  MHz a 3 100  MHz (banda S)

Avvertenza: per quanto riguarda i punti 4.2.1.4 e 5.3.1.5 di questa norma armonizzata, la conformità alla norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature che non utilizzano guide d’onda WR284/WG10/R32 per il trasferimento di potenza tra il trasmettitore e l’antenna.

19.

EN 303 372-1 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite. Parte 1: unità ricevente esterna nella banda di frequenza da 10,7 GHz a 12,75 GHz

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicata la seguente frase del punto 4.3.5 di questa stessa norma: “Il presente requisito non si applica se l’unità ricevente esterna è progettata per una specifica rete satellitare che utilizza entrambe le polarizzazioni”.

20.

EN 303 980 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (NEST) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 6.1.1, seconda frase, di questa stessa norma.

21.

EN 303 981 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra a banda larga fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (WBES) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 6.1.1, seconda frase, di questa stessa norma.».


ALLEGATO III

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«22.

EN 301 444 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra mobili a terra (LMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati che operano nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz

29 settembre 2023

23.

EN 301 908-1 V13.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni

29 settembre 2023

24.

EN 301 908-14 V13.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)

29 settembre 2023

25.

EN 301 908-15 V11.1.2

Reti per cellulare IMT. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE. Parte 15: ripetitori (E-UTRA FDD)per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali

29 settembre 2023

26.

EN 301 908-18 V13.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE

29 settembre 2023

27.

EN 302 217-2 V3.2.2

Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio

29 settembre 2023

28.

EN 302 296-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM). Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione della televisione digitale terrestre (DVB-T). Parte 2: norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

29 settembre 2023

29.

EN 302 480 V2.1.2

Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2014/53/UE

29 settembre 2023

30.

EN 302 567 V1.2.1

Reti di accesso radio a larga banda (BRAN). Sistemi Multi Gigabit WAS/RLAN a 60 GHz. Norme armonizzate EN soddisfacenti i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

29 settembre 2023».


29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/499 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

recante approvazione delle modifiche dei piani nazionali, per quanto riguarda Cipro e la Slovenia, per l’attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1844]

(I testi in lingua greca e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,

viste le modifiche dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida trasmesse da Cipro e dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione.

(2)

Il 23 giugno 2021 la Slovenia ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione (2). Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3). È quindi opportuno approvarle.

(3)

Il 3 settembre 2021 Cipro ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE. Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. È quindi opportuno approvarle.

(4)

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(5)

La Commissione controllerà l’applicazione dei piani nazionali per verificarne l’effettivo funzionamento. Se le risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 indicano che i piani non sono in grado di garantire che i dati notificati alla Commissione a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano completi, esatti e notificati entro i termini applicabili, la Commissione può chiedere agli Stati membri che i piani in questione siano modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 3 settembre 2021 da Cipro a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.

Articolo 2

Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 23 giugno 2021 dalla Slovenia a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.

Articolo 3

Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati conformemente agli articoli 1 e 2 non garantiscono l’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida conformemente a tale richiesta.

Articolo 4

La Repubblica di Cipro e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione, del 13 febbraio 2013, relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/500 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2022

che definisce l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. L’interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ha reso improvvisamente ancor più grave l’aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l’energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione sono gravemente compromessi anche dall’indisponibilità dei trasporti, viste le ripercussioni negative dell’aggressione russa sugli aeroporti ucraini e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull’approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dall’Ucraina e dalla Russia verso l’Unione e porterà a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci, che andranno a sommarsi ai prezzi già vertiginosi dell’energia, o a una carenza di materie prime essenziali. Tenuto conto del calo di redditività del comparto e dell’impossibilità di compensare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. I pescherecci operanti nel Mar Nero, che sono esposti anche alla minaccia di eventuali attività militari, hanno sospeso in via precauzionale la loro attività. L’impatto combinato degli aumenti dei costi e delle carenze di approvvigionamento summenzionati è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa dei mercati causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un’azione efficace ed efficiente.

(2)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, in tali circostanze il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l’indennizzo degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per determinati costi che non potrebbero altrimenti beneficiarne, in ragione del loro mancato guadagno o per i costi aggiuntivi, e delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1139, il regime di sostegno specifico in caso di simile perturbazione dei mercati è limitato all’obiettivo specifico di promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, il regime di sostegno si applica solo se la Commissione stabilisce che si sta verificando un evento eccezionale che causa tale perturbazione.

(4)

È pertanto opportuno stabilire che l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina costituisce un evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.

(5)

Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/1139, gli indennizzi per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno e altri indennizzi forniti a norma di detto regolamento devono essere erogati in una delle forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all’articolo 53, paragrafo 3, di quest’ultimo.

(6)

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo del FEAMPA se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione alla Commissione del programma FEAMPA da parte dello Stato membro, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. È tuttavia opportuno che le spese sostenute a seguito della perturbazione dei mercati causata dal verificarsi dell’evento eccezionale stabilito dalla presente decisione siano ritenute ammissibili al sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Poiché gli effetti di tale perturbazione dei mercati potrebbero ripercuotersi sugli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per diversi mesi, è opportuno che le spese siano ritenute ammissibili se sostenute fino al 31 dicembre 2022.

(7)

Vista la necessità di attuare rapidamente il sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina in corso dal 24 febbraio 2022 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.

Articolo 2

Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022 e pagate fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).