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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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29.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/496 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2022
che approva la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'8 maggio 2018 la Spagna ha ricevuto da Andermatt Biocontrol Suisse AG, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004. |
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(2) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 24 settembre 2018 la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") dell'ammissibilità della domanda. |
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(3) |
Il 24 marzo 2020 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(4) |
L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 5 maggio 2021 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato. |
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(5) |
Il 17 settembre 2021 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso accessibili al pubblico le sue conclusioni. |
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(6) |
La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto del presente regolamento relativo alla sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 rispettivamente il 22 ottobre 2021 e il 2 dicembre 2021. |
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(7) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alla relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(8) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
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(9) |
La Commissione ritiene inoltre che la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 è un microrganismo che soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 poiché appartiene alla famiglia dei Baculoviridae e non ha mostrato effetti nocivi su insetti non bersaglio. |
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(10) |
È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 come sostanza attiva a basso rischio. |
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(11) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni. |
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(12) |
La direttiva 2007/50/CE della Commissione (3) aveva autorizzato la sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), con il nome sinonimo di virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, come sostanza attiva per l'uso nei prodotti fitosanitari. Essa è stata elencata con tale nome nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). Tale approvazione è scaduta il 30 novembre 2017. Per motivi di chiarezza la voce corrispondente dovrebbe essere soppressa dal regolamento alla luce della presente approvazione della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004. |
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(13) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 è approvata alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021. Revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) come antiparassitario. EFSA Journal 2021;19(10):6848.
(3) Direttiva 2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 15).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 |
Non pertinente |
Il contenuto del virus nell'ingrediente attivo per uso tecnico, prodotto come materiale tecnico isolato, deve essere pari ad almeno 2,0 × 1011 corpi di occlusione/g. |
18.4.2022 |
18.4.2037 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(2) https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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a) |
nella parte A la voce 159 relativa al virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua è soppressa; |
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b) |
nella parte D è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(2) https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.».
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29.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/497 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2022
che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sotto forma di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) e (UE) 2020/692 (6) della Commissione. |
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(2) |
L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 7 e 8 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»), e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). Le rispettive note (2) e (3) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbero essere rettificate per chiarire che l’esame clinico necessario prima dei movimenti di equini verso altri Stati membri può essere effettuato l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza solo per quanto riguarda gli equini di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688. |
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(3) |
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nei capitoli 17 e 18 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali rispettivamente per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito (modello «POU-INTRA-X») e per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). È opportuno rettificare i riferimenti errati all’ingresso nell’Unione di cui rispettivamente ai punti II.2.1 e II.2.1.1 di tali modelli. |
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(4) |
Inoltre nei capitoli 16 e 18 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 7 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno (modello «POU-INTRA-DOC») e il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). La nota (4) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbe essere rettificata per chiarire che le misure di cui alla parte III, titolo 2, capo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono essere rispettate nello Stato membro di destinazione. È inoltre opportuno rettificare un errore manifesto per quanto riguarda l’età dei volatili da indicare nel punto II.1.4 del modello POU-INTRA-DOC di cui al capitolo 16. |
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(5) |
L’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») del suddetto allegato figurano modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica. |
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(6) |
Inoltre il modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA» di cui all’allegato I, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 deve essere utilizzato per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. È opportuno rettificare i riferimenti errati agli ovini e ai caprini di cui al punto II.2.5.1 e alla voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I. |
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(7) |
L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 45 e 49 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-INTRA») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»). Il punto II.2.5.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-INTRA» per includere una descrizione delle prove. |
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(8) |
L’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 61 del suddetto allegato figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti. Il punto II.2.2 di tale modello di certificato contiene errori manifesti e necessita di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza. |
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(9) |
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza. |
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(10) |
L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nel capitolo 4 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X»). I punti II.2.2 e II.2.11.6 dell’attestato di sanità animale di tale modello contengono errori manifesti e necessitano di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza. |
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(11) |
L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali, nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di determinate categorie di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. Nei capitoli da 12 a 15 del suddetto allegato figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-X»), il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l’ingresso nell’Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-Y»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l’Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l’Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»). Conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il periodo che può trascorrere tra l’esame clinico e la partenza degli equini, diversi dagli equini registrati, è fissato a 24 ore per tale categoria di animali. Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. È pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza. |
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(12) |
Inoltre nei capitoli 16, 17 e 18 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 15 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni (modello «EQUI-RE-ENTRY-30»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI) (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. È pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza. |
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(13) |
L’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli da 19 a 22 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-RUM»), degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-SUI»), degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 21, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-TRE») e degli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-HIPPO»). È opportuno modificare il punto II.1.2 della parte II (informazioni sanitarie) di tali modelli con l’inserimento delle prescrizioni in materia di sanità animale mancanti di cui all’articolo 34, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 nonché rettificare altri errori manifesti e omissioni involontarie. |
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(14) |
L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nel capitolo 34 bis del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l’ingresso (modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»). I punti II.1.2 e II.1.6 di tale modello dovrebbero essere rettificati per chiarire rispettivamente l’obbligo di registrazione degli stabilimenti di origine di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la temperatura di trasporto per i colombi viaggiatori. |
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(15) |
L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica. |
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(16) |
È inoltre opportuno rettificare la numerazione errata nel punto II.2 del modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY» di cui all’allegato II, capitolo 42, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. |
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(17) |
L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 fa inoltre riferimento al modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «BOV-GP-STORAGE-ENTRY») di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare non solo lo sperma di bovini, ma anche gli ovociti e gli embrioni di tali animali. |
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(18) |
L’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 53 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»). Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare sperma, ovociti ed embrioni non solo degli ovini, ma anche dei caprini. |
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(19) |
L’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 54 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-ENTRY»). È opportuno rettificare i riferimenti errati a uno Stato membro, anziché a un paese terzo o territorio, di cui ai punti II.4.8.3 e II.4.9.3 di tale modello. |
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(20) |
L’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nei capitoli 59 e 63 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»). Il punto II.4.4.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-ENTRY» per includere una descrizione delle prove. |
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(21) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza. |
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(22) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. |
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(23) |
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione delle partite interessate dalle modifiche da apportare all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l’uso di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni. |
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(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2022, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 4, da 12 a 22, 34 bis, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono così modificati e rettificati:
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1) |
l’allegato I è così modificato e rettificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato e rettificato:
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DECISIONI
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29.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/498 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse. |
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(2) |
Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE (la «richiesta»). |
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(3) |
In base alla richiesta, l’ETSI ha formulato le seguenti nuove norme armonizzate: EN 300 718-1 V2.2.1 per gli apparecchi di ricerca dei travolti in valanga; EN 303 345-3 V1.1.1 e EN 303 345-4 V1.1.1 per i ricevitori di radiodiffusione sonora; EN 303 348 V1.2.1 per i driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica; EN 303 364-2 V1.1.1 per i radar primari di sorveglianza; EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 per stazioni e sistemi satellitari terrestri; ed EN 303 758 V1.1.1 per le apparecchiature radio TETRA. |
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(4) |
In base alla richiesta, l’ETSI ha rivisto le seguenti norme armonizzate: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 444 V2.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari, EN 301 908-15 V15.1.1 per le reti cellulari IMT, EN 302 296 V2.2.1 per i trasmettitori per la televisione digitale terrestre, EN 302 480 V2.2.1 per i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 567 V2.2.1 per le apparecchiature radio multi Gbit/s. |
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(5) |
In base alla richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le seguenti norme armonizzate per le reti cellulari IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 ed EN 301 908-18 V13.1.1, i cui riferimenti sono stati aggiunti all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 ed EN 301 908-18 V15.1.1. L’ETSI ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 302 217-2 V3.2.2 per i sistemi radio fissi, il cui riferimento è stato aggiunto all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata rivista EN 302 217-2 V3.3.1. |
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(6) |
Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate, nuove e rivedute, siano conformi alla richiesta. |
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(7) |
Le norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(8) |
Nell’ultima frase del punto 5.1.3.1, la norma armonizzata EN 300 718-1 V2.2.1 non specifica tutte le condizioni per i meccanismi di verifica, consentendo un’interpretazione soggettiva delle specifiche ivi contenute. Non stabilisce inoltre alcuna prescrizione relativa al rifiuto della risposta spuria, un parametro proprio dei ricevitori che può essere legato alla produzione di interferenze dannose. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(9) |
Al secondo comma del punto 5.2.1, la norma armonizzata EN 301 444 V2.2.1 non prevede alcun criterio di verifica per il rispetto delle specifiche in essa contenute, dando adito a incertezza in termini di risultati. Al punto 5.2.2.3.1 fornisce inoltre specifiche per l’installazione dell’apparecchiatura che non costituiscono l’obiettivo di una norma armonizzata. Al primo comma dei punti 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 consente infine al fabbricante di modificare l’apparecchiatura a scopo di prova, il che potrebbe comportare risultati imprecisi e creare un elevato grado di incertezza. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(10) |
Nella sua nota 3 del punto 5.3.2.1, la norma armonizzata EN 301 908-1 V15.1.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(11) |
Al punto 5.4.2.5, la norma armonizzata EN 302 296 V2.2.1 descrive una configurazione di prova con un dispositivo di accoppiamento che è imprecisa e crea un elevato grado di incertezza nell’interpretazione dei risultati. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(12) |
Ai punti 4.2.1.4 e 5.3.1.5, la norma armonizzata EN 303 364-2 V1.1.1 descrive uno specifico scenario di trasferimento di potenza tra il trasmettitore e l’antenna mediante guide d’onda WR284/WG10/R32, il che significa che comprende solo una parte dell’ambito di applicazione dei requisiti essenziali che è intesa a contemplare. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(13) |
Al punto 4.3.5 la norma armonizzata EN 303 372-1 V1.2.1 stabilisce che essa non è applicabile a determinate condizioni tecniche per le quali non sono previste misure di attenuazione intese a evitare interferenze dannose. Ciò può comportare interferenze dannose con le reti satellitari e altri servizi. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(14) |
Nella seconda frase del punto 6.1.1, la norma armonizzata EN 303 980 V1.2.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(15) |
Nella seconda frase del punto 6.1.1, la norma armonizzata EN 303 981 V1.2.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(16) |
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 elenca i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’allegato II di tale decisione di esecuzione elenca i riferimenti di tali norme armonizzate pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(17) |
Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 e i riferimenti delle norme armonizzate EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 nell’allegato II di tale decisione. |
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(18) |
Le norme armonizzate EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 e EN 302 567 V2.2.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2. |
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(19) |
È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. |
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(20) |
È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 ed EN 302 217-2 V3.2.2 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dagli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167. |
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(21) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 567 V2.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1. |
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(22) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167. |
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(23) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:
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1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
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2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione; |
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3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificato:
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1) |
la voce 4 è soppressa; |
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2) |
è inserita la seguente voce 4 bis:
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3) |
la voce 6 è soppressa; |
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4) |
è inserita la seguente voce 6 bis:
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5) |
la voce 7 è soppressa; |
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6) |
è inserita la seguente voce 7 bis:
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7) |
sono aggiunte le seguenti voci:
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ALLEGATO II
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificato:
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1) |
la voce 5 è soppressa; |
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2) |
sono aggiunte le seguenti voci:
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ALLEGATO III
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le voci seguenti:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«22. |
EN 301 444 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra mobili a terra (LMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati che operano nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz |
29 settembre 2023 |
|
23. |
EN 301 908-1 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni |
29 settembre 2023 |
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24. |
EN 301 908-14 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto) |
29 settembre 2023 |
|
25. |
EN 301 908-15 V11.1.2 Reti per cellulare IMT. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE. Parte 15: ripetitori (E-UTRA FDD)per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali |
29 settembre 2023 |
|
26. |
EN 301 908-18 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE |
29 settembre 2023 |
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27. |
EN 302 217-2 V3.2.2 Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
29 settembre 2023 |
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28. |
EN 302 296-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM). Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione della televisione digitale terrestre (DVB-T). Parte 2: norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
29 settembre 2023 |
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29. |
EN 302 480 V2.1.2 Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2014/53/UE |
29 settembre 2023 |
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30. |
EN 302 567 V1.2.1 Reti di accesso radio a larga banda (BRAN). Sistemi Multi Gigabit WAS/RLAN a 60 GHz. Norme armonizzate EN soddisfacenti i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
29 settembre 2023». |
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29.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/499 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2022
recante approvazione delle modifiche dei piani nazionali, per quanto riguarda Cipro e la Slovenia, per l’attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 1844]
(I testi in lingua greca e slovena sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,
viste le modifiche dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida trasmesse da Cipro e dalla Slovenia,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione. |
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(2) |
Il 23 giugno 2021 la Slovenia ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione (2). Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3). È quindi opportuno approvarle. |
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(3) |
Il 3 settembre 2021 Cipro ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE. Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. È quindi opportuno approvarle. |
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(4) |
La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
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(5) |
La Commissione controllerà l’applicazione dei piani nazionali per verificarne l’effettivo funzionamento. Se le risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 indicano che i piani non sono in grado di garantire che i dati notificati alla Commissione a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano completi, esatti e notificati entro i termini applicabili, la Commissione può chiedere agli Stati membri che i piani in questione siano modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 3 settembre 2021 da Cipro a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.
Articolo 2
Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 23 giugno 2021 dalla Slovenia a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.
Articolo 3
Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati conformemente agli articoli 1 e 2 non garantiscono l’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida conformemente a tale richiesta.
Articolo 4
La Repubblica di Cipro e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione, del 13 febbraio 2013, relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 18).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
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29.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/500 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2022
che definisce l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. L’interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ha reso improvvisamente ancor più grave l’aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l’energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione sono gravemente compromessi anche dall’indisponibilità dei trasporti, viste le ripercussioni negative dell’aggressione russa sugli aeroporti ucraini e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull’approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dall’Ucraina e dalla Russia verso l’Unione e porterà a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci, che andranno a sommarsi ai prezzi già vertiginosi dell’energia, o a una carenza di materie prime essenziali. Tenuto conto del calo di redditività del comparto e dell’impossibilità di compensare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. I pescherecci operanti nel Mar Nero, che sono esposti anche alla minaccia di eventuali attività militari, hanno sospeso in via precauzionale la loro attività. L’impatto combinato degli aumenti dei costi e delle carenze di approvvigionamento summenzionati è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa dei mercati causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un’azione efficace ed efficiente. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, in tali circostanze il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l’indennizzo degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per determinati costi che non potrebbero altrimenti beneficiarne, in ragione del loro mancato guadagno o per i costi aggiuntivi, e delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1139, il regime di sostegno specifico in caso di simile perturbazione dei mercati è limitato all’obiettivo specifico di promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, il regime di sostegno si applica solo se la Commissione stabilisce che si sta verificando un evento eccezionale che causa tale perturbazione. |
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(4) |
È pertanto opportuno stabilire che l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina costituisce un evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati. |
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(5) |
Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/1139, gli indennizzi per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno e altri indennizzi forniti a norma di detto regolamento devono essere erogati in una delle forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all’articolo 53, paragrafo 3, di quest’ultimo. |
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(6) |
Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo del FEAMPA se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione alla Commissione del programma FEAMPA da parte dello Stato membro, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. È tuttavia opportuno che le spese sostenute a seguito della perturbazione dei mercati causata dal verificarsi dell’evento eccezionale stabilito dalla presente decisione siano ritenute ammissibili al sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Poiché gli effetti di tale perturbazione dei mercati potrebbero ripercuotersi sugli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per diversi mesi, è opportuno che le spese siano ritenute ammissibili se sostenute fino al 31 dicembre 2022. |
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(7) |
Vista la necessità di attuare rapidamente il sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina in corso dal 24 febbraio 2022 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.
Articolo 2
Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022 e pagate fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).