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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 99 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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25.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 99/1 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA ISTITUITO DALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRASIONE
del 3 marzo 2022
relativa all’istituzione di un gruppo di lavoro per la pesca [2022/473]
IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (in seguito denominato «accordo»), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, lettera f),
considerando quanto segue:
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1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o maggio 2021. |
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2) |
La parte seconda, rubrica quinta, (articoli da 493 a 511) dell’accordo prevede la cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito in materia di pesca, in particolare all’articolo 494, paragrafo 1, e all’articolo 508. |
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3) |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell’accordo istituisce un comitato specializzato per la pesca che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quinta, dell’accordo. |
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4) |
L’articolo 508 dell’accordo stabilisce, in modo non esaustivo, le funzioni e i poteri del comitato specializzato per la pesca. |
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5) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo, i gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito. |
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6) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo, i gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. |
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7) |
Al fine di garantire l’attuazione efficace dell’accordo, in particolare della parte seconda, rubrica quinta, è necessario che i dialoghi tra esperti in materia di pesca si svolgano a intervalli regolari nel corso dell’anno, anche con breve preavviso. |
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8) |
È opportuno che il comitato specializzato per la pesca istituisca un gruppo di lavoro per la pesca («gruppo di lavoro»), sotto la sua supervisione. Tale gruppo di lavoro dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno. Esso dovrebbe riferire periodicamente in merito alle sue attività al comitato specializzato per la pesca, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il gruppo di lavoro per la pesca.
Articolo 2
1. Il gruppo di lavoro si riunisce di comune accordo su decisione dei copresidenti.
2. Esso riferisce periodicamente al comitato specializzato per la pesca in merito ai risultati e alle conclusioni delle sue riunioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles e a Londra, il 3 marzo 2022
Per il comitato specializzato per la pesca
I copresidenti
per il Regno Unito, Mike ROWE
per l’Unione europea, Joost PAARDEKOOPER