ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
24 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/467 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/468 della Commissione, del 23 marzo 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/470 della Commissione, del 23 marzo 2022, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

39

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

43

 

*

Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ( GU L 429 dell’1.12.2021 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/466 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione.

(2)

Al contempo, i dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono esentati dalla vigilanza dell’ESMA, pur restando soggetti alla vigilanza nazionale, laddove le loro attività siano di limitata rilevanza per il mercato interno.

(3)

Le attività di un APA o di un ARM dovrebbero essere in primo luogo considerate di limitata rilevanza per il mercato interno in base al numero relativo di clienti stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell’APA o dell’ARM. Se i servizi offerti dall’APA o dall’ARM sono in larga misura transfrontalieri, la deroga non dovrebbe applicarsi. In secondo luogo, la rilevanza per il mercato interno dovrebbe basarsi sulla quota del totale delle operazioni segnalate o pubblicate che è segnalata o pubblicata dal singolo APA o ARM. Se superano una soglia minima, le attività non dovrebbero essere considerate di limitata rilevanza per il mercato interno. Il calcolo per gli APA dovrebbe basarsi sui dati relativi alla trasparenza trasmessi al sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari e al sistema di trasparenza degli strumenti finanziari, mentre il calcolo per gli ARM dovrebbe basarsi sulle segnalazioni delle operazioni presentate alle autorità competenti.

(4)

Se un APA e un ARM o più APA o ARM sono gestiti da un unico operatore, la deroga alla vigilanza dell’ESMA è possibile solo se tutti gli APA o ARM sono ammissibili alla deroga.

(5)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare rapidamente in vigore ed essere applicato con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione degli APA e degli ARM

1.   I dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono soggetti all’autorizzazione e alla vigilanza dell’autorità competente di uno Stato membro, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, se le attività di tali APA e ARM non superano in media nessuna delle soglie di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Qualora più APA o ARM siano gestiti dallo stesso gestore, si applica la deroga solo se le attività di nessuno degli APA o ARM superano le soglie di cui all’articolo 2.

2.   Ai fini dell’autorizzazione, la valutazione dei criteri di cui all’articolo 2 si basa sulle stime delle attività future fornite dal richiedente.

3.   La rilevanza per il mercato interno delle attività di un APA o di un ARM, di cui al paragrafo 1, è rivalutata dall’ESMA ogni anno, a partire dall’anno successivo al primo anno civile completo successivo all’autorizzazione. La valutazione dei criteri di cui all’articolo 2 si basa su dati che rappresentano l’intero anno civile precedente la rivalutazione.

4.   Nel caso in cui, sulla base della rivalutazione di cui al paragrafo 3 in due anni consecutivi, le soglie per la deroga alla vigilanza dell’ESMA o l’applicazione di tale vigilanza non siano più raggiunte, il passaggio all’applicazione della vigilanza dell’ESMA o alla deroga a tale vigilanza prende effetto il 1o giugno dell’anno successivo.

Articolo 2

Criteri per l’individuazione della deroga alla vigilanza dell’ESMA

1.   L’APA o l’ARM è soggetto alla deroga alla vigilanza dell’ESMA se:

a)

l’APA o l’ARM fornisce servizi a o per conto di imprese di investimento soggette agli obblighi di informazione post-negoziazione di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 26 di tale regolamento, in un massimo di tre diversi Stati membri, mentre almeno il 50 % di tali imprese di investimento è autorizzato nello stesso Stato membro dell’APA o dell’ARM; e

b)

il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall’APA a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda gli strumenti rappresentativi di capitale è inferiore allo 0,5 % del numero totale delle operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, e il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall’APA a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento per quanto riguarda gli strumenti non rappresentativi di capitale non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e

c)

il numero di operazioni segnalate dall’ARM a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni segnalate da tutti gli ARM a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, di tale regolamento.

2.   L’APA o l’ARM fornisce all’autorità competente, su richiesta, i dati che consentono di valutare il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Ai fini dell’articolo 1 l’ESMA effettua la valutazione iniziale dei criteri di deroga elencati all’articolo 2. Tale valutazione si basa sui dati relativi ai primi sei mesi del 2021.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnanoi trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/467 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 incide sugli agricoltori dell'Unione.

(2)

La preoccupazione principale per gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione è la disponibilità dei trasporti. Gli aeroporti ucraini sono stati i primi a subire l'attacco russo e tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini sono state sospese.

(3)

La crisi potrebbe avere gravi conseguenze sull'approvvigionamento di cereali a livello mondiale, provocando un ulteriore aumento dei prezzi già vertiginosi dell'energia e dei fertilizzanti, con ripercussioni sugli agricoltori dell'Unione.

(4)

Una seconda preoccupazione riguarda l'impossibilità di continuare a far arrivare i prodotti dell'UE in Ucraina ed eventualmente anche in Russia e in Bielorussia per motivi logistici e finanziari, generando perturbazioni degli scambi in alcuni settori che si tradurrebbero in squilibri nel mercato interno. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi gli ortofrutticoli trasformati), delle formule per lattanti e dei mangimi per animali da compagnia nel caso della Russia, degli ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e dei prodotti di origine animale nel caso dell'Ucraina.

(5)

Esiste pertanto una grave minaccia di turbativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da perturbazioni degli scambi che richiedono un'azione efficace ed efficiente.

(6)

Le misure di intervento sul mercato disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 sotto forma di intervento pubblico, aiuto all'ammasso privato o ritiri dal mercato possono essere efficaci per ripristinare un certo equilibrio del mercato, in quanto ritirano in modo temporaneo o permanente prodotti dal mercato, ma non sono di natura tale da contribuire a contrastare la minaccia di turbativa del mercato causata dagli aumenti dei costi. Mentre il mercato deve adattarsi gradualmente a nuove circostanze, è necessario un sostegno per i produttori in settori in cui i costi dei fattori di produzione stanno aumentando a livelli insostenibili e in cui i prodotti non riescono a trovare il normale sbocco di mercato.

(7)

Per reagire in modo efficiente ed efficace alla minaccia di turbativa del mercato, è fondamentale che l'aiuto sia messo a disposizione dei produttori dei settori agricoli dell'Unione colpiti da detta turbativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero selezionare uno o più settori interessati, o parte di essi, al fine di sostenere i produttori maggiormente colpiti dalla turbativa del mercato.

(8)

È pertanto opportuno concedere agli Stati membri una sovvenzione finanziaria per sostenere i produttori dediti ad attività che promuovono la sicurezza alimentare o che rispondono agli squilibri di mercato, consentendo in tal modo l'adeguamento necessario. L'importo disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe essere stabilito tenendo conto del peso di ciascuno Stato membro nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare misure che contribuiscano alla sicurezza alimentare o rispondano agli squilibri del mercato. Gli agricoltori dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito di tali misure a condizione che siano dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi: economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, garantendo al tempo stesso che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(11)

Poiché l'importo assegnato a ciascuno Stato membro compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dai produttori dei settori agricoli, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare nazionale a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza. Data l'entità dell'attuale crisi tale sostegno supplementare nazionale può eccezionalmente ammontare a un massimo del doppio dei rispettivi importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

(12)

Per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria per distribuire l'aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alla turbativa del mercato, essi andrebbero autorizzati a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(13)

L'aiuto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere considerato una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, in seguito al trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 di tale regolamento.

(14)

Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in moneta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo e ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), del medesimo, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.

(16)

Per garantire la trasparenza, la sorveglianza e la corretta amministrazione degli importi messi a loro disposizione, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure concrete da adottare, ai criteri utilizzati per stabilirle, alle ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori, alle misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza nei mercati interessati, all'impatto previsto delle misure e ai metodi per verificarne il raggiungimento.

(17)

Le difficoltà di accesso ai fattori di produzione e i problemi logistici derivanti da una brusca interruzione delle spedizioni commerciali costituiscono una turbativa immediata del mercato e di conseguenza è necessaria un'azione immediata per affrontare la situazione in modo efficiente ed efficace.

(18)

Per garantire che i produttori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che gli Stati membri possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso dovrebbe applicarsi a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alle linee di bilancio che finanziano la misura necessaria sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure di cui al paragrafo 3 nei settori colpiti da turbativa del mercato a seguito dell'aumento dei costi dei fattori di produzione o delle restrizioni commerciali. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

3.   Le misure adottate dagli Stati membri contribuiscono alla sicurezza alimentare o rispondono agli squilibri del mercato e sostengono gli agricoltori dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

a)

economia circolare;

b)

gestione dei nutrienti;

c)

l'uso efficiente delle risorse;

d)

metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

4.   Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro.

5.   Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2022.

6.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il fatto generatore del tasso di cambio di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli importi fissati nell'allegato del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato Membro nell'allegato, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri versano il sostegno supplementare entro il 30 settembre 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

senza indugio e non oltre il 30 giugno 2022:

1)

una descrizione delle misure da adottare;

2)

i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori;

3)

l'effetto previsto delle misure al fine di garantire la sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato;

4)

le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;

5)

le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;

6)

il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 2;

b)

entro e non oltre il 15 maggio 2023, gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica, a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alla linea di bilancio che finanzia la misura eccezionale sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Importi disponibili per gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Stato membro

EUR

Belgio

6 268 410

Bulgaria

10 611 143

Cechia

11 249 937

Danimarca

10 389 359

Germania

60 059 869

Estonia

2 571 111

Irlanda

15 754 693

Grecia

26 298 105

Spagna

64 490 253

Francia

89 330 157

Croazia

5 354 710

Italia

48 116 688

Cipro

632 153

Lettonia

4 235 161

Lituania

7 682 787

Lussemburgo

443 570

Ungheria

16 939 316

Malta

69 059

Paesi Bassi

8 097 139

Austria

8 998 887

Polonia

44 844 365

Portogallo

9 105 131

Romania

25 490 649

Slovenia

1 746 390

Slovacchia

5 239 169

Finlandia

6 872 674

Svezia

9 109 115


24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/468 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio-silicio («CaSi») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «il paese interessato» o «la Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Misure provvisorie

(3)

In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli.

(4)

La Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(5)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»), i produttori esportatori che hanno collaborato Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd («Ketong»), Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd e il suo operatore commerciale collegato Overseas Metallurgy Co., Ltd («Shun Tai») e Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd («Shenghua»), nonché un utilizzatore (il produttore di fili riempiti Filo d.o.o.) hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie.

(6)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Filo d.o.o. e con uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Ketong.

(7)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(8)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(9)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con Ketong.

1.4.   Osservazioni sull’apertura

(10)

In assenza di osservazioni riguardanti l’apertura dell’inchiesta dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 12 del regolamento provvisorio.

1.5.   Campionamento

(11)

In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 15, 17 e 19 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(12)

In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13)

In assenza di osservazioni riguardanti la definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 26 a 29 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

(14)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante, il governo della RPC e i produttori esportatori che hanno collaborato hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Distorsioni significative

(15)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC, Ketong e Shenghua hanno presentato osservazioni nelle quali contestavano, tra l’altro, la legittimità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e l’esistenza delle distorsioni significative descritte dalla Commissione. Le osservazioni sono esaminate in appresso.

(16)

In primo luogo, come osservato dal governo della RPC, non vi sono prove che la relazione sia stata approvata o avallata dalla Commissione e pertanto sussistono forti dubbi sul fatto che possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Per quanto riguarda i fatti, a parere del governo della RPC la relazione è fuorviante, faziosa e avulsa dalla realtà. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative solo ad alcuni paesi selezionati solleva inoltre preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita («NPF»). In aggiunta, secondo il governo della RPC, la Commissione non dovrebbe basarsi sugli elementi di prova contenuti nella relazione, in quanto ciò non sarebbe coerente con lo spirito di un diritto equo e giusto e di fatto equivale a emettere la sentenza prima del processo.

(17)

In secondo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è in contrasto con l’accordo antidumping dell’OMC, in particolare con l’articolo 2.2. dello stesso, che fornisce un elenco esaustivo di situazioni in cui è possibile costruire il valore normale, tra le quali non figurano le «distorsioni significative». Sempre secondo il governo della RPC, l’utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato è in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, che prevedono l’utilizzo del costo di produzione nel paese di origine per la determinazione del valore normale.

(18)

In terzo luogo, il governo della RPC ha affermato che le prassi d’inchiesta adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono in contrasto con le norme dell’OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili del produttore cinese senza stabilire se tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tale proposito, il governo della RPC ha ricordato che l’organo d’appello nella controversia DS473 e il panel nella controversia DS494 hanno asserito che, secondo l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, nella misura in cui i documenti contabili tenuti dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto considerato, si può ritenere che essi «esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame» e l’autorità incaricata dell’inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell’inchiesta.

(19)

In quarto luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe essere coerente e fare una valutazione completa al fine di determinare se nel paese rappresentativo sono presenti cosiddette distorsioni del mercato. Secondo il governo della RPC, accettando prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione si applicano «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha fatto riferimento in particolare al meccanismo di fissazione del prezzo del mercato dell’energia elettrica brasiliano, argomentazione questa sollevata in precedenza, nel corso dell’inchiesta, dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. La stessa considerazione vale, a parere del governo della RPC, per la valutazione dei prezzi e dei costi dell’industria dell’UE. A tale riguardo il governo della RPC ha fatto riferimento a numerose situazioni nell’UE che potrebbero destare preoccupazioni in merito a distorsioni di mercato.

(20)

Per quanto riguarda il primo punto, concernente lo status della relazione a norma della legislazione dell’UE, la Commissione ha ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative e non definisce neppure un canale per la pubblicazione. La relazione è un documento tecnico basato sui fatti, utilizzato soltanto nell’ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive circa l’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui la relazione è faziosa e fuorviante, la Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire dal dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o commentare la relazione o gli elementi di prova su cui essa si basa. A tale riguardo la Commissione ha inoltre osservato che il governo della RPC ha sottolineato i vizi presenti nella relazione in termini puramente generici e astratti, astenendosi dal confutare nel merito gli elementi di prova in essa contenuti.

(21)

In risposta all’argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente le distorsioni in Russia nell’ottobre 2020 (4) e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l’elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l’esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un’inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall’esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.

(22)

Per quanto concerne la seconda e la terza argomentazione del governo della RPC sulla presunta incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell’OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, nonché le risultanze nelle controversie DS473 e DS494, la Commissione ha ribadito il parere di cui ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio, ritenendo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione ai sensi della legislazione dell’OMC. Per quanto concerne l’affermazione secondo cui il concetto di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non compare tra le situazioni in cui il valore normale può essere costruito a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, la Commissione ha ricordato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità a tali accordi, e che a suo parere l’articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell’accordo antidumping (in particolare le possibilità di calcolare il valore normale di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping). Per quanto riguarda la controversia DS494, la Commissione ha ricordato inoltre che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC in quanto non sono state adottate dall’organo di conciliazione. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa.

(23)

Per quanto riguarda la quarta argomentazione, in cui si richiede alla Commissione di accertare che i dati di paesi terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione non siano interessati da distorsioni del mercato, la Commissione ha ricordato che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore, solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell’inchiesta. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni. Per quanto concerne la situazione del mercato dell’energia elettrica brasiliano, il tema è già stato trattato ai considerando 132, 133 e 152 del regolamento provvisorio ed è ulteriormente esaminato al considerando 45 del presente regolamento. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell’UE, la Commissione non è riuscita a percepire la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(24)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.

(25)

Ketong ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli accordi OMC (compresi il protocollo di adesione della Cina all’OMC e l’accordo antidumping) e con le decisioni dell’organo di conciliazione, in particolare nella controversia DS473. Ketong ha sottolineato che in merito alla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell’OMC, nel regolamento provvisorio la Commissione si è limitata ad affermazioni molto generiche senza specificare la pertinente base giuridica dell’OMC. Inoltre, facendo riferimento alla controversia DS473, Ketong ha affermato che la Commissione non aveva il diritto di scartare i suoi costi o prezzi sulla base della presunta esistenza di distorsioni significative, dato che l’esistenza di tali distorsioni in ogni caso non è sufficiente per concludere che i documenti contabili del produttore non esprimano adeguatamente i costi della materia prima per la produzione e la vendita del prodotto in esame.

(26)

Ketong ha inoltre contestato alla Commissione di avere invocato numerosi fattori di natura trasversale esistenti in Cina a dimostrazione dell’esistenza di distorsioni significative. In particolare, Ketong ha affermato che il fatto di essere insignita del titolo di «centro tecnologico d’impresa a livello di regione autonoma del 2020» è stato semplicemente un riconoscimento per la sua dedizione e per gli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo («R&S») e non costituiva un intervento statale nelle attività della società. Ketong ha altresì affermato di essere, in quanto società privata, interamente soggetta alle moderne regole di governo societario orientate al mercato e che pertanto, ai sensi del diritto societario cinese, per quanto riguardava le attività operative rendeva conto esclusivamente agli azionisti privati della società. Ketong ha inoltre affermato che l’esistenza di un intervento dello Stato non equivarrebbe a distorsioni significative e che la Commissione aveva l’obbligo giuridico di determinare l’effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui prezzi e costi della società.

(27)

Per quanto riguarda l’argomentazione sulla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli accordi OMC e la giurisprudenza dell’organo di conciliazione, si richiamano i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio, nonché il considerando 22 del presente regolamento, in cui si tratta l’argomento.

(28)

Per quanto concerne la presunta assenza di distorsioni significative malgrado la presenza di interventi pubblici, le argomentazioni di Ketong non possono essere accolte. In primo luogo, Ketong non ha fornito alcuna informazione che metterebbe in discussione le osservazioni della Commissione (cfr. i considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio) in merito al fatto che quello del calcio-silicio sia considerato un settore incoraggiato e quindi soggetto a distorsioni. Lo stesso vale per le distorsioni riguardanti i fattori produttivi necessari per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta (cfr. in particolare i considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, pur considerando l’assegnazione del titolo di «centro tecnologico d’impresa a livello di regione autonoma del 2020» un mero riconoscimento per le sue attività di R&S, Ketong non ha contestato l’esistenza del sostegno finanziario da parte delle autorità cinesi e neppure le altre forme di sostegno offerte al settore di cui ai considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio. In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione di Ketong di essere una società privata con un governo societario moderno, la Commissione ha descritto ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio gli interventi pubblici sostanziali nella RPC che falsano l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura proprietaria o dall’assetto manageriale.

(29)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Ketong ha sostenuto in primo luogo che ancora una volta la Commissione non ha fornito spiegazioni più articolate riguardo all’esatta base giuridica né ha addotto argomenti a sostegno del suo ragionamento giuridico in relazione alla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli accordi OMC e con la decisione dell’OMC nella controversia DS473. Secondo Ketong il fatto che la Commissione si sia limitata a ribadire che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell’UE ai sensi della legislazione dell’OMC non ha fornito ulteriore chiarezza in merito a tale questione. In secondo luogo, Ketong ha ribadito che l’utilizzo di dati ricavati da un paese terzo per la determinazione del valore normale in ragione della presunta esistenza di distorsioni significative è incompatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e con la decisione dell’organo di appello dell’OMC nella controversia DS473. In terzo luogo, Ketong ha sostenuto che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha l’obbligo giuridico di valutare l’esistenza di distorsioni significative separatamente per ciascun esportatore e produttore e di determinare singolarmente l’effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui prezzi e sui costi del produttore. Secondo la società non spetta a Ketong presentare elementi di prova per dimostrare che le distorsioni a livello nazionale non sono ad essa applicabili e a tale riguardo la Commissione non ha assolto l’obbligo giuridico di determinare l’effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui prezzi e costi della società.

(30)

La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda la richiesta di fornire una spiegazione più articolata in merito alla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell’OMC, la Commissione ha espresso con chiarezza la propria posizione giuridica, secondo cui la determinazione del valore normale in una situazione in cui è stata accertata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è compatibile con la legislazione dell’OMC nonché con le disposizioni pertinenti degli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e con le relazioni dell’organo di conciliazione dell’OMC, in particolare nella controversia DS473. La Commissione ha pertanto ribadito il parere che aveva espresso ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio e che ha confermato ai considerando 22 e 27 del presente regolamento. Inoltre, anche in riferimento all’osservazione di Ketong riguardo all’utilizzo di dati di paesi terzi, la Commissione ha sottolineato che, in una situazione come quella riscontrata in Cina riguardo al mercato del prodotto simile o dei suoi fattori produttivi, è possibile che le vendite del prodotto simile effettuate dall’esportatore sul mercato interno non consentano un confronto adeguato con le vendite del prodotto in esame effettuate dallo stesso esportatore. È la situazione che ricorre nella presente fattispecie, in cui le distorsioni significative nel mercato cinese potrebbero creare uno squilibrio rispetto alla situazione nel mercato di esportazione. La Commissione ha inoltre rilevato che Ketong non ha presentato ulteriori argomentazioni riguardo all’utilizzo di dati di paesi terzi ma si è limitata a fare riferimento alla sua precedente comunicazione. Per quanto riguarda l’argomentazione di Ketong secondo cui l’onere della prova è a carico della Commissione, essa è fuori luogo. Come ricordato dalla Commissione, una volta accertato che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative per il paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). Tale calcolo è stato effettuato sulla base della valutazione di cui ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio ed è stato applicato singolarmente a Ketong. La Commissione ha inoltre ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l’utilizzo dei costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Tuttavia nessuna delle argomentazioni addotte da Ketong (cfr. il considerando 26) ha dimostrato che tale condizione sarebbe soddisfatta.

(31)

Alla luce di quanto sopra esposto, le argomentazioni di Ketong sono state respinte.

(32)

Shenghua ha ribadito quanto osservato in precedenza, affermando di ritenere che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sia conforme all’accordo antidumping e sostenendo che, poiché la Commissione non ha motivato la compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l’accordo OMC, la divulgazione preliminare delle informazioni non rispettava le norme giuridiche in materia di motivazione adeguata, inficiando la decisione della Commissione di applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(33)

In secondo luogo, Shenghua ha sottolineato che, anche se in base alla decisione nella controversia DS473 l’utilizzo dei dati di un paese terzo non può essere vietato, al fine di determinare il costo di produzione in Cina la Commissione deve utilizzare i dati sul costo di un paese terzo rappresentativo. Shenghua ha affermato che la Commissione non ha agito in tal senso, affermando al riguardo che un valore normale costruito sulla base dei fattori produttivi in un paese terzo rappresentativo non può in alcun modo rispecchiare il livello dei prezzi e dei costi nel paese esportatore e, di conseguenza, darà luogo a un valore normale sensibilmente diverso da quello dei documenti contabili del produttore esportatore.

(34)

In terzo luogo, Shenghua ha affermato che la legislazione dell’UE ha introdotto un concetto che non esiste nell’accordo antidumping, in quanto prevede che il valore normale possa essere costruito qualora sia accertata l’esistenza di distorsioni significative, mentre l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping permette di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(35)

Shenghua ha inoltre affermato che nel settore del calcio-silicio in Cina non esistono distorsioni significative, in quanto: i) anche se Shenghua è una società di proprietà dello Stato, la partecipazione pubblica non implica necessariamente l’intervento pubblico nelle pratiche commerciali della società sul mercato; al contrario, l’acquisto dei fattori produttivi da parte di Shenghua è basato su negoziazioni e contratti con i fornitori e la società è orientata al mercato; ii) i presunti interventi pubblici nel mercato del calcio-silicio sono stati stabiliti sulla base della relazione, che Shenghua ritiene non obiettiva, superata e viziata da ragionamento circolare, in quanto è stata elaborata dalla Commissione come base per le conclusioni in merito alle distorsioni significative; iii) la Commissione si è basata su riferimenti a disposizioni legislative non pertinenti ai fini della presente inchiesta (come il diritto patrimoniale o fallimentare) o su semplici linee guida prive di effetti vincolanti (come il Tredicesimo piano quinquennale) e ha invocato fattori che non hanno niente a che vedere con gli aspetti operativi e gestionali della società (come il fatto che l’amministratore delegato ricopra contemporaneamente anche la carica di segretario del partito).

(36)

Per quanto riguarda la presunta mancanza di motivazioni e le norme giuridiche in materia di motivazione adeguata, Shaanxi Shenghua sembra confondere l’obbligo di dichiarare i motivi dell’applicazione sostanziale dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con un presunto obbligo di indicare la base giuridica dell’OMC a sostegno dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha illustrato in dettaglio, ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio, i motivi dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, adempiendo dunque i propri obblighi giuridici in materia di motivazione adeguata.

(37)

Le argomentazioni di Shenghua sulla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l’accordo antidumping e con le risultanze dell’organo di conciliazione ricalcano in gran parte le argomentazioni sollevate dal governo della RPC e da Ketong e sono state già affrontate al considerando 22 del presente regolamento.

(38)

Per quanto attiene all’argomentazione di Shenghua circa la presunta assenza di distorsioni significative, la Commissione ha ricordato che i) a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la proprietà statale può essere un indicatore importante della sussistenza di distorsioni significative; persino i produttori privati di calcio-silicio operano in un ambiente dominato dalla presenza e dagli orientamenti dello Stato, applicabili sia all’industria del calcio-silicio che a industrie collegate, quali i produttori di materie prime; ii) la relazione è basata su numerosi elementi di prova oggettivi, come descritto al considerando 20; iii) le distorsioni significative derivanti dall’applicazione inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale, dal sistema di pianificazione, in particolare la sua natura vincolante, nonché dalla presenza dello Stato nelle imprese, anche attraverso la sempre maggiore influenza del PCC sulle pratiche commerciali degli operatori economici, sono pertinenti anche nel caso di Shenghua, in quanto tali leggi e norme sono generalmente applicate in Cina e incidono su tutte le società, inclusa Shenghua. Shenghua non ha fornito prove per dimostrare che tali distorsioni presenti a livello nazionale non influirebbero sulla società, né ha illustrato i motivi per cui l’argomentazione della Commissione, secondo cui il fatto che l’amministratore delegato della società sia anche segretario del partito è indice dell’influenza del PCC nella società, non sarebbe valida.

(39)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Shenghua ha contestato l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sostenendo che la Commissione ha fornito soltanto una spiegazione di massima per giustificarne l’applicazione, ignorando dunque che, anche se il regolamento di base non deve utilizzare esattamente gli stessi termini dell’accordo dell’OMC interessato, il diritto interno dell’UE non dovrebbe essere in contrasto con gli accordi dell’OMC. A tale proposito Shenghua ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito una giustificazione sufficiente per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In secondo luogo, Shenghua ha sostenuto che la proprietà statale non contribuisce a determinare distorsioni significative. Più specificamente, Shenghua ha sottolineato che la sua attività è orientata al mercato e che le sue decisioni rispondono ai segnali della domanda del mercato. Ciononostante, la Commissione non ha chiarito il nesso tra il diritto patrimoniale e fallimentare e le distorsioni significative, né ha spiegato per quale motivo il fatto che l’amministratore delegato detenga la carica di segretario del partito provocherebbe distorsioni significative. Shenghua ha fatto riferimento all’esistenza di partiti politici in altri paesi, compresi quelli dell’UE. Shenghua ha inoltre ricordato di avere due azionisti, di cui soltanto uno è di proprietà statale (l’altro è una persona fisica) e che, in base al suo statuto, l’azionista di proprietà statale non può controllare da solo le attività della società. Shenghua ha inoltre fatto riferimento all’articolo 6 della legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato (5), ai sensi del quale le funzioni della pubblica amministrazione devono essere separate da quelle del soggetto che investe in attività di proprietà statale. Secondo Shenghua, dal punto di vista operativo la società è dunque indipendente dal governo e la proprietà statale non contribuisce a creare distorsioni significative.

(40)

L’argomentazione di Shenghua riguardo alla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell’OMC è di natura simile a quella presentata da Ketong ed è stata esaminata al considerando 30. Per quanto riguarda le argomentazioni di Shenghua sul rapporto tra la proprietà statale, compreso il diritto patrimoniale e fallimentare, e le distorsioni significative, la Commissione ha ricordato che in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo e quarto trattino, del regolamento di base la presenza, nel mercato in questione, di imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo o la supervisione strategica dello Stato, nonché l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale, sono tra gli elementi pertinenti per la valutazione dell’esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha rilevato a tale proposito che Shenghua si è limitata a illustrare questo punto generale e non ha messo in discussione l’analisi dettagliata della Commissione di cui ai considerando 43, 44 e 46 del regolamento provvisorio e al considerando 38. Le argomentazioni di Shenghua relative all’indipendenza della società dal governo, pur essendo più specifiche, non possono tuttavia modificare la valutazione della Commissione di cui ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio. In primo luogo, non solo il riferimento di Shenghua all’esistenza di partiti politici in altri paesi non è comunque pertinente nel presente contesto, ma la Commissione ha anche rilevato che il PCC esercita un controllo sempre più forte sulle imprese in generale (cfr. il considerando 41 del regolamento provvisorio) e sul settore del calcio-silicio in particolare (cfr. i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, per quanto riguarda il fatto che l’amministratore delegato di Shenghua sia allo stesso tempo segretario del partito, la Commissione ha osservato che Shenghua non solo non ha contestato l’analisi della Commissione di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio relativa alle attività di edificazione del partito e al ruolo del PPC nella società, ma sul suo sito web ha persino confermato apertamente di contare sul «forte sostegno del governo e di tutti i settori della società» e di avere l’intenzione di «farsi guidare dallo spirito della sesta sessione plenaria del diciottesimo comitato centrale del PCP e della serie di discorsi importanti pronunciati dal segretario generale» (6). A tale proposito la Commissione ha richiamato anche il considerando 41 del regolamento provvisorio e la valutazione corrispondente riguardo all’influenza esercitata dal PCC sull’economia cinese, in particolare il capitolo 2 della relazione. Il riferimento di Shenghua al suo statuto è dunque fuorviante. L’azionista di minoranza che svolge contemporaneamente le funzioni di direttore esecutivo della società è, in virtù della sua appartenenza al PCC, espressamente obbligato ad attuare i principi e le politiche del partito (7). Di conseguenza lo statuto, anziché dimostrare l’indipendenza di Shenghua dallo Stato, conferma in realtà l’esistenza di chiari legami tra le politiche del partito/dello Stato e il comportamento commerciale della società. In terzo luogo, Shenghua interpreta la legge cinese sulle imprese di proprietà statale in modo chiaramente selettivo. Pur avendo enfatizzato la separazione formale tra la funzione amministrativa e il ruolo di azionista di imprese statali conformemente all’articolo 6 della legge sulle imprese di proprietà dello Stato, la società ha scelto di omettere un riferimento all’articolo 1. L’articolo 1 stabilisce che l’obiettivo generale della legge consiste tra l’altro nel sostenere il ruolo guida del settore economico di proprietà dello Stato nell’economia nazionale e nel promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista. Shenghua non ha fatto nemmeno riferimento né all’articolo 7, che impone allo Stato di incoraggiare maggiori investimenti di capitale statale in settori e ambiti fondamentali per l’economia nazionale, né all’articolo 36, ai sensi del quale le imprese di proprietà dello Stato, al momento di effettuare investimenti, devono conformarsi alle politiche industriali nazionali.

(41)

Per i motivi di cui sopra, le argomentazioni di Shenghua sono respinte.

(42)

Le osservazioni presentate dal denunciante erano in gran parte analoghe alla risposta data dalla Commissione alle argomentazioni di Shenghua. In particolare, il denunciante ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’OMC e che Shenghua di fatto rappresenti un esempio perfetto delle distorsioni significative esistenti nel settore del calcio-silicio in Cina, anche in considerazione del controllo del governo sulla struttura societaria della parte di economia che è di proprietà dello Stato, nonché dell’influenza del PCC sugli organi di amministrazione delle singole società. Inoltre, facendo riferimento alla relazione e alla recente inchiesta relativa al ferrosilicio (8), il denunciante ha osservato che il settore cinese del calcio-silicio è soggetto a forti distorsioni dovute all’intervento dello Stato. Su tale base, il denunciante ha concluso che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento provvisorio per calcolare il valore normale era pienamente giustificata.

3.1.2.   Paese rappresentativo

(43)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota, messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico il 7 maggio 2021 e il 14 giugno 2021 («prima nota» e «seconda nota») e ai considerando da 86 a 139 del regolamento provvisorio.

(44)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong e Shenghua hanno ripetuto le argomentazioni presentate nelle osservazioni alla prima e alla seconda nota, secondo cui il Brasile non sarebbe un paese rappresentativo appropriato. Ketong ha ribadito che nel mercato dell’energia elettrica brasiliano vi sono distorsioni significative; ha inoltre sostenuto che pertanto il Brasile non è un paese rappresentativo appropriato e che, per coerenza, la Commissione deve applicare al paese rappresentativo candidato gli stessi criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che si applicano per valutare se nel mercato di un paese oggetto di inchiesta siano presenti distorsioni. La stessa osservazione è stata avanzata anche dal governo della RPC. Ketong ha infine osservato che in Brasile non erano disponibili dati pubblici significativi per la quarzite, una delle principali materie prime, e ha ribadito che la Russia sarebbe un paese rappresentativo più appropriato.

(45)

La Commissione ha osservato che né Ketong né il governo delle RPC hanno fornito alcun elemento di prova del fatto che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica stabilito dalla Commissione in base al metodo di cui al considerando 152 del regolamento provvisorio sia distorto a causa dell’intervento del governo del Brasile. A tale riguardo, la Commissione rimanda al considerando 133 del regolamento provvisorio. EDP Brasil è una delle maggiori società di energia elettrica brasiliane ed è privata. Essa produce, distribuisce e vende energia elettrica a diverse tipologie di clienti, compresi i consumatori industriali. La Commissione non ha riscontrato indicazioni nel fascicolo del fatto che i prezzi dell’energia elettrica applicati da EDP Brasil e pubblicati sul sito web della società fossero effettivamente distorti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

Per quanto riguarda la mancanza di dati pubblici significativi per la quarzite in Brasile, la Commissione ha osservato che Ketong non ha addotto altre argomentazioni oltre a quelle già formulate e trattate ai considerando 94 e 129 del regolamento provvisorio. Pertanto l’argomentazione è stata respinta.

(47)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la Russia fosse un paese rappresentativo più appropriato, la Commissione ha osservato che Ketong ha ribadito le argomentazioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio senza addurne di nuove. Per i motivi di cui ai considerando 90, 115 e 116 del regolamento provvisorio, l’argomentazione è stata respinta.

(48)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito la sua argomentazione, sostenendo che il Brasile non era un paese rappresentativo idoneo per via dell’asserita mancanza di dati attendibili ed esenti da distorsioni relativi ai due fattori produttivi più importanti, ossia l’energia elettrica e la quarzite. Ketong ha sostenuto che nel mercato dell’energia elettrica in Brasile erano presenti distorsioni e che la Commissione aveva ignorato tale dato di fatto. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha chiarito il motivo per cui l’assenza di dati pubblicamente disponibili significativi per la quarzite non influiva sulla selezione del Brasile quale paese rappresentativo. Ketong ha ribadito che la Russia era un paese rappresentativo più appropriato del Brasile.

(49)

La Commissione ha rilevato che Ketong non ha presentato nuove argomentazioni, rispetto a quelle già sollevate nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, che potessero modificare le conclusioni di cui ai considerando 45, 46 e 47. L’argomentazione di Ketong è stata pertanto respinta.

(50)

Shenghua ha ribadito che il Brasile non era un paese rappresentativo appropriato per i motivi di cui ai considerando 96 e 123 del regolamento provvisorio e che invece si sarebbe dovuto scegliere il Kazakhstan. Poiché Shenghua non ha avanzato nuove argomentazioni tali da modificare le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 118 e 124 del regolamento provvisorio, l’argomentazione è stata respinta.

(51)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la scelta del Brasile come paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio.

3.1.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

(52)

La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando 140 e 141 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto osservazioni da un produttore esportatore sulle diverse fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.3.1.   Materie prime

(53)

Ketong ha affermato che il valore esente da distorsioni per la quarzite, determinato dalla Commissione sulla base del prezzo medio di acquisto pagato dall’industria dell’Unione, non rispettava quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, ed era in contraddizione con i fatti. In primo luogo, Ketong ha sostenuto che il valore esente da distorsioni dovrebbe derivare da un paese terzo rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. In secondo luogo, Ketong ha sottolineato che i dati sorgente utilizzati per determinare il prezzo di riferimento provenivano dalle risposte al questionario dei produttori dell’Unione e pertanto non erano pubblicamente disponibili. In terzo luogo, Ketong ha osservato che le informazioni presentate con le sue osservazioni alla seconda nota dimostrerebbero che il prezzo di riferimento stabilito dalla Commissione si discostava dal prezzo della quarzite riportato nel listino dei prezzi di un produttore dell’Unione per lo stesso materiale.

(54)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha espresso il proprio disaccordo. Contrariamente a quanto affermato da Ketong, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non stabilisce che i prezzi o i valori di riferimento esenti da distorsioni dovrebbero essere basati esclusivamente su quelli di un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può utilizzare anche i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino. Tale disposizione non contiene alcuna specificazione riguardo la scelta dei prezzi, dei costi o dei valori internazionali appropriati, né alcun riferimento al fatto che la fonte di tali valori di riferimento potenziali debba trovarsi in un paese con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione dispone pertanto di discrezionalità nella scelta di un valore di riferimento appropriato nelle situazioni in cui non sia possibile utilizzare il valore all’importazione nel paese rappresentativo appropriato selezionato. Nella presente inchiesta, data la mancanza di dati pertinenti per la quarzite in Brasile e poiché nel fascicolo non erano disponibili altri prezzi, costi o valori di riferimento internazionali adeguati per la quarzite, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare il prezzo della quarzite sul mercato dell’Unione come valore di riferimento adeguato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino, del regolamento di base.

(55)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha sostenuto che il prezzo di acquisto della quarzite pagato dall’industria dell’Unione e utilizzato dalla Commissione come prezzo di riferimento non costituiva un valore di riferimento adeguato, in quanto non rispecchiava le condizioni nella RPC in assenza di distorsioni significative. Secondo quanto asserito da Ketong, la Commissione deve garantire che le informazioni da essa utilizzate, compresi i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali, riflettano il costo di produzione nel paese esportatore, o quanto meno adattare tali informazioni alle condizioni del mercato nel paese esportatore in assenza di distorsioni significative. Ketong ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha presentato alcun elemento di prova attestante che il prezzo medio di acquisto pagato dall’industria dell’Unione per la quarzite rappresenta «i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali» di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino. Ketong ha sostenuto inoltre che difficilmente il prezzo pagato nell’Unione può rappresentare il livello dei prezzi internazionali, in quanto esistono molti altri paesi fornitori di quarzite i cui dati, secondo Ketong, dovrebbero essere inclusi nella serie di dati internazionali al fine di stabilire un congruo prezzo di riferimento esente da distorsioni per la quarzite, senza basarsi unicamente sul prezzo nell’Unione.

(56)

La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, ha rilevato che con le sue osservazioni Ketong non aveva fornito un prezzo internazionale per la quarzite che la Commissione avrebbe potuto utilizzare come alternativa al valore di riferimento da essa stabilito. In secondo luogo, Ketong non ha presentato alcun elemento di prova attestante che il valore di riferimento stabilito dalla Commissione era distorto. In assenza di altre alternative, la Commissione ha ritenuto che il prezzo della quarzite sul mercato dell’Unione costituisca un valore di riferimento esente da distorsioni appropriato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(57)

Per quanto riguarda l’affermazione di Ketong, secondo cui i dati sorgente utilizzati dalla Commissione per determinare il valore di riferimento non erano pubblicamente disponibili, la Commissione rileva che il fascicolo pubblico conteneva, in formato aggregato, i dati sorgente reali presentati dai produttori dell’Unione, i quali avevano specificamente autorizzato la divulgazione di tali informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento di base. Pertanto i dati sono considerati prontamente disponibili. La Commissione rileva inoltre che i dati sorgente in questione sono stati verificati ed è stato accertato che essi rispecchiavano il costo effettivo della quarzite idonea alla produzione del prodotto in esame, pertanto sono stati ritenuti sia affidabili che rappresentativi.

(58)

Per quanto concerne la terza obiezione sollevata da Ketong, dall’inchiesta della Commissione è emerso che il prezzo della quarzite sul sito web del produttore dell’Unione interessato riguardava il quarzo scartato, che non è idoneo alla produzione di calcio-silicio, e che pertanto il prezzo non era rappresentativo del costo della quarzite utilizzata per la produzione del prodotto in esame.

(59)

Per i motivi di cui sopra, le argomentazioni di Ketong sono state respinte.

3.1.3.2.   Energia elettrica

(60)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Ketong ha sostenuto che, per determinare il prezzo di riferimento esente da distorsioni dell’energia elettrica, la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il prezzo dell’energia elettrica, asseritamente regolamentato, pubblicato sul sito web di EDP Brasil, ma avrebbe dovuto usare piuttosto il prezzo praticato sul mercato libero, in quanto sarebbe questo il prezzo al quale i produttori di calcio-silicio acquistano l’energia elettrica.

(61)

La Commissione ha osservato che Ketong ha ribadito le argomentazioni di cui al considerando 131 del regolamento provvisorio, che la Commissione ha respinto con le conclusioni esposte ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(62)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica dovrebbe essere basato sui prezzi praticati sul mercato libero in Brasile e non sui prezzi regolamentati; ha inoltre asserito che le sue argomentazioni non sono state sufficientemente trattate ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio.

(63)

Come spiegato al considerando 45, Ketong non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica calcolato dalla Commissione era distorto dall’intervento del governo brasiliano. Ketong non ha nemmeno specificato in che modo la Commissione avrebbe potuto trattare più compiutamente le sue argomentazioni ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(64)

Secondo quanto affermato da Shenghua, al considerando 281 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’energia elettrica non era soggetta a distorsioni nella RPC e che pertanto il prezzo dell’energia elettrica nella RPC non dovrebbe essere sostituito dal prezzo dell’energia elettrica del paese rappresentativo.

(65)

La Commissione ha espresso disaccordo. Come spiegato al considerando 52 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito che i prezzi dell’energia elettrica nella RPC non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La conclusione provvisoria cui è giunta la Commissione a tale proposito, al considerando 281 del regolamento provvisorio, stabilisce che l’energia elettrica non era soggetta a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Il calcolo del valore normale e la valutazione riguardante l’applicazione della regola del dazio inferiore sono analisi differenti, basate su articoli diversi del regolamento di base. Mentre le conclusioni raggiunte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), si basano sulla situazione del paese esportatore e prendono in considerazione molti fattori diversi, l’inchiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, è più ristretta, è condotta ai fini della determinazione dell’applicabilità della regola del dazio inferiore e fa riferimento all’elenco chiuso di situazioni contenuto in tale articolo. Il fatto che l’energia elettrica in Cina non sia soggetta a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non significa che tale fattore produttivo non sia interessato dalle distorsioni significative riscontrate in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del medesimo regolamento. L’argomentazione di Shenghua è stata pertanto respinta.

3.1.4.   Fattori produttivi e fonti di informazioni

(66)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che i dati del GTA sulle importazioni in Brasile sono diventati disponibili a livello cif. Sulla base di questa nuova serie di dati e considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del calcio-silicio

Fattore produttivo

Codici delle merci in Brasile

Valore esente da distorsioni in CNY/Unità di misura

Fonte di informazione

Materie prime

Intasamento anidro/Argilla anidra per tappare il foro di colata

3816 00 11

3816 00 12

3816 00 19

3816 00 21

3816 00 29

3816 00 90

10,2791 /kg

GTA

Carbone bituminoso

2701 12 00

0,6997 /kg

GTA

Carbone

2701 19 00

0,6997 /kg (*1)

GTA

Coke/semi-coke

2704 00 11

2704 00 12

2704 00 90

1,7616 /kg

GTA

Pasta elettrodica

3801 30 10

3801 30 90

6,3301 /kg

GTA

Mattone di grafite

3801 90 00

46,7364 /kg

GTA

Calcare

2521 00 00

0,1500 /kg

GTA

Quarzite/roccia silicea

2506 20 00

0,2705 /kg (*2)

Industria dell’Unione

Prodotti di acciaio (altre barre di ferro o di acciai non legati)

7215 50 00

11,6723 /kg

GTA

Lavoro

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

[N/D]

29,7989 /ora lavorativa

Statistiche ILO

Energia

Energia elettrica

[N/D]

0,4487  kWh

EDP Brasil

Sottoprodotti/scarti

Scorie, ceneri e residui

2620 99 90

0,0442 /kg (*3)

GTA

Polvere sottile di precipitato di silice-calcio

7202 99 90

10,2812 /kg (*3)

GTA

3.1.4.1.   Materie prime

(67)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che il metodo usato dalla Commissione per determinare i prezzi cif all’importazione per il Brasile, di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio, era distorsivo. Ketong ha osservato che un singolo coefficiente non poteva essere rappresentativo dei costi di trasporto e assicurazione, che potevano variare in base al tipo di materia prima e al paese fornitore, e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe determinare un coefficiente per ciascuna materia prima e per ciascun paese fornitore.

(68)

Come spiegato al considerando 66, è diventata disponibile una nuova serie di dati del GTA che comprendeva i dati delle importazioni a livello cif per il Brasile. Per determinare i valori esenti da distorsioni delle materie prime di cui alla tabella 1, la Commissione ha utilizzato tale nuova serie di dati. Pertanto l’argomentazione di Ketong non è stata ulteriormente presa in considerazione.

3.1.4.2.   Energia elettrica

(69)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per l’energia elettrica in Brasile era viziato. Ketong ha osservato che la Commissione ha applicato una semplice media delle tariffe per la fornitura e la distribuzione dell’energia elettrica disponibili sul sito web di EDP Brasile per il 2021, adeguate in funzione dell’inflazione. La società ha sostenuto che la Commissione dovrebbe usare i dati relativi alle tariffe dell’energia elettrica disponibili per il periodo dell’inchiesta e non i dati del 2021 corretti in funzione dell’inflazione, aggiungendo che la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle tariffe per le fasce orarie di punta e fuori punta e limitare il proprio calcolo ai prezzi applicati ai consumatori industriali connessi in alta tensione, come i produttori di calcio-silicio.

(70)

La Commissione ha preso in esame l’argomentazione di Ketong e l’ha ritenuta ragionevole. L’argomentazione è stata pertanto accolta e il valore di riferimento per l’energia elettrica è stato ricalcolato sulla base dei dati tariffari disponibili per il periodo dell’inchiesta sul sito web di EDP Brasil (9), considerando le diverse tariffe per le fasce orarie di punta e fuori punta e i prezzi pertinenti applicati ai consumatori industriali connessi in alta tensione.

(71)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha sostenuto che sul sito web di EDP Brasil era disponibile, per il periodo dell’inchiesta, anche una serie di dati tariffari più recente rispetto a quella utilizzata dalla Commissione e che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto anche di questa serie di dati per calcolare il prezzo di riferimento dell’energia elettrica.

(72)

La Commissione ha rilevato che questa argomentazione era priva di fondamento. In particolare la serie di dati tariffari a cui si riferisce Ketong non era disponibile sul sito web di EDP Brasil o per il PI e dunque non era possibile verificarne l’accuratezza o utilizzarla ai fini della presente inchiesta. La Commissione pertanto non ha ulteriormente preso in considerazione tale argomentazione.

3.1.4.3.   Sottoprodotti

(73)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il valore di riferimento esente da distorsioni della microsilice di cui al considerando 148 del regolamento provvisorio era carente, in quanto collegava artificiosamente il valore del sottoprodotto a quello dei fattori produttivi, sebbene tale relazione non esistesse. Secondo Ketong, per la determinazione del valore di riferimento esente da distorsioni dovrebbero essere utilizzati i dati relativi alle esportazioni dal paese rappresentativo, in quanto questa è la prassi consolidata della Commissione nei casi in cui non sono disponibili dati rappresentativi relativi alle importazioni nel paese rappresentativo.

(74)

La Commissione ha osservato che tale voce rappresentava una parte trascurabile (meno dello 0,1 %) del costo dei materiali e che tale aspetto non influiva sul livello delle misure. La questione non è stata pertanto ulteriormente esaminata.

(75)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito che il metodo utilizzato dalla Commissione era distorsivo. Tuttavia la Commissione ha rilevato che Ketong non ha presentato nuove argomentazioni che potessero modificare le conclusioni di cui al considerando 74. L’argomentazione della società è stata pertanto respinta.

3.1.4.4.   Materiali di consumo, spese generali di produzione e costi di trasporto per l’approvvigionamento di materie prime

(76)

Ketong ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto determinare il valore di riferimento dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione separatamente dagli altri fattori produttivi, anziché estrapolarne il valore utilizzando, per i materiali di consumo, una percentuale calcolata sul costo totale delle materie prime e, per le spese generali, una percentuale del costo diretto totale effettivamente sostenuto dai produttori cinesi. Secondo Ketong, la Commissione avrebbe invece dovuto utilizzare i costi effettivamente sostenuti dalla società per i materiali di consumo e le spese generali. Ketong ha sostenuto inoltre che la stessa argomentazione era valida anche per i costi di trasporto per l’approvvigionamento delle materie prime, laddove la Commissione ha espresso tali costi sotto forma di percentuale del costo effettivo delle materie prime e quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. Ketong ha sostenuto che il fatto di ricalcolare il costo delle materie prime applicando prezzi esenti da distorsioni equivaleva a collegare il costo del trasporto anche all’aumento di valore delle materie prime, il che secondo la società non era corretto poiché tale collegamento non esisteva.

(77)

La Commissione ha osservato che è sua prassi costante non calcolare un valore di riferimento individuale per i materiali di consumo, ma esprimere tale valore sotto forma di percentuale del costo totale delle materie prime sulla base dei dati sul costo indicati dai produttori esportatori e quindi applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. La Commissione inoltre ha rilevato che nella sezione 3.1.1 sono state individuate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i costi interni possono essere utilizzati, ma solo nella misura in cui sia accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Per quanto riguarda i fattori produttivi raggruppati nei materiali di consumo, tali elementi di prova non sono stati né forniti da Ketong, né riscontrati dalla Commissione. Pertanto la Commissione non ha potuto utilizzare i dati comunicati da Ketong. La Commissione ha ritenuto appropriato il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo, in quanto non erano disponibili informazioni migliori. Ketong inoltre non ha presentato né un’alternativa al valore di riferimento calcolato utilizzando i valori all’importazione della banca dati GTA nel paese rappresentativo, né un valore di riferimento esente da distorsioni alternativo per i materiali di consumo. Pertanto l’argomentazione riguardante i materiali di consumo è stata respinta.

(78)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Ketong riguardante il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il valore esente da distorsioni delle sue spese generali di produzione di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che i dati relativi alle spese generali non erano prontamente disponibili in forma separata nei bilanci del produttore del paese rappresentativo. Inoltre, una volta che siano state individuate distorsioni significative, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. Per quanto riguarda le spese generali, tali elementi di prova non sono stati né forniti da Ketong, né riscontrati dalla Commissione. La Commissione ha ritenuto pertanto appropriato il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali, in quanto non erano disponibili informazioni migliori. Ketong non ha indicato un valore di riferimento esente da distorsioni alternativo per le spese generali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(79)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Ketong riguardante il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare i costi di trasporto esenti da distorsioni per l’approvvigionamento di materie prime di cui al considerando 150 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che Ketong non ha suggerito metodi per calcolare individualmente il costo di trasporto per ciascuna materia prima. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire i valori di riferimento dei materiali di consumo, delle spese generali di produzione e dei costi di trasporto era distorsivo. Tuttavia la Commissione ha rilevato che Ketong non ha presentato nuove argomentazioni che potessero modificare le conclusioni di cui ai considerando 77, 78 e 79.

3.1.5.   Calcolo del valore normale

(81)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 156 a 160 del regolamento provvisorio.

(82)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che nel calcolo del valore normale la Commissione non avrebbe dovuto respingere alcuni adeguamenti relativi ai sottoprodotti a motivo della loro mancata contabilizzazione. Ketong ha osservato che le norme giuridiche applicabili non prevedono che tutte le voci di costo debbano provenire da documenti contabili, in particolare nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis. Il produttore esportatore ha affermato che ciò che contava nella ricostruzione del costo di produzione era che le voci di costo fossero state effettivamente sostenute e che rispecchiassero il normale corso dell’attività della società. Ketong ha affermato infine di avere riportato i costi aggiuntivi sostenuti per i sottoprodotti in questione nelle tabelle relative ai costi trasmesse con la risposta al questionario e ha aggiunto che la Commissione dovrebbe eliminare tali costi dal valore normale costruito.

(83)

La Commissione ha osservato che Ketong, contrariamente a quanto affermato, non ha riportato il costo dei sottoprodotti in questione nella contabilità dei costi e neanche nelle tabelle relative ai costi contenute nella sua risposta al questionario. Nelle tabelle in oggetto Ketong ha riportato il valore di vendita dei sottoprodotti che sostiene dovrebbe essere dedotto dal costo dei materiali, ma tale valore non è stato iscritto nella contabilità finanziaria e dei costi della società. Dall’inchiesta è infatti emerso che la società non aveva ricevuto alcun provento dalla vendita di tali sottoprodotti, che dunque rimangono un costo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(84)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito la propria argomentazione, secondo cui la decisione della Commissione di respingere un adeguamento del valore normale in relazione ai sottoprodotti era priva di fondamento. In primo luogo, Ketong ha asserito che l’iscrizione nella contabilità finanziaria e dei costi della società non costituisce una condizione indispensabile per la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. In secondo luogo, Ketong ha sostenuto che la Commissione non ha contestato il fatto che tali sottoprodotti fossero generati dal processo produttivo della società e che le relative operazioni di vendita siano avvenute nel normale corso dell’attività della società. Secondo Ketong la mancata iscrizione di profitti nella contabilità finanziaria non impedisce di accettare i sottoprodotti ai fini dell’adeguamento dei costi. In terzo luogo Ketong ha sostenuto che, qualora la Commissione dovesse respingere i proventi delle vendite quale adeguamento del costo dei sottoprodotti al valore normale del prodotto in esame, il costo corrispondente effettivamente sostenuto per la raccolta degli stessi sottoprodotti dovrebbe essere accettato come costo di tali sottoprodotti nei documenti contabili e dovrebbe essere eliminato di conseguenza dal valore normale costruito.

(85)

La Commissione ha espresso disaccordo. L’iscrizione dei costi e dei ricavi nella contabilità della società è una prova della loro esistenza e quantificazione. Contrariamente a quanto asserito da Ketong, nel corso dei controlli incrociati a distanza non è stato possibile stabilire se le operazioni di vendita dei sottoprodotti siano avvenute nel normale corso dell’attività della società, giacché la documentazione commerciale non era disponibile e le operazioni non sono state contabilizzate. In effetti, l’iscrizione dei sottoprodotti come costi nella contabilità della società riflette il fatto che, come già indicato al considerando 83, Ketong non ha ricevuto alcun provento dalla vendita di tali sottoprodotti. Le argomentazioni di Ketong sono state pertanto respinte.

(86)

Ketong ha sostenuto inoltre che il margine di profitto utilizzato per la determinazione del valore normale (18,96 %) era eccessivo, considerato il fatto che, come accertato dalla Commissione stessa, un margine di profitto compreso tra il 9,7 % e il 12,5 % è stato «considerato il profitto di base che copre i costi totali in condizioni di concorrenza normali nella presente inchiesta» (considerando 269 del regolamento provvisorio). Ketong ha osservato inoltre che la Commissione non ha spiegato per quale motivo, anche alla luce di tali risultanze, un margine di profitto del 18,96 % sia stato considerato congruo ai fini della determinazione del valore normale. La società ha affermato quindi che il livello di profitto congruo ed esente da distorsioni da utilizzare per la determinazione del valore normale è il profitto di riferimento stabilito per i produttori dell’Unione.

(87)

La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento e il profitto nel paese rappresentativo si riferiscono a concetti differenti e a paesi diversi. In particolare, il profitto di riferimento menzionato da Ketong corrisponde al profitto generato dall’industria dell’Unione per le vendite effettuate sul mercato interno dell’Unione in condizioni di concorrenza normali ed è utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio. Il profitto nel paese rappresentativo è utilizzato ai fini del calcolo del valore normale, con riferimento al paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale profitto deve rispecchiare il profitto generato da una società che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta o un prodotto simile in un paese rappresentativo e non è comparabile al profitto di riferimento dell’industria dell’UE.

(88)

Ketong ha affermato anche che la Commissione non avrebbe dovuto includere i proventi finanziari nel calcolo del profitto, in quanto era prassi consolidata della Commissione non includere tali proventi nel calcolo del profitto o delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). Ketong ha affermato inoltre che, qualora continui a tenere conto dei proventi finanziari ai fini della determinazione del profitto, la Commissione dovrebbe includere tali proventi anche nel totale delle SGAV come contropartita.

(89)

La Commissione ha espresso disaccordo. Gli oneri finanziari dichiarati dalla società brasiliana non rientravano nelle SGAV. Allo stesso tempo, sono stati compensati con i proventi finanziari e la differenza (un utile) è stata aggiunta ai profitti. Non vi sono elementi di prova che dimostrino che detti utili non riguardavano il prodotto in esame; pertanto parrebbe ingiustificato dedurre tale utile dai profitti dichiarati dalla società brasiliana. In ogni caso l’impatto di tale argomentazione sarebbe irrilevante ai fini del calcolo del dumping poiché si trattava di un utile finanziario piuttosto esiguo e alla fine il dazio è stato istituito al livello di un margine di pregiudizio molto più basso. Per tali motivi l’argomentazione è stata respinta.

(90)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Ketong ha continuato ad esprimere disaccordo con la posizione della Commissione secondo cui gli utili finanziari dovrebbero essere inclusi nel calcolo del profitto.

(91)

La Commissione ribadisce che è sua prassi costante e consolidata tenere conto di tutti i costi e i proventi correlati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha rilevato che Ketong si è limitata a chiedere alla Commissione di ignorare taluni utili finanziari senza fornire spiegazioni, informazioni aggiuntive o elementi di prova per dimostrare che tali utili non erano collegati al prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione di Ketong non poteva dunque modificare le conclusioni di cui al considerando 89.

(92)

Ketong ha affermato che le SGAV nel paese rappresentativo sono state stabilite senza una ripartizione dettagliata, impedendo l’individuazione delle spese di vendita dirette che potrebbero incidere sul confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale. Secondo Ketong inoltre la Commissione dovrebbe fornire tale ripartizione e garantire che i prezzi all’esportazione siano confrontati con il valore normale costruito allo stesso stadio commerciale.

(93)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione e ha osservato che l’affermazione secondo cui le spese di vendita dirette erano state incluse nelle SGAV riportate per il produttore del paese rappresentativo non è stata dimostrata. Come osservato dalla Commissione, non vi erano inoltre indicazioni che i dati relativi alle SGAV comunicati dal produttore nel paese rappresentativo includessero voci che avrebbero dovuto essere dedotte per garantire un confronto equo. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong non ha fornito per un produttore brasiliano dati più adeguati in merito alle SGAV che avrebbero potuto consentire alla Commissione di quantificare le spese di vendita dirette che, secondo quanto asserito, sarebbero state incluse nei dati relativi alle SGAV. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(94)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha sostenuto che la Commissione dovrebbe spiegare nuovamente su quali basi ha concluso che le SGAV riportate nella relazione finanziaria del produttore nel paese rappresentativo le consentivano di costruire direttamente il valore normale a livello franco fabbrica e dimostrare che le SGAV aggiunte ai costi delle merci vendute non comprendevano elementi per poter determinare il valore normale a un diverso stadio commerciale. Ketong ha sostenuto che la Commissione abbia effettuato adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi di imballaggio, costi del credito e spese bancarie, al fine di stabilire il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica, ma non abbia fornito informazioni a dimostrazione che tali voci non sono state incluse nelle SGAV del produttore nel paese rappresentativo.

(95)

La Commissione ha rilevato che, sulla base dei dati relativi alle SGAV comunicati dal produttore nel paese rappresentativo, Ketong non ha dimostrato che la Commissione non ha operato un confronto equo tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione. La Commissione ha rilevato altresì che Ketong non ha fornito ulteriori informazioni che potessero modificare le conclusioni di cui al considerando 93. L’argomentazione di Ketong è stata pertanto respinta.

(96)

Fatte salve le precedenti considerazioni, la Commissione ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Ketong non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che gli importi delle SGAV o dei profitti utilizzati dalla Commissione per la determinazione del valore normale fossero irragionevoli.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(97)

La Commissione ha esposto i dettagli relativi al calcolo del prezzo all’esportazione ai considerando 161 e 162 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.3.   Confronto

(98)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che la Commissione aveva erroneamente effettuato un adeguamento al rialzo del valore normale per tenere conto delle differenze nel livello dell’imposizione indiretta, aggiungendo l’IVA al valore normale, nonostante il prezzo all’esportazione della società non comprendesse l’IVA.

(99)

Durante il periodo dell’inchiesta la RPC applicava un’aliquota IVA del 13 % sia sulle vendite sul mercato interno che sulle vendite all’esportazione del prodotto in esame, come confermato dall’argomentazione in esame. La RPC applicava anche una politica di non rimborso dell’IVA sulle esportazioni del prodotto in esame. Per garantire che il valore normale e i prezzi all’esportazione siano confrontati allo stesso livello di imposizione fiscale, la Commissione ha determinato il valore normale al netto dell’IVA utilizzando l’aliquota IVA applicabile alle esportazioni.

(100)

A tale proposito si rileva che la Commissione ha determinato il valore normale in linea con la giurisprudenza del Tribunale (10). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(101)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha asserito di avere comunicato un prezzo all’esportazione netto che non comprendeva l’IVA. Ketong ha sostenuto inoltre che il confronto tra un prezzo all’esportazione al netto di IVA e un valore normale determinato su base «IVA inclusa» era viziato e non garantiva un confronto equo. Ketong ha chiesto alla Commissione di rettificare tale errore.

(102)

La Commissione ha rilevato che, nella risposta al questionario, Ketong aveva comunicato in maniera errata il proprio prezzo all’esportazione netto detraendo l’IVA dal valore lordo delle fatture di esportazione, mentre le fatture stesse non riportavano alcuna detrazione di questo tipo. In altri termini, le fatture di esportazione comunicate da Ketong e verificate dalla Commissione non menzionavano un valore lordo e netto delle esportazioni. La Commissione ha applicato una opportuna rettifica sostituendo il valore netto di fatturazione comunicato da Ketong con il valore riportato sulle fatture, che include l’IVA, in modo tale che il valore normale e il prezzo all’esportazione potessero essere confrontati allo stesso livello di imposizione fiscale secondo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tali rettifiche sono state comunicate a Ketong.

(103)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni Shun Tai ha contestato gli adeguamenti applicati al suo prezzo all’esportazione per tenere conto delle commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Ha sostenuto che l’adeguamento dovrebbe essere basato sul profitto effettivo della società commerciale indipendente o, in alternativa, sulla differenza tra i prezzi di vendita per gli operatori commerciali e gli utilizzatori finali sul mercato interno.

(104)

Contrariamente a quanto asserito da Shun Tai, il metodo utilizzato per adeguare i suoi prezzi è in linea con la prassi della Commissione ed è coerente con i due regolamenti menzionati nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni. Inoltre la Commissione ha adeguato i prezzi di Shun Tai tenendo pienamente conto delle risultanze specifiche dell’inchiesta relative all’organizzazione di vendita di tale società. Poiché l’argomentazione di Shun Tai era basata su presupposti errati, è stato necessario respingerla. Dato che Shun Tai ha chiesto il trattamento riservato per i suoi canali di vendita, ulteriori informazioni dettagliate sull’analisi dell’argomentazione da parte della Commissione sono state fornite alla società nell’ambito di comunicazioni bilaterali.

(105)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 163 e 164 del regolamento provvisorio.

3.4.   Margini di dumping

(106)

Avendo accolto alcune osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni, la Commissione ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping. Tali modifiche non incidono sul margine di dumping calcolato per «tutte le altre società». In assenza di osservazioni, si conferma quanto riportato ai considerando 168 e 169 del regolamento provvisorio riguardo al livello di collaborazione e al metodo per stabilire il margine di dumping residuo applicabile a «tutte le altre società».

(107)

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

52,3  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

123,6  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

75,0  %

Tutte le altre società

132,6  %

(108)

I calcoli dei margini di dumping individuali, comprensivi delle rettifiche e degli adeguamenti apportati a seguito delle osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni, sono stati comunicati ai produttori esportatori che hanno collaborato.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(109)

Il denunciante e un produttore di fili riempiti (Filo d.o.o.) hanno presentato osservazioni in merito al considerando 285 del regolamento provvisorio, riguardante la ristrutturazione all’interno del gruppo Ferroglobe e la prosecuzione della produzione da parte dell’industria dell’Unione. Il produttore di fili riempiti ha espresso dubbi sull’esistenza di una produzione dell’Unione.

(110)

Durante il periodo dell’inchiesta entrambi i denuncianti hanno svolto attività di produzione e vendita, come confermato dal regolamento che ha istituito le misure provvisorie. Dopo il periodo dell’inchiesta entrambi hanno continuato la propria attività, come confermato e documentato da Euroalliages. OFZ ha continuato a produrre e vendere sulla falsariga degli anni precedenti. Il processo di ristrutturazione in atto presso Ferropem, che in larga misura è stato una conseguenza del dumping pregiudizievole, non pregiudica la continuità operativa della società. Infatti, dopo il periodo dell’inchiesta, le attività di produzione e vendita della società sono proseguite fino all’avvio ufficiale del processo di ristrutturazione alla fine del marzo 2021. Da allora gli impianti di produzione sono stati mantenuti pienamente operativi e il 15 novembre 2021 la società ha deciso di proseguire la produzione di calcio-silicio in Francia, trasferendola su una nuova linea di calcio-silicio in un altro dei suoi stabilimenti nel paese, che diventerà operativo nel settembre 2022 e avrà una capacità di produzione significativa. Tale decisione è sostenuta dal governo francese. Nel frattempo, per continuare a rifornire i propri acquirenti durante il periodo transitorio fino a quando la nuova linea non sarà pienamente operativa, Ferropem ha acquistato calcio-silicio dall’Argentina. In sintesi, entrambe le società continuano a essere produttori dell’Unione. Di fatto, le misure antidumping contribuiranno a creare le condizioni affinché entrambe le società possano proseguire l’attività, poiché saranno corrette le distorsioni generate da pratiche commerciali sleali.

(111)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione a seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 170 a 172 del regolamento provvisorio.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(112)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la determinazione del mercato pertinente dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 173 a 177 del regolamento provvisorio.

4.3.   Consumo dell’Unione

(113)

In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 178 a 180 del regolamento provvisorio.

4.4.   Importazioni dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(114)

In assenza di osservazioni riguardanti il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 181 a 184 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

(115)

Al considerando 189 del regolamento provvisorio è stato spiegato che la media ponderata dell’undercutting era del 10,6 %. Un esportatore, Shun Tai, ha affermato che i suoi prezzi cif all’esportazione dovrebbero essere rivisti, perché non erano stati convertiti in euro con precisione. L’obiezione è stata accolta e ha dato luogo a un margine di undercutting riveduto del 10,5 %.

(116)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 185 a 189 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(117)

In assenza di osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 190 e 191 del regolamento provvisorio.

4.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(118)

In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 192 a 201 del regolamento provvisorio.

4.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(119)

In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 202 a 204 del regolamento provvisorio.

4.5.4.   Crescita

(120)

In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 205 del regolamento provvisorio.

4.5.5.   Occupazione e produttività

(121)

In assenza di osservazioni riguardanti l’occupazione e la produttività, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 206 a 208 del regolamento provvisorio.

4.5.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(122)

In assenza di osservazioni riguardanti l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 209 e 210 del regolamento provvisorio.

4.5.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(123)

In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 211 a 213 del regolamento provvisorio.

4.5.8.   Costo del lavoro

(124)

In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 214 e 215 del regolamento provvisorio.

4.5.9.   Scorte

(125)

In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 216 a 218 del regolamento provvisorio.

4.5.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(126)

In assenza di osservazioni riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 219 a 224 del regolamento provvisorio.

4.5.11.   Conclusioni sul pregiudizio

(127)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le conclusioni contenute nella presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 225 a 230 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(128)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Shenghua ha osservato che non vi era alcun nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni dalla Cina, in quanto l’andamento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base per determinare un aumento significativo delle importazioni.

(129)

Shenghua ha inoltre affermato che, a partire dal 2019, determinati indicatori economici (volume di produzione, produttività, costo del lavoro, redditività, utile sul capitale investito) hanno registrato prevalentemente una contrazione e, poiché anche i volumi delle importazioni dalla Cina hanno subito un calo sostanziale, la flessione degli indicatori economici non aveva niente a che vedere con le importazioni dalla Cina.

(130)

Tali argomentazioni sono state respinte. Come sottolineato al considerando 232 del regolamento provvisorio, nel periodo compreso tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta la quota di mercato della Cina è aumentata del 57 % a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato è diminuita del 50 %. Pertanto vi è stato un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping in rapporto al consumo dell’Unione. Dal 2019 al 2020 la quota di mercato delle importazioni cinesi è passata dal 55 % al 61 % e i prezzi all’importazione dalla Cina sono diminuiti del 16 %, il che ha avuto un impatto sostanziale sull’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 235 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(131)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Shenghua ha osservato che, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, oltre alle importazioni oggetto di dumping, dovrebbero essere esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(132)

Shenghua ha dichiarato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato da numerosi altri fattori come la contrazione dell’industria siderurgica, le importazioni da paesi terzi (le importazioni dal Brasile e la rispettiva quota di mercato hanno registrato una crescita maggiore) e la COVID-19 nel 2020.

(133)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il pregiudizio sarebbe stato più probabilmente causato dalle importazioni dal Brasile piuttosto che dalle importazioni cinesi, il denunciante ha osservato che innanzitutto la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata in misura considerevole e, in secondo luogo, che i prezzi cinesi sono rimasti costantemente e significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, causando una pressione al ribasso sui prezzi, mentre i volumi delle importazioni dal Brasile sono stati sostanzialmente inferiori a quelli dalla Cina.

(134)

La Commissione ha esaminato il nesso di causalità a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, nella sezione 5 del regolamento provvisorio. Tutti i fattori citati da Shenghua al considerando 132 sono stati presi in esame sia individualmente che collettivamente.

(135)

In primo luogo, per quanto riguarda l’asserzione secondo cui il pregiudizio sarebbe stato causato dalla contrazione della domanda di acciaio, come indicato ai considerando 240 e 241 del regolamento provvisorio, in un contesto caratterizzato dal calo del consumo, la quota di mercato della RPC è aumentata del 57 %, mentre la produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato, la redditività, l’occupazione e l’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione sono diminuiti in misura maggiore rispetto al calo dei consumi nel periodo compreso tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che la penetrazione cinese del mercato a prezzi bassi ha inciso pesantemente su questi indicatori di pregiudizio. Pertanto il calo del consumo non ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(136)

In secondo luogo, come illustrato ai considerando 252 e 254 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dal Brasile è sempre stato almeno cinque volte inferiore a quello delle importazioni dalla Cina, pertanto tali importazioni non sono state abbastanza significative da attenuare il nesso di causalità tra i quantitativi notevoli di calcio-silicio importato dalla Cina a prezzi bassi e il pregiudizio causato all’industria dell’Unione.

(137)

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione, avanzata anche dal governo della RPC, secondo cui il pregiudizio sarebbe imputabile alla pandemia di COVID-19, come illustrato ai considerando da 238 a 241 del regolamento provvisorio la situazione pregiudizievole risaliva già al 2019, quando la penetrazione delle importazioni cinesi aveva fatto sì che la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione scendessero a livelli che non le consentivano di coprire l’aumento dei costi unitari. Inoltre, poiché ha iniziato ad avere un impatto solo a partire dal 2020, la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere considerata un fattore aggravante intervenuto nel 2020. In ogni caso, malgrado la diminuzione della domanda, la quota di mercato delle importazioni cinesi ha continuato a crescere, come illustrato al considerando 240 del regolamento provvisorio. Pertanto la COVID-19 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina a prezzi bassi e il pregiudizio causato.

(138)

Né Shenghua né il governo della RPC hanno fornito ulteriori elementi di prova tali da giustificare una conclusione diversa.

(139)

Il governo della RPC ha osservato inoltre che, dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha attribuito i problemi riguardanti l’aumento delle scorte e il calo dell’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione ai prodotti di calcio-silicio originari della Cina, senza tenere conto del fatto che nel periodo 2018-2019 l’industria dell’Unione aveva registrato un rapido aumento degli investimenti e un’espansione della sua capacità produttiva che avevano causato la crescita delle scorte.

(140)

Tale argomentazione non può essere accolta, in quanto l’aumento delle scorte non è stato causato dagli investimenti in nuove capacità produttive, ma piuttosto dal fatto che l’industria dell’Unione non ha potuto vendere tutti i quantitativi prodotti nel periodo 2018-2019. Sebbene infatti i quantitativi prodotti in tale periodo siano diminuiti, sono rimasti comunque superiori al volume delle vendite. La crescita delle scorte è stata pertanto causata dall’aumento delle importazioni oggetto di dumping.

(141)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Shenghua ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 132, sostenendo che la Commissione aveva sottovalutato l’impatto di altri fattori quali la contrazione dell’industria siderurgica e la COVID-19. In particolare ha asserito che, in base alla relazione annuale di Ferroglobe (11) (la società madre di Ferropem), l’industria dell’Unione ha ammesso che le sue attività erano sensibili all’industria siderurgica e dipendevano da quest’ultima e che la contrazione di tale settore avrebbe inciso (la relazione recitava «avrebbe potuto incidere») negativamente sulla sua attività ed operatività. Shenghua ha inoltre indicato che le osservazioni formulate da Eurofer a marzo del 2021 corroboravano la sua posizione secondo cui il motivo principale dei risultati modesti dell’industria del calcio-silicio era da ricercarsi nella contrazione della produzione di acciaio e non nelle importazioni cinesi. La società ha inoltre osservato che, secondo quanto emerge dalla relazione finanziaria di Ferroglobe, «la COVID-19 ha avuto un notevole impatto negativo sui nostri risultati commerciali e finanziari».

(142)

Per i motivi di cui ai considerando 135 e 137 del presente regolamento tali argomentazioni sono state respinte.

(143)

Shenghua ha inoltre osservato che anche l’aumento significativo dei prezzi dell’energia aveva notevolmente compromesso le prestazioni dell’industria dell’Unione. In primo luogo, la società ha citato un articolo di Fastmarkets MB (12), secondo cui OFZ aveva più che dimezzato la sua produzione a causa di un recente rialzo dei prezzi dell’energia, che erano aumentati di oltre sei volte. In secondo luogo, ha fatto riferimento a un articolo pubblicato dalla Nasdaq in cui si legge che «Ferroglobe opera in un settore industriale ad elevata intensità energetica; pertanto l’attuale contesto di fissazione dei prezzi dell’energia, in particolar modo in Spagna, sta incidendo negativamente sulla nostra attività» (13).

(144)

La Commissione ha rilevato che il riferimento a OFZ riguardava la chiusura di quattro forni per la produzione di ferroleghe, ad esclusione del calcio-silicio, in un periodo successivo al periodo dell’inchiesta. Inoltre l’articolo della Nasdaq si riferiva in particolare alla Spagna, mentre Ferropem produce il calcio-silicio in Francia.

(145)

La Commissione ha dunque ritenuto che le informazioni fornite non riguardassero specificamente le importazioni del prodotto in esame durante il periodo in esame e non attenuassero il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(146)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il nesso di causalità, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 261 a 265 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Margine di pregiudizio

(147)

Come indicato al considerando 266 del regolamento provvisorio, i denuncianti hanno affermato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse superiore al loro margine di underselling.

(148)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3 e quindi per riflettere il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.

(149)

In base ai dati della banca dati Surveillance, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori del 36 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(150)

La Commissione pertanto non ha adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo.

(151)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che, poiché tutti i dettagli riferiti al tipo di prodotto riguardanti il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione sono stati trattati come informazioni riservate, non ha potuto disporre di informazioni utili per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli.

(152)

La Commissione osserva che, nell’allegato 3 (14) della divulgazione provvisoria delle informazioni fornita a Ketong il 15 ottobre 2021, la Commissione ha indicato che per motivi di riservatezza i valori dell’undercutting dettagliati per NPC (prezzi dell’industria dell’Unione riguardanti uno o due produttori) non possono essere divulgati. La Commissione conferma che la mancata divulgazione di tali informazioni dettagliate riguardanti i tipi di prodotto si applica anche al prezzo indicativo dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(153)

L’esportatore Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. ha sostenuto che la Commissione non aveva convertito correttamente in euro i suoi prezzi all’esportazione cif franco frontiera dell’Unione ai fini del calcolo del suo margine di pregiudizio. La Commissione ha accolto l’obiezione e ricalcolato in tal senso il suo margine di pregiudizio.

(154)

Come descritto al considerando 115, la Commissione ha rivisto i prezzi cif all’esportazione di Shun Tai. A seguito di tale revisione è stato stabilito un margine di pregiudizio definitivo riveduto per Shun Tai e per «tutte le atre società». Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società. Pertanto il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:

Paese

Società

Margine di pregiudizio definitivo (in %)

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

31,5

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

42,7

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

32,8

RPC

Tutte le altre società

50,7

6.1.1.   Distorsioni relative alle materie prime

(155)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Euroalliages ha sostenuto che la Commissione dovrebbe riconsiderare le proprie conclusioni provvisorie di cui al considerando 281 del regolamento provvisorio, secondo cui l’energia elettrica non era soggetta a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Euroalliages ha affermato che la sezione 10 della relazione per paese aveva evidenziato la sussistenza di distorsioni significative nel settore dell’energia elettrica in Cina e il governo della RPC non aveva presentato osservazioni in merito. Euroalliages ha aggiunto che la denuncia conteneva numerosi riferimenti indicativi della sussistenza di distorsioni dei prezzi dell’energia elettrica. Ha inoltre affermato che gli elementi di prova constatati riguardanti le sovvenzioni al settore dell’energia elettrica concesse in Cina, insieme alla documentazione anche solo parziale riguardante il regime di doppia tariffazione dell’energia nella RPC, potrebbero essere considerati un elemento di prova sufficiente per applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(156)

Le distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nonché quelle menzionate nella sezione 10 della relazione per paese, sono diverse dalle misure concrete di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l’energia elettrica sia distorta da un regime di doppia tariffazione o da qualsiasi altra misura concreta di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Dalla presente inchiesta non è emerso alcun elemento di prova dell’esistenza di tali misure e le asserzioni del denunciante non sono state confermate, come spiegato ai considerando da 276 a 281 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è respinta e la Commissione conferma le proprie conclusioni di cui al considerando 281 del regolamento provvisorio.

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(157)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

31,5  %

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

42,7  %

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

32,8  %

RPC

Tutte le altre società

50,7  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(158)

Tenendo presenti i fatti e le conclusioni di cui al considerando 110, la Commissione conferma le proprie conclusioni di cui al considerando 289 del regolamento provvisorio, secondo cui l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse dell’industria del calcio-silicio dell’Unione. Di fatto, le misure antidumping contribuiranno a creare le condizioni affinché entrambe le società possano proseguire l’attività, poiché saranno corrette le distorsioni generate da pratiche commerciali sleali.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(159)

Un produttore di fili riempiti (Filo d.o.o.) con sede nell’Unione ha dichiarato che, dal momento dell’istituzione delle misure provvisorie, erano sorti problemi di approvvigionamento, sia perché l’industria dell’Unione non vendeva quantitativi sufficienti sul mercato, sia perché le misure antidumping avevano determinato un aumento dei prezzi cinesi sul mercato. La parte ha affermato che, a causa del notevole aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione, l’industria siderurgica (il principale utilizzatore industriale) stava considerando di passare, o era già passata, ai prodotti di calcio puro, considerati un’alternativa più economica.

(160)

Euroalliages ha presentato osservazioni anche su questi sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta. Essa ha sottolineato che l’industria dell’Unione aveva avuto problemi temporanei di produzione e vendita. Per Ferropem, tali problemi riguardavano la ristrutturazione del gruppo Ferroglobe e il trasferimento della produzione in un nuovo sito in Francia, che erano stati in gran parte una conseguenza delle pratiche di dumping pregiudizievole confermate dal regolamento provvisorio. In riferimento a OFZ, tali problemi riguardavano l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, che aveva determinato l’interruzione temporanea della normale pianificazione della campagna di produzione. Euroalliages ha inoltre osservato che i prezzi del calcio puro sono troppo alti per rappresentare un sostituto economicamente valido del calcio-silicio. Euroalliages ha presentato inoltre la corrispondenza riservata di un utilizzatore a valle dell’Unione di calcio-silicio, attivo nel settore dei fili riempiti. In tale corrispondenza si manifestava sostegno a favore di misure tese a ripristinare una concorrenza leale e a mantenere varie fonti di approvvigionamento, compresi i produttori dell’Unione, sul mercato dell’Unione.

(161)

La Commissione rileva che le asserzioni di Filo d.o.o. sono prive di fondamento e in ogni caso non dimostrano un cambiamento strutturale nelle condizioni di mercato rispetto al periodo dell’inchiesta. In effetti, con l’istituzione di dazi antidumping possono verificarsi alcuni cambiamenti nel mercato per le parti a valle della catena di approvvigionamento. Tuttavia le misure non costituiscono un fattore di perturbazione, ma piuttosto un fattore che ristabilisce condizioni di parità, garantisce la continuità dell’attività dell’industria dell’Unione nel settore e assicura un approvvigionamento multiplo stabile. Inoltre, fino all’ottobre 2021, i prezzi all’importazione del calcio-silicio non erano aumentati in misura tale da rendere conveniente il passaggio al calcio puro, come asserito dal produttore di fili riempiti, anche tenendo conto delle misure.

(162)

In conclusione, la Commissione ha ritenuto che gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta non fossero strutturali. È apparso evidente che le misure erano fondamentali per ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. Esse avrebbero permesso all’industria dell’Unione di recuperare la posizione detenuta sul mercato prima del dumping pregiudizievole.

(163)

Il governo della RPC ha osservato che la Commissione non ha effettuato una valutazione completa dell’impatto sull’industria siderurgica, affermando che, nel riesame delle misure di salvaguardia relative all’acciaio, la Commissione ha ritenuto necessario mantenere le misure di salvaguardia dell’industria siderurgica per una vasta gamma di prodotti di acciaio, a tutela dei produttori di acciaio dell’Unione. Pertanto l’imposizione di un dazio addizionale su fattori produttivi per loro importanti non solo andrebbe a scapito dello sviluppo delle imprese siderurgiche, ma sarebbe anche in contraddizione con la logica del ragionamento formulato dalla Commissione nel riesame delle misure di salvaguardia relative all’acciaio. La Commissione ha esaminato l’impatto delle misure sull’industria siderurgica al considerando 302 del regolamento provvisorio ed è giunta alla conclusione che, in base alle informazioni ricevute da un utilizzatore, il costo del calcio-silicio per l’industria siderurgica è molto basso.

(164)

Il governo della RPC ha inoltre affermato che, mantenendo un adeguato livello di concorrenza sul mercato dell’Unione, non solo si garantirebbero una maggiore scelta e prodotti migliori per l’industria e i consumatori a valle, ma si aiuterebbe l’industria dell’Unione a rafforzare la propria competitività.

(165)

Shenghua ha presentato osservazioni anche in merito alla concorrenza sul mercato, affermando che, poiché nell’Unione vi sono solo due produttori di calcio-silicio ma più di 60 tra importatori, operatori commerciali e utilizzatori, l’istituzione di misure determinerebbe un indebolimento della concorrenza e un aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione per utilizzatori quali l’industria siderurgica.

(166)

Tuttavia, come spiegato al considerando 161, la Commissione ritiene che la concorrenza sul mercato dell’Unione dovrebbe essere equa per tutte le parti. È pertanto importante che i prezzi all’importazione del calcio-silicio originario della Cina siano soggetti ai dazi antidumping al fine di ripristinare una concorrenza leale.

(167)

Shenghua ha inoltre ricordato che Eurofer aveva dichiarato che l’industria dell’Unione non aveva mai fornito più del 42 % della domanda dell’Unione. Pertanto, poiché i due produttori dell’Unione non sono in grado soddisfare la domanda dell’Unione, l’eventuale interruzione della catena di approvvigionamento dalla Cina inciderebbe negativamente sugli utilizzatori. La Commissione osserva tuttavia che gli utilizzatori potranno rifornirsi anche da paesi terzi e che le misure non sono intese a interrompere le forniture dalla Cina, bensì garantire che le importazioni dalla Cina entrino nel mercato dell’Unione a prezzi equi.

(168)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Shenghua ha osservato che la Commissione si era indebitamente concentrata sugli interessi dell’industria dell’Unione e non aveva prestato sufficiente attenzione agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell’Unione. In particolare, ha ribadito le osservazioni formulate rispettivamente da Eurofer e dalla federazione tedesca dell’acciaio in merito alla denuncia, secondo cui l’industria dell’Unione non ha mai fornito più del 42 % del consumo apparente dell’Unione e non può soddisfare la domanda di calcio-silicio. Ha inoltre fatto riferimento alle osservazioni trasmesse da Filo d.o.o. a settembre e ottobre 2021, secondo cui i produttori brasiliani e dell’Unione non stanno proponendo forniture di calcio-silicio al mercato dell’Unione.

(169)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Filo d.o.o. e TDR Legure d.o.o. hanno anche ribadito la loro osservazione secondo cui i produttori dell’Unione non sono temporaneamente in grado di rifornire il mercato dell’Unione.

(170)

Euroalliages ha risposto che i produttori dell’Unione all’origine della denuncia intendono mantenere le vendite sul mercato dell’Unione e ha fornito prove di recenti offerte per la fornitura di calcio-silicio al mercato dell’Unione.

(171)

Come indicato al considerando 161, la Commissione ritiene che le misure non costituiscano un fattore di perturbazione, ma siano piuttosto un fattore che ristabilisce condizioni di parità, garantisce la continuità dell’attività dell’industria dell’Unione nel settore e assicura un approvvigionamento multiplo stabile (anche dalla RPC). In effetti, nel contesto della verifica dell’interesse dell’Unione, l’articolo 21 del regolamento di base precisa che «è presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva». La Commissione ha quindi respinto le argomentazioni.

(172)

Sempre in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Filo d.o.o. e TDR Legure d.o.o. hanno indicato che, in caso di istituzione di misure da parte della Commissione, il problema principale potrebbe essere costituito dall’importazione nell’Unione di calcio-silicio di origine cinese ma dichiarato originario di un altro paese terzo (Ucraina, India, Russia, Thailandia, Turchia ecc.). La Commissione ha rilevato che tale osservazione è speculativa e non è pertinente ai fini dell’analisi dell’interesse dell’Unione.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(173)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 303 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi sono fondati motivi legati all’interesse dell’Unione per non istituire misure definitive nella presente inchiesta.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(174)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(175)

Come indicato al considerando 115, nella fase definitiva dell’inchiesta i prezzi cif all’esportazione di uno dei produttori sono stati leggermente rivisti. L’accoglimento di tale argomentazione ha anche inciso lievemente sul margine di pregiudizio per tale produttore e su quello per «tutte le altre società».

(176)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (in %)

Margine di pregiudizio (in %)

Dazio antidumping definitivo (in %)

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia

52,3

31,5

31,5

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia

123,6

42,7

42,7

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi

75,0

32,8

32,8

RPC

Tutte le altre società

132,6

50,7

50,7

(177)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(178)

Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (15). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(179)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(180)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(181)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(182)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

8.2.   Offerte di impegno sui prezzi

(183)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base. Pur esportando varie tipologie del prodotto in esame, il produttore esportatore ha proposto un unico prezzo minimo all’importazione (PMI) medio.

(184)

La Commissione ha valutato l’offerta nel contesto della volatilità dei prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta. Negli ultimi due anni del periodo in esame sono emerse fluttuazioni significative del prezzo del calcio-silicio di diversa provenienza (Brasile, Thailandia, Argentina e Cina) importato nel mercato dell’Unione. Vista la volatilità dei prezzi, non è possibile garantire che un PMI medio sarà sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutta la durata delle misure.

(185)

L’esportatore in questione ha inoltre suggerito di indicizzare il PMI proposto in base ai prezzi dell’energia elettrica in Brasile. Tuttavia questo elemento di costo non è sufficientemente ampio per garantire che l’indicizzazione determini prezzi in grado di eliminare il pregiudizio.

(186)

È di fondamentale importanza che esista un chiaro nesso tra la variazione del prezzo del prodotto in esame venduto all’Unione dal produttore esportatore interessato e la fluttuazione dei prezzi dei fattori produttivi. L’esistenza di un siffatto nesso non è emersa da nessuno degli elementi contenuti nel fascicolo, né è stata dimostrata dall’esportatore interessato. Si evince pertanto che anche altri fattori svolgono un ruolo nelle fluttuazioni dei prezzi constatate.

(187)

Inoltre le misure proposte si basano su margini di pregiudizio (ossia sui costi dell’industria dell’Unione) e l’indicizzazione del PMI in base all’andamento del prezzo dell’energia elettrica in Brasile non può garantire che tale PMI eliminerebbe il pregiudizio. I costi e i prezzi dell’industria dell’Unione non sono determinati dall’andamento dei prezzi dell’energia elettrica in tale mercato.

(188)

Infine, anche qualora il prezzo dell’energia elettrica in Brasile fosse ritenuto adeguato, i dati pubblicamente accessibili suggeriti dal richiedente non hanno la frequenza necessaria per riflettere in maniera attendibile le fluttuazioni dei prezzi dell’energia elettrica.

(189)

Il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui sopra è sufficiente per concludere che l’offerta di impegno sui prezzi non è adeguata e che pertanto non è possibile accettarla.

(190)

Per quanto riguarda il controllo del rispetto dell’impegno, dall’inchiesta è emerso che la contabilità del richiedente non è conforme ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale e che, in particolare, durante l’inchiesta non erano prontamente disponibili né conti di gestione né un elenco elettronico di clienti. Nei conti ufficiali sono stati riscontrati anche altri problemi pertinenti. Ciò mette in discussione l’attendibilità del richiedente ed evidenzia la difficoltà pratica di controllare in maniera affidabile il rispetto di un eventuale impegno.

(191)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, e conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 del regolamento di base, si è ritenuto che l’offerta non fosse sufficiente a garantire l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base si è inoltre ritenuto che il controllo del rispetto di tale impegno provocherebbe difficoltà.

(192)

L’offerta è stata pertanto respinta.

8.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(193)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(194)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (16), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(195)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo (in %)

Codice addizionale TARIC

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia

31,5

C721

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia

42,7

C722

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi

32,8

C723

RPC

Tutte le altre società

50,7

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 18.2.2021, pag. 60).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 17).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 242 final, del 22.10.2020, consultabile all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.

(5)  Legge della Repubblica popolare cinese sulle attività di proprietà statale delle imprese, adottata nella quinta sessione del comitato permanente dell’undicesimo Congresso nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese il 28 ottobre 2008 e promulgata nella stessa data.

(6)  Cfr. il sito web di Shenghua all’indirizzo: http://sxshyh.cn/index/index/about (ultima consultazione: 11 gennaio 2022).

(7)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 2, della costituzione del PCC relativo ai doveri dei membri del PCC, in combinato disposto con l’articolo 10 riguardante il principio del centralismo democratico.

(8)  GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 2.

(*1)  La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 145 del regolamento provvisorio.

(*2)  La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 146 del regolamento provvisorio.

(*3)  La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 148 del regolamento provvisorio.

(9)  https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-media-e-alta-tensao.

(10)  Cfr. la sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao contro Consiglio, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50, e la sentenza del 19 maggio 2021, causa T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. contro Commissione, ECLI:EU:T:2021:278, punti da 586 a 610.

(11)  https://sec.report/document/0001558370-21-005436#gsm-20201231x20f.htm (ultima consultazione: 25 gennaio 2022).

(12)  https://www.metalbulletin.com/Article/4010921/Search-results/OFZ-Slovakia-cuts-ferro-alloy-output-due-to-surging-power-prices.html (ultima consultazione: 25 gennaio 2022).

(13)  https://www.nasdaq.com/articles/factbox-power-crunch-pressures-europes-silicon-and-ferro-alloy-producers-2021-10-07-0 (ultima consultazione: 25 gennaio 2022).

(14)  Allegato 3: descrizione dettagliata dei calcoli dei margini di undercutting e di pregiudizio e informazioni sul metodo utilizzato.

(15)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/469 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (2) la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (3).

(2)

Le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, sono state stabilite come segue:

Società

Aliquota del dazio compensativo

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

10,3  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

5,1  %

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I

7,8  %

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II

10,3  %

Tutte le altre società

10,3  %

(3)

Le aliquote del dazio compensativo sopra indicate sono corrette e sono state comunicate alle parti nel corso dell’inchiesta. I considerando 217 e 339 del regolamento (UE) 2022/72 contengono tuttavia errori tipografici relativamente ai tassi di sovvenzione del gruppo FTT per quanto riguarda rispettivamente i «sussidi» e i «finanziamenti agevolati: prestiti». I tassi corretti dovrebbero essere 1,88 % per i «sussidi» e 1,39 % per i «finanziamenti agevolati: prestiti» anziché 1,79 % e 0,90 % rispettivamente.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 contiene inoltre un errore tipografico relativamente al codice addizionale TARIC per quanto riguarda «tutte le altre società» nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, che dovrebbe essere C999 anziché C699.

(5)

La Commissione ha pertanto deciso di rettificare di conseguenza i considerando 217 e 339 nonché l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, che modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011. Tale rettifica ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, vale a dire dal 20 gennaio 2022.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 è così rettificato:

1)

il considerando 217 è sostituito dal seguente:

«I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell’inchiesta corrispondono a:

Sussidi

Nome della società

Tasso di sovvenzione

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

1,88  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

0,33  %»;

2)

il considerando 339 è sostituito dal seguente:

«Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati tramite prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:

Finanziamenti agevolati: prestiti

Nome della società

Tasso di sovvenzione

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

1,39  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

0,38  %»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1)   all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«1)“2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

33,7  %

C696

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

14,6  %

C697

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I

23,4  %

 

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II

20,9  %

 

Tutte le altre società

33,7  %

C999”».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 20 gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/470 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore delle carni suine versa in gravi difficoltà da diversi mesi. Il forte rallentamento delle esportazioni verso la Cina, l’ulteriore diffusione della peste suina africana in un numero maggiore di Stati membri e il perdurante impatto delle restrizioni legate alla COVID-19 stanno esercitando pressioni sul mercato dei suini da macello dell’Unione.

(2)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato ulteriori turbative del mercato con gravi ripercussioni sulle esportazioni di carni suine dell’Unione. Di conseguenza si è verificato un netto calo della domanda di esportazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine.

(3)

Al fine di ridurre l’attuale squilibrio tra domanda e offerta, è pertanto opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l’importo.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (4), che stabiliscono norme specifiche di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato, dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di carni suine, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.

(5)

È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da mettere in atto un sistema operativo rapido e flessibile per gli operatori. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un tasso di aiuto fisso.

(6)

Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l’aiuto all’ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

(7)

Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello delle spese di ammasso di ammasso.

(8)

A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti oggetto di ciascuna domanda.

(9)

È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia l’effetto desiderato sul mercato.

(10)

L’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il monitoraggio e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l’aiuto e assicurare la gestione efficace del regime sono necessarie comunicazioni più frequenti. È pertanto opportuno prevedere una deroga alla frequenza delle comunicazioni.

(11)

Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di carni suine in conformità all’articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

1.   Nell’allegato figurano l’elenco delle categorie di prodotti ammissibili all’aiuto e i relativi importi dell’aiuto per periodo di ammasso.

2.   L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1.   Le domande di aiuto all’ammasso privato per le categorie di prodotti ammissibili all’aiuto di cui all’allegato possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29 aprile 2022.

2.   Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 60, 90, 120 o 150 giorni.

3.   Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell’allegato e indica il codice NC pertinente all’interno di ciascuna categoria.

4.   Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di 15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 4

Cauzione

L’importo della cauzione richiesta a norma dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 all’atto della presentazione di una domanda di aiuto all’ammasso privato è pari al 20 % degli importi dell’aiuto indicati nelle colonne da 3 a 6 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Frequenza delle comunicazioni dei quantitativi richiesti

In deroga alla frequenza stabilita all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte alla settimana i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, come segue:

a)

ogni lunedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente;

b)

ogni giovedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).


ALLEGATO

Categorie di prodotti

Prodotti per i quali è concesso l’aiuto

Importo dell’aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/tonnellata)

60 giorni

90 giorni

120 giorni

150 giorni

1

2

3

4

5

6

Categoria 1

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognoni, diaframma e midollo spinale (1)

Carcasse intere di animali fino a 20 kg

270

286

301

317

Categoria 2

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Prosciutti

Spalle

Parti anteriori

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

326

341

357

372

Categoria 3

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2)  (3)

377

392

407

423

Categoria 4

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

282

297

313

327

Categoria 5

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

348

361

375

389

Categoria 6

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)

279

293

306

320

Categoria 7

ex 0209 10 11

Lardo con o senza cotenna (5)

157

168

180

190


(1)  Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzene presentate secondo il taglio «Wiltshire», cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

(5)  Tessuto adiposo fresco situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; nel caso si presenti con la cotenna, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.


DECISIONI

24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/43


DECISIONE (PESC) 2022/471 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del (1) stablisce un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine.

(2)

Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900 000 000 EUR.»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

4)

all’articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).


24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/45


DECISIONE (PESC) 2022/472 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio (1) stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a finanziare l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(2)

Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di dodici mesi.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100 000 000 EUR.»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 100 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

4)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;

5)

all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e da altri organismi governativi della Germania.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).


Rettifiche

24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/47


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 429 del 1o dicembre 2021 )

Pagina 90, allegato, indicatore 10, quarta colonna, primo comma, prima frase,

anziché:

«L’indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l’impresa, istruzione e formazione professionale continua, ecc.) sostenute da misure nell’ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali.»,

leggasi:

«L’indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-8, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l’impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell’ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali.».

Pagina 91, allegato, indicatore 13, quarta colonna, primo comma, prima frase,

anziché:

«Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l’istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-6) generati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo.»,

leggasi:

«Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l’istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-8) generati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo.».

Pagina 91, allegato, indicatore 13, quarta colonna, secondo comma, seconda frase,

anziché:

«Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l’istruzione superiore (ISCED 5-6).»,

leggasi:

«Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l’istruzione superiore (ISCED 5-8).».