ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
23 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, sulla partecipazione dell'Ucraina a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

1

 

*

Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica di Moldova al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

18

 

*

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

33

 

*

Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica d'Armenia al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

48

 

*

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Repubblica di Serbia al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

63

 

*

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

79

 

*

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, e il Kosovo, dall'altra parte, sulla partecipazione del Kosovo al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione ( *1 )

95

 

*

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, sulla partecipazione del Montenegro al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

110

 

*

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, la Repubblica di Macedonia del Nord, dall'altra, sulla partecipazione della Macedonia del Nord al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

126

 

*

Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e Israele, dall’altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell’Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

143

 

*

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall'altra parte, sulla partecipazione della Georgia al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — Programma quadro di ricerca e innovazione"

158

 

*

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, e il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica d'Albania al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

174

 


 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, sulla partecipazione dell'Ucraina a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "Euratom"),

da una parte,

e

l'Ucraina (in appresso "l'Ucraina"),

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) (in appresso "l'accordo di associazione"), stabilisce che le parti devono sviluppare e rafforzare la loro cooperazione scientifica e tecnologica al fine di contribuire sia allo sviluppo scientifico stesso sia al rafforzamento del loro potenziale scientifico per contribuire alla risoluzione delle sfide nazionali e globali;

CONSIDERANDO che l'accordo di associazione prevede specificamente la promozione della ricerca scientifica civile nei settori della sicurezza e della protezione nucleare, comprese attività congiunte di ricerca e sviluppo, nonché la formazione e la mobilità degli scienziati e stabilisce che la cooperazione nel settore nucleare civile dovrebbe realizzarsi mediante l'attuazione di accordi specifici in questo settore;

CONSIDERANDO che il protocollo III dell'accordo di associazione stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare e le procedure di relazione e valutazione, devono essere definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati (2);

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (in appresso "il programma Orizzonte Europa") è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

CONSIDERANDO che il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (in appresso "il programma Euratom") è stato istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio (4);

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

Riconoscendo i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695 e al regolamento (Euratom) 2021/765;

CONSIDERANDO che l'obiettivo generale del programma Euratom è svolgere attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, nonché integrare il conseguimento degli obiettivi del programma Orizzonte Europa, tra l'altro nel contesto della transizione energetica;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea e di Euratom nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi ad entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO gli obiettivi e i valori comuni e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, anche nel settore nucleare, stabiliti in passato attraverso gli accordi sulla partecipazione dell'Ucraina a Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione Euratom (2014-2018) e al programma che lo ha sostituito, nonché numerosi altri accordi internazionali su cui si fondano le relazioni tra le parti (5), e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione al riguardo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   L'Ucraina partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione" (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (6), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. L'Ucraina partecipa in qualità di paese associato a tutte le parti del programma di ricerca e formazione di Euratom (il programma Euratom) istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 nella sua versione più aggiornata e vi contribuisce.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la decisione (UE) 2021/820 (8), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici dell'Ucraina alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa" e al programma Euratom

1.   L'Ucraina partecipa al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo III dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, l'Ucraina dall'altra parte, alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (9).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e progetti esistenti e previsti, o parti di essi, dell'Ucraina equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se l'Ucraina dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità ucraine informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto ucraino stabilito o controllato al di fuori dell'Ucraina che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca all'Ucraina l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Ucraina con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Ucraina è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. L'Ucraina condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Ucraina possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Ucraina e i soggetti giuridici ucraini possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   Il presente accordo non conferisce all'Ucraina il diritto di aderire all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, né di partecipare all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

7.   I rappresentanti dell'Ucraina hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 e al comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (Euratom) 2021/765, senza diritto di voto e solo per i punti che riguardano l'Ucraina.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti ucraini durante le votazioni. L'Ucraina verrà informata del risultato di dette votazioni.

8.   La partecipazione di cui al precedente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documentazione, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea. Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi l'Ucraina gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

9.   I rappresentanti dell'Ucraina hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano l'Ucraina.

10.   L'Ucraina può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

11.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Ucraina nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 e del comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (Euratom) 2021/765 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

12.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

13.   L'Ucraina adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Ucraina, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività conformemente al presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Ucraina.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione dell'Ucraina o di soggetti giuridici ucraini al programma Orizzonte Europa o al programma Euratom è subordinata al contributo finanziario dell'Ucraina ai relativi programmi e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario dell'Ucraina a ciascun programma è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario dell'Ucraina a ciascuno dei due programmi assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in giugno e settembre.

4.   Il contributo operativo dell'Ucraina a ciascun programma copre le spese operative e di supporto del programma interessato e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma interessato, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma interessato (12).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (13), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale dell'Ucraina si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) dell'Ucraina a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a ciascun programma si basa sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a ciascun programma è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma interessato, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione dell'Ucraina per ciascun programma ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo al programma interessato calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a ciascun programma per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce all'Ucraina le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa e il programma Euratom. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea, di Euratom e dell'Ucraina e non pregiudicano le informazioni che l'Ucraina ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi dell'Ucraina a o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Regole per l'applicazione del meccanismo di correzione automatica al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa

1.   Al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica.

2.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa per l'anno N, adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N + 2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni dell'Ucraina e dei soggetti giuridici ucraini nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive del programma Orizzonte Europa effettivamente assunti con l'Ucraina o con soggetti giuridici ucraini finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dall'Ucraina, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

3.   Se l'importo di cui al paragrafo 2, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a tale programma per l'anno N viene corretto. L'importo che l'Ucraina deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo al programma Orizzonte Europa in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

4.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica applicabile al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi, progetti e attività dell'Ucraina equivalenti al programma Orizzonte Europa o al programma Euratom, conformemente alla legislazione dell'Ucraina.

2.   L'elenco dei programmi, progetti o attività equivalenti dell'Ucraina aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea figura nella parte I dell'allegato II. L'Ucraina si adopera per aprire progressivamente i suoi programmi, progetti e attività di cui all'allegato II, parte II, alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea.

3.   Il finanziamento da parte dell'Ucraina di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea è soggetto alla legislazione dell'Ucraina che disciplina il funzionamento dei programmi, dei progetti e delle attività di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom e alla legislazione dell'Ucraina.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom, la partecipazione dell'Ucraina a tali programmi è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e l'Ucraina.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Ucraina per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Ucraina per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE/Euratom-Ucraina"). Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici dell'Ucraina ai programmi Orizzonte Europa e Euratom;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi, ai progetti e alle attività dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina, composto da rappresentanti dell'Unione europea, di Euratom e dell'Ucraina, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'Ucraina.

5.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici dell'Ucraina. In particolare, il comitato misto UE/Euratom-Ucraina può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito dei programmi Orizzonte Europa e Euratom, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   Il presente accordo è prorogato e si applica, per il periodo 2026-2027 e con le stesse modalità e condizioni, al programma che succederà al programma Euratom, a meno che entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del programma successivo una delle parti notifichi la propria decisione di non estendere il presente accordo al programma successivo. In presenza di tale notifica, dal 1o gennaio 2026 il presente accordo non si applica al programma successore del programma Euratom.

4.   L'applicazione del presente accordo in relazione al programma Orizzonte Europa o al programma Euratom può essere sospesa dall'Unione europea o da Euratom in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario al rispettivo programma dovuto dall'Ucraina a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione europea notifica all'Ucraina la sospensione dell'applicazione del presente accordo in relazione al programma interessato mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Ucraina.

Qualora l'applicazione del presente accordo sia sospesa a norma del primo comma del presente paragrafo, i soggetti giudici stabiliti in Ucraina non sono ammissibili a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti nell'ambito del pertinente programma con i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

La Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea e di Euratom, notifica immediatamente all'Ucraina l'avvenuto ricevimento dell'intero importo del contributo finanziario dovuto per il programma interessato. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione relativa al programma in questione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici dell'Ucraina sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate nel pertinente programma dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo.

L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

6.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale per ciascuno dei due programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo dell'anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato interamente in conformità dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N nell'ambito del programma Orizzonte è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. Il contributo operativo dell'anno N nell'ambito del programma Euratom è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per ciascuno dei due programmi non viene adattata né corretta.

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per ciascuno dei due programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per gli anni di applicazione del presente accordo, sono adattati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8. In relazione al programma Orizzonte Europa, tali contributi sono automaticamente corretti conformemente all'articolo 4.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

7.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

8.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Fatto a Kiev il 12 ottobre duemila ventuno, in duplice copia, in inglese e in ucraino, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Per la Commissione europea, a nome dell'Unione europea e di Euratom

Josep BORRELL

Vicepresidente della Commissione europea

Per l'Ucraina,

Serhii SHKARLET

Ministro dell'istruzione e delle scienze dell'Ucraina


(1)   GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Il presente accordo costituisce e ha gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa di cui al protocollo III dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).

(5)  L'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Consiglio dei ministri dell'Ucraina nel settore della fusione nucleare controllata (GU L 322 del 27.11.2002, pag. 40), l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Consiglio dei ministri dell'Ucraina nel settore della sicurezza nucleare (GU L 322 del 27.11.2002, pag. 33) e accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell'Ucraina (GU L 261 del 22.9.2006, pag. 27).

(6)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(8)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(9)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(10)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  Ciò comprende, in particolare per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa, le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa (2021-2027) e al programma di ricerca e formazione di Euratom (2021-2025)

I.   Calcolo del contributo finanziario dell'Ucraina

1.

I contributi finanziari dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom sono separati. Il contributo finanziario dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom rispettivamente è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom rispettivamente.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, per ciascuno dei due programmi è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che l'Ucraina deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom rispettivamente sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizzione × Coefficiente

I coefficienti utilizzati per il calcolo di cui sopra al fine di adeguare il criterio di ripartizione sono rispettivamente 0,07 per il programma Orizzonte Europa e 0,21 per il programma Euratom di ricerca e formazione.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento del contributo finanziario a ciascun programma di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N per questo programma è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma tra:

i.

l'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati per l'anno N per il programma pertinente nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

eventuali stanziamenti d'impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano da contributi finanziari al rispettivo programma da parte di altri donatori e che erano disponibili alla fine dell'anno N;

b)

e il contributo operativo iniziale al programma in questione dell'anno N.

A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dall'anno N, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo per il rispettivo programma dell'anno N riducendo il contributo operativo dell'Ucraina dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione approvato o da disimpegni ricostituiti.

Se gli stanziamenti di impegno derivanti da entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N che non risultano da contributi finanziari al programma in questione da parte di altri donatori sono annullati, il contributo operativo dell'Ucraina al presente programma è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo dell'Ucraina applicabile al programma Orizzonte Europa

1.

Per il calcolo della correzione automatica applicabile unicamente nell'ambito del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti ucraini, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (1);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (2).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adattamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite all'Ucraina o a soggetti giuridici dell'Ucraina a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato dell'Ucraina per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive concesse sugli stanziamenti d'impegno dell'anno N; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario dell'Ucraina a ciascun programma, pagamento degli adeguamenti effettuati sui contributi operativi dell'Ucraina a ciascun programma e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa

1.

La Commissione comunica all'Ucraina, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario per ciascun programma di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'esercizio in questione per le linee di bilancio che coprono la partecipazione dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom rispettivamente e, se del caso, l'importo degli stanziamenti per entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori su tali linee di bilancio;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo per ciascun programma;

c.

a partire dall'anno N + 1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N e il livello di disimpegno per ciascun programma;

d.

per il programma Orizzonte Europa unicamente e per la parte di tale programma in cui queste informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici ucraini, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Per quanto riguarda entrambi i programmi, sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui alle lettere a) e b) per l'anno successivo.

2.

In aprile e in luglio di ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette all'Ucraina una richiesta di fondi corrispondente al contributo dell'Ucraina nell'ambito di ciascuno dei due programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo dell'Ucraina nell'ambito del programma rispettivo, entro i 60 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

3.

In deroga al paragrafo 2, il contributo finanziario per il 2021 è frazionato in rate da suddividere su più richieste di fondi secondo il seguente calendario di pagamento:

50 % del contributo finanziario per il 2021 da versare nel 2022;

50 % del contributo finanziario per il 2021 da versare nel 2023.

Gli importi corrispondenti sono inclusi nella richiesta di fondi dell'anno in questione.

3.

La richiesta di fondi presentata ogni anno in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dall'Ucraina per l'attuazione, la gestione e il funzionamento del precedente programma quadro di ricerca e innovazione o del programma di ricerca e formazione Euratom cui l'Ucraina ha partecipato.

4.

Per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa, ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2 al programma Orizzonte Europa.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dall'Ucraina nel 2026 e 2027 al programma Orizzonte Europa o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, sarà versato o percepito dall'Ucraina.

5.

L'Ucraina versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo per ciascuno dei due programmi conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte dell'Ucraina entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario per uno o l'altro dei due programmi comporteranno per l'Ucraina il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(2)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle attività equivalenti dell'Ucraina

Parte 1

Programmi dell'Ucraina aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea

I programmi dell'Ucraina seguenti sono aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea:

Bandi di gara competitivi della Fondazione nazionale per la ricerca dell'Ucraina

Selezione competitiva di sviluppi scientifici e tecnici (sperimentali) sotto il monitoraggio dello Stato, approvata con decreto del ministero dell'Istruzione e della scienza dell'Ucraina

Selezione competitiva di lavori e progetti scientifici e tecnici finanziati dallo strumento esterno di assistenza dell'Unione europea per l'adempimento degli obblighi dell'Ucraina nell'ambito del programma quadro dell'Unione europea di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"

Selezione competitiva del Fondo ucraino a favore delle start-up

Parte 2

Programmi avviati dall'Ucraina per aprire progressivamente alla partecipazione dei soggetti giuridici nell'Unione europea

I programmi dell'Ucraina seguenti saranno progressivamente aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea

Fondazione del presidente dell'Ucraina per il sostegno all'istruzione, alla scienza e allo sport


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Ucraina o soggetto giuridico stabilito in Ucraina che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Ucraina coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   L'Ucraina non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Ucraina e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio dell'Ucraina. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti dell'Ucraina informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Ucraina o persona giuridica stabilita in Ucraina che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Ucraina e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità ucraina competente designata dal governo ucraino. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità ucraine competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità ucraine, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità ucraine, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità ucraine in merito ai risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità ucraina competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale ucraino, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche ucraine che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti ucraine procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, l'Ucraina designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti ucraine avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità ucraine cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Ucraina. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo dell'Ucraina designerà a tal fine. Il governo dell'Ucraina comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Ucraina. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali ucraini.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Ucraina al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dell'Ucraina.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Ucraina o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Ucraina che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Ucraina coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/18


ACCORDO

tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica di Moldova al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,

e

la Repubblica di Moldova

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione (2), stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere definite in un protocollo d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati (3);

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in appresso "il programma Orizzonte Europa");

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   La Repubblica di Moldova partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (5), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la decisione (UE) 2021/820 (7), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Moldova alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1.   La Repubblica di Moldova partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione, e alle condizioni e modalità stabilite nel presente accordo, negli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle versioni più aggiornate.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica di Moldova possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (8).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica di Moldova sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e progetti esistenti e previsti, o parti di essi, della Repubblica di Moldova equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Repubblica di Moldova dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità moldove informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto moldovo stabilito o controllato al di fuori della Repubblica di Moldova che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Repubblica di Moldova l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti nella Repubblica di Moldova con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti nella Repubblica di Moldova è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Repubblica di Moldova condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica di Moldova possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Repubblica di Moldova e i soggetti giuridici moldovi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti della Repubblica di Moldova hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Repubblica di Moldova.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti della Repubblica di Moldova durante le votazioni. La Repubblica di Moldova verrà informata del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Repubblica di Moldova gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti della Repubblica di Moldova hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano la Repubblica di Moldova.

9.   La Repubblica di Moldova può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Repubblica di Moldova nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   La Repubblica di Moldova adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati nella Repubblica di Moldova, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili nella Repubblica di Moldova.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Repubblica di Moldova o di soggetti giuridici moldovi al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Repubblica di Moldova al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in maggio e luglio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (11).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (12), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Repubblica di Moldova a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce alla Repubblica di Moldova le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova e non pregiudicano le informazioni che la Repubblica di Moldova ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi della Repubblica di Moldova o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Repubblica di Moldova per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Repubblica di Moldova e dei soggetti giuridici moldovi nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Repubblica di Moldova o con soggetti giuridici moldovi finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Repubblica di Moldova, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Repubblica di Moldova per l'anno N viene corretto. L'importo che la Repubblica di Moldova deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e progetti della Repubblica di Moldova equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Repubblica di Moldova figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Repubblica di Moldova di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione nazionale applicabile nella Repubblica di Moldova che disciplina la gestione dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione applicabile nella Repubblica di Moldova.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Repubblica di Moldova a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Repubblica di Moldova.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Repubblica di Moldova per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Repubblica di Moldova per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE-Repubblica di Moldova"). Il comitato misto UE-Repubblica di Moldova è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a programmi e progetti dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

d)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Repubblica di Moldova, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Repubblica di Moldova può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Repubblica di Moldova si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'autorità nazionale designata dal governo della Repubblica di Moldova.

5.   Il comitato misto UE-Repubblica di Moldova lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Repubblica di Moldova. In particolare, il comitato misto UE-Repubblica di Moldova può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente alle procedure interne e alla legislazione di entrambe le parti. L'applicazione provvisoria inizia alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora la Repubblica di Moldova notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Repubblica di Moldova a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Repubblica di Moldova la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Repubblica di Moldova.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica di Moldova sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica moldova prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente la Repubblica di Moldova non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici della Repubblica di Moldova sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo.

L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi a titolo provvisorio a norma del paragrafo 4 del presente articolo o venga denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non viene adeguata né corretta; e

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

9.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e rumeno, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 2021 in 2 copie originali, in rumeno e in inglese.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per la Repubblica di Moldova

Natalia GAVRILIȚA

Prima ministra


(1)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 619.

(3)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa di cui al protocollo I riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

(4)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(7)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(8)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Repubblica di Moldova

1.

Il contributo finanziario della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Repubblica di Moldova deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione avviene con la seguente modalità:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,10.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N + 1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N + 2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Repubblica di Moldova dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo della Repubblica di Moldova è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo finanziario della Repubblica di Moldova

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti moldovi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N + 2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N + 1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N + 2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Repubblica di Moldova o a soggetti giuridici moldovi a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato della Repubblica di Moldova per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Repubblica di Moldova, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Repubblica di Moldova e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Repubblica di Moldova

1.

La Commissione comunica alla Repubblica di Moldova, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N + 1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici moldovi, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Repubblica di Moldova una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Repubblica di Moldova entro i 30 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data della firma del presente accordo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Repubblica di Moldova per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Repubblica di Moldova ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Repubblica di Moldova nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Repubblica di Moldova.

4.

La Repubblica di Moldova versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Repubblica di Moldova entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Repubblica di Moldova il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco dei programmi e dei progetti equivalenti della Repubblica di Moldova

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti della Repubblica di Moldova considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

programmi statali;

programmi per il trasferimento tecnologico e l'innovazione;

programmi bilaterali e multilaterali;

programmi post-dottorato.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nella Repubblica di Moldova o soggetto giuridico stabilito nella Repubblica di Moldova che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nella Repubblica di Moldova coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   La Repubblica di Moldova non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare nella Repubblica moldova e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Repubblica di Moldova. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità moldove competenti informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nella Repubblica di Moldova o persona giuridica stabilita nella Repubblica di Moldova che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nella Repubblica di Moldova e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità moldova competente designata dal governo moldovo. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità moldove competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

5.   Su richiesta delle autorità moldove, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità moldove, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità moldove dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente moldova qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Repubblica di Moldova, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche moldove che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti moldove procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Repubblica moldova designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti moldove avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità moldove cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo nella Repubblica di Moldova. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo della Repubblica di Moldova designerà a tal fine. Il governo della Repubblica di Moldova comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in nella Repubblica di Moldova. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali moldovi.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nella Repubblica di Moldova al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Repubblica di Moldova.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nella Repubblica di Moldova o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito nella Repubblica di Moldova che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito nella Repubblica di Moldova coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/33


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell’Unione europea,

da una parte,

e

il governo della Repubblica di Turchia (in appresso «la Turchia»), rappresentato dal ministero degli Affari esteri, direzione per gli affari europei,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che l’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (1), firmato a Bruxelles il 26 febbraio 2002, stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, devono essere definite di comune accordo tra la Commissione e le autorità competenti della Turchia;

CONSIDERANDO che il programma dell’Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell’Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell’ambito dell’agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l’innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull’innovazione e per la competitività e l’attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l’innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l’istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l’attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell’affrontare alcune delle sfide più urgenti dell’Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l’importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l’adozione, la diffusione e l’accessibilità dell’innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l’autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell’innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell’associazione

1.   La Turchia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (il programma Orizzonte Europa) di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (3), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2021/820 (5), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Turchia alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   La Turchia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali della partecipazione della Turchia ai programmi comunitari e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all’articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Turchia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell’Unione europea (6).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Turchia sono ammissibili a partecipare a un’azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea sia stato o sarà concesso l’accesso reciproco a programmi e progetti esistenti e previsti, o parti di essi, della Turchia equivalenti all’azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Turchia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità turche informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto turco stabilito o controllato al di fuori della Turchia che ha ricevuto finanziamenti nell’ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Turchia l’elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Turchia con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell’ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Turchia è soggetto a restrizioni all’esportazione verso gli Stati membri dell’UE durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione. La Turchia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all’esportazione, durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione.

4.   Qualora l’Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l’applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Turchia e i soggetti giuridici turchi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell’Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

5.   I rappresentanti della Turchia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all’ articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Turchia.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti turchi durante le votazioni. La Turchia verrà informata del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.

6.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e nei relativi sottogruppi la Turchia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

7.   I rappresentanti della Turchia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano la Turchia.

8.   La Turchia può partecipare a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (7), nella sua versione più aggiornata, e all’atto giuridico che istituisce l’ERIC.

9.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Turchia nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l’attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall’Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.

10.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

11.   La Turchia adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Turchia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all’importazione e da altri oneri fiscali, compresa l’IVA, applicabili in Turchia.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Turchia o di soggetti giuridici turchi al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Turchia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell’Unione europea (in appresso «bilancio dell’Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in giugno e agosto.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (9).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (10), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Turchia a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell’anno precedente all’anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell’anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell’allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d’impegno iniziali iscritti nel bilancio dell’Unione europea adottato in via definitiva per l’anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell’allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell’anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l’applicazione del presente articolo sono riportate nell’allegato I.

9.   L’Unione europea fornisce alla Turchia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell’Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell’Unione europea e della Turchia e non pregiudicano le informazioni che la Turchia ha il diritto di ricevere a norma dell’allegato III.

10.   Tutti i contributi della Turchia o i pagamenti dell’Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Turchia per l’anno N, adattato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell’anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Turchia e dei soggetti giuridici turchi nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorate a norma dell’ articolo 3, paragrafo 4.

L’importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Turchia o con soggetti giuridici turchi finanziati mediante stanziamenti d’impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4;

e

b)

il contributo operativo corrispondente dell’anno N versato dalla Turchia, adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all’intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l’importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l’8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Turchia per l’anno N viene corretto. L’importo che la Turchia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all’importo che supera la soglia dell’8 %. L’importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell’allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare a programmi, progetti e azioni, o parti di essi, della Turchia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Turchia.

2.   L’elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle azioni, o di parti di essi, equivalenti della Turchia figura nell’allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Turchia di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione è soggetto alle regolamentazioni applicabili della Turchia che disciplinano il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alle regolamentazioni applicabili della Turchia.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell’Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Turchia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Turchia.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell’Unione europea nell’ambito del presente accordo, sono stabilite nell’ allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Turchia per la ricerca e l’innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Turchia per la ricerca e l’innovazione (in appresso «comitato misto UE-Turchia»). Il comitato misto UE-Turchia è incaricato, tra l’altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l’attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Turchia al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare a programmi e progetti, o a parti di essi, dell’altra parte;

iii)

l’attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l’esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all’accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all’innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

d)

scambiarsi informazioni, tra l’altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l’attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Turchia, composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Turchia, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Turchia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell’attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Turchia si riunisce almeno una volta all’anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall’Unione europea e dall’autorità nazionale competente della Turchia.

5.   Il comitato misto UE-Turchia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Turchia. In particolare, il comitato misto UE-Turchia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell’attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa dall’Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Turchia a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l’attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Turchia la sospensione dell’applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Turchia.

In caso di sospensione dell’applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Turchia sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Turchia prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L’Unione europea informa immediatamente la Turchia non appena riceve l’intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici turchi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all’accordo.

L’accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

5.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell’anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell’articolo 3. Il contributo operativo dell’anno N è adattato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all’articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l’anno N non viene adattata né corretta;

c)

a decorrere dall’anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adattati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell’articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L’entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l’entrata in vigore del presente accordo.

7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e turca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 2021, in 2 copie in inglese e 2 copie in turco.

Per la Commissione, a nome dell’Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria

per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù

Per il governo della Repubblica della Turchia

Faruk KAYMAKCİ,

Ambasciatore

Direttore per gli affari europei e Vice Ministro degli esteri


(1)   GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

(2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa —il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(5)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(6)  Le misure restrittive dell’UE sono adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(7)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(10)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Repubblica di Turchia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Turchia

1.

Il contributo finanziario della Turchia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all’importo disponibile ogni anno nel bilancio dell’Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l’esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Turchia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L’adattamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,07.

4.

In linea con l’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all’esecuzione del bilancio dell’anno N è effettuato nell’anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell’anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N alla somma:

i.

dell’importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell’anno N nell’ambito del bilancio adottato dell’Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell’anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell’anno N.

A partire dall’anno N + 2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d’impegno derivanti dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l’Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell’anno N riducendo il contributo operativo della Turchia dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell’anno N finanziati dal bilancio dell’Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell’anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa, da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo della Turchia è ridotto dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N all’importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Turchia

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all’articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell’articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell’impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti turchi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell’anno N + 2;

d)

per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all’intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l’anno N relative all’esecuzione degli stanziamenti di impegno per l’anno N, maggiorate conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all’anno N e all’anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell’anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Turchia al programma Orizzonte Europa. L’importo considerato è l’importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall’anno N + 2 e fino al 2029, l’importo della correzione automatica è calcolato per l’anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l’importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Turchia o a soggetti giuridici della Turchia a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell’anno N; e

ii.

l’importo del contributo operativo adattato della Turchia per l’anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d’impegno di autorizzati dell’anno N, compresi i costi estranei all’intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Turchia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Turchia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Turchia

1.

La Commissione comunica alla Turchia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l’esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell’Unione definitivamente adottati per l’anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Turchia al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l’importo della quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall’anno N +1 dell’attuazione del programma Orizzonte Europa, l’esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all’esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici turchi, ripartito in base all’anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell’esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l’anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Turchia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Turchia entro i 60 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un’unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l’importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l’anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Turchia per l’attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Turchia ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l’importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Turchia nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Turchia.

4.

La Turchia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Turchia entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Turchia il pagamento di interessi di mora sull’importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all’intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un’organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti, o di parti di essi, equivalenti della Turchia

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti, o a parti di essi, della Turchia considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

Sostegni alla R&S accademica (ARDEB — Direzione Programmi di finanziamento della ricerca accademica);

Sostegni alla R&S industriale (TEYDEB — Direzione Programmi di sovvenzioni per la tecnologia e l’innovazione);

Gestione delle risorse umane (BinDEB — Dipartimento dei programmi di borse e sovvenzioni in campo scientifico).


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L’Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Turchia o soggetto giuridico stabilito in Turchia che riceva un finanziamento dell’Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Turchia coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   La Turchia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Turchia e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell’Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Turchia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell’Unione.

2.   Le autorità competenti della Turchia informano la Commissione europea o l’OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Turchia o persona giuridica stabilita in Turchia che riceva un finanziamento dell’Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Turchia e coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall’OLAF in stretta cooperazione con l’autorità turca competente designata dal governo turco. L’autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità turche competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

5.   Su richiesta delle autorità turche, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l’OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell’OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità della Turchia, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all’OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l’adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l’OLAF informano le autorità turche dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l’OLAF comunicano quanto prima all’autorità competente della Turchia qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l’applicazione del diritto penale della Turchia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell’Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche turche che partecipano all’attuazione di un programma o di un’attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l’OLAF e le autorità competenti della Turchia procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l’efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l’OLAF, il punto di contatto designato per la Turchia sarà il servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) della Turchia.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l’OLAF e le autorità competenti della Turchia avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità turche cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Turchia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità della decisione da parte dell’autorità nazionale che il governo della Turchia designerà a tal fine. Il governo della Turchia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell’Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all’articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Turchia. L’esecuzione avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali turchi.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell’Unione costituiscono titolo esecutivo in Turchia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell’esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Turchia.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea coinvolti nell’attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Turchia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Turchia che riceve fondi dell’Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Turchia coinvolto nell’esecuzione dei fondi dell’Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell’Unione applicabile al programma dell’Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/48


ACCORDO

tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica d'Armenia al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il governo della Repubblica d'Armenia (in appresso "l'Armenia"),

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sui principi generali della partecipazione dell'Armenia ai programmi dell'Unione (1), stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Armenia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un memorandum d'intesa (2) tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Armenia in base ai criteri stabiliti dai programmi interessati;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (in appresso "il programma Orizzonte Europa");

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi ad entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dall'accordo di associazione al programma Orizzonte 2020, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   L'Armenia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (4), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione (UE) 2021/820 (6), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici dell'Armenia alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1.   L'Armenia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, su un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Armenia sui principi generali della partecipazione dell'Armenia ai programmi dell'Unione e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Armenia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (7).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Armenia sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi esistenti e previsti dell'Armenia equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se l'Armenia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità armene informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto armeno stabilito o controllato al di fuori dell'Armenia che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca all'Armenia l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Armenia con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Armenia è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. L'Armenia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Armenia possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Armenia e i soggetti giuridici armeni possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti dell'Armenia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano l'Armenia.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti armeni durante le votazioni. L'Armenia verrà informata del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi l'Armenia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti dell'Armenia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano l'Armenia.

9.   L'Armenia può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Armenia nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   L'Armenia adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Armenia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Armenia.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione dell'Armenia o di soggetti giuridici armeni al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario dell'Armenia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in maggio e luglio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (10).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (11), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) dell'Armenia a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce all'Armenia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e dell'Armenia e non pregiudicano le informazioni che l'Armenia ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi dell'Armenia o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale dell'Armenia per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni dell'Armenia e dei soggetti giuridici armeni nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell' articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con l'Armenia o con soggetti giuridici armeni finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dall'Armenia, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale dell'Armenia per l'anno N viene corretto. L'importo che l'Armenia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi dell'Armenia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione dell'Armenia.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi equivalenti dell'Armenia figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte dell'Armenia di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alle regolamentazioni applicabili dell'Armenia che disciplinano il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione dell'Armenia.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione dell'Armenia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e l'Armenia.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell' allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Armenia per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Armenia per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE-Armenia"). Il comitato misto UE-Armenia è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici dell'Armenia al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a programmi, misure, progetti e azioni, o a parti di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Armenia, composto da rappresentanti dell'Unione europea e dell'Armenia, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Armenia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Armenia si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'autorità nazionale competente dell'Armenia.

5.   Il comitato misto UE-Armenia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici dell'Armenia. In particolare, il comitato misto UE-Armenia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dall'Armenia a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica all'Armenia la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Armenia.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Armenia non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Armenia prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente l'Armenia non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici armeni sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

5.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non viene adeguata né corretta;

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adattati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 2021, in 2 copie originali, in armeno e inglese.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Signe RATSO

Innovazione aperta e capa negoziatrice per Direttrice generale aggiunta l'associazione Orizzonte Europa Direzione generale Ricerca e innovazione

Per la Repubblica d'Armenia,

Anna AGHADJANIAN

Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica d'Armenia presso il Regno del Belgio, capo della missione della Repubblica di Armenia presso l'Unione europea


(1)   GU L 174 del 13.6.2014, pag. 3.

(2)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa concluso nell'ambito del Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sui principi generali della partecipazione dell'Armenia ai programmi dell'Unione.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(7)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(11)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario dell'Armenia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario dell'armenia

1.

Il contributo finanziario dell'Armenia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che l'Armenia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizzione × coefficiente

il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,05.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N + 1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N + 2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo dell'Armenia dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa, da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo dell'Armenia è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo dell'armenia

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti armeni, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N + 2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N + 1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo dell'Armenia al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N + 2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite all'Armenia o a soggetti giuridici armeni a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato dell'Armenia per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario dell'Armenia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo dell'Armenia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo dell'Armenia

1.

La Commissione comunica all'Armenia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione dell'Armenia al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N + 1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici armeni, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette all'Armenia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo dell'Armenia entro i 30 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N - 2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dall'Armenia per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui l'Armenia ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dall'Armenia nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dall'Armenia.

4.

L'Armenia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte dell'Armenia entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per l'Armenia il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi equivalenti dell'Armenia

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi dell'Armenia considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

[…]


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Armenia o soggetto giuridico stabilito in Armenia che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Armenia coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   L'Armenia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Armenia e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reatiche ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio dell'Armenia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti dell'Armenia informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Armenia o persona giuridica stabilita in Armenia che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Armenia e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità armena competente designata dal governo dell'Armenia. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità armene competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità armene, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità dell'Armenia, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità armene dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'Armenia comunicano quanto prima all'autorità competente dell'Armenia qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale dell'Armenia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche armene che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti dell'Armenia procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni con l'OLAF, l'Armenia designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti armene avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità armene cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Armenia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo dell'Armenia designerà a tal fine.

Il governo dell'Armenia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Armenia. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali armeni.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Armenia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dell'Armenia.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Armenia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Armenia che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Armenia coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/63


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Repubblica di Serbia al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il governo della Repubblica di Serbia (in appresso «la Serbia»),

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia sui principi generali della partecipazione della Serbia ai programmi comunitari (1) stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Serbia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, devono essere definite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa (2), tra la Commissione e le autorità competenti della Serbia;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CONSIDERANDO che la ricerca e l'innovazione si sono dimostrate fondamentali nella regione dei Balcani occidentali per la cooperazione e il finanziamento di progetti comuni di ricerca e innovazione che consentono l'accesso reciproco all'eccellenza, alla conoscenza, all'innovazione, alle reti e alle risorse di ricerca. Hanno offerto preziose opportunità per lo sviluppo umano, ampliando le possibilità di successo nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide regionali e globali;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   La Serbia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (4), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione (UE) 2021/820 (6), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Serbia alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   La Serbia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia sui principi generali della partecipazione della Serbia ai programmi comunitari, e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Serbia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (7).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Serbia sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o azioni esistenti e previsti della Serbia equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Serbia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità serbe informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto della Serbia stabilito o controllato al di fuori della Serbia che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Serbia l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Serbia con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Serbia è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Serbia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Serbia possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Serbia e i soggetti giuridici serbi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti della Serbia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Serbia.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti serbi durante le votazioni. La Serbia verrà informata del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Serbia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti della Serbia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano la Serbia.

9.   La Serbia può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Serbia nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   La Serbia adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Serbia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Serbia.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Serbia o di soggetti giuridici serbi al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Serbia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso «bilancio dell'Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate, versate al più tardi in maggio e luglio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (10).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (11), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Serbia a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce alla Serbia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e della Serbia e non pregiudicano le informazioni che la Serbia ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi della Serbia o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Serbia per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N + 2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Serbia e dei soggetti giuridici serbi nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Serbia o con soggetti giuridici serbi finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Serbia, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Serbia per l'anno N viene corretto. L'importo che la Serbia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e azioni della Serbia, o a parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative interne della Serbia.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi e delle azioni equivalenti della Serbia figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Serbia di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione della Serbia che disciplina il funzionamento di programmi e azioni di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e azioni conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione della Serbia.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Serbia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Serbia.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell' allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Serbia per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Serbia per la ricerca e l'innovazione (in appresso «comitato misto UE-Serbia»). Il comitato misto UE-Serbia è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Serbia al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a programmi e azioni dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Serbia, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Serbia, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Serbia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Serbia si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'autorità nazionale della Serbia.

5.   Il comitato misto UE-Serbia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Serba. In particolare, il comitato misto UE-Serbia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'Unione europea e la Serbia possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora la Serbia notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Serbia a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Serbia la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Serbia.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Serbia non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Serbia prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente la Serbia non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici della Serbia sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi a titolo provvisorio a norma del paragrafo 4 del presente articolo o sia denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non viene adeguata né corretta;

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adattati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo; e

le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

9.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2021 e a Belgrado il 1o dicembre 2021.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per il governo della Repubblica di Serbia,

Branko RUŽIĆ

Vice primo ministro e ministro dell'Istruzione della scienza e dello sviluppo tecnologico


(1)   GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici del Memorandum d'intesa di cui all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia sui principi generali per la partecipazione della Serbia ai programmi comunitari.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(7)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(11)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Serbia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Serbia

1.

Il contributo finanziario della Serbia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Serbia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione avviene con le modalità seguenti:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,45.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Serbia dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo della Serbia è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Serbia

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti serbi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Serbia al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Serbia o a soggetti giuridici serbi a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato della Serbia per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Serbia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Serbia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Serbia

1.

La Commissione comunica alla Serbia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Serbia al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici della Serbia, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi in aprile e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Serbia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo della Serbia entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N - 2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Serbia per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Serbia ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Serbia nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Serbia.

4.

La Serbia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Serbia entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Serbia il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 27).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e delle azioni equivalenti della Serbia

Il seguente elenco non esaustivo contiene i programmi e le azioni serbi considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

Programmi e azioni di R&S&I pubblicati dal:

ministero dell'Istruzione, della scienza e dello sviluppo tecnologico;

Fondo serbo per l'innovazione;

Fondo scientifico della Repubblica di Serbia;

ministero dell'Economia;

ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche;

ministero dell'Ambiente.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Serbia o soggetto giuridico stabilito in Serbia che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Serbia coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   La Serbia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Serbia e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Serbia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti della Serbia informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Serbia o persona giuridica stabilita in Serbia che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Serbia e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente della Serbia designata dal governo serbo. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità serbe competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

5.   Su richiesta delle autorità serbe, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità della Serbia, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità serbe dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente della Serbia qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Serbia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche della Serbia che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Serbia procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il punto di contatto designato dalla Serbia è il Servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) della Serbia.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità serbe competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità serbe cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Serbia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo della Serbia designerà a tal fine. Il governo della Serbia comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Serbia. L'esecuzione forzata avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali serbi.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Serbia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Le autorità giudiziarie della Serbia sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Serbia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Serbia che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Serbia, coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/79


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

la Bosnia-Erzegovina (in appresso "la Bosnia-Erzegovina"),

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che l'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (1) stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Bosnia-Erzegovina a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, devono essere definite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa (2) tra la Commissione e la Bosnia-Erzegovina;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (in appresso "il programma Orizzonte Europa");

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CONSIDERANDO che la ricerca e l'innovazione si sono dimostrate fondamentali nella regione dei Balcani occidentali per la cooperazione e il finanziamento di progetti comuni di ricerca e innovazione che consentono l'accesso reciproco all'eccellenza, alla conoscenza, all'innovazione, alle reti e alle risorse di ricerca. Hanno offerto preziose opportunità per lo sviluppo umano, ampliando le possibilità di successo nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide regionali e globali;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   La Bosnia-Erzegovina partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (il "programma Orizzonte Europa") di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (4), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione (UE) 2021/820 (6), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina (7) alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1.   La Bosnia-Erzegovina partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (8).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e a progetti esistenti e previsti della Bosnia-Erzegovina equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Bosnia-Erzegovina dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità della Bosnia-Erzegovina informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto bosniaco-erzegovino stabilito o controllato al di fuori della Bosnia-Erzegovina che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Bosnia-Erzegovina l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Bosnia-Erzegovina con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Bosnia-Erzegovina è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Bosnia-Erzegovina condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Bosnia-Erzegovina e i soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti della Bosnia-Erzegovina hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Bosnia-Erzegovina.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti della Bosnia-Erzegovina durante le votazioni.

La Bosnia-Erzegovina verrà informata del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Bosnia-Erzegovina gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti della Bosnia-Erzegovina hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano la Bosnia-Erzegovina.

9.   La Bosnia-Erzegovina può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Bosnia-Erzegovina nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Bosnia-Erzegovina, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Bosnia-Erzegovina o di soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in maggio e luglio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (11).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (12), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Bosnia-Erzegovina a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce alla Bosnia-Erzegovina le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina e non pregiudicano le informazioni che la Bosnia-Erzegovina ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi della Bosnia-Erzegovina o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Bosnia-Erzegovina per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Bosnia-Erzegovina e dei soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Bosnia-Erzegovina o con soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Bosnia-Erzegovina, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Bosnia-Erzegovina per l'anno N viene corretto. L'importo che la Bosnia-Erzegovina deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi o progetti della Bosnia-Erzegovina equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Bosnia-Erzegovina.

2.   L'elenco dei programmi o progetti equivalenti della Bosnia-Erzegovina aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Bosnia-Erzegovina di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione della Bosnia-Erzegovina che disciplina il funzionamento dei programmi o dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi o progetti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Bosnia-Erzegovina a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Bosnia-Erzegovina.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina"). Il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi o ai progetti dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione; e

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune;

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dalla Bosnia-Erzegovina.

5.   Il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina. In particolare, il comitato misto UE-Bosnia-Erzegovina può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora la Bosnia-Erzegovina notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Bosnia-Erzegovina a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Bosnia-Erzegovina la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Bosnia-Erzegovina.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente la Bosnia-Erzegovina non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi a titolo provvisorio a norma del paragrafo 4 del presente articolo o sia denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici durante l'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N viene adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adattata né corretta; e

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia e della cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

9.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2021 e a Sarajevo il 22 dicembre 2021.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per la Bosnia-Erzegovina,

Ankica GUDELJEVIĆ

Ministra degli Affari civili della Bosnia-Erzegovina


(1)   GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9.

(2)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici del memorandum d'intesa concluso nell'ambito dell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(7)  Soggetto giuridico: una persona fisica o una persona giuridica ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del programma Orizzonte Europa. Il termine "soggetti giuridici" non si riferisce, direttamente o indirettamente, alle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina: la Federazione della Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Srpska.

(8)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina

1.

Il contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Bosnia-Erzegovina deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,09.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Bosnia-Erzegovina dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo della Bosnia-Erzegovina è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Bosnia-Erzegovina

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N + 2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Bosnia-Erzegovina o a soggetti giuridici della Bosnia-Erzegovina a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato della Bosnia-Erzegovina per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Bosnia-Erzegovina e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Bosnia-Erzegovina

1.

La Commissione comunica alla Bosnia-Erzegovina, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici della Bosnia-Erzegovina, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Bosnia-Erzegovina una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Bosnia-Erzegovina entro i 45 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 90 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N - 2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Bosnia-Erzegovina per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Bosnia-Erzegovina ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Bosnia-Erzegovina nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Bosnia-Erzegovina.

4.

La Bosnia-Erzegovina versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Bosnia-Erzegovina entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Bosnia-Erzegovina il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi o dei progetti equivalenti della Bosnia-Erzegovina

Il seguente elenco non esaustivo contiene i programmi, i progetti, le azioni e le attività considerate equivalenti al programma Orizzonte Europa in Bosnia-Erzegovina:

[…]


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Bosnia-Erzegovina o soggetto giuridico stabilito in Bosnia-Erzegovina che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Bosnia-Erzegovina coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   La Bosnia-Erzegovina non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Bosnia-Erzegovina e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, la cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione europea e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Bosnia-Erzegovina. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Bosnia-Erzegovina o persona giuridica stabilita in Bosnia-Erzegovina che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Bosnia-Erzegovina e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente della Bosnia-Erzegovina designata dal Consiglio dei ministri Bosnia-Erzegovina. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità della Bosnia-Erzegovina, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità della Bosnia-Erzegovina, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità della Bosnia-Erzegovina dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente della Bosnia-Erzegovina qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Bosnia-Erzegovina, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche della Bosnia-Erzegovina che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Bosnia-Erzegovina designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità della Bosnia-Erzegovina cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Bosnia-Erzegovina. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina designerà a tal fine. Il Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Bosnia-Erzegovina. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Bosnia-Erzegovina.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Bosnia-Erzegovina al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Bosnia-Erzegovina o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Bosnia-Erzegovina che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Bosnia-Erzegovina coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/95


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra parte, sulla partecipazione del Kosovo al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il governo del Kosovo (in appresso «Kosovo»),

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (1) stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione e le autorità competenti del Kosovo;

CONSIDERANDO CHE il programma dell'Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione, per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere attraenti nel campo della ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione contribuendo in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CONSIDERANDO che la ricerca e l'innovazione si sono dimostrate fondamentali nella regione dei Balcani occidentali per la cooperazione e il finanziamento di progetti comuni di ricerca e innovazione che consentono l'accesso reciproco all'eccellenza, alla conoscenza, all'innovazione, alle reti e alle risorse di ricerca. Hanno offerto preziose opportunità per lo sviluppo umano, ampliando le possibilità di successo nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide regionali e globali;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   Il Kosovo partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (3), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2021/820 (5), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici del Kosovo alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   Il Kosovo partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Kosovo possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (6).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Kosovo sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e a progetti esistenti e previsti del Kosovo equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se il Kosovo dispone di un meccanismo di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità kosovare informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto kosovaro stabilito o controllato al di fuori del Kosovo che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca al Kosovo l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Kosovo con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Kosovo è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Il Kosovo condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Kosovo possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Kosovo e i soggetti giuridici del Kosovo possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti del Kosovo hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano il Kosovo.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti del Kosovo durante le votazioni.

Il Kosovo sarà informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi il Kosovo gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti del Kosovo hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Kosovo.

9.   Il Kosovo può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (7), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti del Kosovo nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   Il Kosovo adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Kosovo, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Kosovo.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione del Kosovo o di soggetti giuridici del Kosovo al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario del Kosovo al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (di seguito «bilancio dell'Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in maggio e luglio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (9).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (10), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Kosovo a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso nel corso dell'anno o degli anni successivi sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e sulla base della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce al Kosovo le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, ai risultati e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e del Kosovo e non pregiudicano le informazioni che il Kosovo ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi del Kosovo o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale del Kosovo per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N + 2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni del Kosovo e dei soggetti giuridici kosovari nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con il Kosovo o con soggetti giuridici kosovari finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dal Kosovo, adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale del Kosovo per l'anno N viene corretto. L'importo che il Kosovo deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi, progetti e azioni, o parti di essi, del Kosovo equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione del Kosovo.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle azioni, o di parti di essi, equivalenti del Kosovo figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte del Kosovo di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione del Kosovo che disciplina il funzionamento dei programmi, dei progetti e delle azioni di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e azioni, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione del Kosovo.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione del Kosovo a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e il Kosovo.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Kosovo per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Kosovo per la ricerca e l'innovazione (di seguito «comitato misto UE-Kosovo»). Il comitato misto UE-Kosovo è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici del Kosovo al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di disponibilità (reciproca) dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare ai programmi, ai progetti e alle azioni, o a parte di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti sull'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Kosovo, composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Kosovo, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Kosovo può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Kosovo si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dal Kosovo.

5.   Il comitato misto UE-Kosovo lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici del Kosovo. In particolare, il comitato misto UE-Kosovo può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'Unione europea e il Kosovo possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora il Kosovo notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dal Kosovo a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica al Kosovo la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Kosovo.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Kosovo non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Kosovo prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente il Kosovo non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici del Kosovo sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo o sia denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti e le azioni, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici durante l'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adeguata né corretta;

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

9.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles il 7 dicembre 2021 e a Pristina il 23 novembre 2021

Per la Commissione europea, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL,

Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per il Kosovo,

Arbërie NAGAVCI,

Ministra dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo* sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(5)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(6)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(7)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(10)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario del Kosovo al programma «Orizzonte Europa» (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario del kosovo

1.

Il contributo finanziario del Kosovo al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %

2022: 1 %

2023: 1,5 %

2024: 2 %

2025: 2,5 %

2026: 3 %

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che il Kosovo deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adeguato = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,09.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N + 1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non risultano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N + 2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo del Kosovo dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi annuali indicativi nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati il contributo operativo del Kosovo è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo del kosovo

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti kosovari, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N + 2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le rettifiche automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N + 1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo del Kosovo al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione

b)

A partire dall'anno N + 2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite al Kosovo a o a soggetti giuridici del Kosovo a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato del Kosovo per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario del Kosovo, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo del Kosovo e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo del Kosovo

1.

La Commissione comunica al Kosovo, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione del Kosovo al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N + 1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici kosovari, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette al Kosovo una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo del Kosovo entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione emette un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, la richiesta di fondi riflette anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N - 2.

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dal Kosovo per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui il Kosovo ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dal Kosovo nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dal Kosovo.

4.

Il Kosovo versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte del Kosovo entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo comporteranno per il Kosovo il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 27).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le «altre azioni» comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle azioni equivalenti, o di parti di essi, del Kosovo

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, ai progetti, alle azioni e alle attività del Kosovo considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

1.   Borse di mobilità di breve durata

Disciplinate dall'Istruzione amministrativa del ministero dell'Educazione, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione (MESTI) n. 28/2016 (1).

Il programma finanzia soggiorni di breve durata di ricercatori kosovari in istituti accademici e di ricerca al di fuori del Kosovo, nonché la partecipazione di ricercatori kosovari a conferenze internazionali che si svolgono al di fuori del Kosovo.

2.   Programma di sovvenzioni per azioni di ricerca su piccola scala

Disciplinate dall'Istruzione amministrativa MESTI n. 26/2016 (2)

Il programma offre sovvenzioni di al massimo 10 000 EUR a organismi di ricerca del Kosovo per piccoli progetti di ricerca di durata compresa tra 6 e 12 mesi. Il programma richiede la partecipazione di esperti internazionali in qualità di consulenti.

3.   Sostegno finanziario per le pubblicazioni scientifiche

Disciplinate dall'Istruzione amministrativa MESTI n. 27/2016 (3)

Il programma concede finanziamenti pari al massimo a 3 000 EUR per la pubblicazione di monografie scientifiche ed è attualmente aperto ai soggetti giuridici e alle persone fisiche attive in Kosovo.

4.   Sostegno finanziario per pubblicazioni su riviste con un fattore di impatto

Disciplinate dall'Istruzione amministrativa MESTI n. 1/2017 (4)

Questo programma prevede finanziamenti per la pubblicazione di documenti derivanti da ricerche condotte in Kosovo su riviste indicizzate nel Web della scienza e in Scopus. Copre fino all'80 % dei costi di pubblicazione.


(1)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/28-ua-masht-nr-28-per-grandet-afatshkurta-te-mobiliteteve-rotated.pdf

(2)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/ua-per-aplikim-ne-projektet-e-vogla-shkencore-rotated-1.pdf

(3)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotated-1.pdf

(4)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Kosovo o soggetto giuridico stabilito in Kosovo che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Kosovo coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   Il Kosovo non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Kosovo e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Kosovo. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti del Kosovo informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Kosovo o persona giuridica stabilita in Kosovo che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Kosovo e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea e dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente kosovara designata dal governo del Kosovo. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità competenti del Kosovo possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità kosovare, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità del Kosovo, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale del Kosovo, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità kosovare dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente del Kosovo qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale del Kosovo, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche del Kosovo che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Kosovo procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il Kosovo designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Kosovo avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità del Kosovo cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione e esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Kosovo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo del Kosovo designerà a tal fine. Il governo del Kosovo comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Kosovo. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali kosovare.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o un accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Kosovo al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del Kosovo.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Kosovo o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Kosovo che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Kosovo coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione europea applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/110


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, sulla partecipazione del Montenegro al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il Governo del Montenegro (in appresso «il Montenegro»)

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che il protocollo n. 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (1) prevede che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, siano stabilite di comune accordo sotto forma di un Memorandum d'intesa (2) tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito «programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CONSIDERANDO che la ricerca e l'innovazione si sono dimostrate fondamentali nella regione dei Balcani occidentali per la cooperazione e il finanziamento di progetti comuni di ricerca e innovazione che consentono l'accesso reciproco all'eccellenza, alla conoscenza, all'innovazione, alle reti e alle risorse di ricerca. Hanno offerto preziose opportunità per lo sviluppo umano, ampliando le possibilità di successo nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide regionali e globali;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   Il Montenegro partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (4), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione (UE) 2021/820 (6), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici del Montenegro alle Comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   Il Montenegro partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra parte, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Montenegro possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (7).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Montenegro sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi, misure, progetti e strumenti esistenti e previsti, o parti di essi, del Montenegro equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se il Montenegro dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità montenegrine informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto montenegrino o controllato al di fuori del Montenegro che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca al Montenegro l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Montenegro con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Montenegro è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Il Montenegro condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Montenegro possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Montenegro e i soggetti giuridici montenegrini possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti del Montenegro hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano il Montenegro.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti del Montenegro durante le votazioni. Il Montenegro viene informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi il Montenegro gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti del Montenegro hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Montenegro.

9.   Il Montenegro può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti del Montenegro nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Montenegro, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Montenegro.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione del Montenegro o di soggetti giuridici montenegrini al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario del Montenegro al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (di seguito «bilancio dell'Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in maggio e luglio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (10).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (11), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Montenegro a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce al Montenegro le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e del Montenegro e non pregiudicano le informazioni che il Montenegro ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi del Montenegro o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale del Montenegro per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni del Montenegro e dei soggetti giuridici montenegrini nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con il Montenegro o con soggetti giuridici montenegrini finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dal Montenegro, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale del Montenegro per l'anno N viene corretto. L'importo che il Montenegro deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi, progetti, azioni e attività del Montenegro, o a parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative interne del Montenegro.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti del Montenegro figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte del Montenegro di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione del Montenegro che disciplina il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione del Montenegro.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione del Montenegro a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e il Montenegro.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Montenegro per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Montenegro per la ricerca e l'innovazione (di seguito «comitato misto UE-Montenegro»). Il comitato misto UE-Montenegro è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici del Montenegro al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di disponibilità (reciproca) dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare a programmi, progetti azioni e attività, o a parti di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Montenegro, composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Montenegro, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Montenegro può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Montenegro si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'autorità nazionale del Montenegro responsabile della scienza e della ricerca.

5.   Il comitato misto UE-Montenegro lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici del Montenegro. In particolare, il comitato misto UE-Montenegro può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'Unione europea e il Montenegro possono applicare il presente accordo in via provvisoria conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora il Montenegro notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dal Montenegro a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica al Montenegro la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Montenegro.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Montenegro non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Montenegro prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente il Montenegro non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici del Montenegro sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi a titolo provvisorio a norma del paragrafo 4 del presente articolo o sia denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e rettificato conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adeguata né corretta; e

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

8.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e montenegrina, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2021 e a Podgorica il 3 dicembre 2021

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per il Governo del Montenegro,

Vesna BRATIĆ

Ministra dell'istruzione, della scienza, della cultura e dello sport


(1)   GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1.

(2)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici del Memorandum d'intesa di cui al protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi dell'Unione.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(7)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(11)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario del Montenegro al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario del Montenegro

1.

Il contributo finanziario del Montenegro al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che il Montenegro deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adeguato = Criterio di ripartizione × coefficiente

il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,18.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adeguato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo del Montenegro dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP) che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo del Montenegro è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo del Montenegro

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti montenegrini, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo del Montenegro al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite al Montenegro o a soggetti giuridici montenegrini a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato del Montenegro per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario del Montenegro, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo del Montenegro e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo del Montenegro

1.

La Commissione comunica al Montenegro, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione del Montenegro al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici montenegrini, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette al Montenegro una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo del Montenegro entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N – 2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dal Montenegro per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui il Montenegro ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dal Montenegro nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dal Montenegro.

4.

Il Montenegro versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte del Montenegro entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo comporteranno per il Montenegro il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 27).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti del Montenegro

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, ai progetti, alle azioni e alle attività del Montenegro considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

programma «centri di eccellenza»;

sovvenzioni per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;

programma di collaborazione per l'innovazione 2019-2024;

programma di pre-accelerazione per le start-up.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Montenegro o soggetto giuridico stabilito in Montenegro che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Montenegro coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   Il Montenegro non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Montenegro e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Montenegro. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti del Montenegro informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Montenegro o persona giuridica stabilita in Montenegro che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Montenegro e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente montenegrina designata dal governo montenegrino. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità montenegrine competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

5.   Su richiesta delle autorità montenegrine, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità montenegrine, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità montenegrine dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente del Montenegro qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale del Montenegro, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche montenegrine che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Montenegro procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il Montenegro designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Montenegro avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità montenegrine cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Montenegro. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo del Montenegro designerà a tal fine. Il governo del Montenegro comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Montenegro. L'esecuzione forzata avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali del Montenegro.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Montenegro al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del Montenegro.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Montenegro o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Montenegro che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Montenegro coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/126


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, la Repubblica di Macedonia del Nord, dall'altra, sulla partecipazione della Macedonia del Nord al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il governo della Macedonia del Nord (in appresso "la Macedonia del Nord"),

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che il "protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari"  (1) (in appresso denominato "protocollo sull'accordo quadro") stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Macedonia del Nord a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, sono definite mediante un accordo quadro, sotto forma di un Memorandum d'intesa (2), tra la Commissione e le autorità competenti della Macedonia del Nord;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito "programma Orizzonte Europa");

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CONSIDERANDO che la ricerca e l'innovazione si sono dimostrate fondamentali nella regione dei Balcani occidentali per la cooperazione e il finanziamento di progetti comuni di ricerca e innovazione che consentono l'accesso reciproco all'eccellenza, alla conoscenza, all'innovazione, alle reti e alle risorse di ricerca. Hanno offerto preziose opportunità per lo sviluppo umano, ampliando le possibilità di successo nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide regionali e globali;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   La Macedonia del Nord partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (4), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione (UE) 2021/820 (6), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Macedonia del Nord alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1.   La Macedonia del Nord partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari su un accordo quadro e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nei termini e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti nella Macedonia del Nord possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (7).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti nella Macedonia del Nord sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi, misure, progetti e strumenti esistenti e previsti, o parti di essi, della Macedonia del Nord equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Macedonia del Nord dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità della Macedonia del Nord informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto della Macedonia del Nord stabilito o controllato al di fuori della Macedonia del Nord che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Macedonia del Nord l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti nella Macedonia del Nord con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti nella Macedonia del Nord è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Macedonia del Nord condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti nella Macedonia del Nord possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Macedonia del Nord e i soggetti giuridici della Macedonia del Nord possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti della Macedonia del Nord hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Macedonia del Nord.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti della Macedonia del Nord durante le votazioni. La Macedonia del Nord verrà informata del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Macedonia del Nord gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti della Macedonia del Nord hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e di documentazione relative ai punti che riguardano la Macedonia del Nord.

9.   La Macedonia del Nord può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Macedonia del Nord nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   La Macedonia del Nord adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati nella Macedonia del Nord, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili nella Macedonia del Nord.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Macedonia del Nord o di soggetti giuridici della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Macedonia del Nord al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in un'unica rata versata al più tardi in maggio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (10).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (11), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Macedonia del Nord a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce alla Macedonia del Nord le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e della Macedonia del Nord e non pregiudicano le informazioni che la Macedonia del Nord ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi della Macedonia del Nord o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Macedonia del Nord per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Macedonia del Nord e dei suoi soggetti giuridici nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Macedonia del Nord o con soggetti giuridici della Macedonia del Nord finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Macedonia del Nord, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Macedonia del Nord per l'anno N viene corretto. L'importo che la Macedonia del Nord deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi, misure, progetti e strumenti della Macedonia del Nord, o a parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative interne della Macedonia del Nord.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi, delle misure, dei progetti e degli strumenti, o di parti di essi, equivalenti della Macedonia del Nord figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Macedonia del Nord di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione della Macedonia del Nord che disciplina il funzionamento di programmi, misure, progetti e strumenti, o parti di essi, di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, misure, progetti e strumenti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alle disposizioni legislative interne della Macedonia del Nord.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Macedonia del Nord a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Macedonia del Nord.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Macedonia del Nord per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Macedonia del Nord per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE-Macedonia del Nord"). Il comitato misto UE-Macedonia del Nord è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a programmi, misure, progetti e strumenti, o a parti di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Macedonia del Nord, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Macedonia del Nord, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Macedonia del Nord può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Macedonia del Nord si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'autorità nazionale competente della Macedonia del Nord.

5.   Il comitato misto UE-Macedonia del Nord lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Macedonia del Nord. In particolare, il comitato misto UE-Macedonia del Nord può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'Unione europea e la Macedonia del Nord possono applicare il presente accordo in via provvisoria conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora la Macedonia del Nord notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi in via provvisoria alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Macedonia del Nord a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Macedonia del Nord la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Macedonia del Nord.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Macedonia del Nord non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Macedonia del Nord prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente la Macedonia del Nord non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici della Macedonia del Nord sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo o sia denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi in via provvisoria o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adeguata né corretta;

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi in via provvisoria o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adattati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

9.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e macedone, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2021 e a Skopje il 30 novembre 2021.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per il governo della Macedonia del Nord,

Mila CAROVSKA

Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica


(1)   GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23.

(2)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici del Memorandum d'intesa di cui al protocollo sull'accordo quadro.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(7)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(11)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Macedonia del Nord

1.

Il contributo finanziario della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Macedonia del Nord deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizzione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,2.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N + 2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Macedonia del Nord dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo della Macedonia del Nord è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Macedonia del Nord

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti stabiliti in Macedonia del Nord, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N + 2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N + 2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Macedonia del Nord o a soggetti giuridici stabiliti in Macedonia del Nord/soggetti giuridici della Macedonia del Nord a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato della Macedonia del Nord per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Macedonia del Nord, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Macedonia del Nord e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Macedonia del Nord

1.

La Commissione comunica alla Macedonia del Nord, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici della Macedonia del Nord, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro il mese di aprile di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Macedonia del Nord una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo della Macedonia del Nord entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Macedonia del Nord per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Macedonia del Nord ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Macedonia del Nord nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Macedonia del Nord.

4.

La Macedonia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Macedonia del Nord entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Macedonia del Nord il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 27).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi, delle misure, dei progetti e degli strumenti, o di parti di essi, equivalenti della Macedonia del Nord

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, misure, progetti e strumenti, o a parti di essi, della Macedonia del Nord considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

Programma per le attività scientifiche e di ricerca (Ministero dell'istruzione e della scienza)

Assegnazione di fondi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica delle istituzioni scientifiche (università, istituti di ricerca)

Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico (FITD)

Sovvenzioni cofinanziate per la commercializzazione dell'innovazione

Sovvenzioni per il rafforzamento della collaborazione tra mondo accademico e industria Sovvenzioni cofinanziate per la creazione, le operazioni e gli investimenti a favore di acceleratori delle tecnologie aziendali

Programma per la competitività, l'innovazione e l'imprenditorialità (ministero dell'Economia)

Sviluppo e sostegno all'internazionalizzazione delle MPMI (Sostegno e sviluppo delle micro, piccole e medie imprese)

Sostegno per il rafforzamento della competitività delle imprese dell'industria di trasformazione (Attuazione della politica industriale)

Cofinanziamento di una parte dei costi di cooperazione di progetti tra imprese dell'industria di trasformazione e istituti accademici e di ricerca, che riguarda la realizzazione di progetti e la creazione di partenariati per la collaborazione in materia di specializzazione intelligente, trasformazione digitale e ecologizzazione dell'industria di trasformazione (Attuazione della politica industriale)


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Macedonia del Nord o soggetto giuridico stabilito in Macedonia del Nord che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Macedonia del Nord coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   La Macedonia del Nord non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Macedonia del Nord e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dopo la cessazione dell'applicazione in via provvisoria o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Macedonia del Nord. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti della Macedonia del Nord informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Macedonia del Nord o persona giuridica stabilita in Macedonia del Nord che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Macedonia del Nord e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente della Macedonia del Nord designata dal governo della Macedonia del Nord. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità della Macedonia del Nord possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità della Macedonia del Nord, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità della Macedonia del Nord, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità della Macedonia del Nord dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente della Macedonia del Nord qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Macedonia del Nord, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche della Macedonia del Nord che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Macedonia del Nord procedono scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Macedonia del Nord designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Macedonia del Nord avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità della Macedonia del Nord cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Macedonia del Nord. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo della Macedonia del Nord designerà a tal fine. Il governo della Macedonia del Nord comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Macedonia del Nord. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Macedonia del Nord.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Macedonia del Nord al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Le autorità giudiziarie della Macedonia del Nord sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Macedonia del Nord o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Macedonia del Nord che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Macedonia del Nord coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/143


ACCORDO

tra l’Unione europea, da una parte, e Israele, dall’altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell’Unione europea,

da una parte,

e

il governo dello Stato di Israele (in appresso «Israele»),

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che il protocollo (1) dell’accordo euromediterraneo (2) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari, in appresso denominato il «protocollo dell’accordo euromediterraneo», stabilisce i principi generali della partecipazione di Israele ai programmi dell’Unione, lasciando alla Commissione e alle autorità competenti di Israele l’incarico di stabilire i termini e le condizioni specifici, compresi i contributi finanziari, per quanto riguarda tale partecipazione a ciascun programma specifico (3);

CONSIDERANDO che il programma dell’Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in appresso «programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell’Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell’ambito dell’agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l’innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull’innovazione e per la competitività e l’attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l’innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l’istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l’attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell’affrontare alcune delle sfide più urgenti dell’Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l’importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l’adozione, la diffusione e l’accessibilità dell’innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le attività strategiche, gli interessi, l’autonomia o la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell’innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell’associazione

1.   Israele partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (5), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la decisione (UE) 2021/820 (7), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici di Israele alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   Israele partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo dell’accordo euromediterraneo e secondo i termini e le condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all’articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nei termini e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Israele possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa conformemente ai termini e alle condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell’Unione europea (8).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Israele sono ammissibili a partecipare a un’azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea sia stato o sarà concesso l’accesso reciproco a programmi e progetti israeliani esistenti e previsti, o parti di essi, equivalenti all’azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se Israele dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità israeliane informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto israeliano stabilito al di fuori di Israele o controllato al di fuori di Israele che ha ricevuto finanziamenti nell’ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca a Israele l’elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Israele con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell’ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Israele è soggetto a restrizioni all’esportazione verso gli Stati membri dell’UE durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione. Israele condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all’esportazione, durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Israele possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) conformemente ai termini e alle condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l’ambito della partecipazione derivante dall’attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l’Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l’applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Israele e i soggetti giuridici israeliani possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell’Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti di Israele hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano Israele.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani durante le votazioni. Israele viene informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e nei relativi sottogruppi Israele gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti di Israele hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano Israele.

9.   Israele può partecipare a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata, e all’atto giuridico che istituisce l’ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti di Israele nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l’attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall’Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle disposizioni vigenti, ivi comprese la legislazione e le procedure concernenti l’ingresso e il soggiorno legali in Israele o nell’Unione europea, a seconda dei casi, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione di Israele o di soggetti giuridici israeliani al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario di Israele al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell’Unione europea (di seguito «bilancio dell’Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in un’unica rata versata al più tardi in maggio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (11).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (12), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) di Israele a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell’anno precedente all’anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell’anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell’allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adeguamento, agli stanziamenti d’impegno iniziali iscritti nel bilancio dell’Unione europea adottato in via definitiva per l’anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuo iniziale calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell’allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell’anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l’applicazione del presente articolo sono riportate nell’allegato I.

9.   L’Unione europea fornisce a Israele le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell’Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell’Unione europea e di Israele e non pregiudicano le informazioni che Israele ha il diritto di ricevere a norma dell’allegato III.

10.   Tutti i contributi di Israele o i pagamenti dell’Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale di Israele per l’anno N, adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell’anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni di Israele e dei soggetti giuridici israeliani nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorate a norma dell’articolo 3, paragrafo 4.

L’importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con Israele o con soggetti giuridici israeliani finanziati mediante stanziamenti d’impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4;

e

b)

il contributo operativo corrispondente dell’anno N versato da Israele, adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all’intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l’importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l’8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale di Israele per l’anno N viene corretto. L’importo che Israele deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all’importo che supera la soglia dell’8 %. L’importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell’allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare a programmi e progetti di Israele, o a parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative, alle regolamentazioni, alle direttive governative, alle procedure, alle regole, ai sistemi e meccanismi di indennizzazione israeliani, ivi compresi quelli che disciplinano il funzionamento di tali programmi e progetti o di parti di essi.

2.   L’elenco dei programmi e dei progetti, o di parti di essi, equivalenti di Israele aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea figura nella parte I dell’allegato II. Israele adotta le misure necessarie per aprire progressivamente i suoi programmi e progetti, o parti di essi, di cui all’allegato II, parte II, alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea.

3.   Il finanziamento da parte di Israele di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea è soggetto disposizioni legislative, alle regolamentazioni, alle direttive governative, alle procedure, alle regole, ai sistemi e meccanismi di indennizzazione, compresi quelli che disciplinano il funzionamento di programmi e progetti di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti, o in parti di essi, conformemente alle disposizioni legislative, alle regolamentazioni, alle direttive governative, alle procedure, alle regole, ai sistemi e meccanismi di indennizzazione di Israele, compresi quelli che disciplinano il funzionamento dei programmi e dei in questione, o di parti di essi.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell’Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione di Israele a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e Israele.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell’Unione europea nell’ambito del presente accordo, sono stabilite nell’allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Israele per la ricerca e l’innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Israele per la ricerca e l’innovazione (di seguito «comitato misto UE-Israele»). Il comitato misto UE-Israele è incaricato, tra l’altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l’attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici di Israele al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di disponibilità (reciproca) dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare a programmi e progetti, o a parti di essi, dell’altra parte;

iii)

l’attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l’esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all’accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all’innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l’altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l’attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Israele, composto da rappresentanti dell’Unione europea e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Israele può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell’attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Israele si riunisce almeno una volta all’anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall’Unione europea e dall’autorità nazionale per l’innovazione tecnologica dello Stato di Israele.

5.   Il comitato misto UE-Israele lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici di Israele. In particolare, il comitato misto UE-Israele può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell’attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa dall’Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto da Israele a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l’attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica a Israele la sospensione dell’applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte di Israele.

In caso di sospensione dell’applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Israele non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Israele prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L’Unione europea informa immediatamente Israele non appena riceve l’intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici di Israele sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all’accordo. L’accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

5.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell’anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell’articolo 3. Il contributo operativo dell’anno N è adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all’articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l’anno N non è adeguata né corretta; e

c)

a decorrere dall’anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell’articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L’entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l’entrata in vigore del presente accordo.

7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

8.   In linea con la politica dell’UE, il presente accordo non si applica alle zone geografiche passate sotto l’amministrazione dello Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967. Tale posizione non deve essere interpretata come recante pregiudizio alla posizione di principio di Israele in materia. Di conseguenza, le parti convengono che l’applicazione del presente accordo non pregiudica lo status di tali zone.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021, corrispondente al 2 giorno di Tevet dell’anno 5782 nel calendario ebraico.

Per la Commissione europea, a nome dell’Unione europea

Mariya GABRIEL

Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e lo sport

Per il governo dello Stato di Israele

Haim REGEV

Ambasciatore dello Stato di Israele presso l’UE e la Nato


(1)   GU L 129 del 17.5.2008, pag. 40.

(2)   GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(3)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici del Memorandum d’intesa di cui al protocollo sull’accordo euromediterraneo sui principi generali che disciplinano la partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari.

(4)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(7)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(8)  Le misure restrittive dell’UE sono adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(9)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario di Israele al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario di Israele

1.

Il contributo finanziario di Israele al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all’importo disponibile ogni anno nel bilancio dell’Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l’esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che Israele deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L’adattamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,93.

4.

In linea con l’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all’esecuzione del bilancio dell’anno N è effettuato nell’anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell’anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N alla somma:

i.

dell’importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell’anno N nell’ambito del bilancio adottato dell’Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell’anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adeguato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell’anno N.

A partire dall’anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d’impegno derivanti dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l’Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell’anno N riducendo il contributo operativo di Israele dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell’anno N finanziati dal bilancio dell’Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell’anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo di Israele è ridotto dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N all’importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo di Israele

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all’articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell’articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell’impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti israeliani, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell’anno N +2;

d)

per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all’intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l’anno N relative all’esecuzione degli stanziamenti di impegno per l’anno N, maggiorate conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all’anno N e all’anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell’anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo di Israele al programma Orizzonte Europa. L’importo considerato è l’importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall’anno N +2 e fino al 2029, l’importo della correzione automatica è calcolato per l’anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l’importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a Israele o a soggetti giuridici israeliani a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell’anno N; e

ii.

l’importo del contributo operativo adattato di Israele per l’anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d’impegno di autorizzati dell’anno N, compresi i costi estranei all’intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario di Israele, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo di Israele e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo di Israele

1.

La Commissione comunica a Israele, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l’esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell’Unione definitivamente adottati per l’anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione di Israele al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l’importo della quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall’anno N +1 dell’attuazione del programma Orizzonte Europa, l’esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all’esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici israeliani, ripartito in base all’anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell’esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l’anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro il mese di aprile di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo di Israele entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 60 giorni dall’applicazione in via provvisoria dell’accordo medesimo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l’importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l’anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato da Israele per l’attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui Israele ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l’importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati da Israele nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito da Israele.

4.

Israele versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte di Israele entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo comporteranno per Israele il pagamento di interessi di mora sull’importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all’intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un’organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti, o di parti di essi, di Israele

I.   Elenco dei programmi e progetti israeliani, o parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea: (1)

Sovvenzioni personali per la ricerca finanziate dall’ISF (Fondazione israeliana per la Scienza);

Programmi industriali di R&S dell’Autorità nazionale per l’innovazione tecnologica dello Stato di Israele («IIA»):

Consorzio per le tecnologie generiche R&S (Componente 5a dell’IIA);

Trasferimento di conoscenze dal mondo accademico all’industria (Componente 5d dell’IIA);

R&S collaborativa – Procedura IIA per l’attuazione degli accordi internazionali in materia di R&S industriale:

cooperazione in materia di R&S con società multinazionali;

programmi bilaterali di sostegno parallelo

Programma dell’iniziativa nazionale israeliana «Quantum»:

Fondo per la ricerca accademica diretta (sostenuto nell’ambito delle sovvenzioni di ricerca personali dell’ISF);

Consorzi per il rilevamento quantistico (sostenuti nell’ambito della componente 5a dell’IIA);

Consorzi per la comunicazione quantistica (sostenuti nell’ambito della componente 5a dell’IIA).

II.   Elenco dei programmi e progetti israeliani, o parti di essi, per i quali Israele adotta le misure necessarie in vista dell’apertura progressiva alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea (1):

Inviti a presentare proposte per la R&S nel settore spaziale (sostenuti nell’ambito della componente 2 dell’IIA);

Ricerca scientifica nelle tecnologie spaziali (ministero dell’Innovazione, della scienza e della tecnologia);

Dati basati su UltraSat (Wide-field Ultraviolet Transient Astronomy Satellite dell’agenzia spaziale israeliana in collaborazione con l’Istituto Weizmann per la ricerca, il DESY in Germania e la NASA).


(1)  Si precisa che la partecipazione di soggetti europei a tali programmi e progetti israeliani, o parti di essi, è soggetta all’articolo 5 dell’accordo.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L’Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Israele o soggetto giuridico stabilito in Israele che riceva un finanziamento dell’Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Israele coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   Israele non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Israele e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell’Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio di Israele. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell’Unione.

2.   Le autorità competenti israeliane informano la Commissione europea o l’OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Israele o persona giuridica stabilita in Israele che riceva un finanziamento dell’Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Israele e coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall’OLAF in stretta cooperazione con l’autorità israeliana competente designata dal governo di Israele. L’autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità israeliane competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità israeliane, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l’OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell’OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità israeliane, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all’OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l’adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l’OLAF informano le autorità israeliane dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l’OLAF comunicano quanto prima all’autorità israeliana competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l’applicazione del diritto penale di Israele, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell’Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche israeliane che partecipano all’attuazione di un programma o di un’attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l’OLAF e le autorità israeliane competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l’efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l’OLAF, Israele designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l’OLAF e le autorità israeliane competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità israeliane cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Israele. Se la Commissione lo richiede, l’autorità designata dal governo dello Stato di Israele avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata a tal fine dal governo dello Stato di Israele, che ne informa la Commissione. Conformemente all’articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Israele. L’esecuzione forzata avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali israeliani.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell’Unione costituiscono titolo esecutivo in Israele nel rispetto del diritto e delle disposizioni procedurali israeliani.

3.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell’esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni di Israele.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea coinvolti nell’attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Israele o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Israele che riceve fondi dell’Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Israele coinvolto nell’esecuzione dei fondi dell’Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell’Unione applicabile al programma dell’Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/158


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall'altra parte, sulla partecipazione della Georgia al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — Programma quadro di ricerca e innovazione"


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

la Georgia (in appresso "la Georgia"),

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO CHE il protocollo III dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (in appresso "protocollo III") stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione;

CONSIDERANDO CHE il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso "il programma Orizzonte Europa");

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione, per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere attraenti nel campo della ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione contribuendo in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dall'accordo di associazione a Orizzonte 2020, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   La Georgia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (3), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2021/820 (5), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Georgia alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1.   La Georgia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e conformemente al protocollo III dell'accordo di associazione riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nei termini e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Georgia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (6).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Georgia sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e a progetti esistenti e previsti della Georgia equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Georgia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità georgiane informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto georgiano stabilito o controllato al di fuori della Georgia che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Georgia l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Georgia con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Georgia è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Georgia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Georgia possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Georgia e i soggetti giuridici della Georgia possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti della Georgia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Georgia.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti georgiani durante le votazioni. La Georgia sarà informata del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Georgia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti della Georgia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, la loro partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano la Georgia.

9.   La Georgia può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (7), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti georgiani nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   La Georgia adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati in Georgia o importati in Georgia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Georgia.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Georgia o di soggetti giuridici georgiani al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Georgia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (di seguito "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in un'unica rata ed è versato al più tardi nel mese di maggio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (9).

Per le entrate con destinazione specifica esterna assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (10), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Georgia a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti di impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e sulla base della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce alla Georgia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea concernenti il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e della Georgia e non pregiudicano le informazioni che la Georgia ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi della Georgia o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Georgia per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Georgia e dei soggetti giuridici georgiani nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Georgia o con soggetti giuridici georgiani finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Georgia, adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Georgia per l'anno N viene corretto. L'importo che la Georgia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e progetti della Georgia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Georgia.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Georgia figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Georgia di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione della Georgia che disciplina il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione della Georgia.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Georgia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Georgia.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Georgia per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Georgia per la ricerca e l'innovazione (di seguito "comitato misto UE-Georgia"). Il comitato misto UE-Giorgia è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Georgia al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di disponibilità (reciproca) dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare ai programmi e ai progetti dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Georgia, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Georgia, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Georgia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Georgia si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dal governo della Georgia.

5.   Il comitato misto UE-Georgia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Georgia. In particolare, il comitato misto UE-Georgia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'Unione europea e la Georgia possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

4.   Qualora la Georgia notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea, che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

5.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Georgia a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Georgia la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Georgia.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Georgia non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Georgia prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente la Georgia non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici della Georgia sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

7.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo o sia denunciato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni, le attività o parti di essi per i quali sono stati assunti impegni giuridici durante l'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adeguata né corretta; e

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

9.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre dell'anno 2021, in due copie originali, in lingua inglese e georgiana.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per la Georgia,

Dott. Mikheil CHKHENKELI

Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(5)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(6)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(7)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(10)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Georgia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Georgia

1.

Il contributo finanziario della Georgia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Georgia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,12.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adeguato al rialzo o al ribasso di un importo pari alla differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adeguato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterna che non risultano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterna assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dall'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Georgia dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo della Georgia è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Georgia

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti georgiani, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Georgia al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Georgia o a soggetti giuridici della Georgia a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato della Georgia per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti di impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Georgia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Georgia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Georgia

1.

La Commissione comunica alla Georgia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Georgia al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici georgiani, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro il mese di aprile di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Georgia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo della Georgia entro i 30 giorni successivi all'invio della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, la richiesta di fondi riflette anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2.

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Georgia per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Georgia ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Georgia nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Georgia.

4.

La Georgia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Georgia entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Georgia il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Georgia.

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa in Georgia:

Programma di ricerca fondamentale (FR) – gestito dalla Fondazione scientifica nazionale della Georgia Shota Rustaveli;

Programma di ricerca applicata (AR) – gestito dalla Fondazione scientifica nazionale della Georgia Shota Rustaveli;

Ricerca con la partecipazione di cittadini georgiani residenti all'estero (DI) – gestita dalla Fondazione scientifica nazionale della Georgia Shota Rustaveli.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Georgia o soggetto giuridico stabilito in Georgia che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Georgia coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   La Georgia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 di entrare in Georgia e accedere ai locali delle persone sottoposte ad audit per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti, anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di uno o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione europea e da questa assunto prima che la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, la cessazione dell'applicazione provvisoria o la denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Georgia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità georgiane competenti informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o ad altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Georgia o persona giuridica stabilita in Georgia che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Georgia e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente georgiana designata dal governo della Georgia. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità competenti della Georgia possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità georgiane, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità della Georgia, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi di svolgere un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità georgiane dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente della Georgia qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Georgia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche georgiane che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Georgia procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Georgia designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti della Georgia avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità della Georgia cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile

Articolo 3

Riscossione e esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Georgia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo della Georgia designerà a tal fine. Il governo della Georgia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Georgia. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali georgiane.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Georgia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Georgia.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Georgia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Georgia che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Georgia, coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/174


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, e il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica d'Albania al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il Consiglio dei ministri dell'Albania (in appresso "l'Albania"),

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che l'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (1) stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Albania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, saranno stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa, tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il governo dell'Albania (2);

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito "programma Orizzonte Europa");

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei che affrontano alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CONSIDERANDO che la ricerca e l'innovazione si sono dimostrate fondamentali nella regione dei Balcani occidentali per la cooperazione e il finanziamento di progetti comuni di ricerca e innovazione che consentono l'accesso reciproco all'eccellenza, alla conoscenza, all'innovazione, alle reti e alle risorse di ricerca. Hanno offerto preziose opportunità per lo sviluppo umano, ampliando le possibilità di successo nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide regionali e globali;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi a entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   L'Albania partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (4), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione (UE) 2021/820 (6), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici dell'Albania alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1.   L'Albania partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione dell'Albania ai programmi dell'Unione e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a quasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Albania possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (7).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Albania sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e a progetti esistenti e previsti dall'Albania equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se l'Albania dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità albanesi informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto albanese stabilito o controllato al di fuori dell'Albania che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca all'Albania l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Albania con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Albania è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. L'Albania condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Albania possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Albania e i soggetti giuridici albanesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti dell'Albania hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano l'Albania.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti dell'Albania durante le votazioni. L'Albania verrà informata del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi l'Albania gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti dell'Albania hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano l'Albania.

9.   L'Albania può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Albania nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   L'Albania adotta tutte le misure necessarie, ove necessario, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Albania, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Albania.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione dell'Albania o di soggetti giuridici albanesi al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario dell'Albania al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (di seguito "bilancio dell'Unione").

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in giugno e settembre.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (10).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (11), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) dell'Albania a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adeguamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce all'Albania le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e dell'Albania e non pregiudicano le informazioni che l'Albania ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi dell'Albania o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale dell'Albania per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni dell'Albania e dei soggetti giuridici albanesi nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con l'Albania o con soggetti giuridici albanesi finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dall'Albania, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale dell'Albania per l'anno N è corretto. L'importo che l'Albania deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e progetti dell'Albania equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione dell'Albania.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti dell'Albania figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte dell'Albania di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione dell'Albania che disciplina il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione dell'Albania.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione dell'Albania a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e l'Albania.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Albania per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Albania per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE-Albania"). Il comitato misto UE-Albania è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici dell'Albania al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare ai programmi e ai progetti dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Albania, composto da rappresentanti dell'Unione europea e dell'Albania, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Albania può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Albania si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dal ministero responsabile della scienza dell'Albania.

5.   Il comitato misto UE-Albania lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici dell'Albania. In particolare, il comitato misto UE-Albania può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dall'Albania a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica all'Albania la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Albania.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Albania non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Albania prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente l'Albania non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici albanesi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

5.   In caso di denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 4, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non viene adeguata né corretta;

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adattati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e albanese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles il 1o febbraio 2022 e a Tirana il 9 febbraio 2022.

Per la Commissione, a nome dell'Unione europea,

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

Per il Consiglio dei ministri dell'Albania,

Evis KUSHI

Ministra dell'Istruzione e dello sport


(1)   GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2.

(2)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa concluso nell'ambito dell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(7)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(11)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario dell'Albania al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario dell'Albania

1.

Il contributo finanziario dell'Albania al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che l'Albania deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L'adeguamento del criterio di ripartizione avviene con la seguente modalità:

Criterio di ripartizione = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,1.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i.

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adeguato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo dell'Albania dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP) che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo dell'Albania è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo dell'Albania

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti albanesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le rettifiche automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo dell'Albania al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite all'Albania o a soggetti giuridici dell'Albania a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii.

l'importo del contributo operativo adattato dell'Albania per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario dell'Albania, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo dell'Albania e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo dell'Albania

1.

La Commissione comunica all'Albania, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione dell'Albania al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici albanesi, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette all'Albania una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo dell'Albania entro i 45 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dall'Albania per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui l'Albania ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dall'Albania nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dall'Albania.

4.

L'Albania versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte dell'Albania entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per l'Albania il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti dell'Albania.

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti albanesi considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

Programma nazionale di ricerca e sviluppo.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Albania o soggetto giuridico stabilito in Albania che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Albania coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   L'Albania non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Albania e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio dell'Albania. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti dell'Albania informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Albania o persona giuridica stabilita in Albania che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Albania e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente albanese designata dal Consiglio dei ministri dell'Albania. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità albanesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità albanesi, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità dell'Albania, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità albanesi dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente dell'Albania qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale dell'Albania, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche albanesi che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti dell'Albania procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, l'Albania designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti dell'Albania avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità albanesi cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Albania. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il Consiglio dei ministri dell'Albania designerà a tal fine. Il Consiglio dei ministri dell'Albania comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Albania. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali albanesi.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Albania al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni Kosovo.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Kosovo o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Kosovo che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Kosovo coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.