ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 90

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
18 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del metodo basato sui rating interni ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione, del 16 marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

67

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/441 della Commissione, del 17 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

105

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

116

 

*

Decisione (UE) 2022/443 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia) ( 1 )

118

 

*

Decisione (UE) 2022/444 della Commissione, del 28 giugno 2021, relativa al regime di aiuti di Stato SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore dei gestori di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale [notificata con il numero C(2021) 4494]  ( 1 )

122

 

*

Decisione (UE) 2022/445 della Commissione, del 15 marzo 2022, che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra

163

 

*

Decisione (UE) 2022/446 della Commissione, del 15 marzo 2022, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

180

 

*

Decisione (UE) 2022/447 della Banca centrale europea, dell’8 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/15/UE concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2022/10)

197

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/439 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del metodo basato sui rating interni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 173, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 180, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La disposizione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 secondo cui l’autorità competente valuta la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni (IRB) riguarda tutti i requisiti per l’uso del metodo IRB, a prescindere dal loro grado di rilevanza, e riguarda la conformità ai requisiti in ogni momento. Di conseguenza tale disposizione non riguarda soltanto la valutazione della richiesta iniziale di un ente per l’autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, ma anche: la valutazione di eventuali richieste aggiuntive di un ente per l’autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating applicati in base al piano approvato dall’ente per utilizzare sequenzialmente il metodo IRB; la valutazione della richiesta di modifiche sostanziali ai metodi interni che l’ente ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare, conformemente all’articolo 143, paragrafo 3, di tale regolamento e al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 529/2014 (2); le modifiche del metodo IRB che richiedono la notifica conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 529/2014; il riesame periodico del metodo IRB che l’ente è stato autorizzato a utilizzare, conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); la valutazione delle richieste di autorizzazione a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati, conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’autorità competente dovrebbe applicare gli stessi criteri a tutti questi aspetti particolari della valutazione della conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB. Le norme che stabiliscono tale metodologia di valutazione dovrebbero pertanto applicarsi a tutti questi casi, al fine di garantire l’armonizzazione delle metodologie di valutazione da parte dell’autorità competente ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare.

(2)

La metodologia di valutazione dovrebbe consistere in metodi che le autorità utilizzano, a titolo facoltativo o obbligatorio, e prevedere criteri soggetti alla verifica da parte delle stesse autorità.

(3)

Al fine di garantire una valutazione coerente in tutta l’Unione della conformità ai requisiti da rispettare per l’utilizzo del metodo IRB, è necessario che l’autorità competente applichi gli stessi metodi per tale valutazione. È pertanto necessario stabilire una serie di metodi che tutte le autorità competenti debbono applicare. Tuttavia, data la natura della valutazione e la diversità e le peculiarità dei modelli, l’autorità competente dovrebbe altresì esercitare la loro discrezionalità nella vigilanza riguardo all’applicazione di tali metodi in relazione agli specifici modelli in esame. La metodologia di valutazione di cui al presente regolamento dovrebbe specificare i criteri minimi in base ai quali l’autorità competente possa verificare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB e stabilire l’obbligo per la stessa autorità competente di verificare qualsiasi altro criterio pertinente. Inoltre, in determinati casi in cui l’autorità competente ha effettuato valutazioni recenti per sistemi di rating simili nella stessa classe di esposizioni, qualora l’autorità competente, dopo aver esercitato la sua discrezionalità, ritenga che tali valutazioni restino sostanzialmente invariate, è opportuno consentire l’utilizzo dei risultati di tali valutazioni, per evitare che l’autorità competente debba ripeterle. Ciò permetterebbe di evitare complessità, oneri inutili e duplicazioni di lavoro.

(4)

Se l’autorità competente deve valutare la conformità di un ente ai requisiti per utilizzare il metodo IRB per scopi diversi da quelli riportati nella richiesta iniziale di autorizzazione, essa dovrebbe applicare solo le norme pertinenti per l’ambito della valutazione per tali scopi e dovrebbe in ogni caso utilizzare come punto di partenza le conclusioni delle valutazioni precedenti.

(5)

Qualora la valutazione riguardi richieste per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo in relazione alla procedura di adozione della decisione congiunta.

(6)

L’autorità competente è tenuta a verificare la conformità degli enti ai requisiti normativi specifici per l’uso del metodo IRB, nonché a valutare la qualità complessiva delle soluzioni, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente e a chiedere costanti miglioramenti e adeguamenti alle mutate circostanze al fine di conseguire la costante conformità a tali requisiti. Una siffatta valutazione richiede, in larga misura, che l’autorità competente eserciti la propria discrezionalità. Le norme relative alla metodologia di valutazione dovrebbero, da un lato, consentire all’autorità competente di esercitare la propria discrezionalità effettuando controlli supplementari rispetto a quelli specificati nel presente regolamento, ove necessario, e, dall’altro, garantire l’armonizzazione e la comparabilità delle prassi di vigilanza tra le diverse giurisdizioni. Per gli stessi motivi, l’autorità competente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per applicare il metodo opzionale più appropriato o qualsiasi altro metodo necessario per verificare requisiti particolari, tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza dei tipi di esposizioni coperti da ciascun sistema di rating, della complessità dei modelli, delle peculiarità della situazione, della soluzione specifica attuata dall’ente, della qualità degli elementi probatori forniti dall’ente, delle risorse a disposizione delle autorità competenti stesse. Inoltre, per gli stessi motivi, l’autorità competente dovrebbe poter effettuare i test e le verifiche supplementari necessari in caso di dubbi circa il rispetto dei requisiti del metodo IRB conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività e della struttura dell’ente.

(7)

Al fine di garantire la coerenza e la completezza della valutazione del metodo IRB nel suo complesso, nel caso di successive richieste di autorizzazione sulla base del piano di utilizzo sequenziale approvato di un ente, l’autorità competente dovrebbe basare la propria valutazione perlomeno sulle norme riguardanti la prova dell’utilizzo e dell’esperienza, l’assegnazione a classi o pool, i sistemi di rating e la quantificazione del rischio, poiché tali aspetti della valutazione si riferiscono a ogni singolo sistema di rating del metodo IRB.

(8)

Al fine di valutare l’adeguatezza dell’applicazione del metodo IRB, tutti i sistemi di rating e le relative procedure dovrebbero essere verificati nel caso in cui un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all’elaborazione, all’applicazione e alla validazione dei sistemi di rating o abbia ottenuto un sistema di rating o dati aggregati da fornitori terzi. In particolare, si dovrebbe verificare che siano stati effettuati controlli adeguati presso l’ente e che sia disponibile una documentazione completa. Inoltre, poiché l’organo di amministrazione dell’ente è responsabile in ultima istanza delle procedure delegate e delle prestazioni dei sistemi di rating ottenuti da un fornitore terzo, è opportuno verificare che l’ente abbia una sufficiente capacità di comprensione delle proprie procedure delegate e dei sistemi di rating acquistati. Tutti i compiti, le attività e le funzioni che sono stati delegati e i sistemi di rating ottenuti da fornitori terzi dovrebbero pertanto essere valutati dall’autorità competente in modo analogo ai casi in cui il metodo IRB è stato pienamente sviluppato attraverso processi interni dell’ente.

(9)

Al fine di evitare che gli enti completino solo parzialmente l’utilizzo sequenziale del metodo IRB per un periodo di tempo prolungato, l’autorità competente dovrebbe verificare l’adeguatezza del termine per l’applicazione del cosiddetto «piano di introduzione», il rispetto di tale termine e la necessità di apportare modifiche al piano di introduzione. È opportuno verificare che tutte le esposizioni coperte dal piano di introduzione abbiano un termine massimo definito e ragionevole per l’applicazione del metodo IRB.

(10)

È importante valutare la solidità della funzione di validazione e quindi l’indipendenza dall’unità di controllo del rischio di credito, la completezza, la frequenza e l’adeguatezza dei metodi e delle procedure e la solidità del processo di segnalazione, al fine di verificare che abbia luogo una valutazione obiettiva dei sistemi di rating e che vi sia un incentivo limitato a dissimulare le carenze e le debolezze del modello. Nel verificare l’esistenza di un adeguato livello di indipendenza della funzione di validazione, l’autorità competente dovrebbe tenere conto delle dimensioni e della complessità dell’ente.

(11)

Poiché i sistemi di rating sono il fulcro del metodo IRB e la loro qualità può avere un impatto significativo sul livello dei requisiti di fondi propri, la prestazione dei sistemi di rating dovrebbe essere riesaminata periodicamente. Dato che le stime dei parametri di rischio devono essere sottoposte a revisione almeno una volta l’anno e che i sistemi di rating dovrebbero essere regolarmente valutati dall’autorità competente e dalla funzione di audit interno, e dato che, per svolgere tale compito, è necessario il contributo della funzione di validazione, è opportuno verificare che la validazione delle prestazioni dei sistemi di rating che coprono portafogli rilevanti e test retrospettivi di tutti gli altri sistemi di rating sia effettuata almeno una volta l’anno.

(12)

Tutti i settori del metodo IRB devono essere efficacemente coperti dagli audit interni. Occorre tuttavia verificare che le risorse dell’audit interno siano utilizzate in modo efficiente, con particolare attenzione ai settori più a rischio. Una certa flessibilità è importante soprattutto nel caso degli enti che utilizzano numerosi sistemi di rating. Di conseguenza l’autorità competente dovrebbe verificare che siano effettuate verifiche annuali al fine di determinare i settori che richiedono esami più approfonditi nel corso dell’anno.

(13)

Al fine di garantire un livello minimo di armonizzazione in relazione all’ambito di applicazione dei sistemi di rating (la cosiddetta «prova dell’utilizzo»), l’autorità competente dovrebbe verificare che i sistemi di rating siano integrati nei pertinenti processi dell’ente nell’ambito dei più ampi processi di gestione del rischio, di approvazione del credito e dei processi decisionali, dell’allocazione interna del capitale e delle funzioni di governo societario. Si tratta di settori di base in cui i processi interni richiedono l’uso di parametri di rischio; pertanto, se vi sono differenze tra i parametri di rischio utilizzati in tali aree e quelli utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, è opportuno verificarne la fondatezza.

(14)

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla prova dell’esperienza, nel valutare se i sistemi di rating utilizzati dall’ente prima della richiesta di utilizzare il metodo IRB fossero «sostanzialmente in linea» con i requisiti IRB, l’autorità competente dovrebbe verificare in particolare che, almeno per tre anni prima dell’utilizzo del metodo IRB, il sistema di rating sia stato utilizzato nei processi di misurazione e gestione interne del rischio dell’ente e che sia stato sottoposto a monitoraggio, validazione interna e audit interno. Tale specificazione della metodologia di valutazione è necessaria per garantire un livello minimo di armonizzazione. L’autorità competente dovrebbe verificare che i sistemi di rating siano stati applicati almeno nelle aree di utilizzo più elementari per garantire che i sistemi di rating siano stati effettivamente utilizzati dall’ente e che il personale e i dirigenti siano abituati a tali parametri e comprendano bene il loro significato e le loro debolezze. Infine il monitoraggio, la validazione e l’audit interno durante il periodo di esperienza dovrebbero dimostrare che i sistemi di rating erano conformi ai requisiti di base del metodo IRB e che sono gradualmente migliorati in quel periodo.

(15)

L’indipendenza del processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool è necessaria per le esposizioni verso imprese, in quanto di norma l’applicazione della valutazione umana è necessaria nel processo. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, il processo di assegnazione è solitamente del tutto automatico, basato su informazioni oggettive sul debitore e sulle sue operazioni. La correttezza del processo di assegnazione è garantita da un’applicazione adeguata del sistema di rating nei sistemi e nelle procedure informatici dell’ente. Tuttavia, se sono ammessi scostamenti, nel processo di rating si deve applicare la valutazione umana. Di conseguenza, e dato che i responsabili della creazione o del rinnovo delle esposizioni sono tipicamente inclini ad assegnare rating migliori al fine di aumentare le vendite e i volumi dei crediti, laddove siano utilizzati scostamenti, anche nel caso delle esposizioni al dettaglio, è opportuno verificare che l’assegnazione sia stata approvata da una persona fisica o da un comitato indipendente dalle persone responsabili della creazione o del rinnovo delle esposizioni.

(16)

Se i rating hanno più di 12 mesi o se la revisione dell’assegnazione non è stata effettuata in tempo utile secondo la politica dell’ente, l’autorità competente dovrebbe verificare che siano stati effettuate rettifiche prudenti in termini di calcolo delle attività ponderate per il rischio. I motivi sono molteplici. Se il rating è obsoleto o basato su informazioni obsolete, la valutazione del rischio potrebbe non essere accurata. In particolare, se la situazione del debitore si è deteriorata negli ultimi 12 mesi, essa non si rispecchia nel rating e il rischio è sottostimato. Inoltre, secondo la regola generale relativa alla stima dei parametri di rischio, qualora quest’ultima si basi su dati o ipotesi insufficienti, dovrebbe essere adottato un margine di prudenza più ampio. La stessa regola dovrebbe applicarsi al processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, vale a dire quando informazioni insufficienti sono state prese in considerazione nel processo di assegnazione, è opportuno adottare maggiore prudenza nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio. Il metodo di applicazione di maggiore prudenza nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio non dovrebbe essere specificato, in quanto l’ente può modificare direttamente il rating, la stima del parametro di rischio o il fattore di ponderazione del rischio. La rettifica dovrebbe essere proporzionale alla durata del periodo durante il quale il rating o le informazioni sottostanti risultano obsoleti.

(17)

Gli enti devono documentare le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e garantirne la coerenza con le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valutare tale coerenza, l’autorità competente dovrebbe verificare che gli enti dispongano di politiche chiare che specificano quando un debitore o una linea di credito è classificata come in stato di default. Tali politiche devono essere coerenti con i principi generali relativi all’individuazione dei default. L’ABE ha adottato orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali politiche dovrebbero inoltre essere integrate nei processi e nei sistemi di gestione del rischio degli enti, dal momento che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede in particolare che i rating interni, ossia l’assegnazione a una classe di rating di default, svolgano un ruolo essenziale nella gestione del rischio e in altri processi interni di un ente, che dovrebbero essere anch’essi oggetto di verifica da parte dell’autorità competente.

(18)

Le informazioni sulle prestazioni di un debitore e sulle esposizioni in stato di default e non in stato di default costituiscono la base per i processi interni dell’ente, per la quantificazione dei parametri di rischio e per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Pertanto, non solo l’identificazione dei debitori in stato di default, ma anche il processo di riclassificazione dei debitori in stato di default che ritornano in bonis devono essere solidi ed efficaci. L’autorità competente dovrebbe verificare che il processo di riclassificazione prudente garantisca che i debitori non siano riclassificati in bonis qualora l’ente preveda che l’esposizione ritornerà probabilmente al default in un breve lasso di tempo.

(19)

Al fine di fornire all’autorità competente una panoramica coerente e accurata dei sistemi di rating utilizzati dall’ente nonché un miglioramento dei sistemi di rating nel tempo, è necessario che l’autorità competente valuti la completezza del registro delle versioni attuali e storiche dei sistemi di rating utilizzati dall’ente («registro dei sistemi di rating»). Tenuto conto del fatto che i requisiti della prova dell’esperienza si riferiscono ai tre anni precedenti a decorrere dall’esame di una richiesta di approvazione di un modello interno e che l’autorità competente deve effettuare un riesame globale del modello interno su base regolare, e almeno ogni tre anni, è opportuno che l’autorità competente verifichi che tale registro dei sistemi di rating copra almeno le versioni dei modelli interni utilizzati dall’ente nei tre anni precedenti.

(20)

La valutazione umana è applicata in varie fasi dell’elaborazione e dell’utilizzo dei sistemi di rating. Un’applicazione ragionevole della valutazione umana può aumentare la qualità del modello e la precisione delle sue previsioni. Tuttavia, poiché la valutazione umana modifica le stime basate sull’esperienza precedente in modo soggettivo, l’applicazione della valutazione umana dovrebbe essere soggetta a controllo. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che l’applicazione della valutazione umana sia giustificata dal suo contributo positivo all’accuratezza delle previsioni. Un gran numero di scostamenti dai risultati del modello potrebbe quindi indicare che alcune informazioni importanti non sono state incluse nel sistema di rating. Pertanto, l’autorità competente dovrebbe verificare che il numero di scostamenti e la relativa giustificazione siano regolarmente analizzati dagli enti e che le eventuali debolezze individuate del modello siano adeguatamente affrontate nel riesame del modello stesso.

(21)

In tutti i casi, l’autorità competente dovrebbe valutare se l’ente ha adottato un margine di prudenza sufficiente nelle loro stime dei parametri di rischio. Questo margine di prudenza dovrebbe tenere conto di eventuali carenze individuate nei dati o nei metodi utilizzati nella quantificazione del rischio e dell’accresciuta incertezza che potrebbe derivare, ad esempio, dai cambiamenti nelle politiche di prestito o di recupero. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti per il metodo IRB, l’autorità competente dovrebbe verificare se soddisfa il requisito della correzione tempestiva dei sistemi di rating. L’applicazione del margine di prudenza non dovrebbe essere utilizzata come alternativa alla correzione dei modelli e alla garanzia della loro piena conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.

(22)

Per quanto riguarda la quantificazione del rischio, è auspicabile che le stime della PD siano relativamente stabili nel tempo al fine di evitare l’eccessiva ciclicità dei requisiti di fondi propri. L’autorità competente dovrebbe verificare che le stime della PD si basino sulla media di lungo periodo dei tassi di default annuali. Inoltre, poiché i fondi propri dovrebbero aiutare gli enti a sopravvivere in un periodo di stress, le stime dei rischi dovrebbero tenere conto del possibile deterioramento delle condizioni economiche anche in tempi di prosperità. Infine, ogniqualvolta vi sia una maggiore incertezza dovuta all’insufficienza dei dati, l’autorità competente dovrebbe verificare che sia stato adottato un ulteriore margine di prudenza. Se la lunghezza delle serie temporali disponibili non comprende la variabilità attesa dei tassi di default, dovrebbero essere adottati metodi appropriati per tenere conto dei dati mancanti.

(23)

La stima della LGD si basa sulla LGD media realizzata, ponderata per il numero di default. Se il valore dell’esposizione è un fattore di rischio rilevante, dovrebbe essere considerato tra gli altri fattori di rischio potenziali per la segregazione o la differenziazione del rischio della LGD, al fine di garantire che il parametro sia calcolato per pool o classi di operazione omogenei. L’autorità competente dovrebbe verificare che tale metodo sia applicato in modo adeguato, in quanto garantisce la coerenza con il calcolo del parametro PD e un’applicazione significativa della formula di ponderazione del rischio. Il regolamento (UE) n. 575/2013 distingue il metodo di stima della LGD per le singole esposizioni ai fini degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dalla media delle stime della LGD calcolata a livello di portafoglio. Diversamente dalla stima individuale della LGD, il livello minimo della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, applicato a livello di portafoglio complessivo, è definito come LGD media ponderata per l’esposizione. Al fine di garantire livelli adeguati di parametri di rischio per le esposizioni garantite da immobili, l’autorità competente dovrebbe verificare che i livelli minimi della LGD siano applicati correttamente.

(24)

Le esposizioni in stato di default che, dopo il ritorno in bonis, sono riclassificate come in stato di default entro un breve periodo di tempo dovrebbero essere trattate come in stato di default a partire dal primo momento in cui si è verificato il default, in quanto la riclassificazione temporanea in stato di default è molto probabilmente effettuata sulla base di informazioni incomplete sulla situazione reale del debitore. Di conseguenza il trattamento di molteplici default come singolo default rappresenta meglio la reale esperienza in merito. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che, nella stima dei parametri di rischio, molteplici default dello stesso debitore entro un breve periodo di tempo siano trattati come un singolo default. Inoltre, il trattamento dei default molteplici da parte dello stesso debitore come default distinti potrebbe comportare errori significativi nelle stime dei parametri di rischio, in quanto tassi di default più elevati comporterebbero stime più elevate della PD. D’altro canto, la LGD sarebbe sottostimata, in quanto i primi default del debitore sarebbero trattati come «casi di ritorno in bonis» senza alcuna perdita, quando invece l’ente ha effettivamente subito una perdita. Inoltre, a causa del legame tra le stime della PD e della LGD e al fine di garantire una stima realistica delle perdite attese, il trattamento dei default molteplici dovrebbe essere coerente ai fini della stima della PD e della LGD.

(25)

La portata delle informazioni a disposizione dell’ente in merito alle esposizioni in stato di default è significativamente diversa da quella relativa alle esposizioni in bonis. In particolare, per le esposizioni in stato di default sono disponibili due ulteriori fattori di rischio, vale a dire il periodo in stato di default e i recuperi effettuati. Pertanto, la stima della LGD effettuata prima del default non è sufficiente, in quanto le stime del rischio dovrebbero tenere conto di tutti i fattori di rischio significativi. Inoltre, per le esposizioni in stato di default è già noto quali fossero le condizioni economiche al momento del default. Inoltre la LGD per le esposizioni in stato di default dovrebbe riflettere la somma delle perdite attese nelle pertinenti circostanze economiche e di eventuali perdite impreviste che potrebbero verificarsi durante il periodo di recupero. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che la LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») sia stimata direttamente o come somma della migliore stima della perdita attesa («ELBE») e di una maggiorazione che rifletta la perdita imprevista che potrebbe verificarsi durante il periodo di recupero. Indipendentemente dal metodo applicato, la stima della LGD in stato di default dovrebbe tenere conto delle informazioni sul periodo in stato di default e sui recuperi effettuati fino al momento della stima e considerare una possibile variazione sfavorevole delle condizioni economiche durante la durata prevista del processo di recupero.

(26)

Nel caso di enti che utilizzano stime interne della LGD, i requisiti interni per la gestione delle garanzie reali dovrebbero essere generalmente coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’autorità competente dovrebbe concentrarsi sui requisiti di valutazione delle garanzie reali e di certezza del diritto, in quanto è importante garantire una valutazione regolare e affidabile delle garanzie reali e che la valutazione rifletta il valore di mercato reale alle condizioni di mercato correnti. La frequenza e il carattere della rivalutazione dovrebbero essere adeguati al tipo di garanzia reale, in quanto una valutazione obsoleta o imprecisa potrebbe portare a sottostimare il rischio relativo alle esposizioni creditizie. È inoltre fondamentale fare in modo che la garanzia reale sia efficace sul piano giuridico e applicabile in tutte le giurisdizioni pertinenti. In caso contrario, l’esposizione dovrebbe essere considerata come non garantita. Se tale garanzia reale è riconosciuta nella quantificazione del rischio, può comportare una sottostima del rischio.

(27)

L’autorità competente dovrebbe verificare che, ai fini del metodo IRB avanzato, ossia quando sono utilizzate stime interne della LGD, i garanti siano considerati ammissibili quando sono valutati utilizzando un sistema di rating approvato secondo il metodo IRB; possono essere idonei anche altri garanti, a condizione che siano classificati come enti, amministrazioni centrali o banche centrali o soggetti societari che dispongono di una valutazione del merito di credito di un’ECAI e che la garanzia soddisfi i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono applicabili anche al metodo standardizzato.

(28)

Nel valutare il processo di assegnazione delle esposizioni alle classi di esposizioni, è opportuno stabilire requisiti specifici per la verifica da parte dell’autorità competente dell’assegnazione delle esposizioni alle esposizioni al dettaglio in ragione del loro trattamento preferenziale in termini di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Alcune classi di esposizioni sono definite sulla base delle caratteristiche dell’operazione e altre sulla base del tipo di debitore; di conseguenza possono esistere esposizioni che soddisfano i criteri di più di una classe di esposizioni. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che l’ente applichi la corretta sequenza di classificazione al fine di garantire un’assegnazione coerente e inequivocabile delle esposizioni alle classi di esposizioni.

(29)

L’autorità competente dovrebbe verificare che i risultati delle prove di stress siano presi in considerazione nei processi di gestione del rischio e del capitale, in quanto l’integrazione dei risultati delle prove di stress nei processi decisionali garantisce che gli scenari e il loro impatto sui requisiti di fondi propri siano sviluppati ed eseguiti in modo ragionato e che gli aspetti prospettici dei requisiti di fondi propri siano presi in considerazione nella gestione dell’ente.

(30)

Gli enti che utilizzano stime interne della LGD e dei fattori di conversione dovrebbero calcolare la scadenza effettiva delle esposizioni nel quadro del metodo IRB ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. Nel caso delle esposizioni rotative, un ente è a rischio per un periodo più lungo della data di rimborso dell’attuale utilizzo del credito, dato che il debitore può riutilizzare importi aggiuntivi. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che il calcolo della scadenza effettiva delle esposizioni rotative sia basato sulla data di scadenza della linea di credito.

(31)

Il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese, da un lato, e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri, dall’altro («carenza IRB») dovrebbe essere effettuato a livello aggregato, separatamente per il portafoglio di esposizioni in stato di default e per il portafoglio di esposizioni in bonis. La separazione tra esposizioni in stato di default e esposizioni in bonis è necessaria per garantire che gli importi negativi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default non siano utilizzati per compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio di esposizioni in bonis. A parte ciò, il calcolo complessivo è in linea con il concetto generale di fondi propri, in base al quale essi dovrebbero essere pienamente disponibili per coprire perdite impreviste in caso di insolvenza dell’ente. Poiché gli importi delle rettifiche di valore sui crediti, delle rettifiche di valore supplementari e di altre riduzioni dei fondi propri inclusi nel calcolo della carenza IRB sono già stati detratti dai fondi propri per coprire le perdite attese («EL»), la parte eccedente della EL totale è pienamente disponibile per coprire le perdite individuate su tutte le esposizioni in stato di default. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che le rettifiche dei fondi propri basate sulla carenza IRB siano calcolate e applicate correttamente.

(32)

Dati inattendibili, inesatti, incompleti o obsoleti possono comportare errori nella stima del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri. Inoltre, se utilizzati nei processi di gestione del rischio dell’ente, tali dati possono anche portare a decisioni inadeguate in materia di credito e gestione. Al fine di garantire l’affidabilità e un’elevata qualità dei dati, l’infrastruttura e le procedure relative alla raccolta e alla conservazione dei dati dovrebbero essere ben documentate e contenere una descrizione completa delle caratteristiche e delle fonti dei dati al fine di garantirne il corretto utilizzo nei processi interni e nei processi di calcolo dei requisiti di fondi propri. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare la qualità e la documentazione dei dati utilizzati nel processo di stima dei parametri di rischio, nell’assegnazione delle esposizioni a classi o a pool e nel calcolo dei requisiti di fondi propri.

(33)

La qualità dei dati, l’accuratezza della stima del rischio e la correttezza del calcolo dei requisiti di fondi propri dipendono in larga misura dall’affidabilità dei sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB. Inoltre la continuità e la coerenza dei processi di gestione del rischio e del calcolo dei requisiti di fondi propri possono essere garantite solo quando i sistemi informatici utilizzati a tali fini sono sicuri e affidabili e l’infrastruttura informatica è sufficientemente solida. È pertanto necessario che l’autorità competente verifichi anche l’affidabilità dei sistemi informatici dell’ente e la solidità dell’infrastruttura informatica.

(34)

L’autorità competente dovrebbe verificare che, nella misura del possibile, le osservazioni non sovrapposte dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale siano utilizzate sia per l’elaborazione che per la validazione di modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale. Le osservazioni non sovrapposte garantiscono una maggiore qualità delle previsioni, dato che a tutte le osservazioni viene attribuito lo stesso peso e non sono strettamente correlate tra loro.

(35)

L’uso del metodo IRB richiede l’approvazione dell’autorità competente e qualsiasi modifica sostanziale di tale metodo deve essere approvata. Di conseguenza l’autorità competente dovrebbe verificare che il processo interno di gestione e, in particolare, il processo interno di approvazione di tali modifiche assicurino che siano applicate solo le modifiche conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e, in tale contesto, che la classificazione delle modifiche sia coerente al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare.

(36)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, in quanto riguardano tutte aspetti della metodologia di valutazione che l’autorità competente deve applicare nel valutare la conformità di un ente al metodo IRB. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(37)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(38)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Articolo 1

Valutazione della conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni

1.   L’autorità competente applica il presente regolamento per valutare la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni («metodo IRB») come segue:

a)

ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB di cui all’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le disposizioni del presente regolamento;

b)

ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente al piano di utilizzo sequenziale approvato di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica i capi 4, 5, 7 e 8 e qualsiasi altra parte del presente regolamento pertinente a tali richieste;

c)

ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare a effettuare modifiche di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti a tali modifiche;

d)

ai fini della valutazione delle modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni notificati conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento pertinenti a tali modifiche;

e)

ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB a norma dell’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti per tale riesame;

f)

ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento.

2.   Oltre ai criteri stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica tutti gli altri criteri pertinenti necessari per valutare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB.

Articolo 2

Metodi che devono essere applicati dall’autorità competente

1.   Ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB, l’autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui al presente regolamento. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

2.   Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente a un piano di utilizzo sequenziale, l’autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui ai capi 4, 5, 7 e 8. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

3.   Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare ad apportare modifiche al metodo IRB, l’autorità competente esamina i documenti che gli enti devono presentare per quanto riguarda le modifiche conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. Essa può inoltre applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

4.   Al fine di valutare le modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni che sono stati notificati, l’autorità competente esamina i documenti che gli enti sono tenuti a presentare in relazione alle modifiche conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e può applicare i metodi stabiliti nel presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo conformemente al paragrafo 8.

5.   Ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB, l’autorità competente può applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

6.   Al fine di valutare le richieste per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati, l’autorità competente può applicare uno dei metodi di cui al capo 2 del presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

7.   Qualora il presente regolamento preveda l’uso facoltativo di metodi, l’autorità competente può applicare uno qualsiasi dei metodi che sono adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell’ente, tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

la rilevanza dei tipi di esposizioni coperte dai sistemi di rating;

b)

la complessità dei modelli di rating e dei parametri di rischio e la loro applicazione.

8.   Oltre ai metodi stabiliti nel presente regolamento, l’autorità competente può utilizzarne altri che siano adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell’ente, ove ciò sia necessario per valutare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB.

9.   Nell’applicare i metodi di cui al presente regolamento, l’autorità competente può tener conto dei risultati di valutazioni recenti da essa effettuate o effettuate da altre autorità competenti, qualora tali valutazioni soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

a)

la valutazione si basava, in tutto o in parte, sui metodi obbligatori;

b)

l’oggetto della valutazione comprendeva un sistema di rating identico o simile nella stessa classe di esposizioni.

Articolo 3

Qualità della documentazione

1.   Al fine di accertare il rispetto da parte dell’ente dell’obbligo di documentazione di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica che la documentazione dei sistemi di rating ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («sistemi di rating»):

a)

sia sufficientemente dettagliata e precisa da poter essere utilizzata in modo efficace;

b)

sia approvata all’appropriato livello direttivo dell’ente;

c)

contenga, per ciascun documento, almeno una registrazione del tipo di documento, dell’autore, del revisore, del soggetto che rilascia l’autorizzazione, del proprietario, delle date di elaborazione e di approvazione, del numero di versione e della cronistoria delle modifiche apportate al documento;

d)

consenta a terzi di esaminare e confermare il funzionamento dei sistemi di rating e, in particolare, di esaminare e confermare che:

i)

la documentazione riguardante la struttura del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere la logica alla base di tutti gli aspetti del sistema, comprese le ipotesi, le formule matematiche e, laddove sia coinvolta la valutazione umana, le decisioni e le procedure per l’elaborazione del sistema di rating;

ii)

la documentazione del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il funzionamento, i limiti e le ipotesi fondamentali di ciascun modello di rating e di ciascun parametro di rischio e di replicare lo sviluppo del modello;

iii)

la documentazione del processo di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il metodo di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e la loro effettiva assegnazione a classi o pool e di replicare l’assegnazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità competente accerta che l’ente disponga di politiche che definiscano norme specifiche per la documentazione che assicurino:

a)

che la documentazione interna sia sufficientemente dettagliata e accurata;

b)

che a persone o unità specifiche sia attribuita la responsabilità di garantire che la documentazione sia completa, coerente, accurata, aggiornata, approvata come opportuna e sicura;

c)

che l’ente documenti adeguatamente le proprie politiche, procedure e metodologie relative all’applicazione del metodo IRB.

Articolo 4

Coinvolgimento di terzi

1.   Al fine di valutare la conformità al requisito relativo alla solidità e alla corretta applicazione dei sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all’elaborazione, all’applicazione e alla validazione dei suoi sistemi di rating o abbia acquistato un sistema di rating o dati aggregati da terzi, l’autorità competente accerta che tale delega o acquisto non ostacoli l’applicazione del presente regolamento e verifica che:

a)

l’alta dirigenza dell’ente, quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE («alta dirigenza»), nonché l’organo di amministrazione dell’ente o il comitato da esso designato partecipino attivamente alla vigilanza e al processo decisionale riguardanti i compiti, le attività o le funzioni delegate a terzi o i sistemi di rating ottenuti da terzi;

b)

il personale dell’ente abbia una conoscenza e una comprensione sufficienti dei compiti, delle attività o delle funzioni delegate a terzi, della struttura dei dati e dei sistemi di rating ottenuti da terzi;

c)

la continuità delle funzioni o dei processi esternalizzati sia garantita anche mediante un’adeguata pianificazione di emergenza;

d)

l’audit interno o un’altra tipologia di controllo dei compiti, delle attività e delle funzioni delegati a terzi non sia limitato o impedito dal coinvolgimento di terzi;

e)

l’autorità competente abbia pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti.

2.   Quando una parte terza partecipa ai compiti di elaborazione di un sistema di rating e di stima del rischio per un ente, l’autorità competente accerta che:

a)

siano soddisfatte le lettere da a) a e) del paragrafo 1;

b)

le attività di validazione relative a tali sistemi di rating e le stime di rischio non siano svolte da detta parte terza;

c)

la parte terza fornisca all’ente le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività di validazione.

3.   Se, ai fini dell’elaborazione di un sistema di rating e di una stima dei parametri di rischio, l’ente utilizza dati aggregati con altri enti e una parte terza elabora il sistema di rating, quest’ultima può assistere l’ente nelle sue attività di validazione eseguendo i compiti di validazione che richiedono l’accesso ai dati aggregati.

4.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame degli accordi con la parte terza e di altri documenti pertinenti che ne specificano i compiti;

b)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente dell’ente o dalla parte terza a cui è delegato l’incarico, l’attività o la funzione, o svolgimento di colloqui con essi;

c)

acquisizione di dichiarazioni scritte dall’alta dirigenza o dall’organo di amministrazione dell’ente o dalla parte terza a cui è delegato il compito, l’attività o la funzione, o dal comitato dell’ente designato dall’organo di amministrazione, o svolgimento di colloqui con essi;

d)

se del caso, esame di altri documenti pertinenti dell’ente o della parte terza.

Articolo 5

Non conformità temporanea ai requisiti del metodo IRB

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente:

a)

verifica se il piano dell’ente per un tempestivo ritorno alla conformità sia sufficiente a correggere la non conformità e se il calendario sia ragionevole, tenendo conto di tutti i seguenti elementi:

i)

la rilevanza della non conformità;

ii)

la portata delle misure necessarie per ritornare alla conformità;

iii)

le risorse a disposizione dell’ente;

b)

monitora periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione del piano dell’ente per un tempestivo ritorno alla conformità;

c)

verifica la conformità dell’ente ai requisiti pertinenti dopo l’attuazione del piano, applicando le metodologie di valutazione stabilite nel presente regolamento.

CAPO 2

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER I PIANI DI UTILIZZO SEQUENZIALE E PER L’UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO STANDARDIZZATO

Articolo 6

Disposizioni generali

1.   Al fine di valutare la conformità di un ente alle condizioni per l’applicazione del metodo IRB di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente di cui all’articolo 150 di tale regolamento, l’autorità competente verifica entrambi i seguenti aspetti:

a)

che la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell’ente siano adeguati, conformemente all’articolo 7;

b)

che le classi di esposizioni, i tipi di esposizioni o le unità operative a cui si applica il metodo standardizzato possano beneficiare di un’esenzione permanente dal metodo IRB.

2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

a)

esame del piano dell’ente per l’utilizzo sequenziale del metodo IRB;

b)

esame delle pertinenti politiche e procedure interne dell’ente, compresi i metodi di calcolo della quota di esposizioni coperta da utilizzo sequenziale del metodo IRB ed esenzione permanente dal metodo IRB;

c)

esame dei ruoli e delle responsabilità delle unità e degli organi di amministrazione coinvolti nell’assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;

d)

esame dei pertinenti verbali delle riunioni degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

e)

esame delle pertinenti risultanze della funzione di audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

f)

esame delle pertinenti relazioni sullo stato di avanzamento degli sforzi compiuti dall’ente per correggere le carenze e attenuare i rischi rilevati nel corso degli audit;

g)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini della verifica richiesta al paragrafo 1, l’autorità competente può:

a)

esaminare la documentazione funzionale dei sistemi informatici utilizzati nel processo di assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;

b)

condurre prove a campione ed esaminare i documenti relativi alle caratteristiche dei debitori e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni incluse nel campione;

c)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 7

Utilizzo sequenziale del metodo IRB

1.   Nel valutare la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell’ente conformemente all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il piano di utilizzo sequenziale comprenda almeno i seguenti elementi:

i)

la specificazione dell’ambito di applicazione di ciascun sistema di rating, nonché dei tipi di esposizioni valutati utilizzando ciascun modello di rating;

ii)

le date previste per l’applicazione del metodo IRB per ciascun tipo di esposizione;

iii)

informazioni sui valori delle esposizioni complessive al momento della valutazione e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente al metodo applicato al momento della valutazione a ciascun tipo di esposizione;

b)

il piano di utilizzo sequenziale comprenda tutte le esposizioni dell’ente e, se del caso, della sua impresa madre e tutte le esposizioni delle filiazioni dell’ente, a meno che le esposizioni non siano valutate conformemente all’articolo 8;

c)

l’applicazione sia prevista conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

quando l’ente è autorizzato ad utilizzare il metodo IRB per qualsiasi classe di esposizioni, che utilizzi il metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale, tranne nei casi specificati all’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

la sequenza e i periodi di tempo di applicazione del metodo IRB siano specificati sulla base delle capacità reali dell’ente, tenuto conto della disponibilità dei dati, dei sistemi di rating e dei periodi di esperienza di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, e non siano utilizzati in modo selettivo al fine di ridurre i requisiti di fondi propri;

f)

la sequenza di applicazione del metodo IRB assicuri che sia data priorità alle esposizioni creditizie relative all’attività principale dell’ente;

g)

un termine preciso per l’applicazione del metodo IRB sia fissato per ciascun tipo di esposizione e unità operativa e sia ragionevole in base alla natura e alla portata delle attività dell’ente.

2.   L’autorità competente stabilisce se il termine di cui al paragrafo 1, lettera g), è ragionevole sulla base di tutti i seguenti elementi:

a)

la complessità delle operazioni dell’ente, comprese quelle dell’impresa madre e delle sue filiazioni;

b)

il numero di unità operative e linee di business all’interno dell’ente e, se del caso, della sua impresa madre e delle sue filiazioni;

c)

il numero e la complessità dei sistemi di rating che devono essere applicati da tutte le entità interessate dal piano di utilizzo sequenziale;

d)

i piani per l’applicazione dei sistemi di rating nelle filiazioni situate in paesi terzi in cui sussistono notevoli difficoltà giuridiche o di altro tipo per l’approvazione dei modelli IRB;

e)

la disponibilità di serie temporali accurate, adeguate e complete;

f)

la capacità operativa dell’ente di sviluppare e applicare i sistemi di rating;

g)

la precedente esperienza dell’ente nella gestione di specifici tipi di esposizioni.

3.   Nel valutare la conformità dell’ente al piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB, che è soggetto all’autorizzazione da parte dell’autorità competente conformemente all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente può considerare opportune modifiche della sequenza e del periodo di tempo solo se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a)

vi sono cambiamenti significativi nel contesto imprenditoriale e, in particolare, cambiamenti riguardanti strategie, fusioni e acquisizioni;

b)

vi sono cambiamenti significativi nei pertinenti requisiti regolamentari;

c)

l’autorità competente, l’audit interno o la funzione di validazione hanno individuato carenze rilevanti nei sistemi di rating;

d)

gli elementi di cui al paragrafo 2 sono cambiati in modo significativo o uno qualsiasi di essi non è stato adeguatamente preso in considerazione nel piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB approvato.

Articolo 8

Condizioni per l’utilizzo parziale permanente

1.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente valuti e tenga in considerazione la disponibilità di dati esterni per le controparti rappresentative;

b)

il costo sostenuto dall’ente per l’elaborazione di un sistema di rating per le controparti nella classe di esposizioni pertinente sia valutato tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la natura e la portata delle sue attività;

c)

la capacità operativa dell’ente di sviluppare e applicare un sistema di rating sia valutata tenendo in considerazione la natura e la portata delle sue attività.

2.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia verificato e preso in considerazione almeno uno dei seguenti elementi:

a)

che le esposizioni, compreso il numero dei portafogli gestiti separatamente e delle linee di business, non sono sufficientemente omogenee da consentire l’elaborazione di un sistema di rating solido e affidabile;

b)

che l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente al metodo standardizzato è significativamente superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio atteso calcolato conformemente al metodo IRB;

c)

che le esposizioni si riferiscono a un’unità operativa o a una linea di business dell’ente di cui è prevista la cessazione;

d)

che le esposizioni comprendono portafogli soggetti al consolidamento proporzionale di filiazioni parzialmente controllate, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, l’autorità competente accerta che l’ente controlli periodicamente la conformità alle disposizioni di cui all’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO 3

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA FUNZIONE DI VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE NONCHÉ DELLA GOVERNANCE INTERNA E DELLA SORVEGLIANZA DI UN ENTE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 9

Disposizioni generali

1.   Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti alla governance interna, compresi quelli riguardanti l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione, la reportistica interna, il controllo del rischio di credito e l’audit interno, la sorveglianza e la validazione, l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

la solidità dei dispositivi, dei meccanismi e dei processi di validazione dei sistemi di rating di un ente e l’adeguatezza del personale responsabile dello svolgimento della validazione («funzione di validazione») di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettere c) e f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:

i)

l’indipendenza della funzione di validazione, in conformità dell’articolo 10;

ii)

la completezza e la frequenza di applicazione del processo di validazione, in conformità dell’articolo 11;

iii)

l’adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione, in conformità dell’articolo 12;

iv)

la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione, in conformità dell’articolo 13;

b)

la governance interna e la sorveglianza dell’ente, compresi l’unità di controllo del rischio di credito e l’audit interno dell’ente, di cui agli articoli 189, 190 e 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:

i)

il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione, in conformità dell’articolo 14;

ii)

le comunicazioni alla dirigenza, in conformità dell’articolo 15;

iii)

l’unità di controllo del rischio di credito, in conformità dell’articolo 16;

iv)

l’audit interno, in conformità dell’articolo 17.

2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

a)

esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

b)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

c)

esame dei rapporti relativi ai sistemi di rating, nonché delle conclusioni e decisioni adottate in base a tali rapporti;

d)

esame dei rapporti sulle attività di controllo del rischio di credito, sull’audit interno, sulle funzioni di sorveglianza e validazione elaborati dal personale responsabile di ciascuna delle suddette funzioni o da qualsiasi altra funzione di controllo dell’ente, nonché delle conclusioni, risultanze e raccomandazioni di tali funzioni;

e)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Per la valutazione della funzione di validazione, oltre ai metodi di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale che interviene nella funzione di validazione;

b)

esame dell’adeguatezza e dell’opportunità del piano di lavoro annuale di validazione;

c)

esame dei manuali di validazione utilizzati dalla funzione di validazione;

d)

esame del processo di classificazione delle risultanze e delle raccomandazioni pertinenti in funzione della loro rilevanza;

e)

esame della coerenza delle conclusioni, delle risultanze e delle raccomandazioni della funzione di validazione;

f)

esame del ruolo della funzione di validazione nella procedura di approvazione interna dei sistemi di rating e di tutte le relative modifiche;

g)

esame del piano d’azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato dal livello direttivo appropriato.

4.   Per la valutazione dell’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale e dell’alta dirigenza pertinenti dell’unità di controllo del rischio di credito;

b)

esame dei rapporti presentati dall’unità di controllo del rischio di credito e dall’alta dirigenza all’organo di amministrazione o a un suo comitato esecutivo.

5.   Per la valutazione dell’audit interno o di un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame dei ruoli e delle responsabilità pertinenti di tutto il personale competente che interviene nell’audit interno;

b)

esame dell’adeguatezza e dell’opportunità del piano annuale di audit interno;

c)

esame dei manuali e dei programmi di lavoro di audit, nonché delle risultanze e delle raccomandazioni formulate nei rapporti di audit;

d)

esame del piano d’azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato al livello direttivo appropriato.

6.   Oltre ai metodi elencati al paragrafo 2, l’autorità competente può esaminare altri documenti pertinenti dell’ente ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 2

Metodologia di valutazione della funzione di validazione

Articolo 10

Indipendenza della funzione di validazione

1.   Nel valutare l’indipendenza della funzione di validazione ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 174, lettera d), e degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’unità responsabile della funzione di validazione o, laddove non esista un’unità separata che si occupi esclusivamente della funzione di validazione, il personale che svolge la funzione di validazione soddisfi quanto segue:

a)

la funzione di validazione è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti nonché dell’elaborazione o dello sviluppo del modello;

b)

il personale che svolge la funzione di validazione è diverso sia dal personale responsabile dell’elaborazione e dello sviluppo del sistema di rating che da quello responsabile della funzione di controllo del rischio di credito;

c)

riferisce direttamente all’alta dirigenza.

2.   Ai fini del paragrafo 1, se l’unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall’unità di controllo del rischio di credito e ciascuna unità riferisce a membri diversi dell’alta dirigenza, l’autorità competente accerta entrambi gli elementi seguenti:

a)

la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, se l’unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall’unità di controllo del rischio di credito ed entrambe le unità riferiscono allo stesso membro dell’alta dirigenza, l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;

c)

è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall’alta dirigenza dell’ente;

d)

le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;

e)

tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;

f)

l’audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

4.   Ai fini del paragrafo 1, laddove non esista un’unità separata responsabile della funzione di validazione l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;

c)

è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall’alta dirigenza dell’ente;

d)

le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;

e)

tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;

f)

l’audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e);

g)

vi è un’effettiva separazione tra il personale che effettua la funzione di validazione e il personale incaricato degli altri compiti;

h)

l’ente non è un ente a rilevanza sistemica a livello globale o un altro ente a rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

5.   Nel valutare l’indipendenza della funzione di validazione, l’autorità competente accerta inoltre se la scelta dell’ente per quanto concerne l’organizzazione della funzione di validazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sia opportuna in base alla natura e alle dimensioni dell’ente nonché alla complessità dei rischi inerenti al suo modello aziendale.

Articolo 11

Completezza e frequenza del processo di validazione

1.   Nel valutare la completezza della funzione di validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente abbia definito e documentato un processo di validazione completo per tutti i sistemi di rating;

b)

l’ente effettui il processo di validazione di cui alla lettera a) con l’opportuna frequenza.

2.   Nel valutare la completezza della funzione di validazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che la funzione di validazione:

a)

svolga un esame critico di tutti gli aspetti della specificazione dei rating interni e dei parametri di rischio, comprese le procedure per la raccolta e la pulizia dei dati, le scelte riguardanti la metodologia e la struttura del modello, nonché il processo di selezione delle variabili;

b)

verifichi che i rating interni e i parametri di rischio siano attuati correttamente nei sistemi informatici e che le definizioni di classe e pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche dell’ente;

c)

verifichi la performance dei sistemi di rating prendendo in considerazione almeno la differenziazione e la quantificazione del rischio, la stabilità dei rating interni, i parametri di rischio e le specifiche del modello;

d)

verifichi tutte le modifiche relative ai rating interni e ai parametri di rischio e la loro rilevanza in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e accerti che sia dato coerentemente seguito alle sue conclusioni, risultanze e raccomandazioni.

3.   Nel valutare se la frequenza del processo di validazione di cui al paragrafo 1, lettera b), sia adeguata, l’autorità competente accerta che il processo di validazione abbia cadenza periodica per tutti i sistemi di rating dell’ente, secondo un piano di lavoro annuale, e che:

a)

per tutti i sistemi di rating, i processi imposti dall’articolo 185, lettera b), e dall’articolo 188, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 («test retrospettivi») siano effettuati almeno una volta all’anno;

b)

per i sistemi di rating che interessano tipi rilevanti di esposizioni, la verifica della performance dei sistemi di rating di cui al paragrafo 2, lettera c), sia effettuata almeno una volta all’anno.

4.   Se un ente presenta una domanda di autorizzazione ad utilizzare i rating interni e i parametri di rischio di un sistema di rating o se chiede che siano apportate modifiche rilevanti ai rating interni e ai parametri di rischio di un sistema di rating, l’autorità competente accerta che l’ente effettui la validazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) prima che il sistema di rating sia utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri e a fini di gestione del rischio interno.

Articolo 12

Adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione

Nel valutare l’adeguatezza dei metodi e delle procedure di validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che tali metodi e procedure permettano una valutazione coerente e affidabile della performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio, e che:

a)

i metodi e le procedure di validazione siano adatti a valutare l’accuratezza e la coerenza del sistema di rating;

b)

i metodi e le procedure di validazione siano adeguati alla natura, al grado di complessità e all’ambito di applicazione dei sistemi di rating dell’ente e alla disponibilità dei dati;

c)

i metodi e le procedure di validazione specifichino chiaramente gli obiettivi, le norme e i limiti della validazione, contengano una descrizione di tutti i test di convalida, le serie di dati e i processi di pulizia dei dati, stabiliscano le fonti di dati e i periodi di riferimento e determinino i target fissi e le tolleranze per le metriche definite, sia per la validazione iniziale che per quella periodica;

d)

i metodi di validazione impiegati, in particolare i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati per la validazione e la relativa pulizia, siano applicati coerentemente nel tempo;

e)

i metodi di validazione includano test retrospettivi e i valori di riferimento di cui all’articolo 185, lettera c), e all’articolo 188, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

i metodi di validazione tengano conto del modo in cui i cicli economici e i relativi fattori sistematici di variabilità dei default vengono considerati nei rating interni e nei parametri di rischio, in particolare per quanto riguarda la stima della PD.

Articolo 13

Solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione

Nel valutare la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

i rapporti di validazione individuino e descrivano i metodi di validazione impiegati, i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati e i relativi processi di pulizia dei dati e includano i risultati di tali test, le conclusioni della validazione, le risultanze e le rispettive raccomandazioni;

b)

le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano direttamente comunicate all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente o al comitato esecutivo da questo designato;

c)

le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano riprese nelle modifiche e nei miglioramenti apportati all’assetto dei rating interni e delle stime di rischio, anche nelle situazioni descritte all’articolo 185, lettera e), prima frase, e all’articolo 188, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

il processo decisionale dell’ente avvenga al livello direttivo appropriato.

SEZIONE 3

Metodologia di valutazione della governance interna e della sorveglianza

Articolo 14

Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione

Nel valutare il governo societario dell’ente di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il processo decisionale dell’ente, la sua gerarchia, i flussi informativi e i livelli di responsabilità siano chiaramente stabiliti nella documentazione interna dell’ente e si rispecchino coerentemente nei verbali dei suoi organi interni;

b)

sia l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato, sia l’alta dirigenza approvino almeno i seguenti aspetti sostanziali dei sistemi di rating:

i)

tutte le politiche relative all’elaborazione e all’attuazione dei sistemi di rating e all’applicazione del metodo IRB, comprese le politiche relative a tutti gli aspetti sostanziali dei processi di assegnazione dei rating, di stima dei parametri di rischio e di validazione;

ii)

tutte le politiche di gestione del rischio, comprese quelle relative all’infrastruttura informatica e alla pianificazione delle emergenze;

iii)

i parametri di rischio di tutti i sistemi di rating impiegati nei processi di gestione interna del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri;

c)

l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato istituisca, con decisione formale, un’adeguata struttura organizzativa per la corretta attuazione dei sistemi di rating;

d)

l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato approvi, con decisione formale, la specificazione del livello accettabile di rischio in base al sistema di rating interno dell’ente;

e)

l’alta dirigenza abbia una buona conoscenza di tutti i sistemi di rating dell’ente, del loro assetto e funzionamento, dei requisiti per il metodo IRB e del metodo applicato dall’ente per soddisfare tali requisiti;

f)

l’alta dirigenza informi l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato sulle modifiche rilevanti o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente;

g)

l’alta dirigenza sia in grado di assicurare, su base continuativa, il buon funzionamento dei sistemi di rating;

h)

l’alta dirigenza adotti le misure necessarie laddove il controllo del rischio di credito, la validazione, l’audit interno o qualsiasi altra funzione di controllo individui carenze dei sistemi di rating.

Articolo 15

Comunicazioni alla dirigenza

Nel valutare l’adeguatezza delle comunicazioni alla dirigenza di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

tali comunicazioni contemplino almeno le informazioni su tutti gli elementi seguenti:

i)

i profili di rischio o le esposizioni dei debitori, per classi;

ii)

la migrazione fra le varie classi;

iii)

una stima dei parametri di rischio pertinenti per ciascuna classe;

iv)

un raffronto dei tassi di default effettivi e, laddove siano usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi a fronte delle previsioni;

v)

le ipotesi e i risultati delle prove di stress;

vi)

la performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate nei sistemi di rating;

vii)

i rapporti di validazione;

b)

la forma e la frequenza delle comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla rilevanza e alla tipologia delle informazioni nonché al livello gerarchico del destinatario, tenuto conto della struttura organizzativa dell’ente;

c)

le comunicazioni alla dirigenza agevolino la sorveglianza, da parte dell’alta dirigenza, del rischio di credito nel portafoglio complessivo delle esposizioni oggetto del metodo IRB;

d)

le comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente.

Articolo 16

Unità di controllo del rischio di credito

1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano separate e indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione o del rinnovo dei crediti;

b)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano funzionali e adeguate ai loro compiti.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che:

a)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano strutture organizzative distinte all’interno dell’ente;

b)

la persona o le persone a capo delle unità di controllo del rischio di credito siano alti dirigenti;

c)

la funzione di gestione del rischio di credito sia organizzata in base ai principi di cui all’articolo 76, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

d)

il personale e l’alta dirigenza a cui fanno capo l’unità o le unità di controllo del rischio di credito non siano responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti;

e)

gli alti dirigenti dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito e delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione dell’ente o del comitato esecutivo da questo designato;

f)

la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che:

a)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;

b)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito dispongano di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;

c)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano responsabili dell’elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating, come prescritto dall’articolo 190, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che tra le competenze dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito rientrino quelle elencate all’articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento;

d)

l’unità o le unità di controllo del rischio di credito informano regolarmente l’alta dirigenza in merito alla performance dei sistemi di rating, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

Articolo 17

Audit interno

1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’audit interno oppure a un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente esaminino almeno una volta all’anno quanto segue:

i)

tutti i sistemi di rating dell’ente;

ii)

le operazioni della funzione di controllo del rischio di credito;

iii)

le operazioni del processo di approvazione del credito;

iv)

le operazioni della funzione di validazione interna;

b)

l’esame di cui alla lettera a) agevoli la specificazione, nel piano di lavoro annuale, delle aree che richiedono un esame minuzioso della conformità a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB, di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano funzionali e adeguati ai loro compiti.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica che:

a)

l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente forniscano informazioni sufficienti all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente in merito alla conformità dei sistemi di rating a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB;

b)

l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano commisurati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;

c)

l’audit interno o l’unità analoga di audit indipendente disponga di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;

d)

l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente non intervengano in alcun aspetto del funzionamento dei sistemi di rating sottoposti al loro esame in conformità del paragrafo 1, lettera a);

e)

l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferiscano direttamente all’alta dirigenza;

f)

la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili della funzione di audit interno non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.

CAPO 4

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL’UTILIZZO E DELLA PROVA DELL’ESPERIENZA

Articolo 18

Disposizioni generali

1.   Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti all’utilizzo dei sistemi di rating ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 145, dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere a), e c), e paragrafo 2, e dell’articolo 175, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nell’autorizzazione dei crediti e nel processo decisionale in conformità dell’articolo 19;

b)

i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nel processo dell’attribuzione interna del capitale in conformità dell’articolo 20;

c)

i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario in conformità dell’articolo 21;

d)

i dati e le stime utilizzati dall’ente per il calcolo dei fondi propri e quelli impiegati a fini interni siano coerenti e che le eventuali discrepanze siano pienamente documentate e ragionevoli;

e)

i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall’ente almeno tre anni prima dell’uso del metodo IRB, come stabilito all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’articolo 22.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

b)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente che intervengono nella governance della gestione del rischio di credito;

c)

esame dell’attribuzione dei poteri di prendere decisioni di credito, dei manuali di gestione del credito e dei regimi di commercial channel;

d)

esame dell’analisi effettuata dall’ente in merito alle autorizzazioni dei crediti e ai dati relativi alle richieste di credito respinte, compresi tutti gli elementi seguenti:

i)

decisioni di credito che si discostano dalla politica di credito dell’ente («deroghe»),

ii)

situazioni in cui la valutazione umana produce uno scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei sistemi di rating («scostamenti») e relative giustificazioni,

iii)

esposizioni prive di rating e motivazioni dei rating mancanti,

iv)

decisioni manuali e valori di soglia;

e)

esame delle politiche di ristrutturazione del credito dell’ente;

f)

esame della segnalazione periodica documentata del rischio di credito;

g)

esame della documentazione relativa al calcolo del capitale interno dell’ente e dell’allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli;

h)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

i)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

j)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

esame della documentazione dei sistemi di allarme rapido;

b)

esame della metodologia per le rettifiche di valore su crediti e dell’analisi documentale della sua congruenza con il calcolo dei requisiti di fondi propri;

c)

esame dell’analisi documentale della redditività dell'ente corretta per il rischio;

d)

esame delle politiche dell’ente in materia di quantificazione del rischio;

e)

esame delle procedure di riscossione e recupero dei debiti;

f)

esame dei manuali di pianificazione e dei rapporti sull’iscrizione a bilancio del costo del rischio;

g)

esame della politica di remunerazione e dei verbali del comitato per le remunerazioni;

h)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 19

Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti

1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale e nell’autorizzazione dei crediti dell’ente, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all’attribuzione a classi o pool in conformità dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, di detto regolamento, in relazione all’assegnazione delle esposizioni in conformità dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento e in relazione alla documentazione dei sistemi di rating in conformità dell’articolo 175, paragrafo 3, di detto regolamento, l’autorità competente accerta che:

a)

il numero delle esposizioni prive di rating e dei rating obsoleti non sia significativo;

b)

tali rating interni e stime dei default e delle perdite abbiano una funzione importante, in particolare:

i)

nelle decisioni in merito all’approvazione, al rigetto, alla ristrutturazione e al rinnovo di una linea di credito;

ii)

nella definizione delle politiche creditizie, influendo sui limiti massimi di esposizione, sulle tecniche di attenuazione e sui supporti di credito prescritti, oppure su altri aspetti del profilo generale del rischio di credito dell’ente;

iii)

nello svolgimento del processo di sorveglianza dei debitori e delle esposizioni.

2.   Qualora gli enti utilizzino rating interni e stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui detto utilizzo contribuisce alla funzione essenziale di tali rating e stime nei processi di gestione del rischio e decisionali dell’ente e nell’autorizzazione dei crediti di cui al paragrafo 1:

a)

la quantificazione del rischio per ogni linea di credito o debitore;

b)

i sistemi di allarme rapido impiegati per la gestione del rischio di credito;

c)

la determinazione e l’attuazione delle politiche e dei processi di riscossione e recupero;

d)

il calcolo delle rettifiche di valore su crediti, se in linea con la disciplina contabile applicabile;

e)

nell’ambito del processo di concessione del credito, la ripartizione o la delega di competenza dall’organo di amministrazione ai comitati interni, all’alta dirigenza e al personale.

Articolo 20

Prova dell’utilizzo nell’attribuzione interna del capitale

1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nell’attribuzione interna del capitale dell’ente di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:

a)

nella valutazione dell’importo di capitale interno che l’ente considera adeguato a coprire la natura e il livello del rischio al quale è o potrebbe essere esposto, secondo quanto previsto all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;

b)

nell’allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli.

2.   Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite allo scopo di calcolare, per motivi di bilancio, il costo del rischio sostenuto dall’ente, l’autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce alla loro funzione essenziale nell’attribuzione interna del capitale dell’ente.

Articolo 21

Prova dell’utilizzo nelle funzioni di governo societario

1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell’ente di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:

a)

nelle comunicazioni alla dirigenza;

b)

nella sorveglianza del rischio di credito a livello di portafoglio.

2.   Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce al loro ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell’ente di cui al paragrafo 1:

a)

la pianificazione dell’audit interno;

b)

la definizione delle politiche di remunerazione.

Articolo 22

Prova dell’esperienza

1.   Nel valutare se i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall’ente almeno tre anni prima dell’uso del metodo IRB per il calcolo dei requisiti di fondi propri, come stabilito all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

tali sistemi di rating siano stati utilizzati nei processi di gestione del rischio, decisionali e di autorizzazione dei crediti dell’ente di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b);

b)

il funzionamento effettivo dei sistemi di rating sia adeguatamente documentato per i tre anni in questione, in particolare per quanto riguarda i rispettivi rapporti di sorveglianza, validazione e audit.

2.   Al fine di valutare una richiesta di autorizzazione ad estendere il metodo IRB in conformità del piano di utilizzo sequenziale, il paragrafo 1 si applica anche ai casi in cui l’estensione riguarda esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell’ambito di applicazione, cosicché l’esperienza dell’ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 145, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni aggiuntive, come stabilito all’articolo 145, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

CAPO 5

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ESPOSIZIONI A CLASSI O POOL

Articolo 23

Disposizioni generali

1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti relativi all’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi o pool, di cui agli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica entrambi gli elementi seguenti:

a)

l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool, compreso il trattamento degli scostamenti, in conformità dell’articolo 24;

b)

l’integrità del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l’indipendenza del processo di assegnazione e degli esami dell’assegnazione, in conformità dell’articolo 25.

2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

a)

esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

b)

esame dei ruoli e delle competenze delle unità responsabili della concessione e del rinnovo dei crediti e di quelle responsabili dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool;

c)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

d)

esame dei rapporti interni dell’ente riguardanti la performance del processo di assegnazione;

e)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

f)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze del processo di assegnazione o di revisione e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

g)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;

h)

esame dei criteri applicati dal personale incaricato della valutazione umana dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;

b)

svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;

c)

esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche;

d)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 24

Definizioni, processi e criteri dell’assegnazione

1.   Nel valutare l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool in conformità con gli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire coerenza nell’assegnazione dei debitori o delle operazioni al sistema di rating appropriato;

b)

siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che ciascuna esposizione detenuta dall’ente sia assegnata a una classe o a un pool conformemente al sistema di rating;

c)

per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD di cui all’articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutte le esposizioni verso lo stesso debitore siano assegnate alla medesima classe del debitore, comprese le esposizioni riguardanti linee di attività, unità organizzative, localizzazioni geografiche, soggetti giuridici all’interno del gruppo e sistemi informatici diversi, e per garantire la corretta applicazione della deroga dal requisito di prevedere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché della deroga dall’obbligo di assegnare esposizioni distinte verso lo stesso debitore alla medesima classe del debitore di cui all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento;

d)

le definizioni e i criteri utilizzati per l’assegnazione siano sufficientemente dettagliati da assicurare un’interpretazione comune da parte del personale addetto e l’assegnazione coerente a classi o pool in tutte le linee di attività, le unità organizzative e le localizzazioni geografiche e in tutti i soggetti giuridici all’interno del gruppo, indipendentemente dal sistema informatico in uso;

e)

siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per ottenere tutte le informazioni pertinenti relative ai debitori e alle operazioni;

f)

siano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti, attuali e più aggiornate;

g)

nel caso delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD, siano prese in considerazione sia le informazioni finanziarie che quelle non finanziarie;

h)

qualora le informazioni necessarie all’assegnazione delle esposizioni a classi o pool manchino o non siano aggiornate, l’ente abbia stabilito tolleranze per le metriche definite e abbia adottato regole per tenere conto della situazione in modo opportuno e prudente;

i)

i bilanci risalenti a più di 24 mesi siano considerati obsoleti e trattati in modo prudente;

j)

l’assegnazione a classi o pool rientri nel processo di autorizzazione dei crediti, in conformità dell’articolo 19;

k)

i criteri per l’assegnazione a classi o pool siano coerenti con le regole dell’ente per la concessione di crediti e le politiche per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta le situazioni in cui si fa ricorso al giudizio umano per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del sistema di rating in conformità dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Essa accerta che:

a)

siano state predisposte politiche documentate che stabiliscano le motivazioni e la portata massima degli scostamenti e che specifichino in quali fasi del processo di assegnazione sono consentiti gli scostamenti;

b)

gli scostamenti siano sufficientemente giustificati in riferimento alle motivazioni stabilite dalle politiche di cui alla lettera a) e che tale giustificazione sia documentata;

c)

l’ente svolga un’analisi periodica della performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento, compresa un’analisi degli scostamenti effettuati da ciascun membro del personale che applica gli scostamenti, e che i risultati di tale analisi siano presi in considerazione nel processo decisionale al livello direttivo appropriato;

d)

l’ente raccolga informazioni complete sugli scostamenti, incluse le informazioni prima e dopo gli scostamenti, verifichi periodicamente il numero e le giustificazioni degli scostamenti e ne analizzi gli effetti sulla performance del modello;

e)

il numero e le giustificazioni degli scostamenti non siano indice di carenze significative del modello di rating.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica che le definizioni, i processi e i criteri dell’assegnazione conseguano quanto segue:

a)

sono individuati i gruppi di clienti connessi, quali definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

nell’assegnare un debitore a una classe, sono prese in considerazione le informazioni sui rating e sui default di altri soggetti pertinenti all’interno del gruppo di clienti connessi in modo tale che le classi di rating di ciascun soggetto del gruppo ne riflettano la situazione distinta e le relazioni con gli altri soggetti del gruppo;

c)

i casi in cui i debitori sono assegnati a una classe superiore rispetto ai soggetti madre sono documentati e giustificati.

Articolo 25

Integrità del processo di assegnazione

1.   Nel valutare l’indipendenza del processo di assegnazione in conformità dell’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il personale e i dirigenti responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool non partecipino alla concessione o al rinnovo dei crediti né ne siano responsabili;

b)

gli alti dirigenti delle unità responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool e gli alti dirigenti delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione o del competente comitato esecutivo dell’ente;

c)

la remunerazione del personale e dei dirigenti responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti;

d)

le stesse prassi di cui alle lettere a), b) e c) si applichino agli scostamenti nella classe delle esposizioni al dettaglio.

2.   Nel valutare l’adeguatezza e la frequenza del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

politiche adeguate e dettagliate specifichino la frequenza dell’esame e i criteri su cui si basa la necessità di esami più frequenti in considerazione del rischio maggiore dei debitori o delle esposizioni problematiche, e che tali politiche siano applicate coerentemente nel tempo;

b)

l’assegnazione sia esaminata entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua approvazione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l’esame siano effettuati entro tale termine;

c)

l’assegnazione sia esaminata quando emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull’esposizione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l’esame siano effettuati senza indebito ritardo;

d)

l’ente abbia definito criteri e processi per valutare la rilevanza delle nuove informazioni e la conseguente necessità di una nuova assegnazione, e che tali criteri e processi siano applicati coerentemente;

e)

per l’esame dell’assegnazione siano utilizzate le informazioni più recenti;

f)

se, per motivi pratici, l’assegnazione non è stata esaminata secondo quanto stabilito alle lettere da a) a e), siano state predisposte adeguate politiche di individuazione, sorveglianza e rimedio e che siano adottate misure volte a garantire la conformità alle lettere da a) a e);

g)

l’alta dirigenza sia informata regolarmente in merito agli esami dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di eventuali ritardi degli esami dell’assegnazione di cui alla lettera f);

h)

siano state predisposte politiche adeguate che permettano di ottenere efficacemente e di aggiornare regolarmente le informazioni pertinenti, e che ciò sia opportunamente ripreso nei termini dei contratti con i debitori.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 2, l’autorità competente valuta il valore e il numero delle esposizioni che non sono state esaminate in conformità del paragrafo 2, lettere da a) a e), e accerta che tali esposizioni siano trattate in modo prudente al momento di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. La valutazione e la verifica sono effettuate separatamente per ciascun sistema di rating e per ciascun parametro di rischio.

CAPO 6

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DEFAULT

Articolo 26

Disposizioni generali

1.   Per valutare se l’ente individui tutte le situazioni che devono essere considerate default in conformità dell’articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione (5), l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

la specificazione dettagliata e l’applicazione pratica delle soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore, in conformità dell’articolo 27;

b)

la solidità e l’efficacia del processo impiegato dall’ente per l’individuazione del default di un debitore, in conformità dell’articolo 28;

c)

le soglie di attivazione e il processo impiegati dall’ente per la riclassificazione di un debitore in default in uno stato di non default, in conformità dell’articolo 29.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame dei criteri interni, delle politiche e delle procedure dell’ente per stabilire se sia intervenuto un default («definizione di default») e per trattare le esposizioni in stato di default;

b)

esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell’individuazione del default di un debitore e nella gestione delle esposizioni in stato di default;

c)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

d)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

e)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

f)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;

g)

esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale dello stato di default di un debitore o di un’esposizione e del ritorno a uno stato di non default.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati nel processo di individuazione del default di un debitore;

b)

svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;

c)

esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche;

d)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 27

Soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore

1.   Nel valutare la specificazione dettagliata e l’applicazione pratica, da parte dell’ente, delle soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore e la loro conformità all’articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2018/171, l’autorità competente accerta che:

a)

sia stata predisposta una politica adeguata in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti;

b)

la definizione di default applicata dall’ente comprenda almeno tutte le soglie di attivazione del default di cui all’articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

qualora un ente utilizzi più definizioni di default all’interno dei suoi soggetti giuridici, l’ambito di applicazione di ciascuna definizione di default sia chiaramente specificato e che le differenze tra le definizioni siano giustificate.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta se la definizione di default sia applicata in pratica e sia sufficientemente dettagliata da essere applicata coerentemente da tutti i membri del personale per tutti i tipi di esposizioni, e se tutti i seguenti potenziali indicatori dell’improbabile adempimento siano sufficientemente specificati:

a)

stato di sofferenza o incaglio;

b)

eventi che costituiscono specifiche rettifiche di valore su crediti derivanti da un significativo scadimento del merito di credito;

c)

cessioni del credito che costituiscono una perdita economica significativa;

d)

eventi che costituiscono una ristrutturazione onerosa;

e)

eventi che costituiscono una protezione analoga a quella del fallimento;

f)

altri indicatori dell’improbabile adempimento.

3.   L’autorità competente accerta che le politiche e procedure garantiscano che i debitori non siano classificati in stato di non default se si applica una qualsiasi delle soglie di attivazione del default.

Articolo 28

Solidità ed efficacia del processo di individuazione del default di un debitore

1.   Nel valutare la solidità e l’efficacia del processo di individuazione del default di un debitore in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutti i default siano identificati tempestivamente, in particolare che la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni rilevanti siano efficaci e avvengano con sufficiente frequenza;

b)

quando l’individuazione del default di un debitore si fonda su processi automatici, vengano effettuate prove per accertare che i default siano correttamente identificati dal sistema informativo;

c)

ai fini dell’individuazione del default di un debitore sulla base della valutazione umana, i criteri per la valutazione dei debitori e le soglie di attivazione del default siano definiti nella documentazione interna in modo sufficientemente dettagliato, tale da garantire la coerenza nell’identificazione dei default da parte di tutti i membri del personale coinvolti in tale identificazione;

d)

quando l’ente applica la definizione di default a livello di debitore, esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena è stato individuato il default di un debitore, tutte le esposizioni verso tale debitore siano registrate come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi, linee di business e localizzazioni geografiche all’interno dell’ente e delle sue filiazioni nonché, se del caso, all’interno della sua impresa madre e delle relative filiazioni;

e)

in caso di ritardo nell’attribuzione dello stato di default a tutte le esposizioni verso un debitore di cui alla lettera d) a seguito del default di una o più esposizioni del debitore, tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell’uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta l’applicazione della soglia di rilevanza definita a norma dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 nella definizione del default e la coerenza di tale soglia di rilevanza con la soglia di rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato fissata dall’autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171, e accerta che:

a)

esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che lo stato di default sia attribuito in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della valutazione di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e sia conforme alla soglia di rilevanza pertinente per un’obbligazione creditizia in arretrato definita dall’autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171;

b)

il processo di conteggio dei giorni di arretrato sia coerente con gli obblighi contrattuali o giuridici del debitore, tenga sufficientemente conto dei pagamenti parziali e sia applicato in modo coerente.

3.   Nel caso delle esposizioni al dettaglio, oltre all’accertamento stabilito al paragrafo 1 e alla valutazione stabilita al paragrafo 2, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente abbia una chiara politica di applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio, a livello del debitore o a livello della singola linea di credito;

b)

la politica di cui alla lettera a) sia allineata alla gestione del rischio dell’ente e applicata in modo coerente;

c)

quando l’ente applica la definizione di default a livello della singola linea di credito:

i)

esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena una linea di credito sia stata individuata come linea in stato di default, tale linea di credito sia contrassegnata come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi all’interno dell’ente;

ii)

quando si verifica un ritardo nell’attribuzione dello stato di default di una linea di credito in tutti i pertinenti sistemi di cui al punto i), tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell’uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.

Articolo 29

Riclassificazione in bonis

1.   Nel valutare la solidità delle soglie di attivazione e del processo di riclassificazione di un debitore in default come debitore regolare in conformità dell’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

le soglie di riclassificazione siano determinate per ciascuna soglia di attivazione del default e siano chiaramente specificati l’individuazione e il trattamento dei crediti soggetti a ristrutturazione onerosa;

b)

la riclassificazione sia possibile solo dopo che abbiano cessato di applicarsi tutte le soglie di attivazione del default e siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti per la riclassificazione;

c)

le soglie e il processo di riclassificazione siano determinati in modo prudente, in particolare che assicurino che la riclassificazione come regolare non venga effettuata quando l’ente prevede che l’obbligazione creditizia non venga adempiuta integralmente senza che l’ente ricorra ad azioni quali l’escussione delle garanzie.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che le politiche e le procedure dell’ente non permettano di riclassificare un debitore in default come debitore regolare semplicemente in conseguenza di modifiche dei termini o delle condizioni delle obbligazioni creditizie, a meno che l’ente abbia constatato che tali modifiche consentono di non giudicare più improbabile che il debitore adempia integralmente.

3.   L’autorità competente verifica l’analisi su cui l’ente ha fondato i propri criteri di riclassificazione. Essa accerta che l’analisi tenga conto della storia di default precedente dell’ente e della percentuale dei debitori in stato di default che, dopo essere stati riclassificati come debitori regolari, ritornano in default in breve tempo.

CAPO 7

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ASSETTO, DEI PARTICOLARI OPERATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI RATING

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 30

Disposizioni generali

1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di assetto, gestione e documentazione dei sistemi di rating, di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica tutti i seguenti aspetti:

a)

l’adeguatezza della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating, come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 31 e 32;

b)

l’adeguatezza della struttura dei sistemi di rating, di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 33 a 36;

c)

l’applicazione da parte dell’ente dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici, di cui all’articolo 174 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 37 a 40.

2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

a)

esame delle pertinenti politiche interne dell’ente;

b)

esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione dei sistemi di rating;

c)

esame dei manuali, delle metodologie e dei processi di sviluppo su cui si fondano i sistemi di rating;

d)

esame dei verbali degli organi interni dell’ente responsabili dell’approvazione dei sistemi di rating, organo di amministrazione compreso, o delle commissioni da esso designate;

e)

esame dei rapporti sulla performance dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente;

f)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante la sorveglianza, le validazioni e i pertinenti audit;

g)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di sviluppo dei sistemi di rating;

b)

esecuzione di stime proprie o riproduzione di quelle effettuate dall’ente durante l’elaborazione e la sorveglianza dei sistemi di rating utilizzando i dati forniti dall’ente;

c)

richiesta all’ente di ulteriore documentazione o di fornire un’analisi relativa alla scelta della metodologia di elaborazione del sistema di rating nonché informazioni sui risultati conseguiti;

d)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici relativa all’ambito della valutazione dell’assetto, dei particolari operativi e della documentazione dei sistemi di rating;

e)

esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

f)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

SEZIONE 2

Metodologia di valutazione della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating

Articolo 31

Completezza della documentazione dei sistemi di rating

1.   Nel valutare la completezza della documentazione relativa all’assetto, ai particolari operativi e alla logica dei sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la documentazione sia completa e comprenda i seguenti aspetti:

a)

l’adeguatezza del sistema di rating e dei modelli utilizzati all’interno di esso tenuto conto delle caratteristiche del portafoglio;

b)

una descrizione delle fonti di dati e delle pratiche di pulizia dei dati;

c)

le definizioni di default e di perdita;

d)

le scelte metodologiche;

e)

le specifiche tecniche dei modelli;

f)

le carenze e i limiti dei modelli e gli eventuali fattori che possono attenuarli;

g)

i risultati delle prove di applicazione dei modelli nei sistemi informatici, in particolare se l’applicazione è avvenuta con successo e senza errori;

h)

un’autovalutazione dell’osservanza dei requisiti normativi inerenti al metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che:

a)

la documentazione illustri chiaramente lo scopo del sistema di rating e dei modelli;

b)

la documentazione comprenda una descrizione dell’ambito di applicazione del sistema di rating e di quello dei modelli utilizzati all’interno di esso, ossia una specificazione del tipo di esposizione coperto da ciascun modello all’interno del sistema di rating, sia in termini qualitativi che quantitativi, del tipo di risultanze di ciascun modello e dell’uso fatto delle risultanze;

c)

la documentazione comprenda una spiegazione delle modalità secondo le quali le informazioni acquisite mediante il sistema di rating e i risultati dei modelli sono presi in considerazione ai fini della gestione del rischio, del processo decisionale e dell’autorizzazione dei crediti, di cui all’articolo 19.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:

a)

informazioni dettagliate su tutti i dati utilizzati per l’elaborazione del modello, compresa una definizione precisa del contenuto, della fonte, del formato e della codifica del modello e, ove applicabile, sui dati esclusi dallo stesso;

b)

le eventuali procedure di pulizia dei dati, comprese le procedure per l’esclusione di dati, il rilevamento e il trattamento dei valori anomali e gli adeguamenti dei dati, nonché una giustificazione esplicita del loro utilizzo e una valutazione del loro impatto.

4.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica se le definizioni di default e di perdita utilizzate nell’elaborazione del modello sono adeguatamente documentate, in particolare quando ai fini delle specifiche del modello vengono utilizzate definizioni di default diverse da quelle utilizzate dall’ente in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera d), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:

a)

i particolari sull’assetto, la teoria, le ipotesi e la logica su cui si basa il modello;

b)

le descrizioni particolareggiate riguardanti le metodologie del modello e le relative motivazioni, le tecniche statistiche e approssimazioni e, se del caso, la logica e i particolari dei metodi di segmentazione, le risultanze dei processi statistici e la diagnostica e la misurazione della capacità previsionale dei modelli;

c)

il ruolo degli esperti delle pertinenti aree di business nell’elaborazione del sistema e dei modelli di rating, compresa la descrizione particolareggiata del processo di consultazione degli esperti delle pertinenti aree di business nell’elaborazione del sistema e dei modelli di rating, nonché delle risultanze e delle motivazioni presentate da detti esperti delle pertinenti aree di business;

d)

la spiegazione di come il modello statistico e la valutazione umana vengono combinati per ricavare le risultanze finali del modello;

e)

la spiegazione di come l’ente tiene conto della qualità insoddisfacente dei dati, della mancanza di pool omogenei di esposizioni, di variazioni dei processi aziendali, del contesto economico o giuridico e di altri fattori relativi alla qualità dei dati che possono incidere sulla performance del sistema o del modello di rating;

f)

la descrizione delle analisi eseguite ai fini dei modelli statistici o di altri metodi automatici, secondo il caso:

i)

l’analisi univariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;

ii)

l’analisi multivariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;

iii)

la procedura di elaborazione del modello finale, tra cui:

la selezione finale delle variabili;

le rettifiche che sulla base della valutazione umana sono apportate alle variabili risultanti dall’analisi multivariata;

le trasformazioni delle variabili;

l’attribuzione di fattori di ponderazione alle variabili;

il metodo di composizione delle componenti del modello, in particolare quando concorrono componenti qualitative e quantitative.

6.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:

a)

le specifiche tecniche della struttura del modello finale, comprese le specifiche finali del modello, le componenti dei parametri di immissione, compresi tipo e formato delle variabili selezionate, le ponderazioni applicate alle variabili e alle componenti delle risultanze, compresi tipo e formato dei dati in uscita;

b)

i riferimenti ai codici e agli strumenti informatici utilizzati nei linguaggi e programmi informatici che consentono a terzi di riprodurre i risultati finali.

Ai fini della lettera b), i terzi possono essere il venditore nel caso di modelli del venditore.

7.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera f), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda la descrizione delle carenze e dei limiti del modello, la valutazione se siano o no state rispettate le ipotesi di fondo del modello e l’anticipazione delle situazioni in cui il modello potrebbe dare risultati al di sotto delle aspettative o diventare inadeguato, nonché la valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e gli eventuali fattori che possono attenuarle.

8.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera g), l’autorità competente verifica che:

a)

la documentazione specifichi il processo da seguire quando un modello nuovo o modificato è applicato nell’ambiente di produzione;

b)

la documentazione comprenda i risultati delle prove di applicazione dei modelli di rating nei sistemi informatici, tra cui la conferma che il modello di rating applicato nel sistema di produzione è identico a quello descritto nella documentazione e funziona come previsto.

9.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera h), l’autorità competente verifica che l’autovalutazione da parte dell’ente della conformità ai requisiti normativi per il metodo IRB sia effettuata separatamente per ciascun sistema di rating e sia rivista dall’audit interno o da un’altra unità di audit indipendente comparabile.

Articolo 32

Registro dei sistemi di rating

1.   Nel valutare il sistema di documentazione e le procedure di raccolta e conservazione delle informazioni sui sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia attuato e aggiorni un registro di tutte le versioni attuali e passate dei sistemi di rating almeno degli ultimi tre anni («registro dei sistemi di rating»).

2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità competente accerta che le procedure di tenuta del registro dei sistemi di rating includano, per ciascuna versione, la registrazione delle seguenti informazioni:

a)

l’ambito di applicazione del sistema di rating, specificando quale tipo di esposizione deve essere valutato da ciascun modello di rating;

b)

i dirigenti responsabili dell’approvazione e la data di approvazione interna, la data di comunicazione all’autorità competente, la data di approvazione da parte dell’autorità competente, se del caso, e la data di attuazione della versione;

c)

una breve descrizione delle eventuali modifiche rispetto alla versione precedente inclusa nel registro, compresa una descrizione degli aspetti del sistema di rating che sono stati modificati e un riferimento alla documentazione del modello;

d)

la categoria di modifica attribuita in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e un riferimento ai criteri per l’assegnazione a una categoria di modifica.

SEZIONE 3

Metodologia di valutazione della struttura dei sistemi di rating

Articolo 33

Fattori di rischio e criteri di rating

1.   Nel valutare i fattori di rischio e i criteri di rating utilizzati nel sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:

a)

il processo di selezione dei pertinenti fattori di rischio e criteri di rating, compresa la definizione dei fattori di rischio potenziali, i criteri di selezione dei fattori di rischio e le decisioni prese riguardo ai pertinenti fattori di rischio;

b)

la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati e il loro contributo alla valutazione del rischio rispetto alle previsioni degli utenti commerciali del sistema di rating;

c)

la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati sulla base di metodi statistici con le evidenze statistiche sulla differenziazione del rischio associate a ciascuna classe o a ciascun pool.

2.   I fattori di rischio potenziali e i criteri di rating da analizzare in conformità del paragrafo 1, lettera a), comprendono i seguenti elementi, qualora disponibili per il tipo di esposizione:

a)

le caratteristiche di rischio del debitore, tra cui:

i)

per le esposizioni verso imprese ed enti: documenti di bilancio, informazioni qualitative, rischio del settore, rischio paese, sostegno da parte del soggetto madre;

ii)

per le esposizioni al dettaglio: documenti di bilancio o informazioni sul reddito personale, informazioni qualitative, informazioni comportamentali, informazioni socio-demografiche;

b)

le caratteristiche di rischio dell’operazione, tra cui tipo di prodotto, tipo di garanzia reale, rango, indice di copertura del finanziamento;

c)

informazioni sulla morosità: informazioni interne o informazioni desunte da fonti esterne, quali agenzie di recupero crediti.

Articolo 34

Distribuzione dei debitori e delle esposizioni nelle classi o nei pool

1.   Nel valutare la distribuzione dei debitori e delle esposizioni all’interno delle classi o dei pool di ciascun sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, lettere b), d) e f), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il numero di classi e pool di rating sia sufficiente per garantire un’appropriata differenziazione del rischio e la quantificazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool, e che:

i)

per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni da finanziamenti specializzati, la scala di rating del debitore abbia almeno il numero di classi stabilito rispettivamente all’articolo 170, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

per i crediti commerciali acquistati classificati come esposizioni al dettaglio, che il raggruppamento rispecchi le prassi di sottoscrizione del cedente e l’eterogeneità della sua clientela;

b)

la concentrazione del numero di esposizioni o di debitori non sia eccessiva in nessuna classe o pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti l’omogeneità del rischio di tali esposizioni o debitori;

c)

per le esposizioni al dettaglio, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni abbiano un numero sufficiente di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, quando sono disponibili dati sufficienti, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni non abbiano un numero troppo esiguo di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che la distribuzione delle esposizioni o dei debitori non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Oltre all’accertamento stabilito al paragrafo 1, l’autorità competente valuta, se del caso, i criteri applicati dall’ente nel determinare:

a)

il numero complessivo massimo e minimo di classi o pool;

b)

la percentuale di esposizioni e di debitori attribuita a ciascuna classe o a ciascun pool.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’autorità competente tiene conto delle distribuzioni attuali e passate osservate del numero di esposizioni e di debitori e dei valori delle esposizioni, compresa la migrazione delle esposizioni e dei debitori tra classi o pool diversi.

Articolo 35

Differenziazione del rischio

1.   Nel valutare la differenziazione del rischio di ciascun sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni al dettaglio, l’autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:

a)

che gli strumenti utilizzati per valutare la differenziazione del rischio siano solidi e adeguati in considerazione dei dati disponibili e che l’adeguata differenziazione del rischio sia dimostrata dalla registrazione delle serie temporali dei tassi effettivi di default o di perdita per classi o pool in diverse condizioni economiche;

b)

che la performance attesa del sistema di rating per quanto riguarda la differenziazione del rischio sia definita dall’ente mediante inequivocabili target fissi e tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti, nonché azioni volte a correggere le deviazioni da tali target o tolleranze; che per lo sviluppo iniziale e la performance in corso possano essere definiti target e tolleranze distinti;

c)

che i target e le tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti nonché i meccanismi applicati per conseguire tali obiettivi e tolleranze assicurino una sufficiente differenziazione del rischio.

2.   L’autorità competente applica altresì il paragrafo 1 alla valutazione della differenziazione del rischio per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se è disponibile una quantità sufficiente di dati a tal fine.

Articolo 36

Omogeneità

1.   Nel valutare l’omogeneità dei debitori o delle esposizioni assegnati alla stessa classe o allo stesso pool ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, e dell’articolo 170, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta la similarità delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool in relazione a tutti i seguenti fattori:

a)

rating interni;

b)

stime della PD;

c)

se del caso, stime interne della LGD;

d)

se del caso, stime interne dei fattori di conversione;

e)

se del caso, stime interne delle perdite totali.

Per le esposizioni al dettaglio l’autorità competente valuta tali fattori per ciascun sistema di rating. Per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio l’autorità competente li valuta solo per i sistemi di rating per i quali è disponibile una quantità sufficiente di dati.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta l’intervallo dei valori e le distribuzioni delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool.

SEZIONE 4

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici

Articolo 37

Requisiti in materia di dati

1.   Nel valutare il processo per vagliare i dati immessi nel modello in conformità dell’articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:

a)

l’affidabilità e la qualità delle fonti informative interne ed esterne e la gamma di dati ottenuti da tali fonti, nonché il periodo di tempo coperto dalle fonti;

b)

il processo di fusione dei dati, quando il modello è alimentato con dati provenienti da una molteplicità di fonti;

c)

la logica e la portata delle esclusioni di dati ripartite per motivo di esclusione, utilizzando statistiche sulla percentuale di dati totali interessata da ciascuna esclusione qualora taluni dati siano stati esclusi dal campione per l’elaborazione del modello;

d)

le procedure in caso di dati erronei o mancanti e per il trattamento dei valori anomali e dei dati categoriali e che in caso di variazione del tipo di categorizzazione questa non determini una qualità dei dati inferiori o discontinuità strutturali nei dati;

e)

i processi di trasformazione dei dati, compresa la standardizzazione e altre trasformazioni funzionali, e l’adeguatezza di tali trasformazioni in considerazione del rischio di eccessiva specializzazione del modello.

2.   Nel valutare la rappresentatività dei dati impiegati per costruire il modello di cui all’articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:

a)

la comparabilità delle caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni rispecchiate nei dati impiegati per costruire il modello con quelle delle esposizioni contemplate da un particolare modello di rating;

b)

la comparabilità degli attuali requisiti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati al momento al quale si riferisce la serie di dati di riferimento utilizzata per la modellizzazione;

c)

la coerenza nel tempo della definizione di default nei dati utilizzati per la modellizzazione, e accerta:

i)

che siano stati effettuati aggiustamenti per conseguire la coerenza con la definizione di default vigente, qualora la definizione di default sia stata modificata durante il periodo di osservazione;

ii)

che l’ente abbia adottato misure adeguate per garantire la rappresentatività dei dati, qualora l’ente operi in più giurisdizioni aventi definizioni di default diverse;

iii)

che la definizione di default utilizzata ai fini delle specifiche del modello non abbia un impatto negativo sulla struttura e la performance del modello di rating qualora tale definizione differisca dalla definizione di default stabilita all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

quando per lo sviluppo del modello sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l’adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell’ente.

Articolo 38

Assetto del modello

Nel valutare l’assetto del modello di rating ai fini dell’articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:

a)

l’adeguatezza del modello in considerazione della sua applicazione specifica;

b)

l’analisi, da parte dell’ente, di ipotesi alternative o di metodi alternativi a quelli scelti nel modello;

c)

la metodologia applicata dall’ente per lo sviluppo del modello;

d)

che il personale competente dell’ente comprenda appieno le capacità e i limiti del modello, in particolare che la documentazione del modello dell’ente:

i)

descriva quali delle limitazioni del modello sono correlate ai dati immessi, a ipotesi incerte, alla componente di elaborazione dati del modello e se le risultanze del modello siano ottenute manualmente o nel sistema informatico;

ii)

identifichi le situazioni in cui è possibile che il modello dia risultati al di sotto delle aspettative o diventi inadeguato e contenga una valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e dei fattori che possono attenuarle.

Articolo 39

Valutazione umana

Nel valutare se il modello statistico o un altro metodo automatico sia combinato con la valutazione umana in conformità dell’articolo 174, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la valutazione umana sia applicata in modo proporzionato e adeguato nello sviluppo del modello di rating e nel processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, l’autorità competente accerta che:

a)

le modalità di applicazione della valutazione umana siano giustificate e pienamente documentate e che l’impatto della valutazione umana sul sistema di rating sia valutato, se possibile anche tramite una misurazione del contributo marginale della valutazione umana alla performance del sistema di rating;

b)

si tenga conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate nel modello e sia applicato un adeguato livello di cautela;

c)

quando il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool in un sistema di rating richiede l’applicazione della valutazione umana sotto forma di dati soggettivi utilizzati come input o quando le politiche in materia di credito permettono di discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del modello, si applichino tutte le seguenti circostanze:

i)

il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente i dati utilizzati come input e le situazioni in cui tali dati possono essere rettificati in base alla valutazione umana;

ii)

le situazioni in cui i dati utilizzati come input del modello sono stati effettivamente rettificati sono limitate;

iii)

il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente le situazioni in cui è permesso discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating e le procedure per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli;

iv)

tutti i dati riguardanti l’applicazione della valutazione umana e le situazioni di scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating sono conservati e analizzati periodicamente dall’unità di controllo del rischio di credito o dalla funzione di validazione al fine di accertarne l’impatto sul modello di rating;

d)

l’applicazione della valutazione umana sia gestita in modo appropriato e proporzionata al tipo di esposizione per ciascun sistema di rating.

Articolo 40

Performance del modello

Nel valutare la capacità previsionale del modello a norma dell’articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che le regole interne dell’ente:

a)

illustrino le ipotesi e la teoria alla base delle metriche scelte dall’ente ai fini della valutazione della performance del modello;

b)

specifichino l’applicazione delle metriche, indichino se l’utilizzo di ciascuna metrica è obbligatorio o discrezionale e quando deve essere utilizzata e garantiscano che le metriche siano utilizzate in modo coerente;

c)

specifichino le condizioni di applicabilità, le soglie accettabili e gli scostamenti accettati per le metriche nonché stabiliscano se e, in caso affermativo, in che modo gli errori statistici relativi ai valori di tali metriche sono presi in considerazione nel processo di valutazione e, qualora siano calcolate più metriche, stabiliscano i metodi per aggregare diversi risultati di prova in un’unica valutazione;

d)

determinino un processo atto a garantire che gli eventi di deterioramento della performance del modello che comportano il superamento delle soglie di cui alla lettera c) siano comunicati ai membri appropriati dell’alta dirigenza responsabili e che i dirigenti responsabili dell’adozione della decisione finale in merito all’attuazione delle necessarie modifiche del modello forniscano orientamenti chiari su come sono considerati i risultati delle metriche.

CAPO 8

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 41

Disposizioni generali

1.   Per valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di quantificazione dei parametri di rischio, ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta il soddisfacimento da parte dell’ente:

a)

dei requisiti generali per il processo di stima stabiliti all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 42, 43 e 44;

b)

dei requisiti specifici per la stima della PD stabiliti all’articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 45 e 46;

c)

dei requisiti specifici per le stime interne della LGD stabiliti all’articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 47 a 52;

d)

dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione stabiliti all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 53 a 56;

e)

dei requisiti per valutare l’effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti stabiliti all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’articolo 57;

f)

dei requisiti per i crediti commerciali acquistati stabiliti all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’articolo 58.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

a)

esame delle pertinenti politiche interne dell’ente;

b)

esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di stima;

c)

esame critico dei manuali, delle metodologie e dei processi di stima dei parametri di rischio;

d)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compresi l’organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati dell’ente;

e)

esame dei rapporti sulla performance dei parametri di rischio e delle raccomandazioni formulate dall’unità di controllo del rischio di credito, dalla funzione di validazione, dalla funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente;

f)

valutazione delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit, le validazioni e la sorveglianza pertinenti;

g)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall’alta dirigenza dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche dell’ente e dei risultati ottenuti;

b)

esecuzione di proprie stime interne dei parametri di rischio o riproduzione di quelle effettuate dall’ente, utilizzando i dati forniti dall’ente;

c)

richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di stima;

d)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici che sono pertinenti ai fini della valutazione;

e)

esecuzione di prove proprie dell’autorità competente in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

f)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

SEZIONE 2

Metodologia di valutazione dei requisiti generali per la quantificazione dei parametri di rischio

Articolo 42

Requisiti in materia di dati

1.   Nel valutare l’osservanza dei requisiti generali per il processo di stima di cui all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio e la qualità di tali dati, l’autorità competente accerta:

a)

la completezza dei dati quantitativi e qualitativi e delle altre informazioni in relazione ai metodi utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio, al fine di garantire che siano utilizzate tutta la pertinente esperienza storica e tutte le evidenze empiriche;

b)

la disponibilità dei dati quantitativi che forniscono una disaggregazione delle esperienze di perdita in base ai fattori che determinano i rispettivi parametri di rischio, di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione;

d)

l’adeguatezza del numero delle esposizioni incluse nel campione e la durata del periodo storico di osservazione di cui agli articoli 45, 47 e 53, utilizzati per la quantificazione al fine di garantire che le stime dell’ente siano accurate e solide;

e)

la giustificazione e la documentazione di tutte le operazioni di pulizia dei dati, comprese le eventuali osservazioni escluse dalla stima e la conferma che tali esclusioni non distorcono la quantificazione del rischio; per le stime della PD, in particolare, la giustificazione e la documentazione dell’impatto della pulizia dei dati sul tasso di default medio di lungo periodo;

f)

la coerenza tra le serie di dati utilizzate per la stima dei parametri di rischio, in particolare in relazione alla definizione di default, al trattamento dei default, compresi i molteplici default di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 49, e alla composizione del campione.

2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente valuta la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione valutando:

a)

la struttura delle esposizioni coperte da ciascun modello di rating e le diverse caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni, e se il portafoglio corrente è, nella misura richiesta, comparabile ai portafogli che costituiscono la serie di dati di riferimento;

b)

la comparabilità dei requisiti vigenti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati alla data della serie di dati di riferimento;

c)

la coerenza della definizione di default nel periodo di osservazione:

i)

quando la definizione di default è stata modificata durante il periodo di osservazione, la descrizione degli aggiustamenti effettuati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione di default vigente;

ii)

quando le definizioni di default vigenti nelle varie giurisdizioni in cui opera l’ente differiscono tra loro, l’adeguatezza delle misure e della cautela adottate dall’ente;

d)

quando per la quantificazione dei parametri di rischio sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l’adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell’ente nonché la definizione di default;

e)

quando i dati esterni o aggregati non sono coerenti con la definizione interna di default dell’ente, la descrizione degli aggiustamenti apportati dall’ente ai dati esterni o aggregati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione interna di default.

3.   Nel valutare la qualità dei dati aggregati tra enti che vengono utilizzati per quantificare i parametri di rischio, l’autorità competente applica la metodologia di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oltre ad accertare l’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 43

Revisione delle stime

Nel valutare la revisione da parte dell’ente delle stime dei parametri di rischio di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il processo e il piano annuale di revisione delle stime prevedano la revisione puntuale di tutte le stime;

b)

siano stati individuati i criteri per l’individuazione delle situazioni che attivano una revisione più frequente;

c)

le metodologie e i dati utilizzati per la stima dei parametri di rischio integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sottoscrizione e nella composizione dei portafogli;

d)

le metodologie e i dati utilizzati per la stima della LGD integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di recupero, nei tipi di recupero e nella durata del processo di recupero;

e)

le metodologie e i dati utilizzati per la stima del fattore di conversione integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sorveglianza del margine non utilizzato;

f)

la serie di dati utilizzata per la stima dei parametri di rischio comprenda i dati rilevanti dell’ultimo periodo di osservazione, aggiornati almeno con cadenza annuale;

g)

i progressi tecnologici e le altre informazioni pertinenti siano integrati nelle stime dei parametri di rischio.

Articolo 44

Margine di cautela

1.   L’autorità competente valuta se nei valori dei parametri di rischio utilizzati nel calcolo dei requisiti patrimoniali è incluso l’adeguato margine di cautela di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nei seguenti casi:

a)

qualora i metodi e i dati non offrano sufficiente certezza circa le stime dei parametri di rischio, compreso il caso di elevato margine di errore;

b)

qualora l’unità di controllo del rischio di credito, la funzione di validazione, la funzione di audit interno o ogni altra funzione di controllo dell’ente abbia individuato carenze rilevanti nei metodi, nelle informazioni e nei dati;

c)

in caso di modifiche rilevanti dei requisiti delle politiche di sottoscrizione o di recupero oppure di variazioni della propensione al rischio dell’ente.

2.   L’autorità competente valuta se gli enti non utilizzino il margine di cautela in sostituzione delle eventuali azioni correttive applicate dall’ente a norma dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 3

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per la stima della PD

Articolo 45

Durata del periodo storico di osservazione

Nel valutare la durata del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e all’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (6), e il calcolo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sulla base dei dati sui default desunti dalla propria esperienza, di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera e), l’autorità competente accerta:

a)

che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e dall’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;

b)

qualora il periodo storico di osservazione disponibile sia più lungo del periodo minimo prescritto dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), o dall’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per una fonte di dati e i dati ottenuti da detta fonte sono pertinenti, che le informazioni relative a tale periodo più lungo siano utilizzate per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale;

c)

per le esposizioni al dettaglio, che l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di default e che l’applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti;

d)

che vi sia coerenza tra i requisiti per la sottoscrizione e i sistemi di rating in essere e che al momento della generazione dei dati interni di default siano stati utilizzati requisiti di sottoscrizione comparabili o che le modifiche dei requisiti di sottoscrizione e dei sistemi di rating siano state affrontate applicando il margine di cautela di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c);

e)

per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, che la definizione di debitori che sono ad elevata leva finanziaria e di debitori le cui attività sono principalmente attività negoziate, di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché l’individuazione dei periodi di accentuata volatilità per tali debitori, di cui alla stessa disposizione, siano adeguate.

Articolo 46

Metodo di stima della PD

1.   Nel valutare il metodo di stima della PD, di cui all’articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che il tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale per ciascuna classe o ciascun pool sia calcolato in modo coerente con le caratteristiche del tasso annuale di default ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, e accerta che:

a)

il denominatore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa i debitori o le esposizioni che, all’inizio di un periodo di un anno, non sono in stato di default e sono classificati in tale classe o pool di rating;

b)

il numeratore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa quei debitori o quelle esposizioni di cui alla lettera a) che sono entrati in stato di default durante il periodo di un anno in questione; i molteplici default per lo stesso debitore o la stessa esposizione osservati durante il periodo di un anno in relazione al tasso di default siano considerati un default unico di cui all’articolo 49, lettera b), verificatosi alla data del primo di tali molteplici default.

2.   L’autorità competente accerta che il metodo di stima della PD per classe o pool di debitori sia fondato sulla media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale.

A tal fine essa accerta che il periodo utilizzato dall’ente per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sia rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione.

3.   Quando i dati osservati utilizzati per la stima della PD non sono rappresentativi del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per un tipo di esposizione, l’autorità competente accerta che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’ente utilizza un metodo alternativo appropriato per stimare la media dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale su un periodo che è rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione;

b)

è applicato un margine di cautela appropriato quando, dopo l’applicazione di un metodo appropriato di cui alla lettera a), la stima delle medie dei tassi di default risulta essere inaffidabile o presentare altre limitazioni.

4.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica che tutti gli elementi seguenti siano appropriati per il tipo di esposizione:

a)

forma funzionale e strutturale del metodo di stima;

b)

ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;

c)

ciclicità del metodo di stima;

d)

durata del periodo storico di osservazione utilizzato in conformità dell’articolo 45;

e)

margine di cautela applicato in conformità dell’articolo 44;

f)

valutazione umana;

g)

quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

5.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora i debitori siano ad elevata leva finanziaria o le attività del debitore siano principalmente attività negoziate di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la PD rifletta la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità, di cui alla stessa disposizione.

6.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora l’ente si avvalga di una scala di rating di un’ECAI, l’autorità competente accerta l’analisi effettuata dall’ente riguardo all’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e controlla che tale analisi affronti la questione di stabilire se i tipi di esposizione valutati dall’ECAI siano rappresentativi dei tipi di esposizione dell’ente e dell’orizzonte temporale per la valutazione del merito di credito da parte dell’ECAI.

7.   Per le esposizioni al dettaglio, qualora l’ente ricavi le stime della PD o della LGD da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta l’analisi effettuata dall’ente riguardo all’osservanza di tutti i criteri pertinenti in materia di stima della PD e della LGD stabiliti agli articoli da 178 a 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.

8.   Per le esposizioni al dettaglio, l’autorità competente accerta che l’ente analizzi periodicamente e tenga conto delle previste modifiche della PD lungo la durata delle esposizioni creditizie («seasoning effect») di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

9.   Nella valutazione dei modelli statistici per la stima della PD, l’autorità competente applica, oltre ai metodi di cui ai paragrafi da 1 a 8, la metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici stabiliti agli articoli da 37 a 40.

SEZIONE 4

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per le stime interne della LGD

Articolo 47

Durata del periodo storico di osservazione

Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima della LGD ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l’autorità competente accerta:

a)

che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;

b)

quando il periodo storico di osservazione disponibile per una fonte di dati è più lungo del periodo minimo a norma dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e dell’articolo 181, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono rilevanti per la stima della LGD, che vengano utilizzate le informazioni relative a tale periodo più lungo;

c)

per le esposizioni al dettaglio, che l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di perdita e che l’applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.

Articolo 48

Metodo di stima della LGD

Nel valutare il metodo di stima interna della LGD di cui all’articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente valuti la LGD per classe o pool omogenei;

b)

la LGD effettiva media per classe o pool di operazioni sia calcolata utilizzando la media ponderata del numero di default;

c)

siano utilizzati tutti i default osservati nell’ambito delle fonti di dati, in particolare che i processi di recupero incompleti siano presi in considerazione in modo prudente ai fini della stima della LGD, e che la scelta del periodo di risoluzione e le metodologie di stima dei costi aggiuntivi e dei recuperi dopo e, ove necessario, durante tale periodo siano pertinenti;

d)

le stime della LGD delle esposizioni garantite non siano basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia e che tengano conto delle entrate effettive da liquidazioni passate e del rischio che un ente non possa disporre della garanzia e liquidarla;

e)

le stime della LGD delle esposizioni garantite tengano conto delle potenziali diminuzioni del valore della garanzia nel periodo intercorrente tra la stima della LGD e il recupero;

f)

il grado di dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale nonché il costo di liquidazione della garanzia reale siano presi in considerazione in modo prudente;

g)

le eventuali indennità di mora non riscosse, contabilizzate al conto economico dell’ente, siano aggiunte alla misura dell’esposizione o della perdita dell’ente;

h)

la possibilità di utilizzi futuri del credito dopo il default sia presa in considerazione adeguatamente;

i)

tutti gli aspetti che seguono siano adeguati per il tipo di esposizione al quale sono applicati:

i)

forma funzionale e strutturale del metodo di stima,

ii)

ipotesi su cui si fonda il metodo di stima,

iii)

metodo di stima di un effetto recessivo,

iv)

lunghezza delle serie di dati utilizzate,

v)

margine di cautela,

vi)

ricorso alla valutazione umana,

vii)

quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

Articolo 49

Trattamento della molteplicità di default

Ai fini del trattamento del debitore che più volte incorre in situazioni di default e successivo recupero in un arco di tempo circoscritto stabilito dall’ente («molteplici default»), l’autorità competente valuta l’adeguatezza dei metodi seguiti dall’ente e accerta che:

a)

siano stabilite condizioni esplicite prima che una data linea sia considerata ritornata in bonis;

b)

i molteplici default rilevati nell’arco di tempo stabilito dall’ente siano considerati un default unico ai fini della stima della LGD, ponendo come data di default la data del primo default osservato e come recupero dal default il processo intrapreso da tale data alla fine del processo di recupero successivo all’ultimo default rilevato in detto arco di tempo;

c)

l’arco di tempo nel quale i molteplici default sono considerati un default unico sia stabilito in base alle politiche interne dell’ente e all’analisi dei default desunti dall’esperienza dell’ente;

d)

il trattamento riservato ai default impiegati per stimare la PD e i fattori di conversione sia coerente con quello riservato ai default impiegati per stimare la LGD.

Articolo 50

Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva

Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime della LGD adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente impieghi stime della LGD adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;

b)

l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime della LGD adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;

c)

l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sui tassi di recupero, e per produrre stime della LGD adatte per una fase recessiva;

d)

l’ente ricomprenda nelle stime della LGD le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, i tassi di recupero.

Articolo 51

Stima di LGD, ELBE e UL per le esposizioni in stato di default

1.   Nel valutare i requisiti applicabili alle stime della LGD per le esposizioni in stato di default e alla migliore stima della perdita attesa (ELBE) di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente segua uno dei metodi seguenti e valuta il metodo seguito dall’ente:

a)

stima diretta della LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») e stima diretta dell’ELBE;

b)

stima diretta dell’ELBE e stima della LGD in default come somma dell’ELBE e una sua maggiorazione intesa a rispecchiare la perdita inattesa conseguente alle esposizioni in stato di default che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero.

2.   Ai fini della valutazione del metodo seguito dall’ente prevista al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che:

a)

i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, tengano conto delle ulteriori perdite inattese che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero e, in particolare, dell’eventualità di un’evoluzione sfavorevole delle condizioni economiche nel corso della prevista durata del processo di recupero;

b)

i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, e di stima dell’ELBE tengano conto delle informazioni sul tempo trascorso in stato di default e sui recuperi realizzati;

c)

quando l’ente impiega la stima diretta della LGD in default, i metodi di stima siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 47, 48 e 49;

d)

la stima della LGD in default sia superiore all’ELBE ovvero che, quando la LGD in default è uguale all’ELBE, per le singole esposizioni tali casi siano limitati e l’ente li giustifichi adeguatamente;

e)

i metodi di stima dell’ELBE tengano conto di tutte le informazioni disponibili al momento e, in particolare, considerino le circostanze economiche correnti;

f)

quando le rettifiche di valore su crediti specifiche superano le stime dell’ELBE, le differenze tra le due siano analizzate e giustificate adeguatamente;

g)

i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, e di stima dell’ELBE siano documentati chiaramente.

Articolo 52

Requisiti per gestione delle garanzie reali, certezza del diritto e gestione del rischio

Nell’appurare se, come previsto dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente ha stabilito, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione del rischio, requisiti interni in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta che almeno le politiche e le procedure dell’ente relative ai requisiti interni per la valutazione delle garanzie reali e la certezza del diritto siano perfettamente coerenti con i requisiti di detto capo 4, sezione 3.

SEZIONE 5

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

Articolo 53

Durata del periodo storico di osservazione

Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l’autorità competente accerta che:

a)

la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;

b)

quando il periodo di osservazione disponibile per una data fonte di dati ha durata maggiore della durata minima prescritta dall’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono utili per la stima dei fattori di conversione, siano considerate le informazioni per tale durata maggiore;

c)

per le esposizioni al dettaglio, l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione degli utilizzi di impegni e l’eventuale applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.

Articolo 54

Metodo di stima dei fattori di conversione

Nel valutare il metodo di stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente valuti le stime dei fattori di conversione per classe o pool;

b)

i fattori di conversione medi effettivi per classe o pool siano calcolati utilizzando la media ponderata dei default;

c)

tutti i default osservati nell’ambito delle fonti di dati siano considerati per la stima dei fattori di conversione;

d)

sia considerata la possibilità di ulteriori utilizzi in un’ottica di prudenza, eccezion fatta per le esposizioni al dettaglio quando incluse nelle stime della LGD;

e)

la stima dei fattori di conversione rispecchi le politiche e le strategie dell’ente in relazione alla sorveglianza sui conti, limiti compresi, e al trattamento dei pagamenti;

f)

tutti gli elementi che seguono siano adeguati al tipo di esposizioni alle quali si applicano:

i)

forma funzionale e strutturale del metodo di stima;

ii)

ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;

iii)

quando applicabile, metodo di stima degli effetti di una fase recessiva;

iv)

durata del periodo storico di osservazione in conformità dell’articolo 53;

v)

margine di cautela applicato in conformità dell’articolo 44;

vi)

valutazione umana;

vii)

quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

Articolo 55

Impiego di stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva

Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente impieghi stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;

b)

l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;

c)

l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sugli utilizzi dei limiti di credito e per produrre stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva;

d)

l’ente ricomprenda nelle stime dei fattori di conversione le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, gli utilizzi dei limiti di credito.

Articolo 56

Requisiti per le politiche e strategie in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti

Per appurare la conformità ai requisiti relativi alla stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia predisposto politiche e strategie in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti e disponga di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare quotidianamente gli importi dei crediti.

SEZIONE 6

Metodologia di valutazione dell’effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti

Articolo 57

Ammissibilità dei garanti e delle garanzie

Nell’appurare la conformità ai requisiti applicabili alla valutazione dell’effetto che le garanzie personali e i derivati su crediti producono sui parametri di rischio di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente disponga di criteri chiaramente definiti per individuare le situazioni in cui le stime della PD o della LGD devono essere rettificate per inglobarvi gli effetti di attenuazione delle garanzie, e li applichi coerentemente nel tempo;

b)

se per rettificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dev’essere usata la PD del fornitore della protezione in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli effetti di attenuazione delle garanzie non siano inclusi nelle stime della LGD o della PD del debitore;

c)

l’ente disponga di criteri chiaramente definiti per il riconoscimento dei garanti e delle garanzie ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in particolare mediante stime interne della LGD o della PD;

d)

l’ente documenti i criteri applicati alla rettifica delle stime interne della LGD o della PD per inglobarvi gli effetti delle garanzie;

e)

nelle stime interne della LGD o della PD l’ente riconosca soltanto le garanzie conformi ai criteri seguenti:

i)

quando l’ente valuta internamente il garante mediante un sistema di rating che l’autorità competente ha già approvato ai fini del metodo IRB, la garanzia soddisfa i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

quando l’ente è autorizzato ad applicare il metodo standardizzato a norma degli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni verso soggetti quali il garante, sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

classificazione del garante in una classe di esposizioni in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 come ente, amministrazione centrale, banca centrale o società che dispone di una valutazione del merito di credito di un’ECAI;

conformità della garanzia ai requisiti di cui agli articoli da 213 a 216 del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

l’ente soddisfi i requisiti stabiliti alle lettere a) ed e) anche per i derivati su crediti single-name.

SEZIONE 7

Metodologia di valutazione dei requisiti per i crediti commerciali acquistati

Articolo 58

Stime dei parametri di rischio per i crediti verso imprese acquistati

1.   Nel valutare l’adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati, quando l’ente ricava la PD o la LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL in conformità dell’articolo 160, paragrafo 2, e dell’articolo 161, paragrafo 1, lettere e) e f), e da una stima appropriata della PD o della LGD, l’autorità competente accerta che:

a)

l’EL sia stimata sulla base della media di lungo periodo dei tassi di perdita totali a un anno o con altro metodo adatto;

b)

la procedura per stimare la perdita totale sia conforme al concetto di LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

l’ente sia in grado di scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime dell’EL;

d)

per i crediti verso imprese acquistati cui si applica l’articolo 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano considerati dati esterni e interni sufficienti.

2.   Nel valutare l’adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati nelle situazioni non menzionate al paragrafo 1, l’autorità competente:

a)

valuta dette stime in conformità degli articoli da 42 a 52;

b)

accerta il soddisfacimento dei requisiti previsti all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO 9

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NELLE DIVERSE CLASSI

Articolo 59

Disposizioni generali

1.   Per appurare se l’ente assolve l’obbligo di classificare ogni esposizione in un’unica classe di esposizioni coerentemente nel tempo stabilito all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta gli elementi seguenti:

a)

metodologia di classificazione seguita dall’ente e relativa applicazione a norma dell’articolo 60;

b)

sequenza di classificazione delle esposizioni nelle diverse classi a norma dell’articolo 61;

c)

se l’ente ha tenuto conto o no delle specifiche considerazioni relative alla classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 62.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame delle politiche e procedure interne e metodologia di classificazione seguite dall’ente;

b)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

c)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

d)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

e)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;

f)

esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale delle esposizioni nelle diverse classi.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;

b)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;

c)

raffronto dei dati dell’ente con i dati in disponibilità pubblica, compresi i dati registrati nella banca dati tenuta dall’ABE a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella banca dati tenuta dall’autorità competente;

d)

verifica della conformità dell’ente alle disposizioni della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (7); relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

f)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 60

Metodologia di classificazione e relativa applicazione

1.   Nell’appurare la metodologia di classificazione applicata dall’ente in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

la metodologia sia pienamente documentata e soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

la metodologia rispecchi la sequenza di classificazione prevista all’articolo 61;

c)

la metodologia comprenda un elenco dei regimi di regolamentazione e di vigilanza dei paesi terzi considerati equivalenti a quelli applicati nell’Unione a norma della decisione di esecuzione 2014/908/UE cui richiamano l’articolo 107, paragrafo 4, l’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, e l’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando tale equivalenza è necessaria per la classificazione dell’esposizione in una classe specifica.

2.   Ai fini della valutazione della metodologia di classificazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che:

a)

le procedure che disciplinano l’immissione e la trasformazione dei dati nei sistemi informatici siano sufficientemente rigorose da garantire la corretta classificazione di ciascuna esposizione in una classe di esposizioni;

b)

siano messi a disposizione del personale incaricato della classificazione delle esposizioni criteri sufficientemente dettagliati da garantire coerenza nel classificare;

c)

la classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le esposizioni distinte come esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia effettuata da personale a conoscenza dei termini e delle condizioni e dei dettagli dell’operazione da cui deriva la distinzione di tali esposizioni;

d)

la classificazione sia basata sui dati più recenti disponibili.

3.   Per le esposizioni verso OIC l’autorità competente accerta che l’ente si adoperi a classificare le esposizioni sottostanti nelle opportune classi di esposizioni in conformità dell’articolo 152 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 61

Sequenza di classificazione

Nell’appurare se l’ente classifica le esposizioni nelle diverse classi in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la classificazione rispetti la sequenza seguente:

a)

in primo luogo, le esposizioni ammissibili alla classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le altre attività diverse dai crediti sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

in secondo luogo, le esposizioni che non sono classificate in conformità della lettera a) e che sono ammissibili alla classificazione tra le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni verso enti, esposizioni verso imprese o esposizioni al dettaglio sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

in terzo luogo, tutte le obbligazioni creditorie non classificate in conformità delle lettere a) o b) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese in conformità dell’articolo 147, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 62

Requisiti specifici per le esposizioni al dettaglio

1.   Nel valutare la classificazione delle esposizioni nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente distingua fra esposizioni verso persone fisiche ed esposizioni verso PMI in base a criteri chiari e coerentemente;

b)

ai fini dell’accertamento del rispetto del limite previsto all’articolo 147, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente abbia predisposto procedure e meccanismi adeguati per:

i)

l’individuazione dei gruppi di clienti connessi e l’aggregazione delle esposizioni che ciascun ente e la relativa impresa madre o le relative filiazioni detengono nei confronti di tale gruppo di clienti connessi;

ii)

la valutazione dei casi di superamento del limite;

iii)

la riclassificazione senza indugio nella classe delle esposizioni verso imprese dell’esposizione verso una PMI per la quale il limite è superato.

2.   Nell’accertare che le esposizioni al dettaglio non siano gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente considera almeno le seguenti componenti del processo creditizio:

a)

attività di commercializzazione e vendita;

b)

tipo di prodotto;

c)

processo di valutazione;

d)

sistema di rating;

e)

processo di decisione del credito;

f)

metodi di attenuazione del rischio di credito;

g)

procedure di sorveglianza;

h)

procedura di riscossione e recupero.

3.   Nel determinare se sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 147, paragrafo 5, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta se le esposizioni sono classificate coerentemente con le linee di business dell’ente e il modo in cui tali esposizioni sono gestite.

4.   L’autorità competente accerta che l’ente classifichi ciascuna esposizione al dettaglio in un’unica categoria di esposizioni alla quale si applica il pertinente coefficiente di correlazione in conformità dell’articolo 154, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

per appurare la conformità all’articolo 154, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

i)

la volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia bassa rispetto al relativo livello medio dei tassi di perdita, valutando il raffronto operato dall’ente della volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate rispetto ad altre esposizioni al dettaglio o ad altri valori di riferimento;

ii)

la gestione del rischio del portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti, tassi di perdita compresi;

b)

per appurare la conformità all’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che, quando nelle stime interne della LGD sono considerate le garanzie reali immobiliari in conformità dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sia assegnato per tutte le esposizioni il coefficiente di correlazione previsto all’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO 10

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI STRESS UTILIZZATA PER VALUTARE L’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Articolo 63

Disposizioni generali

1.   Per valutare la solidità della prova di stress utilizzata dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

adeguatezza dei metodi seguiti per l’elaborazione delle prove di stress, in conformità dell’articolo 64;

b)

rigore dell’organizzazione del processo delle prove di stress, in conformità dell’articolo 65;

c)

integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale, in conformità dell’articolo 66.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame delle politiche, dei metodi e delle procedure interni seguiti dall’ente per l’elaborazione e l’esecuzione della prova di stress;

b)

esame dell’esito della prova di stress condotta dall’ente;

c)

esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell’elaborazione, nell’approvazione e nell’esecuzione della prova di stress;

d)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

e)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

f)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

g)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per la prova di stress;

b)

richiesta all’ente di effettuare il calcolo della prova di stress sulla base di ipotesi alternative;

c)

per determinati tipi di esposizioni, calcolo autonomo dell’esito della prova di stress in base ai dati dell’ente;

d)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 64

Adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress

1.   Nel valutare l’adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress seguiti dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

le prove siano significative, ragionevolmente prudenti e in grado di rilevare gli effetti sui requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito in situazioni di recessione grave ma plausibile;

b)

le prove riguardino almeno tutti i portafogli IRB rilevanti;

c)

i metodi siano per quanto opportuno coerenti con quelli seguiti dall’ente per le prove di stress sull’allocazione del capitale interno;

d)

la documentazione della metodologia delle prove di stress, compresa l’immissione dei dati interni ed esterni e il contributo del parere degli esperti, sia sufficientemente dettagliata da consentire ai terzi di comprendere la logica degli scenari scelti e di replicare la prova di stress.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che le prove di stress includano almeno i passaggi seguenti:

a)

selezione degli scenari, comprensivi di situazioni di recessione grave ma plausibile, e adeguamento, in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, dello scenario che prevede il deterioramento della qualità creditizia dei fornitori di protezione;

b)

valutazione dell’impatto degli scenari selezionati sui parametri di rischio dell’ente, sulla migrazione di rating, sulle perdite attese e sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito;

c)

valutazione dell’adeguatezza dei requisiti di fondi propri.

3.   Nel valutare l’adeguatezza degli scenari di cui al paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente accerta la solidità delle metodologie seguenti:

a)

metodologia di individuazione di un gruppo di fattori economici;

b)

metodologia di costruzione di scenari di stress, comprese gravità, durata e probabilità;

c)

metodologia di proiezione dell’impatto di ciascuno scenario sui pertinenti parametri di rischio.

Articolo 65

Organizzazione del processo delle prove di stress

Nel valutare il rigore dell’organizzazione del processo delle prove di stress applicato dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

la prova di stress sia effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno;

b)

siano stabiliti chiaramente i ruoli e le competenze della o delle unità incaricate dell’elaborazione e dell’esecuzione della prova di stress;

c)

l’esito della prove di stress sia approvato a un livello direttivo adeguato e l’alta dirigenza ne sia informata tempestivamente;

d)

l’infrastruttura informatica supporti efficacemente l’esecuzione delle prove di stress.

Articolo 66

Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale

Nel valutare l’integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale applicati dall’ente ai fini dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo decisionale, in particolare in termini di gestione del rischio e del capitale;

b)

l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo di gestione del capitale e individui gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a influire sui requisiti patrimoniali.

CAPO 11

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER IL CALCOLO DEI REQUISITI DI FONDI PROPRI

Articolo 67

Disposizioni generali

1.   Per valutare se l’ente calcola i requisiti di fondi propri applicando i parametri di rischio per le diverse classi di esposizioni in conformità dell’articolo 110, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), e degli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è in grado di effettuare le segnalazioni imposte dall’articolo 430 del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’articolo 68;

b)

qualità dei dati, in conformità dell’articolo 69;

c)

correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni, in conformità dell’articolo 70;

d)

organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’articolo 71.

2.   Per i gruppi, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente considera la struttura del gruppo bancario e i ruoli e le responsabilità costituiti dell’ente impresa madre e delle sue filiazioni.

3.   Ai fini dell’accertamento di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame delle politiche e procedure interne dell’ente quanto al processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, compresi fonti dei dati, metodi di calcolo e controlli applicati;

b)

esame dei ruoli e delle competenze dei diversi organi interni e unità che intervengono nel processo di calcolo dei requisiti di fondi propri;

c)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

d)

esame della documentazione delle prove del sistema di calcolo, compresi gli scenari contemplati dalle prove e i relativi esiti e approvazioni;

e)

esame dei rapporti di controllo, compresi i risultati della riconciliazione dei dati provenienti da fonti diverse;

f)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

g)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

h)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

4.   Ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri;

b)

richiesta all’ente di calcolare in tempo reale i requisiti di fondi propri per determinati tipi di esposizioni;

c)

verifica a campione del calcolo dei requisiti di fondi propri in base ai dati dell’ente per determinati tipi di esposizioni;

d)

esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

e)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 68

Affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri

Nell’appurare l’affidabilità del sistema impiegato dall’ente per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dagli articoli da 72 a 75 in termini di metodologia di valutazione per la conservazione dei dati, l’autorità competente accerta che:

a)

l’ente effettui verifiche complete per appurare che il calcolo dei requisiti di fondi propri è conforme agli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

le verifiche siano affidabili e, in particolare, i calcoli effettuati nel sistema impiegato per i requisiti di fondi propri siano congruenti con i calcoli effettuati con uno strumento di calcolo alternativo;

c)

le verifiche effettuate dall’ente avvengano con una frequenza sufficiente e siano eseguite almeno all’attivazione degli algoritmi per il calcolo dei requisiti di fondi propri e ad ogni modifica del sistema.

Articolo 69

Qualità dei dati

1.   Nel valutare la qualità dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dall’articolo 73 l’autorità competente accerta i meccanismi e le procedure applicati dall’ente per individuare i valori delle esposizioni con tutte le caratteristiche rilevanti, compresi i dati relativi ai parametri di rischio e alle tecniche di attenuazione del rischio di credito. L’autorità competente accerta che:

a)

i parametri di rischio siano completi, anche quando i parametri mancanti sono sostituiti da valori predefiniti, e che, quando operata, tale sostituzione sia prudente, giustificata e documentata;

b)

l’intervallo dei valori parametrali sia conforme ai valori regolamentari e minimi indicati agli articoli da 160 a 164 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

i dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con i dati impiegati in altri processi interni;

d)

i parametri di rischio siano applicati in funzione delle caratteristiche dell’esposizione e, in particolare, che la LGD assegnata sia precisa e sia coerente al tipo di esposizione e alla garanzia reale utilizzata per coprirla in conformità dell’articolo 164 e dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

il calcolo del valore dell’esposizione sia corretto e, in particolare, che gli accordi di compensazione e la classificazione degli elementi fuori bilancio siano utilizzati in conformità dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

quando per le esposizioni in strumenti di capitale è applicato il metodo PD/LGD, la classificazione delle esposizioni e l’applicazione dei parametri di rischio siano corrette in conformità dell’articolo 165 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Nell’appurare la congruenza dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri con i dati impiegati a fini interni in conformità degli articoli da 18 a 22 relativi alla metodologia di valutazione della prova dell’utilizzo e della prova dell’esperienza, l’autorità competente accerta che:

a)

siano stati predisposti meccanismi di controllo e di riconciliazione atti a garantire che i valori dei parametri di rischio impiegati nel calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con il valore dei parametri impiegati a fini interni;

b)

siano stati predisposti meccanismi di verifica e di riconciliazione atti a garantire che il valore delle esposizioni per cui sono calcolati i requisiti di fondi propri sia coerente con i dati contabili;

c)

il calcolo dei requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni incluse nel libro mastro dell’ente sia completo e la ripartizione tra esposizioni secondo il metodo IRB e secondo il metodo standardizzato rispetti gli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 70

Correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni

Nell’appurare se la metodologia e le procedure di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono applicate correttamente per le diverse classi di esposizioni, l’autorità competente accerta che:

a)

la formula del fattore di ponderazione del rischio sia applicata correttamente in conformità degli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della classificazione delle esposizioni nelle diverse classi di esposizioni;

b)

il coefficiente di correlazione sia calcolato in base alle caratteristiche delle esposizioni, in particolare che l’applicazione del parametro del fatturato totale si basi sulle informazioni finanziarie consolidate;

c)

quando l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio subisce un adeguamento in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’aggiustamento si basi su tutte le considerazioni seguenti:

i)

correttezza dell’applicazione delle informazioni sulla PD del fornitore della protezione;

ii)

stima della PD del fornitore della protezione in base al sistema di rating approvato dall’autorità competente nell’ambito del metodo IRB;

d)

correttezza del calcolo del parametro della durata, verificando in particolare che:

i)

sia impiegata la data di scadenza della linea per calcolare il parametro della durata in conformità dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

quando il parametro della durata è inferiore a un anno, questo poggi su una motivazione e una documentazione adeguate ai fini dell’articolo 162, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

i livelli minimi della LGD media ponderata per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali e immobili non residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 164, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano calcolati aggregando tutte le esposizioni al dettaglio garantite rispettivamente da immobili residenziali e da immobili non residenziali e che, se la LGD media ponderata per l’esposizione a livello aggregato risulta inferiore ai rispettivi minimi, l’ente applichi gli opportuni aggiustamenti coerentemente nel tempo;

f)

l’applicazione di metodi diversi per differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l’ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio in conformità dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretta, verificando in particolare che la scelta del metodo:

i)

non porti a sottostimare i requisiti di fondi propri;

ii)

sia applicata coerentemente, anche nel tempo;

iii)

sia giustificata da pratiche di gestione interna del rischio;

g)

quando è seguito il metodo della ponderazione semplice in conformità dell’articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio sia corretta, in particolare che il fattore di ponderazione del rischio del 190 % sia applicato soltanto a portafogli sufficientemente diversificati, se l’ente ha dimostrato che la diversificazione del portafoglio ha permesso una sensibile riduzione del rischio rispetto a quello che presentano le singole esposizioni del portafoglio;

h)

il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e le altre riduzioni dei fondi propri in conformità dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretto, verificando in particolare che:

i)

il calcolo sia eseguito separatamente per il portafoglio delle esposizioni in stato di default e per il portafoglio delle esposizioni che non sono in stato di default;

ii)

quando il calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default produce un importo negativo, questo non vada a compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio delle esposizioni non in stato di default;

iii)

il calcolo sia effettuato al lordo degli effetti fiscali;

i)

siano applicati correttamente i diversi metodi di trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC, verificando in particolare che:

i)

l’ente distingua correttamente tra le esposizioni in OIC cui si applica il metodo look-through di cui all’articolo 152, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre esposizioni in OIC;

ii)

le esposizioni in OIC trattate in conformità dell’articolo 152, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfino i criteri di ammissibilità previsti all’articolo 132, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

iii)

quando l’ente segue il metodo di cui all’articolo 152, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo degli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio:

la correttezza del calcolo sia confermata da un revisore esterno;

siano applicati correttamente i fattori di moltiplicazione previsti all’articolo 152, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013;

quando l’ente affida a terzi il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, il terzo soddisfi i requisiti imposti dall’articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 71

Organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri

Nell’appurare la solidità del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

sia stabilita chiaramente la ripartizione delle competenze della o delle unità incaricate del controllo e della gestione del processo di calcolo, in particolare la ripartizione delle competenze dei controlli specifici da eseguire in ciascun passaggio del processo di calcolo;

b)

le procedure previste, procedure di riserva comprese, assicurino che i requisiti di fondi propri siano calcolati in conformità dell’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

tutti i dati immessi, compresi i valori dei parametri di rischio e le versioni precedenti del sistema, siano memorizzati per consentire la ripetizione del calcolo dei requisiti di fondi propri;

d)

il risultato del calcolo sia approvato a un livello direttivo adeguato e l’alta dirigenza sia informata degli eventuali errori o imprecisioni commessi nel calcolo e delle misure da adottare.

CAPO 12

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 72

Disposizioni generali

1.   Nel valutare il soddisfacimento dei requisiti di conservazione dei dati di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

a)

qualità dei dati interni, esterni o aggregati, compreso il processo di gestione della qualità dei dati, in conformità dell’articolo 73;

b)

documentazione e comunicazione dei dati, in conformità dell’articolo 74;

c)

infrastruttura informatica, in conformità dell’articolo 75.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame delle politiche, dei metodi e delle procedure di gestione della qualità dei dati d’interesse per i dati impiegati nel metodo IRB;

b)

esame dei rapporti sulla qualità dei dati, con le relative conclusioni, risultanze e raccomandazioni;

c)

esame delle politiche in materia di infrastrutture informatiche e delle procedure di gestione dei sistemi informatici, comprese le politiche di pianificazione per le emergenze, che rivestono interesse per i sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB;

d)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

e)

esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

f)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

g)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

b)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 73

Qualità dei dati

1.   Nell’appurare la qualità dei dati interni, esterni o aggregati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue:

a)

completezza dei valori negli attributi che li richiedono;

b)

precisione dei dati, appurando che siano sostanzialmente esenti da errori;

c)

coerenza dei dati, rendendo possibile il raffronto di una data serie di dati tra diverse fonti di dati dell’ente;

d)

tempestività dei valori dei dati, appurando che siano aggiornati;

e)

unicità dei dati, appurando che non vi siano duplicazioni dei dati aggregati a causa di filtri o altre trasformazioni dei dati sorgente;

f)

validità dei dati, appurando che poggino su un sistema di classificazione adeguato, sufficientemente rigoroso da imporre l’accettazione;

g)

tracciabilità dei dati, garantendone l’agevole tracciamento in termini di cronologia, elaborazione e ubicazione.

2.   Nel valutare il processo di gestione della qualità dei dati l’autorità competente accerta che:

a)

vigano:

i)

norme sulla qualità dei dati adeguate che stabiliscono le finalità e la portata generale del processo di gestione della qualità dei dati;

ii)

politiche, norme e procedure adeguate per la raccolta, l’archiviazione, la migrazione, l’attualizzazione e l’uso dei dati;

iii)

una pratica di aggiornamento e miglioramento costanti del processo di gestione della qualità dei dati;

iv)

un insieme di criteri e procedure per appurare la conformità alle norme sulla qualità dei dati, in particolare i criteri generali e il processo da seguire per la riconciliazione dei dati tra i sistemi e al loro interno, anche relativamente ai dati contabili e ai dati basati sui rating interni;

v)

processi adeguati per valutare e migliorare costantemente la qualità dei dati all’interno, anche in termini di processo di formulazione di raccomandazioni interne per superare i problemi che si presentano nei settori in cui occorrono miglioramenti, processo di attuazione di tali raccomandazioni secondo priorità attribuite in base alla rilevanza di ciascuna e, in particolare, processo atto a colmare le discrepanze rilevanti emerse nel processo di riconciliazione dei dati;

b)

il processo di raccolta dei dati sia sufficientemente indipendente dal processo di gestione della qualità dei dati, se del caso garantendo anche la separazione della struttura organizzativa e del personale.

Articolo 74

Documentazione e comunicazione dei dati

1.   Nel valutare la documentazione dei dati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

a)

specificazione dell’insieme di banche dati, in particolare:

i)

mappa complessiva delle banche dati usate nei sistemi di calcolo impiegati ai fini del metodo IRB;

ii)

fonti dei dati;

iii)

processi di estrazione e trasformazione dei dati e relativi criteri applicati;

iv)

specifiche funzionali delle banche dati, in termini di dimensioni, data di costruzione, dizionari di dati che spiegano il contenuto dei campi e dei diversi valori inseriti nei campi con una definizione chiara delle diverse unità di dati;

v)

specifiche tecniche delle banche dati, in termini di tipo di banca dati, tabelle, sistema di gestione della banca dati e architettura della banca dati e di modelli di dati presenti in qualsiasi notazione standard della modellizzazione dei dati;

vi)

flussi di lavoro e procedure per la raccolta e l’archiviazione dei dati;

b)

politica di gestione dei dati e ripartizione delle competenze, profili degli utenti e proprietari dei dati compresi;

c)

trasparenza, accessibilità e coerenza dei controlli attuati nel quadro di gestione dei dati.

2.   Nel valutare la comunicazione dei dati l’autorità competente accerta in particolare che:

a)

siano indicati l’ambito coperto dai rapporti o dagli esami, le risultanze e, se del caso, le raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le carenze o lacune riscontrate;

b)

i dati siano comunicati all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente con l’opportuna frequenza e il destinatario occupi una posizione di livello consono all’assetto organizzativo dell’ente e al tipo e alla rilevanza delle informazioni;

c)

la comunicazione dei dati avvenga con cadenza periodica ma anche ad hoc se del caso;

d)

la comunicazione dei dati dimostri in modo adeguato che alle raccomandazioni è dato seguito sufficiente e che l’ente le attua correttamente.

Articolo 75

Infrastruttura informatica

1.   Nel valutare l’architettura dei sistemi informatici d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB in conformità dell’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

a)

architettura dei sistemi informatici, comprese tutte le applicazioni e le relative interfacce e interazioni;

b)

diagramma di flusso dei dati che mostra la mappa delle applicazioni fondamentali, delle banche dati e dei componenti informatici usati nell’applicazione del metodo IRB e attinenti ai sistemi di rating;

c)

designazione dei proprietari dei sistemi informatici;

d)

capacità, scalabilità e efficienza dei sistemi informatici;

e)

manuali dei sistemi informatici e delle banche dati.

2.   Nel valutare la solidità e i diversi aspetti della sicurezza dell’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB, l’autorità competente accerta che:

a)

l’infrastruttura informatica sia in grado di supportare tempestivamente, automaticamente e con flessibilità i processi ordinari e straordinari dell’ente;

b)

siano trattati adeguatamente il rischio di interruzione delle capacità dell’infrastruttura informatica («guasti»), il rischio di perdita di dati e il rischio di valutazioni errate («difetti»);

c)

l’infrastruttura informatica sia protetta adeguatamente contro il furto, la frode, la manipolazione o il sabotaggio dei dati o sistemi da parte di malintenzionati che operano dall’interno o dall’esterno.

3.   Nell’appurare il rigore dell’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB, l’autorità competente accerta che:

a)

siano applicate e testate periodicamente le procedure per fare copie di riserva di sistemi informatici, dati e documentazione;

b)

siano attivati piani d’azione per la continuità dei sistemi informatici critici;

c)

siano state predisposte e siano testate periodicamente le procedure di ripristino dei sistemi informatici in caso di guasto;

d)

gli utenti dei sistemi informatici siano gestiti secondo le politiche e procedure applicabili dell’ente;

e)

siano attivate tracce di audit per la continuità dei sistemi informatici critici;

f)

le modifiche dei sistemi informatici siano gestite in modo adeguato e monitorate in tutti i sistemi informatici.

4.   Nell’appurare se l’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB è esaminata periodicamente e ad hoc in determinate situazioni, l’autorità competente accerta che:

a)

dalla sorveglianza periodica e dagli esami ad hoc scaturiscano raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le eventuali carenze o lacune riscontrate;

b)

le risultanze e le raccomandazioni di cui alla lettera a) siano comunicate all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente;

c)

sia dimostrato in modo adeguato che l’ente risponde correttamente alle raccomandazioni e correttamente le attua.

CAPO 13

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI MODELLI INTERNI PER LE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

Articolo 76

Disposizioni generali

1.   Nell’appurare se l’ente è in grado di elaborare e validare il modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale e di assegnare ciascuna esposizione all’ambito di applicazione del metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettere f) e h), e dagli articoli 186, 187 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

a)

adeguatezza dei dati impiegati, in conformità dell’articolo 77;

b)

adeguatezza dei modelli, in conformità dell’articolo 78;

c)

esaustività del programma di prove di stress, in conformità dell’articolo 79;

d)

integrità del modello e del processo di modellizzazione, in conformità dell’articolo 80;

e)

adeguatezza dell’assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni, in conformità dell’articolo 81;

f)

adeguatezza della funzione di validazione, in conformità dell’articolo 82.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

b)

esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;

c)

esame critico dei manuali, metodologie e processi di elaborazione;

d)

esame dei ruoli e delle competenze delle diverse unità e dei diversi organi interni che intervengono nell’elaborazione, nella validazione e nell’applicazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;

e)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

f)

esame dei rapporti sulla performance dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente;

g)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;

h)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

a)

richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di elaborazione dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale;

b)

esecuzione di stime proprie o riproduzione delle stime del valore a rischio effettuate dall’ente utilizzando i dati forniti dall’ente;

c)

richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche operate e dei risultati ottenuti;

d)

esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo del valore a rischio;

e)

esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

Articolo 77

Adeguatezza dei dati

Nel valutare l’adeguatezza dei dati impiegati per rappresentare le effettive distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale in conformità dell’articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

i dati rispecchino il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell’ente;

b)

i dati siano sufficienti a fornire stime statisticamente attendibili delle perdite oppure abbiano subito un opportuno aggiustamento al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti;

c)

i dati impiegati provengano da fonti esterne o, quando sono impiegati dati interni, siano verificati in modo indipendente da una competente funzione di controllo dell’ente;

d)

i dati abbraccino il periodo più lungo disponibile, così da fornire una stima prudente delle perdite potenziali sull’arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo, e includano in particolare il periodo di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente;

e)

quando sono impiegati dati trimestrali derivanti dalla conversione da periodi più brevi, la procedura di conversione sia sorretta dall’evidenza empirica tramite un metodo ben strutturato e documentato e sia applicata in modo prudente e coerentemente nel tempo;

f)

sia scelto il periodo più lungo che consente la stima del 99 percentile senza sovrapposizione di osservazioni.

Articolo 78

Adeguatezza dei modelli

Nel valutare l’adeguatezza dei modelli usati per stimare le distribuzioni dei rendimenti ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri in conformità dell’articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il modello sia adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell’ente e, quando l’ente detiene cospicue posizioni i cui valori hanno per natura un andamento marcatamente non lineare, tenga conto di questa situazione in modo adeguato;

b)

l’associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio sia plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

c)

i fattori di rischio selezionati siano appropriati e rilevino efficacemente sia il rischio generale che quello specifico;

d)

il modello spieghi adeguatamente la variazione storica dei prezzi;

e)

il modello colga la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni.

Articolo 79

Esaustività del programma di prove di stress

1.   Nell’appurare l’esaustività del programma di prove di stress imposto dall’articolo 186, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente sia in grado di fornire stime delle perdite in scenari avversi alternativi e che tali scenari siano diversi da quelli usati dal modello interno ma comunque plausibili.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente accerta che:

a)

gli scenari avversi alternativi siano d’interesse per le specifiche posizioni dell’ente, rispecchino perdite significative per l’ente e colgano effetti non rilevati dai risultati del modello;

b)

i risultati del modello negli scenari avversi alternativi siano usati nella gestione effettiva del rischio per il portafoglio di strumenti di capitale e siano comunicati periodicamente all’alta dirigenza;

c)

gli scenari avversi alternativi siano esaminati e aggiornati periodicamente.

Articolo 80

Integrità del modello e del processo di modellizzazione

1.   Nell’appurare l’integrità del modello e del processo di modellizzazione imposta dall’articolo 187 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

a)

il modello interno sia perfettamente integrato nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione, nei sistemi informativi per la dirigenza dell’ente e nell’infrastruttura per la gestione del rischio dell’ente e sia usato per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;

b)

l’unità di modellizzazione abbia competenza e sia indipendente dall’unità a cui compete la gestione dei singoli investimenti.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che:

a)

l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente intervengano attivamente nel processo di controllo dei rischi, nel senso che abbiano approvato limiti di investimento basati, tra l’altro, sui risultati del modello interno;

b)

i rapporti elaborati dall’unità di controllo del rischio siano verificati da persone che occupano una posizione dirigenziale che conferisce l’autorità necessaria per attuare sia riduzioni delle posizioni sia una riduzione dell’esposizione complessiva al rischio dell’ente;

c)

siano stati predisposti piani d’azione nelle situazioni di crisi di mercato che interessano attività cui si applica il modello, con descrizione degli eventi che ne determinano l’attivazione e degli interventi previsti.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente accerta che:

a)

il personale e l’alta dirigenza responsabili dell’unità di modellizzazione non svolgano compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti;

b)

gli alti dirigenti delle unità di modellizzazione e delle unità cui compete la gestione dei singoli investimenti siano inseriti in linee gerarchiche diverse a livello di organo di amministrazione dell’ente o di commissione da questo designata;

c)

la retribuzione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità di modellizzazione non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti.

Articolo 81

Adeguatezza dell’assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni

Nel valutare l’adeguatezza dell’assegnazione di ciascuna esposizione nell’ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale al metodo dei modelli interni in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta le definizioni, i processi e i criteri per stabilire o rivedere l’assegnazione.

Articolo 82

Adeguatezza della funzione di validazione

Nel valutare l’adeguatezza della funzione di validazione a fronte dei requisiti stabiliti all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 10 a 13 e accerta che:

a)

l’ente raffronti il primo percentile dei rendimenti effettivi degli strumenti di capitale con le stime modellizzate a cadenza almeno trimestrale;

b)

il raffronto di cui alla lettera a) poggi su un periodo di osservazione di almeno un anno e su un orizzonte temporale che consenta di calcolare il primo percentile senza sovrapposizione di osservazioni;

c)

quando la percentuale di osservazioni che restano al di sotto del primo percentile stimato dei rendimenti degli strumenti di capitale è superiore all’1 %, la situazione sia giustificata adeguatamente e l’ente adotti le opportune misure correttive.

CAPO 14

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE MODIFICHE DEI SISTEMI DI RATING

Articolo 83

Disposizioni generali

1.   Per appurare se l’ente adempie agli obblighi inerenti alla gestione e alla documentazione delle modifiche apportate ai sistemi di rating o a un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ovvero ai rispettivi ambiti di applicazione, in conformità dell’articolo 143, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 175, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la politica dell’ente («politica in materia di modifiche») sia stata applicata correttamente e soddisfi i requisiti imposti dagli articoli da 2 a 5, dall’articolo 8 e dall’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

a)

esame della politica dell’ente in materia di modifiche;

b)

esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati;

c)

esame dei rapporti sulla gestione delle modifiche dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente;

d)

esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;

e)

acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall’alta dirigenza dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può esaminare anche altri documenti d’interesse dell’ente.

Articolo 84

Ambito della politica in materia di modifiche

Nel valutare la politica dell’ente in materia di modifiche l’autorità competente accerta che essa risponda ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i criteri stabiliti agli articoli da 1 a 5, all’articolo 8 e all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e che preveda l’applicazione concreta di tali requisiti e criteri, tenuto conto degli elementi seguenti:

a)

responsabilità, linee gerarchiche e procedure per l’approvazione interna delle modifiche, in considerazione delle caratteristiche organizzative dell’ente e delle specificità del metodo;

b)

definizioni, metodi e, se del caso, metriche per la classificazione delle modifiche;

c)

procedure di individuazione, sorveglianza, notifica e richiesta di autorizzazione all’autorità competente in relazione alle modifiche;

d)

procedure di attuazione delle modifiche, documentazione compresa.

CAPO 15

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 85

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).


18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/440 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania, Polonia e Slovacchia.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Bulgaria e Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.

(6)

Nel gennaio 2022 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico in Italia, nella regione Piemonte. In risposta a tale caso sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/28 (6) e (UE) 2022/62 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/62, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/28, si applica fino al 7 aprile 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/62 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (8), nonché le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(7)

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni italiane Piemonte e Liguria, in aree attualmente incluse nella zona infetta istituita dall'Italia a seguito del primo focolaio nel gennaio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(8)

Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Di conseguenza, tali aree dell'Italia colpite da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I e II in detto allegato.

(9)

Nel marzo 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(10)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(11)

Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Bulgaria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune zone delle regioni Lovech, Gabrovo, Montana, Ruse, Shumen, Sliven, Targovishte, Vidin e Burgas in Bulgaria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, vista l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(12)

Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune zone delle regioni della Bassa Slesia e della Varmia-Masuria in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, vista l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(13)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Italia e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(14)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione, del 14 febbraio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 6).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione, del 10 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 6 dell'11.1.2022, pag. 11).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 84).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,

Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Hochenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,

Gemeinde Tettau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Ruhland,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren,

Gemeinde Glaubitz,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz,

Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz,

Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise)

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminyDziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano;

nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole;

regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona;

regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;

regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Rammenau westlich der B98,

Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,

Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,

Gemeinde Stadt Königsbrück,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Klipphausen östlich der B6,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101

Gemeinde Priestewitz östlich der B101,

Gemeinde Röderaue östlich der B101,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a nastęnie na północ od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Pilzno w powiecie dębickim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu wschowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat lubiński,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

powiat miejski Legnica,

część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejki Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu głogowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica, Pohronský Bukovec, Medzibrod, Lučatín, Hiadeľ, Moštenica, Podkonice, Slovenská Ľupča, Priechod,

the whole district of Brezno,

in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a nastęnie na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,

część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53 w powiecie szczycieńskim,

w województwie lubelskim:

gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,

gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,

gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

powiat rawicki,

gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,

gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,

część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

gmina Kotla w powiecie głogowskim,

gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,

część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,

gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,

gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,

powiat miejski Tarnów.

4.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

5.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

The whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,

In the district of Nové Zámky: Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Nová Vieska, Bruty, Svodín,

In the district of Levice: Veľké Ludince, Farná, Kuraľany, Keť, Pohronský Ruskov, Čata,

In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany.

".

18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/105


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/441 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra) ed è stato confermato il 1o marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento nella contea, già colpita, di New Castle, nello stato del Delaware (Stati Uniti), nella contea di Queen Anne, nello stato del Maryland (Stati Uniti), e nella contea di Jasper, nello stato del Missouri (Stati Uniti), e sono stati confermati l'8 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Lawrence, nello stato del Missouri (Stati Uniti), ed è stato confermato il 9 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(9)

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(10)

Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati negli stabilimenti avicoli l'8 novembre 2021 in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire (Inghilterra) e il 21 novembre 2021 in prossimità di North Fambridge, Maldon, Essex (Inghilterra). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(11)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire (Inghilterra) e di North Fambridge, Maldon, Essex (Inghilterra) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(13)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.19 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.19

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022»;

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.28 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.28

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022»;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.103 è inserita la riga seguente relativa alla zona GB-2.104:

«GB

Regno Unito

GB-2.104

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.3.2022»;

 

iv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.16 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.17 a US-2.20:

«US

Stati Uniti

US-2.17

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

US-2.18

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

US-2.19

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

US-2.20

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.3.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.103 è inserita la descrizione seguente della zona GB-2.104:

«Regno Unito

GB-2.104

In prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra:

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.37 e E0.99.»;

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.16 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.17 a US-2.20:

«Stati Uniti

US-2.17

Stato del Delaware:

New Castle 02

contea di New Castle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.7430486°W e 39.5199819°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,1 km a nord-ovest dall'intersezione tra W Creek Ln e Dickerson Ln;

b)

a nord-est: 0,3 km a nord-est dall'intersezione tra Cuter Way e Nantucket Dr;

c)

a est: 0,23 km a nord-est dall'intersezione tra Denny Lynn Dr e Kelsey Lynn Ct;

d)

a sud-est: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Blackbird Station Rn e Lloyd Guessford Rd;

e)

a sud: 2,2 km a sud-est dall'intersezione tra Massey Rd e Bradford Johnson Rd;

f)

a sud-ovest: 1,9 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra Megan Rd e Scott Rd;

g)

a ovest: 2,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra Bohemia Church Rd e Augustine Herman Hwy;

h)

a nord-ovest: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Court House Point Rd e Augustine Herman Hwy.

US-2.18

Stato del Maryland:

contea di Queen Anne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.8786226°W e 39.2489713°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Herbies Way e Chester River Heights Rd;

b)

a nord-est: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra Stullltown Rd e Peters Corner Rd;

c)

a est: 1,4 km a sud-est dall'intersezione tra Busic Church Rd e Duhamel Corner Rd;

d)

a sud-est: 0,36 km a sud-ovest dall'intersezione tra Trunk Line Rd e Bee Tree Rd;

e)

a sud: 0,63 km a sud-est dall'intersezione tra Murphy Rd e Price Station Rd 405;

f)

a sud-ovest: 0,1 km a sud-est dall'intersezione tra Flat Iron Square Rd e Lieby Rd;

g)

a ovest: 2,2 km a est-sud-est dall'intersezione tra Rolphs Wharf Rd e Church Hill Rd;

h)

a nord-ovest: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Deep Landing Rd e Bright Meadow Ln.

US-2.19

Stato del Missouri:

contea di Jasper: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.5953717°W e 37.4321134°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra SW 50th Rd e SW 160th Ln;

b)

a nord-est: 0,7 km a ovest dall'intersezione tra W Highway 126 e SW 115th Ln;

c)

a est: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra State Highway 43 e Thistle Rd;

d)

a sud-est: 0,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra Park Ln e 25B;

f)

a sud-ovest: 0,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra NE Scammon Rd e NE 85th St;

g)

a ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra E 400 Highway e Highway 69;

h)

a nord-ovest: 0,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra Highway 126 e N Free King's Highway.

US-2.20

Stato del Missouri:

contea di Lawrence: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.7354261°W e 37.1689086°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,2 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Farm Rd 2077 e Farm Rd 1170;

b)

a nord-est: 1,1 km a ovest dall'intersezione tra County Rd 2090 e County Rd 1230;

c)

a est: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra Farm Rd 2130 e Farm Rd 1245;

d)

a sud-est: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra Farm Rd 1220 e Farm Rd 2180;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a est-nord-est dall'intersezione tra County Rd 1131 e Farm Rd 2181;

g)

a ovest: 0,7 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra I-44 e Highway H;

h)

a nord-ovest: 1,5 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Farm Rd 2100 e Farm Rd 1132 LC.»;

2)

l'allegato XIV è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.19 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.19

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.11.2021

4.3.2022»;

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.28 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.28

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.11.2021

8.3.2022»;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.103 è inserita la riga seguente relativa alla zona GB-2.104:

«GB

Regno Unito

GB-2.104

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.3.2022»;

 

iv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.16 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.17 a US-2.20:

«US

Stati Uniti

US-2.17

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.3.2022

 

US-2.18

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.3.2022

 

US-2.19

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.3.2022

 

US-2.20

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.3.2022»;

 

b)

nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe da US-2 a US-2.16 sono sostituite dalla seguente:

«Stati Uniti

US-2

Le zone degli Stati Uniti descritte nell'allegato V, parte 2, voce US-2.».


DECISIONI

18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/116


DECISIONE (UE) 2022/442 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 77, paragrafo 2, 79, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/1148 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 è stato adottato il 7 luglio 2021.

(2)

Lo scopo del regolamento (UE) 2021/1148 è fornire un quadro per esprimere solidarietà fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che applicano le disposizioni dell’acquis Schengen sulle frontiere esterne. Esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui partecipano i paesi associati.

(3)

Il regolamento (UE) 2021/1148 si basa sull’acquis di Schengen e la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha deciso di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

Il 1o settembre 2021, il 17 dicembre 2021, l’11 agosto 2021 e il 18 agosto 2021 l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno rispettivamente notificato, la decisione di accettare il contenuto dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 e di attuarlo nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.

(6)

Alla luce dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, è pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di accordi internazionali con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione del regolamento (UE) 2021/1148 in ciascuno di tali paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per accordi con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione in tali paesi del regolamento (UE) 2021/1148.

2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con i consiglieri GAI, organo preparatorio designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/118


DECISIONE (UE) 2022/443 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato IV che contiene disposizioni in materia di energia.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

G. DARMANIN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).


PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia («EPBD») (1).

(2)

Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell’Islanda, si conviene un’esenzione temporanea e condizionale dall’applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. Tale esenzione si dovrebbe applicare alla direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Tale esenzione dovrebbe essere rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull’integrazione della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 nell’accordo SEE.

(3)

Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e della tipologia climatica ed edilizia del paese, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall’obbligo ai sensi dell’articolo 5 dell’EPBD di effettuare i propri calcoli per stabilire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

(4)

A norma delle condizioni di adattamento c), la Norvegia e il Liechtenstein possono stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall’EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’adattamento c).

(5)

L’adattamento d) garantisce che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall’utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall’articolo 17 dell’EPDB.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 17 (Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32010 L 0031: Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia («EPBD») (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

la direttiva non si applica all’Islanda.

b)

All’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«Al fine di stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, il Liechtenstein può utilizzare i calcoli di un’altra parte contraente con parametri comparativi.».

c)

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e dell’allegato I dell’EPBD, il Liechtenstein e la Norvegia possono basare i propri requisiti in materia di consumo energetico sull’energia netta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e salvaguardie:

i)

requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 dell’EPBD, in linea con i principi di base del quadro metodologico, che è stato stabilito per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica (2).

ii)

Viene pubblicato un indicatore numerico del consumo di energia primaria corrispondente ai requisiti di prestazione energetica stabiliti nel codice edilizio.

iii)

La Commissione si riserva il diritto di rivedere tale adattamento specifico nel contesto dei futuri negoziati dell’EPDB come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.

d)

All’articolo 17 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA possono istituire un sistema semplificato di certificazione della prestazione energetica degli edifici residenziali gestito dall’utente che possa essere utilizzato in alternativa al ricorso ad esperti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

esistono conoscenze approfondite e sono disponibili dati di buona qualità sull’intero parco immobiliare residenziale, comprese tutte le tipologie di edifici e le fasce di età, nonché le caratteristiche dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici per l’edilizia in uso per tipologia, che consentono di calcolare la prestazione energetica dei singoli edifici e delle unità immobiliari con un elevato grado di certezza sulla base dei dati forniti dagli utenti,

ii)

sono disponibili informazioni dettagliate sui livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell’efficacia sotto il profilo dei costi per ciascuna tipologia di edificio,

iii)

sono in atto misure per aiutare gli utenti a gestire il sistema ai fini del rilascio delle certificazioni edilizie. Tali misure possono comprendere una linea di assistenza telefonica o servizi di consulenza che consentano il contatto tra gli utenti, da un lato, e esperti indipendenti ed esperti di sistema, dall’altro,

iv)

per garantire un rischio trascurabile di manipolazione dei risultati, il sistema di certificazione gestito dall’utente comprende uno o più meccanismi di controllo e verifica della qualità per verificare i dati degli utenti e la trasparenza dei loro dati,

v)

esistono sistemi di controllo indipendenti per garantire che la certificazione di prestazione energetica gestita dall’utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati dagli esperti, in termini di qualità e affidabilità,

vi)

il sistema gestito dall’utente formula raccomandazioni che possono fornire consulenza agli utenti riguardo ai livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell’efficacia sotto il profilo dei costi specifici per i loro edifici e le loro unità immobiliari.”.».

Articolo 2

Il testo della direttiva 2010/31/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3) *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).

(3)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/122


DECISIONE (UE) 2022/444 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

relativa al regime di aiuti di Stato SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore dei gestori di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale

[notificata con il numero C(2021) 4494]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 23 ottobre 2017, le autorità francesi hanno informato la Commissione del progetto di riforma del quadro legislativo e regolamentare applicabile allo stoccaggio del gas naturale («riforma»). Le autorità francesi hanno previamente comunicato tale progetto il 23 novembre 2017 e, in seguito all’adozione della riforma da parte del Parlamento francese, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni complementari.

(2)

Con lettera del 28 febbraio 2020, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento («decisione di avvio del procedimento») di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («procedimento di indagine formale») in relazione a tale misura.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato i portatori di interessi a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(4)

Nel quadro del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai portatori di interessi. Essa le ha trasmesse alle autorità francesi, dando loro la possibilità di presentare commenti al riguardo. Le autorità francesi hanno trasmesso i loro commenti con lettera del 3 agosto 2020.

(5)

Le autorità francesi hanno trasmesso informazioni supplementari il 21 settembre 2020, il 26 gennaio 2021, il 15 marzo 2021 e il 10 maggio 2021.

2.   CONTESTO DELLA MISURA

2.1.   Stoccaggio di gas naturale in Francia

(6)

Le infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale consentono di costituire scorte di gas naturale collegate alla rete di trasporto. Esse hanno un ruolo nella gestione dei flussi sulla rete.

(7)

Da un lato, lo stoccaggio è utilizzato come mezzo per garantire un equilibrio tra la quantità di gas naturale nella rete e la quantità di gas naturale consumata, ad esempio in caso di interruzione dell’approvvigionamento o di picco della domanda a seguito di un’ondata di freddo invernale. Dall’altro lato, lo stoccaggio consente, con i gasdotti e i compressori, di garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto, in particolare in caso di congestione.

(8)

Gli operatori di stoccaggio offrono capacità di stoccaggio ai fornitori di gas naturale presenti sui mercati al dettaglio e all’ingrosso nonché ai gestori dei sistemi di trasporto. La propensione dei fornitori di gas naturale a pagare per le capacità di stoccaggio è molto simile al differenziale del prezzo di vendita del gas naturale tra l’estate e l’inverno («spread»). Il livello di produzione di gas naturale è relativamente stabile nel corso dell’anno, mentre il consumo di gas naturale varia notevolmente a seconda della temperatura.

(9)

In Francia sono presenti quattordici infrastrutture di stoccaggio, di cui undici operative (2), e tre operatori di stoccaggio:

Storengy, una controllata al 100 % di ENGIE, possiede e gestisce dodici siti, tre dei quali in riserva e nove operativi. Questi ultimi rappresentano un volume utile di 102,1 TWh (pari al 74 % della capacità totale del territorio);

Teréga (ex TIGF), di proprietà di Snam (40,5 %), GIC (31,5 %), EDF Investissement (18 %) e Prédica (10 %), gestisce un sito operativo che rappresenta un volume utile di 33,1 TWh (pari al 24 % della capacità totale del territorio);

Géométhane, di proprietà di Storengy (50 %), CNP (49 %) e Géostock (1 %), ha un sito operativo con un volume utile di 3,3 TWh (pari al 2 % della capacità totale del territorio).

(10)

A partire dal 2009 le variazioni stagionali dei prezzi del gas naturale sono diminuite. Fino al 2011 lo spread era sufficientemente elevato da indurre i fornitori a sottoscrivere tutte le capacità di stoccaggio di gas naturale. Dopo il 2011 lo spread si è rivelato insufficiente per coprire il prezzo di stoccaggio proposto dagli operatori (da 1,5 a 2 EUR/MWh di spread per un prezzo compreso tra 6 e 7 EUR/MWh). Di conseguenza, le capacità di stoccaggio non erano più state interamente sottoscritte dal 2010-2011, tre siti sono stati messi in servizio ridotto («messi in riserva») nel 2014 e nel 2015, mentre il tasso di sottoscrizione delle infrastrutture di stoccaggio operative ha raggiunto il 63 % nel periodo 2017-2018.

2.2.   Quadro giuridico e normativo

(11)

Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, nel 2014 la Francia ha inizialmente adottato un decreto per rafforzare gli obblighi dei fornitori di gas naturale di costituire scorte di gas naturale (3). Successivamente, la Francia ha ritenuto che tale sistema presentasse diverse carenze e taluni fornitori di gas naturale hanno presentato ricorso per contestare la legittimità del decreto del 2014. Alla luce di tali sviluppi, la Francia ha deciso di introdurre una misura adattata, che è oggetto della presente decisione («misura in questione»).

(12)

Inoltre, l’articolo 33 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede la possibilità per uno Stato membro di attuare una regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio. Lo stoccaggio di gas naturale rientra inoltre tra le misure che gli Stati membri possono mettere in atto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) alle condizioni stabilite nel regolamento, in particolare l’obbligo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti nazionali assicurando nel contempo il corretto e continuo funzionamento del mercato interno del gas naturale.

3.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA IN QUESTIONE E MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1.   Obiettivo del meccanismo

(13)

Il meccanismo di regolamentazione mira ad assicurare il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nel territorio francese a medio e lungo termine.

(14)

In particolare, il meccanismo di regolamentazione mira a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda, in particolare durante i picchi di freddo, e il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale, in particolare in caso di congestione.

3.2.   Base giuridica

(15)

Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale è stato introdotto nel codice dell’energia dalla legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017 (6) («legge sugli idrocarburi»), entrata in vigore il 1o gennaio 2018.

(16)

In particolare, l’articolo 12 della legge sugli idrocarburi prevede che l’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione sia determinato dalla programmazione energetica pluriennale («PPE»), di cui all’articolo L.141-1 del codice dell’energia. La PPE è adottata con decreto previa consultazione di diversi organi consultivi e rivista almeno ogni cinque anni per due periodi quinquennali. Per il periodo 2019-2028, la PPE è istituita dal decreto n. 2020-456 del 21 aprile 2020 («decreto n. 2020-456 relativo alla PPE»).

(17)

Inoltre, l’articolo 12 della legge sugli idrocarburi prevede che la Commissione per la regolamentazione dell’energia («CRE») stabilisca talune norme che disciplinano il meccanismo di regolamentazione, in particolare le condizioni delle aste delle capacità di stoccaggio, il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio e le modalità di riscossione di tale reddito tramite la commercializzazione delle capacità e le tariffe per l’utilizzo della rete di trasporto di gas naturale e la loro restituzione agli operatori di stoccaggio (cfr. considerando da 20 a 22).

3.3.   Funzionamento generale del meccanismo

(18)

Il meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio del gas naturale adottato in Francia nel 2017 si basa su tre principi.

(19)

In primo luogo, l’ambito di applicazione di questo meccanismo corrisponde alle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul territorio francese a medio e lungo termine (7) («infrastrutture di stoccaggio essenziali»). L’elenco di queste infrastrutture essenziali è stabilito nel decreto relativo alla PPE. Esse devono essere tenute in funzione dagli operatori che le gestiscono (8).

(20)

In secondo luogo, le capacità delle infrastrutture di stoccaggio essenziali sono messe all’asta secondo le modalità stabilite dalla CRE (9). Le aste sono aperte a qualsiasi fornitore stabilito in uno Stato membro dell’Unione o in un altro Stato in possesso di un’autorizzazione di fornitura che consenta di intervenire sul mercato francese della fornitura al dettaglio o all’ingrosso. Nel gennaio 2018 erano titolari di tale autorizzazione 213 fornitori francesi o stranieri. I proventi delle aste sono riscossi direttamente dagli operatori di stoccaggio.

(21)

In terzo luogo, gli operatori di infrastrutture di stoccaggio essenziali beneficiano della garanzia che i loro costi saranno coperti nella misura in cui corrispondono a quelli di un «operatore efficiente» (10). A tal proposito, percepiscono un reddito regolamentato definito con delibera della CRE («reddito autorizzato»). Se le entrate riscosse direttamente dai loro clienti sono inferiori al loro reddito autorizzato, gli operatori di stoccaggio ricevono una compensazione pari alla differenza tra questi due importi (cfr. considerando 89). Tale compensazione è a carico degli shipper di gas naturale in funzione del loro portafoglio di clienti non interrompibili e che non si sono dichiarati interessati da distacco di carico senza rischi, connessi alla rete pubblica di distribuzione di gas naturale (cfr. considerando 104 e 105). La compensazione è riscossa dal gestore dei sistemi di trasporto mediante una voce specifica nell’ambito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto (tariffa «ATRT») e viene poi restituita agli operatori di stoccaggio.

(22)

D’altro canto, se le entrate superano il loro reddito autorizzato, gli operatori di stoccaggio devono restituire l’eccedenza attraverso la tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto (cfr. considerando 90).

3.4.   Ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione

(23)

Secondo le spiegazioni fornite dalle autorità francesi, il metodo di individuazione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali consiste nel determinare, da un lato, le infrastrutture necessarie a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda e, dall’altro, le infrastrutture necessarie per garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale.

3.4.1.   Infrastrutture necessarie per garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda in caso di picco di freddo

(24)

Il livello previsto di sicurezza dell’approvvigionamento del sistema del gas è stabilito all’articolo R.121-4 del codice dell’energia. L’obiettivo è garantire l’approvvigionamento di tutti i consumatori che non hanno accettato contrattualmente una fornitura che potrebbe subire interruzioni in condizioni meteorologiche particolarmente fredde, come quelle statisticamente riscontrabili una volta ogni cinquant’anni.

(25)

L’individuazione delle infrastrutture necessarie a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda si basa sul lavoro svolto dai gestori dei sistemi di trasporto, che confrontano la domanda di gas naturale in caso di picchi di freddo compresi tra uno e trenta giorni e la capacità di approvvigionamento di gas naturale, in particolare tramite interconnettori e terminali di gas naturale liquefatto (GNL).

3.4.1.1.   Domanda stimata di gas naturale

(26)

In primo luogo, le autorità francesi hanno esaminato cinque scenari relativi all’evoluzione del consumo di gas naturale prevista per i prossimi dieci anni, esclusa la produzione di energia elettrica. I tassi di riduzione previsti vanno dal -2 % al -18 % rispetto all’anno di riferimento 2012. Le autorità francesi hanno infine ipotizzato una riduzione del 2 % del consumo di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica.

(27)

In secondo luogo, il consumo medio giornaliero di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica, in caso di picco di freddo è stato stimato a circa 3 640 GWh/g nel 2025, escludendo il consumo di gas naturale a basso potere calorifico («gas B»). Inoltre, il consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica in caso di picco di freddo è stato stimato a 310 GWh/g.

(28)

Le autorità francesi hanno inoltre tenuto conto della quota interrompibile della domanda di gas naturale, vale a dire i consumatori che hanno stipulato un contratto di interrompibilità con il gestore del sistema al quale è collegato. A tale riguardo, al momento dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione, i dispositivi di interrompibilità applicabili in caso di picco di freddo erano ancora in fase di definizione. Le autorità francesi hanno applicato un potenziale di interrompibilità di 138 GWh/g.

(29)

Le autorità francesi hanno affermato che il distacco di carico è una misura di ultima istanza in caso di crisi di approvvigionamento e non un meccanismo di flessibilità. Per questo motivo, il distacco di carico non è stato preso in considerazione nella stima della domanda di gas naturale durante i picchi di freddo.

(30)

Si è inoltre tenuto conto del fatto che il consumo medio in caso di picco di freddo di breve durata è superiore al consumo medio in caso di picco di maggiore durata.

(31)

Infine, le autorità francesi hanno tenuto conto della progressiva diminuzione dell’utilizzo del gas B, alla luce di un programma di conversione, a favore del gas naturale ad alto potere calorifico («gas H»), che attualmente rappresenta il 90 % del gas naturale consumato in Francia. L’operazione di conversione ha avuto inizio nel 2018 e sarà completata al più tardi entro il 2028. Le autorità francesi stimano che la domanda di gas B convertito in gas H sarà di 180 GWh/g nel 2025.

(32)

Ne consegue che le autorità francesi hanno stimato la domanda globale di gas naturale, in caso di picco di freddo di quattro giorni nel 2025, a circa 4 000 GWh/g.

3.4.1.2.   Capacità stimata di approvvigionamento di gas naturale

(33)

Per quanto riguarda la capacità di approvvigionamento di gas naturale, le autorità francesi hanno effettuato stime tenendo conto degli interconnettori, della fornitura di GNL tramite terminali di metano e dell’efficienza delle scorte di gas naturale.

(34)

In primo luogo, per quanto riguarda gli interconnettori, le stime delle capacità continue, basate sull’ipotesi di un utilizzo del 100 % delle capacità continue di interconnessione del gas H, ammontano a 1 780 GWh/g in termini di importazioni e a 425 GWh/g in termini di esportazioni (11). Le importazioni nette di gas H tramite gasdotti sono stimate a 1 355 GWh/g.

(35)

Le autorità francesi hanno indicato che il rafforzamento della rete del gas e degli interconnettori rappresenterebbe un costo significativo (12), in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio esistenti. In ogni caso, questo tipo di infrastruttura non sarebbe disponibile a medio termine a causa dei lunghi tempi di costruzione.

(36)

In secondo luogo, per quanto riguarda la fornitura di GNL, i quattro terminali francesi di metano hanno una capacità totale di emissione verso la rete di 1 160 GWh/g (13). Tuttavia, tale capacità può essere mobilizzata solo in funzione della disponibilità di GNL nei serbatoi dei terminali di metano. Le autorità francesi hanno ritenuto che, per un pericolo come un picco di freddo inferiore a dieci giorni, potesse essere emessa solo la scorta di GNL in serbatoio. D’altro canto, oltre i dieci giorni, i carichi di GNL potrebbero essere consegnati e i terminali di metano potrebbero essere utilizzati al massimo della loro capacità. Sono stati scelti due scenari in funzione del livello medio di scorta di GNL osservato nei serbatoi: nell’inverno peggiore (scenario 1) e nell’inverno più favorevole (scenario 2).

(37)

Entrambi gli scenari corrispondono a un livello di utilizzo dei terminali di metano superiore al livello medio di utilizzo durante gli inverni dal 2011 al 2018. Infine, la Francia ha scelto lo scenario 1 e ha stimato che il potenziale di emissioni dei terminali di metano fosse di 330 GWh/g per un picco di freddo di quattro giorni.

(38)

Le autorità francesi hanno indicato che i terminali di liquefazione esistenti operano a un livello prossimo alla loro capacità massima al fine di ammortizzare gli ingenti costi di investimento. Inoltre, quasi tutti i carichi di GNL sono oggetto di contratti a lungo termine a causa dell’intensità di capitale di questi progetti e sono quindi già venduti prima della loro produzione. D’altro canto, il costo inferiore dello stoccaggio di gas naturale in forma gassosa spiega lo scarso sviluppo dello stoccaggio di GNL a livello mondiale. Pertanto, i quantitativi di GNL disponibili a breve termine sono modesti.

(39)

In terzo luogo, per quanto riguarda la gestione dei depositi sotterranei di gas naturale, le autorità francesi hanno spiegato che lo sfruttamento delle falde acquifere, che rappresentano il 90 % delle infrastrutture di stoccaggio in Francia, comporta ogni anno il loro riempimento ad un livello sufficientemente elevato e il loro svuotamento a un livello sufficientemente basso. Inoltre, il flusso erogabile da un’infrastruttura di stoccaggio diminuisce con il ridursi della scorta.

(40)

Dal momento che, da un lato, nel corso dei nove inverni precedenti l’analisi della Francia, il tasso medio di riempimento delle infrastrutture di stoccaggio era del 42 % al 1o febbraio e che, dall’altro, l’85 % dei picchi di freddo osservati negli ultimi 70 anni è iniziato prima del 5 febbraio, le autorità francesi hanno ipotizzato che un flusso di erogazione associato a un riempimento del 45 % del volume utile sia disponibile su ciascuna infrastruttura di stoccaggio all’inizio di un picco di freddo.

(41)

Inoltre, le autorità francesi hanno tenuto conto della scorta di emergenza che i gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale devono costituire per garantire la fornitura di ultima istanza di servizi sociali essenziali in caso di inadempienza del loro fornitore, vale a dire un flusso di erogazione di 124 GWh/g per un riempimento al 45 % del volume utile.

(42)

Sulla base di tutte queste ipotesi, le autorità francesi hanno individuato, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2025, un fabbisogno annuo di infrastrutture di stoccaggio di un volume utile pari a 138,5 TWh e un flusso di erogazione di 2 376 GWh/g per un riempimento al 45 % del volume utile al fine di garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda in caso di picco di freddo (14).

3.4.2.   Infrastrutture necessarie per garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale

(43)

Le autorità francesi hanno inoltre individuato le infrastrutture di stoccaggio necessarie per garantire l’approvvigionamento dell’intero territorio in considerazione delle capacità di trasmissione della rete di trasporto di gas naturale. A tal fine, hanno esaminato le diverse situazioni di congestione sulla rete di trasporto.

(44)

I gestori dei sistemi di trasporto («GST») hanno individuato lo scenario di congestione più probabile, che corrisponde alla situazione osservata all’epoca in un contesto di mercato in cui i fornitori cercano di massimizzare le importazioni di gas naturale dalla Norvegia e dalla Russia, secondo le autorità francesi, che sono attualmente le fonti di gas naturale più competitive in Europa, e di ridurre le importazioni di gas naturale liquefatto per il quale è possibile ottenere valutazioni più elevate in Asia. In questa situazione, è probabile che vengano osservati quattro limiti operativi principali (cfr. figura 1 che segue).

Image 1L0902022IT11810120220303IT0005.000111911213PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …del …che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1)Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD)GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13..(2)Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell’Islanda, si conviene un’esenzione temporanea e condizionale dall’applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. Tale esenzione si dovrebbe applicare alla direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Tale esenzione dovrebbe essere rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull’integrazione della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 nell’accordo SEE.(3)Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e della tipologia climatica ed edilizia del paese, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall’obbligo ai sensi dell’articolo 5 dell’EPBD di effettuare i propri calcoli per stabilire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.(4)A norma delle condizioni di adattamento c), la Norvegia e il Liechtenstein possono stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall’EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’adattamento c).(5)L’adattamento d) garantisce che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall’utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall’articolo 17 dell’EPDB.(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 1Il testo del punto 17 (Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:32010 L 0031: Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:a)la direttiva non si applica all’Islanda.b)All’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:Al fine di stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, il Liechtenstein può utilizzare i calcoli di un’altra parte contraente con parametri comparativi..c)Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e dell’allegato I dell’EPBD, il Liechtenstein e la Norvegia possono basare i propri requisiti in materia di consumo energetico sull’energia netta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e salvaguardie:i)requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 dell’EPBD, in linea con i principi di base del quadro metodologico, che è stato stabilito per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energeticaRegolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18)..ii)Viene pubblicato un indicatore numerico del consumo di energia primaria corrispondente ai requisiti di prestazione energetica stabiliti nel codice edilizio.iii)La Commissione si riserva il diritto di rivedere tale adattamento specifico nel contesto dei futuri negoziati dell’EPDB come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.d)All’articolo 17 è aggiunto quanto segue:Gli Stati EFTA possono istituire un sistema semplificato di certificazione della prestazione energetica degli edifici residenziali gestito dall’utente che possa essere utilizzato in alternativa al ricorso ad esperti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:i)esistono conoscenze approfondite e sono disponibili dati di buona qualità sull’intero parco immobiliare residenziale, comprese tutte le tipologie di edifici e le fasce di età, nonché le caratteristiche dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici per l’edilizia in uso per tipologia, che consentono di calcolare la prestazione energetica dei singoli edifici e delle unità immobiliari con un elevato grado di certezza sulla base dei dati forniti dagli utenti,ii)sono disponibili informazioni dettagliate sui livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell’efficacia sotto il profilo dei costi per ciascuna tipologia di edificio,iii)sono in atto misure per aiutare gli utenti a gestire il sistema ai fini del rilascio delle certificazioni edilizie. Tali misure possono comprendere una linea di assistenza telefonica o servizi di consulenza che consentano il contatto tra gli utenti, da un lato, e esperti indipendenti ed esperti di sistema, dall’altro,iv)per garantire un rischio trascurabile di manipolazione dei risultati, il sistema di certificazione gestito dall’utente comprende uno o più meccanismi di controllo e verifica della qualità per verificare i dati degli utenti e la trasparenza dei loro dati,v)esistono sistemi di controllo indipendenti per garantire che la certificazione di prestazione energetica gestita dall’utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati dagli esperti, in termini di qualità e affidabilità,vi)il sistema gestito dall’utente formula raccomandazioni che possono fornire consulenza agli utenti riguardo ai livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell’efficacia sotto il profilo dei costi specifici per i loro edifici e le loro unità immobiliari...Articolo 2Il testo della direttiva 2010/31/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE[Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]*.Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il […].Per il Comitato misto SEEIl presidenteI segretaridel Comitato misto SEE

Figura 1: Principali limiti operativi osservabili sulla rete di trasporto quando i fornitori cercano di massimizzare i conferimenti di gas naturale dal nord-est della Francia

(45)

La metodologia tiene conto del fatto che i fornitori di gas naturale hanno bisogno di scorte di GNL per poter soddisfare la domanda dei consumatori, ma che i fornitori non hanno alcun vincolo per la ripartizione delle scorte di GNL tra i quattro terminali di metano francesi.

(46)

Se il vincolo è raggiunto, si presume che i gestori dei sistemi di trasporto utilizzino inizialmente le capacità interrompibili degli interconnettori per risolvere il problema di congestione. Quando la congestione persiste, si osserva la quantità di gas naturale che dovrebbe essere prelevata dalle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo a valle del punto di congestione.

(47)

Questo lavoro consente di stabilire le scorte sotterranee di gas naturale necessarie a valle di ciascun punto di congestione per poter garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale.

(48)

L’applicazione di questo metodo per l’inverno 2018-2019, per le principali congestioni osservabili quando i fornitori cercano di massimizzare i conferimenti di gas naturale dal nord-est della Francia, porta a una stima del fabbisogno di stoccaggio sotterraneo con volumi utili cumulativi di almeno:

16 TWh a valle del punto di congestione NS4 (infrastrutture di stoccaggio di Izaute, Lussagnet e Manosque);

54 TWh a valle del punto di congestione NS3 (infrastrutture di stoccaggio di Céré-la-Ronde, Chemery, Izaute, Lussagnet e Manosque);

55 TWh a valle del punto di congestione NS2 (infrastrutture di stoccaggio di Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Izaute, Lussagnet, Manosque e Tersanne);

64 TWh a valle del punto di congestione NS1 (infrastrutture di stoccaggio di Beynes, Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Germigny-sous-Coulomb, Gournay-sur-Aronde, Izaute, Lussagnet, Manosque, Saint-Illiers-la-Ville e Tersanne).

3.4.3.   Elenco delle infrastrutture che rientrano nell’ambito di applicazione della regolamentazione

(49)

Le autorità francesi hanno indicato che i lavori di individuazione delle infrastrutture essenziali non potevano essere completati con sufficiente anticipo in vista dell’inverno 2018-2019. Per questo motivo, inizialmente, il meccanismo di regolamentazione è stato applicato per il periodo 2018-2019 come misura transitoria a tutte le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale sul territorio francese. Tali infrastrutture sono state individuate dalla PPE del 2016 come infrastrutture necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento (15).

(50)

Il decreto del 26 dicembre 2018 (16) ha successivamente eliminato dall’elenco delle infrastrutture necessarie i tre siti a servizio ridotto di Storengy (Soings-en-Sologne, Saint-Clair-sur-Epte e Trois-Fontaines) e i progetti Lussagnet phase 1 (Teréga) e Manosque 2 (Géométhane). Tali infrastrutture non sono mai state utilizzate dall’introduzione dell’accesso regolamentato ai depositi di gas naturale.

(51)

Infine, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2023, il decreto n. 2020-456 relativo alla PPE stabilisce le infrastrutture per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale che devono rimanere operative al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a medio e lungo termine. Esse rappresentano un volume utile di 138,5 TWh e un’erogabilità di 2 376 GWh/g per un riempimento corrispondente al 45 % del volume utile:

Infrastruttura

Gestore

Anno di entrata in servizio

Tipo di stoccaggio

Beynes

Storengy

1956

Falda acquifera

Céré-la-Ronde

Storengy

1993

Falda acquifera

Cerville-Verlaine

Storengy

1970

Falda acquifera

Chemery

Storengy

1968

Falda acquifera

Etrez

Storengy

1980

Salina

Germigny-sous-Coulomb

Storengy

1982

Falda acquifera

Gournay

Storengy

1976

Falda acquifera

Lussagnet/Izaute

Teréga

1957

Falda acquifera

Manosque

Géométhane

1993

Salina

Saint-Illiers-la-Ville

Storengy

1965

Falda acquifera

Tersanne/Hauterives

Storengy

1970

Salina

Tabella 1: Impianti di stoccaggio di gas naturale che devono rimanere operativi fino al 2023

(52)

La PPE prevede una diminuzione del fabbisogno di stoccaggio per il periodo 2024-2028. L’elenco delle infrastrutture di stoccaggio potrebbe essere ridotto di un’erogabilità corrispondente ad almeno 140 GWh/g al 45 % del volume utile entro il 2026. Date le incertezze riguardo ai volumi necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dopo il 2026, tali volumi dovrebbero essere confermati nel 2023 e fissati nella prossima PPE.

3.5.   Vendita all’asta delle capacità di stoccaggio

(53)

Ai sensi dell’articolo L.421-5-1 del codice dell’energia, le capacità di stoccaggio regolamentate sono messe all’asta secondo le modalità stabilite dalla CRE. In particolare, secondo la delibera della CRE del 22 febbraio 2018, le aste si svolgono a un prezzo di riserva pari a zero (17).

(54)

I risultati della prima asta sono i seguenti:

Periodo di stoccaggio

Entrate

(milioni di EUR)

Prezzo medio dell’offerta

(Euro/MWh)

2018 – 2019

68,4

0,53

2019 – 2020

233,6

1,80

2020 – 2021

504,6

3,85

Tabella 2: Risultati delle aste e proventi delle vendite aggiuntive nel corso dell’anno

3.6.   Copertura del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio come definito dalla CRE

(55)

Ai sensi dell’articolo L.452-1 del codice dell’energia, «Le tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto […] sono stabilite in modo trasparente e non discriminatorio al fine di coprire tutti i costi sostenuti dai gestori dei sistemi di trasporto e dagli operatori di infrastrutture di stoccaggio di cui all’articolo L.421-3-1, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di operatori efficienti».

(56)

Inoltre, lo stesso articolo prevede che tali costi «tengano conto delle caratteristiche del servizio prestato e dei costi associati a tale servizio» e che, nel caso degli operatori di stoccaggio, essi includano, in particolare, «un rendimento normale del capitale investito».

(57)

L’articolo L.452-2 del codice dell’energia autorizza la CRE a stabilire i «metodi utilizzati per fissare le tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale» e a chiedere agli operatori di stoccaggio di fornirle le informazioni, in particolare contabili e finanziarie, necessarie per fissare tali tariffe.

(58)

Da tali disposizioni risulta che la legge autorizza la CRE a fissare il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio in modo tale da coprire i costi di un «operatore efficiente» e da garantire un rendimento normale del capitale investito.

(59)

La CRE ha fissato con delibera il reddito autorizzato previsto, inizialmente, per un periodo di regolamentazione di due anni. Questa prima tariffa di stoccaggio era valida nel 2018 e nel 2019 («ATS 1») (18). La CRE ha poi armonizzato il quadro normativo per gli operatori di stoccaggio con quello delle altre tariffe delle infrastrutture. La seconda tariffa di stoccaggio («ATS 2») si applica a decorrere dal 2020 per un periodo di 4 anni (19).

(60)

L’approccio generale alla fissazione del reddito autorizzato previsto rimane invariato per le diverse tariffe di stoccaggio. Il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio è stato fissato ex ante dalla CRE sulla base delle previsioni trasmesse dagli operatori, che vengono poi adeguate mediante regolarizzazione nell’anno successivo e audit ex post. I costi degli operatori di stoccaggio sono presi in considerazione dalla CRE nella misura in cui sono considerati efficienti.

(61)

Tuttavia, date le scadenze particolarmente ravvicinate per l’attuazione della riforma, è stato applicato un quadro semplificato per gli anni 2018 e 2019. Per il primo esercizio, la CRE ha adottato un quadro tariffario nel quale le differenze tra la previsione e il risultato di tutti gli oneri e le entrate sono state regolarizzate a posteriori. Tale meccanismo garantisce un livello tariffario che, in ultima analisi, è rigorosamente uguale alle spese e alle entrate effettive dell’operatore. Per il periodo 2020-2023, la CRE ha voluto estendere i principi della regolamentazione incentivante delle infrastrutture di stoccaggio e, al termine delle sue analisi, ha adottato una traiettoria controllata dei costi degli operatori, in un contesto caratterizzato dalla tendenza al ribasso del consumo di gas naturale.

(62)

Secondo il metodo stabilito dalla CRE, il reddito autorizzato previsto è pari alla somma dei costi operativi netti previsti («CON»), degli oneri di capitale normativi previsti («OCN») e della liquidazione del saldo del conto di regolazione dei costi e dei ricavi di competenza dell’esercizio precedente («CRCR»).

Reddito autorizzato = CON + OCN + CRCR

(63)

Solo le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della regolamentazione sono prese in considerazione per il calcolo di tali componenti.

3.6.1.   Costi operativi netti

(64)

I costi operativi netti corrispondono ai costi operativi lordi (oneri energetici, consumi esterni, costi del personale, imposte e tasse) di un «operatore efficiente» previa deduzione del reddito operativo dell’operatore (in particolare produzione capitalizzata, ricavi extratariffari, utili o perdite da compravendita di gas naturale stoccato).

(65)

Date le scadenze ravvicinate per l’attuazione della riforma, per il periodo 2018-2019 la CRE non ha potuto stabilire se i costi degli operatori corrispondono ai costi di un «operatore efficiente». Di conseguenza, i costi presi in considerazione durante tale periodo corrispondono in definitiva ai costi effettivi sostenuti dagli operatori di stoccaggio, convalidati dalla CRE. Per la tariffa ATS 2, la CRE ha attuato un meccanismo di regolamentazione incentivante dei costi operativi netti, ad eccezione di alcune voci predefinite. Pertanto, salvo alcune eccezioni, qualsiasi variazione rispetto alla traiettoria dei costi operativi stabiliti per il periodo ATS 2 sarà a carico o a beneficio dell’operatore.

3.6.2.   Oneri di capitale normativi

(66)

Gli OCN includono l’ammortamento e la remunerazione del capitale fisso. Pertanto, gli OCN corrispondono alla somma dell’ammortamento della base di attività regolamentate («BAR»), del rendimento del capitale fisso calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale («CMPC») per la BAR già operativo e del costo del debito per le immobilizzazioni in corso («IIC»).

OCN = Ammortamento BAR + BAR x CMPC + IIC x costo del debito

(67)

La CRE ha confermato che tale metodologia corrisponde alla prassi regolamentare per quanto riguarda gli impianti regolamentati nei mercati del gas naturale e dell’elettricità in Francia e in Europa occidentale (20).

(68)

Al fine di definire il livello iniziale della BAR al 1o gennaio 2018 («BAR iniziale» o «BAR di apertura»), la CRE ricorre al metodo dei «costi correnti economici» (21). Questo consiste nel calcolare il valore economico netto delle attività i) sulla base del valore contabile lordo delle attività nei conti degli operatori (costi storici di costruzione), ii) attualizzato in base all’inflazione, poi iii) oggetto di una riduzione nel corso della vita economica delle attività.

(69)

Ogni anno la BAR varia in funzione:

degli ammortamenti, basati sulla durata di vita economica delle attività, dedotti dalla BAR;

dei nuovi investimenti effettuati che aumentano la BAR;

se del caso, delle attività smantellate prima del loro ammortamento totale, che riducono la BAR;

della rivalutazione delle attività inflazionistiche (indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco).

(70)

La CRE ritiene che la misura più rappresentativa del valore iniziale degli investimenti effettuati dagli operatori sia il valore lordo delle attività iscritte nei loro bilanci. Secondo la CRE, tale valore, verificato dai revisori nell’ambito del loro audit annuale, è documentato e obiettivo. Questo metodo è identico a quello applicato nel 2002, anno in cui i gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale sono stati regolamentati, ed è utilizzato anche per i terminali di metano regolamentati francesi.

(71)

La CRE non ha preso in considerazione il «nuovo» valore delle attività, bensì un valore ammortizzato, coerente con gli ammortamenti registrati dagli operatori di stoccaggio prima del 2018, al fine di non far ricadere nuovamente sulla collettività un onere già corrisposto in passato, né le riduzioni di valore delle attività già prese in considerazione.

(72)

Per la maggior parte delle attività, i periodi di ammortamento applicati dagli operatori nella loro contabilità storica e i periodi di ammortamento richiesti dagli operatori nei loro documenti tariffari sono simili. Inoltre, essi corrispondono a dati settoriali standard osservabili in altri paesi.

(73)

Per il cushion gas (22), invece, la CRE ha respinto la richiesta degli operatori di prendere in considerazione un periodo di ammortamento uniforme di 250 anni. Infatti, la CRE ha tenuto conto del fatto che il cushion gas, a differenza delle altre attività degli operatori, è stato ammortizzato da questi ultimi in periodi che variavano da operatore a operatore e nel corso del tempo (da 25 a 250 anni). Di conseguenza, la CRE ha utilizzato, per stabilire la BAR iniziale degli operatori di stoccaggio, un grado di ammortamento del cushion gas coerente con il livello di ammortamento contabile registrato da ciascuno dei tre operatori. Per il futuro, la CRE ha fissato il periodo di ammortamento del cushion gas a 75 anni, corrispondenti a tre rinnovi della concessione per lo sfruttamento delle camere sotterranee di 25 anni.

(74)

La durata di vita economica utilizzata dalla CRE per le diverse classi di attività degli operatori è la seguente:

Classi di attività

Durata di vita normativa

Cushion gas

75 anni

Pozzi, camere, raccolta

50 anni

Impianti di trattamento, compressione, consegna, misurazione

20-30 anni

Immobili ed edifici

30 anni

Attrezzature varie

10-15 anni

Software, piccole attrezzature

5 anni

Tabella 3: Periodo di ammortamento applicato per classe di attività

(75)

Inoltre, nel 2017 la CRE ha chiesto al consulente esterno […] di effettuare un audit della richiesta di BAR iniziale degli operatori di stoccaggio. Per Storengy, il risultato del calcolo è di [3-5 miliardi di EUR].

(76)

Nel caso di Teréga, uno studio supplementare realizzato dal consulente di PwC sulla base di un approccio discounted cash-flow valuta la BAR tra [1 e 2 miliardi di EUR].

(77)

Pertanto, ai fini dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione, la CRE ha rivisto le BAR iniziali richieste dagli operatori di stoccaggio al fine di tenere conto della valutazione economica indipendente del valore di mercato delle attività. La CRE ha pertanto adottato le seguenti BAR iniziali:

Al 1o gennaio 2018

Storengy (miliardi di euro)

Teréga (miliardi di euro)

Géométhane (miliardi di euro)

Richiesta dell’operatore

4,0

1,37

0,20

BAR fissata dalla CRE

3,5

1,15

0,19

Tabella 4: BAR iniziali degli operatori di stoccaggio al momento dell’entrata in vigore del regolamento

(78)

Per quanto riguarda il tasso di remunerazione del capitale, la CRE ha applicato il metodo del CMPC per consentire all’operatore di finanziare gli interessi passivi e ottenere un rendimento del capitale proprio paragonabile a quello che avrebbe potuto ottenere per investimenti con livelli di rischio comparabili. La CRE ha indicato che il CMPC è un metodo comunemente utilizzato dalle autorità di regolamentazione europee per determinare il tasso di remunerazione delle attività delle infrastrutture regolamentate.

(79)

Sulla base degli studi economici e del lavoro di consulenti esterni (23), la CRE ha fissato il CMPC al 5,75 % per gli anni 2018 e 2019. Per il periodo 2020-2023, la CRE ha applicato un CMPC del 4,75 %. Il metodo utilizzato per stabilire il CMPC per ATS 2 è invariato rispetto a quello utilizzato per ATS 1. Ciò è giustificato da minori costi di finanziamento, dalla prevista riduzione dell’imposta sulle società e da un aumento del beta delle attività. Questo aumento del beta delle attività riflette il riconoscimento del rischio finanziario, in particolare dei costi incagliati che la transizione energetica comporta per gli azionisti delle società di infrastrutture di gas naturale.

(80)

In assenza di un operatore di stoccaggio comparabile quotato in borsa, la CRE ha preso come tasso di riferimento il CMPC dei GST di gas naturale, aumentandolo di un premio di rischio specifico per lo stoccaggio. Tale premio è fissato a 50 punti base a causa della concentrazione degli impianti di stoccaggio, del rischio geologico del sottosuolo e del rischio di sostituibilità con i terminali di metano, nonché delle interconnessioni con l’estero.

(81)

La CRE ha inoltre affermato che tale tasso di remunerazione è inferiore a quello concesso agli operatori regolamentati di terminali di metano (7,25 %, al momento dell’entrata in vigore della misura), la cui attività è più rischiosa sul piano commerciale, in particolare a causa della coesistenza di terminali di metano regolamentati e non regolamentati e di un numero ridotto di clienti. Inoltre, la CRE ha citato l’esempio del tasso di remunerazione del 6,5 % utilizzato dall’autorità italiana di regolamentazione per lo stoccaggio di gas naturale.

3.6.3.   Investimenti

(82)

Ogni anno, ai sensi dell’articolo L.421-7-1 del codice dell’energia, gli operatori di impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale sottopongono il loro programma di investimento annuale all’approvazione della CRE. In tale contesto, la CRE «garantisce che siano effettuati gli investimenti necessari per il corretto sviluppo degli impianti di stoccaggio e il loro accesso trasparente e non discriminatorio».

(83)

Nella seconda tariffa di stoccaggio, la CRE ha introdotto un incentivo a controllare i costi per le diverse categorie di investimenti.

3.6.4.   Conto di regolazione dei costi e dei ricavi

(84)

Il reddito autorizzato è fissato dalla CRE sulla base delle previsioni degli oneri e delle entrate degli operatori per l’anno successivo. Il CRCR è stato introdotto per tenere conto della differenza tra costi o ricavi previsti e costi o ricavi effettivamente rilevati per una serie di voci predefinite. Il CRCR tutela pertanto gli operatori dalla variazione di talune voci di costo o di entrata. Il CRCR è utilizzato anche per il pagamento di incentivi finanziari derivanti dall’applicazione di meccanismi di regolamentazione incentivante e per la contabilizzazione di eventuali plusvalenze di cessione o costi incagliati, una volta convalidati dalla CRE.

(85)

Per la tariffa ATS 1, nel primo esercizio di stoccaggio regolamentato, la CRE ha applicato un quadro tariffario in base al quale le differenze tra gli oneri e le entrate totali previsti e gli oneri e le entrate totali effettivi sono regolarizzati a posteriori. La tariffa era pertanto «100 % CRCR» e nessuna voce di spesa o di entrata è stata incentivata.

(86)

Per ATS 2, la CRE adotta un ambito di applicazione del CRCR in linea con il quadro generale di tutte le tariffe per le reti elettriche e le infrastrutture di gas naturale. Pertanto, solo alcune voci predefinite sono coperte a posteriori delle differenze tra previsione e risultato mediante il CRCR. Queste voci coperte del CRCR riguardano in particolare le spese per investimenti o i proventi della commercializzazione. D’altro canto, quasi tutti i costi operativi sono soggetti a un incentivo, che può essere totale (il 100 % delle differenze tra previsione e risultato effettivo sono a carico o a beneficio dell’operazione) o parziale (ad esempio, per gli oneri energetici per i quali l’incentivo è del 20 %, con l’80 % delle differenze al CRCR).

3.7.   Beneficiari

(87)

I beneficiari della misura corrispondono ai gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione. Dall’entrata in vigore della misura si tratta di Storengy, Teréga e Géométhane.

3.8.   Finanziamento della misura mediante tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto

(88)

Il finanziamento del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio deriva, da un lato, da entrate riscosse direttamente dagli operatori di stoccaggio e, dall’altro, se tali entrate sono inferiori al reddito autorizzato, dalla compensazione per lo stoccaggio pari alla differenza tra questi due importi.

Compensazione = reddito autorizzato – entrate riscosse direttamente

(89)

Le entrate riscosse direttamente dagli operatori provengono principalmente dalle aste, ma anche da contratti storici a lungo termine e da servizi aggiuntivi.

(90)

I GST recuperano la compensazione per lo stoccaggio dagli shipper di gas naturale mediante una voce specifica («corrispettivo di stoccaggio») nell’ambito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto (tariffa ATRT) alle condizioni stabilite dalla CRE (cfr. considerando 21).

(91)

In via preliminare, occorre rilevare che in Francia esistono due GST, vale a dire due titolari di un’autorizzazione per la gestione di condotte per il trasporto di gas naturale ai sensi dell’articolo L.431-1 del codice dell’energia: GRTgaz e Teréga (ex TIGF).

(92)

GRTgaz è una società per azioni detenuta al 75 % da ENGIE e per il 25 % dalla Société d’Infrastructures Gazière. GRTgaz, controllata direttamente da ENGIE, è indipendente da altre parti della sua impresa a integrazione verticale (il gruppo ENGIE) conformemente al modello del GST indipendente, garantendo l’effettiva separazione delle attività del GST dalle attività di produzione o fornitura (24).

(93)

Come descritto al considerando 9, Teréga è detenuta al 40,5 % da Snam, al 31,5 % da GIC, al 18 % da EDF Investissement e al 10 % da Predica. Teréga verifica inoltre le condizioni di un GST indipendente (25).

3.8.1.   Fissazione da parte della CRE del corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto

(94)

Ai sensi dell’articolo L.452-1, sesto comma, del codice dell’energia, «le tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale sono recuperate dai gestori di tali sistemi. I gestori dei sistemi di trasporto restituiscono agli operatori di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di cui all’articolo L.421-3-1 una parte dell’importo recuperato secondo le modalità stabilite dalla commissione di regolamentazione del settore energetico».

(95)

Ai sensi dell’articolo L.452-2 del codice dell’energia, «le modalità di fissazione delle tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale, […] sono stabilite dalla commissione di regolamentazione del settore energetico».

(96)

Sulla base di tali disposizioni, con delibera n. 2018-069 del 22 marzo 2018 (26), la CRE ha stabilito le modalità di calcolo del corrispettivo di stoccaggio, applicabile a decorrere dal 1o aprile 2018.

(97)

Secondo la CRE, il corrispettivo di stoccaggio pagato da ogni shipper deve riflettere il valore della «sicurezza dell’approvvigionamento», vale a dire la remunerazione per gli impianti di stoccaggio che garantiscono in via prioritaria l’approvvigionamento di gas naturale ai clienti la cui fornitura non può essere interrotta, in particolare ai clienti nazionali.

3.8.2.   Pagamento del corrispettivo di stoccaggio da parte degli shipper e rifatturazione ai clienti finali

(98)

Per quanto riguarda l’obbligo di pagamento del corrispettivo di stoccaggio da parte degli shipper, con delibera del 22 marzo 2018, la CRE ha introdotto il corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe ATRT, inserendo nuove disposizioni nella delibera n. 2018-022 del 7 febbraio 2018 sulla variazione della tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale di GRTgaz e TIGF al 1o aprile 2018.

(99)

Da tale modifica risulta che «ogni shipper cui sia assegnata una capacità continua di consegna ad almeno un punto di interfaccia trasporto distribuzione (Point d’Interface Transport Distribution o PITD) è soggetto a un corrispettivo di stoccaggio basato sulla modulazione invernale dei suoi clienti, collegati alle reti pubbliche di distribuzione del gas, nel suo portafoglio il 1o giorno di ogni mese ».

(100)

Per «shipper» si intende qualsiasi «persona fisica o giuridica che stipula con un GST un contratto di trasmissione sulla rete di trasporto del gas. Lo shipper è, a seconda dei casi, il cliente idoneo, il fornitore o il loro mandatario». Un PITD è definito come un «punto di interfaccia fisico o nozionale tra una rete di trasporto e una rete pubblica di distribuzione».

(101)

Inoltre, dalla formulazione dell’articolo L.452-1, sesto comma, del codice dell’energia risulta che i GST devono obbligatoriamente applicare le tariffe ATRT (cfr. considerando 94 «sono recuperate»).

(102)

Per quanto riguarda l’addebito del corrispettivo di stoccaggio agli utenti finali, la CRE ha indicato che gli shipper addebiteranno il corrispettivo di stoccaggio ai loro clienti finali che rientrano nella base di compensazione nella sezione «Trasporto» della loro fattura. La CRE non dispone dell’elenco dei clienti interessati.

(103)

Più precisamente, tale addebito è obbligatorio solo nell’ambito delle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale ai sensi degli articoli L.445-3 e R.445-3 del codice dell’energia (27). Per le offerte di mercato, tale addebito è una scelta discrezionale del fornitore.

3.8.3.   Distribuzione dei fondi riscossi dai GST tra gli operatori di stoccaggio secondo le modalità stabilite dalla CRE

(104)

Secondo la delibera della CRE relativa al corrispettivo di stoccaggio, una volta riscosse, le entrate derivanti dal corrispettivo di stoccaggio sono restituite dai GST ai vari operatori di stoccaggio su base proporzionale rispetto alla compensazione da riscuotere (28). La quota assegnata a ciascun operatore corrisponde al rapporto tra la compensazione annua prevista dell’operatore e la compensazione totale prevista per tutti gli operatori di stoccaggio regolamentati, come stabilite dalla CRE. Tali quote sono specificate annualmente nella delibera della CRE che modifica il corrispettivo di stoccaggio.

(105)

A tal fine, conformemente alla delibera della CRE, i GST concludono un contratto con ciascun operatore di stoccaggio al fine di disciplinare le modalità del servizio di riscossione e restituzione della compensazione, il cui costo è fissato dalla CRE e coperto dal reddito autorizzato degli operatori. Per l’anno 2018, tale costo è pari a 130 000 EUR per GST per operatore di stoccaggio (29).

3.9.   Stanziamento

(106)

Ogni anno, l’importo totale della compensazione versata agli operatori regolamentati dipende dai proventi della vendita all’asta e dal reddito autorizzato fissato dalla CRE. L’importo della compensazione versata ai tre operatori di stoccaggio regolamentati ammontava a 528 milioni di EUR nel 2018, a 540 milioni di EUR nel 2019 e a 251 milioni di EUR nel 2020.

 

2018

(milioni di EUR)

2019

(milioni di EUR)

2020

(milioni di EUR)

Storengy

402

392

199

Teréga

101

113

25

Géométhane

26

36

28

Totale

528

540

251

Tabella 5: Saldo della compensazione per lo stoccaggio per gli anni 2018, 2019 e 2020

3.10.   Durata

(107)

Le disposizioni della legge sugli idrocarburi relative al meccanismo di regolamentazione degli operatori di stoccaggio sono entrate in vigore il 1o gennaio 2018. La CRE ha fissato il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio a partire dal 1o gennaio 2018. Inoltre, le prime aste di capacità di stoccaggio si sono svolte dal 5 al 29 marzo 2018 per il periodo 2018-2019 e sono state organizzate nei periodi 2019-2020 e 2020-2021 (cfr. tabella 2 al considerando 54).

(108)

Inoltre, il corrispettivo di stoccaggio è stato introdotto nella tariffa ATRT con effetto dal 1o aprile 2018. La CRE ha inizialmente fissato il reddito autorizzato previsto per un periodo di regolamentazione di due anni (30). Ha poi armonizzato il quadro normativo per gli operatori di stoccaggio con quello delle altre tariffe delle infrastrutture. Questa seconda tariffa di stoccaggio si applica per il periodo 2020-2023 (31).

(109)

Attualmente le autorità francesi non hanno fissato una data per la fine del meccanismo. D’altro canto, l’ambito di applicazione del meccanismo è stato definito nell’ultima PPE (32) fino al suo riesame. Il riesame della PPE è previsto per il 2023 e avrà luogo entro il 31 dicembre 2028.

3.11.   Impegni

(110)

Le autorità francesi hanno assunto due impegni. In primo luogo, si sono impegnate a presentare una relazione alla Commissione entro la fine del 2024. I punti da trattare in tale relazione sono i seguenti:

informazioni sull’attuazione della misura nel periodo precedente (2018-2023), in particolare i risultati delle aste in termini di volumi e prezzi e gli importi della remunerazione percepita per sito;

una panoramica aggiornata del funzionamento del mercato del gas naturale in Francia, in particolare degli elementi che giustificano il mantenimento della misura per il periodo 2023-2028, compresi il livello di spread, il livello della domanda, gli investimenti nella rete del gas in Francia e all’estero e gli investimenti in terminali GNL;

informazioni sul riesame della PPE nel 2023 e sul suo possibile impatto sull’ambito di applicazione della misura;

il metodo di calcolo della remunerazione garantita nel periodo di regolamentazione 2023-2028. In caso di modifica del metodo di calcolo, la Commissione desidera ricevere informazioni sui relativi motivi;

i dati relativi all’impatto della misura sulla concorrenza, con particolare attenzione alle potenziali distorsioni della concorrenza individuate nella delibera, ad esempio l’impatto della misura sugli impianti di stoccaggio di gas naturale negli Stati membri confinanti, sugli interconnettori e sui terminali di metano francesi. Tali elementi dovrebbero essere suffragati da dati storici sull’uso di tali beni nonché da modifiche pertinenti del regime di regolamentazione per quanto riguarda lo stoccaggio del gas naturale nei paesi confinanti con la Francia. Anche l’impatto della misura sul commercio al dettaglio francese deve essere valutato e quantificato.

(111)

In secondo luogo, le autorità francesi si impegnano a pubblicare le informazioni seguenti su un sito web esauriente dedicato agli aiuti di Stato in Francia (33) e sul Transparency Award Module: un link al testo integrale del meccanismo e alle sue modalità di attuazione; l’identità dei beneficiari dei flussi finanziari; la forma dei flussi finanziari; l’importo concesso a ciascun beneficiario; la data di concessione; il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui ha sede il beneficiario e il principale settore economico in cui opera.

3.12.   Motivi dell’avvio del procedimento di indagine formale

(112)

Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene in via preliminare che il meccanismo di regolamentazione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che potrebbe essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Tuttavia, nella fase del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva espresso dubbi in merito alla proporzionalità del meccanismo di regolamentazione e all’esistenza di distorsioni della concorrenza.

(113)

Più in particolare, da un lato, la Commissione ha osservato che, ai fini della fissazione del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio, il meccanismo consente agli operatori di stoccaggio di ottenere una remunerazione del capitale fisso. Ai fini del calcolo di tale remunerazione è necessario valutare il valore delle attività regolamentate. La Commissione ha espresso dubbi sul processo di valutazione economica indipendente del valore di mercato delle attività al momento dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione da parte della CRE, il che avrebbe potuto mettere in discussione la proporzionalità della misura.

(114)

Per contro, alla luce delle informazioni fornite alla Commissione nell’ambito del procedimento di indagine formale, quest’ultima non poteva escludere che il meccanismo introduca distorsioni della concorrenza. Queste distorsioni eccessive della concorrenza sarebbero esistite tra i) i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri, ii) tra, da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall’altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

4.   COMMENTI DELLA FRANCIA

(115)

La Francia ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione e, in allegato, le osservazioni della CRE. Le osservazioni della CRE sono pertanto considerate parte integrante delle osservazioni della Francia.

(116)

La Francia ritiene che i dubbi espressi dalla Commissione in merito alla riforma dello stoccaggio di gas naturale siano infondati.

4.1.   Esistenza dell’aiuto

(117)

In primo luogo, la Francia nega che la misura in questione implichi risorse statali. Inoltre, secondo la Francia, non si può ritenere che il passaggio da un regime negoziato a un regime regolamentato costituisca un vantaggio economico per l’operatore obbligato a farlo. Essa contesta inoltre che i gestori degli interconnettori e dei terminali di metano siano concorrenti degli operatori di impianti di stoccaggio.

(118)

Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento mediante risorse statali, la Francia nega che la copertura di una parte dei costi degli operatori delle infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale abbia natura di contributo obbligatorio. La tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale è pagata dai fornitori di gas naturale in cambio del servizio di trasmissione, un servizio dimensionato con un livello elevato di affidabilità e di capacità a lungo termine di soddisfare una domanda ragionevole (34).

(119)

La Francia osserva inoltre che l’addebito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto nella fattura del consumatore di gas naturale è obbligatorio solo per i consumatori che scelgono di beneficiare delle tariffe regolamentate di vendita del gas naturale. Secondo la Francia, le offerte alla tariffa regolamentata di vendita rappresentano una quota minoritaria della fornitura di gas naturale in Francia (35), tanto più che è prevista una sospensione in più fasi delle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale (36).

(120)

Inoltre, per quanto riguarda il vantaggio conferito, la Francia osserva, in primo luogo, che la determinazione del costo del capitale tiene conto del minore rischio per le attività regolamentate conseguente a un rendimento del capitale investito inferiore rispetto alle attività non regolamentate. In secondo luogo, la Francia nega che le entrate riscosse da un operatore di stoccaggio nell’ambito del regime regolamentato siano sistematicamente superiori a quelle riscosse dallo stesso operatore nell’ambito di un regime negoziato (37). Inoltre, la Francia sottolinea che il quadro di regolamentazione attuato a partire dal 2018 è simmetrico: la «compensazione» potrebbe essere stornata e pagata dagli operatori di stoccaggio qualora i proventi della commercializzazione fossero superiori al reddito autorizzato fissato dalla CRE. Pertanto, il modello regolamentato non può essere dissociato dagli obblighi e dalla perdita di opportunità economiche imposti agli operatori di stoccaggio nell’ambito di tale modello regolamentato.

(121)

La svalutazione contabile di 494 milioni di EUR, registrata dal gruppo ENGIE per la sua attività di stoccaggio regolamentata pochi giorni dopo la pubblicazione dei parametri stabiliti dalla CRE per la tariffa di stoccaggio, evidenzia tale perdita di aspettative di guadagno associata a condizioni di mercato favorevoli. Infine, la Francia sottolinea che l’introduzione del meccanismo di regolamentazione non ha comportato un aumento del reddito degli operatori francesi di stoccaggio tra il 2017 e il 2018, fatta eccezione per la società Storengy. La Francia sottolinea inoltre che Storengy, a parità di spread, percepisce, nel quadro regolamentato, un reddito autorizzato inferiore al reddito derivante dalla commercializzazione in regime negoziato.

(122)

La Francia ritiene che non sia opportuno soffermarsi sulla situazione degli operatori di stoccaggio situati in altri Stati membri se si tratta di analizzare il carattere selettivo del vantaggio conferito. Infatti, essa cita il Tribunale e la Corte di giustizia, i quali hanno affermato che «la condizione relativa alla selettività […] può essere valutata solo a livello di un unico Stato membro» (38). In ogni caso, la Francia fa osservare che gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile per quanto concerne l’obiettivo perseguito dalla misura in questione, vale a dire garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(123)

Per quanto riguarda i gestori di interconnettori, da un lato, e i gestori di terminali di metano, dall’altro lato, la Francia ribadisce che tali operatori sono tutti regolamentati in Francia (39). Essi beneficiano pertanto di meccanismi di regolamentazione molto simili a quelli utilizzati per lo stoccaggio, compresa la fissazione, da parte dell’autorità di regolamentazione, di un reddito autorizzato a copertura dei costi. La Francia ritiene pertanto che sia incontestabile che la misura in questione conferisce un vantaggio selettivo a tali operatori rispetto ai gestori degli interconnettori di gas e dei terminali di metano.

(124)

Per quanto riguarda gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, la Francia ritiene che i gestori degli interconnettori e dei terminali di metano non siano in concorrenza con gli operatori di stoccaggio (cfr. anche considerando 133 e seguenti).

4.2.   Compatibilità della misura in questione con il mercato interno

4.2.1.   Proporzionalità

(125)

La Francia spiega che la regolamentazione basata sui costi degli operatori è un approccio ampiamente diffuso tra le autorità di regolamentazione europee. Essa garantisce sia che gli operatori dispongano di redditi sufficienti per mantenere la loro attività e sia che i consumatori finali non paghino lo stoccaggio a un prezzo superiore a quello del servizio fornito. Al contrario, la Francia spiega che, a suo avviso, un metodo basato sul livello degli spread sarebbe volatile e potrebbe, a seconda dell’andamento dei prezzi di mercato a breve termine, non garantire la copertura dei costi degli operatori o, al contrario, generare utili indebiti.

(126)

Al fine di fissare il livello della tariffa di stoccaggio, la CRE ha adottato una regolamentazione basata sulla copertura dei costi ritenuti efficienti sostenuti dagli operatori. Pertanto, essa fissa un reddito autorizzato per ciascun operatore in modo tale da coprire i costi rappresentati dai costi operativi nonché dall’ammortamento delle attività e dal costo del capitale. Al fine di definire il livello iniziale della BAR al 1o gennaio 2018 per gli operatori di stoccaggio, la CRE ha rivalutato il valore contabile lordo delle attività degli operatori al 31 dicembre 2016 (cfr. considerando 55 e seguenti sulla fissazione del reddito autorizzato).

(127)

In subordine, la Francia fornisce ulteriori prove analitiche per dimostrare che altri metodi portano a risultati in termini di BAR coerenti con il metodo della CRE.

(128)

Il valore degli operatori degli impianti di stoccaggio nei bilanci dei loro azionisti è determinato conformemente alle norme contabili e in funzione della prospettiva di redditi attesi dall’attività a lungo termine. Per Storengy, la CRE ha considerato un valore della BAR iniziale di 3,5 miliardi di EUR per la valutazione di Storengy nel bilancio di ENGIE al 31 dicembre 2016 di [3-5 miliardi di EUR]. Per Teréga, la CRE ha considerato un valore della BAR iniziale di 1,156 milioni di EUR per la valutazione del perimetro di stoccaggio nel bilancio della società madre al 31 dicembre 2016 di circa [1-2 miliardi di EUR].

(129)

Le operazioni recenti contribuiscono anche a far luce sul valore delle imprese e sulla valutazione delle attività di stoccaggio nel contesto delle operazioni. Ad esempio, sulla base delle operazioni relative al capitale della società Teréga nel 2013 (40) e nel 2015 (41), il valore delle attività del perimetro di stoccaggio è stimato a [1-2 miliardi di EUR].

(130)

Inoltre, la Francia afferma che anche consulenti esterni hanno lavorato alla valutazione delle BAR degli operatori. Per Storengy, il calcolo effettuato dal consulente […] per la CRE porta a un risultato di [3-5 miliardi di EUR]. La Francia fa inoltre riferimento allo studio di PwC, commissionato da Teréga, che valuta la BAR nel 2018 tra [1 e 2 miliardi di EUR].

(131)

Infine, la Francia ritiene che un metodo alternativo, che consiste nel ricostruire lo storico delle entrate dell’operatore al fine di determinare se esse abbiano garantito la copertura degli investimenti passati, non sarebbe sufficientemente solido per determinare il valore della BAR. Tale metodo comporterebbe di fatto la ricostituzione, a partire dalla data di entrata in servizio iniziale, delle attività di stoccaggio più vecchie (alla fine degli anni ‘50), dei free cash-flow di ciascun operatore che rappresentano il contante disponibile dell’operatore dopo il finanziamento del suo fabbisogno di capitale circolante, delle imposte e degli investimenti, al fine di confrontarli con il valore lordo delle attività.

(132)

Questo storico sembra particolarmente complesso da ricostruire, sia per lo sforzo documentale necessario, sia per l’evoluzione organizzativa e patrimoniale delle società di stoccaggio attuali: in primo luogo, poiché Storengy fa parte di un modello integrato all’interno di Gaz de France/GDF Suez, la ricostruzione dello storico implica necessariamente ipotesi di taglio dell’attività. In secondo luogo, Teréga è stata oggetto di cessioni successive.

4.2.2.   Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

(133)

Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza tra fornitori francesi e fornitori di altri Stati membri che sottoscrivono capacità di stoccaggio in Francia, la Francia spiega che la «nazionalità» del fornitore non ha alcuna incidenza. Le aste pubbliche sono aperte a tutti gli attori autorizzati a fornire gas naturale. Tale autorizzazione di fornitura non è limitata ai soli fornitori francesi e può essere ottenuta da qualsiasi persona stabilita nel territorio di uno Stato membro dell’Unione (42). In secondo luogo, le autorità francesi sottolineano che, per lo stesso servizio di trasmissione, ai fornitori francesi e ai fornitori di altri Stati membri è applicata la medesima tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale.

(134)

Inoltre, secondo la Francia, gli impianti di stoccaggio non sono in concorrenza con gli interconnettori e i terminali di metano. La Francia osserva anzitutto che la Commissione non ha mai valutato l’esistenza di un mercato unico comprendente lo stoccaggio di gas naturale, le infrastrutture di rigassificazione e gli interconnettori. Inoltre, la Francia sottolinea che, nelle analisi relative alla capacità del sistema del gas di soddisfare una domanda ragionevole, le infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale sono complementari al pieno utilizzo degli interconnettori e al pieno utilizzo delle capacità dei terminali di metano, fino al livello delle scorte di gas naturale liquefatto disponibili.

(135)

Inoltre, la Francia osserva che la Commissione ha più volte riconosciuto l’esistenza di un mercato distinto dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale, sia in Francia (43), che in altri Stati membri (44). Alla luce dei risultati di un’indagine di mercato relativa a un’operazione sul territorio francese, la Commissione ha constatato l’assenza di sostituibilità tra lo stoccaggio e altre forme di flessibilità (45). La Francia osserva inoltre che in due decisioni la Commissione ha ritenuto che il mercato dello stoccaggio di gas naturale fosse di portata regionale o addirittura nazionale (46).

(136)

La Francia ritiene che ogni strumento di flessibilità abbia funzionalità e caratteristiche proprie, che impediscono la sostituzione con gli altri strumenti di flessibilità. Gli interconnettori garantiscono l’approvvigionamento di gas naturale nel territorio. In assenza di stoccaggio, sarebbe necessario dimensionare gli interconnettori per poter garantire l’approvvigionamento di gas naturale nel territorio francese durante i picchi di consumo. Un tale dimensionamento sarebbe quindi inefficace. Inoltre, l’Unione ha l’obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale. Non sono previsti nuovi investimenti negli interconnettori attualmente a disposizione della Francia. La questione della concorrenza e dei segnali di investimento a lungo termine posta dalla Commissione appare quindi puramente teorica.

(137)

I terminali di metano offrono la possibilità di arbitraggio per l’approvvigionamento del territorio al minor costo possibile. La disponibilità di GNL è incerta e dipende in larga misura dalle condizioni della domanda e dell’offerta mondiali che reindirizzano regolarmente i carichi. Inoltre, i terminali di metano hanno capacità di stoccaggio limitate (47), che, nelle migliori condizioni, non potrebbero essere mobilitate per più di 5 giorni. Tuttavia, tale periodo è più breve della durata media di un’ondata di freddo, che dura da 5 a 15 giorni, il che non fornisce tempo sufficiente per mobilitare l’arrivo di un carico in modo abbastanza rapido da evitare un’interruzione delle emissioni (48).

(138)

Pertanto, gli impianti di stoccaggio di gas naturale offrono un servizio di flessibilità interstagionale che non può essere garantito né dagli interconnettori a condizioni economiche comparabili né dai terminali di metano. Per contro, l’esistenza di impianti di stoccaggio in Francia non può essere sufficiente a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia. Gli interconnettori e i terminali di metano restano indispensabili per l’approvvigionamento del territorio.

(139)

Pertanto, queste diverse tipologie di infrastrutture sono complementari e non in concorrenza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento della Francia.

(140)

Anche se gli interconnettori, i terminali di metano e gli impianti di stoccaggio di gas naturale fossero considerati in concorrenza, la Francia sottolinea che gli interconnettori e i terminali di metano francesi sono tutti regolamentati, ad eccezione del terminale di Dunkerque. Di conseguenza, la redditività di queste infrastrutture corrisponde al tasso di remunerazione delle attività fissato dalla CRE. Di conseguenza, l’attuazione della regolamentazione dello stoccaggio non può incidere sulla redditività di altre infrastrutture regolamentate.

(141)

Inoltre, la Francia sottolinea che gli avvenimenti recenti contraddicono una possibile ipotesi di concorrenza dannosa per gli interconnettori o i terminali di metano. Dalla fine del 2018 l’utilizzo dei terminali francesi ed europei ha raggiunto livelli particolarmente elevati rispetto agli ultimi 10 anni. Inoltre, gli operatori di terminali di metano hanno recentemente avviato con successo procedure di commercializzazione delle loro capacità a medio termine. La regolamentazione dello stoccaggio, combinata all’accorpamento delle zone in Francia attuato a fine 2018, ha contribuito notevolmente a migliorare la profondità e la liquidità del mercato francese e dell’Europa occidentale.

(142)

La Francia nega inoltre che la regolamentazione dello stoccaggio possa ridurre gli incentivi a utilizzare i terminali di metano e gli interconnettori esistenti. Gli incentivi all’utilizzo derivano dai segnali di prezzo provenienti dai diversi mercati del gas naturale (49). In tale contesto, gli impianti di stoccaggio sono uno strumento supplementare per ottimizzare i costi di approvvigionamento del gas naturale e beneficiare di prezzi di mercato competitivi.

(143)

La Francia osserva inoltre che le decisioni di investimento negli interconnettori e nei terminali di metano si basano su strategie di approvvigionamento che non sono influenzate negativamente dallo stoccaggio di gas naturale.

(144)

Infine, la Francia ritiene che la misura in questione non incida in alcun modo sulla situazione degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri. Le autorità francesi osservano che il dimensionamento del sistema del gas francese, basato in particolare sulla presa in considerazione del 100 % della capacità disponibile per gli interconnettori, implica automaticamente la presa in considerazione dei mezzi di approvvigionamento situati dietro gli interconnettori, in particolare delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale situate in altri Stati membri dell’Unione. Le autorità francesi osservano inoltre che alcune di queste infrastrutture sono anch’esse regolamentate.

(145)

La vendita delle capacità di stoccaggio avviene mediante aste e a prezzi di mercato. Di conseguenza, la misura in questione non va a svantaggio degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri. Inoltre, la misura in questione può avere solo un effetto minimo sulla determinazione dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio francesi consentono lo stoccaggio di circa 130 TWh (50), un valore modesto rispetto ai quantitativi scambiati sui mercati. Nel 2018 sono stati scambiati 28 220 TWh sul TTF (51).

(146)

Gli operatori di stoccaggio dei vari Stati membri sono quindi tutti soggetti a condizioni di mercato sulle quali gli impianti di stoccaggio francesi hanno scarsa influenza, di modo che non si può ritenere che la loro redditività possa diminuire a seguito dell’introduzione della misura in questione.

(147)

La Francia rileva inoltre che i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio tedeschi e belgi hanno raggiunto livelli elevati, che sono aumentati tra il 2018 e il 2019 (52). Questi livelli elevati dimostrano che la regolamentazione dello stoccaggio francese non impedisce agli operatori di altri Stati membri di vendere la loro intera capacità di stoccaggio in un contesto di mercato favorevole.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(148)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da diciotto portatori di interessi, compresi i tre beneficiari della misura. Le loro osservazioni sono sintetizzate nei considerando da 149 a 233.

5.1.   Osservazioni dei beneficiari della misura

5.1.1.   Géométhane

(149)

Géométhane sottolinea gli effetti positivi dell’introduzione della misura in relazione all’obiettivo di sicurezza energetica. A sostegno delle sue argomentazioni, Géométhane ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata (53).

5.1.1.1.   Esistenza dell’aiuto

(150)

Secondo Géométhane, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato per diversi motivi.

(151)

In primo luogo, Géométhane rileva l’assenza di finanziamento mediante risorse statali in quanto il corrispettivo di stoccaggio non può qualificarsi come contributo obbligatorio: il trasferimento di risorse avviene solo tra operatori privati (fornitori di gas naturale e operatori di stoccaggio), il controllo statale sui fondi è limitato, la misura in questione non diminuisce il bilancio dello Stato e impone agli operatori l’obbligo di mantenimento delle infrastrutture essenziali di stoccaggio oggetto del dispositivo.

(152)

Inoltre, la misura in questione non può essere considerata come un vantaggio selettivo concesso agli operatori di stoccaggio attivi sul territorio francese rispetto a quelli situati all’estero, in quanto essi non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella degli operatori di stoccaggio stabiliti sul territorio francese per quanto concerne l’obiettivo perseguito dalla misura in questione. In aggiunta, i gestori di altri strumenti di flessibilità non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

(153)

Infine, Géométhane spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.1.1.2.   Compatibilità dell’aiuto

(154)

Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, secondo Géométhane. Di fatto, la misura in questione contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di interesse comune della sicurezza energetica. Inoltre, è necessaria e opportuna per conseguire tale obiettivo, alla luce dell’analisi delle misure alternative.

(155)

L’introduzione della misura in questione ha un effetto incentivante in quanto, in assenza di tale misura, le percentuali modeste di sottoscrizione della capacità di stoccaggio e la diminuzione dei proventi derivanti dalle campagne di sottoscrizione a causa di una riduzione dello spread avrebbero indotto gli operatori di stoccaggio a sospendere temporaneamente, o addirittura a chiudere definitivamente, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(156)

Il calcolo del reddito autorizzato sulla base del metodo di valutazione della BAR basato sui costi correnti economici è giustificato e proporzionato in quanto:

la BAR è stata oggetto di una valutazione economica indipendente in occasione dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione tramite un audit esterno effettuato dalla società di consulenza […];

la BAR iniziale proposta dagli operatori non è stata applicata dalla CRE;

la metodologia dei costi correnti economici si basa sul valore contabile lordo delle attività per la valutazione della BAR;

la metodologia consente di riflettere i costi di sostituzione delle attività al netto dell’ammortamento;

la metodologia è applicata a tutte le tariffe delle infrastrutture regolamentate in Francia;

la metodologia è applicata da quasi tutte le autorità di regolamentazione europee.

(157)

In alternativa, una valutazione della BAR in funzione del valore di mercato rappresentato dagli spread non sarebbe pertinente in quanto non coprirebbe i costi degli operatori, il che è in contrasto con il principio della copertura dei costi di cui alla direttiva 2009/73/CE. Pertanto, la presa in considerazione del valore di mercato comprometterebbe il meccanismo di regolamentazione volto a garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali per il buon funzionamento della rete di trasporto. Inoltre, vi è il rischio di una sovraremunerazione in caso di aumento dello spread. Il valore della BAR ottenuto dalla CRE è coerente con il valore di mercato delle infrastrutture nel medio e lungo termine.

(158)

Non sarebbe stato rilevante valutare se il reddito generato prima dell’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione non avesse consentito di coprire il loro costo iniziale di investimento, in quanto l’inclusione di tale reddito nella valutazione sarebbe contraria alle prassi delle autorità di regolamentazione europee, complessa e inaffidabile.

(159)

Infine, vengono adottate misure per limitare le prospettive di profitto degli operatori (ossia il costo medio ponderato del capitale, la limitazione dei costi degli operatori di infrastrutture di stoccaggio efficiente e una regolamentazione incentivante).

(160)

In subordine, Géométhane osserva anche che il valore della BAR utilizzato dalla CRE corrisponde al valore di un’operazione recente. Nel 2016, il 98 % delle azioni di Géosud, che a sua volta detiene il 50 % delle azioni di Géométhane è stato ceduto da Total, Ineos e Géostock a CNP Assurances per un importo di […]. È quindi possibile calcolare il valore totale di Géométhane stimato dall’acquirente al momento della cessione, vale a dire […] (54) (più […] di liquidità disponibile, ossia un totale di circa […]). Secondo Géométhane, tale valore di mercato è coerente […] con il valore della BAR applicato dalla CRE nel 2018, pari a 188,9 milioni di EUR, più le immobilizzazioni in corso […].

(161)

La misura in questione evita effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti:

non vi è distorsione della concorrenza tra fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Il metodo della vendita all’asta dei servizi di stoccaggio garantisce la parità di trattamento tra i fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Inoltre, il metodo di finanziamento della compensazione per lo stoccaggio previsto dal meccanismo di regolamentazione garantisce la parità di trattamento tra fornitori stranieri e francesi. I fornitori stranieri non beneficiano di prezzi più bassi rispetto ai fornitori francesi;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio dei paesi confinanti. Dall’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione, i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio sono aumentati in tutta l’Unione e stanno raggiungendo livelli particolarmente elevati;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i terminali di metano o gli interconnettori a causa della mancata sostituibilità dei terminali di metano e degli interconnettori. Nella prassi decisionale della Commissione in materia di concentrazioni, il mercato dello stoccaggio di gas naturale è stato definito come un mercato separato. Si pone piuttosto la questione della complementarità tra lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di metano e gli interconnettori.

5.1.2.   Storengy

(162)

Storengy sottolinea gli effetti positivi dell’introduzione della misura in questione in relazione all’obiettivo della sicurezza energetica. A sostegno delle sue argomentazioni, Storengy ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata (55).

5.1.2.1.   Esistenza dell’aiuto

(163)

Secondo Storengy, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato per una serie di ragioni.

(164)

In primo luogo, Storengy osserva l’assenza di finanziamento mediante risorse statali in quanto il corrispettivo di stoccaggio non può qualificarsi come contributo obbligatorio, che il trasferimento di risorse avviene solo tra operatori privati (fornitori di gas naturale e operatori di stoccaggio), che il controllo dello Stato sui fondi è limitato, che la misura in questione non riduce il bilancio dello Stato e che questa impone agli operatori l’obbligo di mantenimento delle infrastrutture essenziali di stoccaggio oggetto del dispositivo.

(165)

Inoltre, la misura in questione non può essere considerata come un vantaggio selettivo concesso agli operatori di stoccaggio attivi sul territorio francese rispetto a quelli situati all’estero, in quanto essi non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella degli operatori di stoccaggio stabiliti sul territorio francese per quanto concerne l’obiettivo perseguito dalla misura. In aggiunta, i gestori di altri strumenti di flessibilità non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

(166)

Infine, Storengy spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.1.2.2.   Compatibilità dell’aiuto

(167)

Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, secondo Storengy. Di fatto, la misura contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di interesse comune della sicurezza energetica. Inoltre, la misura in questione è necessaria e opportuna per conseguire tale obiettivo, alla luce dell’analisi delle misure alternative.

(168)

L’introduzione della misura in questione ha un effetto incentivante in quanto, in assenza della stessa, le percentuali modeste di sottoscrizione della capacità di stoccaggio e la diminuzione dei redditi derivanti dalle campagne di sottoscrizione a causa di una riduzione dello spread avrebbero indotto gli operatori di stoccaggio a sospendere temporaneamente, o addirittura a chiudere definitivamente, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(169)

Il calcolo del reddito autorizzato basato sul metodo di valutazione della base di attività regolamentate fondato sui costi correnti economici è giustificato e proporzionato in quanto:

la BAR è stata oggetto di una valutazione economica indipendente in occasione dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione tramite un audit esterno effettuato dalla società di consulenza […];

la BAR iniziale proposta dagli operatori non è stata applicata dalla CRE;

la metodologia dei costi correnti economici si basa sul valore contabile lordo delle attività per la valutazione della BAR;

la metodologia consente di riflettere i costi di sostituzione delle attività al netto dell’ammortamento;

la metodologia è applicata a tutte le tariffe delle infrastrutture regolamentate in Francia;

la metodologia è applicata da quasi tutte le autorità di regolamentazione europee.

(170)

In alternativa, una valutazione della BAR in funzione del valore di mercato rappresentato dagli spread non sarebbe pertinente in quanto non coprirebbe i costi degli operatori, il che è in contrasto con il principio della copertura dei costi di cui alla direttiva 2009/73/CE. Pertanto, la presa in considerazione del valore di mercato comprometterebbe il meccanismo di regolamentazione volto a garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali per il buon funzionamento della rete di trasporto. Inoltre, vi è il rischio di una sovraremunerazione in caso di aumento dello spread. Il valore della BAR ottenuto dalla CRE è coerente con il valore di mercato delle infrastrutture nel medio e lungo termine.

(171)

Non sarebbe stato rilevante valutare se il reddito generato prima dell’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione non avesse consentito di coprire i loro costi iniziali di investimento, in quanto l’inclusione di tale reddito nella valutazione sarebbe contraria alle prassi delle autorità di regolamentazione europee, complessa e inaffidabile.

(172)

Infine, vengono adottate misure per limitare le prospettive di profitto degli operatori (ossia il costo medio ponderato del capitale, la limitazione dei costi degli operatori di infrastrutture di stoccaggio efficienti e una regolamentazione incentivante).

(173)

La misura in questione evita effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti:

non vi è distorsione della concorrenza tra fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Il metodo della vendita all’asta dei servizi di stoccaggio garantisce la parità di trattamento tra i fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Inoltre, il metodo di finanziamento della compensazione per lo stoccaggio previsto dal meccanismo di regolamentazione garantisce la parità di trattamento tra fornitori stranieri e francesi. I fornitori stranieri non beneficiano di prezzi più bassi rispetto ai fornitori francesi;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio dei paesi confinanti. Dall’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione, i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio sono aumentati in tutta l’Unione e stanno raggiungendo livelli particolarmente elevati;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i terminali di metano o gli interconnettori a causa della mancata sostituibilità dei terminali di metano e degli interconnettori. Nella prassi decisionale della Commissione in materia di concentrazioni, il mercato dello stoccaggio di gas naturale è stato definito come un mercato separato. Si pone piuttosto la questione della complementarità tra lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di metano e gli interconnettori.

5.1.3.   Teréga

(174)

Teréga sottolinea che l’obiettivo principale della riforma dello stoccaggio è la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia, che era minacciata prima dell’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione.

5.1.3.1.   Esistenza dell’aiuto

(175)

Teréga ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato. Teréga rileva che i sistemi di regolamentazione basati sul principio della copertura dei costi di un operatore efficiente e di una remunerazione normale del capitale investito sono comuni nell’Unione, ma non sono considerati aiuti di Stato.

(176)

In primo luogo, Teréga ritiene che la misura in questione sia solo uno strumento di regolamentazione tariffaria che non è finanziato mediante risorse statali. Infatti, essa non ha alcuna incidenza sul bilancio dello Stato e non genera costi supplementari che devono essere addebitati ai clienti finali. Inoltre, lo Stato francese non esercita un controllo pubblico né sui fondi riscossi dai GST né sugli stessi GST, che sono società di diritto privato controllate da azionisti privati di maggioranza.

(177)

Inoltre, Teréga ritiene che la misura in questione non conferisca alcun vantaggio selettivo agli operatori interessati. Il meccanismo di regolamentazione si basa sulle aste, che comprendono anche incentivi all’efficienza e uno strumento di regolarizzazione ex post di tutti gli oneri e le entrate. Inoltre, il carattere simmetrico del meccanismo di regolamentazione implica che gli operatori di stoccaggio non ricevono necessariamente una compensazione, ma possono, al contrario, essere chiamati a restituire l’importo riscosso in eccesso.

(178)

Inoltre, per quanto riguarda il criterio della selettività, Teréga ritiene che la situazione degli operatori stranieri non costituisca un elemento di valutazione pertinente alla luce di tale criterio. Gli operatori di stoccaggio si trovano in una situazione di fatto e di diritto per molti aspetti diversa da quella degli operatori di terminali di metano e dei gestori di interconnettori, in particolare per quanto concerne l’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia.

(179)

Infine, Teréga spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Le capacità di stoccaggio sono vendute all’asta secondo un meccanismo di mercato che non discrimina operatori situati in altri Stati membri. Inoltre, la prassi decisionale della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni e di pratiche anticoncorrenziali ha sempre definito un mercato rilevante per lo stoccaggio di gas naturale di dimensioni tutt’al più nazionali, senza mai aver rilevato l’esistenza di un mercato più ampio, tanto dal punto di vista dei servizi in questione quanto da quello geografico. In ogni caso, il fatto che le infrastrutture del gas siano fortemente regolamentate è incompatibile con la constatazione di una distorsione della concorrenza sui mercati del gas naturale.

5.1.3.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno:

(180)

Supponendo che il meccanismo di regolamentazione costituisca un aiuto di Stato quod non, Teréga sostiene che esso soddisfa tutte le condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(181)

Teréga ritiene che la misura in questione persegua l’obiettivo di interesse comune della sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia. Aumentando i volumi di gas naturale disponibili nei siti di stoccaggio, il meccanismo di regolamentazione mira a raggiungere un livello preciso e quantificabile di sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, la misura in questione corrisponde a un intervento statale necessario, basato su un’analisi ragionevole, che risponde a carenze di mercato ben individuate, quali l’incapacità dei clienti finali di indicare il valore che attribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento (come il valore assicurativo o il valore di sistema). Teréga sottolinea altresì che la misura in questione è uno strumento adeguato per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento sul territorio francese, non solo in relazione alle altre misure di flessibilità disponibili, ma anche in relazione ad altri tipi di regolamentazione dello stoccaggio.

(182)

Teréga contesta il ragionamento della Commissione nella decisione di avvio del procedimento relativo alla proporzionalità della misura in questione. Il meccanismo di regolamentazione limita l’importo del presunto aiuto al minimo necessario. Il meccanismo di regolamentazione si basa di fatto sul principio della copertura dei costi di un «operatore efficiente», sul livellamento dei redditi degli operatori di stoccaggio e su incentivi integrati per gli operatori volti a garantire l’efficienza delle loro spese operative. Inoltre, la CRE ha effettuato una valutazione dei costi indipendente. In tal modo, la CRE ha garantito che fossero coperti solo i costi accettabili. La CRE si è inoltre basata su una serie di studi economici oggettivi, contemporanei e credibili effettuati da esperti indipendenti per valutare le attività regolamentate. La metodologia di valutazione delle attività utilizzata dalla CRE è coerente a tale riguardo ed è in linea con la prassi di altre autorità di regolamentazione europee. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, Teréga ritiene che l’inclusione dei redditi precedenti all’introduzione della regolamentazione nel valore della base di attività regolamentate sarebbe necessariamente incompleta in assenza di dati disponibili e, in ogni caso, potrebbe essere in contrasto con i principi generali del diritto. Inoltre, il lavoro della CRE riguarda sia i costi operativi sia la valutazione delle attività degli operatori di stoccaggio che sono stati sistematicamente resi pubblici nelle sue delibere tariffarie, garantendo in tal modo la trasparenza della misura.

(183)

Infine, Teréga ritiene che la misura in questione non comporti una distorsione della concorrenza tra i fornitori di gas naturale situati in Francia e all’estero. La misura in questione non è discriminatoria. Tutti i fornitori al dettaglio possono acquistare capacità nei siti di stoccaggio francesi mediante aste. Inoltre, tutti i fornitori al dettaglio che servono clienti francesi pagano tariffe ATRT, sostenendo così il meccanismo di compensazione. La misura ha anche effetti positivi sui mercati al dettaglio del gas naturale, limitando i periodi di stress e i rischi di congestione delle reti. Inoltre, la misura non genera neanche alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di GNL e dei gestori di interconnettori. Questi operatori, che sono anch’essi ampiamente soggetti a meccanismi di regolamentazione dei loro redditi, non sono posti in un rapporto di concorrenza con gli operatori di stoccaggio, ma piuttosto di complementarità rispetto all’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento. La misura in questione non favorisce una fonte di approvvigionamento di gas naturale piuttosto che un’altra e non vieta né scoraggia l’uso di questi strumenti complementari come gli interconnettori e i terminali di metano. Ad esempio, i tassi di sottoscrizione di capacità nei terminali di metano europei negli ultimi anni mostrano questa tendenza. Infine, la misura in questione non introduce una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori stranieri di stoccaggio. Questi ultimi non possono essere penalizzati dalle aste, che si basano su un meccanismo di mercato e, in pratica, l’introduzione della misura in questione non ha ostacolato l’aumento generale dei tassi di sottoscrizione degli impianti di stoccaggio in Europa.

5.2.   Osservazioni degli altri portatori di interessi

5.2.1.   Association française indépendante de l’électricité et du gaz («AFIEG») (56)

(184)

L’AFIEG ha presentato osservazioni sul metodo di valutazione delle attività di stoccaggio e sul perimetro delle attività di stoccaggio necessarie in termini di volume e di portata per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

(185)

L’AFIEG sottolinea che le distorsioni della concorrenza presenti prima della riforma a causa della mancanza di trasparenza del sistema precedente sono state eliminate.

(186)

Per quanto riguarda il metodo di valutazione della base di attività regolamentate, l’AFIEG non dispone di dati precisi per convalidare la valutazione utilizzata dalla CRE, ma ritiene che dovrebbe essere data preferenza al valore economico del mercato piuttosto che al valore contabile del mercato. Questa scelta permetterebbe di riflettere lo stoccaggio nel momento T piuttosto che una visione più storica. Inoltre, l’AFIEG ritiene che la valutazione del cushion gas sembri essere una componente fondamentale della valutazione delle attività di stoccaggio e desidera pertanto tenere conto dell’impatto finanziario della scelta delle norme di ammortamento del cushion gas sul valore globale della BAR. Infine, l’AFIEG sottolinea che gli operatori di stoccaggio non sono esposti, per le loro attività, a rischi maggiori di quelli dei gestori dei sistemi di trasporto. Pertanto, il tasso di remunerazione della BAR utilizzato per gli operatori di stoccaggio non dovrebbe essere superiore a quello dei GST.

(187)

L’AFIEG ritiene che il perimetro delle attività di stoccaggio necessarie in termini di volume e di portata per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, dovrebbe essere ridotto dalle autorità francesi al fine di massimizzare il rapporto costi/benefici dello stoccaggio per i consumatori. Infatti, l’amministrazione francese ha fissato le scorte minime di gas naturale necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a 1 990 GWh/g per flusso di erogazione e a 64 TWh per volume, (57) mentre l’elenco stabilito dal decreto relativo alla PPE per il periodo 2023-2028 considera 2 376 GWh/g per flusso di erogazione e 138,5 TWh per volume. L’AFIEG ritiene che l’ambito di applicazione del decreto relativo alla PPE sia sovradimensionato rispetto al fabbisogno di stoccaggio per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in Francia. Il perimetro dovrebbe pertanto essere rivalutato al ribasso per non generare costi supplementari per i consumatori finali e uno svantaggio per le altre capacità di flessibilità del gas naturale. Inoltre, l’AFIEG rileva un sovradimensionamento del livello di copertura del rischio di inadempienza applicato dalle autorità pubbliche francesi, fissato al 2 %, rispetto al livello fissato nei paesi confinanti, al 5 %.

5.2.2.   Association française du gaz («AFG») (58)

(188)

L’AFG ritiene che il dispositivo di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale istituito dalle autorità francesi a partire dal 1o gennaio 2018 sia virtuoso.

(189)

L’AFG ritiene inoltre che la misura in questione si basi sul principio della regolamentazione dei costi e abbia portato a una valutazione efficace e proporzionata delle attività. L’AFG sostiene che questo principio di regolamentazione dei costi è adottato dalla maggior parte delle autorità di regolamentazione e si applica alle attività di trasporto, distribuzione di gas naturale e ai terminali di metano in Francia.

(190)

Secondo l’AFG, un metodo basato sui prezzi di mercato piuttosto che sui costi degli «operatori efficienti» avrebbe potuto portare alla definizione di un quadro regolamentare mutevole e potenzialmente lontano dal livello economico ottimale: in effetti, in caso di spread sfavorevoli, il metodo non garantisce la copertura dei costi degli operatori che potrebbero trovarsi in una situazione critica. Al contrario, se gli spread di mercato fossero stati molto favorevoli, il reddito degli operatori sarebbe stato troppo elevato e lontano dal valore ottimale per i clienti degli impianti di stoccaggio.

(191)

Secondo l’AFG, la regolamentazione degli impianti di stoccaggio francesi non ha comportato distorsioni della concorrenza per quanto riguarda altre infrastrutture di gas naturale in Francia, terminali di metano in Francia e nell’Unione od operatori di stoccaggio nell’Unione. Per quanto riguarda i terminali di metano, l’AFG osserva che i volumi di GNL importati in Francia sono raddoppiati in due anni, passando da 9,6 Gm3 nel 2017 a 21,5 Gm3 nel 2019. L’AFG indica inoltre che in Germania sono attualmente in fase di studio progetti per lo sviluppo di terminali di metano. Per quanto riguarda gli operatori di stoccaggio in Europa, l’AFG sottolinea che il tasso di riempimento degli impianti di stoccaggio in Germania, nei Paesi Bassi e in Belgio è aumentato tra il 2018 e il 2019 e ha raggiunto un livello di almeno il 95 % nell’Europa occidentale al 1o novembre 2019.

5.2.3.   Association nationale des opérateurs détaillants en énergie («ANODE») (59)

(192)

Secondo l’ANODE, la regolamentazione francese degli impianti di stoccaggio consente di conciliare la volontà dei fornitori di disporre di regole di mercato per la commercializzazione delle capacità di stoccaggio con un meccanismo regolamentato che garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento.

(193)

Inoltre, l’ANODE ritiene essenziale che l’obiettivo di sottoscrizione e di riempimento degli impianti di stoccaggio e il perimetro delle attività preso in considerazione ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento nel meccanismo di compensazione siano riesaminati periodicamente per garantire che corrispondano al fabbisogno effettivo. Questo punto è tanto più importante, secondo l’ANODE, dal momento che la Francia ha ipotizzato una riduzione del 2 % del consumo di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica, […].

(194)

Per quanto riguarda la proporzionalità, l’ANODE ritiene che la CRE dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita sui costi e sul funzionamento degli impianti di stoccaggio e sulla riduzione del rischio sostenuto dagli operatori di stoccaggio. L’ANODE ritiene che la remunerazione della BAR degli operatori di stoccaggio dovrebbe essere allineata a quella dei GST.

5.2.4.   Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz («CREG») (60)

(195)

La CREG ritiene che non sia dimostrato che tutta la capacità di stoccaggio in Francia sia sempre necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale. Parte di questo gas naturale, che può essere significativa, è utilizzata dai noleggiatori per trarre vantaggio dalla speculazione sulle differenze nei prezzi del gas naturale tra l’estate e l’inverno. Il meccanismo di compensazione può quindi essere anche uno strumento gratuito per i noleggiatori per realizzare plusvalenze sul gas naturale. Ciò conferisce ai noleggiatori attivi in Francia un vantaggio competitivo di cui non godono i noleggiatori dei paesi confinanti.

(196)

Il Belgio dispone di un unico impianto di stoccaggio di gas naturale, il sito di Loenhout, gestito da Fluxys Belgium (61). La CREG ritiene che tale sito sia in concorrenza con altri siti di stoccaggio nel nord-ovest dell’Unione.

(197)

Sebbene lo spread tra i prezzi invernali ed estivi del gas naturale sia rimasto basso nel 2017 e nel 2018, l’indisponibilità del più grande impianto di stoccaggio nel Regno Unito ha comportato un aumento delle prenotazioni di capacità di stoccaggio sul mercato nord-occidentale dell’Unione. Ciò spiega il tasso di riempimento dell’87 % e dell’84 % di Loenhout nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018.

(198)

Tuttavia, il tasso di riempimento per la stagione 2018-2019 è stato basso (54 %), mentre il tasso di riempimento per l’UE-28 si è mantenuto piuttosto stabile. A tale riguardo, la CREG osserva che il tasso di riempimento per lo stoccaggio in Francia è passato dal 75 % nella stagione 2017-2018 al 94 % nella stagione 2018-2019. Il ruolo di Loenhout come fonte di flessibilità è stato assunto dagli impianti di stoccaggio francesi, che hanno potuto beneficiare di tariffe molto basse grazie a un nuovo quadro normativo di sostegno. La CREG ritiene pertanto che l’introduzione del meccanismo francese di compensazione abbia avuto un impatto molto significativo su Loenhout: solo gli operatori di mercato con contratti a lungo termine in essere sono rimasti attivi a Loenhout. La CREG ritiene che il meccanismo di compensazione francese obblighi gli operatori di stoccaggio confinanti a vendere le loro capacità di stoccaggio al costo marginale o al di sotto di esso.

(199)

Inoltre, la CREG sottolinea che il tasso di riempimento per la stagione 2019-2020 è eccezionale sia per il Belgio (97 %) che per l’UE-28 (97 %). Ciò è dovuto ai prezzi molto bassi del gas naturale nell’estate del 2019 e a uno spread notevole.

(200)

La CREG conclude che non si può quindi escludere che il meccanismo di compensazione applicato in Francia provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli impianti di stoccaggio sul territorio francese e quelli degli Stati membri confinanti, tra gli operatori attivi sul mercato francese e quelli attivi negli Stati membri confinanti, nonché tra gli operatori di stoccaggio di gas naturale, da un lato, e gli operatori di GNL e i gestori degli interconnettori, dall’altro.

5.2.5.   […] (62)

(201)

[…] ritiene che sia indispensabile costituire una scorta di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a breve termine e che i principi della regolamentazione attuati nel 2018 sembrino pertinenti. Poiché il volume di stoccaggio necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è superiore al volume «economico» che il mercato valuterebbe spontaneamente, è necessario integrare il reddito degli operatori di stoccaggio.

(202)

Tuttavia, il perimetro regolamentato deve essere limitato alle capacità di stoccaggio strettamente necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento. Ciò è importante per garantire che i consumatori finali non debbano sostenere costi eccessivi. Un perimetro sovradimensionato potrebbe anche penalizzare gli impianti di stoccaggio situati in un altro Stato membro e avere un impatto sui terminali di metano e sugli interconnettori.

(203)

[…] riconosce che è complesso determinare con precisione il volume di stoccaggio necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Tuttavia, […] ritiene che l’integrazione di tutti gli impianti di stoccaggio sotterranei nel perimetro degli impianti di stoccaggio necessari potrebbe essere necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Alla luce dei recenti sviluppi, […] ritiene che gli scenari presi in considerazione dalla Francia potrebbero portare a un maggiore utilizzo delle risorse di GNL in particolare, il che comporterebbe una riduzione del volume necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

(204)

[…] mette inoltre in dubbio la scelta di limitare il perimetro regolamentato alle sole capacità degli impianti di stoccaggio sotterranei, tanto più che la regolamentazione francese riconosce l’esistenza di scorte nei terminali di metano e ritiene che queste siano in grado di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale.

(205)

A medio e lungo termine, […] si aspetta che la Francia debba gestire lo smantellamento di alcune delle sue infrastrutture del gas. Pertanto, anche se l’aumento delle capacità di importazione comportasse una riduzione del volume da stoccare al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, in ultima analisi tale alternativa potrebbe rivelarsi molto costosa. Pertanto, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’uso degli impianti di stoccaggio esistenti sembra più opportuno rispetto allo sviluppo di nuove capacità di importazione.

5.2.6.   European Federation of Energy Traders («EFET») (63)

(206)

L’EFET sostiene la riforma attuata dalle autorità francesi nel 2018, che ha permesso di creare un mercato dello stoccaggio di gas naturale attraente e competitivo in Francia.

(207)

Per quanto riguarda la compatibilità dell’aiuto, l’EFET non mette in discussione il metodo di calcolo del valore di base o del tasso di rendimento del capitale, come definiti dalla CRE. Il valore delle attività regolamentate dovrebbe corrispondere alla base di attività regolamentate e a un tasso di remunerazione regolamentato.

(208)

L’EFET non ritiene che l’introduzione della riforma possa aver creato distorsioni della concorrenza: né tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e gli operatori di altri Stati membri, come dimostrato dal costante aumento della partecipazione degli operatori in Francia e all’estero dal 2018, né tra gli operatori di stoccaggio di gas naturale e i gestori di terminali GNL, dato che il valore di mercato dei terminali GNL è in aumento dal 2018.

5.2.7.   Elengy (64)

(209)

L’introduzione della riforma non ha ridotto artificialmente gli incentivi all’uso dei terminali GNL. In primo luogo, le attività dei terminali di Elengy sono aumentate dall’attuazione della misura, raggiungendo livelli record nel 2019 e nel 2020.

(210)

In secondo luogo, l’attrattiva dei terminali GNL è influenzata da numerosi fattori: il divario tra i mercati dell’Unione e quelli asiatici, le tariffe, l’esistenza di contratti a lungo termine, lo spessore e la liquidità del mercato a valle, la flessibilità del terminale e le norme commerciali. La misura relativa allo stoccaggio non ha un impatto diretto su questi fattori di attrattiva, ma ha avuto conseguenze indirette e positive. La riforma ha di fatto contribuito a massimizzare la capacità di stoccaggio dell’Unione con l’aumento dello spessore del mercato del gas naturale dell’Unione che ha permesso di stoccare il gas naturale e di ridurre i costi per i consumatori quando la domanda di gas naturale è elevata, e con l’aumento della liquidità disponibile sul mercato francese.

5.2.8.   Enovos (65)

(211)

Enovos ritiene che, laddove vi sia un numero sufficiente di diversi partecipanti al sistema, il mercato sia nella posizione migliore per definire il valore di un’attività. L’attuale meccanismo d’asta porta a un’equa valutazione del mercato. Se il sistema d’asta determina una remunerazione inferiore o superiore per alcuni operatori, si procederà ad adeguamenti nelle aste degli anni successivi.

5.2.9.   Fluxys (66)

(212)

Fluxys osserva che negli ultimi anni lo stoccaggio di gas naturale nell’Unione sta affrontando notevoli sfide, in quanto è sempre più difficile coprire i costi operativi degli operatori di stoccaggio di gas naturale. Pertanto, al fine di rispondere ai rapidi sviluppi del mercato, è necessario istituire un modello economico adeguato che rifletta il valore dello stoccaggio di gas naturale per il sistema e il suo contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento. L’istituzione unilaterale di meccanismi di sostegno potrebbe creare distorsioni della concorrenza con altri Stati membri dell’Unione. Pertanto, a tutti gli Stati membri dell’Unione dovrebbe essere applicato un meccanismo di compensazione basato su criteri rigorosi.

5.2.10.   Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT («FNME-CGT») (67)

(213)

Secondo la FNME-CGT, la riforma dello stoccaggio di gas naturale in Francia ha permesso di conseguire i due obiettivi seguenti: garantire la sicurezza energetica al costo giusto per il consumatore e assicurare il corretto funzionamento della rete di trasporto per garantire la trasmissione.

(214)

La FNME-CGT ritiene che la misura in questione non possa qualificarsi come aiuto di Stato. Secondo la FNME-CGT, la compensazione non è finanziata mediante risorse statali. Inoltre, la misura in questione non costituisce un’imposta riscossa in modo vincolante senza corrispettivo, come una tassa. In aggiunta, la FNME-CGT sostiene che l’addebito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto nella fattura del consumatore di gas naturale costituisce un obbligo solo per i consumatori che scelgono di beneficiare delle tariffe regolamentate e che né le risorse derivanti dal corrispettivo di stoccaggio né gli operatori che riscuotono la compensazione sono sotto il controllo dello Stato.

(215)

La FNME-CGT non ritiene che la misura in questione conferisca un vantaggio selettivo a causa dell’esistenza di obblighi a carico degli operatori di stoccaggio per il mantenimento in funzione di tali infrastrutture. Inoltre, la regolamentazione prevede che le entrate in eccesso siano restituite dall’operatore ai gestori di rete e costituiscano quindi una perdita di opportunità economica.

(216)

Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, sarebbe compatibile con il mercato interno.

(217)

La FNME-CGT ritiene che il metodo di valutazione delle attività regolamentate sia proporzionato all’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento. L’introduzione di una regolamentazione dei redditi degli operatori basata sui costi controllati e approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione ha garantito che il consumatore finale paghi un prezzo prestabilito in modo trasparente.

(218)

Inoltre, il metodo di valutazione della BAR è applicato a tutte le tariffe di infrastrutture regolamentate in Francia, ad eccezione della distribuzione di energia elettrica. Una valutazione basata sugli spread estivi/invernali non avrebbe potuto ovviare alle carenze di un mercato che non era in grado di riflettere nei prezzi il valore assicurativo delle attività. Inoltre, le proposte di BAR degli operatori sono state sottoposte a un audit indipendente su incarico della CRE, il che ha comportato una riduzione della BAR iniziale applicata. Secondariamente, la BAR iniziale tiene conto del valore ammortizzato delle attività. Alcune attività, completamente ammortizzate, sono state addirittura incorporate nella BAR a valore zero e pertanto non beneficiano di alcuna remunerazione.

(219)

Secondo la FNME-CGT, vi sono altri motivi per concludere che la misura è proporzionata: il riesame periodico dell’ambito di applicazione della regolamentazione tramite la PPE, la copertura dei costi sostenuti dagli operatori di infrastrutture del gas solo nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di «operatori efficienti», la simmetria della compensazione che evita qualsiasi rischio di sovracompensazione e il fatto che la regolamentazione mira a massimizzare la sottoscrizione di capacità di stoccaggio e i proventi delle aste.

(220)

La FNME-CGT ritiene che la misura non abbia avuto effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. In primo luogo, la compensazione a carico di ciascun fornitore è determinata dalle sue caratteristiche di consumo indipendentemente dal fatto che i suoi impianti siano situati sul territorio francese o in un paese confinante, il che non genera una distorsione della concorrenza tra fornitori. In secondo luogo, lo stoccaggio non è in concorrenza con il GNL e gli interconnettori, che sono piuttosto complementari. I terminali di metano presentano caratteristiche tecniche e vincoli operativi specifici della catena di approvvigionamento del GNL. Mentre gli impianti di stoccaggio sono destinati a soddisfare i picchi di consumo, i terminali di GNL e gli interconnettori di gas sono un mezzo per importare e diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale. La complementarità degli impianti di stoccaggio e dei terminali di metano ha consentito di stoccare il GNL importato a basso costo nell’Unione a vantaggio degli utenti di gas naturale. In terzo luogo, la misura in questione non genera una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, il che è dimostrato dal fatto che i tassi di sottoscrizione e di utilizzo degli impianti di stoccaggio nell’Unione sono tutti aumentati e raggiungono livelli elevati.

(221)

A differenza della PPE, la FNME-CGT non stima che il consumo di gas naturale diminuirà del 2 % all’anno a causa dello sviluppo di nuovi impieghi del gas naturale. La FNME-CGT segnala criteri relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento spesso trascurati nel dimensionamento delle infrastrutture, come il venir meno, per un periodo massimo di sei mesi, della principale fonte di approvvigionamento in condizioni meteorologiche medie.

5.2.11.   GRTgaz (68)

(222)

Secondo GRTgaz, la rete e gli impianti di stoccaggio sono stati progettati come un insieme e sono entrambi indispensabili per soddisfare la domanda invernale. All’inizio del 2018 GRTgaz ha effettuato simulazioni che indicavano un fabbisogno di stoccaggio di 115-125 TWh, tenendo conto dei recenti scenari climatici invernali. GRTgaz indica inoltre che la capacità massima degli impianti di stoccaggio di 135 TWh è insufficiente per un inverno freddo con un picco di freddo e senza l’utilizzo di GNL.

(223)

Tra il 2012 e il 2018 GRTgaz ha regolarmente segnalato le problematiche poste dai livelli insufficienti di sottoscrizione e riempimento degli impianti di stoccaggio sotterranei, in particolare il rischio per la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento. Inoltre, GRTgaz ritiene che la creazione dell’area unica («TRF») il 1o novembre 2018 abbia rafforzato il ruolo degli impianti di stoccaggio nel sistema del gas francese.

5.2.12.   Hungarian Gas Storage (69)

(224)

Lo stoccaggio di gas naturale è una garanzia e un valore per il sistema stesso, come dimostrato dagli studi condotti per l’associazione Gas Infrastructure Europe. Questi valori non si riflettono nel prezzo di mercato (70). È pertanto necessario (71) un intervento regolamentare come quello introdotto in Francia. Il sistema francese basato sul mercato garantisce la parità delle condizioni di concorrenza con altre fonti di flessibilità. La sovracompensazione è evitata in quanto viene restituita qualsiasi differenza tra i redditi regolamentati e quelli di mercato. La trasparenza della compensazione è garantita dalle modalità definite dalla CRE. A seguito dell’introduzione della misura in questione, non vi è distorsione della concorrenza nel mercato dello stoccaggio o nella catena del valore dell’energia. La misura in questione è un esempio per gli altri paesi dell’Unione.

5.2.13.   Total Direct Énergie (72)

(225)

Come previsto dal decreto relativo alla PPE, il perimetro delle attività necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento è stato fissato a 138,5 TWh, mentre solo 90 TWh corrispondevano al volume richiesto nel meccanismo di stoccaggio precedente.

(226)

Total Direct Énergie mette in dubbio l’uso presunto degli interconnettori a 1 585 GWh/g, laddove le capacità tecniche sono di 1 810 GWh/g. Tale differenza non sembra giustificata. Il tempo di consegna dei carichi, che è di dieci giorni, dovrebbe essere aggiornato e si dovrebbe tenere conto dei contratti di consegna di GNL definitivi (riducendo così il tempo medio di consegna). Infine, tenere conto delle ondate di freddo di soli sei o nove giorni ha l’effetto di ridurre il beneficio del GNL.

(227)

Un sovradimensionamento del perimetro delle infrastrutture significherebbe automaticamente sovraccaricare gli operatori di stoccaggio. La BAR iniziale doveva tener conto degli ammortamenti già effettuati. Inoltre, Total Direct Énergie ritiene che l’attività di un operatore di stoccaggio sia sovraremunerata in relazione ai rischi sostenuti. Tale attività non è infatti esposta a rischi maggiori rispetto all’attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Pertanto, non vi è motivo di applicare un tasso di remunerazione più elevato. Per questa ragione, il tasso di remunerazione della BAR selezionato non dovrebbe essere superiore a quello dei GST, attualmente fissato dalla CRE al 5,25 %.

(228)

Total Direct Énergie ritiene inoltre che l’entità della misura sia tale da distorcere i segnali di prezzo sui mercati all’ingrosso e non incentivare gli operatori a sottoscrivere gli altri strumenti di flessibilità (ad esempio interconnettori e GNL), anche se altrettanto indispensabili. Total Direct Énergie rileva che le sottoscrizioni a lungo termine di capacità di interconnessione scadranno nei prossimi anni, senza che i segnali attuali del mercato incentivino un rinnovo delle stesse.

5.2.14.   Uniper Energy Storage (73)

(229)

La disponibilità di capacità di stoccaggio è essenziale per garantire il funzionamento sicuro ed economico di tutte le infrastrutture di importazione di gas naturale. Tuttavia, il fatto che il mercato debba incoraggiare il pieno utilizzo delle capacità di stoccaggio non si riflette nelle condizioni di mercato dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale (74). Da molti anni i gestori di sistemi di stoccaggio devono far fronte a un calo significativo dei prezzi di mercato. La situazione è aggravata da diversi casi di concorrenza all’interno dell’Europa, a seconda delle diverse disposizioni regolamentari nazionali applicabili all’accesso allo stoccaggio e alla flessibilità basata sul mercato o regolamentata. È pertanto necessario standardizzare i sistemi nazionali di regolamentazione dello stoccaggio di gas naturale (75).

5.2.15.   Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz («UPRIGAZ») (76)

(230)

L’UPRIGAZ sottolinea che la Francia ha già modificato il suo meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio a seguito del suo ricorso per abuso di potere dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) contro il vecchio meccanismo. Essa ritiene che il meccanismo aggiornato sia pertinente e consenta la creazione di un reale valore di mercato dei prodotti di stoccaggio in Francia.

(231)

L’UPRIGAZ ritiene che l’uso dei terminali di metano francesi e di quelli situati nei paesi limitrofi non possa considerarsi ostacolato dal regime di regolamentazione per lo stoccaggio di gas naturale. Nel 2017 le emissioni dei terminali di metano francesi sono state pari a 9,6 Gm3. Le emissioni osservate nel 2018 (11,1 Gm3) e nel 2019 (21,5 Gm3) hanno indubbiamente evidenziato una propensione del mercato per i terminali di metano francesi in questo periodo. Ciò vale anche per i terminali di metano situati nei paesi limitrofi, con un forte aumento delle emissioni in Belgio (da 1,1 Gm3 nel 2017 a 6,7 Gm3 nel 2019) e nei Paesi Bassi (da 0,8 Gm3 nel 2017 a 7,9 Gm3 nel 2019).

(232)

L’UPRIGAZ ritiene inoltre che la metodologia utilizzata dalle autorità francesi e, in particolare, l’ipotesi della disponibilità del 100 % della capacità continua di ingresso nei punti di interconnessione non comporti una restrizione della concorrenza.

(233)

Infine, L’UPRIGAZ ritiene che la misura in questione non conferisca un indebito vantaggio agli operatori di stoccaggio francesi rispetto ai loro omologhi stranieri.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

6.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(234)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri» gli aiuti di Stato sono definiti come «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(235)

La qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che vengano soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: a) la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; b) la misura conferisce un vantaggio selettivo tale da favorire talune imprese o talune produzioni; e c) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere potenzialmente in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1.   Risorse statali e imputabilità

(236)

Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le misure devono essere innanzitutto concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato (77).

(237)

Con riferimento, in primo luogo, alla condizione inerente all’imputabilità della misura, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere considerate coinvolte nell’adozione della misura medesima (78).

(238)

A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il meccanismo di regolamentazione è stato istituito da una legge adottata nel 2017 (79), il cui ambito di applicazione è stabilito con decreto (80) e le cui modalità sono stabilite da delibere della CRE, un’autorità amministrativa indipendente, nell’ambito della competenza conferitale dalla legge (cfr. considerando da 15 a 17). In particolare, la CRE definisce le modalità di vendita all’asta delle capacità delle infrastrutture essenziali, determina il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio e definisce il metodo di calcolo del corrispettivo di stoccaggio nell’ambito delle tariffe ATRT. Il meccanismo di regolamentazione deve pertanto essere considerato imputabile allo Stato.

(239)

In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa al finanziamento diretto o indiretto mediante risorse statali, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che non è necessario stabilire, in tutti i casi, un finanziamento diretto da parte dello Stato affinché il vantaggio concesso a una o più imprese possa considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (81).

(240)

In particolare, la Corte ha dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (82). Il fatto che si tratti di enti di diritto pubblico o privato non è di per sé decisivo (83). L’elemento decisivo a tal riguardo è costituito dal fatto che gli enti siano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale e non siano semplicemente vincolati a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (84). Nella sentenza ENEA SA, la Corte ha dichiarato che una misura non era concessa mediante risorse statali qualora i costi aggiuntivi derivanti da tale misura non potessero essere interamente addebitati agli utenti finali (85). Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le modalità di calcolo di tali contributi possono essere determinate con precisione da un regolamento o da una decisione di un ente pubblico, quale l’autorità nazionale di regolamentazione, senza tuttavia escludere la qualificazione di «contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato» (86).

(241)

Nella sentenza Essent Netwerk Noord (87), la misura in questione è stata qualificata come un’imposta e quindi una misura riguardante una risorsa statale, in quanto il supplemento di prezzo è stato imposto dallo Stato agli acquirenti di energia elettrica ai sensi della legge in base al criterio oggettivo del numero di kilowattora trasportati (88). La Corte ha precisato, a tal riguardo, che la qualità del debitore dell’imposta è irrilevante, in quanto essa riguarda il prodotto o l’attività necessari in relazione al prodotto (89).

(242)

Inoltre, nella sentenza EEG 2012 (90), la Corte ha precisato che non era sufficiente che la riscossione di un onere finanziario a carico dei fornitori fosse facoltativa e trasmessa al consumatore finale solo «in pratica» ai fini dell’accertamento della presenza di risorse statali.

(243)

Nel caso di specie, in primo luogo, la copertura dei costi degli operatori di stoccaggio rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione mediante le tariffe per l’utilizzo della rete di trasporto previste dalla legge sugli idrocarburi (cfr. considerando 17 e 104). Nell’ambito della sua giurisdizione legale (cfr. considerando 17), la CRE ha introdotto una voce nelle tariffe ATRT, dedicata al finanziamento del meccanismo di regolamentazione in questione (corrispettivo di stoccaggio) (cfr. considerando 90). Il finanziamento copre anche il costo di riscossione e restituzione della compensazione del GST (cfr. considerando 105).

(244)

Conformemente alla delibera della CRE del 7 febbraio 2018 (91), tutti gli shipper cui sia stata assegnata una capacità continua di consegna ad almeno un PITD sono tenuti a pagare tale corrispettivo di stoccaggio al GST con cui hanno stipulato un contratto di trasmissione (cfr. considerando 99). L’importo del corrispettivo di stoccaggio per ogni shipper, secondo il metodo stabilito dalla CRE, è determinato sulla base della modulazione invernale dei suoi clienti non interessati da distacco di carico e non interrompibili, collegati alle reti pubbliche di distribuzione di gas naturale (cfr. considerando 21). Contrariamente a quanto sostenuto dai portatori di interessi, da quanto precede risulta che il corrispettivo di stoccaggio ha natura di contributo obbligatorio imposto per legge agli shipper e non di opzione, il cui importo è calcolato secondo il criterio oggettivo della modulazione invernale dei loro clienti sulla base del metodo stabilito dalla CRE. Tali contributi sono calcolati in modo da coprire tutti i costi del GST relativi a tale servizio.

(245)

Tale analisi è confermata dal fatto che il corrispettivo di stoccaggio, pagato dagli shipper, deve essere obbligatoriamente addebitato ai consumatori in base alle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale (cfr. considerando da 98 a 101).

(246)

In secondo luogo, ai sensi della legge sugli idrocarburi, i GST restituiscono agli operatori di stoccaggio che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione una parte delle somme riscosse nell’ambito delle tariffe ATRT secondo le modalità stabilite dalla CRE, ente pubblico. A tale riguardo, la CRE fissa l’importo di tale quota e il costo del servizio di riscossione e di restituzione (cfr. considerando 90). Ad esempio, i GST sono designati e incaricati per legge di riscuotere e restituire i fondi derivanti dal corrispettivo di stoccaggio agli operatori di stoccaggio regolamentati. I fondi non sono liberamente disponibili per i GST, in quanto non hanno alcun potere discrezionale quanto alla determinazione e alla destinazione di tali fondi, che sono soggetti a ridistribuzione obbligatoria e i cui importi sono decisi dalla CRE.

(247)

Di conseguenza, il corrispettivo di stoccaggio delle tariffe ATRT, che finanzia il meccanismo di regolamentazione, ha il carattere di un contributo obbligatorio imposto per legge sia agli shipper che ai consumatori, nell’ambito delle tariffe regolamentate, sotto il controllo della CRE. Inoltre, i fondi derivanti dal corrispettivo di stoccaggio sono gestiti e distribuiti dai GST. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia concessa mediante risorse statali.

6.1.2.   Vantaggio selettivo

(248)

Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, secondo costante giurisprudenza, sono considerati aiuti di Stato le misure che, sotto qualsiasi forma, siano atte a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o a conferire un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali (92).

(249)

Nel caso di specie, il meccanismo di regolamentazione consente agli operatori di stoccaggio regolamentati di beneficiare di un reddito garantito, il «reddito autorizzato», fissato dalla CRE in modo tale da garantire la copertura dei loro costi, nella misura in cui essi corrispondono ai costi di un «operatore efficiente» e a un rendimento normale del capitale investito (cfr. considerando 21). Tale reddito autorizzato è garantito dalle entrate riscosse direttamente dagli operatori e, qualora tali entrate siano inferiori al reddito autorizzato, dalla compensazione per lo stoccaggio versata dai GST. Pertanto, gli operatori di stoccaggio regolamentati, le cui perdite potenziali sarebbero compensate, non sono più soggetti all’incertezza inerente alle normali condizioni di mercato. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai portatori di interessi, la Commissione ritiene che gli operatori di infrastrutture di stoccaggio essenziali beneficino di un vantaggio economico.

(250)

Per quanto riguarda la selettività del vantaggio, la Corte ha dichiarato che, per valutare tale condizione, occorre verificare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime, e che siano quindi oggetto di un trattamento differenziato (93).

(251)

Nel caso di specie, il meccanismo di regolamentazione si applica solo alle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale ritenute necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul territorio francese a medio e lungo termine. L’elenco esaustivo di tali infrastrutture essenziali è definito con decreto (cfr. considerando 19).

(252)

Per l’inverno 2018-2019, tale elenco comprendeva, a titolo transitorio, tutte le infrastrutture di stoccaggio sul territorio francese (cfr. considerando 16). Allo stato attuale della regolamentazione, le infrastrutture di stoccaggio essenziali per il periodo 2019-2023 corrispondono all’insieme delle infrastrutture di stoccaggio in funzione sul territorio francese, escludendo quindi le tre infrastrutture messe in riserva e due progetti di siti di stoccaggio di gas naturale (cfr. considerando 49 e 50). L’attuale PPE prevede inoltre che l’elenco delle infrastrutture essenziali sia ridotto in occasione del prossimo riesame della PPE (cfr. considerando 52).

(253)

Pertanto, i siti di stoccaggio di gas naturale messi in riserva sono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione. Inoltre, la Francia prevede che i siti attualmente operativi saranno esclusi in futuro a causa della diminuzione del consumo di gas naturale prevista nella PPE. Sono inoltre esclusi gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, in particolare quelli confinanti. Sono altresì esclusi i gestori di altri strumenti di flessibilità che contribuiscono anch’essi a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, come i gestori di terminali di metano o di interconnettori.

(254)

Pertanto, anche se l’esistenza di un vantaggio selettivo fosse stata analizzata a livello nazionale e riguardasse unicamente le infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, e contrariamente alle opinioni espresse dai portatori di interessi, la Commissione ritiene che la misura in questione conferisca un vantaggio selettivo in quanto tale vantaggio è riservato agli operatori delle infrastrutture di stoccaggio essenziali incluse nell’elenco dell’attuale PPE.

(255)

Di conseguenza, la misura in questione può favorire talune imprese rispetto ad altre, le quali si trovano, per quanto concerne l’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

6.1.3.   Effetti sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri

(256)

Per quanto riguarda l’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che un settore economico, come quello del gas naturale, sia stato liberalizzato a livello dell’Unione è idoneo a caratterizzare un’incidenza effettiva o potenziale degli aiuti sugli scambi tra Stati membri (94).

(257)

Nel caso di specie, grazie all’introduzione del meccanismo di regolamentazione, i gestori di impianti di stoccaggio essenziali in Francia otterranno un vantaggio rispetto ai loro concorrenti. Ciò riguarda innanzitutto gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, anche considerando che il mercato ha una portata regionale, come sostenuto da alcuni. Le osservazioni dei portatori di interessi non consentono alla Commissione di escludere un impatto della misura sullo stoccaggio di gas naturale nei paesi confinanti, in particolare in Belgio, dove non esiste una remunerazione garantita per lo stoccaggio di gas naturale.

(258)

La Commissione non può neppure escludere un impatto sugli operatori di altri strumenti di flessibilità, quali i gestori di terminali di metano e i gestori di interconnettori. Di fatto, benché operino anche sulla base di un reddito autorizzato, come indicato dai portatori di interessi, il loro reddito non è integrato dallo Stato con le medesime modalità.

(259)

Poiché il mercato del gas naturale è stato liberalizzato a livello dell’Unione, qualsiasi vantaggio concesso a un’impresa in questo settore può incidere sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che la misura possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

(260)

Nel caso di specie, la misura in questione mira a garantire un certo reddito agli operatori di stoccaggio delle infrastrutture di stoccaggio essenziali. La Commissione ritiene che la misura possa falsare la concorrenza.

6.1.4.   Conclusione sulla qualificazione della misura in questione come aiuto di Stato

(261)

Per i motivi esposti nei considerando da 234 a 260, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE.

6.2.   Illegalità dell’aiuto di Stato

(262)

Con la fissazione del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio a partire dal 1o gennaio 2018, l’organizzazione delle aste e l’introduzione di un corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe ATRT a partire dal 1o aprile 2018, le autorità francesi hanno attuato un meccanismo di regolamentazione che costituisce un aiuto di Stato.

(263)

Le autorità francesi non hanno notificato la misura in questione alla Commissione prima della data in cui hanno iniziato ad attuarla. Così facendo, la Francia ha agito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura in questione sia stata attuata illegittimamente.

6.3.   Compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno

6.3.1.   Base giuridica per la valutazione della compatibilità della misura in questione

(264)

Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale attuato dalla Francia mira ad agevolare lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale a medio e lungo termine.

(265)

La Commissione osserva che è la prima volta che è stata valutata la compatibilità di un meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio di gas naturale con il mercato interno.

(266)

Tali misure non sono previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia (95) né da altri orientamenti della Commissione.

(267)

La compatibilità del meccanismo di regolamentazione con il mercato interno dovrebbe essere valutata alla luce delle disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ai sensi del quale gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(268)

Pertanto, affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile, da un lato, esso deve essere volto ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche e, dall’altro, non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune (96).

(269)

In base alla prima condizione, la Commissione esamina se il regime di aiuti sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. In base alla seconda condizione, la Commissione pondera gli effetti positivi dell’aiuto proposto per lo sviluppo delle attività che questo è destinato a sostenere e gli effetti negativi che lo stesso può avere sul mercato interno in termini di distorsioni della concorrenza e di effetti negativi sugli scambi causati dall’aiuto.

6.3.2.   Agevolazione dello sviluppo di un’attività economica

6.3.2.1.   Attività economica sviluppata

(270)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno se agevola lo sviluppo di talune attività economiche (97). Esso deve avere un effetto incentivante sull’impresa o sulle imprese interessate, modificando il loro comportamento in modo da agevolare lo sviluppo di un’attività economica che, in assenza dell’aiuto, non si verificherebbe o si verificherebbe in modo limitato o diverso. L’aiuto non deve essere utilizzato per sovvenzionare i costi di un’attività economica che l’impresa avrebbe comunque sostenuto o per compensare il normale rischio commerciale inerente a un’attività economica.

(271)

Nel caso di specie, l’attività economica sviluppata dall’aiuto consiste nello stoccaggio di gas naturale in Francia.

(272)

Il meccanismo di regolamentazione mira a modificare il comportamento economico degli operatori di stoccaggio di gas naturale. Le autorità francesi hanno indicato che, se la Francia non avesse istituito il meccanismo di regolamentazione e avesse abolito il precedente sistema di obblighi di stoccaggio, il prezzo praticato dagli operatori di stoccaggio sarebbe molto vicino allo spread dei prezzi di vendita del gas naturale. Gli spread sono in calo dal 2009. Di conseguenza, i prezzi praticati non consentivano più agli operatori di stoccaggio di coprire i loro costi prima dell’attuazione della riforma. A seguito del deterioramento della redditività dello stoccaggio di gas naturale in Francia, tre siti di stoccaggio di gas naturale sono stati messi in riserva nel 2014 e nel 2015 (cfr. considerando 10). La Francia ha poi individuato un rischio reale che gli operatori riducano ulteriormente la capacità di stoccaggio offerta sul mercato e mettano in riserva ulteriori siti di stoccaggio.

(273)

La Commissione osserva inoltre che il tasso di riempimento dei siti di stoccaggio è diminuito. In effetti, il tasso di sottoscrizione delle capacità di stoccaggio osservato è stato solo del 63 % nel periodo 2017-2018. La diminuzione del tasso di sottoscrizione ha quindi comportato un’ulteriore diminuzione delle entrate per gli operatori.

(274)

A seguito della riforma, i tassi di sottoscrizione sono aumentati fino a raggiungere un tasso di sottoscrizione osservato per le capacità di stoccaggio del 93 % per i periodi 2018-2019 e 2019-2020.

(275)

In uno scenario controfattuale, senza l’introduzione del meccanismo di regolamentazione, vi sarebbe stato il rischio di una riduzione significativa dello sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia. Dall’attuazione della riforma, il reddito autorizzato e l’obbligo degli operatori di stoccaggio di mettere a disposizione le loro capacità di stoccaggio attraverso le aste hanno quindi agevolato lo sviluppo dell’attività economica degli operatori di stoccaggio.

(276)

La Commissione ritiene pertanto che il meccanismo di regolamentazione agevoli lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia.

6.3.2.2.   Conformità del regime di aiuti alle altre disposizioni del diritto dell’Unione

(277)

La Commissione osserva che la misura in questione e l’attività economica sviluppata sono conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

(278)

In materia di energia tutti i prelievi intesi a finanziare misure di aiuto di Stato devono essere, nello specifico, conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del TFUE. Nel caso di specie, il corrispettivo di stoccaggio ha un vincolo di destinazione con il sostegno concesso agli operatori di stoccaggio (cfr. considerando 246). Un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri può tuttavia essere vietato dal TFUE quando il gettito di un’imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati.

(279)

Nel caso di specie, in primo luogo, il corrispettivo di stoccaggio è pagato dagli shipper che utilizzano la rete di trasporto di gas naturale, la quasi totalità del quale è importato, indipendentemente dal fatto che gli shipper siano o meno francesi (cfr. considerando da 98 a 100). D’altro canto, i beneficiari sono i gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale. Gli shipper francesi e stranieri hanno accesso non discriminatorio alle aste organizzate dai gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale (cfr. considerando 20). Non si tratta quindi di una situazione in cui la tassazione favorisca specificamente i prodotti nazionali tassati. Gli articoli 30 e 110 del TFUE sono pertanto rispettati.

(280)

Inoltre, come descritto nel considerando 12, l’articolo 33 della direttiva 2009/73/CE prevede espressamente la possibilità per uno Stato membro di attuare una regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio. Lo stoccaggio di gas naturale rientra altresì tra le misure che gli Stati membri possono mettere in atto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938, alle condizioni stabilite in tale regolamento, in particolare l’obbligo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti nazionali tenendo conto del corretto e continuo funzionamento del mercato interno del gas naturale.

6.3.2.3.   Conclusioni sul contributo allo sviluppo di un’attività economica

(281)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in questione contribuisca allo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia, conformemente alle altre disposizioni del diritto europeo.

6.4.   Gli effetti negativi dell’aiuto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune

(282)

La Commissione valuta se gli effetti negativi dell’aiuto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Come primo passo, la Commissione illustra gli effetti positivi dell’aiuto tenendo conto anche dell’interesse comune e, in una seconda fase, valuta gli elementi che consentono di limitare gli effetti negativi dell’aiuto sugli scambi, vale a dire la necessità, l’adeguatezza, la proporzionalità e la trasparenza dell’aiuto. Alla luce di questa analisi, la Commissione individua gli impatti rimanenti sugli scambi, prima di bilanciare gli effetti positivi e negativi dell’aiuto sul mercato interno.

6.4.1.   Effetti positivi dell’aiuto

(283)

Come indicato ai considerando da 270 a 276, il regime di aiuti ha effetti positivi sull’agevolazione dello sviluppo dell’attività economica di stoccaggio di gas naturale in Francia.

(284)

Inoltre, la Commissione osserva che lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale ha effetti positivi in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia a medio e lungo termine. Lo stoccaggio è necessario per garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda durante i picchi di freddo e di fornire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto durante le congestioni.

(285)

Per quanto riguarda i picchi di freddo, la Francia ha effettuato simulazioni del livello della domanda di gas naturale e della capacità di approvvigionamento di gas naturale a medio e lungo termine. La domanda di gas naturale è stata quindi stimata per picchi di freddo da uno a trenta giorni, come accade una volta ogni 50 anni in Francia (cfr. considerando 25). Le autorità francesi hanno tenuto conto di una serie di ipotesi relative all’evoluzione del consumo di gas naturale nei prossimi dieci anni. Infine, esse hanno ipotizzato un calo del consumo del 2 % per il periodo 2018-2028 (cfr. considerando 26). Hanno inoltre stimato gli effetti dei dispositivi di interrompibilità che tuttavia non sono ancora stati attuati (cfr. considerando 28).

(286)

Per quanto riguarda l’offerta, le autorità francesi hanno tenuto conto dei parametri di disponibilità delle diverse fonti di gas naturale. In particolare, hanno ipotizzato un utilizzo del 100 % delle capacità continue degli interconnettori esistenti, nonché la fornitura di GNL dai terminali di metano con un termine di consegna di 10 giorni per i nuovi carichi (cfr. considerando da 33 a 38).

(287)

Tale metodologia sembra coerente con i dati storici e le previsioni di disponibilità al momento dell’esecuzione dell’analisi.

(288)

Le stime delle autorità francesi hanno evidenziato un fabbisogno di stoccaggio di gas naturale pari, da un lato, a 2 376 GWh/g per flusso di erogazione per un riempimento al 45 % del volume utile per far fronte ai picchi di freddo nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025.

(289)

Tuttavia, come indicato al considerando 10, la diminuzione degli spread osservata dal 2009 ha portato a una diminuzione del tasso di sottoscrizione della capacità di stoccaggio al di sotto del livello necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, nonché alla messa in riserva di tre siti, anche in presenza dell’obbligo per i fornitori di detenere impianti di stoccaggio di gas naturale.

(290)

Di conseguenza, sembra che il normale funzionamento del mercato dello stoccaggio del gas non consenta di garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio ritenute necessarie per garantire il livello di sicurezza dell’approvvigionamento richiesto dalla Francia. L’obiettivo del regime di aiuti è quindi quello di agevolare lo sviluppo dell’attività di stoccaggio di gas naturale in Francia, che non sarebbe garantita da sola con il normale funzionamento del mercato.

6.4.2.   Limitazione dell’impatto negativo del regime di aiuti sul mercato interno

(291)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che il regime di aiuti istituito dalle autorità francesi potrebbe avere un impatto sui mercati seguenti: i) i fornitori di gas naturale francesi e quelli di altri Stati membri, ii) da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall’altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

(292)

La Commissione valuta i fattori che possono contribuire a limitare l’impatto negativo della misura in questione, in particolare la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità di tale meccanismo, nonché la sua trasparenza.

a)   Necessità del regime di aiuti

La Commissione ritiene che un intervento statale sia necessario qualora, in una determinata situazione, questo possa portare a un miglioramento significativo che il normale funzionamento del mercato da solo non comporterebbe, ad esempio, ovviando a una carenza ben definita del mercato.

(293)

Come indicato al considerando 10, gli spread diminuiscono dal 2009 e gli operatori di stoccaggio non erano più in grado di coprire i loro costi. L’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia rischiava di subire una notevole riduzione. D’altro canto, dall’attuazione della riforma, il tasso di stoccaggio di gas naturale in Francia è aumentato.

(294)

La Commissione conclude pertanto che la riforma era necessaria per agevolare lo sviluppo dell’attività di stoccaggio di gas naturale in Francia.

b)   Adeguatezza del regime di aiuti

(295)

Gli aiuti sono uno strumento di intervento adeguato per agevolare un’attività economica quando non è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso altri strumenti di intervento che comportano meno distorsioni della concorrenza.

(296)

La Francia ha previsto diversi strumenti alternativi, che tuttavia non agevolerebbero allo stesso modo lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia né garantirebbero lo stesso livello di sicurezza dell’approvvigionamento per i motivi seguenti.

(297)

In primo luogo, il mantenimento del precedente regime di obblighi di stoccaggio imposti ai fornitori non avrebbe garantito la sicurezza dell’approvvigionamento. Poiché lo spread è diventato notevolmente inferiore al costo delle capacità di stoccaggio, gli incentivi dei fornitori a prenotare capacità sono notevolmente diminuiti, con la conseguente messa in riserva di tre siti. Altre messe in riserva sarebbero state problematiche in quanto dalla valutazione del fabbisogno di stoccaggio è emerso che tutti gli impianti erano necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di ondata di freddo prolungata. Inoltre, il costo complessivo dello stoccaggio nell’ambito del sistema di obblighi di stoccaggio era più elevato ([5-8 EUR/MWh nel 2016 e nel 2017]) che nell’ambito del meccanismo di regolamentazione (5,6 EUR/MWh dopo la riforma).

(298)

In secondo luogo, il rafforzamento della rete del gas e degli interconnettori non sarebbe un’alternativa credibile a causa del costo elevato di tali misure rispetto all’uso delle infrastrutture di stoccaggio esistenti. In ogni caso, questo tipo di investimento non colmerebbe le potenziali carenze di gas naturale in caso di picco di freddo e non sarebbe disponibile nel medio termine.

(299)

Analogamente, dalle informazioni fornite dalla Francia risulta che l’aumento dell’uso di GNL non sembra costituire un’alternativa credibile per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. In effetti, i terminali di liquefazione esistenti operano a un livello prossimo alla loro capacità massima al fine di ammortizzare gli ingenti costi di investimento. Inoltre, quasi tutti i carichi di GNL sono oggetto di contratti a lungo termine a causa dell’intensità di capitale di questi progetti e sono quindi già venduti prima della loro produzione. D’altro canto, il costo inferiore dello stoccaggio di gas naturale in forma gassosa spiega lo scarso sviluppo dello stoccaggio di GNL a livello mondiale. Pertanto, i quantitativi di GNL disponibili a breve termine sono modesti.

(300)

In terzo luogo, la Francia ha spiegato che neppure un sistema puramente amministrativo di sanzioni imposte ai fornitori per la mancata fornitura di gas naturale ai clienti finali può essere considerato un’alternativa soddisfacente. In effetti, tale sistema presenta un problema di fattibilità in quanto il bilanciamento dei mercati europei del gas avviene quotidianamente. Le misure di distacco di carico attuate dal gestore della rete in caso di calo critico della pressione nella rete determinerebbero un successivo scambio di gas naturale, che renderebbe estremamente difficile individuare il fornitore inizialmente inadempiente. Analogamente, i consumatori interessati da distacco di carico non sono necessariamente i clienti del fornitore inadempiente. In tale contesto, la Francia sostiene che le misure ex ante sono preferibili alle sanzioni ex post.

(301)

In quarto luogo, lo stesso vale per il distacco di carico o per i dispositivi di interrompibilità. Secondo le autorità francesi, il distacco di carico è una misura di ultima istanza in caso di crisi di approvvigionamento e non un meccanismo di flessibilità, la cui efficacia dipende dal rispetto da parte del consumatore dell’ordine di distacco di carico indicato dal gestore della rete, in quanto non è possibile procedere a un distacco di carico automatico a distanza. Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali è tuttavia concepito in modo da evitare crisi di approvvigionamento che comportano il ricorso a distacchi di carico. I dispositivi di interrompibilità che tengono conto dei rischi di elevata incertezza e bassa probabilità delle varie tipologie di picco di freddo erano ancora in fase di definizione al momento della riforma e sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di gas naturale. D’altro canto, i dispositivi di interrompibilità non sarebbero adeguati per far fronte ai rischi di congestione caratterizzati da un’incertezza inferiore ma da una probabilità maggiore.

(302)

Alla luce di questi fattori, la Commissione ritiene che il meccanismo di regolamentazione sia uno strumento adeguato per agevolare lo sviluppo dell’attività di stoccaggio di gas naturale e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

c)   Proporzionalità del regime di aiuti

(303)

Gli aiuti sono considerati proporzionati se il loro importo è limitato al minimo necessario per contenere gli effetti sul mercato interno.

(304)

Nel caso di specie, nell’ambito del meccanismo di regolamentazione, gli operatori di stoccaggio beneficiano di un reddito garantito. Al fine di valutare la proporzionalità del meccanismo di regolamentazione, è necessario valutare la proporzionalità del metodo di calcolo del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio descritto nei considerando da 59 a 81.

(305)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla valutazione economica indipendente della CRE del valore di mercato della BAR al momento dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione. Ciò avrebbe potuto, secondo la Commissione, rimettere in discussione la proporzionalità del regime di aiuti.

(306)

Sebbene tale valutazione si basi principalmente sul valore contabile lordo e sull’ammortamento delle attività, la Francia e i beneficiari sono stati in grado di dimostrare che la CRE ha effettuato una rivalutazione approfondita della BAR iniziale al 31 dicembre 2016. La CRE ha verificato che i periodi di ammortamento richiesti dagli operatori corrispondevano ai periodi indicati nella loro contabilità storica e ai dati standard del settore osservabili in altri paesi. In particolare, la CRE ha messo in dubbio il periodo di ammortamento del cushion gas. Come indicato nel considerando 73, la CRE ha respinto la richiesta di applicazione di un periodo di ammortamento di 250 anni e ha applicato un periodo di ammortamento di 75 anni per il cushion gas. Nella sua analisi, la CRE è stata assistita anche da consulenti economici esterni per determinare la BAR iniziale. La Commissione osserva che, a seguito di tali analisi, la CRE ha applicato una BAR iniziale per i tre operatori pari a 4,8 miliardi di EUR, con una diminuzione del 13 % rispetto alla BAR richiesta dagli operatori (cfr. tabella 4 nel considerando 77).

(307)

La Commissione osserva inoltre che l’applicazione di metodi alternativi, quali il valore degli operatori degli impianti di stoccaggio nei bilanci dei loro azionisti, i valori presi in considerazione nelle operazioni recenti o l’uso dell’approccio discounted cash-flow utilizzato nello studio di PwC su Teréga, portano a valori delle attività simili (cfr. considerando 76, 129 e 160).

(308)

Inoltre, l’applicazione di un valore basato sugli spread non include il valore che lo stoccaggio di gas naturale rappresenta per il sistema in termini di sicurezza dell’approvvigionamento. Tale indicatore non è quindi sufficientemente rappresentativo degli sviluppi a medio e lungo termine per essere utile quale indicatore di un meccanismo di regolamentazione come quello del caso di specie, volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a medio e lungo termine.

(309)

Nelle osservazioni ricevute dalla Commissione nel corso del procedimento, è stato precisato che una ricostruzione storica delle entrate degli operatori sarebbe necessariamente incompleta in assenza di dati disponibili e contraria ai principi generali del diritto.

(310)

La Commissione osserva inoltre che la tariffa di stoccaggio è destinata a compensare i costi degli operatori nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di «operatori efficienti». A tal fine, la CRE rivede la compensazione richiesta dagli operatori all’inizio di ciascun periodo tariffario e verifica annualmente gli investimenti previsti dagli operatori (cfr. considerando 82). La compensazione include anche un elemento di regolazione dei costi e dei ricavi annuali. La Commissione osserva che, per gli anni 2018-2019, la CRE ha tenuto conto soltanto dei costi considerati efficienti e che, a partire da ATS 2, molte voci sono state oggetto di un incentivo al controllo dei costi: regolamentazione che incentiva il controllo dei costi operativi e delle spese di investimento e regolamentazione che incentiva la qualità del servizio (cfr. considerando 60, 61, 65, 83, 84 e 85).

(311)

Infine, la metodologia che determina il CMPC dei siti di stoccaggio di gas naturale e la maggiorazione rispetto al tasso di riferimento di GRTgaz sono adeguate.

(312)

La Commissione conclude pertanto che il metodo di remunerazione stabilito dalla CRE, e in particolare la valutazione delle attività regolamentate, porta a una compensazione proporzionata per limitare l’impatto del regime di aiuti sul mercato interno.

d)   Trasparenza del regime di aiuti

(313)

La Commissione ritiene che gli impegni della Francia elencati al considerando 111 garantiscano la trasparenza del regime di aiuti.

6.4.3.   Prevenzione degli effetti negativi del regime di aiuti sulla concorrenza e sugli scambi

(314)

La Commissione ritiene che una misura di aiuto riduca al minimo gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri se tali effetti sono sufficientemente limitati perché il bilancio complessivo della misura sia positivo.

(315)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non poteva escludere che il meccanismo potesse introdurre distorsioni della concorrenza al di là degli effetti negativi minimi giustificati dall’attuazione del regime di aiuti tra i) i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri, ii) da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall’altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

(316)

Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda i mercati della fornitura di gas naturale, la Commissione non ritiene che il regime di aiuti comporti distorsioni della concorrenza tra i fornitori francesi di gas naturale e i fornitori di altri Stati membri, in quanto le aste sono aperte a tutti i fornitori di gas naturale, a condizioni analoghe, siano essi situati in Francia o in un altro Stato membro. Le osservazioni dei portatori di interessi hanno inoltre confermato che per lo stesso servizio di trasmissione ai fornitori francesi e a quelli di altri Stati membri si applica la medesima tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto. La Commissione non ha quindi potuto constatare alcuna distorsione della concorrenza tra i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

(317)

In secondo luogo, per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i fornitori di strumenti alternativi di flessibilità in Francia, le autorità francesi e i portatori di interessi ritengono che gli altri strumenti siano sostituti imperfetti dello stoccaggio di gas naturale in quanto funzionano con tempi variabili e possono essere necessari in situazioni diverse. Ad esempio, in caso di ondata di freddo, le capacità dei terminali di metano possono essere mobilizzate solo in funzione della disponibilità di GNL nei serbatoi. Queste capacità limitate non potrebbero essere mobilitate più di cinque giorni nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, tale periodo è più breve della durata media di un’ondata di freddo, il che non fornisce tempo sufficiente per mobilitare l’arrivo di un carico in modo abbastanza rapido da evitare un’interruzione delle emissioni. Inoltre, in caso di congestione della rete, l’efficienza dei terminali di GNL dipende dalla loro vicinanza geografica ai punti di consumo.

(318)

Diversi terzi hanno inoltre sottolineato che le sottoscrizioni dei terminali di metano e degli impianti di stoccaggio di gas naturale non sarebbero in concorrenza. Essi spiegano che le importazioni di GNL in Europa e in Francia sono aumentate notevolmente dall’introduzione del regime di aiuti nel 2018. Il livello delle importazioni di GNL di ~ 21,5 miliardi di m3 in Francia nel 2019 è stato un livello record.

(319)

Per quanto riguarda gli interconnettori, le osservazioni ricevute confermano che si tratta principalmente di strumenti di importazione. I portatori di interessi osservano che, in assenza di stoccaggio, sarebbe necessario dimensionare gli interconnettori per poter garantire l’approvvigionamento di gas naturale in caso di picchi di consumo. Ciò sarebbe inefficace. Tenuto conto del previsto calo del consumo di gas naturale in Francia, non si prevede di costruire nuovi interconnettori. Infatti, i costi di costruzione di interconnettori supplementari e di rafforzamento della rete sarebbero superiori a quelli del regime di aiuti in questione.

(320)

Inoltre, lo stoccaggio di gas naturale non incide sul volume totale di gas naturale che passa attraverso gli interconnettori, che dipende dal volume di gas naturale consumato in Francia. Tuttavia, i portatori di interessi citano una relazione (98) dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) in cui si sottolinea che l’abbondanza di gas naturale nello stoccaggio riduce al minimo le importazioni in caso di picchi di consumo che normalmente si verificano quando il prezzo del gas naturale è più elevato.

(321)

Come indicato dai portatori di interessi, la Commissione ha ripetutamente esaminato, senza pronunciarsi, l’esistenza di un mercato rilevante per le infrastrutture di trasporto di gas naturale, compresi, tra l’altro, gli interconnettori, lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di GNL e le infrastrutture di rigassificazione. La Commissione riconosce che i diversi strumenti di flessibilità possono fornire servizi complementari senza escludere completamente un impatto dello stoccaggio di gas naturale sui terminali di GNL e sugli interconnettori. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato distorsioni della concorrenza significative.

(322)

In terzo luogo, il regime di aiuti potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, in particolare degli Stati membri confinanti con la Francia. A causa degli interconnettori, questo rischio è a priori particolarmente importante per il Belgio e la Germania.

(323)

La CREG in Belgio ha informato la Commissione che, a seguito dell’introduzione del meccanismo di regolamentazione, il tasso di riempimento dell’unico sito di stoccaggio belga Loenhout è sceso dall’84 % (inverno 2017-2018) al 54 % (inverno 2018-2019). Il tasso di riempimento è poi aumentato fino a raggiungere un livello del 97 % per l’inverno 2019-2020. Il tasso di riempimento nel 2018-2019 corrispondeva ai contratti a lungo termine. La CREG sottolinea l’esistenza di un impatto dovuto all’introduzione del meccanismo di remunerazione in Francia (cfr. considerando da 195 a 200). Sebbene i tassi di riempimento siano nuovamente aumentati nell’inverno successivo, ciò non consente alla Commissione di escludere un impatto sullo stoccaggio di gas naturale nei paesi confinanti. La Commissione osserva tuttavia che Fluxys, operatore di Loenhout, non menziona il fatto che il meccanismo di regolamentazione abbia un impatto significativo sulle sue attività (cfr. considerando 212).

(324)

A breve termine, le distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli Stati membri confinanti sono limitate dal livello significativo del tasso di sottoscrizione (ad esempio oltre il 90 % in Germania, il 60 % in Belgio), sulla base di contratti a lungo termine. Tuttavia, tali contratti scadono nel 2022-2023. Pertanto, il meccanismo di regolamentazione potrebbe influire sulle future condizioni commerciali quando questi contratti a lungo termine sono rinegoziati sia in termini di prezzi che di tassi di sottoscrizione e, infine, sulla redditività degli operatori di stoccaggio negli Stati membri confinanti. Affinché la Commissione possa garantire che la sua valutazione su questo punto rimanga valida dopo la scadenza dei contratti a lungo termine, le autorità francesi si sono impegnate a presentare alla Commissione, entro la fine del 2024, una relazione contenente i dati relativi all’impatto della misura sulla concorrenza (cfr. considerando 111).

(325)

La Commissione osserva inoltre che Fluxys indica che sarebbe auspicabile attuare un modello adeguato a livello dell’Unione per rispondere agli sviluppi del mercato (cfr. considerando 212). Altri operatori di stoccaggio hanno espresso un parere positivo sulla riforma introdotta in Francia, promuovendo nel contempo un approccio armonizzato nell’Unione (cfr. considerando 224 e 229).

6.5.   Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell’aiuto sul mercato interno

(326)

Un regime di aiuti di Stato deve garantire che l’equilibrio complessivo dei suoi effetti sia positivo evitando di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(327)

La Commissione ricorda che, nel caso di specie, il regime di aiuti favorisce lo sviluppo di un’attività economica, vale a dire lo stoccaggio di gas naturale in Francia. Rileva inoltre che il meccanismo di regolamentazione contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale. Inoltre, l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità dell’aiuto ne limitano l’impatto sulla concorrenza e sugli scambi. La Commissione conclude che, anche se non si può escludere un impatto sulla concorrenza tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri, sembra che gli effetti negativi dell’aiuto siano sufficientemente limitati affinché il bilancio complessivo del regime di aiuti sia positivo fino alla fine dell’attuale PPE nel 2028, a condizione che non vi siano cambiamenti significativi della concorrenza nei mercati del gas naturale elencati nel considerando 110 (99).

(328)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’impatto positivo dell’aiuto sullo sviluppo dell’attività economica in questione supera i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, almeno fino al 2028. La concorrenza e gli scambi non sono pertanto pregiudicati fino ad allora in misura contraria all’interesse comune.

7.   CONCLUSIONI

(329)

La Commissione deplora che la Francia abbia dato illegalmente esecuzione alla misura in questione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, la Commissione ritiene che la misura in questione sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE fino al 31 dicembre 2028, data di scadenza dell’attuale PPE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore degli operatori di stoccaggio di gas naturale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 112 del 3.4.2020, pag. 39.

(2)  I siti operativi sono dodici, se si considerano separatamente i siti di Lussagnet e Izaute. Questi siti appartengono a Teréga e condividono alcuni impianti tecnici. Per questo motivo talvolta sono considerati come un’infrastruttura unica (ad esempio nella PPE 2019-2028) e altre volte come due infrastrutture distinte (ad esempio nella PPE 2016-2023).

(3)  Decreto n. 2014-328 del 12 marzo 2014 recante modifica del decreto n. 2006-1034 del 21 agosto 2006 concernente l’accesso agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale.

(4)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(6)  Legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017, che pone fine alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e stabilisce varie disposizioni in materia di energia e ambiente.

(7)  Articolo L.421-3-1 del codice dell’energia.

(8)  Articolo L.421-3-1 del codice dell’energia.

(9)  Articolo L.421-5-1 del codice dell’energia.

(10)  Articolo L.452-1 del codice dell’energia.

(11)  I dati sulle capacità continue di interconnessione del gas H sono tratti dalla relazione Transmission Capacity Map 2017 dell’ENTSOG.

(12)  Ad esempio, la Francia ha stimato a 1,6 miliardi di EUR il costo di costruzione dei gasdotti Arc Lyonnais, Eridan e Perche per agevolare il trasporto di gas dal nord al sud della Francia.

(13)  La capacità di emissione è così ripartita tra i quattro terminali: il terminale di Montoir ha una capacità di emissione di 400 GWh/g, il terminale di metano di Fos-Cavaou ha una capacità di 205 GWh/g, il terminale di metano di Fos-Tonkin ha una capacità di emissione di 205 GWh/g e il terminale di metano di Dunkerque ha una capacità di emissione di 520 GWh/g. Quando l’interconnettore di Dunkerque è utilizzato a piena capacità, l’iniettabilità del terminale di metano di Dunkerque sulla rete francese di gas naturale è quindi limitata a 350 GWh/g a causa di una strozzatura nella rete di trasporto.

(14)  Decreto n. 2020-456 relativo alla PPE.

(15)  Decreto n. 2016-1442 del 27 ottobre 2016 relativo alla PPE.

(16)  Decreto n. 2018-1248 del 26 dicembre 2018 relativo alle infrastrutture di stoccaggio del gas necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento.

(17)  Delibera n. 2018-039 del 22 febbraio 2018 concernente le modalità di commercializzazione delle capacità di stoccaggio nell’ambito dell’attuazione dell’accesso regolamentato di terzi agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale in Francia.

(18)  Delibera della CRE n. 2018-068 del 22 marzo 2018 relativa alla tariffa per l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Storengy, TIGF e Géométhane a partire dal 2018.

(19)  Delibera della CRE n. 2020-011 del 23 gennaio 2020 relativa alla tariffa per l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Storengy, Teréga e Géométhane.

(20)  La CRE basa tale confronto sullo studio «Methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of gas transmission system operators (TSOs)», realizzato dall’Economic Consulting Associates (ECA) per l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

(21)  Questo metodo deriva dalla legge finanziaria rettificativa del 28 dicembre 2001, che ha istituito un comitato speciale (la commissione Houri) per determinare il prezzo di cessione, da parte dello Stato, delle reti di trasporto di gas naturale. Un metodo analogo è stato utilizzato anche per la valutazione delle attività dei terminali di metano e degli operatori di distribuzione di gas naturale.

(22)  «Cushion gas»: il gas conferito in modo permanente nei serbatoi sotterranei, essenziale per il funzionamento degli impianti di stoccaggio in quanto necessario per mantenere una pressione minima di stoccaggio che consenta l’erogazione del volume utile con il profilo di erogazione richiesto (delibera della CRE n. 2018-068 di cui sopra).

(23)  In particolare, nella sua relazione del 20 marzo 2017 Compass Lexecon raccomandava di fissare il CMPC tra il 4,2 % e il 5,8 %.

(24)  Delibera della CRE del 26 gennaio 2012 relativa alla certificazione della società GRTgaz; delibera n. 2019-135 della CRE del 25 giugno 2019 relativa al mantenimento della certificazione della società Teréga a seguito di tre acquisizioni di partecipazioni del gruppo Crédit Agricole in imprese di produzione di energia.

(25)  Delibera della CRE del 26 gennaio 2012 relativa alla certificazione della società TIGF; delibera della CRE del 4 febbraio 2016 relativa al mantenimento della certificazione della società TIGF a seguito dell’ingresso della società Predica nel capitale di TIGF Holding.

(26)  Delibera della CRE n. 2018-69 del 22 marzo 2018 relativa all’introduzione di un corrispettivo di stoccaggio nella tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di GRTgaz e TIGF.

(27)  Articolo L.445-3 del codice dell’energia: «Le tariffe regolamentate di vendita del gas naturale sono definite in funzione delle caratteristiche intrinseche delle forniture e dei costi associati a tali forniture. Esse coprono tutti questi costi […]».

Articolo R.445-3 del codice dell’energia: «Per ciascun fornitore è stabilita una formula tariffaria che esprime il complesso dei costi di approvvigionamento di gas naturale. La formula tariffaria e i costi escluso l’approvvigionamento permettono di determinare il costo medio di fornitura del gas naturale in base al quale sono fissate le tariffe regolamentate di vendita dello stesso, in funzione delle modalità di servizio dei clienti interessati.

I costi escluso l’approvvigionamento possono comprendere segnatamente: […] 2° I costi di utilizzo degli impianti di stoccaggio di gas naturale, laddove necessario».

(28)  Delibera n. 2018-069 di cui sopra, pagg. 7-8.

(29)  Delibera n. 2018-069 di cui sopra.

(30)  Delibera n. 2018-069 della CRE del 22 marzo 2018 di cui sopra.

(31)  Delibera n. 2020-011 della CRE del 23 gennaio 2020 di cui sopra.

(32)  Decreto n. 2020-456 del 21 aprile 2020 di cui sopra.

(33)  http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat/Regimes-d-aides.

(34)  Conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

(35)  Secondo la relazione della CRE «Observatoire des marchés de détail du 4e trimestre 2019», al 31 dicembre 2019 il 66 % dei siti residenziali e non residenziali è oggetto di offerte di mercato rispetto al 34 % oggetto di offerte alla tariffa regolamentata di vendita e il 91 % del consumo di gas naturale è garantito da offerte di mercato, mentre il 9 % da offerte alla tariffa regolamentata di vendita.

(36)  A norma dell’articolo 63 della legge n. 2019-1147 dell’8 novembre 2019 relativa all’energia e al clima.

(37)  Anche se, tra il 2013 e il 2017, i proventi della commercializzazione sono stati modesti, il reddito autorizzato totale è notevolmente inferiore al fatturato realizzato da tali operatori per gli anni 2008-2012, in un contesto di spread elevato.

(38)  Sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander, T-399/11, EU:T:2014:938, punto 75; dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione, C-73/03, EU:C:2004:711, punto 28.

(39)  Ad eccezione di Dunkerque LNG, che è esentata.

(40)  Acquisizione della società TIGF da parte di un consorzio composto da GIC, Snam e EDF.

(41)  Acquisizione di partecipazioni della società Prédica nel capitale di TIGF.

(42)  A norma dell’articolo L.443-4 del codice dell’energia.

(43)  Cfr., ad esempio, Commissione, 14 novembre 2006, M. 4180 Gaz de France/Suez, punto 341.

(44)  Commissione, 29 settembre 1999, M. 1383 – Exxon/Mobil, punti 69 e 261; Commissione, 25 aprile 2003, M. 3086 – Gaz de France/Preussag Energie, punto 14; Commissione, 21 dicembre 2005, M. 3696 EON/MOL, punto 99; Commissione, 19 novembre 2013, M. 6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, punto 24.

(45)  Commissione, 8 ottobre 2004, M. 3410 Total/Gaz de France, punto 19.

(46)  Commissione, 21 dicembre 2005, M. 3696 – E.ON/MOL, punto 130; Commissione, 19 novembre 2013, M. 6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, punto 24.

(47)  4,2 TWh di scorta in media nei terminali francesi durante l’inverno.

(48)  Da 10 a 15 giorni a seconda dell’origine del gas.

(49)  Prezzo nei diversi mercati europei del GNL globale.

(50)  Commercializzati in un periodo di quattro mesi.

(51)  Title Transfer Facility, che raggruppa la maggior parte degli scambi a termine.

(52)  Dall’88 % al 99 % e dal 54 % al 97 % rispettivamente.

(53)  Relazione tecnico-economica redatta a seguito dell’avvio da parte della Commissione europea di un’indagine sulle condizioni di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale in Francia, […] 12 giugno 2020.

(54)  Ossia un prezzo di acquisto (130,6)/(98 % x 50 %).

(55)  Relazione tecnico-economica redatta a seguito dell’avvio da parte della Commissione europea di un’indagine sulle condizioni di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale in Francia, […] 12 giugno 2020.

(56)  L’AFIEG riunisce società francesi e controllate di operatori europei dell’energia elettrica e del gas: Alpiq Energie France, BKW France, Endesa, Fortum France, Gazprom Energy, Total Direct Energie, Gazel Energie, Vattenfall. Enovos e Primeo Energie sono membri associati.

(57)  Decreto del 13 marzo 2018 relativo alle scorte minime di gas naturale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 marzo 2019.

(58)  L’AFG è il sindacato professionale dell’industria francese del gas. I membri titolari sono EDF, ENGIE, France Gas Liquides, Gazprom, GRDF, GRTgaz, Teréga, Total. Ai membri titolari si aggiungono i membri associati, i membri partner e i membri societari.

(59)  L’ANODE rappresenta i fornitori di energia alternativa in Francia. I membri dell’associazione sono EkWateur, Enercoop, Energie d’ici, Eni Gas & Power France, GreenYellow, Gaz Européen, Planète OUI, Plüm Energie, SAVE, Total Direct Energie, Vattenfall e Wekiwi.

(60)  La CREG è l’autorità di regolamentazione dell’energia elettrica e del gas in Belgio.

(61)  Il sito ha una capacità di stoccaggio di 780 milioni di metri cubi (corrispondenti a 9 TWh).

(62)  […].

(63)  L’EFET riunisce oltre 100 società di trading dell’energia, che operano in oltre 28 paesi europei.

(64)  Gestore di terminali di metano.

(65)  Trader nel settore dell’energia.

(66)  Gestore di stoccaggio di gas in Belgio.

(67)  Federazione sindacale francese affiliata alla Confederazione generale del lavoro (CGT).

(68)  Gestore dei sistemi di trasporto del gas.

(69)  Gestore di stoccaggio di gas.

(70)  Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Market Failures, Pöyry, settembre 2017.

(71)  Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): Measures for a sustainable gas storage market, FTI-CL Energy, ottobre 2018.

(72)  Impresa operativa nel settore dell’energia.

(73)  Gestore di stoccaggio di gas.

(74)  Studi realizzati per Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Market Failures, Pöyry, settembre 2017 e Value of the gas storage infrastructure for the electricity system, Artelys, ottobre 2019.

(75)  Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): Measures for a sustainable gas storage market, FTI-CL Energy, ottobre 2018.

(76)  L’UPRIGAZ riunisce imprese attive in tutta la catena del gas o in parte di essa: Dalkia France, Eni, ENGIE, Equinor, ENGIE Cofely, Naturgy, Total Energie Gaz, Teréga, Total Gaz Électricité Holdings France.

(77)  Sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione C 482/99, EU:C:2002:294, punto 24; del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, punto 27, e del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 16.

(78)  Sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 17 e giurisprudenza ivi citata.

(79)  Legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017, che pone fine alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e stabilisce varie disposizioni in materia di energia e ambiente.

(80)  Decreto n. 2020-456 relativo alla PPE.

(81)  Sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 36; del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, punto 34; del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 55, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 105.

(82)  Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 25; del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 58, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 107.

(83)  Sentenza del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 126.

(84)  Sentenze del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 108.

(85)  Sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, punto 30.

(86)  Sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C 706/17, EU:C:2019:407, punto 66.

(87)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413.

(88)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413, punti 47 e 66.

(89)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413, punto 49.

(90)  Sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione C-405/16 P, EU:C:2019:268.

(91)  Delibera n. 2018-022 del 7 febbraio 2018 sulla variazione della tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale di GRTgaz e TIGF al 1o aprile 2018.

(92)  Sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C-206/06, EU:C:2008:413, punto 79; del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 65, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C 706/17, EU:C:2019:407, punto 74.

(93)  Sentenze del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punti da 53 a 55, e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54.

(94)  Sentenze del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 51; del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C-150/16, EU:C:2017:388, punto 34, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C 706/17, EU:C:2019:407, punto 94.

(95)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(96)  Sentenza del 22 settembre 2020 nella causa C-594/18 P, Austria/Commissione (Hinkley Point C), EU:C:2020:742, punto 19.

(97)  Come confermato dalla recente sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, EU:C:2020:742.

(98)  ACER report of 6 April 2020, The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs, punto 174.

(99)  Se la Commissione ritiene che un aiuto esistente non sia o non sia più compatibile con il mercato interno, può avviare il procedimento di cui al capo IV del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).


18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/163


DECISIONE (UE) 2022/445 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo monetario tra l’Unione e Andorra (di seguito, l’«accordo») è entrato in vigore il 1o aprile 2012.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo, il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato dell’accordo monetario.

(3)

La Commissione modifica ogni anno l’allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o modificati.

(5)

L’allegato dell’accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO

«WALLEGATO

 

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

 

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

 

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

 

3

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

31 marzo 2015 (1)

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

 

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

7

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1o ottobre 2017 (3)

 

modificata da:

 

8

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (6)

 

integrata da:

 

9

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

1o dicembre 2017 (5)

 

modificato da:

 

10

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (6)

11

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)

12

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

31 dicembre 2020 (7)

13

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).

31 dicembre 2022 (9)

14

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2023 (9)

15

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

 

16

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

17

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

 

18

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

30 settembre 2013

 

modificato da:

 

19

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

 

20

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

30 settembre 2013

21

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

30 settembre 2013

22

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificato da:

 

23

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

 

24

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (2)

25

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

 

 

Ad eccezione dell’articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:

 

26

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

30 settembre 2014 (1)

 

modificato da:

 

27

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).

31 dicembre 2020 (8)

28

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 marzo 2013

29

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31 marzo 2013

30

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 marzo 2013

 

modificato da:

 

31

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

30 settembre 2014 (1)

32

Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).

30 settembre 2022 (9)

33

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificata da:

 

34

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

30 settembre 2014 (1)

35

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

36

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 marzo 2013

37

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)

31 marzo 2015 (1)

38

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

30 settembre 2014 (1)

39

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

30 settembre 2014 (1)

 

modificata da:

 

40

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

41

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).

30 settembre 2022 (9)

42

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

30 settembre 2014 (2)

 

Normativa bancaria e finanziaria

 

43

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

44

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

 

45

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

 

46

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

 

47

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

31 marzo 2018

48

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

31 marzo 2018

49

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

50

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

51

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

52

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

30 settembre 2019

53

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 marzo 2018, tranne che per l’articolo 3, paragrafo 1: 1o febbraio 2023 e 1o febbraio 2025 (3)

54

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

55

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

56

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

57

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

58

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

59

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

60

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

61

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

62

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

 

63

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

 

64

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

65

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

 

66

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

67

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

68

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11)

31 marzo 2018

 

modificato da:

 

69

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

 

70

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

71

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (3)

72

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

73

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

31 marzo 2016

 

modificato da:

 

74

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

 

75

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

 

76

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

77

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

 

78

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

79

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

80

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

31 marzo 2016

 

modificato da:

 

81

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

 

82

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

 

83

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

 

84

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

85

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (1)

 

modificato da:

 

86

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

 

87

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

88

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

31 dicembre 2020 (3)

89

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

 

90

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

91

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

31 dicembre 2021 (8)

92

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

93

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

94

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

31 dicembre 2023 (9)

95

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

 

modificato da:

 

96

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

97

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

98

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

99

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

100

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

101

Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

31 dicembre 2022 (ad eccezione dell’articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (9)

102

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

31 dicembre 2023 (ad eccezione dell’articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (9)

103

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

 

modificata da:

 

104

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

105

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

31 dicembre 2022 (8)

106

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

107

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

108

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

109

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

110

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

111

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

31 marzo 2016 (2)

112

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

113

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018 (2)

 

modificata da:

 

114

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

31 ottobre 2019 (6)

115

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

116

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

117

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

118

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

119

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

120

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

31 dicembre 2021 (5)

121

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

122

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

31 dicembre 2024 (8)

123

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).

31 dicembre 2023 (9)

124

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

125

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificato da:

 

126

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (5)

127

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

128

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

129

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

 

modificato da:

 

130

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (6)

131

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

 

modificato da:

 

132

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

133

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

134

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

 

modificato da:

 

135

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

31 dicembre 2021 (8)

136

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

31 dicembre 2023 (9)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici  (*1)

 

137

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

138

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

139

Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).

31 dicembre 2022 (9)

140

Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).

31 dicembre 2022 (9)

141

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16)

31 dicembre 2022 (9)

142

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

143

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

 

144

Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)

31 dicembre 2022 (9)

»

(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(7)  Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(8)  Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(9)  Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(*1)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.


18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/180


DECISIONE (UE) 2022/446 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione monetaria tra l'Unione e San Marino (di seguito, la «convenzione») è entrata in vigore il 1° settembre 2012.

(2)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.

(3)

Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell'Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione che siano stati adottati o modificati.

(5)

L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

 

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4)

1° settembre 2013

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)

 

3

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49)

1° ottobre 2014 (1)

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103)

 

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)

1° novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

1° ottobre 2017 (3)

7

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

1° ottobre 2017 (3)

 

modificata da:

 

8

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)

31 dicembre 2020 (6)

 

integrata da:

 

9

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

1° ottobre 2017 (5)

 

modificato da:

 

10

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1)

31 marzo 2019 (6)

11

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)

31 marzo 2019 (6)

12

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)

31 dicembre 2019 (7)

13

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1)

31 dicembre 2022 (9)

14

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2023 (9)

15

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4)

31 dicembre 2020 (7)

16

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6)

31 dicembre 2021 (7)

17

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)

31 dicembre 2021 (7)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

 

18

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

1° settembre 2013

 

modificato da:

19

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)

20

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)

1° settembre 2013

21

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44)

1° settembre 2013

22

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)

1° settembre 2013

 

modificato da:

23

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)

24

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)

1° luglio 2016 (2)

25

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18)

31 dicembre 2021 (7)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

 

26

Ad eccezione dell'articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4)

1° settembre 2013

 

modificato da:

 

27

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1)

31 ottobre 2021 (8)

28

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

1° settembre 2013

29

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3)

1° settembre 2013

30

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)

1° settembre 2013

 

modificato da:

 

31

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43)

1° ottobre 2013 (1)

32

Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65)

30 settembre 2022 (9)

33

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1)

1° settembre 2013

 

modificata da:

 

34

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19)

1° ottobre 2013 (1)

35

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91)

31 dicembre 2021 (8)

36

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)

1° settembre 2013

37

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)

1° ottobre 2014 (1)

38

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135)

1° ottobre 2013 (1)

39

Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37)

1° ottobre 2013 (1)

 

modificata da:

 

40

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6)

31 dicembre 2020 (7)

41

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62)

30 settembre 2022 (9)

42

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1)

1° ottobre 2013 (1)

 

Normativa bancaria e finanziaria

 

43

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)

1° settembre 2016

 

modificata da:

 

44

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

 

45

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)

 

46

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

 

47

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40)

1° settembre 2018

48

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)

1° settembre 2018

49

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45)

1° settembre 2018

 

modificata da:

50

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)

51

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

52

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)

30 settembre 2019 (3)

53

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

1° settembre 2018

54

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296)

31 dicembre 2022 (8)

55

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

1° settembre 2018

 

modificata da:

56

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

57

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43)

1° settembre 2018

 

modificata da:

58

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)

59

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

1° settembre 2018 (2)

60

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025)  (9)

61

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

1° settembre 2018

 

modificata da:

62

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)

63

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40)

64

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

65

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12. 2011, pag. 113)

66

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

67

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)

31 dicembre 2023 (8)

68

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11)

1° settembre 2018

 

modificato da:

 

69

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

1° settembre 2018 (1)

70

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7)

1° settembre 2016

 

modificata da:

 

71

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

1° settembre 2017 (3)

72

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)

30 settembre 2018 (4)

73

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)

1° settembre 2016

 

modificato da:

74

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5)

75

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)

76

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

1° settembre 2018 (3)

77

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)

30 settembre 2018 (4)

78

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)

31 dicembre 2023 (8)

79

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)

1° settembre 2016

 

modificato da:

80

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1)

81

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1)

82

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1)

83

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025)  (9)

84

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

1° aprile 2018 (2)

 

modificato da:

 

85

Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1)

 

86

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (3)

 

modificato da:

87

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

88

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

89

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84)

31 dicembre 2020 (3)

90

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

91

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)

30 settembre 2019 (4)

92

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42)

31 dicembre 2021 (8)

93

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)

31 dicembre 2023 (8)

94

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025)  (9)

95

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6)

31 dicembre 2023 (9)

96

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

1° settembre 2017 (1)

 

modificato da:

 

97

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27)

30 giugno 2019 (6)

98

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1)

31 marzo 2020 (6)

99

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4)

31 dicembre 2020 (7)

100

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)

31 dicembre 2023 (8)

101

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)

31 dicembre 2023 (8)

102

Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4)

31 dicembre 2022 (ad eccezione dell'articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (9)

103

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25)

31 dicembre 2023 (ad eccezione dell'articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (9)

104

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2

1° settembre 2017 (1)

 

modificata da:

 

105

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

1° settembre 2018 (3)

106

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253)

31 dicembre 2022 (8)

107

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)

31 dicembre 2023 (8)

108

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14)

31 dicembre 2023 (9)

109

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

110

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1)

1° marzo 2020 (6)

111

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)

30 settembre 2018 (5)

112

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)

1° settembre 2016 (2)

113

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179)

30 settembre 2018 (4)

114

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

1° settembre 2018 (2)

 

modificata da:

 

115

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96)

31 ottobre 2019 (6)

116

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296)

31 dicembre 2022 (8)

117

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)

31 dicembre 2023 (8)

118

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025)  (9)

119

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

120

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

31 dicembre 2020 (4)

121

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8)

31 dicembre 2021 (5)

 

Ad eccezione dell'articolo 64, paragrafo 5:

 

122

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)

31 dicembre 2023 (8)

123

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155)

31 dicembre 2024 (8)

124

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50)

31 dicembre 2023 (9)

125

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14)

31 dicembre 2023 (9)

126

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificato da:

 

127

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)

31 dicembre 2020 (5)

128

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)

31 dicembre 2023 (8)

129

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025)  (9)

130

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

31 dicembre 2020 (4)

 

modificato da:

 

131

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)

31 dicembre 2020 (6)

132

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)

30 settembre 2019 (4)

 

modificato da:

 

133

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025)  (9)

134

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

135

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1)

1° marzo 2020 (6)

 

modificato da:

 

136

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17)

31 dicembre 2021 (8)

137

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6)

31 dicembre 2023 (9)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici  (*1)

 

138

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34)

1° settembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

139

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36)

31 marzo 2017 (4)

140

Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24)

31 dicembre 2022 (9)

141

Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4)

31 dicembre 2022 (9)

142

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16)

31 dicembre 2022 (9)

143

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51)

1° settembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

144

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14)

 

145

Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)

31 dicembre 2022 (9)

»

(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(7)  Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(8)  Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(9)  Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(*1)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.


18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/197


DECISIONE (UE) 2022/447 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 marzo 2022

che modifica la decisione 2011/15/UE concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2022/10)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

I depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE), ai sensi della decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea (BCE/2010/31) (1), dovrebbero essere remunerati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (2) al fine di garantire la coerenza nella remunerazione di depositi assimilabili in tutto l’Eurosistema.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 5 della decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Remunerazione

Il conto di cassa di una BCN è remunerato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*1).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(2)  Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).