ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
17 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione, del 10 marzo 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poivre de Penja (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/437 della Commissione, del 16 marzo 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/438 del Consiglio, del 14 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID)

8

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( GU L 88 del 16.3.2022 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/436 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Poivre de Penja» presentata dal Camerun è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Poivre de Penja» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Poivre de Penja» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 472 del 23.11.2021, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


17.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/437 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva biossido di carbonio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2022.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 17 dicembre 2019 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 4 maggio 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il biossido di carbonio soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 6 luglio 2021 e il progetto del presente regolamento il 1o dicembre 2021.

(9)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva biossido di carbonio, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(11)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del biossido di carbonio fino al 31 agosto 2022, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi anteriormente a tale data.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2021;19(5): 6605, 44 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2021,6605. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Biossido di carbonio

Numero CAS: 124-38-9

N. CIPAC: 844

Biossido di carbonio

999 g/kg

Le seguenti impurezze hanno rilevanza tossicologica e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

fosfano max. 0,3 ppm v/v

benzene max. 0,02 ppm v/v

monossido di carbonio max. 10 ppm v/v

metanolo max. 10 ppm v/v

cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v

1o maggio 2022

30 aprile 2037

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul biossido di carbonio della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a un’adeguata ventilazione (ad esempio con una «certificazione di assenza di residui del gas») prima che gli esseri umani possano rientrare nelle aeree trattate e/o nelle aree circostanti (ossia camere, edifici e silos),

alla necessità di creare zone tampone per residenti (soggette a revisione in considerazione della velocità dei venti nei vari Stati membri).

Le condizioni d’impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 225 relativa al biossido di carbonio è soppressa;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«150

Biossido di carbonio

Numero CAS: 124-38-9

N. CIPAC: 844

Biossido di carbonio

999 g/kg

Le seguenti impurezze hanno rilevanza tossicologica e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

fosfano max. 0,3 ppm v/v

benzene max. 0,02 ppm v/v

monossido di carbonio max. 10 ppm v/v

metanolo max. 10 ppm v/v

cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v

1o maggio 2022

30 aprile 2037

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul biossido di carbonio della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a un’adeguata ventilazione (ad esempio con una «certificazione di assenza di residui del gas») prima che gli esseri umani possano rientrare nelle aeree trattate e/o nelle aree circostanti (ossia camere, edifici e silos),

alla necessità di creare zone tampone per residenti (soggette a revisione in considerazione della velocità dei venti nei vari Stati membri).

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


DECISIONI

17.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/8


DECISIONE (UE) 2022/438 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) voterà mediante procedura scritta un pacchetto di proposte di modifica ai regolamenti ICSID. La procedura scritta è stata avviata il 20 gennaio 2022 e la conclusione è prevista il 21 marzo 2022.

(2)

L’Unione non è membro dell’ICSID. Tuttavia essa ha integrato i regolamenti ICSID, mediante riferimento, nei suoi accordi commerciali e di investimento che contemplano la protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

(3)

Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017 (1), la Corte di giustizia ha chiarito che gli investimenti esteri diretti rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, mentre i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti non possono essere istituiti senza il consenso degli Stati membri.

(4)

Tramite la riforma dei regolamenti ICSID, il regolamento del meccanismo supplementare ICSID diverrà potenzialmente applicabile a controversie avviate nei confronti di organizzazioni di integrazione economica regionale come l’Unione. L’Unione utilizza inoltre i regolamenti ICSID nei suoi trattati di investimento e tali regolamenti possono essere utilizzati dagli investitori dell’Unione nei procedimenti avviati contro paesi terzi, dagli investitori di paesi terzi contro Stati membri dell’Unione o, quando sono soddisfatti i requisiti pertinenti della convenzione ICSID, dagli investitori di paesi terzi contro l’Unione stessa. Le modifiche ai regolamenti ICSID avranno quindi effetti giuridici sul funzionamento e l’applicazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione e sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari a cui essa potrebbe prendere parte. Pertanto l’Unione ha un interesse particolare nella riforma dei regolamenti ICSID.

(5)

26 Stati membri dell’Unione sono membri dell’ICSID. Tali Stati membri sono in grado di partecipare al Consiglio amministrativo e di votare i regolamenti modificati mediante procedura scritta.

(6)

Pertanto il Consiglio dovrebbe adottare la posizione dell’Unione in riferimento alle modifiche previste dei regolamenti ICSID, così da permettere agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, di esprimere la posizione dell’Unione nel Consiglio amministrativo dell’ICSID.

(7)

Nell’ambito delle procedure della convenzione ICSID le modifiche aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario ICSID, il regolamento di avvio ICSID, il regolamento di arbitrato ICSID e il regolamento di conciliazione ICSID. Le modifiche comporteranno, tra l’altro, il miglioramento della trasparenza delle procedure, il chiarimento delle disposizioni sul rigetto tempestivo delle domande infondate e sulla garanzia a copertura delle spese, e l’introduzione di obblighi di divulgazione per i finanziamenti di terzi.

(8)

Nell’ambito delle procedure del meccanismo supplementare ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario del meccanismo supplementare ICSID, il regolamento di arbitrato del meccanismo supplementare ICSID e il regolamento di conciliazione del meccanismo supplementare ICSID. La maggior parte delle modifiche alle procedure della convenzione ICSID si rifletterà anche nel regolamento del meccanismo supplementare ICSID. Inoltre l’ambito delle procedure del meccanismo supplementare sarà esteso per includere, tra l’altro, le controversie che coinvolgono organizzazioni di integrazione economica regionale.

(9)

Nell’ambito delle procedure d’inchiesta ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento d’inchiesta ICSID autonomo e il regolamento amministrativo e finanziario d’inchiesta ICSID.

(10)

Nell’ambito della mediazione ICSID, la proposta di riforma introduce un nuovo regolamento di mediazione ICSID con l’associato regolamento amministrativo e finanziario di mediazione ICSID.

(11)

Le modifiche affrontano le attuali preoccupazioni espresse in riferimento al vigente sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato e migliorano sostanzialmente i regolamenti dell’ICSID.

(12)

La posizione da adottare a nome dell’Unione a norma della presente decisione lascia impregiudicato l’obiettivo principale dell’Unione e dei suoi Stati membri in questo ambito, ossia di portare avanti la creazione di un tribunale multilaterale permanente per gli investimenti, che sostituirebbe con un meccanismo permanente l’attuale sistema di arbitrato in materia di investimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID esprimono la propria accettazione delle modifiche proposte ai regolamenti ICSID durante la procedura di votazione per iscritto avviata dal presidente del Consiglio amministrativo dell’ICSID il 20 gennaio 2022 e la cui conclusione è prevista il 21 marzo 2022 mediante l’approvazione dei quattro progetti di risoluzione intesi a:

modificare i regolamenti per le procedure della convenzione ICSID (AC(C)/RES/1/2022);

modificare i regolamenti per le procedure del meccanismo supplementare ICSID (AC(C)/RES/2/2022);

adottare i regolamenti per le procedure di mediazione ICSID (AC(C)/RES/3/2022); nonché

adottare i regolamenti per le procedure d’inchiesta ICSID (AC(C)/RES/4/2022).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

É. BORNE


(1)  Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.


Rettifiche

17.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/10


Rettifica della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 16 marzo 2022 )

Pagina 10, firma,

anziché:

«Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE»,

leggasi:

«Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE».