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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione, del 10 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei ( 1 ) |
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DECISIONI |
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RACCOMANDAZIONI |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/1 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione
In seguito alla firma il 22 aprile 2021, l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, si sono notificati, rispettivamente il 19 novembre 2021 e il 18 febbraio 2022, di avere espletato le procedure interne per la conclusione dell’accordo e del protocollo in oggetto.
Pertanto, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il protocollo di attuazione sono entrati in vigore il 18 febbraio 2022 a norma dell’articolo 20 dell’accordo e dell’articolo 14 del protocollo.
REGOLAMENTI
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/408 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2022
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(2) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno modificare le informazioni relative a 37 persone e sei entità nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 le voci riguardanti le persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
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Persone
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Entità
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/409 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2022
recante trecentoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 3 marzo 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
Per una designazione è necessario rispecchiare la razionalizzazione tecnica dell'elenco delle Nazioni Unite mediante consolidamento degli alias effettuata dal Comitato per le sanzioni delle stesse Nazioni Unite. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:
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1. |
«'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (nome nella grafia originale: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) [alias certi: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; alias incerti: a) 'Umar al-Qatari; b) 'Umar al-Tayyar). Data di nascita: 13.7.1989. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: K475336 (numero di passaporto giordano rilasciato il 31.8.2009 e scaduto il 30.8.2014). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.1.2015.» |
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2. |
«Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi; b) Nayif al-Ghaysi]. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: governatorato di Al-Baydah, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. del passaporto: Yemen 04796738. Indirizzo: a) governatorato di Al-Baydah, Yemen, b) Sana'a Yemen (localizzazione precedente). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.» |
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3. |
«Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul).» |
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4. |
«Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul).» |
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/410 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per la relativa gestione. |
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(2) |
A norma dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’operatore deve essere responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile che esso opera e deve essere approvato, come parte del suo certificato di operatore aereo, quale impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation, «CAMO») a norma dell’allegato V quater (parte CAMO). |
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(3) |
Quando i vettori aerei fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese, tale requisito crea alcuni ostacoli all’istituzione e all’attuazione di un sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili che sono utilizzati da tale raggruppamento. La mancanza di un tale sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità comporta una duplicazione dei compiti, dato che le imprese non traggono benefici dal fatto di avere obiettivi e procedure simili, e impedisce l’interoperabilità a breve termine degli aeromobili tra diversi titolari del certificato di operatore aereo («COA»). |
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(4) |
Nel settore si ritiene inoltre che la situazione attuale crei uno svantaggio, dal punto di vista della concorrenza, rispetto ad altri operatori aerei di paesi terzi, che non sono soggetti a tali vincoli giuridici. |
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(5) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire ai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 che fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei di stipulare un contratto con una CAMO all’interno di tale raggruppamento ai fini della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili da essi utilizzati. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2021 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2 è aggiunta la lettera t) seguente:
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2) |
l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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3) |
l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
ALLEGATO I
L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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1) |
al punto M.A.201 sono inserite le seguenti lettere e bis) ed e ter):
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2) |
l’appendice I è così modificata:
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ALLEGATO II
L’allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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1) |
il punto CAMO.A.105 è sostituito dal seguente: «CAMO.A.105 Autorità competente Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è:
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2) |
al punto CAMO.A.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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3) |
al punto CAMO.A.125, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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4) |
al punto CAMO.A.135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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5) |
al punto CAMO.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):
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6) |
al punto CAMO.A.200 è aggiunta la lettera e) seguente:
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7) |
al punto CAMO.A.305 è aggiunta la seguente lettera b bis):
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8) |
al punto CAMO.B.300 è aggiunta la seguente lettera g):
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9) |
l’appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità — Modulo 14 AESA
Modulo 14 AESA versione 6
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DECISIONI
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/28 |
DECISIONE (PESC) 2022/411 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
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(2) |
Il 10 settembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1470 (2), che ha prorogato di altri sei mesi le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC. |
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(3) |
In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi. |
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(4) |
Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni riportate nell’allegato della decisione 2014/145/PESC. Sulla base di tale riesame, le informazioni relative a 37 persone e sei entità dovrebbero essere modificate. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
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1) |
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2022.»; |
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2) |
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2021/1470 del Consiglio, del 10 settembre 2021, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 321 del 13.9.2021, pag. 32).
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione 2014/145/PESC le voci riguardanti le persone ed entità elencate di seguito sono sostituite dalle seguenti:
Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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«4. |
Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 15.7.1974 Luogo di nascita: Kharkiv, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1o marzo 2014, ma ha in seguito prestato giuramento alle forze armate di Crimea, rompendo così il suo giuramento alla marina ucraina. È stato vicecomandante della flotta della Federazione russa nel Mar Nero fino all’ottobre 2015. Vicecomandante della flotta della Federazione russa nel Pacifico e viceammiraglio. |
17.3.2014 |
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8. |
Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ) Serhiy Pavlovych TSEKOV (Сергiй Павлович ЦЕКОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 28.9.1953 o 28.8.1953 Luogo di nascita: Sinferopoli, Ucraina |
In qualità di vicepresidente della Verkhovna Rada della Crimea, Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della «Repubblica autonoma di Crimea». Ha associato Vladimir Konstantinov a questa condotta, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all’origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l’annessione della Crimea alla Russia. Membro del Consiglio federale della Federazione russa proveniente dalla cosiddetta «Repubblica di Crimea» dal 2014, riconfermato nel settembre 2019. Membro del Consiglio della Commissione federale per gli affari internazionali. |
17.3.2014 |
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17. |
Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК) |
Sesso: maschile Data di nascita: 30.7.1970 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado), Federazione russa |
Ex vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente l’uso di forze armate russe in Ucraina e l’annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina. Ex vicepresidente ed ex membro della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato. Membro del presidio del consiglio generale del partito «Russia Unita». |
17.3.2014 |
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19. |
Aleksandr Viktorovich VITKO (Александр Викторович ВИТКО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 13.9.1961 Luogo di nascita: Vitebsk, RSS bielorussa (ora Bielorussia) |
Ex comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Ex capo di Stato maggiore e primo vicecomandante in capo della marina russa. |
17.3.2014 |
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27. |
Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 27.3.1963 Luogo di nascita: Sebastopoli, RSS ucraina, (ora Ucraina) |
Ex comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Attualmente ammiraglio, capo di Stato maggiore principale della marina russa. |
21.3.2014 |
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32. |
Ten. Gen. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK (Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК) |
Sesso: maschile Data di nascita: 5.12.1959 Luogo di nascita: Osh, RSS kirghisa (ora Kirghizistan) |
Ex comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea annessa illegalmente (che la Russia continua a chiamare ufficialmente «milizie locali di autodifesa»). Ex vicecomandante del distretto militare meridionale. Capo del distretto meridionale della guardia nazionale russa. |
21.3.2014 |
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37. |
Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 22.8.1960 Luogo di nascita: Alagir, RSS autonoma dell’Ossezia settentrionale, RSFSR (ora Federazione russa) |
Ex governatore dell’annessa città ucraina di Sebastopoli. Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale siberiano. Membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Capo dell’Ossezia settentrionale dal 19 settembre 2021. |
29.4.2014 |
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38. |
Olga Fyodorovna KOVITIDI (Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ) |
Sesso: femminile Data di nascita: 7.5.1962 Luogo di nascita: Sinferopoli, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Membro del Consiglio della Federazione russa dell’annessa «Repubblica autonoma di Crimea» dal 2014, riconfermato nel 2019. Membro della Commissione per la legislazione costituzionale e la costruzione dello Stato del Consiglio federale. |
29.4.2014 |
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50. |
Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 15.2.1957 Luogo di nascita: Barnaul, Federazione russa |
Ex comandante delle truppe aviotrasportate russe, generale colonnello. Nella sua posizione di alto livello è responsabile dello schieramento di forze aviotrasportate russe in Crimea. Ex presidente della Commissione «Difesa» della Duma di Stato della Federazione russa. Membro della Duma di Stato, Commissione «Sviluppo della società civile». |
12.5.2014 |
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60. |
Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ) |
Sesso: femminile Data di nascita: 18.3.1980 Luogo di nascita: Mikhailovka, regione di Voroshilovgrad, RSS ucraina, o Yevpatoria, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa. Ex procuratore della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha realizzato attivamente l’annessione della Crimea da parte della Russia. Ex vicepresidente della Commissione per gli affari internazionali, membro della commissione d’inchiesta sulle interferenze straniere negli affari interni della Federazione russa, membro della Commissione per la sicurezza e la lotta contro la corruzione della Duma di Stato della Federazione russa. Ricopre la posizione di ambasciatore nei corpi diplomatici della Federazione russa. |
12.5.2014 |
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62. |
Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa |
Ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l’8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un’operazione speciale contro i «fascisti» ucraini»). Firmatario del memorandum d’intesa sull’«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l’«Unione dei volontari di Donbas». Presidente del consiglio dell’Unione dei volontari di Donbas. Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di «volontari» inviati a combattere nel Donbas. Membro della Duma di Stato dal settembre 2021. Ha dichiarato nell’ottobre 2021 che le forze separatiste nell’Ucraina orientale sono «forze russe». |
12.7.2014 |
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65. |
Alexander KHRYAKOV Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич ХРЯКОВ) Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 6.11.1958 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina |
Ex cosiddetto «ministro per l’informazione e le comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk». Attualmente membro della Commissione per il bilancio, le finanze e l’economia politica del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk». Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale. |
12.7.2014 |
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66. |
Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 20.1.1964 Luogo di nascita: Izhevsk, Federazione russa |
Ex cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Luhansk», confermato l’8 luglio 2014. Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk». Attualmente politologo all’Istituto di management della comunicazione e direttore del Centro per lo studio dei problemi dei regimi sanzionatori internazionali. Porta avanti attività di sostegno delle strutture separatiste della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk». |
12.7.2014 |
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77. |
Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 15.12.1950 Luogo di nascita: Vladivostok, Federazione russa |
Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell’elaborazione della politica del governo russo che minaccia l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Rimane presidente del Consiglio supremo del partito «Russia Unita» e rappresentante plenipotenziario della Federazione russa nel gruppo di contatto per definire la situazione in Ucraina. Presidente del consiglio di amministrazione dell’impresa di proprietà statale Tactical Misles Corporation JSC. |
25.7.2014 |
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79. |
Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara), Federazione russa |
Ex membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l’inaugurazione dell’«ambasciata di fatto» della cosiddetta, non riconosciuta, «Repubblica popolare di Donetsk» a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Ex presidente della Commissione per l’educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa. Dal 19 settembre 2021, governatore del Territorio di Khabarovsk. Dal 6 febbraio 2021, coordinatore della sezione regionale del Partito liberaldemocratico della Russia. |
25.7.2014 |
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84. |
Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН) |
Sesso: maschile Data di nascita: 7.2.1960 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina |
Ex cosiddetto «viceministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, Berezin ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk». Attuale presidente del consiglio dell’unione degli scrittori della Repubblica popolare di Donetsk. |
25.7.2014 |
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98. |
Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович РУДЕНКО) Myroslav Volodymyrovych RUDENKO (Мирослав Володимирович РУДЕНКО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 21.1.1983 Luogo di nascita: Debaltsevo, Ucraina |
Associato alla «Milizia popolare di Donbass». Ha affermato tra l’altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Membro della Commissione per l’istruzione, la scienza e la cultura del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk». |
12.9.2014 |
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108. |
Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 11.8.1949 Luogo di nascita: Klin, regione di Mosca, Federazione russa |
Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull’accettazione nella Federazione russa della «Repubblica di Crimea» e la costituzione all’interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la «Repubblica di Crimea» e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Ex capo della Repubblica del Dagestan. Ex consigliere del presidente della Federazione russa. Membro della Duma di Stato e leader del partito «Russia Unita» alla Duma di Stato. |
12.9.2014 |
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114. |
Igor Vladimirovich LEBEDEV (Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 27.9.1972 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa |
Ex membro della Duma di Stato. Ex vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull’accettazione nella Federazione russa della «Repubblica di Crimea» e la costituzione all’interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la «Repubblica di Crimea» e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
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119. |
Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aлександр Михайлович БАБАКОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau, RSS moldava (ora Repubblica di Moldova) |
Ex membro del Consiglio federale della Federazione russa. Membro della Commissione «Affari esteri». È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d’affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull’accettazione nella Federazione russa della «Repubblica di Crimea» e la costituzione all’interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la «Repubblica di Crimea» e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Dopo la fusione dei partiti politici «Una Russia giusta», «Per la verità» e «Patrioti della Russia», Babakov è diventato segretario del Presidium del Consiglio centrale dell’entità risultante dalla fusione. Membro della Duma di Stato, membro delle Commissioni per l’energia, il supporto alle PMI, le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l’integrazione eurasiatica e il sostegno ai compatrioti. |
12.9.2014 |
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121. |
Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинович АКIМОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 15.9.1981 Luogo di nascita: Luhansk, Ucraina |
Membro dell’«Unione economica di Luhansk» presso il «Consiglio nazionale» della «Repubblica popolare di Luhansk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di cosiddetto «Capo» della «Repubblica popolare di Luhansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Ex «Capo» della cosiddetta «Federazione dei sindacati». Membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Luhansk». Attualmente presidente del consiglio dell’organizzazione pubblica interregionale «Unione delle comunità di Lugansk», rappresentante del comitato per l’integrazione «Russia-Donbass». Nell’assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Sostiene attivamente azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
29.11.2014 |
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131. |
Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Евгений Вячеславович ОРЛОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 Luogo di nascita: Snezhnoye, oblast di Donetsk, Ucraina г. Снежное, Донецкой области, Украина |
Ex membro del «Consiglio nazionale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Ex presidente del movimento pubblico «Donbass libero». Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Ex vicepresidente della commissione per l’industria e il commercio dell’Assemblea nazionale della «Repubblica popolare di Donetsk». |
29.11.2014 |
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137. |
Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН) Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН) |
Sesso: maschile Data di nascita: 27.6.1966 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina |
Portavoce e vice capo della «Milizia popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk». Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Vicecapo e rappresentante ufficiale del dipartimento «Milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk». |
16.2.2015 |
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140. |
Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV) (КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB)] |
Sesso: maschile Data di nascita: 7.1.1967 Luogo di nascita: Michurinsk, oblast di Tambov, Federazione russa Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация |
Ex cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della «Repubblica popolare di Luhansk». Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Ex comandante dell’ottava armata delle forze armate russe. capo di Stato maggiore e primo vicecomandante del distretto militare meridionale della Russia. |
16.2.2015 |
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149. |
Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 9.11.1963 Luogo di nascita: ex Repubblica democratica tedesca |
Ex comandante del distretto militare occidentale. Ex direttore del dipartimento delle operazioni principali e vice capo dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa. Partecipa attivamente all’elaborazione e all’attuazione della campagna militare delle forze russe in Ucraina. In base alle attività dichiarate dello Stato maggiore, esercitando un controllo operativo sulle forze armate, partecipava attivamente all’elaborazione e all’attuazione delle politiche del governo russo che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Ex viceministro della difesa. Membro della Duma di Stato dal 19 settembre 2021. |
16.2.2015 |
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152. |
Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК) |
Sesso: maschile Data di nascita: 28.8.1977 Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka (ora Uzbekistan) |
Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa. Ex vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma. Nel 2014, Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell’integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea». Ha sostenuto l’annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di «Russia Unita» (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016. |
9.11.2016 |
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154. |
Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК) |
Sesso: maschile Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia (ora Federazione russa) |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per gli affari internazionali della Duma. In qualità di membro dell’amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio-marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un’intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell’ordine dello Stato russo «al merito della patria» – secondo grado. |
9.11.2016 |
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155. |
Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 3.8.1981 Luogo di nascita: Sinferopoli, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa. Ex membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014, Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un’intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazetacrimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea» dalle «autorità» locali. |
9.11.2016 |
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156. |
Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО) |
Sesso: femminile Data di nascita: 24.6.1965 Luogo di nascita: Belogorsk, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa. Ex membro della Commissione per la cultura della Duma. È membro del Consiglio supremo della «Repubblica autonoma di Crimea» dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l’integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annesse, nella Federazione russa. Nel settembre 2014, Savchenko è stata eletta nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha difeso l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell’ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» – II grado nel 2014 e dell’ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea» nel 2015. |
9.11.2016 |
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157. |
Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 4.7.1971 Luogo di nascita: Sinferopoli, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa. Ex membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma. Nel settembre 2014, Shperov è stato eletto nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso, anche in un’intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell’organizzazione del referendum illegale sull’annessione illegale della penisola. |
9.11.2016 |
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162. |
Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) |
Sesso: femminile Data di nascita: 20.5.1971 Luogo di nascita: Crimea, Ucraina |
Vicepresidente della commissione elettorale della Crimea. In tale veste, ha partecipato all’organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018, alle elezioni regionali e locali dell’8 settembre 2019 e all’elezione della Duma di Stato nel settembre 2021 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
14.5.2018 |
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163. |
Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO (Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО) Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO (Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО) |
Sesso: femminile Data di nascita: 22.8.1979 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea, Ucraina |
Segretaria della commissione elettorale della Crimea. In tale veste, ha partecipato all’organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018, alle elezioni regionali e locali dell’8 settembre 2019 e all’elezione della Duma di Stato nel settembre 2021 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
14.5.2018 |
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167. |
Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA (Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА) Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA (Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА) |
Sesso: femminile Data di nascita: 30.3.1982 Luogo di nascita: Shakhty, oblast di Rostov, URSS (ora Federazione russa) |
Ex «presidente» della «Commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». In tale veste ha partecipato all’organizzazione delle cosiddette «elezioni» dell’11 novembre 2018 nella cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» e ha in tal modo attivamente sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Ex capo della direzione della politica interna nel quadro dell’amministrazione del cosiddetto «capo della Repubblica popolare di Donetsk». |
10.12.2018 |
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183. |
Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV (Александр Владимирович ДВОРНИКОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 22.8.1961 Luogo di nascita: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Federazione russa |
Comandante del distretto militare meridionale delle forze armate russe, generale dell’esercito e responsabile delle forze militari nella regione, incluse la Crimea e Sebastopoli, illegalmente annesse. In questo ruolo, è stato responsabile delle azioni della flotta del Mar Nero e di altre forze militari della Federazione russa contro l’Ucraina il 25 novembre 2018 che hanno impedito l’accesso delle navi ucraine alla loro costa sul Mar d’Azov, compromettendo in tal modo l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e minando altresì la sua sicurezza attraverso la perturbazione degli spostamenti e dell’operatività delle navi militari ucraine. Tali azioni hanno anche contribuito al consolidamento dell’annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa. |
15.3.2019 |
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184. |
Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 14.3.1960 Luogo di nascita: Krasnodar, URSS (ora Federazione russa) |
Ex capo della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all’organizzazione delle elezioni locali dell’8 settembre 2019 nella città di Sebastopoli illegalmente annessa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
28.1.2020 |
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185. |
Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА) |
Sesso: femminile Data di nascita: 1972 |
Ex vicecapo della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all’organizzazione delle elezioni locali dell’8 settembre 2019 nella città di Sebastopoli illegalmente annessa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
28.1.2020 |
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192. |
Leonid Kronidovich RYZHENKIN (Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН) |
Sesso: maschile Data di nascita: 10.11.1967 Luogo di nascita: ignoto N. di passaporto: 722706177 (nel 2015) |
Ex vicedirettore generale per i progetti infrastrutturali presso la società Stroigazmontazh (SGM); dal 2015 ha supervisionato la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch (compresa la parte ferroviaria del ponte) che collega la Russia e la penisola di Crimea illegalmente annessa. Sostiene pertanto il consolidamento dell’annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
1.10.2020» |
Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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«1. |
Impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«Chernomorneftegaz» (già PJSC «Chernomorneftegaz») |
Prospekt Kirov 52, Sinferopoli, Crimea, Ucraina 295000 пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000 Numero di telefono: +7 (3652) 66-70-00 +7 (3652) 66-78-00 http://gas.crimea.ru/ office@chernomorneftegaz.ru Numero di registrazione: 1149102099717 |
Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l’appropriazione dei beni appartenenti all’impresa Chernomorneftegaz a nome della «Repubblica di Crimea». L’impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 29 novembre 2014 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«Chernomorneftegaz» (Государственное унитарное предприятие «Республики крым»«Черноморнефтегаз»). Fondatore: il ministero del combustibile e dell’energia della «Repubblica di Crimea» (Министерство топлива и энергетики «Республики Крым»). |
12.5.2014 |
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19. |
Istituzione a partecipazione statale federale per la scienza e la ricerca «Istituto nazionale panrusso di ricerca scientifica per la viticoltura e vinificazione «Magarach» — Accademia delle Scienze russa» Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» (Già impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«Istituto enologico nazionale «Magarach”») Già «Impresa statale Magarach dell’istituto enologico nazionale» Государственное предприятие Агрофирма «Магарач» Национального института винограда и вина «Магарач» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Agrofirma Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach») |
298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ucraina 298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина priemnaya@magarach-institut.ru www.magarach-institut.ru +7(3654) 32-05-91 Numero di registrazione: 1159102130857 |
La proprietà dell’entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della «Repubblica di Crimea»" del 26 marzo 2014«sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della «Repubblica di Crimea»", in cui si dichiara l’appropriazione dei beni appartenenti all’impresa statale «Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma «Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»" a nome della «Repubblica di Crimea». L’impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 15 gennaio 2015 come istituzione unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«Istituto enologico nazionale «Magarach»". (Государственное бюджетное учреждение «Республики Крым»«Национальный научно исследовательский институт винограда и вина «Магарач”»). Fondatore: il ministero dell’agricoltura della «Repubblica di Crimea» (Mинистерство сельского хозяйства «Республики Крым»). Il 9 febbraio 2015 l’impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«Istituto enologico nazionale «Magarach»" è stata trasformata nell’Impianto scientifico a partecipazione statale federale «Istituto nazionale panrusso di ricerca scientifica per la viticoltura e vinificazione «Magarach» — Accademia delle Scienze russa». |
25.7.2014 |
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20. |
Joint-stock company «Sparkling wine plant «Novy Svet»" Aкционерное общество «Завод шампанских вин «Новый Свет»" Già impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«impianto di vino spumante «Novy Svet»" Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет»" Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym «Zavod shampanskykh vin «Novy Svet»" e come «impresa statale sparkling wine plant «Novy Svet»" Государственное предприятие Завод шампанских вин «Новый свет» (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin «Novy Svet») |
298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1 +7-(365) 663-35-00 +7-(365) 663-35-22 +7-978-914- 00-10 http://nsvet-crimea.ru/ Numero di registrazione: 1179102021460 |
La proprietà dell’entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della «Repubblica di Crimea»" del 26 marzo 2014«sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della «Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l’appropriazione dei beni appartenenti all’impresa statale «Zavod shampanskykh vin Novy Svet»" a nome della «Repubblica di Crimea». L’impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 4 gennaio 2015 come impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea»«impianto di vino spumante «Novy Svet»" (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет»"). Fondatore: il ministero dell’agricoltura della «Repubblica di Crimea» (Mинистерство сельского хозяйства «Республики Крым»). Nuovamente registrata a seguito della riorganizzazione il 29 agosto 2017 come Joint-stock company Sparkling wine plant «Novy Svet» (Aкционерное общество «Завод шампанских вин «Новый Свет»"). Fondatore: il ministero responsabile della regolamentazione dei terreni e delle proprietà della «Repubblica di Crimea» (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым). |
25.7.2014 |
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25. |
Movimento pubblico «Pace per la regione di Luhansk» (Mir Luganschine) Общественное движение «Мир Луганщине» |
https://mir-lug.info/ Indirizzo: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ucraina улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина info@mir-lug.info |
«Organizzazione» pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk» del 2 novembre 2014 e dell’11 novembre 2018. Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 17 febbraio 2018 il presidente dell’organizzazione è Leonid PASECHNIK; l’entità è pertanto associata a una persona designata dal Consiglio. Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l’Ucraina. |
29.11.2014 |
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26. |
Movimento pubblico «Donbass libero» (alias «Free Donbas», «Svobodny Donbass») Общественное движение «Свободньιй Донбасс» |
http://www.odsd.ru/ https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/ Indirizzo: 102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512) Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512 press-odsd@yandex.ru |
«Organizzazione» pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» del 2 novembre 2014 e dell’11 novembre 2018. Queste elezioni violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l’Ucraina. |
29.11.2014 |
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33. |
Prizrak brigade Бригада «Призрак» |
Indirizzo: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk https://vk.com/battalionprizrak mail@prizrak.info +38 (072) 199-86-39 |
Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Parte del cosiddetto «2° Corpo d’Armata» della «Repubblica popolare di Luhansk». Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato. Membro della cosiddetta «Milizia popolare» della «Repubblica popolare di Luhansk». |
16.2.2015» |
RACCOMANDAZIONI
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/43 |
RACCOMANDAZIONE N. …/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE
dell'8 marzo 2022
che approva la proroga del piano d’azione UE-Israele [2022/412]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo euromediterraneo»), firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, è entrato in vigore il 1o giugno 2000. |
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(2) |
A norma dell’articolo 69 dell’accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni e formulare le adeguate raccomandazioni. |
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(3) |
L’articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l’altra possano essere adottate decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l’accordo di entrambe le parti. |
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(4) |
La proroga del piano d’azione UE-Israele di tre anni, offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità del partenariato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga del piano d’azione UE-Israele di tre anni a decorrere dalla data dell’adozione della presente raccomandazione.
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/44 |
DECISIONE n. 4/2022 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI
del 25 gennaio 2022
recante norme interne relative alla limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività e delle procedure svolte dal Comitato delle regioni
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI,
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), e in particolare l’articolo 306,
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2) (in prosieguo «regolamento»), e in particolare l’articolo 25,
Visto il regolamento interno del Comitato europeo delle regioni (3), e in particolare l’articolo 37, lettera d),
Visto il parere D(2021) 0894 (fascicolo 2021-0345) del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») del 20 aprile 2021, consultato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento,
Considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato») dovrebbe essere considerata un «dato personale». |
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(2) |
Il regolamento si applica al Comitato delle regioni («Comitato»), così come a qualsiasi istituzione dell’Unione, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività e delle procedure da esso svolte. |
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(3) |
Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento è il Comitato, che può delegare la responsabilità di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. |
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(4) |
A norma dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento, l’Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni («Ufficio di presidenza») ha adottato norme di attuazione (4) relative al regolamento e al responsabile della protezione dei dati del Comitato («RPD»). Conformemente a tali norme, il dipartimento (direzione, unità o settore) del segretariato generale del Comitato o la segreteria di uno dei gruppi politici del Comitato che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dovrebbe, per quanto riguarda tali dati, agire a nome del Comitato in qualità di titolare del trattamento delegato. |
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(5) |
Il Comitato e il Comitato economico e sociale europeo («CESE») condividono taluni servizi e risorse («servizi congiunti») nel quadro della cooperazione interistituzionale, e le norme interne applicabili in materia di limitazione dei diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali da parte dei servizi congiunti dovrebbero essere stabilite conformemente agli accordi conclusi a tal fine tra il Comitato e il CESE. |
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(6) |
Per adempiere le funzioni del Comitato, i titolari del trattamento raccolgono e trattano informazioni e diverse categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, recapiti, ruoli e compiti professionali, informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale, nonché dati finanziari. A norma del regolamento, i titolari del trattamento sono pertanto tenuti a fornire agli interessati informazioni sulle attività di trattamento che svolgono e a rispettare i loro diritti in quanto interessati. |
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(7) |
I titolari del trattamento potrebbero dover conciliare tali diritti con gli obiettivi degli accertamenti, delle indagini, delle verifiche, delle attività, degli audit e dei procedimenti svolti in seno al Comitato. Essi potrebbero anche dover trovare un punto di equilibrio tra i diritti di un interessato e i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento offre ai titolari del trattamento la possibilità di limitare l’applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 e 36 del regolamento, nonché dell’articolo 4 del regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22 del regolamento. |
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(8) |
I titolari del trattamento dovrebbero applicare limitazioni solo a condizione che esse rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. |
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(9) |
I titolari del trattamento dovrebbero motivare tali limitazioni e tenere un registro delle limitazioni che hanno applicato ai diritti degli interessati. |
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(10) |
I titolari del trattamento dovrebbero revocare una limitazione non appena cessino di sussistere le condizioni che la giustificavano. Essi dovrebbero sottoporre tali condizioni ad una valutazione periodica. |
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(11) |
Al fine di garantire la massima protezione dei diritti e delle libertà degli interessati, l’RPD dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito a ogni limitazione eventualmente da applicare e verificarne la conformità alla presente decisione. |
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(12) |
A meno che le limitazioni non siano previste da un atto giuridico adottato sulla base dei Trattati (5), è necessario adottare norme interne in base alle quali i titolari del trattamento siano autorizzati a limitare i diritti degli interessati. |
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(13) |
La presente decisione non si applica nei casi in cui si applichi una delle eccezioni di cui agli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafo 5, del regolamento per quanto riguarda le informazioni da fornire all’interessato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce norme generali relative alle condizioni alle quali, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, i titolari del trattamento possono limitare l’applicazione, a seconda dei casi, degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 e 36 del regolamento, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22.
2. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente un interessato trattata nello svolgimento di attività o procedure che non rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, diversa dai dati personali operativi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, |
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b) |
«titolare del trattamento»: l’entità che, da sola o insieme ad altri, determina effettivamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel contesto delle attività e delle procedure svolte dal Comitato, indipendentemente dal fatto che la responsabilità di tale determinazione sia stata delegata. |
3. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali ai fini delle attività e delle procedure svolte dal Comitato. Essa non si applica qualora un atto giuridico adottato sulla base dei Trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.
4. Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento è il Comitato, che può delegare la responsabilità di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
5. Ai fini di ciascun trattamento, limitazione e rinvio, omissione o rifiuto di informazioni, il titolare del trattamento responsabile viene determinato conformemente alle decisioni, alle procedure e alle norme di attuazione interne pertinenti del Comitato.
Articolo 2
Eccezioni e deroghe
1. Prima di applicare qualsiasi limitazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, i titolari del trattamento valutano se si applichi una delle eccezioni o deroghe previste dal regolamento, e in particolare quelle di cui agli articoli 15, paragrafo 4, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, 25, paragrafi 3 e 4, e 35, paragrafo 3, del regolamento.
2. L’applicazione di deroghe è soggetta a garanzie adeguate conformemente all’articolo 13 del regolamento e all’articolo 6 della presente decisione.
Articolo 3
Limitazioni
1. I titolari del trattamento possono limitare l’applicazione, a seconda dei casi, degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 e 36 del regolamento, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22 del regolamento, se l’esercizio dei loro diritti da parte degli interessati influirebbe negativamente sulla finalità o sull’esito di una o più attività o procedure svolte dal Comitato, e in particolare:
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a) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando l’autorità che ha il potere di nomina e l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Comitato («l’autorità che ha il potere di nomina») conducono procedure disciplinari, accertamenti amministrativi e indagini in relazione a questioni riguardanti il personale conformemente all’articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea («Statuto») e dell’allegato IX dello Statuto, nonché degli articoli 50 bis e 119 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (6) («RAA»), nonché indagini nell’ambito di richieste di assistenza presentate a norma dell’articolo 24 dello Statuto e degli articoli 11 e 81 del RAA e riguardanti presunti casi di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, |
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b) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f) e h), del regolamento, quando l’autorità che ha il potere di nomina esamina le domande e i reclami presentati dai funzionari e dagli altri agenti del Comitato («membri del personale») conformemente all’articolo 90 dello Statuto e agli articoli 46 e 117 del RAA, |
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c) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e h), del regolamento, quando l’autorità che ha il potere di nomina attua la politica del Comitato in materia di risorse umane conducendo procedure di selezione (assunzione), valutazione e promozione, |
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d) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), f), g) e h), del regolamento, quando l’ordinatore del Comitato («ordinatore») dà esecuzione alla sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa al Comitato, espletando le procedure di attribuzione conformemente alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (7) («Regolamento finanziario» o «RF»), |
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e) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando l’ordinatore effettua controlli e indagini sulla legalità delle transazioni finanziarie effettuate dal Comitato e al suo interno, sui diritti finanziari (8) dei membri e dei supplenti del Comitato («membri del Comitato») e sul finanziamento delle attività e degli eventi organizzati da solo o congiuntamente dal Comitato, e si occupa di irregolarità finanziarie commesse da un membro del personale ai sensi dell’articolo 93 RF, |
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f) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h) del regolamento, quando il Comitato fornisce informazioni e documenti all’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»), su richiesta dell’OLAF o di propria iniziativa, notifica casi all’OLAF o tratta informazioni e documenti ricevuti dall’OLAF (9), |
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g) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando il Comitato effettua audit interni ai fini degli articoli 118 e 119 RF e in relazione alle attività e alle procedure dei suoi servizi, |
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h) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d) e h) del regolamento, quando il Comitato effettua valutazioni interne dei rischi e verifiche degli accessi, compresi controlli dei precedenti personali, attua misure di prevenzione e indagine in relazione a incidenti di sicurezza, compresi gli incidenti che coinvolgono membri del Comitato o membri del personale nonché quelli relativi alle infrastrutture e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del Comitato, e conduce accertamenti di sicurezza e indagini ausiliarie, anche riguardo alle sue reti di comunicazione elettronica, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, |
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i) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d) e h), del regolamento, quando l’RPD, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, svolge indagini su questioni e su fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni di cui è venuto a conoscenza, a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento, |
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j) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando i titolari del trattamento trattano dati personali ottenuti in una situazione in cui un membro del personale riferisce in buona fede elementi fattuali che indicano l’esistenza di possibili attività illecite, comprese le frodi e la corruzione, che ledono gli interessi dell’Unione («gravi irregolarità») o di una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che potrebbe costituire una grave mancanza agli obblighi dei membri del personale («colpa grave»), |
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k) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando i titolari del trattamento trattano dati personali ottenuti da consulenti di fiducia nel contesto della procedura informale per i casi di presunte molestie, |
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l) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando i titolari del trattamento trattano dati personali relativi alla salute («dati medici»), anche di natura psicologica o psichiatrica, di un membro del Comitato o di un membro del personale contenuti nel fascicolo medico dell’interessato conservato dal Comitato, |
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m) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando i titolari del trattamento trattano dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), |
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n) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento, quando il Comitato fornisce assistenza ad altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, riceve da loro assistenza e collabora con loro nel contesto delle attività o procedure di cui al paragrafo 1, lettere da (a) a (m), e in conformità degli accordi sul livello dei servizi, dei protocolli d’intesa e degli accordi di cooperazione applicabili, |
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o) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h) del regolamento, quando il Comitato fornisce assistenza alle autorità degli Stati membri o di paesi terzi oppure ad organizzazioni internazionali, riceve da loro assistenza e collabora con loro, su loro richiesta o di propria iniziativa, |
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p) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), del regolamento, quando il Comitato fornisce alle autorità degli Stati membri o di paesi terzi oppure ad organizzazioni internazionali le informazioni e i documenti richiesti nell’ambito di indagini. |
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare dati personali oggettivi («dati controllati») e soggettivi («dati non controllati»), e in particolare, ma non solo, una o più delle seguenti categorie:
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a) |
dati identificativi; |
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b) |
recapiti; |
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c) |
dati professionali (10); |
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d) |
dati finanziari; |
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e) |
dati di sorveglianza (11); |
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f) |
dati relativi al traffico (12); |
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g) |
dati sanitari (13); |
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h) |
dati genetici (13); |
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i) |
dati biometrici (13); |
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j) |
dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica (13); |
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k) |
dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni o l’affiliazione politica, oppure l’appartenenza sindacale (13); |
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l) |
dati che rivelano le prestazioni o i comportamenti delle persone fisiche che partecipano alle procedure di selezione (assunzione), di valutazione o di promozione (14); |
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m) |
dati sulla presenza di persone fisiche; |
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n) |
dati sulle attività esterne di persone fisiche; |
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o) |
dati relativi a reati, presunti ed effettivi, condanne penali o provvedimenti di sicurezza; |
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p) |
comunicazioni elettroniche; |
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q) |
tutti gli altri dati relativi all’oggetto della pertinente attività o procedura che richiede il trattamento di tali dati. |
3. Qualsiasi limitazione rispetta l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, è necessaria e proporzionata in una società democratica, e si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il proprio obiettivo.
4. Qualsiasi limitazione, totale o parziale, dell’applicazione dell’articolo 36 del regolamento (Riservatezza delle comunicazioni elettroniche) a norma del paragrafo 1 è conforme al diritto applicabile dell’Unione in materia di riservatezza delle comunicazioni elettroniche (15).
5. I titolari del trattamento riesaminano periodicamente l’applicazione delle limitazioni di cui al paragrafo 1, almeno ogni sei mesi dalla loro rispettiva adozione, ma anche quando intervengano dei cambiamenti relativi ad elementi essenziali e decisivi del caso, nonché al completamento o alla cessazione dell’attività o della procedura che ha generato le limitazioni. Successivamente essi valutano la necessità di mantenere eventuali limitazioni su base annua.
6. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione di cui al paragrafo 1, i titolari del trattamento revocano tale limitazione.
7. In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da terzi nell’ambito dei compiti del Comitato, i titolari del trattamento consultano i terzi in questione in merito alle potenziali giustificazioni per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, a meno che ciò non inciderebbe negativamente sulle attività o sulle procedure del Comitato.
Articolo 4
Valutazione della necessità e della proporzionalità
1. Prima di applicare eventuali limitazioni, i titolari del trattamento valutano caso per caso se le limitazioni in esame siano necessarie e proporzionate.
2. Ogniqualvolta valutino la necessità e la proporzionalità di una limitazione, i titolari del trattamento considerano i potenziali rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
3. Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione delle limitazioni, e in particolare il rischio che i loro dati personali possano essere ulteriormente trattati a loro insaputa e che sia loro impedito di esercitare i loro diritti a norma del regolamento, nonché i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni, sono riportati nel registro delle attività di trattamento tenuto dai titolari del trattamento a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati in tutte le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni condotte a norma dell’articolo 39 del regolamento.
Articolo 5
Registrazione delle limitazioni e conservazione in un registro
1. Ogniqualvolta applichino delle limitazioni, i titolari del trattamento registrano:
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a) |
i motivi dell’applicazione delle limitazioni; |
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b) |
le basi su cui fonda l’applicazione delle limitazioni; |
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c) |
in che modo l’esercizio dei diritti degli interessati inciderebbe negativamente sulla finalità o sull’esito di una o più attività o procedure svolte dal Comitato; |
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d) |
l’esito della valutazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
2. I registri di cui al paragrafo 1 fanno parte del registro centrale di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento e sono messi a disposizione del GEPD su richiesta.
3. Qualora i titolari del trattamento limitino l’applicazione dell’articolo 35 del regolamento (Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato), il registro di cui al paragrafo 1 è incluso nella notifica al GEPD di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento.
Articolo 6
Garanzie e periodo di conservazione
1. I titolari del trattamento mettono in atto garanzie per prevenire l’abuso e l’accesso illecito ai dati personali o il loro trasferimento, che potrebbero essere soggetti a limitazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 1. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative appropriate, sono descritte in dettaglio, ove necessario, nelle pertinenti decisioni, procedure e norme di attuazione interne del Comitato.
2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 comprendono:
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a) |
una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e degli iter procedurali; |
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b) |
se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso illecito o accidentale ai dati elettronici o il loro trasferimento a persone non autorizzate; |
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c) |
laddove necessario, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza; |
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d) |
il debito monitoraggio delle limitazioni e una revisione periodica della loro applicazione. |
3. I dati personali sono conservati conformemente alle norme applicabili del Comitato in materia di conservazione (16), che devono figurare nei registri tenuti dai titolari del trattamento a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono, a seconda dei casi, cancellati, resi anonimi in modo tale che l’interessato non sia o non sia più identificabile, o trasferiti negli archivi del Comitato a norma dell’articolo 13 del regolamento.
Articolo 7
Informazione degli interessati in merito alla limitazione dei loro diritti
1. Le comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito web pubblico del Comitato e sul suo intranet comprendono una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulle potenziali limitazioni dei loro diritti nel contesto delle attività e delle procedure del Comitato che comportano il trattamento dei loro dati personali. Tale sezione indica specificamente i diritti che possono essere limitati, le basi su cui si fonda la possibilità di applicare limitazioni, la possibile durata di tali limitazioni e i mezzi di ricorso amministrativi e giuridici a disposizione degli interessati.
2. Ogniqualvolta applichino delle limitazioni, i titolari del trattamento informano direttamente ogni interessato, senza indebito ritardo e nel formato più appropriato, in merito a quanto segue:
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a) |
eventuali limitazioni esistenti o previste dei loro diritti; |
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b) |
i motivi principali su cui si basa l’applicazione della limitazione; |
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c) |
il loro diritto di consultare l’RPD al fine di contestare la limitazione; |
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d) |
il loro diritto di presentare un reclamo al GEPD; |
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e) |
il loro diritto di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia. |
3. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora i titolari del trattamento limitino, in casi eccezionali, l’applicazione dell’articolo 35 del regolamento (Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato), essi comunicano la violazione all’interessato e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere (b), (d) e (e), non appena cessino di sussistere i motivi per limitare tale comunicazione.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora i titolari del trattamento limitino, in casi eccezionali, l’applicazione dell’articolo 36 del regolamento (Riservatezza delle comunicazioni elettroniche), essi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 nella loro risposta a qualsiasi richiesta dell’interessato.
5. I titolari del trattamento possono rinviare, omettere o rifiutare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 («rinvio, omissione o rifiuto di informazioni») fintantoché essa annullerebbe l’effetto della limitazione. Essi forniscono all’interessato le informazioni di cui al paragrafo 2 non appena tale comunicazione non comprometterebbe più la limitazione.
6. Gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia in ogni caso di rinvio, omissione o rifiuto di informazioni.
Articolo 8
Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati del Comitato
1. I titolari del trattamento informano per iscritto l’RPD, senza indebito ritardo, ogniqualvolta limitano i diritti di un interessato in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, effettuano i riesami periodici di cui all’articolo 3, paragrafo 5, revocano le limitazioni previste all’articolo 3, paragrafo 6, oppure rinviano, omettono o rifiutano la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5. Su richiesta, l’RPD ha accesso ai relativi registri e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la base della limitazione.
2. L’RPD può chiedere ai titolari del trattamento di riesaminare tutte le limitazioni esistenti nonché i rinvii, le omissioni o i rifiuti di informazioni e la relativa applicazione. L’RPD è informato per iscritto dell’esito del riesame richiesto.
3. Il coinvolgimento dell’RPD di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione all’applicazione di limitazioni e rinvii, omissioni o rifiuti di informazioni è debitamente documentato dai titolari del trattamento, comprese le informazioni condivise con l’RPD.
4. Su richiesta, l’RPD fornisce ai titolari del trattamento il proprio parere in merito alla determinazione delle loro responsabilità nel contesto di un accordo di contitolarità del trattamento a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento.
Articolo 9
Servizi congiunti
L’RPD coopera con il responsabile della protezione dei dati del CESE per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dei servizi congiunti al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente decisione.
Articolo 10
Disposizioni finali
1. Se necessario, il segretario generale, a seconda dei casi, impartisce istruzioni o adotta misure di attuazione per precisare ulteriormente, e dare applicazione a, qualsiasi disposizione della presente decisione, in conformità di quest’ultima.
2. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022
Per l’Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS
Presidente
(1) GU C 202 del 7.6.2016, pag. 47.
(2) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(3) GU L 472 del 30.12.2021, pag. 1.
(4) Decisione n. 19/2020 dell’Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, del 9 ottobre 2020, che adotta norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati («decisione n. 19/2020»).
(5) Il trattato sull’Unione europea («TUE») (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13) e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).
(6) Allegato al regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) del Consiglio, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e successivamente emendato, riformulato, integrato o altrimenti modificato.
(7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(8) Comprese, tra l’altro, le indennità per spese generali, le indennità per il personale, le indennità per attrezzature e impianti, le indennità di viaggio, di soggiorno e di riunione (a distanza) nonché altre indennità corrisposte a norma dell’articolo 238 RF.
(9) Il punto non si applica al trattamento di dati personali per i quali l’OLAF agisce in qualità di unico titolare del trattamento, e in particolare nei casi in cui l’OLAF tratta dati personali conservati nei locali del Comitato.
(10) Compresi, tra l’altro, i contratti di lavoro, i contratti di prestazione di servizi e i dati relativi alle missioni.
(11) Comprese, tra l’altro, le registrazioni audio e video e le registrazioni degli accessi e delle disconnessioni.
(12) Compresi, tra l’altro, i tempi di connessione e di disconnessione, l’accesso alle applicazioni interne e alle risorse basate sulle reti e l’uso di Internet.
(13) Nella misura in cui tali dati siano trattati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento.
(14) Comprese, tra l’altro, prove scritte, registrazioni di discorsi, schede di valutazione nonché valutazioni, osservazioni o pareri dei valutatori.
(15) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(16) Decisione n. 129/2003 del segretario generale del Comitato delle regioni, del 17 giugno 2003, relativa alla gestione documentaria del Comitato delle regioni.