ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
10 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/400 della Commissione, del 7 marzo 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/401 della Commissione, dell’8 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402 della Commissione, del 9 marzo 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/403 della Commissione, del 3 marzo 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2022) 1262]

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/404 della Commissione, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di governo — sistemi del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) ( 1 )

44

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/405 della Commissione, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per piastre di copertura e lastre, apparecchi di illuminazione, apparecchi elettrici, sistemi di alimentazione a binario elettrificato, interruttori, apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, e apparecchiature per la saldatura a resistenza ( 1 )

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/406 della Commissione, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per le pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, le pompe di dosaggio, i distributori di carburante e le unità di pompaggio remote, i dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante e le valvole di sicurezza e i giunti girevoli per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante utilizzati nelle stazioni di servizio ( 1 )

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/407 della Commissione, del 9 marzo 2022, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia

60

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione, del 4 agosto 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 ( GU L 282 del 5.8.2021 )

64

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L 426 del 29.11.2021 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/400 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 (2) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nonché gli importi disponibili per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4).

(3)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l’importo dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2022. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(4)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2023 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2022.

(5)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2022 una determinata percentuale del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2023.

(6)

I massimali nazionali pertinenti fissati agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati adattati di conseguenza dal regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione (5).

(7)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(8)

È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 40 del 4.2.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l’anno civile 2022 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

(milioni di EUR)

Esercizio

Importi messi a disposizione del FEASR

Importi trasferiti dal FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

1 086,292

57,919

525,400

40 638,189

2023

1 277,253

55,858

507,322

40 692,211

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000

»

10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/401 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

(2)

Il 3 marzo 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sette persone dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Il direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

«8.   NOME: Aziz Salih al-Numan

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 o 1945, An Nasiriyah

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th;

ex governatore di Karbala e An Najaf;

ex Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria (1986-1987)»

«10.   NOME: Kamal Mustafa Abdallah

PSEUDONIMO: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1952 o 4 maggio 1955, Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Segretario della Guardia repubblicana;

capo della Guardia repubblicana speciale e comandante di entrambi i corpi della Guardia repubblicana»

«18.   NOME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 circa, ar-Rashidiyah, periferia di Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vicepresidente dell'ufficio militare del partito Ba'th;

Ministro del lavoro e degli affari sociali (1993-96)»

«40.   NOME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1947

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Diyala

Vice comandante, regione meridionale (1998-2000);

Ex presidente dell'Assemblea nazionale»

«41.   NOME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1942, Distretto di Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, At- Tamin;

Ministro dell'interno (1995-2001)»

«42.   NOME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1937 o 1938, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Bagdad orientale;"

«53.   NOME: Qaid Hussein Al-Awadi

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Ninawa;

Ex governatore di An-Najaf (1998-2002 circa)».


10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/402 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 925/2009 (2), un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («l’inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il 17 dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (3), la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure per le esportazioni dalla Cina e revocato le misure per il Brasile («la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza»). Le misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie dell’Armenia sono scadute il 7 ottobre 2014.

(2)

In seguito allo svolgimento di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (4) la Commissione ha esteso il dazio antidumping istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 (5) la Commissione, a seguito di una seconda inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, ha esteso il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata il 10 settembre 2020 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di determinati fogli di alluminio («i richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 dicembre 2020, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2019 e il 30 settembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(10)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(11)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 77 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 75 % del volume stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. Il campione è stato pertanto considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(12)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(13)

Solo un importatore indipendente ha fornito tali informazioni e ha accettato di essere incluso nel campione. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(14)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(15)

Due produttori esportatori del paese interessato si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia uno di loro ha dichiarato che, non avendo prodotto né esportato il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame, non desiderava collaborare all’inchiesta. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.7.   Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza

(16)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(17)

All’atto dell’apertura il questionario è stato reso disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (8).

(18)

I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Il produttore esportatore manifestatosi nel quadro del campionamento non ha risposto al questionario. Non è pervenuta alcuna risposta dagli importatori indipendenti. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell’inchiesta. Neanche il governo della RPC ha risposto al questionario.

(19)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni.

(20)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Conformemente all’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (9), sono stati effettuati controlli incrociati a distanza in videoconferenza presso le seguenti società:

Produttori dell’Unione

Alcomet AD, Shumen, Bulgaria

Slim Aluminium SpA, Cisterna di Latina, Italia

Symetal, Atene, Grecia

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(21)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto oggetto del riesame», «fogli di alluminio per uso domestico» o «AHF»).

(22)

Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato per imballaggi multiuso di breve durata per uso domestico, nel settore della ristorazione, nell’industria alimentare e nel commercio al dettaglio di fiori.

2.2.   Prodotto simile

(23)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(24)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

(25)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza della misura in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

3.1.   Osservazioni preliminari

(26)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono proseguite ma si sono attestate ad appena 1 588 tonnellate, pari al 2 % della quota di mercato del consumo dell’Unione. Tali esportazioni sono state effettuate per lo più in regime di perfezionamento attivo (10) e pertanto non erano soggette né a dazi antidumping né a dazi doganali. La Commissione ha concluso che il volume delle importazioni era sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(27)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha avviato l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(28)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Nessun produttore ha fornito tali informazioni.

(29)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono pervenuti contributi.

(30)

Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per determinare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha comunicato che, qualora le conclusioni siano elaborate in base ai dati disponibili in conformità all’articolo 18, l’esito può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC.

(31)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili in quella fase dell’inchiesta, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, possibili paesi rappresentativi per la RPC erano il Brasile e la Turchia. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(32)

Il 29 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la prima nota sui fattori produttivi») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella prima nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, sulla base della domanda di riesame e di una comunicazione trasmessa dai richiedenti. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato in tale fase dell’inchiesta tre possibili paesi rappresentativi, vale a dire il Brasile, la Federazione russa («Russia») e la Turchia. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota.

(33)

Il 28 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato una seconda nota al fascicolo («la seconda nota sui fattori produttivi»). In tale nota la Commissione ha stilato l’elenco dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. La Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo. In assenza di un produttore rappresentativo appropriato del prodotto oggetto del riesame nei possibili paesi rappresentativi, la Commissione ha ritenuto che i dati delle società che fabbricano un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame potessero costituire una fonte adeguata di dati finanziari (spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti). Pertanto la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV e i profitti sulla base delle informazioni finanziarie provenienti da cinque società turche produttrici di estrusi in alluminio. La Commissione ha ritenuto che gli estrusi in alluminio siano prodotti con caratteristiche tecniche molto somiglianti a quelle del prodotto oggetto del riesame e con una composizione simile del materiale di partenza. Tali prodotti sono spesso fabbricati dalle stesse società produttrici del prodotto oggetto del riesame o all’interno dello stesso gruppo. Date le somiglianze tra il prodotto oggetto del riesame e gli estrusi in alluminio, e poiché sono stati individuati produttori redditizi di estrusi in alluminio, si ritiene che tali dati siano rappresentativi della situazione delle società che fabbricano il prodotto oggetto del riesame e siano pertanto adeguati per stabilire il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(34)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni, ma non ne sono pervenute in merito alla seconda nota.

3.3.   Valore normale

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

(35)

Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’alluminio nella RPC (11) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(36)

Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (12). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore dell’alluminio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (13) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (14). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori definiti dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato. (15) Inoltre la Commissione ha concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (16). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’alluminio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (17), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC (18).

(37)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’alluminio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (19) («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(38)

La domanda in questo caso faceva riferimento alla relazione, in particolare alle sezioni riguardanti il settore dell’alluminio e le imprese statali, nonché a precedenti inchieste della Commissione relative a prodotti a valle (20). La domanda rinviava inoltre a studi indipendenti che concludono che il mercato cinese dell’alluminio è distorto a causa della concessione di sovvenzioni rilevanti, ad esempio lo studio dell’OCSE del 2019 Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain (21) e la relazione del 2017 dell’associazione dell’industria tedesca dei metalli non ferrosi WVMetalle (22). Tali studi sono stati inseriti nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito agli studi. La domanda ha evidenziato che tali studi documentano la presenza significativa di imprese statali nel settore cinese dell’alluminio, la fornitura di materie prime a basso prezzo ai produttori di alluminio, nonché l’esistenza di un regime di tassazione che comporta effettive distorsioni del mercato. Facendo nuovamente riferimento alla relazione e alle precedenti inchieste della Commissione, la domanda sottolineava inoltre che le autorità cinesi fissano i prezzi del carbone, dell’energia elettrica, del gas naturale e del petrolio, il che provoca distorsioni dei prezzi dell’energia nel settore dell’alluminio. Analogamente la domanda faceva riferimento a distorsioni dei salari nel settore dell’alluminio. Indicava inoltre presunte distorsioni dei costi dei macchinari, in particolare in quanto il settore dell’alluminio è considerato un «settore incentivato» dalle autorità cinesi ed è inserito in quanto tale nel repertorio di riferimento del governo cinese per l’adeguamento della struttura industriale, compresa la sua ultima versione del 2019 (23). La domanda segnalava inoltre distorsioni dei costi finanziari dovute all’assetto generale del sistema bancario cinese e a una serie di documenti strategici, quali i piani quinquennali nazionali e settoriali o le politiche che esortano le istituzioni finanziarie a sostenere l’industria dell’alluminio. Infine la domanda elencava le distorsioni determinate da ulteriori misure governative, ad esempio il sistema di crediti per i venditori all’esportazione, la detrazione delle spese di ricerca e sviluppo dall’imposta sul reddito o riduzioni dell’IVA su apparecchiature di produzione nazionale. La domanda faceva riferimento, a tale riguardo, all’inchiesta sulle sovvenzioni nel settore cinese dei fogli di alluminio condotta nel 2018 dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (24).

(39)

Nel settore dell’alluminio persiste un elevato livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà statale. L’inchiesta ha tuttavia confermato che nel settore dell’alluminio diversi grandi produttori sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui Aluminium Corporation of China e Shenhuo Group Aluminium, che fabbricano entrambe il prodotto oggetto del riesame.

(40)

Per quanto riguarda la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, sia le imprese pubbliche sia quelle private che operano nel settore dell’alluminio sono soggette a supervisione strategica e orientamento. La Commissione ha ampiamente documentato le attività di edificazione del partito nelle sue inchieste precedenti nel settore dell’alluminio, a cui hanno partecipato vari produttori che fabbricano anche il prodotto oggetto del riesame (25). Inoltre molti produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC.

(41)

Ad esempio in relazione a un evento di edificazione del partito svoltosi a marzo del 2021 Nanshan Group ha di recente comunicato quanto segue: «Il 19 marzo la sezione di partito direttamente collegata a Nanshan Holdings ha organizzato per la giornata del partito un evento tematico dedicato all’analisi approfondita e all’attuazione dello spirito del discorso pronunciato dal segretario generale Xi Jinping alla conferenza sullo studio e sull’apprendimento della storia del partito: apprendere gli elementi centrali della storia del partito, raccogliere le forze e lavorare alacremente. I leader competenti della sezione di partito direttamente collegata a Nanshan Holdings hanno presieduto l’incontro. Il segretario della sezione ha sottolineato nel suo intervento sul partito che i membri e i quadri del partito dovrebbero svolgere appieno il loro ruolo di esempio e di guida, non dimenticare le loro aspirazioni originarie e tenere presente la propria missione. […] Tutti i membri e i quadri del partito hanno espresso la volontà di continuare a studiare e ad attuare lo spirito del discorso pronunciato dal segretario generale Xi Jinping alla conferenza per la mobilitazione dello studio e dell’apprendimento della storia del partito, a unificare i pensieri e le azioni secondo i dettami e in applicazione del 14o piano quinquennale, a non dimenticare l’intento originario, a tenere presente la missione e a lavorare alacremente. Andare avanti con risolutezza, avere il coraggio di innovare, svolgere appieno il ruolo di guida esemplare in quanto membri del partito nell’impresa […]» (26).

(42)

Analogamente, Dengfeng Electricity Group, di proprietà statale, indica sul suo sito web che «nel pomeriggio del 10 novembre [2020] il corso di formazione in aula sulla gestione aziendale presso la società del gruppo si è tenuto nella sesta sala riunioni. Erano presenti in tutto 66 partecipanti tra amministratori e alti dirigenti della società del gruppo, personale proveniente da vari dipartimenti commerciali e da imprese direttamente affiliate nonché leader di imprese sussidiarie. […] Nella fase successiva la società del gruppo provvederà ulteriormente a studiare in maniera scrupolosa l’importante discorso pronunciato dal segretario generale Xi Jinping all’assemblea plenaria, recepire lo spirito dell’assemblea plenaria, […] e comprendere autenticamente il processo di adozione e attuazione delle decisioni del comitato centrale del partito, usare saggezza e determinazione per conseguire gli obiettivi e assolvere i compiti definiti nel “14o piano quinquennale”» (27).

(43)

Inoltre nel settore dell’alluminio sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

(44)

Il settore dell’alluminio è soggetto a un gran numero di piani, orientamenti, direttive e altri documenti strategici pubblicati a livello nazionale, regionale e comunale. Tali politiche, che erano in essere durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che comprendono il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (28), il piano di sviluppo dell’industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) e altre politiche a livello nazionale, nonché piani regionali quali, ad esempio, l’avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica, sono state ampiamente documentate dalla precedente inchiesta della Commissione concernente il settore (29). Analogamente, la Commissione ha documentato in maniera dettagliata che l’industria dell’alluminio beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le materie prime e i fattori produttivi principali, in particolare l’energia (30). Lo stesso vale per altre misure governative nel settore che interferiscono con le forze del mercato quali, a titolo esemplificativo, le politiche correlate alle esportazioni, le politiche relative alla costituzione di scorte, le politiche di ampliamento della capacità produttiva (31) o la fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore a quello di mercato (32).

(45)

In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione dei principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(46)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dell’alluminio, di cui al considerando 36, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(47)

Il settore dell’alluminio è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, di cui al medesimo considerando 36. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

(48)

Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova attestanti che il settore dell’alluminio non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, di cui al medesimo considerando 36. Pertanto l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(49)

La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(50)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(51)

Nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova o argomentazioni per dimostrare il contrario.

(52)

In sintesi, gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione successiva.

3.3.2.   Paese rappresentativo

a)    Osservazioni generali

(53)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (33);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(54)

Come spiegato ai considerando 32 e 33, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi e la seconda nota sui fattori produttivi. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe selezionato la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

b)    Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e produzione del prodotto oggetto del riesame

(55)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato l’Armenia, il Brasile, la Russia e la Turchia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale (che li ha classificati come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo durante il PIR), dove è noto che avviene la produzione del prodotto in esame.

(56)

Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

c)    Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(57)

In relazione ai quattro paesi di cui al considerando 55 la Commissione ha ulteriormente verificato la disponibilità di dati finanziari pubblici riguardanti i produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi.

(58)

Per quanto concerne l’Armenia non esistevano dati finanziari pubblicamente disponibili riguardanti l’unico produttore noto (34). In assenza di osservazioni delle parti interessate la Commissione ha pertanto concluso che l’Armenia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.

(59)

Per quanto concerne il Brasile la Commissione ha individuato nella prima nota sui fattori produttivi due produttori di AHF, ossia Companhia Brasileira de Aluminio («CBA») e Novelis do Brasil Ltda («Novelis»). CBA era in perdita durante il periodo dell’inchiesta di riesame e pertanto è stata esclusa dal calcolo delle SGAV e dei profitti. Quanto a Novelis, sebbene i suoi dati finanziari fossero disponibili e la società fosse in attivo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha concluso che la società non poteva essere presa in considerazione per i seguenti motivi: in primo luogo la Commissione ha rilevato che in Brasile era in corso un procedimento antidumping relativo alle importazioni cinesi di prodotti di alluminio, compresi gli AHF. Le importazioni cinesi asseritamente oggetto di dumping potrebbero avere un effetto distorsivo sul mercato brasiliano, ad esempio provocando una diminuzione dei prezzi o arrecando un pregiudizio sotto forma di perdite subite dall’industria dell’alluminio brasiliana; in secondo luogo l’utile complessivo riportato nel bilancio di Novelis, quale rilevato nella banca dati di Dun and Bradstreet, non era coerente con i risultati finanziari negativi presentati nel quadro dell’inchiesta antidumping condotta dalle autorità brasiliane e nella quale Novelis figurava tra i denuncianti nazionali. Ciò ha suscitato seri dubbi quanto alla qualità e all’accuratezza dei dati finanziari di Novelis disponibili nella banca dati di Dun and Bradstreet. Inoltre nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha sottolineato l’esistenza di restrizioni all’esportazione di prodotti di alluminio in Brasile, in particolare un contingente all’esportazione di un fattore produttivo essenziale (leghe di alluminio) e di un sottoprodotto (avanzi di alluminio) per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico. La Commissione ha pertanto concluso nella seconda nota sui fattori produttivi che il Brasile non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(60)

Per quanto riguarda la Russia, sebbene fossero pubblicamente disponibili i dati finanziari dei tre produttori di fogli di alluminio per uso domestico individuati nella prima nota sui fattori produttivi, nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha concluso che la Russia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato. I motivi che hanno condotto a tale conclusione sono l’esistenza di restrizioni all’esportazione di alluminio, l’esistenza di distorsioni sul mercato interno del gas naturale e il fatto che il mercato dell’alluminio in Russia risultava essere dominato da un unico gruppo di società (Rusal), il che impediva una concorrenza effettiva sul mercato interno russo.

(61)

Per quanto riguarda la Turchia, erano disponibili dati finanziari recenti soltanto in relazione a uno dei tre produttori di fogli di alluminio per uso domestico individuati nella prima nota sui fattori produttivi, vale a dire Asaş Aluminyum. Tuttavia i profitti realizzati da Asaş Aluminyum erano vicini al punto di pareggio. La Commissione ha ritenuto che un margine di profitto così basso non fosse congruo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tenuto conto che i) come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (35) il livello di profitto realizzato nel settore degli estrusi in alluminio in Turchia nel 2018 era notevolmente più elevato, ossia pari al 7,3 %, e ii) il profitto ottenuto dall’industria dell’Unione in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, quale utilizzato nell’inchiesta iniziale, era pari al 5 %. Pertanto nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha concluso che i dati finanziari di Asaş Aluminyum non potevano essere utilizzati come base per determinare le SGAV e i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, che prevede che «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(62)

In conclusione in Turchia non erano presenti produttori di fogli di alluminio per uso domestico i cui dati finanziari potessero essere utilizzati per determinare un congruo importo per le SGAV e i profitti.

(63)

La Commissione ha pertanto valutato la possibilità di utilizzare i dati di società che producono un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha concluso che gli estrusi in alluminio avevano caratteristiche tecniche molto somiglianti a quelle del prodotto oggetto del riesame e una composizione simile del materiale di partenza. Entrambi i prodotti sono spesso fabbricati dalle stesse società o all’interno dello stesso gruppo. Pertanto la Commissione ha rilevato che, nel caso di specie, era appropriato utilizzare i dati di società turche attive nel settore degli estrusi in alluminio. Erano disponibili i dati finanziari di cinque produttori di estrusi in alluminio in Turchia (36) riferiti a metà del periodo dell’inchiesta di riesame; tali dati sono stati considerati rappresentativi della situazione delle società produttrici di fogli di alluminio per uso domestico. Pertanto la media ponderata delle SGAV e dei profitti di queste cinque società è stata utilizzata per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti delle società produttrici di fogli di alluminio per uso domestico.

(64)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e dei cinque produttori di estrusi in alluminio quali produttori nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

d)    Livello di protezione sociale e ambientale

(65)

Avendo stabilito che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, sulla base di tutti gli elementi suindicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

e)    Conclusioni in merito al paese rappresentativo

(66)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, ed è stata pertanto considerata il paese rappresentativo appropriato.

3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(67)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(68)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e in mancanza di osservazioni delle parti interessate, la Commissione si è basata sulle informazioni trasmesse dal richiedente. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha aggiornato l’elenco dei fattori produttivi utilizzati per stabilire il valore normale sulla base delle informazioni, sottoposte a controllo incrociato, fornite da uno dei richiedenti che, secondo i richiedenti stessi e in assenza di altre informazioni, risultava avere fattori di produzione e un processo di produzione rappresentativi dei produttori esportatori cinesi.

(69)

Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha inoltre dichiarato che per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas («GTA») (37) per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall’Istituto turco di statistica per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro (38) e dell’energia (39).

(70)

Infine la Commissione ha dichiarato che per stabilire le SGAV e i profitti avrebbe utilizzato i dati finanziari dei cinque produttori turchi di estrusi in alluminio, come indicato al considerando 63.

(71)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione, sulla base dei dati del produttore dell’Unione di cui al considerando 68, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo. Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.3.4.

3.3.4.   Fattori produttivi

(72)

Considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, raccolte e sottoposte a controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Fattori produttivi degli AHF

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore (CNY)

Unità di misura

Materie prime

Leghe di alluminio greggio, altri («rotoli ottenuti per colata»)

7601 20 80

14,01

kg

Olio di laminazione

2710 19 29

12,34

kg

Energia

Energia elettrica

N/D

0,61

kWh

Gas naturale

2711 21 00

1,97

M3

Lavoro (manodopera)

Costo del lavoro nel settore manifatturiero (NACE C.24)

N/D

57,59

ora per kg

Sottoprodotto

Avanzi di alluminio

7602 00 19

10,63

kg

1)    Materie prime e sottoprodotto

(73)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata dei prezzi all’importazione a livello cif nel paese rappresentativo come indicato nel GTA aggiungendovi, se del caso, i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

(74)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidevano allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidessero sui prezzi all’esportazione. Tale esclusione non ha avuto un’incidenza significativa, in quanto le restanti importazioni erano comunque consistenti (75 000 tonnellate di bobine di fogli di alluminio, 700 000 tonnellate di olio di laminazione e 161 000 tonnellate di avanzi di alluminio).

2)    Lavoro (manodopera)

(75)

Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall’Istituto turco di statistica (41), che pubblica informazioni dettagliate sul costo del lavoro in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro relativo al 2016 (42) per l’attività economica C.24, ossia attività metallurgiche (43) secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (44) in modo da riflettere i costi nel PIR.

3)    Energia elettrica

(76)

Il prezzo dell’energia elettrica per gli utilizzatori industriali in Turchia è pubblicato dall’Istituto turco di statistica (45). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in Kuruş/kWh durante il PIR.

4)    Gas naturale

(77)

Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Turchia è pubblicato dall’Istituto turco di statistica (46). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi del gas per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in Kuruş/M3 durante il PIR.

5)    Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(78)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(79)

Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati dei produttori dell’Unione forniti dai richiedenti, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni dei costi diretti di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(80)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti delle cinque società turche che, nella seconda nota sui fattori produttivi, erano state individuate come produttori attivi e redditizi di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale, ossia gli estrusi in alluminio, come spiegato al considerando 63. Sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti cinque società, estrapolati dalla banca dati di Dun and Bradstreet (47):

1)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (esercizio finanziario 2020);

2)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (esercizio finanziario 2020);

3)

Cuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi (esercizio finanziario 2020);

4)

P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (esercizio finanziario 2020);

5)

Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (esercizio finanziario 2019).

3.3.5.   Calcolo del valore normale

(81)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(82)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da uno dei richiedenti, come indicato al considerando 68, in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali coefficienti di consumo sono stati verificati nell’ambito di controlli incrociati a distanza. La Commissione ha quindi moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.3.4.

(83)

Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione e gli ammortamenti, come spiegato al considerando 78, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per ottenere i costi di produzione esenti da distorsioni.

(84)

Ai costi di produzione stabiliti con la modalità di cui al considerando precedente la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti delle cinque società del paese rappresentativo. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,1 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,1 %.

(85)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.4.   Prezzo all’esportazione

(86)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto i prezzi all’esportazione si sono basati sui prezzi cif registrati nella banca dati Eurostat, corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif all’esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e i costi del trasporto sul mercato interno in Cina. I costi del trasporto internazionale e sul mercato interno cinese sono stati calcolati sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame, che sono risultate in linea con i costi del trasporto calcolati facendo ricorso a banche dati esterne (Banca mondiale e OCSE).

3.5.   Confronto e margine di dumping

(87)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito a livello franco fabbrica come indicato sopra.

(88)

Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultata pari al 72,2 % durante il PIR.

3.6.   Conclusioni

(89)

La Commissione ha concluso che le esportazioni dalla RPC nell’Unione del prodotto oggetto del riesame hanno continuato ad essere oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING IN CASO DI SCADENZA DELLE MISURE

(90)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la disponibilità di altri mercati e la politica dei prezzi degli esportatori cinesi, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione. Si ricorda che, data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, l’analisi si è basata sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulla domanda di riesame, sulle statistiche del GTA e su informazioni pubblicamente disponibili.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(91)

Al fine di esaminare la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e data l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame e su informazioni pubblicamente disponibili, come specificato ai considerando che seguono.

(92)

Dall’inchiesta è emerso che, per via della rapida crescita avvenuta tra il 2005 e il 2015, il settore cinese dell’alluminio è caratterizzato da una generale sovraccapacità (48). Ciò vale specificamente anche per il settore degli AHF (49). Secondo CRU l’8 % circa della produzione totale di fogli di alluminio è utilizzato per la produzione di AHF (50). Su tale base la capacità di produzione di AHF in Cina supera notevolmente il volume di produzione attuale e pertanto i produttori cinesi dipendono fortemente dalle esportazioni. Nel 2020 il consumo cinese di fogli di alluminio per uso domestico ammontava a circa 250 000 tonnellate, mentre la produzione era stimata in circa 308 000 tonnellate e la capacità produttiva in circa 360 000 tonnellate. Ciò significa che la capacità inutilizzata cinese ammontava a circa 52 000 tonnellate nel 2020, pari al 65 % del consumo dell’Unione di AHF durante il periodo dell’inchiesta di riesame, che ammontava a circa 80 000 tonnellate.

(93)

L’esistenza di una sovraccapacità in Cina è confermata da informazioni pubblicamente disponibili provenienti dalla commissione comunale di Shanghai per l’economia e l’informazione, da cui risulta che in Cina è stata addirittura creata nuova capacità per la produzione di fogli di alluminio e che questa ulteriore capacità produttiva ha raggiunto il livello record di 1,65 milioni di tonnellate nel 2020 (51). Ipotizzando che una percentuale stimata dell’8 % di questa capacità totale (ossia 132 000 tonnellate) possa essere utilizzata per la produzione di AHF, l’aumento della capacità di produzione totale di AHF rappresenterebbe, di per sé, più del 150 % del consumo dell’Unione.

(94)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate e continuano ad ampliare le loro capacità. Queste capacità inutilizzate potrebbero essere impiegate per le esportazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

4.2.   La domanda sul mercato interno cinese e sui mercati di altri paesi terzi

(95)

Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi non sono disponibili informazioni riguardo al mercato interno cinese di AHF e si è stabilito che il consumo interno sia quello stimato dai richiedenti, sulla base dei dati di CRU. Ciò ha dimostrato che il consumo totale in Cina è notevolmente inferiore alla capacità installata e che i produttori in Cina dipendono dunque dai mercati di esportazione. Negli ultimi anni (dal 2017 al 2020) si è osservato in Cina un aumento stabile della domanda pari a circa il 3 % l’anno (ossia circa 8 000 tonnellate l’anno), mentre la capacità inutilizzata ammontava a 52 000 tonnellate nel 2020. Pertanto il livello della domanda non è in grado di assorbire la capacità inutilizzata totale in Cina.

(96)

La Commissione ha inoltre esaminato la situazione sui mercati di altri paesi terzi e la loro capacità di assorbire maggiori esportazioni di AHF dalla Cina. Nel corso del PIR i produttori cinesi hanno esportato verso una serie di altri paesi terzi; le principali destinazioni delle esportazioni erano Thailandia, India, Corea del Sud, Indonesia e Giappone, che hanno rappresentato quasi il 40 % di tutte le esportazioni dalla Cina durante il PIR.

(97)

Esiste un’ampia gamma di misure di difesa commerciale e di altre restrizioni all’importazione in vigore nei confronti delle esportazioni di AHF originari della RPC. In base ai dati del Global Trade Alert (52) e dell’OMC (53) e alle informazioni fornite nella domanda di riesame (54) esistono misure di difesa commerciale in Argentina (antidumping), in India (antidumping), in Messico (antidumping), in Turchia (antidumping), negli Stati Uniti (antidumping e antisovvenzioni) e in Indonesia (misure di salvaguardia). Tali misure dimostrano che l’accesso dei produttori cinesi ai suddetti mercati è limitato e che pertanto è improbabile che le esportazioni verso tali mercati aumentino in misura rilevante nel prossimo futuro.

(98)

Un importatore ha affermato che l’aumento della domanda nella regione dell’Asia-Pacifico e i costi di trasporto inferiori rispetto a quelli sostenuti per esportare nel mercato dell’Unione renderebbero economicamente più vantaggioso per i produttori esportatori cinesi esportare gli AHF nella regione dell’Asia-Pacifico anziché nel mercato dell’Unione, nonostante le misure di difesa commerciale e altre barriere commerciali esistenti in alcuni di questi paesi.

(99)

Le esportazioni di fogli di alluminio verso i cinque maggiori mercati di esportazione della Cina sono cresciute del 34 % tra il 2017 e il PIR. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che, nonostante la crescita della domanda interna in Cina e nei paesi limitrofi registrata negli ultimi anni, la capacità inutilizzata disponibile fosse ancora elevata; si evince pertanto che, nonostante i minori costi di trasporto legati a tali esportazioni, è improbabile che tale crescita della domanda possa assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

(100)

Pertanto è assai probabile che le capacità inutilizzate siano utilizzate in gran parte per incrementare le esportazioni dalla Cina verso l’Unione in caso di scadenza delle misure e qualora l’accesso al mercato dell’Unione non sia più oggetto di restrizioni significative.

4.3.   Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi

(101)

La Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi praticati nei mercati di altri paesi terzi siano un indicatore ragionevole della probabile politica futura in materia di prezzi nel mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto esaminato i livelli dei prezzi all’esportazione dalla Cina verso i suoi mercati di esportazione più importanti durante il PIR, ossia Thailandia, India, Corea del Sud, Indonesia e Giappone. Tale analisi ha rivelato che le esportazioni verso tali paesi erano effettuate a prezzi inferiori rispetto alle esportazioni verso l’Unione, come spiegato al considerando 102. Inoltre, tenuto conti dei margini di dumping significativi stabiliti per le esportazioni verso l’Unione durante il PIR, non vi era alcun motivo per concludere che le esportazioni verso l’Unione non sarebbero proseguite a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

4.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(102)

Come indicato ai considerando 119 e 120, le esportazioni cinesi verso l’Unione sono state effettuate sia (principalmente) in regime di perfezionamento attivo, senza essere soggette a misure antidumping o a dazi doganali, sia nell’ambito del regime doganale normale. La Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, molto probabilmente le importazioni effettuate nell’ambito del regime doganale normale aumenterebbero fino a superare di gran lunga le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo. Tale considerazione si basa sul fatto che prima dell’istituzione dei dazi antidumping erano effettuate ingenti importazioni nell’ambito del regime doganale normale e che il mercato dell’Unione, come indicato al considerando 103, è uno dei più vasti mercati al mondo ed è in grado di assorbire almeno in parte le notevoli capacità inutilizzate disponibili in Cina. Pertanto si è ritenuto che i prezzi all’importazione nell’ambito del normale regime d’importazione costituissero un parametro di riferimento appropriato per stabilire se il mercato dell’Unione sia interessante per le importazioni cinesi in termini di livelli di prezzo. Su tale base nel periodo dell’inchiesta di riesame i livelli dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione sono risultati in media del 7 % più elevati rispetto alla media dei prezzi delle esportazioni verso gli altri principali mercati di esportazione della Cina (escluso il dazio antidumping). Ne consegue che il mercato dell’Unione risulta interessante in termini di prezzi in quanto più lucrativo.

(103)

Il mercato dei fogli di alluminio dell’Unione è, dopo quello cinese, il secondo al mondo e rappresenta il 15 % della domanda mondiale (55). Pertanto il mercato dell’Unione è interessante per i produttori cinesi di AHF anche per via delle sue dimensioni.

(104)

Inoltre, come spiegato ai considerando 2 e 3, in passato i produttori esportatori cinesi hanno ripetutamente fatto ricorso a pratiche di elusione per accedere al mercato dell’Unione, esportando un prodotto leggermente modificato e avviando operazioni di assemblaggio in Thailandia, al solo scopo di evitare i dazi antidumping in vigore. Tali pratiche di elusione dimostrano che i produttori cinesi sono fortemente interessati ad accedere al mercato dell’Unione senza restrizioni e che dunque il mercato dell’Unione esercita su di loro un’attrattiva.

(105)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure attuali, è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping.

4.5.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(106)

L’inchiesta ha dimostrato che le esportazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping e che esiste il rischio che i produttori esportatori cinesi di AHF continuino a ricorrere, su scala più vasta, a pratiche tariffarie sleali in caso di scadenza delle misure.

(107)

Le esportazioni cinesi verso gli altri principali mercati di esportazione sono effettuate a prezzi addirittura inferiori a quelli delle esportazioni verso l’Unione e l’esistenza di misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni cinesi di AHF in altre giurisdizioni conferma le pratiche tariffarie sleali dei produttori esportatori cinesi.

(108)

Inoltre la Commissione ha riscontrato altri indicatori del rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, ad esempio l’elevata capacità inutilizzata di AHF in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di livello dei prezzi e di dimensioni. Al contempo il mercato interno cinese e i mercati di altri paesi terzi non risultano essere in grado di assorbire la notevole capacità inutilizzata esistente in Cina, che sarebbe dunque disponibile per le esportazioni verso l’Unione in caso di scadenza delle misure.

(109)

La Commissione ha pertanto concluso che il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure è molto elevato.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(110)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da sei produttori dell’Unione, che costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(111)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a 39 460 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e alle stime fornite dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti (56). Come precisato al considerando 11 i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre l’80 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(112)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione in base ai volumi di vendita della produzione dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione, ai volumi delle importazioni ottenuti dalle statistiche di Eurostat e alle importazioni in elusione dalla Cina di un prodotto leggermente modificato oggetto del riesame, registrate dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6») (57).

(113)

Su tale base il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)  (58)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

74 030

72 074

74 356

80 065

Indice

100

97

100

108

Fonte:

Eurostat, banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dall’associazione dei produttori dell’Unione.

(114)

Nel complesso durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato. Dopo essersi mantenuto piuttosto stabile nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, è cresciuto dell’8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto all’anno precedente e al 2017.

5.3.   Importazioni dalla RPC

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(115)

Come indicato al considerando 112, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC in base alle statistiche di Eurostat e alle informazioni provenienti dalla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 113.

(116)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC (59) (in tonnellate)

2 103

2 071

2 242

1 588

Indice

100

98

107

76

Quota di mercato %

2,8

2,9

3,0

2,0

Indice

100

101

106

70

Fonte:

Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(117)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono aumentate tra il 2017 e il 2019 e diminuite nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso le importazioni dal paese interessato sono diminuite del 24 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC è rimasta stabile tra il 2017 e il 2019 ed è diminuita nel periodo dell’inchiesta di riesame di circa un punto percentuale, nonostante un più netto calo delle importazioni in termini assoluti.

(118)

Tale andamento dovrebbe tuttavia essere esaminato nel contesto dell’ingente aumento delle importazioni del prodotto oggetto di elusione dalla Thailandia durante il medesimo periodo, come delineato ai considerando 131 e 133.

(119)

Il prodotto oggetto del riesame è importato dalla RPC sia nell’ambito del regime normale sia in regime di perfezionamento attivo.

(120)

Le importazioni dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC in regime normale (tonnellate)

861

934

1 124

249

Indice

100

109

131

29

Quota di mercato %

1,2

1,3

1,5

0,3

Indice

100

112

130

27

Volume delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo (tonnellate)

1 243

1 136

1 118

1 339

Indice

100

91

90

108

Quota di mercato %

1,7

1,6

1,5

1,7

Indice

100

94

90

100

Fonte:

Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(121)

I volumi delle importazioni effettuate in regime normale sono aumentati del 31 % tra il 2017 e il 2019 per poi subire un notevole calo nel periodo dell’inchiesta di riesame; di conseguenza la quota di mercato, che era cresciuta dall’1,2 % all’1,5 % tra il 2017 e il 2019, è scesa allo 0,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo hanno seguito un andamento opposto, facendo registrare un calo del 10 % tra il 2017 e il 2019 e un aumento del 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso durante il periodo in esame i volumi delle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo sono dunque aumentati dell’8 % anche se, per via della crescita parallela del consumo, non hanno incrementato la loro quota di mercato, che si è attestata complessivamente all’1,7 %.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

(122)

Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzi all’importazione dalla RPC in regime normale

2 573

2 509

2 609

2 737

Indice

100

97

101

106

Prezzi all’importazione dalla RPC in regime di perfezionamento attivo

2 152

2 312

2 329

2 277

Indice

100

107

108

106

Prezzi all’importazione dalla RPC (tutti i regimi doganali)

2 179

2 373

2 450

2 351

Indice

100

109

112

108

Fonte:

Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(123)

Nel complesso sia in regime doganale normale sia in regime di perfezionamento attivo i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati dell’8 % nel periodo in esame. I prezzi all’importazione (tutti i regimi doganali) si sono mantenuti al di sotto dei prezzi dei produttori dell’Unione durante il PI (tabella 9).

(124)

Il prezzo medio delle importazioni effettuate in regime normale è rimasto piuttosto stabile tra il 2017 e il 2019 ed è aumentato di cinque punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre il prezzo medio delle importazioni in regime di perfezionamento attivo è aumentato in modo costante fino al 2019, per poi diminuire di due punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(125)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica, e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni in regime normale dalla RPC del prodotto oggetto del riesame forniti da Eurostat, stabilita su base cif, incluso il dazio antidumping, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif.

(126)

Il risultato del confronto non ha evidenziato alcun undercutting.

(127)

Da un’analisi più dettagliata per regime di importazione è tuttavia emerso che i prezzi delle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo erano inferiori in media del 7,2 % rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Come delineato al considerando 173, si è ritenuto che i livelli dei prezzi di tali importazioni fossero un forte indicatore dei livelli di prezzo futuri verso l’Unione in assenza di dazi antidumping.

(128)

Inoltre dall’esame dei prezzi medi di tutte le importazioni cinesi indipendentemente dal regime di importazione senza applicazione dei dazi antidumping è emerso che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, tali prezzi erano mediamente inferiori del 4,2 % rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Come indicato sopra, si è ritenuto che tali prezzi fossero un indicatore ragionevole dei possibili livelli di prezzo futuri in caso di abrogazione delle misure.

(129)

La Commissione ha inoltre esaminato anche i livelli dei prezzi delle importazioni in elusione dalla Thailandia, in quanto tali importazioni provenivano in realtà da produttori esportatori cinesi che stavano semplicemente eludendo i dazi antidumping in vigore sulle importazioni originarie della Cina. L’inchiesta ha stabilito che i prezzi di tali importazioni (con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione) erano inferiori in media del 3,5 % rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.3.3.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC

(130)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente dall’Armenia, dalla Thailandia e dalla Turchia.

(131)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi nonché la quota di mercato e i prezzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Armenia

Volume (tonnellate)

14 164

19 278

18 373

17 257

 

Indice

100

136

130

122

 

Quota di mercato %

19

27

25

22

 

Indice

100

140

129

113

 

Prezzo medio

2 804

2 895

2 730

2 533

 

Indice

100

103

97

90

Thailandia

Volume (tonnellate)

28

1 027

2 659

6 820

 

Indice

100

3 693

9 565

24 534

 

Quota di mercato %

0,04

1,4

4

9

 

Indice

100

3 793

9 364

22 685

 

Prezzo medio

2 337

2 544

2 426

2 381

 

Indice

100

109

104

102

Turchia

Volume (tonnellate)

16 221

15 289

17 565

18 103

 

Indice

100

94

108

112

 

Quota di mercato %

22

21

24

23

 

Indice

100

97

108

103

 

Prezzo medio

2 878

2 952

2 828

2 601

 

Indice

100

103

98

90

Resto del mondo

Volume (tonnellate)

3 407

2 539

1 968

558

 

Indice

100

75

58

16

 

Quota di mercato %

5

4

3

1

 

Indice

100

77

58

15

 

Prezzo medio

2 751

2 928

2 918

3 117

 

Indice

100

106

106

113

Totale dei paesi terzi, ad eccezione della RPC

Volume (tonnellate)

33 820

38 133

40 564

42 738

 

Indice

100

113

120

126

 

Quota di mercato %

46

53

55

53

 

Indice

100

116

119

117

 

Prezzo medio

2 834

2 910

2 764

2 545

 

Indice

100

103

98

90

Totale dei paesi terzi, ad eccezione della Thailandia e della RPC

Volume (tonnellate)

33 792

37 106

37 905

35 918

 

Indice

100

110

112

106

 

Quota di mercato %

46

51

51

45

 

Indice

100

113

112

98

 

Prezzo medio

2 834

2 921

2 785

2 576

 

Indice

100

103

98

91

Fonte:

Eurostat.

(132)

Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono cresciute di circa 9 000 tonnellate, ossia del 26 %, quindi più velocemente del consumo dell’Unione, determinando un incremento della quota di mercato dal 46 % al 53 %.

(133)

Tuttavia il 76 % di tale incremento (6 792 tonnellate) era costituito da importazioni dalla Thailandia che eludono le misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni dalla Cina, come indicato al considerando 3, e che pertanto devono essere considerate importazioni cinesi.

(134)

Come si evince dalla tabella 5, mentre le importazioni da altri paesi terzi, ad eccezione della Thailandia, sono cresciute del 6 % durante il periodo in esame (2 126 tonnellate), dunque più lentamente rispetto al consumo dell’Unione, le importazioni dalla Thailandia sono cresciute di varie migliaia di volte, con un conseguente aumento della quota di mercato dallo 0 % al 9 %. Le importazioni da altri paesi terzi esclusa la Thailandia hanno perso quota di mercato, in particolare tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame, quando l’aumento della quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia è stato più pronunciato (+ 5 punti percentuali).

(135)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame i livelli dei prezzi delle importazioni dalla Thailandia sono risultati inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione del 3,5 % in media, come spiegato al considerando 129, mentre nello stesso periodo i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, fatta eccezione per la Thailandia, erano in linea con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni generali

(136)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(137)

Come indicato al considerando 11, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(138)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione, nonché sulla base di dati macroeconomici forniti dai produttori non inclusi nel campione e dall’associazione dei produttori dell’Unione, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella domanda di riesame. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(139)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(140)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.4.2.   Indicatori macroeconomici

5.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(141)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

41 387

35 173

36 292

39 460

Indice

100

85

88

95

Capacità produttiva (tonnellate)

52 900

47 600

48 100

50 750

Indice

100

90

91

96

Utilizzo degli impianti %

78,2

73,9

75,5

77,8

Indice

100

94

96

99

Fonte:

informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dall’associazione dei produttori dell’Unione.

(142)

Sebbene il consumo dell’Unione sia cresciuto dell’8 % durante il periodo in esame, come indicato al considerando 113, il volume di produzione del prodotto simile è diminuito del 15 % tra il 2017 e il 2018, dopodiché ha registrato una leggera ripresa nel resto del periodo in esame, con il risultato di un calo del 5 % nell’arco dell’intero periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha pertanto tratto beneficio dall’aumento del consumo dell’Unione.

(143)

Il calo del volume di produzione è dovuto in parte ai processi di ristrutturazione avviati dall’industria dell’Unione nel tentativo di riprendersi dal pregiudizio subito durante il periodo dell’inchiesta di riesame della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014) e in parte alla crescente concorrenza sleale ai danni dell’industria dell’Unione da parte delle importazioni in elusione del prodotto oggetto del riesame provenienti dalla Thailandia. Come spiegato al considerando 132, l’aumento dei volumi delle importazioni da paesi terzi è stato dovuto principalmente a un incremento delle importazioni in elusione di AHF dalla Thailandia.

5.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(144)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)

38 107

31 871

31 550

35 739

Indice

100

84

83

94

Quota di mercato %

51

44

42

45

Indice

100

86

82

87

Fonte:

informazioni fornite dal richiedente, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione.

(145)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. È diminuito in maniera costante fino al 2019 (del 17 %) e ha registrato una parziale ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con un aumento di 11 punti percentuali. Tuttavia tale incremento non era in linea con l’aumento del consumo dell’Unione, il che ha complessivamente determinato una contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 51 % nel 2017 al 45 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (meno sei punti percentuali), mentre la quota di mercato delle importazioni in elusione dalla Thailandia è aumentata di nove punti percentuali nello stesso periodo.

5.4.2.3.   Crescita

(146)

Sebbene il consumo dell’Unione sia aumentato dell’8 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 6 %, determinando per l’industria dell’Unione una perdita di quota di mercato del 13 % durante il periodo in esame. Pertanto nel periodo in esame l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita.

5.4.2.4.   Occupazione e produttività

(147)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti (in ETP)

394

356

359

378

Indice

100

90

91

96

Produttività (unità/addetto)

105

99

101

104

Indice

100

94

96

99

Fonte:

informazioni fornite dal richiedente, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione.

(148)

Il numero di addetti dell’industria dell’Unione è diminuito del 4 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione (tonnellate) per addetto, ha seguito lo stesso andamento fino al 2019 e ha fatto registrare una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame in seguito all’aumento della produzione e delle vendite, come spiegato ai considerando 142 e 145.

(149)

La diminuzione del numero di addetti è dovuta al calo del volume di produzione, che è anch’esso legato al calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione.

5.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(150)

La Commissione ha concluso al considerando 89 che le pratiche di dumping dalla RPC sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che il rischio di persistenza del dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure era molto elevato.

(151)

Sebbene le misure antidumping siano in vigore dal 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un calo rilevante del volume delle vendite, che ha determinato una contrazione della quota di mercato pari al 13 % durante il periodo in esame. Non si è pertanto potuta constatare una piena ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e l’industria dell’Unione rimane assai vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

5.4.3.   Indicatori microeconomici

5.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(152)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

MEDIA dei prezzi unitari di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

2 822

2 930

2 810

2 663

Indice

100

104

100

94

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

2 645

2 776

2 620

2 574

Indice

100

105

99

97

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(153)

La media dei prezzi unitari di vendita è aumentata tra il 2017 e il 2018 ed è diminuita nel 2019 attestandosi allo stesso livello del 2017, per poi registrare un calo del 6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita a mantenere i suoi prezzi di vendita al di sopra del costo unitario di produzione durante l’intero periodo in esame, la pressione sui prezzi esercitata dall’aumento delle importazioni in elusione dalla Thailandia ha chiaramente inciso sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, durante il quale i prezzi sono diminuiti in misura maggiore rispetto ai costi unitari.

5.4.3.2.   Costo del lavoro

(154)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per addetto

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

19 444

19 827

20 487

22 184

Indice

100

102

105

114

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(155)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è progressivamente aumentato. Nel complesso il costo medio del lavoro per addetto è cresciuto del 14 %. Tale andamento è stato influenzato prevalentemente dal processo di ristrutturazione dell’industria dell’Unione, giacché alcuni produttori hanno investito nella creazione di strutture di vendita in vari Stati membri.

5.4.3.3.   Scorte

(156)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (tonnellate)

978

940

1 693

1 425

Indice

100

96

173

146

Scorte finali, in percentuale sulla produzione %

2,4

2,7

4,7

3,6

Indice

100

113

197

153

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(157)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L’andamento delle scorte è pertanto indicato soltanto a titolo informativo.

(158)

Complessivamente le scorte sono aumentate del 46 % nel periodo in esame. Inizialmente sono diminuite del 4 % tra il 2017 e il 2018, per poi aumentare progressivamente nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(159)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

8,2

7,4

6,8

3,4

Indice

100

90

83

41

Flusso di cassa (in EUR)

10 768 045

10 888 351

8 682 415

10 199 898

Indice

100

101

81

95

Investimenti (in EUR)

1 141 165

4 327 224

1 119 149

1 665 356

Indice

100

379

98

146

Utile sul capitale investito %

10

7

5

1

Indice

100

74

55

15

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(160)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(161)

Dopo la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1, nell’ambito della quale sono state istituite le misure antidumping, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e il suo margine di profitto ha raggiunto l’8,2 % nel 2017. Tuttavia la situazione è successivamente peggiorata e i margini di profitto sono diminuiti a partire dal 2018, attestandosi ad appena il 3,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che corrisponde a un calo del 59 % nel periodo in esame.

(162)

Ciò è stato dovuto prevalentemente alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in elusione dalla Thailandia, che sono entrate nell’Unione a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi, al punto da costringere l’industria dell’Unione a ridurre i propri prezzi, come spiegato al considerando 153.

(163)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Poiché l’industria dell’Unione è ancora redditizia, nonostante l’andamento al ribasso, il flusso di cassa si è complessivamente mantenuto piuttosto stabile nel periodo in esame.

(164)

Gli investimenti sono cresciuti del 46 % nel periodo in esame, principalmente grazie agli sforzi profusi dall’industria dell’Unione per razionalizzare la produzione e aumentare l’efficienza e la produttività in modo da contrastare l’incremento delle importazioni a basso prezzo. Tuttavia nello stesso periodo l’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso dal 10 % all’1 % e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività.

(165)

Dato il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno incontrato crescenti difficoltà a ottenere capitali per i loro investimenti. Con utili sul capitale investito in così rapido calo la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è ancora più a rischio.

5.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(166)

L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nel complesso l’andamento dei principali indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame.

(167)

In particolare si è registrato un calo della produzione, dei volumi di vendita e delle quote di mercato, nonché dei prezzi di vendita; tale andamento ha avuto ripercussioni negative sull’occupazione, sulla produttività e sulla redditività. La maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in elusione provenienti dalla Thailandia in particolare non ha permesso all’industria dell’Unione di allineare i prezzi di vendita all’andamento dei costi di produzione, con effetti negativi sulla sua redditività, che è diminuita di quasi il 60 % durante il periodo in esame. Infine il rapido calo degli utili sul capitale investito incide negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e investimenti.

(168)

Dall’altro lato, nonostante l’andamento al ribasso degli indicatori, l’industria dell’Unione è comunque riuscita a mantenere volumi di vendita elevati e una quota di mercato rilevante. Analogamente, nonostante l’andamento negativo, la redditività è rimasta positiva per tutto il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base ma si trovava in una situazione di fragilità.

(169)

Pertanto la Commissione ha successivamente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(170)

La Commissione ha concluso al considerando 168 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame ma si trovava in una situazione di fragilità. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(171)

Per stabilire se esista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi: i) volume di produzione e capacità inutilizzata nella RPC e attrattiva del mercato dell’Unione; ii) probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure; e iii) esistenza di pratiche di elusione.

6.1.   Volume di produzione e capacità inutilizzata nella RPC — attrattiva del mercato dell’Unione

(172)

Come indicato al considerando 91, la capacità produttiva nella RPC supera notevolmente i volumi di produzione e la domanda interna sul mercato cinese. Inoltre, date le conclusioni sull’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando da 102 a 105, in caso di scadenza delle misure è assai probabile che tale capacità inutilizzata sia impiegata in gran parte per le esportazioni nel mercato dell’Unione.

6.2.   Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(173)

Al fine di valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni cinesi senza dazi antidumping costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi delle esportazioni nel mercato dell’Unione. Su tale base, come indicato rispettivamente ai considerando 127 e 128, il margine di undercutting medio per il prodotto oggetto del riesame è risultato pari al 4,2 % per tutti i regimi di importazione e al 7,2 % nell’ambito del regime di perfezionamento attivo; quest’ultimo, che non prevede l’applicazione di dazi, è ritenuto il migliore indicatore dei probabili livelli di prezzo in assenza delle misure antidumping.

(174)

Inoltre, come spiegato al considerando 120, quasi tutte le importazioni dalla RPC nell’Unione sono state effettuate in regime di perfezionamento attivo. Pertanto si può concludere che le misure antidumping sono state efficaci nell’impedire l’ingresso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC nel mercato dell’Unione e che è assai probabile la ripresa di tali importazioni in caso di scadenza delle misure.

(175)

Il prodotto oggetto del riesame è un prodotto di base e pertanto il mercato è sensibile ai prezzi. Un aumento improvviso delle importazioni a basso prezzo costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente i prezzi, ripetendo la scelta già operata per competere con le importazioni in elusione dalla Thailandia, come illustrato ai considerando 133 e 135.

(176)

In considerazione di quanto sopra, e nel caso di un aumento delle importazioni a basso prezzo dalla RPC, i produttori dell’Unione, nel tentativo di mantenere i volumi di vendita e le quote di mercato, ridurrebbero i prezzi del 4,2 % (al livello dell’undercutting); ciò avrebbe un’incidenza sulla redditività complessiva dell’industria, che diminuirebbe dal 3,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame al – 1 %, risultando così negativa a breve termine.

(177)

Dall’altro lato se l’industria dell’Unione mantenesse i suoi livelli di prezzo attuali, e considerando che gli AHF sono un prodotto di base, ciò avrebbe un’incidenza negativa pressoché immediata sui suoi volumi di vendita e di produzione nonché sulla sua quota di mercato. Inoltre un calo del volume di produzione determinerebbe un incremento dei costi unitari di produzione a causa della ridotta economia di scala. Ciò provocherebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione con conseguenti perdite a breve termine.

(178)

Con una perdita di redditività l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione.

6.3.   Esistenza di pratiche di elusione

(179)

Come indicato al considerando 104, già in passato gli esportatori cinesi hanno fatto ricorso a pratiche di dumping nel mercato dell’Unione. Attualmente, come indicato ai considerando 2 e 3, sono in atto due misure antielusione: una nei confronti delle importazioni di un prodotto leggermente modificato proveniente dalla Cina e una seconda misura, più recente, che si applica alle importazioni provenienti dalla Thailandia, dove i produttori esportatori cinesi hanno avviato operazioni di assemblaggio.

(180)

Come indicato ai considerando 153 e 162, le pratiche di elusione dalla Thailandia sono state la causa principale delle perdite subite dall’industria dell’Unione in termini di volume di vendita e di quota di mercato durante il periodo in esame. L’esistenza di tali pratiche di elusione dimostra che l’ingresso di importazioni in elusione nel mercato dell’Unione in assenza di dazi antidumping ha notevoli ripercussioni negative sulla situazione dell’industria dell’Unione, che si manifestano rapidamente data la sensibilità del mercato ai prezzi.

6.4.   Conclusioni

(181)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando quindi ulteriormente la già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole. Di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(182)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.

(183)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(184)

L’industria dell’Unione è costituita da circa otto società; impiegava circa 1 000 addetti direttamente e molti altri lavoratori tramite l’indotto. Come indicato al considerando 11, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(185)

Come indicato sopra, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ma si trova in una situazione di fragilità, come conferma l’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. La soppressione dei dazi antidumping comporterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole, che si tradurrebbe in un calo del volume di produzione e del volume delle vendite, nonché in una contrazione della quota di mercato, con una conseguente perdita di redditività e di posti di lavoro.

(186)

Dall’altro lato l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria solida. Dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza è riuscita a migliorare la propria situazione in condizioni eque sul mercato dell’Unione, realizzando investimenti e raggiungendo un discreto livello di redditività. La proroga delle misure impedirebbe alle importazioni a basso prezzo dalla RPC di inondare il mercato dell’Unione e dunque consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere livelli di prezzo sostenibili e di accrescere la propria redditività nella misura necessaria agli investimenti futuri.

(187)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(188)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Un solo importatore, Cellofix, ha trasmesso osservazioni ma non ha risposto al questionario.

(189)

Cellofix si è opposta al rinnovo delle misure in vigore sostenendo che: i) la mancata proroga non avrebbe determinato una reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione e ii) il mantenimento delle misure sarebbe stato contrario all’interesse dell’Unione.

(190)

Per quanto riguarda il primo punto Cellofix ha sostenuto che le misure attuali sono in vigore da più di 11 anni e che durante tale periodo l’industria dell’Unione si è ripresa dall’eventuale pregiudizio subito. Ciò sarebbe dimostrato anche dalla crescita dell’industria.

(191)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come indicato nella sezione 5.4, l’inchiesta ha accertato un andamento generale al ribasso degli indicatori economici e finanziari dell’industria dell’Unione e ha dimostrato che quest’ultima si trovava in una situazione di fragilità nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come spiegato al considerando 146, la Commissione non ha nemmeno riscontrato una crescita dell’industria dell’Unione. Si rammenta che sulla base di tale andamento la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe un rischio di reiterazione del pregiudizio notevole. Pertanto le argomentazioni formulate dall’importatore a tale riguardo sono state respinte.

(192)

Quanto al secondo punto, in base al quale il rinnovo delle misure sarebbe contrario all’interesse dell’Unione, l’importatore ha sostenuto che, in seguito all’adozione delle misure antidumping definitive nel 2009, ha incontrato difficoltà ad acquistare AHF dall’industria dell’Unione non solo per via della scarsa capacità produttiva di quest’ultima ma anche a causa della pressione esercitata sui produttori dell’Unione dai suoi concorrenti di grandi dimensioni allo scopo di limitare le forniture a Cellofix.

(193)

Per quanto concerne l’affermazione riguardo alla scarsa capacità produttiva, dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione aveva una capacità inutilizzata disponibile di circa 10 000 tonnellate; tale dato sembrerebbe escludere difficoltà da parte dell’industria dell’Unione a rifornire il mercato dell’Unione. Quanto alla presunta pressione esercitata sull’industria dell’Unione per limitare l’approvvigionamento di AHF, la società non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(194)

Data l’assenza di collaborazione da parte degli altri importatori, operatori commerciali e utilizzatori, non erano disponibili informazioni riguardo agli effetti dei dazi su tali soggetti. Dall’inchiesta iniziale è tuttavia emerso che eventuali effetti prodotti su altre parti interessate non sono stati tali da indurre a ritenere che le misure fossero contrarie all’interesse dell’Unione. Analogamente la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha accertato che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative di rilievo sulla situazione di queste parti.

(195)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento in vigore delle misure antidumping non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori.

7.3.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(196)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della RPC.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(197)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping praticato dalla RPC, alla reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della RPC debbano essere mantenute.

(198)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(199)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(200)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito di tale inchiesta si potrà esaminare, tra l’altro, la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio a livello nazionale.

(201)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(202)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (60) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(203)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare le loro osservazioni in risposta alla divulgazione di tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(204)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (61), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(205)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

RPC

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4  %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3  %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2  %

A946

Tutte le altre società

30,0  %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071 e 7607119072), fatta eccezione per quelli prodotti dalle società elencate di seguito:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

C201

5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071 e 7607119072), spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).

6.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia. (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 6).

(6)  GU C 98 del 25.3.2020, pag. 10.

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 436 del 17.12.2020, pag. 10).

(8)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500.

(9)  GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

(10)  Nel quadro del regime di perfezionamento attivo merci non unionali sono importate per essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento, ad esempio a fini di fabbricazione o riparazione, senza essere soggette ai dazi all’importazione.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40); regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8), considerando da 91 a 97 e da 154 a 158; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 125 a 131 e da 185 a 188; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 80 a 86 e da 140 a 143.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando da 98 a 104; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 132 a 137; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 87 a 92.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando da 105 a 112; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 138 a 143; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 93 a 98. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di fogli di alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando da 113 a 135; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 144 a 166; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 99 a 120.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando da 136 a 140; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 167 a 171; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 121 a 125.

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando 141 e 142; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando 172 e 173; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando 126 e 127.

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando da 143 a 153; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 174 a 184; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 128 a 139.

(19)  SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017 (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

(21)  Documenti di lavoro dell’OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni OCSE, Parigi, consultabile all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en.

(22)  Think!Desk China Consulting & Research, Final Report – Analysis of Market Distortions in the Chinese Non- Ferreous Metal Industry.

(23)  http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (ultima consultazione: 29 ottobre 2021).

(24)  Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China: Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty Order, 83 Fed. Reg. 17,360 (Dipartimento del Commercio, 19 aprile 2018).

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando 141 e 142; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando 96 e 97.

(26)  Cfr.: http://www.nanshan.com.cn/searchdetails?id=2838&cid= (consultato il 31 agosto 2021).

(27)  Cfr.: https://www.dfdcjt.com/article/item.html?id=2166 (consultato il 31 agosto 2021).

(28)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), disponibile all’indirizzo

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 147 a 155; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 102 a 109.

(30)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 156 a 158; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando 111.

(31)  In base alle informazioni disponibili, nel 2020 la produzione cinese di fogli di alluminio è aumentata del 3,8 % su base annua (cfr. China Nonferrous Metals News - Exploring a new«blue ocean»for aluminum foil applications, consultabile all’indirizzo: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-07-14/doc-ikqciyzk5369663.shtml, (ultima consultazione: 22 settembre 2021). Inoltre, sebbene nel 2020 la capacità di produzione di alluminio elettrolitico cinese risultasse pari a circa 38,55 milioni di tonnellate l’anno, se ne prevedeva un aumento di 3,163 milioni di tonnellate nel 2021 (cfr. il documento riguardante l’analisi e le prospettive del mercato dell’alluminio nel 2020, consultabile all’indirizzo: https://www.sohu.com/a/445610891_782456, ultima consultazione: 22 settembre 2021).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 162 a 165; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 116 a 120.

(33)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(34)  Non è stato possibile reperire dati finanziari relativi all’unica società produttrice (Rusal Armenal, CJSC) né nella banca dati di Dun and Bradstreet (https://globalfinancials.com/index-admin.html) né sul sito web della società o altrove online.

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando 169.

(36)  I dati finanziari delle cinque società produttrici di estrusi in alluminio sono stati utilizzati in due recenti inchieste della Commissione relative a prodotti di alluminio: prodotti laminati piatti di alluminio (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40, considerando 266 e 267) e fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142, considerando 223).

(37)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(38)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2.

(39)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2.

(40)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Tali paesi sono l’Azerbaigian, la Bielorussia, la Corea del Nord, il Turkmenistan e l’Uzbekistan. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(41)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2.

(42)  Questo è il periodo più recente per il quale, al momento della consultazione della serie di dati, era disponibile il costo orario del lavoro per tale attività.

(43)  La categoria «attività metallurgiche» comprende la produzione di alluminio, che corrisponde al codice C24.42 (cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF, pag. 156).

(44)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2.

(45)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2.

(46)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2.

(47)  https://globalfinancials.com/index-admin.html (consultato il 28 settembre 2021).

(48)  Allegato 1C.3 della domanda di riesame (Overcapacity in Chinese rolled product sector increases focus on exports, CRU, e Overcapacity in China – an impediment to the Party’s reform agenda, Camera di commercio dell’Unione europea in Cina) e il capitolo 15 del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale.

(49)  Allegato 1C.3 della domanda di riesame (Overcapacity in Chinese rolled product sector increases focus on exports, CRU).

(50)  Capitolo 6 del documento The Global Market Outlook for Aluminium Foil to 2022, CRU (allegato 1C.3 della domanda di riesame).

(51)  http://www.sheitc.sh.gov.cn/jjyw/20210106/ada4d50132bf4ccaa5c97944073a7d2d.html (ultima consultazione: 2 settembre 2021).

(52)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction.

(53)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx.

(54)  t20.007357 (allegato 1B.4: allegati pubblici, parte 1, pagg. da 27 a 32).

(55)  Allegato 1C.3 della domanda di riesame (Global outlook for foil and outlook for primary aluminium, CRU, pag. 9).

(56)  Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27 in quanto il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020.

(57)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271.

(58)  Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(59)  Nel periodo dell’inchiesta sono state importate 1 339 tonnellate nell’ambito del regime statistico di perfezionamento attivo e 106 tonnellate nell’ambito del regime statistico normale, mentre 143 tonnellate hanno costituito importazioni in elusione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271.

(60)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(61)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


DECISIONI

10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/403 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2022

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2022) 1262]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)

Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4)

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette.

(5)

Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

(6)

La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 15 aprile 2021 (6).

(7)

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

(8)

Il 25 agosto 2019 la Commissione ha ricevuto dalla società polacca Rowerland Piotr Tokarz («Rowerland» o «la società») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione.

(9)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Rowerland è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la sua domanda di esenzione debitamente motivata.

(10)

Al soggetto di cui alla tabella 1 è stato assegnato il codice addizionale TARIC C529, al fine di individuare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza degli effetti

C529

Rowerland Piotr Tokarz

ul. Klubowa 23,

PL-32-600 Broszkowice, Polonia

17.10.2019

(11)

In conformità all’articolo 6 del regolamento di esenzione, la Commissione ha individuato nel periodo dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020 il periodo da esaminare al fine di verificare le attività di Rowerland durante il periodo di sospensione e valutare se concedere o no un’esenzione («periodo dell’inchiesta»).

(12)

Nel gennaio 2021 Rowerland ha fornito alla Commissione dati e cifre, ulteriormente integrati nel maggio 2021, in base ai quali, durante il periodo dell’inchiesta, la società per poter beneficiare dell’esenzione avrebbe soddisfatto le condizioni stabilite nel regolamento di esenzione.

(13)

In particolare, Rowerland ha sostenuto a) di aver utilizzato parti essenziali di biciclette per l’assemblaggio di biciclette in quantità superiori alla soglia di 299 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile (norma «de minimis») e b) che il valore aggiunto delle parti apportato durante le operazioni di assemblaggio corrispondeva a più del 25 % del costo di produzione (criterio relativo al valore aggiunto del 25 %). Le sue operazioni di assemblaggio non rientrerebbero pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 dell’8 giugno 2016 (regolamento di base). Inoltre, Rowerland non ha sostenuto che le parti importate dalla Cina fossero inferiori al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio durante il periodo dell’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base («criterio del 60-40 %»).

(14)

Nel novembre 2021 la Commissione ha effettuato una visita di verifica presso la sede della società per esaminare nel merito la domanda di esenzione.

(15)

Nel corso dell’esame i servizi della Commissione hanno accertato quanto segue:

a)

Rowerland ha rispettato la norma «de minimis» di cui al considerando (13) in termini di quantitativi di parti di biciclette acquistate e utilizzate per l’attività di assemblaggio, come verificato in base ai quantitativi di biciclette assemblate;

b)

i dati utilizzati dalla società per dimostrare il rispetto delle norme antielusione possono essere conciliati con quelli registrati nel sistema contabile;

c)

il sistema contabile utilizzato da Rowerland non ha consentito alla società di risalire all’origine delle parti di biciclette acquistate e utilizzate nelle operazioni di assemblaggio e pertanto non è stato possibile valutare il criterio del 60-40 %;

d)

l’inchiesta ha rivelato che Rowerland non ha fabbricato parti di biciclette, ad eccezione delle ruote;

e)

conformemente alla documentazione e alle spiegazioni fornite da Rowerland durante il processo di verifica, diversi costi dichiarati da Rowerland come valore aggiunto sono stati modificati come precisato ai punti i)-ii) in appresso, mentre altri costi di cui ai punti iii)-v) in appresso non sono stati accettati come costi direttamente connessi alle attività di assemblaggio:

i)

l’importo indicato come costi energetici diretti è stato calcolato da Rowerland sulla base del numero di lavoratori addetti alle operazioni di assemblaggio, mentre l’importo indicato come costi energetici indiretti è stato calcolato sulla base del numero di dipendenti amministrativi. Tale metodologia non è stata ritenuta appropriata poiché i costi energetici sono collegati ai locali in cui si svolgono le operazioni di assemblaggio e non al numero di dipendenti. I costi energetici sono stati pertanto ricalcolati e ripartiti sulla base dei metri quadrati dei locali in cui sono state effettuate le operazioni di assemblaggio (costi energetici diretti) e dei metri quadrati dell’ufficio e dei magazzini in cui le parti di biciclette sono state immagazzinate (costi energetici indiretti);

ii)

l’importo indicato da Rowerland come affitto/leasing ed elencato come costo di produzione indiretto è stato modificato a causa di un errore materiale.

iii)

l’importo indicato da Rowerland come costi energetici indiretti comprendeva i costi energetici per locali non collegati alle operazioni di assemblaggio della società. Tali costi sono stati pertanto separati dai costi di produzione delle biciclette;

iv)

l’importo indicato da Rowerland alla voce «Altri costi diretti di produzione» comprendeva i costi relativi alla verniciatura di parti di biciclette non utilizzate durante il periodo dell’inchiesta. Anche tali costi sono stati pertanto separati dai costi di produzione delle biciclette assemblate durante il periodo dell’inchiesta;

v)

l’importo indicato da Rowerland come ammortamento comprendeva l’ammortamento per tutti gli edifici, le strutture e i locali della società. La società non ha segnalato alcun ammortamento per i macchinari, in quanto le attrezzature limitate di proprietà della società erano già state ammortizzate. Poiché l’ammortamento dell’edificio commerciale (negozio) e dei relativi magazzini non era collegato alle operazioni di assemblaggio, è stato considerato come spesa amministrativa e non come parte dei costi di produzione.

f)

dopo un nuovo calcolo, il valore aggiunto delle parti apportato da Rowerland durante l’operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

(16)

Ne consegue che la società non soddisfaceva i criteri di esenzione. In particolare, durante il periodo dell’inchiesta Rowerland rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(17)

Per questi motivi e a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, è opportuno che la domanda di esenzione sia respinta e che sia revocata la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento.

(18)

Il dazio esteso dovrebbe pertanto essere riscosso retroattivamente dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, vale a dire il 17 ottobre 2019.

(19)

Il 25 gennaio 2022 la società è stata informata delle risultanze di cui sopra in base alle quali la Commissione intendeva proporre il rigetto della sua domanda di esenzione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, Alla società è stata inoltre data la possibilità di essere ascoltata e un’audizione con la società ha avuto luogo.

(20)

Nelle osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni Rowerland ha contestato la revisione dei suoi costi effettuata dalla Commissione quale indicata al considerando (15). In particolare, Rowerland ha sostenuto che l’importo dell’ammortamento incluso nel calcolo del valore aggiunto dovrebbe comprendere anche le spese di ammortamento corrispondenti a strutture supplementari quali lo spiazzo pavimentato, la tendostruttura e l’edificio commerciale con il suo magazzino, in quanto tali strutture sarebbero state direttamente collegate alle operazioni di assemblaggio di biciclette e/o costituivano parte integrante dell’intero impianto.

(21)

In linea generale va precisato che nel determinare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, se il valore aggiunto alle parti originato nell’operazione di assemblaggio sia superiore al 25 % del costo di fabbricazione, i costi inclusi nel calcolo del valore aggiunto sono i costi sostenuti nel processo di fabbricazione che portano a un aumento del valore del prodotto finito oltre ai suoi costi iniziali (ad esempio costi della manodopera addetta alla fabbricazione, costi generali degli impianti, ammortamento degli impianti di assemblaggio, parti fabbricate internamente). Questi costi dovrebbero quindi essere specificamente sostenuti nel corso del processo di fabbricazione e completamento delle biciclette. I costi sostenuti dalla società che non possono essere ricollegati al processo di fabbricazione durante il periodo di inchiesta non sono inclusi nel calcolo del valore aggiunto. Altri tipi di spese, quali le spese generali, amministrative e di vendita, non sono quindi incluse nel calcolo del valore aggiunto in quanto tali costi non vengono sostenuti dalla società nel corso del processo di fabbricazione e non aumentano il valore aggiunto del prodotto.

(22)

Si ricorda inoltre che, come indicato al considerando (15), lettera d), Rowerland non ha fabbricato parti di biciclette, ad eccezione delle ruote. Le spese di ammortamento dichiarate riguardavano principalmente vari edifici. Dall’inchiesta è emerso che nell’aprile 2020 Rowerland disponeva anche di un edificio utilizzato per la vendita di biciclette L’ammortamento di tale edificio non è stato pertanto incluso nel calcolo del valore aggiunto. L’ammortamento degli edifici in cui si sono svolte operazioni di assemblaggio o che erano collegati alle operazioni di assemblaggio è stato tuttavia incluso nel calcolo del valore aggiunto. La Commissione ha inoltre incluso l’affitto di due magazzini in cui erano immagazzinate le parti di biciclette, in quanto tali costi sono legati al processo di fabbricazione. Per quanto riguarda lo spiazzo pavimentato e la tendostruttura, non sono state fornite prove sufficienti di un nesso diretto con l’operazione di assemblaggio. In ogni caso l’incidenza di tale questione è marginale nella pratica, poiché il valore aggiunto sarebbe comunque inferiore al 25 %. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(23)

Rowerland ha inoltre contestato la revisione dei costi dell’energia elettrica effettuata dalla Commissione di cui al considerando (15), lettera e), punti i) e iii). La società ha sostenuto che il suo criterio di ripartizione utilizzato per l’energia elettrica era stato selezionato da un revisore certificato. Non sono state presentate prove al riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(24)

Rowerland ha inoltre sostenuto che le spese connesse all’acqua fornita ai dipendenti e allo smaltimento dei rifiuti dovrebbero essere incluse nel calcolo del valore aggiunto. Tali spese erano tuttavia talmente basse da non avere alcuna incidenza significativa sul calcolo del valore aggiunto.

(25)

Rowerland ha infine sostenuto di aver involontariamente fornito informazioni erronee al gruppo della Commissione incaricato del caso in merito al periodo di utilizzo di alcune parti di biciclette per le quali sono stati sostenuti costi di verniciatura. La società ha affermato che tali parti sono state utilizzate per l’assemblaggio di biciclette nel periodo dell’inchiesta e che pertanto i costi di verniciatura dovrebbero essere inclusi nel calcolo del valore aggiunto.

(26)

La Commissione osserva che non sono state presentate prove al riguardo e che pertanto l’argomentazione è stata respinta in quanto non comprovata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella del presente articolo è respinta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/97.

Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza degli effetti

C529

Rowerland Piotr Tokarz

ul. Klubowa 23,

PL-32-600 Broszkowice, Polonia

17.10.2019

Articolo 2

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui all’articolo 1.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di cui alla colonna «Data di decorrenza degli effetti».

Articolo 3

Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 1 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per la Commissione

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)  Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del 10 gennaio 1997 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

(5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GUL 140 del 23.4.2021, pag. 1.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/659 della Commissione, del 15 aprile 2021, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1).


10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/404 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di governo — sistemi del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato I della stessa.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

Con la suddetta decisione di esecuzione si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 8847:2017 per apparecchi di governo — sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia), che aveva sostituito la precedente norma armonizzata EN ISO 8847:2004 e il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2017/C 435/06 della Commissione (6). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 8847:2021.

(5)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità della norma rivista dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(6)

La norma EN ISO 8847:2021 specifica i requisiti per la progettazione, l’installazione e la prova dei sistemi di governo del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) su imbarcazioni di piccole dimensioni con o senza motore di propulsione e su imbarcazioni di piccole dimensioni con motore fuoribordo fino a una potenza totale di 37 kW inclusi.

(7)

La norma EN ISO 8847:2021 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

La norma EN ISO 8847:2021 sostituirà la norma EN ISO 8847:2017.

(9)

È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN ISO 8847:2017 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN ISO 8847:2017, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma.

(11)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8847:2021 sia incluso in tale allegato.

(12)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8847:2017 sia incluso in tale allegato.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

(3)  Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(4)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

(5)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 435 del 15.12.2017, pag. 144).


ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:

N.

Riferimento della norma

«44.

EN ISO 8847:2021

 

Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia)».


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«37.

EN ISO 8847:2017

Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia)

10 settembre 2023».


10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/405 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per piastre di copertura e lastre, apparecchi di illuminazione, apparecchi elettrici, sistemi di alimentazione a binario elettrificato, interruttori, apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, e apparecchiature per la saldatura a resistenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2)

Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec e ETSI.

(3)

Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN IEC 61010-2-034:2021 e la corrispondente modifica EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 relative alle prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio.

(4)

Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto e modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione (3): EN 50520:2009 per piastre di copertura e lastre, EN 60898-2:2006 per interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua, EN 61010-2-051:2015 per apparecchi da laboratorio per mescolare ed agitare e EN 61010-2-030:2010 per apparecchi dotati di circuiti di prova o di misura. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate e modifiche seguenti: EN 50520:2020 e EN 50520:2020/A1:2021; EN 60898-2:2021; EN IEC 61010-2-051:2021 e EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021; e EN IEC 61010-2-030:2021 e EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021. Sulla base di tale richiesta, CEN e Cenelec hanno inoltre rivisto la norma armonizzata EN 61010-2-061:2015 per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 61010-2-061:2021 e della relativa modifica EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021.

(5)

Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno inoltre modificato e rettificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione: EN 60598-2-13:2006 quale modificata da EN 60598-2-13:2006/A1:2012 e rettificata da EN 60598-2-13:2006/AC:2006 per apparecchi di illuminazione da incasso a terra; EN 61534-1:2011 quale modificata da EN 61534-1:2011/A1:2014 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato; EN 61534-21:2014 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato; EN 61534-22:2014 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato; e EN 62135-1:2015 per apparecchiature per la saldatura a resistenza. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate modificative seguenti e di una rettifica: EN 60598-2-13:2006/A11:2021; EN 61534-1:2011/A11:2021; EN 61534-1:2011/A2:2021; EN 61534-21:2014/A11:2021; EN 61534-21:2014/A1:2021; EN 61534-22:2014/A11:2021; EN 61534-22:2014/A1:2021; e EN 62135-1:2015/AC:2016.

(6)

Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate, delle relative modifiche e delle relative rettifiche.

(7)

Le norme armonizzate EN IEC 61010-2-034:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021; EN 50520:2020 quale modificata da EN 50520:2020/A1:2021; EN 60898-2:2021; EN IEC 61010-2-051:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-061:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-030:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021; EN 60598-2-13:2006 quale modificata da EN 60598-2-13:2006/A1:2012 e EN 60598-2-13:2006/A11:2021 e quale rettificata da EN 60598-2-13:2006/AC:2006; EN 61534-1:2011 quale modificata da EN 61534-1:2011/A1:2014, EN 61534-1:2011/A11:2021 e EN 61534-1:2011/A2:2021; EN 61534-21:2014 quale modificata da EN 61534-21:2014/A11:2021 e EN 61534-21:2014/A1:2021; EN 61534-22:2014 quale modificata da EN 61534-22:2014/A11:2021 e EN 61534-22:2014/A1:2021; e EN 62135-1:2015 quale rettificata da EN 62135-1:2015/AC:2016 soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche e rettifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.

(9)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: EN 50520:2009; EN 60898-2:2006; EN 61010-2-051:2015; EN 61010-2-061:2015; EN 61010-2-030:2010; EN 60598-2-13:2006; EN 61534-1:2011; EN 61534-21:2014; EN 61534-22:2014 e EN 62135-1:2015.

(10)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Tuttavia, dato che il riferimento della norma armonizzata EN 61010-2-061:2015 è pubblicato nell’allegato IB della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956, è necessario sopprimere tale riferimento da detto allegato.

(11)

Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l’applicazione delle norme armonizzate EN 50520:2020 quale modificata da EN 50520:2020/A1:2021; EN 60898-2:2021; EN IEC 61010-2-051:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-061:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-030:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021; EN 60598-2-13:2006 quale modificata da EN 60598-2-13:2006/A1:2012 e EN 60598-2-13:2006/A11:2021 e quale rettificata da EN 60598-2-13:2006/AC:2006; EN 61534-1:2011 quale modificata da EN 61534-1:2011/A1:2014, EN 61534-1:2011/A11:2021 e EN 61534-1:2011/A2:2021; EN 61534-21:2014 quale modificata da EN 61534-21:2014/A11:2021 e EN 61534-21:2014/A1:2021; EN 61534-22:2014 quale modificata da EN 61534-22:2014/A11:2021 e EN 61534-22:2014/A1:2021 e EN 62135-1:2015 quale rettificata da EN 62135-1:2015/AC:2016, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle seguenti norme armonizzate unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative: EN 50520:2009; EN 60898-2:2006; EN 61010-2-051:2015; EN 61010-2-061:2015; EN 61010-2-030:2010; EN 60598-2-13:2006; EN 61534-1:2011; EN 61534-21:2014; EN 61534-22:2014 e EN 62135-1:2015.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(13)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

a)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

b)

l’allegato IB è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;

c)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 10 settembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(3)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2016/C 249/03) (GU C 249 dell’8.7.2016, pag. 62).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).


ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«101.

EN IEC 61010-2-034:2021

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2-034: Prescrizioni particolari per apparecchi di misura della resistenza di isolamento e per apparecchiature di prova della rigidità dielettrica

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

102.

EN 50520:2020

Piastre di copertura e lastre per la protezione e l’indicazione della sede di cavi o tubi interrati in installazioni nel sottosuolo

EN 50520:2020/A1:2021

103.

EN 60898-2:2021

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari — parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua

104.

EN IEC 61010-2-051:2021

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2-051: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per mescolare ed agitare

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

105.

EN IEC 61010-2-061:2021

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2-061: Prescrizioni particolari per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

106.

EN IEC 61010-2-030:2021

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2-030: Prescrizioni particolari per apparecchi dotati di circuiti di prova o di misura

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

107.

EN 60598-2-13:2006

Apparecchi di illuminazione — parte 2-13: Prescrizioni particolari — Apparecchi di illuminazione da incasso a terra

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/A11:2021

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

108.

EN 61534-1:2011

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 1: Prescrizioni generali

EN 61534-1:2011/A1:2014

EN 61534-1:2011/A11:2021

EN 61534-1:2011/A2:2021

109.

EN 61534-21:2014

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a parete e a soffitto

EN 61534-21:2014/A11:2021

EN 61534-21:2014/A1:2021;

110.

EN 61534-22:2014

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a pavimento o sotto pavimento

EN 61534-22:2014/A11:2021

EN 61534-22:2014/A1:2021

111.

EN 62135-1:2015

Apparecchiature per la saldatura a resistenza — parte 1: Prescrizioni di sicurezza per la progettazione, la costruzione e l’installazione

EN 62135-1:2015/AC:2016».


ALLEGATO II

La riga 29 dell’allegato IB della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è soppressa.


ALLEGATO III

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«96.

EN 50520:2009

Piastre di copertura e lastre per la protezione e l’indicazione della sede di cavi o tubi interrati in installazioni nel sottosuolo

10 settembre 2023

97.

EN 60898-2:2006

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari — parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua

10 settembre 2023

98.

EN 61010-2-051:2015

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2-051: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per mescolare ed agitare

10 settembre 2023

99.

EN 61010-2-030:2010

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2-030: Prescrizioni particolari per circuiti di prova e di misura

10 settembre 2023

100.

EN 60598-2-13:2006

Apparecchi di illuminazione — parte 2-13: Prescrizioni particolari — Apparecchi di illuminazione da incasso a terra

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

10 settembre 2023

101.

EN 61534-1:2011

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 1: Prescrizioni generali

EN 61534-1:2011/A1:2014

10 settembre 2023

102.

EN 61534-21:2014

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a parete e a soffitto

10 settembre 2023

103.

EN 61534-22:2014

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a pavimento o sotto pavimento

10 settembre 2023

104.

EN 62135-1:2015

Apparecchiature per la saldatura a resistenza — parte 1: Prescrizioni di sicurezza per la progettazione, costruzione e installazione

10 settembre 2023».


10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/406 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per le pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, le pompe di dosaggio, i distributori di carburante e le unità di pompaggio remote, i dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante e le valvole di sicurezza e i giunti girevoli per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante utilizzati nelle stazioni di servizio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)

Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE.

(3)

In particolare al CEN e al Cenelec è stato chiesto di elaborare le seguenti norme per i prodotti utilizzati nelle stazioni di servizio: costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote, requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante, requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza e requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante. Tale attività di normazione è stata illustrata nel capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.

(4)

Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha elaborato le seguenti norme armonizzate per i prodotti utilizzati nelle stazioni di servizio: EN 13012:2021 Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, EN 13617-1:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote, EN 13617-2:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante, EN 13617-3:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza ed EN 13617-4:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante.

(5)

Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 delle norme EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 ed EN 13617-4:2021 elaborate dal CEN.

(6)

Le norme EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 ed EN 13617-4:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

La norma EN 13012:2021 sostituisce la norma EN 13012:2012. La norma EN 13617-1:2021 sostituisce la norma EN 13617-1:2012. La norma EN 13617-2:2021 sostituisce la norma EN 13617-2:2012. La norma EN 13617-3:2021 sostituisce la norma EN 13617-3:2012. La norma EN 13617-4:2021 sostituisce la norma EN 13617-4:2012. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 ed EN 13617-4:2012 che sono stati pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 371/01) (4)

(8)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni riviste delle norme EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 ed EN 13617-4:2012 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

(9)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 ed EN 13617-4:2021 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(10)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 ed EN 13617-4:2012 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.

(12)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è così modificata:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

(3)  Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 371 del 12.10.2018, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).


ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«5.

EN 13012:2021

Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante

6.

EN 13617-1:2021

Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote

7.

EN 13617-2:2021

Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante

8.

EN 13617-3:2021

Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza

9.

EN 13617-4:2021

Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante»


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«4.

EN 13012:2012

Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante

3 settembre 2023

5.

EN 13617-1:2012

Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote

3 settembre 2023

6.

EN 13617-2:2012

Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante

3 settembre 2023

7.

EN 13617-3:2012

Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza

3 settembre 2023

8.

EN 13617-4:2012

Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante

3 settembre 2023»


10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/407 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2022

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 19,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (2), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie nella Repubblica di Turchia («l’inchiesta iniziale»).

(2)

Il 4 giugno 2018, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di tutti i produttori esportatori, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione (3), la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell’inchiesta iniziale.

(3)

La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. È stato tuttavia osservato che l’impatto della modifica legislativa era diverso a livello delle singole società (4).

(4)

Il 15 maggio 2020, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione (5), la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per quanto riguarda un produttore esportatore.

(5)

Il 20 maggio 2021, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione (6), la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi compensativi stabiliti nell’inchiesta iniziale, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658.

(6)

Essa ha constatato che la scadenza delle misure in vigore avrebbe comportato il persistere delle sovvenzioni, in quanto le esportazioni sovvenzionate del prodotto in esame verso l’Unione sarebbero proseguite in volumi considerevoli. Inoltre, tenuto conto dell’enorme capacità inutilizzata in Turchia, dell’attrattiva del mercato dell’Unione, dei livelli dei prezzi delle importazioni dalla Turchia e del loro probabile impatto sull’industria dell’Unione, vi era il rischio della persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

(7)

Infine si è stabilito che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore.

(8)

I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l’1,5 % e il 9,5 %.

1.2.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(9)

Il 29 maggio 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del dazio compensativo in vigore a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, presentata dal produttore esportatore Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi («il richiedente»). La domanda di riesame intermedio parziale si limitava alla verifica delle pratiche di sovvenzione per quanto concerneva il richiedente.

(10)

Il 5 febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia («il paese interessato») a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (7).

(11)

Il richiedente ha sostenuto che le circostanze che giustificano le misure compensative in vigore sembrano essere cambiate e sono di carattere duraturo per quanto riguarda il richiedente.

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

Il riesame relativo alle sovvenzioni del richiedente ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

1.4.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori e le associazioni noti dell’Unione, nonché il governo del paese interessato in merito all’apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1.   Risposte al questionario e visite di verifica

(15)

La Commissione ha inviato questionari al richiedente e alle autorità del paese interessato.

(16)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario sia dal richiedente che dalle autorità del paese interessato.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(17)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):

vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure

fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:

intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure

senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l’una, oppure

in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l’uno,

originarie della Repubblica di Turchia e attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) («il prodotto oggetto del riesame»).

(18)

Come nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha rilevato che il prodotto ittico prodotto in Turchia ed esportato nell’Unione e il prodotto ittico prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi finali fondamentali. Sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RITIRO DELLA DOMANDA

(19)

Nella sua lettera alla Commissione del 30 novembre 2021, il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame intermedio.

(20)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(21)

Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all’interesse dell’Unione.

(22)

Il 20 settembre 2021 la Commissione europea ha inoltre aperto un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (8). In questo contesto saranno quindi riesaminate le misure antisovvenzioni attualmente in vigore per tutti i produttori esportatori.

4.   CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(23)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere chiuso senza la necessità di determinare formalmente l’esistenza di un significativo cambiamento duraturo e delle pratiche di sovvenzione del richiedente.

(24)

Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.

(25)

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

(26)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia, per quanto riguarda il richiedente e attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011), è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

(4)  Considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione del 20 maggio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5).

(7)  GU C 40 del 5.2.2021, pag. 12.

(8)  GU C 380 del 20.9.2021, pag. 15.


Rettifiche

10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/64


Rettifica del regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione, del 4 agosto 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 5 agosto 2021 )

Pagina 32, allegato, frase introduttiva,

anziché:

«Nell'allegato XVII, la voce 68 è sostituita dalla seguente:»,

leggasi:

«Nell'allegato XVII è aggiunta la seguente voce:».

Pagina 33, allegato, tabella, paragrafo 10,

anziché:

«Fino al 25 agosto 2024 il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 deve essere di 2 000 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi. A decorrere dal 25 agosto 2024 il limite di concentrazione deve essere di 100 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi.»,

leggasi:

«Fino al 25 agosto 2024 il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 deve essere di 2 000 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi. A decorrere dal 26 agosto 2024 il limite di concentrazione deve essere di 100 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi.».


10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/65


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 426 del 29 novembre 2021 )

Pagina 7, allegato, tabella, prima colonna, terza riga,

anziché:

«3c371i»,

leggasi:

«3c371ii».