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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 78 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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8.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 78/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/384 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2022
che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b), e secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. |
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(2) |
Più precisamente l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione. |
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(3) |
A seguito di un’importante revisione della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/625 e istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Tuttavia i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non rientrano nell’ambito di applicazione di questi due regolamenti. |
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(5) |
È opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
ALLEGATO
L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
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1. |
nel capo I, sezione 1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1
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2. |
nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2
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(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).»;
(*) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»
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8.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 78/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/385 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2022
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’uso di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni. |
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(2) |
L’uso dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione (3) per un periodo di 10 anni. |
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(3) |
L’uso dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione (4) per un periodo di 10 anni. |
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(4) |
Negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551 la disposizione relativa all’etichetta con il tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele, inserita nella colonna «Altre disposizioni», è errata. Tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente agli additivi. |
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(5) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tali regolamenti di esecuzione. |
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(6) |
Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l’etichettatura degli additivi e dei mangimi che li contengono ai termini corretti dell’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti. |
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(7) |
Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell’autorizzazione di tali additivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Le sostanze specificate negli allegati I, II e III e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3).
ALLEGATO I
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b72-t |
- |
Tintura di artemisia |
Composizione dell’additivo Tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di Artemisia vulgaris L. Caratterizzazione della sostanza attiva Tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di Artemisia vulgaris L. per estrazione prolungata con una miscela di acqua/etanolo, quale definita dal Consiglio d’Europa (1). Le specifiche della sostanza attiva sono le seguenti: sostanza secca: 1,4-1,9 % ceneri: 0,2-0,5 % frazione organica: 1,13 %-1,65 %, di cui:
Numero CoE: 72 Forma liquida Metodo di analisi (2) Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi (tintura di artemisia):
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Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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30.3.2031 |
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(1) Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
ALLEGATO II
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b489-eo |
- |
Olio essenziale di zenzero |
Composizione dell’additivo Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe. Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe, quale definito dal Consiglio d’Europa (1).
Numero CAS: 8007-08-7 Numero EINECS: 283-634-2 Numero FEMA: 2522 Numero CoE: 489 Forma liquida Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell’α-zingiberene, del β-sesquiphellandrene e dell’ar-curcumene nell’additivo per mangimi:
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Tutte le specie animali |
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- |
- |
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12.4.2031 |
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b489-or |
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Oleoresina di zenzero |
Composizione dell’additivo Oleoresina di zenzero ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe. Caratterizzazione della sostanza attiva Oleoresina di zenzero ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe, quale definita dal Consiglio d’Europa (3). Olio essenziale: 25-30 (p/p) Totale gingeroli: 0,5-8 % (p/p)
Totale shogaoli: 3-6 % (p/p)
Umidità e sostanze volatili: 25-30 (p/p) Numero CoE: 489 Forma liquida Metodo di analisi (4) Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli nell’additivo per mangimi (oleoresina di zenzero):
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Polli da ingrasso; galline ovaiole; tacchini da ingrasso; suinetti; suini da ingrasso; scrofe; vacche da latte; vitelli a carne bianca (sostituti del latte); bovini da ingrasso; ovini e caprini; cavalli; conigli; pesci; animali da compagnia. |
- |
- |
- |
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12.4.2031 |
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b489-t |
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Tintura di zenzero |
Composizione dell’additivo Tintura di zenzero ottenuta per estrazione da rizomi essiccati macinati di Zingiber officinale Roscoe con una miscela di etanolo e acqua. Caratterizzazione della sostanza attiva Tintura di zenzero ottenuta per estrazione dai rizomi essiccati macinati di Zingiber officinale Roscoe con una miscela di etanolo e acqua, quale definita dal Consiglio d’Europa (5). Solvente (etanolo/acqua, 90/10): 97-98 % (p/p) Sostanza secca: 2-3 % (p/p) Totale gingeroli: 0,14-0,11 % (p/p)
Totale shogaoli: 0,043-0,031 % (p/p)
Metodo di analisi (6) Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli nell’additivo per mangimi (tintura di zenzero):
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Cavalli; cani. |
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- |
- |
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12.4.2031 |
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(1) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(3) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(5) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(6) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
ALLEGATO III
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b163-eo |
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Olio essenziale di curcuma |
Composizione dell’additivo Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Curcuma longa L. Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Curcuma longa L., quale definito dal Consiglio d’Europa (1).
Numero CAS: 8024-37-1 (2) Numero EINECS: 283-882-11 Numero FEMA: 30851 Numero CoE: 163 Forma liquida Metodo di analisi (3) Per la quantificazione dei marcatori fitochimici ar-turmerone e ß-turmerone nell’additivo per mangimi (olio di curcuma):
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Tutte le specie animali |
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- |
- |
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20.4.2031 |
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2b163-or |
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Oleoresina di curcuma |
Composizione dell’additivo Oleoresina ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di Curcuma longa L. Caratterizzazione della sostanza attiva Oleoresina ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di Curcuma longa L., quale definita dal Consiglio d’Europa (4). Olio essenziale: 30-33 % (p/p) Totale curcuminoidi: 20-35 % (p/p)
Umidità: 12-30 % (p/p) Metodo di analisi (5) Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell’additivo per mangimi (oleoresina di curcuma):
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Tutte le specie animali |
- |
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20.4.2031 |
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2b163-ex |
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Estratto di curcuma |
Composizione dell’additivo Estratto di rizomi essiccati di Curcuma longa L. ottenuto con solventi organici. Caratterizzazione della sostanza attiva Estratto di rizomi essiccati di Curcuma longa L. ottenuto con solventi organici, quale definito dal Consiglio d’Europa (6). Totale curcuminoidi: ≥ 90 % p/p
Acqua: 0,30-1,7 % (p/p) Numero EINECS: 283-882-14 Numero FEMA: 30864 Numero CAS: 8024-37-14 Numero CoE: 163 In forma solida (polvere) Metodo di analisi (7) Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell’additivo per mangimi (estratto di curcuma):
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Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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20.4.2031 |
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mL di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b163-t |
- |
Tintura di curcuma |
Composizione dell’additivo Tintura prodotta per estrazione con una miscela di acqua e etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di Curcuma longa L. Caratterizzazione della sostanza attiva Tintura prodotta per estrazione con una miscela di acqua e etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di Curcuma longa L., quale definita dal Consiglio d’Europa (8). Fenoli (espressi in acido gallico equivalenti): 1 000 –1 500 μg/mL Totale curcuminoidi (9) (espressi in curcumina): da 0,04 a 0,09 % (p/v) Curcumina (I): 83-182 μg/mL Desmetossicurcumina (II): 80-175 μg/mL Bis-desmetossicurcumina (III): 139-224 μg/mL Olio essenziale: 1 176 -1 537 μg/mL Sostanza secca: 2,62-3,18 % (p/p) Solvente (acqua/etanolo, 55/45): 96-97,5 % (p/p) Numero CoE: 163 Forma liquida Metodo di analisi (10) Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell’additivo per mangimi (tintura di curcuma):
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Cavalli; cani. |
- |
- |
- |
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20.4.2031 |
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(1) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(2) Lo stesso identificatore si applica indiscriminatamente ai diversi tipi di estratti e derivati della Curcuma longa quali l’olio essenziale di curcuma, l’estratto di curcuma e la tintura di curcuma.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(4) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(5) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(6) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(7) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(8) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(9) Determinati mediante spettrofotometria come derivati del dicinnamoilmetano.
(10) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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8.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 78/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/386 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2022
recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. |
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(2) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 144 260 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2021 al 28 febbraio 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione (3). |
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(3) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458. |
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(4) |
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (4) è di 30 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione, del 7 settembre 2021, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021 (GU L 317 dell'8.9.2021, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).
DECISIONI
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8.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 78/38 |
DECISIONE (UE) 2022/387 DEL CONSIGLIO
del 3 marzo 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, alla proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, alla proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, alla proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, alla proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3, nonché alla proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulle emissioni di particolato dai freni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). L’Accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998. |
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(2) |
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. |
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(4) |
A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29 dell’UNECE») può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU («GTR ONU») e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU. |
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(5) |
Nella 186a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra l’8 e l’11 marzo 2022, il WP.29 dell’UNECE intende adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, la proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, la proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici e la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5. Il WP.29 dell’UNECE intende inoltre adottare la proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli e la proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni. |
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(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. |
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(7) |
Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, rettificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163. |
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(8) |
Al fine di tener conto del progresso tecnico, migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre l’impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati e un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici. |
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(9) |
Occorre inoltre modificare alcune disposizioni della risoluzione ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 186a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra l’8 e l’11 marzo 2022, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO
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Regolamento n. |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento (1) |
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0 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 0 (IWVTA) (ECE/TRANS/WP.29/1161, paragrafo 64, sulla base del WP.29-185-10) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/2 |
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9 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 08 del regolamento ONU n. 9 (rumorosità dei veicoli a tre ruote), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 3, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23, quale modificato dal GRBP-74-43) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/3 |
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10 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 10 (compatibilità elettromagnetica), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 35, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/10, quale modificato dal GRE-85-06) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/33 |
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13 |
Proposta di una nuova serie di modifiche 12 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 91, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/25) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/12 |
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39 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 39 (tachimetro (indicatore di velocità) e contachilometri), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 56, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/20/Rev.1) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/21 |
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46 |
Proposta di serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 46 (dispositivi per la visione indiretta), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 41, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/18, quale modificato dal GRSG-122-08) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/52 |
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51 |
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 51 (rumorosità dei veicoli delle categorie M e N), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 5, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 e del paragrafo 5 della relazione) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/4 |
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53 |
Proposta di supplemento 22 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/34 |
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53 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/35 |
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53 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/36 |
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55 |
Proposta di rettifica 2 della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamento meccanico), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 58, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/39 |
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55 |
Proposta di rettifica 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamento meccanico), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 58, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/40 |
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63 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 63 (emissioni acustiche dei ciclomotori), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 10, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/5 |
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78 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/13 |
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78 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/48 |
|
78 |
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/49 |
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79 |
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)] |
ECE/TRANS/WP.29/2022/14 |
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79 |
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)] |
ECE/TRANS/WP.29/2022/15 |
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79 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)] |
ECE/TRANS/WP.29/2022/16 |
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90 |
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 90 (parti di ricambio per freni) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 101, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/28) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/17 |
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107 |
Proposta di serie di modifiche 10 del regolamento ONU n. 107 (veicoli delle categorie M2 e M3), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 7, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/17, quale modificato dal GRSG-122-05) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/53 |
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108 |
Proposta di supplemento 6 al regolamento ONU n. 108 (pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 17, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15, quale modificato dall’allegato III della relazione) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/6 |
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109 |
Proposta di supplemento 11 al regolamento ONU n. 109 (pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 18 e 19, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16, quale modificato dall’allegato IV della relazione) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/7 |
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116 |
Proposta di supplemento 9 del regolamento ONU n. 116 (sistemi di antifurto e d’allarme) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 71, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/50 |
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117 |
Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 117 (resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 21, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17, quale modificato dal GRBP-74-31-Rev.1) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/8 |
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121 |
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 121 (identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 90, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/30) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/22 |
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125 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 97, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/11) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/23 |
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125 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/31) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/24 |
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141 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 141 (sistema di controllo della pressione degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 25, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, quale modificato dal GRBP-74-37) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/9 |
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142 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 142 (montaggio degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 28, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/10 |
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148 |
Proposta di supplemento 4 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 148 (dispositivi di segnalazione luminosa), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 8, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/11, quale modificato dal GRE-85-11) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/37 |
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149 |
Proposta di supplemento 5 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 149 (dispositivi di illuminazione della strada), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 11, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/12) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/38 |
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152 |
Proposta di supplemento 5 della versione originale del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 78, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione)] |
ECE/TRANS/WP.29/2022/18, WP.29-186-05 |
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152 |
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 78, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione)] |
ECE/TRANS/WP.29/2022/19, WP.29-186-05 |
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152 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafi 78 e 80, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/20, WP.29-186-05 |
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154 |
Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 154 (procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)], (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 16, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/21, quale modificato dall’addendum 2 della relazione) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/41/Rev.1 |
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154 |
Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 154 (procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)], (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 16, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/22, quale modificato dall’addendum 3 della relazione) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/42/Rev.1 |
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155 |
Proposta di supplemento 1 del regolamento UNECE n. 155 (cibersicurezza e relativo sistema di gestione) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 45, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/2) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/54 |
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160 |
Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 160 (registratore di dati di evento (EDR)], (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 109, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/33, quale modificato dal GRSG-122-36) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/25/Rev.1 |
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160 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 (registratore di dati di evento (EDR)], (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 109, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/34, quale modificato dal GRSG-122-37) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/26 |
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161 |
Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l’uso non autorizzato), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 76, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/24, quale modificato dal GRSG-122-13) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/27 |
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161 |
Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l’uso non autorizzato), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 78, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/28) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/28 |
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162 |
Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 82, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/25, quale modificato dal GRSG-122-13) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/29 |
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162 |
Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 82, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/29) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/30 |
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163 |
Proposta di supplemento 1 della versione originale del regolamento ONU n. 163 (sistema di allarme per veicoli) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 86, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/26) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/51 |
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Nuovo regolamento [164] |
Proposta un nuovo regolamento ONU [164] sugli pneumatici chiodati, (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 30, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rev.1, quale modificato dal GRBP-74-32) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/43 |
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Regolamento tecnico mondiale n. |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento |
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Nuovo GTR |
Proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 10, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18, quale modificato dall’addendum 1) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/45 |
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Proposta di una relazione finale sullo stato di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 10, sulla base del GRPE-84-02, quale modificato dall’allegato IV) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/46 |
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Varie |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento |
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Risoluzione consolidata |
Proposta di modifica 8 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 29, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/24) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/44 |
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Autorizzazione |
Domanda di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 (frenatura dei motocicli) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/47 |
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Autorizzazione |
Autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni |
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/59 |
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Documento di interpretazione |
Documento di interpretazione per il regolamento UNECE n. 155: proposta di modifica dell’ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 45, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/55 |
(1) Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/363011