ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
8 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione, del 7 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione, del 7 marzo 2022, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/387 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, alla proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, alla proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, alla proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, alla proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3, nonché alla proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulle emissioni di particolato dai freni

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/384 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2022

che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

(2)

Più precisamente l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione.

(3)

A seguito di un’importante revisione della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/625 e istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Tuttavia i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non rientrano nell’ambito di applicazione di questi due regolamenti.

(5)

È opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).


ALLEGATO

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1.

nel capo I, sezione 1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

N.

Prodotto

Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)

Condizioni di importazione e transito

Elenchi dei paesi terzi

Certificati/documenti modello

1

Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m).

a)

Le proteine animali trasformate devono essere prodotte conformemente all’allegato X, capo II, sezione 1; e

b)

le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.

a)

Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*) e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso della farina di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (**).

a)

Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d’allevamento:

allegato XV, capo 1.

b)

Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento:

allegato XV, capo 1 bis.

2

Prodotti sanguigni da utilizzare per i mangimi

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punto i).

I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 2, e all’allegato XIV, capo I, sezione 5.

a)

Nel caso di prodotti sanguigni derivati da ungulati:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dai quali è autorizzata l’importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

b)

Nel caso di prodotti sanguigni derivati da altre specie:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Allegato XV, capo 4, lettera B.

3

Grassi fusi e olio di pesce

a)

Nel caso dei grassi fusi, escluso l’olio di pesce:

materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).

b)

Nel caso di olio di pesce:

materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere e), f), i) e j).

a)

I grassi fusi e l’olio di pesce devono essere prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 3; e

b)

i grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 3 del presente capo.

a)

Nel caso dei grassi fusi, escluso l’olio di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso di olio di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

a)

Nel caso dei grassi fusi, escluso l’olio di pesce:

allegato XV, capo 10, lettera A.

b)

Nel caso di olio di pesce:

allegato XV, capo 9.

4

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro

a)

Latte e prodotti a base di latte: materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere e), f) e h).

b)

Colostro e prodotti a base di colostro: materiali di categoria 3 provenienti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il colostro.

Il latte, i prodotti a base di latte, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4 del presente capo.

a)

Nel caso di latte e di prodotti a base di latte:

i paesi terzi elencati nell’allegato XVII, parte 1, o nell’allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni di latte di ungulati o nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per le importazioni di latte di solipedi.

b)

Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro:

i paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nell’allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni di latte di ungulati o nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per le importazioni di latte di solipedi.

a)

Nel caso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte:

allegato XV, capo 2, lettera A.

b)

Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro:

allegato XV, capo 2, lettera B.

5

Gelatina e proteine idrolizzate

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j), e nel caso di proteine idrolizzate: materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere d), h) e k).

La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere prodotte conformemente all’allegato X, capo II, sezione 5.

a)

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi:

(EG) Egitto.

b)

Nel caso di gelatina e proteine idrolizzate ottenute da pesci:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

a)

Nel caso della gelatina:

allegato XV, capo 11.

b)

Nel caso delle proteine idrolizzate:

allegato XV, capo 12.

6

Fosfato bicalcico

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).

Il fosfato bicalcico deve essere prodotto conformemente all’allegato X, capo II, sezione 6.

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 12.

7

Fosfato tricalcico

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e k).

Il fosfato tricalcico deve essere prodotto conformemente all’allegato X, capo II, sezione 7.

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 12.

8

Collagene

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j).

Il collagene deve essere prodotto conformemente all’allegato X, capo II, sezione 8.

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 11.

9

Prodotti a base di uova

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere e) e f) e lettera k), punto ii).

I prodotti a base di uova devono essere prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 9.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, o paesi terzi elencati nell’allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Allegato XV, capo 15.

2.

nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

N.

Prodotto

Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)

Condizioni di importazione e transito

Elenchi dei paesi terzi

Certificati/documenti modello

1

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass e guano di pipistrelli

Materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera a).

Lo stallatico trasformato, i prodotti derivati da stallatico trasformato e il guano di pipistrelli devono essere prodotti conformemente all’allegato XI, capo I, sezione 2.

Paesi terzi di cui:

a)

all’allegato XIII, parte 1, o all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di ungulati, il frass o il guano di pipistrelli e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di solipedi; oppure

c)

all’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di pollame.

Allegato XV, capo 17.

2

Sangue e prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento

Materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere c) e d), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d) e h).

I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente alla sezione 2.

I seguenti paesi terzi:

a)

nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte;

b)

nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;

c)

nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione;

d)

nel caso di prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, nell’allegato XV, parte 1, sezione A, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

a)

Nel caso di prodotti sanguigni non trattati:

allegato XV, capo 4, lettera C.

b)

Nel caso di prodotti sanguigni trattati:

allegato XV, capo 4, lettera D.

3

Sangue e prodotti sanguigni di equidi

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d) e h).

Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 3.

I seguenti paesi terzi:

a)

nel caso di sangue raccolto conformemente all’allegato XIII, capo IV, punto 1, o di prodotti sanguigni prodotti conformemente al punto 2, lettera b), punto i), del suddetto capo:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali è consentita l’importazione di cavalli registrati o di equidi registrati, o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;

b)

nel caso di prodotti sanguigni trattati conformemente all’allegato XIII, capo IV, punto 2, lettera b), punto ii):

paesi terzi elencati nell’allegato IV, parte 1, o nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali è consentita l’importazione di cavalli registrati o di equidi registrati, o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 4, lettera A.

4

Pelli di ungulati fresche o refrigerate

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punto iii).

Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 1 e 4.

Le pelli provengono da un paese terzo o, nel caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione dell’Unione, da una parte di un paese terzo di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 in provenienza dal quale gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche della stessa specie.

Allegato XV, capo 5, lettera A.

5

Pelli di ungulati trattate

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettera n).

Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 2, 3 e 4.

a)

Nel caso di pelli di ungulati trattate:

paesi terzi elencati nell’allegato IV, parte 1, nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso di pelli di ruminanti trattate destinate alla spedizione nell’Unione e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell’importazione nell’Unione:

qualsiasi paese terzo.

a)

Nel caso di pelli di ungulati trattate, diverse da quelle conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2:

allegato XV, capo 5, lettera B.

b)

Nel caso di pelli di ruminanti e di equidi trattate destinate alla spedizione nell’Unione e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell’importazione nell’Unione:

la dichiarazione ufficiale di cui all’allegato XV, capo 5, lettera C.

c)

Nel caso di pelli di ungulati trattate conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2:

nessun certificato richiesto.

6

Trofei di caccia e altre preparazioni di animali

Materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), ottenuti da animali selvatici che non presentano sospetti di infezione da una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a), lettera b), punti i), iii) e v), e lettera n).

I trofei di caccia e le altre preparazioni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 5.

a)

Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 2:

qualsiasi paese terzo.

b)

Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 3:

i)

trofei di caccia di volatili:

paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame, e i seguenti paesi e territori:

 

(GL) Groenlandia,

 

(TN) Tunisia;

ii)

trofei di caccia di ungulati:

paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle condizioni specifiche sulle carni fresche, o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 nel caso di solipedi.

a)

Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 2:

allegato XV, capo 6, lettera A.

b)

Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 3:

allegato XV, capo 6, lettera B.

c)

Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 1:

nessun certificato richiesto.

7

Setole di suino

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera b), punto iv).

Le setole di suino sono state ottenute da suini provenienti da e macellati in un macello sito nel paese terzo d’origine.

a)

Nel caso di setole di suino non trattate:

paesi terzi, o, nel caso di regionalizzazione, parti di paesi terzi, di cui all’allegato XIII, parte 1, o all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi che sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di importazione nell’Unione:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso di setole di suino trattate:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d’importazione nell’Unione:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

a)

Se non si è verificato alcun caso di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d’importazione nell’Unione:

allegato XV, capo 7, lettera A.

b)

Se si sono verificati uno o più casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d’importazione nell’Unione:

allegato XV, capo 7, lettera B.

8

Lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere h) e n).

1)

La lana e i peli asciutti e non trattati devono essere:

a)

saldamente chiusi in imballaggi; nonché

b)

inviati direttamente a un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua le operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni.

2)

Per lana e peli si intendono lana e peli di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e).

1)

Qualsiasi paese terzo.

2)

Paese terzo o sua regione:

a)

elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e autorizzati per le importazioni nell’Unione di carni fresche di ruminanti non soggette a garanzie supplementari; e

b)

indenni dall’afta epizootica e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e dei caprini conformemente all’allegato IV, parte A, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*).

1)

Per l’importazione di lana e peli non trattati non è richiesto alcun certificato.

2)

È richiesta una dichiarazione dell’importatore conformemente all’allegato XV, capo 21.

9

Piume, parti di piume e piumino trattati

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera b), punto v), e lettere h) e n).

Le piume o le parti di piume devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 6.

Qualsiasi paese terzo.

Per le importazioni di piume, parti di piume e piumino non è richiesto alcun certificato.

10

Sottoprodotti apicoli

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera e).

a)

Nel caso di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d’api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell’apicoltura:

i)

i sottoprodotti apicoli devono essere sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore; oppure

ii)

nel caso della cera d’api, il materiale è stato trasformato conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato IV, capo III, e raffinato prima dell’importazione nell’Unione;

b)

nel caso della cera d’api, diversa dalla cera d’api sotto forma di favi, destinata a fini diversi dall’alimentazione di animali di allevamento, la cera d’api è stata raffinata o trasformata conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato IV, capo III, prima dell’importazione nell’Unione.

a)

Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all’uso nell’apicoltura:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(CM) Camerun,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

nel caso di cera d’api destinata a usi diversi dall’alimentazione di animali d’allevamento:

qualsiasi paese terzo.

a)

Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all’uso nell’apicoltura:

allegato XV, capo 13.

b)

Nel caso di cera d’api destinata a usi diversi dall’alimentazione di animali d’allevamento:

un documento commerciale che attesti la raffinazione o la trasformazione.

11

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d’ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettere e) e h).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 7.

Qualsiasi paese terzo.

I prodotti sono corredati di:

a)

un documento commerciale conforme al modello di cui alla sezione 7, punto 2; e

b)

una dichiarazione dell’importatore conformemente all’allegato XV, capo 16, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di primo ingresso nell’Unione e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

12

Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare

a)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii).

b)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii).

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo II.

a)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

b)

Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, nell’allegato XIV, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

(AL) Albania,

(EC) Ecuador,

(DZ) Algeria,

(GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva),

(LK) Sri Lanka,

(SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia),

(SV) El Salvador,

(TW) Taiwan.

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

a)

Nel caso di alimenti in conserva per animali da compagnia:

allegato XV, capo 3, lettera A.

b)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva:

allegato XV, capo 3, lettera B.

c)

Nel caso di articoli da masticare:

allegato XV, capo 3, lettera C.

d)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

allegato XV, capo 3, lettera D.

13

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Materiali di cui all’articolo 35, lettera a).

Le interiora aromatizzanti devono essere prodotte conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo III.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Nel caso di interiora aromatizzanti di origine avicola, i paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, i paesi terzi elencati nell’allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie.

Allegato XV, capo 3, lettera E.

14

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi

a)

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere da a) a m).

b)

Nel caso di materiali per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c).

c)

Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera n).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

a)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia:

i)

nel caso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche destinate al consumo umano;

ii)

Nel caso di materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame;

iii)

Nel caso di materie prime ottenute da pesci:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;

iv)

Nel caso di materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da leporidi:

paesi terzi elencati nell’allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

b)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, nell’allegato XIV, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I, V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(PH) Filippine,

 

(SV) El Salvador,

 

(TW) Taiwan.

c)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento, diversi dai medicinali:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, o nell’allegato I, V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

d)

Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in provenienza dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati.

a)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia trasformati:

allegato XV, capo 3, lettera F.

b)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento:

allegato XV, capo 8.

15

Sottoprodotti di origine animale destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 3, lettera D.

16

Sottoprodotti di origine animale destinati all’uso negli alimenti per animali da pelliccia

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere da a) a m).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 3, lettera D.

17

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento

a)

Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, di prodotti oleochimici o di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L:

materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.

b)

Nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J:

materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10.

c)

Nel caso di materiali destinati a fertilizzanti organici e ammendanti:

materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

d)

Nel caso di materiali destinati ad altri fini: materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d);

materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

I grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni indicate nella sezione 9.

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 10, lettera B.

18

Derivati lipidici

a)

Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento:

materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10.

b)

Nel caso di derivati lipidici destinati all’uso come mangimi:

materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p).

I derivati lipidici devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 10.

Qualsiasi paese terzo.

a)

Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento:

allegato XV, capo 14, lettera A.

b)

Nel caso di derivati lipidici destinati all’uso come mangimi:

allegato XV, capo 14, lettera B.

19

Gelatina fotografica

Materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10.

La gelatina fotografica deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla sezione 11.

La gelatina fotografica può essere importata unicamente da stabilimenti ubicati negli Stati Uniti e in Giappone che sono autorizzati a norma della sezione 11.

Allegato XV, capo 19.

20

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), h) e n).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 12.

Qualsiasi paese terzo.

Allegato XV, capo 18.


(*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(**)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).»;

(*)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»


8.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/385 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’uso di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni.

(2)

L’uso dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione (3) per un periodo di 10 anni.

(3)

L’uso dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione (4) per un periodo di 10 anni.

(4)

Negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551 la disposizione relativa all’etichetta con il tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele, inserita nella colonna «Altre disposizioni», è errata. Tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente agli additivi.

(5)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tali regolamenti di esecuzione.

(6)

Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l’etichettatura degli additivi e dei mangimi che li contengono ai termini corretti dell’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti.

(7)

Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell’autorizzazione di tali additivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Le sostanze specificate negli allegati I, II e III e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3).


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici.

gruppo funzionale: aromatizzanti

2b72-t

-

Tintura di artemisia

Composizione dell’additivo

Tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di Artemisia vulgaris L.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di Artemisia vulgaris L. per estrazione prolungata con una miscela di acqua/etanolo, quale definita dal Consiglio d’Europa (1).

Le specifiche della sostanza attiva sono le seguenti:

sostanza secca: 1,4-1,9 %

ceneri: 0,2-0,5 %

frazione organica: 1,13 %-1,65 %, di cui:

polifenoli totali: 0,05 %-0,2 %

acidi fenolici: 0,02 %-0,11 %

acido clorogenico: 0,0028 %-0,0136 %

α- e β-tujone: < 0,005 %

1,8-cineolo: 0,005 %

solvente (etanolo): 98,1 %-98,6 %

Numero CoE: 72

Forma liquida

Metodo di analisi  (2)

Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi (tintura di artemisia):

metodo gravimetrico per la determinazione della perdita all’essiccazione e del tenore di ceneri

metodo spettrofotometrico per la determinazione del tenore di polifenoli totali

metodo di cromatografia su strato sottile ad elevata prestazione (HPTLC) per la determinazione degli acidi fenolici totali, dell’acido clorogenico, dei tujoni alpha e beta e dell’eucaliptolo

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 400 mg/kg».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

30.3.2031


(1)   Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ALLEGATO II

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici.

gruppo funzionale: aromatizzanti

2b489-eo

-

Olio essenziale di zenzero

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe, quale definito dal Consiglio d’Europa (1).

α-zingiberene: 29-40 %;

β-sesquiphellandrene: 8-14 %;

ar-curcumene: 5-12 %;

α-farnesene: 4-10 %;

canfene: 2-10 %;

β-bisabolene: 2-9 %.

Numero CAS: 8007-08-7

Numero EINECS: 283-634-2

Numero FEMA: 2522

Numero CoE: 489

Forma liquida

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell’α-zingiberene, del β-sesquiphellandrene e dell’ar-curcumene nell’additivo per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa (GS-MS) (modalità di scansione completa) con software per il blocco del tempo di ritenzione (RTL) (o uso di sostanze standard dei marcatori fitochimici) con (o senza) gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) in base al metodo di cui alla norma ISO 11024.

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

vitelli a carne bianca (sostituti del latte): 80 mg;

altre specie o categorie di animali: 20 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’olio essenziale di zenzero con altri additivi autorizzati ottenuti da Zingiber officinale Roscoe.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

12.4.2031


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici.

gruppo funzionale: aromatizzanti

2b489-or

-

Oleoresina di zenzero

Composizione dell’additivo

Oleoresina di zenzero ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Oleoresina di zenzero ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di Zingiber officinale Roscoe, quale definita dal Consiglio d’Europa (3).

Olio essenziale: 25-30 (p/p)

Totale gingeroli: 0,5-8 % (p/p)

6-gingerolo

8-gingerolo

10-gingerolo

Totale shogaoli: 3-6 % (p/p)

6-shogaolo

8-shogaolo

Umidità e sostanze volatili: 25-30 (p/p)

Numero CoE: 489

Forma liquida

Metodo di analisi  (4)

Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli nell’additivo per mangimi (oleoresina di zenzero):

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV) - ISO 13685

Polli da ingrasso;

galline ovaiole;

tacchini da ingrasso;

suinetti;

suini da ingrasso;

scrofe;

vacche da latte;

vitelli a carne bianca (sostituti del latte);

bovini da ingrasso;

ovini e caprini;

cavalli;

conigli;

pesci;

animali da compagnia.

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % e sostituti del latte con un tasso di umidità del 5,5 %:

polli da ingrasso: 5 mg;

galline ovaiole e conigli: 7 mg;

tacchini da ingrasso: 6 mg;

suinetti: 8 mg;

suini da ingrasso: 10 mg;

scrofe: 13 mg;

vacche da latte: 12 mg;

vitelli a carne bianca (sostituti del latte): 21 mg;

bovini da ingrasso: 19 mg;

ovini, caprini, cavalli e pesci: 20 mg;

animali da compagnia: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’oleoresina di zenzero con altri additivi autorizzati ottenuti da Zingiber officinale Roscoe.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

12.4.2031


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici.

gruppo funzionale: aromatizzanti

2b489-t

-

Tintura di zenzero

Composizione dell’additivo

Tintura di zenzero ottenuta per estrazione da rizomi essiccati macinati di Zingiber officinale Roscoe con una miscela di etanolo e acqua.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tintura di zenzero ottenuta per estrazione dai rizomi essiccati macinati di Zingiber officinale Roscoe con una miscela di etanolo e acqua, quale definita dal Consiglio d’Europa (5).

Solvente (etanolo/acqua, 90/10): 97-98 % (p/p)

Sostanza secca: 2-3 % (p/p)

Totale gingeroli: 0,14-0,11 % (p/p)

6-gingerolo

8-gingerolo

10-gingerolo

Totale shogaoli: 0,043-0,031 % (p/p)

6-shogaolo

8-shogaolo

Metodo di analisi  (6)

Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli nell’additivo per mangimi (tintura di zenzero):

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV) - ISO 13685

Cavalli;

cani.

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

per i cavalli 1,58 mL;

per i cani 1,81 mL.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare la tintura di zenzero con altri additivi autorizzati ottenuti da Zingiber officinale Roscoe.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

12.4.2031


(1)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(3)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(5)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ALLEGATO III

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici.

gruppo funzionale: aromatizzanti

2b163-eo

-

Olio essenziale di curcuma

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Curcuma longa L.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Curcuma longa L., quale definito dal Consiglio d’Europa (1).

Ar-turmerone: 40-60 %;

β-turmerone (curlone): 5-15 %;

ar-curcumene: 3-6 %;

β-sesquiphellandrene: 3-6 %;

a-zingiberene: 1–5 %

(E)-atlantone: 2-4 %.

Numero CAS: 8024-37-1 (2)

Numero EINECS: 283-882-11

Numero FEMA: 30851

Numero CoE: 163

Forma liquida

Metodo di analisi  (3)

Per la quantificazione dei marcatori fitochimici ar-turmerone e ß-turmerone nell’additivo per mangimi (olio di curcuma):

gascromatografia-spettrometria di massa (GS-MS) (modalità di scansione completa) con software per il blocco del tempo di ritenzione (RTL) (o uso di sostanze standard dei marcatori fitochimici) con (o senza) gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) in base al metodo di cui alla norma ISO 11024

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o sostituti del latte con un tasso di umidità del 5,5 %:

tutte le specie animali ad eccezione dei vitelli a carne bianca: 20 mg;

vitelli a carne bianca: 80 mg (sostituti del latte).»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’olio essenziale di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da Curcuma longa L.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

20.4.2031

2b163-or

-

Oleoresina di curcuma

Composizione dell’additivo

Oleoresina ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di Curcuma longa L.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Oleoresina ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di Curcuma longa L., quale definita dal Consiglio d’Europa (4).

Olio essenziale: 30-33 % (p/p)

Totale curcuminoidi: 20-35 % (p/p)

curcumina (I): 16-21 % (p/p)

desmetossicurcumina (II): 4-6 % (p/p)

bis-desmetossicurcumina (III): 3-5 % (p/p)

Umidità: 12-30 % (p/p)

Metodo di analisi  (5)

Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell’additivo per mangimi (oleoresina di curcuma):

spettrofotometria — FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Turmeric Oleoresin», monografia n. 1 (2006)

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

polli e galline ovaiole: 30 mg;

altre specie animali: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’oleoresina di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da Curcuma longa L.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

20.4.2031

2b163-ex

-

Estratto di curcuma

Composizione dell’additivo

Estratto di rizomi essiccati di Curcuma longa L. ottenuto con solventi organici.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Estratto di rizomi essiccati di Curcuma longa L. ottenuto con solventi organici, quale definito dal Consiglio d’Europa (6).

Totale curcuminoidi: ≥ 90 % p/p

curcumina (I): 74-79 % (p/p)

desmetossicurcumina (II): 15-19 % (p/p)

bis-desmetossicurcumina (III): 2-5 % (p/p)

Acqua: 0,30-1,7 % (p/p)

Numero EINECS: 283-882-14

Numero FEMA: 30864

Numero CAS: 8024-37-14

Numero CoE: 163

In forma solida (polvere)

Metodo di analisi  (7)

Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell’additivo per mangimi (estratto di curcuma):

spettrofotometria — FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Curcumin», monografia n. 1 (2006)

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % e sostituti del latte con un tasso di umidità del 5,5 %: tutte le specie e vitelli a carne bianca (sostituti del latte): 15 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’estratto di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da Curcuma longa L.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

20.4.2031


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mL di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici.

gruppo funzionale: aromatizzanti

2b163-t

-

Tintura di curcuma

Composizione dell’additivo

Tintura prodotta per estrazione con una miscela di acqua e etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di Curcuma longa L.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tintura prodotta per estrazione con una miscela di acqua e etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di Curcuma longa L., quale definita dal Consiglio d’Europa (8).

Fenoli (espressi in acido gallico equivalenti):

1 000 –1 500  μg/mL

Totale curcuminoidi (9) (espressi in curcumina): da 0,04 a 0,09 % (p/v)

Curcumina (I): 83-182 μg/mL Desmetossicurcumina (II):

80-175 μg/mL

Bis-desmetossicurcumina (III): 139-224 μg/mL

Olio essenziale: 1 176 -1 537  μg/mL

Sostanza secca: 2,62-3,18 % (p/p)

Solvente (acqua/etanolo, 55/45): 96-97,5 % (p/p)

Numero CoE: 163

Forma liquida

Metodo di analisi  (10)

Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell’additivo per mangimi

(tintura di curcuma):

spettrofotometria (basata sulla monografia della Farmacopea europea Turmeric Javanese (01/2008:1441)]

Cavalli;

cani.

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

cavalli: 0,75 mL;

cani: 0,05 mL.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare la tintura di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da Curcuma longa L.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

20.4.2031


(1)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(2)  Lo stesso identificatore si applica indiscriminatamente ai diversi tipi di estratti e derivati della Curcuma longa quali l’olio essenziale di curcuma, l’estratto di curcuma e la tintura di curcuma.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(4)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(6)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(8)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(9)  Determinati mediante spettrofotometria come derivati del dicinnamoilmetano.

(10)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/386 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2022

recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.

(2)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 144 260 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2021 al 28 febbraio 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione (3).

(3)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458.

(4)

Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (4) è di 30 EUR/t.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione, del 7 settembre 2021, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021 (GU L 317 dell'8.9.2021, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).


DECISIONI

8.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/38


DECISIONE (UE) 2022/387 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, alla proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, alla proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, alla proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, alla proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3, nonché alla proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulle emissioni di particolato dai freni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). L’Accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29 dell’UNECE») può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU («GTR ONU») e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.

(5)

Nella 186a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra l’8 e l’11 marzo 2022, il WP.29 dell’UNECE intende adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, la proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, la proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici e la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5. Il WP.29 dell’UNECE intende inoltre adottare la proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli e la proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, rettificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163.

(8)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre l’impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati e un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici.

(9)

Occorre inoltre modificare alcune disposizioni della risoluzione ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 186a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra l’8 e l’11 marzo 2022, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

G. DARMANIN


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Regolamento n.

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento (1)

0

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 0 (IWVTA) (ECE/TRANS/WP.29/1161, paragrafo 64, sulla base del WP.29-185-10)

ECE/TRANS/WP.29/2022/2

9

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 08 del regolamento ONU n. 9 (rumorosità dei veicoli a tre ruote), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 3, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23, quale modificato dal GRBP-74-43)

ECE/TRANS/WP.29/2022/3

10

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 10 (compatibilità elettromagnetica), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 35, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/10, quale modificato dal GRE-85-06)

ECE/TRANS/WP.29/2022/33

13

Proposta di una nuova serie di modifiche 12 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 91, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/25)

ECE/TRANS/WP.29/2022/12

39

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 39 (tachimetro (indicatore di velocità) e contachilometri), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 56, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/20/Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2022/21

46

Proposta di serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 46 (dispositivi per la visione indiretta), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 41, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/18, quale modificato dal GRSG-122-08)

ECE/TRANS/WP.29/2022/52

51

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 51 (rumorosità dei veicoli delle categorie M e N), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 5, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 e del paragrafo 5 della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/4

53

Proposta di supplemento 22 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/34

53

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/35

53

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/36

55

Proposta di rettifica 2 della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamento meccanico), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 58, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/39

55

Proposta di rettifica 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamento meccanico), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 58, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/40

63

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 63 (emissioni acustiche dei ciclomotori), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 10, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24)

ECE/TRANS/WP.29/2022/5

78

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/13

78

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/48

78

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/49

79

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)]

ECE/TRANS/WP.29/2022/14

79

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)]

ECE/TRANS/WP.29/2022/15

79

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)]

ECE/TRANS/WP.29/2022/16

90

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 90 (parti di ricambio per freni) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 101, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/28)

ECE/TRANS/WP.29/2022/17

107

Proposta di serie di modifiche 10 del regolamento ONU n. 107 (veicoli delle categorie M2 e M3), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 7, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/17, quale modificato dal GRSG-122-05)

ECE/TRANS/WP.29/2022/53

108

Proposta di supplemento 6 al regolamento ONU n. 108 (pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 17, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15, quale modificato dall’allegato III della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/6

109

Proposta di supplemento 11 al regolamento ONU n. 109 (pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 18 e 19, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16, quale modificato dall’allegato IV della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/7

116

Proposta di supplemento 9 del regolamento ONU n. 116 (sistemi di antifurto e d’allarme) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 71, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/50

117

Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 117 (resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 21, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17, quale modificato dal GRBP-74-31-Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2022/8

121

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 121 (identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 90, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/30)

ECE/TRANS/WP.29/2022/22

125

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 97, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/11)

ECE/TRANS/WP.29/2022/23

125

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 99, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/31)

ECE/TRANS/WP.29/2022/24

141

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 141 (sistema di controllo della pressione degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 25, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, quale modificato dal GRBP-74-37)

ECE/TRANS/WP.29/2022/9

142

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 142 (montaggio degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 28, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/10

148

Proposta di supplemento 4 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 148 (dispositivi di segnalazione luminosa), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 8, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/11, quale modificato dal GRE-85-11)

ECE/TRANS/WP.29/2022/37

149

Proposta di supplemento 5 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 149 (dispositivi di illuminazione della strada), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 11, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/12)

ECE/TRANS/WP.29/2022/38

152

Proposta di supplemento 5 della versione originale del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 78, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione)]

ECE/TRANS/WP.29/2022/18, WP.29-186-05

152

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 78, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione)]

ECE/TRANS/WP.29/2022/19, WP.29-186-05

152

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafi 78 e 80, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione), e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23)

ECE/TRANS/WP.29/2022/20, WP.29-186-05

154

Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 154 (procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)], (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 16, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/21, quale modificato dall’addendum 2 della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/41/Rev.1

154

Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 154 (procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)], (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 16, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/22, quale modificato dall’addendum 3 della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/42/Rev.1

155

Proposta di supplemento 1 del regolamento UNECE n. 155 (cibersicurezza e relativo sistema di gestione) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 45, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/2)

ECE/TRANS/WP.29/2022/54

160

Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 160 (registratore di dati di evento (EDR)], (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 109, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/33, quale modificato dal GRSG-122-36)

ECE/TRANS/WP.29/2022/25/Rev.1

160

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 (registratore di dati di evento (EDR)], (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 109, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/34, quale modificato dal GRSG-122-37)

ECE/TRANS/WP.29/2022/26

161

Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l’uso non autorizzato), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 76, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/24, quale modificato dal GRSG-122-13)

ECE/TRANS/WP.29/2022/27

161

Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l’uso non autorizzato), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 78, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/28)

ECE/TRANS/WP.29/2022/28

162

Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 82, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/25, quale modificato dal GRSG-122-13)

ECE/TRANS/WP.29/2022/29

162

Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 82, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/29)

ECE/TRANS/WP.29/2022/30

163

Proposta di supplemento 1 della versione originale del regolamento ONU n. 163 (sistema di allarme per veicoli) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 86, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/26)

ECE/TRANS/WP.29/2022/51

Nuovo regolamento [164]

Proposta un nuovo regolamento ONU [164] sugli pneumatici chiodati, (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 30, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rev.1, quale modificato dal GRBP-74-32)

ECE/TRANS/WP.29/2022/43


Regolamento tecnico mondiale n.

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento

Nuovo GTR

Proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 10, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18, quale modificato dall’addendum 1)

ECE/TRANS/WP.29/2022/45

Proposta di una relazione finale sullo stato di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 10, sulla base del GRPE-84-02, quale modificato dall’allegato IV)

ECE/TRANS/WP.29/2022/46


Varie

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento

Risoluzione consolidata

Proposta di modifica 8 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 29, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/24)

ECE/TRANS/WP.29/2022/44

Autorizzazione

Domanda di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 (frenatura dei motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2022/47

Autorizzazione

Autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/59

Documento di interpretazione

Documento di interpretazione per il regolamento UNECE n. 155: proposta di modifica dell’ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 45, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/55


(1)  Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/363011