ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
25 febbraio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/294 del Parlamento europeo del 19 ottobre 2021 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

 

*

Risoluzione (UE) 2022/295 del Parlamento europeo, del 19 ottobre 2021, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

3

 

*

Decisione (UE) 2022/296 del Parlamento europeo, del 21 ottobre 2021, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019

7

 

*

Decisione (UE) 2022/297 del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019

9

 

*

Risoluzione (UE) 2022/298 del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

25.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/1


DECISIONE (UE) 2022/294 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 19 ottobre 2021

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

Il Parlamento europeo,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (1),

visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2019 [COM(2020)0288 — C9-0222/2020] (2),

vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2019, presentata all'autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la sua decisione del 28 aprile 2021 (5) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2019 e la risoluzione che la accompagna,

visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,

visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0276/2021),

1.   

rifiuta il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2019;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

David Maria SASSOLI

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 67 del 7.3.2019.

(2)  GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.

(3)  GU C 377 del 9.11.2020, pag. 13.

(4)  GU C 384 del 30.11.2020, pag. 180.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2021)0166.

(6)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


25.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/3


RISOLUZIONE (UE) 2022/295 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 19 ottobre 2021

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio,

visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0276/2021),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea (TUE), ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste, e che le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione;

B.

considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto istituzioni dell'Unione;

C.

considerando che la trasparenza e la responsabilità sono elementi chiave nel contesto della procedura di discarico al fine di garantire la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione nei confronti dei cittadini dell'Unione;

D.

considerando che una procedura di discarico trasparente richiede un'amministrazione dell'Unione trasparente e che la necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione richiede che ogni sua istituzione sia responsabile del bilancio cui dà esecuzione;

E.

considerando che l'autorità di discarico ritiene che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella misura in cui sono beneficiari del bilancio generale di quest'ultima;

1.

rammenta il ruolo del Parlamento rispetto al discarico del bilancio, quale specificato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel regolamento finanziario;

2.

sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto anche dell'articolo 59 del regolamento finanziario, le istituzioni dispongono dei poteri necessari e sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;

3.

prende atto del ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nella procedura di discarico, quale prevista dal TFUE, in particolare dall'articolo 319, e dal regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli da 260 a 263; sottolinea che il ruolo del Parlamento è rafforzato da una prassi consolidata e rispettata;

4.

osserva che, conformemente all'articolo 100 del suo regolamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio […] si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare […] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio»;

5.

si rammarica del fatto che da oltre dieci anni il Consiglio si rifiuta di cooperare nel quadro della procedura di discarico, costringendo il Parlamento a rifiutare il discarico;

6.

si rammarica che il Consiglio continui a non pronunciarsi sulle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico del 29 aprile 2021 (1), in linea con una tendenza adottata nel 2009;

7.

si rammarica che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio non sia stato diviso in due bilanci distinti, come raccomandato dal Parlamento in recenti risoluzioni sul discarico per motivi di trasparenza e per migliorare l'efficacia e la responsabilità delle spese di ciascuna delle due istituzioni;

8.

si rammarica del fatto che, nonostante il suo impegno iniziale, il Consiglio non abbia finora effettuato un'adeguata valutazione d'impatto delle sue modifiche sostanziali alle proposte della Commissione; ribadisce che siffatte valutazioni sono uno dei fattori chiave nel miglioramento della qualità della legislazione dell'Unione di cui nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (2);

9.

prende atto del miglioramento del sistema di gestione finanziaria e performance del Consiglio; si rammarica, tuttavia, che nessuna relazione fornisca attualmente una sintesi completa dei principali indicatori chiave di performance e dei risultati, il che impedisce qualsiasi misurazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati;

10.

deplora la mancanza di informazioni sull'attuazione del piano d'azione del Consiglio sulla parità di genere e sulle misure adottate per garantire pari opportunità alle persone con disabilità in seno al Consiglio (come luogo di lavoro); invita il Consiglio a fornire al Parlamento informazioni dettagliate sulla percentuale di persone con disabilità che fanno parte del suo personale e sulla distribuzione geografica e di genere, in particolare a livello di alta dirigenza; invita il Consiglio a riferire in merito alle misure adottate per garantire le pari opportunità, l'equilibrio geografico e la parità di genere in seno all'istituzione;

11.

si rammarica della mancanza di informazioni da parte del Consiglio su azioni efficaci intraprese per affrontare gli squilibri di genere e geografici, anche a livello di dirigenza; ricorda la necessità di armonizzare la tutela dei diritti delle donne e di rafforzare l'integrazione e il coordinamento dell'uguaglianza di genere nelle politiche dell'Unione attraverso un approccio intersettoriale; ricorda, a tale proposito, la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (3);

12.

si rammarica della mancanza di informazioni riguardo ad azioni del Consiglio volte a rafforzare la cultura etica e sottolinea che al Parlamento non è stata segnalata alcuna iniziativa in tal senso; sottolinea l'importanza di prendere iniziative concrete per attuare buone pratiche quali formazioni specifiche, disposizioni in materia di codice di condotta od orientamenti interni sull'integrità e i valori etici, un sito web dedicato o domande rivolte di frequente (FAQ) su questioni etiche, o procedure per la protezione degli informatori; ricorda quanto afferma la Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2019 del 19 luglio 2019 dal titolo «I quadri etici delle istituzioni dell'UE controllate: ci sono margini di miglioramento», vale a dire che una condotta eticamente corretta «concorre a una più sana gestione finanziaria e rafforza la fiducia dei cittadini, che è indispensabile per la riuscita delle politiche pubbliche» e, in particolare, che «qualsiasi comportamento eticamente scorretto da parte del personale o delle alte cariche (“membri”) delle istituzioni dell'Unione europea (UE) suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia nell'UE»;

13.

deplora che non sia stata prestata attenzione alla necessità di un quadro etico, alla trasparenza e alla prevenzione, all'individuazione e alla prevenzione dei conflitti di interessi; ribadisce la sua profonda preoccupazione dinanzi ai conflitti di interessi di una serie di rappresentanti degli Stati membri coinvolti in processi decisionali strategici e di bilancio; sottolinea, a tale proposito, le conclusioni dell'audit della Commissione sul primo ministro ceco Andrej Babiš e Agrofert, che confermano l'esistenza di un conflitto di interessi; ribadisce che qualsiasi conflitto di interessi reale o percepito mette a rischio la reputazione del Consiglio e dell'Unione nel suo complesso; rinnova il pressante invito del Parlamento al Consiglio di garantire che i rappresentanti degli Stati membri che beneficiano delle sovvenzioni dell'Unione attraverso le imprese di loro proprietà (direttamente o indirettamente) non partecipino alle relative discussioni e votazioni in materia di politiche o di bilancio; chiede al Consiglio di fornire al Parlamento informazioni sulle misure necessarie poste in essere per evitare qualsiasi conflitto di interessi; deplora che il Consiglio respinga categoricamente le proposte del Parlamento volte a rafforzare la digitalizzazione nel settore dell'audit e del controllo, e si rifiuti di cooperare per migliorare l'interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di segnalazione e monitoraggio esistenti a livello nazionale e dell'Unione; esprime profonda preoccupazione quanto alle conclusioni ufficiali e non ufficiali del Consiglio europeo che, nonostante i conflitti di interessi esistenti, incidono sulla politica agricola comune e sui negoziati in materia di coesione sulla limitazione del finanziamento per persona fisica e giuridica;

14.

deplora che alcuni Stati membri ricorrano alla sponsorizzazione da parte di imprese per finanziare parte delle attività della loro presidenza del Consiglio non coperte dal bilancio del Consiglio; ribadisce la sua profonda preoccupazione per il possibile danno reputazionale che questa pratica potrebbe causare al Consiglio e all'Unione; prende atto del testo definitivo del 30 giugno 2021 che sarà inserito nel manuale della presidenza del Consiglio quale orientamento per le presidenze del Consiglio in merito al ricorso alla sponsorizzazione; si compiace di tale misura positiva, ma deplora l'assenza di un insieme comune di norme chiare, trasparenti e concrete; invita il Consiglio a precisare tale orientamento e a renderlo obbligatorio per gli Stati membri;

15.

si rammarica che la comunicazione da parte del Consiglio riguardo alle misure adottate per migliorare la trasparenza legislativa sia ancora lungi dall'essere completamente soddisfacente e ribadisce al Consiglio l'invito a intensificare gli sforzi in materia di trasparenza, tra l'altro pubblicando i propri documenti di lavoro, registrando e pubblicando le posizioni degli Stati membri e rendendo disponibile un maggior numero di documenti di trilogo; accoglie con favore il fatto che il Consiglio europeo abbia firmato l'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (4); insiste sulla necessità di estenderne l'utilizzo alle attività delle rappresentanze permanenti e di funzionari che non sono coperte a causa delle attuali limitazioni;

16.

si rammarica che non siano fornite informazioni complete sui verbali delle riunioni che si sono tenute tra i rappresentanti di interessi e il presidente del Consiglio europeo o i membri del suo Gabinetto, come suggerito dalla Mediatrice europea nella sua decisione, in data 18 giugno 2019, nel caso 1946/2018/KR relativo al modo in cui il segretariato generale del Consiglio informa il pubblico delle riunioni che il presidente del Consiglio europeo e i membri del suo Gabinetto intrattengono con i rappresentanti di interessi;

17.

deplora la mancanza di azioni e di iniziative da parte del Consiglio volte a garantire un processo solido, trasparente ed efficiente per la nomina dei procuratori europei e in relazione alla proposta di procuratori europei delegati presentata dagli Stati membri;

18.

deplora le difficoltà ripetutamente incontrate finora nelle procedure di discarico riguardanti il Consiglio, causate da una mancanza di cooperazione da parte di tale istituzione; evidenzia che il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per gli esercizi dal 2009 al 2018 e ha rinviato la sua decisione sulla concessione del discarico al segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2019 per i motivi esposti nella sua risoluzione sul discarico del 29 aprile 2021;

19.

si rammarica che il Parlamento non sia in grado di prendere una decisione informata sulla concessione del discarico al segretario generale del Consiglio poiché un esercizio efficace di controllo di bilancio richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, cosa che attualmente non avviene; insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre istituzioni e sottolinea che gli elementi fondamentali di detto controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico del Parlamento degli ultimi anni;

20.

ricorda che, in quanto istituzione che formula raccomandazioni sulla procedura di discarico, il Consiglio dovrebbe farlo in modo più tempestivo e nel rispetto delle altre istituzioni dell'Unione;

21.

si rammarica che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento e a non partecipare alle audizioni dei segretari generali delle istituzioni;

22.

ricorda che il Parlamento è l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini dell'Unione e che il suo ruolo nella procedura di discarico è direttamente collegato con il diritto dei cittadini di essere informati sul modo in cui viene utilizzato il denaro pubblico;

23.

sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e segnatamente di concedere il discarico per ogni singola rubrica del bilancio, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione; ricorda che il Parlamento esercita le sue prerogative nelle procedure di discarico nei confronti di tutte le istituzioni e di tutti gli organi e gli organismi dell'Unione, e deplora che il Consiglio sia l'unico a rifiutare di impegnarsi in una cooperazione leale per quanto riguarda le prerogative e i ruoli di ciascuno;

24.

ritiene che la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio europeo e del Consiglio con l'autorità di discarico non solo contravvenga al principio di cooperazione leale fra le istituzioni trasmettendo un segnale negativo ai cittadini dell'Unione, ma esprima anche una mancanza di rispetto per il ruolo del Parlamento quale garante della trasparenza e della responsabilità democratica del bilancio dell'Unione;

25.

ribadisce la necessità di migliorare la cooperazione tra le istituzioni nel quadro della procedura di discarico attraverso un memorandum d'intesa tra Parlamento, Consiglio e Commissione riguardo alla cooperazione tra Parlamento e Consiglio durante la procedura annuale di discarico; ricorda che il Parlamento ha informato il Consiglio della composizione della sua squadra negoziale più di un anno fa e che è pronto a riprendere il dialogo in qualsiasi momento e sta solo aspettando la risposta del Consiglio; invita a tal fine il Consiglio ad avviare negoziati interistituzionali senza ulteriori indugi.

 


(1)  Testi approvati, P9_TA(2021)0166.

(2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0379.

(4)  Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).


25.2.2022   

IT

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L 47/7


DECISIONE (UE) 2022/296 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 ottobre 2021

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019

Il Parlamento europeo,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all’esercizio 2019,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie (1),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2), presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2019 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 1o marzo 2021 sul discarico da dare all’Agenzia per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),

viste la sua decisione del 28 aprile 2021 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l’esercizio 2019 e le risposte del direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (4), in particolare l’articolo 70,

visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (5), in particolare l’articolo 76,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (6), in particolare l’articolo 116,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l’articolo 105,

visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0270/2021),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2019;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il Presidente

David Maria SASSOLI

Il Segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf

(2)  GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf

(3)  GU L 340 del 24.9.2021, pag. 324.

(4)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(5)  GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

(6)  GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

(7)  GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

(8)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


25.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/9


DECISIONE (UE) 2022/297 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 ottobre 2021

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2019,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 1o marzo 2021 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 [05793/2021 — C9-0064/2021],

viste la sua decisione del 28 aprile 2021 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2019 e le risposte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (4), in particolare l'articolo 70,

visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (5), in particolare l'articolo 76,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (6), in particolare l'articolo 116,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 105,

visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0270/2021),

1.   

approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019;

2.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

David Maria SASSOLI

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.

(2)  GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.

(3)  GU L 340 del 24.9.2021, pag. 324.

(4)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(5)  GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

(6)  GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

(7)  GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

(8)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


25.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/11


RISOLUZIONE (UE) 2022/298 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 ottobre 2021

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019,

vista la relazione sull’indagine conoscitiva su Frontex concernente presunte violazioni dei diritti fondamentali, elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0270/2021),

A.

considerando che tutti gli organi e gli organismi dell’Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell’Unione in merito ai fondi loro affidati;

B.

considerando che il ruolo del Parlamento rispetto al discarico del bilancio è specificato nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nel regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 (1) e nel regolamento delegato (UE) 2019/715 (2);

1.   

sottolinea l’importanza di agire in modo responsabile e trasparente nell’esecuzione del bilancio dell’Unione;

2.   

ricorda il ruolo del Parlamento nel quadro della procedura di discarico quale disciplinata dal TFUE, dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dal regolamento del Parlamento;

3.   

ricorda che il 28 aprile 2021 il Parlamento ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2021/1613 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l’«Agenzia») per l’esercizio 2019; invita l’Agenzia a informare regolarmente l’autorità di discarico in merito alle azioni intraprese verso l’attuazione delle raccomandazioni formulate nella risoluzione (UE) 2021/1615 (4) e le relative tempistiche; esorta l’Agenzia a presentare tali relazioni con cadenza trimestrale, su richiesta dell’autorità di discarico;

4.   

osserva che l’Agenzia ha elaborato un primo piano di continuità operativa e che, al momento della risposta dell’Agenzia, detto piano era sottoposto alle modifiche finali per essere approvato entro la fine del secondo trimestre del 2021; invita l’Agenzia a riferire all’autorità di discarico in merito allo stato di attuazione del suo piano di continuità operativa;

5.   

plaude agli sforzi che l’Agenzia sta compiendo per mettere a punto un registro di tutti i documenti che produce, in linea con la sua trasformazione e digitalizzazione; accoglie con favore il fatto che l’Agenzia abbia pubblicato in maniera proattiva importanti documenti sul suo sito web, rendendoli accessibili attraverso il registro per l’accesso del pubblico ai documenti; invita l’Agenzia a continuare a migliorare l’accesso del pubblico ai documenti e ad astenersi, in futuro, dal cercare di recuperare le spese talvolta sproporzionate sostenute per avvocati esterni esigendole dai soggetti che intentano azioni legali basate su richieste di accesso alle informazioni; rammenta, a tale riguardo, che la risoluzione (UE) 2021/1615 invitava l’Agenzia a ritirare la sua richiesta di recupero delle spese legali nella causa T-31/18 esaminata dal Tribunale; rileva che, rispetto alle richieste iniziali dell’Agenzia, il Tribunale ha ridotto le spese legali; ricorda all’Agenzia di agire in conformità del principio della sana gestione finanziaria, sia rispettando i provvedimenti giudiziari, sia evitando di assegnare tali casi ad avvocati esterni; invita l’Agenzia a evitare spese legali irragionevolmente elevate e a garantire che il loro recupero sia mantenuto entro limiti accettabili in futuro;

6.   

ricorda le conclusioni del parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento, del 25 febbraio 2021, che ha condotto alla decisione di rinviare la concessione del discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2019 «fino a quando l’Agenzia non avrà adeguatamente chiarito e presentato tali elementi e l’OLAF non avrà concluso la sua indagine»; sottolinea il fatto che, attraverso il rinvio del discarico, il Parlamento ha concesso all’Agenzia sei mesi aggiuntivi per rispondere ai vari punti sollevati nella risoluzione (UE) 2021/1615;

Criticità relative alle spese individuate dalla Corte

7.

richiama all’attenzione la conclusione della Corte relativa agli accordi di finanziamento per le attività operative, secondo cui i rimborsi delle spese connesse alle attrezzature si basano ancora sui costi effettivi, e il relativo problema della mancanza di documenti giustificativi, come ad esempio fatture; rammenta che tale problematica è stata identificata anche nell’ambito del discarico per l’esercizio 2018, in occasione del quale la Corte ha raccomandato l’utilizzo dell’«approccio basato sul costo unitario»; osserva che l’«approccio basato sul costo unitario» è un’opzione semplificata in materia di costi in base alla quale il prezzo per l’utilizzo di un’attrezzatura tecnica pesante è definito secondo una metodologia predefinita, sin modo da superare le criticità associate al rimborso dei costi effettivi; accoglie con favore il fatto che l’Agenzia abbia testato l’«approccio basato sul costo unitario» per le attrezzature tecniche pesanti con due Stati membri; constata che i progetti pilota per le attrezzature pesanti hanno rivelato che l’approccio basato sul costo unitario ha incrementato i costi totali e si rammarica del fatto che l’Agenzia abbia concluso che la transizione verso rimborsi basati sul costo unitario in caso di attrezzature pesanti non è fattibile; si rammarica del fatto che il problema della mancanza di documenti giustificativi non sia ancora stato risolto e ricorda all’Agenzia di non approvare rimborsi per dichiarazioni di spesa non accompagnate da fattura; invita l’Agenzia e la Commissione a rivedere la raccomandazione della Corte e a discutere con quest’ultima dei risultati dei progetti pilota relativi all’approccio basato sul costo unitario per le attrezzature tecniche pesanti al fine di trovare un modo per risolvere il problema della mancanza di documenti giustificativi; ricorda all’Agenzia e alla Commissione che, in linea di principio, occorre evitare qualsiasi onere burocratico inutile;

8.

prende atto della risposta che l’Agenzia ha fornito all’autorità di discarico in merito alla revisione dei suoi meccanismi relativi ai pagamenti dei lavori di costruzione e all’appello a garantire il rispetto dei principi della sana gestione finanziaria; riconosce che l’Agenzia ha comunicato che nell’intero circuito finanziario è stato posto in atto un meccanismo volto a prevenire i versamenti di prefinanziamenti non sottoposti a controlli; osserva che l’Agenzia ha riferito che tutti i responsabili di progetto e gli attori operativi e finanziari che si occupano delle strutture della sede dell’Agenzia hanno ricevuto istruzioni di non approvare e non far partire tali pagamenti e che i responsabili dei controlli finanziari sono stati istruiti a respingere tali versamenti di prefinanziamenti e a suggerire agli ordinatori di fare altrettanto;

Relazione speciale n. 08/2021 della Corte, dal titolo: «Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non è stato, finora, abbastanza efficace»

9.

prende atto con preoccupazione delle conclusioni espresse dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 08/2021, dal titolo «Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non è stato, finora, abbastanza efficace» (5); evidenzia che l’audit ha interessato il periodo che va dalla fine del 2016, quando è entrato in vigore il nuovo mandato dell’Agenzia a norma del regolamento (UE) 2016/1624 (6), alla fine del 2020, e pertanto ha coperto l’intero anno 2019 dell’attuale esercizio di discarico, ma non ha tenuto conto di alcune recenti misure adottate dall’Agenzia per adempiere al suo mandato; riconosce che un’analisi del rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Agenzia non è stata inclusa nell’ambito della relazione speciale della Corte, dal momento che ciò richiederebbe un audit specifico in considerazione della complessità della questione; chiede alla Corte di svolgere tale audit specifico in futuro;

10.

rileva con preoccupazione che, nella sua relazione speciale n. 08/2021, la Corte ha riscontrato ed elencato diverse carenze nelle principali attività dell’Agenzia, segnatamente il monitoraggio della situazione, l’analisi dei rischi, la valutazione delle vulnerabilità, le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio e le attività di formazione dell’Agenzia, nonché il mancato svolgimento di valutazioni delle esigenze e di valutazioni di impatto precedentemente all’aumento esponenziale delle spese dell’Agenzia; esprime altresì preoccupazione per il fatto che l’Agenzia non ha adottato tutte le misure necessarie per adeguare la sua organizzazione al fine di attuare appieno il mandato previsto dal regolamento (UE) 2016/1624; osserva inoltre che la Corte ha messo in evidenza i rischi significativi connessi al mandato dell’Agenzia a norma del regolamento (UE) 2019/1896 (7); ricorda che i mandati dell’Agenzia compresi fra il 2016 e il 2019 si sono parzialmente sovrapposti, il che potrebbe aver inciso sulla loro attuazione, come rilevato dalla Corte;

11.

osserva che, a soli due anni di distanza dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1624, la Commissione ha presentato una proposta di un nuovo regolamento per l’Agenzia senza condurre una valutazione di impatto della nuova legislazione; invita la Commissione e l’Agenzia a trovare rapidamente una soluzione adeguata per garantire un’attuazione corretta e tempestiva del nuovo mandato dell’Agenzia a norma del regolamento (UE) 2019/1896; esorta la Commissione e la Corte a valutare regolarmente le prestazioni dell’Agenzia e degli Stati membri per individuare gli ambiti da migliorare, anche nel quadro delle rispettive basi giuridiche per le attività dell’Agenzia, nonché alla luce dei risultati e degli effetti conseguiti;

12.

prende atto con preoccupazione della conclusione della Corte secondo cui le relazioni operative dell’Agenzia non informano adeguatamente i responsabili delle decisioni, dal momento che non presentano informazioni sulle prestazioni e sui costi effettivi;

13.

prende atto con preoccupazione della conclusione della Corte secondo la quale, sebbene esista un quadro funzionale per lo scambio di informazioni volto a fornire informazioni pertinenti sulla migrazione riguardo alla situazione alle frontiere esterne nonché a sostenere la gestione dell’immigrazione irregolare, questo non ha funzionato in modo abbastanza soddisfacente da fornire una conoscenza situazionale accurata, completa e aggiornata delle frontiere esterne dell’Unione; si rammarica del fatto che non sia ancora stato istituito un quadro adeguato per lo scambio di informazioni in relazione ai reati transfrontalieri, il che inficia la capacità dell’Agenzia e degli Stati membri di reagire rapidamente a eventuali minacce individuate; osserva che l’Agenzia trasmette informazioni tempestive e pertinenti sulla migrazione riguardo alla situazione alle frontiere esterne e fornisce informazioni su eventi specifici; è tuttavia preoccupato per le gravi carenze che minano la completa conoscenza della situazione alle frontiere esterne dell’Unione, quali la mancanza di informazioni, di norme tecniche per le attrezzature di controllo delle frontiere, di un catalogo comune per la segnalazione dei reati transfrontalieri di informazioni quasi in tempo reale sulla situazione alla frontiera aerea dell’UE, nonché per i ritardi nell’aggiornamento del modello comune di analisi integrata dei rischi; sottolinea che queste ultime osservazioni non possono essere attribuite soltanto all’Agenzia, ma necessitano di una soluzione congiunta insieme agli Stati membri e alla Commissione, in particolare per quanto riguarda il modello comune di analisi integrata dei rischi, dal momento che sussistono differenze significative in materia di comunicazione tra i diversi Stati membri in termini di frequenza, formato, dati o definizione dei casi; ribadisce la richiesta che l’autorità di discarico ha rivolto all’Agenzia nella risoluzione (UE) 2021/1615 di migliorare il monitoraggio e la comunicazione in relazione alla situazione e agli incidenti alle frontiere dell’Unione, anche nel contesto di potenziali violazioni dei diritti umani;

14.

prende atto della conclusione della Corte secondo cui non tutte le autorità competenti (ad esempio le autorità doganali) sono state incluse nel regolamento (UE) n. 1052/2013 (8);

15.

prende atto della conclusione della Corte secondo la quale il regolamento (UE) 2019/1896 ha introdotto ulteriori importanti obblighi di comunicazione per gli Stati membri, che richiedono una trasmissione automatizzata dei dati dagli Stati membri alla banca dati Eurosur; prende atto della dichiarazione degli Stati membri secondo la quale il coinvolgimento diretto dell’Agenzia in tale processo di automatizzazione non si è ancora palesato;

16.

esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo la quale l’Agenzia non ha fornito informazioni adeguate sull’impatto o sui costi delle sue attività; esprime preoccupazione per il fatto che l’Agenzia non ha effettuato una valutazione approfondita delle operazioni congiunte, non ha spiegato alcun discostamento, né ha individuato l’impatto di eventuali lacune nelle risorse, e non ha fornito informazioni sui costi reali delle sue operazioni congiunte; sottolinea che l’Agenzia è tenuta a fornire informazioni adeguate sugli effetti e sui costi delle sue attività per garantire trasparenza e responsabilità;

Condizionalità

17.

osserva che la Commissione e l’Agenzia hanno accettato, o parzialmente accettato, tutte le raccomandazioni della Corte; invita l’Agenzia a dare seguito e attuazione in maniera globale e tempestiva alle raccomandazioni della Corte e a informare l’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti nell’attuazione di dette raccomandazioni; invita l’autorità di bilancio a iscrivere una parte degli stanziamenti di bilancio dell’Agenzia per il 2022 in una riserva che sarà resa disponibile una volta che:

a)

saranno assunti i restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali a livello AD, in conformità dell’articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;

b)

saranno assunti tre vicedirettori esecutivi in conformità dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2019/1896;

c)

il consiglio di amministrazione dell’Agenzia adotterà una procedura dettagliata per l’attuazione dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1896;

d)

sarà presentato un meccanismo per la segnalazione di incidenti gravi in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro sui diritti fondamentali e gli aspetti operativi di natura giuridica delle operazioni nel Mar Egeo (WG FRaLO);

e)

sarà istituito un sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali pienamente funzionante in conformità dell’articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;

f)

sarà efficacemente attuata la raccomandazione 5 della relazione speciale n. 08/2021 della Corte (entro la fine del 2021);

g)

saranno sospese le operazioni dell’Agenzia a sostegno delle operazioni relative ai rimpatri dall’Ungheria nella misura in cui, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, le decisioni di rimpatrio adottate dalle autorità ungheresi siano incompatibili con la direttiva rimpatri e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (9);

invita l’autorità di bilancio a valutare i progressi relativi al rispetto di tali condizioni organizzando una missione conoscitiva presso l’Agenzia nel 2022 alla quale parteciperanno i membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento; ritiene che il mancato rispetto di tali condizioni aumenterebbe anche il rischio di un rifiuto del discarico per l’esercizio 2020; è inoltre dell’opinione che, in linea con l’accordo raggiunto durante l’ultima procedura di conciliazione, la Commissione dovrebbe esercitare maggiori funzioni di controllo in relazione alle agenzie; invita la Commissione e l’Agenzia a spiegare in che modo si porrà rimedio ai disavanzi individuati, anche per quanto concerne le assunzioni e gli appalti, per il bilancio 2022;

Indagine dell’OLAF in corso

18.

ricorda che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha confermato che è in corso un’indagine nei confronti dell’Agenzia; rinnova il suo invito all’Agenzia a collaborare pienamente con l’OLAF e a tenere informata l’autorità di discarico in merito a eventuali sviluppi;

19.

ricorda che, in occasione di una riunione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento tenutasi il 1° settembre 2021, il vicedirettore generale della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione ha dichiarato che tutte le indagini sono giunte al termine e che nessuna di esse ha riscontrato elementi che indichino una cattiva gestione finanziaria o di bilancio o violazioni dei diritti fondamentali, né ha portato alla conclusione che l’Agenzia si sia rifiutata di ottemperare agli obblighi previsti dal suo regolamento;

Trasparenza

20.

rammenta le preoccupazioni espresse dal Parlamento in merito agli incontri organizzati dall’Agenzia nel 2018 e nel 2019 con rappresentanti di industrie afferenti al suo settore di attività, tenutisi per la maggior parte con rappresentanti di imprese che non figurano nel registro dell’Unione per la trasparenza; richiama l’attenzione sull’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/1896, che impone all’Agenzia di garantire la trasparenza delle lobby mediante un registro per la trasparenza e rendendo noti tutti i suoi incontri con terzi interessati; accoglie con favore la decisione adottata il 5 maggio 2021 dal direttore esecutivo dell’Agenzia sul registro per la trasparenza dell’Agenzia; invita l’Agenzia a informare regolarmente l’autorità di discarico in merito all’attuazione e all’uso di tale strumento;

21.

osserva che l’Agenzia è tenuta a garantire una trasparenza proattiva, come illustrato all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896; osserva che il suddetto articolo prevede anche che tale trasparenza abbia i suoi limiti, dal momento che essa deve essere garantita senza rivelare informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell’obiettivo delle operazioni; prende atto del fatto che l’Agenzia non può diffondere dati personali in violazione della base giuridica che consente il trattamento dei dati personali, come stabilito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 (10); chiede alla Commissione di garantire norme vincolanti per la tutela delle informazioni e dei dati;

22.

sottolinea che la trasparenza costituisce una norma generale che si applica all’Agenzia, alla Commissione e ai soggetti che partecipano al forum consultivo come prerequisito per la fiducia reciproca e la buona cooperazione;

Rispetto dei diritti fondamentali

23.

rammenta l’istituzione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento; osserva che il 14 luglio 2021 il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha pubblicato la sua relazione sull’indagine conoscitiva su Frontex concernente presunte violazioni dei diritti fondamentali, il cui obiettivo consisteva nel raccogliere «tutte le informazioni e prove pertinenti relative alle presunte violazioni dei diritti fondamentali nelle quali l’Agenzia è stata coinvolta, di cui era a conoscenza e/o in relazione alle quali non è intervenuta, alla gestione interna, alle procedure di comunicazione e al trattamento delle denunce»; osserva che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex «non ha riscontrato prove conclusive dell’esecuzione diretta di respingimenti e/o di espulsioni collettive da parte di Frontex nei casi di incidenti gravi che il gruppo di lavoro ha potuto esaminare»; rammenta che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha concluso che l’Agenzia era in possesso di «prove a sostegno delle accuse di violazioni dei diritti fondamentali all’interno di Stati membri con i quali conduceva un’operazione congiunta, ma non ha fatto fronte e dato seguito in maniera rapida, attenta ed efficace a tali violazioni» e che, «di conseguenza, Frontex non ha impedito il verificarsi delle violazioni in questione, né ha ridotto il rischio di future violazioni dei diritti fondamentali»; ricorda allo stesso tempo che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha inoltre individuato lacune nel quadro di cooperazione con gli Stati membri, che possono ostacolare l’ottemperanza agli obblighi dell’Agenzia in materia di diritti fondamentali, e ha sottolineato la responsabilità degli Stati membri e della Commissione, anche al di fuori del loro ruolo in seno al consiglio di amministrazione; rileva, in particolare, la ripartizione delle responsabilità fra l’Agenzia e gli Stati membri in relazione ai diritti fondamentali; riconosce i limiti riscontrati dall’Agenzia nella pratica, che le consentono di indagare sul rispetto dei diritti fondamentali unicamente in relazione ai beni finanziati o cofinanziati dall’Agenzia; sottolinea che il personale dell’Agenzia necessita di chiarezza giuridica, in particolare durante le missioni ad alto rischio in mare, e che la Commissione e gli Stati membri devono garantire chiarezza e norme giuridiche in merito all’attuazione del regolamento (UE) 2019/1896 nell’ambito di varie situazioni nel corso delle missioni; osserva tuttavia che, nel condurre le sue indagini, il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha rilevato che le raccomandazioni e i suggerimenti forniti dall’ex responsabile dei diritti fondamentali nell’arco di quattro anni, in particolare riguardo alle operazioni dell’Agenzia in Ungheria, sono stati ignorati dal direttore esecutivo (11); invita l’Agenzia a fornire al Parlamento una relazione dettagliata che illustri i suoi programmi per l’attuazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro per il controllo di Frontex e i progressi compiuti;

24.

osserva che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex «è del parere che il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto svolgere un ruolo molto più proattivo nel riconoscere il grave rischio di violazioni dei diritti fondamentali e nell’adottare misure volte a garantire che Frontex adempia ai suoi obblighi negativi e positivi in materia di diritti fondamentali stabiliti dal regolamento»; osserva che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex accoglie con favore le nuove procedure e norme interne elaborate dall’Agenzia nei mesi precedenti alla pubblicazione della relazione per conformarsi al regolamento (UE) 2019/1896, «ma esorta entrambi gli attori a migliorare ulteriormente il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Agenzia riesaminando le sue strutture interne e la sua comunicazione, nonché la cooperazione con gli Stati membri ospitanti»; osserva che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex «sottolinea la responsabilità degli Stati membri e della Commissione, anche al di fuori del loro ruolo in seno al consiglio di amministrazione»;

25.

sottolinea che i deputati hanno avuto accesso alle informazioni che hanno portato il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex a concludere che vi è stata una «mancanza di cooperazione da parte del direttore esecutivo per garantire la conformità ad alcune delle disposizioni del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in particolare in materia di diritti fondamentali»; rileva che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex si è altresì rammaricato «del ripetuto rifiuto [del direttore esecutivo] ad attuare le raccomandazioni della Commissione per garantire la conformità al regolamento recentemente adottato»;

Indagine della Mediatrice europea

26.

accoglie con favore le conclusioni dell’indagine strategica della Mediatrice europea relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce dell’Agenzia per presunte violazioni dei diritti fondamentali (OI/5/2020/MHZ); osserva che la Mediatrice europea ha deciso di non approfondire la questione; osserva tuttavia che la Mediatrice europea ha individuato carenze nel meccanismo per il trattamento delle denunce che potrebbero rendere più difficile la segnalazione di presunte violazioni dei diritti fondamentali e la presentazione di ricorsi da parte dei singoli; rileva che la Mediatrice europea ha riscontrato ritardi da parte dell’Agenzia nell’ottemperare ai suoi obblighi a tale riguardo; riconosce l’impegno dell’Agenzia ad occuparsi degli ambiti per i quali la Mediatrice europea ha formulato proposte di miglioramento;

27.

esprime preoccupazione per le conclusioni del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex secondo cui il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo spesso non sono stati coinvolti sin dall’inizio nell’elaborazione delle norme, delle procedure e delle strategie su questioni riguardanti i diritti fondamentali, nonché per il fatto che i pareri e le raccomandazioni del responsabile dei diritti fondamentali e del forum consultivo non sono stati tenuti sufficientemente in considerazione dal consiglio di amministrazione e dal direttore esecutivo; invita l’Agenzia a coinvolgere pienamente e attivamente il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo in tutti i processi pertinenti sin dalle prime fasi; invita il direttore esecutivo a rivedere il suo rapporto con il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo e a prendere tempestivamente in considerazione tutte le loro raccomandazioni; esorta l’Agenzia ad attuare pienamente le raccomandazioni del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex e a informare l’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti;

28.

esorta l’Agenzia a garantire la propria ottemperanza a tutti gli obblighi in materia di diritti fondamentali sanciti dal regolamento (UE) 2019/1896 nell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, sia in termini di attività strategiche che di attività operative; invita l’Agenzia ad attuare efficacemente le raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex e nella risoluzione (UE) 2021/1615, nonché a informare regolarmente il Parlamento in merito all’attuazione delle sue raccomandazioni e alle operazioni in corso, compresi eventuali gravi incidenti riguardanti violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne e le modalità con cui tali incidenti sono stati affrontati dall’Agenzia;

Gestione interna, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali

29.

ribadisce con preoccupazione che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha espresso «preoccupazione per il fatto che il direttore esecutivo ha ritardato l’assunzione dei tre vicedirettori esecutivi e si è astenuto dal delegare loro poteri indipendenti», ampliando nel contempo il suo gabinetto a 63 membri; rammenta che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex è fortemente preoccupato per l’insufficiente bilanciamento dei poteri all’interno dell’Agenzia; riconosce che le competenze dei tre vicedirettori esecutivi sono state definite dal consiglio di amministrazione e che i rispettivi avvisi di posto vacante per le tre posizioni sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 marzo 2021; invita l’Agenzia a continuare a riferire all’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in relazione al processo di assunzione;

Osservatori dei diritti fondamentali

30.

deplora il prolungato ritardo, da parte del direttore esecutivo, nella nomina del responsabile dei diritti fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali evidenziato dal gruppo di lavoro per il controllo di Frontex, in particolare alla luce dell’ampliamento del gabinetto del direttore esecutivo dell’Agenzia; osserva che il mandato del responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia è iniziato il 1o giugno 2021; sottolinea che l’organico dell’Agenzia è stato ridotto, passando da 377 posti AD a 275 posti AD nel 2020; riconosce che tale riduzione ha avuto ripercussioni sull’intera struttura del personale, compresa l’assunzione dei 40 osservatori dei diritti fondamentali; prende atto delle dichiarazioni del direttore esecutivo dell’Agenzia in base alle quali è stata completata l’assunzione di un primo gruppo di 20 osservatori dei diritti fondamentali, che hanno iniziato il loro percorso di formazione il 1o giugno 2021, mentre è in corso la nomina di un secondo gruppo di 20 osservatori dei diritti fondamentali; esprime preoccupazione per il fatto che, dei 20 osservatori dei diritti fondamentali assunti, cinque sono stati nominati a livello AD 7 e 15 a livello AST 4; rammenta che, nella relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex, il Parlamento ha sottolineato che tale livello di inquadramento inferiore può inficiare l’autorità e l’autonomia degli osservatori, nonché il loro accesso alle informazioni riservate e sensibili e, pertanto, la loro efficacia; ricorda che l’Agenzia era tenuta ad assumere tutti i 40 osservatori dei diritti fondamentali a livello AD al fine di garantire l’acquisizione delle migliori competenze e assicurare un adeguato dispiegamento nelle operazioni; rammenta tuttavia che il coefficiente correttore per il personale impiegato in varie agenzie continua ad essere basso e riconosce che salari più bassi possono incidere negativamente sui candidati europei e possono comportare difficoltà di assunzione da parte di alcune agenzie; prende atto del fatto che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha espresso forte disapprovazione per gli inutili ritardi nell’assunzione degli osservatori dei diritti fondamentali causati dal direttore esecutivo; ribadisce che il regolamento (UE) 2019/1896 dispone l’assunzione di almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020; manifesta profonda preoccupazione per il fatto che tale obbligo continua a non essere rispettato e insiste affinché l’Agenzia nomini tempestivamente, senza ulteriori indugi, i restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali a livello AD, al fine di garantire che dispongano delle capacità necessarie per svolgere le loro mansioni in modo indipendente; rammenta, in particolare, che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha osservato che «l’accesso senza restrizioni e senza preavviso a luoghi, beni e informazioni rilevanti» è essenziale per gli osservatori dei diritti fondamentali; sottolinea altresì che è necessario che gli Stati membri cooperino pienamente con il responsabile dei diritti fondamentali fornendo prove nel merito dei casi oggetto di indagine; evidenzia la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla dichiarazione dell’Agenzia secondo la quale i restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali saranno assunti attingendo da un elenco di riserva AD 7 esistente, una volta che all’Agenzia saranno stati assegnati posti AD 7 supplementari, mentre la Commissione ha indicato che all’Agenzia è già stato assegnato un numero sufficiente di posti AD;

31.

osserva che nel novembre 2019 sono entrate in vigore nuove norme relative al meccanismo per il trattamento delle denunce e che dette norme hanno attribuito maggiori responsabilità al responsabile dei diritti fondamentali; accoglie con favore l’adozione della strategia aggiornata in materia di diritti fondamentali da parte del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nel febbraio 2021; esorta il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ad adottare rapidamente il piano d’azione relativo ai diritti fondamentali per attuare la strategia aggiornata e migliorare in seno all’Agenzia i meccanismi per il monitoraggio e la segnalazione delle violazioni e delle denunce in materia di diritti fondamentali;

32.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2021 (12) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie; invita l’Agenzia a presentare e riferire periodicamente all’autorità di discarico lo stato di attuazione di una tabella di marcia che affronti le criticità rilevate nella decisione (UE, Euratom) 2021/1613.

(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

(3)  Decisione (UE, Euratom) 2021/1613 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019 (GU L 340 del 24.9.2021, pag. 324).

(4)  Risoluzione (UE) 2021/1615 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l’esercizio 2019 (GU L 340 del 24.9.2021, pag. 328).

(5)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_IT.pdf

(6)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

(9)  Sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria, C-808/18, ECLI:EU:C:2020:1029.

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  «Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations» (Relazione sull’indagine conoscitiva su Frontex concernente presunte violazioni dei diritti fondamentali), sezione 3, lettera D), Ruolo del direttore esecutivo – Raccomandazioni: «il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex si rammarica profondamente del fatto che il direttore esecutivo non abbia risposto né dato seguito alle numerose manifestazioni di preoccupazione, alle raccomandazioni, ai pareri e alle osservazioni presentati dal responsabile dei diritti fondamentali nell’arco di quattro anni».

(12)  GU L 340 del 24.9.2021, pag. 525.