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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/299 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
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«32. |
Mohammed Makhlouf.». |
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/300 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(2) |
In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 28 febbraio 2023. |
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(3) |
Le motivazioni o le informazioni relative a ventisette persone fisiche e a sette persone giuridiche inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 dovrebbero essere modificate. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) 765/2006 è così modificato:
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1) |
Nella tabella «A. Persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1», le voci 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 46, 49, 50, 53, 70, 77, 87, 88, 112, 114, 121, 123, 124, 125, 127 e 144 sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
La tabella «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1» è sostituita dalla tabella seguente:
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/301 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Nel giugno 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (2) la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari rispettivamente della RPC e dell’Egitto («l’inchiesta antisovvenzioni iniziale»). Le misure antisovvenzioni hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 17 % e il 30,7 % per le importazioni originarie della RPC e di un dazio ad valorem del 10,9 % per le importazioni originarie dell’Egitto. |
1.2. Domanda
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(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
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(3) |
La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V, un’associazione di produttori dell’UE di prodotti GFF («il richiedente»). |
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(4) |
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall’Egitto e dal Marocco nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui prodotti GFF. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. |
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(5) |
La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta risultavano entrati nel mercato dell’UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. |
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(6) |
La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Il prodotto oggetto dell’inchiesta e le sue parti erano infatti prodotti ed esportati in Marocco da società in Cina e in Egitto che secondo quanto riscontrato ricevevano sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta in presenza delle misure in vigore. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
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(7) |
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
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(8) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, ma spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81, e 7019900081) («il prodotto oggetto dell’inchiesta») (3). |
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(9) |
Dall’inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell’Unione dalla Cina e dall’Egitto e quelli spediti dal Marocco, originari o no del Marocco, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
1.4. Apertura
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(10) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto l’inchiesta relativa a una possibile elusione delle misure compensative con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione del 28 maggio 2021 (4) («il regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 23, paragrafo 4 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco. |
1.5. Osservazioni sull’apertura
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(11) |
LM Wind Power, un produttore di pale eoliche stabilito nell’Unione, ha sostenuto che l’apertura dell’inchiesta relativa all’elusione di misure compensative non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova concernenti i fattori di cui all’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di base. |
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(12) |
LM Wind Power ha affermato che, a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, deve essere sufficientemente provata l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni definiti come:
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(13) |
LM Wind Power ha rilevato in particolare che la domanda di cui al considerando 2 conteneva nello specifico asserzioni concernenti operazioni di assemblaggio e di trasbordo, sulla cui base la Commissione ha aperto l’inchiesta. La sua argomentazione principale era che le asserzioni circa l’effettuazione di operazioni di assemblaggio in Marocco fossero irrilevanti ai fini dell’apertura di un’inchiesta antielusione. Secondo questo utilizzatore, l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, diversamente dall’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base (5), non indica le operazioni di assemblaggio tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un’elusione. LM Wind Power ha pertanto chiesto la chiusura immediata della presente inchiesta da parte della Commissione. |
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(14) |
Le autorità egiziane hanno affermato di essere state coinvolte ingiustamente nella presente inchiesta poiché non hanno avuto luogo pratiche di elusione concernenti l’Egitto. A tale proposito le autorità egiziane hanno affermato che in Egitto sono state adottate già dall’epoca dell’inchiesta antidumping iniziale tutte le procedure necessarie per evitare pratiche di elusione. Esse hanno sostenuto inoltre, analogamente a quanto affermato da LM Wind Power, che non esistevano elementi di prova a dimostrazione di pratiche di elusione sotto forma di:
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(15) |
Le autorità del Marocco hanno chiesto alla Commissione di concludere che PGTEX Morocco SARL non ha eluso le misure istituite dall’Unione e di chiudere l’inchiesta in corso. Le stesse autorità hanno dichiarato che la costituzione di PGTEX Morocco SARL in Marocco era il risultato di un partenariato autentico e di lunga data tra il gruppo PGTEX (6) e il Marocco. Esse hanno affermato inoltre che il processo di produzione di PGTEX Morocco SARL comportava consistenti investimenti e operazioni di ampia portata e contribuiva all’economia marocchina. Di conseguenza, anche se fosse possibile accertare una modificazione della configurazione degli scambi, quest’ultima non risulterebbe provocata da una pratica di elusione. Le autorità del Marocco hanno affermato infine che le loro statistiche ufficiali confutavano l’asserzione del richiedente secondo cui PGTEX Morocco SARL avrebbe eluso le misure in vigore mediante operazioni di trasbordo. |
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(16) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra relative all’apertura, la Commissione ha ricordato che l’inchiesta è stata aperta sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda. L’inchiesta non ha potuto confermare l’esistenza del trasbordo in assenza di operazioni di assemblaggio, ma ha effettivamente riscontrato prove di operazioni di assemblaggio o completamento. La Commissione ha ricordato a tale proposito che l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento di base utilizza esplicitamente l’espressione «tra l’altro» per comprendere pratiche di elusione, come le operazioni di assemblaggio, che non sono espressamente indicate nell’articolo. La domanda ha fornito sufficienti elementi di prova (7) dell’esistenza di operazioni di assemblaggio effettuate utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsioni (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall’Egitto (8). |
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(17) |
La domanda inoltre ha fornito sufficienti elementi di prova in merito alla mancanza di una giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi, come ad esempio la relazione annuale 2019 di PGTEX China. Secondo tale relazione, la creazione di PGTEX Morocco SARL aveva lo scopo principale di «rispondere attivamente all’inchiesta antidumping dell’UE nei confronti della Cina, ottimizzare e adeguare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione, consolidare e ampliare la quota di mercato dei prodotti in Europa e negli Stati Uniti, soddisfare la domanda dei clienti e tutelare le forniture ai clienti» e in particolare PGTEX «ha deciso di costituire una società interamente controllata in Marocco per aggirare le inchieste antidumping dell’UE, avvicinarsi ai clienti, soddisfare la domanda del mercato e adeguarsi allo sviluppo sostenibile» (9). L’inchiesta antidumping separata espressamente citata è stata condotta parallelamente all’inchiesta antisovvenzioni che ha portato all’istituzione di dazi compensativi. Questa dichiarazione quindi dimostra l’intenzione di eludere i dazi risultanti dall’inchiesta della Commissione. |
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(18) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni addotte da LM Wind Power e dalle autorità marocchine ed egiziane secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento
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(19) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). Prima del 2019, i volumi delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco all’Unione non erano significativi. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l’esistenza di sovvenzioni. |
1.7. Inchiesta
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(20) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina, Egitto e Marocco, i produttori esportatori di quei paesi, l’industria dell’Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Marocco in merito all’apertura dell’inchiesta. |
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(21) |
La Commissione inoltre ha chiesto alla missione del Marocco presso l’Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta, oltre a PGTEX Morocco SARL, che secondo la domanda è l’unico produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta. Le autorità del Marocco hanno risposto indicando tre altre società. Due di queste società non si sono manifestate, mentre la terza ha dichiarato di non esportare prodotti GFF nell’Unione. |
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(22) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori del Marocco e questionari per i produttori/esportatori di Cina ed Egitto e per gli importatori dell’Unione. |
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(23) |
Solo PGTEX Morocco SARL ha presentato un modulo di richiesta di esenzione e ha chiesto anche un’audizione che si è tenuta il 21 giugno 2021. Come indicato al considerando 45, inoltre, il gruppo PGTEX ha chiesto e ottenuto un’audizione con la Commissione il 10 gennaio 2022 e un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 12 gennaio 2022. |
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(24) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. |
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(25) |
Il 20 dicembre 2021 (il giorno della divulgazione delle informazioni) la Commissione ha ricevuto una comunicazione (datata 16 dicembre 2021) dalle autorità del Marocco, troppo tardi per poterla prendere in considerazione nella fase di divulgazione delle informazioni. In seguito alla divulgazione delle informazioni, le autorità del Marocco hanno inviato una seconda comunicazione che riassumeva quella del 16 dicembre 2021. In sostanza, le autorità del Marocco hanno ribadito la richiesta di chiudere l’inchiesta, presentando gli argomenti seguenti. |
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(26) |
In primo luogo, le autorità del Marocco hanno affermato che i prodotti GFF sono fabbricati da PGTEX Morocco SARL mediante attività che non possono essere considerate operazioni di completamento o di assemblaggio. In secondo luogo, hanno affermato che questi prodotti sono «originari» del Marocco ai sensi dell’articolo 29 (10) dell’accordo di associazione UE-Marocco (11) e ulteriormente specificati nell’elenco di cui al protocollo n. 4, allegato II, dell’accordo di associazione UE-Marocco. A norma dell’articolo 9 dell’accordo di associazione UE-Marocco, inoltre, «i prodotti originari del Marocco sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d’effetto equivalente» e l’accordo di associazione UE-Marocco prevede solo alcune eccezioni. Questa origine preferenziale è stata confermata anche dalle autorità doganali marocchine, che hanno emesso certificati di origine preferenziale (EUR.1) per le esportazioni di prodotti GFF nell’Unione da parte di PGTEX a norma dell’articolo 17 del protocollo n. 4 dell’accordo di associazione UE-Marocco. |
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(27) |
La Commissione ha respinto l’affermazione secondo cui la lavorazione in Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati per trasformarli in prodotti GFF non si poteva considerare un’operazione di assemblaggio o di completamento. Come indicato al considerando 16, le norme giuridiche di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella fattispecie, l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non riguarda solo le operazioni di assemblaggio di (diverse) parti in un prodotto finito, ma anche le operazioni di completamento/conversione di prodotti intermedi nel prodotto in esame. Questo si evince in particolare dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, che stabilisce che «[…] il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al […]» Il fatto che le autorità doganali del Marocco abbiano rilasciato certificati EUR.1 a PGTEX Morocco SARL, confermandone l’origine preferenziale a norma dell’accordo di associazione, inoltre è irrilevante, poiché la base giuridica applicabile per la presente inchiesta antielusione è il regolamento di base, in particolare l’articolo 23 (12). |
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(28) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, le autorità del Marocco, sostenute da PGTEX Morocco SARL, hanno inoltre affermato che l’inchiesta antielusione non era permessa a norma dell’articolo 24 dell’accordo di associazione UE-Marocco, in quanto tale articolo consente l’istituzione di misure antidumping sui prodotti marocchini solo se sono rispettate le condizioni dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. |
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(29) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché l’articolo 24 dell’accordo di associazione UE-Marocco non preclude la possibilità di inchieste antielusione, considerando anche il fatto che tale articolo si riferisce anche alla pertinente legislazione interna. Quando il Marocco e l’UE hanno ratificato l’accordo di associazione nel 2000, il regolamento di base applicabile conteneva già disposizioni antielusione. |
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(30) |
Le autorità del Marocco e PGTEX Morocco SARL infine hanno affermato che l’inchiesta antielusione della Commissione non era permessa in base alle norme dell’OMC, in particolare l’articolo VI del GATT e l’accordo sull’applicazione dell’articolo VI. |
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(31) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione facendo riferimento al considerando 18 nel preambolo del regolamento di base (13) che descrive l’approccio della Commissione in proposito. Su questa base, come nel caso di molti altri membri dell’OMC, la legislazione dell’Unione contiene disposizioni per contrastare le pratiche di elusione. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
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(32) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base la valutazione relativa all’esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata esaminando nell’ordine:
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(33) |
L’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento di base non elenca specificamente le operazioni di assemblaggio tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un’elusione. L’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento di base comunque utilizza esplicitamente l’espressione «tra l’altro», per indicare che l’elenco di possibili pratiche di elusione non è esaustivo. Sono quindi comprese anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio. Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco, la Commissione ha anche esaminato se, per analogia, fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, in particolare:
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(34) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che non esistevano basi per applicare «per analogia» la norma di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base per accertare l’esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. Il gruppo PGTEX ha sostenuto in particolare che se il legislatore avesse voluto comprendere tra le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, primo comma del regolamento di base le operazioni di assemblaggio, le avrebbe espressamente menzionate, come ha fatto nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Per quanto riguarda inoltre l’obiettivo delle norme di cui fa parte l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, è inteso a «[…]compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio (14)». L’articolo 2, lettera a), del regolamento di base stabilisce chiaramente che un prodotto si deve considerare sovvenzionato solo se beneficia di una sovvenzione concessa «dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nell’Unione». A tale proposito, secondo il gruppo PGTEX il Marocco è sia paese d’origine sia paese di esportazione. |
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(35) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come già indicato al considerando 16, la Commissione ha riconosciuto che l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base non elenca specificamente le operazioni di assemblaggio tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un’elusione, ma utilizza esplicitamente l’espressione «tra l’altro». In assenza di una limitazione esplicita, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base dovrebbe quindi comprendere altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio. Altrimenti, di fatto, i dazi compensativi potrebbero essere elusi facilmente. |
2.2. Livello di collaborazione
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(36) |
Solo PGTEX Morocco SARL ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. PGTEX Morocco SARL appartiene al gruppo cinese PGTEX ed è ubicata in una zona di libero scambio a Tangeri, in Marocco. |
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(37) |
Anche le sue due collegate cinesi, Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC») e PGTEX China Co., Ltd («PGTEX China») hanno presentato risposte al questionario. PGTEX Morocco SARL è una controllata al 100 % di PGTEX China, soggetta a un dazio compensativo del 17 % istituito dal regolamento (UE) 2020/776.
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(38) |
Le risposte al questionario, compresa la risposta a una lettera di richiesta di maggiori informazioni, di PGTEX Morocco SARL e delle sue due collegate cinesi («gruppo PGTEX») sono risultate carenti per i motivi seguenti:
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(39) |
A norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base, il 5 ottobre 2021 la Commissione ha pertanto informato il gruppo PGTEX del fatto che l’elenco non esaustivo degli elementi descritti nel precedente considerando avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. La Commissione ha anche invitato il gruppo PGTEX a presentare osservazioni sulla possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base. |
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(40) |
Il 12 ottobre 2021, il gruppo PGTEX ha affermato che l’applicazione dei dati disponibili non era legalmente giustificata nel presente caso per i motivi seguenti:
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(41) |
La Commissione ha analizzato le informazioni e i documenti presentati dal gruppo PGTEX con la lettera del 12 ottobre 2021. La sua conclusione è stata che non sono state fornite risposte soddisfacenti né documenti giustificativi convincenti per la maggior parte dei punti sollevati nella sua lettera del 5 ottobre 2021. |
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(42) |
La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal gruppo PGTEX fossero in parte incomplete e contraddittorie e che quindi non potesse farvi pieno affidamento. I dati presentati dal gruppo PGTEX tuttavia non sono stati completamente ignorati e la Commissione ha utilizzato i dati sulle vendite e sui costi forniti dal gruppo PGTEX come punto di partenza della sua analisi. |
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(43) |
A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, le informazioni fornite dal gruppo PGTEX sono state integrate da dati ricavati da banche dati quali Global Trade Atlas («GTA») (15) ed Eurostat, come spiegato in maggior dettaglio nella sezione 2.3. I dati sulle importazioni sono stati estratti da Eurostat, mentre il GTA è stato utilizzato per la determinazione dei volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall’Egitto in Marocco. |
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(44) |
Infine, in considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi dei soggetti giuridici che hanno collaborato. La Commissione ha ritenuto che le informazioni presentate dal gruppo PGTEX, come le risposte ai questionari e le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, fossero conformi all’avviso del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (16). Non è stato ritenuto necessario svolgere controlli incrociati a distanza sulle informazioni, alla luce delle questioni esposte nei considerando precedenti. |
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(45) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha ribadito l’asserzione secondo cui l’applicazione dei dati disponibili era manifestamente priva di fondamento e ingiustificata alla luce delle informazioni fornite dal gruppo PGTEX. Il gruppo PGTEX inoltre ha chiesto e ottenuto un’audizione con la Commissione il 10 gennaio 2022, e una successiva audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 12 gennaio 2022, in merito all’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. |
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(46) |
Durante l’audizione del 12 gennaio 2022, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla sua conclusione che la risposta alla lettera ex articolo 28 non aveva fugato le sue preoccupazioni. Come spiegato al considerando 42, la Commissione ha mantenuto la sua posizione sul fatto di non poter fare pieno affidamento sulle informazioni fornite dal gruppo PGTEX. Nell’audizione del 12 gennaio 2022, il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale inoltre ha dichiarato che la Commissione aveva rispettato i diritti di difesa del gruppo PGTEX. |
2.3. Modificazione della configurazione degli scambi
2.3.1. Importazioni di prodotti GFF
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(47) |
La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, dall’Egitto e dal Marocco tra il 2019 e 2020. Poiché i codici TARIC sono stati creati solo il 21 febbraio 2019, la Commissione ha estrapolato i dati per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 20 febbraio 2019 in modo da fare riferimento esattamente allo stesso periodo (12 mesi) per entrambi gli anni 2019 e 2020. Tabella 1 Importazioni di prodotti GFF negli anni 2019 e 2020 (tonnellate)
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(48) |
La tabella 1 mostra che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco sono aumentate da 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. L’aumento significativo nel 2020 rispetto al 2019 è stato concomitante con l’avvio della produzione di PGTEX Morocco SARL. Benché sia stata ufficialmente costituita il 2 ottobre 2019, nel suo modulo di richiesta di esenzione la società ha spiegato di avere avviato la produzione e le vendite all’esportazione solo a partire da aprile 2020. A tale proposito, dai dati sulle importazioni è emerso che la media delle importazioni mensili per il periodo aprile-dicembre 2020 è stata circa quindici volte superiore alla media delle importazioni mensili da gennaio 2019 a marzo 2020. |
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(49) |
La Commissione ha anche osservato che le vendite all’esportazione dichiarate da PGTEX Morocco SARL erano superiori alle importazioni totali nell’Unione dal Marocco. Poiché PGTEX Morocco SARL era l’unica società marocchina che ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta e considerando i volumi insignificanti delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell’Unione prima della sua costituzione, la Commissione ha ritenuto ragionevole concludere che PGTEX Morocco SARL fosse l’unico produttore del Marocco che esportava prodotti GFF nell’Unione durante il periodo di riferimento (PR). |
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(50) |
Come illustrato nella tabella 1, le importazioni di prodotti GFF dalla Cina sono aumentate da 13 720 tonnellate nel 2019 a 19 315 tonnellate nel 2020, mentre le importazioni di prodotti GFF dall’Egitto sono aumentate da 146 tonnellate nel 2019 a 4 302 tonnellate nel 2020. Come indicato al considerando 48, il volume medio mensile delle importazioni di PGTEX Morocco SARL è aumentato notevolmente a partire da aprile 2020 rispetto ai periodi precedenti. |
2.3.2. Volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto in Marocco
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(51) |
La tabella 2 mostra l’andamento delle importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto sulla base delle statistiche sulle importazioni marocchine della banca dati GTA tra il 2019 e il 2020. Tabella 2 Importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall’Egitto e dalla Cina negli anni 2019 e 2020 (tonnellate)
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(52) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato per fabbricare prodotti GFF. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti GFF esportati nell’Unione dal Marocco derivavano principalmente da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
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(53) |
La tabella 2 mostra che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Marocco sono aumentate in misura sostanziale, da 2 378 tonnellate nel 2019 a 7 839 tonnellate nel 2020. Anche le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall’Egitto in Marocco sono aumentate da 1 297 tonnellate nel 2019 a 3 687 tonnellate nel 2020. Le importazioni dalla Cina e dall’Egitto rappresentano circa il 90 % del totale delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro del Marocco in entrambi gli anni 2019 e 2020. |
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(54) |
PGTEX Morocco SARL ha affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per i prodotti GFF erano tutti acquistati dalla Cina (nessuno dall’Egitto), in particolare presso la sua società madre PGTEX China. La società ha affermato altresì di avere importato tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con il codice SA 7019 12. Le importazioni con questo codice hanno evidenziato l’aumento più significativo nell’ambito delle importazioni dalla Cina effettuate dal Marocco. |
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(55) |
Il notevole aumento dei volumi delle importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Marocco, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l’aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti GFF in e dal Marocco durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da PGTEX Morocco SARL. |
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(56) |
Poiché PGTEX Morocco SARL, che a quanto risulta è l’unico esportatore di prodotti GFF nell’Unione (cfr. considerando 49), ha acquistato tutti i suoi filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall’Egitto fossero utilizzati da PGTEX Morocco SARL o da un altro fabbricante di prodotti di GFF in Marocco per l’esportazione nell’Unione. A tale proposito, le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina hanno cominciato ad aumentare a partire dall’ultimo trimestre del 2019, ossia quando è stata costituita la PGTEX Morocco SARL. Il volume medio mensile delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina nell’ultimo trimestre del 2019 era notevolmente superiore al volume medio mensile delle importazioni nei periodi precedenti. Inoltre il volume medio mensile delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) durante il 2020 (l’anno in cui PGTEX Morocco SARL ha avviato la produzione) è stato anche molto superiore al volume medio mensile delle importazioni durante l’ultimo trimestre del 2019. Malgrado l’aumento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall’Egitto in Marocco durante il 2020, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che tali importazioni fossero utilizzate in Marocco per l’ulteriore trasformazione in prodotti GFF da esportare successivamente nell’Unione. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione non hanno pertanto suffragato l’asserzione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi riguardante l’Egitto derivasse da una pratica intesa ad evitare le misure antidumping istituite sui prodotti GFF dall’Egitto. |
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(57) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX e LM Wind Power hanno negato l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi. Il gruppo PGTEX ha sostenuto che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco non erano aumentate a spese delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. Viceversa, l’aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco era meno sostanziale dell’aumento parallelo delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. |
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(58) |
Come spiegato ai considerando da 47 a 56, la Commissione ha osservato un aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco verso l’Unione e un aumento significativo delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Marocco nel 2020 rispetto al 2019. Questo di per sé costituisce una modificazione della configurazione degli scambi. |
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(59) |
Inoltre, mentre nel complesso le esportazioni di prodotti GFF dalla Cina nell’Unione di fatto sono aumentate, dalle tabelle riepilogative fornite da PGTEX China nel quadro della presente inchiesta antielusione è emerso che i volumi delle esportazioni di PGTEX China — la società madre di PGTEX Morocco SARL e il suo unico fornitore di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro — verso l’Unione nel 2020 erano più di due volte inferiori rispetto al 2018 e persino più di tre volte inferiori rispetto al 2019. |
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(60) |
La Commissione ha potuto pertanto stabilire una modificazione della configurazione degli scambi e ha respinto le argomentazioni. |
2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
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(61) |
L’aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell’Unione costituisce una modificazione della configurazione degli scambi tra il Marocco e l’Unione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, unitamente all’aumento significativo nel 2020, rispetto al 2019, delle esportazioni cinesi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Marocco, come illustrato nella tabella 2. D’altro canto, non sono stati riscontrati elementi di prova concernenti la presunta elusione delle misure compensative sui prodotti GFF riguardanti l’Egitto. |
2.4. Natura delle pratiche di elusione prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio compensativo
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(62) |
L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. |
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(63) |
La Commissione ha ricordato che tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di pezzi/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, come spiegato al considerando 16. |
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(64) |
Secondo le osservazioni presentate dalle autorità marocchine di cui al considerando 15, il primo contatto con il gruppo PGTEX per la creazione di uno stabilimento in Marocco risaliva al 20 marzo 2019, un mese dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale (17) e due mesi prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale (18). PGTEX Morocco SARL è stata costituita il 2 ottobre 2019, circa cinque mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. Tale coincidenza temporale suggerisce che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dalla potenziale istituzione dei dazi. |
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(65) |
Sulla base degli elenchi delle vendite presentati da PGTEX Morocco SARL, durante il 2020 tutte le vendite all’esportazione di PGTEX Morocco SARL sono state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 è stata venduta sul mercato interno. Le sue vendite all’esportazione nel 2020 inoltre sono state tutte effettuate ad acquirenti nell’Unione, riforniti in passato da PGTEX China. Anche questo ha suggerito che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dalla potenziale istituzione dei dazi. Tale supposizione è stata confermata espressamente dalla relazione annuale 2019 di PGTEX China (cfr. considerando 17). |
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(66) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la costituzione di PGTEX Morocco SARL. Il gruppo PGTEX ha affermato che la creazione dello stabilimento in Marocco era il risultato di un lungo processo, che ha compreso gli studi di fattibilità, le domande per ottenere le necessarie autorizzazioni dai governi cinese e marocchino e l’ottenimento delle stesse. |
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(67) |
La Commissione ha osservato che la documentazione presentata dal gruppo PGTEX il 15 ottobre 2021 dimostrava che il gruppo stava valutando già molto tempo prima dell’apertura dell’inchiesta in quale paese costituire una società. Sono stati presi in considerazione vari paesi, compreso il Marocco. Resta comunque il fatto che PGTEX Morocco SARL è stata infine costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale. Tale coincidenza temporale ha suggerito che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall’inchiesta antidumping. Questa supposizione è stata ulteriormente corroborata da una dichiarazione delle autorità del Marocco secondo cui i loro contatti con PGTEX per la creazione di uno stabilimento risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale (19). Questo ha dimostrato che i contatti formali con le autorità del Marocco per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale. |
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(68) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, LM Wind Power ha sostenuto che PGTEX aveva creato il suo stabilimento in Marocco per servire i mercati del Marocco e del Medio Oriente e che pertanto aveva una giustificazione economica per farlo oltre all’elusione dei dazi. |
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(69) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. La Commissione ha fatto riferimento agli elementi di prova che dimostravano la mancanza di una giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi (cfr. a tale proposito la relazione annuale 2019 di PGTEX China di cui al considerando 17). L’argomentazione di LM Wind Power secondo cui PGTEX Morocco SARL è stata costituita per servire i mercati del Marocco e del Medio Oriente inoltre non era sostenuto da elementi di prova. A tale proposito, come spiegato al considerando 65, tutte le vendite all’esportazione di PGTEX Morocco SARL sono state effettuate nell’Unione e solo una piccola parte della sua produzione è stata venduta sul mercato interno del Marocco. |
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(70) |
Alla luce di quanto precede, l’inchiesta non ha rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi attualmente in vigore. |
2.5. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni
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(71) |
L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (20) richiede che le operazioni di assemblaggio siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari del paese soggetto alle misure antidumping. Come indicato al considerando 33, le norme giuridiche di cui all’articolo13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(72) |
L’inchiesta antisovvenzioni iniziale è stata aperta nel maggio 2019 e i dazi compensativi definitivi sono stati istituiti nel giugno 2020 (cfr. considerando 1). PGTEX Morocco SARL è stata ufficialmente costituita il 2 ottobre 2019 e ha avviato la produzione a partire da aprile 2020 a quanto risulta dal suo modulo di richiesta di esenzione. Tale data coincide con la modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.3. |
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(73) |
PGTEX Morocco SARL ha presentato un elenco delle vendite che dimostra che durante il periodo di riferimento tutte le sue vendite all’esportazione di prodotti GFF di fabbricazione propria sono state destinate all’Unione. Il 100 % del principale fattore produttivo (prevalentemente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) è inoltre stato acquistato presso la società madre collegata in Cina. PGTEX Morocco SARL non ha acquistato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall’Egitto. |
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(74) |
La Commissione ha concluso pertanto che le operazioni di assemblaggio sono cominciate dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antidumping di base, mentre i pezzi utilizzati provengono principalmente dalla Cina, uno dei due paesi oggetto delle misure antisovvenzioni iniziali. |
2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto
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(75) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un’altra condizione per determinare l’elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, nel presente caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. Le norme giuridiche di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(76) |
La principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. PGTEX Morocco SARL ha acquistato dalla sua società madre collegata in Cina il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati. Tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un’operazione di completamento effettuata in Marocco. Secondo le informazioni presentate da PGTEX Morocco SARL, i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro costituiscono quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. |
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(77) |
La Commissione ha pertanto concluso che il processo attuato in Marocco è un’operazione di completamento (operazione di assemblaggio) e che il criterio del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, applicato per analogia alla luce della formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, come spiegato al considerando 33, era soddisfatto. |
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(78) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX e LM Wind Power hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fabbricazione di prodotti GFF utilizzando come principale materia prima filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. In tale contesto le due parti hanno affermato in primo luogo che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «parti» di prodotti GFF, ma piuttosto «beni sottoposti a lavorazione nella produzione di un altro bene» e in secondo luogo che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «assemblati» in prodotti GFF, bensì trasformati in prodotti GFF tessendo e cucendo vari tipi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e altri materiali, con l’utilizzo di macchinari complessi. |
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(79) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 76 può configurare un’operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, come spiegato al considerando 33. |
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(80) |
PGTEX Morocco SARL ha affermato che il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25 %. Le due principali voci di costo nel calcolo del valore aggiunto erano i costi di ammortamento e di affitto, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati da PGTEX Morocco SARL nel suo modulo di richiesta di esenzione. |
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(81) |
Per quanto riguarda i costi di ammortamento, PGTEX Morocco SARL ha affermato che presso la sua sede erano installate meno di dieci macchine per prodotti GFF (21) e che ciascuna di queste macchine aveva funzionato per 300 giorni su 360 durante il 2020. L’importo dell’ammortamento per il periodo di riferimento è stato calcolato sulla base dei tre elementi che seguono:
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(82) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a questo metodo di calcolo del costo di ammortamento nel quadro del calcolo del valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base. In particolare, l’utilizzo di 300 giorni quale elemento per calcolare l’importo dell’ammortamento può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali, ma ha determinato una sovrastima dell’importo dell’ammortamento calcolato nel quadro del calcolo del valore aggiunto da parte di PGTEX Morocco SARL per vari motivi. In primo luogo, come comunicato da PGTEX Morocco SARL nel suo modulo di richiesta di esenzione, l’utilizzo degli impianti (produzione effettiva in kg divisa per l’effettiva capacità produttiva in kg) relativo alle macchine per prodotti GFF è stato basso (23) nell’anno 2020. In considerazione dello scarso utilizzo degli impianti, il costo di ammortamento indicato è risultato sovrastimato. In secondo luogo, quattro delle macchine per prodotti GFF sono state spedite da Shanghai a Tangeri solo nel novembre 2019 e non possono aver funzionato per 300 giorni nel 2020, tenendo conto del tempo di spedizione tra Shanghai e Tangeri e del tempo richiesto per scaricare, installare e collaudare ognuna di queste quattro macchine per prodotti GFF. In terzo luogo, nel suo modulo di richiesta di esenzione PGTEX Morocco SARL ha affermato che la produzione è iniziata solo nell’aprile 2020. Se tale affermazione fosse vera, il tempo totale di funzionamento per ognuna delle macchine per prodotti GFF installate poteva essere solo di 270 giorni al massimo (da aprile 2020 a dicembre 2020), senza nemmeno tenere conto di eventuali tempi non operativi a causa di interruzioni dovute a interventi di manutenzione obbligatoria, giorni di riposo e vacanze. La Commissione ha quindi concluso che il costo di ammortamento di cui tenere conto nel calcolo del costo del valore aggiunto dovrebbe essere notevolmente inferiore al costo di ammortamento calcolato da PGTEX Morocco SARL. |
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(83) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha sostenuto che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione e ha agito in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base nell’effettuare i calcoli relativi al valore aggiunto. In tale contesto, secondo il gruppo PGTEX è opportuno considerare l’ammortamento integrale, poiché i costi sono stati effettivamente sostenuti nel 2020 per la fabbricazione di prodotti GFF. |
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(84) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione per le ragioni seguenti:
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(85) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha suggerito, nella misura in cui la Commissione persisteva nell’adeguare il costo di ammortamento in base all’utilizzo degli impianti (comunicato dal gruppo PGTEX nell’allegato 7.2. alla sua lettera del 12 ottobre 2021), di applicare uno dei tre metodi alternativi proposti nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni:
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(86) |
La Commissione ha respinto l’utilizzo di ciascuna delle tre alternative proposte dal gruppo PGTEX in considerazione di una serie di incongruenze riscontrate nell’allegato 7.2. della lettera del 12 ottobre 2021, con riguardo alle alternative proposte:
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(87) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che il costo di ammortamento delle macchine per prodotti GFF avrebbe dovuto essere escluso completamente dai calcoli del valore aggiunto, in quanto tali macchine non erano acquistate da un fornitore indipendente, bensì dalla società madre. |
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(88) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Le spese di ammortamento in generale sono accettate in base ai principi contabili locali e internazionali. Secondo il principio contabile della «corrispondenza», in particolare, le spese dovrebbero essere registrate nello stesso periodo in cui si realizzano le relative entrate. Ciò significa che utilizzando le macchine per prodotti GFF è possibile vendere prodotti GFF completi e realizzare entrate. Le quote di ammortamento corrispondono a parti di attività fisse (le macchine per prodotti GFF) che sono considerate consumate nel periodo corrente e pertanto indicate come spese, a prescindere dal soggetto presso il quale sono state acquistate. L’intento è quello di ridurre gradualmente l'importo riportato per le attività fisse man mano che il loro valore si riduce nel corso del tempo. |
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(89) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato inoltre che, nella misura in cui la Commissione non elimini semplicemente dal calcolo del valore aggiunto l’ammortamento integrale delle macchine per prodotti GFF che PGTEX ha trasferito dalla sua collegata in Cina, la determinazione dell’importo dell’ammortamento deve rispecchiare la reale vita utile di tali macchine e relative attrezzature. Il richiedente ha menzionato il fatto che non è insolito per macchine di questo tipo funzionare per oltre 20 anni. |
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(90) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché lo stesso richiedente nella sua domanda ha fatto riferimento a una vita utile delle macchine per prodotti GFF di circa 10 anni. Non sono stati forniti elementi di prova concernenti le affermazioni secondo cui non è insolito che le macchine per prodotti GFF funzionino per oltre 20 anni. |
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(91) |
Per quanto concerne i costi di affitto, nella sua risposta nel modulo di richiesta di esenzione PGTEX Morocco non ha fornito i contratti di affitto, nonostante gli importanti costi di affitto sostenuti nel 2020 (26). Nel modulo di richiesta di esenzione, PGTEX Morocco ha informato la Commissione di aver installato tutte le sue macchine per prodotti GFF in un unico luogo (stabilimento — fase 1). La società ha dichiarato inizialmente di aver affittato solo questo stabilimento, affermando di disporre di «un solo sito di produzione», benché nel modulo di esenzione fosse richiesto di fornire gli indirizzi di tutti i siti di produzione. Successivamente, PGTEX Morocco SARL ha però fornito due contratti di affitto in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione, a dimostrazione del fatto che durante il periodo di riferimento PGTEX Morocco SARL ha affittato due sedi distinte da due diversi proprietari. Poiché PGTEX Morocco SARL aveva affermato in precedenza nel suo modulo di richiesta di esenzione che le macchine per prodotti GFF operative durante il 2020 erano installate esclusivamente in uno di questi due stabilimenti affittati, gli importi di affitto pagati nel 2020 per il secondo stabilimento (stabilimento — fase 2) avrebbero dovuto essere esclusi dai costi di affitto e dal costo del valore aggiunto. A causa del basso utilizzo degli impianti, nel calcolo del costo del valore aggiunto inoltre la Commissione non ha potuto nemmeno accettare il costo di affitto totale per lo stabilimento — fase 1, poiché non è stato pienamente utilizzato a causa del fatto che le macchine per prodotti GFF non erano in produzione nel primo trimestre del 2020 e non hanno funzionato a piena capacità negli altri trimestri del 2020. Il costo di affitto totale indicato non è stato pertanto accettato dalla Commissione per i motivi di cui sopra. |
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(92) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha sostenuto che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione e ha agito in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base in quanto non ha tenuto conto del costo di affitto pieno. |
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(93) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione, sulla base delle dichiarazioni seguenti, effettuate dal gruppo PGTEX nel corso dell’inchiesta. In primo luogo, nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (27), il gruppo PGTEX ha fatto riferimento solo allo stabilimento — fase 1 per la produzione, lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti e l’area amministrativa. In secondo luogo, nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (28), il gruppo PGTEX ha dichiarato che le sue macchine per prodotti GFF operative nel 2020 erano tutte ubicate presso lo stabilimento — fase 1. La Commissione ha quindi dedotto che nessuna di queste macchine operative nel 2020 era ubicata nello stabilimento — fase 2. Questo è stato comprovato anche da altre affermazioni del gruppo PGTEX nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni (29). |
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(94) |
Con l’adeguamento dei costi di affitto e di ammortamento indicati, per tenere conto delle questioni spiegate sopra, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore alla soglia del 25 % fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. Anche alcune altre voci di costo sono risultate sovrastimate, ma non sono state adeguate, in quanto tali adeguamenti avrebbero comportato solo una percentuale di valore aggiunto ancora più bassa. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base per ritenere che tali operazioni configurino un’elusione. |
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(95) |
La Commissione ha pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, applicato per analogia alla luce della formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, era soddisfatto. |
2.7. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio
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(96) |
In conformità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. |
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(97) |
Per quanto riguarda le quantità, l’aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco è stato significativo, come spiegato al considerando 48. Nel 2020 le importazioni dal Marocco si sono già decuplicate, passando da solo 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. Nel contempo, il richiedente ha stimato che il consumo dell’Unione per il 2020 fosse compreso tra 135 000 e 140 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dal Marocco rappresentava di per sé oltre il 2 %. |
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(98) |
Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta antisovvenzioni iniziale con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da PGTEX Morocco SARL, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da PGTEX Morocco SARL erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell’Unione. |
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(99) |
La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dal Marocco oggetto della presente inchiesta. |
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(100) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che il calcolo del prezzo non pregiudizievole effettuato dalla Commissione rispecchiava solo la situazione prevalente nel 2018. Il gruppo PGTEX tuttavia non ha fornito elementi di prova del fatto che il prezzo non pregiudizievole utilizzato dalla Commissione non fosse corretto e/o fosse sceso a partire dal 2018. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.8. Elementi di prova della sovvenzione
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(101) |
In conformità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiassero ancora della sovvenzione. |
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(102) |
Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è risultato che i produttori esportatori cinesi beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC, nonché da governi regionali e locali in Cina. A tale proposito, è risultato che PGTEX China e CPIC beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali interessi agevolati sui prestiti, regimi di concessione di sussidi e agevolazioni fiscali. |
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(103) |
Nel corso della presente inchiesta non sono pervenute nuove informazioni che mettano in discussione la conclusione dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale secondo cui tali regimi di sovvenzione non erano più validi. |
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(104) |
PGTEX China è la società madre di PGTEX Morocco SARL società questa che acquistava il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati dalla sua società madre collegata PGTEX China, che a sua volta li acquistava da CPIC, il produttore di tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
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(105) |
È possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate (30), in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione. Nel presente caso, poiché PGTEX China e PGTEX Morocco SARL producono ed esportano prodotti GFF utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro fabbricati da CPIC, l’importo delle sovvenzioni compensabili concesse a tali società dovrebbe tenere conto del fatto che, in virtù del loro rapporto, esse sono in grado di trasferire tali vantaggi al prodotto in esame esportato verso l’Unione nel modo che ritengono più opportuno. |
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(106) |
La Commissione ha pertanto concluso che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiavano ancora della sovvenzione. |
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(107) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco beneficiassero ancora di sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF per i motivi seguenti. In primo luogo, l’inchiesta antisovvenzioni iniziale (cfr. considerando 1) non si riferiva a pratiche di sovvenzione relative a filati tessili e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, bensì esclusivamente alla sovvenzione di prodotti GFF, ossia un prodotto diverso. In secondo luogo, le operazioni di assemblaggio non sono contemplate dal regolamento di base, in quanto non possono configurare una sovvenzione concessa dal paese d’origine o dal paese di esportazione a vantaggio del prodotto asseritamente oggetto di elusione. In terzo luogo, gli acquisti di PGTEX Morocco SARL da PGTEX China, e gli acquisti di PGTEX China da CPIC erano effettuati a condizioni di mercato. A tale proposito, il gruppo PGTEX ha affermato che PGTEX China spesso pagava un prezzo più alto rispetto ad altri clienti di CPIC. CPIC non ha pertanto trasferito vantaggi derivanti da sovvenzioni a PGTEX China, e successivamente a PGTEX Morocco. |
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(108) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono. In primo luogo, anche se l’inchiesta antisovvenzioni iniziale si riferiva innanzi tutto a pratiche di sovvenzione di prodotti GFF, il gruppo PGTEX ha collaborato pienamente durante tale inchiesta. A tale proposito, dall’inchiesta antisovvenzioni iniziale è emerso che sia CPIC sia PGTEX China, entrambe collegate a PGTEX Morocco SARL, hanno beneficiato di sovvenzioni dal governo cinese. In secondo luogo, come già indicato al considerando 33, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base comprende anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo, quali le operazioni di assemblaggio. In terzo luogo, come spiegato al considerando 105, è possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate, in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione. Un trasferimento a società collegate inoltre può avvenire in molti modi (ad esempio applicando determinate commissioni di gestione) e non si limita necessariamente al livello dei prezzi di fattori produttivi applicati agli acquirenti. In ogni caso, da un confronto dei prezzi di filati tessili e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, basato sulle risposte al questionario, è risultato che durante il periodo dell’inchiesta PGTEX China applicava prezzi inferiori a PGTEX Morocco SARL rispetto ad altri acquirenti. |
3. MISURE
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(109) |
Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure compensative definitive istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC erano oggetto di elusione mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dal Marocco da PGTEX Morocco SARL. Poiché le vendite all’esportazione indicate da PGTEX Morocco SARL erano superiori al totale delle importazioni dell’Unione dal Marocco, e nessun’altra società del Marocco si è manifestata per richiedere un’esenzione, la Commissione ha ritenuto che PGTEX fosse responsabile di tutte le esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell’Unione. La Commissione ha quindi concluso che risultanze relative alle pratiche di elusione riscontrate rispetto a PGTEX Morocco SARL dovrebbero essere estese all’intero paese. |
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(110) |
Non sono emersi elementi di prova concernenti l’elusione delle misure sui prodotti GFF riguardanti l’Egitto. Come indicato sopra, PGTEX Morocco SARL acquistava tutti i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e nessuno dall’Egitto. L’inchiesta concernente la presunta elusione di misure su prodotti GFF originari dell’Egitto è pertanto chiusa. |
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(111) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antisovvenzione in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(112) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 per «tutte le altre società», ossia un dazio compensativo definitivo del 30,7 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto. |
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(113) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
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(114) |
PGTEX Morocco SARL è stata l’unica società del Marocco che ha chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. |
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(115) |
Come descritto sopra, PGTEX Morocco SARL è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un’esenzione a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. |
5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(116) |
Il 20 dicembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. |
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(117) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 e 7019900081).
2. Il dazio esteso è il dazio compensativo del 30,7 % applicabile a «tutte le altre società».
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/863, nonché dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L’inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alla possibile elusione sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni, è chiusa.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/863, che è abrogato.
Articolo 4
La richiesta di esenzione presentata da PGTEX Morocco SARL è respinta.
Articolo 5
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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COMMISSIONE EUROPEA |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G Ufficio: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
2. In conformità dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).
(3) I codici NC e TARIC indicati sopra si applicano con effetto dal 1o gennaio 2022 e si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione del 28 maggio 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 76).
(5) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(6) Cfr. anche i considerando 36 e 37 per una descrizione del gruppo PGTEX.
(7) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti da 40 a 42, pag. 10.
(8) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 29, pag. 8 e punto 41, pag. 9.
(9) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 26 e 27, pagg. 7 e 8.
(10) A norma dell’articolo 29 dell’accordo di associazione UE-Marocco, «la nozione di “prodotti originari”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4». A tale proposito, i prodotti GFF rientravano nella voce 7019 della nomenclatura del sistema armonizzato e veniva pertanto loro conferita l’origine preferenziale a norma dell’elenco di cui al protocollo n. 4, allegato II, dell’accordo di associazione UE-Marocco.
(11) Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2).
(12) Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, Commissione europea/Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, C-709/17P, ECLI:EU:C:2019:717.
(13) Il considerando 18 del regolamento di base codifica tale approccio come segue: «Sebbene l’accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all’elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all’elusione delle misure antidumping; è pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni».
(14) Articolo 1 del regolamento di base (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(15) https://www.gtis.com/gta/.
(16) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.
(17) GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29.
(18) GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11.
(19) Commentaires du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique du Royaume du Maroc relatifs à l’ouverture des enquêtes anti-contournement concernant les importations de certains tissus en fibres de verre, 14.7.2021, pag. 2: «…le Ministère souligne que le contact entre PGTEX et les autorités marocaines pour l’implantation d’une usine de PGTEX au Maroc remonte au 20 mars 2019, soit juste après l’initiation de l’enquête antidumping initiale de l’UE…».
(20) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(21) Per «macchina per prodotti GFF» si intende la macchina utilizzata durante il processo di assemblaggio, nel quale principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro (il principale fattore produttivo) sono convertiti in prodotti GFF.
(22) Vita utile di una macchina per prodotti GFF stimata in 10 anni e adeguata per tenere conto di un valore residuo del 5 % alla fine della vita utile.
(23) Tabella C.4.1. «Produzione e capacità produttiva» del modulo di richiesta di esenzione.
(24) Esiste tuttavia un’eccezione. Se un’impresa applica un metodo di ammortamento basato sull’utilizzo, l’ammortamento sarà calcolato secondo un modello più coerente con un costo variabile. Il gruppo PGTEX non si è espresso su tale metodo.
(25) In risposta alla domanda C.4.1 del questionario compilato da PGTEX Morocco SARL, quest’ultima ha affermato che la produzione è stata avviata a partire da aprile 2020. Tale affermazione è stata riconfermata nella risposta alla domanda 1 a pagina 1 della risposta alla richiesta di maggiori informazioni.
(26) Nel modulo di richiesta di esenzione la Commissione ha chiesto ai produttori che hanno collaborato di fornire tutti i principali contratti, di parti collegate e indipendenti.
(27) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 7, pag. 20.
(28) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 6, lettera c), pag. 20.
(29) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 9, lettera m), punto ii), pag. 23.
(30) Relazione dell’organo di appello dell’OMC, United States – Final Countervailing Duty Determination with respect to Certain Softwood Lumber from Canada, (WT/DS257/AB/R, 19 gennaio 2004, punto 143).
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/302 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Nell'aprile 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (3). Le misure antidumping hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 34 % e il 69 % per le importazioni originarie della RPC e del 20 % per le importazioni originarie dell'Egitto. |
1.2. Domanda
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(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
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(3) |
La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V, un'associazione di produttori dell'UE di prodotti GFF («il richiedente»). |
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(4) |
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dal Marocco nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. |
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(5) |
La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. |
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(6) |
La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dal Marocco erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti GFF. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
|
(7) |
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
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(8) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, ma spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81, e 7019900081) («il prodotto oggetto dell'inchiesta») (4). |
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(9) |
Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dal Marocco, originari o no del Marocco, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
1.4. Apertura
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(10) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione (5) del 28 maggio 2021 («il regolamento di apertura»). |
1.5. Osservazioni sull'apertura
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(11) |
LM Wind Power, un produttore di pale eoliche stabilito nell'Unione, ha sostenuto che l'apertura dell'inchiesta non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova e che pertanto l'inchiesta doveva essere chiusa immediatamente. |
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(12) |
LM Wind Power ha sostenuto che l'elusione non sussisteva poiché le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Marocco non rientravano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base. In particolare, le pratiche, i processi o le lavorazioni non possono configurare una leggera modificazione, poiché il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto a valle e in quanto tale un prodotto diverso dalle sue materie prime (principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), né un'operazione di assemblaggio, in particolare perché il prodotto oggetto dell'inchiesta e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono classificati con le stesse voci tariffarie. |
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(13) |
LM Wind Power ha affermato inoltre che vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Marocco mediante la creazione da parte di PGTEX China di un impianto di produzione in Marocco (PGTEX Morocco SARL) ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale proposito, LM Wind Power ha affermato che in Marocco è presente una domanda significativa di prodotti GFF, poiché un utilizzatore (6) di prodotti GFF stabilito in Marocco nel 2017 necessita di circa 5 000 tonnellate all'anno di prodotti GFF. Sono in vigore dazi doganali convenzionali fino al 7 % sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, mentre le esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione non sono soggette a dazi doganali convenzionali a norma dell'accordo di partenariato euromediterraneo. |
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(14) |
Le autorità egiziane hanno affermato di essere state coinvolte ingiustamente nella presente inchiesta poiché non hanno avuto luogo pratiche di elusione concernenti l'Egitto. A tale proposito le autorità egiziane hanno affermato che in Egitto sono state adottate già dall'epoca dell'inchiesta antidumping iniziale tutte le procedure e misure necessarie per evitare pratiche di elusione. Esse hanno sostenuto inoltre, analogamente a quanto affermato da LM Wind Power, che non esistevano elementi di prova a dimostrazione di pratiche di elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio in Marocco riguardanti le esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto o di operazioni di trasbordo tra il Marocco e l'UE relative a prodotti GFF dall'Egitto. |
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(15) |
Le autorità del Marocco hanno chiesto alla Commissione di concludere che PGTEX Morocco SARL non ha eluso le misure istituite dall'Unione e di chiudere l'inchiesta in corso. Le stesse autorità hanno dichiarato che la costituzione di PGTEX Morocco SARL in Marocco era il risultato di un partenariato autentico e di lunga data tra il gruppo PGTEX (7) e il Marocco. Esse hanno affermato inoltre che il processo di produzione di PGTEX Morocco SARL comportava consistenti investimenti e operazioni di ampia portata e contribuiva all'economia marocchina. Di conseguenza, anche se fosse possibile accertare una modificazione della configurazione degli scambi, quest'ultima non risulterebbe provocata da una pratica di elusione. Le autorità del Marocco hanno affermato infine che le loro statistiche ufficiali confutavano l'asserzione del richiedente secondo cui PGTEX Morocco SARL avrebbe eluso le misure in vigore mediante operazioni di trasbordo. |
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(16) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra relative all'apertura, la Commissione ha ricordato che l'inchiesta è stata aperta sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda concernenti le operazioni di assemblaggio, e non il trasbordo o la leggera modificazione. La domanda ha fornito sufficienti elementi di prova (8) dell'esistenza di operazioni di assemblaggio, tra le pratiche specificamente citate nell'articolo 13, paragrafo 1, in Marocco, e del fatto che tali operazioni di assemblaggio erano effettuate utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsioni (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall'Egitto (9). La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova (10) del fatto che tali pratiche costituivano un'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2. La classificazione tariffaria del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei suoi principali fattori produttivi è irrilevante per stabilire se un'operazione di assemblaggio costituisce un'elusione. |
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(17) |
La domanda inoltre ha fornito sufficienti elementi di prova in merito alla mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi, come ad esempio la relazione annuale 2019 di PGTEX China. Secondo tale relazione, la creazione di PGTEX Morocco aveva lo scopo principale di «rispondere attivamente all'inchiesta antidumping dell'UE nei confronti della Cina, ottimizzare e adeguare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione, consolidare e ampliare la quota di mercato dei prodotti in Europa e negli Stati Uniti, soddisfare la domanda dei clienti e tutelare le forniture ai clienti» e in particolare PGTEX «ha deciso di costituire una società interamente controllata in Marocco per aggirare le inchieste antidumping dell'UE, avvicinarsi ai clienti, soddisfare la domanda del mercato e adeguarsi allo sviluppo sostenibile» (11). |
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(18) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni addotte da LM Wind Power e dalle autorità marocchine ed egiziane secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento
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(19) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Prima del 2019, i volumi delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco all'Unione non erano significativi. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di pratiche di dumping. |
1.7. Inchiesta
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(20) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina, Egitto e Marocco, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Marocco in merito all'apertura dell'inchiesta. |
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(21) |
La Commissione inoltre ha chiesto alla missione del Marocco presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta, oltre a PGTEX Morocco SARL, che secondo la domanda è l'unico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le autorità del Marocco hanno risposto indicando tre altre società. Due di queste società non si sono manifestate, mentre la terza ha dichiarato di non esportare prodotti GFF nell'Unione. |
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(22) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori del Marocco e questionari per i produttori/esportatori di Cina ed Egitto e per gli importatori dell'Unione. |
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(23) |
Solo PGTEX Morocco SARL ha presentato un modulo di richiesta di esenzione e ha chiesto anche un'audizione che si è tenuta il 21 giugno 2021. Come indicato al considerando 43, inoltre, il gruppo PGTEX ha chiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione il 10 gennaio 2022 e un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 12 gennaio 2022. |
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(24) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. |
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(25) |
Il 20 dicembre 2021 (il giorno della divulgazione delle informazioni) la Commissione ha ricevuto una comunicazione (datata 16 dicembre 2021) dalle autorità del Marocco, troppo tardi per poterla prendere in considerazione nella fase di divulgazione delle informazioni. In seguito alla divulgazione delle informazioni, le autorità del Marocco hanno inviato una seconda comunicazione che riassumeva quella del 16 dicembre 2021. In sostanza, le autorità del Marocco hanno ribadito la richiesta di chiudere l'inchiesta, presentando gli argomenti seguenti. |
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(26) |
In primo luogo, le autorità del Marocco hanno affermato che i prodotti GFF sono fabbricati da PGTEX Morocco SARL mediante attività che non possono essere considerate operazioni di completamento o di assemblaggio. In secondo luogo, hanno affermato che questi prodotti sono «originari» del Marocco ai sensi dell'articolo 29 (12) dell'accordo di associazione UE-Marocco (13) e ulteriormente specificati nell'elenco di cui al protocollo n. 4, allegato II, dell'accordo di associazione UE-Marocco. A norma dell'articolo 9 dell'accordo di associazione UE-Marocco, inoltre, «i prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente» e l'accordo di associazione UE-Marocco prevede solo alcune eccezioni. Questa origine preferenziale è stata confermata anche dalle autorità doganali marocchine, che hanno emesso certificati di origine preferenziale (EUR.1) per le esportazioni di prodotti GFF nell'Unione da parte di PGTEX a norma dell'articolo 17 del protocollo n. 4 dell'accordo di associazione UE-Marocco. |
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(27) |
La Commissione ha respinto l'affermazione secondo cui la lavorazione in Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati per trasformarli in prodotti GFF non si poteva considerare un'operazione di assemblaggio o di completamento. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non riguarda solo le operazioni di assemblaggio di (diverse) parti in un prodotto finito, ma anche le operazioni di completamento/conversione di prodotti intermedi nel prodotto in esame. Questo si evince in particolare dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, che stabilisce che «(...) il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al (...)» Il fatto che le autorità doganali del Marocco abbiano rilasciato certificati EUR.1 a PGTEX Morocco SARL, confermandone l'origine preferenziale a norma dell'accordo di associazione, inoltre è irrilevante, poiché la base giuridica applicabile per la presente inchiesta antielusione è il regolamento di base, in particolare l'articolo 13 (14). |
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(28) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, le autorità del Marocco, sostenute da PGTEX Morocco SARL, hanno inoltre affermato che l'inchiesta antielusione non era permessa a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione UE-Marocco, in quanto tale articolo consente l'istituzione di misure antidumping sui prodotti marocchini solo se sono rispettate le condizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. |
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(29) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione: l'articolo 24 dell'accordo di associazione UE-Marocco non preclude la possibilità di inchieste antielusione, considerando anche il fatto che tale articolo si riferisce anche alla pertinente legislazione interna. Quando il Marocco e l'UE hanno ratificato l'accordo di associazione nel 2000, il regolamento di base applicabile conteneva già disposizioni antielusione. |
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(30) |
Le autorità del Marocco e PGTEX Morocco infine hanno affermato che l'inchiesta antielusione della Commissione non era permessa in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo VI del GATT e l'accordo sull'applicazione dell'articolo VI. |
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(31) |
La Commissione ha respinto l'argomentazione facendo riferimento al considerando 20 nel preambolo del regolamento di base (15) che descrive l'approccio della Commissione in proposito. Su questa base, come nel caso di molti altri membri dell'OMC, la legislazione dell'Unione contiene disposizioni per contrastare le pratiche di elusione. |
2. RISULTATI DELL'INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
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(32) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:
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(33) |
Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco, la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
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2.2. Livello di collaborazione
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(34) |
Solo PGTEX Morocco SARL ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. PGTEX Morocco SARL appartiene al gruppo cinese PGTEX ed è ubicata in una zona di libero scambio a Tangeri, in Marocco. |
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(35) |
Anche le sue due collegate cinesi, Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC») e PGTEX China Co., Ltd («PGTEX China») hanno presentato risposte al questionario. PGTEX Morocco SARL è una controllata al 100 % di PGTEX China, soggetta a un dazio antidumping del 37,6 % istituito dal regolamento (UE) 2020/492, modificato dal regolamento (UE) 2020/776.
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(36) |
Le risposte al questionario, compresa la risposta a una lettera di richiesta di maggiori informazioni, di PGTEX Morocco SARL e delle sue due collegate cinesi («gruppo PGTEX») sono risultate carenti per i motivi seguenti:
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(37) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, il 5 ottobre 2021 la Commissione ha pertanto informato il gruppo PGTEX del fatto che l'elenco non esaustivo degli elementi descritti nel precedente considerando avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. La Commissione ha anche invitato il gruppo PGTEX a presentare osservazioni sulla possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. |
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(38) |
Il 12 ottobre 2021, il gruppo PGTEX ha affermato che l'applicazione dei dati disponibili non era legalmente giustificata nel presente caso per i motivi seguenti:
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(39) |
La Commissione ha analizzato le informazioni e i documenti presentati dal gruppo PGTEX con la lettera del 12 ottobre 2021. La sua conclusione è stata che non sono state fornite risposte soddisfacenti né documenti giustificativi convincenti per la maggior parte dei punti sollevati nella sua lettera del 5 ottobre 2021. |
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(40) |
La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal gruppo PGTEX fossero in parte incomplete e contraddittorie e che quindi non potesse farvi pieno affidamento. I dati presentati dal gruppo PGTEX tuttavia non sono stati completamente ignorati e la Commissione ha utilizzato i dati sulle vendite e sui costi forniti dal gruppo PGTEX come punto di partenza della sua analisi. |
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(41) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, prima frase, e dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, le informazioni fornite dal gruppo PGTEX sono state integrate da dati ricavati da banche dati quali Global Trade Atlas («GTA») (16) ed Eurostat, come spiegato in maggior dettaglio nella sezione 2.3. I dati sulle importazioni sono stati estratti da Eurostat, mentre il GTA è stato utilizzato per la determinazione dei volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall'Egitto in Marocco. |
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(42) |
Infine, in considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei soggetti giuridici che hanno collaborato. La Commissione ha ritenuto che le informazioni presentate dal gruppo PGTEX, come le risposte ai questionari e le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, fossero conformi all'avviso del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (17). Non è stato ritenuto necessario svolgere controlli incrociati a distanza sulle informazioni, alla luce delle questioni esposte nei considerando precedenti. |
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(43) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha ribadito l'asserzione secondo cui l'applicazione dei dati disponibili era manifestamente priva di fondamento e ingiustificata alla luce delle informazioni fornite dal gruppo PGTEX. Il gruppo PGTEX inoltre ha chiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione il 10 gennaio 2022, e una successiva audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 12 gennaio 2022, in merito all'utilizzo dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
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(44) |
Durante l'audizione del 12 gennaio 2022, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla sua conclusione che la risposta alla lettera ex articolo 18 non aveva fugato le sue preoccupazioni. Come spiegato al considerando 40, la Commissione ha mantenuto la sua posizione sul fatto di non poter fare pieno affidamento sulle informazioni fornite dal gruppo PGTEX. Nell'audizione del 12 gennaio 2022, il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale inoltre ha dichiarato che la Commissione aveva rispettato i diritti di difesa del gruppo PGTEX. |
2.3. Modificazione della configurazione degli scambi
2.3.1. Importazioni di prodotti GFF
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(45) |
La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, dall'Egitto e dal Marocco tra il 2019 e 2020. Poiché i codici TARIC sono stati creati solo il 21 febbraio 2019, la Commissione ha estrapolato i dati per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 20 febbraio 2019 in modo da fare riferimento esattamente allo stesso periodo (12 mesi) per entrambi gli anni 2019 e 2020. Tabella 1 Importazioni di prodotti GFF negli anni 2019 e 2020 (tonnellate)
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(46) |
La tabella 1 mostra che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco sono aumentate da 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. L'aumento significativo nel 2020 rispetto al 2019 è stato concomitante con l'avvio della produzione di PGTEX Morocco SARL. Benché sia stata ufficialmente costituita il 2 ottobre 2019, nel suo modulo di richiesta di esenzione la società ha spiegato di avere avviato la produzione e le vendite all'esportazione solo a partire da aprile 2020. A tale proposito, dai dati sulle importazioni è emerso che la media delle importazioni mensili per il periodo aprile-dicembre 2020 è stata circa quindici volte superiore alla media delle importazioni mensili da gennaio 2019 a marzo 2020. |
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(47) |
La Commissione ha anche osservato che le vendite all'esportazione dichiarate da PGTEX Morocco SARL erano superiori alle importazioni totali nell'Unione dal Marocco. Poiché PGTEX Morocco SARL era l'unica società marocchina che ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta e considerando i volumi insignificanti delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione prima della sua costituzione, la Commissione ha ritenuto ragionevole concludere che PGTEX Morocco SARL fosse l'unico produttore del Marocco che esportava prodotti GFF nell'Unione durante il periodo di riferimento (PR). |
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(48) |
Come illustrato nella tabella 1, le importazioni di prodotti GFF dalla Cina sono aumentate da 13 720 tonnellate nel 2019 a 19 315 tonnellate nel 2020, mentre le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono aumentate da 146 tonnellate nel 2019 a 4 302 tonnellate nel 2020. Come indicato al considerando 46, il volume medio mensile delle importazioni di PGTEX Morocco SARL è aumentato notevolmente a partire da aprile 2020 rispetto ai periodi precedenti. |
2.3.2. Volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Marocco
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(49) |
La tabella 2 mostra l'andamento delle importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto sulla base delle statistiche sulle importazioni marocchine della banca dati GTA tra il 2019 e il 2020. Tabella 2 Importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto e dalla Cina negli anni 2019 e 2020 (tonnellate)
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(50) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato per fabbricare prodotti GFF. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti GFF esportati nell'Unione dal Marocco derivavano principalmente da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
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(51) |
La tabella 2 mostra che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Marocco sono aumentate in misura sostanziale, da 2 378 tonnellate nel 2019 a 7 839 tonnellate nel 2020. Anche le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Marocco sono aumentate da 1 297 tonnellate nel 2019 a 3 687 tonnellate nel 2020. Le importazioni dalla Cina e dall'Egitto rappresentano circa il 90 % del totale delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro del Marocco in entrambi gli anni 2019 e 2020. |
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(52) |
PGTEX Morocco SARL ha affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per i prodotti GFF erano tutti acquistati dalla Cina (nessuno dall'Egitto), in particolare presso la sua società madre PGTEX China. La società ha affermato altresì di avere importato tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con il codice SA 7019 12. Le importazioni con questo codice hanno evidenziato l'aumento più significativo nell'ambito delle importazioni dalla Cina effettuate dal Marocco. |
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(53) |
Il notevole aumento dei volumi delle importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Marocco, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da PGTEX Morocco SARL. |
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(54) |
Poiché PGTEX Morocco SARL, che a quanto risulta è l'unico esportatore di prodotti GFF nell'Unione, ha acquistato tutti i suoi filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto fossero utilizzati da PGTEX Morocco SARL o da un altro fabbricante di prodotti di GFF in Marocco per l'esportazione nell'Unione. A tale proposito, le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina hanno cominciato ad aumentare a partire dall'ultimo trimestre del 2019, ossia quando è stata costituita la PGTEX Morocco SARL. Il volume medio mensile delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina nell'ultimo trimestre del 2019 era notevolmente superiore al volume medio mensile delle importazioni nei periodi precedenti. Inoltre il volume medio mensile delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) durante il 2020 (l'anno in cui PGTEX Morocco SARL ha avviato la produzione) è stato anche molto superiore al volume medio mensile delle importazioni durante l'ultimo trimestre del 2019. Malgrado l'aumento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Marocco durante il 2020, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che tali importazioni fossero utilizzate in Marocco per l'ulteriore trasformazione in prodotti GFF da esportare successivamente nell'Unione. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione non hanno pertanto suffragato l'asserzione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi riguardante l'Egitto derivasse da una pratica intesa ad evitare le misure antidumping istituite sui prodotti GFF dall'Egitto. |
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(55) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX e LM Wind Power hanno negato l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi. Il gruppo PGTEX ha sostenuto che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco non erano aumentate a spese delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. Viceversa, l'aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco era meno sostanziale dell'aumento parallelo delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. |
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(56) |
Come spiegato ai considerando da 45 a 54, la Commissione ha osservato un aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco verso l'Unione e un aumento significativo delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Marocco nel 2020 rispetto al 2019. Questo di per sé costituisce una modificazione della configurazione degli scambi. |
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(57) |
Inoltre, mentre nel complesso le esportazioni di prodotti GFF dalla Cina nell'Unione di fatto sono aumentate, dalle tabelle riepilogative fornite da PGTEX China nel quadro della presente inchiesta antielusione è emerso che i volumi delle esportazioni di PGTEX China — la società madre di PGTEX Morocco e il suo unico fornitore di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro — verso l'Unione nel 2020 erano più di due volte inferiori rispetto al 2018 e più di tre volte inferiori rispetto al 2019. |
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(58) |
La Commissione ha potuto pertanto stabilire una modificazione della configurazione degli scambi e ha respinto le argomentazioni. |
2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
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(59) |
L'aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione costituisce una modificazione della configurazione degli scambi tra il Marocco e l'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, unitamente all'aumento significativo nel 2020, rispetto al 2019, delle esportazioni cinesi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Marocco, come illustrato nella tabella 2. D'altro canto, non sono stati riscontrati elementi di prova concernenti la presunta elusione di misure sui prodotti GFF riguardanti l'Egitto. |
2.4. Natura delle pratiche di elusione prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping
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(60) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l'assemblaggio di pezzi/operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(61) |
Secondo le osservazioni presentate dalle autorità marocchine di cui al considerando 15, il primo contatto con il gruppo PGTEX per la creazione di uno stabilimento in Marocco risaliva al 20 marzo 2019, un mese dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale (18). PGTEX Morocco SARL è stata costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta. Tale coincidenza temporale suggerisce che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall'inchiesta antidumping e dalla potenziale istituzione di un dazio antidumping. |
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(62) |
Sulla base degli elenchi delle vendite presentati da PGTEX Morocco SARL, durante il 2020 tutte le vendite all'esportazione di PGTEX Morocco SARL sono state destinate al mercato dell'Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 è stata venduta sul mercato interno. Le sue vendite all'esportazione nel 2020 inoltre sono state tutte effettuate ad acquirenti nell'Unione, riforniti in passato da PGTEX China. Anche questo ha suggerito che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall'inchiesta antidumping e dalla potenziale successiva istituzione di dazi antidumping definitivi. Tale supposizione è stata confermata espressamente dalla relazione annuale 2019 di PGTEX China (cfr. considerando 17). |
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(63) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la costituzione di PGTEX Morocco. Il gruppo PGTEX ha affermato che la creazione dello stabilimento in Marocco era il risultato di un lungo processo, che ha compreso gli studi di fattibilità, le domande per ottenere le necessarie autorizzazioni dai governi cinese e marocchino e l'ottenimento delle stesse. |
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(64) |
La Commissione ha osservato che la documentazione presentata dal gruppo PGTEX il 15 ottobre 2021 dimostrava che il gruppo stava valutando già molto tempo prima dell'apertura dell'inchiesta in quale paese costituire una società. Sono stati presi in considerazione vari paesi, compreso il Marocco. Resta comunque il fatto che PGTEX Morocco SARL è stata infine costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale. Tale coincidenza temporale ha suggerito che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall'inchiesta antidumping. Questa supposizione è stata ulteriormente corroborata da una dichiarazione delle autorità del Marocco secondo cui i loro contatti con PGTEX per la creazione di uno stabilimento risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale (19). Questo ha dimostrato che i contatti formali con le autorità del Marocco per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale. |
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(65) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, LM Wind Power ha sostenuto che PGTEX aveva creato il suo stabilimento in Marocco per servire i mercati del Marocco e del Medio Oriente e che pertanto aveva una giustificazione economica per farlo oltre all'elusione dei dazi. |
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(66) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. La Commissione ha fatto riferimento agli elementi di prova che dimostravano la mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi (cfr. a tale proposito la relazione annuale 2019 di PGTEX China di cui al considerando 17). L'argomentazione di LM Wind Power secondo cui PGTEX Morocco è stata costituita per servire i mercati del Marocco e del Medio Oriente inoltre non era sostenuto da elementi di prova. A tale proposito, come spiegato al considerando 62, tutte le vendite all'esportazione di PGTEX Morocco SARL sono state effettuate nell'Unione e solo una piccola parte della sua produzione è stata venduta sul mercato interno del Marocco. |
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(67) |
Alla luce di quanto precede, l'inchiesta non ha rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. |
2.5. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni
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(68) |
L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base richiede che le operazioni di assemblaggio siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari del paese soggetto alle misure antidumping. |
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(69) |
L'inchiesta antidumping iniziale è stata aperta nel febbraio 2019 e i dazi antidumping definitivi sono stati istituiti nell'aprile 2020 (cfr. considerando 1). PGTEX Morocco SARL è stata ufficialmente costituita il 2 ottobre 2019 e ha avviato la produzione a partire da aprile 2020 a quanto risulta dal suo modulo di richiesta di esenzione. Tale data coincide con la modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.3. |
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(70) |
PGTEX Morocco SARL ha presentato un elenco delle vendite che dimostra che durante il periodo di riferimento tutte le sue vendite all'esportazione di prodotti GFF di fabbricazione propria sono state destinate all'Unione. Il 100 % del principale fattore produttivo (prevalentemente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) è inoltre stato acquistato presso la società madre collegata in Cina. PGTEX Morocco SARL non ha acquistato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto né altrove. |
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(71) |
La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio sono cominciate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, mentre i pezzi utilizzati provengono principalmente dalla Cina, uno dei due paesi oggetto delle misure antidumping iniziali. |
2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto
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(72) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, nel presente caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. |
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(73) |
La principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. PGTEX Morocco SARL ha acquistato dalla sua società madre collegata in Cina il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati. Tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un'operazione di completamento effettuata in Marocco. Secondo le informazioni presentate da PGTEX Morocco SARL, i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro costituiscono quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(74) |
La Commissione ha pertanto concluso che il processo attuato in Marocco è un'operazione di completamento (operazione di assemblaggio) e che il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. |
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(75) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX e LM Wind Power hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fabbricazione di prodotti GFF utilizzando come principale materia prima filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. In tale contesto le due parti hanno affermato in primo luogo che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «parti» di prodotti GFF, ma piuttosto «beni sottoposti a lavorazione nella produzione di un altro bene» e in secondo luogo che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «assemblati» in prodotti GFF, bensì trasformati in prodotti GFF tessendo e cucendo vari tipi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e altri materiali, con l'utilizzo di macchinari complessi. |
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(76) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 73 può configurare un'operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, come spiegato al considerando 27. |
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(77) |
PGTEX Morocco SARL ha affermato che il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25 %. Le due principali voci di costo nel calcolo del valore aggiunto erano i costi di ammortamento e di affitto, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati da PGTEX Morocco SARL nel suo modulo di richiesta di esenzione. |
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(78) |
Per quanto riguarda i costi di ammortamento, PGTEX Morocco SARL ha affermato che presso la sua sede erano installate meno di dieci macchine per prodotti GFF (20) e che ciascuna di queste macchine aveva funzionato per 300 giorni su 360 durante il 2020. L'importo dell'ammortamento per il periodo di riferimento è stato calcolato sulla base dei tre elementi che seguono:
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(79) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a questo metodo di calcolo del costo di ammortamento nel quadro del calcolo del valore aggiunto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, l'utilizzo di 300 giorni quale elemento per calcolare l'importo dell'ammortamento può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali, ma ha determinato una sovrastima dell'importo dell'ammortamento calcolato nel quadro del calcolo del valore aggiunto da parte di PGTEX Morocco SARL per vari motivi. In primo luogo, come comunicato da PGTEX Morocco SARL nel suo modulo di richiesta di esenzione, l'utilizzo degli impianti (produzione effettiva in kg divisa per l'effettiva capacità produttiva in kg) relativo alle macchine per prodotti GFF è stato basso (22) nell'anno 2020. In considerazione dello scarso utilizzo degli impianti, il costo di ammortamento indicato è risultato sovrastimato. In secondo luogo, quattro delle macchine per prodotti GFF sono state spedite da Shanghai a Tangeri solo nel novembre 2019 e non possono aver funzionato per 300 giorni nel 2020, tenendo conto del tempo di spedizione tra Shanghai e Tangeri e del tempo richiesto per scaricare, installare e collaudare ognuna di queste quattro macchine per prodotti GFF. In terzo luogo, nel suo modulo di richiesta di esenzione PGTEX Morocco SARL ha affermato che la produzione è iniziata solo nell'aprile 2020. Se tale affermazione fosse vera, il tempo totale di funzionamento per ognuna delle macchine per prodotti GFF installate poteva essere solo di 270 giorni al massimo (da aprile 2020 a dicembre 2020), senza nemmeno tenere conto di eventuali tempi non operativi a causa di interruzioni dovute a interventi di manutenzione obbligatoria, giorni di riposo e vacanze. La Commissione ha quindi concluso che il costo di ammortamento di cui tenere conto nel calcolo del costo del valore aggiunto dovrebbe essere notevolmente inferiore al costo di ammortamento calcolato da PGTEX Morocco SARL. |
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(80) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha sostenuto che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione e ha agito in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base nell'effettuare i calcoli relativi al valore aggiunto. In tale contesto, secondo il gruppo PGTEX è opportuno considerare l'ammortamento integrale, poiché i costi sono stati effettivamente sostenuti nel 2020 per la fabbricazione di prodotti GFF. |
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(81) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione per le ragioni seguenti:
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(82) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha suggerito che, se la Commissione doveva ancora adeguare il costo di ammortamento in base all'utilizzo degli impianti (come comunicato dal gruppo PGTEX nell'allegato 7.2. alla sua lettera del 12 ottobre 2021), avrebbe dovuto applicare uno dei tre metodi alternativi proposti nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni:
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(83) |
La Commissione ha respinto l'utilizzo di ciascuna delle tre alternative proposte dal gruppo PGTEX in considerazione di una serie di incongruenze riscontrate nell'allegato 7.2. della lettera del 12 ottobre 2021, con riguardo alle alternative proposte:
La Commissione ha pertanto concluso che il tasso di utilizzo degli impianti nel corso dell'intero anno 2020 era l'indicatore più adeguato per ridurre in misura ragionevole il tasso di ammortamento registrato integralmente nel quadro del calcolo del valore aggiunto. |
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(84) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che il costo di ammortamento delle macchine per prodotti GFF avrebbe dovuto essere escluso completamente dai calcoli del valore aggiunto, in quanto tali macchine non erano acquistate da un fornitore indipendente, bensì dalla società madre. |
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(85) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Le spese di ammortamento in generale sono accettate in base ai principi contabili locali e internazionali. Secondo il principio contabile della «corrispondenza», in particolare, le spese dovrebbero essere registrate nello stesso periodo in cui si realizzano le relative entrate. Ciò significa che utilizzando le macchine per prodotti GFF è possibile vendere prodotti GFF completi e realizzare entrate. Le quote di ammortamento corrispondono a parti di attività fisse (le macchine per prodotti GFF) che sono considerate consumate nel periodo corrente e pertanto indicate come spese, a prescindere dal soggetto presso il quale sono state acquistate. L'intento è quello di ridurre gradualmente l'importo riportato per le attività fisse man mano che il loro valore si riduce nel corso del tempo. |
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(86) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato inoltre che, nella misura in cui la Commissione non elimini semplicemente dal calcolo del valore aggiunto l'ammortamento integrale delle macchine per prodotti GFF che PGTEX ha trasferito dalla sua collegata in Cina, la determinazione dell'importo dell'ammortamento deve rispecchiare la reale vita utile di tali macchine e relative attrezzature. Il richiedente ha menzionato il fatto che non è insolito per macchine di questo tipo funzionare per oltre 20 anni. |
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(87) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché lo stesso richiedente nella sua domanda ha fatto riferimento a una vita utile delle macchine per prodotti GFF di circa 10 anni. Non sono stati forniti elementi di prova concernenti le affermazioni secondo cui non è insolito che le macchine per prodotti GFF funzionino per oltre 20 anni. |
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(88) |
Per quanto concerne i costi di affitto, nella sua risposta nel modulo di richiesta di esenzione PGTEX Morocco non ha fornito i contratti di affitto, nonostante gli importanti costi di affitto sostenuti nel 2020 (25). Nel modulo di richiesta di esenzione, PGTEX Morocco ha informato la Commissione di aver installato tutte le sue macchine per prodotti GFF in un unico luogo (stabilimento — fase 1). La società ha dichiarato inizialmente di aver affittato solo questo stabilimento, affermando di disporre di «un solo sito di produzione», benché nel modulo di esenzione fosse richiesto di fornire gli indirizzi di tutti i siti di produzione. Successivamente, PGTEX Morocco SARL ha però fornito due contratti di affitto in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione, a dimostrazione del fatto che durante il periodo di riferimento PGTEX Morocco SARL ha affittato due sedi distinte da due diversi proprietari. Poiché PGTEX Morocco SARL aveva affermato in precedenza nel suo modulo di richiesta di esenzione che le macchine per prodotti GFF operative durante il 2020 erano installate esclusivamente in uno di questi due stabilimenti affittati, gli importi di affitto pagati nel 2020 per il secondo stabilimento (stabilimento — fase 2) avrebbero dovuto essere esclusi dai costi di affitto e dal costo del valore aggiunto. A causa del basso utilizzo degli impianti, nel calcolo del costo del valore aggiunto inoltre la Commissione non ha potuto nemmeno accettare il costo di affitto totale per lo stabilimento — fase 1, poiché non è stato pienamente utilizzato a causa del fatto che le macchine per prodotti GFF non erano in produzione nel primo trimestre del 2020 e non hanno funzionato a piena capacità negli altri trimestri del 2020. Il costo di affitto totale indicato non è stato pertanto accettato dalla Commissione per i motivi di cui sopra. |
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(89) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha sostenuto che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione e ha agito in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base in quanto non ha tenuto conto del costo di affitto pieno. |
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(90) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione, sulla base delle dichiarazioni seguenti, effettuate dal gruppo PGTEX nel corso dell'inchiesta. In primo luogo, nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (26), il gruppo PGTEX ha fatto riferimento solo allo stabilimento — fase 1 per la produzione, lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti e l'area amministrativa. In secondo luogo, nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (27), il gruppo PGTEX ha dichiarato che le sue macchine per prodotti GFF operative nel 2020 erano tutte ubicate presso lo stabilimento — fase 1. La Commissione ha quindi dedotto che nessuna di queste macchine operative nel 2020 era ubicata nello stabilimento — fase 2. Questo è stato comprovato anche da altre affermazioni del gruppo PGTEX nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni (28). |
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(91) |
Con l'adeguamento dei costi di affitto e di ammortamento indicati, per tenere conto delle questioni spiegate sopra, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore alla soglia del 25 % fissata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Anche alcune altre voci di costo sono risultate sovrastimate, ma non sono state adeguate, in quanto tali adeguamenti avrebbero comportato solo una percentuale di valore aggiunto ancora più bassa. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per ritenere che tali operazioni configurino un'elusione. |
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(92) |
La Commissione ha pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. |
2.7. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping
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(93) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. |
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(94) |
Per quanto riguarda le quantità, l'aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco è stato significativo, come spiegato al considerando 46. Nel 2020 le importazioni dal Marocco si sono già decuplicate, passando da solo 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. Nel contempo, il richiedente ha stimato che il consumo dell'Unione per il 2020 fosse compreso tra 135 000 e 140 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dal Marocco rappresentava oltre il 2 % nel 2020. |
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(95) |
Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta antidumping iniziale con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da PGTEX Morocco SARL, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da PGTEX Morocco SARL erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell'Unione. |
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(96) |
La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dal Marocco oggetto della presente inchiesta. |
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(97) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che il calcolo del prezzo non pregiudizievole effettuato dalla Commissione rispecchiava solo la situazione prevalente nel 2018. Il gruppo PGTEX tuttavia non ha fornito elementi di prova del fatto che il prezzo non pregiudizievole utilizzato dalla Commissione non fosse corretto e/o fosse sceso a partire dal 2018. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.8. Elementi di prova dell'esistenza del dumping
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(98) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. |
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(99) |
A tal fine i prezzi all'esportazione di PGTEX Morocco SARL a livello franco fabbrica sono stati confrontati con i valori normali determinati nell'inchiesta antidumping iniziale. |
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(100) |
Dal confronto tra valori normali e prezzi all'esportazione è emerso che durante il periodo di riferimento i prodotti GFF erano importati a prezzi di dumping da PGTEX Morocco SARL. |
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(101) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione non era sufficientemente chiaro per poterlo commentare ed era basato su un valore normale costruito che rispecchiava i costi prevalenti nel 2018, che non si riferivano ai costi sostenuti dal Marocco nel 2020. Il gruppo PGTEX tuttavia non ha fornito elementi di prova del fatto che il valore normale costruito utilizzato dalla Commissione non fosse corretto. |
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(102) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il dumping è stato calcolato utilizzando valori normali precedentemente accertati in conformità dell'articolo 13 del regolamento di base. Tali valori normali erano riservati poiché si basavano sui valori normali dei produttori esportatori che hanno collaborato nell'inchiesta iniziale e di conseguenza al gruppo PGTEX ha potuto essere divulgata solo la media ponderata del valore normale. |
3. MISURE
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(103) |
Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC era oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dal Marocco da PGTEX Morocco SARL. Poiché le vendite all'esportazione indicate da PGTEX Morocco SARL erano superiori al totale delle importazioni dell'Unione dal Marocco, e nessun'altra società del Marocco si è manifestata per richiedere un'esenzione, la Commissione ha ritenuto che PGTEX fosse responsabile di tutte le esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione. La Commissione ha quindi concluso che le risultanze relative alle pratiche di elusione riscontrate rispetto a PGTEX Morocco SARL dovrebbero essere estese all'intero paese. |
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(104) |
Non sono emersi elementi di prova concernenti l'elusione delle misure sui prodotti GFF riguardanti l'Egitto. Come indicato sopra, PGTEX Morocco SARL acquistava tutti i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e nessuno dall'Egitto. L'inchiesta concernente la presunta elusione di misure su prodotti GFF originari dell'Egitto è pertanto chiusa. |
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(105) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
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(106) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 69 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto. |
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(107) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
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(108) |
PGTEX Morocco SARL è stata l'unica società del Marocco che ha chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(109) |
Come descritto sopra, PGTEX Morocco SARL è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(110) |
Il 20 dicembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. |
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(111) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 e 7019900081).
2. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 69 % applicabile a «tutte le altre società».
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/864, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alla possibile elusione sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni, è chiusa.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/864, che è abrogato.
Articolo 4
La richiesta di esenzione presentata da PGTEX Morocco SARL è respinta.
Articolo 5
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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COMMISSIONE EUROPEA |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G Ufficio: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
2. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).
(4) I codici NC e TARIC indicati sopra si applicano con effetto dal 1o gennaio 2022 e si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione, del 28 maggio 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 82).
(6) Si tratta di un riferimento alla società Siemens Gamesa Renewable Energy Blades in Marocco, costituita nel 2017.
(7) Cfr. anche i considerando 34 e 35 per una descrizione del gruppo PGTEX.
(8) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti da 40 a 42, pag. 10.
(9) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 29, pag. 8 e punto 41, pag. 9.
(10) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 41 e 42, pag. 10, integrata dall'allegato 8 della domanda.
(11) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 26 e 27, pagg. 7 e 8.
(12) A norma dell'articolo 29 dell'accordo di associazione UE-Marocco, «la nozione di “prodotti originari”, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4». A tale proposito, i prodotti GFF rientravano nella voce 7019 della nomenclatura del sistema armonizzato e veniva pertanto loro conferita l'origine preferenziale a norma dell'elenco di cui al protocollo n. 4, allegato II, dell'accordo di associazione UE-Marocco.
(13) Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2).
(14) Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, Commissione europea/Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, C-709/17P, ECLI:EU:C:2019:717.
(15) Il considerando 20 del regolamento di base codifica tale approccio come segue: «L'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale del GATT abbia riconosciuto il problema dell'elusione e lo abbia deferito al comitato antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».
(16) https://www.gtis.com/gta/
(17) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.
(18) GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29.
(19) Commentaires du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie Verte et Numérique du Royaume du Maroc relatifs à l'ouverture des enquêtes anti-contournement concernant les importations de certains tissus en fibres de verre, 14.7.2021, pag. 2: «…le Ministère souligne que le contact entre PGTEX et les autorités marocaines pour l'implantation d'une usine de PGTEX au Maroc remonte au 20 mars 2019, soit juste après l'initiation de l'enquête antidumping initiale de l'UE…».
(20) Per «macchina per prodotti GFF» si intende la macchina utilizzata durante il processo di assemblaggio, nel quale principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro (il principale fattore produttivo) sono convertiti in prodotti GFF.
(21) Vita utile di una macchina per prodotti GFF stimata in 10 anni e adeguata per tenere conto di un valore residuo del 5 % alla fine della vita utile.
(22) Tabella C.4.1. «Produzione e capacità produttiva» del modulo di richiesta di esenzione.
(23) Esiste tuttavia un'eccezione. Se un'impresa applica un metodo di ammortamento basato sull'utilizzo, l'ammortamento sarà calcolato secondo un modello più coerente con un costo variabile. Il gruppo PGTEX non si è espresso su tale metodo.
(24) In risposta alla domanda C.4.1 del questionario compilato da PGTEX Morocco SARL, quest'ultima ha affermato che la produzione è stata avviata a partire da aprile 2020. Tale affermazione è stata riconfermata nella risposta alla domanda 1 a pagina 1 della risposta alla richiesta di maggiori informazioni.
(25) Nel modulo di richiesta di esenzione la Commissione ha chiesto ai produttori che hanno collaborato di fornire tutti i principali contratti, di parti collegate e indipendenti.
(26) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 7, pag. 20.
(27) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 6, lettera c), pag. 20.
(28) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 9, lettera m), punto ii), pag. 23.
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/67 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/303 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (Phocoena phocoena) presenti nel Mar Baltico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1241 occorre adottare misure tecniche che contribuiscano a ridurre al minimo e se possibile eliminare le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che derivano dalle attività di pesca. |
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(2) |
La focena (Phocoena phocoena) è una specie soggetta a protezione rigorosa a norma dell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, che elenca tutti i cetacei come specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, e figura nell’allegato II della medesima direttiva come specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. |
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(3) |
Dal punto di vista genetico la popolazione di focene del Baltico centrale è notevolmente diversa dalle altre popolazioni. Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ritiene pertanto che la popolazione di focene del Baltico centrale presente in tale mare (di seguito, «focena del Baltico centrale») dovrebbe essere gestita come unità di popolazione a sé stante (4). |
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(4) |
L’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei, precisando le zone e i periodi di limitazione e le restrizioni relative agli attrezzi. |
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(5) |
Conformemente all’allegato XIII, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, gli Stati membri presentano raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, conformemente all’articolo 15 di tale regolamento, sulla base di prove scientifiche, convalidate dal CIEM o dallo CSTEP, che evidenzino l’impatto negativo degli attrezzi da pesca sulle specie interessate. |
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(6) |
La grave minaccia per la popolazione di focene del Baltico centrale e la necessità di intraprendere azioni di ripristino sono state riconosciute dalle parti dell’accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei del Mar Baltico, dell’Atlantico nordorientale, del Mar d’Irlanda e del Mare del Nord (ASCOBANS) attraverso l’adozione del piano di ricostituzione della focena del Baltico centrale («piano di Jastarnia»). Tale piano, elaborato nel 2002 e rivisto nel 2009 e nel 2016 (5), individua nelle catture accidentali che si verificano nella pesca con reti fisse la principale minaccia per la sopravvivenza della popolazione di focene del Baltico centrale. |
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(7) |
La commissione per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico (HELCOM) ha segnalato nella sua lista rossa (6) la drastica diminuzione, negli ultimi cento anni, della popolazione di focene del Baltico centrale in tale mare e ha constatato forti indizi che ne lasciano presumere un rischio di estinzione. |
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(8) |
Le nuove informazioni sullo stato della popolazione di focene del Baltico centrale fornite dal progetto SAMBAH nel 2016 (7) hanno indicato la presenza nel Mar Baltico di 497 esemplari di tale specie. |
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(9) |
A seguito di una richiesta di parere formulata dall’UE su misure di emergenza volte a prevenire le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) e di focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nell’Atlantico nordorientale, il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha calcolato, nel suo parere del 26 maggio 2020 (8), il livello delle catture accidentali di focena del Baltico centrale che consentirebbe alla popolazione di ricostituire, nel lungo periodo, il 50 % della sua capacità di carico nel 95 % del tempo. Tale livello è stato calcolato come 0,7 esemplari oggetto di catture accessorie all’anno. Per conseguire tale obiettivo di gestione il CIEM ha dichiarato che tutte le attività di pesca dovrebbero essere vietate. La cattura accidentale di un solo esemplare all’anno aumenterebbe ulteriormente il rischio di estinzione della popolazione. Nel suo parere il CIEM ha affermato che, tenuto conto del ciclo di vita dei piccoli cetacei, qualsiasi misura di protezione può essere efficace solo se applicata in modo continuativo per un lungo periodo. |
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(10) |
Nel suo parere del 26 maggio 2020 il CIEM ha raccomandato una serie di misure di mitigazione delle catture accessorie che, se attuate nel loro insieme, dovrebbero ridurre immediatamente il rischio di catture accessorie della focena del Baltico centrale. Tali misure comprendono il divieto di tutte le attività di pesca nel Midsjöbank settentrionale, ad eccezione di nasse, trappole e palangari, e il divieto delle attività di pesca con reti fisse (ossia tramagli, reti da imbrocco e reti da posta semi-derivanti) in alcuni siti Natura 2000 e in altre zone. Esso raccomanda inoltre l’uso obbligatorio di dispositivi di dissuasione acustici sulle reti fisse nelle zone in cui la presenza della focena del Baltico centrale è modesta o potenzialmente modesta. |
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(11) |
Sulla base del parere del CIEM (9), nel dicembre 2020 Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (il gruppo regionale «BALTFISH») hanno presentato una raccomandazione comune che proponeva misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di focena del Baltico centrale. Nel settembre 2021, in linea con lo stesso parere del CIEM, il gruppo BALTFISH ha presentato una nuova raccomandazione comune contenente ulteriori misure di mitigazione per il sito Natura 2000 Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187). |
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(12) |
Le raccomandazioni comuni sono state valutate dal Consiglio consultivo per il Mar Baltico nell’ottobre 2020 e nel luglio 2021. |
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(13) |
La raccomandazione comune presentata nel dicembre 2020 dal gruppo regionale BALTFISH propone il divieto di tutte le attività di pesca, ad eccezione di quelle praticate con nasse, trappole e palangari, nel Midsjöbank settentrionale, una zona fondamentale per la focena del Baltico centrale durante la stagione riproduttiva (10). Suggerisce inoltre il divieto delle attività di pesca con reti fisse nel Midsjöbank meridionale e in alcuni siti Natura 2000 conformemente al parere del CIEM del 26 maggio 2020. La raccomandazione comune presentata nel settembre 2021 propone il divieto stagionale (dal 1o novembre al 30 aprile) delle attività di pesca con reti fisse nel sito Natura 2000 Sydvästskånes utsjövatten, anch’esso identificato dal CIEM come zona importante per la focena del Baltico centrale. Oltre alle zone incluse nel parere del CIEM, la raccomandazione comune presentata nel dicembre 2020 ha anche proposto il divieto di pesca nell’Adler Grund e Rønne Bank (DK00VA261) tra il 1o novembre e il 31 gennaio, una zona in cui la focena è presente occasionalmente durante i mesi invernali (11). |
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(14) |
La raccomandazione comune del dicembre 2020 propone inoltre l’uso obbligatorio, durante tutto l’anno, di dispositivi di dissuasione acustici all’interno e all’esterno dei siti Natura 2000 Zatoka Pucka e Półwysep Helski (PLH220032), che coprono l’intera baia di Puck (Polonia). Il CIEM ha limitato il proprio parere alla zona all’interno di tale sito Natura 2000. Esso tuttavia ha raccomandato il divieto delle attività di pesca con reti fisse nella zona ad est del banco di sabbia Ryf Mew (baia di Puck esterna) a causa della maggiore probabilità di rilevarvi la presenza della focena del Baltico centrale. La raccomandazione comune del settembre 2021 propone l’uso stagionale obbligatorio di dispositivi di dissuasione acustici (dal 1o maggio al 31 ottobre) sulle reti fisse nel sito Natura 2000 di Sydvästskånes utsjövatten. Il CIEM ha inoltre raccomandato di dotare di dispositivi di dissuasione acustici le reti fisse in altre zone, delle quali non si era tenuto conto nelle raccomandazioni comuni, in cui la presenza della focena del Baltico centrale è modesta o potenzialmente modesta. |
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(15) |
La raccomandazione comune presentata nel dicembre 2020 è stata valutata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel corso della riunione plenaria del marzo 2021 (12). Lo CSTEP ha dichiarato che le misure proposte in tale raccomandazione comune, pur essendo ampiamente in linea con quelle proposte dal CIEM, non vi si attenevano completamente. Esso tuttavia ha anche concluso che, se attuate efficacemente, tali misure contribuiranno a ridurre le catture accidentali non intenzionali della focena del Baltico centrale. In linea con il parere del CIEM le misure introdotte nella raccomandazione comune del settembre 2021 contribuiscono ulteriormente a tale obiettivo. |
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(16) |
Entrambe le raccomandazioni comuni prevedono che gli Stati membri garantiscano il controllo dell’attività dei pescherecci al fine di attuare le misure proposte. Nella valutazione delle misure proposte nella raccomandazione comune del dicembre 2020 lo CSTEP ha concluso (13) che tali misure possono migliorare la precisione nella registrazione delle catture accessorie per le specie protette, in pericolo e minacciate. |
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(17) |
Nel complesso lo CSTEP ritiene che l’attuazione delle misure proposte nella raccomandazione comune del dicembre 2020 contribuirà a ridurre le catture accidentali non intenzionali della focena del Mar Baltico e costituirebbe un passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1241. Le misure proposte dovrebbero pertanto essere incluse nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241. |
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(18) |
La Commissione osserva inoltre che nella raccomandazione comune presentata nel dicembre 2020 gli Stati membri si impegnano a elaborare quanto prima ulteriori misure di mitigazione, comprese misure supplementari in relazione all’uso di dispositivi di dissuasione acustici sulle reti fisse nelle zone in cui la presenza della focena del Baltico centrale è modesta o potenzialmente modesta, e si adopereranno per concordare misure di controllo più dettagliate connesse al controllo delle misure di mitigazione. Inoltre, nella raccomandazione comune presentata nel settembre 2021 gli Stati membri si impegnano a elaborare misure supplementari per cessare le attività di pesca con reti fisse, oltre che nelle zone già coperte, anche nelle zone in cui è stata individuata la focena. |
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(19) |
Il presente regolamento delegato non pregiudica le misure supplementari per la protezione della focena del Baltico centrale che la Commissione può adottare, anche in caso di motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), né le misure nazionali più vincolanti che gli Stati membri possono adottare a tal fine nelle loro acque conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) 2019/1241. |
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(20) |
Per motivi di urgenza riguardanti la necessità di salvaguardare con effetto immediato la popolazione di focene del Baltico centrale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente. Al fine di concedere ai pescatori tempo sufficiente per dotare le loro navi di dispositivi di dissuasione acustici, è opportuno differire l’applicazione del punto 1.1, lettera b), dell’allegato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le misure di cui al punto 1.1, lettera b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(4) CIEM, 2020. L’UE chiede misure di emergenza per prevenire le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) e di focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nell’Atlantico nordorientale. Tale parere del CIEM è incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2020: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020,04.pdf.
(5) https://www.ascobans.org/sites/default/files/document/ASCOBANS_JastarniaPlan_MOP8.pdf
(6) https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/HELCOM-Red-List-Phocoena-phocoena.pdf
(7) NAMMCO–IMR. 2019. Relazione del seminario internazionale congiunto IMR/NAMMCO sullo stato della focena nell’Atlantico settentrionale. Rev. 2020. Commissione per i mammiferi marini dell’Atlantico settentrionale e Istituto norvegese per la ricerca marina, Tromsø, Norvegia. Studio SAMBAH (http://www.sambah.org/SAMBAH-Final-Report-FINAL-for-website-April-2017.pdf).
(8) CIEM, 2020. L’UE chiede misure di emergenza per prevenire le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) e di focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nell’Atlantico nordorientale. Tale parere del CIEM è incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2020.
(9) CIEM, 2020. L’UE chiede misure di emergenza per prevenire le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) e di focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nell’Atlantico nordorientale. Tale parere del CIEM è incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2020.
(10) https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020,04.pdf
(11) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF-PLEN+21-01.pdf
(12) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF-PLEN+21-01.pdf
(13) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF-PLEN+21-01.pdf
(14) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
ALLEGATO
L’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
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1. |
Il punto 1.1. è così modificato:
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2. |
Sono aggiunti i seguenti punti:
“Midsjöbank settentrionale”:
sito Natura 2000 “Hoburgs bank och Midsjöbankarna” (SE0330308)
“Midsjöbank meridionale” Il Midsjöbank meridionale è definito come la parte svedese del Midsjöbank meridionale che copre tutte le acque comprese tra il sito Natura 2000 “Hoburgs bank och Midsjöbankarna” (SE0330308) e il confine tra Svezia e Polonia. Le acque polacche sono delimitate come la zona che è compresa nelle seguenti coordinate:
sito Natura 2000 “Adler Grund e Rønne Banke” (DK00VA261)
sito Natura 2000 “Adlergrund” (DE1251301)
sito Natura 2000 “Westliche Rönnebank” (DE1249301)
sito Natura 2000 “Pommersche Bucht mit Oderbank” (DE1652301)
sito Natura 2000 “Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pommerschen Bucht” (DE1749302) La zona marina delimitata:
sito Natura 2000 “Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002). La zona marina delimitata:
La parte marina del sito Natura 2000 “Wolin i Uznam” (PLH320019) La zona è definita come la zona marittima delimitata:
sito Natura 2000 “Pommersche Bucht” (DE1552401) La zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate:
sito Natura 2000 “Sydvästskånes utsjövatten” (SE0430187)
(*1) Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.»." (*1) Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.»." (*1) Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.»." |
(*1) Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.».”
(*) Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.».
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/81 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/304 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
240,5 |
18 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
|
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/305 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
|
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland (Inghilterra), ed è stato confermato il 9 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Fulton, nello stato del Kentucky (Stati Uniti), ed è stato confermato il 12 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(7) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Webster, nello stato del Kentucky (Stati Uniti), ed è stato confermato il 15 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(8) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un secondo stabilimento della contea di Dubois, già precedentemente colpita, nello stato dell’Indiana (Stati Uniti), ed è stato confermato il 16 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
|
(9) |
Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia. |
|
(10) |
Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
|
(11) |
La situazione della sanità animale in diverse aree del Regno Unito e degli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità è tale da rendere necessaria la loro sospensione dagli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione. |
|
(12) |
Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione al focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 4 novembre 2021 in prossimità di Arbroath, Angus (Scozia), e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. Il Regno Unito ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio. |
|
(13) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che il focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo in prossimità di Arbroath, Angus (Scozia), risulta estinto e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dall’area del Regno Unito dalla quale è stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame a causa di tale focolaio. |
|
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
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(15) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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1) |
l’allegato V è così modificato:
|
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2) |
l’allegato XIV è così modificato:
|
DECISIONI
|
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/95 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/306 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
|
(2) |
La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC:
|
«32. |
Mohammed Makhlouf.». |
|
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/97 |
DECISIONE (PESC) 2022/307 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. |
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(2) |
In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, e tenuto conto della persistente gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2023. |
|
(3) |
Le motivazioni o le informazioni relative a ventisette persone fisiche e a sette persone giuridiche inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2012/642/PESC dovrebbero essere modificate. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
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1) |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2023. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
|
2) |
L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2012/642/PESC è così modificato:
|
1) |
Nella tabella «A. Persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1», le voci 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 46, 49, 50, 53, 70, 77, 87, 88, 112, 114, 121, 123, 124, 125, 127 e 144 sono sostituite dalle seguenti:
|
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2) |
La tabella «B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1» è sostituita dalla tabella seguente:
|
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/125 |
DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA
del 17 dicembre 2021
che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2022/308]
IL COMITATO,
visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (il «Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo. |
|
(3) |
Con decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 2019 (2) il Comitato misto, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le disposizioni sostanziali della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 erano inizialmente applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 2020 (5) il Comitato misto ha prorogato il termine al 31 dicembre 2021. |
|
(4) |
In attesa dell’adozione delle disposizioni finali che sostituiscono le attuali disposizioni transitorie, è necessaria una proroga delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2022, per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. |
|
(5) |
Con decisione n. 1/2021 del 30 giugno 2021 (6) il termine entro cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità, dovrebbero essere rivedute ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Alla luce della situazione attuale, tale termine dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2022. |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato 1, sezione 4, dell’accordo è così modificato: La data « 31 dicembre 2021 », entro la quale dovrebbe essere riesaminata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere con le corrispondenti specifiche tecniche di interoperabilità dell’Unione, è sostituita dalla data « 31 dicembre 2022 » per le seguenti disposizioni:
|
— |
per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea:
|
|
— |
per quanto riguarda il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea:
|
Articolo 2
L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019, è così modificato:
«3. L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 31 dicembre 2022, tali regole nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo diversa decisione del Comitato misto.».
Articolo 3
L’articolo 8, secondo comma, della decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019, è così modificato:
«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2022.».
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Bruxelles, 17 dicembre 2021
Per la Confederazione svizzera
Il capo della delegazione svizzera
Peter FÜGLISTALER
Per l’Unione europea
Il presidente
Kristian SCHMIDT
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.
(2) Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alla misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).
(3) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(4) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
(5) Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 15 del 18.1.2021, pag. 34).
(6) Decisione n. 1/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 30 giugno 2021, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 255 del 16.7.2021, pag. 7).
|
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/128 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/309 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 per tenere conto di determinati risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG
[notificata con il numero C(2022) 965]
(I testi in lingua ceca, francese, inglese, irlandese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con sentenza nella causa T-359/19 (2), il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 (3) della Commissione per quanto riguarda il calcolo, per l’anno civile 2017, delle emissioni specifiche medie di CO2 e i risparmi di CO2 realizzati con ecoinnovazioni dal costruttore Daimler AG e dal raggruppamento Daimler AG e riportati nell’allegato I, tabelle 1 e 2, colonne D e I, della decisione. È dunque opportuno modificare i valori indicati nella decisione. |
|
(2) |
I risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni certificati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione (4) indicati dagli Stati membri e verificati da Daimler AG e dal raggruppamento Daimler AG dovrebbero essere considerati nel calcolo delle emissioni specifiche medie di questi costruttori nell’anno civile 2017. |
|
(3) |
I risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni indicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/583 dovrebbero pertanto essere aumentati di 0,292 g di CO2/km per Daimler AG e per il raggruppamento Daimler AG. |
|
(4) |
Le emissioni specifiche medie di CO2 indicate per Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG nella decisione di esecuzione (UE) 2019/583 sono state ricalcolate tenendo conto dell’aumento del risparmio dovuto alle ecoinnovazioni. È dunque necessario adeguare le voci pertinenti. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/583, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/583
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/583 è così modificato:
|
1) |
nella tabella 1, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
nella tabella 2, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti singoli costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
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1) |
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2) |
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3) |
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4) |
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5) |
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6) |
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7) |
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8) |
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9) |
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10) |
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11) |
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12) |
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13) |
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14) |
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15) |
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16) |
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17) |
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18) |
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19) |
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20) |
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21) |
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22) |
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23) |
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24) |
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25) |
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26) |
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27) |
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28) |
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29) |
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30) |
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31) |
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32) |
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33) |
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34) |
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35) |
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36) |
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37) |
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38) |
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39) |
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40) |
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41) |
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42) |
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43) |
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44) |
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45) |
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46) |
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47) |
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48) |
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49) |
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50) |
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Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) GU C 452 dell’8.11.2021, pag. 21.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell’11.4.2019, pag. 66).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/140 |
DECISIONE (UE) 2022/310 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 febbraio 2022
che modifica la decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2022/5)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,
considerando quanto segue:
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1) |
La remunerazione di alcuni depositi di enti pubblici dell’Unione presso la BCE (diversi da quelli esentati dai tassi di interesse negativi) come disposto dalla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (1) dovrebbe essere allineata alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (2), al fine di garantire coerenza nella remunerazione di depositi analoghi in tutto l’Eurosistema. Affinchè gli accordi contrattuali pertinenti tra la BCE e gli enti pubblici dell’Unione possano essere modificati di conseguenza, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 4 aprile 2022. |
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2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE
1. I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2003/14 (3)*, della decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea (4)*, della decisione BCE/2010/17 (5)* e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (6)* sono remunerati come segue:
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a) |
se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se inferiore; |
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b) |
se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (€STR), se inferiore. |
Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se superiore.
2. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)* ai fini delle giacenze monetarie prudenziali di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello zero per cento o all’euro short-term rate (€STR), se superiore, eccetto ove l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l’importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l’importo in eccesso è remunerato come segue:
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a) |
se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se inferiore; |
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b) |
se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (€STR), se inferiore. |
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 4 aprile 2022.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).
(2) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/671) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).
ORIENTAMENTI
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/142 |
INDIRIZZO (UE) 2022/311 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 febbraio 2022
che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target2) (BCE/2022/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
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1) |
Il Consiglio direttivo ha deciso di imporre determinati limiti massimi alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, come precisato nell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (1). |
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2) |
Occorre precisare i limiti imposti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le banche centrali nazionali (BCN) operanti in veste di agenti finanziari ai sensi dell’articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per dare compiuta realizzazione alla politica monetaria unica, in particolare al fine di incentivare il collocamento dei depositi delle amministrazioni pubbliche sul mercato, in modo da agevolare la gestione della liquidità dell’Eurosistema e l’attuazione della politica monetaria. Inoltre, l’introduzione di un limite massimo alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche in base ai tassi del mercato monetario chiarisce i criteri alla luce dei quali è valutata l’osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario e ne agevola il controllo effettuato dalla BCE ai sensi dell’articolo 271, lettera d), del trattato. |
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3) |
L’indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea (BCE/2012/27) (2) include disposizioni in merito alla remunerazione sui conti Payments Module, sui loro sottoconti e sui conti in contanti dedicati TIPS. Le amministrazioni pubbliche, come definite all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7), possono partecipare a Target2, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) o b), dell’allegato II e all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b) dell’allegato II ter all’indirizzo BCE/2012/27 e possono detenere saldi su tali conti overnight. Pertanto, le disposizioni dell’indirizzo BCE/2012/27 sulla remunerazione di tali conti possono interferire con i principi generali sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche approvati dal Consiglio direttivo, in quanto a seguito della cessazione dell’euro overnight index average (EONIA) a partire da gennaio 2022, il limite massimo alla remunerazione applicabile a tali conti e sottoconti dovrebbe essere l’euro short term rate (EURSTR). |
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4) |
Al fine di garantire una coerente ed efficace applicazione dei principi generali sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, è necessario chiarire e aggiornare le disposizioni dell’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27). |
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5) |
Ai fini del limite imposto alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, dovrebbe applicarsi l’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7). |
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6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati II e II ter dell’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) sono modificati conformemente all’allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 2 maggio 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 25 marzo 2022.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).
(2) Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target2) (BCE/2012/27) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II e II ter all’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) sono modificati come segue:
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1) |
all’allegato II, titolo IV, l’articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. I conti PM e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:
Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (*1) e dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (*2). Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) (*3). Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all’articolo 4 dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) (*4). (*1) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1)." (*3) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12)." (*4) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»;" |
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2) |
all’allegato II ter, titolo IV, l’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. I conti TIPS DCA sono remunerati al tasso dello 0 % o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:
Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (*5) e dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (*6). Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) (*7). Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all’articolo 4 dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) (*8). (*5) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1)." (*6) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1)." (*7) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12)." (*8) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»." |
(*1) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).
(*2) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).
(*3) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).
(*4) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»;
(*5) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).
(*6) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).
(*7) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).
(*8) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).».»
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/145 |
Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte
LA CORTE DEI CONTI EUROPEA («la Corte»),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 285, 286, e 339,
visti il regolamento interno della Corte, in particolare gli articoli 3 e 34, paragrafo 1, e le modalità di applicazione dello stesso, in particolare l’articolo 81, paragrafo 4,
considerando che i membri della Corte sono tenuti ad esercitare Ie loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione, a non sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organismo nell’adempimento dei loro doveri e ad astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni,
considerando che i membri della Corte assumono, fin dal loro insediamento, l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,
considerando che i membri hanno una particolare responsabilità riguardo alle questioni di etica, dato che, mediante il loro esempio, hanno un’influenza significativa sulla cultura dell’organizzazione e sulla realizzazione di un buon ambiente di lavoro,
considerando che il presente codice di condotta rispecchia i valori e i princìpi etici fondamentali stabiliti, ad esempio, nel Codice di deontologia dell’organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 130), quali integrità, indipendenza e obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza,
considerando che il codice di condotta per i membri della Corte dell’8 febbraio 2012 deve essere rivisto alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua applicazione, affinché la Corte garantisca i più elevati standard deontologici, come atteso dai membri della Corte, e per tenere conto delle conclusioni della relazione frutto della valutazione inter pares sul quadro etico della Corte completata nel 2019 dalle istituzioni superiori di controllo di Croazia e Polonia,
considerando che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e coerenza, tutte le disposizioni in materia di obblighi deontologici dei membri devono essere incluse nel presente codice di condotta, che è parte integrante delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte,
considerando che la Corte ha adottato una politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali,
considerando che, per essere pienamente efficaci, certi obblighi in virtù del presente codice di condotta relativamente ai membri della Corte dovrebbero valere anche per i precedenti membri,
decide di adottare il seguente codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente codice di condotta si applica ai membri della Corte e, ove espressamente specificato, ai precedenti membri della Corte.
I. VALORI E PRINCIPI
Articolo 2
Disposizioni generali
1. I membri osservano i più elevati standard di condotta eticamente corretta e con le proprie azioni danno un esempio da seguire.
2. I membri osservano i seguenti valori e princìpi etici: integrità, indipendenza, obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza, dignità, impegno e lealtà, discrezione e collegialità.
Articolo 3
Integrità
1. I membri agiscono in modo onesto, affidabile, in buona fede ed esclusivamente nel pubblico interesse.
2. I membri si astengono dall’accettare regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 EUR. I membri si astengono inoltre dall’accettare, da parte di terzi, il pagamento di spese di soggiorno o viaggio manifestamente sproporzionate.
3. I membri non possono accettare pagamenti per alcun tipo di attività esterna o lavoro pubblicato nel corso del loro mandato.
4. I membri fanno uso delle infrastrutture e delle risorse messe a loro disposizione nel pieno rispetto delle norme generali e specifiche stabilite a tale scopo e, in particolare, delle decisioni vigenti della Corte riguardanti la procedura per l’assunzione del personale per Gabinetti dei membri, le spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché l’uso dei veicoli di servizio della Corte.
5. I membri della Corte decidono i componenti del proprio Gabinetto tenendo conto della natura impegnativa della funzione, dei profili professionali necessari e della necessità di stabilire una relazione basata sulla fiducia reciproca tra sé e i componenti del proprio Gabinetto. Coniugi, partner e membri del nucleo familiare non fanno parte dei Gabinetti dei membri della Corte.
Articolo 4
Indipendenza
1. I membri non si trovano in circostanze e non sono sottoposti a influenze che compromettono il loro giudizio professionale, o possono essere considerate pregiudizievoli a tale riguardo.
2. I membri non sollecitano né ricevono istruzioni da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell’Unione, da alcun governo o da alcun soggetto pubblico o privato.
3. I membri restano indipendenti da influenze politiche. In particolare, non possono assumere alcuna carica politica.
4. La relazione dei membri con gruppi d’interesse deve essere compatibile con la necessità di mantenere la propria indipendenza.
Articolo 5
Obiettività
1. I membri agiscono in modo imparziale e obiettivo.
2. I membri evitano qualsiasi situazione che possa far insorgere un conflitto d’interessi o che possa obiettivamente essere percepita come tale. Un conflitto d’interessi sorge quando un interesse personale potrebbe influenzare l’esercizio indipendente delle funzioni dei membri. Tra gli interessi personali sono inclusi, tra l’altro, tutti i potenziali benefici o vantaggi a favore dei membri stessi, dei relativi coniugi, partner o membri del nucleo familiare.
Articolo 6
Competenze
I membri sviluppano e conservano conoscenze e competenze pertinenti alle proprie funzioni e agiscono in osservanza delle norme applicabili e con la dovuta attenzione.
Articolo 7
Condotta professionale
1. I membri rispettano le norme applicabili stabilite nei trattati, nel diritto derivato e dalla Corte. Evitano qualsiasi condotta che potrebbe screditare la Corte.
2. I membri della Corte prendono atto dell’importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità; tengono conto della natura pubblica della propria funzione, dando il buon esempio, e si comportano in modo da mantenere e promuovere la fiducia dei cittadini nei confronti della Corte.
Articolo 8
Riservatezza e trasparenza
1. I membri rispettano il carattere riservato del lavoro della Corte. Non divulgano informazioni riservate che per loro natura siano protette dal segreto professionale, come specificato all’articolo 339 TFUE.
2. I membri sono responsabili del corretto trattamento di documenti segretati, riservati o sensibili e di informazioni di cui essi o i propri Gabinetti vengono a conoscenza durante l’esercizio delle proprie funzioni.
3. I membri non usano per fini privati, per sé o per contro di altri, alcuna informazione a cui hanno avuto accesso in virtù della propria posizione ufficiale e che non è stata resa pubblica.
4. I membri dovrebbero prendere atto che la carica pubblica che ricoprono richiede una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. Dovrebbero mantenere un equilibrio tra la necessità di trasparenza e quella di riservatezza.
Articolo 9
Dignità
1. I membri rispettano la dignità della propria funzione e non si esprimono, attraverso qualsiasi mezzo, in maniera tale da influire negativamente sulla percezione dell’opinione pubblica relativamente a tale funzione.
2. I membri si comportano in maniera cortese e rispettosa. Stabiliscono e mantengono un clima di lavoro atto a impedire ogni comportamento suscettibile di ledere la dignità del singolo.
Articolo 10
Impegno e lealtà
1. I membri della Corte si dedicano all’adempimento del proprio mandato. Risiedono nel luogo in cui ha sede la Corte.
2. Partecipano alle riunioni della Corte, delle Sezioni e dei comitati a cui appartengono, in ottemperanza all’articolo 6 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Nello spirito di lealtà, sostengono costantemente la Corte nell’esercizio delle prerogative che le spettano.
Articolo 11
Discrezione e collegialità
1. I membri agiscono e si esprimono, sia all’interno che all’esterno dell’istituzione, con la moderazione imposta dalla propria carica.
2. I membri rispettano, in qualsiasi circostanza, il carattere collegiale della Corte e le decisioni da essa adottate, e assumono collettivamente la responsabilità di queste ultime. Qualora ritengano che tali decisioni arrechino loro un pregiudizio personale, i membri possono tuttavia ricorrere agli strumenti giurisdizionali previsti dal diritto dell’Unione europea.
3. Fatte salve le competenze del presidente in materia di relazioni esterne, i membri sono autorizzati a comunicare e a commentare all’esterno della Corte le informazioni, le relazioni o i pareri ai quali la Corte ha deciso di conferire carattere pubblico, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4.
4. I membri si astengono dal effettuare all’esterno della Corte commenti che:
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a) |
metterebbero in dubbio una decisione della Corte; |
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b) |
danneggerebbero la reputazione della Corte; |
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c) |
potrebbero essere interpretati come una dichiarazione della posizione della Corte su una questione che non rientra nelle sue competenze istituzionali o su cui la Corte non ha preso posizione; |
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d) |
potrebbero coinvolgere la Corte in una controversia, anche dopo la cessazione del mandato del membro. |
Articolo 12
Attività esterne
1. I membri non svolgono alcuna attività professionale esterna alla Corte o altra attività esterna, remunerata o meno, che sia incompatibile con il carattere delle proprie funzioni, come specificato all’articolo 286, paragrafi 3 e 4 del TFUE.
2. Alle condizioni di cui al presente articolo, i membri possono ricoprire cariche onorifiche e non retribuite in fondazioni od organismi analoghi nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento. Per «carica onorifica” si intende una carica in cui il titolare non dispone di alcun ruolo gestionale, potere decisionale e responsabilità o controllo delle attività dell’ente in questione e nella quale ricopre solo un ruolo di rappresentanza o consultivo. Per «fondazioni od organismi analoghi” si intendono organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che svolgono azioni di interesse pubblico nei settori sopra citati. I membri evitano qualsivoglia conflitto d’interessi che potrebbe insorgere da tali cariche, o che potrebbe obiettivamente essere percepito come da esse derivante, in particolare se l’ente in questione riceve finanziamenti di qualsiasi natura a valere sul bilancio dell’UE.
3. I membri possono inoltre essere impegnati nelle seguenti attività esterne, a condizione che rispettino gli articoli 2 e 10:
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a) |
offrire corsi nell’interesse dell’integrazione, dello Stato di diritto o dell’etica europea, o pronunciare discorsi o prendere parte a conferenze, a condizione che non vi sia un compenso o, qualora esso sia previsto, che l’organizzatore lo versi direttamente a un ente benefico scelto dal membro; |
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b) |
pubblicare un libro o scrivere un articolo, a condizione che eventuali diritti d’autore derivanti dai lavori pubblicati in connessione con le funzioni di un membro siano pagati direttamente dalla casa editrice a un ente benefico scelto dal membro. |
4. Le attività esterne non devono
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a) |
pregiudicare l’imparzialità della Corte; |
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b) |
dare luogo a conflitto d’ interessi o essere obiettivamente percepite come causa di conflitto d’interessi; |
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c) |
comportare un impegno eccessivo in termini di tempo, tenendo conto dell’impatto cumulativo di tutte le attività esterne di un membro; |
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d) |
apportare alcun introito al membro. |
Articolo 13
Obblighi dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Dopo la cessazione delle funzioni, i precedenti membri rispettano gli obblighi derivanti dalle funzioni che continuano ad avere effetto al termine del loro mandato, in particolare il dovere di comportarsi con onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare determinate funzioni o vantaggi, in linea con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con gli obblighi specificati nel presente codice di condotta.
2. Continuano ad essere tenuti a rispettare gli obblighi di discrezione e collegialità, come stabilito all’articolo 11, per quanto riguarda le attività espletate durante il proprio mandato. A norma dell’articolo 339 del TFUE, il segreto professionale continua ad essere in vigore dopo la cessazione delle funzioni dei membri.
II. NORME PROCEDURALI
Articolo 14
Dichiarazione di interessi
1. I membri presentano una dichiarazione di interessi:
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a) |
entro un mese dall’insediamento; |
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b) |
su base annuale il 31 gennaio; |
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c) |
in qualunque momento, nel caso in cui avvengano modifiche significative delle informazioni da dichiarare (comprese nuove attività esterne di cui al paragrafo 10); |
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d) |
alla conclusione del mandato. |
2. Tali dichiarazioni di interessi devono essere trasmesse al presidente utilizzando il modulo di cui all’allegato I del presente codice di condotta.
3. La dichiarazione di interessi contiene gli elementi elencati nei paragrafi 4-11 del presente articolo.
4. I membri della Corte dichiarano eventuali interessi finanziari, attività o passività che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d’interessi nell’esercizio delle proprie funzioni.
5. Sono incluse partecipazioni individuali al capitale sociale di un’impresa, in particolare azioni, e altre forme di partecipazione come obbligazioni convertibili o certificati d’investimento. Le quote nei fondi comuni d’investimento, che non costituiscono un interesse diretto al capitale sociale, non devono essere dichiarate.
6. Viene dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, e ne viene indicata la posizione approssimativa e la natura, ad eccezione delle residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. Sono esclusi i beni mobili.
7. Tali obblighi valgono per gli interessi finanziari dei coniugi, dei partner (1) e dei figli minorenni, laddove detti interessi possano essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d’interessi.
8. Al primo insediamento, i membri dichiarano tutte le attività, professionali ed onorarie, svolte nei tre anni precedenti.
9. I membri dichiarano, al fine di evitare ogni rischio potenziale di conflitto d’interessi, le eventuali attività professionali dei coniugi o partner (2).
10. I membri dichiarano tutte le attività esterne svolte in quel momento, oltre a dichiararle seguendo la procedura specifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1. Sono escluse le attività esterne di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
11. I membri dichiarano qualsiasi decorazione, premio od onorificenza loro attribuito.
12. I membri sono responsabili delle proprie dichiarazioni.
13. Il presidente della Corte esamina le dichiarazioni da un punto di vista formale, coadiuvato dal servizio giuridico. La dichiarazione di interessi compilata dal presidente deve essere esaminata dal membro che lo segue nell’ordine di precedenza di cui all’articolo 5 del regolamento interno.
14. A seguito di tale esame e tenendo in debita considerazione la protezione dei dati personali, le dichiarazioni di interessi vengono pubblicate sul sito della Corte.
15. Il presidente tiene conto delle dichiarazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto d’interessi, nel momento in cui propone di assegnare il membro ad una delle Sezioni o comitati della Corte.
16. Se i membri si trovano a far fronte ad una situazione che esula dall’estensione della dichiarazione d’interessi che possa dar luogo a un conflitto d’interessi, informano il presidente della Corte. A seguito di un esame da parte del comitato etico, la questione è sottoposta alla Corte, che adotta tutte le misure ritenute idonee.
Articolo 14 a
Obblighi dei membri riguardo a determinati rapporti contrattuali
1. Qualsiasi rapporto contrattuale a lungo termine tra i membri e il personale della Corte, che preveda o meno una qualche forma di remunerazione, deve essere dichiarato al comitato etico, che è responsabile del loro esame.
2. I membri non devono stipulare contratti di locazione o sublocazione a lungo termine o di prestito con il personale della Corte.
Articolo 15
Accettazione di regali e vantaggi simili
1. Qualora, per usi diplomatici o per cortesia, i membri ricevano regali o vantaggi simili del valore superiore a 150 EUR, li consegnano al segretario generale. In caso di dubbio, dichiarano al segretario generale i regali ricevuti nell’esercizio delle loro funzioni, e ne richiedono una stima del valore.
2. Il segretariato della Corte tiene un registro dei regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 EUR, con l’indicazione dell’identità dei donatori, che viene resa pubblica sul sito Internet della Corte.
3. Questo articolo non si applica a missioni ufficiali autorizzate che prevedono la partecipazione di un membro a un evento per cui l’organizzatore sostiene determinate spese (ad esempio, spese di viaggio o di soggiorno).
Articolo 16
Obblighi dei membri rispetto alle attività esterne
1. I membri dichiarano tempestivamente al presidente della Corte tutte le attività esterne o le modifiche alle attività dichiarate usando il modulo di cui all’allegato II. I membri descrivono le attività esterne il più accuratamente possibile secondo ciascun criterio elencato al paragrafo 3.
2. Il presidente trasmette qualsiasi dichiarazione concernente le attività esterne al comitato etico, che ne è responsabile dell’esame.
3. A tal fine, il comitato etico esamina qualsiasi attività esterna esistente o richiesta, alla luce dei criteri generali stabiliti all’articolo 12, paragrafo 4.
4. Eccezionalmente, le attività esterne di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), vengono dichiarate al presidente mediante il modulo figurante nell’allegato II e inviate a fini informativi al comitato etico, che non formula un’opinione a meno che non lo ritenga necessario.
5. Le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte non possono costituire «attività esterne” ai sensi degli articoli 12 e 16 del presente codice. I membri rimangono liberi di fornire al comitato etico qualsiasi informazione che ritengano opportuna, puramente a fini informativi. Al contrario, un’attività esterna dichiarata nell’ambito del presente codice non può beneficiare del rimborso ai sensi della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte.
Articolo 17
Occupazione dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Quando un membro o precedente membro della Corte intende esercitare un’occupazione nei due anni successivi alla cessazione delle proprie funzioni, lo dichiara al presidente della Corte mediante il modulo di cui all’allegato III non appena viene a conoscenza della questione e, se possibile, con almeno due mesi di anticipo.
2. Ai fini del presente Codice, per «occupazione” si intende qualsiasi attività professionale, retribuita o meno. Non rientrano in questa categoria:
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a) |
cariche onorarie e non remunerate nell’ambito di fondazioni od organismi analoghi, non collegate alle attività dell’Unione europea, nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento; |
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b) |
la mera gestione a titolo privato di attivi o di partecipazioni o di patrimoni personali o famigliari; |
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c) |
attività comparabili. |
3. Il presidente della Corte trasmette tali dichiarazioni al comitato etico affinché siano esaminate. Il comitato etico esamina se la natura dell’occupazione prevista sia compatibile con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, se essa pregiudichi l’imparzialità della Corte e se sussista un conflitto d’interessi.
4. Ove necessario, il comitato etico, nello svolgimento di tale esame ai sensi del paragrafo 3, individua e valuta se sono presenti eventuali rischi specifici e giustificati per i criteri di cui al paragrafo 3, derivanti da relazioni per le quali il membro ha ricoperto il ruolo di membro relatore durante gli ultimi due anni di mandato. Il comitato tiene contro anche dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE su libertà professionale e diritto di lavorare.
5. Se il comitato etico ritiene che l’occupazione sia incompatibile con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, il presidente della Corte informa il precedente membro, che si astiene dall’esercizio di tale attività.
6. Eccezionalmente, non si configura, in principio, un conflitto d’interessi qualora il precedente membro intenda svolgere una funzione pubblica.
III. QUADRO ORGANIZZATIVO
Articolo 18
Il comitato etico
1. Con il presente, la Corte istituisce un comitato etico che analizza qualunque questione di natura etica considerata pertinente rispetto alle norme stabilite in questo codice e alla reputazione della Corte, compreso il loro ulteriore miglioramento.
2. La composizione del comitato è specificata all’articolo 33 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.
4. Il comitato si riunisce su richiesta del proprio presidente o a seguito di una richiesta di parere da parte del presidente della Corte o di un membro della Corte. Le discussioni interne del comitato sono riservate.
5. Il comitato emette il parere richiesto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato. Su proposta del proprio presidente, il comitato può emettere un parere tramite procedura scritta. Eccezionalmente, quando consultato ai sensi dell’articolo 17, formula un parere il prima possibile.
6. Il comitato adotta i propri pareri votando a maggioranza. I pareri sono motivati facendo riferimento a eventuali opinioni discordanti. Tali opinioni vengono immediatamente comunicate al membro o precedente membro eventualmente interessato dal parere del comitato e trasmesse, per conoscenza, al presidente della Corte.
7. Quando il comitato deve valutare una dichiarazione d’interessi o una dichiarazione riguardante un’attività esterna di un membro del comitato, tale membro viene sostituito da un membro supplente del comitato e non prende parte al lavoro dell’organo in merito alla questione.
8. Il comitato etico svolge la funzione assegnatagli mediante la decisione che stabilisce la politica della Corte volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali.
9. Il servizio giuridico assiste il comitato etico nello svolgimento dei propri compiti e fornisce assistenza di segreteria.
10. Viene stipulato, tra la Corte e il membro esterno del comitato, un contratto nel quale sono stabiliti i diritti e i doveri connessi al mandato del membro, compreso l’importo della retribuzione.
Articolo 19
Interazione tra i membri, il comitato etico e la Corte
1. Il presidente, i membri e precedenti membri della Corte possono richiedere una consulenza del comitato su qualsiasi questione etica, in particolare relativamente all’interpretazione del presente codice di condotta.
2. I membri riferiscono immediatamente per iscritto al presidente della Corte e al decano competente qualsivoglia influenza indebita percepita sulla propria indipendenza, o minaccia alla stessa, operata da qualsiasi entità esterna alla Corte.
3. I membri e precedenti membri della Corte collaborano pienamente con il comitato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni e di documenti giustificativi richiesti. Essi hanno il diritto di essere sentiti.
4. Un membro o precedente membro in disaccordo con un parere del comitato etico che le o gli arrechi pregiudizio comunica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del parere, le motivazioni del proprio dissenso per iscritto al presidente della Corte, che deferisce tempestivamente la questione alla Corte affinché la consideri e adotti una decisione definitiva. Se il deferimento riguarda un’occupazione prevista rientrante tra quelle di cui all’articolo 17, la Corte tratta la questione tempestivamente.
5. Gli effetti del parere del comitato così deferito alla Corte sono sospesi. Fino all’adozione della decisione finale, la Corte fornisce eventuali istruzioni provvisorie nell’ambito della questione, nel modo che ritenga più appropriato. Il membro o precedente membro interessato rispetta senza indugio le istruzioni della Corte, nonché la decisione finale.
6. Il presidente della Corte fa in modo che sia dato seguito ai pareri del comitato e ad eventuali istruzioni e decisioni conseguenti della Corte.
7. Ogni anno, la Corte adotta una relazione sull’applicazione del presente codice di condotta, comprendente il lavoro del comitato etico. Sarà pubblicata sul sito Internet della Corte.
Articolo 20
Cooperazione con la Procura europea e con l’OLAF
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare quelle del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e dei testi adottati per la loro applicazione, in particolare le garanzie procedurali stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (3) e nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i membri della Corte cooperano pienamente con la Procura europea e con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito delle indagini condotte da entrambi.
IV. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 21
Applicazione del codice di condotta
1. Il presidente ed i membri della Corte assicurano il rispetto del presente codice di condotta e vigilano sulla sua corretta applicazione tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità. Gli esistenti controlli interni ed esterni svolti dalla Corte sono applicabili ad attività previste ai sensi del presente codice.
2. Nell’interpretazione di questo codice e fatte salve le relative disposizioni, contenenti un insieme completo di diritti e doveri, dovrebbero essere tenute in considerazione eventuali pratiche e norme europee e internazionali pertinenti.
Articolo 22
Disposizioni finali
1. Il presente codice di condotta fa parte delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte, alle quali è allegato.
2. Abroga e sostituisce il codice di condotta per i membri della Corte del 14 dicembre 2020.
3. Il presente codice di condotta entra in vigore con effetto immediato.
4. L’articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta rivisto non si applica ai membri i cui mandati sono in corso al momento dell’adozione del presente codice.
5. Il presente codice è notificato ai precedenti membri, trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 10 febbraio 2022
Per la Corte dei conti europea
Presidente
Klaus-Heiner LEHNE
(1) Membro stabile di un’unione di fatto, come definito nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari.
(2) Ibidem.
(3) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DI INTERESSI
(ai sensi dell’articolo 14)
Cognome e nome:
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I. |
Interessi finanziari, attivi e passivi (articolo 14, paragrafi 4 e 5, del codice di condotta) Indicare eventuali elementi che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d’interessi nell’esercizio delle proprie funzioni. Per ogni interesse, indicare:
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II. |
Interessi finanziari del coniuge, partner o di figli minorenni che potrebbero essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d’interessi (articolo 14, paragrafo 7, del codice di condotta) Specificare il nome e cognome del coniuge, del partner o dei figli minorenni interessati, insieme alle stesse informazioni richieste al punto I. |
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III. |
Immobili (articolo 14, paragrafo 6 del codice di condotta) Indicare qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, specificandone la posizione approssimativa e la natura (1) Non è necessario indicare il valore delle proprietà. |
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IV. |
Attività precedenti (articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta) (2) Si prega di indicare la natura dell’incarico/degli incarichi, il nome dell’organismo e le sue finalità/attività. |
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V. |
Attività esterne attuali (articolo 14, paragrafo 10, del codice di condotta) (3) (4) Si prega di indicare la denominazione di ciascuna attività e di descriverne la natura e l’obiettivo. |
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VI. |
Attività professionali del coniuge o del partner (articolo 14, paragrafo 9, del codice di condotta) |
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VII. |
Decorazioni, premi e onorificenze e ulteriori informazioni pertinenti (articolo 14, paragrafo 11, del codice di condotta) |
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
La presente dichiarazione sarà resa pubblica, in linea con l’articolo 14, paragrafo 14, del codice.
(1) Come stabilito all’articolo 14, paragrafo 6, non sono incluse «residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia».
(2) La dichiarazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata da ciascun nuovo membro all’inizio del proprio primo mandato. Nel momento in cui tale dichiarazione viene aggiornata, questa parte va copiata senza modifiche. I membri che iniziano un ulteriore (secondo o terzo) mandato sessennale, nel caso in cui non vi sia interruzione tra i mandati, sono esentati dal compilare la dichiarazione di cui al presente paragrafo.
(3) Le attività esterne elencate all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono dichiarate mediante questo modulo ma vengono trattate conformemente all’articolo 16, paragrafo 4.
(4) Qualora fosse all’inizio del suo primo mandato e una o più attività esterne fossero ancora al vaglio a seguito della dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, tale o tali attività vanno comunque elencate per completo e va aggiunta la seguente nota: «Questa attività esterna è attualmente al vaglio del comitato etico della Corte». Una volta completata la procedura conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, si prega di inviare una dichiarazione d’interessi aggiornata che tenga conto degli esiti della procedura.
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ ESTERNA
(conformemente agli articoli 12 e 16)
Cognome e nome:
Indicazione dell’attività esterna
Descrizione:
Si prega di descrivere l’attività il più accuratamente possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.
Informazioni:
Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l’attività:
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a) |
pregiudica l’imparzialità della Corte; |
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b) |
genera un conflitto d’interessi: |
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c) |
comporta un impegno eccessivo in termini di tempo (sia in sé che tenendo conto, cumulativamente, delle sue attività esterne); |
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d) |
apporta introiti. |
Data di inizio prevista per l’attività esterna:
Si prega di elencare eventuali spese di viaggio e di soggiorno a carico di terzi:
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE
(ai sensi dell’articolo 17 (1))
Cognome e nome:
Occupazione prevista:
Descrizione:
Si prega di descrivere l’occupazione nel modo più accurato e completo possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.
Informazioni:
Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l’occupazione:
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a) |
pregiudica l’imparzialità della Corte: |
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b) |
genera un conflitto d’interessi: |
Data di inizio prevista per l’occupazione:
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
(1) Si prega di notare che non è necessario dichiarare le attività rientranti nelle eccezioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) o c).