|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
|
III Altri atti |
|
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/268 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione (2), dell’8 giugno 2016, ha autorizzato un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi. Il titolare di tale autorizzazione è Novus Europe SA/N.V. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione (3), dell’11 luglio 2018, ha autorizzato un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi. |
|
(4) |
La società Novus Europe NV ha presentato una domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982. |
|
(5) |
Il richiedente sostiene di aver cambiato il proprio nome da Novus Europe SA/N.V. a Novus Europe NV. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti. |
|
(6) |
La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
|
(7) |
Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nuovo nome di Novus Europe NV, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982. |
|
(9) |
Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti degli additivi per mangimi in questione. |
|
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/898
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 è così modificato:
|
1) |
nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe SA/N.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV»; |
|
2) |
nell’allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell’autorizzazione», il nome «Novus Europe SA/N.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV». |
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 è così modificato:
|
1) |
nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV»; |
|
2) |
nell’allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell’autorizzazione», il nome «Novus Europe N.A./S.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV». |
Articolo 3
Misure transitorie
Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell’8 giugno 2016, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/269 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («il regolamento iniziale») (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
|
(2) |
Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
|
(3) |
Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4). |
|
(4) |
Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
|
(5) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Questi ultimi produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. |
|
(6) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
|
B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
|
(7) |
La società Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. («Jewelmoon» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
|
(8) |
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. |
|
(9) |
Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. |
|
(10) |
La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, ha consultato vari siti web fra cui quello del richiedente e di Qichacha (5) e ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni della società con informazioni trasmesse in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito alla richiesta. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
|
(11) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente ha soddisfatto tale condizione. Il richiedente è stato costituito l’8 novembre 2010 e ha iniziato a fabbricare il prodotto in esame nel 2011. La prima licenza di esportazione è stata rilasciata il 4 maggio 2011. Le vendite all’esportazione sono iniziate nel 2012, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha fornito un registro delle vendite per il periodo dell’inchiesta iniziale da cui si evince che durante tale periodo vi sono state solo vendite sul mercato interno. Il volume delle vendite in tale registro corrisponde ai ricavi operativi indicati nel conto economico. Sono state chieste informazioni, che sono state fornite, sulle fatture relative al periodo dell’inchiesta iniziale. |
|
(12) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente non aveva società collegate attive nella produzione, nel trattamento, nella vendita o nell’acquisto del prodotto in esame. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. |
|
(13) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente aveva effettuato esportazioni nell’Unione a partire da luglio 2012, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, e regolarmente da allora. Il richiedente ha presentato fatture, bolle di accompagnamento merci, polizze di carico e ricevute di pagamento per due ordini effettuati nel 2017 e 2018 da una società situata nell’UE. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. |
|
(14) |
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
|
(15) |
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Jewelmoon l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
|
(16) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
|
(17) |
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:
|
Società |
Codice addizionale TARIC |
|
Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. |
C764 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).
(5) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/270 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’uso di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni. |
|
(2) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410, l’identificazione delle specie per le quali è autorizzato l’additivo inserita nella colonna «Specie o categoria di animali», che esclude i tacchini da riproduzione, è errata. |
|
(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tale regolamento di esecuzione. |
|
(4) |
Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l’etichettatura dell’additivo e dei mangimi che lo contengono ai termini corretti dell’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti. |
|
(5) |
Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell’autorizzazione dell’additivo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato e le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 8).
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||||
|
4b1828 |
Huvepharma NV |
Bacillus licheniformis DSM 28710 |
Composizione dell’additivo Preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 con un tenore minimo di: 3,2 × 109 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710 Metodo di analisi (1) Per il conteggio di Bacillus licheniformis DSM 28710 nell’additivo, nella premiscela e nei mangimi:
Per l’identificazione di Bacillus licheniformis DSM 28710:
|
Galline ovaiole Specie avicole minori destinate alla produzione di uova Specie avicole da riproduzione Uccelli ornamentali |
— |
1,6 × 109 |
— |
|
19.9.2031 |
||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/271 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’uso del Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni. |
|
(2) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 il numero di identificazione inserito nella colonna «Numero di identificazione dell’additivo» è errato. |
|
(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tale regolamento di esecuzione con la versione corretta. |
|
(4) |
Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l’etichettatura dell’additivo e dei mangimi che lo contengono ai termini corretti dell’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti. |
|
(5) |
Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell’autorizzazione dell’additivo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato e le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 6).
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
|
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
CFU/l di acqua di abbeveraggio |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||||
|
4b1902 |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis DSM 25841 |
Composizione dell’additivo Preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 contenente almeno 1,25 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 25841 Metodo di analisi (1) Per l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 25841: metodo di identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 25841 nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784 |
Tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti |
— |
5 × 108 |
— |
1,7 × 108 |
— |
|
16.12.2030 |
||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/272 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell’autorizzazione: Prosol SpA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
Nei pareri del 23 giugno 2021 (2) (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che tale preparato è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che, nel caso dei suidi, il preparato può risultare efficace come additivo zootecnico nei mangimi e che, nel caso dei cani, il preparato può essere efficace nel migliorare la consistenza fecale. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(7):6698.
(3) EFSA Journal 2021;19(7):6699.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
|
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||
|
4b1710 |
Prosol SpA. |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Composizione dell’additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 con un tenore minimo di: 1 × 109 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con utilizzo di agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo (EN 15789) Identificazione: metodo della reazione a catena della polimerasi (PCR) |
Tutti i suidi esclusi quelli destinati alla riproduzione e i suinetti svezzati Tutti i suidi destinati alla riproduzione, escluse le scrofe Cani |
— — — |
3 × 109 6,4 × 109 7 × 1010 |
— — — |
|
16.3.2032 |
||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/273 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
relativo all'autorizzazione di preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione di preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
Le domande riguardano l'autorizzazione di preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
|
(4) |
Nei pareri del 23 giugno 2021 (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, i preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie e indicato che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di irritazioni cutanee e oculari o di sensibilizzazione cutanea degli additivi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che i preparati in questione possono migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell'insilato ottenuto da materiali facili e moderatamente difficili da insilare. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione dei preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali preparati come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(7):6700.
(3) EFSA Journal 2021;19(7):6701.
(4) EFSA Journal 2021;19(7):6702.
(5) EFSA Journal 2021;19(7):6703.
(6) EFSA Journal 2021;19(7):6704.
(7) EFSA Journal 2021;19(7):6705.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |
||||||||||||||||||
|
1k21701 |
Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023. — Metodo di analisi (1)
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
||||||||||
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |
||||||||||||||||||
|
1k21016 |
Pediococcus pentosaceus IMI 507024 |
Composizione dell'additivo Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507024. Metodo di analisi (3)
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
||||||||||
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |
||||||||||||||||||
|
1k21017 |
Pediococcus pentosaceus IMI 507025 |
Composizione dell'additivo Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507025. Metodo di analisi (5)
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
||||||||||
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |
||||||||||||||||||
|
1k21601 |
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026. Metodo di analisi (7)
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
||||||||||
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |
||||||||||||||||||
|
1k21602 |
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027. — Metodo di analisi (9)
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
||||||||||
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
CFU di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |
||||||||||||||||||
|
1k21603 |
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Metodo di analisi (11)
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(4) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
(5) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(6) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
(7) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(8) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
(9) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(10) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
(11) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(12) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
DIRETTIVE
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/25 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/274 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un'esenzione per l'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali (di seguito "l'esenzione"), elencata attualmente come esenzione alle voci 3 a), 3 b) e 3 c) di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
L'esenzione riguarda un gruppo eterogeneo di lampade caratterizzate da forme, tecnologie, applicazioni e usi diversi. Il mercurio è utilizzato nel tubo di scarica, che essenziale per convertire l'energia elettrica in luce. |
|
(6) |
Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (di seguito "la domanda di rinnovo"), alla quale è seguita un'ulteriore domanda di rinnovo da parte degli stessi richiedenti nel gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha evidenziato tuttavia che i sostituti privi di mercurio a diodo a emissione luminosa (LED) sono disponibili e sono utilizzati come sorgenti luminose nelle nuove apparecchiature emergenti sul mercato. Nell'ambito della valutazione sono stati consultati dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
Anche se in numerose applicazioni le lampade fluorescenti a catodo freddo e le lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) sono state rimpiazzate da sostituti privi di mercurio, alcune applicazioni richiedono ancora le CCFL e EEFL per funzionare e per evitare di produrre anticipatamente rifiuti elettrici ed elettronici. |
|
(10) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per tre anni conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE unicamente per le lampade usate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima dell'adozione di tale direttiva. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituite dalle seguenti:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«3 |
Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada): |
|
|
3 a) |
Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2025 |
|
3 b) |
Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm): 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2025 |
|
3 c) |
Lampade lunghe (>1 500 mm): 13 mg |
Scade il 24 febbraio 2025». |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/29 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/275 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un'esenzione per l'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione (di seguito "l'esenzione"), attualmente elencata come esenzione 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato nelle lampade a vapore di sodio ad alta pressione per il colore chiaro e le proprietà di resa dei colori. |
|
(6) |
Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (di seguito "la domanda di rinnovo") che è stata aggiornata con ulteriori informazioni il 20 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. Dalla valutazione è inoltre emerso che il contenuto di mercurio consentito nelle applicazioni specifiche in questione dovrebbe essere ridotto per adeguarsi ai mutamenti del mercato per quanto concerne i tipi di lampade specificate. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per quanto riguarda le voci 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE per un periodo di validità massima di cinque anni dal momento che attualmente non sono disponibili sostituti affidabili, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituite dalle seguenti:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«4 c) |
Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |
|
|
4 c)-I |
P ≤ 155 W: 20 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 c)-II |
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 c)-III |
P > 405 W: 25 mg |
Scade il 24 febbraio 2027». |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/32 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/276 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2), la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per scopi di illuminazione generale («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo. |
|
(6) |
Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione delle domande di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, risulta che sono già ampiamente disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio per i tipi di lampade oggetto dell’esenzione e che la sostituzione del mercurio in tali lampade è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi. |
|
(8) |
La valutazione delle domande di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(9) |
Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, la domanda di rinnovo dovrebbe essere rigettata. |
|
(10) |
È opportuno fissare una data di scadenza per l’esenzione conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva. La data di scadenza dovrebbe essere fissata il prima possibile, ossia 12 mesi dopo la decisione della Commissione di revocare l’esenzione, dato che non vi sono circostanze pratiche che giustifichino un periodo di scadenza più lungo, in particolare considerando che molte delle lampade in questione rientrano anche nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione che stabilisce requisiti minimi di efficienza energetica da rispettare per l’immissione sul mercato dei prodotti, il che implica che di fatto le lampade in questione non saranno immesse sul mercato a decorrere dal 1o settembre 2021. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituite dalle seguenti:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«1. |
Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |
|
|
1 a) |
Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
1 b) |
Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
1 c) |
Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
1 d) |
Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
1 e) |
Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/35 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/277 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con la direttiva delegata 2014/14/UE (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per un quantitativo massimo di 3,5 mg di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 1 g) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 31 dicembre 2017, conformemente all’allegato III della direttiva delegata 2014/14/UE. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo. |
|
(6) |
Il 28 giugno 2016, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo») che era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 17 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che sono disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio per i tipi di lampade oggetto dell’esenzione e che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, l’esenzione dovrebbe essere revocata. |
|
(9) |
È opportuno stabilire una data di scadenza per l’esenzione conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva. Sebbene una piccola parte dei tipi di lampade (3) cui si applica tale esenzione è soggetta ai criteri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione (4), applicabili dal 1o settembre 2021, e pertanto non sarà più immessa sul mercato, la maggior parte delle lampade oggetto dell’attuale esenzione non è interessata dai criteri di cui al suddetto regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Di conseguenza, per evitare che i partecipanti al mercato debbano sostenere costi socioeconomici eccessivi ed inutili direttamente connessi alla sostituzione di quest’ultima categoria di lampade, è opportuno fissare la data di scadenza più lontana possibile, ossia 18 mesi dopo la decisione, per l’intera voce di esenzione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71).
(3) A decorrere dal 1o settembre 2021, le lampade fluorescenti compatte con unità di alimentazione integrata (CFLi) rientrano nella voce «Altre sorgenti luminose rientranti nell’ambito di applicazione e non citate sopra» di cui all’allegato II, tabella 1, del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione.
(4) Come indicato nei considerando 9 e 10 del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, tale regolamento non fissa specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile in relazione al contenuto di mercurio.
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 1 g) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«1 g) |
Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg |
Scade il 24 agosto 2023» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/38 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/278 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade ad alogenuri metallici (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 e) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato nelle lampade ad alogenuri metallici per migliorare il colore, l’efficienza, il tempo di vita e il funzionamento stabile di tali lampade specifiche. |
|
(6) |
Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione (di seguito «la domanda di rinnovo»). Il 20 gennaio 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo aggiornata. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo massimo di cinque anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 4 e) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«4 e) |
Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) |
Scade il 24 febbraio 2027» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/41 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/279 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 f) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
La funzione del mercurio nelle lampade a scarica per usi speciali è collegata al processo di generazione luminosa che converte l’elettricità in luce. |
|
(6) |
Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto diverse domande di rinnovo dell’esenzione (di seguito «domande di rinnovo»). Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione delle domande di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate dall’esenzione è tecnicamente impraticabile. Tuttavia, vista la prospettiva che la sostituzione consenta in futuro di limitare l’esenzione, è opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di soli tre anni. La valutazione ha inoltre concluso che è possibile definire ulteriormente le applicazioni che possono ottenere il rinnovo dell’esenzione secondo i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE in virtù della loro specifica funzionalità e area di applicazione, ossia le lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate nei proiettori, per l’illuminazione in orticoltura e che emettono luce nello spettro ultravioletto. Per queste applicazioni specifiche l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro del 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 4 f) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«4 f)-I |
Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato |
Scade il del 24 febbraio 2025 |
|
4 f)-II |
Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 f)-III |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l’illuminazione in orticoltura |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 f)-IV |
Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto |
Scade il 24 febbraio 2027» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/44 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/280 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, fra l’altro, un’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (di seguito «l’esenzione»), che ora è elencata come esenzione 4 a) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato nelle lampade a scarica a bassa pressione per produrre luce ultravioletta utilizzata per la disinfezione e/o la purificazione germicida o batterica di aria, acqua e superfici. |
|
(6) |
Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate o la sua sostituzione con una sostanza di prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha altresì concluso che l’ambito di applicazione attuale dell’esenzione può essere limitato alle lampade a scarica a bassa pressione che non sono rivestite di fosforo ed emettono luce nell’intervallo ultravioletto. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione, con una formulazione rivista che stabilisca l’ambito di applicazione limitato dell’esenzione, per un periodo massimo di cinque anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE, per l’esenzione 4 a) è opportuno stabilire una data di scadenza di 12 mesi. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 4 a) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«4 a) |
Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
4 a)-I |
Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l’applicazione richiede che l’intervallo principale dell’emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada |
Scade il 24 febbraio 2027» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/47 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/281 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2), la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 1 f) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) (CFL) per usi speciali per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo. |
|
(6) |
Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione delle domande di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate o la sua sostituzione con una sostanza dalle prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
Le esenzioni dalla restrizione riguardante alcuni componenti o materiali specifici dovrebbero avere portata e durata limitate in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle AEE; la valutazione ha inoltre concluso che, da un lato, la portata dell’esenzione dovrebbe essere limitata ad applicazioni ulteriormente specificate e, dall’altro, la durata dell’attuale ampia esenzione può essere abbreviata. |
|
(9) |
L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(10) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un massimo di cinque anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, per le lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi speciali progettate per emettere luce nello spettro ultravioletto, in quanto attualmente non esistono alternative affidabili. Per tutti gli altri tipi di lampade fluorescenti compatte (CFL) che rientrano nella categoria delle lampade fluorescenti compatte per usi speciali, l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per tre anni, in modo da consentire all’industria di preparare informazioni dettagliate che giustifichino il mantenimento dell’esenzione per determinate categorie di lampade speciali, in linea con l’obiettivo della direttiva di limitare l’ambito e la durata delle esenzioni. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 1 f) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«1 |
Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |
|
|
1 f) - I |
Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
1 f) - II |
Per usi speciali: 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2025» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/51 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/282 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2), la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (ad esempio T9) («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 2 b) 3) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato in lampade non lineari trifosforo per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sulla lampada. La composizione del rivestimento, che contiene il mercurio, determina il colore chiaro e la resa del colore. |
|
(6) |
Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali è stata aggiornata con informazioni supplementari nel gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. Dalla valutazione è inoltre emerso che il limite di concentrazione di mercurio nelle categorie di lampade oggetto dell’esenzione può essere abbassato da 15 mg a 10 mg per lampada. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione, riformulandola in modo da precisarne l’ambito limitato, per un periodo di tre anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, al fine di raccogliere ulteriori dati relativi alla disponibilità di sostituti per i tipi specifici di lampade cui si applica l’esenzione in questione. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE, per l’esenzione 2 b) 3) è opportuno stabilire una data di scadenza di 12 mesi. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 2 b) 3) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«2 b) 3) |
Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.» |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/54 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/283 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino a un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60 (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato nelle lampade a vapore di sodio ad alta pressione per il colore chiaro e le proprietà di resa dei colori. |
|
(6) |
Nel gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione per le applicazioni indicate alle voci 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III (di seguito «la domanda di rinnovo»). A gennaio 2020 lo stesso richiedente ha presentato una domanda di rinnovo aggiornata riguardante unicamente la voce 4 b)-I. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
La valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità dei sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, ha concluso che la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate era scientificamente e tecnicamente praticabile per quanto riguarda una parte della voce 4 b)-I, oltre che delle voci 4 b)-II e 4 b)-III, dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Tuttavia la valutazione ha concluso che l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per la parte della voce 4 b)-I che riguarda le lampade con una resa cromatica superiore a 80, uguali o inferiori a 105 W e che, sebbene l’uso del mercurio rimanga necessario, può essere ulteriormente diminuito. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
Risulta pertanto opportuno rinnovare parte dell’esenzione 4 b)-I e rinominarla come voce di esenzione 4 b), per un periodo massimo di cinque anni conformemente all’articolo 5, paragrafo due, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Tale esenzione rinnovata deve presentare una formulazione corretta che stabilisca l’ambito di applicazione ulteriormente limitato dell’esenzione. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia un impatto negativo sull’innovazione. |
|
(9) |
L’esenzione rinnovata è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(10) |
Poiché le condizioni per il rinnovo dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte per le applicazioni elencate nel resto della voce 4 b)-I, oltre che nelle voci 4 b)-II e 4 b)-III, dell’allegato III della stessa direttiva, l’esenzione per tali applicazioni dovrebbe essere revocata. La data di scadenza per tali esenzioni dovrebbe essere stabilita conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituite dalle seguenti:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«4 b) |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 b)-I |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
4 b)-II |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
4 b)-III |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2023». |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/57 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/284 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione (di seguito «l’esenzione»), la quale è elencata nelle esenzioni 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione, utilizzate per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sulla lampada. |
|
(6) |
Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione delle domande di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che sono disponibili sostituti privi di mercurio sufficientemente affidabili per i tipi di lampade coperte dall’esenzione e che la sostituzione del mercurio in queste lampade è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi. |
|
(8) |
La valutazione delle domande di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(9) |
Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, la domanda di rinnovo dovrebbe essere rigettata. Le date di scadenza dell’esenzione dovrebbero essere stabilite conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituite dalle seguenti:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«2 a) |
Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada): |
|
|
2 a) 1) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
2 a) 2) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg |
Scade il 24 agosto 2023 |
|
2 a) 3) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg |
Scade il 24 agosto 2023 |
|
2 a) 4) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
2 a) 5) |
Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 5 mg. |
Scade il 24 febbraio 2023». |
DECISIONI
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/60 |
DECISIONE (UE) 2022/285 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2022
relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Malta
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo maltese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
|
(3) |
Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Joseph CORDINA e del sig. Paul FARRUGIA. |
|
(4) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è vacante dal 26 gennaio 2020. |
|
(5) |
Il governo maltese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Paul FARRUGIA, Reġjun Port – President (regione del Porto – presidente), e il sig. Mark GRECH, Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kunsillier Lokali (consiglio comunale di Żabbar – consigliere comunale). |
|
(6) |
Il governo maltese ha proposto il sig. Stephen SULTANA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Kunsill Lokali Santa Venera – Sindku (consiglio comunale di Santa Venera – sindaco), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:
|
a) |
quali membri:
e |
|
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/62 |
DECISIONE (UE) 2022/286 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2022
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26°gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
|
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Michael SCHNEIDER. |
|
(4) |
Il governo tedesco ha proposto il sig. Sven SCHULZE, rappresentante di una collettività regionale o locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (ministro dell’Economia, del turismo, dell’agricoltura e delle foreste del Land Sassonia-Anhalt), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Sven SCHULZE, rappresentante di una collettività regionale o locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (ministro dell’Economia, del turismo, dell’agricoltura e delle foreste del Land Sassonia-Anhalt), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/64 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/287 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva. |
|
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
|
(4) |
Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade fluorescenti lineari per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione) (di seguito "l'esenzione"), che figura come esenzione 2 b) 4) nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. |
|
(5) |
L'esenzione copre un gruppo disomogeneo di lampade caratterizzate da forme, tecnologie, applicazioni e usi diversi. Il mercurio è utilizzato nel tubo di scarica, che essenziale per convertire l'energia elettrica in luce. |
|
(6) |
Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (di seguito "la domanda di rinnovo"), che è stata aggiornata con un'ulteriore domanda di rinnovo il 20 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
|
(7) |
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. |
|
(8) |
L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. |
|
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione tenendo conto dell'obiettivo generale, ossia che le esenzioni dalla restrizione di cui beneficiano determinati materiali o componenti dovrebbero essere limitate nel loro ambito di applicazione e nella loro durata al fine di conseguire la graduale eliminazione delle sostanze pericolose nelle AEE. |
|
(10) |
Al fine di consentire il riesame tempestivo della disponibilità di lampade da sostituzione prive di mercurio per l'ampia varietà di tipi di lampade coperte dalla direttiva, è opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per un periodo limitato di tre anni. Tuttavia per categorie specifiche di lampade, ossia lampade che emettono luce nello spettro non visibile (nuova sottovoce 2 b) 4)-II dell'allegato III) e le lampade di emergenza (nuova sottovoce 2 b) 4)-III dell'allegato III), vi sono informazioni sufficienti a dimostrare che la sostituzione è tecnicamente impraticabile nei prossimi anni e per queste categorie di lampade dovrebbe essere giustificato un periodo di validità di cinque anni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 2 b) 4) è sostituita dalla seguente:
|
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
|
«2 b) 4)-I |
Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2025 |
|
2 b) 4)-II |
Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
2 b) 4)-III |
Lampade di emergenza: 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2027». |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/68 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/288 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse di rescEU per l’accoglienza e la modifica dei requisiti di qualità delle risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 3
[notificata con il numero C(2022) 963]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. Il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme delle risorse esistenti a livello nazionale e quelle impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione. Sono quattro i settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), la risposta sanitaria d’emergenza, e i trasporti e la logistica. |
|
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (2) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale («risorse per la costituzione di scorte di materiale medico»), mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) e costituzione di scorte di mezzi CBRN. |
|
(4) |
Da un’analisi dei rischi individuati ed emergenti, delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione risulta che servono capacità di accoglienza temporanea. |
|
(5) |
Negli ultimi anni in diverse operazioni del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») si è imposta la necessità di affrontare le carenze qualitative e quantitative delle capacità di accoglienza, confermatasi con lo studio del 2019 Evaluation Study of Definitions, Gaps and COST of Response Capacities for the Union Civil Protection Mechanism (3). Ha confermato tale carenza di capacità di accoglienza anche l’esperienza operativa acquisita con i terremoti che hanno colpito la Croazia a marzo e a dicembre 2020, nonostante le rapide operazioni di risposta avviate nell’ambito del meccanismo unionale a cui hanno partecipato diversi Stati membri. |
|
(6) |
Lo scopo principale delle capacità di accoglienza temporanea di rescEU, se utilizzate durante un’operazione di risposta nell’ambito del meccanismo unionale, è provvedere all’accoglienza temporanea della popolazione colpita, che comprenda spazi per gli alloggi, i servizi igienico-sanitari, i servizi medici di base e le attività sociali. |
|
(7) |
Le risorse di rescEU per l’accoglienza temporanea dovrebbero consistere in una riserva fisica di risorse di alta qualità per la risposta rapida o in una riserva virtuale di risorse adattabili, da poter utilizzare in una fase successiva se le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale lo richiedono, o in una combinazione di entrambe. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE è necessario stabilire requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU di concerto con gli Stati membri. I requisiti minimi per le capacità di accoglienza temporanea dovrebbero basarsi sugli standard di accoglienza di cui al capitolo Shelter and Settlement del manuale Sphere (4). |
|
(9) |
È opportuno istituire capacità di accoglienza temporanea per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all’articolo 3 quinquies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri. |
|
(10) |
Al fine di fornire l’assistenza finanziaria dell’Unione per lo sviluppo di queste capacità di accoglienza temporanea, conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, i costi ammissibili dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle categorie di cui all’allegato I bis di tale decisione. |
|
(11) |
Recentemente l’iniziativa globale EMT (Emergency Medical Team) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha rivisto le norme (5) relative alle risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti). I requisiti di qualità relativi a questo tipo di squadre mediche di emergenza nell’ambito di rescEU dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. |
|
(12) |
Le riflessioni sugli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 hanno ulteriormente evidenziato la necessità di maggiore flessibilità e modularità delle risorse di rescEU per le squadre mediche di emergenza. rescEU dovrebbe pertanto includere le risorse delle squadre mediche di emergenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) integrate da servizi di cure specialistiche, in linea con le norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS. |
|
(13) |
Pertanto è opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570. |
|
(14) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
|
(1) |
l’articolo 1 bis è così modificato:
|
|
(2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
|
(3) |
l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN e le capacità di accoglienza temporanea Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»; |
|
(4) |
all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a i), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. 4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a i), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»; |
|
(5) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).
(3) https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf.
(4) cfr. Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, quarta edizione, Ginevra, Svizzera, 2018.
(5) cfr. « Classification and minimum standards for emergency medical teams », Organizzazione mondiale della sanità, 2021.
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificato:
|
(1) |
la sezione 5 è sostituita dalla seguente:
|
|
(2) |
è aggiunta la seguente sezione 9:
|
(1) Le capacità di accoglienza devono rispettare i requisiti minimi del capitolo Shelter and Settlement del manuale Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Occorre tenere conto delle esigenze delle persone vulnerabili.
(2) Ai fini della logistica delle infrastrutture di stoccaggio, «nell’Unione» comprende i territori degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile.
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/73 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/289 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2022
che istituisce l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC)
[notificata con il numero C(2022) 933]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium — ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, l’Italia, la Finlandia e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei avanzati hanno presentato alla Commissione una domanda per istituire l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (comunemente «AnaEE-ERIC») («la domanda»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare ad AnaEE-ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore. |
|
(2) |
I paesi richiedenti hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di AnaEE-ERIC. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
|
(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell’analisi e della sperimentazione di ecosistemi. |
|
(5) |
Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di AnaEE-ERIC figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI AnaEE-ERIC
Articolo 1
Denominazione
È istituito un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca distribuita (European Research Infrastructure Consortium — ERIC) denominata «ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi» (Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC, comunemente «AnaEE-ERIC»). Tale consorzio costituisce un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.
Articolo 2
Sede legale
La sede legale di AnaEE-ERIC è a Gif-sur-Yvette, Francia.
Articolo 3
Funzione e attività
1. La funzione principale di AnaEE-ERIC consiste nel costruire e gestire un’infrastruttura di ricerca distribuita dedicata all’analisi e alla sperimentazione degli ecosistemi. Il suo scopo è fornire gli strumenti, i servizi e le conoscenze necessari per affrontare le complesse sfide ambientali e climatiche globali cui devono far fronte le società umane.
2. Il funzionamento di AnaEE-ERIC è assicurato dalla piattaforma centrale (Central — CH), dal centro di interfaccia e di sintesi (Interface and Synthesis Centre — ISC), dal centro tecnologico (Technology Centre — TC) e dal centro di modellazione dei dati (Data Modelling Centre — DMC).
3. Ai fini del paragrafo 1, AnaEE-ERIC:
|
a. |
coordina l’accesso alle piattaforme nazionali di sperimentazione, di analisi e di modellizzazione e organizza la collaborazione con le strutture europee; |
|
b. |
agevola programmi e progetti europei di ricerca; |
|
c. |
sviluppa la tecnologia, armonizza i metodi, crea partenariati industriali e facilita il trasferimento di conoscenze; |
|
d. |
contribuisce allo scambio di conoscenze e/o competenze nello Spazio europeo della ricerca (SER) e a un maggiore uso del potenziale intellettuale in tutta Europa; |
|
e. |
sviluppa l’accesso ai dati, la loro condivisione e modellizzazione; |
|
f. |
organizza formazioni; |
|
g. |
attua una strategia di comunicazione; |
|
h. |
intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi. |
4. AnaEE-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. AnaEE-ERIC può svolgere attività economiche limitate a condizione che queste siano strettamente connesse ai principali compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e che non ne compromettano la realizzazione.
Articolo 4
Durata e procedura di scioglimento
1. AnaEE-ERIC è istituito per un periodo iniziale di dieci anni. L’assemblea dei membri può decidere di prorogare la durata per periodi successivi di dieci anni.
2. Lo scioglimento di AnaEE-ERIC avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 18, paragrafo 10, dello statuto.
3. AnaEE-ERIC notifica alla Commissione europea la decisione di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di adozione di tale decisione.
4. Dopo l’estinzione dei debiti di AnaEE-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad AnaEE-ERIC, come specificato all’articolo 17 dello statuto.
5. AnaEE-ERIC notifica alla Commissione la conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.
6. AnaEE-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.
Articolo 5
Regime di responsabilità
1. AnaEE-ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di AnaEE-ERIC, a prescindere dalla natura di tali debiti, è limitata al contributo rispettivo dei membri ad AnaEE-ERIC per l’ultimo anno completo di attività.
3. AnaEE-ERIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.
Articolo 6
Politica in materia di accesso degli utilizzatori
1. L’accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC forniti dalla piattaforma centrale o dai centri di servizi di AnaEE-ERIC è garantito sulla base dei principi di libero accesso. AnaEE-ERIC attua norme in materia di accesso all’infrastruttura con una politica tariffaria che incentiva i suoi membri.
2. Tramite il suo portale web, AnaEE-ERIC mette a disposizione informazioni sui gradienti climatici e biogeografici, oltre che su altre competenze e tecniche complementari delle piattaforme di AnaEE-ERIC, al fine di aiutare gli scienziati nella fase di elaborazione dei progetti e facilitare l’incubazione di progetti tramite l’uso di diverse piattaforme dei suoi membri.
3. La piattaforma centrale di AnaEE-ERIC dà accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC offerti dai centri di servizi o dalle piattaforme nazionali a seguito di una valutazione della qualità scientifica dell’uso proposto che si basa su una valutazione scientifica indipendente effettuata da un comitato di esperti nominato dall’assemblea dei membri e sulla fattibilità tecnica valutata da AnaEE-ERIC. Eventuali questioni etiche oggetto di una proposta saranno trattate dal comitato consultivo etico indipendente (cfr. articolo 25 dello statuto).
4. Qualora l’accesso dei ricercatori alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC dovesse essere limitato per motivi di capacità, si procede a una selezione secondo la procedura stabilita nel regolamento interno, tenendo conto dei criteri di selezione basati sull’eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte.
5. All’inizio di ciascun progetto AnaEE-ERIC mette a disposizione i metadati sia per le impostazioni sperimentali delle piattaforme nazionali sia per i dati prodotti dai centri di servizi.
6. I dati sono resi disponibili conformemente alla politica di accesso aperto di AnaEE-ERIC. L’accesso sarà disciplinato in base al regolamento interno, in genere con un periodo di tolleranza comune, trascorso il quale i dati saranno messi a disposizione del pubblico. Tale politica in materia di accesso tiene conto del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati (1) per quanto riguarda la condivisione tra i membri dei dati personali degli utenti.
Articolo 7
Politica di valutazione scientifica
Le attività di AnaEE-ERIC sono valutate ogni cinque anni da un comitato scientifico indipendente ad hoc. L’assemblea dei membri avvia tale valutazione e, se del caso, fornisce indicazioni specifiche. Il regolamento interno definisce i principi e le procedure di tale valutazione.
Articolo 8
Politica di divulgazione
1. Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, AnaEE-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca.
2. AnaEE-ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite AnaEE-ERIC.
3. AnaEE-ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani, social network ecc.
Articolo 9
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dal AnaEE-ERIC nel corso delle sue attività sono di proprietà di AnaEE-ERIC.
2. Fatti salvi i termini di eventuali contratti tra AnaEE-ERIC e membri od osservatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o da un osservatore sono di proprietà di tale membro od osservatore.
Articolo 10
Politica in materia di personale
1. Le condizioni di impiego di AnaEE-ERIC sono disciplinate dalla legislazione del paese in cui il personale è assunto o dalla legislazione del paese in cui le attività di AnaEE-ERIC sono esercitate.
2. Le procedure di selezione del personale di AnaEE-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie.
3. L’assunzione avverrà mediante pubblicazione internazionale di un invito a presentare candidature.
Articolo 11
Politica in materia di appalti
1. AnaEE-ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di AnaEE-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno dello statuto.
2. Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di AnaEE-ERIC, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di AnaEE-ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/79 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/290 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2022
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1). |
|
(2) |
Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (2) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti. |
|
(3) |
La stessa modifica ha introdotto meccanismi per contenere la diffusione di varianti del virus SARS-COV-2 che destano preoccupazione nella zona UE (3). |
|
(4) |
Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 (4) per tenere conto dell’avvio delle campagne di vaccinazione e dei loro effetti positivi nel contenere la diffusione del virus, nonché per contenere ulteriormente l’importazione e la diffusione nell’UE di nuove varianti di interesse e varianti che destano preoccupazione. |
|
(5) |
Il 14 giugno 2021 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) 2021/953 (5) e (UE) 2021/954 (6) relativi al certificato COVID digitale dell’UE. Il certificato COVID digitale dell’UE si è rivelato uno strumento fondamentale per contribuire a ripristinare gli spostamenti all’interno dell’UE. |
|
(6) |
In seguito all’adozione del regolamento (UE) 2021/953, la Commissione ha adottato diversi atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un determinato paese terzo devono essere considerati equivalenti ai certificati rilasciati dagli Stati membri conformemente a detto regolamento. I certificati di vaccinazione, di guarigione e di test oggetto di tali atti di esecuzione possono quindi essere autenticati in modo sicuro e affidabile. Pertanto il certificato COVID digitale dell’UE, e in particolare le decisioni di esecuzione adottate su tale base, hanno anche agevolato la riapertura sicura dei viaggi da paesi terzi verso l’UE (7). |
|
(7) |
È opportuno aggiornare l’attuale approccio definito dalla raccomandazione (UE) 2020/912 per tenere conto dell’istituzione del certificato COVID digitale dell’UE e in considerazione dell’evoluzione della pandemia, in cui si registrano tra l’altro l’emergere della variante che desta preoccupazione Omicron, la crescente copertura vaccinale e la progressiva abolizione delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo. |
|
(8) |
Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha chiesto, alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la prosecuzione del coordinamento volto a facilitare la libera circolazione all’interno dell’UE e i viaggi verso di essa, nonché una revisione delle due raccomandazioni, compresa la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio. |
|
(9) |
Il periodo standard di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati da paesi terzi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbe essere fissato a 270 giorni. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero accettare certificati di vaccinazione attestanti che sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. |
|
(10) |
Per agevolare ulteriormente i viaggi in sicurezza nell’UE, è opportuno aumentare la soglia per il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni da 75 a 100 per 100 000 abitanti. Allo stesso tempo, per tener conto del miglioramento delle capacità di effettuare test a quasi due anni di distanza dalla prima comparsa del virus, anche il tasso minimo settimanale di test effettuati dovrebbe essere aumentato da 300 a 600 test per 100 000 abitanti. Ciò dovrebbe rendere ancora più affidabili i dati utilizzati per determinare la misura in cui dovrebbero essere consentiti i viaggi non essenziali da un determinato paese terzo. |
|
(11) |
Per facilitare i viaggi non essenziali verso l’Unione e offrire una maggiore prevedibilità ai viaggiatori di paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri accettino non solo i vaccini anti COVID-19 autorizzati all’immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ma anche quelli che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). |
|
(12) |
Inoltre, come alternativa alla vaccinazione, gli Stati membri dovrebbero consentire i viaggi non essenziali di persone che sono guarite dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti al viaggio nell’UE e che sono in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE o di un certificato riconosciuto equivalente a quest’ultimo. |
|
(13) |
Al tempo stesso, per ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli Stati membri potrebbero anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo effettuato prima della partenza quando il viaggiatore i) ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 che ha completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, ma che non figura nell’elenco dei vaccini autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure ii) è guarito dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio nell’UE. |
|
(13 bis) |
Dal momento che potrebbe non essere possibile verificare l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati di vaccinazione rilasciati da paesi terzi che non utilizzano il quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell’UE o un certificato di vaccinazione riconosciuto equivalente, gli Stati membri potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza anche se il viaggiatore è completamente vaccinato con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all’immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 ma non è in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE o di un certificato riconosciuto equivalente. |
|
(14) |
I minori di età compresa tra 6 e 18 anni dovrebbero poter viaggiare a condizione di essere risultati negativi a un test RT-PCR prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l’arrivo, la quarantena o l’autoisolamento. Non dovrebbe essere richiesto alcun test per i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni in possesso di una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi. |
|
(14 bis) |
Gli Stati membri potrebbero autorizzare i viaggi non essenziali delle persone per le quali la vaccinazione accettata contro la COVID-19 è controindicata per motivi medici, a condizione che tali persone abbiano presentato la documentazione necessaria e siano risultate negative a un test RT-PCR effettuato prima della partenza. |
|
(15) |
In considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale, è opportuno iniziare a prendere in considerazione un graduale passaggio dall’attuale approccio ibrido, basato sul paese e sulla persona, a un approccio basato esclusivamente sulla persona, e basare la revoca delle restrizioni di viaggio unicamente sullo status vaccinale o sulla funzione/necessità per la quale la persona intraprende il viaggio. Al momento, tuttavia, alcuni paesi terzi hanno ancora un accesso limitato ai vaccini o un basso tasso di vaccinazione. Pertanto, al fine di dare ai paesi terzi il tempo di aumentare i loro tassi di vaccinazione, compresa la somministrazione di dosi di richiamo per garantire la validità dei certificati di vaccinazione, e previa valutazione generale della situazione vaccinale nei paesi terzi sulla base dei dati forniti tra l’altro dalle delegazioni dell’UE entro il 30 aprile 2022, la raccomandazione dovrebbe essere riesaminata dalla Commissione al fine di sopprimere l’allegato I in considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale. La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e se del caso potrebbe presentare allo stesso una proposta di soppressione dell’allegato I. |
|
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla. |
|
(17) |
La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(18) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (11). |
|
(19) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (13). |
|
(20) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (15). |
|
(21) |
Lo status giuridico della presente raccomandazione, come ricordato ai considerando da 15 a 19, lascia impregiudicata la necessità che tutti gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, decidano in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:
|
1) |
a decorrere dal 1o marzo 2022, al punto 2, secondo comma, la cifra «75» è sostituita da «100» e la cifra «300» è sostituita da «600»; |
|
2) |
a decorrere dal 1o marzo 2022, al punto 6 bis, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, essi dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE anche per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i viaggiatori che sono guariti dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio verso l’UE. A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di:
Per i viaggiatori di cui alle lettere b) e c), lo Stato membro potrebbe anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Per i viaggiatori di cui alla lettera b), gli Stati membri potrebbero applicare misure sanitarie supplementari quali l’isolamento, la quarantena o la somministrazione di vaccini autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004. Oltre ai certificati COVID digitali dell’UE, gli Stati membri dovrebbero accettare tali prove della vaccinazione anti COVID-19 o della guarigione dalla COVID-19 se corrispondono a certificati riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 8 di tale regolamento. Qualora non sia stato adottato un atto di questo tipo riguardante certificati rilasciati da un paese terzo, gli Stati membri potrebbero accettare, conformemente al diritto nazionale, una prova di test e di vaccinazione rilasciata dal paese terzo in questione, tenuto conto della necessità di poter verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953. In tal caso, potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza per i viaggiatori completamente vaccinati con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all’immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE o di un certificato riconosciuto equivalente. A meno che non rientrino nelle disposizioni di cui sopra, anche i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni dovrebbero essere autorizzati a effettuare viaggi non essenziali verso uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l’arrivo, nonché la quarantena o l’autoisolamento. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi. (*1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).»;" |
|
3) |
è inserito un nuovo punto 12:
|
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208I dell’1.7.2020, pag. 1).
(2) Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio, del 2 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1).
(3) La «zona UE+» include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania) e i quattro Stati associati Schengen, nonché l’Irlanda qualora quest’ultima decida di allinearsi.
(4) Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
(7) L’elenco aggiornato delle decisioni di equivalenza è pubblicato sul seguente sito web:
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_it
(8) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(10) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(11) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(12) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(13) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(14) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(15) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/84 |
DECISIONE N. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del 21 febbraio 2022
che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2022/291]
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo stesso («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. |
|
(2) |
Ai fini della certezza giuridica è opportuno modificare l’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso integrando cinque decisioni e due raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figuravano in precedenza, sopprimendo e sostituendo due decisioni. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di recesso è così modificato:
|
1) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie A)» è aggiunta la raccomandazione n. A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
|
2) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Scambio elettronico di dati (serie E)» è aggiunta la decisione n. E6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (3); |
|
3) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie H)» è aggiunta la decisione n. H9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19 (4); |
|
4) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5); |
|
5) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (6); |
|
6) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la raccomandazione n. H2 relativa all’inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
|
7) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Assistenza malattia (serie S)» è aggiunta la decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (8); |
|
8) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono rimossi e sostituiti gli atti seguenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Elizabeth TRUSS
(1) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(2) GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5
(3) GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5.
(4) GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9.
(5) GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6.
(6) GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4.
(7) GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6.
(8) GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.
(9) GU C 263, 20.7.2016, pag. 3.
(10) GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/86 |
DECISIONE N. 2/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del 21 febbraio 2022
che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo [2022/292]
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 171, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro ordinario di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. |
|
(3) |
Una delle personalità dell’elenco proposta dall’Unione è stata nominata membro di un’istituzione dell’Unione e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro a norma dell’accordo di recesso. |
|
(4) |
Occorre pertanto sostituire tale personalità nell’elenco delle personalità contenuto nell’allegato I della decisione n. 7/2020 del comitato misto (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell’accordo di recesso contenuto nell’allegato I della decisione n. 7/2020 del comitato misto è così modificato:
La sig.ra Tamara ĆAPETA è sostituita dal sig. Ezio PERILLO.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Elizabeth TRUSS
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/87 |
DECISIONE DELEGATA n. 271/21/COL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
del 3 dicembre 2021
che istituisce un programma pluriennale di controlli per il periodo 2022-2026 da attuare in Islanda e in Norvegia al fine di verificare l’applicazione della legislazione SEE nel settore alimentare e veterinario [2022/293]
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare il protocollo 1,
visto l’atto di cui al punto 11 b della parte 1.1 del capo I, al punto 31 q del capo II dell’allegato I e al punto 164 del capo XII dell’allegato II dell’accordo SEE, il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), [«Regolamento (UE) 2017/625»],
modificato e adeguato all’accordo SEE dal protocollo 1 e le modifiche settoriali di cui agli allegati I e II di tale accordo, in particolare l’articolo 118, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
La responsabilità di far rispettare la legislazione del SEE nel settore alimentare e veterinario ricade sugli Stati SEE, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni del SEE siano effettivamente rispettate e fatte rispettare.
A norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 gli esperti dell’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») effettuano controlli, compresi audit, in Islanda e in Norvegia per verificare l’applicazione della normativa SEE. I controlli dell’Autorità sono effettuati nei settori degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, dei prodotti fitosanitari, della produzione biologica e del funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li gestiscono.
A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 l’Autorità deve istituire un programma per i controlli che devono essere eseguiti dai suoi esperti in Islanda e Norvegia, conformemente a quanto disposto all’articolo 116, paragrafo 1, di detto regolamento.
Tale programma pluriennale di controlli è stabilito per alcuni settori prioritari per il periodo 2022-2026. I criteri utilizzati per stabilire le priorità comprendono, tra l’altro, i rischi individuati e le problematiche emergenti (ad esempio le malattie animali o le crisi alimentari o riguardanti i mangimi), l’importanza di un settore in Islanda e in Norvegia, i risultati ottenuti in passato dagli Stati EFTA-SEE nel settore interessato e le informazioni provenienti da fonti pertinenti, comprese le priorità stabilite dalla Commissione europea nel suo programma di controllo (2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
|
1. |
Il programma pluriennale per il periodo 2022-2026 dei controlli che devono essere eseguiti in Islanda e Norvegia dagli esperti delle autorità a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è stabilito nell’allegato della presente decisione. |
|
2. |
L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione. |
|
3. |
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma. |
|
4. |
Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede. |
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021
Per l’Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL,
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttore
Affari giuridici e amministrativi
(1) Integrato nell’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 9).
ALLEGATO
Il presente allegato stabilisce il programma dei controlli che devono essere eseguiti nel periodo 2022-2026 dagli esperti delle autorità in Islanda e Norvegia nei settori contemplati dal regolamento (UE) 2017/625.
Il programma pluriennale dei controlli riguarda i settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 nonché altri settori disciplinati dal regolamento, quali la frode e i controlli sulle importazioni.
L’autorità ha individuato alcuni ambiti prioritari nei settori degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, dei prodotti fitosanitari, della produzione biologica, dei controlli contro le frodi e all’impostazione nonché del funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti.
I controlli dell’Autorità interessano i settori prioritari identificati in Islanda e in Norvegia. Le questioni specifiche oggetto di controlli individuali sono adeguate alla situazione di ciascuno degli e Stati e dell’Islanda, sono soggette alle eccezioni applicabili relativamente alla legislazione nei settori della salute e del benessere degli animali.
Gli esperti delle autorità eseguono i controlli, compresi verifiche in loco, audit e analisi documentali, conformemente all’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625.
I controlli dell’Autorità sono effettuati al fine di raggiungere un elevato livello di copertura in settori che l’Autorità considera prioritari e che richiedono un attento controllo del livello di attuazione e dell’efficacia dei sistemi di controllo ufficiali e delle misure di esecuzione.
La parte A dell’allegato elenca i pertinenti settori dei controlli con gli obiettivi dei controlli dell’Autorità per il periodo 2022-2026. Nella parte B dell’allegato sono identificati i settori prioritari in ciascun settore di controllo.
Parte A — Settori dei controlli e obiettivi dei controlli dell’Autorità
1) Alimenti e sicurezza alimentare
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di alimenti e sicurezza alimentare nonché di produzione e l’immissione in commercio di alimenti di origine non animale (comprese la tracciabilità e l’etichettatura, sicurezza microbiologica e zoonosi di origine alimentare), residui e contaminanti, informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori e utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, materiali e articoli a contatto con gli alimenti nonché attuazione dei relativi controlli ufficiali.
2) Mangimi e sicurezza dei mangimi
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di sicurezza dei mangimi (fra cui igiene dei mangimi, riconoscimento e registrazione degli stabilimenti, tracciabilità, etichettatura e contaminanti), mangimi medicati, immissione in commercio e utilizzo di mangimi nonché attuazione dei relativi controlli ufficiali.
3) Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale nonché l’attuazione dei corrispondenti controlli ufficiali.
4) Salute degli animali
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di salute degli animali, gestione della salute degli animali, programmi per ottenere lo status di «indenne da malattia» e mantenimento di tale status, controllo delle principali malattie attive degli animali e preparazione per far fronte a focolai multipli di epizoozie nonché attuazione dei relativi controlli ufficiali.
5) Benessere degli animali
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di benessere degli animali per gli animali da produzione presso l’azienda agricola, durante il trasporto e al momento della macellazione, spopolamento e abbattimento di emergenza nonché attuazione dei relativi controlli ufficiali.
6) Produzione biologica
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici nonché l’attuazione dei corrispondenti controlli ufficiali.
7) Ingresso nel SEE di merci e animali provenienti da paesi terzi
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di controlli ufficiali su animali e merci che entrano in Islanda e in Norvegia da paesi terzi, fra cui il rispetto dei requisiti relativi ai posti di controllo frontalieri e dei requisiti generali e specifici del SEE applicabili ai pertinenti animali e merci Sarà riservata una particolare attenzione alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
8) Aspetti generali e orizzontali
Verificare il rispetto della legislazione applicabile del SEE in materia di identificazione e seguito delle pratiche fraudolente o ingannevoli nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 nonché attuazione dei relativi controlli ufficiali. Verificare che l’Islanda e la Norvegia adottino opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate mediante i controlli dell’Autorità. Verificare gli accordi in essere per la verifica e l’efficacia dei controlli ufficiali
PARTE B — Settori prioritari
|
|
Settore prioritario |
2022 - 2026 |
|
|
Alimenti e sicurezza alimentare |
Alimenti di origine animale |
Sicurezza delle carni di mammiferi e volatili e dei prodotti a base di tali carni, del latte e dei prodotti a base di latte, dei prodotti della pesca e igiene della produzione di molluschi bivalvi vivi |
|
|
Alimenti di origine non animale |
Sicurezza di frutta e ortaggi, erbe aromatiche, spezie e germogli, inclusi contaminanti |
|
|
|
Residui e contaminanti |
Residui di medicinali veterinari, pesticidi e contaminanti ambientali |
||
|
Informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori e utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute |
Informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori e utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute |
|
|
|
Materiali e articoli a contatto con gli alimenti |
|
Materiali e articoli a contatto diretto o indiretto con gli alimenti |
|
|
Mangimi e sicurezza dei mangimi |
Sicurezza generale dei mangimi |
Sicurezza dei mangimi in tutte le fasi, fra cui produzione primaria, approvazione e registrazione di stabilimenti, igiene, tracciabilità, etichettatura e contaminanti dei mangimi |
|
|
Mangimi medicati |
|
Produzione, distribuzione e utilizzo di mangimi medicati |
|
|
Immissione in commercio e utilizzo di mangimi |
|
Immissione sul mercato e uso di mangimi, fra cui etichettatura e informazioni per gli utilizzatori, imballaggio e presentazione |
|
|
Sottoprodotti di origine animale |
Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati |
Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati |
|
|
Salute degli animali |
Salute degli animali acquatici |
Gestione della salute degli animali, programmi per ottenere lo status di «indenne da malattia» e mantenimento di tale status, ed epizoozie attive (per esempio influenza aviaria) |
|
|
Salute degli animali terrestri |
|||
|
Preparazione e prevenzione |
Pianificazione d’emergenza |
||
|
Benessere degli animali |
In azienda |
Suini, galline ovaiole, polli da carne, piccoli ruminanti e bovini |
|
|
Trasporti |
|||
|
Al momento dell’abbattimento |
|
Macellazione, abbattimento di emergenza e abbattimento a fini di spopolamento |
|
|
Produzione biologica |
Produzione biologica |
Produzione biologica |
|
|
Ingresso nel SEE di merci e animali provenienti da paesi terzi |
Conformità dei posti di controllo frontalieri |
Rispetto dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione riadattati e nuovi |
|
|
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci |
Controlli ufficiali su animali vivi e prodotti di origine non animale e animale provenienti da paesi terzi |
||
|
Aspetti generali e orizzontali |
Seguito dato alle raccomandazioni |
Seguito dato alle raccomandazioni e riesame generale |
|
|
Frode |
Procedure in atto per contrastare pratiche fraudolente o ingannevoli |
||
|
Verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali |
Accordi in essere per verificare l’efficacia dei controlli ufficiali |
||
Rettifiche
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/93 |
Rettifica della decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 dell'11 dicembre 2009 )
Pagina 60, allegato VI, parte A, punto 4, lettera b:
anziché:
|
«b) |
dalla formula: “Fatto a …, addì …”; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;», |
leggasi:
|
«b) |
dalla formula: “Fatto a …, il …”; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;». |
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/94 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2026 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 per quanto riguarda talune deroghe al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e il loro periodo di applicazione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 415 del 22 novembre 2021 )
Pagina 2, articolo 1, punto 2,
anziché:
«All’articolo 10, la data “ 15 ottobre 2021 ” è sostituita dalla data “ 15 ottobre 2022 ”.»,
leggasi:
«L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato
Gli articoli 5 bis e 6, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2022.”».
|
24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/95 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione, del 12 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 339 del 24 settembre 2021 )
Pagina 24, appendice 4, tabella 3, punto 2, quarta colonna, primo trattino,
anziché:
|
«- |
per le garanzie: tra 100 e 175,», |
leggasi:
|
«- |
per le garanzie: tra 101 e 300,». |
Pagina 24, appendice 4, tabella 3, punto 2, quarta colonna, secondo trattino,
anziché:
|
«- |
per il capitale: tra 10 e 15.», |
leggasi:
|
«- |
per il capitale: tra 11 e 15.». |