ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 41

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
22 febbraio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K margine di compensazione fornito (K-CMG) ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/245 della Commissione, del 13 dicembre 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda le misure educative di accompagnamento nonché la selezione e il riconoscimento dei richiedenti

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/246 della Commissione, del 13 dicembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto, il pagamento dell’aiuto e i controlli in loco

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/247 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori e la procedura di comunicazione ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio Pregler/Osttiroler Pregler

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/249 della Commissione, del 18 febbraio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/250 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ( 1 )

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/251 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/252 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 al fine di specificare i requisiti di prova da applicare a un generatore-starter efficiente a 48 volt integrato nella protezione della trasmissione e associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt ( 1 )

33

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Raccomandazione n. 1/2022 del comitato misto UE-OLP, del 31 gennaio 2022, che approva la proroga del piano d’azione UE-AP [2022/253]

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018 )

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/244 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di specificare il calcolo dell’importo del «margine totale richiesto», di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, e al fine di aumentare la chiarezza e la coerenza in relazione alle sue componenti, è opportuno chiarire che l’importo del margine totale richiesto comprende le garanzie reali richieste dal partecipante diretto conformemente al suo modello di margine.

(2)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, il margine totale richiesto su base giornaliera è utilizzato per il calcolo del K-CMG. Se i partecipanti diretti adeguano il margine richiesto entro un giorno, ciò comporta più di una richiesta di margini entro lo stesso giorno. Al fine di evitare incertezze in merito a quale di tali requisiti di margini utilizzare e considerando che il terzo importo più elevato in un periodo di tre mesi deve essere utilizzato per il calcolo del K-CMG, è necessario specificare che l’importo giornaliero del margine richiesto dovrebbe essere il più elevato tra i requisiti di margini di un dato giorno.

(3)

Le imprese di investimento possono avvalersi dei servizi di compensazione di più partecipanti diretti. Per le posizioni alle quali si applica il K-CMG, la determinazione dell’importo del margine totale richiesto all’impresa di investimento dovrebbe essere completa e includere l’intero margine richiesto da tutti i partecipanti diretti. Pertanto, qualora un’impresa di investimento utilizzi il K-CMG per posizioni soggette a compensazione da parte di più partecipanti diretti, il CMG dovrebbe essere calcolato come la somma dei margini richiesti per tutti i partecipanti diretti. Di conseguenza l’impresa di investimento dovrebbe innanzitutto calcolare l’importo totale giornaliero del margine richiesto come la somma del margine totale richiesto da tutti i partecipanti diretti, prima di determinare il terzo importo più elevato dei margini totali richiesti su base giornaliera, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

(4)

Per l’applicazione del K-CMG in base al portafoglio, se l’intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, devono essere soddisfatte le condizioni sancite dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Pertanto, un portafoglio di posizioni compensate assegnate a un’unità di negoziazione può avvalersi del K-CMG mentre, allo stesso tempo, un portafoglio di posizioni compensate assegnate ad un’altra unità di negoziazione può avvalersi del fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR). Al fine di prevenire l’arbitraggio, l’uso del K-CMG e del K-NPR tra le unità di negoziazione dovrebbe essere coerente. Pertanto lo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato per le unità di negoziazione che sono simili in termini di strategia aziendale e posizioni del portafoglio di negoziazione.

(5)

Ai fini della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente dovrebbe essere tenuta a valutare se l’approccio K-CMG sia appropriato nella misura in cui riflette il profilo di rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento. L’impresa di investimento dovrebbe essere tenuta a confrontare regolarmente la propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti, al fine di valutare se tali margini siano ancora un buon indicatore del livello di rischio per il mercato dell’impresa di investimento. Al momento della valutazione da parte dell’autorità competente, l’impresa di investimento dovrebbe effettuare un confronto tra i requisiti patrimoniali relativi al K-NPR e al K-CMG e dovrebbe essere in grado di giustificare adeguatamente la differenza tra tali requisiti all’autorità competente. La valutazione da parte dell’autorità competente dovrebbe essere positiva solo se vengono soddisfatte tutte queste condizioni. In particolare, l’autorità competente dovrebbe fare in modo che l’impresa di investimento sia in grado di monitorare e giustificare adeguatamente le differenze tra i risultati dei due metodi, K-NPR e K-CMG, in particolare nei casi di ampie variazioni dei margini richiesti.

(6)

Un’elevata frequenza di spostamento tra uso del K-NPR e del K-CMG è un forte indicatore di un uso potenzialmente sproporzionato o non solido dei requisiti di fondi propri. È possibile prevenire l’arbitraggio regolamentare limitando la frequenza di spostamento delle posizioni tra uso del K-NPR e del K-CMG. L’obbligo di utilizzare uno dei due metodi per un’unità di negoziazione per almeno due anni sarebbe proporzionato per affrontare il rischio di arbitraggio regolamentare. Tuttavia, in casi eccezionali (ad esempio una ristrutturazione aziendale) in cui un’unità di negoziazione cambia in misura tale da poter essere considerata un’unità di negoziazione diversa, l’autorità competente dovrebbe consentire all’impresa di investimento di modificare i metodi entro tale periodo di due anni.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(8)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Calcolo dell’importo del margine totale richiesto

1.   L’importo del margine totale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 è l’importo richiesto della garanzia reale comprendente il margine iniziale, i margini di variazione e altre garanzie reali, come richiesto dal partecipante diretto sulla base del modello di margine applicabile all’impresa di investimento per le unità di negoziazione soggette al K-CMG. Ai fini del presente regolamento, per «unità di negoziazione» si intende un’unità di negoziazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 144, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2.   Se il partecipante diretto non distingue tra margini richiesti per l’unità di negoziazione soggetta al K-CMG e margini richiesti per altre unità di negoziazione, l’impresa di investimento considera i margini totali richiesti per tutte le unità di negoziazione come margini ai sensi del paragrafo 1.

3.   Le commissioni pagate dall’impresa di investimento al partecipante diretto per l’utilizzo dei servizi offerti dal partecipante diretto non sono considerate margini ai sensi del paragrafo 1.

4.   Se il partecipante diretto aggiorna il margine totale richiesto più di una volta nel corso di un giorno, il margine totale richiesto in quel giorno è il più elevato tra gli importi dei margini totali richiesti dal partecipante diretto nel corso di tale giorno.

5.   Se un’impresa di investimento si avvale dei servizi di più di un partecipante diretto per le unità di negoziazione soggette al K-CMG, l’importo del margine totale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 è calcolato su base giornaliera sommando gli importi dei margini richiesti da ciascun partecipante diretto come sancito dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Prevenzione dell’arbitraggio

1.   Il requisito di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033 è soddisfatto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

se l’impresa di investimento calcola i requisiti patrimoniali relativi al K-CMG per un portafoglio di posizioni compensate assegnate a un’unità di negoziazione, applica lo stesso metodo a tutte le posizioni di tale unità per un periodo continuativo di almeno 24 mesi o la strategia o le operazioni aziendali del gruppo di negoziatori di tale unità di negoziazione sono cambiate nella misura in cui possono essere considerate un’unità di negoziazione diversa;

b)

l’impresa di investimento utilizza coerentemente il K-CMG in tutte le unità di negoziazione che sono simili in termini di strategia aziendale e posizioni del portafoglio di negoziazione;

c)

l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure che dimostrano che la scelta del portafoglio o dei portafogli soggetti al K-CMG rispecchierebbe i rischi delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento, compresi i periodi di detenzione previsti, le strategie di negoziazione applicate e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi delle posizioni del portafoglio di negoziazione;

d)

l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure che le consentono di confrontare i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del K-CMG con i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del K-NPR e di motivare adeguatamente l’eventuale differenza tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 2 in ciascuno dei seguenti casi:

i)

se una modifica della strategia aziendale di un’unità di negoziazione comporta una variazione pari o superiore al 20 % dei requisiti patrimoniali per tale unità di negoziazione sulla base del metodo K-CMG;

ii)

se una modifica del modello del margine del partecipante diretto comporta una variazione dei margini richiesti pari o superiore al 10 % per lo stesso portafoglio di posizioni sottostanti per un’unità di negoziazione;

e)

l’impresa di investimento si avvale dei risultati del calcolo del K-CMG nel proprio quadro di gestione del rischio e confronta regolarmente i risultati della propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti;

f)

l’impresa di investimento ha confrontato i requisiti patrimoniali calcolati dal K-CMG con i requisiti patrimoniali calcolati dal K-NPR per ciascuna unità di negoziazione al momento della valutazione da parte dell’autorità competente e ha fornito a quest’ultima una giustificazione adeguata della differenza tra di essi tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere d) e f), l’autorità competente tiene conto dei seguenti fattori per valutare se la differenza nei requisiti patrimoniali calcolati in applicazione del K-CMG e del K-NPR sia giustificata:

a)

il riferimento alle pertinenti strategie di negoziazione;

b)

il quadro di gestione del rischio dell’impresa di investimento;

c)

il livello dei requisiti di fondi propri complessivi dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;

d)

i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, se disponibili.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/245 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda le misure educative di accompagnamento nonché la selezione e il riconoscimento dei richiedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l’ideazione e l’applicazione delle misure educative di accompagnamento che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nell’interesse della certezza del diritto è opportuno stilare un elenco non esaustivo delle attività che possono essere svolte nell’ambito delle misure educative di accompagnamento relative al programma dell’UE per le scuole, anche nel caso in cui non siano chiesti aiuti dell’Unione. È altresì opportuno chiarire che, al fine di rendere efficiente il programma per le scuole, gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure educative di accompagnamento fornite a sostegno della distribuzione di ortofrutticoli e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole interessino tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole. Tale requisito non pregiudica l’autonomia concessa agli istituti scolastici negli Stati membri, secondo la ripartizione delle competenze e la strategia per l’attuazione del programma per le scuole negli Stati membri interessati.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 stabilisce le condizioni generali per la selezione dei richiedenti. Nell’effettuare la selezione dei richiedenti gli Stati membri, agendo a livello nazionale, regionale o locale, possono essere soggetti alle norme nazionali o unionali in materia di appalti pubblici. Ai fini della certezza del diritto è opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

(3)

L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 precisa le condizioni per il riconoscimento dei richiedenti, stabilendo gli impegni scritti che i richiedenti sono tenuti ad assumere. Il paragrafo 2 di detto regolamento stabilisce un impegno scritto supplementare relativo alle domande di aiuti connesse unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti. Tale impegno è tuttavia altresì pertinente se le domande di aiuti abbinano la fornitura e/o la distribuzione di prodotti e la comunicazione di misure educative. Il paragrafo 3 dello stesso articolo fa riferimento alle domande di aiuti connesse unicamente alle misure educative di accompagnamento. Esso indica che le autorità competenti hanno la facoltà di precisare gli eventuali impegni scritti aggiuntivi assunti dai richiedenti. Ciò dovrebbe tuttavia essere possibile per tutti i richiedenti. L’articolo 6 di detto regolamento dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. Al fine di lasciare agli Stati membri un tempo sufficiente per adattare le procedure relative al riconoscimento dei richiedenti, è opportuno disporre che la modifica delle condizioni relative al riconoscimento dei richiedenti si applichi unicamente a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/40 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le misure educative di accompagnamento di cui all’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/213 sono direttamente collegate agli obiettivi del programma destinato alle scuole, al fine di incrementare il consumo di prodotti agricoli scelti e di promuovere regimi alimentari più sani.

Esse sono mirate a riconnettere i bambini all’agricoltura e alla varietà dei prodotti agricoli dell’Unione, in particolare quelli coltivati nella loro regione, e a educare i bambini in merito a questioni connesse, quali sane abitudini alimentari e le relative conseguenze in termini di salute pubblica, le raccomandazioni nutrizionali nazionali, le filiere alimentari locali, l’agricoltura biologica, la produzione e il consumo alimentari sostenibili nonché la lotta contro gli sprechi alimentari e possono includere attività quali:

a)

visite ad aziende agricole, reti di frutteti, organizzazioni di produttori, unità di trasformazione lattiero-casearie, mercati agricoli, depositi di cernita e imballaggio di ortofrutticoli, musei dell’agricoltura e altre attività analoghe;

b)

creazione e manutenzione di giardini e frutteti scolastici;

c)

lezioni di preparazione, cucina e degustazione di alimenti, seminari, laboratori e altre attività analoghe;

d)

lezioni, seminari, conferenze, laboratori e altre attività analoghe;

e)

materiale didattico, concorsi, giochi, quiz educativi, giornate o settimane tematiche e altre attività analoghe.

Qualora includano prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure educative di accompagnamento prevedono la degustazione di tali altri prodotti.

2.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole possano avere accesso alle misure educative di accompagnamento.

Se gli istituti scolatici prevedono misure educative direttamente connesse agli obiettivi del programma per le scuole nell’ambito del piano di studio ordinario o di altre politiche o programmi, gli Stati membri possono decidere di tenerne conto ai fini del primo comma.

Le misure educative di accompagnamento possono essere elaborate e attuate a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico, secondo la ripartizione di competenze degli Stati membri e della strategia per l’attuazione del programma per le scuole. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti scolastici che partecipano al programma siano correttamente informati in merito al sistema in essere relativo alle misure educative di accompagnamento e ai materiali e strumenti disponibili.»;

(2)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Nella selezione dei richiedenti gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione vigente, comprese le norme in materia di appalti pubblici.»;

(3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

1.   I richiedenti sono riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:

a)

garantire che i prodotti finanziati dall’Unione nell’ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l’istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l’aiuto;

b)

utilizzare l’aiuto assegnato per le misure educative di accompagnamento e per le misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, conformemente agli obiettivi del programma per le scuole e, se le misure educative di accompagnamento riguardano argomenti sanitari e nutrizionali, conformemente alle raccomandazioni nazionali in materia di salute e di regime per la fascia di età interessata;

c)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell’aiuto dell’Unione;

d)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento o per attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità, se è accertato che tali misure o attività non sono state attuate correttamente;

e)

mettere i documenti giustificativi a disposizione dell’autorità competente, dietro richiesta;

f)

permettere all’autorità competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche;

g)

tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche che ricevono i loro prodotti e un registro dei quantitativi dei prodotti specifici venduti o forniti, nel caso in cui il richiedente non sia un istituto scolastico.

Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti.

Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo e al secondo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare.

2.   Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano.

3.   Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano.

4.   Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano.

5.   Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell’ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell’ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 3, si applica all’aiuto a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).


22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/246 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto, il pagamento dell’aiuto e i controlli in loco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (3) stabilisce che gli importi richiesti nelle domande di aiuto siano comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Il prezzo del prodotto, del materiale o del servizio non è pertinente, qualora si usi un’opzione semplificata in materia di costi, e non è coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi delle opzioni semplificate in materia di costi. È pertanto appropriato stabilire requisiti diversi relativamente ai sistemi basati sui costi e alle opzioni semplificate in materia di costi.

(2)

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le condizioni generali per il pagamento dell’aiuto. I documenti giustificativi richiesti includono, nel caso delle opzioni semplificate in materia di costi, la prova di pagamento relativa ai prodotti forniti e/o distribuiti e per i materiali e i servizi erogati nell’ambito delle misure educative di accompagnamento, le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità. Tali prove documentali non sono tuttavia richieste se si usa un sistema basato sui costi. L’esperienza acquisita mostra che tale requisito non è pertinente ai fini del pagamento dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che si usi un sistema basato sui costi o un’opzione semplificata in materia di costi, e non è coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi attraverso le opzioni semplificate in materia di costi. Tale requisito dovrebbe pertanto essere soppresso.

(3)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, in caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco. L’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento presenta un elenco non esaustivo di verifiche che i controlli in loco devono includere nel caso degli aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti. Alla luce dell’esperienza acquisita e nell’interesse della chiarezza, tale elenco non esaustivo delle verifiche da effettuare dovrebbe essere integrato, sia per i controlli in loco in caso di un aiuto richiesto per la fornitura e la distribuzione di prodotti, sia per le misure educative di accompagnamento.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:

(1)

all’articolo 4, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi ove figura

a)

il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredato di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente; o

b)

se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.»;

(2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati.»;

(3)

All’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I controlli in loco comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

a)

i registri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, corredando e integrando i controlli amministrativi con una documentazione pertinente, che includa documenti finanziari quali fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa iscrizione nel registro contabile;

b)

l’uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/40 e del presente regolamento;

c)

l’attuazione di misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione di prodotti, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico o se il controllo in loco riguarda l’aiuto richiesto per misure educative di accompagnamento;

d)

l’uso di adeguati strumenti pubblicitari, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).


22.2.2022   

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L 41/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/247 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori e la procedura di comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.

(2)

Onde consentire un’analisi approfondita conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, gli Stati membri dovrebbero monitorare e comunicare i dati che permettono di determinare la configurazione degli assi dei veicoli oggetto della comunicazione in base al numero di assi motori. Tali dati figurano alla voce 3 del certificato di conformità di un veicolo pesante di nuova immatricolazione.

(3)

Le informazioni di cui sopra permetterebbero alla Commissione di individuare, sulla base di quanto comunicato dagli Stati membri e senza bisogno di ulteriori scambi con i costruttori, i veicoli che rientrano nell’ambito dei dati comunicati dai costruttori in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956.

(4)

Dall’esperienza acquisita con la preparazione della relazione a norma dell’articolo 10 per il periodo di riferimento 2019 emerge che, per consentire un’analisi approfondita dei dati comunicati negli anni a venire, è necessario che i costruttori comunichino dati specifici sul comportamento di singoli componenti del veicolo durante il funzionamento dello strumento di simulazione, registrati nel file «sum exec».

(5)

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/956 stabilisce la procedura di monitoraggio e comunicazione.

(6)

L’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento (UE) 2018/956 suggerisce che l’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per adeguare al progresso tecnico la struttura e le caratteristiche della banca dati, e non dovrebbe essere vincolata da specifiche definizioni tecniche. Le denominazioni descrittive delle banche dati dovrebbero quindi essere eliminate dall’allegato II.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/956

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/956 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/956 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte A è aggiunta la lettera p) seguente:

«p)

per i veicoli immatricolati a partire dal 1o luglio 2021, il numero di assi motori indicato alla voce 3 del certificato di conformità.»;

b)

nella parte B, punto 2, la tabella è modificata come segue:

i)

è aggiunta la riga seguente:

«102

Per i veicoli con data di simulazione a partire dal 1o luglio 2021, il file CSV (comma-separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati (10)

File generato dallo strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI)

File “sum exec”»;

ii)

la nota 10 è sostituita dalla seguente:

«(10)

Questa voce non è resa pubblica nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

al punto 1.1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«1.1.

I dati di cui all’allegato I, parte A, sono trasmessi in conformità dell’articolo 4 dal punto di contatto dell’autorità competente mediante trasferimento elettronico all’Agenzia europea dell’ambiente (“Agenzia”).»;

b)

al punto 2.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il punto di contatto responsabile della trasmissione dei dati all’Agenzia.»;

c)

al punto 2.3, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«2.3.

I dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, sono trasmessi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico all’Agenzia.»;

d)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3.

Quando un’autorità competente o un costruttore riscontra errori nei dati presentati, li notifica tempestivamente alla Commissione e all’Agenzia inviando una segnalazione all’Agenzia e un’e-mail agli indirizzi di cui al punto 1.1.».


22.2.2022   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/248 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2022

che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio « Pregler » / « Osttiroler Pregler »

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria il 7 giugno 2019 ai fini della registrazione del nome «Pregler»/«Osttiroler Pregler» come indicazione geografica.

(2)

Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019.

(3)

Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(5)

È pertanto opportuno registrare il nome «Pregler»/«Osttiroler Pregler» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione geografica «Pregler»/«Osttiroler Pregler» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Pregler»/«Osttiroler Pregler» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)   GU C 430 del 25.10.2021, pag. 14.


22.2.2022   

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L 41/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/249 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Bishop's Waltham, Winchester, Hampshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 4 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(7)

Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.95 è inserita la riga relativa alla zona GB-2.96:

«GB Regno Unito

GB-2.96

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.2.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.2.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.2.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.2.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.2.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.2.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.2.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.2.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.2.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.2.2022»;

 

b)

nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.95 è inserita la descrizione della zona GB-2.96:

«GB Regno Unito

GB-2.96

In prossimità di Bishop's Waltham, Winchester, Hampshire (Inghilterra) —

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.00 e W1.24»;

2)

nell'allegato XIV, parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.95 è inserita la riga relativa alla zona GB-2.96:

«GB Regno Unito

GB-2.96

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.2.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.2.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

4.2.2022».

 


22.2.2022   

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L 41/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/250 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati sanitari/ufficiali basati sui regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625, richiesti per l'ingresso nell'Unione di animali terrestri. Più in particolare, l'articolo 14 di tale regolamento di esecuzione dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a determinati modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Tale articolo fa riferimento, tra l'altro, al modello «OV/CAP-X» di cui al capitolo 4 del suddetto allegato, che deve essere utilizzato per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (4) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5). In particolare, l'articolo 3 di tale regolamento di esecuzione fa riferimento all'allegato II, parte 1, del medesimo regolamento di esecuzione, in cui figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ungulati.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Più in particolare, l'allegato IX, capitolo E, di tale regolamento stabilisce i requisiti per l'importazione nell'Unione di ovini e caprini.

(4)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i regolamenti (CE) n. 999/2001, (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Pertanto gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.

(5)

Il regolamento (UE) 2022/175 (7) ha modificato i requisiti di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini destinati alla riproduzione, consentendo, fino al 31 dicembre 2024, l'ingresso dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord di tali animali quando provengono da aziende della Gran Bretagna impegnate nel processo triennale per il conseguimento della qualifica di azienda con un rischio controllato di scrapie classica. Tale nuovo requisito per l'importazione dovrebbe riflettersi in un nuovo modello di certificato specifico per tali animali nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. È pertanto necessario modificare l'articolo 14 e l'allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(6)

Inoltre, dal momento che il nuovo requisito per l'importazione di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applica solo agli ovini e ai caprini provenienti da aziende della Gran Bretagna, nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è necessario limitare alla Gran Bretagna l'uso del nuovo modello di certificato di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. È quindi necessario modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)

all'articolo 14 è aggiunta la lettera m) seguente:

«m)

OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024.»;

2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(6)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)

nella sezione relativa agli ungulati della tabella che elenca i modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione, dopo la voce «OV/CAP-X», è aggiunta la voce seguente:

«OV/CAP-X-NI

Capitolo 4 bis: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024»;

2)

tra il capitolo 4 e il capitolo 5 è inserito il capitolo 4 bis seguente:

«CAPITOLO 4 bis

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI DALLA GRAN BRETAGNA APPLICABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 (MODELLO “OV/CAP-X-NI”)

Image 1

Image 2

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI


Parte II: certificazione

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui al presente certificato:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

stilbeni o tireostatici,

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio e gli animali in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione per il paese di origine interessato.

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

i)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii)

nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti;

(1)[II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) oppure [II.2.5.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento in cui sono stati caricati per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono stati caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i)

gli animali non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle 24 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro:

i)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, e

ii)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo nei 60 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;

II.2.10.

provengono da una zona:

II.2.10.1.

in cui:

i)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

[almeno

nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione] (1)

oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa)] (1) (4);

ii)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

i)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

ii)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

[II.2.10.3.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);](1)(5)

oppure [II.2.10.3.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

[II.2.10.3.1.

almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1) (6)

oppure [II.2.10.3.1.

almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;] (1) (6)

oppure [II.2.10.3.1.

almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;] (1) (6)

oppure [II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (da 1 a 24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale zona, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e

[II.2.10.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

oppure [II.2.10.3.1.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo l'inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;] (1)

oppure[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale zona, e:

[II.2.10.3.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

oppure [II.2.10.3.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

i)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

ii)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

iii)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, al momento della spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;

[II.2.11.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

oppure [II.2.11.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;] (1) (7)

[II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1) (8)

oppure [II.2.11.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:

i)

nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;] (1) (9)

II.2.11.7.

indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini (10); e

[II.2.11.7.1.

in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;] (1) (11)

oppure [II.2.11.7.1.

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;] (1)

oppure [II.2.11.7.1.

gli animali hanno un'età inferiore a sei mesi;] (1)

oppure [II.2.11.7.1.

gli animali sono castrati;] (1).

II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.] (1)

oppure [II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni finché gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;] (1)

[II.2.11.11.

in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (9)

[II.2.12.

comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 60 giorni precedenti la spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella ovis (epididimite contagiosa) nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di Brucella ovis nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;] (1)

II.2.13.

soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

II.2.13.1.

sono rimasti continuativamente dalla nascita in Gran Bretagna, dove sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

b)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

c)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

d)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e

II.2.13.2.

sono ovini e caprini destinati alla riproduzione importati in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024 e provengono da una o più aziende:

a)

in cui negli ultimi tre anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; e

b)

che hanno aderito, prima del 1o gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 e che, al momento dell'importazione in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) del medesimo punto.]

Note

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il sistema di identificazione [ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035] e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nell'allegato II, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione BTV nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione SI-BTV nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione SI-EHD nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per gli ovini.

(9)

Solo per i caprini.

(10)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Le zone contrassegnate dall'indicazione “BRU” per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

 

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma”


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-1

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, BTV, LEB, EVENTS

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI  (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV(2)

 

 

GB-2

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV, LEB, EVENTS

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV (2)

 

 


(1)  OV/CAP-X-NI si applica solo all'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024, conformemente all'articolo 14, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione.».


DECISIONI

22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/31


DECISIONE (PESC) 2022/251 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha deciso di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale.

(2)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 (1), con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato del RSUE è stato prorogato a più riprese, da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/285 del Consiglio (2), e scade il 28 febbraio 2022

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE di altri sei mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2022 al 31 agosto 2022.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/907 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (Caucaso meridionale) è prorogato fino al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato del RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2022 al 31 agosto 2022 è pari a 1 462 000 EUR.»;

3)

all’articolo 14, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).

(2)  Decisione (PESC) 2021/285 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 51).


22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/252 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 al fine di specificare i requisiti di prova da applicare a un generatore-starter efficiente a 48 volt integrato nella protezione della trasmissione e associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 maggio 2021 il fornitore ZF Friedrichshafen AG («il richiedente») ha presentato una domanda di approvazione, come tecnologia innovativa, di una tecnologia utilizzata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt destinato all’uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV).

(2)

La tecnologia utilizzata nei generatori-starter efficienti a 48 volt associati a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso nello stesso tipo di veicoli NOVC-HEV, cui fa riferimento il richiedente, è stata approvata come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 con decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione (2).

(3)

La tecnologia specificata dal richiedente nella domanda è un generatore-starter direttamente collegato all’albero di entrata del cambio, ossia un «generatore-starter integrato», che consente di ridurre le perdite meccaniche che si verificano tra la sorgente di azionamento e il generatore. Funziona solo nell’intervallo di regime del motore a combustione interna.

(4)

È stato accertato che la tecnologia specificata dal richiedente offre un elevato livello di efficienza e dovrebbe essere considerata in grado di fornire la stessa funzionalità approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1167. Essa dovrebbe pertanto essere considerata una tecnologia innovativa alla quale può essere applicato il codice generale di eco-innovazione 32.

(5)

Si applica la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1167, fatta eccezione per le frequenze di rotazione e le frequenze dei punti di funzionamento da utilizzare per la misurazione dell’efficienza del generatore-starter, che devono essere adattate alla luce delle caratteristiche tecniche specifiche della tecnologia specificata dal richiedente.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la metodologia di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificato:

1)

il punto 2.1 è così modificato:

a)

il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Il costruttore fornisce all’autorità di omologazione una prova che gli intervalli della frequenza del generatore-starter a 48 volt sono uguali o equivalenti a quelli riportati nella tabella 1 o nella tabella 1 bis.

L’efficienza del generatore-starter a 48 volt è determinata sulla base di misurazioni effettuate in ciascuno dei punti di funzionamento elencati nella tabella 1 o nella tabella 1 bis.»;

b)

è inserito il quinto comma seguente:

«Se il generatore-starter è installato in autovetture o veicoli commerciali leggeri che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), ed è collegato direttamente all’albero di entrata del cambio, ossia come generatore-starter integrato, le frequenze di rotazione e le frequenze dei punti di funzionamento sono regolate conformemente alla tabella 1 bis.»;

c)

dopo la tabella 1 è aggiunta la seguente tabella 1 bis:

«Tabella 1 bis

Punti di funzionamento

Punto di funzionamento

i

Periodo di stabilizzazione

[s]

Frequenza di rotazione

ni [min-1]

Frequenza dei punti di funzionamento

hi

1

1 200

950

0,30

2

1 200

1 250

0,50

3

600

1 550

0,16

4

300

1 850

0,04 ».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/36


RACCOMANDAZIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO UE-OLP

del 31 gennaio 2022

che approva la proroga del piano d’azione UE-AP [2022/253]

IL COMITATO MISTO UE-OLP,

visto l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997.

(2)

A norma dell’articolo 63 dell’accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.

(3)

L’articolo 10 del regolamento interno del comitato misto prevede che sia possibile prendere decisioni mediante procedura scritta tra una sessione e l’altra con l’accordo di entrambe le parti.

(4)

La proroga di tre anni del piano d’azione UE-AP offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d’azione UE-AP a decorrere dalla data di adozione della presente raccomandazione.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2022

Per il comitato misto UE-OLP

Il presidente

Estephan SALAMEH


(1)   GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.


Rettifiche

22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/37


Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018 )

Pagina 139, articolo 35, paragrafo 3:

anziché:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni dal 24 dicembre 2018.»,

leggasi:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2021.».