ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione, del 14 febbraio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/199 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di dispositivi di esclusione nella pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 prevede misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat. |
(2) |
Qualora gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in un’attività di pesca ritengano che misure alternative siano compatibili con la protezione del novellame mediante l’uso di dispositivi di selettività alternativi a quelli stabiliti a livello regionale e figuranti nella parte B degli allegati da V a XI del regolamento (UE) 2019/1241, la Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati previa presentazione di una raccomandazione comune da parte di tali Stati membri. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1241, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in un’attività di pesca possono presentare alla Commissione una raccomandazione comune ai fini dell’adozione delle misure tecniche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento in relazione alle caratteristiche di selettività, per taglia e specie, di un dato attrezzo. Gli Stati membri che presentano tale raccomandazione sono tenuti a fornire prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI di detto regolamento. |
(4) |
Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo di Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Dopo aver consultato il Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il 26 febbraio 2020 il gruppo di Scheveningen ha presentato alla Commissione, sulla base dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241, una raccomandazione comune che proponeva l’adozione di un atto delegato mirante a modificare l’allegato V, parte B, di tale regolamento per consentire l’uso di un dispositivo di selezione delle specie nella pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord in alternativa alla griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm descritta nell’allegato V, parte B, di detto regolamento, quale misura di riferimento per tale tipo di pesca diretta. |
(5) |
Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alla raccomandazione comune in data 30 settembre 2021. Il Parlamento europeo ha partecipato alla riunione in veste di osservatore. |
(6) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso (2) che, rispetto alla griglia di selezione, l’uso di un dispositivo di esclusione comporterebbe probabilmente una riduzione dei tassi di catture accessorie (in peso e in numero) e il mantenimento o l’ottimizzazione di un modello di sfruttamento per le specie oggetto di catture accessorie la cui taglia supera quella della busbana norvegese (ad esempio, i gadidi). Lo CSTEP ha osservato che gli esemplari di taglia inferiore ai 15 cm rappresentano solo una piccola percentuale delle catture accessorie complessive e ha concluso che, pertanto, le catture accessorie nella pesca della busbana norvegese si ridurrebbero notevolmente grazie al dispositivo di esclusione anziché con l’uso della griglia di selezione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241. |
(8) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Dal momento che la pesca della busbana norvegese si svolge da settembre a dicembre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf
ALLEGATO
Nell’allegato V, parte B, punto 1.4, la nona voce della tabella è così modificata:
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
||||||||||
«Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella. Pesca diretta della busbana norvegese. Deve essere installato uno dei seguenti dispositivi:
Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino selettiva o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale o regionale. |
(*1) Per “dispositivo di esclusione” si intende una rete di forma conica che soddisfa i seguenti criteri:
(1) |
è inserita prima del sacco in modo che il bordo d’attacco, o base del cono, sia fissato all’intera circonferenza della rete da traino prima del sacco o dell’avansacco; |
(2) |
ha un diametro che si riduce progressivamente fino al vertice, in cui è fissata alla sezione inferiore della rete da traino; |
(3) |
è dotata di un foro d’uscita nel punto di congiunzione tra il vertice del dispositivo di esclusione e il sacco; |
(4) |
consente il passaggio della busbana norvegese attraverso di essa e la sua permanenza nel sacco e, contemporaneamente, libera le catture accessorie guidando i pesci verso il foro d’uscita». |
15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/200 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune misure tecniche relative alle dimensioni di maglia e alla lunghezza massima totale di alcune sfogliare nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 prevede misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord. |
(2) |
Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia ("gruppo di Scheveningen") hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 7 maggio e il 21 giugno 2021 il gruppo di Scheveningen ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, raccomandazioni comuni che proponevano l'adozione di un atto delegato volto ad apportare alcune modifiche alle disposizione attuali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Il gruppo di Scheveningen ha trasmesso entrambe le raccomandazioni al Consiglio consultivo per il Mare del Nord e al Consiglio consultivo per gli stock pelagici, per consultazione. |
(3) |
La raccomandazione comune presentata il 7 maggio 2021 proponeva di modificare l'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 per limitare l'applicazione della deroga relativa alla dimensione di maglia di 90 mm nello Skagerrak unicamente alle reti da traino a divergenti, mentre attualmente tale dimensione di maglia è applicabile a tutti gli attrezzi trainati, comprese sfogliare e sciabiche. La raccomandazione proponeva inoltre che la deroga relativa all'uso della dimensione di maglia di 90 mm nel Kattegat fosse limitato alla pesca con reti da traino a divergenti o sciabiche. |
(4) |
Lo CSTEP ha analizzato le prove presentate dagli Stati membri e ha concluso (3) che la modifica proposta consegue l'obiettivo principale di eliminare eventuali ambiguità nei regolamenti vigenti e conferma che le navi che utilizzano sciabiche o sfogliare non possono utilizzare la dimensione di maglia di 90 mm nello Skagerrak. La modifica proposta garantirà una maggiore protezione del novellame, in quanto la deroga dei 90 mm non sarà più possibile per le sfogliare e le sciabiche nello Skagerrak né per le sfogliare nel Kattegat. La raccomandazione comune è pertanto in linea con gli obiettivi generali e specifici del regolamento (UE) 2019/1241, secondo cui le catture di specie marine di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione devono essere ridotte il più possibile. È pertanto opportuno inserire la misura proposta nel regolamento (UE) 2019/1241. |
(5) |
La raccomandazione comune presentata il 21 giugno 2021 proponeva l'introduzione di una lunghezza massima totale per le sfogliare pari a 24 m, mantenendo nel contempo le restrizioni più rigorose già previste nel regolamento (UE) 2019/1241 per le sfogliare in alcune zone geografiche. |
(6) |
Lo CSTEP ha analizzato le prove presentate dagli Stati membri e ha concluso (4) che senza la limitazione proposta a 24 m i pescatori possono aumentare la lunghezza dell'asta, aggravando potenzialmente l'impatto sul fondale marino e sull'habitat bentonico. Lo CSTEP ha pertanto sostenuto la modifica delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1241 secondo la quale la lunghezza massima dell'asta o la sua lunghezza misurata complessiva, calcolata come somma delle lunghezze di ogni singola asta, non deve essere superiore a 24 m. Lo CSTEP ritiene che tale modifica impedirà un aumento dell'impatto negativo sugli habitat marini e sull'ambiente in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1241. Essa garantirà quindi livelli di protezione almeno equivalenti a quelli attualmente in vigore. È pertanto opportuno inserire la misura proposta nel regolamento (UE) 2019/1241. |
(7) |
Poiché entrambe le raccomandazioni comuni propongono modifiche all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato contempla tutte le misure raccomandate dal gruppo di Scheveningen. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
(9) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) CSTEP-21-05, pag. 25.
(4) CSTEP PLEN-21-02, pag. 59.
ALLEGATO
L'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
1) |
il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente:
(*1) Nella pesca con sfogliare, la lunghezza massima dell'asta o la sua lunghezza misurata complessiva, calcolata come somma delle lunghezze di ogni singola asta, non supera 24 metri o non può essere estesa a una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi. Ciò non pregiudica le misure più specifiche stabilite in determinate zone del Mare del Nord.";" |
2) |
il punto 1.1 è sostituito dal seguente:
(*2) Nelle sottodivisioni dello Skagerrak e del Kattegat, nella pesca con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm l'attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. In alternativa, nella sottodivisione del Kattegat l'attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre." (*3) Nella sottodivisione del Kattegat, nella pesca con sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm l'attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. In alternativa, l'attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo dal 1o agosto al 31 ottobre.»." |
(*1) Nella pesca con sfogliare, la lunghezza massima dell'asta o la sua lunghezza misurata complessiva, calcolata come somma delle lunghezze di ogni singola asta, non supera 24 metri o non può essere estesa a una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi. Ciò non pregiudica le misure più specifiche stabilite in determinate zone del Mare del Nord.";
(*2) Nelle sottodivisioni dello Skagerrak e del Kattegat, nella pesca con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm l'attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. In alternativa, nella sottodivisione del Kattegat l'attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
(*3) Nella sottodivisione del Kattegat, nella pesca con sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm l'attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. In alternativa, l'attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo dal 1o agosto al 31 ottobre.»."
15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/201 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili. |
(2) |
In conformità all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di progettazione e di produzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema. |
(3) |
A norma dell’annesso 19 «Safety Management» della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, di attuare un sistema di gestione della sicurezza. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 impone già alle imprese di progettazione e di produzione approvate di conformarsi a taluni elementi del sistema di gestione; tale sistema di gestione non copre tuttavia integralmente le norme e le pratiche raccomandate (SARP) per un sistema di gestione della sicurezza quale quello previsto dall’annesso 19 della convenzione di Chicago. È pertanto opportuno aggiungere gli elementi mancanti del sistema di gestione ai requisiti vigenti. |
(5) |
Al fine di garantire un’attuazione proporzionata e la coerenza con l’approccio utilizzato per le imprese di mantenimento dell’aeronavigabilità operanti nel settore dell’aviazione generale, le imprese di progettazione e di produzione, per le quali l’approvazione non è obbligatoria a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, non dovrebbero essere tenute a conformarsi a tutti gli elementi del sistema di gestione. |
(6) |
Tutte le imprese, comprese quelle aventi la sede principale di attività al di fuori dell’Unione, quando progettano e producono prodotti e parti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, sono già tenute a istituire un sistema obbligatorio e volontario di segnalazione delle non conformità. È tuttavia opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia allineato ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(7) |
È altresì opportuno modificare i requisiti dell’Agenzia per quanto riguarda i compiti connessi alla certificazione della progettazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme. |
(8) |
Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe essere previsto affinché le imprese di progettazione approvate garantiscano la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2020 (4) formulato dall’Agenzia a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012. |
(11) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (5) ha introdotto un requisito in virtù del quale qualsiasi futuro titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni dovrà garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile. È stato in particolare aggiunto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 il punto 21.A.101, lettera h), in base al quale alcuni futuri titolari dovranno rispettare specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300, 26.320 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (6). Il riferimento al punto 26.320, che non esiste, è un errore. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. In deroga al punto 21.B.433, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di progettazione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. (*1) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del …, pag. 7).»;" |
2) |
l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).
ALLEGATO I
L’allegato I (parte 21) è così modificato:
1) |
l’indice è sostituito dal seguente: «Indice
SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE Appendici Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate) Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobile Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in sevizio Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzione Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione Appendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell’equipaggio di prova di volo»; |
2) |
il punto 21.A.1 è sostituito dal seguente: «21.A.1 Finalità Il presente capitolo definisce i diritti e i doveri generali dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati o da rilasciare in conformità al presente allegato.»; |
3) |
il punto 21.A.3 A è sostituito dal seguente: «21.A.3 A Sistemi di segnalazione
(*1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;" |
4) |
il punto 21.A.5 è sostituito dal seguente: «21.A.5 Conservazione della documentazione Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di progetto o di una riparazione, un permesso di volo, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:
|
5) |
è inserito il punto 21.A.9 seguente: «21.A.9 Accesso e indagine Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di una modifica di progetto o di una riparazione, un certificato di aeronavigabilità, un certificato acustico, un permesso di volo, un’approvazione DOA, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:
|
6) |
al punto 21.A.44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
il punto 21.A.47 è sostituito dal seguente: «21.A.47 Trasferibilità Il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto o l’autorizzazione ETSO per un’unità di potenza ausiliaria (APU) possono essere trasferiti unicamente a una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi definiti al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa in conformità al punto 21.A.14.»; |
8) |
al punto 21.A.109, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
al punto 21.A.118 A, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
10) |
è inserito il punto 21.A.124 A seguente: «21.A.124 A Modalità di rispondenza
|
11) |
al punto 21.A.125 A, il titolo è sostituito dal seguente:
|
12) |
il punto 21.A.125B è sostituito dal seguente: «21.A.125B Non conformità e osservazioni
|
13) |
il punto 21.A.125C è sostituito dal seguente: «21.A.125C Durata e validità prolungata
|
14) |
al punto 21.A.126, la lettera b) è così modificata:
|
15) |
il punto 21.A.129 è così modificato:
|
16) |
è inserito il punto 21.A.134 A seguente: «21.A.134 A Modalità di rispondenza
|
17) |
al punto 21.A.135, il titolo è sostituito dal seguente:
|
18) |
il punto 21.A.139 è sostituito dal seguente: «21.A.139 Sistema di gestione della produzione
|
19) |
il punto 21.A.143 è così modificato:
|
20) |
il punto 21.A.145 è sostituito dal seguente: «21.A.145 Risorse L’impresa di produzione deve dimostrare che:
|
21) |
il punto 21.A.147 è sostituito dal seguente: «21.A.147 Modifiche del sistema di gestione della produzione Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, deve essere approvata dall’autorità competente prima di essere realizzata. L’impresa di produzione deve presentare all’autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.»; |
22) |
il punto 21.A.157 è soppresso; |
23) |
il punto 21.A.158 è sostituito dal seguente: «21.A.158 Non conformità e osservazioni
|
24) |
il punto 21.A.159 è sostituito dal seguente: «21.A.159 Durata e validità prolungata
|
25) |
il punto 21.A.165 è così modificato:
|
26) |
il punto 21.A.180 è soppresso; |
27) |
al punto 21.A.181, la lettera a) è così modificata:
|
28) |
il punto 21.A.210 è soppresso; |
29) |
al punto 21.A.211, la lettera a) è così modificata:
|
30) |
il punto 21.A.239 è sostituito dal seguente: «21.A.239 Sistema di gestione della progettazione
|
31) |
il punto 21.A.243 è sostituito dal seguente: «21.A.243 Manuale
|
32) |
il punto 21.A.245 è sostituito dal seguente: «21.A.245 Risorse
|
33) |
il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente: «21.A.247 Modifiche del sistema di gestione della progettazione Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, parte o pertinenza, deve essere approvata dall’Agenzia prima di essere realizzata. L’impresa di progettazione deve presentare all’Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità al presente allegato.»; |
34) |
il punto 21.A.257 è soppresso; |
35) |
il punto 21.A.258 è sostituito dal seguente: «21.A.258 Non conformità e osservazioni
|
36) |
il punto 21.A.259 è sostituito dal seguente: «21.A.259 Durata e validità prolungata
|
37) |
al punto 21.A.263, lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
38) |
il punto 21.A.265 è così modificato:
|
39) |
il punto 21.A.451 è così modificato:
|
40) |
al punto 21.A.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
41) |
il punto 21.A.609 è così modificato:
|
42) |
il punto 21.A.615 è soppresso; |
43) |
il punto 21.A.619 è sostituito dal seguente: «21.A.619 Durata e validità prolungata
|
44) |
il punto 21.A.705 è soppresso; |
45) |
al punto 21.A.711, il titolo è sostituito dal seguente:
|
46) |
il punto 21.A.721 è soppresso; |
47) |
al punto 21.A.723, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
48) |
il punto 21.A.729 è soppresso; |
49) |
al punto 21.B.103, il titolo è sostituito dal seguente:
|
50) |
al punto 21.B.107, il titolo è sostituito dal seguente:
|
51) |
al punto 21.B.111, il titolo è sostituito dal seguente:
|
52) |
il punto 21.B.150 è soppresso; |
53) |
il punto 21.B.260 è soppresso; |
54) |
al punto 21.B.425, il titolo è sostituito dal seguente:
|
55) |
al punto 21.B.453, il titolo è sostituito dal seguente:
|
56) |
i punti 21.B.430 e 21.B.445 sono soppressi; |
57) |
alla sezione B, il capitolo J) è sostituito dal seguente: «CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE 21.B.430 Procedura di certificazione iniziale
21.B.431 Principi di sorveglianza L’autorità competente deve verificare che le imprese certificate continuino a soddisfare i requisiti applicabili.
21.B.432 Programma di sorveglianza
21.B.433 Non conformità e azioni correttive — osservazioni
21.B.435 Modifiche del sistema di gestione della progettazione
|
58) |
al punto 21.B.453, il titolo è sostituito dal seguente:
|
59) |
al punto 21.B.480, il titolo è sostituito dal seguente:
|
60) |
l’Appendice VIII è sostituita dalla seguente: «Appendice VIII Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52
Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
2. GENERALITÀ
3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE
|
61) |
l’Appendice X è sostituita dalla seguente: «Appendice X Certificato di approvazione dell’impresa di produzione — Modulo AESA 55 Certificati di approvazione dell’impresa di produzione di cui al capitolo G dell’allegato I (parte 21)
|
62) |
l’Appendice XI è sostituita dalla seguente: «Appendice XI Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione — Modello AESA 65 Autorizzazione a procedere di cui all’allegato I (parte 21), capitolo F
|
(*1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»
ALLEGATO II
All’allegato I (parte 21), punto 21.A.101, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) |
Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all’allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (*1), il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303. |
(*1) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).».»
15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/202 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2022
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8,
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3). |
(3) |
La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(4) |
Il nuovo alimento «erbe di Cistus incanus L. Pandalis» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso dall’autorità competente della Cechia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche di questo nuovo alimento è stato erroneamente omesso che il nuovo alimento è costituito dalle parti aeree essiccate e tagliate (giovani germogli e parti legnose) di Cistus incanus L. Pandalis. Nelle specifiche sono state inoltre erroneamente aggiunte informazioni dettagliate sulla composizione del nuovo alimento, presentate dal richiedente come informazioni complementari, che non erano incluse nel parere dell’autorità competente della Cechia e non sono necessarie per la valutazione della sicurezza o la caratterizzazione del prodotto. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere soppresse. Di conseguenza è opportuno rettificare le specifiche della voce «erbe di Cistus incanus L. Pandalis» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione (4) ha rettificato l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati includendovi il nuovo alimento «L-metilfolato di calcio» che, sebbene autorizzato nel gennaio 2008 dall’autorità competente dell’Irlanda a determinate condizioni d’uso a norma del regolamento (CE) n. 258/97, per errore non è stato incluso nell’elenco dell’Unione al momento dell’istituzione dell’elenco iniziale. Le condizioni d’uso di «L-metilfolato di calcio» negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che sono state incluse nell’elenco dell’Unione, per errore omettono dal gruppo di utilizzatori interessato i lattanti e i bambini nella prima infanzia, mentre l’autorizzazione iniziale autorizzava tale uso. Occorre pertanto rettificare la voce «L-metilfolato di calcio» nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(6) |
I limiti per il mercurio (≤ 1,0 mg/kg) e il platino (≤ 2 mg/kg) previsti dalle specifiche per «L-metilfolato di calcio» nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 si riferiscono al limite previsto dalle specifiche per tale nuovo alimento autorizzato come fonte di folato nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e in altri alimenti per la prima infanzia dal regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione (6). Tuttavia anche l’autorità competente dell’Irlanda ha originariamente autorizzato nel 2008 i limiti previsti dalle specifiche per il mercurio (≤ 1,5 mg/kg) e il platino (≤ 10 mg/kg), in base a un parere favorevole sulla sicurezza del nuovo alimento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (7). Occorre pertanto rettificare di conseguenza la tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(7) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione, del 9 agosto 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, la decisione 2008/968/CE che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale nuovo alimento (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 5).
(5) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(6) Regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia (GU L 120 dell’8.4.2021, pag. 1).
(7) The EFSA Journal (2004)135, pagg. 1-20.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:
1) |
la voce relativa a «L-metilfolato di calcio» è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nella tabella 2 (Specifiche) la voce «erbe di Cistus incanus L. Pandalis» è sostituita dalla seguente:
|
15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/203 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce requisiti tecnici comuni per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili. |
(2) |
A norma dell’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni (imprese) approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, devono, in funzione del tipo di attività svolta e delle dimensioni dell’organizzazione, realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al suddetto allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema. |
(3) |
A norma dell’annesso 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese di progettazione e produzione approvate di attuare un sistema di gestione della sicurezza. |
(4) |
È pertanto opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di progettazione e produzione approvate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di conformarsi alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) stabilite nell’annesso 19 della convenzione di Chicago. |
(5) |
Tutte le imprese di progettazione e produzione approvate sono tenute a istituire un sistema di segnalazione delle non conformità. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(6) |
Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe consentire alle imprese di progettazione e di produzione di garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere modificato. |
(8) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) ha sostituito il punto 21.B.325, lettera c), per stabilire in quali casi l’autorità competente dello Stato membro di registrazione, oltre al certificato di aeronavigabilità di cui al punto 21.B.325, lettere a) e b), dovrebbe rilasciare anche un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valutando se la parte M o la parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5) sono applicabili all’aeromobile in questione. Il testo adottato, tuttavia, non ha affrontato adeguatamente il caso dei nuovi aeromobili. Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere rettificato. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere 04/2020 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentato a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. 6. In deroga al punto 21.B.125, lettera d), punti 1) e 2) dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203. Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, l’autorizzazione a procedere è revocata, limitata o sospesa, in tutto o in parte. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).»;" |
2) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(6) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
La parte 21 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificata:
1) |
il punto 21.1 è sostituito dal seguente: «21.1. Autorità competente Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:
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2) |
è aggiunto il seguente punto 21.2: «21.2. Finalità La sezione A del presente allegato definisce le disposizioni che stabiliscono i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di qualsiasi certificato rilasciato, o da rilasciare, in conformità al presente allegato. La sezione B del presente allegato definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione, nonché i requisiti relativi al sistema amministrativo e di gestione che l’autorità competente responsabile dell’attuazione della sezione A del presente allegato deve rispettare.»; |
3) |
il punto 21.B.5 è soppresso; |
4) |
sono aggiunti i seguenti punti 21.B.10 e 21.B.15: «21.B.10 Documentazione relativa alla sorveglianza L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità. 21.B.15 Informazioni all’Agenzia
|
5) |
il punto 21.B.20 è sostituito dal seguente: «21.B.20 Reazione immediata a un problema di sicurezza
|
6) |
il punto 21.B.25 è sostituito dal seguente: «21.B.25 Sistema di gestione
|
7) |
il punto 21.B.30 è sostituito dal seguente: «21.B.30 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati
|
8) |
il punto 21.B.35 è sostituito dal seguente: «21.B.35 Modifiche del sistema di gestione
|
9) |
il punto 21.B.40 è soppresso; |
10) |
il punto 21.B.45 è soppresso; |
11) |
il punto 21.B.55 è sostituito dal seguente: «21.B.55 Conservazione della documentazione
|
12) |
il punto 21.B.60 è soppresso; |
13) |
è aggiunto il seguente punto 21.B.65: «21.B.65 Sospensione, limitazione e revoca L’autorità competente deve:
|
14) |
è aggiunto il seguente punto 21.B.115: «21.B.115 Modalità di rispondenza
|
15) |
il punto 21.B.120 è sostituito dal seguente: «21.B.120 Procedura di certificazione iniziale
|
16) |
il punto 21.B.125 è sostituito dal seguente: «21.B.125 Non conformità e azioni correttive - osservazioni
|
17) |
i punti 21.B.130, 21.B.145 e 21.B.150 sono soppressi; |
18) |
è aggiunto il seguente punto 21.B.215: «21.B.215 Modalità di rispondenza
|
19) |
il punto 21.B.220 è sostituito dal seguente: «21.B.220 Procedura di certificazione iniziale
|
20) |
sono aggiunti i seguenti punti 21.B.221 e 21.B.222: «21.B.221 Principi di sorveglianza
21.B.222 Programma di sorveglianza
|
21) |
il punto 21.B.225 è sostituito dal seguente: «21.B.225 Non conformità e azioni correttive - osservazioni
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22) |
i punti 21.B.230 e 21.B.235 sono soppressi; |
23) |
il punto 21.B.240 è sostituito dal seguente: «21.B.240 Modifiche del sistema di gestione della produzione
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24) |
i punti 21.B.245 e 21.B.260 sono soppressi; |
25) |
al punto 21.B.325, il titolo è sostituito dal seguente: «21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità»; |
26) |
i punti 21.B.330 e 21.B.345 sono soppressi; |
27) |
al punto 21.B.525, il titolo è sostituito dal seguente: «21.B.525 Rilascio del permesso di volo»; |
28) |
i punti 21.B.530 e 21.B.545 sono soppressi. |
ALLEGATO II
La parte 21 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificata:
1) |
al punto 21.B.325, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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