ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
14 febbraio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

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Decisione n. …/2021 del comitato misto UE-OLP, del 24 dicembre 2021, relativa alla proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca [2022/190]

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/1


DECISIONE n. …/2021 DEL COMITATO MISTO UE-OLP

del 24 dicembre 2021

relativa alla proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca [2022/190]

IL COMITATO MISTO UE-OLP,

visto l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, dall’altra, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997, in particolare l’articolo 63, paragrafo 2,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, firmato il 13 aprile 2011, in particolare il punto C, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 63, paragrafo 1, dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo interinale di associazione»), attribuisce al comitato misto per gli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese («comitato misto») il potere di prendere decisioni nei casi previsti nell’accordo interinale di associazione, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi enunciati in detto accordo.

(2)

A norma del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo in forma di scambio di lettere»), il comitato misto può prendere una decisione su una proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dell’accordo in forma di scambio di lettere.

(3)

Il termine per il comitato misto per prendere una decisione è stato fissato per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova situazione e non pregiudica le competenze del comitato misto in quanto tale. Entrambe le parti hanno già manifestato nel 2020 la loro intenzione di prorogare le modifiche provvisorie di un ulteriore periodo di 10 anni.

(4)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, è possibile prendere decisioni mediante procedura scritta tra una sessione e l’altra previo consenso di entrambe le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche provvisorie di cui al punto A dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, si applicano per un ulteriore periodo di 10 anni.

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

2.   La presente decisione è redatta nelle lingue ufficiali delle parti dell’accordo interinale di associazione, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il 24 dicembre 2021

Per il comitato misto

Il presidente

HALLERGARD