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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/158 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi ai quali sono esposti, direttamente o mediante l'ambiente, l'uomo e gli animali. |
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(2) |
In particolare, il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce condizioni generali per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, compresi gli alimenti destinati al consumo umano. L'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di riconoscere che le misure applicate da paesi terzi o loro regioni sono equivalenti alle prescrizioni stabilite in determinate norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se i paesi terzi forniscono prove oggettive al riguardo. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l'ingresso nell'Unione di tali animali e merci provenienti da tali paesi terzi o loro regioni, in particolare per quanto riguarda la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare tali prodotti. |
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(3) |
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione (3), le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 stabilisce un modello di certificato ufficiale per le importazioni dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. Il modello di certificato ufficiale prevede che un ispettore ufficiale certifichi che le misure applicate alla produzione e all'immissione in commercio di tali prodotti sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. |
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(5) |
In linea con le misure concordate con il dipartimento dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti responsabile dell'esportazione nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, è opportuno adattare il modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 al formato appropriato per l'esportazione nell'Unione di tali prodotti. In particolare, il modello di certificato ufficiale dovrebbe indicare la data di partenza delle partite. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sul fatto che i prodotti siano certificati per il consumo umano o per il consumatore finale. |
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(6) |
Oltre alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, i molluschi bivalvi vivi delle specie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), destinati al consumo umano, e i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano dovrebbero entrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato ufficiale che comprenda gli opportuni attestati di sanità animale Di conseguenza, al fine di soddisfare le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dalla normativa dell'Unione, il modello di certificato ufficiale dovrebbe includere le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5), nonché le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di cui all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4.)
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
ALLEGATO
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DAGLI STATI UNITI D'AMERICA DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
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Stati Uniti (US) |
Certificato veterinario per l'UE |
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Parte II: certificazione |
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II.b |
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Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |
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Parte I:
Parte II:
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[Veterinario ufficiale](5) / [Certificatore](5) Nome e cognome (in stampatello)____________________ Qualifica e titolo___________________________________ Data_____________________________________________ Firma_____________________________________________ Timbro |
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(1) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(2) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
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7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/159 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2022
che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 giugno 2017 le società Danstar Ferment AG e Comercial Quimica Masso hanno presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45. |
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(2) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 1o dicembre 2017 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") riguardo all'ammissibilità della domanda. |
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(3) |
Il 15 maggio 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si conclude che è prevedibile che la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(4) |
In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha anche fissato ai richiedenti un termine entro cui fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. |
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(5) |
Nelle conclusioni, comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione, in seguito a una revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha affermato che è prevedibile che la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico (2). |
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(6) |
Il 21 e il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la sua relazione di esame sulla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e un progetto del presente regolamento riguardante il Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45. |
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(7) |
Ai richiedenti è stata data facoltà di presentare osservazioni sulla relazione di esame. |
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(8) |
Per quanto riguarda un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, esaminato e descritto dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
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(9) |
Poiché la Commissione ritiene che il Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e poiché si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e degli animali e per l'ambiente, è possibile approvare tale sostanza attiva per un periodo massimo di 15 anni. Non sono stati individuati aspetti che destino preoccupazione per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente. |
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(10) |
Il Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 è un microrganismo che soddisfa anche le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'allegato II, punto 5.2, del medesimo regolamento. È pertanto opportuno approvare il Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 come sostanza a basso rischio. |
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(11) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45, specificata nell'allegato I, è approvata.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1):
(2) Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 come antiparassitario. EFSA Journal 2021;19(5):6594 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594(Solo in EN).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Bacillus amyloliquefaciens IT-45 |
n.a. |
Il contenuto nominale del Bacillus amyloliquefaciens IT-45 nel prodotto tecnico e nella formulazione è: minimo 2 × 1013 CFU/kg, massimo 6 × 1014 CFU/kg. Impurezze non rilevanti |
27 febbraio 2022 |
27 febbraio 2037 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens IT-45. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
Nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:
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N. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«35 |
Bacillus amyloliquefaciens IT-45 |
n.a. |
Il contenuto nominale del Bacillus amyloliquefaciens IT-45 nel prodotto tecnico e nella formulazione è: minimo 2 × 1013 CFU/kg, massimo 6 × 1014 CFU/kg. Impurezze non rilevanti |
27 febbraio 2022 |
27 febbraio 2037 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens IT-45. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.».
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7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/160 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2022
che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, compresa la salute animale, in base al rischio e con frequenza adeguata. Tale regolamento stabilisce inoltre i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono tra l’altro ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che siano stabilite modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti le frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali, laddove sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la salute animale e per verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse. |
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(3) |
Prima dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) una serie di atti giuridici in materia di salute animale stabiliva norme relative alle frequenze minime dei controlli ufficiali, in particolare delle ispezioni. Il regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato tali atti giuridici a decorrere dal 21 aprile 2021. |
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(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (3) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento, tra l’altro, di incubatoi e stabilimenti che detengono pollame, stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani, gatti e furetti, rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti di quarantena e stabilimenti confinati per animali terrestri. |
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(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (4) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini a partire dai quali il materiale germinale di tali animali può essere spostato in un altro Stato membro. |
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(6) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (5) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e gruppi di stabilimenti di acquacoltura che detengono animali acquatici e che comportano un rischio significativo per la sanità animale. |
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(7) |
È importante che l’autorità competente verifichi, mediante controlli ufficiali regolari, in particolare mediante le ispezioni di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che gli animali e il materiale germinale continuino a essere tenuti e prodotti nel rispetto delle condizioni uniformi per il riconoscimento degli stabilimenti, che sono intese ad attenuare i rischi e i pericoli associati alle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e alle malattie emergenti. Per rispondere ai pericoli e rischi uniformi che tali malattie comportano per la salute umana e animale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca frequenze minime uniformi per le ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti. |
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(8) |
Per quanto riguarda gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni dovrebbe tenere conto della natura non stagionale della raccolta dello sperma di bovini e suini. |
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(9) |
Qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti dovrebbe tenere conto della classificazione del rischio di tali stabilimenti o gruppi di stabilimenti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (6). |
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(10) |
Per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione di determinati animali, i regolamenti (CE) n. 1082/2003 (7) e (CE) n. 1505/2006 (8) della Commissione stabiliscono il livello minimo dei controlli da eseguire annualmente negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini, nonché il numero di animali da sottoporre a ispezioni in ciascuno di tali stabilimenti. |
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(11) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce inoltre prescrizioni dettagliate per l’identificazione e la registrazione di bovini, ovini e caprini al fine di garantirne la tracciabilità. |
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(12) |
I bovini, gli ovini o i caprini che non sono identificati o registrati conformemente alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2019/2035 possono contribuire alla diffusione delle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e delle malattie emergenti. Per attenuare tale pericolo e rischio uniforme per la salute umana e animale, per verificare regolarmente la conformità degli operatori alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e per garantire l’attuazione uniforme del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire frequenze minime uniformi per le ispezioni effettuate nel contesto dei controlli ufficiali riguardanti l’identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini. |
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(13) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non ha abrogato esplicitamente i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006. Per garantire la certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento abroghi tali regolamenti. |
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(14) |
Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce frequenze minime uniformi per i controlli ufficiali, in particolare le ispezioni, sugli animali e sul materiale germinale nonché sulle condizioni in cui sono tenuti o prodotti nei seguenti stabilimenti:
|
a) |
stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; |
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b) |
stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/686; |
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c) |
determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 177 di tale regolamento; |
|
d) |
stabilimenti registrati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che detengono bovini, ovini o caprini. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 (9) e (UE) 2020/990 (10):
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a) |
«stabilimento»: come definito all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429; |
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b) |
«incubatoio»: come definito all’articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429; |
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c) |
«operazione di raccolta»: come definita all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429; |
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d) |
«centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; |
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e) |
«rifugio per animali»: come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; |
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f) |
«posti di controllo»: come definiti all’articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; |
|
g) |
«stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; |
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h) |
«stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688; |
|
i) |
«stabilimento confinato»: come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429; |
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j) |
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686; |
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k) |
«stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990; |
|
l) |
«gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990. |
Articolo 3
Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti
Le autorità competenti degli Stati membri (11), almeno una volta ogni anno civile, effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, su animali e uova da cova e sulle condizioni in cui tali animali e uova da cova sono tenuti o prodotti nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:
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a) |
incubatoi e stabilimenti che detengono pollame; |
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b) |
stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame; |
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c) |
centri di raccolta di cani, gatti e furetti; |
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d) |
rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti; |
|
e) |
posti di controllo; |
|
f) |
stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale; |
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g) |
stabilimenti riconosciuti di quarantena; |
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h) |
stabilimenti confinati. |
Articolo 4
Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale
Ogni anno civile le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sul materiale germinale, escluse le uova da cova, e sulle condizioni in cui tale materiale germinale è prodotto nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:
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a) |
almeno due volte ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini; |
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b) |
almeno una volta ogni anno civile:
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Articolo 5
Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti
L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sugli animali di acquacoltura e sulle condizioni in cui tali animali sono tenuti in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti presenti nel suo territorio. Tali controlli ufficiali tengono conto della classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto, determinato dall’autorità competente a norma dell’allegato VI, parte I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, o della classificazione del rischio degli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, come segue:
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a) |
gli stabilimenti ad alto rischio sono ispezionati almeno una volta ogni anno civile; |
|
b) |
gli stabilimenti a medio rischio sono ispezionati almeno una volta ogni due anni civili; |
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c) |
gli stabilimenti a basso rischio sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni civili. |
Articolo 6
Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini
L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sull’identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini ogni anno civile in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali.
Articolo 7
Abrogazioni
1. I regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(7) Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).
(8) Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell’11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3).
(9) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).
(10) Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).
(11) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli «Stati membri» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO
Tavole di concordanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2
1. Regolamento (CE) n. 1082/2003
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Regolamento (CE) n. 1082/2003 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
- |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 6 |
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Articolo 2, paragrafo 2 |
- |
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Articolo 2, paragrafo 3 |
- |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
- |
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Articolo 2, paragrafo 5 |
- |
|
Articolo 2, paragrafo 6 |
- |
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Articolo 3 |
- |
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Articolo 4 |
- |
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Articolo 5 |
- |
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Allegato I |
- |
2. Regolamento (CE) n. 1505/2006
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Regolamento (CE) n. 1505/2006 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
- |
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Articolo 2 |
- |
|
Articolo 3 |
- |
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Articolo 4 |
- |
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Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
- |
|
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |
- |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma |
- |
|
Articolo 6 |
- |
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Articolo 7 |
- |
|
Allegato |
- |
DECISIONI
|
7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/161 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2022
che conclude la procedura d’esame concernente gli ostacoli agli scambi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1843 posti dagli Stati Uniti messicani e costituiti da misure che incidono sull’importazione di Tequila
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
|
(1) |
Il 23 luglio 2020 la Commissione europea ha aperto, mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), una procedura d’esame concernente gli ostacoli agli scambi posti dagli Stati Uniti messicani, consistente nel rifiuto di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la Tequila. |
|
(2) |
L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata dalla Brewers of Europe Association per conto dell’industria dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a una restrizione degli scambi e al conseguente pregiudizio sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
|
(3) |
Il 16 aprile 2021 i servizi della Commissione hanno informato il comitato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843 in merito ai risultati della procedura d’esame. Nella relazione si è concluso che, sebbene non vi fosse alcun interesse immediato dell’UE a dar seguito alla questione per risolvere la controversia, era opportuno mantenere aperta la procedura e monitorare gli ulteriori sviluppi negli Stati Uniti messicani. |
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
|
(4) |
Il 6 ottobre 2021 la Brewers of Europe Association ha informato la Commissione della sua intenzione di ritirare la denuncia. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1843, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all’interesse dell’Unione. A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843, un procedimento è concluso qualora risulti che non è necessario intraprendere un’azione nell’interesse dell’Unione. |
|
(6) |
Dall’inchiesta non sono emersi elementi indicanti che la conclusione sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. In particolare, le esportazioni di Tequila verso il fabbricante di birra europeo interessato sono riprese e la presunta misura non ha un effetto sistemico su altre imprese dell’UE. |
|
(7) |
La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno concludere la procedura d’esame concernente gli ostacoli agli scambi posti dagli Stati Uniti messicani, consistente nel rifiuto di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la «Tequila». |
|
(8) |
La decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La procedura d’esame relativa al rifiuto degli Stati Uniti messicani di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la «Tequila» è conclusa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
|
7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/162 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2022
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato di tale direttiva («prodotti di plastica monouso»). La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo. |
|
(2) |
La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato ogni anno e le informazioni sulle misure adottate per ridurre il consumo di tali prodotti, compresa una relazione di controllo della qualità. La Commissione è chiamata a stabilire il formato di tale comunicazione. |
|
(3) |
La direttiva (UE) 2019/904 lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo di prodotti di plastica monouso. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che vengono dispersi come rifiuti, e devono essere proporzionate e non discriminatorie. |
|
(4) |
Misurare la riduzione del consumo sulla base del peso del contenuto di plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata in quanto riflette l’impatto di tali prodotti in termini di inquinamento ambientale da dispersione di rifiuti di plastica. La metodologia tiene inoltre conto delle metodologie di misurazione e dei formati di comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione (2) che si basano sul peso e sui materiali. |
|
(5) |
Anche misurare la riduzione del consumo sulla base del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata per monitorare l’impatto, a livello di prodotto, della riduzione del consumo sulla prevenzione dei rifiuti e quindi la potenziale riduzione dell’inquinamento da plastica nell’ambiente. |
|
(6) |
Considerato l’ampio margine discrezionale che l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904 concede agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter scegliere se calcolare la riduzione del consumo sulla base del peso totale della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato o sulla base del numero di tali prodotti immessi sul mercato. Poiché entrambe le metodologie forniscono dati adeguati per monitorare le tendenze di consumo e l’impatto delle misure adottate sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulla sostituzione dei prodotti con alternative riutilizzabili o non contenenti plastica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di scegliere, tra le due metodologie, quella più compatibile con le loro politiche e misure di riduzione del consumo adottate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904. |
|
(7) |
Se nello Stato membro il numero o il peso dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato non è rappresentativo del consumo di prodotti di plastica monouso a livello nazionale a causa dei significativi movimenti di prodotti di plastica monouso all’ingrosso all’interno dell’UE, è opportuno consentirgli di adeguare il peso o il numero al fine di tenere conto di tali movimenti. |
|
(8) |
Qualora decidano di applicare la metodologia basata sul peso, gli Stati membri dovrebbero anche comunicare i dati sul peso totale dei prodotti di plastica monouso parzialmente costituiti di plastica immessi sul mercato, in quanto tali informazioni contribuiscono a rendere i dati comparabili e permettono di ottenere una panoramica più ampia dell’impatto dell’obbligo di riduzione del consumo previsto dalla direttiva (UE) 2019/904. |
|
(9) |
Per consentire alla Commissione di avere una visione d’insieme più chiara delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire una riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019/904, il formato per la comunicazione dovrebbe contenere un elenco indicativo delle diverse categorie di misure. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a comunicare tutte le misure adottate, anche quelle non esplicitamente menzionate nell’elenco indicativo. |
|
(10) |
Affinché i dati siano accurati e verificati, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti i pertinenti parametri per calcolare e verificare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, per comunicare i dati su tali prodotti immessi sul mercato e per comunicare le misure adottate di riduzione del consumo e dovrebbe definire la metodologia da applicare per calcolare e verificare la riduzione. |
|
(11) |
Considerato il loro oggetto, esiste un forte nesso tra la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 e i formati per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato e delle informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, di tale direttiva. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le disposizioni di cui sopra al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e di facilitare l’accesso a tali norme. |
|
(12) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Metodologia per calcolare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso
1. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso sulla base di uno dei parametri seguenti:
|
a) |
il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile; |
|
b) |
il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile. |
2. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile conformemente alle formule di cui all’allegato I.
3. In caso di esportazioni, importazioni o altri movimenti significativi all’interno dell’Unione di prodotti di plastica monouso prima che siano messi a disposizione del consumatore o dell’utilizzatore finale e per tenere conto di tali movimenti, gli Stati membri possono adeguare il peso o il numero dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 calcolati conformemente all’articolo 1 della presente decisione nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle misure di riduzione del consumo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. Gli Stati membri presentano la relazione di controllo della qualità relativa ai dati e alle informazioni di cui al presente articolo nel formato stabilito nell’allegato IV.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri a meno che, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro presenti una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
5. Per raccogliere e comunicare i dati alla Commissione, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
(2) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019 (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).
(3) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO I
Formule per il calcolo della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso
Per le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 ("tazze per bevande"):
Per i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 ("contenitori per alimenti"):
dove:
CfB indica le tazze per bevande;
FC indica i contenitori per alimenti;
ConRed indica la riduzione del consumo in uno Stato membro per anno civile;
PoMCfB indica:
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(a) |
il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nelle tazze per bevande immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure |
|
(b) |
il numero totale di tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b); |
PoMFC indica:
|
(i) |
il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nei contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure |
|
(ii) |
il numero di contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b); |
t2022 indica l'anno di riferimento e corrisponde all'anno civile 2022;
t indica l'anno di riferimento (l'anno per il quale i dati sono raccolti e comunicati).
ALLEGATO II
Formato per la comunicazione dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato
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Peso della plastica (1) (tonnellate) |
Peso totale (2) (tonnellate) |
Prodotti (3) (in migliaia di unità) |
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Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricate interamente in plastica |
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|
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Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricati interamente in plastica |
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Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricate parzialmente in plastica |
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Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricati parzialmente in plastica |
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(1) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
(2) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
(3) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
ALLEGATO III
Formato per la comunicazione delle informazioni sulle misure di riduzione del consumo
1. Misure per conseguire una riduzione del consumo di tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904:
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Misure di riduzione del consumo |
Misura specifica (sottocategorie) |
Descrizione quantitativa/qualitativa della misura |
Entrata in vigore della misura |
Natura giuridica della misura (facoltativa/ obbligatoria) |
Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro) |
Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori) |
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Obiettivi quantitativi |
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Promozione di alternative alle tazze per bevande di plastica monouso (comprese le tazze per bevande di plastica riutilizzabili) che siano sostenibili |
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Strumenti economici |
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Restrizioni alla commercializzazione e all'uso |
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Accordi tra le autorità competenti e i settori economici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 |
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Settore interessato e numero di attori che sottoscrivono gli accordi |
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Misure di sensibilizzazione [incentrate sulle tazze per bevande di plastica monouso] |
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Altre misure |
Precisare |
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Aggiungere righe se del caso.
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2. Misure per conseguire una riduzione del consumo di contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904
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Misure di riduzione del consumo |
Misura specifica (sottocategorie) |
Descrizione quantitativa/qualitativa della misura |
Entrata in vigore della misura |
Natura giuridica della misura (facoltativa/ obbligatoria) |
Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro) |
Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori) |
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Obiettivi quantitativi |
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Promozione di alternative sostenibili ai contenitori per alimenti di plastica monouso (inclusi i contenitori di plastica riutilizzabili) |
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Strumenti economici |
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Restrizioni alla commercializzazione e all'uso |
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Accordi tra le autorità competenti e i settori economici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 |
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Settore interessato e numero di attori che sottoscrivono gli accordi |
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Misure di sensibilizzazione [incentrate sui contenitori per alimenti di plastica monouso] |
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Altre misure |
Precisare |
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Aggiungere righe se del caso.
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ALLEGATO IV
Formato da utilizzare per la relazione di controllo della qualità
1. Informazioni generali
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1.1. |
Stato membro: |
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1.2. |
Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione: |
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1.3. |
Referente/recapiti: |
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1.4. |
Anno di riferimento: |
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1.5. |
Data di consegna/versione: |
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1.6 |
Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro: |
2. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati
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Nome dell'istituzione |
Descrizione delle principali responsabilità |
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Aggiungere righe se del caso. |
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3. Descrizione dei metodi utilizzati
a. Fonti per il calcolo dei dati concernenti le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato di uno Stato membro
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Fonti di dati |
Fonte dei dati utilizzata (sì/no) |
Descrizione delle metodologie applicate |
Quota sui dati totali |
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Dati dei sistemi cauzione-rimborso |
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Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore |
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Dati dei registri centrali sulle tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato |
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Dati dei comuni |
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Indagini |
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Registro elettronico |
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Comunicazione amministrativa |
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Statistiche sulla produzione - codici nazionali |
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Statistiche fiscali |
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Statistiche dell'industria |
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Altre fonti (precisare) |
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b. Fonti per il calcolo dei dati concernenti i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato di uno Stato membro
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Fonti di dati |
Fonte dei dati utilizzata (sì/no) |
Descrizione delle metodologie applicate |
Quota sui dati totali |
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Dati dei sistemi cauzione-rimborso |
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Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore |
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Dati dei registri centrali sui contenitori per alimenti di plastica monouso immessi sul mercato |
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Dati dei comuni |
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Indagini |
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Analisi della composizione |
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Registro elettronico |
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Comunicazione amministrativa |
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Statistiche sulla produzione - codici nazionali |
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Statistiche fiscali |
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Statistiche dell'industria |
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Altre fonti (precisare) |
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c. Se i dati sono comunicati in base al peso utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), indicare se è stata utilizzata una stima del peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro e del peso totale di tali prodotti, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il peso aggiunto della plastica in % del peso totale comunicato
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Questioni specifiche considerate |
Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime (5) |
% |
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Free riders (1) |
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Movimenti all'interno dell'Unione e importazioni/esportazioni di privati (2) |
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Vendite on-line (3) |
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Norme de minimis (4) |
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Altro (precisare) |
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d. Se i dati sono comunicati in base al numero di prodotti utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), indicare se è stata utilizzata una stima del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il numero di prodotti aggiunti in % del numero totale comunicato
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Questioni specifiche considerate |
Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime (5) |
% |
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Free riders (5) |
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Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di privati (6) |
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Vendite on-line (7) |
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Norme de minimis (8) |
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Altro (precisare) |
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4. Sistema di verifica e controllo dei dati
a. Verifica dei dati concernenti i prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro
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Procedure di verifica e di controllo |
Applicate per tutti i dati pertinenti relativi a |
Eventuali osservazioni supplementari |
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tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no) |
contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no) |
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Controlli della completezza dei dati |
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Controlli incrociati |
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Controlli delle serie temporali |
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Controlli di audit |
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Altro (precisare) |
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b. Descrizione dei principali fattori che incidono sull'accuratezza dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro
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Fattori che possono incidere sull'affidabilità [accuratezza] dei dati |
Fattori pertinenti per qualsiasi dato relativo a |
Descrizione dell'impatto sull'accuratezza dei dati e delle metodologie applicate per ridurre al minimo tale impatto |
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tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no) |
contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no) |
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Errori di campionamento (9) (ad es. coefficiente di variazione) |
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Errori di copertura (10) (ad es. regimi de minimis, copertura regionale) |
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Errori di misurazione (11) |
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Strumenti per testare la raccolta di dati (12) (ad es. questionari) |
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Errori di trattamento (13) |
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Errori di mancata risposta (14) |
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Errori di ipotesi del modello (15) |
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Altro (precisare) |
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c. Spiegazione della portata e della validità delle indagini per raccogliere dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro
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Aggiungere righe se del caso. |
d. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti
Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (includere, in particolare, le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un dato anno).
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Aggiungere righe se del caso. |
e. Se il peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso e il peso totale dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro o il numero di detti prodotti immessi sul mercato di uno Stato membro sono aumentati di oltre il 10 % rispetto all'anno di riferimento precedente, aggiungere una spiegazione dei motivi di tali differenze.
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Prodotti di plastica monouso immessi sul mercato |
Variazione (%) |
Motivo principale della variazione |
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Aggiungere righe se del caso.
5. Riservatezza
Motivazione della richiesta di non pubblicazione di parti specifiche della presente relazione di controllo della qualità a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, ed elenco delle parti di cui si chiede la non pubblicazione.
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Aggiungere righe se del caso. |
6. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni
Indicare nome e URL dei principali siti web, documenti di riferimento e pubblicazioni relative a questa raccolta di dati.
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Aggiungere righe se del caso.
(1) Un free rider è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né individualmente né collettivamente con altri produttori.
(2) Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.
(3) I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.
(4) Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.
(5) Un free rider è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né individualmente né collettivamente con altri produttori.
(6) Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.
(7) I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.
(8) Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.
(9) Descrivere i coefficienti di variazione stimati e le metodologie applicate per la stima della varianza.
(10) Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di copertura.
(11) Descrivere gli strumenti per ridurre i rischi potenziali ed evitare errori.
(12) Descrivere gli strumenti e le metodologie applicati per garantire la qualità e la pertinenza degli strumenti di raccolta dei dati.
(13) Descrivere le fasi di trattamento tra la raccolta dei dati e la produzione di statistiche ed elencare eventuali errori di trattamento individuati e la loro portata.
(14) Descrivere i tassi di mancata risposta per le variabili principali e le metodologie di imputazione (se del caso).
(15) Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di ipotesi del modello.