ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 25

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
4 febbraio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/147 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/148 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

5

 

*

Regolamento (UE) 2022/149 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/150 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0006

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/151 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan

11

 

*

Decisione (PESC) 2022/152 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/1192

13

 

*

Decisione (PESC) 2022/153 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

17

 

*

Decisione (PESC) 2022/154 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/155 della Commissione, del 31 gennaio 2022, relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Clinisept + Skin Disinfectant conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 457]

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/147 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 luglio 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 (2) che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell’effettuare tale riesame, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell’elenco a livello nazionale.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3) hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

Il Consiglio ha concluso che non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 14).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

10.

MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).

11.

MOHAMMED, Khalid Sheikh (alias ALI, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 o l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

13.

SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

13.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

16.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

17.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

18.

«Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»

4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/5


REGOLAMENTO (UE) 2022/148 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio (2) attua le misure restrittive adottate nel quadro delle Nazioni Unite.

(2)

Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) (UNSCR 2615 (2021)]. Tale risoluzione introduce segnatamente una nuova deroga alle misure restrittive applicabile all’assistenza umanitaria e alle altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan.

(3)

Il 3 febbraio 2022 Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/153 (3) che modifica la decisione 2011/486/PESC conformemente alla UNSCR 2615 (2021).

(4)

Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 753/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.

(2)  Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/153 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).


4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/7


REGOLAMENTO (UE) 2022/149 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) dà attuazione al congelamento delle attività a norma della decisione 2011/72/PESC nei confronti di determinate persone ed entità identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino.

(2)

Il 3 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/154 (3)che modifica la decisione 2011/72/PESC per quanto riguarda le condizioni in base alle quali i fondi di una persona deceduta possano rimanere congelati.

(3)

Poiché tale modifica rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

In caso di decesso di una persona elencata nell’allegato I:

a)

qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;

b)

qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 5. Se entro tale periodo viene proposta un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell’azione o, se essa è accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.»;

2)

all’articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato I allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 2 bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/154 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (cfr. pag. 2022/154 della presente Gazzetta ufficiale).


4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/150 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0006

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»), concluso con la decisione (UE) 2021/803 del Consiglio (2), modifica un contingente tariffario per l’aringa con riguardo al volume da importare. L’accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2021.

(2)

Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 32/2000.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

(4)

Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché la modifica apportata dal presente regolamento si applica al periodo contingentale in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0006, nella colonna «Volume del contingente», il volume «31 888 tonnellate» è sostituito da «33 496 tonnellate».

Articolo 2

Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso

1.   Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 3 febbraio 2022 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2021/803 del Consiglio, del 10 maggio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 181 del 21.5.2021, pag. 1).


DECISIONI

4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/11


DECISIONE (PESC) 2022/151 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2001/875/PESC (1) relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan (RSUE). Il mandato del RSUE è stato prorogato più volte, da ultimo dalla decisione (PESC) 2017/289 del Consiglio (2), fino al 31 agosto 2017.

(2)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (3) relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). EUPOL AFGHANISTAN è stata prorogata più volte, da ultimo dalla decisione (PESC) 2016/2040 del Consiglio (4), fino al 15 settembre 2017.

(3)

Il 1o maggio 2021 i talebani hanno lanciato un’offensiva e hanno iniziato a prendere il controllo di un numero gradualmente crescente di distretti in Afghanistan. Il 15 agosto 2021 le forze talebane hanno preso il controllo di Kabul e hanno rovesciato il governo costituzionalmente insediato.

(4)

In una dichiarazione del 31 agosto 2021 sulla situazione in Afghanistan il Consiglio ha rilevato: «[l]’evacuazione dei nostri cittadini e, per quanto possibile, dei cittadini afghani che hanno collaborato con l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché delle loro famiglie è stata effettuata in via prioritaria e proseguirà».

(5)

Nelle sue conclusioni sull’Afghanistan del 15 settembre 2021 il Consiglio ha rilevato: «… [d]all’agosto 2021 la comunità internazionale, tra cui l’Unione europea e i suoi Stati membri, ha intrapreso uno sforzo collettivo, in circostanze estreme, per evacuare migliaia di cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi, compresi cittadini afghani che hanno lavorato per le missioni diplomatiche e altri afghani a rischio a causa del loro impegno di principio a favore dei nostri valori comuni. È stata una vera dimostrazione della solidarietà dell’UE.»

(6)

In queste circostanze eccezionali, dal 1o giugno 2021 il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha organizzato e gestito l’evacuazione degli afghani, in particolare di quelli che hanno lavorato per l’RSUE o per EUPOL AFGHANISTAN, di altri afghani particolarmente vulnerabili che avevano collaborato con l’Unione e dei relativi parenti stretti a loro carico. Tali evacuazioni dovrebbero proseguire nel corso del 2022. Il SEAE ha stilato un elenco delle persone ammissibili all’evacuazione al 1o ottobre 2021. Tale elenco può essere modificato dal SEAE.

(7)

Un’azione operativa nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe sostenere tali evacuazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   L’Unione sostiene l’evacuazione dall’Afghanistan, tra il 1o giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, di:

a)

ex membri del personale del rappresentante speciale dell’UE per l’Afghanistan (RSUE);

b)

ex membri del personale di EUPOL AFGHANISTAN;

c)

le seguenti altre persone particolarmente vulnerabili:

funzionari o altri professionisti attivi nel settore della politica o della sicurezza in Afghanistan (quali giudici, procuratori, agenti di polizia, personale militare e giornalisti) che hanno ricevuto una formazione nell’ambito delle politiche dell’Unione o che sono stati coinvolti nell’attuazione di tali politiche;

membri del personale degli ex fornitori di EUPOL AFGHANISTAN e del RSUE; e

membri del personale dei fornitori della delegazione dell’Unione a Kabul, impiegati in tale qualità nel periodo compreso tra il 16 agosto 2019 e il 15 agosto 2021; e

d)

i coniugi a carico, i figli, i genitori e le sorelle nubili delle persone elencate nelle lettere a), b) o c).

2.   L’evacuazione di cui al paragrafo 1 è organizzata e gestita dal SEAE, sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

3.   L’alto rappresentante è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione della presente azione è di 1 990 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con il SEAE.

Articolo 3

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Azione comune 2001/875/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea (GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2017/289 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, recante modifica della decisione (PESC) 2015/2005 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan (GU L 42 del 18.2.2017, pag. 13).

(3)  Azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33).

(4)  Decisione (PESC) 2016/2040 del Consiglio, del 21 novembre 2016, che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), che prevede la sua liquidazione (GU L 314 del 22.11.2016, pag. 20).


4.2.2022   

IT

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L 25/13


DECISIONE (PESC) 2022/152 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/1192

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 19 luglio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1192 (2), che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui alla posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

Il Consiglio ha concluso che non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell’elenco.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare la decisione (PESC) 2021/1192,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/1192 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/142 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 42).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

10.

MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).

11.

MOHAMMED, Khalid Sheikh (alias ALI, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 o l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

13.

SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

13.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

16.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

17.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

18.

«Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»

4.2.2022   

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L 25/17


DECISIONE (PESC) 2022/153 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) in cui esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria in Afghanistan, compresa l’insicurezza alimentare, e ricorda che le donne, i bambini e le minoranze sono stati colpiti in modo sproporzionato.

(3)

Nella risoluzione 2615 (2021) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che l’assistenza umanitaria e le altre attività che sostengono i bisogni umani fondamentali in Afghanistan non costituiscono una violazione del paragrafo 1, lettera a), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2255 (2015), e rivolge nel contempo un forte incoraggiamento ai fornitori che operano sulla base della UNSCR 2615 (2021) a compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo i benefici, derivanti dalla fornitura diretta o dalla diversione, per le persone o entità indicate nell’elenco delle sanzioni ai sensi della UNSCR 1988 (2011).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/486/PESC.

(5)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione 2011/486/PESC è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento e al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche e alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


4.2.2022   

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L 25/18


DECISIONE (PESC) 2022/154 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è necessario stabilire le condizioni alle quali i fondi di una persona deceduta possono rimanere congelati.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2011/72/PESC sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Fatto salvo l’articolo 5, in caso di decesso di una persona elencata nell’allegato:

a)

qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;

b)

qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo il paragrafo 4. Se entro tale periodo viene proposta un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell’azione o, se essa è accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.

ter.   Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2-bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


4.2.2022   

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L 25/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/155 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2022

relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida «Clinisept + Skin Disinfectant» conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 457]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 maggio 2021 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord («l'autorità competente del Regno Unito»), ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino 1o novembre 2021, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida «Clinisept + Skin Disinfectant» («la misura»). L'autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito alla misura adottata e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente del Regno Unito, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l'epidemia di malattia da coronavirus (COVID-19) poteva da quel momento essere qualificata come pandemia. Il governo del Regno Unito ha dichiarato un rischio «elevato» per il Regno Unito e il 23 marzo 2020 sono entrate in vigore misure restrittive. L'OMS raccomanda l'uso di disinfettanti per le mani a base di alcol come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19, in alternativa al lavaggio delle mani con sapone e acqua.

(3)

Il «Clinisept + Skin Disinfectant» contiene il principio attivo cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio. Il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio è approvato ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana) di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Dall'inizio della pandemia di COVID-19 i disinfettanti per le mani hanno registrato una domanda estremamente elevata nel Regno Unito, che ha portato a una carenza senza precedenti nell'approvvigionamento di tali prodotti. Prima dell'adozione della misura, nel Regno Unito solo pochissimi disinfettanti per le mani erano autorizzati conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica nel Regno Unito e ulteriori disinfettanti per le mani sono fondamentali per prevenirne la diffusione.

(5)

Il 29 ottobre 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Regno Unito, per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord, una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere in pericolo la salute pubblica anche dopo il 1o novembre 2021 e tenendo conto del fatto che l'autorizzazione di ulteriori disinfettanti per le mani sul mercato è fondamentale per contenere i pericoli derivanti dalla COVID-19.

(6)

Secondo l'autorità competente del Regno Unito, la domanda di disinfettanti per le mani rimane elevata ed è pertanto necessaria una proroga della misura nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(7)

Le imprese che a seguito della dichiarazione dell'OMS sulla pandemia hanno beneficiato di deroghe per i disinfettanti per le mani conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, sono state incoraggiate a chiedere quanto prima un'autorizzazione regolare del prodotto. Finora l'autorità competente del Regno Unito non ha tuttavia ricevuto nuove domande di autorizzazione regolare del prodotto.

(8)

Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un pericolo per la salute pubblica e tale pericolo non può essere adeguatamente contenuto nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in assenza di ulteriori disinfettanti per le mani autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all'autorità competente del Regno Unito di prorogare la misura nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(9)

Dato che la misura non è più in vigore dal 1o novembre 2021, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord, può prorogare fino al 6 maggio 2023 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida «Clinisept + Skin Disinfectant» nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Articolo 2

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 2 novembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.