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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/93 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2022
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, virus del mosaico del pepino ceppo UE isolato blando Abp1, virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato blando Abp2, spinetoram e spirotetrammato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acrinatrina, fluvalinato, folpet, isofetamid, spinetoram e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza fosetil gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1, e per il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
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(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo su pesche e peperoni di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acrinatrina, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Per quanto riguarda la sostanza fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per i pomodori e i cocomeri. Per quanto riguarda la sostanza folpet, è stata presentata una domanda simile per l’orzo, l’avena e la segale. Per quanto riguarda la sostanza fosetil, è stata presentata una domanda simile per limoni, limette, mandarini e «infusioni di erbe da foglie ed erbe», a seguito dell’utilizzo di fosfonati di potassio. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, è stata presentata una domanda simile per i frutti di piante arbustive. Per quanto riguarda la sostanza spinetoram, è stata presentata una domanda simile per la portulaca/porcellana. Per quanto riguarda la sostanza spirotetrammato, è stata presentata una domanda simile per i porri, le cipolline/cipolle verdi e cipollette e il «miele e altri prodotti dell’apicoltura». |
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(4) |
In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(5) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
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(6) |
Per quanto riguarda la sostanza spinetoram nella portulaca/porcellana, l’Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le lattughe e ha formulato un parere motivato sull’LMR proposto (3). In tale contesto la valutazione, da parte dell’Autorità, delle sperimentazioni sui residui in relazione a buone pratiche agricole (GAP) sulle lattughe ha portato alla proposta di LMR di 4 mg/kg. Conformemente alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR (4) è opportuno fissare l’LMR per la portulaca/porcellana a 4 mg/kg sulla scorta delle sperimentazioni sui residui condotte sulle lattughe. |
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(7) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(8) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nel contesto dell’approvazione delle sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, sono state incluse nei fascicoli sintetici domande degli LMR a sostegno degli impieghi rappresentativi sui pomodori conformemente alle GAP nell’Unione. Le domande sono state valutate dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento. L’Autorità ha esaminato le domande e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio di tali sostanze attive come antiparassitari (6). In tale contesto l’Autorità non ha ritenuto necessario fissare valori di riferimento per tali sostanze e ha raccomandato di includere il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(9) |
In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acrinathrin in peaches and sweet peppers, EFSA Journal 2021;19(7):6681.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate in tomatoes and watermelons, EFSA Journal 2021;19(6):6646.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in barley, oat, rye and wheat, EFSA Journal 2021;19(5):6578.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for potassium phosphonates in lemons, limes and mandarins and in herbal infusions from leaves and herbs, EFSA Journal 2021;19(6):6673.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in raspberries, blackberries and dewberries, EFSA Journal 2021;19(6):6677.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in leeks, spring onions and honey, EFSA Journal 2021;19(3):6517.
(3) Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020;18(1):5997.
(4) Linee guida tecniche sulle prescrizioni relative ai dati per la fissazione dei livelli massimi di residui, la comparabilità delle sperimentazioni sui residui e l’estrapolazione dei dati sui residui sui prodotti di origine vegetale e animale (SANTE/2019/12752).
(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2, EFSA Journal 2021;19(1):6388.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II le colonne relative alle sostanze acrinatrina, fluvalinato, folpet, isofetamid, spinetoram e spirotetrammato sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza fosetil è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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3) |
nell’allegato IV, sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico: «virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1» e «virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2». |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»
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25.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/94 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2022
concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2007/25/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva fosmet nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L’approvazione della sostanza attiva fosmet indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2022. |
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(4) |
Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 settembre 2020 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione. |
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(7) |
L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Il 20 agosto 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il fosmet soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha modificato le sue conclusioni e lo ha comunicato alla Commissione il 22 luglio 2021. |
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(8) |
L’Autorità ha individuato un rischio inaccettabile per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, anche con l’uso di dispositivi di protezione individuale o l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio disponibili. Ha inoltre individuato un elevato rischio acuto e cronico per i consumatori e gli organismi acquatici e un rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi e gli antropodi non bersaglio (comprese le api). |
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(9) |
Inoltre L’Autorità non ha potuto effettuare una valutazione completa del rischio per i consumatori, poiché sulla base delle informazioni fornite dal richiedente non è stato possibile valutare né tutti i prodotti né tutti i metaboliti potenzialmente rilevanti. Infine l’Autorità ha concluso che la valutazione della neurotossicità nella fase di sviluppo non poteva essere ultimata in quanto il richiedente non ha presentato alcuno studio adeguato. |
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(10) |
La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 26 gennaio 2021 e un progetto di regolamento relativo al fosmet il 24 marzo 2021. |
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(11) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(12) |
Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva. |
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(13) |
Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva fosmet in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(15) |
È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosmet. |
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(16) |
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti fosmet, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(17) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del fosmet fino al 31 luglio 2022 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell’approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul mancato rinnovo dell’approvazione è presa prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. |
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(18) |
Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del fosmet a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva fosmet non è rinnovata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 153 relativa al fosmet.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosmet entro il 1o maggio 2022.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 1o novembre 2022.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34 e GU L 56 M del 29.2.2008, pag. 326.
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) Revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva fosmet come antiparassitario; EFSA Journal 2021;19(3):6237.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).
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25.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («accessori per tubi» o il «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o la «Cina») e della Thailandia sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 (2) del Consiglio (le «misure iniziali»). |
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(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base le misure iniziali sono state estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno, dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 964/2003 (3), (CE) n. 2052/2004 (4), (CE) n. 2053/2004 (5) e (CE) n. 655/2006 (6). |
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(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 (7) della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
1.2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi
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(4) |
Le misure antidumping sono attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia (8). |
1.3. Domanda di riesame in previsione della scadenza e apertura
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(5) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9) di alcune misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio («accessori per tubi»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda»). |
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(6) |
La domanda è stata presentata il 25 giugno 2020 dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa) dell’Unione europea («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione di accessori per tubi. |
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(7) |
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
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(8) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 ottobre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di accessori per tubi originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («l’avviso di apertura»). |
1.4. Parti interessate
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(9) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare. |
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(10) |
Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.5. Campionamento
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(11) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.5.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(12) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, assicurando anche la rappresentatività geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 56 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 49 % del volume totale stimato delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.5.2. Campionamento dei produttori cinesi
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(13) |
Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori del paese interessato, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Cina presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potessero essere interessati a partecipare all’inchiesta. Dal momento però che soltanto un produttore esportatore si è inizialmente manifestato, il campionamento non è stato necessario. Inoltre poiché il produttore esportatore in questione ha deciso di ritirare la propria collaborazione, le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
1.6. Campionamento degli importatori indipendenti
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(14) |
Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all’inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato dell’avviso di apertura. Si sono manifestati soltanto due importatori. Di conseguenza la Commissione ha deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento. |
1.7. Questionari e visite di verifica
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(15) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(16) |
I questionari per i produttori dell’Unione inseriti nel campione, nonché quelli per gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori sono stati messi a disposizione online (11) il giorno dell’apertura. |
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(17) |
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, dal richiedente e da due importatori. |
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(18) |
In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (12). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza di tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione:
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1.8. Fase successiva della procedura
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(19) |
Il 9 novembre 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(20) |
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da alcuna delle parti interessate. |
1.9. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(21) |
L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.10. Recesso del Regno Unito dall’Unione
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(22) |
Il presente procedimento è stato avviato il 27 ottobre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. |
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(23) |
Con una nota al fascicolo del 18 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Nessuna società si è manifestata. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(24) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del precedente riesame in previsione della scadenza, ed è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098). |
2.2. Prodotto simile
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(25) |
Come è emerso dall’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore (13), i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi di base:
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(26) |
La Commissione ha concluso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
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(27) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate (5 192 tonnellate), anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame dell’ultimo riesame in previsione della scadenza (8 058 tonnellate da luglio 2013 a giugno 2014). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat) (14), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di accessori per tubi dalla RPC rappresentavano il 10 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 16 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. |
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(28) |
Come indicato al considerando 13, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. |
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(29) |
La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(30) |
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state basate sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Comext (Eurostat), Dun & Bradstreet D&B (15), Global Trade Alert - GTA (16) e OCSE (17)). |
3.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.1. Valore normale
3.2.1.1. Introduzione
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(31) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(32) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
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(33) |
Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.2.1.2. bis
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(34) |
Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
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(35) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
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(36) |
Il 30 marzo 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia che potrebbero essere impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi (ossia la Federazione russa, la Thailandia e la Turchia). |
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(37) |
Il richiedente ha affermato che la Federazione russa non è un paese rappresentativo idoneo in particolare per l’esistenza di un divieto di esportazione di tubi madre (codice SA 730419) in vigore dal 1o maggio 2015, che rappresenta una significativa fonte di distorsioni sul mercato russo per la principale materia prima degli accessori per tubi. La Commissione ha preso atto delle osservazioni e ha convenuto che la Russia non costituisce un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(38) |
Il richiedente ha affermato inoltre che le importazioni di tubi madre dalla RPC in Turchia sono significative. Il richiedente ha altresì aggiunto che nessuna delle tre società individuate dalla Commissione nella prima nota si può considerare un vero produttore di accessori per tubi. Dopo un’ulteriore inchiesta la Commissione ha convenuto sul fatto che i tre produttori indicati in Turchia non erano veri produttori di accessori per tubi. A questo punto la Commissione ha concluso che la Turchia non sembrava un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(39) |
Il richiedente inoltre ha affermato che la società individuata dalla Commissione in Thailandia non era in realtà un produttore di accessori per tubi e ha proposto altre tre società. La Commissione ha convenuto che la società individuata originariamente non era un produttore di accessori per tubi e ha verificato che le tre società proposte dal richiedente (Thai Benkan Co., Ltd., Awaji Material Thailand Co., Ltd. e TTU Industrial Corp. Ltd.) producessero accessori per tubi e che i dati finanziari recenti di queste società fossero prontamente disponibili. |
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(40) |
Il 28 giugno 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti cui intendeva ricorrere per la determinazione del valore normale, utilizzando la Thailandia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili fornite da tre produttori del paese rappresentativo, ossia Thai Benkan, Awaji Material Thailand e TTU Industrial Corporation. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota. |
3.2.2. Esistenza di distorsioni significative
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(41) |
In recenti inchieste riguardanti il settore siderurgico nella RPC (18), la Commissione ha riscontrato distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(42) |
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficiente assegnazione delle risorse in conformità dei principi di mercato (19). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (20), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (21). La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati come strategici o considerati politicamente importanti dal governo della RPC, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (22). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (23). Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (24), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese nella RPC (25). |
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(43) |
Come in precedenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (26) («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi includeva l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo. |
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(44) |
Oltre che alla relazione, la domanda faceva riferimento anche a pratiche che incidono sui costi e sui prezzi nel settore siderurgico, ove i tubi madre sono il principale fattore produttivo per la produzione di accessori per tubi:
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(45) |
Come indicato nel considerando 29, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(46) |
In particolare nel settore siderurgico, che è la principale materia prima per la produzione di accessori per tubi, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (30). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd. (già Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel) (31). Sebbene si stimi che nel settore siderurgico la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (32). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori rappresentavano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (33). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (34). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (35). Essendo mancata una collaborazione da parte dei produttori cinesi di accessori per tubi, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di accessori per tubi e quelli di proprietà statale. |
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(47) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori di accessori per tubi, la Commissione ricorda che nel settore siderurgico sia le imprese pubbliche che quelle private sono soggette alla supervisione politica e a orientamenti. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (36), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (37)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (38). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (39). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di accessori per tubi e dei fornitori dei loro fattori produttivi. |
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(48) |
Inoltre nel settore degli accessori per tubi sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. |
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(49) |
Benché sia un’industria specializzata, il settore degli accessori per tubi beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi sulla principale materia prima per la produzione di accessori per tubi, vale a dire l’acciaio. |
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(50) |
L’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (40). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», applicabili durante il PIR. In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (41). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (42). Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (43), applicabile durante il PIR, prevedeva il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (44). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (45). Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (46) («il repertorio») menziona il settore siderurgico come settore incentivato. |
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(51) |
Come si evince dagli esempi di cui sopra riguardanti l’acciaio, che è la principale materia prima usata per la produzione di accessori per tubi, il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in questione in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. |
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(52) |
In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella produzione di accessori per tubi. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(53) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore degli accessori per tubi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 42, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame. |
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(54) |
Il settore degli accessori per tubi è inoltre influenzato da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 42. Il settore subisce quindi gli effetti di tali distorsioni direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (47). |
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(55) |
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore degli accessori per tubi non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 42. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. |
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(56) |
La Commissione rammenta che, per fabbricare accessori per tubi, sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i produttori di accessori per tubi acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(57) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli accessori per tubi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(58) |
Nel contesto della presente inchiesta, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario. |
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(59) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. |
3.2.3. Paese rappresentativo
3.2.3.1. Osservazioni di carattere generale
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(60) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
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(61) |
Come indicato al considerando 40, la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota di aver concluso che la Thailandia era considerata un paese rappresentativo appropriato. |
3.2.3.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
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(62) |
Nella prima nota la Commissione ha individuato Federazione russa, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove sembrava che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame. |
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(63) |
Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente alla richiamata nota. |
3.2.3.3. Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo
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(64) |
Nella prima nota la Commissione ha indicato che la produzione del prodotto oggetto del riesame era stata individuata in Federazione russa, Thailandia e Turchia. La Federazione russa è stata però esclusa per l’esistenza di un divieto di esportazione di tubi madre (cfr. considerando 37), che rappresentano un’importante materia prima per la produzione di accessori per tubi e più in generale di acciaio. La Turchia è stata esclusa poiché nessuna delle tre società individuate nella prima nota, e per cui erano prontamente disponibili informazioni finanziarie recenti, fabbricava accessori per tubi. |
3.2.3.4. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(65) |
Per i paesi indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame. |
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(66) |
La Commissione ha cercato produttori di accessori per tubi con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per stabilire importi congrui ed esenti da distorsioni per le SGAV e per i profitti. La Commissione ha concentrato le ricerche soprattutto sulle società redditizie con un conto profitti e perdite accessibile al pubblico per il PIR. La seconda nota pertanto elenca tre società thailandesi. |
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(67) |
La Commissione ha analizzato tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Thailandia e ha osservato quanto segue:
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(68) |
Sulla base delle considerazioni appena esposte la Commissione ha ritenuto che la Thailandia fosse un paese rappresentativo appropriato. |
3.2.3.5. Livello di protezione sociale e ambientale
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(69) |
Avendo stabilito che la Thailandia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile sulla base di tali elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.2.3.6. Conclusioni in merito al paese rappresentativo
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(70) |
Alla luce di quanto precede, la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Thailandia presentava una produzione sufficiente del prodotto oggetto del riesame e dati pertinenti disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti. |
3.2.4. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni
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(71) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni accessibili al pubblico su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi. |
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(72) |
Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo non soggetto a distorsioni dei tubi madre nel paese rappresentativo. |
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(73) |
La Commissione ha inoltre affermato che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni nel paese rappresentativo sarebbero state utilizzate le statistiche dell’ufficio nazionale di statistica thailandese e di KPMG, mentre le statistiche nazionali di cui al considerando 67 sarebbero state utilizzate per stabilire i costi dell’energia esenti da distorsioni. |
3.2.5. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
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(74) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha dovuto fare affidamento sull’industria dell’Unione per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di accessori per tubi. |
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(75) |
Considerando tutte le informazioni presentate dall’industria dell’Unione e l’assenza di osservazioni dei produttori esportatori sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le loro fonti, al fine di determinare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi degli accessori per tubi
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(76) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Data l’assenza di dati pertinenti tra i dati finanziari accessibili al pubblico per le società thailandesi, al fine di stabilire tale importo la Commissione ha utilizzato i dati finanziari forniti dai produttori dell’Unione che hanno collaborato di cui al considerando 18. Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.2.2, lettera d). |
3.2.5.1. Materie prime
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(77) |
Al fine di stabilire i prezzi esenti da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata dei prezzi all’importazione nel paese rappresentativo come indicati nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. |
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(78) |
Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (59). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 59 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. La Commissione ha riscontrato che le importazioni in Thailandia da altri paesi terzi continuavano a essere rappresentative e variavano dal 14,01 % (tubi madre) al 99,9 % (rottami di acciaio) del volume totale delle importazioni. |
3.2.5.2. Lavoro
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(79) |
La Commissione ha utilizzato le statistiche accessibili al pubblico ottenute dall’Ufficio nazionale di statistica thailandese (60) per calcolare il costo orario del lavoro, e quelle ottenute da KPMG (61) per calcolare gli oneri addizionali di previdenza sociale versati dal datore di lavoro. |
3.2.5.3. Energia elettrica
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(80) |
La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dall’Ente metropolitano per l’energia elettrica (62) thailandese, relativamente all’intera Thailandia. |
3.2.5.4. Gas naturale
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(81) |
La Commissione ha utilizzato il dato accessibile al pubblico per il prezzo del gas praticato agli utilizzatori industriali in Thailandia pubblicato dall’ufficio per la pianificazione e la politica energetica - ministero dell’Energia della Thailandia (63). |
3.2.5.5. Olio combustibile
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(82) |
La Commissione ha utilizzato il dato accessibile al pubblico per il prezzo dell’olio combustibile pubblicato dal ministero dell’Energia della Thailandia (64). |
3.2.5.6. Acqua
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(83) |
La Commissione ha utilizzato le tariffe idriche dell’ente provinciale per gli impianti idrici (65). |
3.2.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
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(84) |
Oltre ai fattori di produzione sintetizzati al considerando 75, sono state calcolate le spese generali di produzione, vale a dire altri costi diretti di produzione, servizi pubblici e ammortamenti. In considerazione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le spese generali di produzione sono state basate sulle spese generali di produzione dichiarate dall’industria dell’Unione, che ammontavano al 15,7 % del costo di produzione. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. |
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(85) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come si è osservato al considerando 40, la Commissione ha individuato tre società thailandesi (TTU Industrial Corporation, Thai Benkan e Awaji Material Thailand) che disponevano di informazioni finanziarie accessibili al pubblico (pubblicate in Global Financials da Dun & Bradstreet (66)) utilizzabili come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. Le informazioni finanziarie accessibili al pubblico di tali società sono state messe a disposizione delle parti interessate come allegato della seconda nota. |
3.2.7. Calcolo
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(86) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(87) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dall’industria dell’Unione sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Thailandia, come descritto ai considerando da 76 a 85. |
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(88) |
In secondo luogo la Commissione ha applicato ai costi di produzione esenti da distorsioni le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta al considerando 84. |
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(89) |
Infine la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo, stabiliti come illustrato al considerando 85, al costo di produzione stabilito come illustrato al considerando 88. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle vendite e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 14,1 % e all’1,7 %. Tale livello di profitti è ritenuto incongruo in quanto troppo esiguo ma, dal momento che il dumping era già stato accertato anche prima di aggiungere un congruo livello di profitti, la Commissione ha deciso di utilizzare tale livello esiguo giacché esso non avrebbe esercitato un impatto concreto sul calcolo del dumping ai fini delle risultanze del presente riesame. |
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(90) |
Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale. |
3.2.8. Prezzo all’esportazione
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(91) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, e quindi in assenza di informazioni specifiche sui prezzi cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base delle statistiche di Comext Eurostat relative alle importazioni. Dal momento che questi prezzi sono indicati su base cif (costo, assicurazione e nolo), sono stati adeguati a livello franco fabbrica detraendo il nolo marittimo e l’assicurazione sulla base dei dati OCSE (67) e il trasporto interno sulla base dei dati della Banca mondiale (68). |
3.2.9. Confronto e margine di dumping
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(92) |
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. Su tale base il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 100,3 %. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3. Rischio di persistenza del dumping
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(93) |
Per valutare il rischio di persistenza del dumping la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
3.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
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(94) |
Vista l’omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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(95) |
Secondo i dati forniti nella domanda, la capacità produttiva di accessori per tubi nel 2019 ammontava a circa 890 000 tonnellate. Il richiedente ha calcolato inoltre che la capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC ammontava a circa 197 000 tonnellate nel 2019. Ciò equivale a sei volte il volume delle vendite dei produttori dell’Unione nell’Unione e a quattro volte il volume del consumo dell’UE. |
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(96) |
In base a tali dati la Commissione ha concluso che i produttori cinesi di accessori per tubi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre accessori per tubi da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
3.3.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(97) |
Il mercato dell’Unione è sempre stato attraente per i produttori esportatori cinesi di accessori per tubi. Lo dimostrano sia la loro costante presenza sul mercato dell’Unione fin dal periodo dell’inchiesta iniziale, sia gli sforzi profusi per eludere le misure vigenti in passato attraverso Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, come illustrato al considerando 2. |
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(98) |
Infine, dal momento che, a parte l’Unione europea, Argentina (69), Giappone (70), Messico (71), Turchia (72) e Stati Uniti (73) hanno introdotto severe misure antidumping nei confronti delle importazioni di accessori per tubi dalla RPC, è probabile che grandi quantità di tale capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione qualora le misure fossero lasciate scadere. |
3.3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
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(99) |
Dall’inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC hanno continuato ad affluire sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In considerazione delle importazioni degli accessori per tubi nell’Unione a prezzi di dumping durante il PIR, della grande capacità inutilizzata nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che significative quantità di accessori per tubi provenienti dalla RPC entrerebbero probabilmente nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping qualora le misure fossero lasciate scadere. |
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(100) |
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(101) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da diciotto produttori. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(102) |
La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione addizionando alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE le importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa integrata dell’Unione europea). |
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(103) |
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione
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(104) |
Dal momento che gli accessori per tubi sono utilizzati principalmente nell’industria petrolchimica, nell’edilizia, nella produzione di energia, nella cantieristica e negli impianti industriali per collegare tubi, la domanda di accessori per tubi è fortemente collegata all’attività nel settore delle infrastrutture energetiche, che a sua volta dipende dall’evoluzione dei prezzi dell’energia. |
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(105) |
Di conseguenza, dopo il recupero dei prezzi del petrolio e del gas nel 2018 (74), il consumo dell’Unione è aumentato di circa il 14 % nel 2018 rispetto al 2017. Questo aumento dei consumi è stato seguito da una diminuzione dell’8 % nel 2019 (dovuta al calo dei prezzi del petrolio e del gas) e da un lieve incremento nel PIR: ciò ha comportato comunque un incremento del 7 % nei consumi dell’Unione nel periodo in esame. |
4.3. Importazioni dalla Cina
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
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(106) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. Tabella 3 Volume (in tonnellate) e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
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(107) |
Durante il periodo in esame il volume totale delle importazioni dalla Cina è diminuito, passando da 5 864 tonnellate nel 2017 a 5 192 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato cinese ha seguito lo stesso andamento e nel periodo in esame è diminuita, passando dal 13 % nel 2017 al 10 % durante il PIR. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi
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(108) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. Alla luce di quanto precede il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni dalla Cina (EUR/tonnellata)
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(109) |
Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni è aumentato del 46 %, passando da 1 265 EUR/tonnellata nel 2017 a 1 852 EUR/tonnellata durante il PIR. |
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(110) |
Come indicato al considerando 13, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando la media ponderata del prezzo di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, praticato sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato, stabilito su base cif secondo dati Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione. I prezzi delle importazioni dalla Cina, senza tener conto dei dazi antidumping, erano inferiori del 16,4 % ai prezzi di vendita nell’Unione. Tenendo conto dei dazi antidumping, le importazioni cinesi entravano nel mercato dell’Unione a prezzi superiori del 28 % al livello dei prezzi di vendita nell’Unione. |
4.4. Importazioni da altri paesi terzi
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(111) |
Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato da altri paesi terzi (Cina esclusa)
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(112) |
Durante il PIR le importazioni da altri paesi terzi sono state pari a 13 563 tonnellate, con un incremento del 29 % rispetto al 2017. Tale incremento si è verificato soprattutto tra il 2017 e il 2018, mentre il volume delle importazioni è rimasto in seguito relativamente stabile fino alla fine del PIR. Questo incremento si riflette nella quota di mercato di tali importazioni che è salita dal 23 % nel 2017 al 27 % durante il PIR. Il prezzo medio all’importazione è costantemente aumentato durante tutto il periodo in esame, e durante il PIR ha registrato un incremento del 19 % rispetto al 2017. In media tali prezzi erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni di carattere generale
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(113) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(114) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(115) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. |
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(116) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(117) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione
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(118) |
Nel periodo in esame la produzione dell’Unione è aumentata del 7 % seguendo sostanzialmente l’andamento dei prezzi dell’energia. Più specificamente all’incremento relativamente brusco del 31 % registrato nel 2018 è seguito un calo, sia nel 2019 sia nel PIR. |
|
(119) |
La capacità di produzione ha fatto registrare un andamento analogo a quello della produzione: un incremento più ampio nel 2018 seguito da un calo nel 2019 e nel PIR. Durante il periodo in esame la capacità produttiva è aumentata complessivamente del 4 %. |
|
(120) |
L’utilizzo degli impianti, in cui si sono osservate tendenze analoghe, è rimasto estremamente modesto lungo tutto il periodo in esame (27-32 %). In linea con la precedente inchiesta in previsione della scadenza (75), il modesto livello di utilizzo degli impianti dipende in parte dal metodo usato per calcolare la capacità totale, in cui la capacità riferita equivale alla capacità massima teorica (tre turni/giorno) che non riflette necessariamente la precisa capacità effettiva. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(121) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione
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(122) |
Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione nel periodo in esame ha seguito sostanzialmente le tendenze del mercato e l’andamento del consumo dell’Unione: un incremento registrato principalmente nel 2018 e poi una diminuzione che nel corso del PIR ha raggiunto quasi i livelli del 2017 (incremento del +3 %). |
|
(123) |
La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è rimasta stabile al 65 % nel periodo 2017-2018; nel PIR è poi diminuita fino al 62 %. È un dato paragonabile alla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione (64 %) nel periodo della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (76). |
4.5.2.3. Crescita
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(124) |
Nonostante l’incremento del 3 % osservato nel volume delle vendite durante il periodo in esame, le vendite dell’industria dell’Unione non sono cresciute con lo stesso ritmo della domanda, che è aumentata del 7 %: la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione si è pertanto ridotta, dal 65 % nel 2017 al 62 % nel PIR. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
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(125) |
Durante il periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività dei produttori dell’Unione
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(126) |
Nel 2018 sia l’occupazione che la produttività sono cresciute rispetto al 2017; durante il PIR sono poi diminuite fino a collocarsi a livelli lievemente superiori a quelli del 2017 (rispettivamente l’1 % per l’occupazione e il 6 % per la produttività). |
4.5.3. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(127) |
Il margine di dumping stabilito dall’inchiesta nel caso di specie è ben superiore al livello de minimis. L’entità del margine di dumping effettivo incide pertanto in modo considerevole sull’industria dell’Unione, non soltanto alla luce dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, ma anche a causa dei volumi di tali importazioni. |
|
(128) |
L’industria dell’Unione inoltre non ha ancora superato le conseguenze di precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sotto forma di importazioni di accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia. |
4.5.4. Indicatori microeconomici
4.5.4.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(129) |
Nel periodo in esame la media dei prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’UE e il costo unitario hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita medi nell’Unione e costo unitario
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(130) |
Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 4 % nel periodo in esame, raggiungendo il livello massimo nel 2019 (+ 9 % rispetto al 2017). Il costo unitario di produzione è diminuito del 7 % dal 2017 al 2018, ma è poi aumentato fino a raggiungere nel PIR lo stesso livello del 2017. |
4.5.4.2. Costo del lavoro
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(131) |
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente
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(132) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 9 %. |
4.5.4.3. Scorte
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(133) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
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(134) |
Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è gradualmente cresciuto negli anni 2018-2019, per poi scendere al di sotto dei livelli del 2017 nel PIR (- 3 %). |
4.5.4.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(135) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(136) |
L’inchiesta ha determinato la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività dei produttori inseriti nel campione nel periodo in esame è stata negativa, passando da -22 % nel 2017 a -12 % nel PIR. Negli anni 2018-2019 si è collocata rispettivamente a -4 % e -6 %, in linea con un incremento della domanda associato a una diminuzione del costo di produzione. |
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(137) |
Il flusso di cassa netto è indicativo della capacità dell’industria dell’Unione di finanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è rimasto negativo per l’intero periodo in esame a eccezione del 2018, anno in cui le condizioni del mercato sono state favorevoli. |
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(138) |
Nel periodo in esame gli investimenti, destinati principalmente a potenziare le attrezzature di produzione, a incrementare la qualità, la produttività e la flessibilità del processo di produzione, si sono gradualmente ridotti e nel PIR si sono collocati a un livello inferiore del 34 % rispetto al 2017. Tale tendenza è indicativa dell’incertezza del mercato provocata dalla pandemia di COVID e dal calo della domanda innescato dalla diminuzione dei prezzi dell’energia nel 2019 e durante il PIR. |
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(139) |
L’utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile ha indicato una tendenza analoga per quanto riguarda la redditività, che è bruscamente salita nel 2018 per diminuire nel 2019 e durante il PIR. |
4.5.5. Conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione
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(140) |
Nonostante i miglioramenti cui si è assistito soprattutto negli anni in cui il clima del mercato era favorevole (ad esempio nel 2018, ossia prima dell’epidemia di COVID-19 e dopo l’incremento degli investimenti nelle infrastrutture energetiche propiziati dalla ripresa dei prezzi del petrolio e del gas) la situazione dell’industria dell’Unione rimane precaria. Essa non è riuscita a sfruttare fino in fondo l’incremento della domanda che ha avuto luogo nel periodo in esame, e dal quale è scaturita una diminuzione della quota di mercato dal 65 % al 62 %. Durante l’intero periodo in esame l’industria dell’Unione ha continuato a subire notevoli perdite. Durante il PIR tali perdite erano pari a -12 %. Nel periodo in esame il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono stati decisamente negativi. |
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(141) |
Fatte queste premesse, il lieve incremento della produttività nel periodo in esame e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, costantemente lusinghiero giacché le esportazioni dei produttori dell’Unione hanno rappresentato circa il 20 % delle vendite totali, hanno contribuito a mantenere redditizia l’industria dell’Unione e testimoniano i costanti sforzi del settore per penetrare in nuovi mercati e rimanere competitivo sulla scena globale. |
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(142) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(143) |
La Commissione ha poi valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Le quantità delle importazioni dalla RPC sono rimaste significative lungo tutto il periodo in esame, ma sono diminuite dell’11 %. Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 46 %. Tenendo conto delle misure in vigore, queste importazioni sono entrate nel mercato dell’Unione a prezzi superiori del 28 % rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione e pertanto a livelli non pregiudizievoli. |
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(144) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dal paese interessato. |
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(145) |
In tale contesto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di abrogazione delle misure. |
5. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DALPAESE INTERESSATO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE
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(146) |
Per stabilire se esista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: 1) la capacità inutilizzata nel paese interessato e l’attrattiva del mercato dell’Unione; e 2) l’impatto delle importazioni potenziali e dei livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
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(147) |
Come indicato al considerando 95, la capacità produttiva inutilizzata disponibile in Cina equivaleva a quasi quattro volte il consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In assenza dei dazi antidumping in vigore, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero inferiori del 16,4 % a quelli praticati dai produttori dell’Unione. Dal momento che i calcoli dell’undercutting si sono basati sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, in base ai quali l’industria registra perdite, i margini di pregiudizio sarebbero notevolmente superiori. In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile che nel mercato dell’Unione entrino ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli. |
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(148) |
Il costante interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell’Unione è testimoniato dai volumi relativamente stabili delle importazioni durante il periodo in esame, nonostante le misure in vigore. Inoltre si è rilevato che gli esportatori cinesi eludevano la misura antidumping vigente attraverso quattro differenti paesi terzi, segnatamente Taiwan, Sri Lanka, Indonesia e Filippine. Queste ripetute pratiche di elusione mostrano chiaramente l’interesse dei produttori esportatori cinesi ad accedere al mercato dell’Unione senza restrizioni e quindi l’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi. Infine, come illustrato al considerando 104, anche altri paesi terzi hanno introdotto misure antidumping concernenti le importazioni di accessori per tubi dalla RPC; è dunque probabile che, qualora le misure fossero lasciate scadere, ingenti quantità di accessori per tubi si dirigano dalla RPC verso il mercato dell’Unione. |
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(149) |
Il probabile incremento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli aggraverebbe ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione. La pressione sui prezzi non consentirebbe all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi fino a livelli redditizi, e produrrebbe probabilmente ulteriori perdite finanziarie, un ridimensionamento della produzione o persino la chiusura di impianti dei produttori dell’Unione. Per di più tali importazioni continuerebbero ad ampliare la loro quota di mercato sul mercato dell’Unione, a scapito dell’industria di quest’ultima, riducendo ulteriormente il già scarso utilizzo degli impianti da parte dell’industria dell’Unione. |
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(150) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’abrogazione delle misure in vigore implicherebbe con ogni probabilità il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, causato originariamente dalle importazioni dalla RPC, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
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(151) |
In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
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(152) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(153) |
Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e sul rischio di reiterazione del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione. |
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(154) |
Come si è concluso ai considerando 140 e 142, e come confermano le tendenze negative di numerosi indicatori di pregiudizio, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione è rimasta in una situazione molto fragile. Al considerando 148 si è concluso inoltre che, in caso di scadenza delle misure antidumping contro la Cina, si assisterebbe a una reiterazione del pregiudizio. |
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(155) |
Nel complesso, nonostante la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, secondo la Commissione tale industria continua ad essere redditizia. L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione rimane costantemente lusinghiero, con una significativa quota del volume delle vendite derivante dalle vendite all’esportazione, ma non solo: anche i livelli di produttività sono cresciuti nel periodo in esame. L’industria dell’Unione lamenta però ancora scarsissimi livelli di utilizzo degli impianti e continua a registrare una redditività negativa. |
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(156) |
Ogni ulteriore deterioramento inciderebbe sulla sua situazione generale e comporterebbe il rischio di un ridimensionamento della produzione o addirittura di una chiusura definitiva di siti produttivi nell’Unione. Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
6.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori
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(157) |
Due importatori indipendenti, che rappresentavano il 6 % circa delle importazioni totali di accessori per tubi dalla Cina durante il PIR, si sono manifestati successivamente alla pubblicazione dell’avviso di apertura. Entrambi gli importatori si sono espressi a favore del mantenimento delle misure. Durante il PIR la loro attività relativa al prodotto in esame è stata redditizia. Si conclude pertanto che, dal punto di vista degli importatori, non esistono motivi validi per non prorogare le misure in vigore. |
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(158) |
Nessun utilizzatore si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Si ricorda che gli accessori per tubi sono utilizzati esclusivamente per collegare i tubi, pertanto il loro costo rappresenta generalmente soltanto una modesta parte del costo complessivo del progetto. |
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(159) |
Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure. |
6.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(160) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono fondati motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. |
7. MISURE ANTIDUMPING
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(161) |
Le considerazioni che precedono confermano che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, applicabili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934, dovrebbero essere mantenute. |
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(162) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non sono pervenute osservazioni. |
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(163) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (77), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(164) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
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Paese |
Società |
Aliquota del dazio (%) |
Codici addizionali TARIC |
|
Cina |
Tutte le società |
58,6 |
- |
Articolo 2
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307931191; 7307931991; 7307998092) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A 999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).
2. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931993), ed ex 7307 99 80 (codice TARIC 7307998093) spediti dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell’Indonesia o meno.
3. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931994), ed ex 7307 99 80 (codice TARIC 7307998094) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno.
4. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931995), ed ex 7307 99 80 (codice TARIC 7307998095) spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno.
5. Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, dell’11 marzo 1996, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto (GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno (GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell’Indonesia o meno (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 4).
(5) Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 9).
(6) Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 14).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9).
(9) GU C 38 del 5.2.2020, pag. 2.
(10) GU C 361 del 27.10.2020, pag. 6.
(11) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2490
(12) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(13) cfr. nota 7
(14) http://comext.eurostat.ec.europa.eu/ANALYTICAL_S10_V17_ECAS/Analytical.html
(15) Dun & Bradstreet (D&B): https://sso.dnb.com/.
(16) Global Trade Alert - GTA: https://www.globaltradealert.org/data_extraction.
(17) Banca dati dell’OCSE: http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
(18) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).
(19) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.
(20) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 122 a 127.
(21) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 128 a 132. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(22) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 133 a 138.
(23) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 139 a 142.
(24) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(25) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 145 a 154.
(26) Consultabile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(27) Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(28) Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020, pagina 24.
(29) Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020, pagina 25.
(30) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(31) Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(32) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(33) Consultabile agli indirizzi:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021), e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(34) Consultabile agli indirizzi http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(35) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(36) Relazione, parte I, capitolo 5, pagg. 100-101.
(37) Relazione, parte I, capitolo 2, pag. 26.
(38) Relazione, parte I, capitolo 2, pagg. 31-32.
(39) Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 22 ottobre 2021).
(40) Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.
(41) Introduzione al Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(42) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(43) Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), consultabile all’indirizzo:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(44) Relazione, capitolo 14, pag. 349.
(45) Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(46) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(47) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(48) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(49) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(50) Energia elettrica (http://www.mea.or.th/en/profile/109/114), gas naturale (http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static), olio combustibile (http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic) e acqua (https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price).
(51) http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx
(52) https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html
(53) Cfr.: http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, in particolare Tabella 7.2.4 - Consumi finali di energia pro capite.
(54) http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
(55) http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic
(56) https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price
(57) Gli «oneri di previdenza sociale versati dal datore di lavoro» in Thailandia sono stati ricavati dalle statistiche di KPMG, informazioni sulla Thailandia: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html.
(58) I parametri relativi al lavoro nello specifico periodo dell’inchiesta e i corrispondenti tassi di cambio sono stati ricavati dall’Ufficio nazionale di statistica thailandese: http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx.
(59) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.
(60) I parametri relativi al lavoro nello specifico periodo dell’inchiesta e i corrispondenti tassi di cambio sono stati ricavati dall’Ufficio nazionale di statistica thailandese: http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx.
(61) Gli «oneri di previdenza sociale versati dal datore di lavoro» in Thailandia sono stati ricavati dalle statistiche di KPMG, informazioni sulla Thailandia: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html.
(62) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 con la media seguente calcolata in base a standard europei, data l’assenza di cooperazione: 3,85 Baht/KWH, 0,10 EUR/KWH 0,77 CNY/KWH.
(63) Cfr.: http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, in particolare Tabella 7.2.4 - Consumi finali di energia pro capite.
(64) Ministero dell’Energia della Thailandia, ufficio per la pianificazione e la politica energetica, statistiche sull’energia, 8.1. Statistiche sui prezzi del petrolio, tabella 8, prezzo al dettaglio dei prodotti petroliferi, consultabili all’indirizzo: http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic.
(65) Ente provinciale thailandese per gli impianti idrici: https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price.
(66) https://globalfinancials.com/index-admin.html
(67) Fonte: OCSE: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.
(68) Relazione «Doing Business» 2020, Banca mondiale: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 e https://www.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders.
(69) Organizzazione mondiale del commercio, relazione semestrale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, dell’accordo: Argentina, G/AD P/N/195/ARG, 22 febbraio 2010.
(70) https://www.globaltradealert.org/intervention/56880/anti-dumping/japan-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-carbon-steel-butt-welding-fittings-from-china-and-the-republic-of-korea3
(71) https://books.google.pt/books?id=7rKr0uKDNMMC&pg=SL9-PA26&lpg=SL9-PA26&dq=Mexico+China+dumping+fittings&source=bl&ots=kp3iTJjBlU&sig=ACfU3U1RlWaGPCCQZZ#v=onepage&q=Mexico%20China%20dumping%20fittings&f=false
(72) https://www.globaltradealert.org/intervention/16725/anti-dumping/turkey-extension-of-antidumping-duties-on-imports-of-tube-or-pipe-fittings-from-brazil-bulgaria-china-india-indonesia-and-thailand-as-well-as-on-imports-from-chinese-taipei-following-an-anti-circumvention-investigation5
(73) https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4628.pdf
(74) Cfr.https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ e https://www.statista.com/statistics/252791/natural-gas-prices/ per l’andamento dei prezzi del petrolio e del gas naturale nel periodo in esame.
(75) Cfr. i considerando 81 e 82 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934.
(76) 1o luglio 2013 – 30 giugno 2014 (accessori per tubi Cina).
(77) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).