ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 15

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
24 gennaio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione, del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati ( 1 )

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione, del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione ( GU L 279 del 31.10.2019 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.

(2)

Applicando il metodo di calcolo definito nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter applicare in modo armonizzato le deroghe all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo in relazione alla disponibilità di una sufficiente capacità di stoccaggio.

(3)

Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato allo smaltimento dei rifiuti di cui all’allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»). Come stabilito nell’allegato II della convenzione MARPOL, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico del carico prima che venga caricato un nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in mare a determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico disciplinati dall’allegato II della convenzione MARPOL è obbligatorio prima della partenza, fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso allegato. I residui del carico di cui all’allegato II della convenzione MARPOL, contenenti sostanze di categoria X, sostanze Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad alta viscosità o solidificanti, sono disciplinati dall’obbligo di prelavaggio e conferimento di tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell’allegato II della convenzione MARPOL.

(4)

Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato ai rifiuti accidentalmente pescati. Non sempre è presente a bordo uno stoccaggio dedicato per questa tipologia di rifiuti e il conferimento di tutti i rifiuti accidentalmente pescati è incentivato dal sistema di recupero dei costi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883.

(5)

Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 utilizzando il metodo di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a bordo di diverse tipologie di rifiuti:

a)

dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione;

b)

ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti.

Articolo 2

Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all’allegato I del presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

a)

tipologie di rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL;

b)

rifiuti accidentalmente pescati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.


ALLEGATO I

Metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata

1.

Il metodo utilizza un calcolo aritmetico basato sulle quantità stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata.

2.

La capacità di rifiuti utilizzata (Used Waste Capacity, «UWC»), stimata al momento dell’invio della notifica anticipata dei rifiuti al porto di scalo ed espressa in percentuale della massima capacità di stoccaggio dedicata, non deve superare una soglia predefinita.

3.

L’UWC deve essere calcolata con la formula seguente:

Image 1

4.

L’UWC deve rispettare le condizioni seguenti:

UWC (%) < soglia

dove:

A è la quantità stimata di tipologia di rifiuti da conservare a bordo al momento della partenza dal porto di scalo (espressa in m3);

M è la massima capacità di stoccaggio dedicata (espressa in m3);

la soglia è il valore indicato nella tabella 1 per la tipologia di rifiuti corrispondente e per il successivo porto di scalo.

Tabella 1

Soglie

Porto di scalo successivo

Allegato I della convenzione MARPOL

Allegato IV della convenzione MARPOL

Allegato V della convenzione MARPOL

Allegato VI della convenzione MARPOL

Il porto di scalo successivo è un porto dell’UE o rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati».

50 %

50 %

25 %

75 %

Il porto di scalo successivo non è un porto dell’UE e non rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati».

25 %

50 %

20 %

25 %

5.

Ai fini dell’utilizzo del metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata si applica quanto segue:

a)

il porto di scalo, indicato nel modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883, è il porto in cui la nave è diretta e a cui viene inviata la notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883;

b)

il porto di scalo successivo è il porto in cui sarà fatto scalo dopo la partenza, indicato al punto 2.5 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883;

c)

la quantità indicata nella sesta colonna «Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo» del punto 3 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 si riferisce ai rifiuti prodotti e destinati ad essere smaltiti in un impianto portuale di raccolta. I quantitativi che possono essere legalmente scaricati non devono essere inclusi nel valore comunicato.

6.

Il «gruppo di porti aggiuntivi selezionati» comprende i porti che devono essere considerati porti dell’UE ai fini dell’applicazione delle soglie di cui alla tabella 1. I porti inclusi in questo gruppo sono tutti i porti situati in: Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese Isola di Man, Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico.

7.

Nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, l’UWC calcolata ai sensi del terzo punto del presente allegato può essere considerata indicativa delle seguenti tipologie di rifiuti residui del carico:

a)

MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque oleose di lavaggio delle cisterne;

b)

MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque di zavorra sporche;

c)

MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (dannosi per l’ambiente marino);

d)

MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (non dannosi per l’ambiente marino).


ALLEGATO II

Tabella 1

Tassi di produzione dei rifiuti per gli allegati I, IV e V della convenzione MARPOL (1)

Tipologia rifiuto

Tasso di produzione

Fattore determinante

Trattamento a bordo

Acque oleose di sentina

0,01-13 m3 al giorno, le navi più grandi producono quantità maggiori.

Condensazione e perdite nella sala macchine; dimensioni della nave.

La quantità può essere ridotta del 65-85 % utilizzando un separatore olio/acqua e scaricando la frazione d’acqua in mare.

Residui oleosi (fanghi)

Da 0,01 a 0,03 m3 di fanghi per tonnellata di olio combustibile denso (OCD).

0 e 0,01 m3 per tonnellata di gasolio marino.

Tipo di combustibile; consumo di combustibile.

L’evaporazione può ridurre la quantità di fanghi fino al 75 % (2).

L’incenerimento può ridurre la quantità di fanghi del 99 % o più.

Acque di lavaggio delle cisterne (residui oleosi slop)

Da 20 a centinaia di m3.

Numero di cicli di pulizia delle cisterne; dimensioni della capacità di carico.

Dopo la sedimentazione la frazione d’acqua può essere scaricata in mare.

Acque reflue

Da 0,01 a 0,06 m3 per persona al giorno. Talvolta le acque reflue sono mescolate ad altre acque di rifiuto. La quantità totale varia da 0,04 a 0,45 m3 al giorno per persona.

Numero di persone a bordo; tipo di servizi igienici; durata del viaggio; tipo di trattamento: l’utilizzo di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un sistema di triturazione e disinfezione fornisce quantità di rifiuti differenti.

Nei casi consentiti dall’allegato IV della convenzione MARPOL gli effluenti degli impianti di trattamento vengono spesso scaricati in mare.

Plastica

Da 0,001 a 0,008 m3 di plastica per persona al giorno.

Numero di persone a bordo.

Spesso non incenerita.

La plastica sporca (plastica che è stata a contatto con prodotti alimentari) viene spesso gestita separatamente.

Rifiuti alimentari

Da 0,001 a 0,003 m3 per persona al giorno.

Numero di persone a bordo; provviste.

Laddove consentito dall’allegato V della convenzione MARPOL, i rifiuti alimentari vengono spesso scaricati in mare.

Rifiuti domestici

Da 0,001 a 0,02 m3 al giorno per persona.

Numero di persone a bordo; tipo di prodotti usati.

 

Olio da cucina

Da 0,01 a 0,08 litri per persona al giorno.

Numero di persone a bordo; tipo di alimento preparato.

Sebbene non sia consentito, talvolta l’olio da cucina viene ancora immesso nella vasca dei fanghi.

Ceneri prodotte dagli inceneritori

0,004 e 0,06 m3 al mese.

Uso dell’inceneritore; costo di utilizzo dell’inceneritore.

L’inceneritore non si utilizza per tutte le tipologie di rifiuti: soprattutto per la carta, talvolta per i fanghi oleosi.

Rifiuti operativi

Da 0,001 a 0,1 m3 per persona al giorno.

Dimensioni della nave; tipo di carico.

 

Residui del carico

0,001 - 2 % del carico.

Tipo di carico.

Dimensioni della nave.

 


Tabella 2

Tassi di produzione dei rifiuti per l’allegato VI della convenzione MARPOL sui rifiuti (sistemi di depurazione dei gas di scarico, «EGCS»)

Tipo di EGCS

Coefficiente

Unità

Esempi

(motore da 10 MW o consumo di OCD 40 t/giorno)

Fabbricante 1

Quantità di fanghi a circuito aperto

0,1

kg/MWh

0,1 × 10 MW × 24 = 24 kg/giorno

Quantità di fanghi a circuito chiuso (DAF- BOTU)

3,5 - 7,0

kg/MWh, a seconda di

SFOC, MCR e qualità del combustibile

3,5 × 10 MW × 24 = 840 kg/giorno

Quantità di fanghi a circuito chiuso (BOTU-M)

3,0

l/MWh/S %, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile

3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 1800 L/giorno

Fabbricante 2

Quantità di fanghi a circuito chiuso

2,5 -3,0

kg/t OCD consumata

2,5 × 40 t/giorno = 100 kg/giorno

NB: la quantità di fanghi del sistema di depurazione dei gas di scarico prodotta dipende in ultima analisi anche dalle caratteristiche specifiche dell’impianto: è pertanto opportuno consultare il manuale del sistema di depurazione dei gas di scarico fornito dal fabbricante. Informazioni nelle tabelle fornite dalle imprese interessate.


(1)  Estratto dallo studio dell’EMSA «La gestione a bordo delle navi dei rifiuti prodotti dalle navi», gennaio 2017.

(2)  L’evaporazione della frazione d’acqua dei fanghi oleosi è un processo che deve essere gestito con attenzione ed eseguito solo nella misura necessaria per consentire la combustibilità dei fanghi destinati all’incenerimento.


24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’effettiva applicazione dell’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta è fondamentale per affrontare efficacemente il problema dei rifiuti marini e di altri rifiuti immessi dalle navi nell’ambiente marino.

(2)

Un unico meccanismo unionale di selezione basato sul rischio dovrebbe prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/883.

(3)

Istituendo un meccanismo unionale di selezione basato sul rischio, le autorità competenti degli Stati membri disporranno di uno strumento di sostegno per adempiere all’impegno di ispezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/883.

(4)

Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/883, è opportuno tenere conto di diversi parametri, che congiuntamente forniscono una chiara indicazione del rischio. Tali parametri dovrebbero essere: la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti; il periodo di tempo trascorso dall’ultima ispezione; l’esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle autorità portuali competenti; il porto di scalo precedente e quello successivo; l’esistenza di un’esenzione per la nave in questione e le informazioni contenute in SafeSeaNet e THETIS-EU.

(5)

Al fine di garantire condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini delle ispezioni gli Stati membri classificano le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/883 nelle seguenti categorie di livello di rischio:

a)

livello di rischio 1 (rischio elevato);

b)

livello di rischio 2 (rischio medio);

c)

livello di rischio 3 (rischio basso);

d)

livello di rischio 4 (rischio minimo).

2.   Per ciascuna nave la categoria di livello di rischio è determinata sulla base dei parametri di rischio di cui alla tabella 1 dell’allegato.

3.   I parametri relativi al livello di rischio di cui alla tabella 1 dell’allegato si applicano secondo la metodologia di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato.

Articolo 2

Nel rispettare gli impegni di ispezione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri si conformano alle seguenti prescrizioni:

a)

dare priorità all’ispezione delle navi con una categoria di livello di rischio più elevata;

b)

selezionare in modo casuale per l’ispezione almeno l’1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.


ALLEGATO

Metodologia:

1.   

I parametri di rischio di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati per determinare il livello di rischio di una nave.

2.   

A ciascun parametro di rischio di cui alla tabella 1 è assegnato un codice cromatico diverso che rappresenta un livello di rischio: rosso (elevato), arancione (medio) o giallo (basso).

3.   

L’assegnazione del livello di rischio a una nave sulla base degli allarmi per i parametri di rischio di cui alla tabella 1 deve basarsi sui criteri di cui alla tabella 2.

4.   

Al fine di applicare più allarmi attivi concomitanti per l’assegnazione dei livelli di rischio di cui alla tabella 2 si possono applicare i fattori di conversione di cui alla tabella 3.

Tabella 1

Parametri di rischio

Numero del parametro di rischio

Livello di rischio dell’allarme (codice cromatico)

Descrizione del parametro di rischio

Criteri per attivare un allarme per il parametro di rischio

Criteri per disattivare l’allarme per il parametro di rischio

1

Arancione

Mancato rispetto degli obblighi di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.

L’allarme è attivato se la notifica anticipata dei rifiuti non è stata inviata o non contiene informazioni obbligatorie.

L’allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L’allarme deve essere rivalutato in ogni porto.

2

Arancione

Informazioni fornite dall’operatore, dall’agente o dal comandante conformemente all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.

L’allarme viene attivato se i controlli di validità del contenuto della notifica anticipata dei rifiuti rivelano che la nave potrebbe non essere conforme alla direttiva.

L’allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L’allarme deve essere rivalutato in ogni porto.

3

Arancione

Data delle ispezioni precedenti effettuate a norma dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/883.

L’allarme è attivato se nei 12 mesi precedenti la nave non è stata ispezionata a norma dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/883.

Nota: l’allarme dovrebbe essere attivo solo dopo il 28 giugno 2022.

L’allarme viene disattivato in seguito alla registrazione di un’ispezione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/883.

4

Rosso

Presenza di comunicazioni delle autorità di ispezione degli impianti portuali di raccolta, delle autorità portuali o di altri organismi competenti secondo le quali la nave non ha rispettato l’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

L’allarme viene attivato manualmente in THETIS-EU dagli ispettori degli impianti portuali di raccolta.

L’allarme viene disattivato una volta che l’ispezione si conclude (stato «Controllato») senza non conformità.

5

Arancione

Allarme per non conformità in relazione agli impianti portuali di raccolta

L’allarme viene attivato se negli ultimi 6 mesi sono state identificate non conformità della nave in relazione agli impianti portuali di raccolta, con una pertinente segnalazione in THETIS-EU.

L’allarme viene disattivato una volta che l’ispezione si conclude (stato «Controllato») senza non conformità.

6

Arancione

Sufficiente stoccaggio dedicato

L’allarme viene attivato se lo stoccaggio dedicato a bordo non è considerato sufficiente in base ai criteri utilizzati per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b).

L’allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L’allarme deve essere rivalutato in ogni porto.

7

Giallo

Porto di scalo successivo

Aumenta il livello di rischio se non appartiene all’UE o è sconosciuto. Ai fini del calcolo di questo allarme i porti situati in Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese l’Isola di Man, le Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico devono essere trattati come UE.

L’allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L’allarme deve essere rivalutato in ogni porto.

8

Giallo

Porto di scalo precedente

Aumenta il livello di rischio se non appartiene all’UE. Ai fini del calcolo di questo allarme i porti situati in Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese l’Isola di Man, le Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico devono essere trattati come UE.

L’allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L’allarme deve essere rivalutato in ogni porto.

9

Giallo

Allarme di esenzione

L’allarme viene attivato se la nave beneficia di un’esenzione e non viene ispezionata da 12 mesi, al fine di garantire che tali navi siano incluse nelle ispezioni.

L’allarme deve essere rivalutato in ogni porto.

10

Rosso

Allarme per incidente di tipo rifiuti

L’allarme viene attivato se in un porto precedente è stato emesso in SafeSeaNet un rapporto di incidente di tipo «rifiuti» riguardante la nave.

L’allarme viene disattivato alla conclusione di un’ispezione (stato «Controllato») attestante l’assenza di non conformità o una volta che l’incidente viene disattivato in SafeSeaNet.

Tabella 2

Assegnazione dei livelli di rischio in base al numero di input attivi

Criteri per i livelli di rischio

Livello di rischio 1

Uno o più allarmi rossi

Livello di rischio 2

Uno o più (1) allarmi arancioni

Livello di rischio 3

Uno o più (1) allarmi gialli

Livello di rischio 4

Nessun allarme attivo

Tabella 3

Fattori di conversione per combinare diversi parametri attivi concomitanti per l’applicazione dei livelli di rischio di cui alla tabella 2

Fattore di conversione

Tre allarmi gialli

Un allarme arancione

Tre allarmi arancioni

Un allarme rosso


(1)  Fino al numero che determina l’applicazione del fattore di conversione.


24.1.2022   

IT

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L 15/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/883, dovrebbero essere utilizzati i criteri di cui all’allegato.

(2)

I criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato corrispondono agli sforzi essenziali per ridurre i rifiuti. Essi dovrebbero pertanto essere obbligatori.

(3)

I criteri aggiuntivi di cui alla sezione 2 dell’allegato possono essere applicati per incentivare pratiche e attrezzature specifiche, che possono anche essere utili per ridurre i rifiuti. Tali criteri dovrebbero pertanto essere facoltativi.

(4)

Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali tengono conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.

2.   Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possono tenere conto dei criteri di cui alla sezione 2 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.


ALLEGATO

SEZIONE 1

Elenco dei criteri obbligatori di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Criteri

Elementi correlati

Allegato correlato della convenzione MARPOL

Possibili mezzi di verifica (1)

Separazione a bordo conformemente alla risoluzione MEPC.295(71) e garanzia del conferimento in impianti portuali di raccolta adeguati conformi all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883.

Funzionamento e gestione

Allegato V

Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, ricevuta di conferimento dei rifiuti, piano di gestione dei rifiuti solidi specifico per tipo di nave approvato dalla società di classificazione della nave, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.

Politiche di acquisto ecosostenibili (riducendo l’uso di materiali da imballaggio, ad esempio utilizzando imballaggi alla rinfusa, ed evitando la plastica monouso)

Gestione

Allegato V

Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, piano di gestione dei rifiuti solidi specifico per tipo di nave approvato dalla società di classificazione della nave, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.

SEZIONE 2

Elenco dei criteri facoltativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Criteri

Elementi correlati

Allegato correlato della convenzione MARPOL

Possibili mezzi di verifica (2)

Uso di combustibili alternativi (3) e di altre fonti di energia durante il viaggio fino al porto di scalo o all’ormeggio (ad esempio energia elettrica da terra, energia eolica, energia solare)

Progettazione delle navi, tecnologia e funzionamento

Allegato I

Green Award, bollettini di consegna del combustibile, registro degli idrocarburi, certificato statutario o di classe, piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP).

Uso di un sistema «White Box» < 5ppm (per controllare e monitorare lo scarico delle acque di sentina dalla nave)

Tecnologia e funzionamento

Allegato I

Certificato di classe, documentazione di omologazione

Separatore di acque oleose (OWS) < 5 ppm

Tecnologia e funzionamento

Allegato I

Certificato di classe, documentazione di omologazione, Green Award, Clean Shipping Index (CSI), Green Marine, Blue Angel

OWS < 5 ppm + sistema di allarme e arresto automatico per le navi < 10 000 GT

Tecnologia e funzionamento

Allegato I

Certificato di classe, documentazione di omologazione, Green Award, CSI, Green Marine, Blue Angel

Le navi non utilizzano apparecchiature di filtraggio degli idrocarburi per gli scarichi, ma separano tutte le acque di sentina e i fanghi e successivamente li scaricano negli impianti portuali di raccolta.

Funzionamento

Allegato I

Registro degli idrocarburi, ricevute di conferimento dei rifiuti

Sistema di trattamento delle acque reflue in conformità alla risoluzione MEPC.227(64) dell’Organizzazione marittima internazionale per tutte le navi, ad eccezione delle navi da passeggeri che operano in zone speciali di cui all’allegato IV della convenzione MARPOL

Tecnologia, funzionamento e gestione

Allegato IV

Dichiarazione UE di conformità a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)o certificato di classe. Inoltre, verifica periodica in condizioni d’uso da parte di verificatori indipendenti.

Le navi non scaricano le acque reflue in mare e consegnano tutte le acque reflue non trattate e/o trattate e/o i fanghi di depurazione agli impianti portuali di raccolta

Funzionamento

Allegato IV

Ricevute di conferimento dei rifiuti

Riutilizzo e riciclaggio a bordo

Funzionamento e gestione

Allegato V

ISO 21070, Green Marine, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.


(1)  Possono essere accettati sistemi aggiuntivi in base ai quali le navi possono dimostrare di soddisfare i criteri.

(2)  Possono essere accettati sistemi aggiuntivi in base ai quali le navi possono dimostrare di soddisfare i criteri.

(3)  Come definiti nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).


24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati siano raccolti e trasmessi alla Commissione.

(2)

Il manuale di Eurostat sulle statistiche sui rifiuti (2) dovrebbe servire da base per statistiche sui rifiuti di alta qualità, armonizzate ed efficienti conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nonché coerenti con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consentendo il confronto dei dati tra gli Stati membri.

(3)

La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede la comunicazione elettronica della notifica anticipata dei rifiuti, che comprende informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati, ed è necessario prevedere una metodologia specifica per la raccolta di informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati dalle navi da pesca che sono soggette alla direttiva (UE) 2019/883, ma escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE.

(4)

Non è sempre possibile o efficace sotto il profilo dei costi misurare sia la massa sia il volume dei rifiuti accidentalmente pescati. Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere consentito stimare la massa in funzione del volume o il volume in funzione della massa, utilizzando una stima della densità dei rifiuti accidentalmente pescati adeguata alle circostanze del caso.

(5)

Al fine di garantire l’omogeneità, la qualità e la comparabilità dei dati raccolti per il monitoraggio del volume e della quantità di rifiuti accidentalmente pescati in tutti gli Stati membri, gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il metodo di raccolta di dati da parte degli Stati membri sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati è coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti.

2.   Per le navi da pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa sulle informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.

3.   Per le navi da pesca che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa su uno dei seguenti metodi descritti nel manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti:

a)

indagini;

b)

fonti amministrative o altre fonti;

c)

procedure di stima statistica;

d)

una combinazione dei metodi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 2

1.   I rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell’allegato.

2.   I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini.

3.   La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.

4.   La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.

Articolo 3

1.   Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa.

2.   Se del caso, la conversione del volume (V) in massa (m) è calcolata con la formula seguente:

m = ρV

dove ρ è la densità stimata del materiale (kgm-3), m è la massa (kg) e V è il volume (m3).

Articolo 4

A decorrere dal 1o gennaio 2022 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per i periodi annuali dal 1o gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono state raccolte.

Gli Stati membri comunicano i dati raccolti per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2022, per quanto più possibile conformemente all’allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.

(2)  «Manuale sulle statistiche sui rifiuti — Un manuale per la raccolta di dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti» (edizione 2013), Eurostat Methodologies and Working papers, doi:10.2785/4198.

(3)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(5)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).


ALLEGATO

Tabella 1

Componenti dei rifiuti accidentalmente pescati

Livello 1

Plastica

Metallo

Gomma

Legno

Tessili

Altri rifiuti

Livello 2

Reti

Boe

Scatole per il pesce

Cavi/corde

Bottiglie

Imballaggi

Reggette

Schiuma

Taniche

Fusti di olio

Fibra di vetro

Sacchi per fertilizzanti e mangimi

Altri oggetti di grandi dimensioni

Fusti di olio

Fili

Latte per vernici

Filtri dell’olio

Altri oggetti

Guanti

Pneumatici e cinghie

Stivali

Altri oggetti

Nasse da pesca

Casse

Pallet

Altri oggetti

Corde

Indumenti e calzature

Altri oggetti

Vetro

Rifiuti medici

Rifiuti sanitari

Altri oggetti


Tabella 2

Elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione

Celle corrispondenti della tabella 3 da comunicare

Obbligatorio

Massa totale e volume totale di tutti i rifiuti accidentalmente pescati.

Celle delle colonne 1 e 4 della riga 1 (carattere in grassetto)

Facoltativo

Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati in base alla loro origine: ALDFG (*1) e altri rifiuti marini.

Tutte le celle della riga 1

Facoltativo

Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per tipo di materiale (plastica, metalli, gomma e altri rifiuti).

Tutte le celle delle colonne 1 e 4

Facoltativo

Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per origine e tipo di materiale

Tutte le celle della tabella 3


Tabella 3

Formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

 

1

2

3

4

5

6

Massa totale (tonnellate)

ALDFG (*2) (tonnellate)

Altri rifiuti marini (tonnellate)

Volume totale (m3)

ALDFG (*2) (m3)

Altri rifiuti marini (m3)

1

Totale

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Plastica

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Metallo

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Gomma

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Legno, tessili e altri rifiuti

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2


(*1)  Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.

(*2)  Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.


Rettifiche

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/21


Rettifica della direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione, del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279 del 31 ottobre 2019 )

Pagina 34, allegato, tabella, decima riga (Tricloruro di fosforile):

anziché:

«233-046-7

10025-87-3

Tricloruro di fosforile

0,064

0,01

0,12

0,02

—»,

leggasi:

«233-046-7

10025-87-3

Tricloruro di fosforile

0,064

0,01

0,13

0,02

—».