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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/54 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 239, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali terrestri detenuti. Più precisamente, la parte VI di tale regolamento delegato stabilisce norme speciali per l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno. Al momento l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede solo norme speciali per i cavalli registrati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo un’esportazione temporanea in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri. |
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(2) |
Al fine di agevolare la partecipazione di ungulati a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli («eventi») che si svolgono al di fuori dell’Unione, è necessario prevedere una deroga a determinate prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per le partite di ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione subito dopo. Tuttavia per ridurre al minimo i rischi per la sanità animale e data l’attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda talune malattie dei suini e del pollame, tale deroga dovrebbe essere limitata a determinate specie di ungulati, vale a dire ai bovini, agli ovini e ai caprini («deroga relativa agli ungulati»). L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per includere tale deroga relativa agli ungulati. |
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(3) |
Le norme speciali per la deroga relativa agli ungulati dovrebbero tenere conto dei potenziali rischi per la sanità animale che potrebbero derivare da tali tipi di movimenti finalizzati alla partecipazione ad eventi ed essere proporzionate ai rischi per la sanità animale implicati. Tali norme speciali dovrebbero pertanto essere sufficientemente rigorose da garantire che gli animali che partecipano agli eventi non vengano a contatto con animali di stato sanitario inferiore che non soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite dal diritto dell’Unione. |
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(4) |
Inoltre, poiché le operazioni effettuate durante gli eventi e quelle effettuate nei centri di raccolta sono simili, è opportuno stabilire prescrizioni equivalenti a quelle applicabili ai centri di raccolta in paesi terzi o territori, di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che si basano sulle prescrizioni applicabili nell’Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (3). |
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(5) |
Oltre a tutte queste misure di riduzione dei rischi, è altresì necessario limitare il periodo durante il quale gli animali sono esposti ai potenziali rischi per la sanità animale posti da tali tipi di movimenti finalizzati alla loro partecipazione agli eventi e dal soggiorno al di fuori del territorio dell’Unione. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:
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1. |
il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 177 Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione»; |
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2. |
è aggiunto il paragrafo seguente: «3. In deroga all’articolo 11, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione che sono spostati per un periodo non superiore a 15 giorni in un paese terzo o un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli (“l’evento”) è consentito a partire da tale paese terzo o territorio purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
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17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/55 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo modello di certificato per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ungulati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), e l’articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni relative all’ingresso nell’Unione sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (3). |
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(2) |
L’articolo 239, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2016/429 prevede la possibilità per la Commissione di adottare norme speciali in materia di deroghe alle prescrizioni generali per l’ingresso nell’Unione di animali che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione da tale paese terzo o territorio. Sulla base di tale articolo, l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione (4) al fine di stabilire norme speciali per l’ingresso di ungulati originari dell’Unione che vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli (eventi) organizzati al di fuori dell’Unione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione subito dopo. |
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(3) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (5) stabilisce, tra l’altro, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione e per il transito attraverso l’Unione di animali terrestri. Tale regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcun modello di certificato che accompagni le partite di ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi organizzati al di fuori dell’Unione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione subito dopo. In tale certificato l’autorità competente del paese terzo o territorio in cui si svolge l’evento dovrebbe fornire le necessarie garanzie sulla conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per tali ingressi specifici di animali di cui all’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 modificato. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, è pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 onde disporre che tale modello di certificato accompagni tali partite. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie di animali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. In particolare, l’allegato II, parte 1, di tale regolamento di esecuzione contiene l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ungulati. La parte 4 di tale allegato prevede determinate garanzie in materia di sanità animale che possono essere stabilite per determinati paesi terzi, territori o loro zone in conformità all’articolo 237 del regolamento (UE) 2016/429. A causa dei rischi per la sanità animale che potrebbero derivare dai movimenti di ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione subito dopo, la possibilità prevista all’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativa al ritorno nell’Unione di tali ungulati dopo la partecipazione a eventi organizzati al di fuori dell’Unione dovrebbe essere limitata a determinati paesi terzi e territori che offrano le necessarie garanzie. Tale possibilità dovrebbe essere pertanto descritta come una garanzia in materia di sanità animale nell’allegato II, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed essere limitata a determinati paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ungulati nella parte 1 di tale allegato. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:
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1. |
all’articolo 14, dopo la lettera k) è aggiunta una nuova lettera l):
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2. |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:
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1. |
Nella sezione relativa agli ungulati all’interno della tabella che elenca i modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione e per il transito attraverso l’Unione, dopo la voce «CAM-CER», è aggiunta la seguente voce:
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2. |
dopo il capitolo 12 e prima del capitolo 13 è inserito il seguente capo 12 bis: «Capitolo 12 bis MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI UNGULATI CHE SONO ORIGINARI DELL’UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO PER PARTECIPARE A EVENTI, ESPOSIZIONI, MOSTRE E SPETTACOLI, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL’UNIONE (MODELLO «ENTRY-EVENTS»)
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ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
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1. |
la parte 1 è così modificata:
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2. |
nella parte 4, dopo la voce relativa alla garanzia sanitaria animale «ADV» è aggiunta la seguente voce:
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17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/56 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione (2). |
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(2) |
Il 3 giugno 2021 la società Ninghai Organic Chemical Factory (codice addizionale TARIC (3) A689), soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping dell'8,3 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. |
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(3) |
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione. |
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(5) |
Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. |
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(6) |
Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a partire dal 16 maggio 2019, che è il giorno in cui è stata registrata dall'ufficio per la supervisione e l'amministrazione del mercato della contea di Ninghai. La modifica del nome dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere da tale data. |
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(7) |
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A689. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 è così modificato:
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«Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai |
A689» |
è sostituito da
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«Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai |
A689». |
2. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 per quanto riguarda Ninghai Organic Chemical Factory.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 164 del 29.6.2018, pag. 14.
(3) Tariffa integrata dell'Unione europea.
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17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/57 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (2). |
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(2) |
La società Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd («Oyama»), codice addizionale TARIC (3) B773, soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping dello 0 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd per esigenze di sviluppo commerciale e di aver aggiunto un ulteriore ambito di attività concernente la ricerca e lo sviluppo sui motori e sul relativo sistema di controllo. In seguito alla modifica del nome (4), il 23 novembre 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicabile sotto il nome precedente. |
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(3) |
La Commissione ha esaminato le informazioni contenute nel fascicolo e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata il 3 novembre 2020 presso le autorità competenti (ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Taicang) e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione e in particolare l’aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile. |
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(4) |
Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC B773, e fissare la data in cui prende effetto la modifica del nome alla data di registrazione, ossia il 3 novembre 2020. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato:
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«Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd |
B773» |
è sostituito da
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«Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd |
B773». |
2. A decorrere dal 3 novembre 2020 il codice addizionale TARIC B773, precedentemente attribuito a Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, si applica a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
3. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1).
(3) Tariffa integrata dell’Unione europea.
(4) Avviso di approvazione della registrazione della modifica emesso dall’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Taicang, registrazione di modifica di società di investimento estero n. 11030002 del 3 novembre 2020.
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17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/58 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici » a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchiesta iniziale e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), del Giappone, della Repubblica di Corea («Corea»), della Federazione russa («Russia») e degli Stati Uniti d’America («USA») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». |
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(2) |
Sulla base delle specifiche circostanze dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha deciso che i dazi variabili sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione per tre diverse categorie di GOES fossero la forma di misura più appropriata per i seguenti motivi:
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(3) |
I tre prezzi minimi all’importazione attualmente in vigore sono compresi tra 1 536 EUR/tonnellata e 2 043 EUR/tonnellata. Si applicano ai produttori esportatori menzionati singolarmente, per i quali sono stati stabiliti margini di dumping individuali, di tutti i paesi interessati, ossia RPC, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti d’America:
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1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
La domanda di riesame è stata presentata il 29 luglio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di GOES dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di GOES originari della Cina, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America («i paesi interessati») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («l’avviso di apertura»). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(7) |
L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.5. Recesso del Regno Unito dall’Unione europea
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(8) |
Il presente procedimento è stato avviato il 30 ottobre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. |
|
(9) |
Con una nota al fascicolo (5) datata 14 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Non sono pervenute osservazioni da parte degli operatori del Regno Unito. |
1.6. Parti interessate
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(10) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nei paesi interessati, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all’inchiesta di riesame, invitandoli a partecipare. |
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(11) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(12) |
La Commissione ha tenuto audizioni con diversi utilizzatori, varie associazioni di utilizzatori e produttori esportatori durante il riesame in previsione della scadenza. |
1.7. Campionamento
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(13) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(14) |
Nell’avviso di apertura, la Commissione ha dichiarato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta. Alla data di pubblicazione dell’avviso di apertura, il 30 ottobre 2020, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo dichiarando che, dato il numero limitato di produttori noti nell’Unione europea, il campionamento dei produttori dell’UE non era ritenuto necessario e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. Tutti i quattro produttori noti dell’Unione sono stati pertanto invitati a presentare una risposta dettagliata al questionario e ad acconsentire a una verifica delle risposte al questionario. |
1.7.2. Campionamento degli importatori
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(15) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(16) |
Solo un importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento. |
1.7.3. Campionamento dei produttori nei paesi interessati
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(17) |
Considerato il numero presumibilmente elevato di produttori nei paesi interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento. |
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(18) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori nei paesi interessati di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni dei paesi interessati di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(19) |
Quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori (due società in Giappone, una società nella RPC e una in Russia) hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Nessuno dei produttori statunitensi o coreani contattati si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste. In considerazione del ridotto numero di produttori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario per nessuno dei paesi interessati. |
1.8. Risposte al questionario
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(20) |
All’apertura del caso, copie dei questionari sono state rese disponibili sul sito web della DG Commercio (6). |
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(21) |
La Commissione ha anche inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario ed è stato pertanto informato che la Commissione avrebbe utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
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(22) |
Le risposte al questionario sono pervenute da tutti i quattro produttori noti dell’Unione e dall’importatore indipendente che ha collaborato. Si sono manifestati sette utilizzatori che hanno espresso la volontà di partecipare all’inchiesta. Sono stati invitati a compilare il questionario destinato agli utilizzatori. Solo quattro di loro tuttavia hanno collaborato pienamente all’inchiesta, fornendo risposte complete al questionario in entrambe le versioni, pubblica e riservata. |
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(23) |
Un gruppo di produttori esportatori della RPC, China Baowu Steel Group Co. Ltd. («il gruppo Baoshan»), composto dai due produttori esportatori Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel») e Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., («WISCO»), e un gruppo di produttori esportatori del Giappone, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone («Nippon Steel»), hanno risposto al questionario. Il produttore russo, Novolipetsk Steel («NLMK»), che inizialmente aveva acconsentito ad essere incluso nel campione, non ha fornito una risposta completa al questionario, ma nella sua comunicazione del 10 dicembre 2020 ha fornito informazioni limitate nello specifico alla sua capacità e produzione. La Commissione ha pertanto informato la società e la Federazione russa che avrebbe applicato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. NMLK ha risposto, ma la risposta è stata presentata dopo il termine specificato e in ogni caso non avrebbe modificato la valutazione della Commissione. |
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(24) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha affermato che la Commissione non ha specificato un termine per la presentazione delle osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base da parte della Commissione. NLMK ha sostenuto inoltre che la Commissione non avrebbe dovuto applicare l’articolo 18 in relazione a questa parte della sua risposta al questionario. |
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(25) |
La Commissione in effetti non ha specificato un termine per la risposta alla lettera in cui indicava la sua intenzione di applicare l’articolo 18. NLMK tuttavia aveva già affermato nella sua comunicazione del 10 dicembre 2020 di avere interrotto la compilazione della risposta al questionario a causa di circostanze particolari e che non avrebbe fornito una risposta completa al questionario. In sintesi, NLMK ha fornito solo informazioni frammentarie, limitate nello specifico alla sua capacità produttiva e al suo volume di produzione. |
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(26) |
Di conseguenza, poiché NMLK non ha fornito informazioni sufficientemente attendibili in merito alla capacità produttiva e ai volumi di produzione, come spiegato ai considerando da 241 a 245, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili nel fascicolo. In ogni caso, come indicato al considerando 242, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da NMLK per quanto possibile a questo proposito. |
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(27) |
L’altro gruppo di produttori esportatori del Giappone, JFE Steel Corporation («JFE Steel»), che inizialmente aveva acconsentito ad essere incluso nel campione, ha fornito una risposta incompleta al questionario, limitata alle vendite all’esportazione nell’UE e nel resto del mondo. JFE Steel è stata pertanto informata del fatto che la Commissione avrebbe applicato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le informazioni mancanti. |
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(28) |
I produttori degli USA e della Corea non hanno collaborato. La Commissione ha pertanto informato gli USA e la Corea che avrebbe applicato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
1.9. Verifica
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(29) |
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. |
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(30) |
In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (7). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle parti interessate di seguito indicate.
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1.10. Divulgazione delle informazioni
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(31) |
Il 21 ottobre 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Il 22 novembre 2021 la Commissione ha inviato a Nippon Steel un’ulteriore divulgazione finale concernente una rettifica dei calcoli del dumping. Non sono pervenute osservazioni. |
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(32) |
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(33) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, costituito da prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES»), di spessore superiore a 0,16 mm, originari della RPC, del Giappone, della Corea, della Russia e degli USA, attualmente classificati con i codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225110011, 7225110015 e 7225110019) ed ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 e 7226110096) («il prodotto oggetto del riesame»). |
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(34) |
I GOES sono prodotti da rotoli (coils) laminati a caldo di acciaio al silicio di diversi spessori, in cui i grani sono orientati in modo uniforme per migliorare la conduttività magnetica. I difetti a livello di conduttività sono chiamati «perdite» (core loss), sono l’indicatore primario della qualità del prodotto e sono espressi in W/kg. I GOES possono essere di tipo ad alta permeabilità e di tipo standard o convenzionale. A parità di spessore della lamiera, i tipi ad alta permeabilità sono caratterizzati da perdite minori. I tipi ad alta permeabilità inoltre possono essere a dominio rifinito (domain refined, «DR») e in tal caso presentano perdite ancora minori a seguito dell’incisione di linee sottili sulla superficie dell’acciaio. |
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(35) |
Nonostante le differenze di permeabilità, di spessore e di larghezza, tutti i tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta di riesame condividono sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base. |
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(36) |
I GOES sono utilizzati principalmente nelle apparecchiature elettriche in cui il flusso magnetico può essere costretto ad allinearsi nella direzione «orientata», come nella trasmissione di energia elettrica su grandi distanze. Il prodotto oggetto del riesame è pertanto utilizzato come materiale di base nei trasformatori elettrici e di distribuzione. |
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(37) |
I GOES sono utilizzati anche nei reattori in derivazione, che sono impiegati nei sistemi di trasmissione dell’energia ad alta tensione per stabilizzare la tensione durante le variazioni di carico. Il prodotto oggetto del riesame può essere utilizzato anche in apparecchiature dotate di trasformatori più piccoli, compresi gli elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche, aeronautiche e aerospaziali. I GOES possono inoltre essere utilizzati nei grandi generatori ad alte prestazioni, quando le caratteristiche di progetto consentono di sfruttare in modo efficiente le caratteristiche magnetiche direzionali. |
2.2. Prodotto simile
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(38) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
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(39) |
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(40) |
NLMK e il governo russo hanno sostenuto che i prezzi medi inferiori delle importazioni dalla Federazione russa si spiegano con la quota significativa di GOES di «seconda» e «terza scelta» esportati (con difetti multipli, numerosi punti di saldatura e mancanza di planarità), e che questi ultimi tipi non sono in concorrenza con altri tipi del prodotto oggetto del riesame. I GOES esportati di «seconda» e «terza scelta» costituiscono prodotti diversi e non sono conformi alle norme tecniche europee A loro parere quindi il materiale di «seconda» e «terza scelta» dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, o essere contraddistinto da un (quarto) livello di prezzo minimo all’importazione distinto che ne rifletta il valore di mercato eccezionalmente basso. |
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(41) |
La Commissione ha respinto le richieste di cui sopra, poiché né la definizione del prodotto né il prezzo minimo all’importazione possono essere modificati nel quadro di un riesame in previsione della scadenza. |
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(42) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha affermato che un’autorità imparziale incaricata dell’inchiesta avrebbe dovuto avviare con sollecitudine un riesame intermedio parziale limitato alla definizione del prodotto e/o alla forma delle misure. La Commissione ha respinto tale argomentazione, poiché non disponeva di elementi di prova sufficienti per avviare una simile inchiesta. |
3. RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
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(43) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dai paesi interessati. |
3.1. Osservazioni preliminari
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(44) |
Nessuno dei produttori in Russia, negli USA e in Corea ha collaborato all’inchiesta. |
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(45) |
La Commissione ha informato le autorità di tutti i tre paesi interessati che, a causa della mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle conclusioni concernenti Russia, USA e Corea. A tale riguardo la Commissione non ha ricevuto dalle autorità dei tre paesi alcuna osservazione o richiesta di intervento del consigliere auditore. |
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(46) |
Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la Russia, gli USA e la Corea si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni pubblicamente disponibili, come i siti web ufficiali delle società, le informazioni contenute nella domanda di riesame e quelle fornite dalle parti che hanno collaborato durante l’inchiesta di riesame. La Commissione ha anche utilizzato varie statistiche sulle importazioni, tra cui le statistiche della banca dati Comext di Eurostat e Global Trade Atlas («GTA»). |
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(47) |
Con riferimento al gruppo Baoshan e in seguito ai controlli incrociati a distanza, la Commissione ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per quanto riguarda il costo del lavoro. Di fatto, come spiegato al considerando 207, la società non ha fornito elementi di prova verificati e affidabili in merito al calcolo delle ore lavorative destinate alla fabbricazione di GOES. |
3.2. Giappone
3.2.1. Osservazioni preliminari
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(48) |
Solo un produttore esportatore giapponese (Nippon Steel) ha collaborato pienamente alla presente inchiesta. In seguito all’apertura, il secondo produttore esportatore noto giapponese (JFE Steel) si è manifestato e ha fornito una risposta incompleta al questionario, limitata a vendite all’esportazione, produzione e capacità. La Commissione ha pertanto informato JFE Steel e il governo giapponese della sua intenzione di applicare i dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni. |
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(49) |
Le conclusioni di cui alla presente sezione si sono quindi basate in parte sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno. A tale scopo sono state utilizzate le informazioni fornite da Nippon Steel, le informazioni fornite da JFE sulle vendite all’esportazione, la domanda di riesame in previsione della scadenza, statistiche Eurostat e informazioni pubblicamente disponibili. |
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(50) |
I due produttori esportatori giapponesi hanno fornito il 100 % delle esportazioni dal Giappone verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.2.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.2.1. Valore normale
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(51) |
La Commissione ha stabilito il valore normale per Nippon Steel sulla base di quanto segue. La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha pienamente collaborato fosse rappresentativo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dall’unico produttore esportatore che ha collaborato erano rappresentative. |
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(52) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell’Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno. |
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(53) |
La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato pienamente per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il PIR rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che tali tipi di prodotto erano rappresentativi. |
|
(54) |
La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta di riesame per Nippon Steel nel suo complesso, allo scopo di decidere se utilizzare il prezzo di vendita reale praticato sul mercato interno per il calcolo del valore normale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(55) |
Il valore normale si basa sul prezzo reale praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
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(56) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(57) |
Il valore normale è il prezzo reale praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame se:
|
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(58) |
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che oltre il 90 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. A seconda del tipo di prodotto, il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame nella situazione descritta al considerando 56, o come media ponderata delle sole vendite remunerative nella situazione descritta al considerando 57. |
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(59) |
Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
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(60) |
Per questi tipi di prodotto il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dell’unico produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta di riesame i seguenti elementi:
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(61) |
Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. |
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(62) |
Nel caso di JFE Steel, in mancanza di collaborazione la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno. Poiché non erano disponibili dati affidabili concernenti i prezzi praticati da JFE Steel sul mercato interno, la Commissione ha stabilito un valore normale costruito utilizzando il metodo e i valori contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
3.2.2.2. Prezzo all’esportazione
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(63) |
Nippon Steel esportava nell’Unione solo tramite operatori commerciali collegati. Il prezzo all’esportazione è stato dunque costruito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ossia sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti realizzati. |
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(64) |
Poiché JFE Steel esportava direttamente nell’UE, il suo prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.2.2.3. Confronto
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(65) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte a livello franco fabbrica. |
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(66) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio e spese accessorie, dei costi del credito e degli oneri bancari a carico del produttore esportatore che ha collaborato, ove opportuno e giustificato. |
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(67) |
Nippon Steel non effettuava vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto esportati nell’UE. In considerazione del volume elevato di vendite all’esportazione per cui era possibile effettuare un confronto e tenendo conto del fatto che, nell’ambito di un riesame in previsione della scadenza, non è necessario stabilire l’importo esatto del dumping, ma solo il rischio di persistenza o reiterazione del dumping in futuro, la Commissione ha ritenuto che il confronto effettuato come stabilito fosse accurato. |
|
(68) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Nippon Steel ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto calcolare il margine di dumping applicabile a Nippon Steel sulla base di tutte le vendite all’esportazione nell’UE e con riferimento alla giurisprudenza esistente (9). |
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(69) |
La Commissione ha rammentato che il margine di dumping non riguardava tutte le vendite all’esportazione nell’UE perché, come spiegato al considerando 67, non esistevano vendite corrispondenti sul mercato interno per alcuni dei tipi di prodotto esportati nell’UE dalla società. Tali tipi di prodotto (che costituivano il 38 % della quantità totale esportata) inizialmente non sono stati inclusi nei calcoli del dumping poiché la società non aveva fornito i relativi costi di produzione. Al fine di calcolare un margine di dumping per il 100 % delle vendite all’esportazione nell’UE e in assenza di dati più precisi dalla società, la Commissione ha deciso di raggruppare i tipi di prodotto sulla base della loro larghezza, un parametro con un’incidenza inferiore sul costo di produzione e sul prezzo di vendita rispetto alla perdita e allo spessore. Il valore normale per tutti i tipi di prodotto è stato costruito su tale base. I calcoli del dumping rettificati sono stati comunicati alla società e non sono pervenute osservazioni. |
3.2.2.4. Margine di dumping
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(70) |
Per Nippon Steel e JFE Steel, dal confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è emerso che le rispettive vendite nell’UE sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di dumping per Nippon Steel era all’incirca del 31 %, mentre per JFE Steel era all’incirca del 19 %. |
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(71) |
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.2.3. Rischio della persistenza del dumping
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(72) |
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure sulle importazioni di GOES dal Giappone. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata del Giappone e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
a) Capacità inutilizzata
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(73) |
Sulla base delle risposte al questionario dei due produttori esportatori noti del Giappone, la Commissione ha stabilito che la capacità produttiva giapponese ammontava a [350 000 - 410 000] tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(74) |
Sulla base della stessa serie di dati, la Commissione ha stabilito che la capacità inutilizzata di GOES in Giappone era all’incirca di [50 000 - 110 000] tonnellate. |
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(75) |
Nippon Steel ha affermato che la capacità inutilizzata del Giappone era sovrastimata, poiché la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il Giappone si concentra sul tipo di GOES con lo spessore di lamiera più sottile, con una minore resa volumetrica rispetto al tipo di GOES prodotto dall’industria dell’Unione e altri paesi interessati. |
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(76) |
Dall’analisi dei modelli esportati nell’Unione e negli altri principali paesi d’esportazione, come India e Messico, è emerso che la stragrande maggioranza dei modelli esportati da Nippon Steel presentava uno spessore di lamiera analogo o superiore ai prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione. La quota dei tipi di prodotto con spessore di lamiera più sottile esportati nell’UE inoltre era significativa e questo tipo di prodotto effettivamente era richiesto sul mercato dell’Unione. In altre parole, anche se la capacità inutilizzata corrispondesse esclusivamente, quod non, a prodotti con spessore di lamiera più sottile, il mercato dell’Unione presenterebbe una domanda di questo tipo di prodotti. |
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(77) |
La Commissione inoltre ha basato la sua valutazione della capacità inutilizzata sulle informazioni fornite dai produttori esportatori giapponesi. Non è chiaro quindi come avrebbe potuto sovrastimare la capacità inutilizzata, se i dati derivavano dagli stessi produttori esportatori. La Commissione ha ritenuto in ogni caso che l’argomentazione relativa alla resa non fosse sufficientemente dettagliata né comprovata, in quanto non indicava una corrispondente differenza in termini di capacità produttiva o inutilizzata connessa alla presunta differenza in termini di resa. Tale argomentazione inoltre è stata sollevata esclusivamente da Nippon Steel e non conteneva informazioni in merito alla gamma di spessori di lamiera dell’altro principale produttore esportatore giapponese. Sulla base di quanto precede la Commissione ha respinto tale argomentazione. |
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(78) |
La Commissione ha inoltre osservato che i produttori esportatori giapponesi fabbricano anche acciai magnetici a grani non orientati («NOES»). Per la fabbricazione di GOES e NOES si utilizzano gli stessi impianti. Ciò significa che è tecnicamente possibile liberare capacità produttiva dai NOES per trasferirla ai GOES. Un simile spostamento potrebbe verificarsi in futuro qualora i produttori esportatori giapponesi avessero l’incentivo economico per farlo. La capacità inutilizzata riscontrata quindi potrebbe anche aumentare ulteriormente. |
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(79) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo giapponese e Nippon Steel hanno affermato che i produttori giapponesi non possono liberare capacità destinata alla produzione di NOES a vantaggio della produzione di GOES per l’esportazione nell’UE, poiché Nippon Steel è vincolata da contratti stipulati con produttori di veicoli elettrici per la produzione di NOES. In tale contesto, è stato sostenuto che la valutazione della capacità inutilizzata non dovrebbe basarsi su tale elemento. |
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(80) |
La Commissione ha preso nota dell’esistenza di contratti vincolanti stipulati con produttori di veicoli elettrici per la produzione di NOES, che di per sé non consentono di liberare capacità produttiva per i GOES nell’immediato. La Commissione tuttavia ha anche valutato che, qualora l’andamento del mercato dei veicoli elettrici fosse negativo, i produttori esportatori giapponesi potrebbero destinare una maggiore capacità alla produzione di GOES, dato che per la fabbricazione di GOES e NOES si utilizzano gli stessi impianti. In ogni caso, a prescindere dall’andamento della domanda di NOES nei prossimi anni, la Commissione ha ritenuto che le sue conclusioni sulla valutazione della capacità inutilizzata di cui al considerando 74 restassero valide, poiché si basavano sull’esistenza di una notevole capacità inutilizzata riferita esclusivamente ai GOES, senza l’aggiunta di ulteriore capacità disponibile connessa alla produzione di NOES. |
b) Attrattiva del mercato dell’Unione
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(81) |
In termini di dimensioni, il mercato dell’Unione (un consumo di oltre 265 000 -280 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame) è tra i maggiori mercati per i GOES a livello mondiale. Tra i paesi interessati, solo la RPC ha un mercato interno più grande di quello dell’UE, mentre gli USA, la Corea, la Russia e il Giappone presentano un consumo interno molto più limitato. |
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(82) |
La capacità inutilizzata stabilita corrisponde al [28 - 31 %] del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato al considerando 259. Nel contempo, è probabile che la capacità inutilizzata sarà indirizzata in grandi quantitativi verso il mercato dell’Unione, in caso di scadenza delle misure. In effetti il mercato interno giapponese assorbe all’incirca un quarto della capacità produttiva giapponese ed è sempre stato soddisfatto quasi al 100 % dalla produzione interna. |
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(83) |
L’industria giapponese dei GOES inoltre è orientata all’esportazione, poiché oltre il [70 - 80] % della produzione è destinato all’esportazione. La Cina e gli USA, infine, hanno istituito misure di difesa commerciale che in effetti riducono l’accesso dei produttori esportatori giapponesi a quei mercati importanti. Le esportazioni giapponesi verso la RPC, in particolare, hanno subito un brusco calo subito dopo l’istituzione di misure da parte di quest’ultima. |
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(84) |
I produttori esportatori giapponesi inoltre dispongono di un sistema di distribuzione consolidato all’interno dell’Unione europea e possono quindi aumentare prontamente le spedizioni verso il mercato dell’Unione. |
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(85) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, una parte sostanziale delle attuali esportazioni e della capacità inutilizzata del Giappone sarebbe reindirizzata verso l’Unione. |
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(86) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo giapponese e Nippon Steel hanno affermato che il mercato dell’Unione non era più attraente come nel periodo dell’inchiesta iniziale, che i produttori giapponesi intendono attivarsi per conquistare i mercati asiatici in ascesa e che le esportazioni dal Giappone non inonderanno il mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. |
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(87) |
Nippon Steel ha inoltre osservato che le conclusioni della Commissione sull’attrattiva del mercato dell’Unione erano prive di fondamento in quanto si basavano esclusivamente sulle sue dimensioni. A tale proposito Nippon Steel ha indicato altri elementi specifici relativi all’attrattiva del mercato dell’Unione, quali il livello dei prezzi, la presenza di una solida industria nazionale, la domanda di un tipo di prodotto specifico, misure di difesa commerciale e/o disincentivi associati al trasporto. |
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(88) |
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione relativa al mercato asiatico non fosse suffragata da elementi di prova. In ogni caso, i produttori esportatori giapponesi hanno continuato ad esportare quantitativi consistenti e hanno mantenuto la rispettiva quota di mercato nell’Unione durante il periodo in esame, nonostante tutti i fattori citati da Nippon Steel, il calo dei consumi e le misure in vigore. |
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(89) |
Il mercato dell’UE inoltre è stato il terzo maggior mercato di esportazione per i produttori esportatori giapponesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (10). Da un’analisi dell’andamento delle vendite all’esportazione dei due produttori esportatori giapponesi inoltre è emerso che le rispettive esportazioni verso paesi non-UE nel periodo in esame sono diminuite molto di più (-[25-35] %) delle esportazioni nell’UE (-[5-15] %) nello stesso periodo. |
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(90) |
Oltre alle sue dimensioni e ai grandi quantitativi che i produttori esportatori giapponesi possono vendere sul mercato dell’UE, la Commissione ha anche rilevato che il mercato dell’Unione è caratterizzato da livelli di prezzo elevati e da una presenza significativa di importazioni, a dimostrazione della sua attrattiva per i produttori di GOES al di fuori dell’UE. Su tale base le argomentazioni sono state respinte. |
c) Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping
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(91) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio della persistenza futura del dumping in caso di scadenza delle misure. Considerando i prezzi di dumping dei GOES esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la capacità inutilizzata del Giappone e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso inoltre che, in caso di scadenza delle misure, consistenti quantitativi di GOES dal Giappone potrebbero entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. |
3.3. Repubblica di Corea
3.3.1. Pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.3.1.1. Osservazioni preliminari
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(92) |
In assenza di collaborazione da parte di produttori esportatori coreani, come indicato al considerando 28, la Commissione ha basato la sua analisi generale, compreso il calcolo del dumping, sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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(93) |
Il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping è stato quindi valutato utilizzando le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con i dati Eurostat e le statistiche sulle esportazioni contenute nel GTA. |
3.3.1.2. Dumping
a) Valore normale
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(94) |
Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo applicato dal richiedente nella domanda. Poiché non erano disponibili dati affidabili concernenti i prezzi praticati sul mercato interno della Corea, la Commissione ha stabilito un valore normale costruito utilizzando il metodo e i valori contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
b) Prezzi all’esportazione
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(95) |
I prezzi all’esportazione nell’Unione sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat. |
c) Confronto
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(96) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è avvenuto a livello franco fabbrica. A tal fine, sono stati dedotti i costi di consegna e assicurazione in base alle informazioni disponibili nella domanda (115,82 EUR/tonnellata). Il valore normale franco fabbrica così stabilito era 1 893 EUR/tonnellata, mentre il prezzo all’esportazione franco fabbrica era 1 880 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
d) Dumping
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(97) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che il margine di dumping delle esportazioni coreane nell’Unione era al livello minimo, ossia meno del 2 %, espresso come percentuale del prezzo all’esportazione. |
3.3.2. Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure
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(98) |
La Commissione ha valutato il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. A tal fine la Commissione ha esaminato il comportamento degli esportatori coreani in altri mercati, la capacità produttiva e inutilizzata della Corea e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
a) Esportazioni verso paesi terzi
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(99) |
La Commissione ha analizzato i prezzi all’esportazione dalla Corea verso altri mercati terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, indicati nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni coreane ricavate dal GTA, e ha confrontato tali livelli di prezzo con i prezzi all’importazione. Da questa analisi è emerso che le esportazioni coreane verso molti dei suoi principali mercati di esportazione erano effettuate a prezzi inferiori ai prezzi all’esportazione nell’UE. Il prezzo medio all’esportazione verso mercati terzi è stato stabilito a 1 442 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame, quindi al di sotto del prezzo minimo all’importazione più basso applicabile nell’UE e molto inferiore al prezzo medio franco fabbrica nell’UE. Confrontando tali prezzi verso mercati terzi con il valore normale costruito è emersa una differenza di prezzo del 30 % circa. |
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(100) |
Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, probabilmente i produttori esportatori coreani comincerebbero a vendere a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione. |
b) Capacità inutilizzata
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(101) |
Secondo i dati disponibili inclusi nella domanda di riesame, la Corea possedeva una capacità produttiva stimata di 280 000 tonnellate e una capacità inutilizzata stimata di 24 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La capacità inutilizzata della Corea corrispondeva quindi a circa il [7 - 10] % del consumo dell’Unione di GOES nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
c) Attrattiva del mercato dell’Unione
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(102) |
La Commissione ha stabilito che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori coreani per i motivi indicati di seguito. |
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(103) |
In primo luogo, come indicato al considerando 81, il mercato dell’Unione è tra i maggiori mercati al mondo. In secondo luogo, il consumo interno coreano è soddisfatto prevalentemente dalla produzione interna, poiché è coperto solo per il 19 % circa da importazioni. I produttori esportatori quindi sono per lo più orientati all’esportazione. |
|
(104) |
In terzo luogo, in seguito all’istituzione di misure antidumping nella RPC nei confronti, tra l’altro, della Corea, e all’aumento della capacità produttiva interna della Cina, negli ultimi anni le esportazioni coreane verso la Cina sono diminuite notevolmente. Questo a sua volta renderebbe più attraente il mercato dell’Unione, con il rischio di una possibile deviazione degli scambi in direzione dell’Unione. |
d) Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping
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(105) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio della persistenza del dumping in futuro in caso di scadenza delle misure. Considerando la capacità inutilizzata della Corea, i prezzi bassi delle esportazioni di GOES verso paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, effettuate a prezzi di dumping rispetto al valore normale, in combinazione con l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso inoltre che, in caso di scadenza delle misure, consistenti quantitativi di GOES dalla Corea potrebbero entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. |
3.4. Stati Uniti d’America
3.4.1. Pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.4.1.1. Osservazioni preliminari
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(106) |
In assenza di collaborazione da parte di produttori esportatori degli USA, come indicato al considerando 28, la Commissione ha basato la sua analisi generale, compreso il calcolo del dumping, sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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(107) |
Il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping è stato quindi valutato utilizzando le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali Eurostat e GTA. |
3.4.1.2. Dumping
a) Valore normale
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(108) |
Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo applicato dal richiedente nella domanda. Poiché non erano disponibili dati affidabili concernenti i prezzi praticati sul mercato interno degli USA, la Commissione ha stabilito un valore normale costruito utilizzando il metodo e i valori contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
b) Prezzi all’esportazione
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(109) |
I prezzi all’esportazione nell’Unione sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat. |
c) Confronto
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(110) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è avvenuto a livello franco fabbrica. A tal fine, sono stati dedotti i costi di consegna e assicurazione in base alle informazioni disponibili nella domanda (166,66 EUR/tonnellata). Il valore normale franco fabbrica è stato così stabilito a 2 310 EUR/tonnellata, mentre il prezzo all’esportazione era 1 880 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
d) Dumping
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(111) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito un margine di dumping del 21 % circa. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.4.2. Rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure
|
(112) |
La Commissione ha analizzato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. A tal fine la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
a) Capacità inutilizzata
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(113) |
Secondo le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli USA disponevano di una capacità produttiva stimata di 265 000 tonnellate e di una capacità inutilizzata stimata di 77 000 tonnellate. La sola capacità inutilizzata negli USA può quindi soddisfare il [27 - 30] % dell’intero consumo di GOES dell’Unione. |
b) Attrattiva del mercato dell’Unione
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(114) |
L’inchiesta ha confermato che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori statunitensi per i motivi indicati di seguito. |
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(115) |
In primo luogo, come indicato al considerando 81, il mercato dell’Unione è tra i maggiori mercati al mondo. |
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(116) |
In secondo luogo, il consumo interno degli USA è già soddisfatto prevalentemente dalla produzione interna, poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato coperto solo per il 15 % circa da importazioni. I produttori esportatori quindi sono orientati all’esportazione. |
c) Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping
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(117) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio della persistenza futura del dumping in caso di scadenza delle misure. Considerando i prezzi di dumping dei GOES esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’ampia capacità inutilizzata degli USA e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso inoltre che, in caso di scadenza delle misure, consistenti quantitativi di GOES dagli USA potrebbero entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. |
3.5. Repubblica popolare cinese
3.5.1. Pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.5.1.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(118) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(119) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in seguito sono denominate «SGAV»). |
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(120) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(121) |
Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato i produttori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Un produttore esportatore ha fornito le informazioni richieste. |
|
(122) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha anche inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né osservazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(123) |
Il 30 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la prima nota»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione potrebbe utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato due possibili paesi rappresentativi: Brasile e Russia. |
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(124) |
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni da Eurofer e dal gruppo Baoshan. |
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(125) |
Le osservazioni sulla prima nota sono state esaminate in una seconda nota («la seconda nota») che la Commissione ha pubblicato il 20 luglio 2021 e con la quale ha comunicato alle parti interessate le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con il Brasile come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base della società Aperam Inox América so Sul SA («Aperam»), un produttore del paese rappresentativo. Sono pervenute osservazioni da Eurofer e dal gruppo Baoshan. |
3.5.1.2. Omessa collaborazione del governo della RPC
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(126) |
All’apertura dell’inchiesta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all’esistenza di distorsioni. Il governo della RPC non ha tuttavia trasmesso alcuna risposta. Con la nota verbale del 24 settembre 2021, la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base con riguardo alla possibile esistenza di distorsioni significative sul mercato interno cinese per i GOES, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Non sono pervenute osservazioni. |
3.5.1.3. Esistenza di distorsioni significative
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(127) |
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC (11), la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso che, in base agli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata anche nella presente inchiesta. |
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(128) |
Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che provoca distorsioni dell’efficace assegnazione delle risorse in base ai principi di mercato (12). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell’acciaio, nel quale rientrano i GOES, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (13), ma anche che il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (14). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori definiti dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (15). La Commissione ha concluso inoltre che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (16). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (17), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (18). |
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(129) |
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo. |
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(130) |
La domanda conteneva informazioni sugli effetti distorsivi del tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico. La domanda faceva inoltre riferimento alle risultanze del governo degli USA concernenti il controllo statale sul potere di controllo relativamente forte sul settore siderurgico in Cina tramite la commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato (SASAC) e il potere di controllo assoluto sull’energia elettrica (19). Nella domanda si rilevava inoltre che i GOES, come i prodotti d’acciaio a rivestimento organico, sono prodotti a partire da rotoli laminati a caldo. Le stesse distorsioni rilevate dalla Commissione per i prodotti d’acciaio a rivestimento organico nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione (20) quindi si applicano anche ai GOES. Nella domanda si osservava inoltre che i due principali produttori esportatori cinesi nell’inchiesta concernente i GOES, Baosteel e WISCO, sono anche produttori esportatori di prodotti d’acciaio a rivestimento organico, soggetti alle misure definitive istituite su tale prodotto. Alla fine del 2016, dalla fusione di Baosteel e WISCO è nato il maggior produttore di acciaio della Cina. La domanda faceva altresì riferimento al procedimento antisovvenzioni concernente i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (21), nel quale la Commissione ha individuato una serie di sovvenzioni che indicano l’esistenza di distorsioni nel settore. Nella domanda si citava infine il sostegno finanziario ricevuto da Baosteel e altri produttori, come comprovato da una relazione preparata dalla Steel Industry Coalition (22) e dalle risultanze di diverse inchieste relative a dazi compensativi negli USA (23). |
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(131) |
Come indicato al considerando 126, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(132) |
In particolare nel settore dell’acciaio, nel quale rientrano i GOES, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Ad esempio Baosteel, il principale esportatore di GOES, è un’importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. e Wuhan Iron & Steel (24). Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (25). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (26). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (27). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (28). I due produttori di GOES della Cina, Baosteel e WISCO (entrambi appartenenti al gruppo Baoshan) sono di proprietà dello Stato. |
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(133) |
Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta ha appurato l’esistenza di legami personali tra i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e il PCC, come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione del gruppo Baoshan. |
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(134) |
Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei GOES sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli esempi che seguono illustrano la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore. I due produttori di GOES pongono esplicitamente l’accento nei loro siti web sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso Baosteel e WISCO. Baosteel descrive come segue le attività di edificazione del partito: «Assolvere il compito principale di amministrare il partito con rigore e a tutto campo; guidare l’attività ideologica e politica dell’impresa, il lavoro del Fronte unito, la costruzione di una civiltà spirituale, la creazione di una cultura d’impresa e del lavoro di massa, ad esempio con le organizzazioni sindacali e la Lega della gioventù comunista; guidare la costruzione di un governo onesto e improntato al partito, sostenere i comitati per la disciplina affinché espletino efficacemente i loro compiti di supervisione» (29). WISCO indica sul proprio sito web che il primo congresso dei membri del partito comunista cinese tenuto da WISCO Group Co., Ltd. il 22 gennaio 2021«ha deciso di consentire al comitato di partito di svolgere appieno il suo ruolo di leadership ‘nella direzione, nella gestione della situazione generale e nel garantire l’attuazione’, migliorare le posizioni politiche, rafforzare la responsabilità e fare il massimo per promuovere l’attuazione della strategia di sviluppo ‘1345’» (30). |
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(135) |
Nel settore dei GOES inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. |
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(136) |
Anche se i GOES rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che orientino espressamente lo sviluppo di questo settore in quanto tale, l’industria dei GOES beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici riguardanti le principali materie prime utilizzate nella produzione di GOES, vale a dire acciaio e minerale di ferro. |
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(137) |
L’industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo della RPC (31). Ciò è confermato in un gran numero di piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido nel periodo dell’inchiesta. Tale piano precisava che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale (32)». I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (33). Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (34), in vigore durante il periodo dell’inchiesta, prevedeva un sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta. Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto, sostenendo le imprese che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (35). |
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(138) |
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica del 2013)» (36) («il repertorio») menziona il settore dell’acciaio come settore incentivato. Una materia prima importante utilizzata per la produzione di GOES è il ferro. Il minerale di ferro era contemplato dal piano nazionale per le risorse minerarie 2016-2020 nel periodo dell’inchiesta. Il piano prevedeva, tra l’altro, di «garantire la concentrazione delle imprese e sviluppare miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato», «garantire l’orientamento delle risorse locali in modo da concentrarle verso gruppi minerari di grandi dimensioni», «ridurre l’onere a carico delle imprese produttrici di minerale di ferro, aumentare la competitività delle imprese nazionali produttrici di minerale di ferro», «controllare adeguatamente lo sviluppo di miniere a 1 000 metri di profondità e di miniere di piccole dimensioni per l’estrazione del minerale di ferro a basso grado di purezza». |
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(139) |
Il minerale di ferro è menzionato anche nel tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico 2016-2020, in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il minerale di ferro il piano prevede quanto segue: «continuare a sostenere le attività di prospezione nelle principali regioni minerarie nazionali, […], sostenere una serie di imprese nazionali esistenti altamente competitive, attive nel settore del minerale di ferro, grazie a uno sviluppo più esteso e intensificato, […] e rafforzare il ruolo delle basi di risorse minerarie nazionali per quanto riguarda la sicurezza (degli approvvigionamenti)». |
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(140) |
Il minerale di ferro è classificato come industria strategica emergente e come tale è contemplato dal tredicesimo piano quinquennale nazionale sulle industrie strategiche emergenti. Il minerale di ferro, la ghisa e le ferroleghe sono inoltre menzionate nel repertorio di riferimento 2019 della NRDC per l’adeguamento dell’industria. Le ferroleghe sono menzionate nel repertorio di riferimento 2018 del MIIT per lo sviluppo e il trasferimento industriale. |
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(141) |
Come si evince dai suddetti esempi concernenti l’acciaio e il ferro, il governo della RPC orienta ulteriormente lo sviluppo del settore dei GOES in conformità di un’ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. L’industria dei GOES beneficia quindi degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti l’acciaio e la principale materia prima utilizzata per la produzione di GOES, vale a dire il minerale di ferro. |
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(142) |
In aggiunta a quanto precede, i produttori di GOES beneficiano anche di sovvenzioni statali, il che indica chiaramente l’interesse dello Stato per questo settore. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha accertato che i due produttori di GOES, Baosteel (37) e WISCO (38) beneficiavano di sovvenzioni statali dirette. |
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(143) |
In sintesi, il governo della RPC ha posto in essere misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, compresa la produzione di acciaio e ferro, in cui rientrano i GOES. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(144) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare o patrimoniale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dei GOES, di cui al considerando 128, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame. |
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(145) |
Il settore dei GOES subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 128. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (39). |
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(146) |
Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova attestanti che il settore dei GOES non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 128. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta quindi gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(147) |
La Commissione rammenta infine che per produrre GOES sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di GOES acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(148) |
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita dei GOES sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime in effetti sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(149) |
Il governo della RPC non ha addotto elementi di prova né argomentazioni a dimostrazione del contrario. Un gruppo di produttori esportatori, vale a dire Baosteel e WISCO («il gruppo Baoshan»), ha presentato una serie di osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative. |
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(150) |
In primo luogo, il gruppo Baoshan ha sottolineato che la presunzione dell’esistenza di «distorsioni significative» in Cina non dovrebbe diventare una conclusione predeterminata. Il gruppo Baoshan ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe raccogliere le informazioni necessarie per il calcolo del valore nominale in base al metodo del paese rappresentativo all’inizio dell’inchiesta, ossia prima che le distorsioni significative siano accertate e confermate in una data inchiesta. Secondo il gruppo Baoshan, tali informazioni dovrebbero essere raccolte soltanto una volta che la Commissione abbia confermato i dati necessari per applicare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il gruppo Baoshan ha osservato inoltre che la domanda si è basata ampiamente sulla relazione sulla Cina che, a suo parere, non rispetta i requisiti in materia di imparzialità e obiettività delle prove, perché è stata redatta allo scopo di agevolare l’industria europea nella presentazione di denunce. Il gruppo Baoshan ha sostenuto altresì che l’esattezza delle informazioni contenute nella relazione della Commissione e la pertinenza del procedimento in corso sono molto discutibili, poiché la relazione è stata pubblicata nel 2017, con contenuti e riferimenti risalenti al 2016 e agli anni precedenti, e pertanto non è applicabile al periodo dell’inchiesta attuale. Il gruppo Baoshan ha osservato inoltre che la relazione sulla Cina non riguarda i GOES, bensì solo il settore dell’acciaio, e che le risultanze concernenti l’acciaio non sono necessariamente pertinenti per i GOES. |
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(151) |
La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha chiarito infatti che, sebbene la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente uso del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tali basi. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alle distorsioni significative fossero sufficienti per avviare l’inchiesta su tali basi. L’avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta. |
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(152) |
Per quanto riguarda l’argomentazione in merito alla mancanza di imparzialità della relazione, la Commissione osserva che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione stessa o sugli elementi di prova su cui si basa. Quanto all’argomentazione secondo cui la relazione era superata, la Commissione rammenta che finora non sono stati presentati elementi di prova a sostegno di tale tesi. Al contrario, la Commissione osserva in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano ancora pertinenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che né il gruppo Baoshan né altre parti hanno dimostrato il contrario. |
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(153) |
Con riguardo all’argomentazione secondo cui la relazione della Commissione non comprende un capitolo specifico sui GOES ma solo sull’acciaio in generale, la Commissione ha osservato innanzitutto che i GOES sono un tipo di acciaio specializzato e pertanto le disposizioni concernenti l’acciaio sono ampiamente applicabili anche ai GOES. In secondo luogo, l’esistenza delle distorsioni significative che hanno dato luogo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive diversi tipi di distorsioni presenti nella RPC che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese e incidono sui prezzi e/o sulle materie prime e sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Le argomentazioni del gruppo Baoshan sono state pertanto respinte. |
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(154) |
In sintesi, gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto proceduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nel punto successivo. |
3.5.1.4. Paese rappresentativo
a) Osservazioni generali
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(155) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
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(156) |
Come indicato ai considerando 123 e 125, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi del 30 novembre 2020 (la «prima nota») e la seconda nota sui fattori produttivi del 20 luglio 2021 (la «seconda nota»). Tali note hanno descritto i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti ed esaminato le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
b) Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
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(157) |
Nella prima nota, la Commissione ha individuato il Brasile e la Russia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica entrambi come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo dove si svolgeva notoriamente la produzione del prodotto oggetto del riesame. L’industria dell’Unione aveva proposto anche la Corea del Sud come paese rappresentativo presumibilmente appropriato. Alla luce del livello di sviluppo economico della Corea del Sud secondo la classificazione della Banca mondiale, tale paese non ha però potuto essere considerato. |
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(158) |
In seguito alla prima nota, l’industria dell’Unione ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, conferiva alla Commissione ampia discrezionalità per determinare quale paese rappresentativo fosse appropriato e non limitava il concetto di livello di sviluppo economico analogo ai paesi classificati dalla Banca mondiale nello stesso gruppo di reddito nazionale lordo. L’industria dell’Unione ha affermato in particolare che i raggruppamenti della Banca mondiale in termini di reddito nazionale lordo possono risultare sensati in molti casi, ma sono privi di senso per quanto riguarda l’industria dei GOES oggetto del presente riesame. Il motivo è che i GOES sono prodotti di acciaio unici altamente tecnologici e che il produttore esportatore cinese dispone di stabilimenti per la produzione di GOES realizzati secondo i massimi standard internazionali ed esporta prevalentemente i tipi di GOES ad alta permeabilità (qualità superiore) nell’Unione europea. L’industria dell’Unione ha sostenuto inoltre che il produttore del Brasile non era in grado di raggiungere livelli di qualità analoghi, mentre il produttore esportatore cinese presentava lo stesso livello di sviluppo economico e di tecnologia dello stabilimento coreano POSCO e pertanto, a suo parere, il paese rappresentativo più appropriato era la Corea. |
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(159) |
Riguardo all’uso della classificazione della Banca mondiale, ai fini della costruzione del valore normale nel caso di paesi soggetti a distorsioni significative, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che la Commissione può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Per individuare caso per caso quali siano i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, la Commissione utilizza i paesi classificati nella stessa categoria di reddito dalla Banca mondiale. A tale proposito, come più volte confermato dalla Corte di giustizia, la Commissione esercita la propria discrezionalità nell’interpretare e applicare il regolamento di base in circostanze nelle quali le spetta di farlo. La Commissione ha ritenuto che tale banca dati, disponendo di un numero sufficiente di paesi potenzialmente idonei con un livello di sviluppo analogo, consenta di selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(160) |
In questo caso la categoria pertinente della Banca mondiale in cui è classificata la RPC era quella dei paesi a reddito medio-alto. La Corea non presentava un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e pertanto si è ritenuto che non rispettasse il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
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(161) |
In seguito alla seconda nota, Eurofer ha affermato che la valutazione della Commissione basata sul livello di sviluppo economico nazionale e il riferimento alla classificazione della Banca mondiale erano privi di senso e che si dovrebbe tener conto dello sviluppo economico dell’industria cinese dei GOES. In tale contesto, Eurofer ha sostenuto che il livello di sviluppo economico delle industrie dei GOES di Corea e Giappone era analogo a quello dell’industria cinese. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori coreani, Eurofer ha affermato che la Commissione avrebbe potuto utilizzare il Giappone come paese rappresentativo per la Cina e le informazioni fornite da Nippon Steel per determinare il valore normale. |
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(162) |
Secondo la Commissione, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, non consente un’interpretazione così ristretta, in quanto non fa riferimento a un approccio settoriale. Eurofer inoltre non ha indicato una fonte indipendente sulla quale la Commissione avrebbe potuto basarsi per stabilire che le industrie dei GOES di Corea e Giappone presentavano un livello di sviluppo economico analogo. Su tale base l’argomentazione è stata respinta. |
c) Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(163) |
Nella prima nota, la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come paesi produttori del prodotto oggetto del riesame, ossia Brasile e Russia, la disponibilità di dati pubblici era limitata a un produttore ubicato in Brasile, ossia Aperam Inox América do Sul SA («Aperam») per l’anno civile 2019. A tale proposito, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e, se del caso, proporre altri produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in un paese rappresentativo di loro scelta che soddisfi i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, dove siano prontamente disponibili rendiconti finanziari contenenti i dati pertinenti. |
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(164) |
In seguito alla prima nota, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni concernenti Aperam, né ha comunicato dati finanziari pubblici pertinenti di un produttore di GOES in un potenziale paese rappresentativo. |
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(165) |
In seguito alla seconda nota, Eurofer ha convenuto che il Brasile fosse più appropriato della Russia. Eurofer ha comunque affermato che Aperam non era tecnicamente in grado di fabbricare i tipi di prodotto di alta qualità esportati nell’UE dal gruppo Baoshan, a causa degli scarsi investimenti nella tecnologia, nei processi e nel know-how necessari per questi livelli di qualità di prodotto. Eurofer ha fatto riferimento, in particolare, al livello di ammortamento, che era presumibilmente troppo basso e avrebbe dovuto essere adeguato al livello dei produttori dell’Unione o coreani. |
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(166) |
Come spiegato al considerando 180, la Commissione non si è basata sul livello di ammortamento di Aperam per costruire il valore normale. Di fatto, i dati di Aperam utilizzati per costruire il valore normale si riferivano esclusivamente a SGAV e percentuali di profitto. Per quanto riguarda l’ammortamento e le altre spese generali, la Commissione si è basata sulle spese generali del gruppo Baoshan espresse come percentuale di altri costi di produzione, applicando tale percentuale al costo di produzione «ricalcolato». Su tale base l’argomentazione è stata respinta. |
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(167) |
In seguito alla seconda nota, Eurofer ha affermato inoltre che la Commissione dovrebbe integrare i dati finanziari di Aperam relativi all’anno civile 2020 nel suo calcolo di SGAV e profitti per il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(168) |
La Commissione ha accolto questa argomentazione, ma alla fine si è basata esclusivamente sui dati del 2020 perché, come indicato al considerando 203, i rendiconti finanziari per il 2019 non evidenziavano un profitto se si escludevano le spese non operative. |
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(169) |
Nella prima nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di GOES. Nella stessa nota, la Commissione ha ritenuto che taluni fattori produttivi fossero soggetti a restrizioni commerciali, in base all’inventario delle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali dell’OCSE (42) e in particolare all’elenco delle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali per il Brasile (SA 7225 11 e 7226 11) e la Russia (SA 7204 10 fino a 7204 50). Per quanto riguarda la Russia, il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo a distorsioni significative nell’economia della Federazione russa ai fini delle inchieste in materia di difesa commerciale (SWD(2020) 242) aveva individuato anche distorsioni significative nei settori del gas naturale (43) e dell’energia elettrica (44), livelli elevati di intervento statale e livelli elevati di concentrazione e integrazione verticale per quanto concerne i settori delle materie prime fondamentali, l’industria siderurgica e i trasporti (45), nonché l’esistenza di dazi all’importazione sui GOES (SA 7225 11 e 7226 11). Alla luce di tali restrizioni commerciali e distorsioni significative, in questa fase la Commissione aveva ritenuto che il Brasile fosse il paese rappresentativo appropriato, invitando le parti a presentare osservazioni sull’adeguatezza dei possibili paesi rappresentativi. |
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(170) |
In seguito alla prima nota, l’industria dell’Unione ha avanzato ulteriori argomentazioni in aggiunta a quelle esposte in tale nota sul motivo per cui la Russia era un paese rappresentativo meno adeguato rispetto al Brasile. |
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(171) |
La Commissione ha rilevato inoltre che nessuna parte ha contestato le sue risultanze al punto 2 della prima nota in merito alle carenze individuate per la Russia come paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto concluso che il Brasile era un paese appropriato in quanto soddisfaceva tutti i criteri, ossia presenta un livello di sviluppo analogo a quello della Cina, ha un produttore di GOES e i dati di tale produttore sono prontamente disponibili per il periodo dell’inchiesta di riesame. |
d) Livello di protezione sociale e ambientale
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(172) |
Avendo stabilito che il Brasile era il paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
e) Conclusioni
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(173) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha deciso di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.5.1.5. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
a) Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
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(174) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte del produttore esportatore e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. |
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(175) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione era il Global Trade Atlas («GTA»). Nella stessa nota, infine, la Commissione ha individuato i codici del sistema armonizzato (SA), o i codici delle merci, utilizzati tra l’altro nell’UE, in Canada o in Brasile, per i fattori produttivi che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati inizialmente ritenuti utili per l’analisi del GTA. |
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(176) |
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. |
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(177) |
Sulla base della proposta di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo, nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe utilizzato il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni della maggior parte delle materie prime. |
b) Dati utilizzati per la costruzione del valore normale
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(178) |
La Commissione ha stilato un elenco di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi. |
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(179) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi dei GOES
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(180) |
La Commissione ha inoltre stabilito un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra, quali ammortamenti e altre spese fisse che non possono essere quantificate. Poiché i dati finanziari pubblicamente disponibili di Aperam non contenevano dati pertinenti per stabilire l’importo relativo alle spese generali, sono stati invece utilizzati i dati aziendali specifici del produttore esportatore applicandoli al costo di produzione «ricalcolato». Il metodo è debitamente illustrato al punto 3.5.1.6. |
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(181) |
In seguito alla seconda nota al fascicolo, Eurofer ha chiesto alla Commissione di calcolare il valore normale direttamente in euro, onde evitare distorsioni provocate dal cambio EUR/CNY. Quanto alla valuta utilizzata per il calcolo del dumping, Eurofer non ha fornito prove di distorsioni. Su tale base, la Commissione ha effettuato il calcolo del dumping secondo la sua normale prassi, ossia utilizzando la valuta del paese esportatore. |
c) Materie prime
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(182) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’elenco di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (46). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, al considerando 154, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo (in media sopra il 90 %). |
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(183) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 209. |
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(184) |
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime come percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. |
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(185) |
In seguito alla prima nota, il gruppo Baoshan ha affermato che per talune materie prime (idrogeno, azoto, ossigeno e stagno) i prezzi in Brasile erano molto più elevati che in Russia, principalmente a causa del livello molto basso di importazioni in Brasile. In tale contesto, il gruppo ha invitato la Commissione a utilizzare fonti alternative, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, quali i prezzi internazionali o i costi sul mercato interno in Cina. |
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(186) |
La Commissione ha osservato che ossigeno, azoto e stagno erano importati in Brasile in quantitativi rappresentativi. L’argomentazione concernente queste materie prime è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda l’idrogeno, invece, la Commissione ha osservato che i livelli delle importazioni e le differenze di prezzo erano effettivamente significative. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’utilizzo dei dati del maggiore esportatore di idrogeno a livello mondiale, ossia il Canada, fosse la scelta più appropriata. In assenza di differenze significative nei livelli delle importazioni e dei prezzi per lo stagno, la Commissione si è basata sulle importazioni in Brasile nel loro complesso. |
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(187) |
In seguito alla seconda nota, il gruppo Baoshan ha affermato che i prezzi all’importazione verso il Brasile calcolati per l’azoto e l’ossigeno erano carenti, poiché i prezzi unitari presentavano differenze significative a seconda del paese d’origine. Il gruppo ha affermato che i prezzi all’importazione per l’azoto e l’ossigeno originari del Paraguay erano inferiori rispettivamente di 11 e otto volte al prezzo medio all’importazione, rilevando così differenze significative nei prezzi all’importazione a seconda del paese d’origine. Il gruppo ha sostenuto inoltre che il Paraguay forniva più del 98 % e del 70 % del volume delle importazioni rispettivamente di azoto e ossigeno. Il gruppo Baoshan ha sostenuto altresì che il costo unitario di queste materie prime era notevolmente inferiore al prezzo medio all’importazione. Su questa base, e considerando la quota percentuale di queste due materie prime, il gruppo Baoshan ha suggerito di assimilare l’azoto e l’ossigeno ai materiali di consumo o di basarsi esclusivamente sul prezzo all’importazione dell’azoto e dell’ossigeno originari del Paraguay. |
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(188) |
In considerazione della percentuale del costo di produzione rappresentata dal costo dell’azoto e dell’ossigeno e delle differenze di prezzo osservate, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno considerare tali materie prime come materiali di consumo. |
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(189) |
In seguito alla prima nota, l’industria dell’Unione ha affermato che la fabbricazione dei GOES richiedeva minerale di ferro e ossido di magnesio di qualità particolarmente elevata e che questo dato non emergeva dalle statistiche sulle importazioni basate su codici SA o del paese rappresentativo, che di norma comprendono tutti i livelli di qualità. |
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(190) |
La Commissione ha ritenuto che questa argomentazione fosse giustificata, in quanto i GOES sono effettivamente prodotti molto sofisticati, molto più costosi dei normali tipi di acciaio e richiedono formule specifiche e materie prime di qualità molto elevata anche al livello della produzione siderurgica a monte. Poiché i dati forniti dal produttore esportatore non consentivano alla Commissione di individuare i livelli di qualità del minerale di ferro utilizzato specificamente nella fabbricazione di GOES, la Commissione ha ritenuto che il valore di riferimento più appropriato fosse il prezzo del concentrato di minerale di ferro 66 % Fe indicato da Fastmarkets (47). |
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(191) |
La Commissione ha ritenuto che l’ossido di magnesio («MgO») utilizzato per la fabbricazione di GOES sia di qualità molto superiore a quello importato in Brasile. I codici doganali del paese rappresentativo per l’MgO comprendono più livelli di qualità di MgO rispetto a quello molto specifico utilizzato per la fabbricazione di GOES. Tale MgO inoltre è realizzato da un numero molto limitato di produttori, ubicati in pochissimi paesi, tra cui la Francia. Di fatto, il tipo di MgO utilizzato per i GOES, secondo quanto indicato dal produttore esportatore cinese e dall’industria dell’Unione, è molte volte più costoso dell’MgO importato in Brasile. L’MgO importato in Brasile quindi non è un valore di riferimento adeguato per l’MgO impiegato nella fabbricazione di GOES. La Commissione ha ritenuto pertanto che le esportazioni, dichiarate nella banca dati Comext, dalla Francia quale importante produttore di MgO per i GOES verso i paesi produttori di GOES (48), ad esclusione di quelle verso la RPC e di quelle interne all’Unione, fossero un valore di riferimento appropriato per riflettere i prezzi internazionali al di fuori dell’Unione e della Cina. |
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(192) |
La Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione in Brasile indicati dal Global Trade Atlas («GTA») non fossero rappresentativi per carbone da coke e aria compressa. Tali prezzi inoltre ponevano gravi problemi di conversione. |
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(193) |
In assenza di informazioni specifiche concernenti le qualità di carbone da coke utilizzate dal produttore esportatore cinese, la Commissione ha ritenuto che fosse appropriato il prezzo del carbone da coke duro superiore, ossia di massima qualità, indicato da Fastmarkets. Dall’inchiesta è emerso effettivamente che il prezzo di riferimento del carbone da coke di massima qualità era comunque inferiore al prezzo indicato dal produttore esportatore per i suoi acquisti di carbone da coke. Questa è un’altra indicazione del fatto che il produttore esportatore utilizzava carbone da coke di qualità molto elevata nel suo processo di produzione. |
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(194) |
Per quanto riguarda l’aria compressa, il produttore esportatore ha indicato il suo consumo in metri cubi, mentre le importazioni in Brasile sono indicate esclusivamente in kg e la Commissione non è stata in grado di individuare un fattore di conversione adeguato. L’aria compressa rappresentava comunque una parte trascurabile del costo totale di produzione del produttore esportatore. Su tale base la Commissione ha assimilato questo fattore produttivo ai materiali di consumo. |
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(195) |
Non sono state segnalate importazioni di ferro-niobio («Fe-Nb») in Brasile durante il periodo dell’inchiesta. Anche per il Fe-Nb, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati del maggiore esportatore a livello mondiale, ossia il Brasile, seguendo lo stesso approccio menzionato al considerando 186 per l’idrogeno. |
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(196) |
Per quanto riguarda il gas di carbon fossile, il produttore esportatore ha indicato il suo consumo in metri cubi, mentre le importazioni in Brasile sono indicate esclusivamente in kg e la Commissione non è stata in grado di individuare un fattore di conversione per il gas di carbon fossile. Le importazioni di gas di carbon fossile in Brasile inoltre sono ammontate solo a 58 kg. La Commissione ha quindi calcolato il prezzo di riferimento del gas di carbon fossile sulla base del prezzo del gas naturale nel paese rappresentativo, controllando il potere calorifico di entrambi i gas. |
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(197) |
In seguito alla seconda nota, Eurofer ha presentato osservazioni relative a talune materie prime e determinati materiali di consumo utilizzati nella fabbricazione di GOES. Eurofer ha anche chiesto alla Commissione di tenere conto del trasporto interno verso il produttore esportatore cinese. |
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(198) |
A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dal gruppo Baoshan riflettessero tutti i fattori produttivi pertinenti, benché il processo di fabbricazione fosse diverso. Il calcolo della Commissione inoltre tiene conto del trasporto interno, come spiegato al considerando 184. |
d) Lavoro (manodopera)
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(199) |
Nella seconda nota, la Commissione ha proposto di utilizzare il costo del lavoro del produttore di GOES nel paese rappresentativo, Aperam, per stabilire il valore esente da distorsioni del costo del lavoro. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni in proposito. Quando ha potuto disporre dei dati finanziari per il 2020, la Commissione ha ricalcolato il costo del lavoro come media dei dati riferiti al 2019 e al 2020 per rispecchiare il periodo dell’inchiesta di riesame. |
e) Energia elettrica
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(200) |
Nella seconda nota, la Commissione ha proposto di utilizzare la tariffa dell’energia elettrica indicata da CEMIG, il fornitore di energia elettrica nello Stato brasiliano di Minas Gerais, nel quale è ubicato l’unico produttore brasiliano di GOES (49), per stabilire il valore esente da distorsioni per il costo dell’energia elettrica. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni in proposito. |
f) Gas naturale
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(201) |
Nella seconda nota, la Commissione ha proposto di utilizzare il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali indicato da GASMIG, l’azienda fornitrice nello Stato brasiliano di Minas Gerais, nel quale è ubicato il produttore di GOES (50). Più specificamente, la Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi industriali del gas nelle fasce di consumo corrispondenti. La Commissione ha calcolato il prezzo di riferimento sulla base delle tariffe GASMIG applicabili nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo di riferimento comprende le imposte (tarifa com impostos). Le parti interessate non hanno presentato osservazioni in proposito. |
g) Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
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(202) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di contemplare i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(203) |
Nella prima e nella seconda nota, la Commissione ha indicato che avrebbe utilizzato i dati finanziari di Aperam e a tale proposito ha reso disponibili i dati finanziari di Aperam per il 2019. A seguito di un’ulteriore analisi e dell’esclusione di spese ed entrate non operative Aperam è tuttavia risultata in perdita nel 2019. I suoi dati relativi al 2019 non hanno pertanto potuto essere utilizzati. |
|
(204) |
La Commissione ha potuto disporre dei dati finanziari di Aperam per l’anno civile 2020 nel corso del procedimento. Dopo l’esclusione di spese ed entrate non operative Aperam registrava un profitto. In linea con la richiesta di Eurofer di utilizzare i rendiconti finanziari per il 2020, la Commissione ha calcolato le percentuali di SGAV e profitti sulla base dei rendiconti finanziari di Aperam per quell’anno. La Commissione ha ritenuto inoltre che nel caso in esame fosse più opportuno utilizzare i dati consolidati di Aperam, invece di basarsi sui rendiconti finanziari dei soggetti collegati sotto il suo controllo. In effetti l’approccio consolidato fornisce un quadro più accurato delle attività di Aperam e deduce dai risultati finanziari gli utili intersocietari, che non sono identificabili nei bilanci individuali. I bilanci consolidati e individuali di Aperam inoltre non si riferiscono esclusivamente alla produzione di GOES. L’utilizzo dei bilanci consolidati quindi non rende i dati meno accurati. Le SGAV e i profitti esenti da distorsioni si sono pertanto basati sui rendiconti finanziari di Aperam per il 2020. |
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(205) |
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. |
3.5.1.6. Calcolo
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(206) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(207) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. I tassi di consumo forniti dal gruppo Baoshan sono stati verificati durante i controlli incrociati a distanza. Come indicato al considerando 47, in seguito ai controlli incrociati a distanza la Commissione ha inviato una lettera («la lettera relativa all’articolo 18») al gruppo Baoshan indicando la sua intenzione di ricorrere ai dati disponibili e applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per quanto riguarda il calcolo delle ore lavorative destinate alla fabbricazione di GOES. In sostanza, la Commissione ha ritenuto che l’assegnazione del lavoro del gruppo Baoshan non fosse sostenuta da elementi di prova verificati e affidabili. Nelle sue osservazioni sulla lettera relativa all’articolo 18 il gruppo Baoshan ha fornito gli stessi elementi di prova presentati durante i controlli incrociati a distanza. Poiché tali documenti non dimostravano la quantità di ore di lavoro giornaliere svolte da ciascun addetto, la Commissione ha confermato la sua intenzione e ha applicato i dati disponibili per quanto riguarda l’assegnazione delle ore lavorative alla fabbricazione di GOES. A tale proposito la Commissione ha ricalcolato il numero di ore lavorative assegnate alla fabbricazione di GOES dividendo il costo totale del lavoro di Baosteel e WISCO per il rispettivo costo orario calcolato per lavoratore del reparto degli acciai al silicio di entrambe le società. Le ore lavorative indicate da Baosteel e WISCO sono state quindi sostituite con i rispettivi valori ricalcolati dalla Commissione. |
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(208) |
La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, ossia il Brasile, come descritto al punto 3.5.1.5. |
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(209) |
Successivamente, per arrivare al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui al considerando 187 e sono state successivamente espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. |
|
(210) |
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al precedente considerando, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Aperam. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 13,5 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,6 %. |
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(211) |
Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(212) |
In seguito alla seconda nota, Eurofer ha suggerito che il valore normale fosse calcolato sulla base dei prezzi all’esportazione dalla Cina agli Stati Uniti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(213) |
Come indicato al considerando 154, la Commissione ha concluso che per stabilire il valore normale nel presente caso non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto dovuto costruire il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, che non prevede l’impiego dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi. |
3.5.1.7. Prezzo all’esportazione
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(214) |
Poiché il gruppo Baoshan esportava nell’Unione il prodotto oggetto del riesame tramite diverse società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. |
3.5.1.8. Confronto
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(215) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del gruppo Baoshan a livello franco fabbrica. |
|
(216) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto del costo del trasporto marittimo, dell’assicurazione e del credito. |
3.5.1.9. Margini di dumping
|
(217) |
Per il gruppo Baoshan, l’unico produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(218) |
Dal confronto descritto sopra non sono emerse pratiche di dumping. |
3.5.2. Rischio della reiterazione del dumping
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(219) |
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: le esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
a) Esportazioni verso paesi terzi
|
(220) |
La Commissione ha constatato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame il gruppo Baoshan ha esportato ingenti quantitativi del totale delle sue vendite all’esportazione verso mercati terzi diversi dall’UE, nei quali non si applicano prezzi minimi all’importazione. |
|
(221) |
Confrontando il valore normale costruito, stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, con i prezzi all’esportazione per i maggiori mercati di esportazione del gruppo, ossia India e Messico, che assorbono circa il [35-70 %] del totale delle vendite all’esportazione, la Commissione ha stabilito che i prezzi all’esportazione erano inferiori del 20 % rispetto al valore normale stabilito per il gruppo Baoshan. |
|
(222) |
In assenza di collaborazione da parte di altri produttori esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. A tale proposito ha utilizzato le statistiche sulle esportazioni cinesi indicate nel GTA per valutare i prezzi all’esportazione verso paesi terzi. Su tale base, le statistiche sulle esportazioni cinesi indicavano un prezzo medio all’esportazione dalla Cina inferiore al valore più basso del prezzo minimo all’importazione applicabile nell’UE nel periodo dell’inchiesta di riesame e quindi inferiore al prezzo all’esportazione del gruppo Baoshan. |
|
(223) |
Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, probabilmente i produttori esportatori cinesi comincerebbero a vendere a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione. |
b) Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina
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(224) |
Oltre al gruppo Baoshan, l’unico esportatore verso l’UE, in Cina sono presenti almeno altri otto produttori esportatori di GOES. Secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi indicate nel GTA, gli altri produttori esportatori cinesi hanno effettuato esportazioni anche nel resto del mondo (51). |
|
(225) |
Le stime di Eurofer fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza in merito alla capacità produttiva del gruppo Baoshan erano molto vicine ai dati effettivi del gruppo. In assenza di collaborazione da parte di altri produttori esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili per valutare la capacità degli altri produttori esportatori, e ha fatto riferimento alle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
|
(226) |
Le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza stimavano la capacità totale cinese a 1 810 000 tonnellate, e la produzione a 1 220 000 tonnellate. Il consumo cinese era invece stimato a 1 020 000 tonnellate. Su tale base, la stima della capacità inutilizzata in Cina era di 600 000 tonnellate, un valore che supera in misura considerevole il consumo totale dell’UE (265 000 - 280 000) nel periodo dell’inchiesta di riesame. Alcuni importanti mercati come gli USA inoltre sono protetti da dazi elevati, del 25 %, che limitano l’accesso dei produttori esportatori cinesi. |
|
(227) |
Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino la loro capacità inutilizzata verso il mercato dell’Unione in grandi quantitativi e comincino a vendere a prezzi di dumping. |
c) Attrattiva del mercato dell’Unione
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(228) |
Come già riscontrato al considerando 82, il mercato dell’Unione è tra i maggiori mercati mondiali per i GOES. |
|
(229) |
I livelli dei prezzi nell’Unione in genere sono notevolmente superiori ai prezzi all’esportazione dei produttori cinesi verso paesi terzi. |
|
(230) |
Le dimensioni del mercato dell’Unione e i differenziali di prezzo dimostrano l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
d) Conclusioni
|
(231) |
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si è concluso che esiste il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
3.6. Federazione russa
3.6.1. Pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.6.1.1. Osservazioni preliminari
|
(232) |
In assenza di collaborazione da parte di alcun produttore esportatore russo, come indicato al considerando 23, la Commissione ha basato la sua analisi, compreso il calcolo del dumping, sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
|
(233) |
Il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping è stato quindi valutato utilizzando le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali Eurostat e GTA. |
3.6.1.2. Dumping
a) Valore normale
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(234) |
Poiché non erano disponibili dati affidabili concernenti i prezzi praticati sul mercato interno russo, la Commissione ha stabilito un valore normale costruito utilizzando il metodo e i valori contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
b) Prezzo all’esportazione
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(235) |
Il prezzo all’esportazione nell’Unione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
c) Confronto
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(236) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è avvenuto a livello franco fabbrica. A tal fine, sono stati dedotti i costi di consegna e assicurazione in base alle informazioni disponibili nella domanda (202,67 EUR/tonnellata). Il valore normale franco fabbrica così stabilito era 1 642 EUR/tonnellata, mentre il prezzo all’esportazione franco fabbrica era 797,5 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
d) Dumping
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(237) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito una differenza di prezzo dell’80 % circa e ha concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
|
(238) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha affermato che il livello del margine di dumping constatato era discutibile perché troppo elevato e che la Commissione avrebbe dovuto verificare con particolare cautela le informazioni concernenti il valore normale fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Il governo russo ha aggiunto inoltre che, nell’utilizzare informazioni secondarie, la Commissione avrebbe dovuto verificarle a fronte di altre fonti autonome in linea con il punto 7 dell’allegato II «Le migliori informazioni disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8» dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping»). |
|
(239) |
La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza in merito al valore normale per i produttori esportatori russi fossero sufficientemente accurate e adeguate. Le parti interessate inoltre non hanno presentato osservazioni concernenti le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Nessun produttore esportatore russo infine ha fornito dati pertinenti relativi alla determinazione del valore normale. Né il governo russo, né le parti interessate hanno inoltre indicato altre fonti autonome. In tali circostanze, e in assenza di altre fonti di dati, la Commissione ha ritenuto di essersi basata sulle migliori informazioni disponibili per quanto concerne il valore normale. L’allegato II, punto 7, dell’accordo antidumping prevede inoltre che se la parte interessata non collabora e in tal modo le autorità non giungono in possesso di informazioni pertinenti, ciò può risolversi per la parte in questione in un esito meno favorevole che se avesse collaborato. Su tale base l’argomentazione è stata respinta. |
3.6.2. Rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure
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(240) |
La Commissione ha valutato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. A tal fine, la Commissione ha preso in esame la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia e l’attrattiva del mercato dell’Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori russi, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. |
a) Capacità inutilizzata
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(241) |
Secondo i dati disponibili inclusi nella domanda di riesame, la Russia possiede una capacità produttiva stimata di circa 332 000 tonnellate. La Commissione ha stimato la produzione russa a 274 000 tonnellate. La capacità inutilizzata è stata pertanto stabilita a circa 58 000 tonnellate, che rappresentano più del [16 - 22] % del consumo di GOES dell’Unione. |
|
(242) |
Anche se la Commissione utilizzasse le informazioni presentate da NLMK nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2020, la capacità inutilizzata ammonterebbe comunque a [20 000 - 50 000] tonnellate e rappresenterebbe circa il [7 - 19] % del consumo dell’Unione. A tale proposito, NLMK non ha fornito elementi di prova concernenti la sua capacità produttiva. Il fatto che in passato per alcuni anni la produzione sia stata superiore alla capacità inoltre mette in dubbio l’effettiva capacità produttiva indicata da NLMK nella sua comunicazione. |
|
(243) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto verificare le informazioni concernenti la capacità, la produzione e l’utilizzo degli impianti della Russia che NLMK aveva presentato a tempo debito, e basarsi sulle stesse, e che tale verifica avrebbe consentito alla Commissione di chiarire i dubbi sollevati al considerando 242. |
|
(244) |
Come indicato al considerando 23, nella sua comunicazione del 10 dicembre 2020 la stessa NLMK ha affermato di essere stata costretta a interrompere la compilazione della risposta al questionario e di non avere fornito una risposta completa al questionario entro il termine prorogato, ma solo informazioni limitate nello specifico alla sua capacità e produzione. |
|
(245) |
Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite da NLMK fossero troppo frammentarie per trarre conclusioni significative. In ogni caso, come indicato al considerando 242, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni fornite da NLMK a questo proposito ed è giunta a una conclusione analoga per quanto concerne l’esistenza di capacità inutilizzata. Su tale base l’argomentazione è stata respinta. |
b) Attrattiva del mercato dell’Unione
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(246) |
L’inchiesta ha confermato che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori russi per i motivi indicati di seguito. |
|
(247) |
In primo luogo, il mercato dell’Unione è tra i maggiori a livello mondiale. |
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(248) |
In secondo luogo, in termini di prezzi, come indicato al considerando 271, il livello medio dei prezzi delle importazioni russe sul mercato dell’Unione è inferiore a quello dei produttori dell’Unione ed è quindi probabile che le esportazioni continuino ad aumentare in caso di abrogazione delle misure. |
|
(249) |
In terzo luogo, gran parte della produzione russa è diretta all’esportazione (oltre l’86 % della produzione è destinata all’esportazione), mentre il consumo interno è quasi completamente soddisfatto dai produttori russi. |
|
(250) |
Nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2020, NLMK ha affermato che l’UE non è un mercato prioritario poiché le importazioni sono diminuite in misura significativa dall’inchiesta iniziale. La Commissione ha osservato che, anche se sono calate rispetto all’inchiesta iniziale, le esportazioni di NLMK verso l’UE coprono ancora una percentuale significativa del consumo dell’UE e sono aumentate nel periodo in esame, come illustrato nella tabella 3. Contrariamente a quanto affermato da NLMK, il mercato dell’Unione resta pertanto una destinazione importante per le esportazioni dalla Russia. |
|
(251) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha asserito che l’ipotesi della Commissione che un determinato mercato sia attraente semplicemente per le sue grandi dimensioni è inesatta e fuori luogo. A tale proposito, NLMK ha rilevato inoltre che il mercato dell’Unione non attirava consistenti importazioni supplementari da paesi terzi non interessati, anche se tali paesi beneficiavano di un accesso al mercato vantaggioso rispetto agli esportatori dei paesi interessati. NLMK ha asserito inoltre che l’argomentazione concernente il basso livello dei prezzi delle importazioni russe è inesatta perché i prezzi medi dei produttori russi e dell’Unione non sono comparabili, in quanto i tipi di prodotto venduti dalle rispettive parti non sono in diretta concorrenza reciproca. In seguito alla divulgazione delle informazioni inoltre il governo russo ha dichiarato di non essere d’accordo con la Commissione sul fatto che il mercato dell’Unione sia attraente per i produttori esportatori russi, per i seguenti motivi: i produttori esportatori russi sono concentrati sul loro mercato interno e le loro esportazioni sono state prevalentemente riorientate verso i paesi asiatici; l’esistenza di misure antidumping inoltre ha falsato la valutazione dei prezzi all’importazione nell’Unione. |
|
(252) |
La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Le dimensioni di un mercato sono un aspetto concreto della valutazione della sua attrattiva, in quanto ne deriva la possibilità di vendere volumi significativi e di realizzare economie di scala in termini di produzione, marketing e spese connesse alle vendite. Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni originarie della Russia sono aumentate in termini di volumi e di quota di mercato, a prescindere dal fatto che i produttori esportatori russi si siano riorientati verso il mercato interno e/o i mercati asiatici. Quanto precede ha dimostrato che il mercato dell’Unione ha continuato a essere molto attraente per i produttori esportatori russi. Come indicato al considerando 277 inoltre il calo delle importazioni da altri paesi terzi è dipeso principalmente dal fatto che l’unico produttore di GOES nel Regno Unito ha chiuso definitivamente l’attività nel novembre 2019. |
|
(253) |
L’asserzione di NLMK secondo cui l’argomentazione della Commissione concernente il basso livello dei prezzi sia inesatta inoltre non è stata accolta per i motivi descritti al considerando precedente. Come spiegato al considerando 272, le importazioni dalla Russia inoltre avvenivano in media a prezzi inferiori del 30 % circa rispetto al prezzo minimo all’importazione applicabile (1 536 EUR/tonnellata) e del 23 % circa rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame per tipi di prodotto comparabili. A tale proposito, anche tenendo conto dell’esistenza delle misure antidumping, i prezzi delle importazioni russe forniscono una buona indicazione della politica dei prezzi all’esportazione nell’Unione dei produttori esportatori russi e del probabile livello dei loro prezzi in assenza di misure. |
c) Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping
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(254) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio della persistenza futura del dumping in caso di scadenza delle misure. Considerando la notevole capacità inutilizzata della Russia e i prezzi di dumping delle esportazioni di GOES nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in combinazione con l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, consistenti quantitativi di GOES dalla Russia potrebbero continuare ad affluire nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione
|
(255) |
All’interno dell’Unione quattro società fabbricano il prodotto oggetto del riesame. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell’Unione non sono presenti altri produttori del prodotto oggetto del riesame. Tali società costituiscono pertanto «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
(256) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 249 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di informazioni concernenti l’industria dell’Unione fornite da tutti i produttori noti dell’Unione. |
4.2. I quattro produttori noti dell’Unione costituiscono il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. Consumo dell’Unione
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(257) |
La Commissione ha calcolato il consumo dell’Unione basandosi sulle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione e sulle importazioni da tutti i paesi terzi rilevate da Eurostat (banca dati Comext). |
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(258) |
Con riguardo al Giappone, una parte delle importazioni del prodotto oggetto del riesame nei Paesi Bassi è stata mantenuta riservata durante il periodo in esame (52). Per questo motivo, nella tabella che segue concernente il consumo dell’Unione e nelle altre tabelle pertinenti relative ai volumi e ai valori delle importazioni sono indicati intervalli di valori. |
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(259) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(260) |
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione ha subito delle fluttuazioni, oscillando tra 265 000 e 280 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e tra 300 000 e 315 000 tonnellate nel 2017. Nel complesso il consumo dell’Unione è calato dell’11 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante un picco temporaneo registrato nel 2019. Il calo del consumo è dovuto a una combinazione di fattori, quali la riduzione delle importazioni e delle vendite dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame a causa di un abbassamento della domanda di GOES. |
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(261) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha fatto riferimento all’ampio ricorso a regimi di perfezionamento attivo da parte degli importatori dell’Unione e all’aumento delle importazioni di lamierini e nuclei di acciaio tramite la Turchia, entrambi tendenti a sottostimare l’effettivo consumo nell’Unione di GOES prodotti all’estero. La Commissione ha confermato che, da un lato, il calcolo dei dati sul consumo ha tenuto conto di tutti i GOES importati tramite regimi di perfezionamento attivo. Dall’altro lato, la Commissione ha osservato che i lamierini e i nuclei di acciaio non rientrano nell’ambito di applicazione delle misure antidumping e pertanto non sono stati oggetto di inchiesta. |
4.3. Importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(262) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo dell’Unione, come indicato al considerando 257. |
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(263) |
Le importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(264) |
Nel 2015 sono state istituite misure. Durante il periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono diminuite del 17 %. La loro quota di mercato tuttavia ha registrato solo un leggero calo (dal 27,5 % - 34,2 % nel 2017 al 26,5 % - 34,0 % nel periodo dell’inchiesta di riesame), data la parallela diminuzione del consumo sul mercato dell’Unione. |
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(265) |
Dei paesi interessati, solo le importazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Federazione russa sono aumentate tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, guadagnando rispettivamente uno e due punti percentuali di quota di mercato. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati
4.3.2.1. Prezzi
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(266) |
La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. |
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(267) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
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(268) |
Tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame si è osservato un calo del prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati per tutti i tipi di GOES, convenzionali o ad alta permeabilità. Le importazioni dalla Federazione russa hanno riguardato i tipi convenzionali di GOES, mentre le importazioni dagli altri quattro paesi riguardano prodotti ad alta permeabilità. |
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(269) |
I prezzi medi delle importazioni sono diminuiti da 1 865 EUR/tonnellata nel 2017 a 1 718 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo in esame, il calo del prezzo medio delle importazioni è stato del 7,6 % circa. |
4.3.2.2. Undercutting dei prezzi
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(270) |
Nessun produttore della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli USA ha collaborato, mentre hanno collaborato un produttore esportatore cinese e uno giapponese. |
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(271) |
Per tutte le importazioni dai paesi interessati a parte la Russia, sui prezzi all’importazione nell’Unione ha inciso in misura significativa l’istituzione di misure sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione per i motivi spiegati al considerando 2. Come indicato al considerando 3, non sono dovuti dazi se il prezzo cif franco frontiera dell’Unione è pari o superiore al prezzo minimo all’importazione. I prezzi all’importazione dai paesi interessati, a parte la Russia, in quasi tutti i casi erano pari o appena superiori al prezzo minimo all’importazione per tutto il periodo in esame e molto più alti dei prezzi dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non è stato riscontrato undercutting in relazione ai paesi interessati, a parte la Russia. |
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(272) |
Per la Russia, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, la Commissione ha confrontato la media dei prezzi cif all’importazione dalla Russia, sulla base di Eurostat, adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione (65 EUR/tonnellata) con i prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione per tipi di prodotto comparabili. Le importazioni dalla Russia avvenivano in media a prezzi inferiori del 30 % circa rispetto al prezzo minimo all’importazione applicabile (1 536 EUR/tonnellata) e del 23 % circa rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(273) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Nippon Steel ha affermato che la Commissione dovrebbe ricalcolare il margine di undercutting e underselling per i seguenti motivi: in primo luogo, tali margini, comprensivi di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sono stati calcolati nell’inchiesta iniziale in violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, e 6, del regolamento di base; in secondo luogo, tali margini non sono stati calcolati in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE. |
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(274) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. La Commissione non ha riscontrato undercutting in relazione al Giappone durante il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. considerando 271). La richiesta di Nippon Steel di ricalcolare il margine di undercutting come stabilito nell’inchiesta iniziale era pertanto priva di oggetto. Il riesame in previsione della scadenza inoltre non modifica il livello dei dazi, per cui anche una revisione del margine di pregiudizio stabilito inizialmente era priva di oggetto. Per l’analisi degli effetti sui prezzi in caso di scadenza delle misure come indicato al considerando 336, la Commissione inoltre ha stabilito i probabili livelli futuri dei prezzi delle importazioni nell’Unione sulla base dei prezzi all’esportazione del Giappone verso paesi terzi, per i quali non sono stati effettuati, né avrebbero potuto essere effettuati, adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
4.4. Importazioni da altri paesi terzi
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(275) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni da altri paesi terzi sono ammontate a [19 000 - 25 000] tonnellate, ossia il [7 % - 10,5 %] del consumo dell’Unione. La quota principale delle importazioni di GOES da paesi diversi da quelli interessati è pervenuta dal Brasile e dal Regno Unito. |
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(276) |
Il volume delle importazioni, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di GOES da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi (in tonnellate)
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(277) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal Regno Unito si sono dimezzate tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, passando da circa 25 000 - 35 000 tonnellate a 10 000 - 20 000 tonnellate. Questo calo è dovuto al fatto che l’unico produttore di GOES del Regno Unito ha chiuso definitivamente l’attività nel novembre 2019. |
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(278) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal Brasile invece sono aumentate in misura sostanziale durante il periodo in esame. La quota di mercato del Brasile tuttavia è rimasta contenuta, ossia al di sotto del 2 %, durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(279) |
Le importazioni totali da paesi terzi, ad eccezione dei paesi interessati, sono diminuite del 38 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino a una quota di mercato del 7,0 % - 10,5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto al 10,2 % - 13,5 % nel 2017. |
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(280) |
Per quanto riguarda i livelli dei prezzi, la situazione varia da un paese all’altro, a seconda che i prodotti venduti sul mercato dell’Unione siano convenzionali o ad alta permeabilità. |
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(281) |
Durante il periodo in esame i prezzi di vendita medi delle importazioni da paesi terzi sono comunque diminuiti. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni dai paesi interessati di cui alla tabella 5 e con l’andamento dei prezzi osservato per le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione di cui alla tabella 9. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
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(282) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria nel periodo in esame. |
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(283) |
Per determinare il pregiudizio la Commissione non ha operato alcuna distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, poiché tutti i quattro produttori noti dell’Unione costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha valutato gli indicatori di pregiudizio sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione che hanno collaborato. |
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(284) |
I quattro produttori dell’Unione che hanno collaborato appartengono a due gruppi societari. Per questo motivo, la Commissione ha valutato se vi fosse la necessità di comunicare le informazioni in intervalli di valori, nell’intento di non rivelare informazioni commerciali riservate, ma ha concluso che i dati aggregati non erano tali da rivelare informazioni riservate. Non sono pertanto forniti intervalli di valori per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio. |
4.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(285) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(286) |
Nel periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è sceso del 15 %. A parte l’abbassamento della domanda durante il periodo in esame, come spiegato al considerando 260, il calo significativo del volume di produzione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato anche la conseguenza di quanto segue:
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(287) |
I dati relativi alla capacità si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti, considerati normali dall’industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. La capacità è leggermente diminuita durante il periodo in esame. Durante il periodo in esame, due dei quattro produttori dell’Unione hanno investito per modernizzare gli impianti di produzione esistenti nell’intento di aumentare, in proporzione, la produzione dei tipi ad alta permeabilità rispetto ai tipi convenzionali. Grazie a questi investimenti, i produttori dell’Unione sono stati in grado, principalmente a partire dal 2019, di produrre in proporzione un maggior numero di tipi di GOES ad alta permeabilità, che sono caratterizzati da uno spessore minore, per cui la capacità produttiva in tonnellate è risultata inferiore nel periodo in esame. |
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(288) |
Il calo del tasso di utilizzo degli impianti durante il periodo dell’inchiesta di riesame malgrado la riduzione della capacità produttiva è stato provocato dalla forte diminuzione del volume di produzione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come spiegato al considerando 286. Nel periodo in esame il calo è stato di quasi 10 punti percentuali. |
4.5.3. Volume delle vendite e quota di mercato
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(289) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato
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(290) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2019, ma ha registrato un leggero calo nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il calo del volume delle vendite ha fatto seguito alla tendenza al ribasso del volume di produzione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, per gli stessi motivi già illustrati al considerando 286. Il volume di produzione tuttavia è diminuito in misura più significativa, di 15 punti percentuali tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto al calo del volume delle vendite dei produttori dell’Unione. |
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(291) |
Durante il periodo in esame, la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha comunque registrato un leggero aumento, dal 55,9 %-62,6 % al 61,0 %-66,8 %, in conseguenza del fatto che la diminuzione del consumo ha superato il calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione. |
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(292) |
Un’altra ragione dell’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione sono le misure in vigore, combinate con le perturbazioni del commercio internazionale e delle catene di approvvigionamento nel primo semestre del 2020 in conseguenza dell’impatto della pandemia di COVID-19. |
4.5.4. Crescita
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(293) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato dell’11 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è diminuito del 4 %. Nel periodo in esame quindi l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita, malgrado l’aumento della quota di mercato. |
4.5.5. Occupazione e produttività
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(294) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
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(295) |
Il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2019, ma è diminuito leggermente durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(296) |
La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione (in tonnellate) per addetto, è calata in misura significativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Questo può essere spiegato come l’effetto combinato dei seguenti fattori:
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4.5.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(297) |
Come spiegato al considerando 44, i produttori esportatori di Russia, Corea e USA non hanno collaborato. Solo un produttore esportatore cinese e uno giapponese hanno collaborato pienamente nel corso del procedimento. |
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(298) |
Benché sui prezzi all’importazione nell’Unione abbia inciso in misura significativa l’istituzione delle misure in vigore sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione, è stata comunque constatata l’esistenza del dumping per quanto concerne le importazioni dal Giappone (cfr. considerando 70), dagli USA (cfr. considerando 111) e dalla Russia (cfr. considerando 237) durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Non sono state riscontrate pratiche di dumping per le importazioni dalla Cina e dalla Corea. |
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(299) |
Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2015, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta fragile e pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
4.5.7. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(300) |
Nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell’Unione
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(301) |
La tabella indica che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi unitari di vendita dell’Unione sono leggermente diminuiti rispetto agli esercizi precedenti. Questa tendenza è dovuta principalmente all’effetto combinato dei seguenti fattori:
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(302) |
La tabella che precede mostra anche l’andamento del costo di produzione. L’interruzione della produzione di uno dei principali produttori dell’Unione e il calo della produzione (cfr. considerando 296) hanno comportato un aumento dei costi fissi per ciascuna tonnellata del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La combinazione dell’aumento del costo di produzione e del leggero calo dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione ha comportato perdite significative per i produttori dell’Unione. |
4.5.8. Costo del lavoro
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(303) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per addetto
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(304) |
Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8,5 %. L’impatto di tale variazione è piuttosto trascurabile, dato che il costo del lavoro rappresenta solo il 15 % circa del costo totale di produzione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
4.5.9. Scorte
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(305) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
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(306) |
Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali ha evidenziato delle oscillazioni, ma nel complesso è calato come percentuale della produzione. La maggior parte dei tipi del prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non possono pertanto essere considerate un indicatore di pregiudizio rilevante per l’industria. |
4.5.10. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(307) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(308) |
La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione come percentuale del fatturato delle stesse vendite. |
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(309) |
L’istituzione delle misure nel 2015 ha avuto un effetto positivo sulla redditività dell’industria dell’Unione, in particolare nell’esercizio 2017, quando l’industria dell’Unione ha cominciato a mostrare segnali di ripresa. Le perdite subite dai produttori dell’Unione nel 2017 erano ancora relativamente modeste, pari al 2,1 %. Le perdite subite nel 2013 e nel periodo dell’inchiesta iniziale, dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, appena prima dell’istituzione delle misure iniziali nel 2015, erano ammontate rispettivamente a -26,6 % e -22,3 %. Queste percentuali erano molto più elevate rispetto alle perdite subite nel 2017 (-2,1 %). La situazione economica tuttavia ha cominciato a deteriorarsi ulteriormente nel periodo successivo (53), in misura tale che le perdite sono arrivate a -18,6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(310) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto non ha seguito una tendenza al ribasso analoga a quella della redditività ed è stato positivo. Il flusso di cassa positivo si può spiegare principalmente con l’esistenza di due importanti contratti stipulati da un produttore dell’Unione in perdita:
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(311) |
Nonostante le perdite subite durante il periodo in esame, gli investimenti sono rimasti superiori a 21 milioni di EUR in tutti gli esercizi del periodo in esame. Tali investimenti hanno riguardato essenzialmente l’ammodernamento dei macchinari per la produzione di tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. |
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(312) |
In linea di principio l’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. A causa delle perdite subite, nel periodo in esame l’utile sul capitale investito è stato negativo. Di fatto, ha seguito lo stesso andamento al ribasso della redditività. |
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(313) |
La capacità di ottenere capitale è la capacità di reperire denaro per investire, espandersi o riformarsi. Tenendo conto delle perdite subite durante il periodo dell’inchiesta di riesame, per i produttori dell’Unione i finanziamenti con capitale di prestito o di rischio sono essenziali per poter continuare a investire. A titolo di esempio, come indicato al considerando 310, un produttore dell’Unione ha concluso un accordo di trasferimento di profitti/perdite con la sua controllante, nel senso che le perdite subite dal produttore erano assorbite dalla sua controllante, consentendo così alla società di continuare a effettuare gli investimenti necessari, principalmente in macchinari per la produzione di tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. |
4.6. Conclusione relativa al pregiudizio
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(314) |
Come indicato al considerando 309, l’istituzione delle misure nel 2015 inizialmente ha avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, in particolare nel 2017, quando l’industria dell’Unione ha cominciato a mostrare segnali di ripresa. |
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(315) |
La situazione economica tuttavia ha ricominciato a evidenziare un costante deterioramento nel periodo successivo, in misura tale che le perdite sono arrivate a -18,6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(316) |
I volumi delle vendite sul mercato dell’Unione sono scesi del 4 %, in combinazione con un leggero calo dei prezzi unitari di vendita del 2 %. La produzione è diminuita del 15 %, e l’utilizzo degli impianti si è ridotto del 10 %. A fronte dell’aumento del costo di produzione, le perdite hanno raggiunto un livello che non è sostenibile. |
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(317) |
A causa delle perdite subite nel periodo in esame, dovute ai fattori descritti sopra, gli altri indicatori, quali l’utile sul capitale investito, hanno seguito lo stesso andamento negativo dell’indicatore di redditività. |
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(318) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha asserito che la situazione pregiudizievole dell’Unione era dovuta a problemi strutturali e non aveva niente a che fare con le importazioni dai paesi interessati. NLMK ha fatto riferimento alla correlazione tra il livello delle perdite e l’aumento dei costi di produzione, nonché al peggioramento dei risultati dei produttori dell’Unione, compresa l’interruzione dell’attività di un produttore principale dell’Unione che ha comportato un aumento del costo fisso per unità di prodotto. In seguito alla divulgazione delle informazioni inoltre il governo russo ha asserito che il calo del consumo rappresentava il problema principale per l’industria dell’Unione, che secondo il governo russo si trovava in una situazione di stabilità, come evidenziato dal numero di addetti e dall’aumento degli investimenti. |
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(319) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Nippon Steel ha osservato che ciascun indicatore di pregiudizio può essere spiegato con ragioni diverse dalle importazioni di GOES dai paesi interessati. A titolo di esempio, le perdite pari a -18,6 % si possono spiegare con l’aumento del 32 % della spesa per investimenti, mentre il calo del 4 % del volume delle vendite può essere la conseguenza della contrazione dell’11 % del consumo dell’Unione e anche della riduzione della produzione dell’Unione. |
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(320) |
La Commissione ha respinto le osservazioni di NLMK e Nippon Steel per i motivi seguenti. In primo luogo, la Commissione non ha sostenuto che la situazione pregiudizievole nel periodo dell’inchiesta di riesame era dovuta, o era dovuta esclusivamente, alle importazioni dai paesi interessati. Come indicato ai considerando 330 e 331, la Commissione ha considerato anche altri fattori potenzialmente pregiudizievoli individuati dalle parti interessate, concludendo tuttavia che si trattava di fattori di natura temporanea. In secondo luogo, come illustrato in generale al punto 5, e in particolare al considerando 361, data la precedente e attuale situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. In terzo luogo, nell’analisi della situazione dell’industria dell’Unione sono stati esaminati tutti gli indicatori di pregiudizio, sulla base dei quali la Commissione è giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, come indicato al considerando 321. In quarto luogo, tali osservazioni non erano sufficientemente comprovate. La Commissione infine, oltre a un’analisi completa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (punto 4), ha effettuato anche un’analisi completa di altre cause di pregiudizio e di ciò che accadrebbe in assenza di misure (punto 5). Come spiegato al considerando 361, la Commissione ha concluso che, alla luce della precedente e attuale situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. |
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(321) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, come dimostrato da tutti i principali indicatori di pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. RISCHIO DELLA PERSISTENZA E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE
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(322) |
Come indicato al considerando 271, l’istituzione delle misure sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione ha inciso in misura significativa sui prezzi all’importazione nell’Unione. I GOES originari di Cina, Giappone, Corea e USA nel complesso erano importati a prezzi pari o superiori ai prezzi minimi all’importazione e notevolmente superiori al prezzo di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione, e quindi a prezzi non pregiudizievoli. Le importazioni dalla Russia invece erano effettuate in media a prezzi notevolmente inferiori al prezzo di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione e quindi a un livello di prezzo pregiudizievole. Il prezzo medio delle importazioni dalla Russia effettivamente è risultato inferiore di più del 20 % rispetto ai prezzi medi dell’industria dell’Unione per prodotti comparabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(323) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha sostenuto che i tipi di GOES originari della Russia non erano in diretta concorrenza con i tipi di prodotto fabbricati prevalentemente nell’UE e che i prezzi bassi delle importazioni dalla Russia riflettevano la qualità inferiore e le applicazioni limitate dei prodotti. Secondo NLMK i volumi costanti di importazioni dei tipi di GOES originari della Russia rispondevano semplicemente a una domanda ancora esistente, benché in calo, di tipi di GOES di qualità inferiore. |
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(324) |
L’asserzione che i tipi di GOES importati dalla Russia non erano in diretta concorrenza con i tipi di prodotto fabbricati prevalentemente nell’UE non è stata tuttavia suffragata dai risultati dell’inchiesta. In primo luogo, nel periodo dell’inchiesta le importazioni dalla Russia e i tipi di prodotto fabbricati dai produttori dell’Unione erano ancora in concorrenza, in particolare per due dei quattro produttori dell’Unione che fabbricavano anche tipi di GOES di qualità inferiore. In secondo luogo, la Commissione rammenta di avere stabilito tre prezzi minimi all’importazione per tre diverse categorie di prodotto, sulla base della perdita massima, che costituisce un criterio oggettivo e non discriminatorio concernente tutti i vari tipi di GOES, compresi quelli importati dalla Russia. In terzo luogo, i tipi di GOES importati dalla Russia rientrano nella definizione del prodotto, sono stati venduti e possono ancora essere utilizzati sul mercato dell’Unione, anche se è probabile che l’entrata in vigore della fase 2 comporterà un aumento della domanda dei tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame (cfr. considerando 401) e un calo della domanda dei tipi fabbricati dai produttori esportatori russi. |
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(325) |
Per quanto riguarda gli altri fattori, la pandemia di COVID-19 ha comportato ritardi negli ordini e ha provocato una contrazione della domanda nell’Unione durante il periodo in esame, seguita da un calo dei prezzi di vendita. Anche la pandemia di COVID-19 quindi ha influito negativamente sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(326) |
La crisi globale dell’industria dell’acciaio inoltre ha provocato una contrazione della domanda e del consumo di acciaio nell’Unione durante il periodo in esame, seguita dal calo dei prezzi di vendita. |
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(327) |
Anche le vendite all’esportazione (in termini di volume) dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuite del 35 %-38 % nel periodo in esame, da 100 000 - 115 000 tonnellate nel 2017 a 60 000-75 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. I produttori dell’Unione sono diventati più selettivi e hanno potuto comunque aumentare leggermente i rispettivi prezzi all’esportazione nel periodo in esame. |
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(328) |
Le parti interessate hanno asserito che i produttori dell’Unione non sono stati abbastanza efficienti a causa dell’aumento dei costi e degli investimenti. Una parte interessata ha sostenuto inoltre che ai produttori dell’Unione è stato impedito di completare determinati piani di ristrutturazione, in particolare perché la Commissione ha vietato la fusione tra Tata Steel e ThyssenKrupp. Tali asserzioni non sono state tuttavia comprovate. Se l’industria dell’Unione non fosse stata in grado di effettuare i necessari investimenti, non avrebbe potuto continuare a competere con i produttori esportatori dei paesi interessati, che esportano prevalentemente tipi di GOES ad alta permeabilità nell’Unione. Questo avrebbe comportato una situazione insostenibile, che avrebbe messo in discussione la sopravvivenza dei quattro produttori dell’Unione. L’aumento dei costi di investimento è stato pertanto necessario per consentire all’industria dell’Unione di restare competitiva e redditizia. |
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(329) |
Le parti interessate hanno asserito altresì che anche il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. A tale proposito, la Commissione ha fatto riferimento ai considerando da 275 a 281 del presente regolamento e ha rammentato che le importazioni totali da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono diminuite del 38 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino a una quota di mercato del 7 % - 10,5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto al 10,2 % - 13,5 % nel 2017. Non esistono pertanto indicazioni del fatto che altre importazioni abbiano arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(330) |
Gli altri fattori, come indicato sopra, sono considerati di natura temporanea e la situazione dell’industria dell’Unione appariva già più promettente alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame, alla luce dell’atteso aumento della domanda di GOES nel prossimo futuro e della crescente capacità dell’industria dell’Unione di produrre tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. |
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(331) |
In tale contesto, la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della persistenza del pregiudizio a causa della prosecuzione delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio a causa delle importazioni dagli altri paesi interessati, in caso di scadenza delle misure in assenza di tali circostanze temporanee ed eccezionali. La Commissione ha analizzato gli elementi seguenti: 1) capacità inutilizzata nei paesi interessati e attrattiva del mercato dell’Unione; e 2) incidenza delle potenziali importazioni e del livello dei prezzi di tali importazioni da questi paesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
5.1. Capacità inutilizzata nei paesi interessati e attrattiva del mercato dell’Unione
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(332) |
Come già descritto ai considerando 82, 101, 113, 226 e 241, i quantitativi che potrebbero essere esportati dai produttori esportatori dei paesi interessati sono significativi rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione. La capacità inutilizzata di fatto rappresenta più del triplo del consumo totale dell’Unione (54) durante il periodo dell’inchiesta di riesame. I produttori esportatori di Cina, Russia e Giappone inoltre possiedono una quota dei rispettivi mercati interni compresa tra il 97 % e il 100 %, mentre i produttori esportatori di USA e Corea possiedono una quota dei rispettivi mercati interni compresa tra l’83 % e l’86 %. L’eventuale capacità inutilizzata disponibile dei produttori esportatori quindi non può essere ulteriormente assorbita sui rispettivi mercati interni, poiché tali mercati sono già in ampia misura soddisfatti dalla produzione nazionale dei produttori esportatori. I mercati della Cina e degli USA inoltre sono protetti da misure commerciali. |
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(333) |
Alla luce di quanto precede, è probabile che i produttori esportatori di tutti i paesi interessati riprendano a vendere volumi elevati sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
5.2. Livello dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure
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(334) |
Come indicato ai considerando 271 e 322, le importazioni da Cina, Giappone, Corea e USA erano effettuate a un prezzo pari o superiore ai prezzi minimi all’importazione pertinenti e superiore al prezzo di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Le importazioni dalla Russia erano effettuate a prezzi notevolmente inferiori al prezzo minimo all’importazione pertinente (1 536 EUR/tonnellata), dal quale quindi non sono sembrate sostanzialmente influenzate, e anche a prezzi inferiori al prezzo di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo minimo all’importazione abbia avuto un’incidenza significativa sulla politica tariffaria dei produttori esportatori dei primi quattro paesi e che i loro prezzi all’importazione reali non potessero essere utilizzati come un’approssimazione attendibile di probabili prezzi futuri in caso di scadenza delle misure. |
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(335) |
In tali circostanze, per i GOES originari di questi quattro paesi (Cina, Giappone, Corea e USA) (55), la Commissione ha analizzato anche la politica tariffaria attuale dei loro produttori esportatori sui rispettivi mercati di esportazione in paesi terzi per valutare i probabili livelli di prezzo delle importazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
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(336) |
A tale scopo, per i produttori di Cina e Giappone che hanno collaborato la Commissione ha determinato i probabili livelli di prezzo delle importazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando, per i tipi di prodotto con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg:
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(337) |
Su tale base, è stato accertato che i produttori esportatori di Cina e Giappone hanno esportato verso i loro principali mercati terzi di esportazione a prezzi inferiori del 10 % circa rispetto al prezzo minimo all’importazione corrispondente. |
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(338) |
La Commissione inoltre ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita dell’Unione per i tipi di GOES di massima qualità (tipi di GOES con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg, che rappresentano la maggioranza delle importazioni nel mercato dell’Unione dai produttori esportatori di Cina e Giappone che hanno collaborato, rispetto alle altre due diverse categorie di GOES, come spiegato al considerando 2) con la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita per la stessa categoria di prodotto fabbricata da tali produttori di Cina e Giappone che hanno collaborato e venduta nel resto del mondo, stabiliti su base cif, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. |
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(339) |
È stato accertato che i produttori esportatori di Cina e Giappone hanno esportato verso i loro principali mercati terzi di esportazione a prezzi superiori del 3 % circa rispetto ai prezzi di vendita corrispondenti dei produttori dell’Unione. |
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(340) |
In tale contesto, è comunque opportuno rammentare che i produttori dell’Unione vendevano già a prezzi inferiori al loro costo di produzione durante l’intero periodo in esame (cfr. tabella 9, considerando 300), il che ha determinato perdite significative e una situazione pregiudizievole già durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Se i produttori esportatori di Giappone e Cina applicassero sul mercato dell’Unione prezzi analoghi a quelli praticati sui rispettivi mercati terzi per i tipi di GOES di massima qualità, la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione si aggraverebbe ulteriormente in caso di scadenza delle misure. |
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(341) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Nippon Steel ha asserito che l’analisi della Commissione dei probabili livelli di prezzo per le importazioni di GOES dal Giappone in assenza di misure era priva di fondamento. In primo luogo, il prezzo all’importazione dal Giappone è stato costantemente e notevolmente superiore al prezzo minimo all’importazione più elevato e la Commissione avrebbe dovuto pertanto comprovare i motivi per cui i prezzi all’importazione reali dal Giappone non possono essere utilizzati per determinare i probabili prezzi praticati dal Giappone in caso di scadenza delle misure. Nippon Steel ha chiesto inoltre alla Commissione di comprovare il confronto effettuato tra i prezzi all’esportazione del Giappone verso i mercati di paesi terzi e i rispettivi prezzi minimi all’importazione e i prezzi all’esportazione dell’Unione. Nippon Steel ha asserito infine che, confrontando le sue vendite di tipi di prodotto corrispondenti rispettivamente in India e nell’Unione, i suoi prezzi di vendita in India risultavano superiori a quelli nell’Unione. |
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(342) |
La Commissione ha riconosciuto che i prezzi all’importazione nell’Unione dal Giappone sono stati costantemente superiori al prezzo minimo all’importazione più elevato durante il periodo dell’inchiesta, come illustrato nella tabella 4 al considerando 267. |
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(343) |
La Commissione ha comunque respinto l’argomentazione di Nippon Steel secondo cui avrebbe dovuto utilizzare i prezzi all’importazione reali dal Giappone nell’Unione per stabilire i probabili prezzi praticati dal Giappone in caso di scadenza delle misure. Come spiegato al considerando 334, il prezzo minimo all’importazione ha avuto un’incidenza significativa sulla politica tariffaria dei produttori esportatori di quattro paesi interessati, compreso il Giappone, che esportavano prevalentemente tipi di GOES di alta qualità e pertanto i loro prezzi all’importazione nell’Unione non potevano essere utilizzati come un’approssimazione attendibile di probabili prezzi futuri in caso di scadenza delle misure. Nel caso del Giappone, ciò è stato dimostrato dal fatto che, in media, i prezzi all’esportazione verso paesi terzi erano notevolmente inferiori a quelli verso l’Unione. |
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(344) |
Per quanto concerne il fatto di comprovare il confronto dei prezzi all’esportazione del Giappone in mercati di paesi terzi con i rispettivi prezzi minimi all’importazione e i prezzi all’esportazione nell’Unione, la Commissione ha spiegato l’approccio adottato e le relative motivazioni al considerando 336. L’affermazione che i prezzi di vendita di Nippon Steel in India erano superiori a quelli nell’Unione inoltre era inesatta, poiché i dati sulle vendite si basavano sulle transazioni tra Nippon Steel e i relativi operatori commerciali collegati in India e in Europa, che non erano considerate una base attendibile per qualsiasi confronto inteso a trarre conclusioni sui livelli di prezzo finali applicati ai loro primi acquirenti indipendenti. Per i due produttori esportatori giapponesi è opportuno rilevare inoltre che il confronto tra i prezzi minimi all’importazione e la media dei prezzi di vendita del Giappone in paesi terzi, di cui al considerando 336, era basato su informazioni fornite da entrambi i produttori esportatori giapponesi e riguardava tutte le loro vendite all’esportazione ad acquirenti indipendenti in tutti i rispettivi paesi terzi. |
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(345) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori di Corea e USA, il probabile livello di prezzo applicato all’Unione è stato stimato confrontando gli attuali prezzi all’esportazione di Corea e USA verso paesi terzi, in base alle pertinenti statistiche sulle importazioni specifiche per paese del GTA e al prezzo minimo all’importazione medio. |
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(346) |
È stato accertato che i prezzi all’esportazione verso paesi terzi dei produttori di Corea e USA che non hanno collaborato erano inferiori rispettivamente del 20 % e del 15 % rispetto al prezzo minimo all’importazione medio. Confrontando tali prezzi all’esportazione di USA e Corea con il prezzo minimo all’importazione di valore più alto, probabilmente più corretto in quanto la maggioranza delle esportazioni di questi paesi è costituita da prodotti GOES ad alta permeabilità, tali percentuali sarebbero persino notevolmente più elevate. |
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(347) |
La Commissione inoltre ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita dell’Unione per i tipi di GOES con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg con i corrispondenti prezzi all’esportazione di Corea e USA verso paesi terzi, basati sulle pertinenti statistiche sulle importazioni specifiche per paese del GTA e sull’ipotesi che la maggioranza delle importazioni da Corea e USA sia costituita da prodotti GOES ad alta permeabilità. |
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(348) |
È stato accertato che i prezzi all’esportazione di Corea e USA verso paesi terzi erano inferiori rispettivamente del 22 % e del 14 % rispetto ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione. Come già indicato al considerando 340, poiché i produttori dell’Unione vendevano già a prezzi inferiori al loro costo di produzione, l’applicazione di prezzi analoghi da parte dei produttori esportatori di Corea e USA aggraverebbe ulteriormente la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, in caso di scadenza delle misure. |
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(349) |
Tenendo conto dei livelli dei prezzi delle esportazioni dai quattro paesi interessati verso paesi terzi e dell’effettiva situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, la Commissione ha pertanto ritenuto probabile che in assenza di misure antidumping i produttori esportatori dei quattro paesi interessati comincerebbero ad esportare verso l’Unione a prezzi di livello analogo a quelli applicati ai loro mercati terzi e almeno a prezzi inferiori ai livelli del prezzo minimo all’importazione applicabile, ossia a prezzi pregiudizievoli. |
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(350) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni verso l’Unione da tutti i paesi interessati sarebbero effettuate a prezzi pregiudizievoli. Tali importazioni continuerebbero ad arrecare pregiudizio nel caso della Russia e comporterebbero la reiterazione del pregiudizio nel caso degli altri paesi interessati. |
5.3. Impatto delle potenziali importazioni dai paesi interessati sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure
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(351) |
La Commissione ha valutato il possibile impatto delle importazioni dai paesi interessati sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione mediante la modellazione di due possibili scenari in caso di scadenza delle misure:
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(352) |
Nel primo scenario la Commissione ha ipotizzato inoltre che il 100 % delle importazioni totali dai paesi interessati inciderebbe sull’industria dell’Unione e non sulle importazioni da altri paesi terzi, poiché la quota di mercato di questi ultimi è trascurabile. La Commissione ha ipotizzato altresì che l’industria dell’Unione, essendo già in perdita, manterrebbe gli stessi prezzi di vendita del periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(353) |
Il risultato della simulazione nel primo scenario indica che l’aumento delle importazioni dai paesi interessati sarebbe a spese dell’industria dell’Unione. Quest’ultima perderebbe volumi di vendita e quote di mercato sul mercato dell’Unione, con la conseguenza di un ulteriore calo della produzione e di un aumento dei costi fissi per ciascuna tonnellata prodotta del prodotto oggetto del riesame. Questa situazione inciderebbe sulla redditività complessiva dell’industria. Le perdite subite dall’industria dell’Unione di conseguenza aumenterebbero ulteriormente da -18,6 % a un livello ancora meno sostenibile di -22,6 %. |
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(354) |
Nel secondo scenario si è constatato che l’effetto di un calo dei prezzi del 5 % sarebbe potenzialmente anche più dannoso. Nel caso di un calo del 5 % dei prezzi dell’Unione (1 356 EUR/tonnellata) a causa dell’aumento della pressione sui prezzi delle importazioni dai paesi interessati le perdite arriverebbero a -29 %. Nel caso di un calo del 10 % dei prezzi dell’Unione, ossia da 1 427 EUR/tonnellata a 1 285 EUR/tonnellata, le perdite arriverebbero a -37 %. |
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(355) |
In realtà, in caso di scadenza delle misure, molto probabilmente sul mercato si verificherebbe una combinazione del primo e del secondo scenario. Tale situazione comporterebbe perdite ancora più elevate e non sostenibili per l’industria dell’Unione. |
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(356) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo giapponese ha sostenuto inoltre che il Giappone dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione delle misure antidumping perché i prodotti giapponesi non sono causa di pregiudizio, né rappresentano una minaccia per l’industria dell’Unione per i motivi seguenti. In primo luogo, si tratta di tipi di prodotto particolari di qualità eccezionale, utilizzati in misura sempre più rilevante da utilizzatori particolari nell’Unione. In secondo luogo, il fatto che i prezzi all’esportazione giapponesi verso l’Unione sono notevolmente superiori ai prezzi minimi all’importazione dimostra che la scadenza delle misure antidumping esistenti nei confronti del Giappone non comporterebbe una riduzione dei prezzi all’importazione. |
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(357) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, e in linea con l’argomentazione del governo giapponese, anche Nippon Steel ha sostenuto che le misure antidumping non dovrebbero essere mantenute nei confronti del Giappone, in quanto è la Cina a rappresentare una minaccia significativa per l’industria dell’Unione, diversamente dal Giappone che dispone di una capacità inutilizzata relativamente bassa rispetto alla Cina. I prezzi praticati sul mercato dell’Unione dai produttori esportatori giapponesi sono i più alti a livello mondiale, e superiori ai prezzi minimi all’importazione più elevati. In terzo luogo, i prezzi all’esportazione giapponesi competono equamente con quelli di altri produttori, compresa l’industria dell’Unione. |
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(358) |
La Commissione ha riconosciuto che i produttori esportatori giapponesi fabbricano tipi di prodotto di alta qualità, come indicato al considerando 381. D’altro canto, come indicato al considerando 337, è stato accertato che i produttori esportatori giapponesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi di esportazione a prezzi inferiori del 10 % circa rispetto al prezzo minimo all’importazione corrispondente per quei particolari tipi di prodotto di alta qualità. Su tale base, la Commissione ha affermato che in assenza di misure sarebbe probabile un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping da tutti i paesi interessati, compreso il Giappone, a prezzi inferiori e pregiudizievoli. La Commissione ha quindi ritenuto che non vi fosse motivo di escludere il Giappone dall’ambito dell’inchiesta. |
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(359) |
Come spiegato nei rispettivi punti che precedono, la Commissione inoltre ha stabilito, nonostante la capacità inutilizzata accertata per la Cina, che:
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(360) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto anche tale argomentazione di Nippon Steel. |
5.4. Conclusione sul rischio della persistenza e/o della reiterazione del pregiudizio
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(361) |
Su questa base, e considerando la precedente e attuale situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che, a prescindere dall’esistenza di un nesso di causalità sufficiente in merito alle importazioni dalla Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il pregiudizio stabilito inizialmente si ripeterebbe rispetto ai paesi interessati. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
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(362) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto oggetto del riesame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (57) («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l’esigenza di proteggere l’industria dagli effetti negativi del dumping pregiudizievole. |
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(363) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(364) |
L’industria dell’Unione ha sede in quattro Stati membri (Francia, Germania, Repubblica ceca e Polonia) e impiega direttamente oltre 2 200 addetti nel settore del prodotto oggetto del riesame. |
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(365) |
Alcune parti interessate hanno affermato che sarebbe opportuno lasciar scadere le misure perché i produttori dell’Unione non si trovano più in una situazione pregiudizievole. Ad esempio hanno asserito che i produttori dell’Unione hanno aumentato le vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione e dal 2017 sono stati in grado di espandere del 3 % la loro quota del mercato dell’Unione. È stato affermato inoltre che dal 2017 l’industria dell’Unione ha mantenuto livelli stabili di produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e occupazione. L’industria dell’Unione è stata anche in grado di investire importi consistenti, cosa che presumibilmente è piuttosto indice di un’industria fiduciosa nel futuro del suo mercato. |
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(366) |
Come indicato ai considerando 315 e seguenti, durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori dell’Unione hanno subito perdite pari a -18,6 %. I volumi delle vendite sul mercato dell’Unione inoltre sono scesi del 4 % nel periodo in esame, in combinazione con un leggero calo dei prezzi unitari di vendita del 2 %. La produzione inoltre è diminuita del 15 % e l’utilizzo degli impianti si è ridotto del 10 %. La Commissione ha pertanto concluso, al considerando 321, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. |
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(367) |
La Commissione ha stabilito inoltre che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni da questi paesi. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati comporterebbe l’aumento della concorrenza sleale nei confronti dell’industria dell’Unione e le arrecherebbe ulteriore pregiudizio. Ciò determinerebbe un peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione, già pregiudizievole e molto fragile, mettendone a repentaglio la sostenibilità. |
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(368) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(369) |
La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti noti. Solo un importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. |
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(370) |
La Commissione dispone pertanto di informazioni insufficienti per concludere che il mantenimento delle misure sarebbe dannoso per l’interesse degli importatori. Piuttosto è vero il contrario, poiché le importazioni dai paesi interessati non sono mai cessate in conseguenza delle misure, bensì sono continuate in volumi significativi. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
6.3.1. Introduzione
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(371) |
Si sono manifestati sette utilizzatori che hanno espresso la volontà di partecipare all’inchiesta. Solo quattro di loro tuttavia hanno collaborato pienamente all’inchiesta, fornendo risposte complete al questionario in entrambe le versioni, pubblica e riservata. |
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(372) |
I quattro utilizzatori che hanno collaborato pienamente comprendono uno dei maggiori utilizzatori sul mercato dell’Unione, mentre gli altri tre sono relativamente piccoli in termini di occupazione e fatturato. |
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(373) |
Anche le tre associazioni di utilizzatori seguenti si sono manifestate e hanno fornito alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione:
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(374) |
La Commissione ha riconosciuto che quello dei trasformatori è un settore importante nel mercato dell’Unione. T&D Europe ha dichiarato che il fatturato del mercato dell’Unione per i trasformatori è di circa 3,7 miliardi di EUR, di cui circa il 10 % è costituito da importazioni. Il valore della produzione di trasformatori nell’UE è di circa 4,7 miliardi di EUR, per cui l’UE è un esportatore netto di trasformatori. T&D Europe ha anche affermato che il settore dei trasformatori dell’UE è costituito da centinaia di imprese e occupa oltre 30 000 addetti all’interno dell’UE, senza contare i subappaltatori e altre industrie che beneficiano del settore dei trasformatori dell’UE. Per quanto concerne l’industria a valle, WindEurope ha affermato che nel 2019 l’industria eolica europea ha fornito oltre 160 000 posti di lavoro diretti e ha sostenuto altri 140 000 posti di lavoro indiretti. Nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2020, il produttore russo («NLMK») ha espresso osservazioni analoghe, affermando che, data l’importanza dell’industria dei trasformatori, l’interesse degli utilizzatori dovrebbe prevalere. |
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(375) |
Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato principalmente come materiale di base nella produzione di trasformatori elettrici e di distribuzione. I produttori di trasformatori costituiscono un’industria consolidata in Europa, che rifornisce tradizionalmente i grandi fornitori di energia. Le aziende produttrici di trasformatori appartengono in genere a grandi gruppi industriali attivi a livello mondiale. Sul mercato operano tuttavia anche alcune società indipendenti di dimensioni più piccole, alcune delle quali in specifici mercati di nicchia, come quello del taglio dei nuclei per trasformatori. |
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(376) |
Il prodotto oggetto del riesame è considerato un elemento di costo significativo dal punto di vista degli utilizzatori. Zvei ha asserito che il costo del nucleo (GOES) rappresenta tra il 20 % e il 40 % del costo totale di produzione di un trasformatore. Sulla base dei dati ricavati dai questionari degli utilizzatori tuttavia il prodotto oggetto del riesame come materiale di produzione rappresenta in media il 7 %-17 % del costo totale di produzione dei trasformatori. Questo valore può essere maggiore in alcuni casi eccezionali, in particolare per un numero limitato di società intermedie che si situano tra i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e i produttori di trasformatori. Le attività di tali società intermedie si limitano al taglio longitudinale nella larghezza desiderata, al taglio di lamierini dai rotoli in base alle specifiche dei produttori di trasformatori e/o all’assemblaggio dei nuclei per trasformatori. |
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(377) |
Gli utilizzatori hanno affermato che i prodotti dei produttori esportatori sono di qualità migliore in termini di perdita. Essi hanno affermato inoltre che, dopo l’applicazione delle misure per cinque anni consecutivi, l’industria dell’Unione non dispone ancora della capacità sufficiente per rifornire il settore degli utilizzatori, in particolare con tipi di prodotto ad alta permeabilità. T&D Europe ha asserito che l’industria dei trasformatori dipende in modo particolare dalle importazioni di tipi di GOES ad alta permeabilità a dominio rifinito e che i produttori dell’UE non sono in grado di fabbricare tipi di GOES ad alta permeabilità a dominio rifinito che soddisfino le esigenze del mercato dell’Unione in termini di quantità e qualità. L’associazione ha asserito inoltre che nel prossimo futuro i produttori dell’Unione saranno in grado di soddisfare solo una quota esigua della domanda dell’UE. Quindi, secondo quanto asserito, sul mercato dell’Unione sono e saranno ancora presenti difficoltà di approvvigionamento, in particolare di tipi di prodotto ad alta permeabilità. |
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(378) |
Le associazioni di utilizzatori hanno sostenuto che il mantenimento delle misure esistenti ridurrebbe la competitività dei produttori europei di trasformatori nei confronti dei produttori di trasformatori ubicati fuori dall’Unione. Il mantenimento delle misure sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione comporterebbe un prezzo di mercato distorto, troppo elevato, e inciderebbe in misura sostanziale sul costo dei trasformatori e dell’energia elettrica in tutta Europa. T&D Europe e Zvei hanno anche affermato che nei mercati dei GOES privi di misure artificiali sull’importazione (come l’India) il prezzo dei GOES è sceso ai minimi storici nel primo trimestre del 2020. Le associazioni hanno asserito infine che i prezzi minimi all’importazione aumentano i costi per i produttori di trasformatori dell’UE e favoriscono prevalentemente gli stabilimenti fuori dall’UE, che vendono GOES nell’UE a prezzi più elevati. Zvei ha aggiunto che ciò potrebbe comportare una delocalizzazione dei produttori di trasformatori europei al di fuori del mercato dell’Unione. |
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(379) |
Per riassumere quanto precede, le due argomentazioni principali contro il mantenimento delle misure esistenti erano le seguenti:
Al fine di valutare queste due argomentazioni principali, la Commissione ha preso in considerazione la seguente struttura di mercato. Il numero di produttori del prodotto oggetto del riesame a livello mondiale è limitato a meno di 20 produttori significativi. Dopo il mercato cinese, quello dell’Unione è il mercato con il maggior numero di produttori. È risultato che non tutti i produttori sono in grado di fornire determinati tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. I produttori dei tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame hanno sede nell’Unione, negli USA, in Giappone, in Corea e in Cina. |
6.3.2. Difficoltà di approvvigionamento e differenze di qualità
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(380) |
La Commissione ha ritenuto, per cominciare, che l’obiettivo dei dazi antidumping non sia quello di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni. Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame di fatto le importazioni dai paesi interessati sono diminuite ma non sono cessate, bensì sono continuate in volumi significativi. In caso di mantenimento delle misure, le importazioni quindi non dovrebbero interrompersi, ma piuttosto continuare. |
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(381) |
Per quanto riguarda la qualità del prodotto oggetto del riesame, nel mercato è riconosciuto che le importazioni provenienti in particolare da RPC, Corea, USA e Giappone in generale riguardano tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. Due produttori dell’Unione comunque sono anch’essi in grado di produrre determinati tipi del prodotto oggetto del riesame di qualità e con perdite basse. Il maggiore utilizzatore che ha collaborato ha affermato che due dei quattro produttori di GOES dell’Unione hanno intensificato notevolmente gli sforzi per produrre tipi di GOES ad alta permeabilità tra il 2015 e il 2020 e nello stesso periodo hanno migliorato in misura considerevole il loro portafoglio di prodotti in termini di perdite. |
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(382) |
I dati sulla produzione pervenuti dall’industria dell’Unione, divisi per categoria di prezzo minimo all’importazione per tipo di prodotto, hanno confermato che di fatto i produttori di GOES dell’Unione hanno intensificato notevolmente gli sforzi per fabbricare prodotti con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg. Mentre nel periodo in esame la produzione totale è diminuita in misura significativa, nello stesso periodo i produttori dell’Unione sono stati in grado di produrre in proporzione più prodotti con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg, con il risultato di un aumento del 36 %, ossia più di 20 000 tonnellate. |
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(383) |
In assenza di misure, l’industria dell’Unione potrebbe non essere in grado di sviluppare ulteriormente i suoi tipi di GOES ad alta permeabilità, in considerazione della difficile situazione economica. |
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(384) |
Considerando la capacità produttiva disponibile dei produttori dell’Unione e la loro strategia di produrre in proporzione più tipi di prodotto ad alta permeabilità nel prossimo futuro, l’industria dell’Unione può soddisfare in misura crescente la domanda degli utilizzatori, anche di tipi ad alta permeabilità. I produttori dell’Unione hanno stimato che sarebbero in grado di aumentare ulteriormente i livelli di produzione di tipi ad alta permeabilità a partire dal 2021. |
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(385) |
Anche con un ulteriore aumento dei livelli di produzione di tipi ad alta permeabilità, il maggiore utilizzatore che ha collaborato ha previsto che la produzione di GOES dell’Unione non riuscirà comunque a soddisfare la domanda del mercato dell’Unione concernente i tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. |
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(386) |
L’analisi dell’interesse dell’Unione tuttavia non impone che la domanda dell’Unione debba essere integralmente soddisfatta dalla produzione dell’Unione. Le importazioni dai paesi interessati dovrebbero continuare a rifornire il mercato dell’Unione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che è improbabile che il mantenimento delle misure esistenti comporti difficoltà di approvvigionamento di tipi di GOES ad alta permeabilità sul mercato dell’Unione. |
6.3.3. Competitività degli utilizzatori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame
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(387) |
Sulla base dei dati raccolti, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure avrà solo un’incidenza limitata sui prezzi dei trasformatori e sull’occupazione nell’industria utilizzatrice. Il probabile effetto sarebbe che il costo del materiale di produzione, che rappresenta circa il 7 %-17 %, resti invariato allo stesso livello dall’istituzione delle misure sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione nel 2015. |
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(388) |
La Commissione ha ritenuto inoltre che, anche ipotizzando una differenza di prezzo intorno al 20 % tra i prezzi più elevati dell’Unione e i prezzi internazionali più bassi, l’eventuale incidenza sull’industria utilizzatrice sarebbe trascurabile, come segue: in caso di scadenza delle misure sul mercato dell’Unione e di un calo del 20 % dei prezzi dell’Unione, i costi dei GOES per gli utilizzatori si ridurrebbero in media di meno del 2,5 % (59). |
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(389) |
Per quanto riguarda la situazione economica degli utilizzatori che hanno collaborato, due erano redditizi e due in perdita. Nel frattempo uno degli utilizzatori in perdita è stato nazionalizzato. L’altro utilizzatore, ossia il maggior utilizzatore in termini di fatturato e addetti, ha affermato che le perdite subite nel 2019 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame non erano imputabili alle sue attività operative, bensì all’esito di due eventi eccezionali. Se tali eventi eccezionali non si fossero verificati anche questa società sarebbe stata redditizia. Nel complesso la Commissione ha pertanto concluso che la situazione economica degli utilizzatori che hanno collaborato era migliore rispetto ai produttori di GOES. |
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(390) |
Gli utilizzatori infine acquistavano notevoli quantitativi di GOES, anche tipi ad alta permeabilità, dall’industria dell’Unione. In caso di scadenza delle misure esistenti non si può escludere che gli utilizzatori si troverebbero a dipendere esclusivamente dalle importazioni, in particolare per i tipi ad alta permeabilità, con conseguenze sicuramente negative in termini di diversificazione dell’approvvigionamento. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non eserciterebbe effetti negativi sproporzionati sulla competitività dell’industria utilizzatrice. |
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(391) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha sostenuto che la Commissione ha concluso correttamente che, in caso di scadenza delle misure in vigore, non si può escludere che gli utilizzatori potrebbero trovarsi a dipendere esclusivamente dalle importazioni, con conseguenze sicuramente negative anche per gli stessi utilizzatori in termini di diversificazione dell’approvvigionamento. Il richiedente ha aggiunto che non si tratta solo di una questione di diversificazione, ma anche di una questione di sicurezza dell’approvvigionamento. Il richiedente ha sostenuto che, in quanto componente necessaria per la produzione di nuclei per trasformatori, i GOES ad esempio sono fondamentali per il mantenimento e l’espansione della rete elettrica dell’Unione, che non può dipendere dalle forniture di società straniere in Asia, in Russia o negli Stati Uniti. |
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(392) |
La Commissione ha ribadito che l’obiettivo dei dazi antidumping non è quello di chiudere il mercato dell’Unione a tutte le importazioni (cfr. considerando 380). Estendendo le misure sotto forma di prezzi minimi all’importazione, senza tuttavia chiudere il mercato dell’Unione, è possibile ottenere un approvvigionamento sicuro e diversificato da fonti diverse, anche da esportatori e produttori dell’Unione. |
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(393) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, NLMK ha sostenuto che il mantenimento delle misure per quanto riguarda la Russia non è nell’interesse dell’Unione e che tale mantenimento non affronta i problemi strutturali dell’industria dell’Unione, mentre danneggia gli utilizzatori. |
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(394) |
Per quanto concerne queste asserzioni di NLMK, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 388, nel quale si è spiegato che il mantenimento delle misure avrebbe solo un’incidenza trascurabile sui costi degli utilizzatori. In secondo luogo, per quanto concerne l’asserzione secondo cui l’industria dell’Unione presenta problemi strutturali, la Commissione fa riferimento alle proprie considerazioni di cui al considerando 320. |
6.3.4. Conclusioni relative all’interesse degli utilizzatori
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(395) |
In considerazione di quanto precede, si è concluso che, nel complesso, il mantenimento delle misure sarebbe contrario all’interesse degli utilizzatori. La Commissione tuttavia non ha potuto accettare l’affermazione che il mantenimento delle misure comporterebbe una difficoltà nell’approvvigionamento di GOES ad alta permeabilità. Essa ha concluso inoltre che la competitività dell’industria utilizzatrice probabilmente risentirebbe negativamente del mantenimento delle misure, anche se con un’incidenza sui costi inferiore a quanto asserito. |
6.4. Altri fattori
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(396) |
La direttiva sulla progettazione ecocompatibile istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia con la definizione di requisiti minimi obbligatori per l’efficienza energetica di questi prodotti. La direttiva è intesa a ridurre il consumo di energia nell’Unione migliorando l’efficienza degli apparecchi elettrici. |
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(397) |
La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell’UE. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile (60) riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. L’articolo 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile ne definisce l’ambito di applicazione (applicabile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione della corrente elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali). Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile si applica unicamente ai trasformatori acquistati successivamente alla sua entrata in vigore. |
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(398) |
La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1o luglio 2015, e la fase 2 (61) il 1o luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. |
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(399) |
Alcune parti interessate hanno fatto riferimento all’entrata in vigore della fase 2 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile. T&D Europe ha affermato che i tipi di GOES di massima qualità, che sono prodotti in quantitativi limitati solo dall’industria dell’Unione, sono necessari per progettare e fabbricare i trasformatori della fase 2 in maniera efficiente in termini di costo e rispettando le necessarie limitazioni di spazio. Zvei ha sostenuto che, in virtù del Green Deal della Commissione europea, la crescente elettrificazione di tutte le componenti dell’economia e la trasformazione digitale di tutta l’industria dell’UE comporterà un aumento della domanda di trasformatori (ad alta efficienza). WindEurope ha dichiarato che la domanda di trasformatori contenenti tipi di GOES ad alta permeabilità aumenterà ulteriormente, a causa della crescente consapevolezza delle perdite di energia nel ciclo di vita dei trasformatori, nonché in conseguenza delle misure dell’UE volte a ridurre i costi dell’energia e a migliorare le prestazioni ambientali dei trasformatori, in particolare in vista dell’attuazione della fase 2 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile dell’UE sui trasformatori. |
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(400) |
Il maggiore utilizzatore che ha collaborato ha dichiarato che i requisiti più stringenti della fase 2 possono essere soddisfatti in due modi:
Secondo tale utilizzatore, in conseguenza dell’entrata in vigore della fase 2 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile inoltre si verificherà un ulteriore spostamento verso i tipi di GOES della massima qualità. |
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(401) |
La Commissione ha ritenuto che, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, sia effettivamente molto probabile che l’entrata in vigore della fase 2 comporti un aumento della domanda di tipi ad elevata permeabilità del prodotto oggetto del riesame. Continuerà comunque ad esistere anche la domanda e la produzione di trasformatori che utilizzano tipi convenzionali del prodotto oggetto del riesame. |
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(402) |
La Commissione inoltre intende promuovere la capacità eolica offshore mediante la strategia dell’UE sull’energia rinnovabile offshore (62) al fine di rispettare l’obiettivo dell’UE di neutralità climatica entro il 2050 (63). La strategia dell’UE sull’energia rinnovabile offshore prevede un aumento della capacità eolica offshore in Europa dal livello attuale di 12 GW ad almeno 60 GW entro il 2030 e a 300 GW entro il 2050. Questa strategia contribuirà anche all’aumento della domanda di tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame. Secondo WindEurope l’industria eolica europea utilizza trasformatori in numerose applicazioni: all’interno della navicella, in sottostazioni offshore e in punti di connessione di rete onshore. WindEurope ha dichiarato in particolare che i tipi ad alta permeabilità del prodotto oggetto del riesame sono particolarmente importanti per i trasformatori all’interno della navicella, poiché lo spazio è scarso e la massa deve essere ridotta al minimo. |
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(403) |
Diverse norme di prodotto giuridicamente vincolanti quindi pongono l’obiettivo di garantire un approvvigionamento sufficiente di GOES di alta qualità, indipendentemente dall’origine, per la produzione e la commercializzazione di trasformatori in Europa. La domanda di tipi di prodotto ad alta permeabilità aumenterà sicuramente, ma l’entità futura di tale domanda è ancora poco chiara, poiché le parti interessate non hanno fornito alcuna proiezione pertinente sostenuta da elementi di prova sulla questione. Come indicato sopra, la Commissione ha concluso tuttavia che il fascicolo non contiene elementi di prova a dimostrazione del fatto che il mantenimento delle misure comporterebbe una difficoltà nell’approvvigionamento dei tipi di GOES ad alta permeabilità tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi definiti nella fase 2 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dell’UE. In considerazione del numero limitato di produttori di GOES a livello mondiale, il mantenimento delle misure contribuirebbe piuttosto a una diversificazione dell’approvvigionamento, anche di tipi di GOES ad alta permeabilità, sempre più importante in vista di tali obiettivi. |
6.5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(404) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure esistenti consentirebbe all’industria dell’Unione di tornare gradualmente alla redditività ed effettuare ulteriori investimenti richiesti per la fabbricazione e lo sviluppo dei livelli di qualità necessari per rispondere alla crescente domanda di GOES ad alta permeabilità. |
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(405) |
In caso di scadenza delle misure è improbabile che l’industria dell’Unione sia in grado di sviluppare ulteriormente i suoi tipi di GOES ad alta permeabilità e di sopravvivere, tenendo conto della difficile situazione economica. Il mantenimento delle misure quindi è chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
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(406) |
Per quanto riguarda l’interesse degli utilizzatori, il mantenimento delle misure esistenti ha solo un’incidenza limitata sui prezzi dei trasformatori e sull’occupazione nell’industria utilizzatrice. |
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(407) |
Per quanto riguarda l’obiettivo di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di garantire un approvvigionamento sufficiente di tipi di GOES ad alta permeabilità sul mercato dell’Unione per motivi di efficienza energetica, non è stato dimostrato che tale obiettivo risulterebbe compromesso dal mantenimento delle misure. |
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(408) |
Alla luce di quanto precede, nel complesso e tenendo conto del fatto che le misure sotto forma di prezzi minimi all’importazione sono state studiate per rispondere alle preoccupazioni dell’industria utilizzatrice in merito alla persistente necessità di importare prodotti GOES ad alta permeabilità, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di GOES originari dei paesi interessati. L’eventuale scadenza delle misure in vigore potrebbe comportare la riduzione dei prezzi di tutti i tipi di GOES e l’industria dell’Unione dovrebbe pertanto ridurre ulteriormente i propri prezzi di vendita per restare attraente. In tali circostanze, la situazione economica dell’industria dell’Unione peggiorerebbe ulteriormente, mettendo a repentaglio la propria sostenibilità e sopravvivenza. |
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(409) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Nippon Steel ha sostenuto che il mantenimento delle misure non sarebbe nell’interesse dell’Unione, poiché si sono dimostrate inefficaci, danneggiando inutilmente gli utilizzatori. Nippon Steel ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che taluni utilizzatori nel settore dell’energia eolica stanno già subendo le conseguenze negative di recenti misure di difesa commerciale sui fattori produttivi, quali dazi su tessuti di fibra di vetro e filati accoppiati in parallelo (roving) di fibra di vetro. |
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(410) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono. In primo luogo, come indicato al considerando 309, l’istituzione delle misure nel 2015 ha avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, in particolare nel 2017, quando l’industria dell’Unione ha cominciato a mostrare segnali di ripresa. In secondo luogo, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 388, spiegando che il mantenimento delle misure avrebbe solo un’incidenza trascurabile sui costi degli utilizzatori. In terzo luogo, il principale obiettivo dell’istituzione di misure di difesa commerciale è quello di ripristinare una parità di condizioni tra i diversi produttori. La Commissione ha infine osservato che WindEurope, l’associazione di categoria per l’energia eolica in Europa, che rappresenta più di 400 organizzazioni, non ha affermato che i suoi membri subivano già le conseguenze negative di recenti misure di difesa commerciale istituite sui fattori produttivi. Tale argomentazione di Nippon Steel è pertanto priva di fondamento. |
7. MISURE ANTIDUMPING
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(411) |
Sulla base delle conclusioni raggiunte in merito al rischio della persistenza e della reiterazione del dumping e del pregiudizio a causa delle importazioni dai paesi interessati, e in considerazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America dovrebbero essere mantenute. |
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(412) |
Una parte interessata ha chiesto che, qualora la Commissione dovesse decidere che è essenziale mantenere una qualche forma di protezione dell’industria dell’Unione malgrado l’evidente fallimento delle misure antidumping nell’affrontare i problemi strutturali dei produttori dell’Unione, le misure siano mantenute per un periodo limitato di uno o due anni. |
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(413) |
La Commissione ha respinto tale richiesta sulla base del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che non giustifica l’istituzione di misure per un periodo inferiore a cinque anni. |
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(414) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
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(415) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che in questo caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono quanto segue: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e di un certificato del produttore valido, conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura e da un certificato del produttore di questo tipo saranno soggette all’aliquota del dazio ad valorem applicabile per tutte le altre società senza riferimento ai prezzi minimi all’importazione. |
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(416) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (64). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(417) |
In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (65), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(418) |
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225110011, 7225110015 e 7225110019) ed ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 e 7226110096) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.
2. L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società menzionate singolarmente di cui al paragrafo 4 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 3 e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 3. In nessun caso l’importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem di cui al paragrafo 4.
3. Ai fini del paragrafo 2 si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera dell’Unione realmente pagato dal primo acquirente indipendente nell’Unione (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio equivalente alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione, a meno che l’applicazione del dazio ad valorem di cui al paragrafo 4 più il prezzo successivo all’importazione determinino un importo (prezzo realmente pagato più dazio ad valorem) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla tabella seguente.
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Paesi interessati |
Gamma di prodotti |
Prezzo minimo all’importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto) |
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Repubblica popolare cinese, Giappone, Stati Uniti d’America, Federazione russa, Repubblica di Corea |
Prodotti con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg |
2 043 |
|
|
Prodotti con una perdita massima superiore a 0,9 W/kg ma non superiore a 1,05 W/kg |
1 873 |
|
|
Prodotti con una perdita massima superiore a 1,05 W/kg |
1 536 |
4. Ai fini del paragrafo 2 si applicano le aliquote del dazio ad valorem di cui alla tabella seguente.
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Società |
Dazio ad valorem |
Codice addizionale TARIC |
|
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai RPC |
21,5 % |
C039 |
|
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC |
36,6 % |
C056 |
|
JFE Steel Corporation, Tokyo, Giappone |
39,0 % |
C040 |
|
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone |
35,9 % |
C041 |
|
POSCO, Seoul, Repubblica di Corea |
22,5 % |
C042 |
|
OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Federazione russa |
21,6 % |
C043 |
|
AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d’America |
22,0 % |
C044 |
5. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 4 è il dazio ad valorem, come indicato nella tabella seguente.
|
Società |
Dazio ad valorem |
Codice addizionale TARIC |
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Tutte le altre società cinesi |
36,6 % |
C999 |
|
Tutte le altre società giapponesi |
39,0 % |
C999 |
|
Tutte le altre società coreane |
22,5 % |
C999 |
|
Tutte le altre società russe |
21,6 % |
C999 |
|
Tutte le altre società statunitensi |
22,0 % |
C999 |
6. L’applicazione delle misure per le società menzionate nel paragrafo 4 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida e un certificato del produttore rispettivamente conformi alle disposizioni di cui agli allegati I e II. Se non sono presentati né il certificato né la fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Nel certificato del produttore sono elencate le perdite massime effettive per ogni rotolo, in Watt per chilogrammo, ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla.
7. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (66), il prezzo minimo all’importazione precedentemente definito è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
8. Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
9. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).
(3) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 40 del 6.2.2020, pag. 34).
(4) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America (USA), (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 25).
(5) Nota al fascicolo consultabile dalle parti interessate, del 14 gennaio 2021, n. riferimento t21.000455.
(6) Consultabili all’indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2492&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.
(7) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(8) Per il quarto produttore dell’Unione è stata condotta un’analisi documentale sulla base delle sue risposte al questionario e alla lettera di richiamo.
(9) Causa Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C-376/15 P, ECLI:EU:C:2017:269, punto 65.
(10) Fonte: risposte al questionario dei produttori esportatori giapponesi.
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.04.2020, pag. 3).
(12) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 158 e 159.
(13) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 122 a 127.
(14) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 128 a 132: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di GOES e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(15) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 133 a 138.
(16) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 139 a 142.
(17) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
(18) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 145 a 154.
(19) Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «Chinàs status as a non-market economy», A-570053, 26 ottobre 2017, pag. 57.
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5).
(21) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(22) Steel Industry Coalition, «Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry» (30 giugno 2016).
(23) «Non-Oriented Electrical Steel from the People’s Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order», 85 Fed. Reg. 11339 (27 febbraio 2020); «Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People’s Republic of China: Final Affirmative Determination», 81 Fed. Reg. 35308 (2 giugno 2016).
(24) Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(25) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(26) Consultabile agli indirizzi:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021);https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021), e
www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(27) Consultabile agli indirizzi http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(28) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(29) Cfr. lo statuto di Baoshan, articolo 133.4: http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600019_20210108_8.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(30) http://www.wuganggroup.cn/zzjs/index.jhtml, consultato il 9 settembre 2021.
(31) Relazione, capitolo 14.
(32) Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(33) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(34) Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), consultabile all’indirizzo:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(35) Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(36) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013), emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011), emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(37) Cfr. la relazione annuale 2019, pagg. 181 e 187: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-29/1207654234.PDF.
(38) Cfr. la relazione annuale 2019 di Baowu Steel: https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202005/t20200529_691577.html, pag. 210.
(39) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
(40) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(41) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(42) http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
(43) Documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alle distorsioni significative nell’economia della Federazione russa ai fini delle inchieste in materia di difesa commerciale (SWD(2020) 242 final), capitolo 10, in particolare pagg. 267, 269 e 293.
(44) Idem, pagg. 225, 291-293.
(45) Idem, in particolare i capitoli 11, 12 e 14.
(46) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.
(47) www.fastmarkets.com.
(48) Federazione russa, USA, Corea, Giappone e India, escludendo quindi Cina e Stati membri dell’UE.
(49) https://novoportal.cemig.com.br/atendimento/valores-de-tarifas-e-servicos/ (ultima consultazione: 21 settembre 2021).
(50) http://www.gasmig.com.br/Institucional/Paginas/Hist%C3%B3rico%20de%20tarifas.aspx (ultima consultazione: 21 settembre 2021).
(51) Le statistiche sulle esportazioni cinesi indicano vendite all’esportazione per 244 097 tonnellate, mentre il gruppo Baoshan ha indicato vendite all’esportazione per 203 450 tonnellate nel periodo dell’inchiesta.
(52) In conseguenza della specifica richiesta di una società neerlandese di mantenere riservati i suoi dati.
(53) Le perdite subite nel 2018 e 2019 (rispettivamente -8,4 % e -11,7 %) erano di nuovo quattro e cinque volte superiori alla perdita del 2017 (-2,1 %).
(54) La capacità inutilizzata (capacità - produzione effettiva) nella RPC è più del doppio del consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, mentre l’unico produttore esportatore russo che ha collaborato dispone di una capacità produttiva nominale analoga al consumo totale dell’Unione.
(55) Come descritto ai considerando 99 e 222, la Commissione ha rammentato di avere esaminato l’attuale politica tariffaria dei produttori esportatori di Corea e Cina, confrontando i rispettivi prezzi praticati sul mercato interno con i prezzi di vendita in paesi terzi. A titolo di esempio, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la Commissione ha rilevato che i loro prezzi medi all’esportazione franco fabbrica in paesi terzi erano inferiori al valore più basso del prezzo minimo all’importazione applicabile nell’UE nello stesso periodo (Corea e Cina).
(56) Durante il periodo in esame dell’inchiesta iniziale, gran parte delle importazioni del prodotto interessato dal Giappone nei Paesi Bassi è stata indicata con un codice NC riservato. Per questo motivo nel regolamento iniziale sono stati forniti intervalli di valori concernenti le importazioni dai paesi interessati.
(57) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell’UE. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1o luglio 2015, e la fase 2 il 1o luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell’arco di un periodo di tempo così breve dall’entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio.
(58) Il produttore esportatore giapponese JFE ha osservato inoltre che il mantenimento delle misure danneggerebbe in modo sproporzionato gli utilizzatori, limitando i loro canali di importazione, mentre l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare la domanda degli utilizzatori (cfr. le osservazioni iniziali nella comunicazione di JFE Steel del 10 dicembre 2020).
(59) Calcolato come un valore ridotto del 20 % dei costi del materiale di produzione dei GOES per gli utilizzatori moltiplicato per il 12 %, ossia la media tra il 7 % e il 17 %.
(60) Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).
(61) Nell’ottobre 2019 il regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 107) ha modificato l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile alla luce dell’imminente attuazione dei requisiti della fase 2 in relazione ai trasformatori di potenza con effetto dal 1o luglio 2021.
(62) https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
(63) https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_it
(64) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(65) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(66) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO I
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 6:
|
— |
il nome e la funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; |
|
— |
la seguente dichiarazione: « Il sottoscritto certifica che il (volume) degli acciai detti «magnetici» a grani orientati venduti per l’esportazione nell’Unione europea, aventi (perdita), e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. ». Data e firma |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore, redatto secondo il modello seguente, deve figurare sul certificato del produttore valido di cui all’articolo 1, paragrafo 6:
|
— |
il nome e la funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore; |
|
— |
la seguente dichiarazione: « Il sottoscritto certifica che gli acciai detti «magnetici» a grani orientati venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto del certificato del produttore, che indica la misurazione della perdita massima in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla e le dimensioni in mm, sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte. ». Data e firma |
DECISIONI
|
17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/77 |
DECISIONE (PESC) 2022/59 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 10 gennaio 2022
relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2021/5 (BiH/32/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell’UE»). |
|
(2) |
Il 15 dicembre 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/5 (2), con la quale il Maggiore Generale Alexander PLATZER è stato nominato comandante della forza dell’UE. |
|
(3) |
Il 3 novembre 2021 le autorità militari austriache hanno raccomandato di nominare il Maggiore Generale Anton WESSELY affinché subentri al Maggiore Generale Alexander PLATZER quale comandante della forza dell’UE a decorrere dal 20 gennaio 2022. |
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(4) |
Il 25 novembre 2021 il comitato militare dell’UE ha accolto la raccomandazione delle autorità militari austriache. |
|
(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2021/5. |
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(6) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. |
|
(7) |
Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’Unione che siano anche membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Maggiore Generale Anton WESSELY è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 20 gennaio 2022.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2021/5 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 gennaio 2022.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
(2) Decisione (PESC) 2021/5 del comitato politico e di sicurezza, del 15 dicembre 2020, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2019/783 (BiH/31/2020) (GU L 4 del 7.1.2021, pag. 8).
|
17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/79 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/60 DEL CONSIGLIO
del 12 gennaio 2022
relativa al meccanismo di coordinamento operativo per la dimensione esterna della migrazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La presente decisione riguarda l'istituzione di un meccanismo per il coordinamento operativo della dimensione esterna della migrazione (Mocadem), mediante l'adeguamento del meccanismo integrato dell'UE approvato dal Consiglio il 25 giugno 2013, e i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE. |
|
(2) |
Il Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 ha invitato a intensificare i partenariati e la cooperazione con i paesi di origine e di transito al fine di scongiurare la perdita di vite umane e ridurre la pressione alle frontiere europee, secondo un approccio pragmatico, flessibile e su misura, utilizzando in modo coordinato tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili a livello dell'Unione e degli Stati membri. |
|
(3) |
Il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 ha successivamente invitato a rendere operativi i piani d'azione stabiliti per otto paesi di origine e di transito prioritari e sostenuti con tempistiche concrete e con un adeguato sostegno finanziario. |
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(4) |
Il 16 dicembre 2021 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a seguire da vicino l'attuazione rapida ed efficace della politica migratoria esterna dell'Unione europea sotto la direzione della presidenza. |
|
(5) |
Al fine di garantire che il Consiglio sia in grado di svolgere tale compito, è necessario integrare i vari mezzi e strumenti di influenza, rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nell'attuazione della dimensione esterna della migrazione e assicurare l'operatività delle azioni dell'Unione, fatte salve le rispettive competenze delle istituzioni dell'Unione. |
|
(6) |
A tal fine, è opportuno creare un meccanismo per il coordinamento operativo della dimensione esterna della migrazione (Mocadem). Il meccanismo dovrebbe basarsi sui dispositivi previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (2). Il suo scopo è tuttavia diverso, in quanto il nuovo meccanismo è destinato a gestire le relazioni con i paesi terzi nel settore della migrazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Creazione di un meccanismo di coordinamento operativo
1. La presente decisione crea un meccanismo di coordinamento operativo per la dimensione esterna della migrazione (Mocadem). Il Mocadem consente all'Unione di effettuare un coordinamento e reagire in modo tempestivo a questioni relative alla dimensione esterna della migrazione.
2. Il Mocadem offre al Consiglio la flessibilità necessaria per assicurare la sintesi delle informazioni e degli orientamenti proposti dai vari organi preparatori e dalle varie parti coinvolte nel meccanismo. Prepara e propone azioni operative relative ai mezzi e agli strumenti di influenza da mobilitare per attuare gli obiettivi dell'Unione per ciascun paese terzo interessato.
3. Il Mocadem è posto sotto la direzione della presidenza del Consiglio, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
4. Il Mocadem non sostituisce né duplica meccanismi o dispositivi dell'Unione esistenti.
Articolo 2
Definizione
Ai fini della presente decisione, per «azione operativa» si intende qualsiasi azione la cui attuazione può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nelle sue relazioni con un paese terzo nel settore della migrazione, tra cui:
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— |
un approccio politico o diplomatico; |
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— |
un'azione a sostegno del paese terzo interessato, anche nel settore dello sviluppo di capacità o della cooperazione allo sviluppo; |
|
— |
la mobilitazione di qualsiasi strumento di influenza disponibile, ad esempio un sostegno finanziario o gli strumenti della politica dei visti o di qualsiasi altra politica; e, |
|
— |
l'elaborazione di strategie di comunicazione mirate. |
Articolo 3
Funzionamento
1. Qualora la situazione delle relazioni nel settore della migrazione tra l'Unione europea e un paese terzo abbia un impatto tale da richiedere un coordinamento e una risposta tempestiva da parte dell'Unione, la presidenza può convocare, con l'assistenza e la consulenza del segretariato generale del Consiglio, una tavola rotonda Mocadem.
2. La tavola rotonda Mocadem ha lo scopo di sintetizzare le informazioni e le proposte politiche fornite dai vari organi preparatori del Consiglio, come pure da altre parti invitate, basandosi, in particolare, sulle sintesi operative elaborate dal gruppo di lavoro del Consiglio «Aspetti esterni dell'asilo e della migrazione» e sui pertinenti lavori svolti da altri gruppi di lavoro del Consiglio (quali il gruppo di lavoro «Visti», il gruppo di lavoro «Integrazione, migrazione e espulsione», il gruppo di lavoro «Cooperazione allo sviluppo e partenariati internazionali», o i gruppi di lavoro geografici). Essa prepara azioni operative da proporre al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), in qualsiasi settore pertinente alle relazioni tra l'Unione europea e il paese terzo interessato nel settore della migrazione.
3. La presidenza decide la composizione delle tavole rotonde Mocadem. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono invitati a partecipare e a fornire un contributo di sintesi in rapporto a tutti i rispettivi settori di competenza. Gli Stati membri interessati sono invitati a partecipare. Se del caso, sono invitati a partecipare anche i pertinenti organi e organismi dell'Unione, altri portatori di interessi pertinenti ed esperti in determinati settori.
4. Il livello di rappresentanza di ciascuna istituzione, organo, organismo o parte invitati è adeguato all'obiettivo operativo e decisionale della tavola rotonda.
Articolo 4
Ruolo del Coreper
Al fine di garantire la coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione, il Coreper assicura la direzione strategica dei lavori del Mocadem, che riferisce regolarmente al Coreper, e il Coreper assicura il controllo politico dell'attuazione dei dispositivi.
Articolo 5
Risorse
1. Il Mocadem può basarsi sulle relazioni elaborate dalla capacità di sostegno alla conoscenza e all'analisi integrate della situazione (ISAA) istituite a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993.
2. La capacità di sostegno all'ISAA consente di:
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a) |
raccogliere e diffondere le informazioni sulla situazione, le analisi effettuate dall'Unione e dagli Stati membri, le decisioni e le misure che i pertinenti portatori di interessi hanno adottato o devono adottare e i requisiti di coordinamento; |
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b) |
elaborare le informazioni di cui alla lettera a) e fornire una sintesi della situazione; e, |
|
c) |
produrre un'analisi integrata, comprendente la possibile evoluzione e le eventuali conseguenze della situazione. |
3. L'ISAA è sviluppata dai servizi della Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità ed entro i limiti dei loro mezzi e delle loro capacità esistenti. L'ISAA si basa inoltre sulle analisi fornite dagli Stati membri e dagli organi e organismi dell'Unione.
Articolo 6
Riesame
Entro il 13 gennaio 2023, il Coreper riesamina l'attuazione del Mocadem, sulla base di una relazione presentata dalla presidenza previa consultazione della Commissione e dell'AR. Il Coreper propone al Consiglio, se del caso, eventuali revisioni della presente decisione.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).
|
17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/82 |
DECISIONE (UE) 2022/61 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2022
relativa alla designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro per un nuovo mandato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 95/319/CE, il comitato è composto di un membro titolare per Stato membro e per ciascun membro titolare può essere nominato un membro supplente. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale decisione, la Commissione designa i membri titolari e i membri supplenti del comitato su proposta dei singoli Stati membri. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione, il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. |
|
(4) |
L’attuale mandato del comitato scade il 31 dicembre 2021. |
|
(5) |
La Commissione dovrebbe pertanto designare i membri del comitato per un periodo di tre anni, sulla base delle proposte degli Stati membri. |
|
(6) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I membri titolari e i membri supplenti del comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro sono designati per un periodo di tre anni, dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, conformemente all’allegato.
L’elenco dei membri è pubblicato a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
|
Stato membro |
Membro titolare |
Membro supplente |
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Belgio |
Sig. Paul TOUSSEYN |
Sig.ra Maria Cristina RIBAS Y RIBAS |
|
Bulgaria |
Sig.ra Tsvetomila FILIPOVA |
Sig.ra Irena DIMITROVA |
|
Repubblica ceca |
Sig. Rudolf HAHN |
Sig. Pavel HEISIG |
|
Danimarca |
Sig.ra Sine FREDERIKSEN |
Sig.ra Annemarie KNUDSEN |
|
Germania |
Sig. Kai-Michael SCHÄFER |
Sig. Helmut GOTTWALD |
|
Estonia |
Sig.ra Maret MARIPUU |
Sig.ra Silja SOON |
|
Irlanda |
Sig. Mark CULLEN |
Sig. Dermot O’BRIEN |
|
Grecia |
Sig.ra Chrysoula TOUFEKOULA |
Sig.ra Panagiota KATSAKIORI |
|
Spagna |
Sig. Héctor ILLUECA BALLESTER |
Sig. Gonzalo GIMÉNEZ COLOMA |
|
Francia |
Sig.ra Annaick LAURENT |
Sig. Imed BENTALEB |
|
Croazia |
Sig. Miroslav BABIĆ |
Sig. Božicu BREŠKI DŽODAN |
|
Italia |
Sig. Orazio PARISI |
Sig.ra Roberta FABRIZI |
|
Cipro |
Sig. Anastassios YIANNAKI |
Sig. Aristodemos ECONOMIDES |
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Lettonia |
Sig. Renārs LŪSIS |
Sig.ra Linda MATISĀNE |
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Lituania |
Sig. Jonas GRICIUS |
Sig.ra Dalia LEGIENE |
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Lussemburgo |
Sig. Marco BOLY |
Sig.ra Patrice FURLANI |
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Ungheria |
Sig. Péter NESZTINGER |
Sig.ra Nóra KISSNÉ PÁLMAI |
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Malta |
Sig. Mark GAUCI |
Sig. Vincent ATTARD |
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Paesi Bassi |
Sig. Rits DE BOER |
Sig.ra Frances DIEPSTRATEN |
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Austria |
Sig.ra Gertrud BREINDL |
Sig.ra Alexandra MARX |
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Polonia |
Sig.ra Katarzyna ŁAŻEWSKA-HRYCKO |
Sig. Michal WYSZKOWSKI |
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Portogallo |
Sig.ra Maria Fernanda FERREIRA CAMPOS |
Sig. Nelson FERREIRA |
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Romania |
Sig. Dantes Nicolae BRATU |
Sig. Cristian Bogdan CĂLINA |
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Slovenia |
Sig. Jadranko GRLIC |
Sig. Slavko KRIŠTOFELC |
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Repubblica slovacca |
Sig.ra Hedviga MACHAYOVÁ |
Sig. Stanislav KRAJNAK |
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Finlandia |
Sig. Raimo ANTILA |
Sig. Arto TERONEN |
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Svezia |
Sig. Håkan OLSSON |
Sig.ra Pia ZÄTTERSTRÖM |
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17.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 10/84 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/62 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia
[notificata con il numero C(2022) 320]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini selvatici vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti. |
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(3) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di talune misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (4) della Commissione stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, punto b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. |
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(5) |
A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella regione Piemonte, in Italia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona infetta. |
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(6) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione (5) è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio. |
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(7) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/28 la situazione epidemiologica in Italia è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nelle regioni Piemonte e Liguria; di conseguenza l'Italia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. |
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(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell'attuale situazione epidemiologica in Italia. |
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(9) |
Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come zona soggetta a restrizioni II, le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, che si applicano ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite provenienti dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tale recente focolaio, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(10) |
Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia e dato il maggiore rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. La durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione. |
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(11) |
Pertanto al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, l'Italia non dovrebbe autorizzare i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino alla data in cui la presente decisione cesserà di produrre effetti. |
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(12) |
Di conseguenza, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. |
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(13) |
È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/28 e sostituirla con la presente decisione. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Articolo 3
L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2022/28 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 7 aprile 2022.
Articolo 6
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione, del 10 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 6 dell'11.1.2022, pag. 1).
ALLEGATO
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Aree istituite come zona infetta in Italia di cui agli articoli 1 e 2 |
Termine ultimo di applicazione |
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I seguenti comuni della provincia di Alessandria (nella regione Piemonte): Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone (8,45727278876742 44,63089265969160 8,55861517117922 44,74209723634160 9,13736453800926 44,66989975655660 9,15540681134747 44,61648181206380 8,73824220657282 44,72696646719320 8,61562007223858 44,69190602382560 8,93040363441492 44,81968883462180 8,49447544395196 44,62722764850570 8,56473539819401 44,68789339467210 8,74636288150420 44,75059273473320 8,42129291950308 44,63969537998470 8,75930326899722 44,62691881543910 8,63740139277921 44,62434812841120 8,63858222063218 44,75455782334510 8,71846974527489 44,62638068750350 8,89386001136932 44,58440010916580 8,55874665930415 44,71075156306240 8,69111333204035 44,78299430216140 8,41915790087027 44,55791198914240 8,49367163633172 44,55338822789150 8,74631123216426 44,69512008136360 8,58719060646501 44,75848315528430 8,64417289489248 44,68543047716730 8,99755707864655 44,78043205626340 8,76829094684916 44,72638568906850 9,07255271598525 44,64185166864540 8,54911684802305 44,66663867866640 8,59226750751732 44,69638794728860 8,53922967163181 44,64350156328750 8,72743143861598 44,66586866952670 8,67002201159106 44,60550700085100 9,10330699471010 44,70808583954200 8,78397023610347 44,57487653499660 9,06107451700302 44,73294309814000 8,70849659300505 44,68822313714590 8,42328778652507 44,59475249111450 8,46360750191520 44,68011546896980 8,88874777891277 44,67031750803820 8,75896336772026 44,67223782936240 8,47458185995056 44,73675717933340 8,81478031361033 44,68806247709180 8,57568502491472 44,63214498530620 9,04427456584015 44,81041974794140 8,79499080831824 44,76525022594960 8,59096726302438 44,57435395353490 8,55652874515147 44,57812296857710 8,52095609681052 44,59574712770110 8,97083253884797 44,81192928808210 8,89458260127221 44,80727990912480 8,71313346196787 44,76727375186560 9,04516435521301 44,76163066101660 8,58674249319950 44,65976966415050 8,52072973753048 44,69823396728840 8,90407538971857 44,78435487549180 8,40346525953094 44,51705875229720 8,50824775878796 44,65464001092950 8,84535265104008 44,60267033001400 8,69624966113450 44,61254452732950 8,74075623908678 44,61246848769640 8,69444380311572 44,72886154776960 8,93927313424989 44,79661096906260 8,83736482027039 44,65619000581520 8,51986190900926 44,75239968904180 8,90846531876548 44,70937403696430 8,85000461841281 44,72424123571250 8,67847355085801 44,67598286220460 8,85816294592197 44,81022548084300 9,01797825835193 44,68059762387700 9,05778535753977 44,69138187956990 8,91940789286359 44,76517145810900 8,89957005991554 44,73677723481390 8,96759163176693 44,73477101363680 8,96918397666821 44,69388675169590 8,86959918499003 44,77070494279810 9,10670296027467 44,76028087718580 9,10801126702959 44,80025258799040 9,07022073878190 44,78705109135660 9,16898010826526 44,74151039122800) I seguenti comuni delle province di Genova e Savona (nella regione Liguria): provincia di Genova: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia (9,07701363054534 44,38959842091660 8,66736813999132 44,42141788217480 8,84168896064697 44,50558661644810 8,94455916421254 44,60591625352020 8,74668355712525 44,47140693595360 8,96292020330127 44,64550266645310 9,13302858749659 44,44947462784860 8,89334755666611 44,44190547215230 8,72187072459182 44,50202491949630 8,94661631372455 44,51422708949270 8,71098122547952 44,53265041525070 8,92005141205065 44,54376466069300 8,97012668135178 44,58419241630730 9,08636405507191 44,43426879118750 8,98918970809976 44,55703078598340 9,15245091467534 44,51663506957610 8,66319545541929 44,55618355383190 8,96002195224501 44,48295317055980 9,08636229562108 44,55749610563360 9,11289230015120 44,39246929611560 8,62116724861755 44,51375313303110 8,86276300281878 44,53751326563280 8,62185559483775 44,40833401227560 9,09204060174516 44,38370676685760 9,07717417132193 44,46435605006270 8,99713109929649 44,53346779043700 9,05104037279880 44,50828718343700 9,02466149981014 44,58527677522000 9,06161049957354 44,60168741199910) provincia di Savona: Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello (8,46967705260736 44,36287667391410 8,53655461135511 44,35287070993200 8,49665184874500 44,40170929565530 8,43822972522043 44,43186125338140 8,56797081202658 44,39381081934480 8,62192644453145 44,48230207013960 8,53174317384035 44,46875575698000) |
7 aprile 2022 |