ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
11 gennaio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale regolamento ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento ( 1 )

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/27 della Commissione, del 27 settembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari ( 1 )

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione, del 10 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 157]  ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 6/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/25 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni dei fattori K ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2019/2033 non richiedono ulteriori specificazioni in quanto il regolamento precisa in dettaglio i metodi di misurazione degli stessi. È il caso del fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR, NET position risk), derivato dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché del fattore K «rischio di concentrazione» (K-CON, concentration risk) e del fattore K «default della controparte della negoziazione» (K-TCD, trading counterparty default), che si basano su un’applicazione semplificata dei corrispondenti requisiti previsti da tale regolamento. Tuttavia in altri casi, tra cui «attività gestite» (AUM, assets under management), «denaro dei clienti detenuto» (CMH, client money held), «ordini dei clienti trattati» (COH, client orders handled), «attività salvaguardate e gestite» (ASA, assets safeguarded and administered) e «flusso di negoziazione giornaliero» (DTF, daily trading flow), i metodi di misurazione di tali fattori potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti.

(2)

Tutte le attività svolte da un’impresa di investimento dovrebbero essere rilevate dai fattori K al fine di riflettere adeguatamente i rischi. In considerazione del fatto che un agente collegato è una persona fisica o giuridica che agisce solo per conto di una determinata impresa di investimento e sotto la piena e incondizionata responsabilità di tale impresa di investimento, è necessario garantire che qualsiasi attività di un agente collegato sia inclusa nei fattori K AUM, ASA, CMH e COH dell’impresa di investimento.

(3)

Il servizio di investimento della «consulenza in materia di investimenti» di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è distinto dal servizio accessorio della «consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese» di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva. In tale contesto e anche sulla base della definizione di «consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2019/2033, laddove il suddetto servizio accessorio non sia incluso, è necessario specificare che le attività gestite relative a tale servizio accessorio dovrebbero essere escluse ai fini del calcolo del K-AUM.

(4)

Al fine di garantire una misurazione coerente dell’AUM e dell’ASA nel calcolo del K-AUM e del K-ASA, gli strumenti finanziari dovrebbero essere valutati al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili, in modo da riflettere il valore di mercato degli strumenti finanziari, se disponibile.

(5)

Poiché la calibratura del coefficiente CMH nella tabella 1 dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033 tiene già conto del rischio per i clienti associato alla gestione del contante, gli importi inclusi nella misurazione del CMH non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’AUM. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi doppio conteggio nel calcolo dei requisiti patrimoniali, gli importi già presi in considerazione ai fini della misurazione del CMH non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’ASA.

(6)

La definizione di CMH di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con il considerando 24 del regolamento, chiarisce gli importi di cui tener conto per la misurazione del CMH. È pertanto sufficiente specificare ulteriormente gli aspetti operativi residui del metodo di misurazione del CMH al fine di garantire la solidità dei dati del CMH, in particolare evitando l’eccessivo affidamento alle segnalazioni esterne e concentrandosi sui documenti contabili interni dell’impresa di investimento utilizzati per la riconciliazione interna.

(7)

I metodi di misurazione degli importi da includere nel COH quali ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini dovrebbero includere norme specifiche per il caso in cui i prezzi di mercato non siano prontamente disponibili perché non contenuti negli ordini. È necessario riflettere le differenze tra il caso dell’esecuzione degli ordini e quello della ricezione e trasmissione, poiché i prezzi e i tempi di registrazione degli ordini per la misurazione del COH possono variare in ciascun caso. Inoltre, in caso di ricezione e trasmissione di ordini, in particolare, gli ordini trasmessi costituiscono un riferimento migliore a tal fine rispetto agli ordini ricevuti, in quanto questi ultimi potrebbero non essere trasmessi.

(8)

Poiché il servizio di investimento della «ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari» di cui all’allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva 2014/65/UE è distinto rispetto alle attività di investimento della «gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione» di cui ai punti 8 e 9 della stessa, è necessario chiarire che gli interessi di acquisto e di vendita riuniti nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione gestiti dall’impresa di investimento non devono essere inclusi nel calcolo del K-COH — operazioni a pronti o del K-COH — derivati.

(9)

Poiché i requisiti patrimoniali per le imprese di investimento di cui al regolamento (UE) 2019/2033 si basano sui fattori K che coprono tutti i servizi e le attività di cui all’allegato I della direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire norme per l’adeguamento di tali metodi nei casi in cui si potrebbe altrimenti verificare un doppio conteggio. È il caso, in particolare, di taluni servizi accessori che possono essere effettuati solo in combinazione con i servizi e le attività elencate nell’allegato I, sezione A, di tale direttiva. Pertanto gli ordini relativi al servizio accessorio di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE (consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese), che riguardano la consulenza sulle operazioni tra investitori, in caso di operazioni di finanziamento societario o di private equity, non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’AUM, né in quella del COH, in quanto tali fattori K già ne tengono conto.

(10)

Il regolamento (UE) 2019/2033 prevede due coefficienti diversi per la misurazione del COH nella tabella 1 dell’articolo 15, uno per le operazioni a pronti e uno per i derivati. Sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti su come ripartire le negoziazioni tra le due categorie di strumenti nonché sul metodo di valutazione da utilizzare in ciascun caso. In particolare, i derivati dovrebbero essere inclusi nella misurazione dei fattori K sulla base del valore nozionale e le operazioni a pronti al valore di mercato, poiché i coefficienti dei fattori K sono calibrati su tale base.

(11)

È necessario specificare il calcolo dell’importo nozionale di un derivato in quanto il regolamento (UE) 2019/2033 non contiene norme in merito. Poiché l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 stabilisce norme per il calcolo dell’importo nozionale dei derivati ai fini del calcolo del TCD e allo scopo di garantire la coerenza nella misurazione del TCD e del DTF, tali norme per la misurazione dell’importo nozionale di un derivato dovrebbero applicarsi anche alla misurazione del DTF.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(13)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’ABE ha inoltre consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Sezione 1

Metodi di misurazione dei fattori K del rischio per il cliente

Articolo 1

Metodi di misurazione dei fattori K del rischio per il cliente nel caso di servizi di investimento e attività svolte tramite agenti collegati

Ai fini della misurazione dei fattori K del rischio per il cliente (RtC) a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include in ciascuna delle misure AUM, CMH, ASA e COH di cui rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del predetto regolamento gli eventuali importi relativi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento effettuati da agenti collegati registrati per agire per suo conto.

Articolo 2

Metodi di misurazione dell’AUM in caso di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo

1.   Ai fini della misurazione dei fattori K RtC a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento non include nell’AUM di cui all’articolo 17 del predetto regolamento gli eventuali importi delle attività che riguardano i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

2.   Se l’impresa di investimento offre servizi nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo a un altro soggetto del settore finanziario che effettua la gestione discrezionale del portafoglio, essa include nell’AUM di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033 gli eventuali importi di attività che riguardano tali accordi non discrezionali consultivi.

Articolo 3

Metodi di misurazione dell’AUM in caso di gestione discrezionale del portafoglio

Ai fini dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033, la misurazione dell’AUM totale mensile è effettuata conformemente a quanto segue:

a)

il calcolo include il valore degli strumenti finanziari misurato al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili;

b)

gli strumenti finanziari con un fair value (valore equo) negativo sono inclusi al valore assoluto;

c)

il calcolo comprende il contante ad eccezione degli importi coperti dal CMH conformemente all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4

Metodi di misurazione del CMH

Ai fini dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033, il CMH è misurato sulla base di quanto segue:

a)

i saldi utilizzati dall’impresa di investimento per le riconciliazioni interne;

b)

i valori contenuti nei documenti contabili dell’impresa di investimento.

Articolo 5

Metodi di misurazione dell’ASA

Ai fini dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033, la misurazione dell’ASA totale giornaliero comprende il valore di tutti gli strumenti finanziari dei clienti salvaguardati e gestiti, calcolato al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili. Non comprende il CMH di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Metodi di misurazione dell’esecuzione degli ordini nel COH

1.   Ai fini del calcolo del K-COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include nel calcolo del COH l’ordine di tale cliente nel momento in cui riceve conferma che l’esecuzione ha avuto luogo e il prezzo è noto.

2.   Se l’impresa di investimento esegue per conto di un cliente un ordine ricevuto da un’altra impresa di investimento, il calcolo del COH da parte dell’impresa di investimento che esegue l’ordine include tale ordine nel totale degli ordini misurati ai fini dell’esecuzione degli ordini dei clienti e lo esclude dal totale degli ordini misurati ai fini della ricezione e della trasmissione degli ordini.

Articolo 7

Metodi di misurazione della ricezione e della trasmissione degli ordini nel COH

1.   Ai fini del calcolo del K-COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, se l’impresa di investimento riceve e trasmette un ordine di un cliente, tale ordine è incluso nel momento in cui l’impresa di investimento trasmette l’ordine a un’altra impresa di investimento o a un broker esecutivo.

2.   L’impresa di investimento non include gli ordini ricevuti e trasmessi nella misurazione del COH se riunisce due o più investitori per effettuare un’operazione tra tali investitori, come nel caso di operazioni di finanziamento societario o di private equity.

3.   Se l’impresa di investimento include nella misurazione del COH gli ordini ricevuti e trasmessi, utilizza il prezzo contenuto negli ordini. Se gli ordini non contengono alcun prezzo, anche nel caso di ordini con limite di prezzo, l’impresa di investimento utilizza il prezzo di mercato dello strumento finanziario alla data di trasmissione.

4.   Gli interessi di acquisto e di vendita riuniti dall’impresa di investimento al fine di gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 22 e 23, della direttiva 2014/65/UE non sono inclusi nella valutazione del COH.

Articolo 8

Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del COH

1.   Ai fini della misurazione del COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include come operazioni a pronti qualsiasi operazione in cui la controparte negozia qualsiasi dei seguenti:

a)

titoli trasferibili;

b)

strumenti del mercato monetario;

c)

quote di un organismo di investimento collettivo;

d)

opzioni negoziate in mercati.

2.   Ai fini della misurazione del COH di una opzione negoziata in mercati, l’impresa di investimento fa riferimento al premio delle opzioni utilizzato per l’esecuzione di tale opzione.

Articolo 9

Metodi di misurazione dei derivati ai fini del COH

Ai fini della misurazione del COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda i derivati, l’importo nozionale di un contratto derivato è determinato conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, di tale regolamento.

Sezione 2

Metodi di misurazione dei fattori K del rischio per l’impresa

Articolo 10

Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del DTF

1.   Ai fini della misurazione del DTF a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda le operazioni a pronti, l’impresa di investimento include come operazione a pronti qualsiasi operazione in cui la controparte negozia qualsiasi dei seguenti:

a)

titoli trasferibili;

b)

strumenti del mercato monetario;

c)

quote di un organismo di investimento collettivo;

d)

opzioni negoziate in mercati.

2.   Ai fini della misurazione del DTF di una opzione negoziata in mercati, l’impresa di investimento fa riferimento al premio delle opzioni utilizzato per l’esecuzione di tale opzione.

Articolo 11

Metodi di misurazione dei derivati ai fini del DTF

Ai fini della misurazione del DTF a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda i derivati, l’importo nozionale di un contratto derivato è determinato conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


11.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 6/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/26 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

I conti separati sono definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) 2019/2033 ai fini della tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento. Per consentire alle imprese di investimento di applicare coefficienti più bassi per il calcolo del requisito di fondi propri «denaro dei clienti detenuto», laddove il denaro dei clienti sia detenuto su conti separati, è opportuno specificare che la nozione di conti separati si estende alle condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento. Poiché tali condizioni sono stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (2), è opportuno fare riferimento alle medesime condizioni al fine di specificare la nozione di conti separati a norma del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire una serie di obblighi simili a quelli dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva delegata (UE) 2017/593.

(2)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(3)

L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nozione di conti separati

Per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento, la nozione di conti separati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 implica quanto segue:

a)

le registrazioni e i conti sono tenuti in modo tale da consentire all'impresa di investimento di distinguere in qualsiasi momento e senza indugio i fondi detenuti per conto di un cliente da quelli detenuti per conto di altri clienti e dai fondi propri dell'impresa stessa;

b)

le registrazioni e i conti sono tenuti secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza e in particolare la corrispondenza con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentono di utilizzarli come traccia di audit;

c)

sono effettuate con regolarità riconciliazioni dei conti interni e delle registrazioni dell'impresa di investimento e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenuti tali fondi;

d)

sono state adottate le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all'impresa di investimento;

e)

sono state introdotte idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore dei fondi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso dei fondi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

(2)  Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


11.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 6/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/27 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap(1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 236/2012 impone l’obbligo di notificare all’autorità competente le importanti posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell’Unione, se la posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica. La Commissione è tenuta a monitorare se tale soglia di notifica rilevante sia ancora adeguata alla luce degli sviluppi sui mercati finanziari e valutare se sia necessario modificarla in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento.

(2)

Nei primi mesi del 2020 una notevole pressione alla vendita e i livelli inconsueti di volatilità conseguenti all’insorgenza della pandemia di COVID-19 a livello mondiale hanno causato importanti spirali al ribasso dei prezzi, di cui hanno risentito gli emittenti di tutti i settori dei mercati finanziari. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) si è servita dei suoi poteri d’intervento in circostanze eccezionali per abbassare temporaneamente la soglia di notifica rilevante per importanti posizioni corte nette in titoli azionari, al fine di migliorare l’attività di monitoraggio di tali posizioni svolta sia dalla stessa ESMA sia dalle autorità di regolamentazione, di determinare se fossero opportune misure più rigorose e di essere in grado di reagire rapidamente.

(3)

Poiché il parziale miglioramento delle condizioni del mercato determina l’impossibilità di prorogare ulteriormente, come misura di emergenza, la soglia abbassata di notifica rilevante per le importanti posizioni corte nette in titoli azionari in vigore da dodici mesi consecutivi, è opportuno valutare l’impatto di tale misura e stabilire se occorra renderla permanente sostituendo la soglia esistente. Al riguardo la Commissione tiene conto del parere (2) emesso dall’ESMA il 13 maggio 2021.

(4)

I recenti sviluppi sui mercati finanziari osservati dalla Commissione, quali l’instabilità causata dall’insorgenza della COVID-19 a livello mondiale, che ha determinato un ricorso più frequente a misure di emergenza sulle vendite allo scoperto da parte delle autorità di regolamentazione e dell’ESMA, e il rischio crescente che gli investitori al dettaglio siano coinvolti in strette da ribasso (short squeeze), hanno posto l’accento sull’importanza di raccogliere stabilmente ulteriori informazioni sulle importanti posizioni corte nette in titoli azionari, informazioni che sono fondamentali ai fini della vigilanza sui mercati. Al riguardo, nel parere formulato l’ESMA è giunta alla conclusione che una soglia di notifica rilevante più bassa abbia migliorato notevolmente la trasparenza e il monitoraggio delle importanti posizioni corte nette in titoli azionari a livello individuale, settoriale e di mercato, con conseguente miglioramento dell’efficacia della regolamentazione. L’ESMA ritiene che i partecipanti al mercato incorrano per l’attuazione in costi marginali trascurabili, considerato che applicano già tale soglia da svariati mesi. Inoltre la Commissione ritiene che debba essere evitata l’incertezza riguardo all’obbligo di segnalazione regolamentare e che le norme e gli obblighi al riguardo debbano essere stabili. In base agli elementi esposti e tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel parere dell’ESMA, che la Commissione condivide, è opportuno modificare l’attuale soglia di notifica rilevante fissandola stabilmente allo 0,1 %.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 236/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  ESMA70-156-4262.


DECISIONI

11.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 6/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/28 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2022

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

[notificata con il numero C(2022) 157]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini selvatici vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di talune misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (4) della Commissione stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, punto b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.

(5)

L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia nella regione Piemonte, confermato il 6 gennaio 2022. Di conseguenza, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta a istituire una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7)

Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come zona soggetta a restrizioni II, le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, che si applicano ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite provenienti dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tale recente focolaio, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(8)

Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e dato il maggiore rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. La durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione.

(9)

Pertanto al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, l'Italia non dovrebbe autorizzare i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino alla data in cui la presente decisione cesserà di produrre effetti.

(10)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(11)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(12)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Articolo 3

L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 7 aprile 2022.

Articolo 5

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

L'area che riguarda la regione Piemonte comprende i seguenti comuni della provincia di Alessandria: Montaldeo, Molare, Parodi Ligure, Cremolino, Gavi, Cassinelle, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Bosio, Castelletto D'Orba, Morbello, Silvano D'Orba, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Carpeneto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Strevi, Grognardo, Cavatore, Prasco, Ponzone, Lerma, Fraconalto, Morsasco, Montaldo, Bormida, Melazzo, Mornese, Orsara Bormida, Ovada, Casaleggio Boiro, Belforte, Monferrato, Carrosio, Mongiardino Ligure (8,72743143861598 - 44,66586866952670

8,59096726302438 - 44,57435395353490

8,75896336772026 - 44,67223782936240

8,57568502491472 - 44,63214498530620

8,81478031361033 - 44,68806247709180

8,55652874515147 - 44,57812296857710

8,42328778652507 - 44,59475249111450

8,46360750191520 - 44,68011546896980

8,88874777891277 - 44,67031750803820

8,78397023610347 - 44,57487653499660

8,70849659300505 - 44,68822313714590

8,52095609681052 - 44,59574712770110

8,67847355085801 - 44,67598286220460

8,64417289489248 - 44,68543047716730

8,74631123216426 - 44,69512008136360

8,61562007223858 - 44,69190602382560

8,50824775878796 - 44,65464001092950

8,84535265104008 - 44,60267033001400

8,69624966113450 - 44,61254452732950

8,58674249319950 - 44,65976966415050

8,52072973753048 - 44,69823396728840

8,49447544395196 - 44,62722764850570

8,45727278876742 - 44,63089265969160

8,53922967163181 - 44,64350156328750

8,49367163633172 - 44,55338822789150

8,71846974527489 - 44,62638068750350

8,89386001136932 - 44,58440010916580

8,54911684802305 - 44,66663867866640

8,59226750751732 - 44,69638794728860

8,42129291950308 - 44,63969537998470

8,75930326899722 - 44,62691881543910

8,56473539819401 - 44,68789339467210

8,63740139277921 - 44,62434812841120

8,74075623908678 - 44,61246848769640

8,67002201159106 - 44,60550700085100

8,83736482027039 - 44,65619000581520

9,07255271598525 - 44,64185166864540).

L'area che riguarda la regione Liguria comprende i seguenti comuni delle province di Genova e di Savona: Genova, Masone, Campo Ligure, Mignanego, Rossiglione, Tiglieto, Ceranesi, Ronco Scrivia, Isola Del Cantone, Mele, Arenzano, Cogoleto, Campomorone, Busalla, Serra Riccò, Casella, Vobbia, Sant'Olcese, Savignone, Crocefieschi

(8,89334755666611 - 44,44190547215230

8,72187072459182 - 44,50202491949630

8,71098122547952 - 44,53265041525070

8,92005141205065 - 44,54376466069300

8,66319545541929 - 44,55618355383190

8,62116724861755 - 44,51375313303110

8,84168896064697 - 44,50558661644810

8,94455916421254 - 44,60591625352020

8,96292020330127 - 44,64550266645310

8,74668355712525 - 44,47140693595360

8,66736813999132 - 44,42141788217480

8,62185559483775 - 44,40833401227560

8,86276300281878 - 44,53751326563280

8,97012668135178 - 44,58419241630730

8,94661631372455 - 44,51422708949270

8,99713109929649 - 44,53346779043700

9,06161049957354 - 44,60168741199910

8,96002195224501 - 44,48295317055980

8,98918970809976 - 44,55703078598340

9,02466149981014 - 44,58527677522000);

provincia di Savona: Celle Ligure, Sassello, Urbe, Varazze Stella

(8,53655461135511 - 44,35287070993200

8,53174317384035 - 44,46875575698000

8,62192644453145 - 44,48230207013960

8,56797081202658 - 44,39381081934480

8,49665184874500 - 44,40170929565530)

7 aprile 2022