ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 454

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
17 dicembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2252 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica la decisione 94/741/CE della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti

4

 

*

Indirizzo (UE) 2021/2253 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2021, che stabilisce i principi del quadro etico dell'Eurosistema (BCE/2021/49), (rifusione)

7

 

*

Decisione (UE) 2021/2254 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2021, che modifica la decisione (UE) 2020/1997 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2021, (BCE/2021/53)

17

 

*

Decisione (UE) 2021/2255 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2021, relativa all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2022 (BCE/2021/54)

19

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2021/2256 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2021, che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2021/50), (rifusione)

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

17.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 454/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2251 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (2), l’Italia è stata autorizzata a introdurre una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione di continuare a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE per proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria. L’Italia ha inoltre richiesto l’autorizzazione di estendere l’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva.

(3)

Con lettere datate 10 settembre 2021, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

L’Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.

(5)

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. Essa consentirebbe inoltre all’Agenzia delle entrate di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia.

(6)

L’Italia sostiene che l’estensione richiesta dell’ambito di applicazione della misura speciale non comporterà costi sostanziali per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per ridurre tali costi l’Italia ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni per la preparazione e il trasferimento delle fatture elettroniche, come un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un’applicazione per i dispositivi mobili. Inoltre l’attuazione della fatturazione elettronica si accompagna alla rimozione di altri requisiti, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione della dichiarazione statistica sugli acquisti intracomunitari e la fornitura dei dettagli dei contratti sottoscritti dalle società di leasing, noleggio e affitto. Essa ha inoltre consentito di erogare servizi supplementari ai soggetti passivi, come i registri precompilati di acquisto e vendita, il prospetto delle liquidazioni periodiche dell’IVA, le dichiarazioni annuali dell’IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità ai soggetti passivi utilizzatori della fatturazione elettronica. Tali misure dovrebbero garantire la proporzionalità della misura speciale.

(7)

La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo al fine di monitorarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

(8)

Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione dovrebbe valutare altresì l’impatto della misura sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

(9)

La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.

(10)

La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.

Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l’Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e valuta nello specifico se tali misure aumentino i loro costi e oneri amministrativi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14).


17.12.2021   

IT

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L 454/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2252 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2021

che modifica la decisione 94/741/CE della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 94/741/CE la Commissione (2) definisce i questionari per le relazioni degli Stati membri sul recepimento e l’applicazione della direttiva 86/278/CEE.

(2)

È opportuno rivedere il formato di tali relazioni degli Stati membri in considerazione dei nuovi obblighi di comunicazione relativi ai dati territoriali annotati nei registri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 86/278/CEE, modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

È opportuno limitare la comunicazione dei dati territoriali a quelli necessari per agevolare l’applicazione della direttiva 86/278/CEE, che dovrebbero pertanto riguardare solo la geometria o la posizione del luogo in cui i fanghi devono essere utilizzati.

(4)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla raccolta e alla comunicazione dei dati, quelli raccolti per altri scopi, quali i dati catastali o i dati raccolti nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo per la gestione della politica agricola comune e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono essere riutilizzati per comunicare i dati territoriali che identificano il luogo in cui i fanghi di depurazione devono essere utilizzati sui terreni agricoli.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 94/741/CE.

(6)

La data di applicazione della presente decisione dovrebbe coincidere con la data di applicazione della modifica dell’articolo 10, paragrafo 1 e 2, della direttiva 86/278/CEE, a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1010.

(7)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 94/741/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

(2)  Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 94/741/CE è così modificato:

(1)

il titolo del questionario per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull’applicazione della direttiva 86/278/CEE è sostituito dal seguente:

«QUESTIONARIO

per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull’applicazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (*1), modificata dalla direttiva 91/692/CEE (*2) del Consiglio e dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3)

(2)

nella parte II, al punto 7 è aggiunta la tabella seguente:

«Posizione geografica o geometria dei luoghi di utilizzazione dei fanghi

Tipologia di dati

(Utilizzare solo una tipologia di dati per una determinata posizione geografica o geometria.)

Coordinate geografiche della posizione o geometria

(La posizione è rappresentata da un punto. La geometria può essere rappresentata da un poligono, anche in forma toroidale.)

Geometria della parcella agricola (*4)

 

Geometria catastale delle parcelle

 

Altra geometria che identifica la superficie agricola in cui devono essere utilizzati i fanghi di depurazione

 

Coordinate geografiche di un punto su una superficie agricola in cui devono essere utilizzati i fanghi di depurazione.

 

(3)

nella parte II è aggiunto il punto seguente:

«9.

Siti web nazionali per la diffusione delle registrazioni consolidate a norma dell’articolo 10, paragrafo 2

Fornisce link ai siti web nazionali in cui le registrazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono messe a disposizione in formato consolidato e facilmente accessibili al pubblico.»


(*1)  (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.)

(*2)  Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).»;»


(*4)  Definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).»;


17.12.2021   

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L 454/7


INDIRIZZO (UE) 2021/2253 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2021

che stabilisce i principi del quadro etico dell'Eurosistema (BCE/2021/49)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare svariate modifiche all’indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (1). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11).

(2)

Al fine di esercitare le funzioni affidate alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito l’«Eurosistema») ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Eurosistema rispetta i principi di indipendenza, responsabilità e trasparenza e mantiene i più elevati standard di etica professionale e integrità, senza alcuna tolleranza verso condotte inappropriate e molestie. Un quadro di governance che preservi tali principi e standard è un elemento fondamentale per garantire la credibilità dell'Eurosistema ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell’Unione.

(3)

In quest'ottica e quale miglioramento dell’indirizzo BCE/2002/6 della Banca centrale europea (2) applicabile in precedenza, nel 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11), che stabilisce i principi di un quadro etico comune per l’Eurosistema (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema») che preservi la credibilità e la reputazione dell’Eurosistema, nonché la fiducia del pubblico nell’integrità e imparzialità dei componenti degli organi e dei membri del personale della BCE e delle BCN dell’Eurosistema.

(4)

Il Consiglio direttivo ritiene che per mantenere i più elevati standard di etica professionale e integrità sia opportuno sviluppare ulteriormente le regole comuni e norme minime vigenti volte a prevenire l'insider trading e l'abuso di informazioni non pubbliche dell’Eurosistema, nonché a gestire e prevenire i conflitti di interesse. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene importante che la BCE e le BCN adottino misure per impedire persino la parvenza di insider trading, abuso di informazioni non pubbliche o di eventuali conflitti di interesse. Mentre è opportuno che la BCE e le BCN dispongano di un certo margine nella definizione del quadro più adeguato per tali misure, al contempo è importante, al fine di tutelare adeguatamente la reputazione dell'Eurosistema, che un insieme di misure armonizzate, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di operazioni finanziarie private di natura critica, si applichi come minimo ai membri del personale della BCE e delle BCN nell’esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. Tali misure armonizzate dovrebbero altresì applicarsi ai componenti di un organo interno che abbia funzioni amministrative e/o consultive direttamente o indirettamente collegate all’attuazione delle funzioni dell’Eurosistema esercitate dalle BCN.

(5)

Per preservare ulteriormente la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell’Unione nella completa imparzialità professionale dei membri del personale della BCE e delle BCN, nonché dei componenti degli organi di queste ultime, è opportuno evitare la percezione di conflitti di interesse. A tal fine, è opportuno che ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato sia richiesto di rispettare precise norme e standard quando effettuano operazioni finanziarie private, in particolare laddove tali operazioni coinvolgano soggetti regolamentati.

(6)

Sebbene il quadro etico dell’Eurosistema si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni dell’Eurosistema, per garantire la più ampia coerenza possibile tra le norme di integrità e buona governance delle BCN e delle autorità nazionali competenti (ANC), il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) (3) che stabilisce i principi di un quadro etico dell’Eurosistema per il Meccanismo di vigilanza unico (di seguito, il «quadro etico dell'MVU») applicabili all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BCE e delle ANC.

(7)

I principi stabiliti dall'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) sono stati integrati dalle prassi di attuazione del quadro etico dell'Eurosistema («Eurosystem Ethics Framework Implementation, EEFI») (4) approvate dal Consiglio direttivo e recepite nelle norme e nelle prassi interne adottate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema. Tali prassi EEFI, tra cui in particolare la prassi di attuazione n. 4 relativa alla funzione di conformità, dovrebbero essere integrate nel quadro etico rivisto dell’Eurosistema, in modo da salvaguardare il principio dell'autonomia organizzativa di ciascuna banca centrale dell'Eurosistema.

(8)

Per garantire che il quadro etico dell’Eurosistema continui a riflettere norme adeguate e migliori pratiche che tengano conto dello stato dell'arte nella comunità delle banche centrali e tra le istituzioni dell’Unione, l’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) prevede un riesame periodico da parte del Consiglio direttivo. L’entrata in vigore del codice di condotta per le alte cariche della BCE (5) (di seguito, il «Codice unico») ha ulteriormente migliorato gli standard uniformi di etica professionale per tutti i componenti degli organi di alto livello della BCE e per i loro supplenti. In tale contesto, il Consiglio direttivo ritiene necessario adeguare le norme vigenti previste dal quadro etico dell'Eurosistema.

(9)

Al fine di creare un forum interistituzionale di scambio su questioni di etica e conformità e su problematiche relative all’attuazione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), il Consiglio direttivo ha istituito la task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF). Alla luce della crescente importanza di tali questioni e della conseguente necessità di perseguire standard più ambiziosi a livello dell'Eurosistema, nonché di sostenere un'attuazione coerente del quadro etico dell'Eurosistema, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno assegnare all'ECTF maggiori responsabilità e trasformarlo in una Conferenza permanente su etica e conformità (Ethics and Compliance Conference, ECC). Tali maggiori responsabilità dovrebbero consentire all’Eurosistema di affrontare in maniera adeguata le sfide inerenti alla natura dinamica degli standard di integrità e di buona governance.

(10)

Per garantire la coerenza generale di tali quadri etici, è opportuno che i concetti principali riguardanti i conflitti di interesse, l'accettazione di doni e le manifestazioni di cortesia nonché il divieto di abuso di informazioni non pubbliche di cui all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) siano ulteriormente sviluppati e allineati al Codice unico. In particolare, è opportuno che i controlli preliminari all’assunzione e le restrizioni successive alla cessazione del rapporto di impiego siano estese al di là dei membri del personale di grado elevato dell’Eurosistema che riferiscono direttamente al livello esecutivo, al fine di rispondere efficacemente alle preoccupazioni relative alle «porte girevoli» tra le banche centrali e il settore privato, in particolare i partecipanti ai mercati finanziari.

(11)

Sebbene il quadro etico dell’Eurosistema si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni dell’Eurosistema, è tuttavia auspicabile che le banche centrali dell’Eurosistema applichino norme di comportamento equivalenti ai componenti dei loro organi, ai membri del loro personale e ad altri soggetti che esercitano funzioni non afferenti all'Eurosistema.

(12)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la normativa nazionale applicabile, in particolare le disposizioni in materia di impiego.

(13)

Le disposizioni del presente indirizzo dovrebbero lasciare impregiudicati il Codice unico e gli obblighi di condotta etica stabiliti in settori specifici che soddisfano, come minimo, i principi del quadro etico dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alle banche centrali dell'Eurosistema nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema stesso. Al riguardo, le norme interne adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai membri del loro personale ed ai componenti dei loro organi.

2.   Per quanto è giuridicamente possibile, le banche centrali dell'Eurosistema perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo anche alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema che non sono membri del personale delle banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

(1)

per «Banca centrale dell’Eurosistema» si intende la Banca centrale europea o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

(2)

per «funzione dell'Eurosistema» si intende una funzione affidata all'Eurosistema sulla base del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

(3)

per «quadro etico dell'Eurosistema» si intendono le disposizioni del presente indirizzo come attuate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema;

(4)

per «informazioni non pubbliche» si intendono le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che riguardano l’esercizio di funzioni dell’Eurosistema da parte delle banche centrali dell’Eurosistema e che non sono state rese pubbliche;

(5)

per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni non pubbliche, di carattere preciso, che, se rese pubbliche, sono suscettibili di avere un effetto significativo sul prezzo delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;

(6)

per «membro del personale» si intende una persona che abbia un rapporto di lavoro con una banca centrale dell'Eurosistema, a meno che a tale persona non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni dell’Eurosistema;

(7)

per «componente di un organo» si intende un componente di un organo decisionale o di altri organi interni delle banche centrali dell'Eurosistema, che non sia un membro del personale, a meno che a tale componente di un organo non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni dell’Eurosistema;

(8)

per «soggetto regolamentato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

un'istituzione finanziaria monetaria (IFM) come definita all’articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (6), eccettuati i fondi comuni monetari;

b)

un ente creditizio diverso dalle IFM come definito all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

un sistema di regolamento titoli come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); una controparte centrale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), un operatore di un depositario centrale di titoli, definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 909/2014; un operatore di un sistema di pagamento definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (9); un operatore di qualsiasi altro sistema di pagamento o di uno schema di pagamento con carta rientrante nell'ambito di applicazione del quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem oversight policy framework) (10) o del nuovo quadro di riferimento per la sorveglianza dei sistemi di pagamento al dettaglio (Revised Oversight Framework for Retail Payment Systems) della BCE per i sistemi di pagamento al dettaglio (11) (di seguito denominati collettivamente come «infrastrutture dei mercati finanziari qualificate»);

d)

un fornitore di servizi essenziali di un'infrastruttura dei mercati finanziari qualificata che è direttamente sorvegliata dall'Eurosistema in conformità al quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema.

(9)

per «conflitto di interessi» si intende una situazione in cui interessi personali possono influenzare, o essere percepiti come tali da influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni e delle responsabilità;

(10)

per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per un membro del personale o un componente di un organo, incluso, tra l’altro, un beneficio per un membro diretto della famiglia (genitore, figlio, fratello o sorella), coniuge o partner;

(11)

per «operazioni a breve termine» si intende l'acquisto e la successiva vendita di uno strumento finanziario, oppure la vendita e il successivo riacquisto del medesimo strumento finanziario entro 90 giorni di calendario;

(12)

per «attività preesistente» si intende un’attività vietata che era stata acquistata da un componente di un organo o da un membro del personale prima del divieto dell’attività o prima che il divieto divenisse applicabile nei loro confronti, oppure di cui sono entrati in possesso in un momento successivo, a causa di circostanze sulle quali non esercitavano alcuna influenza;

(13)

per «vantaggio» si intende un dono, un’ospitalità o un’altra utilità, di carattere finanziario, in natura o di altro tipo, che non costituisca la remunerazione concordata per i servizi forniti, e a cui il beneficiario non ha diritto ad altro titolo;

(14)

per «impresa di assicurazione» si intende un soggetto che rientra in una o più delle definizioni di cui all’articolo 13, punti da 1) a 6), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sempre che sia inserito nel Register of Insurance Undertakings (Registro delle compagnie di assicurazione) dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 3

Disposizioni nazionali contrastanti e applicabilità di quadri etici diversi

1.   Qualora la normativa nazionale applicabile non consenta a una BCN di dare attuazione a una disposizione del presente indirizzo, questa ne informa la BCE senza indebito ritardo e adotta le misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l’ostacolo posto da tale normativa nazionale, così da conseguire l’attuazione armonizzata del presente indirizzo in tutto l’Eurosistema.

2.   Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicate norme deontologiche più rigorose stabilite dalle banche centrali dell’Eurosistema che sono applicabili ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi.

CAPO II

Standard di condotta etica

PARTE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Principi generali

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che, nello svolgimento dei loro compiti e responsabilità, i membri del loro personale e i membri dei loro organi rispettino i più elevati standard di condotta etica.

2.   Nell'adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, le banche centrali dell’Eurosistema adottano in particolare le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi agiscano con onestà, indipendenza, imparzialità, rispetto e discrezione evitando qualsiasi forma di condotta inappropriata o molestia, e senza alcuna considerazione per l’interesse personale, preservando e promuovendo la fiducia del pubblico nei confronti dell’Eurosistema.

Articolo 5

Interazioni con soggetti esterni

Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi che si incontrano con soggetti esterni, in particolare con rappresentanti provenienti dal settore dei servizi finanziari, (a) mantengano neutralità e parità di trattamento nelle loro interazioni con tali soggetti esterni; (b) osservino un periodo di silenzio di sette giorni prima di qualsiasi riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo durante il quale si astengono da discorsi o da altri interventi che potrebbero influenzare le aspettative sulle imminenti decisioni di politica monetaria; (c) conservano verbali concisi delle riunioni e (d) evitano qualunque comportamento che potrebbe essere percepito come una concessione di vantaggi a soggetti esterni, compresi vantaggi di natura commerciale o di prestigio.

PARTE 2

PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 6

Conflitti di interesse

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema prevedono l'adozione di meccanismi atti a gestire situazioni in cui un candidato che sarà nominato membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante, tra l'altro, da precedenti attività lavorative, partecipazioni finanziarie, attività private o da rapporti personali.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano disposizioni interne che impongono ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tale situazione. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, questo sia debitamente registrato e che sussistano e siano adottate misure appropriate per risolvere tale conflitto o attenuarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai membri del loro personale e dai componenti dei loro organi, compresi appropriati requisiti di notifica e periodi di incompatibilità.

4.   Le banche centrali dell'Eurosistema, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del loro personale e da componenti dei loro organi durante i periodi di congedo non retribuito.

Articolo 7

Divieto di ricevere vantaggi

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano disposizioni interne che vietino ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di richiedere, ricevere o accettare promesse relative alla ricezione, per sé stessi o per altri, di qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con lo svolgimento dei propri doveri e responsabilità d'ufficio.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema possono precisare nelle proprie norme interne deroghe al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, autorità nazionali competenti, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, nonché dal mondo accademico, e per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie ad assicurare che tali deroghe non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del loro personale e dei componenti dei loro organi.

PARTE 3

SEGRETO PROFESSIONALE E PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI NON PUBBLICHE

Articolo 8

Segreto professionale e divieto di divulgazione di informazioni non pubbliche

Tenendo presente gli obblighi di segreto professionale derivanti dall’articolo 37 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi rispettino gli obblighi di segreto professionale ad essi applicabili e sia loro vietato divulgare informazioni non pubbliche a soggetti terzi, se non a seguito di autorizzazione.

Articolo 9

Divieto di abuso di informazioni non pubbliche

1.   Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi sia vietato abusare di informazioni non pubbliche.

2.   Il divieto di abuso di informazioni non pubbliche comprende, come minimo, l'uso di informazioni non pubbliche: (a) per operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti; e b) al fine di raccomandare o indurre terze parti ad agire sulla base di tali informazioni non pubbliche.

Articolo 10

Principi generali relativi alle operazioni finanziarie private

Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi siano tenuti, a adottare cautela, esercitare moderazione e adottare un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo quando effettuano operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti.

Articolo 11

Specifiche restrizioni alle operazioni finanziarie private di natura critica

1.   Tenuto conto di considerazioni sull’efficacia, l'efficienza e la proporzionalità, le banche centrali dell’Eurosistema adottano norme interne applicabili ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso, nello svolgimento dei compiti dell’Eurosistema, a informazioni in grado di influenzare il mercato su base non occasionale (di seguito, le «persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato»), introducendo le restrizioni specifiche stabilite nel paragrafo 2 relative alle operazioni finanziarie private che sono strettamente collegate allo svolgimento di compiti dell’Eurosistema, o possano essere percepite come tali (di seguito, le «operazioni finanziarie private di natura critica»).

2.   Le norme interne di cui al paragrafo 1 devono:

a)

vietare le operazioni finanziarie private di natura critica in:

i)

strumenti di capitale e di debito emessi da un soggetto regolamentato;

ii)

strumenti derivati relativi a strumenti di capitale e di debito emessi da un soggetto regolamentato;

iii)

quote di organismi di investimento collettivo aventi una dichiarata politica di investimento mirata esclusivamente a soggetti regolamentati; e

b)

limitare le operazioni finanziarie private di natura critica, in particolare in:

i)

valuta estera, oro, strumenti di debito pubblico dell’area dell’euro, strumenti di capitale e di debito emessi da imprese di assicurazione, e strumenti di capitale e di debito emessi da soggetti non regolamentati ed acquistati da banche centrali dell’Eurosistema in base a un qualsiasi programma di acquisto di attività della BCE;

ii)

strumenti derivati relativi alle operazioni finanziarie private di natura critica elencate al punto i); e

c)

limitare le operazioni a breve termine.

3.   Tenuto conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità, le norme interne adottate ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), possono consistere in una o più delle seguenti restrizioni della pertinente operazione:

a)

un divieto;

b)

necessità di preventiva autorizzazione;

c)

necessità di segnalazione preventiva o successiva;

d)

un periodo di divieto durante il quale tale operazione non può essere condotta.

4.   Nelle loro norme interne, le banche centrali dell'Eurosistema: i) dispongono che i soggetti con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato segnalino le proprie attività preesistenti ogniqualvolta tali attività facciano sorgere un conflitto di interesse rispetto al loro coinvolgimento nei compiti dell'Eurosistema; e ii) stabiliscono una procedura per garantire che i conflitti di interesse provocati dalle attività preesistenti siano risolti entro un ragionevole periodo di tempo, compresa la possibilità di chiedere che le attività preesistenti che fanno sorgere conflitti di interesse siano vendute entro un periodo di tempo ragionevole. Le banche centrali dell’Eurosistema possono disporre nelle proprie norme interne che le attività preesistenti che non destano conflitti di interesse possano essere conservate.

5.   Le banche centrali dell'Eurosistema precisano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali le persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato che affidano la gestione delle proprie attività finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

6.   Le banche centrali dell'Eurosistema possono adottare norme interne che applicano le restrizioni di cui al presente articolo ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi diversi dalle persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato.

7.   Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per adeguare le loro norme interne che impongono specifiche restrizioni sulle operazioni finanziarie di natura critica di cui al paragrafo 2 per rispecchiare le decisioni del Consiglio direttivo.

CAPO III

Collaborazione e attuazione del quadro etico dell’eurosistema

Articolo 12

Funzioni indipendenti di controllo dell'etica e/o della conformità

1.   Le Banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie al fine di assicurare la presenza di una funzione di controllo dell’etica e/o della conformità dedicata, che si configura come una funzione di gestione dei rischi fondamentale, a sostegno dei propri organi decisionali nell’attuazione del quadro etico dell'Eurosistema. La funzione di controllo dell’etica e/o della conformità è dotata della levatura, dell’autorità e dell’indipendenza necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Riferisce direttamente, sul piano gerarchico o funzionale, al massimo livello dirigenziale in seno alla relativa banca centrale dell'Eurosistema. È dotata di risorse adeguate per assolvere ai propri compiti, tenersi al corrente dei pertinenti sviluppi e mantenere aggiornate le conoscenze dei suoi esperti.

2.   Le responsabilità della funzione di controllo dell’etica e/o della conformità in relazione al quadro etico dell'Eurosistema comprendono: (a) fornire pareri e orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione del quadro etico dell'Eurosistema; (b) sensibilizzare ed condurre attività di formazione obbligatoria; (c) individuare e valutare i rischi di conformità; (d) monitorare e controllare la conformità; (e) segnalare i casi di non conformità; (f) elaborare le norme e le prassi interne delle pertinenti banche centrali dell’Eurosistema, ovvero contribuire alla loro elaborazione; e (g) predisporre il rapporto annuale della pertinente banca centrale dell’Eurosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.   Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che le loro funzioni di controllo dell’etica e/o della conformità siano coinvolte, in modo corretto e tempestivo, nelle questioni che possono avere un impatto sul quadro etico dell'Eurosistema.

4.   La funzione di controllo dell’etica e/o della conformità delle banche centrali dell’Eurosistema tratta le informazioni ottenute nell’esercizio delle proprie responsabilità con la massima riservatezze ed elabora e conserva i dati personali in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

5.   Nei casi in cui la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità delle banche centrali dell'Eurosistema svolga e adempia altri compiti e doveri, le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che tali compiti e doveri siano compatibili con la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità stessa o con i compiti e i doveri dell'unità organizzativa alla quale la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità è collegata a livello organizzativo.

Articolo 13

Verifica sul rispetto delle norme

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di una procedura per verificare il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Il monitoraggio comprende, in particolare, il rispetto delle norme interne che attuano le specifiche restrizioni applicabili alle operazioni finanziarie private di natura critica, come previsto all'articolo 11 e, se del caso, controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc.

2.   La verifica sul rispetto delle norme lascia impregiudicate le norme interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui un membro del loro personale o un componente dei loro organi siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

Articolo 14

Segnalazione del mancato rispetto delle norme e provvedimenti conseguenti

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne in materia di segnalazione delle irregolarità (whistleblowing) nonché procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Tali norme e procedure interne includono misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancato rispetto delle norme.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che ai casi di potenziale mancato rispetto delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo qualsiasi evento di rilievo legato al mancato rispetto delle loro norme interne di attuazione del presente indirizzo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo e il Comitato esecutivo, in conformità alle procedure interne applicabili e informano parallelamente il Comitato di Audit e l’ECC.

CAPO IV

Disposizioni Finali

Articolo 15

Relazioni e riesame

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema trasmettono all'ECC la loro relazione annuale sull'attuazione del presente indirizzo al fine di scambiare informazioni sull'attuazione del presente indirizzo e di preparare future revisioni e/o agevolare lo sviluppo di approcci comuni, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2.

2.   Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo almeno ogni tre anni a decorrere dalla data ultima in cui le norme e le misure di attuazione dell’indirizzo avrebbero dovuto essere applicate come definita all'articolo 17, paragrafo 2, oppure su raccomandazione dell’ECC.

Articolo 16

Abrogazione

1.   L’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) è abrogato.

2.   I riferimenti all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 17

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per l'attuazione e l’osservanza del presente indirizzo, e le norme e le misure di attuazione del presente indirizzo a partire dal 1° giugno 2023. Le BCN informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 1° aprile 2023.

Articolo 18

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 23).

(2)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2002, sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2002/6) (GU L 270 del 8.10.2002, pag. 14).

(3)  Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).

(4)  Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices, del 12 marzo 2015, disponibili su EUR-Lex.

(5)  Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (GU C 89 dell’8.3.2019, pag. 2).

(6)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n .795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

(10)  Eurosystem oversight policy framework, versione rivista (luglio 2016), disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo: www.ecb.europa.eu.

(11)  Revised oversight framework for retail payment systems, febbraio 2016, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo: www.ecb.europa.eu.

(12)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11)

Presente indirizzo

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

/

Articolo 4

/

Articolo 5

Articolo 13

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 18


17.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 454/17


DECISIONE (UE) 2021/2254 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2021

che modifica la decisione (UE) 2020/1997 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2021

(BCE/2021/53)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1)

A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2)

Sulla base delle stime relative alla domanda di monete metalliche in euro nel 2021 che gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno trasmesso alla BCE, questa ha approvato il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2021 nella decisione (UE) 2020/1997 della Banca centrale europea (BCE/2020/57) (2).

3)

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea (BCE/2015/43), uno Stato membro dell'area dell'euro deve notificare alla BCE se è probabile che la domanda effettiva di monete metalliche in euro superi il volume di emissione di monete metalliche approvato in quell’anno civile e deve chiedere un'approvazione ad hoc per un volume addizionale di emissione di monete metalliche in quell'anno civile qualora l'aumento della domanda di monete metalliche continui.

4)

Il 22 novembre 2021 la BCE ha ricevuto una richiesta della Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, per conto dell’Irlanda, di aumentare il volume di monete metalliche in euro che l’Irlanda può emettere nel 2021 di un volume addizionale di 10 milioni di euro da 16,3 milioni di euro a 26,3 milioni di euro a fronte di una significativa crescita della domanda di monete metalliche connessa a una diminuzione dei depositi di monete nel 2021 rispetto al 2020 e ad una domanda prevista superiore a quella stimata per il periodo prenatalizio nel 2021.

5)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) il Comitato esecutivo deve adottare una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc, quando non è necessaria una modifica di tale richiesta.

6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

La tabella di cui all'articolo 2 della decisione (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) è sostituita dalla seguente:

la riga relativa all’Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Irlanda

25,8

0,5

26,3 ».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 123.

(2)  Decisione (UE) 2020/1997 della Banca centrale europea, del 24 novembre 2020, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2021 (BCE/2020/57) (GU L 410 del 7.12.2020, pag. 104).


17.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 454/19


DECISIONE (UE) 2021/2255 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2021

relativa all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2022 (BCE/2021/54)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

1)

A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «gli Stati membri dell’area dell’euro»).

2)

I 19 Stati membri dell’area dell’euro hanno presentato alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2022, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione, ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della loro richiesta di approvazione.

3)

Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, ai sensi dell'articolo 3 della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri dell’area dell’euro senza la previa approvazione di quest'ultima. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), poiché non è necessaria alcuna modifica del volume di emissione delle monete metalliche richiesto, il Comitato esecutivo ha il potere di adottare la presente decisione relativa alle richieste di approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2022 presentate dagli Stati membri dell’area dell’euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43).

Articolo 2

Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2022

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2022 da parte degli Stati membri dell’area dell’euro, conformemente alla seguente tabella:

 

Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2022

Monete metalliche destinate alla circolazione

Monete metalliche da collezione

(non destinate alla circolazione)

Volume di emissione delle monete metalliche

(milioni di euro)

(milioni di euro)

(milioni di euro)

Belgio

32,00

1,00

33,00

Germania

371,00

212,00

583,00

Estonia

13,90

0,33

14,23

Irlanda

23,30

0,50

23,80

Grecia

101,70

0,62

102,32

Spagna

159,80

30,00

189,80

Francia

199,00

50,00

249,00

Italia

166,26

2,74

169,00

Cipro

10,40

0,01

10,41

Lettonia

10,30

0,15

10,45

Lituania

20,00

0,77

20,77

Lussemburgo

11,50

0,40

11,90

Malta

7,40

0,40

7,80

Paesi Bassi

49,70

0,30

50,00

Austria

66,00

166,01

232,01

Portogallo

30,50

2,00

32,50

Slovenia

21,00

1,00

22,00

Slovacchia

18,00

2,00

20,00

Finlandia

10,00

5,00

15,00

Totale

1 321,76

475,23

1 796,99

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 123.


ORIENTAMENTI

17.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 454/21


INDIRIZZO (UE) 2021/2256 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2021

che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2021/50)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare svariate modifiche all’indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) (2). Per ragioni di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12).

(2)

Al fine di esercitare le funzioni affidate alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (di seguito l’«MVU») ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE e le ANC rispettano i principi di indipendenza, responsabilità e trasparenza e mantengono i più elevati standard di etica professionale e integrità senza alcuna tolleranza verso condotte inappropriate e molestie. Un quadro di governance che preservi tali principi e standard è un elemento fondamentale per garantire la credibilità dell’MVU ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei soggetti vigilati e dei cittadini dell’Unione.

(3)

In quest'ottica, nel 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), che stabilisce i principi di un quadro etico comune per l’MVU (di seguito, il «quadro etico dell'MVU») che preservi la credibilità e la reputazione dell’MVU, nonché la fiducia del pubblico nell’integrità e imparzialità dei componenti degli organi e dei membri del personale della BCE e delle ANC degli Stati membri partecipanti all'MVU.

(4)

Il Consiglio direttivo ritiene che, per mantenere i più elevati standard di etica professionale e integrità, sia opportuno sviluppare ulteriormente le regole comuni e norme minime vigenti volte a prevenire l’insider trading e l’abuso di informazioni non pubbliche dell’MVU, nonché a gestire e prevenire i conflitti di interessi. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene importante che la BCE e le ANC adottino misure per impedire persino la parvenza di insider trading, abuso di informazioni non pubbliche o di eventuali conflitti di interesse. Mentre è opportuno che la BCE e le ANC dispongano di un certo margine nella definizione del quadro più adeguato per tali misure, al contempo è importante, al fine di tutelare adeguatamente la reputazione dell'MVU, che un insieme di misure armonizzate, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di operazioni finanziarie private di natura critica, si applichi come minimo ai membri del personale della BCE e delle BCN nell’esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. Tali misure armonizzate dovrebbero altresì applicarsi ai componenti di un organo interno che abbia funzioni amministrative e/o consultive direttamente o indirettamente relative all’attuazione delle funzioni dell’MVU svolte dalle ANC.

(5)

È opportuno evitare qualsiasi percezione di conflitti di interesse, per preservare ulteriormente la fiducia dei soggetti vigilati e dei cittadini dell’Unione nel fatto che i membri del personale della BCE e delle ANC, nonché i componenti dei loro organi, svolgano i loro compiti con completa imparzialità professionale. A tal fine, è opportuno che ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato sia richiesto di rispettare precise norme e standard quando effettuano operazioni finanziarie private, in particolare laddove tali operazioni coinvolgano soggetti regolamentati.

(6)

Sebbene il quadro etico dell’MVU si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza, per garantire la più ampia coerenza possibile tra le norme di integrità e buona governance all’interno di banche centrali nazionali (BCN) e ANC, il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (3) che stabilisce i principi di un quadro etico dell’Eurosistema (di seguito, il «quadro etico dell’Eurosistema») applicabili allo svolgimento delle funzioni dell’Eurosistema da parte delle BCN.

(7)

I principi stabiliti dall'indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) sono stati integrati dalle prassi di attuazione del quadro etico dell'MVU («Ethics Framework for the SSM Implementation, EFSI») (4) approvate dal Consiglio direttivo e recepite nelle norme e nelle prassi interne adottate dalla BCE e dalle ANC. Tali pratiche EFSI, tra cui in particolare la prassi di attuazione n. 4 relativa alla funzione di conformità, dovrebbero essere integrate nel quadro etico rivisto dell'MVU, in modo da salvaguardare il principio dell'autonomia organizzativa di ciascuna ANC.

(8)

Per garantire che il quadro etico dell’MVU continui a riflettere norme adeguate e migliori pratiche che tengano conto dello stato dell'arte nella comunità delle autorità di vigilanza e tra le istituzioni dell’Unione, l’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) prevede un riesame periodico da parte del Consiglio direttivo. L’entrata in vigore del codice di condotta per le alte cariche della BCE (5) (di seguito, il «Codice unico») ha ulteriormente migliorato gli standard uniformi di etica professionale per tutti i componenti degli organi di alto livello della BCE e per i loro supplenti. In tale contesto, il Consiglio direttivo ritiene necessario adeguare le norme vigenti previste dal quadro etico dell'MVU.

(9)

Al fine di creare un forum interistituzionale di scambio su questioni di etica e conformità e su problematiche relative all’attuazione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), il Consiglio direttivo ha istituito la Task force dei responsabili per l’etica e la conformità («Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF»). Alla luce della crescente importanza di tali questioni e della conseguente necessità di perseguire standard più ambiziosi a livello dell'MVU, nonché di sostenere un'attuazione coerente del quadro etico dell'MVU, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno assegnare all'ECTF maggiori responsabilità e trasformarlo in una Conferenza permanente su etica e conformità (Ethics and Compliance Conference, ECC). Tali maggiori responsabilità dovrebbero consentire all’MVU di affrontare in maniera adeguata le sfide inerenti alla natura dinamica degli standard di integrità e di buona governance.

(10)

Per garantire la coerenza generale di tali quadri etici, è opportuno che i concetti principali riguardanti i conflitti di interesse, l'accettazione di doni e le manifestazioni di cortesia e il divieto di abuso di informazioni non pubbliche di cui all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) siano ulteriormente sviluppati e allineati al Codice unico. In particolare, è opportuno che i controlli preliminari all’assunzione e le restrizioni successive alla cessazione del rapporto di impiego siano estese al di là dei membri del personale di grado elevato dell’MVU che riferiscono direttamente al livello esecutivo, al fine di rispondere efficacemente alle preoccupazioni relative alle «porte girevoli» tra le autorità di vigilanza bancaria e il settore privato, in particolare i partecipanti ai mercati finanziari.

(11)

Sebbene il quadro etico dell’MVU si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza, è tuttavia auspicabile che la BCE e le ANC applichino norme di comportamento equivalenti ai componenti dei loro organi, ai membri del loro personale e ad altri soggetti che esercitano funzioni non afferenti all’MVU.

(12)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la normativa nazionale applicabile, in particolare le disposizioni in materia di impiego.

(13)

Le disposizioni del presente indirizzo dovrebbero lasciare impregiudicati il Codice unico e gli obblighi di condotta etica stabiliti in settori specifici che soddisfano, come minimo, i principi del quadro etico dell'MVU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Al riguardo, le norme interne adottate dalla BCE e dalle ANC in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai membri del loro personale ed ai componenti dei loro organi.

2.   Per quanto è giuridicamente possibile, la BCE e le ANC perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che non facciano parte del personale della BCE o delle ANC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

(1)

per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una BCN non designata come ANC. In tal caso, il riferimento a un'ANC contenuto nel presente indirizzo si applica altresì alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;

(2)

per «quadro etico dell'MVU» si intendono le disposizioni del presente indirizzo attuate dalla BCE e da ciascuna delle ANC;

(3)

per «informazioni non pubbliche» si intendono le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che riguardano l’esercizio di funzioni dell’MVU conferite alla BCE e alle ANC e che non sono state rese pubbliche;

(4)

per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni non pubbliche, di carattere preciso, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;

(5)

per «membro del personale» si intende una persona che abbia un rapporto di lavoro con la BCE oppure una ANC, a meno che a tale persona non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni di vigilanza in base al regolamento (UE) n. 1024/2013;

(6)

per «componente di un organo» si intende un componente di un organo decisionale o di altri organi interni della BCE o di una ANC, che non sia un membro del personale, a meno che a tale componente di un organo non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni di vigilanza in base al regolamento (UE) n. 1024/2013;

(7)

per «soggetto regolamentato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

un'istituzione finanziaria monetaria (IFM) come definita all’articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (6), i fondi comuni monetari;

b)

un ente creditizio diverso dalle IFM come definito all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

d)

una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

e)

un conglomerato finanziario come definito all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, soggetto a vigilanza supplementare da parte della BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

(8)

per «conflitto di interessi» si intende una situazione in cui interessi personali possono influenzare, o essere percepiti come tali da influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni e delle responsabilità;

(9)

per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per un membro del personale o un componente di un organo, incluso, tra l’altro, un beneficio per un membro diretto della famiglia (genitore, figlio, fratello o sorella), coniuge o partner;

(10)

per «operazioni a breve termine» si intende l'acquisto e la successiva vendita di uno strumento finanziario, oppure la vendita e il successivo riacquisto del medesimo strumento finanziario entro 90 giorni di calendario;

(11)

per «attività preesistente» si intende un’attività vietata che era stata acquistata da un componente di un organo o da un membro del personale prima del divieto dell’attività o prima che il divieto divenisse applicabile nei loro confronti, oppure di cui sono entrati in possesso in un momento successivo, a causa di circostanze sulle quali non esercitavano alcuna influenza;

(12)

per «vantaggio» si intende un dono, un’ospitalità o un’altra utilità, di carattere finanziario, in natura o di altro tipo, che non costituisca la remunerazione concordata per i servizi forniti, e a cui il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

Articolo 3

Disposizioni nazionali contrastanti e applicabilità di quadri etici diversi

1.   Qualora la normativa nazionale applicabile non consenta ad una ANC di dare attuazione a una disposizione del presente indirizzo, questa ne informa la BCE senza indebito ritardo e adotta le misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l’ostacolo posto da tale normativa nazionale, così da conseguire l’attuazione armonizzata del presente indirizzo in tutto l’MVU.

2.   Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicate norme deontologiche più rigorose stabilite dalla BCE e dalle ANC che sono applicabili ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi.

CAPO II

Standard di condotta etica

PARTE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Principi generali

1.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che, nello svolgimento dei loro compiti e responsabilità, i membri del loro personale e i membri dei loro organi rispettino i più elevati standard di condotta etica.

2.   Nell'adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, la BCE e le ANC adottano in particolare le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi agiscano con onestà, indipendenza, imparzialità, rispetto e discrezione evitando qualsiasi forma di condotta inappropriata o molestia, e senza alcuna considerazione per l’interesse personale, preservando e promuovendo la fiducia del pubblico nei confronti dell’MVU.

Articolo 5

Interazioni con soggetti esterni

La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi che si incontrano con soggetti esterni, in particolare con rappresentanti provenienti dal settore dei servizi finanziari, (a) mantengano neutralità e parità di trattamento nelle loro interazioni con tali soggetti esterni; (b) conservino verbali concisi delle riunioni e (c) evitino qualunque comportamento che potrebbe essere percepito come una concessione di vantaggi a soggetti esterni, compresi vantaggi di natura commerciale o di prestigio.

PARTE 2

PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 6

Conflitti di interesse

1.   La BCE e le ANC prevedono l'adozione di meccanismi atti a gestire situazioni in cui un candidato che sarà nominato membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante, tra l'altro, da precedenti attività lavorative, partecipazioni finanziarie, attività private o da rapporti personali.

2.   La BCE e le ANC adottano disposizioni interne che impongono ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tale situazione. La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, questo sia debitamente registrato sussistano e siano adottate misure appropriate, per risolvere tale conflitto o attenuarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

3.   La BCE e le ANC si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai membri del loro personale e dai componenti dei loro organi, compresi appropriati requisiti di notifica e periodi di incompatibilità.

4.   La BCE e le ANC, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del loro personale e da componenti dei loro organi durante i periodi di congedo non retribuito.

Articolo 7

Divieto di ricevere vantaggi

1.   La BCE e le ANC adottano disposizioni interne che vietino ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di richiedere, ricevere o accettare promesse relative alla ricezione, per sé stessi o per altri, di qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con lo svolgimento dei propri doveri e responsabilità d'ufficio.

2.   La BCE e le ANC possono precisare nelle proprie norme interne deroghe al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, autorità nazionali competenti, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, nonché dal mondo accademico, e per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. La BCE e le ANC adottano le misure necessarie ad assicurare che tali deroghe non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del loro personale e dei componenti dei loro organi.

PARTE 3

SEGRETO PROFESSIONALE E PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI NON PUBBLICHE

Articolo 8

Segreto professionale e divieto di divulgazione di informazioni non pubbliche

Tenuto conto degli obblighi di segreto professionale imposti dall’articolo 37 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, dall'articolo 27, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dall'articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi rispettino gli obblighi di segreto professionale a loro applicabili e sia loro vietato divulgare informazioni non pubbliche a soggetti terzi, se non a seguito di autorizzazione.

Articolo 9

Divieto di abuso di informazioni non pubbliche

1.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi sia vietato abusare di informazioni non pubbliche.

2.   Il divieto di abuso di informazioni non pubbliche comprende, come minimo, l'uso di informazioni non pubbliche: (a) per operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti; e (b) al fine di consigliare o indurre terzi ad agire sulla base di tali informazioni non pubbliche.

Articolo 10

Principi generali relativi alle operazioni finanziarie private

La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i membri dei loro organi siano tenuti ad adottare cautela, esercitare moderazione e adottare un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo quando effettuano operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti.

Articolo 11

Specifiche restrizioni alle operazioni finanziarie private di natura critica

1.   Tenuto conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità, la BCE e le ANC adottano norme interne applicabili ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato nell'esercizio delle funzioni dell’MVU su base non occasionale, (di seguito, le «persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato»), introducendo le restrizioni specifiche previste nel paragrafo 2 in relazione alle operazioni finanziarie private che siano o possano essere percepite come in conflitto con l'esercizio delle funzioni dell’MVU (di seguito, le «operazioni finanziarie private di natura critica»)

2.   Le norme interne di cui al paragrafo 1 devono:

a)

vietare le operazioni finanziarie private di natura critica in:

i)

strumenti di capitale e di debito emessi da un soggetto regolamentato;

ii)

derivati relativi a strumenti di capitale e di debito emessi da un soggetto regolamentato;

iii)

quote di organismi di investimento collettivo aventi una dichiarata politica di investimento mirata esclusivamente a soggetti regolamentati; e

b)

limitare altre operazioni finanziarie private di natura critica, se del caso; e

c)

limitare le operazioni a breve termine.

3.   Tenuto conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità, le norme interne adottate ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), possono consistere in una o più delle seguenti restrizioni della pertinente operazione:

a)

un divieto;

b)

necessità di preventiva autorizzazione;

c)

necessità di segnalazione preventiva o successiva;

d)

un periodo di divieto durante il quale tale operazione non può essere condotta.

4.   Nelle loro norme interne, la BCE e le ANC: (i) dispongono che i soggetti con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato segnalino le proprie attività preesistenti ogniqualvolta tali attività facciano sorgere un conflitto di interesse rispetto al loro coinvolgimento nei compiti dell'MVU; e (ii) stabiliscono una procedura per garantire che i conflitti di interesse provocati dalle attività preesistenti siano risolti entro un ragionevole periodo di tempo, compresa la possibilità di chiedere che le attività preesistenti che fanno sorgere conflitti di interesse siano vendute entro un periodo di tempo ragionevole. La BCE e le ANC possono disporre nelle proprie norme interne che le attività preesistenti che non destano conflitti di interesse possano essere conservate.

5.   La BCE e le ANC precisano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali le persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato che affidano la gestione delle proprie attività finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

6.   La BCE e le ANC possono adottare norme interne che applicano le restrizioni di cui al presente articolo ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi diversi dalle persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato.

7.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per adeguare le loro norme interne che impongono specifiche restrizioni sulle operazioni finanziarie di natura critica di cui al paragrafo 2 per rispecchiare le decisioni del Consiglio direttivo.

CAPO III

Collaborazione e attuazione del quadro etico dell’mvu

Articolo 12

Funzioni indipendenti di controllo dell’etica e/o della conformità

1.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie al fine di assicurare la presenza di una funzione di controllo dell’etica e/o della conformità dedicata, che costituisce una funzione essenziale di gestione del rischio, per assistere i loro organi decisionali nell'attuazione del quadro etico dell'MVU. La funzione etica e/o di controllo della conformità è dotata della levatura, dell'autorità e dell'indipendenza necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Riferisce direttamente, gerarchicamente o funzionalmente, al massimo livello dirigenziale in seno alla BCE o all'ANC competente, a seconda dei casi. È dotata di risorse adeguate per assolvere ai propri compiti, tenersi al corrente dei pertinenti sviluppi e mantenere aggiornate le conoscenze dei suoi esperti.

2.   Le responsabilità della funzione di controllo dell’etica e/o della conformità in relazione al quadro etico dell’MVU comprendono: (a) fornire pareri e orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione del quadro etico dell’MVU; (b) sensibilizzare ed condurre attività di formazione obbligatoria; (c) individuare e valutare i rischi di conformità; (d) monitorare e controllare la conformità; (e) segnalare i casi di non conformità; (f) elaborare le norme e le prassi interne della BCE o della ANC competente, a seconda dei casi, ovvero contribuire alla loro elaborazione; e (g) predisporre il rapporto annuale della pertinente banca centrale dell’Eurosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che la loro funzione etica e/o di conformità sia coinvolta, in modo corretto e tempestivo, in questioni che possono avere un impatto sul quadro etico dell'MVU.

4.   La funzione di controllo dell’etica e/o della conformità della BCE e delle ANC tratta le informazioni ottenute nell'esercizio delle loro responsabilità con la massima riservatezza e tratta e conserva tutti i dati personali conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

5.   Nei casi in cui la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità della BCE e delle ANC svolge e assolve altri compiti e doveri, la BCE e le ANC adottano le misure necessarie per assicurare che tali compiti e obblighi siano compatibili con la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità stessa o con i compiti e gli obblighi dell'unità organizzativa alla quale la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità è collegata a livello organizzativo.

Articolo 13

Verifica sul rispetto delle norme

1.   La BCE e le ANC si dotano di una procedura per verificare il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Il monitoraggio comprende, in particolare, il rispetto delle norme interne che attuano le specifiche restrizioni applicabili alle operazioni finanziarie private di natura critica, come previsto all'articolo 11 e, se del caso, controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc.

2.   La verifica sul rispetto delle norme lascia impregiudicate le norme interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui un membro del loro personale o un componente dei loro organi siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

Articolo 14

Segnalazione del mancato rispetto delle norme e provvedimenti conseguenti

1.   La BCE e le ANC adottano norme interne in materia di segnalazione delle irregolarità (whistleblowing) nonché procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Tali norme e procedure interne comprendono misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancato rispetto delle norme.

2.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che ai casi di potenziale mancato rispetto delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.

3.   La BCE e le ANC segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo qualsiasi evento di rilievo legato al mancato rispetto delle loro norme interne di attuazione del presente indirizzo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo e il Consiglio di vigilanza, in conformità alle procedure interne applicabili e informano parallelamente il Comitato di Audit e l’ECC.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Relazioni e riesame

1.   La BCE e le ANC trasmettono all'ECC la loro relazione annuale sull'attuazione del presente indirizzo al fine di scambiare informazioni sull'attuazione del presente indirizzo e di preparare future revisioni e/o agevolare lo sviluppo di approcci comuni, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2.

2.   Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo almeno ogni tre anni a decorrere dalla data ultima in cui le norme e le misure di attuazione dell’indirizzo avrebbero dovuto essere applicate come definita all'articolo 17, paragrafo 2, oppure su raccomandazione dell’ECC.

Articolo 16

Abrogazione

1.   L’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) è abrogato.

2.   I riferimenti all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 17

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

2.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per l'attuazione e l’osservanza del presente indirizzo, e le norme e le misure di attuazione del presente indirizzo a partire dal 1° giugno 2023. Le ANC informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano alla stessa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 1° aprile 2023.

Articolo 18

Destinatari

La BCE e le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).

(3)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 23).

(4)  Prassi di attuazione del quadro etico dell’MVU, 12 marzo 2015, disponibili su EUR-Lex.

(5)  Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (GU C 89 dell’8.3.2019, pag. 2).

(6)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12)

Presente indirizzo

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

/

Articolo 4

/

Articolo 5

Articolo 13

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 18