ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 446

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
14 dicembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2203 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

32

 

*

Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706

38

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2206 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

40

 

*

Decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

42

 

*

Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/2201 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio (2) attua la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.

(2)

La decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio (3) stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell’Unione.

(3)

È quindi necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2021/2208, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1770,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, o destinarli a loro vantaggio.»;

2)

dopo l’articolo 2 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

1.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:

a)

conducono ostilità in violazione dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali (“accordo”);

b)

adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, o che compromettono l’attuazione dell’accordo o che la mettono a repentaglio;

c)

agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) o b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;

d)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell’attuazione di attacchi contro:

i)

le varie entità citate nell’accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;

ii)

gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell’ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;

iii)

forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell’Unione europea e le forze francesi;

e)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;

f)

pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne o bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g)

utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali; o

h)

agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

2.   L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

3.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 2 ter

1.   L’allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:

a)

sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1; o

b)

ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o il passaggio di poteri alle autorità elette; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

2.   L’allegato I bis comprende i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità ivi menzionate.

3.   L’allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell’allegato I o nell’allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;»;

4)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e»;

5)

all’articolo 3, paragrafo 1, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, purché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.»;

6)

all’articolo 3, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per coprire spese straordinarie, purché:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l’abbia approvato; e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima della concessione dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

3.   In deroga all’articolo 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità e un organismo elencati nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

7)

Dopo l’articolo 3 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

1.   In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

Articolo 3 ter

1.   In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

8)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

i)

per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 bis è stato inserito nell’allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

ii)

per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I bis, una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 ter è stato inserito nell’allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;

d)

il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

9)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I o nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis; e

b)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, lo Stato membro interessato comunica al comitato delle sanzioni l’intenzione di concedere un’autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

10)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I o nell’allegato I bis; o

c)

i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all’allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’UE o esecutive nello Stato membro in questione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2.»;

11)

all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;»;

12)

l’articolo 12, è sostituito dal seguente;

«Articolo 12

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato I.

2.   Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis.

3.   Il Consiglio trasmette la propria decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

6.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

7.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

13)

Dopo l’articolo 13 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

1.   Il Consiglio, la Comissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I e I bis;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I e I bis;

c)

per quanto riguarda la Commssione:

i)

l’inclusione del contenuto dell’allegato I e I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanzionare dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alla misure di sicurezza riguardanti tali persone solo ella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e I bis.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Comissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

14)

il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 bis »;

15)

Dopo l’allegato I è inserito l’allegato seguente:

« ALLEGATO I bis

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter

» .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).


14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/8


REGOLAMENTO (UE) 2021/2202 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2021

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flutolanil e imazamox sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze acequinocil e emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inserita nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

(2)

Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda l'emamectina, è stata presentata una domanda simile per i kiwi e le pesche. Per quanto riguarda il flutolanil, è stata presentata una domanda simile per i fagioli (con baccello) e i carciofi. Per quanto riguarda l'imazamox, è stata presentata una domanda simile per i piselli (con baccello), i semi di soia, il mais/granturco e il riso.

(4)

In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(6)

Per quanto riguarda il flutolanil, nel corso del riesame condotto a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi, la stabilità all'immagazzinamento e il metabolismo dei ruminanti.

(7)

Per quanto riguarda l'imazamox, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito alle sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi e il metabolismo vegetale.

(8)

Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha esaminato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (4). In tale contesto, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Tale ulteriore analisi è menzionata nella relazione di esame (5), nella quale si conclude che l'organismo non è patogeno per l'uomo e nessun metabolita tossico o tossina dovrebbe essere presente negli alimenti a seguito dell'impiego della sostanza attiva. Alla luce di tali conclusioni, la Commissione ritiene che sia opportuno inserire il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in citrus fruits. EFSA Journal 2019;17(8):5746.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in kiwi and peaches. EFSA Journal 2019;17(5):5710.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flutolanil. EFSA Journal 2018;17(2):5593.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for imazamox. EFSA Journal 2019;17(2):5584.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)   Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03. EFSA Journal 2018;16(6):5261.

(5)  Relazione di esame per la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 (SANTE/10318/2019).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze flutolanil e imazamox sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Flutolanil (R)

Imazamox (somma di imazamox e suoi sali, espressa in imazamox)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0110000

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

0130000

Pomacee

 

 

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliegie (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,05  (*1)

0211000

a)

Patate

0,1

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01  (*1)

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0,01  (*1)

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0231020

Peperoni

(+)

 

0231030

Melanzane

 

 

0231040

Gombi

 

 

0231990

Altri (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0,05  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,05

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

0,05

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

0,01  (*1)

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01  (*1)

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0,1  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

 

0300010

Fagioli

 

0,05  (*1)

0300020

Lenticchie

 

0,2

0300030

Piselli

 

0,05  (*1)

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0,05  (*1)

0300990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,05  (*1)

0401020

Semi di arachide

 

0,05  (*1)

0401030

Semi di papavero

 

0,05  (*1)

0401040

Semi di sesamo

 

0,05  (*1)

0401050

Semi di girasole

 

0,3

0401060

Semi di colza

 

0,05  (*1)

0401070

Semi di soia

 

0,05  (*1)

0401080

Semi di senape

 

0,05  (*1)

0401090

Semi di cotone

 

0,05  (*1)

0401100

Semi di zucca

 

0,05  (*1)

0401110

Semi di cartamo

 

0,05  (*1)

0401120

Semi di borragine

 

0,05  (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,05  (*1)

0401140

Semi di canapa

 

0,05  (*1)

0401150

Semi di ricino

 

0,05  (*1)

0401990

Altri (2)

 

0,05  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,05  (*1)

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

0500000

CEREALI

 

0,05  (*1)

0500010

Orzo

0,01  (*1)

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01  (*1)

 

0500030

Mais/granturco

0,01  (*1)

 

0500040

Miglio

0,01  (*1)

 

0500050

Avena

0,01  (*1)

 

0500060

Riso

2

 

0500070

Segale

0,01  (*1)

 

0500080

Sorgo

0,01  (*1)

 

0500090

Frumento

0,01  (*1)

 

0500990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

0,05  (*1)

0,01

1011020

Grasso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011030

Fegato

0,5

0,01  (*1)

1011040

Rene

0,5

0,01  (*1)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

0,01  (*1)

1011990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

0,05  (*1)

0,01

1012020

Grasso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1012030

Fegato

0,5

0,01  (*1)

1012040

Rene

0,5

0,01  (*1)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

0,01  (*1)

1012990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

0,05  (*1)

0,01

1013020

Grasso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1013030

Fegato

0,5

0,01  (*1)

1013040

Rene

0,5

0,01  (*1)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

0,01  (*1)

1013990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

0,05  (*1)

0,01

1014020

Grasso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1014030

Fegato

0,5

0,01  (*1)

1014040

Rene

0,5

0,01  (*1)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

0,01  (*1)

1014990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

0,05  (*1)

0,01

1015020

Grasso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1015030

Fegato

0,5

0,01  (*1)

1015040

Rene

0,5

0,01  (*1)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

0,01  (*1)

1015990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

Pollame

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

 

1017010

Muscolo

0,05  (*1)

0,01

1017020

Grasso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1017030

Fegato

0,5

0,01  (*1)

1017040

Rene

0,5

0,01  (*1)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

0,01  (*1)

1017990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Latte

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

1030000

Uova di volatili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

Flutolanil (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000 : flutolanil (flutolanil e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolanil)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 17 aprile 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020 Peperoni»

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acequinocil e emamectina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (2)

Acequinocil

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0110000

Agrumi

0,6

0,01  (*2)

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

0,01  (*2)

0120010

Mandorle dolci

0,02

 

0120020

Noci del Brasile

0,01  (*2)

 

0120030

Noci di anacardi

0,01  (*2)

 

0120040

Castagne e marroni

0,01  (*2)

 

0120050

Noci di cocco

0,01  (*2)

 

0120060

Nocciole

0,01  (*2)

 

0120070

Noci del Queensland

0,01  (*2)

 

0120080

Noci di pecàn

0,01  (*2)

 

0120090

Pinoli

0,01  (*2)

 

0120100

Pistacchi

0,01  (*2)

 

0120110

Noci comuni

0,01  (*2)

 

0120990

Altri (2)

0,01  (*2)

 

0130000

Pomacee

0,1

0,02

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

0,01  (*2)

0,02

0140020

Ciliege (dolci)

0,1

0,01  (*2)

0140030

Pesche

0,04

0,15

0140040

Prugne

0,02

0,02

0140990

Altri (2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

0,3

0,05

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

0,01  (*2)

0,05

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*2)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0,01  (*2)

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0,15

0162020

Litci

 

0,01  (*2)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0,01  (*2)

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

0,01  (*2)

0162050

Melastelle/cainette

 

0,01  (*2)

0162060

Cachi di Virginia

 

0,01  (*2)

0162990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0,01  (*2)

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0,02

0231010

Pomodori

0,2

 

0231020

Peperoni

0,01  (*2)

 

0231030

Melanzane

0,2

 

0231040

Gombi

0,01  (*2)

 

0231990

Altri (2)

0,01  (*2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0,01  (*2)

0232010

Cetrioli

0,08

 

0232020

Cetriolini

0,04

 

0232030

Zucchine

0,01  (*2)

 

0232990

Altri (2)

0,01  (*2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*2)

0,02

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,01  (*2)

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0,01  (*2)

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0,03

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0,01  (*2)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0,01  (*2)

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

1

0251020

Lattughe

 

1

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0,2

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

1

0251050

Barbarea

 

1

0251060

Rucola

 

1

0251070

Senape juncea

 

1

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

1

0251990

Altri (2)

 

1

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0,01  (*2)

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

 

0,01  (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0,01  (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0,01  (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

1

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*2)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0,03

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0,01  (*2)

0260030

Piselli (con baccello)

 

0,03

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0,01  (*2)

0260050

Lenticchie

 

0,01  (*2)

0260990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*2)

 

0270010

Asparagi

 

0,01  (*2)

0270020

Cardi

 

0,01  (*2)

0270030

Sedani

 

0,01  (*2)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0,01  (*2)

0270050

Carciofi

 

0,1

0270060

Porri

 

0,01  (*2)

0270070

Rabarbaro

 

0,01  (*2)

0270080

Germogli di bambù

 

0,01  (*2)

0270090

Cuori di palma

 

0,01  (*2)

0270990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

0500040

Miglio

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento

 

 

0500990

Altri (2)

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

15

0,02  (*2)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Frutta

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0840020

Zenzero (10)

 

 

0840030

Curcuma

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

 

0840990

Altri (2)

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0850000

Spezie da boccioli

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*2)

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

0,01  (*2)

1011020

Grasso

 

0,02

1011030

Fegato

 

0,08

1011040

Rene

 

0,08

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

1011990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

0,01  (*2)

1012020

Grasso

 

0,02

1012030

Fegato

 

0,08

1012040

Rene

 

0,08

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

1012990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

0,01  (*2)

1013020

Grasso

 

0,02

1013030

Fegato

 

0,08

1013040

Rene

 

0,08

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

1013990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

0,01  (*2)

1014020

Grasso

 

0,02

1014030

Fegato

 

0,08

1014040

Rene

 

0,08

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

1014990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

0,01  (*2)

1015020

Grasso

 

0,02

1015030

Fegato

 

0,08

1015040

Rene

 

0,08

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

1015990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

1016000

f)

Pollame

 

0,01  (*2)

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

0,01  (*2)

1017020

Grasso

 

0,02

1017030

Fegato

 

0,08

1017040

Rene

 

0,08

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

1017990

Altri (2)

 

0,01  (*2)

1020000

Latte

0,01  (*2)

0,01  (*2)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*2)

0,01  (*2)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*2)

0,01  (*2)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

Acequinocil

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)»

3)

nell'allegato IV è inserita la seguente voce secondo l'ordine alfabetico: «Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03».


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2203 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

(2)

L’8 dicembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei

servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse le seguenti voci:

«29.

NOME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Baghdad o Mosul. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU: ministro dell’interno.»

«34.

NOME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953 o 1958, Tikrit. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU: capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti.»


14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/34


REGOLAMENTO (UE) 2021/2204 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.

(2)

Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, nell’ultima versione modificata dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione (3), non recepisce ancora le nuove classificazioni come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/1182 (4) e (UE) 2021/849 (5). È pertanto opportuno aggiungere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 al regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6.

(4)

La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1o marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B dal regolamento delegato (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1182.

(5)

La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B nel regolamento delegato (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2021/849.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica come segue:

le righe relative alle sostanze fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1), dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio], butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetichetone ossima e N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022;

le righe relative alle sostanze tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.

Il punto 3 dell’allegato si applica come segue:

le righe relative alle sostanze tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2], ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo, bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco, flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one e perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022;

le righe relative alle sostanze mancozeb (ISO), complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco, 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido, 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC], dimetomorf (ISO); (E, Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina, 1,2,4-triazolo e 3-metilpirazolo si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).


ALLEGATO

L’allegato XVII è così modificato:

1)

nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1)

014-048-00-5

206-991-8

409-21-2

308076-74-6»

 

«dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene

601-092-00-0

205-886-4

191-30-0»

 

«tetrafluoroetilene

602-110-00-X

204-126-9

116-14-3»

 

«1,4-diossano

603-024-00-5

204-661-8

123-91-1»

 

«m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo

603-065-00-9

202-987-5

101-90-6»

 

«7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido

603-066-00-4

203-437-7

106-87-6»

 

«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo

603-240-00-X

221-967-7

3296-90-0»

 

«N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio]

607-746-00-1

274-357-8

70161-44-3»

 

«butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima

616-014-00-0

202-496-6

96-29-7»

 

«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]

616-230-00-5

213-103-2

924-42-5»;

 

2)

nell’appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo

603-240-00-X

221-967-7

3296-90-0»

 

«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]

616-230-00-5

213-103-2

924-42-5»;

 

3)

nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«mancozeb (ISO); complesso (polimerico) di etilenebis(ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco

006-076-00-1

-

8018-01-7»

 

«tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano

014-050-00-6

213-934-0

1067-53-4».

 

«diclorodiottilstannano

050-021-00-4

222-583-2

3542-36-7»

 

«diottil dilaurato; [1]

stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2]

050-031-00-9

222-883-3 [1]

293-901-5 [2]

3648-18-8 [1]

91648-39-4 [2]»

 

«7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido

603-066-00-4

203-437-7

106-87-6»

 

«ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo

603-237-00-3

-

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8»

 

«bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima

603-238-00-9

205-594-7

143-24-8»

 

«6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC]

604-095-00-5

204-327-1

119-47-1»

 

«2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide

605-041-00-3

201-289-8

80-54-6»

 

«diisottilftalato

607-740-00-9

248-523-5

27554-26-3»

 

«2-metossietil-acrilato

607-744-00-0

221-499-3

3121-61-7»

 

«dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina

613-102-00-0

404-200-2

110488-70-5»

 

«1,2,4-triazolo

613-111-00-X

206-022-9

288-88-0»

 

«zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco

613-333-00-7

236-671-3

13463-41-7»

 

«flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one

613-334-00-2

262-661-3

61213-25-0»

 

«3-metilpirazolo

613-339-00-X

215-925-7

1453-58-3»

 

«perossido di bis(α,α-dimetilbenzile)

617-006-00-X

201-279-3

80-43-3»

 


14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2205 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (2) disciplina la gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. L’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (3) stabilisce i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione per quanto riguarda i volumi di prodotti da importare dalla Thailandia. L’accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2021.

(2)

I quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione quali stabiliti in tale accordo per il volume di determinate preparazioni e conserve di pesci dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 847/2006.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 847/2006.

(4)

Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento interessano il periodo contingentale in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 847/2006

Il regolamento (CE) n. è modificato nel modo seguente:

(1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Un contingente tariffario annuo di 1 054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.»;

(2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   del contingente tariffario di 1 054 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 2, 423 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 631 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi tranne il Regno Unito.».

Articolo 2

Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso

1.   Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 13 dicembre 2021 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci durante il periodo contingentale in corso, ma prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, senza beneficiare del contingente tariffario, è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

(2)  Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).

(3)   GU L 274 del 30.7.2021, pag. 57.


DECISIONI

14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/40


DECISIONE (UE) 2021/2206 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2021

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980.

(5)

L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione.

(10)

Il 24 febbraio 2017 la Giamaica ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore per la Giamaica il 1o maggio 2017.

(11)

Una valutazione della situazione della Giamaica ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Giamaica a norma della convenzione dell’Aia del 1980.

(12)

È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell’adesione della Giamaica nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.

(13)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980.

2.   Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:

«La/Il/I/L’ [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2206 del Consiglio».

3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Giamaica e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. HOJS


(1)  Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303


14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/42


DECISIONE (UE) 2021/2207 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2021

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980.

(5)

L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione.

(10)

Il 13 luglio 2016 la Bolivia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aja del 1980 è entrata in vigore per la Bolivia il 1o ottobre 2016.

(11)

Una valutazione della situazione della Bolivia ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia a norma della convenzione dell’Aia del 1980.

(12)

È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare le proprie dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.

(13)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980.

2.   Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:

«La/Il/I/L’ [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio».

3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. HOJS


(1)  Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303


14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/44


DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 (1)concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.

(2)

Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente il colpo di Stato che ha avuto luogo in Mali il 24 maggio 2021 con la detenzione del presidente della transizione del Mali e del primo ministro e afferma che l’Unione è pronta a prendere in esame misure mirate contro i leader politici e militari che ostacolano la transizione maliana.

(3)

Il 26 maggio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha preso atto con preoccupazione del rischio che i summenzionati eventi del 24 maggio 2021 potessero avere un impatto negativo sugli sforzi in corso per contrastare il terrorismo, attuare l’accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo») e stabilizzare il centro del paese.

(4)

Il 29 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2584 (2021), nella quale ha condannato ulteriormente gli avvenimenti del 24 maggio 2021 e ha espresso notevole impazienza per i persistenti ritardi nell’attuazione dell’accordo. Ha invitato tutti i portatori di interessi maliani ad agevolare la piena realizzazione della transizione politica e il passaggio dei poteri alle autorità civili elette entro il periodo di transizione di 18 mesi, come deciso durante la riunione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) del 15 settembre 2020. Ha invitato il governo di transizione del Mali a organizzare elezioni presidenziali e legislative libere e regolari, previste per il 27 febbraio 2022, come pure elezioni regionali e amministrative e un referendum costituzionale, se del caso, entro tale termine di 18 mesi.

(5)

Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha discusso della situazione in Mali e ha indicato la possibilità di prendere in considerazione misure restrittive, a sostegno degli sforzi dell’ECOWAS e in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di maggio, contro coloro che ostacolano il programma di transizione.

(6)

Il 7 novembre 2021 l’ECOWAS ha espresso profondo rammarico per la mancanza di progressi nella preparazione delle elezioni, compresa l’assenza di un calendario dettagliato delle attività per lo svolgimento delle elezioni nelle date concordate. Ha ribadito la necessità di rispettare il calendario della transizione per quanto riguarda le elezioni previste per il 27 febbraio 2022 e ha esortato le autorità di transizione ad agire di conseguenza per garantire un rapido ritorno all’ordine costituzionale. Ha invitato la comunità internazionale ad adottare le misure necessarie per far sì che le autorità di transizione rispettino l’impegno assunto a favore di un rapido ritorno all’ordine costituzionale. Ha deciso di imporre sanzioni con effetto immediato nei confronti delle persone e dei gruppi identificati, comprese tutte le autorità di transizione e le altre istituzioni di transizione. Ha invitato i partner bilaterali e multilaterali ad approvare e sostenere l’attuazione di tali sanzioni.

(7)

Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha convenuto di istituire un quadro specifico per le misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, a sostegno della decisione adottata dall’ECOWAS il 7 novembre 2021.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1775.

(9)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafi 1 e 5, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

2)

dopo l’articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

a)

che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)

che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c)

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).

L’elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»;

3)

all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

4)

dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:

a)

che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c)

che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.

2.   Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II o destinati a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato II; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall’autorizzazione.».

5)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Il Consiglio redige l’elenco che figura nell’allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.»;

6)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.»;

7)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

3.   Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.

4.   Nell’allegato II figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il sesso; l’indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

8)

dopo l’articolo 5 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati I e II;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 5 ter

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato II;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).»;

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."

9)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 1, e all’articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2022 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»;

10)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).


ALLEGATO

1.

L’allegato della decisione (PESC) 2017/1775 è rinominato allegato I.

2.

È aggiunto l’allegato II con le sezioni seguenti:

«ALLEGATO II

A.

Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 1

B.

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1

».