|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2201 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio (2) attua la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche. |
|
(2) |
La decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio (3) stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell’Unione. |
|
(3) |
È quindi necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2021/2208, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1770, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis. 2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, o destinarli a loro vantaggio.»; |
|
2) |
dopo l’articolo 2 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1. Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:
2. L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati. 3. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Articolo 2 ter 1. L’allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:
2. L’allegato I bis comprende i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità ivi menzionate. 3. L’allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; |
|
3) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
all’articolo 3, paragrafo 1, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, purché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.»; |
|
6) |
all’articolo 3, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per coprire spese straordinarie, purché:
3. In deroga all’articolo 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità e un organismo elencati nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»; |
|
7) |
Dopo l’articolo 3 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 bis 1. In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione. Articolo 3 ter 1. In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»; |
|
8) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»; |
|
9) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I o nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
2. Per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, lo Stato membro interessato comunica al comitato delle sanzioni l’intenzione di concedere un’autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»; |
|
10) |
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2.»; |
|
11) |
all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
12) |
l’articolo 12, è sostituito dal seguente; «Articolo 12 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato I. 2. Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis. 3. Il Consiglio trasmette la propria decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni. 4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo. 5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I. 6. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 7. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»; |
|
13) |
Dopo l’articolo 13 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis 1. Il Consiglio, la Comissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alla misure di sicurezza riguardanti tali persone solo ella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e I bis. 3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Comissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento. (*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" |
|
14) |
il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente: «Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 bis »; |
|
15) |
Dopo l’allegato I è inserito l’allegato seguente: « ALLEGATO I bis Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.
(2) Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2202 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2021
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flutolanil e imazamox sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze acequinocil e emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inserita nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b). |
|
(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(3) |
Per quanto riguarda l'emamectina, è stata presentata una domanda simile per i kiwi e le pesche. Per quanto riguarda il flutolanil, è stata presentata una domanda simile per i fagioli (con baccello) e i carciofi. Per quanto riguarda l'imazamox, è stata presentata una domanda simile per i piselli (con baccello), i semi di soia, il mais/granturco e il riso. |
|
(4) |
In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
|
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
|
(6) |
Per quanto riguarda il flutolanil, nel corso del riesame condotto a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi, la stabilità all'immagazzinamento e il metabolismo dei ruminanti. |
|
(7) |
Per quanto riguarda l'imazamox, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito alle sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi e il metabolismo vegetale. |
|
(8) |
Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha esaminato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (4). In tale contesto, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Tale ulteriore analisi è menzionata nella relazione di esame (5), nella quale si conclude che l'organismo non è patogeno per l'uomo e nessun metabolita tossico o tossina dovrebbe essere presente negli alimenti a seguito dell'impiego della sostanza attiva. Alla luce di tali conclusioni, la Commissione ritiene che sia opportuno inserire il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(9) |
In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in citrus fruits. EFSA Journal 2019;17(8):5746.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in kiwi and peaches. EFSA Journal 2019;17(5):5710.
Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flutolanil. EFSA Journal 2018;17(2):5593.
Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for imazamox. EFSA Journal 2019;17(2):5584.
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03. EFSA Journal 2018;16(6):5261.
(5) Relazione di esame per la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 (SANTE/10318/2019).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
|
1) |
nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze flutolanil e imazamox sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acequinocil e emamectina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
nell'allegato IV è inserita la seguente voce secondo l'ordine alfabetico: «Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03». |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2203 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. |
|
(2) |
L’8 dicembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei
servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse le seguenti voci:
|
«29. |
NOME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Baghdad o Mosul. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU: ministro dell’interno.» |
|
«34. |
NOME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953 o 1958, Tikrit. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU: capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti.» |
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/34 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2204 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni. |
|
(2) |
Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, nell’ultima versione modificata dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione (3), non recepisce ancora le nuove classificazioni come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/1182 (4) e (UE) 2021/849 (5). È pertanto opportuno aggiungere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 al regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6. |
|
(4) |
La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1o marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B dal regolamento delegato (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1182. |
|
(5) |
La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B nel regolamento delegato (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2021/849. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica come segue:
|
— |
le righe relative alle sostanze fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1), dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio], butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetichetone ossima e N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022; |
|
— |
le righe relative alle sostanze tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022. |
Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.
Il punto 3 dell’allegato si applica come segue:
|
— |
le righe relative alle sostanze tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2], ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo, bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco, flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one e perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022; |
|
— |
le righe relative alle sostanze mancozeb (ISO), complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco, 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido, 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC], dimetomorf (ISO); (E, Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina, 1,2,4-triazolo e 3-metilpirazolo si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2).
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).
ALLEGATO
L’allegato XVII è così modificato:
|
1) |
nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
|
|
2) |
nell’appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
|
|
3) |
nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
|
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2205 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (2) disciplina la gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. L’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (3) stabilisce i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione per quanto riguarda i volumi di prodotti da importare dalla Thailandia. L’accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2021. |
|
(2) |
I quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione quali stabiliti in tale accordo per il volume di determinate preparazioni e conserve di pesci dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 847/2006. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 847/2006. |
|
(4) |
Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento interessano il periodo contingentale in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 847/2006
Il regolamento (CE) n. è modificato nel modo seguente:
|
(1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Un contingente tariffario annuo di 1 054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.»; |
|
(2) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. del contingente tariffario di 1 054 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 2, 423 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 631 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi tranne il Regno Unito.». |
Articolo 2
Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso
1. Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 13 dicembre 2021 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci durante il periodo contingentale in corso, ma prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, senza beneficiare del contingente tariffario, è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.
(2) Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).
DECISIONI
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/40 |
DECISIONE (UE) 2021/2206 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2021
che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980. |
|
(5) |
L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. |
|
(10) |
Il 24 febbraio 2017 la Giamaica ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore per la Giamaica il 1o maggio 2017. |
|
(11) |
Una valutazione della situazione della Giamaica ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Giamaica a norma della convenzione dell’Aia del 1980. |
|
(12) |
È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell’adesione della Giamaica nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. |
|
(13) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:
«La/Il/I/L’ [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Giamaica alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2206 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Giamaica e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. HOJS
(1) Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2014:2303
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/42 |
DECISIONE (UE) 2021/2207 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2021
che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980. |
|
(5) |
L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. |
|
(10) |
Il 13 luglio 2016 la Bolivia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aja del 1980 è entrata in vigore per la Bolivia il 1o ottobre 2016. |
|
(11) |
Una valutazione della situazione della Bolivia ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia a norma della convenzione dell’Aia del 1980. |
|
(12) |
È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare le proprie dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. |
|
(13) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:
«La/Il/I/L’ [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. HOJS
(1) Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2014:2303
|
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/44 |
DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2021
che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 (1)concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali. |
|
(2) |
Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente il colpo di Stato che ha avuto luogo in Mali il 24 maggio 2021 con la detenzione del presidente della transizione del Mali e del primo ministro e afferma che l’Unione è pronta a prendere in esame misure mirate contro i leader politici e militari che ostacolano la transizione maliana. |
|
(3) |
Il 26 maggio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha preso atto con preoccupazione del rischio che i summenzionati eventi del 24 maggio 2021 potessero avere un impatto negativo sugli sforzi in corso per contrastare il terrorismo, attuare l’accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo») e stabilizzare il centro del paese. |
|
(4) |
Il 29 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2584 (2021), nella quale ha condannato ulteriormente gli avvenimenti del 24 maggio 2021 e ha espresso notevole impazienza per i persistenti ritardi nell’attuazione dell’accordo. Ha invitato tutti i portatori di interessi maliani ad agevolare la piena realizzazione della transizione politica e il passaggio dei poteri alle autorità civili elette entro il periodo di transizione di 18 mesi, come deciso durante la riunione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) del 15 settembre 2020. Ha invitato il governo di transizione del Mali a organizzare elezioni presidenziali e legislative libere e regolari, previste per il 27 febbraio 2022, come pure elezioni regionali e amministrative e un referendum costituzionale, se del caso, entro tale termine di 18 mesi. |
|
(5) |
Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha discusso della situazione in Mali e ha indicato la possibilità di prendere in considerazione misure restrittive, a sostegno degli sforzi dell’ECOWAS e in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di maggio, contro coloro che ostacolano il programma di transizione. |
|
(6) |
Il 7 novembre 2021 l’ECOWAS ha espresso profondo rammarico per la mancanza di progressi nella preparazione delle elezioni, compresa l’assenza di un calendario dettagliato delle attività per lo svolgimento delle elezioni nelle date concordate. Ha ribadito la necessità di rispettare il calendario della transizione per quanto riguarda le elezioni previste per il 27 febbraio 2022 e ha esortato le autorità di transizione ad agire di conseguenza per garantire un rapido ritorno all’ordine costituzionale. Ha invitato la comunità internazionale ad adottare le misure necessarie per far sì che le autorità di transizione rispettino l’impegno assunto a favore di un rapido ritorno all’ordine costituzionale. Ha deciso di imporre sanzioni con effetto immediato nei confronti delle persone e dei gruppi identificati, comprese tutte le autorità di transizione e le altre istituzioni di transizione. Ha invitato i partner bilaterali e multilaterali ad approvare e sostenere l’attuazione di tali sanzioni. |
|
(7) |
Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha convenuto di istituire un quadro specifico per le misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, a sostegno della decisione adottata dall’ECOWAS il 7 novembre 2021. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1775. |
|
(9) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:
|
1) |
all’articolo 1, paragrafi 1 e 5, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»; |
|
2) |
dopo l’articolo 1 è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:
L’elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II. 2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel territorio nazionale. 3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4. 6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive. 7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario. 8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»; |
|
3) |
all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»; |
|
4) |
dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:
L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II. 2. Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II o destinati a loro vantaggio. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione. 5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall’autorizzazione.». |
|
5) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Il Consiglio redige l’elenco che figura nell’allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.»; |
|
6) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni. 2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.»; |
|
7) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. 2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. 3. Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati. 4. Nell’allegato II figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il sesso; l’indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; |
|
8) |
dopo l’articolo 5 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento. Articolo 5 ter Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)." |
|
9) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza. 2. Le misure di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 1, e all’articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2022 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
|
10) |
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).
ALLEGATO
|
1. |
L’allegato della decisione (PESC) 2017/1775 è rinominato allegato I. |
|
2. |
È aggiunto l’allegato II con le sezioni seguenti: «ALLEGATO II
|