ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 430

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
2 dicembre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1o dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2120 del Consiglio, del 25 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE

28

 

*

Decisione (UE) 2021/2121 della Commissione, del 6 luglio 2020, riguardante la gestione degli atti e gli archivi

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ( GU L 209 del 14.6.2021 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

2.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/1


DIRETTIVA (UE) 2021/2118 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2021

recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli («assicurazione autoveicoli») riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come potenziali persone lese a seguito di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente del mercato di assicurazione del ramo non vita nell’Unione. Inoltre, l’assicurazione autoveicoli ha un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli e, di conseguenza, sul mercato interno. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno per l’assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione dell’Unione nel settore dei servizi finanziari.

(2)

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), anche sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della coerenza con altre politiche dell’Unione. La conclusione cui è giunta è che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti. Sono stati tuttavia individuati quattro ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate: indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l’impresa assicurativa interessata sia insolvente, importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, controlli dell’assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e uso delle attestazioni di sinistralità pregressa da parte di una nuova impresa di assicurazione. Oltre ai quattro ambiti precedenti, sono stati identificati come ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate anche i seguenti: veicoli spediti, sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo, strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli, e centri d’informazione e informazioni alle persone lese. Inoltre, è opportuno chiarire ulteriormente la direttiva 2009/103/CE, sostituendo il termine «vittima», usato in tale direttiva come sinonimo di «persona lesa», con il termine «persona lesa» o «parte lesa», se del caso, mediante gli opportuni emendamenti. Tali emendamenti mirano esclusivamente ad armonizzare la terminologia utilizzata nella summenzionata direttiva e non costituiscono una modifica sostanziale.

(3)

Dall’entrata in vigore della direttiva 2009/103/CE, sono apparsi sul mercato numerosi nuovi tipi di autoveicoli. Alcuni di essi sono alimentati da un motore puramente elettrico mentre altri da dispositivi ausiliari. Tali veicoli dovrebbero essere presi in considerazione nella definizione del significato di «veicolo». Tale definizione dovrebbe fondarsi sulle caratteristiche generali di tali veicoli, in particolare i valori massimi per la velocità di progetto e il peso netto, e stabilire che siano inclusi soltanto i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica. La definizione dovrebbe applicarsi indipendentemente dal numero di ruote di tale veicolo. Le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non dovrebbero rientrare nella definizione.

(4)

I veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di «veicolo» dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE. Tuttavia, nessuna disposizione di tale direttiva dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, a condizioni da essi stabilite, per qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo non rientrante nella definizione di «veicolo» di cui alla direttiva e per la quale, conseguentemente, la direttiva non impone tale assicurazione né dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere, nel rispettivo diritto nazionale, che le vittime di incidenti causati da qualsiasi altra attrezzatura a motore abbiano accesso all’organismo incaricato del risarcimento dello Stato membro come previsto al capo 4. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere che, qualora una persona residente sul loro territorio sia una persona lesa a seguito di un incidente causato da una qualsiasi altra attrezzatura a motore in un altro Stato membro nel quale l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli non è richiesta per tale attrezzatura a motore, la persona residente abbia accesso all’organismo incaricato del risarcimento di cui al capo 4 dello Stato membro in cui risiede. Gli organismi incaricati del risarcimento degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire di comune accordo le modalità di cooperazione nelle situazioni summenzionate.

(5)

In sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, precisamente nelle sentenze nelle cause Vnuk (4), Rodrigues de Andrade (5) e Torreiro (6), la Corte di giustizia ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. La direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola». Nell’interesse della certezza del diritto, è opportuno tener conto di tale giurisprudenza nella direttiva 2009/103/CE introducendovi una definizione di «uso del veicolo».

(6)

Alcuni autoveicoli sono più piccoli e sono quindi meno suscettibili rispetto ad altri di causare lesioni significative alle persone o danni significativi alle cose. Includerli nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE sarebbe sproporzionato e non terrebbe conto degli sviluppi futuri. L’inclusione di tali veicoli comprometterebbe inoltre la diffusione di veicoli più nuovi, come le biciclette elettriche, che non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica, e scoraggerebbe l’innovazione. Inoltre non esistono elementi sufficienti per dimostrare che tali veicoli più piccoli potrebbero causare incidenti con lesioni alle persone sulla stessa scala di altri veicoli, come le autovetture o gli autocarri. In linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli obblighi a livello di Unione dovrebbero pertanto riguardare soltanto i veicoli definiti come tali nella direttiva 2009/103/CE.

(7)

In linea di principio l’assicurazione autoveicoli dovrebbe coprire gli incidenti in tutte le zone degli Stati membri. Alcuni Stati membri, tuttavia, si sono dotati di disposizioni che disciplinano i veicoli utilizzati esclusivamente in zone specifiche con accesso limitato. Tali Stati membri dovrebbero poter prevedere deroghe limitate all’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE relative a zone soggette a restrizioni nelle quali le persone non autorizzate non possono entrare, come zone specifiche per località e zone con attrezzature nei porti e negli aeroporti. Qualora decida di prevedere una tale deroga, lo Stato membro dovrebbe inoltre adottare misure adeguate per garantire che sia versato un indennizzo per i danni a cose e a persone causati da tale veicolo.

(8)

Inoltre uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di non prevedere l’obbligo di assicurazione autoveicoli per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia stato autorizzato conformemente al suo diritto nazionale. Tali Stati membri dovrebbero comunque adottare misure adeguate per garantire che sia versato un indennizzo dei danni causati da tali veicoli, tranne qualora lo Stato membro decida anche di prevedere una deroga all’articolo 10 della direttiva 2009/103/CE relativa all’indennizzo dei danni causati da tali veicoli in zone non accessibili al pubblico per via di una restrizione giuridica o fisica all’accesso a tali zone, quale definita dal suo diritto nazionale. Tale deroga all’articolo 10 dovrebbe applicarsi ai veicoli in merito ai quali uno Stato membro ha deciso di prevedere una deroga all’obbligo di assicurazione dato che l’utilizzo di tali veicoli su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al suo diritto nazionale, anche se l’obbligo di assicurazione per tali veicoli potrebbe beneficiare anche di una deroga diversa, come previsto all’articolo 5 della direttiva 2009/103/CE.

(9)

In alcuni Stati membri esistono disposizioni concernenti l’uso di veicoli come mezzi per causare deliberatamente lesioni personali o danni alle cose. Se del caso, nei reati più gravi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare la loro prassi giuridica di escludere tali danni dall’assicurazione autoveicoli obbligatoria o di recuperare l’importo dell’indennizzo assicurativo versato alle parti lese dalle persone responsabili per tale lesione o danno. Tuttavia, al fine di non ridurre la protezione garantita dalla direttiva 2009/103/CE, tali pratiche giuridiche dovrebbero essere autorizzate soltanto se lo Stato membro garantisce che in tali casi le persone lese siano risarcite per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle dell’indennizzo che avrebbero ricevuto a norma della direttiva 2009/103/CE. A meno che lo Stato membro non abbia previsto una garanzia o un meccanismo alternativo di risarcimento, che garantisca l’indennizzo della persona lesa per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle dell’indennizzo a norma della direttiva 2009/103/CE, tali danni dovrebbero essere coperti conformemente alla summenzionata direttiva.

(10)

Gli Stati membri non dovrebbero applicare la direttiva 2009/103/CE all’uso di veicoli per attività ed eventi sportivi motoristici, tra cui corse e gare, nonché allenamenti, prove e dimostrazioni, incluse quelle della velocità, dell’affidabilità o delle competenze, autorizzati in conformità del rispettivo diritto nazionale. Tali attività esentate dovrebbero svolgersi in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in modo da garantire che i normali utenti della strada, il pubblico e qualsiasi persona estranea all’attività in questione non siano in grado di condividere, effettivamente o potenzialmente, il percorso seguito. Generalmente tali attività includono quelle che si svolgono in circuiti o itinerari destinati agli sport motoristici e nelle zone nelle immediate vicinanze, come le zone di sicurezza, i box e i garage per i pit stop, dove il rischio di un incidente è sensibilmente più elevato rispetto alle normali strade e nelle quali le persone non autorizzate non dovrebbero entrare.

(11)

Tale esenzione per le attività e gli eventi sportivi motoristici dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro garantisce che l’organizzatore dell’attività o dell’evento o qualsiasi altra parte abbia stipulato un’assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, ma non necessariamente i danni ai piloti partecipanti e ai rispettivi veicoli. A meno che gli organizzatori o le altre parti non abbiano stipulato un’assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative, come condizione per l’esenzione, i danni, con l’eventuale esclusione dei danni ai piloti partecipanti e ai rispettivi veicoli, dovrebbero essere coperti conformemente alla direttiva 2009/103/CE.

(12)

Al fine di non ridurre la protezione garantita dalla direttiva 2009/103/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nelle attività ed eventi sportivi motoristici autorizzati in conformità del rispettivo diritto nazionale e ammissibili alla summenzionata deroga, le persone lese siano risarcite per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle dell’indennizzo che avrebbero ricevuto a norma della direttiva 2009/103/CE.

(13)

Durante la fabbricazione e il trasporto, i veicoli non svolgono funzioni di trasporto e non sono considerati come utilizzati ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE. Tuttavia se uno Stato membro decide di non applicare l’obbligo di assicurazione autoveicoli a tali veicoli conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE, dovrebbe esserci un’assicurazione della responsabilità civile imprese per coprire i danni che tali veicoli potrebbero causare.

(14)

Attualmente i diritti nazionali di numerosi Stati membri subordinano l’obbligo di assicurazione all’uso del veicolo ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE. In tali Stati membri, l’uso di un veicolo è autorizzato soltanto se il veicolo è immatricolato. Le legislazioni di tali Stati membri dispongono che il veicolo deve essere coperto dall’assicurazione autoveicoli durante il periodo di immatricolazione attiva e di uso ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE. Pertanto, tali Stati membri non richiedono una copertura assicurativa per l’uso di veicoli cancellati dal registro in forma permanente o temporanea, ad esempio perché si trovano in un museo, sono in fase di restauro o perché non vengono utilizzati per lunghi periodi per altre ragioni, quale un uso stagionale. Tali Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che sia versato un indennizzo, in linea con l’indennizzo disponibile a norma della direttiva 2009/103/CE, per le perdite o i danni causati nel loro territorio e nel territorio di altri Stati membri da veicoli quali definiti nella direttiva utilizzati ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della stessa.

(15)

Attualmente alcuni Stati membri, in cui l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dall’uso di un autoveicolo non è subordinato all’immatricolazione del veicolo, scelgono di non prevedere l’obbligo di assicurazione autoveicoli per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione conformemente al loro diritto nazionale. Tra gli esempi di tale ritiro formale dalla circolazione figurano l’invio di una notifica all’autorità competente o altra parte designata che svolge le funzioni di autorità competente o l’adozione di altre misure fisiche verificabili. Tali Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che sia versato un indennizzo, in linea con l’indennizzo disponibile a norma della direttiva 2009/103/CE, per le perdite o i danni causati nel loro territorio e nel territorio di altri Stati membri da tali veicoli.

(16)

Attualmente gli Stati membri devono astenersi dal controllare l’assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro. I nuovi sviluppi tecnologici, quali le tecnologie che permettono il riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, consentono di controllare l’assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera circolazione delle persone. È quindi opportuno consentire tali controlli dell’assicurazione dei veicoli, soltanto a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che formino parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche nei confronti dei veicoli che di norma stazionano nel territorio dello Stato membro che svolge i controlli, e che non impongano di fermare il veicolo.

(17)

Gli Stati membri che optano per la creazione di un sistema di trattamento dei dati personali, ad esempio i dati provenienti da tecnologie di riconoscimento delle targhe, che ne consente la condivisione con altri Stati membri devono legiferare per consentire il trattamento dei dati personali per le finalità di lotta contro la circolazione di veicoli non assicurati, adottando nel contempo misure adeguate a salvaguardia dei diritti e delle libertà del soggetto interessato e dei suoi legittimi interessi. Al trattamento dei dati personali ai fini della lotta contro la circolazione di veicoli non assicurati si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La legislazione degli Stati membri dovrebbe in particolare specificare lo scopo preciso del trattamento, fare riferimento alla pertinente base giuridica, rispettare i requisiti di sicurezza applicabili e rispettare i principi di necessità, proporzionalità e «limitazione delle finalità», nonché stabilire un periodo commisurato di conservazione dei dati. Inoltre, i principi della «protezione dei dati personali fin dalla progettazione dei sistemi» e della «protezione dei dati personali di default» dovrebbero essere applicati a tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della legislazione degli Stati membri.

(18)

In linea con i principi suesposti, gli Stati membri non dovrebbero conservare i dati personali trattati esclusivamente ai fini del controllo dell’assicurazione per un periodo superiore a quello necessario per verificare se un veicolo possiede una copertura assicurativa valida. Una volta accertata la copertura assicurativa di un veicolo, tutti i dati relativi alla verifica dovrebbero essere cancellati. Qualora il sistema di verifica non sia in grado di determinare se un veicolo è assicurato, i dati dovrebbero essere conservati solo per un periodo limitato, non superiore al numero di giorni necessario per accertare l’esistenza di una copertura assicurativa. Nel caso dei veicoli risultati sprovvisti di una polizza assicurativa valida, è ragionevole esigere che i dati siano conservati fino alla conclusione di un eventuale procedimento amministrativo o giudiziario e fino a quando il veicolo non sia provvisto di una polizza assicurativa valida.

(19)

La direttiva 2009/103/CE stabilisce attualmente diverse date di riferimento per il ricalcolo periodico degli importi minimi di copertura nei vari Stati membri, il che comporta una divergenza degli importi minimi di copertura a seconda dello Stato membro. Per garantire parità di protezione minima delle persone lese in tutta l’Unione, tali importi minimi dovrebbero essere armonizzati e dovrebbe essere introdotta una clausola di revisione uniforme che utilizzi come parametro di riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat, nonché norme procedurali che disciplinano tale revisione e definiscono un calendario uniforme.

(20)

Una protezione efficace ed efficiente delle persone lese a seguito di incidenti stradali richiede che tali persone abbiano il diritto di chiedere il risarcimento nello Stato membro di residenza e di ricevere una risposta entro un termine ragionevole. Richiede altresì che, quando le loro richieste sono giustificate, le persone lese siano sempre indennizzate con le somme dovute per i danni alle persone o i danni alle cose, a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro sia o meno solvibile. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire o autorizzare un organismo che garantisca l’indennizzo iniziale delle persone lese residenti nel loro territorio e che abbia il diritto di recuperare tale indennizzo dall’organismo istituito o autorizzato per lo stesso scopo nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione insolvente che ha emesso la polizza del veicolo della parte responsabile. Qualora in uno Stato membro esistano modalità di indennizzo, esso dovrebbe poter consentire loro di continuare a funzionare.

(21)

Un’impresa di assicurazione può diventare insolvente in vari modi, ad esempio dopo essere stata dichiarata in fallimento, dopo essere venuta meno ai suoi obblighi rinunciando all’autorizzazione nel suo Stato membro di origine o dopo essere stata oggetto di una misura di revoca o di una decisione che le vieta di operare. Quando è emessa un’ordinanza o è stata presa una decisione di avviare una procedura di fallimento o di liquidazione, tale ordinanza o decisione dovrebbe essere resa pubblica. L’organismo istituito per o autorizzato a risarcire le persone lese in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione nello Stato membro di origine di tale impresa dovrebbe informare le sue controparti in tutti gli altri Stati membri riguardo a tale ordinanza o decisione.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’organismo istituito per, o autorizzato a, risarcire le persone lese, in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione nello Stato membro sul cui territorio risiede la persona lesa, sia competente in tutte le fasi della procedura a richiedere informazioni agli altri organismi e autorità competenti e alle altre parti interessate nell’Unione, informarli ed essere da loro informato nonché cooperare con loro. Tali informazioni dovrebbero essere sufficienti a garantire che il destinatario ottenga almeno una comprensione generale della situazione. Tali informazioni sono importanti per garantire che l’organismo che indennizza una persona lesa sia in grado, prima del pagamento dell’indennizzo, di accertare da solo o congiuntamente a tutte le altre parti competenti conformemente alla legislazione nazionale se l’impresa di assicurazione ha già indennizzato il ricorrente per la sua richiesta. La richiesta presentata a tale organismo può anche essere trasferita all’impresa di assicurazione ai fini di un ulteriore controllo o di una decisione, ove il diritto procedurale nazionale lo richieda. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’organismo richieda e riceva informazioni più dettagliate in merito a richieste specifiche.

(23)

Il sistema di rimborso dovrebbe fare salvo il diritto applicabile in materia di livelli di copertura delle persone lese. Gli stessi principi dovrebbero applicarsi alle richieste a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione sia o meno solvibile. L’organismo dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione che ha emesso la polizza della parte responsabile dovrebbe effettuare il pagamento all’organismo dello Stato membro sul cui territorio risiede la persona lesa entro un periodo di tempo ragionevole dopo il ricevimento di una richiesta di risarcimento relativa al pagamento che l’organismo dello Stato membro sul cui territorio risiede la persona lesa ha erogato a quest’ultima.

(24)

Fasi diverse del trattamento delle richieste, i pagamenti effettuati alle persone lese e le procedure di rimborso in seno ai diversi organismi possono determinare l’esistenza di passività in essere tra gli organismi istituiti per, o autorizzati a, risarcire le persone lese in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione. Il diritto di surrogazione dovrebbe passare dall’organismo che ha pagato per primo l’indennizzo all’organismo dell’altro Stato membro man mano che procede il rimborso degli organismi. Pertanto l’organismo dovrebbe essere surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione nella misura in cui tale organismo abbia corrisposto un indennizzo per le perdite o i danni subiti e non sia stato ancora rimborsato. Tuttavia tale organismo non dovrebbe essere surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti del contraente o di altra persona assicurata che ha causato il sinistro se la responsabilità del contraente o della persona assicurata è coperta da un’impresa di assicurazione insolvente conformemente al diritto nazionale applicabile. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a riconoscere tale surrogazione come disposta da ogni altro Stato membro.

(25)

Per garantire una protezione efficace ed efficiente delle persone lese in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, è necessario che gli Stati membri prendano gli opportuni provvedimenti per garantire che i fondi necessari a indennizzare le persone lese siano disponibili quando è dovuto il pagamento dell’indennizzo. Conformemente al principio di sussidiarietà, tali disposizioni dovrebbero essere decise dagli Stati membri di origine a livello nazionale. Esse dovrebbero tuttavia essere conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di lex specialis e lex posterior. Al fine di evitare di imporre un onere ingiustificato e sproporzionato sugli assicuratori, se uno Stato membro richiede contributi finanziari alle imprese di assicurazione, tali contributi dovrebbero essere riscossi soltanto dalle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro. Tale disposizione lascia impregiudicato il finanziamento di qualsiasi altra funzione che potrebbe essere assegnata all’organismo istituito per o autorizzato a risarcire le persone lese in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione.

(26)

Al fine di garantire l’attuazione efficace dei requisiti previsti nella presente direttiva in materia di risarcimento delle persone lese in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, gli organi incaricati di tale compito dovrebbero impegnarsi a concludere un accordo sulle loro funzioni e i loro obblighi e sulle procedure di rimborso. Se l’accordo non è raggiunto entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) con riguardo alla definizione dei compiti e degli obblighi procedurali di tali organismi in riferimento al rimborso.

(27)

In caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, le persone lese dovrebbero avere il diritto di chiedere il risarcimento a un organismo nel loro Stato membro di residenza, anche quando sono lese in seguito a un incidente avvenuto in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di incaricare del risarcimento di tali persone lese un organismo nuovo o un organismo già esistente, compreso l’organismo di indennizzo istituito o approvato a norma dell’articolo 24 della direttiva 2009/103/CE. In caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di incaricare un solo organismo del risarcimento delle persone lese in un incidente nel loro Stato membro di residenza e delle persone lese in un incidente in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza. In caso di persone lese in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza, è altresì importante garantire lo scambio di informazioni e la cooperazione con gli organi di indennizzo istituiti o approvati a norma dell’articolo 24 della direttiva 2009/103/CE in tutti gli Stati membri e con i mandatari della liquidazione dei sinistri.

(28)

Poiché gli Stati membri possono istituire o autorizzare più di un organismo d’indennizzo a norma della direttiva 2009/103/CE, le persone lese potrebbero avere maggiori difficoltà a identificare l’organismo al quale devono inviare le loro richieste. Conseguentemente gli Stati membri che istituiscono o autorizzano più di un organismo d’indennizzo dovrebbero garantire che le persone lese abbiano accesso alle informazioni fondamentali sulle possibili modalità di richiesta di indennizzo in un modo che permetta loro di capire facilmente a quale organismo dovrebbero presentare la richiesta.

(29)

Nel caso dei veicoli spediti, la persona responsabile della copertura della responsabilità civile dovrebbe poter scegliere se stipulare una polizza assicurativa nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o, per un periodo di 30 giorni dalla data di accettazione della consegna da parte dell’acquirente, nello Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. Il centro d’informazione dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, qualora diverso, dello Stato membro di destinazione nonché qualsiasi di altro Stato membro interessato, come lo Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo un incidente o lo Stato membro in cui risiede la persona lesa, dovrebbero cooperare tra loro per garantire che le informazioni sul veicolo spedito di cui dispongono a norma dell’articolo 23 della direttiva 2009/103/CE siano disponibili.

(30)

Nel caso di sinistri in cui sono coinvolti rimorchi per i quali è stata emessa un’assicurazione della responsabilità civile diversa da quella del veicolo trainante, la persona lesa dovrebbe essere autorizzata a presentare la richiesta all’assicuratore del rimorchio, qualora il diritto nazionale lo preveda. Su richiesta, la persona lesa dovrebbe poter ottenere dall’assicuratore del rimorchio informazioni sull’identità dell’assicuratore del veicolo trainante o, nel caso in cui l’assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l’assicuratore del veicolo trainante, nonostante abbia compiuto sforzi ragionevoli per farlo, informazioni sul meccanismo di risarcimento di cui all’articolo 10 della direttiva 2009/103/CE.

(31)

Al fine di facilitare il riconoscimento della sinistralità pregressa al momento di concludere una nuova polizza di assicurazione, dovrebbe essere possibile autenticare facilmente la sinistralità pregressa dei contraenti che desiderano concludere nuovi contratti di assicurazione presso imprese di assicurazione. Per semplificare la verifica e l’autenticazione delle attestazioni di sinistralità pregressa, è importante che il loro contenuto e il loro formato siano uguali in tutti gli Stati membri. Inoltre, le imprese di assicurazione che tengono conto delle attestazioni di sinistralità pregressa per determinare i premi assicurativi non dovrebbero discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente. Inoltre le imprese di assicurazione dovrebbero equiparare le attestazioni di sinistralità pregressa di un altro Stato membro alle attestazioni di sinistralità pregressa nazionali e applicare a un cliente di un altro Stato membro gli eventuali sconti applicabili a un cliente nazionale dal profilo altrimenti identico, compresi gli sconti obbligatori ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro come gli sconti «bonus-malus». Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di adottare norme nazionali concernenti i sistemi «bonus-malus», poiché tali sistemi sono di natura nazionale e privi di elementi transfrontalieri, e quindi, secondo il principio di sussidiarietà, le decisioni relative a tali sistemi dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri. Per consentire agli Stati membri di verificare se e in che modo le imprese di assicurazione trattino le attestazioni di sinistralità pregressa, le imprese di assicurazione dovrebbero rendere pubblica una panoramica generale delle loro politiche per quanto riguarda l’uso della sinistralità pregressa nel calcolo dei premi. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le imprese di assicurazione non sono tenute a pubblicare informazioni commerciali riservate, quali i dettagli delle norme tariffarie.

(32)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto dell’attestazione di sinistralità pregressa al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2009/103/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(33)

Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai prestatori di servizi di assicurazione autoveicoli che ottemperano alle condizioni stabilite nella direttiva 2009/103/CE. Qualora opportunamente certificati, tali strumenti potrebbero essere denominati «strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli». Gli Stati membri dovrebbero essere altresì in grado di istituire strumenti pubblici di confronto dei prezzi, operati da un’autorità pubblica.

(34)

Al fine di garantire l’agevole trattamento delle richieste di indennizzo in caso di verbale di sinistro obbligatorio a norma del diritto nazionale che garantisce il diritto della persona lesa di ottenere una copia di tale verbale dalle autorità competenti, è importante che la persona lesa abbia accesso al verbale tempestivamente.

(35)

Al fine di garantire che gli importi minimi di copertura dell’assicurazione autoveicoli non siano erosi nel tempo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adattamento di tali importi minimi inteso a tener conto della realtà economica.

(36)

Nell’adottare atti delegati ai sensi della presente direttiva, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)

Nell’ambito della valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE, la Commissione dovrebbe controllare l’applicazione della summenzionata direttiva, tenendo conto del numero di persone lese, dell’importo dei sinistri pendenti a causa di ritardi nei pagamenti connessi a casi di insolvenza transfrontalieri, del livello degli importi minimi di copertura negli Stati membri, dell’importo dei sinistri dovuti al traffico transfrontaliero di veicoli non assicurati e del numero dei reclami riguardanti le attestazioni di sinistralità pregressa.

(38)

Inoltre la Commissione dovrebbe preparare una relazione che valuti il funzionamento degli organismi incaricati dell’indennizzo, istituiti o autorizzati a risarcire le persone lese in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, la cooperazione tra tali organismi e il finanziamento degli stessi. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa.

(39)

Per garantire che la direttiva 2009/103/CE continui a servire al suo scopo, ossia tutelare le potenziali persone lese da incidenti che coinvolgono autoveicoli, la Commissione dovrebbe inoltre monitorare e rivedere la direttiva alla luce degli sviluppi tecnologici, compreso il maggiore uso di veicoli autonomi e semiautonomi. Dovrebbe inoltre esaminare l’utilizzo da parte delle imprese di assicurazione di sistemi nei quali i premi dipendono dall’attestazione di sinistralità pregressa del contraente. La Commissione dovrebbe altresì valutare l’efficacia del sistema di scambio delle informazioni utilizzato per i controlli transfrontalieri sull’assicurazione.

(40)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale in tutta l’Unione, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(42)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/103/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/103/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

“veicolo”:

a)

qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

i)

una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

ii)

un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

b)

qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui alla lettera a), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Fatte salve le lettere a) e b), le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi della presente direttiva;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«1 bis)

“uso del veicolo” ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;»;

c)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

“persona lesa” o “parte lesa” ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;»;

d)

è aggiunto il punto seguente:

«8)

“Stato membro di origine” lo Stato membro di origine quale definito all’articolo 13, punto 8, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.»;

b)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«La presente direttiva non si applica all’uso di un veicolo in eventi e attività sportivi motoristici, tra cui corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l’organizzatore dell’attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un’assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, ma non necessariamente i danni ai piloti partecipanti e ai rispettivi veicoli.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Controlli dell’assicurazione

1.   Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull’assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, e

a)

siano effettuati nell’ambito di una verifica non esclusivamente finalizzata al controllo dell’assicurazione; o

b)

rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche sui veicoli che normalmente stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua il controllo, e non richiedano che il veicolo si fermi.

2.   In base alla legge dello Stato membro cui è soggetto l’autore del controllo, i dati personali possono essere trattati, ove necessario, al fine di impedire la circolazione di veicoli non assicurati in Stati membri diversi dallo Stato membro sul cui territorio stazionano abitualmente. Tale legge deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e stabilisce altresì misure adeguate a salvaguardia dei diritti e delle libertà dell’interessato e dei suoi legittimi interessi.

Tali misure degli Stati membri specificano in particolare lo scopo esatto del trattamento dei dati, fanno riferimento alla pertinente base giuridica, rispettano i requisiti di sicurezza applicabili e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità, nonché stabiliscono un periodo commisurato di conservazione dei dati. I dati personali trattati a norma del presente articolo esclusivamente ai fini dello svolgimento di un controllo dell’assicurazione sono conservati soltanto per il tempo necessario al summenzionato fine e, una volta conseguito, sono completamente cancellati. Se dal controllo dell’assicurazione emerge che il veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria a norma dell’articolo 3, il soggetto che effettua il controllo cancella immediatamente tali dati. Qualora il controllo non consenta di determinare se un veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria a norma dell’articolo 3, i dati sono conservati soltanto per un periodo di tempo limitato, non superiore al tempo necessario ad accertare l’esistenza di una copertura assicurativa.

(*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

4)

all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Gli Stati membri possono derogare all’articolo 3 per quanto concerne i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un’altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

4.   Gli Stati membri possono derogare all’articolo 3 per quanto concerne i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

5.   Gli Stati membri possono derogare all’articolo 3 per quanto concerne i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato, conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri che derogano all’articolo 3 per i veicoli di cui al primo comma provvedono affinché a tali veicoli sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

6.   Se a norma del paragrafo 5 uno Stato membro deroga all’articolo 3 per i veicoli il cui uso sulle strade pubbliche non è autorizzato, tale Stato membro può anche derogare all’articolo 10 per quanto concerne l’indennizzo dei danni causati da tali veicoli in zone non accessibili al pubblico per via di una restrizione giuridica o fisica all’accesso a tali zone, quali definite dal suo diritto nazionale.

7.   In conformità dei paragrafi da 3 a 6, gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l’elenco di tali deroghe.»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Importi minimi

1.   Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione di cui all’articolo 3 sia obbligatoria per gli importi minimi seguenti:

a)

nel caso di danni alle persone: 6 450 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1 300 000 EUR per persona lesa;

b)

nel caso di danno alle cose, 1 300 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, gli importi minimi sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di cambio al 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Ogni cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2021, la Commissione riesamina gli importi di cui al paragrafo 1, in linea con l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 28 ter riguardo all’adeguamento di tali importi all’IPCA entro sei mesi dopo la fine di ciascun periodo di cinque anni.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, gli importi sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di cambio della data del calcolo dei nuovi importi minimi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(*3)  Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).»;"

6)

il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

«CAPO 4

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O DA UN VEICOLO PER IL QUALE NON VI È STATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO D’ASSICURAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 3 E RISARCIMENTO IN CASO DI INSOLVENZA»;

7)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e la persona o le persone responsabili del sinistro e altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti a indennizzare la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri, in qualsiasi modo, che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La persona lesa può in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone lese nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l’indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla persona lesa che ha subito i danni alle cose.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni Stato membro applica al pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra prassi più favorevole alle persone lese.»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione

1.   Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all’interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o i danni alle persone causati da un veicolo assicurato da un’impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui:

a)

l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o

b)

l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE.

2.   Ogni Stato membro adotta le misure appropriate affinché l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di fondi sufficienti per indennizzare le persone lese conformemente alle norme definite al paragrafo 10 laddove siano dovuti pagamenti compensativi nelle situazioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b). Tali misure possono includere obblighi in termini di contributi finanziari, a condizione che siano imposti esclusivamente alle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro che li impone.

3.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE, ogni Stato membro provvede affinché, ogniqualvolta un tribunale competente o qualsiasi altra autorità competente emana un’ordinanza o adotta una decisione concernente l’avvio della procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), nei confronti di un’impresa di assicurazione per la quale detto Stato membro è lo Stato membro di origine, tale ordinanza o decisione è resa pubblica. L’organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione garantisce che tutti gli organismi di cui al paragrafo 1, in tutti gli Stati membri, siano tempestivamente informati di tale ordinanza o decisione.

4.   La persona lesa può presentare una richiesta di indennizzo direttamente all’organismo di cui al paragrafo 1.

5.   Alla ricezione della richiesta, l’organismo di cui al paragrafo 1 informa l’organismo equivalente dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione e l’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o liquidatore quali definiti, rispettivamente, all’articolo 268, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2009/138/CE di aver ricevuto una richiesta di indennizzo dalla persona lesa.

6.   L’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, informa l’organismo di cui al paragrafo 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta anche dall’organismo di cui al paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1, sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dalla persona lesa su sua richiesta, fornisca alla persona lesa un’offerta d’indennizzo motivata o una risposta motivata a norma del secondo comma del presente paragrafo, conformemente al diritto nazionale applicabile, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta all’organismo.

Ai fini del primo comma, l’organismo:

a)

presenta un’offerta di indennizzo motivata, con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;

b)

fornisce una risposta motivata ai punti sollevati nella richiesta, con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

8.   Laddove l’indennizzo sia dovuto in conformità del paragrafo 7, lettera a), secondo comma, l’organismo di cui al paragrafo 1 provvede a indennizzare la persona lesa senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall’accettazione, da parte della persona lesa, dell’offerta motivata di indennizzo di cui al paragrafo 7, lettera a), secondo comma.

Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, i requisiti relativi al pagamento dell’indennizzo di cui al primo comma si applicano a detti danni parzialmente quantificati a partire dal momento in cui è accettata la corrispondente offerta motivata di indennizzo.

9.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di tutti i poteri e le competenze necessari per poter cooperare a tempo debito con altri organismi di questo tipo in altri Stati membri, con gli organismi istituiti o autorizzati a norma dell’articolo 25 bis in tutti gli Stati membri e con altre parti interessate, inclusa un’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, il suo amministratore straordinario o liquidatore, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi della procedura di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la richiesta, l’ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche, se del caso.

10.   Nel caso in cui lo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1 differisca dallo Stato membro di residenza della persona lesa, l’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 ha diritto di esigere il rimborso totale della somma versata a titolo di indennizzo dall’organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione.

L’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione effettua il pagamento a favore dell’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 in tempi ragionevoli, entro sei mesi, salvo diversamente convenuto per iscritto da tali organismi, dopo aver ricevuto una richiesta per il rimborso in questione.

L’organismo che ha provveduto all’ indennizzato ai sensi del primo comma è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione, ad eccezione nei confronti del contraente o di un’altra persona assicurata che ha causato il sinistro nella misura in cui la responsabilità del contraente o della persona assicurata sia coperta dall’impresa di assicurazione insolvente a norma del diritto nazionale applicabile. Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere tale diritto di surrogazione disposto da ogni altro Stato membro.

11.   I paragrafi da 1 a 10 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di:

a)

considerare l’indennizzo versato dall’organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;

b)

disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:

i)

l’organismo di cui al paragrafo 1;

ii)

la persona o le persone responsabili del sinistro;

iii)

altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.

12.   Gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.

13.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 o gli enti di cui al secondo comma del presente paragrafo si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione al presente articolo, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del presente articolo.

A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro:

a)

istituisce o autorizza l’organismo di cui al paragrafo 1 e lo dota del potere a negoziare e concludere un siffatto accordo; o

b)

designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale gli organismi di cui al paragrafo 1 aderiranno una volta istituiti o autorizzati.

L’accordo di cui al primo comma è notificato immediatamente alla Commissione.

Nel caso in cui l’accordo di cui al primo comma non sia concluso entro il 23 dicembre 2023, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 28 ter al fine di precisare i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il rimborso.»;

9)

all’articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di controversia tra l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la persona lesa, gli Stati membri adottano le misure adeguate affinché sia designata senza indugio la parte tenuta a pagare l’indennizzo in prima istanza.»;

10)

il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente:

«CAPO 5

CATEGORIE SPECIFICHE DI PERSONE LESE, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, UNICO PREMIO, VEICOLI SPEDITI DA UNO STATO MEMBRO AD UN ALTRO»;

11)

il titolo dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Categorie specifiche di persone lese»;

12)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1.

Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi lesi a seguito di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3 che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la persona lesa può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla persona lesa.»;

13)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 13, punto 13), lettera b), della direttiva 2009/138/CE, quando un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri assicurano che il centro d’informazione di cui all’articolo 23 dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, dello Stato membro di destinazione, qualora diverso, nonché di qualsiasi altro Stato membro interessato, come lo Stato membro sul cui territorio si è verificato un sinistro o lo Stato membro in cui risiede la persona lesa, cooperino tra loro per garantire che le necessarie informazioni sul veicolo spedito di cui dispongono a norma dell’articolo 23 siano disponibili.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Tutela delle persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo

1.   Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un’assicurazione della responsabilità civile separata, la persona lesa può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:

a)

possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante; e

b)

il diritto nazionale applicabile preveda che l’assicuratore del rimorchio provveda all’indennizzo.

L’impresa di assicurazione che ha indennizzato la persona lesa esercita l’azione di regresso nei confronti dell’impresa che ha assicurato il veicolo trainante, o dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, se e nella misura in cui è previsto dal diritto nazionale applicabile.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto nazionale applicabile che preveda norme più favorevoli alla persona lesa.

2.   Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante un rimorchio, l’assicuratore del rimorchio, salvo laddove il diritto nazionale applicabile lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa la persona lesa, su richiesta di quest’ultima e senza indebito ritardo:

a)

dell’identità dell’assicuratore del veicolo trainante; o

b)

qualora l’assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l’assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dall’articolo 10.»;

15)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Attestazione dello stato di rischio della garanzia

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri (“attestazione di sinistralità pregressa”).

L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero tali attestazioni, rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa al contraente entro quindici giorni dalla richiesta. Gli Stati membri utilizzano a tal fine il formulario dell’attestazione di sinistralità pregressa.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.

Gli Stati membri garantiscono che, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa ai fini della definizione dei premi, le imprese di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un’impresa di assicurazione o dagli organismi di cui al secondo comma nello stesso Stato membro, ivi incluso per quanto riguarda l’applicazione di eventuali sconti.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino una panoramica generale delle loro politiche per quanto riguarda l’uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi.

La Commissione adotta, entro il 23 luglio 2023, atti di esecuzione che specifichino, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa di cui al secondo comma. Il modello contiene le seguenti informazioni:

a)

l’identità dell’impresa di assicurazione o dell’organismo che rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa;

b)

l’identità del contraente, incluse le sue informazioni di contatto;

c)

il veicolo assicurato e il numero di identificazione del veicolo;

d)

la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo;

e)

il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile liquidati nel quadro del contratto di assicurazione del contraente nel periodo oggetto dell’attestazione di sinistralità pregressa, inclusa la data di ciascun sinistro;

f)

informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri.

La Commissione consulta tutte le parti interessate e collabora strettamente con gli Stati membri prima di adottare tali atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.»;

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Strumenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli

1.   Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all’articolo 3 come «strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli», qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Uno strumento di confronto ai sensi del paragrafo 1:

a)

è operativamente indipendente dai prestatori dell’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 3 e assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b)

indica chiaramente l’identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;

c)

enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;

d)

utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e)

fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento;

f)

è aperto a qualsiasi prestatore dell’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 3, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un’ampia gamma di offerte che copra un segmento significativo del mercato dell’assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all’utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g)

prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h)

comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e non sono vincolanti per i prestatori di servizi di assicurazione.»;

17)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o altre entità siano tenute a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), ai centri d’informazione e a informarli ogniqualvolta una polizza assicurativa perde validità o cessa di coprire un veicolo con numero di immatricolazione.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 è svolto nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.»;

18)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza nel caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione

1.   Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all’interno del suo territorio, nei casi contemplati dall’articolo 20, paragrafo 1, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o i danni alle persone causati da un veicolo assicurato da un’impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui:

a)

l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o

b)

l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE.

2.   Ogni Stato membro adotta le misure appropriate affinché l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di fondi sufficienti per indennizzare le persone lese conformemente alle norme definite al paragrafo 10 laddove siano dovuti pagamenti compensativi nelle situazioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b). Tali misure possono includere obblighi in termini di contributi finanziari, a condizione che siano imposti esclusivamente alle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro che li impone.

3.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE, ogni Stato membro provvede affinché, ogniqualvolta un tribunale competente o qualsiasi altra autorità competente emana un’ordinanza o adotta una decisione concernente l’avvio della procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), nei confronti di un’impresa di assicurazione per la quale detto Stato membro è lo Stato membro di origine, tale ordinanza o decisione è resa pubblica. L’organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione garantisce che tutti gli organismi di cui al paragrafo 1 e tutti gli organismi d’indennizzo di cui all’articolo 24, in tutti gli Stati membri, siano tempestivamente informati di tale ordinanza o decisione.

4.   La persona lesa può presentare una richiesta di indennizzo direttamente all’organismo di cui al paragrafo 1.

5.   Alla ricezione della richiesta, l’organismo di cui al paragrafo 1 informa l’organismo equivalente dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, l’organismo d’indennizzo di cui all’articolo 24 dello Stato membro di residenza della persona lesa e l’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o liquidatore quali definiti, rispettivamente, all’articolo 268, paragrafo 1, rispettivamente lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE di aver ricevuto una richiesta di indennizzo dalla persona lesa.

6.   L’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, informa l’organismo di cui al paragrafo 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta anche dall’organismo di cui al paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1, sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dalla persona lesa su sua richiesta, fornisca alla persona lesa un’offerta d’indennizzo motivata o una risposta motivata a norma del secondo comma del presente paragrafo, conformemente al diritto nazionale applicabile, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta all’organismo.

Ai fini del primo comma, l’organismo:

a)

presenta un’offerta di indennizzo motivata, con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;

b)

fornisce una risposta motivata ai punti sollevati nella richiesta, con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

8.   Laddove l’indennizzo sia dovuto in conformità del paragrafo 7, secondo comma, lettera a), l’organismo di cui al paragrafo 1 provvede a indennizzare la persona lesa senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall’accettazione, da parte della persona lesa, dell’offerta motivata di indennizzo di cui al paragrafo 7, secondo comma, lettera a).

Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, i requisiti relativi al pagamento dell’indennizzo di cui al primo comma si applicano a detti danni parzialmente quantificati a partire dal momento in cui è accettata l’offerta motivata di indennizzo corrispondente.

9.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di tutti i poteri e le competenze necessari per poter cooperare a tempo debito con altri organismi di questo tipo in altri Stati membri, con gli organismi istituiti o autorizzati a norma degli articoli 10 bis e 24 in tutti gli Stati membri e con altre parti interessate, inclusa un’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi della procedura di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la richiesta, l’ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche, se del caso.

10.   Nel caso in cui lo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1 differisca dallo Stato membro di residenza della persona lesa, l’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 ha diritto di esigere il rimborso totale della somma versata a titolo di indennizzo dall’organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione.

L’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione effettua il pagamento a favore dell’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 in un tempo ragionevole, non superiore a sei mesi, salvo diversamente convenuto per iscritto da tali organismi, dopo aver ricevuto una richiesta per il rimborso in questione.

L’organismo che ha provveduto all’indennizzo conformemente al primo comma è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione, ad eccezione nei confronti del contraente o di un’altra persona assicurata che ha causato il sinistro nella misura in cui la responsabilità del contraente o della persona assicurata sia coperta dall’impresa di assicurazione insolvente a norma del diritto nazionale applicabile. Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere il diritto di surrogazione disposto da ogni altro Stato membro.

11.   I paragrafi da 1 a 10 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a)

di considerare l’indennizzo versato dall’organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;

b)

di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:

i)

l’organismo di cui al paragrafo 1;

ii)

la persona o le persone responsabili del sinistro;

iii)

altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.

12.   Gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.

13.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 o gli enti di cui al secondo comma del presente paragrafo si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione al presente articolo, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del presente articolo.

A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro:

a)

autorizza l’organismo di cui al paragrafo 1 e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo; o

b)

designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale l’organismo di cui al paragrafo 1 aderirà una volta istituito o autorizzato.

L’accordo di cui al primo comma è notificato immediatamente alla Commissione.

Nel caso in cui l’accordo di cui al primo comma non sia concluso entro il 23 dicembre 2023, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 28 ter al fine di precisare i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il rimborso.»;

19)

all’articolo 26, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle persone lese, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.»;

20)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Informazioni alle persone lese

Gli Stati membri che istituiscono o autorizzano organismi d’indennizzo differenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25 bis, paragrafo 1, garantiscono che le persone lese abbiano accesso a informazioni essenziali sui possibili modi di presentare domanda d’indennizzo.»;

21)

all’articolo 28, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono esigere che qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo che non rientri nella definizione di «veicolo» di cui all’articolo 1, punto 1), e alla quale non si applichi l’articolo 3, sia coperta da un’assicurazione autoveicoli che soddisfi i requisiti della presente direttiva»;

22)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 28 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione (*4). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28 ter

Esercizio dei poteri delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 dicembre 2021

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e all’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 22 dicembre 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e all’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*6).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e dell’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28 quater

Valutazione e riesame

1.   Non oltre cinque anni dopo le rispettive date di applicazione degli articoli 10 bis e 25 bis di cui all’articolo 30, secondo, terzo e quarto comma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e il finanziamento degli organismi di cui agli articoli 10 bis e 25 bis e sulla cooperazione tra di essi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Per quanto riguarda il finanziamento di tali organismi, la relazione include almeno:

a)

una valutazione delle capacità e delle esigenze di finanziamento degli organismi d’indennizzo in relazione alle loro potenziali responsabilità, tenendo conto del rischio di insolvenza degli assicuratori di autoveicoli nei mercati degli Stati membri;

b)

una valutazione dell’armonizzazione dell’approccio di finanziamento degli organismi d’indennizzo;

c)

se la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, una valutazione dell’impatto dei contributi sui premi dei contratti di assicurazione autoveicoli.

2.   Non oltre il 24 dicembre 2030, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo nella quale valuta l’attuazione della presente direttiva, ad eccezione degli elementi interessati dalla valutazione di cui al paragrafo 1, segnatamente per quanto concerne:

a)

l’applicazione della presente direttiva con riferimento agli sviluppi tecnologici, in particolare relativi ai veicoli autonomi e semi-autonomi;

b)

l’adeguatezza dell’ambito di applicazione della presente direttiva, tenuto conto dei rischi di sinistri posti dai diversi autoveicoli;

c)

nell’ambito di un riesame, l’efficacia dei sistemi di scambio di informazioni a fini di controlli assicurativi nelle situazioni transfrontaliere, inclusa, se del caso, una valutazione della possibilità, per tali casi, di ricorrere ai sistemi di scambio di informazioni esistenti, e ad ogni modo un’analisi degli obiettivi dei sistemi di scambio di informazioni e una valutazione dei loro costi; e

d)

il ricorso, da parte delle imprese di assicurazione, a sistemi in virtù dei quali i premi sono influenzati dalle attestazioni di sinistralità pregressa dei contraenti, tra cui i sistemi bonus-malus o lo sconto sul premio in assenza di sinistri.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(*4)  Decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

23)

all’articolo 30, sono aggiunti i commi seguenti:

 

«L’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 12, si applica dalla data dell’accordo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, primo comma, o dalla data di applicazione dell’atto delegato della Commissione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma.

 

L’articolo 25 bis, paragrafi da 1 a 12, si applica dalla data dell’accordo di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 13, primo comma, o dalla data di applicazione dell’atto delegato della Commissione di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma.

 

Tuttavia, l’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 12, e l’articolo 25 bis, paragrafi da 1 a 12, non si applicano prima del 23 dicembre 2023.

 

L’articolo 16, secondo comma, seconda frase, e il terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dal 23 aprile 2024 o dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 16, sesto comma, se tale data è successiva.».

Articolo 2

Recepimento

1.   Entro il 23 dicembre 2023, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 dicembre 2023.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, entro il 23 giugno 2023, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punti 8) e 18), della presente direttiva per quanto riguarda, rispettivamente, l’articolo 10 bis, paragrafo 13, secondo comma, e l’articolo 25 bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 85.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2021.

(3)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2014, Vnuk, C-162/13, ECLI:EU:C:2014:2146.

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16, ECLI:EU:C:2017:908.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, Torreiro, C-334/16, ECLI:EU:C:2017:1007.

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


Dichiarazione della Commissione

La Commissione ribadisce il suo impegno a difendere un elevato livello di protezione delle parti lese nel contesto della direttiva «assicurazione autoveicoli». Il nostro obiettivo è garantire che le parti lese, anche in situazioni transfrontaliere, siano risarcite il più rapidamente possibile e non siano soggette a requisiti procedurali sproporzionati che potrebbero ostacolarne l'accesso al risarcimento. L'efficacia del risarcimento dipende in larga misura dalla sua tempestiva esecuzione. A tale riguardo, prendiamo atto delle preoccupazioni ripetutamente espresse dal Parlamento europeo per quanto riguarda le differenze tra gli Stati membri in relazione ai termini di prescrizione, vale a dire il periodo pertinente durante il quale una parte lesa può presentare una richiesta di risarcimento. La Commissione esaminerà attentamente la questione e valuterà le possibili misure correttive al fine di rafforzare ulteriormente la protezione delle parti lese, qualora sia dimostrato che un'azione a livello dell'Unione è giustificata.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2119 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2021

che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 39, paragrafo 2, lettere a) e b) e l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, il certificato fornito dalle autorità competenti oppure, ove del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo a qualsiasi operatore o gruppo di operatori è rilasciato ove possibile in formato elettronico. Con lo sviluppo e la piena realizzazione del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2), tutte le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dell’Unione potranno rilasciare certificati in formato elettronico a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per questo motivo è necessario prevedere che il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 sia rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(2)

Il regolamento (UE) 2018/848 impone agli operatori e ai gruppi di operatori di tenere registrazioni per dimostrare la loro conformità a tale regolamento. Alcuni requisiti minimi e dettagli riguardanti i sistemi di tenuta delle registrazioni sono stabiliti all’articolo 9, paragrafo 10, lettera c), e all’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 e agli allegati II e III di tale regolamento.

(3)

Conformemente alle norme generali di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848, sono adottate, se del caso, misure preventive e precauzionali in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione. Per questo motivo, i controlli ufficiali pertinenti comprendono, in particolare, la verifica dell’applicazione di tali misure da parte degli operatori e dei gruppi di operatori. Sebbene l’applicazione di alcune di queste misure possa essere verificata mediante ispezioni fisiche in loco, per dimostrare l’applicazione di altre misure sono necessarie registrazioni. Pertanto, gli operatori e i gruppi di operatori dovrebbero tenere tali registrazioni per poter fornire prove ove necessario. Ad esempio, la prova delle misure adottate per evitare la contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati e la commistione con prodotti non biologici può essere fornita conservando la prova della pulizia delle strutture, delle attrezzature e dei veicoli di trasporto e il giustificativo della formazione.

(4)

La documentazione contabile è rilevante anche ai fini della tracciabilità e del bilancio della massa e, di conseguenza, ai fini della valutazione della conformità al regolamento (UE) 2018/848. I controlli sulla tracciabilità e sul bilancio della massa a norma del regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/771 (3) riguardano informazioni specifiche che devono essere giustificate da documenti adeguati. Gli operatori e i gruppi di operatori dovrebbero conservare tali documenti al fine di dimostrare la conformità delle proprie attività.

(5)

A norma dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, i controlli ufficiali sono effettuati in particolare sulla base della probabilità di non conformità. A tal fine, le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo necessitano di informazioni pertinenti. Pertanto, l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 impone agli operatori e ai gruppi di operatori di effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali. Inoltre, l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), di tale regolamento richiede, tra l’altro, una descrizione completa delle unità di produzione biologica o in conversione e delle loro attività.

(6)

Al fine di garantire che i controlli ufficiali possano essere pianificati in modo adeguato, è necessario specificare le informazioni che devono figurare in tali dichiarazioni e altre comunicazioni, in particolare le informazioni relative alle attività appaltate e determinati dettagli delle unità di produzione e di altri locali, impianti e unità utilizzati per le attività degli operatori e dei gruppi di operatori, nonché le previsioni di produzione pianificate.

(7)

Conformemente all’articolo 1, primo e secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (4),applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022, le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, rilasciano agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento un certificato rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces. Poiché non sarà possibile utilizzare il sistema Traces prima del 1° gennaio 2023, è necessario differire l’obbligo di utilizzare tale sistema anche nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(9)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia è opportuno che la disposizione relativa all’utilizzazione del sistema Traces si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rilascio del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 in formato elettronico

Il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato con le modalità seguenti:

a)

secondo il modello di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848;

b)

in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Articolo 2

Registrazioni tenute dagli operatori e dai gruppi di operatori

1.   Gli operatori e i gruppi di operatori conservano tutta la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino, che consenta alle autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità o agli organismi di controllo di effettuare, in particolare, i seguenti controlli:

a)

i controlli sulle misure preventive e precauzionali adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848;

b)

il controllo della tracciabilità effettuato conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/771;

c)

il controllo del bilancio della massa effettuato conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/771.

2.   I documenti da conservare ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono, in particolare, i documenti attestanti che l’operatore o il gruppo di operatori ha adottato misure proporzionate e appropriate al fine di:

a)

evitare gli organismi nocivi e le malattie;

b)

evitare la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 e la commistione con prodotti non biologici.

Articolo 3

Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali

Gli operatori e i gruppi di operatori, nelle loro dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all’autorità competente, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono le seguenti informazioni:

(a)

quali attività, tra quelle coperte dal certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono subappaltate;

(b)

l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, della zona di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati per le loro attività;

(c)

nel caso di aziende suddivise in unità di produzione distinte, a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, la descrizione e l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione non biologica;

(d)

le loro previsioni di produzione pianificate.

Tali dichiarazioni e comunicazioni vengono aggiornate ove necessario.

Articolo 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato come segue:

(1)

All’articolo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è rilasciato con le modalità seguenti:

i)

secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento;

ii)

in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (“il regolamento IMSOC”) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).»."

(2)

All’articolo 3 è aggiunto il seguente terzo comma:

«L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto ii), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.».

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

L’articolo 1, lettera b) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 25).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).


DECISIONI

2.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/28


DECISIONE (UE) 2021/2120 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, è entrato in vigore il 1o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie»), esso si applica fino al 30 novembre 2021.

(2)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 novembre 2021, data di scadenza dell’attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE.

(3)

L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri dell’ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

Il 23 maggio 2019, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3). Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve pertanto modificare le misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l’atto previsto sarà vincolante per l’Unione.

(6)

Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, consiste nel modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori per prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2022 o fino all’entrata in vigore ovvero fino all’applicazione provvisoria del nuovo accordo di partenariato tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore.

Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).

(3)  Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).


2.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/30


DECISIONE (UE) 2021/2121 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2020

riguardante la gestione degli atti e gli archivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli atti detenuti dalla Commissione costituiscono la base del suo funzionamento e del suo lavoro quotidiano. Fanno parte dei beni della Commissione e servono a facilitare lo scambio di informazioni, a fornire prove delle misure prese, ad adempiere agli obblighi giuridici dell’istituzione e a preservarne la memoria. Devono quindi essere gestiti secondo regole appropriate, applicabili a tutte le direzioni generali e i servizi assimilati.

(2)

La Commissione conserva gli atti che sono creati, ricevuti e gestiti nel corso delle sue attività. Tutti gli atti, indipendentemente dal formato e dall’ambiente tecnologico in cui sono raccolti, creati o generati, sono acquisiti e mantenuti in repositorio elettronico ufficiale.

(3)

Le disposizioni relative alla gestione degli atti e agli archivi stabiliscono i principi per garantire: la creazione, la ricezione e la corretta conservazione o eliminazione degli atti e la loro consultazione e comunicazione; l’autenticità, l’affidabilità, l’integrità e la leggibilità nel tempo degli atti e dei metadati che li accompagnano; l’identificazione di ogni atto così come l’estrazione e l’attribuzione di metadati, in modo che ciascun atto possa essere classificato, possa essere oggetto di ricerche e possa essere facilmente tracciabile; lo sviluppo, la manutenzione e l’aggiornamento della struttura dei sistemi di gestione degli atti e degli archivi della Commissione, dei suoi repositori elettronici e di quelli per i media analogici.

(4)

Tali principi riguardano il ciclo di vita degli atti della Commissione, indipendentemente dal loro supporto, e la messa a disposizione, lo scambio, la condivisione, il riutilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti, in linea con la politica, il sistema di governance e la prassi di gestione dei dati e delle informazioni della Commissione.

(5)

Una gestione e archiviazione degli atti efficace e adeguata contribuisce all’adempimento degli obblighi di trasparenza della Commissione, in particolare facilitando l’accesso del pubblico ai documenti e attuando il principio di responsabilizzazione dell’azione pubblica.

(6)

Le disposizioni relative alla gestione degli atti e agli archivi dovrebbero essere in linea con l’obbligo di dare accesso ai documenti detenuti dalla Commissione conformemente ai principi, alle modalità e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

Con decisione 2002/47/CE, CECA, Euratom (3), la Commissione ha modificato il proprio regolamento interno per includervi disposizioni relative alla gestione dei documenti, e con decisione 2004/563/CE, Euratom (4) ha modificato il regolamento interno per inserirvi disposizioni sui documenti elettronici e digitalizzati al fine di istituire una gestione ed archiviazione elettronica dei documenti, definendo un insieme comune di norme e procedimenti applicabili a tutti i servizi.

(8)

È necessario aggiornare le norme che determinano le condizioni di validità e di conservazione, rispetto alle esigenze della Commissione, dei documenti elettronici, digitalizzati e trasmessi per via elettronica.

(9)

La politica di gestione degli atti e di archiviazione dovrebbe tenere conto del programma di trasformazione digitale della Commissione (5). Il principio di creazione degli atti solo in formato elettronico dovrebbe pertanto essere fortemente sottolineato, ferma restando la possibilità di eccezioni a questo principio.

(10)

Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione sono incoraggiate a riconoscere l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari contemplati dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ai fini dell’amministrazione cooperativa facendo tesoro, in particolare, delle buone prassi esistenti e dei risultati dei progetti in corso nei settori contemplati da tale regolamento.

(11)

Le regole e i procedimenti della Commissione relativi alla gestione degli atti e agli archivi dovrebbero essere regolarmente aggiornati, tenendo conto dell’evoluzione e dei risultati della ricerca universitaria e scientifica, compreso l’emergere di norme rilevanti e di sviluppi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

(12)

Un sistema di gestione degli atti non si limita solo a registrare gli atti, ma, più ampiamente, li acquisisce per identificarli in modo chiaro e affidabile, per garantirne la tracciabilità e renderli disponibili ad altri utilizzatori attraverso un lavoro di classificazione o altro modo di aggregazione nel corso di tutto il loro ciclo di vita.

(13)

I sistemi di informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che alimentano il sistema degli atti della Commissione dovrebbero essere protetti da misure di sicurezza appropriate conformi alle norme di sicurezza applicabili in materia di protezione delle informazioni.

(14)

I dati e le informazioni dovrebbero essere disponibili e condivisi il più ampiamente possibile in seno alla Commissione per facilitare il lavoro collaborativo del personale, come pure la fruibilità e il riutilizzo dei dati e delle informazioni, e per promuovere la sinergia delle risorse e aumentare l’efficienza.

(15)

Ogni istituzione dell’Unione crea e mantiene i propri archivi storici e li rende accessibili al pubblico conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83. Ogni istituzione, inoltre, adotta sul piano interno le modalità d’applicazione di tale regolamento.

(16)

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la Commissione è tenuta a fornire agli interessati informazioni sul trattamento dei dati personali che li riguardano e a rispettare i loro diritti in quanto interessati. La Commissione dovrebbe tuttavia trovare un equilibrio fra questi diritti e gli obiettivi dell’archiviazione nel pubblico interesse conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati.

(17)

L’articolo 16, paragrafo 5, e l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 prevedono eccezioni al diritto all’informazione degli interessati e al diritto alla cancellazione per quanto riguarda il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Tali diritti non dovrebbero applicarsi in linea di principio nel particolare contesto degli archivi storici della Commissione, date le dimensioni dell’istituzione, del volume dei suoi atti e della natura dell’archiviazione nel pubblico interesse. La cancellazione dei dati personali contenuti in tali atti, in particolare, minerebbe la validità, l’integrità e l’autenticità degli archivi della Commissione e potrebbe pertanto pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità dell’archiviazione nel pubblico interesse.

(18)

La Commissione potrebbe non essere in grado di fornire informazioni sul trattamento una volta che i fascicoli e gli atti selezionati ai fini della conservazione permanente siano stati trasmessi ai suoi archivi storici, oppure sarebbe tenuta a compiere uno sforzo sproporzionato a tal fine. Gli interessati dovrebbero essere informati della possibilità che gli atti contenenti i loro dati personali siano trasmessi agli archivi storici della Commissione al termine del periodo di conservazione previsto per tali atti come parte delle informazioni di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. Tali informazioni sono comunicate in relazione al trattamento originario per il quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti.

(19)

L’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 conferisce alla Commissione la possibilità di prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 e 23 di tale regolamento, nella misura in cui tali diritti rischino di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di archiviazione nel pubblico interesse e le deroghe siano necessarie al conseguimento di dette finalità. Devono essere adottate norme interne che consentano alla Commissione di derogare a tali diritti, a meno che delle deroghe siano previste in un atto giuridico adottato sulla base dei trattati.

(20)

Concedere l’accesso a dati personali nel caso in cui la richiesta dell’interessato non fornisca informazioni specifiche sul trattamento cui si riferisce la domanda può richiedere uno sforzo amministrativo sproporzionato o può essere praticamente impossibile date le dimensioni e la natura degli archivi storici della Commissione.

(21)

La rettifica di dati personali comprometterebbe l’integrità e l’autenticità degli archivi della Commissione e vanificherebbe l’obiettivo dell’archiviazione nel pubblico interesse. Questo non pregiudica la possibilità che la Commissione, in casi debitamente giustificati di dati personali inesatti, possa decidere di inserire una dichiarazione o annotazione integrativa nell’atto rilevante.

(22)

I dati personali sono parte integrante e indispensabile degli atti selezionati ai fini della conservazione permanente. Pertanto, concedere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali contenuti in tali atti renderebbe impossibile il conseguimento delle finalità dell’archiviazione nel pubblico interesse.

(23)

La Commissione dovrebbe prevedere deroghe soggette alle condizioni e alle garanzie di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.

(24)

Conformemente al principio di responsabilizzazione, la Commissione dovrebbe stilare un resoconto dell’applicazione delle deroghe.

(25)

Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il responsabile della protezione dei dati della Commissione dovrebbe essere informato al più presto dell’applicazione di deroghe ai sensi della presente decisione.

(26)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato su queste norme e ha espresso un parere con le sue raccomandazioni il 3 marzo 2020.

(27)

Tutti i membri del personale dovrebbero essere tenuti a rendere conto della creazione e della corretta gestione degli atti relativi alle politiche, ai processi e ai procedimenti di cui sono responsabili,

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce norme riguardanti:

a)

la gestione degli atti e gli archivi della Commissione;

b)

la conservazione e l’apertura al pubblico degli archivi della Commissione, e il deposito degli archivi storici della Commissione presso gli Archivi storici dell’Unione europea all’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

La presente decisione si applica agli atti detenuti dalla Commissione e ai suoi archivi, indipendentemente dalla loro forma, dal loro supporto, dall’età e dall’ubicazione.

Essa può applicarsi, in virtù di un accordo specifico, agli atti detenuti da altri organi cui è demandata l’attuazione di specifiche politiche dell’Unione o agli atti scambiati nell’ambito delle reti telematiche tra amministrazioni e la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«atto»: informazioni ricevute o create nella forma di documento (8), raccolta di dati o altra forma su supporto digitale o analogico, acquisite in un repositorio ufficiale e gestite e mantenute come prova e come risorsa (9);

2)

«metadati»: qualsiasi informazione che descriva il contesto, il contenuto e la struttura degli atti e la loro gestione nel tempo al fine, fra l’altro, di fruibilità, accessibilità e riutilizzo;

3)

«digitalizzazione»: il processo di trasformazione di un atto su supporto cartaceo o su qualsiasi altro tipo di supporto tradizionale in una versione elettronica;

4)

«repositorio ufficiale degli atti»: un sistema, riconosciuto e approvato dal segretariato generale, in cui gli atti detenuti dalla Commissione sono raccolti, organizzati e categorizzati per facilitarne la fruibilità, la distribuzione, l’uso, l’eliminazione o la conservazione;

5)

«acquisizione»: l’inserimento di un documento in un repositorio elettronico ufficiale combinando un identificativo univoco e metadati (10);

6)

«identificativo univoco»: una sequenza di cifre o lettere, o entrambe, assegnata senza ambiguità a un atto da una macchina o una persona e che identifica tale atto come unico e distinto da tutti gli altri;

7)

«registrazione»: l’acquisizione di un atto in un registro, che attesta che esso è completo e correttamente costituito da un punto di vista amministrativo e/o giuridico, e che certifica che è stato inviato da un autore a un destinatario a una certa data, come corrispondenza in entrata o in uscita, o che è stato inserito in uno dei repositori ufficiali della Commissione;

8)

«fascicolo»: un insieme di atti organizzati in linea con le attività della Commissione, a fini di prova, giustificazione o informazione, e per garantire un lavoro efficiente; il gruppo di atti che costituisce il fascicolo è organizzato in modo tale da formare un’unità coerente e pertinente rispetto alle attività svolte dalla Commissione o dai suoi servizi;

9)

«sistema di classificazione»: uno strumento strutturato in modo gerarchico e logico, ad albero, con una serie di rubriche collegate fra loro, che permette di organizzare intellettualmente i fascicoli (o altri aggregazioni di atti) e di collegarli al contesto in cui sono stati elaborati, sulla base delle funzioni, delle attività e dei processi di lavoro;

10)

«autenticità»: il fatto che si possa dimostrare che un atto è quello che si sostiene sia, che è stato creato o inviato dalla persona che si sostiene l’abbia creato o inviato, e che sia stato creato o inviato quando dichiarato (11);

11)

«affidabilità»: il fatto che si possa confidare che il contenuto di un atto sia una rappresentazione completa ed esatta delle operazioni, delle attività o dei fatti che attesta, e che si possa fare affidamento su tale atto nel corso di operazioni o attività successive (12);

12)

«integrità»: il fatto che un atto sia completo e privo di alterazioni (13);

13)

«validità»: il fatto che un documento abbia tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche richieste dal suo contesto di produzione, necessarie affinché il documento sia accettato come un’espressione del suo autore con tutte le sue conseguenze giuridiche;

14)

«ammissibilità»: il fatto che un documento abbia tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche richieste dal suo contesto di ricezione, necessarie affinché il documento sia accettato come un’espressione del suo autore con tutte le sue conseguenze giuridiche;

15)

«conservazione»: tutti i processi e le operazioni tecniche che permettono di conservare gli atti nel tempo, di mantenerne l’integrità e l’autenticità e di garantire l’accesso al loro contenuto.

CAPO II

GESTIONE DEGLI ATTI

Articolo 4

Creazione

1.   L’autore di ogni informazione nuova procede a un’analisi di tale informazione allo scopo di stabilire con quale sistema elettronico deve essere gestita, se deve essere acquisita, e in quale sistema di repositorio ufficiale deve essere conservata.

2.   La creazione degli atti avviene nel rispetto dei requisiti formali stabiliti per il tipo di atto in questione.

3.   Gli atti della Commissione sono creati in forma elettronica e sono conservati nei suoi repositori elettronici ufficiali.

Tuttavia, gli atti possono essere creati su un supporto diverso o possono essere conservati secondo altre modalità nei seguenti casi:

a)

quando lo richiede una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale;

b)

quando la convenienza del protocollo impone un supporto cartaceo;

c)

quando per motivi pratici non è possibile digitalizzare il documento;

d)

quando la conservazione del documento analogico originale presenta un valore aggiunto, per la sua forma o il materiale con cui è stato elaborato o per ragioni storiche.

Articolo 5

Digitalizzazione

1.   Le informazioni su supporto analogico create o ricevute dalla Commissione sono sistematicamente digitalizzate. Le risultanti versioni elettroniche, una volta acquisite in un repositorio elettronico ufficiale, sostituiscono i corrispondenti documenti originali analogici, tranne nel caso in cui una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro o del paese terzo interessato richieda l’apposizione di una firma autografa.

2.   Le modalità di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 22 disciplinano gli aspetti procedurali e tecnici della digitalizzazione, le eccezioni applicabili e l’eliminazione degli atti analogici dopo la loro digitalizzazione.

Articolo 6

Acquisizione

1.   Ogni direzione generale o servizio assimilato esamina periodicamente i tipi di informazioni create o ricevute nel corso delle sue attività per individuare quali debbano essere acquisite in uno repositorio elettronico ufficiale e, tenendo conto del contesto in cui sono state prodotte, per organizzarne la gestione durante il loro intero ciclo di vita.

2.   Gli atti acquisiti non possono essere modificati. Possono essere rimossi o sostituiti da versioni successive fino a quando il fascicolo cui appartengono non viene chiuso.

Articolo 7

Registrazione

1.   I documenti che contengono informazioni importanti non effimere o che possono comportare delle azioni o un seguito da parte della Commissione o di uno dei suoi servizi sono oggetto di registrazione.

2.   I registri sono predisposti in modo da generare identificativi univoci per gli atti registrati.

Ogni registro è collegato a uno o più repositori elettronici. Possono essere previste eccezioni per motivi di sicurezza.

Articolo 8

Sistema di classificazione

Il sistema di classificazione della Commissione si basa su una classificazione dei fascicoli comune a tutti i suoi servizi. Tale classificazione s’inserisce nel quadro della gestione per attività della Commissione.

Articolo 9

Processi e sistemi informatizzati

Salvo diversamente disposto dalla Commissione, le direzioni generali e i servizi assimilati tengono e gestiscono i propri atti per mezzo di processi informatizzati e di sistemi e strutture informatici dotati di interfacce che consentono la conservazione degli atti, l’accesso ad essi e il loro recupero.

Articolo 10

Effetti giuridici delle firme, dei sigilli, della validazione temporale e dei servizi di recapito certificato elettronici

1.   Una firma elettronica qualificata (14) ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

2.   Un sigillo elettronico qualificato (15) gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato.

3.   Una validazione temporale elettronica qualificata (16) gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

4.   I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato (17) godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato

Articolo 11

Validità dei documenti e dei procedimenti

1.   Un documento creato o ricevuto dalla Commissione è ritenuto soddisfare i criteri di validità o di ammissibilità se ricorrono le condizioni seguenti:

a)

la persona all’origine del documento è identificata;

b)

il contesto in cui il documento è stato prodotto è affidabile e il documento soddisfa le condizioni che ne garantiscono l’integrità;

c)

il documento è conforme ai requisiti formali stabiliti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale applicabile;

d)

il documento, se elettronico, è creato in modo da garantire l’integrità, l’affidabilità e l’utilizzabilità del suo contenuto e dei metadati che lo accompagnano.

2.   Una versione elettronica creata digitalizzando un documento analogico creato o ricevuto dalla Commissione è ritenuta soddisfare i criteri di validità o di ammissibilità se ricorrono le condizioni seguenti:

a)

nessuna disposizione del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro o del paese terzo interessato richiede l’apposizione di una firma;

b)

il suo formato offre garanzie di integrità, affidabilità, durevolezza, leggibilità nel tempo e facilità di accesso alle informazioni in essa contenute.

Quando non è necessario un documento analogico firmato, una tale versione elettronica può essere utilizzata per qualsiasi scambio di informazioni e per qualsiasi procedimento interno alla Commissione.

3.   Nel caso in cui una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale richieda un originale firmato di un documento, un documento elaborato o ricevuto dalla Commissione soddisfa tale requisito se reca uno dei seguenti elementi:

a)

una o più firme autografe o elettroniche qualificate;

b)

una o più firme elettroniche, non qualificate, che forniscano sufficienti garanzie quanto all’identificazione del firmatario e all’espressione della sua volontà nel documento firmato.

4.   I procedimenti interni alla Commissione che richiedano la firma di persone a ciò abilitate o l’accordo di determinate persone in una o più delle loro fasi possono essere gestiti con sistemi informatici purché ciascuna persona sia individuata in modo certo ed inequivocabile ed il sistema offra garanzie di inalterabilità del contenuto durante il procedimento.

5.   I procedimenti cui partecipino la Commissione ed altri soggetti e che richiedano la firma di persone a ciò abilitate o l’accordo di determinate persone in una o più delle loro fasi possono essere gestiti con sistemi informatici che soddisfano condizioni e forniscono garanzie tecniche da stabilirsi mediante apposita convenzione.

Articolo 12

Comunicazione di dati e informazioni all’interno della Commissione

1.   I dati e le informazioni sono messi a disposizione e condivisi il più ampiamente possibile all’interno della Commissione, a meno che obblighi giuridici non impongano di limitarne l’accesso.

2.   Ai fini della condivisione delle informazioni, le direzioni generali e i servizi assimilati garantiscono che i loro fascicoli siano accessibili nella misura in cui lo consente il carattere sensibile del loro contenuto.

Articolo 13

Sicurezza e protezione delle informazioni

Gli atti sono gestiti conformemente alle norme di sicurezza della Commissione applicabili alla protezione delle informazioni. A tal fine gli atti, i fascicoli, i sistemi di informazione e gli archivi, compresi le loro reti e i mezzi di trasmissione, sono protetti da misure di sicurezza appropriate per la gestione delle informazioni classificate, delle informazioni sensibili non classificate e dei dati personali (18).

Le informazioni classificate sono trattate nel rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza.

CAPO III

CONSERVAZIONE E ARCHIVI STORICI

Articolo 14

Stoccaggio e conservazione

1.   Lo stoccaggio e la conservazione avvengono alle condizioni seguenti:

a)

gli atti sono conservati nella forma in cui sono stati creati, inviati o ricevuti o in una forma che preservi l’autenticità, l’affidabilità e l’integrità del loro contenuto e dei metadati che li accompagnano;

b)

il contenuto degli atti e i metadati rilevanti devono essere leggibili per tutto il periodo della loro conservazione da ogni persona autorizzata ad accedervi;

c)

qualora gli atti siano inviati o ricevuti per via elettronica, le informazioni necessarie per determinare l’origine o la destinazione dell’atto e la data e l’ora dell’acquisizione o registrazione fanno parte dei metadati minimi da conservare;

d)

se si tratta di procedimenti elettronici gestiti con sistemi informatici, le informazioni relative alle fasi formali del procedimento sono conservate in modo che siano individuabili sia le fasi stesse sia gli autori e gli altri partecipanti.

2.   Il segretario generale assicura l’attuazione di una strategia di conservazione digitale per garantire l’accesso a lungo termine agli atti elettronici sulla base degli elenchi di conservazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1. La strategia è elaborata in collaborazione con il servizio degli archivi storici della Commissione e garantisce l’esistenza di processi, strumenti e risorse per garantire l’autenticità, l’affidabilità e l’integrità degli atti e la loro accessibilità.

Articolo 15

Conservazione, trasmissione ed eliminazione

1.   Il periodo di conservazione per le varie categorie di fascicoli e, in certi casi, di atti, è stabilito per l’insieme della Commissione tramite strumenti regolamentari, come l’elenco comune di conservazione, o uno o più elenchi specifici di conservazione stilati in base al contesto organizzativo, alla legislazione esistente e agli obblighi giuridici della Commissione.

2.   Le direzioni generali e i servizi assimilati procedono periodicamente a una valutazione degli atti e dei fascicoli da essi gestiti per stabilire se debbano essere trasmessi agli archivi storici della Commissione di cui all’articolo 16 o se debbano essere eliminati.

Una serie di metadati relativi agli atti e ai fascicoli è comunque conservata nel repositorio elettronico originale come prova dell’esistenza di tali atti e fascicoli e della loro trasmissione o eliminazione.

3.   Le informazioni classificate UE rientranti nella categoria CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o nel livello superiore non sono trasmesse al servizio degli archivi storici della Commissione.

Articolo 16

Servizio degli archivi storici della Commissione

Il servizio degli archivi storici della Commissione svolge i seguenti compiti:

a)

garantisce l’autenticità, l’affidabilità e l’integrità degli atti, fascicoli e archivi della Commissione che sono stati ad esso trasmessi, e l’accesso agli stessi;

b)

garantisce la protezione materiale e l’integrità dei metadati degli atti e dei fascicoli trasmessi dai servizi;

c)

rende disponibili alle direzioni generali o ai servizi assimilati, su richiesta, gli atti e i fascicoli;

d)

procede, se necessario e in cooperazione con la direzione generale o il servizio assimilato d’origine o suo successore, a un secondo esame di tutti gli atti, i fascicoli e gli archivi trasmessi;

e)

avvia la declassificazione dei documenti classificati ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio;

f)

rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Commissione dopo la scadenza del termine di 30 anni, eccezion fatta per gli atti coperti dall’eccezione relativa alla vita privata e all’integrità degli individui, o da quella relativa agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

g)

deposita presso gli Archivi storici dell’Unione europea all’IUE gli archivi storici della Commissione che sono stati resi accessibili al pubblico.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali contenuti negli archivi storici della Commissione

1.   Nella misura in cui siano necessarie per adempiere a finalità di archiviazione nel pubblico interesse e per preservare l’integrità degli archivi storici della Commissione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 sono applicabili le seguenti deroghe ai diritti degli interessati, in particolare:

a)

al diritto di accesso (19), nella misura in cui la richiesta dell’interessato non consenta l’identificazione di atti specifici senza comportare uno sforzo amministrativo sproporzionato. Nel valutare quale azione intraprendere a seguito della richiesta dell’interessato e lo sforzo amministrativo che essa comporta, sono prese in particolare considerazione le informazioni fornite dall’interessato e la natura, l’ambito e il volume degli atti potenzialmente interessati;

b)

al diritto di rettifica (20), nella misura in cui una rettifica renda impossibile mantenere l’integrità e l’autenticità degli atti selezionati ai fini della conservazione permanente negli archivi storici della Commissione, ferma restando la possibilità di aggiungere una dichiarazione o annotazione integrativa all’atto interessato sempre che ciò non risulti impossibile o non comporti uno sforzo sproporzionato;

c)

all’obbligo di notificare la rettifica o la cancellazione dei dati personali (21), nella misura in cui risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato;

d)

al diritto di opporsi al trattamento (22), nella misura in cui i dati personali siano contenuti in atti selezionati ai fini della conservazione permanente negli archivi storici della Commissione come parte integrante e indispensabile di tali atti.

2.   La Commissione mette in atto garanzie adeguate per assicurare l’osservanza dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. Tali garanzie comprendono misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Le garanzie prevedono quanto segue:

a)

i fascicoli da trasmettere agli archivi storici della Commissione sono selezionati dopo una valutazione caso per caso in base agli elenchi di conservazione della Commissione. Tutti gli altri fascicoli, compresi i fascicoli strutturati contenenti dati personali, come i fascicoli personali e sanitari, sono eliminati al termine del periodo di conservazione amministrativa;

b)

gli elenchi di conservazione prevedono l’eliminazione amministrativa di alcuni tipi di atti prima del termine del periodo di conservazione amministrativa. Di conseguenza, questi tipi di atti non sono trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse;

c)

prima di procedere al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, la direzione generale o il servizio assimilato segnala la potenziale presenza, nei fascicoli da trasmettere agli archivi storici della Commissione, di atti rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83;

d)

prima che un fascicolo della Commissione sia reso accessibile al pubblico, il servizio degli archivi storici della Commissione lo esamina per verificare l’eventuale presenza di atti rientranti nelle eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, anche sulla base della segnalazione di cui alla lettera c), ai fini di tutela dei dati personali.

3.   La Commissione stila un resoconto dei motivi delle deroghe applicate ai sensi della presente decisione. Tale resoconto e, se del caso, i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto, sono conservati in un registro. Su richiesta, sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato al più presto dell’applicazione delle deroghe ai diritti degli interessati ai sensi della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati è accordato l’accesso ai resoconti rilevanti e a tutti i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.

Articolo 18

Deposito degli archivi storici della Commissione presso l’IUE

1.   Il servizio degli archivi storici della Commissione fornisce all’IUE, se possibile, l’accesso alle copie digitalizzate degli atti conservati su supporto analogico.

2.   L’IUE è il principale punto di accesso agli archivi storici della Commissione disponibili al pubblico.

3.   Il servizio degli archivi storici della Commissione invia all’IUE le descrizioni degli archivi depositati. Conformemente alle norme internazionali e per facilitare lo scambio dei metadati, la Commissione promuove l’interoperabilità fra i suoi sistemi d’archivio e quelli dell’IUE.

4.   L’IUE agisce in qualità di responsabile del trattamento (23) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1725, seguendo le istruzioni della Commissione, che agisce in qualità di titolare del trattamento (24) dei dati personali contenuti nei suoi archivi storici depositati presso l’IUE. Il servizio degli archivi storici della Commissione fornisce, a nome della Commissione, le istruzioni necessarie per il trattamento, da parte dell’IUE, dei dati personali contenuti negli archivi della Commissione depositati, e ne controlla l’esecuzione.

5.   Le informazioni classificate non sono depositate presso l’IUE.

CAPO IV

GOVERNANCE E ATTUAZIONE

Articolo 19

Governance a livello della Commissione

1.   Ogni direttore generale o capo servizio istituisce la struttura organizzativa, amministrativa e materiale necessaria e predispone il personale necessario all’attuazione, da parte dei suoi uffici, della presente decisione e delle relative modalità di applicazione.

2.   Il segretariato generale vigila sull’applicazione della presente decisione e delle relative modalità di applicazione.

3.   La direzione generale dell’Informatica fornisce le infrastrutture tecnologiche necessarie all’attuazione della presente decisione.

Articolo 20

Rete dei responsabili della gestione dei documenti

1.   Ogni direttore generale o capo servizio designa un responsabile della gestione dei documenti, incaricato di mantenere un sistema moderno ed efficiente di gestione degli atti nel proprio servizio e di provvedere al coordinamento all’interno del proprio servizio, con il segretariato generale e con gli altri servizi della Commissione.

2.   La rete dei responsabili della gestione dei documenti, presieduta dal segretariato generale, ha il compito di:

a)

provvedere alla corretta e omogenea applicazione della presente decisione nelle direzioni generali e nei servizi assimilati;

b)

trattare le problematiche che eventualmente emergano nell’ambito della sua applicazione;

c)

riferire in merito alle necessità delle direzioni generali e dei servizi assimilati in materia di formazione e di azioni di supporto.

Articolo 21

Informazione, formazione e supporto

Il segretariato generale, in stretta collaborazione con la direzione generale dell’Informatica, la direzione generale Risorse umane e sicurezza e il servizio degli archivi storici della Commissione, predispone le azioni d’informazione, di formazione e di supporto necessarie per garantire l’applicazione della presente decisione nelle direzioni generali e nei servizi assimilati.

Articolo 22

Modalità di applicazione

Il segretario generale elabora le modalità di applicazione in coordinamento con le direzioni generali e i servizi assimilati e ne garantisce l’attuazione.

Le modalità di applicazione sono regolarmente aggiornate tenendo conto in particolare:

a)

dell’evoluzione della gestione degli atti e degli archivi e dei risultati della ricerca universitaria e scientifica, compreso l’emergere di norme rilevanti;

b)

degli sviluppi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

c)

delle norme applicabili relative al valore probatorio degli atti elettronici;

d)

degli obblighi della Commissione in materia di trasparenza, accesso del pubblico ai documenti e accessibilità al pubblico degli archivi;

e)

di ogni nuovo obbligo che potrebbe vincolare la Commissione;

f)

dell’armonizzazione nella presentazione degli atti elaborati dalla Commissione e dai suoi servizi.

Articolo 23

Disposizione finale

La decisione 2002/47/CE, CECA, Euratom e la decisione 2004/563/CE, Euratom cessano di avere efficacia.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Decisione 2002/47/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 23).

(4)  Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).

(5)  Comunicazione C(2018) 7118 della Commissione sulla strategia digitale della Commissione europea. Si veda inoltre la comunicazione C(2016) 6626 della Commissione, che stabilisce l’indirizzo generale della politica interna per la gestione dei dati, delle informazioni e delle conoscenze alla Commissione.

(6)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Il termine «documento» è inteso nel significato dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(9)  ISO 15489-1:2016, punto 3.14.

(10)  ISO 15489-1:2016, punto 9.3.

(11)  ISO 15489-1:2016, punto 5.2.2.1.

(12)  ISO 15489-1:2016, punto 5.2.2.2.

(13)  ISO 15489-1:2016, punto 5.2.2.3.

(14)  Il termine «firma elettronica» è inteso nel significato dell’articolo 3, punti da 10 a 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.

(15)  Il termine «sigillo elettronico» è inteso nel significato dell’articolo 3, punti da 25 a 27, del regolamento (UE) n. 910/2014.

(16)  Il termine «validazione temporale elettronica» è inteso nel significato dell’articolo 3, punti 33 e 34, del regolamento (UE) n. 910/2014.

(17)  Il termine «servizio elettronico di recapito certificato» è inteso nel significato dell’articolo 3, punti 36 e 37, del regolamento (UE) n. 910/2014.

(18)  Il termine «dati personali» è inteso nel significato dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

(19)  Articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725.

(20)  Articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725.

(21)  Articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1725.

(22)  Articolo 23 del regolamento (UE) 2018/1725.

(23)  Il termine «responsabile del trattamento» è inteso nel significato dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725.

(24)  Il termine «titolare del trattamento» è inteso nel significato dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.


Rettifiche

2.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/42


Rettifica del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 209 del 14 giugno 2021 )

1)

In copertina, nell’indice, e a pagina 1, nel titolo

anziché:

«Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio»,

leggasi:

«Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio».

2)

Pagina 32, articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

anziché:

«c)

le misure di assistenza straordinaria di cui all’articolo 23, paragrafo 4, per le quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 20 000 000 EUR;»,

leggasi:

«c)

le misure di assistenza straordinaria di cui all’articolo 23, paragrafo 6, per le quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 20 000 000 EUR;».

3)

Pagina 46, articolo 38, paragrafo 8, prima frase

anziché:

«8.   La Commissione presenta al comitato strategico dell’EFSD+, ai comitati operativi regionali, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, comprese quelle attuate dalla BEI, e all’assistenza finanziaria conformemente all’articolo 41, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario.»,

leggasi:

«8.   La Commissione presenta al comitato strategico dell’EFSD+, ai comitati operativi regionali, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, comprese quelle attuate dalla BEI, e all’assistenza finanziaria conformemente all’articolo 41, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e agli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario.».