ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 429

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
1 dicembre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2021/2102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

15

 

*

Accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

17

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2103 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

65

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2104 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

72

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale

79

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

83

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2107 della Commissione, del 26 novembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

92

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2108 della Commissione, del 29 novembre 2021, recante la trecentoventitreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

97

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2109 della Commissione, del 30 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 per quanto riguarda modifiche amministrative relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi INSECTICIDES FOR HOME USE ( 1 )

99

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110 della Commissione, del 30 novembre 2021, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

108

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2111 del Consiglio, del 25 novembre 2021, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l’adozione del suo regolamento interno

146

 

*

Decisione (UE) 2021/2112 del Consiglio, del 25 novembre 2021, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

151

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2113 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

152

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2021 del comitato specializzato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 29 ottobre 2021, per quanto riguarda la modifica degli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale [2021/2114]

155

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2021/2059 del comitato politico e di sicurezza, del 23 novembre 2021, relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021) ST/13661/2021/INIT ( GU L 422 del 26.11.2021 )

192

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/1


DIRETTIVA (UE) 2021/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2021

che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato interno. Nelle comunicazioni del 27 ottobre 2015 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2016 — È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione» e del 16 dicembre 2014 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio», la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di rispondere alla richiesta di equità e trasparenza proveniente dai cittadini dell’Unione e la necessità per l’Unione di fungere da modello di riferimento globale. È fondamentale che gli sforzi per raggiungere una maggiore trasparenza tengano conto della reciprocità fra i vari concorrenti.

(2)

Nella sua risoluzione del 26 marzo 2019 (3) il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di un’ambiziosa comunicazione pubblica paese per paese quale strumento per aumentare la trasparenza delle società e rafforzare il controllo pubblico. In parallelo con il lavoro svolto dal Consiglio per combattere l’elusione dell’imposta sul reddito delle società, è necessario rafforzare il controllo pubblico delle imposte sul reddito delle società pagate dalle imprese multinazionali che svolgono attività nell’Unione, al fine di incoraggiare ulteriormente la trasparenza e la responsabilità da parte delle imprese contribuendo così al benessere delle nostre società. Tale controllo è altresì necessario per promuovere un dibattito pubblico meglio informato per quanto riguarda, in particolare, il livello di adempimento degli obblighi fiscali di talune imprese multinazionali attive nell’Unione e l’impatto degli obblighi fiscali sull’economia reale. La definizione di norme comuni in materia di trasparenza dell’imposta sul reddito delle società servirebbe anche l’interesse economico generale prevedendo garanzie equivalenti in tutta l’Unione per la tutela degli investitori, dei creditori e di altri terzi in generale, e contribuirà in tal modo a ripristinare la fiducia dei cittadini dell’Unione nell’equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, a prescindere dal luogo in cui è stabilita l’impresa capogruppo del gruppo multinazionale.

(3)

La comunicazione pubblica paese per paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l’impatto sull’economia reale. Essa migliora altresì la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle imprese, conduce a strategie di investimento fondate su informazioni accurate e rafforza la capacità dei decisori politici di valutare l’efficacia e l’impatto della legislazione nazionale. Il controllo pubblico dovrebbe avvenire senza danneggiare il clima degli investimenti nell’Unione o la competitività delle imprese dell’Unione, comprese le piccole e medie imprese di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

La comunicazione pubblica paese per paese potrebbe avere anche un impatto positivo sui diritti dei lavoratori all’informazione e alla consultazione di cui alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, grazie all’aumento delle conoscenze delle attività delle imprese, sulla qualità del dialogo che si svolge all’interno delle imprese.

(5)

A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE. Tale clausola di revisione ha richiesto alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese in altri settori industriali l’obbligo di presentare una relazione paese per paese con cadenza annuale, tenendo conto degli sviluppi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee connesse.

(6)

L’Unione ha già introdotto la comunicazione pubblica paese per paese per il settore bancario con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e per l’industria estrattiva e forestale con la direttiva 2013/34/UE.

(7)

Con l’introduzione della comunicazione pubblica paese per paese mediante la presente direttiva, l’Unione diventa leader mondiale nella promozione della trasparenza finanziaria e delle imprese.

(8)

Una maggiore trasparenza nell’informativa finanziaria sarà vantaggiosa per tutti, dato che la società civile sarà più coinvolta, i lavoratori saranno meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio. Inoltre, le imprese trarranno vantaggio da migliori relazioni con le parti interessate, il che determinerà maggiore stabilità, nonché un più agevole accesso ai finanziamenti grazie a un profilo di rischio più chiaro e una migliore reputazione.

(9)

Nella comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» la Commissione ha definito la responsabilità sociale delle imprese come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. La responsabilità sociale delle imprese dovrebbe essere in capo alle imprese. Le autorità pubbliche possono svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare. Le imprese possono andare oltre il rispetto della legge e diventare socialmente responsabili integrando le questioni sociali, ambientali, etiche e in materia di diritti umani come pure le preoccupazioni dei consumatori nella loro strategia e nelle loro operazioni aziendali.

(10)

I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo di imprese nel caso in cui il gruppo comprenda entità di determinati tipi stabilite all’interno dell’Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell’Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, tali imprese figlie e succursali dovrebbero pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell’impresa capogruppo. Se tali informazioni o tale comunicazione non sono disponibili o l’impresa capogruppo non fornisce alle imprese figlie o succursali tutte le informazioni richieste, le imprese figlie e succursali dovrebbero redigere, pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione contenente tutte le informazioni in loro possesso, ottenute o acquisite, e una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l’obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie e grandi stabilite nell’Unione e alle succursali di dimensioni comparabili aperte nell’Unione. È opportuno pertanto estendere l’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione e avente forma giuridica comparabile con quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I della direttiva 2013/34/UE. Le succursali chiuse di cui all’articolo 37, lettera k), della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) non dovrebbero essere più soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva.

(11)

I gruppi multinazionali e, se del caso, determinate imprese autonome, dovrebbero rendere accessibile al pubblico la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito se esse superano una determinata dimensione, in termini di importo dei ricavi, nell’arco di due esercizi consecutivi, in funzione dei ricavi consolidati del gruppo o dei ricavi dell’impresa autonoma. Per simmetria, tale obbligo dovrebbe cessare di applicarsi qualora tali ricavi cessino di superare l’importo pertinente nell’arco di due esercizi consecutivi. In tali casi, il gruppo multinazionale o l’impresa autonoma dovrebbe restare soggetto all’obbligo di presentare una comunicazione sul primo esercizio successivo all’ultimo esercizio nel corso del quale i suoi ricavi hanno superato l’importo pertinente. Tale gruppo multinazionale o impresa autonoma dovrebbe essere soggetto all’obbligo di comunicazione nuovamente quando i suoi ricavi hanno superato di nuovo l’importo pertinente per un periodo di due esercizi consecutivi. Data la vasta gamma dei principi contabili applicabili per la redazione del bilancio, per determinare l’ambito di applicazione, per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro i «ricavi» dovrebbero avere lo stesso significato di «importo netto» e dovrebbero essere intesi in linea col quadro in materia di informativa finanziaria di tale Stato membro. L’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (8) e l’articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (9) forniscono definizioni per la determinazione dei ricavi netti delle vendite e prestazioni del volume d’affari rispettivamente di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione. Per le altre imprese, i ricavi dovrebbero essere valutati in conformità del quadro in materia di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati i loro bilanci. Tuttavia, ai fini del contenuto della comunicazione sulle informazioni sull’imposta sul reddito, si dovrebbe applicare una definizione diversa di ricavi.

(12)

Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall’obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese capogruppo e le imprese autonome soggette alla direttiva 2013/36/UE che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità dell’articolo 89 di tale direttiva tutte le loro attività e, se del caso, tutte le attività delle loro imprese partecipate incluse nel loro bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(13)

La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe comprendere, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie stabilite, per l’esercizio pertinente, nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali incluse nell’allegato I e, se del caso, nell’allegato II della pertinente versione delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Onde evitare di creare oneri amministrativi, l’impresa capogruppo dovrebbe poter fare affidamento sull’elenco delle imprese figlie incluse nel bilancio consolidato dell’impresa capogruppo. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe inoltre fornire informazioni su tutte le attività di tutte le imprese partecipate del gruppo nel bilancio consolidato dell’impresa capogruppo o, a seconda delle circostanze, su tutte le attività dell’impresa autonoma. Le informazioni dovrebbero limitarsi a quanto necessario per rendere possibile un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati in termini di competitività o di interpretazioni erronee per quanto riguarda le imprese interessate. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe essere resa accessibile entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Eventuali periodi più brevi per la pubblicazione dei bilanci non dovrebbero applicarsi alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. Le disposizioni introdotte dalla presente direttiva non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2013/34/UE relative ai bilanci d’esercizio e al bilancio consolidato.

(14)

Onde evitare di creare oneri amministrativi, le imprese dovrebbero essere autorizzate a presentare le informazioni sulla base delle istruzioni in materia di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (11), nel predisporre una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito in conformità della presente direttiva. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe specificare quale quadro di comunicazione è stato utilizzato. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito potrebbe inoltre comprendere un testo esplicativo nel caso in cui vi siano discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l’importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

(15)

È importante garantire che i dati siano comparabili. A tal fine, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente per la presentazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito in conformità della presente direttiva. Nello stabilire tale modello comune e tali formati di comunicazione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell’accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del punto di accesso unico europeo proposto nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione». È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(16)

Al fine di assicurare che sussista un sufficiente livello di dettaglio per consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere della società in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali di paesi terzi particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo aggregato, a meno che l’impresa non intenda fornire informazioni più dettagliate.

(17)

Per talune giurisdizioni fiscali, dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe sempre presentare informazioni separatamente per ciascuna giurisdizione inclusa negli allegati delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (13), così come i loro successivi aggiornamenti specificamente approvati due volte all’anno, abitualmente a febbraio e a ottobre, e pubblicati nelle serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I di tali conclusioni del Consiglio presenta la «lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali», mentre l’allegato II presenta lo «stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale». Per quanto riguarda l’allegato I, le giurisdizioni che dovrebbero essere considerate sono quelle che sono state inserite nella lista il 1o marzo dell’esercizio per il quale deve essere redatta la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. Per quanto riguarda l’allegato II, le giurisdizioni che dovrebbero essere considerate sono quelle che sono state menzionate in tale allegato il 1o marzo dell’esercizio per il quale dev’essere redatta la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e il 1o marzo dell’esercizio precedente.

(18)

In alcuni casi la divulgazione immediata dei dati da includere nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito potrebbe recare grave pregiudizio alla posizione commerciale di un’impresa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di consentire alle imprese di rinviare la divulgazione di specifiche informazioni per un numero limitato di anni, a condizione che dichiarino chiaramente l’esistenza del rinvio, ne forniscano una spiegazione motivata nella comunicazione e documentino la base della motivazione. Le informazioni omesse sulle imprese dovrebbero essere divulgate in una comunicazione successiva. Le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali che figurano negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non dovrebbero mai essere omesse.

(19)

Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la responsabilità delle imprese nei confronti di investitori, creditori e altri terzi nonché del grande pubblico e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma stabilita nell’Unione e soggetta all’obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione a norma della presente direttiva. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell’Unione e controllate dall’impresa capogruppo stabilita al di fuori dell’Unione o poiché la persona o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito predisposta dall’impresa capogruppo, o potrebbero essere solo parzialmente in grado di ottenere tali informazioni o tale comunicazione dall’impresa capogruppo, tra le responsabilità di tali membri o tali persone dovrebbe rientrare quella di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma sia stata redatta e resa pubblica in modo che sia coerente con la presente direttiva o che l’impresa figlia o la succursale abbia redatto, pubblicato e messo a disposizione tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite a norma della presente direttiva. Ove le informazioni o la comunicazione siano incomplete, la responsabilità di detti membri o dette persone dovrebbe estendersi alla pubblicazione di una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

(20)

Per garantire che l’opinione pubblica sia consapevole dell’ambito di applicazione e del rispetto degli obblighi di comunicazione introdotti nella direttiva 2013/34/UE dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero esigere che i revisori legali e le società di revisione dichiarino se l’impresa fosse tenuta o meno a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se detta comunicazione sia stata pubblicata.

(21)

Gli obblighi spettanti agli Stati membri di prevedere sanzioni e adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano applicate a norma della direttiva 2013/34/UE si applicano alle violazioni delle disposizioni nazionali relative alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali adottate a norma della presente direttiva.

(22)

La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza delle imprese e la trasparenza e il controllo pubblico in materia di informazioni dell’imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle società in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Come affermato dalla Corte di giustizia, in particolare, nella causa C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler (14), l’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), TFUE menziona l’obiettivo di tutela dei «terzi» in generale, senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Pertanto, il termine «terzi» ha un’accezione più ampia di investitori e creditori ed è esteso ad altri terzi interessati, compresi i concorrenti e il grande pubblico. Inoltre, l’obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell’articolo 50, paragrafo 1, TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 2, TFUE. Poiché la presente direttiva riguarda soltanto l’obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, e non riguarda l’armonizzazione delle imposte, l’articolo 50, paragrafo 1, TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

(23)

Per assicurare il pieno funzionamento del mercato interno e condizioni di parità per le imprese multinazionali dell’Unione e dei paesi terzi, la Commissione dovrebbe continuare a vagliare le possibilità per accrescere l’equità e la trasparenza fiscale. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare, nel quadro della clausola di revisione, se, tra l’altro, la disaggregazione completa migliorerebbe l’efficacia della presente direttiva.

(24)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

La presente direttiva tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alla necessità di contrastare le distorsioni del mercato interno, senza compromettere la competitività dell’Unione. Non dovrebbe comportare un onere amministrativo indebito per le imprese. Nel complesso, nell’ambito della presente direttiva, la portata delle informazioni che devono essere divulgate è commisurata all’obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese e il controllo pubblico. La presente direttiva rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(26)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(27)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 48 bis a 48 sexies e dall’articolo 51 si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I. L’articolo 2 si applica con riguardo a tali succursali nella misura in cui sono applicabili a dette succursali gli articoli da 48 bis a 48 sexies e l’articolo 51.»;

2)

dopo l’articolo 48 è inserito il capo seguente:

«CAPO 10 bis

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   Ai fini del presente capo si intende per:

1)

“impresa capogruppo”: l’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese;

2)

“bilancio consolidato”: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’unica impresa;

3)

“giurisdizione fiscale”: una giurisdizione, corrispondente o no a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l’imposta sul reddito delle società;

4)

“impresa autonoma”: un’impresa che non fa parte di un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11.

2.   Ai fini dell’articolo 48 ter della presente direttiva, “ricavi” ha lo stesso significato di:

a)

“ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”, per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che non applicano i principi contabili internazionali adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002; o

b)

“ricavi” quali definiti dal quadro di informativa finanziaria o ai sensi del quadro di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati i bilanci, per le altre imprese.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   Gli Stati membri esigono che le imprese capogruppo soggette alla loro legislazione nazionale qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal loro bilancio consolidato, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che un’impresa capogruppo non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al primo comma qualora i ricavi consolidati complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.

Gli Stati membri esigono che le imprese autonome disciplinate dalla loro legislazione nazionale qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dai loro bilanci d’esercizio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che un’impresa autonoma non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al terzo comma qualora i ricavi complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dai suoi bilanci.

2.   Gli Stati membri dispongono che le norme di cui al paragrafo 1 non si applichino alle imprese autonome, alle imprese capogruppo e loro partecipate qualora tali imprese, comprese le loro succursali, siano stabilite o abbiano una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale.

3.   Gli Stati membri dispongono che la norma di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle imprese autonome e alle imprese capogruppo qualora tali imprese e loro partecipate pubblichino informazioni, a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) comprensive di informazioni sulle loro attività e su tutte le attività di tutte le imprese partecipate incluse nel bilancio consolidato.

4.   Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati ‘alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.

Se le informazioni o la comunicazione non sono disponibili, l’impresa figlia chiede alla propria impresa capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai suoi obblighi a norma del primo comma. Qualora le imprese capogruppo non forniscano tutte le informazioni richieste, l’impresa figlia redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Gli Stati membri dispongono che le imprese figlie medie e grandi non siano più soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo qualora i ricavi consolidati complessivi dell’impresa capogruppo alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.

5.   Gli Stati membri esigono che le succursali aperte nei loro territori da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro pubblichino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi.

Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano disponibili, la o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2, chiedono all’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro o all’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), del presente paragrafo, di fornire loro tutte le informazioni necessarie per consentire di adempiere ai loro obblighi.

Nel caso in cui siano fornite tutte le informazioni richieste, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non aveva messo a disposizione le informazioni necessarie.

Gli Stati membri dispongono che gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo si applichino solo alle succursali i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni abbiano superato la soglia quale recepita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che una succursale soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo non sia più soggetta a tali obblighi qualora i suoi ricavi netti delle vendite e delle prestazioni scendano al di sotto della soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

a)

l’impresa che ha aperto la succursale è un’impresa partecipata di un gruppo la cui impresa capogruppo non è soggetta al diritto di uno Stato membro e i cui ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, o un’impresa autonoma i cui ricavi alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dai suoi bilanci; e

b)

l’impresa capogruppo di cui al presente comma, lettera a), non ha un’impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 4.

Gli Stati membri dispongono che una succursale non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo ove il criterio di cui alla lettera a) cessa di essere soddisfatto per due esercizi consecutivi.

6.   Gli Stati membri non applicano le norme di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo se una comunicazione sulle informazioni relative all’imposta sul reddito è redatta da un’impresa capogruppo o dall’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro in modo che sia coerente con l’articolo 48 quater e soddisfa i criteri seguenti:

a)

è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente:

i)

sul sito web di tale impresa capogruppo o di tale impresa autonoma;

ii)

in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione;

iii)

entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione; e

b)

indica il nome e la sede legale dell’impresa figlia o il nome e l’indirizzo della succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in conformità dell’articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo pubblichino e rendano accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, qualora tali imprese figlie o succursali non abbiano altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter contiene informazioni relative a tutte le attività dell’impresa autonoma o dell’impresa capogruppo, comprese quelle di tutte le imprese partecipate consolidate nel bilancio, relative all’esercizio pertinente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

a)

il nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, l’esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo, per l’esercizio pertinente, stabilite nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

b)

una breve descrizione della natura delle loro attività;

c)

il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d)

i ricavi che sono calcolati come segue:

i)

la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati elencati negli allegati V e VI della presente direttiva; oppure

ii)

i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;

e)

l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;

f)

l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, che si calcola come l’importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell’esercizio da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;

g)

l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, che si calcola come l’importo dell’imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale; e

h)

l’importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

Ai fini della lettera d), i ricavi comprendono le operazioni realizzate con parti correlate.

Ai fini della lettera f), l’importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell’impresa nell’esercizio in questione e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d’imposta incerti.

Ai fini della lettera g), le imposte versate comprendono ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all’interno di un gruppo.

Ai fini della lettera h), per “utili non distribuiti” si intende la somma degli utili degli esercizi precedenti e del pertinente esercizio la cui distribuzione non sia stata ancora decisa. Per quanto riguarda le succursali, gli utili non distribuiti sono quelli dell’impresa che ha aperto la succursale.

3.   Gli Stati membri consentono che le informazioni elencate nel paragrafo 2 del presente articolo che devono essere oggetto di rendiconto sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (*2).

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono presentate utilizzando un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, tale modello comune e tali formati elettronici di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2.

5.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda più giurisdizioni fiscali, le informazioni sono aggregate a livello di Stato membro.

La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione dev’essere redatta, sia riportata nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e forniscono tali informazioni separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1o marzo dell’esercizio precedente, sia stata menzionata nell’allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 in modo aggregato.

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dello stabilimento, dell’esistenza di una sede fissa di attività economica o di un’attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell’impresa autonoma, può essere soggetta all’imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese partecipate possano essere soggette all’imposta sul reddito in un’unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

6.   Gli Stati membri possono consentire che una o più informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma del paragrafo 2 o 3 siano temporaneamente omesse dalla comunicazione qualora la loro comunicazione possa recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferisce la comunicazione. Le eventuali omissioni sono indicate chiaramente nella comunicazione, unitamente a una spiegazione debitamente motivata circa le ragioni della stessa.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni omesse a norma del primo comma siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, entro un termine massimo di cinque anni dalla data dell’omissione iniziale.

Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui al paragrafo 5 del presente articolo non possano mai essere omesse.

7.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito può comprendere, se del caso a livello di gruppo, un testo esplicativo per chiarire qualsiasi eventuale discrepanza rilevante tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere f) e g), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

8.   La valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni relative all’imposta sul reddito è la valuta nella quale è presentato il bilancio consolidato dell’impresa capogruppo o i bilanci d’esercizio dell’impresa autonoma. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta diversa da quella usata per il bilancio.

Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, secondo comma, la valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è la valuta usata dall’impresa figlia per i suoi bilanci d’esercizio.

9.   Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono convertire la soglia di 750 000 000 EUR nella loro valuta nazionale. Nell’effettuare tale conversione tali Stati membri devono applicare il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali Stati membri possono aumentare o diminuire le soglie fino al 5 % al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 4 e 5, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, arrotondato al migliaio più vicino.

10.   Nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è specificato se la stessa è stata predisposta conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione di cui all’articolo 48 ter della presente direttiva sono pubblicate entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e, se pertinente, conformemente all’articolo 36 della direttiva (UE) 2017/1132.

2.   Gli Stati membri assicurano che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione pubblicate dalle imprese a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano rese accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione a titolo gratuito entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione sul sito web:

a)

dell’impresa, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 1;

b)

dell’impresa figlia o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 4; o

c)

della succursale o dell’impresa che ha aperto la succursale o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri possono esentare le imprese dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo se la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito pubblicata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è contestualmente resa accessibile al pubblico in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sul sito web del registro di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, e a titolo gratuito per qualsiasi terzo situato all’interno dell’Unione. Il sito web delle imprese e delle succursali, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene informazioni su tale esenzione e un riferimento al sito web del registro pertinente.

4.   La comunicazione di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 1, 4, 5, 6 e 7, e, se del caso, la dichiarazione di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo, resta accessibile sul sito web pertinente per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo o delle imprese autonome di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

2.   Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, della presente direttiva e alla persona o alle persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2017/1132, in relazione alle succursali di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 5, della presente direttiva, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta in modo coerente con gli articoli 48 ter e 48 quater, o, se del caso, in conformità di detto articolo, e che sia pubblicata e resa accessibile in conformità dell’articolo 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Dichiarazione del revisore legale

Gli Stati membri esigono che, qualora i bilanci di un’impresa soggetta al diritto di uno Stato membro debbano essere sottoposti a revisione da parte di uno o più revisori legali o di una o più società di revisione, la relazione di audit dichiara se, per l’esercizio che precede l’esercizio per il quale sono stati preparati i bilanci sottoposti a revisione, l’impresa fosse tenuta o meno, a norma dell’articolo 48 ter, a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se la comunicazione sia stata pubblicata in conformità dell’articolo 48 quinquies.

Articolo 48 octies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

Articolo 48 nonies

Clausola di revisione

Entro il 22 giugno 2027 la Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull’impatto degli stessi, e tenendo conto della situazione a livello dell’OCSE, della necessità di garantire che vi sia un livello sufficiente di trasparenza e della necessità di preservare e garantire un contesto concorrenziale per le imprese e gli investimenti privati, esamina e valuta in particolare l’opportunità di estendere l’obbligo di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter alle grandi imprese e ai grandi gruppi di cui rispettivamente all’articolo 3, paragrafi 4 e 7, e di estendere il contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 quater per includere informazioni aggiuntive. In detta relazione la Commissione valuta inoltre l’impatto sull’efficacia della presente direttiva derivante dalla presentazione delle informazioni fiscali in modo aggregato per le giurisdizioni fiscali di paesi terzi di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 5, e dall’omissione temporanea di informazioni di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 6.

La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(*1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(*2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1)."

(*3)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;"

3)

all’articolo 49 è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*4).

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 giugno 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il president

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

A. LOGAR


(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 623) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(4)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(8)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(9)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Cfr. le conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e i relativi allegati (GU C 413 I del 12.10.2021, pag. 1).

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler, C-97/96, ECLI:EU:C:1997:581.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/15


DECISIONE (UE) 2021/2102 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia per un accordo su uno spazio aereo comune. I negoziati si sono conclusi positivamente il 24 novembre 2017 con la siglatura dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo»).

(2)

La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, laddove tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.

(3)

È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno stabilire la procedura da seguire relativamente alla posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato II dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo è applicato dall’Unione a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 30, paragrafi 4 e 5, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti la revisione dell’allegato II dell’accordo, nella misura in cui essa riguardi l’inclusione della legislazione dell’Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/17


ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

INDICE

Articolo 1: Obiettivo

Articolo 2: Definizioni

TITOLO I: DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 3: Concessione di diritti

Articolo 4: Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici

Articolo 5: Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici

Articolo 6: Investimento nei vettori aerei

Articolo 7: Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

Articolo 8: Equa concorrenza

Articolo 9: Opportunità commerciali

Articolo 10: Dazi doganali e fiscalità

Articolo 11: Oneri d'uso

Articolo 12: Tariffe aeree passeggeri e merci

Articolo 13: Statistiche

TITOLO II: COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

Articolo 14: Sicurezza aerea

Articolo 15: Protezione del trasporto aereo

Articolo 16: Gestione del traffico aereo

Articolo 17: Ambiente

Articolo 18: Responsabilità dei vettori aerei

Articolo 19: Tutela dei consumatori

Articolo 20: Sistemi telematici di prenotazione

Articolo 21: Aspetti sociali

TITOLO III: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

Articolo 22: Interpretazione e attuazione

Articolo 23: Comitato misto

Articolo 24: Composizione delle controversie e arbitrato

Articolo 25: Misure di salvaguardia

Articolo 26: Relazioni con altri accordi

Articolo 27: Modifiche

Articolo 28: Denuncia

Articolo 29: Registrazione

Articolo 30 Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

Articolo 31: Testi facenti fede

ALLEGATO I: Disposizioni transitorie

ALLEGATO II: Norme applicabili all'aviazione civile

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «trattati UE», e Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati collettivamente «Stati membri dell'UE» o singolarmente «Stato membro dell'UE»,

e l'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e la LA REPUBBLICA D'ARMENIA, di seguito denominata «Armenia»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «parti»,

Gli Stati membri dell'UE e l'Armenia, in quanto parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, unitamente all'Unione europea;

PRESO ATTO che il 22 aprile 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra;

DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area - CAA) basato sull'obiettivo di aprire l'accesso ai mercati delle parti, con pari condizioni di concorrenza, non discriminazione e rispetto delle stesse norme - comprese quelle relative alla sicurezza aerea, alla protezione del traffico aereo, alla gestione del traffico aereo, alla concorrenza, agli aspetti sociali e all'ambiente;

DESIDERANDO migliorare i servizi aerei e promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla non discriminazione e sulla concorrenza aperta e leale tra i vettori aerei operanti sul mercato;

DESIDERANDO sostenere i rispettivi interessi nell'ambito del trasporto aereo;

RICONOSCENDO l'importanza della connettività di un trasporto aereo efficiente per promuovere gli scambi commerciali, il turismo, gli investimenti e lo sviluppo economico e sociale;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato II del presente accordo;

RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle norme del CAA consente alle parti di coglierne tutti i benefici, compresa l'apertura dell'accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, il settore industriale e i lavoratori di entrambe le parti;

RICONOSCENDO che la creazione dello spazio aereo comune e l'attuazione delle sue norme non possono essere realizzate senza l'adozione di accordi transitori, laddove necessario, e che un'assistenza adeguata è importante in questa prospettiva;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;

DETERMINATI a massimizzare i potenziali vantaggi della cooperazione normativa e dell'armonizzazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'aviazione civile;

RICONOSCENDO i significativi vantaggi potenziali che possono rappresentare servizi aerei competitivi e trasporti aerei affidabili;

DESIDERANDO promuovere la concorrenza libera, equa e priva di distorsioni, riconoscendo che le sovvenzioni possono falsare la concorrenza e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo e riconoscendo che in assenza di condizioni concorrenziali di concorrenza per i vettori aerei e di una concorrenza libera, equa e priva di distorsioni i vantaggi potenziali possono non essere realizzati;

INTENZIONATI a sviluppare ulteriormente il quadro degli accordi e delle intese esistenti tra le parti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e massimizzare i vantaggi per i passeggeri, gli speditori, i vettori aerei, gli aeroporti e i loro addetti, le comunità ed altri soggetti che ne usufruiscono indirettamente;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

AFFERMANDO la necessità di intervenire con urgenza per affrontare i cambiamenti climatici e di proseguire sulla via della cooperazione al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dell'aviazione, in maniera coerente con gli accordi multilaterali in materia, in particolare degli strumenti pertinenti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organization — «ICAO») e dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

AFFERMANDO l'importanza di tutelare i consumatori, anche attraverso le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, e di raggiungere un adeguato livello di protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi aerei e riconoscendo la necessità di una reciproca cooperazione in materia;

RICONOSCENDO che le opportunità commerciali create dal presente accordo non vanno intese come lesive delle norme in materia di lavoro e affermando l'importanza della dimensione sociale dell'aviazione internazionale e di tenere conto degli effetti dell'apertura dei mercati sul lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative;

OSSERVANDO l'importanza di migliorare l'accesso al capitale per il settore del trasporto aereo al fine di portarne avanti lo sviluppo;

RICONOSCENDO i potenziali vantaggi di consentire ai paesi terzi di aderire al presente accordo;

DESIDERANDO concludere un accordo sul trasporto aereo che integri la convenzione sull'aviazione civile internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo consiste nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. A questo fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le parti. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato II.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«accordo»: il presente accordo, i suoi allegati e appendici e le loro eventuali modifiche;

2)

«trasporto aereo»: il trasporto, effettuato mediante di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che include i servizi di linea e non di linea;

3)

«determinazione della nazionalità»: la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi aerei nell'ambito del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il principale centro di attività;

4)

«determinazione dell'idoneità»: la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi aerei nell'ambito del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti che disciplinano la fornitura di tali servizi;

5)

«autorità competente»: l'organismo governativo o l'ente pubblico responsabile per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;

6)

«convenzione»: la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:

a)

ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dall'Armenia che da uno Stato membro o dagli Stati membri dell'UE in quanto pertinente per la questione di cui trattasi; e

b)

ogni allegato o suo emendamento adottato a norma dell'articolo 90 della convenzione stessa, a condizione che detto allegato o emendamento abbia efficacia contemporaneamente per l'Armenia e per uno Stato membro o per gli Stati membri dell'UE in quanto pertinente per la questione di cui trattasi;

7)

«costo totale»: il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative;

8)

«trasporto aereo internazionale»: il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;

9)

«principale centro di attività»: la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo;

10)

«scalo per scopi non commerciali»: l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci o posta nell'ambito di un trasporto aereo;

11)

«tariffe per il trasporto di passeggeri»: il prezzo che i passeggeri devono corrispondere ai vettori aerei, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti in contropartita del trasporto aereo (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni di applicazione di tale prezzo, tra cui la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

12)

«tariffe per il trasporto di merci»: il prezzo da pagare per il trasporto aereo di merci (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni di applicazione di tale prezzo, tra cui la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

13)

«territorio»: nel caso dell'Armenia, le aree territoriali della Repubblica d'Armenia e, nel caso dell'Unione europea e degli Stati membri dell'UE, le aree territoriali, le acque interne e il mare territoriale degli Stati membri dell'UE ai quali si applicano i trattati UE, conformemente alle condizioni stabilite dai trattati UE, e lo spazio aereo ad essi sovrastante;

14)

«onere d'uso»: un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la protezione del trasporto aereo, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse;

15.

«autoassistenza a terra»: situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza a terra e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi; ai fini della presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti aeroportuali nei casi in cui:

a)

uno detiene una partecipazione di maggioranza nell'altro; oppure

b)

un unico soggetto detiene la maggioranza in ciascuno degli altri;

16)

«diritto di quinta libertà»: il diritto o il privilegio concesso da uno Stato («Stato concedente») ai vettori aerei di un altro Stato («Stato concessionario») di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che tali servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario;

17)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'UE o l'Armenia.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 3

Concessione di diritti

1.   I diritti oggetto di questo articolo sono sottoposti alle disposizioni transitorie di cui all'allegato I del presente accordo.

Diritti di traffico e programmazione delle rotte

2.   Ciascuna delle parti concede all'altra parte i diritti di seguito specificati, consentendo ai vettori aerei dell'altra parte di effettuare servizi di trasporto aereo internazionale su base non discriminatoria:

a)

il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;

b)

il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali;

c)

il diritto di prestare servizi di trasporto aereo internazionale di passeggeri di linea e non di linea, combinato e merci tra punti (1) situati sulle rotte seguenti:

i)

per i vettori aerei dell'Unione europea:

 

punti nell'Unione europea - punti intermedi nei territori dei partner della politica europea di vicinato (2), parti dell'accordo multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo (3), o Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (4) - punti in Armenia - punti situati oltre;

ii)

per i vettori aerei dell'Armenia:

 

punti in Armenia - punti intermedi nei territori dei partner della politica europea di vicinato, parti dell'accordo multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo o Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio - punti nell'Unione europea;

d)

gli altri diritti specificati nel presente accordo.

Flessibilità operativa

3.   I vettori aerei di entrambe le parti possono, a loro discrezione, su uno o su tutti i collegamenti delle rotte specificate al paragrafo 2:

a)

operare voli in una sola o in entrambe le direzioni;

b)

combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;

c)

raggiungere punti intermedi, punti situati oltre e punti all'interno dei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine secondo le disposizioni del paragrafo 2;

d)

omettere scali in qualsiasi punto;

e)

trasferire traffico da uno qualsiasi dei loro aeromobili a un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto (sostituzione dell'aeromobile);

f)

effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti;

g)

fare transitare traffico attraverso il territorio dell'altra parte;

h)

combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine; e

i)

raggiungere più di un punto con lo stesso servizio (coterminalizzazione).

La flessibilità operativa prevista da questo paragrafo può essere esercitata senza limiti di direzione o geografici e senza perdita di qualsivoglia diritto di effettuare trasporto concesso dal presente accordo, a condizione che:

a)

i servizi dei vettori aerei dell'Armenia colleghino un punto in Armenia;

b)

i servizi dei vettori aerei dell'Unione europea colleghino un punto all'interno dell'Unione europea.

4.   Ciascuna parte accorda ai vettori aerei la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale che questi offrono in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, la definizione delle rotte, l'origine o la destinazione del traffico, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, di gestione sicura del traffico aereo, ambientali o connesse con la tutela della salute o altrimenti contemplate dal presente accordo.

5.   I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purché non esercitino i diritti di quinta libertà.

6.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata in modo da:

a)

conferire ai vettori aerei dell'Armenia il diritto di imbarcare, in qualsiasi Stato membro dell'UE, passeggeri, bagaglio, merci o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto dello stesso Stato membro dell'UE;

b)

conferire ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di caricare, in Armenia, passeggeri, bagagli, merci o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto dell'Armenia.

7.   Nell'esercizio dei diritti e degli obblighi rispettivi in virtù del presente accordo, le parti si astengono dal praticare qualsiasi forma di discriminazione tra i vettori aerei dell'altra parte, in particolare sulla base della nazionalità.

8.   In deroga alle altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ha il diritto di rifiutare di effettuare operazioni di trasporto aereo internazionale verso, da o attraverso il territorio di un paese terzo con il quale non ha rapporti diplomatici.

Articolo 4

Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici

1.   Una volta ricevuta la domanda per l'autorizzazione di esercizio presentata da un vettore aereo di una delle parti, l'altra parte rilascia gli opportuni permessi tecnici e autorizzazioni di esercizio con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

nel caso di un vettore aereo dell'Armenia:

i)

il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività in Armenia e sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità alla legislazione vigente dell'Armenia;

ii)

il controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dall'Armenia, che ha rilasciato il relativo certificato di operatore aereo e l'autorità competente sia chiaramente individuata; e

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, ed effettivamente controllato dall'Armenia o da cittadini dell'Armenia, o da entrambi;

b)

nel caso di un vettore aereo dell'Unione europea:

i)

il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio dell'Unione europea e detenga una licenza di esercizio valida in conformità del diritto dell'Unione europea;

ii)

lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione di maggioranza, e sia effettivamente controllato da uno o più Stati membri dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio o dai loro cittadini, o da entrambi contemporaneamente;

c)

gli articoli 14 e 15 siano rispettati; e

d)

il vettore aereo soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.

2.   Al momento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici, ciascuna parte tratta tutti i vettori aerei dell'altra parte in modo non discriminatorio.

3.   Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, l'altra parte riconosce le determinazioni dell'idoneità o le determinazioni della cittadinanza effettuate dalla prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tali determinazioni fossero state effettuate dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti al secondo e terzo comma.

Se, dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità aeronautiche della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dall'altra parte, le condizioni di cui al paragrafo 1 per la concessione delle autorizzazioni di esercizio o dei permessi tecnici adeguati non siano state soddisfatte, la parte ricevente avvisa tempestivamente l'altra parte, motivando in modo sostanziale la propria posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorità competenti delle parti, o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. La richiesta di consultazioni è soddisfatta nel più breve tempo possibile. Se la questione rimane irrisolta, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto di cui all'articolo 23 («comitato misto»).

Il presente paragrafo non riguarda il riconoscimento di determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di protezione del trasporto o copertura assicurativa.

Articolo 5

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici

1.   Le autorità competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici o rifiutare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare in altro modo l'attività di un vettore aereo dell'altra parte qualora:

a)

nel caso di un vettore aereo dell'Armenia:

i)

il vettore aereo non abbia il proprio principale centro di attività in Armenia o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità alla normativa vigente dell'Armenia;

ii)

l'Armenia, ove sia responsabile del rilascio del certificato di operatore aereo, non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o controllato effettivamente dall'Armenia e/o da cittadini dell'Armenia, o da entrambi;

b)

nel caso di un vettore aereo dell'Unione europea:

i)

il vettore aereo non abbia il proprio principale centro di attività nel territorio dell'Unione europea o non disponga di una valida licenza di esercizio in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea;

ii)

lo Stato membro UE responsabile del rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione di maggioranza, o non sia effettivamente controllato da uno Stato membro o da Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio o da cittadini di questi Stati membri, o da entrambi contemporaneamente;

c)

gli articoli 8, 14 e 15 non siano rispettati; oppure

d)

il vettore aereo non abbia rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 o le disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.

2.   Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d),i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione dell'altra parte.

3.   Il presente articolo non limita il diritto di ciascuna parte di rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare l'autorizzazione di esercizio o il permesso tecnico di uno o più vettori aerei dell'altra parte in applicazione dell'articolo 14 o dell'articolo 15.

Articolo 6

Investimento nei vettori aerei

1.   In deroga agli articoli 4 e 5, e previa verifica del comitato misto conformemente all'articolo 23, paragrafo 8, che le parti o i loro cittadini possono, in virtù delle loro rispettive leggi, acquisire una partecipazione maggioritaria o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'altra parte, le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione maggioritaria o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE o loro cittadini oppure che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione maggioritaria e/o sia effettivamente controllato dall'Armenia e/o da suoi cittadini, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   In relazione al paragrafo 1 del presente articolo, gli investimenti delle parti o di loro cittadini in vettori aerei sono autorizzati su base individuale in virtù di una decisione preventiva del comitato misto conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.

Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. L'articolo 23, paragrafo 11, non si applica alla suddetta decisione.

Articolo 7

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1.   Le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul territorio di una delle parti l'ingresso, le operazioni e l'uscita degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale sono osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel suddetto territorio.

2.   Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul territorio di tale parte l'entrata, le operazioni o l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle questioni doganali e alle misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate dai, o per conto dei, suddetti passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta dei vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel suddetto territorio.

3.   Nel loro rispettivo territorio, le parti consentono ai vettori aerei dell'altra parte di adottare misure volte a garantire che solo le persone in possesso dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso o per il transito nel territorio dell'altra parte possano essere trasportate.

Articolo 8

Equa concorrenza

1.   Le parti riconoscono come loro comune obiettivo quello di disporre di un ambiente equo e concorrenziale e di pari opportunità per consentire ai vettori aerei delle due parti di competere nell'erogazione dei servizi concordati sulle rotte specificate. A tal fine le parti adottano tutte le misure idonee a garantire la completa realizzazione di tale obiettivo.

2.   Le parti affermano l'importanza di una concorrenza libera, equa e senza distorsioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo e osservano che l'esistenza di un sistema completo di norme e di un'autorità indipendente in materia di concorrenza, nonché l'applicazione sana ed efficace delle loro rispettive normative in materia di concorrenza sono essenziali ai fini di un'erogazione efficace dei servizi di trasporto aereo. Il diritto della concorrenza di ciascuna parte applicabile alle questioni contemplate dal presente articolo, e le sue eventuali modifiche, si applica alle attività dei vettori aerei nell'ambito della giurisdizione della rispettiva parte. Le parti condividono gli obiettivi della compatibilità e della convergenza della normativa sulla concorrenza e della sua efficace applicazione. Laddove opportuno e pertinente, esse cooperano per l'efficace applicazione della legislazione sulla concorrenza anche autorizzando, nel rispetto delle rispettive norme e giurisprudenza, i rispettivi vettori aerei o altri cittadini a divulgare informazioni pertinenti riguardanti un'azione fondata sul diritto della concorrenza promossa dalle autorità della concorrenza dell'altra parte.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può compromettere, limitare o pregiudicare l'autorità e i poteri degli organismi competenti in materia di concorrenza e dei tribunali dell'una o dell'altra parte (e della Commissione europea), e tutte le questioni relative all'applicazione della legislazione sulla concorrenza rimangono di esclusiva competenza di tali organismi e tribunali. Qualsiasi misura di una parte a titolo del presente articolo sarà pertanto intrapresa lasciando impregiudicata ogni eventuale misura adottata da tali autorità e tribunali.

4.   Ogni iniziativa adottata ai sensi del presente articolo rientra nell'esclusiva responsabilità delle parti e riguarda esclusivamente l'altra parte o i vettori aerei che prestano servizi di trasporto aereo da/verso le parti. Le suddette iniziative non possono essere oggetto della procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 24.

5.   Ciascuna parte provvede a eliminare ogni forma di discriminazione o di pratica sleale tale da compromettere la possibilità dei vettori aerei dell'altra parte di beneficiare di eque e pari opportunità di concorrenza nella fornitura di servizi di trasporto aereo.

6.   Nessuna delle parti eroga o consente l'erogazione ai vettori aerei di sovvenzioni pubbliche o di sostegno tali da compromettere la possibilità dei vettori aerei dell'altra parte di beneficiare di eque e pari opportunità di concorrenza nella fornitura di servizi di trasporto aereo. Le suddette sovvenzioni pubbliche o sostegno possono assumere, tra l'altro la forma di: sussidi incrociati; ripianamento di perdite di esercizio; conferimenti di capitale; sussidi; garanzie; crediti o assicurazioni a condizioni agevolate; protezione contro il fallimento; rinuncia al recupero di importi dovuti; rinuncia alla normale remunerazione delle risorse pubbliche investite; sgravi o esenzioni fiscali; compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici; accesso su base non discriminatoria o non commerciale alle infrastrutture e ai servizi di navigazione aerea o aeroportuali, ai carburanti, all'assistenza a terra, alla sicurezza, ai sistemi telematici di prenotazione, all'assegnazione di bande orarie (slot) o ad altre infrastrutture e servizi connessi necessari all'erogazione dei servizi aerei.

7.   Se una parte eroga sovvenzioni pubbliche o sostegno ad un vettore aereo, garantisce la trasparenza di tali misure con tutti i mezzi adeguati, tra cui esigere dal vettore che indichi chiaramente e separatamente nella propria contabilità le sovvenzioni o il sostegno.

8.   Ciascuna parte trasmette all'altra parte, entro un periodo di tempo ragionevole e su richiesta di quest'ultima, le relazioni finanziarie riguardanti le entità soggette alla propria giurisdizione e qualsiasi altra informazione che l'altra parte possa ragionevolmente richiedere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente articolo, tra cui informazioni dettagliate riguardante le sovvenzioni o il sostegno. La parte che chiede di accedere a tali informazioni può essere tenuta a trattarle in modo riservato.

9.   Fatta salva ogni iniziativa intrapresa dalla competente autorità responsabile della concorrenza o dal tribunale per ottenere il rispetto delle norme di cui ai paragrafi 5 e 6:

a)

se una delle parti ritiene che un vettore aereo sia oggetto di discriminazione o di pratiche sleali ai sensi del paragrafo 5 o 6 e ciò può essere dimostrato, essa può trasmettere osservazioni scritte all'altra parte. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. Una delle parti può inoltre chiedere che si svolgano consultazioni in proposito con l'altra parte al fine di risolvere la questione. Le suddette consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le parti si scambiano sufficienti informazioni per garantire un esame completo della questione oggetto di preoccupazione di una delle parti;

b)

se le parti non riescono a risolvere la questione mediante consultazioni entro 30 giorni dall'inizio di queste ultime o se le consultazioni non sono avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta relativa a un'asserita violazione del paragrafo 5 o 6, la parte che ha richiesto le consultazioni ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti concessi dal presente accordo al o ai vettori aerei dell'altra parte rifiutando, revocando o sospendendo l'autorizzazione di esercizio, oppure ha il diritto di applicare le condizioni che ritiene necessarie all'esercizio di tali diritti o di imporre diritti o di adottare altre misure. Il provvedimento adottato ai sensi del presente paragrafo deve essere adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario per quanto riguarda portata e durata.

10.   Ciascuna parte applica efficacemente la legislazione antitrust in conformità del paragrafo 2 e vieta ai vettori aerei:

a)

in relazione a ogni altro vettore aereo, di stipulare accordi, prendere decisioni o porre in essere pratiche concordate tali da pregiudicare i servizi di trasporto aereo da/verso tale parte e aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Questo divieto può essere dichiarato inapplicabile quando tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscono a migliorare la produzione o l'erogazione dei servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:i) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; ii) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi;

b)

abusare di una posizione dominante che possa compromettere i servizi di trasporto aereo da/verso questa parte.

11.   Ciascuna delle parti affida esclusivamente alla propria autorità indipendente, competente in materia di concorrenza, o al proprio tribunale l'applicazione della legislazione antitrust di cui al paragrafo 10.

12.   Fatta salva ogni misura adottata dall'autorità competente in materia di concorrenza o dal tribunale incaricato dell'esecuzione delle norme di cui al paragrafo 10, se una delle parti ritiene che un vettore aereo sia oggetto di un'asserita violazione del paragrafo 10 e ciò può essere dimostrato, essa può trasmettere osservazioni scritte all'altra parte. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. Una delle parti può inoltre chiedere che si svolgano consultazioni in proposito con l'altra parte al fine di risolvere la questione. Le suddette consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le parti si scambiano sufficienti informazioni per garantire un esame completo della questione oggetto di preoccupazione di una delle parti.

13.   Se le parti non riescono a risolvere la questione mediante consultazioni entro 30 giorni dall'inizio di queste ultime o se le consultazioni non sono avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta relativa a un'asserita violazione del paragrafo 10, e se la competente autorità responsabile della concorrenza o il tribunale ha constatato una violazione delle norme antitrust, la parte che ha richiesto le consultazioni ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti concessi dal presente accordo al o ai vettori aerei dell'altra parte rifiutando, revocando o sospendendo l'autorizzazione di esercizio, oppure ha il diritto di applicare le condizioni che ritiene necessarie all'esercizio di tali diritti o di imporre diritti o di adottare altre misure Il provvedimento adottato ai sensi del presente paragrafo deve essere adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario per quanto riguarda portata e durata.

Articolo 9

Opportunità commerciali

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte A.

2.   Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attività da parte di operatori economici pregiudicano il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano perciò ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attività economiche incontrati dagli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero frapporsi nello svolgimento delle operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza.

3.   I vettori aerei delle due parti non sono tenuti ad avere un partner locale.

4.   Il comitato misto definisce un processo di cooperazione riguardante l'esercizio di attività economiche e le opportunità commerciali; segue i progressi compiuti nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attività incontrati dagli operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi, tra cui quelli miranti a modifiche legislative e regolamentari. A norma dell'articolo 23, una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.

5.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici e infrastrutture sul territorio dell'altra parte ove tali uffici e infrastrutture siano necessari ai fini dell'erogazione, della promozione e della vendita di servizi di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto o lettera di trasporto aereo propri o di qualsiasi altro vettore aereo.

6.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario ai fini dell'erogazione dei servizi di trasporto aereo. Entrambe le parti agevolano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità al presente paragrafo, incluso il personale che espleta mansioni temporanee per un periodo non superiore a 90 giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

7.   Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:

a)

il diritto di provvedere da solo alle operazioni di assistenza a terra («autoassistenza»); oppure

b)

il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti, compresi altri vettori aerei, che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e se detti prestatori sono presenti sul mercato.

I diritti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono soggetti unicamente ai vincoli specifici di disponibilità di spazio o capacità dovuti alla necessità di salvaguardare il funzionamento dell'aeroporto in condizioni di sicurezza. Qualora tali vincoli limitino o impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, la parte pertinente garantisce che tutti questi servizi siano disponibili per tutti i vettori aerei a pari condizioni e su base adeguata; le tariffe per questi servizi devono essere stabilite secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

8.   Ciascun fornitore di servizi di assistenza a terra, sia esso un vettore aereo o no, ha, in relazione all'assistenza a terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di assistenza a terra ai vettori aerei che operano nello stesso aeroporto, purché ciò sia autorizzato e sia conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili.

9.   Ciascuna parte garantisce che le procedure, gli orientamenti e le norme per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti del suo territorio siano applicati in modo indipendente, trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo.

10.   Una delle parti può chiedere, unicamente a titolo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari dei servizi aerei erogati nell'ambito del presente accordo al fine di verificare che i diritti concessi nell'ambito del presente accordo siano rispettati. In tal caso la parte che richiede tale notifica deve limitare al massimo, per gli intermediari del trasporto aereo e per i vettori aerei dell'altra parte, gli oneri amministrativi imposti dagli obblighi e dalle procedure in materia.

11.   I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere alla vendita dei servizi di trasporto aereo e dei servizi connessi nel territorio dell'altra parte direttamente o, a loro discrezione, tramite agenti o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e servizi connessi e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.

12.   Le compagnie aeree di ciascuna parte sono autorizzate a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante e i diritti aeroportuali. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio di mercato.

13.   Ciascun vettore aereo ha il diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire dal territorio dell'altra parte al paese di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali redditi sono consentite rapidamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente calcolate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa.

14.   Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

uno o più vettori aerei delle parti;

b)

uno o più vettori aerei di un paese terzo; e

c)

un'impresa di trasporto di superficie (marittimo o terrestre) di qualsiasi paese;

a condizione che i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico, ii) il vettore che vende i servizi disponga di adeguati diritti di esercizio delle rotte e iii) gli accordi soddisfino le prescrizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere.

15.   Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o al momento di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.

16.   In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non può essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome.

17.   In deroga ad altre disposizioni del presente accordo, i vettori aerei e i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti internazionali dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o con mezzi di superficie, hanno accesso alle formalità e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreché i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

18.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con società, compresi i vettori aerei, di una delle parti o di un paese terzo, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio.

19.   I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi relativi alla fornitura di aeromobili con o senza equipaggio per effettuare servizi di trasporto aereo internazionale, con:

a)

uno o più vettori aerei delle parti; e

b)

uno o più vettori aerei di un paese terzo,

a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali accordi dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e normative applicate dalle parti a siffatti accordi. Nessuna delle parti esige che il vettore aereo che fornisce aeromobili detenga diritti di traffico a norma del presente accordo per le rotte su cui gli aeromobili saranno impiegati. Le parti possono stabilire che per detti accordi sia necessaria l'approvazione delle rispettive autorità competenti. Se una parte richiede tale approvazione essa limita al massimo, per i vettori aerei, gli oneri amministrativi imposti dalle procedure in questione.

Articolo 10

Dazi doganali e fiscalità

1.   All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo (inclusi viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco e ogni altro articolo destinato alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli utilizzati per l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, tasse, diritti e oneri analoghi che:

a)

sono imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione europea; e che

b)

non sono basati sul costo dei servizi forniti.

2.   Sulla base della reciprocità sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati, anche:

a)

le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;

b)

le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;

c)

il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e

d)

le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso in un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio, su base non discriminatoria.

4.   Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale parte e può essere chiesto che esse siano poste sotto la supervisione o il controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità con la normativa doganale.

5.   Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2.

6.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso l'imbarco o lo sbarco.

7.   I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi, non basati sul costo del servizio fornito.

8.   Le dotazioni e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2possono dover essere sottoposte alla supervisione o al controllo delle autorità competenti.

9.   Le disposizioni del presente accordo non hanno alcuna incidenza nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

10.   Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'UE e l'Armenia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

Articolo 11

Oneri d'uso

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte A.

2.   Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o dagli enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano calcolati in base ai costi e non siano discriminatori. In ogni caso tali oneri d'uso sono applicati ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo.

3.   Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo di infrastrutture e servizi aeroportuali e di protezione del trasporto aereo e per infrastrutture e servizi connessi, ad eccezione dei diritti riscossi per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 7, , non siano ingiustamente discriminatori, non operino discriminazioni basate sulla nazionalità e siano equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, tali oneri d'uso riflettono, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o enti per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di protezione del trasporto aereo all'interno dell'aeroporto o degli aeroporti cui si applica un sistema di tariffazione comune. Tali oneri d'uso possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di questi oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri si applicano ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli di cui dispone qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono applicati.

4.   Ciascuna parte invita le autorità o gli enti competenti in materia di riscossione di oneri sul proprio territorio e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le infrastrutture ad avviare consultazioni e a scambiare le informazioni necessarie per svolgere un accurato esame della congruità degli oneri d'uso, conformemente ai principi dei paragrafi 2 e 3. Ciascuna parte garantisce che le autorità o gli enti competenti in materia di riscossione di oneri comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di modifica degli oneri d'uso, onde consentire loro di esprimere le proprie opinioni, e presentino osservazioni prima di effettuare eventuali modifiche.

Articolo 12

Tariffe aeree passeggeri e merci

1.   Ciascuna parte consente ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

2.   Su basi non discriminatorie, ciascuna parte può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe previste per i servizi di trasporto passeggeri e merci che hanno origine nel proprio territorio prestati dai vettori aerei delle due parti, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo. È possibile prevedere che tale comunicazione da parte dei vettori aerei non sia effettuata prima dell'offerta iniziale della tariffa per il trasporto di passeggeri o merci.

3.   Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali le prescrizioni e le procedure applicabili alla comunicazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci e l'eventuale carattere iniquo, irragionevole o discriminatorio delle tariffe o il fatto che siano sovvenzionate.

Articolo 13

Statistiche

1.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte, su basi non discriminatorie, i dati statistici disponibili e che possono essere ragionevolmente richiesti, riguardanti i servizi aerei prestati nell'ambito del presente accordo, come previsto dalle rispettive disposizioni legislative e normative.

2.   Le parti collaborano, anche nell'ambito del comitato misto, per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare lo sviluppo del settore del trasporto aereo nell'ambito del presente accordo.

TITOLO II

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

Articolo 14

Sicurezza aerea

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte B.

2.   Per garantire che le parti attuino le disposizioni del presente articolo e rispettino le prescrizioni regolamentari e normative di cui al paragrafo 1, l'Armenia partecipa ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea in qualità di osservatore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

La transizione dell'Armenia verso il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte B, è oggetto di un costante monitoraggio e di valutazioni periodiche, effettuate dall'Unione europea in collaborazione con l'Armenia.

Quando l'Armenia ritiene di rispettare le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo di cui all'allegato II, parte B, informa l'Unione europea della necessità di effettuare una valutazione.

Quando l'Armenia avrà pienamente applicato le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte B, il comitato misto determina con precisione lo status e le condizioni alle quali l'Armenia partecipa alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e per il suo status di osservatore.

3.   Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati presso una delle parti e di cui si sospetta la non conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni di rampa da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, dirette a controllare sia la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.

4.   Le autorità competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte.

5.   Le autorità competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che:

a)

un aeromobile, un prodotto o il loro utilizzo possono non soddisfare le norme minime stabilite in conformità alla Convenzione o le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate all'allegato II, parte B, secondo il caso;

b)

sussistono gravi preoccupazioni che un aeromobile o il suo utilizzo possa non soddisfare, a seconda dei casi, le norme minime stabilite in conformità alla Convenzione o le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate all'allegato II, parte B; oppure

c)

sussistono gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'efficace manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità alla Convenzione o alle prescrizioni regolamentari e normative specificate nell'allegato II, parte B, secondo il caso.

6.   Qualora una delle parti intervenga a norma del paragrafo 5, ne informa sollecitamente l'altra parte, giustificando la propria iniziativa.

7.   Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 5 è sospesa nel momento in cui vengono meno i motivi che l'hanno determinata.

Articolo 15

Protezione del trasporto aereo

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti la protezione del trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte C.

2.   L'Armenia può essere oggetto di un'ispezione da parte della Commissione europea conformemente alla legislazione dell'Unione europea applicabile in materia di protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C,. Le parti stabiliscono il meccanismo necessario per lo scambio di informazioni sui risultati di tali ispezioni di sicurezza.

3.   Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.

4.   Le parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria al fine di prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili e di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture di navigazione aerea, così come ogni altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

5.   Nei casi non contemplati dalle prescrizioni regolamentari e normative sulla protezione del trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte C, le parti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme internazionali per la protezione del trasporto aereo e secondo le prassi adeguate raccomandate dall'ICAO. Entrambe le parti esigono che gli operatori di aeromobili iscritti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno il principale centro di attività o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio, agiscano in conformità alle suddette disposizioni in materia di protezione del trasporto aereo.

6.   Entrambe le parti dispongono affinché, nel loro rispettivo territorio, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, tra cui, a titolo non esaustivo, controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle persone diverse dai passeggeri, compreso l'equipaggio, e degli oggetti da essi trasportati, delle merci, della posta, delle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e dell'accesso all'area lato volo e alle zone sterili. Tali misure devono essere adeguate per affrontare un aumento delle minacce alla sicurezza dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di protezione del trasporto aereo di cui ai paragrafi 1 e 5 ed altre disposizioni in materia di sicurezza richieste dall'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte.

7.   Con piena considerazione e mutuo rispetto per la sovranità di ciascuna, ogni parte può adottare misure di sicurezza, da comunicare prontamente all'altra parte, relativamente all'entrata nel proprio territorio e misure di emergenza per far fronte a specifiche minacce per la sicurezza. Ciascuna parte esamina positivamente qualsiasi richiesta dell'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali in materia di sicurezza; in tal senso la prima parte tiene conto delle misure di sicurezza già applicate dall'altra parte e dell'eventuale punto di vista dell'altra parte. Ciascuna parte riconosce, tuttavia, che nessuna disposizione del presente articolo limita la facoltà di ciascuna di esse di rifiutare l'ingresso nel suo territorio a uno o più voli che, a suo giudizio, presentano una minaccia per la propria sicurezza. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in caso di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di protezione della sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo previsti dal presente accordo. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto di cui all'articolo 23 per discutere di tali misure di protezione.

8.   Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre fine rapidamente e in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.

9.   Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.

10.   Se una parte ha ragionevoli motivi di ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di protezione del trasporto aereo previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte. Le suddette consultazioni devono aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

11.   Fatto salvo l'articolo 5, se entro 30 giorni dalla data di inizio delle consultazioni oppure entro un periodo più esteso eventualmente concordato non si perviene ad un accordo soddisfacente, la parte richiedente è legittimata a ritirare, a revocare, a limitare o a subordinare a condizioni l'autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra parte.

12.   In caso di minaccia immediata e straordinaria, le parti possono adottare misure provvisorie immediate.

13.   Qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 11 è sospesa una volta che l'altra parte si sia conformata al disposto del presente articolo.

Articolo 16

Gestione del traffico aereo

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte D, e, per i casi non contemplati dal quadro normativo dell'UE, almeno alle pertinenti norme e alle prassi raccomandate dell'ICAO, nel rispetto delle condizioni elencate nel presente articolo.

2.   Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo in vista dell'estensione del cielo unico europeo all'Armenia, al fine di rafforzare le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle operazioni generali di traffico aereo in Europa, di ottimizzare le capacità di controllo del traffico aereo, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine l'Armenia partecipa in qualità di osservatore ai lavori del Comitato per il cielo unico e di altri organismi connessi al cielo unico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il comitato misto ha il compito di monitorare e di agevolare la cooperazione nell'ambito della gestione del traffico aereo.

3.   Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:

a)

l'Armenia adotta le misure necessarie per adeguare i propri servizi di navigazione aerea e le proprie strutture istituzionali e di monitoraggio della gestione del traffico aereo affinché siano conformi alle prescrizioni relative al cielo unico europeo;

b)

in particolare, l'Armenia istituisce un organismo nazionale di controllo in tale ambito, che sia indipendente almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea;

c)

l'Unione europea associa l'Armenia alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilità cui ha dato origine il cielo unico europeo, tra l'altro:

i)

esaminando la possibilità di cooperare o essere associata nell'ambito di un blocco funzionale di spazio aereo esistente o di istituirne uno nuovo;

ii)

attraverso la partecipazione alle funzioni di rete del cielo unico europeo;

iii)

attraverso la convergenza verso i piani di attuazione di SESAR;

iv)

attraverso il miglioramento dell'interoperabilità; e

d)

l'Armenia adotta le misure necessarie per attuare il sistema di prestazioni dell'Unione europea al fine di ottimizzare l'efficacia complessiva dei voli, ridurre i costi e migliorare la sicurezza e la capacità dei sistemi esistenti.

Articolo 17

Ambiente

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte E.

2.   Le parti sostengono la necessità di tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione. Esse intendono collaborare per individuare le sfide legate all'impatto dell'aviazione sull'ambiente.

3.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di tenere conto e di ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente nel rispetto degli obiettivi del presente accordo.

4.   Le parti riconoscono l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici e quindi dell'azione di contrasto alle emissioni di gas a effetto serra legate all'aviazione, sia a livello nazionale che internazionale. Le parti concordano di intensificare la cooperazione in questi ambiti, anche grazie a pertinenti accordi multilaterali, in particolare attraverso l'attuazione di strumenti globali basati sul mercato, come concordato in occasione della 39a assemblea dell'ICAO, e l'utilizzo del meccanismo istituito dall'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per lo sviluppo di strumenti globali basati sul mercato al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione e ogni altro aspetto previsto da tale articolo di particolare interesse per le emissioni dovute all'aviazione internazionale.

5.   Le parti s'impegnano a garantire uno scambio di informazioni, una comunicazione diretta e un dialogo regolari tra esperti allo scopo di migliorare la collaborazione per limitare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, anche:

a)

sulla ricerca e sullo sviluppo di tecnologia aeronautica che rispetti l'ambiente;

b)

nell'ambito dell'innovazione della gestione del traffico aereo, rivolgendo un'attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell'aviazione;

c)

sulla ricerca e sullo sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per l'aviazione;

d)

su questioni relative agli effetti ambientali dell'aviazione e alla riduzione delle emissioni provenienti dall'aviazione che incidono sul clima; e

e)

in materia di attenuazione e monitoraggio dell'inquinamento acustico, rivolgendo un'attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell'aviazione.

6.   Inoltre, nel rispetto dei rispettivi diritti e obblighi a livello multilaterale in materia di ambiente, le parti s'impegnano a migliorare con efficacia la collaborazione, in particolare a livello finanziario e tecnologico, riguardo alle misure intese a ridurre le emissioni di GES provenienti dall'aviazione internazionale.

7.   Le parti riconoscono la necessità di adottare misure opportune per prevenire o comunque affrontare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, a condizione che tali misure siano pienamente compatibili con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.

Articolo 18

Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal)

Articolo 19

Tutela dei consumatori

Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte F.

Articolo 20

Sistemi telematici di prenotazione

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte A.

2.   I venditori di sistemi telematici di prenotazione (computer reservation systems - CRS) operanti nel territorio di una delle parti sono autorizzati a introdurre i propri sistemi, effettuarne la manutenzione e metterli a disposizione delle agenzie di viaggio o degli operatori turistici la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti nel settore dei viaggi nel territorio dell'altra parte, purché ogni CRS sia conforme alle pertinenti prescrizioni regolamentari dell'altra parte.

3.   Ciascuna parte abroga le prescrizioni che potrebbero limitare il libero accesso, per i CRS di una parte, al mercato dell'altra parte o comunque restringere la concorrenza. Le parti si astengono dall'adottare prescrizioni analoghe.

4.   Nessuna delle parti, nel proprio territorio, impone o consente che siano imposte ai venditori di CRS dell'altra parte prescrizioni relative alla presentazione dei dati diverse da quelle imposte ai propri venditori di CRS o ad altri CRS operanti sul suo mercato. Nessuna delle parti impedisce che siano conclusi tra i venditori di CRS, i loro fornitori e i loro abbonati accordi relativi allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio atti ad agevolare la presentazione ai consumatori di informazioni complete e imparziali o il rispetto di prescrizioni normative in merito alla presentazione neutra di informazioni.

5.   Le parti assicurano che i proprietari e gli operatori di CRS di una parte che rispettano le prescrizioni normative pertinenti dell'altra parte abbiano la stessa possibilità di possedere CRS nel territorio dell'altra parte rispetto ai proprietari e agli operatori di qualsiasi altro CRS operante sul mercato di tale parte.

Articolo 21

Aspetti sociali

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte G.

2.   Le parti riconoscono l'importanza di esaminare l'impatto del presente accordo sulla forza lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative. Le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro nell'ambito del presente accordo, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale.

3.   Attraverso le loro leggi, regolamenti e prassi, le parti s'impegnano a promuovere elevati livelli di tutela in ambito sociale e lavorativo nel settore dell'aviazione civile.

4.   Le parti riconoscono i notevoli benefici che si ottengono quando ai significativi vantaggi economici prodotti dall'apertura e dalla competitività dei mercati si accompagnano elevate garanzie per i lavoratori. Le parti danno attuazione al presente accordo in modo da contribuire al conseguimento di standard di lavoro elevati, indipendentemente dalla proprietà o dalla natura dei vettori aerei interessati, e da garantire che i diritti e i principi stabiliti dalle rispettive legislazioni e regolamenti non siano compromessi, ma attuati in modo efficace.

5.   Le parti si impegnano a promuovere e ad applicare in maniera efficace nelle loro legislazioni e prassi le norme fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificate dall'Armenia e dagli Stati membri dell'UE.

6.   Le parti si impegnano inoltre a promuovere altre norme e accordi a livello internazionale in ambito sociale e lavorativo pertinenti per il settore dell'aviazione civile e la loro efficace attuazione e applicazione nella rispettiva legislazione nazionale.

7.   Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto al fine di discutere di questioni attinenti al lavoro che ritiene significative.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

Articolo 22

Interpretazione e attuazione

1.   Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2.   Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo.

3.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili della rispettiva parte, in relazione a indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte nell'ambito delle proprie competenze in conformità del presente accordo.

4.   Quando le parti agiscono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorità competenti o imprese dell'altra parte, le competenti autorità dell'altra parte devono essere adeguatamente informate ed avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva.

5.   Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato II sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni pertinenti della Corte di giustizia e della Commissione europea.

Articolo 23

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è responsabile del controllo della gestione del presente accordo, del quale assicura la corretta attuazione. Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti dal presente accordo.

2.   Il comitato misto conduce i propri lavori e adotta le proprie decisioni su base consensuale. Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per entrambe le parti.

3.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto.

5.   Una delle parti può chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia il più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.

6.   Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

7.   In virtù dei diritti concessi dall'articolo 3, il comitato misto convalida tramite una decisione la valutazione effettuata dall'Unione europea dell'attuazione e dell'applicazione delle disposizioni legislative dell'UE da parte dell'Armenia, come stabilito all'allegato I, punto 1.

8.   Conformemente all'articolo 6, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti in vettori aerei delle parti e le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

9.   Conformemente all'articolo 14, il comitato misto supervisiona, durante la fase di transizione di cui all'allegato I, il processo di graduale eliminazione degli aeromobili immatricolati in Armenia e utilizzati da operatori soggetti al controllo regolamentare dell'Armenia privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato II, parte B, al fine di pervenire all'eliminazione progressiva di detti aeromobili in conformità dell'allegato I, punto 7.

10.   Il comitato misto promuove inoltre la cooperazione, in particolare anche:

a)

rivedendo le condizioni di mercato relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo;

b)

affrontando, al fine di risolverle in modo efficace, le questioni relative all'esercizio dell'attività commerciale e quelle relative alle opportunità commerciali, di cui all'articolo 9, che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo quali strumenti per garantire una concorrenza equa, la convergenza normativa e la riduzione degli oneri regolamentari per gli operatori che prestano i servizi aerei;

c)

scambiando informazioni, tra cui consulenze in merito a eventuali modifiche a legislazioni, regolamenti e politiche delle parti che potrebbero influire sui servizi aerei;

d)

prendendo in considerazione settori potenzialmente idonei a un ulteriore sviluppo del presente accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso o di condizioni e procedure per l'adesione di paesi terzi al presente accordo;

e)

esaminando questioni di carattere generale attinenti a investimenti, proprietà e controllo;

f)

promuovendo la cooperazione normativa e l'impegno delle parti a giungere al reciproco riconoscimento e all'armonizzazione di norme e misure;

g)

promuovendo eventuali consultazioni su questioni inerenti al trasporto aereo affrontate nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nei rapporti con i paesi terzi e nelle intese multilaterali, in particolare allo scopo di valutare l'ipotesi di adottare un approccio comune;

h)

agevolando lo scambio di informazioni statistiche tra le parti al fine di monitorare l'andamento dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo; e

i)

esaminando le conseguenze sociali del presente accordo, così come attuato, ed elaborando risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino legittime.

11.   Se, entro sei mesi dalla data in cui gli viene sottoposta una questione, il comitato misto non la esamina, le parti possono adottare le opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 25.

12.   Il presente accordo non osta a iniziative di cooperazione e a discussioni tra le autorità competenti delle parti in contesti diversi dal comitato misto, in particolare nell'ambito della protezione del trasporto, della sicurezza, dell'ambiente, della gestione del traffico aereo, delle infrastrutture aeroportuali, della concorrenza e della tutela dei consumatori. Le parti informano il comitato misto degli esiti di queste iniziative di cooperazione e discussioni che potrebbero ripercuotersi sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 24

Composizione delle controversie e arbitrato

1.   Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, escluse le questioni di cui all'articolo 8, che non siano risolte mediante una riunione del comitato misto, possono essere sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti, conformemente alle procedure enunciate nel presente articolo.

2.   La richiesta di arbitrato deve essere sottoposta all'altra parte per iscritto. La parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega chiaramente le ragioni per cui considera che tali misure siano incompatibili con il presente accordo.

3.   Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitrato è esercitato da un collegio composto di tre arbitri, costituito nel modo seguente:

a)

entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, questi nominano consensualmente un terzo arbitro, il quale funge da presidente del collegio;

b)

qualora una delle parti non effettui alcuna nomina o qualora il terzo arbitro non sia nominato come previsto dalla lettera a), una delle parti può chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di procedere alla nomina dell'arbitro o degli arbitri necessari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il presidente del consiglio dell'ICAO è un cittadino dell'Armenia o di uno Stato membro dell'UE, la nomina è effettuata dal vicepresidente più anziano del consiglio dell'ICAO che non sia cittadino dell'Armenia o di uno Stato membro dell'UE.

4.   Il collegio arbitrale viene considerato istituito alla data in cui l'ultimo dei tre arbitri accetta la propria nomina secondo le procedure che dovranno essere fissate dal comitato misto.

5.   Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

6.   A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio.

7.   Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto le parti precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

8.   Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.

9.   In caso di emergenza, il collegio arbitrale si adopera per presentare la relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni della decisione finale del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

10.   Il collegio arbitrale notifica alle parti la decisione finale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto le parti precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la decisione finale. Quest'ultima deve comunque essere notificata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

11.   In caso di emergenza, il collegio arbitrale si adopera per presentare la decisione definitiva entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto le parti precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la decisione finale. Quest'ultima deve comunque essere notificata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

12.   Le parti possono presentare una richiesta di chiarimento della decisione finale entro 10 giorni dalla data di notifica e tale chiarimento è fornito entro 15 giorni dalla richiesta.

13.   Se il collegio arbitrale stabilisce che è stata commessa una violazione e se la parte responsabile non si adegua alla decisione finale del collegio o non raggiunge un accordo con l'altra parte in merito a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 40 giorni dalla comunicazione della decisione definitiva del collegio, l'altra parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili derivanti dal presente accordo o sospendere in parte, o eventualmente del tutto, l'attuazione del presente accordo fino a quando la parte responsabile non si sarà adeguata alla decisione definitiva del collegio o fino a quando le parti non saranno giunte a un accordo su una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Articolo 25

Misure di salvaguardia

1.   Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, per campo di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o per ristabilire l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.

2.   La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica all'altra parte tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.

3.   Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.

4.   Fatti salvi gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c) e 5, paragrafo 1, lettera c), , la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia fino a che sia trascorso un mese dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che la procedura di consultazione prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si sia conclusa prima di tale scadenza.

5.   La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.

6.   Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 26

Relazioni con altri accordi

1.   Durante il periodo di applicazione provvisoria a norma dell'articolo 30, gli accordi e le intese bilaterali esistenti tra l'Armenia e Stati membri dell'UE e vigenti alla data della firma del presente accordo sono sospesi, eccetto per gli aspetti contemplati dal paragrafo 2 del presente articolo.

2.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalità:

a)

possono continuare ad essere esercitati i diritti di traffico esistenti e le disposizioni o i trattamenti più favorevoli in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobile, code-sharing e tariffazione degli accordi o delle intese bilaterali tra l'Armenia e Stati membri dell'UE, che siano già esistenti al momento della firma del presente accordo e che non siano contemplati dal presente accordo o che siano più favorevoli o flessibili in termini di libertà per i vettori aerei rispetto a quanto previsto dal presente accordo;

b)

in caso di controversia tra le parti per stabilire se le disposizioni o i trattamenti ai sensi degli accordi o delle intese bilaterali tra l'Armenia e Stati membri dell'UE siano più favorevoli o flessibili, la risoluzione deve essere trovata nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 24. Anche eventuali controversie sulle modalità di determinare la relazione tra disposizioni o trattamenti contraddittori devono essere risolte nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 24.

3.   All'entrata in vigore a norma dell'articolo 30 e alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo prevale sugli accordi e sulle intese bilaterali esistenti tra l'Armenia e Stati membri dell'UE e vigenti alla data della firma del presente accordo.

4.   Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23 allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tenere conto di tali sviluppi.

Articolo 27

Modifiche

1.   Eventuali modifiche al presente accordo possono essere decise congiuntamente dalle parti a seguito di consultazioni tenute in conformità dell'articolo 23. Le modifiche entrano in vigore secondo le disposizioni dell'articolo 30.

2.   Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto.

3.   Su proposta di una parte e conformemente a quanto disposto dal presente articolo, il comitato misto può decidere consensualmente di modificare gli allegati del presente accordo.

4.   Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o di modificare la propria legislazione vigente sul trasporto aereo o su un ambito connesso di cui all'allegato II.

5.   Qualora una delle parti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso di cui all'allegato II, ne informa l'altra parte secondo modalità adeguate e nella misura del possibile. A richiesta di una delle parti, si può procedere ad uno scambio di opinioni in seno al comitato misto.

6.   Ciascuna parte informa regolarmente e tempestivamente l'altra parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione esistente nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso di cui all'allegato II. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il comitato misto procede, entro 60 giorni, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.

7.   Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6, il comitato misto:

a)

adotta una decisione di revisione dell'allegato II al fine di inserirvi, eventualmente su base di reciprocità, le nuove disposizioni legislative o le modifiche in questione;

b)

adotta una decisione avente per effetto di considerare le nuove disposizioni legislative o le modifiche in questione conformi al presente accordo; oppure

c)

raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

Articolo 28

Denuncia

Ciascuna parte può comunicare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di porre fine al presente accordo. Detta comunicazione viene trasmessa contemporaneamente all'ICAO e al segretariato delle Nazioni Unite.

Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo dalle parti prima dello scadere del periodo in questione.

Articolo 29

Registrazione

Il presente accordo e tutte le sue eventuali modifiche sono registrati presso il Consiglio dell'ICAO, conformemente all'articolo 83 della Convenzione, e presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dopo la loro entrata in vigore.

Articolo 30

Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il depositario, il quale notifica il deposito all'altra parte.

2.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

3.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione da parte del depositario alle parti.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, le parti convengono di applicare il presente accordo in via provvisoria, come stabilito al paragrafo 5, in conformità alle loro procedure interne e alla legislazione nazionale applicabili.

5.   L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica alle parti, da parte del depositario, dell'avvenuto deposito:

a)

della notifica da parte dell'Unione europea del completamento delle procedure pertinenti per l'Unione europea e i suoi Stati membri e necessarie in tale ambito; e

b)

dello strumento di ratifica o di approvazione da parte dell'Armenia, come descritto al paragrafo 1.

Articolo 31

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia in bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, Lingue slovacca, slovena, spagnola, svedese e armena, ogni testo facente ugualmente fede.

In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, il Comitato misto decide la lingua del testo da utilizzare.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на петнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú lá déag de mhí na Samhna sa bhliain dhá mhíle fiche agus a haon.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog studenoga godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada piecpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vijftien november tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em quinze de novembro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece noiembrie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, dne petnajstega novembra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den femtonde november år tjugohundratjugoett.

Կատարված՝ Բրյուսելում երկու հազար քսանմեկ թվականի նոյեմբերի տասնհինգին:

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(1)  Il riferimento ai «punti» di questo articolo deve essere interpretato come ad aeroporti di livello internazionale.

(2)  Cfr.: conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003, considerate congiuntamente alla Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di vicinato, approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 14 giugno 2004.

(3)  Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (1), relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU UE L 285 del 16.10.2006, pag. 3) (1 Ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999).

(4)  Repubblica d'Islanda, Regno di Norvegia, Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein.


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.   

Il rispetto da parte dell'Armenia di tutte le prescrizioni regolamentari e normative relative al trasporto aereo di cui all'allegato II , tranne la legislazione relativa alla protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C, è oggetto di una valutazione sotto la responsabilità dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

2.   

Fatto salvo l'articolo 3 , i servizi concordati e le rotte specificate nel presente accordo non includono, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al punto 1, il diritto, per i vettori aerei di entrambe le parti, di esercitare diritti di quinta libertà diversi da quelli già concessi in virtù di accordi bilaterali fra l'Armenia e gli Stati membri dell'Unione europea, anche per i vettori aerei dell'Armenia tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea.

Una volta adottata la decisione di cui al punto 1, i vettori aerei di entrambe le parti sono abilitati a esercitare i diritti di quinta libertà, compresi i vettori aerei dell'Armenia tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea, conformemente all'articolo 3.

3.   

Il rispetto da parte dell'Armenia delle prescrizioni regolamentari e normative relative alla protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C, è oggetto di una valutazione sotto la responsabilità dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel frattempo, l'Armenia applica il documento 30 della Conferenza europea dell'aviazione civile.

4.   

Una volta adottata la decisione di cui al punto 3, la parte confidenziale della legislazione in materia di protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C , è messa a disposizione dell'autorità competente dell'Armenia, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell'UE.

5.   

La transizione graduale dell'Armenia verso la completa applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all'allegato II può essere oggetto di valutazioni periodiche. Le valutazioni sono realizzate dalla Commissione europea in cooperazione con l'Armenia.

6.   

Dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, l'Armenia applica norme sul rilascio delle licenze di esercizio sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, relative al reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o di determinazione della cittadinanza adottate dalle autorità competenti dell'Armenia sono applicate dalle competenti autorità dell'UE una volta ricevuta conferma da parte del comitato misto della completa applicazione da parte dell'Armenia di dette norme sul rilascio delle licenze di esercizio.

7.   

Fatta salva una decisione adottata nell'ambito del comitato misto o in conformità dell'articolo 25, l'aeronavigabilità degli aeromobili immatricolati nel registro dell'Armenia e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare dell'Armenia privi di certificato di omologazione rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato II, parte B, può essere gestita sotto la responsabilità delle autorità competenti dell'Armenia nel rispetto delle prescrizioni nazionali applicabili dell'Armenia fino al 1° gennaio 2023, a condizione che l'aeromobile sia conforme alle norme di sicurezza internazionali stabilite nell'ambito della convenzione. Tali aeromobili non beneficiano di alcun diritto concesso nell'ambito del presente accordo e non operano su rotte in partenza, a destinazione o all'interno dell'Unione europea.


ALLEGATO II

(aggiornato periodicamente)

NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE

Le prescrizioni regolamentari e normative delle disposizioni applicabili degli atti seguenti sono rispettate in conformità del presente accordo salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell'allegato I. Gli eventuali adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nel presente allegato.

A.   ACCESSO AL MERCATO E QUESTIONI CONNESSE

N. 1008/2008

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Disposizioni applicabili: articoli 2, 23, paragrafo 1, 24, e allegato I, nonché capo II in conformità all'allegato I, punto 6, del presente accordo.

N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato dal:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione, del 6 aprile 2010.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8.

N. 2009/12

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11.

N. 96/67

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9, da 11 a 21 e allegato; per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto».

N. 80/2009

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati.

B.   SICUREZZA AEREA

La sicurezza dell'aviazione civile e il regolamento di base dell'AESA

N. 216/2008

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato dal:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009.

Regolamento (CE) n. 1108/2009,

disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 (solo il primo paragrafo) e allegato.

Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013.

Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell'articolo 65, articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, articolo 69, paragrafo 4, allegati da I a VI.

N. 319/2014

Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n 593/2007.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegato.

N. 646/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25.

N. 104/2004

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato.

Operazioni di volo

N. 965/2012

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013;

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014;

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014;

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014;

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione, del 29 gennaio 2015;

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015;

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015;

regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione, dell'11 dicembre 2015;

regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione, del 22 luglio 2016;

regolamento (UE) 2017/363 della Commissione, del 1° marzo 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 bis, allegati da I a VIII.

Personale di volo

N. 1178/2011

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012;

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014;

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014;

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015;

regolamento (UE) 2016/539 della Commissione, del 6 aprile 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a IV.

Inchieste sugli incidenti

N. 996/2010

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, modificato dal:

regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 23, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 19 (abrogato dal regolamento (UE) n. 376/2014)

N. 2012/780

Decisione 2012/780/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5.

Aeronavigabilità iniziale

N. 748/2012

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, del 8 gennaio 2013;

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione del 27 gennaio 2014;

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione, del 30 giugno 2015;

regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, allegato I.

Mantenimento dell'aeronavigabilità

N. 1321/2014

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015;

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015;

regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.

Specifiche di aeronavigabilità supplementari

N. 2015/640

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati.

Aeroporti

N. 139/2014

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a IV.

Operatori di paesi terzi

N. 452/2014

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegati 1 e 2.

Gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

N. 2015/340

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a IV.

N. 2017/373

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati.

Segnalazione di eventi

N. 376/2014

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7; articolo 9, paragrafo 3; articolo 10, paragrafi da 2 a 4; articolo 11, paragrafi 1 e 7; articolo 13, ad esclusione dell'articolo 13 paragrafo 9; articoli da 14 a 16; articolo 21 e allegati da I a III.

N. 2015/1018

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articolo 1 e allegati da I a V.

Ispezioni in materia di standardizzazione

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 26.

Elenco UE della sicurezza aerea dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea

N. 2111/2005

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13, da 15 a 16 e allegato.

N. 473/2006

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C

N. 474/2006

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016.

Disposizioni applicabili: articoli 1 e 2, allegati I e II.

Regole tecniche e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007;

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, articoli 12 e 13, allegati da I a III.

C.   PROTEZIONE DEL TRASPORTO AEREO

N. 300/2008

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15, 18, 21 e allegato.

N. 272/2009

Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010;

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011;

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011;

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 e allegato.

N. 1254/2009

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative, modificato dal:

regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016.

N. 18/2010

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

N. 2015/1998

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione, del 18 dicembre 2015;

regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione, del 12 maggio 2017.

N. 2015/8005

Decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

Decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione, del 15 maggio 2017.

N. 72/2010

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, modificato dal:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione, del 31 marzo 2016.

D.   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), modificato dal:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, 6 e da 9 a 13.

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato dal:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, allegato I.

N. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato dal:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9.

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»), modificato dal:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (*1)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a V.

Prestazioni e tariffazione

N. 390/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete.

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

Funzioni della rete

N. 677/2011

Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione del 12 settembre 2014;

regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegati.

N. 255/2010

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012;

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati.

N. 2011/4130

Decisione C(2011) 4130 definitiva della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del cielo unico europeo

Interoperabilità

N. 1032/2006

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato dal:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V.

N. 1033/2006

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da:

regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010;

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012;

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013;

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegato.

N. 633/2007

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato dal:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.

N. 29/2009

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, modificato dal:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a III

N. 262/2009

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo, modificato dal:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.

N. 73/2010

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, modificato dal:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione del 26 settembre 2014.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati da I a X.

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII.

N. 1207/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014;

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione, del 6 marzo 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a IX.

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione del 10 luglio 2013;

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14, allegati da I a V.

SESAR

N. 219/2007

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008;

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014.

Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1 e 2 e da 5 a 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1 e allegato.

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15.

N. 716/2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.

Spazio aereo

N. 2150/2005

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato.

N. 923/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, modificato da:

regolamento (UE) n. 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015;

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato, appendici comprese.

N. 1332/2011

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo, modificato dal:

regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato.

E.   AMBIENTE E RUMORE

N. 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, modificata dal:

regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008;

direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 maggio 2015.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.

N. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Disposizioni applicabili: articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e articolo 14, paragrafo 2.

N. 2006/93

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II.

N. 598/2014

Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II.

F.   TUTELA DEI CONSUMATORI

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, modificato dal:

regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegato.

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16.

N. 1107/2006

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e II.

G.   ASPETTI SOCIALI

N. 89/391

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, modificata dalla:

direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.

Disposizioni applicabili - solo in quanto applicabili all'aviazione civile: articoli da 1 a 16.

N. 2000/79

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

Disposizioni applicabili: articoli 2 e 3 e allegato.

N. 2003/88

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Disposizioni applicabili - solo in quanto applicabili all'aviazione civile: articoli da 1 a 20, articolo 22 e articolo 23.


(*1)  Regolamento (CE) n. 1070/2009, disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 4.


REGOLAMENTI

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/65


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2103 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2021

che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro consta di una serie di componenti dell’interoperabilità che comportano il trattamento di una quantità considerevole di dati personali sensibili. È importante che le persone i cui dati sono trattati per mezzo di tali componenti possano esercitare in maniera efficace i propri diritti, in qualità di interessati, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (3), dalla direttiva (UE) 2016/680 (4) e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

Per facilitare l’esercizio dei diritti di informazione e di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, il regolamento (UE) 2019/818 prevede l’istituzione di un portale web.

(4)

Tale portale web dovrebbe consentire alle persone i cui dati sono trattati nel rilevatore di identità multiple e che sono state informate della presenza di un collegamento rosso o bianco di estrarre le informazioni di contatto dell’autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

(5)

Per facilitare la comunicazione tra l’utente del portale e l’autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse, il portale web dovrebbe comprendere un modello di posta elettronica disponibile nelle lingue indicate nel presente regolamento. Inoltre dovrebbe prevedere la possibilità di scegliere le lingue da utilizzare per la risposta.

(6)

Per chiarire le rispettive responsabilità in merito al portale web, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità in capo all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), alla Commissione e agli Stati membri per quanto riguarda il portale web.

(7)

Per garantire il funzionamento sicuro e regolare di tale portale web, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme concernenti la sicurezza delle informazioni conservate nel portale. Inoltre è opportuno registrare gli accessi al portale, in modo da prevenire qualsiasi uso improprio.

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata al presente regolamento.

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (6). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(13)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(14)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 31 marzo 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dominio e accesso

1.   Il portale web usa il nome di dominio dell’Unione europea «europa.eu».

2.   La descrizione del portale web è resa disponibile ai fini dell’indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca.

3.   Il portale web è pubblicamente disponibile, oltre che nelle lingue ufficiali degli Stati membri, almeno nelle lingue seguenti: russo, arabo, giapponese, cinese, albanese, bosniaco, macedone, hindi e turco.

4.   Il portale web contiene le informazioni di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2019/818 e uno strumento di ricerca per estrarre le informazioni di contatto dell’autorità competente dello Stato membro responsabile della creazione di un collegamento rosso o bianco a seguito della verifica manuale delle identità diverse. Inoltre il portale web può contenere altre informazioni necessarie per facilitare l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2019/818.

5.   Il portale web è conforme alle norme, agli orientamenti e alle informazioni della Europa Web Guide della Commissione europea, compresi gli orientamenti sull’accessibilità.

6.   Il portale web impedisce che le informazioni di contatto delle autorità siano messe a disposizione dei motori di ricerca e di altri strumenti automatici finalizzati alla raccolta di informazioni di contatto.

Articolo 2

Portatori di interessi e responsabilità

1.   eu-LISA sviluppa il portale web e ne garantisce la gestione tecnica, come indicato all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818, compresi l’hosting, il funzionamento e la manutenzione.

2.   La Commissione fornisce a eu-LISA i contenuti del portale web di cui all’articolo 1, paragrafo 4, nonché le correzioni o gli aggiornamenti eventualmente necessari.

3.   Come indicato all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818, gli Stati membri forniscono tempestivamente a eu-LISA i dettagli di contatto delle autorità competenti a esaminare e rispondere alle richieste di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2019/818, in modo da consentire il caricamento e l’aggiornamento periodici dei contenuti del portale web.

4.   Gli Stati membri indicano a eu-LISA un punto di contatto unico responsabile a fini di riesame e di manutenzione.

5.   eu-LISA provvede al riesame dei dettagli di contatto forniti chiedendo a tutti gli Stati membri di verificare le informazioni disponibili per aggiornarle con eventuali modifiche o aggiunte. Il riesame è effettuato almeno una volta all’anno.

6.   Per quanto concerne il trattamento dei dati nel portale web, le autorità degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2016/680.

7.   Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel portale web, eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 3

Interfaccia utente

1.   Il portale web contiene uno strumento di ricerca che consente agli utenti di inserire il riferimento dell’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all’articolo 34, lettera d), del regolamento (UE) 2019/818 per estrarre le informazioni di contatto di tale autorità.

2.   Dopo aver verificato la validità e la completezza dei dati inseriti, il portale web estrae i dettagli di contatto di tale autorità conformemente all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818.

3.   Il portale web consente all’utente di presentare una richiesta di informazioni utilizzando un modello di posta elettronica tramite modulo web per facilitare la comunicazione con l’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse. Il modello contiene un campo dedicato al numero di identificazione unico di cui all’articolo 34, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818 per consentire all’autorità in questione di estrarre i dettagli del collegamento corretti e le registrazioni corrispondenti.

4.   Il modello di posta elettronica contiene una richiesta di informazioni standardizzata che è disponibile nelle lingue di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Il modello di posta elettronica figura nell’allegato. Il modello di posta elettronica offre anche un’opzione relativa alle lingue da utilizzare per la risposta, contenente almeno due lingue che devono essere scelte da ciascuno Stato membro. La lingua del modello di posta elettronica può essere scelta dall’utente.

5.   Dopo aver inviato il modello di posta elettronica compilato tramite il modulo web, l’utente riceve, a titolo di conferma, un messaggio di posta elettronica automatico contenente i dettagli di contatto dell’autorità cui spetta dare seguito alla richiesta e che consente alla persona di esercitare i diritti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

Articolo 4

Gestione dei contenuti

1.   Il portale web garantisce la separazione tra le pagine del sito che contengono informazioni destinate al pubblico generale e lo strumento di ricerca e le pagine del sito che consentono all’utente di estrarre le informazioni di contatto dell’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

2.   Per permettere a eu-LISA di gestire i contenuti del portale web, quest’ultimo comprende un’interfaccia di amministrazione protetta. Ogni accesso all’interfaccia e ogni modifica effettuata sono registrati in conformità dell’articolo 7.

3.   L’interfaccia di amministrazione accorda a eu-LISA il diritto di aggiungere, modificare o rimuovere contenuti dal portale web. Tale interfaccia non permette in nessun caso a eu-LISA di accedere a dati relativi ai cittadini di paesi terzi conservati nei sistemi di informazione dell’UE.

4.   La soluzione di gestione dei contenuti consta di un sistema di staging in cui tutte le modifiche possono essere preparate, visualizzate e applicate al sistema online in modo da essere pubblicate in un determinato momento. Detto sistema è anche dotato di strumenti volti a facilitare la gestione dei contenuti e visualizzare in anteprima i risultati delle modifiche.

Articolo 5

Considerazioni relative alla sicurezza

1.   Il portale web è progettato e attuato in modo da assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei servizi e la non disconoscibilità delle operazioni, applicando quantomeno i seguenti principi di sicurezza delle applicazioni:

a)

difesa in profondità (meccanismi di sicurezza a più livelli);

b)

modello di sicurezza positiva (definisce le operazioni autorizzate e rifiuta quelle non autorizzate);

c)

fallimento in sicurezza (gestisce gli errori in modo sicuro);

d)

funzionamento con privilegio minimo;

e)

semplicità della sicurezza (evita le architetture complesse laddove un approccio più semplice risulti più rapido e facile);

f)

rilevamento e prevenzione delle intrusioni (registra e gestisce tutte le informazioni pertinenti per la sicurezza) mediante l’applicazione di controlli proattivi sulla protezione delle informazioni contenute nel portale web e dei dettagli di contatto degli Stati membri da attacchi informatici e fughe di informazioni;

g)

diffidenza verso l’infrastruttura (l’applicazione deve autenticare e autorizzare ogni azione da parte di sistemi circostanti);

h)

diffidenza verso i servizi (tutti i sistemi esterni sono considerati inaffidabili);

i)

impostazioni di sicurezza predefinite sicure (gli ambienti del software e dei sistemi operativi devono essere rafforzati nel rispetto delle migliori pratiche e norme dell’industria).

2.   Il portale web è inoltre progettato e attuato in modo da assicurare la disponibilità e l’integrità delle registrazioni.

3.   A fini di sicurezza e di protezione dei dati, il portale web comprende un avviso che informa gli utenti delle regole che disciplinano l’uso del portale stesso e delle conseguenze della comunicazione di informazioni inesatte. L’avviso comprende un modulo di accettazione delle regole che disciplinano l’uso del portale web, che l’utente è tenuto a presentare prima di essere autorizzato a usare il portale web.

L’attuazione tecnica e organizzativa del portale web è conforme al piano di sicurezza, al piano di continuità operativa e al piano di ripristino in caso di disastro di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818.

Articolo 6

Protezione dei dati e diritti dell’interessato

1.   Il portale web è conforme alle norme in materia di protezione dei dati del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680.

2.   Il portale web comprende un’informativa sulla protezione dei dati personali. Essa dovrebbe essere accessibile mediante un collegamento apposito. L’informativa è accessibile anche da ogni pagina del portale web. Essa è formulata in modo chiaro ed esauriente.

Articolo 7

Registrazioni

1.   Fatte salve le registrazioni scritte di cui all’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/818, ogni accesso al portale web è annotato in un registro che contiene le informazioni seguenti:

a)

indirizzo IP del sistema utilizzato dal richiedente;

b)

data e ora della richiesta;

c)

informazioni tecniche sull’ambiente utilizzato per la richiesta, quali il tipo di dispositivo, la versione del sistema operativo, il modello e la versione del browser.

2.   Le informazioni registrate sono impiegate solamente per scopi statistici e per monitorare l’uso del portale web, in modo da prevenire qualsiasi uso improprio.

3.   In caso di accesso all’interfaccia di amministrazione del portale web, oltre ai dati di cui al paragrafo 1 sono registrati i dati seguenti:

a)

identificazione dell’utente che accede all’interfaccia di amministrazione;

b)

azioni intraprese sul portale web (aggiunta, modifica o eliminazione di contenuti).

4.   Durante l’uso del portale web possono essere registrate ulteriori informazioni tecniche in forma anonima per ottimizzare l’utilizzo e le prestazioni del portale, a condizione che dette informazioni non contengano dati personali.

5.   Le informazioni registrate in conformità dei paragrafi 1 e 3 sono conservate per un massimo di due anni.

6.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate nel portale web.

7.   eu-LISA, le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione definiscono i rispettivi elenchi del personale debitamente autorizzato ad accedere alle registrazioni di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate nel portale web.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

Modello di posta elettronica per la richiesta di informazioni

Il modello di posta elettronica è il seguente:

 

A: <autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse, estratta dal portale>

 

DA: <indirizzo di posta elettronica dell’utente>

 

OGGETTO: Richiesta di informazioni in merito al rilevatore di identità multiple [collegamento rosso/collegamento bianco]: <numero di identificazione unico>

Messaggio:

Gentile Signora, egregio Signore,

ho appreso per iscritto, tramite un modulo da me ricevuto, dell’esistenza di possibili discrepanze nelle informazioni personali che mi riguardano.

Tali possibili discrepanze nelle informazioni sulla mia identità hanno portato all’apertura della pratica con riferimento <numero di identificazione unico>.

Gradirei ricevere tutte le informazioni supplementari riguardanti tale pratica entro <data calcolata dal portale> in <lingua (1)> al presente indirizzo di posta elettronica.


(1)  Menu a tendina con opzioni linguistiche decise da ciascuno Stato membro.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/72


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2104 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2021

che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro consta di una serie di componenti dell’interoperabilità che comportano il trattamento di una quantità considerevole di dati personali sensibili. È importante che le persone i cui dati sono trattati per mezzo di tali componenti possano esercitare in maniera efficace i propri diritti, in qualità di interessati, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (3), dalla direttiva (UE) 2016/680 (4) e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

Per facilitare l’esercizio dei diritti di informazione e di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, il regolamento (UE) 2019/817 prevede l’istituzione di un portale web.

(4)

Tale portale web dovrebbe consentire alle persone i cui dati sono trattati nel rilevatore di identità multiple e che sono state informate della presenza di un collegamento rosso o bianco di estrarre le informazioni di contatto dell’autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

(5)

Per facilitare la comunicazione tra l’utente del portale e l’autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse, il portale web dovrebbe comprendere un modello di posta elettronica disponibile nelle lingue indicate nel presente regolamento. Inoltre dovrebbe prevedere la possibilità di scegliere le lingue da utilizzare per la risposta.

(6)

Per chiarire le rispettive responsabilità in merito al portale web, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità in capo all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), alla Commissione e agli Stati membri per quanto riguarda il portale web.

(7)

Per garantire il funzionamento sicuro e regolare di tale portale web, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme concernenti la sicurezza delle informazioni conservate nel portale. Inoltre è opportuno registrare gli accessi al portale, in modo da prevenire qualsiasi uso improprio.

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata al presente regolamento.

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (6). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(13)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(14)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 31 marzo 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dominio e accesso

1.   Il portale web usa il nome di dominio dell’Unione europea «europa.eu».

2.   La descrizione del portale web è resa disponibile ai fini dell’indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca.

3.   Il portale web è pubblicamente disponibile, oltre che nelle lingue ufficiali degli Stati membri, almeno nelle lingue seguenti: russo, arabo, giapponese, cinese, albanese, bosniaco, macedone, hindi e turco.

4.   Il portale web contiene le informazioni di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2019/817 e uno strumento di ricerca per estrarre le informazioni di contatto dell’autorità competente dello Stato membro responsabile della creazione di un collegamento rosso o bianco a seguito della verifica manuale delle identità diverse. Inoltre il portale web può contenere altre informazioni necessarie per facilitare l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2019/817.

5.   Il portale web è conforme alle norme, agli orientamenti e alle informazioni della Europa Web Guide della Commissione europea, compresi gli orientamenti sull’accessibilità.

6.   Il portale web impedisce che le informazioni di contatto delle autorità siano messe a disposizione dei motori di ricerca e di altri strumenti automatici finalizzati alla raccolta di informazioni di contatto.

Articolo 2

Portatori di interessi e responsabilità

1.   eu-LISA sviluppa il portale web e ne garantisce la gestione tecnica, come indicato all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817, compresi l’hosting, il funzionamento e la manutenzione.

2.   La Commissione fornisce a eu-LISA i contenuti del portale web di cui all’articolo 1, paragrafo 4, nonché le correzioni o gli aggiornamenti eventualmente necessari.

3.   Come indicato all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817, gli Stati membri forniscono tempestivamente a eu-LISA i dettagli di contatto delle autorità competenti a esaminare e rispondere alle richieste di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2019/817, in modo da consentire il caricamento e l’aggiornamento periodici dei contenuti del portale web.

4.   Gli Stati membri indicano a eu-LISA un punto di contatto unico responsabile a fini di riesame e di manutenzione.

5.   eu-LISA provvede al riesame dei dettagli di contatto forniti chiedendo a tutti gli Stati membri di verificare le informazioni disponibili per aggiornarle con eventuali modifiche o aggiunte. Il riesame è effettuato almeno una volta all’anno.

6.   Per quanto concerne il trattamento dei dati nel portale web, le autorità degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2016/680.

7.   Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel portale web, eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 3

Interfaccia utente

1.   Il portale web contiene uno strumento di ricerca che consente agli utenti di inserire il riferimento dell’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all’articolo 34, lettera d), del regolamento (UE) 2019/817 per estrarre le informazioni di contatto di tale autorità.

2.   Dopo aver verificato la validità e la completezza dei dati inseriti, il portale web estrae i dettagli di contatto di tale autorità conformemente all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817.

3.   Il portale web consente all’utente di presentare una richiesta di informazioni utilizzando un modello di posta elettronica tramite modulo web per facilitare la comunicazione con l’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse. Il modello contiene un campo dedicato al numero di identificazione unico di cui all’articolo 34, lettera c), del regolamento (UE) 2019/817 per consentire all’autorità in questione di estrarre i dettagli del collegamento corretti e le registrazioni corrispondenti.

4.   Il modello di posta elettronica contiene una richiesta di informazioni standardizzata che è disponibile nelle lingue di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Il modello di posta elettronica figura nell’allegato. Il modello di posta elettronica offre anche un’opzione relativa alle lingue da utilizzare per la risposta, comprendente almeno due lingue scelte da ciascuno Stato membro. La lingua del modello di posta elettronica può essere scelta dall’utente.

5.   Dopo aver inviato il modello di posta elettronica compilato tramite il modulo web, l’utente riceve, a titolo di conferma, un messaggio di posta elettronica automatico contenente i dettagli di contatto dell’autorità cui spetta dare seguito alla richiesta, e che consente alla persona di esercitare i diritti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

Articolo 4

Gestione dei contenuti

1.   Il portale web garantisce la separazione tra le pagine del sito che contengono informazioni destinate al pubblico generale e lo strumento di ricerca e le pagine del sito che consentono all’utente di estrarre le informazioni di contatto dell’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

2.   Per permettere a eu-LISA di gestire i contenuti del portale web, quest’ultimo comprende un’interfaccia di amministrazione protetta. Ogni accesso all’interfaccia e ogni modifica effettuata sono registrati in conformità dell’articolo 7.

3.   L’interfaccia di amministrazione accorda a eu-LISA il diritto di aggiungere, modificare o rimuovere contenuti dal portale web. Tale interfaccia non permette in nessun caso a eu-LISA di accedere a dati relativi ai cittadini di paesi terzi conservati nei sistemi di informazione dell’UE.

4.   La soluzione di gestione dei contenuti consta di un sistema di staging in cui tutte le modifiche possono essere preparate, visualizzate e applicate al sistema online in modo da essere pubblicate in un determinato momento. Detto sistema è anche dotato di strumenti volti a facilitare la gestione dei contenuti e visualizzare in anteprima i risultati delle modifiche.

Articolo 5

Considerazioni relative alla sicurezza

1.   Il portale web è progettato e attuato in modo da assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei servizi e la non disconoscibilità delle operazioni applicando quantomeno i seguenti principi di sicurezza delle applicazioni:

a)

difesa in profondità (meccanismi di sicurezza a più livelli);

b)

modello di sicurezza positiva (definisce le operazioni autorizzate e rifiuta quelle non autorizzate);

c)

fallimento in sicurezza (gestisce gli errori in modo sicuro);

d)

funzionamento con privilegio minimo;

e)

semplicità della sicurezza (evita le architetture complesse laddove un approccio più semplice risulti più rapido e facile);

f)

rilevamento e prevenzione delle intrusioni (registra e gestisce tutte le informazioni pertinenti per la sicurezza) mediante l’applicazione di controlli proattivi sulla protezione delle informazioni contenute nel portale web e dei dettagli di contatto degli Stati membri da attacchi informatici e fughe di informazioni;

g)

diffidenza verso l’infrastruttura (l’applicazione deve autenticare e autorizzare ogni azione da parte di sistemi circostanti);

h)

diffidenza verso i servizi (tutti i sistemi esterni sono considerati inaffidabili);

i)

impostazioni di sicurezza predefinite sicure (gli ambienti del software e dei sistemi operativi devono essere rafforzati nel rispetto delle migliori pratiche e norme dell’industria).

2.   Il portale web è inoltre progettato e attuato in modo da assicurare la disponibilità e l’integrità delle registrazioni.

3.   A fini di sicurezza e di protezione dei dati, il portale web comprende un avviso che informa gli utenti delle regole che disciplinano l’uso del portale stesso e delle conseguenze della comunicazione di informazioni inesatte. L’avviso comprende un modulo di accettazione delle regole che disciplinano l’uso del portale web, che l’utente è tenuto a presentare prima di essere autorizzato a usare il portale web.

L’attuazione tecnica e organizzativa del portale web è conforme al piano di sicurezza, al piano di continuità operativa e al piano di ripristino in caso di disastro di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817.

Articolo 6

Protezione dei dati e diritti dell’interessato

1.   Il portale web è conforme alle norme in materia di protezione dei dati del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680.

2.   Il portale web comprende un’informativa sulla protezione dei dati personali. Essa dovrebbe essere accessibile mediante un collegamento apposito. L’informativa è accessibile anche da ogni pagina del portale web. Essa è formulata in modo chiaro ed esauriente.

Articolo 7

Registrazioni

1.   Fatte salve le registrazioni scritte di cui all’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/817, ogni accesso al portale web è annotato in un registro che contiene le informazioni seguenti:

a)

indirizzo IP del sistema utilizzato dal richiedente;

b)

data e ora della richiesta;

c)

informazioni tecniche sull’ambiente utilizzato per la richiesta, quali il tipo di dispositivo, la versione del sistema operativo, il modello e la versione del browser.

2.   Le informazioni registrate sono impiegate solamente per scopi statistici e per monitorare l’uso del portale web, in modo da prevenire qualsiasi uso improprio.

3.   In caso di accesso all’interfaccia di amministrazione del portale web, oltre ai dati di cui al paragrafo 1 sono registrati i dati seguenti:

a)

identificazione dell’utente che accede all’interfaccia di amministrazione;

b)

azioni intraprese sul portale web (aggiunta, modifica o eliminazione di contenuti).

4.   Durante l’uso del portale web possono essere registrate ulteriori informazioni tecniche in forma anonima per ottimizzare l’utilizzo e le prestazioni del portale, a condizione che dette informazioni non contengano dati personali.

5.   Le informazioni registrate in conformità dei paragrafi 1 e 3 sono conservate per un massimo di due anni.

6.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate nel portale web.

7.   eu-LISA, le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione definiscono i rispettivi elenchi del personale debitamente autorizzato ad accedere alle registrazioni di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate nel portale web.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

(2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

Modello di posta elettronica per la richiesta di informazioni

Il modello di posta elettronica è il seguente:

A: <autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse, estratta dal portale>

DA: <indirizzo di posta elettronica dell’utente>

OGGETTO: Richiesta di informazioni in merito al rilevatore di identità multiple [collegamento rosso/collegamento bianco]: <numero di identificazione unico>

Messaggio:

Gentile Signora, egregio Signore,

ho appreso per iscritto, tramite un modulo da me ricevuto, dell’esistenza di possibili discrepanze nelle informazioni personali che mi riguardano.

Tali possibili discrepanze nelle informazioni sulla mia identità hanno portato all’apertura della pratica con riferimento <numero di identificazione unico>.

Gradirei ricevere tutte le informazioni supplementari riguardanti tale pratica entro <data calcolata dal portale> in <lingua (1)> al presente indirizzo di posta elettronica.


(1)  Menu a tendina con opzioni linguistiche decise da ciascuno Stato membro.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/79


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2105 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. È uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti socioeconomici negativi della crisi COVID-19 nell’Unione.

(2)

Il dispositivo sostiene la ripresa economica e sociale e contribuisce, tra l’altro, a combattere la povertà e le disuguaglianze, ad affrontare il problema della disoccupazione, a creare posti di lavoro stabili e di qualità, a migliorare la capacità di assistenza sanitaria e a migliorare le politiche per la prossima generazione, anche in materia di istruzione e formazione.

(3)

Il dispositivo sosterrà in particolare gli Stati membri nell’attuazione di misure allineate al pilastro europeo dei diritti sociali e alle iniziative dell’Unione in tema di occupazione, istruzione, sanità e politica sociale, ossia: piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2) e raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (3); comunicazione sul sostegno all’occupazione giovanile (4) e raccomandazione relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (5); raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (6); raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (7); strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (8); agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (9); spazio europeo dell’istruzione (10) e piano d’azione per l’istruzione digitale (11); piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025 (12); quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom (13); strategia per la parità di genere 2020-2025 (14); strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (15); comunicazione «Costruire un’Unione europea della salute» (16); strategia farmaceutica per l’Europa (17); piano europeo di lotta contro il cancro (18).

(4)

In questo contesto è importante la capacità di presentare una rendicontazione sulle riforme e gli investimenti a connotazione sociale finanziati dal dispositivo. A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, alla Commissione è chiesto di definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell’ambito del dispositivo.

(5)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio deve informare sulle spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all’articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all’infanzia e alla gioventù.

(6)

La metodologia dovrebbe articolarsi in due fasi: in primo luogo è opportuno che la Commissione, se necessario in consultazione con lo Stato membro interessato, assegni ciascuna riforma e ciascun investimento a connotazione eminentemente sociale previsti nel piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro a una delle nove aree di intervento in materia sociale ricomprese nelle quattro categorie sociali più generali enumerate nell’allegato; in secondo luogo è opportuno contrassegnare ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù nonché alla parità di genere - aspetto messo in risalto dal regolamento (UE) 2021/241; risulterebbe così possibile una rendicontazione specifica della spesa diretta, rispettivamente, a infanzia e gioventù e alla parità di genere.

(7)

Poiché è auspicabile che la metodologia relativa alla spesa sociale sia operativa entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione della metodologia

1.   La metodologia per la rendicontazione della spesa sociale nell’ambito del dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere, si basa sulle stime della spesa indicate nei piani per la ripresa e la resilienza approvati e sulle fasi illustrate ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le riforme e gli investimenti a connotazione eminentemente sociale sono assegnati a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate nell’allegato. Ciascuna area di intervento in materia sociale è ricompresa in una categoria sociale più generale. Ciascuna riforma o ciascun investimento può essere assegnato a un’unica area di intervento in materia sociale e, quindi, ricompreso in un’unica categoria sociale.

3.   A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell’ambito del dispositivo.

4.   A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell’ambito del dispositivo.

5.   L’allegato enumera le aree di intervento in materia sociale e le categorie sociali e prevede i contrassegni atti a distinguere le misure di carattere sociale dirette in particolare a infanzia e gioventù e alla parità di genere, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6.   La Commissione applica la metodologia illustrata nel presente articolo per la relazione annuale prevista all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, al fine d’informare sulla spesa sociale finanziata dal dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(2)  COM(2021) 102 final del 4.3.2021.

(3)  Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 del l'8.3.2021, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final dell’1.7.2020).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

(6)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(7)  In attesa di adozione da parte del Consiglio (COM(2021) 137 final del 24.3.2021).

(8)  COM(2021) 101 final del 3.3.2021.

(9)  COM(2020) 274 final dell’1.7.2020.

(10)  Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso lo spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.12.2021, pag. 1).

(11)  COM(2020) 624 final del 30.9.2020.

(12)  COM(2020) 565 final del 18.9.2020.

(13)  COM(2020) 620 final del 7.10.2020.

(14)  COM(2020) 152 final del 5.3.2020.

(15)  COM(2020) 698 final del 12.11.2020.

(16)  COM(2020) 724 final dell’11.11.2020.

(17)  COM(2020) 761 final del 25.11.2020.

(18)  COM(2021) 44 final del 3.2.2021.


ALLEGATO

Metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere

1.   

La Commissione assegna ciascuna misura a connotazione eminentemente sociale esclusivamente a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate qui di seguito:

Nove aree di intervento nelle quattro grandi categorie sociali

Categoria sociale «Occupazione e competenze»

1.

Educazione degli adulti, compresa istruzione e formazione professionale continua; riconoscimento e convalida delle competenze

2.

Sostegno all’occupazione e creazione di posti di lavoro, compresi incentivi all’assunzione e alla transizione occupazionale e sostegno del lavoro autonomo

3.

Ammodernamento delle istituzioni del mercato del lavoro, compresi infrastrutture, servizi per l’impiego, sistemi di previsione del fabbisogno di competenze, ispettorati del lavoro; tutela e organizzazione dell’occupazione; dialogo sociale e meccanismi di determinazione dei salari; adeguamento dei luoghi di lavoro

Categoria sociale «Istruzione e cura dell’infanzia»

4.

Educazione e cura nella prima infanzia: accessibilità, accessibilità economica, qualità e inclusività, comprese digitalizzazione e infrastrutture

5.

Istruzione generale, professionale e superiore: accessibilità, accessibilità economica, qualità e inclusività, comprese digitalizzazione e infrastrutture

Categoria sociale «Sanità e assistenza a lungo termine»

6.

Assistenza sanitaria: resilienza, sostenibilità, adeguatezza, disponibilità, accessibilità, accessibilità economica e qualità, comprese digitalizzazione e infrastrutture

7.

Assistenza a lungo termine: resilienza, sostenibilità, adeguatezza, disponibilità, accessibilità, accessibilità economica e qualità, comprese digitalizzazione e infrastrutture

Categoria sociale «Politiche sociali»

8.

Edilizia popolare e altre infrastrutture sociali

9.

Protezione sociale, compresi servizi sociali e integrazione dei gruppi vulnerabili

2.   

La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell’ambito del dispositivo.

3.   

La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell’ambito del dispositivo.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/83


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2106 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo è uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, l’attuazione del dispositivo deve essere monitorata e valutata mediante indicatori comuni. Tali indicatori comuni devono essere utilizzati per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito agli indicatori comuni.

(3)

A norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/241, il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo assume la forma di un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («il quadro di valutazione»). Il quadro di valutazione deve illustrare i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri che costituiscono l’ambito di applicazione del dispositivo di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento e in relazione agli indicatori comuni. Il quadro di valutazione deve essere messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet e deve essere aggiornato due volte l’anno.

(4)

Gli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/241 sono strettamente correlati, in quanto gli indicatori comuni costituiranno una parte significativa del contenuto del quadro di valutazione, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Al fine di garantire la coerenza tra disposizioni che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, facilitare una visione organica degli obblighi di comunicazione per gli Stati membri e facilitare l’applicazione di tale regolamento, è necessario includere le disposizioni che integrano tali articoli in un unico regolamento delegato.

(5)

Il quadro di valutazione mira a fornire in modo trasparente informazioni sintetiche sui progressi compiuti nell’attuazione del dispositivo e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza approvati mediante le corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio. Esso funge da base per il dialogo con il Parlamento europeo sulla ripresa e la resilienza di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/241.

(6)

A norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri riferiscono due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza e in merito agli indicatori comuni. Affinché il quadro di valutazione sia aggiornato con gli ultimi dati disponibili e secondo lo stesso calendario per tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo parità di trattamento, la comunicazione dovrebbe avvenire contemporaneamente per tutti gli Stati membri, in linea con il calendario del semestre europeo.

(7)

L’elenco degli indicatori comuni di cui all’allegato è concepito per coprire tutti i piani per la ripresa e la resilienza, ma la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro su uno specifico indicatore comune è pertinente solo nella misura in cui il piano contiene misure ad esso corrispondenti. La non pertinenza di un indicatore comune per un determinato piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere discussa tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Dato che ciascun indicatore comune è di norma pertinente per un’ampia maggioranza di Stati membri, ci si attende che i singoli Stati membri riferiscano sulla maggior parte degli indicatori.

(8)

Gli indicatori comuni dovrebbero essere definiti con un livello di dettaglio sufficiente a garantire che i dati raccolti dagli Stati membri siano comparabili e possano essere aggregati per illustrare l’attuazione del dispositivo a livello dell’Unione. Se illustrati a livello di singoli Stati membri, gli indicatori comuni dovrebbero essere presentati in termini relativi, basandosi anche sui dati di Eurostat, per evitare confronti fuorvianti tra gli Stati membri a causa della diversa portata o della diversa natura dei piani per la ripresa e la resilienza.

(9)

A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione e gli Stati membri interessati devono promuovere le sinergie e assicurare un efficace coordinamento tra il dispositivo e altri programmi e strumenti dell’Unione. È pertanto opportuno che gli indicatori comuni inclusi nel quadro di valutazione siano, per quanto possibile, coerenti con quelli utilizzati per altri fondi dell’Unione.

(10)

A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, il monitoraggio dell’attuazione deve essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito del dispositivo. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione dovrebbe pertanto garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione andrebbero imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

(11)

I restanti elementi del quadro di valutazione dovrebbero essere compilati dalla Commissione sulla base di informazioni raccolte durante il processo di monitoraggio dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e del dispositivo. Ciò dovrebbe garantire la comparabilità dei dati.

(12)

Dal momento che il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ed elenco degli indicatori comuni

Il quadro di valutazione illustra i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ciascuno dei sei pilastri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, da misurare in particolare sulla base dei seguenti elementi:

a)

il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, che riflettono l’attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, elencando i traguardi e gli obiettivi che sono stati conseguiti in modo soddisfacente, conteggiandone il numero e indicandone la percentuale rispetto al numero totale dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in tali decisioni di esecuzione del Consiglio. In tale contesto si può anche comunicare in che modo il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi contribuisce all’attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

b)

la spesa finanziata dal dispositivo, anche nell’ambito di ciascuno dei pilastri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, che include la spesa sociale secondo la metodologia definita nel regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione (2), sulla base della ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati;

c)

lo stato di avanzamento di ciascun piano per la ripresa e la resilienza;

d)

i progressi nell’erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti;

e)

le analisi tematiche delle misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza ed esempi che illustrano i progressi dell’attuazione nell’ambito dei sei pilastri;

f)

gli indicatori comuni, che figurano nell’allegato, da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Articolo 2

Comunicazione

1.   Affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l’anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.

2.   La comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza ha luogo ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l’inizio di ottobre, rispettivamente entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso.

3.   La comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Elenco degli indicatori comuni

Gli indicatori comuni rispecchieranno i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del dispositivo nell’ambito delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Una misura può contribuire a diversi indicatori comuni. Qualora il piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro non contenga nessuna misura che contribuisca a qualcuno dei seguenti indicatori, lo Stato membro in questione discute con la Commissione per decidere se riferire sull’indicatore come «non applicabile».

Numero

Indicatore comune relativo al sostegno RRF

Pilastri RRF

Spiegazione

Unità di misura

1

Risparmi sul consumo annuo di energia primaria

Pilastro 1

Pilastro 3

Riduzione complessiva del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell’ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell’intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l’anno successivo all’intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia). Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria è documentato sulla base di audit energetici in linea con l’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sull’efficienza energetica) o altre specifiche tecniche pertinenti.

Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale, ad esempio nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’ambiente e dei trasporti. Tra gli esempi figurano l’edilizia per la pubblica amministrazione, scuole, ospedali ecc.

MWh/anno

2

Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile

Pilastro 1

Pilastro 3

Capacità supplementare installata per l’energia rinnovabile grazie al sostegno fornito dalle misure nell’ambito del dispositivo e che è operativa (ossia collegata alla rete, se del caso, e pienamente pronta a produrre energia o già attiva nella produzione di energia). La capacità di produzione è definita come la «capacità elettrica massima netta» quale definita da Eurostat (3).

Per energia rinnovabile si intende l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas [cfr. direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)]. L’indicatore comprende anche la capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, generata con il sostegno di misure nell’ambito del dispositivo. L’ indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) capacità di produzione di energia rinnovabile e ii) capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.

MW

3

Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)

Pilastro 1

Pilastro 3

Numero di punti di ricarica/rifornimento (nuovi o modernizzati) per veicoli puliti, sostenuti da misure nell’ambito del dispositivo.

Per punto di ricarica si intende un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta; per punto di rifornimento si intende un impianto di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo mediante un’installazione fissa o mobile.

Rientrano nella definizione di combustibili alternativi i combustibili o le fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti e che sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 (5).

L’indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) punti ricarica e ii) punti di rifornimento. Tra questi ultimi, iii) i punti di rifornimento di idrogeno sono comunicati separatamente.

Punti di ricarica/rifornimento

4

Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

Pilastro 1

Pilastro 4

Popolazione che vive in zone in cui le infrastrutture di protezione (comprese le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici) vengono costruite o significativamente migliorate grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo, al fine di ridurre la vulnerabilità alle inondazioni, agli incendi boschivi e ad altri rischi naturali connessi al clima (tempeste, siccità, ondate di calore). L’indicatore tiene conto delle misure di protezione che sono chiaramente ubicate in zone ad alto rischio e volte a rispondere direttamente ai rischi specifici, e non di misure più generali attuate a livello nazionale o regionale. Per le inondazioni, l’indicatore conteggia la popolazione residente a rischio.

Persone

5

Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità

Pilastro 2

Pilastro 4

Numero totale di abitazioni con accesso a reti ad altissima capacità secondo la definizione contenuta negli orientamenti del BEREC sulle reti ad altissima capacità [BoR (20) 165 (6)] che, prima del sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo, avevano accesso solo a connessioni più lente o non disponevano di alcun accesso a Internet. Sono presi in considerazione anche la copertura della rete 5G e i potenziamenti ad una velocità di gigabit. Il potenziamento dell’accesso a Internet deve essere una conseguenza diretta del sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. L’indicatore misura le abitazioni che possono beneficiare dell’accesso e non l’effettivo utilizzo.

Per abitazione si intende l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l’anno (7) [cfr. Commissione (Eurostat)].

L’indicatore non conteggia le abitazioni collettive quali ospedali, case per anziani, residenze, carceri, caserme militari, istituzioni religiose, pensioni, ostelli per lavoratori ecc.

Abitazioni

6

Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali

Pilastro 2

Pilastro 3

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno, fornito da misure nell’ambito del dispositivo, per lo sviluppo o l’adozione di servizi, prodotti e processi basati su tecnologie digitali nuovi o significativamente aggiornati. Sono incluse tecnologie digitali avanzate quali l’automazione, l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, la blockchain, le infrastrutture di cloud ed edge e gli spazi di dati, il calcolo quantistico e ad alte prestazioni. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. Le informazioni sono pertanto raccolte separatamente per i) le imprese beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali e ii) le imprese beneficiarie di un sostegno per l’adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi. Devono inoltre essere raccolte in base alle dimensioni delle imprese.

Ogni impresa è conteggiata una sola volta, indipendentemente dal numero di volte in cui riceve sostegno per la digitalizzazione fornito da misure nell’ambito del dispositivo.

La classificazione delle imprese e la disaggregazione in base alle loro dimensioni sono determinate in base alla definizione adottata per l’indicatore 9.

Imprese

7

Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Pilastro 2

Pilastro 5

Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. L’indicatore ha un valore di base pari a 0 solo se il servizio, il prodotto o il processo digitale è nuovo. Per utenti si intendono i clienti dei servizi e dei prodotti pubblici recentemente sviluppati o aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo, nonché il personale dell’ente pubblico che utilizza i processi digitali recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito dello strumento. Se non è possibile identificare i singoli utenti, il fatto di conteggiare più volte lo stesso cliente che utilizza un servizio online non è considerato un doppio conteggio.

Utenti/anno

8

Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

Pilastro 3

Numero di ricercatori che, nella loro linea di attività, si avvalgono direttamente del centro di ricerca pubblico o privato o delle apparecchiature cui è concesso un sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. L’indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) annuali, calcolati secondo la metodologia indicata nel Manuale di Frascati dell’OCSE del 2015.

Il sostegno deve migliorare il centro di ricerca o la qualità delle apparecchiature di ricerca. Sono escluse le sostituzioni senza aumento della qualità, così come la manutenzione.

Non sono conteggiati né i posti vacanti di R&S né il personale di supporto per le attività di R&S (ossia l’organico che non partecipa direttamente alle attività di R&S).

L’equivalente a tempo pieno annuale del personale addetto alle attività di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente dedicate ad attività di R&S nel corso di un anno solare e il numero totale di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione, una persona non può effettuare più di un ETP in attività di R&S su base semestrale. Il numero di ore convenzionalmente lavorate è determinato sulla base delle ore lavorative normative/statutarie. Una persona a tempo pieno deve essere identificata con riferimento al suo stato occupazionale, al tipo di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale) e al suo livello di impegno in attività di R&S (cfr. Manuale di Frascati dell’OCSE del 2015, capitolo 5.3).

L’indicatore è disaggregato per genere (8).

Equivalente a tempo pieno annuale

9

Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui piccole imprese, comprese le microimprese, medie e grandi imprese)

Pilastro 3

L’indicatore conteggia tutte le imprese che ricevono sostegno in denaro o in natura da misure nell’ambito del dispositivo.

Per impresa si intende la più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti, e che esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. Le unità giuridiche comprendono le persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dagli individui o dalle istituzioni che le possiedono o ne sono membri, come le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società di capitali ecc. Le unità giuridiche comprendono anche le persone fisiche che esercitano un’attività economica come indipendenti, quali i proprietari e i gestori di negozi o officine, gli avvocati o gli artigiani lavoratori autonomi [Commissione (Eurostat), sulla base del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15.3.1993, sezione III A].

L’indicatore è rilevato e comunicato in base alle dimensioni dell’impresa. Ai fini di questo indicatore, le imprese sono definite come organizzazioni a scopo di lucro che producono beni e servizi per soddisfare le esigenze del mercato.

Classificazione delle imprese:

piccole imprese, comprese le microimprese (0-49 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo ≤ 10 milioni di EUR o bilancio ≤ 10 milioni di EUR);

medie imprese (50-249 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 10 milioni di EUR e ≤ 50 milioni di EUR o bilancio > 10 milioni di EUR e ≤ 43 milioni di EUR);

grandi imprese (> 250 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 50 milioni di EUR o bilancio > 43 milioni di EUR).

In caso di superamento di una delle due soglie (lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo/bilancio), le imprese sono classificate nella categoria superiore

[Commissione (Eurostat) sulla base dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9), articoli 2 e 3].

Le dimensioni dell’impresa beneficiaria sono misurate all’inizio del sostegno.

Imprese

10

Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione

Pilastro 2

Pilastro 4

Pilastro 6

L’indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l’impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell’ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali (10). L’indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere (11) ed età (12).

I partecipanti sono conteggiati all’inizio della loro partecipazione all’attività di istruzione o formazione.

Persone

11

Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro

Pilastro 3

Pilastro 4

Persone disoccupate (13) o inattive (14) che hanno ricevuto sostegno da misure nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che hanno un lavoro, anche autonomo, o che erano inattive quando hanno ricevuto il sostegno e hanno iniziato a cercare un lavoro immediatamente dopo aver ricevuto tale sostegno.

L’indicatore è disaggregato per genere (15) ed età (16).

Per «persona che cerca un lavoro» si intende una persona abitualmente senza lavoro, disponibile a lavorare e attivamente in cerca di lavoro, secondo la definizione di «disoccupato».

Le persone che si sono recentemente iscritte presso i servizi pubblici per l’impiego come persone in cerca di lavoro sono sempre conteggiate, anche se non sono immediatamente disponibili a lavorare.

Persone

12

Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

Pilastro 4

Pilastro 5

Il numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell’arco di un anno da una struttura di assistenza sanitaria nuova o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo.

La modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica, la manutenzione e le riparazioni. Le strutture di assistenza sanitaria comprendono ospedali, cliniche, centri di assistenza ambulatoriale, centri di assistenza specializzati ecc.

Persone/anno

13

Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate

Pilastro 4

Pilastro 6

Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l’istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-6) generati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. La capacità delle classi è calcolata conformemente alla normativa nazionale, ma non comprende gli insegnanti, i genitori, il personale ausiliario o qualsiasi altra persona che sia anch’essa autorizzata a utilizzare le strutture.

Per strutture per l’istruzione e la cura della prima infanzia quali asili nido e scuole materne si intendono quelle destinate ai bambini dalla nascita all’inizio dell’istruzione primaria (ISCED 0). Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l’istruzione superiore (ISCED 5-6). Rientrano nell’indicatore le strutture per l’infanzia o le strutture scolastiche recentemente costruite o modernizzate (ad esempio per migliorare gli standard di igiene e sicurezza); la modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.

Persone

14

Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno

Pilastro 6

Il numero di partecipanti di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono un sostegno in denaro o in natura da misure nell’ambito del dispositivo.

L’indicatore è disaggregato per genere (17).

Persone


(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315, 14.11.2012, p. 1).

(3)  La massima potenza elettrica attiva che può essere fornita in modo continuativo al punto di uscita, supponendo che l’intero impianto sia in funzione (previa deduzione dell’energia fornita ai dispositivi ausiliari della centrale e tenendo conto delle perdite nei trasformatori considerati parte integrante della centrale).

(4)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(5)  In particolare, l’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, che stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

(6)  L’articolo 2, punto 2, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) definisce attualmente una «rete ad altissima capacità» come «una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione».

(7)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Dwelling

(8)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  In linea con l’allegato VII del regolamento RRF che riporta la marcatura digitale nell’ambito del dispositivo, la formazione in materia di competenze digitali deve essere intesa ai sensi del campo di intervento 108 (Sostegno allo sviluppo di competenze digitali), che recita: «Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.»

(11)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

(12)  0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

(13)  I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati registrati secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri. Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy (LMP) statistics – Methodology 2018, paragrafo 18.

(14)  Si definiscono «inattivi» coloro che non fanno attualmente parte della forza lavoro (nel senso che non sono lavoratori né disoccupati secondo le definizioni fornite). Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy statistics – Methodology 2018, paragrafo 20.

(15)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

(16)  0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

(17)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/92


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2107 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2021

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il 17 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Kirkham, Fylde, Lancashire in Inghilterra, ed è stato confermato il 17 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il 19 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire in Inghilterra, ed è stato confermato il 19 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Il 20 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole in Inghilterra, ed è stato confermato il 19 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(9)

Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.22 sono inserite le seguenti zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25:

«GB Regno Unito

GB-2.23

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

17.11.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

17.11.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

17.11.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

17.11.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

17.11.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

17.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

17.11.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

17.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021»;

 

b)

nella parte 2, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.22 sono inserite le seguenti descrizioni delle zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25:

«Regno Unito

GB-2.23

In prossimità di Kirkham, Fylde, Lancashire in Inghilterra:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.79 e W2.84

GB-2.24

In prossimità di Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole in Inghilterra:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.73 e W1.82

GB-2.25

In prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire in Inghilterra:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.86 e W1.52»;

2)

nell’allegato XIV, nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.22 sono inserite le seguenti zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25:

«GB Regno Unito

GB-2.23

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

17.11.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

17.11.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

19.11.2021».

 


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/97


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2108 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2021

recante la trecentoventitreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 23 novembre 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

1.

«Emraan Ali (alias incerto: Abu Jihad TNT). Data di nascita: a) 4.7.1967. Luogo di nascita: a) Rio Claro, Trinidad e Tobago. Nazionalità: a) Trinidad e Tobago; b) Stati Uniti d'America. n. passaporto: a) TB162181 (passaporto di Trinidad e Tobago rilasciato il 27.1.2015 e scaduto il 26.1.2020); b) 420985453 (passaporto degli Stati Uniti d'America scaduto il 6.2.2017). Numero di identificazione nazionale: 19670704052 (numero di identificazione di Trinidad e Tobago). Indirizzo: a) Stati Uniti d'America (in stato di detenzione, centro di detenzione federale di Miami, numero di registro: 10423-509); b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (localizzazione precedente 2008-marzo 2015); c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinidad (localizzazione precedente, 2003 circa); d) Stati Uniti d'America (localizzazione precedente gennaio 1991-2008). Altre informazioni: a) alto esponente dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Ha reclutato per l'ISIL e formato persone a commettere atti terroristici attraverso video online. b) Descrizione fisica: altezza: 176 cm; peso: 73 kg; corporatura: media; colore degli occhi: marroni; capelli: neri/calvo; carnagione: scura; c) parla inglese. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.11.2021).».


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/99


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2109 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 per quanto riguarda modifiche amministrative relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e l’articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 maggio 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 (2), la Commissione ha rilasciato alla società Agrobiothers Laboratoire un’autorizzazione dell’Unione recante il numero EU-0021035-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE».

(2)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (3), l’8 settembre 2020 Agrobiothers Laboratoire ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») una notifica in merito alle modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» di cui al titolo 1, sezione 1, dell’allegato di tale regolamento.

(3)

Agrobiothers Laboratoire ha proposto di modificare il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE», di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 aggiungendo le denominazioni commerciali nelle informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 1. La notifica è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DR061688-14.

(4)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 12 ottobre 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) in merito alle modifiche proposte. Nel parere si conclude che le modifiche dell’autorizzazione esistente richieste dal titolare dell’autorizzazione rientrano nella categoria di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, dopo l’attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all’articolo 19 di detto regolamento sono ancora soddisfatte. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, nella stessa data l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.

(5)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene quindi opportuno modificare l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE».

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 della Commissione, del 26 maggio 2020, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).

(4)  Parere dell’ECHA del 9 ottobre 2020 sulla modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE», https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion_for_ua-admin_change_bc-dr061688-14_en.pdf/90bc7c1f-ed8e-a127-982c-4f08b3af513f.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

INSECTICIDES FOR HOME USE

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

Numero di autorizzazione: EU-0021035-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0021035-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

INSECTICIDES FOR HOME USE

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Agrobiothers Laboratoire

Indirizzo

ZI Route des Platières, 71290 CUISERY, Francia

Numero di autorizzazione

EU-0021035-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0021035-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

16 giugno 2020

Data di scadenza dell’autorizzazione

31 maggio 2030

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Agrobiothers Laboratoire

Indirizzo del fabbricante

ZI Route des Platières, 71290 CUISERY Francia

Ubicazione dei siti produttivi

AF3 16 rue de l’Oberwald, 68360 Soultz Francia

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)

Nome del fabbricante

Tagros Chemicals India Ltd. (Articolo95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)

Indirizzo del fabbricante

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal’s road Egmore, 600008 Chennai India

Ubicazione dei siti produttivi

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore, 607 005 Tamilnadu India


Principio attivo

S-metoprene

Nome del fabbricante

Babolna bio Ltd.

Indirizzo del fabbricante

Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Ungheria

Ubicazione dei siti produttivi

Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Ungheria

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Permetrina

 

Principio attivo

52645-53-1

258-067-9

0,177

0,177

S-metoprene

 

Principio attivo

65733-16-6

 

0,00225

0,00225

Propan-2-olo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,33475

3,33475

n-butano

n-butano

Sostanza non attiva

106-97-8

203-448-7

63,458

63,458

propano

propano

Sostanza non attiva

74-98-6

200-827-9

16,271

16,271

isobutano

isobutano

Sostanza non attiva

75-28-5

200-857-2

4,068

4,068

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AE - Generatore di Aerosol

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

Meta SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

INSETTICIDA DOMESTICO IN AEROSOL

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Permetrina

 

Principio attivo

52645-53-1

258-067-9

0,177

0,177

S-metoprene

 

Principio attivo

65733-16-6

 

0,00225

0,00225

Propan-2-olo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,33475

3,33475

n-butano

n-butano

Sostanza non attiva

106-97-8

203-448-7

63,458

63,458

propano

propano

Sostanza non attiva

74-98-6

200-827-9

16,271

16,271

isobutano

isobutano

Sostanza non attiva

75-28-5

200-857-2

4,068

4,068

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AE - Generatore di Aerosol

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Aerosol altamente infiammabile.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Provoca grave irritazione oculare.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene Permetrina. Puo’ provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Proteggere dai raggi solari.Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Conservare a temperature non superiori a 40 °C/104 °F.

Non disperdere nell’ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in accordo con le normative locali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1. Uso # 1 – Insetticida domestico in aerosol

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Ctenocephalides felis Pulci Larve|Insetti

Ctenocephalides felis Pulci Adulti Insetti,

Ixodes ricinus

Zecche

Rhipicephalus sanguineus Zecche

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Trattamento mirato dei mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie, poltrone

Metodi di applicazione

Nebulizzazione

Dopo aver aspirato la superficie da trattare, il prodotto va erogato a una distanza di 30 cm.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Nebulizzazione di 1,3 secondi per circa 1 m2 (2,1 g/m2) -

L’intervallo di tempo minimo tra due trattamenti è di 6 mesi.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bomboletta spray in banda stagnata con rivestimento interno in vernice protettiva epossifenolica (250 ml o 500 ml)

Bomboletta spray in banda stagnata senza rivestimento interno (300 ml)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l’uso

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Il prodotto è destinato al trattamento mirato dei mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie, poltrone

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Rispettare le dosi di applicazione consigliate.

Efficacia residuale fino a 6 mesi che può essere ridotta in caso di normale pulizia (per esempio aspirando i tappeti) o di uso intenso delle superfici (ad esempio camminare, fare frizione ecc.).

In caso di infestazione persistente, alternare con prodotti contenenti sostanze attive che abbiano una diversa modalità di azione al fine di evitare la resistenza. In tal modo si eliminano gli individui resistenti dalla popolazione.

Se l’infestazione persiste nonostante siano state osservate le istruzioni riportate sull’etichetta o sul foglio illustrativo, contattare un professionista del settore della disinfestazione.

Non usare su gatti o altri animali né su cestini per gatti.

Informare il titolare dell’autorizzazione se il trattamento risulta inefficace.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Non utilizzare su superfici e tessili bagnati e lavabili.

Non lavare i mobili con panni bagnati e non bagnare mai tappeti o stuoie puliti per evitare scarichi nelle fognature.

Togliere tutti i prodotti alimentari, mangimi per animali e bevande prima del trattamento.

Non usare su superfici e strutture in prossimità o che possano entrare in contatto con prodotti alimentari, mangimi per animali e bevande.

Evitare il contatto con gli occhi.

Dopo l’erogazione, non sostare nei locali e lasciare agire almeno un’ora prima di areare.

Togliere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima del trattamento.

Spegnere il filtro dell’aria dell’acquario durante l’erogazione del prodotto.

Tenere lontano i gatti dalle superfici trattate. In ragione della loro particolare sensibilità alla permetrina, il prodotto può causare gravi effetti indesiderati nei gatti.

Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante il trattamento.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: Portare il soggetto infortunato all’aria aperta e mantenerlo in posizione semi-seduta. Rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa dei sintomi e/o se grandi quantità di prodotto sono state inalate.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, sollevando ogni tanto le palpebre superiori e inferiori. Controllare e rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. Consultare il medico in caso di irritazione o problemi alla vista.

In caso di contatto con la pelle: Rimuovere indumenti e scarpe contaminati. Sciacquare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveleni in caso di comparsa di sintomi.

In caso di contatto con la bocca: Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente un Centro Antiveleni in caso di comparsa di sintomi e/o se la bocca è entrata a contatto con grandi quantità di prodotto.

Non somministrare liquidi o indurre il vomito in caso di alterazione della coscienza; mettere l’infortunato in posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

Tenere il contenitore o l’etichetta a disposizione.

La permetrina può essere pericolosa per i gatti. Se si osservano segni di avvelenamento, rivolgersi immediatamente a un veterinario mostrandogli la confezione.

I piretroidi possono causare parestesie (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se il sintomo persiste: Consultare un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non smaltire il prodotto inutilizzato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubature (lavandino, servizi igienici ecc.) né nelle fognature.

Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità alle normative locali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

Non conservare a una temperatura superiore a 40 °C

Non esporre alla luce solare diretta

Proteggere dal gelo

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT

SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L’HABITAT 300 ML FRISKIES

INSECTICIDE HABITAT/HOME VETOCANIS

FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT

INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO

SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VITALVETO/INSECTICIDE HOUSEHOLD

SPRAY VITALVETO

SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VETOCANIS/INSECTICIDE HOUSEHOLD

SPRAY VETOCANIS

FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid

FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray

FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille

FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray

FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης

FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l’ambiente domestico

FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik

FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid

FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO

FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

Numero di autorizzazione

EU-0021035-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Permetrina

 

Principio attivo

52645-53-1

258-067-9

0,177

S-metoprene

 

Principio attivo

65733-16-6

 

0,00225

Propan-2-olo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,33475

n-butano

n-butano

Sostanza non attiva

106-97-8

203-448-7

63,458

propano

propano

Sostanza non attiva

74-98-6

200-827-9

16,271

isobutano

isobutano

Sostanza non attiva

75-28-5

200-857-2

4,068

»

(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/108


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2110 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2021

recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 della Commissione (3), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia, Polonia e Slovacchia.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 si sono verificati un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e un nuovo focolaio in suini selvatici in Germania.

(6)

Nel novembre 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione (voivodato) della Santacroce in Polonia, in un’area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III e inoltre una nuova zona soggetta a restrizioni I deve essere definita in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(7)

Nel novembre 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania, in un’area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni In detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II e inoltre anche una nuova zona soggetta a restrizioni I deve essere definita in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(8)

A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e del focolaio che interessa un suino selvatico in Germania e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(9)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell’Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(10)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 della Commissione, del 18 novembre 2021, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 411 del 19.11.2021, pag. 3).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Pinnow nördlich der B2,

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld, Laaske, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Stepenitz, Frehne und Krempendorf,

Gemeinde Kümmernitztal mit den Gemarkungen Bückow und Grabow,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Retzow, Klein Damerow, Hof Retzow, Barackendorf, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und der Ortslage: Vietlübbe, Karbow, Hof Karbow, Karbow Ausbau, Darß, Wahlstorf, Quaßlin, Ausbau Darß, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Schlemmin, Kritzow, Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und der Ortslage: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin Ausbau, Granzin,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und der Ortslage: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und der Ortslage: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Lewitzrand mit den Ortsteilen und der Ortslage: Matzlow, Garwitz,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und der Ortslage: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und der Ortslage: Flugplatz, Wabel,

Gemeinde Blievenstorf mit den Ortsteilen und der Ortslage: Blievenstorf,

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und der Ortslage: Neese, Werle, Prislich, Marienhof,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Kolbow, Zierzow,

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und der Ortslage: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und der Ortslage: Kolonie Kreien, Hof Kreien, Kreien Ausbau, Kreien, Wilson.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Gaviezes, Rucavas, Nīcas, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

powiat skarżyski,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Nowa Słupia, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Morawica położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna Nida, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,

powiat miejski Kielce,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część powiatu sieradzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

powiat oleśnicki,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położóna na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejcowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat krotoszyński,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Pępowo, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Osieczna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

gmina Praszka, część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i miasto Brzeg w powiecie brzeskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie i Widuchowa, w powiecie gryfińskim,

gmina Kozielice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in part II,

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow und Hohenfelde,

Gemeinde Schöneberg mit den Gemarkungen Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf und Putlitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Jännersdorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Neuburg, Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und der Ortslage: Marnitz, Jarchow, Leppin, Mooster, Drenkow, Malow, Tessenow, Poltnitz, Poitendorf, Zachow, Dorf Poltnitz, Suckow, Mentin, Griebow, Griebow-Mühle, Mentin Ausbau, Malower Mühle, Hof Poltnitz,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Neu Herzfeld, Wulfsahl, Herzfeld, Repzin, Neu Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin Ausbau,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Stresendorf, Meierstorf (teilweise), Drefahl, Pampin, Platschow, Ziegendorf,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Klüß, Löcknitz, Brunow,

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortstlagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Möllenbeck, Horst, Carlshof und Menzendorf,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Dambeck,

Gemeinde Ziegendorf mit Ortsteilen und Ortslage: Neu Drefahl und Meierstorf (teilweise).

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes pagasts, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Pildas, Rundēnu, Istras, Pasienes, Zvirgzdenes, Blontu, Pušmucovas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas, Malnavas, Goliševas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz dienvidrietumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Kārsavas, Ludzas pilsēta,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę S8 biegnącą od południowej granicy miasta Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

część gminy Brańszczyk położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzeczew powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

gmina Cybinka w powiecie słubickim,

gminy Gozdnica i Wymiarki w powiecie żagańskim,

gminy Bobrowice, Bytnica, Gubin z miastem Gubin, Maszewo, Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

gmina Rudna w powiecie lubińskim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Skierczyn w powiecie lubańskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A8,

gminy Czernica, Siechnice, część gminy Długołęka położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz- Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój w powiecie gryfińskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Stropkov, the whole municipalities of Bžany, Lomné, Kručov, Nižná Olšava, Miňovce, Turany nad Ondavou, Vyšný Hrabovec, Tokajík, Mrázovce, Breznica, Brusnica, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, Fijaš,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,

the whole district of Brezno,

in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

the Pleven region:

the whole municipality of Belene,

the whole municipality of Gulyantzi,

the whole municipality of Dolna Mitropolia,

the whole municipality of Dolni Dabnik,

the whole municipality of Iskar,

the whole municipality of Knezha,

the whole municipality of Nikopol,

the whole municipality of Pordim,

the whole municipality of Cherven bryag,

the Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

the Ruse region:

the whole municipality of Dve mogili,

the Shumen region:

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Venetz,

the whole municipality of Varbitza,

the whole municipality of Kaolinovo,

the whole municipality of Novi pazar,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Hitrino,

the Silistra region:

the whole municipality of Alfatar,

the whole municipality of Glavinitsa,

the whole municipality of Dulovo

the whole municipality of Kaynardzha,

the whole municipality of Tutrakan,

the Sliven region:

the whole municipality of Kotel,

the whole municipality of Nova Zagora,

the whole municipality of Tvarditza,

the Targovishte region:

the whole municipality of Antonovo,

the whole municipality of Omurtag,

the whole municipality of Opaka,

the Vidin region,

the whole municipality of Belogradchik,

the whole municipality of Boynitza,

the whole municipality of Bregovo,

the whole municipality of Gramada,

the whole municipality of Dimovo,

the whole municipality of Kula,

the whole municipality of Makresh,

the whole municipality of Novo selo,

the whole municipality of Ruzhintzi,

the whole municipality of Chuprene,

the Veliko Tarnovo region:

the whole municipality of Veliko Tarnovo,

the whole municipality of Gorna Oryahovitza,

the whole municipality of Elena,

the whole municipality of Zlataritza,

the whole municipality of Lyaskovetz,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strazhitza,

the whole municipality of Suhindol,

the whole region of Vratza,

in Varna region:

the whole municipality of Avren,

the whole municipality of Beloslav,

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik,

the whole municipality of Devnya,

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadia,

the whole municipality of Suvorovo,

the whole municipality of Varna,

the whole municipality of Vetrino,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Ludzas novada Briģu, Nirzas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka posmā no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Zilupes pilsēta.

4.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat działdowski,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

część powiatu olsztyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Barczewo, Purda, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie olsztyńskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

część powiatu żuromińskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu mławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie lubelskim:

gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,

gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Pilzno, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

gminy Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice w powiecie słubickim,

gmina Dąbie w powiecie krośnieńskim,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań z miastem Żagań w powiecie żagańskim,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat nowosolski,

powiat wschowski,

powiat świebodziński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

powiat rawicki,

powiat nowotomyski,

powiat międzychodzki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat górowski,

gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

powiat głogowski,

powiat bolesławiecki,

gminy Chocianów, Gaworzyce, Radwanice i Przemków w powiecie polkowickim,

gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,

część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejcowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chęciny, Chmielnik, Łopuszno, Pierzchnica, część gminy Morawica położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna Nida, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,

gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,

gmina w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E w powiecie oleskim,

część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,

gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,

powiat miejski Tarnów.

5.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

the whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Veľký Krtíš: Malé Zlievce, Glabušovce, Olováry, Zombor, Čeláre, Bušince, Kováčovce, Vrbovka, Kiarov, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý kameň, Veľké Straciny, Malé Straciny, Dolné Strháre, Horné Strháre, Pôtor, Horná Strehová, Slovenské Kračany, Chrťany, Závada, Vieska, Dolná strehová, Ľuboriečka, Veľké Zlievce, Muľa, Opatovská Nová ves, Bátorová, Nenince, Pribelce,

In the district of Brezno: Brezno, Čierny Balog, Drábsko, Sihla, Pohronská Polhora, Michalová, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Jarabá, Bystrá, Horná Lehota, Mýto pod ďumbierom, Podbrezová, Osrblie, Hronec, Valaská,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša.

».

DECISIONI

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/146


DECISIONE (UE) 2021/2111 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l’adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono definite all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione. I compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca sono elencati, in modo non esaustivo, nell’articolo 508 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

(3)

L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito, sotto la supervisione di un comitato, assiste tale comitato nell’assolvimento dei propri compiti e, in particolare, ne prepara i lavori e svolge i compiti assegnati al gruppo di lavoro da detto comitato. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito stabilisce il proprio regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

(4)

Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1765 (3) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca. Tale decisione contempla la supervisione e il coordinamento dei gruppi di lavoro di tale comitato, ma non la loro istituzione e il loro scioglimento.

(5)

È opportuno che il comitato specializzato per la pesca istituisca, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno e riferire regolarmente al comitato specializzato per la pesca in merito alle proprie attività.

(6)

Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe fungere da forum per lo scambio di informazioni, le discussioni tecniche e la consultazione reciproca. Fatta eccezione per l’adozione del suo regolamento interno, non è previsto che il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca adotti atti o misure aventi effetti giuridici. Poiché non si può escludere che, nello svolgimento dei compiti assegnatigli dal comitato specializzato per la pesca, il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca prepari o eccezionalmente adotti atti aventi effetti giuridici, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in relazione a tali casi.

(7)

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede comitato specializzato per la pesca per quanto riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca, come pure le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca con riguardo all’adozione del suo regolamento interno e di altri atti aventi effetti giuridici e agli elementi specifici di tali posizioni dovrebbero essere stabiliti dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, della decisione (UE) 2021/689 e della presente decisione.

(8)

Le riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbero essere preparate in cooperazione e con il coinvolgimento stretti del Consiglio e dei suoi organi preparatori.

(9)

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca in merito alla istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca figura nell’allegato I della presente decisione.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in merito all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e alla sua definizione figura nell’allegato II della presente decisione.

3.   La posizione dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca quando tale gruppo è chiamato a preparare o adottare atti aventi effetti giuridici dev’essere ulteriormente definita nell’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

(2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

(3)  Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 135).


ALLEGATO I

POSIZIONE DELL’UNIONE IN SEDE DI COMITATOS PECIALIZZATO PER LA PESCA RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA

L’Unione si adopera per garantire l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca sotto la supervisione del comitato specializzato per la pesca quale forum per lo scambio di informazioni, le discussioni tecniche e la consultazione reciproca. Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca, sotto la supervisione del comitato specializzato per la pesca, assiste tale comitato nello svolgimento dei suoi compiti e, in particolare, ne prepara i lavori e svolge i compiti assegnati da tale comitato.


ALLEGATO II

POSIZIONE DELL’UNIONE IN SEDE DI GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA RIGUARDO ALL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA

L’Unione si adopera per garantire che il regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca sia basato sul regolamento interno del consiglio di partenariato e dei comitati di cui all’allegato 1 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, prevedendo al tempo stesso che i necessari adeguamenti siano approvati dal Consiglio sulla base dei documenti di sintesi presentati dalla Commissione. Il regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca può anche prevedere diverse configurazioni tematiche.

Prima che il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca adotti il suo regolamento interno, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla riunione di tale gruppo di lavoro o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione.


ALLEGATO III

DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL’UNIONE NELLE RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA

Quando il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca prepara o adotta atti aventi effetti giuridici, sono adottate tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, nonché degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1765.

A tal fine, e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, compreso quando prepara e adotta il proprio regolamento interno, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione.

I principi di cui al presente allegato orientano i lavori della Commissione durante le riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca.

Se nel corso di una riunione del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca è impossibile raggiungere un accordo, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio in linea con la procedura di cui al presente allegato.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/151


DECISIONE (UE) 2021/2112 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Sabine SÜTTERLIN-WAACK.

(4)

Il governo tedesco ha proposto il sig. Claus Christian CLAUSSEN, rappresentante di una collettività regionale o locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein (ministro della Giustizia, degli affari europei e della tutela dei consumatori del Land Schleswig-Holstein), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Claus Christian CLAUSSEN, rappresentante di una collettività regionale o locale che è titolare di un mandato elettorale, Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein (ministro della Giustizia, degli affari europei e della tutela dei consumatori del Land Schleswig-Holstein), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/152


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2113 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2021

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 29 agosto 2021 la Repubblica di El Salvador ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Comprobante electrónico de vacunación». La Repubblica di El Salvador ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di El Salvador ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica di El Salvador ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 4 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di El Salvador, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità di un sistema, il «Comprobante electrónico de vacunación», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica di El Salvador ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax e CoronaVac.

(7)

La Repubblica di El Salvador ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell’acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8)

La Repubblica di El Salvador ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

La Repubblica di El Salvador ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di El Salvador dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di El Salvador al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di El Salvador è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/155


DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA P), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 29 ottobre 2021

per quanto riguarda la modifica degli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale [2021/2114]

IL COMITATO SPECIALIZZATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

considerando quanto segue:

1)

A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo.

2)

Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni «in denaro». L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.

3)

L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le voci degli Stati membri e del Regno Unito negli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 nonché le voci nell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono aggiornate conformemente all'allegato I della presente decisione.

L'allegato SSC-8 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale è aggiornato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles e Londra, il 29 ottobre 2021

Per il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

I copresidenti

Jordi CURELL GOTOR

Ronan O'CONNOR


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag.10.


ALLEGATO I

«ALLEGATO SSC-1

TALUNE PRESTAZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO

PARTE 1

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

(Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera a), del presente protocollo)

i)   REGNO UNITO

a)

Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale)

b)

Indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione)

c)

Sussidio di sussistenza per disabili, componente “mobilità” (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale)

d)

Assegno per l'indipendenza personale, componente “mobilità” (legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5))

e)

Indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007)

f)

Sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193))

g)

Sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) (regolamento The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370))

h)

Sussidi per spese funerarie (Funeral Support Payment) (regolamento relativo all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292))

i)

Assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) (regolamento relativo all'erogazione degli assegni familiari 2020 (SSI 2020/351))

ii)   STATI MEMBRI

AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori - BSVG).

BELGIO

a)

Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987) (Inkomensvervangende tegemoetkoming/Allocation de remplacement de revenus);

b)

Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001) (Inkomensgarantie voor ouderen/ Revenu garanti aux personnes âgées).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 bis del Codice dell'assicurazione sociale).

CIPRO

a)

Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, come modificata);

b)

Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c)

Assegno speciale per i non vedenti (legge sugli assegni speciali 77(I)/96 del 1996, come modificata).

DANIMARCA

Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

ESTONIA

Indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

FINLANDIA

a)

Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007);

b)

Sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002).

FRANCIA

a)

Assegno supplementare:

i)

Fondo speciale “invalidità”; e

ii)

Fondo di solidarietà “vecchiaia” in base ai diritti acquisiti;

(legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale);

b)

Indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale);

c)

Indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

d)

Assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.

GERMANIA

a)

Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale) (Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch);

b)

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione ai sensi del volume II del codice sociale (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch).

GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

UNGHERIA

a)

Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);

b)

Indennità di vecchiaia (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali).

IRLANDA

a)

Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);

b)

Pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4);

c)

Pensione al coniuge o al convivente registrato superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);

d)

Assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10);

e)

Assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute (come modificata), articolo 61);

f)

Pensione per persone non vedenti (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5).

ITALIA

a)

Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);

b)

Pensioni e indennità a favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 23 novembre 1988, n. 508);

c)

Pensioni e indennità a favore di sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 23 novembre 1988, n. 508);

d)

Pensioni e indennità per i non vedenti civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 23 novembre 1988, n. 508);

e)

Integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);

f)

Integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);

g)

Assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);

h)

Maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche).

LETTONIA

a)

Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);

b)

Indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

LITUANIA

a)

Pensioni sociali d'invalidità e di vecchiaia (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articoli 5 e 6, come modificata);

b)

Indennità di assistenza (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articolo 12, come modificata);

c)

Indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7 e 71, come modificata).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto.

MALTA

a)

Assegno supplementare (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73);

b)

Pensione di vecchiaia (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318)).

PAESI BASSI

a)

Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong);

b)

Legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

POLONIA

a)

Pensione sociale (Renta socjalna) (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej));

b)

Prestazione parentale complementare (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+) (legge del 31 gennaio 2019 sulla prestazione parentale complementare (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym));

c)

Prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) (legge del 31 luglio sulla prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Ustawa o świadczeniu uzupełniajcym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)).

PORTOGALLO

a)

Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980, modificato);

b)

Pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);

c)

Supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato).

SLOVACCHIA

a)

Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004;

b)

Pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.

SPAGNA

a)

Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b)

Prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981):

i)

pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui al titolo VI, capo II, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015; e

ii)

prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome interessate;

c)

Assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

SVEZIA

a)

Indennità di alloggio (capi 100-103 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]);

b)

Assegno di sussistenza alle persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

PARTE 2

PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

(Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera d), del presente protocollo)

i)   REGNO UNITO

a)

Indennità di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord))

b)

Sussidio per prestatori di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)) e regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord)

c)

Sussidio di sussistenza per disabili, componente “assistenza” (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamento del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord))

d)

Assegno per l'indipendenza personale, componente “vita quotidiana” (legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamento del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamento del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord)

e)

Supplemento al sussidio per prestatori di assistenza (legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia))

f)

Sussidio per giovani prestatori di assistenza (regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (come modificati))

g)

Assegno per spese di riscaldamento invernale a favore dei minori (Regolamenti sull'assegno per spese di riscaldamento invernale a favore di minori e giovani (Scozia) 2020 (SSI 2020/352))

ii)   STATI MEMBRI

AUSTRIA

Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata: Pflegegeld (§ 1), Pflegekarenzgeld (§ 21 quater).

BELGIO

a)

Articolo 93, paragrafo 8, e capo V bis della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994.

b)

Legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten).

c)

Protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018;

Titolo II Prestazioni in denaro, decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):

articolo 4, paragrafo 1, e articoli da 77 a 83 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone gravemente non autosufficienti;

articolo 4, paragrafo 2, e articoli da 84 a 90 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone anziane bisognose di assistenza;

articolo 4, paragrafo 3, e articoli da 91 a 94 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per il sostegno di base.

d)

Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).

e)

Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).

f)

Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).

g)

Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).

h)

Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).

i)

Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).

j)

Articolo 215 bis del regio decreto del 3 luglio 1996 recante attuazione della legge sull'assicurazione obbligatoria per le cure e le prestazioni sanitarie, coordinato il 14 luglio 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994).

k)

Articolo 12 del regio decreto del 20 luglio 1971 relativo all'attuazione di un'assicurazione di previdenza e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants).

l)

Articoli da 43/32. a 43/46. del codice vallone dell'azione sociale e della sanità: indennità di assistenza alle persone anziane.

m)

Articolo 799. del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: dotazione per l'assistenza personale.

n)

Decreto dell'8 febbraio 2018 relativo all'amministrazione e al pagamento delle prestazioni familiari.

o)

Legge del 19 dicembre 1939 sugli assegni familiari (LGAF): assegno familiare

p)

Ordinanza del 10 dicembre 2020 relativa all'indennità di assistenza alle persone anziane (Ordonnantie van 10 dicembre betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocations pour l'aide aux personnes âgées).

q)

Decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:

articolo 4, paragrafo 4, e articoli da 140 a 153 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga: finanziamento dei centri di assistenza residenziale;

articolo 4, paragrafo 5, del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga e articoli da 54 a 72 del decreto del 6 luglio 2018 relativo all'acquisizione dei settori delle case di cura psichiatriche, delle iniziative in materia di alloggi protetti, degli accordi di riabilitazione, degli ospedali di riabilitazione e delle squadre multidisciplinari di consulenza sulle cure palliative per quanto riguarda il finanziamento delle case di cura psichiatriche e delle iniziative di alloggio protetto (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen);

articolo 4, paragrafo 9, e articoli da 105 a 135 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sugli aiuti alla mobilità;

r)

Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane e non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).

s)

Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).

t)

Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).

u)

Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio della comunità germanofona a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).

v)

Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).

w)

Decreto governativo del 19 dicembre 2019 relativo al regolamento transitorio della procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un consenso a coprire o a ripartire i costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergansweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland).

x)

Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).

y)

Legge coordinata sugli ospedali e le altre istituzioni di cura del 10 luglio 2008:

prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP), dalle case di riposo (MR) e dai centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 170;

servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 6;

z)

Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria e le indennità, coordinata il 14 luglio 1994:

prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP): articolo 34, paragrafo 11: prestazioni fornite dalle MSP;

assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 26, articolo 34, paragrafi 11 e 12, articolo 37, § 12, e articolo 69, § 4;

disassuefazione dal fumo: articolo 34, paragrafi 1 e 24 (stabilisce che le prestazioni sanitarie comprendono l'assistenza e l'assistenza farmacologica per la disassuefazione dal fumo);

aa)

Regio decreto del 18 luglio 2001 che stabilisce le norme in base alle quali sono determinati la dotazione di risorse finanziarie, la quota dei giorni di soggiorno e il prezzo giornaliero del soggiorno per le iniziative in materia di alloggi protetti: servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP).

bb)

Regio decreto del 31 agosto 2009 relativo all'intervento dell'assistenza sanitaria e all'assicurazione di indennizzo per l'assistenza nella disassuefazione dal fumo.

cc)

Codice vallone dell'azione sociale e della sanità:

prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP) e servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 43/7 [paragrafo 6];

assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 43/7 [paragrafo 4];

centri di rieducazione funzionale: articolo 43/7 [paragrafo 3]: cure richieste dall'assistenza a lungo termine alla riabilitazione di cui agli accordi di riabilitazione conclusi con un centro di rieducazione funzionale ai sensi dell'articolo 43/2, paragrafi 1 e 11, del codice vallone dell'azione sociale e della sanità;

strutture per l'accoglienza e l'alloggio delle persone anziane: articoli da 334 a 410;

istituti di cura: articoli da 411 a 418;

associazioni sanitarie integrate: articoli da 419 a 433;

salute mentale: articoli da 539 a 624;

sostegno alle famiglie e alle persone anziane: articoli da 219. a 260;

disassuefazione dal fumo articolo 43/7. [paragrafo 9];

aiuti alla mobilità: articolo 43/7 [paragrafo 1] ordinanza del governo vallone dell'11 aprile 2019 che stabilisce la nomenclatura delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 43/7 [paragrafo 1], del codice vallone dell'azione sociale e della sanità, e all'articolo 10/8 del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità;

cure palliative: articolo 491/4 e seguenti;

dd)

Codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: articolo 726:

Servizi di soggiorno breve, servizi residenziali per adulti (SRA), servizi notturni residenziali per adulti (SRNA), servizi di alloggio assistito (SLS): articoli da 1192. a 1314;

Servizi di supporto alle attività della vita quotidiana: articolo 726;

Servizi che organizzano interventi di sollievo per i prestatori di assistenza familiare e le persone con disabilità: articolo 831/1;

Servizi di sostegno alle cure di tipo familiare: articolo 477;

Servizi di sostegno per adulti: articolo 552, § 2;

Servizi di sostegno precoce: articolo 552, § 1;

Servizi di aiuto all'integrazione: articolo 630;

Servizi di interpretazione del linguaggio gestuale: articolo 831/77;

Assistenza individuale all'integrazione: articolo 784;

Riabilitazione funzionale delle persone con disabilità: articolo 832;

Servizi di accoglienza specializzati per i giovani, servizi residenziali per i giovani (SRJ): articoli da 1314/97. a 1314/187;

Servizi diurni di assistenza per adulti (SAJA): articoli da 1314/1 a 1314/96.

ee)

Decreto del 9 marzo 2017 relativo al prezzo dell'alloggio e al finanziamento di talune attrezzature per i servizi medico-tecnici pesanti negli ospedali: infrastrutture medico-sociali.

ff)

Ordinanza del governo vallone del 15 maggio 2008: infrastrutture medico-sociali.

gg)

Regio decreto del 14 maggio 2003: servizi integrati di assistenza domiciliare.

hh)

Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la regione vallona, la commissione comunitaria francese, la commissione comunitaria congiunta e la comunità germanofona in materia di aiuti alla mobilità (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité).

ii)

Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la commissione comunitaria francese e la commissione comunitaria congiunta relativo al punto di contatto unico per gli aiuti alla mobilità nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

BULGARIA

a)

Articolo 103 del codice di sicurezza sociale (член 103 от Кодекса за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003.

b)

Legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998.

c)

Regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998.

d)

Legge sulle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019.

e)

Legge sull'assistenza personale (Закон за лиsvoltesi ната помоtrasferibili), 2019.

f)

Regolamento relativo all'attuazione della legge sulle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019.

g)

Ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2017.

CROAZIA

a)

Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi, OG 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e 138/20):

prestazione minima garantita (zajamčena minimalna naknada);

indennità di alloggio (naknada za troškove stanovanja);

diritto alle spese di riscaldamento (pravo na troškove ogrjeva);

assistenza ai consumatori di energia vulnerabili (naknada za ugroženog kupca energenata);

indennità integrativa una tantum;

indennità per esigenze personali per il beneficiario dell'alloggio (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja);

indennità compensativa per l'istruzione (naknada u vezi s obrazovanjem);

assegno d'invalidità personale (osobna invalidnina);

assegno per cura e assistenza (doplatak za pomoć i njegu);

assegno per lo status di prestatore di assistenza parentale o di prestatore di assistenza (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja);

indennità di disoccupazione (naknada do zaposlenja);

b)

Legge sull'affidamento familiare (Zakon o udomiteljstvu OG 115/18):

indennità di sostentamento (opskrbnina);

assegno di affidamento (naknada za rad udomitelja).

CIPRO

a)

Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας).

b)

Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991 - 2011. L. 222/91 e L. 65(I)/2011].

c)

Leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) (L. 38(Ι)/1997 e L.64(Ι)/2011).

d)

Regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος).

e)

Servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας).

f)

Legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita.

g)

Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti.

CECHIA

Indennità di assistenza ai sensi della legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách).

DANIMARCA

a)

Legge consolidata sui servizi sociali (Lov om social service):

assegno per l'assistenza di parenti stretti che desiderano morire nel proprio domicilio (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem);

assistenza per coprire i mancati guadagni delle persone che curano a casa un figlio di età inferiore a 18 anni affetto da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet);

copertura delle spese supplementari per bambini e giovani affetti da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse);

assistenza e cure personali, “testamenti biologici” e persona di contatto per adulti con disabilità fisiche o mentali o con particolari problemi sociali (Personlig hjælp og pleje, “plejetestamenter” og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer);

ausili, aiuto nella progettazione interna di alloggi destinati a persone con disabilità fisiche o mentali permanenti (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne);

assistenza a casa a un parente stretto con disabilità o affetto da una malattia grave, anche incurabile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet);

b)

Legge consolidata sulle sovvenzioni per l'edilizia abitativa (Lov om individuel boligstøtte):

sussidio alle spese per abitazioni in cooperative di edilizia privata adatte a persone con disabilità gravi (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede);

c)

Legge consolidata sugli alloggi sociali (Lov om almene boliger):

accesso delle persone con disabilità a diversi tipi di alloggi disciplinati dalla legge (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

ESTONIA

a)

Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus), 2016.

b)

Legge sulle prestazioni sociali per le persone con disabilità (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus), 1999.

FRANCIA

a)

Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP): articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale).

b)

Sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale.

c)

Supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale.

d)

Prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

e)

Indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

GERMANIA

Prestazioni per l'assistenza a lungo termine ai sensi del capitolo 4 del volume XI del codice sociale (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch).

GRECIA

a)

Legge 1140/1981, come modificata.

b)

Decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997.

c)

Decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001.

d)

Legge n. 4025/2011.

e)

Legge n. 4109/2013.

f)

Legge n. 4199/2013, articolo 127.

g)

Legge n. 4368/2016, articolo 334.

h)

Legge n. 4483/2017, articolo 153.

i)

Legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il “regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie” dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY).

UNGHERIA

Prestazioni per l'assistenza a lungo termine a favore delle persone che prestano assistenza personale (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale, integrata da decreti governativi e ministeriali).

IRLANDA

a)

Legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009).

b)

Idennità per l'assistenza a domicilio (legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale, parte 3, capitolo 8A).

ITALIA

a)

Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

b)

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

c)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità).

d)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

e)

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

f)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014.

LETTONIA

a)

Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002.

b)

Legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997.

c)

Legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009.

d)

Regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”), del 28.8.2018.

e)

Regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”), del 27.5.2003.

f)

Regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 “Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”), del 2.4.2019.

g)

Legge sulle prestazioni sociali statali - assegno per una persona con disabilità per la quale è necessaria assistenza (Valsts sociālo pabalstu likums), dell'1.1.2003.

LITUANIA

a)

Legge della Repubblica di Lituania del 29 giugno 2016 sulle compensazioni mirate n. XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).

b)

Legge della Repubblica di Lituania del 21 maggio 1996 sull'assicurazione sanitaria n. I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas).

c)

Legge della Repubblica di Lituania del 19 luglio 1994 sul sistema sanitario n. I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas).

d)

Legge della Repubblica di Lituania del 6 giugno 1996 sugli istituti di assistenza sanitaria n. I-1367 (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas).

LUSSEMBURGO

Prestazioni previste dall'assicurazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del codice di sicurezza sociale, volume V - Assicurazione per l'assistenza di lungo periodo, ossia:

assistenza e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;

attività a sostegno dell'indipendenza e dell'autonomia;

attività di supervisione individuale, supervisione di gruppo e supervisione notturna;

attività di formazione dei prestatori di assistenza;

attività di assistenza nelle faccende domestiche;

attività di sostegno in strutture di assistenza a lungo termine;

indennità forfettaria per i prodotti per l'incontinenza;

tecnologie assistive e formazione sulle tecnologie assistive;

adattamenti interni delle abitazioni;

prestazione forfettaria in denaro in sostituzione delle prestazioni in natura per attività della vita quotidiana e per attività di assistenza nelle faccende domestiche fornite dal prestatore di assistenza conformemente alla sintesi delle cure e dell'assistenza;

copertura dei contributi pensionistici per i prestatori di assistenza;

prestazioni forfettarie in denaro per determinate malattie.

MALTA

a)

Legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318).

b)

Legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati).

c)

Legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern).

d)

Legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).

e)

Indennità per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera a).

f)

Indennità supplementare per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera b).

PAESI BASSI

Legge sull'assistenza a lungo termine (Wet langdurige zorg (WLZ)) del 3 dicembre 2014.

POLONIA

a)

Indennità di assistenza sanitaria (zasiłek pielęgnacyjny), assegno speciale di assistenza (specjalny zasiłek opiekuńczy), indennità di assistenza infermieristica (świadczenie pielęgnacyjne), legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych).

b)

Indennità per prestatori di assistenza (zasiłek dla opiekuna), legge del 4 aprile 2014 sulla determinazione e il pagamento delle indennità per prestatori di assistenza (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).

PORTOGALLO

Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti:

a)

Sussidio per assistenza: decreto legge n. 265/99 del 14 luglio 1999, modificato (complemento por dependência).

b)

Sussidio per assistenza nell'ambito del sistema di protezione speciale in caso di disabilità: legge n. 90/2009 del 31 agosto 2009, ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge n. 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata (regime especial de proteção na invalidez).

Sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale:

c)

Rete nazionale di assistenza continua integrata: decreto legge n. 101/06 del 6 giugno 2006, ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge n. 136/2015 del 28 luglio 2015 (rede de cuidados continuados integrados).

d)

Assistenza continua integrata in materia di salute mentale: decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n.°22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental).

e)

Assistenza pediatrica (rete nazionale di assistenza continua integrata): decreto n. 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano l'assistenza pediatrica ospedaliera e ambulatoriale nel quadro della rete nazionale di assistenza continua integrata (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados).

f)

Prestatore di assistenza informale (indennità): legge n. 100/2019 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal).

ROMANIA

a)

Legge n. 448/2006 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni:

indennità concesse alle persone con disabilità, vale a dire la dotazione personale integrativa mensile per adulti e bambini con disabilità e l'indennità mensile per adulti con disabilità, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;

indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 42, paragrafo 4, e dall'articolo 43 della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;

indennità di accompagnamento per l'adulto con grave disabilità visiva, prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, e dall'articolo 58, paragrafo 3, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni assegno di vitto mensile concesso ai bambini affetti da disabilità correlata all'HIV/AIDS, previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;

b)

Legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS, con successive modifiche e integrazioni:

assegno di vitto mensile concesso in base alla legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS.

SLOVENIA

Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine.

Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:

a)

Legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche).

b)

Legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche).

c)

Legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche).

d)

Legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

e)

Legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

f)

Legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche).

g)

Legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

h)

Legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

i)

Legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

j)

Legge sull'equilibrio di bilancio (Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche).

k)

Legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

SPAGNA

a)

Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata.

b)

Ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969.

c)

Regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, come modificato.

d)

Regio decreto n. 1647/97 del venerdì 31 ottobre 1997, come modificato.

SVEZIA

a)

Assegno per le prestazioni di assistenza (capo 22 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Indennità per spese supplementari (capo 50 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

c)

Indennità di assistenza (capo 51 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

d)

Indennità di trasferimento in automobile (capo 52 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

PARTE 3

PAGAMENTI COLLEGATI A UN SETTORE DELLA SICUREZZA SOCIALE ELENCATO ALL'ARTICOLO SSC.3, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE PROTOCOLLO CHE SONO EROGATI PER COPRIRE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DURANTE LA STAGIONE FREDDA

(Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera f), del presente protocollo)

i)   REGNO UNITO

Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per il riscaldamento invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per il riscaldamento invernale (Irlanda del Nord))

ii)   STATI MEMBRI

DANIMARCA

a)

Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019.

b)

Regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019.

ALLEGATO SSC-3

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE

(Articolo SSC.25, paragrafo 2, del presente protocollo)

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CECHIA

FRANCIA

GERMANIA

GRECIA

UNGHERIA

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA

ALLEGATO SSC-4

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA

(Articolo SSC.47, paragrafi 4 e 5, del presente protocollo)

PARTE 1

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA AI SENSI DELL'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 4

AUSTRIA

a)

Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);

b)

Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, a eccezione dei casi di cui alla parte 2;

c)

Tutte le domande di pensione di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

d)

Tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

e)

Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

f)

Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 - NVG 1972.

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

DANIMARCA

Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'allegato SSC-5 del presente protocollo.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova, di vedovo e di convivente registrato superstite (contributiva).

LETTONIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996) legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale).

PAESI BASSI

Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

POLONIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).

PORTOGALLO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007, modificato.

SLOVACCHIA

a)

Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;

b)

Tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale come modificata.

SVEZIA

a)

Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti (capo 66 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b)

Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i)

l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;

ii)

i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro.

Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44.

PARTE 2

CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 5

AUSTRIA

a)

Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

b)

Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);

c)

Pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

d)

Assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

e)

Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

f)

Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;

g)

Prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.

CROAZIA

Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione di reversibilità).

DANIMARCA

a)

Pensioni integrative;

b)

Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002);

c)

Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento.

UNGHERIA

Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.

LETTONIA

Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001).

POLONIA

Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

PORTOGALLO

Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008, modificato (sistema pubblico a capitalizzazione).

SLOVACCHIA

Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia.

SLOVENIA

Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966.

ALLEGATO SSC-5

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49

I.

Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati

DANIMARCA

Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989

FINLANDIA

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007)

Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)

FRANCIA

Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a)

GRECIA

Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA)

PAESI BASSI

Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)

Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)

SPAGNA

Pensioni di reversibilità erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici

SVEZIA

a)

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

b)

Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito la pensione statale completa assegnata dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data

II.

Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva

FINLANDIA

Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale

GERMANIA

Pensioni d'invalidità o di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare

Pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito

ITALIA

Pensioni italiane per inabilità al lavoro totale (inabilità)

LETTONIA

Pensione di reversibilità calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato)

LITUANIA

a)

Pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato

b)

Pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato

LUSSEMBURGO

Pensioni di reversibilità

SLOVACCHIA

Pensione di reversibilità slovacca derivante dalla pensione di invalidità

SPAGNA

Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato Pensioni in caso di morte o di reversibilità (per vedove/i vedovi, orfani e genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento del decesso il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata

SVEZIA

a)

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità garantita (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

b)

Pensione di reversibilità calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

III.

Accordi di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:

accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania

accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo

convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012

ALLEGATO SSC-6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO

(Articolo SSC.3, paragrafo 2, articolo SSC.51, paragrafo 1, e articolo SSC.66)

AUSTRIA

1.

Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione.

2.

Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3.

Se, conformemente all'articolo SSC.7 del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.

4.

Nei casi di cui all'articolo SSC 39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione austriaca, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo 5 del Protocollo.

BULGARIA

L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capo 1, del presente protocollo.

CIPRO

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7, SSC.46 e SSC.56 del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

CECHIA

1.

Ai fini della definizione di “familiare” ai sensi dell'articolo SSC.1, lettera s), del presente protocollo, per “coniuge” si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

2.

Fatte salve le disposizioni degli articoli SSC.6 e SSC.7 del presente protocollo, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione (articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 Coll. sull'assicurazione pensionistica).

3.

Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per determinare l'importo della prestazione di invalidità ai sensi della legge n. 155/1995 Coll., si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.

DANIMARCA

1.

a)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della “lov om social pension” (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato. Ai fini della presente lettera, un “lavoro a carattere stagionale” è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

b)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della “lov om social pension” (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato.

c)

I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

2.

a)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 del presente protocollo, l'articolo SSC.8 del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

b)

Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.

La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime “posto di lavoro flessibile” (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo 6, del presente protocollo.

4.

Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione di reversibilità di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48, paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

FINLANDIA

1.

Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli SSC.47, SSC.48 e SSC.49 del presente protocollo, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.

Quando si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia.

FRANCIA

1.

Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 o SSC.24 del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

2.

La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III, capo 5, del presente protocollo include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

GERMANIA

1.

Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica.

2.

Fatti salvi l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3.

Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 24 decies, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.

I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato.

5.

Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.

Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7.

La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni dell'articolo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8.

Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

GRECIA

1.

La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica.

2.

Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nell'ambito di applicazione di tale legislazione.

IRLANDA

Fatti salvi l'articolo SSC.19, paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 del presente protocollo, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento.

MALTA

Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

a)

Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 e SSC.55 del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti.

b)

Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1, lettera cc), del presente protocollo, “regimi speciali per pubblici dipendenti”.

PAESI BASSI

1.

Assicurazione malattia

a)

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 e 2, del presente protocollo, si intende:

i)

ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

ii)

se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

b)

Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, a eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente.

d)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

e)

I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

f)

Ai fini degli articoli da SSC.21 a SSC.27 del presente protocollo, le seguenti prestazioni, in aggiunta alle pensioni regolamentate dal titolo III, capi 4 e 5, del presente protocollo, sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi:

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni civili);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sull'inabilità al lavoro del personale militare);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

le prestazioni erogate al personale militare e ai pubblici dipendenti in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

g)

Ai fini dell'articolo SSC.16, paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

2.

Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW)

a)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età;

pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.

b)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione.

c)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; o

pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

d)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

e)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato diverso dai Paesi Bassi; o

periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

f)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati.

g)

In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet).

In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h)

L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato a norma della legislazione di un altro Stato in materia di pensioni di reversibilità o di prestazioni ai superstiti

i)

Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

3.

Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW)

a)

Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione di reversibilità a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW) conformemente all'articolo SSC.46, paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1° ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età:

ha risieduto nei Paesi Bassi; o

pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

b)

Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni di reversibilità.

c)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

d)

In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.

In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.

Applicazione della legislazione olandese sull'inabilità al lavoro

Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

dei periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

SPAGNA

1.

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2.

a)

A norma dell'articolo SSC.51, paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

b)

L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.

I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 del presente protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna.

4.

Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contributi a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1° gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.

SVEZIA

1.

Le disposizioni del protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (capo 6 della legge [2010/111] sull'introduzione del codice dell'assicurazione sociale).

2.

Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010: 110] si applica quanto segue: se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento maturata in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi.

3.

a)

Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione di reversibilità basata sul reddito (capo 82 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo.

b)

Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

REGNO UNITO

1.

Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a)

i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

b)

le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III, capo 5, del presente protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento negli articoli da SSC.44 a SSC.55 del presente protocollo a “periodi di assicurazione” è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

1)

il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

a)

una donna coniugata; o

b)

una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

2)

l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

a)

un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o

b)

una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, e per “pensione di vedova connessa con l'età” s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.

2.

Ai fini dell'articolo SSC.8 del presente protocollo, in caso di prestazioni di anzianità o di reversibilità in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e di assegni in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato.

1)

Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

2)

Ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora:

a)

in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro;

b)

un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

3)

Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.

3.

Sebbene il percepimento dell'assegno di genitore vedovo o dell'assegno per il lutto (aliquota più alta) sia subordinato al diritto a prestazioni familiari del Regno Unito, la persona che soddisfa tutti gli altri criteri di ammissibilità e che avrebbe diritto a percepire assegni familiari britannici se essa, o il figlio in questione, risiedeva nel Regno Unito, potrà richiedere l'assegno per genitore vedovo o l'assegno per il lutto (aliquota più alta) in conformità del presente protocollo, nonostante il fatto che la prestazione per figli a carico del Regno Unito sia esclusa dall'ambito di applicazione del presente protocollo a norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera g).

Appendice SSCI-1

INTESE AMMINISTRATIVE TRA DUE O PIÙ STATI

(di cui all'articolo ssci.8 del presente allegato)

BELGIO - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

Scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71)

DANIMARCA - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici

ESTONIA - REGNO UNITO

Accordo del 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e del Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

FINLANDIA - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

FRANCIA - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

UNGHERIA - REGNO UNITO

Accordo del 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

IRLANDA - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

ITALIA - REGNO UNITO

Accordo del 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005

LUSSEMBURGO - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72)

MALTA - REGNO UNITO

Accordo del 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

PAESI BASSI - REGNO UNITO

Articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954

PORTOGALLO - REGNO UNITO

Accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003

SPAGNA - REGNO UNITO

Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

».

ALLEGATO II

«ALLEGATO SSC-8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11

STATI MEMBRI

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Cechia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

».

Rettifiche

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/192


Rettifica della decisione (PESC) 2021/2059 del comitato politico e di sicurezza, del 23 novembre 2021, relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021) ST/13661/2021/INIT

( Gazzetta ufficiale L 422 del 26.11.2021 )

Pagina 3, firma,

anziché:

«Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER»

leggasi:

«Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK»