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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 419 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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DECISIONI |
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ORIENTAMENTI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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24.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 419/1 |
DECISIONE (UE) 2021/2040 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 novembre 2021
che modifica la decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europeab (BCE/2021/52)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,
considerando quanto segue:
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(1) |
la decisione (UE) n. 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2017/35) (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE). |
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(2) |
Sono necessarie modifiche tecniche dell’allegato I al fine di: (a) assicurare coerenza in tutto l’Eurosistema per quanto riguarda la rendicontazione contabile dei saldi con le organizzazioni internazionali e dei titoli emessi da tali organizzazioni; (b) consentire la classificazione dei titoli in stato di default come parte di voci varie sul lato dell’attivo del bilancio; e (c) chiarire la classificazione dei fondi e dei conti degli enti creditizi e degli istituti finanziari sul lato del passivo del bilancio. |
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(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L’allegato I alla decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è sostituito dall’allegato alla presente decisione
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2021.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 novembre 2021.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I alla decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
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Voce di bilancio (1) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
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1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in transito». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) swap su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
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2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera |
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2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
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2.2 |
Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero |
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3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
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4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
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4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
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4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II) |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
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5 |
Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2) |
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5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Operazioni temporanee di finanziamento regolari, normalmente con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali. |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
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6 |
Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione di portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema |
Valore nominale o costo |
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7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro |
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7.1 |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning |
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7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo «Titoli detenuti a fini di politica monetaria» e alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Azioni e fondi di investimento |
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8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all’avvio dell’UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
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9 |
Crediti interni all’Eurosistema |
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9.1 |
Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE |
Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle banche centrali nazionali (BCN), derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
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9.2 |
Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema |
Crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/23,sull’emissione di banconote in euro (3) |
Valore nominale |
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9.3 |
Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci:
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10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all’incasso e non ancora incassati |
Valore nominale |
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11 |
Altre attività |
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11.1 |
Monete metalliche dell’area dell’euro |
Monete in euro |
Valore nominale |
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11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software |
Costo meno ammortamento L’ammortamento è l’assegnazione sistematica dell’ammontare ammortizzabile di un’attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un’ immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell’entità. La vita utile di singole immobilizzazioni materiali può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle precedenti stime. Le attività rilevanti possono essere composte da componenti aventi vita utile differente. La vita di tali componenti dovrebbe essere valutata singolarmente. Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Ogni altro costo diretto o indiretto deve essere imputato a conto economico Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
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11.3 |
Altre attività finanziarie |
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11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
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11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all’acquisto di un titolo |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
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11.6 |
Varie |
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12 |
Perdite d’esercizio |
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Valore nominale |
PASSIVO
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Voce di bilancio (4) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
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1 |
Banconote in circolazione |
Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
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2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
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2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «statuto del SEBC»), salvo per gli enti creditizi esenti dagli obblighi di riserva. Questa voce indica principalmente i conti utilizzati per mantenere riserve minime ed esclude i fondi degli enti creditizi che non sono liberamente disponibili. |
Valore nominale |
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2.2 |
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
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2.3 |
Depositi a termine |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning |
Valore nominale |
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2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi |
Valore nominale |
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3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema. fondi di enti creditizi non liberamente disponibili e conti di enti creditizi esenti dagli obblighi di riserva. |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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4 |
Certificati di debito della BCE emessi |
Certificati di debito come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Tutti gli sconti sono ammortizzati |
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5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro |
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5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
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5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esenti dagli obblighi di riserva (cfr. la voce 2.1 del passivo); operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi per la gestione di titoli diversi da quelli di cui alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
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6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale convertito al tasso di cambio di mercato di fine esercizio |
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8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
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8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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10 |
Passività interne all’Eurosistema |
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10.1 |
Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie |
Voce del bilancio della BCE, denominata in euro |
Valore nominale |
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10.2 |
Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci:
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11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti |
Valore nominale |
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12 |
Altre passività |
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12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
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12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo* |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
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12.3 |
Varie |
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13 |
Accantonamenti |
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14 |
Conti di rivalutazione |
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15 |
Capitale e riserve |
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15.1 |
Capitale |
Capitale versato |
Valore nominale |
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15.2 |
Riserve |
Riserve legali, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate |
Valore nominale |
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16 |
Utile d’esercizio |
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Valore nominale |
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all’emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).
(3) Fatta eccezione per la voce dell’attivo 7.1, l’attribuzione dei saldi alle voci di bilancio che si riferiscono alla residenza e/o al settore economico si fonda sulla classificazione a fini statistici.
(4) L’attribuzione dei saldi alle voci di bilancio che si riferiscono alla residenza e/o al settore economico si basa sulla classificazione a fini statistici.
ORIENTAMENTI
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24.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 419/14 |
INDIRIZZO (UE) 2021/2041 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 novembre 2021
che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2021/51)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro. |
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(2) |
È necessario chiarire, con riferimento al criterio economico e al criterio di cassa, che l'importo dovuto alla scadenza dovrebbe far parte del valore contabile delle obbligazioni indicizzate alla fine del trimestre. |
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(3) |
Sono necessarie ulteriori modifiche tecniche dell'allegato IV al fine di: (a) assicurare coerenza in tutto l'Eurosistema per quanto riguarda la rendicontazione contabile dei saldi con le organizzazioni internazionali e dei titoli emessi da tali organizzazioni; (b) consentire la classificazione dei titoli in stato di default come parte di voci varie sul lato dell'attivo del bilancio; e c) chiarire la classificazione dei fondi e dei conti degli enti creditizi e degli istituti finanziari sul lato del passivo del bilancio. |
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(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è modificato come segue:
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1. |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: «4. Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell’Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio l’ammortamento e qualsiasi importo dovuto alla scadenza come parte dell’importo delle obbligazioni indicizzate sono anch'essi inclusi nel valore contabile dei titoli»; |
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2. |
l'allegato IV è sostituito dall'allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 31 dicembre 2021.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 novembre 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo BCE/2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (GU L 347, del 20.12.2016, pag. 37).
ALLEGATO
L'allegato IV all’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE (1)
ATTIVITÀ
|
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (3) |
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1 |
1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in transito». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a tempo determinato e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro; e b) swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
Obbligatoria |
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|
2 |
2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera |
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2.1 |
2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
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|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
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2.2 |
2.2 |
Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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3 |
3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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4 |
4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
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4.1 |
4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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4.2 |
4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II) |
Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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5 |
5 |
Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4) |
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5.1 |
5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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|
5.2 |
5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Operazioni temporanee di finanziamento regolari, normalmente con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali. |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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5.3 |
5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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|
5.4 |
5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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|
5.5 |
5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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|
5.6 |
5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
Obbligatoria |
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|
6 |
6 |
Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, tra cui il sostegno di emergenza alla liquidità sotto forma di prestiti garantiti. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una BCN prima di entrare a far parte dell'Eurosistema. |
Valore nominale o costo |
Obbligatoria |
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|
7 |
7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro |
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7.1 |
7.1 |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi titoli acquistati a fini di politica monetaria che sono emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning |
|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
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|
7.2 |
7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo «Titoli detenuti a fini di politica monetaria» e alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Azioni e fondi di investimento |
|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
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|
Obbligatoria |
||||||||||||||
|
8 |
8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all’avvio dell’UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
Obbligatoria |
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|
- |
9 |
Crediti interni all'Eurosistema(+) |
|
|
|
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|
- |
9.1 |
Partecipazione al capitale della BCE(+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC |
Costo |
Obbligatoria |
||||||||||
|
- |
9.2 |
Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere(+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||||||||
|
- |
9.3 |
Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE(+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatoria |
||||||||||
|
- |
9.4 |
Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) (*1) |
Per le BCN: crediti netti connessi all'applicazione dello schema di distribuzione di banconote, vale a dire inclusa l'emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all'Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) (5) Per la BCE: crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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|
- |
9.5 |
Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)(+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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|
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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9 |
10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all’incasso e non ancora incassati |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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|
9 |
11 |
Altre attività |
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|
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|
9 |
11.1 |
Monete metalliche dell’area dell’euro |
Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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|
9 |
11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software |
Costo meno ammortamento |
Raccomandata |
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|
|
Periodi di ammortamento:
Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
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|
9 |
11.3 |
Altre attività finanziarie |
|
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Raccomandata |
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Raccomandata |
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Raccomandata |
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Raccomandata |
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Raccomandata |
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|
Raccomandata |
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Raccomandata |
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|
Raccomandata |
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|
9 |
11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||||||||
|
9 |
11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all'acquisto di un titolo |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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|
9 |
11.6 |
Varie |
|
|
Raccomandata |
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|
|
Obbligatoria |
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|
|
Obbligatoria |
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|
|
Obbligatoria |
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|
|
Raccomandata Obbligatoria |
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|
|
Obbligatoria |
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|
- |
12 |
Perdite d'esercizio |
|
Valore nominale |
Obbligatoria |
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PASSIVO
|
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (8) |
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|
1 |
1 |
Banconote in circolazione (*2) |
|
|
Obbligatoria |
||||
|
|
Obbligatoria |
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|
2 |
2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
|
||||
|
2.1 |
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC, eccetto per gli enti creditizi esenti dagli obblighi di riserva obbligatoria Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento di riserve minime ed esclude i fondi degli enti creditizi che non sono disponibili liberamente |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
2.2 |
2.2 |
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
2.3 |
2.3 |
Depositi a termine |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
2.4 |
2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
||||
|
2.5 |
2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
3 |
3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Fondi di enti creditizi non disponibili liberamente e conti degli enti creditizi esenti dagli obblighi di riserve minime. Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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|
4 |
4 |
Certificati di debito emessi |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio. Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Tutti gli sconti sono ammortizzati |
Obbligatoria |
||||
|
5 |
5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro |
|
|
|
||||
|
5.1 |
5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
5.2 |
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie non soggette agli obblighi di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo «Conti correnti»); operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi per la gestione di titoli diversi da quelli di cui alla voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
6 |
6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine per la gestione di titoli denominati in euro Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
||||
|
7 |
7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
8 |
8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
|
|
|
||||
|
8.1 |
8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
8.2 |
8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
9 |
9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
- |
10 |
Regolamento interno all’Eurosistema(+) |
|
|
|
||||
|
- |
10.1 |
Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere(+) |
Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
- |
10.2 |
Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE(+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN BCN Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatoria |
||||
|
- |
10.3 |
Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) (*2) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN. Per le BCN: passività netta correlata all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all'Eurosistema collegati all'emissione di banconote della BCE, l'importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
- |
10.4 |
Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)(+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
|
|
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|
|
Obbligatoria |
|||||||
|
|
Obbligatoria |
|||||||
|
|
Obbligatoria |
|||||||
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10 |
11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
10 |
12 |
Altre passività |
|
|
|
||||
|
10 |
12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
10 |
12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
10 |
12.3 |
Varie |
|
|
Raccomandata |
||||
|
|
Obbligatoria |
|||||||
|
|
Raccomandata |
|||||||
|
10 |
13 |
Accantonamenti |
|
|
Raccomandata |
||||
|
|
Obbligatoria |
|||||||
|
11 |
14 |
Conti di rivalutazione |
Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione di mercato relative a strumenti derivati correlati al rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE»(+) |
Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
|
12 |
15 |
Capitale e riserve |
|
|
|
||||
|
12 |
15.1 |
Capitale |
Capitale versato - il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
12 |
15.2 |
Riserve |
Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE»(+) |
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
|
10 |
16 |
Utile d'esercizio |
|
Valore nominale |
Obbligatoria |
||||
(*1) Voci da armonizzare.
(1) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.
(2) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.
(3) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.
(4) Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(5) Decisione UE/2016/2248, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26).
(6) Fatta eccezione per la voce dell’attivo 7.1, l’attribuzione dei saldi alle voci di bilancio che si riferiscono alla residenza e/o al settore economico si basa sulla classificazione a fini statistici.
(*2) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.
(7) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.
(8) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.
(9) L’attribuzione dei saldi alle voci di bilancio che si riferiscono alla residenza e/o al settore economico si basa sulla classificazione a fini statistici.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
24.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 419/34 |
DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 2 giugno 2021
recante sostituzione dell'allegato III dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova [2021/2042]
Il COMITATO MISTO,
visto l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, in particolare l'articolo 26, paragrafo 7,
DECIDE:
Articolo unico
L'allegato III dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova è sostituito dall'allegato della presente decisione a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles e a Chisinau, per corrispondenza,
Per il comitato misto,
Il capo della delegazione dell'Unione europea
[Klaus GEIL]
Data: 2 giugno 2021
Il capo della delegazione della Repubblica di Moldova
[Andrei SPINU]
Data: 25 ottobre 2021
ALLEGATO
ALLEGATO III
(periodicamente aggiornato)
NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE
Le “disposizioni applicabili” degli atti seguenti sono applicabili conformemente al presente accordo salvo se diversamente disposto nell'allegato II dell'accordo (disposizioni transitorie). Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici relativi ai singoli atti.
A. Accesso al mercato e questioni connesse
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articolo 2, articolo 23, paragrafo 1, articolo 24, allegato I e capo II conformemente all'allegato II, punto 6, dell'accordo.
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1), modificato da:
regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 maggio 2002 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 3);
regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1);
regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50);
regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 24);
regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, articolo 14 e articolo 14 bis, paragrafo 2 per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, anziché “la Commissione” leggasi “il comitato misto”.
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9, da 11 a 21 e allegato. per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, anziché “la Commissione” leggasi “il comitato misto”.
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19);
regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8.
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11.
B. Gestione del traffico aereo
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34). Disposizioni applicabili: articolo 1, ad eccezione del paragrafo 4.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, 6 e da 9 a 13.
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34). Disposizioni applicabili: articolo 2.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 e allegato I.
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34). Disposizioni applicabili: articolo 3.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9.
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull'interoperabilità”) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34). Disposizioni applicabili: articolo 4.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a V.
Prestazioni e tariffazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
Disposizioni applicabili: ambito di applicazione come pure applicazione da discutere.
Funzioni della rete
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati.
Interoperabilità
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:
regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione del 16 gennaio 2009 (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V.
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:
regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione del 18 ottobre 2010 (GU L 273 del 19.10.2010, pag. 4);
regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);
regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione del 29 gennaio 2018 (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegato.
Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7), modificato da:
regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.
Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione dell'8 luglio 2019 (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);
decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione del 29 novembre 2019 (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati I, II e III.
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.
Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9),
e abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione a decorrere dal 27 gennaio 2022.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati da I a X.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);
regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione del 6 marzo 2017 (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a IX.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione del 10 luglio 2013 (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 37);
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a V.
SESAR
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:
regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);
regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio del 16 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).
Disposizioni applicabili: ambito di applicazione come pure applicazione da discutere.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).
Spazio aereo
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015 (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione del 20 luglio 2016 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato, appendici comprese.
FAB
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).
C. Sicurezza aerea
Regolamento di base
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 30, da 33 a 94, articolo 95, paragrafo 2, articoli da 96 a 112 e da 114 a 131, articolo 132, paragrafo 2, e allegati pertinenti.
Ispezioni in materia di standardizzazione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 26.
Aeroporti
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) 2018/401 della Commissione del 14 marzo 2018 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a IV.
ATM/ANS
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a IV.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3.4.2020, pag.1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati.
Personale di volo
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);
regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);
regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);
regolamento (UE) 2015/445 della Commissione del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);
regolamento (UE) 2016/539 della Commissione del 6 aprile 2016 (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);
regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione del 27 luglio 2018 (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 31);
regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione del 31 luglio 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione del 14 dicembre 2018 (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione del 15 ottobre 2019 (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);
regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a IV.
Requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo
Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:
regolamento (UE) 2016/583 della Commissione del 15 aprile 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).
Disposizioni applicabili: articoli 1, 2 e 3 e allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato.
Operazioni di volo
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione del 14 agosto 2013 (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);
regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);
regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);
regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione del 7 aprile 2014 (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);
regolamento (UE) 2015/140 della Commissione del 29 gennaio 2015 (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);
regolamento (UE) 2015/640 della Commissione del 23 aprile 2015 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);
regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione del 31 luglio 2015 (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21);
regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione dell'11 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);
regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione del 22 luglio 2016 (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);
regolamento (UE) 2017/363 della Commissione del 1o marzo 2017 (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);
regolamento (UE) 2018/394 della Commissione del 13 marzo 2018 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);
regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione del 23 luglio 2018 (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3);
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione del 14 dicembre 2018 (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione del 24 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione del 1o agosto 2019 (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 bis e allegati da I a VIII.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57).
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34).
Aeronavigabilità iniziale
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione dell'8 gennaio 2013 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);
regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);
regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1);
regolamento (UE) 2016/5 della Commissione del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);
regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione del 12 marzo 2019 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1);
regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione del 28 gennaio 2020 (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato I.
Mantenimento dell'aeronavigabilità
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:
regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione del 3 luglio 2015 (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4);
regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione del 16 settembre 2015 (GU L 241 dell'17.9.2015, pag. 16);
regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione del 14 agosto 2018 (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione dell'8 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione del 24 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione del 25 febbraio 2020 (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.
Specifiche di aeronavigabilità supplementari
Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione del 28 gennaio 2019 (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati.
Elenco per la sicurezza aerea dell'UE
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:
regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14);
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);
regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegato.
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati A, B e C.
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato periodicamente da regolamenti di esecuzione della Commissione.
Disposizioni applicabili: articoli 1 e 2 e allegati A e B.
Segnalazione di eventi
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7, articolo 9, paragrafo 3, articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 11, paragrafi 1 e 7, articolo 13, ad eccezione del paragrafo 9, articoli 14, 15 e 16, articolo 21 e allegati I, II e III.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articolo 1 e allegati da I a V.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).
Inchieste sugli incidenti
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:
regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 23, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 19 [abrogato dal regolamento (UE) n. 376/2014].
Ispezioni a terra
Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 7).
Disposizioni applicabili: articoli 1, 2 e 3.
Altro
Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6.
D. Sicurezza (security) dell'aviazione civile
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15, 18 e 21 e allegato.
Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).
Regolamento (CE) n.272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:
regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione del 9 aprile 2010 (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1);
regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione del 22 luglio 2011 (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19);
regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione del 10 novembre 2011 (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 22);
regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).
Disposizioni applicabili: articoli 1 e 2 e allegato.
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:
regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione del 18 dicembre 2015 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5);
regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione del 12 maggio 2017 (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1);
regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione del 9 gennaio 2018 (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione del 23 gennaio 2019 (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione del 14 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98);
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione del 25 settembre 2019 (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15);
regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione del 13 gennaio 2020 (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1).
Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, e successive modifiche.
Disposizioni applicabili: secondo quanto indicato nell'allegato II, punto 3, delle disposizioni transitorie.
E. Ambiente
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12), modificata da:
regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1);
direttiva (UE) 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015 (GU L 168 dell'1.7.2015, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II.
Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II.
F. Aspetti sociali
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).
Disposizioni applicabili: articoli 2 e 3 e allegato.
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
Per quanto applicabile all'aviazione.
G. Protezione dei consumatori
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1), modificato da:
regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegato.
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16.
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e II.
H. Normativa in altri settori
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati.