ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 408

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
17 novembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l’Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1999 della Commissione, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentante nell’Unione per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 [notificata con il numero C(2021) 8000]  ( 1 )

6

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1./2021 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000]

8

 

*

Decisione n. 2/2021 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri [2021/2001]

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 408/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1997 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

(2)

La decisione di esecuzione UE) 2018/1994 del Consiglio (2) ha autorizzato la Croazia, fino al 31 dicembre 2021, a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell’IVA versata sull’acquisto e il leasing di determinate autovetture, aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, inclusi l’acquisto di tutti i beni e servizi erogati ivi afferenti, qualora dette autovetture non siano utilizzate a fini esclusivamente professionali. L’autorizzazione ha inoltre dispensato i soggetti passivi dall’obbligo di equiparare l’uso non professionale di tali autovetture ad prestazione di servizi a titolo oneroso.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021 la Croazia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative a talune autovetture non utilizzate a fini esclusivamente professionali («misura speciale»).

(4)

La Croazia applica l’articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE in relazione all’IVA sulle spese relative ad altri beni economici dell’impresa, ai sensi dell’articolo 168 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva. Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 avrebbe dovuto includere un riferimento all’articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE.

(5)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Croazia agli altri Stati membri con lettera del 22 aprile 2021. Con lettera del 23 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte i dati che ritiene necessari per la valutazione della domanda.

(6)

Conformemente all’articolo 6, terzo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994, la Croazia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale fissata ai fini della limitazione del diritto alla detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Croazia ha confermato che la limitazione del 50 % rimane giustificata e adeguata.

(7)

Dato l’impatto positivo della misura speciale sull’onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, semplificando la riscossione dell’IVA ed evitando l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Croazia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo, ossia fino al 31 dicembre 2024, per consentire di valutarne l’efficacia nonché l’adeguatezza della percentuale.

(8)

Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(9)

La misura speciale avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 408/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1998 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che autorizza l’Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l’utilizzazione di beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa, deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio (2) ha autorizzato l’Estonia a limitare al 50 % il diritto di detrarre l’IVA sull’acquisto, sul leasing, sull’acquisto intracomunitario e sull’importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione fino al 31 dicembre 2017.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio (3) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione 2014/797/EU del Consiglio fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 febbraio 2021, l’Estonia ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione per quanto riguarda l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di determinate autovetture utilizzate per fini non professionali («misura speciale»).

(5)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 19 marzo 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall’Estonia. Con lettera del 23 marzo 2021 la Commissione ha comunicato all’Estonia di disporre di tutte i dati che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.

(6)

L’uso non professionale delle autovetture è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all’autorizzazione richiesta, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che un tasso del 50 % sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione. La presente misura speciale elimina la necessità di registrare l’utilizzo privato delle autovetture aziendali e, nel contempo, evita l’evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta.

(7)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell’autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, sul leasing, sull’acquisto intracomunitario e sull’importazione di determinate categorie di autovetture e sulle relative spese, compreso l’acquisto di carburante.

(8)

L’autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, poiché qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture di peso superiore a 3 500 chilogrammi o aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la natura di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere compilato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall’autorizzazione, in base al loro uso specifico.

(9)

L’autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2024 per permettere un riesame della necessità e dell’efficacia della misura speciale e della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(10)

Qualora l’Estonia ritenga che sia necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2024, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(11)

La misura speciale avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia non assimila a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un’autovettura inclusa nei beni destinati all’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

1.   La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

2.   La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture:

a)

automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b)

automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c)

automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

Articolo 4

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.

Articolo 5

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 408/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentante nell’Unione per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72

[notificata con il numero C(2021) 8000]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, con sede negli Stati Uniti, è il titolare dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72, autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione (2). La società BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC è rappresentata nell’Unione da BASF SE, con sede in Germania. BASF Belgium Coordination Center CommV, con sede in Belgio, è una succursale di BASF SE.

(2)

Con lettera del 26 aprile 2021, BASF Belgium Coordination Center CommV ha comunicato alla Commissione che BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC aveva trasferito i propri diritti e obblighi relativi all’autorizzazione all’immissione sul mercato dell’evento di soia FG72 alla società Syngenta Crop Protection AG, con sede in Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, con sede in Belgio, a partire dal 2 giugno 2020.

(3)

Con lettera del 27 aprile 2021, Syngenta Crop Protection NV/SA ha comunicato alla Commissione che Syngenta Crop Protection AG aveva acconsentito a tale trasferimento.

(4)

Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:

(1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la società Syngenta Crop Protection AG, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.»;

(2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

La società Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.»;

(3)

nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome: Syngenta Crop Protection AG

Indirizzo: Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera

Rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio.».

Articolo 2

Destinatario

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 16).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 408/8


DECISIONE n. 1./2021 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,

del 20 ottobre 2021

che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, e l'articolo 73,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») dispone che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie), dell'accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura che sarà adottato dal comitato APE.

(2)

A norma dell'articolo 73 dell'accordo, per la sua applicazione il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri ad esso allegato sono stabiliti conformemente all'allegato.

2.   Tali procedure e il suddetto codice di condotta lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

Kalilou SYLLA

Per l'Unione europea

Cristina MIRANDA GOZALVEZ


ALLEGATO

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti procedure di risoluzione delle controversie («regolamento di prodecura») si intende per:

consulente: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione a un procedimento arbitrale;

collegio arbitrale: un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

assistente: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

giorno: un giorno civile;

giorno non lavorativo: il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno indicato da una delle parti come giorno festivo ai fini dell'applicazione del presente regolamento di procedura;

rappresentante di una parte: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nell'ambito di una controversia a norma dell'accordo;

parte convenuta: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo;

parte attrice: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 49 dell'accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo in particolare gli articoli 49 e seguenti in materia di arbitrato.

2.   Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell'arbitrato.

3.   Tutte le parti possono ricorrere all'arbitrato nell'ambito dell'attuazione dell'accordo al fine di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro.

Articolo 3

Avvio del procedimento arbitrale e notifiche

1.   Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data in cui la parte convenuta e il comitato APE ricevono la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, dell'accordo.

2.   Per «notifica», ai sensi del presente regolamento di procedura, si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati al procedimento arbitrale, essendo inteso che:

a)

le notifiche provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente;

b)

le notifiche provenienti da una parte e indirizzate al collegio arbitrale sono trasmesse contemporaneamente in copia all'altra parte; e

c)

le notifiche di una parte indirizzate all'altra parte sono trasmesse contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

3.   Le notifiche sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notifiche si considerano ricevute il giorno dell'invio.

4.   Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore designato per la Costa d'Avorio.

5.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti nelle notifiche legate al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante l'invio di una nuova notifica in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6.   Qualora il termine ultimo per la presentazione di una notifica coincida con un giorno non lavorativo della parte ivoriana o dell'Unione europea, la notifica può essere effettuata il giorno lavorativo successivo. In nessun caso notifiche o richieste di alcun tipo si considerano ricevuti in un giorno non lavorativo.

7.   A seconda delle questioni oggetto della controversia, tutte le notifiche indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali interessati.

Articolo 4

Nomina degli arbitri

1.   Qualora, a norma dell'articolo 50 dell'accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE comunica tempestivamente alle parti la data, l'ora e il luogo del sorteggio.

2.   Il sorteggio è effettuato in presenza dei rappresentanti delle parti.

3.   Il presidente del comitato APE comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina al ruolo di arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

4.   Gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, se l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo non è stato elaborato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene presentata una richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

Consultazione tra le parti e il collegio arbitrale

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

a)

il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

b)

il compenso per l'assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50 % del compenso totale dell'arbitro stesso;

c)

il calendario del procedimento.

2.   Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

«Esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 52, 62 e 63 dell'accordo.»

4.   Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo sul mandato.

Articolo 6

Comunicazioni scritte

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Articolo 7

Lavori dei collegi arbitrali

1.   Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell'ambito interessato.

2.   Conformemente all'articolo 9 del presente regolamento di procedura, gli arbitri e le persone convocate sono presenti alle udienze. Salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente regolamento di procedura e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può espletare le sue attività tramite telefono, fax o qualsiasi altro mezzo, compresi i collegamenti informatici.

3.   Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.

4.   La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

5.   Le risultanze, le decisioni e le raccomandazioni del collegio arbitrale di cui agli articoli 51 e 52 dell'accordo devono essere adottate, per quanto possibile, per consenso; qualora non sia possibile raggiungere un consenso, esse sono adottate dalla maggioranza dei membri. Gli arbitri non possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime.

6.   Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle parti.

7.   Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.

8.   I termini stabiliti dal presente regolamento di procedura possono essere modificati previo comune accordo delle parti. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito del procedimento.

9.   Su richiesta congiunta delle parti, il collegio arbitrale sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle parti non superiore a dodici mesi consecutivi.

10.   In caso di sospensione, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Il collegio arbitrale riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio arbitrale e, se del caso, all'altra parte. Se il procedimento dinanzi al collegio arbitrale è stato sospeso per più di dodici mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest’ultimo. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Le parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale.

11.   La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo V dell'accordo (Prevenzione e risoluzione delle controversie).

Articolo 8

Sostituzione

1.   In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all'articolo 50 dell'accordo.

2.   Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri e che debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro quindici giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al presunto mancato rispetto del codice di condotta degli arbitri da parte dell'arbitro.

3.   Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. In caso di comune accordo, le parti possono inoltre rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 dell'accordo e, se del caso, all'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.

4.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

5.   Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, un nuovo arbitro è designato a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.

6.   Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri, le parti si consultano e, di comune accordo, revocano il presidente e designano un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 50 dell'accordo.

7.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull'elenco dei membri selezionati per l'esercizio delle funzioni di presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell'articolo 64 dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così selezionata decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri. La sua decisione è definitiva.

8.   Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, il nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.

Articolo 9

Udienze

1.   In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo l'articolo 1, la parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la parte ivoriana e a Abidjan se la parte attrice è l'Unione europea.

3.   Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle parti.

4.   Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

5.   Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono assistere all'udienza:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;

d)

gli assistenti degli arbitri;

e)

gli esperti scelti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 60 dell'accordo.

6.   Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell'udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti delle parti che assisteranno all'udienza.

7.   Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta.

Argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

Replica

a)

replica della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

8.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

9.   Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine di quindici giorni dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto, entro un termine di cinque giorni dopo la trasmissione del documento.

10.   Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all'altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Articolo 10

Domande scritte

1.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.

2.   Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra parte entro cinque giorni dalla data di tale risposta.

Articolo 11

Trasparenza e riservatezza

1.   Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.

2.   Il presente regolamento di procedura non vieta in alcun modo a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché, nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte, non divulghi informazioni che quest'ultima considera riservate.

3.   Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Articolo 12

Contatti unilaterali

1.   Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

2.   Un arbitro non può discutere di alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 13

Comunicazioni amicus curiae

1.   Le persone non appartenenti all'amministrazione pubblica stabilite nel territorio di una delle parti possono presentare memorie amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e in alcun caso tali comunicazioni, compresi gli allegati, abbiano una lunghezza superiore a quindici cartelle dattiloscritte.

3.   Ciascuna comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse di tale persona nell'ambito del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

4.   Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

5.   Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni.

Articolo 14

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 55, paragrafo 2 dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento di procedura nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle parti.

Articolo 15

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento arbitrale.

2.   La parte convenuta è responsabile dell'organizzazione logistica del procedimento arbitrale, in particolare dell'organizzazione delle udienze, e sostiene tutte le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. Tuttavia le parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento arbitrale nonché il compenso e le spese degli arbitri e il compenso e le spese dei loro assistenti.

Articolo 16

Lingua di lavoro del procedimento, traduzione e interpretazione

1.   Durante le consultazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo e al più tardi nel corso della riunione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per adottare una lingua di lavoro comune che sia una lingua ufficiale comune alle due parti.

2.   Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

3.   Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio arbitrale sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

4.   I costi della traduzione del lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in egual misura dalle parti.

5.   Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

6.   Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

Articolo 17

Calcolo dei termini

Tutti i termini fissati dal titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle parti e sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.

Articolo 18

Altre procedure

I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione del lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 54 a 57 dell'accordo.


Allegato delle procedure di risoluzione delle controversie

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente codice di condotta si intende per:

«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

«assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

«mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 48 dell'accordo;

«personale»: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Principi fondamentali

1.   Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:

a)

prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b)

sono indipendenti e imparziali;

c)

evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;

d)

evitano qualsiasi violazione deontologica e qualsiasi azione che faccia presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità;

e)

osservano norme di condotta rigorose; e

f)

non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

2.   Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3.   Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa far presumere che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

4.   Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta e il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

5.   Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente far presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1.   Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'articolo 50 dell'accordo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o far ragionevolmente presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità nell'ambito del procedimento.

2.   A tale scopo, il candidato si adopera, nella misura del possibile, per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

3.   L'obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 del presente articolo è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

4.   I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

Articolo 4

Doveri degli arbitri

1.   In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

2.   Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale funzione.

3.   Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.

Articolo 5

Obblighi degli ex arbitri

Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa far presumere che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2.   Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 63 dell'accordo.

3.   Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

Articolo 7

Spese

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.

Articolo 8

Mediatori

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 408/19


DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

del 20 ottobre 2021

relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri [2021/2001]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

L'accordo di partenariato economico tappa tra la Costa d'Avorio, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo») prevede che il comitato APE elabori un elenco di quindici persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro per la risoluzione delle controversie che possano sorgere tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'elenco delle quindici persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro («elenco degli arbitri») è stabilito a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo, e figura nell'allegato della presente decisione.

2.   L'elenco degli arbitri non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

L'elenco degli arbitri può essere modificato con una decisione del comitato APE adottata in conformità all'articolo 67 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

Kalilou SYLLA

Per l'Unione europea

Cristina MIRANDA GOZALVEZ


ALLEGATO

Elenco degli arbitri (articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo)

Arbitri selezionati dalla parte Costa d'Avorio:

 

Sig. Abbe YAO — Costa d'Avorio

 

Sig. Abdouramane OUATTARA — Costa d'Avorio

 

Sig. Joachim BILE AKA — Costa d'Avorio

 

Sig. Narcisse AKA — Costa d'Avorio

 

Sig. Karim FADIKA — Costa d'Avorio

Arbitri selezionati dalla parte Unione europea:

 

Sig. Claus Dieter EHLERMANN — Germania

 

Sig. Giorgio SACERDOTI — Italia

 

Sig. Jacques BOURGEOIS — Belgio

 

Sig. Pieter JAN KUIJPER — Paesi Bassi

 

Sig.ra Hélène RUIZ FABRI — Francia

Arbitri selezionati congiuntamente dalle due parti:

 

Sig. Martial AKAKPO - Togo

 

Sig.ra Anna KOUYATE -Mali

 

Sig. Thomas COTTIER — Svizzera

 

Sig.ra Merit E. JANOW — Stati Uniti

 

Sig. Helge SELAND — Norvegia