ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2002 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2021
che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Tale regolamento attua nel diritto dell’Unione il piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29) adottato dalla raccomandazione CGPM/41/2017/4 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), come modificata dalla raccomandazione CGPM/43/2019/3 della CGPM. |
(2) |
Nel 2021, in occasione della sua 44a riunione annuale, la CGPM ha adottato una decisione in cui rilevava che, nel corso del 2020, l’Unione europea non aveva pienamente sfruttato il proprio contingente per il rombo chiodato e approvava un riporto del contingente inutilizzato in considerazione della situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. È opportuno attuare la decisione della CGPM nel diritto dell’Unione. |
(3) |
La ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero, stabilita nel regolamento (UE) 2021/90, dovrebbe pertanto essere modificata per rispecchiare gli adeguamenti dei contingenti dell’Unione decisi dalla CGPM. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti dalla sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2021/90 per quanto riguarda l’assegnazione annuale dei totali ammissibili di cattura (TAC). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/90. |
(5) |
I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/90 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relativamente a tali limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2021/90
L’allegato VII del regolamento (UE) 2021/90 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
(1) Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato VII del regolamento (UE) 2021/90 la tabella relativa alle possibilità di pesca per il rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero è sostituita dalla seguente:
«Specie: |
Rombo chiodato |
Zona: |
Acque dell’Unione nel Mar Nero – GSA 29 |
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Scophthalmus maximus |
(TUR/F3742C) |
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Bulgaria |
87,825 |
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TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
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Romania |
80,116 |
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Unione |
167,941 |
|||
TAC |
857 |
(*1) Dal 15 aprile al 15 giugno 2021 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.»
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce una serie di meccanismi di cooperazione per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile in modo efficace sotto il profilo dei costi, compresi i trasferimenti statistici tra Stati membri di energia da fonti rinnovabili. I trasferimenti statistici effettuati a norma dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 consentono agli Stati membri che non raggiungono il loro obiettivo in materia di energie rinnovabili stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, o il loro contributo di energia da rinnovabili di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, di acquistare il valore statistico di quote di energie rinnovabili dagli Stati membri che superano il loro obiettivo o contributo. Gli Stati membri possono utilizzare i trasferimenti statistici anche per rispettare i punti di riferimento della traiettoria indicativa a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano i meccanismi di cooperazione per contribuire all’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili. |
(3) |
Al fine di agevolare i trasferimenti statistici tra Stati membri, la Commissione ha il potere di istituire una piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP»). L’URDP dovrebbe fornire una panoramica del conseguimento degli obiettivi e dei contributi da parte degli Stati membri, includere informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, consentire agli Stati membri di esplicitare la loro volontà di effettuare trasferimenti statistici e descrivere le possibili condizioni per un trasferimento, individuare potenziali partner di trasferimento mediante un meccanismo di abbinamento di domanda e offerta e indicare i punti di contatto incaricati dei trasferimenti statistici negli Stati membri. L’URDP dovrebbe inoltre contenere un archivio dei documenti di orientamento e una rassegna delle informazioni disponibili sugli accordi di trasferimento statistico conclusi. L’URDP dovrebbe essere usata su base volontaria. |
(4) |
L’URDP dovrebbe facilitare gli accordi di trasferimento statistico. I potenziali trasferimenti individuati mediante il meccanismo di abbinamento non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti. |
(5) |
I dati sulle quantità di energia aggregate disponibili per i trasferimenti statistici attraverso l’URDP dovrebbero provenire da valutazioni di terzi, nonché, a seconda dei casi, dai piani nazionali integrati per l’energia e il clima, dagli omonimi piani aggiornati e dalle relazioni intermedie in materia che gli Stati membri presentano a norma del regolamento (UE) 2018/1999. La Commissione dovrebbe inserire tali dati nella piattaforma. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter indicare l’importo dei trasferimenti statistici che sono interessati a effettuare, in qualità di acquirenti o venditori, nonché eventuali condizioni particolari che intendono includere per i trasferimenti. |
(6) |
Al fine di garantire la protezione dei dati sensibili relativi ai trasferimenti tra Stati membri, l’accesso all’URDP dovrebbe essere limitato a specifici punti di contatto individuati dagli Stati membri. Pertanto, nei casi pertinenti, si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(7) |
Al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione di trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, la Commissione dovrebbe fornire materiale orientativo sull’URDP, compreso un manuale d’uso, modelli e informazioni pertinenti su accordi di trasferimento statistico conclusi. |
(8) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP») per agevolare i trasferimenti statistici ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«trasferimento statistico»: il trasferimento da uno Stato membro a un altro del valore statistico, senza necessità di un trasferimento fisico, di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili di cui all’allegato B, punto 5, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativo alle statistiche dell’energia; tale quantità è dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che effettua il trasferimento e aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che accetta il trasferimento; |
2) |
«Stato membro acquirente»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per acquistare da un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile aggiungendola alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; |
3) |
«Stato membro venditore»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per vendere a un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile deducendola dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; |
(4) |
«condizioni supplementari»: i criteri al di là della tempistica, del prezzo e del volume di un trasferimento statistico, cui gli Stati membri possono scegliere di subordinare un accordo di trasferimento statistico; |
(5) |
«energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia quale definita all’articolo 2, punto 1 della direttiva (UE) 2018/2001; |
(6) |
«volume del trasferimento statistico» oppure «volume»: il volume di energia rinnovabile trasferito, che deve essere dedotto dalla contabilità statistica dello Stato membro venditore e aggiunto a quella dello Stato membro acquirente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. |
Articolo 3
Obiettivi
1. L’URDP intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.
2. L’URDP:
a) |
individua le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su:
|
b) |
include le informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento; |
c) |
facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell’offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi; |
d) |
fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici; |
e) |
aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili. |
3. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 2, l’URDP può espletare qualsiasi altra funzione relativa al processo di trasferimento statistico di energia da fonti rinnovabili per contribuire all’obiettivo di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Individuare le quantità di energia disponibili per trasferimenti statistici
1. L’URDP agevola la conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri individuando potenziali opportunità di trasferimento sulla base dei quantitativi di energia aggregati disponibili a tal fine.
2. Le potenziali opportunità possono essere individuate sulla base di una stima delle quantità di energia prevedibilmente disponibili per i trasferimenti statistici per paese fino al 2030, ricorrendo a informazioni pubblicamente accessibili, compresi i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, i loro aggiornamenti e le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le valutazioni di terzi.
Articolo 5
Richieste di vendita o di acquisto da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere all’URDP dati annuali indicanti le quantità, in termini di vendita o acquisto, per i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, che comprendono:
a) |
il volume di energia da fonti rinnovabili che intendono acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di volume fissa o flessibile; |
b) |
l’indicazione del prezzo o di un intervallo di prezzi ai quali accetterebbero di acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro una produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di prezzo fissa o flessibile; |
c) |
la tempistica per la conclusione di un trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, uno o più anni, l’anno precedente o quello in corso oppure anni futuri; |
d) |
eventuali altre condizioni supplementari o priorità da associare al trasferimento statistico. |
2. I volumi dei trasferimenti statistici sono definiti in «ktep» (kilotonnellate di petrolio equivalente), «GWh» (gigawattora), «TJ» (terajoule) o in un’altra unità di energia equivalente. Quando si effettua una conversione a partire dalla massa o dal volume, è necessario includere anche il corrispondente potere calorifico. La quantità di energia da fonti rinnovabili oggetto del trasferimento statistico è arrotondata a tre decimali.
3. I dati forniti dallo Stato membro non determinano per quest’ultimo alcun obbligo giuridico di concludere un accordo con un altro Stato membro. Essi servono unicamente a fini informativi per agevolare i negoziati tra gli Stati membri. I dati inseriti nell’URDP sono disponibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione.
4. L’URDP include un meccanismo di abbinamento al fine di far incontrare la domanda e l’offerta indicate dagli Stati membri, e individuare potenziali trasferimenti di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri.
5. Eventuali trasferimenti individuati dal meccanismo di abbinamento dell’URDP non sono vincolanti e servono unicamente a fini informativi in vista della possibile conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri.
Articolo 6
Accesso all’URDP e punti di contatto degli Stati membri
1. Gli Stati membri indicano alla Commissione le persone autorizzate ad accedere all’URDP. A queste persone è negato l’accesso solo se ciò è ritenuto giustificato a causa del loro numero o funzione.
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto incaricato dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, della trasmissione delle informazioni all’URDP e del loro aggiornamento, se necessario. L’URDP fornisce informazioni sui punti di contatto di ciascuno Stato membro.
Articolo 7
Orientamenti e informazioni
1. La Commissione fornisce materiale orientativo sull’URDP e sul suo utilizzo, compreso un manuale d’uso, al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici.
2. Sull’URPD la Commissione può fornire accesso a ulteriori risorse e a informazioni riguardo alla piattaforma, compresi un modello di accordo e articoli e relazioni sul tema dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili.
3. Sull’URDP la Commissione mette a disposizione informazioni riguardanti gli accordi di trasferimento statistico ivi conclusi, che includono il loro volume, la tempistica, il prezzo, le condizioni supplementari nonché gli accordi stessi e, inoltre, informazioni su tempistica, volume e Stati membri partecipanti per gli accordi di trasferimento statistico conclusi al di fuori della piattaforma sulla base dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 e anche dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(2) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(3) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom»(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vänerlöjrom» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vänerlöjrom» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Vänerlöjrom» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 288 del 19.7.2021, pag. 15.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione (2) specifica nell'allegato III a quali classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (corrispondenza). |
(2) |
Dopo le ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione (3) all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Oltre a ciò, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate. |
(3) |
Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 sono state registrate due ulteriori agenzie di rating del credito a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), mentre altre due ECAI per le quali il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 stabiliva la corrispondenza sono state depennate. Poiché l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l'attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/1799 per stabilire la corrispondenza per le ECAI di recente registrazione e rimuovere la corrispondenza per le ECAI depennate. |
(4) |
Inoltre un'ECAI registrata a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e per la quale era stata determinata la corrispondenza nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 ha modificato i simboli utilizzati per indicare le categorie di rating delle sue scale di rating. È pertanto necessario modificare la corrispondenza per tale ECAI al fine di riflettere i simboli attualmente utilizzati dalla stessa. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (le "autorità europee di vigilanza"). |
(6) |
Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2016/1799
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 34).
(4) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Tabelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
A.M. Best (EU) Rating Services B.V. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine |
aaa, aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
aaa, aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria |
A++, A+ |
A, A- |
B++, B+ |
B, B- |
C++, C+ |
C, C-, D, E, F, S |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4, d, e, f, s |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4, d, s |
|
|
ARC Ratings S.A. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, R |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC/C, D |
Scala di rating per corporate a breve termine |
A++ |
A |
|
B, C, D |
|
|
Axesor Risk Management S.L. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
Scala di rating per il breve termine globale |
AS1+ |
AS1 |
AS2 |
AS3, AS4, AS5 |
|
|
Banca di Francia (Banque de France) |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale |
3++ |
3+, 3 |
4+ |
4, 5+ |
5, 6 |
7, 8, 9, P |
Scala di rating del credito NEC per emittenti a lungo termine globale |
1+ |
1, 1- |
2+, 2, 2- |
3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+ |
5, 5-, 6+, 6, 6- |
7, 8, P |
BCRA — Credit Rating Agency AD |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine globale |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating per il lungo termine imprese di assicurazione pensionistica |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine imprese di assicurazione pensionistica |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating per il lungo termine fondi pensione |
AAA pf, AA pf |
A pf |
BBB pf |
BB pf |
B pf |
C pf |
Scala di rating per il lungo termine fondi di garanzia |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
Scala di rating per il breve termine fondi di garanzia |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Capital Intelligence Ratings Ltd |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale |
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, RS, SD, D |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale |
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a breve termine internazionale |
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, RS, SD, D |
|
|
Cerved Rating Agency S.p.A. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine corporate |
A1.1, A1.2, A1.3 |
A2.1, A2.2, A3.1 |
B1.1, B1.2 |
B2.1, B2.2 |
C1.1 |
C1.2, C2.1 |
Scala di rating per il breve termine corporate |
S-1 |
S-2 |
S-3 |
V-1, R-1 |
|
|
Creditreform Rating AG |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine |
AAA, AA |
A |
|
BBB |
BB, B |
C, SD, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
AAA, AA |
A |
|
BBB |
BB, B |
C, D |
Scala di rating per il breve termine |
L1 |
L2 |
|
L3, NEL, D |
|
|
CRIF Ratings S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D1S, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, DS |
Scala di rating per le PMI |
SME1, SME2 |
|
SME3 |
SME4 |
SME5, SME6 |
SME7, SME8 |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
IG-1 |
|
IG-2 |
SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
IG-1 |
|
IG-2 |
SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 |
|
|
DBRS Ratings GmbH |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper |
R-1 H, R-1 M |
R-1 L |
R-2, R-3 |
R-4, R-5, D |
|
|
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, R |
Scala di rating per le perdite attese |
AAA(el), AA(el) |
A(el) |
BBB(el) |
BB(el) |
B(el) |
CCC(el), CC(el), C(el) |
Egan-Jones Ratings Co. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating del credito per il breve termine |
A-1+ |
A-1 |
A-2 |
A-3, B, C, D |
|
|
EuroRating Sp. z o.o. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Fitch Ratings Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating riguardante il default degli emittenti a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, RD, D |
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
Scala di rating per le controparti dei derivati |
AAA dcr, AA dcr |
A dcr |
BBB dcr |
BB dcr |
B dcr |
CCC dcr, CC dcr, C dcr |
Scala di rating per il breve termine |
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C, RD, D |
|
|
Scala di rating IFS per il breve termine |
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C |
|
|
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
HR Ratings de México, SA de C.V. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
HR AAA(G)/HR AA(G) |
HR A(G) |
HR BBB(G) |
HR BB(G) |
HR B(G) |
HR C(G)/HR D(G) |
Scala di rating per il breve termine globale |
HR+1(G)/HR1(G) |
HR2(G) |
HR3(G) |
HR4(G), HR5(G), HR D(G) |
|
|
ICAP S.A. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine globale |
|
AAA, AA |
A, BBB |
BB, B |
CCC, CC |
C, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine globale |
|
AAA, AA |
A, BBB |
BB, B |
CCC, CC |
C, D |
INBONIS S.A. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA/AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Japan Credit Rating Agency Ltd |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, LD, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, LD, D |
|
|
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine |
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, D |
|
|
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating del credito per il breve termine |
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
modeFinance S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
A1, A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
B3 |
C1, C2, C3, D |
Moody's Investors Service |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
Aaa, Aa |
A |
Baa |
Ba |
B |
Caa, Ca, C |
Scala di rating per il breve termine globale |
P-1 |
P-2 |
P-3 |
NP |
|
|
Nordic Credit RatingAS |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA/AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, SD |
Scala di rating per il breve termine |
|
|
N-1+ |
N-1, N-2, N-3, N-4 |
|
|
QIVALIO SAS (ex Spread Research) |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine globale |
SR0 |
|
SR1, SR2 |
SR3, SR4, SR5, SRD |
|
|
Rating-Agentur Expert RA GmbH |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine internazionale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
Scala di rating dell'affidabilità internazionale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
Scala di rating per il breve termine internazionale |
RA1+ |
RA1 |
RA2, RA3 |
RA4, RA5, C, D |
|
|
Scope Ratings GmbH |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC,C, D |
Scala di rating per il breve termine |
S-1+ |
S-1 |
S-2 |
S-3, S-4 |
|
|
Scope Hamburg GmbH |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, SD, D |
S&P Global Ratings Europe Limited |
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, R, SD/D |
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD/D, R |
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a lungo termine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD,, D |
Scala di rating riguardante la valutazione mid market |
|
MM1 |
MM2 |
MM3, MM4 |
MM5, MM6 |
MM7, MM8, MMD |
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, R, SD/D |
|
|
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a breve termine |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, SD/D |
|
|
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione (2) specifica tra l'altro, nell'allegato, a quali classi di merito di credito di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (valutazioni esterne del merito di credito). |
(2) |
Dopo le ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione (4) all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze. Oltre a ciò, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate. |
(3) |
Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 sono state registrate due agenzie di rating del credito a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), mentre altre due ECAI per le quali il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 stabiliva la corrispondenza sono state depennate. È pertanto necessario stabilire una corrispondenza per le ECAI di recente registrazione e rimuovere la corrispondenza per le ECAI depennate. |
(4) |
Inoltre un'ECAI registrata a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e per la quale era stata stabilita la corrispondenza nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 ha modificato i simboli utilizzati per indicare le categorie di rating delle sue scale di rating. È pertanto necessario modificare la corrispondenza per tale ECAI al fine di riflettere i simboli attualmente utilizzati dalla stessa. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall'Autorità bancaria europea (ABE), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le "autorità europee di vigilanza"). |
(6) |
Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione, del 4 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 4).
(5) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(8) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
A.M. Best (EU) Rating Services B.V. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine |
aaa |
aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
aaa |
aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria |
|
A++, A+ |
A, A- |
B++, B+ |
B, B- |
C++, C+ |
C, C-, D, E, F, S |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
|
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4, d, e, f, s |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
|
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4, d, s |
|
|
ARC Ratings S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, R |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC/C, D |
Scala di rating per corporate a breve termine |
|
A++ |
A |
|
B, C, D |
|
|
Axesor Risk Management SL |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
Scala di rating per il breve termine globale |
|
AS1+ |
AS1 |
AS2 |
AS3, AS4, AS5 |
|
|
Banca di Francia (Banque de France) |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale |
|
3++ |
3+, 3 |
4+ |
4, 5+ |
5, 6 |
7, 8, 9, P |
Scala di rating del credito NEC per emittenti a lungo termine globale |
|
1+ |
1, 1- |
2+, 2, 2- |
3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+ |
5, 5-, 6+, 6, 6- |
7, 8, P |
BCRA – Credit Rating Agency AD |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine globale |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating per il lungo termine imprese di assicurazione pensionistica |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine imprese di assicurazione pensionistica |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating per il lungo termine fondi pensione |
AAA pf |
AA pf |
A pf |
BBB pf |
BB pf |
B pf |
C pf |
Scala di rating per il lungo termine fondi di garanzia |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
Scala di rating per il breve termine fondi di garanzia |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Capital Intelligence Ratings Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale |
|
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, RS, SD, D |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale |
|
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, D |
|
|
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a breve termine internazionale |
|
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, RS, SD, D |
|
|
Cerved Rating Agency S.p.A. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine corporate |
A1.1 |
A1.2, A1.3 |
A2.1, A2.2, A3.1 |
B1.1, B1.2 |
B2.1, B2.2 |
C1.1 |
C1.2, C2.1 |
Scala di rating per il breve termine corporate |
|
S-1 |
S-2 |
S-3 |
V-1, R-1 |
|
|
Creditreform Rating AG |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
|
BBB |
BB, B |
C, SD, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
|
BBB |
BB, B |
C, D |
Scala di rating per il breve termine |
L1 |
L2 |
|
L3, NEL, D |
|
|
|
CRIF Ratings S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D1S, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, DS |
Scala di rating per le PMI |
|
SME1, SME2 |
|
SME3 |
SME4 |
SME5, SME6 |
SME7, SME8 |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
|
IG-1 |
|
IG-2 |
SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 |
|
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
|
IG-1 |
|
IG-2 |
SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 |
|
|
DBRS Ratings GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper |
|
R-1 H, R-1 M |
R-1 L |
R-2, R-3 |
R-4, R-5, D |
|
|
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria |
|
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, R |
Scala di rating per le perdite attese |
|
AAA(el), AA(el) |
A(el) |
BBB(el) |
BB(el) |
B(el) |
CCC(el), CC(el), C(el) |
Egan-Jones Ratings Co. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating del credito per il breve termine |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2 |
A-3, B, C, D |
|
|
EuroRating Sp. z o.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Fitch Ratings Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating riguardante il default degli emittenti a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, RD, D |
Obbligazioni di corporate finance - Scala di rating per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
Scala di rating per le controparti dei derivati |
|
AAA dcr, AA dcr |
A dcr |
BBB dcr |
BB dcr |
B dcr |
CCC dcr, CC dcr, C dcr |
Scala di rating per il breve termine |
|
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C, RD, D |
|
|
Scala di rating IFS per il breve termine |
|
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C |
|
|
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
HR Ratings de México, SA de C.V. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
HR AAA(G) |
HR AA(G) |
HR A(G) |
HR BBB(G) |
HR BB(G) |
HR B(G) |
HR C(G)/HR D(G) |
Scala di rating per il breve termine globale |
HR+1(G) |
HR1(G) |
HR2(G) |
HR3(G) |
HR4(G), HR5(G), HR D(G) |
|
|
ICAP S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine globale |
|
|
AAA, AA |
A, BBB |
BB, B |
CCC, CC |
C, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine globale |
|
|
AAA, AA |
A, BBB |
BB, B |
CCC, CC |
C, D |
INBONIS SA |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Japan Credit Rating Agency Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per emittenti a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, LD, D |
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per emittenti a breve termine |
|
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, LD, D |
|
|
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine |
|
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, D |
|
|
Kroll Bond Rating Agency Europe |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating del credito per il breve termine |
|
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
modeFinance S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
A1 |
A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
B3 |
C1, C2, C3, D |
Moody's Investors Service |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
Aaa |
Aa |
A |
Baa |
Ba |
B |
Caa, Ca, C |
Scala di rating per il breve termine globale |
|
P-1 |
P-2 |
P-3 |
NP |
|
|
Nordic Credit Rating AS |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, SD |
Scala di rating per il breve termine |
|
|
|
N-1+ |
N-1, N-2, N-3, N-4 |
|
|
QIVALIO SAS (ex Spread Research) |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine globale |
|
SR0 |
|
SR1, SR2 |
SR3, SR4, SR5, SRD |
|
|
Rating-Agentur Expert RA GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per il lungo termine internazionale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
Scala di rating dell'affidabilità internazionale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
Scala di rating per il breve termine internazionale |
|
RA1+ |
RA1 |
RA2, RA3 |
RA4, RA5, C, D |
|
|
Scope Ratings AG |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating per il breve termine |
|
S-1+ |
S-1 |
S-2 |
S-3, S-4 |
|
|
Scope Hamburg GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, SD, D |
S&P Global Ratings |
|
|
|
|
|
|
|
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, R, SD/D |
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD/D, R |
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a lungo termine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD, D |
Scala di rating riguardante la valutazione mid market |
|
|
MM1 |
MM2 |
MM3, MM4 |
MM5, MM6 |
MM7, MM8, MMD |
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, R, SD/D |
|
|
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a breve termine |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, SD/D |
|
|
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2007 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2021
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37 bis, paragrafo 2, e l'articolo 37 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che stabilisce un regime speciale per le piccole imprese, è stato modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3). |
(2) |
La direttiva (UE) 2020/285 ha altresì modificato il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 ter, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 bis e 37 ter di detto regolamento riguardano in particolare l'archiviazione, la ricerca automatizzata e la trasmissione delle informazioni relative a tale regime speciale. Le disposizioni necessarie per conformarsi a tali modifiche si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2025. |
(3) |
Al fine di agevolare la ricerca automatizzata, è necessario definire le modalità pratiche e le specifiche relative all'accesso che uno Stato membro concede all'autorità competente di un altro Stato membro alle informazioni, quali i dettagli identificativi e il valore delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale applicato dallo Stato membro in cui avviene la cessione o la prestazione. |
(4) |
Per garantire che le informazioni di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, e all'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 siano scambiate in maniera uniforme, la Commissione deve adottare modalità pratiche a tal fine, compreso un messaggio elettronico comune. Questo consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, in quanto seguirebbero un quadro di riferimento regolamentato. |
(5) |
In particolare, tali modalità pratiche dovrebbero garantire una trasmissione e un trattamento efficaci delle informazioni relative alla registrazione delle piccole imprese, necessari affinché queste ultime possano avvalersi del regime speciale al di fuori dello Stato membro di stabilimento, in quanto gli Stati membri dovrebbero modificare le rispettive interfacce elettroniche, attualmente concepite affinché il regime consenta di concedere una franchigia solo alle imprese stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, in modo che tali informazioni possano essere scambiate in modo uniforme. |
(6) |
Anche le informazioni afferenti alle modifiche dei dettagli identificativi, come l'esclusione dal regime speciale, dovrebbero essere scambiate in modo uniforme al fine di consentire agli Stati membri di monitorare la corretta applicazione del regime speciale sul loro territorio e di lottare contro la frode. A tal fine si dovrebbero stabilire modalità comuni relative allo scambio elettronico di tali informazioni. |
(7) |
Al fine di mantenere al minimo l'onere amministrativo per i soggetti passivi, monitorando allo stesso tempo la corretta applicazione del regime speciale, è necessario stabilire alcuni requisiti minimi dell'interfaccia elettronica per l'invio delle notifiche da parte dei soggetti passivi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia disporre della facoltà di inserire funzionalità aggiuntive al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. |
(8) |
Si dovrebbero inoltre determinare le modalità pratiche intese ad agevolare la comunicazione dei dettagli in merito alle misure approvate da ciascuno Stato membro in materia di recepimento dell'articolo 167 bis, del titolo XI, capo 3, e del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE. |
(9) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal giorno in cui si applicano l'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 ter, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 bis e 37 ter del regolamento (UE) n. 904/2010. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«regime speciale», il regime speciale di franchigia per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE; |
2) |
«Stato membro di franchigia», lo Stato membro che concede l'esenzione dall'IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul suo territorio da parte di soggetti passivi che possono beneficiare della franchigia nell'ambito del regime speciale; |
3) |
«Stato membro di stabilimento», lo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto passivo che si avvale del regime speciale. |
Articolo 2
Funzionalità delle interfacce elettroniche
L'interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento attraverso la quale, a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo può dover presentare una previa notifica o un eventuale aggiornamento di questa e comunicare il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per avvalersi del regime speciale in un altro Stato membro, consente di registrare le informazioni e le eventuali modifiche a esse, da comunicare a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, nonché degli articoli 284 bis e 284 ter della medesima direttiva.
Articolo 3
Scambio automatizzato di informazioni
A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 904/2010, lo Stato membro di stabilimento concede all'autorità competente degli altri Stati membri l'accesso automatizzato alle seguenti informazioni raccolte e archiviate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri:
a) |
il numero individuale con il quale è identificato il soggetto passivo che si avvale della franchigia negli altri Stati membri a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE; |
b) |
il nome, l'attività e il settore di attività se pertinente, a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la forma giuridica e l'indirizzo di detto soggetto passivo; |
c) |
in caso di variazione del luogo di stabilimento, la data dalla quale tale modifica produce effetto e, se del caso, lo Stato membro nel quale il soggetto passivo ha deciso di stabilirsi; |
d) |
gli Stati membri nei quali il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia relativamente alla previa notifica o all'aggiornamento di essa, a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE; |
e) |
gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia a norma dell'articolo 284, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; |
f) |
la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi in ciascuno Stato membro nel quale il soggetto passivo si avvale di detta franchigia; |
g) |
il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, durante l'anno civile di notifica e durante gli anni civili precedenti la notifica, a norma dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva; |
h) |
il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, incluse le eventuali modifiche, effettuate per trimestre civile nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi; |
i) |
la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni/prestazioni di servizi, dall'inizio del trimestre civile fino alla data in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione; |
j) |
la data alla quale il soggetto passivo non può più beneficiare della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto, in seguito a una notifica da parte degli Stati membri di franchigia di cui all'articolo 284 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE; |
k) |
la data alla quale prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi del regime di franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto; |
l) |
la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e gli Stati membri interessati. |
Articolo 4
Trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento e i relativi aggiornamenti per quanto attiene alle disposizioni che recepiscono l'articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni sono trasmesse attraverso il portale web istituito dalla Commissione.
2. Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato II del presente regolamento, alle autorità competenti dello Stato membro di franchigia, entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili, a norma dell'articolo 37 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010:
a) |
per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro interessato di un soggetto passivo che intende chiedere la franchigia:
|
b) |
per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, dopo aver informato il soggetto passivo del suo numero individuale di identificazione o avergli confermato tale numero, a norma dell'articolo 284, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE:
|
c) |
relativamente a un soggetto passivo il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:
|
d) |
relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE:
|
3. Lo Stato membro di franchigia trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato III del presente regolamento, a norma dell'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010:
a) |
entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a):
|
b) |
senza indugio, il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e la data alla quale ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; |
c) |
senza indugio, la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi in detto Stato membro. |
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
ALLEGATO I
Informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010
1. Regime speciale di contabilità di cassa
Articolo 167 bis della direttiva 2006/112/CE — Regime opzionale di contabilità di cassa
D1. Lo Stato membro concede la possibilità di optare per il regime speciale di contabilità di cassa?
D2. In caso affermativo, qual è la soglia in vigore? Indicare in EUR e in moneta nazionale.
2. Regime speciale per le piccole imprese
Titolo XII, capo 1, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE
Articolo 281 — Modalità semplificate d'imposizione e riscossione
D3. Si applicano procedure semplificate, come i regimi forfettari, per l'imposizione e la riscossione dell'IVA presso le piccole imprese?
D4a. In caso affermativo, quali procedure semplificate si applicano alle piccole imprese?
D4b. Con quali condizioni o limiti si applicano tali procedure semplificate?
Titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE
Articoli da 282 a 290 della direttiva 2006/112/CE — Franchigie
D5. Si applica il regime speciale per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE?
D6a. In caso affermativo, da quale data?
D6b. In caso negativo, ma se è stato applicato nel passato, fino a quale data?
Articolo 283, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Esclusioni
D7. Quali operazioni sono escluse dalla franchigia nell'ambito del regime speciale per le piccole imprese applicato dallo Stato membro?
Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Soglia
D8. Quali sono i livelli della soglia di volume d'affari annuo in vigore per avvalersi della franchigia (soglia di franchigia) nello Stato membro? Indicare in EUR e in moneta nazionale.
D9. Da quale data vigono gli attuali livelli della soglia di franchigia?
D10. In caso di soglie multiple, indicare i criteri per determinare le categorie di cessioni di beni/prestazioni di servizi cui si applicano le diverse soglie e indicare la data dalla quale si applicano tali criteri.
Articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE - Numero individuale di identificazione
D11. Ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, si utilizza il numero individuale d'identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo per i relativi obblighi nell'ambito del sistema interno o si applica la struttura di un numero IVA o qualsiasi altro numero?
Articolo 284 quater, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Valuta
D12. Ai fini dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, i valori devono essere espressi in moneta nazionale?
Articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Comunicazione di informazioni
D13. Le informazioni di cui all'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 284 ter, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE devono essere fornite dal soggetto passivo attraverso un mezzo elettronico?
D14. In caso affermativo, a quali condizioni?
Articolo 284 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Inadempimento degli obblighi
D15. Se risulta inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo è tenuto a soddisfare gli obblighi IVA in merito alle operazioni esenti effettuate nello Stato membro?
D16. In caso affermativo, quali obblighi?
Articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo transitorio
D17. Nello Stato membro la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE cessa di applicarsi nel momento in cui si supera la soglia fissata a norma di detto paragrafo, conformemente all'articolo 288 bis, paragrafo 1, quarto comma?
D18. In caso contrario e se il soggetto passivo ha la facoltà di continuare a beneficiare della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE durante l'anno civile in cui è superata la soglia, si applica un massimale?
D19. In caso affermativo, si applica un massimale del 10 % o del 25 %?
D20. Per quanti anni il soggetto passivo è escluso dal regime speciale per le piccole imprese dopo aver superato la soglia di franchigia?
Articolo 290 della direttiva 2006/112/CE — Opzione per i soggetti passivi aventi diritto alla franchigia
D21. Vigono norme o condizioni particolari per applicare l'opzione di cui all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE?
D22. In caso affermativo, quali regole e condizioni si applicano?
Titolo XII, capo 1, sezione 2 bis, della direttiva 2006/112/CE
Articoli da 292 bis a 292 quinquies della direttiva 2006/112/CE — Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia
D23. Le piccole imprese stabilite sul territorio dello Stato membro che si avvalgono della franchigia solo in detto Stato membro sono dispensate da eventuali obblighi?
D24. In caso affermativo, da quali obblighi?
D25. Le piccole imprese sono dispensate dagli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271 della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 292 quinquies della medesima direttiva?
D26. In caso affermativo, da quali obblighi?
ALLEGATO II
Informazioni trasmesse dallo Stato membro di stabilimento agli Stati membri che concedono la franchigia a norma dell'articolo 37 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010
Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili
1. |
Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE:
|
2. |
Relativamente ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nell'Unione supera l'importo di 100 000 EUR cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:
|
3. |
Relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE:
|
ALLEGATO III
Informazioni trasmesse allo Stato membro di stabilimento dagli Stati membri di franchigia a norma dell'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010
Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1 a) dell'allegato II
1. |
Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro di stabilimento di un soggetto passivo che può beneficiare della franchigia in detto Stato membro:
|
Da trasmettere tempestivamente per via elettronica
2. |
Per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno cessato di poter beneficiare della franchigia:
|
3. |
Per quanto riguarda la cessazione dell'applicazione del regime speciale per le piccole imprese nello Stato membro che concede la franchigia, di cui all'articolo 284 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:
|
DECISIONI
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 407/37 |
DECISIONE (PESC) 2021/2008 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2021
che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (1),
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio fissi l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). |
(3) |
Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (2) che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO. |
(4) |
Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha inoltre adottato una raccomandazione relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO (3) ("raccomandazione"). |
(5) |
Il punto 9 della raccomandazione precisa che il Consiglio dovrebbe aggiornare l'elenco dei progetti PESCO entro novembre 2018 per includervi l'insieme successivo di progetti secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315, che prevede in particolare che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") possa formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite dal segretariato della PESCO, per l'adozione di una decisione da parte del Consiglio, previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (EUMC). |
(6) |
Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 (4) che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO. |
(7) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1797 (5) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340. |
(8) |
Il 14 maggio 2019 il Consiglio ha adottato una raccomandazione che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nell’ambito della PESCO (6). |
(9) |
Il 12 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1909 (7) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340. |
(10) |
Il 20 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla revisione strategica della PESCO 2020. |
(11) |
Il 20 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1746 (8) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340. |
(12) |
Il 29 settembre 2021 l'alto rappresentante ha formulato una raccomandazione al Consiglio relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO. |
(13) |
Il 19 ottobre 2021 il comitato politico e di sicurezza ha approvato le raccomandazioni contenute nella consulenza militare dell'EUMC sulla raccomandazione dell'alto rappresentante relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO. |
(14) |
È opportuno pertanto che il Consiglio modifichi e aggiorni la decisione (PESC) 2018/340, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2018/340 è così modificata:
1) |
all'articolo 1 sono aggiunti all'elenco i seguenti progetti:
|
2) |
nell'allegato I sono aggiunte le voci di cui all'allegato I della presente decisione; |
3) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(2) Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).
(3) Raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018 relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1).
(4) Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).
(5) Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, he modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).
(6) Raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2019 che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) (GU C 166 del 15.5.2019, pag. 1).
(7) Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113).
(8) Decisione (PESC) 2020/1746 del Consiglio del 20 novembre 2020 che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO ( GU L 393 del 23.11.2020, pag. 12).
ALLEGATO I
Project |
Project Members |
||
|
Grecia, Francia, Cipro |
||
|
Francia, Estonia, Italia, Austria |
||
|
Spagna, Italia, Portogallo |
||
|
Estonia, Francia, Lettonia, Romania |
||
|
Germania, Cechia, Francia, Paesi Bassi, Slovenia |
||
|
Spagna, Germania, Portogallo, Romania, Slovenia |
||
|
Italia, Francia |
||
|
Italia, Francia |
||
|
Francia, Grecia, Croazia |
||
|
Francia, Germania, Svezia |
||
|
Estonia, Bulgaria, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Finlandia |
||
|
Portogallo, Spagna, Francia |
||
|
Germania, Spagna, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania |
||
|
Francia, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania |
ALLEGATO II
ELENCO AGGIORNATO CONSOLIDATO DEI MEMBRI DI OGNI SINGOLO PROGETTO
Progetto |
Membri del progetto |
||
|
Germania, Belgio, Cechia, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia |
||
|
Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia |
||
|
Germania, Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia |
||
|
Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia |
||
|
Italia, Grecia |
||
|
Francia, Belgio, Spagna, Italia, Slovenia |
||
|
Italia, Grecia, Spagna, Croazia, Austria |
||
|
Belgio, Grecia, Francia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania |
||
|
Italia, Grecia, Polonia, Portogallo |
||
|
Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro |
||
|
Grecia, Italia, Cipro, Ungheria, Portogallo |
||
|
Lituania, Estonia, Croazia, Paesi Bassi, Polonia, Romania |
||
|
Spagna, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo |
||
|
Italia, Grecia, Slovacchia |
||
|
Slovacchia, Italia, Ungheria |
||
|
Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Austria |
||
|
Grecia, Italia, Romania |
||
|
Grecia, Cipro |
||
|
Francia, Svezia, Slovacchia |
||
|
Estonia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia |
||
|
Francia, Belgio, Cipro |
||
|
Bulgaria, Grecia, Francia, Romania |
||
|
Germania, Cechia, Spagna, Francia, Italia |
||
|
Francia, Germania, Spagna |
||
|
Italia, Cechia |
||
|
Italia, Francia |
||
|
Grecia, Cipro |
||
|
Cechia, Germania |
||
|
Austria, Francia, Croazia, Ungheria, Slovenia |
||
|
Francia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Paesi Bassi |
||
|
Germania, Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Romania |
||
|
Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Polonia |
||
|
Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi |
||
|
Ungheria, Germania, Francia, Polonia, Slovenia |
||
|
Portogallo, Spagna |
||
|
Polonia, Ungheria |
||
|
Romania, Francia, Italia |
||
|
Romania, Bulgaria, Francia |
||
|
Portogallo, Spagna, Francia, Svezia |
||
|
Italia, Grecia, Spagna, Francia |
||
|
Spagna, Francia, Svezia |
||
|
Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi |
||
|
Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Finlandia |
||
|
Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Romania |
||
|
Francia, Belgio, Spagna, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia |
||
|
Italia, Francia, Romania |
||
|
Grecia, Francia, Cipro |
||
|
Francia, Estonia, Italia, Austria |
||
|
Spagna, Italia, Portogallo |
||
|
Estonia, Francia, Lettonia, Romania |
||
|
Germania, Cechia, Francia, Paesi Bassi, Slovenia |
||
|
Spagna, Germania, Portogallo, Romania, Slovenia |
||
|
Italia, Francia |
||
|
Italia, Francia |
||
|
Francia, Grecia, Croazia |
||
|
Francia, Germania, Svezia |
||
|
Estonia, Bulgaria, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Finlandia |
||
|
Portogallo, Spagna, Francia |
||
|
Germania, Spagna, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania |
||
|
Francia, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania |