ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 402

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 novembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l’immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l’immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

60

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici ( 1 )

65

 

*

Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) ( 1 )

69

 

*

Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi ( 1 )

73

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1972 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l’indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato.

(2)

A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1139, per ciascuna regione ultraperiferica lo Stato membro interessato dovrebbe descrivere la metodologia per il calcolo dell’indennizzo dei costi aggiuntivi nel piano d’azione di cui a detto articolo.

(3)

A norma dell’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

(4)

Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate e per evitare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’uso di criteri comuni dovrebbe far sì che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi aggiuntivi.

(5)

Al fine di evitare sovracompensazioni, è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti che ricadono sugli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell’Unione in base ai quali sono calcolati i costi aggiuntivi.

(6)

Per alcuni prodotti o categorie di prodotti non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo aggiuntivo dovrebbe essere fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell’Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.

(7)

Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell’acquacoltura indennizzabili, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi dell’indennizzo nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(8)

È opportuno che gli Stati membri fissino l’importo dell’indennizzo a un livello che consenta di compensare adeguatamente i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare sovracompensazioni. A tal fine l’importo dell’indennizzo dovrebbe tenere conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi aggiuntivi, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

(9)

Per rendere uniforme la presentazione dei costi aggiuntivi, è necessario esprimere tali costi in tonnellate di peso vivo, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3) che istituisce codici di presentazione per i prodotti ittici trasformati e coefficienti di conversione dell’Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato, allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono già ammissibili al FEAMPA dal 1o gennaio 2021 conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori, nel periodo di ammissibilità definito all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a causa degli svantaggi specifici di dette regioni ultraperiferiche.

Articolo 2

(1)   I costi aggiuntivi di cui all’articolo 1 sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività:

a)

pesca;

b)

allevamento;

c)

trasformazione;

d)

commercializzazione.

(2)   Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi aggiuntivi sono calcolati per voci di spesa per ogni prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili all’indennizzo.

(3)   I costi aggiuntivi sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi aggiuntivi, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.

(4)   Per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi aggiuntivi sono calcolati a fronte dei costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell’Unione.

(5)   Il calcolo dei costi aggiuntivi tiene conto di eventuali interventi pubblici, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 3

(1)   Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.

(2)   Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato su una media annua dei prezzi registrati.

(3)   I costi aggiuntivi sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi aggiuntivi complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo. A tal fine si utilizzano i coefficienti di conversione stabiliti negli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/4


REGOLAMENTO (UE) 2021/1973 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) contiene un errore all'allegato XII, punto 1, lettera b), punto i), per quanto riguarda le prescrizioni applicabili all'importazione e al transito di prodotti intermedi destinati alla fabbricazione di dispositivi medici, dispositivi medici in vitro e reagenti di laboratorio.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1974 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che autorizza l’immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il 14 novembre 2018 la società Medicinal Gardens S.L. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al livello massimo di assunzione di 0,9 g/giorno; la popolazione bersaglio era la popolazione adulta in generale, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

(4)

Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati scientifici di proprietà industriale per una serie di studi presentati a sostegno della domanda, in particolare studi composizionali (4), uno studio sulla tossicità orale acuta nei ratti (5), test di retromutazione batterica (6), un test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero (7), un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero (8), uno studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni (9) e uno studio sensoriale (10).

(5)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 25 marzo 2019 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della sicurezza dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento.

(6)

Il 27 aprile 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento (11) in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Nel suo parere l’Autorità non ha dimostrato la sicurezza dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum utilizzati negli integratori alimentari destinati agli adulti al livello massimo di assunzione di 0,9 g/giorno come proposto dal richiedente, in quanto l’assunzione supererebbe il livello considerato sicuro (10 mg/kg di peso corporeo al giorno). L’Autorità ha tuttavia concluso che i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum sono sicuri per gli adulti se aggiunti agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 0,7 g/giorno, corrispondente al livello sicuro di assunzione per un adulto con un peso corporeo standard di 70 kg. Il parere dell’Autorità fornisce pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum a una dose massima giornaliera di 0,7 g/giorno sono conformi all’articolo 7, lettere a) e b), e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Nel suo parere, utilizzando un approccio basato sul peso dell’evidenza fondato su analisi in silico dell’omologia tra sequenze di miraculina e di proteine di arachidi e sui risultati di un esperimento di screening preliminare in vitro con metodo ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), l’Autorità ha individuato un potenziale di reattività incrociata tra i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum e le arachidi. Mancano tuttavia ulteriori prove epidemiologiche o sperimentali in vivo, normalmente necessarie per confermare o escludere la probabilità che la potenziale reattività incrociata individuata si manifesti nella vita reale. Tenuto conto della mancanza di tali prove e dei dati in vitro disponibili che dimostrano che la miraculina sarà rapidamente e completamente degradata dopo l’ingestione, la Commissione ritiene al momento improbabile che la potenziale reattività incrociata con le arachidi dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum si manifesti nella vita reale e, di conseguenza, non è opportuno inserire alcun requisito specifico in materia di etichettatura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati a tale riguardo.

(9)

Nel suo parere l’Autorità ha osservato che la sua conclusione sulla sicurezza del nuovo alimento si basava sugli studi composizionali, sullo studio sulla tossicità orale acuta nei ratti, su due test di retromutazione batterica, sul test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero, sul test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero e sullo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni. L’Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tale conclusione senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti gli studi che erano contenute nel fascicolo del richiedente.

(10)

La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi scientifici e di chiarire la rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, previsto all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi composizionali, lo studio sulla tossicità orale acuta nei ratti, i due test di retromutazione batterica, il test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero e lo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni, e che l’accesso o il riferimento a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può pertanto essere legalmente consentito.

(12)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest’ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi specifici contenuti nel fascicolo del richiedente concernenti gli studi composizionali, lo studio sulla tossicità orale acuta nei ratti, i due test di retromutazione batterica, il test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero e lo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni, sui quali l’Autorità ha basato le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento, non dovrebbero pertanto essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum.

(13)

Il fatto di limitare l’autorizzazione dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum e il diritto di riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I frutti essiccati di Synsepalum dulcificum, come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 solo il richiedente iniziale:

Società: Medicinal Gardens S.L.

Indirizzo: Marqués de Urquijo 47, 1o D, Office 1, Madrid, 28008, Spagna

è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Medicinal Gardens S.L.

3.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 senza il consenso di Medicinal Gardens S.L.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  Medicinal Gardens S.L., 2017-2020 (non pubblicati).

(5)  Medicinal Gardens S.L. Numero dello studio: IF-81517 (non pubblicato, 2018c).

(6)  Medicinal Gardens S.L. Numeri degli studi: IF-74616 (non pubblicato, 2018a) e 20229053 (non pubblicato, 2020a).

(7)  Medicinal Gardens S.L. Numero dello studio: IF-74516 (non pubblicato, 2018b).

(8)  Medicinal Gardens S.L. Codice dello studio: 20/020-013C (non pubblicato, 2020b).

(9)  Medicinal Gardens S.L. Numero dello studio: 73416 (non pubblicato, 2018d).

(10)  Medicinal Gardens S.L. Studio sensoriale con giovani adulti sani (non pubblicato, 2018).

(11)  Sicurezza dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283; EFSA Journal 2021;19(6):6600.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Frutti essiccati di Synsepalum dulcificum

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è “frutti essiccati di Synsepalum dulcificum”.

2.

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti frutti essiccati di Synsepalum dulcificum indica che l’integratore alimentare in questione dovrebbe essere consumato esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

 

Autorizzato il 5 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Medicinal Gardens S.L., Marqués de Urquijo 47, 1o D, Office 1, Madrid, 28008, Spagna.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Medicinal Gardens S.L. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Medicinal Gardens S.L.

Data finale della tutela dei dati: 5 dicembre 2026.»;

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

0,7 g/giorno

2)

nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Frutti essiccati di Synsepalum dulcificum

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito dalla polpa e dalla buccia liofilizzate di frutti snocciolati di Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell, appartenente alla famiglia delle Sapotacee. I panelli essiccati così ottenuti vengono macinati in modo da ottenere una polvere.

Caratteristiche/composizione

Umidità (g/100 g): < 6

Ceneri (g/100 g): 3,5-8,5

Carboidrati totali (g/100 g): 70-87

Zuccheri (g/100 g): 50-75

Fibre (g/100 g): 1-6,5

Proteine totali (g/100 g): 3,5-6,0

Miraculina (*1) (g/100 g): 1,5-2,5

Grassi totali (g/100 g): 0,50-3,50

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali: < 104 CFU (*2)/g

Bacillus cereus (presunto): < 100 CFU/g

Clostridia solfito-riduttori: ≤ 30 CFU/g

Enterobatteriacee totali: < 100 CFU/g

Lieviti e muffe: < 500 CFU/g

Antiparassitari

Livelli di antiparassitari in conformità al codice 0820990 (“altri” nel gruppo delle spezie da frutti) di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 (1).


(*1)  La miraculina rientra nel tenore totale di proteine.

(*2)  CFU: unità formanti colonie.

(1)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).»


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1975 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che autorizza l’immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il 28 dicembre 2018 la società Fair Insects BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere (macinata) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale.

(4)

Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati scientifici di proprietà industriale per una serie di dati presentati a sostegno della domanda, ossia una descrizione del processo di produzione (3), dati analitici sulla composizione (4), dati analitici sui contaminanti (5), sulla stabilità e sullo stato microbiologico, dati sulle vendite del nuovo alimento (6), una valutazione dell’assunzione (7), dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali (8), i test di solubilità e sterilità condotti sulla Locusta migratoria essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità (9), e uno studio sulla citotossicità (10).

(5)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 9 luglio 2019 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della sicurezza della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento.

(6)

Il 25 maggio 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento (11) in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

In tale parere l’Autorità ha concluso che la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere è sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere, alle condizioni d’uso valutate, è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

In tale parere, sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale, che collegavano in modo ambiguo il consumo di Locusta migratoria a una serie di episodi di anafilassi, e sulla base di prove che dimostrano che la Locusta migratoria contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche, l’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Locusta migratoria. L’Autorità ha inoltre raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità della Locusta migratoria.

(9)

Per dare seguito alla raccomandazione dell’Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull’allergenicità della Locusta migratoria. Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione dell’industria degli insetti sono stati segnalati solo pochi casi di allergia provocata dalla Locusta migratoria (12) e che le prove del potenziale di allergenicità associato al consumo di Locusta migratoria sono ambigue, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che la Locusta migratoria causi una sensibilizzazione primaria.

(10)

Nel suo parere l’Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere può provocare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L’Autorità ha inoltre osservato che, se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. È pertanto opportuno che la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti che la contengono siano adeguatamente etichettati in conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

Nel suo parere l’Autorità ha osservato che le sue conclusioni relative alla sicurezza del nuovo alimento erano basate su una serie di dati presentati a sostegno della domanda, ossia una descrizione del processo di produzione, dati analitici sulla composizione, dati analitici sui contaminanti, sulla stabilità e sullo stato microbiologico, dati sulle vendite del nuovo alimento, una valutazione dell’assunzione, dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali, i test di solubilità e sterilità condotti sulla Locusta migratoria essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità, e uno studio sulla citotossicità. L’Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tali conclusioni senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti tali studi che erano contenute nel fascicolo del richiedente.

(12)

La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, previsto all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(13)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda la descrizione del processo di produzione, i dati analitici sulla composizione, i dati analitici sui contaminanti, sulla stabilità e sullo stato microbiologico, i dati sulle vendite del nuovo alimento, la valutazione dell’assunzione, i dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali, i test di solubilità e sterilità condotti sulla Locusta migratoria essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità, e lo studio sulla citotossicità, e che l’accesso o il riferimento a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può pertanto essere legalmente consentito.

(14)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest’ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi specifici contenuti nel fascicolo del richiedente concernenti la descrizione del processo di produzione, i dati analitici sulla composizione, i dati analitici sui contaminanti, sulla stabilità e sullo stato microbiologico, i dati sulle vendite del nuovo alimento, la valutazione dell’assunzione, i dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali, i test di solubilità e sterilità condotti sulla Locusta migratoria essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità, e lo studio sulla citotossicità, sui quali l’Autorità ha basato le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento, non dovrebbero pertanto essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere.

(15)

Il fatto di limitare l’autorizzazione della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere e il diritto di riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 solo il richiedente iniziale:

Società: Fair Insects BV

Indirizzo: Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi

è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 o con il consenso di Fair Insects BV.

3.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 senza il consenso di Fair Insects BV.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).

(4)  Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).

(5)  Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).

(6)  Fair Insects BV. 2018 (non pubblicato).

(7)  Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).

(8)  Fair Insects BV. Digestibility of protein from Locusta migratoria during transit through the dynamic in vitro gastrointestinal model. Study report V21246/01 (non pubblicato, 2018).

(9)  Fair Insects BV. Solubility and sterility test on dried Locusta migratoria prior to the genotoxicity studies (non pubblicato, 2018).

(10)  Fair Insects BV. Cellular toxicity of aqueous extracts from Locusta migratoria (non pubblicato, 2018).

(11)  Sicurezza della Locusta migratoria essiccata e congelata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283; EFSA Journal 2021;19(7):6667.

(12)  La Locusta migratoria è commercializzata in diversi Stati membri a norma delle misure transitorie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Secondo il richiedente, le locuste essiccate e congelate sono vendute sul mercato dei Paesi Bassi dal 2016.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (g/100 g)

(commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni)

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Locusta migratoria congelata», «Locusta migratoria essiccata/in polvere», o «polvere di Locusta migratoria intera» a seconda della forma utilizzata.

2.

L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti Locusta migratoria congelata, essiccata o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.

Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti.

 

Autorizzato il 5.12.2021

Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV.

Data finale della tutela dei dati: 5.12.2026»

Congelato

Essiccato o

in polvere

Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere

 

Prodotti trasformati a base di patate; piatti a base di leguminose e prodotti a base di pasta

15

5

Prodotti sostitutivi della carne

80

50

Minestre e minestre concentrate

15

5

Legumi e ortaggi in scatola/in vasetto

20

15

Insalate

15

5

Bevande tipo birra, miscele per bevande alcoliche

2

2

Prodotti a base di cioccolato

30

10

Frutta a guscio, semi oleosi e ceci

 

20

Prodotti congelati a base di latte fermentato

15

5

Salsicce

30

10

2)

nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito da locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere. Il termine «locusta migratoria» si riferisce agli esemplari adulti di Locusta migratoria, una specie di insetti appartenente alla famiglia degli Acrididi (sottofamiglia: Locustini).

Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) L. migratoria trattata termicamente e congelata (LM congelata); ii) L. migratoria trattata termicamente e liofilizzata (LM essiccata); iii) L. migratoria trattata termicamente, liofilizzata e macinata intera (polvere di LM intera). La LM essiccata può essere commercializzata come tale o in polvere.

Per quanto riguarda la LM congelata e la LM essiccata, le zampe e le ali devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall’ingestione delle grosse spine presenti sulle tibie degli insetti. La polvere di LM intera è ottenuta mediante macinazione meccanica dell’insetto, comprese le zampe e le ali, e setacciatura per ridurre le dimensioni delle particelle a meno di 1 mm.

Prima dell’uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti.

Parametri

LM congelata

LM essiccata

Polvere di LM intera

 

Caratteristiche/composizione

 

Ceneri (% p/p)

0,6 -1,0

2,0 -3,1

1,8 -1,9

 

Umidità (% p/p)

67 -73

≤ 5

≤ 5

 

Proteina grezza (N x 6,25 ) (% p/p)

11 -21

43 -53

50 -60

 

Grassi (% p/p)

7 -13

31 -41

31 -41

 

Acidi grassi saturi (% grassi)

35 -43

35 -43

35 -43

 

Carboidrati digeribili (% p/p)

0,1 -2,0

0,1 -2,0

1,0 -3,5

 

 (*1)Fibre alimentari (% p/p)

1,5 -3,5

5,5 -9,0

5,5 -9,0

 

Chitina (% p/p)

1,7 -2,4

6,4 -10,4

10,5 -13,9

 

Indice di perossido (meq O2 /kg di grassi)

≤ 5

≤ 5

≤ 5

 

Contaminanti

 

Piombo (mg/kg)

≤ 0,07

≤ 0,07

≤ 0,07

 

Cadmio (mg/kg)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

 

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2) (μg/kg)

≤ 4

≤ 4

≤ 4

 

Aflatossina B1 (μg/kg)

≤ 2

≤ 2

≤ 2

 

Deossinivalenolo (μg/kg)

≤ 200

≤ 200

≤ 200

 

Ocratossina A (μg/kg)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

 

Somma di diossine e PCB diossina-simili UB ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEQ) (pg/g di grassi)

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

 

Criteri microbiologici

 

Conteggio delle colonie aerobiche totali ( (*3)CFU/g)

≤ 10 5

≤ 10 5

≤ 10 5

 

Enterobatteriacee (presunte) (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

 

Escherichia coli (CFU/g)

≤ 50

≤ 50

≤ 50

 

Listeria monocytogenes

Non rilevato in 25  g

Non rilevato in 25  g

Non rilevato in 25  g

 

Salmonella spp.

Non rilevato in 25  g

Non rilevato in 25  g

Non rilevato in 25  g

 

Bacillus cereus (presunto) (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

 

Stafilococchi coagulasi-positivi (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

 

Anaerobi solfito-riduttori (CFU/g)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

 

Lieviti e muffe (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

 


(*1)  Le fibre alimentari potrebbero non comprendere la chitina a causa delle differenze tra metodi analitici.

(*2)  Somma upper bound di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (utilizzando i WHO-TEF del 2005).

(*3)  CFU: unità formanti colonie.»


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1976 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d’America («USA») e del Regno dell’Arabia Saudita («i paesi interessati») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

(2)

La Commissione ha avviato l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 («la denuncia») dal Defence Committee of European MEG Producers (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di MEG. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio notevole.

1.2.   Misure provvisorie

(3)

In conformità con l’articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Sono pervenute osservazioni da MEGlobal Americas Inc («MEGlobal Americas»), Saudi Basic Industries Corporation («SABIC»), Arteco NV («Arteco») e dal comitato dei produttori di PET in Europa («CPME»).

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio») l’11 giugno 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MEG originario degli USA e del Regno dell’Arabia Saudita.

1.3.   Fase successiva della procedura

(5)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria») il denunciante, MEGlobal Americas, Lotte Chemical Louisiana LCC («LCLA»), il governo del Regno dell’Arabia Saudita, SABIC, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV («EMPC»), Helm AG («Helm»), Oxyde Belgium BV («Oxyde»), Tricon International Ltd e le sue consociate («Tricon»), Arteco, il CPME e RETAL Industries Limited («RETAL») hanno inviato comunicazioni scritte presentando le proprie osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(6)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LCLA, MEGlobal Americas, SABIC e il CPME. Inoltre, su richiesta di MEGlobal Americas e di SABIC, si sono svolte due audizioni con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore ha rilevato che i diritti di difesa delle parti interessate sono stati rispettati nel presente procedimento.

(7)

Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(8)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a sottoporre a controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Sono stati effettuati due ulteriori controlli incrociati a distanza con Arteco e Indorama Ventures Europe BV («Indorama»). La Commissione intendeva anche effettuare controlli incrociati a distanza con Helm e Oxyde ma nessuna delle due società si è resa disponibile.

1.4.   Osservazioni generali

(9)

SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che la Commissione ha divulgato tardivamente le relazioni sui controlli incrociati a distanza, pregiudicando pertanto i loro diritti di difesa.

(10)

Il 14 maggio 2021 la Commissione ha divulgato le relazioni sui controlli incrociati a distanza unitamente alla sintesi dei dazi proposti e al calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, come indicato al considerando 3. Le relazioni sui controlli incrociati a distanza hanno lo scopo di fornire alle parti un resoconto fattuale di tali controlli. Esse non traggono conclusioni sul modo in cui la Commissione tratterà in ultima analisi i dati di fatto ottenuti nel corso dei controlli. Non esiste un termine di legge per la divulgazione delle relazioni sui controlli incrociati a distanza. Non sono pervenute osservazioni delle parti per quanto riguarda le informazioni fornite nelle suddette relazioni. Pertanto la Commissione non ritiene che i diritti di difesa delle parti siano stati pregiudicati e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ha condiviso il suo parere a tale riguardo.

(11)

Tricon ha sostenuto che, sebbene avesse collaborato nel corso dell’inchiesta, il suo nome non è stato citato nel regolamento provvisorio, in particolare ai considerando 8 e 66, e che pertanto la Commissione ha agito in violazione del diritto di Tricon a una buona amministrazione.

(12)

All’epoca dell’istituzione delle misure provvisorie la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti sulle attività di importazione di Tricon nell’Unione, in quanto la risposta al questionario era stata presentata per conto di tre entità che, secondo quanto dichiarato, risultavano stabilite negli Stati Uniti e non nell’Unione. La Commissione ha ricevuto tali informazioni da Tricon soltanto dopo l’istituzione delle misure provvisorie.

(13)

Alla luce di tali informazioni aggiuntive, i considerando 8 e 66 del regolamento provvisorio, che elencano rispettivamente le parti con le quali la Commissione ha tenuto audizioni prima dell’istituzione delle misure provvisorie e le parti che hanno presentato risposte al questionario, dovrebbero essere intesi in modo da includere anche Tricon. Inoltre le osservazioni presentate da Tricon prima dell’istituzione delle misure provvisorie hanno sollevato le medesime questioni evidenziate nelle osservazioni trasmesse da altre parti interessate, quali Arteco, Helm e Oxyde, e di conseguenza sono state prese in considerazione nella sostanza dalla Commissione nel regolamento provvisorio.

(14)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 9 relativa alla divulgazione delle relazioni sui controlli incrociati a distanza. È stato sostenuto che non era corretto affermare che non erano pervenute osservazioni dalle parti in merito alle informazioni fornite nelle relazioni sui controlli incrociati a distanza. È stato asserito che MEGlobal Americas ha trattato il contenuto essenziale delle relazioni sui controlli incrociati a distanza nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio e che a causa della divulgazione tardiva le parti avevano avuto poco tempo per esaminare le informazioni. È stato inoltre sostenuto che la Commissione era soggetta a requisiti rafforzati in materia di rispetto delle procedure, in virtù dell’adattamento delle sue procedure alla pandemia di COVID-19, ma che ciò non è stato affrontato dalla Commissione nelle sue risultanze definitive. A tale riguardo MEGlobal Americas ha fatto riferimento all’ultima frase dell’avviso della Commissione sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, la quale recita che la Commissione presterà particolare attenzione affinché siano rispettati il principio della trasparenza e i diritti della difesa.

(15)

Come spiegato al considerando 10, le relazioni sui controlli incrociati a distanza hanno lo scopo di fornire alle parti un resoconto fattuale di tali controlli, precisando in particolare quali informazioni è stato possibile verificare e quali no. Esse non traggono conclusioni sul modo in cui la Commissione tratterà in ultima analisi i dati di fatto ottenuti nel corso dei controlli. MEGlobal Americas non ha mai individuato errori materiali nelle relazioni sui controlli incrociati a distanza e non ha mai chiesto altro tempo per presentare osservazioni in merito a tali relazioni. Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio ha semplicemente fatto riferimento alle risultanze specificate nella relazione sui controlli incrociati a distanza. La Commissione rileva che MEGlobal Americas non specifica quali siano esattamente le questioni che la Commissione non ha affrontato nelle sue risultanze definitive riguardo ai diritti della difesa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

1.5.   Osservazioni sull’apertura

(16)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha ribadito le osservazioni formulate prima dell’istituzione delle misure in merito all’apertura dell’inchiesta. Ha sostenuto che la denuncia non rispondeva ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo antidumping in quanto 1) non conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping nel periodo in esame, 2) valutava gli effetti delle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita cumulativamente senza una giustificazione adeguata, 3) non valutava l’esistenza di un pregiudizio notevole in maniera oggettiva in quanto il periodo dell’inchiesta si sovrapponeva all’anno civile precedente e 4) il denunciante non aveva fornito prove dell’esistenza di un nesso di causalità. Inoltre il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha ritenuto che la Commissione non abbia risposto a tali osservazioni nel regolamento provvisorio ma si sia limitata a formulare osservazioni di carattere generale. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha fatto riferimento a tale proposito alla relazione del gruppo di esperti Guatemala – Cement II (3) sostenendo che conclusioni non suffragate da fatti non costituiscono prove ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo antidumping, così come non possono costituire prove le informazioni inesatte e che pertanto l’inchiesta non avrebbe dovuto essere aperta. Inoltre il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che, avendo aperto l’inchiesta sulla base di una denuncia priva di elementi di prova, la Commissione ha agito in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 3, dell’accordo antidumping; a tale proposito ha fatto riferimento alla relazione del gruppo di esperti US – Softwood Lumber V (4). È stato asserito che la Commissione avrebbe dovuto mettere in discussione l’esattezza e l’adeguatezza delle argomentazioni del denunciante, in particolare ove non suffragate da informazioni, e le informazioni presentate a sostegno delle argomentazioni del denunciante, ove manifestamente errate. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha aggiunto che, poiché l’apertura dell’inchiesta non è avvenuta in conformità con le disposizioni dell’articolo 5 dell’accordo antidumping, la prima condizione per l’istituzione di un dazio antidumping di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), dell’accordo antidumping non è stata soddisfatta e pertanto non avrebbe dovuto essere istituito alcun dazio antidumping sulle importazioni di MEG originario del Regno dell’Arabia Saudita.

(17)

La Commissione ritiene che l’apertura dell’inchiesta fosse giustificata e pienamente conforme all’accordo antidumping. In particolare, per quanto riguarda il calcolo del dumping, gli elementi di prova forniti dal denunciante riguardo ai costi sono stati ritenuti sufficientemente adeguati e accurati perché fosse possibile stabilire il valore normale in base allo standard giuridico applicabile nella fase di apertura. In effetti, come ricordato dal governo del Regno dell’Arabia Saudita, la relazione del gruppo di esperti US – Softwood Lumber V ha chiarito quanto segue: la domanda deve contenere «informazioni di cui il richiedente può ragionevolmente disporre per poter suffragare la propria argomentazione quanto, tra l’altro, all’esistenza di un presunto dumping, il che significa che la domanda non deve necessariamente contenere tutte le informazioni di cui il richiedente può ragionevolmente disporre, ma soltanto le informazioni atte a comprovare l’esistenza di un fumus boni iuris». In questo caso il denunciante ha presentato le informazioni di cui poteva ragionevolmente disporre riguardo al processo di produzione del prodotto in esame. Tali informazioni erano sufficienti, sul piano quantitativo e qualitativo, per giustificare il calcolo del valore normale e del margine di dumping. Il fatto che il denunciante non abbia fornito informazioni precise in merito all’intera catena di produzione del prodotto in esame nel Regno dell’Arabia Saudita non significa che gli elementi di prova debbano essere ritenuti insufficienti, come indicato dal governo del Regno dell’Arabia Saudita. Esigere che il denunciante fornisca ulteriori informazioni più precise di cui non può ragionevolmente disporre trasferirebbe l’onere dell’accertamento effettivo dall’autorità incaricata dell’inchiesta al denunciante. Di fatto il gruppo di esperti US – Softwood Lumber V ha evidenziato che gli elementi di prova richiesti devono essere comunicati soltanto «nella misura in cui possono essere ragionevolmente a disposizione del richiedente» e che tale espressione «intende evitare di porre a carico del richiedente l’onere indebito di presentare informazioni di cui non può ragionevolmente disporre» (5). Inoltre la Commissione osserva che il governo del Regno dell’Arabia Saudita, pur sostenendo che le informazioni presentate dal denunciante consistevano in conclusioni non comprovate da fatti, non precisa a quali affermazioni contenute nella denuncia si riferisce ma si limita a formulare un’osservazione di carattere generale. La Commissione ribadisce pertanto che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(18)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha ribadito nuovamente le osservazioni formulate prima dell’istituzione delle misure in merito all’apertura dell’inchiesta. Ha sostenuto nuovamente che la denuncia non rispondeva ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo antidumping a causa dei quattro punti menzionati al considerando 16. È stato inoltre asserito che la denuncia non conteneva informazioni di cui il denunciante poteva disporre e non forniva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping. Più esattamente il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che la denuncia non conteneva informazioni di cui il denunciante avrebbe potuto disporre riguardo ai prezzi del MEG sul mercato interno. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha inoltre sostenuto che il denunciante ha calcolato il valore normale sulla base di dati raccolti presso due produttori dell’Unione, che hanno artificialmente gonfiato il valore normale.

(19)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Il denunciante ha spiegato che il mercato interno del MEG nel Regno dell’Arabia Saudita era di dimensioni assai ridotte rispetto al volume delle esportazioni e che le informazioni accessibili al pubblico erano limitate. In tal senso le informazioni sui prezzi non sarebbero state rappresentative. Pertanto il denunciante ha costruito il valore normale per il Regno dell’Arabia Saudita in base al costo di produzione maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Nella denuncia si spiegava inoltre che il processo di produzione del MEG è simile in tutti i paesi e che non esistevano differenze significative tra i processi di produzione nell’Unione e nel Regno dell’Arabia Saudita. Inoltre il denunciante ha ottenuto dai produttori dell’Unione alcuni dati relativi al volume di consumo dei fattori produttivi necessari per la produzione del MEG, quali materie prime, energia, lavoro ecc. Il denunciante ha inoltre ottenuto nel Regno dell’Arabia Saudita dati relativi a ciascun fattore produttivo per il quale esistevano dati pubblicamente disponibili; per taluni fattori produttivi per i quali non erano disponibili dati pubblici è stata elaborata una ragionevole stima. La sezione B.2.1.2 della denuncia illustra la fonte dei dati per ciascun fattore produttivo. Il valore normale è stato pertanto costruito in base ai prezzi dei fattori produttivi nel Regno dell’Arabia Saudita, sulla base di informazioni di cui il denunciante poteva disporre e che costituivano indicazioni sufficienti dell’esistenza del dumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.6.   Campionamento

(20)

MEGlobal Americas ha sostenuto che la sua inclusione nel campione di produttori esportatori statunitensi non era giustificata, visto che nel periodo dell’inchiesta aveva effettuato poche spedizioni verso l’Unione e che tali spedizioni erano state effettuate in quanto uno dei denuncianti non era in grado di fornire il MEG a MEGlobal Europe GmbH («MEGlobal Europe»).

(21)

La Commissione rileva che MEGlobal Americas non ha presentato osservazioni, né tanto meno ha sollevato obiezioni nel periodo previsto dopo la notifica della decisione sul campionamento conformemente al punto 5.3.1.1, lettera a), dell’avviso di apertura. La Commissione sottolinea che il campionamento è stato effettuato nel pieno rispetto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base e che l’inchiesta è stata limitata a un numero adeguato di parti, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, che è stato possibile esaminare adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile, del volume delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore e della capacità dei produttori esportatori di collaborare fornendo i dati per il periodo dell’inchiesta. Nel periodo dell’inchiesta LCLA e MEGlobal Americas erano i due maggiori esportatori verso l’Unione che si sono dichiarati disponibili ad essere inclusi nel campione. Inoltre il motivo per il quale le parti esportano non è pertinente ai fini della decisione sul campionamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(22)

Il denunciante ha evidenziato che nel modulo di campionamento Sasol Chemicals North America LLC («Sasol») non ha segnalato esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, mentre Helm era notoriamente il distributore a lungo termine del MEG prodotto da Sasol in tutto il mondo, anche nell’Unione. È stato inoltre rilevato che Helm ha risposto al questionario indicando la vendita nell’Unione del prodotto in esame originario degli USA. Pertanto il denunciante riteneva probabile che Sasol avesse realizzato vendite all’esportazione destinate al consumo nell’Unione e ha dunque chiesto alla Commissione di verificare se il MEG prodotto da Sasol negli USA fosse esportato nell’Unione attraverso operatori commerciali come ad esempio Helm e di valutare pertanto se la media ponderata del margine di dumping del campione applicata a Sasol fosse giustificata.

(23)

Nel modulo di campionamento Sasol ha dichiarato di esportare nell’Unione soltanto attraverso Helm. Helm ha confermato tale affermazione e ha comunicato il volume di dette vendite. La Commissione ha deciso di non includere Sasol nel campione in quanto tali volumi erano inferiori a quelli delle esportazioni di LCLA e MEGlobal Americas. Pertanto poiché Sasol è un produttore esportatore che ha collaborato e non è stato incluso nel campione, il dazio antidumping ad esso applicato è la media ponderata del campione.

(24)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 20. Ha inoltre sostenuto che il volume stimato delle esportazioni di MEG prodotto da Sasol negli USA ed esportato nell’Unione nel PI era superiore a quello di MEGlobal Americas. È stato sostenuto che il MEG prodotto da Sasol era quasi esclusivamente importato da Helm AG. Pertanto MEGlobal Americas ha asserito che la decisione di includere MEGlobal Americas nel campione non era basata su dati accurati.

(25)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Oltre ai motivi esposti ai considerando 21 e 23 a tale riguardo, la Commissione ha rilevato che i dati forniti da MEGlobal Americas non indicavano la fonte di approvvigionamento di Helm AG, mentre invece Helm AG importava il MEG da vari produttori statunitensi e non soltanto da Sasol. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

In assenza di altre osservazioni relative al campionamento dei produttori esportatori statunitensi, le risultanze provvisorie di cui ai considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio sono state confermate.

(27)

In assenza di osservazioni relative al campionamento dei produttori esportatori del Regno dell’Arabia Saudita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio.

1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(28)

Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio il CPME ha ribadito la propria argomentazione secondo cui il periodo dell’inchiesta («PI») scelto dalla Commissione non comprendeva il periodo immediatamente precedente l’apertura dell’inchiesta, ossia il periodo compreso tra luglio e settembre 2020 e pertanto violava il regolamento di base. L’argomentazione è stata respinta per i motivi esposti al considerando 70 del regolamento provvisorio.

(29)

Il CPME ha inoltre asserito che l’inclusione di tale periodo avrebbe dimostrato l’assenza di un pregiudizio notevole ma non ha fornito elementi di prova a tale riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(30)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio.

1.8.   Divulgazione delle informazioni

(31)

Il 13 settembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di MEG originario del Regno dell’Arabia Saudita e degli USA («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante, dal governo del Regno dell’Arabia Saudita, nonché da SABIC, MEGlobal Americas, LCLA, EMPC, Helm, Oxyde, Tricon, Arteco e dal CPME. In risposta a tali osservazioni la Commissione ha modificato alcune delle considerazioni in base alle quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo e ne ha informato tutte le parti interessate («ulteriore divulgazione finale») il 4 ottobre 2021.

(32)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all’ulteriore divulgazione finale, le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite in conformità alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell’avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con SABIC, MEGlobal Americas e LCLA.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(33)

SABIC ha ribadito che il MEG off-spec era un prodotto di seconda scelta con un prezzo più basso rispetto al MEG di qualità primaria e il mercato del MEG off-spec era molto più ristretto rispetto a quello del MEG di qualità primaria. Per i motivi esposti al considerando 79 del regolamento provvisorio l’argomentazione è stata respinta.

(34)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto escludere il MEG off-spec dall’ambito dell’inchiesta per i motivi esposti al considerando 33. SABIC ha dichiarato che la Commissione non ha risposto a tali considerazioni.

(35)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Al considerando 79 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato con chiarezza i motivi per i quali l’argomentazione è stata respinta.

(36)

In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 71 a 79 del regolamento provvisorio sono state confermate.

3.   DUMPING

3.1.   Regno dell’Arabia Saudita

3.1.1.   Informazioni generali

(37)

EMPC ha osservato che al considerando 80 del regolamento provvisorio la Commissione ha fatto riferimento a SABIC come all’unico gruppo di società, dotato di sei entità produttive nel Regno dell’Arabia Saudita. EMPC ha sottolineato che Yanpet era una joint venture al 50 % tra una consociata di ExxonMobil (Mobil Yanbu Petrochemical Company Inc) e SABIC e che né EMPC né nessun’altra consociata di ExxonMobil («ExxonMobil») facevano parte del gruppo di società di SABIC. Inoltre è stato sostenuto che, mentre Yanpet gestiva la produzione, tutte le decisioni commerciali e sui prezzi relative ai volumi di produzione di MEG di ExxonMobil erano adottate unicamente da ExxonMobil e che tutte le decisioni commerciali e sui prezzi relative ai volumi di produzione di MEG di SABIC erano adottate unicamente da SABIC. È stato inoltre aggiunto che EMPC e SABIC erano concorrenti e che in base ai considerando da 80 a 86 del regolamento provvisorio il margine di dumping su scala nazionale per il Regno dell’Arabia Saudita è stato calcolato sulla base del valore normale delle vendite remunerative effettuate da SABIC sul mercato interno. Pertanto il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sui volumi venduti da ExxonMobil sulla base di un valore normale che è stato determinato tenendo conto delle vendite di SABIC sul mercato interno e di un prezzo all’esportazione parzialmente basato sulle vendite all’esportazione di SABIC. Di conseguenza EMPC è soggetta a un dazio antidumping calcolato sulla base di dati provenienti da un concorrente indipendente nonostante l’insussistenza di un rischio di elusione tra SABIC e EMPC.

(38)

La Commissione ritiene che EMPC sia collegata a SABIC ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (6) della Commissione, giacché le due società controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona. È indubbio che Yanpet sia una joint venture le cui azioni sono detenute in parti uguali da SABIC e ExxonMobil. EMPC e SABIC sono rappresentate in misura paritetica nel consiglio di amministrazione di Yanpet, giacché ciascuna di esse ha designato gli amministratori di Yanpet. Tale elemento dimostra chiaramente che SABIC e ExxonMobil esercitano congiuntamente e direttamente il controllo della società. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui SABIC e ExxonMobil agiscono in maniera indipendente e non sussiste alcun rischio di elusione, la Commissione osserva che EMPC non ha fornito a tale riguardo elementi di prova al di là di mere asserzioni. Pertanto l’argomentazione è respinta e la Commissione considera SABIC e ExxonMobil parti collegate ai fini della presente inchiesta.

(39)

EMPC ha inoltre ritenuto che la Commissione abbia violato i suoi diritti di difesa in quanto EMPC non ha avuto la possibilità di conoscere le modalità di calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione di SABIC.

(40)

Poiché Yanpet è una joint venture al 50 % con SABIC, le è stato applicato lo stesso dazio antidumping individuale applicato al gruppo SABIC. Come spiegato nel documento specifico di divulgazione, la Commissione non può rivelare a EMPC informazioni commerciali riservate di SABIC (ad esempio le vendite di SABIC sul mercato interno), in linea con la prassi generale di tutela dei segreti commerciali.

(41)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EMPC ha ribadito le proprie argomentazioni di cui al considerando 37. Ha inoltre erroneamente affermato che al considerando 38 la Commissione ha sostenuto che la descrizione della joint venture Yanpet fornita da EMPC si fondava su mere affermazioni. In realtà la Commissione ha sostenuto che la tesi di EMCP riguardo all’assenza di un rischio di elusione si fondava su mere affermazioni. Inoltre EMPC ha asserito che, ai sensi dell’accordo di commercializzazione tra EMPC e Yanpet, EMPC e SABIC commercializzano e vendono del tutto autonomamente il MEG prodotto da Yanpet.

(42)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Come spiegato al considerando 38, Yanpet è una joint venture controllata congiuntamente e direttamente da SABIC ed ExxonMobil. Inoltre alcune disposizioni dell’accordo di commercializzazione tra EMPC e Yanpet indicano che esiste un rischio elevato di elusione nel caso in cui a SABIC e a EMPC siano applicati dazi individuali diversi. Spiegazioni dettagliate sono state fornite a EMPC nel documento specifico di divulgazione, giacché includevano informazioni riservate.

(43)

EMPC ha inoltre ribadito le proprie osservazioni di cui al considerando 39 senza presentare nuovi elementi.

(44)

Per i motivi esposti al considerando 40 tale argomentazione è stata respinta.

3.1.2.   Valore normale

(45)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da SABIC, dal governo del Regno dell’Arabia Saudita e da EMPC.

(46)

SABIC, il governo del Regno dell’Arabia Saudita e EMPC hanno contestato l’adeguamento del valore del propano di cui ai considerando da 87 a 94 del regolamento provvisorio. SABIC ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione nella decisione di autorizzazione della concentrazione tra SABIC e Saudi Aramco (caso M.9410 - SAUDI ARAMCO/SABIC) (7).

(47)

La Commissione ha nuovamente valutato le risultanze provvisorie. Ha osservato che la decisione relativa all’autorizzazione della concentrazione tra Saudi Aramco e SABIC ha riconosciuto l’assenza di un rapporto tra le due società anteriormente alla data di acquisizione del 70 % delle azioni di SABIC secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (8). In assenza di altre informazioni indicanti che le vendite di materie prime non sarebbero altrimenti effettuate in normali condizioni di mercato, la Commissione ha pertanto riveduto la determinazione del valore normale per SABIC a tale riguardo utilizzando il costo del propano comunicato. Ne consegue che il valore normale si è basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI, in quanto il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite.

(48)

SABIC ha inoltre sostenuto che, avendo la Commissione esaminato sia le vendite sul mercato interno che le esportazioni verso l’Unione a livello di gruppo di società, come descritto al considerando 80 del regolamento provvisorio, per stabilire se le vendite sul mercato interno siano state remunerative essa avrebbe dovuto considerare il costo di tutti i produttori collegati. Ha asserito che la Commissione non poteva confrontare le vendite all’esportazione e quelle sul mercato interno di tutti i produttori come se questi ultimi costituissero un’unica entità e, allo stesso tempo, valutare la redditività sulla base di uno specifico produttore.

(49)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Sarebbe inopportuno valutare la redditività delle vendite sul mercato interno sulla base del costo di produzione di società che non effettuano vendite sul mercato interno e l’inchiesta ha accertato che non tutte le entità produttrici vendono il MEG sul mercato interno.

(50)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EMPC ha chiesto alla Commissione di confermare di i) avere utilizzato tutti i costi di produzione effettivi, compresi i costi effettivi della materia prima utilizzata per la produzione di etilene, quali comunicati dai produttori esportatori del Regno dell’Arabia Saudita e ii) di non avere effettuato adeguamenti del costo delle materie prime.

(51)

La Commissione ha confermato che nel calcolo del valore normale sono stati utilizzati i costi di produzione comunicati, compresi i costi delle materie prime utilizzate per la produzione di etilene. Di fatto la Commissione non ha adeguato il costo di nessuna delle materie prime.

(52)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 48 senza presentare nuovi elementi.

(53)

Per i motivi esposti al considerando 49 tale argomentazione è stata respinta.

(54)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha dichiarato di essere in disaccordo con la decisione della Commissione di utilizzare il prezzo del propano comunicato da SABIC, come indicato al considerando 47. In primo luogo il denunciante ha sostenuto che la legislazione applicabile nelle inchieste antidumping era costituita dal regolamento di base e non dal regolamento comunitario sulle concentrazioni, che prevedeva criteri e funzioni diverse. Di conseguenza, poiché vigono criteri giuridici diversi, il trasferimento delle risultanze da un quadro giuridico a un altro era illogico e illegale In secondo luogo è stato affermato che, dato che il prezzo era fissato dal governo del Regno dell’Arabia Saudita, non valevano le normali considerazioni relative al concetto di «prezzo prevalente sul mercato». In terzo luogo è stato sostenuto che accettare il prezzo fisso del propano di SABIC, che non era «normale» e non rifletteva adeguatamente i costi effettivi, violava l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In quarto luogo è stato anche asserito che nelle inchieste contro la Russia la Commissione ha adeguato il prezzo del gas, anch’esso fissato dal governo, e che pertanto era discriminatorio applicare al Regno dell’Arabia Saudita criteri diversi da quelli applicati alla Russia nelle inchieste di difesa commerciale. In quinto luogo è stato sostenuto che nel caso M.9410 non erano state formulate risultanze in relazione al propano. In sesto luogo è stato affermato che la decisione sulla concentrazione ha riconosciuto l’esistenza di un’integrazione verticale concernente l’approvvigionamento a monte e a valle nella catena del valore dei glicoli etilenici ma che tale decisione non ha esaminato la natura del legame verticale, ossia se la fornitura di prodotti a monte tra Saudi Aramco e SABIC fosse effettuata a condizioni di mercato. È stato dichiarato che la Commissione ha esaminato soltanto la probabilità che tale legame verticale potesse determinare potenziali chiusure del mercato. Infine il denunciante ha sostenuto che Saudi Aramco e SABIC erano società collegate e che le loro operazioni non costituivano normali operazioni commerciali.

(55)

La Commissione ha espresso il proprio disaccordo e ha confermato le proprie risultanze secondo le quali il ricorso al prezzo del propano comunicato da SABIC era adeguato in questo caso. In particolare, la decisione sulla concentrazione in realtà ha esaminato la natura del legame verticale tra le due società e le decisioni sui prezzi relative alle attività delle due società nel periodo dell’inchiesta. Ad esempio la decisione stabilisce che «qualsiasi coordinamento sostanziale tra le attività di SABIC e quelle di Saudi Aramco comporterebbe difficoltà e sarebbe effettuato senza una conoscenza dettagliata della politica dei prezzi, dei clienti o della strategia complessiva di SABIC» (considerando 12) e che «le interazioni commerciali tra le parti sono limitate e avvengono a condizioni di mercato (...) (le parti) hanno presentato elementi di prova per dimostrare che, almeno nei mercati verticalmente interessati in cui Saudi Aramco o SABIC agiscono in qualità di fornitori l’uno dell’altro» (considerando 14). La Commissione ha pertanto confermato la propria valutazione di cui al considerando 47 del presente regolamento.

(56)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 81 a 93 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 47 del presente regolamento.

3.1.3.   Prezzo all’esportazione

(57)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da SABIC e EMPC in merito alla determinazione del prezzo all’esportazione.

(58)

SABIC ha rilevato che l’analisi della Commissione era carente in quanto considerava inattendibile il prezzo all’esportazione unicamente in virtù dell’esistenza di un rapporto tra società. SABIC ha fatto riferimento alla relazione del gruppo di esperti US-OCTG (Corea) (9). Secondo SABIC il gruppo di esperti ha rilevato che, pur non imponendo l’obbligo di stabilire l’attendibilità del prezzo all’esportazione, l’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo antidumping, che si riflette nell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non autorizzava le autorità responsabili dell’inchiesta a costruire il prezzo all’esportazione ogni qual volta fossero in presenza di un rapporto di associazione. Nella sua comunicazione riservata SABIC ha fornito ulteriori informazioni, comprese spiegazioni riguardo alla fissazione interna dei prezzi tra entità collegate.

(59)

La Commissione ha rilevato che le spiegazioni fornite da SABIC riguardo alla fissazione interna dei prezzi tra entità collegate non giustificavano lo scostamento dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9. Tale valutazione è stata resa nota a SABIC nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché include informazioni commerciali riservate. Sulla base della sua valutazione la Commissione ha concluso che nel caso in esame il prezzo all’esportazione non era attendibile data l’esistenza di un rapporto di associazione tra l’esportatore, l’operatore commerciale e l’importatore. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(60)

SABIC ha inoltre sostenuto che il prezzo all’esportazione non dovrebbe essere costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che non dovrebbero essere effettuati adeguamenti per le operazioni tra parti collegate, in particolare per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti, dato che la Commissione ha valutato il dumping «a livello di gruppo di società» e che i produttori esportatori sauditi erano integrati. SABIC ha dunque sostenuto che il prezzo all’esportazione deve essere basato sui prezzi all’esportazione effettivi, al netto di tutte le spese di vendita verificate.

(61)

La Commissione ha osservato che il margine di dumping è stato effettivamente calcolato a livello di gruppo di società, nel senso che a tutte le entità collegate è stato applicato lo stesso margine di dumping individuale e che, nel calcolo del margine di dumping, si è tenuto conto di tutte le operazioni di esportazione pertinenti e di tutte le vendite sul mercato interno pertinenti. Ciò è indipendente dal fatto che nel caso in esame sia stato necessario adeguare i prezzi all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto il prezzo all’esportazione non era attendibile data l’esistenza di un rapporto di associazione tra l’esportatore e l’importatore. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

SABIC e EMPC hanno contestato l’uso, da parte della Commissione, per motivi di riservatezza relativi ai dati degli importatori che hanno collaborato, del margine di profitto del 6,89 % stabilito nell’inchiesta antidumping riguardante PVA originari della Cina (10). SABIC ha chiesto alla Commissione di utilizzare le informazioni relative alla redditività di SABIC Petrochemicals B.V («SPC») e SABIC Italia («SI»), che erano state verificate. SABIC e EMPC hanno sostenuto che il tasso di profitto utilizzato dalla Commissione non era equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto si riferiva a un prodotto diverso, a importazioni provenienti da un paese diverso e a periodo diverso. SABIC ha inoltre dichiarato che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione non rifletteva le funzioni e i rischi effettivi di SPC e di SI.

(63)

La Commissione ritiene che il margine di profitto dell’importatore collegato e/o dell’operatore commerciale collegato non sia equo, in quanto influenzato dall’esistenza di un rapporto di associazione con società da cui essi acquistano il MEG. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere a un adeguato margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento. Inoltre, in seguito all’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione intendeva organizzare controlli incrociati a distanza con due importatori che hanno collaborato, i quali tuttavia non si sono resi disponibili, come indicato al considerando 8. Pertanto data l’assenza nel fascicolo di dati alternativi da potere utilizzare, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria, quale indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio.

(64)

SABIC ha inoltre sostenuto che la detrazione di un margine di profitto di un importatore indipendente dalle vendite effettuate attraverso l’importatore collegato (SPC) nonché dalle vendite fatturate dall’operatore commerciale nell’Unione (SI) ha determinato una duplicazione.

(65)

La Commissione ha rilevato che i due margini di profitto sono stati presi in considerazione per finalità diverse e sono stati detratti separatamente. Per le vendite all’esportazione effettuate attraverso un importatore collegato nell’Unione il prezzo all’esportazione è stato costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente o a SI. In tali casi, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile, è stato applicato un adeguamento per tenere conto dei profitti. Per contro la commissione per l’operatore commerciale collegato dell’Unione che ha svolto la funzione di un operatore commerciale che opera sulla base di commissioni è stata detratta a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, come indicato più dettagliatamente al considerando 79. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(66)

Nella risposta al questionario SPC ha ripartito tutte le SGAV sulla base del fatturato. Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni SABIC ha dichiarato che, essendo SPC al contempo produttore e distributore e dato che la maggioranza dei suoi addetti e delle sue attività era nel settore della produzione di sostanze chimiche e polimeri, le SGAV avrebbero dovuto essere nuovamente ripartite tra i prodotti fabbricati da SPC, da un lato, e ai prodotti MEG commercializzati, dall’altro lato. È stato inoltre asserito che tale metodologia di ripartizione rifletteva più accuratamente la distribuzione delle spese.

(67)

Nel corso dei controlli incrociati a distanza SABIC non ha sostenuto che la sua ripartizione delle SGAV non fosse accurata. Dato che i controlli incrociati a distanza si erano svolti sulla base del metodo di ripartizione inizialmente comunicato, la Commissione non era in grado di sottoporre a controllo incrociato la nuova tabella comunicata e i diversi nuovi criteri di ripartizione utilizzati a tale proposito. L’argomentazione è pertanto respinta.

(68)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 58 sostenendo che il prezzo all’esportazione pagato ai produttori non era influenzato dal rapporto esistente tra società collegate e che ai produttori erano pagati i prezzi reali praticati agli acquirenti indipendenti nell’Unione al netto di tutte le spese di vendita sostenute. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal governo del Regno dell’Arabia Saudita. Nella versione riservata della sua comunicazione SABIC ha presentato a tale riguardo l’accordo di commercializzazione tra SABIC e uno dei produttori collegati.

(69)

La Commissione ha rilevato che tale accordo non contemplava le vendite all’Unione. Ad ogni modo, anche qualora le condizioni di tale accordo fossero applicabili alle vendite di SABIC sul mercato dell’Unione, la valutazione della Commissione di cui al considerando 59 non cambierebbe. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono state fornite a SABIC nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate.

(70)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC, EMPC e il governo del Regno dell’Arabia Saudita hanno ribadito l’argomentazione di cui al considerando 62 relativa all’utilizzo, da parte della Commissione, del margine di profitto del 6,89 %. Secondo quanto dichiarato da SABIC non era corretto affermare che non esistevano dati alternativi nel fascicolo, giacché SABIC aveva presentato due serie di dati a sé stanti di cui la Commissione avrebbe potuto avvalersi per determinare il margine di profitto degli importatori indipendenti.

(71)

Si rileva che la prima serie di dati era costituita da una relazione di Deloitte che è stata presentata da SABIC soltanto nella versione riservata della propria comunicazione. Inoltre la relazione ha calcolato il margine di redditività medio di 17 società che erano considerate paragonabili alle società di SABIC nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018. Soltanto cinque di queste società erano stabilite nell’Unione. Di queste cinque società stabilite nell’Unione, soltanto una era un importatore, mentre le altre erano attive nella distribuzione e nella vendita di sostanze chimiche. Inoltre, secondo la relazione, il margine di redditività medio dell’importatore stabilito nell’Unione nel periodo 2016-2018 era superiore al margine di redditività del 6,89 % utilizzato dalla Commissione. Inoltre la seconda serie di dati era in realtà costituita dalle informazioni finanziarie di quattro società che, secondo quanto asserito da SABIC, operavano in qualità di distributori. Non sono state fornite informazioni in merito ai criteri utilizzati da SABIC per selezionare tali società. La Commissione ha ritenuto pertanto che il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria, quale indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio, rappresenti la fonte di dati più adeguata disponibile nel fascicolo.

(72)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 66 secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare la percentuale di SGAV riveduta di SPC. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal governo del Regno dell’Arabia Saudita. SABIC ha sostenuto che, essendo SPC al contempo produttore e distributore e dato che la maggioranza dei suoi addetti e delle sue attività era dedita alla produzione di sostanze chimiche e polimeri, era più opportuno ripartire le SGAV tra i prodotti fabbricati da SPC e il MEG e gli altri prodotti in base al numero di addetti impiegati nelle diverse attività. SABIC ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva bisogno di sottoporre a controllo incrociato la nuova metodologia di ripartizione in quanto era stato utilizzato un unico criterio di ripartizione e che la Commissione aveva sottoposto a controllo incrociato i dati sulle SGAV e i dati relativi all’occupazione nel corso dei controlli incrociati a distanza.

(73)

Quando la ripartizione di tutte le SGAV è effettuata in base al fatturato la Commissione non ha bisogno di eseguire un controllo incrociato minuzioso delle spese comunicate in relazione alle vendite del prodotto in esame sul mercato dell’Unione, in quanto la stessa percentuale di SGAV è attribuita alle vendite di tutti i prodotti su tutti i mercati. Quando tuttavia è utilizzata una metodologia diversa, vi è il rischio di una ripartizione inesatta delle SGAV del prodotto in esame venduto sul mercato dell’Unione. In questo caso la Commissione esegue un controllo incrociato minuzioso delle SGAV comunicate. È quanto è avvenuto nel caso delle SGAV riviste che SABIC ha comunicato. In base alla nuova metodologia SABIC ha riveduto diverse SGAV quali spese di pubblicità, costi di promozione commerciale, altri costi (quali crediti, crediti inesigibili ecc.), oneri finanziari e spese connesse a proventi. Tuttavia questa tipologia di spese è più legata al valore delle vendite dei prodotti che non al numero degli addetti impiegati nell’attività di vendita del MEG. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(74)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha sostenuto che la detrazione di una commissione teorica per le vendite effettuate tramite SI equivale a un doppio conteggio. In primo luogo ha asserito che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 9, in quanto ha costruito il prezzo all’esportazione in base al prezzo a cui i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a SI, l’operatore commerciale collegato. In secondo luogo sostiene che SI è un distributore e non un operatore commerciale e che pertanto l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non è giustificato. Ha sostenuto infine che è prassi della Commissione effettuare un solo adeguamento anche in presenza di più parti collegate.

(75)

La Commissione ha espresso il proprio disaccordo. È incontestabile che, per il canale di vendita in questione, SABIC venda il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell’Unione attraverso società collegate che agiscono in qualità di importatori e ricevono una commissione per le attività svolte. Pertanto la Commissione ha dovuto in primo luogo stabilire un prezzo all’esportazione attendibile sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e in secondo luogo adeguare il prezzo all’esportazione per tenere conto della commissione pagata da SABIC sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Per quanto riguarda la costruzione del prezzo all’esportazione sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha detratto dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente le SGAV di SPC e un congruo importo per i profitti normalmente realizzati da un importatore indipendente. Per tenere conto della commissione pagata da SABIC per tali vendite all’Unione, la Commissione ha detratto le SGAV di SI e un congruo importo per i profitti. Poco importa che SI sia considerata un distributore o un operatore commerciale: resta il fatto che tale società riceve una commissione da SABIC per le vendite in questione e pertanto un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è giustificato. Fatto salvo quanto sopra, la Commissione rileva che, in base alle informazioni fornite da SABIC, anche SPC riceve da SABIC una commissione per le vendite che essa effettua nell’Unione. La Commissione ha ritenuto che un ulteriore adeguamento per tenere conto di tale commissione sarebbe irragionevole, soprattutto dato che le SGAV e un equo profitto erano già stati detratti per quanto riguarda SPC nella costruzione del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9. Un ulteriore adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tenere conto della commissione pagata da SABIC potrebbe pertanto determinare un doppio conteggio e pertanto non è stato eseguito. La Commissione ritiene che la costruzione e l’adeguamento effettuati rispettivamente a norma dell’articolo 2, paragrafo 9 e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), abbiano condotto a un prezzo che sarebbe stato raggiunto se le vendite fossero state effettuate tra società indipendenti. L’argomentazione è pertanto respinta.

(76)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 95 a 97 del regolamento provvisorio.

3.1.4.   Confronto

(77)

La Commissione ha ricevuto da SABIC osservazioni in merito al confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

(78)

È stato asserito che la detrazione delle commissioni pagate per coprire le SGAV e dei profitti di SPC e SI e la detrazione degli adeguamenti per le SGAV e i profitti di queste società hanno determinato una duplicazione.

(79)

Nella fase provvisoria la Commissione ha detratto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, le SGAV e un equo profitto dal prezzo di vendita di SI. Si è constatato che SI svolgeva le funzioni di un agente che opera sulla base di commissioni. SI acquistava e rivendeva il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell’Unione e percepiva una commissione su tali vendite dal produttore esportatore. Inoltre a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base la Commissione ha detratto le SGAV e un equo profitto dai prezzi di vendita di SPC. Tuttavia tanto SI quanto SPC avevano incluso tra gli adeguamenti, nel loro elenco delle vendite, le commissioni versate dal produttore esportatore alle due società. Pertanto vi è stata certamente una duplicazione. Pur ritenendo che le commissioni effettivamente corrisposte non fossero eque e fossero influenzate dal rapporto esistente tra SI e SPC e il produttore esportatore, la Commissione ha convenuto che tali commissioni non avrebbero dovuto essere detratte in aggiunta agli adeguamenti già applicati. L’importo di tali commissioni, riportato come «entrata» dalle società di vendita collegate, non è stato pertanto detratto a titolo di adeguamenti dai prezzi di vendita di SI e SPC.

(80)

SABIC ha inoltre asserito che il fatto di includere il MEG off-spec nello stesso NCP come MEG di qualità primaria era destinato a falsare il calcolo del dumping.

(81)

All’inizio dell’inchiesta la Commissione ha invitato SABIC a indicare il MEG off-spec che non soddisfa i criteri del MEG di qualità fibre (tipo A) come MEG di qualità non fibre (tipo B) nella risposta al questionario. SABIC ha tuttavia comunicato tutte le vendite nell’Unione realizzate nel corso del periodo dell’inchiesta come MEG di qualità fibre. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(82)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui esisteva un doppio conteggio tra la commissione per la commercializzazione, le SGAV e i profitti di SPC e SI. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal governo del Regno dell’Arabia Saudita.

(83)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come spiegato al considerando 79 la Commissione ha corretto il doppio conteggio in questione. Spiegazioni dettagliate sono state fornite a SABIC nel documento specifico di divulgazione, giacché includevano informazioni riservate.

(84)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito quanto asserito al considerando 80 senza fornire nuove informazioni in proposito.

(85)

Per i motivi esposti al considerando 81 tale argomentazione è stata respinta.

(86)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio, dopo averle adeguate come indicato al considerando 79 del presente regolamento.

3.1.5.   Margine di dumping

(87)

La Commissione ha rilevato un errore materiale nel file di calcolo, a causa del quale varie operazioni di vendita di SI sono state inavvertitamente omesse dal calcolo. Tale errore è stato corretto di conseguenza.

(88)

Come descritto ai considerando 47, 79 e 87, in seguito ad argomentazioni che sono state accolte dalla Commissione sono stati rivisti taluni elementi del valore normale e del prezzo all’esportazione.

(89)

Pertanto i margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

7,7

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

7,7

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

7,7

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

7,7

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

7,7

Jubail United Petrochemical Company (United)

7,7

Tutte le altre società

7,7

3.2.   Stati Uniti d’America

3.2.1.   Valore normale

(90)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da MEGlobal Americas e da LCLA.

(91)

MEGlobal Americas ha sostenuto che il valore normale deve essere basato sulla totalità delle vendite di MEG (tipo di prodotto A e B) sul mercato interno, anche se nel periodo dell’inchiesta MEGlobal Americas ha venduto un solo tipo di MEG nell’Unione.

(92)

La Commissione ha osservato che il calcolo per la determinazione del valore normale deve tenere conto del numero di controllo del prodotto affinché sia possibile confrontare tipologie identiche di MEG. Poiché la società non ha esportato il tipo di prodotto B, le vendite del tipo di prodotto B sul mercato interno non sono state prese in considerazione nel calcolo del valore normale del tipo di prodotto A. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(93)

MEGlobal Americas ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha considerato gli effetti della pandemia di COVID-19 sui prezzi praticati sul mercato interno. Ha asserito che la Commissione ha gonfiato il valore di mercato del MEG ignorando vendite che sono state effettuate durante un periodo caratterizzato da un’elevata volatilità dei prezzi di mercato dovuta alla pandemia di COVID-19. È stato sostenuto che una parte delle vendite sul mercato interno che sono state considerate come non eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali risale ai mesi di maggio e giugno 2020, ossia a un periodo in cui la media dei prezzi di vendita del MEG era calata per via delle misure di confinamento imposte in varie regioni del mondo, compresi gli USA. Secondo MEGlobal Americas la constatazione secondo cui tali vendite non costituivano normali operazioni commerciali ha violato l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base e l’articolo 2, paragrafo 2, comma 1, dell’accordo antidumping, che stabiliscono che le vendite possono essere considerate come non eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali soltanto se sono avvenute «in un periodo di tempo prolungato». MEGlobal Americas ha sostenuto che tale condizione non è stata soddisfatta, in quanto le vendite non remunerative si sono verificate soltanto nell’arco di due mesi, ossia un periodo di tempo più breve rispetto ai sei mesi previsti all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base e ha chiesto alla Commissione di includere tali vendite nella determinazione del valore normale.

(94)

La Commissione ha rilevato che l’osservazione di MEGlobal Americas si fonda su un’interpretazione inesatta dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Di fatto tale articolo stabilisce le condizioni da soddisfare perché sia possibile non tenere conto delle vendite non remunerative ai fini della determinazione del valore normale e consente alla Commissione di non tenere conto delle vendite non remunerative quando le stesse sono avvenute «in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti». L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base chiarisce inoltre che per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. L’espressione «in un periodo di tempo prolungato» indica che la Commissione deve esaminare le vendite non remunerative nell’ambito di un periodo di inchiesta avente di norma la durata di un anno e comunque non inferiore a sei mesi. Contrariamente a quanto asserito dalla società, l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base non recita «durante un periodo di tempo prolungato» né «per un periodo di tempo prolungato» e pertanto non stabilisce che la Commissione debba ignorare le vendite non remunerative solo se effettuate di norma per un anno o per almeno sei mesi. Nel caso in esame la Commissione ha esaminato le vendite nell’ambito di un periodo prolungato della durata di un anno (vale a dire il periodo dell’inchiesta) e ha pertanto ottemperato all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(95)

La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da LCLA, secondo cui la Commissione deve detrarre i proventi delle vendite dei sottoprodotti dal costo di produzione del MEG di LCLA. Secondo LCLA è prassi della Commissione detrarre i proventi dei sottoprodotti dal costo di produzione del prodotto in esame. A tale riguardo LCLA ha fatto riferimento al procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario della Cina (11). Pertanto LCLA ha chiesto alla Commissione di detrarre i proventi delle vendite dei sottoprodotti dal costo di produzione del MEG.

(96)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha esaminato in maniera più approfondita se LCLA avesse presentato informazioni complete per dimostrare che tutti i proventi delle vendite di sottoprodotti possono e dovrebbero essere dedotti dal costo di fabbricazione del MEG. Pur riconoscendo che la società ha contabilizzato i proventi delle vendite dei sottoprodotti nei conti finanziari certificati come entrate provenienti da altri servizi, la Commissione non può ignorare che la società non ha comunicato i volumi dei sottoprodotti fabbricati e venduti nel periodo dell’inchiesta. LCLA ha avviato la produzione di MEG due mesi prima del periodo dell’inchiesta e pertanto in quel periodo ha fabbricato anche sottoprodotti. Soltanto il volume dei sottoprodotti generati nel periodo dell’inchiesta dovrebbe essere detratto dal costo di produzione del MEG nel periodo dell’inchiesta e le informazioni pertinenti non sono presenti nel fascicolo. Inoltre la società non ha fornito informazioni dettagliate sulle norme contabili riguardanti le scorte di sottoprodotti. Sebbene LCLA abbia sostenuto di non essere stata in grado di isolare il costo di fabbricazione dei soli sottoprodotti, la Commissione rileva che tali sottoprodotti sono generati in un determinato momento del processo di fabbricazione del MEG e pertanto una ripartizione per volume di prodotto generato sarebbe possibile, così come lo è stato per altri produttori di MEG. Inoltre la Commissione non può accogliere semplici affermazioni riguardo all’impossibilità di eseguire una siffatta ripartizione senza che la società si adoperi per fornire una metodologia di ripartizione adeguata, mentre invece altre società hanno provveduto in tal senso. La Commissione ha inoltre rilevato l’esistenza di un problema che riguarda il costo e il prezzo corrispondente dei sottoprodotti. Data la riservatezza di tale argomentazione, ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati a LCLA nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(97)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 91. Ha sostenuto che la distinzione tra i numeri di controllo del prodotto A e B non era pertinente per il MEG prodotto e venduto da MEGlobal Americas, in quanto il tipo B non era prodotto deliberatamente.

(98)

MEGlobal Americas ha comunicato le vendite del tipo di prodotto A e B sul mercato interno e del tipo di prodotto A sul mercato di esportazione. Il fatto che MEGlobal Americas non produceva il tipo B deliberatamente non è pertinente. Come spiegato al considerando 92, il calcolo per stabilire il valore normale tiene conto del numero di controllo del prodotto al fine di confrontare tipi di MEG il più possibile simili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(99)

MEGlobal Americas ha inoltre ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 93 senza fornire nuove informazioni pertinenti a tale riguardo.

(100)

Per i motivi esposti al considerando 94 tale argomentazione è stata respinta.

(101)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni LCLA ha comunicato le informazioni mancanti di cui al considerando 96. Le informazioni presentate riguardo al volume dei sottoprodotti generati nel periodo dell’inchiesta erano in linea con quelle trasmesse da altre parti e sono state ritenute attendibili. La Commissione ha pertanto adeguato al ribasso il costo di produzione del MEG in base al volume dei sottoprodotti generati nel periodo dell’inchiesta moltiplicato per il prezzo unitario di vendita dei sottoprodotti venduti nel periodo dell’inchiesta che è stato sottoposto a controllo incrociato durante i controlli incrociati a distanza. Inoltre il valore totale delle vendite di sottoprodotti era coerente con i conti certificati. La diminuzione del costo di produzione ha aumentato il volume delle vendite remunerative sul mercato interno durante la verifica delle normali operazioni commerciali (ordinary course of trade test) ma tali vendite rappresentavano comunque meno dell’80 % di tutte le vendite sul mercato interno. Pertanto il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(102)

In assenza di ulteriori osservazioni quanto alla determinazione del valore normale per i produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 108 a 115 del regolamento provvisorio.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(103)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da MEGlobal Americas e da LCLA.

(104)

MEGlobal Americas ha sostenuto che i prezzi del MEG praticati tra le società collegate erano attendibili in quanto erano basati su dati forniti da un soggetto terzo e si basavano sul mercato e pertanto devono essere utilizzati nella determinazione del margine di dumping.

(105)

I prezzi praticati da MEGlobal Americas alla società collegata MEGlobal International FZE («MEGlobal International») e da quest’ultima alla società collegata MEGlobal Europe non sono attendibili in quanto influenzati dall’esistenza di un rapporto di associazione tra tali società ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati a MEGlobal Americas nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione contiene informazioni commerciali riservate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(106)

MEGlobal Americas ha inoltre sostenuto che la Commissione non era tenuta a costruire il prezzo all’esportazione per le vendite di MEGlobal Europe al trasformatore collegato Equipolymers GmbH («Equipolymers») e avrebbe dovuto esaminare l’attendibilità di tali vendite. A tale proposito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzata nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell’India (12), nel quale la Commissione ha rilevato che i prezzi richiesti a una società collegata erano allineati ai prezzi praticati ad acquirenti indipendenti per gli stessi tipi di prodotto nel periodo dell’inchiesta di riesame, concludendo che i prezzi richiesti alla società collegata erano attendibili e potevano essere utilizzati per calcolare il prezzo all’esportazione. MEGlobal Americas ha inoltre sostenuto che se la Commissione avesse chiesto informazioni sulle vendite tra MEGlobal Europe e Equipolymers, avrebbe rilevato che tali prezzi erano simili a quelli praticati ad acquirenti indipendenti. È stato inoltre asserito che la Commissione non ha basato le sue risultanze su informazioni reali riguardanti le operazioni tra MEGlobal Europe e Equipolymers. Inoltre è stato sostenuto che la costruzione del prezzo all’esportazione sulla base del costo di produzione del PET non era adeguata in quanto la produzione del PET è complessa e il prezzo di un fattore produttivo come ad esempio il MEG non può essere detratto dal costo di altri fattori produttivi. Ha inoltre sostenuto che la metodologia utilizzata dalla Commissione non era coerente con le norme e i principi contabili in vigore, dato che il costo di produzione dipenderebbe dalla qualità di PET prodotta. Infine nella versione riservata della sua comunicazione MEGlobal Americas ha sollevato anche un ulteriore punto riguardante Equipolymers. La valutazione effettuata dalla Commissione in merito a questa parte dell’argomentazione è stata comunicata a MEGlobal Americas nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate.

(107)

La Commissione ha rilevato che il presente caso è diverso da quello precedente citato da MEGlobal Americas. La Commissione ha infatti rilevato, nel corso della presente inchiesta, che il prezzo praticato da MEGlobal Europe ad acquirenti indipendenti non era allineato al prezzo praticato da tale società ad acquirenti collegati. Inoltre la Commissione ha chiesto in realtà a Equipolymers di fornire informazioni ritenute pertinenti per l’inchiesta. Di fatto Equipolymers ha presentato una risposta all’allegato I per le società collegate a un produttore esportatore e nel corso dell’inchiesta avrebbe potuto presentare ulteriori informazioni ritenute necessarie a suffragare le proprie argomentazioni. Inoltre nel corso dell’inchiesta MEGlobal Americas ha chiesto alla Commissione di non utilizzare i prezzi tra MEGlobal Europe e Equipolymers come base per la determinazione dei prezzi all’esportazione in quanto si trattava di prezzi collegati, il che contraddice l’argomentazione di MEGlobal Europe secondo cui le vendite tra MEGlobal Europe e Equipolymers sono effettuate a prezzi simili a quelli praticati ad acquirenti indipendenti. Inoltre poiché la Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione partendo dal costo totale di produzione del PET nel periodo dell’inchiesta come descritto al considerando 121 del regolamento provvisorio e ha isolato il costo totale del MEG nel costo totale di produzione del PET, l’elenco delle operazioni di vendita in cui figura il MEG che Equipolymers ha acquistato da MEGlobal Europe non era pertinente per tale calcolo. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui la produzione del PET è complessa e non era possibile isolare il prezzo di un fattore produttivo quale il MEG dal costo di altri fattori produttivi, la Commissione ha ritenuto che tale argomentazione sia errata in punto di fatto perché in realtà Equipolymers ha comunicato il costo del MEG e quello di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del PET. Quanto all’argomentazione secondo cui la metodologia utilizzata dalla Commissione non era coerente con le norme e i principi contabili in vigore, dato che il costo di produzione dipenderebbe dalla qualità di PET prodotta, non è chiaro quale sia il nesso tra le norme e i principi contabili in vigore e la qualità di PET prodotta. Pertanto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha dovuto costruire il prezzo all’esportazione su qualsiasi altra base equa.

(108)

Analogamente a SABIC, MEGlobal Americas ha parimenti sostenuto che il margine di profitto utilizzato per la costruzione del prezzo all’esportazione non era equo e che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sul tasso di profitto fornito da MEGlobal Europe. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha stabilito un nesso adeguato tra l’asserita riservatezza dei dati relativi a importazioni non collegate, giacché ha segnalato un livello elevato di collaborazione da parte di importatori/operatori commerciali indipendenti, e il ricorso a un margine di profitto relativo a un prodotto chimico diverso, importato da un paese diverso e per un periodo diverso. È stato inoltre argomentato che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non autorizza la Commissione a costruire il prezzo all’esportazione sulla base di dati relativi a un procedimento diverso.

(109)

Per i motivi esposti al considerando 63 la Commissione ritiene che il margine di profitto di un importatore collegato non sia equo, in quanto influenzato dall’esistenza di un rapporto di associazione con le società da cui tale importatore collegato ha acquistato il MEG. Pertanto a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere ad un equo margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento. Il livello di collaborazione di cui al considerando 283 del regolamento provvisorio si riferisce all’entità del volume delle importazioni dei due importatori indipendenti che hanno collaborato rispetto al totale delle importazioni nel periodo dell’inchiesta e non ha nulla a che vedere con i motivi di riservatezza relativi ai dati di queste due società; ecco perché la Commissione ha fatto ricorso al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento, come spiegato al considerando 97 del regolamento provvisorio. Tale dato di fatto resta invariato in questa fase, dopo che la Commissione ha tentato, invano, di organizzare controlli incrociati a distanza con entrambe le società, come spiegato al considerando 8. Infine l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente alla Commissione di costruire il prezzo all’esportazione su qualsiasi altra base equa e pertanto non vieta l’utilizzo di dati relativi a un precedente procedimento. Inoltre la Commissione rileva che MEGlobal Americas ha dichiarato che il prezzo di vendita tra MEGlobal Americas e MEGlobal International era basato su una determinata formula che comprendeva un profitto asseritamente in linea con le normali condizioni di mercato il quale era molto più elevato del profitto degli importatori indipendenti utilizzato dalla Commissione, quale indicato ai considerando 62 e 108. Pertanto, in mancanza di dati alternativi nel fascicolo, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria quale indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio.

(110)

Infine MEGlobal Americas ha sostenuto che MEGlobal Europe deve essere considerata l’ufficio esportazioni di MEGlobal Americas, giacché le sue attività erano parte integrante delle attività mondiali di MEGlobal, comprese quelle di MEGlobal Americas, e pertanto la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando, nella costruzione del prezzo all’esportazione, ha preso in considerazione costi diversi dalle spese di vendita effettive.

(111)

La Commissione rileva che tale argomentazione non è stata presentata prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Tuttavia la Commissione l’ha esaminata e ha rilevato che MEGlobal Europe è stabilita in Svizzera e che gran parte dei suoi acquisti di MEG provenivano da una società diversa stabilita nell’Unione e non da MEGlobal Americas. Inoltre tale argomentazione contraddice totalmente quanto dichiarato da MEGlobal Americas nelle sue comunicazioni, nelle quali non soltanto affermava che MEGlobal Americas ha effettuato soltanto alcune spedizioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta ma definiva «eccezionali» le spedizioni di MEGlobal Americas a MEGlobal Europe. Dall’inchiesta e dalle dichiarazioni della società emerge chiaramente che MEGlobal Europe funge da centro di distribuzione e approvvigionamento il cui scopo principale è reperire il MEG necessario per le sue attività a valle e non commercializzare ed esportare il MEG prodotto da MEGlobal Americas. Pertanto MEGlobal Europe non può essere considerata l’ufficio esportazioni di MEGlobal Americas. L’argomentazione è pertanto respinta.

(112)

LCLA ha chiesto alla Commissione di trattare LCLA e Mitsubishi Corp come parti indipendenti. LCLA ha preso atto che la Commissione avrebbe effettuato ulteriori accertamenti per quanto riguarda tale rapporto di associazione e gli accordi di compensazione tra le due società, come indicato al considerando 101 (13) del regolamento provvisorio ma ha ribadito che l’esistenza di un rapporto tra LCLA e Mitsubishi Corp quale asserita dal denunciante è priva di fondamento in quanto non esiste tra le due società nessun rapporto di associazione e nessun accordo di compensazione.

(113)

La Commissione ha condotto ulteriori accertamenti riguardo all’esistenza dei presunti accordi di compensazione tra LCLA e Mitsubishi Corp. Pur riscontrando l’esistenza di un accordo in base al quale LCLA applicava una specifica politica dei prezzi per talune operazioni di vendita con Mitsubishi Corp sul mercato interno, l’inchiesta non ha rivelato a questo stadio una siffatta pratica sul mercato dell’Unione. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati resi noti a LCLA nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate.

(114)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito le proprie argomentazioni di cui ai considerando 104, 106, 108 e 110. Ha soprattutto espresso disaccordo con le conclusioni della Commissione esposte rispettivamente ai considerando 105, 107, 109 e 111.

(115)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha ribadito la propria tesi secondo cui la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente i possibili accordi di compensazione tra LCLA e Mitsubishi Corp, senza peraltro fornire nuovi elementi di prova pertinenti a tale riguardo, in particolare elementi di prova che dimostrino in che modo tali presunti accordi di compensazione influenzerebbero i prezzi.

(116)

Per i motivi esposti al considerando 113 tale argomentazione è stata respinta.

(117)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione per i produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 116 a 122 del regolamento provvisorio.

3.2.3.   Confronto

(118)

La Commissione ha rilevato che, nella fase provvisoria, non aveva tenuto conto di taluni costi legati alla costruzione del prezzo all’esportazione per MEGlobal Americas per quanto riguarda le vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato di Dubai. Pertanto è stato applicato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite effettuate tramite questa società commerciale collegata. Sulla base delle informazioni fornite nella risposta al questionario e nel corso dei controlli incrociati a distanza si è constatato che le funzioni dell’operatore commerciale di Dubai erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati a MEGlobal Americas nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione contiene informazioni commerciali riservate. La società era responsabile del processo di vendita e riceveva un rialzo in virtù del servizio prestato. L’adeguamento è basato sulle SGAV della società commerciale e su un margine di profitto del 6,89 % di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio. Tale margine di profitto è stato ritenuto equo in assenza di altre informazioni, come indicato al considerando 109.

3.2.4.   Margini di dumping

(119)

Come indicato al considerando 101, in seguito alla comunicazione delle informazioni mancanti è stato rivisto il valore normale per un produttore esportatore.

(120)

Pertanto i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del valore CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Lotte Chemical Louisiana LLC

3,0

MEGlobal Americas Inc

46,7

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(121)

Dopo la divulgazione delle risultanze provvisorie SABIC ha ribadito la sua osservazione di cui ai considerando 135 e 139 del regolamento provvisorio secondo la quale entità collegate ai produttori dell’Unione continuano a importare MEG dal Regno dell’Arabia saudita e ha sostenuto che il fatto che società collegate abbiano continuato a importare il MEG dal Regno dell’Arabia Saudita dopo l’apertura dell’inchiesta indicava che i produttori dell’Unione non intendevano soddisfare il fabbisogno degli utilizzatori.

(122)

L’argomentazione di SABIC è puramente speculativa e non è suffragata da alcun elemento di prova. Come indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, tali società collegate hanno importato volumi molto marginali di MEG dal Regno dell’Arabia Saudita nel periodo dell’inchiesta e pertanto non è stato possibile trarre alcuna conclusione significativa a tale riguardo. Inoltre, come indicato al considerando 139 del regolamento provvisorio, questo specifico produttore dell’Unione non ha collaborato e in ogni caso era un produttore molto piccolo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(123)

SABIC ha inoltre sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione ha affermato che i dati dei produttori dell’Unione che non hanno collaborato sono stati calcolati sulla base di informazioni di mercato e questi dati dovrebbero essere condivisi con le parti interessate.

(124)

Come indicato al considerando 133 del regolamento provvisorio, i dati dei produttori dell’Unione che non hanno collaborato sono stati stimati dal denunciante sulla base di informazioni di mercato. La Commissione desidera chiarire che parte delle informazioni di mercato proviene da dati stimati da Wood Mackenzie Chemicals Global Supply Demand Analytic Service («Wood Mackenzie») che, pur essendo tutelati da diritto d’autore, sono stati comunque messi a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico, una volta ottenuta la necessaria autorizzazione. In effetti il 29 aprile il denunciante ha ricevuto da Wood Mackenzie l’autorizzazione alla divulgazione dei dati sulla produzione totale di MEG e sul consumo totale di MEG nell’UE-28 (14) nel periodo 2017-2020. Tali informazioni sono state inserite nel fascicolo non riservato dell’inchiesta (15). La piccola differenza tra il volume di produzione riportato nella tabella 4 del regolamento provvisorio e il volume di produzione stimato da Wood Mackenzie derivava dal fatto che il volume di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione era basato su dati reali e non su stime. Ad ogni modo le due serie di dati mostrano lo stesso andamento decrescente. I dati relativi al consumo stimato da Wood Mackenzie mostrano valori leggermente più elevati rispetto ai corrispondenti dati riportati nella tabella 1 del regolamento provvisorio, in quanto i dati di Wood Mackenzie sono basati sull’UE-28 mentre la tabella 1 si basa sui dati dell’UE-27.

(125)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 121 senza fornire nuovi elementi a tale riguardo.

(126)

Per i motivi esposti al considerando 122 tale argomentazione è stata respinta.

(127)

In assenza di altre osservazioni in merito alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 132 a 140 del regolamento provvisorio.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(128)

SABIC ha fatto riferimento all’accordo di swap di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio e ha chiesto alla Commissione di fornire maggiori informazioni su tale questione, asserendo che, se non è stato concluso sulla base delle condizioni di mercato, l’accordo deve avere avuto un impatto sui risultati del produttore dell’Unione interessato.

(129)

I particolari dell’accordo di swap comprendono informazioni commerciali riservate che la Commissione non può divulgare. Ad ogni modo SABIC non ha specificato quali informazioni aggiuntive la Commissione dovrebbe divulgare a tale riguardo. Come spiegato al considerando 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha valutato se l’andamento della redditività o la constatazione che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole sarebbero stati diversi qualora le vendite nell’ambito dell’accordo di swap fossero state incluse nella valutazione degli indicatori microeconomici e ha concluso che tale inclusione non avrebbe influito sulle risultanze. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(130)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 141 a 147 del regolamento provvisorio.

4.3.   Consumo dell’Unione

(131)

SABIC ha sostenuto che l’analisi del consumo dell’Unione era carente in quanto la Commissione non ha spiegato perché il consumo è calato nel corso del periodo in esame.

(132)

Come indicato al considerando 150 del regolamento provvisorio, il consumo del libero mercato nell’Unione è rimasto piuttosto stabile, con un calo di appena l’1 % nel periodo in esame. Il mercato vincolato è costituito dalle vendite vincolate di cui al considerando 180 del regolamento provvisorio, che sono consistite principalmente in vendite effettuate al settore dei liquidi refrigeranti. Come spiegato al considerando 238 del regolamento provvisorio, le vendite di MEG al settore dei liquidi refrigeranti sono diminuite nel periodo dell’inchiesta a causa della pandemia di COVID-19. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(133)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 131. Ha inoltre sostenuto che le spiegazioni fornite al considerando 132 non erano suffragate dai dati comunicati nel regolamento provvisorio in quanto il volume delle vendite sul mercato vincolato ha iniziato a diminuire nel 2018 e il calo più significativo in termini assoluti si è verificato nel 2019, prima dell’inizio della pandemia di COVID-19. Ha inoltre asserito che il mercato vincolato, seppur di dimensioni inferiori rispetto al mercato libero, non era irrilevante e che pertanto il calo delle vendite sul mercato vincolato aveva avuto un impatto sui risultati dei produttori dell’Unione. SABIC ha inoltre sostenuto che l’andamento simile osservato nel calo delle vendite sul mercato vincolato e sul libero mercato nel corso del periodo in esame sollevava interrogativi in quanto la Commissione ha confermato che il calo delle vendite sul mercato vincolato non era causato dalle importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita e dagli USA.

(134)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come indicato al considerando 226 del regolamento provvisorio, le vendite vincolate hanno rappresentato appena il 12,6 % della produzione dell’industria dell’Unione. Pertanto, come indicato al considerando 227 del regolamento provvisorio, date le dimensioni limitate del mercato vincolato, il suo andamento non ha contribuito in modo significativo al deterioramento dell’industria dell’Unione, né può fornire una spiegazione a tale riguardo. Non vi erano elementi indicanti in che modo un segmento di mercato che rappresenta appena il 12,6 % del volume di produzione potesse avere un impatto superiore a quello prodotto dal segmento di mercato che rappresenta l’87,4 % del volume di produzione. Pertanto in questo caso sono state le vendite sul libero mercato e non quelle sul mercato vincolato ad avere un impatto significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(135)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 148 a 150 del regolamento provvisorio.

4.4.   Importazioni dai paesi interessati

4.4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(136)

SABIC e il governo del Regno dell’Arabia Saudita hanno ribadito l’argomentazione secondo cui gli effetti delle importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita non dovrebbero essere cumulati con le importazioni dagli USA in quanto 1) le importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita non erano oggetto di dumping sul mercato dell’Unione e 2) il volume delle importazioni e i prezzi dal Regno dell’Arabia Saudita e dagli USA avevano tendenze diverse, il che dimostra che le importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita non erano in concorrenza con le importazioni dagli USA, anche alla luce del fatto che la Commissione ha constatato che il MEG era un prodotto di base e che la concorrenza si basava in larga misura sul prezzo. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha fatto riferimento a tale proposito alla relazione del gruppo di esperti EC – Tube or Pipe Fittings (16) nella quale, secondo il governo del Regno dell’Arabia Saudita, il gruppo di esperti ha sostenuto che un’evoluzione ampiamente parallela e un andamento dei volumi e dei prezzi ampiamente simile potrebbero in effetti indicare che le importazioni possono essere adeguatamente cumulate.

(137)

Come indicato al considerando 152 del regolamento provvisorio, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base prevede due condizioni per la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da più di un paese. La prima condizione è che il margine di dumping delle importazioni da ciascun paese sia superiore a quello minimo e che il volume delle importazioni da ciascun paese non sia trascurabile. L’inchiesta ha stabilito che sia le importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita sia quelle dagli USA erano oggetto di dumping sul mercato dell’Unione come indicato ai considerando 89 e 120 e che il volume delle importazioni era chiaramente non trascurabile, come si evince dalla tabella 2 del regolamento provvisorio e come confermato nella fase definitiva. Quanto al riferimento del gruppo di esperti alle tendenze dei volumi e dei prezzi nella relazione EC – Tube or Pipe Fittings, il gruppo di esperti ha in realtà constatato che tali tendenze erano un’indicazione, e non una condizione, per il cumulo. La seconda condizione è che la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sia opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile. Come precisato al considerando 154 del regolamento provvisorio, le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita e tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe; pertanto anche questa condizione è stata soddisfatta. In particolare i prodotti importati sono in forte concorrenza tra loro e con il MEG prodotto nell’Unione, in quanto il MEG è un prodotto di base omogeneo molto sensibile ai prezzi, venduto a categorie simili di clienti e utilizzato in applicazioni simili. I prodotti sono inoltre perfettamente intercambiabili. Né SABIC né il governo del Regno dell’Arabia Saudita hanno spiegato per quale ragione il MEG originario del Regno dell’Arabia Saudita non sarebbe simile al MEG proveniente da altre fonti o dall’Unione. Il fatto che l’andamento del volume delle importazioni dai due paesi non fosse identico non implica che i prodotti non siano venduti in condizioni di concorrenza analoghe. In realtà la differenza nell’andamento dei volumi indica esattamente l’opposto in questo caso; la quota di mercato del Regno dell’Arabia Saudita comincia a diminuire esattamente nel momento in cui quella delle importazioni statunitensi decolla, e ciò si verifica quando i prezzi all’importazione statunitensi scendono al di sotto dei prezzi all’importazione dal Regno dell’Arabia Saudita. Si tratta del normale effetto della concorrenza per un prodotto di base omogeneo molto sensibile ai prezzi come il MEG. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(138)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell’Arabia Saudita e SABIC hanno nuovamente ribadito le proprie osservazioni riguardo al cumulo quali esposte al considerando 136, senza tuttavia fornire nuovi elementi di prova.

(139)

Per i motivi esposti al considerando 137 tale argomentazione è stata respinta.

(140)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 151 a 158 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(141)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che l’analisi del volume delle importazioni non si basava su un esame obiettivo di elementi di prova diretti quale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo antidumping, e che non era nemmeno fornita una spiegazione motivata e adeguata per giustificare la constatazione secondo cui vi era stato un considerevole aumento delle importazioni di MEG dal Regno dell’Arabia Saudita oppure, cumulativamente, dal Regno dell’Arabia Saudita e dagli USA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo antidumping. In particolare è stato sostenuto che il volume delle importazioni di MEG dal Regno dell’Arabia Saudita è diminuito in misura significativa tra il 2018 e il PI e che anche il volume cumulato delle importazioni di MEG dal Regno dell’Arabia Saudita e dagli USA è diminuito nel PI rispetto al 2019.

(142)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. In primo luogo, come spiegato al considerando 156 del regolamento provvisorio, le importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio in quanto sono stati soddisfatti tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, come spiegato al considerando 161 del regolamento provvisorio, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 38 % nel periodo in esame. Inoltre la tabella 2 del regolamento provvisorio indica che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di anno in anno tra il 2017 e il 2019. Sebbene le importazioni nel PI siano diminuite rispetto al 2019, ciò non toglie che nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono complessivamente aumentate del 38 %.

(143)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 159 a 161 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(144)

SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere a un «valore CIF costruito» per il calcolo del margine di undercutting e del margine di pregiudizio, bensì avrebbe dovuto utilizzare il valore CIF effettivo da loro comunicato.

(145)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Poiché il prezzo all’esportazione per SABIC e MEGlobal Americas è stato adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito il «valore CIF costruito» come valore della fattura al primo acquirente indipendente, al netto degli adeguamenti fino al punto CIF e al netto delle SGAV e del margine di profitto, detratti dal prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per gli operatori commerciali/importatori stabiliti nell’Unione. Poiché l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fa riferimento al prezzo all’esportazione, la Commissione applica per analogia le disposizioni di tale articolo per calcolare il prezzo CIF costruito al fine di confrontarlo con il prezzo dell’Unione.

(146)

Inoltre nella fase provvisoria al momento di stabilire il valore CIF costruito per MEGlobal Americas la Commissione ha erroneamente detratto le SGAV e il margine di profitto per gli operatori commerciali/gli importatori stabiliti fuori dall’Unione. Tale errore è stato corretto di conseguenza. Le risultanze relative all’assenza di undercutting da parte delle importazioni dagli USA nella fase provvisoria non sono state modificate da tale revisione.

(147)

SABIC ha inoltre affermato di non comprendere il motivo per cui la Commissione non è stata in grado di fornirle i prezzi reali da essa utilizzati nei calcoli del margine di undercutting e del margine di pregiudizio, limitandosi a fornire i dati solo sotto forma di intervalli di valori.

(148)

Il volume delle esportazioni e i prezzi utilizzati nel calcolo del margine di undercutting e del margine di pregiudizio di SABIC hanno compreso anche le vendite effettuate attraverso le joint venture collegate ExxonMobil e SPDC/Mitsubishi. Per ragioni di riservatezza e conformemente all’articolo 19 del regolamento di base la Commissione ha dovuto divulgare il volume totale e i prezzi sotto forma di intervalli di valori, in quanto SABIC avrebbe potuto risalire a dati riservati sulle vendite delle joint venture.

(149)

SABIC e MEGlobal Americas hanno inoltre affermato di non concordare con la conclusione della Commissione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio in quanto, a loro parere, i prezzi del MEG erano fissati dai produttori e dagli utilizzatori dell’Unione e non dagli esportatori e l’European Contract Price («ECP», prezzo contrattuale per l’Europa) era frutto di trattative tra i produttori dell’Unione e i loro acquirenti. SABIC e MEGlobal Americas hanno inoltre dichiarato che le conclusioni della Commissione di cui al considerando 243 del regolamento provvisorio secondo le quali gli esportatori statunitensi e sauditi, benché praticassero prezzi di vendita sul mercato dell’Unione calcolati in relazione all’ECP, avevano abbassato il prezzo di vendita del MEG aumentando lo sconto offerto agli acquirenti non si applicavano alle loro vendite di MEG e che le variazioni di prezzo erano soltanto la conseguenza della fluttuazione dell’ECP.

(150)

SABIC e MEGlobal Americas sembrano sostenere che il mercato del MEG nell’Unione sia in un certo senso ripartito tra produttori ed esportatori dell’Unione e che tra questi non vi sia alcuna concorrenza. SABIC e MEGlobal Americas non riconoscono che, anche se soltanto i produttori dell’Unione partecipano alle indagini delle società di consulenza fornendo le necessarie informazioni sui rispettivi contratti di vendita per la fissazione dell’ECP, quando i produttori dell’Unione negoziano il prezzo sul mercato dell’Unione con i loro acquirenti la concorrenza con gli importatori incide sulle trattative. I produttori dell’Unione competono con gli esportatori, gli importatori e gli operatori commerciali in quanto gli utilizzatori possono acquistare il MEG da chiunque di loro. La pressione esercitata dagli esportatori dei paesi interessati sul mercato dell’Unione ha indotto i produttori dell’Unione a ridurre i prezzi di vendita al fine di mantenere almeno in parte la propria quota di mercato, come indicato ai considerando da 188 a 190 e al considerando 213 del regolamento provvisorio. Poiché tutti i tipi di venditori stanno calcolano i loro prezzi di vendita in relazione all’ECP, la pressione sui prezzi è realizzata attraverso lo sconto, come spiegato in dettaglio al considerando 213. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(151)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha asserito che la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui ha fatto ricorso al «valore CIF costruito» per calcolare il margine di undercutting e il margine di pregiudizio, salvo affermare di avere applicato per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita, SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base riguardava la determinazione del prezzo all’esportazione per il calcolo del margine di dumping e non del margine di pregiudizio e hanno chiesto alla Commissione di basare la sua valutazione degli effetti prodotti sui prezzi dalle importazioni originarie del Regno dell’Arabia Saudita sui prezzi reali di tali importazioni.

(152)

Per quanto riguarda il calcolo dell’undercutting, la Commissione ha preso in considerazione il momento in cui le importazioni sono entrate in concorrenza con i prodotti dei produttori dell’Unione nel mercato dell’Unione e ha pertanto esaminato il prezzo di acquisto della prima parte indipendente in quanto tale parte poteva scegliere di rifornirsi dall’industria dell’Unione oppure da fornitori esteri. Nel caso dei prezzi all’esportazione praticati a importatori collegati, si è fatto ricorso alla metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. L’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di stabilire un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l’esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. Pertanto la detrazione delle SGAV e dei profitti dal prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti da parte dell’importatore collegato era giustificata.

(153)

Tale detrazione era necessaria anche per consentire un calcolo esatto dell’underselling. Il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione si è basato sul suo costo di produzione maggiorato del profitto di riferimento, senza prendere in considerazione se i prodotti fossero poi venduti nell’Unione ad acquirenti collegati o indipendenti e pertanto non comprendeva nemmeno le SGAV e i profitti delle entità di vendita collegate nell’Unione.

(154)

Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(155)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui essa non fissava l’ECP ma vi si adeguava, precisando che la società non determinava i prezzi sul mercato dell’Unione ma ne seguiva l’andamento prevalente, giacché i prezzi erano fissati dai produttori e dagli utilizzatori dell’Unione.

(156)

Come spiegato al considerando 150, i produttori dell’Unione competono con gli esportatori, gli importatori e gli operatori commerciali in quanto gli utilizzatori possono acquistare il MEG da chiunque di loro. Pertanto quando i produttori dell’Unione negoziano il prezzo sul mercato dell’Unione con i loro acquirenti, la concorrenza con gli esportatori influisce sulle trattative. Si ricorda inoltre che l’ECP è soltanto un elemento del prezzo finale e che la concorrenza tra le parti si basa sugli sconti applicati all’ECP. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(157)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 162 a 168 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(158)

SABIC, MEGlobal Americas e il governo del Regno dell’Arabia Saudita hanno sostenuto che la valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità sulla base di un confronto dei dati relativi a periodi diversi, vale a dire 2017, 2018, 2019 e da luglio 2019 a giugno 2020 (periodo dell’inchiesta), non ha fornito un quadro preciso e imparziale della situazione in quanto l’anno 2019 e il periodo dell’inchiesta erano in gran parte coincidenti. A tale proposito il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello in Mexico – Anti-Dumping Measures on Rice (17), che ha constatato che un confronto tra due insiemi di dati molto simili non può fornire un quadro «preciso e imparziale» in quanto non consente di stabilire le tendenze determinate in maniera oggettiva. Si è inoltre sostenuto che il confronto era distorto dalla natura stagionale e ciclica delle vendite di MEG. Infine si è sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’analisi annuale anziché basare la sua valutazione del pregiudizio principalmente su un confronto tra il periodo dell’inchiesta e il 2017, dato che nel periodo in esame le tendenze non sono state lineari.

(159)

Il fatto che una parte del periodo dell’inchiesta fosse in parte coincidente con i sei mesi dell’ultimo anno civile/esercizio finanziario completo non ha falsato la valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità in quanto tale valutazione è stata effettuata nel corso dell’intero periodo in esame, come indicato al considerando 68 del regolamento provvisorio. Inoltre la presunta natura stagionale e ciclica delle vendite di MEG è attenuata dal fatto che la valutazione è effettuata per l’intera durata di determinati anni civili e che anche il periodo dell’inchiesta è di dodici mesi. Infine la valutazione del pregiudizio non si è basata principalmente su un confronto tra il periodo dell’inchiesta e il 2017. La Commissione ha tenuto conto dell’andamento di tutti gli indicatori macroeconomici e microeconomici durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(160)

Inoltre, secondo quando asserito da SABIC e MEGlobal Americas, il fatto che la Commissione non abbia specificato nel regolamento provvisorio di avere verificato i dati presentati dal denunciante per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici ha sollevato interrogativi quanto all’esattezza di tali informazioni.

(161)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Nel regolamento provvisorio la Commissione ha inavvertitamente omesso di specificare che la risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici trasmessa dal denunciante è stata verificata mediante controlli incrociati a distanza. Ad ogni modo nel fascicolo non riservato dell’inchiesta SABIC e MEGlobal Americas hanno avuto accesso alla versione non riservata della relazione sui controlli incrociati (nella quale era precisato che la Commissione aveva effettuato controlli incrociati sul questionario relativo agli indicatori macroeconomici) nonché alle relative risposte alla lettera di richiesta di maggiori informazioni trasmesse dal denunciante. Inoltre nel regolamento provvisorio la Commissione ha utilizzato la risposta verificata del denunciante al questionario come fonte di dati per ciascuna delle tabelle che contenevano indicatori macroeconomici.

(162)

SABIC e MEGlobal Americas hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha utilizzato due diversi sottoinsiemi di dati per valutare gli indicatori macroeconomici e microeconomici e che tale fatto potrebbe avere condotto a risultanze e conclusioni soggettive e non rispettava gli elevati standard imposti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. MEGlobal Americas ha chiesto alla Commissione di basare le proprie risultanze sui dati dei produttori inclusi nel campione oppure su quelli relativi a tutti i produttori dell’Unione.

(163)

Quando l’industria dell’Unione è costituita da un numero elevato di produttori, la Commissione ha la necessità di selezionare un campione di produttori dell’Unione conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Tuttavia, nonostante il ricorso al campionamento, la Commissione ha l’obbligo di valutare l’industria dell’Unione nel suo complesso e pertanto gli indicatori macroeconomici sono valutati a livello dell’intera industria dell’Unione. Al fine di raccogliere dati relativi agli indicatori macroeconomici la Commissione ha inviato al denunciante un questionario che ha fornito le necessarie informazioni. Come spiegato al considerando 161, la Commissione ha sottoposto a controlli incrociati tali informazioni con la stessa modalità con cui aveva sottoposto a controlli incrociati le informazioni fornite dai produttori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(164)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell’Arabia Saudita e SABIC hanno ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 158 senza aggiungere nuovi elementi a tale riguardo.

(165)

La Commissione mantiene pertanto le sue conclusioni di cui al considerando 159.

(166)

Inoltre il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione motivata e adeguata del motivo per cui i fattori che mostravano un andamento positivo non hanno inciso sulla conclusione generale riguardo allo stato dell’industria dell’Unione. È stato inoltre sostenuto che varie risultanze specifiche riguardanti la situazione dell’industria dell’Unione facevano sorgere dubbi quanto all’accuratezza e all’obiettività dell’analisi.

(167)

La Commissione ha rilevato che il governo del Regno dell’Arabia Saudita non ha specificato quali fossero i fattori indicanti un andamento positivo o le risultanze specifiche riguardanti la situazione dell’industria dell’Unione a cui si riferiva. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto priva di fondamento.

(168)

Inoltre il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui l’uso di due sottoinsiemi di dati per la valutazione degli indicatori macroeconomici e microeconomici non comprometterebbe l’obiettività della valutazione e delle risultanze.

(169)

La Commissione ha rilevato che il governo del Regno dell’Arabia Saudita non ha specificato perché le spiegazioni fornite a tale riguardo al considerando 163 non sarebbero adeguate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(170)

Inoltre il governo del Regno dell’Arabia Saudita e SABIC hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione soddisfacente quanto all’attendibilità delle informazioni sui produttori dell’Unione nel loro insieme limitandosi a osservare di avere sottoposto le informazioni a controllo incrociato.

(171)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come spiegato al considerando 163, la Commissione ha sottoposto a controlli incrociati tali informazioni con la stessa modalità con cui aveva sottoposto a controlli incrociati le informazioni fornite da altre parti. Ciò significa che la Commissione ha organizzato un controllo incrociato a distanza con il denunciante procedendo come per i controlli incrociati eseguiti con altre parti e ha verificato, tra l’altro, la fonte delle informazioni fornite e la metodologia di calcolo utilizzata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(172)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 169 a 173 del regolamento provvisorio.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

(173)

SABIC ha sostenuto che la Commissione aveva sbagliato a confrontare il volume delle importazioni con l’andamento della produzione dell’Unione nel considerando 175 del regolamento provvisorio, in quanto non esisteva una stretta correlazione tra l’andamento del volume delle importazioni e quello del volume di produzione.

(174)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il considerando 175 del regolamento provvisorio presenta elementi fattuali. SABIC non contesta tali risultanze. L’argomentazione è quindi respinta.

(175)

SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione, nell’analisi della crescita dell’industria dell’Unione, l’aumento delle vendite di altri prodotti a valle dell’etilene.

(176)

La presente inchiesta ha per oggetto il MEG e non altri prodotti a valle dell’etilene. La presunta crescita di altri prodotti a valle dell’etilene non ha alcuna influenza sulla valutazione del pregiudizio subito dai produttori di MEG dell’Unione. La Commissione ha valutato se l’impatto della presunta crescita di altri prodotti a valle dell’etilene fosse causa del pregiudizio notevole subito dai produttori di MEG dell’Unione nella sua valutazione del nesso di causalità di cui ai considerando da 228 a 231 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(177)

SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato il prezzo più elevato nelle vendite vincolate.

(178)

Il prezzo delle vendite vincolate era superiore al prezzo delle vendite sul libero mercato nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che gli sconti sull’ECP del MEG applicati dall’industria dell’Unione alle sue società collegate erano inferiori a quelli praticati ad acquirenti indipendenti.

(179)

In assenza di altre osservazioni sugli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 174 a 186 del regolamento provvisorio.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

(180)

SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, rispetto al periodo dell’inchiesta, gli investimenti sono stati esigui nel 2018, anno in cui i produttori dell’Unione hanno realizzato i maggiori profitti.

(181)

Come spiegato al considerando 199, lo scopo degli investimenti effettuati dall’industria dell’Unione era sostituire immobilizzazioni obsolete. L’entità limitata degli investimenti nel 2018, anno in cui l’industria dell’Unione ha realizzato i maggiori profitti, indica semplicemente che l’industria dell’Unione non ha avuto la necessità di sostituire altre immobilizzazioni obsolete.

(182)

In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 187 a 201 del regolamento provvisorio.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(183)

SABIC, MEGlobal Americas e il CPME hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati successivi al PI in quanto l’ECP del MEG è aumentato dopo tale periodo, il che ha determinato, secondo quanto asserito, notevoli miglioramenti in termini di redditività dei produttori dell’Unione, e il periodo dell’inchiesta è stato interessato dalla pandemia di COVID-19 e da prezzi bassi a livello mondiale.

(184)

Per quanto riguarda l’analisi del pregiudizio, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Inoltre nel fascicolo non sono presenti informazioni atte a confermare che un presunto aumento del prezzo determinerebbe un miglioramento della situazione economica dei produttori dell’Unione o che un eventuale andamento successivo al PI sarebbe sostenibile nel tempo e non costituirebbe soltanto un andamento temporaneo dovuto all’evoluzione del mercato nel contesto della pandemia di COVID-19. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(185)

SABIC ha sostenuto che alcuni produttori di MEG dell’Unione hanno impianti integrati per la produzione di etilene e pertanto il margine di profitto non dovrebbe essere preso in esame soltanto per il MEG, in quanto i produttori dell’Unione potrebbero decidere di ricavare la totalità o la maggior parte dei loro profitti nella fase di produzione dell’etilene; hanno dunque sostenuto che, ai fini di una valutazione obiettiva della redditività dei produttori dell’Unione integrati, occorre prendere in considerazione la redditività lungo la catena del valore integrata.

(186)

La presente inchiesta ha per oggetto il MEG e non l’etilene. La Commissione ha pertanto la necessità di valutare la redditività del MEG e non dell’etilene. Ad ogni modo, nel valutare il costo di produzione del MEG dei produttori dell’Unione che fornivano il MEG all’interno di un gruppo, la Commissione ha valutato se il costo dell’etilene all’interno del costo di produzione del MEG fosse registrato nei documenti contabili a prezzi adeguati in modo da non ridurre la redditività del MEG attraverso un aumento artificioso del costo dell’etilene. L’inchiesta ha rivelato che i produttori dell’Unione registravano il costo dell’etilene compreso nel costo di produzione del MEG al costo di produzione dell’etilene maggiorato di un piccolo margine. Pertanto non vi è stato alcun trasferimento di profitti dal MEG all’etilene. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(187)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui i prezzi nel periodo successivo al PI avevano subito un aumento. Ha inoltre affermato che l’aumento dei prezzi non era a carattere temporaneo e ha asserito di avere presentato elementi di prova a tale riguardo. Gli elementi di prova menzionati da SABIC sono stati presentati soltanto a titolo riservato. Essi indicavano l’ECP del MEG previsto fino a dicembre 2022. La fonte di tali informazioni è Wood Mackenzie. Anche il CPME ha ribadito la propria argomentazione secondo cui, dopo il PI, l’ECP del MEG è aumentato. Il CPME ha presentato un grafico che illustra l’ECP del MEG da gennaio 2014 a ottobre 2021. Ha anche presentato un grafico che mostra il differenziale tra l’ECP del MEG e l’ECP dell’etilene. Ha sostenuto che, grazie all’andamento dell’ECP del MEG e dell’etilene, l’industria dell’Unione si era ripresa dal pregiudizio notevole che aveva subito nel periodo dell’inchiesta.

(188)

Come spiegato al considerando 184, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Le informazioni successive al PI che le parti hanno presentato non inficiano la conclusione secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta.

(189)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha sostenuto che, in base alle risultanze della Commissione, il prezzo di vendita del MEG prodotto da un determinato produttore dell’Unione era notevolmente più basso del prezzo di vendita di un importatore, che a sua volta era più basso del prezzo di vendita di MEGlobal International. Ciò confermava che il produttore dell’Unione vendeva il MEG a prezzi notevolmente più bassi rispetto alle importazioni di MEG prodotto da MEGlobal Americas e che pertanto questo produttore dell’Unione era responsabile del pregiudizio che asseriva di subire. Inoltre MEGlobal Americas ha chiesto alla Commissione di confermare di avere seguito lo stesso approccio adottato per la costruzione del prezzo all’esportazione per le vendite a Equipolymers in relazione alla vendita del MEG prodotto da un particolare produttore dell’Unione al momento di valutare il margine di pregiudizio e il pregiudizio notevole.

(190)

La Commissione ha rilevato che MEGlobal Americas ha frainteso l’analisi fornita nel documento specifico di divulgazione di cui al considerando 106. Il prezzo a cui MEGlobal Americas ha fatto riferimento nel considerando 189 non era il prezzo di vendita del produttore dell’Unione in questione, bensì era il prezzo di acquisto che MEGlobal Europe pagava alla sua società collegata che riceveva il MEG dal produttore dell’Unione sulla base di un accordo di swap di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte in quanto prive di fondamento.

(191)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 202 a 208 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(192)

MEGlobal Americas ha sostenuto che non esiste alcuna correlazione tra i risultati dell’industria dell’Unione e le importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita, in quanto il volume delle importazioni di MEG dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita è aumentato del 19,4 % tra il 2017 e il 2018, mentre il volume delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito di appena lo 0,12 % nello stesso periodo. È stato inoltre sostenuto che, mentre le importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita hanno mostrato una crescita lineare tra il 2017 e il 2019, i risultati dei produttori dell’Unione non sono stati lineari. In particolare il livello dei prezzi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione è cresciuto di cinque punti percentuali tra il 2017 e il 2018, per poi diminuire nel corso del 2019, mentre il costo unitario di produzione si è mantenuto stabile tra il 2017 e il 2019 indipendentemente dall’aumento delle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita.

(193)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. L’aumento del 19,4 % della quota di mercato dei paesi interessati tra il 2017 e il 2018 è stato dovuto a un aumento dei volumi a prezzi che non causavano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. La crescita delle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita non è stata lineare tra il 2017 e il 2019. Una crescita è lineare se l’incremento è costante ogni anno. Tra il 2017 e il 2018 le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di 93 499 tonnellate, mentre tra il 2018 e il 2019 l’aumento è stato pari a 128 383 tonnellate (37 % in più rispetto al periodo compreso tra il 2017 e il 2018). Inoltre la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è cresciuta di 4,6 punti percentuali tra il 2017 e il 2018 e di 7,7 punti percentuali tra il 2018 e il 2019. Inoltre tra il 2018 e il 2019 la quota di mercato delle importazioni dagli USA è cresciuta dal 4,6% al 12,9%. Come spiegato al considerando 212 del regolamento provvisorio, il MEG è un prodotto di base omogeneo venduto su un mercato molto trasparente. Inoltre i produttori esportatori statunitensi sono orientati all’esportazione e la loro capacità produttiva è in aumento, come indicato al considerando 247 del regolamento provvisorio. In tali condizioni al fine di aumentare la propria quota di mercato sul mercato dell’Unione i produttori esportatori statunitensi dovevano vendere il MEG sul mercato dell’Unione a un prezzo inferiore a quello dell’industria dell’Unione e dei produttori esportatori sauditi. Questi ultimi hanno dovuto seguire la politica dei prezzi delle società statunitensi al fine di proteggere la propria quota di mercato sul mercato dell’Unione. Anche i produttori dell’Unione hanno dovuto ridurre i prezzi per proteggere la propria quota di mercato. Tuttavia la pressione sui prezzi era talmente forte che l’industria dell’Unione ha registrato una contrazione della propria quota di mercato sul libero mercato di 7,3 punti percentuali. Sebbene anche il costo unitario di produzione fosse in calo tra il 2018 e il 2019, questa diminuzione del prezzo di vendita si è tradotta per l’industria dell’Unione in una perdita compresa tra l’8,3 % e il 10,2 % nel 2019. Inoltre il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione non è rimasto stabile tra il 2017 e il 2019 come sostiene MEGlobal Americas ma ha subito oscillazioni. Dapprima è cresciuto del 3 % tra il 2017 e il 2018 e poi è diminuito del 2 % tra il 2018 e il 2019. Pertanto nel 2019 l’industria dell’Unione ha dovuto fissare i propri prezzi molto al di sotto dei costi allo scopo di mantenere la propria quota di mercato di fronte alla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni a prezzi inferiori dai paesi interessati. Esiste dunque una chiara correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(194)

In assenza di altre osservazioni relative all’effetto delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 213 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(195)

MEGlobal Americas ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato gli effetti di fattori diversi dalle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita che potrebbero avere contribuito al deterioramento dei risultati dell’industria dell’Unione.

(196)

La Commissione rinvia ai considerando da 210 a 253 del regolamento provvisorio, che esaminano in dettaglio gli effetti di tredici fattori di questo tipo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(197)

SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione la contrazione della domanda come altra causa di pregiudizio sebbene essa sia espressamente inclusa nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

(198)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha valutato tredici fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping che potrebbero avere influito sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. L’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base menziona la contrazione della domanda. La Commissione non ha menzionato specificamente il consumo tra tali fattori perché il consumo sul libero mercato è rimasto piuttosto stabile nel corso del periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(199)

SABIC, Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione come causa di pregiudizio l’incidente che ha interessato uno dei produttori dell’Unione e che è menzionato al considerando 176 del regolamento provvisorio.

(200)

Come indicato nella tabella 4 del regolamento provvisorio, la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo dell’inchiesta di appena il 3 % rispetto al 2019. L’incidente in questione si è verificato nel gennaio 2020, vale a dire nella seconda metà del periodo dell’inchiesta. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l’inchiesta ha rivelato che la situazione dell’industria dell’Unione aveva iniziato a deteriorarsi in maniera significativa già nel 2019, dunque prima dell’incidente. La società in questione è anche un piccolo produttore e pertanto la riduzione del suo volume di produzione nel 2020 a seguito dell’incidente ha inciso in misura trascurabile sull’andamento al ribasso del volume di produzione dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

(201)

MEGlobal Americas ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato un’analisi completa di non imputazione in quanto non ha valutato, come altri fattori di pregiudizio, 1) il fatto che il costo di produzione dell’industria dell’Unione fosse elevato e 2) il cartello tra acquirenti di etilene (18).

(202)

La Commissione rileva che i due fattori evidenziati da MEGlobal Americas si contraddicono a vicenda. MEGlobal Americas ha sostenuto da un lato che i costi di produzione dell’industria dell’Unione erano elevati e, dall’altro lato, che erano bassi per via del cartello tra acquirenti di etilene, per poi sostenere che entrambi i fattori causano un pregiudizio all’industria dell’Unione. Ad ogni modo la Commissione intende fornire i seguenti chiarimenti. In primo luogo il considerando 235 del regolamento provvisorio valuta se il costo di produzione più elevato dell’industria dell’Unione sia stato un fattore di pregiudizio diverso dalle importazioni oggetto di dumping. In secondo luogo il cartello tra gli acquirenti di etilene ha prodotto un effetto fino al marzo 2017. Lo scopo del cartello era mantenere il prezzo dell’etilene al di sotto del prezzo di mercato. La società non ha spiegato in che modo il cartello abbia inciso sulla situazione economica dei produttori di MEG, né ha fornito alcun elemento di prova a tale riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(203)

Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che, sebbene di modesta entità, il calo delle vendite vincolate, che non è stato causato dalle importazioni, ha inciso sulla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione.

(204)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Le vendite vincolate erano destinate principalmente al settore dei liquidi refrigeranti. Come spiegato al considerando 238 del regolamento provvisorio, la domanda di MEG da parte del settore dei liquidi refrigeranti è diminuita a causa della pandemia di COVID-19. Inoltre al considerando 227 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che il calo delle vendite vincolate non ha contribuito in modo significativo al deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione, né ha fornito una spiegazione a tale riguardo.

(205)

Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno inoltre sostenuto che è inopportuno non tenere conto delle importazioni dalla Russia e dal Kuwait effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo all’importazione dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita in quanto considerate soltanto marginali, come dichiarato dalla Commissione al considerando 219 del regolamento provvisorio.

(206)

Si constata che nel corso del periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dagli USA è oscillata tra il 3,8 % e il 18 %, mentre la quota di mercato delle importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita variava dal 26,1 % al 31,3 %, e, su base cumulativa, dal 31,6 % al 44,1 %. La quota di mercato delle importazioni dalla Russia oscillava tra lo 0,6 % e l’1,3 %, mentre quella delle importazioni dal Kuwait variava dallo 0 % all’1,0 %. Pertanto anche se in determinati anni del periodo in esame i prezzi all’importazione dalla Russia e dal Kuwait sono stati inferiori al prezzo all’importazione dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita, le importazioni dalla Russia e dal Kuwait hanno potuto eventualmente avere solo un impatto marginale sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione in quanto la loro quota di mercato era notevolmente inferiore a quella delle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(207)

MEGlobal Americas, Arteco, Oxyde, Helm, Tricon e il CPME hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha evitato che gli effetti di tali cause fossero attribuiti alle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sebbene abbia constatato che una serie di fattori(quali le importazioni da paesi terzi, la pandemia di COVID-19, il calo delle vendite vincolate e l’incidente che ha interessato uno dei produttori dell’Unione) abbia causato un pregiudizio ai produttori dell’Unione. Inoltre, secondo quanto asserito, ciò implicava che la determinazione del margine di pregiudizio non dovrebbe tenere conto degli effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi da tali importazioni.

(208)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. In primo luogo ai considerando 219, 240 e 227 del regolamento provvisorio nonché al considerando 200 del presente regolamento la Commissione ha concluso che tali fattori non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. In effetti il fattore principale era costituito dall’importazione dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita. In secondo luogo la determinazione del margine di pregiudizio deve avvenire conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. Pertanto la Commissione ha determinato il prezzo indicativo e il livello di redditività tenendo conto dei fattori elencati.

(209)

Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, nel suo complesso, la natura del MEG, che è un prodotto di base integrato, alla luce di vari fattori interconnessi che giustificano l’asserita situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione.

(210)

In primo luogo è stato sostenuto che i prezzi del MEG si basavano su prezzi, determinati secondo una formula, che seguono i prezzi del mercato asiatico, che erano crollati nel periodo in esame, e pertanto le importazioni da qualsiasi singolo paese non potevano influenzare il mercato dell’Unione e causare un pregiudizio, giacché i prezzi erano determinati in linea con le condizioni presenti in Asia e non con quelle presenti in Europa. Tale argomentazione è stata presentata anche dal CPME. Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno inoltre sostenuto che gli sconti offerti dai produttori statunitensi e sauditi non hanno alcuna incidenza sui prezzi del MEG nell’Unione. Inoltre, secondo quanto asserito, poiché le importazioni statunitensi non erano effettuate a prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione, era evidente che gli sconti offerti dai produttori statunitensi non erano superiori a quelli offerti dai produttori dell’Unione.

(211)

In secondo luogo è stato affermato che, avendo sostenuto costi maggiori rispetto ai produttori statunitensi e sauditi, i produttori dell’Unione hanno avuto più difficoltà a realizzare profitti quando si è verificato un calo dei prezzi del MEG a livello mondiale.

(212)

In terzo luogo è stato sostenuto che, a causa della progressiva riduzione del differenziale tra i prezzi del MEG e dell’etilene, i produttori dell’Unione hanno scelto di riorientare la propria produzione verso i più redditizi derivati dell’ossido di etilene. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal CPME. Inoltre LCLA ha affermato, erroneamente, che la Commissione ha riconosciuto, al considerando 229 del regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha ridotto la produzione di MEG per produrre derivati dell’ossido di etilene in quanto tali prodotti erano venduti a prezzi più elevati rispetto al MEG. LCLA ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto determinare in che misura la produzione di MEG è calata per effetto della decisione dell’industria dell’Unione di concentrarsi sui derivati dell’ossido di etilene e valutare se tale dato fosse correlato all’aumento del volume di produzione dell’ossido di etilene. Arteco, Oxyde, Helm, Tricon e il CPME hanno inoltre affermato che non esistevano nel fascicolo elementi di prova atti a dimostrare che i produttori dell’Unione hanno accesso a una quantità di ossido di etilene sufficiente per produrre sia il MEG sia altri derivati. È stato inoltre sostenuto che i produttori possono contare su un numero limitato di fornitori dell’etilene di cui necessitano per la fabbricazione di vari prodotti e che si sono verificate strozzature ulteriormente esacerbate dai volumi di etilene e di ossido di etilene venduti sul libero mercato, che dunque non erano più disponibili per la trasformazione dei prodotti a valle, tra cui il MEG. È stato inoltre dichiarato che nel 2019 e nel 2020 i produttori di MEG dell’Unione hanno utilizzato la loro capacità di produzione dell’ossido di etilene prevalentemente e in misura crescente per la produzione di derivati dell’ossido di etilene diversi dal MEG. Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che i previsti incrementi di capacità per la produzione di ossido di etilene non dimostravano che i produttori dell’Unione si fossero impegnati a produrre MEG ma in realtà indicavano che l’intera catena di approvvigionamento dell’etilene e dell’ossido di etilene era interessata non da un pregiudizio bensì dalla scelta deliberata di puntare sulla produzione e sulle vendite di ossido di etilene e dei suoi derivati diversi dal MEG.

(213)

In primo luogo la Commissione rileva che le parti interessate si contraddicono con la loro argomentazione relativa ai prezzi del MEG sul mercato dell’Unione. Da un lato SABIC e MEGlobal Americas hanno dichiarato che i prezzi sul mercato dell’Unione erano fissati dai produttori dell’Unione, come indicato al considerando 149. Dall’altro lato Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che i prezzi sul mercato dell’Unione erano determinati in linea con le condizioni presenti in Asia e non con quelle presenti in Europa. Come regola generale i prezzi di mercato sono fissati in base alla domanda e all’offerta sul mercato in questione. Per effetto dell’arbitrato, i prezzi su mercati diversi come quello europeo e quello asiatico sono in una certa misura allineati. Il prezzo di vendita del MEG sul mercato dell’Unione è fissato sulla base dell’ECP meno uno sconto. Poiché possono variare tra il 13 % e il 20 %, che rappresentano percentuali significative per un prodotto di base omogeneo come il MEG, gli sconti svolgono un ruolo rilevante nel prezzo finale del MEG sul mercato dell’Unione. Pertanto il livello dell’ECP spiega soltanto in parte i livelli di prezzo sul mercato dell’Unione e gli sconti applicati dai venditori all’ECP del MEG costituiscono l’elemento fondamentale nella pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori sul mercato dell’Unione. Gli sconti sono influenzati dalla concorrenza sul mercato dell’Unione e non sono collegati al livello dell’ECP o ai prezzi sul mercato asiatico. Mentre i livelli dell’ECP sono pubblici, gli sconti applicati dai venditori costituiscono informazioni riservate. L’inchiesta ha rivelato che gli sconti variano da un venditore all’altro e che i venditori applicano sconti differenti a seconda dei clienti. Inoltre per taluni esportatori i livelli di sconto sono aumentati nel 2020 rispetto al 2019. Inoltre il fatto che le importazioni statunitensi non siano effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai produttori dell’Unione non significa che gli sconti offerti dai produttori statunitensi non fossero superiori a quelli offerti dai produttori dell’Unione, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti. I prezzi dell’industria dell’Unione sono prezzi in perdita in quanto il loro calo è stato provocato dai prezzi all’importazione dai paesi interessati, che a loro volta sono stati determinati da sconti più elevati.

(214)

La Commissione ha indicato nel regolamento provvisorio che i prezzi dell’etilene nell’Unione sono superiori a quelli praticati nel Regno dell’Arabia Saudita o negli USA per via delle diverse materie prime utilizzate nella fabbricazione dell’etilene. Tuttavia la differenza tra i prezzi dell’etilene non è il fattore principale che spiega il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Anche se la diminuzione dell’ECP del MEG ha parzialmente ridotto la redditività dell’industria dell’Unione, la pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori, che hanno praticato prezzi di dumping e hanno aumentato gli sconti offerti sul mercato dell’Unione, ha costretto l’industria dell’Unione ad aumentare anch’essa gli sconti offerti, il che ha determinato una contrazione dei prezzi, come constatato al considerando 203 del regolamento provvisorio. Sebbene di fatto l’ECP del MEG sia diminuito di più rispetto al prezzo dell’etilene e benché vi sia stata una riduzione del margine tra l’ECP del MEG e quello dell’etilene, il che spiega in parte la perdita di redditività dell’industria dell’Unione, in un mercato trasparente come quello del MEG, nel quale tutti gli operatori praticano un prezzo di vendita calcolato in relazione all’ECP, la concorrenza si svolge a livello degli sconti applicati all’ECP. Benché il livello dell’ECP abbia un’incidenza su tutte le parti, anche qualora l’ECP del MEG aumenti, finché gli esportatori dei paesi interessati continueranno a vendere sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping applicando sconti maggiori rispetto a quelli offerti dall’industria dell’Unione i produttori dell’Unione continueranno a perdere quota di mercato, a meno che attraverso lo sconto non fissino i loro prezzi allo stesso livello dei prezzi pregiudizievoli con cui competono, che sono inferiori al loro costo di produzione.

(215)

Al di là delle asserzioni e delle congetture formulate, le parti non hanno presentato elementi di prova che dimostrino che, per incrementare la produzione di derivati dell’ossido di etilene, l’industria dell’Unione avrebbe dovuto ridurre la produzione di MEG. Di fatto non è escluso che alcuni produttori di MEG dell’Unione abbiano aumentato la produzione di derivati dell’ossido di etilene e che pertanto il consumo di ossido di etilene per la fabbricazione di derivati sia aumentato ma ciò non significa che per rendere possibile tale aumento fosse necessario ridurre in parallelo la produzione di MEG. L’argomentazione secondo cui i produttori di MEG dell’Unione potevano contare su una fornitura limitata di etilene era priva di fondamento. Alcuni produttori dell’Unione fabbricano etilene; inoltre vendono l’etilene ad altre parti indipendenti e i produttori di MEG dell’Unione inclusi nel campione sono inoltre collegati a una rete di condotte (19) per il trasporto dell’etilene tra Anversa e Rotterdam, i due maggiori complessi portuali e industriali d’Europa. Inoltre i produttori di MEG vendono l’ossido di etilene soltanto in volumi minimi, giacché si tratta di un gas infiammabile e dunque pericoloso da trasportare. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l’industria dell’Unione conferma il suo impegno a produrre MEG nell’Unione. Nonostante abbia registrato perdite significative comprese tra l’8,3 % e il 10,2 % nel 2019 e tra il 10,8 % e il 13,2 % nel PI, l’industria dell’Unione utilizzava ancora, rispettivamente nel 2019 e nel PI, il 65,6 % e il 63,8 % della sua capacità di produzione del MEG mentre avrebbe potuto interrompere la produzione e concentrarsi su altri derivati dell’ossido di etilene, come sostenuto dalle parti. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da LCLA, la Commissione non ha mai riconosciuto, né al considerando 229 né in nessun altro considerando del regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione abbia ridotto la produzione di MEG per produrre derivati dell’ossido di etilene in quanto tali prodotti erano venduti a prezzi più elevati rispetto al MEG. In realtà al considerando 229 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre la produzione di MEG in quanto il suo prezzo di vendita era notevolmente inferiore al costo di produzione a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati. Dall’inchiesta non è emerso che l’industria dell’Unione fosse alle prese con carenze di approvvigionamento della materia prima principale, ossia l’etilene e LCLA non ha presentato elementi di prova da cui risulti che l’industria dell’Unione, per aumentare la produzione di derivati dell’ossido di etilene, abbia dovuto ridurre la produzione di MEG. Pertanto stabilire se l’industria dell’Unione abbia aumentato la produzione di derivati di ossido di etilene è del tutto ininfluente ai fini della presente inchiesta, giacché non esistono elementi che dimostrino che l’industria dell’Unione avrebbe potuto realizzare tale aumento soltanto riducendo il volume di MEG. Inoltre il fatto che i produttori dell’Unione stiano aumentando la capacità di produzione di altri prodotti non significa che essi intendano cessare la fabbricazione del MEG. La presente inchiesta non riguarda l’intera catena di approvvigionamento dell’etilene e dell’ossido di etilene ma ha per oggetto soltanto il MEG. Pertanto la Commissione non è in grado di formulare osservazioni sull’argomentazione di Arteco secondo la quale sarebbe opportuno stabilire se a subire un pregiudizio sia l’intera catena di approvvigionamento dell’etilene e dell’ossido di etilene. Ad ogni modo l’inchiesta ha chiaramente stabilito che l’industria dell’Unione ha ridotto la produzione dal 2019 per via del deterioramento delle condizioni sul mercato del MEG causato dall’aumento delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati.

(216)

Arteco, Oxyde, Helm hanno inoltre sostenuto che le importazioni a basso prezzo da altri paesi quali Kuwait, Cina, Giappone, Singapore e Taiwan dopo il PI sono aumentate e che pertanto l’istituzione di misure antidumping rischiava di spostare le importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita senza alcun vantaggio per i produttori dell’Unione.

(217)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Le informazioni presentate da Arteco indicano che i prezzi all’importazione dalla Cina, da Singapore e da Taiwan sono superiori ai prezzi all’importazione dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita dopo il PI. Inoltre il fascicolo non contiene elementi di prova atti a dimostrare che queste importazioni sono effettuate a prezzi di dumping e causano un pregiudizio all’industria dell’Unione.

(218)

Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che, secondo consulenti di mercato, la Cina continuava ad essere il principale destinatario del MEG statunitense e pertanto l’affermazione della Commissione, di cui al considerando 247 del regolamento provvisorio, secondo cui anche l’industria cinese del MEG stava aumentando la propria capacità produttiva al fine di diventare autosufficiente e dunque era probabile che i produttori statunitensi mantenessero un interesse per il mercato dell’Unione, era puramente speculativa. Arteco ha inoltre sostenuto che la Turchia era diventata di fatto un importante mercato per gli esportatori statunitensi.

(219)

La Commissione rileva in primo luogo che è l’argomentazione trattata al considerando 247 del regolamento provvisorio ad essere puramente speculativa, sebbene nelle comunicazioni trasmesse sia stata presentata come certezza. Ad ogni modo la risposta della Commissione è stata in realtà più cauta in quanto ha accennato a una «probabilità» (nel senso che non vi è certezza) e ha fornito alcuni elementi di prova a tale riguardo. Nel documento presentato da Arteco concernente la Turchia si legge inoltre che nel 2020 la capacità di produzione cinese del MEG è aumentata di circa il 30 % e che in base alle previsioni nel 2021 sarebbe cresciuta di oltre il 40 %. Si prevedeva inoltre che entro il 2023 la capacità di produzione cinese del MEG sarebbe più che raddoppiata rispetto ai livelli del 2020. Ciò dimostra chiaramente che, come indicato al considerando 247 del regolamento provvisorio, i produttori di MEG cinesi stanno aumentando la propria capacità produttiva, il che significa che dipenderanno meno dalle importazioni. Il fatto che i produttori esportatori statunitensi abbiano incrementato le loro esportazioni verso la Turchia indica che essi sono continuamente alla ricerca di altri mercati per sostituire la domanda di importazioni cinese. Si ricorda che, come indicato al considerando 247 del regolamento provvisorio, le società statunitensi sono orientate all’esportazione e la loro capacità è in aumento. Le nuove società statunitensi che hanno avviato la produzione negli ultimi anni sono società di grandi dimensioni con una capacità produttiva molto consistente, compresa tra 700 mila e 1 milione di tonnellate l’anno (20), mentre la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione è di 1,4 milioni di tonnellate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(220)

Arteco, Oxyde e Helm hanno sostenuto che l’aumento delle importazioni di PET deve essere preso in considerazione come fattore che ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(221)

Come riportato nella tabella 13 del regolamento provvisorio, le importazioni di PET nell’Unione sono aumentate tra il 2017 e il 2019 per poi diminuire nel PI. Il consumo di MEG sul libero mercato ha seguito lo stesso andamento. Nel corso del periodo in esame le importazioni di PET sono aumentate del 13 % ma il consumo di MEG sul libero mercato è calato di appena l’1 %. La situazione dell’industria dell’Unione si è deteriorata non a causa di un calo della domanda di MEG, bensì per via dell’aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(222)

Secondo quanto asserito da Arteco, Oxyde e Helm, poiché la produzione del MEG genera sottoprodotti quali il dietilenglicole («DEG») e il trietilenglicole («TEG»), si deve tenere conto di questi sottoprodotti per determinare la redditività complessiva della produzione del MEG. Inoltre secondo quanto asserito da Arteco il fatto che i prezzi di questi sottoprodotti siano diminuiti parallelamente al prezzo del MEG era un’ulteriore conferma del fatto che i prezzi di questi prodotti seguivano tendenze a livello mondiale e non erano frutto di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(223)

Il prodotto in esame è il MEG e pertanto la Commissione ha valutato la redditività soltanto in relazione al MEG. Poiché la presente inchiesta riguarda soltanto il MEG, la Commissione non ha valutato l’andamento dei prezzi dei sottoprodotti. Inoltre, come spiegato al considerando 213, nel valutare il prezzo del MEG non è sufficiente osservare soltanto l’andamento dell’ECP. Lo sconto applicato all’ECP svolge un ruolo rilevante nella pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori sul mercato dell’Unione e il livello di sconto non è legato a nessuna tendenza mondiale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(224)

Il CPME ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato adeguatamente gli effetti del pregiudizio autoinflitto subiti dall’industria dell’Unione, che sono stati causati dalle importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita effettuate da società collegate ai produttori dell’Unione e dal fatto che un produttore dell’Unione ha contattato SABIC per importare il MEG.

(225)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, le società collegate ai produttori dell’Unione hanno importato volumi molto marginali di MEG dal Regno dell’Arabia Saudita nel periodo dell’inchiesta. Inoltre, come indicato al considerando 251 del regolamento provvisorio, non è stato raggiunto alcun accordo tra SABIC e il produttore dell’Unione. Poiché il produttore di MEG dell’Unione in questione non ha acquistato MEG da SABIC nel periodo in esame, non può sussistere un pregiudizio autoinflitto. Una semplice discussione non può arrecare pregiudizio.

(226)

Il CPME ha sostenuto che la Commissione ha sottovalutato l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla situazione dell’industria dell’Unione quando ha affermato che la situazione dell’industria dell’Unione si era deteriorata prima della pandemia di COVID-19. Il CPME ha asserito che gli scarsi risultati dell’industria dell’Unione nel 2019 possono spiegarsi con il calo significativo dei prezzi a livello mondiale. Inoltre il CPME ha sostenuto che i margini di profitto dei produttori di MEG dell’Unione sono diminuiti a causa di un calo della domanda di MEG da parte dei produttori di PET dell’Unione. Anche LCLA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel non tenere conto dell’effetto della COVID-19, e ciò per tre motivi. In primo luogo la Commissione non ha valutato l’effetto pregiudizievole della COVID-19 sull’industria dell’Unione prima di concludere che non fosse così rilevante. LCLA ha fatto riferimento a tale riguardo alla relazione dell’organo d’appello dell’OMC in US – Hot-Rolled Steel (21), in cui si sottolineava che la valutazione dell’effetto pregiudizievole di altri fattori richiedeva una spiegazione soddisfacente della natura e della portata dell’effetto pregiudizievole degli altri fattori. In secondo luogo LCLA ha sostenuto che per valutare l’impatto della pandemia di COVID-19 si sarebbe dovuto operare un confronto tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta e non tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta, giacché un siffatto confronto tra endpoint non avrebbe fornito informazioni riguardo alla situazione dell’industria dell’Unione immediatamente precedente l’inizio della pandemia di COVID-19 o riguardo agli effetti successivi. In quel caso sarebbe emerso un nesso evidente tra il calo del consumo determinato dalla pandemia di COVID-19 e il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. In terzo luogo LCLA ha asserito che, in assenza della pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione sarebbe stata probabilmente in grado di migliorare la sua situazione economica. Pertanto LCLA ha sostenuto che la Commissione è giunta erroneamente alla conclusione che la pandemia di COVID-19 non è stata una delle cause principali del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(227)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come indicato al considerando 238 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha rivelato che la situazione dell’industria dell’Unione ha iniziato a deteriorarsi significativamente già nel 2019, ben prima dell’inizio della pandemia di COVID-19 nell’Unione nei primi mesi del 2020. Nel 2019 l’industria dell’Unione era già in perdita, in un contesto caratterizzato da un aumento del consumo (tra il 2017 e il 2019) e da un parallelo aumento della quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati dal 31,6 % al 43,6 %, sommato a un calo del 25 % dei prezzi all’importazione da questi paesi nello stesso periodo. Di fatto l’aumento della quota di mercato è basato su prezzi bassi. Poiché il MEG è un prodotto di base omogeneo, per i produttori esportatori il modo più semplice per aumentare la propria quota di mercato sul mercato dell’Unione era praticare prezzi di vendita inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione ha ridotto il proprio volume di produzione non per una scarsità di domanda, bensì perché non poteva praticare prezzi di vendita così bassi in seguito alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita. Inoltre, come ampiamente spiegato, lo sconto applicato all’ECP del MEG dal venditore costituisce l’elemento che ha determinato la pressione sui prezzi sul mercato dell’Unione. LCLA formula mere congetture prive di qualsiasi fondamento quando afferma che, in assenza della pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione sarebbe stata probabilmente in grado di migliorare la propria situazione economica. Si ricorda infine che l’inchiesta ha interessato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Pertanto gli effetti della pandemia di COVID-19, che hanno colpito l’Unione nel secondo trimestre del 2020, hanno riguardato circa tre mesi del periodo dell’inchiesta. Alla luce di quanto precede, sebbene non sia escluso che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione alla fine del periodo dell’inchiesta, è evidente che essa non è stata la causa principale del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione né è stata tale da attenuare il nesso di causalità.

(228)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC e Tricon hanno sostenuto di non concordare con l’analisi della Commissione relativa al nesso di causalità, esposta ai considerando da 192 a 227 e da 214 a 256 del regolamento provvisorio. SABIC ha ribadito la propria tesi secondo cui non esisteva alcuna correlazione tra i risultati dell’industria dell’Unione e le importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita e dagli USA né alcuna correlazione tra il volume delle importazioni e gli effetti negativi sui prezzi praticati sul mercato interno, senza peraltro addurre nuovi argomenti a tale riguardo. Anche Tricon ha ribadito alcune delle argomentazioni che sono state già oggetto di valutazione da parte della Commissione ai considerando precedenti. Tuttavia non sono stati addotti nuovi argomenti pertinenti a tale riguardo.

(229)

In assenza di altre osservazioni riguardo alle conclusioni contenute nella presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 214 a 256 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

(230)

MEGlobal Americas, SABIC e LCLA hanno sostenuto che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per calcolare il prezzo non pregiudizievole era troppo elevato per un prodotto di base e che pertanto la Commissione dovrebbe utilizzare il tasso di profitto minimo del 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. È stato inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato l’impatto che il cartello degli acquirenti di etilene ha avuto sulla redditività dell’industria dell’Unione. LCLA ha sostenuto che i profitti nel periodo 2017-2018 non rappresentavano il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali, in quanto i prezzi del MEG erano sproporzionatamente elevati in quegli anni a causa della carenza di MEG a livello mondiale, in particolare in Cina, mentre il costo di produzione era a livelli normali, il che determinava profitti elevati.

(231)

Il margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole era la media dei margini di profitto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione registrati nel 2017 e nel 2018 prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Nessuno dei produttori di MEG dell’Unione inclusi nel campione faceva parte del cartello degli acquirenti di etilene (22). Inoltre l’infrazione ha avuto luogo tra il 26 dicembre 2011 e il 29 marzo 2017 e pertanto ha interessato soltanto tre mesi del periodo di due anni preso in considerazione per stabilire il margine di profitto. Inoltre, come precisato nella decisione relativa al cartello, il prodotto oggetto della decisione era l’etilene acquistato sul mercato libero. Era invece escluso l’etilene prodotto per finalità vincolate, vale a dire prodotto e utilizzato dai produttori per il proprio consumo. I produttori dell’Unione inclusi nel campione acquistano l’etilene principalmente dalle loro società collegate. Pur sostenendo che i margini di profitto nel 2017 e nel 2018 non corrispondevano al livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali, LCLA non ha tuttavia specificato quale fosse la redditività normale per questo prodotto in condizioni di concorrenza normali. Infine l’articolo 7, paragrafo 2 quater, stabilisce con chiarezza che la Commissione deve utilizzare un profitto di riferimento del 6 % soltanto quando il profitto di riferimento che è stato stabilito dopo aver tenuto conto dei fattori menzionati in detto articolo è inferiore al 6 %, condizione che non si è verificata nella presente inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(232)

EMPC ha sostenuto che l’approccio utilizzato dalla Commissione per adeguare il prezzo non pregiudizievole in modo da tenere conto dei costi futuri volti a garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE («ETS») e con la direttiva UE sulle emissioni industriali («IED») non era coerente con gli obiettivi dell’ETS e della IED attuali. È stato asserito che l’approccio su cui si fondano le attuali misure di protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell’ambito dell’ETS prevede che per ciascun settore esposto al rischio di rilocalizzazione del carbonio le società siano sottoposte a un confronto con il parametro di riferimento fissato dal 10 % delle società più efficienti. Le società sosterrebbero maggiori costi legati all’ETS qualora i loro risultati fossero inferiori al parametro di riferimento. In alternativa potrebbero ridurre la propria intensità di emissioni di gas a effetto serra e rientrare, alla fine, nel gruppo costituito dal 10% delle società più efficienti. Per quanto riguarda i costi associati alla IED, EMPC ha sostenuto che non era chiaro come tali costi fossero stati calcolati o assegnati. Pertanto, secondo EMPC, poiché ha tenuto conto non soltanto dei costi effettivi ma anche dei costi futuri del denunciante relativi all’ETS e alla IED la Commissione ha introdotto di fatto per i denuncianti un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che non era disponibile per altri settori.

(233)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, si deve tenere conto dei costi futuri che risultano, tra l’altro, da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e che l’industria dell’Unione dovrà sostenere nel periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. La possibilità che detti costi non siano coerenti con gli asseriti obiettivi dell’ETS e della IED o equivalgano a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per i denuncianti che non era disponibile per altri settori non è pertinente. Pertanto la Commissione è giuridicamente tenuta a tenere conto della totalità di questi costi indipendentemente dalla loro tipologia in virtù di questa disposizione del regolamento di base, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione. Al considerando 265 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato in che modo sono stati calcolati i costi della conformità all’EU ETS.

(234)

La Commissione ha tuttavia confermato che l’adeguamento è stato calcolato soltanto sulla base dei costi supplementari legati all’ETS e alla IED che si applicheranno in media nel periodo di applicazione delle misure, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. Gli elementi di prova forniti e verificati dai servizi della Commissione a tale riguardo soddisfano le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(235)

LCLA ha chiesto alla Commissione di utilizzare come denominatore nel calcolo del margine di underselling il prezzo CIF dichiarato e non quello costruito.

(236)

Tale argomentazione è frutto di un fraintendimento da parte di LCLA, in quanto la Commissione ha di fatto utilizzato il prezzo CIF dichiarato come denominatore nel calcolo del margine di underselling.

(237)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, non avendo registrato importazioni nel periodo di comunicazione preventiva la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per determinare se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3, al fine di stabilire se tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nella definizione del margine di pregiudizio.

(238)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EMPC ha ribadito, senza fornire nuovi elementi, la tesi esposta al considerando 232 secondo cui l’adeguamento del prezzo non pregiudizievole per tenere conto dei futuri costi della conformità all’ETS e all’IED aveva di fatto introdotto indebitamente un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che era disponibile soltanto per i produttori di MEG dell’Unione.

(239)

In assenza di nuovi elementi a sostegno dell’argomentazione di EMPC, la Commissione ha mantenuto le proprie conclusioni di cui al considerando 232.

(240)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione, senza fornire nuovi elementi, secondo cui il profitto utilizzato per determinare il prezzo indicativo era troppo elevato per un prodotto di base ed era basato su un periodo durante il quale era operativo un cartello di acquisto dell’etilene. Ha inoltre aggiunto che il profitto di riferimento era maggiore dei tassi di profitto comunicati nella denuncia.

(241)

In assenza di nuovi elementi a sostegno dell’argomentazione di SABIC, la Commissione ha mantenuto le proprie conclusioni di cui al considerando 232. Per quanto riguarda i margini di profitto nella denuncia, tali margini non sono stati verificati, mentre i margini di profitto utilizzati nella determinazione del profitto di riferimento sono stati verificati durante il controllo incrociato a distanza.

Stati Uniti d’America

(242)

In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dagli USA sono stati superiori del 39 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(243)

Per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo causato dall’aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell’aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4. Ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva pari a 28 852 tonnellate e le 52 settimane del PI per il volume delle importazioni durante il PI estrapolato a 56 settimane. La cifra ottenuta, 1,0278, riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall’ulteriore aumento delle importazioni. I margini di pregiudizio provvisori sono stati quindi moltiplicati per questo fattore. Pertanto il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:

Paese

Società

Margine di pregiudizio definitivo (%)

USA

Lotte Chemical Louisiana LLC

39,6

USA

MEGlobal Americas Inc

78,9

USA

Altre società che hanno collaborato

46,7

USA

Tutte le altre società

109,4

Regno dell’Arabia Saudita

(244)

In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita sono stati inferiori del 15,3% rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(245)

La Commissione pertanto non ha adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo.

(246)

Ha tuttavia individuato un errore materiale minore nei dati sottostanti utilizzati per il calcolo del margine di pregiudizio. Di conseguenza il margine di pregiudizio riveduto per SABIC è pari al 61,5 %.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(247)

Secondo quanto sostenuto da Oxyde e Helm, non vi era alcun rischio effettivo che i produttori di MEG cessassero le attività di produzione del MEG nell’Unione, in quanto potevano facilmente convertire la produzione dal MEG ad altri prodotti a seconda delle condizioni di mercato. Inoltre Arteco ha sostenuto che, al di là di quanto asserito dall’industria dell’Unione, non esistevano elementi atti a dimostrare che l’industria dell’Unione avrebbe cessato la produzione del MEG in assenza delle misure antidumping. Arteco ha aggiunto che il mercato dell’Unione era già caratterizzato dall’incapacità o dalla riluttanza dei produttori di MEG dell’Unione a coprire la domanda e ha presentato elementi di prova relativi a un produttore di MEG dell’Unione che si è rifiutato di fornire il MEG ad Arteco a causa dello scarso volume di produzione.

(248)

La Commissione non concorda con tali argomentazioni. I produttori dell’Unione hanno già registrato una perdita di 10,7 punti percentuali della loro quota di mercato sul libero mercato tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta principalmente a vantaggio delle importazioni dai paesi interessati, che nello stesso periodo hanno aumentato la propria quota di mercato di 12,5 punti percentuali. Anche qualora il livello dell’ECP aumenti dopo il PI, l’industria dell’Unione continuerà a perdere quota di mercato a favore degli esportatori dei paesi interessati qualora questi ultimi continuino ad effettuare vendite sul mercato dell’Unione a prezzi pregiudizievoli. Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è già diminuito del 19 % nel periodo in esame. Gli elementi di prova presentati da Arteco indicano che se non saranno ripristinate condizioni di parità sul mercato dell’Unione probabilmente ciò si ripercuoterà sui volumi di produzione del MEG nell’Unione e gli utilizzatori dipenderanno dalle importazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(249)

Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione facevano parte di grandi gruppi di società e che la situazione finanziaria di questi grandi gruppi non era compromessa in modo particolare per via del MEG.

(250)

Sebbene i produttori dell’Unione inclusi nel campione appartengano a grandi gruppi, la mancata istituzione delle misure si ripercuoterebbe negativamente su di loro e su altri produttori dell’Unione non soltanto sul piano della redditività, come spiegato al considerando 247 del regolamento provvisorio. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(251)

Il CPME e LCLA hanno inoltre sostenuto che il regolamento di base non impedisce alla Commissione di basarsi sui dati successivi al PI nella valutazione dell’esistenza di un interesse dell’Unione.

(252)

Il CPME e LCLA non hanno fornito elementi di prova riguardanti eventuali dati successivi al PI che la Commissione potrebbe prendere in considerazione nell’analisi dell’interesse dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(253)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 272 a 277 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti, degli utilizzatori e dei fornitori

7.2.1.   Informazioni generali

(254)

Il CPME e LCLA hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l’industria dell’Unione non dispone di una capacità sufficiente a soddisfare la domanda dell’Unione. Il CPME ha asserito che l’aumento della capacità di produzione di ossido di etilene dell’industria dell’Unione non significa che la capacità di produzione del MEG aumenterà. Inoltre il CPME ha sostenuto che l’eccesso di capacità produttiva in altri mercati geografici non era pertinente in un caso antidumping perché ciò che conta è che l’industria del MEG dell’Unione non disponeva di una capacità sufficiente a coprire l’intera domanda e che pertanto le importazioni erano essenziali. Il CPME e LCLA hanno inoltre sostenuto che, per ragioni geografiche, logistiche ed economiche, paesi diversi dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita non rappresentavano una fonte di approvvigionamento idonea. Il CPME ha inoltre chiesto alla Commissione di mettere a disposizione delle parti interessate l’analisi effettuata dai consulenti specializzati di cui al considerando 281 del regolamento provvisorio. Il CPME ha inoltre affermato che i dazi antidumping sulle importazioni di MEG dagli USA e dal Regno dell’Arabia Saudita causerebbero una grave carenza di approvvigionamento del MEG sul mercato dell’Unione in quanto bloccherebbero di fatto tutte le importazioni.

(255)

Dai dati riportati nelle tabelle 1 e 4 emerge chiaramente che la capacità produttiva è inferiore al consumo. La Commissione, inoltre, ha chiaramente riconosciuto tale fatto al considerando 225 del regolamento provvisorio. In effetti i previsti aumenti della capacità di produzione di ossido di etilene non indicano che la capacità di produzione di MEG aumenterà ma se ne deduce che i produttori di MEG avranno accesso a una maggiore quantità di ossido di etilene da utilizzare eventualmente per la produzione del MEG una volta che saranno state ripristinate condizioni di parità sul mercato. Inoltre il denunciante ha presentato elementi di prova che dimostrano come il produttore dell’Unione PKN abbia annunciato piani di aumento della produzione di glicoli nell’Unione (23). È vero altresì che il mercato dell’Unione ha bisogno delle importazioni e di fatto le misure non intendono impedire le importazioni ma sono volte a garantire che esse non avvengano a prezzi di dumping pregiudizievoli. Queste informazioni sono state sintetizzate in una nota (24) che è stata aggiunta al fascicolo dell’inchiesta. Le informazioni sono state raccolte dalla Commissione durante i controlli incrociati a distanza presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione e si basano su un abbonamento a pagamento a Wood Mackenzie. Come indicato al considerando 216, Arteco, Oxyde e Helm hanno evidenziato che le importazioni da altri paesi sono aumentate dopo il PI, il che dimostra la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(256)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il CPME ha ribadito la propria tesi secondo cui, per ragioni geografiche, logistiche ed economiche, paesi diversi dai paesi interessati non rappresentavano fonti di approvvigionamento idonee. Il CPME ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di prova da esso forniti a tale riguardo.

(257)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Il CPME ha fornito soltanto mere dichiarazioni, non suffragate da elementi di prova, riguardo alla capacità inutilizzata di Singapore, della Corea del Sud e di Taiwan e al motivo per cui le esportazioni di MEG da questi paesi non sarebbero idonee. Sebbene in passato l’Unione non abbia importato MEG da questi paesi, ciò non significa che non possa farlo in futuro. Inoltre altre parti quali Arteco, Oxyde, Helm hanno presentato elementi di prova da cui si evince che le importazioni successive al PI da altri paesi quali il Kuwait, la Cina, il Giappone, Singapore e Taiwan sono aumentate, come indicato al considerando 216. Ciò dimostra chiaramente che sono disponibili altre fonti di approvvigionamento. Inoltre, come spiegato al considerando 255, le misure non intendono impedire le importazioni ma sono volte a garantire che esse non avvengano a prezzi di dumping pregiudizievoli. Inoltre il livello delle misure applicabili alle importazioni dal Regno dell’Arabia Saudita e alla maggioranza delle importazioni dagli USA prevedono si situa tra il 3,0 % e il 10,3 % e dunque non è proibitivo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

7.2.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(258)

Come spiegato ai considerando da 11 a 13, anche Tricon ha collaborato all’inchiesta come importatore/operatore commerciale. La società è stabilita negli USA.

(259)

Come nel caso di un altro importatore di cui al considerando 284 del regolamento provvisorio, l’attività relativa al MEG nell’Unione non rappresenta una parte significativa del suo fatturato. Tricon vende il MEG anche a paesi terzi e pertanto l’istituzione dei dazi avrà un impatto marginale sulla sua attività.

(260)

Tricon ha sostenuto che l’affermazione della Commissione, di cui nel regolamento provvisorio, secondo la quale sono disponibili altre fonti di approvvigionamento non riflette la realtà del mercato.

(261)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come evidenziato da Arteco, Oxyde e Helm al considerando 216, le importazioni nell’Unione da vari paesi quali il Kuwait, la Cina, il Giappone, Singapore e Taiwan sono aumentate dopo il PI. Ciò dimostra che di fatto sono disponibili altre fonti di approvvigionamento.

(262)

In assenza di altre osservazioni ed anche alla luce dei considerando da 258 a 261, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 283 a 286 del regolamento provvisorio.

7.2.3.   Interesse degli utilizzatori

(263)

Arteco ha sostenuto che, al fine di valutare l’impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori, in particolare sui produttori di liquidi refrigeranti, la Commissione doveva valutare i seguenti fattori: 1) la natura fortemente competitiva del mercato dei liquidi refrigeranti, 2) la volontà e la capacità dei clienti di cambiare fornitori di liquidi refrigeranti a fronte di una differenza di prezzo minima, 3) i notevoli costi di ricerca e sviluppo (R&S) sostenuti dai produttori di liquidi refrigeranti che riforniscono i costruttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer - OEM) e 4) il numero di produttori di liquidi refrigeranti di paesi terzi che trarrebbero vantaggio dall’istituzione delle misure antidumping sul MEG. Arteco ha inoltre asserito che i produttori di liquidi refrigeranti creavano maggiore occupazione rispetto ai produttori di MEG dell’Unione. Pertanto, secondo Arteco, l’istituzione delle misure non poteva essere considerata un provvedimento adottato nell’interesse dell’Unione in quanto sarebbe stato più dannoso per l’economia complessiva rispetto al sollievo che avrebbe dato all’industria del MEG dell’Unione.

(264)

Arteco si contraddice. Da un lato sostiene che il mercato dei liquidi refrigeranti è fortemente competitivo e, dall’altro lato, nella versione riservata della sua argomentazione, cita una sola società quale suo unico principale concorrente e afferma che il mercato dei liquidi refrigeranti per gli OEM è oligopolistico. Inoltre se sul mercato dei liquidi refrigeranti per gli OEM sono principalmente due i produttori di liquidi refrigeranti che competono tra loro, è altamente improbabile che i fabbricanti di automobili, che sono assai più numerosi dei produttori di liquidi refrigeranti, saranno in grado di cambiare i propri fornitori a fronte di una differenza di prezzo minima, anche tenuto conto dei notevoli costi di R&S sostenuti dai produttori di liquidi refrigeranti. Inoltre, benché non sia da escludere un futuro aumento delle importazioni di liquidi refrigeranti, è assai improbabile che i fabbricanti di automobili cambino facilmente fornitore dopo l’istituzione delle misure, dato che ogni fabbricante di automobili ha la propria formula di liquido refrigerante e che l’impiego di liquidi refrigeranti inadeguati potrebbe causare notevoli danni al motore.

(265)

Arteco ha inoltre sostenuto che l’istituzione delle misure sarebbe andato unicamente a vantaggio di un unico produttore di liquidi refrigeranti che era verticalmente integrato e che dunque aveva accesso a MEG più economico.

(266)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Come spiegato al considerando 132, le vendite vincolate di MEG da parte dell’industria dell’Unione sono di fatto destinate principalmente al settore dei liquidi refrigeranti. Il produttore in questione è integrato a livello del gruppo e il MEG e i liquidi refrigeranti sono fabbricati presso diverse entità indipendenti. Come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio, la media dei prezzi di vendita del MEG sul mercato vincolato si situava mediamente allo stesso livello della media dei prezzi di vendita del MEG sul libero mercato nel periodo in esame.

(267)

Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che non vi era alcuna garanzia che i produttori di MEG avrebbero continuato a fabbricare il MEG anche in caso di miglioramento delle condizioni di mercato, in quanto l’industria dell’Unione si sarebbe concentrata sulla produzione di prodotti che garantiscono il margine di profitto migliore, determinato dalle condizioni a livello mondiale, e che non vi era alcuna garanzia che il prodotto prescelto sarebbe stato il MEG, con il risultato che gli utilizzatori sarebbero stati lasciati in balia di poche società attive a livello mondiale.

(268)

La Commissione ha rilevato che tale argomentazione contraddice quanto asserito al considerando 247. Inoltre non è chiaro il motivo per cui tali parti interessate ritengano che soltanto i produttori di MEG dell’Unione, e non gli esportatori statunitensi o del Regno dell’Arabia Saudita, si concentrerebbero su derivati dell’ossido di etilene più redditizi. Senza l’istituzione di misure antidumping, la produzione di MEG nell’Unione sarà notevolmente ridotta in quanto l’industria del MEG dell’Unione continuerà a perdere quota di mercato anche qualora le condizioni di mercato migliorino. In tal caso gli utilizzatori avranno accesso a un numero ancora più limitato di fonti di approvvigionamento, come riconosciuto dalle stesse Arteco, Oxyde, Helm e Tricon, e dipenderanno dalle importazioni. Grazie all’istituzione di misure definitive la produzione di MEG nell’Unione non cesserà.

(269)

RETAL, una multinazionale che fabbrica prodotti in plastica, ha dichiarato che l’istituzione delle misure provvisorie aveva avuto ripercussioni negative sulla sua società collegata UAB NEO GROUP («NEO GROUP»), che produce resine di PET nell’Unione. RETAL ha dichiarato di condividere la posizione e le argomentazioni del CPME contro l’istituzione delle misure.

(270)

RETAL non ha presentato elementi di prova per suffragare la propria argomentazione secondo cui l’istituzione delle misure provvisorie aveva avuto ripercussioni negative sull’attività della sua società collegata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto priva di fondamento. Inoltre l’inchiesta ha rivelato che NEO GROUP ha varie fonti di approvvigionamento, ossia l’industria dell’Unione, le importazioni da uno dei paesi interessati e quelle da altri paesi terzi. Inoltre nel periodo dell’inchiesta NEO GROUP era in attivo.

(271)

Il CPME ha sostenuto che l’istituzione di misure sulle importazioni di MEG dai paesi interessati avrebbe avuto un impatto significativo sui produttori di PET in quanto la redditività di questi ultimi oscillava tra l’1 % e il 3 %. È stato inoltre sostenuto che i produttori di PET dovevano già far fronte alla concorrenza agguerrita di altri paesi quali il Regno Unito, l’Egitto e la Turchia, le cui importazioni di MEG non erano assoggettate a dazi antidumping o all’importazione e che pertanto potevano offrire il PET sul mercato dell’Unione a prezzi competitivi. Il CPME ha sostenuto altresì che la mancanza di risorse per l’innovazione avrebbe potuto avere conseguenze negative anche in termini di attuazione delle politiche verdi volte ad incrementare il riciclo del PET nell’Unione. Il CPME ha inoltre sostenuto che i dazi antidumping sul MEG ridurrebbero la produzione di PET nell’Unione, con gravi effetti negativi in termini di occupazione e di investimenti in vari Stati membri. Inoltre, secondo quanto asserito dal CPME, dato che l’occupazione nel settore del PET (che conta più di 2 000 addetti) è maggiore che nel settore del MEG (meno di 100 addetti), la Commissione non sembrava avere ponderato i vari interessi.

(272)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Il settore del PET è protetto da misure antidumping e antisovvenzioni da molti anni. Attualmente sono in vigore misure antisovvenzioni sulle importazioni di PET dall’India. Nell’ultimo riesame in previsione della scadenza effettuato dalla Commissione nel periodo 2018-2019 (25), l’industria del PET dell’Unione registrava una quota significativa di mercato pari al 71,1 % nel periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Come indicato al considerando 292, benché l’istituzione di misure sul MEG possa complicare la situazione dei produttori di PET che sono già in perdita, non vi è alcuna garanzia che la situazione di tali società non sarà compromessa anche qualora la Commissione decida di non istituire misure sulle importazioni di MEG dai paesi interessati. Ciò è dovuto al fatto che, senza l’istituzione delle misure, molto probabilmente l’industria dell’Unione dovrà cessare la produzione di MEG per il libero mercato e pertanto i produttori di PET dipenderanno dalle importazioni dai paesi interessati. Inoltre l’industria del PET ha certamente dimensioni maggiori rispetto all’industria del MEG ma l’istituzione delle misure non si ripercuoterà su tutti i produttori di PET; pertanto tali produttori potranno continuare ad attuare le politiche verdi che mirano ad incrementare il riciclo del PET nell’Unione. Inoltre il livello delle misure è compreso tra il 7,7 % e il 14,9 % e dunque non è proibitivo.

(273)

LCLA ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna indicazione riguardo all’effetto delle misure antidumping sull’industria del PET in termini di costi di produzione o redditività e dovrebbe spiegare perché l’impatto delle misure antidumping sull’industria del PET non sarebbe sproporzionato.

(274)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Al considerando 291 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato l’impatto delle misure antidumping sul costo di produzione del PET nonché sulla redditività. Inoltre ai considerando da 292 a 294 del regolamento provvisorio la Commissione ha illustrato la situazione economica dei produttori di PET che hanno collaborato e gli effetti che l’istituzione delle misure produrrebbe, effetti variabili a seconda del produttore. La Commissione ha evidenziato che la situazione delle società meno performanti era determinata non soltanto dal prezzo del MEG ma anche da altri fattori e che pertanto la loro attività e le centinaia di posti di lavoro che essa supporta non erano determinate in ultima analisi dalle misure. Inoltre, come indicato al considerando 272, non vi è alcuna garanzia che la situazione di tali società non subirà un deterioramento anche qualora le misure non siano istituite.

(275)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse degli utilizzatori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 287 a 298 del regolamento provvisorio.

7.2.4.   Interesse dei fornitori

(276)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dei fornitori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 299 e 300 del regolamento provvisorio.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(277)

Arteco, Oxyde e Helm hanno sostenuto che, in un contesto di difficoltà economiche legate alla pandemia di COVID-19, l’istituzione di misure antidumping è contraria all’interesse dell’Unione.

(278)

Le parti non hanno fornito elementi di prova né dati a sostegno di tale argomentazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(279)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha dichiarato di dissentire dalle conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 247 a 278 e al considerando 311 del regolamento provvisorio senza fornire nuove informazioni a tale riguardo.

(280)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni Arteco, Helm e Oxyde hanno asserito che con l’istituzione di misure definitive la Commissione non agiva nell’interesse dell’Unione. Anche Tricon ha espresso disaccordo con la valutazione dell’interesse dell’Unione effettuata dalla Commissione. Tuttavia a tale proposito non sono state addotte nuove argomentazioni suffragate da prove.

(281)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il CPME ha sostenuto che, ai fini della valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione dovrebbe considerare le modifiche delle condizioni di mercato intervenute dopo il PI. Il CPME ha ritenuto che l’aumento dell’ECP del MEG dopo il PI fosse strutturale e a carattere duraturo. Ha inoltre asserito che è stato il PI ad essere caratterizzato da condizioni eccezionali legate all’evoluzione del mercato globale nel 2019 e alla pandemia di COVID-19, da cui si evince che l’adozione dei dazi antidumping definitivi non è giustificata. Inoltre il CPME ha sostenuto che, nel caso in cui la Commissione concludesse che gli sviluppi del mercato dopo il PI hanno avuto carattere temporaneo, quod non, le attuali circostanze, quali l’aumento eccezionale dei prezzi di mercato nell’Unione associato all’insufficiente capacità produttiva dell’industria dell’Unione e alle difficoltà di approvvigionamento del MEG da paesi diversi dai paesi interessati, imporrebbero la sospensione delle misure definitive in conformità con l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(282)

La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni concernenti l’impatto della pandemia di COVID-19, la capacità dell’industria dell’Unione e la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento nei considerando pertinenti del presente regolamento e del regolamento provvisorio, giacché non tutte erano state formulate nel contesto dell’interesse dell’Unione.

(283)

Per quanto riguarda i dati successivi al PI e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’argomentazione del CPME è illustrata al considerando 188 del presente regolamento. La Commissione ha esaminato tali informazioni anche nel contesto dell’interesse dell’Unione. In base alle informazioni presentate, l’ECP del MEG nonché il differenziale tra l’ECP del MEG e l’ECP dell’etilene (differenziale ECP MEG-etilene) sono notevolmente aumentati dopo il PI.

(284)

Il prezzo del MEG è determinato dall’ECP e dallo sconto. Il CPME non ha fornito elementi di prova riguardo all’evoluzione dello sconto o ai prezzi finali del MEG. Il CPME non ha fornito elementi di prova per dimostrare che tale aumento dell’ECP del MEG e del differenziale ECP MEG-etilene abbia determinato un miglioramento della situazione economica dei produttori dell’Unione. Pertanto non vi sono elementi di prova che dimostrino che tali sviluppi hanno determinato un «aumento vertiginoso in termini sia di prezzi di mercato sia di profitti per l’industria dell’Unione», come asserito dal CPME. Il CPME non ha fornito elementi di prova per dimostrare che uno sviluppo successivo al PI sarebbe sostenibile nel tempo come indicato al considerando 187. L’argomentazione è respinta in quanto infondata.

(285)

Inoltre la Commissione ha rilevato che la richiesta di sospensione a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, era generica e priva di fondamento. La Commissione potrà esaminare se una sospensione sia giustificata qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio.

(286)

In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 311 del regolamento provvisorio.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(287)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame causino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(288)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

Regno dell’Arabia Saudita

Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan)

7,7

61,5

7,7

 

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

7,7

61,5

7,7

 

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

7,7

61,5

7,7

 

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

7,7

61,5

7,7

 

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

7,7

61,5

7,7

 

Jubail United Petrochemical Company (United)

7,7

61,5

7,7

 

Tutte le altre società

7,7

61,5

7,7

Stati Uniti d’America

Lotte Chemical Louisiana LLC

3,0

39,6

3,0

 

MEGlobal Americas Inc

46,7

78,9

46,7

 

Altre società che hanno collaborato

10,3

46,9

10,3

 

Tutte le altre società

60,1

109,4

60,1

(289)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante la presente inchiesta con riferimento alle società in questione. Pertanto tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(290)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (26) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(291)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società cui sono state riconosciute aliquote individuali del dazio antidumping devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(292)

Per quanto la presentazione di tale fattura sia necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono tenere presente. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità con la normativa doganale.

(293)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(294)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

8.1.   Impegni

(295)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore, LCLA, ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi.

(296)

A norma dell’articolo 8 del regolamento di base, l’offerta di impegno sui prezzi deve essere sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non deve necessariamente essere accettata se si ritiene che la sua accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l’offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi di seguito descritti.

(297)

La Commissione ha individuato una serie di rischi. In primo luogo il metodo di fissazione dei prezzi presentato da LCLA consisteva in un prezzo minimo all’importazione («PMI») fisso calcolato sulla base del valore normale nel periodo dell’inchiesta. Dato l’elevata fluttuazione dei prezzi del MEG tale approccio non sarebbe idoneo a garantire che le misure si riflettano adeguatamente in tale PMI nel corso del tempo, né ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping. Tale situazione compromette l’applicazione dell’impegno. Alla luce di quanto precede, l’impegno non può essere accettato. Inoltre secondo la Commissione non risulta praticabile indicizzare tali prezzi, data la modalità con cui i prezzi del MEG sono fissati, la natura delle materie prime impiegate e la mancanza di fonti di informazioni pertinenti affidabili e prontamente disponibili.

(298)

La Commissione ha inoltre individuato rischi concreti di compensazione incrociata nonché ostacoli alla possibilità di monitorare le attività di vendita di LCLA. Inoltre il monitoraggio è stato ritenuto impraticabile anche per via delle attività di acquisto di LCLA. Infine LCLA non si è impegnata a vendere il prodotto in esame all’Unione soltanto attraverso vendite dirette, mentre invece aveva diverse società collegate nell’Unione. I canali di vendita indiretti aumentano il rischio di compensazione incrociata e complicano ulteriormente l’attività di monitoraggio. Inoltre non è stata fornita alcuna clausola per l’adeguamento del PMI in caso di vendite collegate, il che pregiudica la possibilità che il PMI elimini il pregiudizio causato dal dumping.

(299)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’offerta di impegno non poteva essere accettata.

(300)

La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i motivi del rifiuto dell’offerta di impegno. Non sono pervenute osservazioni.

8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(301)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

9.   DISPOSIZIONE FINALE

(302)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (27) quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(303)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010), originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Regno dell’Arabia Saudita

Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan)

7,7  %

C674

Regno dell’Arabia Saudita

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

7,7  %

C675

Regno dell’Arabia Saudita

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

7,7  %

C676

Regno dell’Arabia Saudita

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

7,7  %

C677

Regno dell’Arabia Saudita

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

7,7  %

C678

Regno dell’Arabia Saudita

Jubail United Petrochemical Company (United)

7,7  %

C679

Regno dell’Arabia Saudita

Tutte le altre società

7,7  %

C999

Stati Uniti d’America

Lotte Chemical Louisiana LLC

3,0  %

C684

Stati Uniti d’America

MEGlobal Americas Inc

46,7  %

C680

Stati Uniti d’America

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

10,3  %

 

Stati Uniti d’America

Tutte le altre società

60,1  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori degli Stati Uniti d’America e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 e successive modifiche.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita (GU L 205 dell’11.6.2021, pag. 4).

(3)  Relazione del gruppo di esperti Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico, WT/DS156/R, punto 8.53.

(4)  Relazione del gruppo di esperti United States – Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada («US – Softwood Lumber V»), WT/DS264/R, punto 7.87.

(5)  Cfr. la relazione del gruppo di esperti dell’OMC US – Softwood Lumber V, WT/DS264/R, punti 7.54-7.55 (il corsivo è nell’originale) e la relazione del gruppo di esperti dell’OMC Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico («Guatemala – Cement II»), WT/DS156/R del 24 ottobre 2001, punto 8.35, nonché la sentenza del 20 giugno 2001, Euroalliages, T-188/99, ECLI:EU:T:2001:166, punto 52.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(7)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020M9410&qid=1624532083284&from=EN

(8)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(9)  Relazione del gruppo di esperti United States - Anti-dumping measures on Certain Oil Country Tubular Goods from Korea (US/DS488/R), punto 7.147.

(10)  Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 13).

(12)  Considerando 22 del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1).

(13)  I considerando da 98 a 101 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del prezzo all’esportazione per LCLA sono stati erroneamente collocati nella sezione 3.1.3 (prezzo all’esportazione per il Regno dell’Arabia Saudita) mentre si riferiscono alla determinazione del prezzo all’esportazione per gli Stati Uniti d’America (sezione 3.2.3).

(14)  Non esiste una produzione di MEG nel Regno Unito.

(15)  t21.003640.

(16)  Relazione del gruppo di esperti European Communities – Anti Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, WT/DS219/R, punto 7.242.

(17)  Relazione dell’organo d’appello Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice, Complaint with Respect to Rice, WT/DS295/AB/R, punto 183.

(18)  Sintesi della decisione della Commissione, Caso AT.40410 – Etilene, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AT40410(02)&from=EN

(19)  https://argkg.com/pipeline-network/

(20)  https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/07/26/10666951/exxonmobil-sabic-jv-mechanically-completes-pe-eg-units-at-us-site https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/030421-factbox-meglobal-restarts-texas-meg-unit-tpc-expects-longer-restart-timeline http://www.mrcplast.com/news-news_open-358207.html

(21)  Relazione dell’organo d’appello dell’OMC, US – Hot-Rolled Steel, punti 223 e 226.

(22)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AT40410(02)&from=EN

(23)  Orlen, «PKN ORLEN takes next step in its Petrochemical Development Programme», https://www.orlen.pl/EN/PressOffice/Pages/PKN-ORLEN-takes-next-step-in-its-Petrochemical-Development-Programme.aspx

(24)  t21.006272.

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 31.7.2019, pag. 81).

(26)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(27)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Stati Uniti d’America

Indorama Ventures Oxides LLC

C681

Stati Uniti d’America

Equistar Chemicals, LP

C682

Stati Uniti d’America

Sasol Chemicals North America LLC

C683


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1977 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da un paese o territorio terzo, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, devono figurare negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) specifica le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il 5 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Detti focolai sono situati in prossimità del distretto della contea di Wrexham in Galles e in prossimità di Arbroath, Angus in Scozia, e sono stati confermati, rispettivamente, il 2 e il 4 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il 9 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire in Inghilterra, ed è stato confermato l'8 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(8)

Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero avere effetto con urgenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1.

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.16 sono aggiunte le seguenti zone GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19:

«GB

Regno Unito

GB-2.17

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.11.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.11.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.11.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.11.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.11.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.11.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.11.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.11.2021

 

GB-2.18

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.11.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.11.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.11.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.11.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.11.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.11.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.11.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.11.2021

 

GB-2.19

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.11.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.11.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.11.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.11.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.11.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.11.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.11.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.11.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.11.2021»;

 

b)

nella parte 2, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.16 sono aggiunte le seguenti descrizioni delle zone GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19:

«Regno Unito

GB-2.17

Galles, in prossimità di Wrexham:

l'area riguardante tale parte di Wrexham, Galles e Shropshire, Inghilterra, situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.94 e W3.07

GB-2.18

Scozia, in prossimità di Arbroath, Angus:

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.65 e W2.61

GB-2.19

Inghilterra, in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire:

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.15 e W1.86»;

2.

nell'allegato XIV, parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.16 sono aggiunte le seguenti zone GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19:

«GB

Regno Unito

GB-2.17

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.11.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.11.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

2.11.2021

 

GB-2.18

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.11.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.11.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

4.11.2021

 

GB-2.19

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.11.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.11.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P1

 

8.11.2021».

 

.


DIRETTIVE

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/65


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1978 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato IV della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), il benzil butil ftalato (BBP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP) sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (2) all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

La direttiva delegata (UE) 2015/863 stabilisce che la restrizione relativa a DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l'aggiornamento delle funzionalità o della capacità dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

(5)

Il 17 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda di esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva per l'uso di DEHP, BBP, DBP e DIBP nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro («esenzione richiesta»).

(6)

La valutazione della domanda di esenzione ha concluso che gli impatti negativi complessivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla sostituzione delle parti rinnovate contenenti DEHP, BBP, DBP e DIBP con nuove parti rinnovate prive di tali sostanze possono superare i benefici complessivi per l'ambiente e la salute. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.

(7)

Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei consumatori, il riutilizzo dovrebbe avvenire in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e il riutilizzo dei pezzi di ricambio dovrebbe essere comunicato al cliente.

(8)

L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le domande contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

(10)

L'esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di sette anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE.

(12)

Ai fini della certezza del diritto e per tutelare le legittime aspettative degli operatori che forniscono i dispositivi medici interessati in merito all'applicazione dell'esenzione richiesta entro la data di entrata in vigore del divieto di utilizzo della sostanza soggetta a restrizioni in questione, e in assenza di un interesse legittimo a causare un'interruzione della fornitura di tali dispositivi medici a seguito dell'entrata in vigore di tale divieto, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 21 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 47:

«47

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Scade il 21 luglio 2028.»


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/69


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1979 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato IV della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni elencata nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (2). Il DEHP non deve essere utilizzato, a decorrere dal 22 luglio 2021, nei dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro in una concentrazione massima superiore allo 0,1 % tollerata per peso nei materiali omogenei.

(4)

Il 12 settembre 2018 e il 2 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, domande di esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva per l'uso del DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) («l'esenzione richiesta»).

(5)

Per valutare le domande di esenzione sono stati effettuati due studi di valutazione tecnica e scientifica. Il primo studio (3) ha riguardato la prima domanda ricevuta. A causa della somiglianza tra la seconda domanda e la prima, il secondo studio (4) ha valutato entrambe le domande congiuntamente. La valutazione delle domande, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti tecnicamente praticabili e affidabili e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, ha concluso che non esistono sufficienti alternative adeguate al DEHP sul mercato e che la mancata concessione dell'esenzione può comportare impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione, che superano i benefici che ne derivano. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.

(6)

L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(7)

È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

(8)

Al fine di garantire che i componenti in plastica compatibili per le bobine di rilevamento per la RMI destinati ai servizi sanitari siano ampiamente disponibili sul mercato dell'Unione e di lasciare il tempo per lo sviluppo di alternative adeguate e ampiamente disponibili, la deroga richiesta dovrebbe essere concessa fino al 1o gennaio 2024, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE.

(10)

Ai fini della certezza del diritto e per tutelare le legittime aspettative degli operatori che forniscono i dispositivi medici interessati in merito all'applicazione dell'esenzione richiesta entro la data di entrata in vigore del divieto di utilizzo della sostanza soggetta a restrizioni in questione, e in assenza di un interesse legittimo a causare un'interruzione della fornitura di tali dispositivi medici a seguito dell'entrata in vigore di tale divieto, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 21 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro del 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).

(3)  Per la relazione finale dello studio (Pack 17), cfr.: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/df0ab036-8b52-11ea-812f-01aa75ed71a1.

(4)  Per la relazione finale dello studio (Pack 20), cfr.: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/185e9d5b-d5fc-11ea-adf7-01aa75ed71a1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 46:

«46

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.

Scade il 1o gennaio 2024.»


15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/73


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1980 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato IV della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I.

(3)

A norma della direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (2), lo ftalato di bis (2-etilesil) (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni che figura nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE e il suo uso è vietato, a decorrere dal 22 luglio 2021, nei dispositivi medici, compresi i dispositivi in vitro, se il valore supera la concentrazione massima dello 0,1 % tollerata per peso nei materiali omogenei.

(4)

Il 17 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda di esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva riguardante l'uso del DEHP negli elettrodi iono-selettivi ionici per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi ("l'esenzione richiesta").

(5)

Il DEHP è utilizzato come solvente di membrana degli elettrodi iono-selettivi applicati negli strumenti per le analisi decentrate che aiutano a misurare la concentrazione delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi;

(6)

Per valutare la domanda di esenzione è stato effettuato uno studio di valutazione tecnico e scientifico (3). La valutazione della domanda ha concluso che le alternative al DEHP non sono attualmente sufficientemente affidabili e che la sostituzione del DEHP in applicazioni specifiche comporterebbe impatti negativi sull'ambiente e sulla salute superiori ai benefici. La valutazione includeva consultazioni dei portatori di interesse conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.

(7)

L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(8)

È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

(9)

Al fine di fornire apparecchiature tecniche efficienti per i servizi sanitari e di lasciare il tempo necessario per lo sviluppo di alternative adeguate, la deroga richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 7 anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto intese a trovare un sostituto affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE.

(11)

Ai fini della certezza del diritto e per tutelare il legittimo affidamento degli operatori che forniscono i dispositivi medici circa il fatto che l'esenzione richiesta sia d'applicazione alla data di entrata in vigore del divieto di usare la sostanza soggetta a restrizioni, e in assenza di un interesse legittimo all'interruzione della fornitura di tali dispositivi medici in conseguenza dell'entrata in vigore del divieto, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 21 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

(1)   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(2)   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).

(3)  Study to assess three exemption requests relating to Annex IV to Directive 2011/65/EU (Pack 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 45:

«45.

Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi

Scade il 21 luglio 2028.».


DECISIONI

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/77


DECISIONE (UE) 2021/1981 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.

(5)

Nella 185a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE per quanto concerne l’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, correggere o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159. Per quanto riguarda la proposta di una nuova serie 08 di modifiche del regolamento ONU n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), appare insufficiente il periodo di un anno nelle disposizioni transitorie proposte, per cui sembra opportuno sostenere anche la modifica della data delle disposizioni transitorie dal 1o settembre 2023 al 1o settembre 2024, come proposto nel documento WP.29-185-05.

(8)

Occorre inoltre modificare alcune disposizioni delle risoluzioni ONU R.E.3, R.E.5, M.R.1 e M.R.2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 185a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, è quella di votare a favore delle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, delle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, delle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché delle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio

Il president

A. ŠIRCELJ


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 13161/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.