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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 399 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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11.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 399/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1956 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
relativa all’istituzione e all’organizzazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile
[notificata con il numero C(2021/ 7939]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera h),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE intende rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell’Unione alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE, è opportuno istituire una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile («rete della conoscenza») con l’obiettivo di riunire, trattare e diffondere conoscenze e informazioni pertinenti per il meccanismo unionale, coinvolgendo i pertinenti attori della protezione civile e della gestione delle catastrofi, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori e sulla base di un approccio multirischio. |
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(3) |
In linea con l’articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione sostiene, attraverso la rete della conoscenza, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell’ambito del meccanismo unionale. Nell’agevolare uno scambio continuo di conoscenze e informazioni, la Commissione, attraverso la rete della conoscenza, dovrebbe elaborare piani strategici che definiscano l’orientamento strategico della rete della conoscenza nei prossimi anni. |
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(4) |
Al fine di creare sinergie con altri gruppi e altre reti pertinenti, la rete della conoscenza dovrebbe collaborare strettamente con il comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, nonché con i gruppi di esperti della Commissione nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. La rete della conoscenza e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC») devono cooperare strettamente per garantire la complementarità e il sostegno reciproco nelle rispettive attività. |
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(5) |
La rete della conoscenza non dovrebbe duplicare bensì utilizzare i risultati di altre iniziative della Commissione relative al suo ambito di applicazione. |
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(6) |
Al fine di istituire formalmente la rete della conoscenza è necessario adottare norme che ne definiscano la struttura organizzativa e il funzionamento. |
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(7) |
La struttura organizzativa della rete della conoscenza dovrebbe essere composta da organi consultivi e da un segretariato. Gli organi consultivi sono il consiglio e i gruppi di lavoro per ciascun pilastro della rete della conoscenza. |
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(8) |
Il consiglio dovrebbe fungere principalmente da forum strategico fornendo orientamenti strategici alla Commissione e svolgere funzioni di supervisione consultiva sulla rete della conoscenza. |
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(9) |
Al fine di garantire un’organizzazione efficace ed efficiente dell’attività della rete della conoscenza, è necessario istituire un segretariato. Il segretariato dovrebbe essere in capo alla Commissione e, in particolare, dovrebbe gestire, amministrare e coordinare la rete della conoscenza. La funzione principale del segretariato consiste nel garantire coerenza, sinergie e un flusso regolare di informazioni all’interno della rete della conoscenza, nonché nel coordinare le attività della rete in linea con la pianificazione strategica. |
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(10) |
La rete della conoscenza e le sue attività dovrebbero essere strutturate attorno a due pilastri principali che dovrebbero fornire un quadro per le attività chiave della rete e promuovere scambi basati sulla rete nel loro ambito di applicazione: i pilastri «sviluppo delle capacità» e «scienza». Il pilastro «sviluppo delle capacità» dovrebbe mirare a riunire, promuovere e rafforzare le iniziative di sviluppo delle capacità pertinenti per i portatori di interessi della protezione civile e della gestione delle catastrofi, prestando particolare attenzione al meccanismo unionale. Il pilastro «scienza» dovrebbe mirare a riunire il mondo accademico, gli operatori del settore e i decisori in materia di cooperazione multidisciplinare, intersettoriale e transfrontaliera al fine di applicare le conoscenze scientifiche alla gestione dei rischi di catastrofi e, in particolare, alle attività di prevenzione e preparazione in modo più efficiente. |
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(11) |
Il pilastro «sviluppo delle capacità» dovrebbe concentrarsi su programmi e progetti esistenti ben noti, quali il programma di formazione ed esercitazioni del meccanismo unionale, lo scambio di esperti della protezione civile, i partenariati della rete della conoscenza e il programma di prevenzione e preparazione del meccanismo unionale. Tali programmi dovrebbero essere consolidati attraverso un processo graduale e continuo e integrati da altre attività di sviluppo delle capacità. Il pilastro «scienza» dovrebbe sfruttare e integrare le strutture e reti scientifiche esistenti a sostegno del meccanismo unionale, in particolare il Centro di conoscenza per la gestione dei rischi di catastrofi, gestito dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, nonché i pertinenti programmi Orizzonte Europa che finanziano azioni di ricerca e innovazione e le relative iniziative per la creazione di reti nel settore della gestione dei rischi di catastrofi. |
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(12) |
Le norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri della rete della conoscenza dovrebbero rispettare l’obbligo del segreto professionale. |
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(13) |
Per garantire la trasparenza delle attività svolte dagli organismi della rete della conoscenza, la Commissione dovrebbe pubblicare i documenti pertinenti alla riunione sulla piattaforma online di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. |
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(14) |
È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(15) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete della conoscenza, istituendo un consiglio, un segretariato e gruppi di lavoro dei pilastri, definendone la composizione e i compiti e stabilendo le norme per il loro funzionamento.
Articolo 2
Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile
È istituita la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.
Essa mira a conseguire gli obiettivi e a svolgere i compiti di cui all’articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE.
Articolo 3
Composizione della rete della conoscenza
La struttura organizzativa della rete della conoscenza è composta dai seguenti organi consultivi:
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a) |
il consiglio; |
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b) |
i gruppi di lavoro dei pilastri. |
Articolo 4
Il consiglio
Il consiglio fornisce consulenza alla Commissione nella gestione della rete della conoscenza, garantendo il conseguimento della finalità generale della rete unitamente ai suoi principali obiettivi, conformemente all’articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE.
Articolo 5
Composizione del consiglio
1. Il consiglio è composto da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. La Commissione e gli Stati membri nominano un rappresentante e un rappresentante aggiunto in seno al consiglio. È promossa una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere.
2. I membri del consiglio che rappresentano gli Stati membri sono considerati «membri di tipo D» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30.5.2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Articolo 6
Compiti del consiglio
1. Il consiglio ha in particolare i seguenti compiti:
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(1) |
fornire consulenza sull’orientamento strategico della rete della conoscenza stabilito dalla Commissione; |
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(2) |
riesaminare, monitorare e garantire il rispetto del regolamento interno, delle politiche di adesione e di governance della rete della conoscenza; |
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(3) |
approvare la relazione annuale della rete della conoscenza; |
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(4) |
riferire in merito alle proprie attività al comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE. |
2. La Commissione assicura che il consiglio operi in stretta collaborazione con il comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, nonché con i gruppi di esperti della Commissione nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.
Articolo 7
Funzionamento del consiglio
1. Il consiglio è presieduto da un rappresentante della Commissione e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro che deteneva la precedente presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea al momento della riunione. Il rappresentante della Commissione convoca una riunione in consultazione con il copresidente almeno una volta all’anno. Le riunioni del consiglio si svolgono di persona o a distanza.
2. Il presidente e il copresidente, assistiti dal segretariato, redigono l’ordine del giorno e lo distribuiscono ai membri del consiglio. Di propria iniziativa i membri del consiglio possono proporre punti da iscrivere all’ordine del giorno al più tardi all’inizio della riunione. L’ordine del giorno è adottato dal consiglio all’inizio di ciascuna riunione.
3. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione (3).
4. Il consiglio adotta per consenso raccomandazioni e relazioni non vincolanti. In caso di mancato consenso e di messa ai voti di raccomandazioni o relazioni non vincolanti, è richiesta la maggioranza semplice dei membri presenti.
Le raccomandazioni e le relazioni non vincolanti adottate dal consiglio sono di natura preparatoria al fine di coadiuvare i lavori del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
Articolo 8
Rimborso delle spese sostenute dai membri del consiglio
1. I servizi prestati dai membri del consiglio non sono retribuiti.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio per partecipare alle riunioni del consiglio stesso conformemente alle proprie disposizioni interne (4).
3. Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 9
Pilastri della rete della conoscenza
1. I pilastri della rete della conoscenza sono i forum in cui le attività sono avviate, pianificate, progettate e attuate con il fine generale di contribuire agli obiettivi della rete conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il pilastro «sviluppo delle capacità» mira a riunire, promuovere e rafforzare le iniziative di sviluppo delle capacità pertinenti per i portatori di interessi della protezione civile e della gestione delle catastrofi, prestando particolare attenzione al meccanismo unionale.
3. Il pilastro «scienza» mira a riunire il mondo accademico, gli operatori del settore e i responsabili delle decisioni in materia di cooperazione multidisciplinare, intersettoriale e transfrontaliera al fine di applicare le conoscenze scientifiche alla gestione dei rischi di catastrofi e, in particolare, alle attività di prevenzione e preparazione in modo più efficiente.
Articolo 10
Composizione e funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri
1. I gruppi di lavoro dei pilastri sono composti da un rappresentante della Commissione, da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascuno Stato partecipante al meccanismo unionale.
2. I membri dei gruppi di lavoro dei pilastri che rappresentano gli Stati membri sono considerati «membri di tipo D» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
I membri dei gruppi di lavoro dei pilastri che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale sono considerati «membri di tipo E» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante della Commissione.
4. Il funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri è definito dal regolamento interno della rete della conoscenza adottato dal consiglio a norma dell’articolo 7.
5. I gruppi di lavoro dei pilastri non adottano raccomandazioni o relazioni.
Articolo 11
Compiti dei gruppi di lavoro dei pilastri
1. I gruppi di lavoro dei pilastri «sviluppo delle capacità» e «scienza» forniscono supporto al lavoro della rete della conoscenza.
2. I gruppi di lavoro dei pilastri hanno in particolare i seguenti compiti:
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a) |
valutare le esigenze del meccanismo unionale, degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale, convogliare le pertinenti iniziative dal basso verso l’alto, ossia verso la rete della conoscenza, e proporre attività all’interno degli orientamenti strategici della rete; |
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b) |
attuare e promuovere le attività dei pilastri con il sostegno del segretariato e perseguire sinergie tra le iniziative di entrambi i pilastri; |
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c) |
riferire al consiglio in merito alle loro attività. |
3. I gruppi di lavoro possono istituire, di propria iniziativa, sottogruppi su temi specifici in funzione delle esigenze dei loro membri e/o di priorità basate su determinati rischi o scenari.
4. I gruppi di lavoro assicurano un adeguato flusso di informazioni e un coordinamento tra i due pilastri e le loro rispettive attività.
Articolo 12
Rimborso delle spese sostenute dai membri dei gruppi di lavoro dei pilastri
L’articolo 8 si applica alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri dei gruppi di lavoro dei pilastri.
Articolo 13
Osservatori
1. Gli Stati partecipanti al meccanismo unionale hanno lo status di osservatori in seno al consiglio. Ciascun Stato partecipante nomina un rappresentante e un rappresentante aggiunto in seno al consiglio in qualità di osservatore. È promossa una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere.
2. Gli osservatori partecipano alle discussioni e forniscono consulenza. Tuttavia non hanno diritto di voto.
3. Gli osservatori sono considerati «membri di tipo E» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Articolo 14
Segretariato
1. Il segretariato sostiene il lavoro degli organi della rete della conoscenza per garantirne il coordinamento, la coerenza e la condivisione delle informazioni.
2. La Commissione provvede al segretariato.
3. I compiti del segretariato sono:
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a) |
predisporre e garantire l’attuazione dei piani strategici, nonché delle attività adottate nel programma di lavoro annuale o pluriennale del meccanismo unionale di protezione civile; |
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b) |
gestire, amministrare e coordinare le attività della rete della conoscenza; |
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c) |
presentare relazioni sulle attività della rete della conoscenza. |
4. Il segretariato assiste, se necessario, alle riunioni degli organi consultivi della rete della conoscenza.
Articolo 15
Obbligo di riservatezza
I membri del consiglio, del segretariato e dei gruppi di lavoro dei pilastri sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché dalle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui all’allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (5). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione prende provvedimenti idonei.
Articolo 16
Trasparenza
1. Per quanto riguarda la composizione della rete della conoscenza, i seguenti dati sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi e sulla piattaforma online che sostiene e facilita l’attuazione dei diversi compiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE:
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a) |
i nomi degli Stati membri rappresentati dalle autorità che sono membri del consiglio e dei gruppi di lavoro dei pilastri; |
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b) |
i nomi delle autorità che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale nei gruppi di lavoro dei pilastri; |
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c) |
i nomi delle autorità che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale cui è concesso lo status di osservatore in seno al consiglio. |
2. Tutti i documenti delle riunioni degli organi della rete della conoscenza, compresi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono messi a disposizione nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e pubblicati sulla stessa piattaforma online di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Le eccezioni alla pubblicazione sono limitate ai casi in cui la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6).
Articolo 17
Protezione dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento interno deve avvenire in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(3) Allegato 3 della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
(4) Decisione C(2007) 5858 della Commissione, del 5 dicembre 2007, «Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti».
(5) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(6) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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11.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 399/8 |
DECISIONE DELEGATA n. 203/21/COL DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
del 16 luglio 2021
relativa all’approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia e dall’Islanda per limitare l’impatto di alcune malattie degli animali acquatici in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione n. 58/16/COL-D [2021/1957]
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 3 e il protocollo 1,
visto l’atto di cui al punto 13, parte 1.1, capo I dell’allegato I dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»),
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («Regolamento (UE) 2016/429») (1),
come modificato e adattato all’accordo SEE dagli adeguamenti specifici e settoriali di cui all’allegato I di tale accordo, in particolare dall’articolo 226, dall’articolo 266, paragrafo 2, e dall’articolo 270, paragrafo 2,
visto l’atto di cui al punto 13j, parte 1.1, capo I dell’allegato I dell’accordo SEE,
Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici («Regolamento delegato (UE) 2020/990») (2),
come modificato e adattato all’accordo SEE dagli adeguamenti specifici e settoriali di cui all’allegato I di tale accordo, in particolare dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
visto l’atto di cui al punto 13k, parte 1.1, capo I dell’allegato I dell’accordo SEE,
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni («Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002») (3).
come modificato e adattato all’accordo SEE dagli adeguamenti specifici e settoriali di cui all’allegato I di tale accordo, in particolare dall’allegato III e dalla sezione 4 dell’allegato V,
visto l’atto di cui al punto 13m, parte 1.1, capo I dell’allegato I dell’accordo SEE,
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 («Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236») (4),
come modificato e adattato all’accordo SEE dagli adeguamenti specifici e settoriali di cui all’allegato I di tale accordo, in particolare dall’articolo 6, e dai capi 1, 2, 3 o 5 dell’allegato I,
adattato all’accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell’accordo SEE,
considerando quanto segue:
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1) |
Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/990, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 si applicano negli Stati dello Spazio economico europeo («Stati SEE») a decorrere dal 21 aprile 2021. |
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2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’articolo 226, paragrafo 1, stabilisce che la Norvegia e l’Islanda possono adottare misure nazionali per prevenire l’introduzione, o lottare contro la diffusione, di una malattia diversa da una delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, qualora tale malattia comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici nello Stato SEE in questione. Le malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 comprendono le malattie degli animali acquatici non incluse in nessuna delle categorie di malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1 («malattie non elencate») e la malattia ripresa nell’elenco «herpesvirosi della carpa Koi» per la quale è necessaria una sorveglianza all’interno del SEE a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429. |
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3) |
Queste misure nazionali non devono andare oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione della malattia in questione all’interno della Norvegia o dell’Islanda, a seconda dei casi. |
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4) |
I paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 226 dello stesso regolamento prevedono che la Norvegia e l’Islanda notifichino in anticipo all’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») eventuali misure nazionali proposte e che l’Autorità approvi tali misure solo qualora sia necessario stabilire restrizioni ai movimenti tra la Norvegia o l’Islanda e altri Stati SEE per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione della malattia in questione, tenuto conto dell’incidenza globale sul SEE della malattia in questione e delle misure adottate. |
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5) |
Al fine di proteggere lo status sanitario della Norvegia e dell’Islanda nella misura in cui uno o l’altro paese dispone di misure nazionali approvate per una determinata malattia a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, le partite di specie di animali acquatici sensibili alla malattia in questione che vengono spostate verso la Norvegia o l’Islanda o all’interno di questi paesi (in appresso «le partite pertinenti») devono provenire da uno Stato SEE, o da una zona del medesimo, indenne da tale malattia. Tali partite devono essere accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti lo status di indenne da malattia. |
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6) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/990, gli operatori provvedono affinché i certificati sanitari per le partite pertinenti attestino che gli animali acquatici delle specie interessate rispettano le garanzie sanitarie necessarie per conformarsi a tali misure nazionali. |
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7) |
I certificati sanitari che attestano il luogo di origine delle partite pertinenti sono inclusi negli appositi modelli di certificati ufficiali per i movimenti di animali acquatici tra Stati SEE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione e devono essere utilizzati nel caso di partite pertinenti. |
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8) |
Le misure norvegesi o islandesi approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero applicarsi solo finché resteranno adeguate e necessarie a prevenire l’introduzione delle malattie in questione o a lottare contro la loro diffusione nel paese interessato. Per consentire all’Autorità di effettuare una valutazione periodica dell’adeguatezza e della necessità di tali misure e di modificarle se necessario, la Norvegia e l’Islanda dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione annuale che illustri in dettaglio il funzionamento delle misure nell’anno precedente. Tali relazioni annuali e le altre relazioni pertinenti dovrebbero includere le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
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9) |
I programmi di eradicazione approvati a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero portare a un miglioramento della situazione della malattia in un periodo di tempo ragionevole. A fini di coerenza, questo periodo di tempo non dovrebbe essere superiore al periodo entro il quale deve essere completato un programma di eradicazione di una malattia di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbe pertanto superare sei anni a partire dalla data di approvazione iniziale da parte dell’Autorità. In casi debitamente giustificati, su richiesta della Norvegia o dell’Islanda, a seconda dei casi, l’Autorità dovrebbe poter prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni. Tale periodo massimo di applicazione è stabilito per concedere un periodo di tempo adeguato entro il quale un programma di eradicazione può essere completato, evitando nel contempo perturbazioni sproporzionate e durature dei movimenti di animali acquatici all’interno del SEE. |
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10) |
Con decisione n. 58/16/COL-D del 3 marzo 2016 («decisione n. 58/16/COL-D»), l’Autorità ha approvato misure nazionali adottate dalla Norvegia per limitare l’impatto dell’infezione da Gyrodactylus salaris in aree della Norvegia considerate indenni da tale malattia, a norma dell’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE (5). Il regolamento (UE) 2016/429 abroga la direttiva 2006/88/CE che costituisce la base giuridica della decisione n. 58/16/COL-D e di alcuni atti (Regolamento (CE) n. 1251/2008 (6) e decisione 2010/221/UE della Commissione (7)) a cui la decisione in questione fa riferimento. A fini di chiarezza, la decisione n. 58/16/COL-D è pertanto abrogata dalla presente decisione. |
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11) |
L’Autorità, in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha valutato le misure nazionali volte a limitare l’impatto dell’infezione da Gyrodactylus salaris (una malattia non elencata) notificate dalla Norvegia a norma dell’articolo 226, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 (documento n. 1207866), tenendo conto delle norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (8) e dell’incidenza globale sul SEE della malattia in questione e delle misure notificate. |
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12) |
L’Autorità ha accertato che la Norvegia ha elaborato un programma efficace di eradicazione per le zone della Norvegia che sono tuttora infette da Gyrodactylus salaris. L’Autorità ha inoltre accertato che la Norvegia ha mantenuto lo status di indenne da malattia delle zone norvegesi considerate indenni da Gyrodactylus salaris ai sensi della decisione n. 58/16/COL-D e ha dimostrato lo status di indenne da malattia in tutte le altre zone della Norvegia non contemplate dal programma di eradicazione. Infine, l’Autorità ha accertato che la Norvegia ha dimostrato l’adeguatezza e la necessità delle misure nazionali che stabiliscono restrizioni dei movimenti al fine di prevenire l’introduzione o di controllare la diffusione della malattia. Le misure nazionali sono pertanto approvate dall’Autorità con la presente decisione a norma dell’articolo 226, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/429. |
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13) |
L’Autorità, con decisione delegata n. 201/21/COL (documento n. 1212279), ha debitamente presentato al comitato il progetto di decisione a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, e dell’articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il comitato ha approvato il progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le zone della Norvegia e dell’Islanda elencate nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato I della presente decisione sono considerate indenni dalle malattie elencate nelle righe pertinenti della prima colonna di tale tabella e il paese interessato è autorizzato ad adottare misure nazionali in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 2
Sono approvati i programmi di eradicazione adottati dalla Norvegia e dall’Islanda per le malattie, oggetto di misure nazionali, elencate nella prima colonna della tabella dell’allegato II della presente decisione, per quanto riguarda le zone elencate nelle righe pertinenti della quarta colonna.
Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione non supera sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta della Norvegia o dell’Islanda, a seconda dei casi, l’autorità può prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.
Articolo 3
Le specie di animali acquatici sensibili alle malattie di cui alla seconda colonna dell’allegato III della presente decisione, nella misura in cui la malattia in questione è oggetto di misure nazionali in Norvegia o in Islanda, sono spostate nelle zone pertinenti della Norvegia e dell’Islanda elencate nella quarta colonna delle tabelle degli allegati I e II della presente decisione solo se:
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a) |
provengono da uno Stato SEE, o parte di esso, dichiarato indenne dalla malattia in questione; e |
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b) |
sono accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato SEE di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, in cui si specifica, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/990, che sono rispettate le garanzie sanitarie necessarie per conformarsi alle misure nazionali norvegesi o islandesi pertinenti. |
Articolo 4
Entro il 30 aprile di ogni anno la Norvegia e l’Islanda presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
La relazione:
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a) |
comprende informazioni sulle misure adottate nell’anno civile precedente per mantenere lo status di indenne da malattia, ivi comprese quanto meno le informazioni di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; |
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b) |
comprende informazioni sull’evoluzione di qualsiasi programma di eradicazione pertinente, compresi i dettagli delle prove effettuate nell’anno civile precedente e quanto meno le informazioni di cui all’allegato V, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; e |
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c) |
illustra i motivi per cui lo status di indenne da malattia o il programma di eradicazione, a seconda dei casi, dovrebbe continuare ad applicarsi per un anno civile supplementare. Viene fatto particolare riferimento alla disponibilità di cure, vaccini, popolazioni ittiche resistenti alle malattie o ad altri sviluppi pertinenti nel caso in cui uno o più di questi elementi siano diventati opzioni praticabili per la prevenzione e la lotta contro l’infezione da Gyrodactylus salaris successivamente alla presentazione della relazione precedente. |
Articolo 5
Le misure nazionali della Norvegia o dell’Islanda approvate dall’Autorità a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all’articolo 4, lettera c) della presente decisione, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l’introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati SEE non è più necessaria o giustificata per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione della malattia in questione.
Articolo 6
La decisione n. 58/16/COL è abrogata.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Articolo 8
L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021
Per l’Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione delegata n. 130/20/COL,
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile
Per Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di Direttrice,
Affari giuridici e amministrativi
(1) Integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 179/2020 del 17 dicembre 2020.
(2) Integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 4/2021 del 4 febbraio 2021.
(3) Integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 4/2021 del 4 febbraio 2021.
(4) Integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 93/2021 del 19 marzo 2021.
(5) L’atto di cui all’allegato I, capo I, parte 3.1, punto 8a dell’accordo SEE, la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, modificato e adattato all’accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all’allegato I dell’accordo SEE.
(6) L’atto di cui all’allegato I, capo I, parte 4.2, punto 86 dell’accordo SEE, il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, modificato e adattato all’accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all’allegato I dell’accordo SEE.
(7) L’atto di cui all’allegato I, capo I, parte 4.2, punto 94 dell’accordo SEE, la decisione 2010/221/UE della Commissione del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, modificato e adattato all’accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all’allegato I dell’accordo SEE.
(8) Aquatic Animal Health Code dell’OIE e Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals dell’OIE.
ALLEGATO I
Zone della Norvegia e dell’Islanda considerate indenni da determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per le quali sono approvate le misure nazionali di cui all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stati AELS (EFTA) SEE |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
Numero della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA che approva la misura nazionale |
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Norvegia |
NO |
L’insieme del territorio, ad eccezione dei bacini idrografici soggetti a un programma di eradicazione approvato per il GS, elencati nell’allegato II del presente documento |
203/21/COL |
ALLEGATO II
Zone della Norvegia e dell’Islanda che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per le quali sono approvate le misure nazionali di cui all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stati AELS (EFTA) SEE |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
Numero della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA che approva la misura nazionale |
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Norvegia |
NO |
I bacini idrografici seguenti: Skibotnelva, Signaldalselva e Kitdalselva (Troms), Leirelva, Ranelva, Drevja, Fusta, Vefsna, Hundåla, Halsanelva, Hestdalselva, Dagsvikelva eNylandselva (Nordland), Batnfjordselva, Driva, Litledalselva, Usma (Øksendalselva) (Møre e Romsdal), Drammenselva e Lierelva (Buskerud), Vesleelva (Sandeelva) e Selvikvassdraget (Vestfold) |
203/21/COL |
ALLEGATO III
Specie di animali acquatici sensibili a malattie oggetto di misure nazionali a norma dell’articolo 226, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Specie sensibili |
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Herpervirosi della carpa koi (KHV) |
Come indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 |
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Viremia primaverile della carpa (SVC) |
Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca), ido (Leuciscus idus) |
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Nefrite batterica (BKD) |
Tutte le specie di salmonidi |
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Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus) |
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush), salmotrota (Salmo trutta) e tutte le specie entrate in contatto con quelle elencate. |
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Infezione da Ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) |
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Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta) |