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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1932 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
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(2) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio la voce relativa a una persona inserita in elenco dovrebbe essere soppressa. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
ALLEGATO
Nel regolamento (UE) 2016/44, l’allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte A (Persone), la voce 6 (relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è soppressa.
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1933 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2021
che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e l’ articolo 19, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi gli uccelli di cui all’allegato I, parte B (uccelli da compagnia), e dispone che possano essere adottate misure sanitarie preventive mediante atti delegati per tutelare la salute pubblica o animale da malattie o infezioni che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede inoltre che le misure sanitarie preventive si basino su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e siano applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale derivanti dalla diffusione di tali malattie o infezioni attraverso movimenti transfrontalieri di uccelli da compagnia. |
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(3) |
Nell’interesse della semplicità e della trasparenza delle norme dell’Unione, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, è opportuno che le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre in linea con l’attuale approccio della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale, come quello adottato nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che favorisce la razionalizzazione delle norme dell’Unione per facilitarne l’applicazione e ridurre l’onere amministrativo. |
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(4) |
L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili che può avere effetti negativi per la salute pubblica e animale. In particolare, nel pollame domestico le infezioni da virus dell’influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa in genere solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere pertanto gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. Inoltre, sebbene l’influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, in determinate circostanze l’infezione può essere contratta anche dagli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
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(5) |
In seguito al verificarsi, nel 2005, di un primo caso di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N1 in un volatile in cattività introdotto nell’Unione, la decisione 2005/759/CE della Commissione (3) ha stabilito misure di protezione volte a impedire l’introduzione e la diffusione del virus HPAI attraverso i movimenti verso l’Unione di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia). La decisione 2005/759/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2007/25/CE della Commissione (4) a causa del permanere dei rischi per la salute animale derivanti da tali movimenti. La decisione 2007/25/CE è stata ulteriormente modificata a seguito dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell’Unione e la sua data di applicazione è stata prorogata più volte, l’ultima delle quali con la decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione (5). La decisione 2007/25/CE cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2021. |
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(6) |
Tuttavia, poiché negli ultimi anni la minaccia globale dell’influenza aviaria si è intensificata e non si prevede un miglioramento della situazione epidemiologica in tempi brevi, è opportuno istituire misure di protezione permanenti nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013 per garantire che i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione non comportino un rischio di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria. |
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(7) |
Alcuni territori e paesi terzi applicano ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso il proprio territorio norme di polizia sanitaria che sono equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. Si può pertanto ritenere che i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione da tali territori e paesi terzi presentino un rischio minimo per la salute animale nell’Unione e le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione da tali territori e paesi terzi specifici. |
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(8) |
Per evitare che movimenti a carattere commerciale di uccelli verso l’Unione siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti a carattere non commerciale, il numero massimo di uccelli da compagnia che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata dovrebbe essere limitato a cinque uccelli da compagnia per singolo movimento a carattere non commerciale. Poiché un numero più elevato di uccelli comporta un rischio maggiore di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria, i movimenti verso l’Unione di più di cinque uccelli da compagnia non dovrebbero essere considerati come un singolo movimento a carattere non commerciale di uccelli da compagnia e non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle norme stabilite nel presente atto. Tali movimenti dovrebbero invece continuare ad essere effettuati conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) e dovrebbero inoltre essere soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri come previsto dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(9) |
Il presente atto dovrebbe inoltre stabilire norme relative ai mezzi per identificare gli uccelli da compagnia destinati a essere spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, in modo da garantire la corrispondenza tra l’uccello da compagnia e il rispettivo documento di identificazione. |
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(10) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel suo parere scientifico sull’influenza aviaria, pubblicato per la prima volta il 16 ottobre 2017 (8), ha ritenuto che le condizioni di polizia sanitaria stabilite nella decisione 2007/25/CE fossero efficaci nel ridurre i rischi di introduzione del virus dell’influenza aviaria nell’Unione attraverso i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso gli Stati membri da territori o paesi terzi. È pertanto opportuno che le condizioni di polizia sanitaria di cui alla suddetta decisione siano utilizzate come base per le prescrizioni stabilite nel presente regolamento. |
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(11) |
Le misure sanitarie preventive applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione dovrebbero prevedere diverse opzioni per quanto riguarda le condizioni per la loro introduzione, tra cui l’isolamento, prima di tali movimenti a carattere non commerciale o presso il luogo di destinazione, nonché prove precedenti i movimenti e vaccinazioni per i sottotipi H5 e H7 del virus HPAI. |
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(12) |
L’opzione dell’isolamento prima dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione dovrebbe però essere consentita solo per uccelli da compagnia originari di territori o paesi terzi che sono stati valutati in relazione all’influenza aviaria e ad altre malattie pertinenti per le specie avicole. Tale opzione dovrebbe pertanto essere limitata ai paesi terzi o ai territori elencati nella tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (9) per l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna o uova e ovoprodotti. |
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(13) |
Inoltre, per quanto riguarda l’opzione dell’isolamento degli uccelli da compagnia presso il luogo di destinazione, tale isolamento dovrebbe avvenire solo in uno stabilimento che sia in grado di garantire lo status sanitario degli animali. È pertanto opportuno prescrivere che, nel quadro di tale opzione, gli uccelli da compagnia siano collocati in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (10). |
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(14) |
Per ridurre ulteriormente i rischi di diffusione del virus dell’influenza aviaria nell’Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia da territori o paesi terzi, è opportuno vietare la partecipazione di tali uccelli da compagnia a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per un periodo di tempo adeguato dopo il loro ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno prescrivere che durante tale periodo di tempo gli uccelli da compagnia siano isolati sotto controllo ufficiale, conformemente al controllo ufficiale previsto all’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013. |
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(15) |
La conformità alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbe essere certificata da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o, in alternativa, da un veterinario autorizzato e poi convalidata dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (11), che deve essere applicato congiuntamente alle norme stabilite nel presente regolamento. |
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(16) |
Al fine di evitare un vuoto giuridico nelle norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da territori o paesi terzi, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022 in quanto le norme che stabilisce sostituiscono una serie di norme attualmente stabilite nella decisione 2007/25/CE, la quale si applica sino al 31 dicembre 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.
2. Il presente regolamento non si applica:
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a) |
se il numero totale di uccelli da compagnia durante un singolo movimento è superiore a cinque; |
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b) |
ai movimenti di volatili da compagnia provenienti da Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano e Svizzera. |
Articolo 2
Numero massimo di uccelli da compagnia per movimento a carattere non commerciale
Il numero massimo di uccelli da compagnia che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo non è superiore a cinque.
Articolo 3
Marcatura degli uccelli da compagnia
1. L’ingresso di uccelli da compagnia da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro è consentito solo se tali uccelli da compagnia sono stati marcati nel territorio o nel paese terzo di spedizione con una marcatura individuale leggibile, permanente e inamovibile, recante un codice alfanumerico.
2. Quando gli uccelli da compagnia sono spostati conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) o iii), la marcatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere stata applicata prima che tali uccelli siano isolati, sottoposti a prova o vaccinati per l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7.
3. In deroga al paragrafo 1, è sufficiente una descrizione degli uccelli da compagnia purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:
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a) |
gli uccelli sono spostati alle condizioni previste all’articolo 6; |
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b) |
prima di essere spediti nell’Unione gli uccelli sono stati collocati in un contenitore sigillato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione e rimangono in tale contenitore sigillato durante la quarantena di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). |
Articolo 4
Misure sanitarie preventive per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
1. Gli uccelli da compagnia sono spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
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a) |
il territorio o il paese terzo di spedizione è membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); |
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b) |
gli uccelli da compagnia soddisfano una delle seguenti serie di condizioni:
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c) |
gli uccelli da compagnia sono stati sottoposti a un’ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione nelle 48 ore precedenti la data di spedizione dal territorio o dal paese terzo, o l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data, e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia; |
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d) |
nel periodo compreso tra l’ispezione clinica di cui alla lettera c) e la partenza dal territorio o dal paese terzo di spedizione gli uccelli da compagnia non sono stati a contatto con altri volatili. |
2. Le prove che devono essere effettuate e i vaccini che devono essere somministrati conformemente al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo sono conformi ai requisiti definiti al capitolo 3.3.4. del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, 8a edizione, 2018, dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Articolo 5
Movimenti di uccelli da compagnia dopo l’arrivo nell’Unione
I proprietari o le persone autorizzate spostano gli uccelli da compagnia introdotti nell’Unione da un territorio o un paese terzo direttamente dal luogo di ingresso dei viaggiatori in una casa privata o in un’altra residenza all’interno dell’Unione, dove gli uccelli da compagnia sono tenuti sotto controllo ufficiale per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione e durante tale periodo gli uccelli da compagnia in questione non partecipano a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili.
Articolo 6
Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5
1. In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, gli uccelli da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:
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a) |
sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, dove sono sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell’Unione; |
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b) |
il proprietario o la persona autorizzata spostano direttamente gli uccelli da compagnia dal luogo di ingresso dei viaggiatori nell’Unione allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui alla lettera a). |
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c) |
gli uccelli lasciano la quarantena solo su autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale. |
2. L’autorità competente:
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a) |
monitora l’arrivo degli uccelli da compagnia allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui al paragrafo 1, lettera a); |
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b) |
verifica le condizioni di quarantena, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica degli uccelli, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena. |
Articolo 7
Certificazione sanitaria
1. Gli uccelli da compagnia sono spostati verso l’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
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a) |
un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione ha certificato che gli uccelli da compagnia soddisfano le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938; o |
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b) |
un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo ha certificato che gli uccelli da compagnia soddisfano le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 e tale certificazione è stata poi convalidata dall’autorità competente del territorio o del paese terzo. |
2. Gli uccelli da compagnia sono spostati verso l’Unione solo se il certificato veterinario di cui al paragrafo 1 è stato compilato dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo di spedizione in base a una dichiarazione scritta del proprietario o della persona autorizzata, che è parte integrante del certificato veterinario in questione, e in base:
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a) |
alle prove, fornite dal proprietario o dalla persona autorizzata, del fatto che è stata predisposta la quarantena degli uccelli da compagnia presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di uccelli da compagnia che devono essere sottoposti a quarantena conformemente all’articolo 6 del presente regolamento; o |
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b) |
al permesso concesso dallo Stato membro di destinazione, in caso di uccelli da compagnia che beneficiano di una deroga conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013. |
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(3) Decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52).
(4) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 103).
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(7) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(8) EFSA Journal 2017;15(10):4991.
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(10) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 10 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1934 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all’origine delle merci
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 62 e 65,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci. Conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Al fine di chiarire come determinare l’origine non preferenziale dei prodotti del regno vegetale che devono essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio, è necessario modificare l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) per specificare che i prodotti del regno vegetale devono non solo essere stati raccolti, ma anche coltivati unicamente nel paese o territorio interessato. |
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(2) |
Al fine di allineare la determinazione dell’origine non preferenziale dei prodotti per i quali le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono economicamente giustificate, contemplati o non contemplati dall’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è necessario modificare l’articolo 33, terzo comma, di tale regolamento, per precisare che il criterio relativo alla determinazione della maggior parte dei materiali utilizzati dovrebbe basarsi sul peso o sul valore di detti materiali. Tale precisazione dovrebbe essere effettuata in conformità al capitolo della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall’organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 («sistema armonizzato»). |
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(3) |
A norma dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le operazioni minime non sono considerate trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine non preferenziale. Pertanto, qualora l’ultima trasformazione delle merci consista in un’operazione minima, è necessario stabilire un metodo che consenta di determinare l’origine non preferenziale delle merci in questione. L’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere integrato per stabilire che tali merci dovrebbero essere considerate sottoposte all’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale nel paese o nel territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, in base al peso o al valore dei materiali, in conformità al capitolo del sistema armonizzato. |
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(4) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate in sezioni specifiche della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. A fini di coerenza la definizione di «pezzi di ricambio essenziali» di cui all’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere modificata per eliminare il riferimento alle merci precedentemente esportate di cui alla lettera a) di tale disposizione. |
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(5) |
L’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell’articolo 32 del medesimo regolamento. Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate alle merci ivi elencate in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato 22-01. |
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(6) |
L’allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali i prodotti devono essere considerati originari di paesi beneficiari ai fini del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate a tali prodotti in particolare in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato 22-03. |
|
(7) |
L’allegato 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca i materiali esclusi dal cumulo regionale nell’ambito dell’SPG. Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate a tali materiali in particolare in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato 22-04. |
|
(8) |
La versione del 2022 del sistema armonizzato si applicherà solo a decorrere dal 1o gennaio 2022, pertanto le modifiche degli allegati 22-01, 22-03 e 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che derivano dalla versione 2022 del sistema armonizzato dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
|
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 31, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
all’articolo 33, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»; |
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3) |
all’articolo 34 è aggiunto il seguente comma: «Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione è considerata un’operazione minima, l’origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»; |
|
4) |
all’articolo 35, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
l’allegato 22-01 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
|
6) |
l’allegato 22-03 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
|
7) |
l’allegato 22-04 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti 5, 6 e 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
|
1) |
nelle note introduttive, al punto 2.1, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Per “sistema armonizzato” o “SA” si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019 (“SA 2022”).»; |
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2) |
in tutto il testo dell’allegato, i termini «codice SA 2017» sono sostituiti dai termini «codice SA 2022»; |
|
3) |
nella sezione IV, capitolo 20, punto (2), la regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
nella sezione IV, capitolo 22, il testo del titolo «Regola residuale di capitolo» alla fine del capitolo è sostituito dal seguente: «Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.»; |
|
5) |
nella sezione XVI, capitolo 85, nella riga della voce «8541», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati». |
ALLEGATO II
L’allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
|
1) |
nelle note introduttive, al punto 2.1, è aggiunta la frase seguente: «Per “sistema armonizzato” o “SA” si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019 (“SA 2022”).»; |
|
2) |
nella parte II dell’allegato, nella tabella, nel titolo della colonna 1, i termini «voce del sistema armonizzato» sono sostituiti dai termini «codice SA 2022»; |
|
3) |
nella riga della voce «0305», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura»; |
|
4) |
nella riga della voce «ex 0306», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia»; |
|
5) |
nella riga della voce «ex 0307», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura»; |
|
6) |
tra la riga della voce «ex 0307» e la riga relativa al «Capitolo 4» sono aggiunte le due righe seguenti:
|
|
7) |
nella riga relativa all’«ex capitolo 15», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:»; |
|
8) |
nella riga delle voci «1516 e 1517», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 »; |
|
9) |
nella riga relativa al «Capitolo 16», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti»; |
|
10) |
nella prima riga della voce «ex 1702», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati»; |
|
11) |
nella riga della voce «6306», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Copertoni e tende per l’esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio»; |
|
12) |
nella riga della voce «8548», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo»; |
|
13) |
tra la riga della voce «8548» e la riga relativa al «Capitolo 86» è aggiunta la nuova riga seguente:
|
|
14) |
nella riga relativa al «Capitolo 94», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate». |
ALLEGATO III
L’allegato 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
|
1) |
nella tabella, nel titolo della prima colonna, i termini «Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata» sono sostituiti dai termini «codice SA 2022 o codice della nomenclatura combinata»; |
|
2) |
nella riga relativa al codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata «2009», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente: «Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti». |
|
10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1935 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 25, primo comma, lettera a), l’articolo 113, paragrafo 2, e l’articolo 134, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione (2) stabilisce il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate da ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. |
|
(2) |
La sezione 9 di detto modello impone agli Stati membri di comunicare i dati sulla produzione biologica in base ai modelli figuranti all’allegato XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). |
|
(3) |
Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce nuove norme relative ai controlli sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici, compresi i controlli per verificare la creazione e il funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori e la nuova ispezione di un numero minimo di operatori che sono membri di un gruppo di operatori. Inoltre gli Stati membri dovranno definire un catalogo nazionale di misure da adottare in caso di non conformità, che comprenda la classificazione delle non conformità e le misure corrispondenti. Gli Stati membri dovranno riferire in merito ai controlli ufficiali derivanti da tali nuove norme e fornire informazioni sulle non conformità rilevate e sull’esecuzione delle misure in base al proprio catalogo nazionale. |
|
(4) |
Al fine di tenere conto di dette nuove norme e prescrizioni nella relazione annuale da presentare a norma dell’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, è necessario aggiornare la parte II, sezione 9, del modello standard di formulario. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Modello standard di formulario Gli Stati membri presentano le informazioni e i dati di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 mediante il modello standard di formulario figurante nell’allegato del presente regolamento. A tal fine essi utilizzano la versione elettronica del modello standard di formulario fornita nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Tuttavia, per le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici di cui alla parte II, sezione 9, di tale formulario è utilizzato il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS). Successivamente gli Stati membri confermano nella versione elettronica del modello standard di formulario nell’IMSOC che la parte II, sezione 9, di tale formulario è stata presentata tramite OFIS.»; |
|
2) |
nell’allegato, la sezione 9 del modello standard di formulario è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2022 per quanto concerne le relazioni annuali per il 2022 da presentare entro il 31 agosto 2023 e le relazioni annuali successive.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO
«9. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici
|
9.1. |
Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto |
|
9.2. |
Dati sulla produzione biologica
Identificazione dello Stato membro/dell’autorità competente che presenta la relazione annuale
|
Tabella 1
Numero di controlli per tutte le autorità competenti - autorità di controllo - organismi di controllo [tutti gli articoli fanno riferimento al regolamento (UE) 2018/848]
1. Operatori registrati in possesso di un certificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento
|
|
Numero di codice o nome dell’autorità competente/ autorità di controllo/ organismo di controllo |
Numero di operatori |
Numero di verifiche di conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 3 (ispezioni fisiche e non) |
Numero di controlli ufficiali fisici in loco effettuati |
Numero di campioni prelevati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, lettera c) |
|||||
|
Controlli annuali di cui all’articolo 38, paragrafo 3 |
Controlli aggiuntivi basati sul rischio di cui all’articolo 38 paragrafo 4, lettera b) |
Numero totale di controlli di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 38, paragrafo 4, lettera b) |
Senza preavviso, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, lettera a) |
Numero totale di campioni |
Numero di campioni con rilevamenti |
|||||
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1.a. |
Numeri per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 1 |
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1.b. |
Numeri per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 2 |
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1.c. |
Numeri per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 3 |
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|
... |
Continuare elencando tutte le autorità/gli organismi |
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Totali per tutte le autorità competenti/autorità di controllo/ organismi di controllo [somma di (1.a. + 1.b. + 1.c. +....] |
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|
|
|
2. Gruppi di operatori (GDO) in possesso di un certificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento
|
|
Numero di codice o nome dell’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo |
Numero di gruppi |
Identificazione del gruppo |
Numero totale di operatori che sono membri di gruppi |
Numero totale di controlli ufficiali sui gruppi |
Numero di nuove ispezioni presso membri dei gruppi |
Ispezioni in cui è stato prelevato almeno 1 campione |
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|
2. |
Totali per tutti i gruppi di operatori per tutte le autorità competenti/autorità di controllo/organismi di controllo |
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|
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|
2.a. |
Numeri per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 1 |
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|
|
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|
2.a.1 |
Gruppo di operatori a.1 |
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|
|
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|
2.a.2 |
Gruppo di operatori a.2 |
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|
2.a… |
Gruppo di operatori a… |
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2.b |
Numeri per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 2 |
|
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|
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|
2.b.1 |
Gruppo di operatori b.1 |
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|
|
|
|
|
2.b.2 |
Gruppo di operatori b.2 |
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|
|
|
|
|
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|
2.b… |
Gruppo di operatori b… |
|
|
|
|
|
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|
|
2.c |
Continuare elencando tutti i gruppi di operatori per autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo |
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|
|
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2.c… |
Gruppo di operatori... |
|
|
|
|
|
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Tabella 2
NON CONFORMITÀ
Dati per autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo
1. Tipo e numero di casi accertati di non conformità gravi e critiche
|
|
Nome o numero di codice dell’autorità competente/ autorità di controllo/ organismo di controllo |
Tipo di casi accertati durante i controlli ufficiali eseguiti, per tipo di non conformità |
||||||||
|
Norme generali di produzione |
Norme specifiche di produzione |
Sostanze o prodotti non autorizzati |
Deroghe |
Documenti e registrazioni |
Norme per i GDO |
Etichettatura |
Altro |
|||
|
1. |
Casi accertati di non conformità — TOTALE |
|
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1.a. |
Casi accertati per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 1 |
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1.b. |
Casi accertati per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 2 |
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1.c. |
Casi accertati per l’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo 3 |
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|
|
... |
Continuare elencando tutte le autorità/gli organismi |
|
|
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|
|
|
|
|
|
2. Misure adottate per i casi accertati di non conformità gravi e critiche
|
Numero di casi accertati di non conformità |
Misure adottate per i casi accertati di non conformità |
||||||||
|
Miglioramento dell’attuazione delle misure precauzionali e dei controlli posti in essere dall’operatore |
Nessun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o produzione in questione |
Divieto di immissione sul mercato del prodotto o dei prodotti interessati con riferimento alla produzione biologica, per un determinato periodo |
Nuovo periodo di conversione |
Limitazione dell’ambito di applicazione del certificato |
Sospensione del certificato |
Revoca del certificato |
Misura correttiva ancora da stabilire |
Altro |
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|
(A) |
(B1) |
(B2) |
(B3) |
(B4) |
(B5) |
(B6) |
(B7) |
(B8) |
(B9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Tabella 3
SUPERVISIONE E AUDIT
Attività dell’autorità competente relative
|
— |
agli organismi di controllo ai quali ha delegato determinati compiti |
|
— |
alla supervisione di tali organismi di controllo |
|
— |
alla revoca delle deleghe a tali organismi di controllo |
|
— |
agli audit delle autorità di controllo |
1. Nuovi organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato compiti di controllo/organismi di controllo ai quali è stata revocata la delega
|
|
Numero di organismi di controllo |
Eventuali osservazioni |
|
|
Numero all’inizio dell’anno di riferimento (1o gennaio dell’anno n) |
(A) |
|
|
|
Nuovi organismi di controllo nel corso dell’anno n |
(B) |
|
|
|
Organismi di controllo ai quali è stata revocata la delega nel corso dell’anno n |
(C) |
|
|
|
Numero alla fine dell’anno di riferimento (31 dicembre dell’anno n) |
(D) |
|
|
2. Supervisione degli organismi di controllo da parte dell’autorità competente
2.a. Totali relativi alla supervisione degli organismi di controllo
|
|
Numero di organismi di controllo alla fine dell’anno di riferimento |
Numero di audit di supervisione agli organismi di controllo effettuati dall’autorità competente durante l’anno di riferimento |
Copertura degli organismi di controllo mediante audit di supervisione dell’autorità competente |
Osservazioni se necessario |
|
(D) |
(E) |
(F) = (E)/(D) |
|
|
|
Numero di organismi di controllo - Numero di audit di supervisione durante l’anno di riferimento – copertura |
|
|
|
|
Il numero totale di organismi di controllo riconosciuti (D) dovrebbe corrispondere al numero figurante nella sezione 1.
2.b. Dettagli relativi alla supervisione per ciascun organismo di controllo
|
Elencare tutti gli organismi di controllo sotto la supervisione dell’autorità competente |
Numero di operatori |
Numero di GDO |
Audit effettuati dall’autorità competente nel corso dell’anno di riferimento sì = 1/no = 0 |
Numero di fascicoli degli operatori esaminati nel corso di audit di supervisione durante l’anno di riferimento |
Copertura del numero di fascicoli degli operatori esaminati rispetto al numero totale di operatori |
Numero di fascicoli di GDO esaminati nel corso dell’audit durante l’anno di riferimento |
Copertura del numero di fascicoli di GDO esaminati rispetto al numero totale di GDO |
Indicare il numero di riferimento del formulario individuale completato per l’organismo di controllo (formulario allegato “formulario individuale per l’organismo di controllo”) |
|
Numero di codice |
(G) |
(H) |
(I) |
(J) |
(K) = (J)/(G) |
(L) |
(M) = (L)/(H) |
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3. Attività di audit svolte dall’autorità competente sulle autorità di controllo (pertinente solo se l’autorità competente delega i compiti di controllo ad autorità di controllo)
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Numero di autorità di controllo alle quali l’autorità competente ha delegato i compiti di controllo |
Numero di audit svolti sulle autorità di controllo dall’autorità competente |
Copertura delle autorità di controllo sottoposte ad audit da parte dell’autorità competente durante l’anno di riferimento |
Eventuali osservazioni |
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(K) |
(L) |
(M) = (L)/(K) |
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Nel corso dell’anno di riferimento |
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Tabella 4
Formulario individuale per la supervisione dell’organismo di controllo
[Il formulario può essere completato dall’autorità competente per ogni organismo di controllo che è stato sottoposto a audit di supervisione durante l’anno di riferimento (facoltativo)]
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Numero di riferimento del formulario |
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da copiare nella tabella degli audit di supervisione — campo dati K |
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Autorità competente responsabile della supervisione |
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Relazione sull’audit di supervisione |
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Identificazione dell’organismo di controllo |
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SINTESI DELLE PRINCIPALI RISULTANZE DELL’AUDIT DI SUPERVISIONE |
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Inserire testo |
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Inserire testo+A1:C24 |
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Tabella 5
Azioni e misure intraprese dall’autorità competente durante l’anno di riferimento per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali da parte delle autorità di controllo/degli organismi di controllo
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Dati provenienti da |
Stato membro |
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Inserire testo" |
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1936 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill., originarie di Israele, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione e che rettifica quest'ultimo regolamento di esecuzione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
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(3) |
A seguito di una valutazione preliminare, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figurano la specie Ficus carica L. e il genere Persea Mill., sono state inserite nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. |
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(4) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco istituito dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
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(5) |
Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce le misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
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(6) |
Il 18 settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposto vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e di talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico. |
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(7) |
Il 26 novembre 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Ficus carica L. originarie di Israele (5). L'Autorità ha individuato Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis e Spodoptera frugiperda quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi. |
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(8) |
Il 1o settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, e di talee senza radici di piante da impianto, di Persea americana Mill. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico. |
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(9) |
Il 26 novembre 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Persea americana Mill. originarie di Israele (6). L'Autorità ha individuato Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis e Tetraleurodes perseae quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi. |
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(10) |
Sulla base di tali pareri, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati dovrebbero essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al fine di garantire che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile. Pertanto le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposto vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele, nonché le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto di Persea americana Mill., originarie di Israele, dovrebbero essere rimosse dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e le necessarie misure fitosanitarie per l'importazione dovrebbero essere aggiunte all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. |
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(11) |
In considerazione dell'elevato numero di organismi nocivi individuati per ciascuna delle piante specificate e delle incertezze rilevate dall'Autorità, si ritiene che la sola applicazione delle misure proposte da Israele nei fascicoli non possa ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate. Al fine di ridurre il rischio fitosanitario a un livello accettabile, e fatte salve le prescrizioni in materia di importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (7), tali piante dovrebbero essere coltivate in siti di produzione indenni da organismi nocivi soggetti a protezione fisica volta a impedire l'introduzione degli insetti nocivi specificati ed essere sottoposte a ispezione ufficiale per individuare tali organismi nocivi. Inoltre, relativamente alle talee senza radici di piante da impianto di Persea americana Mill. originarie di Israele per le quali il diametro massimo alla base del fusto non è specificato nel fascicolo, dovrebbe essere accettato un diametro massimo di 2 cm alla base dello stelo per tali piante presentate per l'importazione nell'Unione. Dovrebbe essere rafforzata anche l'ispezione delle partite delle piante specificate effettuata immediatamente prima dell'esportazione rispetto all'ispezione indicata nei fascicoli presentati da Israele. |
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(12) |
Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato [appartenente alla famiglia delle Scolytidae (non europei)], Hypothenemus leprieuri [appartenente alla famiglia delle Scolytidae (non europei)], Scirtothrips dorsalis e Spodoptera frugiperda figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans e Tetraleurodes perseae non sono ancora stati inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta che sia stata effettuata una valutazione dei rischi completa. Per questo motivo le suddette misure fitosanitarie sono necessarie anche in relazione a tali organismi nocivi fino a quando non sarà effettuata una valutazione dei rischi completa. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213. |
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(14) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 contiene vari errori nei riferimenti ad altre normative fitosanitarie dell'Unione. |
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(15) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. |
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(16) |
Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche e rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato e rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).
(5) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Ficus carica originarie di Israele, EFSA Journal 2021;19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353
(6) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piane di Persea americana originarie di Israele, EFSA Journal 2021;19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:
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1) |
la voce relativa a «Ficus carica L.» è sostituita dalla seguente: « Ficus carica L., escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele»; |
|
2) |
la voce relativa a «Persea Mill.» è sostituita dalla seguente: « Persea Mill., escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di Persea americana Mill., originarie di Israele». |
ALLEGATO II
PARTE A
La tabella che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è così modificata:
|
1) |
dopo la seconda voce relativa a piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini, è inserita la voce seguente:
|
|
2) |
dopo la voce relativa alle talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet, sono inserite le voci seguenti:
|
PARTE B
La tabella che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è così rettificata:
|
1) |
nelle due voci relative alle piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, nella quarta colonna «Misure», lettera b), punto i), il riferimento «regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione» è sostituito da «regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; |
|
2) |
nella voce relativa alle talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet, nella quarta colonna «Misure», lettera b), punto i), il riferimento «regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione» è sostituito da «regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione». |
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1937 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi e che stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, tra l'altro, di partite di determinate specie e categorie di animali acquatici da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o territorio o da una loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, da un loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di tali animali acquatici conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, tra l'altro, di specie e categorie degli animali acquatici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
|
(4) |
Per molti anni i molluschi e i crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi sono entrati nell'Unione da paesi terzi o territori, che figuravano nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), conformemente al capo IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (4), ora abrogata dal regolamento (UE) 2016/429, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 (5) della Commissione, ora abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 (6). L'importazione di tali animali acquatici non è stata associata a focolai delle malattie elencate per i molluschi o i crostacei e durante tale periodo è stata acquisita esperienza attraverso i controlli ufficiali effettuati su tali partite ai punti di entrata nell'Unione e, in alcuni casi, attraverso i controlli ufficiali effettuati dalla Commissione nel paese terzo o territorio interessato. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire un elenco di paesi terzi e territori da cui può essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, in base a qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali provenienti dal paese terzo o territorio interessato e dai risultati dei controlli ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione di tali animali. |
|
(6) |
È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'esperienza acquisita a seguito dei precedenti scambi di molluschi o crostacei delle specie elencate, garantendo in tal modo una transizione agevole dal precedente quadro legislativo, a norma della direttiva 2006/88/CE e del regolamento (CE) n. 1251/2008, al nuovo quadro legislativo, a norma del regolamento (UE) 2016/429. |
|
(7) |
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera t), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del nuovo elenco, stabilito dal presente regolamento, di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei delle specie elencate destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi. |
|
(8) |
L'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici, dovrebbe essere modificato per includere tale nuovo elenco e l'elenco esistente dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza. A fini di chiarezza, la versione in vigore dell'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere sostituita da una nuova versione. |
|
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
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(10) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
|
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2) |
l'allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(5) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
ALLEGATO
L'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XXI
ANIMALI ACQUATICI
PARTE 1
Sezione A
Elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera t), punto i)
|
Codice ISO e nome del paese terzo o territorio |
Codice della zona o del compartimento di cui alla parte 2 |
Specie e categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato |
Certificati sanitari |
Condizioni specifiche di cui alla parte 3 |
Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4 |
Termine finale |
Termine iniziale |
||
|
Pesci |
Molluschi |
Crostacei |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
AU Australia |
AU-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
BR Brasile |
BR-0 |
Specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA Canada |
CA-0 |
Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o considerate vettrici di tale malattia conformemente all'allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-1 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-2 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-3 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-4 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-5 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-6 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-7 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-8 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-9 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-10 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-11 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CA-12 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CG Congo |
CG-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
|
CH Svizzera |
CH-0 |
Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7 |
|
|
|
|
|||
|
CL Cile |
CL-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CN Cina |
CN-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
CO Colombia |
CO-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
GB Regno Unito |
GB-0 |
Tutte le specie elencate |
Tutte le specie elencate |
Tutte le specie elencate |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|||||
|
GG Guernsey |
GG-0 |
Tutte le specie elencate |
Tutte le specie elencate |
Tutte le specie elencate |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|||||
|
HK Hong Kong |
HK-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
ID Indonesia |
ID-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
IL Israele |
IL-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
IM Isola di Man |
IM-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
|
JE Jersey |
JE-0 |
Tutte le specie elencate |
Tutte le specie elencate |
Tutte le specie elencate |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|||||
|
JM Giamaica |
JM-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
JP Giappone |
JP-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
LK Sri Lanka |
LK-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
MK Macedonia del Nord |
MK-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
MY Malaysia |
MY-1 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
NZ Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
RU Russia |
RU-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
SG Singapore |
SG-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
TH Thailandia |
TH-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
TR Turchia |
TR-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
TW Taiwan |
TW-0 |
Tutte le specie elencate di Cyprinidae |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
|
US Stati Uniti (1) |
US-0 |
Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o considerate vettrici di tale malattia conformemente all'allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692 |
|
Tutte le specie elencate |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
US-1 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
|
US-2 |
|
Tutte le specie elencate |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
|
US-3 |
|
Tutte le specie elencate |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
|
US-4 |
|
Tutte le specie elencate |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
|
US-5 |
|
Tutte le specie elencate |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
|
ZA Sud Africa |
ZA-0 |
Tutte le specie elencate |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
SEZIONE B
Elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei delle specie elencate destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera t), punto ii)
|
Codice ISO e nome del paese terzo o territorio |
Codice della zona o del compartimento di cui alla parte 2 |
Certificati sanitari |
Condizioni specifiche di cui alla parte 3 |
Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4 |
Termine finale |
Termine iniziale |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
AU Australia |
AU-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
BZ Belize |
BZ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CA Canada |
CA-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CG Congo |
CG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CK Isole Cook |
CK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CN Cina |
CN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CM Camerun |
CM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CO Colombia |
CO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CR Costa Rica |
CR-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
CU Cuba |
CU-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
DJ Gibuti |
DJ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
DO Repubblica dominicana |
DO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
EC Ecuador |
EC-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
EG Egitto |
EG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
ET Etiopia |
ET-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FJ Figi |
FJ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FM Micronesia |
FM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
GB Regno Unito |
GB-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
GG Guernsey |
GG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
GH Ghana |
GH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
HK Hong Kong |
HK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
ID Indonesia |
ID-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
IL Israele |
IL-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
IN India |
IN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
IM Isola di Man |
IM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
JE Jersey |
JE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
JP Giappone |
JP-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
KE Kenya |
KE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
KI Kiribati |
KI-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
KN Saint Kitts e Nevis |
KN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
LK Sri Lanka |
LK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
MG Madagascar |
MG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
MH Isole Marshall |
MH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
MV Maldive |
MV-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
MW Malawi |
MW-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
MX Messico |
MX-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
MY Malaysia |
MY-1 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
NC Nuova Caledonia |
NC-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
NE Niger |
NE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
NG Nigeria |
NG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
NI Nicaragua |
NI-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
NR Nauru |
NR-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
NU Niue |
NU-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PA Panama |
PA-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PE Perù |
PE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PF Polinesia francese |
PF-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PG Papua Nuova Guinea |
PG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PH Filippine |
PH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PN Isole Pitcairn |
PN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PW Palau |
PW-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
PY Paraguay |
PY-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
SB Isole Salomone |
SB-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
SG Singapore |
SG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
SL Sierra Leone |
SL-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
SO Somalia |
SO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TG Togo |
TG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TH Thailandia |
TH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TK Tokelau |
TK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TO Tonga |
TO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TT Trinidad e Tobago |
TT-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TV Tuvalu |
TV-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TW Taiwan |
TW-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
TZ Tanzania |
TZ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
US Stati Uniti (2) |
US-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
VN Vietnam |
VN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
WF Wallis e Futuna |
WF-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
WS Samoa |
WS-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
ZA Sud Africa |
ZA-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
ZM Zambia |
ZM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
(1) Compresi Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.
(2) Compresi Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.
|
10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1938 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2021
che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare gli articoli 30 e 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi gli uccelli di cui all’allegato I, parte B (uccelli da compagnia), verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, incluse le norme relative ai controlli documentali e d’identità applicabili a tali movimenti a carattere non commerciale. |
|
(2) |
L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli uccelli da compagnia spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione. L’articolo 30 di tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, che deve contenere una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata che confermi che il movimento dell’uccello da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale (dichiarazione scritta). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire tale modello di documento di identificazione, che dovrebbe comprendere un certificato veterinario (certificato veterinario) e la dichiarazione scritta. |
|
(3) |
Le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (2), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il modello di documento di identificazione dovrebbe pertanto tenere conto delle norme stabilite in tale regolamento delegato. |
|
(4) |
Le attuali norme in materia di certificazione applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nella decisione 2007/25/CE della Commissione (3). Poiché le norme stabilite in tale decisione devono essere sostituite da quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 e nel presente regolamento, la decisione 2007/25/CE dovrebbe essere abrogata e ogni riferimento a tale decisione dovrebbe essere inteso come riferimento al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933. |
|
(5) |
Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l’introduzione di uccelli da compagnia nell’Unione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l’uso dei certificati veterinari e delle dichiarazioni conformi alle norme stabilite nella decisione 2007/25/CE per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. |
|
(6) |
Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce un modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013, da utilizzare per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, di tale regolamento (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.
Articolo 2
Modello di documento di identificazione
1. Il modello di documento di identificazione di cui all’articolo 1 è riportato nell’allegato e comprende:
|
a) |
il certificato veterinario di cui alla parte 1 dell’allegato; |
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b) |
la dichiarazione scritta che deve essere firmata dal proprietario o da una persona autorizzata di cui alla parte 2 dell’allegato. |
2. Il certificato veterinario di cui al paragrafo 1, lettera a), è conforme alle seguenti prescrizioni:
|
a) |
deve essere compilato conformemente alle note di cui alla parte II del certificato veterinario; |
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b) |
deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall’autorità competente di tale territorio o paese terzo conformemente alle prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 3 dell’allegato. |
3. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1, lettera b), è compilata dal proprietario o dalla persona autorizzata conformemente alle prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 4 dell’allegato.
Articolo 3
Abrogazione
La decisione 2007/25/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.
Articolo 4
Misure transitorie
Gli Stati membri continuano ad autorizzare, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2022, i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 conformemente al modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2007/25/CE e alla dichiarazione di cui all’allegato III della medesima decisione.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 10 novembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).
(3) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).
ALLEGATO
Modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
PARTE 1
Modello di certificato veterinario per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
PARTE 2
Modello di dichiarazione scritta di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013
Dichiarazione
Il sottoscritto
Nome e cognome: …
Indirizzo: …
Numero di telefono: …
(inserire i dati relativi al proprietario (1) o alla persona autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale (1) (2) ]
dichiara che:
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1. |
gli uccelli accompagnano il sottoscritto e sono «animali da compagnia» quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a un movimento a carattere non commerciale e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario; |
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2. |
gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento a carattere non commerciale; |
|
3. |
durante il periodo tra l’ispezione clinica precedente il movimento da parte di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato e l’effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati e non entreranno in contatto con altri volatili; |
|
4. |
|
La presente dichiarazione scritta è valida per 10 giorni a decorrere dalla data della firma del certificato veterinario da parte del veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di origine. In caso di trasporto via mare il periodo di validità è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.
PARTE 3
Prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 1
Al rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 1 del presente allegato si applicano le seguenti prescrizioni:
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a) |
se il certificato veterinario prevede la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti sono barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato, oppure soppresse del tutto dal certificato veterinario; |
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b) |
l’originale di ciascun certificato veterinario è costituito da un solo foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che tutti i fogli facciano parte di un certificato veterinario unico e indivisibile; |
|
c) |
il certificato veterinario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di ingresso nell’Unione e in inglese ed è compilato in stampatello; |
|
d) |
se al certificato veterinario sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, anche questi sono considerati parte integrante del certificato veterinario originale e a tal fine su ogni pagina vengono apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato; |
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e) |
se il certificato veterinario, compresi gli eventuali fogli supplementari o documenti giustificativi di cui alla lettera d), comprende più pagine, ogni pagina viene numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e reca in alto il numero di riferimento del certificato veterinario attribuito dall’autorità competente; |
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f) |
l’originale del certificato veterinario viene rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o, in alternativa, da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantisce l’applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli di cui agli articoli da 86 a 89 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le firme apposte sul certificato veterinario sono di colore diverso da quello utilizzato per il testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana; |
|
g) |
il numero di riferimento del certificato veterinario di cui alle caselle I.2. e II.a. del certificato veterinario è attribuito dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. |
PARTE 4
Prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 2
La dichiarazione scritta è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di ingresso nell’Unione e in inglese ed è compilata in stampatello.
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Inserire le informazioni in stampatello.
(3) Inserire il nome, il numero di riconoscimento e i dati di contatto dello stabilimento di quarantena.
(4) È necessario fornire documenti giustificativi al veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo.
(1) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
DECISIONI
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/56 |
DECISIONE (UE) 2021/1939 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
relativa alla posizione da adottarea nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra («accordo»), è stato firmato dall’Unione il 26 giugno 2012 a norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio (1) per quanto riguarda la Colombia e il Perù e l’11 novembre 2016 a norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio (2) per quanto riguarda l’Ecuador. L’accordo, a norma dell’articolo 330, paragrafo 3, è stato applicato in via provvisoria dal 1o marzo 2013 tra l’Unione e il Perù, dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e la Colombia e dal 1o gennaio 2017 tra l’Unione e l’Ecuador. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell’accordo, il comitato per il commercio può modificare le regole di origine specifiche stabilite nell’allegato II dell’accordo (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa). |
|
(3) |
Il comitato per il commercio è tenuto ad adottare, mediante procedura scritta che si prevede avere luogo entro la fine del 2021, una decisione di modifica dell’appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), dell’appendice 2 A (Addendum all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e dell’appendice 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell’Unione europea concernente l’articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell’Ecuador e del Perù) dell’allegato II, che sono basate sul sistema armonizzato (SA) 2007. Le regole di origine specifiche per prodotto contenute in tali appendici devono essere allineate alle regole di origine specifiche per prodotto previste dall’SA aggiornato applicabile dal 2017. Tale allineamento dovrebbe comprendere le modifiche introdotte dall’SA 2012 e dall’SA 2017 alle regole specifiche per prodotto delle appendici 2, 2 A e 5. Considerato il numero di modifiche da apportare alle appendici, per motivi di chiarezza tali appendici devono essere sostituite integralmente. |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato per il commercio in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II dell’accordo, poiché la decisione del comitato per il commercio avrà effetti giuridici nell’Unione. |
|
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra («accordo») in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (3).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(1) Decisione del Consiglio 2012/735/UE, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell’11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di adesione all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).
(3) Cfr. documento ST 11373/21.
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/58 |
DECISIONE (UE) 2021/1940 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordotra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione») è entrato in vigore il 1o luglio 2020, parallelamente all’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2) («accordo di riammissione»). |
|
(2) |
Scopo dell’accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’accordo di facilitazione contribuisce a promuovere i contatti diretti tra le persone e la condivisione di valori, compreso il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione, ciascuna parte può sospenderlo in tutto o in parte. La decisione di sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo di facilitazione ne informa immediatamente l’altra parte. |
|
(4) |
In risposta alla continua e brutale repressione di tutti i settori della società in Bielorussia e, in particolare, al dirottamento di un volo passeggeri il 23 maggio 2021, l’Unione ha vietato ai vettori bielorussi di sorvolare il suo spazio aereo e di accedere ai suoi aeroporti, e ha introdotto il quarto pacchetto di sanzioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi,nonché sanzioni economiche mirate, mediante il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3) e la decisione 2012/642/PESC del Consiglio (4). |
|
(5) |
In risposta a tali misure restrittive, il 28 giugno 2021 la Bielorussia ha reagito annunciando la sospensione della sua partecipazione al partenariato orientale e la sospensione dell’accordo di riammissione. L’8 settembre 2021 è stato inoltre presentato al parlamento bielorusso un progetto di legge sulla sospensione dell’accordo di riammissione. |
|
(6) |
Al contempo la Lituania e, più di recente, la Polonia e la Lettonia hanno registrato un aumento senza precedenti dei flussi migratori irregolari dalla Bielorussia. Tale improvviso aumento suggerisce che il regime bielorusso stia incoraggiando la migrazione irregolare a fini politici, specialmente a scopo di ritorsione nei confronti di Lituania, Polonia e Lettonia per la posizione che hanno assunto nei confronti della Bielorussia. |
|
(7) |
Le azioni intraprese dalla Bielorussia violano i principi fondamentali in base ai quali è stato concluso l’accordo di facilitazione e sono contrarie agli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, tali azioni non dimostrano rispetto per i diritti umani e i principi democratici e provocano la migrazione irregolare dal territorio bielorusso verso il territorio dell’Unione. |
|
(8) |
È opportuno pertanto sospendere l’applicazione di talune disposizioni dell’accordo di facilitazione per quanto riguarda il rilascio di visti per soggiorni di breve durata ad alcune categorie di richiedenti, vale a dire ai membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, ai membri dei governi e parlamenti nazionali e regionali della Bielorussia, ai membri della Corte costituzionale della Bielorussia e della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni. |
|
(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(10) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È sospesa l’applicazione delle seguenti disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sulla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione»):
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a) |
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, compresi i relativi membri permanenti, i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri; |
|
b) |
l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni e i richiedenti il visto che sono membri permanenti di una delegazione ufficiale bielorussa i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri; |
|
c) |
l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio degli Stati membri; |
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d) |
l’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia e i richiedenti il visto che sono membri di una delegazione ufficiale bielorussa, compresi i membri permanenti di tale delegazione, i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri. |
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione entro 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(1) GU L 180 del 9.6.2020, pag. 3.
(2) GU L 181 del 9.6.2020, pag. 3.
(3) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(4) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(5) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
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10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/61 |
DECISIONE (UE) 2021/1941 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione doveva presentare entro il 15 ottobre 2021 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2023, l’importo annuo del contributo per il 2022, l’importo della prima quota del contributo per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. |
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(5) |
La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio (4) fissa il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. |
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(6) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR. Esso è ripartito in 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2022 è fissato a 2 800 000 000 EUR. Esso è ripartito in 2 500 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2022, conformemente all’allegato.
Articolo 4
Un importo di 43 000 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell’8° e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2022 di cui all’articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa e non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2024 è fissata a 1 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(4) Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13).
ALLEGATO
Prima quota dei contributi al FES per il 2022 (EUR)
|
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11o FES % |
Prima quota 2022 (in EUR) |
Totale |
|
|
BEI 11oFES |
Commissione 11o FES |
|||
|
BELGIO |
3,24927 |
3 249 270,00 |
35 741 970,00 |
38 991 240,00 |
|
BULGARIA |
0,21853 |
218 530,00 |
2 403 830,00 |
2 622 360,00 |
|
CECHIA |
0,79745 |
797 450,00 |
8 771 950,00 |
9 569 400,00 |
|
DANIMARCA |
1,98045 |
1 980 450,00 |
21 784 950,00 |
23 765 400,00 |
|
GERMANIA |
20,57980 |
20 579 800,00 |
226 377 800,00 |
246 957 600,00 |
|
ESTONIA |
0,08635 |
86 350,00 |
949 850,00 |
1 036 200,00 |
|
IRLANDA |
0,94006 |
940 060,00 |
10 340 660,00 |
11 280 720,00 |
|
GRECIA |
1,50735 |
1 507 350,00 |
16 580 850,00 |
18 088 200,00 |
|
SPAGNA |
7,93248 |
7 932 480,00 |
87 257 280,00 |
95 189 760,00 |
|
FRANCIA |
17,81269 |
17 812 690,00 |
195 939 590,00 |
213 752 280,00 |
|
CROAZIA |
0,22518 |
225 180,00 |
2 476 980,00 |
2 702 160,00 |
|
ITALIA |
12,53009 |
12 530 090,00 |
137 830 990,00 |
150 361 080,00 |
|
CIPRO |
0,11162 |
111 620,00 |
1 227 820,00 |
1 339 440,00 |
|
LETTONIA |
0,11612 |
116 120,00 |
1 277 320,00 |
1 393 440,00 |
|
LITUANIA |
0,18077 |
180 770,00 |
1 988 470,00 |
2 169 240,00 |
|
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
255 090,00 |
2 805 990,00 |
3 061 080,00 |
|
UNGHERIA |
0,61456 |
614 560,00 |
6 760 160,00 |
7 374 720,00 |
|
MALTA |
0,03801 |
38 010,00 |
418 110,00 |
456 120,00 |
|
PAESI BASSI |
4,77678 |
4 776 780,00 |
52 544 580,00 |
57 321 360,00 |
|
AUSTRIA |
2,39757 |
2 397 570,00 |
26 373 270,00 |
28 770 840,00 |
|
POLONIA |
2,00734 |
2 007 340,00 |
22 080 740,00 |
24 088 080,00 |
|
PORTOGALLO |
1,19679 |
1 196 790,00 |
13 164 690,00 |
14 361 480,00 |
|
ROMANIA |
0,71815 |
718 150,00 |
7 899 650,00 |
8 617 800,00 |
|
SLOVENIA |
0,22452 |
224 520,00 |
2 469 720,00 |
2 694 240,00 |
|
SLOVACCHIA |
0,37616 |
376 160,00 |
4 137 760,00 |
4 513 920,00 |
|
FINLANDIA |
1,50909 |
1 509 090,00 |
16 599 990,00 |
18 109 080,00 |
|
SVEZIA |
2,93911 |
2 939 110,00 |
32 330 210,00 |
35 269 320,00 |
|
REGNO UNITO |
14,67862 |
14 678 620,00 |
161 464 820,00 |
176 143 440,00 |
|
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
100 000 000,00 |
1 100 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
|
10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/64 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1942 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
|
(2) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio la voce relativa a una persona inserita in elenco dovrebbe essere soppressa. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati in conformità dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
ALLEGATO
Gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono così modificati:
|
1) |
Nell’allegato II (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 8, paragrafo 2), sezione A (Persone), la voce 7 (relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è soppressa; |
|
2) |
Nell’allegato IV (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 9, paragrafo 2), sezione A (Persone), la voce 7 (relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è soppressa. |