ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 391

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
5 novembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2021/1920 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra

1

 

*

Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1921 della Commissione, del 4 novembre 2021, recante rettifica della versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ( 1 )

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 della Commissione, del 4 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

43

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1923 del Consiglio, del 4 novembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 391/1


DECISIONE (UE) 2021/1920 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato del Qatar relativi ad un accordo sul trasporto aereo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo sul trasporto aereo tra e l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra («accordo») il 4 marzo 2019.

(2)

La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.

(3)

È opportuno firmare e applicare l’accordo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell’Unione dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, è autorizzata, con riserva della conclusione dell’accordo stesso (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo è applicato dall’Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 29, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do Céu ANTUNES


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.


5.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 391/3


Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra

INDICE

ARTICOLO 1:

Definizioni

TITOLO I:

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 2:

Concessione di diritti

ARTICOLO 3:

Autorizzazioni di esercizio

ARTICOLO 4:

Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni

ARTICOLO 5:

Liberalizzazione della proprietà e del controllo

ARTICOLO 6:

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

ARTICOLO 7:

Equa concorrenza

ARTICOLO 8:

Opportunità commerciali

ARTICOLO 9:

Dazi doganali

ARTICOLO 10:

Oneri d'uso

ARTICOLO 11:

Tariffe passeggeri e tariffe merci

ARTICOLO 12:

Statistiche

TITOLO II:

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 13:

Sicurezza aerea (safety)

ARTICOLO 14:

Sicurezza dell'aviazione (security)

ARTICOLO 15:

Gestione del traffico aereo

ARTICOLO 16:

Ambiente

ARTICOLO 17:

Responsabilità dei vettori aerei

ARTICOLO 18:

Protezione dei consumatori

ARTICOLO 19:

Sistemi telematici di prenotazione

ARTICOLO 20:

Aspetti sociali

TITOLO III:

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

ARTICOLO 21:

Interpretazione e attuazione

ARTICOLO 22:

Comitato misto

ARTICOLO 23:

Composizione delle controversie e arbitrato

ARTICOLO 24:

Relazioni con altri accordi

ARTICOLO 25:

Modifiche

ARTICOLO 26:

Adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea

ARTICOLO 27:

Denuncia

ARTICOLO 28:

Registrazione dell'accordo

ARTICOLO 29:

Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e depositario

ARTICOLO 30:

Testi autenticati

ALLEGATO 1:

Disposizioni transitorie

ALLEGATO 2:

Applicabilità geografica dei diritti di traffico di quinta libertà ai servizi «all-cargo»

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati collettivamente «Stati membri dell'UE», o singolarmente «Stato membro dell'UE», e

l'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,

da una parte, e

LO STATO DEL QATAR, di seguito denominato «Qatar»,

dell'altra parte,

di seguito denominate congiuntamente le «Parti»,

Gli Stati membri dell'UE e il Qatar, in quanto parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, unitamente all'Unione;

DESIDERANDO sostenere i rispettivi interessi nell'ambito del trasporto aereo come mezzo per contribuire a rafforzare le relazioni politiche ed economiche tra le parti;

RICONOSCENDO l'importanza di una connettività efficiente del trasporto aereo per promuovere gli scambi commerciali, il turismo, gli investimenti e lo sviluppo economico e sociale;

DESIDERANDO migliorare i servizi aerei e promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla non discriminazione e su eque e pari opportunità di concorrenza tra i vettori aerei;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e security nel trasporto aereo e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;

PRENDENDO ATTO della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

DETERMINATI a massimizzare i potenziali benefici della cooperazione regolamentare;

RICONOSCENDO i notevoli vantaggi potenziali che possono derivare da servizi aerei competitivi e trasporti aerei sostenibili;

DESIDERANDO promuovere la concorrenza equa, consapevoli del fatto che alcune sovvenzioni possono influire negativamente sulla concorrenza e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo e riconoscendo che l'assenza di pari condizioni di concorrenza per i vettori aerei può impedire la realizzazione dei benefici potenziali;

INTENZIONATI a sviluppare ulteriormente il quadro degli accordi e delle intese esistenti tra loro allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e massimizzare i vantaggi per i passeggeri, gli speditori, i vettori aerei, gli aeroporti e i loro addetti, le comunità ed altri soggetti che ne beneficiano indirettamente;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

AFFERMANDO la necessità di intervenire con urgenza per affrontare i cambiamenti climatici e per proseguire la cooperazione al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione, in linea con i rispettivi obblighi internazionali in materia, compresi quelli previsti dagli strumenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

AFFERMANDO l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori e di cooperare per conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori;

RICONOSCENDO che l'aumento delle opportunità commerciali non è inteso a compromettere le loro norme in materia di lavoro e riaffermando l'importanza di prendere in considerazione gli effetti del presente accordo sul lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative e i vantaggi che si possono ottenere combinando i significativi benefici economici derivanti da mercati aperti e competitivi con elevati standard in materia di lavoro;

OSSERVANDO l'interesse ad individuare modalità per migliorare l'accesso al capitale per il settore del trasporto aereo al fine di svilupparlo ulteriormente;

DESIDERANDO concludere un accordo sul trasporto aereo che integri la convenzione sull'aviazione civile internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo diversamente disposto, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«accordo», il presente accordo, i suoi allegati, e le loro eventuali modifiche;

2)

«trasporto aereo», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, che include i servizi di linea e non di linea;

3)

«determinazione della nazionalità», la constatazione che un vettore aereo intenzionato a operare servizi aerei ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il centro di attività principale;

4)

«autorità competenti» gli organismi governativi o gli enti pubblici incaricati dello svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;

5)

«sistema telematico di prenotazione» o «CRS», un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro, orari, disponibilità di posti e tariffe di più vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a disposizione degli abbonati. Esso comprende i «sistemi di distribuzione globale» (GDS), nella misura in cui essi contengono servizi di trasporto aereo;

6)

«convenzione», la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:

a)

ogni modifica pertinente per la questione di cui trattasi, che sia entrata in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a) della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dal Qatar sia dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'UE; e

b)

ogni allegato o sua modifica pertinente per la questione di cui trattasi, adottati a norma dell'articolo 90 della convenzione stessa, a condizione che detto allegato o detta modifica abbia efficacia contemporaneamente per il Qatar e per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'UE;

7)

«discriminazione», differenziazione di qualsiasi tipo senza giustificazione oggettiva;

8)

«Trattati UE» il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

9)

«tariffe passeggeri», il prezzo che i passeggeri devono corrispondere ai vettori aerei, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

10)

«determinazione dell'idoneità», la constatazione che un vettore aereo intenzionato a operare servizi aerei nell'ambito del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti che disciplinano la fornitura di tali servizi;

11)

«costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative;

12)

«trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;

13)

«centro di attività principale», la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo del vettore aereo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità;

14)

«tariffe merci», il prezzo da pagare per il trasporto aereo di merci (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

15)

«autoassistenza a terra», situazione nella quale un utente aeroportuale fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza a terra e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. Ai fini della presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti aeroportuali nei casi in cui:

a)

uno detiene una partecipazione di maggioranza nell'altro; oppure

b)

un unico soggetto detiene la maggioranza in ciascuno degli altri;

16)

«grave turbamento dell'economia »: una crisi eccezionale, temporanea (a breve o lungo termine) e significativa che colpisce l'intera economia di uno Stato membro dell'UE o del Qatar, non soltanto una regione o un settore economico specifici;

17)

«scalo per scopi non commerciali», l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo;

18)

«sovvenzione», qualsiasi contributo finanziario concesso dalla pubblica amministrazione o da qualsiasi altro organismo pubblico a qualsiasi livello, compresi:

a)

il trasferimento diretto di fondi e il potenziale trasferimento diretto di fondi o passività;

b)

la rinuncia a entrate altrimenti dovute o la loro mancata riscossione;

c)

la fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero l'acquisto di beni e servizi; oppure

d)

i versamenti a un meccanismo di finanziamento oppure l'incarico o l'ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) che di norma spetterebbero alla pubblica amministrazione o ad altro organismo pubblico, senza che la prassi seguita differisca in sostanza dalle prassi abituali delle pubbliche amministrazioni,

che è limitata, di diritto o di fatto, a determinati vettori aerei e conferiscono un vantaggio a uno o più vettori aerei. Si presume che un intervento finanziario effettuato da una pubblica amministrazione o da un altro organismo pubblico non arrechi alcun vantaggio se un operatore privato, guidato da considerazioni commerciali, avrebbe effettuato lo stesso intervento finanziario;

19)

«territorio» per il Qatar, il termine ha il significato attribuitogli all'articolo 2 della convenzione; per l'Unione europea e i suoi Stati membri il termine significa il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale degli Stati membri dell'UE ai quali si applicano i trattati dell'UE, conformemente alle condizioni stabilite da tali trattati, e lo spazio aereo sovrastante detti Stati;

20)

«onere d'uso», un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connessi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 2

Concessione di diritti

1.   Ciascuna parte autorizza i vettori aerei dell'altra parte ad operare sulle rotte specificate di seguito:

a)

per i vettori aerei del Qatar:

qualsiasi punto nel Qatar - qualsiasi punto intermedio - qualsiasi punto nell'Unione - qualsiasi punto situato oltre;

b)

per i vettori aerei dell'Unione:

qualsiasi punto nell'Unione - qualsiasi punto intermedio - qualsiasi punto nel Qatar - qualsiasi punto situato oltre.

Ai fini dell'applicazione della suddetta programmazione delle rotte:

«qualsiasi punto», significa uno o più punti;

«qualsiasi punto nell'Unione » significa uno o più punti all'interno dello stesso Stato membro dell'UE o in diversi Stati membri dell'UE, separatamente o congiuntamente, in qualsiasi ordine.

2.   Ciascuna parte concede all'altra parte i diritti di seguito specificati, consentendo ai vettori aerei dell'altra parte di effettuare attività di trasporto aereo internazionale su base non discriminatoria:

a)

il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;

b)

il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali;

c)

il diritto di svolgere attività di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri, servizi combinati e servizi «all-cargo»:

i)

per i vettori aerei del Qatar il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra qualsiasi punto nel Qatar e qualsiasi punto nell'Unione con:

A)

diritti di traffico di terza e quarta libertà senza limitazioni di rotta, di capacità e/o di frequenze; e

B)

diritti di traffico di quinta libertà per i servizi «all-cargo» tra l'Unione e i punti situati oltre figuranti all'allegato 2, sezione 1, a condizione che l'esercizio dei diritti di traffico di quinta libertà non superi le sette frequenze settimanali per Stato membro dell'UE;

ii)

per i vettori aerei dell'Unione il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra qualsiasi punto nell'Unione e qualsiasi punto nel Qatar con:

A)

diritti di traffico di terza e quarta libertà senza limitazioni di rotta, di capacità e/o di frequenze; e

B)

diritti di traffico di quinta libertà per i servizi «all-cargo» tra il Qatar e i punti situati oltre figuranti all'allegato 2, sezione 2, a condizione che l'esercizio dei diritti di traffico di quinta libertà non superi le sette frequenze settimanali per Stato membro dell'UE.

All'esercizio di tali diritti di traffico si applicano le disposizioni dell'allegato 1 del presente accordo.

Si precisa che, per quegli Stati membri dell'UE che, nei loro accordi e nelle loro intese bilaterali vigenti con il Qatar in materia di servizi aerei, hanno sette o meno frequenze settimanali con diritti di traffico di quinta libertà per i servizi «all-cargo», il numero totale di frequenze settimanali a disposizione dei vettori di entrambe le parti alla fine del periodo transitorio sarà pari a sette;

d)

gli altri diritti specificati nel presente accordo.

3.   I vettori aerei di entrambe le parti possono, a loro discrezione, su uno o su tutti i collegamenti delle rotte specificate al paragrafo 1:

a)

operare voli in una sola o in entrambe le direzioni;

b)

combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;

c)

raggiungere punti intermedi, punti situati oltre e punti all'interno dei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine secondo il paragrafo 2;

d)

omettere scali in qualsiasi punto;

e)

trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto (sostituzione dell'aeromobile);

f)

effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti;

g)

fare transitare traffico attraverso il territorio dell'altra parte;

h)

combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine; e

i)

raggiungere più di un punto nello stesso Stato membro dell'UE o nel Qatar con lo stesso servizio (coterminalizzazione).

La flessibilità operativa prevista dal presente paragrafo, lettere da a) a i), può essere esercitata senza limiti di direzione o geografici e senza perdita di qualsivoglia diritto di effettuare trasporto concesso dal presente accordo, a condizione che:

i servizi dei vettori aerei del Qatar colleghino un punto in Qatar;

i servizi dei vettori aerei dell'Unione colleghino un punto all'interno dell'Unione.

4.   Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo dell'altra parte la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale da esso offerto in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, la definizione delle rotte, l'origine o la destinazione del traffico, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usati dai vettori aerei dell'altra parte, tranne per ragioni doganali, tecniche, operative, di gestione sicura del traffico aereo, ambientali o legate alla tutela della salute o altrimenti contemplate dal presente accordo.

5.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire ai vettori aerei:

a)

del Qatar il diritto di imbarcare, in qualsiasi Stato membro dell'UE, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto dello stesso Stato membro;

b)

dell'Unione il diritto di imbarcare, nel Qatar, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del Qatar.

Articolo 3

Autorizzazioni di esercizio

1.   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti dell'altra parte rilasciano le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

per un vettore aereo del Qatar:

i)

il vettore aereo abbia il suo centro di attività principale nel Qatar e sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione vigente del Qatar;

ii)

il Qatar eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; e

iii)

il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Qatar e/o a suoi cittadini e sia da questi effettivamente controllato;

b)

per un vettore aereo dell'Unione:

i)

il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dell'Unione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione vigente dell'Unione;

ii)

lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolatorio effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e

iii)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a uno o più Stati membri dell'UEo dell'Associazione di libero scambio e/o a cittadini di questi Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

c)

gli articoli 13 e 14 siano rispettati; e

d)

il vettore aereo soddisfi le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.

2.   Al momento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici ciascuna parte tratta tutti i vettori aerei dell'altra parte in modo non discriminatorio.

3.   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, l'altra parte riconosce le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità e/o della cittadinanza adottate dalla prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2,. Si precisa che il presente paragrafo non riguarda il riconoscimento di decisioni relative ai certificati di sicurezza o alle licenze, alle disposizioni riguardanti la sicurezza dell'aviazione o alla copertura assicurativa.

Articolo 4

Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni

1.   Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o altrimenti rifiutare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare l'attività di un vettore aereo dell'altra parte qualora:

a)

per un vettore aereo del Qatar:

i)

il vettore aereo non abbia il proprio centro di attività principale nel Qatar o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione vigente del Qatar;

ii)

il Qatar non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; oppure

iii)

il vettore non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Qatar e/o a suoi cittadini o non sia da questi effettivamente controllato;

b)

per un vettore aereo dell'Unione:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dell'Unione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità alla legislazione vigente dell'Unione;

ii)

lo Stato membro UE responsabile del rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente identificata; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a uno o più Stati membri dell'UEo dell'Associazione di libero scambio o a cittadini di questi Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;

c)

il vettore aereo non abbia rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 e/o le disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.

2.   Se una parte ha fondati motivi di ritenere che un vettore aereo dell'altra parte si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, tale parte può chiedere che si svolgano consultazioni con l'altra parte.

3.   Tali consultazioni hanno inizio il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni o altro termine concordato dalla data di inizio delle consultazioni o la mancata adozione delle misure correttive concordate rappresentano, per la parte che ha chiesto le consultazioni, motivo per l'adozione di misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte al fine di garantire il rispetto del presente articolo.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), una parte può intervenire immediatamente o urgentemente in caso di emergenza o per impedire ulteriori casi di inosservanza. Si precisa che, affinché si possa parlare di ulteriori casi di inosservanza, è necessario che la questione dell'inosservanza sia già stata sollevata tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 5

Liberalizzazione della proprietà e del controllo

Le parti riconoscono i potenziali benefici della progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Le parti convengono di esaminare in seno al comitato misto, in una fase opportuna, la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei vettori aerei. A seguito di tale esame, il comitato misto può raccomandare modifiche del in conformità dell'articolo 25.

Articolo 6

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1.   All'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte, i vettori aerei dell'altra parte rispettano le disposizioni legislative e regolamentari di tale parte relative all'ingresso e alle operazioni in tale territorio nonché all'uscita dallo stesso degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale.

2.   All'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte, i passeggeri, gli equipaggi, i bagagli, le merci e/o la posta dei vettori dell'altra parte, o chiunque agisca per loro conto, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari della prima parte relative all'entrata e alle operazioni nel suo territorio o all'uscita dallo stesso di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e/o posta imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle questioni doganali e alle misure di quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali).

3.   Ciascuna parte, nel suo territorio, consente ai vettori aerei dell'altra parte di adottare misure volte a garantire che siano trasportate solo le persone in possesso dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso o per il transito nel territorio dell'altra parte.

Articolo 7

Equa concorrenza

1.   Le parti convengono che i loro vettori aerei godono di eque e pari opportunità di competere nella fornitura di servizi di trasporto aereo.

2.   Le parti:

a)

vietano e, se del caso, eliminano all'interno della loro giurisdizione, utilizzando le rispettive procedure e i propri processi interni, qualsiasi forma di discriminazione o pratica sleale che possa pregiudicare le pari ed eque opportunità dei vettori aerei dell'altra parte di competere nella fornitura di servizi di trasporto aereo;

b)

non autorizzano né concedono ai vettori aerei sovvenzioni che pregiudichino le eque e pari opportunità dei vettori aerei dell'altra parte di competere nella fornitura di servizi di trasporto aereo.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), è possibile concedere:

a)

sostegno a vettori aerei insolventi o in difficoltà, a condizione che:

i)

tale sostegno sia subordinato a un piano di ristrutturazione credibile, basato su ipotesi realistiche, al fine di garantire il ritorno alla redditività a lungo termine del vettore aereo insolvente o in difficoltà entro un periodo di tempo ragionevole; e

ii)

il vettore aereo in questione o i suoi investitori o azionisti contribuiscano in misura significativa ai costi della ristrutturazione;

b)

un sostegno temporaneo alla liquidità a un vettore aereo in difficoltà, sotto forma di prestiti o garanzie sui prestiti, limitato all'importo necessario per mantenere l'operatività del vettore aereo in questione per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;

c)

purché siano limitate agli importi minimi necessari per conseguire il loro obiettivo e purché gli effetti sulla prestazione di servizi di trasporto aereo siano ridotti al minimo:

i)

sovvenzioni destinate a ovviare ai danni causati da calamità naturali;

ii)

nel caso del Qatar, sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia; e, nel caso dell'UE e dei suoi Stati membri, sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno o più Stati membri dell'UE;

d)

sovvenzioni ai vettori aerei incaricati dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, necessari per soddisfare le esigenze essenziali di trasporto della popolazione che non possono essere soddisfatte dalle sole forze di mercato, a condizione che tali sovvenzioni siano limitate a una remunerazione ragionevole della prestazione dei servizi aerei in questione.

4.   Le parti provvedono affinché i propri vettori aerei che forniscono servizi di trasporto aereo a norma pubblichino, con cadenza almeno annuale, una relazione finanziaria e un rendiconto finanziario di accompagnamento sottoposti a audit esterno conformemente ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale e alle norme internazionali in materia di comunicazione finanziaria e informativa societaria, quali gli International Financial Reporting Standards. Le parti provvedono inoltre affinché le eventuali sovvenzioni erogate da una parte siano identificate separatamente nella relazione finanziaria.

5.   Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce a quest'ultima entro 30 giorni, salvo diversa decisione delle parti, le relazioni finanziarie e qualsiasi altra informazione ragionevolmente disponibile, anche in merito alle questioni di cui al paragrafo 4, che può essere ragionevolmente richiesta dall'altra parte per verificare che le disposizioni del presente articolo siano rispettate. Se tali informazioni sono sensibili dal punto di vista commerciale, la parte richiedente le tratta in modo riservato.

6.   Ciascuna parte, avvalendosi delle proprie procedure e dei rispettivi processi interni, attua e applica misure che vietano e impediscono in modo effettivo ai loro vettori aerei di:

a)

attuare pratiche concordate derivanti da un accordo o da una decisione espliciti o impliciti tra concorrenti, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza. Questo divieto può essere dichiarato inapplicabile quando tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscono a migliorare la produzione o l'erogazione dei servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando ai consumatori una congrua parte del vantaggio che ne deriva ed evitando di:

i)

imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; o,

ii)

are a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi;

b)

abusare di una posizione dominante in modo da poter compromettere i servizi di trasporto aereo da/verso tale parte, e

c)

realizzare concentrazioni tra vettori aerei che ostacolino in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

7.   Se una parte ritiene che le eque e pari opportunità di concorrenza dei propri vettori aerei siano pregiudicate:

a)

da discriminazioni o pratiche sleali vietate a norma del paragrafo 2, lettera a);

b)

da una sovvenzione vietata a norma del paragrafo 2, lettera b), diversa da quelle di cui al paragrafo 3;

c)

dal mancato rispetto degli obblighi di trasparenza di cui ai paragrafi 4 e 5; oppure

d)

dal mancato rispetto, ad opera dell'altra parte, degli obblighi di cui al paragrafo 6

essa («la parte che agisce») può procedere conformemente ai paragrafi da 8 a 10.

8.   La parte che agisce presenta per iscritto all'altra parte una richiesta di consultazioni, accompagnata da una relazione scritta contenente le proprie osservazioni ed elementi di prova concreti. Le consultazioni hanno inizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti. Le consultazioni possono essere richieste tramite il comitato misto.

9.   Se la parte che agisce e l'altra parte non giungono a un accordo sulla questione entro 60 giorni dall'avvio delle consultazioni, o entro un termine diverso convenuto dalle parti o dal comitato misto, la parte che agisce può adottare misure nei confronti dei vettori aerei che hanno adottato il comportamento contestato o che hanno tratto beneficio dalle discriminazioni, dalle pratiche sleali o delle sovvenzioni in questione. La parte che agisce comunica per iscritto all'altra parte le misure da adottare almeno 15 giorni prima dell'attuazione di tali misure.

10.   Le misure adottate a norma del paragrafo 9 sono appropriate, proporzionate e di portata e durata limitate allo stretto necessario, al fine di attenuare il pregiudizio nei confronti dei vettori della parte che agisce e di eliminare il vantaggio indebito tratto dai vettori nei cui confronti si applicano dette misure.

11.   Le azioni e le misure adottate a norma del paragrafo 9 non pregiudicano il diritto di ciascuna parte di ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23.

12.   Qualora le questioni di cui al presente articolo siano oggetto del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23, i termini indicati nell'articolo 23, paragrafi 10, 11 e 12 di detto articolo sono dimezzati.

13.   Nessuna disposizione compromette, limita o pregiudica in alcun modo l'autorità o i poteri delle autorità competenti in materia di concorrenza delle parti o dei tribunali che riesaminano le decisioni prese da tali autorità. Le azioni intraprese da una parte a norma del paragrafo 9 non pregiudicano eventuali azioni e misure adottate da dette autorità e tribunali, comprese quelle della parte che agisce. Le decisioni dei tribunali che riesaminano le azioni e le misure di tali autorità competenti sono escluse dal meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23.

Articolo 8

Opportunità commerciali

1.   Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte di operatori commerciali pregiudicano il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano pertanto ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte degli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli possono intralciare lo svolgimento di operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza.

2.   Il comitato misto di cui all'articolo 22 definisce un processo di cooperazione riguardante l'esercizio di attività economiche e le opportunità commerciali. A norma dell'articolo 22 una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.

3.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire liberamente uffici e infrastrutture sul territorio dell'altra parte ai fini dell'erogazione, della promozione e della vendita di servizi di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propri e/o di qualsiasi altro vettore aereo.

4.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario ai fini dell'erogazione dei servizi di trasporto aereo. Entrambe le parti agevolano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità del presente paragrafo, incluso il personale che espleta mansioni temporanee per un periodo non superiore a novanta (90) giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore. I vettori aerei di ciascuna parte possono scegliere liberamente di lavorare con o senza un agente generale di vendita di loro scelta nel territorio dell'altra parte.

5.   Ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:

a)

il diritto di prestare i propri servizi di assistenza a terra («autoassistenza»); oppure

b)

il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti, compresi altri vettori aerei, che forniscono la totalità o parte dei servizi di assistenza a terra, se a tali prestatori è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e se detti prestatori sono presenti sul mercato.

I diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono soggetti unicamente ai vincoli specifici di disponibilità di spazio o capacità dovuti alla necessità di salvaguardare il funzionamento dell'aeroporto in condizioni di sicurezza. Qualora tali vincoli limitino o impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, la parte interessata garantisce che tutti questi servizi siano disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parità e su base adeguata; le tariffe per questi servizi sono stabilite secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

6.   Ciascuna parte garantisce che le procedure, gli orientamenti e le norme per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti del suo territorio siano applicati in modo indipendente, trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo.

7.   Ciascuna parte può chiedere, unicamente a titolo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari relativi ai servizi aerei erogati a norma. In tal caso la parte che richiede tale notifica deve limitare al massimo gli oneri amministrativi imposti agli intermediari del trasporto aereo e ai vettori aerei dell'altra parte dagli obblighi e dalle procedure in materia di notifica.

8.   I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere alla vendita dei servizi di trasporto aereo e dei servizi connessi nel territorio dell'altra parte direttamente e/o, a loro discrezione, tramite agenti di vendita o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e servizi connessi e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.

9.   I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso, a titolo esemplificativo, l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio di mercato.

10.   Ciascun vettore aereo ha il diritto, previa richiesta, di convertire in valute liberamente convertibili i redditi locali e di effettuarne il trasferimento, in ogni momento e in qualunque modo, dal territorio dell'altra parte al paese di sua scelta. La conversione e la rimessa di tali redditi sono consentite rapidamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente applicate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa.

11.   Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con:

a)

uno o più vettori aerei delle parti;

b)

uno o più vettori aerei di un paese terzo; e/o

c)

imprese di trasporto di superficie (marittimo o terrestre) di qualsiasi paese;

a condizione che i) il vettore che presta i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico; ii) i vettori che commercializzano i servizi dispongano di adeguate rotte soggiacenti nella programmazione delle rotte; e iii) i suddetti accordi rispettino le prescrizioni normative normalmente applicate a tali accordi.

12.   Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio accordi di blocked-space o di code-sharing, con un vettore che gestisce un settore nazionale, purché i) ciò si inserisca in un viaggio internazionale e ii) gli accordi soddisfino le prescrizioni normalmente applicate a tali accordi. Ai fini del presente paragrafo, per settore nazionale si intende una rotta nel territorio di uno Stato membro dell'UE qualora il vettore operativo sia un vettore dell'Unione; se il vettore operativo è un vettore del Qatar, per settore nazionale si intende una rotta nel territorio del Qatar.

13.   Per quanto riguarda la vendita di servizi di trasporto passeggeri per mezzo di accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o prima di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.

14.   In relazione al trasporto passeggeri, l'applicazione ai prestatori dei servizi di trasporto di superficie delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non è determinata unicamente dal fatto che tale trasporto di superficie sia offerto da un vettore aereo che opera con il proprio nome.

15.   In deroga ad altre disposizioni, i vettori aerei e i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di infrastrutture doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o di superficie, hanno accesso alle formalità e alle infrastrutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

16.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con società, compresi i vettori aerei, delle parti o di paesi terzi, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari abitualmente applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio.

17.   Ciascuna parte concede ai vettori aerei dell'altra parte il diritto di prestare servizi a titolo:

a)

utilizzando aeromobili forniti in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore (lessor);

b)

utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da altri vettori aerei della stessa parte del locatario (lessee);

c)

utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da vettori aerei di un paese diverso dalla parte del locatario (lessee), a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà.

Le parti interessate possono richiedere che i contratti di leasing siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e dei requisiti di sicurezza e di security applicabili. La parte che richiede tale approvazione si sforza tuttavia di accelerare le procedure di approvazione e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei vettori interessati. Si precisa che le disposizioni del presente paragrafo lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte per quanto riguarda il leasing di aeromobili ad opera di vettori aerei di tale parte.

Articolo 9

Dazi doganali

1.   All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, viveri, bevande, tabacco e ogni altro articolo destinato alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli destinati a garantire l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, diritti di ispezione, dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e da altre imposte indirette analoghe, nonché da diritti e oneri analoghi:

a)

imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione e

b)

non basati sul costo dei servizi forniti.

2.   Sulla base della reciprocità sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati, anche:

a)

le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;

b)

le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;

c)

il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;

d)

le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e

e)

le apparecchiature per la sicurezza e la security da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di imporre, su basi non discriminatorie, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso in un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio.

4.   Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale parte e possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità con la normativa doganale.

5.   Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2.

6.   Nessuna disposizione impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nei quali è permesso l'imbarco o lo sbarco.

7.   I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi non basati sul costo del servizio fornito.

8.   Le dotazioni e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo delle autorità competenti.

9.   Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro dell'UE e il Qatar per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

Articolo 10

Oneri d'uso

1.   Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o dai propri enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano calcolati in base ai costi e non siano discriminatori. In ogni caso tali oneri d'uso sono applicati ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo.

2.   Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o dai propri enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo di infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione e di infrastrutture e servizi connessi, ad eccezione degli oneri connessi all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, non siano ingiustamente discriminatori e siano equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Tali oneri riflettono, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle autorità o dagli enti competenti per fornire le infrastrutture e i servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione adeguati all'interno dell'aeroporto o degli aeroporti cui si applica un sistema di tariffazione comune. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di tali oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri si applicano ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli di cui dispone qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono applicati.

3.   Ciascuna parte impone alle autorità o agli enti competenti in materia di riscossione di oneri sul proprio territorio e ai vettori aerei che utilizzano i servizi e le infrastrutture di avviare consultazioni e scambiarsi le informazioni necessarie per svolgere un accurato esame della congruità degli oneri d'uso, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2. Le autorità o gli enti competenti in materia di oneri comunicano agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di modifica degli oneri d'uso, onde consentire loro di esprimere le proprie opinioni e presentare osservazioni prima che siano effettuate eventuali modifiche.

Articolo 11

Tariffe passeggeri e tariffe merci

1.   Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

2.   Su basi non discriminatorie, ciascuna parte può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe passeggeri e merci applicate dai vettori aerei di entrambe le parti in relazione ai servizi che hanno origine nel suo territorio, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo. È possibile prevedere che tale comunicazione da parte dei vettori aerei non sia effettuata prima dell'offerta iniziale di una tariffa per il trasporto di passeggeri o merci.

Articolo 12

Statistiche

1.   Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto per facilitare lo scambio di informazioni statistiche relative al trasporto aereo ai sensi.

2.   Su richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra parte, su basi non discriminatorie, i dati statistici disponibili non riservati e non sensibili dal punto di vista commerciale in merito ai servizi aerei prestati nell'ambito, secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative e normative delle parti.

TITOLO II

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

Articolo 13

Sicurezza aerea (safety)

1.   Le parti ribadiscono l'importanza di una stretta cooperazione nel settore della sicurezza aerea. In tale contesto le parti avviano, se del caso, un'ulteriore cooperazione in relazione alle inchieste sugli incidenti, allo sviluppo della regolamentazione, allo scambio di informazioni in materia di sicurezza aerea, all'eventuale partecipazione reciproca alle attività di controllo o all'organizzazione di attività di controllo congiunte e allo sviluppo di progetti e iniziative comuni.

2.   I certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati da una parte e tuttora in vigore sono riconosciuti validi dall'altra parte e dalle sue autorità aeronautiche ai fini della prestazione di servizi aerei, a condizione che tali licenze o certificati siano rilasciati o convalidati come minimo in forza e in conformità delle norme internazionali pertinenti e delle pratiche e procedure raccomandate per i servizi di navigazione aerea stabilite nel quadro della convenzione.

3.   Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme e alle prescrizioni di sicurezza osservate e fatte osservare dall'altra parte in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta.

4.   Se, a seguito di tali consultazioni, la parte richiedente constata che l'altra parte non osserva e non fa osservare in modo efficace norme e prescrizioni di sicurezza negli ambiti di cui al paragrafo 3 che, salvo decisione contraria, siano almeno equivalenti alle norme minime stabilite in forza della convenzione, la parte richiedente notifica all'altra parte tali constatazioni.

Entro 30 giorni l'altra parte presenta un piano d'azione correttivo comprendente un calendario per l'attuazione. Il piano d'azione correttivo e il relativo calendario sono concordati dalle parti prima della loro attuazione.

Qualora l'altra parte non adotti le opportune misure correttive entro un periodo di tempo ragionevole, la parte richiedente può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni di un vettore aereo sottoposto alla sorveglianza in materia di sicurezza dell'altra parte.

5.   Ciascuna parte riconosce che un aeromobile operato da un vettore aereo di una parte o per conto di quest'ultimo può, durante la permanenza nel territorio dell'altra parte, essere oggetto di un'ispezione di rampa da parte delle autorità competenti dell'altra parte per verificare la validità dei documenti pertinenti dell'aeromobile e di quelli dei membri dell'equipaggio nonché le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue attrezzature, purché tale esame non comporti un ritardo irragionevole nell'esercizio dell'aeromobile.

6.   Se una parte, dopo aver effettuato un'ispezione di rampa, constata che un aeromobile o l'esercizio di un aeromobile non è conforme alle norme e alle procedure minime per i servizi di navigazione aerea stabilite a norma della convenzione, tale parte notifica all'operatore dell'aeromobile tale mancanza di conformità, chiedendo nel contempo l'adozione delle misure correttive ritenute opportune. Ove opportuno, alle autorità competenti dell'altra parte responsabili della sorveglianza in materia di sicurezza del vettore aereo che utilizza l'aeromobile può essere chiesto di comunicare l'accettazione delle misure correttive adottate dall'operatore aereo. Ciononostante, ciascuna parte consente l'accesso ai risultati delle ispezioni di rampa effettuate su operatori di aeromobili soggetti alla sorveglianza in materia di sicurezza dell'altra parte.

7.   Ciascuna parte ha il diritto di adottare misure immediate, compreso il diritto di revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o di sospendere o limitare altrimenti le operazioni di un vettore aereo dell'altra parte, se ritiene che ciò sia necessario in vista di una minaccia immediata per la sicurezza aerea. La parte che adotta tali misure ne informa immediatamente l'altra parte, motivando la sua azione.

8.   Qualsiasi misura adottata da una parte a norma dei paragrafi 4, 6 o 7 è proporzionata e necessaria per affrontare una questione di sicurezza ed è sospesa nel momento in cui vengono meno i motivi che l'hanno determinata.

Articolo 14

Sicurezza dell'aviazione (security)

1.   Le parti sottolineano il loro impegno a raggiungere i livelli più elevati di norme in materia di sicurezza dell'aviazione e possono, se del caso, avviare un dialogo e una cooperazione ulteriori in questo settore.

2.   Le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto le parti sono firmatarie di tali convenzioni, nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.

3.   Su richiesta le parti si forniscono reciprocamente tutta l'assistenza necessaria per contrastare qualunque minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile, compresa la prevenzione degli atti di cattura illecita di aeromobili civili e degli altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture di navigazione aerea, così come ogni altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

4.   Nelle loro reciproche relazioni le parti agiscono in conformità delle norme internazionali di sicurezza dell'aviazione e delle opportune pratiche raccomandate istituite dall'ICAO. Esse impongono agli operatori di aeromobili figuranti nei loro registri, agli operatori di aeromobili che hanno nel loro territorio il centro di attività principale o la residenza permanente e agli operatori di aeroporti situati nel loro territorio di agire almeno nel rispetto delle predette disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione.

5.   Ciascuna parte si adopera affinché nel proprio territorio vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, tra cui i controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, i controlli dei bagagli da stiva, i controlli di sicurezza delle persone diverse dai passeggeri, compreso l'equipaggio, e degli oggetti da essi trasportati, delle merci, della posta, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto nonché dell'accesso all'area lato volo e alle zone sterili. Tali misure devono essere adeguate per affrontare un aumento delle minacce alla sicurezza dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che devono essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra parte in relazione all'entrata e alle operazioni nel suo territorio o all'uscita dallo stesso dell'aeromobile.

6.   Con piena considerazione e mutuo rispetto per la rispettiva sovranità, ogni parte può adottare misure di sicurezza, da comunicare senza indugio all'altra parte, relativamente all'entrata nel proprio territorio nonché misure di emergenza per far fronte a specifiche minacce per la sicurezza. Ciascuna parte considera favorevolmente qualsiasi richiesta dell'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali in materia di sicurezza, tenendo conto delle misure di sicurezza già applicate dall'altra parte e dell'eventuale punto di vista dell'altra parte nonché dei possibili effetti avversi sul trasporto aereo tra le parti. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in caso di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti ai sensi del presente accordo. Ciascuna parte può richiedere, se necessario anche in via urgente, la convocazione del comitato misto per discutere di tali misure di sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 22.

7.   Ciascuna parte riconosce, tuttavia, che nessuna disposizione del presente articolo limita la facoltà di una parte di rifiutare l'ingresso nel suo territorio a uno o più voli che, a suo giudizio, presentano una minaccia per la propria sicurezza.

8.   Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile civile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di altri provvedimenti appropriati volti a porre fine rapidamente e in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.

9.   Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.

10.   La parte che abbia ragionevoli motivi di ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni previste dal presente articolo richiede consultazioni immediate con l'altra parte. Tali consultazioni hanno inizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o entro un termine più esteso eventualmente convenuto. In caso di mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni dalla data di avvio di tali consultazioni o entro il termine più esteso eventualmente convenuto, la parte che ha chiesto le consultazioni può adottare misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte per garantire il rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di emergenza o per impedire ulteriori violazioni delle disposizioni del presente articolo, una parte può adottare misure provvisorie immediate.

11.   Le azioni intraprese in conformità del presente articolo sono proporzionate e necessarie per far fronte a una minaccia per la sicurezza e sono revocate non appena l'altra parte si conforma alle disposizioni del presente articolo o qualora tali azioni non siano più necessarie.

Articolo 15

Gestione del traffico aereo

1.   Le parti cooperano su questioni di regolamentazione relative ai servizi di navigazione aerea, compresa la loro supervisione di detti servizi. Esse affrontano tutte le questioni strategiche relative alla performance della gestione del traffico aereo, al fine di ottimizzare l'efficienza complessiva dei voli, ridurre i costi, ridurre al minimo l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza e la capacità dei sistemi.

2.   Le parti incoraggiano le autorità competenti e i fornitori di servizi di navigazione aerea a cooperare in materia di interoperabilità per integrare ulteriormente, ove possibile, i sistemi delle parti, ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo e condividere informazioni ove opportuno.

3.   Le parti promuovono la cooperazione tra i loro fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di scambiare i dati di volo e coordinare i flussi di traffico per ottimizzare l'efficienza dei voli, con l'obiettivo di migliorare l'uso delle risorse e di conseguire la prevedibilità, la puntualità e la continuità del servizio.

4.   Le parti convengono di collaborare per quanto riguarda i programmi di modernizzazione, la loro elaborazione e diffusione e le migliori prassi per l'efficienza economica, la gestione del traffico aereo e gli aspetti pertinenti degli aeroporti, nonché di incoraggiare la partecipazione incrociata alle attività di convalida e dimostrazione.

Articolo 16

Ambiente

1.   Le parti sostengono la necessità di tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione. Esse intendono collaborare per individuare le sfide legate all'impatto dell'aviazione sull'ambiente.

2.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di considerare e di ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, conformemente agli obiettivi del presente accordo.

3.   Le parti riconoscono l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici e, di conseguenza, di limitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al trasporto aereo nazionale e internazionale. Esse convengono di cooperare su tali questioni al fine di sviluppare e attuare strumenti come le norme di attuazione per lo sviluppo del sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), e di trattare qualsiasi altro aspetto di particolare rilevanza per affrontare le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione.

4.   Le parti s'impegnano a scambiarsi informazioni e a mantenere un dialogo regolare tra esperti allo scopo di migliorare la collaborazione volta ad affrontare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, anche in materia di:

a)

ricerca e sviluppo di tecnologie rispettose dell'ambiente nel settore dell'aviazione;

b)

innovazione della gestione del traffico aereo, nella prospettiva di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione;

c)

ricerca e sviluppo di combustibili alternativi sostenibili per l'aviazione;

d)

questioni relative agli effetti ambientali dell'aviazione e alla riduzione delle emissioni provenienti dall'aviazione che incidono sul clima; e

e)

attenuazione e monitoraggio dell'inquinamento acustico, nella prospettiva di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione.

5.   Inoltre, nel rispetto dei rispettivi diritti e obblighi a livello multilaterale in materia di ambiente, le parti s'impegnano a migliorare la collaborazione, anche a livello finanziario e tecnologico, riguardo alle misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'aviazione internazionale.

6.   Le parti riconoscono la necessità di adottare misure opportune per prevenire o comunque affrontare gli effetti del trasporto aereo sull'ambiente, a condizione che tali misure siano pienamente compatibili con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.

Articolo 17

Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal).

Articolo 18

Protezione dei consumatori

Le parti collaborano per tutelare gli interessi dei consumatori nel trasporto aereo. Tale cooperazione mira a conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori. A tal fine, le parti si consultano nell'ambito del comitato misto sulle questioni attinenti agli interessi dei consumatori, comprese le misure che prevedono di adottare, al fine di conseguire, nella misura del possibile, una maggiore convergenza e compatibilità normativa.

Articolo 19

Sistemi telematici di prenotazione

1.   I venditori di sistemi telematici di prenotazione («CRS») operanti nel territorio di una delle parti sono autorizzati a introdurre i propri sistemi, effettuarne la manutenzione e metterli a disposizione delle agenzie di viaggio o degli operatori turistici la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti nel settore dei viaggi nel territorio dell'altra parte, purché tali sistemi siano conformi alle pertinenti prescrizioni regolamentari dell'altra parte.

2.   Le parti abrogano le prescrizioni vigenti che potrebbero limitare il libero accesso dei CRS di una parte al mercato dell'altra parte o comunque limitare la concorrenza. Le parti si astengono dall'adottare prescrizioni analoghe in futuro.

3.   Le parti non impongono nel proprio territorio né consentono che siano ivi imposte ai venditori di CRS dell'altra parte prescrizioni relative alla presentazione dei dati diverse da quelle imposte ai propri venditori di CRS o ad altri CRS operanti sul loro mercato. Le parti non impediscono la conclusione, tra i venditori di CRS, i loro fornitori e i loro abbonati, di accordi relativi allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio atti ad agevolare la presentazione ai consumatori di informazioni complete e imparziali o il rispetto di prescrizioni normative in merito alla presentazione neutra di informazioni.

4.   I proprietari e gli operatori di CRS di una parte che rispettano le prescrizioni normative pertinenti dell'altra parte hanno la stessa possibilità di possedere CRS nel territorio dell'altra parte rispetto ai proprietari e agli operatori di qualsiasi altro CRS operante sul mercato di tale parte.

Articolo 20

Aspetti sociali

1.   Le parti riconoscono l'importanza di tenere presente l'impatto del presente accordo sulla forza lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative. Le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro nell'ambito del presente accordo, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale.

2.   Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di stabilire il proprio livello di protezione nazionale del lavoro nel modo che ritengono opportuno e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, coerentemente con i loro obblighi internazionali. Le parti provvedono affinché i diritti e i principi contenuti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari non siano compromessi ma vengano applicati in modo efficace.

3.   Ciascuna parte continua a migliorare tali leggi e politiche in linea con i propri obblighi internazionali e si adopera per fornire e promuovere livelli elevati di protezione del lavoro nel settore dell'aviazione. Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi protezionistici.

4.   Le parti riaffermano il loro impegno, conformemente ai loro obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e il relativo seguito, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione nel 1998, al fine di rispettare, promuovere, attuare ed applicare in modo efficace i diritti e i principi fondamentali nel lavoro.

5.   Le parti promuovono gli obiettivi inclusi nell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione.

6.   Ciascuna parte si impegna ad adoperarsi al massimo per ratificare, se non l'ha ancora fatto, le convenzioni fondamentali dell'OIL. Le parti prenderanno inoltre in considerazione la ratifica di altre convenzioni dell'OIL e, di conseguenza, l'effettiva attuazione delle corrispondenti norme internazionali nel settore sociale e del lavoro rilevanti per il settore dell'aviazione civile, tenendo conto delle circostanze nazionali.

7.   Ciascuna parte può chiedere che in una riunione del comitato misto siano esaminate questioni attinenti al lavoro che ritiene significative.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

Articolo 21

Interpretazione e attuazione

1.   Le parti si concedono reciprocamente i diritti stabiliti nel presente accordo. Qualsiasi riferimento, nel presente accordo, ai diritti concessi ai vettori aerei di una parte si intende unicamente come riferimento ai diritti concessi a tale parte. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a conferire diritti o ad imporre obblighi che possano essere direttamente invocati dai cittadini di una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell'altra parte.

2.   Le parti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

3.   Nell'esercizio dei loro diritti ai sensi del presente accordo, le parti adottano misure appropriate e proporzionate agli obiettivi di tali misure.

4.   Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

5.   Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio della corretta attuazione del presente accordo.

6.   Qualora una delle parti nutra preoccupazioni in merito a una possibile violazione del presente accordo, essa può chiedere informazioni e assistenza all'altra parte. Una volta ricevuta tale richiesta, l'altra parte fornisce tutte le informazioni e l'assistenza necessarie, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

7.   Il presente accordo non osta a consultazioni e discussioni tra le autorità competenti delle parti in contesti diversi dal comitato misto, in particolare nell'ambito dello sviluppo del trasporto aereo, della sicurezza e della security, dell'ambiente, della politica sociale, della gestione del traffico aereo, delle infrastrutture aeroportuali, della concorrenza e della tutela dei consumatori. Le parti informano il comitato misto degli esiti di queste iniziative di cooperazione e discussioni che potrebbero ripercuotersi sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

8.   Nei casi in cui nel presente accordo si fa riferimento alla cooperazione tra le parti, anche per quanto riguarda, a titolo esemplificativo, i settori delle opportunità commerciali, della sicurezza, della security, dell'ambiente, della gestione del traffico aereo e della tutela dei consumatori, le parti si adoperano per trovare un terreno comune per un'azione congiunta intesa a sviluppare ulteriormente il presente accordo e/o a migliorarne il funzionamento nei settori interessati, sulla base del consenso reciproco.

Articolo 22

Comitato misto

1.   Un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento di procedura.

3.   Il comitato misto si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riunione del comitato misto. Tale riunione del comitato ha luogo il più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.

4.   Ai fini della corretta attuazione del presente accordo, il comitato misto:

a)

scambia informazioni, anche in merito a modifiche delle leggi, dei regolamenti e delle politiche di ciascuna parte che possono incidere sui servizi aerei e alle informazioni statistiche relative al trasporto aereo;

b)

formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti dal presente accordo;

c)

sviluppa la cooperazione, anche su questioni di regolamentazione;

d)

tiene consultazioni su questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, nonché, se del caso, su questioni relative al trasporto aereo affrontate nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nei rapporti con i paesi terzi e nelle intese multilaterali, anche allo scopo di valutare se adottare un approccio comune;

e)

prende in considerazione settori potenzialmente idonei a un ulteriore sviluppo del presente accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso per l'adesione di paesi terzi al medesimo.

5.   Le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto sono adottate mediante consenso tra le parti. Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per le parti.

Articolo 23

Composizione delle controversie e arbitrato

1.   Fatto salvo l'articolo 4, qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo può essere deferita dalle parti al meccanismo di composizione delle controversie di cui al presente articolo.

2.   Fatte salve eventuali consultazioni tenutesi in precedenza tra le parti ai sensi del presente accordo, se una parte desidera ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto dal presente articolo, essa notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione e chiede una riunione del comitato misto per le consultazioni.

3.   Qualora la riunione del comitato misto non si tenga entro due mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 o entro la data convenuta delle parti, oppure qualora la controversia non sia risolta dal comitato misto entro un termine di sei mesi a decorrere dalla suddetta richiesta, la controversia può essere rimessa per decisione a una persona o un organismo con il consenso delle parti. Se le parti non giungono a un accordo per sottoporre la controversia alla decisione di una persona o di un organismo, su richiesta di una delle parti la controversia è sottoposta ad arbitrato.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una parte ha adottato misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte, la controversia può essere immediatamente rimessa per decisione a una persona o a un organismo o sottoposta ad arbitrato.

5.   La richiesta di arbitrato deve essere presentata per iscritto da una parte («parte che ha dato avvio all'arbitrato») all'altra parte («parte chiamata a rispondere»). Nella sua richiesta, la parte che ha dato avvio all'arbitrato presenta le questioni da risolvere, descrive la misura in questione e spiega i motivi per cui ritiene che tale misura non sia compatibile con le disposizioni del presente accordo.

6.   Salvo diverso accordo tra la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere, l'arbitrato è condotto da un collegio composto da tre arbitri, costituito nel modo seguente:

a)

entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di arbitrato, la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere designano ciascuna un arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere nominano consensualmente un terzo arbitro, il quale funge da presidente del collegio;

b)

qualora la parte che ha dato avvio all'arbitrato o la parte chiamata a rispondere non effettui alcuna nomina o qualora il terzo arbitro non sia nominato come previsto alla lettera a), la parte che ha dato avvio all'arbitrato o la parte chiamata a rispondere può chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di procedere alla nomina dell'arbitro o degli arbitri necessari entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale richiesta. Se il presidente del consiglio dell'ICAO è un cittadino del Qatar o di uno Stato membro dell'UE, la nomina è effettuata dal vicepresidente anziano del consiglio che non sia cittadino del Qatar né di uno Stato membro dell'UE.

7.   Il collegio viene considerato istituito alla data in cui l'ultimo dei tre arbitri accetta la propria nomina.

8.   Il procedimento è condotto conformemente al regolamento di procedura, che il comitato misto deve adottare al più presto, fatte salve le disposizioni del presente articolo e in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5. Fino all'adozione del regolamento di procedura da parte del comitato misto, il collegio stabilisce le proprie norme procedurali.

9.   Su richiesta della parte che ha dato avvio all'arbitrato il collegio, in attesa della sua decisione definitiva, può autorizzare la parte che ha dato avvio all'arbitrato ad adottare o a chiedere alla parte chiamata a rispondere di adottare provvedimenti correttivi provvisori.

10.   Il collegio notifica alla parte che ha dato avvio all'arbitrato e alla parte chiamata a rispondere una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso tale relazione è presentata dal collegio entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

11.   La parte che ha dato avvio all'arbitrato o la parte chiamata a rispondere può presentare al collegio una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data in cui è stata presentata. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte della parte che ha dato avvio all'arbitrato e della parte chiamata a rispondere sulla relazione interinale, il collegio può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni della decisione finale del collegio comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni della parte che ha dato avvio all'arbitrato e della parte chiamata a rispondere.

12.   Il collegio notifica alla parte che ha dato avvio all'arbitrato e alla parte chiamata a rispondere la decisione finale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di adottare la decisione. In ogni caso tale decisione è adottata dal collegio entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

13.   Se una parte ha adottato misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte oppure, su richiesta della parte che ha dato avvio all'arbitrato o della parte chiamata a rispondere, se il collegio decide che il caso è urgente, i termini di cui ai paragrafi 10, 11 e 12 sono dimezzati.

14.   La parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere possono presentare richieste di chiarimento della decisione finale del collegio entro 10 giorni dalla data di notifica e tale chiarimento è fornito entro 15 giorni dalla data di tale richiesta.

15.   Se il collegio stabilisce che è stata commessa una violazione del presente accordo e se la parte responsabile non si conforma alla decisione finale del collegio o non raggiunge un accordo con l'altra parte in merito a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione definitiva del collegio, l'altra parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili derivanti dal presente accordo fino a quando la parte responsabile non si sarà conformata alla decisione definitiva del collegio o fino a quando la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere non saranno giunte a un accordo su una soluzione reciprocamente soddisfacente.

16.   Ciascuna parte si fa carico delle spese dell'arbitro da essa designato. Le altre spese del collegio sono ripartite equamente tra le parti.

Articolo 24

Relazioni con altri accordi

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 7, il presente accordo sospende gli accordi e le intese precedenti tra le parti riguardanti la stessa materia, a meno che il presente accordo non sia denunciato.

2.   Le disposizioni di accordi o intese precedenti sui servizi aerei tra uno Stato membro dell'UE e il Qatar riguardanti le questioni di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 del presente accordo continuano ad applicarsi quali parte del presente accordo nei casi in cui sono più favorevoli e/o più flessibili per i vettori aerei interessati. Tutti i diritti e i vantaggi di cui godono i vettori aerei dello Stato membro dell'UE interessato ai sensi di tali disposizioni spettano a tutti i vettori dell'Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 2, qualsiasi controversia tra le parti sulla questione se le disposizioni o i trattamenti previsti da accordi o intese precedenti tra le parti siano più favorevoli e/o flessibili è risolta nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23.

4.   Eventuali diritti di traffico aggiuntivi che possano essere concessi a uno Stato membro dell'UE dal Qatar o viceversa, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, sono soggetti al presente accordo e non operano discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione. Tali intese sono comunicate senza indugio al comitato misto.

5.   Il comitato misto redige e tiene aggiornato un elenco informativo delle disposizioni e delle intese relative ai diritti di traffico di cui ai paragrafi 2 e 4.

6.   Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO nel settore del trasporto aereo che contempli materie disciplinate dal presente accordo, esse si consultano nel comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tenere conto di tali sviluppi.

7.   Nessuna disposizione pregiudica la validità e l'applicazione degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati membri dell'UE e il Qatar per quanto riguarda i territori soggetti alla loro rispettiva sovranità che non rientrano nella definizione di «territorio» di cui all'articolo 1.

Articolo 25

Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo possono essere decise dalle parti a seguito di consultazioni tenute in conformità dell'articolo 22. Le modifiche entrano in vigore secondo le disposizioni dell'articolo 29.

Articolo 26

Adesione di nuovi Stati membri dell'Unione

1.   Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati che sono diventati Stati membri dell'UE dopo la data della firma dello stesso.

2.   In tal caso l'adesione di tale Stato membro dell'Unione al presente accordo si realizza mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione, che informa il Qatar del deposito dello strumento di adesione e della data di tale deposito. L'adesione di tale Stato membro dell'Unione ha effetto a decorrere dal 30o giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.

3.   I paragrafi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 24 si applicano mutatis mutandis agli accordi e alle intese esistenti al momento dell'adesione all'accordo di uno Stato membro dell'UE.

Articolo 27

Denuncia

Ciascuna parte può comunicare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di porre fine al presente accordo. Detta comunicazione è trasmessa contemporaneamente all'ICAO e al segretariato delle Nazioni Unite. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo dalle parti prima dello scadere del periodo in questione.

Articolo 28

Registrazione dell'accordo

Il presente accordo e tutte le sue eventuali modifiche sono registrati presso l'ICAO, conformemente all'articolo 83 della Convenzione, e presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 29

Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e depositario

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamentodelle rispettive procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Ai fini del paragrafo 1 il Qatar effettua la sua notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione, e il segretario generale del Consiglio dell'Unione effettua la notifica al Qatar da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, attraverso i canali diplomatici.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle loro procedure interne e/o alla loro legislazione nazionale applicabili, a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

4.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione è depositario del presente accordo.

Articolo 30

Testi autenticati

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e araba, ogni testo essendo ugualmente autentico.

In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, il Comitato misto decide la lingua del testo da utilizzare.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Съставено в Люксембург на осемнадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

V Lucemburku dne osmnáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Luxembourg den attende oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Luxemburg am achtzehnten Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheksateistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα οκτώ Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Luxembourg on the eighteenth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Luxembourg, le dix-huit octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an t-ochtú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.

Sastavljeno u Luxembourgu osamnaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto ottobre duemilaventuno.

Luksemburgā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada astoņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio aštuonioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tmintax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Luxemburg, achttien oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Luksemburgu dnia osiemnastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Luxemburgo, em dezoito de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Luxemburg la optsprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Luxemburgu osemnásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.

V Luxembourgu, dne osemnajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Luxemburg den artonde oktober år tjugohundratjugoett.

حُرّرت في لوكسمبورغ في اليوم الثامن عشر من أكتوبر من سنة ألفين وإحدى عشرين

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ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.   

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, l'esercizio dei diritti di traffico di terza e quarta libertà in relazione ai servizi passeggeri, servizi combinati e servizi «all-cargo» e dei diritti di traffico di quinta libertà in relazione ai servizi «all-cargo» sulle rotte specificate è soggetto alle disposizioni transitorie del presente allegato.

2.   

I diritti di traffico di terza e quarta libertà tra punti in Qatar e punti in Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi sono gradualmente liberalizzati in conformità ai paragrafi da 4 a 8 seguenti.

3.   

I diritti di traffico di quinta libertà per i servizi «all-cargo» sono gradualmente ampliati in conformità del paragrafo 9, per raggiungere il diritto di frequenza concordato di sette (7) frequenze settimanali alla fine del periodo transitorio.

4.   

Per i servizi da/per gli Stati membri dell'UE di cui al paragrafo 2 i vettori aerei delle parti, a decorrere dalla data della firma, hanno il diritto di esercitare i diritti di traffico di terza e quarta libertà in base ai diritti di frequenza settimanale indicati come «Situazione di riferimento» nelle tabelle di cui ai paragrafi 7 e 8 e alle relative rotte.

5.   

I diritti di frequenza per i servizi da/verso gli Stati membri dell'UE di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alle fasi previste nelle tabelle di cui ai successivi punti 7 e 8. La «Fase 1» ha effetto il primo giorno della stagione invernale IATA 2020/2021; le fasi successive («Fasi da 2 a 5») hanno effetto rispettivamente il primo giorno delle stagioni invernali IATA 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

6.   

A partire dal primo giorno della stagione invernale IATA 2024/2025 («Fase 5»), i vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di esercitare i diritti di traffico di terza e quarta libertà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), senza limitazioni di rotte, capacità e/o frequenza tra punti del Qatar e punti in tutti gli Stati membri dell'UE.

7.   

Per i servizi passeggeri e i servizi combinati di terza e quarta libertà, i vettori aerei delle parti sono autorizzati a gestire il seguente numero di frequenze settimanali:

a)

Tra punti in Qatar e punti in Belgio e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

14

19

24

29

34

Senza limitazioni

b)

Tra punti in Qatar e punti in Germania e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti in Qatar e Francoforte

14

18

21

24

28

Senza limitazioni

Da/verso tutti i punti in Qatar e Monaco

14

18

21

24

28

Senza limitazioni

Da/verso tutti gli altri punti

7

11

14

17

21

Senza limitazioni

c)

Tra punti in Qatar e punti in Francia e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti in Qatar e Parigi

21

24

27

30

33

Senza limitazioni

Da/verso tutti i punti in Qatar e Nizza

7

10

14

17

21

Senza limitazioni

Da/verso tutti i punti in Qatar e Lione

7

10

14

17

21

Senza limitazioni

Da/verso tutti gli altri punti

7

10

14

17

21

Senza limitazioni

d)

Tra punti in Qatar e punti in Italia e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

81

84

84

89

92

Senza limitazioni

e)

Tra punti in Qatar e punti nei Paesi Bassi e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti in Qatar e Amsterdam

10

12

14

14

17

Senza limitazioni

Da/verso tutti gli altri punti

7

7

14

17

21

Senza limitazioni

8.   

Per i servizi «all-cargo» di terza e quarta libertà, i vettori aerei delle parti sono autorizzati a gestire il seguente numero di frequenze settimanali:

a)

Tra punti in Qatar e punti in Belgio e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

35

39

42

45

49

Senza limitazioni

b)

Tra punti in Qatar e punti in Germania e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

10

14

14

17

21

Senza limitazioni

c)

Tra punti in Qatar e punti in Francia e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

7

10

14

17

21

Senza limitazioni

d)

Tra punti in Qatar e punti in Italia e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

19

21

21

24

28

Senza limitazioni

e)

Tra punti in Qatar e punti nei Paesi Bassi e viceversa

Rotte

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Da/verso tutti i punti

10

14

14

17

21

Senza limitazioni

9.   

Per i servizi «all-cargo» di quinta libertà, i vettori aerei delle parti hanno il diritto, a decorrere dalla data della firma, di esercitare i diritti di cui alla lettera c), articolo 2, paragrafo 2, per tre frequenze settimanali («Situazione di riferimento») tra ciascuno Stato membro dell'UE e il Qatar. Tale diritto di frequenza è soggetto alle fasi previste nella tabella seguente, fino a giungere a un diritto di frequenza definitiva pari a sette frequenze settimanali in totale. La «Fase 1» ha effetto il primo giorno della stagione invernale IATA 2020/2021; le fasi successive («Fasi da 2 a 4») hanno effetto rispettivamente il primo giorno delle stagioni invernali IATA 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Situazione di riferimento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

3

4

5

6

7

10.   

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del presente accordo, qualora i diritti di traffico di quinta libertà per i servizi «all-cargo» concessi prima della firma dell'accordo abbiano una copertura geografica diversa da quella di cui alla lettera c),articolo 2, paragrafo 2, tale copertura geografica può continuare a essere utilizzata al posto della copertura geografica di cui alla lettera c),articolo 2, paragrafo 2, per i diritti di frequenza concessi prima della firma.


ALLEGATO 2

APPLICABILITÀ GEOGRAFICA DEI DIRITTI DI TRAFFICO DI QUINTA LIBERTÀ PER I SERVIZI «ALL-CARGO»

SEZIONE 1

L'ambito geografico per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i), lettera B), del presente accordo comprende l'intero continente nordamericano e sudamericano e le isole limitrofe, le Bermuda, alcune isole del mare dei Caraibi, le isole Hawaii (compresi gli atolli di Midway e Palmyra). Al momento della firma del presente accordo, ciò comprende:

 

America settentrionale

 

Canada, Stati Uniti, Messico

 

Isole dei Caraibi e Bermuda

 

Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Cayman, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Haiti, Giamaica, Montserrat, St. Kitts-Nevis, Santa Lucia, St. Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini (Regno Unito)

 

America centrale

 

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

 

America meridionale

 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela

SEZIONE 2

L'ambito geografico per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto ii), lettera B), del presente accordo comprende tutti i paesi asiatici ad est dell'Iran (Iran compreso) e le isole limitrofe, l'Australia, la Nuova Zelanda e le isole limitrofe e alcune isole dell'Oceano Pacifico. Al momento della firma del presente accordo, ciò comprende:

 

Asia meridionale

 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India (comprese le isole Andaman), Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka

 

Asia centrale

 

Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

 

Asia orientale

 

Cina, RAS di Hong Kong, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud, RAS di Macao, Taiwan

 

Sud-est asiatico

 

Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Papua Nuova Guinea, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam

 

Asia-Pacifico

 

Samoa americane, Australia, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Isole Cook, Figi, Guam, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Isola Norfolk, Isole Marianne settentrionali, Palau, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu


REGOLAMENTI

5.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 391/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1921 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2021

recante rettifica della versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 7, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione (2) contiene un errore nel titolo per quanto riguarda il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione al metodo di produzione biologico, ed errori all’articolo 26, paragrafi da 1 a 7, dove fa riferimento alla data di entrata in vigore anziché alla data di applicazione del regolamento di esecuzione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).


5.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 391/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1922 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/581 sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili.

(2)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione (2) elenca i certificati ritenuti equivalenti al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, che possono essere utilizzati dagli operatori economici dell’UE quando importano merci in regime di sospensione e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/581.

(3)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo») (3), è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020. Esso è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 al 30 aprile 2021 ed è entrato formalmente in vigore il 1o maggio 2021.

(4)

L’accordo riguarda questioni relative alla sicurezza aerea, compresa la cooperazione con l’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (CAA) che rilascia certificati di riammissione in servizio. È pertanto opportuno considerare i certificati «CAA Form 1» rilasciati dalla CAA equivalenti al modulo 1 AESA e inserirli nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517.

(6)

In conformità all’allegato 30 «Aeronavigabilità e certificazione ambientale» dell’accordo, in particolare all’articolo 15, lettera a), e all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, i moduli CAA 1 rilasciati dalla CAA per prodotti sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020 sono considerati sufficienti affinché le merci elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 possano beneficiare della sospensione dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581, a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a tali certificati al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 è modificato ed è aggiunta la riga seguente:

Autorità aeronautica

Certificato di riammissione in servizio

«United Kingdom Civil Aviation Authority (Autorità dell’aviazione civile del Regno Unito)

CAA Form 1  (4) (Modulo CAA 1)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 58).

(3)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(4)  A decorrere dall’1.1.2021.»


DECISIONI

5.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 391/45


DECISIONE (UE) 2021/1923 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2021

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio (PESC) 2021/509 (1)istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La Bosnia-Erzegovina rimane uno dei paesi più contaminati dalle mine al mondo, principalmente a causa del conflitto del 1992-1995. La presenza di mine e di materiale militare inesploso continua a rappresentare un grave problema per la sicurezza del paese, costituisce una minaccia diretta per la popolazione e ostacola gravemente il ripristino postbellico e la ripresa economica. Tali ordigni rappresentano inoltre una minaccia per il personale schierato nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), così come per altri membri del personale dell’UE.

(3)

Gli accordi di pace di Dayton, allegato 1-A sugli aspetti militari dell’accordo di pace, e le istruzioni del comandante dell’EUFOR alle parti, modifica 25, capitolo 5, prevedono l’obbligo per le autorità della Bosnia-Erzegovina di procedere alle operazioni di sminamento. La legge sulla difesa della Bosnia-Erzegovina definisce le azioni di controminamento come una delle cinque missioni principali delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. Le forze armate della Bosnia-Erzegovina rappresentano la più grande organizzazione di sminamento della Bosnia-Erzegovina; le relative procedure operative permanenti sono state stabilite al fine di eliminare mine e materiale militare inesploso (UXO) e per programmi di formazione sulla sensibilizzazione ai rischi connessi a UXO. Sono state armonizzate sia con la normativa della Bosnia-Erzegovina sulla bonifica da mine e da UXO sia con le norme internazionali pertinenti, comprese le norme internazionali in materia di lotta contro le mine.

(4)

Nelle sue conclusioni del 1o luglio 2021 sugli orientamenti strategici dello strumento europeo per la pace per il periodo luglio - dicembre 2021, il comitato politico e di sicurezza ha individuato, fra le priorità fondamentali per tale periodo, una misura di assistenza a sostegno delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. Lo scopo della misura di assistenza è migliorare le capacità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina ai fini dell’utilizzo di tali capacità nel contesto della partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle missioni militari in ambito PSDC e fatto salvo qualsiasi altro sostegno allo sminamento finanziato dall’Unione europea, nonché dello sminamento umanitario in generale.

(5)

Nella sua periodica relazione semestrale sull’operazione ALTHEA, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha coerentemente sottolineato la necessità di fornire assistenza al battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina.

(6)

Il 9 settembre 2021, in occasione della presentazione della 36a relazione semestrale sull’operazione EUFOR ALTHEA, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha rilevato la necessità costante e urgente di trovare una soluzione per migliorare la capacità operativa del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. A tal fine, il CPS ha invitato l’alto rappresentante a presentare proposte da sottoporre ad esame, comprese proposte nell’ambito dell’EPF.

(7)

Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni su Bosnia-Erzegovina/operazione EUFOR ALTHEA in cui esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina, con il sostegno della comunità internazionale, a intensificare gli sforzi per quanto concerne l’ulteriore smaltimento delle munizioni, delle armi e degli esplosivi in eccesso, nonché lo sminamento umanitario.

(8)

Con lettera dell’8 gennaio 2020 indirizzata al comandante dell’EUFOR, il ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina ha chiesto che fosse fornito un sostegno urgente alle forze armate della Bosnia-Erzegovina sotto forma di fornitura di attrezzature essenziali per lo sminamento, sottolineando l’obsolescenza avanzata del materiale esistente e l’impossibilità di rispettare l’obiettivo prefissato di assicurare lo sminamento completo del paese entro il 2027.

(9)

Con lettera del 7 ottobre 2021 indirizzata all’alto rappresentante, il ministero della Difesa della Bosnia-Erzegovina ha nuovamente chiesto all’Unione di fornire sostegno alle forze armate della Bosnia-Erzegovina mediante l’approvvigionamento di attrezzature essenziali per lo sminamento al fine di potenziare l’efficienza delle attività di sminamento da esse svolte.

(10)

La misura di assistenza sarà attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(11)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore del ministero della Difesa della Bosnia-Erzegovina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace.

2.   La misura di assistenza si prefigge l’obiettivo di potenziare e migliorare le capacità del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina mediante la fornitura di attrezzature adeguate. Contribuirà in tal modo a consentire alla Bosnia-Erzegovina di proteggere meglio la sua popolazione civile e di aumentare il contributo delle sue forze armate alle operazioni e missioni militari PSDC, rafforzando nel contempo la cooperazione euro-atlantica e la cooperazione con le Nazioni Unite grazie al potenziamento e al miglioramento delle capacità del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature:

a)

mobilità: 34 veicoli adibiti a trasporto (4×4);

b)

sostegno: 34 veicoli medici (4×4);

c)

tecnologia: 150 rilevatori di metalli.

4.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dall’adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 10 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

3.   Le spese nell’ambito della misura di assistenza sono ammissibili al finanziamento per 48 mesi dall’adozione della presente decisione.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante prende gli accordi necessari con il beneficiario per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

la conformità del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato tali obblighi previsti dal paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, e in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato come segue:

i)

verifica della consegna: i certificati di consegna della misura di assistenza nell’ambito dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

ii)

controllo in loco: il beneficiario concede all’alto rappresentante la possibilità di effettuare controlli in loco su richiesta dello stesso.

3.   L’alto rappresentante effettua una prima valutazione della misura di assistenza 18 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Se necessario, tale valutazione può comportare una visita in loco delle attrezzature fornite. Al termine della misura di assistenza sarà effettuata una valutazione finale, che comprende un esercizio più ampio di analisi degli insegnamenti appresi.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla Decisione (PESC) 2021/509 dell’esecuzione sulle entrate e sulle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il comitato politico e di sicurezza può anche raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).