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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei, firmato il 25 giugno 2020 a Bruxelles, è entrato in vigore il 1o novembre 2021, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, essendo stata depositata il 5 ottobre 2021 l'ultima notifica.
REGOLAMENTI
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1911 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2021
che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis della Comunità autonoma di Galizia e della Comunità autonoma delle Asturie in Spagna, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini della Comunità autonoma delle Isole Baleari, delle province di Huelva e Sevilla e delle regioni di Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros e Zafra nella provincia di Badajoz in Spagna e della regione dell’Alentejo e del distretto di Santarém nella regione di Lisboa e Vale do Tejo in Portogallo, modifica il suo allegato IX per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Varroa spp. delle isole Åland in Finlandia e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva della Danimarca e della Finlandia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, definisce le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate e prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro, da parte della Commissione, dello status di indenne da malattia di Stati membri o loro zone per quanto riguarda determinate malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c). |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le condizioni per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) elenca, nei suoi allegati, gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia. Esso elenca, tra l’altro, le zone indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae e M. tuberculosis) (MTBC) nell’allegato II, parte I, le zone indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) nell’allegato VIII, parte I, le zone indenni da infestazione da Varroa spp. nell’allegato IX e le zone o i compartimenti aventi lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) nell’allegato XIII, parte I. |
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(4) |
L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le aree in cui sono stati confermati focolai di malattia e in cui non sono quindi più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia. |
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(5) |
La Spagna ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle province di La Coruña, Orense e Lugo nella Comunità autonoma di Galizia. La quarta provincia di tale comunità autonoma, Pontevedra, era già elencata come zona indenne da MTBC nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L’intera Comunità autonoma di Galizia dovrebbe pertanto essere elencata come zona indenne da MTBC. |
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(6) |
La Spagna ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella Comunità autonoma delle Asturie. Tale Comunità autonoma dovrebbe pertanto essere elencata come zona indenne da MTBC. |
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(7) |
La Spagna ha notificato alla Commissione un focolaio di infezione da BTV sierotipo 4 nella Comunità autonoma delle Isole Baleari e successivamente ulteriori focolai che interessano le regioni della Sierra Oriental e della Sierra Occidental nella provincia di Huelva, la regione della Sierra Norte nella provincia di Sevilla e le regioni di Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros e Zafra nella provincia di Badajoz. Poiché la Comunità autonoma delle Isole Baleari, le regioni della Sierra Oriental e della Sierra Occidental nella provincia di Huelva, la regione di Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) nella provincia di Sevilla e, implicitamente in quanto parte della Comunità autonoma di Estremadura, le regioni di Azuaga, Badajoz, Merida, Jerez de los Caballeros e Zafra sono tutte elencate come zone aventi lo status di indenne da malattia nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno sopprimerle da tale elenco. |
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(8) |
Il Portogallo ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV sierotipo 4 nella regione dell’Alentejo e successivamente un ulteriore focolaio nel distretto di Santarém nella regione di Lisboa e Vale do Tejo. Poiché l’Alentejo nel suo complesso e il distretto di Santarém, in quanto parte del Portogallo, sono inclusi implicitamente come aree aventi lo status di indenne da malattia nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno escludere da tale elenco la regione dell’Alentejo e il distretto di Santarém. |
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(9) |
La Finlandia ha notificato alla Commissione un focolaio di infestazione da Varroa spp. nel comune di Brändö delle Isole Åland. Le Isole Åland sono elencate come zona avente lo status di indenne da malattia nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. La Finlandia ha inoltre informato la Commissione che, sulla base di un’indagine epidemiologica, tale focolaio non interessa altri comuni. Il comune di Brändö dovrebbe essere soppresso dall’elenco delle zone indenni da malattia. |
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(10) |
La Danimarca ha notificato alla Commissione recenti focolai della malattia degli animali acquatici necrosi ematopoietica infettiva (NEI) nei bacini idrografici di Varde Å e Kolding Å e in un lago di pesca sportiva/ricreativa con immissione di pesci, Hove Kalkgrav. Queste aree sono attualmente incluse nel territorio della Danimarca, che è elencato come indenne da malattia nell’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. È pertanto opportuno modificare l’allegato XIII, parte I, per escludere tali aree infette dal territorio indenne da malattia della Danimarca. |
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(11) |
La Finlandia ha completato con successo un programma di eradicazione della NEI comprendente un compartimento di Ii, Kuivaniemi, e quattro zone, Virmasvesi, Nilakka, Saarijarvi e Pielinen, e successivamente ha rilasciato una dichiarazione di indennità da malattia conformemente all’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per tale compartimento e tali zone. È pertanto opportuno che non siano più esclusi dal territorio indenne da NEI di tale Stato membro. L’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).
ALLEGATO
Gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:
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1. |
nell’allegato II, parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:
; |
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2. |
nell’allegato VIII, parte I, la voce relativa alla Spagna è così modificata:
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3. |
nell’allegato VIII, parte I, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:
; |
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4. |
nell’allegato IX, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
; |
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5. |
nell’allegato XIII, parte I, la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:
; |
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6. |
nell’allegato XIII, parte I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
. |
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1912 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2021
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Ardèche» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ardèche», presentata dalla Francia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
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(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Ardèche» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1913 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2021
relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta «Cotnari» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Cotnari», trasmessa dalla Romania a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
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(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Cotnari» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1914 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2021
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Île-de-France» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Île-de-France» trasmessa dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Île-de-France» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Île-de-France» (IGP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1915 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2021
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Urueña» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Urueña» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Urueña» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1916 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2021
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
|
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
|
(4) |
Il 24 febbraio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione all’uso dell’acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico (n. FL 16.130) e di uno dei suoi sali, vale a dire il suo sale emisolfato monoidrato, come sostanze aromatizzanti in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie di categorie alimentari che figurano nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. Secondo tale domanda, solo la sostanza in questione e il suo sale emisolfato monoidrato sono destinati a essere aggiunti agli alimenti come aromi, ma non altri sali della medesima sostanza. La Commissione ha notificato la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
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(5) |
Nel suo parere (4) adottato il 30 novembre 2016, l’Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza e del suo sale emisolfato monoidrato, entrambi con il n. FL 16.130. Essa ha osservato che la sostanza presenta proprietà modificative degli aromi e ha concluso che, ai livelli di assunzione alimentare stimati, il suo uso, così come quello del suo sale emisolfato monoidrato, non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. |
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(6) |
Alla luce del parere dell’Autorità è opportuno autorizzare l’uso della sostanza n. FL 16.130 e del suo sale emisolfato monoidrato come sostanze aromatizzanti alle condizioni d’uso specificate, in quanto il loro uso a tali condizioni non desta preoccupazioni in materia di sicurezza e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore. Poiché solo il sale emisolfato monoidrato della sostanza in questione è destinato a essere aggiunto agli alimenti come aroma, è altresì opportuno, per motivi di chiarezza, indicare esplicitamente che la parte A, sezione 2, nota 1, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 non si applica a tale sostanza. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2017;15(1):4660.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce 16.127 è inserita la voce seguente relativa al n. FL 16.130:
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«16.130 |
Acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico |
1359963-68-0 |
2204 |
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Almeno il 99 %, saggio minimo (IR NMR MS) |
Nota: la nota 1 dell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 non si applica alla presente sostanza. Limitazioni dell’uso come sostanza aromatizzante, espresse come somma dell’acido carbossilico e del sale emisolfato monoidrato, espressa come acido: categoria 1.4: non oltre 10 mg/kg; categoria 1.6.3: non oltre 30 mg/kg; categoria 1.8: non oltre 30 mg/kg; categorie 2.2.1 e 2.2.2: non oltre 30 mg/kg; categoria 3: non oltre 30 mg/kg; categoria 4.2.3: non oltre 10 mg/kg; categoria 4.2.4.1: non oltre 30 mg/kg; categoria 4.2.4.2: non oltre 10 mg/kg; categorie 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3 e 4.2.5.4: non oltre 30 mg/kg; categorie 5.1 e 5.2: non oltre 30 mg/kg; categoria 5.3: non oltre 300 mg/kg; categoria 5.4: non oltre 30 mg/kg; categoria 6.3: non oltre 45 mg/kg; categoria 7.2: non oltre 15 mg/kg; categorie 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3: non oltre 15 mg/kg; categorie 8.3.4.1, 8.3.4.2 e 8.3.4.3: non oltre 15 mg/kg; categoria 11.2: non oltre 30 mg/kg; categoria 12.4: non oltre 30 mg/kg; categoria 12.5: non oltre 10 mg/l; categorie 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4: non oltre 7 mg/l; categorie 14.1.5.1 e 14.1.5.2: non oltre 7 mg/kg; categoria 14.2.1: non oltre 7 mg/l; categorie 14.2.2 e 14.2.5: non oltre 10 mg/l; categoria 15.1: non oltre 30 mg/kg; categoria 16, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 5: non oltre 15 mg/kg. |
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EFSA» |
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Sale emisolfato monoidrato dell’acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2, 2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico |
1460210-04-1 |
2204,1 |
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Sinonimo: 3-chinolina carbossilato, 4-ammino-5-[2,2-dimetil-3-[(1-metiletil)ammino]-3-oxopropossi]-2-metil-, solfato, idrato (2:1:2). Almeno del 99 % saggio minimo (HPLC) |
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1917 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2021
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
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(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
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(4) |
Il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione all'uso della 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide (n. FL: 16.133) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie di categorie alimentari che figurano nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
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(5) |
Nel suo parere adottato il 12 settembre 2018 (4), l'Autorità ha valutato se la sostanza n. FL 16.133 sia sicura quando è usata come sostanza aromatizzante e ha concluso che tale uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti di diverse categorie. L'Autorità ha inoltre indicato che le sue conclusioni sulla sicurezza della sostanza non si applicano qualora essa sia aggiunta a bevande non opache in cui potrebbe essere soggetta a fotolisi. L'aroma in questione dovrebbe essere aggiunto solo ad alimenti opachi e confezionato in recipienti al riparo dalla luce. |
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(6) |
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'etichettatura dovrebbe fornire al cliente le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione e d'impiego della sostanza aromatizzante e/o delle preparazioni alle quali tale sostanza aromatizzante è stata aggiunta. L'etichettatura dei recipienti dovrebbe altresì recare l'indicazione «conservare al riparo dalla luce». |
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(7) |
L'Autorità ha inoltre osservato che la sostanza n. FL 16.133 presenta proprietà modificative degli aromi. |
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(8) |
Tale sostanza aromatizzante non è destinata alla vendita ai consumatori finali e pertanto se ne dovrebbe evitare l'immissione sul mercato a tale scopo. |
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(9) |
Alla luce del parere dell'Autorità, poiché l'uso della sostanza n. FL 16.133 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d'uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso. |
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(10) |
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere la sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La vendita della sostanza aromatizzante 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide ai consumatori finali non è autorizzata.
Articolo 3
Oltre alle prescrizioni relative all'etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'etichettatura degli imballaggi o dei recipienti reca le seguenti informazioni supplementari:
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— |
«Contiene la sostanza FL 16.133. Tenere al riparo dalla luce per evitare fenomeni di fotolisi.»;– |
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— |
un'avvertenza come «Conservare al riparo dalla luce.». |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2018;16(10):5421.
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, è inserita la voce seguente relativa al n. FL 16.133:
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«16.133 |
2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide |
1374760-95-8 |
2237 |
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Almeno del 99 %, area del picco (UPLC-UV, 254 nm) |
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EFSA». |
DECISIONI
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/19 |
DECISIONE (UE) 2021/1918 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE (Programma spaziale dell’Unione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragraf 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
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(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») e il protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 («protocollo 37») dell’accordo SEE. |
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(3) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Solo la Norvegia e l’Islanda sono interessate da questo emendamento. |
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(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 e il protocollo 37 dell’accordo SEE. |
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(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE, si basa sui progetti di decisione del comitato misto SEE (4).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(4) Cfr. documento 12908/21 in http://register.consilium.europa.eu.
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4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/21 |
DECISIONE (UE) 2021/1919 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito all’adozione di una decisione, mediante procedura scritta, da parte dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per riesaminare l’intesa settoriale sulla produzione di energia elettrica dal carbone di cui all’allegato VI di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), compresa l’intesa settoriale sulla produzione di energia elettrica dal carbone («CFSU») di cui all’allegato VI dell’accordo sono stati recepiti e resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
A norma della CFSU, i partecipanti all’accordo («partecipanti») devono adottare una decisione, mediante procedura scritta, per riesaminare la CFSU con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le sue condizioni e i suoi termini al fine di contribuire all’obiettivo comune di affrontare i mutamenti climatici e proseguire la graduale riduzione del sostegno pubblico alle centrali elettriche a carbone. |
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(3) |
La decisione di riesaminare la CFSU dovrebbe essere in linea con gli impegni internazionali assunti dall’Unione europea a norma dell’accordo di Parigi e con la politica climatica dell’Unione. |
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(4) |
Nelle sue conclusioni sulla diplomazia climatica ed energetica – Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo del 25 gennaio 2021,il Consiglio ha chiesto l’eliminazione graduale a livello mondiale delle sovvenzioni ai combustibili fossili dannosi per l’ambiente secondo un calendario chiaro, come anche una transizione decisa e giusta su scala mondiale verso la neutralità climatica, compresa l’eliminazione progressiva del carbone non soggetto ad abbattimento del carbonio dalla produzione di energia e, come primo passo, l’interruzione immediata di tutti i finanziamenti a favore di nuove infrastrutture del settore carbonifero nei paesi terzi. |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’adozione di una decisione, mediante procedura scritta, da parte dei partecipanti per riesaminare la CFSU, poiché la decisione dei partecipanti sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in virtù dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione, in merito all’adozione da parte dei partecipanti di una decisione, mediante procedura scritta, per riesaminare l’intesa settoriale di produzione di energia elettrica dal carbone di cui all’allegato VI dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, si basa sul sulla posizione dell’Unione europea (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il president
G. DOVŽAN
(1) Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).
(2) Cfr. documento ST 12623/21 su http://register.consilium.europa.eu.